Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare | ||
Titolo: | Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011 - D.L. 5/2011 - A.C. n. 4215 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Note per il Comitato per la legislazione Numero: 106 | ||
Data: | 30/03/2011 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | Comitato per la legislazione |
30 marzo 2011 |
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n. 106 |
Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011D.L. 5/2011 - A.C. n. 4215Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge |
Numero del disegno di legge di conversione |
4215 |
Numero del decreto-legge |
5/2011 |
Titolo del decreto-legge |
Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011 |
Iter al Senato |
Sì |
Numero di articoli: |
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testo originario |
2 |
testo approvato dal Senato |
2 |
Date: |
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emanazione |
22 febbraio 2011 |
pubblicazione in Gazzetta ufficiale |
23 febbraio 2011 |
approvazione del Senato |
24 marzo 2011 |
assegnazione |
25 marzo 2011 |
scadenza |
24 aprile 2011 |
Commissione competente |
I Commissione (Affari costituzionali) |
Stato dell’iter |
All’esame della Commissione in sede referente |
Il decreto-legge in esame definisce gli effetti
civili della festività del 17 marzo 2011, dichiarata «festa nazionale»
dall’articolo 7-bis del decreto-legge
30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno
2010, n.
Con riguardo a tale disposizione, introdotta dal Senato, il Comitato per la legislazione, nel parere espresso nella seduta del 22 giugno 2010, aveva formulato la seguente osservazione: "all'articolo 7-bis - secondo cui «il giorno 17 marzo 2011, ricorrenza del 150o anniversario della proclamazione dell'Unità d'Italia, è dichiarato festa nazionale» - dovrebbe specificarsi se essa determini gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260, ed eventualmente chiarire se quelli di cui all'articolo 2 (quanto agli effetti della osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici) ovvero quelli dell'articolo 3 della citata legge (quanto agli effetti dell'orario ridotto negli uffici pubblici e dell'imbandieramento dei pubblici edifici); in quest'ultimo caso dovrebbe modificarsi la locuzione festa nazionale con "solennità civile"».
Pertanto l’articolo 1 del decreto legge, al comma 1, specifica che il 17 marzo 2011 è da considerarsi giorno festivo ai sensi degli articoli 2 e 4 (esposizione della bandiera nazionale negli edifici pubblici) della citata legge n. 260/1949.
Il comma 2, modificato nel corso dell’esame al Senato, ha lo scopo di assicurare la neutralità finanziaria di quanto disposto dal comma 1, prevedendo:
§ la non applicazione degli effetti economici e degli istituti giuridici e contrattuali derivanti dal riconoscimento quale festa nazionale del 17 marzo 2011 alla festività soppressa del 4 novembre o, in alternativa, “per una delle altre festività” tuttora soppresse ai sensi della legge 5 marzo 1977, n. 54;
§
con riguardo al lavoro pubblico, la riduzione da
Il comma 3 prevede che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
L’articolo 2 disciplina l’entrata in vigore del decreto-legge, che avviene il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Si tratta di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge, approvato in prima lettura dal Senato ed ora all’esame della Camera.
Il disegno di legge non è corredato né della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR). La relazione illustrativa, difformemente da quanto disposto dall’articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, non “contiene il riferimento alla disposta esenzione [dall’obbligo di redazione della relazione AIR] e alle sue ragioni giustificative”, né “indica sinteticamente la necessità ed i previsti effetti dell’intervento normativo sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull’organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, dando conto della eventuale comparazione di opzioni regolatorie alternative”.
Di norma, l’individuazione di una ricorrenza civile nazionale può avere a fondamento sia una fonte di rango legislativo, specie in considerazione degli effetti civili risultanti dall’istituzione di una nuova ricorrenza, sia una fonte di livello inferiore.
Nello specifico, l’uso del decreto-legge
nella disciplina delle ricorrenze civili si riscontra, oltre che nella citata
disposizione del decreto-legge n. 64/2010, relativa all’11 marzo 2011, solo nel
decreto-legge n. 225/2011, che ha
istituito (articolo 2, comma 3-decies),
a partire dal 2011, una nuova ricorrenza civile, dedicata alla memoria delle
vittime del terremoto che ha colpito il territorio dell’Abruzzo e, in
particolare, della provincia de L’Aquila il 6 aprile 2009 nonché, più in
generale, alla memoria delle vittime di tutti gli eventi sismici e calamità
naturali che si sono verificati in Italia.
Nulla da rilevare.
Il provvedimento reca un contenuto puntuale, finalizzato a precisare gli effetti civili della festa nazionale del 17 marzo 2011, provvedendo alla relativa copertura finanziaria.
Il provvedimento in esame fa sistema con l’articolo 7-bis del decreto-legge n. 64/2010, che ha dichiarato “festa nazionale” il 17 marzo 2011.
Nulla da rilevare.
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File: Cl0106.doc