Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare
Titolo: Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011 - D.L. 5/2011 - A.C. n. 4215 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge
Riferimenti:
AC N. 4215/XVI   DL N. 5 DEL 22-FEB-11
Serie: Note per il Comitato per la legislazione    Numero: 106
Data: 30/03/2011
Descrittori:
COMMEMORAZIONI E CELEBRAZIONI   FESTIVITA' E SOLENNITA' CIVILI
Organi della Camera: Comitato per la legislazione

 

30 marzo 2011

 

n. 106

Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011

D.L. 5/2011 - A.C. n. 4215

Elementi di valutazione sulla qualità del testo

e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge

 

Numero del disegno di legge di conversione

4215

Numero del decreto-legge

5/2011

Titolo del decreto-legge

Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011

Iter al Senato

Numero di articoli:

 

testo originario

2

testo approvato dal Senato

2

Date:

 

emanazione

22 febbraio 2011

pubblicazione in Gazzetta ufficiale

23 febbraio 2011

approvazione del Senato

24 marzo 2011

assegnazione

25 marzo 2011

scadenza

24 aprile 2011

Commissione competente

I Commissione (Affari costituzionali)

Stato dell’iter

All’esame della Commissione in sede referente

 

 


Contenuto

Il decreto-legge in esame definisce gli effetti civili della festività del 17 marzo 2011, dichiarata «festa nazionale» dall’articolo 7-bis del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, in quanto ricorrenza del 150° anniversario della proclamazione dell'Unità d'Italia. L’articolo 7-bis non disciplina peraltro gli effetti giuridici derivanti dalla dichiarazione di festività nazionale.

Con riguardo a tale disposizione, introdotta dal Senato, il Comitato per la legislazione, nel parere espresso nella seduta del 22 giugno 2010, aveva formulato la seguente osservazione: "all'articolo 7-bis - secondo cui «il giorno 17 marzo 2011, ricorrenza del 150o anniversario della proclamazione dell'Unità d'Italia, è dichiarato festa nazionale» - dovrebbe specificarsi se essa determini gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260, ed eventualmente chiarire se quelli di cui all'articolo 2 (quanto agli effetti della osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici) ovvero quelli dell'articolo 3 della citata legge (quanto agli effetti dell'orario ridotto negli uffici pubblici e dell'imbandieramento dei pubblici edifici); in quest'ultimo caso dovrebbe modificarsi la locuzione festa nazionale con "solennità civile"».

Pertanto l’articolo 1 del decreto legge, al comma 1, specifica che il 17 marzo 2011 è da considerarsi giorno festivo ai sensi degli articoli 2 e 4 (esposizione della bandiera nazionale negli edifici pubblici) della citata legge n. 260/1949.

Il comma 2, modificato nel corso dell’esame al Senato, ha lo scopo di assicurare la neutralità finanziaria di quanto disposto dal comma 1, prevedendo:

§       la non applicazione degli effetti economici e degli istituti giuridici e contrattuali derivanti dal riconoscimento quale festa nazionale del 17 marzo 2011 alla festività soppressa del 4 novembre o, in alternativa, “per una delle altre festività” tuttora soppresse ai sensi della legge 5 marzo 1977, n. 54;

§       con riguardo al lavoro pubblico, la riduzione da 4 a 3 delle giornate di riposo riconosciute dall’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge n. 937/1977 e dai contratti e accordi collettivi in base a tale disposizione.

Il comma 3 prevede che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L’articolo 2 disciplina l’entrata in vigore del decreto-legge, che avviene il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Tipologia del provvedimento

Si tratta di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge, approvato in prima lettura dal Senato ed ora all’esame della Camera.

Il disegno di legge non è corredato né della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR). La relazione illustrativa, difformemente da quanto disposto dall’articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, non “contiene il riferimento alla disposta esenzione [dall’obbligo di redazione della relazione AIR] e alle sue ragioni giustificative”, né “indica sinteticamente la necessità ed i previsti effetti dell’intervento normativo sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull’organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, dando conto della eventuale comparazione di opzioni regolatorie alternative”.

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Di norma, l’individuazione di una ricorrenza civile nazionale può avere a fondamento sia una fonte di rango legislativo, specie in considerazione degli effetti civili risultanti dall’istituzione di una nuova ricorrenza, sia una fonte di livello inferiore.

Nello specifico, l’uso del decreto-legge nella disciplina delle ricorrenze civili si riscontra, oltre che nella citata disposizione del decreto-legge n. 64/2010, relativa all’11 marzo 2011, solo nel decreto-legge n. 225/2011,  che ha istituito (articolo 2, comma 3-decies), a partire dal 2011, una nuova ricorrenza civile, dedicata alla memoria delle vittime del terremoto che ha colpito il territorio dell’Abruzzo e, in particolare, della provincia de L’Aquila il 6 aprile 2009 nonché, più in generale, alla memoria delle vittime di tutti gli eventi sismici e calamità naturali che si sono verificati in Italia. La Giornata verrà celebrata ogni anno, il giorno 6 aprile.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Nulla da rilevare.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il provvedimento reca un contenuto puntuale, finalizzato a precisare gli effetti civili della festa nazionale del 17 marzo 2011, provvedendo alla relativa copertura finanziaria.

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Il provvedimento in esame fa sistema con l’articolo 7-bis del decreto-legge n. 64/2010, che ha dichiarato “festa nazionale” il 17 marzo 2011.

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Nulla da rilevare.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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File: Cl0106.doc