Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare
Titolo: Legge comunitaria 2010 - A.C. 4059 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo
Riferimenti:
AC N. 4059/XVI     
Serie: Note per il Comitato per la legislazione    Numero: 103
Data: 01/03/2011
Descrittori:
DIRITTO DELL' UNIONE EUROPEA     
Organi della Camera: Comitato per la legislazione

 

1° marzo 2011

 

n. 103

Legge comunitaria 2010

A.C. n. 4059

Elementi di valutazione sulla qualità del testo

 

 

Numero del progetto di legge

4059

Titolo

Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010

Iniziativa

Governo

Iter al Senato

Numero di articoli

18

Date:

 

adozione quale testo base

--

richiesta di parere

22 febbraio 2011

Commissione competente

XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea)

Sede e stato dell’iter

All’esame della Commissione in sede referente

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

 

 

 


Contenuto

Il disegno di legge comunitaria 2010 (C. 4059), presentato in prima lettura al Senato, reca norme volte ad assicurare l’osservanza degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell’Italia all’Unione europea nonché a recepire ed attuare nell’ordinamento nazionale la normativa adottata a livello comunitario. Il provvedimento, che è esaminato congiuntamente alla Relazione annuale sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea riferita all’anno 2009, consta di 18 articoli, suddivisi in due Capi, nonché degli Allegati A e B, che elencano le direttive da recepire mediante decreti legislativi (recanti rispettivamente 4 e 26 direttive). La relazione introduttiva al disegno di legge presentato al Senato dà conto, così come previsto dalla legge n. 11 del 2005, del numero delle procedure d’infrazione in corso alla data del 31 dicembre 2009 e delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa.

Il Capo I (articoli 1-5) presenta le seguenti disposizioni di carattere generale sui procedimenti per l’adempimento degli obblighi comunitari:

l’articolo 1 delega il Governo al recepimento delle direttive riportate negli allegati A e B entro il termine di due mesi antecedenti a quello di recepimento previsto da ciascuna direttiva. Il procedimento di delega prevede il parere delle competenti Commissioni parlamentari con riguardo alle direttive di cui all’allegato B, nonché all’allegato A se si preveda il ricorso a sanzioni penali, ed il parere delle Commissioni competenti per i profili finanziari per le direttive che comportano conseguenze finanziarie. Viene inoltre stabilito un obbligo di relazione alle Camere sia sull’esercizio delle deleghe sia sull’attuazione delle direttive da parte delle regioni;

l’articolo 2 detta i princìpi e criteri direttivi di carattere generale per l’esercizio delle deleghe contenute nell’articolo 1;

l’articolo 3 delega il Governo ad adottare disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da direttive attuate, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, in via regolamentare o amministrativa, o da regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata in vigore della legge;

l’articolo 4 – attraverso il richiamo dell’articolo 9, commi 2 e 2-bis, della legge n. 11/2005 – stabilisce che gli oneri derivanti dalle prestazioni e dai controlli - che gli uffici pubblici sono chiamati a sostenere in applicazione della normativa comunitaria - sono a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio, purché ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria;

l’articolo 5 conferisce una delega al Governo per l’adozione di testi unici o codici di settore finalizzati al coordinamento delle disposizioni attuative delle direttive comunitarie adottate sulla base delle deleghe contenute nel provvedimento in esame con le norme vigenti nelle stesse materie.

Il Capo II (articoli 6-18) recadisposizioniparticolari di adempimento, nonché princìpi e criteri direttivi specifici di delega legislativa. In particolare:

l’articolo 6 - novellando l'articolo 1, comma 409, della legge finanziaria 2006 - riformula la disciplina di alcuni oneri finanziari a carico dei soggetti produttori o distributori di dispositivi medici, al fine di definire la procedura di infrazione comunitaria n. 2007/4516;

l’articolo 7 apporta modifiche alla disciplina recata dal codice del consumo sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari. In primo luogo, viene modificato il contenuto dell’informazione precontrattuale da fornire al consumatore e sono ricondotti nell’ambito applicativo del diritto di recesso anche i contratti di assicurazione obbligatoria RC per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. Le disposizioni, infine, allungano i termini per l’effettuazione di rimborsi e restituzioni, tra fornitore e consumatore, conseguenti all’esercizio del diritto di recesso;

l'articolo 8 reca princìpi e criteri direttivi specifici per il recepimento della direttiva 2009/65/CE relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). Tra tali princìpi le disposizioni enumerano l’attribuzione alla Banca d’Italia e alla CONSOB di specifici poteri di vigilanza per l’attuazione delle disposizioni europee relative alla libera prestazione dei servizi di investimento collettivo ed il recepimento delle norme sull’informazione e sulle tutele degli investitori;

l’articolo 9 riconosce al territorio di "Roma Capitale" la qualifica di livello NUTS 2, nell'ambito della nomenclatura europea delle unità territoriali per la statistica. La relazione illustrativa al provvedimento evidenzia come l’assegnazione all’ente «Roma Capitale» di tale qualifica consente di realizzare, anche con risorse di fonte comunitaria, le maggiori funzioni attribuite al comune di Roma, in attuazione dell’articolo 24 della legge n. 42 del 2009, ai sensi dell’articolo 114, terzo comma, della Costituzione;

l’articolo 10 conferisce una delega al Governo per l’adozione di un decreto legislativo di riordino della professione di guida turistica. In particolare il decreto delegato dovrà prevedere percorsi formativi omogenei per l’esercizio della professione, modalità attuative uniformi ai fini del conseguimento dell’idoneità all’esercizio della professione, la determinazione di aree omogenee del territorio nazionale ai fini della predisposizione di particolari percorsi formativi, e la definizione di un congruo periodo transitorio che consenta l’adeguamento della normativa vigente in modo ordinato ed organico;

l’articolo 11 reca la delega per il recepimento delle direttive 2009/136/CE e 2009/140/CE in materia di comunicazioni elettroniche,specificando i princìpi e criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi nell’esercizio della delega riferiti, da un lato, alla promozione di investimenti efficienti ed innovativi nelle infrastrutture di comunicazione, alla realizzazione di una gestione efficiente e flessibile dello spettro radio, nonché alla garanzia di un accesso al mercato regolato da criteri di obiettività e proporzionalità; dall’altro al rafforzamento della sicurezza ed integrità delle reti e del diritto degli utenti, con particolare riguardo alla possibilità di restringere l’accesso ad Internet solo previa procedura preliminare equa ed imparziale ed alla sicurezza e riservatezza delle comunicazioni;

l’articolo 12 delega il Governo a disciplinare, entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del provvedimento in esame, il contratto di fiducia, non ancora contemplato nell’ordinamento italiano, all’interno della disciplina del contratto di mandato. Quanto ai princìpi e criteri direttivi, si prevede che tale contratto sia inserito nell’ambito del titolo III del libro IV del codice civile, e che esso sia definito come il contratto con il quale il fiduciante trasferisce diritti, beni o somme di denaro specificamente individuati in forma di patrimonio separato ad un fiduciario che li amministra, secondo uno scopo determinato, anche nell’interesse di uno o più beneficiari determinati o determinabili. Il Governo dovrà, inoltre, coordinare la nuova disciplina con le norme vigenti in materia di antiriciclaggio, antimafia, conflitto di interessi e a tutela dell’ordine pubblico;

l’articolo 13 modifica la disciplina sulla verifica dei valori di parametro per le acque, confezionate in bottiglie o contenitori, destinate al consumo umano;

l'articolo 14 sopprime la disposizione che fissa la durata delle concessionidei beni demaniali marittimi in 6 anni (rinnovabili automaticamente alla scadenza) ed amplia alle autorità portualila competenza, al momento circoscritta al capo del compartimento marittimo, di rilasciare tali concessioni;

l'articolo 15 reca specifici princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2010/23/UE, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, per quanto concerne l’applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell’inversione contabile (cd. reverse charge) alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi, quali i trasferimenti di quote di emissione di gas ad effetto serra ed i trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi a tale direttiva. Il Governo viene delegato anche ad estendere il meccanismodel reverse charge ad altri servizi similari, quali i cosiddetti “certificati verdi” ed i “titoli di efficienza energetica” o “certificati bianchi”;

l'articolo 16 contiene disposizioni in materia di trasferimenti all’interno delle Comunità di prodotti per la difesa, ai fini dell’attuazione della direttiva 2009/43/CE, volta a semplificare le modalità e le condizioni di tali trasferimenti secondo una nuova logica di certificazione e responsabilizzazione delle imprese;

l’articolo 17 integral’articolo 13 del decreto legislativo n. 116 del 2008 sullagestione delle acque di balneazione prevedendo, oltre alla collaborazione tra enti territoriali nel caso di acque interregionali, anche la cooperazione con gli altri Stati dell’Unione europea, qualora il bacino idrografico comporti un impatto transfrontaliero sulla qualità delle acque;

l'articolo 18 è volto ad adeguare la normativa nazionale alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 29 ottobre 2009, resa nella causa C-249/08, secondo la quale l’Italia non avrebbe provveduto a controllare, sul proprio territorio e nelle acque marittime soggette alla propria sovranità o giurisdizione, l’esercizio della pesca e non avrebbe provveduto in misura sufficiente a che fossero adottati adeguati provvedimenti nei confronti dei responsabili delle infrazioni alla normativa comunitaria in materia di detenzione a bordo e di utilizzo di reti da posta derivanti. Vengono pertanto novellate alcune norme sulle sanzioni amministrative accessorie contenute nell'articolo 27 della legge 963 del 1965 (Disciplina della pesca marittima).

Tipologia del provvedimento

Si tratta del disegno di legge comunitaria annuale, ora previsto dall’articolo 9 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, che giunge alla Camera dopo l’approvazione da parte del Senato. Il disegno di legge presentato al Senato era corredato della relazione per l’analisi tecnico normativa; mancava invece la relazione per l’analisi di impatto della regolazione.

La relazione illustrativa, conformemente a quanto disposto dall’articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, “contiene il riferimento alla disposta esenzione [dall’obbligo di redazione della relazione AIR] e alle sue ragioni giustificative” (che risiedono nella « peculiare complessità ed ampiezza dell’intervento normativo e dei suoi possibili effetti»), ed “indica sinteticamente la necessità ed i previsti effetti dell’intervento normativo sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull’organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, dando conto della eventuale comparazione di opzioni regolatorie alternative”. La medesima relazione illustrativa, in qualche caso, precisa che gli schemi dei decreti legislativi saranno corredati di AIR e rammenta  che per tutte le direttive da recepire l’analisi di impatto è stata già effettuata a livello europeo.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Con riguardo all’articolo 8, che delega il Governo al recepimento della direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), si segnala che durante l’iter di conversione, sono stati introdotti, nell’ambito dell’articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2010, n. 225, i commi da 73 a 77, relativi alla tassazione dei proventi derivanti dalla partecipazione agli OICVM.

Con riguardo all’articolo 10, che delega il Governo al riordino normativo della disciplina della professione di guide turistiche, si segnala che il 21 gennaio 2011 è stato trasmesso alle Camere, per l’espressione del parere, lo schema di decreto legislativo recante codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE relativa ai contratti di multiproprietà, ai contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e ai contratti di rivendita e di scambio (atto del Governo n. 327).

Con riferimento all’articolo 11, comma 4, si segnala che le competenti Commissioni delle Camere stanno esaminando, ai fini dell’espressione del parere, uno schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, per l’istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d’identità (atto del Governo n. 321).

L’articolo 12 riprende i contenuti dell’articolo 1 del disegno di legge S. 2284, recante delega al Governo per apportare modifiche al codice civile in materia di disciplina della fiducia e del contratto autonomo di garanzia, nonché modifica della disciplina dell'adempimento, della clausola penale, della conclusione del contratto e del codice del consumo in materia di disciplina del credito al consumo.

Con riguardo all’articolo 16, si segnala che il 25 ottobre 2010 il Governo ha presentato al Senato un disegno di legge recante delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2009/43/CE, in materia di semplificazione delle modalità e delle condizioni dei trasferimenti all’interno della Comunità di prodotti per la difesa  (A. S. 2404).Delega al Governo per la riforma delle disposizioni su autorizzazione alle operazioni di esportazione, importazione, transito, trasferimento, trasbordo, ed intermediazione dei prodotti per la difesa e per il riordino dei procedimenti nella materia di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni. Ratifica ed esecuzione dell'emendamento all'articolo 16 dell'Accordo quadro ratificato e reso esecutivo dalla legge 17 giugno 2003, n. 148.

Omogeneità delle disposizioni

Il disegno di legge comunitaria contiene per sua natura disposizioni di carattere eterogeneo, essendo volto a prevedere l’attuazione della normativa  e della giurisprudenza comunitarie nel nostro ordinamento.

In particolare, il disegno di legge contiene una pluralità di deleghe legislative finalizzate al recepimento delle direttive elencate negli allegati (4 nell’allegato A e 26 nell’allegato B), disposizioni volte a modificare direttamente le norme legislative vigenti al fine di assicurarne la conformità all’ordinamento comunitario (articolo 17, in materia di gestione della qualità delle acque di balneazione), nonché disposizioni di adeguamento dell’ordinamento interno a sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee (articolo 18) ovvero alle segnalazioni presenti in tre pareri motivati (articoli 6, 7 e 13) o in lettere di messa in mora (articolo 14) della Commissione europea nell’ambito di procedure di infrazione nei confronti dell’Italia; ulteriori disposizioni di delega, anch’esse usualmente inserite nelle leggi comunitarie, hanno invece ad oggetto l’introduzione di sanzioni penali ed amministrative di competenza statale per l’adempimento di obblighi derivanti dall’ordinamento comunitario (articolo 3), ovvero il coordinamento normativo per l’adozione di testi unici o codici di settore (articolo 5).

Due disposizioni non appaiono direttamente connesse alle specifiche finalità che l’articolo 9 della legge n. 11 del 2005 affida alla legge comunitaria annuale, in quanto non sono legate all’esigenza di dare attuazione alla normativa ed alla giurisprudenza comunitaria:

•  l’articolo 12 origina dalla opportunità di allineare lo Stato italiano agli altri Paesi firmatari della convenzione dell’Aja che già hanno disciplinato l’istituto del trust;

•  all’articolo 11, il comma 4, riguardante il sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, reca una norma ultronea rispetto alla disposizione di delega in materia di comunicazioni elettroniche, alla quale non fa neppure riferimento la rubrica dell’articolo stesso.

 

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Disposizioni in deroga

Come già accennato, l’articolo 12 origina non da un obbligo di adeguamento all’ordinamento comunitario ma dall’opportunità di allineare il sistema italiano a quello degli altri Stati firmatari della Convenzione dell’Aja che hanno già disciplinato l’istituto del trust, tipico dei Paesi di common law. L’articolo 12, nel delegare il Governo a disciplinare il contratto di fiducia, delinea quindi una disciplina speciale rispetto al vigente codice civile, che si caratterizza per un impianto ampiamente derogatorio rispetto ai principi fondamentali posti dal codice stesso a presidio della responsabilità patrimoniale del debitore e del diritto successorio. In particolare, l’articolo in esame prevede che i decreti legislativi possano agire in deroga:

-    “alla disciplina di tutela dei creditori, alla disciplina sul contratto a favore di terzo, alla disciplina sulla cessione dei crediti futuri ed alla disciplina degli strumenti finanziari” (comma 6, lettera o) );

-    “alla disciplina fallimentare” (comma 6, lettera p) ).

La lettera d), n. 2) dispone inoltre che nel contratto di fiducia a scopo assistenziale, qualora il beneficiario sia una persona disabile, non si applicano, tra l’altro, “le disposizioni a tutela dei diritti dei legittimari”. 

La disposizione in esame, inoltre, comporta l’esclusione dei beni oggetto del contratto di fiducia – qualora il fiduciario sia una persona fisica – sia dalla comunione legale tra coniugi sia dalla successione.

L’impianto derogatorio della disciplina della fiducia investe, come già accennato, alcune previsioni basilari dell’ordinamento, quali, tra l’altro:

-    l’articolo 2740 del codice civile, in base al quale il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni, presenti e futuri, salvo le limitazioni ammesse nei casi stabiliti dalla legge;

-    il divieto di patti successori (articolo 458 del codice civile).

-    il principio di intangibilità della quota legittima nelle successioni ai sensi dell’articolo 549 del codice civile.

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Disposizioni di delega

L’articolo 16 contiene alcune disposizioni specifiche per l’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva 2009/43/CE, in materia di semplificazione delle modalità e delle condizioni dei trasferimenti all’interno della Comunità di prodotti per la difesa. In particolare:

•  il comma 1 ed il comma 2 sembrerebbero individuare per relationem ulteriori principi per l’esercizio della delega, rintracciati in due posizioni comuni del Consiglio (2003/468/PESC e 2008/944/PESC) e nella legge 9 luglio 1990, n. 185. In proposito si segnala che:

-    le posizioni comuni vincolano politicamente i Governi ma non hanno valenza normativa e efficacia erga omnes; pertanto in qualche caso, come in quello di specie, alle posizioni comuni può far seguito una direttiva, che costituisce fonte normativa;

-    la disciplina di cui alla legge n. 185/1990, ai sensi del comma 3, dovrà essere integrata dal decreto legislativo di cui la disposizione in esame prevede l’adozione. Andrebbe quindi valutata l’opportunità di specificare quali siano i principi della legge cui il legislatore delegato dovrà attenersi;

 

•il comma 3 richiama, per l’esercizio della delega, “le modalità e le procedure di cui all’articolo 1 con particolare riferimento, in ragione della materia trattata, al parere delle competenti Commissioni parlamentari”; prevede inoltre che il decreto legislativo possa individuare “ulteriori fattispecie sanzionatorie di natura amministrativa nel rispetto dei principi di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185”. Il capo VI della legge n. 185 si limita a prevedere sanzioni di tipo penale e non sembrerebbe quindi contenere principi applicabili in riferimento alle fattispecie sanzionatorie di natura amministrativa.

•  il comma 4 demanda l’esecuzione e l’attuazione dei decreti legislativi ad uno o più regolamenti, dei quali i medesimi decreti dovranno specificare la natura e delimitare il contenuto;

•il comma 5 costituisce in parte una ripetizione ed in parte una specificazione della norma generale recata in materia di oneri per prestazioni e servizi, dall’articolo 9, commi 2 e 2-bis, della legge n. 11/2005, già richiamata dall’articolo 4 del disegno di legge in esame.

 

 

Procedure di delega

Nel parere sul disegno di legge comunitaria 2008 (A. C. 2320) – come già nei pareri espressi su precedenti disegni di legge comunitaria – il Comitato aveva espresso apprezzamento per la previsione di un doppio parere parlamentare e dell’obbligo per il Governo di informare il Parlamento circa i motivi che non abbiano consentito il rispetto dei termini previsti per l’esercizio delle deleghe.

 

 

 

 

 

Termini per l’esercizio delle deleghe

L’articolo 1, comma 1 abbrevia i termini per l’attuazione delle deleghe volte al recepimento delle direttive contenute negli allegati A e B rispetto ai termini previsti nelle ultime tre leggi comunitarie: mentre queste ultime prevedono in via generale la coincidenza del termine di recepimento della direttiva con quello di esercizio della delega legislativa, ora il Governo deve esercitare le deleghe “entro il termine di due mesi antecedenti a quello di recepimento di ciascuna delle direttive elencate negli allegati A e B”. La relazione illustrativa motiva tale scelta con l’evenienza che “è ormai invalsa la prassi della Commissione europea di avviare procedure d’infrazione per mancato recepimento a distanza di 30-45 giorni dalla scadenza del termine di recepimento delle direttive” e “considerato altresì che con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, avvenuta il 1º dicembre 2009, lo Stato inadempiente correrà il rischio di incorrere in sanzioni pecuniarie già nel contesto del procedimento giurisdizionale di accertamento dell’inadempienza”; per tali motivi, continua la relazione, “si rende necessario operare uno sforzo ulteriore per ridurre i tempi di recepimento, anche per evitare il danno all’immagine che il nostro Paese subisce nel momento in cui vengono avviate nuove procedure d’infrazione per mancato recepimento, a volte proprio quando l’iter di approvazione dei provvedimenti di attuazione è in corso”.

Qualora i termini per il recepimento siano già scaduti o prossimi alla scadenza, la delega va esercitata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento (in dodici mesi nel caso in cui la direttiva non indichi un termine). Quest’ultima previsione, come rilevato dal Comitato per la legislazione nei pareri espressi su precedenti disegni di legge comunitaria (da ultimo sul disegno di legge comunitaria 2008 – A. C. 2320), “risulta sicuramente utile a prevenire il rischio che, in ragione del prolungarsi dell'iter parlamentare, siano fissati termini non compatibili con le prescrizioni comunitarie, ferma restando tuttavia l'esigenza di valutare se i termini siano congrui in relazione alla procedura di adozione dei decreti; al riguardo, va sottolineato che il termine per il recepimento di più della metà delle direttive (26 su 50) è pari a tre mesi, e che la procedura prevede passaggi parlamentari ed, in alcuni casi, anche l'acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regioni, oltre a richiamare espressamente l'articolo 14 della legge n. 400 del 1988 (secondo cui «il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza»)”.

Nel disegno di legge in esame i termini per l’attuazione  delle 4 direttive contenute nell’allegato A e delle 26 direttive contenute nell’allegato B:

•sono scaduti  per 2 delle direttive dell’allegato A e 4 delle direttive dell’allegato B;

•per 14 delle direttive di cui all’allegato B scadono entro il 20 luglio 2011.

Quindi, per i due terzi delle direttive (20 su 30) contenute negli allegati al disegno di legge in esame il termine di recepimento sarebbe pari a tre mesi ed andrebbe valutato anche alla luce della complessa procedura prevista per la loro emanazione.

 

 

Delega per il riordino normativo

L’articolo 5 conferisce, al comma 1, una delega al Governo – da esercitare entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge – per l’adozione di testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dal disegno di legge in esame per il recepimento di direttive comunitarie, con lo scopo di coordinare tali disposizioni con quelle vigenti nelle stesse materie. Tale delega è presente in molte delle leggi comunitarie approvate negli ultimi anni, a partire dal 1994 ed ha trovato attuazione una sola volta, con l’emanazione del testo unico in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58/1998, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 146/1994).

Il medesimo comma 1, da un lato richiama – per l’adozione dei decreti legislativi – le modalità di cui all’articolo 20 della legge n. 59/1997 (tra le quali è incluso il parere della Conferenza unificata Stato-Regioni-Città e Autonomie locali) e dall’altro prevede espressamente il parere della Conferenza permanente Stato-Regioni.

Il secondo periodo del comma 1 dispone che gli schemi di decreto legislativo siano sottoposti al parere della Conferenza Stato-regioni e, innovativamente, della Commissione parlamentare per le questioni regionali, qualora la relativa disciplina riguardi la determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di competenza concorrente tra Stato e regioni (ai sensi del terzo comma dell’articolo 117 della Costituzione) o, più genericamente, “altre materie di interesse delle regioni”.

La genericità dell’espressione – già usata nella legge comunitaria per il 2009 (C.  2449) – era stata sottolineata nei pareri resi in quella occasione dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni Affari costituzionali della Camera e del Senato.

Inoltre, il termine della delega per il riordino normativo viene fissato in 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Si segnala in proposito che nelle  ultime due leggi comunitarie per il 2008 (legge n. 88/2009) e per il 2009 (legge 4 giugno 2010, n. 96), in accoglimento di un rilievo formulato dal Comitato per la legislazione, il termine della delega decorre dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi cui si riferisce la successiva attività di riordino.

 

Il comma 2 del medesimo articolo 5 stabilisce che i testi unici e i codici di settore debbano riguardare materie o settori omogenei. Inoltre, esso precisa che le disposizioni contenute nei predetti provvedimenti di riordino possono essere oggetto di interventi di abrogazione, deroga, sospensione o modificazione solo in via esplicita e con indicazione puntuale della disposizione su cui si interviene. Si tratta di una disposizione che riprende l’obbligo già imposto in via generale al Governo dall’articolo 13-bis della legge n. 400/1988 (introdotto dal’articolo 3 della legge n. 69/2009) e che ha ovviamente una valenza solo monitoria nei confronti del legislatore, non potendo una norma di legge vincolare giuridicamente una norma successiva di grado gerarchico equivalente.

 

 

Incidenza su procedure di delega in atto

All’articolo 11, il comma 4 reca una norma ultronea rispetto alla disposizione di delega in materia di comunicazioni elettroniche, alla quale non fa neppure riferimento la rubrica dell’articolo stesso. Tale diposizione, introdotta durante l’esame al Senato, novella l’articolo 33, comma 1, lettera d-ter, della legge comunitaria 2008 (legge n. 88/2009), introdotta dall’articolo 13, comma 1 della legge comunitaria 2009 (legge n. 96/2010). L’articolo 33 della citata legge n. 88/2009 reca i principi e criteri direttivi specifici per l’attuazione della delega volta al recepimento della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito dei consumatori. La lettera d-ter), in particolare, demanda al decreto legislativo il compito di prevedere l’istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo; tale sistema deve essere istituito nell’ambito del Ministero dell’economia e delle finanze e si deve basare “su un archivio centrale informatizzato”; “il Ministero dell’economia e delle finanze è titolare dell’archivio e del connesso trattamento dei dati”. Accanto alla previsione di delega, la lettera d-ter) reca alcune disposizioni che sembrerebbero direttamente applicabili, una volta istituito tale sistema di prevenzione: in particolare, si dispone che i soggetti che aderiscono al sistema di prevenzione versino un contributo in favore dell’ente gestore del sistema stesso, individuato dalla norma nella società CONSAP Spa.

Il citato decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 218, nel dare attuazione alla delega di cui all’articolo 33, non ha provveduto all’istituzione del sistema di prevenzione, che è ora oggetto di un ulteriore schema di decreto legislativo (Atto del Governo n. 321) recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, all’esame delle competenti Commissioni parlamentari per l’espressione del parere. Tale schema introduce nell’ambito del decreto n. 141 il nuovo titolo V-bis, il cui articolo 30-septies prevede – in linea con la vigente disposizione di delega – che le somme versate dagli aderenti al sistema di prevenzione affluiscano all’ente gestore.

L’articolo 11, comma 4 dispone ora che il contributo sia invece versato al titolare dell’archivio, cioè al Ministero dell’economia e delle finanze. Dovrà di conseguenza essere modificato lo schema n. 321.

 

 

Coordinamento interno del testo

L’articolo 1, comma 7 specifica che quanto previsto in via generale al comma 6 per i decreti legislativi di attuazione delle direttive contenute negli allegati A e B si applica anche per i decreti legislativi recanti sanzioni adottati ai sensi dell’articolo 3, sempre che attengano a materie di competenza regionale o delle province autonome. Tale disposizione (finora inedita) completa, per il profilo dell’intervento sostitutivo statale nella previsione di sanzioni amministrative nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, la disciplina stabilita nell’articolo 3, nel quale, quindi, andrebbe valutata l’opportunità di collocarla.

All’articolo 12, il comma 5 – con riferimento alla procedura per l’adozione dei decreti legislativi in materia di contratto di fiducia – richiama esclusivamente il comma 4 (che disciplina il parere parlamentare) e non il comma 3, che disciplina l’iniziativa per l’adozione dei decreti stessi.

 

 

Formulazione del testo

L’articolo 8, comma 1, alinea e l’articolo 15, comma 1, alinea, nell’individuare alcuni principi e criteri direttivi specifici di delega per il recepimento – rispettivamente – della direttiva n. 65 del 2009 (organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e della direttiva n. 23 del 2010 (sistema comune di imposta sula valore aggiunto), richiama l’osservanza dei “principi e criteri direttivi di cui all’articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili”.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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