Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare
Titolo: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie - D.L. 225/2010 - A.C. n. 4086 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge
Riferimenti:
AC N. 4086/XVI     
Serie: Note per il Comitato per la legislazione    Numero: 102
Data: 17/02/2011
Descrittori:
AGEVOLAZIONI FISCALI   FORME ECONOMICHE DI ASSISTENZA
PROROGA DI TERMINI   REDDITO FAMILIARE
Organi della Camera: Comitato per la legislazione

 

17 febbraio 2011

 

n. 102

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative
e di interventi urgenti in materia tributaria
e di sostegno alle imprese e alle famiglie

D.L. 225/2010 - A.C. n. 4086

Elementi di valutazione sulla qualità del testo

e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge

 

Numero del disegno di legge di conversione

4086

Numero del decreto-legge

225/2010

Titolo del decreto-legge

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie

Iter al Senato

Numero di articoli:

 

testo originario

4

testo approvato dal Senato

9

Date:

 

emanazione

29 dicembre 2010

pubblicazione in Gazzetta ufficiale

29 dicembre 2010

approvazione del Senato

16 febbraio 2011

assegnazione

16 febbraio 2011

scadenza

27 febbraio 2011

Commissioni competenti

Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e V (Bilancio)

Stato dell’iter

All’esame delle Commissioni riunite in sede referente

 

 


Contenuto

Il provvedimento in esame, nel testo originario, si compone di 4 articoli:  tutte le proroghe di termini che non comportano oneri sono concentrate nell’articolo 1 e nella tabella allegata; le proroghe onerose sono oggetto dell’articolo 2; l’articolo 3 reca la relativa copertura finanziaria; l’entrata in vigore è disposta dall’articolo 4.

Durante l’iter di conversione al Senato, sono state introdotte numerose nuove disposizioni, che non attengono esclusivamente alla proroga di termini. Si segnalano, a titolo puramente indicativo, le seguenti:

articolo 1, comma 2-septies, che prevede la sospensione dei termini per l'esecuzione delle demolizioni di immobili nella Regione Campania a seguito di sentenza penale di condanna riproducendo, nella sostanza, le disposizioni del decreto legge 28 aprile 2010, n. 62 recante “Temporanea sospensione di talune demolizioni disposte dall'autorità giudiziaria in Campania”, che non è stato convertito in legge;

articolo 2, comma 4-quater, che novella l’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006 (codice dei contratti pubblici), estendendo anche al presidente dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici la disposizione, già vigente per i membri dell'Autorità, che prevede la durata in carica per sette anni senza possibilità di riconferma;

articolo 2, comma 2-bis, che consente in via transitoria e in deroga alle disposizioni sulla sospensione del potere di deliberare aumenti di tributi, sino all'attuazione del federalismo fiscale, aregioni, province e comuni di assicurare la copertura integrale dei costi del ciclo dei rifiuti mediante aumenti delle imposizioni tributarie attribuite agli enti locali;

articolo 2, comma 2-quater, che introduce disposizioni a regime in materia di dichiarazione dello stato di emergenza sotto il profilo delle relative spese e mezzi di copertura, modificando la legge n. 225/1992;

•  articolo 2, comma 3-decies, che istituisce, a partire dal 2011, una nuova ricorrenza civile, dedicata alla memoria delle vittime del terremoto che ha colpito il territorio dell’Abruzzo e, in particolare, della provincia de L’Aquila il 6 aprile 2009 nonché, più in generale, alla memoria delle vittime di tutti gli eventi sismici e calamità naturali che si sono verificati in Italia;

articolo 2-quater, recante disposizioni in materia sociale e di lavoro;

articolo 2-quinquies, recante disposizioni in materia di sistema bancario;

articolo 2 sexies, recante modifiche al sistema di tassazione dei fondi comuni di investimento.

Tipologia del provvedimento

Si tratta di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge, approvato in prima lettura dal Senato ed ora all’esame della Camera.

Il disegno di legge non è corredato né della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR). La relazione illustrativa, difformemente da quanto disposto dall’articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, non “contiene il riferimento alla disposta esenzione [dall’obbligo di redazione della relazione AIR] e alle sue ragioni giustificative”, né “indica sinteticamente la necessità ed i previsti effetti dell’intervento normativo sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull’organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, dando conto della eventuale comparazione di opzioni regolatorie alternative”.

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Con riguardo al provvedimento in esame, i precedenti più immediati sono rappresentati dal decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e dal decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

Nella scorsa legislatura, si segnala il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Risalendo più indietro nel tempo, sono numerosi i decreti-legge che negli ultimi anni sono intervenuti per prorogare o differire termini legislativamente previsti. Nella maggior parte dei casi, ciascun provvedimento d’urgenza disponeva una sola o più proroghe incidenti nel medesimo settore o in settori affini. In varie occasioni, invece, il Governo ha adottato provvedimenti di portata generale, contenenti una pluralità di proroghe afferenti a diversi settori. Tali provvedimenti sono stati ulteriormente ampliati, talora in misura notevole, durante l’iter di conversione. Negli ultimi anni, tali decreti hanno avuto cadenza annuale (2001; 2002; 2005) o semestrale (2003). Nel 2004 sono stati emanati 2 decreti-legge a distanza ravvicinata (9 novembre e 30 dicembre). Nel 2006, il decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, Proroga di termini per l’emanazione di atti di natura regolamentare e legislativa, originariamente contenente una sola proroga degli atti regolamentari da emanare, è stato convertito con una totale mutazione: la proroga originaria è stata soppressa ed al suo posto sono state introdotte numerose proroghe di termini legislativi. A fine anno è stato emanato un ulteriore decreto-legge, n. 300/2006, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. In qualche caso, i provvedimenti, oltre a recare proroghe di termini, contenevano anche disposizioni sostanziali. Si segnalano, tra gli altri, i decreti-legge n. 147/2003, Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali, e n. 273/2005, Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Tale ultimo provvedimento, nella fase concitata della fine della XIV legislatura, già piuttosto corposo nel testo originario (40 articoli), levita nel processo di conversione fino a raggiungere 83 articoli, i quali assorbono tra l’altro le disposizioni di altri cinque decreti-legge in corso di conversione. 

Vari termini, tra quelli prorogati da disposizioni recate nel provvedimento in esame, hanno formato oggetto di una o più precedenti proroghe anch’esse disposte con decreto-legge.

 

Rispetto ai precedenti decreti, quello in esame – che nel testo trasmesso dal Senato non presenta sostanziali differenze di struttura rispetto ai precedenti – si differenzia per la struttura originaria, estremamente semplificata: tutte le proroghe di termini che non comportano oneri sono concentrate nell’articolo 1 e nella tabella allegata; le proroghe onerose sono oggetto dell’articolo 2; l’articolo 3 reca la relativa copertura finanziaria; l’entrata in vigore è disposta dall’articolo 4.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Le disposizioni recate dal decreto-legge ed introdotte nel corso dell’esame parlamentare appaiono tra loro eterogenee quanto alla materia e non sempre presentano la comune finalità di prorogare termini stabiliti con legge; sono infatti presenti, come già segnalato nel paragrafo relativo al contenuto, numerose disposizioni aventi natura sostanziale. Si segnala in proposito che l’articolo 15, comma 3 della legge n. 400/1988 dispone che “i decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo”.

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Riproposizione del contenuto di un decreto-legge respinto dalla Camera dei deputati

L’articolo 1, comma 2-septies riproduce pressoché integralmente il contenuto del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 62, recante temporanea sospensione di talune demolizioni disposte dall'autorità giudiziaria in Campania. Il relativo disegno di legge di conversione, approvato dal Senato, è stato respinto dall’Assemblea della Camera l’8 giugno 2010, a seguito dell’approvazione di una questione di pregiudizialità. Si rammenta che ai sensi dell’articolo 15, comma 2, lettera c) della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo non può, mediante decreto-legge, “rinnovare le disposizioni di decreti-legge dei quali sia stata negata la conversione in legge con il voto di una delle due Camere”: i limiti di contenuto di cui al citato articolo 15, comma 2, sono sempre stati considerati applicabili, dal Comitato,  al procedimento di conversione.

Salvezza di adempimenti conseguenti a una sentenza di illegittimità costituzionale

L’articolo 2, comma 4-noviesfa salvi gli adempimenti conseguenti alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 4-ter, del decreto-legge n. 194 del 2009, disposto dalla Corte con sentenza n. 41 del 9 febbraio 2011 e, al fine di consentire la definizione del nuovo sistema di reclutamento, proroga fino al 31 agosto 2012 il termine di efficacia delle graduatorie provinciali del personale insegnante previste dall’articolo 1, comma 605, lettera c) della legge n. 296/2006, come interpretato autenticamente dalla disposizione dichiarata incostituzionale. Si segnala in proposito che:

- la sentenza della Corte costituzionale non viene richiamata con numero e data;

- l’espressione “sono fatti salvi gli adempimenti conseguenti alla declaratoria di illegittimità costituzionale…” non appare chiara, perché da un lato sembra far riferimento ad adempimenti consequenziali alla delibera della Corte - che ha sancito l’illegittimità costituzionale dell’intera disciplina -, dall’altro sembra far riferimento ad una salvaguardia degli adempimenti posti in essere sulla base della stessa disciplina (dichiarata illegittima).

Intreccio con altro procedimento di conversione

La tabella 1 prevede la proroga al 31 marzo 2011 di alcuni termini in materia di gestione dei rifiuti contenuti nell’articolo 11, commi 2-ter, 5-bis e 5-ter del decreto-legge n. 195/2009. Gli stessi termini sono ora oggetto di più ampie proroghe ai sensi dell’articolo 1-bis del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, introdotto dalla legge di conversione 24 gennaio 2011, n. 1

Incidenza su fonti secondarie

L’articolo 2, comma 2-duodecies vincola il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare ai sensi dell’articolo 1, comma 40, della legge n. 220/2010 (legge di stabilità 2011), “in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario”, ad assegnare un contributo di 200.000 euro per l’anno 2011 a favore dell’Associazione Alleanza degli Ospedali Italiani nel Mondo.

L’articolo 2, comma 4-octies incide sull’ambito di applicazione del regolamento di delegificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169.

L’articolo 2, comma 5-ter novella il recente regolamento di delegificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2010, n. 222, recante il riordino del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali (cfr. infra, il paragrafo sul coordinamento interno del testo).

L’articolo 2, comma 5-quinquiesdecies dispone la disapplicazione dell’articolo 3, comma 2 del regolamento di delegificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 85/2007, recante il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'interno.

L’articolo 2, comma 5-novies  anticipa al 31 marzo 2011 il termine entro il quale i centri autorizzati di assistenza agricola devono risultare in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministro delle politiche agricole in data 27 marzo 2008. Quest’ultimo decreto aveva stabilito un termine, successivamente prorogato con i decreti ministeriali in data 8 maggio 2009 e 15 aprile 2010.

Norme di delegificazione

L’articolo 1, commi 2 e 2-bis demandano la possibilità dimodificare il termine di vigenza di normative contenute in fonti di rango primario a decreti del Presidente del Consiglio di ministri, da emanare previo parere della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario. Tali pareri vanno espressi entro dieci giorni. Si autorizza così il Presidente del Consiglio (di concerto con il solo Ministro dell’economia e quindi senza il coinvolgimento dei Ministri di settore) a modificare con semplici decreti termini previsti in disposizioni di rango legislativo, discostandosi dal modello prefigurato dal’articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988. Rispetto a tale modello la norma in esame:

- esclude il parere del Consiglio di Stato;

- esclude la competenza delle Commissioni parlamentari competenti per materia, concentrando l’attività consultiva sulla Commissione parlamentare per la semplificazione e sulle Commissioni Bilancio dei due rami;

- riduce da trenta a dieci giorni il termine per il parere, la cui espressione rischia di diventare problematica anche in considerazione delle norme regolamentari applicate dalla Commissione (che si conforma al regolamento del Senato), che prevedono il quorum della maggioranza più uno dei componenti (21 parlamentari su 40) .

Per quanto riguarda i 3 termini e regimi giuridici indicati nella tabella 1 (originariamente erano 4 ma il termine del 30 aprile 2011 di cui all’articolo 12, comma 7, della legge n. 196/2006 viene ora prorogato al 30 settembre dall’articolo 2, comma 17-sexies) la cui scadenza è fissata in data successiva al 31 marzo 2011, dal combinato disposto dei commi 2, 2-bis,  2-quinquies e 17-sexies, in base ad una non semplice ricostruzione, risulta che: il termine del 30 luglio 2011 di cui all’articolo 2257 del codice dell’ordinamento militare viene prorogato al 30 aprile 2012 direttamente dal comma 2-quinquies; i termini di cui all’articolo 4, comma 9 del decreto-legge n. 97/2008 ed all’articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 195/1999 possono essere prorogati al 31 dicembre 2011 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare ai sensi dei commi 2 e 2-bis. Nel caso del citato DPR n. 195/1999 si autorizza il Presidente del Consiglio, con propri decreti, a modificare un termine stabilito con regolamento di delegificazione. Nel caso del decreto-legge n. 97/2008, andrebbe valutata l’opportunità di fare riferimento all’anno accademico piuttosto che ad una data fissa (31 dicembre 2011, che rientra nell’anno accademico 2011-2012).

L’articolo 2, ai commi 4-vicies e 4-vicies semel, autorizza il Governo ad emanare due regolamenti di delegificazione riguardanti il sistema nazionale di valutazione  dell’istruzione in difformità rispetto al modello di delegificazione delineato dall’articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, che richiede di esplicitare quali siano le norme generali regolatrici della materia, nonché le disposizioni da abrogare con effetto dall’entrata in vigore delle norme regolamentari. Entrambe le disposizioni fissano il termine per l’emanazione dei regolamenti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. Si tratta di un termine del quale andrebbe valutata la congruità in relazione alla procedura prevista dal citato articolo 17, comma 2, in base al quale il Governo deve acquisire il parere del Consiglio di Stato e successivamente il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che hanno trenta giorni di tempo per l’espressione. Con riguardo al regolamento previsto dal comma 4-vicies, si segnala inoltre che:

 -          sembrerebbe rientrare nella categoria dei regolamenti di organizzazione di cui all’articolo 17, comma 4-bis della citata legge n. 400/1988;

- in relazione al secondo periodo del comma, ove si prevede che la pianta organica del Ministero dell’istruzione “rimane quella già prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17” (regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400/1988), si segnala che è in corso di emanazione un regolamento di modifica del citato DPR n. 17/2009, che riduce la pianta organica (schema n. 261, sul quale le Commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera hanno espresso il parere nell’ottobre 2010).

L’articolo 2, comma 6-septies demanda ad un regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge n. 400/1988 l’adeguamento, l’armonizzazione ed il coordinamento delle disposizioni dei regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica n. 455/1999 e n. 284/2001. Andrebbe in proposito valutata la congruità del termine di tre mesi previsto per l’adozione del regolamento, dal momento che ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge n. 400/1988 il Consiglio di Stato può esprimere il proprio parere entro il termine di novanta giorni, e dello strumento normativo previsto, visto che il decreto n. 455/1999 è un regolamento di delegificazione, per la cui adozione vige una procedura parzialmente diversa rispetto a quella prevista dal comma 1 dell’articolo 17 della legge n. 400/1988, che prevede tra l’altro il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Coordinamento con disposizioni vigenti

L’articolo 2, comma 2-quaterdecies differisce al 1° gennaio 2012 l'applicazione alle federazioni sportive “iscritte al CONI” (rectius: “riconosciute dal CONI”) delle disposizioni in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi contenute nell’articolo 6 del decreto-legge 78/2010.Tenuto conto dell’oggetto plurimo dell’articolo 6 del decreto-legge n. 78/2010, andrebbe valutata l’opportunità di esplicitare i commi della norma cui si fa rinvio per individuare i termini prorogati dalla disposizione in commento. L’ultimo periodo del comma in esame, inoltre, novella l’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, specificando che “fino alla revisione organica della disciplina di settore”, il medesimo decreto 165 - che pone norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni – continua ad applicarsi al CONI.La disposizione non risulta avere carattere innovativo, dal momento che le disposizioni del decreto n. 165/2001 si applicano già al CONI che, in qualità di ente pubblico non economico, rientra nelle categorie di soggetti pubblici elencati nell’articolo 1, comma  2, del medesimo decreto. Non appaiono peraltro chiare le ragioni di opportunità che giustificano l’inserimento nella norma di ricognizione del solo CONI e non di tutti gli altri soggetti che rientrano nella nozione di ente pubblico non economico.

L’articolo 2, comma 3 proroga i termini per la ripresa dei versamenti sospesi ai sensi dell’articolo 39 del decreto-legge n. 78/2010 in favore dei soggetti colpiti dal sisma dell’Abruzzo del 6 aprile 2009. Potrebbe essere riformulato in termini di novella al citato articolo 39.

L’articolo 2, comma4-vicies semel contiene un riferimento all’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE); che è stato soppresso a seguito della previsione contenuta nella legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2007) e sostituito dal’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica

All’articolo 2, il comma 5-undecies proroga il termine di validità del Programma triennale della pesca e dell’acquacoltura, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole in data 3 agosto 2007 e la cui validità già è stata prorogata con legge; i commi 5-duodecies e 5-terdeciesdisciplinano l’adozione di un diverso strumento, denominato “Programma nazionale della pesca” e destinato a sostituire il precedente programma, visto che vengono abrogate le disposizioni relative a quest’ultimo contenute nel decreto legislativo n. 154/2004. Andrebbe in proposito valutata l’opportunità di disciplinare il nuovo strumento di programmazione sempre nell’ambito del decreto legislativo n. 154/2004, che disciplina in via generale il settore della pesca e dell’acquacoltura.

All’articolo 2, i commi 18-octies e 18-novies sono formulati in termini di novella al decreto legislativo n. 38/2005 ed al testo unico delle imposte sui redditi (DPR n. 917/1986); andrebbe valutata l’opportunità di riformulare come novella al citato decreto legislativo n. 38/2005 anche il comma 18-decies, che fa sistema con la novella recata dal comma 18-octies.

Modifiche non testuali

Il provvedimento in esame reca diverse disposizioni che intervengono in maniera non testuale sull’ordinamento. A titolo esemplificativo si segnalano le seguenti:

•l’articolo 2, comma 4-undecies modifica in maniera non testuale il periodo di permanenza nella stessa sede del personale docente ed amministrativo in servizio all’estero;

•l’articolo 2, comma 6-septies, senza intervenire direttamente sulla normativa di riferimento, unifica il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura ed il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso;

•l’articolo 2, comma 6-decies modifica in maniera non testuale l’aliquota dei prefetti stabilita dall’articolo 237, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957 e la dotazione organica di cui alla tabella B allegata al decreto legislativo n. 139/2000;

•l’articolo 2, comma 9-sexies modifica in maniera non testuale l’articolo 2, comma 184, della legge n. 191/2009, in materia di composizione dei Consigli nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;

•l’articolo 2, comma 12-ter autorizza la Gestione governativa navigazione laghi - anche per gli esercizi finanziari 2011 e 2012 - ad utilizzare gli avanzi di amministrazione risultanti dai bilanci 2009 e 2010, prorogando in maniera non testuale la disposizione di cui all’articolo 7-sexies, comma 4, del decreto-legge n. 5/2009;

•l’articolo 2, comma 12-undecies differisce in maniera non testuale il termine di cui al primo periodo del comma 8-quinquies dell’articolo 6 del decreto-legge n. 300/2006;

•l’articolo 2, comma 12-quater modifica in modo non testuale – con esclusivo riferimento al settore minerario – il termine entro il quale i datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione dei lavoratori disabili;

•l’articolo 2, comma 16-decies proroga di dodici mesi la data da cui acquisteranno efficacia le disposizioni sul procedimento di mediazione di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28/2010, limitatamente alle controversie in materia di condominio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti;

•l’articolo 2, comma 17-bis proroga – senza indicare il periodo della proroga – le disposizioni di cui all’articolo 3 della legge n. 160/1998;

•l’articolo 2, comma 17-ter proroga in maniera non testuale il termine di cui all’articolo 1, comma 862, della legge n. 296/2006;

• l’articolo 2, comma 18-quinquies incide in maniera non testuale sul termine di cui all’articolo 1, comma 25, della legge n. 244/2007: a sua volta quest’ultima disposizione novella l’articolo 1 della Tariffa, parte I, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1986, cui occorrerebbe fare riferimento. Il medesimo comma 18-quinquies fa retroagire dal 2008 al 2005, sempre in maniera non testuale, l’articolo 2, comma 28 della legge n. 244/2007.

Modifica di norme di recente approvazione

Numerose disposizioni del decreto, nel testo modificato al Senato, incidono su norme di recente approvazione, circostanza che costituisce – a giudizio del Comitato – una modalità di produzione normativa non conforme alle esigenze di semplificazione e di riordino della normativa vigente. A titolo esemplificativo si segnalano:

•l’articolo 2, comma 6-bis abroga l’articolo 6, comma 5, della legge n. 240/2010, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;

•l’articolo 2, comma 9-ter modifica il decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156 (Roma capitale);

•l’articolo 2-ter, ai commi 1, 5, 7 e 11, modifica in maniera testuale e non testuale la legge n. 220/2010 (legge di stabilità 2011);

•l’articolo 2-quater, comma 5, che incide in maniera non testuale sul decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212 (cfr. il paragrafo relativo alla reviviscenza di disposizioni abrogate nel procedimento “taglia-leggi”);

l’articolo 2-quater, comma 10 differisce al 31 dicembre 2011 l’efficacia delle disposizioni di cui all’articolo 6 della legge n. 604/1966, come modificato dalla legge n. 183/2010 (“collegato lavoro”).

Proroga di organismi collegiali e commissari

Alcune disposizioni di proroga sono volte a prorogare organismi collegiali, così derogando alle disposizioni relative alla loro composizione e durata in carica, che talora stabiliscono limiti alle proroghe stesse o alla durata in carica. Si segnalano, tra le altre disposizioni:

•l’articolo 2, comma 1-octies, che  proroga il Comitato per la verifica delle cause di servizio disciplinato dal regolamento di delegificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, il quale prevede, all’articolo 10, comma 3, che i componenti sono “nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per un periodo di quattro anni, prorogabili per non più di una volta”;

•  la tabella 1, che proroga al 31 marzo 2011 (con possibilità di estendere la proroga al 31 dicembre 2011, con il DPCM di cui all’articolo 1, comma 2):

- il Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale, già prorogato, nella attuale composizione, dal decreto-legge n. 194/2009 e per il quale la norma regolamentare (articolo 3 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 16 settembre 2005, n. 236) dispone che i componenti “durano in carica tre anni e non possono essere riconfermati”;

-        il Consiglio nazionale della pubblica istruzione che, in attesa della riforma degli organi collegiali della scuola, è stata di volta in volta riconfermato nella composizione risalente al decreto di nomina in data 17 febbraio 1997;

•in base al combinato disposto della tabella 1 e dell’articolo 1, comma 2-quinquies, il mandato dei delegati nei consigli di rappresentanza delle forze armate, di cui all’articolo 2257 del codice dell’ordinamento militare (decreto legislativo n. 66/2010), è prorogato al 30 aprile 2012.

L’articolo 2, comma 4-noviesdecies proroga (rectius: differisce) l’incarico del Commissario straordinario attualmente operante presso l'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica fino al 31 agosto 2012. L’incarico in questione è scaduto il 31 dicembre 2010. Fino ad oggi il commissario è stato nominato e prorogato con DPCM.

Proroga di termini ordinamentali

Alcune disposizioni prorogano ulteriormente termini ordinamentali già più volte prorogati. In questi casi, andrebbe valutata l’opportunità di cambiare il termine  previsto con una novella che incida sulla disposizione a regime. A titolo esemplificativo, si segnala che all’articolo 2:

il comma 17-quaterdecies proroga fino al 31 dicembre 2014 Il termine di un anno per l'adempimento del dovere di alienazione di cui all'articolo 30, comma 2, terzo periodo, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per i soggetti che alla data del 31 dicembre 2009 detenevano una partecipazione al capitale sociale superiore ai limiti fissati dal primo periodo del citato comma 2, qualora il superamento del limite derivi da operazioni di concentrazione tra banche oppure tra investitori. Tale termine è stato già più volte prorogato, prima dall'articolo 28-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, poi dal comma 14 dell'articolo 41 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, quindi dal comma 41 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 ed infine dal comma 17-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194;

il comma 18-sexies differisce il termine fissato in dieci giorni, “a pena di decadenza”, dall’articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi per le spese elettorali sostenute da movimenti o partiti politici. Si tratta anche in questo caso di un termine del quale andrebbe valutata la congruità visto che è stato oggetto di numerosi differimenti, in relazione a diverse consultazioni elettorali, ad opera: del comma 1 dell'articolo 1 della legge 26 luglio 2002, n. 156, dell'articolo 14-undecies del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, dell'articolo 51-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 e del comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194.

Disposizioni di interpretazione autentica

L’articolo 1, comma 2-octies reca una interpretazione autentica dell’articolo 4-bis del decreto-legge n. 347/2003, in materia di concordato delle grandi imprese in crisi.

L’articolo 2, comma 9-quater reca una norma di interpretazione autentica dell’articolo 82, comma 2, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267/2000, che ha effetto “dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”; è quindi escluso l’effetto retroattivo. Andrebbe pertanto valutata l’opportunità di riformulare la disposizione come novella al citato articolo 82, comma 2, peraltro già integralmente sostituito, in tempi recenti, dall’articolo 5, comma 6, lettera a) del decreto-legge n. 78/2010.

L’articolo 2-quinquies, comma 9 qualifica come interpretazione autentica dell’articolo 2935 del codice civile una disposizione che individua  la decorrenza del termine della prescrizione relativa ai diritti nascenti dall’annotazione in conto – limitatamente alle operazioni bancarie regolate in conto correntedal giorno dell’annotazione stessa.

Si segnala in proposito che la circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi prescrive che l’intento di interpretare autenticamente altra precedente disposizione deve risultare nella rubrica dell’articolo. “Deve risultare comunque chiaro – continua la circolare – se ci si trovi in presenza di una disposizione di interpretazione autentica ovvero di una disposizione di modifica sostanziale alla quale si vuole dare effetto retroattivo”.

Disposizioni in deroga

Il provvedimento in esame contiene una disciplina ampiamente derogatoria del diritto vigente, in alcuni casi esplicitando le disposizioni derogate, in altri prevedendo una deroga generica alla normativa vigente. In particolare, all’articolo 2:

•icommi 1-quater, 3-sexies e 6-sexies recano deroghe a disposizioni puntualmente indicate;

• icommi 2-bis e 5-bis recano la formula :”in deroga alle vigenti disposizioni”.

Si segnala inoltre che l’articolo 2, comma 3-novies dispone in deroga al decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 6 agosto 2010, che contiene le nuove modalità di incentivazione con riferimento agli impianti fotovoltaici che entrano in esercizio nel triennio 2011-2013 (cosiddetto “Terzo Conto Energia”).

Deroga allo statuto del contribuente

L’articolo 2-quinquies, comma 7 dispone in deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (statuto del contribuente), in base al quale “relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono”.

Reviviscenza di disposizioni abrogate nel procedimento “taglia-leggi”

L’articolo 2-quater, ai commi 5 e 6, dispone, in maniera non testuale e con effetto retroattivo dal 16 dicembre 2010, la reviviscenza delle leggi 13 marzo 1950, n. 114 (limitatamente agli articoli 1 e 4), 2 aprile 1951, n. 302, 11 aprile 1955, n. 379 e 26 luglio 1965, n. 965. 

L’effetto retroattivo dal 16 dicembre 2010 viene disposto poiché è da tale data che è entrato in vigore il decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212, che ha disposto l’abrogazione espressa delle leggi ora “ripristinate” e che è scattato il meccanismo cosiddetto della “ghigliottina”, nell’ambito del procedimento “taglia-leggi”, innescato dalla delega prevista dall’articolo 14 della legge n. 246 del 2005.

In attuazione della delega, il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, ha fatto  salvi circa 3.300 atti normativi di rango primario anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si è ritenuta indispensabile la permanenza in vigore. Specularmente, il decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212, ha proseguito l’opera di abrogazione espressa già iniziata con l’articolo 24 del decreto-legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008e del decreto-legge n. 200/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9/2009, che avevano abrogato, complessivamente, oltre 30.000 atti legislativi, anche successivi al 1970. Tale procedura di abrogazione generalizzata, inizialmente realizzata con la decretazione d’urgenza, è stata poi ricondotta nell’alveo della delega “taglia-leggi” attraverso le modifiche ad essa apportate dalla legge n. 69/2009.

Il comma 5 dispone dunque la soppressione delle voci relative alle leggi di cui si ripristina la vigenza contenute nell’elenco degli atti abrogati dal decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212; il comma 6 inserisce le prime due delle quattro leggi “salvate” – che riguardano il settore delle società cooperative –  nell’allegato 1 al decreto legislativo n. 179/2009, che – come accennato –  contiene la ricognizione di tutte le disposizioni legislative, pubblicate  anteriormente al 1° gennaio 1970,  di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore. Le due leggi più recenti (n. 379/1955 e n. 965/1965) non vengono inserite in tale allegato in quanto ascrivibili, ai sensi dell’articolo 14, comma 17, lettera e), della legge n. 246/2005, a settoriesclusi dalla “ghigliottina”, afferendo al settore previdenziale.

Con riguardo alla legge n. 379/1955, si segnala che essa fa sistema con la legge 8 novembre 1961, n. 1295, recante modifiche alla legge 11 aprile 1955, n. 379, concernente gli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, inserita al n. 70.504 dell’allegato al decreto legislativo n. 212/2010 e che risulta pertanto abrogata. Andrebbe quindi valutata l’opportunità di ripristinare la vigenza anche della legge n. 1295/1961.

Efficacia retroattiva

Oltre all’articolo 2-quater, commi 5 e 6, che, come appena accennato, prevedono la reviviscenza di alcune disposizioni abrogate nell’ambito del procedimento ”taglia-leggi” con effetto retroattivo, ulteriori disposizioni, per lo più riguardanti il differimento di termini, introdotte o sostituite dal Senato, retroagiscono nel tempo. A titolo esemplificativo si segnalano:

-    l’articolo 2, comma 18-quinquies, che fa retroagire dal 2008 al 2005, in maniera non testuale, l’articolo 2, comma 28 della legge n. 244/2007;

-    l’articolo 2, comma 18-undecies, che proroga in maniera non testuale l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 42-bis del decreto-legge n. 207/2008.

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Struttura della tabella

Come già segnalato nel paragrafo relativo ai precedenti decreti-legge, il provvedimento in esame presentava, nella versione approvata dal Consiglio dei ministri, una struttura estremamente semplificata: tutte le proroghe di termini che non comportano oneri sono concentrate nell’articolo 1 e nella tabella allegata; le proroghe onerose sono oggetto dell’articolo 2; l’articolo 3 reca la relativa copertura finanziaria; l’entrata in vigore è disposta dall’articolo 4.

Per quanto riguarda specificamente la tabella allegata all’articolo 1, si segnala che essa è priva di una indicazione del numero progressivo dei provvedimenti e dell’oggetto della proroga, che ne rende più difficoltosa la lettura.

Disposizioni di non immediata applicazione

Il provvedimento in esame contiene alcune norme i cui effetti finali appaiono destinati a prodursi in un momento significativamente distanziato dalla loro entrata in vigore (ad esempio, l’articolo 2, comma 6-quinquies prevede che, limitatamente agli scrutini per la promozione a dirigente superiore, le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 57 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, si applichino alle promozioni da conferire con decorrenza successiva al 31 dicembre 2015 anziché al 31 dicembre 2012; l’articolo 2-ter, comma 11 proroga un termine destinato a scadere il 31 dicembre 2011); analogamente, non appaiono di immediata applicazione le disposizioni volte a prorogare i termini di cui all’articolo 4, comma 9 del decreto-legge n. 97 del 2008 ed all’art. 1, comma 1, secondo periodo, del D.P.R. n. 195 del 1999 – contenuti nella Tabella allegata all’articolo 1 – atteso che la suddetta proroga è meramente eventuale e rimessa all’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dei commi 2 e 2-bis; per tali disposizioni la rispondenza al requisito, previsto dall’art. 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, della “immediata applicabilità” delle misure disposte dal decreto, va dunque valutata anche con riguardo ad eventuali effetti intermedi ed alla tempistica di adempimenti previsti (che nei casi di specie non sono espressamente indicati).

Coordinamento interno del testo

Il comma 1-quinquies proroga al 30 aprile 2011 il termine, stabilito dall’articolo 15, comma 1, della legge n. 40/2004 al 28 febbraio di ciascun anno, entro cui l'Istituto superiore di sanità deve predisporre una relazione per il Ministro della salute sull'attività delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita. L’approvazione di tale disposizione dovrebbe comportare il venir meno della voce corrispondente dalla tabella 1 allegata al decreto-legge.

All’articolo 2, i commi 5-ter, 5-quater e 5-quinquies riguardano il Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali (BNP). Come già accennato, il comma 5-ter, modifica l'articolo 14 (Disposizioni transitorie) del recente regolamento di delegificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 222/2010, che ha provveduto al riordino dell’ente, prolungando di tre mesi i tempi di ricostituzione degli organi nonché quelli per l’adozione del nuovo statuto del Banco. Il comma 5-quaterinserisce invece il Banco nazionale di prova tra gli enti da sopprimere ai sensi dell'articolo 7, comma 20 del decreto-legge n.78/2010, individuando nella camera di commercio di Brescia il soggetto al quale sono trasferiti i relativi compiti ed attribuzioni. Il comma 5-quinquies, conseguentemente, inserisce il Banco di prova nell’Allegato  2 di cui al predetto articolo 7, comma 20, che elenca gli enti da sopprimere. Visto che si agisce da un lato sul recente regolamento di riordino dell’ente e dall’altro se ne prevede la soppressione, andrebbe valutata l’opportunità di chiarire se si intenda mantenere l’ente in vita (come risulterebbe dal comma 5-ter) o si intenda piuttosto sopprimerlo e trasferirne i compiti alla camera di commercio di Brescia (commi 5-quater e 5-quinquies).

L’articolo 2, comma 12-septies e l’articolo 2-ter, comma 4 novellano entrambi l’articolo 11, comma 6 del decreto-legge n. 78/2010.

L’articolo 2, comma 18-septiesdispone che “la disciplina normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge nelle materie di cui al presente articolo si applica fino all'entrata in vigore delle disposizioni previste dal comma 18-octies”, relative ai principi contabili internazionali): andrebbe valutata l’opportunità di circostanziare a quali disposizioni si intenda fare riferimento, visto che l’articolo 2, anche a seguito delle modifiche apportate dal Senato, appare estremamente composito ed articolato.

L’articolo 2-ter, comma 9, con una novella all’articolo 2, comma 8, della legge n. 244 del 2007 (finanziaria 2008), proroga fino al 2012 la possibilità (prevista per gli anni 2008, 2009 e 2010) offerta ai Comuni di utilizzare i proventi da concessioni edilizie e da sanzioni previste dal Testo Unico sull'edilizia – DPR n. 380 del 2001 - per una quota non superiore al 50% per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25% alle spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale. Tale proroga è contemplata, ma fino al 31 marzo 2011, anche dalla tabella 1.

Previsioni di decreti di natura non regolamentare

Il provvedimento reca tre previsioni relative all’adozione di decreti ministeriali di natura non regolamentare (articolo 1, comma 1-quinquies; articolo 2-quinquies, comma 2-quater, capoverso 5-sexies e comma 5).

Formulazione del testo

All’articolo 2, comma 5-sexies, è utilizzata  l’espressione “in tempo utile”, che non sembra fare riferimento a una precisa scadenza temporale.

L’articolo 2, comma 2-terdeciesdispone che per l’esercizio 2011 sono prorogate, nel limite di 2 milioni di euro, le risorse stanziate ai sensi dell’art. 1, comma 219, della legge finanziaria 2005 (legge n. 311/2004) a favore dell’Istituto italiano studi filosofici e dell’Istituto italiano per gli studi storici, aventi sede a Napoli. Alla copertura del relativo onere, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota del Fondo per le esigenze indifferibili destinata per il 2011 al finanziamento di interventi urgenti di riequilibrio socio-economico e di sviluppo dei territori, di attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici e di promozione di attività sportive, culturali e sociali (50 milioni di euro, ex art. 1, comma 40, quarto periodo, della legge di stabilità 2011). Si è, quindi, in presenza di una nuova autorizzazione di spesa – come confermato dalla relazione tecnica riferita al maxiemendamento – e non di una proroga.

L’articolo 2-quater, comma 1 annuncia la proroga del programma carta acquisiti, disciplinando un monitoraggio strumentale alla proroga medesima.

Al medesimo articolo 2-quater, al comma 4, è utilizzata l’espressione indennità di anzianità” in luogo dell’espressione “trattamento di fine rapporto”.

 


 

 

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