Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare
Titolo: Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti - D.L. 196/2010 - A.C. n. 3909-B - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge
Riferimenti:
AC N. 3909-B/XVI   DL N. 196 DEL 26-NOV-10
Serie: Note per il Comitato per la legislazione    Numero: 101
Data: 20/01/2011
Descrittori:
CAMPANIA   ENTI LOCALI
RIFIUTI E MATERIALE DI SCARTO   SCARICHI E DISCARICHE
SMALTIMENTO DI RIFIUTI     
Organi della Camera: Comitato per la legislazione

SIWEB

 

20 gennaio 2011

 

n. 101

Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti

 

D.L. 196/2010 - A.C. n. 3909-B

Elementi di valutazione sulla qualità del testo

e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge

 

Numero del disegno di legge di conversione

3909-B

Numero del decreto-legge

196/2010

Titolo del decreto-legge

Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti

Iter al Senato

Numero di articoli:

 

testo originario

4

testo approvato dal Senato

5

Date:

 

emanazione

26 novembre 2010

pubblicazione in Gazzetta ufficiale

26 novembre 2010

approvazione del Senato

20 gennaio 2011

assegnazione

20 gennaio 2011

scadenza

25 gennaio 2011

Commissione competente

VIII Commissione (Ambiente)

Stato dell’iter

All’esame della Commissione in sede referente

 

 


Contenuto

Il provvedimento in esame è stato approvato in prima lettura alla Camera il 21 dicembre 2010 e modificato dal Senato nella seduta del 19 gennaio (A.S. 2507).

La presente nota riguarda esclusivamente le modifiche ed integrazioni apportate dal Senato.

In particolare, vengono eliminati alcuni siti di discarica dall’elenco delle discariche da realizzare ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 90/2008 (con un emendamento approvato al Senato si prevede altresì la chiusura della discarica sita nella provincia di Caserta - località Torrione, Cava Mastroianni)e viene prevista la possibilità, per il Presidente della regione Campania, sentiti le province e gli enti locali interessati, di nominare commissari straordinari con potere di agire in deroga alla legislazione vigente in materia di appalti pubblici e di valutazione di impatto ambientale al fine di garantire la realizzazione urgente dei siti da destinare a discarica nonché ad impianti di trattamento o di smaltimento dei rifiuti.

A seguito delle modifiche apportate in prima lettura dalla Camera dei deputati, vengono introdotti specifici requisiti per i Commissari straordinari, che devono possedere adeguate competenze tecnico-giuridiche e possono ricoprire l’incarico per una durata massima di dodici mesi. Viene, altresì, esplicitata la procedura semplificata relativa alla valutazione di impatto ambientale (VIA), in luogo dell’originario richiamo all’analoga procedura prevista dal decreto-legge n. 90 del 2008. Pertanto, per la valutazione relativa all'apertura delle discariche e all’esercizio degli impianti di trattamento o di smaltimento dei rifiuti, i commissari convocano la conferenzadei servizi, che è tenuta a rilasciare il proprio parere entro quindici giorni. In mancanza del parere nei termini previsti o in presenza di un parere negativo, interviene il Consiglio dei ministri che si esprime entro i sette giorni successivi. Si stabilisce, inoltre, che i predetti commissari svolgano, in luogo del Presidente della Regione Campania, le funzioni già attribuite al Sottosegretario di Stato di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 90/2008 (articolo 1, commi 1 e 2).

Ai sensi del nuovo comma 2-bis, introdotto al Senato, il Presidente della Regione Campania -ovvero i commissari straordinari individuati ai sensi del comma 2 - cui viene attribuita la funzione di amministrazione aggiudicatrice, provvede, in via di somma urgenza, ad individuare le aree per larealizzazione urgente di impianti destinati al recupero, produzione e fornitura di energia mediante trattamenti termici di rifiuti (vale a dire termovalorizzatori) nonché a conseguire le autorizzazioni e certificazioni pertinenti, i cui termini di rilascio sono ridotti della metà.

Con una disciplina in parte diversa da quella prevista per le discariche e gli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti, si prevede quindi l’applicazione di una procedura semplificata per la valutazione di impatto ambientale, sulla base di quanto già stabilito dall’articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 90/2008.

Il Presidente della Regione è altresì autorizzato a costituire un'apposita struttura di supporto composta da esperti del settore con adeguate professionalità nel numero massimo di cinque unità, alle cui spese di funzionamento si provvede, nel limite massimo di 350.000 euro, nell’ambito delle risorse di cui al successivo articolo 3.

 

Il provvedimento in esame interviene, inoltre, sulla gestione del ciclo dei rifiuti sia dal punto di vista tecnico, sia da quello istituzionale, stabilendo, in particolare, che nel caso di mancato rispetto, da parte dei comuni, degli obiettivi minimi di raccolta differenziata, il prefetto diffidi il comune inadempiente a provvedere entro tre mesi, trascorsi i quali attiva le procedure per la nomina di un commissario ad acta (comma 6). Si prevede, inoltre, la possibilità per il Governo di promuovere, nell'ambito di una seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, convocata su richiesta della Regione, un accordo interregionale volto allo smaltimento dei rifiuti campani anche in altre regioni (comma 7).

 

Nel corso dell’esame al Senato è stato introdotto il nuovo comma 7-bis, il quale, in considerazione della perdurante situazione di criticità e fino alla completa realizzazione dell'impiantistica necessaria per la chiusura del ciclo integrato dei rifiuti, autorizza il Presidente della Regione Campania ad adottare una o più ordinanze, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la messa a punto dellemisure occorrenti a garantire la gestione ottimale dei rifiuti e dei relativi conferimenti per ambiti territoriali sovra provinciali.

 

Ai sensi del nuovo comma 7-bis, introdotto al Senato, nella sola regione Campania è prorogato, alla data del 31 dicembre 2012, il termine della cessazione dei servizi affidati in house inerenti al ciclo integrato dei rifiuti.

 

Il nuovo comma 7-ter, introdotto al Senato, prevede l’applicazione dell’articolo 6 del decreto-legge n. 172/2008 fino al 31 dicembre 2011, in considerazione dell’accertata insufficienza del sistema di gestione dei rifiuti urbani in Campania.

L’articolo aggiuntivo 1-bis – introdotto dall’Assemblea della Camera  – proroga alcuni termini contenuti nell’articolo 11 del decreto-legge n. 195 del 2009.

L’articolo 2 reca norme riguardanti i consorzi di bacino campani operanti nel settore dei rifiuti: da un lato vengono prorogate, non oltre il 31 dicembre 2011, le disposizioni in materia di ammortizzatori sociali al personale consortile risultante in esubero rispetto alla definizione delle piante organiche, di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 195/2009; dall'altro viene previsto che le funzioni del Consorzio unico di bacino delle province di Napoli e di Caserta (istituito dal decreto-legge n. 90/2008 unificando i consorzi delle due province) siano esercitate separatamente, su base provinciale.

L’articolo 3 introduce disposizioni finanziarie di sostegno della gestione regionale del ciclo dei rifiuti, nonché misure volte alla copertura finanziaria degli accordi operativi per l’attuazione delle misure di compensazione ambientale.

Il nuovo comma 2-bis, introdotto dal Senato, riduce del 50 per cento l’importo delle garanzie finanziarie dovuto da determinate imprese in relazione alla realizzazione di nuove discariche.

L’articolo 4 dispone l’entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo della sua pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale”.

 

Tipologia del provvedimento

Si tratta di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge, già esaminato dalla Camera in prima lettura e modificato dal Senato.

Il disegno di legge presentato in prima lettura alla Camera era corredato della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN); mancava invece la relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR). La relazione illustrativa, difformemente da quanto disposto dall’articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, non “contiene il riferimento alla disposta esenzione [dall’obbligo di redazione della relazione AIR] e alle sue ragioni giustificative”, né “indica sinteticamente la necessità ed i previsti effetti dell’intervento normativo sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull’organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, dando conto della eventuale comparazione di opzioni regolatorie alternative.

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

La gestione dell’emergenza rifiuti in Campania costituisce uno dei filoni legislativi che nel corso della legislatura sono stati trattati con il ricorso alla decretazione d’urgenza.

All’inizio della legislatura vengono emanati a pochi giorni di distanza l’uno dall’altro i decreti-legge nn. 90 e 107 del 2008: il decreto n. 107 è stato abrogato, con contestuale salvezza degli effetti, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, di conversione del decreto-legge n. 90. Quasi contestualmente, nell’ambito del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, vengono introdotti, durante l’iter di conversione, gli articoli 4-octies e 4-novies, recanti, rispettivamente, disposizioni in materia di trasferimento e smaltimento dei rifiuti nella regione Campania  e in materia di trattamento dei rifiuti e di impianti di termovalorizzazione, nonché l’articolo 4-decies, che ha modificato la disciplina delle deroghe previste dal decreto-legge n. 90/2008.

Successivamente sono intervenuti i decreti-legge:

-  6 novembre 2008, n. 172, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale;

-  30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile.

A distanza di poco tempo dalla conversione del decreto-legge n. 172/2008, nell’ambito dell’articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, viene inserito, durante l’iter di conversione, il comma 1-bis, che modifica l’articolo 7 del decreto-legge n. 90/2008.

Tali provvedimenti si caratterizzano per l’impianto derogatorio rispetto alla normativa vigente.

 

Collegamento con lavori legislativi in corso

Nulla da rilevare.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il provvedimento tratta sotto diversi profili il tema del subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

 

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Coordinamento con decreti-legge in corso di conversione

L’articolo 1-bis, introdotto dall’Assemblea della Camera, proroga alcuni termini in materia di competenze dei comuni e di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di tariffa integrata ambientale, contenuti nell’articolo 11, commi 2-ter, 5-bis, 5-ter e 5-quater, del decreti-legge n. 195/2009. Si segnala in proposito che i termini di cui all’articolo 11, commi 2-ter, 5-bis, 5-ter vengono prorogati al 31 marzo 2011 (con possibilità di prolungare la proroga fino al 31dicembre 2011 con DPCM) dal combinato disposto dell’articolo 1 e della allegata tabella 1 del decreto- legge n. 225 del 2010 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), in corso di conversione al Senato - A. S. 2518).

 

Disposizioni in deroga

Nel parere espresso durante l’esame in prima lettura, il Comitato aveva già evidenziato che “in ragione della situazione di elevata criticità da fronteggiare, il provvedimento si caratterizza pertanto come disciplina per alcuni versi derogatoria del diritto vigente; in proposito, si rileva come, in alcuni casi, le disposizioni derogate siano specificatamente richiamate (ad esempio, all'articolo 2, comma 1, ove si proroga transitoriamente l'efficacia di una norma derogatoria introdotta con il decreto legge n. 195 del 2009 in materia di ammortizzatori sociali); in altri casi, invece, si fissa una deroga alle disposizioni vigenti in determinati settori (ad esempio, l'articolo 1, comma 2, stabilisce che "i termini dei procedimenti relativi al rilascio delle autorizzazioni, di certificazioni e di nulla osta sono ridotti della metà", e, prevedendo espressamente l'applicabilità dell'articolo 9, comma 5, del decreto legge n. 90 del 2008, consente ai commissari straordinari nominati dal Presidente della Regione di procedere, in materia di valutazione d'impatto ambientale, in deroga al codice ambientale ed alla "pertinente legislazione regionale in materia").

L’impianto derogatorio risulta arricchito a seguito delle modifiche introdotte dal Senato. In particolare:

• all’articolo 1, il Senato ha distinto le procedure per la realizzazione di nuovi impianti destinati al recupero, produzione e fornitura di energia mediante trattamenti termici di rifiuti rispetto a quelle previste per la realizzazione di discariche, dedicando al primo tipo di impianti il nuovo comma 2-bis, ai sensi del quale il Presidente della Regione Campania (ovvero i commissari straordinari individuati ai sensi del comma 2) – cui viene attribuita la funzione di amministrazione aggiudicatrice –  provvede, in via di somma urgenza, ad individuare le aree per la realizzazione urgente di impianti destinati al recupero, produzione e fornitura di energia mediante trattamenti termici di rifiuti nonché a conseguire le autorizzazioni e certificazioni pertinenti, i cui termini di rilascio sono ridotti della metà. Con una procedura in parte diversa da quella prevista per le discariche, si prevede l’applicazione della procedura semplificata per la valutazione relativa all'apertura delle discariche ed all'esercizio degli impianti, sulla base di quanto già stabilito dall’articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 90/2008. Si segnala in proposito che con riguardo all’articolo 1, comma 2, del decreto (di analoga formulazione, per quanto riguarda i termini di rilascio dei documenti e l’applicazione dell’articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 90/2008), il Comitato per lalegislazione, nel parere espresso in prima lettura, aveva formulato le seguenti osservazioni (entrambe recepite dalla Commissione Ambiente della Camera): “all’articolo 1, comma 2, nella parte in cui prevede l’applicabilità dell’articolo 9, comma 5, del decreto legge n. 90 del 2008, dovrebbe valutarsi l’opportunità di riformulare la disposizione, inserendo nel testo - previo adattamento - la norma richiamata”; “laddove si prevede che “i termini dei procedimenti relativi al rilascio delle autorizzazioni, di certificazioni e di nulla osta sono ridotti della metà”- si dovrebbe precisare che tale riduzione di termini concerne il conseguimento delle autorizzazioni, certificazioni e nulla osta pertinenti all’individuazione delle aree di cui al primo periodo del comma 2 del medesimo articolo 1”;  

• l’articolo 1, comma 7-bis, in materia di gestione dei rifiuti, attribuisce al Presidente della Giunta regionale la potestà di provvedere con ordinanze emanate “anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”. La disposizione da ultimo citata già prevede la possibilità per il Presidente della Giunta regionale (e per altri soggetti) di adottare, “qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere”, “ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente”. Sembrerebbe quindi che la deroga ad una disposizione che già consente di agire in deroga alle disposizioni vigenti, con il rispetto di alcune condizioni (per esempio: gli obblighi di garantire “un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente” e di comunicare tali ordinanze al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, e all'autorità d'ambito entro tre giorni dall'emissione) faccia venire meno proprio il rispetto di tali condizioni;

l’articolo 1, comma 7-ter  reintroduce, nei territori della Regione Campania, l’applicazione della disciplina di cui all’articolo 6 del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, il quale – come segnalato nelle premesse del parere espresso dal Comitato per la legislazione su tale ultimo provvedimento, nella seduta del 12 novembre 2008 – “qualifica condotte già punite dal codice ambientale - con sole sanzioni amministrative - come vere e proprie fattispecie penali applicabili nelle sole aree geografiche in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti; tale normativa penale integra dunque, per i territori interessati, una specifica disciplina, la cui applicazione ha carattere temporaneo in quanto correlata al perdurare della situazione emergenziale in atto ma che, comunque, appare suscettibile di nuova ed ulteriore applicazione nelle aree territoriali, nelle quali fosse dichiarato lo stato di emergenza nel medesimo settore dello smaltimento dei rifiuti, e per tutto il periodo di vigenza della suddetta dichiarazione dello stato emergenziale fissata dall’ordinanza del Presidente del Consiglio (adottata ai sensi dell’art. 5 della legge n. 225 del 1992) ovvero direttamente dalla legge”. Si ha ora una nuova applicazione della norma, negli stessi territori e fino al 31 dicembre 2011, in presenza di una situazione di criticità  (non più dello stato di emergenza).

 

Modifiche non testuali

L’articolo 3, comma 2-bis, introdotto dal Senato, integra in maniera non testuale l’articolo 208, comma 11, lettera g) del decreto legislativo n. 152/2006 (cosiddetto codice ambientale), in materia di garanzie finanziarie per la gestione delle discariche.

 

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Misure di non immediata applicazione

L’articolo 1, comma 7-bis (1.41) sposta dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012, per la sola regione Campania, il termine per individuare i nuovi affidatari dei servizi pubblici locali riguardanti il ciclo integrato dei rifiuti in base a quanto previsto dall’articolo 23-bis del decreto-legge n. 112/2008, prorogando, corrispondentemente, il regime transitorio di cui al medesimo articolo 23-bis, comma 8, lettera a).


 

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File: Cl0101