Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare
Titolo: Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti - D.L. 196/2010 - A.C. n. 3909 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge
Riferimenti:
AC N. 3909/XVI   DL N. 196 DEL 26-NOV-10
Serie: Note per il Comitato per la legislazione    Numero: 99
Data: 02/12/2010
Descrittori:
CAMPANIA   ENTI LOCALI
RIFIUTI E MATERIALE DI SCARTO   SCARICHI E DISCARICHE
SMALTIMENTO DI RIFIUTI     
Organi della Camera: Comitato per la legislazione

 

2 dicembre 2010

 

n. 99

Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti

D.L. 196/2010 - A.C. n. 3909

Elementi di valutazione sulla qualità del testo

e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge

 

Numero del disegno di legge di conversione

3909

Numero del decreto-legge

196/2010

Titolo del decreto-legge

Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti

Iter al Senato

No

Numero di articoli:

 

testo originario

4

testo approvato dal Senato

--

Date:

 

emanazione

26 novembre 2010

pubblicazione in Gazzetta ufficiale

26 novembre 2010

approvazione del Senato

--

assegnazione

26 novembre 2010

scadenza

25 gennaio 2011

Commissione competente

VIII Commissione (Ambiente)

Stato dell’iter

All’esame della Commissione in sede referente

 

 


Contenuto

Il decreto-legge in esame consta di 4 articoli, finalizzati a favorire il subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania – con particolare riguardo alle province – nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

L’articolo 1 si compone di 7 commi: il comma 1 espunge tre siti di discarica dall’elenco delle discariche da realizzare ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 90/2008; il comma 2 prevede la possibilità, per il presidente della regione Campania, sentiti le province e gli enti locali interessati, di nominare commissari straordinari con potere di agire in deroga alla legislazione vigente in materia di appalti pubblici e di valutazione di impatto ambientale; i commi da 3 a 6, attraverso novelle ai precedenti decreti-legge n. 90/2008 e n. 195/2009, intervengono sulla gestione del ciclo dei rifiuti sia dal punto di vista tecnico, sia dal punto di vista istituzionale, stabilendo, in particolare, che nel caso di mancato rispetto, da parte dei comuni, degli obiettivi minimi di raccolta differenziata, il prefetto diffida il comune inadempiente a provvedere entro sei mesi, trascorsi i quali attiva le procedure per la nomina di un commissario ad acta; il comma 7 prevede la possibilità per il Governo di promuovere, nell'ambito di una seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, convocata su richiesta della Regione, un accordo interregionale volto allo smaltimento dei rifiuti campani anche in altre regioni.

L’articolo 2 si compone di due commi: il comma 1 proroga la disposizione di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 195/2009, che aveva previsto l’applicazione degli ammortizzatori sociali in favore del personale non collocato nella dotazione organica dei Consorzi operanti nella regione Campania nel settore dei rifiuti; il comma 2 prevede che le funzioni del Consorzio unico di bacino delle province di Napoli e di Caserta (istituito dal decreto-legge n. 90/2008 unificando i consorzi delle due province) siano esercitate “separatamente, su base provinciale”.

L’articolo 3 reca disposizioni finanziarie di sostegno della gestione regionale del ciclo dei rifiuti, nonché misure volte alla copertura finanziaria degli accordi operativi per l’attuazione delle misure di compensazione ambientale.

L’articolo 4 dispone l’entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo della sua pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale”.

 

Tipologia del provvedimento

Si tratta di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge, all’esame della Camera in prima lettura.

Il disegno di legge è corredato della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN); manca invece la relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR). La relazione illustrativa, difformemente da quanto disposto dall’articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, non “contiene il riferimento alla disposta esenzione [dall’obbligo di redazione della relazione AIR] e alle sue ragioni giustificative”, né “indica sinteticamente la necessità ed i previsti effetti dell’intervento normativo sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull’organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, dando conto della eventuale comparazione di opzioni regolatorie alternative.

 

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

La gestione dell’emergenza rifiuti in Campania costituisce uno dei filoni legislativi che nel corso della legislatura sono stati trattati con il ricorso alla decretazione d’urgenza.

All’inizio della legislatura vengono emanati a pochi giorni di distanza l’uno dall’altro i decreti-legge nn. 90 e 107 del 2008: il decreto n. 107 è stato abrogato, con contestuale salvezza degli effetti, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, di conversione del decreto-legge n. 90. Quasi contestualmente, nell’ambito del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, vengono introdotti, durante l’iter di conversione, gli articoli 4-octies e 4-novies, recanti, rispettivamente, disposizioni in materia di trasferimento e smaltimento dei rifiuti nella regione Campania  e in materia di trattamento dei rifiuti e di impianti di termovalorizzazione, nonché l’articolo 4-decies, che ha modificato la disciplina delle deroghe previste dal decreto-legge n. 90/2008.

Successivamente sono intervenuti i decreti-legge:

- 6 novembre 2008, n. 172, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale;

- 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile.

A distanza di poco tempo dalla conversione del decreto-legge n. 172/2008, nell’ambito dell’articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, viene inserito, durante l’iter di conversione, il comma 1-bis, che modifica l’articolo 7 del decreto-legge n. 90/2008.

Tali provvedimenti si caratterizzano per l’impianto derogatorio rispetto alla normativa vigente.

 

Collegamento con lavori legislativi in corso

Nulla da rilevare.

 

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il provvedimento tratta sotto diversi profili il tema del subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

 

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Modifiche non testuali

Il provvedimento in esame, come già accennato, fa seguito a diversi decreti-legge in materia, sui quali interviene in maniera diretta (tramite apposite novelle) sia in maniera indiretta.

In particolare:

l’articolo 1, comma 2 richiama l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 90/2008,  attribuendo ai commissari straordinari ivi previsti, “in luogo del Presidente della Regione Campania, le funzioni già attribuite al Sottosegretario di Stato” per il coordinamento della protezione civile. Andrebbe valutata l’opportunità di riformulare la disposizione, ripetendo, opportunamente adattata, la norma richiamata;

l’articolo 2, comma 1 dispone – senza intervenire direttamente sulla disposizione di riferimento – la proroga (dal 31 dicembre 2010 al 31 dicembre 2011) della disposizione di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 195/2009, che aveva previsto l’applicazione degli ammortizzatori sociali in favore del personale non collocato nella dotazione organica dei Consorzi operanti nella regione Campania nel settore dei rifiuti;

l’articolo 2, comma 2 modifica in maniera non testuale l’articolo 11, comma 8, del decreto-legge n. 90/2008, il quale ha riunito in un unico consorzio i consorzi di bacino delle province di Napoli e di Caserta (istituiti con la legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10), prevedendo che le funzioni del suddetto Consorzio unico siano esercitate “separatamente, su base provinciale”.

 

Disposizioni in deroga

Il provvedimento in esame dispone in qualche caso che continuano ad applicarsi le disposizioni dei precedenti decreti-legge che agivano in deroga alla legislazione vigente. Per esempio:

l’articolo 1, comma 2 richiama l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 90/2008, derogatorie della disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale, attribuendo la facoltà di deroga ai commissari straordinari ivi previsti;

l’articolo 2, comma 1, come già segnalato, proroga (dal 31 dicembre 2010 al 31 dicembre 2011) la disposizione di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 195/2009, che aveva previsto l’applicazione degli ammortizzatori sociali in favore del personale non collocato nella dotazione organica dei Consorzi operanti nella regione Campania nel settore dei rifiuti, “in deroga all'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e successive modificazioni, proroghe e integrazioni”.

L’articolo 1, comma 2, ultimo periodo dispone, derogando implicitamente alle disposizioni vigenti, che “i termini dei procedimenti relativi al rilascio delle autorizzazioni, di certificazioni e di nulla osta sono ridotti alla metà”. Tale deroga dovrebbe ovviamente intendersi limitata alle autorizzazioni e certificazioni di cui al primo periodo del medesimo comma.

Si segnala, infine, che dal tenore letterale delle disposizioni, sembrerebbe che all’articolo 1, comma 2, sia il primo sia il secondo periodo riconoscano la facoltà di deroga alla legislazione vigente esclusivamente ai commissari straordinari eventualmente nominati dal presidente della regione (in numero peraltro imprecisato) e non anche a quest’ultimo. Si tratta, specificamente, della possibilità per i commissari straordinari di avvalersi della disciplina (derogatoria rispetto alle altre disposizioni) prevista dall’articolo 57 del decreto legislativo n. 163/2006 (codice degli appalti pubblici) e dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 90/2008, derogatorie (come già accennato) della disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale, attribuendo la facoltà di deroga ai commissari straordinari ivi previsti.

 

Richiami normativi

L’articolo 3, comma 1 dispone che la regione Campania coordina la “complessiva azione gestoria del ciclo dei rifiuti regionale, anche adottando le misure di esercizio del potere sostitutivo previsto a legislazione vigente”. Il riferimento dovrebbe essere, in particolare, per quanto riguarda la legislazione statale, all’articolo 3-quinquies del decreto legislativo n. 152/2006 (cosiddetto “codice ambientale”, introdotto dal decreto legislativo n. 4/2008 e modificato dal decreto legislativo n. 128/2010, che stabilisce, al comma 4, che “qualora sussistano i presupposti per l'esercizio del potere sostitutivo del Governo nei confronti di un ente locale, nelle materie di propria competenza la Regione può esercitare il suo potere sostitutivo”. L’articolo 24 della legge regionale campana n. 4/2007 (Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati) disciplina l’esercizio dei poteri sostitutivi della regione con specifico riguardo al ciclo integrato dei rifiuti, attribuendoli al presidente della Giunta regionale, “il quale, previa diffida ed assegnazione di un termine ad adempiere nei successivi trenta giorni, provvede, in caso di ulteriore inerzia, mediante la nomina di un commissario ad acta”.

 

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

All’articolo 1, comma 3, le novelle al decreto-legge n. 90/2008 sono introdotte dalla motivazione della loro necessità.

L’articolo 3 non indica gli esercizi finanziari sui quali determinare la riduzione delle risorse del Fondo aree sottoutilizzate (FAS), né rinvia al CIPE la determinazione della quota annuale di utilizzo. limitandosi a specificare che la quota di competenza della regione Campania sia immediatamente ad essa trasferita. Il comma 2 del medesimo articolo richiama l’Accordo di programma dell’8 aprile 2009: più correttamente, dovrebbe farsi riferimento all’atto modificativo in data 8 aprile 2009, che è intervenuto a modifica dell’Accordo di programma sottoscritto il 18 luglio 2009.

 

 


 

 

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File: Cl099