Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare
Titolo: Misure urgenti in materia di sicurezza - D.L. 187/2010 - A.C. n. 3857 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge
Riferimenti:
AC N. 3857/XVI   DL N. 187 DEL 12-NOV-10
Serie: Note per il Comitato per la legislazione    Numero: 98
Data: 23/11/2010
Descrittori:
ASSOCIAZIONI SPORTIVE E POLISPORTIVE   CRIMINALITA' ORGANIZZATA
GARE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE   RICICLAGGIO FINANZIARIO
Organi della Camera: Comitato per la legislazione

 

23 novembre 2010

 

n. 98

Misure urgenti in materia di sicurezza

D.L. 187/2010 - A.C. n. 3857

Elementi di valutazione sulla qualità del testo
e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge

 

Numero del disegno di legge di conversione

3857

Numero del decreto-legge

187/2010

Titolo del decreto-legge

Misure urgenti in materia di sicurezza

Iter al Senato

No

Numero di articoli:

 

testo originario

11

testo approvato dal Senato

--

Date:

 

emanazione

12 novembre 2010

pubblicazione in Gazzetta ufficiale

12 novembre 2010

approvazione del Senato

--

assegnazione

13 novembre 2010

scadenza

11 gennaio 2011

Commissioni competenti

Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia)

Stato dell’iter

All’esame delle Commissioni riunite in sede referente

 

 


Contenuto

Il decreto-legge in esame consta di 5 capi ed 11 articoli.

Il Capo I (articoli 1 e 2) reca misure per gli impianti sportivi.

L’articolo 1, comma 1, con riferimento ai reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, ripristina fino al 30 giugno 2013 il vigore delle disposizioni in tema di "flagranza differita" e di applicazione delle misure cautelari in deroga ai presupposti generali, previste dall’articolo 8, commi 1-ter e 1-quater, della legge n. 401 del 1989, la cui vigenza è venuta meno il 30 giugno scorso; il comma 2, attraverso una novella all’articolo 1 del decreto-legge n. 8/2007, sanziona con il pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro le società sportive che impiegano i cosiddetti steward in numero minore rispetto a quanto stabilito nel piano approvato dal Gruppo operativo sicurezza.

L’articolo 2 attribuisce agli steward che svolgono attività di controllo all’interno degli impianti sportivi ulteriori compiti definiti come servizi ausiliari dell’attività di polizia, per i quali non è richiesto l’esercizio di pubbliche potestà o l’impiego imperativo di appartenenti alle Forze di polizia. La definizione di condizioni e modalità di affidamento dei compiti viene demandata ad un apposito decreto ministeriale, che sarà sottoposto al parere parlamentare.

Ai reati di violenza o minaccia nei confronti degli steward potrà essere applicata la pena dell’aggravante prevista dall’articolo 339, terzo comma, del codice penale. Gli steward sono poi equiparati ai pubblici ufficiali al fine dall’applicazione delle pene previste dal reato di lesioni personali gravi o gravissime ad un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive (articolo 583-quater del codice penale).

Il Capo II (articoli 3-5) reca disposizioni per il potenziamento dell’attività di contrasto alla criminalità organizzata e della cooperazione internazionale di polizia.

L’articolo 3 introduce misure di sostegno dell’attività dell’Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata prevedendo, in particolare, l’utilizzo dei beni confiscati da parte dell’Agenzia per finalità economiche e la destinazione dei relativi proventi al potenziamento della stessa Agenzia.

Si prevede inoltre che l'Agenzia, previa autorizzazione del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, possa stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 4/2010 e nei limiti stabiliti dall'autorizzazione.

La copertura dei relativi oneri di spesa viene garantita mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

L’articolo 4 provvede ad integrare la composizione della Commissione centrale consultiva per l’adozione delle misure di protezione e vigilanza con un magistrato, designato dal Ministro della giustizia, nei casi in cui la Commissione sia tenuta ad esprimersi su questioni di sicurezza relative a magistrati.

L’articolo 5 istituisce, presso il Ministero dell’interno, il Comitato per la programmazione strategica per la cooperazione internazionale di polizia (COPSCIP) con il compito di predisporre urgenti linee di indirizzo strategico per rafforzare l'attività del personale delle Forze di polizia all'estero.

Il Capo III (articoli 6 e 7) reca disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari in materia di appalti.

L’articolo 6 reca norme di interpretazione e attuazione dell’articolo 3 della legge n. 136 del 2010. In particolare, oltre a norme che delineano l’efficacia temporale delle suddette disposizioni, vengono precisate le modalità di utilizzo di conti correnti dedicati alle pubbliche commesse, specificando inoltre che per alcune ipotesi – pagamenti in favore di soggetti pubblici e/o soggetti qualificati, nonché spese di modesta entità – l’uso di strumenti di pagamento diversi dal bonifico è autorizzato a condizione che siano idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria. Viene inoltre chiarito il novero dei soggetti obbligati alla tracciabilità finanziaria negli appalti.

L’articolo 7, con alcune modifiche agli articoli 3 e 6 della legge n. 136 del 2010, detta norme interpretative sui alcuni dei punti più complessi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti ed integra il relativo sistema sanzionatorio.

Il Capo IV (articoli 8 e 9) detta disposizioni in materia di sicurezza urbana.

L’articolo 8, sostituendo l’articolo 54, comma 9, del testo unico delle disposizioni sugli enti locali (decreto legislativo n. 267/2000), prevede che il prefetto disponga tutte le misure necessarie al concorso delle forze di polizia per dare attuazione alle ordinanze adottate dai sindaci ai sensi del medesimo articolo 54, mantenendo la disposizione già vigente che prevede il potere prefettizio di ispezione.

L’articolo 9 delinea un’ulteriore ipotesi di confisca amministrativa obbligatoria, che opera con riferimento alle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e alle cose che ne sono il prodotto, a condizione che le violazioni:

·         siano gravi o reiterate;

·         riguardino la materia della tutela del lavoro, dell’igiene sui luoghi di lavoro e della prevenzione degli infortuni sul lavoro.

La confisca opera anche in mancanza dell’ordinanza- ingiunzione di pagamento, e non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione.

Il Capo V (articolo 10) detta disposizioni per la funzionalità del Ministero dell’interno, prevedendo il collocamento in disponibilità dei viceprefetti e viceprefetti aggiunti per l’espletamento di incarichi di gestione commissariale straordinaria, nonché per specifici incarichi connessi a particolari esigenze di servizio o a situazioni di emergenza.

L’articolo 11 reca, infine, le disposizioni relative all’entrata in vigore del provvedimento in esame.

 

Tipologia del provvedimento

Si tratta di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge, all’esame della Camera in prima lettura.

Il disegno di legge non è corredato né della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR). La relazione illustrativa, difformemente da quanto disposto dall’articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, non “contiene il riferimento alla disposta esenzione [dall’obbligo di redazione della relazione AIR] e alle sue ragioni giustificative”, né “indica sinteticamente la necessità ed i previsti effetti dell’intervento normativo sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull’organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, dando conto della eventuale comparazione di opzioni regolatorie alternative.

 

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Come immediati precedenti di decreti-legge volti a disciplinare sotto diversi profili la materia della sicurezza pubblica, si richiamano i seguenti:

·         11/2009, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori;

·       151/2008, recante misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina;

·       92/2008, recante un complesso di disposizioni in materia di sicurezza pubblica, con specifico riguardo – tra l’altro – ai temi dell’immigrazione e del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio.

Si segnala, inoltre, che il decreto-legge interviene su una materia (la sicurezza negli stadi) già trattata da altri provvedimenti di urgenza che si sono succeduti dal 2001 (336/2001; 28/2003; 115/2005; 8/2007), anche novellando la legge n. 401/1989.

Infine, l’articolo 3 del provvedimento in esame novella il decreto-legge n. 4/2010, che ha istituito l’Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

 

Collegamento con lavori legislativi in corso

Nulla da rilevare.

 

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il provvedimento in esame è opportunamente articolato in cinque capi, ognuno dei quali riguarda un aspetto specifico nel vasto ambito della materia “sicurezza” e cioè, rispettivamente: la sicurezza negli impianti sportivi (capo I); il potenziamento dell’attività di contrasto alla criminalità organizzata e della cooperazione internazionale di polizia (capo II, che tratta congiuntamente due argomenti); la tracciabilità dei flussi finanziari (capo III); la sicurezza urbana (capo IV, nell’ambito del quale l’articolo 9 tratta della confisca amministrativa in presenza di violazioni gravi o reiterate, in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro); la funzionalità del Ministero dell’interno (capo V), con una disposizione (l’articolo 10) il cui grado di connessione con il decreto dipende da un chiarimento circa la sua formulazione (cfr. il paragrafo sulla formulazione del testo).

 

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Incidenza sulla legge n. 136/2010

Gli articoli 6 e 7 intervengono – rispettivamente –  con disposizioni interpretative e modificative sulla recente legge 13 agosto 2010, n. 136. Si tratta di una circostanza che, a giudizio del Comitato per la legislazione, “costituisce una modalità di produzione legislativa non conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione” (così, da ultimo, nel parere sul disegno di legge C. 3638, di conversione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia distabilizzazione finanziaria e di competitività economica).

L’articolo 6, commi 4 e 5 e l’articolo 7, comma 1, lettera a), nn. 1) e 6) fanno sistema tra di loro, in quanto incidono sulle medesime disposizioni (l’articolo 6, comma 4 e il n. 1) dell’articolo 7 sull’articolo 3, comma 1, della legge n. 136/2010; l’articolo 6, comma 5 e il n. 6) dell’articolo 7 sul comma 7 del medesimo articolo 3.  

In particolare, l’articolo 6, comma 4, nel dare l’interpretazione autentica di una espressione contenuta nell’articolo 3, comma 1, della legge n. 136, richiama il comma 7 del medesimo articolo 3, integralmente sostituito dal n. 6) dell’articolo 7.

Con riguardo, in generale, a tute le disposizioni di interpretazione autentica contenute nell’articolo 6 (commi 1, 3, 4 e 5), si segnala che la circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi recita: “Deve risultare comunque chiaro  se ci si trovi in presenza di una disposizione di interpretazione autentica ovvero di una disposizione di modifica sostanziale alla quale si vuole dare effetto retroattivo”.

 

Incidenza su altre disposizioni di recente approvazione

 

All’articolo 3:

- il comma 1, lettera b) novella l’articolo 2-sexies della legge n. 575/1965, al fine di sottrarlo al campo di applicazione del recente decreto-legge n. 78/2010;

- il comma 2 novella il recente decreto-legge n. 4/2010;

- il comma 3 dispone che l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata stipuli contratti di lavoro a tempo determinato in deroga all’articolo 7, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge n. 4/2010. Quest’ultima disposizione, per la fase di prima applicazione, già autorizza il direttore dell’Agenzia, nei limiti della dotazione organica, a stipulare contratti a tempo determinato. La norma in esame, quindi, sembrerebbe diretta a consentire la stipula di tali contratti in deroga ai limiti della dotazione organica.

 

 

L’articolo 1, comma 1 ripristina l’efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater dell’articolo 8 della legge n. 401/1989, cessata il 30 giugno di quest’anno.

Il comma 1-ter è stato aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lettera f) del decreto-legge 20 agosto 2001, n. 336, recante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive. L’articolo 1, comma 1 del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, recante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, ha sostituito il comma 1-ter ed introdotto il comma 1-quater. L’efficacia temporale di tali disposizioni è stata limitata al 30 giugno 2005 dall’articolo 1-bis del medesimo decreto-legge n. 28/2003 e quindi prorogata dapprima al 30 giugno 2007 dall’articolo 6, comma 1 del decreto-legge n. 115/2005 e poi al 30 giugno 2010 dall’articolo 4, comma 2 del decreto-legge n. 8/2007.

Si tratta quindi di disposizioni (la prima delle quali inizialmente applicata a regime) la cui efficacia temporale - dal 2003 - viene di volta in volta prorogata. In questo caso, si è verificata una discontinuità nella vigenza della disposizione, la cui efficacia è cessata il 30 giugno 2010 ed è stata ripristinata dalla disposizione in esame, che non interviene direttamente né sui commi in questione né sull’articolo 1-bis del citato decreto-legge n. 28/2003, che ne fissa l’efficacia temporale (le precedenti proroghe hanno sempre novellato quest’ultima disposizione).

L’articolo 1, comma 2 introduce, nell’ambito dell’articolo 1 del decreto-legge n. 8/2007 il comma 3-sexies, il quale a sua volta richiama il “piano operativo sicurezza di cui al decreto attuativo” dell’articolo 2-ter. Dovrebbe trattarsi del «Piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza» di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e), punto 1.11 del decreto del Ministro dell’interno in data 8 agosto 2007 (“decreto attuativo” dell’articolo 2-ter).

Con riferimento all’articolo 2, comma 1, si rileva che, poiché in base alla normativa vigente i cosiddetti  steward già svolgono attività di controllo all’interno degli impianti sportivi, andrebbe valutata l’opportunità di specificare a quali altri servizi, definiti “ausiliari dell'attività di polizia”, il comma in esame intenda far riferimento escludendo l'esercizio di pubbliche potestà; l’opportunità della definizione appare conseguente anche all’estensione disposta dai commi 3 e 4 di disposizioni penali a tutela degli steward a condizione della riconducibilità della condotta sanzionata alle mansioni svolte dai medesimi steward, visto anche che il comma 2  prevede che il decreto del Ministro dell’interno stabilisca condizioni e modalità per l'affidamento dei compiti di cui al comma 2, ma non reca alcuna previsione per la loro definizione.

 

 

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

L’articolo 5 istituisce, presso il Ministero dell’interno, il Comitato per la programmazione strategica per la cooperazione internazionale di polizia (COPSCIP) con il compito di predisporre urgenti linee di indirizzo strategico per rafforzare l'attività del personale delle Forze di polizia all'estero.  In proposito si osserva che:

-          il Comitato è istituito al fine di predisporre “urgenti linee di indirizzo strategico” (rectius: di predisporre urgentemente), per la cui elaborazione non è stabilito un termine;

-          si fa riferimento soltanto al presidente del comitato, senza precisare la composizione dell’organismo e senza fare rinvio ad un successivo provvedimento di attuazione volto a definirla.

 

 

All’articolo 10, la rubrica fa riferimento alle “gestioni commissariali straordinarie nei comuni sciolti per infiltrazione mafiosa” e  ad “altri incarichi speciali”; il comma 1 - novellando l’articolo 12 del decreto legislativo n. 139/2000 - si riferisce in generale agli “incarichi di gestione commissariale straordinaria”, senza quindi limitarsi (come fa la rubrica) ai comuni sciolti per infiltrazione mafiosa. Andrebbe in proposito valutata l’opportunità di chiarire se, in coerenza con la rubrica e con il contenuto del decreto, dedicato ai temi della sicurezza, ci si intenda riferire alle “gestioni commissariali straordinarie nei comuni sciolti per infiltrazione mafiosa”, ovvero, in generale, a tutte le gestioni commissariali, in quest’ultimo caso  andando oltre l’ambito materiale del provvedimento.


 

 

 

 

 

 

 

 

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