Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare
Titolo: Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonchè misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali - A.C. n. 1441-quater-F - Elementi di valutazione sulla qualità del testo
Riferimenti:
AC N. 1441-QUATER-F/XVI     
Serie: Note per il Comitato per la legislazione    Numero: 95
Data: 13/10/2010
Descrittori:
CONTROVERSIE DI LAVORO   LAVORO PESANTE
PUBBLICO IMPIEGO   RISARCIMENTO DI DANNI ALLA PERSONA
TUTELA DELLA SALUTE     
Organi della Camera: Comitato per la legislazione

 

13 ottobre 2010

 

n. 95

Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico,di controversie di lavoro edi ammortizzatori sociali

A.C. n. 1441-quater-F

Elementi di valutazione sulla qualità del testo

 

 

Numero del progetto di legge

1441-quater-F

Titolo

Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico,di controversie di lavoro edi ammortizzatori sociali

Iniziativa

Governo

Iter al Senato

Numero di articoli

50

Date:

 

adozione quale testo base

--

richiesta di parere

 

Commissione competente

XI Commissione (Lavoro)

Sede e stato dell’iter

All’esame della Commissione in sede referente

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

Sì (dal 18 ottobre 2010)

 

 


Contenuto

Il disegno di legge in esame è stato rinviato alle Camere dalPresidente della Repubblica, con messaggio motivato del 31 marzo 2010, ai sensi dell’articolo 74 della Costituzione.

 

Il messaggio presidenziale si sofferma, in particolare, sull'articolo 31, che modifica le disposizioni del codice di procedura civile in materia di conciliazione e arbitrato nelle controversie individuali di lavoro, e sull'articolo 20, relativo alle responsabilità per le infezioni da amianto subite dal personale che presta la sua opera sul naviglio di Stato.

Per quanto attiene all’articolo 31, pur ritenendo apprezzabile un indirizzo normativo teso all'introduzione di strumenti arbitrali volti a prevenire e accelerare la risoluzione delle controversie, si evidenzia la necessità di definire, in via legislativa,  meccanismi più idonei ad accertare l'effettiva volontà compromissoria delle parti e a tutelare il contraente debole (ossia il lavoratore), soprattutto nella fase di instaurazione del rapporto di lavoro. Inoltre, la possibilità di pervenire a una decisione arbitrale "secondo equità" non può in ogni caso compromettere diritti costituzionalmente garantiti, o comunque non negoziabili, di cui è titolare il lavoratore; nel settore del pubblico impiego tale possibilità va altresì coniugata con il rispetto dei principi costituzionali di buon andamento, trasparenza e imparzialità  dell'azione amministrativa.

Per quanto attiene all’articolo 20, si evidenzia la necessità di una riformulazione della norma volta ad assicurare, escludendo profili di rilevanza penale (in linea con gli adattamenti del resto previsti al riguardo dal testo unico in materia di sicurezza sul lavoro), l'effettiva sussistenza di un autonomo titolo di responsabilità sul quale fondare il diritto al risarcimento per i danni arrecati alla salute dei lavoratori impiegati sul naviglio di Stato.

 

L’esame del provvedimento a seguito del rinvio presidenziale ha avuto inizio alla Camera dei deputati (AC 1441-quater-D) il 13 aprile 2010. Il provvedimento è stato approvato, con modifiche agli articoli 17, 20, 30, 31, 32 e 50, il 29 aprile 2010.

 

Il Senato ha avviato il proprio esame il 4 maggio 2010 (AS 1167-B/bis). Il provvedimento è stato approvato il 29 settembre con ulteriori modifiche agli articoli 2, 20, 31, 32 e 50.

 

Oggetto dell’ulteriore esame parlamentare da parte della Camera dei deputati (AC 1441-quater-F) sono, pertanto, limitatamente alle parti modificate dal Senato, gli articoli 2, 20, 31, 32 e 50, in quanto su tali disposizioni non si è giunti, successivamente al messaggio presidenziale di rinvio, a una duplice deliberazione conforme di entrambe le Camere.

 

Di seguito si fornisce un sintetico quadro delle modifiche introdotte al Senato.

 

All’articolo 2, recante una delega per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute e dal  Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono state introdotte alcune modifiche volte a coordinare il testo con le nuove norme introdotte, sulla medesima materia, dal decreto-legge n. 78 del 2010. Al comma 1, lettera a), è stato eliminato il riferimento all’Istituto per gli affari sociali, in quanto l’articolo 7, comma 15, del decreto-legge n. 78 del 2010 ha disposto la soppressione dell’Istituto e il trasferimento delle relative funzioni all’ISFOL. Al comma 1, lettera c), è stata soppressa la norma che attribuiva all’INAIL la competenza ad emanare, nel quadro dei richiamati indirizzi e direttive ministeriali, specifiche direttive all’ISPESL in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, in quanto l’articolo 7, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 78 del 2010 ha soppresso l’ISPESL e ne ha attribuito le relative funzioni all’INAIL.

 

All’articolo 20, la norma di interpretazione autentica volta ad escludere l’applicazione delle norme penali di cui al DPR n.303 del 1956 (nel periodo della loro vigenza) ai fatti avvenuti a bordo di mezzi del naviglio di Stato è stata modificata al fine di circoscriverne la portata ai soli profili di rilevanza penale. A tal fine è stato innanzitutto precisato che resta in ogni caso fermo il diritto al risarcimento del danno del lavoratore. Inoltre, laddove si stabilisce che i provvedimenti adottati dal giudice penale non pregiudicano le azioni risarcitorie, è stato precisato come queste ultime abbiano ad oggetto l’accertamento della responsabilità civile contrattuale o extracontrattuale derivante dalla violazione delle disposizioni di cui al suddetto DPR n.303 del 1956. Nel corso dell’esame al Senato, inoltre,  è stato aggiunto un nuovo comma, volto a incrementare di 5 milioni di euro annui, a decorrere dal 2012, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 562, della legge n.266 del 2005, relativa ai benefici a favore delle vittime del dovere, categoria alla quale possono essere ricondotti anche i militari operanti a bordo del naviglio di Stato che abbiano subito danni o siano deceduti nell’espletamento del loro servizio.

 

All’articolo 31, relativo alle procedure di conciliazione e arbitrato, è stato in primo luogo stabilito, con riferimento all’attività delle commissioni di certificazione, che l’accertamento dell’effettiva volontà delle parti di devolvere ad arbitri le controversie di lavoro deve essere verificata all’atto della sottoscrizione della clausola compromissoria ed ha ad oggetto le controversie che dovessero successivamente insorgere dal rapporto di lavoro.  Inoltre, è stato richiamato anche l’articolo 411 del codice di procedura civile, relativo al processo verbale di conciliazione, tra le disposizioni applicabili alle controversie individuali di lavoro nel settore pubblico.

 

All’articolo 32, recante norme sulle modalità e i termini per l’impugnazione dei licenziamenti individuali, è stato in primo luogo innalzato da 180 a 270 giorni il termine entro il quale, a seguito dell’impugnazione del licenziamento, il lavoratore è tenuto (a pena di inefficacia dell’impugnazione medesima) a depositare il ricorso nella cancelleria del tribunale o a comunicare alla controparte la richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato. A tale riguardo è stato inoltre precisato che resta in ogni caso ferma la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Infine, si è previsto che la nuova disciplina sull’impugnazione dei licenziamenti trovi applicazione in tutti i casi di invalidità (ma non anche di inefficacia) del licenziamento.

 

All’articolo 50, ove si stabilisce che (ferme restando le sentenze passate in giudicato) in caso di accertamento della natura subordinata di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa il datore di lavoro che, entro il 30 settembre 2008, abbia offerto la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato e, successivamente all’entrata in vigore della legge, offra anche la conversione a tempo indeterminato, è tenuto unicamente a indennizzare il lavoratore con un’indennità compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 6 mensilità di retribuzione, è stato previsto che  la norma trovi applicazione anche nel caso in cui il datore di lavoro, successivamente all’entrata in vigore della legge, offra l’assunzione a tempo indeterminato per mansioni equivalenti a quelle svolte durante il rapporto di lavoro precedentemente in essere.

 

Tipologia del provvedimento

Si tratta di un disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica già approvato dalle Camere e ad esse rinviato dal Presidente della Repubblica, con messaggio in data 31 marzo 2010 (doc. I - n. 1), che viene sottoposto all’esame del Comitato ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 6-bis, del regolamento, in quanto contenente disposizioni di delega al Governo oggetto di modifica presso l’altro ramo del Parlamento.

Il testo approvato dalla Camera a seguito del rinvio presidenziale è stato ulteriormente modificato dal Senato.

Il Comitato si è pronunciato sul provvedimento già in tre occasioni: durante l’esame in prima lettura (seduta dell’8 ottobre 2008), in seconda lettura (21 gennaio 2010) e nella prima lettura successiva al rinvio presidenziale (27 aprile 2010).

E’ ora chiamato a pronunciarsi una quarta volta, limitatamente alle parti modificate dal Senato.

Omogeneità delle disposizioni

La premessa del parere espresso sul testo oggetto di rinvio (seduta del 27 aprile 2010) evidenzia che “il messaggio del Presidente della Repubblica mette in evidenza la «configurazione marcatamente eterogenea» e dunque «gli effetti negativi di questo modo di legiferare sulla conoscibilità e comprensibilità delle disposizioni, sulla organicità del sistema normativo e quindi sulla certezza del diritto».

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Come già rilevato nel paragrafo relativo al contenuto, l’articolo 2 è stato modificato per coordinarlo con il decreto-legge n. 78/2010.

 

Con riferimento a disposizioni sulle quali già si è registrata una doppia lettura conforme da parte di Camera e Senato, si segnala che i commi 2 e 5 dell’articolo 27, che intervengono, rispettivamente, in materia di disciplina dell’aspettativa per riduzione quadri per gli ufficiali delle Forze armate e di avanzamento di ufficiali dell’Arma dei Carabinieri, modificano disposizioni ora abrogate (rispettivamente l’articolo 65 del decreto legislativo n. 490 del 1997 e diverse disposizioni del decreto legislativo n. 298 del 2000) e riprodotte, nel loro contenuto, nel Codice dell’ordinamento militare approvato con il decreto legislativo n. 66 del 2010, entrato in vigore il 9 ottobre 2010. Inoltre, il comma 3 dell’articolo 27, che interviene sempre in materia di aspettativa per riduzione quadri, novella una disposizione (l’art. 7, secondo comma, della legge n. 804 del 1973), che, ancorché tuttora in vigore, ha visto il suo testo integralmente sostituito con una modifica apportata dall’art. 2145 del medesimo Codice dell’ordinamento militare. Infine, il comma 4 dell’art. 27 reca una disposizione interpretativa, in materia di assegni previsti per il collocamento in aspettativa per riduzione quadri, di una norma della legge n. 224 del 1986, anch’essa abrogata a seguito dell’entrata in vigore del Codice dell’ordinamento militare ed il cui contenuto è confluito nell’articolo 1821 del Codice medesimo. Al riguardo, si ricorda che tali disposizioni, già oggetto di una doppia deliberazione conforme da parte di Camera e Senato, non possono essere oggetto di ulteriori deliberazioni da parte della Camera. Si ricorda tuttavia che in casi analoghi in passato il Comitato per la Legislazione ha comunque ritenuto di segnalare “l’incongruità e l’illogicità” di disposizioni che, pur già approvate nel medesimo testo da Camera e Senato, intervenissero su testi normativi nel frattempo oggetto di ulteriori modifiche (si vedano le sedute del 9 novembre 2005, con riferimento all’esame dell’A.C. 2436-B e del 16 gennaio 2007 con riferimento all’esame dell’A.C. 1042-B). 

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

L’articolo 20 è stato modificato dal Senato, in ragione dell’esigenza di recepire i rilievi formulati dal Presidente della Repubblica nel messaggio di rinvio e ripresi dal Comitato per la legislazione nel parere espresso nella seduta del 27 aprile 2010, là dove si chiarisce che il venir meno della responsabilità penale non pregiudica l’accertamento della responsabilità civile contrattuale o extracontrattuale dei soggetti responsabili dei navigli di Stato.


 

 

 

 

 

 

 

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File: Cl095.doc