Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare
Titolo: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia - D.L. 102/2010 - A.C. 3610 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge
Riferimenti:
DL N. 102 DEL 06-LUG-10   AC N. 3610/XVI
Serie: Note per il Comitato per la legislazione    Numero: 89
Data: 13/07/2010
Descrittori:
ASSISTENZA ALLO SVILUPPO   COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
MISSIONI INTERNAZIONALI DI PACE   PROROGA DI TERMINI
Organi della Camera: Comitato per la legislazione

 

13 luglio 2010

 

n. 89

Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia

D.L. 102/2010 - A.C. n. 3610

Elementi di valutazione sulla qualità del testo

e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge

 

Numero del disegno di legge di conversione

3610

Numero del decreto-legge

102/2010

Titolo del decreto-legge

Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia

Iter al Senato

No

Numero di articoli:

 

testo originario

10

testo approvato dal Senato

--

Date:

 

emanazione

6 luglio 2010

pubblicazione in Gazzetta ufficiale

7 luglio 2010

approvazione del Senato

--

assegnazione

7 luglio 2010

scadenza

 

Commissione competente

Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa)

Stato dell’iter

All’esame delle Commissioni riunite in sede referente

 

 


Contenuto

Il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi coinvolti in eventi bellici Capo I, artt. 1-3), delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia (Capo II, artt. 4-7), nonché disposizioni finali (Capo III, artt. 8-10).

L’articolo 1 prevede l’integrazione, nella misura di 18.700.000 euro, per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2010, delle risorse finanziarie necessarie per consentire interventi di cooperazione in Afghanistan;viene inoltreautorizzata una spesa di 1.800.000 euro per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato al sostegno dell’Esercito nazionale afghano. Infine, viene prevista, sempre nel secondo semestre del 2010, la partecipazione italiana a una missione di stabilizzazione economica, sociale e umanitaria, in Pakistan e Afghanistan.

L’articolo 2 reca autorizzazioni di spesa di vario importo per i seguenti interventi da attuarsi nel periodo 1° luglio – 31 dicembre 2010:

§       interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni di Iraq, Libano, Pakistan, Sudan e Somalia e dei rifugiati nei Paesi limitrofi e ad opere di ricostruzione civile;

§       partecipazione italiana ai Fondi fiduciari dell’Alleanza Atlantica destinati alla formazione della polizia irachena e alla lotta alla pirateria al largo delle coste somale;

§       contributo italiano al Tribunale Speciale dell’ONU per il Libano;

§       attività civili di peace keeping e di diplomazia preventiva e progetti di cooperazione promossi dall’OSCE;

§       opere di stabilizzazione in Yemen e prosecuzione degli interventi operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani nei territori bellici e ad alto rischio;

§       iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza nell’Africa sub-sahariana;

§       iniziative della Politica europea di Sicurezza e Difesa Comune (PSDC, ex PESD);

§       spese di missione di personale di ruolo presso le Ambasciate italiane in Iraq, Pakistan ed Afghanistan;

§       partecipazione di funzionari della carriera diplomatica alle operazioni di gestione delle crisi internazionali, tra le quali le missioni PSDC (ex PESD), nonché per il funzionamento degli uffici dei Rappresentanti speciali dell’Unione europea per le varie aree di crisi;

§       partecipazione italiana alle attività del Segretariato Permanente dell’Iniziativa Adriatico-Ionica (IAI) con sede ad Ancona.

L’articolo 3 reca il regime degli interventi necessari per garantire il coordinamento delle attività previste dagli articoli precedenti. Pertanto il Ministro degli affari esteri potrà provvedere, con propri decreti di natura non regolamentare, a costituire strutture operative temporanee, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate nel decreto-legge in esame, e ricorrere ad acquisti e lavori in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, nei casi di necessità ed urgenza (commi 1 e 2).

L’indennità da attribuire al personale inviato in breve missione per le attività di cui ai precedenti articoli 1 e 2 viene stabilita dal comma 3.

Il comma 4 rinvia per le iniziative in commento, ove non diversamente disposto, all’applicazione di norme contenute nel codice degli appalti pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006), e nel decreto-legge n. 165 del 2003, recante interventi urgenti a favore della popolazione irachena, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 219 del 2003.

Il Ministero degli affari esteri viene inoltre autorizzato – purché con le finalità e nei limiti temporali di cui ai precedenti articoli 1 e 2 – all’affidamento di incarichi di consulenza a tempo determinato, anche eventualmente ad enti e organizzazioni specializzati, in deroga alle disposizioni che prevedono un limite massimo per le spese inerenti studi e incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei alla P.A. (comma 5).

I commi 7-10 recano disposizioni di natura contabile.

Il comma 11 prevede che l’assetto delle attività di coordinamento degli interventi relativi alla missione di stabilizzazione in Afghanistan e Pakistan, sia definito mediante uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro degli Affari esteri. Lo stesso provvedimento fisserà le modalità di organizzazione e di raccordo con le autorità e le strutture amministrative locali, e di istituzione presso il Ministero degli affari esteri di un’apposita Task Force, con il compito di individuare, gestire e coordinare gli interventi, e di un comitato di controllo.

Il comma 12 contempla la proroga di dodici mesi dei contratti degli esperti, la cui scadenza è prevista il 31 dicembre 2010, che saranno definiti con uno o più decreti del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la Pubblica amministrazione e l’innovazione (comma 13).

L'articolo 4 reca le autorizzazioni di spesa per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2010, necessarie per la partecipazione italiana a diverse missioni internazionali delle Forze armate e delle forze di polizia.

In particolare, vengono prorogate le seguenti missioni (che si indicano ripartite per aree geografiche):

Balcani

• Joint Enterprise della NATO per il mantenimento della sicurezza nell’area dei Balcani, coordinando le attività delle missioni KFOR e MSU in Kosovo.

• NATO HQSkopje per il monitoraggio in Macedonia e per i rapporti tra NATO ed autorità macedoni.

• Althea dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina (ex missione SFOR della NATO) per il mantenimento delle condizioni di sicurezza e consolidamento della pace.

• EUPM dell'Unione europea per assistenza e riorganizzazione delle Forze di Polizia della Bosnia-Erzegovina e mantenimento della stabilità nell’area.

• NATO HQ Sarajevo di supporto alle attività di monitoraggio in Bosnia-Erzegovina, cura i rapporti tra NATO e autorità bosniache.

• DIE in Albania per la cooperazione bilaterale con le Forze armate albanesi ed il sostegno alla loro riorganizzazione.

• MAIL-T (ex NATO HQ) a Tirana di supporto alle Forze armate albanesi dopo l’ingresso dell’Albania nella NATO.

• EULEX Kosovo: missione dell’Unione europea di supporto alle autorità kosovare nei settori di polizia, giudiziario e doganale.

Caucaso

• EUMM Georgia dell'Unione europea in Georgia per il monitoraggio sugli accordi UE-Russia del 2008 e per la stabilità della Georgia e delle aree limitrofe.

Africa

• EUPOL RD Congo dell’Unione europea per la riforma e la ristrutturazione della polizia della Repubblica democratica del Congo.

• UNAMID, missione ONU - Unione africana in Darfur per il controllo del cessate il fuoco e per la protezione degli osservatori nel processo di pace nel Darfur.

Corno d'Africa

• Ocean Shield della NATO per il contrasto alla pirateria nell’area del Corno d’Africa.

• Atalanta (Eunavfor Somalia) dell’Unione europea nel golfo di Aden, di scorta al naviglio per la missione umanitaria del World Food Program e di contrasto alla pirateria.

• EUTM Somalia (La nuova missione militare EUTM Somalia è stata decisa dal Consiglio dell’Unione europea al fine di contribuire all’addestramento delle forze di sicurezza somale del Governo Federale di Transizione (GFT). La missione si svolge prevalentemente in Uganda, che a sua volta fornisce sostegno alla formazione delle forze somale, in coordinamento con le Nazioni Unite, la missione dell’Unione africana in Somalia (AMISOM) e gli Stati Uniti d’America. EUTM è stata avviata il 7 aprile 2010 ed è disciplinata dalla Decisione 2010/96/PESC del Consiglio del 15 febbraio 2010.

Medio Oriente

• EUBAM Rafah dell’Unione europea al valico di Rafah, fra la striscia di Gaza e l’Egitto, per assistere le Autorità palestinesi nella gestione del valico. Dal 2007 il contingente è di stanza ad Askelon (Israele) per la chiusura del valico.

• TIPH II, a Hebron in Cisgiordania di supporto alla sicurezza del territorio, in coordinamento con le Autorità palestinesi ed israeliane.

• UNIFIL dell’ONU in Libano per l’assistenza al Governo libanese nel controllo del territorio confinante con Israele.

• EUPOL COPPS Missione di polizia dell’Unione europea nei Territori palestinesi.

• Missione in Iraq per attività di consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di polizia irachene Iraqi National Police (INP), nel quadro della NATO Training Mission Iraq (NTM-I), nonché per la prosecuzione dell'attività di cooperazione militare nel settore navale.

Mediterraneo

• Active Endeavour della NATO nel Mediterraneo per il contrasto al terrorismo internazionale attraverso il monitoraggio del traffico delle merci via mare nella regione.

• UNFICYP dell’ONU a Cipro per il controllo del cessate il fuoco a Cipro.

• Missione di cooperazione italo - libica per fronteggiare il fenomeno dell’immigrazione clandestina.

Afghanistan

• ISAF della NATO di supporto al Governo dell’Afghanistan nel mantenimento della sicurezza nel Paese.

• EUPOL Afghanistan dell'Unione europea per lo sviluppo di una struttura di sicurezza afgana sostenibile ed efficace.

Gli articoli 5, 6 e 7 recano, rispettivamente, disposizioni in materia di trattamento economico del personale impegnato nelle missioni internazionali, in materia penale e in materia contabile, che riproducono in buona parte quelle contenute nei precedenti provvedimenti di proroga delle missioni internazionali.

In particolare, l’articolo 5 attribuisceal personale impiegato nelle missioni internazionali disciplinate dal provvedimento in esame l’indennità di missione, di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, in misura diversificata in relazione alle missioni stesse. Tale indennità viene riconosciuta a decorrere dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per rientrare nel territorio nazionale, ed è attribuita per tutto il periodo della missione in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo. A tale indennità devono essere detratti, tuttavia, le indennità e i contributi eventualmente corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.

Vengono inoltre previste disposizioni concernenti la valutazione dei periodi di comando, le attribuzioni specifiche, il servizio e l’imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, presso comandi, unità, reparti ed enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali, ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti per l'avanzamento al grado superiore.

Il Ministero della difesa potrà avvalersi anche del personale appartenente alla Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate e dei relativi mezzi e materiali per esigenze di supporto sanitario nelle missioni internazionali, nell’ambito dei finanziamenti statali assicurati per il funzionamento dei servizi di tale organizzazione.

Viene inoltre stabilito che l’incarico del commissario straordinario della Croce Rossa Italiana sia prorogato fino alla data di ricostituzione degli organi statutari, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2011.

Il Capo III (Disposizioni finali) reca:

§       all’articolo 8 la copertura finanziaria del provvedimento;

§       all’articolo 9 una clausola di corrispondenza in base alla quale, a decorrere dal 9 ottobre 2010, i rinvii contenuti nel decreto legge in esame a disposizioni originariamente previste da fonti diverse, e attualmente riprodotte nel Codice dell’Ordinamento militare (D.Lgs n.66 del 2010) e nel Testo unico delle disposizioni regolamentari (DPR n. 90 del 2010), si debbano intendere come effettuati alle corrispondenti disposizioni del citato Codice e del Testo unico;

§       all’articolo 10 l’entrata in vigore del provvedimento.

Tipologia del provvedimento

Si tratta di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge, all’esame della Camera in prima lettura.

Il disegno di legge è corredato sia della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN), sia della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR), redatte secondo i modelli stabiliti – rispettivamente – dalla direttiva del Presidente del Consiglio in data 10 settembre 2008 e dal regolamento di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170.

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Nelle precedenti legislature, sulla materia delle missioni internazionali di pace sono stati emanati numerosi decreti-legge, che hanno, di volta in volta, autorizzato la partecipazione italiana a nuove missioni militari internazionali ovvero prorogato i termini per ciascuna delle missioni internazionali in corso, generalmente per un periodo semestrale.

Nella legislatura in corso, sono stati adottati i decreti-legge:

-        22 settembre 2008, n. 147, recante disposizioni urgenti per assicurare la partecipazione italiana alla missione di vigilanza dell’Unione europea in Georgia e 29 settembre 2008, n. 150, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali per l'anno 2008. Durante il procedimento di conversione, i contenuti del secondo decreto sono stati trasfusi nel disegno di legge di conversione del primo. Si tratta della legge di conversione 20 novembre 2008, n. 183;

-        30 dicembre 2008, n. 209, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12;

-        1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini, il cui articolo 24, ai commi da 1 a 72, soppressi durante l’iter parlamentare, disponeva la proroga delle missioni internazionali. La proroga fino al 31 ottobre 2009 è stata poi disposta dalla legge 3 agosto 2009, n. 108;

-        4 novembre 2009, n. 152, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia;

-        1° gennaio 2010, n. 1, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Le Commissioni riunite III Affari esteri e IV Difesa della Camera hanno avviato l’esame in sede referente delle proposte di legge C. 1213, C. 1820 e C. 2605 volte a introdurre una complessiva ed organica normativa di riferimento sul trattamento economico e giuridico del personale impegnato nelle missioni, nonché a disciplinare la procedura da adottare per l’invio dei militari all’estero. Ai fini dell’istruttoria legislativa su tali proposte di legge, le due Commissioni stanno procedendo ad un’indagine conoscitiva.

Le Commissioni riunite II Giustizia e IV Difesa del Senato hanno iniziato l’esame del disegno di legge governativo n. 2099, recante delega al Governo per l’emanazione del codice penale delle missioni militari all’estero, cui è stata abbinata la proposta di legge n. 335, recante delega al Governo per la riforma del codice penale militare di pace e introduzione dell’articolo 4-bis della legge 7 maggio 1981, n. 180, concernente l’ufficio militare di sorveglianza.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Le disposizioni recate dal decreto-legge nel complesso appaiono omogenee, essendo volte a prorogare la partecipazione di personale italiano alle missioni internazionali in corso di svolgimento e a disciplinarne gli specifici profili anche mediante rinvio a norme vigenti. Appaiono non strettamente riconducibili all’ambito del decreto (anche come definito nel titolo e nel preambolo) il comma 6 esoprattutto il comma 10 dell’articolo 5, i quali, rispettivamente, riguardano: i concorsi per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia; la proroga fino a non oltre il 31 dicembre 2011 dell’incarico del commissario straordinario della Croce Rossa Italiana.

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Coordinamento con disposizioni vigenti

Il disegno di legge in esame, nell’autorizzare o prorogare la partecipazione italiana alle missioni internazionali in corso di svolgimento, reca numerosi rinvii alla legislazione vigente, secondo un procedimento consueto nei decreti-legge in materia, in conseguenza della carenza – rilevata più volte dal Comitato per la legislazione in occasione dell’esame di analoghi decreti-legge, anche nella legislatura in corso (da ultimo nel parere sul decreto-legge n. 1/2010) - di una normativa unitaria che regolamenti i profili giuridico-economici delle missioni stesse. La medesima carenza viene segnalata nella relazione sul’analisi tecnico-normativa e nella relazione sull’analisi di impatto allegate al provvedimento in esame.

In particolare, nella materia penale, esso perpetua la lunga e complessa catena di rinvii normativi ai decreti-legge n. 152 del 2009 e n. 209 del 2008 che, a sua volta, contiene anche ulteriori rinvii al codice penale militare di pace ed alla peculiare disciplina in materia di missioni militari recata dal decreto-legge n. 421 del 2001, dettando un'ulteriore disposizione di carattere sostanziale. Si segnala in proposito che il Comitato per la legislazione, nel citato parere sul decreto-legge n. 1/2010, ha evidenziato nelle premesse l’opportunità di dettare una organica disciplina in materia penale e di procedura, dando così stabilità alle norme in materia, che, dal decreto-legge n. 421/2001 ad oggi, si sono via via accumulate e talora stratificate nei provvedimenti riguardanti l’autorizzazione alla partecipazione a missioni internazionali, con l’effetto che alla stessa missione, nel corso del tempo, si sono applicate diverse discipline. Tale disciplina organica si rende tanto più necessaria in considerazione della delicatezza dei temi affrontati e di esigenze di certezza del diritto, che appaiono particolarmente rilevanti nella materia penale. Si segnala in proposito che – come già accennato nel paragrafo relativo al coordinamento con lavori legislativi in corso – il Governo, anche in attuazione dell’ordine del giorno 9/3016/6, presentato alla Camera ed accolto dal Governo durante l’iter di conversione del decreto-legge n. 152/2009, ha presentato al Senato il disegno di legge n. 2099, recante delega al Governo per l’emanazione del codice penale delle missioni militari all’estero.

 

Coordinamento con il codice dell’ordinamento militare

Il provvedimento in esame si collega in più punti al codice dell’ordinamento militare di cui al recente decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che entrerà in vigore il 9 ottobre. In particolare:

• l’articolo 5, comma 4 e l’articolo 6, comma 2 novellano l’articolo 2268, comma 1, al fine di salvare dall’abrogazione ivi prevista talune disposizioni contenute in alcuni dei provvedimenti che si sono succeduti nel corso del tempo per regolare le missioni internazionali;

• l’articolo 5, comma 6 reca una norma di interpretazione autentica dell’articolo 16, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226, che è stato integrato nell’articolo 2199 del codice. Il citato articolo 2199 viene conseguentemente novellato;

• l’articolo 9 reca una clausola di corrispondenza, redatta in forma generica, senza indicazione puntuale delle disposizioni del codice e del coevo testo unico delle disposizioni di rango regolamentare alle quali occorrerà riferirsi, che recita: “A decorrere dal 9 ottobre 2010, i rinvii contenuti nel presente decreto a disposizioni originariamente previste da fonti diverse e attualmente riprodotte nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e nel decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, si intendono effettuati alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo n. 66 del 2010 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010”.

 

Coordinamento con disposizioni di rango secondario

L’articolo 5, comma 10 proroga fino al termine massimo del 31 dicembre 2011 l’incarico del commissario straordinario della Croce Rossa Italiana, nominato (con DPCM) il 30 ottobre 2008 e già prorogato fino al 30 ottobre 2010 dal DPCM in data 12 dicembre 2009. In proposito, si segnala che:

-        la disposizione agisce in deroga rispetto alla previsione dell’articolo 51 dello statuto della CRI, approvato con  il DPCM 6 maggio 2005, n. 97, in base al quale il commissario straordinario “può essere nominato per non più di ventiquattro mesi”;

-        nella precedente occasione, la proroga dell’incarico, correttamente effettuata con DPCM (in data 12 dicembre 2009), era stata preceduta da una modifica dello statuto stesso, che aveva portato da 12 a 24 mesi la durata dell’incarico (DPCM 20 novembre 2009, n. 171).

 

 

Disposizioni che riproducono norme vigenti

All’articolo 3, i commi 6 e 7 riproducono in maniera identica due disposizioni già presenti con analoga collocazione nel decreto-legge n. 1/2010. La norma di interpretazione autentica riprodotta nell’articolo 3, comma 7 è già presente anche nell’articolo 1, comma 7, primo periodo della legge n. 108/2009.

Al medesimo articolo 3, il comma 8, nella parte in cui si riferisce a tutti i provvedimenti antecedenti al decreto-legge n. 1/2010, è meramente ripetitivo di quanto già disposto dall’articolo 3, comma 8 del citato decreto n. 1/2010.

Non è quindi chiara la portata normativa di tali disposizioni.

 

 

Interpretazione autentica

All’articolo 5, comma 6, l’intento di interpretare autenticamente altra precedente disposizione dovrebbe risultare, ai sensi della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, nella rubrica dell’articolo.

 

 

Disposizioni in deroga

Alcune disposizioni recano deroghe alla legislazione vigente, individuate nella relazione sull’analisi tecnico-normativa. Sono rintracciabili le seguenti categorie di deroghe:

•  deroghe esplicite;

•  deroghe effettuate tramite il richiamo alla normativa vigente in materia di missioni militari, finalizzato al mantenimento anche per il periodo disciplinato dal provvedimento in esame delle deroghe da essa già previste per precedenti periodi;

•  deroghe implicite.

Si rammenta in proposito che l’articolo 13-bis della legge n. 400/1988,  introdotto dalla legge n. 69/2009, dispone tra l’altro (comma 1, lettera a) ) che il Governo, nell’ambito delle proprie competenze, provvede tra l’altro “a che ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indichi espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate”. Il comma 2 del medesimo articolo precisa: “Le disposizioni della presente legge in materia di chiarezza dei testi normativi costituiscono princìpi generali per la produzione normativa e non possono essere derogate, modificate o abrogate se non in modo esplicito”.

 

Andando nel dettaglio del provvedimento in esame si segnalano, riprendendo la relazione per l’analisi tecnico-normativa, le seguenti disposizioni in deroga:

con riguardo al regime degli interventi in Afghanistan e degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, di cui all'articolo 3, sono previste deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato (comma 2: per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia nei casi di necessità e urgenza; comma 4: per la parte relativa al rinvio all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 165 del 2003, il quale, in deroga alle disposizioni vigenti, consente al Ministero degli affari esteri di concedere anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi anche a enti esecutori diversi dalle università e dalle organizzazioni non governative; commi 7, 8 e 9, riguardanti la possibilità che le somme iscritte nel bilancio del Ministero degli affari esteri in attuazione del decreto, non impegnate entro il 31 dicembre 2009, siano mantenute in bilancio nel conto residui per l'anno 2011), nonché deroghe alle disposizioni in materia di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni in relazione alla disciplina del conferimento degli incarichi di consulenza e dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa (comma 5);

• analogamente, deroghe alle disposizioni di contabilità generale dello Stato sono previste al’articolo 4, comma 19

•   con riguardo alle missioni delle Forze armate e di polizia:

-   l'articolo 5, in materia di personale, al comma 1 rinvia all'articolo 3, commi da 1 a 9, della legge n. 108 del 2009. Riguardo alle disposizioni richiamate:

·            l'articolo 3, commi 2 e 3, riguardante l'indennità di missione e il trattamento economico (legge 8 luglio 1961, n. 642) corrisposto al personale che partecipa alle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, ai programmi di cooperazione con le Forze di polizia nei Balcani e alla missione in Libia, introduce una deroga all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, escludendo che alle diarie di missione venga applicata la riduzione del 20 per cento stabilita da tale disposizione;

·            l'articolo 3, comma 4, prevedendo una disciplina uniforme relativamente all'indennità di impiego operativo da corrispondere a tutto il personale che partecipa alle missioni, introduce una deroga alla legge 23 marzo 1983, n. 78, che, in relazione alle normali condizioni di impiego del personale militare, prevede indennità di impiego operativo differenziate nella misura, nella tassazione e nel riconoscimento ai fini previdenziali;

·            l'articolo 3, comma 7, prevedendo la possibilità di richiamare in servizio, per esigenze connesse con le missioni internazionali, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento che ne facciano domanda, introduce una deroga all'articolo 64 della legge n. 113 del 1954, che prevede per tale categoria di personale obblighi di servizio solo in tempo di guerra;

·            l'articolo 3, comma 8, prevedendo la possibilità del prolungamento della ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno, introduce una deroga all'articolo 11, comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226, il quale prevede che il periodo di ferma possa essere prolungato solo in caso di partecipazione ai concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale;

·            il rinvio alla disciplina di cui al decreto-legge n. 451 del 2001, disposto dall'articolo 3, comma 9, comporta l'attualità delle deroghe previste dalle relative disposizioni, le quali rispondono a esigenze operative ovvero di salvaguardia delle aspettative di carriera del personale impiegato nelle missioni (articolo 2, comma 3, articoli 5 e 13); esse comportano effetti circoscritti nel tempo e limitati alle specifiche missioni autorizzate;

- il medesimo articolo 5, al comma 5, prevedendo la possibilità di continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2010, dei lavoratori assunti dal Genio militare con contratto a tempo determinato, comporta una deroga alle disposizioni sui limiti di durata di tali contratti, giustificata dalla circostanza che si tratta di lavoratori in possesso dei requisiti di anzianità che danno titolo all'attivazione delle procedure di assunzione, di cui all'articolo 17, comma 12, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

-   l'articolo 6, in materia penale, rinvia all'articolo 5 del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009, e successive modificazioni. Con riguardo agli articoli richiamati:

·            l'articolo 5, comma 1, nel rinviare all'articolo 9 del decreto-legge n. 421 del 2001, prevede deroghe alle disposizioni sulla competenza territoriale dei tribunali militari, nonché sulla procedura penale militare con riguardo al procedimento di convalida dell'arresto, intese a conciliare il rispetto dei diritti di difesa con le esigenze militari in atto. Tali deroghe comportano effetti circoscritti nel tempo e limitati alle missioni militari disciplinate dal presente provvedimento;

·            l'articolo 5, comma 2, deroga alle disposizioni del codice penale, introducendo per tutti i reati commessi dallo straniero nel territorio in cui si svolgono le missioni, a danno dello Stato o di cittadini italiani, la condizione di punibilità costituita dalla richiesta del Ministro della giustizia;

·            l'articolo 5, comma 3, deroga all'articolo 10 del codice di procedura penale, il quale stabilisce che, nell'ambito della giurisdizione ordinaria, per i reati commessi interamente all'estero, la competenza sia determinata successivamente dal luogo della residenza, della dimora, del domicilio, dell'arresto o della consegna dell'imputato e che, nei casi in cui non sia possibile determinarla nei modi indicati, la competenza appartenga al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nell'apposito registro;

·            l'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge n. 152 del 2009, prevede una scriminante speciale per il militare che, nel corso delle missioni previste dal decreto, fa uso ovvero ordina di fare uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica nel rispetto delle direttive, delle regole di ingaggio e degli ordini legittimamente impartiti per la specifica missione, nonché l'ipotesi di responsabilità per colpa nel caso in cui si eccedano, a tale titolo, i limiti della scriminante;

- l'articolo 7, in materia contabile, al comma 1, rinvia all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 152 del 2009. Con riguardo alle disposizioni richiamate:

·            l'articolo 5, comma 1, prevedendo i casi in cui è possibile attivare le procedure d'urgenza ovvero in economia per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, deroga alle norme di contabilità generale dello Stato previste in materia;

·            l'articolo 5, comma 2, in materia di spese per i compensi per lavoro straordinario reso per attività propedeutiche all'impiego del personale nelle missioni internazionali, prevede una deroga all'articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che stabilisce il tetto massimo annuale per tale tipo di spese.

- l'articolo 7, comma 4, inteso ad assicurare che le risorse finanziarie destinate agli indennizzi previsti per le vittime dell'uranio, non impegnate entro il 31 dicembre 2010, siano mantenute in bilancio nel conto residui per poter essere utilizzate nell'esercizio finanziario 2011, introduce una deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, che prevedono che le somme iscritte in bilancio non impegnate nell'esercizio di competenza costituiscono economie di bilancio non altrimenti utilizzabili.

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Efficacia retroattiva

Il decreto-legge, approvato da Consiglio dei ministri nella seduta del 24 giugno, è stato pubblicato nella “Gazzetta ufficiale” del 7 luglio. Le disposizioni del provvedimento, applicabili nel periodo 1° luglio – 31 dicembre 2010, hanno quindi assunto efficacia retroattiva - con riguardo ai primi giorni di luglio -  rispetto alla loro pubblicazione.

 

Formulazione del testo

All’articolo 1, la rubrica si riferisce soltanto all’Aghanistan (“Iniziative in favore dell'Afghanistan”) mentre i commi 3, 4 e 6 riguardano anche il Pakistan.

 

L’articolo 1, comma 6 demanda al Ministero degli affari esteri l’identificazione delle “misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare in Pakistan e in Afghanistan per fini umanitari”, con formula che appare generica in relazione sia allo strumento da utilizzare per l’identificazione di tali misure sia alla loro natura.

 

L’articolo 2, comma 10, al fine di “attuare il coordinamento delle politiche dei Paesi partecipanti all’Iniziativa Adriatica Ionica (IAI), finalizzate al rafforzamento della cooperazione regionale dell’area”, autorizza la spesa di 300.00 euro “per la partecipazione italiana, anche mediante l’istituzione di una Fondazione di diritto privato”. Andrebbe in proposito valutata l’opportunità di esplicitare gli obiettivi ed i compiti della Fondazione (cui non si fa alcun riferimento nella relazione illustrativa), la cui istituzione appare soltanto eventuale.

 

L’articolo 2, comma 1 dispone la spesa di euro 9.300.000 nonché “la spesa di euro 1.000.000 per gli interventi previsti dalla legge 7 marzo 2001, n. 58, anche in altre aree e territori”. Tale disposizione consente quindi di realizzare gli interventi di sminamento umanitario e di bonifica di aree con residuati bellici esplosivi (di cui alla legge n. 58/2001) non soltanto nei Paesi destinatari delle iniziative di cooperazione previste dal comma in esame, ma anche in altri. La disposizione continua prevedendo che “nell’ambito del predetto stanziamento, “il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, può destinare risorse, fino ad un massimo del 15 per cento, per iniziative di cooperazione in altre aree di crisi, per le quali emergano urgenti necessità di intervento, nel periodo di vigenza del presente decreto”. Si opera così una sorta di delegificazione spuria, autorizzando il Ministro degli affari esteri ad utilizzare – sembrerebbe di capire – il 15 per cento del complessivo stanziamento di cui al periodo precedente “in altre aree di crisi” (si tratterebbe di 1.395.000 + 150.000 euro); il 15 per cento del milione di euro stanziato a valere sulla legge n. 58/2001 verrebbe utilizzato per scopi diversi (iniziative di cooperazione allo sviluppo) da quelli previsti dalla medesima legge (che riguarda, come accennato, gli interventi di sminamento umanitario e la bonifica di aree con residuati bellici esplosivi).

 

All’articolo 3, andrebbe valutata l’opportunità di coordinare tra di loro i commi 12 e 13, in materia di contratti di esperti in materia di cooperazione allo sviluppo. In particolare: mentre dal comma 12 si potrebbe arguire che la proroga di tali contratti sia prevista ex lege, dal comma 13 e dalla relazione tecnica si desume che occorra invece un decreto interministeriale (per la cui emanazione la stessa relazione tecnica indica il termine, antecedente all’entrata in vigore del decreto, del 30 giugno 2010).  Inoltre, mentre il comma 12 fa evidentemente riferimento alla proroga di contratti a tempo determinato, il comma 13 stabilisce che tali contratti vanno stipulati ai sensi dell’articolo 1, comma 01 del decreto legislativo n. 368/2001, il quale recita: “Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato”.


 

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