Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare | ||
Titolo: | Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili - A.C. 2505 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Note per il Comitato per la legislazione Numero: 87 | ||
Data: | 24/06/2010 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | Comitato per la legislazione |
24 giugno 2010 |
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n. 87 |
Norme in
materia di riconoscimento e sostegno
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Numero del progetto di legge |
2505 |
Titolo |
Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili |
Iniziativa |
Governo |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
6 |
Date: |
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adozione quale testo base |
17 giugno 2010 |
richiesta di parere |
23 giugno 2010 |
Commissioni competenti |
Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XII (Affari sociali) |
Sede e stato dell’iter |
All’esame delle Commissioni riunite in sede referente |
Iscrizione nel programma dell’Assemblea |
Sì (dal 28 giugno 2010) |
Il disegno di legge in esame si compone di 6 articoli.
L’articolo 1 qualifica le finalità e l’oggetto del provvedimento, diretto, anche in attuazione della Costituzione, a definire una disciplina per il riconoscimento, la promozione ed il sostegno delle comunità giovanili.
L’articolo 2 reca la definizione di comunità giovanile, quale associazione senza fini di lucro, composta di persone di età comunque non superiore a trentacinque anni, caratterizzata dal perseguimento di alcune specifiche finalità di spiccata vocazione sociale. Essa collabora con il Dipartimento della gioventù della Presidenza del Consiglio dei ministri nella promozione di specifiche iniziative.
L’articolo 3 destina a
finalità proprie delle comunità giovanili gran parte delle risorse del Fondo
nazionale per le comunità giovanili, già istituito presso
L’articolo 4 disciplina la composizione e i compiti dell’Osservatorio nazionale sulle comunità giovanili, che ha sede presso il Dipartimento della gioventù, e al cui funzionamento si provvede con le risorse disponibili presso il Dipartimento. Le norme di organizzazione e funzionamento dell’Osservatorio verranno definite da un D.P.C.M. o da un decreto ministeriale.
L’articolo 5 disciplina il registro delle comunità giovanili, configurando l’iscrizione in tale registro, istituito presso il dipartimento della gioventù, condizione necessaria per accedere ad una serie di benefici.
L’articolo 6 detta le disposizioni
finali rimettendo ad un D.P.C.M. o ad un decreto ministeriale, previa intesa
con
Si tratta di un disegno di legge sottoposto all’esame del Comitato su richiesta avanzata, ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 4, del regolamento, da almeno un quinto dei componenti delle Commissioni riunite I e XII.
Il provvedimento è corredato sia della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR), redatte secondo i modelli stabiliti – rispettivamente – dalla direttiva del Presidente del Consiglio in data 10 settembre 2008 e dal regolamento di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170.
Sono allegati al disegno di legge il parere reso dalla Conferenza Stato-Regioni ed un documento che riassume gli esiti della riunione tecnica della medesima Conferenza, dando conto degli emendamenti proposti dalle regioni ed accolti dal Governo.
Il Senato sta esaminando il disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, il quale, all’articolo 6, commi 2 e 3, reca alcune disposizioni volte a ridurre le spese per gli organi collegiali, che dovrebbero trovare applicazione anche con riguardo all’Osservatorio nazionale sulle comunità giovanili.
Nulla da rilevare.
Gli articoli 3 e 4 integrano la scarna disciplina dell’Osservatorio nazionale sulle comunità giovanili e dell’omonimo Fondo nazionale recata dall’articolo 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), con il quale costituiscono sistema. L’articolo 3, comma 1 modifica in modo non testuale il citato comma 556 nella parte in cui riserva una quota della dotazione del Fondo ai compiti istituzionali del Dipartimento; il Fondo è attualmente destinato, nella sua interezza, alla “realizzazione di azioni di promozione e valorizzazione delle attività delle comunità giovanili”.
Con riguardo all’Osservatorio previsto dall’articolo 4, già si è segnalato, nel paragrafo relativo al collegamento con i lavori legislativi in corso, che Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, all’articolo 6, commi 2 e 3, reca alcune disposizioni volte a ridurre le spese per gli organi collegiali.
Sia l’articolo 5, comma 1 sia l’articolo 6, comma 1 richiamano – rispettivamente sul punto specifico dei benefici cui possono accedere le comunità giovanili iscritte nel registro ed in generale “per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge” – le disposizioni di cui alla legge n. 383/2000, “in quanto compatibili”.
Il medesimo articolo
5, al comma 2, richiama i
“requisiti previsti dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, o dalla legge 11
agosto 1991, n.
Adempimenti
L’articolo 4, comma 5
demanda ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro della
gioventù, da adottare sentita
Coordinamento interno
Nei casi che seguono andrebbe valutata l’opportunità di un migliore coordinamento interno del testo:
• i primi articoli del disegno di legge sembrano fare generico riferimento alle “comunità giovanili”; l’articolo 5, istituisce il registro di tali comunità, cui possono iscriversi solo quelle in possesso di determinati requisiti. Andrebbe quindi valutata l’opportunità di chiarire se negli altri articoli del disegno di legge (per esempio nell’articolo 2, comma 2, relativo alla collaborazione delle comunità giovanili con il Dipartimento per le politiche giovanili e nell’articolo 4, riguardante la presenza di 5 rappresentanti delle comunità nell’Osservatorio) ci si intenda riferire a tutte le comunità o solo a quelle registrate; con specifico riguardo all’articolo 5, andrebbe chiarita la portata normativa del comma 3 – in ordine all’iscrizione al registro – rispetto a quanto già stabilito dal comma 2;
• l’articolo 2, comma 3 si riferisce alle comunità giovanili che utilizzino “edifici di proprietà pubblica”; l’articolo 3, comma 1, lettera b) fa riferimento, con riguardo agli interventi di recupero, riadattamento e sistemazione”, agli “edifici” e “strutture pubblici e privati con vincolo di destinazione d’uso a sede di comunità giovanili per un numero di anni da definire nella convenzione di cui all’articolo 2, comma 3 e comunque non inferiore a 10 anni”.
Formulazione del testo
All’articolo 2:
• al comma 1 si indica un doppio requisito anagrafico delle comunità giovanili, in ordine al quale andrebbe valutata l’opportunità di chiarire se debba valere sia al momento della costituzione delle comunità o per tutta la loro vita, come sembrerebbe dall’articolato (con riguardo, per esempio, ai requisiti richiesti per l’iscrizione nel registro); in quest’ultimo caso, andrebbero disciplinate le eventuali conseguenze del sopravvenuto mutamento del requisito anagrafico del complesso degli associati;
• al comma 2, si fa riferimento ad una
consultazione delle Regioni, Province autonome ed autonomie locali (“sentite le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali”),
senza specificare quale sia il soggetto rappresentativo coinvolto (
L’articolo 3, comma 1, alinea riserva “una quota non superiore al 20 per cento, per il primo anno di esercizio dall’entrata in vigore della presente legge”, del Fondo nazionale per le comunità giovanili ai compiti istituzionali del Dipartimento per le politiche giovanili. Andrebbe valutata l’opportunità di specificare a quale esercizio finanziario ci si intenda riferire, in particolare chiarendo se si intenda fare riferimento a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge o a quello immediatamente successivo”.
L’articolo 6, comma 3 dispone che“il Ministro della gioventù trasmette annualmente una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge, con particolare riferimento all’attività dell’Osservatorio di cui all’articolo 4 e al monitoraggio delle attività svolte dalle comunità giovanili”. In proposito, andrebbe valutata l’opportunità di introdurre nella disposizione la previsione di una scadenza annuale per la trasmissione della relazione nonché gli specifici elementi conoscitivi (quali ad esempio il numero di comunità costituitesi ed iscritte nel registro, il novero dei soggetti che beneficiano delle misure introdotte, gli esiti dei relativi monitoraggi e controlli) che devono essere presenti nella relazione in quanto ritenuti essenziali per attivare una reale procedura di verifica interna al circuito Governo-Parlamento."
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