Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare | ||||
Titolo: | Temporanea sospensione di talune demolizioni disposte dall'autorità giudiziaria in Campania - D.L. 62/2010 - A.C. 3514 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Note per il Comitato per la legislazione Numero: 84 | ||||
Data: | 08/06/2010 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | Comitato per la legislazione |
8 giugno 2010 |
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n. 84 |
Temporanea sospensione di talune demolizionidisposte dall’autorità giudiziaria in CampaniaD.L. 62/2010 - A.C. n. 3514Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge |
Numero del disegno di legge di conversione |
3514 |
Numero del decreto-legge |
62/2010 |
Titolo del decreto-legge |
Temporanea sospensione di talune demolizioni disposte dall’autorità giudiziaria in Campania |
Iter al Senato |
Sì |
Numero di articoli: |
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testo originario |
2 |
testo approvato dal Senato |
2 |
Date: |
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emanazione |
28 aprile 2010 |
pubblicazione in Gazzetta ufficiale |
29 aprile 2010 |
approvazione del Senato |
26 maggio 2010 |
assegnazione |
27 maggio 2010 |
scadenza |
28 giugno 2010 |
Commissione competente |
VIII Commissione (Ambiente) |
Stato dell’iter |
All’esame della Commissione in sede referente |
Il provvedimento in esame si compone di un unico articolo – diviso in due commi – recante disposizioni sostanziali volte alla temporanea sospensione di talune demolizioni disposte dall’autorità giudiziaria in Campania.
L’articolo 1, comma 1 sospende temporaneamente - sino al 30 giugno 2011 - le demolizioni di immobili siti nella regione Campania che:
§ riguardano immobili destinati a prima abitazione e occupati da soggetti sforniti di altra abitazione;
§ siano state disposte a seguito di sentenza penale;
§ riguardino abusi realizzati entro il 31 marzo 2003.
La disposizione
indica, quali finalità del provvedimento, da un lato la necessità di
"fronteggiare la grave situazione abitativa nella regione Campania"
e, dall’altro, quello di effettuare una ricognizione deivincoli di tutela paesaggistica, senza tralasciare “le
problematiche determinatesi dopo gli interventi della Corte Costituzionale
successivi al
Secondo la relazione
che accompagna il disegno di legge, il provvedimento trova la sua ragione
d’essere nella mancata operatività per
Nelle
more dell’approvazione della legge regionale sul condono edilizio prevista dal
comma 26 dell’articolo 32 del citato decreto legge n. 269/2003,
Avverso tale atto il Presidente del Consiglio dei ministri aveva quindi sollevato conflitto di attribuzioni conclusosi con la sentenza della Corte costituzionale n. 199 del 2004, con la quale veniva annullata la citata deliberazione in considerazione del fatto che non spettava alla Regione Campania adottare un atto con il quale si negava efficacia, all’interno del proprio territorio, ad un atto legislativo dello Stato.
A seguito di tale pronuncia è stata approvata la legge regionale 18 novembre 2004, n. 103, sul condono edilizio, oltre il termine previsto dall’articolo 5 del decreto-legge n. 168/2004 (11 novembre 2004).
Contro di essa - lo Stato ha quindi promosso un ricorso dinanzi alla Corte costituzionale conclusosi con la sentenza n. 49 del 2006 che ha dichiarato, tra l’altro, l'illegittimità costituzionale di alcune (le più rilevanti) delle disposizioni della legge campana.
Nel corso dell’esame presso il Senato, il testo del comma 1 è stato integrato nel senso di prevedere che la ricognizione delle necessità determinanti vincoli di tutela paesaggistica sia attuata in sede di redazione del piano paesaggistico di cui all'articolo 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
La tutela del paesaggio è contenuta nella Parte terza del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio.
In particolare, il capo III reca la procedura per la pianificazione paesaggistica (articoli 143-145); l’articolo 143 reca la disciplina relativa all’elaborazione del piano paesaggistico, del quale vengono definiti i contenuti minimi.
Viene, quindi, prevista la possibilità per le regioni di stipulare intese con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la definizione delle modalità di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici. Nell'intesa è stabilito il termine entro il quale deve essere completata l'elaborazione del piano.
Il piano è oggetto di apposito accordo fra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/1990, nel quale sono stabilite le modalità ed i tempi per la revisione del piano. Il piano è approvato con provvedimento regionale entro il termine fissato nell'accordo. Decorso inutilmente tale termine, il piano, limitatamente a determinati beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Il comma 4 dispone che il piano possa anche prevedere:
a) la individuazione di aree soggette a tutela ai sensi dell'articolo 142 e non interessate da specifici procedimenti nelle quali la realizzazione di interventi può avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale;
b) la individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica prevista dall'articolo 146.
Il piano paesaggistico può infine anche individuare linee-guida prioritarie per progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, valorizzazione e gestione di aree regionali, indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure incentivanti (comma 8).
Una volta adottato il piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'articolo 134 – ovvero i beni paesaggistici - interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far data dalla approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici (comma 9).
Ilcomma 2dispone che si debba dar luogo comunque alla demolizione degli immobili qualora l'ufficio tecnico del comune competente o l'ufficio regionale della protezione civile riscontrino pericoli per l'incolumità privata o pubblica o sia stata accertata la violazione di vincoli paesaggistici.
Nel corso dell’esame presso il Senato, il testo del comma 2 è stato integrato nel senso di prevedere che nel caso in cui sia accertata laviolazione di vincoli paesaggistici, la demolizione avviene non prima del 31 dicembre 2010 se la violazione del vincolo risulti dal piano paesaggistico, adottato entro il predetto termine, ovvero in caso di mancata adozione del medesimo piano entro il medesimo termine.
Al riguardo, nel corso del dibattito, il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti, Mantovani, ha rilevato come le modifiche in questione siano utili per stabilire dei tempi, in modo da dare la possibilità di definire i piani paesaggistici, che “prevedono l'obbligo di stendere i piani di governo del territorio, perché questo è quello che manca in Campania”. In tale ambito, il sottosegretario ha inoltre precisato che le isole sono tutte coperte da un vincolo assoluto, ma tale vincolo è solo per le distanze dal mare e per alcune zone con problemi dal punto di vista idrogeologico. Vi sono zone che potrebbero essere escluse dal vincolo di inedificabilità assoluta e per le quali, attraverso i piani particolareggiati, “esistono possibilità che non si possono negare ai cittadini campani”.
L’articolo 2 dispone l’entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella “Gazzetta ufficiale”.
Si tratta di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge, approvato in prima lettura dal Senato ed ora all’esame della Camera.
Il disegno di legge è corredato della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN), redatta in stile tacitiano, ma non della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR). La relazione illustrativa, difformemente da quanto disposto dall’articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, non “contiene il riferimento alla disposta esenzione [dall’obbligo di redazione della relazione AIR] e alle sue ragioni giustificative”, né “indica sinteticamente la necessità ed i previsti effetti dell’intervento normativo sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull’organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, dando conto della eventuale comparazione di opzioni regolatorie alternative.
Il provvedimento interviene su una situazione determinatasi a seguito dell’applicazione in Campania del cosiddetto “terzo condono edilizio”, previsto dall’articolo 32 del decreto-legge n. 269/2003.
Nulla da rilevare.
Il provvedimento è composto da un unico articolo (oltre all’articolo recante le disposizioni sull’entrata in vigore) di contenuto omogeneo sulla sospensione di talune demolizioni in Campania.
L’articolo 1, comma 1 pone, tra le condizioni richieste per la sospensione delle demolizioni, che gli immobili siano “destinati esclusivamente a prima abitazione” di “soggetti sforniti di altra abitazione”. Tale definizione si discosta dalla espressioni generalmente utilizzate, quali "prima casa" o "abitazione principale".
In proposito, si rammenta che:
• l’articolo 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504 del 1992 stabilisce che per “abitazione principale” si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente e che, a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 1, comma 173, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si identifica, salvo prova contraria, con quella di residenza anagrafica.
• la definizione di “prima casa” viene abitualmente usata in materia fiscale, ove con tale termine si intende l’abitazione in proprietà, usufrutto, nuda proprietà o in uso, anche se non ci si vive. La prima casa gode delle agevolazioni ai fini delle imposte sui trasferimenti immobiliari (di registro, IVA, ipotecarie e catastali).
Nulla da rilevare.
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