Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare
Titolo: Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonchè per l'assegnazione di quote di emissione di CO2 - D.L. 72/2010 - A.C. 3496 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omofeneità e limiti di contenuto del decreto-legge
Riferimenti:
AC N. 3496/XVI   DL N. 72 DEL 20-MAG-10
Serie: Note per il Comitato per la legislazione    Numero: 81
Data: 27/05/2010
Descrittori:
AMBIENTE   AUTOTRASPORTI
INQUINAMENTO ATMOSFERICO   PROROGA DI TERMINI
Organi della Camera: Comitato per la legislazione

 

27 maggio 2010

 

n. 81

Misure urgenti per il differimento di termini
in materia ambientale e di autotrasporto,
nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO2

D.L. 72/2010 - A.C. n. 3496

Elementi di valutazione sulla qualità del testo

e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge

 

Numero del disegno di legge di conversione

3496

Numero del decreto-legge

72/2010

Titolo del decreto-legge

Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO2

Iter al Senato

Numero di articoli:

 

testo originario

3

testo approvato dal Senato

--

Date:

 

emanazione

20 maggio 2010

pubblicazione in Gazzetta ufficiale

21 maggio 2010

approvazione del Senato

--

assegnazione

21 maggio 2010

scadenza

20 luglio 2010

Commissione competente

VIII Commissione (Ambiente)

Stato dell’iter

All’esame della Commissione in sede referente

 

 


Contenuto

Il decreto-legge in esame reca misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l’assegnazione di quote di emissione di CO2.

 

L’articolo 1 si compone di due commi.

Il comma 1 differisceal 30 giugno 2010 il termine (scaduto, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70, il 30 aprile 2010) per la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) relativo all’anno 2009, recentemente aggiornato  dal DPCM 27 aprile 2010 (pubblicato nella “Gazzetta ufficiale” del 28 aprile 2010). Lo stesso comma fa salve le dichiarazioni presentate, con riferimento all'anno 2009, avvalendosi del MUD allegato alDPCM in data 2 dicembre 2008.

Il comma 2 prevede, per l’anno 2010, l’ulteriore differimento al 16 giugno del termine per il versamento dei premi assicurativi all’INAIL da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, di cui all’articolo 55, comma 5, della legge n. 144/1999. Tale termine era stato già differito al 16 aprile 2010 dall’articolo 5, comma 7-septies, del decreto-legge n. 194/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25/2010, recante la proroga di termini previsti da disposizioni legislative, nelle more dell’emanazione di un DPCM. Lo stesso comma prevede altresì la non applicazione di sanzioni nei confronti di quelle imprese che, nelle more dell’entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, non abbiano provveduto al pagamento dei richiamati premi entro il termine del 16 giugno, ovvero abbiano corrisposto somme inferiori a quelle dovute. Tali imprese sono considerate in regola sotto il profilo assicurativo.

 

L’articolo 2 detta misure per l’assegnazione gratuita di quote di emissione di CO2 ai nuovi impianti entrati in esercizio, che si rendono necessarie a fronte dell’esaurimento della “Riserva nuovi entranti” prevista dalla Decisione di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012. La procedura prevista a tal fine può essere schematizzata come segue:

a)      determinazione, da parte del Comitato per la gestione della direttiva 2003/87/CE, del numero di quote di CO2 spettanti ai «nuovi entranti» rimasti esclusi dall’assegnazione delle quote ad essi riservate (comma 1);

b)     definizione, da parte dell’Autorità per l'energia elettrica ed il gas (sulla base del numero di quote determinate e comunicate dal Comitato e dei prezzi delle quote di CO2 sui mercati europei), di creditiper i citati soggetti esclusi (comma 2);

c)      determinazione, entro il 31 marzo di ciascun anno, delle partite economiche da rimborsarecon riferimento alle quote relative all'anno precedente. Per le quote relative al 2009, il comma 2 prevede una disposizione transitoria finalizzata a consentirne la determinazione entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto;

d)     liquidazione dei crediti, comprensivi degli interessi maturati nella misura del tasso legale, sulla base e nei limiti dei proventi della vendita all'asta delle quote di CO2 prevista dall’art. 10 della direttiva 2003/87/CE (comma 3). Tale liquidazione deve avvenire entro 90 giorni dal versamento dei citati proventi.

Viene altresì disposta, in attuazione del principio di invarianza degli oneri a carico dell'utenza elettrica, l’abrogazione dei commi 18-19 dell'art. 27 della legge 99/2009 (secondo periodo del comma 3).

Si ricorda che il comma 18 dell’articolo 27 della legge n. 99/2009 prevede che, a partire dal 2011 (termine poi prorogato dall'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, al 2012), il calcolo della quota obbligatoria di energia prodotta da fonti rinnovabili da immettere nella rete elettrica, prevista dal meccanismo dei certificati verdi, sia effettuato sul consumo e non più in base alla produzione e all'import come attualmente previsto. Pertanto, l'obbligo di immissionepassa dai produttori e importatori ai soggetti che concludono con Terna Spa uno o più contratti di dispacciamento di energia elettrica in prelievo, vale a dire i distributori o venditori di energia. Il relativo onere va a gravare su tutta l’energia prodotta e veicolata nelle reti di distribuzione, compresa l’energia verde, venendo conteggiata non più nel punto di produzione o di importazione, bensì nel punto di prelievo. Di conseguenza il costo viene direttamente e immediatamente posto a carico degli utenti nella bolletta. La definizione delle modalità per procedere all’attuazione delle suddette disposizioni vienerinviata ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico (comma 19).

I commi 4 e 5 demandano a successivi decreti interministeriali la determinazione delle:

§      procedure digestione dei proventi della vendita all'asta delle quote di CO2, cioè relative al loro versamento all'entrata del bilancio dello Stato e alla successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa;

§      modalità di rimborso dei crediti di cui al comma 2, anche in relazione alle effettive entrate.

L’articolo 3 disciplina l’entrata in vigore del decreto.

 

Tipologia del provvedimento

Si tratta di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge, all’esame della Camera in prima lettura.

Il disegno di legge non è corredato né della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR). La relazione illustrativa, difformemente da quanto disposto dall’articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, non “contiene il riferimento alla disposta esenzione [dall’obbligo di redazione della relazione AIR] e alle sue ragioni giustificative”, né “indica sinteticamente la necessità ed i previsti effetti dell’intervento normativo sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull’organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, dando conto della eventuale comparazione di opzioni regolatorie alternative.

 

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Con riguardo all’articolo 1, comma 1, si segnala che l’articolo 5, comma 2-quinquies del decreto-legge n. 208/2008 ha disposto che il modello unico di dichiarazione ambientale allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2008, venga utilizzato, con le relative istruzioni, per le dichiarazioni da presentare, entro il 30 aprile 2010 [termine ora differito al 30 giugno 2010], con riferimento all'anno 2009, da parte dei soggetti interessati.

 

L’articolo 1, comma 2 differisce ulteriormente il termine per il pagamento dei premi assicurativi  da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, già prorogato dal 16 febbraio 2010 al 16 aprile ad opera dell’articolo 5, comma 7-septies del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

 

Collegamento con lavori legislativi in corso

Nulla da rilevare.

 

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il provvedimento si compone di due articoli recanti disposizioni di natura sostanziale, che trattano tre distinti argomenti, intervenendo sia nel settore ambientale, sia in quello dell’autotrasporto. L’articolo 1 è composto di due commi, il cui elemento unificante è dato dalla comune finalità di differire dei termini relativi – rispettivamente – alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (comma 1) ed al versamento dei premi assicurativi all’INAIL da parte delle aziende di autotrasporto di merci in conto terzi (comma 2). L’articolo 2 riguarda le quote di emissione di anidride carbonica (CO2).

 

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Come già accennato, l’articolo 1, comma 2 differisce ulteriormente – in maniera non testuale – il termine per il pagamento (da parte delle imprese di autotrasporto di merci) dei premi assicurativi all’INAIL, già prorogato dal 16 febbraio 2010 al 16 aprile dall’articolo 5, comma 7-septies del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla recente legge 26 febbraio 2010, n. 25.

 

L’articolo 2 interviene sulla attribuzione di quote di emissione di CO2 a titolo gratuito agli operatori di impianti o parti di impianto, riconosciuti come “nuovi entranti”. In proposito si segnala che:

• in base al disposto dell’articolo 15, comma 7,  del decreto legislativo n. 216/2006, anche in assenza di assegnazione gratuita delle quote di emissione, tutti gli operatori (inclusi quelli riconosciuti come “nuovi entranti”) avrebbero dovuto restituire una quantità di quote pari alla quantità di anidride carbonica emessa nell’anno precedente entro il 30 aprile 2010. La disposizione in esame sembra quindi disporre una deroga con efficacia retroattiva;

• l’attribuzione delle quote agli operatori “nuovi entranti” è disciplinata nel dettaglio dal capitolo 6 del “Piano nazionale di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012, approvato con decreto interministeriale dei Ministri dell’ambiente e dello sviluppo economico, che prevede, tra l’altro, distinti criteri di assegnazione per gli impianti a seconda che siano o meno termoelettrici e che è stato notificato all’Unione europea;

• l’articolo 10, paragrafo 3 della direttiva 2003/87/CE vincola gli Stati membri dell’Unione a destinare  almeno il 50% dei proventi della vendita all’asta di quote di emissione per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra, sviluppare le energie rinnovabili ed altri obiettivi legati ad un miglioramento dell’energia prodotta e dell’ambiente. In base alla relazione tecnica, l’ammontare complessivo delle entrate realizzate con la vendita all’asta sarebbe invece destinato a finanziare la assegnazione a titolo gratuito delle quote ai “nuovi entranti”.

 

Al medesimo articolo 2, comma 3, l’ultimo periodo abroga i commi 18 e 19 dell’articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (peraltro quest’ultima disposizione è stata già modificata dall'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166), “in attuazione del principio di invarianza degli oneri di finanza pubblica”. Sembrerebbe quindi che dall’abrogazione di tali disposizioni si potrebbe trarre un risparmio di spesa o maggiori entrate che potrebbero colmare la differenza – stimata nella relazione tecnico-finanziaria – tra le entrate derivanti dalla vendita all’asta e l’attribuzione a titolo gratuito delle quote di emissione ai “nuovi entranti”. La medesima relazione tecnica non fa però nessun riferimento a tale abrogazione, che concerne, in particolare, la disciplina del calcolo della quota obbligatoria di energia prodotta da fonti rinnovabili da immettere nella rete elettrica, prevista dal meccanismo dei certificati verdi, prevedendo che tale calcolo sia effettuato sul consumo e non più in base alla produzione e all'import come attualmente previsto. 

 

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Disposizioni con efficacia retroattiva

L’articolo 1 reca, ai commi 1 e 2, disposizioni dotate di efficacia retroattiva, in quanto differiscono i termini per due distinti adempimenti (presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale e versamento dei premi assicurativi all’INAIL da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi) i cui termini sono scaduti – rispettivamente – il 30 ed il 16 aprile.

Entrambi i differimenti, come spiegato nella relazione illustrativa, si rendono necessari per la tardiva (comma 1) o mancata (comma 2) emanazione di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, riguardanti – rispettivamente – il nuovo modello di dichiarazione unica ambientale e la riduzione dei premi assicurativi per le aziende di autotrasporto di merci in conto terzi (al DPCM dovrà anche fare seguito un decreto interministeriale, ai sensi dell’articolo 2, comma 250, della legge finanziaria 2010).

Si segnala, inoltre, che il DPCM recante il nuovo modello di dichiarazione unica ambientale è stato adottato nell’ambito di un procedimento delegificato ai sensi della legge n. 70/1994, la quale, all’articolo 6, comma 1, prevede che, in sede di prima applicazione, tale modello possa essere adottato con DPCM anziché con regolamento di delegificazione emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988. Quest’ultimo regolamento  non è mai stato adottato e si è proceduto con DPCM (l’ultimo emanato il 27 aprile). L’articolo 1, comma 1, lettera b) della legge demanda al regolamento di delegificazione anche la fissazione del termine per la presentazione del modello unico ambientale, fissato dalla medesima legge, sempre in prima applicazione e nelle more dell’emanazione del regolamento, al 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento (articolo 6, comma 2; il comma 2-bis del medesimo articolo prevede che il termine slitti di 120 giorni qualora il modello venga modificato con DPCM pubblicato entro il 1° marzo dell’anno successivo a quello di riferimento).

La deliberazione del Consiglio dei ministri risale al 30 aprile, giorno di scadenza del primo adempimento; il decreto-legge è stato pubblicato nella “Gazzetta ufficiale” il 21 maggio.

Con specifico riguardo al comma 2, si segnala che mentre il primo periodo fissa il termine per il versamento dei premi assicurativi al 16 giugno, il secondo periodo dispone che “non si applicano sanzioni a carico delle imprese che, nelle more dell’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non hanno provveduto al pagamento dei premi assicurativi di cui al primo periodo entro il termine del 16 giugno 2010, ovvero hanno corrisposto somme inferiori a quelle dovute e, pertanto, sono considerate in regola ai fini degli obblighi assicurativi”. Dal tenore letterale della norma sembrerebbe quindi potersi evincere che le imprese di autotrasporto di merci in conto terzi hanno tempo per effettuare il versamento fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione (il giorno successivo alla sua pubblicazione) e non solo fino al 16 giugno 2010. In tale caso, al fine di evitare incertezze interpretative, andrebbe valutata l’opportunità di stabilire un termine per l’adempimento dell’obbligo di versamento che scada successivamente al termine costituzionale di sessanta giorni per la conversione del decreto.

L’efficacia retroattiva dell’articolo 2 è stata segnalata, per unitarietà della trattazione, nel paragrafo relativo al coordinamento con la legislazione vigente.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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File: Cl081.doc