Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare
Titolo: Semplificazione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Carta dei doveri delle Amministrazioni pubbliche - A.C. 3209-bis - Elementi di valutazione sulla qualità del testo
Riferimenti:
AC N. 3209-BIS/XVI     
Serie: Note per il Comitato per la legislazione    Numero: 80
Data: 12/05/2010
Descrittori:
CITTADINI ITALIANI   DELEGIFICAZIONE
IMPRESE   PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
RAPPORTI CON L' AMMINISTRAZIONE     
Organi della Camera: Comitato per la legislazione

 

12 maggio 2010

 

n. 80

Semplificazione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Carta dei doveri delle Amministrazioni pubbliche

A.C. 3209-bis

Elementi di valutazione sulla qualità del testo

 

 

Numero del progetto di legge

3209-bis

Titolo

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione" (Testo risultante dallo stralcio degli articoli 14, 25 e 27 del disegno di legge 3209, disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento e comunicato all'Assemblea il 2 marzo 2010)

Iniziativa

Governo

Iter al Senato

No

Numero di articoli

27

Date:

 

adozione quale testo base

--

richiesta di parere

11 maggio 2010

Commissione competente

I Commissione (Affari costituzionali)

Sede e stato dell’iter

All’esame della Commissione in sede referente

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

 

 


Contenuto

Il provvedimento in esame è stato dichiarato collegato alla manovra finanziaria per gli anni 2010-2013 nella risoluzione di approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria. Dal testo, composto all’atto della presentazione alla Camera da 30 articoli, sono stati stralciati gli articoli 14, 25 e 27 all’esito dell’ esame svolto ai sensi dell’articolo 123-bis del regolamento.

Durante l’esame in Commissione sono stati introdotti 24 nuovi articoli e ne sono stati soppressi 3.

L’articolo 1 interviene in materia di tenuta informatica dei libri sociali e delle scritture contabili, in

particolare prevedendo che l’assolvimento degli obblighi di numerazione progressiva e vidimazione avvenga almeno una volta l’anno, anziché ogni tre mesi.

L’articolo 1-bis riguarda la certificazione e documentazione di impresa.

L’articolo 1-ter modifica l’articolo 5 della legge n. 99/2009, con riguardo all’esercizio della delega per il riassetto normativo delle prescrizioni e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese.

L’articolo 2 contiene disposizioni di semplificazione riguardo all’iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane, prevedendo che, ai fini di tale iscrizione, debba essere presentata, mediante la comunicazione unica per la nascita dell'impresa, una dichiarazione all'ufficio del registro delle imprese attestante il possesso dei requisiti di qualifica artigiana previsti dalle disposizioni vigenti.

L'articolo 3 interviene sugli adempimenti a carico dei gestori delle strutture ricettive prevedendo la semplificazione della registrazione dei clienti, attraverso l’informatizzazione della procedura, e l’eliminazione delle licenze di pubblica sicurezza e dei connessi adempimenti per l'installazione di postazioni internet nelle strutture ricettive.

L’articolo 4 dispone sulla conservazione in forma digitale delle cartelle cliniche. Le modalità di attuazione e la decorrenza dei relativi adempimenti vengono demandati ad un successivo regolamento.

L’articolo 4-bis modifica il decreto legislativo n. 219/2006, in materia di produzione e distribuzione di farmaci.

L’articolo 5, in materia di attività edilizia libera, è stato soppresso dalla Commissione.

L’articolo 5-bis novella la legge n. 241/1990, sulla conferenza di servizi.

L’articolo 5-ter è volto a prevedere semplificazioni in materia ambientale e paesaggistica.

L'articolo 6 prevede che la comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza della cessione di fabbricato, richiesta in ogni ipotesi di cessione o di locazione di immobili, avvenga con modalità telematica e che possa essere effettuata direttamente, senza compensi aggiuntivi, anche dal pubblico ufficiale che ha stipulato l'atto.

L’articolo 6-bis è volto a prevedere semplificazioni per gli appalti, novellando il codice in materia (decreto legislativo n. 163/2006).

L’articolo 7, intervenendo sulla procedura di denuncia di infortunio sul lavoro, prevede che l’obbligo a carico del datore di lavoro operi solamente nei confronti dell’INAIL e non più anche nei confronti dell’Autorità di pubblica sicurezza, affidando allo stesso Istituto anche l’obbligo di rimessione della denuncia alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio, anch’esso attualmente affidato alla richiamata Autorità.

L’articolo 7-bis consente l’accesso alla consultazione della banca dati sinistri dell’ISVAP anche agli enti previdenziali.

L’articolo 7-ter modifica l’articolo 53, comma 5 del decreto legislativo n. 81/2008, sulla tenuta della documentazione tecnico-amministrativa in materia di infortuni e malattie professionali.

L’articolo 7-quater reca disposizioni volte a semplificare la tenuta degli elenchi dei lavoratori agricoli.

L’articolo 8 reca alcune modifiche al decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato n. 708/1947, concernente l’ENPALS, intervenendo su specifici adempimenti richiesti al datore di lavoro.

In particolare, si interviene:

-   sui termini di versamento dei contributi all’ENPALS e i requisiti da rispettare ai fini dello svolgimento dell’attività lavorativa, stabilendo, in particolare, l’obbligo, per le imprese, di effettuare il versamento dei contributi entro i termini stabiliti dall’Ente;

-   sull’obbligo di denuncia di instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro, prevedendo tale obbligo nel rispetto delle modalità e delle scadenze temporali stabilite dall’articolo 1, commi 1180 e seguenti, della legge n. 296/2006;

-   sul certificato di agibilità, in particolare prevedendo specifici obblighi, da parte delle imprese, di comunicazione di specifici dati all’Ente ai fini del rilascio del certificato stesso, e prevedendo sanzioni in caso di inosservanza;

-   sul libretto personale del lavoratore, disponendone l’abrogazione.

L’articolo 8-bis modifica il decreto legislativo n. 285/1992, in materia di trasporti eccezionali.

L’articolo 8-ter novella il secondo comma dell’articolo 2556 del codice civile al fine di semplificare la disciplina della cessione d’azienda.

L'articolo 9, modificando l’articolo 25 del decreto-legge n. 112/2008, introduce una serie di interventi volti a potenziare le attività di misurazione e di riduzione degli oneri amministrativi, in coerenza con gli obiettivi assunti in sede di Unione europea.

L’articolo 9-bis dispone che i regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato al fine di regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici devono recare in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e le imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi.

L’articolo 9-ter introduce tra i principi e criteri direttivi generali della delega prevista dall’articolo 20 della legge n. 59/1997 anche l’eliminazione degli obblighi informativi non necessari o sproporzionati ai fini della tutela dell'interesse pubblico, riducendo, in particolare, in modo mirato quelli richiesti alle piccole imprese.

L'articolo 10, che originariamente riguardava il regolamento anagrafico della popolazione residente, nel testo novellato dalla Commissione concerne le comunicazioni da effettuare esclusivamente tramite la posta elettronica certificata.

L’articolo 10-bis integra la disciplina in materia di analisi di impatto della regolamentazione recata dall’articolo 14 della legge n. 246/2005, disponendo l’obbligo per le amministrazioni proponenti di allegare agli schemi di atti normativi da sottoporre alla deliberazione del Consiglio dei ministri l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e le imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti normativi.  L'amministrazione proponente non può introdurre nuovi oneri amministrativi a carico di cittadini e imprese senza dimostrare di averne ridotti o eliminati altri, anche con altro atto normativo, per un pari importo stimato. Gli schemi di atti normativi che non rispettano tali condizioni non possono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio dei ministri. Per ciascun onere informativo deve essere effettuata una stima dei costi gravanti sui destinatari, secondo criteri individuati con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 11 reca norme volte a consentire il rilascio della carta d'identità a coloro che hanno compiuto i dieci anni di età. Prevede, inoltre, che i minori dei quattordici anni che si recano all’estero possano utilizzare, in luogo del passaporto, la carta d'identità valida per l'espatrio purché accompagnati.

L’articolo 12 è volto ad accelerare e semplificare le attività svolte dallo sportello unico dell’edilizia, prevedendo che esse avvengano in via telematica.

L’articolo 12-bis è volto a recare semplificazioni in materia di pubblicazione di informazioni fiscali.

L'articolo 13 prevede la possibilità per gli organi di vertice politico delle amministrazioni e degli enti interessati di ricorrere avverso le decisioni della Corte di conti in sede di controllo sulla gestione innanzi alle sezioni riunite. Sono impugnabili le deliberazioni che hanno “particolare rilevanza per il sistema della finanza pubblica”.

L’articolo 14 è stato stralciato ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento.

L’articolo 15 prevede che l’utilizzo e la formazione della base unitaria di dati realizzata con l’integrazione tra i sistemi informatividei Ministeri dell'economia, del lavoro, della salute, nonché dei soggetti ad essi collegati o vigilati o controllati avvenga nel generale rispetto delle norme e delle procedure che regolano il sistema statistico nazionale oltre che nel rispetto dei principi in materia di trattamento dei dati.

L’articolo 16 reca disposizioni dirette ad introdurre l’attribuzione del codice fiscale ai cittadini italiani residenti all’estero che risultano iscritti all’AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all’estero).

L’articolo 17 demanda al Governo l’adozione, entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge, di un regolamento per la disciplina della prescrizione farmaceutica e specialistica in formato elettronico.

L’articolo 18 riguarda la semplificazione delle comunicazioni scuola-famiglia, con riferimento alla previsione della pagella in forma elettronica, e l’accelerazione dell’innovazione digitale nelle università per migliorare i servizi per gli studenti.

L’articolo 19, modificando il codice di procedura penale e il testo unico giustizia (D.P.R. n. 115 del 2002): esclude il vincolo di solidarietà tra i condannati per le spese del procedimento d’impugnazione, per le spese per la pubblicazione di sentenze penali sui giornali, nonché per gli oneri tributari relativi al sequestro conservativo di cui all’articolo 316 del codice di procedura penale; attribuisce al giudice dell’esecuzione la competenza per la conversione delle pene pecuniarie; adegua le norme sulla reviviscenza del credito per spese e pene pecuniarie al mutato assetto della procedura di riscossione. Il medesimo articolo novella anche l’articolo 1, comma 367, della legge finanziaria 2008 prevedendo che il titolare dell’ufficio competente deleghi uno o più dipendenti della società stipulante (attualmente Equitalia-giustizia) alla sottoscrizione dei relativi ruoli.

L’articolo 19-bis reca disposizioni in materia di determinazione delle spese nelle cause davanti al giudice di pace.

L’articolo 20, volto alla semplificazione degli oneri informativi per la gestione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, è stato soppresso dalla Commissione.

L’articolo 20-bis novella diversi provvedimenti, anche di recente approvazione, in materia di tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni.

L’articolo 20-ter novella il decreto legislativo n. 151/2005, recante attuazione della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti.

L’articolo 20-quater novella l’articolo 2209 del codice civile al fine di conferire poteri di rappresentanza degli imprenditori ai soggetti legittimati.  

L’articolo 20-quinquies novella il decreto legislativo n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali).

L'articolo 21 reintroduce l’obbligo di prestare giuramento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni il cui rapporto di lavoro risulta contrattualizzato.

L’articolo 21-bis reca norme in materia di formazione continua dei dipendenti pubblici.

L'articolo 22, volto ad ampliare ulteriormente la deroga al blocco generale delle assunzioni per gli incarichi dirigenziali, è stato soppresso dalla Commissione.

L’articolo 22-bis modifica l’articolo 20 del decreto legislativo n. 276/2003, in materia di condizioni di liceità per la somministrazione di lavoro.

L’articolo 23 autorizza il Dipartimento della funzione pubblica ad avvalersi di un contingente di 20 unità di personale in posizione di comando, scelto tra il personale dei ruoli delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici statali, per lo svolgimento delle attività di coordinamento, indirizzo e controllo in materia di lavoro pubblico.

L’articolo 24 reca disposizioni concernenti la comunicazione, al Dipartimento della funzione pubblica, dei dati mensili relativi alle assenze per malattia.

L’articolo 24-bis reca una norma di interpretazione autentica dell’articolo 55-quinquies del decreto legislativo n. 165/2001, in materia di false attestazioni o certificazioni.

L’articolo 25 è stato stralciato ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento.

L'articolo 26 disciplina il servizio temporaneo dei dipendenti pubblici all'estero, regolato attualmente dalla legge 27 luglio 1962, n. 1114, modificata dall’articolo 8 della 15 luglio 2002, n. 145.  Le novelle estendono l’ambito applicativo della legge al personale in regime di diritto pubblico ex articolo 3 del decreto legislativo n. 165/2001, prevedono l’istituzione di un’apposita banca dati per il monitoraggio del personale pubblico operante all’estero e semplificano le procedure di autorizzazione riguardanti, per le medesime finalità, il personale militare.

L’articolo 27 è stato stralciato ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del regolamento.

L’articolo 28 reca una delega al Governo per l’adozione di uno o più decreti legislativi recanti la «Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche», che definiscano i doveri generali delle amministrazioni pubbliche e dei loro dipendenti nei confronti dei cittadini.

L’articolo 29 individua i princìpi e criteri direttivi per l’esercizio della delega sulla «Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche».

L’articolo 30 reca una delega al Governo volta a riunire in un unico codice le disposizioni vigenti in materia di pubblica amministrazione.

L’articolo 30-bis reca la consueta clausola in base alla quale le disposizioni della legge si applicano nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, in quanto compatibili con gli statuti speciali e le relative norme di attuazione.

 

 

Tipologia del provvedimento

Si tratta di un disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, risultante dallo stralcio di 27 dei 30 articoli di cui si compone il disegno di legge C. 3209.

Quest’ultimo è corredato sia della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN), sia della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR), redatte secondo i modelli stabiliti – rispettivamente – dalla direttiva del Presidente del Consiglio in data 10 settembre 2008 e dal regolamento di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170.

 

 

Collegamento con lavori legislativi in corso

L’articolo 7-quater reca disposizioni quasi identiche a quelle presenti nel testo unificato recante misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori, approvato dalla Camera il 6 maggio 2010 ed ora all’esame del Senato (A. S. 2147, articolo 2).

L’articolo 20, soppresso durante l’iter in Commissione, prevedeva disposizioni identiche a quelle  contenute nell’articolo 21 del disegno di legge comunitaria 2010 (A.S. 1781-B).

 

Omogeneità delle disposizioni

Il disegno di legge, a seguito delle numerose modifiche introdotte durante l’esame in Commissione, si compone di 48 articoli, che intervengono su numerosi settori dell’ordinamento che non sempre appaiono riconducibili ala finalità prevalente del provvedimento, consistente nella semplificazione dei rapporti della pubblica amministrazione con cittadini e imprese. Si segnalano in particolare gli articoli 4-bis (disposizioni in materia di farmaci), e 20-ter (modifiche al decreto legislativo n. 151/2005, recante attuazione della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti).

 

Più nel dettaglio, le disposizioni presenti nel provvedimento sono riconducibili – esemplificativamente- ai seguenti argomenti:

1.       norme di semplificazione per le imprese: documentazione informatica (articoli 1 e 1-bis), adempimenti procedurali (articolo 1-ter), iscrizione imprese artigiane all’albo provinciale (articolo 2), semplificazione cessione d’azienda (articolo 8-ter), appalti (articolo 6-bis), conferimento poteri di rappresentanza degli imprenditori ai soggetti legittimati (articolo 20-quater);

2.       riduzione oneri amministrativi gravanti su imprese e cittadini: (articoli 9, 9-bis, 9-ter), semplificazione dell’obbligo di comunicazione della cessione di fabbricati (articolo 6), AIR (articolo 10-bis), sportello unico edilizia (articolo 12), attribuzione d’ufficio del codice fiscale a cittadini iscritti ad AIRE (articolo 16), posta elettronica certificata (articolo 10), tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni (articolo 20-bis), semplificazione in materia di protezione dei dati personali (articolo 20-quinquies);

3.       semplificazione in materia di previdenza e assicurazioni: semplificazione denuncia di infortunio o malattia professionale (articolo 7), banca dati sinistri ISVAP (articolo 7-bis), documentazione tecnico-amministrativa e statistiche degli infortuni e delle malattie professionali (articolo 7-ter), lavoratori dello spettacolo (articolo 8), elenchi lavoratori agricoli (articolo 7-quater);

4.       semplificazione di adempimenti relativi a leggi di pubblica sicurezza: adempimenti gestori strutture ricettive (articolo 3), documenti di identità (articolo 11);

5.       sanità: conservazione cartelle cliniche  (articolo 4), produzione ed etichettatura farmaci, farmacovigilanza (articolo 4-bis), ricetta medica elettronica (articolo 17);

6.       edilizia: semplificazione in materia ambientale e paesaggistica (articolo 5-ter);

7.       giustizia: recupero e riscossione spese di giustizia (articolo 19), determinazione spese nelle cause davanti al giudice di pace (articolo 19-bis);

8.       codice della strada: semplificazione dell’autorizzazione periodica per trasporti in condizioni di eccezionalità (articolo 8-bis);

9.       pubblicazione informazioni fiscali (articolo 12-bis);

10.    adeguamento della Corte dei conti (articolo 13);

11.    base unitaria di dati statistici (articolo 15);

12.    pagella elettronica e università digitale (articolo 18);

13.    pubblici dipendenti: giuramento dipendenti pubblici (articolo 21), formazione continua pubblici dipendenti (articolo 21-bis), somministrazione di lavoro (articolo 22-bis), potenziamento Dipartimento della funzione pubblica, comunicazioni al Dipartimento della funzione pubblica;

14.    riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti (articolo 20-ter).

 

 

Si richiama in proposito quanto segnalato dal presidente della Repubblica nel recente messaggio di rinvio alle Camere della legge recante: «Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro»:

“Il provvedimento, che nasce come stralcio di un disegno di legge collegato alla legge finanziaria 2009 (atto Camera n. 1441-quater), ha avuto un travagliato iter parlamentare nel corso del quale il testo, che all'origine constava di 9 articoli e 39 commi e già interveniva in settori tra loro diversi, si è trasformato in una legge molto complessa, composta da 50 articoli e 140 commi riferiti alle materie più disparate.
Questa configurazione marcatamente eterogenea dell'atto normativo - che risulta, del resto, dallo stesso titolo sopra riportato - è resa ancora più evidente da una sia pur sintetica e parziale elencazione delle principali materie oggetto di disciplina[…].
Ho già avuto altre volte occasione di sottolineare gli effetti negativi di questo modo di legiferare sulla conoscibilità e comprensibilità delle disposizioni, sulla organicità del sistema normativo e quindi sulla certezza del diritto; nonché sullo stesso svolgimento del procedimento legislativo, per la impossibilità di coinvolgere a pieno titolo nella fase istruttoria tutte le Commissioni parlamentari competenti per ciascuna delle materie interessate. […] Tali inconvenienti risultano ancora più gravi allorché si intervenga, come in questo caso, in modo novellistico su codici e leggi organiche”.

 

 

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Incidenza su fonti secondarie

L’articolo 5, comma 1, nel novellare l’articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (DPR 6 giugno 2001, n. 380), incide – al comma 2 dell’articolo novellato – in maniera non testuale sul termine per il rilascio del certificato di prevenzione incendi per determinate attività previsto dal primo periodo del comma 2 del’articolo 2 del regolamento di delegificazione di cui al DPR 12 gennaio 1998, n. 37.

L’articolo 8-bis incide sulla disciplina della autorizzazione periodica oggetto del regolamento di attuazione del codice della strada di cui al DPR n. 495/1992 (in particolare, articoli 13-17), demandando ad un decreto interministeriale la definizione di una procedura semplificata per il rilascio di tale tipo di autorizzazione. La procedura semplificata per le autorizzazioni periodiche sarebbe così dettata da una fonte inferiore rispetto al DPR che disciplina in via generale le procedure di rilascio delle autorizzazioni per i trasporti eccezionali.

L’articolo 10, nel disporre che determinate comunicazioni vengano effettuate esclusivamente in modalità telematica tramite la posta elettronica certificata incide in maniera non testuale sui regolamenti di cui ai DPR n. 396/2000 (di delegificazione), n. 223/1989 e n. 394/1999 nonché sul regolamento di cui al regio decreto n. 635/1940.

In ordine all’articolo 10-bis si rimanda a quanto detto nel paragrafo sul coordinamento con la normativa statale.

 

Coordinamento con la normativa regionale

L’analisi tecnico-normativa afferma che “alcune disposizioni del disegno di legge, e in particolare quelle di cui agli articoli 2, 5, 9 eccetera, toccano materie di competenza regionale, ma hanno al loro interno i meccanismi di raccordo con essa”. La generica – ed in verità poco elegante – espressione utilizzata (“eccetera”) allarga il campo ad ulteriori disposizioni, tra le quali si segnalano gli articoli 6 e 29 del testo originario, nonché gli articoli 1-ter (comma 1, lettera d) ) 5-bis e 5-ter, introdotti dalla Commissione.

In particolare,  quest’ultima disposizione sembra incidere su una materia (la concessione demaniale marittima per la realizzazione di “punti d’ormeggio”, cioè le aree demaniali marittime e gli specchi acquei dotati di strutture che non importino impianti di difficile rimozione, destinati all'ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio di piccole imbarcazioni e natanti da diporto) che già l’articolo 59 del decreto legislativo n. 616/1977 demandava alla competenza regionale, confermata da ultimo dall’articolo 1 del regolamento di cui al DPR n. 509/1997.

 

Coordinamento con la normativa statale

Il disegno di legge interviene, come già segnalato, in numerosi settori dell’ordinamento, modificando ed integrando la normativa vigente, talora anche di recente approvazione (ad esempio l’articolo 1-terinterviene sulla legge n. 99/2009 e l’articolo 15 sul decreto-legge n. 78/2009). Numerose disposizioni sono correttamente formulate in termini di novella; altre intervengono su determinati ambiti senza operare gli opportuni coordinamenti con la legislazione vigente. A titolo esemplificativo si segnalano gli articoli: 1-bis (sportello unico); 2 (comunicazione unica per la nascita dell’impresa); 4 (conservazione delle cartelle cliniche); 7-quater(elenchi agricoli); 9-bis (riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese); 10 (comunicazioni tramite posta elettronica certificata); 13 (adeguamento delle funzioni della Corte dei conti all’evoluzione del quadro ordinamentale); 17 (ricetta medica elettronica); 18 (pagella elettronica e università digitale); 21-bis (formazione continua dei pubblici dipendenti); 23 (potenziamento del Dipartimento della funzione pubblica).

L’articolo 1-bis integra in maniera non testuale e con disposizioni di dettaglio la disciplina dello sportello unico di cui all’articolo 38 del decreto-legge n. 112/2008, che peraltro demanda ad un regolamento di delegificazione modificativo del regolamento di delegificazione già vigente (DPR n. 447/1998) la disciplina di dettaglio. Andrebbe quindi valutata l’opportunità di riformulare la disposizione in esame come novella al citato articolo 38, enucleando ulteriori norme generali regolatrici della materia per l’adozione del regolamento di delegificazione ivi previsto.

L’articolo 2 integra in maniera non testuale la disciplina della comunicazione unica per la nascita dell’impresa di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 7/2007, già integrato in maniera non testuale dall’articolo 1, comma 4, del decreto-legge decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia
di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l’altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda
in particolari settori. Il relativo disegno di legge di conversione (C. 3350) è stato approvato dalla Camera ed è all’esame del Senato (S. 2165). Il comma 4 dell’articolo 2 fa salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo. Andrebbe valutata l’opportunità di chiarire a quale precisione del comma 3 si intenda fare specifico riferimento.

All’articolo 3, comma 2, andrebbe valutata l’opportunità di verificare se i decreti del Ministro dell’interno ivi richiamati siano già stati adottati ed in questo caso citarne gli estremi.

 

L’articolo 5-ter, comma 2 novella l’articolo 16 della legge n. 1150/1942, che era stato interamente abrogato dall’articolo 58 dl decreto legislativo n. 325/2001. L’articolo 5 della legge n. 166/2002 ha limitato l’abrogazione alle sole norme contenute nell’articolo riguardanti l’espropriazione.

L’articolo 6, comma 1 novella l’articolo 12 del decreto-legge n. 59/1978, al fine di semplificare l’obbligo della comunicazione della cessione di fabbricati; il comma 2 stabilisce che le disposizioni dell’articolo 12 del citato decreto-legge, come novellato, si applicano anche alla comunicazione prevista dall’articolo 7 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così modificando in maniera non testuale il medesimo testo unico.

L’articolo 7, comma 2 abolisce l’obbligo di tenuta del registro degli infortuni di cui all’articolo 403 del DPR n. 547/1955; l’intero DPR è stato abrogato dall’articolo 304 del decreto legislativo n. 81/2008.

L’articolo 7-quater, in materia di elenchi nominativi dei lavoratori dell’agricoltura, modifica in maniera non testuale l’articolo 12 del regio decreto n. 1949/1940 con riguardo alla comunicazione dei medesimi elenchi; sopprime gli elenchi nominativi trimestrali, senza abrogare la norma istitutiva (articolo 9-quinquies del decreto-legge n. 510/1996).

L’articolo 9-bisdispone che i regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato al fine di regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici devono recare in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e le imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Andrebbe valutata l’opportunità di inserire tale disposizione in un idoneo contesto normativo.

L’articolo 10, nel disporre che determinate comunicazioni vengano effettuate esclusivamente in modalità telematica tramite la posta elettronica certificata, incide in maniera non testuale sul testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali e sulla legge n. 191/1975.

L’articolo 10-bis novella l’articolo 14 della legge n. 246/2005, in materia di analisi di impatto della regolamentazione. In ordine alla novella introdotta si segnala quanto segue:

-        il comma 5-bis fa riferimento ad un elenco degli oneri informativi da allegare agli schemi di atti normativi e non alla relazione per l’analisi di impatto (AIR); il comma 5-ter sembra invece riferirsi all’AIR;

-        la materia è già trattata dal  regolamento emanato in attuazione del citato articolo 14 (DPCM n. 170/2008), il quale già prevede che “le proposte di atti normativi da sottoporre all'esame del Consiglio dei Ministri non possono essere iscritte all'ordine del giorno se non sono corredate da un'adeguata relazione AIR, salvi i casi di esclusione e di esenzione, previsti dagli articoli 8 e 9 e che l’AIR deve recare “la puntuale indicazione degli obblighi informativi (OI) ovvero tutti quegli obblighi che la norma pone a carico dei destinatari diretti ed indiretti e che riguardano la raccolta, il mantenimento e la trasmissione di informazioni a terzi o ad autorità pubbliche. Occorrerà che l'analisi elenchi puntualmente gli OI introdotti con l'opzione prescelta, evidenziando come tale opzione minimizzi i relativi «costi amministrativi» posti a carico dei destinatari diretti ed indiretti, con particolare enfasi per i costi amministrativi delle imprese. La metodologia di misurazione per i costi amministrativi generati legati agli OI dovrà preferibilmente riferirsi allo EU Standard Cost Model, il metodo adottato dalla Commissione europea sulla base delle esperienze dei Paesi europei”.

 

L’articolo 13 fa seguito ad altri interventi che, in tempi recenti, hanno interessato la Corte dei conti. Il Comitato per la legislazione, in particolare nei pareri sui disegni di legge C. 2031 (poi legge n. 15/2009) e C. 1441-bis-B (poi legge n. 69/2009) ha già evidenziato questa stratificazione normativa, compiuta “senza operare i necessari coordinamenti testuali con una disciplina preesistente già stratificata che poggia, principalmente, sulla legge n. 20 del 1994 (“Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”) e sul testo unico delle leggi sulla Corte dei conti di cui al regio decreto n. 1214 del 1934, nonché sull’estensione alla Corte dei conti di un complesso normativo originariamente dettato per i soli organi di governo della giustizia amministrativa”, invitando la Commissione di merito a valutare “l’opportunità di effettuare un’opera di coordinamento complessivo della normativa esistente, evitando il perpetuarsi del meccanismo di estensione alla Corte dei conti didisposizioni riguardanti il Consiglio di Stato […], nonché ulteriori modifiche e integrazioni non testuali” (così nel parere sull’A. C. 2031).

Dal punto di vista sostanziale, la norma prevede la possibilità di impugnare le deliberazioni di “particolare rilevanza per il sistema della finanza pubblica” adottate dalle sezioni di controllo della Corte dei conti; la generica espressione utilizzata (“alta rilevanza per la finanza pubblica”) non permette di definire con precisionel’ambito delle decisioni impugnabili. La previsione della possibilità di ricorso alle sezioni riunite avverso le decisioni emanate in sede di controllo sulla gestione conduce quindi ad una sorta di “giurisdizionalizzazione” di tali atti. Si segnala in proposito che la Corte costituzionale, in particolare nella sentenza n. 29/1995, ha sottolineato il rapporto fortemente collaborativo della Corte dei conti nei confronti della amministrazioni interessate.

L’articolo 17, in materia di ricetta medica elettronica, integra in maniera non testuale la disciplina già dettata dall’articolo 50 del decreto-legge n. 269/2003.

All’articolo 20-bis, comma 2, andrebbe valutata l’opportunità di verificare se anche al comma 10 dell’articolo 16 del decreto-legge n. 185/2008 vadano espunte le parole: “o analoghi indirizzi di posta elettronica di cui al comma 6 “.

All’articolo 28, comma 2, andrebbe valutata l’opportunità di un chiarimento circa la possibilità che l’individuazione delle disposizioni che attengono ai livelli essenziali delle prestazioni, ivi prevista, possaintersecarsi con l’attuazione della delega sul federalismo fiscale (legge n. 42/2009), la quale ha introdotto un meccanismo di finanziamento delle funzioni spettanti alle Regioni che si basa sulla distinzione tra spese riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, e spese non riconducibili ai livelli essenziali. Si segnala inoltre che il comma 4 del medesimo articolo non disciplina l’ipotesi dellamancata espressione del parere da parte della Conferenza unificata sugli schemi di decreto ivi previsti.

 

Disposizione di interpretazione autentica

L’articolo 24-bis reca una norma di interpretazione autentica. Si segnala in proposito che la circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi prescrive che l’intento di interpretare autenticamente altra precedente disposizione deve risultare nella rubrica dell’articolo. “Deve risultare comunque chiaro – continua la circolare – se ci si trovi in presenza di una disposizione di interpretazione autentica ovvero di una disposizione di modifica sostanziale alla quale si vuole dare effetto retroattivo”.

 

Richiami normativi

Nel testo sono presenti numerosi richiami normativi effettuati in forma generica. Si segnala, in particolare, l’articolo 8-ter che, novellando il secondo comma dell’articolo 2556 del codice civile, richiama il “rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione dei documenti informatici ovvero redatti in forma pubblica o per scrittura privata autenticata”.

 

 

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Adempimenti

L’articolo 4, comma 2 demanda la definizione delle modalità di conservazione in forma digitale delle cartelle cliniche ad un regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1988. Trattandosi di un decreto interministeriale, esso dovrebbe essere adottato non “su proposta dei Ministri della salute  e per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, della difesa e per la semplificazione normativa” bensì direttamente dai Ministri della salute  e per la pubblica amministrazione e l’innovazione. Si osserva inoltre che non sono previsti termini per l’adozione del regolamento, cui si demanda anche la definizione della decorrenza degli adempimenti previsti dal comma 1 dell’articolo in esame.

L’articolo 7-ter modifica l’articolo 53, comma 5 del decreto legislativo n. 81/2008, sulla tenuta della documentazione tecnico-amministrativa in materia di infortuni e malattie professionali, demandando la semplificazione degli adempimenti a regolamenti di delegificazione da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, ma senza conformarsi al modello ivi previsto, che dispone che le norme di autorizzazione a tale tipo di regolamenti “determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari”.

L’articolo 9, comma 4 dispone che i risultati della misurazione degli oneri amministrativi effettuata dalle autorità amministrative indipendenti siano comunicati alle Camere ed ai Ministri per la pubblica amministrazione e per la semplificazione normativa, senza indicare un termine per tale comunicazione.

 

L’articolo 17 demanda al Governo l’adozione, entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge, di un regolamento per la disciplina della prescrizione farmaceutica e specialistica in formato elettronico, senza specificare la tipologia dell’atto tra quelle previste dall’articolo 17, comma 1 della legge n. 400/1988. Inoltre, il comma 2 dispone che tale regolamento, da adottare con DPR (in quanto governativo) deve recare disposizioni adottate in conformità a quanto già previsto da un DPCM, che si colloca ad un livello inferiore nel sistema delle fonti.

 

L’articolo 21 prevede l’emanazione di un decreto senza stabilire il relativo termine

 

L’articolo 24 prevede l’emanazione di un regolamento in materia di comunicazione di dati tra amministrazioni pubbliche, senza indicare il relativo termine.

 

Disposizioni di delega

L’articolo 1-ter novella l’articolo 5 della legge n. 99/2009, che reca una delega al Governo per il riassetto normativo delle prescrizioni e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese, incidendo sull’iniziativadei decreti legislativi ivi previsti (estesa al Ministro per la pubblica amministrazione) e prevedendo, tra l’altro,un meccanismo di scorrimento della delega, qualora il termine di 40 giorni previsto per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l’esercizio della delega. Si segnala in proposito che le leggi comunitarie prevedono in genere un analogo meccanismo di scorrimento anche qualora il termine per l’espressione del parere scada successivamente al termine per l’esercizio della delega; da ultimo, l’articolo 6, comma 2, lettera d) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha novellato l’articolo 6, comma 3 della legge n. 42/2009 all’esclusivo fine di prevedere che il meccanismo di scorrimento del termine di delega scatti anche qualora il termine per l’espressione del parere scada successivamente al termine per l’esercizio della delega.

Si segnala inoltre che il termine per l’esercizio della delega viene ampliato dall’anno attualmente previsto a trenta mesi, mentre la previsione di decreti legislativi integrativi e correttivi assume autonoma evidenza: nel testo vigente essa è presente nel comma 4 insieme alle disposizioni procedurali all’acquisizione dei pareri parlamentari; nel testo novellato costituisce l’unico oggetto del nuovo comma 1-bis.

 

L’articolo 29 reca i principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega di cui all’articolo 28. La formulazione della lettera d-dis) appare particolarmente complessa e fa riferimento, tra l’altro, a “ragioni ostative relative a discipline imperative”.

 

L’articolo 30 delega il Governo all’emanazione di uno o più decreti legislativi volti “alla semplificazione e al riassetto complessivo delle vigenti norme generali concernenti l'attività amministrativa, i procedimenti, i poteri e i doveri delle amministrazioni pubbliche e dei loro dipendenti, raccogliendo in appositi codici o testi unici (le due espressioni sembrerebbero utilizzate in modo intercambiabile) le disposizioni vigenti nelle materie di cui” ai provvedimenti di seguito elencati. In base alle modifiche apportate dalla Commissione, l’alinea del comma 1 da un lato indica espressamente le materie oggetto di riassetto e dall’altro rimanda a tutte le materie trattate in alcuni provvedimenti di seguito elencati.Andrebbe quindi valutata l’opportunità di chiarire l’ambito materiale oggetto del riassetto.

• Con riguardo ai provvedimenti già vigenti, vengono richiamati anche il codice dell’amministrazione digitale, il decreto legislativo n. 165/2001, che pur non essendo formalmente un codice o un testo unico ha struttura in tutto analoga, ed il testo unico in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000), che comprende sia disposizioni legislative che disposizioni regolamentari.

• Per quanto riguarda i principi e criteri direttivi della delega, l’alinea del comma 1 richiama quelli generali di cui all’articolo 20, comma 3 della legge n. 59/1997 (novellato dall’articolo 9-ter del provvedimento in esame). Il comma 2  individua “in particolare” ulteriori principi e criteri direttivi cui il Governo si deve attenere:

- le lettere a) e b) riprendono principi e criteri direttivi già indicati dalla legge n. 246/2005 nell’ambito del meccanismo di semplificazione e riassetto normativo definito dall’articolo 14;

- la lettera c) ripete testualmente la lettera a-bis) del comma 3 dell’articolo 20 della legge n. 59/1997;

- la lettera d) introduce un nuovo principio, consistente nella “risoluzione di eventuali anomalie e discrasie tenendo conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali”. Tale principio e criterio direttivo  potrebbe ingenerare un dubbio interpretativo circa la risoluzione delle antinomie o discrasie in assenza di giurisprudenza consolidata o in presenza di orientamenti non uniformi tra i distinti organi giurisdizionali.

• Con riguardo ai decreti legislativi di cui all’articolo 28, si segnala che il termine per l’esercizio della delega alla compilazione dei decreti legislativi di riassetto scade entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei citati decreti. In presenza di una pluralità di decreti legislativi,  l’univocità del termine sarebbe assicurata soltanto dalla loro contestuale entrata in vigore.

Si segnala infine che l’articolo 17-bis della legge n. 400/1988, introdotto dalla legge n. 69/2009, già autorizza il Governo in via generale all’adozione di testi unici compilativi in base ai seguenti criteri: a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme; b) ricognizione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni; c) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti in modo da garantire la coerenza logica e sistematica della normativa; d) ricognizione delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore.

 

Disposizioni a carattere transitorio

All’articolo 3:

- il comma 2 dispone una disciplina transitoria fino al 30 giugno 2011 con riguardo alla comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza della generalità delle persone alloggiate nelle strutture ricettive, la cui disciplina è novellata a regime dal comma 1 del medesimo articolo 3. La durata del regime transitorio è  subordinata alla data di entrata in vigore della legge e non viene prefissata con l’individuazione di un arco temporale;

- il comma 3, lettera a) novella l’articolo 7 del decreto-legge n. 144/2005 al fine di escludere dal campo di applicazione del comma 1 del citato articolo 7 alcune categorie di gestori di pubblici esercizi. La disposizione di cui al comma 1 dell’articolo 7 del citato decreto-legge n. 144/2005 si applica fino al 31 dicembre 2010.

 

L’articolo 5-bis, comma 2 novella l’articolo 14-ter della legge n. 241/1990. In particolare, la lettera a) introduce il comma 3-bis, il quale richiama l’autorizzazione di cui all’articolo 159 del decreto legislativo n. 42/2004). Quest’ultima disposizione si applica fino al 31 dicembre 2009 e per i procedimenti autorizzatori non conclusi a tale data.

L’articolo 6, comma 3 demanda ad un decreto del Ministro dell’interno la definizione del termine entro il quale continuano ad applicarsi, in via transitoria, le disposizioni dell’articolo 12 del decreto-legge n. 59/1978 in materia di obbligo di comunicazione della cessione di fabbricati nel testo in vigore il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge.

 

L’articolo 20-quater, comma 2 stabilisce un regime transitorio per i primi due anni di applicazione, nel testo novellato, dell’articolo 2209, secondo comma del codice civile.

 

Formulazione del testo

L’articolo 5-bis, comma 3 novella l’articolo 14-quater della legge n. 241/1990. In particolare, il comma 3, lettera b) sostituisce i commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater con un solo comma (in base alla circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi dovrebbe sostituire soltanto il comma 3 ed abrogare gli altri).

L’articolo 9, comma 1, lettera c), n. 2), nel novellare l’articolo 25 del decreto-legge n. 112/08 prevede l’adozione di programmi di interventi a carattere normativo, amministrativo e organizzativo da parte di regioni ed enti locali, la cui natura, quanto ai programmi di interventi normativi degli enti locali, non appare chiara.

 

Rubriche

All’articolo 1-ter, la rubrica dovrebbe fare specifico riferimento all’articolo 5 della legge 23 luglio 2009, n. 99, che reca la delega al Governo sulla quale si interviene nel testo della disposizione.

All’articolo 7-quater la rubrica (“Elenchi agricoli”) dovrebbe riferirsi, più esattamente, agli elenchi nominativi dei lavoratori dell’agricoltura.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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