Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare
Titolo: Disegno di legge "collegato" alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2009-2013 in materia di lavoro - A.C. 1441-quater-D - Elementi di valutazione sulla qualità del testo
Riferimenti:
AC N. 1441-QUATER-D/XVI     
Serie: Note per il Comitato per la legislazione    Numero: 78
Data: 27/04/2010
Descrittori:
CONTROVERSIE DI LAVORO   IGIENE DEL LAVORO
INFORTUNI SUL LAVORO   LAVORO PESANTE
PUBBLICO IMPIEGO     
Organi della Camera: Comitato per la legislazione

 

27 aprile 2010

 

n. 78

Disegno di legge “collegato” alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2009-2013 in materia di lavoro

A.C. n. 1441-quater-D

Elementi di valutazione sulla qualità del testo

 

 

Numero del progetto di legge

1441-quater-D

Titolo

Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione,di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro (Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica per una nuova deliberazione con messaggio motivato a norma dell'articolo 74 della Costituzione

Iniziativa

Governo

Iter al Senato

No

Numero di articoli

50

Date:

 

adozione quale testo base

--

richiesta di parere

22 aprile 2010

Commissione competente

XI Commissione (Lavoro)

Sede e stato dell’iter

All’esame della Commissione in sede referente

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

Sì (da mercoledì 28 aprile 2010)

 

 


Contenuto

Il disegno di legge n. 1441-quater-D è all’esame della Camera dei deputati a seguito delrinvio del Presidente della Repubblica, con messaggio motivato del 31 marzo 2010, ai sensi dell’articolo 74 della Costituzione, dell’AS 1167-B, approvato in via definitiva dal Senato il 3 marzo 2010.

 

L’articolo 74 della Costituzioneprevede che il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione. Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

 

Il messaggio presidenziale si sofferma, in particolare, sull'articolo 31, che modifica le disposizioni del codice di procedura civile in materia di conciliazione e arbitrato nelle controversie individuali di lavoro, e sull'articolo 20, relativo alle responsabilità per le infezioni da amianto subite dal personale che presta la sua opera sul naviglio di Stato.

Per quanto attiene all’articolo 31, pur ritenendo apprezzabile un indirizzo normativo teso all'introduzione di strumenti arbitrali volti a prevenire e accelerare la risoluzione delle controversie, si evidenzia la necessità di definire, in via legislativa,  meccanismi meglio idonei ad accertare l'effettiva volontà compromissoria delle parti e a tutelare il contraente debole (ossia il lavoratore), soprattutto nella fase di instaurazione del rapporto di lavoro. Inoltre, la possibilità di pervenire a una decisione arbitrale "secondo equità" non può in ogni caso compromettere diritti costituzionalmente garantiti, o comunque non negoziabili, di cui è titolare il lavoratore; nel settore del pubblico impiego tale possibilità va altresì coniugata con il rispetto dei principi costituzionali di buon andamento, trasparenza e imparzialità  dell'azione amministrativa.

Il messaggio sottolinea anche l’opportunità con disposizioni “in qualche modo connesse” con l’articolo 31 – presenti negli articoli 30, 32 e 50 – “che riguardano gli stessi giudizi in corso e che oltretutto rischiano,, così come sono formulate, di prestarsi a seri dubbi interpretativi e a potenziali contenziosi”.

Per quanto attiene all’articolo 20, il messaggio evidenzia la necessità di una riformulazione della norma volta ad assicurare, escludendo profili di rilevanza penale (in linea con gli adattamenti del resto previsti al riguardo dal testo unico in materia di sicurezza sul lavoro), l'effettiva sussistenza di un autonomo titolo di responsabilità sul quale fondare il diritto al risarcimento per i danni arrecati alla salute dei lavoratori impiegati sul naviglio di Stato.

Tipologia del provvedimento

Si tratta di un disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica già approvato dalle Camere e ad esse rinviato dal Presidente della Repubblica, con messaggio in data 31 marzo 2010 (doc. I - n. 1), che viene sottoposto all’esame del Comitato ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 6-bis, del regolamento, in quanto contenente  disposizioni di delega al Governo.

Il disegno di legge è così tornato all’esame, in sede referente, della Commissione Lavoro della Camera, la quale ha proposto di limitarne la discussione alle parti oggetto del messaggio di rinvio. L’Assemblea della Camera ha approvato la proposta della Commissione il 20 aprile 2010.

La presente nota si riferisce esclusivamente alle parti oggetto di discussione.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Nulla da rilevare.

Omogeneità delle disposizioni

Il Comitato per la legislazione, nel parere espresso nella seduta del 21 gennaio 2010 sul disegno di legge n. 1441-quater-B, ne aveva segnalato il “contenuto estremamente complesso”. Il Presidente della Repubblica, nel proprio messaggio di rinvio, si sofferma sulla “configurazione marcatamente eterogenea dell’atto normativo” e sulle sue conseguenze sul procedimento legislativo, “per la impossibilità di coinvolgere a pieno titolo nella fase istruttoria tutte le Commissioni parlamentari competenti per ciascuna delle materie interessate”. Rilievo analogo a quello formulato dal Presidente della Repubblica era stato sollevato, durante la richiamata seduta del Comitato del 21 gennaio 2010, dal relatore sul provvedimento, “anche in qualità di componente della Commissione Giustizia”.

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Nulla da segnalare in relazione alle parti oggetto di esame.

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Come già segnalato, la discussione è stata limitata, ai sensi dell’articolo 71, comma 2, del regolamento, agli articoli 20, 30, 31, 32 e 50.

Per quanto riguarda l’articolo 20 (articolo 21 dell’A. C. 1441-quater-B), si segnalava,  nella nota tecnica n. 66, predisposta per il parere espresso dal Comitato nella seduta del 21 gennaio 2010, durante l’esame in seconda lettura, che esso  “esclude – attraverso una norma di interpretazione autentica dell’articolo 2 della legge 12 febbraio 1955, n. 51 – dal campo di applicazione della delega (recata dalla stessa legge) in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro anche il naviglio di Stato. Si segnala che l’articolo 304 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che costituisce la disciplina attualmente vigente in materia, ha abrogato i decreti legislativi attuativi della delega di cui alla legge n. 51/1955 (DPR n. 547/1955; DPR n. 164/1956; DPR n. 303/1956, fatta eccezione per l’articolo 64)”.

In relazione all’articolo 30 (articolo 65 dell’A. C. 1441-quater e articolo 32 dell’A. C. 1441-quater-B), nel parere espresso in prima lettura nella seduta dell’8 ottobre 2008, il Comitato:

• segnala nelle premesse che esso – al comma 4, che novella l’articolo 75 del decreto legislativo n. 276/2003 –  “reca un riferimento a «contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro», di non immediata comprensione con riguardo all'ipotesi di prestazione di lavoro indirettamente dedotta nel contratto di lavoro”

• formula la seguente osservazione: “all'articolo 65, comma 1 - secondo cui, ove siano presenti disposizioni di legge che contengano clausole generali, il controllo giudiziale deve investire l'accertamento del presupposto di legittimità mentre è precluso un «sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro o al committente» - dovrebbe chiarirsi il senso della locuzione valutazioni tecniche, considerato che spetta comunque al giudice, nell'ambito del proprio sindacato di legittimità, svolgere l'accertamento di quelle valutazioni tecniche che costituiscono i presupposti di fatto dei provvedimenti adottati dal datore di lavoro”.

 

Con riguardo all’articolo 31 (articolo 66 dell’A. C. 1441-quater e articolo 33 dell’A. C. 1441-quater-B),  il Comitato segnala, nelle premesse del parere espresso in prima lettura, che esso, “al comma 2, dispone, in modo tautologico, per il caso in cui «il tentativo di conciliazione sia stato richiesto dalle parti».”.

 

Con riguardo all’articolo 32 (articolo 67 dell’A. C. 1441-quater e articolo 34 dell’A. C. 1441-quater-B),  il Comitato, nel parere espresso in prima lettura, formula la seguente osservazione:

“all'articolo 67, comma 3 - ove si definisce l'ambito di operatività del termine di decadenza entro cui il lavoratore può impugnare il licenziamento - dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire il rapporto tra la lettera a), nella parte in cui si riferisce alla legittimità del termine e la lettera c-bis)[ora articolo 32, comma 3, lettera d), con diversa formulazione], che specificamente è dedicata all'impugnazione del termine illegittimo, prevedendo che in tal caso il termine di decadenza decorre dalla scadenza del medesimo termine illegittimo”.

Nel parere espresso in seconda lettura, il Comitato ha formulato la seguente ulteriore osservazione, che riguarda sia l’articolo 32, sia l’articolo 50 (rispettivamente articoli 34 e 52 dell’A. C. 1441-quater-B):

“all'articolo 34, comma 5, ed all'articolo 52 - che intervengono sulla disciplina di alcune fattispecie contrattuali di lavoro, al fine di determinare le misure indennitarie da riconoscere al lavoratore in caso di specifiche violazioni della normativa - dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire se in entrambe le disposizioni tra gli effetti dell'accertamento giudiziario possano esservi anche effetti costitutivi del rapporto di lavoro (come sembra desumersi dalla locuzione «Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato» di cui all'articolo 34 e dall'espressione «in caso di accertamento della natura subordinata di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa») ovvero ciò sia invece precluso, in considerazione della natura «omnicomprensiva» dell'indennità prevista dall'articolo 34 e dalla circostanza che l'articolo 52 dispone nel senso che il datore di lavoro, in presenza di determinati comportamenti «è tenuto unicamente a indennizzare il prestatore di lavoro con un'indennità» ivi stabilita; andrebbe peraltro valutata l'opportunità di precisare se tale disciplina operi solo con riguardo ai procedimenti in corso” (quest’ultimo aspetto sembrerebbe ora chiarito dall’articolo 34, comma 7, il quale dispone che le previsioni di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 34 “trovano applicazione per tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge”).

La Commissione, in terza lettura, ha modificato il testo tenendo conto delle indicazioni contenute nel messaggio di rinvio del Presidente della Repubblica. In merito a tali modifiche si segnala che all’articolo 31 sono stati introdotti:

• il comma 6-bis, al fine di richiamare anche gli articoli del codice di procedura civile novellati dalla medesima disposizione: l’articolo 412-ter, novellato dal comma 6, e l’articolo 412-quater, novellato dal comma 7. Il nuovo comma potrebbe essere collocato dopo quest’ultima disposizione, visto che richiama anche l’articolo del codice di procedura civile da essa integralmente sostituito;

• il comma 9-bis, che stabilisce – in  caso di mancata stipulazione dell’accordo  tra le parti sociali in materia di clausole compromissorie che rinviino all’arbitrato – che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro i sei mesi successivi alla data di convocazione delle stesse parti sociali, “individua in via sperimentale, con proprio decreto, tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto tra le parti sociali stesse, le modalità di attuazione e di piena operatività delle disposizioni di cui al presente comma”. La previsione modifica quanto già disposto dal comma 9 nel testo rinviato dal Presidente della Repubblica, al fine di recepire i rilievi contenuti nel messaggio presidenziale, soprattutto in relazione alla eccessiva discrezionalità lasciata al Governo nella precedente formulazione, che si limitava a prevedere  il decreto ministeriale da adottare “sentite le parti sociali”. La previsione di tale intervento con decreto ministeriale –  “di cui tra l’altro non si stabilisce espressamente la natura regolamentare né si delimitano i contenuti” – concreta, sempre secondo il Presidente della Repubblica, una “ampia delegificazione con modalità che non risultano in linea con le previsioni dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400”, suscitando così “serie perplessità”. La Commissione Lavoro ha quindi vincolato il Ministro a tener conto delle risultanze istruttorie del confronto tra le parti sociali, stabilendo la natura sperimentale del decreto. A tale ultimo proposito, andrebbe valutata l’opportunità di chiarire tale natura sperimentale del decreto, con specifico riguardo sia alla sua efficacia nel tempo, sia ad una sua eventuale “cedevolezza” nei confronti di successivi accordi tra le parti.

Infine, si segnala che, nel corso dell’esame da parte della XI Commissione Lavoro, l’articolo 32 è stato modificato precisando che la comunicazione del licenziamento – dalla cui ricezione decorre il termine per l’impugnazione – deve avvenire in forma scritta.

Al riguardo, dovrebbe precisarsi che - ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione - anche la comunicazione dei motivi, ove non contestuale, deve avvenire in forma scritta (come del resto già previsto dall’art. 2 L 604/1966).


 

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File: Cl078.doc