Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare
Titolo: Legge comunitaria 2009 - A.C. n. 2449-B - Elementi di valutazione sulla qualità del testo
Riferimenti:
AC N. 2449-B/XVI     
Serie: Note per il Comitato per la legislazione    Numero: 73
Data: 04/03/2010
Descrittori:
DIRITTO DELL' UNIONE EUROPEA     
Organi della Camera: Comitato per la legislazione

 

4 marzo 2010

 

n. 73

Legge comunitaria 2009

A.C. n. 2449-B

Elementi di valutazione sulla qualità del testo

 

 

Numero del progetto di legge

2449-B

Titolo

Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009

Iniziativa

Governo

Iter al Senato

Numero di articoli

56

Commissione competente

XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea)

Sede e stato dell’iter

All’esame della Commissione in sede referente

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

Sì (marzo)

 

 


Contenuto

Il disegno di legge C 2449-B (legge comunitaria 2009) è all’esame della Camera dei deputati in terza lettura.

La Camera ha concluso l’esame del provvedimento in prima lettura nella seduta del 22 settembre 2009, approvando un testo di 25 articoli (il testo del disegno di legge originario presentato dal Governo constava di 9 articoli)

Il Senato ha concluso l’esame del provvedimento in seconda lettura nella seduta del 28 gennaio 2010, approvando un testo di 56 articoli.

Trattandosi dell’esame in terza lettura, la Camera è chiamata a pronunciarsi unicamente sulle modifiche apportate dal Senato al testo già approvato dalla Camera ed è su queste ultime che incentra la sua attenzione la presente nota.

L’articolo 1, modificato durante l’esame del Senato al fine di eliminare alcune imprecisioni nella formulazione del testo, conferisce una delega al Governo per l’attuazione delle direttive comunitarie riportate in allegato al provvedimento in esame e stabilisce i termini e le modalità di emanazione dei decreti legislativi attuativi.

I successivi articoli 2-5 non hanno subito modifiche nel corso dell’esame al Senato.

L'articolo 6, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede che il CIACE - Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei - nel concordare le linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti comunitari e dell'Unione europea, debba garantire che tali linee politiche siano coordinate con i pareri espressi dal Parlamento nelle medesime materie.

L'articolo 7, nel testo emendato nel corso dell’esame al Senato, modifica la legge 4 febbraio 2005, n. 11, introducendo due nuovi articoli 4-bis ("Attuazione degli atti di indirizzo delle Camere") e 4-ter (“Programma nazionale di riforma”), al fine di rafforzare il ruolo del Parlamento nel processo di elaborazione della posizione italiana da rappresentare in sede di Unione europea e nella predisposizione dei programmi nazionali di riforma per l'attuazione della Strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione.

Viene inoltre modificato l’art. 15-bis della legge n. 11/2005 in merito agli obblighi informativi del Governo alle Camere in materia di procedure giurisdizionali e di pre-contenzioso riguardanti l'Italia.

L’articolo 8, modificato nel corso dell’esame al Senato, riformula l’articolo 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, prevedendo l'introduzione, oltre alla consueta relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea da presentarsi alle Camere entro il 31 dicembre (anziché entro il 31 gennaio dell’ano successivo), di una nuova relazione annuale contenente tutti gli elementi utili al fine di valutare la effettiva partecipazione dell’Italia al processo normativo UE, all’attività delle istituzioni europee per la realizzazione delle principali politiche settoriali ed all’attuazione delle politiche di coesione economica e sociale. Tale relazione dovrà essere presentata al Parlamento entro il 31 gennaio.

L’articolo 9, inserito nel corso dell’esame al Senato, introduce un articolo 4-quater nella legge 11 del 2005, recante norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’UE e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari. Tale disposizione pone in capo al Governo alcuni obblighi di informazione alle Camere “al fine di permettere un efficace esame parlamentare nell'ambito delle procedure previste dai trattati dell'Unione europea, in merito alla vigilanza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati sul rispetto del principio di sussidiarietàda parte dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea”. In particolare, si prevede che il Governo, tramite il Ministro per le politiche europee, fornisca, entro tre settimane dall’inizio dell’esame parlamentare di progetti di atti legislativi dell’Unione europea, un’adeguata informazione sui contenuti e sui lavori preparatori relativi alle singole proposte, nonché sugli orientamenti che lo stesso Governo ha assunto o intende assumere in merito.

L’articolo 10, emendato nel corso dell’esame al Senato, modifica la periodicità della trasmissione al Parlamento ed alla Corte dei conti delle relazioni previste dai commi 1 e 2 dell’articolo 15-bis della legge n. 11 del 2005, abbreviandone i termini da sei a tre mesi (lettera a) ). Nel caso in cui le informazioni riguardino eventuali conseguenze di carattere finanziario degli atti giurisdizionali e delle procedure di pre-contenzioso, esse dovranno esser trasmesse ogni mese, anziché semestralmente (lettera b) ).

L’articolo 11, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici), non ha subito modifiche.

L’articolo 12 è stato parzialmente modificato nel corso dell’esame al Senato. Il comma 1, non modificato, abroga la norma che impone ai laboratori di analisi, i quali sottopongano ad analisi ufficiale qualsiasi prodotto vinoso, di effettuare la ricerca sistematica dei denaturanti, mentre il comma 2, introdotto nel corso dell’esame al Senato, estende l’applicazione delle sanzioni relative alle fattispecie in materia di vinificazione e distillazione anche ai procedimenti relativi alle violazioni commesse prima dell’entrata in vigore della disposizione in commento, per i quali non sia ancora avvenuta la riscossione della sanzione irrogata. Il comma 3, introdotto nel corso dell’esame in Senato, abroga una serie di disposizioni in materia di sanzioni relative alla disciplina comunitaria sulla commercializzazione delle uova.

L’articolo 13, inserito durante l’esame del provvedimento al Senato,aggiunge un ulteriore principio di delega a quelli già previsti dall’articolo 33 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008), imponendo al legislatore delegato di prevedere il ruolo dell’educazione finanziaria quale strumento di tutela del consumatore, attribuendo il potere di promuovere iniziative di informazione ed educazione volte a diffondere la cultura finanziaria fra il pubblico, al fine di favorire relazioni responsabili e corrette tra intermediari e clienti.

L’articolo 14, introdotto nel corso dell’esame al Senato, modifica l’articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 898, relativa alle sanzioni amministrative e penali dovute per l’indebito conseguimento di contributi ed erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

L’articolo 15, modificato nel corso dell’esame al Senato, modifica l'articolo 11 della legge n. 88/2009 (legge comunitaria 2008) recante una delega al Governo in materia di inquinamento acustico, ai fini del completo recepimento della direttiva 2002/49/CE. Esso, inoltre, proroga di sei mesi il termine per l'esercizio della delega (fino al 30 luglio 2010).

L'articolo 16, modificato durante l’esame al Senato, detta una serie di principi e criteri direttivi che il Governo deve seguire nella predisposizione dei decreti legislativi di attuazione della direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio (CO2), che risulta inclusa nell’allegato B. Le modifiche apportate al Senato hanno chiarito che dall’attuazione della direttiva non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e previsto il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. E’ stato altresì inserito, tra i criteri di delega, quello di una continua e trasparente informazione al pubblico, mentre il criterio che disciplina il rilascio dell’autorizzazione all’attività di stoccaggio è stato modificato in più punti, soprattutto al fine di ridisegnare le competenze nell’ambito del processo decisionale.

L'articolo 17, introdotto nel corso dell’esame al Senato, enuncia i principi e criteri direttivi ai quali il Governo dovrà attenersi nel recepimento di tre direttive in materia di energia indicate nell'allegato B (direttive 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, 2009/72/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale).

L’articolo 18, non modificato nel corso dell’esame al Senato, reca misure per la protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole).

L’articolo 19, introdotto nel corso dell’esame al Senato, delega il Governo ad adottare, entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi al fine di recepire le disposizioni della direttiva 2008/99/CE, sulla tutela penale dell’ambiente, e della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni.

L’articolo 20, introdotto nel corso dell’esame al Senato, reca alcune modifiche al decreto legislativo n. 117/2008 che ha dato attuazione alla direttiva 2006/21/CE (che modificava la direttiva 2004/35/CE) relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive; viene, in particolare, modificata la definizione di “rifiuto inerte” introdotta dal citato decreto.

L'articolo 21, introdotto nel corso dell'esame al Senato, apporta alcune modifiche al decreto legislativo n. 152 del 2006, cosiddetto Codice ambientale, riguardo alla materia dei rifiuti, innovando la definizione di "sottoprodotto" e introducendo una diversa disciplina per quanto attiene a taluni materiali derivanti dallo svolgimento di attività agricole; modifica inoltre i requisiti delle pietre e dei marmi riutilizzati per operazioni di recupero ambientale ed include i residui di potatura dei vigneti tra le biomasse combustibili.

L'articolo 22, inserito nel corso dell’esame al Senato, fissa nuovi termini e modalità per le comunicazioni alle quali sono tenuti i produttori di apparecchi di illuminazione con riferimento alla gestione dei rifiuti (commi 1 e 3) e apporta alcune modifiche al d.lgs. 151/2005 sulla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (comma 2).

L'articolo 23, introdotto dal Senato, prevede, in attuazione della direttiva 2000/84/CE, che, a decorrere dall'anno 2010, il periodo dell'ora estiva (ora legale) abbia inizio alle ore 1,00 del mattino dell'ultima domenica di marzo e termini alle ore 1,00 del mattino dell'ultima domenica di ottobre.

L’articolo 24, inserito nel corso dell’esame al Senato, reca i princìpi e i criteri direttivi per l’attuazione della direttiva n. 2009/44/CE in tema di definitività del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e di contratti di garanzia finanziaria.

L’articolo 25, introdotto nel corso dell’esame al Senato, delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per l’attuazione delle sezioni II e III della raccomandazione 2004/913/CE della Commissione, del 14 dicembre 2004, e della sezione II, paragrafi 5 e 6, della raccomandazione 2009/385/CE della Commissione, del 30 aprile 2009, in materia di remunerazione degli amministratori delle società quotate, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi recati dalle stesse raccomandazioni nonché di un’altra serie di previsioni, tra le quali rilevano il limite alla remunerazione dei componenti dell’organo di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche di banche e di società quotate, nonché il divieto di includere stock option tra gli emolumenti e le indennità di cui beneficiano amministratori e membri del consiglio di amministrazione delle banche.

L’articolo 26, modificato nel corso dell’esame in Senato, reca disposizioni attuative degli adempimenti e degli obblighi previsti da una serie di regolamenti comunitari in materia di pesca e acquacoltura, con specifico riguardo alla individuazione delle autorità di controllo.

L’articolo 27, introdotto nel corso dell’esame alla Camera dei deputati e limitatamente modificato dal Senato, è volto a conferire una delega al Governo per il riordino delle norme in materia di latte alimentare parzialmente o totalmente disidratato, che tenga conto delle modifiche recate alla materia dalla direttiva 2007/61/CE; sono altresì definite le modalità di adozione del provvedimento delegato.

L’articolo 28, introdotto nel corso dell’esame al Senato, reca norme di rango primario che disciplinano, conformemente al regolamento (CE) 1234/2007 (regolamento unico OCM), ed al Reg. (CE) 1249/2008 di applicazione, le modalità di classificazione e identificazione delle carcasse di suini, finora regolate esclusivamente con decreti ministeriali, che continuano ad applicarsi.

L’articolo 29, introdotto nel corso dell’esame al Senato, contiene una delega al Governo per il riassetto della normativa nazionale in materia di pesca e acquicoltura.Tale riassetto dovrà essere realizzato mediante la compilazione di un unico testo normativo, con la finalità di dare completa attuazione alla normativa comunitaria in materia.

L’articolo 30, introdotto nel corso dell’esame alla Camera e modificato al Senato, si compone di due commi, riguardanti – rispettivamente – le risorse attribuite all’AGEA e le sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo.

L’articolo 31, introdotto nel corso dell’esame al Senato, reca le norme di adeguamento ai regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 617/200, relative alla produzione di uova da cova e di pulcini di volatili da cortile, demandando alla successiva approvazione di un decreto ministeriale la definizione delle modalità applicative interne, alla cui entrata in vigore seguirà l’abrogazione della legge n. 356/66 che attualmente disciplina la materia.

L’articolo 32, il cui testo non è stato modificato nel corso dell’esame al Senato, modifica l’articolo 15 della legge n. 88/2009 (legge comunitaria 2008), il quale conferisce una delega al Governo per l’adeguamento delle disposizioni nazionali alla riforma della OCM vitivinicola, e gli articoli 4 e 5 della legge n. 77/2006, che ha recato disposizioni speciali per la tutela e fruizione dei siti nazionali posti sotto la protezione Unesco, allo scopo di rafforzare la tutela delle produzioni vinicole di pregio che si fregiano di una DOC o IGP.

L’articolo 33, introdotto nel corso dell’esame al Senato, reca modifiche al decreto legislativon. 306/2002 che, dando attuazione al regolamento comunitario n. 1148/2001, ha definito il sistema sanzionatorio da applicare alla violazione delle norme sulla commercializzazione dei prodotti ortofrurtticoli, che possono essere posti in commercio solo se rispondenti a determinati requisiti qualitativi.

L’articolo 34, introdotto nel corso dell’esame al Senato, attribuisce una delega al Governo per la revisione del decreto legislativo n. 214/2005, Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, che dovrà recare misure efficaci contro la immissione in commercio di sostanze pericolose.

I successivi articoli 35 (in materia di vendita e somministrazione di bevande alcolichein occasione di fiere, sagre o altre riunioni straordinarie o di manifestazioni promozionali di prodotti tipici locali, previamente autorizzate, e su aree pubbliche), 36 (relativo all’applicazione dei regolamenti comunitari per sulla commercializzazione dell’olio di oliva) e 37 (recante la delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli) non hanno subito modifiche nel corso dell’esame al Senato.

L’articolo 38, introdotto nel corso dell’esame al Senato, reca i principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva n. 2008/6, inserita nell’Allegato B, concernente il mercato interno dei servizi postali.

L’articolo 39, introdotto nel corso dell’esame al Senato, modificando il decreto legislativo n. 286/2005 che regola l'attività di autotrasportatore, consente la guida di veicoli adibiti al trasporto merci, con massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate, ai conducenti che hanno conseguito la carta di qualificazione del conducente, frequentando il corso di formazione accelerato, purché abbiano compiuto 21 anni di età.

L'articolo 40, introdotto nel corso dell’esame al Senato, detta princìpi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva 2009/12/CE, inserita nell’Allegato B, che stabilisce principi comuni per la riscossione dei diritti aeroportuali.

L’articolo 41, introdotto nel corso dell’esame al Senato, contiene disposizioni di recepimento delle direttive 2005/62/CE e 2001/83/CEin tema di emoderivati, per l’adeguamento alla farmacopea europea e l’ubicazione degli stabilimenti per il processo di frazionamento in Paesi dell'Unione europea.

L’articolo 42, introdotto nel corso dell’esame al Senato, autorizza il Governo a modificare, entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della legge, il DPR n. 290/2001 che disciplina la produzione, immissione in commercio e la vendita di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari. Le modifiche dovranno essere adottate con regolamento sottoposto al parere parlamentare.

L'articolo 43, introdotto nel corso dell’esame al Senato, rivede la legge n. 157 del 1992, recante norme per latutela della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, c.d. legge sulla caccia.

L'articolo 44, introdotto nel corso dell'esame al Senato, aggiunge sostanzialmente una terza modalità di consegna, da parte delle imprese di autoriparazione, dei pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei veicoli ai sensi del decreto legislativo n. 209/2003.

L'articolo 45, introdotto nel corso dell'esame al Senato, apporta numerose modifiche al  decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, attuativo della direttiva 2003/98/CE in materia di riutilizzo di documenti nel settore pubblico.

L’articolo 46, introdotto nel corso dell’esame al Senato, contiene disposizioni di delega al Governo per il riordino, l'attuazione e l'adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti comunitari in tema di precursori di droga, anche attraverso la modifica, il riordino e, ove occorra, l'abrogazione delle norme del testo unico sugli stupefacenti. La disposizione contiene, inoltre, specifici princìpi e criteri direttivi per l’adeguamento della normativa sanzionatoria interna.

L’articolo 47, introdotto nel corso dell’esame al Senato, contiene disposizioni di attuazione della direttiva 2009/107/CE, in tema di immissione sul mercato dei biocidi. Esso, modificando il decreto legislativo n. 174/2000, estende da dieci a quattordici anni  il periodo nel quale il Ministero della salute non può utilizzare, a beneficio di altri richiedenti, talune informazioni presentate ai fini di autorizzazione e registrazione di un principio attivo, e, nella stessa misura, il periodo transitorio in cui può applicarsi la normativa nazionale recata dal DPR n. 392/1998.

L'articolo 48, introdotto nel corso dell'esame al Senato, attribuisce al Ministro per le politiche europee il compito di assicurare l'adempimento degli obblighi di monitoraggio e informazione alla Commissione europea in materia di Servizi di Interesse Economico Generale, ivi inclusa la predisposizione delle relazioni periodiche triennali sull'applicazione della decisione della Commissione europea in materia di aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione dei suddetti servizi.

L’articolo 49, introdotto durante l’esame al Senato, individua nel Ministero della salute l’autorità competente per il riconoscimento delle navi officina e delle navi frigorifero ormeggiate nei porti italiani e disciplina i relativi oneri a carico degli operatori.

L’articolo 50, introdotto nel corso dell’esame al Senato, modifica la legge n. 189 del 2004 (in materia di maltrattamento di animali) introducendo uno specifico quadro sanzionatorio del commercio dei prodotti derivati dalla foca allo scopo di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento comunitario di settore, n. 1007 del 2009.

L'articolo 51, introdotto nel corso dell’esame al Senato, delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per l'attuazione agli articoli 22 e 36 del regolamento (CE) n. 1060/2009 del 16 settembre 2009 relativo alle agenzie di rating del credito, che stabilisce le condizioni per l'emissione dei rating, fissando disposizioni in merito all'organizzazione e allo svolgimento delle attività delle agenzie di rating del credito per promuoverne l'indipendenza e la prevenzione dei conflitti di interesse.

L’articolo 52, introdotto nel corso dell’esame al Senato, in connessione con le esigenze derivanti dalla prossima istituzione del Servizio europeo per l’azione esterna, apporta alcune modifiche al DPR 5 giugno 1967, n. 18, recante l’ordinamento dell’Amministrazione degli affari esteri.

L’articolo 53, modificato nel corso dell’esame al Senato, delega il Governo alla piena attuazione nell’ordinamento nazionale di quattro decisioni quadro in materia penale. Rispetto al testo approvato dalla Camera:

§       viene ridotto il termine per l’attuazione delle decisioni quadro (da 18 a 12 mesi).

§       viene aggiunta una decisione quadro da attuare: la 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale (lettera a), che detta specifici principi e criteri direttivi di attuazione.

§       viene soppresso il riferimento alla decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata, già oggetto di identica delega nella legge n. 88/2009 (legge comunitaria 2008, art. 53).

L’articolo 54, introdotto nel corso dell’esame al Senato, individua princìpi e criteri direttivi specifici e ulteriori (rispetto a quelli già delineati dagli articoli 2 e 53, comma 3, del progetto in esame) per l’emanazione dei decreti legislativi di attuazione della decisione quadro 2001/220/GAI relativa alla posizione della vittima nel processo penale.

L’articolo 55 delega il Governo ad introdurre nell’ordinamento due nuove fattispecie penalmente rilevanti al fine di attuare la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio dell’Unione europea del 28 maggio 2001, in tema di lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti.

La modifica introdotta dal Senato risulta essere meramente formale.

L’articolo 56, introdotto nel corso dell’esame al Senato, novellando l’articolo 52 della legge n. 88/2009 (legge comunitaria 2008), reca alcune modifiche ai principi e criteri direttivi per l’attuazione della decisione quadro 2008/909/GAI in materia di reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale.

Si segnala inoltre che, nel corso dell’esame al Senato, sono state inserite 3 nuove direttivenell’Allegato A e29 nuove direttive nell’Allegato B; nell’Allegato B è statasoppressaladirettiva 2008/99/CEsullatutela penale dell’ambiente(il suo recepimento risulta però oggetto dell’articolo 19 del provvedimento in esame).

Tipologia del provvedimento

Si tratta del disegno di legge comunitaria annuale,  già approvato dalla Camera in prima lettura e modificato dal Senato. Il disegno di legge presentato in prima lettura alla Camera era corredato sia della relazione per l’analisi tecnico normativa sia di una sintetica relazione per l’analisi di impatto della regolazione.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Gli articoli da 6 a 10 novellano la legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari. Si segnala in proposito che risultano assegnate alla Commissione Politiche dell’Unione europea alcune proposte di riforma della legge n. 11/2005 (nn. 2854, 2862, 2888, 3055) che, tra l’altro, prevedono obblighi informativi analoghi a quelli prospettati dall’articolo 9 ma di portata ed oggetto più ampio, non essendo specificamente finalizzati al controllo di sussidiarietà.

L’articolo 14 riproduce i contenuti dello schema di decreto legislativo adottato in attuazione della delega conferita al Governo dall’articolo 18 della legge n. 34/2008 (Comunitaria 2007) per l’approvazione di disposizioni integrative e correttive che adeguino la disciplina sanzionatoria prevista dall'articolo 3,comma 1, della legge n. 898/1986 ai princìpi di proporzionalità della sanzione in base alla gravità, entità e durata dell'inadempienza, ed agli ulteriori principi e criteri direttivi fissati dall'articolo 2 della stessa legge n. 34/2008. Su tale schema il Comitato ha espresso il proprio parere nella seduta del 20 ottobre 2009.

La disposizione dell’articolo 39 è identica a quella dell'articolo 37, comma 1, lettere c) e d) dell'A.S. 1720 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale", approvato dalla Camera ed in corso di esame, in sede referente, presso l'8° Commissione del Senato.

L’articolo 43, sulla tutela della fauna, riproduce fedelmente - tranne il nuovo secondo periodo della lettera c) - l’articolo 16 del ddl comunitaria 2008 che, oggetto di modifiche da parte di entrambi i rami parlamentari, è stato infine stralciato dall’Aula della Camera il 20 maggio 2009 dando vita alla autonoma proposta A.C. 2320-ter, il cui esame deve ancora iniziare.

Presso il Senato sono stati presentati numerosi progetti di legge di totale revisione della legge n. 157 che, dopo essere stati esaminati congiuntamente in una prima seduta tenutasi il 22 ottobre 2008, sono confluiti in un testo unificato proposto dal relatore nella seduta dell’11 marzo 2009, tuttora all’esame della 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali).

L’articolo 46 riproduce in maniera sostanzialmente identica i contenuti del disegno di legge S. 1080, Delega al Governo per il riordino, l’attuazione e l’adeguamento alla vigente normativa comunitaria, delle disposizioni in tema di precursori di droghe.

Con riguardo all’articolo 50, si segnala che disposizioni sostanzialmente analoghe a quelle contenute nelle lettere c) e d) sono contemplate dallo schema di decreto legislativo n. 123 – predisposto in attuazione della delega contenuta nella Legge comunitaria 2007 (legge 25 febbraio 2008, n. 34) – recante sanzioni amministrative accessorie per la violazione del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 1523/2007, che vieta la commercializzazione, l’importazione nella Comunità e l’esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono. Nella seduta dell’11 novembre la Commissione giustizia ha espresso su tale schema parere favorevole condizionato, tra l’altro, alla soppressione di tali disposizioni; esse, infatti, non apparivano conformi ai principi di delega che si limitavano a delegare il Governo ad introdurre sanzioni detentive o pecuniarie, di natura amministrativa o penale, entro determinati limiti fissati sulla base di precisi parametri.

Omogeneità delle disposizioni

Il disegno di legge comunitaria contiene per sua natura disposizioni di carattere eterogeneo, essendo volto a prevedere l’attuazione della normativa  e della giurisprudenza comunitarie nel nostro ordinamento. Come già accennato, i contenuti si sono notevolmente accresciuti durante l’iter parlamentare, passando dai 9 articoli di cui si componeva il disegno di legge presentato in prima lettura alla camera ai 25 articolo del testo trasmesso al Senato fino ai 56 articoli del testo nuovamente sottoposto all’esame della Camera.

Nel parere espresso dal Comitato in prima lettura si segnala la presenza di una disposizione (articolo 7 del disegno di legge sottoposto all’esame del Comitato in prima lettura, ora articolo 12), in materia di analisi dei prodotti vinosi, “che non appare direttamente connessa alle specifiche finalità che l'articolo 9 della legge n. 11 del 2005 affida alla legge comunitaria annuale, in quanto non legata all'esigenza di dare attuazione alla normativa ed alla giurisprudenza comunitaria”. A tale articolo è stato ora aggiunto il comma 3, che abroga due leggi (n. 419/1971 e n. 137/1991) in materia di sanzioni relative alla disciplina comunitaria sulla commercializzazione delle uova.

Il Senato ha introdotto l’articolo 52, che modifica il decreto legislativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967 “alla luce dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona ed in connessione con le esigenze derivanti dalla prossima istituzione del Servizio europeo per l’azione esterna” in materia di personale del Ministero degli Affari esteri.

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Nel parere espresso sullo schema di decreto legislativo i cui contenuti risultano ora ripresi dall’articolo 14, il Comitato per la legislazione aveva formulato la seguente osservazione: “dovrebbe altresì verificarsi se la nuova disposizione - che costituisce un periodo aggiunto all'articolo 3, comma 1, della legge n. 898 del 1986 - si coordini pienamente con le disposizioni sanzionatorie attualmente vigenti e non modificate, e segnatamente con il primo periodo del comma 1 dell'articolo 3 e con l'articolo 2 della medesima legge, anch'esse espressamente applicabili alle sanzioni connesse ai contributi a carico del fondo FEASR (oltre che di quello FEAGA), valutando altresì l'opportunità di una novellazione della disciplina già in vigore”.

L’articolo 25 delega il Governo ad adottare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge,un decreto legislativo per l’attuazione delle sezioni II e III della raccomandazione 2004/913/CE della Commissione, del 14 dicembre 2004, e della sezione II, paragrafi 5 e 6, della raccomandazione 2009/385/CE della Commissione, del 30 aprile 2009 in materia di remunerazione degli amministratori delle società quotate. In particolare, il comma 1:

• alla lettera d) reca un principio e criterio direttivo volto a prevedere che il trattamento economico onnicomprensivo dei componenti dell’organo di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche di banche ed istituti di credito, nonché delle società quotate, non possa superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento. Andrebbe valutata l’opportunità di verificare tale previsione legislativa di un limite alla retribuzione corrisposta da parte di soggetti privati alla luce del principio di autonomia negoziale che connota, nel nostro ordinamento, l’iniziativa economica privata, tutelata dall’articolo 41 della Costituzione;

• alla lettera e) reca un principio e criterio direttivo volto a “prevedere che i sistemi retributivi degli amministratori e dei membri del consiglio di amministrazione degli istituti di credito non debbano essere in contrasto con le politiche di prudente gestione del rischio della banca e con le sue strategie di lungo periodo, stabilendo altresì il divieto di includere le stock option e le azioni di cui all’articolo 51, comma 2, lettera g-bis), del TUIR (DPR n. 917/1986), tra gli emolumenti e le indennità di cui beneficiano i medesimi soggetti di cui alla presente lettera”. Si segnala in proposito che:

• la richiamata lettera g-bis) è stata abrogata dal comma 23 dell'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;

• per quanto riguarda le stock option, la disposizione in esame andrebbe coordinata con l’articolo 114-bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998), il quale prevede che i piani di compensi basati su strumenti finanziari a favore di componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato, ovvero di componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, di dipendenti o di collaboratori di altre società controllanti o controllate, sono approvati dall'assemblea ordinaria dei soci;

L’articolo 28 reca norme di rango primario che disciplinano, conformemente al regolamento (CE) 1234/2007 regolamento unico OCM, ed al Reg. (CE) 1249/2008 di applicazione, le modalità di classificazione e identificazione delle carcasse di suini, finora regolate esclusivamente con decreti ministeriali, che continuano ad applicarsi. La disciplina con rango primario è strettamente connessa all’apparato sanzionatorio previsto dal medesimo articolo 28. Il comma 9 del medesimo articolo, in materia di controllo, prevede che si applichi “per quanto compatibile, la procedura di cui all’articolo 3-ter, comma 3, della legge 8 agosto 1997, n. 213”. Andrebbe valutata l’opportunità di sopprimere l’inciso “per quanto compatibile”, tanto più in presenza di un richiamo puntuale alla procedura prevista dalla norma citata.

L’articolo 29, introdotto nel corso dell’esame in Senato, contiene una delega al Governo per il riassetto della normativa nazionale in materia di pesca e acquacoltura. In proposito, si rileva che:

-        andrebbe valutata l’opportunità di un coordinamento con lo schema di decreto legislativo contenente il riordino delle normative concernenti le attività agricole (cosiddetto codice agricolo), attualmente all’esame delle Camere per l’espressione del parere (atto n. 164), adottato in attuazione  dell’articolo 14 della legge n. 246 del 2005 (legge di semplificazione per il 2005), il quale ha previsto una complessa procedura di semplificazione e riordino della normativa vigente. Tale riordino comprende infatti anche diverse disposizioni relative alla pesca e all’acquacoltura;

-        la disciplina relativa alla materia della pesca è attualmente contenuta in una pluralità di provvedimenti, diversi dei quali di rango secondario. Si rammenta in proposito che:

• l’articolo 20, comma 3-bis della legge n. 59/1997 – che potrebbe essere opportunamente richiamato –  dispone in via generale che “il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, completa il processo di codificazione di ciascuna materia emanando, anche contestualmente al decreto legislativo di riassetto, una raccolta organica delle norme regolamentari regolanti la medesima materia, se del caso adeguandole alla nuova disciplina di livello primario e semplificandole secondo i criteri di cui ai successivi commi”;

•l’articolo 17, comma 4-ter della legge n. 400/1988stabilisce che con regolamenti da emanare nella forma di decreti del Presidente della Repubblica “si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all’espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete”.

All’articolo 40, comma 1, le lettere a) ed i), per un evidente refuso, richiamano il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, come decreto-legge n. 209.

Al medesimo articolo 40, il comma 4 modifica in maniera non testuale l’articolo 15, comma 5, della legge 21 ottobre 2005, n. 219.

All’articolo 43, comma 1, lettera a) – ove si novella l’articolo 1 della legge n. 157 del 1992, in materia di caccia, al fine di vincolare l’azione dei pubblici soggetti alla “norma della direttiva 79/409/CEE del Consiglio e delle modifiche in prosieguo proposte, nel rispetto del testo della direttiva e dei princìpi generali sui quali si basa la legislazione comunitaria nella specifica materia” – andrebbe valutata l’opportunità di chiarire la portata normativa dell’espressione ivi utilizzata, con riguardo alle proposte di modifica. Si segnala inoltre che la direttiva 79/409/CEE risulta abrogata ad opera della recente direttiva 2009/147/CE.

L’articolo 44 novella il comma 15 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 209/2003, già sostituito, in tempi recenti, dall’articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 135/2009.

L’articolo 52, comma 1 modifica il decreto legislativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967 “alla luce dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona ed in connessione con le esigenze derivanti dalla prossima istituzione del Servizio europeo per l’azione esterna”. Quest’ultima è disposta dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1. Il relativo disegno di legge di conversione è stato approvato definitivamente dalla Camera il  3 marzo 2010.

L'articolo 44, introdotto nel corso dell'esame al Senato, aggiunge sostanzialmente una terza modalità di consegna, da parte delle imprese di autoriparazione, dei pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei veicoliai sensi del decreto legislativo n. 209/2003. Nello specifico si tratta di impianti che svolgono un'attività di deposito preliminare prima di un'attività di smaltimento, ove con la sigla "015" si vuole probabilmente far riferimento ad una delle operazioni di smaltimento contrassegnate dalle sigle D1-D15: per D15 si intende il deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti contenuta nell'Allegato B alla Parte IV del decreto legislativo 152/2006. Pertanto, andrebbe valutata l’opportunità di sostituire il riferimento alla sigla “015” con quello alla sigla “D15”.

Efficacia retroattiva

L’articolo 12, comma 2 introduce, nell’ambito dell’articolo 2 della legge n. 82/2006, il comma aggiuntivo 2-bis, che ha efficacia retroattiva, in quanto estende l’applicazione delle disposizioni sanzionatorie relative alle fattispecie in materia di vinificazione e distillazione previste al comma 1 del medesimo articolo anche ai procedimenti amministrativi sanzionatori relativi alle violazioni commesse prima dell’entrata in vigore della disposizione in commento, per i quali non sia ancora avvenuta la riscossione della sanzione irrogata.

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Disposizioni di delega ed incidenti su deleghe aperte

L’articolo 1, analogamente alle ultime leggi comunitarie, reca una disposizione di carattere generale in base alla quale il termine per l’esercizio delle deleghe previste dal disegno di legge  non è predeterminato, ma viene fatto coincidere con quello di recepimento previsto dalle singole direttive. Fanno eccezione:

- l’articolo 19, che reca principi e criteri direttivi specifici di delega per il recepimento della direttiva 2008/99/CE, sulla tutela penale dell’ambiente, che, durante l’esame alla Camera, era stata espunta dall’allegato B (dove dovrebbe essere nuovamente inserita) e stabilisce un termine di nove mesi per l’adozione del relativo decreto legislativo, che presumibilmente andrà oltre il termine per il recepimento della direttiva (26 dicembre 2010);

- l’articolo 40, volto al recepimento della direttiva 2009/12/CE, sui diritti aeroportuali, che dovrebbe essere attuata entro il 15 marzo 2011. il comma 1 del citato articolo 40, derogando implicitamente alla norma generale di cui all’articolo 1, stabilisce invece un termine di 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge per l’esercizio della delega in materia, che presumibilmente andrà oltre il termine per il recepimento della direttiva.

L’articolo 13 novella l’articolo 33 della legge comunitaria 2008 (legge 7 luglio 2009, n. 88), introducendo un ulteriore principio e criterio direttivo della delega per l’attuazione della direttiva 2008/48/CE del 23 aprile 2008, volta ad armonizzare il quadro normativo, regolamentare ed amministrativo degli Stati membri in tema di contratti di credito al consumo. La norma in esame impone al legislatore delegato di prevedere il ruolo dell’educazione finanziaria quale strumento di tutela del consumatore, attribuendo il potere di promuovere iniziative di informazione ed educazione volte a diffondere la cultura finanziaria fra il pubblico, al fine di favorire relazioni responsabili e corrette tra intermediari e clienti. Andrebbe in proposito valutata l’opportunità di specificare a quali soggetti viene consentita la promozione delle suddette iniziative di informazione ed educazione.

Si segnala inoltre che il termine per l’esercizio della delega di cui all’articolo 33 della legge comunitaria 2008 scade il 12 maggio 2010 ed appare pertanto problematico che esso possa avere luogo tenendo conto del nuovo principio e criterio direttivo inserito dalla disposizione in esame.

L’articolo 17, nell’individuare alcuni principi e criteri direttivi specifici di delega per il recepimento delle direttive nn. 28, 72 e 73 del 2009, richiama l’osservanza dei “principi e criteri direttivi di cui all’articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili” (alinea dei commi 1, 2 e 3). Analoga formulazione è presente nell’articolo 24, comma 1, alinea.

All’articolo 29, andrebbe valutata l’opportunità di riformulare il comma 3, individuando i termini per l’invio degli schemi di decreti legislativi alle Camere e coordinandolo con il comma 2, in modo da esplicitare  che il testo trasmesso alle Camere per il parere abbia completato la fase procedimentale interna all’Esecutivo, tenendo conto anche del parere del Consiglio di Stato e della Conferenza Stato-Regioni.

Si segnala che il citato comma 3 prevede espressamente che gli schemi dei decreti legislativi siano accompagnati dall’analisi tecnico-normativa e dall’analisi dell’impatto della regolamentazione, così rafforzando, nel caso di specie, la previsione generale contenuta nell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2008, n. 170 (in base al quale “la disciplina dell'AIR si applica agli atti normativi del Governo, compresi gli atti adottati dai singoli Ministri, ai provvedimenti interministeriali, e ai disegni di legge di iniziativa governativa”), e rendendo la presentazione delle due analisi un presupposto procedurale indispensabile per l’esame in sede consultiva da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

La rubrica dell’articolo 34 recita: “Delega al Governo per la modifica del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214…”. L’unico comma di cui si compone l’articolo delega invece il Governo ad adottare “disposizioni integrative e correttive” del citato decreto legislativo n. 214 del 2005. Andrebbe valutata l’opportunità di utilizzare anche nel testo dell’articolo la medesima formulazione utilizzata nella rubrica, in quanto la delega qui prevista appare effettivamente come una nuova delega finalizzata ad introdurre limitate modifiche nell’ambito del decreto legislativo n. 214/2005.

 

L’articolo 51 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo che dia attuazione agli articoli 22 e 36 del regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di rating del credito, senza qualificare espressamente come principi e criteri direttivi le puntuali indicazioni rivolte al Governo circa il contenuto di tale decreto e riguardanti il ruolo della CONSOB e le sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione del citato regolamento.

Decorrenza e termini

L’articolo 22, che peraltro incide in maniera indiretta su termini fissati con decreto ministeriale, fissa la scadenza del 28 febbraio 2010 per l’espletamento di alcuni obblighi di comunicazione da parte dei produttori di apparecchi di illuminazione, elettriche ed elettroniche (commi 1 e 3).

L’articolo 23 anticipa dalle 2 all’una di notte il momento di inizio e di fine dell’ora legale (estiva), a decorrere dall’anno 2010. La norma dovrebbe quindi applicarsi dal 28 marzo 2010.

Coordinamento interno del testo

Sia l’articolo 7, comma 1, lettere c) e d) sia l’articolo 10 modificano in punti diversi l’articolo 15-bis della legge n. 11/2005.

All’articolo 16, comma 2, lettera a), il Senato ha sostituito al termine “concessione” il termine “autorizzazione”. Analoga sostituzione non è stata operata nelle successive lettere del comma (lettere b), c) e d) ).

 

Formulazione del testo

L’articolo 24, comma 1, lettera a) stabilisce un principio e criterio direttivo per l’attuazione della direttiva 2009/44/CE volto a prevedere le opportune modifiche alle norme concernenti l’ambito di applicazione ed il regime giuridico della disciplina sulla definitiva degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli, “tenuto conto anche degli sviluppi recenti che hanno interessato il settore europeo del post-trading”.

All’articolo 41, il comma 3 dispone che, trascorsi trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la disciplina di cui al comma 2 dell’articolo 15 della legge n. 219/2005, come sostituito dal comma 1  del medesimo articolo 41,  “è rivista alla luce delle evidenze emerse dall’applicazione delle convenzioni di cui al comma 1 dello stesso articolo 15”. Andrebbe valutata l’opportunità di riformulare la norma in esame – che nella formulazione attuale sembra avere una valenza puramente programmatica e priva di portata normativa – prevedendo che sulle evidenze  o meglio sui risultati dell’applicazione della nuova disciplina il Governo informi puntualmente il Parlamento, in modo da attivare una procedura di verifica interna al circuito Governo-Parlamento, che possa eventualmente portare anche a valutare modifiche legislative.  

L’articolo 42, comma 1, nell’autorizzare il Governo ad adottare un regolamento di delegificazione correttivo del decreto del presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, in materia di prodotti fitosanitari, prevede che esso sia emanato:

- su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con altri Ministri, e con le modalità di cui all’articolo 20 della legge n. 59/1997, che dispone invece che i regolamenti di delegificazione di cui al comma 2 del medesimo articolo 20 (si tratta dei regolamenti previsti annualmente dalla legge di semplificazione) siano emanati su proposta del presidente del Consiglio dei ministri. Andrebbe pertanto espunto il riferimento alle modalità, mantenendo quello ai principi di cui al citato articolo 20 della legge n. 59/1997;

- seguendo “i principi e criteri direttivi” ivi indicati, utilizzando la formula tipica delle disposizioni di delega in luogo di quella prevista dall’articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988 (“norme generali regolatrici della materia”).


 

 

 

 

 

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