Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare
Titolo: Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata - D.L. 4/2010 - A.C. n. 3175 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge
Riferimenti:
DL N. 4 DEL 04-FEB-10   AC N. 3175/XVI
Serie: Note per il Comitato per la legislazione    Numero: 68
Data: 11/02/2010
Descrittori:
CONFISCA   CRIMINALITA' ORGANIZZATA
ISTITUZIONE DI ENTI   SEQUESTRO GIUDIZIARIO
Organi della Camera: Comitato per la legislazione

 

11 febbraio 2010

 

n.  68

Istituzione dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

D.L. 4/2010 - A.C. n. 3175

Elementi di valutazione sulla qualità del testo
e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge

 

Numero del disegno di legge di conversione

3175

Numero del decreto-legge

4/2010

Titolo del decreto-legge

Istituzione dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

Iter al Senato

No

Numero di articoli:

 

testo originario

11

testo approvato dal Senato

--

Date:

 

emanazione

4 febbraio 2010

pubblicazione in Gazzetta ufficiale

4 febbraio 2010

approvazione del Senato

--

assegnazione

4 febbraio 2010

scadenza

5 aprile 2010

Commissioni competenti

Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia)

Stato dell’iter

Assegnato alle Commissioni riunite. Non iniziato l’esame.

 


Contenuto

Il decreto-legge in esame istituisce l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. In questo modo si attribuiscono ad un solo organismo le funzioni di amministratore giudiziario e di soggetto titolare della potestà di destinazione dei beni, attualmente ripartite tra autorità giudiziaria e Agenzia del demanio.

Il provvedimento si compone di 11 articoli:

- gli articoli da 1 a 4 riguardano, rispettivamente: l’istituzione dell’Agenzia; i suoi organi; le relative attribuzioni; l’organizzazione ed il funzionamento;

- l’articolo 5 reca disposizioni sull’attività dell’Agenzia ed i suoi rapporti con l’autorità giudiziaria, formulate in termini di novella alla legge 31 maggio 1965, n. 575 (disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere) ed al decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa);

- l’articolo 6 introduce il riferimento alla «’ndrangheta» sia nella citata legge n. 575 del 1965 sia nel codice penale;

- l’articolo 7 prevede una disciplina relativa alla prima applicazione del decreto nonché una disciplina transitoria;

- l’articolo 8 dispone che la rappresentanza in giudizio dell’Agenzia è esercitata dall’Avvocatura dello Stato;

- l’articolo 9 attribuisce alla competenza del tribunale amministrativo del Lazio le controversie derivanti dall’applicazione del decreto;

- l’articolo 10 reca le disposizioni di carattere finanziario;

- l’articolo 11 dispone l’immediata entrata in vigore.

Tipologia del provvedimento

Si tratta di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge, all’esame della Camera in prima lettura.

Il disegno di legge non è corredato né della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR). La relazione illustrativa, difformemente da quanto disposto dall’articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, non “contiene il riferimento alla disposta esenzione [dall’obbligo di redazione della relazione AIR] e alle sue ragioni giustificative”, né “indica sinteticamente la necessità ed i previsti effetti dell’intervento normativo sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull’organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, dando conto della eventuale comparazione di opzioni regolatorie alternative.

 

 

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Il decreto-legge in esame è finalizzato all’istituzione di un nuovo organismo; non sono pertanto rinvenibili precedenti provvedimenti d’urgenza.

 

Collegamento con lavori legislativi in corso

Nulla da rilevare.

 

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il provvedimento in esame reca un contenuto omogeneo, finalizzato ad istituire un’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alle organizzazioni criminali sulla base di una disciplina parzialmente nuova, che è idonea a trovare applicazione anche in altre ipotesi di sequestro e confisca, nella parte in cui è compatibile con la figura dell’amministratore giudiziario in luogo dell’istituenda Agenzia (articolo 5, comma 2).

 

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Modifiche non testuali

L’articolo 4, comma 4 integra in modo non testuale la tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n., 720, introducendo tra gli enti ed organismi pubblici soggetti al sistema della tesoreria unica anche l’Agenzia istituita dal decreto in esame.

 

Coordinamento con disposizioni vigenti

L’articolo 5, comma 1, lettera d) modifical’articolo 2-nonies della legge 31 maggio 1965, n. 575, attribuendo alla nuova Agenzia una serie di competenze; a seguito di tale attribuzione, l’articolo 5, comma 1, lettera e) modifica il comma 1 dell’articolo 2-decies, nella parte in cui si fa riferimento alla competenza dell’Agenzia del demanio.

In conseguenza di tale modifica, andrebbe valutata l’opportunità di modificare anche l’articolo 65, comma 1 del decreto legislativo n. 300 del 1999, che, al secondo periodo, attribuisce all’Agenzia del demanio “la gestione dei beni confiscati”.

 

L’articolo 5, comma 1, lettera f) modifica l’articolo 2-undecies della citata legge n. 575/1965, operando in primo luogo la sostituzione del riferimento ai soggetti che attualmente intervengono nella gestione dei beni confiscati (amministratore; competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze; Ministero delle finanze; Agenzia del demanio) con quello alla istituendo Agenzia e precisano, con riferimento alle varie possibili destinazioni, la necessità di un provvedimento dell’Agenzia stessa. In proposito, andrebbe valutata l’opportunità di prevedere esplicitamente la necessità di un provvedimento dell’Agenzia anche al comma 2, lettera c) del citato articolo 2-.undecies, in materia di trasferimento del bene immobile al patrimonio del comune.

Sempre con riferimento alla medesima lettera, andrebbe valutata l’opportunità di sopprimere il secondo periodo del comma 3-bis, che continua a prevedere la figura dell’amministratore giudiziario, richiedendo il parere favorevole di quest’ultimo.

 

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Immediata applicazione

Il provvedimento in esame contiene talune disposizioni i cui effetti finali sono destinati a prodursi in un momento differito rispetto all’entrata in vigore delle norme, per cui la rispondenza al requisito, previsto dall’articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, della “immediata applicabilità” delle misure disposte dal decreto, va valutata anche con riguardo ad eventuali effetti intermedi ed alla tempistica di adempimenti previsti. In particolare:

-             l’articolo 4, comma 1 demanda la definizione di aspetti organizzativi e contabili dell’istituenda agenzia a uno o più regolamenti attuativi da adottare nella forma di DPR entro sei mesi. Ai sensi dell’articolo 7, comma 3, fino alla data di entrata in vigore di tali regolamenti, ai procedimenti di cui all’articolo 1, comma 3 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla medesima data, che si applicano anche ai procedimenti pendenti alla medesima data;

-             l’articolo 4, ai commi 2 e 3, prevede convenzioni non onerose per i rapporti con amministrazioni ed enti pubblici, quali l’Agenzia del demanio e le Agenzie fiscali;

-             l’articolo 5, comma 1, lettera g) modifica l’articolo 2-duodecies della legge n. 575 del 1965, che a sua volta demandava la disciplina della raccolta e del flusso di dati concernenti i beni sequestrati e confiscati ad un ulteriore regolamento di rango ministeriale, che dunque dovrà essere adeguato;

-             l’articolo 7, comma 2  dispone che l’attività del Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali cessi ed il relativo trasferimento di risorse strumentali, finanziarie ed umane all’Agenzia avvenga a decorrere dalla nomina del direttore dell’Agenzia medesima, per la quale non è stabilito alcun termine.

 

Formulazione del testo

All’articolo 2, andrebbe valutata l’opportunità di stabilire la durata in carica degli organi dell’istituenda Agenzia.

Talune espressioni appaiono generiche o imprecise. A Titolo esemplificativo:

- l’articolo 3, comma 2 richiama le “ipotesi eccezionali previste dalle norme in materia di tutela ambientale e di sicurezza”;

- l’articolo 5, comma 1, lettera a), n. 1), nel novellare l’articolo 2-sexies, comma 1, della citata legge n. 575/1965, prevede, al terzo periodo della novella, che l’Agenzia provveda “alla custodia, alla conservazione e all’amministrazione dei beni sequestrati anche nel corso dell’intero procedimento”. La parola “anche” sembrerebbe superflua;

-analogamente, al medesimo articolo e comma, la lettera e), n. 1) novella l’articolo 2-decies della legge n. 575/1965, precisando – in maniera che sembrerebbe superflua, dal momento che la medesima disposizione fa riferimento ad un provvedimento del direttore della istituendo Agenzia –  che resta ferma la competenza della medesima Agenzia;

- l’articolo 5, comma 2, nel novellare l’articolo 12-sexies del decreto-legge n. 306/1992, stabilisce che le nuove disposizioni si applichino, “in quanto compatibili”, anche ai casi in cui sia nominato un amministratore giudiziario di beni confiscati e sequestrati.

 

L’articolo 4, comma 2 dispone che i rapporti tra l'Agenzia e l’Agenzia del demanio, relativamente all'amministrazione ed alla custodia dei beni confiscati, di cui all'articolo 1, comma 3, lettere d) ed e), sono disciplinati mediante apposita convenzione non onerosa, per la quale non è precisato il termine entro il quale deve essere siglata, né se debba precedere o meno l’emanazione del regolamento di organizzazione dell’Agenzia stessa.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Osservatorio per la legislazione

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File: Cl068.d-l4.2010.agenzia.beni.sequestrati.3175.doc