Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare
Titolo: Norme sul riconoscimento e sulla promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale AA.C. 1079, 2418, 2610
Riferimenti:
AC N. 1079/XVI   AC N. 2418/XVI
AC N. 2610/XVI     
Serie: Note per il Comitato per la legislazione    Numero: 65
Data: 19/01/2010
Descrittori:
FORMAZIONE PROFESSIONALE     
Organi della Camera: Comitato per la legislazione

 

19 gennaio 2010

 

n. 65

Norme sul riconoscimento e sulla promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale

AA.C. 1079, 2418, 2610

Elementi di valutazione sulla qualità del testo

 

Numero del progetto di legge

1079, 2418, 2610

Titolo

Norme sul riconoscimento e sulla promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

No

Numero di articoli

2

Date:

 

adozione quale testo base

14 gennaio 2010

richiesta di parere

14 gennaio 2010

Commissione competente

XI Commissione (Lavoro)

Sede e stato dell’iter

All’esame della Commissione in sede referente

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

No

 


Contenuto

Il testo unificato in esame reca norme volte al riconoscimento ed alla promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale. Allo scopo, esso attribuisce una delega al Governo, individuando una serie ampia ed articolata di principi e criteri direttivi.

L’articolo 1 attribuisce una delega al Governo per l’adozione, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi recanti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, norme finalizzate a riconoscere e disciplinare il diritto dei lavoratori all’apprendimento e alla formazione. Sulla base dei principi e criteri direttivi previsti per l’esercizio della delega, i decreti delegati dovranno, in particolare, riordinare, estendere e armonizzare i permessi riconosciuti ai lavoratori per l’esercizio del diritto allo studio; promuovere scambi di esperienze tra istituzioni formative e luoghi di lavoro; coordinare le banche dati esistenti al fine di facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro; dettare norme volte all’ulteriore attuazione ed al monitoraggio degli effetti delle disposizioni, di cui all’articolo 19 del decreto-legge n. 185/2008, concernenti l’obbligo di condizionare l’erogazione dei trattamenti di cassa integrazione straordinaria e di mobilità alla partecipazione a programmi di formazione e di riconversione professionale coerenti con le esigenze dei processi produttivi; facilitare i percorsi formativi e l’occupabilità dei lavoratori; promuovere il reinserimento dei disoccupati di lunga durata e delle donne uscite dal mercato del lavoro; sperimentare iniziative di formazione professionale e di apprendimento a favore dei lavoratori stagionali e intermittenti; istituire un piano triennale di azione nazionale per la formazione professionale continua.

L’articolo 2 definisce la procedura per l’adozione dei decreti legislativi, prevedendo che essi siano deliberati dal Consiglio dei Ministri sentite la Conferenza unificata e le organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, e successivamente sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Tipologia del provvedimento

Si tratta del testo unificato di tre proposte di legge di iniziativa parlamentare, adottato dalla Commissione Lavoro come testo base, che viene sottoposto all’esame del Comitato in quanto contenente deleghe.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Nulla da segnalare.

Omogeneità delle disposizioni

Il provvedimento reca una delega al Governo finalizzata al riconoscimento ed alla promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale.

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

L’articolo 1, comma 1, lettera f) si riferisce alle ”istituzioni formative di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40”. Andrebbe valutata l’opportunità di sostituire l’espressione “istituzioni formative” con la seguente: “enti”, utilizzata alla lettera a), n. 2) e alla lettera u) del medesimo comma. La citata legge n. 40/1987 si riferisce infatti agli “enti privati gestori di attività formative”.

L’articolo 1, comma 1, lettera v) richiama “il rispetto dell’obbligo formativo introdotto dall’articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144”, che risulta abrogato dall’articolo 31 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge  28 marzo 2003, n. 53. La disposizione in esame richiama quest’ultima legge e l’articolo 1, comma 622, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007). Si segnala in proposito che tale obbligo formativo è stato ridefinito ed ampliato dall’articolo 1 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, che disciplina, come indicato nella rubrica, il “diritto-dovere all’istruzione e alla formazione”.

I concetti di “formazione non formale e informale” richiamati all’articolo 1, comma 1, lettera i) non risultano definiti a livello legislativo. Li utilizza l’allegato tecnico al regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione, ai sensi dell’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

L’articolo 1, comma 1, lettera t) si riferisce ai lavoratori “intermittenti”, utilizzando un’espressione finora mai utilizzata nell’ordinamento (ad eccezione del regio decreto-legge 29 maggio 1937, n. 1768, che risulta abrogato ad opera del decreto-legge n. 200/2008).

All’articolo 2, il comma 1 richiama l’articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468. Si segnala che la legge n. 468 del 1978 è stata integralmente abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2010, dalla lettera c) del comma 1 dell’articolo 51, della nuova legge di contabilità dello Stato (legge 31 dicembre 2009, n. 196), per cui si dovrebbe rinviare – ora – all’articolo 17, comma 3, di tale ultima legge.

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

All’articolo 1, comma 1, le lettere f) e g) sembrano indicare, al loro interno, distinti principi e criteri direttivi, che potrebbero trovare collocazione autonoma.

All’articolo 1, comma 1, la lettera p) contiene un principio e criterio direttivo generico, in quanto demanda al decreto legislativo la possibilità di prevedere, “senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”, la deducibilità delle spese per attività formative, finanziata attraverso una non meglio precisata “rimodulazione delle misure esistenti”.

L’articolo 2, comma 1 prevede un meccanismo di scorrimento della delega, qualora il termine di un mese previsto per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l’esercizio della delega. Si segnala in proposito che le leggi comunitarie prevedono in genere un analogo meccanismo di scorrimento anche qualora il termine per l’espressione del parere scada successivamente al termine per l’esercizio della delega; da ultimo, l’articolo 6, comma 2, lettera d) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha novellato l’articolo 6, comma 3 della legge n. 42/2009 all’esclusivo fine di prevedere che il meccanismo di scorrimento del termine di delega scatti anche qualora il termine per l’espressione del parere scada successivamente al termine per l’esercizio della delega.

L’articolo 2 contiene tre distinte deleghe al Governo: il comma 1 reca la delega da esercitare in via principale; il comma 2 delega il Governo all’adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi “primari”; il comma 3 delega ulteriormente il Governo, entro 18 mesi dall’entrata in vigore delle disposizioni integrative e correttive di cui al comma 2, ad adottare “i decreti legislativi recanti le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge con le altre leggi dello Stato e per l’abrogazione delle norme divenute incompatibili”. Si segnala in proposito che l’articolo 17-bis della legge n. 400/1988, introdotto dalla legge n. 69/2009, già autorizza il Governo in via generale all’adozione di testi unici compilativi in base ai seguenti criteri:

a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme; b) ricognizione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni; c) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti in modo da garantire la coerenza logica e sistematica della normativa; d) ricognizione delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore.


 

 

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File: Cl065.doc