Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare
Titolo: Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009 D.L. 103/2009 - A.C. n. 2714
Riferimenti:
AC N. 2714/XVI     
Serie: Note per il Comitato per la legislazione    Numero: 53
Data: 24/09/2009
Descrittori:
ASSISTENZA E INCENTIVAZIONE ECONOMICA   CRISI ECONOMICA
MISURE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE     
Organi della Camera: Comitato per la legislazione
Altri riferimenti:
DL N. 103 DEL 03-AGO-09     

 

24 settembre 2009

 

n. 53

Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009

D.L. 103/2009 - A.C. n. 2714

Elementi di valutazione sulla qualità del testo

e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge

 

Numero del disegno di legge di conversione

2714

Numero del decreto-legge

103/2009

Titolo del decreto-legge

Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009

Iter al Senato

Numero di articoli:

 

testo originario

2

testo approvato dal Senato

2

Date:

 

emanazione

3 agosto 2009

pubblicazione in Gazzetta ufficiale

4 agosto 2009

approvazione del Senato

23 settembre 2009

assegnazione

23 settembre 2009

scadenza

3 ottobre 2009

Commissioni competenti

Commissioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze)

Stato dell’iter

All’esame delle Commissioni riunite in sede referente

 

 


Contenuto

Il provvedimento in esame, anche a seguito delle modifiche apportate durante l’esame al Senato, si compone di due articoli.

L’articolo 1, composto di un unico comma articolato in tre lettere (a loro volta divise in numeri) reca alcune novelle agli articoli 4, 13-bis e 17 del decreto-legge n. 78/2009 finalizzate – spiega la relazione illustrativa – «a superare in radice possibili dubbi interpretativi o evitare i rischi derivanti, in sede applicativa, da formulazioni talvolta equivoche quanto al rispetto delle attribuzioni istituzionali delle diverse amministrazioni coinvolte». In particolare:

• il comma 1, lettera a), nn. 1) e 2), interviene sull’articolo 4, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 78 del 2009, che hanno previsto misure di semplificazione per gli interventi di produzione, trasmissione e distribuzione di energia da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato qualora ricorrano particolari ragioni di urgenza. Le modifiche sono volte a:

a)  introdurre il concerto del Ministro dell’ambiente e del Ministro per la semplificazione normativa nella procedura di individuazione degli interventi prevista dal comma 1 del predetto articolo 4;

b)  prevedere, al comma 3, che i poteri del Commissario di governo intervengano solo qualora le amministrazioni pubbliche non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, ovvero quelli più brevi, comunque non inferiori alla metà, eventualmente fissati in deroga dallo stesso Commissario.

 

• il n. 3 della lettera a) modifica la norma - introdotta dal comma 4-quater dell’articolo 4 del decreto-legge n. 78/2009 - riguardante la nomina di un commissario straordinario delegato con il compito di rimuovere gli ostacoli frapposti al riavvio delle attività della società Stretto di Messina. Tale commissario, individuato  dal decreto n. 78 nell’amministratore delegato della società Stretto di Messina Spa in carica, deve ora essere nominato ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge n. 185/2008 (quindi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro competente per materia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze);

• la lettera b) del comma 1 modifica la disciplina sullo scudo fiscale introdotta dall’articolo 13-bis del decreto-legge n. 78 del 2009. In particolare, interviene sul comma 3 del citato articolo 13-bis ai sensi del quale il rimpatrio o la regolarizzazione non possono costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria in via autonoma o addizionale. Le modifiche introdotte dispongono che la inutilizzabilità non opera per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge n. 78 (5 agosto 2008).

Nel corso dell’esame del provvedimento presso il Senato, è stato approvato un emendamento contenente le seguenti ulteriori modifiche alla disciplina:

-               in merito ai dati e alle informazioni fornite ai fini dell’adesione alle operazioni di emersione dei capitali, è stato specificato che la sede giudiziaria nella quale tali dati non possono essere utilizzati a sfavore del contribuente è quella civile, amministrativa e tributaria;

-               in merito agli effetti penali, si rinvia alle disposizioni contenute nell’articolo 8 della legge n. 289/2002, recante “Integrazione degli imponibili per gli anni pregressi”;

-               in merito all’arco temporale entro il quale aderire alla emersione, il termine finale è stato anticipato dal 15 aprile 2010 al 15 dicembre 2009;

-               in merito all’ambito di applicazione, è stato operato un ampliamento diretto ad includere anche i redditi realizzati da soggetti che detengono partecipazioni di controllo o di collegamento in società estere;

• la lettera c) del comma 1 reca modifiche alle disposizioni sulla Corte dei conti introdotte nel corso dell’esame parlamentare del decreto-legge “anti-crisi”. In particolare:

§       è soppressa la definizione di danno erariale perseguibile davanti alla Corte dei conti;

§       è stabilito che le procure della Corte dei conti possono iniziare l’attività istruttoria a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge;

§       per l’azione per il risarcimento del danno all’immagine, è introdotta la sospensione del termine di prescrizione in pendenza del procedimento penale;

§       viene limitata l’esclusione della gravità della colpa, quando il danno trae origine dall’emanazione di un atto vistato o registrato in sede di preventivo controllo di legittimità, ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo.

 

L’articolo 2 dispone l’entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella “Gazzetta ufficiale”.

Tipologia del provvedimento

Si tratta di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge, approvato in prima lettura dal Senato ed ora all’esame della Camera.

Il disegno di legge non è corredato né della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR). La relazione illustrativa, difformemente da quanto disposto dall’articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, non “contiene il riferimento alla disposta esenzione [dall’obbligo di redazione della relazione AIR] e alle sue ragioni giustificative”, né “indica sinteticamente la necessità ed i previsti effetti dell’intervento normativo sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull’organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, dando conto della eventuale comparazione di opzioni regolatorie alternative”.

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Il decreto-legge novella alcune disposizioni del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni  internazionali, nel testo convertito dalle Camere, pubblicato nel supplemento ordinario della medesima “Gazzetta ufficiale”. In questo modo le novelle si sostituiscono da subito alle disposizioni del decreto n. 78 che vanno a modificare, con ciò superando eventuali incertezze circa l’applicazione del principio della successione delle norme nel tempo.

Per quanto riguarda la tipologia dell’intervento, si tratta del primo decreto-legge esclusivamente dedicato alla correzione di un precedente decreto-legge, la cui relativa legge di conversione viene pubblicata in “Gazzetta Ufficiale” contestualmente al provvedimento correttivo. Il precedente più immediato di correzioni ad un decreto-legge appena convertito ad opera di un contestuale decreto-legge è rappresentato dall’articolo 22, comma 2 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti, il quale dispone l’abrogazione di talune disposizioni del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, che presentavano “rilevanti profili di criticità per quanto concerne la relativa copertura finanziaria” (così nella relazione illustrativa del provvedimento).

 

Collegamento con lavori legislativi in corso

Nulla da rilevare.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Le disposizioni del decreto in esame, che incidono su materie diverse trattate nel decreto-legge n. 78/2009, sono unificate dalla finalità di correggere alcune norme di quest’ultimo decreto, anche in base alle intese intercorse con il Presidente della Repubblica.

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Il provvedimento in esame è formulato esclusivamente in termini di novella del precedente decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78. Si segnala che esso interviene, tra l’altro, sulla disciplina concernente le funzioni della Corte dei conti, già ampiamente stratificata ed oggetto di numerosi interventi normativi in tempi recenti.

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

L’articolo 1, comma 1, lettera b), n. 2), nel sostituire l’articolo 13-bis, comma 4, secondo periodo, richiama precedenti disposizioni del medesimo comma o articolo con una espressione generica (“Fermo quanto sopra previsto, e per l’efficacia di quanto sopra,”).