Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare
Titolo: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali D.L. 78/2009 - A.C. n. 2561 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge
Riferimenti:
AC N. 2561/XVI     
Serie: Note per il Comitato per la legislazione    Numero: 52
Data: 14/07/2009
Descrittori:
ECONOMIA NAZIONALE   MISSIONI INTERNAZIONALI DI PACE
PROROGA DI TERMINI     
Organi della Camera: Comitato per la legislazione
Altri riferimenti:
DL N. 78 DEL 01-LUG-09     

 

14 luglio 2009

 

n. 52

Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini
e della partecipazione italiana a missioni internazionali

D.L. 78/2009 - A.C. n. 2561

Elementi di valutazione sulla qualità del testo

e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge

 

 

Numero del disegno di legge di conversione

2561

Numero del decreto-legge

78/2009

Titolo del decreto-legge

Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali

Iter al Senato

No

Numero di articoli:

 

testo originario

26

testo approvato dal Senato

--

Date:

 

emanazione

1° luglio 2009

pubblicazione in Gazzetta ufficiale

1° luglio 2009

approvazione del Senato

--

assegnazione

2 luglio 2009

scadenza

30 agosto 2009

Commissioni competenti

Commissioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze)

Stato dell’iter

All’esame delle Commissioni riunite in sede referente

 

 


Contenuto

Il provvedimento consta di 26 articoli suddivisi in 2 Parti.

La Parte Iè, a sua volta, suddivisa in due Titoli, il primo dei quali (articoli 1-11)reca gli interventi anticrisi.

In particolare, l’articolo 1 prevede misure a favore dell’occupazione e per il potenziamento di specifici ammortizzatori sociali, prevedendo la facoltà, da parte delle aziende, di attivare programmi di formazione per i lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali, avviando gli stessi ad un’attività produttiva finalizzata alla riqualificazione; l’articolo 2 interviene in materia di costi delle operazioni bancarie; gli articoli 3 e 4 recano disposizioni per la riduzione del costo energetico per imprese e famiglie e per la semplificazione degli interventi di produzione, trasmissione e distribuzione di energia. Per l’autorizzazione e realizzazione degli interventi, qualora ricorrano particolari ragioni di urgenza, è prevista la nomina di commissari straordinari del Governo con poteri di sostituzione e deroga.

Gli articoli 5, 6 e 7 prevedono in favore delle imprese: una agevolazione fiscale, a decorrere dal 2010, in favore dei soggetti che reinvestano gli utili nell’acquisto di determinate tipologie di macchinari (articolo 5); la modifica di alcuni coefficienti di ammortamento dei beni strumentali (articolo 6); la deducibilità fiscale della svalutazione dei crediti in sofferenza da parte delle banche e degli istituti finanziari (articolo 7).

L’articolo 8 demanda ad una disciplina di rango secondario la definizione di un nuovo sistema di finanziamento e assicurazione – denominato “export banca” - volto a promuovere l’internazionalizzazione delle imprese attraverso l’attivazione delle risorse finanziarie gestite dalla Cassa depositi e prestiti. L’articolo 9 introduce una disciplina volta a garantire il sollecito pagamento di quanto dovuto dalla P.A. per forniture ed appalti, in linea con le disposizioni della direttiva 2000/35/CE recepita con il d.lgs n. 231/2002. L’articolo 10 interviene sulla disciplina in materia di crediti IVAvantati dai contribuenti e l’articolo 11 prevede l’integrazione tra i sistemi informativi del Ministero dell'economia e del lavoro, e dei soggetti ad essi collegati, allo scopo di poter disporre di una base unitaria di dati per l’elaborazione delle politiche economico-sociali.

Il Titolo II (articoli 12-15) reca misure antievasione e antielusione per contrastare la pratica dell’indebito arbitraggio fiscale (articolo 13); stabilisce inoltre un'imposta sostitutiva delle plusvalenze derivanti dalla valutazione delle disponibilità in metalli preziosi per uso non industriale (articolo 14) e diverse disposizioni in materia di accertamento e riscossione (articolo 15).

La Parte II del provvedimento (articoli 16-26) prevede interventi riguardanti il bilancio pubblico.

L’articolo 16 reca le consuete disposizioni relative alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle norme recanti spese o minori entrate.

L’articolo 17 prevede numerose misure, tra le quali si segnalano quelle relative:

ü       al riordino o soppressione degli enti pubblici non economici (commi 1-9);

ü       alle disposizioni in materia di concorsi ed assunzioni nelle pubbliche amministrazioni (commi 10-19)

ü       alla modifica della disciplina delle assenze dei dipendenti pubblici (commi 23-24);

ü       al lavoro flessibile nella pubblica amministrazione (commi 26-27);

ü       alla modifica della disciplina della Corte dei conti sul controllo preventivo di legittimità, che viene esteso agli atti e ai contratti per incarichi di consulenza a soggetti estranei alla pubblica amministrazione (commi 30-31).

L’articolo 18 demanda adappositidecreti del Ministro dell’economia la disciplina della gestione delle disponibilità finanziarie di società ed enti pubblici. L’articolo 19 reca diverse disposizioni riguardanti le società pubbliche, tra le quali si segnalano quelle relative al rimborso di obbligazioni Alitalia (commi 3-4).

Le disposizioni dell’articolo 20 sonovolte a contrastare le frodi in materia di invalidità civile, quelle dell’articolo 21 riguardano ilrilascio di concessioni di giochi, mentre l’articolo 22 reca una serie di disposizioni in materia di programmazione delle risorse destinate al settore sanitario. L’articolo 23 prevede numeroseproroghe e differimenti di termini, tra le quali si segnala quella relativa agli sfratti (sospesi fino al 31/12/2009). L’articolo 24 stabilisce la prosecuzione, fino al 31 ottobre 2009, delle iniziative in favore dei processi di pace nei Paesi coinvolti da eventi bellici e la proroga delle missioni internazionali in corso, mentre gli articoli 25 e 26 dispongono, rispettivamente, in materia di spese indifferibili e di entrata in vigore del decreto-legge.

Tipologia del provvedimento

Si tratta di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge, all’esame della Camera in prima lettura.

Il disegno di legge non è corredato né della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR). La relazione illustrativa, difformemente da quanto disposto dall’articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, non “contiene il riferimento alla disposta esenzione [dall’obbligo di redazione della relazione AIR] e alle sue ragioni giustificative”, né “indica sinteticamente la necessità ed i previsti effetti dell’intervento normativo sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull’organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, dando conto della eventuale comparazione di opzioni regolatorie alternative.

 

 

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Per il provvedimento in esame sono richiamabili tre distinte catene di precedenti decreti-legge, riguardanti:

-    I provvedimenti anticrisi seguono in rapida successione quelli già adottati, da ultimo, con i decreti-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Per quanto riguarda il concorso alla manovra di finanza pubblica, il precedente più immediato è il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;

-    la proroga di termini (il più immediato precedente è il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14);

-    la proroga (peraltro inusualmente limitata a quattro mesi) della partecipazione italiana a missioni internazionali (il più immediato precedente è il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12).

 

 

La confluenza in un unico decreto-legge di argomenti generalmente trattati in distinti provvedimenti determina evidenti ripercussioni dal punto di vista dell’esame parlamentare: a titolo esemplificativo, le Commissioni Affari esteri e Difesa, che in genere esaminano in sede referente specifici decreti-legge in materia di partecipazione italiana a missioni internazionali, sono chiamate in questo caso a pronunciarsi esclusivamente in sede consultiva.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Con riguardo all’articolo 17, commi 23 e 24, si fa presente che sulla materia delle assenze per malattia intervengono anche l’articolo 55-septies, comma 5, dello schema di decreto legislativo n. 82, in tema di “Produttività del lavoro pubblico”, adottato dal Governo sulla base della delega conferita dall’articolo 2, comma 1, della legge n. 15/2009 (attualmente all’esame delle competenti Commissioni parlamentari per il parere di competenza) e gli articoli 19, comma 3 e 20, comma 1, lettera a) dell’A.S. 1167, recante “Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali”, attualmente in corso di esame al Senato.

 

 

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Come già segnalato, per il provvedimento in esame sono richiamabili tre distinte catene di precedenti decreti-legge. Esso contiene essenzialmente tre ordini di misure, finalizzate a:

1.       fronteggiare l’attuale crisi economico-finanziaria e, più in generale, prevedere interventi di politica economico-finanziaria;

2.       prorogare alcuni termini legislativi in scadenza;

3.       prorogare la partecipazione italiana a missioni internazionali.

Fanno eccezione:

• i commi da 17 a 19 dell’articolo 23, che intervengono sulla composizione e sulle elezioni del Consiglio della magistratura militare;

• i commi 30 e 31 dell’articolo 23, sul funzionamento della Corte dei conti;

• l’articolo 24, commi 74 e 75, riguardanti il concorso delle forze armate nel controllo del territorio.

L’articolo 24, comma 73, concernente la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle classifiche di sicurezza, è funzionalmente connesso allo svolgimento delle missioni militari.

 

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Incidenza su fonti secondarie

L’articolo 10, comma 1, lettera a):

- al n. 2 novella il regolamento di delegificazione di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;

- al n. 5 novella l’articolo 8 del regolamento di delegificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542.

L’articolo 15, comma 6 novella l’articolo 2, comma 2 del regolamento di delegificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195.

Tali disposizioni incidono per la quasi totalità su norme di tali regolamenti di delegificazione già modificate con provvedimenti di rango non soltanto secondario ma anche primario, proseguendo un’opera di rilegificazione in modo frazionato di materie già demandate alla fonte normativa secondaria, in maniera difforme rispetto a quanto prescritto dal paragrafo 3, lettera e) della circolare per la formulazione tecnica dei testi legislativi, il quale dispone che “non si ricorre all’atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge, al fine di evitare che questi ultimi presentino un diverso grado di “resistenza” ad interventi modificativi successivi”.

L’articolo 17, comma 33 autorizza l’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) ad utilizzare quota parte dell’avanzo di amministrazione per una finalità ulteriore rispetto a quelle previste dall’articolo 45, comma 3 del regolamento di cui al DPR 27 febbraio 2003, n. 97.

Si segnala infine che l’articolo 17, comma 32 introduce nell’ambito dell’articolo 2 della legge finanziaria 2008 (legge n. 244/2007) il comma aggiuntivo 46-bis, il quale disciplina l’uso degli strumenti derivati da parte delle Regioni nelle more dell’emanazione del regolamento di cui all’articolo 62, comma 3, del decreto-legge n. 112/2008. Si tratta di un regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare (senza indicazione del termine) ai sensi del’articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1988.

 

Modifiche non testuali

L’articolo 8 (sistema integrato di “export banca”) incide in maniera non testuale sull’articolo 5 del decreto-legge n. 269/2003, come recentemente integrato dall’articolo 22, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 185/2008.

L’articolo 9, sulla tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, fa sistema con il decreto legislativo 9 ottobre 2001, n. 231, che ha recepito la direttiva in materia 2000/35/CE.

Con riguardo all’articolo 17 si rileva quanto segue:

• il comma 1, lettera b) eil comma 25 recanoprevisioni analoghe, disponendo che il termine per l’emanazione dei regolamenti di delegificazione volti al riordino degli enti e ad attuare il piano programmatico di interventi per la scuola – di cui rispettivamente all’articolo 26, comma 1 e all’articolo 64, comma 4 del decreto-legge n. 112/2008 – si intende comunque rispettato con l’approvazione preliminare del Consiglio dei ministri dei relativi schemi. Mentre il comma 1, lettera b) opera con la tecnica della novellazione, il comma 25 incide in maniera non testuale sul citato articolo 64, comma 4 del decreto-legge n. 112. Andrebbe valutata l’opportunità d riformulare entrambe le disposizioni in termini di novella, specificando a quale adempimento si riferisce il termine previsto (per esempio, l'articolo 17, comma 1, lettera b) potrebbe novellare l'intero secondo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge n. 112 con una norma del seguente tenore: "Sono, altresì, soppressi tutti gli enti pubblici non economici, per i quali, alla scadenza del 31 ottobre 2009, il Consiglio dei ministri non abbia provveduto all'approvazione preliminare degli schemi dei regolamenti di riordino ai sensi del comma 634 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244"). Con specifico riguardo al comma 1, lettera b), si segnala che la nuova indicazione circa il rispetto del termine con la sola deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri difetta di una norma di chiusura della procedura di soppressione: nulla viene infatti disposto per il caso in cui il regolamento di riordino non pervenga all’approvazione in via definitiva;

• il comma 14 proroga in maniera non testuale i termini per l’assunzione di personale a tempo indeterminato in sostituzione del personale pensionatosi nel corso del 2007, senza novellare l’articolo 1, commi 523 e 643 della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007). Analogamente, i commi 15 e 16 prorogano altri termini relativi a stabilizzazioni ed assunzioni di personale, senza novellare i commi 526 e 527 dell’articolo 1 della medesima legge finanziaria 2007; i commi 17 e 18 prorogano in maniera non testuale termini sempre relativi ad assunzioni di personale recati dall’articolo 66 del decreto-legge n. 112/2008;

• il comma 31 incide sulle funzioni del presidente e delle sezioni riunite della Corte dei conti, intervenendo, senza operare i necessari coordinamenti testuali, su una disciplina già stratificata, che poggia, oltre che su provvedimenti specificamente dedicati a tale organismo, su un complesso normativo dettato per gli organi di governo della giustizia amministrativa, la cui applicazione è stata di volta in volta estesa alla Corte dei conti;

• il comma 35 prevede che gli interventi di cui ai commi 17 e 18 dell’articolo 2 della legge n. 203/2008 siano sostituiti, nel limite delle risorse non utilizzate e allo scopo finalizzato, con altri interventi, senza incidere testualmente sulle disposizioni citate.

 

L’articolo 20, in materia di contrasto alle frodi in materia di invalidità civile, interviene su un complesso normativo stratificato, senza operare gli opportuni coordinamenti.  In particolare:

-    la composizione delle commissioni mediche, oggetto del comma 1, è disciplinata dal combinato disposto dell’articolo 3 del decreto-legge n. 173/1998 e dell’articolo 1 della legge n. 295/1990;

-    il procedimento relativo alla presentazione delle domande per il riconoscimento dell’invalidità civile, di cui al comma 3,  è disciplinato sia dall’articolo 3 del citato decreto-legge n. 173/1998 sia dall’articolo 1 del regolamento di delegificazione di cui al DPR n. 698/1994.

 

I commi 6 e 7 dell’articolo 22, sul finanziamento dell’ospedale pediatrico “Bambino Gesù” di Roma, fanno sistema con l’articolo 1, comma 164 della legge n. 311/204 (legge finanziaria 2005) e con l’articolo 1, comma 796, lettera a) della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) e rideterminano il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per il triennio 2009-2011 senza incidere direttamente sull’articolo 79, comma 1 del decreto-legge n. 112/2008, che fissa appunto tale importo.

 

L’articolo 23, comma 20 proroga in maniera non testuale il termine di operatività del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, di cui all’articolo 4-bis, comma 18 del decreto-legge n. 97/2008.

 

Successione delle norme nel tempo

L’articolo 17, comma 27 integra l’articolo 7, comma 6 del decreto legislativo n. 165/2001, appena novellato dall’articolo 22, comma 2 della legge 18 giugno 2009, n. 69, non ancora entrata in vigore al momento dell’entrata in vigore del decreto in esame. L’articolo 19, ai commi 2, lettera b) e 13, modifica l’articolo 3 della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), appena novellato dall’articolo 71 della citata legge n. 69/2009. Il comma 2, lettera b) novella il testo dell’articolo 3, comma 29 della legge n. 244/2007 vigente alla data di emanazione del decreto-legge (quindi nella versione antecedente alle modifiche apportate dalla legge n. 69/2009), mentre il comma 13 tiene già conto delle modifiche apportate dalla citata legge n. 69, che però sono entrate in vigore successivamente, il 4 luglio 2009.

Per quanto riguarda specificamente l’articolo 19, comma 2, lettera b) la modifica da esso apportata, per il principio della successione delle norme nel tempo, viene superata dalla entrata in vigore della legge n. 69/2009, con il risultato, tra l’altro, che il termine fissato al 30 settembre 2009 dal decreto in esame è prorogato al 31 dicembre 2010 dalla citata legge n. 69.

Andrebbe più in generale valutata l’opportunità di  coordinare tra di loro le novelle apportate dal decreto in esame con quelle apportate dalla legge n. 69/2009.

 

Incidenza su norme di recente approvazione

L’articolo 1, comma 7 novella l’articolo 7-ter, comma 7 del recente decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. I commi 2 e 3 dell’articolo 2 novellano – rispettivamente – l’articolo 2-bis e l’articolo 2 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

L’articolo 8 (sistema integrato di “export banca”) , come già segnalato, incide in maniera non testuale sull’articolo 5 del decreto-legge n. 269/2003, come recentemente integrato dall’articolo 22, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 185/2008.

L’articolo 10, comma 8 novella l’articolo 27 del citato decreto-legge n. 185/2008.

L’articolo 19, comma 3 novella in più punti l’articolo 7-octies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

L’articolo 23, comma 2 proroga un termine recato dall’articolo 7-bis del medesimo decreto.

Si tratta di circostanze che costituiscono – per costante giurisprudenza del Comitato – “una modalità di produzione normativa non pienamente conforme alle esigenze di semplificazione e di riordino della normativa vigente”.

Si segnala infine che:

- l’articolo 23, comma 16 proroga l’entrata in vigore delle disposizioni relative alla azione di classe. Una nuova disciplina della materia è prevista dall’articolo 49 della legge collegata alla manovra di finanza pubblica recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, approvata definitivamente dal Senato il 9 giugno 2009 (S. 1195-B);

- l’articolo 21, sul rilascio di concessioni in materia di giochi, fa sistema con una normazione complessa e stratificata, oggetto, in tempi recenti, prima del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2008, n. 184,  poi dell’articolo 12 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e quindi della legge comunitaria 2008, approvata definitivamente il 23 giugno 2009 (articolo 24, commi da 11 a 26).

 

Statuto del contribuente

L’articolo 14, comma 2 stabilisce che le disposizioni del comma 1 del medesimo articolo, in materia di imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti dalla disponibilità di metalli preziosi per uso non industriale, “si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sempre che i termini di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi non siano ancora scaduti”. Il comma 3, secondo periodo dispone genericamente che le disposizioni recate dall’ articolo 14 “sono in deroga ad ogni altra disposizione di legge”.

Il riferimento dovrebbe essere, soprattutto, all’articolo 3, comma 1, secondo periodo della legge n. 212/2000 (statuto del contribuente), il quale recita: “Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono”. Il comma 2 del medesimo articolo 3 stabilisce inoltre: “In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti”.

 

Ulteriori questioni di coordinamento

Come già accennato, i commi 2 e 3 dell’articolo 2 novellano – rispettivamente – l’articolo 2-bis e l’articolo 2 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. La novella recata dal comma 2, in particolare, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze debba assicurare la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni in materia di massimo scoperto, con propri provvedimenti. Al riguardo, andrebbe valutata l’opportunità di coordinare la disposizione in esame con l’assetto dei controlli previsto nell’ordinamento di settore, considerato che a norma dell’articolo 128 del testo unico bancario la vigilanza sull’osservanza delle prescrizioni che riguardano la trasparenza delle condizioni contrattuali nel rapporto tra banca e cliente è di competenza generale della Banca d’Italia. All’articolo 3 – che, nel prevedere adempimenti da parte dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, e conseguenti decreti del ministro dello sviluppo economico dispone al comma 4 che “in caso di mancato rispetto dei termini per gli adempimenti di cui al presente articolo, i relativi provvedimenti sono adottati, in via transitoria e sino all'adozione dei provvedimenti di cui ai commi precedenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri” – andrebbe valutata l’opportunità di riformulare la disposizione in esame, coordinandola con quanto già statuito dall’articolo 1, comma 14 della legge n. 239 del 2004, che disciplina il potere sostitutivo del Governo nei confronti della medesima Authority, in caso di inerzia di quest’ultima, affidando le relative determinazioni ad un decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

L’articolo 4, comma 2 prevede la nomina di commissari straordinari per le reti dell’energia “ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400”, disponendo che “la relativa deliberazione del Consiglio dei Ministri è adottata con le stesse modalità di cui al comma 1. Quest’ultima disposizione prevede che il Consiglio dei ministri proceda su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro per la semplificazione normativa e d’intesa con le regioni e le province autonome interessate”: prevede quindi una procedura molto più complessa rispetto a quella indicata dall’articolo 11 della citata legge n. 400/1988, il quale si limita a stabilire che la nomina dei commissari straordinari “è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri”. Andrebbe valutata l’opportunità di chiarire a quale disciplina ci si intenda riferire e, in particolare, se si intenda derogare alla disciplina recata in via generale dall’articolo 11 della legge n. 400/1988.

I commi 7 e 8 dell’articolo 19 novellano l’articolo 3, comma 12 della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), che si riferisce ad iniziative che le amministrazioni pubbliche detentrici del controllo di società avrebbero dovuto promuovere entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, senza intervenire su tale termine.

 

Disposizioni di interpretazione autentica

L’articolo 19, comma 6 e l’articolo 24, comma 6 recano norme di interpretazione autentica – rispettivamente – dell’articolo 2497, primo comma, del codice civile e degli articoli 1, comma 1 e 2 del decreto-legge n. 8/2008 . Si segnala in proposito che la circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi prescrive che l’intento di interpretare autenticamente altra precedente disposizione deve risultare nella rubrica dell’articolo. “Deve risultare comunque chiaro – continua la circolare – se ci si trovi in presenza di una disposizione di interpretazione autentica ovvero di una disposizione di modifica sostanziale alla quale si vuole dare effetto retroattivo”.

 

Disposizioni in deroga e a carattere sperimentale

L’articolo 1, in materia di occupazione e potenziamento degli ammortizzatori sociali, reca alcune disposizioni a carattere sperimentale (commi 1, 6 e 8).

L’articolo 4, comma 3 autorizza i commissari straordinari nominati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo per interventi urgenti per le reti dell’energia ad avvalersi del potere di deroga “ad ogni disposizione vigente” già previsto, con riguardo alla velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale, dall’articolo 20, comma 4 del decreto-legge n. 185/2008.

L’articolo 12, comma 2, in materia di contrasto ai paradisi fiscali, dispone “in deroga ad ogni vigente disposizione di legge”.

Circa le deroghe contenute nell’articolo 14, comma 3, si rimanda al paragrafo relativo allo statuto del contribuente.

Ulteriori deroghe sono contenute, come consuetudine, nell’articolo 24, con riguardo alle spese effettuate dalle missioni di pace all’estero (in particolare, commi 30 e 70) ed al richiamo in servizio del personale militare (comma 65).

 

Disposizioni con efficacia retroattiva

L’articolo 17, comma 23, lettera a) novella l’articolo 71, comma 1-bis del decreto-legge n. 112/2008 con una disposizione che si applica “a decorrere dall’anno 2009” e che sembra quindi avere efficacia retroattiva, operando dal 1° gennaio di quest’anno.

 

Richiami normativi

L’articolo 8 si riferisce all’utilizzo “dei fondi di cui all’articolo 22, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che integra l’articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge n. 269 del 2003”. Si segnala in proposito che mentre il comma 1 dell’articolo 22 novella l’articolo 5, comma 7, lettera a), il comma 2 novella il comma 11 del medesimo articolo 5.

All’articolo 17:

- al comma 23, capoverso 5-ter, il rinvio deve intendersi al comma 3 (che disciplina gli accertamenti medico-legali) dell’articolo 71, anziché al comma 1 (come erroneamente indicato nel testo).

- il comma 25 richiama l’articolo 64, comma 4, del decreto-legge n. 112/2008 definendolo erroneamente “decreto legislativo”;

- il comma 26 - che modifica in più parti l’articolo 36 del decreto legislativo 165 del 2001, in materia di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni – richiama erroneamente,  alla lettera d), l’articolo 36 anziché l’articolo 35 del citato decreto legislativo.

 

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Misure di non immediata applicazione

L’articolo 2, comma 1, in materia di contenimento del costo delle commissioni bancarie, reca disposizioni applicabili dal 1° novembre 2009 e dal 1° aprile 2010.

L’articolo 7, comma 1, lettera a) novella il testo unico delle imposte sui redditi con riguardo ai nuovi crediti “erogati a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 1° dicembre 2009”, cioè dal 1° gennaio 2010.

L’articolo 15, comma 1, in materia di potenziamento della riscossione, dispone a decorrere dal 1° gennaio 2010; il comma 4 del medesimo articolo dal 31 ottobre 2009.

L’articolo 17, ai commi 10, 11, 12 e 13, in materia di contenimento delle spese delle pubbliche amministrazioni, reca disposizioni per il triennio 2010-2012.

Al medesimo articolo 17, i commi da 14 a 18 prorogano termini in scadenza al 31 dicembre 2009.

L’articolo 17, comma 23, lettera e), capoverso 5-ter, in materia di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, reca disposizioni che si applicano a decorrere dall’anno 2010.

L’articolo 20, commi 1 e3, in materia di contrasto alle frodi in materia di invalidità civile, dispone a decorrere dal 1° gennaio 2010.

L’articolo 22, ai commi 2 e 3, istituisce un fondo destinato ad interventi relativi al settore sanitario con una dotazione che parte dal 2010 e rimodula il tetto di spesa per l’assistenza farmaceutica territoriale sempre a decorrere dal medesimo anno.

Tali disposizioni, i cui effetti finali sono destinati a prodursi in un momento significativamente differito rispetto all’entrata in vigore del provvedimento, appaiono prive del requisito della “immediata applicabilità”, statuito dall’art. 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988 come limite di contenuto dei decreti-legge.

 

Si segnala infine, con riguardo alle novità introdotte dall’articolo 10 – che interviene sulla disciplina dell’imposta sul valore aggiunto con particolare riferimento alle disposizioni in materia di crediti IVA vantati dai contribuenti – che il decreto-legge in esame è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1° luglio 2009 e, ai sensi dell’articolo 26, entra in vigore alla medesima data. Tuttavia, con comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate del 2 luglio 2009, è stato precisato che le disposizioni contenute nell’articolo in esame “avranno effetto a decorrere dall’1 gennaio del 2010” e che, pertanto, “fino al 31 dicembre 2009 le attuali modalità di esercizio delle compensazioni non saranno soggette a modifiche”.

 

Successivi adempimenti

Il provvedimento in esame prevede numerosi adempimenti, per lo più a carico del Governo. In particolare, si segnalano i seguenti:

• l         ’articolo 1, commi 6 e 7 e l’articolo 17, comma 32 prevedono l’emanazione di decreti ministeriali senza indicazione del relativo termine;

•l’articolo 6 dispone la revisione dei coefficienti di ammortamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, senza precisare che a tale revisione – da effettuare entro il 31 dicembre 2009 – si deve procedere con il medesimo strumento del decreto ministeriale;

•l’articolo 17, comma 4 autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze “ad accantonare e rendere indisponibile in maniera lineare, una quota delle risorse disponibili delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, individuate ai sensi dell’articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112”.  In questo modo si demanda ad un decreto ministeriale la possibilità di intervenire – senza nessuna previa indicazione del legislatore  (si fa generico riferimento ad una quota) – su disposizioni di spesa legislativamente previste, già rimodulabili con la procedura delegificata di cui al citato articolo 60, comma 3;

•l’articolo 18, sula tesoreria statale, prevede l’adozione di distinti decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze;

•l’articolo 24, comma 76 demanda innovativamente ad un “decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e del [rectius: con il] Ministro dell’economia e delle finanze” (da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari) il riparto della complessiva autorizzazione di spesa tra le singole voci di spesa. Sono quindi demandati al decreto interministeriale in primo luogo il riparto della spesa tra le iniziative di cooperazione (di competenza del Ministero degli affari esteri) ed il complesso delle missioni di pace (di competenza del Ministero della difesa) e quindi tra le diverse missioni. Il decreto è stato trasmesso alle Camere in data 3 luglio 2009; il relativo annuncio all’Assemblea della Camera è avvenuto nella seduta del 6 luglio.

 

Coordinamento interno del testo

All’articolo 9, il comma 1, lettera a), n. 4 dispone che i rapporti “ di cui al comma 4 debbono essere inviati ai Ministeri vigilanti mentre per gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale essi sono allegati alle relazioni previste dai commi 166 e 170 dell’articolo 1, della legge 266/2005 (legge finanziaria per il 2006). Si segnala, al riguardo, che il richiamo al comma 4 andrebbe corretto, non essendovi un comma 4 nell’articolo in esame, né sembra riferibile al numero 4, non essendo qui menzionato alcun tipo di rapporti; il periodo illustrato sembra invece doversi più correttamente riferire al precedente n. 3, nel quale sono richiamati i rapporti che illustrano i risultati del programma di analisi e di revisione delle procedure di spesa e di allocazione delle relative risorse di bilancio, previsto dall’articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge n. 185 del 2008.

All’articolo 14, la rubrica fa riferimento esclusivamente alle plusvalenze “su oro non industriale”; il comma 1 si riferisce più in generale ai “metalli preziosi per uso non industriale”.

L’articolo 16, comma 1, alinea, in merito alla copertura finanziaria del provvedimento, richiama erroneamente i commi 74 e 75 dell’articolo 24 in luogo dei commi 74 e 76.

L’articolo 17, comma 14 proroga (in modo non testuale) al 31 dicembre 2010 il termine per le assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell’anno 2007 di cui all’articolo 1, commi 523 e 643, della legge n. 296/2006 e al 31 dicembre 2009 il termine per le relative autorizzazioni. Tali termini sono stati già prorogati dall’articolo 41, comma 1 del decreto-legge n. 207/2008 rispettivamente al 31 dicembre 2009 e al 30 giugno 2009. L’articolo 23, comma 3 del disegno di legge in esame opera una modifica testuale del citato articolo 41, comma 1, relativamente al solo termine per le autorizzazioni, prorogandolo al 30 settembre 2009. Appare quindi necessario risolvere il contrasto tra le due disposizioni, convogliando in un’unica norma la proroga e chiarendo se si intenda prorogare soltanto il termine per la autorizzazione alle assunzioni ovvero anche il termine per le assunzioni stesse.

Con riguardo all’articolo 24 si segnala quanto segue:

- il primo periodo del comma 16 ed il comma 17 presentano contenuto identico;

- il comma 39 proroga dal 30 giugno al 31 ottobre 2009 la partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite e dell’Unione Africana in Sudan, sia con apposita autorizzazione (primo periodo) sia attraverso la proroga – peraltro non testuale – al 31 ottobre del termine del 30 giugno fissato dall’articolo 3, comma 8 del decreto-legge n. 209/2008.

 

 

Formulazione del testo

All’articolo 1, comma 1, andrebbe valutata l’opportunità di chiarire se l’inserimento del lavoratore nei progetti di formazione o riqualificazione debba necessariamente avvenire sulla base di uno specifico accordo – come sembrerebbe dalla complessiva lettura del testo – ovvero possa avvenire, come recita la formulazione attuale, senza indicare in quale altro modo si possa procedere all’inserimento.

All’articolo 2, comma 1, secondo periodo, andrebbe verificata la idoneità del termine “titoli” a ricomprendere non soltanto gli assegni circolari e bancari ma anche i bonifici.

 

Espressioni particolari e refusi

Il provvedimento reca alcune formulazioni che andrebbero verificate ed alcuni refusi. A titolo esemplificativo, se ne indicano di seguito alcuni:

- all’articolo 2, comma 2, compare l’inciso “articolo 1”, frutto di un mero rifuso;

-  l’articolo 3, comma 1 fa riferimento alla “prospettiva dell’eventuale revisione della normativa in materia” di mercati dell’energia;

- l’articolo 9, comma 1 è ripartito in due lettere che dispongono “per il futuro” e “per il passato”;

- all’articolo 17, comma 32, si utilizza l’espressione “operazioni derivate” per riferirsi alle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati.