Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento attività produttive
Titolo: Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia - A.C. n. 1441-ter-B
Riferimenti:
AC N. 1441-TER-B/XVI     
Serie: Note per il Comitato per la legislazione    Numero: 48
Data: 11/06/2009
Descrittori:
ENERGIA   IMPRESE

 

11 giugno 2009

 

n.   48

Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione
delle imprese, nonché in materia di energia

A.C. n. 1441-ter-B

Elementi di valutazione sulla qualità del testo

 

 

Numero del progetto di legge

1441-ter-B

Titolo

Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia

Iniziativa

Governo

Iter al Senato

Numero di articoli

64

Date:

 

adozione quale testo base

--

richiesta di parere

9 giugno 2009

Commissione competente

X Commissione (Attività produttive)

Sede e stato dell’iter

All’esame della Commissione in sede referente

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

Sì (a decorrere dal 22 giugno 2009)

 

 


Contenuto

Il provvedimento, già approvato dalla Camera il 4 novembre 2008 in un testo composto da 33 articoli, è stato modificato e integrato nel corso dell’iter presso l’altro ramo del Parlamento (S. 1195). In particolare, il Senato ha concluso l’esame del disegno di legge il 14 maggio scorso, inserendo numerosi nuovi articoli, sopprimendone altri e modificando ampiamente quasi tutti gli altri. Il testo trasmesso alla Camera si compone, pertanto, di 64 articoli,non raggruppati in titoli e/o capi.

Gli articoli 1-4 recano disposizioni volte a favorire l’operatività delle reti di impresa, con particolare riguardo alla definizione e all’operatività del contratto di rete, gli interventi di reindustrializzazione ed il riordino del sistema degli incentivi a favore delle imprese, nonché agevolazioni a favore di ricerca, sviluppo e innovazione e la vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti.

Gli articoli 5 e 6 recano previsioni per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese, anche in materia di assunzioni.

L’articolo 7 reca disposizioni in tema di riscossione della tassa automobilistica, mentre l’articolo 8 modifica la disciplina in materia di ICI.

Gli articoli 9 e 10 prevedono, rispettivamente, disposizioni in materia di consorzi agrari e società cooperative.

Gli articoli 11-14 recano norme in materia di internazionalizzazione delle imprese, prevedendo deleghe per il riassetto della normativa di settore ed istituendo un Fondo rotativo per favorire la fasi di avvio di progetti di internazionalizzazione. Ulteriori disposizioni in materia sono previste negli articoli 52 (misure in favore della SACE) e 54 (misure in favore dell’ICE).

L’articolo 15 novella alcune disposizioni del codice penale poste a tutela dei diritti di proprietà industriale, inserisce nuove fattispecie di reato e apporta modifiche in materia di confisca.

Gli articoli 16 e 17 recano misure per contrastare la contraffazione, disponendo sulla destinazione dei beni sequestrati ed estendendoalle indagini per i delitti di contraffazione la disciplina delle cosiddette “indagini sottocopertura”; vengono poi novellate le disposizioni sull’incauto acquisto di prodotti contraffatti e sulla tutela amministrativa del made in Italy.

L’articolo 18 promuove per il triennio 2009-2011 le attività del Ministero delle politiche agricole a tutela della qualità delle produzioni agroalimentari e stabilisce alcuni obblighi di comunicazione all’AGEA da parte dei frantoi.

L'articolo 19 apporta modifiche al Codice della proprietà industriale, istituisce il Consiglio nazionale anticontraffazione e delega il Governo ad adottare disposizioni correttive e integrative del citato Codice.

L’articolo 20 riduce la misura dell’imposta di bollo dovuta sulla concessione o registrazione di brevetti per invenzione, mentre l’articolo 21 dispone iniziative a favore dei consumatori per la trasparenza dei prezzi nei settori dell’energia elettrica, del gas naturale e delle telecomunicazioni.

L’articolo 22 definisce “ingannevole” la pubblicità delle tariffe praticate dalle compagnie marittime qualora il prezzo reclamizzato non comprenda tutti gli oneri accessori e le tasse gravanti sul consumatore.

L'articolo 24 reca disposizioni sul Fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti, nonché sui finanziamenti per l'emittenza locale.

Gli articoli 25 e 26 recano disposizioni in materia di energia nucleare. In particolare viene prevista (articolo 25) una delega per il riassetto normativo della disciplina sulla localizzazione degli impianti e per la definizione delle misure compensative da corrispondere alle popolazioni interessate. L’articolo 26 reca disposizioni in materia di tipologie di impianti nucleari.

Gli articoli 27-42 recano varie disposizioni riguardanti il settore energetico. In particolare: l’articolo 27 prevedela predisposizione entro il 31 dicembre 2009 di un piano straordinario per l'efficienza ed il risparmio da trasmettere alla Commissione europea e, ai commi 37-39, disposizioni in materia di risorse geotermiche; l’articolo 28 ridefinisce i poteri dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) le cui competenze sono estese, per i settori dell’elettricità e del gas, a tutte le attività della relativa filiera, mentre il successivo articolo 29 istituisce l'Agenzia nazionale per la sicurezza nucleare e ne disciplina l’organizzazione ed il funzionamento; l’articolo 30 affida in esclusiva la gestione economica del mercato del gas naturale al Gestore del mercato elettrico, che lo organizza secondo criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di concorrenza; l’articolo 31 prevede la semplificazione degli adempimenti necessari per usufruire della proroga delle agevolazioni tributarie per la riqualificazione energetica degli edifici; l’articolo 32 intendefavorire la realizzazione di infrastrutture di interconnessione con l’estero, in particolare con i Paesi confinanti con il nord dell’Italia, per giungere ad un vero mercato unico dell’energia elettrica, mentre l’articolo 33 reca disposizioni in materia di Reti Interne di Utenza (RIU); l’articolo 34 integra il Codice ambientale al fine di adeguare la normativa nazionale a quella comunitaria, in particolare in tema di impianti a condensazione; gli articoli 35 e 36 recano, rispettivamente, disposizioni in materia di efficienza energetica degli edifici e di rimodulazione delle risorse relative ad investimenti ricompresi nei patti territoriali e nei contratti d’area; l'articolo 37 istituisce l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), che svolgerà le proprie funzioni con le risorse finanziarie strumentali e di personale dell'attuale ENEA, che viene soppresso; l’articolo 38 prevede la predisposizione, da parte del CIPE, di un Piano operativo per la promozione della ricerca e dell’innovazione; l’articolo 39 reca disposizioni in materia di valorizzazione ambientale degli immobili militari e penitenziari; l'articolo 40 introduce gli elettrodotti aerei per il trasporto di energia elettrica, con tensione nominale superiore 100 kV e tracciato di lunghezza superiore a 10 km, tra quelli di competenza regionale per la VIA e per la VAS; l'articolo 41 devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla competenza del TAR del Lazio le controversie concernenti le procedure e i provvedimenti della pubblica amministrazione in materia di infrastrutture energetiche; l’articolo 42 introduce gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare tra i progetti di competenza statale soggetti alle procedure di VIA e VAS, limitando la competenza regionale ai soli impianti situati sulla terraferma.

Gli articoli 43-45 e 51 recano norme riguardanti i carburanti. In particolare: l’articolo 43 estende ai veicoli classificati fino a Euro 6 la possibilità di avere una esenzione fiscale quinquennale dalla tassa automobilistica; l’articolo 44 modifica le modalità di calcolo del fatturato delle imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti, ai fini della liquidazione e del versamento alle camere di commercio del diritto annuale; l’articolo 45 dispone, a partire dal 1° gennaio 2009, l’aumento delle royalties dovute dai titolari di concessioni di coltivazione in terraferma di idrocarburi liquidi e gassosi, destinando il maggior provento ad un apposito Fondo per la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti nelle regioni interessate dall’estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi; l’articolo 46 interviene sulla materia dei progetti di innovazione industriale (PII), previsti dalla legge finanziaria per il 2007; l’articolo 51 prevede misure per la conoscibilità dei prezzi dei carburanti per autotrazione.

Gli articoli 47-50, 53, 55, 57 recano ulteriori disposizioni concernenti diversi temi: l’articolo 47 introduce la legge annuale per il mercato e la concorrenza; l’articolo 48 dispone in merito all’attività che le amministrazioni degli enti territoriali possono svolgere per il tramite di strutture societarie; l’articolo 49 riforma l’istituto, non ancora in vigore, della class action, prevedendo che l’azione, pur esercitata dal singolo consumatore anche attraverso associazioni o comitati, sia finalizzata a tutelare i diritti di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione identica; l’articolo 50 reca norme volte a monitorare l'effettiva liberalizzazione dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti civili nazionali; l’articolo 53 reca una delega per la riforma della disciplina delle camere di commercio; l’articolo 55 recaun’interpretazione autentica sui requisiti per l’accesso alla professione di autotrasportatore di cose per conto terzi; l’articolo 57 stanzia 1.200.000 euro per la distruzione delle armi chimiche.

Gli articoli 58, 59 e 62 recano disposizioni in materia di servizi ferroviari passeggeri. In particolare: l’articolo 58 richiede, per lo svolgimento dei servizi aventi origine e destinazione nel territorio italiano, il possesso di un’apposita licenza rilasciata esclusivamente a imprese aventi sede in Italia; qualora tali imprese siano controllate da imprese aventi sede all’estero, il rilascio della licenza avviene a condizioni di reciprocità; l’articolo 59 disciplina il servizio, svolto da treni che attraversano almeno una frontiera, nei confronti di passeggeri che salgono e scendono in stazioni situate su territorio italiano: lo svolgimento di tale servizio è ammesso a decorrere dal 1° gennaio 2010 ed è soggetto a limitazioni nel caso in cui possa compromettere l’equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico; l’articolo 62 modifica le norme riguardanti la nozione di controllo di impresa ferroviaria, i requisiti per svolgere il servizio di trasporto passeggeri e merci, la verifica della permanenza delle condizioni per il rilascio del titolo autorizzatorio nei casi di imprese aventi sede all’estero o loro controllate.

Gli articoli 60, 61 e 63 dispongono in materia di trasporto pubblico locale: l’articolo 60 dispone in merito alla licenza per l’esercizio del trasporto, l’articolo 61 autorizza le autorità, competenti ad aggiudicarsi i contratti per l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, ad avvalersi delle norme di cui agli articoli 5 e 8 del Regolamento CE n.1370/2007, con facoltà di poter anche derogare alle leggi di settore, mentre l’articolo 63 prevede che i servizi di trasporto ferroviario di interesse locale svolti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome, vengano attribuiti alla competenza delle regioni e province stesse.

L'articolo 64 estende anche ai farmaci immessi in commercio dopo il 31 dicembre 2006 la facoltà per le aziende farmaceutiche di avvalersi del meccanismo del pay- back.

 

Tipologia del provvedimento

Si tratta di un disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, risultante dallo stralcio – effettuato in prima lettura - del disegno di legge C. 1441, già approvato dalla camera e modificato dal Senato.

Il disegno di legge viene sottoposto all’esame del Comitato ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 6-bis, del regolamento, in quanto contenente  disposizioni di delega al Governo.

Il disegno di legge presentato in prima lettura alla Camera non era corredato né della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN) né della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

 

La presente scheda concerne esclusivamente le parti oggetto di modifica o integrazione da parte del Senato, sulle quali si svolge l’esame parlamentare in seconda lettura.

 

Collegamento con lavori legislativi in corso

Si veda il paragrafo relativo al coordinamento con deleghe aperte.

 

Omogeneità delle disposizioni

Il provvedimento, anche a seguito delle modifiche ed integrazioni apportate dal Senato, si compone di 64 articoli – non raggruppati in titoli e/o capi – che trattano sotto numerosi profili temi comunque riconducibili, in linea di massima, al titolo del provvedimento stesso. Diverse disposizioni sono volte a dare attuazione – anche parziale – alla normativa comunitaria, affiancandosi quindi ai disegni di legge comunitaria 2008 e 2009, all’esame della Camera – rispettivamente in seconda  e in prima lettura) ovvero a disciplinare determinati settori nelle more del recepimento della normativa comunitaria.

 

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

 

Incidenza su fonti di rango non legislativo

L’articolo 27, comma 15 sembra intervenire in una materia già regolata dalla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas ARG/elt 34/09 del 27 marzo 2009, relativa alla determinazione delle partite economiche relative al servizio di dispacciamento dell’energia elettrica prelevata e immessa nell’anno 2007 e nell’anno 2008, peraltro con formulazioni che andrebbero verificate (la disposizione in esame si riferisce al “segno zonale” mentre la deliberazione parla di “segno dello sbilanciamento zonale” e si riferisce alle rettifiche “effettuate in corso d’anno” senza specificare a quale anno intenda riferirsi.

L’articolo 30, comma 29 modifica in maniera non testuale il regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 settembre 2008, n. 156.

L’articolo 36, comma 3 modifica in modo puntuale la delibera del CIPE n. 69/2000, peraltro già superata dal disposto dell’articolo 18-bis, comma 3, del recente decreto-legge n. 185/2008, il quale dispone, in via generale, che gli accertamenti di spesa da parte delle commissioni ministeriali sono effettuati sulle iniziative dei patti territoriali e dei contratti d'area comportanti investimenti agevolabili ammessi in sede di concessione provvisoria di importo superiore a 1 milione di euro. Alla luce dell’intervento normativo recato dal decreto-legge n. 185/2008, sembrerebbe che l’importo indicato nel punto 3.3 della delibera CIPE n. 69 del 22 giugno 2000 si debba intendere superato dal successivo disposto legislativo. Andrebbe pertanto valutata l’opportunità di riformulare la disposizione in esame come novella al citato articolo 18-bis, comma 3.

 

 

 

Coordinamento con deleghe aperte

L’articolo 3, comma 2, lettera l) delega il Governo a prevedere forme di fiscalità di sviluppo (subordinatamente al previo reperimento delle risorse necessarie con legge ordinaria: comma 3). Si segnala in proposito che l’articolo 2, comma 2, lettera mm) della recente legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, contiene un principio di delega analogo a quello previsto dalla disposizione in esame.

Con riguardo all’articolo 34, che modifica in più punti il decreto legislativo n. 152/2006 (cosiddetto codice ambientale), si segnala che l’articolo 12 della legge recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, definitivamente approvata dal Senato il 26 maggio 2009, delega il Governo “ad adottare, entro il 30 giugno 2010, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi dell’articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dalla stessa legge”.

Con riguardo all’articolo 49, che, nel dettare una nuova disciplina della class action, si riferisce anche alle azioni di classe proposte nei confronti di gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, si segnala che l’articolo 4, comma 2, lettera l) della recente legge 4 marzo 2009, n. 15, recante delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e alla Corte dei conti, delega il Governo a “consentire a ogni interessato di agire in giudizio nei confronti delle amministrazioni, nonché dei concessionari di servizi pubblici”. L’azione può essere proposta anche da “associazioni o comitati a tutela degli interessi dei propri interessati”.

 

Modifiche non testuali

All’articolo 18, il comma 5 integra i contenuti delle informazioni che i frantoi oleari devono comunicare all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, incidendo in maniera non testuale sull’articolo 20 della legge n. 13/2007. Il comma 6 integra – sempre in maniera non testuale – la medesima disposizione attribuendo alla medesima Agenzia il compito di definire il dettaglio dei dati da fornire.

L’articolo 27, comma 21 e l’articolo 30, comma 1 (cfr. anche il paragrafo sul coordinamento interno del testo) prorogano (rectius: differiscono) il termine per l’entrata in esercizio degli impianti di cogenerazione di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 20/2007 senza intervenire direttamente su tale ultima disposizione. Particolarmente elaborata è la modifica non testuale apportata dall’articolo 30, comma 12.

L’articolo 27, comma 32 novella i commi da 77 a 82 dell’articolo 1 della legge n. 239/2004. In particolare, il nuovo comma 81, introdotto dal Senato, disciplina il caso in cui l'attività di prospezione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare prevista dal comma 79 non riguardi aree marine a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, di ripopolamento, di tutela biologica o di tutela archeologica, in virtù di leggi nazionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali. In tal caso l’attività è sottoposta a verifica di assoggettabilità alla VIA, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 152/2006. Si segnala in proposito che ai sensi dell’Allegato II della parte II del cosiddetto codice ambientale, che elenca i progetti di competenza statale da sottoporre a VIA, tra questi rientrano quelli relativi alla “prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare” (numero 7 dell’Allegato), indipendentemente dal tipo di zona marina. Conseguentemente, andrebbe valutata l’opportunità di riformulare il capoverso 81 in commento come novella al citato allegato II.

L’articolo 27, comma 39 modifica in maniera non testuale la temperatura convenzionale dei reflui di cui all’articolo 1 della legge n. 896/1986.

L’articolo 41, comma 2 prevede che per le controversie attinenti alle procedure ed ai provvedimenti dell’amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati concernenti la produzione di energia trovino applicazione le disposizioni processuali di cui all’articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. A differenza della disposizione in esame, l’articolo 53, comma 2 del disegno di legge persegue la medesima finalità utilizzando la tecnica della novellazione del citato articolo 23-bis.

L’articolo 45, comma 1 modifica in modo non testuale l’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 625/1995, elevando l’aliquota dovuta per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi ottenute in terraferma.

L’articolo 56, in materia di contributi all’editoria,  dispone al comma 1 in ordine all’entrata in vigore del regolamento di delegificazione previsto dall’articolo 44 del decreto-legge n. 112/2008 ed al comma 4 circa i rimborsi alla società Poste italiane SPA (di cui all’articolo 3 del decreto-legge n. 353/2003) senza incidere direttamente sulle relative disposizioni.

L’articolo 59, in materia di servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale, pone alcune limitazioni alla disciplina dettata dal decreto legislativo n. 188/2003, senza incidere in maniera testuale su quest’ultimo.

 

Modifiche di norme di recente approvazione

L’articolo 1, in materia di operatività delle reti di imprese, novella l’articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, di recentissima approvazione. L’articolo 43, comma 3 novella l’articolo 1, comma 7 del medesimo decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5.

Si tratta di circostanze che costituiscono – per costante giurisprudenza del Comitato – “una modalità di produzione normativa non pienamente conforme alle esigenze di semplificazione e di riordino della normativa vigente”.

 

Coordinamento con  disposizioni vigenti

L’articolo 9, comma 3 detta una disciplina volta a consentire la chiusura delle procedure di liquidazione coatta amministrativa dei consorzi agrari entro il termine del 31 dicembre 2009, fissato dall’articolo 18 del decreto-legge n. 207/2008. Quest’ultima disposizione, a sua volta, ha prorogato un termine già previsto dall’articolo 26, comma 1, del decreto-legge n. 248/2007, il quale disciplina anche la mancata presentazione e autorizzazione della proposta di concordato. Il medesimo comma 3 richiama al primo periodo gli atti di cui all’articolo 213 del regio decreto n. 267/1942 ed al terzo periodo gli atti di cui agli articoli 213 e 214 del citato regio decreto, includendo quindi anche la proposta di concordato (per l’appunto oggetto del richiamato articolo 214). Andrebbe in proposito valutata l’opportunità di un coordinamento sia con il decreto-legge n. 248/2007 sia tra il primo ed il terzo periodo del comma in oggetto.

L’articolo 20 novella la tariffa dell’imposta di bollo, originariamente recata dal decreto legislativo di cui al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, e poi integralmente sostituita dal decreto del Ministro delle finanze in data 20 agosto 1992, emanato ai sensi dell’articolo 10 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, incidendo su una parte introdotta da una disposizione di rango legislativo (cioè sul comma 1-quater dell’articolo 1, introdotto dall'allegato 2-quater allalegge 30 dicembre 2004, n. 311, a sua volta  aggiunto dall'allegato al decreto-legge n. 7/2005, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 dello stesso decreto).

L’articolo 28, comma 4 novella l’articolo 2, comma 20, lettera c) della legge n. 481/1995, abbassando da 50 milioni di lire a 2.500 euro l’importo minimo delle sanzioni erogabili dalle Autorità per i servizi di pubblica utilità, senza incidere peraltro sul limite massimo, tuttora espresso in lire (300 miliardi di lire) ed acuendo la distanza già molto grande tra il minimo ed il massimo di tali sanzioni.

L’articolo 36, comma 1 stabilisce ulteriori requisiti di cui devono essere in possesso le richieste di rimodulazione presentate dai patti territoriali entro il 31 dicembre 2008. Il comma 2 del medesimo articolo differisce il termine per la presentazione delle domande di rimodulazione dei patti territoriali ( e dei contratti d’area) al 31 dicembre 2009. Andrebbe valutata l’opportunità di verificare se si intenda attribuire alla disposizione di cui al comma 1 efficacia retroattiva, con la conseguenza che potrebbero essere escluse le richieste di rimodulazione già presentate entro il 31 dicembre 2008 in base alla disciplina allora vigente, ovvero se si intenda stabilire i nuovi requisiti per le domande di rimodulazione da presentare entro il nuovo termine fissato dal comma 2 al 31 dicembre 2009.

L’articolo 49 novella l’articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206/2005, introdotto dall’articolo 2, comma 446, della legge finanziaria 2008 (legge n. 244/2007). Il citato articolo 140-bis del codice del consumo, unitamente ad altre disposizioni ad esso collegate introdotte dalla legge n. 244/2007, acquistano efficacia decorsi 18 mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge n. 244/2007, cioè dal 1° luglio 2009: esso viene cioè novellato prima di aver acquistato efficacia. La novella in esame potrebbe dunque entrare in vigore a distanza di poco tempo dall’acquisto di efficacia della disciplina che va a sostituire.

 

Coordinamento con lo statuto del contribuente

L’articolo 45, comma 1 eleva l’aliquota di prodotto (rectius: valore dell’aliquota del prodotto) che il titolare di ogni concessione per la produzione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma è tenuto a corrispondere annualmente, con effetto dall’esercizio finanziario in corso. Si configura così una deroga implicita all’articolo 3, comma 1 della legge n. 212/2000 (statuto del contribuente), in base al quale “relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono”. Si segnala in proposito che l’articolo 1, comma 1 della medesima legge n. 212/2000 stabilisce che le disposizioni contenute nella legge “possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali”.

 

 

 

 

 

Norma di interpretazione autentica

L’articolo 55 reca una disposizione di interpretazione autentica, della quale viene data notizia nella rubrica, conformemente a quanto disposto nella circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi.

 

Disposizioni in deroga

L’articolo 19, comma 3, capoverso 1 reca una deroga all’articolo 70 del codice di procedura civile.

L’articolo 61, comma 1 reca una deroga generica alla disciplina del settore del trasporto pubblico locale.

 

Richiami normativi

All’articolo 1, comma 1, lettera a), n. 3) e all’articolo 16, comma 5, vengono richiamate altre disposizioni “in quanto compatibili”.

Il comma 30 dell’articolo 27 richiamale disposizioni del presente articolo”, rectius le disposizioni dell’articolo 46 del decreto-legge n. 159/2007, come sostituito dal comma 29 del medesimo articolo 27.

 

Numerose disposizioni richiamano in modo generico la normativa comunitaria. A titolo esemplificativo si segnalano le seguenti:

•l’articolo 25, comma 2, lettera n) richiama genericamente le raccomandazioni della Commissione europea in materia di trattamento e smaltimento finale dei rifiuti radioattivi;

•l’articolo 29, comma 4 richiama i “principi di precauzione suggeriti dagli organismi comunitari”;

•l’articolo 33 reca una disciplina transitoria delle reti interne di utenza “nelle more del recepimento nell’ordinamento nazionale della normativa comunitaria in materia”;

•l’articolo 34 esplicita la finalità di “adeguare la normativa nazionale in tema di risparmio energetico a quella comunitaria”.

 

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

 

Disposizioni di delega

L’articolo 25, comma 2, lettera p) si limita a delegare il Governo a prevedere “sanzioni per la violazione delle norme prescrittive previste nei decreti legislativi” in materia di energia nucleare che è delegato ad adottare ai sensi dello stesso articolo. Andrebbe in proposito valutata l’opportunità di definire meglio i principi e criteri direttivi della delega, specificando la natura ed eventualmente i limiti minimi  e massimi delle sanzioni.

L’articolo 27, comma 26, introdotto dal Senato, reca una delega al Governo in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, della quale non si dà conto nella rubrica dell’articolo. Analoga considerazione vale per l’articolo 30, i cui commi 6 e 7, introdotti dal Senato, delegano il Governo in materia di competitività dei clienti industriali finali dei settori dell’industria manifatturiera italiana caratterizzati da elevato e costante utilizzo di gas.

L’articolo 53, comma 3 prevede che il decreto legislativo ivi previsto sia adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Andrebbe valutata l’opportunità di riformulare la disposizione in esame, al fine di:

-          individuare il termine per l’invio dello schema di decreto legislativo al Parlamento ed eventualmente il termine per l’espressione del parere;

-          disciplinare l’ipotesi in cui il parere non venga reso nei termini previsti (in genere si utilizza un’espressione del tipo: “Qualora il termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, il decreto legislativo può comunque essere emanato”).

 

Ulteriori Adempimenti

All’articolo 4, il comma 1 dispone che “il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri interessati, provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti di natura non regolamentare, alla adozione delle prescrizioni relative alla organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità alle disposizioni del regolamento comunitario, alla definizione dei criteri per la fissazione di tariffe di accreditamento, anche tenuto conto degli analoghi sistemi tariffari eventualmente adottati dagli altri Paesi dell'Unione europea, nonché alla disciplina delle modalità di controllo dell'organismo da parte dei Ministeri concertanti, anche mediante la previsione della partecipazione di rappresentanti degli stessi Ministeri ai relativi organi statutari”. Andrebbe in proposito valutata l’opportunità di verificare la congruità dello strumento normativo prescelto in relazione all’ambito di intervento ad esso demandato.

 

 

Termini degli adempimenti

Talune disposizioni del provvedimento non recano un termine per l’attuazione degli adempimenti da esse previsto. A titolo esemplificativo, si segnalano l’articolo 30, comma 16 e l’articolo 45, comma 4.

Ulteriori disposizioni recano termini che potrebbero risultare eccessivamente ravvicinati rispetto alla data di approvazione e di entrata in vigore del provvedimento. A titolo esemplificativo, si segnalano: l’articolo 9, comma 3, che impone ai consorzi agrari la presentazione degli atti relativi alla procedura di liquidazione coatta amministrativa entro il 30 settembre 2009; l’articolo 19, comma 15, che reca una delega al Governo in scadenza il 31 dicembre 2009; l’articolo 27, comma 10, lettera a), che, novellando l’articolo 2, comma 152, della legge finanziaria 2008 (legge n. 244/2007) differisce il termine ivi previsto dal 31 dicembre 2008 al 30 giugno 2009, peraltro qualificando la nuova scadenza come “termine non prorogabile”.

 

 

Coordinamento interno

L’articolo 27, comma 21 e l’articolo 30, comma 1 (cfr. anche il paragrafo sulle modifiche non testuali) prorogano entrambi (rectius: differiscono) il termine per l’entrata in esercizio degli impianti di cogenerazione di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 20/2007.

All’articolo 29, comma 4, il secondo periodo, introdotto dal Senato, dispone che l’Agenzia per la sicurezza nucleare presenta annualmente al Parlamento una relazione sulla sicurezza alimentare. Si segnala in proposito che il comma 8 del medesimo articolo, non modificato dal Senato in ordine a tale profilo,  prevede che sia il Governo a trasmettere annualmente al Parlamento una relazione sulla sicurezza nucleare predisposta dall’Agenzia.

 

 

Formulazione del testo

L’articolo 10, comma 6 novella l’articolo 223-sexiesdecies, primo comma, delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, prevedendo che le cooperative a mutualità prevalente comunichino annualmente “attraverso strumenti di comunicazione informatica le notizie di bilancio”.

All’articolo 38, comma 2, lettera b), l’espressione “futuri reattori di potenza” potrebbe intendersi riferita sia alla costruzione di nuovi reattori sia al grado di sviluppo tecnologico da essi conseguito (nel senso quindi di “reattori di potenza di nuova generazione”).

All’articolo 49, che, come già segnalato, sostituisce la disciplina della class action recata dal codice del consumo, andrebbe valutata l’opportunità di precisarel’area delle situazioni giuridiche soggettive tutelabili con lo strumento della class action, atteso che il nuovo comma 1 dell’articolo 140-bis del codice del consumo si riferisce ai “diritti individuali omogenei dei consumatori”, mentre al nuovo comma 2 la letteraa) richiama i “diritti contrattuali di un pluralità di consumatori ed utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione identica e le lettere b) e c) utilizzano invece l’espressione “diritti identici”, che appare collegata con quanto statuito al nuovo comma 6 in merito alla ammissibilità della domanda (“la domanda è dichiarata inammissibile quando (…)il giudice non ravvisa l'identità dei diritti individuali tutelabili ai sensi del comma 2”). Andrebbe inoltre valutata l’opportunità di chiarire quale sia la legittimazione processuale, dal momento che nel testo non si specifica quale sia il soggetto legittimato a stare in giudizio, masolo che “consumatori e utenti che intendono avvalersi della tutela di cui al presente articolo aderiscono all'azione di classe, senza ministero di difensore” (comma 3). Infine, andrebbe valutata l’opportunità di specificare l’espressione recata dal nuovo comma 6, secondo cui la domanda è dichiarata inammissibile quando (…) il proponente non appare in grado di curare adeguatamente l'interesse della classe”, che appare formulata in termini generici.


 

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