Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare
Titolo: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008 - A.C. n. 2320
Riferimenti:
AC N. 2320/XVI     
Serie: Note per il Comitato per la legislazione    Numero: 46
Data: 06/05/2009
Descrittori:
DIRITTO DELL' UNIONE EUROPEA     
Organi della Camera: Comitato per la legislazione

 

6 maggio 2009

 

n. 46

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008

A.C. n. 2320

Elementi di valutazione sulla qualità del testo

 

 

Numero del progetto di legge

2320

Titolo

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008

Iniziativa

Governativa

Iter al Senato

Numero di articoli

46

Date:

 

adozione quale testo base

--

richiesta di parere

29 aprile 2009

Commissione competente

XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea)

Sede e stato dell’iter

All’esame della Commissione in sede referente

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

 

 


Contenuto

Il disegno di legge comunitaria 2008 (C. 2320), come modificato nel corso dell’esame al Senato (S.1078), consta di 46 articoli, suddivisi in quattro capi, nonché di due allegati A e B, che elencano le direttive da recepire mediante decreti legislativi (rispettivamente, 8 e 42 direttive). La relazione illustrativa, presente nel disegno di legge presentato al Senato, reca, altresì, l’elenco delle direttive da attuare in via amministrativa e dei provvedimenti assunti a livello regionale per il recepimento e l’attuazione degli atti comunitari nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome.

Il capo I (articoli 1-6) reca le disposizioni che conferiscono al Governo la delega legislativa per l’attuazione delle direttive, riportate negli allegati A e B, che richiedono l’introduzione di normative organiche e complesse. Viene conferita, inoltre, una delega al Governo per l’adozione di decreti legislativi recanti sanzioni penali e amministrative di competenza statale per l’adempimento di obblighi derivanti dall’ordinamento comunitario.

L’articolo 1, nelconferire la delega al Governoper il recepimento delle direttive riportate negli allegati, stabilisce i termini e le modalità di emanazione dei decreti legislativi attuativi. Il termine per l’esercizio della delega varia in funzione del termine di recepimento previsto da ciascuna direttiva. Specifiche disposizioni riguardano l’eventuale intervento dello Stato nelle materie di competenza regionale nonché l’obbligo del Ministro per le politiche europee di relazionare alle Camere in ordine all’esercizio delle deleghe da parte del Governo e all’attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome.

L’articolo 2 detta principi e criteri direttivi di carattere generale per l’esercizio delle deleghe contenute nell’articolo 1, tra i quali si segnala quello – innovativo in sede di legge comunitaria – di semplificazione amministrativa.

L’articolo 3 delega il Governo ad adottare disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in provvedimenti attuativi di direttive comunitarie, di natura regolamentare o amministrativa, emanati ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o in regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata in vigore della legge.

L’articolo 4 interviene in materia di oneri relativi a prestazioni e controlli di cui all’articolo 9 della legge n. 11/ 2005.

L’articolo 5 conferisce una delega al Governo per l’adozione di testi unici o codici di settorefinalizzati al coordinamento delle disposizioni attuative delle direttive comunitarie adottate sulla base delle deleghe contenute nel provvedimento in esame con le norme vigenti nelle stesse materie.

L’articolo 6 apporta alcune modifiche agli articoli 8 e 11-bis della legge n. 11/2005. In particolare, si stabilisce che alcune informazioni da rendere alla Camere  siano inserite nella relazione governativa allegata al disegno di legge comunitaria, anziché in un’apposita nota aggiuntiva, come attualmente previsto. Si chiarisce, inoltre, che l’autorizzazione permanenteal Governo all’attuazione in via regolamentare delle disposizioni adottate dalla Commissione europea di cui al citato articolo 11-bis ha per oggetto il recepimento delle disposizioni adottate dalla Commissione sulla base del potere conferitole espressamente dalle direttive comunitarie.

Il capo II (articoli 7-39) reca modificazioni e abrogazioni di disposizioni vigenti in contrasto con gli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea nonché principi e criteri specifici di delega per l’attuazione di alcune direttive comunitarie.

L’articolo 7 contiene una delega al Governo ai fini del riordino della normativa in materia di igiene degli alimenti e dei mangimi, da esercitare entro due anni dall’entrata in vigore della legge.

L’articolo 8 indica principi e criteri direttivi specifici per l’attuazione della direttiva 2007/47/CE, che modifica precedenti direttive comunitarie relative ai dispositivi medici e all’immissione sul mercato di biocidi, e per il riordino delle norme interne in materia.

L’articolo 9 reca disposizioni per l’attuazione della direttiva 2006/54/CE, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunitàe della parità di trattamentofra uomini e donne in materia di occupazione e impiego.

L’articolo 10 disponeil recepimento della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambientee per un’aria più pulita in Europa.

L'articolo 11 modifica l'articolo 5 della legge n. 164/92, che disciplina le denominazioni d'origine dei vini.

L’articolo 12 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo di riordino della disciplina in materia di fertilizzanti, nel rispetto delle disposizioni recate dal regolamento (CE) n. 2003/2003. Viene contestualmente abrogato, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto, il decreto legislativo n. 217/2006, recante Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti.

L’articolo 13 detta disposizioni attuative della recente riforma dell’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM) adottata in sede comunitaria.

L’articolo 14 novella le norme che disciplinano la classificazione delle carcasse bovine, recate dalla legge n. 213/1997, nonché le disposizioni sull’etichettatura delle carni bovine e dei derivati, regolata dal decreto legislativo n. 58/2004.

L'articolo 15 modifica l'articolo 2 della legge n. 898/1986, estendendo la disciplina sanzionatoriaivi prevista per l'indebito conseguimento dei contributi odelle erogazioniacarico del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia anche ai medesimi fatti commessi in danno del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

L’articolo 16 apporta numerose modifiche alla legge sulla caccia(legge n. 157/1992), al fine di adeguarla alla direttiva 79/409/CEE e superare le censure formulate dalla Commissione europea nel parere motivato adottato il 28 giugno 2006 nell'ambito della procedura d’infrazione n. 2006/2131.

L'articolo 17 abroga l'articolo 2 del decreto legislativo n. 49/2004, che consente l'aggiunta di vitamine nella produzione di alcuni tipi di latteconservato, parzialmente o totalmente disidratato, destinati all'alimentazione umana.

L’articolo 18, in attuazione della direttiva 2008/13/CE,abroga le norme interne che hanno dato attuazione alla direttiva 84/539/CEE del Consiglio, concernente gli apparecchi elettrici impiegati in medicina umana e veterinaria.

L’articolo 19 apporta una modifica alla normativa in materia di marcatura CE delle apparecchiature radio e delle apparecchiature terminali di telecomunicazione di cui al comma 4 dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 269/2001.

L’articolo 20 reca due modifiche al codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206/2005.

L’articolo 21 abroga l’articolo 1 della legge 3 aprile 1961, n. 286, che vieta la colorazione delle bevande analcolichecon gusto di agrumi se non contengono una certa percentuale di succo di agrumi.

L’articolo 22 reca diverse disposizioni di natura fiscale, per allineare la tassazione dei fondi pensione istituiti negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo a quella dei fondi domestici.

L'articolo 23 reca principi e criteri direttivi specifici per l’emanazione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2007/65/CE, che ha innovato la direttiva 89/552/CE (“TV senza frontiere”).

L’articolo 24 modifica l'elenco degli ingredienti classificati come allergeni alimentari in recepimento della direttiva 2007/68/CE.

L'articolo 25 delega il Governo ad emanare un decreto legislativo per dare esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 19 giugno 1990 (C-177/89), con la quale l'Italia è stata condannata per aver assoggettato lo smercio di estratti alimentari e di prodotti affini, di origine animale o vegetale, legalmente fabbricati e messi in commercio in altri Stati membri, a restrizioni relative alla composizione, alla denominazione e alla confezione.

L’articolo 26 individua principi e criteri specifici di delega per il recepimento della direttiva 2007/23/CE (contenuta nell'allegato B), relativa all’immissione sul mercato di articoli pirotecnici.

L’articolo 27 reca principi e criteri specifici di delega per il recepimento della direttiva 2008/43/CE relativa all’istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile.

L’articolo 28 stabilisce i princìpi e i criteri direttivi specifici per l’attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate.

L’articolo 29 reca i princìpi e criteri direttivi specifici per la predisposizione dei decreti legislativi di attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno.

L’articolo 30 reca principi e criteri direttivi specifici per l’attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori.

L’articolo 31 reca alcune modifiche al decreto legislativo n. 219/2006, concernente la regolamentazione dei medicinali per uso umano.

L’articolo 32 riduce da 120 a 90 giorni il termine per la definizione, da parte dell'Amministrazione, delle richieste dei produttori di tabacco in merito alla variazione delle tariffe di vendita al pubblico del prodotto da fumo.

L'articolo 33 individua specifici princìpi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi.

L'articolo 34 prevede chei centri d’imballaggio delle uova, che non soddisfano le condizioni previste dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 589/2008 in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura, vengano sanzionati con la revoca o la sospensione dell’autorizzazione.

L'articolo 35 dà attuazione ad uno specifico profilo del regolamento (CE) n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole diconcorrenzadi cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE.

L’articolo 36 reca alcune modifiche al decreto legislativo n. 81/2008 (Testo unico della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), al fine di dare esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia del 25 luglio 2008 (causa C-504/06, procedura di infrazione n. 2005/2200), con la quale lo Stato italiano è stato condannato ad attenersi alle indicazioni fornite con la direttiva 92/57/CEE, relativa all’obbligo del committente di designare uno o piùcoordinatori per la progettazione nel caso in cui in un cantiere temporaneo o mobile operino più imprese, indipendentemente da altre condizioni quale l’entità del cantiere o la presenza nello stesso di particolari rischi.

L'articolo 37 prevede l’accreditamento da parte di un organismo riconosciuto, secondo le norme tecniche adottate a livello comunitario, sia dei laboratori non annessi alle imprese alimentari che effettuano analisi nell’ambito delle procedure di autocontrollo per le imprese alimentari, sia dei laboratori annessi alle imprese alimentari che effettuano analisi ai fini dell’autocontrollo per conto di altre imprese alimentari.

L'articolo 38 detta principi e criteri specifici di delega per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno. Tra tali principi e criteri si segnalano la libertà di concorrenza e l'accessibilità all'acquisto di servizi sul territorio nazionale, la semplificazione dei procedimenti amministrativi per l'accesso alle attività di servizi, la garanzia che gli eventuali regimi di autorizzazione per l'accesso o l’esercizio di un'attività siano conformi ai principi di trasparenza, proporzionalità e parità di trattamento, la libertà di circolazione dei servizi forniti da un prestatore stabilito in un altro Stato membro, l’istituzione di sportelli unici (accessibili anche via internet) per lo svolgimento delle procedure e formalità necessarie.

L’articolo 39 modifica alcune norme del codice civile, al fine di attuare la direttiva comunitaria 2003/58/CE, in tema di requisiti di pubblicità degli atti di alcuni tipi di società.

Il Capo III (articoli 40-42) dà attuazione al regolamento (CE) n. 1082/2006, relativo al Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT).

L’articolo 40 disciplina la costituzione e la natura giuridica del GECT.

L’articolo 41 contempla la disciplina autorizzatoriaper la costituzione di un Gruppo europeo di cooperazione territoriale.

L’articolo 42 reca disposizioni in materia di contabilità e di bilanci del GECT.

Il Capo IV (articoli 43-46) reca la delega al Governo per l’attuazione di tre decisioni quadro adottate nell’ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (2006/783/GAI; 2006/960/GAI e 2008/909/GAI).

L'articolo 43, oltre a contenere le disposizioni di delega al Governo per l’attuazione delle citate decisioni quadro, disciplina il procedimento per l’adozione dei relativi decreti legislativi, da adottare entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge comunitaria.

L'articolo 44 reca i principi ed i criteri direttivi cui il Governo si dovrà attenere nel dare attuazione alla decisione quadro 2006/783/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca.

L’articolo 45 reca i princìpi e criteri direttivi per l’attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI, che mira a semplificare lo scambio di informazioni e intelligencetra le autorità degli Stati membri dell’Unione europea incaricate dell’applicazione della legge, ai fini dello svolgimento di indagini penali o di operazioni di intelligence criminale.

L’articolo 46 fornisce i principi e criteri direttivi della delega per il recepimentodella decisione quadro 2008/909/GAI, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea.

 

 

 

Tipologia del provvedimento

Si tratta del disegno di legge comunitaria annuale, ora previsto dall’articolo 9 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, che giunge alla Camera dopo l’approvazione da parte del Senato. Il disegno di legge presentato al Senato era corredato sia della relazione per l’analisi tecnico normativa sia di una sintetica relazione per l’analisi di impatto della regolazione.

 

Collegamento con lavori legislativi in corso

Con riguardo all’articolo 10, si segnala che il disegno di legge S. 1082-B, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, all’articolo 12, delega il Governo ad adottare, entro il 30 giugno 2010, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308 (si tratta del cosiddetto codice ambientale e dei decreti legislativi integrativi  correttivi già adottati), nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dalla stessa legge.

 

In relazione all’articolo 16, si segnala che presso il Senato sono state presentate numerose proposte di legge (A.S. 276 e abb.) di revisione della legge n. 157/1992 (c.d. “legge sulla caccia”), che, dopo essere state esaminate congiuntamente dalla 13a Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) in una prima seduta tenutasi il 22 ottobre 2008, sono confluite in un testo unificato proposto dal relatore ed adottato dalla Commissione nella seduta dell’11 marzo 2009.

 

 

Omogeneità delle disposizioni

Il disegno di legge comunitaria contiene per sua natura disposizioni di carattere eterogeneo, essendo volto a prevedere l’attuazione della normativa  e della giurisprudenza comunitarie nel nostro ordinamento. Non direttamente connesso a tale finalità appare l’articolo 11, che modifica l’articolo 5 della legge n. 164/1992, con puntuale riferimento alla zona di produzione del vino Chianti.

 

 

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

 

 

Incidenza su fonti secondarie

L’articolo 8, comma 3, nel dettare i principi e criteri direttivi concernenti il recepimento della direttiva 2007/47/CE, in materia di dispositivi medici, dispone che il decreto legislativo ivi previsto “provvede, altresì, alla riformulazione delle previsioni riguardanti i dispositivi medici per risonanza magnetica nucleare contenute nel regolamento [di delegificazione] di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 542”. Andrebbe valutata l’opportunità di riformulare la disposizione in esame autorizzando direttamente il Governo a modificare il regolamento citato, sul modello seguito all’articolo 25, comma 2.

Modifiche non testuali

L’articolo 32, comma 1, primo periodo riduce in modo non testuale il termine di 120 giorni per la definizione del procedimento di cui all’articolo 2 della legge n. 825/1965, stabilito, con una integrazione non testuale di tale ultima disposizione, dall’articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 24/2004.

 

Coordinamento con disposizioni vigenti

L’articolo 4 riprende una disposizione in materia di oneri relativi a prestazioni e controlli già contenuta nelle precedenti leggi comunitarie. Si segnala in proposito che il Comitato per la legislazione, nel parere sul disegno di legge C. 3062 della passata legislatura (legge comunitaria 2007), ha formulato la seguente osservazione: “all’articolo 4 – che dispone l’attribuzione delle entrate derivanti dalle tariffe di cui al comma 2 dell’articolo 9 della legge n. 11 del 2005 a favore delle amministrazioni competenti allo svolgimento delle relative prestazioni – dovrebbe valutarsi l’opportunità di riformulare la disposizione in oggetto come periodo o comma aggiuntivo alla citata norma della legge n. 11 del 2005, in modo da farle acquisire una valenza generale”.

 

L’articolo 5, comma 2 fissa il divieto di operare modifiche, deroghe o abrogazioni implicite delle norme raccolte nei testi unici e codici che il Governo è delegato ad adottare ai sensi del comma 1 del medesimo articolo. Si tratta di un divieto che – come già segnalato con riguardo ad analoghe previsioni dal Comitato per la legislazione – “ha ovviamente una valenza solo monitoria nei confronti del legislatore, non potendo una norma di legge vincolare giuridicamente una norma successiva di grado gerarchico equivalente” (così testualmente nel parere sul disegno di legge C. 2105, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale).

 

L’articolo 10reca disposizioni specifiche per l’esercizio della delega, da parte del Governo, per il recepimento della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, prevedendo da un lato il coordinamento della disciplina relativa alla pianificazione ed alla programmazione della qualità dell’aria ambiente con le norme vigenti in materia di autorizzazione alle emissioni, agli impianti termici civili, ai combustibili ed alla circolazione veicolare e dall’altro l’unificazione della normativa in materia di qualità dell’aria ambiente, provvedendo alle “opportune modifiche che assicurino la coerenza della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 [cosiddetto “codice ambientale”], inerente la tutela dell’aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera, con il nuovo quadro normativo in materia di qualità dell’aria”. Al riguardo, andrebbe valutata l’opportunità di inserire tutta la disciplina della materia direttamente nel codice dell’ambiente, anche al fine di preservarne i caratteri di unitarietà. Si rammenta altresì che – come già segnalato nel paragrafo relativo ai collegamenti con lavori legislativi in corso – il disegno di legge S. 1082-B, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, all’articolo 12, delega il Governo ad adottare, entro il 30 giugno 2010, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308 (si tratta del cosiddetto codice ambientale e dei decreti legislativi integrativi  correttivi già adottati), nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dalla stessa legge.

 

All’articolo 16, comma 1, lettera a) – ove si novella l’articolo 1 della legge n. 157 del 1992, in materia di caccia, al fine di vincolare l’azione dei pubblici soggetti alla “norma della direttiva 79/409/CEE del Consiglio e delle modifiche in prosieguo proposte, nel rispetto del testo della direttiva e dei princìpi generali sui quali si basa la legislazione comunitaria nella specifica materia” – andrebbe valutata l’opportunità di chiarire la portata normativa dell’espressione ivi utilizzata, con riguardo alle proposte di modifica".

 

L’articolo 21 abroga l’articolo 1 della legge n. 286/1961 in materia di colorazione di bevande analcoliche al gusto di agrumi. Tale legge si compone, oltre che dell’articolo 1, dell’articolo 2, ove si prevedono le sanzioni amministrative conseguenti alla violazione dell’articolo 1 stesso, e dell’articolo 3, concernente l’entrata in vigore. Andrebbe valutata l’opportunità di verificarese l’articolo 2 della legge abbia una sua autonomia normativa, procedendo, in caso di esito negativo, all’abrogazione dell’intera legge.

 

L’articolo 22, comma 5, nel riformulare il primo comma dell’articolo 39 del D.P.R. 600/1973 (in materia di accertamento delle dichiarazioni ai fini delle imposte dirette), richiama (lettera b)) il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, recante Istituzione e disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Tale decreto, tuttavia, risulta ormai superato dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, recante Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

 

L’articolo 24, comma 3 stabilisce che l’aggiornamento dell’elenco degli allergeni alimentari di cui alla sezione III dell’Allegato 2 del decreto legislativo n. 109/1992 conseguente all’adozione di ulteriori direttive comunitarie in materia sia effettuato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previo parere della Conferenza Stato-regioni. In proposito, si osserva che l'articolo 29, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 109/1992 già prevede, in via generale, una procedura semplificata, stabilendo che tutte le modifiche o integrazioni necessarie ad attuare nuove norme comunitarie siano apportate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro della sanità.

 

 

Disposizioni in deroga

All’articolo 22, il comma 18 reca una deroga generica alle disposizioni del testo unico di cui al D.P.R. n. 445/2000.

 

 

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Termini di delega

Come già segnalato nel paragrafo relativo al contenuto, l’articolo 1 del disegno di legge reca previsioni che riprendono quelle già innovativamente contenute nella legge comunitaria 2007 (legge 25 febbraio 208, n. 34) circa i termini di attuazione delle direttive comunitarie contenute negli allegati A e B. Il termine per l’esercizio della delega, infatti, non è predeterminato, ma viene fatto coincidere con quello di recepimento previsto dalle singole direttive, laddove le leggi comunitarie precedenti, individuava un termine generale, pari a dodici mesi.

Accanto ad un termine per relationem, non espressamente indicato nel disegno di legge, il medesimo comma 1 dispone anche in ordine ai decreti delegati riguardanti direttive, ricomprese negli allegati, il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore del testo in esame: in questo caso, il termine della delega è pari a novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento.

Per i decreti delegati di attuazione di direttive comunitarie, parimenti ricomprese negli allegati A e B, che non prevedano un termine di recepimento, il comma 1, infine, fissa il termine per l’esercizio della delega in dodici mesi dalla data di entrata in vigore del testo in esame.

Il termine per l’esercizio della delega è così estremamente variabile, potendo andare da un minimo di tre mesi ad un massimo di un anno dalla data di entrata in vigore della legge o fino al 21maggio 2011 (per la direttiva 2008/52, ad eccezione dell’articolo 10, la cui trasposizione dovrà avvenire entro il 21 novembre 2010). Considerando comunque che 21 delle 50 direttive incluse negli allegati A e B dovrebbero essere recepite entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge (in quanto il termine di recepimento è già scaduto; ad esse vanno aggiunte almeno altre 5 direttive, per le quali il termine di recepimento scade entro il 30 giugno 2009), sembrerebbe che il termine per l’esercizio della delega (pur prorogabile di 60 giorni, a norma del comma 3) sia generalmente piuttosto ridotto, tanto che ne andrebbe valutata la congruità anche alla luce delle previsioni che prevedono l’acquisizione di un doppio parere parlamentare o del parere della Conferenza Stato-Regioni. 

Nella scorsa legislatura, nel parere espresso sul disegno di legge comunitaria, il Comitato per la legislazione svolgeva nelle premesse del parere le seguenti considerazioni: «nel conferimento delle deleghe concernenti le direttive indicate negli allegati al disegno di legge (nonché per le deleghe di cui agli articoli 22, 23 e 24), esso introduce l'innovativa previsione secondo cui i termini di esercizio sono individuati per relationem, e cioè definiti in coincidenza con quelli previsti dalle singole direttive per il recepimento ovvero, se già scaduti o prossimi alla scadenza, il termine è automaticamente fissato in tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento (in dodici mesi nel caso in cui la direttiva non indichi un termine); tale previsione risulta sicuramente utile a prevenire il rischio che, in ragione del prolungarsi dell'iter parlamentare, siano fissati termini non compatibili con le prescrizioni comunitarie, ferma restando l'esigenza, più volte segnalata dal Comitato per la legislazione, di termini congrui in relazione ai previsti passaggi parlamentari nella procedura di adozione dei decreti».

 

L’articolo 5, comma 1 reca una delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie. Andrebbe valutata l’opportunità di prevedere che il termine della delega decorra – piuttosto che dalla data di entrata in vigore della legge – dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi cui si riferisce la successiva attività di riordino, valutando la congruità dell’opzione operata nel testo, in base al quale il termine della delega per il riordino normativo ha durata più breve rispetto al termine per l’esercizio della delega integrativa e correttiva (18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge rispetto a 24 mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi).

 

L’articolo 25 reca una delega al Governo finalizzata a dare piena e completa esecuzione alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 19 giugno 1990, nella causa C-177/89in materia di composizione e denominazione degli estratti alimentari e dei prodotti affini. Il decreto legislativo deve essere adottato con le modalità di cui all’articolo 1, che fa riferimento a diversi termini per l’esercizio delle deleghe relative all’attuazione delle direttive comunitarie, correlate ai termini per il loro recepimento. Andrebbe quindi valutata l’opportunità di indicare puntualmente il termine per l’esercizio della delega in esame.