Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare
Titolo: Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile - A.C. n. 1441-bis-B
Riferimenti:
AC N. 1441-BIS-B/XVI     
Serie: Note per il Comitato per la legislazione    Numero: 44
Data: 08/04/2009
Descrittori:
ECONOMIA NAZIONALE   FINANZA PUBBLICA
PIANI DI SVILUPPO   PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
PROCESSO CIVILE     
Organi della Camera: Comitato per la legislazione

 

8 aprile 2009

 

n. 44

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile

A.C. n. 1441-bis-B

Elementi di valutazione sulla qualità del testo

 

 

Numero del progetto di legge

1441-bis-B

Titolo

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile

Iniziativa

Governo

Iter al Senato

Numero di articoli

73

Date:

 

adozione quale testo base

--

richiesta di parere

7 aprile 2009

Commissioni competenti

Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e V (Bilancio)

Sede e stato dell’iter

All’esame delle Commissioni riunite in sede referente

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

No

 

 


Contenuto

Il disegno di legge recante Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile, collegato alla legge di bilancio 2009, già approvato con modificazioni dalla Camera, è stato approvato dal Senato il 4 marzo 2009 (A.S. 1082). Nel corso dell’esame al Senato, il testo ha subito ulteriori interventi aggiuntivi e di modifica, giungendo alla Camera, in seconda lettura, arricchito di ulteriori 32 articoli, mentre gli interventi di modifica, più o meno incisivi, hanno riguardato 26 articoli.

Si compone di sei capi.

Il capo I, composto di un solo articolo, riguarda la realizzazione di infrastrutture elettroniche a banda larga.

Il capo II, di peculiare interesse del Comitato per la legislazione, si intitola “Semplificazioni”.

L’articolo 2 aggiunge l’articolo 18-ter nell’ambito del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, relativo alle società di consulenza finanziaria.

Gli articoli 3, 4 e 5 concernono tematiche riguardanti la qualità della legislazione ed il riordino normativo.

L’articolo 3 – come indicato nella premessa del parere espresso dal Comitato nel corso dell’esame in prima lettura, nella seduta del 23 settembre 2008 – reca “una prescrizione concernente la redazione tecnica dei testi normativi a fini di chiarezza della legge, che codifica i parametri di giudizio costantemente ribaditi dal Comitato per la legislazione in ordine alla corretta formulazione delle norme ed al loro impatto sulla normativa esistente prescrivendo, in più, l’obbligo di esplicitare ogni rinvio normativo con l’indicazione, in forma integrale ovvero in forma sintetica e di chiara comprensione, del testo ovvero della materia alla quale la disposizione si riferisce, ovvero del principio, contenuto nelle norme cui si rinvia, che si intende richiamare”. Tale disposizione, conformemente al suggerimento formulato nel parere citato, è stata inserita durante l’esame al Senato in un coerente contesto normativo, cioè nell’ambito del capo III della legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di potestà normativa del Governo ed è stata corredata di una ulteriore previsione, che impone al Governo sia l’adozione di atti di indirizzo e coordinamento per assicurare che gli interventi normativi incidenti sulle materie oggetto di riordino, mediante l'adozione di codici e di testi unici, siano attuati esclusivamente mediante modifica o integrazione delle disposizioni contenute nei corrispondenti codici e testi unici, sia una periodica attività di aggiornamento dei codici e dei testi unici da effettuare ogni sette anni.

L’articolo 4 novella l’articolo 14 della legge di semplificazione e riassetto normativo per il 2005 (legge 28 novembre 2005, n. 246), il quale reca la delega cosiddetta “taglia-leggi”: si tratta di un meccanismo volto alla individuazione di tutte le norme antecedenti al 1° gennaio 1970 tuttora vigenti, considerando abrogate tutte le disposizioni non incluse nei decreti legislativi ivi previsti. Le  modifiche apportate, tra l’altro, spostano di un anno la decorrenza della cosiddetta “ghigliottina” (cioè l’abrogazione delle disposizioni non incluse nei  decreti legislativi ricognitivi delle disposizioni vigenti) e affiancano a tale meccanismo una speculare delega per l’adozione di decreti legislativi finalizzati all’abrogazione di tutte le disposizioni – anche successive al 1° gennaio 1970 –  già oggetto di abrogazione tacita, ovvero obsolete o che abbiano comunque esaurito la loro funzione.

L’articolo 5 si compone di due commi, volti a novellare il capo III della legge 23 agosto 1988, n. 400, dedicato alla potestà normativa del Governo. Il comma 1 novella l’articolo 17, riguardante il potere regolamentare del Governo, prevedendo:

- con una integrazione al comma 2, il parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia su tutti gli schemi di regolamenti di delegificazione, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta;

- con il comma aggiuntivo 4-ter, la possibilità per il Governo di procedere al riordino delle disposizioni regolamentari vigenti.

Il comma 2 introduce l’articolo 17-bis, che autorizza il Governo all’adozione di testi unici compilativi, nella forma di decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato.

L’articolo 6, non modificato dal Senato, reca misure per la semplificazione della gestione amministrativa e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari.

Gli articoli 7, 8,  9 e 10 novellano la legge n. 241/1990, in materia, rispettivamente, di: certezza dei tempi di conclusione del procedimento; certezza dei tempi in caso di attività consultiva e valutazioni tecniche; conferenza di servizi e dichiarazione di inizio attività; tutela  degli interessati nei procedimenti amministrativi di competenza delle regioni e degli enti locali.

L’articolo 11 reca, ai commi 1 e 2, una delega al Governo in materia di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale. Il comma 3 concerne invece gli obblighi informativi dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

L’articolo 12 delega nuovamente il Governo ad adottare decreti legislativi integrativi e correttivi in materia ambientale.

L’articolo 13 riguarda la cooperazione allo sviluppo internazionale.

L’articolo 14 concerne la trasparenza dei flussi finanziari dei Fondi strutturali comunitari e del Fondo per le aree sottoutilizzate.

L’articolo 15, introdotto dal Senato, novella il codice del consumo con riguardo al Fondo nazionale di garanzia per i servizi turistici.

L’articolo 16, non modificato dal Senato, reca misure in tema di concorrenza e tutela degli utenti nel settore postale.

Gli articoli 17, 18 e 19, introdotti dal Senato, riguardano, rispettivamente: misure di semplificazione delle procedure relative ai piccoli appalti pubblici; progetti di eccellenza per il rilancio della competitività turistica italiana; un’autorizzazione al Governo a modificare il regolamento di delegificazione di cui al PR n. 207/2006, nella parte relativa alla composizione del consiglio di amministrazione dell’Agenzia italiana per il turismo.

Il capo III reca numerosi articoli riguardanti sotto vari profili le pubbliche amministrazioni, che vengono rubricati con la formula “Piano industriale della pubblica amministrazione”.

L’articolo 20 reca misure in materia di personale del Corpo forestale dello Stato.

L’articolo 21 concerne la trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale.

L’articolo 22 riguarda le spese di funzionamento e reca disposizioni in materia di gestione delle risorse umane.

L’articolo 23 è dedicato alla diffusione delle buone prassi nelle pubbliche amministrazioni ed ai tempi per l’adozione dei provvedimenti o per l’erogazione dei servizi al pubblico.

L’articolo 24 delega il Governo a riorganizzare il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, il Centro di formazione studi (FORMEZ) e la Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Gli articoli 25, 26, 27 e 28, introdotti dal Senato, riguardano: la trasformazione in fondazione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee; misure occupazionali nei confronti di personale impiegato in attività socialmente utili attraverso società partecipate da Italia Lavoro spa; una modifica della legge n. 165/2007, di delega al Governo in materia di enti di ricerca; il personale a tempo determinato della Croce Rossa.

L’articolo 29 reca disposizioni relative alle sedi diplomatiche e consolari.

L’articolo 30 disciplina la tutela non giurisdizionale dell’utente dei servizi pubblici.

L’articolo 31 novella la legge n. 3/2003, con riguardo alla Fondazione Ugo Bordoni.

L’articolo 32 riguarda il superamento della documentazione in forma cartacea ed il passaggio a quella telematica.

L’articolo 33 delega il Governo a modificare il codice dell’amministrazione digitale.

Gli articoli 34 e 35, introdotti dal Senato, concernono i servizi informatici per le relazioni tra pubbliche amministrazioni ed utenti e la diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni.

L’articolo 36 riguarda il sistema pubblico di connettività.

Gli articoli 37 e 38, introdotti dal Senato, concernono la carta nazionale dei servizi e misure per conciliare tempi di vita e di lavoro (attraverso una  novella della legge n. 53/2000).

L’articolo 39 reca una riallocazione di fondi.

L’articolo 40 modifica il decreto-legge n. 112/2008 in materia di impresa in un giorno e di risparmio energetico.

L’articolo 41 novella il decreto-legge n. 90/2008, in materia di personale non dirigenziale della protezione civile.

Gli articoli 42, 43,  44 e 45, introdotti dal Senato: integrano la composizione del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa; intervengono sulla disciplina relativa alla Corte dei conti; recano norme urgenti per la funzionalità dell’Avvocatura dello Stato; delegano il Governo al riassetto della disciplina del processo amministrativo.

Il capo IV reca numerose disposizioni in materia di giustizia, con specifico riguardo al processo civile e, più in generale, al codice di procedura civile. Gli articoli 46, 47 48, 49, 50, 51 e 52 novellano in più parti tale codice, mentre l’articolo 53 modifica le relative disposizioni di attuazione. L’articolo 55, introdotto dal Senato, reca una delega al Governo finalizzata alla riduzione e semplificazione dei procedimenti civili.

Gli ulteriori articoli raccolti nel capo investono ulteriori argomenti. In particolare, il Senato ha introdotto i seguenti articoli:

49, che introduce nell’ambito del codice di procedura civile l’articolo 540-bis, riguardante l’integrazione del pignoramento;

57, recante misure in tema di razionalizzazione delle modalità di proposizione e notificazione delle domande giudiziali;

62, in materia di proposta di concordato;

63, circa l’efficacia della trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili;

64, in materia di annotazione nei pubblici registri immobiliari;

65, volto al trasferimento presso gli uffici provinciali delle sezioni staccate dei servizi di pubblicità immobiliare;

66, recante una delega al Governo in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio;

67, riguardante la semplificazione delle procedure per l’accesso al notariato.

Il capo V investe il tema delle privatizzazioni e reca due articoli, riguardanti, rispettivamente, la società Patrimonio dello Stato spa e le società pubbliche.

Il capo VI, composto del solo articolo 73, reca una clausola di salvaguardia delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

 

Tipologia del provvedimento

Si tratta di un disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, risultante dallo stralcio – effettuato in prima lettura - del disegno di legge C. 1441, già approvato dalla camera e modificato dal Senato.

Il disegno di legge viene sottoposto all’esame del Comitato ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 6-bis, del regolamento, in quanto contenente  disposizioni di delega al Governo.

Il disegno di legge presentato in prima lettura alla Camera non era corredato né della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN) né della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

 

La presente scheda concerne esclusivamente le parti oggetto di modifica o integrazione da parte del Senato, sulle quali si svolge l’esame parlamentare in seconda lettura.

 

Collegamento con lavori legislativi in corso

Con riguardo all’articolo 11, comma 3, stralciato durante l’esame al Senato, si segnalache è in corso di esame presso le Commissioni riunite V e VIII della Camera in sede referente la proposta di legge A.C. 54 (on. Realacci), recante misure a sostegno dei comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti.

Art. 40 e  direttiva servizi.

 

Omogeneità delle disposizioni

Il provvedimento in esame, derivante dallo stralcio di un più ampio disegno di legge, reca comunque un contenuto estremamente articolato (investendo materie diverse quali lo sviluppo della banda larga, gli appalti pubblici, le modalità di redazione delle leggi, la riforma del procedimento amministrativo, il funzionamento dei comuni di piccole dimensioni, la cooperazione allo sviluppo internazionale, le sedi diplomatiche, la tutela degli utenti del servizio postale, l’uso dei fondi comunitari e di quelli per le aree sottoutilizzate, l’efficienza della pubblica amministrazione ed il codice dell’amministrazione digitale, la giustizia amministrativa e civile, leprocedure di mediazione e conciliazione, le spese di giustizia, le società pubbliche, la riforma degli strumenti di finanza pubblica, le funzioni della Corte dei Conti, l’accesso al notariato).

In tali contenuti si innestano numerose disposizioni di delega legislativa, segnatamente in materia di farmacie pubbliche e private (articolo 11), di integrazione e correzione dei decreti legislativi in materia ambientale adottati ai sensi della legge n. 308/2004 (articolo 12), di riordino del CNIPA, del FORMEZ e della SSPA (articolo 24, comma 1), di modifica del codice dell’amministrazione digitale (articolo 33), per il riassetto della disciplina del processo amministrativo (articolo 45) nonché per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili (articolo 55), l’emanazione di norme istitutive della mediazione in materia civile e commerciale (articolo 61) e la disciplina dell’atto pubblico informatico redatto dal notaio (articolo 66).

Ulteriori disposizioni intervengono su deleghe già aperte; in particolare: l’articolo 4 modifica il meccanismo cosiddetto taglia-leggi di cui all’articolo 14 della legge n. 246/2005; l’articolo 27 interviene sulla delega in materia di riordino degli enti di ricerca (legge n. 165/2007)

 

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Incidenza su fonti secondarie

L’articolo 25, comma 1 sopprime la lettera z) del comma 2 ed alcune parole nell’ambito del comma 4 dell’articolo 7 del regolamento di cui al DPR n. 233/2007.

Il comma 2 dell’articolo 37 modifica il regolamento di delegificazione di cui al DPR n. 117/2004.

 

Modifiche non testuali

Andrebbe valutata l’opportunità di riformulare l’articolo 17 in termini di novella agli articoli 36, comma 5, e 37, comma 7, del codice dei contratti, anche al fine di preservare la struttura unitaria del testo codicistico.

L’articolo 21, comma 3 differisce in maniera non testuale il termine previsto dall’alinea del comma 52-bis dell’articolo 3 della legge finanziaria 2008 (legge n. 244/2007).

Le disposizioni di cui all’articolo 34, commi 1-3 si inseriscono in un settore normativo già regolato dal codice dell’amministrazione digitale e dall’apposito regolamento di delegificazione sulla posta elettronica certificata (D.P.R. 68/2005). Andrebbe pertanto valutata l’opportunità di una riformulazione in termini di novella al testo codicistico, al fine di non comprometterne i caratteri di unitarietà, tenuto anche conto che l’articolo 89 del codice stabilisce che "la Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta gli opportuni atti di indirizzo e di coordinamento per assicurare che i successivi interventi normativi, incidenti sulle materie oggetto di riordino siano attuati esclusivamente mediante la modifica o l’integrazione delle disposizioni contenute nel presente Codice”.

Analogamente, all’articolo 37, andrebbe valutata l’opportunità di riformulare il comma 1 in termini di novella all’articolo 66 del decreto legislativo n. 82/2005 (codice dell’amministrazione digitale), che reca la disciplina di rango legislativo relativa alla carta d’identità elettronica ed alla carta nazionale dei servizi, anche al fine di preservare la struttura unitaria del testo codicistico.

All’articolo 46, analogamente, andrebbe valutata l’opportunità di riformulare il comma 2 come novella al codice di procedura civile.

L’articolo 57, comma 2 amplia l’ambito di applicazione dell’articolo 11 della legge n. 222/1984.

 

Coordinamento con disposizioni vigenti

All’articolo 27, il comma 2 esclude dall’applicazione dell’articolo 26 del decreto-legge n. 112/2008, relativo alla soppressione degli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca qualora entro il 31 dicembre 2009 siano adottati decreti legislativi attuativi della delega prevista dalla legge n. 165/20007. Si segnala in proposito che il primo periodo del comma 1 del citato articolo 26 già esclude tutti gli enti di ricerca dall’applicazione della norma. Andrebbe pertanto valutata l’opportunità di coordinare la disposizione in esame con il citato articolo 26 del decreto-legge n. 112/2008, utilizzando la tecnica della novella. Analogamente, andrebbe valutata l’opportunità di riformulare il comma 3 dell’articolo 27 in termini di novella al medesimo articolo.

Con riguardo all’articolo 32, andrebbe valutata l’opportunità di un esplicito coordinamento – eventualmente mediante una riformulazione in forma di novella – sia con le disposizioni generali che disciplinano la pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi (D.P.R. n. 1092/1985 ed articoli 3-bis e 26 della legge n. 241/1990), sia con le disposizioni che disciplinano l’accesso telematico ai dati e documenti delle pubbliche amministrazioni ed i siti istituzionali su reti telematiche (articoli 52-54 del codice dell’amministrazione digitale).

L’articolo 35, sulla posta certificata, interviene in una materia già disciplinata dal regolamento di delegificazione di cui al D.P.R. n. 68/2005, prevedendo l’emanazione di un regolamento “ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400”. Non è quindi specificata la natura del regolamento da adottare, essendo operato un rinvio generico all’articolo 17 della legge n. 400/1988, mentre, come già accennato, le disposizioni che regolano la materia sono contenute in un regolamento di delegificazione.

L’articolo 43 interviene sulla disciplina riguardante la Corte dei conti, con specifico riguardo al contenzioso pensionistico e sui poteri delle sezioni riunite. Mentre il comma 2 è correttamente formulato in termini di  novella, il comma 1 interviene, senza operare i necessari coordinamenti testuali, su una disciplina già stratificata, che poggia, oltre che su provvedimenti specificamente dedicati a tale organismo, su un complesso normativo dettato per gli organi di governo della giustizia amministrativa, la cui applicazione è stata di volta in volta estesa alla Corte dei conti[1].

Con riguardo all’articolo 67, comma 7, al fine di coordinare la novella con il nuovo articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 166/2006, novellato dal comma 6 del medesimo articolo, andrebbe valutata l’opportunità di procedere alla sostituzione integrale dell’articolo 10, comma 4, del citato decreto legislativo, mantenendo il richiamo alla composizione di cui all’articolo 5, comma 5, ma espungendo il riferimento alle due sottocommissioni (la prima presieduta dal presidente, la seconda dal vice presidente) contenuto nel testo vigente.

 

 

 

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

 

Disposizioni di delega

Con riguardo alle modifiche apportate, dall’articolo 4, alla delega cosiddetta taglia-leggi (articolo 14 della legge n. 246/2005), si segnala quanto segue:

il comma 14-ter sposta di un anno l’applicazione della cosiddetta “ghigliottina”  nei riguardi di tutti gli atti normativi non censiti nei decreti legislativi di cui al comma 14: l’attuale comma 16 (che viene contestualmente abrogato) dispone infatti che la ghigliottina scatti decorso il termine di 48 mesi dalla data di entrata in vigore della legge per l’emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 14 (16 dicembre 2009); il nuovo comma 14-ter dispone che la ghigliottina scatti decorso un anno dalla scadenza del termine del 16 dicembre 2009 ovvero del maggior termine previsto dall’ultimo periodo del comma 22 (cfr. infra). Si tratta di un accorgimento dettato dall’esperienza, in quanto già adottato in occasione della conversione dei decreti-legge nn. 112 e 200 del 2008, che hanno previsto – rispettivamente – l’abrogazione di 3.370 e 28.409 atti normativi con efficacia differita, in modo da lasciare un cuscinetto temporale nel quale provvedere ad eventuali correzioni. Andrebbe però valutata l’opportunità di stabilire un termine fisso, non suscettibile di scorrimento, per la decorrenza del meccanismo della “ghigliottina”;

andrebbe valutata l’opportunità di coordinare tra di loro i commi 15, 18 e 18-bis, in particolare chiarendo che i decreti legislativi di cui al comma 18-bis non possano integrare e correggere  i decreti legislativi integrativi e correttivi indicati al comma 18, per evitare di avere una doppia sequenza di tale tipologia di decreti;

il comma 21 viene novellato esclusivamente in conseguenza delle modifiche apportate ai commi precedenti, con una sola aggiunta relativa all’inclusione, nel novero degli schemi di decreti legislativi su cui la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere, di quelli di cui al comma 15. Si segnala in proposito che quest’ultimo comma si limita a prevedere ulteriori contenuti dei decreti legislativi di cui al comma 14 e quindi non sembra avere autonomia rispetto a quest’ultima previsione. Apparirebbe pertanto preferibile, nel caso, richiamare gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 14 e 15. Analoga osservazione è riferibile al comma 22.

 

 

L’articolo 45 delega il Governo al riassetto della disciplina del processo amministrativo. Il comma 2, relativo ai principi e criteri direttivi della delega, sembra in qualche caso – in particolare alle lettere a), b) e c) – limitarsi ad indicare l’oggetto e/o la finalità della delega stessa. Inoltre, l’alinea del comma richiama i principi e criteri direttivi di cui all’articolo 20, comma 3, della legge n. 59/1997 “in quanto applicabili”, rimettendo così alla discrezionale valutazione del legislatore delegato la individuazione dei principi e criteri da applicare nel caso di specie. Il comma 4, nel delegare il Governo ad emanare decreti legislativi integrativi e correttivi dei decreti legislativi “principali” previsti al comma 1,  la portata di tale delega integrativa e correttiva, disponendo che ai decreti legislativi emanati in esercizio della delega principale possono essere apportate solo “le correzioni e integrazioni che l’applicazione pratica renda necessarie od opportune”.

 

Riordino delle disposizioni regolamentari vigenti

L’articolo 5, comma 1, lettera b) novella l’articolo 17 della legge n. 400/1988, introducendovi il comma 4-ter, il quale dispone che con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 17 (cioè nella forma di decreti del Presidente della Repubblica) “si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all’espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete”. Andrebbe in proposito valutata l’opportunità di specificare se tali DPR abbiano, come sembrerebbe, natura meramente ricognitiva, sul modello dei testi unici misti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 5.  In questo caso, infatti, non si porrebbero problemi di gerarchia e specialità nell’ambito delle fonti regolamentari, visto che da un lato il riordino potrebbe investire i regolamenti di delegificazione per i quali il comma 1, lettera a) prevede ora obbligatoriamente il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia (con un aggravamento procedurale che non è previsto, in via generale, per gli altri regolamenti da adottare con DPR) e dall’altro i regolamenti ministeriali di cui all’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988.

 

 

Adempimenti

L’articolo 19, comma 3 prevede che al riparto dei nove seggi del consiglio di amministrazione dell’Agenzia nazionale per il turismo si provveda con decreto del sottosegretario di Stato con delega al turismo. Si segnala in proposito che la legge n. 400/1988, che disciplina l’attività del Governo, non attribuisce espressamente la potestà ai sottosegretari di emanare propri decreti e che risultano due soli precedenti di autorizzazione ad un sottosegretario ad emanare un proprio decreto, entrambi riguardanti il sottosegretario delegato per il coordinamento della protezione civile:

- l’articolo 7-bis del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania;

- l’articolo 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, il quale ha espressamente previsto la preposizione di un sottosegretario presso la presidenza del Consiglio alla soluzione dell’emergenza rifiuti in Campania, conferendo a tale figura, nel quadro della eccezionale situazione determinatasi, numerosi poteri anche in deroga alla normativa vigente.

 

L’articolo 38, nel novellare l’articolo 9 della legge n. 53/2000, ne riproduce la previsione relativa all’individuazione di una quota del Fondo per le politiche per la famiglia da destinare alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, senza fissare alcun criterio per tale individuazione.

 

Fissazione di termini a data prestabilita

L’articolo 2, comma 1, capoverso Art. 18-ter-1, in materia di società di consulenza finanziaria, stabilisce la decorrenza della nuova disciplina dal 1° ottobre 2009; analogamente, l’articolo 17, comma 1 prevede la decorrenza di misure di semplificazione delle procedure relative a piccoli appalti pubblici dal 1° luglio 2009. Andrebbe in proposito valutata l’opportunità di prevedere, in luogo di una data prestabilita, peraltro ravvicinata, un termine successivo alla data di entrata in vigore della legge.

 

Formulazione del testo

All’articolo 27, la rubrica non appare pienamente corrispondente ai contenuti dell’articolo, il quale, oltre ad intervenire sulla delega di cui alla legge n. 165/2007, riduce anche l’ambito di applicazione dell’articolo 26 del decreto-legge n. 112/2008.

All’articolo 34, i commi 1 e 2 adottano espressioni dal significato tecnico-giuridico di non immediata evidenza o generiche, quali “processi automatizzati rivolti al pubblico”, “tempi di risposta”, “modalità di lavorazione delle pratiche”.

All’articolo 55, comma 2, si dispone che “La riforma realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti”. Il riferimento è da intendersi ai decreti legislativi per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili la cui adozione è prevista al comma 1.

 

 

 


 

 

 

 



[1]E’ il caso – per la composizione del Consiglio di presidenza della Corte dei conti – del riferimento alla normativa vigente per la composizione del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. L’articolo 11 della recente legge n. 15/2009 dispone infatti che il Consiglio di presidenza della Corte è “composto dal Presidente della Corte, che lo presiede, dal Presidente aggiunto, dal Procuratore generale, da quattro rappresentanti del Parlamento eletti ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), della legge 27 aprile 1982, n. 186, e successive modificazioni, e dell'articolo 18, comma 3, della legge 21 luglio 2000, n. 205, e da quattro magistrati eletti da tutti i magistrati della Corte. Si segnala in proposito che con la modifica introdotta dal’articolo 42 del disegno di legge in esame all’articolo 7, commma 1, lettera d), della legge n. 186/1982, viene meno l’identità nel numero di componenti eletti dalle Camere nei due organi.