Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare
Titolo: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori - D.L. 11/2009 - A.C. n. 2232 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge
Riferimenti:
AC N. 2232/XVI     
Serie: Note per il Comitato per la legislazione    Numero: 40
Data: 12/03/2009
Descrittori:
MINACCE   PUBBLICA SICUREZZA
REATI SESSUALI     
Organi della Camera: Comitato per la legislazione

 

12 marzo 2009

 

n. 40

Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica
e di contrasto alla violenza sessuale,
nonché in tema di atti persecutori

D.L. 11/2009 - A.C. n. 2232

Elementi di valutazione sulla qualità del testo

e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge

 

Numero del disegno di legge di conversione

2232

Numero del decreto-legge

9/2009

Titolo del decreto-legge

Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori

Iter al Senato

No

Numero di articoli:

 

testo originario

14

testo approvato dal Senato

--

Date:

 

emanazione

23 febbraio 2009

pubblicazione in Gazzetta ufficiale

24 febbraio 2009

approvazione del Senato

--

assegnazione

24 febbraio 2009

scadenza

25 aprile 2009

Commissione competente

II Commissione (Giustizia)

Stato dell’iter

All’esame della Commissione in sede referente

 

 


Contenuto

Il decreto-legge in esame è finalizzato ad anticipare alcune delle disposizioni contenute nel disegno di legge in materia di sicurezza (A.C. 2180, già approvato dal Senato), nonché le norme contenute nel disegno di legge in materia di atti persecutori (A.S. 1348, già approvato dalla Camera e in corso di esame presso la Commissione giustizia del Senato).

Il provvedimento si compone di 14 articoli.

L’articolo 1, attraverso due novelle all’articolo 576 del codice penale, prevede, quali aggravanti speciali del delitto di omicidio, il fatto che esso sia commesso in occasione della commissione del delitto di violenza sessuale, di atti sessuali con minorenne e violenza sessuale di gruppo (lettera a), nonché da parte dell’autore del delitto di atti persecutori (lettera b).

L’articolo 2, attraverso una novella all’articolo 275 del codice di procedura penale, estende l’obbligatorietà della custodia cautelare in carcere, in presenza di gravi indizi di colpevolezza, a specifici delitti ritenuti di particolare gravità e allarme sociale, tra i quali numerose fattispecie di reato in materia sessuale (lettera a); la medesima disposizione novella il comma 2 dell’articolo 380, inserendo nella lista dei reati per cui è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza la violenza sessuale (esclusi i casi di minore gravità) e la violenza sessuale di gruppo (lettera b).

L’articolo 3, attraverso alcune modifiche all’articolo 4-bis della legge sull’ordinamento penitenziario, è volto a rendere più difficile ai condannati per taluni delitti a sfondo sessuale l’accesso ai benefici penitenziari (ovvero l’assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI della medesima legge, esclusa la liberazione anticipata).

L’articolo 4 interviene sulla disciplina del patrocinio a spese dello Stato per consentire alla persona offesa da taluni reati a sfondo sessuale l’accesso al gratuito patrocinio, anche in deroga ai limiti di reddito ordinariamente previsti.

L’articolo 5 prolunga il periodo massimo ditrattenimento dello straniero nei Centri di identificazione ed espulsione da 60 a 180 giorni.

L’articolo 6, comma 1, novellando l’articolo 61, comma 22, del decreto-legge n. 112/2008, con l’obiettivo di attuare un apposito piano straordinario di controllo del territorio, anticipa al 31 marzo 2009 (rispetto al 30 aprile dello stesso anno) il termine per l’adozione del D.P.R. per la ripartizione tra le varie forze di polizia e i vigili del fuoco delle risorse destinate all’assunzione di personale.

Il comma 2 dispone la riassegnazione immediata delle somme oggetto di confisca al Ministero dell’interno, nel limite di 100 milioni di euro per il 2009, per le esigenze urgenti di tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, e al Fondo nazionale contro la violenza sessuale, nel limite di 3 milioni di euro per il 2009, da destinare al sostegno dei progetti di assistenza alle vittime di violenza sessuale e di genere.

L’articolo 6, commi 3-6, dispone che il sindaco, previa intesa con il prefetto, possa avvalersi del concorso di associazioni volontarie di cittadini non armati nel presidio del territorio – da iscrivere in un apposito elenco -  con la finalità di segnalare alle forze di polizia  situazioni di disagio sociale o eventi turbativi della sicurezza urbana. Il sindaco si avvale, in via prioritaria, di associazioni costituite tra gli appartenenti, in congedo, delle Forze di polizia, delle Forze armate e di altri corpi dello Stato. Gli ambiti operativi, i requisiti per l’iscrizione e le modalità di tenuta dell’elenco sono rimessi ad un decreto del Ministro dell’interno.

I commi 7 e 8 dell’articolo 6 autorizzano i comuni, ai fini della tutela della sicurezza urbana, ad impiegare sistemi di videosorveglianza nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. I dati raccolti mediante tali sistemi possono essere conservati sino al settimo giorno successivo alla loro rilevazione, salvo particolari esigenze di ulteriore conservazione.

L’articolo 7 introduce nel codice penale il delitto di “Atti persecutori”, per la cui sussistenza si richiede la ripetitività della condotta, nonché l’idoneità dei comportamenti a provocare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero a ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona alla medesima legata da relazione affettiva ovvero a costringere la stessa ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni. La disposizione reca inoltre la disciplina delle circostanze aggravanti e prevede, salvo in talune ipotesi specificamente indicate, la procedibilità a querela della persona offesa.

L’articolo 8, al fine di apprestare tutela nel periodo che intercorre tra il comportamento persecutorio e la presentazione della querela e allo scopo di dissuadere preventivamente il reo dal compimento di nuovi atti, introduce la possibilità per la persona offesa di avanzare al questore richiesta di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta e disciplina l’esercizio di tale potere da parte del questore.

L’articolo 9 apporta una serie di modifiche al codice di procedura penale, tra le quali:

§       attraverso una novella all’articolo 392, comma 1-bis, la possibilità per taluni delitti (tra i quali vengono inseriti i maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli e gli atti persecutori) che si proceda con incidente probatorio al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 392, comma 1, all’assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne;

§       attraverso una novella all’articolo 398, comma 5-bis, l’estensione delle particolari modalità di assunzione della prova ivi previste - che nel testo previgente si applicano solo nel caso in cui vi sia il coinvolgimento di minori infrasedicenni - a tutti i casi in cui vi sia il coinvolgimento di minorenni nonché al caso di indagini per i reati di atti persecutori;

§       attraverso una novella all’articolo 498, comma 4-ter,l’estensione delle particolari protezioni ivi previste per l'esame in dibattimento del minore vittima di reato (uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico) anche ai procedimenti per il reato di atti persecutori nonché per l’esame in dibattimento del maggiorenne infermo di mente vittima del reato.

Viene inoltre prevista una nuova misura coercitiva, consistente nel divieto di avvicinamento dell’imputato ai luoghi frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa, attraverso l’inserimento nel codice di procedura penale dell’articolo 282-ter. Il divieto può riguardare anche i luoghi frequentati da prossimi congiunti o da persone conviventi o comunque legate alla persona offesa da una relazione affettiva. Sono infine prescritti specifici obblighi di comunicazione (nuovo articolo 282-quater) all’autorità di pubblica sicurezza competente, dei  provvedimenti di cui al nuovo articolo 282-ter nonché dell’articolo 282-bis (allontanamento dalla casa familiare) ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni. Tali atti sono altresì comunicati alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio.

L’articolo 10 reca una novella di carattere generale all’articolo 342-ter del codice civile, in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari, prolungando a un anno l’efficacia del decreto del giudice con cui si ordinano la cessazione della condotta criminosa, l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima.

L’articolo 11 prevede l’obbligo per le forze dell’ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia di reato di atti persecutori di fornire alla medesima tutte le informazioni relative ai Centri Antiviolenza presenti sul territorio ed eventualmente di metterla in contatto con tali strutture.

L'articolo 12 istituisce presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio un numero verde nazionale a favore delle vittime degli atti persecutori, con compiti di assistenza psicologica e giuridica, nonché di comunicare, nei casi d'urgenza e su richiesta della persona offesa, alle forze dell'ordine gli atti persecutori segnalati.

Gli articoli 13 e 14, infine, contengono rispettivamente la norma di copertura finanziaria e l’entrata in vigore.

 

Tipologia del provvedimento

Si tratta di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge, all’esame della Camera in prima lettura.

Il disegno di legge è corredato sia della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN), sia della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR), redatte secondo i modelli stabiliti – rispettivamente – dalla direttiva del Presidente del Consiglio in data 10 settembre 2008 e dal regolamento di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170.

 

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Nella legislatura in corso sono stati emanati due provvedimenti di urgenza riguardanti i temi della sicurezza pubblica:

-    da ultimo il decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 2008, n. 186), che reca misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina;

-    in precedenza, il decreto-legge  23 magio 2008, n. 92 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125), recante un complesso di disposizioni in materia di sicurezza pubblica, con specifico riguardo – tra l’altro – ai temi dell’immigrazione e del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio.

 

Collegamento con lavori legislativi in corso

Come già segnalato, molte delle disposizioni del capo I del decreto-legge sono analoghe a disposizioni contenute nel disegno di legge A.C. 2180 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), già approvato dal Senato (A. S. 733). Le disposizioni in materia di atti persecutori riproducono sostanzialmente l’A.S. 1348 (Misure contro gli atti persecutori), già approvato dalla Camera (A. C. 1440). Il preambolo del decreto fa riferimento a tale evenienza, specificando che il Governo ha ritenuto di “anticipare talune delle norme contenute in disegni di legge già approvati da un ramo del Parlamento in materia di sicurezza pubblica e di atti persecutori”.

Nel dettaglio:

-    l’articolo 1, comma 1, lettera a) riproduce in maniera identica l’articolo 1, comma 8 del disegno di legge C. 2180;

-    l’articolo 1, comma 1, lettera b) riproduce in maniera identica l’articolo 1, comma 1, lettera b) del disegno di legge S. 1348;

-    l’articolo 3 riproduce in maniera identica l’articolo 41, comma 4 del disegno di legge C. 2180;

-    l’articolo 4 riproduce in maniera identica l’articolo 41, comma 1 del disegno di legge C. 2180;

-    con riguardo all’articolo 5, si segnala che una disposizione relativa al prolungamento del periodo di trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione, formulata in termini diversi rispetto a quella in esame, era contenuta nel testo originario del disegno di legge S. 733 ed è stata soppressa durante l’esame in Assemblea (seduta del 4 febbraio 2009);

-    l’articolo 6, ai commi da 3 a 6, riprende, definendola ulteriormente, una misura già contenuta nell’articolo 52 del disegno di legge C. 2180;

-    l’articolo 7 riproduce in maniera identica l’articolo 1, comma 1, lettera a) del disegno di legge S. 1348;

-    l’articolo 8 riproduce in maniera identica l’articolo 2 del disegno di legge S. 1348;

-    l’articolo 9, comma 1: alla lettera a) riproduce in maniera identica l’articolo 1, comma 1, lettera b) del disegno di legge S. 1348[1]; alla lettera b) sostituisce integralmente il comma 1-bis dell’articolo 392 del codice di procedura penale (cui l’articolo 1, comma 1, lettera c) del disegno di legge S. 1348 apporta limitate modifiche); alle lettere c) e d) riproduce in maniera identica l’articolo 1, comma 1, lettere d) ed e) del disegno di legge S. 1348;

-    l’articolo 10 riproduce in maniera identica l’articolo 4 del disegno di legge S. 1348;

-    l’articolo 12 riproduce in maniera identica l’articolo 6, comma 1 del disegno di legge S. 1348;

-    l’articolo 13, comma 2, relativo alla copertura finanziaria della disposizione di cui all’articolo 12, riproduce in maniera identica l’articolo 6, comma 2 del disegno di legge S. 1348.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Le disposizioni recate dal provvedimento, pur differenziate quanto all’oggetto (disposizioni in materia di violenza sessuale, esecuzione dell’espulsione, controllo del territorio, atti persecutori), nel complesso introducono misure volte ad assicurare una maggiore tutela della sicurezza della collettività.

 

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

L’articolo 4 novella l’articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al DPR 30 maggio 2002, n. 115, al fine di consentire alla persona offesa da taluni reati a sfondo sessuale l’accesso al gratuito patrocinio “anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto”. Andrebbe in proposito valutata l’opportunità di circoscrivere il riferimento al medesimo articolo 76 ed al successivo articolo 77, che, nell’ambito del testo unico, individuano e disciplinano i limiti di reddito per accedere al gratuito patrocinio.

 

L’articolo 6, comma 1 novella l’articolo 61, comma 22 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, apportando due modifiche, finalizzate da un lato a precisare a chi spetti l’iniziativa per l’adozione del DPR ivi previsto e dall’altro lato ad anticipare il termine per la sua emanazione dal 30 aprile al 31 marzo 2009. Quest’ultima modifica sembrerebbe priva di effetti normativi (il termine del 30 aprile va inteso infatti come limite ultimo, rispetto al quale l’emanazione del DPR può essere anche molto precedente) e piuttosto volta ad enfatizzare l’impegno assunto dal Governo.

 

L’articolo 6, comma 2 interviene – con una disciplina di rango primario – in attesa dell’adozione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze attuativo delle disposizioni del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (2), che hanno istituito un fondo in cui affluiscono le somme di denaro sequestrate ed i proventi derivanti dai beni confiscati  alla criminalità organizzata, disponendo la rassegnazione immediata di tali somme, nel limite di cento milioni di euro per il 2009.

 

(2) Per l’adozione di tale decreto non è previsto alcun termine.

 

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Formulazione del testo

L’articolo 6, comma 8 consente la conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza per soli sette giorni, “fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione”, senza specificare tali esigenze e senza prevedere un obbligo di motivazione nel caso in cui i comuni decidano di  conservare le informazioni e le immagini per un periodo più lungo.

L’articolo 7, comma 1 introduce, nell’ambito del codice penale, l’articolo 612-bis, dedicato alla nuova fattispecie degli “atti persecutori”. Con riguardo allaformulazione della fattispecie, si osserva che la persona per la cui incolumità la vittimadello stalking ha fondato timore sembra essere quella legata da relazione affettiva al prossimo congiunto e non, come invece dovrebbe essere, quella legata da relazione affettiva alla vittima stessa.

In relazione al concetto di "relazione affettiva", si rammenta che la I Commissione, nel parere espresso nella seduta dell’11 dicembre 2008 su analoga disposizione del disegno di legge di cui all’A.C. 1440, ha formulato un’osservazione circa l'opportunità di definire il più oggettivamente possibile cosa si intenda per «persona che sia o sia stata legata da relazione affettiva con la persona offesa».

 

Coordinamento interno del testo

Come già accennato, l’articolo 7, comma 1 introduce, nell’ambito del codice penale, l’articolo 612-bis, dedicato alla nuova fattispecie degli “atti persecutori”; in particolare, il secondo comma del nuovo articolo riguarda l’aumento della pena in presenza di una circostanza aggravante; il quarto comma stabilisce i casi nei quali si può procedere d’ufficio. L’articolo 8, ai commi 3 e 4, prevede ulteriori fattispecie relative – rispettivamente – all’aumento della pena (3) ed procedimento d’ufficio, che dovrebbero essere richiamate nel nuovo articolo 612-bis del codice penale, anche con un semplice richiamo agli ulteriori casi previsti dalla legge.

 

(3)   Sia il secondo comma del nuovo articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall’articolo 7, sia l’articolo 8, comma 3 configurano una circostanza aggravante ai sensi dell’articolo 64 del codice penale (“Quando ricorre una circostanza aggravante, e l'aumento di pena non è determinato dalla legge, è aumentata fino a un terzo la pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso”).

 


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File: Cl040.d-l11.2009.sicurezza.2232.doc



[1]Non risulta invece riprodotta la lettera a), che novella l’articolo 266, comma 1, lettera f) del codice di procedura penale.