Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare
Titolo: Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie - D.L. 3/2009 - A.C. n. 2227 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge
Riferimenti:
AC N. 2227/XVI     
Serie: Note per il Comitato per la legislazione    Numero: 39
Data: 26/02/2009
Descrittori:
ELEZIONI AMMINISTRATIVE   ELEZIONI EUROPEE
ORGANIZZAZIONE ELETTORALE   REFERENDUM ABROGATIVO
Organi della Camera: Comitato per la legislazione
Altri riferimenti:
DL N. 3 DEL 27-GEN-09   AS N. 1341/XVI

Casella di testo: Note per il Comitato per la legislazione 


26 febbraio 2009

 

n. 39

Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell’anno 2009
delle consultazioni elettorali e referendarie

D.L. 3/2009 - A.C. n. 2227

Elementi di valutazione sulla qualità del testo

e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge

 

Numero del disegno di legge di conversione

 

Numero del decreto-legge

3/2009

Titolo del decreto-legge

Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell’anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie

Iter al Senato

Numero di articoli:

 

testo originario

6

testo approvato dal Senato

9

Date:

 

emanazione

27 gennaio 2009

pubblicazione in Gazzetta ufficiale

28 gennaio 2009

approvazione del Senato

19 febbraio 2009

assegnazione

20 febbraio 2009

scadenza

29 marzo 2009

Commissione competente

I Commissione (Affari costituzionali)

Stato dell’iter

All’esame della Commissione in sede referente

 

 


Contenuto

Il decreto-legge, nel testo approvato dal Senato, si compone di nove articoli.

L’articolo 1 reca una disciplina volta a consentire lo svolgimento contemporaneo delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia e delle elezioni amministrative, che si terranno nel corso del 2009. Essa prevede tra l’altro che le operazioni di voto si svolgano, diversamente da quanto solitamente previsto, dalle ore 15 alle ore 22 del sabato e dalle ore 7 alle ore 22 della domenica.

L’articolo 1-bis modifica l’articolo 16, comma 3, della legge n. 515/1993, che disciplina il rimborso delle spese elettorali corrisposto a partiti e movimenti in occasione delle elezioni europee. La novella fa sì che abbiano accesso al contributo i partiti e i movimenti che abbiano partecipato alla competizione elettorale ottenendo almeno il 2 per cento dei voti validi (il testo vigente prevede invece che il contributo spetti ai partiti e movimenti che abbiano ottenuto almeno l’elezione di un rappresentante al Parlamento europeo).

L’articolo 1-ter apporta varie novelle agli atti legislativi che disciplinano le elezioni europee ed amministrative, allo scopo di precisare che i contrassegni delle liste da riprodurre sulle rispettive schede elettorali abbiano un diametro pari a 3 centimetri.

L’articolo 2 disciplina l’esercizio del diritto di voto alle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo dei cittadini italiani che si trovano temporaneamente fuori dal territorio dell’Unione europea per motivi di servizio o missioni internazionali. Esso prevede per tali cittadini, solo in occasione delle elezioni da tenersi nel 2009, la possibilità di votare per corrispondenza, all’estero, per le circoscrizioni del territorio nazionale.

L’articolo 3 reca una disciplina analoga a quella introdotta dall’articolo 2, finalizzata a consentire il voto per corrispondenza dei cittadini temporaneamente all’estero per motivi di servizio o missioni internazionali in occasione delle consultazioni referendarie ex art. 75 della Costituzione, che si terranno nel corso del 2009.

L’articolo 4, al fine di assicurarne la funzionalità in vista delle prossime elezioni, prevede che il prefetto designi al presidente della Corte di appello funzionari statali da nominare quali componenti aggiunti delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali.

L’articolo 4-bis consente, anche in occasione delle elezioni e dei referendum abrogativi da tenersi nel 2009, come già avvenuto per le elezioni politiche del 2006 e del 2008, l’ammissione ai seggi elettorali di osservatori internazionali in attuazione degli impegni assunti al riguardo dall’Italia nell’ambito della Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

L’articolo 5 reca la quantificazione degli oneri derivanti dall’attuazione del decreto-legge (1.451.850 euro per l’anno 2009) e la relativa copertura finanziaria.

L’articolo 6 dispone in ordine all’entrata in vigore del decreto-legge.

 

 

Tipologia del provvedimento

Si tratta di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge, approvato in prima lettura dal Senato, con modificazioni, ed ora all’esame della Camera.

Il disegno di legge presentato al Senato non è corredato né della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR). La relazione illustrativa, difformemente da quanto disposto dall’articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, non “contiene il riferimento alla disposta esenzione [dall’obbligo di redazione della relazione AIR] e alle sue ragioni giustificative”, né “indica sinteticamente la necessità ed i previsti effetti dell’intervento normativo sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull’organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, dando conto della eventuale comparazione di opzioni regolatorie alternative.

 

 

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Pur se l’articolo 15, comma 2, lettera b) della legge n. 400 del 1988 esclude che con decreto-legge si possa provvedere sulla materia elettorale, il ricorso alla decretazione d’urgenza per dettare disposizioni in tale materia non è un evento infrequente; i precedenti decreti-legge hanno  inciso, per lo più, sul procedimento elettorale, con  particolare riguardo alle modalità per consentire lo svolgimento contemporaneo di più consultazioni elettorali. L’ultimo provvedimento con questa finalità è stato il decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2008, n. 30. In qualche caso, si sono disciplinate con provvedimento d’urgenza anche le modalità di espressione del voto (a titolo esemplificativo, si segnala il decreto-legge 10 maggio 1996, n. 257, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 luglio 1996, n. 368).

Nella legislatura in corso il Comitato non ha ancora avuto modo di pronunciarsi in materia. Nelle due precedenti legislature, invece, il Comitato ha espresso il proprio parere su 7 decreti-legge attinenti alla materia elettorale (6 della XIV legislatura ed 1 della XV), sviluppando una giurisprudenza che può essere così riassunta:

-    non appaiono in contrasto, anche sulla base dei numerosi precedenti, con l’articolo 15, comma 2, lettera b) della legge n. 400 del 1988 disposizioni aventi una finalità limitata, volta a regolare aspetti di carattere organizzativo;

-    presentano profili problematici e suscitano perplessità disposizioni che incidono più in profondità sulla materia elettorale: a titolo esemplificativo:

• nel parere sul decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche (A. C. 6292 della XIV legislatura), il Comitato ha rilevato che suscita perplessità la presenza di “disposizioni che disciplinano aspetti quali la presentazione delle liste e delle candidature nonché le cause di ineleggibilità”;

• analogamente, nel parere sul decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24 (A. C. 3431 della XV legislatura), il Comitato ha rilevato che presenta “profili problematici il contenuto dell’articolo 4, in quanto incidente sul regime della presentazione delle liste alla competizione elettorale, nella misura in cui si modifica il requisito della loro sottoscrizione da parte di un certo numero di elettori”.

 

Collegamento con lavori legislativi in corso

Nulla da rilevare.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Le disposizioni contenute nel decreto si riferiscono nel loro complesso alle consultazioni elettorali per il rinnovo del Parlamento europeo, disciplinando aspetti del relativo procedimento elettorale e rendendo possibile lo svolgimento di dette consultazioni contestualmente al turno annuale ordinario delle elezioni amministrative per l’anno 2009; inoltre, l’articolo 3 disciplina le modalità di voto dei cittadini temporaneamente all’estero in occasione dei referendum abrogativi che dovessero svolgersi nel 2009. Gli articoli 1-bis ed 1-ter, introdotti durante l’esame presso il Senato, si caratterizzano in quanto – a differenza delle altre disposizioni del decreto, a carattere transitorio – recano una disciplina a regime del rimborso elettorale per i partiti partecipanti alle elezioni europee  e delle dimensioni dei contrassegni sulle schede elettorali.

 

 

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

L’articolo 1-bis novella l’articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993, in materia di rimborso elettorale per le elezioni europee. La novella fa immediatamente seguito alle modifiche apportate dalla recentissima legge 20 febbraio 2009, n. 10, alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia,.

Gli articoli 2 e 3 dettano disposizioni relative al voto dei cittadini temporaneamente all’estero in occasione delle elezioni europee del 2009 e dei referendum abrogativi che dovessero svolgersi nello stesso anno. Disposizioni aventi la stessa finalità – con riguardo alle elezioni politiche – erano presenti nel citato decreto-legge n. 24/2008, e, prima ancora, erano state introdotte, durante l’iter di conversione, nel decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, emanato in vista delle elezioni politiche del 2006 (articolo 3-sexies). Tali disposizioni vengono dettate di volta in volta in assenza di una disciplina a regime valida per tutte le consultazioni elettorali e referendarie, che potrebbe essere introdotta nell’ambito della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero.

Analogamente, l’articolo 4-bis, riguardante l’ammissione ai seggi elettorali di osservatori dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), reca una previsione identica a quelle già contenute nel’articolo 3 del decreto-legge n. 1/2006 e nell’articolo 3 del decreto-legge n. 24/2008 con riguardo alle elezioni politiche.

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Nulla da rilevare.