Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari
Titolo: Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente - D.L. 208/2008 - A.C. n. 2206 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge
Riferimenti:
AC N. 2206/XVI     
Serie: Note per il Comitato per la legislazione    Numero: 36
Data: 17/02/2009
Descrittori:
ACQUA POTABILE   PROTEZIONE CIVILE
RECUPERO E RICICLAGGIO   RIFIUTI E MATERIALE DI SCARTO
SCARICHI E DISCARICHE     
Organi della Camera: Comitato per la legislazione
Altri riferimenti:
DL N. 208 DEL 30-DIC-08     

Casella di testo: Note per il Comitato per la legislazione 


17 febbraio 2009

 

n. 36

Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente

D.L. 208/2008 - A.C. n. 2206

Elementi di valutazione sulla qualità del testo

e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge

 

Numero del disegno di legge di conversione

2206

Numero del decreto-legge

208/2008

Titolo del decreto-legge

Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente

Iter al Senato

Numero di articoli:

 

testo originario

9

testo approvato dal Senato

 

Date:

 

emanazione

30 dicembre 2008

pubblicazione in Gazzetta ufficiale

31 dicembre 2008

approvazione del Senato

12 febbraio 2009

assegnazione

13 febbraio 2009

scadenza

1° marzo 2009

Commissione competente

VIII Commissione (Ambiente)

Stato dell’iter

All’esame della Commissione in sede referente

 

 


Contenuto

Il decreto-legge in esame reca norme in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente.

Il provvedimento, originariamente di otto articoli, si compone – a seguito delle modifiche introdotte nell’altro ramo del Parlamento –  di 23 articoli.

In particolare, l’articolo 1 novella le norme transitorie relative alle autorità di bacino contenute nell'articolo 170 del "codice ambientale" (decreto legislativo n. 152 del 2006) al fine di prorogare le stesse autorità di bacino fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 63, comma 2, dello stesso codice ambientale.

Nel corso dell’esame al Senato sono stati introdotti, dopo il comma 3, due commi aggiuntivi che concernono l'adozione dei piani di gestione e che mirano in particolare ad assicurare la tempestiva adozione di tali piani e la loro elaborazione secondo criteri di uniformità.

Il Senato ha inserito, altresì, un comma relativo alla ripartizione dei fondi finalizzati al finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo.

L’articolo 2 introduce una forma di risoluzione stragiudiziale del contenzioso relativo alle procedure di rimborso delle spese di bonifica e ripristino di aree contaminate e al risarcimento del danno ambientale.

In tale ambito, il Senato ha approvato alcune modifiche volte essenzialmente a conferire una maggiore precisione al dettato normativo, a valorizzare il ruolo dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e a disciplinare compiutamente l'utilizzazione del terreno o di singoli lotti o porzioni da parte del proprietario nel rispetto della destinazione urbanistica e degli obiettivi di bonifica.

L'articolo 3reca una serie di disposizioni in materia di personale finalizzate ad assicurare la funzionalità dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

Il comma 3-bis, introdotto dal Senato, prevede che il Collegio dei revisori dei conti già operante in seno all'APAT esercita le sue funzioni anche in luogo dei corrispondenti organi già operanti in seno all'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare e all'Istituto nazionale per la fauna selvatica, anch’essi confluiti nell’ISPRA.

L'articolo 4– modificato al Senato – reca disposizioni volte a permettere il funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, attraverso la semplificazione dell’iter di utilizzazione dei fondi destinati a coprire le spese di funzionamento della Commissione stessa.

L'articolo 4-bis – introdotto al Senato - estende alla Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata – IPPC, le norme relative alla semplificazione dell’iter di utilizzazione dei fondi per spese di funzionamento introdotte dal precedente art. 4.

L’articolo 5 reca alcune proroghe in materia di rifiuti: la prima riguarda la proroga dell’attuale regime di prelievo della TARSU, la seconda la disciplina transitoria per le discariche dei rifiuti, la terza i criteri per l’assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani. Inoltre, durante l’iter al Senato, sono state introdotte alcune norme sul Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), sul modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) e sulla tariffa di igiene ambientale (TIA).

L’articolo 6 prorogaal 31 dicembre 2009 il termine dal quale decorre il divieto di conferimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico inferiore (PCI) superiore a 13.000 kj/kg (il cd. fluff di frantumazione degli autoveicoli), previsto dall’articolo 6, comma 1, lett. p) del decreto legislativo n. 36 del 2003.

Il comma 1-bis, introdotto durante l’esame al Senato, reca una disposizione derogatoria transitoria finalizzata a consentire, per un periodo di 12 mesi, l’esclusione dal regime dei rifiuti per le materie, le sostanze e i prodotti secondari stoccati presso gli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti in base alle vigenti norme ambientali, che effettuano una o più delle operazioni di recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata urbana o da raccolte dedicate di rifiuti speciali recuperabili in carta e cartone, vetro, plastica e legno.

L’articolo 6-bis, introdotto durante l’esame alSenato, novella il comma 1284-bis dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007 (n. 296/2006), al fine di aggiungere, alle finalità del fondo a favore della potabilizzazione, microfiltrazione e dolcificazione delle acque di rubinetto istituito dal comma citato nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente, anche la naturizzazione delle acque di rubinetto.

Gli articoli 6-ter e 6-quater, introdotti durante l’esame alSenato, recano rispettivamente norme in materia di inquinamento acustico e rifiuti contenenti idrocarburi.

L'articolo 7 interviene sulla normativa che disciplina la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) recata dal decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.

L’articolo 7-bis, introdotto durante l’iter al Senato, reca disposizioni volte ad ottenere una riduzione dell'utilizzo di carta presso le pubbliche amministrazioni.

L’articolo 7-ter, introdotto nel corso dell’iter al Senato, attraverso una novella al secondo e terzo periodo del comma 1-bis dell’art. 4 del decreto-legge n. 314 del 2003, modifica le percentuali relative al contributo di compensazione territoriale previsto a favore dei siti che ospitano centralinucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare.

L’articolo 7-quater, introdotto nel corso dell’iter al Senato, destina 9 milioni di euro per la promozione di progetti ed iniziative ambientali, nonché per interventi di manutenzione degli immobili di pertinenza del Ministero dell'ambiente.

L’articolo 7-quinquies prevede la promozione della sensibilità ambientale e dei comportamenti ecocompatibili nella scuola secondaria superiore e nell'università, attraverso la realizzazione di progetti e iniziative di interesse generale.

L’articolo 7-sexies è volto ad incentivare, con finalità ecologiche, il mercato dell'usato.

L'articolo 8 dispone un primo finanziamento di 100 milioni di euro per fronteggiare le situazioni di emergenza derivanti dai fenomeni alluvionali che si sono verificati nei mesi di novembre e dicembre 2008 (commi 1-4) ed un altro di 19 milioni di euro per la prosecuzione degli interventi conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito le province di Parma, Reggio Emilia e Modena il 23 dicembre 2008 (comma 5-bis). Infine vengono introdotte norme di modifica delle modalità di rendicontazione dell’attività da parte dei Commissari all'emergenza (comma 5) e disposizioni per i volontari dell’Associazione italiana della Croce rossa italiana e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (comma 5-ter).

L’articolo 8-bis novella il comma 167 dell’articolo 2 della legge finanziaria 2008, prevedendo che il Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente, d’intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni, definisca con uno o più decreti la ripartizione fra le regioni della quota minima di incremento dell’energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili necessaria per raggiungere l’obiettivo del 17 per cento del consumo interno lordo entro il 2020, e dei successivi aggiornamenti proposti dall’Unione europea.

L’articolo 8-ter aggiunge due nuovi commi all'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cd. codice ambientale), in materia di rocce e terre da scavo e di residui di lavorazione della pietra.

L’articolo 8-quater, introdotto durante l’iter alSenato, sostituisce il comma 3 dell’articolo 206 del decreto legislativo n. 152 del 2006, n. 152 relativo agli accordi e contratti di programma per la gestione dei rifiuti, prevedendo che essi possano introdurre semplificazioni di natura amministrativa.

L’articolo 8-quinquies, introdotto durante l’iter alSenato, reca una modifica all’articolo 243, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, in materia di acqua di falda.

L’articolo 8-sexies, introdotto durante l’esame al Senato, è finalizzato a disciplinare il rapporto con l’utenza da parte dei gestori dei servizi di depurazione anche al fine di dettare le necessarie norme per l’attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008.

L’articolo 9 reca le consuete norme concernenti l’entrata in vigore.

 

Tipologia del provvedimento

Si tratta di un disegno di legge di conversione di un decreto legge, approvato in prima lettura dal Senato ed ora all’esame della Camera.

Il disegno di legge non è corredato né della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR). La relazione illustrativa, difformemente da quanto disposto dall’articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, non “contiene il riferimento alla disposta esenzione [dall’obbligo di redazione della relazione AIR] e alle sue ragioni giustificative”, né “indica sinteticamente la necessità ed i previsti effetti dell’intervento normativo sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull’organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, dando conto della eventuale comparazione di opzioni regolatorie alternative”.

 

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Non risultano immediati precedenti in materia negli ultimi anni.

 

Collegamento con lavori legislativi in corso

 

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il provvedimento in esame reca un contenuto che - pur ampliatosi notevolmente al Senato con l’ingresso di ulteriori 14 articoli e numerose altre disposizioni inserite nei 9 articoli originari - risulta sostanzialmente omogeneo, in quanto comunque complessivamente unificato dallafinalità di intervenire nella materia ambientale, con riguardo alle autorità di bacino (articolo 1),al contenzioso ed al risarcimento del danno ambientale (articolo 2), al personale dell’ISPRA (articolo 3) ed al funzionamento delle Commissioni di verifica dell'impatto ambientale e della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata (articoli 4 e 4-bis), nonché alla materie della gestione dei rifiuti (articoli 5, 6, 6-quater, 7) e delle acque (articoli 6-bis  e 8-quinquies); ulteriori norme sono invece dirette ad incentivare scelte virtuose in campo ambientale per ridurre l'utilizzo di carta da parte delle pubbliche amministrazioni (articolo 7-bis), a compensare i territori che ospitano siti nucleari (articolo 7-ter), a promuovere progetti di educazione ambientale (articoli 7-quater e 7-quinquies) e i mercati dell'usato (articolo 7-sexies), ad incrementare l’energia elettrica da produrre con fonti rinnovabili (articolo 8-bis); infine, l’articolo 8 dispone finanziamenti per interventi emergenziali connessi a fenomeni sismici ed alluvionali; l’articolo 8-ter interviene sulla disciplina di utilizzo di rocce, terre da scavo e residui di lavorazione della pietra; l’articolo 8-quater ridefinisce la normativa in materia di accordi e contratti di programma per la gestione dei rifiuti; l’articolo 8-sexies dettanorme per l’attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, con riguardo al servizio idrico integrato.

 

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Incidenza su norme secondarie

L’articolo 1, comma 3-quater dispone la disapplicazione temporanea delle norme di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica in data 27 luglio 1999.

L’articolo 8 reca, ai commi 5-bis e 5-ter, disposizioni che incidono in maniera non testuale – rispettivamente – su un termine previsto dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 e sull’ambito di applicazione degli articoli 9 e 10 del regolamento di cui al DPOR 8 febbraio 2001, n. 194

 

Coordinamento con la normativa vigente

L’articolo 8-quater modifica l’articolo 206 del decreto legislativo n. 152 del 2006, allo scopo di espungere dalla disposizione la parte in cui prevede che gli accordi e i contratti di programma “non possono stabilire deroghe alla normativa nazionale primaria vigente e possono integrare e modificare norme tecniche e secondarie solo in conformità con quanto previsto dalla normativa nazionale primaria”, e di consentire invece che i medesimi accordi possano prevedere semplificazioni amministrative. Andrebbe in proposito valutata l’opportunità di chiarire se, e in che termini, da tale modifica discenda la derogabilità della normativa nazionale di riferimento da parte degli accordi e dai contratti di programma previsti nel citato articolo 206.

 

Il provvedimento in esame reca numerose disposizioni che intervengono sulla normativa vigente senza assicurare i necessari raccordi. A titolo esemplificativo:

•l’articolo 2 reca una disciplina in materia di danno ambientale che potrebbe essere riformulata in termini di novella al codice ambientale, anche al fine di mantenerne la struttura unitaria;

•  l’articolo 5, comma 1-bispotrebbe essere riformulato in termini di novella alle singole disposizioni dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 36 del 2003 relative alla disciplina transitoria per le discariche dei rifiuti oggetto di proroga, ovvero ai commi 1, 2 e 6 del citato articolo 17;

• l’articolo 6-ter sembrerebbe integrare il disposto dell’articolo 844 del codice civile, in relazione alle sole immissioni acustiche, il cui accertamento viene connesso a non meglio identificate”disposizioni di legge e diregolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso”;

• Gli articoli 7-bis e 7-quinquies intervengono in aggiunta a quanto già previsto dalla normativa vigente, al fine di prevedere specifiche competenze del Ministero dell’ambiente. In particolare:

-  l’articolo 7-bis interviene sulla problematica relativa alla riduzione dell’utilizzo di carta presso le pubbliche amministrazioni, già oggetto dell’articolo 26 del decreto-legge n. 112/2008;

-  l’articolo 7-quinquies, nel prevedere la promozione della sensibilità ambientale e dei comportamenti ecocompatibili nella scuola secondaria superiore e nell'università, si sovrappone a quanto già disposto dall’articolo 7-bis del decreto- legge n. 172 del 2008 sull’emergenza rifiuti in Campania, ove già si prevede l’inserimento dell’educazione ambientale nei programmi scolastici relativi al periodo dell’obbligo di istruzione – che include i primi due anni della scuola secondaria superiore. Andrebbe anche valutata l’opportunità di uniformare le modalità di emanazione del decreto ministeriale previsto dalla disposizione in esame a quelle previste nel richiamato decreto-legge n. 172 del 2008.

 

Interpretazione autentica

All’articolo 3, con riguardo al comma 1, l’intento di interpretare autenticamente altra precedente disposizione dovrebbe risultare, ai sensi della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, nella rubrica dell’articolo.

 

Richiami normativi

L’articolo 6, comma 1-bis reca un richiamo normativo effettuato in termini estremamente generici, assoggettando l’efficacia della disposizione alla “condizione che siano rispettate le disposizioni in materia di tutela della sicurezza dei lavoratori, di prevenzione incendi e le norme in tema di protezione dell'ambiente e della salute”.

 

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

La rubrica dell’articolo 8-quinquies fa esclusivo riferimento alla modifica introdotta dall’articolo (relativa all’articolo 243 del codice ambientale), senza specificare la materia su cui si interviene (cioè l’acqua di falda).