Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare | ||||
Titolo: | Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare - D.L. 171/2008 - A.C. n. 1961 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Note per il Comitato per la legislazione Numero: 29 | ||||
Data: | 04/12/2008 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | Comitato per la legislazione | ||||
Altri riferimenti: |
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4 dicembre 2008 |
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n. 29 |
Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentareD.L. 171/2008 - A.C. n. 1961Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge |
Numero del disegno di legge di conversione |
1961 |
Numero del decreto-legge |
171/2008 |
Titolo del decreto-legge |
Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare |
Iter al Senato |
Sì |
Numero di articoli: |
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testo originario |
5 |
testo approvato dal Senato |
20 |
Date: |
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emanazione |
3 novembre 2008 |
pubblicazione in Gazzetta ufficiale |
4 novembre 2008 |
approvazione del Senato |
26 novembre 2008 |
assegnazione |
27 novembre 2008 |
scadenza |
3 gennaio 2009 |
Commissione competente |
XIII (Agricoltura) |
Stato dell’iter |
All’esame della commissione in sede referente |
Al decreto-legge, originariamente composto di 4 articoli recanti disposizioni di carattere sostanziale, sono stati aggiunti, durante l’iter al Senato, 15 nuovi articoli.
Nel dettaglio, L’articolo 1 modifica, in relazione alle condizioni poste dalla Commissione europea con la decisione C(2008) 668 del 13 febbraio 2008, la normativa sulla detassazione degli investimenti in pubblicità delle imprese agricole ed agroalimentari,contenuta nell’articolo 1, commi 1088-1092, della legge finanziaria 2007.
L’articolo 1-bis incrementa di 65 milioni di euro per il 2008 la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale -incentivi assicurativi, di cui all’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 102/2004.
L’articolo 1-ter proroga dal 31 dicembre 2008 sino al 31 marzo 2009 le agevolazioni contributive previste dall’articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter della legge n. 67/1988, nelle misure più favorevoli previste dall’art. 01, comma 2, del decreto-legge n. 2/2006, per i datori di lavoro agricoli di territori montani particolarmente svantaggiati e zone agricole svantaggiate.
L’articolo 2 proroga dal 31 dicembre 2008 al 30 giugno 2009 il termine per l’utilizzazione, secondo le diverse modalità previste dalla normativa vigente, del contingente di biodiesel soggetto ad accisa agevolata assegnato agli operatori nel 2008.
L’articolo 2-bis attribuisce la qualifica di sottoprodotti (sottraendoli quindi all’applicazione della normativa sui rifiuti), qualora destinati alla combustione nel medesimo ciclo produttivo: alle vinacce esauste e ai loro componenti, bucce, vinaccioli e raspi, derivanti dai processi di distillazione che subiscono esclusivamentetrattamenti di tipo meccanico-fisico, compreso il lavaggio con acqua o l'essiccazione; al biogas derivante da processi anaerobici di depurazione delle borlande della distillazione.
L’articolo 3 contiene disposizioni varie in materia di enti irrigui. In particolare:
-
i commi da
- i commi 4 e 5 prorogano per un anno l’attività dell’Ente irriguo umbro-toscano;
- il comma 5-bis estende l’applicazione del comma 1 dell'articolo 166 del decreto legislativo n. 152/2006, che disciplina le attività di realizzazione e gestione di impianti irrigui da parte dei consorzi di bonifica e degli enti irrigui, anche alle società parzialmente partecipate dai medesimi consorzi ed enti;
- il comma 5-ter assegna al Ministero dellepolitiche agricole, alimentari e forestali la somma di 1,8 milioni di euro per la prosecuzione nel 2009 del servizio di somministrazione di lavoro presso l’amministrazione centrale del Ministero.
L’articolo 4 provvede alla copertura degli oneri, valutati in 50 milioni di euro, necessari per la chiusura degli interventi cofinanziati dall’Unione Europea nel settore della pesca e dell’acquacoltura per il periodo di programmazione 1994/1999 (programma SFOP).
L’articolo 4-bis differisce dal 31 luglio 2008 al 31 dicembre 2010 il termine per l’adeguamento degli allevamenti degli animali da pelliccia ai nuovi standard di benessere degli animali previsti dal decreto legislativo n. 146/2001.
L’articolo 4- ter prevede l’emanazione di un decreto del Ministro delle
politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con
L’articolo 4-quater, con alcune novelle al decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto codice ambientale), semplifica la normativa per il trasporto di modiche quantità di rifiuti agricoli da parte dei produttori dei rifiuti stessi.
L’articolo 4-quinquies elimina dal complesso dei requisiti necessari per l’iscrizione nel registro dei pescatori marittimi, cui è subordinata la possibilità di esercitare la pesca marittima professionale, la condizione di esercitare la pesca professionale quale attività ”esclusiva o prevalente”.
L’articolo 4-sexiesesenta le navi ed i galleggianti adibiti alla pesca marittima che non toccano parti o territori di altri Stati dall’obbligo di munirsi di certificazione di derattizzazione o di esenzione dalla derattizzazione.
L’articolo 4-septies inserisce i consorzi di bonifica tra le pubbliche amministrazioni che, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo n. 228/2001, possono stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli per interventi di sistemazione e manutenzione del territorio e dell’assetto idrogeologico.
L’articolo 4-octies prevede che, allo scopo di salvaguardare le aree naturali protette e contrastare gli incendi boschivi, il Corpo forestale dello Stato provveda alla riorganizzazione dell’attività svolta dal personale a tempo determinato e indeterminato assunto ai sensi della legge n. 124 del 1985.
L’articolo 4-novies esclude dalla valutazione ambientale strategica (VAS) i piani di gestione forestale o gli strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, che sono redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati.
L’articolo
4-decies
interviene sulle modalità attuative, di cui decreto interministeriale 14
dicembre 2001, n.
L’articolo 4-undecies stanzia 10 milioni di euro per l’anno 2008, da utilizzare per l’erogazione, ai sensi del regolamento (CE) n. 1535/2007 che disciplina gli aiuti de minimis nel settore della produzione agricola, di risarcimenti per i danni ed il mancato reddito conseguenti alla malattia fungina Peronospora della vite.
L’articolo 4-duodecies interviene sulla composizione dei consigli di amministrazione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), di Agecontrol Spa e delle società controllate dal dicastero agricolo, riducendo il numero dei consiglieri.
L’articolo
4-terdecies
modifica la disciplina sanzionatoria prevista dalla legge n. 281 del
L’articolo 5 concerne l’entrata in vigore.
Si tratta di un disegno di legge di conversione di un decreto legge, approvato in prima lettura dal Senato ed ora all’esame della Camera.
Il disegno di legge di conversione presentato dal Governo al Senato non è corredato né della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR).
In tempi recenti, il precedente più rilevante di provvedimento d’urgenza incentrato sul settore agroalimentare è costituito dal decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settoridell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81. Tale provvedimento è preceduto da due decreti-legge emanati nel 2005: 28 febbraio 2005, n. 22, recante interventi urgenti nel settore agroalimentare, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71; 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231.
In merito all’assegnazione del contingente biodiesel defiscalizzato, l’articolo 2 richiama l’articolo 26, comma 4-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.
Per quanto riguarda l’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, si segnala, da ultimo, l’articolo 26, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, richiamato dall’articolo 3 del provvedimento in esame.
Per quanto riguarda l’articolo 4-sexies, una disposizione analoga è presente nell’articolo 11 della proposta di legge S. 793, recante nuove disposizioni in materia di pesca marittima, attualmente al’esame della Commissione Agricoltura del Senato. Rispetto alla disposizione in esame, la normaprevista dalla citata proposta di legge specifica che dall’obbligo di munirsi di certificazione di derattizzazione o di esenzione dalla derattizzazione sono esentate solo le navi e i galleggianti che effettuano pesca locale, litoranea e costiera ravvicinata che non toccano nel corso della navigazione parti o territori di altri Stati.
In relazione all’articolo 4-septies, si segnala che l’articolo 4 del disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica S. 1195, già approvato dalla Camera (disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia) ridefinisce la disciplina dei consorzi agrari.
Il testo originario del provvedimento prevede una varietà di interventi (modifica delle agevolazioni per la promozione del sistema agroalimentare all’estero; proroga di termini per l’assegnazione del contingente biodiesel defiscalizzato; interventi per gli enti irrigui; copertura degli oneri per la chiusura degli interventi cofinanziati dall’Unione europea in materia di pesca) la cui ratio unificante consiste nella finalizzazione all’urgente rilancio competitivo del sistema agroalimentare, colpito da una grave crisi congiunturale.
Gli ambiti di intervento sono stati ampliati dalle modifiche ed integrazioni apportate dal Senato, che in qualche caso assumono un carattere prevalentemente organizzativo, che non appare immediatamente connesso con la finalità originaria del provvedimento. In particolare: l’articolo 4-septies riguarda i consorzi di bonifica; l’articolo 4-octies concerne la riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato; l’articolo 4-novies sottrae i piani di gestione forestale alla valutazione ambientale strategica (VAS), l’articolo 4-duodecies riduce i membri dei consigli di amministrazione dell’AGEA, di Agecontrol Spa e delle società controllate dal dicastero agricolo; infine, l’articolo 4-terdecies modifica l’attuale disciplina sanzionatoria in tema di preparazione, commercio e uso dei mangimi.
Incidenza su fonti secondarie
L’articolo 4-decies interviene in materia di termini per la comunicazione delle variazioni dei dati sugli oli minerali impiegati nei lavori agricoli dichiarati per accedere al’agevolazione prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro del’economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454, intervenendo su una questione già oggetto dell’articolo 2, comma 11, del medesimo regolamento.
L’articolo 4-duodecies riduce il numero dei componenti del consiglio di amministrazione di Agecontrol Spa, statutariamente fissato, incidendo direttamente su una disciplina non avente rango primario, senza prevedere alcun meccanismo volto a consentire un autonomo adeguamento da parte della società interessata, cui dovrebbe seguire l’approvazione da parte dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura.
Modifiche non testuali
Alcuni articoli intervengono in modo non testuale sulla legislazione vigente. In particolare:
- l’articolo 2-bis, ai commi 1 e 2, intervenendo in maniera non testuale sull’allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cosiddetto codice ambientale), attribuisce la qualifica di sottoprodotti (sottraendoli quindi all’applicazione della normativa sui rifiuti), alle vinacce ed al biogas derivanti dai processi distillazione;
- l’articolo 3, comma 1 modifica in maniera non testuale l’articolo 26, comma 6, del decreto-legge n. 248/2007, in materia di destinazione degli interessi attivi maturati non necessari per il completamento delle opere irrigue;
- l’articolo 3, comma 5-bis estende l’ambito di applicazione dell’articolo 166 del citato decreto legislativo n. 152/2006;
-
l’articolo 4-bis differisce al 31 dicembre 2010 il termine del 31 luglio
2008 di cui al punto 22 dell’allegato al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
Ulteriori profili di coordinamento
Alcune disposizioni dettano una disciplina che non si inserisce in un contesto normativo già definito, anche laddove esso è presente. Il riferimento è agli articoli:
• 4-ter, riguardante la
semplificazione delle procedure relative alle concessioni di acqua ad uso di
acquacoltura, che peraltro interviene – con una forma di delegificazione spuria
– in una materia che, alla luce dell’articolo 96, comma 11, del decreto
legislativo n. 152/2006, sembrerebbe affidata alla competenza regionale. In base
a tale disposizione, spetta infatti alle Regioni la disciplina dei procedimenti
di rilascio delle concessioni di derivazione di acque pubbliche, nel rispetto
delle direttive sulla gestione del demanio idrico. Già gli articoli 89, comma
1, lettere e), f) ed i), e 105, comma
• 4-sexies, che interviene
in materia di semplificazione degli oneri di certificazione in materia
sanitaria, affrontando un argomento già trattato nell’articolo 5-ter del citato decreto-legge n. 2/2006.
Esso peraltro richiama “il regolamento sanitario internazionale di cui alla
legge 9 febbraio 1982, n.
• 4-octies, volto alla
riorganizzazione dell’attività svolta dal personale a tempo determinato e
indeterminato assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n.
• 4-duodecies, comma 2, che riduce il numero dei componenti del consiglio di amministrazione delle società controllate dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Tale disposizione dovrebbe riguardare esclusivamente l’Istituto sviluppo agroalimentare Spa (ISA) e la società Buonitalia Spa, che peraltro avrebbe dovuto essere incorporata dall’ISA entro il 30 giugno 2008 (articolo 28, comma 1-bis, del decreto-legge n. 248/2007).
Infine:
• gli articoli 1-ter e 3, comma 5-ter, dispongono nuove o maggiori spese per l’anno 2009 per un totale di 11,8 milioni di euro, utilizzando a copertura una autorizzazione di spesa prevista per il 2009 dall’articolo 1, comma 289, della legge n. 296/2006 in 10 milioni di euro;
• l’articolo 4-undecies, in
relazione alla copertura finanziaria, fa riferimento alla “riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12 della legge 27 ottobre
1966, n.
Disposizioni di proroga
Il provvedimento reca alcune disposizioni volte a prorogare o differire termini legislativi in scadenza (per esempio: articoli 1-ter, 2, 3, comma 3-bis, 4-bis).
In particolare, l’articolo 3, comma 3-bis, introdotto durante l’esame al Senato, proroga – con esclusivo riguardo all’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) – al 31 marzo 2010 il termine (in non immediata scadenza) del 31 marzo 2009 relativo alla adozione di regolamenti di delegificazione volti al riordino degli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unità (articolo 26, comma 1, del decreto-legge n. 112/2008).
Formulazione del testo
Con riferimento all’articolo 4-quater, si segnala che la rubrica non appare rispondente al testo della disposizione: infatti, si riferisce esclusivamente alle imprese agricole, mentre la lettera b) del comma 1 sembrerebbe avere portata più generale.
All’articolo 4-terdecies, comma 2, capoversi Art. 21.1 e 21.2 e comma 3, capoversi Art. 22.2 e 22.3, la clausola “salvo che il fatto costituisca più grave reato” apparirebbe più correttamente formulata “salvo che il fatto costituisca reato”.
Al
medesimo articolo, comma 3, capoverso
Art. 22 – che novella la normativa sanzionatoria prevista dall’articolo 22
della legge n. 281 del 1963, modificando i commi 1, 2 e