Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare
Titolo: Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare - D.L. 171/2008 - A.C. n. 1961 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge
Riferimenti:
AC N. 1961/XVI     
Serie: Note per il Comitato per la legislazione    Numero: 29
Data: 04/12/2008
Descrittori:
CONTROLLI DI QUALITA'   PRODOTTI AGRICOLI
PRODOTTI ALIMENTARI     
Organi della Camera: Comitato per la legislazione
Altri riferimenti:
DL N. 171 DEL 03-NOV-08     

Casella di testo: Note per il Comitato per la legislazione 


4 dicembre 2008

 

n.   29

Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare

D.L. 171/2008 - A.C. n. 1961

Elementi di valutazione sulla qualità del testo

e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge

 

Numero del disegno di legge di conversione

1961

Numero del decreto-legge

171/2008

Titolo del decreto-legge

Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare

Iter al Senato

Numero di articoli:

 

testo originario

5

testo approvato dal Senato

20

Date:

 

emanazione

3 novembre 2008

pubblicazione in Gazzetta ufficiale

4 novembre 2008

approvazione del Senato

26 novembre 2008

assegnazione

27 novembre 2008

scadenza

3 gennaio 2009

Commissione competente

XIII (Agricoltura)

Stato dell’iter

All’esame della commissione in sede referente

 


Contenuto

Al decreto-legge, originariamente composto di 4 articoli recanti disposizioni di carattere sostanziale, sono stati aggiunti, durante l’iter al Senato, 15 nuovi articoli.

Nel dettaglio, L’articolo 1 modifica, in relazione alle condizioni poste dalla Commissione europea con la decisione C(2008) 668 del 13 febbraio 2008, la normativa sulla detassazione degli investimenti in pubblicità delle imprese agricole ed agroalimentari,contenuta nell’articolo 1, commi 1088-1092, della legge finanziaria 2007.

L’articolo 1-bis incrementa di 65 milioni di euro per il 2008 la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale -incentivi assicurativi, di cui all’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 102/2004.

L’articolo 1-ter proroga dal 31 dicembre 2008 sino al 31 marzo 2009 le agevolazioni contributive previste dall’articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter della legge n. 67/1988, nelle misure più favorevoli previste dall’art. 01, comma 2, del decreto-legge n. 2/2006, per i datori di lavoro agricoli di territori montani particolarmente svantaggiati e zone agricole svantaggiate.

L’articolo 2 proroga dal 31 dicembre 2008 al 30 giugno 2009 il termine per l’utilizzazione, secondo le diverse modalità previste dalla normativa vigente, del contingente di biodiesel soggetto ad accisa agevolata assegnato agli operatori nel 2008.

L’articolo 2-bis attribuisce la qualifica di sottoprodotti (sottraendoli quindi all’applicazione della normativa sui rifiuti), qualora destinati alla combustione nel medesimo ciclo produttivo: alle vinacce esauste e ai loro componenti, bucce, vinaccioli e raspi, derivanti dai processi di distillazione che subiscono esclusivamentetrattamenti di tipo meccanico-fisico, compreso il lavaggio con acqua o l'essiccazione; al biogas derivante da processi anaerobici di depurazione delle borlande della distillazione.

L’articolo 3 contiene disposizioni varie in materia di enti irrigui. In particolare:

- i commi da 1 a 3-bis ed il comma 4-bis dispongono l’erogazione di un contributo straordinario nell’importo massimo di 5.600.000 Euro all’Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI);prevedono lasottrazione del contributo di cui sopra dalle procedure di esecuzione forzata;modificano le disposizioni del decreto-legge n. 248/2007 che prevedono una procedura finalizzata al recupero di risorse finanziarie da destinare alla erogazione di un contributo straordinario all’EIPLI; prorogano dal 31 marzo 2009 al 31 marzo 2010, per quanto riguarda l’EIPLI, il termine entro il quale deve concludersi la procedura di riordino o soppressione degli enti pubblici non economici prevista dall’articolo 26 del decreto legislativo n. 112/2008;

- i commi 4 e 5 prorogano per un anno l’attività dell’Ente irriguo umbro-toscano;

- il comma 5-bis estende l’applicazione del comma 1 dell'articolo 166 del decreto legislativo n. 152/2006, che disciplina le attività di realizzazione e gestione di impianti irrigui da parte dei consorzi di bonifica e degli enti irrigui, anche alle società parzialmente partecipate dai medesimi consorzi ed enti;

- il comma 5-ter assegna al Ministero dellepolitiche agricole, alimentari e forestali la somma di 1,8 milioni di euro per la prosecuzione nel 2009 del servizio di somministrazione di lavoro presso l’amministrazione centrale del Ministero.

L’articolo 4 provvede alla copertura degli oneri, valutati in 50 milioni di euro, necessari per la chiusura degli interventi cofinanziati dall’Unione Europea nel settore della pesca e dell’acquacoltura per il periodo di programmazione 1994/1999 (programma SFOP).

L’articolo 4-bis differisce dal 31 luglio 2008 al 31 dicembre 2010 il termine per l’adeguamento degli allevamenti degli animali da pelliccia ai nuovi standard di benessere degli animali previsti dal decreto legislativo n. 146/2001.

L’articolo 4- ter prevede l’emanazione di un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, volto a stabilire disposizioni volte alla semplificazione delle procedure per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni di acqua pubblica ad uso acquacoltura.

L’articolo 4-quater, con alcune novelle al decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto codice ambientale), semplifica la normativa per il trasporto di modiche quantità di rifiuti agricoli da parte dei produttori dei rifiuti stessi.

L’articolo 4-quinquies elimina dal complesso dei requisiti necessari per l’iscrizione nel registro dei pescatori marittimi, cui è subordinata la possibilità di esercitare la pesca marittima professionale, la condizione di esercitare la pesca professionale quale attività ”esclusiva o prevalente”.

L’articolo 4-sexiesesenta le navi ed i galleggianti adibiti alla pesca marittima che non toccano parti o territori di altri Stati dall’obbligo di munirsi di certificazione di derattizzazione o di esenzione dalla derattizzazione.

L’articolo 4-septies inserisce i consorzi di bonifica tra le pubbliche amministrazioni che, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo n. 228/2001, possono stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli per interventi di sistemazione e manutenzione del territorio e dell’assetto idrogeologico.

L’articolo 4-octies prevede che, allo scopo di salvaguardare le aree naturali protette e contrastare gli incendi boschivi, il Corpo forestale dello Stato provveda alla riorganizzazione dell’attività svolta dal personale a tempo determinato e indeterminato assunto ai sensi della legge n. 124 del 1985.

L’articolo 4-novies esclude dalla valutazione ambientale strategica (VAS) i piani di gestione forestale o gli strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, che sono redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati.

L’articolo 4-decies interviene sulle modalità attuative, di cui decreto interministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, in materia di agevolazioni fiscali sulle accise sugli oli minerali utilizzati in agricoltura.

L’articolo 4-undecies stanzia 10 milioni di euro per l’anno 2008, da utilizzare per l’erogazione, ai sensi del regolamento (CE) n. 1535/2007 che disciplina gli aiuti de minimis nel settore della produzione agricola, di risarcimenti per i danni ed il mancato reddito conseguenti alla malattia fungina Peronospora della vite.

L’articolo 4-duodecies interviene sulla composizione dei consigli di amministrazione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), di Agecontrol Spa e delle società controllate dal dicastero agricolo, riducendo il numero dei consiglieri.

L’articolo 4-terdecies modifica la disciplina sanzionatoria prevista dalla legge n. 281 del 1963, in tema di preparazione e commercio dei mangimi.

L’articolo 5 concerne l’entrata in vigore.

 

Tipologia del provvedimento

Si tratta di un disegno di legge di conversione di un decreto legge, approvato in prima lettura dal Senato ed ora all’esame della Camera.

Il disegno di legge di conversione presentato dal Governo al Senato non è corredato né della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

 

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

In tempi recenti, il precedente più rilevante di provvedimento d’urgenza incentrato sul settore agroalimentare è costituito dal decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settoridell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81. Tale provvedimento è preceduto da due decreti-legge emanati nel 2005: 28 febbraio 2005, n. 22, recante interventi urgenti nel settore agroalimentare, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71; 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231.

In merito all’assegnazione del contingente biodiesel defiscalizzato, l’articolo 2 richiama l’articolo 26, comma 4-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

Per quanto riguarda l’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, si segnala, da ultimo, l’articolo 26, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, richiamato dall’articolo 3 del provvedimento in esame.

 

Collegamento con lavori legislativi in corso

Per quanto riguarda l’articolo 4-sexies, una disposizione analoga è presente nell’articolo 11 della proposta di legge S. 793, recante nuove disposizioni in materia di pesca marittima, attualmente al’esame della Commissione Agricoltura del Senato. Rispetto alla disposizione in esame, la normaprevista dalla citata proposta di legge specifica che dall’obbligo di munirsi di certificazione di derattizzazione o di esenzione dalla derattizzazione sono esentate solo le navi e i galleggianti che effettuano pesca locale, litoranea e costiera ravvicinata che non toccano nel corso della navigazione parti o territori di altri Stati.

In relazione all’articolo 4-septies, si segnala che l’articolo 4 del disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica S. 1195, già approvato dalla Camera (disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia) ridefinisce la disciplina dei consorzi agrari.

 

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il testo originario del provvedimento prevede una varietà di interventi (modifica delle agevolazioni per la promozione del sistema agroalimentare all’estero; proroga di termini per l’assegnazione del contingente biodiesel defiscalizzato; interventi per gli enti irrigui; copertura degli oneri per la chiusura degli interventi cofinanziati dall’Unione europea in materia di pesca) la cui ratio unificante consiste nella finalizzazione all’urgente rilancio competitivo del sistema agroalimentare, colpito da una grave crisi congiunturale.

Gli ambiti di intervento sono stati ampliati dalle modifiche ed integrazioni apportate dal Senato, che in qualche caso assumono un carattere prevalentemente organizzativo, che non appare immediatamente connesso con la finalità originaria del provvedimento. In particolare: l’articolo 4-septies riguarda i consorzi di bonifica; l’articolo 4-octies concerne la riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato; l’articolo 4-novies sottrae i piani di gestione forestale alla valutazione ambientale strategica (VAS), l’articolo 4-duodecies riduce i membri dei consigli di amministrazione dell’AGEA, di Agecontrol Spa e delle società controllate dal dicastero agricolo; infine, l’articolo 4-terdecies modifica l’attuale disciplina sanzionatoria in tema di preparazione, commercio e uso dei mangimi.

 

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Incidenza su fonti secondarie

L’articolo 4-decies interviene in materia di termini per la comunicazione delle variazioni dei dati sugli oli minerali impiegati nei lavori agricoli dichiarati per accedere al’agevolazione prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro del’economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454, intervenendo su una questione già oggetto dell’articolo 2, comma 11, del medesimo regolamento.

L’articolo 4-duodecies riduce il numero dei componenti del consiglio di amministrazione di Agecontrol Spa, statutariamente fissato, incidendo direttamente su una disciplina non avente rango primario, senza prevedere alcun meccanismo volto a consentire un autonomo adeguamento da parte della società interessata, cui dovrebbe seguire l’approvazione da parte dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura.

 

Modifiche non testuali

Alcuni articoli intervengono in modo non testuale sulla legislazione vigente. In particolare:

- l’articolo 2-bis, ai commi 1 e 2, intervenendo in maniera non testuale sull’allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cosiddetto codice ambientale), attribuisce la qualifica di sottoprodotti (sottraendoli quindi all’applicazione della normativa sui rifiuti), alle vinacce ed al biogas derivanti dai processi distillazione;

- l’articolo 3, comma 1 modifica in maniera non testuale l’articolo 26, comma 6, del decreto-legge n. 248/2007, in materia di destinazione degli interessi attivi maturati non necessari per il completamento delle opere irrigue;

- l’articolo 3, comma 5-bis estende l’ambito di applicazione dell’articolo 166 del citato decreto legislativo n. 152/2006;

- l’articolo 4-bis differisce al 31 dicembre 2010 il termine del 31 luglio 2008 di cui al punto 22 dell’allegato al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, in materia di allevamento di animali da pelliccia. Peraltro, esso, differendo al 31 dicembre 2010 il solo termine per l’adeguamento delle misure delle gabbie negli allevamenti di animali da pelliccia, e lasciando invece ferma al 1° gennaio 2008 la decorrenza del termine a decorrere dal quale l’allevamento dei medesimi animali “deve avvenire a terra in recinti”, lascia aperto il problema della compatibilità tra le due disposizioni, che appare dubbia laddove non fondata su una scansione dei rispettivi termini nella quale l’obbligo di allevamento a terra abbia una decorrenza successiva alla scadenza del termine per l’adeguamento delle gabbie.

 

Ulteriori profili di coordinamento

Alcune disposizioni dettano una disciplina che non si inserisce in un contesto normativo già definito, anche laddove esso è presente. Il riferimento è agli articoli:

4-ter, riguardante la semplificazione delle procedure relative alle concessioni di acqua ad uso di acquacoltura, che peraltro interviene – con una forma di delegificazione spuria – in una materia che, alla luce dell’articolo 96, comma 11, del decreto legislativo n. 152/2006, sembrerebbe affidata alla competenza regionale. In base a tale disposizione, spetta infatti alle Regioni la disciplina dei procedimenti di rilascio delle concessioni di derivazione di acque pubbliche, nel rispetto delle direttive sulla gestione del demanio idrico. Già gli articoli 89, comma 1, lettere e), f) ed  i), e 105, comma 2, l) del decreto legislativo n. 112/1998  hanno trasferito alle Regioni la gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica, e la competenza in materia di concessioni afferenti a superfici lacuali, aree fluviali ed al demanio marittimo;

4-sexies, che interviene in materia di semplificazione degli oneri di certificazione in materia sanitaria, affrontando un argomento già trattato nell’articolo 5-ter del citato decreto-legge n. 2/2006. Esso peraltro richiama “il regolamento sanitario internazionale di cui alla legge 9 febbraio 1982, n. 106”, senza riferirsi quindi alle modifiche apportate dal nuovo regolamento sanitario internazionale, entrato in vigore in Italia il 15 giugno 2007, dopo la sua adozione da parte della cinquantottesima Assemblea mondiale della sanità nel maggio 2005.

4-octies, volto alla riorganizzazione dell’attività svolta dal personale a tempo determinato e indeterminato assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124. A tale personale che, ai sensi della legge n. 124/1985 dovrebbe essere utilizzato esclusivamente nella salvaguardia delle aree naturali, si sono riferiti in passato altri provvedimenti. In particolare, la legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato tratta più in generale il tema dell’organizzazione del Corpo stesso (articolo 3), stabilendo, tra l’altro, che “l’organizzazione, l’attività di servizio e il regolamento di disciplina del Corpo forestale dello Stato sono stabiliti con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che garantiscono un’equilibrata distribuzione territoriale del personale” (comma 6). Andrebbe in proposito valutata l’opportunità di verificare la portata normativa della disposizione in esame, esplicitandone gli eventuali effetti, tra i quali potrebbe esservi quello, desumibile dalla rubrica, di prevedere espressamente la possibilità di utilizzare il personale in oggetto, oltre che nella salvaguardia delle aree naturali, anche per compiti di “contrasto agli incendi boschivi”;

4-duodecies, comma 2, che riduce il numero dei componenti del consiglio di amministrazione delle società controllate dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Tale disposizione dovrebbe riguardare esclusivamente l’Istituto sviluppo agroalimentare Spa (ISA) e la società Buonitalia Spa, che peraltro avrebbe dovuto essere incorporata dall’ISA entro il 30 giugno 2008 (articolo 28, comma 1-bis, del decreto-legge n. 248/2007).

Infine:

• gli articoli 1-ter e 3, comma 5-ter, dispongono nuove o maggiori spese per l’anno 2009 per un totale di 11,8 milioni di euro, utilizzando a copertura una autorizzazione di spesa prevista per il 2009 dall’articolo 1, comma 289, della legge n. 296/2006 in 10 milioni di euro;

• l’articolo 4-undecies, in relazione alla copertura finanziaria, fa riferimento alla “riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910”. La disposizione da ultimo citata istituisce piuttosto il fondo per lo sviluppo della meccanizzazione agricola.

 

Disposizioni di proroga

Il provvedimento reca alcune disposizioni volte a prorogare o differire termini legislativi in scadenza (per esempio: articoli 1-ter, 2, 3, comma 3-bis, 4-bis).

In particolare, l’articolo 3, comma 3-bis, introdotto durante l’esame al Senato, proroga – con esclusivo riguardo all’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) –  al 31 marzo 2010 il termine (in non immediata scadenza) del 31 marzo 2009 relativo alla adozione di regolamenti di delegificazione volti al riordino degli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unità (articolo 26, comma 1, del decreto-legge n. 112/2008).

 

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Formulazione del testo

Con riferimento all’articolo 4-quater, si segnala che la rubrica non appare rispondente al testo della disposizione: infatti, si riferisce esclusivamente alle imprese agricole, mentre la lettera b) del comma 1 sembrerebbe avere portata più generale.

All’articolo 4-terdecies, comma 2, capoversi Art. 21.1 e 21.2 e comma 3, capoversi Art. 22.2 e 22.3, la clausola “salvo che il fatto costituisca più grave reato” apparirebbe più correttamente formulata “salvo che il fatto costituisca reato”.

Al medesimo articolo, comma 3, capoverso Art. 22 – che novella la normativa sanzionatoria prevista dall’articolo 22 della legge n. 281 del 1963, modificando i commi 1, 2 e 3, in tema di preparazione e commercio dei mangimi, prevedendo, al comma 4, che “le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano altresì all'allevatore che non osservi le disposizioni ivi previste” – dovrebbe valutarsi l’opportunità di riformulare la normativa, con particolare riguardo alla definizione delle condotte dell’allevatore suscettibili di sanzione, atteso che le fattispecie descritte ai richiamati commi 2 e 3 non appaiono riferibili all’allevatore in quanto tale."