Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare
Titolo: Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997 D.L. 162/2008 - A.C. n. 1936 Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge
Riferimenti:
AC N. 1936/XVI     
Serie: Note per il Comitato per la legislazione    Numero: 28
Data: 26/11/2008
Descrittori:
CALAMITA' NATURALI   CONTRIBUTI PUBBLICI
CONTROLLO DEI PREZZI   GRUPPO DEGLI OTTO PAESI PIU' INDUSTRIALIZZATI ( G8 )
IMPRESE DI TRASPORTO   INDUSTRIA EDILIZIA
MARCHE   PESCA
PRODUZIONE AGRICOLA   UMBRIA
Organi della Camera: Comitato per la legislazione
Altri riferimenti:
DL N. 162 DEL 23-OTT-08     

Casella di testo: Note per il Comitato per la legislazione 


26 novembre 2008

 

n. 28

Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell’autotrasporto, dell’agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997

D.L. 162/2008 - A.C. n. 1936

Elementi di valutazione sulla qualità del testo

e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge

 

Numero del disegno di legge di conversione

1936

Numero del decreto-legge

162/2008

Titolo del decreto-legge

Disposizioni urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell’autotrasporto, dell’agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997

Iter al Senato

Numero di articoli:

 

testo originario

4

testo approvato dal Senato

12

Date:

 

emanazione

23 ottobre 2008

pubblicazione in Gazzetta ufficiale

23 ottobre 2008

approvazione del Senato

20 novembre 2008

assegnazione

24 novembre 2008

scadenza

22 dicembre 2008

Commissione competente

Commissioni riunite VIII (Ambiente) e IX (Trasporti)

Stato dell’iter

All’esame delle Commissioni riunite in sede referente

 

 


Contenuto

Il provvedimento in esame, a seguito delle integrazioni apportate dal Senato, che ha introdotto ulteriori commi negli articoli 1 e 2 nonché 8 nuovi articoli, si compone di 12 articoli.

L’articolo 1 reca disposizioni volte a fronteggiare gli aumenti dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, agendo in deroga, per il solo 2008, alle previsioni del codice degli appalti pubblici. Il comma 10-bis, introdotto dal Senato, riguarda il campo di applicazione del medesimo codice.

L’articolo 1-bis concerne l’utilizzo da parte dell’ANAS del canone annuo a carico degli enti concessionari.

L’ articolo 1-ter proroga un termine in materia di arbitrati.

I commi 1 e 2 dell’articolo 2, a carattere eminentemente procedurale, individuano le risorse da utilizzare per l’adozione di misure atte a fronteggiare  la crisi dei settori dell’agricoltura, della pesca professionale e dell’autotrasporto conseguente all’aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi.

I commi 2-bis, 2-ter e 2-quater del medesimo articolo intervengono, con misure afferenti a diversi aspetti (autorizzazione alle assunzioni di personale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; istituzione del contributo di ammissione ai consorzi DOP e IGP; nuova imprenditorialità in agricoltura), nel settore agro-alimentare.

L’articolo 2-bis reca modifiche al codice della strada in materia di trasporto di veicoli.

L’articolo 2-ter  riguarda il trasporto ferroviario in concessione.

L’articolo 2-quater prevede la soppressione delle sezioni regionali della Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica e dei Comitati regionali per l'Albo degli autotrasportatori.

L’articolo 2-quinquies interviene in materia di prescrizione del contratto di trasporto.

L’articolo 3 riguarda sia il finanziamento delle opere per il G8 sia la definizione degli adempimenti tributari e contributivi per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997.

L’articolo 3-bis concerne le imprese in amministrazione straordinaria.

L’articolo 3-ter reca una norma di interpretazione autentica in materia di fornitura di energia elettrica.

L’articolo 4 dispone l’immediata entrata in vigore.

 

 

Tipologia del provvedimento

Si tratta di un disegno di legge di conversione di un decreto legge, approvato in prima lettura dal Senato ed ora all’esame della Camera.

Il disegno di legge di conversione presentato dal Governo al Senato è corredato della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN), redatta in base al modello allegato alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 settembre 2008. Manca invece la relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

 

 

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Come segnalato nel paragrafo relativo al coordinamento con la legislazione vigente, il decreto-legge in esame incide – sia in maniera testuale, sia in maniera non testuale –  su disposizioni recate sia da decreti-legge in corso di conversione (n. 154/2008) sia da decreti-legge recentemente convertiti in legge (nn. 97 e 112/2008).

 

 

Collegamento con lavori legislativi in corso

L’articolo 1, comma 11 e l’articolo 3, comma 2, ultimo periodo incrementano la dotazione del “Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali”, istituito dall’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali (C. 1891, approvato dal Senato).

 

 

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il provvedimento in esame, nella formulazione originaria, contiene 3 articoli di natura sostanziale, i quali prevedono interventi afferenti a diverse materie, esplicitate nel titolo e nel preambolo: adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione (articolo 1); sostegno ai settori dell’autotrasporto, dell’agricoltura e della pesca professionale (articolo 2); finanziamento delle opere per il G8 (articolo 3); definizione degli adempimenti tributari e contributivi (a questi ultimi adempimenti si fa riferimento nel preambolo; il titolo del decreto si riferisce solo a quelli tributari) per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997 (articolo 3, la cui rubrica si riferisce genericamente ad interventi di protezione civile, con una espressione più generica e meno esaustiva di quella contenuta nel titolo del provvedimento).

Durante l’esame presso il Senato sono stati introdotti ulteriori commi nel’ambito di tali articoli nonché 8 articoli aggiuntivi. In particolare:

il comma 10-bis dell’articolo 1riguarda il campo di applicazione del codice degli appalti pubblici;

i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell’articolo 2 intervengono, con misure afferenti a diversi aspetti (autorizzazione alle assunzioni di personale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; istituzione del contributo di ammissione ai consorzi DOP e IGP; nuova imprenditorialità in agricoltura), nel settore agro-alimentare.

Gli articoli aggiuntivi concernono i seguenti argomenti: l’utilizzo da parte dell’ANAS del canone annuo a carico degli enti concessionari (articolo 1-bis); la proroga di un termine in materia di arbitrati (articolo 1-ter); modifiche al codice della strada in materia di trasporto di veicoli (articolo 2-bis); il trasporto ferroviario in concessione (articolo 2-ter); la soppressione delle sezioni regionali della Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica e dei Comitati regionali per l'Albo degli autotrasportatori (articolo 2-quater); la prescrizione del contratto di trasporto (articolo 2-quinquies); le imprese in amministrazione straordinaria (articolo 3-bis); la riduzione delle forniture di energia elettrica (articolo 3-ter).

 

 

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Coordinamento con decreti-legge in corso di conversione

Come già segnalato nel paragrafo relativo al collegamento con lavori legislativi in corso, gli articoli 1, comma 11 e 3, comma 2, ultimo periodo del provvedimento in esame incrementano la dotazione del fondo di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali. Nel parere sul relativo disegno di legge di conversione (C. 1891), approvato dal Senato ed ora all’esamedella Camera, il Comitato per la legislazione, nella seduta del 20 novembre 2008, ha formulato la seguente raccomandazione: “con riferimentoal contenuto dell’articolo 6, comma 2, concernente il fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, abbia cura il legislatore di evitare - e ove esistente rimuovere - l’intreccio tra disposizioni contenute in provvedimenti urgenti contemporaneamente all’esame dei due rami del Parlamento, quale quello venutosi a creare in ragione dell’introduzione, nel decreto legge 23 ottobre 2008, attualmente all’esame del Senato, di due previsioni volte ad incrementare la dotazione del fondo di cui al citato articolo 6, prevedendo peraltro il prodursi di effetti in un momento antecedente a quello fissato dal provvedimento in esame, nonché in parallelo con quest’ultimo".

 

Incidenza su decreti-legge recentemente convertiti in legge

L’articolo 1-ter proroga – peraltro in  maniera non testuale – al 30 marzo 2009 un termine in materia di arbitrati fissato al 15 giugno 2008 dall’articolo 15 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n., 31, già prorogato al 31 dicembre 2008 dall’articolo 4-bis, comma 12 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129.

Gli articoli 2, 2-ter e 2-quinquies recano modifiche testuali al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. In particolare:

-          l’articolo 2 novella il comma 2 dell’articolo 9 del decreto n. 112, recante disposizioni volte a fronteggiare l’aumento dei prodotti petroliferi, disponendo l’abrogazione del comma 3 del medesimo articolo;

-          l’articolo 2-ter espunge dall’elenco delle disposizioni abrogate a norma dell’articolo 24 del  decreto-legge n. 112 (di cui all’allegato A), la legge 3 febbraio 1965, n. 14, che quindi viene sottratta al’effetto abrogativo previsto dal citato articolo 24 a far data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto n. 112 (cioè dal 22 dicembre 2008);

-          l’articolo 2-quinquies modifica l’articolo 83-bis del decreto n. 112, in materia di mercato dell’autotrasporto di cose per conto di terzi.

 

Coordinamento con disposizioni vigenti

Andrebbe valutata l’opportunità di riformulare l’articolo 1, comma 10-bis – il quale incide in maniera non testuale sugli elenchi degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico, di cui all’allegato III del codice degli appalti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 – in termini di novella al medesimo codice, anche al fine di preservare la struttura di fonte unitaria del testo codicistico.

Analogamente, andrebbe valutata l’opportunità di riformulare l’articolo 2, comma 2-ter, istitutivo del contributo di ammissione ai consorzi di tutela delle singole produzioni DOP e IGP in termini di novella all’articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 (legge comunitaria 1995-1997).

 

Disposizioni di interpretazione autentica

L’articolo 3-ter reca una norma di interpretazione autentica – correttamente individuata nella rubrica, peraltro senza il richiamo della disposizione oggetto di interpretazione – dell’articolo 20, comma 4, secondo periodo della legge 9 gennaio 1991, n. 9, in materia di forniture elettriche, i cui effetti sono fissati per i sei anni successivi al 31 dicembre 2001.

 

Disposizioni di deroga

L’articolo 1, comma 1 reca una deroga all’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

L’articolo 2, comma 2-bis reca una deroga generica alla normativa vigente in materia di assunzioni da parte delle amministrazioni pubbliche.

 

 

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Previsione di adempimenti

L’articolo 2, ai commi 1 e 2, novellando l’articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 112/2008, reca disposizioni di immediata applicazione per la sola parte relativa alla copertura finanziaria e assume invece natura procedurale per quanto riguarda la concreta individuazione degli strumenti da utilizzare a sostegno dei settori in crisi, cheè demandata – per le misure di rispettiva competenza – a decreti dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Si tratta di misure di natura patrimoniale e finanziaria atte a fronteggiare la grave crisi dei settori dell’agricoltura, della pesca professionale e dell’autotrasporto, conseguente all’aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi. In proposito, l’analisi tecnico-normativa chiarisce che la genericità delle misure previste è legata al fatto che esse “dovranno essere inquadrate nell’ambito della disciplina europea, con particolare riferimento al recente regolamento (CE) n. 800/2008, della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune (regolamento generale di esenzione per categoria)”.

 

Rubriche

La rubrica dell’articolo 1, rimasta nella formulazione originaria, non tiene conto dell’ulteriore contenuto introdotto nell’articolo a seguito dell’inserimento, presso il Senato, del comma 10-bis, riguardante il campo di applicazione del codice degli appalti pubblici.

La rubrica dell’articolo 1-bis si riferisce genericamente ad “esigenze indifferibili”, senza specificare l’argomento trattato, relativo all’utilizzo da parte dell’ANAS del canone annuo a carico dei concessionari.

Come già segnalato nel paragrafo relativo alla specificità ed omogeneità delle disposizioni, la rubrica dell’articolo 3 appare formulata in termini più generici rispetto alla individuazione dei contenuti del medesimo articolo presente nel titolo del provvedimento.

La rubrica dell’articolo 3-ter indica esclusivamente l’oggetto della disposizione (interpretazione autentica), sena specificare a quale norma si riferisca.