Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare
Titolo: Misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina - D.L. 151/2008 - A.C. n. 1857 Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge
Riferimenti:
AC N. 1857/XVI     
Serie: Note per il Comitato per la legislazione    Numero: 25
Data: 05/11/2008
Descrittori:
CRIMINALITA' ORGANIZZATA   ESPULSIONE DI STRANIERI
FORZE ARMATE   IMMIGRAZIONE
MISURE DI PREVENZIONE E SICUREZZA   REATI DI TERRORISMO E DI EVERSIONE
Organi della Camera: Comitato per la legislazione
Altri riferimenti:
DL N. 151 DEL 02-OTT-08     

Casella di testo: Note per il Comitato per la legislazione 


5 novembre 2008

 

n. 25

Misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all’immigrazione clandestina

D.L. 151/2008 - A.C. n. 1857

Elementi di valutazione sulla qualità del testo

e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge

 

Numero del disegno di legge di conversione

1857

Numero del decreto-legge

151/2008

Titolo del decreto-legge

Misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all’immigrazione clandestina

Iter al Senato

Sì (A.S. 1072)

Numero di articoli:

 

testo originario

4

testo approvato dal Senato

9

Date:

 

emanazione

2 ottobre 2008

pubblicazione in Gazzetta ufficiale

2 ottobre 2008

approvazione del Senato

30 ottobre 2008

assegnazione

31 ottobre 2008

scadenza

1° dicembre 2008

Commissioni competenti

Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia)

Stato dell’iter

All’esame delle Commissioni riunite in sede referente

 

 


Contenuto

Il provvedimento in esame, a seguito delle integrazioni apportate dal Senato, si compone complessivamente di 9 articoli.

L'articolo 1 interviene sul decreto legislativo n. 109/2008, in materia di conservazione, da parte degli operatori di telefonia e di comunicazione elettronica, dei dati relativi al traffico telefonico e telematico. L’articolo modifica la disciplina transitoria posticipando al 31 marzo 2009:

§       l’entrata in vigore delle disposizioni relative alla conservazione dei dati sulle chiamate senza risposta;

§       il termine entro il quale i fornitori di servizi di comunicazione elettronica, che offrono servizi di accesso a internet (Internet Access Provider), devono assicurare la disponibilità e l'effettiva univocità degli indirizzi di protocollo internet.

Contestualmente si stabilisce che, fino al 31 marzo 2009, i predetti fornitori di servizi siano autorizzati a conservare alcune categorie di dati del traffico telematico, anche in deroga alle disposizioni vigenti, al fine di evitare la perdita definitiva di dati di traffico telematico che potrebbero risultare determinanti per proseguire le indagini anche per gravi reati.

L’articolo 2autorizza, fino al 31 dicembre 2008, l’impiego di un contingente massimo di 500 militari delle forze armate da destinare a quelle aree del Paese dove, in relazione a specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, appare necessario assicurare un più efficace controllo del territorio.

L’articolo 2-bis dispone in via straordinaria un incremento di 30 milioni di euro delle risorse del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, a valere sulla dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà delle vittime delle richieste estorsive e dell’usura. Si consente inoltre, come ulteriore forma di finanziamento del Fondo di rotazione, la destinazione, con decreto del Ministro dell’interno, di una quota del contributo annuale sui premi versati da imprese assicurative, devoluto attualmente per intero al Fondo di solidarietà delle vittime delle richieste estorsive e dell’usura.

L’articolo 2-ter modifica la legge n. 512/1999, istitutiva del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, escludendo l’accesso al Fondo per gli eredi di soggetti che avrebbero i requisiti per l’accesso al Fondo, ma sono deceduti a seguito della consumazione dei reati di cui all’articolo 416-bis del codice penale (salvo che questi ultimi avessero assunto la qualità di collaboratore di giustizia e il programma di protezione non fosse stato revocato per causa ad essi imputabile). Un’ulteriore modifica riguarda la disciplina della gestione delle domande per l'accesso al Fondo. È infine prevista l’adozione di un nuovo regolamento di attuazione, con specifiche norme relative alla ripetizione delle somme elargite a titolo di provvisionale.

Gli articoli 2-quater e 2-quinquies intervengono sulla disciplina dei benefici per le vittime della criminalità organizzata, ridefinendo la platea dei soggetti aventi diritto alle elargizioni di cui alla legge n. 302/1990. Il primo esclude dal novero dei beneficiari le vittime che partecipino a ambienti o rapporti delinquenziali anche in epoca successiva all’evento lesivo. Il secondo esclude che i benefici previsti per i superstiti delle vittime possano essere attribuiti a soggetti comunque legati alla criminalità organizzata o ad ambienti delinquenziali, prevedendo – nel caso in cui sopravvengano tali condizioni – l’interruzione delle erogazioni già disposte e l’integrale ripetizione dei benefici già erogati.

L’articolo 3 stanzia 3 milioni di euro per l’anno 2008, 37,5 milioni per il 2009, 40,47 milioni per il 2010 e 20,075 milioni a decorrere dal 2011 per l’ampliamento ed il miglioramento della disponibilità ricettiva dei centri di identificazione ed espulsione. La gran parte delle somme stanziate nei primi anni è destinata alla costruzione di nuovi centri.

L’articolo 3-bis reca norme in materia di indennità in favore dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, prevedendo un compenso unitario in funzione della durata dell’impegno lavorativo (98 euro); l’indennità aggiuntiva inoltre non scatta più automaticamente in caso di seconda udienza giornaliera, ma solo quando l’impegno lavorativo superi comunque le 5 ore giornaliere.

L’articolo 4 dispone l’immediata entrata in vigore del decreto-legge.

Tipologia del provvedimento

Si tratta di un disegno di legge di conversione di un decreto legge, approvato in prima lettura dal Senato ed ora all’esame della Camera.

Il disegno di legge di conversione presentato dal Governo al Senato non è corredato né della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

 

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, reca un complesso di disposizioni in materia di sicurezza pubblica, con specifico riguardo – tra l’altro – ai temi dell’immigrazione e del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio (articolo 7-bis, modificato dall’articolo 2 del provvedimento in esame).

Con riguardo all’articolo 3-bis, in materia di indennità spettanti ai giudici onorari di tribunale ed ai vice procuratori onorari, si segnala che il recente decreto-legge 30 maggio 2008, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 127, ha prorogato il mandato di tali magistrati onorari il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2008 fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009.

 

Collegamento con lavori legislativi in corso

È attualmente all’esame del Senato un disegno di legge in materia di sicurezza di iniziativa governativa (A.S. 733), che prevede disposizioni parzialmente sovrapponibili a quelle di cui all’articolo 3 del testo in esame.

In particolare, rilevano l’articolo 18, che eleva da 60 a 180 giorni il tempo di permanenza massimo nei Centri di identificazione e di espulsione, e l’articolo 20 che stanzia le risorse necessarie per la costruzione e la ristrutturazione dei centri in  misura pari ad euro 46.632.000 per l’anno 2008 e ad euro 93.264.000 per ciascuno degli anni 2009 e 2010. Secondo quanto dichiarato dal Governo al Senato in sede di svolgimento di interpellanze (seduta n. 83 del 30 ottobre 2008), l’articolo 3 del decreto-legge in esame costituisce una anticipazione del disegno di legge A.S. 733, permettendo la immediata realizzazione di nuove strutture con la creazione di 1.000 nuovi posti.


Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Le disposizioni recate dal provvedimento, pur differenziate in quanto all’oggetto (prevenzione ed accertamento dei reati, con specifico riguardo alla conservazione dei dati del traffico telefonico e telematico; contrasto alla criminalità organizzata, anche attraverso l’impiego del personale delle Forze armate in presenza di fenomeni di emergenza criminale; costruzione di nuovi centri di identificazione ed espulsione, con l’obiettivo di ampliarne e migliorane la disponibilità ricettiva), appaiono nel complesso orientate a finalità di ordine pubblico; introduce una materia diversa l’articolo 3-bis, volto a disciplinare le indennità dei magistrati onorari.

 

 

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Modifiche di norme di recente approvazione

L’articolo 1 reca alcune modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109, in materia di conservazione dei dati del traffico telematico.

L’articolo 2 modifica l’articolo 7-bis del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, in materia di concorso delle Forze armate nel controllo del territorio.

 

Coordinamento con la legge n. 302/1990

L’articolo 2-quinquies è volto ad escludere che i benefici previsti per i superstiti delle vittime delterrorismo e della criminalità organizzata possano essere attribuiti a soggetti comunque legati alla criminalità organizzata o ad ambienti delinquenziali.

In particolare, il comma 1 introduce i seguenti due ulteriori requisiti - che si affiancano a quello di parentela o convivenza richiesto dall’articolo 4 della legge n. 302/1990 – per il riconoscimento dei benefici ai superstiti delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (in base al tenore letterale della disposizione, essa dovrebbe riferirsi a tutti i benefici previsti per i superstiti anche al di fuori della legge n. 302/1990):

§       l’assenza di rapporti di coniugio, affinità o convivenza con persone nei confronti delle quali sia in corso un procedimento per l’applicazione o siano applicate misure di prevenzione ai sensi della legge n. 575/1965[1] ovvero per i quali sia in corso un procedimento per uno dei delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. Si segnala che la norma non specifica il grado di affinità richiesto, né richiede una particolare qualificazione o durata della convivenza. Ai fini della disposizione in esame non rilevano inoltre i legami di parentela.

§       la totale estraneità del beneficiario ad ambienti e rapporti delinquenziali ovvero la sua dissociazione, al tempo dell’evento, dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava.

In relazione a quest’ultimo requisito, andrebbe  valutata l’opportunità di un coordinamento della disposizione con la normativa vigente: al riguardo, si segnala che l’articolo 9-bis della legge n. 302/1990[2] già prevede che le condizioni di estraneità alla commissione degli atti terroristici o criminali e agli ambienti delinquenziali, di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della medesima legge siano richieste, per la concessione dei benefici, anche nei confronti di tutti gli  altri soggetti destinatari.

Il comma 2 reca una disposizione che – diversamente da quanto indicato nella rubrica dell’articolo in esame – si riferisce non solo ai benefici per i superstiti delle vittime ma anche alle provvidenze in favore delle vittime stesse.

In particolare, si prevede che il sopravvenuto mutamento (si intende con ogni probabilità fare riferimento alla sopravvenuta cessazione) delle condizioni per il riconoscimento dei benefici, previste, rispettivamente, dagli articoli 1 e 4 della legge n. 302/1990, determini:

§       l’interruzione delle erogazioni già disposte;

§       l’integrale ripetizione dei benefici già erogati.

Con riferimento alla formulazione della disposizione, si segnala che, ai fini del riconoscimento dei benefici ai superstiti delle vittime del terrorismo e della criminalità, l’articolo 4 non prevede espressamente requisiti ulteriori rispetto alla pregressa sussistenza di rapporti di parentela o di convivenza, che non appare suscettibile di sopravvenute modificazioni.  Appaiono invece suscettibili di variazioni successivamente all’evento lesivo le condizioni poste dall’articolo in esame e dall’articolo 1, come modificato dall’articolo 2-quater del provvedimento in esame.

Infine, in conformità a quanto richiesto dalla circolare del Presidente della Camera recante regole e raccomandazioni sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, andrebbe valutata l’opportunità di formulare l’articolo in esame, nel suo complesso, in termini di novella alla legge n. 302/1990.

 

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Formulazione del testo

Con riguardo all’articolo 2, comma 1, lettera a) – che introduce, nell’ambito dell’articolo 7-bis del decreto-legge n. 92/2008 il nuovo comma 1-bis, volto a consentire l’impiego (fino al 31 dicembre 2008) di un contingente di personale delle Forze armate non superiore alle 500 unità “in presenza di fenomeni di emergenza criminale”– andrebbe valutata l’opportunità di chiarire se tale personale  sia o meno già compreso nel contingente di personale [3.000 unità] già fissato dall’articolo 7-bis del citato decreto-legge n. 92/2008.

Infatti, la relazione illustrativa a pag. 2 afferma che tale personale rientra “nei limiti del contingente di personale già fissato dall’articolo 7-bis del decreto-legge 23 maggio 20098, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125”; a pag. 4 afferma che si tratta “di un contingente che si aggiunge a quello di 3.000 unità, impiegate ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 7-bis”, come sembrerebbe emergere anche dalla relazione tecnica.

 

 

 

 

 

Adempimenti

L’articolo 2-bis, comma 2, novellando la legge n. 512/1999, autorizza il Ministro dell’interno a destinare al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso una quota – di cui non viene determinata la misura massima – del contributo devoluto annualmente al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura.

L’articolo 2-ter, novellando la medesima legge n. 512/1999, prevede, tra l’altro, l’adozione di un nuovo regolamento di attuazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, a modifica di quello di cui al DPR 284/2001. Andrebbe in proposito valutata l’opportunità di prevedere – per l’adozione del regolamento modificativo – le medesime procedure già previste per l’adozione del citato DPR n. 284/2001, con specifico riguardo all’espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

 


 



[1]L. 31 maggio 1965, n. 575, Disposizioni contro la mafia.

[2]La disposizione fu introdotta dall’articolo 1, comma 259, della legge  23 dicembre 1996, n. 662.