Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare
Titolo: Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario D.L. 143/2008 - A.C. n. 1772 Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge
Riferimenti:
AC N. 1772/XVI     
Serie: Note per il Comitato per la legislazione    Numero: 23
Data: 28/10/2008
Descrittori:
AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA   ASSEGNAZIONE DI SEDE
INDENNITA' DI TRASFERIMENTO   MAGISTRATI
SEDE DISAGIATA     
Organi della Camera: Comitato per la legislazione
Altri riferimenti:
DL N. 143 DEL 16-SET-08     

Casella di testo: Note per il Comitato per la legislazione 


28 ottobre 2008

 

n. 23

Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario

D.L. 143/2008 - A.C. n. 1772

Elementi di valutazione sulla qualità del testo

e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge

 

Numero del disegno di legge di conversione

1772

Numero del decreto-legge

143/2008

Titolo del decreto-legge

Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario

Iter al Senato

Numero di articoli:

 

testo originario

4

testo approvato dal Senato

6

Date:

 

emanazione

16 settembre 2008

pubblicazione in Gazzetta ufficiale

16 settembre 2008

approvazione del Senato

9 ottobre 2008

assegnazione

10 ottobre 2008

scadenza

15 novembre 2008

Commissione competente

II Commissione (Giustizia)

Stato dell’iter

All’esame della Commissione in sede referente

 

 

 


Contenuto

Il decreto-legge in esame, nel testo modificato dal Senato, si compone di 4 articoli di natura sostanziale, volti a disciplinare alcuni profili afferenti al sistema giudiziario al fine di garantirne la piena funzionalità.

L’articolo 1 detta una nuova disciplina del trasferimento d’ufficio dei magistrati a sedi disagiate, modificando la legge 4 maggio 1998, n. 133.

Con riferimento all’ambito di applicazione della citata normativa, sono previste le seguenti novità:

§       vengono esclusi dall'ambito di applicazione della legge n. 133/1998 i magistrati destinati alle sedi di servizio al termine del tirocinio;

§       alle sedi disagiate possono essere trasferiti d'ufficio magistrati provenienti da sedi non disagiate che abbiano conseguito almeno la prima valutazione di professionalità;

§       il numero di magistrati che possono essere destinati d'ufficio alle sedi disagiate non può essere superiore a 100 unità, in luogo delle 50 stabilite dalla legislazione previgente.

Ulteriore novità concerne la definizione di trasferimento d'ufficio: ferme restando le altre condizioni stabilite dalla legge, è ora previsto che tra la sede in cui il magistrato presta servizio e quella di destinazione deve intercorrere una distanza superiore a 100 chilometri.

In relazione alla definizione di sede disagiata:

§       viene eliminato il riferimento geografico alle regioni Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. La disciplina relativa alla copertura delle sedi disagiate trova pertanto applicazione su tutto il territorio nazionale;

§       l’ufficio giudiziario è definito sede disagiata quando, ferma restando la mancata copertura dei posti messi a concorso nell'ultima pubblicazione, la quota di posti vacanti sia non inferiore al 20 per cento dell’organico (tale previsione è stata introdotta dal Senato).

Nell'ambito delle non più di 60 sedi disagiate determinate annualmente dal Consiglio superiore della magistratura, sono ora indicate non più di 10 sedi "a copertura immediata". Tali sedi, destinatarie di una nuova specifica disciplina, sono individuate tra quelle rimaste vacanti per difetto di aspiranti dopo due successive pubblicazioni.

Il provvedimento riscrive, inoltre, la disciplina relativa all’indennità da corrispondere in caso di trasferimento d’ufficio. L'indennità mensile è fissata in misura pari all'importo mensile dello stipendio tabellare previsto per il magistrato ordinario con 3 anni di anzianità. Tale indennità è corrisposta per il periodo effettivo di servizio nelle sedi disagiate e per un massimo di 4 anni.

Ulteriori modifiche riguardano poi i cosiddetti benefici di “carriera” riconosciuti ai magistrati trasferiti d'ufficio nelle sedi disagiate.

La nuova disciplina del trasferimento d'ufficio a sedi disagiate si applica esclusivamente ai procedimenti di trasferimento avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.

Viene abrogata la disposizione del regio decreto n. 12/1941 sull’ordinamento giudiziario, secondo la quale le domande di trasferimento ad altra sede conservavano validità fino a una eventuale successiva domanda di revoca.

Nel corso dell’esame al Senato è stata introdotta una disposizione (comma 8-bis) che abroga l’articolo 36 del decreto legislativo n. 160 del 2006, eliminando il limite di età dei 75 anni per la copertura delle funzioni direttive (con esclusione di quelle di primo grado) da parte dei magistrati che, dopo la sospensione del rapporto di servizio o la quiescenza anticipata, sono stati reintegrati in servizio a seguito del definitivo proscioglimento in sede penale.

L’articolo 1-bis, introdotto nel corso dell’esame al Senato, contiene norme concernenti il ruolo organico della magistratura ordinaria, con specifiche disposizioni relative ai magistrati destinati a funzioni non giudiziarie. In particolare si sostituisce, a decorrere dal 1º luglio 2008, la tabella B, prevista dalla legge n. 111 del 2007, recante il ruolo organico della magistratura ordinaria, inserendovi, tra l’altro, una nuova voce che fissa il numero dei magistrati destinati a funzioni non giudiziarie in 200 unità.

Una specifica disciplina è quindi dettata in materia di destinazione a funzioni non giudiziarie.

L’articolo 1-ter, introdotto dal Senato, estende l’applicazione della disciplina dei pignoramenti sulle contabilità speciali delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza alla contabilità ordinaria del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia.

L'articolo 2, come modificato nel corso dell’esame presso l’altro ramo del Parlamento, reca una più puntuale regolamentazione del Fondo unico giustizia, già istituito dall’articolo 61, comma 23, del recente  decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, affidandone la gestione a Equitalia Giustizia s.p.a.

In particolare, le nuove norme ampliano la tipologia delle risorse che affluiscono al citato Fondo, prevedendo che siano vincolate a tale destinazione, oltre alle risorse già indicate dal predetto decreto-legge n. 112/2008 (somme di denaro sequestrate nell’ambito di procedimenti penali o per applicazione di misure di prevenzione; somme di denaro derivanti da irrogazione di sanzioni amministrative; proventi dei beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali, amministrativi o per l'applicazione di misure di prevenzione o di sanzioni amministrative), anche le somme di denaro e i proventi:

§       che siano oggetto di sequestro, trascorsi 5 anni dalla sentenza non più soggetta a impugnazione, se non ne è stata disposta la confisca e nessuno ne ha chiesto la restituzione ai sensi dell’articolo 262, comma 3-bis, del codice di procedura penale;

§       relativi a titoli al portatore, a valori di bollo, a crediti pecuniari, a conti correnti e altre attività finanziarie oggetto di sequestro nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione o di sanzioni amministrative;

§       depositati presso Poste Italiane s.p.a., banche e altri operatori finanziari, in relazione a procedimenti civili di cognizione, esecutivi o speciali, se non riscossi entro 5 anni dalla data in cui il procedimento si è estinto o è stato definito;

§       depositati presso uffici postali o banche a seguito del riparto finale in sede fallimentare, se non riscossi o reclamati dagli aventi diritto entro 5 anni.

Specifiche norme riguardano poi le modalità di gestione del Fondo. Quanto alla destinazione delle risorse, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono annualmente stabilite le quote da destinare:

a) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso;

b) in misura non inferiore ad un terzo, al funzionamento e al potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali del Ministero della giustizia;

c) all’entrata del bilancio dello Stato.

L’articolo 3 reca la norma di copertura finanziariadel provvedimento, i cui oneri ammontano complessivamente ad euro 5.137.296 per l’anno 2009 e ad euro 4.785.678 a decorrere dal 2010.

L’articolo 4, infine, disciplina l’entrata in vigore.

 

 

Tipologia del provvedimento

Si tratta di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge, approvato in prima lettura dal Senato ed ora all’esame della Camera.

Il disegno di legge di conversione presentato dal Governo al Senato non è corredato né della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

 

 

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Con riferimento alla disciplina del Fondo unico giustizia, si segnala che la stessa materia è stata oggetto del recente decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (articolo 61, commi 23 e 24).

 

 

Collegamento con lavori legislativi in corso

L’articolo 39del disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica S. 1082, nel testo approvato dalla Camera (C. 1441-bis),reca una delega al Governo in materia di mediazione e conciliazione delle controversie civili e commerciali, rimandando – per quanto riguarda il Fondo unico giustizia – all’articolo 2 del decreto-legge in esame.

 

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Le disposizioni del decreto-legge intervengono su alcuni profili afferenti al settore della giustizia (disciplina dei trasferimenti d’ufficio dei magistrati a sedi disagiate; rideterminazione del ruolo organico della magistratura ordinaria; eliminazione del limite di età per la copertura di funzioni direttive da parte di magistrati reintegrati in servizio a seguito del definitivo proscioglimento in sede penale; revisione della normativa in materia di pignoramenti sulla contabilità ordinaria degli uffici giudiziari; regolamentazione e funzionamento del Fondo unico giustizia) con l’obiettivo di garantire la piena funzionalità del sistema giudiziario.

 

 

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

 

Modifiche non testuali

L’articolo 2 integra la disciplina del fondo previsto dall’articolo 61, comma 23, del recente decreto-legge n. 112 del 2008, ove affluiscono attualmente le somme di denaro sequestrate nell’ambito di procedimenti penali o per l’applicazione di misure di prevenzione o di irrogazione di sanzioni amministrative. Tale fondo, denominato “Fondo unico giustizia” dalla disposizione in esame, viene integrato con ulteriori risorse. La nuova disciplina del fondo fa sistema con quella – meno dettagliata – recata dal citato comma 23 dell’articolo 61 del decreto-legge n. 112/2008: andrebbe pertanto valutata l’opportunità di  unificarla in un unico corpo normativo.

 

Coordinamento con disposizioni vigenti

Il comma 8 dell’articolo 1 sopprime il secondo periodo del terzo comma dell’articolo 192 del regio decreto n. 12/1941, il quale dispone che le domande di tramutamento ad altra sede conservano validità fino a quando non sono, con successiva dichiarazione o con altra domanda, revocate. Andrebbe in proposito valutata l'opportunità di chiarire quale sia il nuovo termine di validità delle domande di tramutamento, anche alla luce del fatto che il primo periodo del terzo comma dell’articolo 192 del regio decreto citato dispone che le domande di tramutamento ad altra sede possono essere presentate in qualunque momento, indipendentemente dall'attualità della vacanza o dall'annuncio di questa nel Bollettino Ufficiale.

 

L’articolo 1-bis, comma 1 sostituisce – con effetto dal 1° luglio 2008 – la tabella B (volta a definire il ruolo organico della magistratura ordinaria) prevista dall’articolo 5, comma 9, della legge n. 111/2007, che a sua volta sostituiva la tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71. Andrebbe valutata l’opportunità di valutare se si intenda formulare la disposizione in termini di novella alla legge n. 111/2007.

 

Con riferimento alle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 1-bis, che fissa il limite temporale degli incarichi dei magistrati destinati a funzioni non giudiziarie, andrebbe valutata l’opportunità di un coordinamento con l’articolo 50 del decreto legislativo n. 160 del 2006 che, nel disciplinare il ricollocamento in ruolo dei magistrati, prevede una organica disciplina del collocamento fuori ruolo, anche con riguardo ai limiti temporali (che appaiono in buona parte analoghi a quelli previsti dalla norma in esame). In particolare, il citato articolo 50 del decreto legislativo n. 160/2006individua un limite temporale (un “periodo massimo complessivo di dieci anni”) e l’esclusione da detto termine del “periodo di aspettativa per mandato parlamentare o di mandato al Consiglio superiore della magistratura”. Si tratta di elementi che sono riprodotti in modo non del tutto coincidente nella norma in esame, sia per quanto riguarda il termine massimo (che sostanzialmente coincide ma con diversa formulazione: “anni dieci, anche continuativi”), sia per quanto riguarda le esclusioni da siffatto limite, che il testo in esame connette al “maggior termine stabilito per gli incarichi la cui durata è prevista da specifiche disposizioni di legge” nonché in relazione ai “magistrati destinati a funzioni non giudiziarie presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, il Consiglio superiore della magistratura ed agli incarichi elettivi”).

 

Disposizioni di deroga

L’articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso Art.1-bis contiene una deroga espressa all’articolo 19 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

 

 

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

L’articolo 2, comma 7-bis dà la facoltà al Presidente del Consiglio dei ministri di modificare, con proprio decreto, le quote minime delle risorse intestate “Fondo unico giustizia” individuate, con fonte di rango primario, dal comma 7 del medesimo articolo.  In proposito, andrebbe verificata la congruità dello strumento normativo previsto, con riguardo sia – in generale – al sistema delle fonti, sia – in particolare – alla formazione degli stati di previsione dei singoli Ministeri.

Sotto il primo profilo, si segnala il parere espresso dal Comitato per la legislazione, nel corso della XIV legislatura, il 25 novembre2004, sulla proposta di legge “Raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi” (C. 3906 e abb.), la quale, all’articolo 2, comma 1, prevedeva «che il Ministro delle politiche agricole e forestali “rivede con proprio decreto di natura non regolamentare” l’elenco delle specie dei tartufi destinati al consumo da freschi, di cui all’articolo 2, primo comma, della legge n. 752 del 1985». In riferimento a tale disposizione, il Comitato ha invitato la Commissione di merito a «verificare la congruità dello strumento giuridico ivi indicato, atteso che la modifica e la successiva definizione, attraverso un “decreto di natura non regolamentare”, di una materia disciplinata dalla legge non appare coerente con il sistema delle fonti ed, in particolare, con la tecnica della delegificazione, come delineata dall’articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988.».

Sotto il secondo profilo, si segnala che la disposizione sembra innovare l’ordinamento, prevedendo a regime che le modifiche alle quote minime possano essere apportate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Si segnala in proposito che:

- il comma 7 del medesimo articolo,  per la ripartizione del Fondo tra i due Ministeri interessati,  nel rispetto delle quote minime, ha previsto che il DPCM venga adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e dell’interno; andrebbe in proposito valutata l’opportunità di specificare se la stessa procedura deve essere adottata anche per il DPCM che modifica le quote minime;

- la recente disciplina sulla flessibilità del bilancio, per alcuni versi assimilabile alla questione in esame, ha individuato, in via sperimentale, dei limiti entro i quali effettuare le rimodulazioni di spesa all’interno dello stato di previsione di ciascun Ministero: in particolare, sono state previste alcune garanzie procedurali per i decreti di rimodulazione, adottati dal Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro interessato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.

Inoltre, andrebbe valutata l’opportunità di stabilire un termine entro il quale devono essere adottati sia il decreto di cui al comma 7, sia quello di cui al comma 7-bis, al fine di consentire un’adeguata programmazione finanziaria ai Ministeri interessati.

Sempre con riguardo al Fondo unico giustizia di cui al comma 7 dell’articolo 2, andrebbe infine valutata l’opportunità di unificare in un unico corpo normativo le disposizioni in materia, verificando, altresì, l’opportunità di coordinare maggiormente tra loro i commi 7 e 7-ter, entrambi relativi alla destinazione del Fondo.