Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari
Titolo: Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro A.C. n. 1441-quater Elementi di valutazione sulla qualità del testo
Riferimenti:
AC N. 1441-QUATER/XVI     
Serie: Note per il Comitato per la legislazione    Numero: 17
Data: 02/10/2008
Descrittori:
ASPETTATIVA DAL SERVIZIO   ASSENZE DAL LAVORO
ATTESTATI E CERTIFICATI   COMANDO DI PERSONALE
LAVORO PESANTE   PERSONALE FUORI RUOLO
PUBBLICO IMPIEGO     
Organi della Camera: Comitato per la legislazione

Casella di testo: Note per il Comitato per la legislazione2 ottobre 2008                                                                                                                                      n. 17

 Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro

A.C. n. 1441-quater

Elementi di valutazione sulla qualità del testo

 

 

Numero del progetto di legge

1441-quater

Titolo

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro

Iniziativa

Governo

Settore d’intervento

Lavoro

Iter al Senato

No

Numero di articoli:

24

Date:

 

Presentazione o trasmissione alla Camera

2 luglio 2008

Annuncio

3 luglio 2008

assegnazione

9 luglio 2008

Commissione competente

XI Commissione (Lavoro)

Stato dell’iter

All’esame della Commissione in sede referente

 

 


Contenuto

Il disegno di legge in  esame deriva dallo stralcio di un più ampio disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica e contiene 24 articoli riguardanti distinti profili in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.

Il disegno di legge risultante dallo stralcio inizia con l’articolo 23, contenente due disposizioni di delega:

-    il comma 1 delega il Governo per il riassetto normativo in tema di lavori usuranti, con riguardo, in particolare, al diritto al pensionamento anticipato. Per la definizione dei princìpi e criteri direttivi, la delega rimanda a quelli già previsti dall’articolo 1, comma 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, recante norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale;

-    il comma 1-bis reca una delega per la definizione di misure di tutela a favore di talune figure di lavoratori autonomi e di appartenenti alle Forze dell’Ordine impegnati in particolari lavori ed attività usuranti.

L’articolo 24, comma 1 delega il Governo alla riorganizzazione di enti vigilati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed alla ridefinizione del rapporto di vigilanza, dettando specifici princìpi e criteri direttivi. Il comma 2 prevede l’espressione del parere sugli schemi di decreti legislativi elaborati ai sensi del comma 1 da parte delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata. Il comma 3 reca la clausola di invarianza finanziaria relativamente ai decreti legislativi, che non devono recare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comma 4 autorizza il Governo ad adottare uno o più regolamenti di delegificazione finalizzati al riordino degli organi collegiali e degli altri organismi istituiti con legge o con regolamento nell’amministrazione centrale della salute.

L’articolo 24-bis espunge due atti normativi dall’allegato A al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sottraendoli all’abrogazione.

L’articolo 32 reca misure contro il lavoro sommerso, novellando il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, ed il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

L’articolo 32-bis sostituisce i commi 8 e 9 dell’articolo 41 del decreto-legge n. 112/2008 allo scopo di ridefinire il sistema sanzionatorio connesso alla violazione delle disposizioni sulla durata massima dell’orario di lavoro e sui riposi giornalieri e settimanali.

L'articolo 37 reca alcune modifiche all’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni.

L’articolo 37-bis reca misure in materia di stabilizzazione del personale delle pubbliche amministrazioni con contratto a termine, procedendo all’abrogazione di alcune disposizioni delle ultime due leggi finanziarie.

L’articolo 38 reca disposizioni in materia di mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso la novellazione dell’articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165/2001.

L’articolo 38-bis novella il decreto legislativo n. 303/1999 in materia di conferimento di incarichi di livello dirigenziale generale ai dirigenti assegnati alla Presidenza del Consiglio dei ministri in posizione di prestito.

L’articolo 38-ter reca disposizioni in materia di mobilità del personale comandato e fuori ruolo.

L’articolo 38-quater novella il citato decreto-legge n. 112/2008 in materia di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

L’articolo 38-quinquies estende al personale inquadrato nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri in attuazione dei decreti-legge nn. 181/2006 e 262/2006 l’applicazione dei contratti collettivi di lavoro del comparto Presidenza del Consiglio.

L’articolo 39 prevede la possibilità, per i dipendenti pubblici, di essere collocati in aspettativa non retribuita e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali, precisando che nel periodo di aspettativa non trovano applicazione le disposizioni in tema di incompatibilità per i dipendenti pubblici.

L’articolo 39-bis riconosce la specificità delle funzioni espletate dal personale appartenente alle forze armate ed alle forze di polizia.

L’articolo 39-ter novella il citato decreto-legge n. 112/2008 in merito alla disciplina delle collaborazioni autonome nella pubblica amministrazione.

L’articolo 39-quater interviene sulla disciplina del licenziamento del personale con più di 40 anni di anzianità contributiva, recata dall’articolo 72 del decreto-legge n. 112/2008.

L’articolo 39-quinquies reca una delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi.

L’articolo 39-sexies novella il decreto-legge n. 112/2008 in materia di certificati di malattia.

L’articolo 39-septies novella l’articolo 71 del decreto-legge n. 112/2008 in materia di assenza per malattia.

L’articolo 65 si riferisce alla disciplina delle controversie in materia di lavoro, con specifico riguardo al controllo giudiziale in relazione alle clausole generali e alla certificazione.

L’articolo 66, in materia di conciliazione e arbitrato, sostituisce gli articoli 410, 411, 412, 412-ter e 412-quater del codice di procedura civile, disponendo – tra l’altro –  che le controversie in materia di lavoro possono essere decise da arbitri e prevede l’istituzione di camere arbitrali.

L’articolo 67 dispone l’allungamento del termine, previsto a pena di decadenza, per l’impugnazione del licenziamento, estendendone l’ambito di applicazione.

L’articolo 67-bis, alcomma 1,espunge un atto normativo dall’allegato A al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sottraendolo all’abrogazione. I commi 2 e 3 intervengono in materia di spese di giustizia nel processo del lavoro.

L’articolo 67-ter dispone una proroga degli strumenti per il sostegno dei lavoratori.

L’articolo 67-quater proroga alcuni termini per l’esercizio di tre deleghe previste dall’unico articolo della legge n. 247/2008, rispettivamente finalizzate: alla riforma degli ammortizzatori sociali e degli istituti a sostegno del reddito (comma 28); al riordino della normativa in materia di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione e di apprendistato (comma 30); al riordino della normativa in materia di occupazione femminile (comma 81).

 

 

Tipologia del provvedimento

Si tratta di un disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, risultante dallo stralcio del disegno di legge C. 1441, che viene sottoposto all’esame del Comitato ai sensi dell’articolo  16-bis, comma 6-bis, del regolamento, in quanto contenente  disposizioni di delega al Governo (articoli 23,  24 39-quinquies).

Il disegno di legge non è corredato né della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN) né della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

 

 

Collegamento con lavori legislativi in corso

Sono all’esame della XI Commissione (Lavoro) le abbinate proposte di legge C. 1297 (Damiano ed altri) e C. 1367 (Cazzola ed altri), volte anch’esse a prevedere una disciplina in materia di pensionamento anticipato dei soggetti che svolgono lavori usuranti.

Con riguardo all’articolo 67-bis, si segnala che la materia delle spese di giustizia è oggetto sia del disegno di legge collegato C. 1441-bis, sia del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario, attualmente all’esame del Senato.

 

 

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il provvedimento in esame, derivante dallo stralcio di un più ampio disegno di legge, tratta distinti profili in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.

 

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

 

Coordinamento con le disposizioni vigenti

 

Andrebbe valutata l’opportunità di collocare la disposizione, di valenza generale, contenuta nell’articolo 39, in merito alla collocazione in aspettativa dei dipendenti pubblici, nell’ambito delle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, contenute nel decreto legislativo n. 165/2001, ovvero nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957), il quale reca un apposito titolo VI, dedicato all’istituto dell’aspettativa dei pubblici impiegati.

 

Coordinamento con il decreto-legge n. 112/2008

 

Il provvedimento in esame modifica – sia in maniera testuale, sia in maniera non testuale – numerose disposizioni recate dal recente decreto-legge n. 112/2008.

In particolare, l’articolo 24-bis e l’articolo 67-bis, comma 1 intervengono sull’allegato A espungendone complessivamente tre atti normativi, che quindi vengono sottratti all’abrogazione disposta, a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto, dall’articolo 24 del medesimo decreto.

L’articolo 32-bis, in materia di orario di lavoro, novella l’articolo 41, commi 8 e 9, del decreto n. 112, che a loro volta novellano il decreto legislativo n. 66/2003. Andrebbe in proposito valutata l’opportunità di riformulare la disposizione in esame come novella al citato decreto legislativo n. 66/2003, procedendo contestualmente all’abrogazione dei commi 8 e 9 dell’articolo 41 del decreto-legge n. 112/2008.

All’articolo 38-quater – che introduce un comma 2- bis nell’articolo 73 del decreto-legge n. 112/2008, volto a prevedere la facoltà per le pubbliche amministrazioni di sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale entro il termine di 180 giorni “dalla data di entrata in vigore della presente legge” – andrebbe valutata l’opportunità di fare riferimento alla data di entrata in vigore “della presente disposizione”, cioè della novella introdotta con la norma in esame. Analogamente, il riferimento interno al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 andrebbe sostituito con il riferimento al “presente decreto”, nel cui ambito si sta operando.

All’articolo 39-quater, andrebbe valutata l’opportunità di riformulare il comma 1 in termini di novella all’articolo 72, comma 11, del decreto n. 112, modificando di conseguenza la rubrica, dove peraltro si usa l’innovativo termine di “correttivi” all’articolo 72 stesso.

 

Disposizioni di deroga

 

L’articolo 66, comma 6 reca una deroga espressa all’articolo 412-quater del codice di procedura civile.

L’articolo 67-ter, comma 1 reca una deroga generica alla normativa vigente in materia di ammortizzatori sociali.

 

Disposizioni ulteriori

Il provvedimento in esame reca talune disposizioni volte a definire il campo di applicazione di disposizioni contenute nel codice civile (all’articolo 32, comma 2-bis)e nel codice di rito (all’articolo 66, comma 7), nonché una norma destinata a produrre effetti retroattivi (l’articolo 39-septies, comma 1).

 

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

 

Disposizioni di delega

L’articolo 23, comma 1 – nel delegare il Governo all’adozione di decreti legislativi di riassetto normativo recanti un'apposita disciplina relativa al pensionamento anticipato dei soggetti che svolgono lavori usuranti –  reca una formulazione identica a quella già contenuta nell’alinea dell’articolo 1, comma 3, della legge n. 247/2007; a tale ultima disposizione si rinvia per quanto riguarda i principi e criteri direttivi e le modalità procedurali per l'emanazione dei decreti legislativi nonché per le modalità di copertura finanziaria. L’effetto sostanziale della disposizione in esame consiste quindi nella riapertura – per tre mesi – dei termini per l’esercizio di una delega che non era stata esercitata. Si segnala – con riguardo al termine di tre mesi per l’attuazione della delega – che il Comitato per la legislazione, nei propri pareri, ha sempre rilevato come esso possa risultare estremamente ridotto “in connessione alla complessità delle procedure previste e dei pareri da acquisire” (così testualmente nel parere sul disegno di legge C. 2272-bis-A nella scorsa legislatura).

La procedura prevista nel caso di specie prevede la consultazione delle parti sociali, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle materie di competenza ed il meccanismo del “doppio parere parlamentare”, ovvero l’obbligo, per il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni delle Commissioni parlamentari eventualmente formulate con riferimento all’esigenza di garantire il rispetto dell’articolo 81, comma 4, della Costituzione, di ritrasmettere alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni.

Al medesimo articolo 23, al comma 1-bis –  che conferisce una delega al Governo finalizzata a “disciplinare, sulla base di criteri, regole e modalità compatibili e coerenti con le particolari caratteristiche dell’attività svolta e senza ulteriori oneri a carico dello Stato, misure di tutela a favore di talune figure di lavoratori autonomi e di appartenenti alle forze dell’Ordine impegnate in particolari lavori e attività usuranti, tenendo conto, per le Forze dell’Ordine, degli anni di permanenza in servizio” – andrebbe valutata l’opportunità di esplicitare meglio i principi e criteri direttivi connessi alla finalità della delega ed a definirne con maggiore precisione l’oggetto, nonché le modalità procedurali di adozione dei decreti attuativi, con specifico riguardo all’opportunità di prevedere – come nelle altre disposizioni di delega presenti nel provvedimento in esame –  la trasmissione degli schemi di atti normativi alle Commissioni parlamentari competenti.

L’articolo 24, comma 1, nel dettare i principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega volta alla riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, prevede – alla lettera b) – l’adeguamento dell’organizzazione e della struttura amministrativa di tali enti ai principi ed alle esigenze di razionalizzazione di cui all’articolo 1, comma 404, della legge finanziaria 2007 (legge n. 296/2006). La disposizione da ultimo citata detta norme generali regolatrici della materia per l’emanazione di regolamenti di delegificazione per la revisione degli assetti organizzativi dei Ministeri. Si rimanda così, nel dettare i principi e criteri direttivi di una delega legislativa, a norme generali adottate per l’emanazione di regolamenti di delegificazione.

Al medesimo articolo 24, al comma 2, andrebbe valutata l’opportunità di precisare – in sintonia con la costante giurisprudenza del Comitato per la legislazione – che la trasmissione dello schema del decreto legislativo alla Conferenza unificata precede la trasmissione alle Camere per l’espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, in ottemperanza al principio secondo cui le Camere intervengono per ultime nel processo di adozione dei medesimi decreti legislativi (così testualmente, con il riferimento alla Conferenza Stato-Regioni in luogo della Conferenza unificata, nel parere sul disegno di legge C. 3062 della XV legislatura). Analoga precisazione dovrebbe essere introdotta nell’ambito dell’articolo 39-quinquies.

Il comma 4 reca l’autorizzazione al Governo ad adottare regolamenti di delegificazione finalizzati al riordino degli organi collegiali e degli altri organismi istituiti con legge o con regolamento nell’amministrazione centrale della salute: andrebbe valutata l’opportunità di riformulare tale disposizione sostituendo il riferimento ai criteri, ivi contenuto, con un richiamo alle norme generali regolatrici della materia, in coerenza con il modello di delegificazione delineato dall’articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988.

All’articolo 39-quinquies, andrebbe valutata l’opportunità di integrare i principi e criteri direttivi della delega in materia di congedi, aspettative e permessi per i lavoratori dipendenti, atteso che essi, nell’attuale formulazione, recano esclusivamente indicazioni sulla modalità di redazione dei testi, e sulle finalità di “riordino” e di “semplificazione” degli istituti e delle procedure oggetto della delega medesima.

 

Autorizzazioni alla delegificazione

L’articolo 24, comma 4 autorizza il Governo ad adottare regolamenti di delegificazione finalizzati al riordino degli organi collegiali e degli altri organismi istituiti con legge o con regolamento nell’amministrazione centrale della salute. Andrebbe valutata l’opportunità di sostituire il riferimento ai criteri, ivi contenuto, con un richiamo alle norme generali regolatrici della materia, in coerenza con il modello di delegificazione delineato dall’articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988

 

Formulazione del testo

Il provvedimento contiene talune espressioni imprecise ovvero il cui significato tecnico- giuridico non appare di immediata comprensione: ad esempio, l’articolo 65 reca un riferimento a “contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro”, che appare di non immediata comprensione con riguardo all’ipotesi di prestazione di lavoro indirettamente dedotta nel contratto di lavoro; l’articolo 66, al comma 2, dispone, in modo che sembra tautologico, per il caso in cui “il tentativo di conciliazione sia stato richiesto dalle parti”.

All’articolo 37, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater– ove si interviene sulla medesima disposizione, ovvero l’articolo 35, comma 5-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, al fine di prevedere il termine di durata delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché l’esigenza che esse  tengano conto della residenza dei partecipanti e che nei bandi di concorso non si dia invece rilievo al punteggio del titolo di studio – andrebbe valutata l’opportunità di procedere ad unificare le disposizioni in commento. All’articolo 65, comma 1 – secondo cui, ove siano presenti disposizioni di legge che contengano clausole generali, il controllo giudiziale deve investire l’accertamento del presupposto di legittimità mentre è precluso un “sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro o al committente” – andrebbe valutata l’opportunità di chiarire il senso della locuzione valutazioni tecniche, considerato che spetta comunque al giudice, nell’ambito del proprio sindacato di legittimità, svolgere l’accertamento di quelle valutazioni tecniche che costituiscono i presupposti di fatto dei provvedimenti adottati dal datore di lavoro.

All’articolo 67, comma 3 – ove si definisce l’ambito di operatività del termine di decadenza entro cui il lavoratore può impugnare il licenziamento – dovrebbe valutarsi l’opportunità di chiarire il rapporto tra la lettera a), nella parte in cui si riferisce alla legittimità del licenziamento  e la lettera c-bis), che specificamente è dedicata all’impugnazione del termine illegittimo, prevedendo che in tal caso la decadenza decorre dalla scadenza del medesimo termine.