Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare
Titolo: Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria - A.C. n. 1441-bis Elementi di valutazione sulla qualità del testo
Riferimenti:
AC N. 1441-BIS/XVI     
Serie: Note per il Comitato per la legislazione    Numero: 16
Data: 23/09/2008
Descrittori:
ECONOMIA NAZIONALE   FINANZA PUBBLICA
ORGANIZZAZIONE FISCALE   PIANI DI SVILUPPO
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO   PROCESSO CIVILE
Organi della Camera: Comitato per la legislazione

Casella di testo: Note per il Comitato per la legislazione23 settembre 2008                                                                                                                               n. 16

 Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria

A.C. n. 1441-bis

Elementi di valutazione sulla qualità del testo

 

 

Numero del progetto di legge

1441-bis

Titolo

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria

Iniziativa

Governo

Settore d’intervento

Vari

Iter al Senato

No

Numero di articoli:

44

Date:

 

Presentazione o trasmissione alla Camera

2 luglio 2008

Annuncio

3 luglio 2008

assegnazione

9 luglio 2008

Commissioni competenti

Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e V (Bilancio)

Stato dell’iter

All’esame della Commissione in sede referente

 

 


Contenuto

Il disegno di legge in esame deriva dallo stralcio di un più ampio disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica. Inoltre, nel corso dell’esame in sede referente, sono state soppresse alcune disposizioni per ragioni di coordinamento con il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

La numerazione degli articoli, pertanto, procede a salti e parte dall’articolo 14.

Il disegno di legge si compone di due titoli. Il titolo I è relativo a sviluppo economico, semplificazione e competitività e si articola in 7 capi e 43 articoli; il titolo II, in materia di stabilizzazione della finanza pubblica, comprende un solo articolo.

A seguito delle modifiche derivanti dallo stralcio e dalle soppressioni, il disegno di legge inizia con il capo II del titolo I, composto del solo articolo 14, relativo alla realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica a banda larga.

Prosegue con il capo IV, la cui rubrica si intitola “Casa e infrastrutture”, composto dal solo articolo 19, il quale reca un’articolata disciplina - che va ad integrare le norme generali sugli appalti pubblici e gli accordi quadro stipulati dalle centrali di committenza recate dall’art. 33 del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006) - delle procedure gestite dalle centrali di committenza regionali, quali strumenti di razionalizzazione degli acquisti.

Il capo VI, in materia di semplificazioni, si compone di 11 articoli.

In particolare, l’articolo 25 dispone:

§      al comma 1 che ogni norma diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe deve indicare espressamente le norme oggetto di sostituzione, modifica, abrogazione o deroga;

§      al comma 2 che le disposizioni legislative, di rango secondario e contenute in circolari che rinviano ad altre norme devono contestualmente indicare, in forma integrale ovvero in forma sintetica e di chiara comprensione, il testo ovvero la materia alla quale fanno riferimento o il principio, contenuto nelle norme cui si rinvia, che esse intendono richiamare.

L’articolo 25-bis autorizza il Governo ad adottare un regolamento di delegificazione finalizzato a semplificare la gestione amministrativa e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari.

L’articolo 26 apporta modifiche alla legge n. 241/1990, recante le norme generali che regolano l’attività amministrativa. In particolare, la lettera a) del comma 1 sostituisce interamente l’articolo 2 della legge n. 241/1990, che disciplina la conclusione del procedimento amministrativo, ridefinendo le modalità di determinazione dei termini per l’adozione dei provvedimenti e abbreviando la durata massima di tali termini. La lettera b) introduce il nuovo articolo 2-bis, ove si pone a carico delle amministrazioni pubbliche l’obbligo di risarcire il danno ingiusto causato dall’inosservanza dei termini procedimentali e si dispone, in caso di ritardo, la corresponsione a titolo sanzionatorio di una somma di denaro a beneficio dell’istante. Ai sensi del comma 2, il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti costituisce un elemento di valutazione per i dirigenti. I commi da 3 a 5 recano le norme di prima applicazione e le disposizioni finanziarie, nonché, al comma 3-bis, specifiche disposizioni per i procedimenti di verifica o autorizzativi concernenti i beni storici, architettonici, culturali, archeologici, artistici e paesaggistici.

L’articolo 27 novella - alle lettere a) e b) - gli articoli 16 e 17 della legge n. 241/1990, introducendo modifiche alla disciplina generale relativa all’acquisizione di pareri e valutazioni tecniche nell’ambito dell’istruttoria del procedimento amministrativo, al fine di abbreviare e dare maggiore certezza ai tempi di conclusione della fase consultiva. Si prevede in particolare che l’amministrazione richiedente debba procedere anche in assenza dei pareri facoltativi e delle valutazioni tecniche richieste quando siano decorsi infruttuosamente i termini per la loro emissione. E’ inoltre attribuito agli organi di controllo interno il compito di effettuare un costante monitoraggio sui tempi di conclusione dei procedimenti e sul rispetto dei relativi termini.

La lettera c) – attraverso una novella all’articolo 25 della medesima legge n. 241/1990 – interviene sulla disciplina della tutela non giurisdizionale nei casi di diniego, espresso o tacito, dell'accesso agli atti amministrativi o di differimento dello stesso.

§      I commi 1 e 2 dell’articolo 28 apportano modifiche all’articolo 14-ter della legge n. 241/1990, che disciplina le modalità di svolgimento della conferenza di servizi.

Il comma 3 sottrae alla disciplina della dichiarazione di inizio attività (DIA) e del silenzio assenso gli atti e i procedimenti riguardanti la cittadinanza.

I commi 4 e 5, intervenendo sull’articolo 19, dispongono che, in caso di esercizio di impianti produttivi e di prestazione di servizi, l’attività oggetto della DIA può avere inizio già a decorrere dalla data della dichiarazione (e non decorsi 30 giorni da questa).

Il comma 6 precisa che il ricorso giurisdizionale per controversie sulla DIA può riguardare anche gli atti formati in virtù delle norme sul silenzio assenso.

Il comma 7 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L’articolo 29, modificando gli articoli 22 e 29 della legge n. 241/1990, interviene sull’ambito di applicazione della legge medesima. In particolare:

§      le disposizioni della legge sono estese alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all’esercizio delle funzioni amministrative;

§      sono ridefinite le disposizioni della legge la cui applicazione è estesa a tutte le pubbliche amministrazioni, comprese quelle regionali e locali, in quanto afferenti ad esigenze di disciplina unitaria e di tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, ex articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione.

I commi 1 e 2 dell’articolo 30 recano una delega al Governo in materia di farmacie pubbliche e private, con specifico riguardo alle farmacie rurali.

I commi da 3 a 5 del medesimo articolo 30 recano una serie di disposizioni volte a semplificare la disciplina contabile per i comuni di piccole dimensioni, attraverso puntuali modifiche al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

Il comma 6 dell’articolo 30 reca una delega al Governo per la razionalizzazione del ruolo del segretario comunale nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti attraverso l’unificazione delle sedi di segreteria comunale e il riordino delle funzioni dei segretari comunali in servizio presso le sedi di segreteria unificate.

L’articolo 33 reca disposizioni volte a semplificare le modalità di svolgimento delle procedure amministrative e contrattuali riguardanti gli interventi di cooperazione a sostegno dei processi di pace in alcuni Paesi nei quali l’Italia è già impegnata, nonché interventi di natura umanitaria, sociale o economica in altre aree individuate con DPCM.

L’articolo 34 prevede che, con decreto del Ministro dell’economia, vengano stabilite procedure e modalità volte a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari dei Fondi strutturali comunitari e del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), per prevenirne l’indebito utilizzo nella programmazione unitaria della politica regionale 2007-2013.

L’articolo 35 reca modifiche al decreto legislativo n. 261/1999, che disciplina il servizio postale, recependo alcune previsioni introdotte dalla normativa comunitaria.

Il capo VII, composto di 13 articoli, concerne il piano industriale della pubblica amministrazione.

In particolare, l’articolo 36 individua le finalità e l’ambito di applicazione delle norme contenute nel capo stesso, dirette a rendere più efficienti le amministrazioni pubbliche, a ridurne i costi di funzionamento e ad accrescere le garanzie dei cittadini, inquadrandole nell’ambito dei principi in materia di funzionamento delle amministrazioni pubbliche enunciati dalla Costituzione, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (di cui si richiama l’articolo 41) e del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (con il rinvio all’articolo 197).

L’articolo 40, comma 1 pone a carico delle pubbliche amministrazioni l’obbligo di pubblicare nel proprio sito internet le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici dei dirigenti nonché di rendere pubblici, con la stessa modalità di comunicazione, i tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale di appartenenza. Il comma 2 concerne invece il conferimento di incarichi di consulenza.

L'articolo 41 – che introduce un nuovo articolo 6-bis nel decreto legislativo n. 165/2001 – reca disposizioni di carattere generale volte alla razionalizzazione delle spese per il funzionamento e alla riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni in relazione ai processi di esternalizzazione riferiti alla fornitura di servizi.

L’articolo 42 reca disposizioni riferite al trasferimento di funzioni e risorse agli enti territoriali, nonché alle modalità di erogazione dei servizi da parte dai medesimi enti.

L’articolo 43 intende favorire l’esternalizzazione di funzioni da parte delle pubbliche amministrazioni e la piena utilizzazione degli edifici pubblici, consentendone la fruizione anche ai cittadini.

Le amministrazioni pubbliche possono decidere di affidare, in via temporanea, alcune funzioni da esse esercitate ad altri soggetti, pubblici o privati (comma 1). A tal fine presentano una proposta di affidamento – che presuppone un risparmio di spesa – (comma 2) ad un comitato interministeriale presieduto dal Presidente del Consiglio o dal ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione. Il comitato individua lo strumento giuridico più adatto per l’esercizio della funzione, sul cui trasferimento decide in ultima istanza il Consiglio dei ministri (comma 3).

Inoltre, le amministrazioni pubbliche favoriscono ogni iniziativa volta alla piena utilizzazione e fruizione dei propri edifici da parte dei cittadini, provvedendo con le risorse disponibili in bilancio (comma 4). In sede di contrattazione collettiva dovranno essere definiti incentivi economici da attribuire al personale impiegato nelle attività di cui sopra (comma 5).

L’articolo 44 promuove l’individuazione e la diffusione delle buone prassi in uso presso gli uffici delle pubbliche amministrazioni pubbliche statali e introduce l’obbligo per le medesime amministrazioni di pubblicare, sul proprio sito web o con idonee modalità, un indicatore dei tempi medi di pagamento dei beni, dei servizi e delle forniture acquistate nonché dei tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi resi all'utenza.

L’articolo 46 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi di riassetto normativo di tre importanti agenzie pubbliche operanti nel settore dell’innovazione tecnologica e dell’alta formazione, ossia il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), il Centro di formazione studi (Formez) e la Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA).

L‘articolo 47 dispone che le carte dei servizi pubblici prevedano strumenti di rapida risoluzione non giurisdizionale delle controversie promosse dagli utenti sulla base di uno schema tipo di procedura conciliativa definito dalle autorità di settore o con decreto interministeriale.

L’articolo 48 riconosce effetto di pubblicazione legale agli atti e provvedimenti amministrativi pubblicati sui siti informatici dalle amministrazioni e dai soggetti obbligati, prevedendo altresì la realizzazione e gestione da parte del CNIPA di un portale di accesso a tali siti. A decorrere dal 1° gennaio 2011, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non avranno effetto di pubblicazione legale. L’articolo 49 delega il Governo ad adottare, entro 18 mesi, uno o più decreti legislativi volti a modificare il codice dell’amministrazione digitale, prevedendo – fra l’altro – forme sanzionatorie per le pubbliche amministrazioni che non ottemperino alle prescrizioni in materia di trasparenza e di utilizzo delle nuove tecnologie, modifica delle norme in materia di firma digitale e previsione dell’utilizzazione delle reti telematiche nelle comunicazioni tra le amministrazioni pubbliche e i propri dipendenti.

L’articolo 50 reca disposizioni relative all’uso del VOIP (“Voce tramite protocollo Internet”) da parte delle pubbliche amministrazioni nel contesto del Sistema pubblico di connettività (SPC).

L’articolo 51 prevede la riallocazione di fondi di interesse del Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie.

L’articolo 51-bis modifica l’articolo 48, comma 1, del citato decreto-legge n. 112 del 2008.

Il capo VIII reca disposizioni in materia di giustizia.

L'articolo 52 apporta alcune modifiche alle disposizioni contenute nel libro I del codice di procedura civile. In particolare:

§      si prevede l’elevazione della competenza per valore del giudice di pace;

§      significative modifiche attengono alle questioni sulla competenza (il cui rilievo processuale è ridimensionato), definendosi, tra l’altro, un nuovo sistema di impugnazione consistente nel reclamo deciso in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile.

§      ulteriori disposizioni riguardano la valorizzazione del comportamento processuale delle parti.

§      con riferimento alla disciplina delle spese processuali misure particolari sono previste a carico dell'attore il quale abbia rifiutato, senza giusto motivo, una proposta conciliativa avanzata dall'altra parte.

§      si introduce altresì uno strumento sanzionatorio a carico del soccombente, condannato al pagamento di una somma di denaro ulteriore rispetto alle spese di lite in conseguenza dell'accertamento della condotta illecita.

§      ulteriori norme sono previste in materia di disponibilità delle prove e di rimessione in termini, della quale si allarga l'ambito oggettivo di applicazione.

L’articolo 53 introduce una serie di modifiche al libro secondo del codice di procedura civile, relativo al processo di cognizione.

In particolare, sono novellate le disposizioni in materia di notificazioni, di difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione, di nomina del consulente tecnico, di sospensione necessaria del processo, di riduzione dei termini per la riassunzione o prosecuzione della causa. Viene, infine, coordinata la disciplina delle impugnazioni (sia in appello che per cassazione) con quella di nuova introduzione in materia di competenza.

L’articolo 53-bis novella il Codice di Procedura civile in materia di appellabilità dei provvedimenti aventi natura decisoria.

L’articolo 54 aggiunge alla disciplina del processo di esecuzione un nuovo articolo 614-bis, che prevede che la sentenza che accoglie la domanda di condanna all'adempimento di obblighi di fare infungibile o di non fare, contenga anche la determinazione di una somma di denaro spettante al creditore per ogni violazione o inosservanza successiva alla pronuncia.

L’articolo 55 interviene in materia di procedimenti cautelari, novellando l’articolo 669-octies del codice processuale civile. Con la modifica si afferma esplicitamente il principio generale secondo cui il giudice che emette un provvedimento cautelare ante causam deve sempre provvedere anche sulle spese relative al medesimo procedimento.

L'articolo 56 prevede l'inserimento nel codice di procedura civile di un nuovo capo III-bis (composto dagli artt. 702-bis, 702-ter e 702-quater) che aggiunge, tra i procedimenti speciali del libro quarto, il procedimento sommario di cognizione. Tale procedimento può essere attivato per le sole domande relative ai crediti di somme di denaro, anche se non liquide, ovvero alla consegna o al rilascio di cose; la rapidità del procedimento permette – nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica – di arrivare ad un rapido soddisfacimento della domanda grazie all’emanazione di un provvedimento immediatamente esecutivo su cui, in mancanza di appello, si forma il giudicato.

L'articolo 57 interviene sul regio decreto n. 1368 del 1941, contenente le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, aggiungendo l'articolo 103-bis, che disciplina il contenuto del modello di testimonianza. Sono inoltre apportate modifiche agli articoli 104 e 118, al fine di prevedere che la decadenza dalla prova in caso di mancata intimazione ai testimoni possa essere disposta anche d'ufficio, e di definire il contenuto della motivazione della sentenza.

L’articolo 58 abroga le norme che assoggettano al rito del lavoro (di cui al Libro II, Titolo IV, Capo I del codice di procedura civile) le controversie relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni conseguenti ad incidenti stradali, dettando, al comma 2, una disposizione transitoria relativa alle controversie pendenti.

L’articolo 59 consente all'Avvocatura dello Stato di effettuare la notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali con le modalità semplificate attualmente previste dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, per gli avvocati del libero foro.

L’ articolo 59-bis novella la legge 21 luglio 2000, n. 205, in materia di decisioni sui ricorsi.

L’articolo 61 reca alcune disposizioni transitorie, prevedendo, in particolare, che le modifiche al codice di procedura civile e alle relative norme di attuazione si applichino ai giudizi instaurati dopo la loro entrata in vigore.

L’articolo 61-bis riguarda la decisione delle questioni di giurisdizione.

L’articolo 62-bis, nell’ambito del nuovo capo VIII-bis, reca una delega al Governo in materia di mediazione e conciliazione delle controversie civili e commerciali.

L’articolo 63 contiene disposizioni volte a realizzare il contenimento delle spese di giustizia e la razionalizzazione delle procedure di riscossione di esse.

L’articolo 64 dispone l’abrogazione di alcune norme, resa necessaria dall’introduzione della nuova disciplina in materia di spese di giustizia.

L’articolo 68 interviene sulla disciplina dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica di cui al D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, prevedendo, tra l’altro, che il decreto che decide il ricorso straordinario sia in ogni caso conforme al parere del Consiglio di Stato.

Il capo IX, relativo alle privatizzazioni, si compone di due articoli.

L’articolo 69 novella le disposizioni dell’articolo 7, comma 10, del decreto-legge n. 63 del 2002, prevedendo il trasferimento alla società Patrimonio S.p.A., oltre che dei beni rientranti nel conto del patrimonio dello Stato, di ogni altro diritto costituito a favore dello Stato. Si dispone inoltre in merito agli effetti derivanti dalla cessione dei crediti dello Stato alla predetta società.

L’articolo 71 novella le disposizioni della legge finanziaria per il 2008 in materia di società partecipate e controllate direttamente o indirettamente dallo Stato.

L’articolo 73 reca lo stanziamento di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 1,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 per lo studio delle problematiche connesse all'effettiva attuazione della riforma federalista, al fine di garantire un contesto di stabilità e di piena compatibilità finanziaria con gli impegni europei e internazionali assunti.

 

 

Tipologia del provvedimento

Si tratta di un disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, risultante dallo stralcio del disegno di legge C. 1441, che viene sottoposto all’esame del Comitato ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 6-bis, del regolamento, in quanto contenente  disposizioni di delega al Governo (articoli 4, 5 e 6).

Il disegno di legge non è corredato né della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN) né della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

 

 

 

Collegamento con lavori legislativi in corso

L’articolo 62-bis reca una delega al Governo in materia di mediazione e conciliazione delle controversie civili e commerciali, rimandando – per quanto riguarda il Fondo unico giustizia – all’articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, in corso di conversione al Senato.

 

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il provvedimento in esame, derivante dallo stralcio di un più ampio disegno di legge, reca comunque un contenuto estremamente articolato (investendo materie diverse quali lo sviluppo della banda larga, gli appalti pubblici, le modalità di redazione delle leggi, la riforma del procedimento amministrativo, il funzionamento dei comuni di piccole dimensioni, la cooperazione allo sviluppo internazionale, le sedi diplomatiche, la tutela degli utenti del servizio postale, l’uso dei fondi comunitari e di quelli per le aree sottoutilizzate, l’efficienza della pubblica amministrazione ed il codice dell’amministrazione digitale, la giustizia amministrativa e civile, leprocedure di mediazione e conciliazione, le spese di giustizia, le società pubbliche, la riforma degli strumenti di finanza pubblica e le funzioni della Corte dei Conti); in tali contenuti si innestano numerose disposizioni di delega legislativa, segnatamente in materia di realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica a banda larga (articolo 14, comma 2), di farmacie pubbliche e private (articolo 30, commi 1 e 2), di “razionalizzazione del ruolo del segretario comunale” nei comuni di piccole dimensioni (articolo 30, comma 5), di riordino del CNIPA, del FORMEZ e della SSPA (articolo 46, comma 1), di modifica del codice dell’amministrazione digitale (articolo 49, comma 1), nonché per l’emanazione di norme istitutive della mediazione in materia civile e commerciale (articolo 62-bis).

 

 

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

 

Tecnica della novellazione

 

Il provvedimento in esame modifica taluni atti normativi, ricorrendo correttamente alla tecnica della novellazione. Peraltro, a volte provvede a sostituire un intero comma o periodo, altre volte modifica singole parole (articoli 27, comma 1, lettera a), numeri 1) e 3, e lettera c); 28, comma 1, lettere a) e c), e commi 3 e 5; 30, comma 3, lettere da a) a g); 33-bis; 35, commi 1, 2, 3, 4 e 8; 51, comma 3-bis; 52, comma 7, lettera b) e commi 9 e 11; 53, commi 1, 3 e 14; 63, commi 1  e 2; 64, comma 1, lettera b); 69, comma 1, lettera a); 71, comma 1, lettera b); 72). A quest’ultimo riguardo, si ricorda che la circolare dei Presidenti della Camera e del Senato e del Presidente del Consiglio dell’aprile 2001 consiglia, al punto 9), che l’unità minima di testo da sostituire con una novella sia il comma (o comunque un periodo), anche nel caso in cui si modifichi una singola parola, per consentire una più agevole comprensione della modifica apportata.

In altri casi, la tecnica della novellazione – pur non conforme a quanto previsto dalla circolare – appare tuttavia coerente con la finalità puntuale dell'intervento legislativo e funzionale ad una sua più agevole comprensione (per esempio: articoli 52, 53 e 55, con esclusione delle disposizioni sopra citate).

 

 

 

Coordinamento con le disposizioni vigenti

 

All’articolo 19, comma 1, andrebbe valutata l’opportunità di riformulare il capoverso 3-sexies – nella parte in cui integra il contenuto del Documentodi programmazione economico-finanziaria con riferimento alla definizione della quota premiale in favore delle regioni che si avvalgano di centrali di committenza per gli appalti – come novella all’articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (peraltro già oggetto di modifiche da parte dell’articolo 72), che definisce il contenuto proprio del DPEF.

Con riferimento alla novelle recate dall’articolo 27, comma 1, lettera a), n. 1), si segnala che il termine massimo generale ivi previsto per l’emissione dei pareri facoltativi, così come quello attualmente previsto per i pareri obbligatori, eccede il termine ordinario per la conclusione del procedimento, che la nuova formulazione dell’articolo 2, comma 2, della legge n. 241/1990, come sostituito dall’articolo 26 del disegno di legge in esame, ha ridotto (salva diversa disposizione) a 30 giorni.

All’articolo 33, comma 1, lettera a), andrebbe valutata l’opportunità di indicare gli articoli del decreto-legge n. 8/2008 cui si intende fare riferimento con riguardo agli interventi di cooperazione e sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione.

L’articolo 48 riconosce effetto di pubblicazione legale agli atti e provvedimenti amministrativi pubblicati sui siti informatici dalle amministrazioni e dai soggetti obbligati, prevedendo altresì la realizzazione e gestione da parte del CNIPA di un portale di accesso a tali siti. A decorrere dal 1° gennaio 2011, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea, non avranno effetto di pubblicazione legale. Si attinge a tal fine alle risorse finanziarie disponibili, e non ancora impegnate, a legislazione vigente per la realizzazione del progetto “PC alle famiglie”.

Sembra opportuno un più esplicito coordinamento – valutando anche l’opportunità di una riformulazione della norma in forma di novella – con le disposizioni generali che disciplinano la pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi (T.U. di cui al D.P.R. 1092/1985 ed art. 26 della L. 241/1990) e con la normativa sui “siti istituzionali” delle pubbliche amministrazioni (artt. 53 e 54 del Codice dell'amministrazione digitale – D.Lgs. 82/2005). Riguardo all’articolo 74, commi 1 - 3, si osserva come sembrino porsi problemi di coordinamento tra questi e l’articolo 3, comma 64 della legge finanziaria 2008 (l. n. 244/2007), il quale prevede che le amministrazioni che ritengano di non ottemperare ai rilievi svolti dalla Corte di conti nell’ambito di controlli su gestioni sono tenute ad inviare – entro trenta giorni dalla ricezione dei rilievi – un documento motivato alla Presidenza delle Camere, alla Presidenza del Consiglio e alla Presidenza della Corte dei conti.

 

 

Ulteriori questioni di coordinamento

 

Oltre alle disposizioni sopra citate, per le quali appare opportuno un coordinamento con la legislazione vigente, si segnalano due ulteriori articoli, i quali dettano una disciplina che non si inserisce in un contesto normativo già definito, anche laddove esso è presente. Il riferimento è agli articoli:

 

-          25, il quale stabilisce due principi generali per la chiarezza dei testi normativi, i quali non si inseriscono in un contesto normativo specificamente dedicato al tema della qualità redazionale delle leggi, ma confluiscono nel capo VI del disegno di legge, dedicato al vasto tema delle semplificazioni. Sull’articolo in esame si rimanda al paragrafo ad esso specificamente dedicato;

 

-          61-bis, in materia di decisione delle questioni di giurisdizione in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali, il quale pure non è inserito in alcun contesto normativo;

 

 

 

 

 

 

Coordinamento con il decreto-legge n. 112/2008

 

Come già accennato, per numerose disposizioni del disegno di legge si è posto un problema di coordinamento con il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante titolo identico al disegno di legge stesso e convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Diverse di queste disposizionisono state soppresse nel corso dell’esame in sede referente; le disposizioni rimaste che comunque interferiscono con il citato decreto-legge vengono riportate di seguito.

L’articolo 14, comma 2 reca una delega al Governo per adottare, entro dodici mesi dalla entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi di riassetto legislativo, volti a ridefinire il quadro normativo relativo alla realizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica a banda larga, secondo le modalità e i principi direttivi di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e gli ulteriori principi e criteri direttivi cui il Governo deve conformarsi nell’attuazione della delega dettati dalla norma in esame. Tra tali principi, quello di cui alla lettera c) è relativo alla definizione di procedure semplificate di inizio attività per la realizzazione degli impianti. Si segnala, in proposito, che l’articolo 2 del decreto legge n. 112/2008 ha già introdotto la procedura della denuncia di inizio attività (DIA) per la realizzazione dei lavori necessari alla installazione delle reti di comunicazione in fibra ottica.

 

Gli articoli 33-bis e 51-bis novellano il decreto-legge n. 112.

 

Con riferimento all’articolo 42, comma 3, in materia di esercizio associato dei servizi pubblici locali – peraltro formulato come norma di immediata applicazione anche se necessita di un tempo per l’adeguamento delle amministrazioni locali interessate – andrebbe valutata l’opportunità di un maggiore coordinamento con le previsioni dell’articolo 23-bis del decreto-legge n. 112/2008, che reca una riforma di carattere generale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. In particolare, il comma 10, lettera b) rimette ad uno o più decreti di delegificazione il compito di prevedere che i comuni con un limitato numero di residenti possano svolgere le funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata.

 

 

 

 

 

Riferimenti normativi imprecisi

 

All’articolo 50, comma 3, il decreto legislativo n. 165 del 2001 è erroneamente indicato come legge n. 165 del 2001.

 

 

Disposizioni di interpretazione autentica

 

L’articolo 28, comma 2 e l’articolo 71, comma 1, lettera f) recano disposizioni di interpretazione autentica. Si segnala in proposito che la circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi prescrive che l’intento di interpretare autenticamente altra precedente disposizione deve risultare nella rubrica dell’articolo. “Deve risultare comunque chiaro – continua la circolare – se ci si trovi in presenza di una disposizione di interpretazione autentica ovvero di una disposizione di modifica sostanziale alla quale si vuole dare effetto retroattivo”.

Con riguardo all’articolo 28, comma 2, in particolare, andrebbe valutata l’opportunità di precisare come la disposizione di interpretazione autentica riferita al comma 9 dell’articolo 14-ter della legge n. 241/1990 (come modificato dal comma 1, lettera c), del medesimo articolo), che estende alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità l’applicazione delle disposizioni in materia di determinazione conclusiva della conferenza di servizi, si coordini con quanto previsto in materia di effetti del dissenso espresso in sede di conferenza di servizi dalle medesime amministrazioni dall’articolo 14-quater, comma 3.

 

 

La disposizione sulla chiarezza dei testi normativi

 

Come già segnalato, l’articolo 25 reca la rubrica “Chiarezza dei testi normativi” e contiene due commi:

 

§      il comma 1 dispone che ogni norma diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe deve indicare espressamente le norme oggetto di sostituzione, modifica, abrogazione o deroga;

 

§      il comma 2 stabilisce che le disposizioni legislative di rango secondario e contenute in circolari che rinviano ad altre norme devono contestualmente indicare, in forma integrale ovvero in forma sintetica (sembrerebbe questa la strada più percorribile, per evitare citazioni eccessivamente lunghe) e di chiara comprensione, il testo ovvero la materia alla quale fanno riferimento o il principio, contenuto nellenorme cui si rinvia, che esse intendono richiamare.

 

Si innova così l’ordinamento, in quanto per la prima volta due principi attinenti alla formulazione tecnica dei testi legislativi (e non solo) trovano spazio in una fonte di rango primario a carattere generale.

Si rammenta infatti che a livello legislativo sono presenti disposizioni attinenti alle fonti normative, mentre le regole di stesura tecnica dei testi (cosiddetto drafting) sono raccolte in tre circolari di identico contenuto emanate contemporaneamente dal Presidente del Consiglio e dai Presidenti delle due Camere il 20 aprile 2001.

Per quanto riguarda il livello legislativo, rilevano in particolare:

 

§      le disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile (cosiddette preleggi), che in due distinti capi trattano delle fonti del diritto e dell’applicazione della legge in generale;

 

§      gli articoli da 14 a 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, raccolti nel capo III dedicato alla potestà normativa del Governo. In particolare, vengono disciplinati, anche in attuazione della Costituzione, il potere delegato e la decretazione d’urgenza, nonché la potestà regolamentare del Governo;

 

§      i primi 7 articoli della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, i quali pongono alcuni vincoli nell’esercizio della potestà normativa ed amministrativa in materia tributaria. In particolare l’articolo 3 della legge, limitatamente alle disposizioni di carattere tributario, già contiene – con qualche differenza – i principi disciplinati in via generale dall’articolo in commento.

In particolare, il comma 3 dispone che i “richiami di altre disposizioni contenuti nei provvedimenti normativi in materia tributaria si fanno indicando anche il contenuto sintetico della disposizione alla quale si intende fare rinvio” ed il comma 4 stabilisce che le “disposizioni modificative di leggi tributarie debbono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato”;

 

§      altre leggi che – facendo sistema con specifiche norme dei regolamenti parlamentari – disciplinano contenuti e procedure di leggi di particolare rilevanza e ad andamento ciclico, quali la legge finanziaria, la legge comunitaria e la legge di semplificazione (rispettivamente, si tratta delle leggi: 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio; 4 febbraio 2005, n. 11, recantenorme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari; 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa, con specifico riguardo all’articolo 20).

 

Per le leggi ordinarie che disciplinano l’esercizio della potestà legislativa si presenta il problema della loro equiparazione agli strumenti normativi che vanno a regolare: un’altra legge, essendo equiordinata, può derogare implicitamente alle norme sulla produzione legislativa. Il legislatore, conscio della questione, ha generalmente corredato le leggi sulla produzione di una clausola (anch’essa comunque derogabile implicitamente) volta a prevedere che le disposizioni di tali leggi possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali[1].

 

Le circolari sulla formulazione tecnica dei testi legislativi sono composte di 15 paragrafi[2] contenenti regole e raccomandazioni: le regole hanno ovviamente un carattere precettivo superiore alle raccomandazioni, che si limitano ad indicare degli indirizzi. Il complesso delle regole e delle raccomandazioni è volto a garantire una migliore redazione dei testi, sia dal punto di vista della redazione sia dal punto di vista del coordinamento con l’ordinamento vigente. Nei paragrafi 3 e 9 della circolare già è espresso il principio di cui al comma 1 dell’articolo in esame.

 

L’articolo 25, dunque, stabilisce due principi generali per la chiarezza dei testi normativi, i quali non si inseriscono in un contesto normativo specificamente dedicato al tema della qualità redazionale delle leggi, ma confluiscono nel capo VI del disegno di legge, dedicato al vasto tema delle semplificazioni.

Si rammenta che nel passato erano stati esperiti alcuni tentativi per elaborare una legge sulla produzione normativa. In particolare, nel corso della XIII legislatura, il 15 giugno 1999, la Commissione Affari costituzionali della Camera aveva adottato come testo base un testo unificato di 4 proposte di legge elaborato dal Comitato ristretto, recante “Norme per la redazione dei testi legislativi”(C. 1665, C. 4868, C. 5151 e C. 6019).

 

Composto di 23 articoli e strutturato in sette capi, il testo esordisce con i princìpi generali in materia di formulazione dei testi normativi, redazione delle leggi, nonché regole per la chiarezza delle disposizioni legislative. Il capo II reca disposizioni in materia di istruttoria legislativa. Il capo III introduce nell’ordinamento (sull’esempio di modelli stranieri) una nuova fonte normativa: la legge organica. Il capo IV riguarda la potestà normativa del Governo e riprende, con qualche modifica, alcune delle disposizioni della legge n. 400 del 1988. Il capo V reca disposizioni in materia di regolamenti delle autorità amministrative indipendenti, mentre il capo VI reca disposizioni in materia di semplificazione normativa e di codificazione, nell'ambito delle quali si è tenuto conto dei rilevanti princìpi introdotti nella legge annuale di semplificazione. Gli articoli 22 e 23 recano disposizioni finali concernenti, rispettivamente, l'elenco delle norme da abrogare a seguito dell'entrata in vigore della nuova disciplina, nonché la clausola di abrogazione o modificazione espressa, volta ad attribuire alle disposizioni del testo unificato la capacità di non poter essere abrogate o derogate se non in maniera esplicita.

In particolare, all’interno del capo I, l’articolo 3 contiene (Regole per la chiarezza delle disposizioni di legge) una disposizione di tenore analogo al comma 2 dell’articolo in esame:

“Ogni rinvio ad altre norme contenuto nelle disposizioni legislative, nonché in regolamenti, decreti o circolari emanati dalla pubblica amministrazione, deve contestualmente indicare, in forma sintetica e di chiara comprensione, la materia alla quale le disposizioni fanno riferimento ed il principio, contenuto nelle norme cui si rinvia, che esse intendono richiamare”.

 

 

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Rubriche

 

Il capo IV, composto del solo articolo 19, relativo alle centrali di committenza, reca la rubrica “Casa e infrastrutture”; il capo IX, intitolato “Privatizzazioni”, reca due articoli, riguardanti, rispettivamente, la Patrimonio dello Stato Spa e le società pubbliche: in entrambi i casi, pertanto, la rubrica non sembra aderente ai contenuti delle partizioni.

L’articolo 29 apporta modificazioni agli articoli 22 e 29 della legge n. 241/1990 sull’azione amministrativa, intervenendo in ordine all’ambito di applicazione della legge medesima, con riguardo alle società con totale o prevalente capitale pubblico ed alle amministrazioni regionali e locali. Si osserva in proposito che la rubrica non ne rispecchia integralmente il contenuto, riferendosi esclusivamente alle autonomie territoriali.

L’articolo 40 pone a carico delle pubbliche amministrazioni l’obbligo di pubblicare nel proprio sito internet le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici dei dirigenti nonché di rendere pubblici, con la stessa modalità di comunicazione, i tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale di appartenenza. Andrebbe valutata l’opportunità di integrare la rubrica dell’articolo con un riferimento anche ai tassi di assenza del personale.

 

Adempimenti

 

Il provvedimento in esame contiene previsioni relative a numerosi adempimenti, in genere formulate con la precisa indicazione dei soggetti chiamati ad assolvere ad essi e dei tempi entro i quali devono essere attuati. In particolare, l’articolo 25-bis, reca una autorizzazione alla delegificazione corredata sia delle norme generali regolatrici della materia (che però vengono definiti “criteri”), sia delle norme abrogate a decorrere dalla entrata in vigore delle nuove norme regolamentari. In altri casi, invece, nel prevedere ulteriori adempimenti non se ne specificano esattamente tutti i requisiti. A titolo esemplificativo:

 

§         l’articolo 30, comma 5, prevede l’adozione di un regolamento “a norma dell’articolo 17 della legge23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni”, senza specificare né il tipo di regolamento cui ci si intenda riferire, né il soggetto chiamato alla sua adozione;

 

§         l’articolo 40, comma 1-bis interviene sulle norme generali regolatrici della materia previste dall’articolo 3, comma 52-bis, della legge finanziaria 2008, il quale autorizza il Governo ad adottare, entro il 31 ottobre 2008, un regolamento di delegificazione per disciplinare il tetto alle retribuzioni; data la vicina scadenza del termine previsto, andrebbe valutata l’opportunità di modificare anche quest’ultimo contestualmente alla modifica delle norme generali regolatrici della materia;

 

§         l’articolo 43, comma 3, in materia di trasferimento delle funzioni, prevede che ad esso si proceda previa approvazione del Consiglio dei ministri, senza indicare la relativa tipologia di provvedimento.



[1]    Quella riportata nel testo è la formula utilizzata nella legge n. 212 del 2000.

[2]    I 15 paragrafi riguardano: 1. il titolo dell’atto legislativo; 2. gli aspetti generali; 3. i rapporti tra gli atti normativi; 4. la terminologia; 5. la numerazione e rubricazione degli articoli; 6. la numerazione e rubricazione degli articoli aggiuntivi; 7. le partizioni interne agli articoli; 8. le partizioni dell’atto legislativo di livello superiore all’articolo; 9. le norme recanti “novelle”; 10. la numerazione dei commi nelle novelle; 11. i riferimenti normativi interni; 12. i riferimenti normativi esterni; 13. gli allegati; 14. le abbreviazioni e le sigle; 15. la vigenza dell’atto legislativo e l’efficacia di singole disposizioni.