Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare
Titolo: D.L. 3 giugno 2008, n. 112 - Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (A.C. n. 1386-B) - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificatà, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge
Riferimenti:
AC N. 1386-B/XVI   DL N. 112 DEL 03-GIU-08
Serie: Note per il Comitato per la legislazione    Numero: 14
Data: 04/08/2008
Descrittori:
DECRETI LEGGE   ECONOMIA NAZIONALE
FINANZA PUBBLICA   ORGANIZZAZIONE FISCALE
PIANI DI SVILUPPO   PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Organi della Camera: Comitato per la legislazione

Casella di testo: Note per il Comitato per la legislazione23 luglio 2008                                                                                                                                       n. 14

 Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria

D.L. 112/2008 - A.C. n. 1386-B

Elementi di valutazione sulla qualità del testo

e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge

 

Numero del disegno di legge di conversione

1386-B

Numero del decreto-legge

112/2008

Titolo del decreto-legge

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria

Iter al Senato

Numero di articoli:

 

testo originario

85

testo approvato dal Senato

97

Date:

 

emanazione

3 giugno 2008

pubblicazione in Gazzetta ufficiale

3 giugno 2008

approvazione del Senato

1° agosto 2008

assegnazione

 1° agosto 2008

scadenza

24 agosto 2008

Commissioni competenti

Commissioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze)

Stato dell’iter

All’esame delle Commissioni riunite in sede referente

 

 


Contenuto

Il disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati nella seduta del 24 luglio 2008 (A.C. 1386), è stato ulteriormente modificato dal Senato, che lo ha approvato nella seduta del 31 luglio 2008 (A.S. 949).

Nella presente nota si dà sommariamente conto dei commi e degli articoli modificati o aggiunti al decreto-legge e al disegno di legge di conversione nel corso dell’esame al Senato.

Risultano modificati 4 articoli del decreto-legge e l’allegato A, contenente l’elenco degli atti normativi abrogati ai sensi dell’articolo 24, nonché l’articolo unico del disegno di legge di conversione. Sono state inoltre apportate numerose modifiche meramente formali.

All’articolo 20, è stato modificato il comma 10, in materia di assegno sociale. Il testo licenziato dalla Camera dei deputati, modificando il testo iniziale, aveva previsto l’aumento, da cinque a dieci anni, del periodo di soggiorno legale nel territorio nazionale necessario per la corresponsione dell’assegno sociale e aveva inoltre introdotto un ulteriore requisito, essenziale ai fini della corresponsione dello stesso assegno, consistente nell’obbligo, per gli aventi diritto, di aver lavorato legalmente per lo stesso periodo temporale con un reddito almeno pari all’importo dell’assegno sociale.Nel corso dell’esame presso il Senato quest’ultimo requisito è stato soppresso.

L’articolo 21 reca modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a termine di cui al decreto legislativo n. 368/2001, come da ultimo modificata dalla legge n. 247/2007. L’articolo in esame è stato modificato nel corso dell’esame presso il Senato rispetto al testo approvato dalla Camera. Il Senato, in particolare, ha disposto la riformulazione del comma 1-ter e la soppressione dei commi 1-bis, 1-quater e 3-bis.

In particolare, la soppressione del comma 1-bisfa venir meno la norma di interpretazione autentica secondo cui le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che legittimano l’apposizione del termine al contratto di lavoro devono essere determinate da condizioni oggettive, "quali il raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico".

La riformulazione del comma 1-ter e la soppressione dei commi 1-quater e 3-bisriguardano la disciplina volta a sostituire, per alcune fattispecie di violazione della disciplina del contratto a termine, la “sanzione” della trasformazione del medesimo in contratto a tempo indeterminato con l'obbligo del pagamento di un'indennità.

In sostanza, con tali modifiche si intende chiarire che la disciplina introdotta dalla Camera secondo cui, per i casi di violazione delle norme sui presupposti e sulle modalità relativi alla stipulazione del contratto a termine (articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 368 del 2001) o alla proroga del medesimo (articolo 4 del medesimo decreto legislativo), il datore di lavoro è tenuto unicamente a indennizzare il prestatore di lavoro – e quindi non si verifica più la trasformazione a tempo indeterminato del contratto di lavoro – si applica solamente ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, fatte salve le sentenze passate in giudicato.

I commi 3 e 5 dell’articolo 60, recanti disposizioni volte a disciplinare la possibilità di introdurre - con la legge di bilancio, il disegno di legge di assestamento e con decreti ministeriali - variazioni quantitative alla legislazione di spesa, sono stati modificati nel corso dell’esame in seconda lettura al Senato.

In particolare, al comma 3 è stata circoscritta al solo prossimo esercizio finanziario (2009) la possibilità - prevista invece nel testo approvato dalla Camera sino alla riforma della legge di contabilità generale (n.468/1978) – di effettuare, attraverso la legge di bilancio, rimodulazioni tra i programmi delle dotazioni finanziarie di ciascuna missionedi spesa[1], con la sola eccezione delle spese di natura obbligatoria, in annualità e a pagamento differito[2].

Il comma 5 -recante la definizione delle ulteriori fattispecie nelle quali è possibile effettuare le rimodulazioni di risorse finanziarie tra i programmi di spesa - è stato anch’esso modificato nel corso dell’esame presso il Senato,al fine di:

§         circoscrivere l’ambito oggettivo e di applicazione temporale delle rimodulazioni di spesa di ciascun Ministero che possono essere proposte nel disegno di legge di assestamento (e nelle ulteriori variazioni delle dotazioni di competenza e di cassa da presentare al Parlamento non oltre il termine del 31 ottobre)[3] ed essere attuate, in via provvisoria, con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro dell’economia dopo la presentazione del relativo disegno di legge, specificando che tali rimodulazioni:

1) sonoquelle di cui al comma 3, intendendosi con tale modifica chiarire che tali rimodulazioni sono soggette agli stessi limiti e divieti di cui al citato comma 3 (ossia il limite del 10 per cento alle rimodulazioni tra spese di funzionamento e spese per interventi e il divieto di utilizzo di stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti );

2) possono essere effettuate con decreto ministerialesolo “limitatamente all’esercizio finanziario 2009” e in misura tale da non pregiudicare il conseguimento delle finalità definite dalle relative norme sostanziali e comunque non superiore al 10 per cento delle risorse finanziarie complessivamente stanziate dalle medesime leggi.

§         eliminare la possibilità, nel caso in cui si evidenzi l’esigenza di interventi tempestivi, di effettuare rimodulazioni (o variazioni delle stesse già effettuate) con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, da inviare alla Corte dei conti per la registrazione.

 

La medesima procedura parlamentare prevista nel testo approvato dalla Camera per gli schemi dei decreti del Ministro dell’economia adottati per esigenze di interventi tempestivi viene disposta per i decreti ministeriali di attuazione provvisoria delle rimodulazioni proposte nel disegno di legge di assestamento .

Questi ultimi devono infatti essere trasmessi al Parlamento per l’espressione del parere per materia e per i profili finanziari da parte delle Commissioni competenti che si esprimono entro 15 giorni, oltre i quali i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo può trasmettere una seconda volta gli schemi di decreto corredati da elementi integrativi di informazione, nel caso non intenda conformarsi al parere delle Commissioni per i profili finanziari. Il nuovo parere deve essere reso entro 10 giorni. Se le dotazioni finanziarie sono determinate per legge, rimane ferma la previsione del carattere vincolante dei pareri resi dalle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario.

A seguito di una ulteriore modifica introdotta nel corso dell’esame al Senato, i suddetti decreti ministeriali perdono efficacia fin dall’inizio qualora il Parlamento non approvi la corrispondente variazione in sede di esame del disegno di legge di assestamento del bilancio di previsione (o delle ulteriori variazionidelle dotazioni di competenza e di cassa da presentare al Parlamento entro e non oltre il termine del 31 ottobre, di cui all’articolo 17 della legge n. 468 del 1978).

All’articolo 82, è stato soppresso il comma 29-bis, che recava alcune modificazioni al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, in materia di vigilanza sugli enti cooperativi.

Sono state apportate numerose modifiche all’allegato A, contenente l’elenco degli atti normativi da abrogare ai sensi dell’articolo 24.

All’articolo unico del disegno di legge di conversione sono stati aggiunti due commi:

-     il comma 2 fa salvi gli effetti ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto-legge in esame modificate o non convertite in legge;

-     il comma 3 proroga di tre mesi i termini per l’esercizio della delega integrativa e correttiva del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2003/86/CE, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, nonché del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. I termini per l’esercizio delle due deleghe, previste dall’articolo 1, comma 5, della legge comunitaria per il 2004, scadono – rispettivamente – il 15 agosto e l’11 ottobre 2008.

 

Tipologia del provvedimento

Si tratta di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge, approvato in prima lettura dalla Camera e modificato dal Senato.

Il disegno di legge di conversione presentato dal Governo alla Camera non era corredato né della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

La presente nota riguarda esclusivamente le modifiche introdotte dal Senato.

 

 

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Nella nota riferita al testo del decreto-legge presentato alla Camera in prima lettura, sono stati segnalati i casi – non infrequenti – nei quali la manovra finanziaria annuale è stata anticipata o accompagnata da provvedimenti di urgenza, anche nel periodo precedente alla istituzione della legge finanziaria (i cosiddetti decretoni). In particolare sono stati richiamati, con qualche indicazione sui loro contenuti, i seguenti decreti-legge:

·   26 ottobre 1970, n. 745, recanteprovvedimenti per il riequilibrio dell’attuale situazione congiunturale con particolare riguardo alla finanza pubblica ed alla produzione;

·   30 maggio 1988, n.173, recante misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291;

·   19 settembre 1992, n. 384, recante misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali, convertito, con  modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438;

·   30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

·   1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

 

 

Collegamento con lavori legislativi in corso

In relazione con la proroga dei termini per l’esercizio della delega disposta dall’articolo 1, comma 1-ter, si segnala che le Commissioni competenti delle Camere, nel mese di luglio, si sono pronunciate sugli schemi di decreti legislativi correttivi e integrativi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, in materia di attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare (schema n. 3) e del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, di attuazione della direttiva 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (schema n. 5). Le deleghe rispettive scadono – rispettivamente – il 15 agosto e l’11 ottobre 2008.

 

 

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Come già segnalato nella nota riferita al testo del decreto-legge presentato alla Camera in prima lettura, le disposizioni del decreto-legge in esame, nella loro eterogeneità, sono finalisticamente legate dal perseguimento di un triplice obiettivo economico-finanziario: la promozione dello sviluppo, la competitività e la stabilizzazione della finanza pubblica.

 

 

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

 

Taglia-leggi

In relazione all'articolo 24 - ove si dispone che "sono o restano abrogate" 3.370 leggi ed altri atti normativi di rango primario riportati nell'allegato A, con decorrenza dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto – il Comitato, nel parere espresso in prima lettura, aveva formulato una condizione volta ad una valutazione, da parte delle Commissioni competenti, dell'esigenza “di un coordinamento con la disposizione di delega, prevista dall'articolo 14 della legge n. 246 del 2005 (nota come taglia-leggi analogamente alla rubrica dell'articolo in esame), che scadrà il 16 dicembre 2009 e nell'attuazione della quale è stata già compiuta una ricognizione delle norme vigenti, che ha costituito, come chiarito nella relazione illustrativa, la base per la disposizione in commento; oltre ad espungere dal citato allegato le numerose duplicazioni e le disposizioni già espressamente abrogate, dovrebbe altresì procedersi a verificare se l'inclusione nell'elenco di atti normativi volti essenzialmente o esclusivamente alla modifica di atti previgenti (che non risultano abrogati) importi il venir meno di questi ultimi ovvero determini la sola caducazione delle modifiche in essi introdotti”.

Rispetto alla condizione posta dal Comitato, si può rilevare quanto segue:

-    è stato previsto un raccordo con la delega di cui all’articolo 14 della legge n. 246/2005;

-    è stato modificato l’allegato A, anche tenendo conto del lavoro istruttorio compiuto per l’esame da parte del Comitato stesso.

In particolare, rispetto alla versione originaria dell’allegato, sono stati espunti dall’elenco delle disposizioni da abrogare:

§  le ripetizioni di 118 dei 119 atti normativi indicati due volte (permane soltanto, ai numeri 714 e 719, la duplicazione della legge n. 961 del 1939);

§  la legge n. 7 del 1981, di cui l’articolo 60, comma 11, dispone un parziale definanziamento;

§  3 atti normativi i cui effetti non sembrano esauriti (la legge 10 maggio 1976, n. 264, Miglioramento degli assegni di quiescenza erogati dall’ente “Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto”; la legge 22 maggio 1976, n. 361, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 241, concernente concessione da parte della Cassa depositi e prestiti di un mutuo di lire 9.000 milioni all’ente autonomo acquedotto pugliese per il ripianamento dei disavanzi di bilancio; la legge 26 gennaio 1982, n. 12, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, concernente il blocco degli organici delle unità sanitarie locali);

§  le norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana di cui ai decreti legislativi 12 aprile 1948, n. 507, Disciplina provvisoria dei rapporti finanziari tra lo stato e la regione siciliana, indicato al n. 1012, 6 maggio 1948, n. 655, Istituzione di sezioni della corte dei conti per la regione siciliana, indicato al n. 1043, e 7 maggio 1948, n. 789, Esercizio nella regione siciliana delle attribuzioni del ministero dell'agricoltura e delle foreste, indicato al n. 1050, e della legge di ratifica di quest’ultimo (28 dicembre 1952, n. 4437, Ratifica di decreti legislativi concernenti il ministero dell'agricoltura e delle foreste, emanati dal governo durante il periodo dell'assemblea costituente, indicata al n. 1351);

§  3 dei 21 atti normativi che risultano già espressamente abrogati (la legge 29 dicembre 1987, n. 546, Indennità di maternità per le lavoratrici autonome; la legge 9 marzo 1989, n. 86, Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari; la legge 19 febbraio 1991, n. 50, Disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente);

§  11 dei 14 atti normativi modificativi di atti normativi previgenti;

§  ulterioriatti segnalati da varie Amministrazioni.

Inoltre:

§  1 atto segnalato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti come da abrogare è stato incluso nell’elenco (si tratta del regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356, “Approvazione del regolamento per la navigazione aerea”);

§  di 6 atti è stata modificata la data, originariamente errata;

§  di 2 atti è stato modificato il numero, originariamente errato;

§  di 3 atti è stata modificata la tipologia, originariamente errata;

§  di 929 atti è stato corretto il titolo;

In conclusione, L’allegato A, nel testo approvato dal Senato, presenta complessivamente 3370 atti da abrogare, a fronte degli iniziali 3574.

 

 

Rimodulazione della spesa

L’articolo 60, comma 5 reca una norma di flessibilità del bilancio, che, limitatamente al prossimo esercizio finanziario, consente di rimodulare“tra i programmi le dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa”, con la sola eccezione delle spese di natura obbligatoria, in annualità e a pagamento differito. Nel paragrafo relativo al contenuto si è già illustrata la disposizione in oggetto, con specifico riguardo alle modificazioni introdotte dal Senato. Con riferimento alla formulazione presente nel testo sottoposto al parere del Comitato in prima lettura, si evidenziava, tra l’altro, come:

-  una disposizione pressoché identica fosse stata approvata nel corso del procedimento di conversione del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere d’acquisto delle famiglie (A. C. 1185). Ora, il decreto-legge, nel testo modificato dalla Camera e confermato dal Senato, provvede ad abrogare tale disposizione (articolo 5, comma 3, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93), come rilevato nel comunicato della Presidenza della Repubblica del 24 luglio 2008 che ha accompagnato la promulgazione del decreto- legge n. 93: “il Presidente ha proceduto alla promulgazione dopo aver preso atto che il decreto legge n. 112 del 2008 in materia finanziaria, nel testo risultante dalla legge di conversione approvata in prima lettura dalla Camera dei Deputati e attualmente all’esame del Senato, prevede l’abrogazione del comma 3 dell’articolo 5 del decreto legge n. 93 che affronta in modo inappropriato il delicato tema della flessibilità del bilancio”). Viene così superata la condizione volta alla soppressione della norma in commento formulata nel parere espresso dal Comitato in prima lettura;

la previsione riguardante la possibilità di rimodulare la spesa con decreto ministeriale incidesse sul sistema delle fonti, comportando la possibilità di modificare con atto amministrativo decisioni assunte con legge in conformità all’articolo 81 della Costituzione e alla legislazione contabilistica di attuazione del dettato costituzionale. Ora, nella formulazione approvata dal Senato, è previsto che tale previsione si applichi limitatamente all’esercizio finanziario 2009 e che i decreti ministeriali riguardanti le variazioni perdano efficacia fin dall’inizio qualora il Parlamento non approvi la corrispondente variazione in sede di esame del disegno di legge di assestamento o degli altri provvedimenti di cui all’articolo 17 della legge n. 468 del 1978. In proposito, occorre segnalare che in questo caso il Parlamento si pronuncia – non necessariamente in modo coincidente – sia a monte, attraverso i pareri espressi dalle Commissioni parlamentari, sia a valle, con la deliberazione legislativa delle Assemblee in merito al disegno di legge di assestamento.

 

 

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

 

Come già segnalato, l’articolo 1, comma 3, del disegno di legge di conversione proroga di tre mesi i termini per l’esercizio della delega integrativa e correttiva del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2003/86/CE, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, nonché del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Tale delega è stata prevista dall’articolo 1, comma 5, della legge comunitaria per il 2004. Si segnala in proposito che il Comitato per la legislazione, nei propri pareri, ha sempre posto condizioni volte alla soppressione di disposizioni di carattere sostanziale inserite nel disegno di legge di conversione, in quanto tale inserimento non appare corrispondente ad un corretto utilizzo dello specifico strumento normativo rappresentato da tale tipologia di legge[4].

 

 



[1]     Si ricorda che le voci del bilancio dello Stato per il 2008 sono state stato oggetto di un’ampia riclassificazione, sia per ciò che attiene gli stati di previsione della spesa, sia per quello dell’entrata. Secondo la nuova classificazione, operata in via amministrativa a legislazione vigente, le spese sono classificate in 34 missioni, a loro volta articolate in 168 programmi di spesa, all’interno di quali sono collocate le unità previsionali di base oggetto di voto parlamentare. Per un approfondimento della nuova struttura del bilancio si rinvia al dossier del Servizio Studi L’attività delle Commissioni nella XV legislatura n. 1/5, parte seconda.

[2]    Sono spese di natura obbligatoria quelle spese che, sebbene non quantificate direttamente dalle leggi, sono vincolate a particolari meccanismi o parametri. Questi ultimi possono essere determinati sia dalle leggi che da altri atti normativi. Le spese in annualità e a pagamento differito sono sostanzialmente oneri a carattere pluriennale.

[3]    Di cui all’articolo 17 della legge n. 468 del 1978.

[4]    Si rammenta inoltre che l’articolo 15, comma 2, lettera a) della legge 23 agosto 1988, n. 400, vieta che il Governo possa, mediante decreto-legge, conferire deleghe legislative ai sensi dell’articolo 76 della Costituzione. I limiti di contenuto previsti dalla legge n. 400 del 1988 sono sempre stati considerati applicabili, dal Comitato per la legislazione, al disegno di legge di conversione nel suo iter parlamentare.