Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare | ||||
Titolo: | Misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo D.L. 80/2008 - A.C. 1094 | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Note per il Comitato per la legislazione Numero: 1 | ||||
Data: | 27/05/2008 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | Comitato per la legislazione |
Camera dei deputati
xvi legislatura
servizio studi
note per il comitato per
Misure urgenti per assicurare
il pubblico servizio di trasporto aereo
D.L. 80/2008
A.C. 1094
n. 1
27 maggio 2008
INDICE
Dati identificativi 1
Struttura e oggetto 2
§ Contenuto 2
§ Tipologia del provvedimento 3
§ Precedenti decreti-legge sulla stessa materia 3
§ Collegamento con lavori legislativi in corso 3
Elementi di valutazione in relazione ai parametri stabiliti dagli articoli 96-bis e 16-bis del regolamento 5
§ Specificità ed omogeneità delle disposizioni 5
§ Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione 5
§ Chiarezza e proprietà della formulazione del testo 5
Numero del disegno di legge di conversione |
1094 |
Numero del decreto-legge |
80/2008 |
Titolo del decreto-legge |
Misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo |
Settore d’intervento |
Trasporto aereo |
Iter al Senato |
Sì |
Numero di articoli |
|
§ testo originario |
2 |
§ testo approvato dal Senato |
2 |
Date |
|
§ emanazione |
23 aprile 2008 |
§ pubblicazione in Gazzetta ufficiale |
24 aprile 2008 |
§ approvazione del Senato |
21 maggio 2008 |
§ assegnazione |
22 maggio 2008 |
§ scadenza |
23 giugno 2008 |
Commissione competente |
IX Commissione (Trasporti) |
Stato dell'iter |
All’esame della Commissione in sede referente |
Il decreto-legge in esame, approvato senza modifiche dal Senato, si compone di un solo articolo contenente disposizioni di carattere sostanziale (l’articolo 2 concerne l’entrata in vigore).
L’articolo 1 dispone al comma 1 l’erogazione di una somma pari a 300 milioni di euro in favore di Alitalia S.p.a., per consentire alla compagnia di far fronte ai propri pressanti fabbisogni di liquidità. L’importo viene prelevato dalla contabilità speciale 1201, utilizzata per la gestione del Fondo speciale rotativo per l’innovazione tecnologica
Ai sensi del comma 2, tale somma dovrà essere rimborsata entro il trentesimo giorno dalla cessione della quota del capitale di Alitalia da parte del Ministero dell’economia, ovvero entro il termine massimo del 31 dicembre 2008. A tali fini, si prevede l’applicazione dei tassi di interesse indicati dalla Commissione europea, secondo tale sequenza:
- fino al 30 giugno si applicherà il tasso di cui alla comunicazione della Commissione 2007/C 319/03, pari al 5,9 per cento;
- dal 1° luglio, si applicherà il tasso di interesse derivante dai criteri di cui alla comunicazione 2008/C 14/02.
In base a quest’ultima comunicazione, il tasso di interesse sarà calcolato sulla base dei tassi IBOR a un anno, rilevati nel corso dieresi di febbraio, marzo e aprile 2008. Inoltre, per tenere conto di variazioni significative ed improvvise, verrà effettuato un aggiornamento ogni volta che il tasso medio, calcolato nei tre mesi precedenti, si discosterà di più del 15% dal tasso valido in quel momento e il nuovo tasso entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo ai mesi utilizzati per il calcolo.
Il comma 3prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (24 aprile 2008), gli atti e pagamenti posti in essere da Alitalia S.p.a. sono equiparati a quelli indicati dall’articolo 67, terzo comma lettera d), del regio decreto n. 267 del 1942 (recante Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa). In particolare, tale norma prevede che, in relazione a imprenditori dei quali sia stato dichiarato il fallimento, non siano soggetti all’azione revocatoria gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore, purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata da un professionista iscritto nel registro dei revisori contabili e che abbia i requisiti previsti dall'articolo 28, lettere a) e b) ai sensi dell'articolo 2501-bis, quarto comma, del codice civile.
Si tratta di un disegno di legge di conversione di un decreto legge, approvato in prima lettura dal Senato ed ora all’esame della Camera.
Il disegno di legge di conversione presentato dal Governo al Senato non è corredato né della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR).
Per quanto concerne precedenti misure adottate in favore della società Alitalia, si ricorda che con l’articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 63/2002, è stato autorizzato il Ministero dell’economia e finanze a sottoscrivere, nell’anno 2002, un aumento del capitale sociale della società Alitalia S.p.A., nella misura massima di 893,29 milioni di euro, in aggiunta a quanto era già previsto dall’articolo 1, comma 4, della legge n. 194 del 1998.
Successivamente, con il decreto-legge n. 159/2004, è stato autorizzato il Ministro dell’economia e delle finanze a concedere la garanzia dello Stato su finanziamenti assunti da Alitalia per un importo complessivamente non superiore a 400 milioni di euro.
Nulla da rilevare.
Elementi di valutazione in relazione ai parametri
stabiliti dagli articoli
96-bis
e 16-bis del regolamento
I commi 1 e 2 dell’articolo 1 riguardano l’erogazione di un prestito a breve termine da parte del Governo ad Alitalia S.p.a.; il comma 3 prevede l’applicazione di una specifica disciplina - quella dettata dall’art. 67 del citato regio decreto n. 267/1942 (recante Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) – qualora si verifichi l’ipotesi di una procedura fallimentare a carico di Alitalia.
Disposizioni in deroga
Il provvedimento in esame contiene due disposizioni formulate in deroga alla legislazione vigente:
il comma 1, nella concessione del prestito a breve termine alla società Alitalia, a valere sulle somme di contabilità speciale 1201, dispone un’espressa deroga alle procedure della legge n. 46 del 1982 (“Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale”), al fine di consentire l’uso del «Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica» ivi previsto;
il comma 3 reca una deroga implicita a carattere temporaneo all’articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, disponendo che tutti gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere da Alitalia nel periodo indicato non siano soggetti ad azione revocatoria, in caso di procedura fallimentare, anche in assenza dei presupposti indicati dalla citata lettera d): dal tenore della disposizione – della quale non è fatta menzione né nella relazione illustrativa né nel preambolo del provvedimento – sembrerebbe dunque non occorrere che tali atti, pagamenti e garanzie siano posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria e la cui ragionevolezza sia attestata da un professionista qualificato.