Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Titolo: Il disegno di legge di bilancio per il 2013 - A.C. 5535
Riferimenti:
AC N. 5535/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 709
Data: 22/10/2012
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione

 

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Il disegno di legge di bilancio
per il 2013

A.C. 5535

 

 

 

 

 

 

 

n. 709

 

 

 

22 ottobre 2012

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Bilancio

( 066760-9932 – * st_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: BI0574.doc

 


I N D I C E

 

1. La disciplina contabile del disegno di legge di bilancio. 1

§      1.1 Le unità di voto parlamentare. 2

§      1.2 La flessibilità degli stanziamenti di bilancio. 5

§      1.3 Classificazione delle entrate e delle spese. 8

§      1.4 La struttura del disegno di legge di bilancio. 9

§      1.5 Bilancio pluriennale. 11

2. Il disegno di legge di bilancio per il 2013. 12

§      2.1 La formazione delle dotazioni di bilancio per il 2013. 12

§      2.2 Le riduzioni delle spese di Ministeri ai sensi del D.L. n. 95/2012. 28

§      2.3 Analisi delle disposizioni normative vigenti recanti agevolazioni del prelievo obbligatorio  34

§      2.4 Il quadro generale riassuntivo. 35

§      2.5 Le variazioni delle previsioni di entrata e di spesa rispetto al 2012. 36

§      2.6 Analisi delle spese finali per Missioni43

§      2.7 Il bilancio pluriennale programmatico. 46

§      2.8 Il bilancio di cassa. 48

3. L’evoluzione della spesa nel bilancio dello Stato: Tavole allegate. 50

 

 

 


1. La disciplina contabile del disegno di legge di bilancio

Il disegno di legge del bilancio annuale di previsione dello Stato è disciplinato dall’articolo 21 della legge di contabilità e finanza pubblica[1].

Si tratta di un bilancio:

§      “annuale”: perché il periodo di tempo sui si riferisce è di dodici mesi e coincide con l’anno solare (inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre);

§      “di previsione”: perché viene predisposto e approvato prima dell’inizio della gestione e, pertanto, indica le entrate e le spese che si presume verranno effettuate.

Ai sensi dell’articolo 21 le previsioni di entrata e di spesa contenute nel bilancio sono formate sulla base della legislazione vigente, tenuto conto dei parametri economici utilizzati nel Documento di economia e finanza (DEF); le previsioni sono esposte in termini di competenza e di cassa[2].

 

In relazione al contenuto della legge di bilancio, va ricordato che nuova formulazione dell’articolo 81 della Costituzione prevista dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n.1, recante l’introduzione del principio del pareggio di bilancio - – che entrerà in vigore il 1° gennaio 2014 - , non ripropone il terzo comma del vigente articolo 81 Cost., il quale dispone che con il bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese, superando in tal modo la natura formale della legge di bilancio, che potrà quindi comportare anche modifiche all’ordinamento.

In connessione con tale modifica, il sesto comma dell’articolo 81, come sostituito dalla legge costituzionale n. 1 del 2012, e l’articolo 5, comma 2, lettera a), della medesima legge costituzionale demandano ad una legge da approvare a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, entro il mese il mese di febbraio 2013, l’individuazione del contenuto della legge di bilancio.

Si ricorda, altresì, che tradizionale concezione della legge di bilancio come legge meramente formale, che fotografa i fattori legislativi di spesa senza poterli modificare (compito spettante alla legge di stabilità, che poi si ripercuote sul bilancio attraverso la nota di variazioni), appare in parte superata dalle norme in materia di flessibilità del bilancio introdotte nella nuova legge di contabilità e da altre recenti modifiche legislative, in base alle quali attraverso la legge di bilancio è possibile effettuare rimodulazioni delle dotazioni finanziarie relative anche fattori legislativi compensative all’interno di un programma o tra programmi di una medesima missione di spesa.

Per un approfondimento in materia si veda il paragrafo 1.2 del presente dossier.

L’articolo 7 della legge di contabilità fissa la presentazione alle Camere del disegno di legge di bilancio entro il termine del 15 ottobre di ogni anno, contestualmente alla presentazione del disegno di legge distabilità (ex disegno di legge finanziaria): i due documenti compongono, infatti, la manovra triennale di finanza pubblica.

Nel caso in cui il bilancio non sia approvato entro il 31 dicembre, la Costituzione prevede la concessione al Governo dell’esercizio provvisorio.

La normativa contabile conferma che l’esercizio provvisorio del bilancio può essere concesso soltanto per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi (articolo 32).

Durante l'esercizio provvisorio, la gestione del bilancio, riferita sia alle autorizzazioni di impegno sia a quelle di pagamento, è consentita per tanti dodicesimi della spesa quanti sono i mesi dell'esercizio provvisorio, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, qualora si tratti di spesa obbligatoria e non suscettibile di impegni o di pagamenti frazionati in dodicesimi.

1.1 Le unità di voto parlamentare

In base alla vigente disciplina contabile, le unità di voto sono individuate:

a)  per le entrate, con riferimento alla tipologia;

A titolo esemplificativo, le voci che costituiscono l’unità di voto sono rappresentate, per le entrate tributarie, dai tributi più importanti (Imposta sui redditi, IRES, IVA), ovvero da raggruppamenti di tributi con caratteristiche analoghe (ad esempio, imposte sostitutive, imposte sui generi di monopolio, ecc.); per i restanti titoli, è indicata la tipologia del provento per aggregati più o meno ampi (ad esempio, proventi speciali, redditi da capitale, entrate derivanti da servizi resi dall'amministrazione statale, ecc.).

b)  per le spese, con riferimento ai programmi, intesi quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni, che rappresentano le funzioni principali della spesa.

Si ricorda, al riguardo, che la nuova classificazionedel bilancio per missioni e programmi ha operato una profonda revisione in senso funzionale della struttura delle voci di bilancio, volta a meglio evidenziare larelazione tra risorse disponibili e finalità delle politiche pubbliche, anche al fine di superare la tradizionale logica incrementale nel rifinanziamento delle politiche di spesa e di rendere più agevole l’attività di misurazione e verifica dei risultatiraggiunti con la spesa pubblica[3].

Per quanto concerne i contenuti dell’unità di voto, ogni singola unità di voto parlamentare deve indicare:

§      l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

§      l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare (competenza) nonché l'ammontare delleentrate che si prevede di incassare e delle speseche si prevede di pagare (cassa), nell'anno cui il bilancio si riferisce;

§      le previsioni delle entrate e delle spese relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale. Ai sensi dell’articolo 22 della legge di contabilità, anche il bilancio pluriennale è redatto in termini di competenza e di cassa (e non più solo in termini di competenza come nel passato).

 

Costituiscono oggetto di approvazione parlamentare le previsioni di entrata e di spesa, di competenza e di cassa, relative all’anno cui il bilancio si riferisce, nonché quelle relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale.

Soltanto le previsioni del primo anno costituiscono, tuttavia, limite alle autorizzazioni di impegno e pagamento.

La dotazione finanziaria dei programmi di spesa è presentata:

§      distinta in spese correnti e spese d’investimento. Per le spese correnti viene data specifica indicazione delle spese di personale;

§      ripartita in spesa “rimodulabile” e spesa “non rimodulabile[4] (articolo 21, comma 5).

La distinzione della spesa del bilancio dello Stato nelle due categorie di spesa rimodulabile e non rimodulabile è stata formalizzata nella nuova legge di contabilità ai fini dell’applicazione della disciplina della flessibilità del bilancio[5].

Secondo la definizione contenuta nell’articolo 21, comma 6, della legge di contabilità, le spese non rimodulabili sono quelle “per le quali l'amministrazione non ha la possibilità di esercitare un effettivo controllo, in via amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro formazione, allocazione e quantificazione”.

Esse corrispondono alle spese definite come “oneri inderogabili”, vale a dire le spese vincolate a meccanismi o parametri (determinati da leggi o da altri atti normativi) che ne regolano autonomamente l’evoluzione. Gli oneri inderogabili sono costituiti esclusivamente dalle spese obbligatorie, ossia quelle relative a particolari finalità espressamente elencate: pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, interessi passivi, obblighi comunitari ed internazionali, ammortamento di mutui, nonché le spese vincolate a particolari meccanismi o parametri, determinati da leggi ne regolano l’evoluzione[6].

Le spese rimodulabili sono individuate:

a)  nelle spese derivanti da fattori legislativi, intendendo come tali quelle autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio (la cui rimodulabilità è disciplinata dall’articolo 23 della legge di contabilità, per il quale si rinvia al successivo paragrafo);

b)  nelle spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese non predeterminate legislativamente, ma quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.

La normativa contabile prevede che, sino all'esercizio della delega di cui all'articolo 40, relativa al completamento della revisione della struttura del bilancio, le spese rimodulabili e quelle non rimodulabili siano indicate per ciascun programma di spesa, per macroaggregato e distinte per capitolo in appositi allegati agli stati di previsione della spesa[7].

 

Con riferimento ai programmi di spesa, la legge di contabilità dispone l’affidamento della realizzazione di ciascun programma ad un unico centro di responsabilità amministrativa.

 

La previsione dell’univocità tra programmi e centri di responsabilità amministrativa è ribadita anche nell’articolo 40 della legge di contabilità, tra i criteri della delega al Governo per il completamento della riforma del bilancio. La norma prevede, inoltre, l'univoca corrispondenza tra il programma e ciascun Ministero, al fine di evitare, ove possibile, la condivisione di programmi tra più Ministeri; ciò, presumibilmente, anche al fine di superare la frammentazione dei programmi tra più centri di responsabilità, che ha rappresentato una delle maggiori criticità della riclassificazione del bilancio.

1.2 La flessibilità degli stanziamenti di bilancio

L’articolo 23 della legge di contabilità reca le disposizioni per la formazione delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa del bilancio di previsione.

A tal fine si prevede che, in sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione, i Ministri - tenuto conto delle istruzioni fornite annualmente, con apposita circolare, dal Ministero dell’economia e sulla base delle proposte dei responsabili della gestione dei programmi - devono indicare gli obiettivi di ciascun Dicastero e quantificare le risorse necessarie per il loro raggiungimento. La norma introduce il divieto espresso di previsioni basate sul mero calcolo della spesa storica incrementale.

Per quanto concerne la quantificazione delle risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi dei rispettivi Dicasteri, la norma prevede, inoltre, che i Ministri competenti possono proporre la rimodulazione delle risorse tra programmi appartenenti alla stessa missione di spesa.

Una volta che i Ministri competenti hanno dato le loro indicazioni in merito agli obiettivi perseguiti dal singolo Dicastero e alle risorse necessarie per il loro raggiungimento, la nuova normativa contabile attribuisce al Ministro dell’economia il compito di valutare la congruità e la coerenza tra gli obiettivi perseguiti da ciascun Ministro e le risorse richieste per la loro realizzazione.

La normativa contabile prevede, inoltre, che per motivate esigenze, con il disegno di legge di bilancio possano anche essere effettuate rimodulazioni delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi, compensative all’interno di un programma o tra programmi di una medesima missione di spesa. In tale ambito è in ogni caso preclusa la possibilità di utilizzare stanziamenti di spesa in conto capitale per il finanziamento di spese correnti. In allegato a ciascuno stato di previsione della spesa devono essere indicate le autorizzazioni legislative di cui si propone la modifica e il corrispondente importo.

Tali previsioni, che consentono di incidere, attraverso la legge di bilancio, sugli stanziamenti determinati da specifiche autorizzazioni legislative di spesa, costituiscono un’innovazione rilevante che configura il disegno di legge di bilancio come strumento atto anche ad attuare scelte allocative in precedenza riservate alla legge finanziaria (ora legge di stabilità).

 

Ulteriori interventi normativi adottati dopo l’approvazione della nuova legge di contabilità hanno peraltro esteso le potenzialità della legge di bilancio, prevedendo altresì un ampliamento della discrezionalità amministrativa del Governo, con la possibilità per quest’ultimo di incidere con strumenti non legislativi sugli stanziamenti determinati con la legge di bilancio.

 

In particolare, norme di flessibilità degli stanziamenti di bilancio sono state introdotte, in deroga alla disciplina generale sopra illustrata, dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78[8].

A fronte delle consistenti riduzioni delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa a legislazione vigente di competenza dei vari Ministeri, operate dal provvedimento, l’articolo 2 del citato decreto-legge prevede, per il triennio2011-2013, che con il disegno di legge di bilancio, per “motivate esigenze”, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie rimodulabili “tra le missioni” di ciascuno stato di previsione della spesa (laddove l’articolo 23 della legge di contabilità riconosce tale facoltà solo nell’ambito di un singolo programma o fra programmi della stessa missione).

Tale facoltà può essere esercitata entro i seguenti limiti:

§      esclusivamente con riferimento alle spese rimodulabili, riconducibili, come detto, a quelle disposte da fattori legislativi e di adeguamento al fabbisogno;

§      nel rispetto dell’invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica;

§      con preclusione all’utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

 

Ulteriori misure in tema di flessibilità sono state, infine, recentemente introdotte dall’articolo 6 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95[9], con riferimento alle somme stanziate nel bilancio dello Stato relative ad autorizzazioni di spese pluriennali, al fine di avvicinare la fase contabile dell’impegno a quella del pagamento, ed allineare, dunque, i pagamenti rispetto all’assunzione degli impegni.

In particolare, l’articolo 6, comma 15, dispone la reiscrizione degli stanziamenti di spese pluriennali, totalmente non impegnate entro l’anno, nella competenza dell'esercizio successivo a quello terminale dell'autorizzazione medesima. Tale possibilità - esclusa per le autorizzazioni di spese permanenti e per i fondi da ripartire - è limitata ai soli tre anni successivi a quello di prima iscrizione in bilancio. Qualora nei suddetti tre anni le somme non risultino impegnate, l’autorizzazione è definanziata[10].

Relativamente alle autorizzazioni di spesa pluriennale, il successivo comma 16 prevede, via sperimentale per il triennio 2013-2015, la possibilità di rimodulare, con legge di bilancio, gli stanziamenti di competenza negli anni ricompresi nel bilancio pluriennale, nel rispetto del limite complessivo della spesa autorizzata, assicurandone apposita evidenza, per adeguarli alle corrispondenti autorizzazioni di cassa determinate in relazione al piano finanziario dei pagamenti programmati, predisposto, anch’esso in via sperimentale, dal responsabile della gestione, ai sensi dell’articolo 6, comma 10, del medesimo D.L. n. 95/2012[11], ed avvicinare, dunque, in tal modo, la fase dell’assunzione dell’impegno a quella della disposizione del pagamento (ossia la competenza alla cassa).

Come precisato dal Ministero dell’economia nella Circolare n. 24 del 23 luglio 2012[12], il crono programma dei pagamenti rafforza il ruolo del bilancio di cassa, rendendo la previsione di cassa uno strumento utile al fine di una efficiente e razionale gestione dei pagamenti.

La normativa contabile, come integrata dall’articolo 6, commi 10 e successivi, del D.L. n. 95/2012, richiede, pertanto, che le previsioni iniziali in termini di cassa debbano rispecchiare le effettive necessità di pagamento delle Amministrazioni e risultare coerenti con i suddetti piani finanziari, dovendone conseguire la possibilità di graduare i pagamenti negli anni del bilancio pluriennale in relazione alla loro effettiva scadenza, con puntuale riferimento agli atti presupposti degli stessi, quali, in via prioritaria, i provvedimenti di approvazione degli stati di avanzamento dei lavori e le fatture commerciali regolarmente emesse.

La descritta programmazione è volta a consentire di prevedere in anticipo i pagamenti da effettuare nel tempo e predisporre, di conseguenza, le occorrenti risorse finanziarie in termini di cassa sui relativi capitoli.

Al fine di preordinare nei tempi stabiliti le disponibilità di cassa occorrenti per disporre i pagamenti, ulteriori misure di flessibilità di tipo gestionale sono state introdotte dall’articolo 6 del D.L. n. 95/2012, al comma 14, nel caso in cui si riscontrassero indisponibilità di risorse sulle appostazioni di cassa, che consentono al Ministro competente, con decreto da comunicare al Parlamento ed alla Corte dei conti, di disporre variazioni compensative di sola cassa, tra capitoli del proprio stato di previsione, con esclusione dei pagamenti effettuati mediante ruoli di spesa fissa (competenze del personale, fitti, passivi, etc.).

 

Si ricorda, da ultimo, che i margini di flessibilità del bilancio utilizzabili nel corso della gestione sono stati altresì ampliati-rispetto a quelli consentiti dalla legge di contabilità ai sensi dell’articolo 33[13] – con il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, che consente alle Amministrazioni centrali, limitatamente al quinquennio 2012-2016, maggiori spazi di manovra per il conseguimento degli obiettivi di progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, fissati al comma 01 dell’articolo 1 del decreto-legge. Tali norme prevedono, in particolare, la possibilità di effettuare rimodulazioni tra le dotazioni finanziarie di ciascuno stato di previsione con riferimento a tutte le spese di cui dall'articolo 21, commi 6 e 7, della legge di contabilità, comprese, dunque, le spese obbligatorie non rimodulabili (ad esempio, quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse).

La misura della variazione deve tuttavia essere tale da non pregiudicare il conseguimento delle finalità definite dalle relative norme sostanziali. Essa, inoltre, non può comunque essere superiore: al 20 per cento delle risorse finanziarie complessivamente stanziate qualora siano interessate autorizzazioni di spesa di fattore legislativo; al 5 per cento qualora siano interessate le spese non rimodulabili.

Entro questi limiti, dunque, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, possono essere variate con atto amministrativo le dotazioni finanziarie degli stati di previsione della spesa di ciascun Ministero.

La variazione è disposta con decreto del Ministro dell'economia e finanze su proposta del Ministro competente; sugli schemi dei decreti è richiesto il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. Tali deroghe trovano peraltro applicazione sulla base delle risultanze di un programma di revisione integrale della spesa pubblica – allo stato non presentato - previsto dall’articolo 01 del medesimo decreto-legge.

1.3 Classificazione delle entrate e delle spese

Ai sensi dell’articolo 25della legge di contabilità, la classificazione delle voci di entrata si articola su cinque livelli di aggregazione:

a)   titoli, a secondo della loro natura:

titolo I:     entrate tributarie;

titolo II:    entrate extra-tributarie;

titolo III:   entrate derivanti da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti;

titolo IV:  entrate derivanti da accensione di prestiti.

I primi tre titoli rappresentano le entrate finali; il quarto titolo corrisponde in sostanza all’entità del ricorso al mercato finanziario;

b)   ricorrenti e non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata soltanto ad alcuni esercizi;

c)   tipologia di entrata, ai fini dell’approvazione parlamentare e dell’accertamento dei cespiti.

d)   categorie, secondo la natura dei cespiti;

e)   capitoli, che rappresentano una ripartizione delle unità di voto ai fini della gestione e della rendicontazione. I capitoli possono essere suddivisi in articoli.

 

La classificazione delle voci di spesa si articola su tre livelli:

a)   missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici della spesa;

b)   programmi, ossia le unità di voto parlamentare, quali aggregati finalizzati al perseguimento degli obiettivi indicati nell’ambito delle missioni.

c)   I programmi sono presentati suddivisi in macroaggregati per tipologie di spesa (spese di funzionamento, interventi, trattamenti di quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi, oneri del debito pubblico, oneri comuni di parte corrente, investimenti e oneri comuni in conto capitale);

d)   capitoli, secondo l’oggetto della spesa, che rappresentano le unità di gestione e rendicontazione, classificati in base al loro contenuto economico e funzionale. I capitoli possono essere suddivisi in articoli (i quali corrisponderebbero agli attuali piani di gestione).

 

Le spese del bilancio dello Stato sono inoltre esposte secondo le tradizionali classificazioni economica e funzionale.

La nuova legge di contabilità prevede però che tali classificazioni si conformino ai criteri adottati in contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione. E’ pertanto prevista la presentazione, in allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia, di un quadro contabile da cui risultino le categorie in cui viene classificata la spesa secondo l'analisi economica e le classi, fino al terzo livello della classificazione COFOG (comparti di attività in cui si articolano le aree di intervento delle politiche pubbliche), in cui viene ripartita la spesa secondo l'analisi funzionale.

In appendice a tale quadro contabile sono previsti appositi prospetti illustrativi degli incroci tra i diversi criteri di classificazione.

Rispetto alla precedente normativa contabile, è richiesto altresì, in apposito prospetto, il raccordo tra le classi COFOG e le missioni e i programmi di spesa, nonché tra il bilancio dello Stato e il sistema di contabilità nazionale.

Tutti i suddetti prospetti devono essere aggiornati dopo l’approvazione della legge di bilancio.

1.4 La struttura del disegno di legge di bilancio

Il disegno di legge di bilancio di previsione è costituito:

§      da un unico stato di previsione dell’entrata;

§      dagli stati di previsione della spesa relativi ai singoli Ministeri con portafoglio, con le allegate appendici dei bilanci delle amministrazioni autonome;

§      dal quadro generale riassuntivo, esteso al triennio.

 

 

 

Ciascuno stato di previsione è corredato da una serie di elementi informativi:

a)   la nota integrativa al bilancio di previsione[14], contenente gli elementi informativi riferiti alle entrate e alle spese. Per le entrate, la nota illustra i criteri utilizzati per la previsione relativa alle principali imposte e tasse; per la spesa, in una prima sezione, la nota illustra il piano degli obiettivi correlati a ciascun programma ed i relativi indicatori di performance, con espressa indicazione delle risorse destinate alla realizzazione degli obiettivi e degli indicatori di realizzazione ad essi riferiti. In una seconda sezione, la nota illustra il contenuto di ciascun programma di spesa e i criteri di formulazione delle relative previsioni di spesa, con riguardo particolare alla tipologia di spesa, con indicazione dei relativi riferimenti legislativi nonché dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;

b)   una scheda illustrativa di ogni programma e delle leggi che lo finanziano, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale, con l'articolazione per le categorie di spesa[15].

 

Sono inoltre richieste, a corredo degli stati di previsione:

§       un riepilogo delle dotazioni secondo l'analisi economica e funzionale;

§       una scheda illustrativa dei capitoli recanti i fondi settoriali, con indicazione degli stanziamenti triennali, il riepilogo dei provvedimenti legislativi e amministrativi che hanno determinato i suddetti stanziamenti e le relative variazioni;

§         la presentazione del budget dei costi[16], che riporta i costi previsti dai centri di costo dell’amministrazione e il prospetto di riconciliazione al fine di collegare le previsioni economiche a quelle finanziarie di bilancio.

In allegato al disegno di legge del bilancio di previsione è altresì presentata dal Ministro dello sviluppo economico una relazione sulla destinazione alle aree sottoutilizzate delle spese di investimento iscritte negli stati di previsione dei singoli Ministeri per interventi di rispettiva competenza.

 

Per quanto concerne l’approvazione del disegno di legge di bilancio, l’articolo 21 dispone:

§      la predisposizione della nota di variazioni in caso di variazioni apportate al bilancio nel corso della discussione parlamentare;

§      l'approvazione, con distinti articoli, dello stato di previsione dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa e dei totali generali della spesa nonché del quadro generale riassuntivo;

§      l’approvazione, con apposite norme, dei fondi di riserva previsti dalla legge di contabilità: Fondo di riserva per le spese obbligatorie, Fondi speciali per la reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti e in conto capitale, Fondo di riserva per le spese impreviste e Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa.

§      la fissazione, con apposita norma, dell'importo massimo di emissione di titoli dello Stato, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare, in relazione alla indicazione del fabbisogno del settore statale;

§      l’annessione agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri, secondo le rispettive competenze, dei conti consuntivi degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.

Alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le unità di voto parlamentare sono ripartite in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione.

1.5 Bilancio pluriennale

Il bilancio a legislazione vigente è presentato sia su base annuale, con riferimento all’anno successivo, sia su base pluriennale.

L'articolo 22 della legge di contabilità prevede che esso sia elaborato dal Ministro dell’economia, in coerenza con gli obiettivi indicati nel Documento di economia e finanza (DEF), con riferimento ad un periodo di tre anni.

Il bilancio pluriennale è redatto in termini di competenza e di cassa (anziché in termini di sola competenza, come previsto in passato) ed è organizzato per missioni e programmi.

La norma prevede l’esposizione sia di un bilancio pluriennale a legislazione vigente che di un bilancio pluriennale programmatico, nel quale si evidenziano le previsioni dell’andamento delle entrate e delle spese da conseguire in ciascuno degli anni considerati, tenendo conto degli effetti degli interventi programmati nel DEF.

Il bilancio pluriennale viene integrato con gli effetti della legge di stabilità ed aggiornato annualmente.

E’ ribadito il principio in base al quale il bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e ad eseguire le spese ivi contemplate, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 21 della legge di contabilità, che esclude che le previsioni di entrata e di spesa del secondo e del terzo anno del bilancio triennale costituiscano limiti per le autorizzazioni di impegno e di pagamento.


2. Il disegno di legge di bilancio per il 2013

Il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2013 e il bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015 (A.C. 5535) è predisposto sulla base del criterio della legislazione vigente, e impostato secondo la struttura contabile per missioni e programmi, finalizzata a privilegiare il contenuto funzionale della spesa.

Dopo una prima revisione operata nel 2011, la struttura del disegno di legge di bilancio 2013-2015 presenta ulteriori affinamenti rispetto a quella dell’esercizio precedente. In particolare, secondo quanto esposto nella Relazione illustrativa, sono confermate le 34 missioni, che rappresentano le funzioni principali della spesa pubblica e ne delineano gli obiettivi strategici, mentre sono aumentati da 172 a 174 i programmi di spesa, che costituiscono le unità di voto parlamentare.

In particolare, il disegno di legge presenta i seguenti nuovi programmi:

§       «Giustizia tributaria», a seguito del passaggio delle commissioni tributarie transitate, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, dal Dipartimento delle finanze al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi;

§       «Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio», istituito per ricomprendere le attività delle Ragionerie territoriali in precedenza gestite dal Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi;

§       «Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali», istituito in seguito alla soppressione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali e al passaggio delle relative competenze e del personale al Ministero dell'interno.

Viene invece soppresso il programma «Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualità e tipiche», a seguito della riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (decreto del Presidente della Repubblica n. 41 del 2012).

In aumento risulta altresì il numero delle missioni di spesa condivise tra più amministrazioni (21 anziché 20).

Sono, invece, confermati il numero (4) dei programmi condivisi tra Ministeri.

2.1 La formazione delle dotazioni di bilancio per il 2013

Come evidenziato nella Relazione illustrativa, il disegno di legge di bilancio per il 2013 è coerente con lo scenario macroeconomico illustrato nella Nota di aggiornamento del DEF, presentata a settembre 2012, e si colloca in un percorso di progressivo risanamento dei conti pubblici che prevede il raggiungimento del pareggio strutturale del conto delle amministrazioni pubbliche nel 2013.

Esso è predisposto secondo il criterio della legislazione vigente e include gli effetti finanziari delle misure adottate nel corso di questi ultimi anni, comprese le misure in materia di spending review determinate con il citato D.L. n. 95 del luglio 2012 (fatta eccezione per le riduzioni di spesa dei Ministeri basate sulle apposite proposte dei responsabili dei dicasteri stessi, che verranno invece disposte con la legge di stabilità, su cui si rinvia al paragrafo successivo), nonché delle rimodulazioni proposte dalle Amministrazioni sulla base dei criteri di flessibilità previsti dalla normativa vigente.

 

Le principali misure di contenimento della spesa operate dal D.L. n. 95/2012

Il decreto legge n. 95/2012 reca una serie di misure di contenimento della spesa, i cui effetti finanziari sono incorporati nel disegno di legge di bilancio 2013-2015.

Le principali misure riguardano:

§       La riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi dei Ministeri (art. 1, co. 21)

In tale ambito si prevede che le amministrazioni centrali dello Stato debbano assicurare una riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi per importi pari a 141,1 milioni nel 2012 e a 615 milioni per ciascuno degli anni 2013, 2014 e per gli anni successivi, ripartiti per ciascun Ministero ai sensi dell'allegato 1 del decreto-legge. Tali riduzioni sono state calcolate, tenendo conto dell’attività di spending review compiuta dal Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi, sulla base del confronto dei valori medi per anno/persona dei costi di gestione, stimando l'eccesso dei costi rispetto al valore mediano. Sugli accantonamenti all’uopo disposti dal Ministero dell’economia, è stata attribuita ai Ministri competenti la facoltà di proporre una differente ripartizione della riduzione loro assegnata nell’ambito degli stanziamenti relativi alle suddette spese per acquisto di beni e servizi.

§       Riduzione dei trasferimenti a enti e organismi, inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (art. 8, commi 3 e 4).

In analogia a quanto previsto per le amministrazioni centrali dello Stato, l’articolo 8, comma 3 del decreto legge ha previsto una riduzione dei consumi intermedi degli enti e degli organismi, anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, inseriti nel conto economico consolidato della P.A., nonché delle autorità indipendenti, ivi inclusa la Consob. Sono escluse dall’ambito di applicazione della norma regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, enti locali, enti del Servizio sanitario nazionale (SSN), università e enti di ricerca. La misura della riduzione dei trasferimenti statali è pari al 5% nel 2012 e al 10%a decorrere dal 2013, rispetto alla spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010. Gli enti che non ricevono trasferimenti dal bilancio dello Stato sono tenuti ad adottare interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa per consumi intermedi in modo da assicurare risparmi corrispondenti e le risorse derivanti dalle riduzioni saranno versate annualmente all'entrata del bilancio statale.

Per ciò che riguarda gli enti di ricerca, l’articolo 8, comma 4 ha disposto una riduzione dei trasferimenti facenti capo a vari Ministeri, per un importo complessivo di 33,1 milioni nel 2012 e di 88,4 milioni a decorrere dal 2013. La misura delle riduzioni, per ciascun ente coinvolto, è indicata nell’allegato 3 al decreto legge. Per gli enti di ricerca vigilati dal MIUR (a eccezione dell'Invalsi), la razionalizzazione della spesa per consumi intermedi è assicurata da una riduzione del Fondo ordinario per gli enti di ricerca, dell'importo di 51,2 milioni di euro dal 2013.

§       Accorpamento di alcuni enti dell'amministrazione economico-finanziaria (art. 23-quater).

L’articolo 23-quater nell'ambito della riorganizzazione di alcuni enti dell'amministrazione economico-finanziaria dispone l’incorporazione dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) nell’Agenzia delle dogane (che assume la denominazione di Agenzia delle dogane e dei monopoli) e dell’Agenzia del territorio nell’Agenzia delle entrate, nonché la decadenza dei relativi organi, a decorrere dal 1° dicembre 2012. Conseguentemente, si è proceduto all'istituzione, nel bilancio statale, di nuovi capitoli, in cui sono iscritte, da un lato, le entrate dei Monopoli e, dall'altro, le connesse spese di funzionamento da trasferire alla nuova Agenzia incorporante (stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze).

Il medesimo articolo 23-quater dispone inoltre la soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI). Le funzioni già attribuite all'ASSI, nonché le risorse umane, strumentali e finanziarie sono ripartite tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

§       Estensione della procedura del cedolino unico (art. 5, comma 10).

L'articolo 5, comma 10, impone, a partire dall'esercizio 2013, l'obbligo di avvalersi della procedura del cedolino unico a tutte le amministrazioni pubbliche, inclusi i dipendenti civili dell'amministrazione periferica del Ministero della difesa e il Corpo della Guardia di finanza, nonché agli uffici di diretta collaborazione dei Ministri e per il pagamento delle spese relative alle supplenze.

 

Come accennano, in virtù della sopra richiamata disciplina in materia di flessibilità, il disegno di legge di bilancio, oltre a formalizzare le previsioni di entrata e di spesa in base alla disciplina vigente, assume un carattere non meramente formale, poiché può incidere sulla legislazione sostanziale di spesa nei seguenti modi:

§      proponendo rimodulazione di spese predeterminate per legge, ai sensi dell’articolo 23 della legge di contabilità e dell’articolo 2 del D.L. n. 78/2010;

§      quantificando, in base all’articolo 52, comma 1, della legge di contabilità, gli stanziamenti destinati al funzionamento degli enti pubblici aventi natura obbligatoria, precedentemente determinati dalla Tabella C della legge finanziaria,

§      proponendo rimodulazioni nel tempo degli stanziamenti di competenza delle leggi pluriennali di spesa, fermo restandone l’ammontare complessivo, ai sensi dell’articolo 6, comma 16, del D.L. n. 95/2012.

 

Come illustrato nella Relazione al disegno di legge di bilancio, sul processo di formazione delle dotazioni finanziarie per l’esercizio 2013 hanno inciso, sotto il profilo quantitativo, le misure di flessibilità previste sia dall’articolo 23, commi 1-3, della legge di contabilità, sia quelle introdotte dall’articolo 2 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (legge n. 122/2010) che - come già illustrato nel paragrafo 1.2 del presente dossier – ha esteso, limitatamente al triennio 2011-2013, la possibilità di rimodulare le dotazioni finanziarie del bilancio dello Stato anche “tra le missioni” di ciascun stato di previsione della spesa (laddove l’articolo 23 limita le rimodulazioni nell’ambito dello stesso programma o tra programmi di ciascuna missione)a fronte delle consistenti riduzioni di spesa operate dal decreto-legge medesimo[17].

In particolare, il D.L. n. 78/2010 ha disposto la riduzione lineare del 10% delle spese rimodulabili delle missioni di ciascun Ministero che, ai sensi dell’articolo 21, commi 5 e 7, della legge di contabilità, fanno riferimento a quelle derivanti da fattori legislativi e alle spese di adeguamento al fabbisogno[18].

Le riduzioni sono state operate per importi complessivi pari a 2.443,7 milioni di euro nel 2011, 2.215,8 milioni nel 2012 e 2.395,2 milioni a decorrere dal 2013. Nell’ambito di tali importi, le riduzioni relative alle spese predeterminate per legge corrispondono a 1.850,5 milioni nel 2011, 1.646,9 milioni nel 2012e 1.824,4 milioni nel 2013.

 

Per quanto concerne la componente rimodulabile riconducibile al fattore legislativo, sia l’articolo 23, comma 3, della legge di contabilità, sia l’articolo 2 del D.L. n. 78/2010 prevedono che in appositi allegati agli stati di previsione della spesa debbano essere indicate le autorizzazioni legislative di cui si propongono le modifiche ed i corrispondenti importi.

Nel disegno di legge di bilancio per il 2013 è presente, in allegato a ciascuno stato di previsione della spesa, l’Allegato 1Prospetto delle autorizzazioni di spesa per programmi”, che espone le autorizzazioni di spesa di ciascun Ministero che sono state rimodulate dal disegno di legge di bilancio.

Si rileva che, come lo scorso anno, soltanto alcuni Ministeri risultano aver esercitato le misure di flessibilità a valere sulle spese rimodulabili riconducibili a fattori legislativi.

 

Nella tabella che segue sono esposte le autorizzazioni legislative di spesa presenti negli Allegati 1 di ciascuno stato di previsione. Per ciascuna autorizzazione di spesa è indicata la dotazione a legislazione vigente per il triennio 2013-2015 e l’entità della “variazione” che è stata effettuata dall’Amministrazione in sede di predisposizione del bilancio medesimo.

E’ altresì indicata la collocazione della legge di spesa all’interno della missione e del programma.

Posto che l’allegato 1, nel disegno di legge di bilancio in esame, reca, rispetto al disegno di legge di bilancio dello scorso anno, una struttura diversa[19], si osserva che non risulta chiaro se le “variazioni complessive” operate dall’allegato 1 siano solo le rimodulazioni da fattore legislativo consentite ai sensi dell’articolo 23, comma 3 della legge di contabilità, ovvero includano anche altre “variazioni”, tra le quali, in ipotesi, quelle di cui all’articolo 2 del D.L. n. 78/2010 (rimodulazioni tra missioni di uno stesso stato di previsione), o, ancora, quelle consentite ai sensi dell’articolo 6, commi 15 e 16, del D.L. n. 95/2012. A tale riguardo, sarebbe opportuno acquisire un chiarimento al Governo.

In base alle informazione acquisite per le vie brevi presso la Ragioneria generale dello Stato, risulterebbe che le “variazioni complessive” apportate alle autorizzazioni legislative di spesa dall’Allegato 1 ricomprendono, oltre alla flessibilità di bilancio di cui all’articolo 23 della legge di contabilità, anche le riduzioni alle spese per acquisto di beni e servizi apportate ai sensi dell’articolo 1, comma 21, del D.L. n. 95/2012 (c.d. taglio Bondi), laddove tali riduzioni hanno riguardato spese da fattore legislativo[20].

Si ricorda, al riguardo, che i commi 21 e 22dell’articolo 1 del D.L. n. 95 impongono alle amministrazioni centrali dello Stato di assicurare, a decorrere dal 2012, una riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi, nella misura di 141,1 milioni di euro nel 2012 e di 615 milioni a decorrere dal 2013. A tal fine si prevede che gli importi di riduzione fissati per ciascun Ministero siano accantonati e resi indisponibili nei singoli stati di previsione della spesa, fermo restando la possibilità per i Ministri interessati, entro il 10 settembre, di proporre una diversa ripartizione della riduzione nell’ambito degli stanziamenti relativi alle suddette spese.

Le variazioni complessive delle autorizzazioni di spesa esposte nell’Allegato 1

(importi in euro)

SVILUPPO ECONOMICO

Mis/Pro

 

2013

2014

2015

 

BLV

Var.

BLV

Var.

BLV

Var.

6. Comunicazioni (15)

 

 

 

 

 

 

6.1   Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione

 

 

 

 

 

 

LF 388/2009, art. 145, co. 18
Contributi emittenti televisive(*)
(Capp. 2505/1, 2645/6-10-17, 3351/1)

-

1.364.000

-

1.364.000

-

1.805.770

6.3   Regolamentazione e vigilanza del settore postale

 

 

 

 

 

 

LF 388/2009, art. 145, co. 18
Contributi emittenti televisive(*)
(Cap. 3991/11)

-

20.000

-

20.000

-

20.000

6.7   Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione

 

 

 

 

 

 

LF 388/2009, art. 145, co. 18
Contributi emittenti televisive
(Cap. 3121/1)

4.359.398

-1.961.000

4.226.588

-1.961.000

3.953.097

-2.621.812

LF 388/2009, art. 145, co. 18
Contributi emittenti televisive(*)
(Cap. 2499/6-8-10-12-13, 2670/1)

-

437.000

-

437.000

-

656.042

7. Ricerca e innovazione(17)

 

 

 

 

 

 

7.3   Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell’informazione (17.8)

 

 

 

 

 

 

LF 388/2009, art. 145, co. 18
Contributi emittenti televisive(*)
(Cap.
4451/8-9-12)

-

140.000

-

140.000

-

140.000

(*) Rimodulazioni di fattore legislativo su spese discrezionali

 

AFFARI ESTERI

Mis/Pro

 

2013

2014

2015

 

BLV

Var.

BLV

Var.

BLV

Var.

1. L’Italia in Europa e nel mondo (4)

 

 

 

 

 

 

1.2   Cooperazione allo sviluppo(4.2)

 

 

 

 

 

 

L. n. 49/1987, art. 37, co. 1
Nuova disciplina della cooperazione dell’Italia con i paesi in via di sviluppo
(Capp. vari)

120.917.109

-1.121.109

105.731.957

-1.186.957

104.221.881

-1.200.881

1.5   Integrazione europea (4.7)

-

 

-

 

-

 

L. n. 49/1987, art. 37, co. 1
Nuova disciplina della cooperazione dell’Italia con i paesi in via di sviluppo (*)
(Cap.
4536/1)

-

1.119.514

-

1.188.071

-

1.199.619

(*) Rimodulazioni di fattore legislativo su spese discrezionali.

 

ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ e RICERCA

Mis/Pro

 

2013

2014

2015

 

BLV

Var.

BLV

Var.

BLV

Var.

1. Istruzione scolastica (22)

 

 

 

 

 

 

1.2    Istruzione prescolastica(22.2)

 

 

 

 

 

 

L. n. 440/1997, art. 4
Fondo arricchimento e ampliamento offerta formativa (*)
(Cap. 1195/1)

-

32.849.076

-

34.552.660

-

34.061.157

L.F. n. 296/2006, art. 1, co. 601
Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (*)
(Cap. 1195/1)

37.894.496

-1.300.627

37.634.531

-1.841.893

37.099.189

-1.428.215

L.F. n. 296/2006, art. 1, co. 634
Interventi a favore dell’Istruzione (*)
(Cap. 1195/1)

-

22.464.950

-

22.273.213

-

21.878.373

1.3    Istruzione primaria (22.11)

 

 

 

 

 

 

L. n. 440/1997, art. 4
Fondo arricchimento e ampliamento offerta formativa (*)
(Cap. 1204/1)

-

16.530.106

-

17.387.374

-

17.140.043

L.F. n. 296/2006, art. 1, co. 634
Interventi a favore dell’Istruzione (*)
(Cap. 1204/1)

-

11.304.620

-

11.208.137

-

11.009.448

1.4    Istruzione secondaria di primo grado (22.12)

 

 

 

 

 

 

L. n. 440/1997, art. 4
Fondo arricchimento e ampliamento offerta formativa (*)
(Cap. 1196/1)

-

9.275.320

-

9.756.346

-

9.617.565

L.F. n. 296/2006, art. 1, co. 634
Interventi a favore dell’Istruzione (*)
(Cap. 1196/1)

-

6.343.240

-

6.289.101

-

6.177.613

1.5Istruzione secondaria di secondo grado (22.13)

 

 

 

 

 

 

L. n. 440/1997, art. 4
Fondo arricchimento e ampliamento offerta formativa (*)
(Cap. 1194/1)

-

25.204.849

-

26.511.997

-

26.134.870

L.F. n. 296/2006, art. 1, co. 634
Interventi a favore dell’Istruzione(*)
(Cap. 1194/1)

-

17.237.188

-

17.090.069

-

16.787.113

1.9Istruzione scolastiche non statali (22.9)

 

 

 

 

 

 

L. n. 62/2000, art. 1, co. 13
Contributi scuole non statali
(Cap. 1477/1)

276.254.992

2.667.000

274.359.818

2.667.000

270.457.116

2.667.000

1.11      Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l’istruzione e formazione professionale (22.15)

 

 

 

 

 

 

L.F. n. 296/2006, art. 1, co. 875
Fondo istruzione e formazione tecnica superiore
(Cap. 1464/1)

-

14.000.000

-

14.000.000

-

14.000.000

3 Ricerca e innovazione (17)

 

 

 

 

 

 

3.3Ricerca e innovazione (17.10)

 

 

 

 

 

 

L.F. n. 311/2004, art. 1, co. 237
Somma al CNR per osservatorio mercato creditizio regionale
(Cap. 1678/3)

495.834

-145.834

492.432

-142.432

485.428

-135.428

L.F. n. 311/2004, art. 1, co. 237
Somma al CNR per osservatorio mercato creditizio regionale
(Cap. 1683/24)

-

145.834

-

142.432

-

135.428

6 Fondi da ripartire (33)

 

 

 

 

 

 

6.1Fondi da assegnare (33.1)

 

 

 

 

 

 

L. n. 440/1997, art. 4
Fondo arricchimento e ampliamento offerta formativa
(Cap. 1270/1)

88.859.351

-83.859.351

88.208.377

-88.208.377

86.953.635

-86.953.635

L.F. n. 296/2006, art. 1, co. 634
Interventi a favore dell’istruzione
(Cap. 1287/1)

71.349.998

-71.349.998

70.860.520

-70.860.520

69.852.547

-69.852.547

(*) Rimodulazioni di fattore legislativo su spese discrezionali

 

INTERNO

Mis/Pro

 

2013

2014

2015

 

BLV

Var.

BLV

Var.

BLV

Var.

1. Amministrazione e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2)

 

 

 

 

 

 

1.2    Attuazione da arte delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell’interno sul territorio (2.2)

 

 

 

 

 

 

L. n. 146/2004, art. 4
Uffici periferici (Monza e Brianza) (*)
(Capp. 2947/1-3-5-6-9-22-25; 2949/-2; 7602/1-2)

-

661.473

-

661.473

-

661.472

L. n. 147/2004, art. 5
Uffici periferici (Fermo) (*)
(Capp.
2947/1-3-5-6-9-22-25; 2949/1-2; 7602/1-2)

-

661.473

-

661.473

-

661.473

L. n. 148/2004, art. 4
Uffici periferici (Barletta, Andria, Trani) (*)
(Capp.
2947/1-3-5-6-9-22-25; 2949/1-2; 7602/1-2)

-

661.472

-

661.472

-

661.473

5. Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)

 

 

 

 

 

 

5.1    Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale (27.2)

 

 

 

 

 

 

D.L. n. 416/1989, art. 1, co.1-septies
Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo
(Capp.2311/2)

3.474.250

-3.474.250

2.613.118

-2.613.118

2.575.947

-2.575.947

D.L. n. 416/1989, art. 1, co. 1/septies
Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo politico(*)
(Cap. 2352/1)

-

3.474.250

-

2.613.118

-

2.575.947

6. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

 

 

 

 

 

 

6.2    Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

 

 

 

 

 

 

L. n. 146/2004, art. 4
Uffici periferici (Monza e Brianza) (*)
(Cap.
2960/2)

-

233.333

-

233.333

-

233.334

L. n. 147/2004, art. 5
Uffici periferici (Fermo) (*)
(Cap.
2960/2)

-

233.333

-

233.333

-

233.333

L. n. 148/2004, art. 4
Uffici periferici (Barletta, Andria, Trani) (*)
(Cap.
2960/2)

-

233.334

-

233.334

-

233.333

7. Fondi da ripartire (33)

 

 

 

 

 

 

7.1    Fondi da assegnare (33.13)

 

 

 

 

 

 

L.F. n. 350/2003, art. 3, co. 151
Fondo da ripartire per le esigenze di funzionamento dei servizi dell’amministrazione
(Cap.
3001/1)

20.677.085

228.210

19.668.484

247.638

19.657.439

245.994

L. n. 146/2004, art. 4
Uffici periferici (Monza e Brianza)
(Cap.
3001/1)

970.876-

-970.876

977.352

-977.352

976.804

-976.804

L. n. 147/2004, art. 5
Istituzione Uffici periferici (Fermo)
Cap.
3001/2

970.876

-970.876

977.352

-977.352

976.804

-976.804

L. n. 148/2004, art. 4
Istituzione Uffici periferici (Barletta, Andria, Trani)
(Cap.
3001/3)

970.876

-970.876

977.352

-977.352

976.804

-976.804

(*) Rimodulazioni di fattore legislativo su spese discrezionali


 

AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Mis/Pro

 

2013

2014

2015

 

 

BLV

Var.

BLV

Var.

BLV

Var.

 

1. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente (18)

 

 

 

 

 

 

 

1.8    Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale (18.11)

 

 

 

 

 

 

 

L. n. 36/2001, art. 10
Educazione ambientale
Cap.
4224/1

-

-

-

-

235.965

-235.965

 

L. n. 36/2001, art. 10
Educazione ambientale (*)
Cap.
4011/3-4-6-7-9-16

90.000

-

90.000

-

90.000

235.965

 

L. n. 179/2002, art. 6, co. 1
Programma strategico educazione ambientale
Cap.
1083/1

209.584

-

144.942

-

141.702

35.312

 

L. n. 179/2002, art. 6, co. 1, punto 1
Programma strategico di educazione ambientale
Cap.
1083/3

52.228

-52.228

36.119

-36.119

35.312

-35.312

 

L. n. 179/2002, art. 6, co. 1
Programma strategico di educazione ambientale (*)
Cap.
4011/3-4-6-7-9-16

-

52.228

-

-36.119

-

-

 

1.9    Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche (18.12)

 

 

 

 

 

 

 

L. n. 36/1994, art. 22, co 6
Costituzione Comitato per I servizi idrici
Cap.
1731/3

470.171-

-470.171

466.904

-466.904

456.467

-456.467

 

L. n. 36/1994, art. 22, co. 6
Comitato per i servizi idrici (*)
Cap. 3071/8

-

470.171

-

466.904

-

456.467

 

L. n. 344/1997, art. 5, co 2
Comitato per l’ecolabel e per l’ecoaudit
Cap. 1731/1

37.219

-37.219

25.740

-25.740

25.164

-25.164

 

L. n. 344/1997, art. 5, co. 2
Comitato per l’ecolabel e per l’ecoaudit (*)
Cap. 3071/8

-

37.219

-

25.740

-

25.164

 

D.P.R. n. 90/2007, art. 5, co. 1
Segreteria tecnica qualità della vita
Cap. 1731/5

158.499

-158.499

109.613

-109.613

107.163

-107.163

 

D.P.R. n. 90/2007, art. 5, co. 1
Segreteria tecnica qualità della vita (*)
Cap. 3071/8

-

158.499

-

109.613

-

107.163

 

D.L. n. 70/2011, art. 10, co. 24
Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche
Cap. 1731/6

135.982

-135.982

3.823

-3.823

146.357

-146.357

 

D.L. n. 70/2011, art. 10, co. 24
Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche (*)
Cap. 3071/8

-

135.982

-

3.823

-

146.357

 

1.10      Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell’ecosistema marino (18.13)

 

 

 

 

 

 

 

L. n. 93/2001, art. 3, co. 1
Quota all’UINC
Cap. 1619/3

290.155

40.000

200.662

130.000

196.177

135.000

 

L.F. n. 311/2004, art. 1, co. 279
Attuazione convenzione sulla biodiversità
Cap. 1619/4

1.180.212

-40.000

1.172.012

-130.000

1.179.589

-135.000

 

(*) Rimodulazione di fattore legislativo su spese discrezionali.

 

 

DIFESA

Mis/Pro

 

2013

2014

2015

 

BLV

Var.

BLV

Var.

BLV

Var.

1. Difesa e sicurezza del territorio (5)

 

 

 

 

 

 

1.2    Approntamento e impiego delle forze terrestri (5.2)

 

 

 

 

 

 

L. n. 99/2009, art.57
Distruzione armi chimiche
(Cap.
4224/1)

1.190.001

9.999

1.181.837

18.163

1.165.026

34.974

D.Lg. n. 66/2010, art. 592
Trattamento economico di missione e di trasferimento
(Cap.4221/7-9)

17.631.884

3.779.468

17.510.925

3.900.427

17.261.836

4.149.516

1.6    Pianificazione generale Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6)

 

 

 

 

 

 

D.Lg. n. 39/1993, art. 1, co. 1 p. 1
Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche (*)
(Cap.1261/1)

4.006.560

-964.220

3.961.464

-935.924

3.896.676

-895.273

D.Lg. n. 66/2010, art. 564
Spese di funzionamento del Ministero della difesa (*)
(Capp.1170/1, 1227/2-3-4-5-6-7-8-9-11-14-26, 1261/2, 1265/4-5-8, 1282/1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21, 1294/1, 1322/2-4-5-8)

202.558.814

5.472.544

201.267.207

7.898.661

198.942.211

8.443.459

D.L. n. 95/2012, art. 23, co. 7 p. 1
Rifinanziamento strade sicure
(Cap. 1215/1)

8.026.171

1.000.000

-

-

-

-

(*) Rimodulazione di fattore legislativo su spese discrezionali.

 

POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Mis/Pro

 

2013

2014

2015

 

BLV

Var.

BLV

Var.

BLV

Var.

1. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)

 

 

 

 

 

 

1.2    Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2)

 

 

 

 

 

 

L.F. n. 244/2007, art. 3, co. 34
Trasferimenti alle imprese (Capp.1500/1, 2082/1, 2285/1)

5.847.484

51.125

5.807.369

48.167

5.724.762

42.077

1.2    Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e mezzi tecnici di produzione (9.6)

 

 

 

 

 

 

L. n. 267/1991, art. 1, co. 1 punto 5
Attuazione terzo piano nazionale della pesca marittima
(Capp.
1173/1, 1413/1, 1414/1, 1415/1, 1418/1, 1477/1, 1488/1, 7080/1-2-3-5, 7094/1)

10.604.158

-699.767

10.531.133

-699.862

10.380.750

-700.344

L.F. n. 296/2006, art. 1, co. 1080
Contributo Ismea
(Cap. 2109/1)

1.562.408

-454.843

1.551.690

-454.843

1.529.618

-454.843

L.F. n. 244/2007, art. 3, co. 34
Trasferimenti alle imprese
(Capp. 2087/2, 2090/1)

2.816.479

-871.125

2.797.158

-868.167

2.757.369

-862.077

6. Fondi da ripartire (33)

 

 

 

 

 

 

6.1    Fondi da assegnare (33.1)

 

 

 

 

 

 

L. n. 267/1991, art. 1, co. 1 punto 5
Piano pesca (*)
(Cap.
2316/1)

-

700.000

-

700.000

-

700.000

L.F. n. 296/2006, art. 1, co. 1080
Contributo Ismea
(Cap. 2316/1)

-

454.843

-

454.843

-

454.843

L.F. n. 244/2007, art. 3, co. 34
Trasferimenti alle imprese
(Cap.
2316/1)

-

820.000

-

820.000

-

820.000

(*) Rimodulazione di fattore legislativo su spese discrezionali

 


 

BENI E ATTIVITA’ CULTURALI

Mis/Pro

 

2013

2014

2015

 

BLV

Var.

BLV

Var.

BLV

Var.

1. Tutela e valorizzazione beni e attività culturali e paesaggistici (21)

 

 

 

 

 

 

1.2    Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo (21.2)

 

 

 

 

 

 

L. n. 182/1983, art. 2, co. 4
Fondo per la stipula convenzione annuale con le Ferrovie dello Stato
(Cap.
6653/1)

58.508

41.500

44.676

-

43.832

-

L. n. 163/1985,
Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (*)
(Cap.
6120/1, 6620/1)

163.426

202.574

162.024

-24

159.140

-140

L. n. 163/1985, art. 2, co. 1
Osservatorio dello spettacolo nonché per la stipula di convenzioni
(Cap.
1390/1)

307.020

201.980

304.387

-387

298.966

34

L.F. n. 296/2006, art. 1, co. 1142
Interventi urgenti al verificarsi di emergenze dei beni culturali e paesaggistici (*)
(Cap.
vari)

-

460.327

-

-

-

-

1.6    Tutela dei beni archeologici (21.6)

 

 

 

 

 

 

L.F. n. 296/2006, art. 1, co. 1142
Interventi urgenti emergenze beni culturali e paesaggistici (*)
(Cap.
4050/2-3-13-14-19-23-29-30-31-38)

-

699.805

-

-

-

 

1.9    Tutela dei beni archivistici (21.9)

 

 

 

 

 

 

L.F. n. 296/2006, art. 1, co. 1142
Interventi urgenti emergenze beni culturali e paesaggistici (*)
(Cap.
3030/3-16-21-22-25)

-

1.134.459

-

-

-

-

1.10  Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell’editoria (21.10)

 

 

 

 

 

 

L. n. 190/1975, art. 3
Spese di funzionamento biblioteca “Vittorio Emanuele II” di Roma
(Cap.
3610/1)

994.642

41.358

772.900

33.100

759.408

32.592

D.P.R. n. 805/1975, art. 22 Assegnazione funzionamento degli istituti centrali
(Cap.
3611/1)

1.159.011

-75.011

901.471

529

885.739

261

D.P.R. n. 805/1975, art. 22 Assegnazione funzionamento degli istituti centrali (*)
(Cap.
3530/24)

-

75.000

-

-

-

-

L. n. 549/1995, art. co. 43
Contributi ad enti, Istituti, Associazioni ed altri organismi
(Cap.
3670/1)

7.510.300

2.558.700

5.534.901

99

5.414.420

-420

L. n. 237/1999, art. 6, co. 1
Contributi ai Comitati nazionali e alle edizioni nazionali
(Cap.
3631/2)

3.100.669

-3.100.669

2.514.197

-

2.478.433

-

L.F. n. 296/2006, art. 1, co. 1142
Interventi urgenti emergenze beni culturali e paesaggistici (*)
(Cap.
3530/2-3-16-20-21-24-33-35, 3531/3)

-

407.221

-

-

-

-

L.F. n. 244/2007, art. 2, co. 396
Contributi a Istituzioni culturali(*)
(Cap.
3671/1)

2.183.966

2.576.034

1.565.721

279

1.528.064

-64

L.F. n. 244/2007, art. 2, co. 409
Centro per il libro e la lettura (*)
(Cap.
3614/1)

632.231

-119.583

512.648

-

505.356

-

L.F. n. 244/2007, art. 2, co. 409
Spese per il funzionamento e le attività istituzionali del Centro per il libro e la lettura (*)
(Cap.
3531/3)

-

119.583

-

-

-

-

L. n. 111/2009, art. 3, co. 1
Premio annuale “Arca dell’arte”
(Cap.
2092/1)

126.267

-116.267

102.385

-92.385

100.928

-90.928

L. n. 111/2009, art. 3, co. 1
Premio annuale “Arca dell’arte”
(Cap. 3609/1)

-

75.000

-

59.500

-

58.500

1.12  Tutela delle belle arti, dell’architettura e dell’arte contemporanea; tutela e valorizzazione del paesaggio (21.12)

 

 

 

 

 

 

L.F. n. 448/2001, art. 46, co. 1
Fondo unico investimenti (*)
(Cap.
8281/32)

-

500.000

-

500.000

-

500.000

L.F. n. 296/2006, art. 1, co. 1142
Interventi urgenti emergenze beni culturali e paesaggistici (*)
(Cap.
4550/13-14-23-24-25-26-30-31-47)

-

609.392

-

-

-

-

1.13  Valorizzazione del patrimonio culturale (21.13)

 

 

 

 

 

 

L.F. n. 296/2006, art. 1, co. 1142
Interventi urgenti emergenze beni culturali e paesaggistici (*)
(Cap.
1322/3-6 e 7-16; 1323/1)

-

582.034

-

-

-

-

L. n. 69/2009, art. 25, co. 1
Centro documentazione e valorizzazione arti contemporanee
(Cap. 5514/1)

1.109.990

2.890.010

900.042

-

887.239

-

1.14  Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (21.14)

 

 

 

 

 

 

L.F. n. 296/2006, art. 1, co. 1142
Interventi urgenti emergenze beni culturali e paesaggistici (*)
(Cap.
1231/1; 1292/3-11-14-18-21; 1441/1; 2045/1; 2046/1; 2047/1)

-

217.150

-

-

-

-

1.15  Tutela del patrimonio culturale (21.15)

 

 

 

 

 

 

L. n. 1552/1961, art. 3
Contributi per il restauro (*)
(Cap.
2065/1; 2066/1)

9.727.523

-7.720.853

9.660.790

-

9.523.368

-

L.F. n. 448/2001, art. 46, co. 1
Fondo unico per gli investimenti
(Cap. 7224/1; 7433/2; 7434/2-4; 7436/1; 7437/1; 7460/2-4; 7670/7-10)

66.764.018

-500.000

66.306.004

-500.000

65.362.815

-500.000

L.F. n. 296/2006, art. 1, co. 1142
Interventi urgenti emergenze dei beni culturali e paesaggistici
(Cap.
1321/1)

32.115.301

-8.092.924

31.885.526

204.722

31.424.329

640.654

2. Ricerca e innovazione (17)

 

 

 

 

 

 

2.1    Ricerca in materia di beni e attività culturali (17.4)

 

 

 

 

 

 

L.F. n. 296/2006, art. 1, co. 1142
Interventi urgenti emergenze beni culturali e paesaggistici (*)
(Capp. 2044/1, 3011/2-25-29, 4012/2-3-13-14-23-30-31,4513/3-14-23-30-31))

-

308.548

-

-

-

-

3. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

 

 

 

 

 

 

3.1    Indirizzo politico (32.24)

 

 

 

 

 

 

L.F. n. 296/2006, art. 1, co. 1142
Interventi urgenti emergenze beni culturali e paesaggistici (*)
(Cap.
1050/2-3-4-20-22-23; 1051/1)

-

481.338

-

-

-

-

3.2    Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

 

 

 

 

 

 

L.F. n. 296/2006, art. 1, co. 1142
Interventi urgenti emergenze beni culturali e paesaggistici (*)
(Cap.
2006/1; 2020/2-3-14)

-

87.965

-

31.222

-

31.518

(*) Rimodulazione di fattore legislativo su spese discrezionali

 

 

Come evidenziato nella Relazione illustrativa, ulteriori misure di flessibilità, da attuarsi con la legge di bilancio, sono state recentemente introdotte dall’articolo 6 del D.L. n. 95/2012 con riferimento specifico alle autorizzazioni di spesa pluriennale.

In relazione alla possibilità, introdotta dal comma 15, dell’articolo 6 di reiscrivere, con la legge di bilancio, nella competenza dell’esercizio successivo a quello terminale dell’autorizzazione pluriennale di spesa, le somme relative alle annualità totalmente non impegnate nell’esercizio in corso, il successivo comma 16 introduce la possibilità, in via sperimentale per gli esercizi 2013, 2014 e 2015, che con la legge di bilancio possano essere rimodulati gli stanziamenti di competenza delle autorizzazioni di spesa pluriennale negli anni ricompresi nel bilancio pluriennale, “assicurandone apposita evidenza”, nel rispetto del limite complessivo della spesa autorizzata, per adeguarli alle corrispondenti autorizzazioni di cassa determinate in relazione ai pagamenti programmati ed avvicinare, in tal modo, la fase dell’assunzione dell’impegno a quella della disposizione del pagamento (cioè, la competenza alla cassa).

Tale misura di flessibilità è strettamente correlata alla disposizione introdotta dall’articolo 6, commi 10 e 12, del decreto-legge n. 95, che impone ai dirigenti responsabili della gestione, in via sperimentale per il triennio 2013-2015, l’obbligo di predisposizione di un piano finanziario dei pagamenti in relazione a ciascun impegno assunto sui capitoli di bilancio di propria pertinenza, relativamente alle spese per somministrazioni, forniture e appalti.

La descritta programmazione è volta a consentire di prevedere in anticipo i pagamenti da effettuare nel tempo e predisporre, di conseguenza, le occorrenti risorse finanziarie in termini di cassa sui relativi capitoli. A tal proposito, il medesimo articolo 6 del D.L. n. 95, al comma 14, nel caso in cui si riscontrassero indisponibilità di risorse sulle appostazioni di cassa, consente l’adozione, in sede gestionale, - a partire dal corrente anno - di variazioni compensative di sola cassa tra tutti i capitoli di uno stesso stato di previsione con provvedimenti del Ministro competente anche al fine di preordinare, in tempi brevi, le risorse occorrenti per i suddetti pagamenti programmati.

In sostanza, tali norme, che consentono una più agevole programmazione dei pagamenti, hanno lo scopo di contemperare la tempestività dei pagamenti dei debiti commerciali contratti dall’Amministrazione con l’utilizzo razionale delle disponibilità di cassa autorizzate con il bilancio di previsione.

 

Sarebbe opportuno un chiarimento in merito all’effettiva applicazione, nel disegno di legge in esame, delle misure di flessibilità introdotte ai sensi dell’articolo 6, comma 16, del D.L. n. 95/2012, posto che esse, ai sensi della citata normativa, dovrebbero ricevere apposita evidenza contabile.

2.2 Le riduzioni delle spese di Ministeri ai sensi del D.L. n. 95/2012

Come evidenziato nella Relazione illustrativa, il disegno di legge di bilancio per il 2013 include gli effetti finanziari delle misure disposte con il D.L. n. 95/2012 – recante disposizioni per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (c.d. “spending review 2”)- con esclusione delle misure di contenimento della spesa dei Ministeri disposte dall’articolo 7, comma 12, pari a 1.777,3 milioni di euro nel 2013, 1.574,5 milioni nel 2014 e a 1.649,5 milioni di euro nel 2015, da realizzarsi attraverso la legge di stabilità sulla base delle proposte formulate da ciascuna amministrazione.

Tali riduzioni saranno pertanto recepite in bilancio con l’apposita nota di variazioni.

 

Si ricorda che l’articolo 7 del D.L. n. 95/2012 ha disposto, al comma 12, riduzioni di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato a decorrere dall’anno 2013. Gli importi delle riduzioni previste per ciascun Ministero sono indicati, sia in termini di saldo netto da finanziare, sia in termini di indebitamento netto, nell’allegato 2 al D.L. n. 95, di seguito riportato.

Riduzioni di spesa dei Ministeri

(milioni di euro)

 

saldo netto da finanziare

indebitamento netto

MINISTERI

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Economia e finanze

715,5

662,3

541,5

615,3

662,3

541,5

Sviluppo economico

52,8

37,2

-

45,4

37,2

-

Lavoro e politiche sociali

48,4

46,1

51,5

41,6

46,1

51,5

Giustizia

149,0

122,6

127,5

128,2

122,6

127,5

Affari esteri

26,8

21,5

25,9

23,0

21,5

25,9

Istruzione, università e ricerca

182,9

172,7

236,7

157,3

172,7

236,7

Interno

-

-

-

 

-

-

Ambiente e tutela del territorio e mare

23,0

21,0

31,0

19,8

21,0

31,0

Infrastrutture e trasporti

207,0

193,5

209,2

178,0

193,5

209,5

Difesa

236,1

176,4

269,5

203,0

176,4

269,5

Politiche agricole alimentari e forestali

15,8

8,5

10,4

13,6

8,5

10,4

Beni e attività culturali

55,6

51,4

66,7

47,8

51,4

66,7

Salute

64,3

61,3

79,5

55,3

61,3

79,5

TOTALE

1.777,3

1.574,5

1.649,5

1.528,5

1.574,5

1.649,5

 

Al fine di superare le criticità derivanti dalla riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di spesa dei Ministeri, il comma 14 dell’articolo 7 del D.L. n. 95 ha previsto che siano i Ministeri stessi a proporre, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2013-2015, le iniziative legislative necessarie ai fini del conseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa fissati dai provvedimenti di manovra. Il Ministro dell’economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi proposti, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio prefissati.

Nelle more della definizione degli interventi correttivi volti al conseguimento delle economie sopra indicate, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile una quota delle risorse iscritte nel bilancio pluriennale dello Stato, per un ammontare pari agli importi indicati. L’accantonamento è effettuato nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, come definite dall'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge di contabilità n. 196 del 2009.

 

Nel caso in cui, a seguito della verifica effettuata dal Ministro dell’economia, gli interventi correttivi proposti dai Ministri competenti non risultino adeguati al conseguimento degli obiettivi di risparmio in termini di indebitamento netto, si prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze:

§      riferisca al Consiglio dei Ministri;

§      ed eventualmente, con la legge di stabilità, disponga la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse provvisoriamente accantonate e rese indisponibili nelle more della definizione degli interventi correttivi.

 

Il meccanismo qui illustrato è analogo a quello già previsto dall'articolo 10, commi da 2 a 5, del decreto-legge n. 98 del 2011[21], per le riduzioni di spesa dei Ministeri disposte a decorrere dal 2012, diretto a superare il criterio dei cosiddetti “tagli lineari” ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica delle Amministrazioni centrali dello Stato attraverso l’introduzione dell’intervento propositivo dei Ministeri, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità, per la definizione degli interventi correttivi necessari ai fini del conseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa fissati dalle norme stesse.

Con la circolare del Ministerodell’economia e finanza del 23 luglio 2012, n. 24, relativa alla formulazione delle previsioni a legislazione vigente per il bilancio per l’anno 2013 e per il triennio 2013-2015, sono state fornite indicazioni per l’attuazione delle riduzioni di spesa di cui all’articolo 7, comma 21, del D.L. n. 95/2012. In particolare, è previsto che i Ministri competenti individuino selettivamente le spese da ridurre e propongano, in un apposito documento da far pervenire al Ministero dell’economia entro il 20 settembre in vista della predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2013-2015, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi indicati, i quali potranno essere raggiunti attraverso la riduzione in via permanente sia delle spese rimodulabili che di quelle non rimodulabili. In quest’ultimo caso, le Amministrazioni dovranno proporre disposizioni normative che, incidendo sugli elementi essenziali che determinano la spesa, consentano di conseguire i risparmi stabiliti.

 

Il disegno di legge di stabilità per l’anno 2013 reca l’attuazione delle suddette misure, indicando all’articolo 3 le riduzioni di spesa delle amministrazioni centrali– sia di quelle rimodulabili che di quelle non rimodulabili - sulla base delle proposte e degli interventi correttivi pervenute da ciascun Ministero.

In particolare, il comma 1provvede ad individuare le riduzioni relative alle spese rimodulabili dei Ministeri, rinviando all'elenco 1 allegato al disegno di legge di stabilità. Il comma 2 dispone la riduzione delle spese non rimodulabili dei Ministeri sulla base degli interventi correttivi contenuti ai successivi commi, proposti dalle Amministrazioni medesime.

 

I conseguenti effetti, in termini di competenza e di cassa, saranno recepiti nel bilancio di previsione 2013-2015 con l’apposita Nota di variazioni al disegno di legge di bilancio, a seguito dell’approvazione del disegno di legge di stabilità.

 

La tabella che segue riporta gli effetti correttivi, in termini di saldo netto da finanziare, sulle spese dei Ministeri, disposte dall’articolo 3 del disegno di legge di stabilità, ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

 

Riduzioni complessive delle spese dei Ministeri
ai sensi dell’articolo 3 del ddl di stabilità 2013 (A.C. 5534)

 

(migliaia di euro)

 

SALDO NETTO DA FINANZIARE

 

2013

2014

2015

Economia e finanze

 

 

 

Risparmi previsti dal D.L. 95

715.525

662.334

541.547

Risparmi ridefiniti da R.T. ddl stabilità

715.525

662.333

541.546

Rimodulabili - Elenco 1 (art. 3, co. 1)

668.973

623.183

484496

- proposta ministeriale

361.031

298.161

373.238

- riduzione lineare

307.942

325.023

111.259

Non rimodulabili:
Operazioni finanziarie (art. 3, co. 4)

46.553

39.150

57.050

 

 

 

 

Sviluppo economico

 

 

 

Risparmi previsti dal D.L. 95

52.845

37.200

0

Risparmi ridefiniti da R.T. ddl stabilità

52.845

37.200

0

Rimodulabili - Elenco 1 (art. 3, co. 1)

52.845

37.200

0

di cui riduzioni Fondo sviluppo e coesione (ex FAS) in tab. E

-30.000

-15.000

0

Non rimodulabili

0

0

0

 

 

 

 

Lavoro

 

 

 

Risparmi previsti dal D.L. 95

48.428

46.051

51.549

Risparmi ridefiniti da R.T. ddl stabilità

48.500

46.100

51.500

Rimodulabili - elenco 1 (art. 3, co. 1)

18.500

16.100

10.478

- proposta ministeriale

18.425

16.100

10.478

- riduzione lineare

75

0

0

Non rimodulabili:

30.000

30.000

41.022

- Patronati (art. 3, co. 6)

0

30.000

30.000

Fondo sociale occupazione e formazione (art. 3, co. 7)

30.000

0

11.022

 

 

 

 

Giustizia

 

 

 

Risparmi previsti dal D.L. 95

149.044

122.599

127.486

Risparmi ridefiniti da R.T. ddl stabilità

149.044

122.600

127.500

Rimodulabili - Elenco 1 (art. 3, co. 1)

112.044

85.600

90.500

- proposta ministeriale

112.044

85.600

90.500

Non rimodulabili: Intercettazioni (art. 3, co. 11)

10.000

10.000

10.000

Versamento all’Entrata aumento contributo unificato di giustizia (art. 3, co. 17)

27.000

27.000

27.000

 

 

 

 

Affari Esteri

 

 

 

Risparmi previsti dal D.L. 95

26.793

21.543

25.898

Risparmi ridefiniti da R.T. ddl stabilità

26.800

21.500

25.900

Rimodulabili - Elenco 1 (art. 3, co. 1)

1.264

0

1.264

- proposta ministeriale

1.264

0

1.264

Non rimodulabili (art. 3, co. 22-27):

25.536

21.500

24.636

-   Indennità personale di ruolo e insegnante all’estero (co. 22-24)

6.000

6.000

6.000

-   Sportelli unici all’estero (co. 25)

5.921

5.921

5.921

-   PESC (co. 26)

10.000

5.964

9.100

-   Centro internazionale per scienza e alta tecnologia (co. 27)

3.615

3.615

3.615

 

 

 

 

Istruzione, università, ricerca

 

 

 

Risparmi previsti dal D.L. 95

182.893

172.685

236.669

Risparmi ridefiniti da R.T. ddl stabilità

240.425

172.700

236.700

Rimodulabili - Elenco 1 (art. 3, co. 1)

0

0

0

Non rimodulabili (art. 3, co. 42, 46, 76):

240.425

172.700

236.700

- Incremento orario di lavoro docenti (co. 42)

238.100

714.300

714.300

- Riduzioni distacchi (co. 46)

2.300

7.000

7.000

- Riversamento quota parte economie al Fondo valorizzazione istruzione scolastica (art. 3, co. 75-76)

0

-548.500

-484.500

 

 

 

 

Interno

 

 

 

Risparmi previsti dal D.L. 95

-

-

-

Risparmi ridefiniti da R.T. ddl stabilità

-

-

-

 

 

 

 

Ambiente

 

 

 

Risparmi previsti dal D.L. 95

23.014

21.011

30.996

Risparmi ridefiniti da R.T. ddl stabilità

23.000

21.000

31.000

Rimodulabili - Elenco 1 (art. 3, co. 1)

23.000

21.000

31.000

- proposta ministeriale

23.000

21.000

31.000

Non rimodulabili

-

-

-

 

 

 

 

Infrastrutture e trasporti

 

 

 

Risparmi previsti dal D.L. 95

207.000

193.483

209.249

Risparmi ridefiniti da R.T. ddl stabilità

207.000

193.500

209.200

Rimodulabili - Elenco 1 (art. 3, co. 1)

112.384

101.271

117.025

- proposta ministeriale

112.384

101.271

117.025

Non rimodulabili (art. 3, co. 50-57):

93.457

90.571

90.505

- Pedemontana di Formia (co. 50)

5.000

3.000

2.000

- Mutui ferrovie in concessione (co 51)

24.138

24.138

24.138

- Interventi di sostegno del trasporto rapido di massa (co. 52)

45.000

45.000

45.000

- Sistemi informativi automatizzati -Controllo traffico marittimo VTS (co 53)

6.971

8.441

8.879

- Personale Capitanerie di porto (co. 54-56)

12.348

9.992

10.488

Versamento all’Entrata contributi concessionari registro italiano dighe (art. 3,co. 57)

1.159

1.658

1.670

 

 

 

 

Difesa

 

 

 

Risparmi previsti dal D.L. 95

236.093

176.405

269.549

Risparmi ridefiniti da R.T. ddl stabilità

236.100

176.400

269.500

Rimodulabili - Elenco 1 (art. 3, co. 1)

236.100

176.400

269.500

- proposta ministeriale

236.100

176.400

269.500

Non rimodulabili

-

-

-

 

 

 

 


 

 

SALDO NETTO DA FINANZIARE

 

2013

2014

2015

Politiche agricole

 

 

 

Risparmi previsti dal D.L. 95

15.764

8.533

10.431

Risparmi ridefiniti da R.T. ddl stabilità

15.800

8.500

10.400

Rimodulabili - Elenco 1 (art. 3, co. 1)

-

-

-

- proposta ministeriale incremento spese rimodulabili: reintegro trasferimenti a enti di ricerca vigilati (art. 3, co. 60)

-4.090

-4.090

-4.090

Non rimodulabili:
Sgravi contributivi pesca (art. 3, co. 61)

3.690

3.690

6.690

Versamento entrata risorse ISA (art. 3, co. 59 )

16.200

8.900

7.800

 

 

 

 

Beni e attività culturali

 

 

 

Risparmi previsti dal D.L. 95

55.585

51.405

66.670

Risparmi ridefiniti da R.T. ddl stabilità

55.600

51.400

66.700

Rimodulabili - Elenco 1 (art. 3, co. 1)

55.600

51.400

66.700

- proposta ministeriale

55.600

51.400

66.700

Non rimodulabili

-

-

-

 

 

 

 

Salute

 

 

 

Risparmi previsti dal D.L. 95

64.316

61.276

79.457

Risparmi ridefiniti da R.T. ddl stabilità

64.299

61.657

79.857

Rimodulabili - Elenco 1 (art. 3, co. 1)

37.299

26.657

39.857

- proposta ministeriale

37.299

26.300

39.500

- riduzione lineare

-

357

357

Non rimodulabili (art.3, co. 68-74 )

27.000

35.000

40.000

-   Assistenza sanitaria personale navigante (co. 69-71)

5.000

5.000

5.000

-   Assistenza sanitaria internazionale (co. 69-71)

22.000

30.000

35.000

 

 

 

 

TOTALE RISPARMI

 

 

 

dal D.L. n. 95/2012

1.777.300

1.574.525

1.649.501

da R.T. ddl stabilità

1.834.939

1.574.890

1.649.803

 


2.3 Analisi delle disposizioni normative vigenti recanti agevolazioni del prelievo obbligatorio

Ai sensi dell’articolo 21, comma 11, lettera a), della legge n. 196 del 2009, gli allegati A e B alla nota integrativa della Tabella 1 (Stato di previsione delle entrate) recano gli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle introdotte nell'esercizio, recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.

Tale disposizione tra l’altro prevede, per le entrate, che la nota integrativa al bilancio di previsione specifichi gli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti evidenziando separatamente gli effetti di quelle introdotte nell’esercizio, recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, con l’indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.

Nel rispetto della citata disposizione, l’allegato A considera gli effetti delle disposizioni in materia di esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio ivi incluse; l’allegato B contiene solo gli effetti di quelle introdotte nell’esercizio, ossia le disposizioni intervenute successivamente alla presentazione del disegno di legge di bilancio per l’anno finanziario 2012. Nell’allegato B sono, dunque, inclusi unicamente gli effetti delle disposizioni introdotte da ottobre 2011 a settembre 2012.

Rispetto alle misure dell’allegato A inserito nella nota integrativa dello stato di previsione delle entrate per l’anno finanziario 2012, il numero delle disposizioni recanti esenzioni o riduzione del prelievo obbligatorio, nel complesso, è pari a 263 misure (-3), risultante dalla variazione in aumento derivante dall’ingresso di nuove disposizioni (Allegato B) introdotte nell’esercizio e da quella in diminuzione correlata alle disposizioni non più in vigore.

Gli effetti indicati, riferiti al triennio 2013-2015, sono stati aggiornati per tener conto degli affinamenti delle metodologie di stima di alcune misure nonché dei dati delle dichiarazioni dei redditi ultimi disponibili, con estrapolazione all’anno 2013 e proiezioni per il biennio successivo (2014-2015).

 

L’ammontare complessivo degli effetti dei 263 regimi agevolativi indicato nell’allegato A è pari a 156.231 milioni per il 2013, a156.168 milioni per il 2014 e a 155.423 milioni per il 2015.

L’allegato B indica un ammontare degli effetti delle 15 agevolazioni introdotte da ottobre 2011 a settembre 2012 pari a 1.366 milioni per il 2013, a 2.950 milioni per il 2014 e a 3.638 milioni per il 2015. Tali importi sono comunque contabilizzati anche nell’allegato A.


2.4 Il quadro generale riassuntivo

Per l’anno 2013, il quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione a legislazione vigente evidenzia i seguenti importi:

 

Bilancio di previsione 2013 (A.C. 5535)
al netto delle regolazioni contabili e debitorie
valori in milioni di euro

 

Competenza

Cassa

(1)    Entrate finali
   - di cui entrate tributarie

516.381
457.122

463.419
423.486

(2)    Spese finali

524.490

539.157

(3=1-2) Saldo netto da finanziare

-8.108

-75.737

 

Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2013, in termini di competenza e al netto delle regolazioni contabili e debitorie e dei rimborsi IVA, prevede entrate finali per 516,4 miliardi euro e spese finali per 524,5 miliardi.

Il saldo netto da finanziare, corrispondente alla differenza tra le entrate finali e le spese finali, risulta pari a circa 8,1 miliardi di euro.

In termini di cassa, il saldo netto da finanziare, è pari a 75,7 miliardi di euro.

La differenza rispetto al corrispondente valore in termini di competenza dipende essenzialmente dal fisiologico scostamento tra i valori degli accertamenti di entrata e i corrispondenti importi di incassi.

 

Per il biennio 2014-2015, il disegno di legge evidenzia un progressivo miglioramento del saldo netto da finanziare, in termini di competenza, che si riduce a 3,9 miliardi nel 2014 e assume un valore positivo di oltre 6 miliardi nel 2015. L’ammontare delle entrate e delle spese finali sono previste nel biennio nei seguenti importi:

 

Bilancio 2013-2015 (A.C. 5535)
al netto delle regolazioni contabili e debitorie
valori in milioni di euro – competenza

 

2014

2015

(1)    Entrate finali
   - di cui entrate tributarie

522.821
463.273

533.302
473.573

(2)    Spese finali

526.715

527.259

(3=1-2) Saldo netto da finanziare

-3.894

6.043

 

 


Al lordo delle regolazioni contabili e debitorie (pari a 28.625 milioni di euro per quanto concerne le entrate e a 31.855 milioni di euro, per quanto concerne le spese), il bilancio a legislazione vigente per il 2013 prevede:

 

Bilancio di previsione 2013 (A.C. 5535)
al lordo delle regolazioni contabili e debitorie
valori in milioni di euro

 

Competenza

Cassa

(1)    Entrate finali
   - di cui entrate tributarie

545.006
485.747

492.044
452.111

(2)    Spese finali

556.345

571.012

(3=1-2) Saldo netto da finanziare

-11.338

-78.967

 

Per gli anni successivi al 2013, il saldo netto da finanziare evidenzia, anche al lordo delle regolazioni debitorie, un progressivo miglioramento, raggiungendo un valore di segno positivo nel 2015.

 

Bilancio 2013-2015 (A.C. 5535)
al lordo delle regolazioni contabili e debitorie
valori in milioni di euro- competenza

 

2014

2015

(1)    Entrate finali
   - di cui entrate tributarie

551.120
491.572

561.723
501.994

(2)    Spese finali

558.244

558.830

(3=1-2) Saldo netto da finanziare

-7.124

2.893

2.5 Le variazioni delle previsioni di entrata e di spesa rispetto al 2012

Nella Tavola seguente sono posti a raffronto, in termini di competenza, le previsioni iniziali del bilancio per il 2012, le previsioni contenute nel disegno di legge di assestamento e le previsioni del bilancio a legislazione vigente per il 2013 e per il biennio successivo (A.C. 5534).

 

Il raffronto è effettuato con i dati al netto delle regolazioni debitorie e contabili.


(Valori in milioni di euro)

 

Bilancio di previsione 2012

Assestato
2012
(A)

ddl bilancio 2013
(
B)

Diff.

(B)-(A)

ddl bilancio
2014

ddl bilancio
2015

Entrate finali

498.995

502.117

516.381

14.264

522.821

533.302

Tributarie

454.619

457.700

457.122

-578

463.273

473.573

Extratributarie

43.124

43.165

57.942

14.777

58.210

58.372

Entrate per alienazione e ammort. beni patrimoniali

1.252

1.252

1.317

65

1.338

1.357

Spese finali

500.563

498.671

524.490

25.819

526.715

527.259

Spese correnti

464.935

460.634

482.139

21.505

491.089

499.118

- Spese correnti netto interessi

376.108

373.847

392.457

18.610

395.845

399.263

- Interessi

88.827

86.787

89.683

2.896

95.244

99.855

Spese conto capitale

35.628

38.037

42.350

4.313

35.626

28.141

Rimborso prestiti

239.184

247.375

204.556

-42.819

206.002

237.449

Spese Complessive

739.747

746.046

729.046

-17.000

732.717

764.708

Saldo netto da finanziare

-1.568

3.446

-8.108

-11.554

-3.894

6.043

Risparmio pubblico

32.808

40.231

32.925

-7.306

30.394

32.827

Ricorso al mercato (*)

-250.513

-260.939

-215.895

45.044

-213.126

-234.555

(*)  Il ricorso al mercato è calcolato al lordo delle regolazioni debitorie e contabili.

 

Le previsioni del bilancio a legislazione vigente per il 2013 mettono in evidenza un peggioramento del saldo netto da finanziare rispetto all’assestamento per il 2012, nell’importo di 11.554 milioni di euro, derivante da:

§      un aumento delle spese finali di 25.819 milioni di euro, che riguarda soprattutto le spese di parte corrente (+21.505 milioni);

§      un incremento delle entrate finali di 14.264 milioni di euro, determinato dall’andamento crescente delle entrate extratributarie (+14.777 milioni).

Il saldo corrente (risparmio pubblico) a legislazione vigente per il 2013 pur evidenziando valori positivi nel triennio, manifesta una riduzione di oltre 7 miliardi nel 2013 rispetto ai dati assestati per il 2012.

 

La Relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio per il 2013 sottolinea come gli importi delle entrate e delle spese del bilancio dello Stato, indicate nella tabella, siano comprensivi degli effetti finanziari derivanti dall’incorporazione dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) nell’Agenzia delle dogane e dell’Agenzia del territorio nell’Agenzia delle entrate, nonché della soppressione dell’Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI), le cui funzioni e risorse sono state ripartite tra il Ministero delle politiche agricole e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

In particolare, tali operazioni hanno comportato un incremento delle entrate erariali derivante dall’acquisizione al bilancio dello Stato delle risorse finanziarie che precedentemente affluivano ai bilanci dell’AAMS e dell’ASSI (circa 11,5 miliardi di euro per ciascun anno del triennio 2013-2015) ed un complessivo aumento delle spese (circa 11,2 miliardi per ciascun anno del triennio), in relazione ai maggiori trasferimenti all’Agenzia delle dogane e dei monopoli per lo svolgimento delle funzioni trasferite dall’AAMS[22] e alle maggiori spese del Ministero delle politiche agricole per il funzionamento dell’ASSI.

Analisi economica delle entrate

Per quanto riguarda le entrate, nel disegno di legge di bilancio le previsioni aggiornateper il triennio 2013-2015 sono state elaborate,oltre che sulla base del nuovo quadro macroeconomico, anche in base agli effetti del citato D.L. n. 95/2012, il quale, in particolare, ha parzialmente neutralizzato l’aumento dell’IVA previsto dal D.L. n. 201/2011, con conseguenti minori introiti pari a circa 7 miliardi di euro per il 2013 e 10 miliardi a regime.

 

Specificamente, per ciò che attiene alle entrate tributarie (Titolo I), le previsioni sono costruite:

§       con riferimento all’anno in corso: sulla base del monitoraggio dell'andamento del gettito dei singoli tributi; elaborando una proiezione dei gettiti sull'intero anno anche in relazione all'entità dei versamenti rateizzati; considerando i fattori legislativi intervenuti nell'anno i cui effetti si riflettono sul livello delle entrate tributarie erariali dell'esercizio corrente;

§       con riferimento agli anni successivi: calcolando l'impatto dell'eventuale variazione risultante dall'elaborazione della proiezione dell'anno corrente sugli anni successivi; tenendo conto dei nuovi andamenti macroeconomici tendenziali; considerando gli effetti dei provvedimenti legislativi intervenuti successivamente alle previsioni già formulate nell'ultimo documento di finanza pubblica presentato al Parlamento.

Per ciò che concerne le altre entrate (titoli II e III) si è tenuto conto dei fattori, anche di natura legislativa, che influenzano l’andamento delle singole voci. Tra tali fattori, da segnalare, come già ricordato, con riferimento alle entrate extra-tributarie, l’accorpamento dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) nell’Agenzia delle dogane. Tale accorpamento ha determinato l'iscrizione nel bilancio dello Stato delle entrate già facenti capo all’AAMS e la conseguente creazione di una nuova unità di voto, denominata «Entrate derivanti dalla gestione delle attività già svolte dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato».

Pertanto, in luogo della contabilizzazione degli utili derivanti da alcuni giochi tra le entrate tributarie, nel disegno di legge bilancio in esame i proventi lordi correlati a tali giochi vengono considerati tra le entrate extra-tributarie.

 

Per quanto riguarda le entrate finali, per il 2013, esse sono previste pari a 516.381 milioni, in aumento rispetto al dato assestato 2012 di 14.264 milioni.

Tale incremento è determinato, come sopra rilevato, da un incremento delle entrate extra-tributarie (+14.777 milioni di euro).

Le entrate tributarie ammontano a 457.122 milioni di euro, in lieve flessione rispetto al dato assestato 2012 (pari a 457.700 milioni di euro).

 

In particolare aumentano di 2.554 milioni le tasse e imposte sugli affari (+1,8%), di 1.456 milioni le imposte sulla produzione, consumi e dogane (+4,2). Rimane stabile il gettito dai prodotti di monopolio (10.951 milioni), mentre per il settore lotto, lotterie e giochi si indica una riduzione di 2.522 milioni (-17,7%), riconducibile alla diversa contabilizzazione degli utili derivanti da alcuni giochi, in conseguenza dell’incorporazione dell’AAMS.

Anche le imposte sul patrimonio e sul reddito evidenziano una flessione di 2.067 milioni di euro (-0,8%)

 

Entrate tributarie

(al netto dei rimborsi IVA, regolazioni contabili e acconto concessionari - milioni di euro)

 

Ass. 2012

Ddl bilancio 2013

Diff..

Var.
%

I – Imposte sul patrimonio e sul reddito

257.915

255.848

-2.067

-0,8

II - Tasse e imposte sugli affari

139.679

142.233

+2.554

1,8

III - Imposte sulla produzione, consumi e dogane

34.912

36.367

+1.456

4,2

IV – Monopoli

10.950

10.951

+1

0

V - Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco

14.245

11.723

-2.522

-17,7

Totale Entrate Tributarie

457.700

457.122

-578

-0,1

 

 

Analizzando le principali imposte, il gettito IRPEF passa dai 188.578 milioni del dato assestato 2012 a 183.820 milioni nel 2013; l’IRES aumenta da 43.898 delle previsioni assestate 2012 a 46.493 milioni di euro nel 2013.

Il gettito IVA subisce una lieve flessione, venendo indicato in 113.249 milioni nel 2013, rispetto ai 113.986 milioni del dato assestato 2012.

Le imposte di registro, bollo e sostitutive passano da 14.249 a 17.266 milioni, le accise e imposte sugli oli minerali crescono da 25.977 a 27.439 milioni, e quelle su altri prodotti da 8.903 a 8.867 milioni.

 

Rispetto al dato assestato 2012, a fronte di un gettito IRE ridotto, viene previsto per il 2013 un incremento dell’IRES (+2.595 milioni) e delle imposte sostitutive (795 milioni), mentre per l’IVA, come detto, si rileva una lieve flessione di 737 milioni

 

Analisi economica delle spese

Per quanto riguarda le spese finali iscritte nel bilancio di previsione, che ammontano a complessivi 524,5 miliardi nel 2013, si prevede, rispetto all’assestato 2012, un incremento complessivo di oltre 25.818 milioni, per la maggior parte imputabile a un sensibile aumento delle spese di parte corrente, per una variazione pari a +21.505 milioni rispetto al bilancio assestato 2012. Anche rispetto al dato del bilancio 2012, le spese di parte corrente risultano aumentate (di oltre 17 miliardi).

In particolare, per la spesa primaria, considerata al netto degli interessi, è prevista nel 2013 una variazione in aumento di circa 18.610 milioni di euro, che porta tale comparto di spesa a oltre 392,5 miliardi di euro.

Anche la spesa per interessi – che manifesta un incremento nel 2013 rispetto al dato assestato 2012, di 2.896 milioni di euro - si stima un progressivo aumento nel triennio, da 89,7 miliardi nel 2013 a circa 99,9 miliardi nel 2015, in relazione all’andamento previsto per la massa del debito e ai tassi di interesse attesi sui mercati internazionali.

 

Anche la previsione di spesa in conto capitale registra, rispetto al bilancio assestato 2012, un aumento pari a 4.313 milioni di euro.

 

La tavola che segue illustra le spese finali del bilancio dello Stato, ripartite per categorie, secondo la classificazione economica, al netto delle regolazioni debitorie e contabili, evidenziando il raffronto tra il dato assestato 2012 e il dato a legislazione vigente per il 2013 (A.C. 5535).

Spese finali del bilancio dello stato
(competenza - valori in milioni di euro – al netto delle regolazioni debitorie)

CATEGORIE

BIL. 2012

ASS. 2012

Ddl bilancio 2013

Var.

Redditi da lavoro dipendente

86.931

87.881

85.756

-2.124

Imposte pagate sulla produzione

7.812

8.915

10.333

+1.417

Consumi intermedi

4.626

4.720

4.615

-105

Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche

224.220

218.975

230.210

+11.234

di cui:    Amministrazioni centrali

8.525

8.791

8.628

-163

     Amministrazioni locali

111.993

107.997

107.675

-322

                   - regioni

88.831

89.502

93.260

3.758

                  - comuni

15.029

10.496

6.792

-3.704

     Enti di previdenza

103.763

102.187

113.906

+11.719

Trasferimenti correnti a famiglie e ist. sociali private

3.768

3.892

3.843

-49

Trasferimenti correnti a imprese

3.973

5.584

5.572

-12

Trasferimenti all'estero

1.439

1.512

1.482

-30

Risorse proprie CEE

18.200

18.200

18.600

+400

Interessi passivi e redditi da capitale

88.827

86.787

89.683

+2.896

Poste correttive e compensative

16.648

16.801

24.958

+8.156

Ammortamenti

1.074

1.074

1.024

-50

Altre uscite correnti

7.417

6.293

6.064

-229

Totale Spese Correnti

464.935

460.634

482.139

+21.505

Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni

3.700

3.995

5.563

+1.568

Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche

13.212

14.843

10.459

-4.384

Contributi agli investimenti ad imprese

8.266

8.994

9.332

+337

Contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali private

80

96

90

-6

Contributi agli investimenti a estero

661

748

521

-227

Altri trasferimenti in conto capitale

9.511

7.972

16.217

+8.245

Acquisizioni di attività finanziarie

199

1.388

169

-1.219

Totale spese Conto Capitale

35.628

38.037

42.350

+4.313

Totale Spese Finali

500.563

498.671

524.490

+25.818

Le spese di parte corrente

Come accennato, le previsioni di competenza delle spese correnti presentano, per il 2013, un incremento, rispetto al dato assestato 2012, di 21.505 milioni di euro, quale somma dell’aumento della spesa corrente primaria e della spesa per interessi.

Le variazioni maggiori rispetto al dato assestato 2012 sono previste per le seguenti categorie di spesa:

§      i trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche, previsti nel 2013 in aumento di oltre 11,2 miliardi di euro. Tale incremento è pressoché interamente imputabile all’aumento dei trasferimenti statali destinati agli enti di previdenza assistenza sociale (+11,7 miliardi) relativi in particolare a maggiori trasferimenti all’INPDAP e all’INPS a titolo di anticipazioni di bilancio per la copertura del fabbisogno di spesa degli enti, tenuto conto degli effetti delle disposizioni contenute nel D.L. n. 201/2012 e nella legge di riforma del mercato del lavoro n. 92/2012.

Nell’ambito dei trasferimenti alle amministrazioni locali, si segnala un incremento di 3.758 milioni dei trasferimenti alle regioni (dovuto, per la gran parte, all’incremento dello stanziamento occorrente per la regolazione contabile delle quote di entrate erariali dalle province autonome di Trento e Bolzano nonché, per 550 milioni, alla costituzione del fondo per la ricostruzione delle zone dell’Emilia-Romagna colpite dal sisma di maggio 2012, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del D.L. n. 74/2012) e una riduzione di 3.704 milioni dei trasferimenti agli enti locali (in applicazione dell’articolo 16 del D.L. n. 95/2012, che ha disposto il taglio del fondo sperimentale di riequilibrio di comuni e province, quale concorso delle autonomie territoriali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle disposizioni in materia di IMU dettate dall’articolo 13 del D.L. n. 201/2012);

§      le poste correttive e compensative registrano una crescita rispetto all’assestato 2012 di 8.156 milioni, in relazione a quanto sopra illustrato, in merito all’incorporazione dell’AAMS nell’Agenzia delle dogane;

§      gli interessi passivi sono previsti in aumento nel periodo considerato. Come precisato nella Relazione illustrativa al disegno di legge, le ipotesi assunte per le previsioni della spesa per interessi derivano dall’analisi delle tendenze in atto per la struttura del debito, dall’evoluzione dei tassi di interesse, dal fabbisogno e dalle indicazioni fornite nel DEF 2012 e nella relativa Nota di aggiornamento;

§      i redditi da lavoro dipendente evidenziano, invece, una flessione di 2.124 milioni, in relazione alle norme di contenimento in materia di spesa per il personale dipendente, in particolare per quanto concerne le misure limitative delle assunzioni e della crescita dei trattamenti economici anche accessori;

§      anche i consumi intermedi sono previsti in lieve riduzione di 105 milioni rispetto al 2012.

Le spese in conto capitale

L’aumento delle spese in conto capitale per oltre 4,3 miliardi rispetto al dato assestato 2012 è ascrivibile agli investimenti fissi lordi (+1.568 milioni), ai contributi per investimenti a imprese (+337 milioni) e agli altri pagamenti in conto capitale, previsti in aumento di 8.245 milioni di euro nel 2013.

Per questi ultimi, l’incremento è principalmente ascrivibile al profilo dello stanziamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione, che presenta a legislazione vigente un incremento rispetto al 2012. Si segnala, tuttavia, che il disegno di legge di stabilità per il 2013, nella tabella E, prevede una rimodulazione in riduzione delle risorse del Fondo di 2.500 milioni di euro per l’anno 2013, e in aumento negli esercizi successivi.

Quasi tutti gli altri comparti di spesa in conto capitale presentano riduzioni. In particolare, si segnala la riduzione di 4.384 milioni dei contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche, che scendono da 14.843 a 10.459 milioni nel 2013, imputabile principalmente al trasferimento alla parte corrente delle risorse del Fondo per l’occupazione, ai fini di una più corretta allocazione della spesa, nonché alle minori assegnazioni alle regioni per la realizzazione di interventi ricompresi nelle intese istituzionali di programma, derivanti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Si ricorda, inoltre, la riduzione della spesa per l’acquisizione di attività finanziarie (-1.219 milioni di euro), che risente della conclusione del programma triennale di sostegno finanziario mediante prestiti bilaterali alla Grecia (articoli 1 e 2 del D.L. n. 67/2010).

2.6 Analisi delle spese finali per Missioni

Il disegno di legge di bilancio per il 2013 presenta una struttura contabile articolata in 34 Missioni e 174 programmi.

 

In termini di composizione, circa l’80% della spesa complessiva dello Stato è concentrato in 7 missioni.

 

Rispetto alle spese complessive del bilancio dello Stato per l’esercizio 2013, calcolate al netto della missione debito pubblico, le missioni di spesa che risultano assorbire le maggiori risorse sono:

§      Relazioni finanziarie con le autonomie locali (Missione 3), pari al 23%, che dispone le risorse per il finanziamento dei programmi concernenti l’attuazione del federalismo fiscale e il concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria;

§      Politiche previdenziali (Missione 25), pari al 20,3%, che reca i trasferimenti agli istituti di previdenza per il contributo dello Stato al pagamento delle pensioni e delle altre prestazioni sociali in denaro;

§      Istruzione scolastica (Missione 22), pari al 9,4%, relativa alle risorse connesse al funzionamento del settore scolastico e dello svolgimento delle attività di insegnamento;

§      Politiche finanziarie e di bilancio (Missione 29), pari al 9,1%, che reca le risorse per il contrasto delle frodi e dei reati finanziari, nonché per i compensi ai concessionari della riscossione e i rimborsi fiscali;

§      Diritti sociali e famiglia (Missione 24), pari al 7,2%.

 

La tabella che segue mostra l’ammontare complessivo delle risorse finanziarie delle Missioni iscritte nel bilancio di previsione per il 2013-2015, a raffronto con gli stanziamenti previsti nell’assestamento 2012.

Le missioni sono altresì rappresentate in quota percentuale rispetto al complesso della spesa statale, calcolata al netto della missione debito pubblico.

I dati sono al netto delle regolazioni contabili e debitorie.


(milioni di euro)

 

ASS.
2012

%

Ddl
Bilancio
2013

%

Ddl
Bilancio
2014

Ddl
Bilancio
2015

1 - Organi costituzionali

2.895

0,7

2.742

0,6

2.751

2.755

2 – Amministrazione gen.le territorio

506

0,1

517

0,1

513

512

3 – Relazioni autonomie territoriali

101.533

24,6

100.135

23,0

99.389

100.875

4 - L'Italia in Europa e nel mondo

26.403

6,4

26.811

6,2

27.428

22.365

5 - Difesa e sicurezza del territorio

21.189

5,1

19.867

4,6

17.904

18.533

6 – Giustizia

7.514

1,8

7.546

1,7

7.637

7.512

7 - Ordine pubblico e sicurezza

10.594

2,6

10.365

2,4

10.250

10.214

8 – Soccorso civile

3.924

1,0

4.147

1,0

4.144

3.540

9 - Agricoltura e pesca

813

0,2

722

0,2

699

692

10 – Energia e fonti energetiche

116

0,0

6

0,0

6

6

11 - Competitività e sviluppo imprese

4.453

1,1

4.837

1,1

4.712

3.387

12 – Regolazione dei mercati

55

0,0

13

0,0

13

13

13 – Diritto alla mobilità

7.249

1,8

7.564

1,7

6.183

4.223

14 – Infrastrutture pubbliche e logistica

3.949

1,0

3.866

0,9

3.654

3.141

15 - Comunicazioni

907

0,2

906

0,2

818

593

16 - Commercio internazionale

193

0,0

182

0,0

147

147

17 - Ricerca ed innovazione

2.961

0,7

2.859

0,7

2.838

2.820

18 - Sviluppo sostenibile

680

0,2

602

0,1

589

600

19 - Casa e assetto urbanistico

465

0,1

420

0,1

395

337

20 - Tutela della salute

753

0,2

834

0,2

752

749

21 - Tutela beni culturali

1.491

0,4

1.433

0,3

1.420

1.411

22 - Istruzione scolastica

41.942

10,2

40.798

9,4

40.561

40.309

23 – Istruzione universitaria

8.201

2,0

7.678

1,8

7.519

7.509

24 - Diritti sociali e famiglia

30.923

7,5

31.523

7,2

32.030

32.579

25 – Politiche previdenziali

80.294

19,5

88.388

20,3

93.197

94.433

26 – Politiche per il lavoro

5.618

1,4

7.187

1,7

8.543

8.153

27 – Immigrazione

1.519

0,4

1.532

0,4

1.516

1.473

28 - Sviluppo e riequilibrio territoriale

3.818

0,9

10.317

2,4

4.913

7.107

29 – Politiche econ.fin. e di bilancio

30.009

7,3

39.471

9,1

38.743

38.896

30 - Giovani e sport

622

0,2

613

0,1

618

617

31 – Turismo

29

0,0

28

0,0

28

28

32 – Servizi generali amministrativi

1.799

0,4

1.460

0,3

1.315

1.309

33 - Fondi da ripartire

8.714

2,1

9.752

2,2

10.500

10.786

SPESE COMPLESSIVE
al netto missione debito pubblico

412.131

100

435.121

100

431.725

426.624

34- Debito pubblico

333.915

 

293.926

 

300.992

337.085

 

Si segnala che il maggior incremento, in termini assoluti, rispetto all’assetato 2012, è registrato dalle seguenti Missioni:

§      Politiche previdenziali (+8.094 milioni),che passa da 80.294 milioni nel 2012 a 88.388 milioni per l’anno 2013;la spesa di tale missionemanifesta un andamento crescente in tutto il triennio considerato(93.197 milioni nel 2013 e 94.433 milioni nel 2015), in conseguenza della legge n. 92/2012 che ha riformato il mercato del lavoro e, in particolare, per la revisione degli istituti per ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione e del relativo finanziamento. Le risorse sono dovute a prestazioni, indennità e contribuzione figurativa;

§      Politiche finanziarie e di bilancio, che reca un incremento di 9.462 milioni, passando da 30.009 milioni nel 2012 a 39.471 milioni per l’anno 2013;

§      Sviluppo territoriale, che passa da 3.818 milioni nel 2012 a 10.317 milioni per l’anno 2013.

 

Tra le maggiori variazioni in diminuzione, si segnalano, invece, la Missione Relazioni con le autonomie territoriali (-1.398 milioni di euro), la Missione Difesa e sicurezza del territorio (-1.322 milioni) e la missione Istruzione scolastica (-1.114 milioni).

 

Il grafico che segue mostra l’incidenza percentuale degli stanziamenti per missione iscritti nel bilancio di previsione per il 2013:

 

Incidenza % stanziamenti per Missione – Bilancio 2013

 

 

*   Nella voce “Altre missioni” sono raggruppate le Missioni (22 su un totale di 33) che presentano un’incidenza percentuale rispetto al totale della spesa inferiore all’1,8%.


2.7 Il bilancio pluriennale programmatico

La legge di contabilità prevede l’esposizione sia di un bilancio pluriennale a legislazione vigente, sia di un bilancio pluriennale programmatico, che copre un periodo di tre anni, in cui si evidenziano le previsioni dell’andamento delle entrate e delle spese da conseguire in ciascuno degli anni considerati, tenendo conto degli effetti degli interventi programmati.

Il bilancio pluriennale è integrato con gli effetti della legge di stabilità e aggiornato annualmente.

Il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato (A.C. 5535) – Quadro C - evidenzia i seguenti importi, in termini di competenza, di alcune voci dell’entrata e della spesa, nonché i saldi differenziali previsti nel bilancio programmatico per il 2013-2015, confrontati con i dati del bilancio consuntivo 2011 e dell’assestamento 2012, come riportato nella tabella che segue (valori in miliardi di euro ed in percentuale sul PIL, al netto delle regolazioni contabili, debitorie e rimborsi IVA):

 

 

Consuntivo 2011

Ass.
2012

2013

2014

2014

Entrate tributarie

433,8

457,7

454,5

461,9

473,0

In % sul PIL

27,5

29,3

28,7

28,4

28,1

Altre entrate

67,6

44,4

59,4

59,6

59,8

In % sul PIL

4,3

2,8

3,8

3,7

3,6

Totale entrate finali

501,4

502,1

513,9

521,5

532,8

In % sul PIL

31,7

32,1

32,5

32,0

31,7

Spese correnti al netto interessi

369,4

373,8

389,0

393,7

397,7

In % sul PIL

23,4

23,9

24,6

24,2

23,7

Interessi

73,7

86,8

89,7

95,2

99,9

In % sul PIL

4,7

5,5

5,7

6,0

5,9

Spese conto capitale

48,5

38,0

41,8

36,7

36,1

In % sul PIL

3,1

2,4

2,6

2,3

2,1

Totale spese finali

491,6

498,6

520,5

525,6

533,7

In % sul PIL

31,1

31,9

32,9

32,3

31,8

Saldo netto da finanziare

9,8

3,5

-6,6

-4,1

-0,9

In % sul PIL

0,6

0,2

-0,4

-0,3

-0,1

Avanzo primario

83,5

90,3

83,1

91,1

99,0

In % sul PIL

5,3

5,8

5,3

5,6

5,9

 

Il livello programmatico del saldo netto da finanziare per il 2013 è fissato a 6,6 miliardi di euro, attestandosi su un livello inferiore rispetto a quello a disegno di legge di bilancio per il 2013 (8,1 miliardi di euro).

Il valore esposto nel quadro programmatico ingloba gli effetti della manovra adottata con il D.L. n. 95/2012 e integra altresì gli effetti del disegno di legge di stabilità per il 2013 (416 milioni), come indicati nell’Allegato 4 del medesimo disegno di legge (A.C. 5534).

 

Al riguardo, si rileva che il valore-obiettivo del saldo netto da finanziare indicato nel bilancio programmatico dello Stato (6,6 miliardi) è pari al livello massimo del saldo medesimo fissato all’articolo 1, comma 1, del disegno di legge di stabilità per il 2013 (A.C. 5534).

 

Il bilancio programmatico confrontato con i dati del bilancio assestato 2012, evidenzia, per quanto concerne la spesa corrente al netto degli interessi, un incremento nel 2013 e nel 2014, con un’incidenza, in termini percentuali sul PIL, che sale dal 23,9 per cento al 24,6 per cento nel 2013. L’incidenza è più bassa nel 2014 (24,2%).

La spesa per interessi in percentuale al PILè prevista in lieve progressivo aumento, passando dal 5,5 per cento del2012 al 5,7 per cento nel 2013.

La spesa in conto capitale è prevista, infine, lievemente aumentare dal 2,4 per cento sul PIL nel 2012 al 2,6 per cento nel 2013.


2.8 Il bilancio di cassa

La relazione illustrativa sottolinea come negli ultimi anni le previsioni di cassa abbiano assunto una importanza crescente in considerazione del fatto che l’autorizzazione di cassa assegnata comporta riflessi anche sul livello del fabbisogno statale.

Il bilancio di cassa è considerato come uno strumento per lo svolgimento di una funzione regolatoria dei flussi di spesa, che si realizza mediante la previsione di "autorizzazioni di cassa" che costituiscono un limite alla facoltà delle Amministrazioni di effettuare pagamenti; in tal senso, le citate autorizzazioni non assumono solo una funzione giuridico-amministrativa e di informativa sul volume dei pagamenti previsti dal bilancio statale, ma acquisiscono di fatto una rilevanza tale da risultare funzionali al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. Questa funzione delle autorizzazioni di cassa è stata ratificata attraverso l’istituzione del Fondo di riserva per l’integrazione delle autorizzazioni di cassa, che costituisce un vero e proprio strumento di controllo dei pagamenti.

 

Di recente, con il D.L. n. 95/2012 sono state introdotte alcune disposizioni in materia di programmazione dei pagamenti, che anticipano, in sostanza, il potenziamento del ruolo del bilancio di cassa previsto ai sensi dall’articolo 42 della legge n. 196/09, rendendo la previsione di cassa uno strumento utile al fine di una efficiente e razionale gestione dei pagamenti.

In particolare, si segnalano le disposizioni introdotte dall’articolo 6, commi 10 e 12, del decreto-legge n. 95 del 2012, che impongono, a decorrere dall’anno 2013, ai dirigenti responsabili della gestione, in via sperimentale per il triennio 2013-2015, l’obbligo di predisposizione di un piano finanziario dei pagamenti in relazione a ciascun impegno assunto sui capitoli di bilancio di propria pertinenza, relativamente alle spese per somministrazioni, forniture e appalti.

In relazione a ciò, il medesimo articolo 6 del D.L. n. 95, al comma 14, consente, nel caso in cui si riscontrassero indisponibilità di risorse sulle appostazioni di cassa, l’adozione di variazioni compensative di sola cassa tra tutti i capitoli di uno stesso stato di previsione con provvedimenti del Ministro competente anche al fine di preordinare, in tempi brevi, le risorse occorrenti per i suddetti pagamenti programmati.

La programmazione è volta a consentire di prevedere in anticipo i pagamenti da effettuare nel tempo e predisporre, di conseguenza, le occorrenti risorse finanziarie in termini di cassa sui relativi capitoli di ciascuno stato di previsione, con esclusione di quelli sui quali sono disposti pagamenti mediante ruoli di spesa fissa. In sostanza, le suddette norme mirano a consentire una più efficiente e razionale gestione dei pagamenti, contemperando la tempestività dei pagamenti dei debiti commerciali contratti dall’Amministrazione con l’utilizzo razionale delle disponibilità di cassa autorizzate con il bilancio di previsione.

 

La seguente tabella espone l’andamento dei flussi di cassa per l’anno 2013.

 

(dati in milioni di euro)

Residui
presunti
31/12/12

Competenza 2013

Massa acquisibile/
spendibile

Cassa 2013

Coeff.
%

 

1

2

3 (1+2)

4

5 = 4/3

Entrate finali
di cui:

265.004

516.381

781.386

463.419

59,3

- Tributarie

147.552

457.122

604.674

423.486

70,0

- Extratributarie

117.207

57.942

175.150

38.616

22,0

- Entrate per alienazione e ammort. beni patrimoniali

245

1.317

1.562

1.317

84,3

 

Spese finali
di cui:

75.198

524.490

599.687

539.157

89,9

Interessi

26

89.683

89.709

89.684

100,0

Totale spese correnti

52.088

482.139

534.228

493.477

92,4

Spese conto capitale

23.109

42.350

65.459

45.680

69,8

 

Il bilancio di cassa per l'anno 2013 reca, al netto di regolazioni debitorie e contabili, previsioni di incassi e pagamenti pari, rispettivamente, a 463.419 milioni e 539.157 milioni di euro.

La massa acquisibile e la massa spendibile (risultante dalla somma dei residui presunti al 31 dicembre 2012 e la previsione di competenza del bilancio per il 2013) è indicata, rispettivamente, in 781.386 milioni e in 599.687 milioni.

I coefficienti di realizzazione espressi dal raffronto dei flussi di cassa previsti con i corrispondenti potenziali risultano pari al 59,3 per cento per le entrate finali ed al 89,9 per cento per le spese finali (rispetto al 92,7 per cento previsto lo scorso anno).

Ai fini dell’esatta valutazione dei suddetti coefficienti, va ricordato che in sede d’impostazione del bilancio previsionale di cassa, la determinazione del potenziale di entrata e di spesa presenta notevoli margini d’incertezza per ciò che attiene alla componente dei residui.

In sede di predisposizione del bilancio 2013, la previsione dei residui è stata operata sulla base della valutazione sulla presunta consistenza dei residui passivi all’inizio del nuovo esercizio, tenuto conto delle norme di riduzione della conservazione in bilancio dei residui passivi (da tre a due anni) e in linea con gli importi che dovrebbero essere definitivamente accertati in sede di rendiconto dell’anno 2012.


3. L’evoluzione della spesa nel bilancio dello Stato:
Tavole allegate

 

 

 

 

 

 

Tavola I       Evoluzione della spesa finale dei singoli stati di previsione e incidenza percentuale sul bilancio dello Stato;

Tavola II      Evoluzione della spesa finale per categorie e incidenza percentuale sul bilancio dello Stato;

Tavola III     Andamento delle Missioni ed incidenza percentuale sulle spese complessive del bilancio dello Stato

Tavola IV    Andamento delle principali imposte

 

 

 

 

Tutti i dati delle spese sono al lordo dei rimborsi IVA e delle regolazioni debitorie.

 


Tavola I – Evoluzione della spesa finale dei singoli stati di previsione
ed incidenza percentuale sul bilancio dello Stato

(competenza – milioni di euro – dati al lordo delle regolazioni debitorie e contabili)

 

MINISTERI

2011

2012

2013

Consuntivo

%

Bilancio

%

Ass.

%

Ddl di bilancio

%

Economia e finanze

298.079

57,4

310.402

57,5

315.809

58,2

323.387

58,1

Sviluppo economico

11.924

2,3

7.161

1,3

7.911

1,5

13.872

2,5

Lavoro e politiche sociali

82.386

15,9

100.272

18,6

98.888

18,2

109.156

19,6

Giustizia

8.460

1,6

7.373

1,4

7.576

1,4

7.412

1,3

Affari esteri

1.956

0,4

1.684

0,3

1.732

0,3

1.757

0,3

Istruzione, univer. ricerca

53.565

10,3

52.138

9,7

52.910

9,7

50.920

9,2

Interno

28.544

5,5

28.568

5,3

24.455

4,5

16.933

3,0

Ambiente

853

0,2

425

0,1

545

0,1

481

0,1

Infrastrutture e trasporti

7.376

1,4

7.855

1,5

7.859

1,4

7.464

1,3

Difesa

22.948

4,4

19.962

3,7

20.845

3,8

20.935

3,8

Politiche agricole

1.427

0,3

1.110

0,2

1.244

0,2

1.132

0,2

Beni e attività culturali

1.805

0,3

1.678

0,3

1.692

0,3

1.564

0,3

Salute

1.499

0,3

1.231

0,2

1.258

0,2

1.332

0,2

SPESE FINALI

519.323

100,0

539.859

100,0

542.716

100,0

556.345

100,0

 


Tavola II – Evoluzione della spesa finale per categorie
ed incidenza percentuale sul bilancio dello Stato

(competenza – milioni di euro – dati al lordo delle regolazioni debitorie e contabili)

 

CATEGORIE

2011

2012

2013

Consuntivo

%

Bilancio

%

Ass.

%

Ddl di bilancio

%

Redditi da lavoro dipendente

88.859

17,1

86.931

16,1

87.881

16,2

85.756

15,4

Consumi intermedi

10.969

2,1

7.812

1,4

8.915

1,6

10.332

1,9

Imposte pagate sulla produzione

4.776

0,9

4.626

0,9

4.720

0,9

4.615

0,8

Trasferimenti correnti alle PA

220.795

42,4

229.888

42,6

232.293

42,8

230.210

41,4

Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni

3.949

0,8

3.768

0,7

3.892

0,7

3.843

0,7

Trasferimenti correnti a imprese

4.580

0,9

3.973

0,7

5.659

1,0

5.652

1,0

Trasferimenti all'estero

1.696

0,3

1.439

0,3

1.512

0,3

1.482

0,3

Risorse proprie CEE

16.789

3,2

18.200

3,4

18.200

3,4

18.600

3,3

Interessi passivi e redditi da capitale

73.748

14,2

88.827

16,5

86.786

16,0

89.683

16,1

Poste correttive e compensative

45.157

8,7

49.333

9,1

46.512

8,6

56.733

10,2

Ammortamenti

186

0,0

1.074

0,2

1.074

0,2

1.024

0,2

Altre uscite correnti

815

0,2

7.599

1,4

6.475

1,2

6.064

1,1

Spese correnti

472.320

90,7

503.470

93,3

503.919

92,9

513.994

92,4

Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni

5.694

1,1

3.700

0,7

3.995

0,7

5.563

1,0

Contributi investimenti alle PA

16.217

3,1

13.972

2,6

15.603

2,9

10.459

1,9

Contributi investimenti ad imprese

8.062

1,5

8.266

1,5

8.994

1,7

9.332

1,7

Contributi investimenti a famiglie e istituzioni

54

0,0

80

0,0

96

0,0

90

0,0

Contributi agli investimenti a estero

869

0,2

661

0,1

748

0,1

521

0,1

Altri trasferimenti in conto capitale

12.217

2,3

9.511

1,8

7.973

1,5

16.217

2,9

Rimborso di passività finanziarie

5.390

1,0

199

0,0

1.388

0,3

168

0,0

Spese conto capitale

48.502

9,3

36.389

6,7

38.797

7,1

42.350

7,6

SPESE FINALI

520.822

100

539.859

100

542.716

100

556.344

100


Tavola III – Andamento delle Missioni ed incidenza percentuale sulle spese complessive del bilancio dello Stato

(competenza – milioni di euro – dati al lordo delle regolazioni debitorie e contabili)

 

MISSIONI

2011

2012

2013

Consuntivo

%

Bilancio

%

Ass.

%

Ddl di bilancio

%

1 - Organi costituzionali

3.012

0,4

2.895

0,4

2.895

0,4

2.742

0,4

2 - Amministrazione generale territorio

686

0,1

497

0,1

506

0,1

517

0,1

3 - Relazioni autonomie territoriali

111.946

15,8

111.962

14,4

115.393

14,6

100.135

13,2

4 - L'Italia in Europa e nel mondo

25.188

3,6

26.251

3,4

26.403

3,3

26.811

3,5

5 - Difesa e sicurezza del territorio

22.656

3,2

19.713

2,5

21.189

2,7

19.867

2,6

6 - Giustizia

8.317

1,2

7.316

0,9

7.514

1,0

7.546

1,0

7 - Ordine pubblico e sicurezza

11.498

1,6

10.361

1,3

10.594

1,3

10.365

1,4

8 - Soccorso civile

5.428

0,8

3.658

0,5

3.924

0,5

4.147

0,5

9 - Agricoltura e pesca

974

0,1

663

0,1

913

0,1

722

0,1

10 - Energia e fonti energetiche

9

0,0

8

0,0

116

0,0

6

0,0

11 - Competitività e sviluppo imprese

4.420

0,6

3.678

0,5

4.453

0,6

4.837

0,6

12 - Regolazione dei mercati

45

0,0

28

0,0

55

0,0

13

0,0

13 - Diritto alla mobilità

8.743

1,2

7.220

0,9

7.249

0,9

7.564

1,0

14 - Infrastrutture pubbliche e logistica

3.552

0,5

3.887

0,5

3.949

0,5

3.866

0,5

15 - Comunicazioni

1.483

0,2

832

0,1

907

0,1

906

0,1

16 - Commercio internazionale

171

0,0

188

0,0

193

0,0

182

0,0

17 - Ricerca ed innovazione

3.516

0,5

2.957

0,4

2.961

0,4

2.859

0,4

18 - Sviluppo sostenibile

1.020

0,1

569

0,1

680

0,1

602

0,1

19 - Casa e assetto urbanistico

496

0,1

455

0,1

465

0,1

420

0,1

20 - Tutela della salute

931

0,1

727

0,1

753

0,1

834

0,1

21 - Tutela beni cultu-rali e paesaggistici

1.606

0,2

1.474

0,2

1.491

0,2

1.433

0,2

22 - Istruzione scolastica

42.771

6,1

40.980

5,3

41.942

5,3

40.798

5,4

23 - Istruzione universitaria

7.948

1,1

8.195

1,1

8.201

1,0

7.678

1,0

24 - Diritti sociali, poli-tiche sociali e famiglia

30.914

4,4

30.918

4,0

30.923

3,9

31.523

4,1

25 - Politiche previdenziali

71.870

10,2

81.860

10,5

80.294

10,2

88.388

11,6

26 - Politiche per il lavoro

5.945

0,8

5.407

0,7

5.618

0,7

7.187

0,9

27 – Immigrazione

1.651

0,2

1.436

0,2

1.519

0,2

1.532

0,2

28 - Sviluppo e riequilibrio territoriale

7.584

1,1

3.837

0,5

3.818

0,5

10.317

1,4

29 - Politiche economi-che finanz. e di bilancio

58.899

8,3

59.975

7,7

60.193

7,6

71.326

9,4

30 - Giovani e sport

662

0,1

622

0,1

622

0,1

613

0,1

31 – Turismo

31

0,0

29

0,0

29

0,0

28

0,0

32 - Servizi generali amministrazioni

1.862

0,3

1.648

0,2

1.799

0,2

1.460

0,2

33 - Fondi da ripartire

2.945

0,4

10.962

1,4

8.714

1,1

9.752

1,3

34 - Debito pubblico

259.946

36,8

327.835

42,1

333.915

42,3

293.926

38,6

SPESE COMPLESSIVE

706.957

100

779.043

100

790.091

100

760.901

100


Tavola IV – Andamento delle principali imposte

(competenza – milioni di euro – dati al lordo delle regolazioni debitorie e contabili)

 

PRINCIPALI IMPOSTE

2011

2012

2013

Consuntivo

%

Bilancio

%

Ass.

%

Ddl di bilancio

%

Entrate tributarie,
di cui:

452.731

 

484.153

 

484.735

 

485.747

 

Entrate ricorrenti:

444.816

98,3

483.023

99,8

481.853

99,4

483.485

99,5

1 – Imposta sui redditi

174.828

38,6

191.973

39,7

188.578

38,9

183.820

37,8

2 – Imposta sul reddito delle società

45.532

10,1

47.572

9,8

43.898

9,1

46.493

9,6

3 - Imposte sostitutive

9.242

2,0

12.858

2,7

10.728

2,2

11.523

2,4

4 - Altre imposte dirette

3.310

0,7

7.986

1,6

12.297

2,5

12.226

2,5

5 – IVA

135.549

29,9

142.163

29,4

141.021

29,1

141.874

29,2

6 - Registro, bollo e sostitutive

11.118

2,5

12.626

2,6

14.249

2,9

17.266

3,6

7 - Accisa e imposta erariale oli minerali

22.123

4,9

22.583

4,7

25.977

5,4

27.439

5,6

8 - Accisa e imposta erariale su altri prodotti

7.724

1,7

8.533

1,8

8.903

1,8

8.867

1,8

9 - Imposte sui generi di monopolio

10.941

2,4

10.883

2,2

10.949

2,3

10.949

2,3

10 - Lotto

6.810

1,5

6.000

1,2

6.000

1,2

6.200

1,3

11 - Imposte gravanti sui giochi

4.104

0,9

4.068

0,8

4.068

0,8

3.985

0,8

12 - Lotterie ed altri giochi

2.373

0,5

3.192

0,7

3.277

0,7

938

0,2

13 –Altre imposte indirette

11.161

2,5

12.586

2,6

11.908

2,5

11.905

2,5

Entrate non ricorrenti:

7.915

1,7

1.130

0,2

2.882

0,6

2.262

0,5

1 -Imposte sostitutive

5.606

1,2

420

0,1

1.891

0,4

1.267

0,3

2 - Altre imposte dirette

4

0,0

-

0,0

274

0,1

269

0,1

3 - Condoni dirette

502

0,1

229

0,0

249

0,1

250

0,1

4 - Altre imposte indirette

1.773

0,4

481

0,1

468

0,1

476

0,1

5 - Condoni indiretti

31

0,0

-

0,0

-

0,0

-

0,0

 



[1]     Legge 31 dicembre 2009, n. 196, modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39. La legge è entrata in vigore il 1° gennaio 2010 e le sue regole sono state applicate per la prima volta con il disegno di legge di bilancio per il 2011(legge 13 dicembre 2010, n. 221).

[2]     Si ricorda, al riguardo, che la legge di contabilità prevede una delega al Governo per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa (articolo 42). A tal proposito, va segnalata la disposizione introdotta dall’articolo 6, commi 10 e 12, del decreto-legge n. 95 del 2012, la quale impone, a decorrere dall’anno 2013, ai dirigenti responsabili della gestione, in via sperimentale per il triennio 2013-2015, l’obbligo di predisposizione di un piano finanziario dei pagamenti in relazione a ciascun impegno assunto sui capitoli di bilancio di propria pertinenza, relativamente alle spese per somministrazioni, forniture e appalti. Come indicato nella Circolare del Ministero dell’economia n. 24 del 23 luglio 2012, detta corrispondenza anticipa, in sostanza, il rafforzamento del ruolo del bilancio di cassa introdotto dall’articolo 42 della legge n. 196, rendendo la previsione di cassa uno strumento utile al fine di una efficiente e razionale gestione dei pagamenti.

[3]     Si ricorda che la legge di contabilità, nell’individuare nei programmi l’unità di voto parlamentare, dispone all’articolo 40 - nell’ambito della delega al Governo per il completamento della riforma della struttura del bilancio - la revisione sia delle missioni che del numero e della struttura dei programmi di spesa, al fine di renderli il più possibile omogenei, da completarsi nell’arco di un periodo di tre anni. A tal fine, il Ministero dell’economia, nella circolare 22 marzo 2010, n. 14, ha previsto la costituzione di appositi gruppi di lavoro per le attività relative alla revisione.

[4]     Nel disegno di legge di bilancio tali indicazioni sono riportate nella Nota integrativa a ciascuno stato di previsione, in cui sono contenute le schede illustrative per ognuno dei programmi contenuti nello stato di previsione medesimo.

[5]     La distinzione delle spese in rimodulabili e non rimodulabili è stata introdotta, per la prima volta, nel disegno di legge di bilancio per il 2009, a seguito delle disposizioni di cui all’articolo 60 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112. A fronte di consistenti riduzioni delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa a legislazione vigente per il triennio 2009–2011 dei vari Ministeri operate dal decreto-legge, alle singole Amministrazioni è stato infatti concesso un più ampio margine di discrezionalità in ordine alla allocazione delle risorse nei programmi di spesa di loro pertinenza.

E’ stata, cioè, definita una procedura che ha modificato il processo di formazione delle previsioni di bilancio, che consente alle Amministrazioni, in sede di formazione del progetto di bilancio a legislazione vigente, di poter ripartire le risorse a disposizione, per ogni missione, tra i relativi programmi di spesa ritenuti prioritari. Con la disposizione introdotta dall’articolo 23 è stato formalizzata, nella legge di contabilità, la c.d. flessibilità nell’ambito del bilancio di previsione a legislazione vigente, consentendo la possibilità di effettuare rimodulazioni, seppure con vari limiti, tra i programmi di spesa di ciascuna missione, anche mediante modifica delle autorizzazioni legislative di spesa ad essi sottostanti.

[6]     Il contenuto della nozione di onere inderogabile è stato precisato nel senso richiamato mediante una interpretazione della definizione contenuta nell’articolo 21, comma 6, della legge di contabilità, fornita l’articolo 10, comma 15, del D.L. n. 98/2011 (legge n. 111/2011).

[7]     Il disegno di legge di bilancio non espone un’analisi delle missioni e dei programmi del bilancio, che metta in evidenza la quota di spesa “rimodulabile” e quella “non rimodulabile” del bilancio dello Stato, ripartita per missione, che permetta di individuare l’entità complessiva delle spese “rimodulabili” del bilancio statale. Le spese rimodulabili trovano esposizione soltanto con riferimento ai singoli programmi di spesa nell’ambito delle schede illustrative dei programmi presenti in ciascuno stato di previsione. Nelle suddette schede illustrative, infatti, le spese complessive dei programmi, sono suddivise, con riferimento ai macroaggregati, in spese rimodulabili e non rimodulabili. All’interno della componente rimodulabile (R), è data specifica indicazione delle spese riconducibili al “fabbisogno” e di quelle riconducibili al “fattore legislativo”. In sostanza, le schede illustrative sembrano avere assorbito la funzione che, in base alla legge di contabilità (articolo 21, comma 4, secondo periodo, legge n. 196/2009) avrebbe dovuto essere svolta da appositi allegati agli stati di previsione della spesa.

[8]     Recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge. 30 luglio 2010, n.122.

[9]     Recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, (c.d. spending review 2), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge. 7 agosto 2012, n. 135.

[10]    Tale facoltà è volta essenzialmente ad evitare l’assunzione giuridica di impegni senza i richiesti presupposti giuridici per scongiurare il verificarsi di non volute economie di bilancio e ad evitare così l’incontrollata formazione dei residui passivi.

[11]    Si ricorda che la disposizione introdotta dall’articolo 6, commi 10 e 12, del decreto-legge n. 95 del 2012 impone ai dirigenti responsabili della gestione, in via sperimentale per il triennio 2013-2015, l’obbligo di predisposizione di un piano finanziario dei pagamenti in relazione a ciascun impegno assunto sui capitoli di bilancio di propria pertinenza, relativamente alle spese per somministrazioni, forniture e appalti.

[12]    Previsioni di bilancio per l’anno 2013 e per il triennio 2013-2015 e Budget per il triennio 2013-2015 – Indicazioni per l’attuazione delle riduzioni di spesa, di cui agli articoli 1, 7 e 8 del decreto-legge n. 95 del 2012.

[13]    Si ricorda al riguardo che l’articolo 33, comma 4 della legge n. 196/2009, prevede che, nella fase gestionale del bilancio, nel rispetto dell'invarianza dei saldi finanziari, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere adottate variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie interne a ciascun programma, relativamente alle spese per adeguamento al fabbisogno nell'ambito delle spese rimodulabili, su proposta dei Ministri competenti. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti.

[14]    Che ha sostituito la nota preliminare prevista dalla precedente legge di contabilità.

[15]    Di tali schede è previsto un aggiornamento semestrale, in modo da tenere conto delle modifiche apportate alle previsioni iniziali attraverso le variazioni di bilancio adottate in corso d'anno ai sensi delle disposizioni normative vigenti.

[16]    Si ricorda che il budget economico è stato introdotto nel 1997, con l’introduzione della contabilità economica analitica per centri di costo in aggiunta a quella finanziaria. Il principio fondamentale del sistema di contabilità economica è la rilevazione dei costi, intesa come valorizzazione monetaria dell’utilizzazione delle risorse, mentre la spesa, che caratterizza la contabilità finanziaria, è espressa dall’esborso monetario legato all’acquisizione delle risorse medesime. Quindi il Budget illustra i costi (valore dell’utilizzo effettivo delle risorse) che lo Stato prevede di sostenere nel corso dell’anno, in coerenza con gli stanziamenti finanziari (spesa per l’acquisizione di risorse e trasferimenti) approvati dal Parlamento. Fino al 2011, il budget ha costituito un autonomo documento, trasmesso al Parlamento in modo separato rispetto al disegno di legge di bilancio (Doc. CLVIII).

[17]    Si ricorda che sulla determinazione degli stanziamenti a legislazione vigente per l’anno 2013 e seguenti hanno inciso anche le riduzioni lineari disposte dal D.L. 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), che, all’art. 13, comma 1-quinquies, ha disposto una riduzione lineare delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero pari a 280 milioni di euro per l'anno 2012 e a 180 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, e le misure di contenimento della spesa previste dal D.L. n. 98/2011 (art.10, co.2) e n. 138/2011 (art.1, co.1), che hanno comportato una riduzione complessiva della spesa rimodulabile e non rimodulabile dei programmi dei Ministeri, per importi, in termini di saldo netto, pari a 10,7 miliardi di euro nel 2012, 5 miliardi di euro nel 2013 e 5 miliardi nel 2014.Tali riduzioni sono state attuate tramite le disposizioni contenute gli articoli 3 e 4 della legge di stabilità per il 2012 (legge n. 183/2011).

[18]    Sono state escluse dai tagli le risorse destinate al fondo ordinario delle università; all’informatica; alla ricerca; al 5 per mille del gettito IRE.

[19]    Nel disegno di legge di bilancio per il 2012-2014, l’Allegato 1 riportava su un’unica colonna l’entità della variazione da fattore legislativo. Nel disegno di legge di bilancio 2013-2015, le variazioni dell’Allegato 1 sono riportate su due colonne, la prima indicante le “variazioni complessive”, la seconda indicante l’entità delle “rimodulazioni”, che sembrerebbe costituire un sottoinsieme delle variazioni complessive.

[20]    Si osserva che gli accantonamenti relativi alle riduzioni alle spese per acquisto di beni e servizi, laddove hanno riguardato spese discrezionali, sono state portati in riduzione sul bilancio a legislazione vigente.

[21]    Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

[22]    Si registrano, inoltre, minori spese per minori trasferimenti all’AAMS.