Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Titolo: Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici - D.L. 201/2011 ' A.C. 4829-A - Emendamenti approvati dalle Commissioni riunite V e VI
Riferimenti:
AC N. 4829-A/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 570    Progressivo: 2
Data: 14/12/2011
Descrittori:
CONTABILITA' DI ENTI ED AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE   CONTABILITA' DI STATO
DECRETO LEGGE 2011 0201     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità
e il consolidamento dei conti pubblici

D.L. 201/2011 – A.C. 4829-A

Emendamenti approvati dalle Commissioni riunite V e VI

 

 

 

n. 570/2

 

 

14 dicembre 2011

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Bilancio

( 066760-9932 – * st_bilancio@camera.it

 

 

 

Il presente dossier reca una sintesi degli emendamenti approvati nel corso dell’esame in sede referente delle Commissioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze) del D.L. 201/2011.

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: BI0466.doc

 


Emendamenti al decreto-legge n. 201/2011 approvati
dalle Commissioni V Bilancio e VI Finanze


Articolo 1 – Aiuto alla crescita economica - ACE

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

1.15

Relatori

12.12

Modifica il comma 5, primo periodo, relativo alle modalità di computo del capitale proprio, riferendo il patrimonio netto al capitale proprio esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010, in luogo dell’esercizio in corso nel primo anno di applicazione della disposizione stessa.


Articolo 2 – Agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonché per donne e giovani

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

2.30

Relatori

13.12

Aggiunge i commi 1-bis e 1-ter. In particolare, al fine di coordinare il nuovo regime di deducibilità dell’IRAP con quello di cui all’articolo 6 del D. L. 185/2008, il nuovo comma 1-bis elimina da tale articolo il riferimento alla deducibilità delle spese per il personale dipendente e assimilato.

La deducibilità dell’IRAP ai fini IRES e IRPEF per una quota pari al 10 per cento (di cui al richiamato articolo 6) resta quindi applicabile - a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012 (nuovo comma 1-ter) - alla sola quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati.


Articolo 3 – Programmi regionali cofinanziati dai fondi strutturali e rifinanziamento fondo di garanzia

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

3.9

Relatori

12.12

Modifica il comma 3, precisando, sotto il profilo formale, che la disposizione contenuta nel comma costituisce una clausola di compensazione finanziaria e non una copertura finanziaria vera e propria, posto che essa si riferisce ai soli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, derivanti dalla istituzione del “Fondo di compensazione per gli interventi volti a favorire lo sviluppo”, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

In sede di coordinamento formale l’ultimo periodo del comma 1 è numerato come comma 1-bis.


Articolo 4 – Detrazioni per interventi di ristrutturazione, di efficientamento energetico e per spese conseguenti a calamità naturali

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

2.30

0.2.30.30

Relatori

De Micheli

13.12

12.12

Modifica il comma 1, lettera c), capoverso 16-bis, in materia di detrazioni per interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico, estendendo la detrazione Irpef del 36 per cento a tutte le parti comuni degli edifici residenziali; è stato inoltre chiarito che tra gli interventi volti alla ricostruzione o al ripristino di immobili danneggiati a seguito di eventi calamitosi, quando sia stato dichiarato lo stato di emergenza, rientrano anche quelli per i quali tale dichiarazione sia intervenuta anteriormente alla data di entrata in vigore della norma.

Modifica il comma 4 estendendo la detrazione fiscale del 55% alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. Il subem. 0.2.30.30 De Micheli reca la norma di copertura finanziaria degli oneri recati dalla disposizioni introdotta nel comma 4, quantificati in 6,58 milioni nel 2014 e 2,75 milioni a decorrere dal 2015.


Articolo 5 – Introduzione dell’ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

2.30

0.2.30.59

0.2.30.26

0.2.30.2 rif.

Relatori

Miotto

Simonetti

Toccafondi

13.12

12.12

12.12

12.12

Sostituisce l’articolo 5. Con la nuova formulazione sono stati, in particolare, dettati i seguenti ulteriori criteri di revisione dell’ISEE:

§       tenere conto delle quote di patrimonio e di reddito dei diversi componenti della famiglia nonché dei pesi dei carichi familiari, in particolare dei figli successivi al secondo. Il subem. 0.2.30.2 Toccafondi ha sostituito tale criterio con un altro che tenga conto, invece, del quoziente familiare in particolare dei figli successivi al primo e di persone disabili a carico;

§       migliorare la capacità selettiva dell’indicatore, valorizzando la componente patrimoniale. Il subem. 0.2.30.26 Simonetti ha precisato che la componente patrimoniale deve essere considerata quella sita sia in Italia che all’estero, al netto del debito residuo per l’acquisto dello stesso;

§       permettere una differenziazione dell’indicatore per le diverse tipologie di prestazioni;

§       rafforzare il sistema dei controlli;

§       istituire una banca dati delle prestazioni sociali agevolate, condizionate all’ISEE, presso l’Inps.

Il subem. 0.2.30.59 Miotto ha precisato che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale dovranno essere riviste le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’ISEE sia di natura regolamentare.

 


Articolo 6 – Equo indennizzo e pensioni privilegiate

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

6.10

Fedriga

12.12

Modifica il comma 1 escludendo dall’ambito di applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 6 il personale appartenente al comparto dei vigili del fuoco.

0.6.14.11
0.6.14.16

Fedriga
Cambursano

13.12

I subemendamenti sopprimono la modifica proposta dall’emendamento 6.14 dei Relatori al comma 1, finalizzata ad escludere alcune ulteriori tipologie di personale dall’ambito di applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 6

 

 

 

 

6.012 (testo2)

Fugatti

12.12

Aggiunge l’articolo 6-bisrecante “Remunerazione onnicomprensiva degli affidamenti e degli sconfinamenti”.

L’articolo disciplina la remunerazione spettante a banche e intermediari in rapporto a determinati contratti, nonché del tetto massimo delle remunerazioni spettanti in caso di sconfinamento.


Articolo 7 – Partecipazione italiana a banche e fondi

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

3.9

Relatori

12.12

Modifica il comma 3, introducendo la clausola di compensazione finanziaria degli effetti, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, derivanti dalla partecipazione italiana agli aumenti di capitale nelle Banche Multilaterali di Sviluppo, compensazione cui si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese recate dal presente provvedimento


Articolo 8 – Misure per la stabilità del sistema creditizio

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

3.9

Relatori

12.12

Modifica il comma 4, eliminando il riferimento alla unità di voto dello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanza su cui sono iscritte le risorse del Fondo di riserva per le spese obbligatorie, sul quale sono posti a carico gli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla garanzia concessa dello Stato sulle passività delle banche italiane

In sede di coordinamento formale è stato precisato, nel comma 6, che deve essere presentato alla Commissione europea il Rapporto sintetico del Ministero dell’economia e finanze sul funzionamento dello schema di garanzia di cui al comma 1 e sulle emissioni garantite e non garantite dalle banche.

 


Articolo 9 – Imposte Differite Attive

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

2.30

Relatori

13.12

Modifica il comma 1, lettera b), capoverso 56-bis, introducendo una correzione di carattere formale, volta a sostituire la parola “relative” con “relativa”, riferita  alla quota delle attività per imposte anticipate che deve considerarsi trasformata in crediti d’imposta.

 


Articolo 10 – Regime premiale per favorire la trasparenza

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

2.30

0.2.30.32

0.2.30.78

0.2.30.46

Relatori

De Micheli

Calvisi

Fugatti

13.12

12.12

12.12

12.12

Modifica il comma 3, stabilendo il contenuto obbligatorio del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, cui è affidata la determinazione dei benefici da assegnare ai soggetti che optano per l’adozione di comportamenti di trasparenza nei confronti del fisco, alle condizioni previste dalla norma stessa. Sono dunque indicati in modo specifico quali interventi di semplificazione e incentivo dovranno essere obbligatoriamente adottati dall’Amministrazione finanziaria, in luogo della loro precedente qualificazione come possibili misure adottabili dall’Amministrazione. Viene inoltre affidato al citato provvedimento direttoriale anche la determinazione della decorrenza delle misure di semplificazione ivi contenute.

Aggiunge i commi da 13-bis a 13-decies, che recanodisposizioni eterogenee in materia di riscossione dei tributi. In particolare:

§         i commi 13-bis e 13-ter mirano a prorogare i termini per beneficiare della rateizzazione dei debiti tributari e a razionalizzarne complessivamente la disciplina.

§         i commi da 13-quater a 13-sexies comportano un complessivo riassetto del sistema della remunerazione degli agenti della riscossione, sostituendo l’aggio previsto dalla legislazione vigente con un rimborso dei costi fissi risultanti dal bilancio certificato. Il subem. 0.2.30.46 Fugatti precisa, inoltre, che le nuove regole di determinazione della remunerazione degli agenti della riscossione dovranno comunque garantire al contribuente oneri più bassi di quelli attualmente in vigore. Il subem. 0.2.30.32 De Micheli ha aggiunto il comma 13-septies il quale precisa che dalle suddette disposizioni non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica.

§         i commi 13-octies e 13-novies recano norme complessivamente voltea posticipare i termini di operatività del nuovo sistema di accertamento e riscossione delle entrate dei comuni.

§         i commi 13-decies 13-undecies intervengono in materia di dilazione delle somme dovute al fisco, in particolare eliminando l’obbligo di prestazione di garanzia per accedere al beneficio della dilazione delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato e controllo formale della dichiarazione. Il comma 13-decies specifica che le suddette disposizioni si applicano anche alle rateazioni in corso al 6 dicembre 2011, data di entrata in vigore del decreto in esame.

Aggiunge il comma 13-duodecies è finalizzato ad esplicitare, con riferimento all’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico pubblicato dall’Istat entro il 30 settembre di ciascun anno, quali siano le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici nazionali a cui si applicano le disposizioni sulla fatturazione elettronica verso la Pubblica amministrazione, nonché ad adottare un’unica regolamentazione a livello nazionale per quanto attiene alle modalità di gestione della predetta fatturazione elettronica.

Il subem. 0.2.30.78 Calvisi ha introdotto il comma 13-terdecies all’articolo 10,che, novellando l’art. 52 del D.P.R. n. 602/1973, prevede la facoltà per il debitore di vendere il bene pignorato o ipotecato con il consenso dell’agente della riscossione, al quale è versato interamente il corrispettivo della vendita. L’eccedenza del corrispettivo rispetto al debito è rimborsata al debitore.

Avvertenza: la numerazione dei commi aggiuntivi è quella risultante a seguito del coordinamento formale.


Articolo 11 – Emersione di base imponibile

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

2.30

0.2.30.66 n.f.

Relatori

Marchignoli

13.12

13.12

Modifica il comma 1prevedendo che la sanzione penale in caso di dichiarazioni non rispondenti al vero si applica solo se si configurino le specifiche fattispecie previste dal D.Lgs. n. 74/2000 in ordine ai reati in materia di imposta sui redditi e sull’IVA (subem. 0.2.30.66 Marchignoli).

Modifica i commi 2 e 3, prevedendo che i dati relativi alle movimentazioni dei rapporti di natura finanziaria, oggetto di specifico obbligo di comunicazione da parte degli operatori del settore, devono essere archiviati nell’apposita sezione dell’Anagrafe tributaria; in rapporto alle modalità della citata comunicazione, si specifica che il provvedimento attuativo del Direttore dell’Agenzia delle entrate sia adottato previa consultazione, tra l’altro, del Garante per la protezione dei dati personali; vieneinoltrespecificato che l’obbligodi comunicazioneal fiscosia estesoalle ulteriori informazioni strettamente necessarie ai fini dei controlli fiscali e che il predetto provvedimento attuativo contenga anche adeguate misure di sicurezza, di natura tecnica ed organizzativa, per la trasmissione dei dati e per la relativa conservazione, che non può superare i termini massimi di decadenza previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi (quattro anni).

Modifica il comma 4 precisando, per quanto riguarda le finalità delle predette informazioni, che esse potranno essere utilizzate dall'Agenzia delle entrate anche per elaborare - con procedure centralizzate, secondo i criteri individuati con provvedimento direttoriale - specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione, non più dunque dei singoli contribuenti a rischio;

Aggiunge il comma 4-bis in base al quale l’Agenzia delle entrate è tenuta a trasmette annualmente una relazione riepilogativa al Parlamento con la quale sono comunicati i risultati relativi all’emersione dell’evasione, a seguito dell’applicazione delle disposizioni in materia dei suddetti obblighi di comunicazione.

Aggiunge il comma 10-bis volto a prorogare dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2013 il termine per lo svolgimento di attività di accertamento connesse al recupero coattivo di somme non riscosse con i condoni e le sanatorie previsti dalla legge finanziaria 2003.

 

 

 

 

2.30

Relatori

13.12

Aggiunge l’articolo 11-bis, recanteSemplificazione degli adempimenti e riduzione dei costi di acquisizione delle informazioni finanziarie”.

L’articolo, con finalità di semplificazione, riduzione di spesa e razionalizzazione delle attività, prescrive l’applicazione della procedura telematica (attualmente in uso nelle indagini finanziarie a fini tributari) anche alle richieste ed alle notifiche a banche ed intermediari finanziari, nonché alle relative risposte.


Articolo 12 – Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all’uso del contante

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

2.30

0.2.30.73 rif.

0.2.30.79

Relatori

D’Amico


Duilio

13.12

12.12


12.12

Modifica il comma 1 posticipando al 31 marzo 2012 il termine entro il quale i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 1.000 euro devono essere estinti ovvero il loro saldo deve essere ridotto entro tale importo. Con riferimento alla nuova soglia per l’utilizzo del contante, viene inoltre introdotta una moratoria per le infrazioni commesse dal 6 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012.

Aggiunge il comma 1-bis con il quale viene inasprita la sanzione per le violazioni che riguardano i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 3.000 euro al 31 marzo 2012: la sanzione è pari al saldo del libretto stesso.

Modifica il comma 2, posticipando di tre mesi il termine entro il quale le P.A. devono effettuare le operazioni di pagamento mediante l’utilizzo di strumenti telematici. È stata inoltre eliminata la formula generica secondo la quale i pagamenti devono essere corrisposti con "strumenti diversi dal denaro contante ovvero mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici bancari o postali". Vengono inoltre ricomprese tra gli strumenti di pagamento elettronici – per stipendi, pensioni e compensi comunque corrisposti dalla P.A. centrale e locale e dai loro enti di importo superiore a 500 euro (ora 1.000, vedi em. 12.19 Comaroli) - anche le carte elettroniche istituzionali.

Al fine di incentivare l’accredito delle pensioni su conti correnti(anche presso le Poste) è stata introdotta l’esenzione dall’imposta di bollo per le fasce socialmente svantaggiate di clientela.

Viene inoltre precisato che le convenzioni con prestatori di servizi di pagamento, finalizzate a dotare le pubbliche amministrazioni di POS (point of sale) a condizioni agevolate, devono essere stipulate con i prestatori di servizi di pagamento tramite la Consip (non con gli intermediari finanziari attraverso le associazioni di categoria). È stata peraltro abrogata la norma che prevedeva analoghe convenzioni da parte dei comuni, tramite l’ANCI, e da parte delle Regioni.

Aggiunge il comma 2-bisil quale prevede la possibilità di una ulteriore proroga del termine imposto alle P.A. per i pagamenti mediante accreditamento sui conti correnti ovvero mediante strumenti di pagamento elettronici prescelti dal beneficiario, per specifiche e motivate esigenze, con DPCM su proposta del Ministro della pubblica amministrazione e semplificazione.

Sostituisce il comma 3 prevedendo,tra i soggetti coinvolti nella convenzione che deve definire le caratteristiche del conto corrente di base, anche la Banca d’Italia, le Poste italiane e le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento. È stato inoltre previsto il conto di pagamento di base, in aggiunta al conto corrente di base. In caso di mancata stipula della convenzione nel termine previsto, le caratteristiche del conto corrente di base o del conto di pagamento di base vengono fissatecon decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita la Banca d’Italia. Il subem. 0.2.30.79 Duilio specifica che con la convenzione sia stabilito l’ammontare degli importi delle commissioni da applicare sui prelievi con carta autorizzata tramite la rete degli sportelli automatici presso gli sportelli di una banca diversa da quella del proprietario della carta.

Sostituisce il comma 4 ricomprendendo, oltre alle banche, anchePoste italiane e gli altri prestatori di servizi di pagamento tra i soggetti tenuti ad offrire il conto corrente di base.

Modifica il comma 5 al fine di chiarire che la carta di debito prevista dal conto di base è gratuita.

Modifica il comma 8 precisando i riferimenti normativi, e in particolarerichiamando la normativa disposta dal Titolo II del D.Lgs. n. 11/ 2010, attuativo della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno.

Modifica il comma 9 estende alle associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, a Poste Italiane, al Consorzio Bancomat e alle imprese che gestiscono circuiti di pagamento, in aggiunta all’Associazione Bancaria Italiana, il compito di definire le regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni interbancarie a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento. Il subem. 0.2.30.73 D’Amico fissa al massimo dell’1,5% l’ammontare della commissione a carico degli esercenti per i pagamenti effettuati con strumenti di pagamento elettronici.

Modifica il comma 10 introducendo la previsione del parere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato e della Banca d’Italia per l’emanazione del decreto del Ministero dello sviluppo economico finalizzato alla valutazione dell’efficacia delle misure.

12.33 rif.

Di Biagio

12.12

Modifica il comma 2, lettera b), elevando da 500 a 1.000 euro la soglia massima dei pagamenti per cassa.

12.19

Comaroli

12.12

Modifica il comma 2, lettera b), elevando da 500 a 1.000 euro la soglia massima dei pagamenti per cassa.

Modifica il comma 2, lettera c), elevando da 500 a 1.000 euro l’importo massimo degli emolumenti (stipendi, pensione, compensi comunque corrisposti dalla pubblica amministrazione centrale e locale e dai loro enti) che possono essere erogati in denaro contante e stabilendo che oltre tale limite gli emolumenti medesimidebbono essere pagati con strumenti diversi dal denaro contante.

 


Articolo 13 – Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

13.112

0.13.112.92

0.13.112.94

Governo

Relatori

Relatori

13.12

Il subem. 0.13.112.92 dei Relatori modifica il comma 4 introducendo la lettera b-bis) che prevede il moltiplicatore dell’80 per cento per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5, da applicare alla rendita catastale ai fini della determinazione del valore dei fabbricati. Conseguentemente, al medesimo comma 4, modifica la lettera d) escludendo tali fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 dal moltiplicatore del 60 per cento, riservato esclusivamente al gruppo catastale D. Tale moltiplicatore viene elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Modifica il comma 10 introducendo una maggiorazione della detrazione spettante per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, limitatamente agli anni 2012 e 2013, nella misura di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino ad un importo complessivo non superiore a 400 euro.

Modifica il comma 14, fissando al 1° gennaio 2012 la decorrenza dell’abrogazione delle norme sulla tassazione delle abitazioni, considerate superate dalla nuova disciplina dell’IMU recata dal provvedimento. Tra le norme di cui si prevede l’abrogazione vengono inserite anche quelle recate dall’articolo 7, commi da 2-bis a 2-quater del D.L. n. 70/2011, in materia di variazioni catastali e riconoscimento del requisito di ruralità degli immobili.

Aggiunge i commi da 14-bis a 14-quater, in materia di ruralità degli immobili. In particolare, il comma 14-bis stabilisce che le domande di variazione della categoria catastale presentate fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione dl decreto legge in esame  producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo. Il comma 14-ter dispone che i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012. Il comma 14-quater stabilisce, infine, nelle more della suddetta presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale, l’imposta municipale propria viene corrisposta sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto.

Sopprime il comma 21 che provvedeva a sostituire i termini precedentemente stabiliti nella procedura di riconoscimento dei requisiti di ruralità dei fabbricati.

Il subem. 0.13.112.94 dei relatori modifica il comma 17, in tema di Fondo sperimentale di riequilibrio dei comuni e dei trasferimenti erariali dovuti ai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna, stabilendo che tali risorse varino in ragione delle differenze del gettito ad aliquota di base derivanti dalle disposizioni  di disciplina dell’imposta municipale propria; Aggiunge inoltre la disposizione in base alla quale l’importo complessivo del recupero al bilancio statale del maggior gettito dei comuni ricadenti nel territorio delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta nonché delle Province autonome è pari nel 2012 a 1.627,4 milioni di euro, 1.762,4 milioni nel 2013 e 2.162 milioni per il 2014

Il subem. 0.13.112.94 dei relatori aggiunge il comma 19-bis stabilendo che per gli anni 2012-2014 il DPCM di attribuzione ai comuni della compartecipazione al gettito IVA, previsto dal D.Lgs. n. 23/2011 di attuazione del federalismo municipale, è diretto esclusivamente a fissare la percentuale di tale compartecipazione in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2% del gettito IRPEF;l’assegnazione del gettito non avverrò pertanto, in sede di prima applicazione, sulla base del gettito IVA per provincia suddiviso per il numero degli abitanti di ciascun comune.

13.113

Relatori

13.12

Modifica il comma 5 aumentando da 120 a 130 il moltiplicatoreper i terreni agricoli. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110.


Articolo 14 – Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

2.30

Relatori

13.12

Modifica i commi 30 e 31 chiarendo che le disposizioni in essi contenute riguardano esclusivamente le modalità di calcolo della tariffa avente natura corrispettiva applicabile dai comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico (commi 29-32) e non si applicano al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) disciplinato nei commi precedenti.

 

 

 

 

14.01

Relatori

13.12

Aggiunge l’articolo 14-bisrecante “Disposizioni in materia di riscossione dei comuni”. L’articolo modifica le disposizioni in materia di riscossione delle entrate dei comuni recate dall’articolo 7, comma 2 del D.L. n. 70 del 2011 al fine di unificare le procedure e i poteri attribuiti agli organi di riscossione delle entrate comunali, indipendentemente dalle modalità con le quali l’ente deciderà di gestire tale servizio.


Articolo 15 – Disposizioni in materia di accise

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

2.30

Relatori

13.12

Modifica il comma 1 fissando la decorrenza degli aumenti di accisa disposti dalle norme, in luogo del 6 dicembre 2011, al 7 dicembre 2011 (giorno successivo a quello di entrata in vigore del decreto in esame).


Articolo 16 – Disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

16.25

Proietti Cosimi

12.12

Aggiunge il comma 14-biscon il quale si prevede l’applicazione dell’imposta erariale annuale sugli aeromobili privati anche agli aeromobili non immatricolati nel registro aeronautico nazionale la cui sosta sul territorio italiano sia superiore alle 48 ore.

2.30

Relatori

13.13

Aggiunge il comma 15-bische disciplina l’applicazione delle sanzioni per il mancato o insufficiente pagamento dell’imposta erariale sugli aeromobili privati.

6.14 rif.

Relatori

13.12

Aggiunge il comma 5-bisil quale esclude l’applicazione della tassa di stazionamento per le nuove unità da diporto con targa “prova” che siano nelle disponibilità a qualsiasi titolo del cantiere, del manutentore o del distributore, ovvero a quelle usate che siano state ritirate dai cantieri o dai distributori con mandato di vendita e in attesa del perfezionamento dell’atto.

In sede di coordinamento formale, nel comma 9, è stato precisato che i poteri di vigilanza e di predisposizione, in caso di accertamento di violazione, di verbale da parte delle Capitanerie di porto e degli altri organi di polizia giudiziaria e tributaria, operano anche (oltre che sull’assolvimento degli obblighi di cui ai commi da 2 a 7) sull’assolvimento dell’obbligo, sancito dal comma 8, di esibizione all’Agenzia delle dogane della tassa annuale di stazionamento.

14.01

Relatori

 

Aggiunge il comma 15-ter con il quale si dispone una riduzione progressiva dell’addizionale erariale della tassa automobilistica al 60%, al 30% e al 15% dopo, rispettivamente, 5, 10 e 15 anni, prevedendo altresì che l’addizionale non è più dovuta decorsi 20 anni. Per le unità da diporto, la tassa è ridotta del 15%, del 30% e del 45% decorsi, rispettivamente, 5, 10 e 15 anni. Si introduce, conseguentemente, la previsione di una clausola di copertura in base alla quale con decreto direttoriale della Amministrazione autonoma dei monopoli è rideterminata l’aliquota dell’accisa del tabacco da fumo in misura tale da conseguire un gettito pari all’onere derivante dal comma.


Articolo 19 – Disposizioni in materia di imposta di bollo su titoli, strumenti e prodotti finanziari nonché su valori “scudati”

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

13.112

0.13.112.92

Governo

Relatori

3.12

Sostituisce l’articolo.

L’articolo interviene (commi 1-5) sulla disciplina della tassazione sul bollo per gli strumenti finanziari, introducendo una imposizione su base proporzionale pari all’1 per mille per il 2012 e all’1,5 per mille a decorrere dal 2013 e, al contempo, ampliando la base imponibile su cui insiste l’imposta, al fine di includervi anche i prodotti finanziari non soggetti all’obbligo di deposito.

Gli estratti conto bancari nonché gli estratti di conto corrente postale e rendiconti dei libretti di risparmio anche postali sono soggetti ad una imposta fissa pari a:

-          34,20 euro se il cliente è persona fisica, con una esenzione (ai sensi della nota 3-bis del predetto articolo 13 modificata dal nuovo comma 2 dell’articolo in commento), qualora il valore medio di giacenza annuo non sia superiore a euro 5.000

-          100 euro  se il cliente è soggetto diverso da persona fisica.

I commi da 6 a 12 dell’articolo 19 (come modificati dall’emendamento del governo) prevedono l’applicazione di un’imposta speciale annuale del 4 per mille sulle attività finanziarie oggetto di emersione a seguito delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 15 del decreto legge n. 350/2001 e all’articolo 13-bis del decreto legge n. 78/2009 (c.d. scudo fiscale).

Per gli anni 2012 e 2013 l’aliquota è stabilita rispettivamente nella misura del 10 e del 13,5 per mille (subem. 0.13.112.92 dei Relatori).

Rispetto al testo originario del decreto-legge, la norma specifica l’ambito oggettivo di applicazione, che riguarda le sole attività finanziarie e non quelle patrimoniali (previste invece dallo scudo).

I nuovi commi 13-17 prevedono quindi una imposta sul valore degli immobili situati all’estero. E’ infine introdotta un’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato (commi 18-21).


Articolo 20 – Riallineamento partecipazioni

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

2.30

Relatori

13.12

Aggiunge il comma 1-bischeestende i termini di versamento rateale dell’imposta sostitutiva prevista dall’articolo, che consente di “affrancare” fiscalmente i maggiori valori delle partecipazioni di controllo derivanti da operazioni aziendali straordinarie anche alle operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010 e in quelli precedenti.


Articolo 21 – Soppressione enti e organismi

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

0.2.30.76

Vannucci

12.12

Il subem. 0.2.30.76 Vannucci ha soppresso le modifiche proposte dall’emendamento 2.30 dei Relatori ai commi 10 e 11, relative all’EIPLI(Ente per lo sviluppo dell’irrigazione della trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania).

2.30

Relatori

13.12

Sostituisce il comma 19 specificando che le funzioni dell’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua sono trasferite al Ministero dell'ambiente, ad eccezione di quelle attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, che sono trasferite all’Autorità per l’energia elettrica e il gas. Conseguentemente, è sostituito l’Allegato A di cui al comma 20.

Aggiunge il comma 20-bisin base al quale si dispone in via transitoria l’attribuzione delle funzioni e dei compiti facenti capo all’Agenzia per la sicurezza nucleare all’Istituto superiore per la protezione della ricerca ambientale (ISPRA).

0.6.14.18

Governo

13.12

Sostituendo la proposta di modifica del comma 1 dell’emendamento 6.14 dei relatori, modifica il comma 1 posticipando al 1° gennaio 2012 la soppressione di INPDAP ed ENPALS e il conseguente trasferimento delle funzioni all’INPS, che era prevista nel testo originario dalla data di entrata in vigore del decreto legge in esame. È inoltre precisato che dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge e fino al 31 dicembre 2011 gli enti da sopprimere possono svolgere solo atti di ordinaria amministrazione.

14.01 rif.

Relatori

3.12

Aggiunge il comma 2-bis il quale stabilisce che in attesa dei decreti di soppressione, le strutture degli enti soppressi (ENPALS e INPDAP) continuano ad espletare le attività connesse ai compiti istituzionali degli stessi. A tale scopo, l’INPS nei giudizio relativi ai suddetti enti è rappresentato in giudizio dai professionisti già in servizio presso le consulenze legali dell’INPDAP e dell’ENPALS.


Articolo 22 – Altre disposizioni in materia di enti e organismi pubblici

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

2.30

0.2.30.31

Relatori

De
Micheli

13.12

12.12

Modifica il comma 6, in tema di riordino dell’ICE. In particolare, le modifiche introdotte sono volte ad attribuire i poteri di indirizzo e vigilanza nei confronti dell’ICE - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, al Ministero dello Sviluppo economico, d’intesa con il Ministero degli Affari esteri per le materie di competenza, e non più semplicemente dopo aver sentito detto dicastero. Sono attribuite al Ministro dello sviluppo economico e a quello degli Affari esteri i poteri di indirizzo in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane.

E’ istituita, senza nuovi o maggiori oneri, una Cabina di regia con il compito di formulare le linee guida e di indirizzo strategico in tale materia.

Nella procedura per l’individuazione delle risorse umane, strumentali, finanziarie, e dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al soppresso ICE, da trasferire alla nuova Agenzia e al Ministero dello Sviluppo economico, mediante uno o più decreti di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, si prevede che venga sentito il Ministro degli Affari esteri, per le materie di sua competenza.

L’adozione delle linee guida e di indirizzo strategico che dovranno essere seguite dall’Agenzia è attribuita alla nuova Cabina di regia. Si prevede, poi, che queste siano fatte proprie dal Ministero dello Sviluppo economico, d’intesa con il Ministero degli Esteri per quanto di competenza, sentito il Ministero dell’Economia e delle finanze. In precedenza si disponeva che detti indirizzi fossero adottati dal Ministero dello Sviluppo economico, sentito il Ministero degli Esteri e, per quanto di competenza, il Ministero dell’Economia e delle finanze.

Aggiunge il comma 9-bisil quale, sostituendo integralmente il comma 7 dell’art. 36 del D.L. n. 98/2011, prevede che il trasferimento delle partecipazioni di ANAS in società co-concedenti a Fintecna avvenga entro il 31 marzo 2012 e sia esente da imposte (dirette e indirette) e tasse.

Attraverso l’introduzione del comma 7-bis al citato art. 36,modificato dal subem. 0.2.30.31 De Micheli, si prevede che la cessione debba essere realizzata al valore netto contabile risultante al momento della cessione stessa ovvero, qualora Fintecna lo richieda, in esito a una perizia predisposta da un collegio di esperti.


Articolo 23 – Riduzione dei costi di funzionamento delle Autorità di Governo, del CNEL, delle Autorità indipendenti e delle Province

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

2.30

Relatori

13.12

Modifica il comma 1, specificando, con riferimento all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che in conseguenza della riduzione del numero dei membri del Consiglio, anche il numero dei componenti delle due commissioni (Commissione per le infrastrutture e le reti e Commissione per i servizi e i prodotti) è ridotto da quattro a due, escluso il presidente.

Modifica il comma 2, introducendo la disposizione in base alla quale, nel caso in cui il numero dei componenti delle Autorità, incluso il presidente, risulti pari, ai fini delle deliberazioni, il voto del presidente vale doppio. In tal modo, si estende alle Autorità il principio della prevalenza del voto del presidente, attualmente previsto solo per l’Autorità garante per la protezione dei dati personali, che è collegio in numero pari. Diversamente, le autorità a cui si applica la nuova disposizione sono tutti collegi in numero dispari.

Aggiunge i commi 2-bis e 2-ter,i quali apportano alcune modifiche alla disciplina relativa alla Commissione nazionale per la società e la borsa (CONSOB), conseguenti alla sua nuova composizione.  In particolare, sono abrogate le disposizioni vigenti che – stante il collegio di cinque membri (ora ridotto a tre) – prevedono una maggioranza qualificata pari a quattro voti per l’adozione di determinate delibere.

6.14 rif.

Relatori

13.12

Modifica il comma 8, lettera a) che interviene sull’articolo 2 della legge n. 936/1986 riducendo ulteriormente il numero dei componenti del CNEL da 68 (oltre al presidente e al segretario generale) a 64, oltre al presidente, eliminando il riferimento al segretario generale. La riduzione dei membri interessa i rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato, che ora sono ridotti da 10 a 6 membri complessivi (dei quali 3 nominati dall’Osservatorio nazionale dell’associazionismo e 3 designati dall’Osservatorio nazionale per il volontariato). Si prevede che l’Assemblea del CNEL elegga due vice presidenti in un'unica votazione.

23.66

0.23.66.1 n.f.

0.23.66.12

Governo

Marsilio


Montagnoli

13.12

Modifica il comma 7 prevedendo che, qualora la Commissione governativa per il livellamento retributivo Italia-Europa, non abbia provveduto entro i termini di legge (ossia entro il 31 dicembre 2011) alla individuazione della media dei trattamenti economici europei dei titolari di cariche elettive e di incarichi di vertice delle pubbliche amministrazioni, il Parlamento e il Governo, ciascuno nell’ambito delle proprie attribuzioni, adotteranno immediate iniziative per il conseguimento del livellamento remunerativo. Si ricorda che nel testo originario del decreto-legge si prevedeva l’intervento sostitutivo del solo Governo, attraverso l’adozione di un “apposito provvedimento d’urgenza”.

Modifica il comma 14, precisando la natura delle funzioni assegnate alle province che sono quelle di indirizzo (nel testo originario di indirizzo politico) e di coordinamento delle attività dei comuni.

Modifica i commi 16 e 18 stabilendo un termine più ampio per l’attuazione della riforma: il termine il termine per l’adozione della nuova legge elettorale provinciale e quello per l’adozione delle leggi, statale e regionali, per il trasferimento delle funzioni dalle province ai comuni, sono stati spostati dal 30 aprile al 31 dicembre 2012.

Modifica il comma 17 specificando che la nuova legge elettorale disciplinerà non solamente l’elezione del consiglio provinciale, ma anche quella del presidente della provincia.

Il subem. 0.23.66.12 Montagnoli reca una modifica al comma 20, relativamente alla determinazione del termine di decadenza degli organi in carica delle Province, introducendo una disciplina transitoria, diversificata per gli organi provinciali che vanno in scadenza prima del 31 dicembre 2012 (termine ultimo per l’adozione della nuova legge elettorale) e per quelli che devono essere rinnovati successivamente. Per i primi, per i quali si dovrebbe procedere all’indizione delle elezioni nella primavera 2012, si applica l’articolo 141 del testo unico degli enti locali (D.Lgs. 267/2000) che prevede lo scioglimento del consiglio e la nomina di un commissario fino al 31 dicembre 2012, dopodiché si procede alle elezioni con le nuove disposizioni.

Aggiunge il comma 20-bis con il quale sono fatte salve le competenze statutarie in materia di province delle regioni a statuto speciale, fermo restando l’obbligo per quest’ultime di adeguare i propri ordinamenti alla riforma. Sono state escluse dall’ambito di applicazione della riforma le province autonome di Trento e Bolzano.

Modifica il comma 22introducendo un’apposita previsione che individua la decorrenza della disposizione sulla gratuità di qualsiasi carica, ufficio o organo di natura elettiva di un ente territoriale non previsto dalla Costituzione, specificando che la norma non ha decorrenza immediata, ma a partire dal rinnovo dei rispettivi enti. Il subem. 0.23.66.1 Marsilio ha inoltre previsto una deroga nei confronti degli organi di cui all’articolo 2, comma 186, della legge finanziaria 2010, ossia le circoscrizioni di decentramento comunale dei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti.

 

 

 

 

2.30

0.2.30.56

Relatori

Borghesi

13.12

12.12

Aggiunge l’articolo 23-bis, recante “Compensi per gli amministratori con deleghe delle Società partecipate dal Ministero dell’economia e delle finanze”.

L’articolo stabilisce che le società non quotate, direttamente controllate dal Ministero dell’economia e delle finanze, saranno classificate per fasce sulla base di indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi. Per società direttamente controllate il comma intende quelle come definite all’articolo 2359, primo comma, n. 1) del codice civile e dunque le società in cui si dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria. La classificazione per fasce avverrà con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame e da sottoporre alla registrazione della Corte dei Conti.

Il subem. 0.2.30.56 Borghesi ha introdotto la previsione del parere delle competenti Commissioni parlamentari per l’emanazione del suddetto decreto

23.067 rif.

Relatori

13.12

Aggiunge l’articolo 23-ter, recante “Disposizioni in materia di trattamenti economici”. L’articolo prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari venga ridefinito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva emolumenti o retribuzioni a carico delle finanze pubbliche nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con amministrazioni pubbliche statali, ivi incluso il personale non contrattualizzato di cui all’articolo 3 del D.Lgs. n. 165/2001, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento del primo presidente della corte di cassazione.

Si stabilisce, altresì, per il personale di cui al comma 1, chiamato all’esercizio di funzioni direttive presso Ministeri e altre Amministrazioni pubbliche, che l’indennità o retribuzione non può essere superiore al 25% del trattamento economico percepito.

Con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri possono essere previste deroghe motivate per le posizioni apicali delle rispettive amministrazioni o per la fissazione di un limite massimo a titolo di rimborso spese.

Le risorse derivanti dall’articolo sono versate al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.


Articolo 24 – Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

13.112

0.13.112.92

0.13.112.94

Governo

Relatori

Relatori

13.12

Modifica il comma 3, lettera a), apportando un coordinamento formale.

Modifica il comma 10, prevedendo che la riduzione percentuale per ogni anno anticipato nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni, sia applicata nella misura dell’1% per ogni anno di anticipo rispetto all’età di 62 anni, con elevazione al 2% per ogni ulteriore anno di anticipo rispetto a 2 anni.

Il subem. 0.12.113.94 dei Relatori modifica il comma 14, precisando che il contingente di lavoratori (fissato a 50.000) cui continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti in materia di requisiti di accesso e di regime di decorrenza dei trattamenti pensionistici (c.d. “finestre”) è fissato nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata.

Modifica il comma 14, posticipando al 4 dicembre 2011 (rispetto al 31 ottobre 2011 del testo originario del decreto-legge) il limite temporale per gli accordi sindacali utili per l’individuazione delle categorie comprese nel contingente. Inoltre, alla lettera c) è stata aggiunta la categoria dei lavoratori con diritto di accesso ai fondi di solidarietà che restano a carico di tali fondi fino al compimento di almeno 59 anni di età. Alla lettera e), infine, si prevede l’abrogazione dell’istituto dell’esonero dal servizio nel quinquennio antecedente la maturazione dell’età massima contributiva di 40 anni commi (di cui ai commi 1-6 dell’art. 72 del D.L. 112/2008), fermo restando che esso si considera comunque in corso per i provvedimenti di concessione emanati prima del 4 dicembre 2011.

Il subem. 0.12.113.94 dei Relatori sostituisce il comma 15, prevedendo che con decreto interministeriale del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 3 mesi, sono definite le modalità di attuazione della determinazione del contingente di cui al comma 14. La disciplina attuativa, in particolare, dovrà provvedere alla determinazione del numero massimo di beneficiari nel limite di tetti annui di spesa (240 milioni per i 2013; 630 milioni per il 2014; 1.040 milioni per il 2015; 1.220 milioni per il 2016; 1.030 milioni per il 2017; 610 milioni per il 2018; 300 milioni per il 2019). Agli Enti gestori di forme di previdenza obbligatorie è rimesso il compito di monitorare l’accesso ai benefici, con l’obbligo di non prendere in considerazione ulteriori domande una volta raggiunto il limite numerico corrispondente ai tetti annui di spesa. La disposizione, infine, precisa che nell’ambito del predetto limite numerico vadano computati anche i lavoratori che intendono avvalersi, se in possesso dei richiesti requisiti, del beneficio di cui al comma 14 in aggiunta a quello relativo al regime delle decorrenze annuali disciplinato dall’articolo 12, comma 5, del D.L. 78/2010. In ogni caso resta fermo che ai richiamati soggetti che maturino i requisiti dal 1° gennaio 2012 trovino comunque applicazione le disposizioni inerenti l’adeguamento dei requisiti per l’accesso ai trattamenti pensionistici agli incrementi della speranza di vita di cui al comma 12.

In sede di coordinamento formale, l’ultimo capoverso del comma 17 è numerato come comma 17-bis.

Modifica il comma 22 aumentando la percentuale di incrementodelle aliquote contributive pensionistiche delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS, nella misura di 1,3 punti percentuali a partire dall’anno 2012 e di 0,45 punti percentuali per ogni anno successivo (0,3% nel testo originario del decreto-legge), fino a raggiungere il livello del 24 per cento (22% nel testo originario del decreto-legge).

Il subem. 0.13.112.92 dei relatori sostituisce il comma 25, in materia di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, prevedendo, in particolare, che tale rivalutazione sia prevista per gli anni 2012 e 2013 esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento.

Modifica il comma 27, prevedendo che il finanziamento del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne sia limitato agli anni 2012-2015, per gli importi di 200 milioni di euro per l'anno 2012 e 300 milioni di euro per gli anni 2013-2015 (il testo iniziale del provvedimento prevedeva, invece, il finanziamento di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013).

Aggiunge il comma 15-bis,il quale prevede un regime agevolato di accesso al sistema pensionistico per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti del settore privato, in possesso di specifici requisiti, consistente nell’accesso al pensionamento con un’età anagrafica non inferiore a 64 anni.

Aggiunge il comma 27-bis che dispone il definanziamento di 500.000 euro per il 2013 dell’autorizzazione di spesa  di cui all’art. 10,comma 5, del D.L. n. 282/2004, relativa al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

Aggiunge il comma 31-bis il qualemodifica l’articolo 18, comma 22-bis, del D.L. n. 98/2011, al fine di prevedere l’incremento del contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici più elevati ivi previsto ivi previsto, fissandolo al 15% per la parte eccedente i 200.000 euro. Per effetto della disposizione in commento il contributo di solidarietà è pertanto rideterminato nel modo seguente: 5% per gli importi da 90.000 a 150.000 euro; 10% per gli importi da 150.000 a 200.000 euro; 15% per gli importi oltre i 200.000 euro.

14.01

Relatori

13.12

Modifica il comma 24 estendendo al 30 giugno 2012 (in luogo del 31 marzo) il termine per l’adozione da parte delle casse previdenziali privatizzate di misure volte ad assicurare l’equilibrio tra entrate e spese.

 


Articolo 25 – Riduzione del debito pubblico

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

25.1

Borghesi

13.12

Aggiunge il comma 1-bis, con il quale si prevede la destinazione al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato delle somme non impegnate per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e adeguamento antisismico delle scuole, autorizzate nella misura di 2,5 milioni di euro come indicato nella risoluzione approvata dalle competenti Commissioni della Camera il 25 novembre 2010.

 


Articolo 27 – Dismissioni immobili

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

2.30

Relatori

13.12

Modifica il comma 11 prevedendo l’affidamento a una società partecipata al 100% dal Ministero dell’economia e delle finanze, in qualità di centrale di committenza, del compito di provvedere alla stima dei costi e alla selezione delle proposte per la realizzazione delle nuove infrastrutture penitenziarie
Conseguentemente vengono modificati i commi 12 e 13, lettere a) ed e), sostituendo il riferimento al contraente generale con quello alla centrale di committenza.

In sede di coordinamento formale, al comma 3, i capoversi sono numerati come commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies.

In sede di coordinamento formale, al comma 7, i capoversi sono numerati come commi 7-bis, 7-ter, 7-quater .


Articolo 28 – Concorso alla manovra degli Enti territoriali e ulteriori riduzioni di spese

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

3.9

Relatori

12.12

Aggiunge il comma 11-bis il quale modifica il D.Lgs. n. 68/2011, relativo al federalismo fiscale per le regioni e le province, sopprimendo il comma 5 dell’articolo 17 concernente la norma di salvaguardia per le autonomie speciali con riferimento specifico alle modalità di applicazione dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RCAuto) nei confronti delle province ubicate nelle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

La norma prevede altresì l’applicazione sull’intero territorio nazionale delle modifiche all’imposta provinciale di trascrizione (IPT) introdotte dall’art. 1, comma 12, del D.L. n. 138/2011, che prevede la tassazione degli atti soggetti ad IVA in misura modulata sulla base delle caratteristiche di potenza e portata dei veicoli soggetti ad immatricolazione.

6.14 rif.

0.6.14.2

Relatori

Bonfiglio

13.12

Aggiunge il comma 11-terche, come modificata dal subem. 0.6.14.2 Buonfiglio, introduce una norma programmatica che prevede, al fine di potenziare il coordinamento della finanza pubblica, l’avvio della ridefinizione delle regole del Patto di stabilità interno per le autonomie territoriali.

28.21

Governo

13.12

Aggiunge il comma 11-quateril quale, novellando l’art. 76, comma 7, del D.L. n. 112/2008, prevede il divieto per gli enti locali di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale nel caso in cui l’incidenza delle spese di personale sia superiore al 50% (invece del 40%) delle spese correnti.


Articolo 29 – Acquisizione di beni e servizi attraverso il ricorso alla centrale di committenza nazionale e interventi per l’editoria

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

29.31

29.33

Strizzolo

Contento

12.12

Aggiunge il comma 3-bis il quale assegna per gli anni 2011, 2012 e 2013 la somma di 2,5 milioni di euro al sostegno delle attività e delle iniziative culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative ed editoriali di cui all'articolo 16 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

 

 

 

 

26.01

Beltrandi

12.12

Aggiunge l’articolo 29-bis, recante“Introduzione dell’impiego di software libero negli uffici pubblici per la riduzione dei costi della pubblica amministrazione”, il quale – novellando l'articolo 68, comma 1, della legge n. 82/2005 – è volto a consentire alla pubblica amministrazione l’utilizzo di programmi informatici appartenenti alla categoria del software libero o a codice sorgente aperto.


Articolo 30 – Esigenze indifferibili

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

3.9

0.3.9.2
0.3.9.5










0.3.9.4

Relatori

Simonetti
De Micheli










Marinello

12.12

Aggiunge il comma 5-bis il quale,al fine di garantire la realizzazione di interventi necessari per la messa in sicurezza e l’adeguamento antisismico delle scuole, prevede che entro 15 giorni (termine così fissato dal subem. 0.3.9.2 Simonetti) dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo dia attuazione all’atto di indirizzo approvato dalle Commissioni parlamentari competenti il 2 agosto 2011, adottando gli atti necessari all’erogazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione destinate a tali finalità (la denominazione del Fondo è stata così precisata dal subem. 0.3.9.5 De Micheli). Si tratta di complessivi 2.800 milioni di euro assegnati al Fondo per l’anno 2015 dalla legge di stabilità 2012 (art. 33, co. 3, legge n. 183/2011), destinate a finalità varie, tra cui la messa in sicurezza di edifici scolastici.

La norma prevede, inoltre, che il Governo riferisca alle Camere in merito all’attuazione.

Modifica il comma 7 allineando la copertura finanziaria agli oneri derivanti dalla autorizzazione di spesa di cui al comma 6, relativa al concessione di un contributo annuo, a decorrere dal 2012, per l’Accademia dei Lincei (1,3 milioni di euro) e per l’Accademia della Crusca (0,7 milioni di euro).

Aggiunge il comma 8-bis inserendo una nuova finalità cui destinare le risorse del Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili ulteriore rispetto a quelle già previste dalla legge di stabilità 2012 nell’apposito elenco 3, relativa al rifinanziamento dei lavori socialmente utili di Napoli e Palermo. Con il subem. 0.3.9.4 Marinello è stata altresì previsto che il finanziamento riguardi anche la stipula di convenzioni con i comuni interessati alla stabilizzazione degli LSU con oneri a carico dei bilanci comunali.

6.14 rif.

0.6.14.3

Relatori

Bonfiglio

13.12

13.12

Aggiunge i commi 8-ter e 8-quaterche dispongono, rispettivamente, l’aumento da 32,4 a 47,2 milioni di euro (+14,8 milioni) della somma che l'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) S.p.A. è tenuto a versare all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 gennaio 2012 e la successiva riassegnazione di tale importo di 14,8 milioni per il 2012 (importo così precisato dal subem. 0.6.14.3 Bonfiglio)allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, per finalità specifiche del Ministero .

14.01 rif.

Relatori

13.12

Aggiunge i commi da 3-bis a 3-quinquies. In particolare, viene novellato l’art. 2 del D.Lgs. n. 422/1997, specificando che per trasporto pubblico locale lagunare si intende il trasporto pubblico locale effettuato con unità che navigano esclusivamente nelle acque protette della laguna di Venezia (comma 3-bis). Inoltre, si dispone che con appositi regolamenti governativi vengano semplificate le norme del codice concernenti il personale navigante, con riguardo al trasporto pubblico locale lagunare (comma 3-ter), disponendo altresì che al relativo servizio si applichino le norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 (comma 3-quater). Il comma 3-quinquies reca inoltre la definizione di trasporti pubblici non di linea per via d’acqua, sempre con riferimento alla laguna veneziane, richiamando a tal fine, le leggi regionali Veneto 30 dicembre 1993, n. 30 e 30 ottobre 1998, n. 25.

30.57

Relatori

13.12

Aggiunge il comma 8-bis il quale è volto ad includere nell’elenco degli interventi finanziati sulle risorse del Fondo esigenze urgenti e indifferibili  per il 2012 la voce relativa agli interventi di sostegno all’editoria e al pluralismo dell’informazione.


Articolo 31 – Esercizi commerciali

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

31.8 rif.

De Micheli

12.12

Modifica il comma 2 includendo la tutela dell’ambiente urbano - quale specificazione della più ampia tutela dell’ambiente - tra i vincoli alla libertà di apertura di nuovi esercizicommerciali sul territorio.


Articolo 32 – Farmacie

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

32.30 n.f.

Relatori

13.12

Sostituisce il comma 1, con due nuovi commi. In particolare, il nuovo comma 1:

-        amplia la platea dei comuni presso i quali le parafarmacie e i corner della grande distribuzione organizzata possono vendere farmaci. Si tratta dei comuni con popolazione superiore ai 12.500 abitanti, in luogo dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, previsto dal testo vigente;

-       relativamente ai farmaci vendibili nei suddetti esercizi commerciali, permette la vendita dei farmaci di fascia C, non rimborsabili dal SSN, senza obbligo di prescrizione medica. Diversamente da quanto disposto a legislazione vigente, alle farmacie resta la competenza esclusiva a vendere i farmaci di fascia C, non rimborsabili dal SSN, con l'obbligo di ricetta medica;

-        subordina la vendita dei farmaci alla procedura di cui al nuovo comma 1-bis, il qualeprevede che il Ministero della salute, sentita l’Agenzia italiana del farmaco, individui entro 120 giorni un elenco aggiornabile dei farmaci di fascia C per i quali permane l’obbligo di ricetta medica e quindi non sarà consentita la vendita negli esercizi commerciali;

-        esclude dai farmaci, vendibili nei suddetti esercizi commerciali, oltre ai medicinali iniettabili e contenenti sostanze psicotrope, come già previsto, anche i farmaci del sistema endocrino e quelli somministrati in via parenterale.

Modifica il comma 4precisandoche la facoltà delle farmacie, delle parafarmacie e dei corner della grande distribuzione di praticare sconti sui prezzi al pubblico non opera su tutti i prodotti venduti, come previsto dal testo vigente, bensì sui medicinali di cui al comma 1 e al comma 1-bis, consentendo pertanto alle farmacie la possibilità di scontare i farmaci di fascia C per i quali permane l'obbligo di ricetta medica.

 


Articolo 33 – Soppressione limitazioni esercizio attività professionali

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

6.14 rif.

Relatori

13.12

Sostituisce l’articolo, novellando interamente il comma 2 dell’articolo 10 della legge n. 183/2011, che, a sua volta, interviene sul testo dell’articolo 3 del D.L. n. 138 del 2011, al fine di specificare che le norme vigenti sugli ordinamenti professionali che saranno abrogate con effetto dall’entrata in vigore dell’apposito regolamento governativo e in ogni caso dalla data del 13 agosto 2012 sono quelle in contrasto con i principi di liberalizzazione di cui al comma 5 del medesimo articolo 3. Inoltre, aggiunge un nuovo comma in base al quale il Governo entro il 31 dicembre 2012 è tenuto a redigere un testo unico delle disposizioni aventi forza di legge che non risultino abrogate a seguito dell’entrata in vigore del predetto regolamento governativo ovvero a decorrere dalla data del 13 agosto 2012.


Articolo 34 – Liberalizzazione delle attività economiche ed eliminazione dei controlli ex-ante

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

34.11 n.f.

Governo

13.12

Modifica il comma 8 al fine di escludere dalla liberalizzazione il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, salvo eventuale specifica disciplina.


Articolo 35 – Potenziamento dell'Antitrust

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

2.30

Relatori

13.12

Modifica il comma 2 prevedendo che l’Autorità emetta il parere su atti che violano le norme sulla concorrenza entro 60 giorni.

In sede di coordinamento formale, la rubrica dell’articolo, in luogo di “Potenziamento dell’Antitrust” è stata riformulata in “Potenziamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato”.


Articolo 36 – Tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

2.30

Relatori

13.12

Aggiunge i commi 2-bis e 2-ter, che definiscono la tempistica per i casi di incompatibilità disciplinati dall’articolo (divieto per i titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e per i funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti).

In particolare, il comma 2-bis prevede che i titolari di cariche incompatibili possono optare entro 90 giorni dalla nomina. Decorso inutilmente tale termine, decadono da entrambe le cariche e la decadenza è dichiarata dagli organi competenti degli organismi interessati nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine o alla conoscenza dell’inosservanza del divieto. Viene previsto che in caso di inerzia da parte degli organi competenti, la decadenza è dichiarata dall’Autorità di vigilanza di settore competente.

Il comma 2-ter reca la disciplina in sede di prima applicazione, fissando il termine per esercitare l’opzione in 120 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

 

 

 

 

36.03 rif.

Borghesi

12.12

Aggiunge l’articolo 36-bis recante “Ulteriori disposizioni in materia di tutela della concorrenza nel settore del credito”.

In particolare, l’articolo è volto a qualificare come pratica commerciale scorretta il comportamento di banche, istituti di credito e di intermediari finanziari i quali, ai fini di stipula di un contratto di mutuo, obblighino i clienti a sottoscrivere una polizza assicurativa erogato dal medesimo soggetto col quale il mutuo è stipulato.


Articolo 37 – Liberalizzazione del settore dei trasporti

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

34.11 n.f.

Governo

13.12

Sostituisce il comma 1 prevedendo che il Governo adotti, mediante regolamenti di delegificazione, ai sensi dell’art. dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988, disposizioni volte a realizzare una compiuta liberalizzazione e un’efficiente regolazione nel settore dei trasporti e dell’accesso alle relative infrastrutture (la norma, nella formulazione originaria, non conteneva riferimenti alla regolazione né alle modalità di accesso alle infrastrutture).

Modifica il comma 2 prevedendo che le condizioni di accesso eque e non discriminatorie devono essere garantite dall’Autorità indipendente anche alla mobilità urbana collegata a stazioni, aeroporti e porti.

 


Articolo 39 – Misure per le micro, piccole e medie imprese

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

39.12 rif.

Marinello

12.12

Aggiunge il comma 7-bis con il quale si stabilisce che una quota del Fondo di garanzia a favore delle PMI debba essere riservata ad interventi di garanzia a favore del microcredito per la microimprenditoria, attribuendo altresì il compito all’Ente nazionale per il microcredito di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati e istituzioni anche europee per l’incremento delle risorse del Fondo dedicate alla microimprenditoria.


Articolo 40 – Riduzione degli adempimenti amministrativi per le imprese

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

40.2

Zeller

12.12

Modifica il comma 1 che novella l’articolo 109, comma 3, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto n. 773/1931), prevedendo quale unico adempimento da parte dei gestori di esercizi alberghieri o di altre strutture ricettizie quello di comunicazione, entro le ventiquattrore successive all'arrivo, alle questure territorialmente competenti le generalità delle persone alloggiate unicamente mediante mezzi informatici o telematici, ovvero mediante fax, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. L’emendamento, che prevede la sostituzione del comma 3, fa, dunque, venir meno anche l’adempimento relativo alla compilazione da parte dei clienti della scheda di dichiarazione delle generalità.

40.28

Comaroli

12.12

Aggiunge il comma 9-bis, il quale,novellando l’articolo 27 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici” (D.Lgs. n. 177/2005), dispone che la cessione anche di un singolo impianto radiotelevisivo, che non abbia ad oggetto unicamente le attrezzature, è da considerarsi ramo d’azienda. Gli atti relativi ai trasferimenti di impianti e di rami d’azienda effettuati precedentemente all’entrata in vigore di tali nuove disposizioni sono da considerarsi in ogni caso validi e non rettificabili a fini tributari.

40.41 n.f.

Gioacchino Alfano

12.12

Aggiunge il comma 9-ter che dispone la proroga al31 dicembre 2012 del termine previsto dall’articolo 1, comma 862, della legge n. 296/2006 per il completamentodegli interventi della programmazione negoziata. Per gli interventi in fase di ultimazione, oggetto della proroga, l’agevolazione è rideterminata nel limite massimo delle anticipazioni già erogate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame, con esclusione di ulteriori erogazioni a carico dello Stato.


Articolo 41 – Misure per le opere di interesse strategico

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

2.30

0.2.30.16 n.f.

Relatori

Vannucci

13.12

13.12

Aggiunge i commi 5-bis e 5-ter, relativi alla disciplina della finanza di progetto.

In particolare, il nuovo comma 5-bis introduce una nuova procedura per la finanza di progetto per le infrastrutture strategiche, alle quali, fino ad ora veniva invece applicata la procedura della finanza di progetto per i lavori pubblici prevista dall’art. 153 del D.Lgs. n. 163/2006 (cd. Codice dei contratti pubblici).

Con il subem. 0.2.30.16 Vannucci viene aggiunto il comma 14 all’art. 175 del Codice dei contratti pubblici, che prevede l’ulteriore facoltà, sempre per i soggetti di cui all'art. 153, comma 20, di presentare al soggetto aggiudicatore, oltre che studi di fattibilità, anche proposte relative alla realizzazione di infrastrutture inserite nel PIS, non presenti nella lista di cui al comma 1. Introduce, inoltre, per la presentazione delle proposte, una disciplina analoga a quella prevista dal comma 19 dell’art. 153, come modificato dal decreto legge n. 70/2011, per la presentazione di proposte di lavori non presenti nella programmazione triennale. Rispetto al testo previgente del comma 2 dell’art. 175 del D.lgs. n. 163/2006, la disciplina in esso recata, che consentiva ai soggetti in questione la facoltà di presentare sia studi di fattibilità che proposte di interventi, è stata suddivisa in due differenti discipline contenute rispettivamente nei commi 13 e 14.

Il nuovo comma 5-bis introduce, inoltre, per la presentazione delle proposte, una disciplina analoga a quella prevista dal comma 19 dell’art. 153, come modificato dal decreto legge n. 70/2011, per la presentazione di proposte di lavori non presenti nella programmazione triennale. La differenza rispetto alla procedura prevista dal citato comma 19 dell’art. 153 risiede nel fatto che non viene contemplato il diritto di prelazione per il promotore.

Il comma 5-ter è relativo all’applicabilità delle disposizioni recatedal nuovo comma 5-bis prevedendo che esse non si applicano alle procedure già avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto per le quali continuano, invece, ad applicarsi le norme previste dall’art. 175 del D.Lgs. n. 163/2006.


Articolo 42 – Misure per l'attrazione di capitali privati

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

6.14 rif.

Relatori

13.12

Aggiunge il comma 9-bis che, novellando l’art. 18, comma 1, della legge n. 183/2011, estende alle infrastrutture stradali e autostradali anche di carattere regionale la disciplina del finanziamento mediante defiscalizzazione delle infrastrutture realizzate con il sistema della finanza di progetto.


Articolo 43 – Alleggerimento e semplificazione delle procedure, riduzione dei costi e altre misure

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

2.30

0.2.30.13

0.2.30.7 rif.

0.2.30.49 rif.

Relatori

Fallica

Bressa


Piffari

13.12

12.12

12.12


12.12

Modifica i commi 2 e 3 nel senso di fare riferimento alle convenzioni autostradali e non alle concessioni, al fine dirende coerente il disposto dei commi 2 e 3 con quello di cui al comma 1, che prevede la semplificazione della procedura di approvazione degli aggiornamenti o revisioni delle convenzioni relative alle concessioni autostradali.

Modifica il comma 7 introducendo il termine del 31 dicembre 2012entro il quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti deve provvedere all’individuazione delle dighe per le quali sia necessaria e urgente la progettazione e la realizzazione di interventi di adeguamento o miglioramento della sicurezza, e per la fissazione dei relativi tempi di esecuzione.

Sostituisce il comma 8 che prevede, ai fini del mantenimento delle condizioni di sicurezza, che il MIT, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (la previsione del concerto con il Ministero dell’ambiente è conseguente all’approvazione del subem. Fallica 0.2.30.13) e d’intesa con le regioni e le province autonome, provveda, entro il 30 giugno 2013 all’individuazione, in ordine di priorità e sulla base anche dei progetti di gestione degli invasi, ai sensi dell’art. 114 del D.Lgs. 152/2006, delle grandi dighe per le quali, accertato il concreto rischio di ostruzione degli organi di scarico, sia necessaria e urgente l’adozione di interventi nonché la rimozione dei sedimenti accumulatisi nei serbatoi. Gli identici sub.0.2.30.7 Bressa e 0.2.30.49 Piffari prevedono che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nei cui territori sono presenti le grandi dighe per le quali sia stato rilevato il rischio di ostruzione degli organi di scarico e la conseguente necessità e urgenza della rimozione dei sedimenti accumulatisi nei serbatoi, individuino e mettano a disposizione dei concessionari siti idonei per lo stoccaggio definitivo di tutto il materiale e dei sedimenti asportati dagli interventi previsti

Modifica il comma 9 posticipando al 31 dicembre 2012 (in luogo del 30 giugno 2012) il termine entro il quale i concessionari o i richiedenti la concessione di derivazione d’acqua da grandi dighe sono tenuti a redigere il progetto di gestione dell’invaso.

Modifica i commi 10 e 11 posticipando al 31 dicembre 2012 (in luogo dei 6 mesi dall’entrata in vigore del decreto-legge in esame) il termine entro il quale i concessionari o i richiedenti la concessione sono tenuti a presentare al MIT, per le dighe che hanno superato una vita utile di 50 anni, il piano di manutenzione dell'impianto di ritenuta (comma 10), nonché gli elaborati di consistenza delle opere di derivazione ed adduzione.

Modifica il comma 15 fissando a 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto (in luogo di tre mesi) la presentazione, da parte dei concessionari o i richiedenti la concessione di derivazione d'acqua da dighe, dei collaudi statici delle opere realizzate successivamente all'entrata in vigore della legge 5 novembre 1971, n. 1086.

14.01

Relatori

 

Modifica il comma 5 specificando che si considerano concessionari, ai fini dei contratti di concessione di costruzione e gestione nel settore stradale e autostradalesolo i soggetti individuati ai sensi della parte II, titolo III, capo II, del decreto legislativo n. 163/2006, che comprende le norme riguardanti le concessioni di lavori pubblici.


Articolo 44 – Disposizioni in materia di appalti pubblici

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

44.01 rif.

Pugliese

12.12

Introduce l’articolo 44-bis recante “Elenco-Anagrafe nazionale delle opere pubbliche incompiute”.


Articolo 48 – Clausola di finalizzazione

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

3.9

Relatori

12.12

Modifica il comma 1 prevedendo la trasmissione alle Camere del decreto del Ministro dell’economia e finanze con il quale si deve provvedere alla individuazione del maggior gettito derivante dalle misure recate dal presente provvedimento da riservare all’Erario,per un periodo di cinque anni.

48.3 rif.
48.6 rif.

Bressa
Fugatti

12.12

Aggiunge il comma 1-bis, il quale reca la clausola di salvaguardia per le autonomie speciali, richiamando la compatibilità con i rispettivi statuti ai fini dell’applicazione delle norme derivanti dal presente decreto legge, fatta eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 13, 14 e 28.

 


Articolo 49 – Norma di copertura

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

13.112

Governo

13.12

Modifica gli importi relativi agli oneri derivanti dal provvedimento in conseguenza, tra l’altro, della revisione del finanziamento del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne.