Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Titolo: Disposizioni in favore dei territori di montagna - Testo unificato delle proposte di legge AA.CC. 41-320-321-605-2007-2115-2932-A - Elementi per l'esame in Assemblea
Riferimenti:
AC N. 41/XVI   AC N. 320/XVI
AC N. 321/XVI   AC N. 605/XVI
AC N. 2007/XVI   AC N. 2115/XVI
AC N. 2932/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 434
Data: 14/02/2011
Descrittori:
COMUNITA' AREE E ZONE MONTANE   CONTRIBUTI PUBBLICI
INTERVENTI IN AREE DEPRESSE     

 

14 febbraio 2011

 

n. 434/0

Disposizioni in favore dei territori di montagna

Testo unificato delle proposte di legge

AA.CC. 41-320-321-605-2007-2115-2932-A

Elementi per l'esame in Assemblea

 

Numero dei progetti di legge

AA.CC. 41, 320, 321, 605, 2007, 2115, 2932-A

Titolo

Disposizioni in favore dei territori di montagna

Data approvazione in Commissione

9 febbraio 2011


Contenuto

In data 9 febbraio 2011, la V Commissione Bilancio ha approvato, in sede referente, il testo unificato delle proposte di legge C. 41 Brugger e altri, C. 320 Quartiani e altri,  C. 321 Quartiani e altri, C. 605 Caparini e altri, C. 2007 Quartiani e altri, C. 2115 Barbieri e altri e C. 2932 Consiglio regionale della Valle d'Aosta, recante “Disposizioni in favore dei territori di montagna”.

Il nuovo testo, risultante dagli emendamenti approvati in sede referente, si compone di 13 articoli.

 

Ai sensi dell’articolo 1, il provvedimento è finalizzato alla salvaguardia e alla valorizzazione delle specificità culturali, economiche, sociali e ambientali delle zone montane, nonché a garantire un’adeguata qualità della vita alle popolazioni residenti e ad evitare i fenomeni di spopolamento e di innalzamento dell’età media delle popolazioni.

L’attuazione delle misure ivi contenute è subordinata all’autorizzazione delle Commissione europea, ai sensi dell’art. 108 TFUE.  All’Italia viene demandato di promuovere nelle sedi europee azioni volte al riconoscimento della specificità dei territori montani, nonché all’introduzione di una definizione europea di tali territori.

 

Gli articoli 2 e 3 recano, rispettivamente, le modalità e i criteri per l’individuazione dei comuni montani svantaggiati e l’istituzione di un Fondo nazionale integrativo per i comuni svantaggiati, finalizzato al finanziamento di progetti per lo sviluppo di tali territori.

In particolare, l’articolo 2 demanda la fissazione dei criteri per l’individuazione dei comuni montani svantaggiati ad un decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, da adottarsi di concerto con il Ministro dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato Regioni ed autonomie locali, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

Il decreto deve essere adottato entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.

L’articolo stabilisce comunque direttamente specifici requisiti in presenza dei quali deve essere assicurato il riconoscimento di comune montano svantaggiato. 

Si tratta, in particolare, di almeno il 70 per cento della superficie comunale al di sopra dei 400 metri di altitudine, ovvero di almeno il 40 per cento della superficie comunale al di sopra dei 400 metri di altitudine con una pendenza – di almeno il 30 per cento del territorio comunale – superiore al 20 per cento. Nelle regioni alpine le soglie di 400 metri di altitudine sono elevate a 500.

Inoltre, ai fini dell’individuazione di area svantaggiata, oltre ai requisiti citati, è richiesta la presenza di particolari situazioni di svantaggio economico sociale dovute alla fragilità del territorio, alla marginalità delle aree e alla loro limitata accessibilità.

Le regioni, in attuazione dei criteri fissati dal decreto, entro i trenta giorni successivi all’entrata in vigore dello stesso, classificano il rispettivo territorio montano.

 

L’articolo 3 istituisce il Fondo nazionale integrativo per i comuni svantaggiati, dotandolo di 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2011.

I progetti ammissibili a finanziamento debbono avere carattere straordinario e non possono essere riferibili alle attività ordinarie dell’ente.

L’articolo individua le specifiche tipologie di progetti di sviluppo socio-economico ammissibili.

Tali progetti, che possono anche essere pluriennali, devono perseguire le seguenti finalità:

a) potenziamento e valorizzazione dei servizi pubblici;

b) potenziamento e valorizzazione del sistema scolastico;

c) valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;

d) incentivazione dell’agricoltura di montagna;

e) sviluppo del sistema turistico e sportivo;

f) valorizzazione della filiera forestale e delle biomasse;

g) interventi di salvaguardia dei prati pascoli.

 

 I progetti devono essere individuati, entro il 30 marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, da adottarsi di concerto con il Ministro dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Il relativo schema di decreto è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Nell’ipotesi in cui il Governo non intenda conformarsi alle condizioni espresse nel parere, lo schema deve essere nuovamente inviato alle Camere corredato di una relazione per l’espressione di un nuovo parere.

 

L’articolo 4 introduce un nuovo comma 7-ter all’articolo 122 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (D. L.gs. n. 163/2006), recante la disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia comunitaria.

La modifica è volta sostanzialmente ad ampliare per i comuni montani la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara - prevista dall’art. 57, comma 6 del citato Codice - per l’aggiudicazione di contratti di lavori pubblici, nonché a disciplinarne le modalità di svolgimento.

In particolare, per i comuni montani il limite massimo di importo previsto per il ricorso alla citata procedura negoziata è pari a 1 milione di euro.

  Inoltre, l’articolo consente che la realizzazione di opere a carattere complesso e infrastrutturale da parte dei comuni montani possa essere finanziata, previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, fino al 70 per cento dell'importo, con risorse derivanti dall’emissione da parte degli stessi di specifiche obbligazioni a ciò finalizzate.

 

L’articolo 5 riconosce anche agli Sci club riconosciuti dalla Federazione italiana sport invernali e alle Sezioni del Club Alpino Italiano il regime fiscale agevolato di determinazione forfetaria del reddito e dell’IVA, di cui alla legge n. 398/1991, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche.

 

L’articolo 6 apporta modifiche alla legge n. 74 del 21 marzo 2001, concernente l'attività del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS) del Club alpino italiano. In particolare, l’articolo reca modifiche alla disciplina delle attività del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS), riconosce l’equivalenza al CNSAS del Soccorso alpino valdostano (SAV) e del Bergrettungsdienst dell’Alpenvereins (BDR); introduce, inoltre, nell'ambito delle scuole nazionali del CNSAS la Scuola nazionale tecnici di soccorso speleo subacqueo e, conseguentemente, introduce il tecnico di soccorso speleo subacqueo, il tecnico di disostruzione e di centrale operativa tra le figure professionali specialistiche le cui qualifiche sono rilasciate dalle scuole nazionali.

 

L’articolo 7 introduce la certificazione di ecocompatibilità, che può essere applicata su tutti i prodotti di derivazione del legno (compresi carta e mobili) prodotti con materiale proveniente da boschi e formazioni forestali create nei territori montani con specie indigene di pregio, a lungo ciclo di maturazione, gestiti con criteri di ecocompatibilità.

Con regolamento del Ministro delle politiche agricole  sono fissate le modalità per il rilascio della certificazione. Lo schema di regolamento di cui al presente comma è trasmesso alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

 

L’articolo 8 reca la disciplina gli usi civici nei comuni montani, stabilendo le modalità di definizione delle controversie relative a compravendite di beni gravati da usi civici risultanti successivamente al perfezionamento dell'atto.

 

L’articolo 9 reca la definizione di rifugi di montagna, identificandoli in strutture ricettive custodite da soggetti qualificati, ubicate in zone disagiate o isolate di montagna e idonee a fornire ricovero e ristoro nonché soccorso a sportivi e a escursionisti.

Si dispone, inoltre, il divieto che gli immobili di proprietà statale e quelli trasferiti agli enti territoriali, in uso come rifugi di montagna, possano essere oggetto di procedure di dismissione o di cartolarizzazione.     

Infine, l’articolo abroga il D.P.R. n. 918 del 4 agosto 1957,  che approva il testo organico delle norme sulla disciplina dei rifugi alpini.

 

L’articolo 10 consente che il Collegio nazionale delle guide alpine italiane e il Collegio nazionale dei maestri di sci, nell'ambito della propria attività istituzionale, possano prevedere una serie di progetti finalizzati alla sicurezza e la prevenzione in montagna, all’avvicinamento dei giovani alla professione di guida alpina e di maestro di sci, iniziative a supporto della propria attività istituzionale, alla valorizzazione delle risorse montane.

 

L’articolo 11 modifica la norma di interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo istitutivo dell’ICI - D.Lgs. n. 504/1992 - secondo la quale non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità.

La modifica è volta a tener fermo quanto previsto dal comma 3, lettera e), dell'articolo 9 del D.L. n. 557 del 1993, che esclude il requisito della ruralità per i fabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso.

 

L’articolo 12 fa salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità del provvedimento in esame ai sensi di quanto previsto dai rispettivi statuti.

 

L’articolo 13 reca una disposizione transitoria, secondo la quale il decreto ministeriale – di cui all’articolo 3, comma 2 - che individua i progetti di sviluppo ammissibili ad essere finanziati con le risorse del Fondo nazionale integrativo per i comuni montani svantaggiati, in sede di prima applicazione, può essere adottato entro il 30 ottobre dell'anno di entrata in vigore della legge.

 

Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente

Le proposte di legge in esame sono state assegnate in sede referente alla V Commissione Bilancio.

L’esame abbinato delle proposte di legge C. 41 Brugger e altri, C. 320 Quartiani e altri,  C. 321 Quartiani e altri, C. 605 Caparini e altri, C. 2007 Quartiani e altri, C. 2115 Barbieri e altri è iniziato in Commissione il 24 giugno 2009 e si è concluso il 9 febbraio 2011. A tali proposte è stata successivamente abbinata la proposta di legge di iniziativa regionale C. 2932, il cui esame è iniziato il 2 febbraio 2010.

 

Nel corso dell’esame si sono tenute le audizioni informali dei rappresentanti di ANCI, UNCEM e UPI (18 novembre 2009) e del Corpo forestale dello Stato (20 luglio 2010).

 

Nella seduta del 5 ottobre 2010, la Commissione bilancio ha deliberato di richiedere il trasferimento in sede legislativa del provvedimento nel testo unificato come risultante dagli emendamenti approvati.

Non avendo il Governo espresso il prescritto assenso al trasferimento di sede, la Commissione bilancio ha continuato l’esame istruttorio del provvedimento, approvando un nuovo testo unificato e richiedendo su esso, in data 24 novembre 2010 il trasferimento di sede.

In assenza del prescritto parere governativo, in data 9 febbraio è stato dato mandato al relatore a riferire favorevolmente all’Assemblea sul testo come

 

risultante dagli emendamenti approvati da ultimo in sede referente.

I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva

Nel corso dell’esame istruttorio sono stati espressi i pareri delle seguenti Commissioni: I Affari costituzionali, II Giustizia, VI Finanze, VIII Ambiente, X Attività produttive, IX Trasporti, XI Lavoro, XII Affari sociali, XIII Agricoltura, XIV Politiche comunitarie e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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