Estremi
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Commi
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già emend.
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Data
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Oggetto
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2.1877
Relatore
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commi 5-bis -
5-quater
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NUOVO
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Aggiunge i
commi da 5-bis a 5-quater - volti ad riprodurre nel disegno
di legge finanziaria il testo dell’articolo 1 del decreto legge n. 168/2009 -
i quali, in relazione alla riduzione
di 20 punti percentuale dell’acconto
IRPEF 2009 introdotta dal DL n. 168/2009 e i cui effetti sono comunque
fatti salvi dal successivo comma 248, dispongono:
§ il riconoscimento, ai contribuenti che non hanno
applicato la riduzione dell’acconto, di un credito d’imposta da utilizzare in
compensazione di importo pari all’eccedenza versata (5-bis);
§ l’obbligo, a carico dei sostituti d’imposta, di
trattenere dagli emolumenti del mese di novembre, un acconto IRPEF ridotto,
rideterminato ai sensi del DL n. 168/2009 (5-ter);
§
l’obbligo, a
carico dei sostituti d’imposta che hanno trattenuto al lavoratore e versato
all’erario un acconto determinato in base alla normativa previgente (senza
tenere conto della riduzione), di restituire ai lavoratori, negli emolumenti
corrisposti a dicembre, l’eccedenza trattenuta. La quota eccedente versata
all’Erario potrà essere recuperata dai sostituti d’imposta dai primi
pagamenti utili (5-quater).
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comma 9
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2.1872 Relatore
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Sostituisce
il comma 9prevedendo che l’applicazione della
disciplina relativa al documento unico
di regolarità contributiva (DURC) al settore del commercio - esclusa in via generale per il solo commercio al
dettaglio ambulante dal testo originario - sia invece richiesta nei casi
definiti dalle regioni, con riferimento al rilascio dell’autorizzazione
all’esercizio dell’attività. In tal caso, le regioni possono altresì stabilire
le modalità attraverso le quali i comuni possono essere chiamati alla
verifica della sussistenza e regolarità della predetta documentazione.
Inoltre si prevede la sospensione dell’autorizzazione per 6 mesi in caso di
mancata presentazione annuale del DURC.
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comma 20
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2.1872 Relatore
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Modifica il comma 20prevedendo una riduzione complessiva
di 10 milioni di euro dei contributi
in favore delle comunità montane e dei piccoli comuni che presentano
parametri critici di carattere demografico, introdotti dall’articolo 1, comma
703, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007) per il triennio
2007-2009, ed estesi al triennio successivo dal comma in esame. In sostanza, si
riduce di 10 milioni complessivi il contributo in favore dei piccoli comuni
che presentano una elevata percentuale di
popolazione residente ultrasessantacinquenne, il
contributo in favore dei piccoli comuni che presentano una percentuale
elevata di popolazione residente di età inferiore ai 5 anni, il contributo in
favore dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti ed il contributo
in favore alle comunità montane.
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2.1877
Relatore
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comma 20-bis
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Aggiunge il
comma 20-bis, il quale obbliga
i comuni a trasmettere al Ministero dell’interno un’apposita certificazione del maggiore gettito,
accertato a tutto l'anno 2009, derivante dalle misure di incremento della base imponibile ICI recate dal decreto-legge n.
262 del 2006 (articolo 2, commi da 33 a 38 e da 40 a 45), ai fini della corrispondente
riduzione dei trasferimenti erariali.
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2.1877
Relatore
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comma 33-bis
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2.1872 Relatore
comma 33-bis
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Aggiunge il
comma 33-bis, che autorizza i Confidi ad utilizzare i fondi derivanti dalle misure per la
ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle
calamità durante la prima decade del mese di novembre 1994, ove risultino
ancora nelle rispettive disponibilità, per gli interventi di sostegno alle
iniziative di rilancio produttivo e di tutela occupazionale nelle aree a più
alto tasso di ricorso alla cassa integrazione.
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2.1877
Relatore
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comma 43
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2.1872 Relatore
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Modifica il comma 43, incrementando di 50 milioni di euro (da
50 a
100 milioni) le risorse riservate per il 2010 a favore del Fondo per la tutela dell’ambiente e la
promozione dello sviluppo del territorio - finalizzato ad enti per
interventi sul rispettivo territorio di appartenenza - a valere sulle risorse
derivanti dal rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali (c.d. scudo
fiscale).
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2.1877
Relatore
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comma 47 rif.
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2.1872 Relatore
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Modifica il comma 47, apportandovi
le seguenti integrazioni:
§
riconosce un diritto di opzione prioritaria
sull’acquisto dei beni confiscati alla
mafia (per i quali il comma 2-bis dell’art. 2-undecies della legge n.
575/1965, introdotto dal comma 47 del disegno di legge, dispone la vendita)
al personale delle Forze armate e
delle Forze di polizia che costituisca cooperative edilizie (nuovo comma
2-ter);
§
riconosce un diritto di prelazione per l’acquisto
dei medesimi beni agli enti locali
ove tali beni siano ubicati, demandando la disciplina attuativa della
disposizione ad un apposito regolamento governativo (nuovo comma 2-quater).
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2.1877
Relatore
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commi 48, 48-bis
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2.1872 Relatore
Commi 48 e 48-bis
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Sostituisce
il comma 48riservando un
limite massimo di 20 milioni di
euro nel 2010 del Fondo di garanzia
presso il Mediocredito Centrale Spa per la parziale assicurazione ai crediti
concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese -, per agevolare
gli investimenti ed il consolidamento della passività, mediante il
rafforzamento delle attività del fondo di garanzia nazionale e dei confidi agricoli.
Aggiunge il comma 48-bis in materia di
contributi per il pagamento delle polizze assicurative contro danni in
agricoltura. E’ disposto, in particolare, l’incremento a 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010,
2011 e 2012 tramite una rimodulazione
delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente per i
contributi ai premi pagati dagli agricoltori per le assicurazioni. Alle medesima
finalità di copertura delle polizze sono inoltre destinati 20 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2010, 2011 e 2012, attivabili nel contesto dell'organizzazione comune
dei mercati del settore vino. Il medesimo comma specifica che le
disponibilità finanziarie destinate agli interventi assicurativi, possono
essere utilizzate anche a copertura di fabbisogni relativi agli anni
precedenti a quello di competenza senza oneri per il bilancio dello Stato.
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2.1877
Relatore
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comma 48-ter
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NUOVO
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Il comma 48-ter che, per la finalità generale di ovviare alle necessità del settore agricolo,
demanda al CIPE l’individuazione dei programmi da sostenere in tale settore e
la relativa destinazione di 100
milioni di euro, a valere sul Fondo
infrastrutture.
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2.1877
Relatore
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comma 48-quater
Inammissibile,
limitatamente al secondo periodo
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2.1872 Relatore
comma 48-quater
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Aggiunge il
comma 48-quater che proroga,
ai fini dell’attuazione degli obblighi inerenti al fondo europeo della pesca,
per l’anno 2010 il Programma nazionale
triennale della pesca e dell’acquacoltura 2007-2009, disponendone la
copertura a valere sulle risorse residue relative all’attuazione dei piani
nazionali del settore agricolo alimentare e forestale previste dalla legge
finanziaria per il 2008 (art. 1, co. 1084 della legge 296/2006).
Viene inoltre
esteso, anche alla pesca nelle regioni oggetto delle politiche europee di
convergenza il campo di competenza del commissario ad acta per le opere della gestione separata dei progetti
speciali ex- Agensud, conformemente al programma triennale della pesca e alla
regolamentazione europea in materia di aiuti de minimis. Tale campo di competenza riguarda già le attività
creditizie nei campi delle opere private del Mezzogiorno interno, la
forestazione produttiva, l’agrumicoltura, la zootecnia, la
commercializzazione dei prodotti agricoli.
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2.1877
Relatore
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comma 53-bis
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2.1872 Relatore
comma 53-bis
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Aggiunge il
comma 53-bis, che limita l’erogazione dei contributi e delle provvidenze all’editoria
all’effettivo stanziamento di bilancio, procedendo
al riparto in quote proporzionali
all’ammontare del contributo
spettante per legge a ciascuna impresa. La norma sembrerebbe modificare
implicitamente il comma 1246 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2007.
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2.1877
Relatore
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comma 53-ter
rif.
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2.1872 Relatore
comma 53-ter
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Aggiunge il
comma 53-ter, che consente, in relazione al mancato pagamento dell’annualità
2009, la rimodulazione delle
rate annuali con le quali il Dipartimento per
l’informazione e l’editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri effettua
il rimborso a Poste italiane S.p.A.
delle somme corrispondenti alle riduzioni
tariffarie praticate da Poste Italiane S.p.A. agli editori per la spedizione dei prodotti editoriali.
Conseguentemente le somme versate all’entrata del bilancio e riassegnabili
nell’anno 2009, non ancora riassegnate alla data di entrata in vigore della
norma in esame, sono acquisite per l’importo di 45 milioni di euro. L’entrata
in vigore della norma è fissata alla data di pubblicazione in gazzetta
ufficiale della legge Finanziaria.
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2.1877
Relatore
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commi da 56 a 94
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2.1384 NF
Governo
commi da 56 a 94
commi da 56 a 94
commi da 56 a 94
commi da 56 a 94
commi da 56 a 94
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Aggiunge i commi da 56
a 94, relativi al c.d. Patto per la salute. In particolare:
§
ll comma 56 qualifica le
disposizioni dettate dai commi da 57 a 95 come norme attuative dell’Intesa
in materia sanitaria (Patto per la
salute) per il triennio 2010-2012, in funzione del rispetto degli obblighi
comunitari e per garantire la realizzazione degli obbiettivi di finanza
pubblica.
§
Il comma 57 dispone un
incremento di 584 milioni per il 2010
e 419 milioni per il 2011 rispetto
al livello di finanziamento determinato dalla legislazione previgente, mentre
per l’anno 2012, per il quale non
esisteva una precedente previsione di finanziamento, si prevede un incremento
pari al 2,8% rispetto al livello di finanziamento fissato per il 2011. Lo
Stato si impegna ad assicurare anche con provvedimenti legislativi successivi
l’intero importo delle risorse aggiuntive previste nell’Intesa Stato-regioni.
§
il comma 58 ridetermina l’annuale disciplina delle
anticipazioni di tesoreria per il finanziamento della spesa sanitaria
corrente. Alle regioni sono infatti accreditate mensilmente le somme
provenienti dal gettito dei tributi che concorrono al finanziamento della
spesa sanitaria. La quota perequativa finanziata dall’IVA è invece
corrisposta in via definitiva soltanto dopo la determinazione del CIPE e
previa intesa sulla sua ripartizione espressa dalla Conferenza Stato-Regioni.
Nelle more, il fabbisogno determinato dalla spesa sanitaria corrente è
sostenuto dalle anticipazioni di tesoreria corrisposte a ciascuna regione in
proporzione alla pre-determinazione provvisoria delle somme ad esse
spettanti.
La disciplina disposta per il triennio 2010-2012 assume come
parametro di riferimento delle anticipazioni le maggiori somme stabilite dal
comma 57 in
attuazione di quanto convenuto con le regioni nel nuovo Patto per la salute. La percentuale ‘ordinaria’ delle
anticipazioni è confermata al 97 per
cento delle somme spettanti ed è invece positivamente determinata al 98 per cento per le regioni ‘virtuose’,
quelle cioè che risultano adempienti rispetto alle misure di contenimento e
razionalizzazione della spesa previste dalla normativa vigente (videat. commi 61, 62 e 63). Per queste
ultime è lasciata facoltà al ministero di aumentare ulteriormente quella
percentuale «compatibilmente con gli
obblighi di finanza pubblica».
Sono confermate poi le
disposizioni che, nelle more dell’intesa espressa dalla Conferenza, riferiscono
l’anticipazione al valore della quota spettante a ciascuna regione in base
all’assegnazione del secondo anno antecedente quello di riferimento e le
disposizioni che autorizzano il tesoro alle compensazioni derivanti dalla
mobilità sanitaria fra regioni e alla mobilità sanitaria internazionale.
§
Il comma 59 aumenta da 23 a 24 miliardi l’importo per il programma pluriennale di interventi
in materia di ristrutturazione
edilizia di cui all’articolo 20 della legge n. 67/1988, fermo restando
che la sottoscrizione degli Accordi di programma è subordinata alla effettiva disponibilità delle somme in bilancio.
§
Il comma 60 prevede che le citate risorse per investimenti nel settore sanitario
possano essere utilizzate dalle regioni per migliorare le procedure contabili
sottostanti ai bilanci delle aziende sanitarie.
§
I commi da 61 a 64 riguardano la spesa per il personale del Servizio Sanitario Nazionale. Nel dettaglio, il comma 61ridefinisce la disciplina sui vincoli alla spesa per il personale
degli enti del Servizio sanitario nazionale, disponendo che tali
enti dovranno adottare le misure necessarie a garantire che la spesa per il personale per ciascuno
degli anni 2010, 2011 e 2012 sia ridotta dell'1,4 per cento rispetto a quella
del 2004. L’aggregato di spesa è definito in modo ampio e sono previste particolari modalità di calcolo escludendo dal
computo alcune voci specificamente definite. Il comma 62 prevede alcuni adempimenti, per il conseguimento degli
obiettivi di contenimento della spesa sanitaria da parte degli enti del SSN, comprendendo in tale ambito anche le azioni
riguardanti i processi di riorganizzazione e la razionalizzazione e l’efficientamento
della rete ospedaliera, i seguenti adempimenti: La verifica del
raggiungimento, per gli anni 2010, 2011 e 2012, degli obiettivi stabiliti con
le disposizioni recate con i due commi precedenti (61 e 62), è, ai sensi del comma 63, affidata al Tavolo di verifica degli adempimenti
previsto dall’intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato e le Regioni. Il comma 64 specifica che, per il triennio 2010-2012, per
l’applicazione delle misure sancite in tema di concorsi ed assunzione di
personale dai commi 10-13 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, i vincoli
finanziari ivi previsti per le amministrazioni interessate, debbano
riferirsi, per gli enti del Servizio sanitario nazionale, alle misure di
contenimento della spesa introdotte con i suddetti commi 61, 62 e 63.
§
I commi 65-81 recano la disciplina
per le regioni che non garantiscono l’equilibrio
economico sanitario. In particolare, il comma 66, integrando il disposto dell’articolo 1, comma 174,
della legge n. 311/2004, prevede automatismi ulteriori, rispetto a quelli
fiscali, in caso di disavanzo sanitario non coperto dalla regione. Il comma 67 definisce il livello dello squilibrio economico
regionale rispetto al
finanziamento ordinario e alle maggiori entrate proprie sanitarie, pari – o
superiore - al 5%, ancorché coperto dalla regione o inferiore al 5% qualora
la regione non sia in grado di farvi fronte, che comporta la presentazione di
un Piano di rientro dai disavanzi
sanitari, di durata triennale. I
commi da 68 a
72 regolano le nuove procedure per
la predisposizione e l'approvazione del Piano di rientro da parte delle regioni.
In caso di valutazione positiva del Piano esso è approvato dal
Consiglio dei ministri e immediatamente esecutivo (comma 69), mentre in caso di mancata presentazione o riscontro
negativo sullo stesso il Consiglio dei ministri nomina il Presidente della
regione quale commissario ad acta
per la predisposizione del Piano nei successivi trenta giorni e per la sua
attuazione. La nomina del Commissario ad acta comporta, oltre alle
disposizioni previste dalla normativa vigente l’automatica adozione di misure
restrittive e sanzionatorie nei confronti della Regione (sospensione dei
trasferimenti erariali a carattere non obbligatorio, decadenza dei direttori
generali, amministrativi e sanitari). In via generale la periodicità della
verifica dell’attuazione del piano (comma
71) avviene con periodicità trimestrale ed annuale. E’ fatto obbligo alla
Regione di rimuovere eventuali provvedimenti, anche normativi, che risultino
di ostacolo all’attuazione del Piano. L'approvazione del Piano (comma 72) e la sua attuazione consentono
l'accesso al maggior finanziamento dell'esercizio in cui si è verificata
l'inadempienza e di quelli interessati dal piano stesso.
I commi da 73 a 75 disciplinano i
casi di inadempienza regionale
rispetto all’attuazione del Piano, o del Presidente della regione quale
commissario ad acta per la predisposizione o attuazione del
Piano, prevedendo da parte dello Stato l’adozione di tutti gli atti necessari
nell’esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell’articolo 120 della
Costituzione, compresa la possibilità di nominare uno o più commissari ad acta con esperienza nella gestione
sanitaria. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi del Piano,
riscontrato in sede di verifica annuale, con conseguente formazione di un
disavanzo sanitario, vengono altresì previste misure specifiche tra le quali
l'incremento automatico delle aliquote fiscali regionali (comma 76).
La nuova disciplina (comma 77)
viene estesa anche alle regioni che al momento dell’approvazione della legge
abbiano già avviato le procedure relative al Piano di rientro. Viene inoltre
dettata una disciplina transitoria per le regioni già sottoposte ai Piani di
rientro e già commissariate (comma 78).
Il comma 79 prevede una
sospensione per 12 mesi delle azioni esecutive nei confronti delle aziende
sanitarie delle regioni sottoposte ai Piani di rientro.
Il comma 80 consente alle
regioni interessate dai Piani di utilizzare
le risorse FAS a copertura dei debiti pregressi.
Il comma 81 consente alle
regioni sottoposte ai Piani per l’esercizio finanziario 2009 di applicare gli automatismi fiscali di cui
al precedente comma 76.
§
I commi da 82 a 87 recano la disciplina per le regioni che risultano non adempienti rispetto
ad adempimenti diversi dall'equilibrio economico nel settore sanitario. E’ prevista
la predisposizione di un Piano e
la sottoscrizione di un Accordo fra la regione e lo Stato al fine di
recuperare le inadempienze (comma 83)
La sottoscrizione e attuazione dell’Accordo costituiscono condizione per
l’accesso al maggior finanziamento (comma
84) da parte dello Stato. Vengono previste verifiche periodiche
dell’attuazione del Piano e stabilite norme transitorie per le regioni che
avrebbero dovuto sottoscrivere l’Accordo entro il 31 dicembre 2009 (commi 86 e 87).
§
Il comma 88 prevede un’anticipazione di liquidità - pari
a 1.000 milioni di euro – da parte
dello Stato alle regioni con Piani di
rientro per l’estinzione dei debiti pregressi fino al 2005. Il rimborso
dell’anticipazione comprensiva degli interessi deve avvenire in un periodo
non superiore a trenta anni.
§
Il comma 89 chiarisce, con
riguardo alle disposizioni di riduzione del prezzo dei farmaci equivalenti -
dirette, in particolare, a recuperare
a favore del Servizio sanitario nazionale il valore degli extra sconti
riguardante i farmaci equivalenti avvenuti nel corso del 2008 -
di cui all'articolo 13 del decreto legge 39/2009, che il riferimento da esse
operato ai farmaci non coperti da brevetto attiene soltanto al brevetto sul
"principio attivo".
§
Il comma
90 proroga di 1 anno il termine per
l'adozione dei provvedimenti regionali diretti a prevedere la cessazione
degli accreditamenti provvisori delle strutture private.
§
Il comma 91 modificando l’art. 37 della legge 18 giugno 2009,
n. 69, proroga al 31 dicembre 2011, il termine per rilascio della carta
nazionale dei servizi (CNS), e delle altre carte elettroniche ad essa
conformi, anche ai titolari di carta d’identità elettronica (CIE).
§
Il comma 92 incrementa di 400 milioni per l'anno 2010 il fondo per le non autosufficienze.
§
I commi 93-94 prevedono, a
decorrere dall'anno 2010, che le risorse
per i diritti soggettivi, contemplati da specifiche disposizioni
legislative, sono finanziate in
appositi capitoli di spese obbligatorie, iscritti nello stato di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anziché nel
Fondo nazionale per le politiche sociali, riducendo, conseguentemente, lo stanziamento del citato Fondo nazionale per le politiche sociali, a
seguito del trasferimento delle relative risorse ai pertinenti capitoli.
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2.1877
Relatore
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comma 95
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2.1384 NF
Governo
comma 95
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Aggiunge il comma 95 che
prevede la continuità, a decorrere dal
2010, del versamento, da parte dell'INPS nell'apposito
capitolo n. 3331 dell'entrata del bilancio dello Stato, delle risorse
accertate del Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore
privato dei TFR. Le risorse
derivano dal versamento da parte dei datori di lavoro con un numero di
addetti pari o superiore a 50, della quota di TFR maturata e non destinata
alle forme pensionistiche complementari, destinato al finanziamento di
specifici interventi previsti all’elenco 1 della legge finanziaria 2007.
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2.1877
Relatore
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commi da 96 a 115
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2.1384 NF
Governo
commi da 96 a 115
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Aggiunge i commi da 96
a 115, che
recano norme volte ad adeguare
l’ordinamento finanziario della Regione Trentino Alto Adige e delle province
autonome di Trento e di Bolzano agli obiettivi
di perequazione e solidarietà stabiliti per le regioni a statuto speciale
e le province autonome dall’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, Delega al Governo in materia di
federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione.
Come riferisce la relazione tecnica le
disposizioni, in conformità a quanto dispone l’articolo 104 dello statuto
speciale di autonomia (DPR 670/1972), costituiscono
il contenuto dell’accordo sottoscritto in proposito tra il Governo, la
regione e le due province autonome in data 30 novembre 2009.
Gli effetti positivi di queste disposizioni sul saldo netto da
finanziare sono stimati in 1.117,5 milioni di euro annui a decorrere dal
2010. Tuttavia sull’indebitamento netto essi si riducono a 500 milioni di
euro per anno dacché, in considerazione delle somme dovute alle province per
lo svolgimento di funzioni statali delegate e per quote loro spettanti sino
all’esercizio 2009, lo Stato riconosce per un decennio alle province autonome
una somma annua di 617,5 milioni di euro.
La nuova disciplina delle entrate tributarie e dei trasferimenti
prevede, tra l’altro, il riordino delle compartecipazioni all’IVA, all’IRES,
alle accise sui prodotti petroliferi, all’imposta sulle assicurazioni e al
contributo RCA al Servizio sanitario nazionale, la soppressione dei
trasferimenti in quota variabile e dei trasferimenti per leggi di settore, la
rideterminazione delle somme dovute per funzioni già esercitate per conto
dello Stato, l’assunzione a carico del bilancio delle province autonome di
nuove funzioni trasferite o delegate dallo Stato.
Come ulteriore concorso al riequilibrio della finanza pubblica
ciascuna provincia autonoma assume l’onere di finanziare iniziative e
progetti di competenza dello Stato per il valore di 100 milioni di euro per
anno a partire dall’esercizio 2010. Di queste somme, 40 milioni di euro per ciascuna provincia sono diretti a finanziare
interventi su territori confinanti,
alla stregua di quanto già previsto – per i rispettivi territori - dal “Fondo
per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate
confinanti con le regioni a statuto speciale” istituito dall’articolo 6,
comma 7, del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni
dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 e successive modificazioni.
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2.1877
Relatore
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comma 116
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2.1384 NF
Governo
comma 116
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Aggiunge il comma 116 che dispone
il riversamento al Fondo per gli interventi urgenti e
indifferibili di somme pari a 4.100
milioni di euro per il 2010, 3.600 milioni per il 2011 e 3.000 milioni per il 2012 derivanti
delle maggiori entrate ascritte al comma 95, che prevede il versamento all’entrata
da parte dell’INPS del TFR dei dipendenti del settore privato, nonché dalle
economie di spesa ascrivibili ai commi 96-115, che disciplinano la revisione
dell’ordinamento finanziario delle province autonome di Trento e Bolzano e
della regione autonoma Trentino- Alto Adige.
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2.1877
Relatore
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commi 117 e 118
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2.1384 NF
Governo
commi 117 e 118
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Aggiunge i commi 117 e 118, i quali intervengono
in tema di rimborso ai comuni delle
minori entrate derivanti dall’ICI a seguito dell’esenzione dall’imposta
dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, disposta a decorrere
dal 2008 ai sensi del D.L. n. 93/2008. In particolare, il comma 117 dispone l’integrazione dello stanziamento
originariamente previsto dall’articolo 1, comma 4, del D.L. n. 93/2008 ai
fini del rimborso ai comuni delle minori entrate ICI, di ulteriori 156 milioni di euro per il 2008 e 760 milioni di euro a decorrere dal 2009.
Il comma 118 sopprime la
disposizione che prevedeva che in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie
locali fossero stabiliti i criteri e le modalità per la erogazione
del rimborso ai comuni da parte del Ministro dell'interno, con proprio
decreto, secondo princìpi che tengano conto dell’efficienza nella riscossione
dell’imposta, del rispetto del patto di stabilità interno, per l’esercizio
2007, e della tutela dei piccoli comuni.
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2.1877
Relatore
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comma 118-bis
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2.1384 NF
Governo
copertura finanziaria
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Il comma 118-bis:
§
riduce le disponibilità del Fondo per esigenze urgenti ed indifferibili istituito
presso il Ministero dell’economia - come
integrate dall'articolo 1 comma 5 del decreto-legge n. 168/2009 e ai sensi
della legge in esame – di 3.690
milioni di europer il 2010, a
1.379 milioni per il 2011, a
2.560 milioni per il 2012 e a 760 milioni a decorrere dal 2013.
§
riduce di 120 milioni di euro per il 2010 le
disponibilità del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri dal decreto legge 185/2008 (articolo 18,comma 1, lett.
b-bis).
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2.1877
Relatore
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commi 119-153
Inammissibili
commi 120, 142, 143, 146 e 148
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2.1386 Governo
commi da 56 a 91
co. 57, 70, 75, 80, 81, 84, 85, 86 dichiarati IEM
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Aggiunge i
commi da 119 a
153, in tema di ammortizzatori sociali. In
particolare:
§
il comma 119 interviene sull’istituto sperimentale di tutela del
reddito a favore dei lavoratori a progetto, di cui all’articolo 19, comma
2, del D.L. 185/2008, che ha introdotto in via sperimentale per il triennio
2009-2011, nei limiti di specifiche risorse, il riconoscimento di una somma
liquidata in un'unica soluzione pari al 10% del reddito (aumentato al 20%
dall’articolo 7-ter, comma 8, del
D.L. 5/2009) percepito l'anno precedente, ai lavoratori a progetto.
L’emendamento modifica il comma 2, prevedendo, in via sperimentale per il
biennio 2010-2011, nei limiti di 200 milioni di euro annui, il riconoscimento
di una somma liquidata in un’unica soluzione pari al 30% del reddito
percepito l’anno precedente e comunque non superiore a 4.000 euro per i
richiamati soggetti (ad esclusione dei titolari di lavoro autonomo), a
condizione che operino in regime di monocommittenza, abbiano conseguito un
reddito lordo l’anno precedente non superiore a 20.000 euro e superiore a
5.000 euro, abbiano accreditato nell’anno di riferimento almeno una mensilità
nella gestione separata, risultino senza contratto di lavoro da almeno 2
mesi, risultino accreditati nell’anno precedente almeno tre mesi nella
gestione separata.
§
Il comma 120 prevede una variazione della composizione nei
componenti del comitato di amministrazione della gestione separata INPS
di cui all’articolo 58 della L. 144/1999.
§
Il comma 121 interviene in materia di indennità di disoccupazione non agricola
con requisiti ridotti. Aggiungendo il comma 2-ter all’articolo 19 del D.L. 185/2008, prevede che ai fini del
perfezionamento del requisito contributivo per l’ottenimento dell’indennità
si computino anche i periodi svolti nel biennio precedente in via esclusiva
sotto forma di co.co.co. anche a progetto, in misura massima di 13 settimane.
§
I commi 121-bis e 122 riconoscono, in
via sperimentale per il 2010, ai
soggetti beneficiari di qualsiasi trattamento di sostegno al reddito non
connesso a sospensioni di lavoro che abbiano almeno 35 anni di anzianità
contributiva e che accettino un’offerta di lavoro che preveda l’inquadramento
in un livello retributivo inferiore di almeno il 20% a quello delle mansioni
esercitate, una contribuzione
figurativa fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e
comunque non oltre il 31 dicembre 2010. La contribuzione è pari alla
differenza tra il contributo accreditato nelle mansioni di provenienza e
quello relativo al nuovo lavoro svolto.
§
I commi 123 e 124 estendono la riduzione contributiva per i
lavoratori in mobilità (pari a quella per gli apprendisti), in via sperimentale
per il 2010, ai datori di lavoro
che assumono i lavoratori beneficiari dell’indennità di disoccupazione con
requisiti normali che abbiano almeno 50 anni. Inoltre, la durata della
richiamata riduzione contributiva è prolungata, per chi assume lavoratori in
mobilità o beneficiari dell’indennità suddetta, con almeno 35 anni di età
contributiva, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e
comunque non oltre il 31 dicembre 2010. Il beneficio è concesso a domanda e
nei limiti di 120 milioni di € per il 2010.
§
I commi 125 e 126 prorogano al 2010 alcune disposizioni dell’articolo 19 del D.L.
185/2008 che erogavano specifici
ammortizzatori sociali per il 2009 (indennità di mobilità CIGS, mobilità,
liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo
da aziende che occupano fino a quindici dipendenti per crisi, CIGS per
cessazione di attività, contributi a Italia Lavoro SpA, l’indennità ai
lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con
contratto di lavoro a tempo indeterminato in determinate imprese e agenzie).
§
I commi 127-129 rinnovano anche per
l’anno 2010, riprendendo di fatto analoghe disposizioni precedenti, la
possibilità di concessione “in deroga”
dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di
disoccupazione speciale subordinatamente alla realizzazione di programmi
finalizzati alla gestione di crisi occupazionali definiti con specifici
accordi in sede governativa per periodi non superiori a 12 mesi. La misura
dei trattamenti è ridotta del 10% in caso di prima proroga, del 30% in caso
di seconda proroga e del 40% in caso di proroghe successive.
Al fine di garantire criteri
omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione, si prevede il rispetto dei livelli minimi di permanenza
lavorativa richiesti ai lavoratori (DL 86/1988, art. 8, co. 3; legge
233/1991, art. 16, co. 1) ai fini dell’ammissione ai trattamenti medesimi. Gli oneri sono a carico delle
risorse di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, al netto delle
risorse anticipate al 2009 dalla delibera CIPE n. 70 del 31 luglio 2009.
§
Il comma 130 reca disposizioni inerenti
al monitoraggio da parte dell’INPS,
con successiva pubblicazione sulla borsa lavoro, dei dati relativi ai
percettori di misure di sostegno al reddito per cui la normativa prevede
incentivi all’assunzione.
Lo stesso comma, inoltre,
introducendo ulteriori periodi al comma 7 dell’articolo 19 del D.L. 185/2008,
prevede che i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui
all’articolo 118 della finanziaria 2001 concorrano, in misura del 30%, al
trattamento spettante ai lavoratori iscritti ai fondi medesimi. Nel caso in
cui i lavoratori siano stati licenziati da datori scritti ai fondi, il
concorso del 30% all’indennità di mobilità è previsto nella concessione della
prima proroga.
§
i comma 131 interviene in materia di somministrazione di lavoro,
prevedendo che i contratti di somministrazione possano essere stipulati anche
nel caso in cui siano stati effettuati licenziamenti collettivi di lavoratori
adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione,
anche nei casi in cui la somministrazione sia finalizzata alla sostituzione
di lavoratori assenti, venga conclusa prevedendo l’utilizzo di lavoratori in
mobilità, assunti dal somministratore con contratto di lavoro a termine di
durata non superiore a 12 mesi, oppure abbia una durata iniziale non
superiore a tre mesi.
§
Il comma 132 abroga l’articolo 1, comma
46, della legge n.247/2007, di attuazione del protocollo sul welfare, al fine di reintrodurre la fattispecie del contratto di
somministrazione di lavoro a tempo indeterminato (cosiddetto staff leasing).
§
I commi 133-136 prevedono specifiche
misure sperimentali finalizzate all’inserimento o reinserimento di determinate
categorie di lavoratori svantaggiati.
In particolare si prevede un incentivo a favore delle agenzie per
il lavoro per ogni lavoratore intermediato che venga assunto. L’incentivo
è legato alla fattispecie lavorativa conseguita. Tali incentivi sono riconosciuti
anche agli operatori privati accreditati di cui all’articolo 7 del D.Lgs.
276/2003. Per tali finalità è autorizzata una spesa pari a 65 milioni di €
per il 2010. La gestione delle richiamate misure è affidata a Italia Lavoro
S.p.A.
§
il comma 137 apporta modifiche all’ambito oggettivo e
soggettivo di applicazione della disciplina del lavoro accessorio.
§
Il comma 138 intervenendo sulla
disciplina del lavoro accessorio
di cui all’articolo 70 e ss. del D.Lgs. 276/2003, precisa che il ricorso a
tale fattispecie da parte di un committente pubblico o degli enti locali è
consentito nel rispetto della disciplina vincolistica in materia di
contenimento delle spese di personale e ove previsto dal patto di stabilità
interno.
§
Il comma 139 prevede la rivalutazione
nella misura del 100% del trattamento speciale di disoccupazione per i
lavoratori licenziati da imprese edili
ed affini
§
Il comma 140 dispone l’erogazione, per
il 2010 nei limiti di 12 milioni di €, da parte dell’INPS, di un incentivo per i datori di lavoro, le
cui aziende non abbiano effettuato nei 12 mesi precedenti riduzioni di
personale avente la stessa qualifica e che non abbiano sospensioni dal
lavoro, che assumano lavoratori destinatari dell’indennità di disoccupazione
involontaria, di cui all’articolo 19, primo comma, del D.L. 636/1939. L’incentivo
è pari all’indennità spettante al lavoratore ed è erogato secondo apposite
procedure.
§
Il comma 141, attraverso una novella
all’art. 9-bis, comma 5, del D.L.
n. 78/2008, modifica le modalità di adozione del decreto di riparto del Fondo per le attività di carattere sociale di
pertinenza regionale, prevedendo che il decreto del Ministro
dell’economia con cui si procede al riparto delle risorse tra le regioni sia
adottato di concerto con il Ministro del lavoro e degli affari sociali.
§
I commi 142 e 143 prevedono la stipula
di apposite convenzioni al fine
della realizzazione di specifiche sinergie
logistiche, funzionali e organizzative delle strutture periferiche del
Ministero del lavoro, al fine della condivisione dei propri strumenti. Al
fine di realizzare tali sinergie, si prevede che sia l’INPS territorialmente
competente ad effettuare la convalida della trasformazione del rapporto di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale, attualmente a carico della direzione provinciale del lavoro competente, nonché
l’astensione anticipata dal lavoro per le lavoratrici madri occupate in
lavori gravosi, attualmente affidata al servizio ispettivo del ministero del
lavoro.
§
Il comma 144 fornisce un’interpretazione autentica in materia
di salario medio convenzionale ai fini della contribuzione e delle
prestazioni temporanee, specificando che questo è il medesimo di quello che
deve essere utilizzato per la determinazione della retribuzione pensionabile
.
§
Il comma 145 reca un finanziamento pari a 100 milioni per il
2010, di cui il 20% per l’apprendistato per l'espletamento del
diritto-dovere di istruzione e formazione e per l’apprendistato per
l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, per le attività di formazione nell'esercizio
dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo
anno di età, di cui all’articolo 118, comma 16, della legge finanziaria 2001.
§
il comma 146 prevede che l’obbligo di istruzione si assolva
oltre che nei percorsi di istruzione e formazione professionale, anche nei
percorsi di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione
e formazione di cui all’articolo 48 del D.Lgs. 276/2003.
§ il comma 147
interviene sulla
retribuzione dell’apprendista,
introducendo il comma 1-bis
all’articolo 53 del D.Lgs. 276/2003, prevedendo che la contrattazione
collettiva possa stabilire la richiamata retribuzione in misura percentuale
della retribuzione spettante ai lavoratori addetti con mansioni
corrispondenti, nonché graduale in relazione all’anzianità di servizio.
§i commi 148 e 150 intervengono sul sistema
sanzionatorio inerente alla disciplina di contrasto al lavoro irregolare,
di cui all’articolo 3 del D.L. 12/2002, modificando anche l’entità delle
sanzioni. Ai fini dell’applicazione di tali disposizioni, i limiti di reddito
sono da riferire al 2009.
§
Il comma 149 reca alcune modifiche alla
disciplina inerente la detassazione dei contratti di produttività, di cui all’articolo 5
del D.L. 185/2008 prorogando la misura
anche per il 2010. Inoltre, si interviene sulla riduzione dell’IRPEF e
relative addizionali del trattamento economico accessorio del personale del
comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, stanziando a copertura lo
stesso importo di 60 milioni (previsto per il 2009) anche per il 2010 e
prevedendo la fruizione di tale agevolazione, anche per il 2010, per i
soggetti con reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore a 35.000
euro.
§
Il comma 151 prevede un decremento del Fondo per l’occupazione
di 100 milioni di euro per il 2010.
§
Il comma 152 prevede un ulteriore programma di accertamento, da parte
dell’INPS, delle frodi per invalidità
civile, di cui all’articolo 20 del D.L. 78/2009, quantificabile in 100.000 verifiche.
§ Il comma 153
reca la norma di copertura finanziaria, ponendo gli oneri a valere sulle
risorse del Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili del Ministero dell’economia.
Si segnala che le disposizioni di cui ai commi 120, 132,
137,142, 143, 146, 147, 148 e 150, corrispondono ai commi dell’emendamento 2.1386
dell’emendamento del Governo, dichiarati inammissibili dalla Commissione
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2.1877
Relatore
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commi 154-175
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2.0.236 Relatore
Articolo 2-bis
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Aggiunge i
commi da 154 a
175, che recano un insieme di disposizioni dirette ad
aumentare la capacità di offerta del sistema bancario e finanziario delle
regioni del Mezzogiorno e a sostenere
le iniziative imprenditoriali canalizzando il risparmio privato in quelle
regioni. A tal fine si prevede un’articolata disciplina volta alla costituzione della Banca del Mezzogiorno
s.p.a., società partecipata dallo Stato in qualità di socio fondatore e
da altri soggetti privati che saranno invitati a parteciparvi da un Comitato
promotore all’uopo istituito. La banca agisce attraverso la rete di banche e
di istituzioni che vi aderiscono con l’acquisto di azioni, e può stipulare
convenzioni con Poste Italiane s.p.a.. Finalità precipua della banca è quella
di sostenere progetti di investimento
nel Mezzogiorno, promuovendo in particolare il credito alle PMI anche con
il supporto di intermediari finanziari.
In
particolare, come servizio reso alla rete delle banche e istituzioni
aderenti, la banca potrà emettere
obbligazioni – assistite anche, per un periodo limitato, dalla garanzia
dello Stato - la cui raccolta dovrà essere utilizzata per finanziare le PMI che investono nel
Mezzogiorno, ovvero specifici progetti infrastrutturali ivi collocati,
nonché acquisire dalle banche aderenti mutui dalle PMI del Mezzogiorno e
offrire alle stesse servizi di consulenza per
l’utilizzo di strumenti agevolativi pubblici statali e internazionali.
Per
favorire la crescita di una rete bancaria sul territorio e sostenere la
crescita della banca si prevede una disciplina specifica in materia di emissione di azioni di finanziamento
delle banche di credito cooperativo autorizzate all’attività bancaria
successivamente all’entrata in vigore della legge finanziaria che partecipano al capitale della Banca
del Mezzogiorno, azioni che potranno essere sottoscritte solo da parte di
fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, in
deroga ai limiti previsti dal Testo unico in materia bancaria (comma 165).
Al
Ministro dell’economia è data la
facoltà di autorizzare, con propri decreti, enti e società partecipate dal medesimo Dicastero, a contribuire,
in qualità di soci finanziatori,
alla sottoscrizione del capitale delle banche di credito cooperativo che
partecipano al capitale della Banca del Mezzogiorno (comma 166); vengono inoltre disciplinati il regime applicabile
alle suddette azioni di finanziamento
e le modalità di esercizio dei diritti di voto dei soci finanziatori (commi da 165 a 169).
Al
fine di favorire la canalizzazione del risparmio verso iniziative economiche
che creano occupazione nel Mezzogiorno, si prevede, infine, una disciplina tributaria di carattere
agevolativo, in base alla quale sugli interessi degli strumenti
finanziari, sottoscritti da persone fisiche, emessi da banche per sostenere
progetti di investimento di PMI del Mezzogiorno, si applica un’aliquota
agevolata nella misura del 5 per cento (commi
da 171 a
174).
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2.1877
Relatore
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commi 176-181
rif.
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2.1375 NF Governo
commi da 56 a
63
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Aggiunge i
commi da 176 a
181. In particolare, il comma 176 dispone la riduzione del contributo ordinario di base agli enti locali per gli anni 2010, 2011 e 2012 in misura pari, rispettivamente, a 1, 5 e 7 milioni di euro
per le province e a 12, 86 e 118 milioni per i comuni. La riduzione,
proporzionale alla popolazione residente, riguarda gli enti per i quali nel
corso dell’anno ha luogo il rinnovo dei consigli; essa è effettuata con
decreto del Ministro dell’interno.
In
relazione alla predetta riduzione del contributo ordinario agli enti locali,
il comma 177 dispone una riduzione del 20 per cento del numero dei
consiglieri comunali.
Il
comma 178 determina il numero massimo degli assessori comunali e provinciali, in misura
pari, rispettivamente ad un quarto dei consiglieri comunali e ad un
quinto degli assessori provinciali.
Il
comma 179, a differenza dell’emendamento 2.1375 che era
formulato in termini facoltativi, obbliga i comuni a sopprimere una serie di organismi (difensore
civico, circoscrizioni di decentramento, direttore generale e consorzi di
funzioni tra enti locali). Nell’ambito di tale disposizione prescrittiva è
prevista la possibilità di delega da parte del sindaco, nei comuni con più di
3000 abitanti, dell’esercizio delle proprie funzioni a non più di due
consiglieri, in alternativa alla nomina di assessori,.
Il
comma 180 prevede la cessazione del finanziamento statale
alle comunità montane. Nelle more
dell’attuazione della legge-delega sul federalismo fiscale, il 30 per cento
delle risorse in precedenza destinate alle comunità montane è assegnato ai
comuni montani (in cui almeno il 75% del territorio si trovi al di sopra dei 600 metri s.l.m.)
Le
riduzioni di spesa confluiscono nel fondo, istituito dall’art. 7-quinquies del D.L. n. 5/2009, per
interventi urgenti e indifferibili del Ministero dell’economia (comma 181).
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2.1877
Relatore
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commi da 182 a 187
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2.1382 Governo
commi da 56 a 61
2.1871 Relatore
commi da 56 a 61
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Aggiunge i
commi da 182 a
187 cheautorizzano il Ministro della difesa,
al fine di reperire le risorse necessarie a soddisfare le esigenze
infrastrutturali e alloggiative delle Forze armate attraverso la
valorizzazione e l’alienazione degli immobili militari, a promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni di
investimento immobiliare, d’intesa con i comuni con i quali saranno
sottoscritti accordi di programma per la valorizzazione di detti immobili.
Gli immobili da trasferire o da conferire ai fondi comuni di investimento
vengono individuati con uno o più decreti del Ministro della difesa. Con
decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, sono invece disciplinate le procedure e i criteri per
individuare o costituire la società di gestione del risparmio di gestione dei
fondi, i criteri per il suo funzionamento e per le cessioni delle quote del
fondo. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge è prevista
l’adozione di un decreto del Ministro della difesa di concerto con il
Ministro dell’economia che determini le quote di risorse derivanti dalla
cessione delle quote dei fondi comuni di investimento
immobiliare o dal trasferimento degli immobili ai fondi, da destinare
al fondo per l’attuazione del programma infrastrutturale della difesa..
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2.1877
Relatore
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commi 188-189
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2.1382 Governo
commi 62-63
2.1871 Relatore
commi 62-63
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Aggiunge i commi
188 e 189, relativi al Comune di Roma. In particolare, il comma 188prevede l’attribuzione al
comune di Roma, per l’anno 2010, nei limiti del trasferimento o conferimento
degli immobili di cui al comma 183, di un
complesso di beni per un valore pari a 600 milioni di euro, anche attraverso quote dei fondi comuni di
investimento immobiliari costituiti ai sensi dei precedenti commi.
Fino a
concorrenza dell’importo di 600 milioni, il comma 189autorizza la
concessione, per l'anno 2010, di un'anticipazione
di tesoreria al comune di Roma per le esigenze connesse al piano di rientro dell’indebitamento
del comune, approvato ai sensi dell'articolo 78 del D.L. n. 112/2008, al fine
di provvedere, nell’importo di 500
milioni di euro, al pagamento delle rate
di ammortamento e degli oneri di parte corrente, relativi ad oneri di personale, alla produzione
di servizi in economia e all'acquisizione
di servizi e forniture. L’erogazione è subordinata al conferimento degli immobili ai fondi di cui al
comma 183, ed è estinta entro il 31 dicembre 2010. L’ultimo periodo del comma
189 autorizza, inoltre, a favore del comune di Roma, la spesa di ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2012
per la realizzazione di interventi
infrastrutturali
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2.1877
Relatore
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comma 190
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2.1380 Governo
2.1876 Relatore
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Aggiunge il
comma 190, che dispone, a partire dal novembre 2010, il pagamento
delle stipendio e delle indennità accessorie in
un cedolino unico per tutto il personale delle amministrazioni pubbliche
che utilizzano procedure informatiche per i pagamenti dei dipendenti. La
norma genera, secondo la relazione tecnica, un incremento una tantum di 200 milioni di euro nel 2011, dovuto all’anticipo
della tassazione IRPEF sulle indennità accessorie nel corso dell’anno e non
in sede di conguaglio nell’anno fiscale successivo.
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2.1877
Relatore
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commi 191-192
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2.1380 Governo comma 60
2.1876
Relatore comma 60
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Aggiunge il
comma 191 cheinterviene sulle modalità di recupero
dei versamento
fiscali e contributi sospesi per il periodo 6 aprile-30 novembre 2009 a seguito del sisma in Abruzzo. In
particolare, il comma 60 aumenta da 24 a 60 il numero delle rate per la restituzione
del debito e differisce il termine del
pagamento della prima rata da gennaio 2010 a giugno 2010 ed include nella
predetta rateizzazione anche i beneficiari della sospensione operata con D.M.
9 aprile 2009.
Aggiunge il
comma 192 che reca la norma di copertura finanziaria degli oneri recati dai commi 190 e 191, a valere per il 2010
sulle risorse del Fondo per esigenze urgenti ed indifferibili del Ministero
dell’economia e per il 2011 sui risparmi generati dal comma 190. Le maggiori
entrate per il 2011 e seguenti derivanti dal comma 191 sono versate al Fondo medesimo.
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2.1877
Relatore
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commi 193-194
rif.
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2.1873 Relatore
commi 56-57
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I commi 193
e 194 concernono anticipazioni tariffarie di diritti
aeroportuali per l'imbarco di passeggeri in voli UE ed extra UE.
In
particolare, il comma 193 autorizza, a decorrere dal 2010 e antecedentemente
al primo periodo contrattuale, in attesa della sottoscrizione dei contratti
di programma, anticipazioni tariffarie
dei diritti aeroportuali dovuti per l'imbarco di passeggeri in voli UE ed
extra UE, fino a un massimo di 3 euro a passeggero, in favore dei gestori
aeroportuali che effettuano, in autofinanziamento, nuovi investimenti
infrastrutturali urgenti soggetti a validazione di ENAC.
Il comma
194, dispone la decadenza
delle anticipazioni tariffarie di cui al comma 193 qualora i gestori
aeroportuali, entro diciotto mesi, non depositino la documentazione richiesta
ovvero non stipulino i contratti di programma e, comunque, nel caso in cui
non vengano avviati gli investimenti programmati.
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2.1877
Relatore
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comma 195 rif.
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2.1875 Relatore
comma 56
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Aggiunge il
comma 195,con due novelle all’art. 8-duodecies del decreto legge n.
59/2008, reca alcune modifiche alla nuova
disciplina sulle concessioni autostradali.
La
prima modifica è volta ad estendere
l’approvazione di tutti gli schemi di convenzione già sottoscritti dalle
società concessionarie con L’ANAS Spa fino
alla data del 31 dicembre 2009 subordinatamente alla condizione che gli
schemi recepiscano le raccomandazioni richiamate dalla delibera Cipe di
approvazione.
La
seconda modifica dispone che per le tratte
autostradali in concessione con scadenza entro il 31 dicembre 2014, l'Anas
S.p.A., entro il 31 marzo 2010, avvii
le procedure ad evidenza pubblica per
l'individuazione dei nuovi concessionari.
Con
decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze sono stabilite le modalità di utilizzo da parte di Anas S.p.A.
delle risorse derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente
comma.
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2.1877
Relatore
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commi 196-198
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2.1379 Governo commi 56, 57
e 58
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Aggiunge i
commi 196, 197 e 198, recanti disposizioni riguardanti la Società
Stretto di
Messina Spa. In particolare:
·
il comma 196 novella l’art. 1, comma 1,
della legge n. 1158/1971 (Collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia ed il
continente) nella parte in cui prevede la partecipazione al capitale
sociale della Stretto di Messina S.p.A. di ANAS S.p.a., delle regioni Sicilia e Calabria, nonché di altre
società controllate dallo Stato, al fine di garantire la proprietà
pubblica della Stretto di Messina S.p.A. attraverso l’introduzione di una
soglia minima - pari al 51% - per
la partecipazione dei citati soggetti.
·
il comma 197 autorizza la spesa di 470 milioni di euro per il 2012 quale
contributo ad ANAS S.p.A. per la sottoscrizione e l’esecuzione - a partire
dal 2012 – di aumenti di capitale della Stretto di Messina S.p.A. Gli oneri sono posti a
valere sul Fondo per esigenze urgenti ed indifferibili del Ministero
dell’economia.
·
il successivo comma 198 approva il II atto aggiuntivo alla Convenzione di concessione del 30
dicembre 2003 sottoscritto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
con la
Stretto di Messina S.p.A. ai sensi della legge 1158/1971.
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2.1877
Relatore
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commi 199-202
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2.1378 Governo commi da 56 a 59
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Aggiunge i
commi da 199 a
202, che recano modifiche ad alcune disposizioni in
materia di blocco delle assunzioni del personale delle pubbliche
amministrazioni.
In
particolare, i commi 199, 200 e 201 prevedono
la possibilità, per il triennio 2010-2012, che i corpi di polizia ed il corpo
nazionale dei vigili del fuoco possano procedere, secondo specifiche
modalità, ad assunzioni di personale a
tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari a quella relativa al
personale cessato nel corso nell'anno precedente, nonché per un numero di
unità non superiore a quelle cessate nell'anno precedente.
A
tal fine è autorizzata la spesa di 115 milioni di euro per l'anno 2010, 344
milioni per l'anno 2011 e di 600 milioni a decorrere dall'anno 2012 (comma
202). Gli oneri sono posti a valere sul Fondo per esigenze urgenti ed
indifferibili del Ministero dell’economia nonché, per una quota degli stessi a decorre dall’anno 2012 (529 milioni), a valere sulla
tabella A relativa al Ministero dell’Interno (comma 202).
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2.1877
Relatore
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comma 203
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2.1385 Governo
comma 56
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Aggiunge il comma 203 il quale modifica l’art. 96, co. 4 del Codice
delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003) in materia di prestazioni obbligatorie degli operatori,
stabilendo che sino all’emanazione del decreto del Ministro della giustizia
relativo ai costi di tali prestazioni, il rilascio di informazioni sul traffico telefonico sia effettuato
gratuitamente, mentre per le diverse
prestazioni a fini di giustizia continua ad applicarsi il D.M. 26
aprile 2001.
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2.1877
Relatore
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commi 204-210 e 217
rif.
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2.1385 Governo
commi 57-63 e 70
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Aggiunge i commi 204-207 che intervengono
sulla disciplina delle spese di
giustizia di cui al relativo Testo Unico (D.P.R. 115 del 2002). In
particolare:
§
Il comma 204 limita
l’ambito di operatività delle esenzioni dal contributo unificato ed
interviene sulla disciplina del medesimo contributo. Viene eliminata
l’esenzione: per il processo esecutivo mobiliare di valore inferiore a 2.500
euro (da ora soggetto al pagamento di un contributo
fisso di 30 euro); per il processo cautelare attivato in corso di causa; per
il processo per regolamento di competenza e di giurisdizione; per i giudizi
di opposizione ad ordinanze-ingiunzione di pagamento di sanzioni
amministrative di cui alla legge 689/1981 (art. 23); per i giudizi di lavoro
davanti alla Corte di Cassazione. La medesima disposizione prevede inoltre
l’applicazione dei criteri ordinari di determinazione del contributo (per
scaglioni di valore) anche per i processi in materia di locazione, comodato,
occupazione senza titolo e di impugnazione di delibere condominiali
(attualmente il contributo fisso dovuto è pari a euro 103,30).
§
Il comma 205 stabilisce che
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge
finanziaria, il Ministero della giustizia provveda alla stipula di una o più
convenzioni per la gestione e riscossione del
crediti derivanti da spese di giustizia previste dal TU n. 115/2002,
risultanti da provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi fino
al 31 dicembre 2007 o relative al mantenimento in carcere per condanne per le
quali sia cessata l’espiazione della pena prima della medesima data.
§
Il comma 206 fa salva l’applicazione
delle disposizioni del DPR n. 115 che attengono alla natura del credito,
incluse quelle riferite alle condizioni per l’esigibilità dello stesso.
In base al comma 207, le
risorse derivanti dalla gestione dei crediti per spese di giustizia di cui al
comma 205 sono versate al bilancio dello stato per essere riassegnate al
Ministero della giustizia con la finalità di finanziare:
§
un piano straordinario per lo smaltimento dei processi civili;
§
il potenziamento dei servizi istituzionali dell’amministrazione
giudiziaria.
Aggiunge i commi 208-210che
perseguono finalità di risparmio di spesa prevedendo modalità semplificate di pubblicazione delle sentenze di condanna.
Essendo la pubblicazione attualmente a carico del condannato, il risparmio
sembra quindi riferirsi alle ipotesi residuali nelle quali, stante
l’insolvibilità del condannato, la pubblicazione avviene a spese dello Stato.In particolare, il comma 208, novella l’art. 36 del
codice penale, sancendo che, nei casi in cui la legge prevede la pubblicazione
della sentenza di condanna, la pubblicazione sui giornali è effettuata
mediante la sola indicazione degli estremi della sentenza e dell’indirizzo
internet del Ministero della giustizia. I commi 209 e 210 richiamano tali modalità semplificate di pubblicazione
anche per le sentenze di condanna in materia di violazione del diritto
d’autore e in materia di responsabilità amministrativa degli enti, nel caso
di condanna dell’ente ad una sanzione interdittiva.
Aggiunge il comma 217 il
quale prevede che i risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti
dall’applicazione dei commi 203 (in materia di gratuità dei dati relativi al
traffico del rilascio di informazioni relative al traffico telefonico
richiesti dall’autorità giudiziaria), 204 (in materia di spese di giustizia)
e da 208 a
210 (recanti le nuove modalità di pubblicazione delle sentenze di condanna)
affluiscono al Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili del Ministero
dell’economia.
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2.1877
Relatore
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comma 211
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2.1385 Governo
comma 64
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Aggiunge il comma 211 il
quale stanzia 500 milioni di euro
– a valere sulla disponibilità del Fondo Infrastrutture derivante dalla quota
di assegnazione delle risorse del Fondo Aree sottoutilizzate – per
l’attuazione, anche per stralci, del programma
di edilizia carceraria, finalizzato alla creazione di nuove
infrastrutture o all’aumento della capienza delle infrastrutture esistenti,
già previsto dall’art. 44-bis del
D.L. n. 207/2008 (legge 14/2009).
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2.1877
Relatore
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commi 212-215
Inammissibili
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2.1385 Governo
commi 65-68
dichiarati IEM
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Aggiunge i commi 212-215 che
disciplinano i poteri dal Capo del Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria e la procedura di realizzazione del piano di edilizia
carceraria.
In particolare, il comma 212 attribuisce al capo del Dipartimento
dell’Amministrazione penitenziaria (DAP) il ruolo di commissario
straordinario, con riferimento ad ogni fase dell’investimento e ad ogni atto
necessario per la sua esecuzione. Il commissario potrà provvedere in deroga
ad ogni disposizione vigente ma nel rispetto della normativa comunitaria
sugli appalti.
Il comma
213 consente al Commissario straordinario di individuare le
infrastrutture carcerarie già esistenti o le aree aventi la medesima
destinazione che, per collocazione o particolari caratteristiche
architettoniche, rivestono particolare valore e, conseguentemente, nei
contratti per la realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie, cedere la
proprietà di tali immobili come corrispettivo (anche parziale) per la
realizzazione delle opere.
All’approvazione degli interventi inseriti nel
programma di edilizia provvederà, in base al comma 214, il CIPE, integrato dal Presidente della regione e dal
Sindaco del comune interessati all’intervento. La delibera del CIPE:
sostituisce ogni diverso provvedimento autorizzatorio previsto dalla
normativa vigente; determina la variazione urbanistica e il mutamento della
destinazione d’uso dell’immobile; comporta sugli immobili individuati per
l’intervento l’assoggettamento al vincolo preordinato all’esproprio.
Il comma
215 modifica l’art. 44-bis del decreto-legge 207/2008 (proroga termini)
per sopprimere, in relazione al programma di edilizia carceraria, il rinvio
alla legge obiettivo e alle procedure previste dal Codice degli appalti per
le infrastrutture strategiche.
Si segnala che tali disposizioni corrispondono ai commi da 65 a 68 dell’emendamento
2.1385 dell’emendamento del Governo, dichiarati inammissibili nella seduta
del 3 dicembre, in quanto volti a disciplinare i poteri dal Capo del
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e la procedura di
realizzazione del piano di edilizia carceraria hanno natura ordinamentale e
che, quindi, per tale parte, l'emendamento non risulta ammissibile
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2.1877
Relatore
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comma 216
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2.1385 Governo
Comma 69
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Aggiunge il comma 216 il
quale prevede che il Ministero della
giustizia stipuli con le regioni – entro 180 giorni dall’entrata in
vigore della legge finanziaria – convenzioni
per la realizzazione di progetti volti al rilancio dell’economia locale
attraverso il potenziamento del
servizio giustizia. Tali convenzioni saranno finanziate con le risorse
del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS).
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2.1877
Relatore
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comma 218
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2.1384 NF Governo
comma 9
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Aggiunge il comma 218, che
prevede, a partire dal 2010, la
riunificazione in capo all’Agenzia del
demanio, del coordinamento e della procedura delle locazioni passive delle Amministrazioni pubbliche.
In particolare si prevede una serie di obblighi di comunicazione all'Agenzia
del demanio, inerenti i dati relativi al patrimonio
immobiliare delleAmministrazioni
dello Stato, finalizzati alla definizione di un piano di razionalizzazione degli spazi utilizzati.
Nello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'economia si prevede l’istituzione di un Fondo unico destinato alle spese per canoni di locazione di
immobili assegnati alle amministrazioni dello Stato. Per la quantificazione
delle risorse finanziarie da assegnare a tale Fondo, le predette
amministrazioni sono tenute a comunicare annualmente al MEF l'importo dei
canoni locativi. Tutte le
amministrazioni pubbliche che utilizzano o detengono, a qualunque titolo,
immobili di proprietà dello Stato o di proprietà dei medesimi soggetti
pubblici, sono inoltre tenute a trasmettere al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento del tesoro l'elenco identificativo dei beni immobili, nonché eventualmente
altre forme di attivo, ai fini
della redazione del conto patrimoniale
dello Stato a prezzi di mercato e del conto generale del patrimonio dello
Stato. Qualora dalla ricognizione si riscontri l'esistenza di immobili di
proprietà dello Stato non in gestione dell'Agenzia del demanio, gli stessi
rientrano nella gestione dell'Agenzia.
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2.1877
Relatore
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comma 219
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2.1384 NF Governo
comma 10
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Aggiunge il comma 219 il
quale, sostituendo i commi 436 e 437 della legge n. 311/2004 (finanziaria 2005), autorizza
l'Agenzia del Demanio ad alienare gli
immobili statali con trattativa
privata, se i beni non superano il valore di 400.000 euro; al di sopra di
tale soglia, mediante asta pubblica/invito
ad offrire ovvero, se non aggiudicati, mediante trattativa privata. Per
regioni ed enti locali territoriali sul cui territorio si trovano i beni in
vendita è previsto il diritto di opzione all’acquisto, nonché il diritto di
prelazione, nell’ipotesi di procedure a offerta libera.
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2.1877
Relatore
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comma 220
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2.1384 NF Governo
comma 11
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Aggiunge il comma 220 il
quale prevede che le maggiori
entrate e le economie
derivanti dalle disposizioni relative alla nuova disciplina dell’Agenzia del
demanio per la razionalizzazione delle
locazioni passive delle Amministrazioni pubbliche, nonché relative al
comma 10, che reca modifiche alla disciplinadell’alienazione di
immobili di proprietà dello Stato, siano ascritte al Fondo per esigenze urgenti e indifferibili del Ministero
dell’economia e delle finanze, come integrato dal D.L. n. 168 del 2009 in materia di acconti di imposta, nonché di
trasferimenti erariali ai comuni.
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2.1877
Relatore
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commi 221-223
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2.1384 NF Governo
commi 12-14
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Aggiunge i commi da 221
a 223i quali
recano norme relative all’acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche
amministrazioni tramite Consip S.p.a. In particolare, il comma 221 reca norme relative agli Accordi quadro stipulati da parte di CONSIP S.p.A
in qualità di centrale di committenza ai sensi del Codice sugli appalti (art.
59 del D.lgs.163/2006), prevedendo che le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2 del D.Lgs.
n. 165/2001 e le amministrazioni
aggiudicatici di appalti di lavori servizi e forniture, di cui all’articolo
3, comma 25 del Codice degli appalti D.Lgs. n. 163/2006, possono fare ricorso
– per l’acquisto di beni e servizi – ai suddetti accordi quadro stipulati da
Consip S.p.A, ovvero adottano, per gli acquisti di beni e servizi
comparabili, i parametri prezzo-qualità rapportati a quelli fissati dai
suddetti accordi quadro. Resta ferma la disciplina relativa all’acquisto di
beni e servizi effettuata tramite convenzioni quadro Consip.
Il comma 222 prevede al riguardo
che le dette convenzioni possono essere stipulate anche in sede di
aggiudicazione di appalti basati sui citati accordi quadro conclusi dalla
Consip (le convenzioni avrebbero una funzione di perfezionamento e
completamento dell’accordo quadro). Infine, il comma 223 prevede – nel quadro del sistema a rete costituito
dalle centrali regionali di acquisto e da Consip S.p.a – che in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono
essere indicati criteri utili per
l’individuazione della categorie merceologiche
di beni e servizi oggetto degli Accordi quadro stipulati da Consip.
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2.1877
Relatore
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comma 224
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2.1872 Relatore
comma 60
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Aggiunge il
comma 224, che introduce
un’imposta sostitutiva, fissata in misura pari al 20%, da versare in
luogo dell’IRPEF ordinaria dovuta sui redditi di locazione relativi a
contratti di locazione a canone concordato tra persone fisiche di immobili
ubicati nella provincia dell’Aquila, al fine di agevolare il
reperimento di alloggi nelle aree colpite dagli eventi sismici. La misura è
prevista in via sperimentale per l’anno 2010.
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2.1877
Relatore
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commi 225-226
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2.1872 Relatore
comma 63 e 66
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Aggiunge i
commi 225 e 226 al fine di disporre la riapertura dei termini per
la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni.
In
particolare, il comma 225 proroga i termini nell’ambito della rideterminazione dei valori di
acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola ai fini del
pagamento delle relative imposte sostitutive. Nella specie, la
rideterminazione può essere effettuata per le partecipazioni e i terreni
posseduti alla data del 1° gennaio 2010, invece che alla data del 1° gennaio
2008; la rateizzazione del pagamento fino ad un massimo di tre rate annuali
di pari importo può essere effettuata a decorrere dalla data del 31 ottobre
2010, invece che alla data del 31 ottobre 2008; la redazione e il giuramento
della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 31 ottobre
2010, invece che entro la data del 31 ottobre 2008.
Il comma 226 dispone che le maggiori
entrate dovranno confluire al fondo per le esigenze urgenti e indifferibili
del Ministero dell’economia.
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2.1877
Relatore
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comma 227
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2.1872 Relatore
comma 65
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Aggiunge il
comma 227, che prevede, a far data dal 10 gennaio 2010, la rateizzazione, in venti annualità,
del recupero delle somme dovute
all’erario dagli enti locali ai sensi dell'articolo 31, commi 12 e 13,
della legge n. 289/2002, con la maggiorazione degli interessi al tasso
legale. Si tratta del completamento
delle riduzioni dei trasferimenti erariali nei confronti degli enti
locali per i quali, a motivo della insufficienza dei
trasferimenti ad essi spettanti negli anni 1999 e seguenti, non è stato
possibile operare, in tutto o in parte, le riduzioni previste da specifiche
norme di legge in correlazione alla attribuzione di entrate proprie (in
particolare, l’articolo 61 del D.Lgs. n. 446/1997, che ha istituitol’imposta provinciale sulla
trascrizione e l’articolo 10, comma 11, della legge n. 133/1999, che ha
attribuito ai comuni e alle province l’addizionale sul consumo di energia
elettrica, nonché l’articolo 8 della legge n. 124/1999 che ha disciplinato il
trasferimento del personale scolastico ausiliario, tecnico e amministrativo
(ATA) dagli enti locali alle dipendenze della Pubblica Istruzione). Il
Ministero dell'interno farà pervenire, entro il 31 marzo 2010, agli enti
interessati il nuovo piano di estinzione dei debito
residuo.
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2.1877
Relatore
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comma 228-230
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2.1872 Relatore
commi 68-70
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Aggiunge i
commi 228-230, che introducono la nozione di “lotto costruttivo” nella
realizzazione dei progetti prioritari,
nell’ambito dei corridoi europei TEN-T inseriti nel programma di
infrastrutture strategiche, i quali prevedano costi superiori a 2 miliardi di euro, tempi
di realizzazione superiore a quattro
anni e che non siano suddivisibili in lotti di importo inferiore a un
miliardo di euro. Detti progetti son individuati attraverso decreti del
presidente del Consiglio, su proposta del Ministro delle infrastrutture e
trasporti, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze (comma
228).
Per tali
opere, il CIPE può autorizzare l’avvio della realizzazione
del progetto definitivo per lotti costruttivi, nel limite di un importo
complessivo residuo da finanziare di 10
miliardi di euro, a condizione che il costo sia integralmente finanziato,
che sia allegata una relazione recante le fasi di realizzazione dell’opera,
il cronoprogramma dei lavori e i fabbisogni annuali, e che l’affidatario dei
lavori rinunci a pretese risarcitorie connesse ad eventuali mancati
finanziamenti dei lotti successivi. Il comma
229 prevede che il CIPE, con l’autorizzazione al primo lotto costruttivo,
assuma l’impegno di finanziare integralmente l’opera, ovvero di corrispondere
il contributo finanziato. Ai sensi del comma
230, dei progetti deve essere fornita specifica indicazione nell’Allegato
Infrastrutture del Documento di programmazione economico-finanziaria.
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2.1877
Relatore
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comma 231
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2.1872 Relatore
comma 72
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Aggiunge il
comma 231, il quale -modificando l’articolo 3, comma 4-bis del D.L. n. 5/2009 - introduce la
previsione che le operazioni di
finanziamento effettuate, nell’ambito della c.d. “gestione separata”, da
Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. a
favore delle piccole e medie imprese possono svolgersi, oltre che
attraverso l’intermediazione di soggetti autorizzati all’esercizio del
credito, anche attraverso la
sottoscrizione di fondi comuni di investimento gestiti da una società di gestione del risparmio, il cui oggetto
sociale realizza uno o più fini istituzionali della stessa Cassa Depositi e
Prestiti . Lo Stato viene inoltre
autorizzato a sottoscrivere per l’anno 2010 quote di società di gestione del
risparmio, per un valore fino a 500.000 euro, finalizzate a gestire fondi
comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso, destinate ad investitori
qualificati, per il rafforzamento patrimoniale e l’aggregazione di imprese di
minore dimensione.
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2.1877
Relatore
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comma 232
rif.
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2.1872 Relatore
comma 73
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Aggiunge il
comma 232,il quale incrementa
di 200 milioni di euro annui per il 2010 e 2011 l’autorizzazione di spesa
per il credito d'imposta per i
costi sostenuti per attività di
ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, prevedendo che con decreto
di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze siano,
tra l’altro, stabilite le modalità di utilizzo dello stanziamento,
l’individuazione delle tipologie di interventi suscettibili di agevolazione,
le modalità di fruizione del credito di imposta e i soggetti beneficiari
meritevoli di agevolazione. La copertura degli oneri conseguenti è prevista,
per l’anno 2010, mediante riduzione del Fondo aree sottoutilizzate di cui
all’articolo 61 della legge n. 289/2002 e, per l’anno 2011, mediante
riduzione del Fondo per le esigenze urgenti e indifferibili del Ministero
dell’economia, previsto dall’articolo 7-quinquies
del D.L. n. 5 del 2009.
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2.1877
Relatore
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commi 233-234
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2.1872 Relatore
comma 56 e 59
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Aggiunge il
comma 233, reca un’autorizzazione di spesa di 50 milioni di euro per il 2010, per
il finanziamento delle emittenti radio-televisive locali, di
cui all’articolo 1, comma 1244, della legge finanziaria 2007.
Aggiunge il
comma 234, il quale dispone che la copertura degli oneri derivanti dall’incremento del contributo all'emittenza
locale sia disposta a valere sulle revoche totali o parziali delle agevolazioni di cui alle L. 488/1992.
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2.1877
Relatore
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comma 235
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2.1872 Relatore
comma 74
|
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Aggiunge il
comma 235, recando norme procedurali in merito alla
realizzazione degli interventi di
messa in sicurezza ed adeguamento antisismico delle scuole. In
particolare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
finanziaria, previa approvazione di
apposito atto di indirizzo delle competenti commissioni parlamentari
anche per i profili di carattere finanziario, devono essere individuati gli interventi immediatamente realizzabili
fino ad un importo complessivo di 300 milioni euro, con la relativa
ripartizione tra gli enti territoriali interessati, nell’ambito delle risorse
previste ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto-legge 1o
settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre
2008, n. 169.
La norma
sembra volta a coinvolgere le commissioni parlamentari competenti e per i
profili di carattere finanziario nel procedimento di ripartizione dei contributi, in analogia a quanto già
avvenuto con la risoluzione 8-00025 per l’assegnazione dei contributi per
l’edilizia scolastica previsti dall’art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge
137/2008.
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2.1877
Relatore
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comma 236
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2.1377 Governo comma 56
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Aggiunge il
comma 236, destina ai piani
straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio
idrogeologico (individuate dal Ministero dell’ambiente, sentite le
autorità di bacino e il Dipartimento della protezione civile) le risorse –
pari a 1 miliardo di euro – assegnate dalla delibera CIPE 6 novembre 2009 per
interventi di risanamento ambientale a valere sulle disponibilità del Fondo
infrastrutture e del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia
reale.
Lo stesso
comma prevede che l’individuazione
delle situazioni a più elevato rischio idrogeologico sia effettuata dalla
competente direzione generale del Ministero dell’ambiente
sentiti:
§
le autorità di
bacino;
§
il Dipartimento
della protezione civile
Il comma
consente poi l’utilizzo delle risorse in
oggetto anche tramite accordo di
programma:
§
sottoscritto
dalla regione interessata e dal Ministero dell’ambiente, di concerto con il
Ministro per gli affari regionali;
§
che definisce
la quota di cofinanziamento regionale a valere sull’assegnazione di risorse
del FAS che ciascun programma attuativo regionale destina ad intervento di
risanamento ambientale..
|
2.1877
Relatore
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comma 237
Inammissibile
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2.1872 Relatore
comma 57 dichiarato IEM
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Aggiunge il
comma 237, volto ad escludere
che il Commissario straordinario del
Governo per il comune di Roma, nominato ai sensi dell’articolo 78, comma
1, del D.L. n. 112/2008, sia
necessariamente il Sindaco.
|
2.1877
Relatore
|
comma 238
|
NUOVO
|
|
Aggiunge il
comma 238, che attua un trasferimento di risorse tra autorità
indipendenti. In particolare, si attribuisce:
§
all’Autorità Antitrust, per gli anni 2010, 2011 e 2012, una quota pari a: 2,2 mln di euro, per ciascun anno,
delle entrate dell’ISVAP; 8,4 mln,
per ciascun anno, delle entrate delle Autorità per l'energia elettrica e il
gas e per le telecomunicazioni; 6 mln
per il 2010 e 5,9 mln per il 2011
e il 2012 delle entrate dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; 7 mln per il 2010 e 7,7 mln per il 2011 e il 2012 delle
entrate dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici;
§
al Garante della privacy, per gli anni 2011 e 2012, una quota pari a: 1,6 mln di euro, per ciascun anno,
delle entrate dell’ISVAP; 3,2 mln,
per ciascun anno, delle entrate delle Autorità per l'energia elettrica e il
gas e per le telecomunicazioni; 3,6
mln, per ciascun anno, delle entrate dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni; 3,6 mln, per
ciascun anno, delle entrate dell'Autorità per la vigilanza sui lavori
pubblici;
§
alla Commissione di garanzia per lo sciopero
nei servizi pubblici essenziali, per gli anni 2010, 2011 e 2012, una
quota pari a: 0,1 mln di euro, per
ciascun anno, delle entrate dell’ISVAP; 0,3
mln, per ciascun anno, delle entrate delle Autorità per l'energia
elettrica e il gas e per le telecomunicazioni; 0,3 mln, per ciascun anno, delle entrate dell’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni; 0,3 mln,
per ciascun anno, delle entrate dell'Autorità per la vigilanza sui lavori
pubblici; 1 mln, per ciascun anno,
delle entrate della Commissione di vigilanza sui fondi pensione.
Gli importi di
cui sopra sono trasferiti annualmente dall’autorità contribuente a quella
beneficiaria entro il 31 gennaio di ogni anno. E’ quindi previsto un meccanismo perequativo tra le
autorità contribuenti e quelle beneficiarie: con apposito DPR, su proposta
del Ministro dell’economia, sono stabilite, senza gravare sulla finanza
pubblica, misure reintegrative a
favore delle autorità contribuenti a partire dal decimo anno successivo
all’erogazione del contributo, a carico delle autorità beneficiarie che
presentino un avanzo di amministrazione.
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2.1877
Relatore
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commi 239-240
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NUOVI
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Aggiunge il comma 239 che destina 50 milioni di euro
- a valere sulle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate
dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (previste dall’articolo
141 della legge 388/2000) - a interventi
di tutela delle popolazioni colpite da eventi atmosferici avversi
verificatesi nell’ultimo triennio entro l’anno 2009. La disposizione entra in
vigore il giorno stesso della pubblicazione in GU (comma 240).
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2.1877
Relatore
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commi 241-246
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art. 3, co. 1-6 del ddl
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I commi da 241 a 246 corrispondono ai commi da 1
a 6 dell’articolo 3 del testo del disegno di legge
finanziaria approvato dal Senato, relativi alle Tabelle da A ad F
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2.1877
Relatore
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comma 247 rif.
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art. 3, co. 7 del ddl
vedi 2.1874 Relatore
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Il comma 247 riproduce, al
primo periodo, sostanzialmente le disposizioni del comma 7 dell’articolo 3
del testo del disegno di legge finanziaria.
I periodi seguenti recano, invece, disposizioni di tenore analogo a
quelle dell’emendamento 2.1874 del Relatore in merito alla modalità di
riparto delle risorse della contabilità speciale connessa alle somme del c.d.
scudo fiscale.
In
particolare, è specificato che le risorse
affluite alla contabilità speciale, da
trasferire al Fondo per esigenze urgenti ed indifferibili del Ministero
dell’economia, sono da intendersi come integrate dalla legge n. 166 del 2009 che ha convertito, con
modificazioni, il D.L. n. 135/2009 di attuazione degli obblighi comunitari,
il quale dispone il riversamento alla predetta contabilità delle entrate
derivanti dal recupero delle imposte non versate dalle società esercenti attività
di servizi pubblici locali.
Si
prevede inoltre che le predette risorse affluite al Fondo per esigenze
urgenti ed indifferibili siano destinate, negli importi complessivi pari a
2.234 milioni nel 2010, 223 milioni nel 2011 e 160 milioni nel 2012, alle diverse
finalità indicate nell’allegato 1 al provvedimento, nella misura massima ivi prevista.
Il
comma prevede altresì la trasmissione al Parlamento di schemi di DPCM,
corredati da relazione tecnica, per l’espressione del parere delle
Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario, non
specificando, tuttavia, il contenuto dei medesimi DPCM, che presumibilmente potrebbero
essere diretti all’assegnazione dettagliata delle risorse nell’ambito delle
finalità e nei limiti massimi di spesa indicati nell’allegato. L’allegato
prevede, indicando le autorizzazioni di spesa da rifinanziare, le seguenti finalità:
-
130 milioni, per il rifinanziamento, nel 2010,
di alcune autorizzazioni di spesa volte all’adempimento degli impegni dello
Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi
internazionali;
-
400 milioni,per il rifinanziamento nel 2010 di alcune autorizzazioni di
spesa riferite alla proroga della devoluzione
della quota del 5 per mille IRPEF;
-
103 milioni nel 2010per interventidirettiad assicurare la gratuità
parziale dei libri di testo scolastici;
-
100 milioni per ciascuno
degli anni 2010, 2011 e 2012, per interventi
in agricoltura finalizzati al
rifinanziamento del Fondo di
solidarietà;
-
400 milioni, per l’incremento nel 2010 della dotazione finanziaria del fondo
per il finanziamento delle università;
-
130 milioni nel 2010 per
il sostegno alle scuole non statali;
-
400 milioni per il rifinanziamento nel 2010
di alcune autorizzazioni di spesa dirette al sostegno del settore dell’autotrasporto;
-
571 milioni nel 2010, 123 milioni nel 2011e 60 milioni nel 2012, volti a finanziare la stipula di convenzioni con i comuni per la stabilizzazione
occupazionale dei lavoratori ASU,
a garantire l'equilibrio finanziario degli enti locali danneggiati dal sisma dell’Abruzzo dell’aprile 2009,
gli adempimenti comunitari per gli enti locali, la funzionalità del sistema giustizia, le ratifiche
internazionali e la sicurezza delle sedi
diplomatiche all'estero, nonché le misure di sostegno del comparto marittimo-portuale.
L’ultimo periodo del comma 247 prevede la destinazione, mediante decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, di una quota delle
disponibilità del Fondo per
esigenze urgenti ed indifferibili – non
aventi corrispondenti effetti sul fabbisogno ed indebitamento netto - pari a 689 milioni per l'anno 2010, 1.991 milioni per il 2011 e 182
milioni per il 2012, finalizzandoli alla sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso con la Banca d'Italia per le quali non esistono in bilancio le occorrenti risorse
finanziarie.
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2.1877
Relatore
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comma 248
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NUOVO
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Il comma 248 rende salvi
gli effetti del D.L. n. 168/2009 in materia di riduzione dell’acconto IRPEF
2009 la cui disciplina è parzialmente riproposta nei commi da 5-bis a 5-quater. In merito agli effetti finanziari, si dispone
l’incremento di 3.716 mln per l’anno 2010 del fondo per esigenze urgenti e
indifferibili (art.7-quinquies, co.
1, D.L. 5/2009).
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2.1877
Relatore
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comma 249
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art. 3, co. 8 del ddl
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Il comma 249 corrisponde al comma 8 dell’articolo 3 del testo del disegno di legge
finanziaria approvato dal Senato, relativo al prospetto di copertura
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2.1877
Relatore
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comma 250
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art. 3, co. 9 del ddl
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Il comma 250 corrisponde al comma 9 dell’articolo 3 del testo del disegno di legge
finanziaria approvato dal Senato, in merito all’entrata in vigore della legge
finanziaria
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