Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Titolo: Finanziaria 2010 - A.C. 2936- Maxi-emendamento 2.1877 del Relatore - Sintesi del contenuto
Riferimenti:
AC N. 2936/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 246    Progressivo: 2
Data: 04/12/2009
Descrittori:
LEGGE FINANZIARIA     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

 

 

 

 

 

Finanziaria 2010
A.C. 2936

Maxi-emendamento 2.1877 del Relatore

Sintesi del contenuto e dichiarazioni di ammissibilità -Seconda versione

 

 

 

n. 246/2

 

 

5 dicembre 2009


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Bilancio

( 066760-9932 – * st_bilancio@camera.it

 

 

Il dossier contiene una analisi degli emendamenti al disegno di legge finanziaria per il 2010 approvati dalla V Commissione bilancio della Camera.

Per ogni emendamento vengono indicati il numero di presentazione, il presentatore, la data dell’approvazione e una breve sintesi dell'oggetto della modifica, nonché, per gli emendamenti di iniziativa parlamentare, il gruppo di appartenenza del presentatore dell’emendamento.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: BI0194a.doc


 

 

 

 

 

 

Il dossier contiene una breve sintesi del contenuto del maxi-emendamento 2.1877 del Relatore, il quale modifica ed integra il testo degli articoli 2 e 3 del disegno di legge finanziaria per il 2010, che vengono rifusi in un unico articolo.

 

In relazione a ciascun comma del maxi-emendamento è indicata, oltre ad una sintesi del contenuto, la eventuale corrispondenza con gli emendamenti del relatore e del Governo già presentati, evidenziando altresì - mediante la dizione “rif.” - le riformulazioni dei medesimi.


Articolo 2 – Disposizioni diverse

 

Estremi

Commi

già emend.

Data

Oggetto

2.1877
Relatore

commi 5-bis - 5-quater

NUOVO

 

Aggiunge i commi da 5-bis a 5-quater - volti ad riprodurre nel disegno di legge finanziaria il testo dell’articolo 1 del decreto legge n. 168/2009 - i quali, in relazione alla riduzione di 20 punti percentuale dell’acconto IRPEF 2009 introdotta dal DL n. 168/2009 e i cui effetti sono comunque fatti salvi dal successivo comma 248, dispongono:

§  il riconoscimento, ai contribuenti che non hanno applicato la riduzione dell’acconto, di un credito d’imposta da utilizzare in compensazione di importo pari all’eccedenza versata (5-bis);

§  l’obbligo, a carico dei sostituti d’imposta, di trattenere dagli emolumenti del mese di novembre, un acconto IRPEF ridotto, rideterminato ai sensi del DL n. 168/2009 (5-ter);

§  l’obbligo, a carico dei sostituti d’imposta che hanno trattenuto al lavoratore e versato all’erario un acconto determinato in base alla normativa previgente (senza tenere conto della riduzione), di restituire ai lavoratori, negli emolumenti corrisposti a dicembre, l’eccedenza trattenuta. La quota eccedente versata all’Erario potrà essere recuperata dai sostituti d’imposta dai primi pagamenti utili (5-quater).

 

comma 9

2.1872 Relatore

 

Sostituisce il comma 9prevedendo che l’applicazione della disciplina relativa al documento unico di regolarità contributiva (DURC) al settore del commercio - esclusa in via generale per il solo commercio al dettaglio ambulante dal testo originario - sia invece richiesta nei casi definiti dalle regioni, con riferimento al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività. In tal caso, le regioni possono altresì stabilire le modalità attraverso le quali i comuni possono essere chiamati alla verifica della sussistenza e regolarità della predetta documentazione. Inoltre si prevede la sospensione dell’autorizzazione per 6 mesi in caso di mancata presentazione annuale del DURC.

 

comma 20

2.1872 Relatore

 

Modifica il comma 20prevedendo una riduzione complessiva di 10 milioni di euro dei contributi in favore delle comunità montane e dei piccoli comuni che presentano parametri critici di carattere demografico, introdotti dall’articolo 1, comma 703, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007) per il triennio 2007-2009, ed estesi al triennio successivo dal comma in esame. In sostanza, si riduce di 10 milioni complessivi il contributo in favore dei piccoli comuni che presentano una elevata percentuale di popolazione residente ultrasessantacinquenne, il contributo in favore dei piccoli comuni che presentano una percentuale elevata di popolazione residente di età inferiore ai 5 anni, il contributo in favore dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti ed il contributo in favore alle comunità montane.

2.1877
Relatore

comma 20-bis

 

 

Aggiunge il comma 20-bis, il quale obbliga i comuni a trasmettere al Ministero dell’interno un’apposita certificazione del maggiore gettito, accertato a tutto l'anno 2009, derivante dalle misure di incremento della base imponibile ICI recate dal decreto-legge n. 262 del 2006 (articolo 2, commi da 33 a 38 e da 40 a 45), ai fini della corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali.

2.1877
Relatore

comma 33-bis

2.1872 Relatore

comma 33-bis

 

Aggiunge il comma 33-bis, che autorizza i Confidi ad utilizzare i fondi derivanti dalle misure per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle calamità durante la prima decade del mese di novembre 1994, ove risultino ancora nelle rispettive disponibilità, per gli interventi di sostegno alle iniziative di rilancio produttivo e di tutela occupazionale nelle aree a più alto tasso di ricorso alla cassa integrazione.

2.1877
Relatore

comma 43

2.1872 Relatore

 

Modifica il comma 43, incrementando di 50 milioni di euro (da 50 a 100 milioni) le risorse riservate per il 2010 a favore del Fondo per la tutela dell’ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio - finalizzato ad enti per interventi sul rispettivo territorio di appartenenza - a valere sulle risorse derivanti dal rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali (c.d. scudo fiscale).

2.1877
Relatore

comma 47  rif.

2.1872 Relatore

 

Modifica il comma 47, apportandovi le seguenti integrazioni:

§  riconosce un diritto di opzione prioritaria sull’acquisto dei beni confiscati alla mafia (per i quali il comma 2-bis dell’art. 2-undecies della legge n. 575/1965, introdotto dal comma 47 del disegno di legge, dispone la vendita) al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia che costituisca cooperative edilizie (nuovo comma 2-ter);

§  riconosce un diritto di prelazione per l’acquisto dei medesimi beni agli enti locali ove tali beni siano ubicati, demandando la disciplina attuativa della disposizione ad un apposito regolamento governativo (nuovo comma 2-quater).

2.1877
Relatore

commi 48, 48-bis

2.1872 Relatore

Commi 48 e 48-bis

 

Sostituisce il comma 48riservando un limite massimo di 20 milioni di euro nel 2010 del Fondo di garanzia presso il Mediocredito Centrale Spa per la parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese -, per agevolare gli investimenti ed il consolidamento della passività, mediante il rafforzamento delle attività del fondo di garanzia nazionale e dei confidi agricoli.

Aggiunge il comma 48-bis in materia di contributi per il pagamento delle polizze assicurative contro danni in agricoltura. E’ disposto, in particolare, l’incremento a 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 tramite una rimodulazione delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente per i contributi ai premi pagati dagli agricoltori per le assicurazioni. Alle medesima finalità di copertura delle polizze sono inoltre destinati 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, attivabili nel contesto dell'organizzazione comune dei mercati del settore vino. Il medesimo comma specifica che le disponibilità finanziarie destinate agli interventi assicurativi, possono essere utilizzate anche a copertura di fabbisogni relativi agli anni precedenti a quello di competenza senza oneri per il bilancio dello Stato.

2.1877
Relatore

comma 48-ter

NUOVO

 

Il comma 48-ter che, per la finalità generale di ovviare alle necessità del settore agricolo, demanda al CIPE l’individuazione dei programmi da sostenere in tale settore e la relativa destinazione di 100 milioni di euro, a valere sul Fondo infrastrutture.

2.1877
Relatore

comma 48-quater

 

Inammissibile, limitatamente al secondo periodo

2.1872 Relatore

comma 48-quater

 

Aggiunge il comma 48-quater che proroga, ai fini dell’attuazione degli obblighi inerenti al fondo europeo della pesca, per l’anno 2010 il Programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura 2007-2009, disponendone la copertura a valere sulle risorse residue relative all’attuazione dei piani nazionali del settore agricolo alimentare e forestale previste dalla legge finanziaria per il 2008 (art. 1, co. 1084 della legge 296/2006).

Viene inoltre esteso, anche alla pesca nelle regioni oggetto delle politiche europee di convergenza il campo di competenza del commissario ad acta per le opere della gestione separata dei progetti speciali ex- Agensud, conformemente al programma triennale della pesca e alla regolamentazione europea in materia di aiuti de minimis. Tale campo di competenza riguarda già le attività creditizie nei campi delle opere private del Mezzogiorno interno, la forestazione produttiva, l’agrumicoltura, la zootecnia, la commercializzazione dei prodotti agricoli.

2.1877
Relatore

comma 53-bis

2.1872 Relatore

comma 53-bis

 

Aggiunge il comma 53-bis, che limita l’erogazione dei contributi e delle provvidenze all’editoria all’effettivo stanziamento di bilancio, procedendo al riparto in quote proporzionali all’ammontare del contributo spettante per legge a ciascuna impresa. La norma sembrerebbe modificare implicitamente il comma 1246 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2007.

 

 

2.1877
Relatore

comma 53-ter
rif.

2.1872 Relatore

comma 53-ter

 

Aggiunge il comma 53-ter, che consente, in relazione al mancato pagamento dell’annualità 2009, la rimodulazione delle rate annuali con le quali il Dipartimento per l’informazione e l’editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri effettua il rimborso a Poste italiane S.p.A. delle somme corrispondenti alle riduzioni tariffarie praticate da Poste Italiane S.p.A. agli editori per la spedizione dei prodotti editoriali. Conseguentemente le somme versate all’entrata del bilancio e riassegnabili nell’anno 2009, non ancora riassegnate alla data di entrata in vigore della norma in esame, sono acquisite per l’importo di 45 milioni di euro. L’entrata in vigore della norma è fissata alla data di pubblicazione in gazzetta ufficiale della legge Finanziaria.

2.1877
Relatore

commi da 56 a 94

2.1384 NF

Governo

commi da 56 a 94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

commi da 56 a 94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

commi da 56 a 94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

commi da 56 a 94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

commi da 56 a 94

 

 

Aggiunge i commi da 56 a 94, relativi al c.d. Patto per la salute. In particolare:

§  ll comma 56 qualifica le disposizioni dettate dai commi da 57 a 95 come norme attuative dell’Intesa in materia sanitaria (Patto per la salute) per il triennio 2010-2012, in funzione del rispetto degli obblighi comunitari e per garantire la realizzazione degli obbiettivi di finanza pubblica.

§  Il comma 57 dispone un incremento di 584 milioni per il 2010 e 419 milioni per il 2011 rispetto al livello di finanziamento determinato dalla legislazione previgente, mentre per l’anno 2012, per il quale non esisteva una precedente previsione di finanziamento, si prevede un incremento pari al 2,8% rispetto al livello di finanziamento fissato per il 2011. Lo Stato si impegna ad assicurare anche con provvedimenti legislativi successivi l’intero importo delle risorse aggiuntive previste nell’Intesa Stato-regioni.

§  il comma 58 ridetermina l’annuale disciplina delle anticipazioni di tesoreria per il finanziamento della spesa sanitaria corrente. Alle regioni sono infatti accreditate mensilmente le somme provenienti dal gettito dei tributi che concorrono al finanziamento della spesa sanitaria. La quota perequativa finanziata dall’IVA è invece corrisposta in via definitiva soltanto dopo la determinazione del CIPE e previa intesa sulla sua ripartizione espressa dalla Conferenza Stato-Regioni. Nelle more, il fabbisogno determinato dalla spesa sanitaria corrente è sostenuto dalle anticipazioni di tesoreria corrisposte a ciascuna regione in proporzione alla pre-determinazione provvisoria delle somme ad esse spettanti.

  La disciplina disposta per il triennio 2010-2012 assume come parametro di riferimento delle anticipazioni le maggiori somme stabilite dal comma 57 in attuazione di quanto convenuto con le regioni nel nuovo Patto per la salute. La percentuale ‘ordinaria’ delle anticipazioni è confermata al 97 per cento delle somme spettanti ed è invece positivamente determinata al 98 per cento per le regioni ‘virtuose’, quelle cioè che risultano adempienti rispetto alle misure di contenimento e razionalizzazione della spesa previste dalla normativa vigente (videat. commi 61, 62 e 63). Per queste ultime è lasciata facoltà al ministero di aumentare ulteriormente quella percentuale «compatibilmente con gli obblighi di finanza pubblica».

  Sono confermate poi le disposizioni che, nelle more dell’intesa espressa dalla Conferenza, riferiscono l’anticipazione al valore della quota spettante a ciascuna regione in base all’assegnazione del secondo anno antecedente quello di riferimento e le disposizioni che autorizzano il tesoro alle compensazioni derivanti dalla mobilità sanitaria fra regioni e alla mobilità sanitaria internazionale.

§  Il comma 59 aumenta da 23 a 24 miliardi l’importo per il programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 20 della legge n. 67/1988, fermo restando che la sottoscrizione degli Accordi di programma è subordinata alla effettiva disponibilità delle somme in bilancio.

§  Il comma 60 prevede che le citate risorse per investimenti nel settore sanitario possano essere utilizzate dalle regioni per migliorare le procedure contabili sottostanti ai bilanci delle aziende sanitarie.

§  I commi da 61 a 64 riguardano la spesa per il personale del Servizio Sanitario Nazionale. Nel dettaglio, il comma 61ridefinisce la disciplina sui vincoli alla spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, disponendo che tali enti dovranno adottare le misure necessarie a garantire che la spesa per il personale per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 sia ridotta dell'1,4 per cento rispetto a quella del 2004. L’aggregato di spesa è definito in modo ampio e sono previste particolari modalità di calcolo escludendo dal computo alcune voci specificamente definite. Il comma 62 prevede alcuni adempimenti, per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa sanitaria da parte degli enti del SSN, comprendendo in tale ambito anche le azioni riguardanti i processi di riorganizzazione e la razionalizzazione e l’efficientamento della rete ospedaliera, i seguenti adempimenti: La verifica del raggiungimento, per gli anni 2010, 2011 e 2012, degli obiettivi stabiliti con le disposizioni recate con i due commi precedenti (61 e 62), è, ai sensi del comma 63, affidata al Tavolo di verifica degli adempimenti previsto dall’intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni. Il comma 64 specifica che, per il triennio 2010-2012, per l’applicazione delle misure sancite in tema di concorsi ed assunzione di personale dai commi 10-13 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, i vincoli finanziari ivi previsti per le amministrazioni interessate, debbano riferirsi, per gli enti del Servizio sanitario nazionale, alle misure di contenimento della spesa introdotte con i suddetti commi 61, 62 e 63.

§  I commi 65-81 recano la disciplina per le regioni che non garantiscono l’equilibrio economico sanitario. In particolare, il comma 66, integrando il disposto dell’articolo 1, comma 174, della legge n. 311/2004, prevede automatismi ulteriori, rispetto a quelli fiscali, in caso di disavanzo sanitario non coperto dalla regione. Il comma 67 definisce il livello dello squilibrio economico regionale rispetto al finanziamento ordinario e alle maggiori entrate proprie sanitarie, pari – o superiore - al 5%, ancorché coperto dalla regione o inferiore al 5% qualora la regione non sia in grado di farvi fronte, che comporta la presentazione di un Piano di rientro dai disavanzi sanitari, di durata triennale. I commi da 68 a 72 regolano le nuove procedure per la predisposizione e l'approvazione del Piano di rientro da parte delle regioni.

In caso di valutazione positiva del Piano esso è approvato dal Consiglio dei ministri e immediatamente esecutivo (comma 69), mentre in caso di mancata presentazione o riscontro negativo sullo stesso il Consiglio dei ministri nomina il Presidente della regione quale commissario ad acta per la predisposizione del Piano nei successivi trenta giorni e per la sua attuazione. La nomina del Commissario ad acta comporta, oltre alle disposizioni previste dalla normativa vigente l’automatica adozione di misure restrittive e sanzionatorie nei confronti della Regione (sospensione dei trasferimenti erariali a carattere non obbligatorio, decadenza dei direttori generali, amministrativi e sanitari). In via generale la periodicità della verifica dell’attuazione del piano (comma 71) avviene con periodicità trimestrale ed annuale. E’ fatto obbligo alla Regione di rimuovere eventuali provvedimenti, anche normativi, che risultino di ostacolo all’attuazione del Piano. L'approvazione del Piano (comma 72) e la sua attuazione consentono l'accesso al maggior finanziamento dell'esercizio in cui si è verificata l'inadempienza e di quelli interessati dal piano stesso.

I commi da 73 a 75 disciplinano i casi di inadempienza regionale rispetto all’attuazione del Piano, o del Presidente della regione quale commissario ad acta  per la predisposizione o attuazione del Piano, prevedendo da parte dello Stato l’adozione di tutti gli atti necessari nell’esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell’articolo 120 della Costituzione, compresa la possibilità di nominare uno o più commissari ad acta con esperienza nella gestione sanitaria. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi del Piano, riscontrato in sede di verifica annuale, con conseguente formazione di un disavanzo sanitario, vengono altresì previste misure specifiche tra le quali l'incremento automatico delle aliquote fiscali regionali (comma 76).

La nuova disciplina (comma 77) viene estesa anche alle regioni che al momento dell’approvazione della legge abbiano già avviato le procedure relative al Piano di rientro. Viene inoltre dettata una disciplina transitoria per le regioni già sottoposte ai Piani di rientro e già commissariate (comma 78).

Il comma 79 prevede una sospensione per 12 mesi delle azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie delle regioni sottoposte ai Piani di rientro.

Il comma 80 consente alle regioni interessate dai Piani di utilizzare le risorse FAS a copertura dei debiti pregressi.

Il comma 81 consente alle regioni sottoposte ai Piani per l’esercizio finanziario 2009  di applicare gli automatismi fiscali di cui al precedente comma 76.

§  I commi da 82 a 87 recano la disciplina per le regioni che risultano non adempienti rispetto ad adempimenti diversi dall'equilibrio economico nel settore sanitario. E’ prevista la predisposizione di un Piano e la sottoscrizione di un Accordo fra la regione e lo Stato al fine di recuperare le inadempienze (comma 83) La sottoscrizione e attuazione dell’Accordo costituiscono condizione per l’accesso al maggior finanziamento (comma 84) da parte dello Stato. Vengono previste verifiche periodiche dell’attuazione del Piano e stabilite norme transitorie per le regioni che avrebbero dovuto sottoscrivere l’Accordo entro il 31 dicembre 2009 (commi 86 e 87).

§  Il comma 88 prevede un’anticipazione di liquidità - pari a 1.000 milioni di euro – da parte dello Stato alle regioni con Piani di rientro per l’estinzione dei debiti pregressi fino al 2005. Il rimborso dell’anticipazione comprensiva degli interessi deve avvenire in un periodo non superiore a trenta anni.

§  Il comma 89 chiarisce, con riguardo alle disposizioni di riduzione del prezzo dei farmaci equivalenti - dirette, in particolare, a recuperare a favore del Servizio sanitario nazionale il valore degli extra sconti riguardante i farmaci equivalenti avvenuti nel corso del 2008 - di cui all'articolo 13 del decreto legge 39/2009, che il riferimento da esse operato ai farmaci non coperti da brevetto attiene soltanto al brevetto sul "principio attivo".

§  Il comma 90 proroga di 1 anno il termine per l'adozione dei provvedimenti regionali diretti a prevedere la cessazione degli accreditamenti provvisori delle strutture private.

§  Il comma 91 modificando l’art. 37 della legge 18 giugno 2009, n. 69, proroga al 31 dicembre 2011, il termine per rilascio della carta nazionale dei servizi (CNS), e delle altre carte elettroniche ad essa conformi, anche ai titolari di carta d’identità elettronica (CIE).

§  Il comma 92 incrementa di 400 milioni per l'anno 2010 il fondo per le non autosufficienze.

§  I commi 93-94 prevedono, a decorrere dall'anno 2010, che le risorse per i diritti soggettivi, contemplati da specifiche disposizioni legislative, sono finanziate in appositi capitoli di spese obbligatorie, iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anziché nel Fondo nazionale per le politiche sociali, riducendo, conseguentemente, lo stanziamento del citato Fondo nazionale per le politiche sociali, a seguito del trasferimento delle relative risorse ai pertinenti capitoli.

2.1877
Relatore

comma 95

2.1384 NF

Governo

comma 95

 

Aggiunge il comma 95 che prevede la continuità, a decorrere dal 2010, del versamento, da parte dell'INPS nell'apposito capitolo n. 3331 dell'entrata del bilancio dello Stato, delle risorse accertate del Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei TFR. Le risorse derivano dal versamento da parte dei datori di lavoro con un numero di addetti pari o superiore a 50, della quota di TFR maturata e non destinata alle forme pensionistiche complementari, destinato al finanziamento di specifici interventi previsti all’elenco 1 della legge finanziaria 2007.

2.1877
Relatore

commi da 96 a 115

2.1384 NF

Governo

commi da 96 a 115

 

Aggiunge i commi da 96 a 115, che recano norme volte ad adeguare l’ordinamento finanziario della Regione Trentino Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano agli obiettivi di perequazione e solidarietà stabiliti per le regioni a statuto speciale e le province autonome dall’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione. Come riferisce la relazione tecnica le disposizioni, in conformità a quanto dispone l’articolo 104 dello statuto speciale di autonomia (DPR 670/1972), costituiscono il contenuto dell’accordo sottoscritto in proposito tra il Governo, la regione e le due province autonome in data 30 novembre 2009.

Gli effetti positivi di queste disposizioni sul saldo netto da finanziare sono stimati in 1.117,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2010. Tuttavia sull’indebitamento netto essi si riducono a 500 milioni di euro per anno dacché, in considerazione delle somme dovute alle province per lo svolgimento di funzioni statali delegate e per quote loro spettanti sino all’esercizio 2009, lo Stato riconosce per un decennio alle province autonome una somma annua di 617,5 milioni di euro.

La nuova disciplina delle entrate tributarie e dei trasferimenti prevede, tra l’altro, il riordino delle compartecipazioni all’IVA, all’IRES, alle accise sui prodotti petroliferi, all’imposta sulle assicurazioni e al contributo RCA al Servizio sanitario nazionale, la soppressione dei trasferimenti in quota variabile e dei trasferimenti per leggi di settore, la rideterminazione delle somme dovute per funzioni già esercitate per conto dello Stato, l’assunzione a carico del bilancio delle province autonome di nuove funzioni trasferite o delegate dallo Stato.

Come ulteriore concorso al riequilibrio della finanza pubblica ciascuna provincia autonoma assume l’onere di finanziare iniziative e progetti di competenza dello Stato per il valore di 100 milioni di euro per anno a partire dall’esercizio 2010. Di queste somme, 40 milioni di euro per ciascuna provincia sono diretti a finanziare interventi su territori confinanti, alla stregua di quanto già previsto – per i rispettivi territori - dal “Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale” istituito dall’articolo 6, comma 7, del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 e successive modificazioni.

2.1877
Relatore

comma 116

2.1384 NF

Governo

comma 116

 

Aggiunge il comma 116 che dispone il riversamento al Fondo per gli interventi urgenti e indifferibili di somme pari a 4.100 milioni di euro per il 2010, 3.600 milioni per il 2011 e 3.000 milioni per il 2012 derivanti delle maggiori entrate ascritte al comma 95, che prevede il versamento all’entrata da parte dell’INPS del TFR dei dipendenti del settore privato, nonché dalle economie di spesa ascrivibili ai commi 96-115, che disciplinano la revisione dell’ordinamento finanziario delle province autonome di Trento e Bolzano e della regione autonoma Trentino- Alto Adige.

2.1877
Relatore

commi 117 e 118

2.1384 NF

Governo

commi 117 e 118

 

Aggiunge i commi 117 e 118, i quali intervengono in tema di rimborso ai comuni delle minori entrate derivanti dall’ICI a seguito dell’esenzione dall’imposta dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, disposta a decorrere dal 2008 ai sensi del D.L. n. 93/2008. In particolare, il comma 117 dispone l’integrazione dello stanziamento originariamente previsto dall’articolo 1, comma 4, del D.L. n. 93/2008 ai fini del rimborso ai comuni delle minori entrate ICI, di ulteriori 156 milioni di euro per il 2008 e 760 milioni di euro a decorrere dal 2009. Il comma 118 sopprime la disposizione che prevedeva che in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali fossero stabiliti i criteri e le modalità per la erogazione del rimborso ai comuni da parte del Ministro dell'interno, con proprio decreto, secondo princìpi che tengano conto dell’efficienza nella riscossione dell’imposta, del rispetto del patto di stabilità interno, per l’esercizio 2007, e della tutela dei piccoli comuni.

2.1877
Relatore

comma 118-bis

2.1384 NF

Governo

copertura finanziaria

 

Il comma 118-bis:

§       riduce le disponibilità del Fondo per esigenze urgenti ed indifferibili istituito presso il Ministero dell’economia - come integrate dall'articolo 1 comma 5 del decreto-legge n. 168/2009 e ai sensi della legge in esame – di 3.690 milioni di europer il 2010, a 1.379 milioni per il 2011, a 2.560 milioni per il 2012 e a 760 milioni a decorrere dal 2013.

§       riduce di 120 milioni di euro per il 2010 le disponibilità del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dal decreto legge 185/2008 (articolo 18,comma 1, lett. b-bis).

2.1877
Relatore

commi 119-153

 

 

Inammissibili commi 120, 142, 143, 146 e 148

2.1386 Governo

commi da 56 a 91

co. 57, 70, 75, 80, 81, 84, 85, 86 dichiarati IEM

 

Aggiunge i commi da 119 a 153, in tema di ammortizzatori sociali. In particolare:

§  il comma 119 interviene sull’istituto sperimentale di tutela del reddito a favore dei lavoratori a progetto, di cui all’articolo 19, comma 2, del D.L. 185/2008, che ha introdotto in via sperimentale per il triennio 2009-2011, nei limiti di specifiche risorse, il riconoscimento di una somma liquidata in un'unica soluzione pari al 10% del reddito (aumentato al 20% dall’articolo 7-ter, comma 8, del D.L. 5/2009) percepito l'anno precedente, ai lavoratori a progetto. L’emendamento modifica il comma 2, prevedendo, in via sperimentale per il biennio 2010-2011, nei limiti di 200 milioni di euro annui, il riconoscimento di una somma liquidata in un’unica soluzione pari al 30% del reddito percepito l’anno precedente e comunque non superiore a 4.000 euro per i richiamati soggetti (ad esclusione dei titolari di lavoro autonomo), a condizione che operino in regime di monocommittenza, abbiano conseguito un reddito lordo l’anno precedente non superiore a 20.000 euro e superiore a 5.000 euro, abbiano accreditato nell’anno di riferimento almeno una mensilità nella gestione separata, risultino senza contratto di lavoro da almeno 2 mesi, risultino accreditati nell’anno precedente almeno tre mesi nella gestione separata.

§  Il comma 120 prevede una variazione della composizione nei componenti del comitato di amministrazione della gestione separata INPS di cui all’articolo 58 della L. 144/1999.

§  Il comma 121 interviene in materia di indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti. Aggiungendo il comma 2-ter all’articolo 19 del D.L. 185/2008, prevede che ai fini del perfezionamento del requisito contributivo per l’ottenimento dell’indennità si computino anche i periodi svolti nel biennio precedente in via esclusiva sotto forma di co.co.co. anche a progetto, in misura massima di 13 settimane.

§  I commi 121-bis e 122 riconoscono, in via sperimentale per il 2010, ai soggetti beneficiari di qualsiasi trattamento di sostegno al reddito non connesso a sospensioni di lavoro che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva e che accettino un’offerta di lavoro che preveda l’inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20% a quello delle mansioni esercitate, una contribuzione figurativa fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre il 31 dicembre 2010. La contribuzione è pari alla differenza tra il contributo accreditato nelle mansioni di provenienza e quello relativo al nuovo lavoro svolto.

§  I commi 123 e 124 estendono la riduzione contributiva per i lavoratori in mobilità (pari a quella per gli apprendisti), in via sperimentale per il 2010, ai datori di lavoro che assumono i lavoratori beneficiari dell’indennità di disoccupazione con requisiti normali che abbiano almeno 50 anni. Inoltre, la durata della richiamata riduzione contributiva è prolungata, per chi assume lavoratori in mobilità o beneficiari dell’indennità suddetta, con almeno 35 anni di età contributiva, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre il 31 dicembre 2010. Il beneficio è concesso a domanda e nei limiti di 120 milioni di € per il 2010.

§  I commi 125 e 126 prorogano al 2010 alcune disposizioni dell’articolo 19 del D.L. 185/2008 che erogavano specifici ammortizzatori sociali per il 2009 (indennità di mobilità CIGS, mobilità, liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano fino a quindici dipendenti per crisi, CIGS per cessazione di attività, contributi a Italia Lavoro SpA, l’indennità ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato in determinate imprese e agenzie).

§  I commi 127-129 rinnovano anche per l’anno 2010, riprendendo di fatto analoghe disposizioni precedenti, la possibilità di concessione “in deroga” dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale subordinatamente alla realizzazione di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali definiti con specifici accordi in sede governativa per periodi non superiori a 12 mesi. La misura dei trattamenti è ridotta del 10% in caso di prima proroga, del 30% in caso di seconda proroga e del 40% in caso di proroghe successive.

Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione, si prevede il rispetto dei livelli minimi di permanenza lavorativa richiesti ai lavoratori (DL 86/1988, art. 8, co. 3; legge 233/1991, art. 16, co. 1) ai fini dell’ammissione ai trattamenti  medesimi. Gli oneri sono a carico delle risorse di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, al netto delle risorse anticipate al 2009 dalla delibera CIPE  n. 70 del 31 luglio 2009.

§  Il comma 130 reca disposizioni inerenti al monitoraggio da parte dell’INPS, con successiva pubblicazione sulla borsa lavoro, dei dati relativi ai percettori di misure di sostegno al reddito per cui la normativa prevede incentivi all’assunzione.

Lo stesso comma, inoltre, introducendo ulteriori periodi al comma 7 dell’articolo 19 del D.L. 185/2008, prevede che i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all’articolo 118 della finanziaria 2001 concorrano, in misura del 30%, al trattamento spettante ai lavoratori iscritti ai fondi medesimi. Nel caso in cui i lavoratori siano stati licenziati da datori scritti ai fondi, il concorso del 30% all’indennità di mobilità è previsto nella concessione della prima proroga. 

§  i comma 131 interviene in materia di somministrazione di lavoro, prevedendo che i contratti di somministrazione possano essere stipulati anche nel caso in cui siano stati effettuati licenziamenti collettivi di lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione, anche nei casi in cui la somministrazione sia finalizzata alla sostituzione di lavoratori assenti, venga conclusa prevedendo l’utilizzo di lavoratori in mobilità, assunti dal somministratore con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a 12 mesi, oppure abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi.

§  Il comma 132 abroga l’articolo 1, comma 46, della legge n.247/2007, di attuazione del protocollo sul welfare, al fine di reintrodurre la fattispecie del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato (cosiddetto staff leasing).

§  I commi 133-136 prevedono specifiche misure sperimentali finalizzate all’inserimento o reinserimento di determinate categorie di lavoratori svantaggiati.

In particolare si prevede un incentivo a favore delle agenzie per il lavoro per ogni lavoratore intermediato che venga assunto. L’incentivo è legato alla fattispecie lavorativa conseguita. Tali incentivi sono riconosciuti anche agli operatori privati accreditati di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 276/2003. Per tali finalità è autorizzata una spesa pari a 65 milioni di € per il 2010. La gestione delle richiamate misure è affidata a Italia Lavoro S.p.A.

§  il comma 137 apporta modifiche all’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della disciplina del lavoro accessorio.

§  Il comma 138 intervenendo sulla disciplina del lavoro accessorio di cui all’articolo 70 e ss. del D.Lgs. 276/2003, precisa che il ricorso a tale fattispecie da parte di un committente pubblico o degli enti locali è consentito nel rispetto della disciplina vincolistica in materia di contenimento delle spese di personale e ove previsto dal patto di stabilità interno.

§  Il comma 139 prevede la rivalutazione nella misura del 100% del trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini

§  Il comma 140 dispone l’erogazione, per il 2010 nei limiti di 12 milioni di €, da parte dell’INPS, di un incentivo per i datori di lavoro, le cui aziende non abbiano effettuato nei 12 mesi precedenti riduzioni di personale avente la stessa qualifica e che non abbiano sospensioni dal lavoro, che assumano lavoratori destinatari dell’indennità di disoccupazione involontaria, di cui all’articolo 19, primo comma, del D.L. 636/1939. L’incentivo è pari all’indennità spettante al lavoratore ed è erogato secondo apposite procedure.

§  Il comma 141, attraverso una novella all’art. 9-bis, comma 5, del D.L. n. 78/2008, modifica le modalità di adozione del decreto di riparto del Fondo per le attività di carattere sociale di pertinenza regionale, prevedendo che il decreto del Ministro dell’economia con cui si procede al riparto delle risorse tra le regioni sia adottato di concerto con il Ministro del lavoro e degli affari sociali.

§  I commi 142 e 143 prevedono la stipula di apposite convenzioni al fine della realizzazione di specifiche sinergie logistiche, funzionali e organizzative delle strutture periferiche del Ministero del lavoro, al fine della condivisione dei propri strumenti. Al fine di realizzare tali sinergie, si prevede che sia l’INPS territorialmente competente ad effettuare la convalida della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, attualmente a carico della direzione provinciale del lavoro competente, nonché l’astensione anticipata dal lavoro per le lavoratrici madri occupate in lavori gravosi, attualmente affidata al servizio ispettivo del ministero del lavoro.

§  Il comma 144 fornisce un’interpretazione autentica in materia di salario medio convenzionale ai fini della contribuzione e delle prestazioni temporanee, specificando che questo è il medesimo di quello che deve essere utilizzato per la determinazione della retribuzione pensionabile .

§  Il comma 145 reca un finanziamento pari a 100 milioni per il 2010, di cui il 20% per l’apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione e per l’apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, di cui all’articolo 118, comma 16, della legge finanziaria 2001.

§  il comma 146 prevede che l’obbligo di istruzione si assolva oltre che nei percorsi di istruzione e formazione professionale, anche nei percorsi di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione di cui all’articolo 48 del D.Lgs. 276/2003.

§  il comma 147 interviene sulla retribuzione dell’apprendista, introducendo il comma 1-bis all’articolo 53 del D.Lgs. 276/2003, prevedendo che la contrattazione collettiva possa stabilire la richiamata retribuzione in misura percentuale della retribuzione spettante ai lavoratori addetti con mansioni corrispondenti, nonché graduale in relazione all’anzianità di servizio.

§i commi 148 e 150 intervengono sul sistema sanzionatorio inerente alla disciplina di contrasto al lavoro irregolare, di cui all’articolo 3 del D.L. 12/2002, modificando anche l’entità delle sanzioni. Ai fini dell’applicazione di tali disposizioni, i limiti di reddito sono da riferire al 2009.

§  Il comma 149 reca alcune modifiche alla disciplina inerente la detassazione dei contratti di produttività, di cui all’articolo 5 del D.L. 185/2008 prorogando la misura anche per il 2010. Inoltre, si interviene sulla riduzione dell’IRPEF e relative addizionali del trattamento economico accessorio del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, stanziando a copertura lo stesso importo di 60 milioni (previsto per il 2009) anche per il 2010 e prevedendo la fruizione di tale agevolazione, anche per il 2010, per i soggetti con reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro.

§  Il comma 151 prevede un decremento del Fondo per l’occupazione di 100 milioni di euro per il 2010.

§  Il comma 152 prevede un ulteriore programma di accertamento, da parte dell’INPS, delle frodi per invalidità civile, di cui all’articolo 20 del D.L. 78/2009, quantificabile in 100.000 verifiche.

§  Il comma 153 reca la norma di copertura finanziaria, ponendo gli oneri a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili del Ministero dell’economia.

Si segnala che le disposizioni di cui ai commi 120, 132, 137,142, 143, 146, 147, 148 e 150, corrispondono ai commi dell’emendamento 2.1386 dell’emendamento del Governo, dichiarati inammissibili dalla Commissione

2.1877
Relatore

commi 154-175

2.0.236 Relatore

Articolo 2-bis

 

Aggiunge i commi da 154 a 175, che recano un insieme di disposizioni dirette ad aumentare la capacità di offerta del sistema bancario e finanziario delle regioni del  Mezzogiorno e a sostenere le iniziative imprenditoriali canalizzando il risparmio privato in quelle regioni. A tal fine si prevede un’articolata disciplina volta alla costituzione della Banca del Mezzogiorno s.p.a., società partecipata dallo Stato in qualità di socio fondatore e da altri soggetti privati che saranno invitati a parteciparvi da un Comitato promotore all’uopo istituito. La banca agisce attraverso la rete di banche e di istituzioni che vi aderiscono con l’acquisto di azioni, e può stipulare convenzioni con Poste Italiane s.p.a.. Finalità precipua della banca è quella di sostenere progetti di investimento nel Mezzogiorno, promuovendo in particolare il credito alle PMI anche con il supporto di intermediari finanziari.

In particolare, come servizio reso alla rete delle banche e istituzioni aderenti, la banca potrà emettere obbligazioni – assistite anche, per un periodo limitato,  dalla garanzia dello Stato - la cui raccolta dovrà essere utilizzata per finanziare le PMI che investono nel Mezzogiorno, ovvero specifici progetti infrastrutturali ivi collocati, nonché acquisire dalle banche aderenti mutui dalle PMI del Mezzogiorno e offrire alle stesse servizi di consulenza per l’utilizzo di strumenti agevolativi pubblici statali e internazionali.

Per favorire la crescita di una rete bancaria sul territorio e sostenere la crescita della banca si prevede una disciplina specifica in materia di emissione di azioni di finanziamento delle banche di credito cooperativo autorizzate all’attività bancaria successivamente all’entrata in vigore della legge finanziaria che partecipano al capitale della Banca del Mezzogiorno, azioni che potranno essere sottoscritte solo da parte di fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, in deroga ai limiti previsti dal Testo unico in materia  bancaria (comma 165).

Al Ministro dell’economia è data la facoltà di autorizzare, con propri decreti, enti e società partecipate dal medesimo Dicastero, a contribuire, in qualità di soci finanziatori, alla sottoscrizione del capitale delle banche di credito cooperativo che partecipano al capitale della Banca del Mezzogiorno (comma 166); vengono inoltre disciplinati il regime applicabile alle suddette azioni di finanziamento  e le modalità di esercizio dei diritti di voto dei soci finanziatori (commi da 165 a 169).

Al fine di favorire la canalizzazione del risparmio verso iniziative economiche che creano occupazione nel Mezzogiorno, si prevede, infine, una disciplina tributaria di carattere agevolativo, in base alla quale sugli interessi degli strumenti finanziari, sottoscritti da persone fisiche, emessi da banche per sostenere progetti di investimento di PMI del Mezzogiorno, si applica un’aliquota agevolata nella misura del 5 per cento (commi da 171 a 174).

2.1877
Relatore

commi 176-181

rif.

2.1375 NF Governo
commi da 56 a 63

 

Aggiunge i commi da 176 a 181. In particolare, il comma 176 dispone la riduzione del contributo ordinario di base agli enti locali per gli anni 2010, 2011 e 2012 in misura pari, rispettivamente, a 1, 5 e 7 milioni di euro per le province e a 12, 86 e 118 milioni per i comuni. La riduzione, proporzionale alla popolazione residente, riguarda gli enti per i quali nel corso dell’anno ha luogo il rinnovo dei consigli; essa è effettuata con decreto del Ministro dell’interno.

In relazione alla predetta riduzione del contributo ordinario agli enti locali, il comma 177 dispone una riduzione del 20 per cento del numero dei consiglieri comunali.

Il comma 178 determina il numero massimo degli assessori comunali e provinciali, in misura pari, rispettivamente ad un quarto dei consiglieri comunali e ad un quinto degli assessori provinciali.

Il comma 179, a differenza dell’emendamento 2.1375 che era formulato in termini facoltativi, obbliga i comuni a sopprimere una serie di organismi (difensore civico, circoscrizioni di decentramento, direttore generale e consorzi di funzioni tra enti locali). Nell’ambito di tale disposizione prescrittiva è prevista la possibilità di delega da parte del sindaco, nei comuni con più di 3000 abitanti, dell’esercizio delle proprie funzioni a non più di due consiglieri, in alternativa alla nomina di assessori,.

Il comma 180 prevede la cessazione del finanziamento statale alle comunità montane. Nelle more dell’attuazione della legge-delega sul federalismo fiscale, il 30 per cento delle risorse in precedenza destinate alle comunità montane è assegnato ai comuni montani (in cui almeno il 75% del territorio si trovi al di sopra dei 600 metri s.l.m.)

Le riduzioni di spesa confluiscono nel fondo, istituito dall’art. 7-quinquies del D.L. n. 5/2009, per interventi urgenti e indifferibili del Ministero dell’economia (comma 181).

2.1877
Relatore

 

commi da 182 a 187

2.1382 Governo

commi da 56 a 61

 

 

2.1871 Relatore

commi da 56 a 61

 

 

Aggiunge i commi da 182 a 187 cheautorizzano il Ministro della difesa, al fine di reperire le risorse necessarie a soddisfare le esigenze infrastrutturali e alloggiative delle Forze armate attraverso la valorizzazione e l’alienazione degli immobili militari, a promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, d’intesa con i comuni con i quali saranno sottoscritti accordi di programma per la valorizzazione di detti immobili. Gli immobili da trasferire o da conferire ai fondi comuni di investimento vengono individuati con uno o più decreti del Ministro della difesa. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono invece disciplinate le procedure e i criteri per individuare o costituire la società di gestione del risparmio di gestione dei fondi, i criteri per il suo funzionamento e per le cessioni delle quote del fondo. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge è prevista l’adozione di un decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell’economia che determini le quote di risorse derivanti dalla cessione delle quote dei fondi comuni di investimento immobiliare o dal trasferimento degli immobili ai fondi, da destinare al fondo per l’attuazione del programma infrastrutturale della difesa..

2.1877
Relatore

commi 188-189

2.1382 Governo

commi 62-63

 

 

2.1871 Relatore

commi 62-63

 

 

Aggiunge i commi 188 e 189, relativi al Comune di Roma. In particolare, il comma 188prevede l’attribuzione al comune di Roma, per l’anno 2010, nei limiti del trasferimento o conferimento degli immobili di cui al comma 183, di un complesso di beni per un valore pari a 600 milioni di euro, anche attraverso quote dei fondi comuni di investimento immobiliari costituiti ai sensi dei precedenti commi.

Fino a concorrenza dell’importo di 600 milioni, il comma 189autorizza la concessione, per l'anno 2010, di un'anticipazione di tesoreria al comune di Roma per le esigenze connesse al piano di rientro dell’indebitamento del comune, approvato ai sensi dell'articolo 78 del D.L. n. 112/2008, al fine di provvedere, nell’importo di 500 milioni di euro, al pagamento delle rate di ammortamento e degli oneri di parte corrente, relativi ad oneri di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture. L’erogazione è subordinata al conferimento degli immobili ai fondi di cui al comma 183, ed è estinta entro il 31 dicembre 2010. L’ultimo periodo del comma 189 autorizza, inoltre, a favore del comune di Roma, la spesa di ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2012 per la realizzazione di interventi infrastrutturali

2.1877
Relatore

comma 190

2.1380 Governo


2.1876 Relatore

 

Aggiunge il comma 190, che dispone, a partire dal novembre 2010, il pagamento delle stipendio e delle indennità accessorie in un cedolino unico per tutto il personale delle amministrazioni pubbliche che utilizzano procedure informatiche per i pagamenti dei dipendenti. La norma genera, secondo la relazione tecnica, un incremento una tantum di 200 milioni di euro nel 2011, dovuto all’anticipo della tassazione IRPEF sulle indennità accessorie nel corso dell’anno e non in sede di conguaglio nell’anno fiscale successivo.

2.1877
Relatore

commi 191-192

2.1380 Governo comma 60

 

 

2.1876
Relatore comma 60

 

 

Aggiunge il comma 191 cheinterviene sulle modalità di recupero dei versamento fiscali e contributi sospesi per il periodo 6 aprile-30 novembre 2009 a seguito del sisma in Abruzzo. In particolare, il comma 60 aumenta da 24 a 60 il numero delle rate per la restituzione del debito e differisce il termine del pagamento della prima rata da gennaio 2010 a giugno 2010 ed include nella predetta rateizzazione anche i beneficiari della sospensione operata con D.M. 9 aprile 2009.

Aggiunge il comma 192 che reca la norma di copertura finanziaria degli oneri recati dai commi 190 e 191, a valere per il 2010 sulle risorse del Fondo per esigenze urgenti ed indifferibili del Ministero dell’economia e per il 2011 sui risparmi generati dal comma 190. Le maggiori entrate per il 2011 e seguenti derivanti dal comma 191 sono versate al Fondo medesimo.

2.1877
Relatore

commi 193-194

rif.

2.1873 Relatore

commi 56-57

 

I commi 193 e 194 concernono anticipazioni tariffarie di diritti aeroportuali per l'imbarco di passeggeri in voli UE ed extra UE.

In particolare, il comma 193 autorizza, a decorrere dal 2010 e antecedentemente al primo periodo contrattuale, in attesa della sottoscrizione dei contratti di programma, anticipazioni tariffarie dei diritti aeroportuali dovuti per l'imbarco di passeggeri in voli UE ed extra UE, fino a un massimo di 3 euro a passeggero, in favore dei gestori aeroportuali che effettuano, in autofinanziamento, nuovi investimenti infrastrutturali urgenti soggetti a validazione di ENAC.

Il comma 194, dispone la decadenza delle anticipazioni tariffarie di cui al comma 193 qualora i gestori aeroportuali, entro diciotto mesi, non depositino la documentazione richiesta ovvero non stipulino i contratti di programma e, comunque, nel caso in cui non vengano avviati gli investimenti programmati.

2.1877
Relatore

comma 195 rif.

2.1875 Relatore

comma 56

 

Aggiunge il comma 195,con due novelle all’art. 8-duodecies del decreto legge n. 59/2008, reca alcune modifiche alla nuova disciplina sulle concessioni autostradali.

La prima modifica è volta ad estendere l’approvazione di tutti gli schemi di convenzione già sottoscritti dalle società concessionarie con L’ANAS Spa fino alla data del 31 dicembre 2009 subordinatamente alla condizione che gli schemi recepiscano le raccomandazioni richiamate dalla delibera Cipe di approvazione.

La seconda modifica dispone che per le tratte autostradali in concessione con scadenza entro il 31 dicembre 2014, l'Anas S.p.A., entro il 31 marzo 2010, avvii le procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei nuovi concessionari.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di utilizzo da parte di Anas S.p.A. delle risorse derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

 

2.1877
Relatore

commi 196-198

2.1379 Governo commi 56, 57 e 58

 

Aggiunge i commi 196, 197 e 198, recanti disposizioni riguardanti la Società Stretto di Messina Spa. In particolare:

·  il comma 196 novella l’art. 1, comma 1, della legge n. 1158/1971 (Collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente) nella parte in cui prevede la partecipazione al capitale sociale della Stretto di Messina S.p.A. di ANAS S.p.a., delle regioni Sicilia e Calabria, nonché di altre società controllate dallo Stato, al fine di garantire la proprietà pubblica della Stretto di Messina S.p.A. attraverso l’introduzione di una soglia minima - pari al 51% - per la partecipazione dei citati soggetti.

·  il comma 197 autorizza la spesa di 470 milioni di euro per il 2012 quale contributo ad ANAS S.p.A. per la sottoscrizione e l’esecuzione - a partire dal 2012 – di aumenti di capitale della Stretto di Messina S.p.A. Gli oneri sono posti a valere sul Fondo per esigenze urgenti ed indifferibili del Ministero dell’economia.

·  il successivo comma 198 approva il II atto aggiuntivo alla Convenzione di concessione del 30 dicembre 2003 sottoscritto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con la Stretto di Messina S.p.A. ai sensi della legge 1158/1971.

2.1877
Relatore

commi 199-202

2.1378 Governo commi da 56 a 59

 

Aggiunge i commi da 199 a 202, che recano modifiche ad alcune disposizioni in materia di blocco delle assunzioni del personale delle pubbliche amministrazioni.

In particolare, i commi 199, 200 e 201 prevedono la possibilità, per il triennio 2010-2012, che i corpi di polizia ed il corpo nazionale dei vigili del fuoco possano procedere, secondo specifiche modalità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari a quella relativa al personale cessato nel corso nell'anno precedente, nonché per un numero di unità non superiore a quelle cessate nell'anno precedente.

A tal fine è autorizzata la spesa di 115 milioni di euro per l'anno 2010, 344 milioni per l'anno 2011 e di 600 milioni a decorrere dall'anno 2012 (comma 202). Gli oneri sono posti a valere sul Fondo per esigenze urgenti ed indifferibili del Ministero dell’economia nonché, per una quota degli stessi a decorre dall’anno 2012 (529 milioni), a valere sulla tabella A relativa al Ministero dell’Interno (comma 202).

2.1877
Relatore

comma 203

2.1385 Governo

comma 56

 

Aggiunge il comma 203 il quale modifica l’art. 96, co. 4 del Codice delle comunicazioni elet­troniche (D.Lgs. n. 259/2003) in materia di prestazioni obbligatorie degli operatori, stabi­lendo che sino all’emanazione del decreto del Ministro della giustizia relativo ai costi di tali prestazioni, il rilascio di informazioni sul traffico telefonico sia effettuato gratuitamente, mentre per le diverse  prestazioni a fini di giustizia continua ad applicarsi il D.M. 26 aprile 2001.

2.1877
Relatore

commi 204-210 e 217
rif.

2.1385 Governo

commi 57-63 e 70

 

Aggiunge i commi 204-207 che intervengono sulla disciplina delle spese di giustizia di cui al relativo Testo Unico (D.P.R. 115 del 2002). In particolare:

§  Il comma 204 limita l’ambito di operatività delle esenzioni dal contributo unificato ed interviene sulla disciplina del medesimo contributo. Viene eliminata l’esenzione: per il processo esecutivo mobiliare di valore inferiore a 2.500 euro (da ora soggetto al pagamento di un contributo fisso di 30 euro); per il processo cautelare attivato in corso di causa; per il processo per regolamento di competenza e di giurisdizione; per i giudizi di opposizione ad ordinanze-ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative di cui alla legge 689/1981 (art. 23); per i giudizi di lavoro davanti alla Corte di Cassazione. La medesima disposizione prevede inoltre l’applicazione dei criteri ordinari di determinazione del contributo (per scaglioni di valore) anche per i processi in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e di impugnazione di delibere condominiali (attualmente il contributo fisso dovuto è pari a euro 103,30).

§  Il comma 205 stabilisce che entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria, il Ministero della giustizia provveda alla stipula di una o più convenzioni per la gestione e riscossione del crediti derivanti da spese di giustizia previste dal TU n. 115/2002, risultanti da provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi fino al 31 dicembre 2007 o relative al mantenimento in carcere per condanne per le quali sia cessata l’espiazione della pena prima della medesima data.

§  Il comma 206 fa salva l’applicazione delle disposizioni del DPR n. 115 che attengono alla natura del credito, incluse quelle riferite alle condizioni per l’esigibilità dello stesso.

In base al comma 207, le risorse derivanti dalla gestione dei crediti per spese di giustizia di cui al comma 205 sono versate al bilancio dello stato per essere riassegnate al Ministero della giustizia con la finalità di finanziare:

§       un piano straordinario per lo smaltimento dei processi civili;

§       il potenziamento dei servizi istituzionali dell’amministrazione giudiziaria.

Aggiunge i commi 208-210che perseguono finalità di risparmio di spesa prevedendo modalità semplificate di pubblicazione delle sentenze di condanna. Essendo la pubblicazione attualmente a carico del condannato, il risparmio sembra quindi riferirsi alle ipotesi residuali nelle quali, stante l’insolvibilità del condannato, la pubblicazione avviene a spese dello Stato.In particolare, il comma 208, novella l’art. 36 del codice penale, sancendo che, nei casi in cui la legge prevede la pubblicazione della sentenza di condanna, la pubblicazione sui giornali è effettuata mediante la sola indicazione degli estremi della sentenza e dell’indirizzo internet del Ministero della giustizia. I commi 209 e 210 richiamano tali modalità semplificate di pubblicazione anche per le sentenze di condanna in materia di violazione del diritto d’autore e in materia di responsabilità amministrativa degli enti, nel caso di condanna dell’ente ad una sanzione interdittiva.

Aggiunge il comma 217 il quale prevede che i risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dall’applicazione dei commi 203 (in materia di gratuità dei dati relativi al traffico del rilascio di informazioni relative al traffico telefonico richiesti dall’autorità giudiziaria), 204 (in materia di spese di giustizia) e da 208 a 210 (recanti le nuove modalità di pubblicazione delle sentenze di condanna) affluiscono al Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili del Ministero dell’economia.

2.1877
Relatore

comma 211

2.1385 Governo

comma 64

 

Aggiunge il comma 211 il quale stanzia 500 milioni di euro – a valere sulla disponibilità del Fondo Infrastrutture derivante dalla quota di assegnazione delle risorse del Fondo Aree sottoutilizzate – per l’attuazione, anche per stralci, del programma di edilizia carceraria, finalizzato alla creazione di nuove infrastrutture o all’aumento della capienza delle infrastrutture esistenti, già previsto dall’art. 44-bis del D.L. n. 207/2008 (legge 14/2009).

2.1877
Relatore

commi 212-215

 

Inammissibili

2.1385 Governo

commi 65-68
dichiarati IEM

 

Aggiunge i commi 212-215 che disciplinano i poteri dal Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e la procedura di realizzazione del piano di edilizia carceraria.

In particolare, il comma 212 attribuisce al capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria (DAP) il ruolo di commissario straordinario, con riferimento ad ogni fase dell’investimento e ad ogni atto necessario per la sua esecuzione. Il commissario potrà provvedere in deroga ad ogni disposizione vigente ma nel rispetto della normativa comunitaria sugli appalti.

Il comma 213 consente al Commissario straordinario di individuare le infrastrutture carcerarie già esistenti o le aree aventi la medesima destinazione che, per collocazione o particolari caratteristiche architettoniche, rivestono particolare valore e, conseguentemente, nei contratti per la realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie, cedere la proprietà di tali immobili come corrispettivo (anche parziale) per la realizzazione delle opere.

All’approvazione degli interventi inseriti nel programma di edilizia provvederà, in base al comma 214, il CIPE, integrato dal Presidente della regione e dal Sindaco del comune interessati all’intervento. La delibera del CIPE: sostituisce ogni diverso provvedimento autorizzatorio previsto dalla normativa vigente; determina la variazione urbanistica e il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile; comporta sugli immobili individuati per l’intervento l’assoggettamento al vincolo preordinato all’esproprio.

Il comma 215 modifica l’art. 44-bis del decreto-legge 207/2008 (proroga termini) per sopprimere, in relazione al programma di edilizia carceraria, il rinvio alla legge obiettivo e alle procedure previste dal Codice degli appalti per le infrastrutture strategiche.

Si segnala che tali disposizioni corrispondono ai commi da 65 a 68 dell’emendamento 2.1385 dell’emendamento del Governo, dichiarati inammissibili nella seduta del 3 dicembre, in quanto volti a disciplinare i poteri dal Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e la procedura di realizzazione del piano di edilizia carceraria hanno natura ordinamentale e che, quindi, per tale parte, l'emendamento non risulta ammissibile

2.1877
Relatore

comma 216

2.1385 Governo

Comma 69

 

Aggiunge il comma 216 il quale prevede che il Ministero della giustizia stipuli con le regioni – entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge finanziaria – convenzioni per la realizzazione di progetti volti al rilancio dell’economia locale attraverso il potenziamento del servizio giustizia. Tali convenzioni saranno finanziate con le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS).

2.1877
Relatore

comma 218

2.1384 NF Governo

comma 9

 

Aggiunge il comma 218, che prevede, a partire dal 2010, la riunificazione in capo all’Agenzia del demanio, del coordinamento e della procedura delle locazioni passive delle Amministrazioni pubbliche.

In particolare si prevede una serie di obblighi di comunicazione all'Agenzia del demanio, inerenti i dati relativi al patrimonio immobiliare delleAmministrazioni dello Stato, finalizzati alla definizione di un piano di razionalizzazione degli spazi utilizzati.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia si prevede l’istituzione di un Fondo unico destinato alle spese per canoni di locazione di immobili assegnati alle amministrazioni dello Stato. Per la quantificazione delle risorse finanziarie da assegnare a tale Fondo, le predette amministrazioni sono tenute a comunicare annualmente al MEF l'importo dei canoni locativi.  Tutte le amministrazioni pubbliche che utilizzano o detengono, a qualunque titolo, immobili di proprietà dello Stato o di proprietà dei medesimi soggetti pubblici, sono inoltre tenute a trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro l'elenco identificativo dei beni immobili, nonché eventualmente altre forme di attivo, ai fini della redazione del conto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato e del conto generale del patrimonio dello Stato. Qualora dalla ricognizione si riscontri l'esistenza di immobili di proprietà dello Stato non in gestione dell'Agenzia del demanio, gli stessi rientrano nella gestione dell'Agenzia.

2.1877
Relatore

comma 219

2.1384 NF Governo

comma 10

 

Aggiunge il comma 219 il quale, sostituendo i commi 436 e 437 della legge  n. 311/2004 (finanziaria 2005), autorizza l'Agenzia del Demanio ad alienare gli immobili statali con trattativa privata, se i beni non superano il valore di 400.000 euro; al di sopra di tale soglia, mediante asta pubblica/invito ad offrire ovvero, se non aggiudicati, mediante trattativa privata. Per regioni ed enti locali territoriali sul cui territorio si trovano i beni in vendita è previsto il diritto di opzione all’acquisto, nonché il diritto di prelazione, nell’ipotesi di procedure a offerta libera.

2.1877
Relatore

comma 220

2.1384 NF Governo

comma 11

 

Aggiunge il comma 220 il quale prevede che le maggiori entrate e le economie derivanti dalle disposizioni relative alla nuova disciplina dell’Agenzia del demanio per la razionalizzazione delle locazioni passive delle Amministrazioni pubbliche, nonché relative al comma 10, che reca modifiche alla disciplinadell’alienazione di immobili di proprietà dello Stato, siano ascritte al Fondo per esigenze urgenti e indifferibili del Ministero dell’economia e delle finanze, come integrato dal D.L. n. 168 del 2009 in materia di acconti di imposta, nonché di trasferimenti erariali ai comuni.

2.1877
Relatore

commi 221-223

2.1384 NF Governo

commi 12-14

 

Aggiunge i commi da 221 a 223i quali recano norme relative all’acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni tramite Consip S.p.a. In particolare, il comma 221 reca norme relative agli Accordi quadro stipulati da parte di CONSIP S.p.A in qualità di centrale di committenza ai sensi del Codice sugli appalti (art. 59 del D.lgs.163/2006), prevedendo che le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e le amministrazioni aggiudicatici di appalti di lavori servizi e forniture, di cui all’articolo 3, comma 25 del Codice degli appalti D.Lgs. n. 163/2006, possono fare ricorso – per l’acquisto di beni e servizi – ai suddetti accordi quadro stipulati da Consip S.p.A, ovvero adottano, per gli acquisti di beni e servizi comparabili, i parametri prezzo-qualità rapportati a quelli fissati dai suddetti accordi quadro. Resta ferma la disciplina relativa all’acquisto di beni e servizi effettuata tramite convenzioni quadro Consip. Il comma 222 prevede al riguardo che le dette convenzioni possono essere stipulate anche in sede di aggiudicazione di appalti basati sui citati accordi quadro conclusi dalla Consip (le convenzioni avrebbero una funzione di perfezionamento e completamento dell’accordo quadro). Infine, il comma 223 prevede – nel quadro del sistema a rete costituito dalle centrali regionali di acquisto e da Consip S.p.a – che in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono essere indicati criteri utili per l’individuazione della categorie merceologiche di beni e servizi oggetto degli Accordi quadro stipulati da Consip.

2.1877
Relatore

comma 224

2.1872 Relatore

comma 60

 

Aggiunge il comma 224, che introduce un’imposta sostitutiva, fissata in misura pari al 20%, da versare in luogo dell’IRPEF ordinaria dovuta sui redditi di locazione relativi a contratti di locazione a canone concordato tra persone fisiche di immobili ubicati nella provincia dell’Aquila, al fine di agevolare il reperimento di alloggi nelle aree colpite dagli eventi sismici. La misura è prevista in via sperimentale per l’anno 2010.

2.1877
Relatore

commi 225-226

2.1872 Relatore

comma 63 e 66

 

Aggiunge i commi 225 e 226 al fine di disporre la riapertura dei termini per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni.

In particolare, il comma 225 proroga i termini nell’ambito della rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola ai fini del pagamento delle relative imposte sostitutive. Nella specie, la rideterminazione può essere effettuata per le partecipazioni e i terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2010, invece che alla data del 1° gennaio 2008; la rateizzazione del pagamento fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo può essere effettuata a decorrere dalla data del 31 ottobre 2010, invece che alla data del 31 ottobre 2008; la redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 31 ottobre 2010, invece che entro la data del 31 ottobre 2008.

Il comma 226 dispone che le maggiori entrate dovranno confluire al fondo per le esigenze urgenti e indifferibili del Ministero dell’economia.

2.1877
Relatore

comma 227

2.1872 Relatore

comma 65

 

Aggiunge il comma 227, che prevede, a far data dal 10 gennaio 2010, la rateizzazione, in venti annualità, del recupero delle somme dovute all’erario dagli enti locali ai sensi dell'articolo 31, commi 12 e 13, della legge n. 289/2002, con la maggiorazione degli interessi al tasso legale. Si tratta del completamento delle riduzioni dei trasferimenti erariali nei confronti degli enti locali per i quali, a motivo della insufficienza dei trasferimenti ad essi spettanti negli anni 1999 e seguenti, non è stato possibile operare, in tutto o in parte, le riduzioni previste da specifiche norme di legge in correlazione alla attribuzione di entrate proprie (in particolare, l’articolo 61 del D.Lgs. n. 446/1997, che ha istituitol’imposta provinciale sulla trascrizione e l’articolo 10, comma 11, della legge n. 133/1999, che ha attribuito ai comuni e alle province l’addizionale sul consumo di energia elettrica, nonché l’articolo 8 della legge n. 124/1999 che ha disciplinato il trasferimento del personale scolastico ausiliario, tecnico e amministrativo (ATA) dagli enti locali alle dipendenze della Pubblica Istruzione). Il Ministero dell'interno farà pervenire, entro il 31 marzo 2010, agli enti interessati il nuovo piano di estinzione dei debito residuo.

2.1877
Relatore

comma 228-230

2.1872 Relatore

commi 68-70

 

Aggiunge i commi 228-230, che introducono la nozione di “lotto costruttivo” nella realizzazione dei progetti prioritari, nell’ambito dei corridoi europei TEN-T inseriti nel programma di infrastrutture strategiche, i quali prevedano costi superiori a 2 miliardi di euro, tempi di realizzazione superiore a quattro anni e che non siano suddivisibili in lotti di importo inferiore a un miliardo di euro. Detti progetti son individuati attraverso decreti del presidente del Consiglio, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze  (comma 228).

Per tali opere, il CIPE può autorizzare l’avvio della realizzazione del progetto definitivo per lotti costruttivi, nel limite di un importo complessivo residuo da finanziare di 10 miliardi di euro, a condizione che il costo sia integralmente finanziato, che sia allegata una relazione recante le fasi di realizzazione dell’opera, il cronoprogramma dei lavori e i fabbisogni annuali, e che l’affidatario dei lavori rinunci a pretese risarcitorie connesse ad eventuali mancati finanziamenti dei lotti successivi. Il comma 229 prevede che il CIPE, con l’autorizzazione al primo lotto costruttivo, assuma l’impegno di finanziare integralmente l’opera, ovvero di corrispondere il contributo finanziato. Ai sensi del comma 230, dei progetti deve essere fornita specifica indicazione nell’Allegato Infrastrutture del Documento di programmazione economico-finanziaria.

2.1877
Relatore

comma 231

2.1872 Relatore

comma 72

 

Aggiunge il comma 231, il quale -modificando l’articolo 3, comma 4-bis del D.L. n. 5/2009 - introduce la previsione che le operazioni di finanziamento effettuate, nell’ambito della c.d. “gestione separata”, da Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. a favore delle piccole e medie imprese possono svolgersi, oltre che attraverso l’intermediazione di soggetti autorizzati all’esercizio del credito, anche attraverso la sottoscrizione di fondi comuni di investimento gestiti da una società di gestione del risparmio, il cui oggetto sociale realizza uno o più fini istituzionali della stessa Cassa Depositi e Prestiti . Lo Stato viene inoltre autorizzato a sottoscrivere per l’anno 2010 quote di società di gestione del risparmio, per un valore fino a 500.000 euro, finalizzate a gestire fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso, destinate ad investitori qualificati, per il rafforzamento patrimoniale e l’aggregazione di imprese di minore dimensione.

2.1877
Relatore

comma 232

rif.

2.1872 Relatore

comma 73

 

Aggiunge il comma 232,il quale incrementa di 200 milioni di euro annui per il 2010 e 2011 l’autorizzazione di spesa per il credito d'imposta per i costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, prevedendo che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze siano, tra l’altro, stabilite le modalità di utilizzo dello stanziamento, l’individuazione delle tipologie di interventi suscettibili di agevolazione, le modalità di fruizione del credito di imposta e i soggetti beneficiari meritevoli di agevolazione. La copertura degli oneri conseguenti è prevista, per l’anno 2010, mediante riduzione del Fondo aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge n. 289/2002 e, per l’anno 2011, mediante riduzione del Fondo per le esigenze urgenti e indifferibili del Ministero dell’economia, previsto dall’articolo 7-quinquies del D.L. n. 5 del 2009.

2.1877
Relatore

commi 233-234

 

2.1872 Relatore

comma 56 e 59

 

Aggiunge il comma 233, reca un’autorizzazione di spesa di 50 milioni di euro per il 2010, per il finanziamento delle emittenti radio-televisive locali, di cui all’articolo 1, comma 1244, della legge finanziaria 2007.

Aggiunge il comma 234, il quale dispone che la copertura degli oneri derivanti dall’incremento del contributo all'emittenza locale sia disposta a valere sulle revoche totali o parziali delle agevolazioni di cui alle L. 488/1992.

2.1877
Relatore

comma 235

 

2.1872 Relatore

comma 74

 

Aggiunge il comma 235, recando norme procedurali in merito alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza ed adeguamento antisismico delle scuole. In particolare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria, previa approvazione di apposito atto di indirizzo delle competenti commissioni parlamentari anche per i profili di carattere finanziario, devono essere individuati gli interventi immediatamente realizzabili fino ad un importo complessivo di 300 milioni euro, con la relativa ripartizione tra gli enti territoriali interessati, nell’ambito delle risorse previste ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 2008, n. 169.

La norma sembra volta a coinvolgere le commissioni parlamentari competenti e per i profili di carattere finanziario nel procedimento di ripartizione  dei contributi, in analogia a quanto già avvenuto con la risoluzione 8-00025 per l’assegnazione dei contributi per l’edilizia scolastica previsti dall’art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 137/2008.

2.1877
Relatore

comma 236

2.1377 Governo comma 56

 

 

Aggiunge il comma 236, destina ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico (individuate dal Ministero dell’ambiente, sentite le autorità di bacino e il Dipartimento della protezione civile) le risorse – pari a 1 miliardo di euro – assegnate dalla delibera CIPE 6 novembre 2009 per interventi di risanamento ambientale a valere sulle disponibilità del Fondo infrastrutture e del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale.

Lo stesso comma prevede che l’individuazione delle situazioni a più elevato rischio idrogeologico sia effettuata dalla competente direzione generale del Ministero dell’ambiente sentiti:

§         le autorità di bacino;

§         il Dipartimento della protezione civile

Il comma consente poi l’utilizzo delle risorse in oggetto anche tramite accordo di programma:

§         sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’ambiente, di concerto con il Ministro per gli affari regionali;

§         che definisce la quota di cofinanziamento regionale a valere sull’assegnazione di risorse del FAS che ciascun programma attuativo regionale destina ad intervento di risanamento ambientale..

2.1877
Relatore

comma 237

 

Inammissibile

2.1872 Relatore

comma 57 dichiarato IEM

 

Aggiunge il comma 237, volto ad escludere che il Commissario straordinario del Governo per il comune di Roma, nominato ai sensi dell’articolo 78, comma 1, del D.L. n. 112/2008, sia necessariamente il Sindaco.

2.1877
Relatore

comma 238

NUOVO

 

Aggiunge il comma 238, che attua un trasferimento di risorse tra autorità indipendenti. In particolare, si attribuisce:

§         all’Autorità Antitrust, per gli anni 2010, 2011 e 2012, una quota pari a: 2,2 mln di euro, per ciascun anno, delle entrate dell’ISVAP; 8,4 mln, per ciascun anno, delle entrate delle Autorità per l'energia elettrica e il gas e per le telecomunicazioni; 6 mln per il 2010 e 5,9 mln per il 2011 e il 2012 delle entrate dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; 7 mln per il 2010 e 7,7 mln per il 2011 e il 2012 delle entrate dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici;

§         al Garante della privacy, per gli anni 2011 e 2012, una quota pari a: 1,6 mln di euro, per ciascun anno, delle entrate dell’ISVAP; 3,2 mln, per ciascun anno, delle entrate delle Autorità per l'energia elettrica e il gas e per le telecomunicazioni; 3,6 mln, per ciascun anno, delle entrate dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; 3,6 mln, per ciascun anno, delle entrate dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici;

§         alla Commissione di garanzia per lo sciopero nei servizi pubblici essenziali, per gli anni 2010, 2011 e 2012, una quota pari a: 0,1 mln di euro, per ciascun anno, delle entrate dell’ISVAP; 0,3 mln, per ciascun anno, delle entrate delle Autorità per l'energia elettrica e il gas e per le telecomunicazioni; 0,3 mln, per ciascun anno, delle entrate dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; 0,3 mln, per ciascun anno, delle entrate dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici; 1 mln, per ciascun anno, delle entrate della Commissione di vigilanza sui fondi pensione.

Gli importi di cui sopra sono trasferiti annualmente dall’autorità contribuente a quella beneficiaria entro il 31 gennaio di ogni anno. E’ quindi previsto un meccanismo perequativo tra le autorità contribuenti e quelle beneficiarie: con apposito DPR, su proposta del Ministro dell’economia, sono stabilite, senza gravare sulla finanza pubblica, misure reintegrative a favore delle autorità contribuenti a partire dal decimo anno successivo all’erogazione del contributo, a carico delle autorità beneficiarie che presentino un avanzo di amministrazione.

2.1877
Relatore

commi 239-240

NUOVI

 

Aggiunge il comma 239 che destina 50 milioni di euro - a valere sulle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (previste dall’articolo 141 della legge 388/2000) - a interventi di tutela delle popolazioni colpite da eventi atmosferici avversi verificatesi nell’ultimo triennio entro l’anno 2009. La disposizione entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione in GU (comma 240).

2.1877
Relatore

commi 241-246

art. 3, co. 1-6 del ddl

 

I commi da 241 a 246 corrispondono ai commi da 1 a 6 dell’articolo 3 del testo del disegno di legge finanziaria approvato dal Senato, relativi alle Tabelle da A ad F

2.1877
Relatore

comma 247 rif.

art. 3, co. 7 del ddl

vedi 2.1874 Relatore

 

 

Il comma 247 riproduce, al primo periodo, sostanzialmente le disposizioni del comma 7 dell’articolo 3 del testo del disegno di legge finanziaria.

I periodi seguenti recano, invece, disposizioni di tenore analogo a quelle dell’emendamento 2.1874 del Relatore in merito alla modalità di riparto delle risorse della contabilità speciale connessa alle somme del c.d. scudo fiscale.

In particolare, è specificato che le risorse affluite alla contabilità speciale, da trasferire al Fondo per esigenze urgenti ed indifferibili del Ministero dell’economia, sono da intendersi come integrate dalla legge n. 166 del 2009 che ha convertito, con modificazioni, il D.L. n. 135/2009 di attuazione degli obblighi comunitari, il quale dispone il riversamento alla predetta contabilità delle entrate derivanti dal recupero delle imposte non versate dalle società esercenti attività di servizi pubblici locali.

Si prevede inoltre che le predette risorse affluite al Fondo per esigenze urgenti ed indifferibili siano destinate, negli importi complessivi pari a 2.234 milioni nel 2010, 223 milioni nel 2011 e 160 milioni nel 2012, alle diverse finalità indicate nell’allegato 1 al provvedimento, nella misura massima ivi prevista.

Il comma prevede altresì la trasmissione al Parlamento di schemi di DPCM, corredati da relazione tecnica, per l’espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario, non specificando, tuttavia, il contenuto dei medesimi DPCM, che presumibilmente potrebbero essere diretti all’assegnazione dettagliata delle risorse nell’ambito delle finalità e nei limiti massimi di spesa indicati nell’allegato. L’allegato prevede, indicando le autorizzazioni di spesa da rifinanziare, le seguenti finalità:

-   130 milioni, per il rifinanziamento, nel 2010, di alcune autorizzazioni di spesa volte all’adempimento degli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali;

-   400 milioni,per il rifinanziamento nel 2010 di alcune autorizzazioni di spesa riferite alla proroga della devoluzione della quota del 5 per mille IRPEF;

-   103 milioni nel 2010per interventidirettiad assicurare la gratuità parziale dei libri di testo scolastici;

-   100 milioni per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, per interventi in agricoltura finalizzati al rifinanziamento del Fondo di solidarietà;

-   400 milioni, per l’incremento nel 2010 della dotazione finanziaria del fondo per il finanziamento delle università;

-   130 milioni nel 2010 per il sostegno alle scuole non statali;

-   400 milioni per il rifinanziamento nel 2010 di alcune autorizzazioni di spesa dirette al sostegno del settore dell’autotrasporto;

-   571 milioni nel 2010, 123 milioni nel 2011e 60 milioni nel 2012, volti a finanziare la stipula di convenzioni con i comuni per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori ASU, a garantire l'equilibrio finanziario degli enti locali danneggiati dal sisma dell’Abruzzo dell’aprile 2009, gli adempimenti comunitari per gli enti locali, la funzionalità del sistema giustizia, le ratifiche internazionali e la sicurezza delle sedi diplomatiche all'estero, nonché le misure di sostegno del comparto marittimo-portuale.

L’ultimo periodo del comma 247 prevede la destinazione, mediante decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di una quota delle disponibilità del Fondo per esigenze urgenti ed indifferibili – non aventi corrispondenti effetti sul fabbisogno ed indebitamento netto - pari a 689 milioni per l'anno 2010, 1.991 milioni per il 2011 e 182 milioni per il 2012, finalizzandoli alla sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso con la Banca d'Italia per le quali non esistono in bilancio le occorrenti risorse finanziarie.

2.1877
Relatore

comma 248

NUOVO

 

Il comma 248 rende salvi gli effetti del D.L. n. 168/2009 in materia di riduzione dell’acconto IRPEF 2009 la cui disciplina è parzialmente riproposta nei commi da 5-bis a 5-quater. In merito agli effetti finanziari, si dispone l’incremento di 3.716 mln per l’anno 2010 del fondo per esigenze urgenti e indifferibili (art.7-quinquies, co. 1, D.L. 5/2009).

2.1877
Relatore

comma 249

art. 3, co. 8 del ddl

 

Il comma 249 corrisponde al comma 8 dell’articolo 3 del testo del disegno di legge finanziaria approvato dal Senato, relativo al prospetto di copertura

2.1877
Relatore

comma 250

art. 3, co. 9 del ddl

 

Il comma 250 corrisponde al comma 9 dell’articolo 3 del testo del disegno di legge finanziaria approvato dal Senato, in merito all’entrata in vigore della legge finanziaria


Fondi speciali e tabelle

 

Estremi

Commi

gia emend.

Data

Oggetto

2.1877
Relatore

 

 

 

Modifica la tabella A:

Ministero della difesa (Finalizzazione: Missioni internazionali di pace):

2010: +750.000.

Ministero dell’interno (Finalizzazione: Interventi per i comuni montani):

2010: +10.000;

2011: +10.000;

2012: +10.000.

Ministero dell’interno (copertura parziale oneri personale Forze di polizia e Vigili del fuoco, commi 199-202):

2012: -529.000.

Modifica la Tabella C:

Ministero del lavoro, Legge n. 328/200 - Fondo per le politiche sociali:

2010: +150.000.

Ministero dell’economia, D.Lgs. n. 300/1999, art. 70, co. 2 – Agenzia del demanio:

2010: -9.200;

2011: -9.200;

2012: -9.200.

Ministero dell’economia, D.L.. n. 95/1974 – Consob:

2010: -7.400;

2011: -5.700;

2012: -5.700.

Ministero dell’economia, legge n. 249/1997 – Autorità garanzia comunicazioni:

2010: -2.000;

2011: -1.800;

2012: -1.800.

Ministero dell’economia, Legge n. 109 del 1994, art. 4 – Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori:

2010: -2.000;

2011: -1.800;

2012: -1.800.

Ministero dello sviluppo economico, Legge n. 287/1990 – Autorità Antitrust:

2010: +11.400;

2011: +9.300;

2012: +9.300.

Modifica la Tabella D:

Ministero dell’economia, Legge n. 448/1998, art. 50, co. 1 - Edilizia sanitaria pubblica:

2011: +200.000;

2012: +1.800.000.

Ministero delle politiche agricole, D.Lgs. n. 102/2004, art. 15, co. 2 – Fondo incentivi assicurativi:

2010: +51.900;

2011: +16.700;

2012: +16.700

Ministero dell’economia, Legge n. 183/1987 – Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie:

2010: -51.900;

2011: -16.700;

2012: -16.700.