Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Titolo: Finanziaria 2010 - A.S. 1790 e A.S. 1790-A - Analisi degli emendamenti approvati dal Senato
Riferimenti:
AC N. 2936/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 246    Progressivo: 1
Data: 23/11/2009
Descrittori:
LEGGE FINANZIARIA     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
Altri riferimenti:
AS N. 1790/XVI     

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

 

 

 

 

 

Finanziaria 2010
A.S. 1790 e A.S. 1790-A

Analisi degli emendamenti approvati dal Senato

 

 

 

 

 

n. 246/1

 

 

23 novembre 2009


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Bilancio

( 066760-9932 – * st_bilancio@camera.it

 

 

Il dossier contiene una analisi degli emendamenti al disegno di legge finanziaria per il 2010 approvati dalla 5a Commissione bilancio e dall’Assemblea del Senato.

Per ogni emendamento vengono indicati il numero di presentazione, il presentatore, la data dell’approvazione e una breve sintesi dell'oggetto della modifica, nonché, per gli emendamenti di iniziativa parlamentare, il gruppo di appartenenza del presentatore dell’emendamento.

 

 

 

 

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: BI0194.doc


 

I N D I C E

 

 

Tavola di raffronto tra il testo del disegno di legge presentato dal Governo (A.S. 1790) e i testi approvati dalla 5a Commissione bilancio (A.S. 1790-A) e dall’Assemblea del Senato (A.C. 2936)3

Emendamenti al disegno di legge finanziaria (A.S. 1790) approvati dalla 5a Commissione bilancio del Senato. 7

Emendamenti al disegno di legge finanziaria (A.S. 1790-A) approvati dall’Assemblea del Senato. 13

 


Tavola di raffronto tra il testo del disegno di legge presentato dal Governo (A.S. 1790)
e i testi approvati dalla 5a Commissione bilancio (A.S. 1790-A)
e dall’Assemblea del Senato (A.C. 2936)

 


 

Titolo

A.S. 1790

A.S. 1790-A

A.C. 2936

Risultati differenziali del bilancio dello Stato

1

1

1

Disposizioni diverse:

2

2

2

-  Disposizioni contabili in materia previdenziale

2, co. 1-4

2, co. 1-4

2, co. 1-4

-  Contribuzione e trattamenti pensionistici per gli operai agricoli

2, co. 5

2, co. 5

2, co. 5

-  Fabbisogno finanziario delle università e degli enti pubblici di ricerca

2, co. 6

2, co. 6

2, co. 6

-  Agevolazioni per ristrutturazioni edilizie

2, co. 7 e 8

2, co. 7 e 8

2, co. 7 e 8

-  Non applicazione del DURC per esercenti attività di commercio al dettaglio ambulante

 

2, co. 8-bis

2, co. 9

-  Rinnovi contrattuali nel pubblico impiego

2, co. 9-16

2, co. 9-16

2, co. 10-17

-  Riconoscimento di somme alla Regione Friuli-Venezia Giulia

2, co. 17

2, co. 17

2, co. 18

-  Assunzione di personale nelle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

2, co. 18

2, co. 18

2, co. 19

-  Provvedimento a favore dei comuni “svantaggiati”

 

2, co. 18-bis

2, co. 20

-  Collegi universitari

 

2, co. 18-ter

2, co. 21

-  Esenzione fiscale per le vittime del terrorismo

 

2, co. 18-quater

2, co. 22

-  Difesa servizi S.p.A

 

2,
co. 18-quinquies - 18-decies

2,
co. 23, 28-32

-  Uso dei marchi delle Forze armate

 

 

2,co. 24-27

-  Finanziamento in favore dei consorzi di confidi

 

2, co.
18-undecies

2, co. 33

- Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa

 

2, co.
18-duodecies

2, co. 34

-  Proroga di disposizioni concernenti l'assegnazione diretta alle province dell'addizionale sul consumo di energia elettrica

 

2, co.
18-terdecies

2, co.35

-  Differimento del termine per l'alienazione delle partecipazioni eccedenti detenute in banche popolari

 

2, co. 18-quaterdecies

2, co. 36

-  Modifiche al patto di stabilità interno per i Comuni abruzzesi terremotati

 

2, co. 18-quinquiesdecies

2, co. 37

-  Stanziamenti per il personale appartenente al comparto Sicurezza-Difesa

 

 

2, co. 38

-  Finanziamento a CNR ed Enea per progetti di sviluppo produttivo

 

 

2, co. 39

-  Rinegoziazione mutui ex Sviluppo Italia

 

 

2, co. 40

-  Diffusione di defibrillatori

 

 

2, co. 41

-  Estensione alla Guardia di finanza delle attività negoziali della Difesa

 

 

2, co. 42

-  Fondo per la tutela dell’ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio

 

 

2, co. 43

-  Agevolazioni contributive per i datori di lavoro agricoli

 

 

2, co. 44

-  Fondo di sostegno per l'occupazione e l'imprenditoria giovanile

 

 

2, co. 45

-  Eventi atmosferici 6 giugno 2009

 

 

2, co. 46

-  Vendita di beni immobili confiscati alla mafia

 

 

2, co. 47

-  Riordino fondiario e finanziamento del Fondo di solidarietà incentivi assicurativi

 

 

2, co. 48

-  Contributi alla produzione di prodotti tipici a stagionatura prolungata

 

 

2, co. 49

-  Riduzione dell’autorizzazione di spesa per l’influenza aviaria

 

 

2, co. 50

-  Contributo orfani vittime terrorismo e stragi

 

 

2, co. 51

-  Osservatorio e Fondo per le comunità giovanili

 

 

2, co. 52

- Contributi all’editoria - Giornali di partito

 

 

2, co. 53

-  Modifica alle disposizioni in materia di biodiesel e alcuni prodotti derivati dalla biomassa

 

 

2, co. 54

-  Fondo di parte corrente di cui all’art. 61, comma 17, D.L. n. 112/2008

 

 

2, co. 55

Fondi e tabelle. Entrata in vigore:

3

3

3

-  Fondi speciali - Tabelle A e B

3, co. 1

3, co. 1

3, co.1

-  Dotazioni di bilancio relative a leggi di spesa permanente - Tabella C

3, co. 2

3, co. 2

3, co. 2

-  Rifinanziamento di spese di conto capitale -  Tabella D

3, co. 3

3, co. 3

3, co. 3

-  Riduzioni di autorizzazioni legislative di spesa - Tabella E

3, co. 4

3, co. 4

3, co. 4

-  Modulazione delle leggi pluriennali di spesa - Tabella F

3, co. 5 e 6

3, co. 5 e 6

3, co. 5 e 6

-  Riassegnazione di entrate

3, co. 7

3, co. 7

3, co. 7

-  Copertura degli oneri correnti

 

 

3, co. 8

-  Entrata in vigore

3, co. 8

3, co. 8

3, co. 9

 


Emendamenti al disegno di legge finanziaria (A.S. 1790)
approvati dalla 5a Commissione bilancio del Senato


Articolo 2 – Disposizioni diverse

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

2.270

Governo

 

29.10 ant.

Modifica il comma 15 precisando che le finalità cui sono destinate le risorse aggiuntive, risultanti dagli eventuali maggiori risparmi derivanti dalle misure di riorganizzazione e razionalizzazione delle spese di personale da parte delle amministrazioni,sono quelle relative al miglioramento economico del personale delle amministrazioni pubbliche.

2.220

Esposito

PdL

29.10 nott.

Aggiunge il comma 8-bis, che dispone la non applicazione delle disposizioni concernenti il documento unico di regolarità contributiva (DURC) agli esercenti attività di commercio al dettaglio ambulante (sia in forma itinerante sia a posto fisso).

2.1000

Relatore

 

29.10 nott.

Aggiunge i commi da 18-bis a 18-sexiesdecies. In particolare:

-Il comma 18-bis proroga per gli anni 2010, 2011 e 2012 i contributi previsti a favore delle comunità montane e dei piccoli comuni, in particolare di quelli che presentano parametri critici di carattere demografico, già disposte per il triennio 2007-2009 dalla legge finanziaria per il 2007.

-Il comma 18-ter autorizza una spesa di 3 milioni di euro per il 2010 per lo svolgimento di attività culturale da parte dei collegi universitari legalmente riconosciuti.

-Il comma 18-quater dispone l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registroe di ogni altra imposta per le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché per i loro superstiti, compresi i figli maggiorenni, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle che siano state parti in causa in un procedimento civile, penale, amministrativo o contabile comunque dipendente da atti di terrorismo o di stragi di tale matrice.

-I commi da 18-quinquies a 18-quinquiesdecies recano la costituzione di una società per azioni denominata "Difesa Servizi Spa", con capitale iniziale di 1 milione di euro. Le azioni sono interamente sottoscritte dal Ministero della difesa (comma 18-quinquies).la nuova società per azioni espleta funzioni di centrale di committenza per gli acquisti inerenti allo svolgimento dei compiti istituzionali del comparto sicurezza e difesa, nonché per le altre forze di polizia, previa stipula di apposite convenzioni con le amministrazioni interessate (comma 18-sexies). In ogni caso, nell'esercizio delle funzioni di centrale di committenza la società utilizza i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, stabiliti nelle convenzioni CONSIP (comma 18-septies). Il comma 18-octies impone una serie di vincoli statutari, tra i quali: in positivo, l'obbligo di esercitare le attività societarie in maniera prevalente in favore del Ministero della Difesa e la nomina, da parte del titolare del dicastero, dell'intero consiglio di amministrazione (di cui possono essere membri anche gli appartenenti alle Forze Armate in servizio permanente) nonché l'assenso alla nomina dei dirigenti; in negativo, stabilendo che le azioni non possano essere cedute né divenire oggetto di diritti a favore di terzi, e vietando la quotazione in borsa o al mercato ristretto. Il comma 18-novies destina a riserva gli eventuali utili netti prodotti da "Difesa Servizi Spa", lasciando tuttavia facoltà all'organo amministrativo della società di disporre altrimenti, previa autorizzazione ministeriale. Infine, il comma Il comma 18-decies disciplina soprattutto questioni relative al personale dipendente, disponendo innanzi tutto che i rapporti di lavoro siano regolati delle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva. E' consentito avvalersi di personale militare e civile del Ministero della Difesa, anche di livello non dirigenziale, che possieda le specifiche competenze necessarie.

-Il comma 18-undecies destina, nell'ambito delle risorse del Fondo per la finanza d'impresa, una quota di 10 milioni di euro agli interventi in favore dei consorzi dei confidi delle province con il più alto tasso di utilizzazione della cassa integrazione.

-Il comma 18-duodecies modifica la disciplina del Fondo speciale di garanzia per l'acquisto della prima casa, istituito dall'art. 13, comma 3-bis, del D.L. 112/2008. In primo luogo, è modificata la denominazione e la finalità del fondo, che da fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa diviene finalizzato ad agevolare l'accesso al credito per l’acquisto della prima casa. Inoltre, sono modificate le modalità per l’emanazione del decreto volto a disciplinare il funzionamento del fondo medesimo, prevedendo che tale decreto debba essere concertato non solo con il Ministro dell'economia e delle finanze, come già previsto attualmente, ma anche con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; adottato di intesa con la Conferenza unificata; rispettare i vincoli di finanza pubblica e le competenze delle Regioni in materia di politiche abitative.

-Il comma 18-terdecies proroga per l'anno 2010 le disposizioni della legge finanziaria 2007 (art. 1, co. 153, legge n. 296/2006) con le quali è stata prevista, in deroga alla disciplina generale, l'assegnazione adalcune province della riscossione diretta dell'addizionale sul consumo di energia elettrica.

-Il comma 18-quaterdecies dispone l'ulteriore differimento fino al 31 dicembre 2010 del termine annuale entro il quale devono essere alienate le azioni del capitale sociale delle banche popolari detenute in eccesso rispetto al limite di possesso azionario fissato nello 0,50 per cento del capitale sociale. La disposizione si applica ai soggetti che detenevano una partecipazione superiore al suddetto limite al 31 dicembre 2008.

-Il comma 18-quinquiesdecies reca alcune deroghe ai vincoli del patto di stabilità interno per l’anno 2010 in favore dei comuni della regione Abruzzo colpiti dal sisma dell’aprile 2009. In particolare, la norma prevede, in favore di tali comuni, l’esclusione dal computo del saldo del patto per il 2010 dei pagamenti per le spese relative agli investimenti per la tutela della sicurezza pubblica nonché per gli interventi temporanei e straordinari di carattere sociale immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi del sisma. La misura dei pagamenti consentiti in deroga è limitata ad un importo complessivo non superiore a 15 milioni di euro.

Conseguentemente modifica le Tabelle A, B e C (vedi oltre)

 


Articolo 3 - Fondi speciali e tabelle

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

3.Tab.C.26

Relatore

 

29.10 nott.

Modifica la Tabella C e la Tabella F apportando una serie di correzioni formali alle voci legislative in esse esposte.

2.1000

Relatore

 

29.10 nott.

Alla Tabella A:

Ministero dello sviluppo economico:

2010: + 10.000;

2011: + 10.000.

Accantonamento finalizzato alla proroga delle convenzione tra il Ministero delle comunicazioni, oggi Ministero dello sviluppo economico, e il Centro di produzione s.p.a., stipulata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224 (Radio Radicale).

Ministero dell’economia e finanze:

2010: - 200;

2012: - 200.

Ministero dell’interno:

2011: - 100.

Ministero della difesa:

2010: - 10.000;

2011: - 10.000.

Alla Tabella B:

Ministero dell’economia e finanze:

2010: - 1.000.

Alla Tabella C, Ministero dell’economia e delle finanze:

Legge n. 285 del 1999, FORMEZ:

2010: + 5.000

Legge n. 468 del 1978, art. 9-ter, Fondo di riserva:

2010: - 16.000.


Emendamenti al disegno di legge finanziaria (A.S. 1790-A)
approvati dall’Assemblea del Senato

 


 

Articolo 2 – Disposizioni diverse

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

2.3000
(testo 3)

Relatore

 

13.11 pom.

Modifica il comma 18-quinquies (comma 23 dell’A.C. 2936), disponendo che la Società per azioni “Difesa Servizi Spa” sia finalizzata anche allo svolgimento di attività di valorizzazione e gestione, fatta eccezione per quelle di alienazione, di beni immobili militari, da realizzare anche attraverso accordi con altri soggetti e la stipula di contratti di sponsorizzazione.

Aggiunge i commi da 18-sexies a 18-novies(commi 24-27 dell’A.C. 2936), concernenti l’utilizzo del marchio delle Forze armate, comprese l’Arma dei carabinieri e la Guardia di finanza. In particolare:

-comma 18-sexies (comma 24 dell’A.C.2936) sancisce il diritto esclusivo da parte delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri ed il Corpo della guardia di finanza all’utilizzo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo, e permette che il Ministero della difesa ed il Corpo della guardia di finanza – avvalendosi, rispettivamente, della società “Difesa Servizi Spa”, e per la Guardia di finanza, dell’apposita società - possano consentire l’uso anche temporaneo delle denominazioni, degli stemmi degli emblemi e dei segni distintivi attraverso i contratti di sponsorizzazione;

-comma 18-septies (comma 25 dell’A.C.2936) prevede una multa da 1.000 a 5.000 euro, in caso di fabbricazione, vendita, esposizione, utilizzo a fini di profitto delle denominazioni, degli emblemi e dei marchi la sanzione della, salvo che il fatto costituisca reato più grave;

-comma 18-octies(comma 26 dell’A.C.2936) esclude dalla sanzionabilità i collezionisti e gli amatori che operano per finalità personali e non lucrative.

-comma 18-nonies(comma 27 dell’A.C.2936) rimette ad un regolamento governativo l’individuazione dei marchi, delle denominazioni, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze armate, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, oggetto di tutela ai sensi dei commi precedenti.

Aggiunge i commi da 18-sexdecies a 18-quatertricies(commi 38-55 dell’A.C. 2936). In particolare:

-il comma 18-sexdecies (comma 38 dell’A.C.2936) stanzia, in aggiunta al finanziamento previsto dall’articolo 2, comma 28, della legge finanziaria per il 2009 (legge n. 203/2008), ulteriori 100 milioni di euro a decorrere dal 2010, finalizzati al riconoscimento della specificità della funzione e del ruolo del personale appartenente al comparto sicurezza-difesa di cui al D. Lgs. n. 195/1995.

-il comma 18-septiesdecies (comma 39 dell’A.C.2936)autorizza la spesa di 15 milioni di euro per ciascun anno del biennio 2010-2011 e di 20 milioni per l’esercizio 2012 afavore del Consiglio nazionale delle ricerche,nonchéa favore dell'ENEA (Istituto introdotto a seguito del sub. em. 2.3000 testo 3/12).

Le somme sono finalizzate al coordinamento di progetti di ricerca volti allo sviluppo del tessuto produttivodelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché delle regioni Abruzzo, Molise (introdotte dal sub. em.2.3000 testo 3/9),e delle province di Frosinone e di Latina, i comuni delle province di Rieti e di Viterbo, i comuni della provincia di Roma compresi nella zona del comprensorio di bonifica di Latina, ex art. 3 della legge n. 646/1950 (sub. em. 2.3000 testo 3/10 (testo 2)).

I progetti sono coordinati dai suddetti due enti di ricerca, CNR ed ENEA, in materia di tecnologie avanzate per l'efficienza energetica, tutela ambientale, metodologie innovative per il Made in Italy agroalimentare, produzione di farmaci biotecnologici.

-il comma 18-octodecies (comma 40 dell’A.C.2936) modifica l’art. 2, co. 188, della legge finanziaria 2008, estendendola possibilità per l’Agenzia ex Sviluppo Italia di rinegoziare anche i mutui accesi dopo il 31 dicembre 2004 e fino al 31 dicembre 2008, in base alle disposizioni in materia di autoimprenditorialità.

-il comma 18-novodectes (comma 41 dell’A.C.2936) autorizza la spesa di 4 milioni per il 2010 e di 2 milioni per ciascuno degli anni 2011 e 2012 finalizzata alla diffusione di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni, rimettendo ad un decreto ministeriale la definizione dei criteri per la dotazione dei defibrillatori.

-il comma 18-vicies (comma 42 dell’A.C.2936) estende alla Guardia di finanza la facoltà, già concessa al Ministero della difesa dalla legge finanziaria 2006 (art. 1, co. 568, legge n. 266/2005), di stipulare convenzioni e contratti aventi ad oggetto la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati, con finalità di contenimento della spesa.

-il comma 18-unvicies (comma 43 dell’A.C.2936) riserva una quota di 50 milioni per il 2010 delle risorse derivanti dal rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali (c.d. scudo fiscale) in favore del Fondo per la tutela dell’ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, previsto dall’art. 13, comma 3-quater, del D.L. n. 112 del 2008.

-il comma 18-tervicies (comma 44 dell’A.C.2936) proroga, per il periodo 1° gennaio – 31 luglio 2010 (vedi sub.em.2.3000 testo 3.500), la rideterminazione delle agevolazioni contributive per i datori di lavoro agricoli di zone svantaggiate o particolarmente svantaggiate, di cui all’articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter della L. 67/1988. A tal fine, per il 2010 viene autorizzata la spesa di 120,2 milioni di euro (come rideterminata dal sub.em.2.3000 testo 3.500).

-il comma 18-quatervicies (comma 45 dell’A.C.2936) modifica il funzionamento del Fondo di sostegno per l’occupazione e l’imprenditoria giovanile di cui all’articolo 1, comma 72, della legge 247/2007 che viene novellata, escludendo che il sostegno debba avvenire mediante l’accesso a finanziamenti agevolati (sub. em 2.3000 testo 3/21).

-il comma 18-quinvicies (comma 46 dell’A.C.2936) integra con 10 milioni di euro il Fondo della protezione civile, destinando tale importo ai territori del Veneto e del Friuli Venezia Giulia colpiti da eccezionali eventi meteorologici il 6 giugno 2009.

-il comma 18-sexiesvicies (comma 47 dell’A.C.2936) novella l’articolo 2-undecies della legge n. 575/1965 in materia di destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni mafiose. In particolare, la lettera a) inserisce un comma aggiuntivo volto a prevedere che siano destinati alla vendita i beni immobili confiscati di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse.La lettera b) modifica l’attuale comma 4, relativo alle operazioni di destinazione dei beni aziendali, prevedendo che alle medesime provveda il dirigente del competente ufficio del territorio dell’Agenzia del demanio, previo parere del Commissario straordinario per la gestione e destinazione dei beni confiscati (parere introdotto dal sub.em.2.3000 testo 3/35). La lettera c), attraverso l’aggiunta del comma 5-bis, destina le somme ricavate dalla vendita dei beni immobili confiscati (al netto delle spese per la gestione e la vendita) all’entrata del bilancio dello Stato, prevedendone l’afflusso al Fondo unico giustizia e la successiva riassegnazione per il 50% al Ministero dell'Interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico; per il restante 50% al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali.

-il comma 18-septiesvicies (comma 48 dell’A.C.2936) stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, le risorse disponibili che risultano dalla gestione degli interventi di riordino fondiario da parte dell’ISMEA, al netto dei costi di gestione e del personale, sono destinate al ripiano delle esposizioni debitorie del gestore. Le eventuali ulteriori risorse che residuino saranno destinate al finanziamento degli interventi assicurativi del Fondo di solidarietà nazionale.

-il comma 18-octiesvicies (comma 49 dell’A.C.2936) reca un’autorizzazione di spesa pari a 10 milioni di euro per il 2010, destinata alla erogazione di contributi alla produzione, per quei prodotti agricoli che hanno necessità di una stagionatura prolungata e che si possano fregiare di una denominazione protetta DOP o IGP.

-il comma 18-novovicies (comma 50 dell’A.C.2936) riduce di 100.000 euro per il 2010, di 900.000 euro a decorrere dal 2011 e di 2 milioni di euro per l'anno 2012, l’autorizzazione di spesa prevista dall'art. 5, co. 3-ter, del D.L. n. n. 202/2005, recante misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria.

-il comma 18-tricies (comma 51 dell’A.C.2936) prevede l’elargizione di un contributo straordinario pari a 5 milioni di euro per l’anno 2010 nei confronti degli orfani, già collocati in pensione, delle vittime di terrorismo e delle stragi di tali matrice.

-il comma 18-untricies (comma 52 dell’A.C.2936)riformula l’art. 1, co. 556, della legge finanziaria 2006 (legge n. 266/25005) che ha istituito l'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle dipendenze nonché il Fondo nazionale per le comunità giovanili. La riformulazione riferisce l’Osservatorio alle sole comunità giovanili, eliminando lo specifico riferimento al disagio ed alle dipendenze, e finanzia di 3 milioni di euro per il 2010 il Fondo nazionale per le comunità giovanili;

-il comma 18-duotricies (comma 53 dell’A.C.2936) reca una disposizione interpretativa dell’art. 20, comma 3-ter, del D.L. n. 223/2006, concernente i contributi per quotidiani e periodici organi di partiti o movimenti politici, nonché dell’art. 1, comma 460, della legge n. 266/2005, relativo alle condizioni per accedere ai contributi per quotidiani e periodici editi sia da cooperative di giornalisti sia da organi di partiti o movimenti politici, precisando che le disposizioni citate si intendono riferite alle imprese e alle testate che abbiano i requisiti richiesti, anche se abbiano mutato forma giuridica. In sostanza, hanno diritto ai contributi anche le imprese che non siano più società cooperative;

-il comma 18-tertricies (comma 54 dell’A.C.2936), intervenendo sull’articolo 22-bis del D.Lgs. n. 504/1995, dispone una rilevante riduzione dello stanziamento destinato all’agevolazione per il bioetanolo nonché un significativo ridimensionamento della quota di biodiesel ammessa ad accisa agevolata. In particolare il comma prevede che, per l’anno 2010, l’autorizzazione di spesa sia ridotta di 69,2 milioni (da 73 a 3,8 milioni di euro) e che, a decorrere dal 2011, l’autorizzazione di spesa sia ridotta di 0,1 milioni annui di 69,2 milioni per il 2010 e di 0,1 milioni a decorrere dal 2011; analogamente si dispone la riduzione, limitatamente all’anno 2010, da 250.000 a 18.000 tonnellate della quantità di contingente che può beneficiare dell’aliquota ridotta di accisa.

-comma 18-quatertricies (comma 55 dell’A.C2936) riduce di 100 milioni a decorrere dal 2010 la dotazione del Fondo di parte corrente istituito ai sensi dell’art. 61, comma 17 del D.L. n. 112/2008, finalizzato ad una serie di interventi vari (tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, finanziamento della contrattazione integrativa).

Conseguentemente, sono modificate le tabelle C ed E (vedi oltre)

sub. em. 2.3000
testo 3/12

Fluttero

PdL

13.11 pom.

Modifica l’em. 2.3000 (t.3), lettera b, comma 18-septiesdecies, estendendo il finanziamento di 15 milioni di euro per ciascun anno del biennio 2010-2011 e di 20 milioni per l’esercizio 2012 anche a favore dell’ENEA, prevedendo inoltre che tale Istituto partecipi, con il CNR, al coordinamento dei progetti di sviluppo

sub. em. 2.3000 t. 3/9

Mascitelli

IdV

13.11 pom.

Modifica l’em. 2.3000 (t.3), lettera b, comma 18-septiesdecies, estendendo i territori a favore dei quali sono diretti i progetti finalizzati allo sviluppo del tessuto produttivo, includendovi anche Abruzzo e Molise.

sub. em. 2.3000
t. 3/10 (t. 2)

Tofani

PdL

13.11 pom.

Modifica l’em. 2.3000 (t.3), lettera b, comma 18-septiesdecies, estendendo i territori a favore dei quali sono diretti i progetti finalizzati allo sviluppo del tessuto produttivo, includendovi anche le province di Frosinone e di Latina, i comuni delle province di Rieti e di Viterbo, nonché i comuni della provincia di Roma compresi nella zona del comprensorio di bonifica di Latina.

sub.em.
2.3000 testo 3.500

Il Relatore

 

13.11
pom.

Modifica l’emendamento 2.3000, lettera b, comma 18-tervicies, riducendo il periodo di proroga della rideterminazione delle agevolazioni contributive per i datori di lavoro agricoli di zone svantaggiate, originariamente previsto dall’emendamento 2.3000 dal 1 gennaio 2010 al 30 settembre 2010, facendolo terminare il 30 luglio 2009. Contestualmente, riduce l’autorizzazione di spesa stanziata a tal fine per il 2010, portandola da 154,5 milioni a 120,2 milioni.

Conseguentemente, modifica la Tabella D (vedi oltre).

sub.em.
2.3000
 t. 3/21

Augello

PdL

13.11
pom.

Modifica l’emendamento 2.3000, lettera b, comma 18-quatervicies, sostituendovi il primo periodo e introducendo, attraverso una novella all’articolo 1, comma 72, della legge 247/2007, una modifica al funzionamento del Fondo di sostegno per l’occupazione e l’imprenditoria giovanile.

Il testo originario dell’emendamento invece prevedeva che  per far fronte ad iniziative di sostegno lavorativo imprenditoriale ai giovani di età inferiore a 35 anni si provvedesse a valere sulle risorse del  Fondo in questione.

sub.em.
2.3000
 t. 3/35

Lumia

PD

13.11
pom.

Modifica l’emendamento 2.3000, lettera b, comma 18-sexiesvicies, introducendo il previo parere obbligatorio del Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni mafiose, ai fini delle operazioni di destinazione dei beni aziendali, alle quali provvede il dirigente del competente ufficio del territorio dell’Agenzia del demanio.

 


Articolo 3 - Fondi speciali e tabelle

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

3.1000

Governo

 

11.11 pom.

Aggiunge il comma 7-bis(comma 8 dell’A.C. 2936), il quale dispone che la copertura della legge finanziaria in esame assicura il rispetto del divieto di peggioramento del saldo corrente di bilancio (risparmio pubblico) a legislazione vigente, stabilito dall’art. 11, comma 5, della legge n. 468/1978. Un apposito prospetto di copertura, allegato al disegno di legge, assicura il rispetto di tale divieto.

2.3000
(testo 3)

Il Relatore

 

13.11 pom.

Alla Tabella C, Ministero dell’economia e delle finanze, Legge n. 468 del 1978, art. 9-ter, Fondo di riserva:

2010: - 45.700;

2011: -17.000.

Alla Tabella E, Ministero dell’economia e delle finanze, D.L. n. 134 del 2008, art. 2, co. 2, Rifinanziamento del Fondo di riserva di cui all’art. 9-ter, della legge n. 468/1978:

2012: - 20.000.

sub.em.
2.3000 testo 3.500

Il Relatore

 

13.11
pom.

Alla Tabella D, Ministero dell’economia e delle finanze, Legge n. 183 del 1987, art. 5, Fondo destinato al coordinamento delle politiche comunitarie :

2010: + 35.200;

2011: +1.000;

2012: + 1.000.