Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento bilancio | ||||
Titolo: | Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini - D.L. 78/2009 - A.C. 2561 - Analisi degli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze) della Camera | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 187 Progressivo: 15 | ||||
Data: | 22/07/2009 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: |
V-Bilancio, Tesoro e programmazione
VI-Finanze | ||||
Altri riferimenti: |
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Camera dei deputati
XVI LEGISLATURA
Documentazione per l’esame di
Progetti di legge
Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini
D.L. n. 78/2009 - A.C. 2561
Analisi
degli emendamenti approvati dalle
Commissioni V (Bilancio) e VI (Finanze) della Camera
n. 187/15
22 luglio 2009
Servizio responsabile: |
Servizio Studi – Dipartimento Bilancio ( 066760-9932 – * st_bilancio@camera.it |
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Per l’esame del decreto-legge 78/2009, sono stati predisposti i seguenti dossier: n. 187/0 – Sintesi del contenuto; n. 187 – Schede di lettura; n. 187/1-14 – Schede di lettura per l’esame in sede consultiva presso le Commissioni competenti; n. 187/16 – Schede di lettura per l’esame in Assemblea.
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I dossier dei servizi e degli uffici
della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per
l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. |
File: BI0153.doc |
Articolo 1 - Premio di occupazione e potenziamento degli ammortizzatori sociali
Estremi |
Proponente |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
1.64 |
Relatori |
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16.7 |
L’emendamento apporta numerose correzioni di carattere formale agli articoli del decreto legge. L’emendamento reca inoltre modifiche di carattere sostanziale agli articoli 17, 19 e 23 (vedi la scheda riferita all’articolo). |
1.21 NF |
Bobba |
PD |
20.7 |
Aggiunge il comma 4-bis,il quale, sostituendo il comma 511 dell’articolo 2 della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244/2007), destina a decorrere dal 2009 - nell’ambito delle risorse del Fondo di rotazione di cui all’articolo 25 della legge 845/1978, istituito per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo regionale europeo - la somma di 13 milioni di euro annui per le finalità di cui alla legge n. 40 del 1987, recante norme per la copertura delle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative. Il comma 511 vigente, che l’emendamento intende sostituire, prevede invece tale finanziamento per il solo anno 2008. Rimane comunque fermo a carico del suddetto Fondo il limite dell’ammontare complessivo dei pagamenti stabilito per il 2009 (420 milioni di euro), dall’articolo 2, comma 36, ult. per., della legge finanziaria per il 2009 (legge n. 203/2008). Un apposito decreto del Ministro del lavoro, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, fisserà le modalità, i termini e le condizioni per il finanziamento dei richiamati enti. |
1.63 |
Relatori |
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20.7 |
Modifica i commi 7 ed 8, che recano incentivi in favore dei lavoratori destinatari di trattamenti di sostegno al reddito che intraprendano attività di impresa, lavoro autonomo o si associno in cooperativa. In particolare: § con la modifica al comma 7 si prevede che il lavoratore debba presentare le dimissioni per fruire dell’incentivo anche in caso di sospensione dal lavoro oltre che nei casi di CIG; § con la sostituzione del comma 8si prevede che la liquidazione del trattamento di CIG si effettui nei confronti del lavoratore già percettore di trattamenti di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, e che il trattamento di mobilità per un massimo di 12 mesi sia liquidato in specifiche situazioni di crisi aziendale. |
1.60 |
Bernardo |
PDL |
20.7 |
Aggiunge il comma 8-teril quale, al fine di rendere più flessibile l'utilizzo delle complessive risorse destinate ad interventi relativi agli ammortizzatori sociali per l'anno 2009, prevede che la somma di 100 milioni di euro stanziata dall’articolo 19, comma 2-bis, del D.L. 185/2008 per il finanziamento dell’istituto sperimentale di tutela del reddito, possa essere destinata, parzialmente o totalmente, ad incremento delle risorse per il 2009 del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione. |
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1.09 NF |
Duilio |
PD |
20.7 |
Aggiunge l’articolo 1-bis, recante Disposizioni urgenti in materia di ammortizzatori per i settori non coperti dalla Cassa integrazione guadagni. L’articolo reca disposizioni in materia di ammortizzatori sociali per i settori non coperti dalla Cassa integrazione guadagni. La norma prevede, in particolare, che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame, con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro possano essere emanate, in via eccezionale, norme in deroga alle singole disposizioni dei regolamenti previsti dall’articolo 1, comma 1, del D.M 477/1997. |
1.021 NF |
Governo |
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21.7 |
Aggiunge l’articolo 1-ter, recante norme in tema di Dichiarazione di attività di assistenza e di sostegno alle famiglie. L’articolo dispone una regolarizzazione dei lavoratori italiani e stranieri, occupati in modo irregolare nelle attività di assistenza personale e del lavoro domestico, attraverso la presentazione di una dichiarazione di emersione da parte del datore di lavoro e previo pagamento di un contributo forfetario di 500 euro per ciascun lavoratore. Parte degli effetti finanziari derivanti dalla regolarizzazione sono destinati ad incrementare il finanziamento dello Stato al Servizio sanitario nazionale di 67 milioni per il 2009 e di 200 milioni annui a regime. |
Articolo 2 - Contenimento del costo delle commissioni bancarie
Estremi |
Proponente |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
2.38 NF sub.em. |
Relatori Ceccuzzi |
PD |
16.7 |
Sostituisce il comma 1 prevedendo che a decorrere dal 1° gennaio 2010 la data di valuta e di disponibilità riconosciuta al beneficiario di bonifici, di assegni circolari e di assegni bancari non può mai superare, rispettivamente uno, uno e tre giorni successivi alla data del versamento. Aggiunge il comma 1-bis che prevede inoltre, per i bonifici che, a decorrere dal 1° novembre 2009, il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante assicura che dal momento della ricezione dell'ordine l'importo dell'operazione venga accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario applica quale data di valuta quella in cui l'importo è accreditato sul proprio conto e rende subito disponibile l'importo dell'operazione al beneficiario. |
2.37 |
Relatori |
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16.7 |
Modifica ilcomma 2, specificando che nell'ammontare del corrispettivo omnicomprensivo per il servizio di messa a disposizione delle somme, che non può superare lo 0,5 per cento, calcolato trimestralmente, dell'importo dell'affidamento, deve intendersi compreso quanto eventualmente richiesto a titolo di corrispettivo per lo sconfinamento oltre l’affidamento richiesto. |
2.36 |
Savino |
PD |
16.7 |
Aggiunge il comma 4-bis,
autorizzando
una spesa annua di 1,8 milioni di euro a decorrere dal |
2.39 |
Relatori |
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16.7 |
Aggiunge il comma 4-ter, che modifica la disciplina delle modalità con cui possono essere effettuate le modifiche ai contratti bancari, prevista dall’articolo 118, comma 2, del testo unico bancario (TUB). Nella specie, il comma 4-bis: § alla lettera a), stabilisce ora che la modifica si intende approvata ove il cliente non receda dal contratto non più entro sessanta giorni, bensì entro centoventi giorni; § alla lettera b), aggiunge, dopo il comma 4 dell’articolo 118 del TUB, un nuovo comma 4-bis, che vieta che la modifica delle condizioni contrattuali possa avere per effetto, in ogni caso, l’innalzamento del tasso di interesse in misura superiore al cinque per cento di quello originariamente convenuto. |
Articolo 3 - Riduzione del costo dell'energia per imprese e famiglie
Estremi |
Proponente |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
3.16 Identico |
Fava
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LNP
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21.7 |
Modifica il comma 2 precisando che i costi di approvvigionamento sostenuti dal soggetto cedente il gas – rilevanti ai fini del prezzo da riconoscere al medesimo cedente - devono essere verificati dall’AEEG sulla base degli elementi previsti nei contratti di approvvigionamento rilevanti per la determinazione degli stessi costi per i corrispondenti periodi di competenza |
3.46 |
Relatori |
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21.7 |
Aggiunge i commi 4-bis e 4-ter che dispongono il riconoscimento del diritto all’emissione dei certificati verdi in relazione all’energia elettrica prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento connessi ad ambienti agricoli, limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata. Per tali impianti non si applica la norma sui diritti acquisiti da soggetti titolari di impianti realizzati o in fase di realizzazione disposta dal D.Lgs. n. 20/2007. La quota d’obbligo riferita all’immissione nel sistema elettrico nazionale di energia proveniente da fonti rinnovabili tiene conto, se necessario, dell’emissione dei predetti certificati verdi. |
3.12 NF |
Bragantini |
LNP |
21.7 |
Aggiunge il comma 4-quaterdisponendo l’applicazione alle aziende elettriche distributrici con meno di 5.000 punti di prelievo del regime di riconoscimento dei costi e delle integrazioni tariffarie di cui all’art. 7, co. 3, della L. 10/1991. A tale scopo, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) definisce criteri semplificati per la determinazione dei costi sostenuti per i servizi di distribuzione gestiti dagli enti locali. La copertura dell’onere è posta a carico delle componenti perequative della tariffa elettrica gestite dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico. |
Articolo 4 - Interventi urgenti per le reti dell'energia
Estremi |
Proponente |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
4.27 |
Corsaro |
PDL |
20.7 |
Modifica il comma 1 sopprimendo la disposizione che prevede l’intesa con le regioni e le province autonome interessate per quanto concerne l’individuazione, da parte del Consiglio dei Ministri, degli interventi di produzione, trasmissione e distribuzione di energia. |
4.100 |
Relatori |
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21.7 |
Modifica il comma 1 prevedendo, limitatamente all’individuazione degli interventi relativi alla produzione dell’energia da parte del Consiglio dei Ministri, l’intesa con le regioni e le province autonome interessate. |
4.10 |
Mariani |
PD |
20.7 |
Modifica il comma 3 prevedendo che gli enti locali interessati alla realizzazione degli interventi urgenti per le reti di energia siano sentiti dai commissari straordinari di governo incaricati di emanare i relativi atti e provvedimenti. |
4.13 |
Berardi |
PDL |
20.7 |
Aggiunge il comma 4-bis che introduce una novella al comma 1 dell'art. 17 del D.Lgs. 163/2006 (cd. Codice appalti) al fine di includere, tra i soggetti autorizzati alla stipula dei cd. contratti segretati, anche l'amministrazione finanziaria, relativamente alla gestione del sistema informativo della fiscalità. |
4.14 |
Del Tenno |
PDL |
20.7 |
Aggiunge il comma 4-ter che detta i criteri per la stima degli immobili, ai fini della liquidazione dei dovuti risarcimenti, nei casi di revoca dell'esecuzione della confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite (prevista dall’art. 44, comma 2, del D.P.R. 380/2001), a seguito di decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU). |
4.15 |
Gioacchino Alfano |
PDL |
20.7 |
Aggiunge i commi 4-quater e 4-quinquies che dispongono, rispettivamente: - l’assegnazione alla società Stretto di Messina Spa di un contributo in conto impianti di 1.300 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture (di cui all’articolo 18, co. 1, lettera b) del decreto-legge n. 185/2008) e lanomina dell’amministratore delegato della stessa quale commissario straordinario ai sensi dell'art. 20 del D.L. n. 185/2008, con il compito di rimuovere gli ostacoli frapposti al riavvio delle attività; - la durata di 60 giorni del mandato del commissario straordinario, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.
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4.09 Id.entico |
Pugliese
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PDL PDL |
20.7 |
Introduce l’articolo 4-bis recante Disposizioni in materia di trasporto pubblico. L’articolo dispone l’obbligo alle autorità competenti di aggiudicare con procedura ad evidenza pubblica almeno il 10% dei servizi di trasporto pubblico locale oggetto di affidamento a soggetti diversi da quello su cui esercitano il controllo, nel caso in cui tali autorità decidano di operare secondo le norme del regolamento CE n. 1370/2007. E’ altresì introdotto il divieto alle società aggiudicatarie, di partecipare a medesime procedure di gare svolte in ambiti territoriali diversi da quelli in cui già operano. |
4.016 Sub.em. 0.4.016.1 |
Relatori Marinello |
PDL |
20.7 |
Introduce l’articolo 4-ter recante Sicurezza degli impianti e sicurezza operativa dell’ENAV. L’articolo autorizza laspesa di 9,6 milioni di euro per il 2009 per la copertura dei costi sostenuti dall’ENAV per garantire la sicurezza ai propri impianti e la sicurezza operativa, riducendo conseguentemente dello stesso importo l’autorizzazione di spesa per l’anno 2009 recata dalla Tabella C della legge finanziaria 2009 (legge 203/2008) in favore dell’ENAC (commi 1 e 2). E’ autorizzata inoltre la spesa di 8,8 milioni di euro per l’anno 2009 e di 21,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010-2012 per assicurare la piena funzionalità dei servizi di navigazione aerea da parte dell’ENAV sugli aeroporti di Brindisi, Rimini, Roma Ciampino, Treviso Sant'Angelo e Verona Villafranca (comma 3). Il subemendamento 0.4.016.1 Marinello ha aggiunto tra i predetti aeroporti anche quello di Comiso. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dal
comma 3, si prevede la soppressione di alcune agevolazioni fiscali (commi da |
4.08 NF |
Ceroni |
PDL |
21.7 |
Introduce l’articolo 4-quater recante Misure per la semplificazione in materia di contratti pubblici. L’articolo reca alcune modifiche al codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) volte a semplificare alcune fasi delle procedure di gara e a ridurre i relativi tempi di svolgimento. |
4.0.17 NF |
Relatori |
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21.7 |
Introduce l’articolo 4-quinquies recante norme in materia di Affitto di beni agricoli di proprietà dello Stato e degli enti pubblici. L’articolo prevede che entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l’Agenzia del Demanio provveda ad individuare tra i beni di proprietà dello Stato quelli “liberi”, “a destinazione agricola” e “non utilizzabili per altri fini istituzionali”, che potranno essere affittati - con le agevolazioni fiscali previste per il compendio unico (D.lgs. n. 228/2002, art. 5-bis co. 2 e 3) - a giovani imprenditori che avranno anche accesso alle misure per la nuova imprenditorialità in agricoltura (legge 185/2000). Il Ministero delle politiche agricole dovrà riferire anche in merito alla possibile successiva alienazione dei beni. |
4.010 NF |
Marsilio |
PDL |
20.7 |
Introduce l’articolo 4-sexies recante norme in tema di Regime IVA delle prestazioni di trasporto di persone. L’articolo reca un’interpretazione autentica della definizione di prestazioni di trasporto di persone assoggettate all’IVA al 10%, tra le quali sono ricomprese anche le prestazioni rese dalle aziende esercenti trasporto pubblico locale in esecuzione di contratti di servizio nonché, anche se rese da soggetti giuridici distinti, le prestazioni di gestione dell'infrastruttura. In qualità di interpretazione autentica, la norma preclude recuperi o rimborsi di imposta. |
4.014 NF |
Relatori |
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20.7 |
Introduce l’articolo 4-septies recante Interventi in favore della filiera agroalimentare. L’articolo prevede che i 150 milioni di euro che Sviluppo Italia Spa doveva trasferire alla società ISA – finanziaria agricola per le filiere agroalimentari – entro il 31 marzo 2008 siano invece posti a valere sulle risorse del Fondo strategico per il paese a sostegno dell'economia reale, nella misura di 20 milioni per l’anno 2009 e 130 milioni per il 2010. Per tali risorse rimane il vincolo di destinazione dell’85% delle risorse al Mezzogiorno. |
Articolo 5 - Detassazione degli utili reinvestiti in macchinari
Estremi |
Proponente |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
5.83 |
Galletti |
UDC |
21.7 |
Modifica il comma 1, primo periodo, specificando che l’agevolazione fiscale ivi prevista si applichi anziché ai macchinari e alle apparecchiature, ai nuovi macchinari e nuove apparecchiature. |
5.111 NF |
Relatori |
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21.7 |
Modifica il comma 1, ultimo periodo, che modifica la disciplina sulla detassazione degli investimenti, chiarendo che il beneficio si applica sugli investimenti indipendentemente dal realizzo dell’utile e che l’agevolazione non rileva ai fini della determinazione degli acconti d’imposta. Aggiunge il comma 3-ter, con il quale viene introdotto un regime di detassazione quinquennale in favore degli aumenti di capitale delle società sottoscritti dalle persone fisiche. Aggiunge il comma 3-quatercon il quale si prevede una convenzione tra Ministero dell’economia e l’ABI per contenere gli oneri finanziari a carico delle piccole e medie imprese in difficoltà finanziaria. Modifica la rubrica in“Detassazione degli investimenti in macchinari”. |
5.31 NF |
Forcolin |
LNP |
21.7 |
Aggiunge il comma 3-bis chedispone la revoca dell’agevolazione fiscale di detassazione degli investimenti in macchinari prevista al comma 1 qualora i beni oggetto di investimento siano ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in paesi non aderenti allo Spazio economico europeo (SEE). |
Articolo 6 - Accelerazione dell'ammortamento sui beni strumentali di impresa
Articolo aggiuntivo
Estremi |
Proponente |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
6.01 NF |
Savino |
PDL |
20.7 |
Introduce l’articolo 6-bis recante Disposizioni in favore delle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico interregionale di competenza statale. L’articolo dispone un contributo,
nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato, alle imprese esercenti trasporto
pubblico interregionale per l’acquisto, negli anni 2009 e 2010, di autobus di categoria “euro |
Articolo 8 - Sistema «export banca»
Estremi |
Proponente |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
8.3 NF |
Vannucci |
PD |
20.7 |
Modifica il comma 1 prevedendo che con i decreti del Ministero dell’economia, finalizzati a disciplinare il sistema di export-banca, siano altresì stabiliti i criteri e le modalità per consentire le operazioni di assicurazione del credito da parte della SACE SpA delle esportazioni, anche in favore delle piccole e medie imprese nazionali. |
Articolo 9 - Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni
Estremi |
Proponente |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
0.22.42.1 |
Bernardo |
PDL |
21.7 |
Aggiunge comma 1-bis, che introduce un meccanismo che accelera il rimborso dei debiti delle regioni commissariate, ai sensi della disciplina sul ripiano del deficit in campo sanitario, nei confronti di pubbliche amministrazioni. |
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9.08 NF |
Relatori |
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20.7 |
Introduce l’articolo 9-bis recante disposizioni in materia di Patto di stabilità interno per gli enti locali. In particolare, l’articolo introduce alcune deroghe al patto di stabilità interno degli enti locali per l’anno 2009, prevedendo l’esclusione dal saldo valido ai fini del rispetto del patto medesimo dei pagamenti per spese in conto capitale effettuati nel corso dell’anno 2009. Il limite dei pagamenti consentiti è fissato in complessivi 2 miliardi di euro, pari al 4 per cento dei residui passivi in conto capitale risultanti dai conti consuntivi dell’esercizio 2007 (commi 1 e 2). Possono beneficiare della misura gli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità relativo all’anno 2008 ovvero quelli che sebbene inadempienti nel 2008 sono comunque stati virtuosi nel triennio precedente ed hanno mantenuto nel 2008 gli impegni di spesa corrente allo stesso livello del triennio precedente. Il comma 3 proroga al 30 settembre 2009 il termine per l’invio al Ministero dell'economia e finanze della certificazione ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno delle regioni e degli enti locali per il 2008. Il comma 4 attenua le sanzioni previste per gli enti locali che inviano la certificazione in ritardo, qualora questa attesti il rispetto del Patto da parte dell’ente, precisando che il divieto di procedere ad assunzioni di personale si applica soltanto fino alla data di invio della certificazione. La prima parte del comma 5 esclude dai vincoli del Patto di stabilità delle regioni i pagamenti effettuati in favore degli enti locali a valere sui residui passivi di parte corrente, a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali. La seconda parte del comma 5 reca
disposizioni, non correlate con la disciplina del Patto di stabilità,
relative alla costituzione di un Fondo
per le attività di carattere sociale
di pertinenza regionale, della consistenza minima di 300 milioni di euro
annui, da istituire nell’ambito del Ministero dell’economia e delle finanze.
Il Fondo dovrà essere alimentato dai ‘risparmi’ conseguenti dalla rideterminazione a decorrere dal 2009
dell’ammontare dei proventi spettanti a Regioni e Province autonome,
compresi quelli derivanti dalle compartecipazioni ai tributi erariali. La
determinazione dei criteri per la revisione dell’ammontare dei proventi è
demandata ad un Decreto ministeriale, sentita I commi da - fino ad un massimo del 50%, ad altre opere pubbliche o ad investimenti infrastrutturali di competenza dei beneficiari originari del finanziamento; - in misura non superiore al 25% delle disponibilità che residuano, al netto della quota-parte devoluta secondo quanto previsto al punto precedente, ad interventi infrastrutturali compresi nel programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 443/2001; - per la parte che residua ulteriormente,dopo il computo delle percentuali effettive di cui ai precedenti punti, ad uno speciale fondo iscritto nello stato di previsione del MEF per il sostegno di interventi infrastrutturali per lo sviluppo del territorio degli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno nell’ultimo triennio. Il comma 9 dispone una norma in favore del comune di Viareggio, prevedendo l’esclusione dal Patto di stabilità interno delle somme trasferite dallo Stato per finanziare le opere di ricostruzione sostenute dal comune a seguito del disastro ferroviario del 29 giugno 2009 e le relative spese. |
Articolo 10 - Incremento delle compensazioni dei crediti fiscali
Estremi |
Proponente |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
10.10 NF |
Zeller |
Misto-Min.Ling
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21.7 |
Modifica il comma 1, lettera a) numero 6), prevedendo l’emanazione, entro 60 giorni, di un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate che definisca le modalità tecniche per l’utilizzo in compensazione dei crediti IVA superiori a 10.000 euro. |
10.14 NF Identici |
Brugger
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Misto-Min.Ling PD |
21.7 |
Modifica il comma 1,
lettera a) numero 7), aumentando da |
10.17 Identici 10.41 |
Rubinato
Del Tenno |
PD
PDL |
21.7 |
Modifica il comma 1, lettera a) numero 7), estendendo a tutti gli intermediari autorizzati all’invio della dichiarazione telematica (e non più solo a commercialisti, periti commerciali e consulenti del lavoro) il potere di apporre il visto di conformità sulla dichiarazione ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito IVA risultante dalla stessa. Pertanto, tale apposizione può essere effettuata dagli altri soggetti autorizzati quali, ad esempio, i CAF e i sindacati di categoria. |
Articolo 11 - Analisi e studi economico-sociali
Articoli aggiuntivi
Estremi |
Proponente |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
11.060 |
Relatori |
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21.7 |
Introduce l’articolo 11-bis recante Obbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva – DURC. L’articolo prevede la presentazione del Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC) sia ai fini dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di commercio sulle aree pubbliche, con verifica periodica del documento, sia per la revoca in caso di mancata presentazione iniziale o annuale del documento stesso. |
11.013 |
Torazzi |
LNP |
21.7 |
Introduce l’articolo 11-ter, recante norme relative allo Sportello Unico per le attività produttive. L’articolo apporta una modifica all’articolo 38 del D.L. 112/2008, e in particolare al comma 3, lettera b), recante uno dei principi e criteri direttivi a cui deve attenersi il regolamento di delegificazione riguardante la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive. In particolare viene eliminata, nel testo del comma 3, lettera b), del citato articolo 38, l’esclusione dalla disciplina dello sportello unico delle attività di prestazione di servizi già disciplinate da legge speciale che ne individui anche l’autorità amministrativa competente |
11.061 |
Governo |
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21.7 |
Aggiunge l’articolo 11-quater, rubricato Addizionale sulla produzione e vendita di materiale pornografico e di incitamento alla violenza. L’articolo al comma 1, prevede la sottoscrizione di appositi accordidi collaborazione tra organi ed enti coinvolti nel procedimento di attuazione della disciplina dell’addizionale alle imposte sul reddito sui ricavi o compensi derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza. Il comma 2 dispone che le maggiori entrate derivanti dalla disposizione introdotta siano riassegnate al Ministero per i beni e le attività culturali. |
Articolo 12 - Contrasto ai paradisi fiscali
Estremi |
Proponente |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
12.2 |
Bernardo |
PDL |
21.7 |
Aggiunge i commi 3-bis e 3-ter. In particolare: - il comma 3-bis, consente all'Agenzia delle entrate di avvalersi del personale del Corpo della Guardia di finanza destinato ad attività internazionale, anche per le attività connesse al controllo per la prevenzione e repressione dei fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attività economiche e finanziarie all'estero. - il comma 3-ter prevede l’aumento, con apposito decreto interministeriale, in relazione a concrete esigenze operative e nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, della quota del contingente di esperti, relativo al personale del Corpo della Guardia di finanza, da utilizzare negli uffici centrali o nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, per l'espletamento di specifici incarichi in materia di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale, nonché al contrasto della criminalità organizzata e delle violazioni in materia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea. |
Articolo 13 - Contrasto agli arbitraggi fiscali internazionali
Articolo aggiuntivo
Estremi |
Proponente |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
13.05 NF |
Relatori |
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21.7 |
Introduce l’articolo 13-bis, recante Disposizioni concernenti il rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato. L’articolo introduce la disciplina dello scudo fiscale con il quale è consentita la regolarizzazione ovvero il rimpatrio
delle attività finanziarie e patrimoniali esportate o detenute al 31 dicembre Per le attività detenute in paesi diversi da quelli appartenenti alla UE o allo SEE è ammesso il solo rimpatrio ed è esclusa la semplice regolarizzazione. La disciplina prevede il pagamento di una imposta straordinaria fissata in misura pari al 50% da applicare su un rendimento presunto determinato in misura corrispondente al 2% annuo per un periodo di cinque anni (sostanzialmente corrisponde al 5% applicato al valore delle attività regolarizzate o rimpatriate). Il pagamento dell’imposta, che deve avvenire entro il 15 aprile 2010, fa salvi gli effetti relativi ai reati di omessa e infedele dichiarazione dei redditi. |
Articolo 14 - Imposta sulle plusvalenze su oro non industriale di società ed enti
Estremi |
Proponente |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
14.7 0.14.7.4 Identico |
Relatori Borghesi Fluvi |
IDV PD |
21.7 |
Sostituisce l’articolo 14, assoggettando le plusvalenze da disponibilità in metalli preziosi a tassazione separatamente dall'imponibile complessivo mediante applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive, con l'aliquota del 6 per cento, entro l’importo massimo di trecento milioni di euro. Con riferimento alle disponibilità in oro della Banca d’Italia, si chiarisce che le disposizioni si applicano: 1) previo parere favorevole della Banca centrale europea; 2) comunque nella misura idonea a garantire l’indipendenza istituzionale e finanziaria della Banca centrale, dovendo la predetta misura essere stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, su conforme parere della Banca d’Italia. |
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||||
14.03 |
Relatori |
|
21.7 |
Introduce l’articolo 14-bis, recante Finanziamento del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti. L’articolo prevede l’attuazione del sistema informatico per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti introdotto da una serie di disposizioni legislative attraverso l’emanazione di uno o più decreti ministeriali, per i quali vengono indicati i principi e i criteri direttivi |
Articolo 15 - Potenziamento della riscossione
Estremi |
Proponente |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
15.17 |
Franzoso |
PDL |
21.7 |
Modifica il comma 1estendendoanche agli enti di previdenza ed assistenza - e non solo all’INPS - l’obbligo per di comunicare in via telematica, a decorrere dal 1° gennaio 2010, le informazioni utili a determinare l’importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali. Aggiunge inoltre l’ultimo periodo al comma 1
disponendo l’abrogazione dei commi da |
15.21 |
Fluvi |
PD |
21.7 |
Modifica il comma 2, specificando che la ritenuta disciplinata dalla norma è la ritenuta d’acconto |
15.22 Identici |
Baretta
|
PD
|
21.7 |
Modifica il comma 7, estendendo anche agli atti in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria l’equiparazione tra la firma autografa del responsabile dell’adozione degli atti e l’indicazione a stampa del medesimo, nei casi in cui tali atti siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. modifica il comma 8, disponendo, conseguentemente, che gli atti cui si applica l’equiparazione siano individuati, per le rispettive competenze, dagli enti di previdenza e assistenza obbligatoria. |
17.79 NF |
Bitonci |
LNP |
17.7 |
Aggiunge i commi da 8-bis a 8-quater. In particolare: - il comma 8-bis consente all’Agenzia delle entrate di avvalersi del potere di richiesta di dati, notizie e documenti a specifiche categorie di imprese (esercenti attività finanziarie e creditizie), concessi in sede di accertamento delle imposte, anche per la richiesta di iscrizione di ipoteca e applicazione del sequestro conservativo, ove abbia fondato timore di perdere la garanzia del credito derivante da sanzioni tributarie; - il comma 8–ter consente all’Agenzia di avvalersi dei medesimi poteri anche in specifiche ipotesi di applicazione del sequestro conservativo e dell’ipoteca; - il comma 8-quater dispone che l’iscrizione di ipoteca e il sequestro conservativo, in relazione ad importi iscritti a ruolo sulla base di atti di accertamento di maggiori tributi, conservino la loro validità e il loro grado a favore dell'agente della riscossione che ha in carico il ruolo; disciplina e limita, altresì, il potere di esecuzione sui beni sequestrati o ipotecati affidato a quest’ultimo. |
5.111 NF |
Relatori |
|
21.7 |
Aggiunge i commi 8-quinquies e 8-sexies, i quali consentonoall’Amministrazione finanziaria, in sede di accertamento delle imposte sul reddito e di controlli IVA, di richiedere notizie, dati, documenti e informazioni di natura creditizia, finanziaria ed assicurativa alle autorità e agli enti che svolgono attività di controllo e vigilanza in relazione a tale attività, secondo condizioni specificamente fissate dalle norme stesse. |
15.9 NF |
Ventucci |
PDL |
21.7 |
Aggiunge il comma 8-septiesil quale prevede la concessione di un credito di imposta alle imprese di autotrasporto corrispondente a quota parte della tassa automobilistica per il 2009 per i veicoli di massa complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate. A tal fine vengono utilizzate le somme residuate dall'adozione delle misure di sostegno al credito ed agli investimenti, destinate al settore dell’autotrasporto dall’art. 2 del D.L. 162/2008, pari a 44 milioni di euro |
15.8 |
Lo Presti |
PDL |
21.7 |
Aggiunge il comma 8-octies prevedendo che gli uffici del pubblico registro automobilistico, ove accertino che una singola persona fisica risulti proprietaria di dieci o più veicoli, siano tenuti ad effettuare una specifica segnalazione alle autorità competenti (Agenzia delle entrate, Guardia di finanza e alla Regione territorialmente competente). |
15.10 |
Bernardo |
PDL |
21.7 |
Aggiunge il comma 8-novies che modifica la disciplina delle agevolazioni fiscali a sostegno del settore dell’autotrasporto, sostituendo agli interventi operati mediante il riconoscimento di crediti d’imposta, apposite misure di sostegno agli investimenti, nel limite delle risorse non ancora utilizzate che vengono pertanto riassegnate ai pertinenti capitoli di bilancio. E’ previsto che tali misure siano determinate con decreto ministeriale, nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. |
15.11 |
Soglia |
PDL |
21.7 |
Aggiunge il comma 8-decies che consente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nell'ambito delle risorse del proprio bilancio, di istituire apposite commissioni cui affidare il monitoraggio, la verifica e l'analisi delle attività o degli adempimenti a qualunque titolo connessi con le concessioni per l'esercizio dei giochi pubblici, specificando i requisiti del personale che può essere chiamato a far parte delle commissioni stesse. |
15.12 |
Bernardo |
PDL |
21.7 |
Aggiunge il comma 8-undecies che, modificando l’art. 74, co. 1, lett. e) del DPR 633/72 che disciplina l’IVA, dispone, ai fini dell’IVA dovuta dall'esercente l'attività di trasporto o l'attività di gestione dell'autoparcheggio per le operazioni di vendita di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari, che tali operazioni comprendono anche le prestazioni di intermediazione con rappresentanza ad esse relative, nonché tutte le operazioni di compravendita effettuate dai rivenditori autorizzati, siano essi primari o secondari.
|
15.13 |
Del Tenno |
PDL |
21.7 |
Aggiunge il comma 8-duodecies con il quale si prevede che anche gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nell'adempimento dei loro compiti amministrativi e tributari, possano avvalersi delle attribuzioni e dei poteri di accertamento e di ispezione concessi agli uffici delle entrate in materia di IVA. |
15.20 NF |
Leo |
PDL |
21.7 |
Aggiunge i commi da 8-quinquiesdecies a 8-duodevicies. In particolare: - il comma 8- quinquiesdecies introduce la possibilità per i Comuni di disporre, nelle forme previste dalla legge, una nuova modalità di estinzione dei debiti iscritti a ruolo, ovvero per cui è stata emessa ingiunzione di pagamento, derivanti da violazioni al codice della strada, ove i relativi verbali siano stati elevati entro il 31 dicembre 2004: il debitore può estinguere l’obbligazione pagando un importo che comprende il minimo della sanzione edittale per ogni norma violata, le spese di procedimento e notifica dei verbali e l’aggio per l'agente della riscossione. - Il comma 8-sexiesdeciesdispone che i debitori siano informati di tale modalità semplificata di estinzione del debito nei 120 giorni successivi all’adozione dell’apposito atto comunale. - Il comma 8-septiesdecies reca il contenuto del suddetto atto del Comune; il comma 8-duodevicies specifica la non rimborsabilità dei pagamenti effettuati ai sensi della nuova procedura. |
15.15 |
Ventucci |
PDL |
21.7 |
Aggiunge il comma 8-terdecies che, modificando l’art. 83 del D.L. n. 112/2008, prevede che con apposita convenzione l’Agenzia dell’Entrate e l’INPS disciplinino le modalità di trasmissione, tra le due Amministrazioni, delle violazioni in materia contributiva rilevate dall'Agenzia delle entrate a seguito dei propri controlli, nonché delle violazioni tributarie, anche in materia di ritenute, individuate dall'I.N.P.S. a seguito delle attività ispettive. |
15.19 |
Fontana V.A. |
PDL |
21.7 |
Aggiunge il comma 8-quaterdecies che novella l'art. 39-quaterdel D.L. 269/2003 in materia di accertamento e controlli sul prelievo erariale unico, prevedendo in particolare: - una modifica al comma 2 finalizzata ad identificare con maggior certezza i soggetti responsabili delle violazioni; - l’introduzione del comma 4-bis che stabilisce la possibilità per l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (A.A.M.S.) di affidare, per il tempo ed alle condizioni previste da una apposita convenzione da approvarsi con proprio decreto, l'accertamento ed i controlli in materia di prelievo erariale unico (PREU) alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). Quest’ultima siavvale delle attribuzioni e dei poteri attribuiti dal comma 1 del medesimo articolo 39-quater nello svolgimento delle attività di accertamento e di controllo che risultano affidate con la convenzione. |
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15.02 |
Toccafondi |
PDL |
21.7 |
Introduce l’articolo 15-bis che reca “Disposizioni in materia di giochi”. In particolare: - il comma 1 aggiunge il comma 5-bis all’art. 38 della legge 388/2000 (legge finanziaria per il 2001) prevedendo che il nulla osta rilasciato dall'Amministrazione finanziaria per gli apparecchi da intrattenimento decada automaticamente se questi risultino, per un periodo superiore a 60 giorni, non collegati alla rete telematica prevista dalla normativa vigente; -
il comma 2 modifica il comma 9, lett.
c), dell’articolo 110 del R.D. 773/ - il comma 3 estende l’esclusione di responsabilità prevista dall’art. 12, co. 1, lett. i) del D.L. 39/2009 anche nei confronti dei soggetti che abbiano adempiuto all'obbligo di segnalazione all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (A.A.M.S.) o agli organi di polizia delle illiceità o irregolarità nella gestione degli apparecchi da intrattenimento. - il comma 4 prevede che gli Uffici della A.A.M.S. esercitino i poteri e le attribuzioni di accertamento e di controllo previsti per gli Uffici IVA, ad essi attribuiti ai sensi dell'articolo 39-quater del D.L. 269/2003, anche per gli ambienti dedicati ad ospitare gli apparecchi da gioco non collegati alla rete telematica; - il comma 5 stabilisce infine chei poteri di accesso ed ispezione tecnica ed amministrativa attribuiti ai concessionari di rete ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera i) del D.L. 39/2009 possano essere esercitati anche presso ambienti con apparecchi da gioco non collegati alla rete telematica. |
15.03 |
Bernardo |
PDL |
21.7 |
Introduce l’articolo 15-ter che disciplina un Piano straordinario di contrasto al gioco illegale. L’articolo a tal fine istituisce, presso l’Amministrazione autonoma Monopoli di Stato, un apposito Comitato ed una banca dati alimentata dalle informazioni derivanti dalla gestione dei giochi pubblici, dall’attività di controllo da chiunque effettuata e da qualunque altra fonte conoscitiva. |
Articolo 16 - Flussi finanziari
Estremi |
Proponente |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
16.11 NF |
Relatori |
|
21.7 |
Sostituisce il comma 1, relativo alla norma di copertura finanziaria, al fine di indicare esplicitamente, rispetto alla precedente formulazione, la quantificazione degli oneri a partire dall’anno 2009 e (anziché fino al 2012) fino all’anno 2017 (anno il cui onere è posto a regime),nonché di apportare alcune correzioni formali relative ai riferimenti normativi in esso richiamati. Sostituisce il comma 2, al fine di indicare, a partire dall’anno 2009 (anziché fino al 2012, come previsto nel testo originario), gli importi annuali delle risorse, in termini di maggiori entrate e minori spese, che, in quanto non utilizzate a copertura, vengono trasferite al Fondo per interventi strutturali di politica economica. |
16.7 |
Alfano Gioacchino |
PDL |
21.7 |
Aggiunge i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, con i quali è disposto un finanziamento
di 1,5 milioni di euro per l’anno Ai relativi oneri si provvede attraverso la riduzione della dotazione del Fondo istituito presso il Ministero dell’economia per il finanziamento di interventi urgenti ed indifferibili nei settori dell’istruzione e degli interventi connessi ad eventi celebrativi, ai sensi dell’art. 7-quinquies, co. 1, D.L. n. 5/2009. |
|
||||
16.01 |
Marinello |
PDL |
21.7 |
Introduce un nuovo articolo 16-bis, recante “Riassegnazione dei Fondi per infrastrutture irrigue”. L’articolo autorizza il Commissario ad acta per le opere irrigue ex Agensud di cui all’art. 9 co. 5 del D.L. 32/95 ad utilizzare le economie, che si siano realizzate fino all’esercizio 2008 sui fondi allo stesso assegnati, per fare fronte agli “oneri accessori” per la prosecuzione delle proprie attività. |
Articolo 17 - Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti
Articolo 19 - Società pubbliche
Estremi |
Proponente |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
1.64 |
Relatori |
|
16.7 |
Modifica il comma 1, prevedendo che l’estensione delle disposizioni in materia di divieti o limitazioni alle assunzioni di personale opera anche nei confronti delle società che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale. |
19.64 |
Del Tenno |
PDL |
21.7 |
Modifica il comma 1, specificando che le disposizioni in materia di divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, già a carico delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, sono estese alle società a partecipazione pubblica locale titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara; alle società che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale; società che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. Inoltre, le medesime società sono assoggettate al patto di stabilità interno, previa emanazione di un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. L’emendamento ha rimosso la previsione, per tali società, dell’adeguamento delle proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze. |
19.66 |
Relatori |
|
21.7 |
Modifica i commi 2, 7 e 8 che recano modifiche alla disciplina sulla cessione, da parte delle pubbliche amministrazioni, di società vietate, nonché sulle attribuzioni degli organi di amministrazione di società controllate dallo Stato. L’emendamento è finalizzato a coordinare le modifiche suddette con quelle apportate sulla stessa materia dall’articolo 71 della legge n. 69 del 2009, entrato in vigore successivamente al decreto legge in esame. L’emendamento, in particolare : - Modifica il comma 2, sopprimendo la lettera b). Tale lettera, modificando il comma 29 dell’articolo 3 della legge finanziaria per il 2008 proroga al 30 settembre 2009 il termine entro cui le amministrazioni pubbliche devono adempiere all’obbligo di cedere a terzi le società e le partecipazioni vietate e prevede la responsabilità erariale per il mancato avvio delle procedure di cessione. La soppressione di tale lettera è dunque finalizzata a mantenere in vigore quanto ora previsto dal comma 29, come novellato dall’articolo 71 della legge n. 69/2009, il quale dispone che l’obbligo di cessione delle società vietate deve essere adempiuto dalle pubbliche amministrazioni - non già entro il 30 settembre 2009 - bensì entro il primo gennaio 2011; -
modifica i commi 7 e 8, rispettivamente
sostitutivi delle lettere b) e d) dell’articolo
3, comma 12, della legge finanziaria per il 2008. L’emendamento specifica che
le lettere b) e d) sono quelle come
modificate dall’articolo 71 della legge n. 69 del 2009. I commi 7 e Introduce il comma 8-bisil quale precisa che i commi 7 e 8 entrano in vigore, in modo retroattivo, a decorrere dal 5 luglio 2009. |
19.21 NF |
Del Tenno |
PDL |
21.7 |
Aggiunge il comma 9-bis cheinterviene sulla disciplina del sovrapprezzo tariffario dovuto all’ANAS S.p.A. dai concessionari autostradali recata dal comma 1021 dell’art. 1 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), che viene abrogato. Lo stesso comma, contemporaneamente alla soppressione, di fatto ripropone la disciplina vigente prevedendo che gli importi siano dovuti a titolo di integrazione del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS S.p.A. ai sensi del comma 1020. |
19.17 |
Ceroni |
PDL |
21.7 |
Modifica i commi 11 e 12, demandando ad un atto di indirizzo strategico del Ministro dell’economia anche il riordino dei compiti e delle funzioni della Società di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria (SOGEI). Anche per tale società opera la previsione del rinnovo del consiglio di amministrazione entro 45 giorni. |
19.22 UNF |
Soglia |
PDL |
21.7 |
Aggiunge i commi 13-bis e 13-ter, con i quali si intende destinare, per l’anno 2009, risorse iscritte in conto residui di stanziamento su capitoli dello stato di previsione del Ministero infrastrutture e trasporti, pari a 64.510.000 di euro, in favore dei servizi di collegamento marittimi svolti dal Gruppo Tirrenia ed all’ammodernamento della flotta nonché alla gestione del sistema informativo del demanio marittimo (comma 13-bis) imponendo al medesimo Ministero il versamento di una somma corrispondente a valere sui suddetti residui (comma 13-ter). |
Articolo 20 - Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile
Estremi |
Proponente |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
20.14 |
Borghesi |
IDV |
21.7 |
Modifica il comma 6 prevedendo la trasmissione alle commissioni parlamentari competenti, ai fini dell’espressione del parere, del decreto attuativo delle eventuali modifiche alle tabelle indicative delle percentuali di invalidità civile. |
Articolo 21 - Rilascio di concessioni in materia di giochi
Estremi |
Proponente |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
|
21.16 NF |
Relatori |
|
17.7 |
Sostituisce l’articolo, modificando la disciplina sul rilascio di concessioni in materia di giochi. In particolare: - sostituendo gli originari commi 1 e 2, con nuovi quattro commi, prevede che alla gara per il rinnovo del rilascio delle concessioni in materia di lotterie nazionali ad estrazione istantanea e differita partecipino non più di quattro operatori, i quali garantiscano una rete distributiva costituita da un numero non inferiore a 10.000 punti vendita. Il testo iniziale ne prevedeva invece un numero non inferiore a 15.000; - la concessione prevede un aggio pari all’11,90 per cento. Il testo originario invece stabiliva che tale aggio fosse del 12 percento; - l’aggiudicazione delle concessioni dovrà assicurare entrate complessivamente non inferiori a 500 milioni nel 2009 e a 300 milioni nel 2010 (anziché 100 milioni per il 2010, come previsto nel testo iniziale); Introduce un nuovo comma 5, il quale prevede la proroga della distribuzione da parte dell’attuale concessionario sino al 31 gennaio 2012 delle lotterie a estrazione istantanea; Con un ulteriore comma 6, riserva alla AAMS (Amministrazione autonoma monopoli di Stato) la gestione e l’esercizio delle lotterie nazionali ad estrazione differita; Aggiunge un comma 14, che definisce i termini per il pagamento dell’imposta unica sulle scommesse ippiche e su eventi diversi dalle corse dei cavalli relativamente agli anni 2009 e 2010. |
|
21.7 |
Soglia |
PDL |
17.7 |
Aggiunge i commi 7 e - l’autorizzazione all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (A.A.M.S.) ad avviare entro il 15 settembre 2009 le procedure occorrenti per un nuovo affidamento in concessione della rete, secondo determinati criteri, per la gestione telematica del gioco lecito. Ciò al fine di garantire l'esito positivo della sperimentazione e dell'avvio a regime di sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto del gioco attraverso videoterminali (c.d. "video lotteries") previsto dal DL 39/2009 (c.d. DL Abruzzo) - la sostituzione del comma 1, articolo 12, lett. l) del predetto DL 39/2009 in materia di modalità per la cessione delle autorizzazioni all’installazione di videoterminali. |
|
21.4 |
Ventucci |
PDL |
17.7 |
Aggiunge il comma 9 che aggiunge il comma 1-bis all’articolo 12 del DL 39/2009 (c.d. DL Abruzzo), in materia di regolarizzazione delle violazioni relative ai versamenti PREU (prelievo erariale unico) per gli anni dal 2004 al 2007. |
|
21.6 |
Del Tenno |
PDL |
17.7 |
Aggiunge il comma 10 che sostituisce il comma 5 dell’articolo 4-septies del DL 97/2008 e introducendovi un ulteriore comma, comma 5-bis, in materia di rideterminazione delle dotazioni organiche dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e delle Agenzie fiscali, finalizzata ad incrementare l’efficienza e l’efficacia della lotta all’evasione fiscale. |
|
21.9 |
Traversa |
PDL |
17.7 |
Aggiunge il comma 11 che aggiunge la lettera p-bis) al comma 1 dell’articolo 12 del DL 39/2009 (c.d. DL Abruzzo) prevedendo una ripartizione sperimentale fino al 31 dicembre 2010 della destinazione delle somme giocate nell’ambito del gioco del Bingo. |
|
21.8 |
Berardi |
PDL |
17.7 |
Aggiunge il comma 12 che prevede - al fine di consentire la parità di trattamento tra i partecipanti alle selezioni per l’istituzione di nuovi giochi e scommesse prevista al comma 1 dell’art. 12 del decreto-legge n. 39/2009 - che qualora il nuovo aggiudicatario risulti già concessionario delle specifico gioco, il trasferimento all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dei beni costituenti la rete distributiva fisica del gioco è differito alla scadenza della concessione sottoscritta in virtù dell’esito delle suddette selezioni. |
|
21.11 |
Franzoso |
PDL |
17.7 |
Aggiunge il comma 13 che prevede, relativamente al gioco del Bingo, la possibilità di adottare ulteriori formule di gioco e stabilire, per esse, determinate aliquote del prelievo erariale. |
Articolo 22 - Settore sanitario
Estremi |
Proponente |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
22.42 0.22.42.1 |
Relatori Bernardo |
PDL |
21.7 |
Modifica il comma 1prorogando al 15 ottobre 2009 il termine per la stipula della specifica intesa tra Stato e Regioni contenente misure di razionalizzazione della spesa sanitaria, cui è subordinato l’accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale. In assenza della citata intesa, per l’emanazione del regolamento ministeriale contenente le suddette misure di razionalizzazione, vengono richiamati l’articolo 120 della Costituzione, sulle condizioni per l’esercizio del potere sostitutivo dello Stato e le norme statali di attuazione dello stesso. Il subemendamento 0.22.42.1 Bernardo dispone altresì il richiamo alla legge 42/2009 in materia di federalismo fiscale. Modifica il comma 4 prevedendo un richiamo all’articolo 120 della Costituzione anche in ordine all’adozione del provvedimento di diffida della regione Calabria, da parte del Presidente del Consiglio, per l’adozione di un piano di rientro contenente misure di riorganizzazione e riqualificazione del servizio sanitario regionale. Il subemendamento 0.22.42.1 modifica inoltre l’articolo 9, cui aggiunge comma 1-bis, che introduce un meccanismo che accelera il rimborso dei debiti delle regioni commissariate, ai sensi della disciplina sul ripiano del deficit in campo sanitario, nei confronti di pubbliche amministrazioni. |
22.24 NF |
Polledri |
LNP |
21.7 |
Modifica il comma 2 demandando ad un’intesa in sede di Conferenza Stato-regioni la definizione degli importi non inferiori a 50 milioni di euro, a valere sul fondo destinato ad interventi relativi al settore sanitario, da destinare a programmi dedicati alle cure palliative. |
22.15 NF |
Brugger |
Misto-Min.Ling |
21.7 |
Modifica il comma 3 prevedendo che la determinazione della quota che le Regioni a statuto speciale e le province autonome riversano in entrata al bilancio dello Stato, sia definita in sede di stipula del Patto per la salute anziché in sede di riparto del finanziamento del Servizio sanitario nazionale. |
22.36 NF |
Bocchino |
PDL |
21.7 |
Aggiunge il comma 3-bis che modifica il primo periodo dell’articolo 5, co. 3, lett. a), del DL 159/2007 prevedendo che, nella ripartizione dell’eccedenza di spesa riguardante la farmaceutica territoriale tra aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti, sia assegnato alle sole aziende farmaceutiche lo sforamento relativo alla spesa per farmaci acquistati direttamente dalle ASL. |
|
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22.03 |
Bernardo |
PDL |
21.7 |
Introduce l’articolo aggiuntivo 22-bis, recante Compensazione di crediti e debiti delle regioni e delle province autonome. L’articolo autorizza la Ragioneria generale dello Stato ad operare regolazioni contabili nei confronti delle regioni con riguardo alla riscossione della tassa automobilistica a decorrere dal 2005; nelle more della definizione di un meccanismo automatico di acquisizione dei proventi della tassa da parte delle regioni stesse. |
22.013 NF |
Governo |
|
21.7 |
Introduce l’articolo 22-ter, recante Disposizioni in materia di accesso al pensionamento. L’articolo reca, al comma 1, disposizioni relative ai requisiti anagrafici richiesti ai fini del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia delle lavoratrici dipendenti iscritte alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, dando attuazione alla sentenza della Corte di Giustizia delle comunità europee del 13 novembre 2008, con la quale l’Italia è stata condannata per aver mantenuto in vigore una normativa che stabilisce, nel settore pubblico, una diversa età ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia a seconda che gli interessati siano uomini o donne. L’articolo quindi innalza, attraverso un sistema di incrementi temporali progressivi, l’età richiesta per il pensionamento di vecchiaia per le donne, attualmente pari a 60 anni, fino ad arrivare ai 65 anni a regime nel 2018. Oltre a ciò, la norma prevede, in generale, che a decorrere dal 2015 i requisiti dell’età anagrafica per l’accesso al sistema pensionistico italiano siano adeguati, per tutti i lavoratori, all’incremento della speranza di vita accertato dall’ISTAT e convalidato dall’EUROSTAT. La normativa tecnica di attuazione di quest’ultima disposizione è demandata ad un apposito regolamento ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della L. 400/1988. Il comma 2 prevede che le economie derivanti dall’attuazione della previsione di cui al comma 1 confluiscano nel Fondo strategico per il paese a sostegno dell’economia reale (di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b-bis del decreto legge n. 185/2008) e siano finalizzate ad interventi di carattere sociale. A tal fine, dispone un incremento del Fondo di 120 milioni per il 2010 e di 242 milioni annui a decorrere dal 2011. |
Articolo 23 - Proroga di termini
Estremi |
Proponente |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
1.64 |
Relatori |
|
16.7 |
Modifica il comma 3, disponendo che la proroga al 30 settembre 2009 dei termini relativi ad assunzioni di personale da parte delle pubbliche amministrazioni, interessi solamente il personale della polizia di Stato. |
17.151 |
Relatori |
|
16.7 |
Modifica il comma 3, prorogando al 31 dicembre 2010 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007 (articolo 1, commi 523 e 643, della legge 296/2006) e al 31 dicembre 2009 quello per la concessione delle relative autorizzazioni; d’altra parte, viene prorogato al 30 settembre 2009 il termine per effettuare le assunzioni di personale già autorizzate per l'anno 2008 (articolo 3, comma 89, della legge 244/2007). |
23.13 NF |
Pelino |
PDL |
21.7 |
Aggiunge il comma 14-bis, il quale prevede, nell’ambito della procedura di
amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi di cui al D.L.
347/2003, articolo 4, la possibilità di proroga
del termine di esecuzione del programma
di cessione di complessi aziendali o di ristrutturazione per le imprese
con stabilimenti produttivi nella Regione
Abruzzo, fino al 30 giugno |
23.41 NF |
Lolli |
PD |
21.7 |
Aggiunge il comma 15-bis, il quale proroga al 30 aprile 2011 l’avvio delle procedure di rinnovo e conseguentemente il termine di scadenza degli organi dell’Accademia di Belle Arti e del Conservatorio “G.Casella” de l’Aquila. |
17.79 NF |
Bitonci |
LNP |
17.7 |
Aggiunge il comma 21-bis, il
quale stanzia 10 milioni di euro per il |
23.116 NF |
Relatori |
|
21.7 |
Aggiunge i commi 21-ter e 21-quater, i quali estendono all’esercizio finanziario 2010 la disciplina contabile sperimentale inerente i limiti di contenuto del disegno di legge finanziaria e la flessibilità del bilancio, introdotta, per l’esercizio finanziario 2009, dall’articolo 1, comma 1-bis e dall’articolo 60 comma 3, del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008. |
23.117 0.23.117.1 |
Relatori Bitonci |
LNP |
21.7 |
Aggiunge il comma 21-quinquies, il quale limita ai soli procedimenti avviati (vedi sub.em. 0.23.117.1) successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. 4/2008 - cioè al 13 febbraio 2008 - l’obbligo di realizzazione dei progetti entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) - stabilito dal comma 6 dell’articolo 26 del D.Lgs. 152/2006 (cd. codice ambientale) salvo che il provvedimento di VIA non preveda un periodo più lungo. |
23.50 |
Bernardo |
PDL |
21.7 |
Introduce i nuovi commi 21-sexies, 21-septies e 21-octies. In particolare: - il comma 21-sexiesriapre i termini per la trasformazione delle rivendite speciali di generi di monopolio in rivendite ordinarie; - il comma 21-septies prevede l’emanazione di un decreto ministeriale diretto a semplificare le rilevazioni contabili effettuate dai rivenditori di generi di monopolio; - il comma 21-octies sostituisce le modalità di pagamento del bollo sulle cambiali con i contrassegni telematici dell’Agenzia delle entrate. |
23.17 |
Pugliese |
PDL |
21.7 |
Aggiunge il comma 21-novies che reca la proroga di un anno – dal 1° gennaio 2010 al 1° gennaio 2011 – il termine entro il qualesarebbe dovuto partire il divieto definitivo di commercializzazione dei sacchi non biodegradabili per l’asporto delle merci (cd. shopper) , previsto dall’art. 1, comma 1130, della legge 296/2006 (finanziaria 2007). |
23.56 |
Relatori |
|
21.7 |
Aggiunge il comma 21-decies che modifica l’art. 3, c. 1-bis, del D.L. 105/2003, prorogando al 2010 la possibilità, in capo ai possessori di titoli conseguiti prima della riforma universitaria, di sostenere gli esami di Stato per l’abilitazione professionale a dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo, secondo l’ordinamento previgente al D.P.R. 328/2001. |
Articolo 24 - Proroga missioni di pace
Estremi |
Proponente |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
24.18 NF |
Relatori |
|
21.7 |
Sopprime i commi da - la modifica della rubrica che pertanto diventa: Disposizioni in materia di forze armate, forze di polizia, proroga missioni di pace e segreto di Stato; -
la convalida degli effetti prodotti, dei provvedimenti adottati e dei
rapporti giuridici sorti sulla base dei commi da - la riformulazione del comma 76 concernete l’autorizzazione della spesa di 510 milioni di euro per la proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali per il periodo compreso tra il 1°luglio 2009 e il 31 ottobre 2009. |
Articolo 25 - Spese indifferibili
Estremi |
Proponente |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
1.021 NF |
Governo |
|
21.7 |
Modifica il comma 4, disponendo un ulteriore incremento della dotazione finanziaria del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, rispetto a quanto previsto dal testo originario del comma. In particolare, l’emendamento incrementa il predetto Fondo di ulteriori 201 milioni per il 2009, di 88 milioni per il 2010, e di 7 milioni per il 2011, nonché di 54 milioni per il 2012. Modifica il comma 5, disponendo che anche le maggiori risorse attribuite al predetto Fondo per gli anni 2009 e 2010 (pari a 201 milioni di euro per il 2009 e 88 milioni per il 2010) possono esse utilizzate dal CIPE - ai sensi dell’articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge n. 39/2009 - per compensare gli effetti di cassa scaturenti all’utilizzo delle risorse FAS per l’Abruzzo. |
25.5 |
Ceroni |
PDL |
21.7 |
Aggiunge il comma 5-bis che dispone che i soggetti che stanno procedendo alla restituzione dei versamenti sospesi a seguito degli eventi sismici regioni Marche ed Umbria del 1997 (articolo 3, comma 2 del D.L. 162/2008) e di quelli delle province di Campobasso e Foggia del 2002 (articolo 6, comma 4-bis del D.L. 185/2008) possono eseguire i versamenti previsti per le scadenze dei mesi da giugno a settembre senza alcuna maggiorazione, sanzione o interessi. |