Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Titolo: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini - D.L. 78/2009 - A.C. 2561 - Analisi degli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze) della Camera
Riferimenti:
DL N. 78 DEL 01-LUG-09     
Serie: Progetti di legge    Numero: 187    Progressivo: 15
Data: 22/07/2009
Descrittori:
ECONOMIA NAZIONALE   MISSIONI INTERNAZIONALI DI PACE
PROROGA DI TERMINI     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
VI-Finanze
Altri riferimenti:
AC N. 2561/XVI     

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

 

 

 

 

 

Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini

D.L. n. 78/2009 - A.C. 2561

Analisi degli emendamenti approvati dalle
Commissioni V (Bilancio) e VI (Finanze) della Camera

 

 

 

 

n. 187/15

 

 

22 luglio 2009


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Bilancio

( 066760-9932 – * st_bilancio@camera.it

 

 

 

 

Per l’esame del decreto-legge 78/2009, sono stati predisposti i seguenti dossier:

n. 187/0       –   Sintesi del contenuto;

n. 187          –   Schede di lettura;

n. 187/1-14   –   Schede di lettura per l’esame in sede consultiva presso le Commissioni competenti;

n. 187/16      –   Schede di lettura per l’esame in Assemblea.

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: BI0153.doc


 

I N D I C E

 

 

Emendamenti al decreto-legge n. 78/2009 (A.C. 2561) approvati dalle Commissioni V (Bilancio) e VI (Finanze) della Camera. 1

 


Emendamenti al decreto-legge n. 78/2009 (A.C. 2561)
approvati dalle Commissioni V (Bilancio) e VI (Finanze)
della Camera dei deputati


Articolo 1 - Premio di occupazione e potenziamento degli ammortizzatori sociali

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

1.64

Relatori

 

16.7

L’emendamento apporta numerose correzioni di carattere formale agli articoli del decreto legge.

L’emendamento reca inoltre modifiche di carattere sostanziale agli articoli 17, 19 e 23 (vedi la scheda riferita all’articolo).

1.21 NF

Bobba

PD

20.7

Aggiunge il comma 4-bis,il quale, sostituendo il comma 511 dell’articolo 2 della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244/2007), destina a decorrere dal 2009 - nell’ambito delle risorse del Fondo di rotazione di cui all’articolo 25 della legge 845/1978, istituito per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo regionale europeo - la somma di 13 milioni di euro annui per le finalità di cui alla legge n. 40 del 1987, recante norme per la copertura delle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative.

Il comma 511 vigente, che l’emendamento intende sostituire, prevede invece tale finanziamento per il solo anno 2008.

Rimane comunque fermo a carico del suddetto Fondo il limite dell’ammontare complessivo dei pagamenti stabilito per il 2009 (420 milioni di euro), dall’articolo 2, comma 36, ult. per., della legge finanziaria per il 2009 (legge n. 203/2008).

Un apposito decreto del Ministro del lavoro, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, fisserà le modalità, i termini e le condizioni per il finanziamento dei richiamati enti.

1.63

Relatori

 

20.7

Modifica i commi 7 ed 8, che recano incentivi in favore dei lavoratori destinatari di trattamenti di sostegno al reddito che intraprendano attività di impresa, lavoro autonomo o si associno in cooperativa. In particolare:

§       con la modifica al comma 7 si prevede che il lavoratore debba presentare le dimissioni per fruire dell’incentivo anche in caso di sospensione dal lavoro oltre che nei casi di CIG;

§       con la sostituzione del comma 8si prevede che la liquidazione del trattamento di CIG si effettui nei confronti del lavoratore già percettore di trattamenti di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, e che il trattamento di mobilità per un massimo di 12 mesi sia liquidato in specifiche situazioni di crisi aziendale.

1.60

Bernardo

PDL

20.7

Aggiunge il comma 8-teril quale, al fine di rendere più flessibile l'utilizzo delle complessive risorse destinate ad interventi relativi agli ammortizzatori sociali per l'anno 2009, prevede che la somma di 100 milioni di euro stanziata dall’articolo 19, comma 2-bis, del D.L. 185/2008 per il finanziamento dell’istituto sperimentale di tutela del reddito, possa essere destinata, parzialmente o totalmente, ad incremento delle risorse per il 2009 del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione.

 

1.09 NF

Duilio

PD

20.7

Aggiunge l’articolo 1-bis, recante Disposizioni urgenti in materia di ammortizzatori per i settori non coperti dalla Cassa integrazione guadagni.

L’articolo reca disposizioni in materia di ammortizzatori sociali per i settori non coperti dalla Cassa integrazione guadagni. La norma prevede, in particolare, che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame, con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro possano essere emanate, in via eccezionale, norme in deroga alle singole disposizioni dei regolamenti previsti dall’articolo 1, comma 1, del D.M 477/1997.

1.021 NF

Governo

 

21.7

Aggiunge l’articolo 1-ter, recante norme in tema di Dichiarazione di attività di assistenza e di sostegno alle famiglie.

L’articolo dispone una regolarizzazione dei lavoratori italiani e stranieri, occupati in modo irregolare nelle attività di assistenza personale e del lavoro domestico, attraverso la presentazione di una dichiarazione di emersione da parte del datore di lavoro e previo pagamento di un contributo forfetario di 500 euro per ciascun lavoratore. Parte degli effetti finanziari derivanti dalla regolarizzazione sono destinati ad incrementare il finanziamento dello Stato al Servizio sanitario nazionale di 67 milioni per il 2009 e di 200 milioni annui a regime.

 


Articolo 2 - Contenimento del costo delle commissioni bancarie

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

2.38 NF

sub.em.
0.2.38.2 NF

Relatori

Ceccuzzi

 

PD

16.7
corr. 20.7

Sostituisce il comma 1 prevedendo che a decorrere dal 1° gennaio 2010 la data di valuta e di disponibilità riconosciuta al beneficiario di bonifici, di assegni circolari e di assegni bancari non può mai superare, rispettivamente uno, uno e tre giorni successivi alla data del versamento.

Aggiunge il comma 1-bis che prevede inoltre, per i bonifici che, a decorrere dal 1° novembre 2009, il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante assicura che dal momento della ricezione dell'ordine l'importo dell'operazione venga accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario applica quale data di valuta quella in cui l'importo è accreditato sul proprio conto e rende subito disponibile l'importo dell'operazione al beneficiario.

2.37

Relatori

 

16.7

Modifica ilcomma 2, specificando che nell'ammontare del corrispettivo omnicomprensivo per il servizio di messa a disposizione delle somme, che non può superare lo 0,5 per cento, calcolato trimestralmente, dell'importo dell'affidamento, deve intendersi compreso quanto eventualmente richiesto a titolo di corrispettivo per lo sconfinamento oltre l’affidamento richiesto.

2.36

Savino

PD

16.7

Aggiunge il comma 4-bis, autorizzando una spesa annua di 1,8 milioni di euro a decorrere dal 2010 in favore del Comitato nazionale italiano per il microcredito. Alla copertura del relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

2.39

Relatori

 

16.7

Aggiunge il comma 4-ter, che modifica la disciplina delle modalità con cui possono essere effettuate le modifiche ai contratti bancari, prevista dall’articolo 118, comma 2, del testo unico bancario (TUB). Nella specie, il comma 4-bis:

§         alla lettera a), stabilisce ora che la modifica si intende approvata ove il cliente non receda dal contratto non più entro sessanta giorni, bensì entro centoventi giorni;

§         alla lettera b), aggiunge, dopo il comma 4 dell’articolo 118 del TUB, un nuovo comma 4-bis, che vieta che la modifica delle condizioni contrattuali possa avere per effetto, in ogni caso, l’innalzamento del tasso di interesse in misura superiore al cinque per cento di quello originariamente convenuto.

 


Articolo 3 - Riduzione del costo dell'energia per imprese e famiglie

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

3.16

Identico
3.23

Fava


Lulli

LNP


PD

21.7

Modifica il comma 2 precisando che i costi di approvvigionamento sostenuti dal soggetto cedente il gas – rilevanti ai fini del prezzo da riconoscere al medesimo cedente - devono essere verificati dall’AEEG sulla base degli elementi previsti nei contratti di approvvigionamento rilevanti per la determinazione degli stessi costi per i corrispondenti periodi di competenza

3.46

Relatori

 

21.7

Aggiunge i commi 4-bis e 4-ter che dispongono il riconoscimento del diritto all’emissione dei certificati verdi in relazione all’energia elettrica prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento connessi ad ambienti agricoli, limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata. Per tali impianti non si applica la norma sui diritti acquisiti da soggetti titolari di impianti realizzati o in fase di realizzazione disposta dal D.Lgs. n. 20/2007. La quota d’obbligo riferita all’immissione nel sistema elettrico nazionale di energia proveniente da fonti rinnovabili tiene conto, se necessario, dell’emissione dei predetti certificati verdi.

3.12 NF

Bragantini

LNP

21.7

Aggiunge il comma 4-quaterdisponendo l’applicazione alle aziende elettriche distributrici con meno di 5.000 punti di prelievo del regime di riconoscimento dei costi e delle integrazioni tariffarie di cui all’art. 7, co. 3, della L. 10/1991. A tale scopo, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) definisce criteri semplificati per la determinazione dei costi sostenuti per i servizi di distribuzione gestiti dagli enti locali. La copertura dell’onere è posta a carico delle componenti perequative della tariffa elettrica gestite dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico.

 


Articolo 4 - Interventi urgenti per le reti dell'energia

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

4.27

Corsaro

PDL

20.7

Modifica il comma 1 sopprimendo la disposizione che prevede l’intesa con le regioni e le province autonome interessate per quanto concerne l’individuazione, da parte del Consiglio dei Ministri, degli interventi di produzione, trasmissione e distribuzione di energia.

4.100

Relatori

 

21.7

Modifica il comma 1 prevedendo, limitatamente all’individuazione degli interventi relativi alla produzione dell’energia da parte del Consiglio dei Ministri, l’intesa con le regioni e le province autonome interessate.

4.10

Mariani

PD

20.7

Modifica il comma 3 prevedendo che gli enti locali interessati alla realizzazione degli interventi urgenti per le reti di energia siano sentiti dai commissari straordinari di governo incaricati di emanare i relativi atti e provvedimenti.

4.13

Berardi

PDL

20.7

Aggiunge il comma 4-bis che introduce una novella al comma 1 dell'art. 17 del D.Lgs. 163/2006 (cd. Codice appalti) al fine di includere, tra i soggetti autorizzati alla stipula dei cd. contratti segretati, anche l'amministrazione finanziaria, relativamente alla gestione del sistema informativo della fiscalità.

4.14

Del Tenno

PDL

20.7

Aggiunge il comma 4-ter che detta i criteri per la stima degli immobili, ai fini della liquidazione dei dovuti risarcimenti, nei casi di revoca dell'esecuzione della confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite (prevista dall’art. 44, comma 2, del D.P.R. 380/2001), a seguito di decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU).

4.15

Gioacchino Alfano

PDL

20.7

Aggiunge i commi 4-quater e 4-quinquies che dispongono, rispettivamente:

-        l’assegnazione alla società Stretto di Messina Spa di un contributo in conto impianti di 1.300 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture (di cui all’articolo 18, co. 1, lettera b) del decreto-legge n. 185/2008) e lanomina dell’amministratore delegato della stessa quale commissario straordinario ai sensi dell'art. 20 del D.L. n. 185/2008, con il compito di rimuovere gli ostacoli frapposti al riavvio delle attività;

-        la durata di 60 giorni del mandato del commissario straordinario, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

 

 

4.09

Id.entico
4.05

Pugliese


Laboccetta

PDL

PDL

20.7

Introduce l’articolo 4-bis recante Disposizioni in materia di trasporto pubblico.

L’articolo dispone l’obbligo alle autorità competenti di aggiudicare con procedura ad evidenza pubblica almeno il 10% dei servizi di trasporto pubblico locale oggetto di affidamento a soggetti diversi da quello su cui esercitano il controllo, nel caso in cui tali autorità decidano di operare secondo le norme del regolamento CE n. 1370/2007. E’ altresì introdotto il divieto alle società aggiudicatarie, di partecipare a medesime procedure di gare svolte in ambiti territoriali diversi da quelli in cui già operano.

4.016

Sub.em. 0.4.016.1

Relatori

Marinello

 

PDL

20.7

Introduce l’articolo 4-ter recante Sicurezza degli impianti e sicurezza operativa dell’ENAV.

L’articolo autorizza laspesa di 9,6 milioni di euro per il 2009 per la copertura dei costi sostenuti dall’ENAV per garantire la sicurezza ai propri impianti e la sicurezza operativa, riducendo conseguentemente dello stesso importo l’autorizzazione di spesa per l’anno 2009 recata dalla Tabella C della legge finanziaria 2009 (legge 203/2008) in favore dell’ENAC (commi 1 e 2).

E’ autorizzata inoltre la spesa di 8,8 milioni di euro per l’anno 2009 e di 21,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010-2012 per assicurare la piena funzionalità dei servizi di navigazione aerea da parte dell’ENAV sugli aeroporti di Brindisi, Rimini, Roma Ciampino, Treviso Sant'Angelo e Verona Villafranca (comma 3). Il subemendamento 0.4.016.1 Marinello ha aggiunto tra i predetti aeroporti anche quello di Comiso.

Ai fini della copertura degli oneri derivanti dal comma 3, si prevede la soppressione di alcune agevolazioni fiscali (commi da 4 a 7).

4.08 NF

Ceroni

PDL

21.7

Introduce l’articolo 4-quater recante Misure per la semplificazione in materia di contratti pubblici.

L’articolo reca alcune modifiche al codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) volte a semplificare alcune fasi delle procedure di gara e a ridurre i relativi tempi di svolgimento.

4.0.17 NF

Relatori

 

21.7

Introduce l’articolo 4-quinquies recante norme in materia di Affitto di beni agricoli di proprietà dello Stato e degli enti pubblici.

L’articolo prevede che entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l’Agenzia del Demanio provveda ad individuare tra i beni di proprietà dello Stato quelli “liberi”, “a destinazione agricola” e “non utilizzabili per altri fini istituzionali”, che potranno essere affittati - con le agevolazioni fiscali previste per il compendio unico (D.lgs. n. 228/2002, art. 5-bis co. 2 e 3) - a giovani imprenditori che avranno anche accesso alle misure per la nuova imprenditorialità in agricoltura (legge 185/2000). Il Ministero delle politiche agricole dovrà riferire anche in merito alla possibile successiva alienazione dei beni.

4.010 NF

Marsilio

PDL

20.7

Introduce l’articolo 4-sexies recante norme in tema di Regime IVA delle prestazioni di trasporto di persone.

L’articolo reca un’interpretazione autentica della definizione di prestazioni di trasporto di persone assoggettate all’IVA al 10%, tra le quali sono ricomprese anche le prestazioni rese dalle aziende esercenti trasporto pubblico locale in esecuzione di contratti di servizio nonché, anche se rese da soggetti giuridici distinti, le prestazioni di gestione dell'infrastruttura. In qualità di interpretazione autentica, la norma preclude recuperi o rimborsi di imposta.

4.014 NF

Relatori

 

20.7

Introduce l’articolo 4-septies recante Interventi in favore della filiera agroalimentare.

L’articolo prevede che i 150 milioni di euro che Sviluppo Italia Spa doveva trasferire alla società ISA – finanziaria agricola per le filiere agroalimentari – entro il 31 marzo 2008 siano invece posti a valere sulle risorse del Fondo strategico per il paese a sostegno dell'economia reale, nella misura di 20 milioni per l’anno 2009 e 130 milioni per il 2010. Per tali risorse rimane il vincolo di destinazione dell’85% delle risorse al Mezzogiorno.

 


Articolo 5 - Detassazione degli utili reinvestiti in macchinari

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

5.83

Galletti

UDC

21.7

Modifica il comma 1, primo periodo, specificando che l’agevolazione fiscale ivi prevista si applichi anziché ai macchinari e alle apparecchiature, ai nuovi macchinari e nuove apparecchiature.

5.111 NF

Relatori

 

21.7

Modifica il comma 1, ultimo periodo, che modifica la disciplina sulla detassazione degli investimenti, chiarendo che il beneficio si applica sugli investimenti indipendentemente dal realizzo dell’utile e che l’agevolazione non rileva ai fini della determinazione degli acconti d’imposta.

Aggiunge il comma 3-ter, con il quale viene introdotto un regime di detassazione quinquennale in favore degli aumenti di capitale delle società sottoscritti dalle persone fisiche.

Aggiunge il comma 3-quatercon il quale si prevede una convenzione tra Ministero dell’economia e l’ABI per contenere gli oneri finanziari a carico delle piccole e medie imprese in difficoltà finanziaria.

Modifica la rubrica in“Detassazione degli investimenti in macchinari”.

5.31 NF

Forcolin

LNP

21.7

Aggiunge il comma 3-bis chedispone la revoca dell’agevolazione fiscale di detassazione degli investimenti in macchinari prevista al comma 1 qualora i beni oggetto di investimento siano ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in paesi non aderenti allo Spazio economico europeo (SEE).

 


Articolo 6 - Accelerazione dell'ammortamento sui beni strumentali di impresa

 

Articolo aggiuntivo

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

6.01 NF

Savino

PDL

20.7

Introduce l’articolo 6-bis recante Disposizioni in favore delle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico interregionale di competenza statale.

L’articolo dispone un contributo, nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato, alle imprese esercenti trasporto pubblico interregionale per l’acquisto, negli anni 2009 e 2010, di autobus di categoria “euro 4” ed “euro 5”, nei limiti del 75% del costo al netto dell’IVA. E’ previsto un tetto massimo dell’agevolazione per impresa pari 400mila euro e un limite di spesa complessivo di 3 milioni nel 2009 e 5 milioni nel 2010.

 


Articolo 8 - Sistema «export banca»

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

8.3 NF

Vannucci

PD

20.7

Modifica il comma 1 prevedendo che con i decreti del Ministero dell’economia, finalizzati a disciplinare il sistema di export-banca, siano altresì stabiliti i criteri e le modalità per consentire le operazioni di assicurazione del credito da parte della SACE SpA delle esportazioni, anche in favore delle piccole e medie imprese nazionali.

 


Articolo 9 - Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

0.22.42.1

Bernardo

PDL

21.7

Aggiunge comma 1-bis, che introduce un meccanismo che accelera il rimborso dei debiti delle regioni commissariate, ai sensi della disciplina sul ripiano del deficit in campo sanitario, nei confronti di pubbliche amministrazioni.

 

9.08 NF

Relatori

 

20.7

Introduce l’articolo 9-bis recante disposizioni in materia di Patto di stabilità interno per gli enti locali.

In particolare, l’articolo introduce alcune deroghe al patto di stabilità interno degli enti locali per l’anno 2009, prevedendo l’esclusione dal saldo valido ai fini del rispetto del patto medesimo dei pagamenti per spese in conto capitale effettuati nel corso dell’anno 2009. Il limite dei pagamenti consentiti è fissato in complessivi 2 miliardi di euro, pari al 4 per cento dei residui passivi in conto capitale risultanti dai conti consuntivi dell’esercizio 2007 (commi 1 e 2). Possono beneficiare della misura gli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità relativo all’anno 2008 ovvero quelli che sebbene inadempienti nel 2008 sono comunque stati virtuosi nel triennio precedente ed hanno mantenuto nel 2008 gli impegni di spesa corrente allo stesso livello del triennio precedente.

Il comma 3 proroga al 30 settembre 2009 il termine per l’invio al Ministero dell'economia e finanze della certificazione ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno delle regioni e degli enti locali per il 2008.

Il comma 4 attenua le sanzioni previste per gli enti locali che inviano la certificazione in ritardo, qualora questa attesti il rispetto del Patto da parte dell’ente, precisando che il divieto di procedere ad assunzioni di personale si applica soltanto fino alla data di invio della certificazione.

La prima parte del comma 5 esclude dai vincoli del Patto di stabilità delle regioni i pagamenti effettuati in favore degli enti locali a valere sui residui passivi di parte corrente, a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali.

La seconda parte del comma 5 reca disposizioni, non correlate con la disciplina del Patto di stabilità, relative alla costituzione di un Fondo per le attività di carattere sociale di pertinenza regionale, della consistenza minima di 300 milioni di euro annui, da istituire nell’ambito del Ministero dell’economia e delle finanze. Il Fondo dovrà essere alimentato dai ‘risparmi’ conseguenti dalla rideterminazione a decorrere dal 2009 dell’ammontare dei proventi spettanti a Regioni e Province autonome, compresi quelli derivanti dalle compartecipazioni ai tributi erariali. La determinazione dei criteri per la revisione dell’ammontare dei proventi è demandata ad un Decreto ministeriale, sentita la Conferenza Stato-Regioni.

I commi da 6 a 8 recano disposizioni volte a consentire l’utilizzo dei finanziamenti della Cassa depositi e prestiti, concessi con ammortamento a carico dello Stato, in tutto e in parte ancora non erogati, per finalità diverse da quelle originariamente previste e, in particolare, per la realizzazione di interventi infrastrutturali destinati allo sviluppo del territorio. In particolare, il comma 6 stabilisce, per i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti in base a leggi speciali che prevedono l’ammortamento a carico dello Stato e che risultano interamente o parzialmente non erogati, la facoltà di rinuncia, anche parziale, mediante deliberazione da parte del soggetto beneficiario. Il comma 7 dispone che l’eventuale quota che non è oggetto di rinuncia e che non risulta altresì erogata può essere devoluta da parte del soggetto beneficiario:

-        fino ad un massimo del 50%, ad altre opere pubbliche o ad investimenti infrastrutturali di competenza dei beneficiari originari del finanziamento;

-        in misura non superiore al 25% delle disponibilità che residuano, al netto della quota-parte devoluta secondo quanto previsto al punto precedente, ad interventi infrastrutturali compresi nel programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 443/2001;

-        per la parte che residua ulteriormente,dopo il computo delle percentuali effettive di cui ai precedenti punti, ad uno speciale fondo iscritto nello stato di previsione del MEF per il sostegno di interventi infrastrutturali per lo sviluppo del territorio degli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno nell’ultimo triennio.

Il comma 9 dispone una norma in favore del comune di Viareggio, prevedendo l’esclusione dal Patto di stabilità interno delle somme trasferite dallo Stato per finanziare le opere di ricostruzione sostenute dal comune a seguito del disastro ferroviario del 29 giugno 2009 e le relative spese.

 


Articolo 10 - Incremento delle compensazioni dei crediti fiscali

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

10.10 NF

Zeller

Misto-Min.Ling

 

21.7

Modifica il comma 1, lettera a) numero 6), prevedendo l’emanazione, entro 60 giorni, di un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate che definisca le modalità tecniche per l’utilizzo in compensazione dei crediti IVA superiori a 10.000 euro.

10.14 NF

Identici
10.27N.F

Brugger


Baretta

Misto-Min.Ling

PD

21.7

Modifica il comma 1, lettera a) numero 7), aumentando da 10.000 a 15.000 l’ammontare del credito IVA oltre il quale l’utilizzo ai fini della compensazione è subordinato alla presenza del visto di conformità della dichiarazione da cui lo stesso risulta.

10.17

Identici
10.32

10.41

Rubinato


Corsaro

Del Tenno

PD


PDL

PDL

21.7

Modifica il comma 1, lettera a) numero 7), estendendo a tutti gli intermediari autorizzati all’invio della dichiarazione telematica (e non più solo a commercialisti, periti commerciali e consulenti del lavoro) il potere di apporre il visto di conformità sulla dichiarazione ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito IVA risultante dalla stessa. Pertanto, tale apposizione può essere effettuata dagli altri soggetti autorizzati quali, ad esempio, i CAF e i sindacati di categoria.

 


Articolo 11 - Analisi e studi economico-sociali

 

Articoli aggiuntivi

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

11.060

Relatori

 

21.7

Introduce l’articolo 11-bis recante Obbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva – DURC.

L’articolo prevede la presentazione del Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC) sia ai fini dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di commercio sulle aree pubbliche, con verifica periodica del documento, sia per la revoca in caso di mancata presentazione iniziale o annuale del documento stesso.

11.013

Torazzi

LNP

21.7

Introduce l’articolo 11-ter, recante norme relative allo Sportello Unico per le attività produttive.

L’articolo apporta una modifica all’articolo 38 del D.L. 112/2008, e in particolare al comma 3, lettera b), recante uno dei principi e criteri direttivi a cui deve attenersi il regolamento di delegificazione riguardante la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive. In particolare viene eliminata, nel testo del comma 3, lettera b), del citato articolo 38, l’esclusione dalla disciplina dello sportello unico delle attività di prestazione di servizi già disciplinate da legge speciale che ne individui anche l’autorità amministrativa competente

11.061

Governo

 

21.7

Aggiunge l’articolo 11-quater, rubricato Addizionale sulla produzione e vendita di materiale pornografico e di incitamento alla violenza.

L’articolo al comma 1, prevede la sottoscrizione di appositi accordidi collaborazione tra organi ed enti coinvolti nel procedimento di attuazione della disciplina dell’addizionale alle imposte sul reddito sui ricavi o compensi derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza.

 Il comma 2 dispone che le maggiori entrate derivanti dalla disposizione introdotta siano riassegnate al Ministero per i beni e le attività culturali.

 


Articolo 12 - Contrasto ai paradisi fiscali

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

12.2

Bernardo

PDL

21.7

Aggiunge i commi 3-bis e 3-ter. In particolare:

-      il comma 3-bis, consente all'Agenzia delle entrate di avvalersi del personale del Corpo della Guardia di finanza destinato ad attività internazionale, anche per le attività connesse al controllo per la prevenzione e repressione dei fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attività economiche e finanziarie all'estero.

-      il comma 3-ter prevede l’aumento, con apposito decreto interministeriale, in relazione a concrete esigenze operative e nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, della quota del contingente di esperti, relativo al personale del Corpo della Guardia di finanza, da utilizzare negli uffici centrali o nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, per l'espletamento di specifici incarichi in materia di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale, nonché al contrasto della criminalità organizzata e delle violazioni in materia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea.

 


Articolo 13 - Contrasto agli arbitraggi fiscali internazionali

 

Articolo aggiuntivo

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

13.05 NF

Relatori

 

21.7

Introduce l’articolo 13-bis, recante Disposizioni concernenti il rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato.

L’articolo introduce la disciplina dello scudo fiscale con il quale è consentita la regolarizzazione ovvero il rimpatrio delle attività finanziarie e patrimoniali esportate o detenute al 31 dicembre2008, in violazione delle disposizioni sul monitoraggio fiscale.

Per le attività detenute in paesi diversi da quelli appartenenti alla UE o allo SEE è ammesso il solo rimpatrio ed è esclusa la semplice regolarizzazione. La disciplina prevede il pagamento di una imposta straordinaria fissata in misura pari al 50% da applicare su un rendimento presunto determinato in misura corrispondente al 2% annuo per un periodo di cinque anni (sostanzialmente corrisponde al 5% applicato al valore delle attività regolarizzate o rimpatriate).

Il pagamento dell’imposta, che deve avvenire entro il 15 aprile 2010, fa salvi gli effetti relativi ai reati di omessa e infedele dichiarazione dei redditi.

 


Articolo 14 - Imposta sulle plusvalenze su oro non industriale di società ed enti

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

14.7

0.14.7.4

Identico
0.14.7.5

Relatori

Borghesi

Fluvi

 

IDV

PD

21.7

Sostituisce l’articolo 14, assoggettando le plusvalenze da disponibilità in metalli preziosi a tassazione separatamente dall'imponibile complessivo mediante applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive, con l'aliquota del 6 per cento, entro l’importo massimo di trecento milioni di euro. Con  riferimento alle disponibilità in oro della Banca d’Italia, si chiarisce che le disposizioni si applicano: 1) previo parere favorevole della Banca centrale europea; 2) comunque nella misura idonea a garantire l’indipendenza istituzionale e finanziaria della Banca centrale, dovendo la predetta misura essere stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, su conforme parere della Banca d’Italia.

 

14.03

Relatori

 

21.7

Introduce l’articolo 14-bis, recante Finanziamento del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

L’articolo prevede l’attuazione del sistema informatico per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti introdotto da una serie di disposizioni legislative attraverso l’emanazione di uno o più decreti ministeriali, per i quali vengono indicati i principi e i criteri direttivi

 


Articolo 15 - Potenziamento della riscossione

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

15.17

Franzoso

PDL

21.7

Modifica il comma 1estendendoanche agli enti di previdenza ed assistenza - e non solo all’INPS - l’obbligo per di comunicare in via telematica, a decorrere dal 1° gennaio 2010, le informazioni utili a determinare l’importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali.

Aggiunge inoltre l’ultimo periodo al comma 1 disponendo l’abrogazione dei commi da 11 a 13 dell’articolo 35 del D.L. 207/2008 (L. 14/2009) che, nell’ambito della disciplina delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, prevedono determinati obblighi e sanzioni in relazione alla comunicazione dei dati reddituali.

15.21

Fluvi

PD

21.7

Modifica il comma 2, specificando che la ritenuta disciplinata dalla norma è la ritenuta d’acconto

15.22

Identici
15.5
15.3
15.2

Baretta


Pepe A.
Lo Presti
Lo Presti

PD


PDL
PDL
PDL

21.7

Modifica il comma 7, estendendo anche agli atti in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria l’equiparazione tra la firma autografa del responsabile dell’adozione degli atti e l’indicazione a stampa del medesimo, nei casi in cui tali atti siano prodotti da sistemi informativi automatizzati.

modifica il comma 8, disponendo, conseguentemente, che gli atti cui si applica l’equiparazione siano individuati, per le rispettive competenze, dagli enti di previdenza e assistenza obbligatoria.

17.79 NF

Bitonci

LNP

17.7

Aggiunge i commi da 8-bis a 8-quater. In particolare:

-          il comma 8-bis consente all’Agenzia delle entrate di avvalersi del potere di richiesta di dati, notizie e documenti a specifiche categorie di imprese (esercenti attività finanziarie e creditizie), concessi in sede di accertamento delle imposte, anche per la richiesta di iscrizione di ipoteca e applicazione del sequestro conservativo, ove abbia fondato timore di perdere la garanzia del credito derivante da sanzioni tributarie;

-          il comma 8–ter consente all’Agenzia di avvalersi dei medesimi poteri anche in specifiche ipotesi di applicazione del sequestro conservativo e dell’ipoteca;

-          il comma 8-quater dispone che l’iscrizione di ipoteca e il sequestro conservativo, in relazione ad importi iscritti a ruolo sulla base di atti di accertamento di maggiori tributi, conservino la loro validità e il loro grado a favore dell'agente della riscossione che ha in carico il ruolo; disciplina e limita, altresì, il potere di esecuzione sui beni sequestrati o ipotecati affidato a quest’ultimo.

5.111 NF

Relatori

 

21.7

Aggiunge i commi 8-quinquies e 8-sexies, i quali consentonoall’Amministrazione finanziaria, in sede di accertamento delle imposte sul reddito e di controlli IVA, di richiedere notizie, dati, documenti e informazioni di natura creditizia, finanziaria ed assicurativa alle autorità e agli enti che svolgono attività di controllo e vigilanza in relazione a tale attività, secondo condizioni specificamente fissate dalle norme stesse.

15.9 NF

Ventucci

PDL

21.7

Aggiunge il comma 8-septiesil quale prevede la concessione di un credito di imposta alle imprese di autotrasporto corrispondente a quota parte della tassa automobilistica per il 2009 per i veicoli di massa complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate. A tal fine vengono utilizzate le somme residuate dall'adozione delle misure di sostegno al credito ed agli investimenti, destinate al settore dell’autotrasporto dall’art. 2 del D.L. 162/2008, pari a 44 milioni di euro

15.8

Lo Presti

PDL

21.7

Aggiunge il comma 8-octies prevedendo che gli uffici del pubblico registro automobilistico, ove accertino che una singola persona fisica risulti proprietaria di dieci o più veicoli, siano tenuti ad effettuare una specifica segnalazione alle autorità competenti (Agenzia delle entrate, Guardia di finanza e alla Regione territorialmente competente).

15.10

Bernardo

PDL

21.7

Aggiunge il comma 8-novies che modifica la disciplina delle agevolazioni fiscali a sostegno del settore dell’autotrasporto, sostituendo agli interventi operati mediante il riconoscimento di crediti d’imposta, apposite misure di sostegno agli investimenti, nel limite delle risorse non ancora utilizzate che vengono pertanto riassegnate ai pertinenti capitoli di bilancio. E’ previsto che tali misure siano determinate con decreto ministeriale, nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

15.11

Soglia

PDL

21.7

Aggiunge il comma 8-decies che consente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nell'ambito delle risorse del proprio bilancio, di istituire apposite commissioni cui affidare il monitoraggio, la verifica e l'analisi delle attività o degli adempimenti a qualunque titolo connessi con le concessioni per l'esercizio dei giochi pubblici, specificando i requisiti del personale che può essere chiamato a far parte delle commissioni stesse.

15.12

Bernardo

PDL

21.7

Aggiunge il comma 8-undecies che, modificando l’art. 74, co. 1, lett. e) del DPR 633/72 che disciplina l’IVA, dispone, ai fini dell’IVA dovuta dall'esercente l'attività di trasporto o l'attività di gestione dell'autoparcheggio per le operazioni di vendita di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari, che tali operazioni comprendono anche le prestazioni di intermediazione con rappresentanza ad esse relative, nonché tutte le operazioni di compravendita effettuate dai rivenditori autorizzati, siano essi primari o secondari.

 

15.13

Del Tenno

PDL

21.7

Aggiunge il comma 8-duodecies con il quale si prevede che anche gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nell'adempimento dei loro compiti amministrativi e tributari, possano avvalersi delle attribuzioni e dei poteri di accertamento e di ispezione concessi agli uffici delle entrate in materia di IVA.

15.20 NF

Leo

PDL

21.7

Aggiunge i commi da 8-quinquiesdecies  a 8-duodevicies. In particolare:

-        il comma 8- quinquiesdecies introduce la possibilità per i Comuni di disporre, nelle forme previste dalla legge, una nuova modalità di estinzione dei debiti iscritti a ruolo, ovvero per cui è stata emessa ingiunzione di pagamento, derivanti da violazioni al codice della strada, ove i relativi verbali siano stati elevati entro il 31 dicembre 2004: il debitore può estinguere l’obbligazione pagando un importo che comprende il minimo della sanzione edittale per ogni norma violata, le spese di procedimento e notifica dei verbali e l’aggio per l'agente della riscossione.

-        Il comma 8-sexiesdeciesdispone che i debitori siano informati di tale modalità semplificata di estinzione del debito nei 120 giorni successivi all’adozione dell’apposito atto comunale.

-       Il comma 8-septiesdecies reca il contenuto del suddetto atto del Comune; il comma 8-duodevicies specifica la non rimborsabilità dei pagamenti effettuati ai sensi della nuova procedura.

15.15

Ventucci

PDL

21.7

Aggiunge il comma 8-terdecies che, modificando l’art. 83 del D.L. n. 112/2008, prevede che con apposita convenzione l’Agenzia dell’Entrate e l’INPS disciplinino  le modalità di trasmissione, tra le due Amministrazioni, delle violazioni in materia contributiva rilevate dall'Agenzia delle entrate a seguito dei propri controlli, nonché delle violazioni tributarie, anche in materia di ritenute, individuate dall'I.N.P.S. a seguito delle attività ispettive.

15.19

Fontana V.A.

PDL

21.7

Aggiunge il comma 8-quaterdecies che novella l'art. 39-quaterdel D.L. 269/2003 in materia di accertamento e controlli sul prelievo erariale unico, prevedendo in particolare:

-        una modifica al comma 2 finalizzata ad identificare con maggior certezza i soggetti responsabili delle violazioni;

-        l’introduzione del comma 4-bis che stabilisce la possibilità per l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (A.A.M.S.) di affidare, per il tempo ed alle condizioni previste da una apposita convenzione da approvarsi con proprio decreto, l'accertamento ed i controlli in materia di prelievo erariale unico (PREU) alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). Quest’ultima siavvale delle attribuzioni e dei poteri attribuiti dal comma 1 del medesimo articolo 39-quater nello svolgimento delle attività di accertamento e di controllo che risultano affidate con la convenzione.

 

15.02

Toccafondi

PDL

21.7

Introduce l’articolo 15-bis che reca “Disposizioni in materia di giochi”. In particolare:

-        il comma 1 aggiunge il comma 5-bis all’art. 38 della legge 388/2000 (legge finanziaria per il 2001) prevedendo che il nulla osta rilasciato dall'Amministrazione finanziaria per gli apparecchi da intrattenimento decada automaticamente se questi risultino, per un periodo superiore a 60 giorni, non collegati alla rete telematica prevista dalla normativa vigente;

-        il comma 2 modifica il comma 9, lett. c), dell’articolo 110 del R.D. 773/ 1931 in materia di sanzioni pecuniarie con riferimento ad apparecchi da gioco non a norma;

-        il comma 3 estende l’esclusione di responsabilità prevista dall’art. 12, co. 1, lett. i) del D.L. 39/2009 anche nei confronti dei soggetti che abbiano adempiuto all'obbligo di segnalazione all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (A.A.M.S.) o agli organi di polizia delle illiceità o irregolarità nella gestione degli apparecchi da intrattenimento.

-        il comma 4 prevede che gli Uffici della A.A.M.S. esercitino i poteri e le attribuzioni di accertamento e di controllo previsti per gli Uffici IVA, ad essi attribuiti ai sensi dell'articolo 39-quater del D.L. 269/2003, anche per gli ambienti dedicati ad ospitare gli apparecchi da gioco non collegati alla rete telematica;

-        il comma 5 stabilisce infine chei poteri di accesso ed ispezione tecnica ed amministrativa attribuiti ai concessionari di rete ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera i) del D.L. 39/2009 possano essere esercitati anche presso ambienti con apparecchi da gioco non collegati alla rete telematica.

15.03

Bernardo

PDL

21.7

Introduce l’articolo 15-ter che disciplina un Piano straordinario di contrasto al gioco illegale. L’articolo a tal fine istituisce, presso l’Amministrazione autonoma Monopoli di Stato, un apposito Comitato ed una banca dati alimentata dalle informazioni derivanti dalla gestione dei giochi pubblici, dall’attività di controllo da chiunque effettuata e da qualunque altra fonte conoscitiva.

 


Articolo 16 - Flussi finanziari

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

16.11 NF

Relatori

 

21.7

Sostituisce il comma 1, relativo alla norma di copertura finanziaria, al fine di indicare esplicitamente, rispetto alla precedente formulazione, la quantificazione degli oneri a partire dall’anno 2009 e (anziché fino al 2012) fino all’anno 2017 (anno il cui onere è posto a regime),nonché di apportare alcune correzioni formali relative ai riferimenti normativi in esso richiamati.

Sostituisce il comma 2, al fine di indicare, a partire dall’anno 2009 (anziché fino al 2012, come previsto nel testo originario), gli importi annuali delle risorse, in termini di maggiori entrate e minori spese, che, in quanto non utilizzate a copertura, vengono trasferite al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

16.7

Alfano Gioacchino

PDL

21.7

Aggiunge i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, con i quali è disposto un finanziamento di 1,5 milioni di euro per l’anno 2009, a favore del fondo istituito al fine di soddisfare le esigenze prioritarie del Ministero della difesa, ai sensi dell’art. 60, comma 8-bis, del D.L. n. 112/2008.

Ai relativi oneri si provvede attraverso la riduzione della dotazione del Fondo istituito presso il Ministero dell’economia per il finanziamento di interventi urgenti ed indifferibili nei settori dell’istruzione e degli interventi connessi ad eventi celebrativi, ai sensi dell’art. 7-quinquies, co. 1, D.L. n. 5/2009.

 

16.01
NF

Marinello

PDL

21.7

Introduce un nuovo articolo 16-bis, recante “Riassegnazione dei Fondi per infrastrutture irrigue”.

L’articolo autorizza il Commissario ad acta per le opere irrigue ex Agensud di cui all’art. 9 co. 5 del D.L. 32/95 ad utilizzare le economie, che si siano realizzate fino all’esercizio 2008 sui fondi allo stesso assegnati, per fare fronte agli “oneri accessori” per la prosecuzione delle proprie attività.

 


Articolo 17 - Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

17.11

Duilio

PD

16.7

Aggiunge il comma 4-bis, il quale prevede che siano trasmessi alle Camere per l’espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario gli schemi dei provvedimenti relativi agli accantonamenti che il Ministero dell’economia è autorizzato ad effettuare sulle risorse disponibili del bilancio dello Stato al fine di garantire comunque il rispetto degli obiettivi di risparmio derivanti dal procedimento di riorganizzazione degli enti pubblici (pari a 415 milioni a decorrere dal 2009).

I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l’espressione dei pareri, i decreti possono essere adottati.

17.68 NF

Bernardo

PDL

16.7

Modifica il comma 7, escludendo dal divieto di procedere a nuove assunzioni anche il personale diplomatico e i preposti al controllo delle frontiere.

Aggiunge il comma 35-bis, il quale proroga al 31 dicembre 2009 il periodo di tirocinio per il personale delle agenzie fiscali.

17.145

Corsaro

PDL

16.7

Modifica il comma 7, escludendo dal divieto di procedere a nuove assunzioni il personale dell’Agenzia italiana del farmaco per le finalità indicate all’articolo 34-bis, comma 4 del decreto-legge n. 207/2008.

1.64

Relatori

 

16.7

Modifica il comma 9, prevedendo che il decreto del Ministro dell’Economia, che fissa la quota delle spese iscritte nel bilancio statale da portare in riduzione in seguito all’accertamento di minori risparmi conseguiti dal processo di riordino degli enti pubblici, deve essere adottato di concerto - e non più di intesa - con il Ministro per la pubblica amministrazione e i Ministri interessati.

Modifica il comma 26, lettera b), specificando che la redazione da parte delle pubbliche amministrazioni, di un rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile e sui lavoratori socialmente utili (LSU) utilizzati, debba avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Modifica il comma 26 lettera d), identificando correttamente il riferimento normativo per le procedure di reclutamento del personale a tempo indeterminato nelle P.A.

17.90 NF

Borghesi

IDV

21.7

Modifica il comma 10 innalzando dal 40 al 50% la riserva dei posti a concorso per stabilizzare il personale non dirigenziale impiegato a tempo determinato per i comuni che si costituiscono in unione, ai sensi dell’articolo 32 del D.Lgs. 267/2000, fino al raggiungimento di 20.000 abitanti.

17.151

Relatori

 

16.7

Sopprime il comma 14 che rinviava al 31 dicembre 2010 il termine per le assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007 (articolo 1, commi 523 e 643 della legge 296/2006).

17.87

id. 17.106

Orlando A.

Galletti

PD

UDC

16.7

Modifica il comma 19, anticipando al 30 settembre 2003 la data a decorrere dalla quale devono essere approvate, ai fini della proroga al 31 dicembre 2010 le graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni.

17.70 NF

Leo

PDL

21.7

Aggiunge i commi 22-bis e 22-ter. In particolare, il comma 22-bis prevede la possibilità di revoca degli organi amministrativi e di controllo, nonché degli organi di vigilanza delle società interamente partecipate da un ente locale affidatarie di servizi pubblici, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, con una delibera assembleare finalizzata alla riduzione del numero dei componenti o degli emolumenti loro spettanti. Ai componenti revocati non spetterà alcun risarcimento in quanto il comma 22-ter precisa che l’atto è adottato in presenza di una giusta causa

17.53 NF

Marsilio

PDL

16.7

Modifica il comma 23,lettera a), prevedendo che l’equiparazione degli emolumenti di carattere continuativo caratteristici del comparto sicurezza e difesa, nonché del personale dei Vigili del fuoco, al trattamento economico fondamentale, limitatamente alle assenze per malattia, avvenga a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anziché a decorrere dall’anno 2009.

Sostituisce il comma 24, rideterminando la quantificazione degli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 23, lettera a),in 14,1 milioni per il 2009 e 9,1 milioni a decorrere dal 2010, e stabilendo che tali oneri siano coperti per 5 milioni per il 2009 a valere sulle risorse del Fondo istituito, ai sensi dell’art. 7-quinquies, co. 1, D.L. n. 5/2009 presso il Ministero dell’economia, per il finanziamento di interventi urgenti ed indifferibili nei settori dell’istruzione e degli interventi connessi ad eventi celebrativi, e per 9,1 milioni a decorrere dal 2009 a valere sul Fondo interventi strutturali di politica economica.

17.150 NF

Relatori

 

16.7

Sostituisce il comma 25, integrandolo di un primo periodo rispetto alla sua formulazione originaria.

Tale periodo fornisce un’interpretazione autentica dell’articolo 64, comma 3, del D.L. n. 112/2008, chiarendo che il Piano programmatico di interventi per la scuola, ivi previsto, si intende perfezionato con l’acquisizione dei pareri prescritti; specifica inoltre che all’eventuale recepimento di questi si dà seguito nell’ambito dei regolamenti di delegificazione attuativi del Piano. Il secondo periodo - che riproduce il testo originario del comma - dispone che il termine per l’adozione del Piano si intende rispettato con l'approvazione preliminare degli schemi di regolamento da parte del Consiglio dei Ministri.

17.52 NF

Bernardo

PDL

16.7

Aggiunge i commi da 30-bis a 30-quinquies, recando varie modifiche alla disciplina della Corte dei Conti. In particolare, introduce:

-        il comma 30-bis, relativo ai controlli preventivi di legittimità, il quale attribuisce alla Sezione centrale del controllo di legittimità la competenza relativamente ai controlli in materia di atti e contratti per incarichi temporanei a soggetti estranei alla pubblica amministrazione o relativi all’affidamento di studi o consulenza;

-        il  comma 30-ter il quale precisa che le Procure regionali della Corte dei Conti esercitano l’azione per il risarcimento del danno all’immagine subito dall’amministrazione nei soli casi di procedimento di responsabilità per danno erariale; contestualmente, con una norma di interpretazione autentica, il comma in parola precisa cosa intendere per danno erariale, fornendo altresì ulteriori precisazioni in merito all’esercizio dell’azione;

-        il comma 30-quater, il quale precisa, in materia di azione di responsabilità, che la gravità della colpa è esclusa, se il danno trae origine dall’emanazione di un atto vistato o registrato in sede di preventivo controllo di legittimità;

-        il comma 30-quinqiues, che integra l’interpretazione autentica in materia di azione di responsabilità e di spese legali; nei casi di definitivo proscioglimento nel merito o di non riconosciuta responsabilità, il giudice contabile non può disporre la compensazione delle spese del giudizio.

17.86 UNF

Bruno

PDL

21.7

Aggiunge i commi da 31-bis a 31-sexies, che recano modifiche alla disciplina della Corte dei conti.

Il comma 31-bis interviene sulle competenze delle sezioni riunite della Corte in sede di controllo prevedendo che esse giudichino su ricorso sollevato dagli organi politici di vertice delle amministrazioni interessate avverso le  deliberazioni conclusive di controlli su gestioni di particolare rilevanza per la finanza pubblica,

Il comma 31-terprevede che l’accertamento dei fatti compiuto con la deliberazione conclusiva di controllo su gestioni fa stato su ogni grado di giudizio pendente davanti alla Corte conti.

Il comma 31-quater introduce l’obbligatorietà dell’azione disciplinare da parte del Procuratore generale presso la Corte dei conti nei confronti dei magistrati della stessa Corte in caso di segnalazione del Presidente della Corte.

Il comma 31-quinquesprevede la trasmissione da parte del Presidente della Corte di una relazione annuale al Parlamento sulle funzioni istituzionali delle Corte e sulle connesse esigenze finanziarie entro il 30 maggio di ogni anno. Nella relazione sono in particolare illustrate le esigenze ricollegabili alle funzioni di organo ausiliario del Parlamento con specifico riferimento alle funzioni relative ai controlli sulla gestione e alle attività conseguenti al monitoraggio della spesa di cui all’articolo 3 della legge finanziaria per il 2008.

La relazione sostituisce quella prevista dall’articolo 3, comma 63 della legge finanziaria per il 2008, che viene abrogato dal comma 31-sexies della legge 244/2007.

17.69

Id. 17.102

Del Tenno

Sposetti

PDL

PD

17.7

Aggiunge il comma 34-bis, il quale, al fine di implementare gli investimenti infrastrutturali in favore di aeroporti nazionali con traffico superiore ai dieci milioni di passeggeri, consente all’ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile)la stipulazione di contratti di programma in deroga per l’introduzione di sistemi tariffari pluriennali adeguati agli standard europei in termini di costi, servizi ed investimenti, graduando le modifiche tariffarie sino al necessario riequilibrio del Piano economico-finanziario della società di gestione.

17.54
NF

Toccafondi

PDL

17.7

Aggiunge i commi 35-ter e 35-quater. In particolare:

-        il comma 35-ter autorizza una spesa di 8 milioni di euro per il 2009 per l’acquisto e la manutenzione di mezzi dei Vigili del fuoco da impiegare nelle attività connesse al terremoto in Abruzzo. Gli acquisti potranno essere effettuati anche in deroga alle disposizioni in materia di appalti pubblici;

-        il comma 35-quater  dispone la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 35-bis, pari a 8 milioni. A tali oneri si fa fronte con le risorse destinate alle amministrazioni statali del Fondo istituito dall’art. 1, co. 14 del D.L. n. 262/2006 finalizzato al finanziamento di vari interventi (concessione di incentivi all'esodo, concessione di incentivi alla mobilità territoriale, erogazione di indennità di trasferta, programma di assunzioni di personale qualificato).

17.79
NF

Bitonci

LNP

17.7

Aggiunge il comma 35-quinquies, il quale stanzia, a decorrere dall’anno 2010, la somma di 15 milioni di euro destinati alla speciale indennità operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente svolto dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, espletato all’esterno, di cui all’articolo 4, comma 3-bis del D.L. 185/2008.

 

17.80 NF

Bitonci

LNP

17.7

Aggiunge i commi da 35-sexies a 35-octies. In particolare:

-        il comma 35-sexies autorizza, in relazione alle necessità legate all’emergenza sismica in Abruzzo, l’assunzione straordinaria, dal 31 ottobre 2009, di un contingente di vigili del fuoco, nei limiti delle risorse indicate dal successivo comma 35-ter;

-        il comma 35-septies, per le finalità di cui al comma 35-bis, stanzia 4 milioni di euro per il 2009 e 15 milioni a decorrere dal 2010, e nell’ambito di specifiche graduatorie. A tali oneri si fa fronte con le risorse destinate alle amministrazioni statali del Fondo di cui all’art. 1, co. 14 del D.L. n. 262/2006, relativo al finanziamento di interventi vari;

-        il comma 35-octies, il quale demanda la nomina del collegio dei revisori dei conti dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e stabilisce che tale collegio sia formato da tre componenti effettivi e due supplenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

17.57

Ceroni

PDL

17.7

Aggiunge i commi comma 35-novies e 35-decies, in materia di facoltà per le pubbliche amministrazioni di risolvere, a date condizioni, il rapporto di lavoro con il personale dipendente che ha raggiunto un’anzianità massima di servizio effettivo. In particolare:

-        il comma 35-noviessostituisce il comma 11 dell’articolo 72 del D.L. 112/2008, concernente la facoltà, per le pubbliche amministrazioni, in caso di compimento dell'anzianità massima di servizio effettivo di 40 anni del personale dipendente, di risolvere il rapporto di lavoro con un preavviso di sei mesi.

In particolare, si dispone che la facoltà sia esercitabile, per il triennio 2009-2011, in caso di compimento dell’anzianità massima suddetta e che la fattispecie si applichi anche al personale dirigenziale e ai pubblici dipendenti sospesi o collocati a riposo per procedimenti penali e reintegrati in seguito a sentenza definitiva di proscioglimento. Inoltre, si dispone la non applicazione della norma anche per i dirigenti medici responsabili di struttura complessa.

-        il comma 35-decies, salvaguardia tutte le cessazioni dal servizio per effetto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro a causa del compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni, decise dalle pubbliche amministrazioni in applicazione dell'articolo 72, comma 11, del D.L. 112/2008, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore dell’articolo 6, comma 3, della L. 15/2009 (cioè il 19 marzo 2009), nonché i preavvisi che le richiamate amministrazioni hanno disposto prima della medesima data e le cessazioni dal servizio che ne derivano.

17.72

Ventucci

PDL

17.7

Aggiunge i commi 35-undecies e 35-duodecies, relativi a contributi per imprese di autotrasporto. In particolare:

-        il comma 35-undecies consente alle imprese di autotrasporto di usufruire dei contributi per l’acquisto di mezzi pesanti di ultima generazione, ammontanti complessivamente a 70 milioni di euro, mediante credito d’imposta da utilizzare in compensazione, di cui sono illustrate le caratteristiche. Ove le imprese tuttavia optino per il contributo diretto, ne devono fare espressa dichiarazione.

-        Il comma 35-duodecies reca le modalità di utilizzo e le caratteristiche del suddetto credito d’imposta.

 


Articolo 19 - Società pubbliche

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

1.64

Relatori

 

16.7

Modifica il comma 1, prevedendo che l’estensione delle disposizioni in materia di divieti o limitazioni alle assunzioni di personale opera anche nei confronti delle società che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale commerciale.

19.64

Del Tenno

PDL

21.7

Modifica il comma 1, specificando che le disposizioni in materia di divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, già a carico delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, sono estese alle società a partecipazione pubblica locale titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara; alle società che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale; società che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica.

Inoltre, le medesime società sono assoggettate al patto di stabilità interno, previa emanazione di un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

L’emendamento ha rimosso la previsione, per tali società, dell’adeguamento delle proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze.

19.66

Relatori

 

21.7

Modifica i commi 2, 7 e 8 che recano modifiche alla disciplina sulla cessione, da parte delle pubbliche amministrazioni, di società vietate, nonché sulle attribuzioni degli organi di amministrazione di società controllate dallo Stato. L’emendamento è finalizzato a coordinare le modifiche suddette con quelle apportate sulla stessa materia dall’articolo 71 della legge n. 69 del 2009, entrato in vigore successivamente al decreto legge in esame.

L’emendamento, in particolare :

-        Modifica il comma 2, sopprimendo la lettera b). Tale lettera, modificando il comma 29 dell’articolo 3 della legge finanziaria per il 2008 proroga al 30 settembre 2009 il termine entro cui le amministrazioni pubbliche devono adempiere all’obbligo di cedere a terzi le società e le partecipazioni vietate e prevede la responsabilità erariale per il mancato avvio delle procedure di cessione. La soppressione di tale lettera è dunque finalizzata a mantenere in vigore quanto ora previsto dal comma 29, come novellato dall’articolo 71 della legge n. 69/2009, il quale dispone che l’obbligo di cessione delle società vietate deve essere adempiuto dalle pubbliche amministrazioni - non già entro il 30 settembre 2009 - bensì entro il primo gennaio 2011;

-        modifica i commi 7 e 8, rispettivamente sostitutivi delle lettere b) e d) dell’articolo 3, comma 12, della legge finanziaria per il 2008. L’emendamento specifica che le lettere b) e d) sono quelle come modificate dall’articolo 71 della legge n. 69 del 2009. I commi 7 e 8 in questione ridisciplinano i poteri dei componenti (presidente e membri) degli organi di amministrazione delle società controllate dallo Stato.

Introduce il comma 8-bisil quale precisa che i commi 7 e 8 entrano in vigore, in modo retroattivo, a decorrere dal 5 luglio 2009.

19.21 NF

Del Tenno

PDL

21.7

Aggiunge il comma 9-bis cheinterviene sulla disciplina del sovrapprezzo tariffario dovuto all’ANAS S.p.A. dai concessionari autostradali recata dal comma 1021 dell’art. 1 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), che viene abrogato. Lo stesso comma, contemporaneamente alla soppressione, di fatto ripropone la disciplina vigente prevedendo che gli importi siano dovuti a titolo di integrazione del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS S.p.A. ai sensi del comma 1020.

19.17

Ceroni

PDL

21.7

Modifica i commi 11 e 12, demandando ad un atto di indirizzo strategico del Ministro dell’economia anche il riordino dei compiti e delle funzioni della Società di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria (SOGEI). Anche per tale società opera la previsione del rinnovo del consiglio di amministrazione entro 45 giorni.

19.22 UNF

Soglia

PDL

21.7

Aggiunge i commi 13-bis e 13-ter, con i quali si intende destinare, per l’anno 2009, risorse iscritte in conto residui di stanziamento su capitoli dello stato di previsione del Ministero infrastrutture e trasporti, pari a 64.510.000 di euro, in favore dei servizi di collegamento marittimi svolti dal Gruppo Tirrenia ed all’ammodernamento della flotta nonché alla gestione del sistema informativo del demanio marittimo (comma 13-bis) imponendo al medesimo Ministero il versamento di una somma corrispondente a valere sui suddetti residui (comma 13-ter).

 


Articolo 20 - Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

20.14

Borghesi

IDV

21.7

Modifica il comma 6 prevedendo la trasmissione alle commissioni parlamentari competenti, ai fini dell’espressione del parere, del decreto attuativo delle eventuali modifiche alle tabelle indicative delle percentuali di invalidità civile.

 


Articolo 21 - Rilascio di concessioni in materia di giochi

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

21.16 NF

Relatori

 

17.7

Sostituisce l’articolo, modificando la disciplina sul rilascio di concessioni in materia di giochi. In particolare:

-        sostituendo gli originari commi 1 e 2, con nuovi quattro commi, prevede che alla gara per il rinnovo del rilascio delle concessioni in materia di lotterie nazionali ad estrazione istantanea e differita partecipino non più di quattro operatori, i quali garantiscano una rete distributiva costituita da un numero non inferiore a 10.000 punti vendita. Il testo iniziale ne prevedeva invece un numero non inferiore a 15.000;

-        la concessione prevede un aggio pari all’11,90 per cento. Il testo originario invece stabiliva che tale aggio fosse del 12 percento;

-        l’aggiudicazione delle concessioni dovrà assicurare entrate complessivamente non inferiori a 500 milioni nel 2009 e a 300 milioni nel 2010 (anziché 100 milioni per il 2010, come previsto nel testo iniziale);

Introduce un nuovo comma 5, il quale prevede la proroga della distribuzione da parte dell’attuale concessionario sino al 31 gennaio 2012 delle lotterie a estrazione istantanea;

Con un ulteriore comma 6, riserva alla AAMS (Amministrazione autonoma monopoli di Stato) la gestione e l’esercizio delle lotterie nazionali ad estrazione differita;

Aggiunge un comma 14, che definisce i termini per il pagamento dell’imposta unica sulle scommesse ippiche e su eventi diversi dalle corse dei cavalli relativamente agli anni 2009 e 2010.

21.7

Soglia

PDL

17.7

Aggiunge i commi 7 e 8 in materia di affidamento in concessione della rete per la gestione telematica del gioco lecito, prevedendo in particolare:

-        l’autorizzazione all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (A.A.M.S.) ad avviare entro il 15 settembre 2009 le procedure occorrenti per un nuovo affidamento in concessione della rete, secondo determinati criteri, per la gestione telematica del gioco lecito. Ciò al fine di garantire l'esito positivo della sperimentazione e dell'avvio a regime di sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto del gioco attraverso videoterminali (c.d. "video lotteries") previsto dal DL 39/2009 (c.d. DL Abruzzo)

-        la sostituzione del comma 1, articolo 12, lett. l) del predetto DL 39/2009 in materia di modalità per la cessione delle autorizzazioni all’installazione di videoterminali.

 

21.4

Ventucci

PDL

17.7

Aggiunge il comma 9 che aggiunge il comma 1-bis all’articolo 12 del DL 39/2009 (c.d. DL Abruzzo), in materia di regolarizzazione delle violazioni relative ai versamenti PREU (prelievo erariale unico) per gli anni dal 2004 al 2007.

21.6

Del Tenno

PDL

17.7

Aggiunge il comma 10 che sostituisce il comma 5 dell’articolo 4-septies del DL 97/2008 e introducendovi un ulteriore comma, comma 5-bis, in materia di rideterminazione delle dotazioni organiche dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e delle Agenzie fiscali, finalizzata ad incrementare l’efficienza e l’efficacia della lotta all’evasione fiscale.

21.9

Traversa

PDL

17.7

Aggiunge il comma 11 che aggiunge la lettera p-bis) al comma 1 dell’articolo 12 del DL 39/2009 (c.d. DL Abruzzo) prevedendo una ripartizione sperimentale fino al 31 dicembre 2010 della destinazione delle somme giocate nell’ambito del gioco del Bingo.

21.8

Berardi

PDL

17.7

Aggiunge il comma 12 che prevede - al fine di consentire la parità di trattamento tra i partecipanti alle selezioni per l’istituzione di nuovi giochi e scommesse prevista al comma 1 dell’art. 12 del decreto-legge n. 39/2009 - che qualora il nuovo aggiudicatario risulti già concessionario delle specifico gioco, il trasferimento all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dei beni costituenti la rete distributiva fisica del gioco è differito alla scadenza della concessione sottoscritta in virtù dell’esito delle suddette selezioni.

21.11

Franzoso

PDL

17.7

Aggiunge il comma 13 che prevede, relativamente al gioco del Bingo, la possibilità di adottare ulteriori formule di gioco e stabilire, per esse, determinate aliquote del prelievo erariale.

 


Articolo 22 - Settore sanitario

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

22.42

0.22.42.1

Relatori

Bernardo

 

PDL

21.7

Modifica il comma 1prorogando al 15 ottobre 2009 il termine per la stipula della specifica intesa tra Stato e Regioni contenente misure di razionalizzazione della spesa sanitaria, cui è subordinato l’accesso al  finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale.

In assenza della citata intesa, per l’emanazione del regolamento ministeriale contenente le suddette misure di razionalizzazione, vengono richiamati l’articolo 120 della Costituzione, sulle condizioni per l’esercizio del potere sostitutivo dello Stato e le norme statali di attuazione dello stesso. Il subemendamento 0.22.42.1 Bernardo dispone altresì il richiamo alla legge 42/2009 in materia di federalismo fiscale.

Modifica il comma 4 prevedendo un richiamo all’articolo 120 della Costituzione anche in ordine all’adozione del provvedimento di diffida della regione Calabria, da parte del Presidente del Consiglio, per l’adozione di un piano di rientro contenente misure di riorganizzazione e riqualificazione del servizio sanitario regionale.

Il subemendamento 0.22.42.1 modifica inoltre l’articolo 9, cui aggiunge comma 1-bis, che introduce un meccanismo che accelera il rimborso dei debiti delle regioni commissariate, ai sensi della disciplina sul ripiano del deficit in campo sanitario, nei confronti di pubbliche amministrazioni.

22.24 NF

Polledri

LNP

21.7

Modifica il comma 2 demandando ad un’intesa in sede di Conferenza Stato-regioni la definizione degli importi non inferiori a 50 milioni di euro, a valere sul fondo destinato ad interventi relativi al settore sanitario, da destinare a programmi dedicati alle cure palliative.

22.15 NF

Brugger

Misto-Min.Ling

21.7

Modifica il comma 3 prevedendo che la determinazione della quota che le Regioni a statuto speciale e le province autonome riversano in entrata al bilancio dello Stato, sia definita in sede di stipula del Patto per la salute anziché in sede di riparto del finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

22.36 NF

Bocchino

PDL

21.7

Aggiunge il comma 3-bis che modifica il primo periodo dell’articolo 5, co. 3, lett. a), del DL 159/2007 prevedendo che, nella ripartizione dell’eccedenza di spesa riguardante la farmaceutica territoriale tra aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti, sia assegnato alle sole aziende farmaceutiche lo sforamento relativo alla spesa per farmaci acquistati direttamente dalle ASL.

 

22.03

Bernardo

PDL

21.7

Introduce l’articolo aggiuntivo 22-bis, recante Compensazione di crediti e debiti delle regioni e delle province autonome.

L’articolo autorizza la Ragioneria generale dello Stato ad operare regolazioni contabili nei confronti delle regioni con riguardo alla riscossione della tassa automobilistica a decorrere dal 2005; nelle more della definizione di un meccanismo automatico di acquisizione dei proventi della tassa da parte delle regioni stesse.

22.013 NF

Governo

 

21.7

Introduce l’articolo 22-ter, recante Disposizioni in materia di accesso al pensionamento.

L’articolo reca, al comma 1, disposizioni relative ai requisiti anagrafici richiesti ai fini del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia delle lavoratrici dipendenti iscritte alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, dando attuazione alla sentenza della Corte di Giustizia delle comunità europee del 13 novembre 2008, con la quale l’Italia è stata condannata per aver mantenuto in vigore una normativa che stabilisce, nel settore pubblico, una diversa età ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia a seconda che gli interessati siano uomini o donne.

L’articolo quindi innalza, attraverso un sistema di incrementi temporali progressivi, l’età richiesta per il pensionamento di vecchiaia per le donne, attualmente pari a 60 anni, fino ad arrivare ai 65 anni a regime nel 2018. Oltre a ciò, la norma prevede, in generale, che a decorrere dal 2015 i requisiti dell’età anagrafica per l’accesso al sistema pensionistico italiano siano adeguati, per tutti i lavoratori, all’incremento della speranza di vita accertato dall’ISTAT e convalidato dall’EUROSTAT. La normativa tecnica di attuazione di quest’ultima disposizione è demandata ad un apposito regolamento ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della L. 400/1988.

Il comma 2 prevede che le economie derivanti dall’attuazione della previsione di cui al comma 1 confluiscano nel Fondo strategico per il paese a sostegno dell’economia reale (di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b-bis del decreto legge n. 185/2008) e siano finalizzate ad interventi di carattere sociale. A tal fine, dispone un incremento del Fondo di 120 milioni per il 2010 e di 242 milioni annui a decorrere dal 2011.

 


Articolo 23 - Proroga di termini

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

1.64

Relatori

 

16.7

Modifica il comma 3, disponendo che la proroga al 30 settembre 2009 dei termini relativi ad assunzioni di personale da parte delle pubbliche amministrazioni, interessi solamente il personale della polizia di Stato.

17.151

Relatori

 

16.7

Modifica il comma 3, prorogando al 31 dicembre 2010 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007 (articolo 1, commi 523 e 643, della legge 296/2006) e al 31 dicembre 2009 quello per la concessione delle relative autorizzazioni; d’altra parte, viene prorogato al 30 settembre 2009 il termine per effettuare le assunzioni di personale già autorizzate per l'anno 2008 (articolo 3, comma 89, della legge 244/2007).

23.13 NF

Pelino

PDL

21.7

Aggiunge il comma 14-bis, il quale prevede, nell’ambito della procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi di cui al D.L. 347/2003, articolo 4, la possibilità di proroga del termine di esecuzione del programma di cessione di complessi aziendali o di ristrutturazione per le imprese con stabilimenti produttivi nella Regione Abruzzo, fino al 30 giugno 2010. In particolare tale proroga può essere concessa qualora al termine di scadenza il programma non risulta completato a causa delle conseguenze negative di carattere economico-produttivo determinate dagli eventi sismici del 2009 in Abruzzo.

23.41 NF

Lolli

PD

21.7

Aggiunge il comma 15-bis, il quale proroga al 30 aprile 2011 l’avvio delle procedure di rinnovo e conseguentemente il termine di scadenza degli organi dell’Accademia di Belle Arti e del Conservatorio “G.Casella” de l’Aquila.

17.79 NF

Bitonci

LNP

17.7

Aggiunge il comma 21-bis, il quale stanzia 10 milioni di euro per il 2010 a favore del Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, di cui all’art. 2, comma 566, della legge finanziaria 2008.

23.116 NF

Relatori

 

21.7

Aggiunge i commi 21-ter e 21-quater, i quali estendono all’esercizio finanziario 2010 la disciplina contabile sperimentale inerente i limiti di contenuto del disegno di legge finanziaria e la flessibilità del bilancio, introdotta, per l’esercizio finanziario 2009, dall’articolo 1, comma 1-bis e dall’articolo 60 comma 3,  del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008.

23.117

0.23.117.1

Relatori

Bitonci

 

LNP

21.7

Aggiunge il comma 21-quinquies, il quale limita ai soli procedimenti avviati (vedi sub.em. 0.23.117.1) successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. 4/2008 - cioè al 13 febbraio 2008 - l’obbligo di realizzazione dei progetti entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) - stabilito dal comma 6 dell’articolo 26 del D.Lgs. 152/2006 (cd. codice ambientale) salvo che il provvedimento di VIA non preveda un periodo più lungo.

23.50

Bernardo

PDL

21.7

Introduce i nuovi commi 21-sexies, 21-septies e 21-octies. In particolare:

-         il comma 21-sexiesriapre i termini per la trasformazione delle rivendite speciali di generi di monopolio in rivendite ordinarie;

-         il comma 21-septies prevede l’emanazione di un decreto ministeriale diretto a semplificare le rilevazioni contabili effettuate dai rivenditori di generi di monopolio;

-         il comma 21-octies sostituisce le modalità di pagamento del bollo sulle cambiali con i contrassegni telematici dell’Agenzia delle entrate.

23.17

Pugliese

PDL

21.7

Aggiunge il comma 21-novies che reca la proroga di un anno – dal 1° gennaio 2010 al 1° gennaio 2011 – il termine entro il qualesarebbe dovuto partire il divieto definitivo di commercializzazione dei sacchi non biodegradabili per l’asporto delle merci (cd. shopper) , previsto dall’art. 1, comma 1130, della legge 296/2006 (finanziaria 2007).

23.56

Relatori

 

21.7

Aggiunge il comma 21-decies che modifica l’art. 3, c. 1-bis, del D.L. 105/2003, prorogando al 2010 la possibilità, in capo ai possessori di titoli conseguiti prima della riforma universitaria, di sostenere gli esami di Stato per l’abilitazione professionale a dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo, secondo l’ordinamento previgente al D.P.R. 328/2001.

 


Articolo 24 - Proroga missioni di pace

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

24.18 NF

Relatori

 

21.7

Sopprime i commi da 1 a 72concernenti la proroga, al 31 ottobre 2009, del finanziamento delle missioni internazionali che vedono impegnati contingenti delle Forze armate italiane, nonché taluni interventi di sviluppo interventi di cooperazione allo sviluppo. Ulteriori modifiche riguardano:

-         la modifica della rubrica che pertanto diventa: Disposizioni in materia di forze armate, forze di polizia, proroga missioni di pace e segreto di Stato;

-         la convalida degli effetti prodotti, dei provvedimenti adottati e dei rapporti giuridici sorti sulla base dei commi da 1 a 72;

-         la riformulazione del comma 76 concernete l’autorizzazione della spesa di 510 milioni di euro per la proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali per il periodo compreso tra il 1°luglio 2009 e il 31 ottobre 2009.

 


Articolo 25 - Spese indifferibili

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

1.021 NF

Governo

 

21.7

Modifica il comma 4, disponendo un ulteriore incremento della dotazione finanziaria del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, rispetto a quanto previsto dal testo originario del comma.

In particolare, l’emendamento incrementa il predetto Fondo di ulteriori 201 milioni per il 2009, di 88 milioni per il 2010,  e di 7 milioni per il 2011, nonché di 54 milioni per il 2012.

Modifica il comma 5, disponendo che anche le maggiori risorse attribuite al predetto Fondo per gli anni 2009 e 2010 (pari a 201 milioni di euro per il 2009 e 88 milioni per il 2010) possono esse utilizzate dal CIPE - ai sensi dell’articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge n. 39/2009 - per compensare gli effetti di cassa scaturenti all’utilizzo delle risorse FAS per l’Abruzzo.

25.5

Ceroni

PDL

21.7

Aggiunge il comma 5-bis che dispone che i soggetti che stanno procedendo alla restituzione dei versamenti sospesi a seguito degli eventi sismici regioni Marche ed Umbria del 1997 (articolo 3, comma 2 del D.L. 162/2008) e di quelli delle province di Campobasso e Foggia del 2002 (articolo 6, comma 4-bis del D.L. 185/2008) possono eseguire i versamenti previsti per le scadenze dei mesi da giugno a settembre senza alcuna maggiorazione, sanzione o interessi.