Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Altri Autori: Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: Legge di contabilità e finanza pubblica - A.S. 1397-B - Lavori preparatori al Senato - Parte III
Riferimenti:
L N. 196 DEL 31-DIC-09   AC N. 2555-A/XVI
AC N. 2555/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 204    Progressivo: 4
Data: 11/01/2010
Descrittori:
CONTABILITA' DI STATO   FINANZA PUBBLICA
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
Altri riferimenti:
AS N. 1397/XVI   AS N. 1397-B/XVI


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

 

 

 

 

Legge di contabilità
e finanza pubblica

 

 

A.S. 1397-B

Lavori preparatori al Senato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 204/4

 

Parte III

 

11 gennaio 2010


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Bilancio

( 066760-9932 – * st_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

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File: BI0136f.doc


INDICE

 

 

Volume III

Iter A.S. 1397-B

§      Testo A.S. 1397-B.. 1

Esame in sede consultiva

Commissione 1a (Affari costituzionali)

§      Seduta del 1 dicembre 2009. 94

§      Seduta del 15 dicembre 2009. 95

Commissione 5a (Bilancio)

§      Seduta del 15 dicembre 2009 (Parere all’Assemblea)97

Commissione 6a (Finanze e tesoro)

§      Seduta del 1 dicembre 2009. 98

Esame in sede referente

Commissione 5a (Bilancio)

§      Seduta del 24 novembre 2009. 103

§      Seduta del 25 novembre 2009. 107

§      Seduta del 26 novembre 2009. 110

§      Seduta del 1 dicembre 2009 (pomeridiana)112

§      Seduta del 1 dicembre 2009 (notturna)127

§      Seduta del 2 dicembre 2009 (pomeridiana)129

§      Seduta del 2 dicembre 2009 (notturna)134

A.S. 1397-C - Esame in Assemblea

§      Testo A.S. 1397-C.. 139

§      Seduta del 15 dicembre 2009. 145

§      Seduta del 16 dicembre 2009 (antimeridiana)169

§      Seduta del 16 dicembre 2009 (pomeridiana)243


Iter
A.S. 1397
-B

 


 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾XVI LEGISLATURA¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 1397-B

 

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori AZZOLLINI, BONFRISCO, AUGELLO, COLLI, DI STEFANO, ESPOSITO, FLERES, Massimo GARAVAGLIA, LATRONICO, PICHETTO FRATIN, SAIA, TANCREDI, VACCARI e CUFFARO

 

(V. Stampato n. 1397)

approvato dal Senato della Repubblica il 24 giugno 2009

(V. Stampato Camera n. 2555)

modificato dalla Camera dei deputati l’11 novembre 2009

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 13 novembre 2009

Legge di contabilità e finanza pubblica

 

 


 

DISEGNO DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE

Approvato dal Senato della Repubblica

Approvato dalla Camera dei deputati

—-

—-

TITOLO I

TITOLO I

PRINCÌPI DI COORDINAMENTO, OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA E ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI

PRINCÌPI DI COORDINAMENTO, OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA E ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI

Art. 1.

Art. 1.

(Princìpi di coordinamento
e ambito di riferimento)

(Princìpi di coordinamento
e ambito di riferimento)

1. Le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica secondo le modalità stabilite dalla presente legge e dai relativi decreti legislativi, sulla base dei princìpi fondamentali dell’armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica, e ne condividono le conseguenti responsabilità.

1. Le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base dei princìpi fondamentali dell’armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica, e ne condividono le conseguenti responsabilità.

2. Ai fini della presente legge, per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari.

2. Identico.

3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 è operata annualmente dall’lSTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 luglio.

3. Identico.

4. Le disposizioni recate dalla presente legge e dai relativi decreti legislativi nonché dalle norme di attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, costituiscono princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117 e 119, secondo comma, della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell’unità economica della Repubblica italiana, ai sensi dell’articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

4. Le disposizioni recate dalla presente legge e dai relativi decreti legislativi costituiscono princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell’unità economica della Repubblica italiana, ai sensi dell’articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

5. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano rimane fermo quanto disposto nei rispettivi statuti speciali.

5. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti.

Art. 2.

Art. 2.

(Delega al Governo per l’adeguamento
dei sistemi contabili)

(Delega al Governo per l’adeguamento
dei sistemi contabili)

1. Per consentire il perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 1, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche e dei relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica. I sistemi e gli schemi di cui al primo periodo sono raccordabili con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi.

1. Per consentire il perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 1, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle regioni e degli enti locali, e dei relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica. I sistemi e gli schemi di cui al primo periodo sono raccordabili con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

2. Identico:

a) adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato al fine di consentire il consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione, gestione e rendicontazione dei conti delle amministrazione pubbliche;

a) identica;

b) definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi di cui alla lettera a);

b) identica;

c) adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite, al fine di rendere più trasparenti e significative le voci di bilancio dirette all’attuazione delle politiche pubbliche, e adozione di un sistema unico di codifica dei singoli provvedimenti di spesa correlati alle voci di spesa riportate nei bilanci;

c) identica;

d) affiancamento, ai fini conoscitivi, in via sperimentale, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale che si ispirino a comuni criteri di contabilizzazione;

d) affiancamento, ai fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale che si ispirino a comuni criteri di contabilizzazione;

e) adozione di un bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società o altri organismi controllati, secondo uno schema tipo definito dal Ministro dell’economia e delle finanze d’intesa con i Ministri interessati e la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;

e) adozione di un bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società o altri organismi controllati, secondo uno schema tipo definito dal Ministro dell’economia e delle finanze d’intesa con i Ministri interessati;

f) definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni alle diverse amministrazioni individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con la Conferenza unificata relativamente a quelli concernenti le regioni e le province autonome e gli enti locali.

f) definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni alle diverse amministrazioni individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

 

3. Ai decreti legislativi di cui al comma 1 è allegato un nomenclatore che illustra le definizioni degli istituti contabili e le procedure finanziarie per ciascun comparto o tipologia di enti, a cui si conformano i relativi regolamenti di contabilità.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine per l’espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo. I decreti legislativi che comportino riflessi di ordine finanziario devono essere corredati della relazione tecnica di cui all’articolo 18, comma 3.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine per l’espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo. I decreti legislativi che comportino riflessi di ordine finanziario devono essere corredati della relazione tecnica di cui all’articolo 17, comma 3.

4. Gli schemi dei decreti legislativi relativi alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali sono, altresì, trasmessi per l’intesa alla Conferenza unificata. In mancanza di intesa nel termine di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l’intesa non è stata raggiunta.

Soppresso

5. Ai fini della predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1 è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, senza oneri a carico della finanza pubblica, il comitato per i princìpi contabili delle amministrazioni pubbliche, composto da ventidue componenti, così suddivisi:

5. Ai fini della predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1 è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, senza oneri a carico della finanza pubblica, il comitato per i princìpi contabili delle amministrazioni pubbliche, composto da ventitré componenti, così suddivisi:

a) quattro rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, uno dei quali con funzioni di presidente, e un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell’interno, dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nonché un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri;

a) quattro rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, uno dei quali con funzioni di presidente, e un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell’interno, della difesa, dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nonché un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) un rappresentante ciascuno per il Senato della Repubblica, la Camera dei deputati, come invitati permanenti, e la Corte dei conti;

b) un rappresentante tecnico dell’amministrazione della Camera dei deputati e uno dell’amministrazione del Senato della Repubblica, designati dai rispettivi Presidenti, come invitati permanenti, e un rappresentante della Corte dei conti;

c) un rappresentante dell’ISTAT;

c) identica;

d) sette rappresentanti degli enti territoriali, di cui tre designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno dei quali per le autonomie speciali, uno designato dall’Unione delle province d’Italia (UPI), uno designato dall’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno designato dall’Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM) e uno designato dalle Assemblee legislative regionali e delle province autonome, d’intesa tra di loro nell’ambito della Conferenza dei presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;

d) identica;

e) tre esperti in materia giuridico-contabile-economica.

e) identica.

 

6. Alla legge 5 maggio 2009, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) all’articolo 2, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché al fine di armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio dei medesimi enti ed i relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica»;

 

b) all’articolo 2, comma 2, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

 

«h) adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato; adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite; adozione di un bilancio consolidato con le proprie aziende, società o altri organismi controllati, secondo uno schema comune; affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale ispirati a comuni criteri di contabilizzazione; raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi; definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche di cui alla presente legge tenute al regime di contabilità civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi; definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai diversi enti territoriali; al fine di dare attuazione agli articoli 9 e 13, individuazione del termine entro il quale regioni ed enti locali devono comunicare al Governo i propri bilanci preventivi e consuntivi, come approvati, e previsione di sanzioni ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera e), in caso di mancato rispetto di tale termine»;

 

c) all’articolo 2, il comma 6 è sostituito dal seguente:

 

«6. Almeno uno dei decreti legislativi di cui al comma 1 è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata invigore della presente legge. Un decreto legislativo, da adottare entro il termine previsto al comma 1 del presente articolo, disciplina la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 2 dell’articolo 20. Il Governo trasmette alle Camere, entro il 30 giugno 2010, una relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali e ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fonda­mentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, con l’indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse. Tale relazione è comunque trasmessa alle Camere prima degli schemi di decreto legislativo concernenti i tributi, le compartecipazioni e la perequazione degli enti territoriali»;

 

d) all’articolo 3, comma 6, terzo periodo, dopo le parole: «l’esercizio della delega» sono inserite le seguenti: «o successivamente»;

 

e) all’articolo 4, comma 1, primo periodo, le parole: «trenta componenti e» sono sostituite dalle seguenti: «trentadue componenti, due dei quali rappresentanti dell’ISTAT e, per i restanti trenta componenti,».

6. Il comitato per i princìpi contabili agisce in reciproco raccordo con la Commissione tecnica paritetica per il federalismo fiscale di cui all’articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in particolare per le attività di cui all’articolo 2, comma 2, lettera h), della medesima legge con lo scambio di tutte le risultanze relative alla armonizzazione dei bilanci pubblici.

7. Il comitato per i princìpi contabili agisce in reciproco raccordo con la Commissione tecnica paritetica per il federalismo fiscale di cui all’articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, per le attività di cui all’articolo 2, comma 2, lettera h), della medesima legge con lo scambio di tutte le risultanze relative alla armonizzazione dei bilanci pubblici.

7. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi e con le stesse modalità previsti dal presente articolo.

8. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, tenendo anche conto dei decreti legislativi da adottare ai sensi degli articoli 40 e 42, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con le stesse modalità previsti dal presente articolo.

Art. 3.

Art. 3.

(Rapporto sullo stato di attuazione
della riforma della contabilità
e finanza pubblica)

(Rapporto sullo stato di attuazione
della riforma della contabilità
e finanza pubblica)

1. Per i tre esercizi finanziari successivi all’entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, insieme alla Relazione sull’economia e la finanza pubblica, presenta alle Commissioni competenti per le conseguenze di carattere finanziario dei due rami del Parlamento un rapporto sullo stato di attuazione della presente legge. Il rapporto è centrato sull’avanzamento e sulla messa in opera della nuova organizzazione del bilancio dello Stato.

1. Il Ministro dell’economia e delle finanze trasmette, in allegato alla Relazione sull’economia e la finanza pubblica, un rapporto sullo stato di attuazione della presente legge con particolare riferimento alle attività volte alla realizzazione della nuova organizzazione del bilancio dello Stato e dei bilanci delle altre amministrazioni pubbliche, evidenziando il collegamento tra la nuova struttura del bilancio e la nuova organizzazione delle amministra­zioni pubbliche conseguente all’attua­zione della legge 4 marzo 2009, n. 15, e dei relativi decreti legislativi. Nel rapporto si dà altresì conto dello stato di attuazione delle disposizioni di cui alla lettera h) del comma 2 dell’articolo 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come sostituita dall’articolo 2, comma 6, lettera b), della presente legge.

TITOLO II

TITOLO II

MISURE PER LA TRASPARENZA ELA CONTROLLABILITÀ DELLA SPESA

MISURE PER LA TRASPARENZA ELA CONTROLLABILITÀ DELLA SPESA

Art. 4.

Art. 4.

(Istituzione della Commissione parlamentare per la trasparenza dei conti pubblici)

(Controllo parlamentare)

1. È istituita la Commissione parlamentare per la trasparenza dei conti pubblici, avente il compito di promuovere e tutelare la trasparenza e l’informazione nel campo della finanza pubblica.

2. La Commissione è composta di venti membri designati dai Presidenti delle due Camere in modo da garantire la rappresen­tanza proporzionale della maggioranza e delle opposizioni.

3. La Commissione esprime indirizzi:

a) sul contenuto informativo necessario dei documenti trasmessi dal Governo, con l’obiettivo di migliorare il contenuto informativo e rendere omogenea la prospettazione delle informazioni, al fine della comparabilità nel tempo e tra strumenti;

b) sulle metodologie per la quantificazione delle innovazioni legislative con identificazione dei livelli informativi di supporto della quantificazione, nonché sull’eventuale predisposizione di schemi metodologici per settore per la valutazione degli effetti finanziari;

c) sulle metodologie per la costruzione degli andamenti tendenziali di finanza pubblica, anche di settore, con evidenziazione delle basi conoscitive necessarie per la loro verifica; sulla definizione dei contenuti minimi di raccordo tra andamenti tendenziali e innovazioni legislative; sui criteri metodologici per la predisposizione di previsioni a politiche invariate;

d) sull’identificazione di ambiti per i quali è possibile migliorare la struttura dell’informazione disponibile ai fini della predisposizione dei bilanci, nonché sul monitoraggio e sulla rendicontazione dell’attività pubblica;

e) su ogni altra attività istruttoria e metodologica relativa all’informazione nel campo della finanza pubblica.

4. La Commissione trasmette i propri atti alle Presidenze dei due rami del Parlamento e al Ministro dell’economia e delle finanze.

1. Il Governo, nel rapporto di cui all’articolo 3 e su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti, fornisce alle medesime Commissioni tutte le informazioni utili ad esercitare un controllo costante sull’attuazione della presente legge. Sulla base delle informazioni ricevute e dell’attività istruttoria svolta anche in forma congiunta con le modalità definite dalle intese di cui al comma 2, le Commissioni parlamentari competenti delle due Camere formulano osservazioni ed esprimono valutazioni utili alla migliore impostazione dei documenti di bilancio e delle procedure di finanza pubblica.

2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, al fine di favorire lo svolgimento congiunto dell’attività istruttoria utile al controllo parlamentare e di potenziare la capacità di approfondimento dei profili tecnici della contabilità e della finanza pubblica da parte delle Commissioni parlamentari competenti, adottano intese volte a promuovere le attività delle due Camere, anche in forma congiunta, nonché la collaborazione tra le rispettive strutture di supporto tecnico, con particolare riferimento ai seguenti ambiti:

a) monitoraggio, controllo e verifica degli andamenti della finanza pubblica e analisi delle misure finalizzate al miglioramento della qualità della spesa, con particolare riferimento all’individua­zione di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi di bilancio;

b) verifica dello stato di attuazione del processo di riforma e dell’adeguamento della struttura del bilancio, con partico­lare riferimento alla progressiva ado­zione del bilancio di cassa e al suo collegamento con la contabilità econo­mica, alla ridefinizione funzionale dei programmi in rapporto a precisi obiettivi, alla classificazione delle tipologie di spesa e ai parametri di valutazione dei risultati;

c) analisi del contenuto informativo necessario dei documenti trasmessi dal Governo, al fine di assicurare un’infor­mazione sintetica, essenziale e com­prensibile, con il grado di omogeneità sufficiente a consentire la comparabilità nel tempo tra settori, livelli territoriali e tra i diversi documenti;

d) verifica delle metodologie utilizzate dal Governo per la copertura finanziaria delle diverse tipologie di spesa, nonché per la quantificazione degli effetti finan­ziari derivanti da provvedimenti legisla­tivi, e identificazione dei livelli informa­tivi di supporto della quantificazione, nonché formulazione di indicazioni per la predisposizione di schemi metodologici distinti per settore per la valutazione degli effetti finanziari;

e) analisi delle metodologie utilizzate per la costruzione degli andamenti tendenziali di finanza pubblica, anche di settore, delle basi conoscitive necessarie per la loro verifica, nonché riscontro dei contenuti minimi di raccordo tra andamenti tendenziali e innovazioni legislative.

 

 

 

Art. 5.

Art. 5.

(Criteri di nomina del Presidente dell’ISTAT)

(Criteri di nomina del Presidente dell’ISTAT)

1. All’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «La proposta di nomina è sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari. La designazione non può essere effettuata se non in caso di parere favorevole espresso con la maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all’audizione delle persone designate».

1. All’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «La designazione effettuata dal Governo è sottoposta al previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che possono procedere all’audizione della persona designata. La nomina è subordinata al parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dalla nuova nomina successiva a quella cui procedere alla data di entrata in vigore della presente legge.

Soppresso

Art. 6.

Art. 6.

(Accesso alle banche dati e pubblicità
di elementi informativi)

(Accesso alle banche dati e pubblicità
di elementi informativi)

1. Ai fini del controllo parlamentare sulla finanza pubblica, anche di settore, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno accesso alle banche dati rilevanti per il monitoraggio della finanza pubblica, nonché ad ogni altra fonte informativa ritenuta utile.

1. Ai fini del controllo parlamentare sulla finanza pubblica, anche di settore, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno accesso, sulla base di apposite intese, alle banche dati delle amministra­zioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa gestita da soggetti pubblici rilevante ai fini del controllo della finanza pubblica.

2. I bilanci, le relative variazioni e i rendiconti, nonché i relativi allegati, sono resi disponibili in formato elettronico elaborabile, sia per il disegno di legge che per il testo approvato.

2. Nel sito del Ministero dell’economia e delle finanze sono pubblicati, in formato elettronico elaborabile, i disegni di legge e le leggi di cui agli articoli 11, 21, 33 e 35 con i rispettivi allegati.

3. I decreti di variazione al bilancio adottati in conseguenza dell’approvazione di provvedimenti legislativi sono resi disponibili, sul sito del Ministero dell’economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della relativa legge nella Gazzetta Ufficiale.

3. I decreti di variazione al bilancio adottati in conseguenza dell’approvazione di provvedimenti legislativi sono resi disponibili, sul sito del Ministero dell’economia e delle finanze, il giorno successivo a quello della loro registrazione da parte della Corte dei conti.

 

4. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) trasmette in via telematica alle Camere le proprie delibere entro dieci giorni dalla data della registrazione da parte della Corte dei conti ovvero, ove questa non sia prevista, entro dieci giorni dalla data della loro adozione.

Art. 7.

Soppresso

(Struttura unica di supporto tecnico)

 

1. Gli elementi tecnici funzionali all’esercizio del controllo parlamentare della finanza pubblica sono forniti da un’unica, apposita struttura di supporto, istituita d’intesa tra i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

 

TITOLO III

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA

PROGRAMMAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA

Art. 8.

Art. 7.

(Ciclo e strumenti della programmazione
e di bilancio)

(Ciclo e strumenti della programmazione
e di bilancio)

1. L’impostazione delle previsioni di entrata e di spesa dei bilanci delle amministrazioni pubbliche è ispirata al metodo della programmazione.

1. Identico.

2. Gli strumenti della programmazione sono:

2. Identico:

a)la Relazione sull’economia e la finanza pubblica, da presentare alle Camere entro il 15 aprile di ogni anno;

a) identica;

b)la Decisione di finanza pubblica, da presentare alle Camere entro il 20 settembre di ogni anno;

b) lo schema di Decisione di finanza pubblica, da presentare alle Camere entro il 15 settembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni parlamentari;

c) il disegno di legge di stabilità, da presentare alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno, corredato di una nota tecnico-illustrativa da inviare alle Camere;

c) identica;

d) il disegno di legge del bilancio dello Stato, da presentare alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno;

d) identica;

 

e) il disegno di legge di assestamento, da presentare alle Camere entro il 30 giugno di ogni anno;

e) i provvedimenti collegati alla legge di stabilità, da presentare alle Camere entro il 15 novembre;

f) i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, da presentare alle Camere entro il mese di febbraio;

f) l’aggiornamento del Programma di stabilità, da presentare alla Commissione europea secondo il calendario concordato in sede europea;

g) l’aggiornamento del Programma di stabilità, da presentare al Consiglio dell’Unione europea e alla Commissione europea secondo il calendario concordato in sede europea;

g) gli specifici strumenti di programma­zione delle altre amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato.

h) identica.

3. I documenti di cui al comma 2, con esclusione di quelli di cui alle lettere b) e g), sono presentati alle Camere dal Ministro dell’economia e delle finanze. Il documento di cui alla lettera b) è presentato alle Camere dal Governo per la sua approvazione.

3. I documenti di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e g), sono presentati alle Camere dal Governo su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze. Il documento di cui al comma 2, lettera a), è presentato alle Camere dal Ministro dell’economia e delle finanze.

Art. 9.

Art. 8.

(Coordinamento della finanza pubblica
degli enti territoriali)

(Coordinamento della finanza pubblica
degli enti territoriali)

1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali determinano gli obiettivi dei propri bilanci annuali e pluriennali in coerenza con gli obiettivi programmatici risultanti dalla Decisione di cui all’articolo 10.

1. Identico.

2. Il coordinamento della finanza pubblica si realizza attraverso strumenti da individuare in sede di attuazione del federalismo fiscale in coerenza con i princìpi stabiliti dalla presente legge. Il coordinamento della finanza pubblica, con riferimento agli enti territoriali, si realizza altresì con le modalità e le procedure, nonché attraverso gli strumenti previsti dal Patto di convergenza di cui all’articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

 

Soppresso

3. Anche ai fini dell’attuazione dell’articolo 11, comma 3, lettera i), nell’ambito della procedura di cui all’articolo 10, comma 4, viene definito il quadro di riferimento normativo per il Patto di stabilità interno, caratterizzato da stabilità, coerenza, conformità ai parametri europei e rispetto dell’autonomia gestionale degli enti. Il Patto di stabilità interno, in coerenza con gli obiettivi nazionali, articolati per sottosettori, definiti nella Decisione di finanza pubblica, definisce gli interventi necessari per il loro conseguimento distintamente per regioni, province e comuni.

2. Anche ai fini dell’attuazione dell’articolo 11, comma 3, lettera m), nell’ambito della procedura di cui all’articolo 10, comma 5, viene definito il quadro di riferimento normativo per il Patto di stabilità interno, caratterizzato da stabilità, coerenza, conformità ai parametri europei e rispetto dell’autonomia gestionale degli enti. Il Patto di stabilità interno, in coerenza con gli obiettivi nazionali, articolati per sottosettori, stabiliti ai sensi dell’articolo 10, comma 2, lettera e), definisce gli interventi necessari per il loro conseguimento distintamente per regioni, province e comuni.

4. In sede di Conferenza unificata vengono fornite indicazioni ai fini del collegamento tra gli obiettivi aggregati da fissare nell’ambito della Decisione di finanza pubblica e le regole previste per il singolo ente in ragione della categoria di appartenenza.

3. In sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all’articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, di seguito denominata «Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica», vengono fornite indicazioni ai fini del collegamento tra gli obiettivi aggregati da fissare nell’ambito della Decisione di finanza pubblica e le regole previste per il singolo ente in ragione della categoria di appartenenza.

5. Per la spesa in conto capitale, sentita la Conferenza unificata, nell’ambito degli obiettivi di cui al comma 4, la Decisione di finanza pubblica e la legge di stabilità individuano la quota di indebitamento delle amministrazioni locali, e successivamente per il complesso delle province e dei comuni, articolata per regioni, in coerenza con l’obiettivo aggregato individuato per l’intera pubblica amministrazione.

4. Per la spesa in conto capitale, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, nell’ambito degli obiettivi di cui al comma 3, la Decisione di finanza pubblica e la legge di stabilità individuano la quota di indebitamento delle amministrazioni locali, e successivamente per il complesso delle province e dei comuni, articolata per regioni, in coerenza con l’obiettivo aggregato individuato per l’intera pubblica amministrazione.

6. Il ricorso al debito, per la spesa in conto capitale, da parte di uno o più enti territoriali, in misura eccedente il limite stabilito dalla applicazione all’ente stesso del Patto di stabilità interno vigente, è autorizzato, nell’ambito di ciascuna regione ai sensi del comma 7, a condizioni che venga compensato da un corrispondente minore ricorso al debito da parte di uno o più enti territoriali della stessa regione.

Soppresso

7. Le regioni, fermo restando l’obiettivo di finanza pubblica complessi­vamente determinato in applicazione del Patto di stabilità interno vigente, possono adattare per gli enti locali del proprio territorio le regole e i vincoli di finanza pubblica fissati dalla legge nazionale, in relazione alle diversità delle situazioni finanziarie ed economiche delle regioni stesse, e coordinano la procedura di ripartizione della quota di indebitamento per la spesa in conto capitale dei comuni e delle province, anche al fine di consentire lo scambio di tale quota tra uno o più enti locali della regione, ai fini dell’ottimizzazione della distribuzione territoriale e temporale della spesa in conto capitale.

Soppresso

 

Art. 9.

 

(Rapporti con l’Unione europea in tema di finanza pubblica)

 

1. In sede di predisposizione dell’aggiornamento del Programma di stabilità da presentare al Consiglio dell’Unione europea e alla Commissione europea, il Governo trasmette alle Camere e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, entro i quindici giorni antecedenti la data di presentazione concordata in sede europea, lo schema di aggiornamento del Programma di stabilità che comprende un quadro sulle prospettive di medio termine della politica economica italiana nell’ambito dell’Unione europea, con l’indicazione delle linee guida per la sua implementazione a livello di politiche nazionali.

Art. 10.

Art. 10.

(Decisione di finanza pubblica)

(Decisione di finanza pubblica)

1. La Decisione di finanza pubblica contiene gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica almeno per il triennio successivo e definisce gli obiettivi articolati per i sottosettori del conto delle ammi
nistrazioni pubbliche relativi all’amm­inistrazione centrale, all’amministrazione locale e agli enti di previdenza. Essa, inoltre, aggiorna le previsioni per l’anno in corso.

1. La Decisione di finanza pubblica, come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari, contiene gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica almeno per il triennio successivo e definisce gli obiettivi articolati per i sottosettori del conto delle amministrazioni pubbliche relativi alle ammi­nistrazioni centrali, alle amministrazioni locali e agli enti di previdenza e assistenza sociale. Essa, inoltre, aggiorna le previsioni per l’anno in corso.

2. Nella Decisione di cui al comma 1, oltre alla valutazione degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi macroeconomici fissati nei precedenti documenti programmatici e alle previsioni contenute nella Relazione di cui all’articolo 12, sono riportati:

2. Identico:

a) l’indicazione della evoluzione economico-finanziaria internazionale, per l’anno in corso e per il periodo di riferimento; per l’Italia, le previsioni macroeconomiche tendenziali e programmatiche, per ciascun anno del periodo di riferimento, con evidenziazione dei contributi alla crescita delle diverse determinanti, dell’evoluzione dei prezzi, del mercato del lavoro e dell’andamento dei conti con l’estero; l’esplicitazione dei parametri economici essenziali utilizzati per le previsioni di finanza pubblica in coerenza con gli andamenti macroeconomici tendenziali e programmatici;

a) identica;

b) le previsioni tendenziali a legislazione vigente, basate sui parametri di cui alla lettera a) e, per la parte discrezionale della spesa, sull’invarianza dei servizi e delle prestazioni offerte, dei flussi di entrata e di uscita del conto economico dei sottosettori di cui al comma 1, al netto e al lordo delle eventuali misure una tantum ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni pubbliche, e di quelli del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche, con una indicazione di massima anche per l’anno in corso, dei motivi degli scostamenti tra gli andamenti tendenziali indicati e le previsioni riportate nei precedenti documenti programmatici, nonché con l’indicazione della pressione fiscale delle amministrazioni pubbliche. Sono inoltre indicate le previsioni relative al debito delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso e per i sottosettori di cui al comma 1, nonché le risorse destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate, con evidenziazione dei fondi nazionali addizionali;

b) identica;

c) le previsioni tendenziali del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e del saldo di cassa del settore statale;

c) identica;

d) una indicazione di massima, accanto alle previsioni di cui alle lettere b) e c), delle risorse finanziarie necessarie a confermare normativamente, per il periodo di riferimento del documento, gli impegni e gli interventi di politica economica e di bilancio adottati negli anni precedenti per i principali settori di spesa;

d) identica;

e) gli obiettivi programmatici, indicati per ciascun anno del periodo di riferimento in rapporto al prodotto interno lordo e tenuto conto della manovra di cui alla lettera f), per l’indebitamento netto, per il saldo di cassa e per il debito delle amministrazioni pubbliche, articolati per i sottosettori di cui al comma 1, nonché, in valore assoluto, per il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e per il saldo di cassa del settore statale e, infine, l’obiettivo di massima della pressione fiscale complessiva, coerente con il livello massimo di spesa corrente;

e) gli obiettivi programmatici, indicati per ciascun anno del periodo di riferimento in rapporto al prodotto interno lordo e tenuto conto della manovra di cui alla lettera g), per l’indebitamento netto, per il saldo di cassa e per il debito delle amministrazioni pubbliche, al netto e al lordo degli interessi e delle eventuali misure una tantum ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni pubbliche, articolati per i sottosettori di cui al comma 1, nonché, in valore assoluto, per il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e per il saldo di cassa del settore statale e, a fini conoscitivi, l’obiettivo di massima della pressione fiscale complessiva, coerente con il livello massimo di spesa corrente;

 

f) in coerenza con gli obiettivi di cui alla lettera e), il contenuto del Patto di convergenza, del Patto di stabilità interno e delle sanzioni per gli enti territoriali nel caso di mancato rispetto di quanto previsto dal Patto di stabilità interno;

f) l’articolazione della manovra necessaria per il conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera e), almeno per un triennio, per i sottosettori di cui al comma 1 e le misure atte a realizzare il percorso di convergenza previsto dall’articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

g) l’articolazione della manovra necessaria per il conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera e), almeno per un triennio, per i sottosettori di cui al comma 1, con l’indicazione delle azioni da assumere nei diversi settori di spesa delle ammini
strazioni centrali,
e le misure atte a realizzare il percorso di convergenza previsto dall’articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come modificato dall’articolo 51, comma 3, della presente legge;

g) a fini conoscitivi, le previsioni in termini programmatici della disaggrega­zione degli obiettivi di cui alla lettera e) con riferimento alle entrate e alle spese, al netto e al lordo degli interessi e delle eventuali misure una tantum ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni pubbliche;

soppressa

h) l’indicazione di eventuali provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia;

h) l’indicazione di eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dalla Decisione di finanza pubblica, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell’economia. I regolamenti parlamentari determinano le procedure e i termini per l’esame dei disegni di legge collegati;

i) l’evidenziazione, a fini conoscitivi, del prodotto potenziale e degli indicatori strutturali programmatici del conto economico delle pubbliche amministrazioni.

i) identica.

 

3. Il Governo presenta alle Camere una Nota di aggiornamento della Decisione di cui al comma 1, come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari, ogniqualvolta intenda modificare gli obiettivi di cui al comma 2, lettera e), ovvero in caso di scostamenti rilevanti degli andamenti di finanza pubblica rispetto ai medesimi obiettivi che rendano necessari interventi correttivi.

 

 

3. In apposita nota metodologica allegata alla Decisione di cui al comma 1, sono esposti analiticamente i criteri di formulazione delle previsioni tendenziali di cui al comma 2, lettera b).

4. Identico.

4. Entro il 20 luglio il Governo invia alla Conferenza unificata, per il preventivo parere da esprimere entro il 10 settembre, le linee guida per la ripartizione degli obiettivi di cui al comma 2, lettera e). Acquisito il parere, le linee guida sono trasmesse alle Camere.

5. Entro il 15 luglio il Governo, tenendo conto delle determinazioni assunte in sede di definizione del Patto di convergenza di cui all’articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come modificato dall’articolo 51, comma 3, della presente legge, invia alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, per il preventivo parere da esprimere entro il 10 settembre, le linee guida per la ripartizione degli obiettivi di cui al comma 2, lettera e), del presente articolo. Entro il medesimo termine del 15 luglio le linee guida sono trasmesse alle Camere. Alle Camere è altresì trasmesso il parere di cui al primo periodo.

5. Entro i termini stabiliti in sede comunitaria, il Governo presenta agli organismi dell’Unione europea l’aggio­rnamento del Programma di stabilità. In caso di scostamento degli indicatori macroeconomici e dei saldi di finanza pubblica da quelli contenuti nella Decisione di cui al comma 1 precedente­mente approvata, il Governo presenta in pari data alle Camere una relazione informativa che motiva, attraverso una adeguata documentazione, le eventuali nuove previsioni degli indicatori macroe­conomici e dei saldi di finanza pubblica. Le nuove previsioni, se confermate in sede di presentazione della Relazione di cui all’articolo 12, dovranno dar luogo nella medesima Relazione all’indicazione di massima degli interventi che il Governo intende realizzare per conse­guire gli obiettivi indicati nell’aggiornato Programma di stabilità.

Soppresso

6. La Decisione di di cui al comma 1 è corredata delle relazioni programmatiche per ciascuna missione di spesa del bilancio dello Stato e delle relazioni sullo stato di attuazione delle relative leggi pluriennali. Per ciascuna legge pluriennale di spesa in scadenza, il Ministro competente valuta se permangono le ragioni che a suo tempo ne avevano giustificato l’adozione, tenuto anche conto dei nuovi programmi da avviare. In apposita relazione, allegata alla Decisione di cui al comma 1, deve essere fornita analoga dimostrazione per tutte le leggi di spesa pluriennale quando siano trascorsi cinque anni dalla loro entrata in vigore.

6. La Decisione di cui al comma 1 è corredata delle relazioni programmatiche per ciascuna missione di spesa del bilancio dello Stato e delle relazioni sullo stato di attuazione delle relative leggi pluriennali. Per ciascuna legge pluriennale di spesa in scadenza, il Ministro competente valuta se permangono le ragioni che a suo tempo ne avevano giustificato l’adozione, tenuto anche conto dei nuovi programmi da avviare.

7. Alle relazioni di cui al comma 6 il Ministro dell’economia e delle finanze allega un quadro riassuntivo di tutte le leggi di spesa a carattere pluriennale, con indicazione per ciascuna legge degli eventuali rinnovi e della relativa scadenza, delle somme complessi­vamente autorizzate, indicando quelle effettivamente erogate e i relativi residui di ciascun anno, nonché quelle che restano ancora da erogare.

7. Identico.

8. In apposita sezione del quadro riassuntivo di cui al comma 7 è esposta, in allegato, la ricognizione puntuale di tutti i contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato, ai sensi dell’articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, con specifica indicazione di quelli attivati e delle eventuali ulteriori risorse anche non statali che concorrono al finanziamento dell’opera. Per ogni intervento finanziato mediante l’utilizzo di contributi pluriennali viene indicato lo stato di avanzamento conseguito delle opere da essi finanziate, il relativo costo sostenuto, nonché la previsione di avanzamento e di costo per gli anni successivi fino alla conclusione dell’opera, con distinta evidenza del costo e dell’utilizzo dei contributi pluriennali per ciascuno degli anni del triennio successivo. I Ministeri competenti sono tenuti a comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze tutti i dati necessari alla predisposizione dell’allegato di cui al presente comma entro il 30 giugno. In caso di mancata comunicazione è prevista una sanzione pecuniaria a carico del dirigente responsabile pari al 5 per cento della sua retribuzione di risultato.

8. In apposita sezione del quadro riassuntivo di cui al comma 7 è esposta, in allegato, la ricognizione puntuale di tutti i contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato, ai sensi dell’articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, con specifica indicazione di quelli attivati e delle eventuali ulteriori risorse anche non statali che concorrono al finanziamento dell’opera. Per ogni intervento finanziato mediante l’utilizzo di contributi pluriennali viene indicato lo stato di avanzamento conseguito delle opere da essi finanziate, il relativo costo sostenuto, nonché la previsione di avanzamento e di costo per gli anni successivi fino alla conclusione dell’opera, con distinta evidenza del costo e dell’utilizzo dei contributi pluriennali per ciascuno degli anni del triennio successivo. I Ministeri competenti sono tenuti a comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze tutti i dati necessari alla predisposizione dell’allegato di cui al presente comma entro il 30 giugno. In caso di mancata comunicazione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del dirigente responsabile pari al 5 per cento della sua retribuzione di risultato.

9. Il programma predisposto ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, è allegato alla Decisione di cui al comma 1.

9. Identico.

Art. 11.

Art. 11.

(Manovra di finanza pubblica)

(Manovra di finanza pubblica)

1. La legge di stabilità e la legge di bilancio compongono la manovra triennale di finanza pubblica. Essa contiene, per il triennio di riferimento, le misure qualitative e quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici indicati all’articolo 10, commi 1 e 2, della presente legge. Nel corso del periodo considerato dalla manovra, in caso di eventuali aggiornamenti degli obiettivi, conseguenti anche a cambiamenti delle condizioni economiche, la manovra annuale ridetermina gli interventi per gli anni successivi a quello in corso.

1. Identico.

2. La legge di stabilità dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi.

2. Identico.

3. La legge di stabilità contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel triennio considerato dal bilancio pluriennale. Essa non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. In particolare, essa indica:

3. La legge di stabilità contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel triennio considerato dal bilancio pluriennale. Essa non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale. In particolare, essa indica:

a) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, comprese le eventuali regolazioni contabili e debitorie pregresse specificamente indicate;

a) identica;

b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, afferenti imposte dirette e indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto di norma dal 1º gennaio dell’anno cui essa si riferisce, nonché le correzioni delle imposte conseguenti all’andamento dell’inflazione;

b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, afferenti a imposte dirette e indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto di norma dal 1º gennaio dell’anno cui essa si riferisce, nonché le correzioni delle imposte conseguenti all’andamento dell’inflazione. È fatto salvo quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, con riferimento ai tributi, alle addizionali e alle compartecipazioni delle regioni e degli enti locali;

c) gli importi dei fondi speciali previsti dall’articolo 19 e le corrispondenti tabelle;

c) gli importi dei fondi speciali previsti dall’articolo 18 e le corrispondenti tabelle;

d) gli importi, in apposita tabella, delle singole autorizzazioni legislative di spesa o di quote di esse, con le relative aggregazioni per programma e per missione, sia di parte corrente sia di conto capitale, che sono rifinanziate, ridotte e rimodulate anche per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale. Le autorizzazioni di spesa di parte corrente che possono essere determinate in apposita tabella sono quelle di natura permanente la cui quantificazione è demandata alla legge di stabilità ai sensi della legislazione vigente;

d) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, con esclusione delle spese obbligatorie;

 

e) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, con distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni;

 

f) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente;

e) l’importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, ai sensi dell’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico;

g) l’importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, ai sensi dell’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico. Il suddetto importo, per la parte non utilizzata al termine dell’esercizio, è conservato nel conto dei residui fino alla sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro o all’emanazione dei provvedimenti negoziali;

f) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di stabilità dalle leggi vigenti;

h) identica;

g) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi di cui all’articolo 10, comma 2, lettere b) e c);

i) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, fatto salvo quanto previsto dalla lettera m);

h) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all’articolo 18, comma 13;

l) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all’articolo 17, comma 13;

i) le norme di coordinamento, anche dinamico, della finanza pubblica, intese ad assicurare il concorso dei vari livelli di governo al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della presente legge, e le norme necessarie a realizzare il Patto di convergenza di cui all’articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

m) le norme eventualmente necessarie a garantire l’attuazione del Patto di stabilità interno, come definito ai sensi degli articoli 8, comma 2, e 10, comma 2, lettera f), nonché a realizzare il Patto di convergenza di cui all’articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come modificato dall’articolo 51, comma 3, della presente legge.

 

4. Al disegno di legge di stabilità è allegato, a fini conoscitivi, un prospetto riepilogativo degli effetti triennali sui saldi di finanza pubblica derivanti dalla manovra adottata ai sensi del presente articolo. Il medesimo prospetto, aggiornato sulla base delle modifiche apportate dal Parlamento al disegno di legge, è allegato alla legge di stabilità.

4. Per la spesa, le disposizioni normative della legge di stabilità sono articolate, di norma, per missione e indicano il programma cui si riferiscono.

5. Identico.

 

6. In attuazione dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, la legge di stabilità può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni da iscrivere, ai sensi dell’articolo 18, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratribu­tarie e contributive e delle riduzioni per­manenti di autorizzazioni di spesa corrente. Gli eventuali margini di miglio­ramento del risparmio pubblico risultanti dal bilancio di previsione a legislazione vigente rispetto all’assestamento rela­tivo all’esercizio precedente possono essere utilizzati per la copertura finanziaria della legge di stabilità, purché risulti assicurato un valore positivo del risparmio pubblico.

5. Le nuove o maggiori spese disposte con la legge di stabilità non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti sia in conto capitale, incompatibili con le regole determinate, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, lettera f), nella Decisione di cui all’articolo 10, come deliberata dal Parlamento.

7. In ogni caso, ferme restando le modalità di copertura di cui al comma 6, le nuove o maggiori spese disposte con la legge di stabilità non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti sia in conto capitale, incompatibili con gli obiettivi determinati ai sensi dell’articolo 10, comma 2, lettera e), nella Decisione di finanza pubblica, come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari.

6. In allegato alla relazione al disegno di legge di stabilità sono indicati i provvedimenti legislativi adottati nel corso dell’esercizio ai sensi dell’articolo 18, comma 13, con i relativi effetti finanziari, nonché le ulteriori misure correttive da adottare ai sensi del comma 3, lettera h), del presente articolo.

8. In allegato alla relazione al disegno di legge di stabilità sono indicati i provvedimenti legislativi adottati nel corso dell’esercizio ai sensi dell’articolo 17, comma 13, con i relativi effetti finanziari, nonché le ulteriori misure correttive da adottare ai sensi del comma 3, lettera l), del presente articolo.

7. Il disegno di legge di stabilità, fermo restando l’obbligo di cui all’articolo 18, comma 3, è accompagnato dalla nota tecnico-illustrativa di cui all’articolo 8, comma 2, lettera c). La nota è un documento conoscitivo di raccordo tra il disegno di legge di bilancio presentato alle Camere e il conto economico delle pubbliche amministrazioni, che espone i contenuti della manovra, i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica articolati nei vari settori di intervento e i criteri utilizzati per la quantificazione degli stessi. Essa contiene inoltre le previsioni del conto economico delle pubbliche amministrazioni secondo quanto previsto all’articolo 10, comma 2, lettera b), e del relativo conto di cassa, integrate con gli effetti della manovra di finanza pubblica per il triennio di riferimento.

9. Il disegno di legge di stabilità, fermo restando l’obbligo di cui all’articolo 17, comma 3, è accompagnato dalla nota tecnico-illustrativa di cui all’articolo 7, comma 2, lettera c). La nota è un documento conoscitivo di raccordo tra il disegno di legge di bilancio presentato alle Camere e il conto economico delle pubbliche amministrazioni, che espone i contenuti della manovra, i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica articolati nei vari settori di intervento e i criteri utilizzati per la quantificazione degli stessi. Essa contiene inoltre le previsioni del conto economico delle pubbliche amministrazioni secondo quanto previsto all’articolo 10, comma 2, lettera b), e del relativo conto di cassa, integrate con gli effetti della manovra di finanza pubblica per il triennio di riferimento.

8. La relazione tecnica allegata al disegno di legge di stabilità contiene altresì la valutazione di cui all’articolo 10, comma 6, secondo periodo, in relazione alle autorizzazioni di rifinanziamento presenti nel medesimo disegno di legge.

10. Identico.

9. All’articolo unico della legge 21 agosto 1949, n. 639, le parole: «ed entro il mese di settembre la relazione previsionale e programmatica per l’anno successivo» sono soppresse.

Soppresso

Art. 12.

Art. 12.

(Relazione sull’economia
e la finanza pubblica)

(Relazione sull’economia
e la finanza pubblica)

1. La Relazione sull’economia e la finanza pubblica contiene:

1. Identico:

a) l’analisi dell’andamento dell’economia e del conto economico e del conto di cassa delle amministrazioni pubbliche nell’anno precedente e degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi indicati nella Decisione di cui all’articolo 10;

a) identica;

b) l’aggiornamento delle previsioni macroeconomiche, del conto economico delle amministrazioni pubbliche e dei relativi sottosettori nonché del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche per il periodo di previsione della Decisione e, in caso di scostamento dagli obiettivi, le eventuali misure correttive che il Governo intende adottare;

 

b) identica;

c) le indicazioni sul saldo di cassa del settore statale e sulle correlate modalità di copertura;

c) identica.

d) le informazioni sui conti consuntivi delle aziende di servizi delle amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 1, comma 2, nonché sui conti consolidati con i risultati di gestione delle aziende controllate dalle stesse amministrazioni pubbliche.

soppressa

2. La Relazione di cui al comma 1, in particolare, fornisce le informazioni di dettaglio sui consuntivi e sulle previsioni dei conti dei principali settori di spesa, con particolare riferimento a quelli relativi al pubblico impiego, alla protezione sociale e alla sanità, nonché sul debito delle amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio. Essa fornisce inoltre, in apposita appendice, i dati relativi al bilancio statale secondo la classificazione economica con particolare riferimento alle principali tipologie di spesa, tra cui:

2. Identico.

a) redditi da lavoro dipendente distinti tra i comparti dei Ministeri, della scuola, dei Corpi di polizia, delle Forze armate e altri;

 

b) consumi intermedi, distinti in funzionamento dell’amministrazione, della difesa, della sicurezza e altre spese per consumi intermedi;

 

c) trasferimenti correnti e in conto capitale, distinti per i principali programmi.

 

 

3. La Relazione di cui al presente articolo dà altresì conto, ove disponibile, del parere del Consiglio dell’Unione europea sull’aggiornamento del Programma di stabilità.

3. Il Ministro dello sviluppo economico presenta alle Camere, entro il 15 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, in allegato alla Relazione di cui al presente articolo, un’unica relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo alla ricaduta occupazionale, alla coesione sociale e alla sostenibilità ambientale, nonché alla ripartizione territoriale degli interventi.

4. Identico.

4. In apposito allegato alla Relazione di cui al presente articolo, per la spesa del bilancio dello Stato sono esposte, con riferimento ai dati di consuntivo, le risorse destinate alle singole regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano distinte tra spese correnti e spese in conto capitale.

5. In apposito allegato alla Relazione di cui al presente articolo, per la spesa del bilancio dello Stato sono esposte, con riferimento agli ultimi dati di consuntivo disponibili, le risorse destinate alle singole regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano distinte tra spese correnti e spese in conto capitale.

 

6. Il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 1º luglio di ogni anno, ad integrazione della Relazione di cui al presente articolo, trasmette alle Camere un apposito allegato in cui sono riportati i risultati del monitoraggio degli effetti sui saldi di finanza pubblica, sia per le entrate che per le spese, derivanti dalle misure contenute nelle manovre di bilancio adottate anche in corso d’anno, che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e il Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze sono tenuti ad assicurare; sono inoltre indicati gli scostamenti rispetto alle valutazioni originarie e le relative motivazioni.

5. All’articolo unico della legge 21 agosto 1949, n. 639, la parola: «marzo» è sostituita dalla seguente: «aprile».

7. Il Ministro dell’economia e delle finanze presenta alle Camere, entro il mese di aprile di ogni anno, la Relazione generale sulla situazione economica del Paese per l’anno precedente.

TITOLO IV

TITOLO IV

MONITORAGGIO DEI CONTI PUBBLICI

MONITORAGGIO DEI CONTI PUBBLICI

Art. 13.

Soppresso

(Attuazione dell’articolo 117
della Costituzione)

 

1. Le disposizioni del presente titolo costituiscono attuazione dell’articolo 117, primo comma, secondo comma, lettera r), e terzo comma, della Costituzione.

 

 

Art. 14.

Art. 13.

(Banca dati delle amministrazioni pubbliche)

(Banca dati delle amministrazioni pubbliche)

1. A decorrere dall’esercizio successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all’articolo 2, comma 1, e del correlato decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 2 del presente articolo, al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari per dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale, le amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, accessibile alle stesse amministrazioni pubbliche secondo modalità da stabilire con appositi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all’attuazione della presente legge.

1. Al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari per dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale, le amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell’economia e delle finanze, accessibile alle stesse amministrazioni pubbliche secondo modalità da stabilire con appositi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all’attuazione della presente legge. Con apposita intesa in sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica sono definite le modalità di accesso degli enti territoriali alla banca dati. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze è individuata la struttura dipartimentale responsabile della suddetta banca dati.

 

2. In apposita sezione della banca dati di cui al comma 1 sono contenuti tutti i dati necessari a dare attuazione al federalismo fiscale. Tali dati sono messi a disposizione, anche mediante accesso diretto, della Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale e della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica per l’espletamento delle attività di cui agli articoli 4 e 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come modificata dall’articolo 2, comma 6, della presente legge.

2. L’acquisizione dei dati avviene sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata relativamente agli enti territoriali. L’acquisizione dei dati potrà essere effettuata dal Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato anche attraverso l’interscambio di flussi informativi con altre amministrazioni pubbliche. Anche la Banca d’Italia provvede ad inviare per via telematica al Ministero dell’economia e delle finanze le informazioni necessarie al monitoraggio e al consolidamento dei conti pubblici.

3. L’acquisizione dei dati avviene sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti l’ISTAT, il CNIPA e la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica relativamente agli enti territoriali. L’acquisizione dei dati potrà essere effettuata anche attraverso l’interscambio di flussi informativi con altre amministrazioni pubbliche. Anche la Banca d’Italia provvede ad inviare per via telematica al Ministero dell’economia e delle finanze le informazioni necessarie al monitoraggio e al consolidamento dei conti pubblici.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari complessivamente a 5 milioni di euro per l’anno 2009, 8 milioni di euro per l’anno 2010, 10 milioni di euro per l’anno 2011 e 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari complessivamente a 10 milioni di euro per l’anno 2010, 11 milioni di euro per l’anno 2011 e 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’auto­rizzazione di spesa prevista dall’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Con il medesimo decreto di cui al comma 3 possono essere stabilite le modalità di ripartizione delle risorse tra le amministrazioni preposte alla realizzazione della banca dati.

Art. 15.

Art. 14.

(Controllo e monitoraggio dei conti pubblici)

(Controllo e monitoraggio dei conti pubblici)

1. In relazione alle esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, utilizzando anche i dati di cui al comma 1 dell’articolo 14, il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a:

1. In relazione alle esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, utilizzando anche i dati di cui al comma 1 dell’articolo 13, il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a:

a) consolidare le operazioni delle amministrazioni pubbliche sulla base degli elementi acquisiti con le modalità di cui alla presente legge e ai correlati decreti attuativi;

a) identica;

b) valutare la coerenza dei bilanci di previsione delle amministrazioni pubbliche, consolidati per sottosettori, con gli obiettivi di finanza pubblica indicati nella Decisione di cui all’articolo 10;

soppressa

c) valutare la coerenza della evoluzione delle grandezze di finanza pubblica nel corso della gestione con gli obiettivi di cui alla lettera b) e verificare a consuntivo il conseguimento degli stessi obiettivi;

b) valutare la coerenza della evoluzione delle grandezze di finanza pubblica nel corso della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica indicati nella Decisione di cui all’articolo 10 e verificare a consuntivo il conseguimento degli stessi obiettivi;

d) monitorare gli effetti finanziari delle misure previste dalla manovra di bilancio e dei principali provvedimenti adottati in corso d’anno;

c) monitorare gli effetti finanziari delle misure previste dalla manovra di finanza pubblica e dei principali provvedimenti adottati in corso d’anno;

e) effettuare, tramite i servizi ispettivi di finanza pubblica, verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. In ogni caso, per gli enti territoriali i predetti servizi effettuano verifiche volte a rilevare eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica e procedono altresì alle verifiche richieste dal Ministro competente all’avvio della procedura di cui all’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131;

d) effettuare, tramite i servizi ispettivi di finanza pubblica, verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I referti delle verifiche, ancorché effettuate su richiesta delle amministrazioni, sono documenti acces­sibili nei limiti e con le modalità previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. In ogni caso, per gli enti territoriali i predetti servizi effettuano verifiche volte a rilevare eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica e procedono altresì alle verifiche richieste dal Ministro competente all’avvio della procedura di cui all’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. I referti delle verifiche di cui al terzo periodo sono inviati alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica affinché possa valutare l’opportunità di attivare il procedimento denominato «Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza» di cui all’articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come modificato dall’articolo 51, comma 3, della presente legge;

f) consentire l’accesso e l’invio in formato elettronico elaborabile dei dati di cui al comma 1 dell’articolo 14 alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

e) consentire l’accesso e l’invio in formato elettronico elaborabile dei dati di cui al comma 1 dell’articolo 13 alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

 

 

2. Ai fini dell’attuazione del comma 1, l’Unità tecnica - finanza di progetto di cui all’articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, trasmette al Ministero dell’eco­nomia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e all’ISTAT le informazioni e i dati di base relativi alle operazioni di partenariato pubblico-privato raccolte ai sensi dell’articolo 44, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. L’acquisizione dei dati avviene sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

2. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato pubblica mensilmente, entro il mese successivo a quello di riferimento, una relazione sul conto consolidato di cassa riferito all’amministrazione centrale, con indicazioni settoriali sugli enti degli altri comparti delle amministrazioni pubbliche tenendo conto anche delle informazioni desunte dal Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE).

3. Identico.

3. Entro il 31 maggio, il 15 ottobre e il 30 novembre il Ministro dell’economia e delle finanze presenta alle Camere una relazione sul conto consolidato di cassa riferito, rispettivamente a tutto il primo, il secondo e il terzo trimestre dell’anno, alle amministrazioni pubbliche e l’eventuale aggiornamento delle stime secondo l’articolazione per sottosettori prevista all’articolo 10, comma 2, lettera b), nonché sulla consistenza del debito pubblico. La relazione presentata entro il 15 ottobre riporta l’aggiornamento della stima annuale del conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche e delle relative forme di copertura. Nella relazione sono anche esposte informazioni sulla consistenza dei residui alla fine dell’esercizio precedente del bilancio dello Stato, sulla loro struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base alla classificazione economica e funzionale. In apposito allegato a ciascuna relazione trimestrale è riportato lo stato di attuazione dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali. In apposito allegato alle relazioni di cui al presente comma sono esposti i risultati del monitoraggio degli effetti sui saldi di finanza pubblica, sia per le entrate che per le spese, derivanti dalle misure contenute nelle manovre di bilancio adottate anche in corso d’anno, che il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento delle finanze è tenuto ad assicurare. Nell’allegato sono altresì indicati gli scostamenti rispetto alle valutazioni originarie e le relative motivazioni.

4. Entro il 31 maggio, il 30 settembre e il 30 novembre il Ministro dell’economia e delle finanze presenta alle Camere una relazione sul conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche, riferita, rispettivamente, al primo trimestre, al primo semestre e ai primi nove mesi dell’anno, evidenziando l’eventuale aggiornamento delle stime secondo l’articolazione per sottosettori prevista all’articolo 10, comma 2, lettera b), nonché sulla consistenza del debito pubblico. La relazione presentata entro il 30 settembre riporta l’aggiornamento della stima annuale del conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche e delle relative forme di copertura. Nella relazione sono anche esposte informazioni sulla consistenza dei residui alla fine dell’esercizio precedente del bilancio dello Stato, sulla loro struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base alla classificazione economica e funzionale.

4. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze provvede a monitorare l’andamento delle entrate tributarie e contributive e a pubblicare a cadenza mensile un rapporto su tale andamento. Provvede altresì a monitorare gli effetti finanziari, sulle entrate, delle misure tributarie previste dalla manovra di bilancio e dei principali provvedimenti tributari adottati in corso d’anno. Le relazioni di cui al comma 3 presentano in allegato un’analisi dei risultati conseguiti in materia di entrata, con riferimento all’andamento di tutte le imposte, tasse e tributi, anche di competenza di regioni e enti locali, con indicazioni relative all’attività accertativa e alla riscossione.

5. Il Dipartimento delle finanze e il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze provvedono a monitorare, rispettivamente, l’andamento delle entrate tributarie e contributive e a pubblicare con cadenza mensile un rapporto su tale andamento. Il Dipartimento delle finanze provvede altresì a monitorare gli effetti finanziari sul lato delle entrate delle misure tributarie previste dalla manovra di finanza pubblica e dai principali provvedimenti tributari adottati in corso d’anno. Le relazioni di cui al comma 4 presentano in allegato un’analisi dei risultati conseguiti in materia di entrata, con riferimento all’andamento di tutte le imposte, tasse e tributi, anche di competenza di regioni ed enti locali, con indicazioni relative all’attività accertativa e alla riscossione.

5. Le amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle di cui al comma 6, trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri, tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale. I tesorieri e i cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli organi costituzionali.

6. Le amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle di cui al comma 7, trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri, i dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale. I tesorieri e i cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli organi costituzionali.

6. Gli enti di previdenza trasmettono mensilmente al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato tutti gli incassi ed i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi sul territorio nazionale.

7. Gli enti di previdenza trasmettono mensilmente al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati concernenti tutti gli incassi ed i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi sul territorio nazionale.

7. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, stabilisce con propri decreti la codificazione, le modalità e i tempi per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6. Analogamente il Ministro provvede, con propri decreti, ad apportare modifiche e integrazioni alla codificazione stabilita.

8. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, stabilisce con propri decreti la codificazione, le modalità e i tempi per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7. Analogamente il Ministro provvede, con propri decreti, ad apportare modifiche e integrazioni alla codificazione stabilita.

8. Gli enti previdenziali privatizzati, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le autorità portuali, gli enti parco nazionale e gli altri enti pubblici che inviano i flussi trimestrali di cassa e non sono ancora assoggettati alla rilevazione SIOPE continuano a trasmettere al Dipartimento della Ragione­ria generale dello Stato i dati trimestrali della gestione di cassa dei loro bilanci entro il 20 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre del trimestre di riferimento secondo lo sche­ma tipo dei prospetti determinato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

9. Identico.

9. Con l’estensione della rilevazione SIOPE agli enti di cui al comma 8, vengono meno gli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati trimestrali di cassa, secondo modalità e tempi definiti con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze.

10. Con l’estensione della rilevazione SIOPE agli enti di cui al comma 9, vengono meno gli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati trimestrali di cassa, secondo modalità e tempi definiti con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze.

10. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono regolarmente agli obblighi di cui ai commi 5, 6 e 8 non possono effettuare prelevamenti dai conti aperti presso la tesoreria dello Stato. In allegato alle relazioni di cui al comma 3 sono indicate le amministrazioni inadempienti rispetto alle disposizioni di cui al comma 5.

11. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono regolarmente agli obblighi di cui ai commi 6, 7, e 9 non possono effettuare prelevamenti dai conti aperti presso la tesoreria dello Stato. In allegato alle relazioni di cui al comma 4 sono indicate le amministrazioni inadempienti rispetto alle disposizioni di cui al comma 6.

Art. 16.

Art. 15.

(Disposizioni speciali e transitorie per il monitoraggio dei conti pubblici)

(Disposizioni speciali e transitorie per il monitoraggio dei conti pubblici)

1. Nelle more della realizzazione della banca dati di cui all’articolo 14, per le finalità di monitoraggio e controllo dei conti pubblici, le amministrazioni pubbliche, nonché gli altri enti e società per i quali è comunque previsto l’invio dei bilanci alle amministrazioni vigilanti, sono tenuti all’invio telematico alla Ragioneria generale dello Stato dei dati relativi ai bilanci di previsione, alle relative variazioni e ai conti consuntivi, nonché di tutte le informazioni necessarie alle verifiche di cui all’articolo 15 sulla base di schemi e modalità indicati con determina del Ragioniere generale dello Stato. Dalle disposizioni del presente comma sono esclusi gli enti e organismi pubblici territoriali e loro associazioni, nonché gli enti ed organismi dagli stessi vigilati.

1. Nelle more della realizzazione della banca dati di cui all’articolo 13, per le finalità di monitoraggio e controllo dei conti pubblici, le amministrazioni pubbliche, nonché gli altri enti e società per i quali è comunque previsto l’invio dei bilanci alle amministrazioni vigilanti, sono tenuti all’invio telematico alla Ragioneria generale dello Stato dei dati relativi ai bilanci di previsione, alle relative variazioni e ai conti consuntivi, nonché di tutte le informazioni necessarie alle verifiche di cui all’articolo 14 sulla base di schemi e modalità indicati con determina del Ragioniere generale dello Stato. Dalle disposizioni del presente comma sono esclusi gli enti e organismi pubblici territoriali e loro associazioni, nonché gli enti ed organismi dagli stessi vigilati.

2. A decorrere dalla data di pubblicazione della determina del Ragioniere generale dello Stato, non trovano più applicazione le modalità di cui all’articolo 32 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

2. Identico.

Art. 17.

Art. 16.

(Potenziamento del monitoraggio
attraverso attività revisori e sindaci)

(Potenziamento del monitoraggio
attraverso attività di revisori e sindaci)

1. Al fine di dare attuazione alle prioritarie esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, di cui all’articolo 15, funzionali alla tutela dell’unità economica della Repubblica, ove non già prevista dalla normativa vigente, è assicurata la presenza di un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze nei collegi di revisione o sindacali delle amministrazioni pubbliche con esclusione degli enti e organismi pubblici territoriali e degli enti ed organismi da questi ultimi vigilati, fermo restando il numero dei revisori e dei componenti del collegio.

1. Al fine di dare attuazione alle prioritarie esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica di cui all’articolo 14, funzionali alla tutela dell’unità economica della Repubblica, ove non già prevista dalla normativa vigente, è assicurata la presenza di un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze nei collegi di revisione o sindacali delle amministrazioni pubbliche, con esclusione degli enti e organismi pubblici territoriali e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 3-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, degli enti ed organismi da questi ultimi vigilati, fermo restando il numero dei revisori e dei componenti del collegio.

 

2. Al fine di assicurare, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, il coordinamento della finanza pubblica nonché il monitoraggio della situazione economico-finanziaria del Servizio sanitario nazionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge la composizione numerica e i requisiti professionali del collegio sindacale delle aziende sanitarie, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero-universitarie e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico, assicurando comunque, ove non già previsto dalla normativa vigente, la presenza di un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze.

Soppresso

3. Le leggi regionali approvate in attuazione dei princìpi di cui al comma 2 trovano applicazione all’atto del rinnovo del collegio dei revisori o del collegio sindacale interessati.

Soppresso

4. I collegi di cui ai commi 1 e 2 devono riferire, nei verbali relativi alle verifiche effettuate, circa l’osservanza degli adempimenti previsti dalla presente legge e da direttive emanate dalle amministrazioni vigilanti.

2. I collegi di cui al comma 1 devono riferire, nei verbali relativi alle verifiche effettuate, circa l’osservanza degli adempimenti previsti dalla presente legge e da direttive emanate dalle amministrazioni vigilanti.

TITOLO V

TITOLO V

LA COPERTURA DELLE LEGGI

LA COPERTURA FINANZIARIA
DELLE LEGGI

Art. 18.

Art. 17.

(Copertura finanziaria delle leggi)

(Copertura finanziaria delle leggi)

1. In attuazione dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia, da redigere secondo i criteri di cui al comma 12, per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. In ogni caso la clausola di salvaguardia deve garantire l’allineamento tra l’onere e la relativa copertura. La copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

1. In attuazione dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia, da redigere secondo i criteri di cui al comma 12, per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. In ogni caso la clausola di salvaguardia deve garantire la corrispondenza, anche dal punto di vista temporale, tra l’onere e la relativa copertura. La copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall’articolo 19, restando precluso sia l’utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l’utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;

a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall’articolo 18, restando precluso sia l’utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l’utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;

b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione nello stato di previsione dell’entrata delle risorse da utilizzare come copertura;

b) identica;

c) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l’utilizzo dei proventi derivanti da entrate in conto capitale o non ricorrenti.

c) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l’utilizzo dei proventi derivanti da entrate in conto capitale.

2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l’adozione dei relativi decreti legislativi. Gli oneri recati dai decreti legislativi, non quantificati al momento dell’approvazione della legge di delega, possono trovare copertura esclusivamente in norme contenute in altre leggi. I decreti sono corredati della relazione tecnica, di cui al comma 3, che dà conto degli effetti finanziari complessivi derivanti dall’esercizio della delega.

2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l’adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell’adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi del comma 3, che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

3. I disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli emendamenti di iniziativa governativa e del relatore che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati di una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell’economia e delle finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell’onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione tecnica è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell’indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonché il raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico delle amministrazioni pubbliche, contenute nella Decisione di cui all’articolo 10 ed eventuali successivi aggiornamenti.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, i disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati di una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell’economia e delle finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell’onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione tecnica è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell’indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonché il raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico delle amministrazioni pubbliche, contenute nella Decisione di cui all’articolo 10 ed eventuali successivi aggiornamenti.

4. Nel definire la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi, qualora siano prevedibili effetti sugli andamenti tendenziali del saldo di cassa e dell’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, diversi da quelli quantificati ai fini del saldo netto da finanziare, il Ministero dell’economia e delle finanze fornisce i relativi elementi di valutazione nella relazione tecnica di cui al comma 3, con specifico riferimento agli effetti che le innovazioni hanno sugli andamenti tendenziali e ai criteri per la quantificazione e alla compensazione di tali effetti sul saldo di cassa e sull’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni.

4. Ai fini della definizione della copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi, la relazione tecnica di cui al comma 3 evidenzia anche gli effetti di ciascuna disposizione sugli andamenti tendenziali del saldo di cassa e dell’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per la verifica del rispetto degli equilibri di finanza pubblica, indicando altresì i criteri per la loro quantificazione e compensazione nell’ambito della stessa copertura finanziaria.

5. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 3 per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati. La relazione tecnica deve essere trasmessa entro trenta giorni dalla richiesta. I dati devono essere trasmessi in formato telematico.

5. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 3 per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati. La relazione tecnica deve essere trasmessa nel termine indicato dalle medesime Commissioni in relazione all’oggetto e alla programmazione dei lavori parlamentari e, in ogni caso, entro trenta giorni dalla richiesta. Qualora il Governo non sia in grado di trasmettere la relazione tecnica entro il termine stabilito dalle Commissioni deve indicarne le ragioni. I dati devono essere trasmessi in formato telematico. I regolamenti parlamentari disciplinano gli ulteriori casi in cui il Governo è tenuto alla presentazione della relazione tecnica di cui al comma 3.

6. I disegni di legge di iniziativa regionale e del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) devono essere corredati, a cura dei proponenti, di una relazione tecnica formulata secondo le modalità di cui al comma 3.

6. Identico.

7. Per le disposizioni legislative in materia pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al comma 3 contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all’andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento. Per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego, la relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili. In particolare per il comparto scuola sono indicati anche le ipotesi demografiche e di flussi migratori assunte per l’elaborazione delle previsioni della popolazione scolastica, nonché ogni altro elemento utile per la verifica delle quantificazioni. Per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica riporta i dati e gli elementi idonei a suffragare l’ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l’indicazione dell’entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziate in bilancio, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime. La relazione tecnica fornisce altresì i dati e gli elementi idonei a consentire la verifica della congruità della clausola di salvaguardia di cui al comma l sulla base dei requisiti indicati dal comma 12.

7. Identico.

8. La relazione tecnica di cui ai commi 3 e 5 è aggiornata all’atto del passaggio dell’esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

8. La relazione tecnica di cui ai commi 3 e 5 e il prospetto riepilogativo di cui al comma 3 sono aggiornati all’atto del passaggio dell’esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

9. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette alle Camere una relazione sulla tipologia delle coperture adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. La Corte riferisce, inoltre, su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti, con le modalità previste dai regolamenti parlamentari, sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie dei decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delega.

9. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette alle Camere una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. Nella medesima relazione la Corte dei conti riferisce sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nei decreti legislativi emanati nel periodo considerato e sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie di tali decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delega.

10. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, è accertato l’avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l’anno in corso alla medesima data.

10. Identico.

11. Per le amministrazioni dello Stato, il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma 10. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza, dandone completa informazione al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

11. Identico.

12. La clausola di salvaguardia di cui al comma 1 deve essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure di riduzione delle spese o di aumenti di entrata, con esclusione del ricorso ai fondi di riserva, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di apposito monitoraggio, il Ministro dell’economia e delle finanze adotta, sentito il Ministro competente, le misure indicate nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere con apposita relazione. La relazione espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi.

12. Identico.

13. Il Ministro dell’economia e delle finanze, allorché riscontri che l’attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume le conseguenti iniziative legislative. La medesima procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri, fermo restando quanto disposto in materia di personale dall’articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

13. Il Ministro dell’economia e delle finanze, allorché riscontri che l’attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione. La medesima procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri, fermo restando quanto disposto in materia di personale dall’articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

14. Le disposizioni contenute nei provvedimenti legislativi di iniziativa governativa che prevedono l’incremento o la riduzione di stanziamenti di bilancio indicano anche le missioni di spesa e i relativi programmi interessati.

14. Identico.

Art. 19.

Art. 18.

(Fondi speciali)

(Fondi speciali)

1. La legge di stabilità prevede gli importi dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale ed in particolare di quelli correlati al perseguimento degli obiettivi indicati nella Decisione di cui all’articolo 10. In tabelle allegate alla legge di stabilità sono indicate, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, le somme destinate alla copertura dei predetti provvedimenti legislativi ripartite per Ministeri. Nella relazione illustrativa del disegno di legge di stabilità, con apposite note, sono indicati i singoli provvedimenti legislativi che motivano lo stanziamento proposto per ciascun Ministero. I fondi speciali di cui al presente comma sono iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze in appositi fondi la cui riduzione, ai fini della integrazione per competenza e cassa di programmi esistenti o di nuovi programmi, può avvenire solo dopo la pubblicazione dei provvedimenti legislativi che li utilizzano.

1. Identico.

2. Le quote dei fondi di cui al presente articolo non possono essere utilizzate per destinazioni diverse da quelle previste nelle relative tabelle per la copertura finanziaria di provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 77, secondo comma, della Costituzione, salvo che essi riguardino spese di primo intervento per fronteggiare calamità naturali o improrogabili esigenze connesse alla tutela della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza economico-finanziaria.

2. Identico.

3. Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se non corrispondono a disegni di legge già approvati da un ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non utilizzate entro l’anno cui si riferiscono, costituiscono economie di bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo il termine di scadenza dell’esercizio cui si riferisce purché il provvedimento risulti presentato alle Camere entro l’anno ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell’anno successivo. Gli importi di cui all’articolo 11, comma 3, lettera e), non utilizzati al termine dell’esercizio sono conservati nel conto dei residui fino alla sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro o all’emanazione dei provvedimenti negoziali. Le economie di spesa da utilizzare a tal fine nell’esercizio successivo formano oggetto di appositi elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro dell’economia e delle finanze entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati al conto consuntivo del Ministero dell’economia e delle finanze. In tal caso, le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei relativi provvedimenti legislativi sono comunque iscritte nel bilancio dell’esercizio nel corso del quale entrano in vigore i provvedimenti stessi e sono portate in aumento dei limiti dei saldi previsti dall’articolo 11, comma 3, lettera a).

3. Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se non corrispondono a disegni di legge già approvati da un ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non utilizzate entro l’anno cui si riferiscono, costituiscono economie di bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo il termine di scadenza dell’esercizio cui si riferisce purché il provvedimento risulti presentato alle Camere entro l’anno ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell’anno successivo. Le economie di spesa da utilizzare a tal fine nell’esercizio successivo formano oggetto di appositi elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro dell’economia e delle finanze entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati al conto consuntivo del Ministero dell’economia e delle finanze. In tal caso, le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei relativi provvedimenti legislativi sono comunque iscritte nel bilancio dell’esercizio nel corso del quale entrano in vigore i provvedimenti stessi e sono portate in aumento dei limiti dei saldi previsti dall’articolo 11, comma 3, lettera a).

Art. 20.

Art. 19.

(Leggi con oneri a carico dei bilanci
degli enti del settore pubblico)

(Leggi con oneri a carico dei bilanci
degli enti del settore pubblico)

1. Le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell’onere stesso e l’indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali.

1. Identico.

2. Ai sensi dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite. A tal fine utilizzano le metodologie di copertura previste dall’articolo 18.

2. Ai sensi dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite. A tal fine utilizzano le metodologie di copertura previste dall’articolo 17.

TITOLO VI

TITOLO VI

IL BILANCIO DELLO STATO

IL BILANCIO DELLO STATO

Capo I

Capo I

BILANCIO DI PREVISIONE
DELLO STATO

BILANCIO DI PREVISIONE
DELLO STATO

Art. 21.

Art. 20.

(Anno finanziario)

(Anno finanziario)

1. La gestione finanziaria dello Stato si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e cassa.

Identico

2. L’unità temporale della gestione è l’anno finanziario che comincia il 1º gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

 

Art. 22.

Art. 21.

(Bilancio di previsione)

(Bilancio di previsione)

1. Il disegno di legge del bilancio annuale di previsione è formato sulla base della legislazione vigente, tenuto conto dei parametri indicati, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, lettera a), nella Decisione di cui al medesimo articolo 10.

1. Identico.

2. Il disegno di legge del bilancio di previsione espone per l’entrata e, per ciascun Ministero, per la spesa le unità di voto parlamentare determinate con riferimento rispettivamente alla tipologia di entrata e ad aree omogenee di attività. Per la spesa, le unità di voto sono costituite dai programmi quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell’ambito delle missioni. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa. La realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa, corrispondente all’unità organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

2. Il disegno di legge del bilancio di previsione espone per l’entrata e, per ciascun Ministero, per la spesa le unità di voto parlamentare determinate con riferimento rispettivamente alla tipologia di entrata e ad aree omogenee di attività. Per la spesa, le unità di voto sono costituite dai programmi quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell’ambito delle missioni. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa. La realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa, corrispondente all’unità organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. I programmi sono univocamente raccordati alla nomenclatura COFOG (Classification of the functions of government) di secondo livello. Nei casi in cui ciò non accada perché il programma corrisponde in parte a due o più funzioni COFOG di secondo livello, deve essere indicata la relativa percentuale di attribuzione da calcolare sulla base dell’ammontare presunto dei capitoli di diversa finalizzazione ricompresi nel programma.

3. In relazione ad ogni singola unità di voto sono indicati:

3. Identico.

a) l’ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell’esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

 

b) l’ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell’anno cui il bilancio si riferisce;

 

c) le previsioni delle entrate e delle spese relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale;

 

d) l’ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell’anno cui il bilancio si riferisce, senza distinzione fra operazioni in conto competenza ed in conto residui. Si intendono per incassate le somme versate in Tesoreria e per pagate le somme erogate dalla Tesoreria.

 

4. Nell’ambito delle dotazioni previste in relazione a ciascun programma di cui al comma 2 sono distinte le spese correnti, con indicazione delle spese di personale, e le spese d’investimento, con indicazione delle acquisizioni di attività finanziarie. Nell’ambito del programma è inoltre indicata la quota delle spese rimodulabili e non rimodulabili.

4. Nell’ambito delle dotazioni previste in relazione a ciascun programma di cui al comma 2 sono distinte le spese correnti, con indicazione delle spese di personale, e le spese d’investimento. Sino all’esercizio della delega di cui all’articolo 40, in appositi allegati agli stati di previsione della spesa sono indicate, per ciascun programma, per macroaggregato e distinte per capitolo, le spese rimodulabili e quelle non rimodulabili.

 

5. Nell’ambito di ciascun programma le spese si ripartiscono in:

 

a) spese non rimodulabili;

 

b) spese rimodulabili.

5. Le spese non rimodulabili sono quelle per le quali l’amministrazione non ha la possibilità di esercitare un effettivo controllo, in via amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro formazione, allocazione e quantificazione. Esse corrispondono alle spese definite «oneri inderogabili». Per oneri inderogabili si intendono le spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che regolano la loro evoluzione; tali parametri possono essere determinati sia da leggi che da altri atti normativi. Rientrano tra gli oneri inderogabili le cosiddette spese obbligatorie, corrispondenti ad oneri indeclinabili ed indilazionabili e relative alle seguenti finalità: pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, interessi passivi, obblighi comunitari ed internazionali, ammortamento di mutui. Sono spese obbligatorie anche quelle, residuali, così identificate per espressa disposizione normativa.

6. Le spese non rimodulabili di cui al comma 5, lettera a), sono quelle per le quali l’amministrazione non ha la possibilità di esercitare un effettivo controllo, in via amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro formazione, allocazione e quantificazione. Esse corrispondono alle spese definite «oneri inderogabili», in quanto vincolate a particolari meccanismi o parametri che regolano la loro evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi. Rientrano tra gli oneri inderogabili le cosiddette spese obbligatorie, ossia quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa.

6. Le spese rimodulabili si dividono in fattori legislativi e in spese di adeguamento al fabbisogno. Per fattori legislativi si intendono le spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l’importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio. I fattori legislativi sono rimodulabili ai sensi dell’articolo 24, comma 3.

7. Le spese rimodulabili di cui al comma 5, lettera b), si dividono in:

a) fattori legislativi, ossia le spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l’importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;

b) spese di adeguamento al fabbiso­gno, ossia spese non predeterminate legislativamente che sono quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.

 

8. Le spese di cui al comma 7, lettera a), sono rimodulabili ai sensi dell’articolo 23, comma 3.

7. Formano oggetto di approvazione parlamentare solo le previsioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 3. Le previsioni di spesa di cui alle lettere b) e d) costituiscono, rispettivamente, i limiti per le autorizzazioni di impegno e di pagamento.

9. Identico.

8. Il bilancio di previsione, oggetto di un unico disegno di legge, è costituito dallo stato di previsione dell’entrata, dagli stati di previsione della spesa distinti per Ministeri, con le allegate appendici dei bilanci delle amministrazioni autonome, e dal quadro generale riassuntivo con riferimento al triennio.

10. Identico.

9. Ciascuno stato di previsione riporta i seguenti elementi informativi, da aggiornare al momento dell’approvazione della legge di bilancio per le lettere a), b), c) e d):

11. Ciascuno stato di previsione riporta i seguenti elementi informativi, da aggiornare al momento dell’approvazione della legge di bilancio per le lettere a), b), c), d) ed e):

a) la nota integrativa al bilancio di previsione. Per le entrate, oltre a contenere i criteri per la previsione relativa alle principali imposte e tasse, essa specifica, per ciascun titolo, la quota non avente carattere ricorrente e quella avente carattere ricorrente, nonché gli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle introdotte nell’esercizio, recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, con l’indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti. Per la spesa, si compone di due sezioni:

a) identica:

1) la prima sezione, concernente il piano degli obiettivi correlati a ciascun programma ed i relativi indicatori di performance, riporta le informazioni relative al quadro di riferimento in cui l’amministrazione opera, illustra le priorità politiche, espone le attività e indica gli obiettivi riferiti a ciascun programma di spesa, che le amministrazioni intendono conseguire in termini di livello dei servizi e di interventi, in coerenza con il programma generale dell’azione di Governo. A tal fine il documento indica le risorse destinate alla realizzazione dei predetti obiettivi e riporta gli indicatori di realizzazione ad essi riferiti, nonché i criteri e i parametri utilizzati per la loro quantificazione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuati i criteri e le metodologie per la definizione degli indicatori di realizzazione contenuti nella nota integrativa;

1) la prima sezione, concernente il piano degli obiettivi correlati a ciascun programma ed i relativi indicatori di risultato, riporta le informazioni relative al quadro di riferimento in cui l’amministrazione opera, illustra le priorità politiche, espone le attività e indica gli obiettivi riferiti a ciascun programma di spesa, che le amministrazioni intendono conseguire in termini di livello dei servizi e di interventi, in coerenza con il programma generale dell’azione di Governo. A tal fine il documento indica le risorse destinate alla realizzazione dei predetti obiettivi e riporta gli indicatori di realizzazione ad essi riferiti, nonché i criteri e i parametri utilizzati per la loro quantificazione, evidenziando il collegamento tra i predetti indicatori e parametri e il sistema di indicatori e obiettivi adottati da ciascuna amministrazione per le valutazioni previste dalla legge 4 marzo 2009, n. 15, e dai successivi decreti attuativi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuati i criteri e le metodologie per la definizione degli indicatori di realizzazione contenuti nella nota integrativa;

2) la seconda sezione, relativa ai programmi e alle corrispondenti risorse finanziarie, illustra il contenuto di ciascun programma di spesa e i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo in particolare alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;

2) identico;

b) una scheda illustrativa di ogni programma e delle leggi che lo finanziano, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale, con l’articolazione per le categorie di spesa di cui ai commi 4, 5 e 6. Nella stessa scheda sono contenute tutte le informazioni e i dati relativi alle spese di funzionamento, ivi comprese quelle del personale, necessarie all’attuazione del programma, nonché gli interventi programmati con separata indicazione delle spese correnti e di quelle in conto capitale. Tali schede sono aggiornate trimestralmente in modo da tenere conto delle modifiche apportate alle previsioni iniziali del programma attraverso le variazioni di bilancio adottate in corso d’anno ai sensi delle disposizioni normative vigenti. Le variazioni rispetto alle previsioni iniziali sono analiticamente motivate anche in relazione alla loro tipologia e natura. Il Ministro dell’economia e delle finanze trasmette le schede al Parlamento entro trenta giorni dalla fine del trimestre di riferimento;

b) una scheda illustrativa di ogni programma e delle leggi che lo finanziano, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale, con l’articolazione per le categorie di spesa di cui ai commi 4, 5, 6 e 7. Nella stessa scheda sono contenute tutte le informazioni e i dati relativi alle spese di funzionamento, ivi comprese quelle del personale, necessarie all’attuazione del programma, nonché gli interventi programmati, con separata indicazione delle spese correnti e di quelle in conto capitale. Tali schede sono aggiornate semestralmente in modo da tenere conto dell’eventuale revisione dell’attribuzione dei programmi e delle relative risorse ai Ministeri nonché delle modifiche apportate alle previsioni iniziali del programma attraverso le variazioni di bilancio adottate in corso d’anno ai sensi delle disposizioni normative vigenti. Le variazioni rispetto alle previsioni iniziali sono analiticamente motivate anche in relazione alla loro tipologia e natura. Il Ministro dell’economia e delle finanze trasmette le schede al Parlamento entro trenta giorni dalla fine del semestre di riferimento;

c) per ogni programma l’elenco dei capitoli, articoli e relativi stanziamenti;

c) identica;

d) per ogni programma un riepilogo delle dotazioni secondo l’analisi economica e funzionale;

d) identica;

 

e) una scheda illustrativa dei capitoli recanti i fondi settoriali correlati alle principali politiche pubbliche di rilevanza nazionale, nella quale sono indicati i corrispondenti stanziamenti previsti dal bilancio triennale, il riepilogo analitico dei provvedimenti legislativi e ammini­strativi che hanno determinato i suddetti stanziamenti e le relative variazioni, e gli interventi previsti a legislazione vigente a valere su detti fondi, con separata indicazione delle spese correnti e di quelle in conto capitale. La scheda di cui alla presente lettera è aggiornata seme­stralmente in modo da tenere conto delle modifiche apportate agli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio con le variazioni di bilancio adottate in corso d’anno. Le variazioni rispetto alle previsioni iniziali indicano analiticamente i provvedimenti legislativi e ammini­strativi ai quali sono correlate le varia­zioni di cui al secondo periodo. Il Ministro dell’economia e delle finanze trasmette le schede al Parlamento entro trenta giorni dalla fine del semestre di riferimento;

e) il budget dei costi della relativa amministrazione. Le previsioni economiche sono rappresentate secondo le voci del piano dei conti, distinte per programmi e per centri di costo. Il budget espone le previsioni formulate dai centri di costo dell’amminis­trazione ed include il prospetto di riconciliazione al fine di collegare le previsioni economiche alle previsioni finanziarie di bilancio.

f) identica.

10. Le modifiche apportate al bilancio nel corso della discussione parlamentare formano oggetto di apposita nota di variazioni.

12. Identico.

11. Il Ministro dello sviluppo economico presenta alle Camere una relazione, allegata al disegno di legge del bilancio di previsione, con motivata indicazione programmatica sulla destinazione alle aree sottoutilizzate del territorio nazionale, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e alle aree destinatarie degli interventi di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, in conformità alla normativa comunitaria, nonché alle aree montane, delle spese di investimento iscritte negli stati di previsione dei singoli Ministeri per gli interventi di rispettiva competenza nell’ammontare totale e suddiviso per regioni.

13. Identico.

12. L’approvazione dello stato di previsione dell’entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa e dei totali generali della spesa nonché del quadro generale riassuntivo è disposta, nell’ordine, con distinti articoli del disegno di legge, con riferimento sia alle dotazioni di competenza sia a quelle di cassa.

14. Identico.

13. L’approvazione dei fondi previsti dagli articoli 27, 28, 29 e 30 è disposta con apposite norme.

15. L’approvazione dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 è disposta con apposite norme.

14. Con apposita norma della legge che approva il bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito, in relazione alla indicazione del fabbisogno del settore statale, effettuata ai sensi dell’articolo 10, comma 2, lettera c), l’importo massimo di emissione di titoli dello Stato, in Italia e all’estero, al netto di quelli da rimborsare.

16. Identico.

15. Alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con le amministrazioni interessate, le unità di voto parlamentare sono ripartite in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione. Entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio i Ministri assegnano le risorse ai responsabili della gestione. Viene altresì data informazione del raccordo tra il bilancio di previsione dello Stato approvato e il sistema di contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione.

17. Identico.

16. Agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri sono annessi, secondo le rispettive competenze, i conti consuntivi degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.

18. Identico.

Art. 23.

Art. 22.

(Bilancio pluriennale)

(Bilancio pluriennale)

1. Il bilancio pluriennale di previsione è elaborato dal Ministro dell’economia e delle finanze, in coerenza con gli obiettivi indicati nella Decisione di cui all’articolo 10, e copre un periodo di tre anni. Il bilancio pluriennale, redatto in base alla legislazione vigente per missioni e programmi, in termini di competenza e di cassa, espone separatamente:

1. Identico:

a) l’andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione vigente – bilancio pluriennale a legislazione vigente, di cui all’articolo 22;

a) l’andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione vigente – bilancio pluriennale a legislazione vigente, di cui all’articolo 21;

b) le previsioni sull’andamento delle entrate e delle spese tenendo conto degli effetti degli interventi programmati nella Decisione di cui all’articolo 10 – bilancio pluriennale programmatico.

b) identica.

2. Il bilancio pluriennale di cui al comma 1 è integrato con gli effetti della legge di stabilità. Esso non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e ad eseguire le spese ivi contemplate ed è aggiornato annualmente.

2. Identico.

Art. 24.

Art. 23.

(Formazione del bilancio)

(Formazione del bilancio)

1. In sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione, tenuto conto delle istruzioni fornite annualmente con apposita circolare dal Ministero dell’economia e delle finanze, i Ministri indicano, anche sulla base delle proposte dei responsabili della gestione dei programmi, gli obiettivi di ciascun Dicastero e quantificano le risorse necessarie per il loro raggiungimento anche mediante proposte di rimodulazione delle stesse risorse tra programmi appartenenti alla medesima missione di spesa. Le proposte sono formulate sulla base della legislazione vigente, con divieto di previsioni basate sul mero calcolo della spesa storica incrementale.

1. Identico.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze valuta successivamente la congruità e la coerenza tra gli obiettivi perseguiti da ciascun Ministero e le risorse richieste per la loro realizzazione, tenendo anche conto dello stato di attuazione dei programmi in corso e dei risultati conseguiti negli anni precedenti in termini di efficacia e di efficienza della spesa. A tal fine il Ministro dell’economia e delle finanze tiene conto anche delle risultanze illustrate nella nota integrativa al rendiconto di cui all’articolo 36, comma 2, delle risultanze delle attività di analisi dei nuclei di cui all’articolo 40, comma 1, nonché del Rapporto di cui all’articolo 42.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze valuta successivamente la congruità e la coerenza tra gli obiettivi perseguiti da ciascun Ministero e le risorse richieste per la loro realizzazione, tenendo anche conto dello stato di attuazione dei programmi in corso e dei risultati conseguiti negli anni precedenti in termini di efficacia e di efficienza della spesa. A tal fine il Ministro dell’economia e delle finanze tiene conto anche delle risultanze illustrate nella nota integrativa al rendiconto di cui all’articolo 35, comma 2, delle risultanze delle attività di analisi dei nuclei di cui all’articolo 39, comma 1, nonché del Rapporto di cui all’articolo 41.

3. Con il disegno di legge di bilancio, per motivate esigenze, possono essere rimodulate in via compensativa all’interno di un programma o tra programmi di ciascuna missione le dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Resta precluso l’utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti. In apposito allegato allo stato di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni legislative di cui si propone la modifica e il corrispondente importo.

3. Identico.

4. Gli schemi degli stati di previsione di entrata e di spesa, verificati in base a quanto previsto al comma 2, formano il disegno di legge del bilancio a legislazione vigente predisposto dal Ministro dell’economia e delle finanze.

4. Identico.

5. La legge di bilancio è formata apportando al disegno di legge di cui al comma 4 le variazioni determinate dalla legge di stabilità.

5. Identico.

Art. 25.

Art. 24.

(Integrità, universalità ed unità del bilancio)

(Integrità, universalità ed unità del bilancio)

1. I criteri dell’integrità, dell’universalità e dell’unità del bilancio dello Stato costituiscono profili attuativi dell’articolo 81 della Costituzione.

1. Identico.

2. Sulla base del criterio dell’integrità, tutte le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse. Parimenti, tutte le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate.

2. Identico.

3. Sulla base dei criteri dell’universalità e dell’unità, è vietato gestire fondi al di fuori del bilancio, ad eccezione dei casi consentiti e regolati in base all’articolo 43, comma 2, lettera n).

3. Sulla base dei criteri dell’universalità e dell’unità, è vietato gestire fondi al di fuori del bilancio, ad eccezione dei casi consentiti e regolati in base all’articolo 40, comma 2, lettera p).

4. È vietata altresì l’assegnazione di qualsiasi provento per spese o erogazioni speciali, salvo i proventi e le quote di proventi riscossi per conto di enti, le oblazioni e simili, fatte a scopo determinato.

4. Identico.

5. Restano valide le disposizioni legislative che prevedono la riassegnazione ai capitoli di spesa di particolari entrate.

5. Identico.

Capo II

Capo II

LE ENTRATE
E LE SPESE DELLO STATO

LE ENTRATE
E LE SPESE DELLO STATO

Art. 26.

Art. 25.

(Classificazione delle entrate e delle spese)

(Classificazione delle entrate e delle spese)

1. Le entrate dello Stato sono ripartite in:

1. Identico.

a) titoli, a seconda che siano di natura tributaria, extratributaria o che provengano dall’alienazione e dall’ammortamento di beni patrimoniali, dalla riscossione di crediti o dall’accensione di prestiti;

 

b) ricorrenti e non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi;

 

c) tipologie, ai fini dell’approvazione parlamentare e dell’accertamento dei cespiti;

 

d) categorie, secondo la natura dei cespiti;

 

e) capitoli, eventualmente suddivisi in articoli secondo il rispettivo oggetto, ai fini della rendicontazione.

 

2. Le spese dello Stato sono ripartite in:

2. Identico.

a) missioni, come definite all’articolo 21, comma 2, terzo periodo;

 

b) programmi, ai fini dell’approvazione parlamentare. I programmi, come definiti all’articolo 21, comma 2, secondo periodo, sono suddivisi in macroaggregati per spese di funzionamento, per interventi, per trattamenti di quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi di questi ultimi, per oneri del debito pubblico, per oneri comuni di parte corrente, per investimenti e per oneri comuni in conto capitale. In autonome previsioni è esposto il rimborso di passività finanziarie;

 

c) capitoli, secondo l’oggetto della spesa. I capitoli, classificati secondo il contenuto economico e funzionale, costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione e possono essere ripartiti in articoli.

 

3. La classificazione economica e quella funzionale si conformano ai criteri adottati in contabilità nazionale e dei relativi conti satellite per i conti del settore della pubblica amministrazione.

3. Identico.

4. In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze è presentato un quadro contabile da cui risultino:

4. Identico:

a) le categorie in cui viene classificata la spesa di bilancio secondo l’analisi economica;

a) identica;

b) le classi fino al terzo livello della classificazione COFOG (Classification of the functions of government) in cui viene ripartita la spesa secondo l’analisi funzionale.

 

b) le classi fino al terzo livello della classificazione COFOG in cui viene ripartita la spesa secondo l’analisi funzionale.

5. In appendice al quadro contabile di cui al comma 4, appositi prospetti, da aggiornare, dandone informazione al Parlamento, dopo l’approvazione della legge di bilancio, illustrano gli incroci tra i diversi criteri di classificazione e il raccordo tra le classi COFOG e le missioni e i programmi, nonché tra il bilancio dello Stato e il sistema di contabilità nazionale.

5. In appendice al quadro contabile di cui al comma 4, appositi prospetti, da aggiornare, dandone informazione al Parlamento, dopo l’approvazione della legge di bilancio, illustrano gli incroci tra i diversi criteri di classificazione e il raccordo tra le classi COFOG e le missioni e i programmi, nonché tra il bilancio dello Stato e il sistema di contabilità nazionale. A tutti i capitoli e, al loro interno, a ciascun piano di gestione è attribuito il pertinente codice di classe COFOG e di categoria economica di terzo livello, escludendo l’applicazione di criteri di prevalenza.

6. La numerazione delle unità di voto, delle categorie e dei capitoli può essere anche discontinua in relazione alle necessità della codificazione.

6. Identico.

7. Nel quadro generale riassuntivo, con riferimento sia alle dotazioni di competenza sia a quelle di cassa, è data distinta indicazione:

7. Identico.

a) del risultato differenziale tra il totale delle entrate tributarie ed extratributarie ed il totale delle spese correnti («risparmio pubblico»);

 

b) del risultato differenziale tra tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni riguardanti le partecipazioni azionarie ed i conferimenti, nonché la concessione e la riscossione di crediti e l’accensione e rimborso di prestiti («indebitamento o accrescimento netto»);

 

c) del risultato differenziale delle operazioni finali, rappresentate da tutte le entrate e da tutte le spese, escluse le operazioni di accensione e di rimborso di prestiti («saldo netto da finanziare o da impiegare»);

 

d) del risultato differenziale fra il totale delle entrate finali e il totale delle spese («ricorso al mercato»).

 

Art. 27.

Art. 26.

(Fondo di riserva per le spese obbligatorie)

(Fondo di riserva per le spese obbligatorie)

1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito, nella parte corrente, un «fondo di riserva per le spese obbligatorie» la cui dotazione è determinata, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.

Identico

2. Con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento delle dotazioni sia di competenza sia di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie per aumentare gli stanziamenti di spesa aventi carattere obbligatorio.

 

3. Allo stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze è allegato l’elenco dei capitoli di cui al comma 2, da approvare, con apposito articolo, con la legge del bilancio.

 

Art. 28.

Art. 27.

(Fondi speciali per la reiscrizione
in bilancio di residui passivi perenti
delle spese correnti e in conto capitale)

(Fondi speciali per la reiscrizione
in bilancio di residui passivi perenti
delle spese correnti e in conto capitale)

1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze sono istituiti, nella parte corrente e nella parte in conto capitale, rispettivamente, un «fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa» e un «fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa», le cui dotazioni sono determinate, con apposito articolo, dalla legge del bilancio.

Identico

2. Il trasferimento di somme dai fondi di cui al comma 1 e la loro corrispondente iscrizione ai capitoli di bilancio hanno luogo mediante decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che quelle di cassa dei capitoli interessati.

 

Art. 29.

Art. 28.

(Fondo di riserva per le spese impreviste)

(Fondo di riserva per le spese impreviste)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito, nella parte corrente, un «fondo di riserva per le spese impreviste» per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui all’articolo 27 e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità.

1. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito, nella parte corrente, un «fondo di riserva per le spese impreviste» per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui all’articolo 26 e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità.

2. Il trasferimento di somme dal fondo di cui al comma 1 e la loro corrispondente iscrizione ai capitoli di bilancio hanno luogo mediante decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza sia quelle di cassa dei capitoli interessati.

2. Identico.

3. Allo stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze è allegato un elenco da approvare, con apposito articolo, con la legge del bilancio, delle spese per le quali si può esercitare la facoltà di cui al comma 2.

3. Identico.

4. Alla legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato è allegato un elenco dei decreti di cui al comma 2, con le indicazioni dei motivi per i quali si è proceduto ai prelevamenti dal fondo di cui al presente articolo.

4. Identico.

Art. 30.

Art. 29.

(Fondo di riserva
per le autorizzazioni di cassa)

(Fondo di riserva
per le autorizzazioni di cassa)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un «fondo di riserva per l’integrazione delle autorizzazioni di cassa» il cui stanziamento è annualmente determinato, con apposito articolo, dalla legge del bilancio.

1. Identico.

2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, da comunicare alla Corte dei conti, sono trasferite dal fondo di cui al comma 1 ed iscritte in aumento delle autorizzazioni di cassa dei capitoli iscritti negli stati di previsione delle amministrazioni statali, le somme necessarie a provvedere ad eventuali deficienze delle dotazioni dei capitoli medesimi, ritenute compatibili con gli obiettivi di finanza pubblica.

2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, da comunicare alla Corte dei conti, sono trasferite dal fondo di cui al comma 1 ed iscritte in aumento delle autorizzazioni di cassa dei capitoli iscritti negli stati di previsione delle amministrazioni statali le somme necessarie a provvedere ad eventuali deficienze delle dotazioni dei capitoli medesimi, ritenute compatibili con gli obiettivi di finanza pubblica. I decreti di variazione di cui al presente comma sono trasmessi al Parlamento.

Art. 31.

Art. 30.

(Leggi di spesa pluriennale
e a carattere permanente)

(Leggi di spesa pluriennale
e a carattere permanente)

1. Le leggi pluriennali di spesa in conto capitale quantificano la spesa complessiva, l’onere per competenza relativo al primo anno di applicazione, nonché le quote di competenza attribuite a ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale; la legge di stabilità può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale, nei limiti dell’autorizzazione complessiva ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d).

1. Le leggi pluriennali di spesa in conto capitale quantificano la spesa complessiva, l’onere per competenza relativo al primo anno di applicazione, nonché le quote di competenza attribuite a ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale; la legge di stabilità può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale, nei limiti dell’autorizzazione complessiva ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera e).

2. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti o comunque assumere impegni nei limiti dell’intera somma indicata dalle leggi di cui al comma 1 ovvero nei limiti indicati nella legge di stabilità. I relativi pagamenti devono, comunque, essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.

2. Identico.

3. Le leggi di spesa che autorizzano l’iscrizione in bilancio di contributi pluriennali stabiliscono anche, qualora la natura degli interventi lo richieda, le relative modalità di utilizzo, mediante:

3. Identico.

a) autorizzazione concessa al beneficiario, a valere sul contributo stesso, a stipulare operazioni di mutui con istituti di credito il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato. In tal caso il debito si intende assunto dallo Stato che provvede, attraverso specifica delega del beneficiario medesimo, ad erogare il contributo direttamente all’istituto di credito;

 

b) spesa ripartita da erogare al beneficiario secondo le cadenze temporali stabilite dalla legge.

 

4. Nel caso si proceda all’utilizzo dei contributi pluriennali secondo le modalità di cui al comma 3, lettera a), al momento dell’attivazione dell’operazione le amministrazioni che erogano il contributo sono tenute a comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il piano di ammortamento del mutuo con distinta indicazione della quota capitale e della quota interessi. Sulla base di tale comunicazione il Ministero procede a iscrivere il contributo tra le spese per interessi passivi e il rimborso di passività finanziarie.

4. Identico.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche a tutti i contributi pluriennali iscritti in bilancio per i quali siano già state attivate alla data di entrata in vigore della presente legge in tutto o in parte le relative operazioni di mutuo.

5. Identico.

6. Le leggi di spesa a carattere permanente quantificano l’onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale. Esse indicano inoltre l’onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell’onere annuo alla legge di stabilità a norma dell’articolo 11, comma 3, lettera d), secondo periodo. Nel caso in cui l’onere a regime è superiore a quello indicato per il terzo anno del triennio di riferimento, la copertura segue il profilo temporale dell’onere.

6. Le leggi di spesa a carattere permanente quantificano l’onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale. Esse indicano inoltre l’onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell’onere annuo alla legge di stabilità a norma dell’articolo 11, comma 3, lettera d). Nel caso in cui l’onere a regime è superiore a quello indicato per il terzo anno del triennio di riferimento, la copertura segue il profilo temporale dell’onere.

7. Il disegno di legge di stabilità indica, in apposito allegato, per ciascuna legge di spesa pluriennale di cui all’articolo 11, comma 3, lettera d), i residui di stanziamento in essere al 30 giugno dell’anno in corso e, ove siano previsti versamenti in conti correnti o contabilità speciali di tesoreria, le giacenze in essere alla medesima data.

7. Il disegno di legge di stabilità indica, in apposito allegato, per ciascuna legge di spesa pluriennale di cui all’articolo 11, comma 3, lettera e), i residui di stanziamento in essere al 30 giugno dell’anno in corso e, ove siano previsti versamenti in conti correnti o contabilità speciali di tesoreria, le giacenze in essere alla medesima data.

8. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l’efficienza e l’efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche.

8. Identico.

9. I decreti legislativi di cui al comma 8 sono emanati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

9. Identico:

a) introduzione della valutazione nella fase di pianificazione delle opere al fine di consentire procedure di confronto e selezione dei progetti e definizione delle priorità;

a) introduzione della valutazione nella fase di pianificazione delle opere al fine di consentire procedure di confronto e selezione dei progetti e definizione delle priorità, in coerenza, per quanto riguarda le infrastrutture strategiche, con i criteri adottati nella definizione del programma di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni;

b) predisposizione da parte del Ministero competente di linee guida obbligatorie e standardizzate per la valutazione degli investimenti;

b) identica;

c) garanzia di indipendenza e professionalità dei valutatori anche attraverso l’utilizzo di competenze interne agli organismi di valutazione esistenti, con il ricorso a competenze esterne solo qualora manchino adeguate professionalità e per valutazioni particolarmente complesse;

c) identica;

d) potenziamento e sistematicità della valutazione ex post sull’efficacia e sull’utilità degli interventi infrastrutturali, rendendo pubblici gli scostamenti rispetto alle valutazioni ex ante;

d) identica;

e) separazione del finanziamento dei progetti da quello delle opere attraverso la costituzione di due appositi fondi. Al «fondo progetti» si accede a seguito dell’esito positivo della procedura di valutazione tecnico-economica degli studi di fattibilità; al «fondo opere» si accede solo dopo il completamento della progettazione definitiva;

e) identica;

f) adozione di regole trasparenti per le informazioni relative al finanziamento e ai costi delle opere; previsione dell’invio di relazioni annuali in formato telematico alle Camere e procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere e dei singoli interventi con particolare riferimento ai costi complessivi sostenuti e ai risultati ottenuti;

f) adozione di regole trasparenti per le informazioni relative al finanziamento e ai costi delle opere; previsione dell’invio di relazioni annuali in formato telematico alle Camere e procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere e dei singoli interventi con particolare riferimento ai costi complessivi sostenuti e ai risultati ottenuti relativamente all’effettivo stato di realizzazione delle opere;

g) previsione di un sistema di verifica per l’utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti con automatico definanziamento in caso di mancato avvio delle opere entro i termini stabiliti.

g) identica.

 

10. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 8 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

 

11. Per i tre esercizi finanziari successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta adeguatamente motivata dei Ministri competenti, che illustri lo stato di attuazione dei programmi di spesa e i relativi tempi di realizzazione, il Ministro dell’economia e delle finanze, previa valutazione delle cause che ne determinano la necessità e al fine di evitare l’insorgenza di possibili contenziosi con conseguenti oneri, può prorogare di un ulteriore anno i termini di conservazione dei residui passivi relativi a spese in conto capitale.

Art. 32.

Art. 31.

(Garanzie statali)

(Garanzie statali)

1. In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze sono elencate le garanzie principali e sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti o altri soggetti.

Identico

Art. 33.

Art. 32.

(Esercizio provvisorio)

(Esercizio provvisorio)

1. L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Identico

2. Durante l’esercizio provvisorio, la gestione del bilancio è consentita per tanti dodicesimi della spesa prevista da ciascun capitolo quanti sono i mesi dell’esercizio provvisorio, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, qualora si tratti di spesa obbligatoria e non suscettibile di impegni o di pagamenti frazionati in dodicesimi.

 

3. Le limitazioni di cui al comma 2 si intendono riferite sia alle autorizzazioni di impegno sia a quelle di pagamento.

 

Art. 34.

Art. 33.

(Assestamento e variazioni di bilancio)

(Assestamento e variazioni di bilancio)

1. Ogni anno il Ministro dell’economia e delle finanze presenta alle Camere, ove ne ricorrano le condizioni, un disegno di legge ai fini dell’assestamento delle previsioni di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell’esercizio scaduto il 31 dicembre precedente.

1. Entro il mese di giugno di ciascun anno, il Ministro dell’economia e delle finanze presenta un disegno di legge ai fini dell’assestamento delle previsioni di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell’esercizio scaduto il 31 dicembre precedente.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere alle variazioni di bilancio occorrenti per l’applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione indicando, per ciascun capitolo, le dotazioni sia di competenza sia di cassa.

2. Identico.

3. Con il disegno di legge di cui al comma 1 possono essere proposte, limitatamente all’esercizio in corso, variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie relative a programmi di una stessa missione con le modalità indicate dall’articolo 24, comma 3.

3. Con il disegno di legge di cui al comma 1 possono essere proposte, limitatamente all’esercizio in corso, variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie relative a programmi di una stessa missione con le modalità indicate dall’articolo 23, comma 3.

4. Nel rispetto dell’invarianza dei saldi di finanza pubblica, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere adottate variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie interne a ciascun programma, relativamente alle spese per adeguamento al fabbisogno nell’ambito delle spese rimodulabili, su proposta dei Ministri competenti. Resta precluso l’utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti.

4. Identico.

Art. 35.

Art. 34.

(Impegni)

(Impegni)

1. I dirigenti, nell’ambito delle attribuzioni ad essi demandate per legge, impegnano ed ordinano le spese nei limiti delle risorse assegnate in bilancio. Restano ferme le disposizioni speciali che attribuiscono la competenza a disporre impegni e ordini di spesa ad organi costituzionali dello Stato dotati di autonomia contabile.

1. Identico.

2. Formano impegni sugli stanziamenti di competenza le sole somme dovute dallo Stato a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate.

2. Identico.

3. Gli impegni assunti possono riferirsi soltanto all’esercizio in corso.

3. Identico.

4. Previo assenso del Ministero dell’economia e delle finanze, con salvaguardia della compatibilità con il fabbisogno e l’indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, per le spese correnti possono essere assunti impegni estesi a carico di esercizi successivi, nei limiti delle risorse stanziate nel bilancio pluriennale a legislazione vigente, ove ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi, e quando si tratti di spese continuative e ricorrenti, se l’amministrazione ne riconosca la necessità o la convenienza.

4. Identico.

5. Le spese per stipendi ed altri assegni fissi equivalenti, pensioni ed assegni congeneri sono imputate alla competenza del bilancio dell’anno finanziario in cui vengono disposti i relativi pagamenti, fatta eccezione per le competenze dovute a titolo di arretrati relativi ad anni precedenti derivanti da rinnovi contrattuali per le quali è consentita l’imputazione in conto residui.

5. Identico.

6. Per gli impegni di spesa in conto capitale che prevedano opere o interventi ripartiti in più esercizi si applicano le disposizioni dell’articolo 31, comma 2.

6. Per gli impegni di spesa in conto capitale che prevedano opere o interventi ripartiti in più esercizi si applicano le disposizioni dell’articolo 30, comma 2.

7. Alla chiusura dell’esercizio finanziario il 31 dicembre, nessun impegno può essere assunto a carico dell’esercizio scaduto. Gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato per le spese decentrate si astengono dal ricevere atti di impegno che dovessero pervenire dopo tale data, fatti salvi quelli direttamente conseguenti all’applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nell’ultimo quadrimestre dell’anno.

7. Identico.

Capo III

Capo III

IL RENDICONTO GENERALE
DELLO STATO

IL RENDICONTO GENERALE
DELLO STATO

Art. 36.

Art. 35.

(Risultanze della gestione)

(Risultanze della gestione)

1. Il Ministro dell’economia e delle finanze presenta alle Camere, entro il mese di giugno, il rendiconto generale dell’esercizio scaduto il 31 dicembre dell’anno precedente, articolato per missioni e programmi. Il relativo disegno di legge è corredato di apposita nota preliminare generale.

1. Identico.

2. Al rendiconto di cui al comma 1 è allegata per ciascuna amministrazione una nota integrativa, articolata per missioni e programmi in coerenza con le indicazioni contenute nella nota integrativa al bilancio di previsione. La nota integrativa al rendiconto si compone di due sezioni:

2. Identico:

a) la prima sezione contiene il rapporto sui risultati, che espone l’analisi e la valutazione del grado di realizzazione degli obiettivi indicati nella nota integrativa di cui all’articolo 22, comma 9, lettera a), numero 1). Ciascuna amministrazione, in coerenza con lo schema e gli indicatori contenuti nella nota integrativa al bilancio di previsione, illustra, con riferimento allo scenario socio-economico e alle priorità politiche, lo stato di attuazione degli obiettivi riferiti a ciascun programma, i risultati conseguiti e le relative risorse utilizzate, anche con l’indicazione dei residui accertati, motivando gli eventuali scostamenti rispetto a quanto previsto nella nota di cui all’articolo 22, comma 9, lettera a);

a) la prima sezione contiene il rapporto sui risultati, che espone l’analisi e la valutazione del grado di realizzazione degli obiettivi indicati nella nota integrativa di cui all’articolo 21, comma 11, lettera a), numero 1). Ciascuna amministrazione, in coerenza con lo schema e gli indicatori contenuti nella nota integrativa al bilancio di previsione, illustra, con riferimento allo scenario socio-economico e alle priorità politiche, lo stato di attuazione degli obiettivi riferiti a ciascun programma, i risultati conseguiti e le relative risorse utilizzate, anche con l’indicazione dei residui accertati, motivando gli eventuali scostamenti rispetto a quanto previsto nella nota di cui all’articolo 21, comma 11, lettera a);

b) la seconda sezione illustra, con riferimento ai programmi, i risultati finanziari ed espone i principali fatti della gestione, motivando gli eventuali scostamenti tra le previsioni iniziali di spesa e quelle finali indicate nel rendiconto generale.

b) identica.

3. Allo stato di previsione dell’entrata è allegata una nota integrativa che espone le risultanze della gestione.

3. Identico.

4. I regolamenti parlamentari stabiliscono le modalità e la tempistica del controllo, da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, dello stato di attuazione dei programmi e delle relative risorse finanziarie.

4. I regolamenti parlamentari stabiliscono le modalità e i termini per l’esercizio del controllo, da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, dello stato di attuazione dei programmi e delle relative risorse finanziarie.

Art. 37.

Art. 36.

(Elementi del conto del bilancio
e del conto del patrimonio)

(Elementi del conto del bilancio
e del conto del patrimonio)

1. I risultati della gestione dell’anno finanziario sono riassunti e dimostrati nel rendiconto generale dello Stato costituito da due distinte parti:

1. Identico.

a) conto del bilancio;

 

b) conto generale del patrimonio.

 

2. Il conto del bilancio, in relazione alla classificazione del bilancio, comprende:

2. Identico.

a) le entrate di competenza dell’anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere;

 

b) le spese di competenza dell’anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare;

 

c) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori;

 

d) le somme versate in tesoreria e quelle pagate per ciascun capitolo del bilancio distintamente in conto competenza e in conto residui;

 

e) il conto totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all’esercizio successivo.

 

3. Il conto generale del patrimonio comprende:

3. Identico.

a) le attività e le passività finanziarie e patrimoniali con le variazioni derivanti dalla gestione del bilancio e quelle verificatesi per qualsiasi altra causa;

 

b) la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale.

 

4. Il conto generale del patrimonio è corredato del conto del dare ed avere relativo al servizio di Tesoreria statale, con allegati il movimento generale di cassa e la situazione del Tesoro e la situazione dei debiti e crediti di tesoreria.

4. Identico.

5. In apposito allegato conoscitivo al rendiconto generale dello Stato sono illustrate le risultanze economiche per ciascun Ministero. I costi sostenuti sono rappresentati secondo le voci del piano dei conti, distinti per programma e per centri di costo. La rilevazione dei costi sostenuti dall’amminis­trazione include il prospetto di riconciliazione che collega le risultanze economiche con quelle della gestione finanziaria delle spese contenute nel conto del bilancio.

5. Identico.

6. Il rendiconto generale dello Stato contiene inoltre, in apposito allegato, l’illustrazione delle risultanze delle spese relative ai programmi aventi natura o contenuti ambientali, allo scopo di evidenziare le risorse impiegate per finalità di valorizzazione, tutela, conservazione, ripristino e utilizzo sostenibile del patrimonio naturale. A tal fine, le amministrazioni interessate forniscono al Ministero dell’economia e delle finanze le informazioni necessarie secondo gli schemi contabili e le modalità di rappresentazione stabilite con determina del Ragioniere generale dello Stato in coerenza con gli indirizzi e i regolamenti comunitari in materia.

6. Il rendiconto generale dello Stato contiene inoltre, in apposito allegato, l’illustrazione delle risultanze delle spese relative ai programmi aventi natura o contenuti ambientali, allo scopo di evidenziare le risorse impiegate per finalità di protezione dell’ambiente, riguardanti attività di tutela, conservazione, ripristino e utilizzo sostenibile delle risorse e del patrimonio naturale. A tal fine, le amministrazioni interessate forniscono al Ministero dell’economia e delle finanze le informazioni necessarie secondo gli schemi contabili e le modalità di rappresentazione stabilite con determina del Ragioniere generale dello Stato in coerenza con gli indirizzi e i regolamenti comunitari in materia.

7. Il Ministro dell’economia e delle finanze, nella gestione delle spese, provvede ad assicurare adeguati controlli anche a carattere economico-finanziario.

7. Identico.

Art. 38.

Art. 37.

(Parificazione del rendiconto)

(Parificazione del rendiconto)

1. Al termine dell’anno finanziario ciascun Ministero, per cura del direttore del competente ufficio centrale del bilancio, compila il conto del bilancio ed il conto del patrimonio relativi alla propria amministrazione.

Identico

2. I conti di cui al comma 1 sono trasmessi al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il 30 aprile successivo al termine dell’anno finanziario e, non più tardi del 31 maggio, il Ministro dell’economia e delle finanze, per cura del Ragioniere generale dello Stato, trasmette alla Corte dei conti il rendiconto generale dell’esercizio scaduto.

 

Art. 39.

Art. 38.

(Presentazione del rendiconto)

(Presentazione del rendiconto)

1. La Corte dei conti, parificato il rendiconto generale, lo trasmette al Ministro dell’economia e delle finanze per la successiva presentazione alle Camere.

Identico

Capo IV

Capo IV

ANALISI E VALUTAZIONE
DELLA SPESA

ANALISI E VALUTAZIONE DELLA SPESA E COMPLETAMENTO DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO

Art. 40.

Art. 39.

(Analisi e valutazione della spesa)

(Analisi e valutazione della spesa)

1. Il Ministero dell’economia e delle finanze collabora con le amministrazioni centrali dello Stato, al fine di garantire il supporto per la verifica dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi di cui all’articolo 10, comma 2, lettera e), per il monitoraggio dell’efficacia delle misure rivolte al loro conseguimento e di quelle disposte per incrementare il livello di efficienza delle amministrazioni stesse. La collaborazione ha luogo nell’ambito di appositi nuclei di analisi e valutazione della spesa, istituiti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono disciplinate la composizione e le modalità di funzionamento dei nuclei.

1. Il Ministero dell’economia e delle finanze collabora con le amministrazioni centrali dello Stato, al fine di garantire il supporto per la verifica dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi di cui all’articolo 10, comma 2, lettera e), per il monitoraggio dell’efficacia delle misure rivolte al loro conseguimento e di quelle disposte per incrementare il livello di efficienza delle amministrazioni stesse. La collaborazione ha luogo nell’ambito di appositi nuclei di analisi e valutazione della spesa, istituiti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono disciplinate la composizione e le modalità di funzionamento dei nuclei. Ai predetti nuclei partecipa anche un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

2. Nell’ambito dell’attività di collaborazione di cui al comma 1 viene altresì svolta la verifica sull’articolazione dei programmi che compongono le missioni, sulla coerenza delle norme autorizzatorie delle spese rispetto al contenuto dei programmi stessi, con la possibilità di proporre, attraverso apposito provvedimento legislativo, l’accorpamento e la razionalizzazione delle leggi di finanziamento per renderne più semplice e trasparente il collegamento con il relativo programma, nonché sulla rimodulabilità delle risorse iscritte in bilancio. In tale ambito il Ministero dell’economia e delle finanze fornisce alle amministrazioni centrali dello Stato supporto metodologico per la definizione delle previsioni di spesa e dei fabbisogni associati ai programmi e agli obiettivi indicati nella nota integrativa di cui all’articolo 22, comma 9, lettera a), e per la definizione degli indicatori di risultato ad essi associati.

2. Nell’ambito dell’attività di collaborazione di cui al comma 1 viene altresì svolta la verifica sull’articolazione dei programmi che compongono le missioni, sulla coerenza delle norme autorizzatorie delle spese rispetto al contenuto dei programmi stessi, con la possibilità di proporre, attraverso apposito provvedimento legislativo, l’accorpamento e la razionalizzazione delle leggi di finanziamento per renderne più semplice e trasparente il collegamento con il relativo programma, nonché sulla rimodulabilità delle risorse iscritte in bilancio. In tale ambito il Ministero dell’economia e delle finanze fornisce alle amministrazioni centrali dello Stato supporto metodologico per la definizione delle previsioni di spesa e dei fabbisogni associati ai programmi e agli obiettivi indicati nella nota integrativa di cui all’articolo 21, comma 11, lettera a), e per la definizione degli indicatori di risultato ad essi associati.

3. Le attività svolte dai nuclei di cui al comma 1 sono funzionali alla formulazione di proposte di rimodulazione delle risorse finanziarie tra i diversi programmi di spesa ai sensi dell’articolo 24 e alla predisposizione del rapporto sui risultati di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a).

3. Le attività svolte dai nuclei di cui al comma 1 sono funzionali alla formulazione di proposte di rimodulazione delle risorse finanziarie tra i diversi programmi di spesa ai sensi dell’articolo 23, comma 3, e alla predisposizione del rapporto sui risultati di cui all’articolo 35, comma 2, lettera a).

4. Per le attività di cui al presente articolo, nonché per la realizzazione del Rapporto di cui all’articolo 42, il Ministero dell’economia e delle finanze istituisce e condivide con le amministrazioni centrali dello Stato, nell’ambito della banca dati di cui all’articolo 14, una apposita sezione che raccoglie tutte le informazioni necessarie alla realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1, nonché delle analisi di efficienza contenute nel Rapporto di cui all’articolo 42. La banca dati raccoglie le informazioni che le amministrazioni sono tenute a fornire attraverso una procedura da definire con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

4. Per le attività di cui al presente articolo, nonché per la realizzazione del Rapporto di cui all’articolo 41, il Ministero dell’economia e delle finanze istituisce e condivide con le amministrazioni centrali dello Stato, nell’ambito della banca dati di cui all’articolo 13, una apposita sezione che raccoglie tutte le informazioni necessarie alla realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1 del presente articolo, nonché delle analisi di efficienza contenute nel Rapporto di cui all’articolo 41. La banca dati raccoglie le informazioni che le amministrazioni sono tenute a fornire attraverso una procedura da definire con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Le informazioni di cui al presente comma sono trasmesse dal Ministero dell’economia e delle finanze alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, ai fini dell’esercizio delle funzioni delegate al Ministro per la pubblica ammini­strazione e l’innovazione, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica ammini­strazione e l’innovazione.

Art. 41.

Art. 40.

(Completamento della revisione
della struttura del bilancio dello Stato)

(Delega al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato)

(Si veda l’articolo 43)

 

1. Il Ministero dell’economia e delle finanze, in collaborazione con le amministrazioni e sulla base di criteri da definire con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, procede alla verifica e alla proposta di revisione dei programmi di spesa, ivi compresa la loro eventuale soppressione o accorpamento.

2. Al fine di consentire il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato ed evitare sovrapposizioni di competenze tra Ministeri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede alla revisione dell’attribuzione dei programmi e delle relative risorse tra i Ministeri, in coerenza con i compiti e le funzioni istituzionali proprie di ciascun Ministero.

3. La revisione deve essere operata in modo da garantire che ciascuna amministrazione abbia la disponibilità delle risorse collegate ai programmi di spesa per i quali è competente a intraprendere azioni per il perseguimento dei relativi obiettivi e della cui realizzazione è responsabile.

4. Le attività di cui al presente articolo devono concludersi entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Tutte le proposte di revisione di cui al presente articolo sono trasmesse alle competenti Commissioni parlamentari per il relativo parere ai fini dell’aggiornamento del bilancio di previsione.

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato con particolare riguardo alla riorganizzazione dei programmi di spesa e delle missioni e alla programmazione delle risorse, assicurandone una maggiore certezza, trasparenza e flessibilità.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) revisione delle missioni in relazione alle funzioni principali e agli obiettivi perseguiti con la spesa pubblica, delineando un’opportuna correlazione tra missioni e Ministeri ed enucleando eventuali missioni trasversali;

b) revisione del numero e della struttura dei programmi, che devono essere omogenei con riferimento ai risultati da perseguire in termini di prodotti e servizi finali, in modo da assicurare:

1) l’univoca corrispondenza tra il programma, le relative risorse e strutture assegnate, e ciascun Ministero, in relazione ai compiti e alle funzioni istituzionali proprie di ciascuna amministrazione, evitando ove possibile la condivisione di programmi tra più Ministeri;

 

2) l’affidamento di ciascun programma di spesa ad un unico centro di responsabilità amministrativa;

 

3) il raccordo dei programmi alla classificazione COFOG di secondo livello;

 

c) revisione degli stanziamenti iscritti in ciascun programma e della relativa legislazione in coerenza con gli obiettivi da perseguire;

 

d) revisione, per l’entrata, delle unità elementari del bilancio per assicurare che la denominazione richiami esplicita­mente l’oggetto e ripartizione delle unità promiscue in articoli in modo da assicurare che la fonte di gettito sia chiaramente e univocamente individuabile;

 

e) adozione, per la spesa, anche a fini gestionali e di rendicontazione, delle azioni quali componenti del programma e unità elementari del bilancio dello Stato affiancate da un piano dei conti integrato che assicuri il loro raccordo alla classi­ficazione COFOG e alla classificazione economica di terzo livello;

 

f) previsione che le nuove autoriz­zazioni legislative di spesa debbano essere formulate in termini di finanziamento di uno specifico programma di spesa;

 

g) introduzione della programmazione triennale delle risorse e degli obiettivi delle amministrazioni dello Stato e individuazione di metodologie comuni di definizione di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferibili ai programmi del bilancio;

 

h) introduzione di criteri e modalità per la fissazione di limiti per le spese rimodulabili del bilancio dello Stato. I predetti limiti, individuati in via di massima nella Decisione di cui all’articolo 10 e adottati con la successiva legge di bilancio, devono essere coerenti con la programmazione triennale delle risorse;

 

i) adozione, in coerenza con i limiti di spesa stabiliti, di accordi triennali tra il Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri Ministri, in cui vengono concordati gli obiettivi da conseguire nel triennio e i relativi tempi;

 

l) riordino delle norme che autoriz­zano provvedimenti di variazione al bilancio in corso d’anno;

 

m) accorpamento dei fondi di riserva e speciali iscritti nel bilancio dello Stato;

 

n) affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema di contabilità economico-patri­moniale funzionale alla verifica dei risultati conseguiti dalle amministra­zioni;

 

o) revisione del conto riassuntivo del tesoro allo scopo di garantire maggiore chiarezza e significatività delle informa­zioni in esso contenute attraverso l’integrazione dei dati contabili del bilancio dello Stato e di quelli della tesoreria;

 

p) progressiva eliminazione, entro il termine di ventiquattro mesi, delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti mediante il versamento di somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato, ad eccezione della gestione relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché delle gestioni fuori bilancio istituite ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, delle gestioni fuori bilancio autorizzate per legge, dei programmi comuni tra più amministrazioni, enti, organismi pubblici e privati, nonché dei casi di urgenza e necessità. A tal fine, andrà disposto il contestuale versamento delle dette disponibilità in conto entrata al bilancio, per la nuova assegnazione delle somme nella competenza delle inerenti imputazioni di spesa che vi hanno dato origine, ovvero, qualora queste ultime non fossero più esistenti in bilancio, a nuove imputazioni appositamente istituite; previsione, per le gestioni fuori bilancio che resteranno attive, dell’obbligo di rendicontazione annuale delle risorse acquisite e delle spese effettuate secondo schemi classificatori armonizzati con quelli del bilancio dello Stato e a questi aggregabili a livello di dettaglio sufficientemente elevato;

 

q) previsione della possibilità di identificare i contributi speciali iscritti nel bilancio dello Stato finalizzati agli obiettivi di cui all’articolo 119, quinto comma, della Costituzione e destinati ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni.

 

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, limitatamente agli stati di previsione di rispettivo interesse, e per i profili finanziari, entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono essere comunque adottati in via definitiva dal Governo.

 

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottate disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con le stesse modalità previsti dal presente articolo.

Art. 42.

Art. 41.

(Rapporto sulla spesa
delle amministrazioni dello Stato)

(Rapporto sulla spesa
delle amministrazioni dello Stato)

1. Ogni tre anni, a partire da quello successivo all’istituzione della banca dati di cui all’articolo 40, comma 4, il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche sulla base delle attività di cui al medesimo articolo 40, elabora un Rapporto sulla spesa delle amministrazioni dello Stato.

1. Ogni tre anni, a partire da quello successivo all’istituzione della banca dati di cui all’articolo 13, il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, anche sulla base delle attività di cui all’articolo 39, elabora un Rapporto sulla spesa delle amministrazioni dello Stato.

2. Il Rapporto di cui al comma 1 illustra la composizione e l’evoluzione della spesa, i risultati conseguiti con le misure adottate ai fini del suo controllo e quelli relativi al miglioramento del livello di efficienza delle stesse amministrazioni.

2. Identico.

3. Il Rapporto, in particolare, per i principali settori e programmi di spesa:

3. Identico:

a) esamina l’evoluzione e la composizione della spesa identificando le eventuali aree di inefficienza e di inefficacia, anche attraverso la valutazione dei risultati storici ottenuti;

a) identica;

b) propone gli indicatori di performance da adottare;

b) propone gli indicatori di risultato da adottare;

c) fornisce la base analitica per la definizione e il monitoraggio degli indicatori di cui alla lettera b) verificabili ex post, utilizzati al fine di valutare il conseguimento degli obiettivi di ciascuna amministrazione e accrescere la qualità dei servizi pubblici;

c) identica;

d) suggerisce possibili riallocazioni della spesa, liberando risorse da destinare ai diversi settori di spesa e ad iniziative considerate prioritarie;

d) identica;

e) fornisce la base analitica per la programmazione su base triennale delle iniziative e delle risorse su obiettivi verificabili, anche basandosi sul controllo di gestione dei risultati.

e) identica.

4. Il Rapporto di analisi e valutazione della spesa è predisposto entro il 20 luglio dell’ultimo anno di ciascun triennio ed è inviato al Parlamento.

4. Identico.

 

5. All’articolo 3, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l’ultimo periodo è soppresso.

Capo V

Capo V

COMPLETAMENTO DELLA RIFORMA
DEL BILANCIO DELLO STATO

DELEGA AL GOVERNO
PER IL PASSAGGIO AL
BILANCIO
DI SOLA CASSA

Art. 43.

Soppresso

(Delega al Governo per il completamento della riforma del bilancio dello Stato e adozione del metodo della programmazione triennale delle risorse)

(Si veda l’articolo 40).

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2 riguardo all’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per consentire il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato e la programmazione delle risorse assicurandone una maggiore certezza, trasparenza e flessibilità.

 

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 devono essere ispirati ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

a) introduzione della programmazione triennale delle risorse e degli obiettivi delle amministrazioni dello Stato e indi­viduazione di metodologie comuni di definizione degli indicatori di performance semplici, misurabili e riferibili ai programmi del bilancio;

 

b) introduzione di criteri e modalità per la fissazione di limiti per le spese rimodulabili del bilancio dello Stato. I predetti limiti, individuati in via di massima in sede di Decisione di cui all’articolo 10 e adottati con la successiva legge di bilancio, devono essere coerenti con la programmazione triennale delle risorse;

 

c) adozione, in coerenza con i limiti di spesa stabiliti, di accordi triennali tra il Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri Ministri, in cui vengono concordati gli obiettivi da conseguire nel triennio e i relativi tempi;

 

d) previsione della possibilità di prorogare di un ulteriore anno i termini di conservazione dei residui passivi relativi a spese in conto capitale, su proposta adeguatamente motivata dei Ministeri competenti che illustri lo stato di attuazione dei programmi di spesa e le cause che determinano la necessità di uno slittamento dei relativi tempi di attuazione;

 

e) adozione, anche ai fini gestionali e di rendicontazione, delle azioni quali componenti del programma e unità elementari del bilancio dello Stato affiancate da un piano dei conti integrato;

 

f) accorpamento dei fondi di riserva e speciali iscritti sul bilancio dello Stato;

 

g) riordino delle norme che autorizzano provvedimenti di variazione al bilancio in corso d’anno;

 

h) adeguamento della normativa di contabilità pubblica nel senso del passaggio, nella predisposizione del bilancio annuale di previsione e degli altri documenti contabili, da una redazione in termini di competenza e cassa a una redazione in termini di sola cassa, con separata ed analitica eviden­ziazione conoscitiva delle corrispondenti previsioni di competenza finanziaria ed economica con riferimento al sistema di contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione, in particolare prevedendo che la gestione delle risorse iscritte in bilancio venga condotta dal responsabile del pro­gramma di spesa attraverso un continuo monitoraggio che garantisca, sotto la sua responsabilità, contabile ed ammini­strativa, l’equilibrio delle disponibilità e delle spese, nel presupposto che il responsabile del programma ordini e paghi le spese sulla base di un programma, da lui predisposto, che tenga conto della fase temporale di assunzione degli impegni;

 

i) previsione di un regime transitorio, avente durata massima di tre anni, per consentire l’attuazione della nuova disciplina di cui alla lettera h), l’as­sorbimento dell’ammontare dei residui e l’adeguamento delle procedure di entrata e di spesa;

 

l) affiancamento, ai fini conoscitivi, in via sperimentale, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema di contabilità economico-patrimoniale fun­zionale alla verifica dei risultati conseguiti dalle amministrazioni, con conseguente elaborazione dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa;

 

m) revisione del conto riassuntivo del tesoro allo scopo di garantire maggiore chiarezza e significatività delle informazioni in esso contenute attraverso l’integrazione dei dati contabili del bilancio dello Stato e quelli della tesoreria;

 

n) progressiva eliminazione, entro il termine di ventiquattro mesi, delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti mediante il versamento di somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato, ad eccezione delle gestioni fuori bilancio istituite ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, delle gestioni fuori bilancio autorizzate per legge, dei programmi comuni tra più amministrazioni, enti, organismi pubblici e privati, nonché nei casi di urgenza e necessità. A tal fine, andrà disposto il contestuale versamento delle dette disponibilità in conto entrata al bilancio, per la nuova assegnazione delle somme nella competenza delle inerenti imputazioni di spesa che ne hanno dato origine, ovvero, qualora queste ultime non fossero più esistenti in bilancio, a nuove imputazioni all’uopo appositamente istituite;

 

o) affidamento di ciascun programma ad un unico centro di responsabilità amministrativa;

 

p) previsione della possibilità di identificare i contributi speciali iscritti sul bilancio dello Stato finalizzati agli obiettivi di cui al quinto comma dell’articolo 119 della Costituzione e destinati ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni;

 

q) revisione sia per l’entrata che per la spesa delle unità elementari del bilancio amministrativo per assicurare che la denominazione richiami esplicitamente l’oggetto; revisione della ripartizione delle unità promiscue in articoli tale da assicurare che la fonte di gettito o la destinazione della spesa sia chiaramente ed univocamente individuabile.

 

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine per l’espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo. I decreti legislativi che comportino riflessi di ordine finanziario devono essere corredati della relazione tecnica di cui all’articolo 18, comma 3.

 

4. Gli schemi dei decreti legislativi relativi alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali sono, altresì, trasmessi per l’intesa alla Conferenza unificata.

 

 

Art. 42.

 

(Delega al Governo per il passaggio al bilancio di sola cassa)

 

1. Ai fini del passaggio, nella predisposizione del bilancio annuale di previsione e degli altri documenti contabili dello Stato, da una redazione in termini di competenza e cassa ad una redazione in termini di sola cassa, il Governo è delegato ad adottare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

a) affiancamento al bilancio di cassa, a fini conoscitivi, di un corrispondente prospetto redatto in termini di competenza;

 

b) adozione di sistemi contabili di rilevazione che assicurino la disponibilità dei dati relativi alle posizioni debitorie e creditorie dello Stato anche al fine della compilazione di un elenco degli impegni in modo da evitare la formazione di situazioni debitorie;

 

c) rilevazione delle informazioni necessarie al raccordo dei dati di bilancio con i criteri previsti per la redazione del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche secondo i criteri adottati in ambito comunitario;

 

d) previsione di un sistema di controlli preventivi sulla legittimità contabile e amministrativa dell’obbligazione assunta dal dirigente responsabile;

 

e) previsione dell’obbligo, a carico del dirigente responsabile, di predisporre un apposito piano finanziario che tenga conto della fase temporale di assunzione delle obbligazioni, sulla base del quale ordina e paga le spese;

 

f) adeguamento della disciplina previ­sta dalla presente legge in conseguenza dell’adozione del bilancio di cassa e previsione di un periodo transitorio per l’attuazione della nuova disciplina e lo smaltimento dei residui passivi accertati al momento dell’effettivo passaggio al bilancio di cassa;

 

g) considerazione, ai fini della predisposizione dei decreti legislativi di cui al presente comma, dei risultati della sperimentazione condotta ai sensi del comma 2;

 

h) definizione di limiti all’assunzione di obbligazioni da parte del dirigente responsabile in relazione all’autorizza­zione di cassa disponibile, con previsione di appositi correttivi che tengano conto delle caratteristiche delle diverse tipologie di spesa;

 

i) previsione della graduale estensione dell’applicazione del bilancio di cassa alle altre amministrazioni pubbliche.

 

2. Ai fini dell’attuazione del comma 1, il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato avvia un’apposita sperimen­tazione della durata massima di due esercizi finanziari. Le amministrazioni coinvolte nella sperimentazione, i relativi termini e le modalità di attuazione sono definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con le medesime amministrazioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Lo schema di decreto, dopo l’acquisizione del parere della Corte dei conti, è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per il relativo parere.

 

3. Nei due esercizi finanziari successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, il Ministro dell’economia e delle finanze trasmette alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti un rapporto sullo stato di attuazione e sulle risultanze della sperimentazione di cui al comma 2.

 

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comuni­cazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo. I decreti legislativi che comportino riflessi di ordine finanziario devono essere corredati della relazione tecnica di cui all’articolo 17, comma 3.

 

5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con le stesse modalità previsti dal presente articolo.

Art. 44.

Art. 43.

(Copertura finanziaria per l’adeguamento
dei sistemi informativi)

(Copertura finanziaria per l’adeguamento
dei sistemi informativi)

1. Per l’attuazione delle disposizioni contenute nel presente titolo, è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l’anno 2010 e di 3.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012. Al relativo onere si provvede:

Identico

a) quanto a 2.000.000 di euro per l’anno 2010 e a 3.000.000 di euro per l’anno 2011, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrata dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

 

b) quanto a 3.000.000 di euro per l’anno 2012, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

 

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

TITOLO VII

TITOLO VII

TESORERIA DEGLI ENTI PUBBLICI
E PROGRAMMAZIONE DEI FLUSSI
DI CASSA

TESORERIA DEGLI ENTI PUBBLICI
E PROGRAMMAZIONE DEI FLUSSI
DI CASSA

Art. 45.

Art. 44.

(Definizione dei saldi di cassa)

(Definizione dei saldi di cassa)

1. Il saldo di cassa del settore statale è il risultato del consolidamento tra flussi di cassa del bilancio dello Stato e della Tesoreria statale. Esso esprime il fabbisogno da finanziare attraverso emissioni di titoli di Stato ed altri strumenti a breve e lungo termine.

Identico

2. Il saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche è il risultato del consolidamento dei flussi di cassa fra i diversi sottosettori.

 

3. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sono definiti, in coerenza con le regole internazionali, gli aggregati sottostanti i menzionati saldi e i criteri metodologici per il calcolo degli stessi.

 

Art. 46.

Art. 45.

(Tesoreria degli enti pubblici)

(Tesoreria degli enti pubblici)

1. In materia di Tesoreria unica, per gli enti ed organismi pubblici restano ferme le disposizioni contenute nella legge 29 ottobre 1984, n. 720.

Identico

Art. 47.

Art. 46.

(Programmazione finanziaria)

(Programmazione finanziaria)

1. Ai fini dell’efficiente gestione del debito, le amministrazioni statali presentano, entro il 31 dicembre, una previsione dell’evoluzione attesa dei flussi di cassa per l’anno seguente con relativo aggiornamento mensile entro il 10 di ciascun mese, sulla base di uno schema definito con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

1. Ai fini dell’efficiente gestione del debito e per le finalità di cui all’articolo 47, le amministrazioni statali presentano, entro il 31 dicembre, una previsione dell’evoluzione attesa dei flussi di cassa per l’anno seguente con relativo aggiornamento mensile entro il 10 di ciascun mese, sulla base di uno schema definito con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

2. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sono individuate le cadenze giornaliere per l’effettuazione di pagamenti di natura ricorrente e le modalità di attuazione del comma 1.

2. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sono individuati le cadenze giornaliere per l’effettuazione di pagamenti di natura ricorrente e le modalità di attuazione del comma 1, nonché i tempi e le modalità di trasmissione, da parte delle ammini­strazioni statali, delle informazioni sui flussi di cassa utili per le previsioni sui prelevamenti dalla tesoreria statale e ogni altra informazione idonea a consentire una gestione ottimale della liquidità del conto «Disponibilità del Tesoro».

 

3. Il Ministero dell’economia e delle finanze, per le finalità di cui all’articolo 47, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per il coordina­mento della finanza pubblica, definisce i tempi e le modalità di trasmissione, da parte degli enti territoriali assoggettati al patto di stabilità interno, delle informa­zioni sui flussi di cassa utili per le previsioni sui prelevamenti dalla tesoreria statale e ogni altra informa­zione idonea a consentire una gestione ottimale della liquidità del conto «Disponibilità del Tesoro». Le previsioni non costituiscono alcun vincolo all’attività gestionale dell’ente.

 

4. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministero dell’economia e delle finanze è altresì autorizzato a stipulare protocolli d’intesa con gli enti pubblici che detengono conti presso la Tesoreria dello Stato.

Art. 48.

Art. 47.

(Modifiche alla disciplina dei conti
intrattenuti dal Tesoro
per la gestione delle disponibilità liquide)

(Modifiche alla disciplina dei conti
intrattenuti dal Tesoro
per la gestione delle disponibilità liquide)

1. All’articolo 5, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: «Il Ministero dell’economia e delle finanze e la Banca d’Italia stabiliscono mediante convenzione le condizioni di tenuta del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d’Italia per il servizio di tesoreria e dei conti ad esso assimilabili ed il saldo massimo su cui la Banca d’Italia corrisponde un tasso di interesse, commisurato a parametri di mercato monetario. Con successivo decreto del Ministro, sulla base di criteri di trasparenza, efficienza e competitività, sono stabilite le modalità di movimentazione della liquidità e di selezione delle controparti».

1. Identico.

2. La convenzione di cui all’articolo 5, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è stipulata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Identico.

3. Fino al momento della data di entrata in vigore della convenzione, ai sensi del comma 2 del presente articolo, la remunerazione del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d’Italia per il servizio di tesoreria avverrà secondo le modalità ed i termini previsti dal citato articolo 5, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge. Nel periodo transitorio restano ferme le disposizioni previste all’articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002, e all’articolo 4, terzo comma, del decreto ministeriale 6 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2003: «Modalità per l’informatiz­zazione degli ordini di prelevamento dei fondi dai conti correnti di tesoreria centrale», relative alla remunerazione dei conti assimilabili al conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d’Italia per il servizio di tesoreria.

3. Identico.

4. All’articolo 46 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, il comma 3 è sostituito dal seguente:

4. Identico.

«3. Sulle giacenze del Fondo la Banca d’Italia corrisponde semestralmente un tasso pari a quello del conto denominato: “Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria“ (L)».

 

5. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sono definiti modalità e criteri di contabilizzazione delle operazioni disci­plinate dalle disposizioni di cui al presente articolo.

5. Con decreti del Ministero dell’economia e delle finanze sono definiti modalità e criteri di contabilizzazione delle operazioni disci­plinate dalle disposizioni di cui al presente articolo, nonché le modalità e i tempi di movimentazione dei fondi presso la Tesoreria statale.

Art. 49.

Art. 48.

(Ricorso al mercato delle
pubbliche amministrazioni)

(Ricorso al mercato delle
pubbliche amministrazioni)

1. Nei contratti stipulati per operazioni finanziarie che costituiscono quale debitore un’amministrazione pubblica è inserita apposita clausola che prevede, a carico degli istituti finanziatori, l’obbligo di comunicare in via telematica, al massimo entro dieci giorni dalla stipula, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, all’ISTAT ed alla Banca d’Italia, l’avvenuto perfezionamento dell’operazione finanziaria, con indicazione della data e dell’ammontare della stessa, del relativo piano delle erogazioni e del piano di ammortamento distintamente per quota capitale e quota interessi, ove disponibile.

1. Nei contratti stipulati per operazioni finanziarie che costituiscono quale debitore un’amministrazione pubblica è inserita apposita clausola che prevede, a carico degli istituti finanziatori, l’obbligo di comunicare in via telematica, entro dieci giorni dalla stipula, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, all’ISTAT ed alla Banca d’Italia, l’avvenuto perfezio­namento dell’operazione finanziaria, con indicazione della data e dell’ammontare della stessa, del relativo piano delle erogazioni e del piano di ammortamento distintamente per quota capitale e quota interessi, ove disponibile.

2. In caso di assenza o della ritardata comunicazione di cui al comma 1, è applicata a carico dell’istituto finanziatore una sanzione amministrativa pari allo 0,5 per cento dell’importo dell’operazione.

2. In caso di mancata o tardiva trasmissione della comunicazione di cui al comma 1, è applicata a carico dell’istituto finanziatore una sanzione amministrativa pari allo 0,5 per cento dell’importo dell’operazione.

Art. 50.

Soppresso

(Abrogazione e modifica di norme)

(Si veda l’articolo 51).

1. Sono abrogati gli articoli da 30 a 35-bis, da 37 a 43, 49, e da 77 a 80 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

 

2. Con le eccezioni previste all’articolo 43, comma 2, lettera n), sono abrogate tutte le disposizioni di legge che autorizzano l’apertura di contabilità speciali di tesoreria a valere su fondi iscritti in stanziamenti del bilancio dello Stato e riferibili alla gestione di soggetti ed organi comunque riferibili alla amministrazione centrale e periferica dello Stato, ove non espressamente autorizzate da specifiche norme che ne disciplinano l’autonomia contabile rispetto al bilancio dello Stato.

 

3. I termini relativi agli adempimenti connessi con la gestione del bilancio di previsione previsti dagli articoli 53, 59-bis, 68 e 68-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sono modificati in corrispondenza con quelli connessi all’abrogazione dell’articolo 30, secondo comma, del citato regio decreto n. 2440 del 1923.

 

4. La legge 27 febbraio 1955, n. 64, è abrogata.

 

TITOLO VIII

TITOLO VIII

IL SISTEMA DEI CONTROLLI

CONTROLLI DI RAGIONERIA E VALUTAZIONE DELLA SPESA

Art. 51.

Art. 49.

(Delega al Governo per la riforma ed il potenziamento del sistema dei controlli di ragioneria e del programma di analisi e valutazione della spesa)

(Delega al Governo per la riforma ed il potenziamento del sistema dei controlli di ragioneria e del programma di analisi e valutazione della spesa)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa e per la riforma del controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), e all’articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

1. Identico:

a) potenziamento delle strutture e degli strumenti di controllo e monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato ai fini della realizzazione periodica di un programma di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali di cui all’articolo 3, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, da svolgere anche in collaborazione con le amministrazioni e istituzioni interessate ai sensi del comma 69 del medesimo articolo 3 della legge n. 244 del 2007, nonché ai fini della elaborazione del Rapporto di cui all’articolo 42;

a) potenziamento delle strutture e degli strumenti di controllo e monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato ai fini della realizzazione periodica di un programma di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali di cui all’articolo 3, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall’articolo 41, comma 5, della presente legge, da svolgere anche in collaborazione con le amministrazioni e istituzioni interessate ai sensi del comma 69 del medesimo articolo 3 della legge n. 244 del 2007, nonché ai fini della elaborazione del Rapporto di cui all’articolo 41;

b) condivisione tra il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i servizi di controllo interno di cui all’articolo 6 del citato decreto legislativo n. 286 del 1999 e gli uffici di statistica dei diversi Ministeri, delle relative banche dati, anche attraverso l’acquisizione, per via telematica, di tutte le altre informazioni necessarie alla realizzazione dell’attività di analisi e valutazione della spesa;

b) condivisione tra il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, gli organismi indipendenti di valutazione della performance di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e gli uffici di statistica dei diversi Ministeri, delle relative banche dati, anche attraverso l’acquisizione, per via telematica, di tutte le altre informazioni necessarie alla realizzazione dell’attività di analisi e valutazione della spesa;

c) previsione di sanzioni pecuniarie in caso di mancata comunicazione dei dati di cui alla lettera b) da parte dei dirigenti responsabili delle amministrazioni interessate;

c) previsione di sanzioni amministrative pecuniarie in caso di mancata comunicazione dei dati di cui alla lettera b) da parte dei dirigenti responsabili delle amministrazioni interessate, commisurate ad una percentuale della loro retribuzione di risultato compresa tra un minimo del 2 per cento e un massimo del 7 per cento;

d) graduale estensione del programma di analisi e valutazione della spesa alle altre amministrazioni pubbliche;

d) identica;

e) riordino del sistema dei controlli preventivi e dei controlli successivi sulle spese delegate, loro semplificazione e razionalizzazione, nonché revisione dei termini attualmente previsti per il controllo, con previsione di programmi annuali basati sulla complessità degli atti, sulla loro rilevanza ai fini della finanza pubblica e sull’efficacia dell’esercizio del controllo.

e) riordino del sistema dei controlli preventivi e dei controlli successivi, loro semplificazione e razionalizzazione, nonché revisione dei termini attualmente previsti per il controllo, con previsione di programmi annuali basati sulla complessità degli atti, sulla loro rilevanza ai fini della finanza pubblica e sull’efficacia dell’esercizio del controllo.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti. I decreti legislativi che comportino riflessi di ordine finanziario devono essere corredati della relazione tecnica di cui all’articolo 18, comma 3.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti. I decreti legislativi che comportino riflessi di ordine finanziario devono essere corredati della relazione tecnica di cui all’articolo 17, comma 3.

 

TITOLO IX

 

TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTABILITÀ DI STATO E DI TESORERIA

Art. 52.

Art. 50.

(Testo unico delle disposizioni vigenti in materia di contabilità di Stato e di tesoreria)

(Delega al Governo per l’adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato e di tesoreria)

1. Il Governo è delegato ad emanare, ai sensi degli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione e dell’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico delle disposizioni vigenti in materia di contabilità di Stato nonché in materia di tesoreria, anche con modifica delle disposizioni di legge preesistenti e con abrogazione espressa di quelle non più in vigore o incompatibili con la normativa vigente.

1. Il Governo è delegato ad adottare, ai sensi degli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione e dell’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato nonché in materia di tesoreria.

 

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

a) semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi contabili, al fine di assicurare il coordinamento con le vigenti disposizioni in materia di responsabilità dirigenziale;

 

b) riorganizzazione dei conti di tesoreria, in modo che essi siano raccordabili con gli schemi classificatori adottati per il bilancio dello Stato;

 

c) razionalizzazione della disciplina della tesoreria unica;

 

d) adeguamento della disciplina prevista dalla presente legge e dalla normativa di contabilità pubblica in considerazione dell’adozione del bilancio di cassa;

 

e) modifica o abrogazione espressa delle norme preesistenti incompatibili con le disposizioni della presente legge.

2. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in mancanza dei pareri. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo.

3. Lo schema del decreto legislativo, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso siano espressi, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, il decreto è adottato anche in mancanza dei pareri. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette il testo alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva dal Governo.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, il Governo può adottare, attraverso le procedure di cui ai commi 1 e 2, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, il Governo può adottare, attraverso le procedure di cui ai commi 1 e 3 e sulla base dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2, disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo.

 

TITOLO X

 

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 53.

Art. 51.

(Abrogazione della legge
5 agosto 1978, n. 468)

(Abrogazione e modificazione di norme)

1. La legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, è abrogata.

 1. Sono abrogati:

 

a) l’articolo 80 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

 

b) l’articolo unico della legge 21 agosto 1949, n. 639;

(Si veda l’articolo 50).

c) la legge 5 agosto 1978, n. 468.

 

2. Con le eccezioni previste all’articolo 40, comma 2, lettera p), sono abrogate tutte le disposizioni di legge che autorizzano l’apertura di contabilità speciali di tesoreria a valere su fondi iscritti in stanziamenti del bilancio dello Stato e riferibili alla gestione di soggetti ed organi comunque riconducibili alla amministrazione centrale e periferica dello Stato, ove tali contabilità non siano espressamente autorizzate da specifiche norme che ne disciplinano l’autonomia contabile rispetto al bilancio dello Stato. Al fine di garantire, nel rispetto dei princìpi generali della presente legge, l’operatività dello strumento militare, le contabilità speciali autorizzate da disposizioni di legge per il funzio­namento dei reparti e degli enti delle Forze armate operano fino all’ade­guamento delle procedure di spesa di cui all’articolo 42, comma 1, lettera f), ovvero fino al loro riordino, da realizzare, previa sperimentazione, entro il termine di cui alla predetta lettera f).

 

3. All’articolo 18, comma 1, primo periodo, della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) dopo le parole: «legge finanziaria» sono inserite le seguenti: «ovvero con apposito disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica»;

 

b) le parole da: «e a stabilire, per ciascun livello» fino alla fine del periodo sono soppresse.

Art. 54.

Art. 52.

(Disposizioni finali e transitorie)

(Disposizioni finali ed entrata in vigore)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, la legge di stabilità dispone la soppressione alla tabella di cui all’articolo 11, comma 3, lettera d), secondo periodo, delle spese obbligatorie e delle relative norme di rinvio alla tabella stessa. Tali spese restano quindi contestualmente determinate dalla legge di bilancio.

1. In sede di prima applicazione della presente legge, la legge di stabilità dispone la soppressione alla tabella di cui all’articolo 11, comma 3, lettera d), delle spese obbligatorie e delle relative norme di rinvio alla tabella stessa. Tali spese restano quindi contestualmente determinate dalla legge di bilancio.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, alla legge di stabilità per l’anno 2010 si applicano le disposizioni previste dall’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Ogni richiamo al Documento di programmazione economico-finanziaria, di cui all’articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e alla legge finanziaria, di cui all’articolo 11 della legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni, contenuto in disposizioni di legge o di atti aventi forza di legge vigenti, deve intendersi riferito, rispettivamente, alla Decisione di finanza pubblica, di cui all’articolo 10 della presente legge, e alla legge di stabilità, di cui all’articolo 11, comma 2, della medesima legge.

 

3. Le disposizioni di cui all’articolo 12 si applicano a decorrere dall’anno 2011. Entro il 30 aprile 2010, il Ministro dell’economia e delle finanze presenta alle Camere la Relazione unificata sull’economia e la finanza pubblica redatta secondo i medesimi criteri utilizzati per predisporre tale relazione nell’anno 2009.

 

4. Le disposizioni di cui alla presente legge sono applicate dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale in quanto ritenute compatibili con la sfera di autonomia costituzionalmente riconosciuta a tali organi.

 

5. Fino all’istituzione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, i compiti ad essa attribuiti dalla presente legge sono svolti dalla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

6. La presente legge entra in vigore il 1º gennaio 2010.


Esame in sede consultiva


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Sottocommissione per i pareri

 

Martedì 1 dicembre 2009

80a Seduta

Presidenza del Presidente

BATTAGLIA

 

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(1397-B) AZZOLLINI ed altri. - Legge di contabilità e finanza pubblica, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

 

Il relatore MALAN (PdL), dopo aver illustrato le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

Riferisce quindi sui relativi emendamenti, proponendo un parere non ostativo.

 

La Sottocommissione concorda.

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Sottocommissione per i pareri

 

Martedì 15 dicembre 2009

81a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

BENEDETTI VALENTINI

 

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(1397-B) AZZOLLINI ed altri. - Legge di contabilità e finanza pubblica, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo su testo ed emendamenti)

 

Il relatore MALAN (PdL), dopo aver illustrato le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Riferisce quindi sui relativi emendamenti, proponendo di esprimere un parere non ostativo.

 

La Sottocommissione conviene.


BILANCIO (5a)

Martedì 15 dicembre 2009

263a Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(1397-B) AZZOLLINI ed altri. - Legge di contabilità e finanza pubblica, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere non ostativo )

 

Il relatore AZZOLLINI (PdL) illustra gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea e relativi al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare. Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

 

Con il parere conforme del rappresentante del Governo, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione esprime infine parere non ostativo sugli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo.

 

 


FINANZE E TESORO (6a)

Martedì 1 dicembre 2009

124a Seduta

Presidenza del Presidente

BALDASSARRI

 

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(1397-B) AZZOLLINI ed altri. - Legge di contabilità e finanza pubblica, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

 

Il presidente BALDASSARRI riferisce alla Commissione sul disegno di legge osservando che le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo approvato dal Senato in prima lettura ne hanno soltanto in parte confermato l'impianto, introducendo peraltro delle disposizioni che meritano un particolare commento. In via di principio e tenuto conto del dibattito sviluppatosi in questi mesi anche nel corso dell'esame in Senato del disegno di legge finanziaria, la legge di contabilità e finanza pubblica avrebbe dovuto prevedere l'istituzione di una specifica autorità dei conti pubblici in grado di fornire al Governo, al Parlamento e all'opinione pubblica dati e stime sull'andamento dei conti pubblici nel loro complesso, a garanzia della neutralità e oggettività di tali dati. In tale prospettiva il Senato aveva peraltro privilegiato il rafforzamento e il potenziamento delle capacità di analisi affidate al Parlamento: tale scelta sembra purtroppo superata dopo l'esame alla Camera dei deputati. Appare invece quanto mai urgente l'istituzione di un organismo che sottragga alla polemica politica e all'interesse di parte la definizione di analisi e di stime sui conti pubblici, anche attraverso una verifica e una certificazione dei bilanci redatti dalla Pubblica amministrazione, a partire ovviamente dal bilancio dello Stato fino a quello degli enti locali.

Dopo aver svolto tale premessa, procede a illustrare alcune delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati rispetto alle disposizioni di maggiore interesse per la Commissione. All'articolo 2 le modifiche mirano a coordinare i principi per l'armonizzazione dei bilanci pubblici con quanto indicato a proposito del federalismo fiscale.

Per quanto riguarda gli articoli 4 e 6 la Camera dei deputati ha ampiamente innovato il capo relativo a strumenti e modalità del controllo parlamentare sulla finanza pubblica, sopprimendo l'istituzione della Commissione parlamentare per la trasparenza dei conti pubblici ed escludendo anche il riferimento al supporto tecnico-funzionale al controllo parlamentare fornito da un'apposita struttura unitaria: la scelta invece è quella di privilegiare il canale informativo tra Governo e Parlamento impegnando direttamente le Commissioni parlamentari competenti. Va chiarito peraltro che si perde l'innovazione introdotta dal Senato laddove si prevedeva che la Commissione bicamerale avrebbe potuto esprimere indirizzi su aspetti metodologici e informativi; per quanto riguarda invece il rafforzamento dell'analisi tecnica a disposizione del Parlamento la Camera sembrerebbe confermare i vigenti schemi di lavoro rinviando alle intese tra i Presidenti delle Assemblee. Per quanto riguarda il ciclo e gli strumenti della programmazione e di bilancio la Camera ha ribadito che la decisione di finanza pubblica, presentata alle Camere sottoforma di schema diventa documento programmatorio dopo il voto parlamentare.

La decisione di finanza pubblica viene presentata entro il 15 settembre e i provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica entro il 15 novembre; viene quindi reintrodotto il disegno di legge di assestamento.

Per quanto riguarda i contenuti della Decisione di finanza pubblica è stata soppressa la disposizione che prevedeva, sebbene solo a fini conoscitivi, la disaggregazione degli obiettivi programmatici con riferimento alle entrate e alle spese, non tenendo conto in sostanza della portata metodologica innovativa del testo votato dal Senato. Appare inoltre di particolare rilievo la specificazione, introdotta dalla Camera dei deputati, che nella Decisione sia esposto l'obiettivo di massima della pressione fiscale complessiva solo a fini conoscitivi.

Per quanto riguarda la copertura finanziaria delle leggi, ricordo che il Senato aveva escluso la possibilità di coprire nuovi o maggiori oneri di parte corrente utilizzando proventi derivanti da entrate non ricorrenti. Come si ricorderà la specificazione era finalizzata sostanzialmente ad escludere la copertura di oneri di parte corrente con misure che possiamo definire una tantum e comunque esaurentisi in un unico anno finanziario. Con il testo approvato dalla Camera dei deputati tale possibilità è invece ammessa.

In conclusione, pur esprimendo un giudizio sostanzialmente favorevole sull'impianto del disegno di legge e sulla portata strutturale di molte disposizioni confermate o introdotte dalla Camera dei deputati, ritengo opportuno proporre alla Commissione un parere che possa essere utilizzato quale occasione di dibattito per un ulteriore confronto al fine di migliorare tale testo prima della definitiva approvazione.

Nell'anticipare gli elementi di fondo del parere da esprimere alla Commissione di merito, i quali risultano comunque recepiti all'interno degli emendamenti da lui presentati in sede referente, ribadisce l'opportunità di ripristinare il testo approvato dal Senato in prima lettura, prevedendo l'istituzione dell'autorità di controllo dei conti pubblici e rafforzando gli strumenti di controllo a disposizione del Parlamento, con la creazione di una struttura unitaria di analisi del bilancio pubblico tra le due Camere. Occorre inoltre ripristinare anche la previsione dell'indicazione dell'obiettivo di pressione fiscale complessiva non per fini meramente conoscitivi e la preclusione della destinazione delle entrate una tantum alla copertura di oneri di parte corrente.

Nel dar conto dell'iter in sede referente in Commissione bilancio, che dovrebbe concludersi entro la giornata odierna, avrebbe comunque ritenuto preferibile un maggiore spazio di discussione a disposizione della Commissione, attesa la rilevanza dei temi richiamati e della riforma che il Parlamento si appresta ad approvare dopo un dibattito di durata trentennale. In tal senso, pur comprendendo l'esigenza di una celere espressione del parere, considerato l'andamento dei lavori in Commissione bilancio, sottolinea comunque l'opportunità che il Senato apporti nuovamente modifiche al testo al suo esame, tenendo conto delle esigenze indicate in precedenza.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

 

I senatori BARBOLINI (PD) e MUSI (PD) chiedono di valutare l'opportunità di un rinvio dell'esame del disegno di legge, per approfondirne maggiormente gli aspetti problematici evidenziati in sede di relazione.

 

Il presidente BALDASSARRI (PdL), relatore, dà conto del presumibile avvio della discussione del provvedimento in Assemblea, che potrebbe rendere possibile un rinvio dell'esame alla giornata di domani per la votazione del parere, pur dopo la conclusione dell'iter in sede referente. Ritiene comunque opportuno che la Commissione proceda alla discussione generale nell'odierna seduta.

 

Il senatore FERRARA (PdL) ricorda il pieno sostegno dato al testo licenziato dal Senato in prima lettura e manifesta perplessità in ordine alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, che hanno attenuato la portata innovativa del provvedimento e limitato gli strumenti di controllo a disposizione del Parlamento.

Preannuncia pertanto il proprio favore al parere sul disegno di legge, nel quale dovrebbe essere sottolineata l'importanza di riproporre le misure approvate dal Senato e modificate o espunte dall'altro ramo del Parlamento, considerato peraltro che su di esse si era registrato un consenso unanime in prima lettura.

 

Anche il senatore COSTA (PdL) si associa all'indicazione di istituire una autorità di controllo dei conti pubblici, quale organo terzo e indipendente in grado di fornire al Parlamento dati oggettivi, al di là del flusso di informazioni provenienti dagli uffici del Governo. Ciò è tanto più importante, egli prosegue, in considerazione del crescente peso assunto dalla finanza regionale.

Conclude auspicando una sollecita attuazione del federalismo fiscale quale strumento per accrescere il rigore nella gestione della finanza pubblica.

 

Il senatore BARBOLINI (PD), pur comprendendo le esigenze di accelerazione dei lavori, impresse dall'iter in Commissione di merito, avrebbe ritenuto tuttavia preferibile un maggiore spazio di discussione, considerata la delicatezza e rilevanza del tema, così come concorda con il rilievo espresso dal Presidente relatore riguardo all'opportunità di ripristinare le disposizioni approvate in prima lettura e oggetto di modifica presso l'altro ramo del Parlamento, anche se ciò comporterebbe un'ulteriore lettura parlamentare.

Nel merito reputa condivisibili le osservazioni formulate dal Presidente relatore con riguardo al rafforzamento degli strumenti di controllo parlamentare dei conti pubblici e alla messa a disposizione di una base informativa di carattere oggettivo; del resto la creazione di un'unica struttura di analisi comune a entrambe le Camere appare ancora più importante alla luce di un'eventuale trasformazione del Senato in Camera delle regioni.

Indi concorda anche con i rilievi in merito all'indicazione della pressione fiscale, che coinvolge anche l'autonomia degli enti locali e osserva che le considerazioni svolte in sede di relazione ricalcano il contenuto del parere già espresso dalla Commissione in prima lettura, approvato all'unanimità e già oggetto di attenzione da parte della Commissione di merito.

A causa tuttavia della ristrettezza dei tempi a disposizione per l'esame del disegno di legge in sede consultiva, preannuncia l'orientamento di astensione della propria parte politica, che si riserva di illustrare una posizione più articolata durante la discussione in Assemblea, una volta acquisiti maggiori elementi di valutazione.

 

Anche il senatore LANNUTTI (IdV) preannuncia l'orientamento di astensione della propria parte politica, giudicando non convincenti le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, che hanno attenuato in misura considerevole la portata innovativa del testo licenziato dal Senato.

 

Dopo aver dichiarato conclusa la discussione generale, il presidente BALDASSARRI (PdL), relatore, prospetta, in sede di replica, la seguente alternativa per il prosieguo dei lavori della Commissione: o l'espressione del parere avrà luogo in un'apposita seduta da convocare domani mattina, dopo la conclusione dell'esame in Commissione di merito, oppure si dà mandato al relatore di predisporre il parere sulla base delle osservazioni espresse durante il dibattito.

Stante l'orientamento favorevole dei Gruppi alla conclusione dell'esame nella seduta in corso, dopo che il PRESIDENTE ha verificato la sussistenza del numero legale per deliberare, la Commissione gli conferisce, in qualità di relatore, il mandato a redigere un parere tenendo conto delle osservazioni emerse nel dibattito.


Esame in sede referente


BILANCIO (5a)

Martedì 24 novembre 2009

252a Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1397-B) AZZOLLINI ed altri. - Legge di contabilità e finanza pubblica, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

 

Il presidente AZZOLLINI (PdL), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, rilevando che dopo il passaggio alla Camera dei deputati, pur essendo stato modificato in numerosi punti, non ha perso l'ispirazione di fondo ricevuta durante l'esame effettuato dal Senato in prima lettura. Giova dare conto comunque, di seguito, delle principali novità introdotte dalla Camera dei deputati, tralasciando, per brevità, tutte le numerose modifiche di semplice chiarimento o coordinamento interno. E' stata modificata in alcune parti la delega prevista all'articolo 2, in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, ivi prevedendosi una serie di modifiche ai contenuti tecnici e procedurali concernenti l'avvio della riforma del sistema contabile secondo i canoni della uniformazione per tutti i comparti e settori della pubblica amministrazione. La scelta di fondo operata dalla Camera è stata quella di rinviare alla legge n. 42 del 2009 (federalismo fiscale) per la parte relativa ai criteri e principi di armonizzazione delle regioni e degli enti locali e lasciando il resto al presente testo. Va ricordato peraltro che nel corso del dibattito è stato osservato che il testo del Senato sul punto aveva espresso in qualche modo una posizione centralistica. Probabilmente chi ha manifestato un tale orientamento non ha tenuto in debita considerazione il fatto che quel testo già prevedeva l'intesa della Conferenza Stato-regioni sugli schemi dei decreti legislativi della riforma in materia di armonizzazione dei bilanci. Inoltre, sempre il testo approvato in prima lettura conteneva diverse previsioni in tema di condivisione delle decisioni di finanza pubblica tra i vari livelli istituzionali per quanto riguarda il coinvolgimento delle autonomie nel processo deliberativo di cui alla legge di stabilità. Un'attenta lettura della normativa pertanto, come non sempre viene fatto, avrebbe portato quindi ad esprimere una valutazione diversa sul punto del coinvolgimento delle autonomie. Sul tema degli strumenti informativi a supporto della decisione parlamentare, segnala che un'altra modifica è stata la soppressione della Commissione parlamentare per la trasparenza e l'informazione nel campo della finanza pubblica, per ricondurre il processo di verifica e controllo nell'ambito della sede delle Commissioni bilancio, che dovrebbero agire sotto questo versante di comune accordo. Sempre sotto il profilo del collegamento con la legge sul federalismo, è stato deciso che, a livello normativo, è la nuova legge di stabilità ad occuparsi del patto di stabilità interno, mentre del patto di convergenza si può occupare anche un apposito provvedimento collegato, oltre che naturalmente la stessa legge di stabilità. Va sottolineato con forza il dato istituzionale di fondo di tale assetto, per l 'estrema rilevanza delle materie ivi richiamate. Va espresso dunque compiacimento per il fatto che attraverso un'opportuna modifica della legge 42 richiamata sul federalismo fiscale, sia stata ricondotta all'ambito di competenza della legge di stabilità la complessiva decisione sui saldi, sul debito e sulla pressione fiscale complessiva, con tutte le garanzie e le tutele previste in ordine alla collaborazione delle regioni e delle autonomie alla definizione di tali obiettivi complessivi, secondo un quadro già pensato in prima lettura ma che poi non ha trovato sufficiente esplicitazione normativa. Per quanto concerne poi i contenuti della manovra di cui all'articolo 11 (nuova legge di stabilità), va segnalato il sostanziale ripristino dell'articolazione tabellare in essere, che infatti, dalla iniziale previsione di integrazione e semplificazione, ritorna alla indicazione separata delle tabelle C, E ed F, quest'ultima integrata dei contenuti della precedente tabella D. Si è stabilito poi che il disegno di legge di stabilità debba contenere, a fini conoscitivi, un prospetto riepilogativo degli effetti triennali della manovra sui saldi di finanza pubblica.

E' stato altresì previsto che nei tre esercizi finanziari successivi alla approvazione del disegno di legge, i Ministri competenti presentino al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione dei relativi programmi di spesa e sul loro grado di avanzamento, prevedendo altresì che il Ministro dell'economia e delle finanze possa disporre il mantenimento di residui per spese in conto capitale anche in deroga ai termini previsti dalla normativa di contabilità. Un'altra questione che va sottolineata è la sistemazione che la Camera ha operato per quanto riguarda la materia del contenuto e della tempistica dei provvedimenti collegati. Già l'attuale legge della 468, ribadita dal testo approvato dal Senato del presente disegno di legge, staccava anche sotto il profilo del termine della presentazione dei relativi atti parlamentari, la figura del "collegato" dalla sessione di bilancio: la Camera ha ulteriormente accentuato questo distacco spostando il termine di presentazione dei "collegati" al mese di febbraio dell'esercizio successivo e prevedendo che la funzione normativa di sviluppo, non più tipica della nuova legge di stabilità, venga appunto convogliata nel provvedimento collegato ad hoc. Ne risulta pertanto un disegno complessivo - che è bene sia chiaro nei suoi aspetti istituzionali di fondo - secondo cui al netto dell'eventuale manovra di sviluppo contenuta negli stanziamenti di bilancio e nella legge di stabilità per la parte relativa alle tabelle, tutta la componente normativa della politica di bilancio (norme sia di sviluppo che di carattere ordinamentale e organizzatorio) viene istituzionalmente concentrata ora nella figura del provvedimento collegato, di cui rimane il richiamo necessario nel nuovo Dpef, ossia nella Decisione di finanza pubblica. Con altra modifica si è provveduto alla separata indicazione, con la creazione di un apposito articolo della delega, per il passaggio al criterio della cassa inizialmente contenuta in una lettera dell'articolo 43. Nella materia dei criteri di configurazione dei bilanci pubblici si ricorderà che nel corso della prima lettura sono stati approfonditi i complessi e in parte irrisolti problemi connessi alla estendibilità o meno a tali bilanci della contabilità di tipo civilistico-patrimoniale: l'esito di tale problematicità era stata l'accentuazione nel testo del carattere sperimentale del passaggio a tale tipo di contabilità. La Camera ha risolto in modo trachant il problema, sia pure nell'ambito di una implementazione che durerà qualche tempo, trattandosi di deleghe. In definitiva, ribadendo quanto affermato in premessa, osserva dunque che il testo in esame, sia pure corredato di ulteriori numerose precisazioni, conserva l'ispirazione di fondo che già lo caratterizzava all'atto dell'approvazione avvenuta in prima lettura. Come avvenuto in occasione dell'approvazione della legge sul federalismo fiscale, anche in quel caso avvenuta in prima lettura da parte del Senato, è possibile peraltro dare un giudizio più che positivo sulla convergenza anche dell'altro ramo del Parlamento sulle scelte fondamentali inerenti la configurazione nuova che andrà a caratterizzare gli strumenti di governo della finanza pubblica in Italia.

Restano comunque alcuni aspetti che necessiterebbero di un chiarimento. Tra questi segnala, anzitutto, la previsione contenuta nell'articolo 19-bis del decreto legge n. 135 del 2009, appena convertito, della trasmissione da parte di regioni e province autonome alla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo dei dati contabili risultanti dai rendiconti secondo lo schema contabile allegato al decreto stesso, materia, questa, espunta dal presente testo. Va da sé che la sede dove la questione deve trovare la propria regolamentazione è appunto la legge che ci apprestiamo a varare. Un altro dei problemi è la reintroduzione della copertura degli oneri correnti della legge finanziaria mediante il ricorso al miglioramento del risparmio pubblico, il che ha comportato il venir meno di un'altra innovazione fissata dal testo del Senato, ossia la facoltatività della presentazione da parte del Governo del ddl di assestamento. Si tratta di un complesso di questioni su cui il Senato aveva riflettuto molto in prima lettura, propendendo per una linea più moderna che lasciasse complessivamente il Governo libero di impostare la politica di bilancio, spostando dunque il limite giuridico ai saldi complessivi. Con la soluzione pervenutaci rimane l'obbligo di copertura della legge di stabilità nonostante esso sia da tempo scaduto ad un livello abbastanza formale proprio per l'assenza di meccanismi che consentano un esame penetrante della congruità delle poste del bilancio a legislazione vigente, il che costituisce però la premessa per la effettività di un obbligo di copertura costruito in tal modo. Il compito che abbiamo davanti non è semplice, pertanto, e la questione non sembra trovare al momento una soluzione soddisfacente, riproponendosi così un assetto ordinamentale che si è dimostrato nel tempo abbastanza privo di sostanza. Tra l'altro, la formulazione della Camera circa il riferimento al carattere positivo del risparmio pubblico, da garantire comunque, dovrebbe essere inteso nel senso che, nell'ipotesi che il saldo corrente dell'assestamento abbia un segno negativo mentre quello del bilancio di previsione presenti un carattere positivo, il margine utilizzabile a copertura dovrebbe estendersi fino all'azzeramento del margine, con esclusione quindi della possibilità di utilizzare la parte negativa. Altra questione su cui probabilmente occorrerà ritornare è il fatto che per la legge di stabilità sia stato previsto un divieto di norme localistiche e microsettoriali, il che appare abbastanza incongruo se si considera che il provvedimento ha perso la propria componente normativa di sviluppo, con il risultato dunque che al momento non sarebbe possibile prevedere un contenimento ovvero una variazione di aliquote settoriale o localistica. Un chiarimento va fatto poi per quanto riguarda la lettera c) del comma 2 dell'articolo 40, che, nel prevedere come criterio di delega la revisione degli stanziamenti iscritti in ciascun programma e della relativa legislazione in coerenza con gli obiettivi da perseguire, va ovviamente interpretata nel senso che si tratta solo di organizzare, se si modifica il contenuto dei programmi, il relativo gruppo di leggi che insistono sul medesimo programma. Va dunque esclusa qualsiasi ipotesi che attraverso la delega in questione si possa in via amministrativa modificare la legislazione di merito.

Pur con questi caveat, il complesso delle considerazioni formulate porta ad auspicare, comunque, una approvazione senza ulteriori modifiche del testo in esame, sia pur nella consapevolezza che l'argomento della trasmissione dei dati richiederà probabilmente una sistemazione migliore. In definitiva, evidente è la circostanza che l'impegno riformatore del Parlamento in questa materia non si conclude in questa sede. Il complessivo testo all'esame prevede infatti una articolata sequenza procedimentale di attuazione sulla quale il Parlamento sarà chiamato, nei prossimi mesi, a rinnovare il proprio impegno e la propria costante attenzione.

 

Il senatore MORANDO (PD), interviene incidentalmente, prima dell'inizio della discussione generale, in relazione alla fissazione del termine degli emendamenti, svolgendo considerazioni critiche sull'assetto del testo in esame, nella versione approvata presso l'altro ramo del Parlamento, e sottolineando i numerosi punti critici che sono stati modificati rispetto al testo approvato in prima lettura, peraltro con il voto favorevole, quasi unanime, dal Senato. In particolare, dopo aver richiamato, a titolo esemplificativo, il tema dell'obbligo della relazione tecnica in ordine agli emendamenti del relatore, originariamente previsto nel testo approvato dal Senato e poi successivamente espunto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, sottolinea la necessità che sia riconosciuto un congruo termine per l'elaborazione e la presentazione di emendamenti sostanziali rispetto al testo in esame, che risulta altrimenti meritevole di una posizione di contrarietà in quanto costituisce un ritorno al passato e non risponde allo spirito che ha fondato la riforma. Ricorda, al riguardo, i temi del passaggio al bilancio di cassa, delle metodologie di analisi per la verifica sistematica a fini di trasparenza, nonché la questione dell'istituzione di un Servizio del bilancio unificato tra i due rami del Parlamento, temi che non risultano presenti nel testo della riforma oggetto di esame. Dichiara, quindi, di non poter condividere la posizione sostanzialmente favorevole rispetto ai contenuti del testo espressa dal Presidente, nella sua qualità di relatore, risultando invece necessario esaminare sostanziali proposte di modifica, senza chiusure di tipo pregiudiziale rispetto a eventuali modifiche del testo. Chiede, dunque, al Presidente di valutare la fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti sufficientemente ampio e tale da consentire alle Forze di opposizione un sostanziale lavoro per la presentazione di qualificate proposte di modifica del testo.

 

Il senatore LUSI (PD), nel concordare con la richiesta e con le considerazioni svolte dal senatore Morando, sottolinea come il testo originariamente approvato in prima lettura dal Senato sia stato oggetto di un voto favorevole, quasi all'unanimità, in relazione a contenuti successivamente modificati presso la Camera dei deputati. E' dunque necessaria un'attenta verifica ed un intervento modificativo rispetto ai contenuti originariamente condivisi, considerato peraltro che la riforma del sistema contabile costituisce un settore nel quale operare non già con voti di maggioranza, bensì in via condivisa tra le diverse parti politiche. Invita quindi il Presidente a considerare con attenzione la rilevanza della fase emendativa rispetto al testo in esame, sia in relazione alla fissazione del termine per la presentazione di emendamenti, sia al fine di valutare i contenuti sostanziali che emergeranno dalle proposte emendative.

 

Il vice ministro VEGAS, in relazione alle richieste e alla posizione espressa dai rappresentanti dell'opposizione, sottolinea come il complesso delle modifiche apportate presso l'altro ramo del Parlamento può considerarsi anche in senso migliorativo, richiamando al riguardo l'opera di coordinamento operata rispetto alla riforma del federalismo fiscale. In relazione alla rilevanza del tema della riforma in materia di contabilità, dopo aver ricordato come al Senato il voto favorevole sia stato condiviso da quasi tutte le forze di opposizione, sottolinea come alla Camera il testo sia stato altresì approvato con la quasi unanimità dell'Assemblea, non giustificandosi quindi, sul piano politico, una posizione di critica radicale rispetto ai contenuti del testo in esame. Evidenzia la necessità di una concentrazione dei tempi per l'approvazione del testo di riforma, sottolineando come ulteriori interventi su aspetti specifici potranno essere realizzati solo a seguito di una effettiva sperimentazione della riforma.

 

Il PRESIDENTE, riservandosi di rispondere nel merito in relazione ai rilievi sollevati circa i contenuti del testo in esame, nel corso dell'esame sul provvedimento ed in sede di replica, propone la fissazione del termine per la presentazione di emendamenti a lunedì 30 novembre, alle ore 13, al fine di consentire congrui tempi ai Gruppi di opposizione. Esprime comunque l'auspicio che, fermo restando un ampio esame con particolare riferimento all'esame in Commissione dei contenuti del testo, possa procedersi in tempi concentrati all'approvazione della riforma, al fine di consentire l'espletamento della fase di sperimentazione, da cui potranno scaturire eventuali interventi migliorativi rispetto al quadro delineato.

 

La Commissione conviene ed il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 16,25.


BILANCIO (5a)

Mercoledì 25 novembre2009

254a Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1397-B) AZZOLLINI ed altri. - Legge di contabilità e finanza pubblica, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

 

Il vice ministro VEGAS fornisce chiarimenti in ordine ad alcuni dei temi emersi nel corso della seduta di ieri. In particolare, con riferimento alle osservazioni formulate dal presidente Azzollini nella relazione introduttiva del disegno di legge di riforma della contabilità e finanza pubblica, fa presente che, in merito alla opportunità di regolamentare la trasmissione da parte di regioni e province autonome dei dati contabili risultanti dai rendiconti nell'ambito del disegno di legge di riforma della contabilità e finanza pubblica, anziché nel decreto-legge n. 135 del 2009, come invece è stato fatto, precisa che la scelta di utilizzare il decreto-legge sull'attuazione degli obblighi comunitari quale veicoli di approvazione di queste norme nasce dall'esigenza di mettere il prima possibile la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale nelle condizioni di svolgere in modo proficuo il proprio lavoro. Inoltre sottolinea che le norme previste dall'articolo 19-bis del decreto-legge n. 135 del 2009 hanno natura transitoria, in attesa della più articolata e complessiva armonizzazione dei bilanci pubblici. Pertanto il loro mancato inserimento nel testo in esame non altera la costruzione e la logica complessiva del disegno di legge. Rispetto poi alla reintroduzione della copertura degli oneri correnti della legge finanziaria mediante il ricorso al miglioramento del risparmio pubblico, ritiene che la modifica possa rappresentare un utile strumento per evitare o ridimensionare gli eventuali effetti di ricomposizione della spesa da conto capitale a parte corrente derivanti da emendamenti approvati dal Parlamento, potenzialmente possibili con il testo approvato dal Senato in prima lettura. In merito alla interpretazione fornita sui limiti di utilizzo del risparmio pubblico, conviene sulla interpretazione che esso sia utilizzabile fino all'azzeramento del margine, con esclusione quindi della parte negativa, nel caso in cui il miglioramento sia riferito al passaggio da un valore negativo (indicato nell'assestamento) ad uno positivo (nel bilancio di previsione). Rispetto al divieto di includere nella legge di stabilità norme settoriali o localistiche e, di conseguenza, la esclusione della possibilità di prevedere un contenimento attraverso variazioni di aliquote settoriali o localistiche, ritiene che la problematica non sussista, posto che la disposizione (articolo 11, comma 3) non parla genericamente di norme, ma di interventi. In questo senso, la limitazione riguarderebbe esclusivamente le misure di carattere espansivo. Concorda, infine, sulla considerazione che la revisione degli stanziamenti i scritti in ciascun programma e della relativa legislazione vada interpretata nel senso di una riorganizzazione del contenuto dei programmi, escludendo qualunque ipotesi che preveda modifiche della legislazione con atti di carattere amministrativo.

 

Il presidente AZZOLLINI dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore MORANDO (PD) formula un giudizio fortemente critico in ordine al testo in esame, soffermandosi su taluni aspetti derivanti dalle modifiche apportate nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento. In particolare, pur riconoscendo negli interventi operati la volontà di una armonizzazione della riforma di contabilità rispetto al quadro normativo delineato con il federalismo fiscale, sottolinea che l'articolo 1, comma 4, elimina ogni riferimento all'articolo 119 della Costituzione, in materia di ordinamento della finanza pubblica. A riguardo formula osservazioni critiche, posto che ai sensi della norma costituzionale in questione, la materia del coordinamento della finanza pubblica rientra nell'ambito della legislazione concorrente tra Stato e Regioni, per cui appare critica l'espunzione del riferimento alla norma costituzionale dalla legge di contabilità nazionale, che costituisce uno strumento fondamentale proprio in materia di finanza pubblica. Formula altresì rilievi critici in ordine alla eliminazione della Commissione per la trasparenza dei conti pubblici originariamente prevista nell'articolo 4 del testo approvato dal Senato in prima lettura. Tale eliminazione pone un problema di congruità degli strumenti apprestati per la verifica delle metodologie di costruzione dei tendenziali di finanza pubblica, atteso che le Commissione Bilancio svolgono un'attività di controllo degli andamenti della spesa cui l'analisi di tipo metodologico risulta del tutto estranea. Sarebbe stato quindi preferibile configurare un organo autonomo e dedicato a un'analisi di tale tipo, che non si sovrapponesse e restasse del tutto autonoma rispetto all'ordinario lavoro di verifica della spesa svolto dalle due Commissioni previste all'uopo dai Regolamenti parlamentari. Esprime inoltre una profonda insoddisfazione per l'abrogazione di tale organo, anche alla luce delle difficoltà operative che possono prefigurarsi in relazione all'operare in via congiunta delle due Commissioni bilancio in aggiunta all'attività ordinaria. In ordine all'articolo 6 del testo, relativo alle banche dati e alla pubblicità degli elementi informativi, l'intervento operato presso l'alto ramo del Parlamento, è particolarmente criticabile, posto che il rinvio ad apposite intese costituisce un elemento di farraginosità e un ostacolo burocratico del tutto gratuito rispetto al carattere, invece, fondamentale della previsione di un collegamento automatico alle banche dati. Preannuncia dunque specifiche proposte emendative volte ad eliminare la previsione di apposite intese. Formula altresì osservazioni critiche circa l'intervento soppressivo dell'originario articolo 7 che prevedeva una struttura unica di supporto tecnico; tale soppressione costituisce infatti un ritorno alla situazione attuale che già vede impegnati i due rami del Parlamento alla elaborazione di studi comuni, in relazione ai quali ricorda i dossier elaborati congiuntamente dai Servizi del bilancio di Camera e Senato per alcuni documenti di finanza pubblica. L'ambizione del testo approvato dal Senato intendeva creare una struttura unitaria quale sede autorevole per l'esercizio del controllo parlamentare, che continua a rappresentare un elemento particolarmente auspicabile, rispetto all'attribuzione di tale funzione ad organismi esterni. In relazione all'articolo 7 del testo modificato dalla Camera svolge rilievi critici su di una formulazione che sembra configurare un forte potere emendativo parlamentare dalla Decisione di finanza pubblica, certamente più complessi dell'approvazione dell'attuale risoluzione. Rilievi critici emergono altresì in relazione alla disciplina relativa alla copertura del disegno di legge finanziaria e alla presentazione del disegno di legge di assestamento. In relazione all'articolo 8, esprime forti perplessità sul rinvio alla Legge di stabilità della disciplina del Patto di stabilità interno; sarebbe stato infatti opportuno delineare in questa sede gli aspetti fondamentali del Patto di stabilità interno ferma restando l'individuazione annuale dei vincoli di bilancio, al fine di rendere più sistematica la normativa in materia.

In relazione all'articolo 10, esprime un giudizio negativo sulla modifica operata presso l'altro ramo del Parlamento alla lettera e) del comma 1, che rende meramente conoscitivo il dato relativo all'obiettivo di massima della pressione fiscale complessiva, togliendo ora esso il carattere di un impegno politico effettivo. Pare gravemente criticabile anche la previsione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c), ove è stato soppresso, rispetto all'originario testo approvato dal Senato, il riferimento alle entrate non ricorrenti; con tale eliminazione si consente ancora una volta l'utilizzo a copertura di spese di natura corrente mediante entrate non ricorrenti, prassi già ampiamente criticabile sul piano contabile ed economico anche nella legislazione vigente. Risulta critica altresì la soppressione dell'articolo 10, comma 2, lettera g) del testo approvato dal Senato in prima lettura, ove si faceva riferimento alle previsioni in termini programmatici della disaggregazione degli obiettivi. Non risulta poi chiaro l'intervento operato sull'articolo 11, comma 3, lettera i) del testo in esame, che nella formulazione approvata dalla Camera dei deputati sembra profilare l'eliminazione del riferimento alle misure che si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi, mentre si fa riferimento alle norme connesse all'attuazione del Patto di stabilità interno, non risultando chiara la ratio della modifica. Dopo un breve intervento del vice ministro VEGAS, volto a chiarire il carattere migliorativo della modifica apportata alla lettera i) in questione, prosegue criticando la soppressione dell'obbligo di presentazione della relazione tecnica sugli emendamenti del relatore, che costituisce un grave ritorno al passato rispetto a quanto già realizzato nella prassi parlamentare. Si sofferma poi sull'articolo 17, comma 4, che appare reintrodurre l'obbligo della copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi sui tre saldi di finanza pubblica, tema assai dibattuto e non rispondente alle esigenze della riforma; in ordine poi all'articolo 21, formula osservazioni critiche circa il richiamo alla classificazione COFOG, relativa alla nomenclatura dei programmi, atteso che essa non appare allineabile al numero dei programmi del bilancio italiano, derivandone un rischio di possibile sovrapposizione. Dal quadro complessivo del testo in esame, emergono in conclusione e poche norme volte ad una effettiva riforma del sistema contabile, anche alla luce delle norme previste in materia di sperimentazione, periodo transitorio e regime transitorio in materia di residui, che non appaiono sufficientemente efficaci. Sul piano della gestione amministrativa. Poi, il quadro che emerge rischia di determinare un effetto negativo anche rispetto all'attività dei dirigenti, posto che l'eccessiva attenzione ai controlli di tipo preventivo costituisce un radicale allontanamento dall'ottica del controllo di efficacia e di risultato. Preannuncia quindi la presentazione di emendamenti sul complesso dei temi richiamati al fine di correggere gli elementi peggiorativi di un testo che nell'intento del Senato avevo ambizioni di riforma più incisiva.

 

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame.

 

La seduta termina alle ore 16,45.

 


BILANCIO (5a)

Giovedì 26 novembre 2009

255a Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1397-B) AZZOLLINI ed altri. - Legge di contabilità e finanza pubblica, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

 

Il presidente AZZOLLINI (PdL), relatore, ricorda che nella precedente seduta è iniziata la discussione generale sul provvedimento in esame.

 

Il senatore GIARETTA (PD) svolge considerazioni preliminari sulla posizione assunta dal Governo in ordine al consenso raggiunto tra maggioranza e opposizione sul testo approvato presso l'altro ramo del Parlamento, rilevando, in particolare, che pur presentando la versione del provvedimento in esame un apprezzabile miglioramento su alcuni aspetti della riforma, sussistono tuttavia gravi problemi del testo approvato rispetto alla originaria formulazione, condivisa in Senato nel corso della prima lettura. Emerge un complessivo problema di inadeguatezza della riforma rispetto alle esigenze e alla celerità dei tempi richiesti dal processo di riforma della pubblica amministrazione; in particolare, profili critici emergono circa l'idoneità degli strumenti apprestati rispetto al perseguimento effettivo della riqualificazione della spesa in relazione alla quale è necessario introdurre strumenti effettivi e mirati per realizzare una maggiore qualità della spesa pubblica. Pur esprimendo un apprezzamento per il coordinamento operato rispetto alla riforma del federalismo fiscale, rileva come elementi di debolezza residuano in ordine alla procedura di decisione di bilancio per la quale appaiono necessari interventi correttivi volti a consentire una effettiva razionalizzazione. Considerazioni critiche si rendono necessarie con particolare riferimento all'abrogazione della Commissione per la trasparenza e di una struttura unificata di supporto tecnico tra i due rami del Parlamento. Tali abrogazioni costituiscono un aspetto particolarmente grave del testo in esame rispetto a quanto condiviso nel corso della prima lettura in Senato, costituendo un tema centrale la creazione di strumenti effettivi per il controllo e la verifica parlamentare; l'eliminazione dal testo di tali organi e strutture mostra le resistenze delle burocrazie coinvolte, resistenze che appaiono ancora più incisive della volontà politica di riforma. Infatti non sembra sufficiente prevedere elementi informativi per il Parlamento se parallelamente quest'ultimo non viene dotato dei necessari organi e strutture per l'attività di verifica e di autonoma valutazione, per cui le abrogazioni in questione costituiscono un grave arretramento del testo della riforma in esame come approvato presso la Camera. Rileva infine che alla luce di tali profili critici, il testo in esame, originariamente condiviso nel corso della prima lettura in relazione ai diversi contenuti appare meritevole, per parte sua, quantomeno di un voto di astensione.

 

Il senatore MASCITELLI (IdV), dopo aver ricordato come la propria parte politica votò nel senso dell'astensione sul testo originariamente approvato in prima lettura dal Senato, rileva come la versione deliberata dalla Camera dei deputati rechi taluni miglioramenti sostanzialmente apprezzabili. Richiama al riguardo la modernizzazione del processo decisionale ed in particolare gli articoli 7 e 10 soffermandosi sulla decisione di finanza pubblica, che scaturisce dal voto parlamentare. Il tema dell'armonizzazione dei conti pubblici viene affrontato con un coordinamento più ampio rispetto alla riforma del federalismo fiscale, per cui richiama i contenuti dell'articolo 2, comma 6, volti alla specifica integrazione del testo della legge n. 42 del 2009 in materia di federalismo. L'articolo 10, lettera f), prevede inoltre il riferimento al Patto di convergenza e al Patto di stabilità interno come contenuti nella Decisione di finanza pubblica. Si agisce dunque per evitare una sovrapposizione di ruoli tra i diversi livelli di Governo, per cui richiama i contenuti dell'articolo 11, lettera b), volto ad intervenire su tale profilo. Ricorda inoltre l'impegno della propria parte politica già nel corso della prima lettura del provvedimento sul tema del miglioramento del monitoraggio della spesa pubblica, anche alla luce di quanto segnalato dalla Ragioneria generale dello Stato circa i sistemi informativi. A tale riguardo, l'articolo 11, comma 4, come approvato dalla Camera dei deputati, costituisce un elemento positivo in quanto si prevede che il disegno di legge di stabilità rechi in allegato un prospetto riepilogativo degli effetti triennali sui saldi di finanza pubblica derivanti dalla manovra. Pur evidenziando come esistano comunque ulteriori spazi per interventi migliorativi sul testo, esprime quindi un sostanziale apprezzamento per tali profili modificati nel senso di una maggiore chiarezza. Critica la questione della mancata previsione del livello della pressione fiscale complessiva programmatica che non risulta definita chiaramente nel testo in esame. Resta, inoltre, un elemento manchevole del testo il tema della disponibilità di dati più dettagliati rispetto ai risultati della lotta all'evasione fiscale, mediante la presentazione di un'apposita relazione allegata al bilancio che costituirebbe un importante elemento di trasparenza. Conclude quindi preannunciando proposte emendative su tali profili da parte del proprio Gruppo.

 

Il presidente AZZOLLINI dichiara chiusa la discussione generale e rinvia il seguito dell'esame.

 


BILANCIO (5a)

Martedì 1 dicembre 2009

256a Seduta (Pomeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1397-B) AZZOLLINI ed altri. - Legge di contabilità e finanza pubblica, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

Riprende l'esame sospeso nella seduta dello scorso 26 novembre.

 

Il presidente AZZOLLINI (PdL) ricorda che nella scorsa seduta si era conclusa la discussione generale.

In sede di replica, in qualità di relatore, fa presente che per quanto riguarda l'intervento del senatore Morando, in relazione ai motivi per cui all'articolo 1, comma 4, sia stato eliminato il riferimento all'articolo 119 secondo comma, si può presumere che, essendo prevista in linea generale l'intesa con la Conferenza unificata, nella sostanza è già recepito il richiamo alla competenza concorrente circa l'armonizzazione dei bilanci. Per quanto riguarda poi la questione del controllo di cui all'articolo 4, la soluzione della Camera ci invita ad uno sforzo approfondito nelle sedi delle Commissioni bilancio per la verifica anche degli aspetti metodologici preliminari in ambito alla costruzione dei dati di finanza pubblica. Per quanto riguarda l'articolo 10, è ovvio che essendo rimasto identico il titolo dell'articolo, non vi è una parificazione procedurale della DFP con una proposta o un disegno di legge. Per quanto concerne invece il superamento della ripartizione degli obiettivi tra entrate e spese, venuta meno nel testo della Camera, ricorda che comunque l'indicazione del Senato era a fini conoscitivi e che il limite giuridico è sempre quello del saldo, secondo una logica interna dell'articolo 81 della Costituzione. Per quanto riguarda poi il problema della copertura della legge finanziaria si tratta di argomento già sviluppato nella relazione e che, anche alla luce di rilievi mossi in questa Commissione, porta alla conclusione secondo cui deve essere rafforzato l'impegno in tutte le sedi per una verifica dei criteri di costruzione dei tendenziali, in maniera che si eviti il rischio di una loro conformazione anche in vista del reperimento dei mezzi aggiuntivi di copertura. Per quanto riguarda poi i rilievi relativi all'articolo 8, in tema di patto di stabilità interno, anche qui le critiche alle modifiche della Camera devono essere intese come un auspicio perché le norme in materia non vengano ridiscusse e ridisegnate ogni anno nella legge di stabilità. Per quanto riguarda l'argomento secondo cui all'articolo 17, comma 4, sarebbe stato introdotto in via surrettizia l'obbligo di copertura sui tre saldi, ricorda che comunque ciò è limitato ai casi in cui è prevista la relazione tecnica, il che più o meno corrisponde a quanto già avviene. Ciò introduce all'altro argomento circa la soppressione dell'obbligo della soppressione della relazione tecnica per quanto riguarda il relatore: poiché la questione rimane rimessa ai Regolamenti parlamentari, sarà in questa sede che eventualmente si provvederà al riguardo. Sempre per quanto riguarda l'articolo 17, in ordine alla soppressione delle parole "o non ricorrenti" dalla lettera c), ossia la impossibilità di usare a copertura entrate non ricorrenti, anche qui l'auspicio è che i vincoli crescenti sull'indebitamento netto producano in sostanza, nei fatti, un obbligo di copertura aderente allo spirito della norma del Senato. Per quanto riguarda il quesito posto, a proposito del contenuto della legge di stabilità, circa il coordinamento tra il divieto di introdurre norme a carattere ordinamentale o organizzatorio fatto salvo quanto previsto in tema di patto di stabilità interno e in tema di patto di convergenza, premesso che probabilmente è il Governo che può dare una spiegazione della modifica approvata dalla Camera, sembrerebbe potersi concludere nel senso che sono ammissibili norme di carattere ordinamentale od organizzatorio quando esse siano connesse al patto di stabilità interno o al patto di convergenza e quindi servano a regolare entrambe le materie, a prescindere dall'effetto sui saldi. Si tratta però di una interpretazione che, come tutte le interpretazioni, dovrebbe trovare una conferma o meno. Per quanto riguarda poi la possibilità, in riferimento all'articolo 21, comma 2, che il coordinamento con il secondo livello COFOG possa riportare ad una riduzione dei programmi, in questa sede non può che esprimere un auspicio che nell'attuazione della norma ciò non avvenga, mentre, infine, per quanto riguarda l'articolo 40, relativo alla cassa, in effetti la nuova versione della norma implica maggiori cautele rispetto ad un passaggio effettivo rispetto ad un sistema di cassa: trattandosi comunque di una delega, anche qui l'invito al Governo è di pervenire ad una proposta con i decreti delegati che sciolga i vari dubbi interpretativi che la norma comporta. A tal riguardo mi sia permesso aggiungere la particolare cautela che il Governo dovrà porre nel dare attuazione al numero 2) della lettera b) del comma 2 dell'articolo 40, a proposito del quale si deve evitare, come riusciva a fare la versione approvata dal Senato, la proliferazione dei centri di responsabilità amministrativa per assicurarne la corrispondenza con ciascun programma di spesa: in caso contrario, la normativa rischierebbe di comportare oneri. Per quanto concerne l'intervento del senatore Giaretta, che ha fatto un discorso più ampio di politica economica, ma che si è appuntato, per quanto riguarda il testo, sulla questione delle strutture parlamentari a supporto dell'analisi di verifica e di controllo degli andamenti di finanza pubblica, fa presente che il problema in sé non è se indicare o meno in una legge il rafforzamento delle strutture, ma porre le premesse, attraverso l'intesa prevista tra i Presidenti delle due Camere, per un irrobustimento nei fatti delle strutture ad hoc preposte.

Per quanto riguarda l'intervento del senatore Mascitelli, il quale ha apprezzato numerosi miglioramenti nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati, ma che ha concluso mettendo in luce due criticità, relative alla necessità di rendere più marcato l'obiettivo della pressione fiscale e a una esigenza di avere una maggiore documentazione da parte del Governo nella materia della lotta all'evasione, ricorda che, per quanto concerne il primo punto, la questione è stata a lungo dibattuta anche in prima lettura e l'orientamento, almeno della larga maggioranza che ha votato il testo sia al Senato che alla Camera, è stato di evitare di far assumere a tale obiettivo una valenza più stringente. La questione è complessa, ma le perplessità si possono riassumere nel fatto che la pressione fiscale dipende in larga parte da eventi sui quali la decisione politica ha pochissimo rilievo, come l'andamento del ciclo in primis e la stessa distribuzione delle attività economiche e del tessuto produttivo. Per quanto riguarda il secondo punto toccato in senso critico dal senatore Mascitelli, ossia l'esigenza di una relazione più dettagliata sulla lotta all'evasione, il testo sia al Senato che alla Camera è stato robustamente corroborato di indicazioni che il Governo deve fornire per quanto riguardo le agevolazioni fiscali varate con i relativi effetti. Questo non esclude che il tutto possa essere migliorato con relazioni che si possono richiedere di volta in volta, a seconda delle esigenze e degli andamenti.

 

Il vice ministro VEGAS dichiara di condividere le considerazioni svolte dal relatore. In relazione all'indicazione dell'articolo 119 della Costituzione, precisa che la scelta operata dalla Camera è stata quella di separare le norme relative all'attuazione del federalismo fiscale da quelle sulla riforma della contabilità pubblica. Il testo approvato dal Senato rappresentava certamente un buon punto di arrivo, tuttavia, la scelta operata dalla Camera dei deputati è stata quella di abrogare disposizioni che troveranno la medesima attuazione in sede di Regolamenti parlamentari per ragioni di difesa dell'autodichia. Rispetto a tale scelta il Governo, ovviamente, ha ritenuto di rispettare le prerogative parlamentari. In merito alla questione dell'indicazione della pressione fiscale tra gli obiettivi programmatici, fa presente che tale variabile è strettamente connessa, da un lato, alla legislazione fiscale e, dall'altro, alla congiuntura economica. Pertanto, rendere vincolante un target di pressione fiscale avrebbe come controindicazione il fatto che in periodi di bassa crescita sarebbe necessario operare riduzioni di entrate aggravando la posizione fiscale del Paese. In relazione alla questione della copertura di spese permanenti con entrate non ricorrenti, fa presente che nella cornice delle regole di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione prevale comunque l'opportunità di coprire spese permanenti con entrate di analoga natura. Per quanto concerne, poi, la copertura dei tre saldi, fa presente che la soluzione adottata dalla Camera rappresenta una via di mezzo per rendere più chiara la definizione dei costi connessi alle leggi di spesa. Condivide le osservazioni sulla minore incisività della delega per il passaggio alla cassa, tuttavia ritiene che gli esiti della formulazione precedente sarebbero stati molto più incerti in assenza di controlli preventivi. L'attuale formulazione è improntata ad una maggiore cautela e nella fase di attuazione potranno essere adottate misure operative volte a rendere più spedito il processo. Conclude ribadendo che il testo all'esame del Senato è assolutamente condivisibile ed eventuali apporti migliorativi potranno essere valutati in sede di attuazione delle norme stesse.

 

Si passa all'esame degli emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto).

 

Il PRESIDENTE avverte che alcuni emendamenti, anche se non formalmente riferiti a parti modificate dalla Camera, tuttavia sono stati considerati ammissibili in quanto riferiti sostanzialmente a modifiche apportate al testo approvato in Senato.

 

Il senatore MASCITELLI (IdV) illustra la proposta 2.1, volta a prevedere il coinvolgimento della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale in relazione alla delega al Governo per l'adeguamento dei sistemi contabili. Illustra poi la proposta 8.1, soppressiva del comma 4, volta ad evitare un ulteriore limite all'autonomia degli enti territoriali e dunque un'eccessiva centralizzazione del ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze. Illustra poi la proposta 9.1. Essa prevede che dopo la presentazione del Parlamento dell'aggiornamento del Patto di stabilità e crescita faccia seguito un atto deliberativo del Parlamento al fine di evitare che la procedura prevista dall'articolo 9 non rappresenti una mera esposizione di dati contabili. Illustra quindi la proposta 10.1, finalizzata a consentire alle Camere di riappropriarsi delle linee programmatiche di politica economica. A tal riguardo, ritiene non convincente le motivazioni di natura tecnica esposte dal relatore.

 

Il senatore MORANDO (PD) illustra l'emendamento 4.1, strettamente connesso alla proposta 6.0.1. A tal riguardo, fa notare che il Senato discuterà a breve due mozioni che affrontano i temi del rafforzamento dell'Esecutivo e il contestuale rafforzamento del ruolo di controllo del Parlamento. Questo profilo era stato affrontato in materia di bilancio, dove più ampio e sentito è il divario tra le informazioni del Governo e quelle del Parlamento, durante l'esame in prima lettura del provvedimento in titolo. In passato, rispetto a questa asimmetria informativa tra potere esecutivo e legislativo, il Parlamento si è difeso con strumenti inappropriati e questo processo ha determinato un deterioramento delle prerogative parlamentari. Per questo motivo, nel testo approvato in prima lettura dal Senato era stata prevista una struttura unitaria di natura tecnica costituita dai Servizi del bilancio dei due rami del Parlamento, improntata al modello del Congressional budget office. Parallelamente, era stata prevista una commissione parlamentare per la trasparenza dei conti pubblici che avesse competenza sull'analisi delle metodologie di costruzione dei dati e delle informazioni e non certo sulle scelte di politica economica riservate alla competenza delle singole Commissioni bilancio. La Camera dei deputati consegna un testo che risulta privo sia della Commissione parlamentare per la trasparenza dei conti pubblici, sia della struttura unificata dei due Servizi del bilancio. Inoltre, l'articolo 4, concernente il controllo parlamentare, contiene norme del tutto inconsistenti, posto che l'attività di rafforzamento del controllo ruota intorno allo stato di attuazione della legge di contabilità di Stato ed in particolar modo, intorno alle informazioni rese disponibili dal Governo. Ciò rappresenta l'esatto opposto di quanto approvato dal Senato. Senza una struttura unificata di controllo ritiene che sia difficile politicamente immaginare una riorganizzazione dei rapporti tra Parlamento e Governo che sia istituzionalmente equilibrata. Qualsiasi progetto di riforma istituzionale può essere convergente tra le diverse forze politiche soltanto a condizione che venga rafforzato il ruolo di controllo del Parlamento e, più specificamente, dell'opposizione. Ritiene peraltro che le ragioni per le quali questa parte della riforma è stata espunta dalla Camera dei deputati dimostri una mancanza di autonomia della politica rispetto ai centri di interesse burocratico che non rispondono agli interessi del Paese ma finalità autoreferenziali. Ritiene che il Governo non sia responsabile di scelte operate dal Parlamento ed esprime rammarico per il fatto che il Senato non sia in grado di difendere le proprie scelte assunte durante l'esame in prima lettura. Illustra poi la proposta 6.2 volta a conferire maggiore certezza di tempi alla pubblicazione dei decreti di variazione al bilancio adottati in conseguenza dell'approvazione di provvedimenti legislativi. Illustra poi la proposta 8.2, concernente il rapporto tra la legge di stabilità e il Patto di stabilità interno. Nel testo approvato dal Senato, da un lato è stata istituzionalizzata la prassi di disciplinare il Patto di stabilità interno durante la manovra di bilancio, dall'altro era stato fatto un tentativo di risolvere una problematica ricorrente: la mancanza di norme che rendessero più certi gli enti locali sulle caratteristiche del Patto citato, conferendo al contempo elementi di flessibilità nell'attuazione del Patto stesso compatibili con gli obiettivi complessivi fissati annualmente. A tal fine era stato previsto che gli investimenti degli enti locali potessero essere autorizzati anche in eccedenza rispetto al vincolo del Patto espresso in termini di singolo ente, a condizione che ciò fosse compensato da un corrispondente minor ricorso al debito da parte di un ente territoriale appartenente alla stessa regione. Il testo approvato dalla Camera introduce una modifica che non rappresenta altro che la prassi consolidata senza conferire alcuna flessibilità all'attuazione del Patto di stabilità interno. In merito alla proposta 10.6, fa presente che il funzionamento della democrazia passa attraverso la definizione di obiettivi, la predisposizione di misure necessarie al raggiungimento degli stessi ed alla verifica dei risultati ottenuti. Il fatto che gli obiettivi programmatici siano espressi soltanto in termini di saldi di finanza pubblica e non anche in termini di livelli di spese e di entrate, fa venire meno il momento di verifica dei risultati ottenuti, scardinando uno dei pilastri della democrazia. Né vale l'argomentazione del Governo che ha giustificato la soppressione del riferimento alle entrate ed alle spese programmatiche in relazione al fatto che shock esogeni dal lato della crescita potrebbero pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi programmatici, posto che si tratta pur sempre di vincoli politici che devono poter essere verificati dai cittadini. La proposta 10.6 muove in questa direzione.

 

Il senatore BALDASSARRI (PdL) illustra le proposte a sua firma, rilevando come il testo approvato dal Senato fosse un eccellente compromesso per una riforma di carattere strutturale ed innovativa rispetto alle riflessioni trentennali in materia di finanza pubblica. Le scelte operate in quella sede assicuravano trasparenza, responsabilizzazione dei risultati ed una netta separazione tra responsabilità politiche e conoscibilità dei dati. Cita, ad esempio, il dibattito svolto sull'autorità indipendente in materia di finanza pubblica, ora oggetto della proposta 12.0.1, ad esito del quale il compromesso è stato quello di costituire una struttura unica di supporto tecnico all'interno del Parlamento. Ritiene sconcertante che nel testo approvato dalla Camera dei deputati sia scomparsa la struttura unica di supporto tecnico all'interno del Parlamento e non sia stata prevista un'autorità indipendente esterna al Parlamento. Ciò fa venir meno l'aspetto innovativo della riforma, idoneo a produrre effetti positivi nel medio-lungo termine. Un altro aspetto qualificante il testo uscito dal Senato era la separazione chiara ed evidente del quadro tendenziale a legislazione vigente e di quello programmatico, contenente le scelte di politica economica. Fino ad oggi il confronto tra andamenti tendenziali e programmatici è stato limitato soltanto ai saldi di finanza pubblica. L'assenza di informazioni ulteriori sul livello programmatico delle entrate e delle spese ha escluso la piena comprensibilità delle scelte di politica economica, riducendo la funzione della manovra ad una mera correzione dei saldi. A parità di condizioni, un certo livello del saldo programmatico può essere il risultato di una infinita combinazione di scelte di entrate e di spese, e quindi di infinite combinazioni di politiche economiche. Su tale aspetto rileva altresì che il dato discriminante tra le politiche del centro-destra rispetto alle altre forze politiche riguarda il profilo di riduzione della pressione fiscale. E' ovvio che questo elemento rappresenta un dato programmatico di natura politica e non un dato conoscitivo di rilevanza contabile. Rileva, poi, che è stato anche rimosso il vincolo, di tutta evidente ragionevolezza, di coprire le spese permanenti con entrate di analoga natura, altro aspetto qualificante del testo approvato dal Senato. Conclude rilevando come le modifiche apportate dalla Camera abbiano, di fatto, soppresso il soggetto istituzionale deputato a certificare la bontà dei dati di finanza pubblica, la conoscibilità dei dati stessi da parte del Parlamento e la trasparenza delle scelte di politica economica operate dal Governo. Le proposte presentate mirano a porre rimedio a questi profili critici.

 

Interviene, incidentalmente, il senatore MORANDO (PD) sulla proposta 9.1 per sottolineare l'opportunità di specificare che essa entri in vigore nel 2010. Replica il vice ministro VEGAS, rilevando che tale specificazione è superflua in quanto il comma 6 dell'articolo 52 precisa che la legge in esame entra in vigore il 1° gennaio 2010.

 

Tutti i restanti emendamenti fino alla proposta 10.7 sono dati per illustrati.

 

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 16,30.

 


Allegato

 

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

N. 1397-B

 

2.1

MASCITELLI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. In attuazione di quanto già previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, alla predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1 sovrintende la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della medesima legge.

Conseguentemente, sopprimere il comma 7.

 

4.1

MORANDO, LUSI, MERCATALI

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

«Art.4 - (Istituzione della Commissione parlamentare per la trasparenza dei conti pubblici)

 1. È istituita la Commissione parlamentare per la trasparenza dei conti pubblici, avente il compito di promuovere e tutelare la trasparenza e l'informazione nel campo della finanza pubblica.

2. La Commissione è composta di venti membri designati dai Presidenti delle due Camere in modo da garantire la rappresentanza proporzionale della maggioranza e delle opposizioni.

3. La Commissione esprime indirizzi:

 a) sul contenuto informativo necessario dei documenti trasmessi dal Governo, con l'obiettivo di migliorare il contenuto informativo e rendere omogenea la prospettazione delle informazioni, al fine della comparabilità nel tempo e tra strumenti;

b) sulle metodologie per la quantificazione delle innovazioni legislative con identificazione dei livelli informativi di supporto della quantificazione, nonché sull'eventuale predisposizione di schemi metodologici per settore per la valutazione degli effetti finanziari;

c) sulle metodologie per la costruzione degli andamenti tendenziali di finanza pubblica, anche di settore, con evidenziazione delle basi conoscitive necessarie per la loro verifica; sulla definizione dei contenuti minimi di raccordo tra andamenti tendenziali e innovazioni legislative; sui criteri metodologici per la predisposizione di previsioni a politiche invariate;

d) sull'identificazione di ambiti per i quali è possibile migliorare la struttura dell'informazione disponibile ai fini della predisposizione dei bilanci;

e) su ogni altra attività istruttoria e metodologica relativa all'informazione nel campo della finanza pubblica.

4. La Commissione trasmette i propri atti alle Presidenze dei due rami del Parlamento e al Ministro dell'economia e delle finanze.

 

6.1

MORANDO, LUSI, MERCATALI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: « sulla base di apposite intese»

 

6.2

MORANDO, LUSI, MERCATALI

Al comma 3, sostituire le parole: «il giorno successivo a quello della loro registrazione da parte della Corte dei conti» con le seguenti:« entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della relativa legge nella Gazzetta ufficiale».

 

6.0.1

MORANDO, LUSI, MERCATALI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

« Art. 6-bis. (Struttura unica di supporto tecnico)

1. Gli elementi tecnici funzionali all'esercizio del controllo parlamentare della finanza pubblica sono forniti da un'unica, apposita struttura di supporto, istituita d'intesa tra i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

 

6.0.2

BALDASSARRI, SAIA

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

"Art. 6-bis (Struttura unica di supporto tecnico). 1. Gli elementi tecnici funzionali all'esercizio del controllo parlamentare della finanza pubblica sono forniti da un'unica, apposita struttura di supporto, istituita d'intesa tra i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.".

 

8.1

MASCITELLI

Sopprimere il comma 4.

 

8.2

MORANDO, LUSI, MERCATALI

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

4-bis. Il ricorso al debito, per la spesa in conto capitale, da parte di uno o più enti territoriali, in misura eccedente il limite stabilito dalla applicazione all'ente stesso del Patto di stabilità interno vigente, è autorizzato, nell'ambito di ciascuna regione ai sensi del comma 4-ter, a condizioni che venga compensato da un corrispondente minore ricorso al debito da parte di uno o più enti territoriali della stessa regione.

4-ter. Le regioni, fermo restando l'obiettivo di finanza pubblica complessivamente determinato in applicazione del Patto di stabilità interno vigente, possono adattare per gli enti locali del proprio territorio le regole e i vincoli di finanza pubblica fissati dalla legge nazionale, in relazione alle diversità delle situazioni finanziarie ed economiche delle regioni stesse, e coordinano la procedura di ripartizione della quota di indebitamento per la spesa in conto capitale dei comuni e delle province, anche al fine di consentire lo scambio di tale quota tra uno o più enti locali della regione, ai fini dell'ottimizzazione della distribuzione territoriale e temporale della spesa in conto capitale.

 

9.1

MASCITELLI

Al comma 1, dopo le parole: "alle Camere" aggiungere le seguenti: ", ai fini delle conseguenti deliberazioni e secondo le modalità stabilite dai regolamenti parlamentari,"

 

10.1

MASCITELLI

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) la definizione del limite di pressione fiscale complessiva, dato dal rapporto programmatico tra il totale di tributi e contributi e il PIL, in modo tale che esso si possa configurare sia in termini tendenziali che programmatici assicurando il rispetto di tale limite e definendo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, il riparto del prelievo tra i vari livelli di governo a valere nel periodo di riferimento del documento programmatico;

 

10.2

MASCITELLI

 Al comma 2, lettera e), dopo le parole: "per il debito delle amministrazioni pubbliche" aggiungere le seguenti: nonché per la pressione fiscale.

 

10.3

MORANDO, LUSI, MERCATALI

Al comma 2, lettera e), sopprimere le seguenti parole: ", a fini conoscitivi,".

 

10.4

BALDASSARRI, SAIA

Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: ", a fini conoscitivi,".

 

10.5

MASCITELLI

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: i suddetti obiettivi devono tenere conto, in relazione a ciascun comparto della pubblica amministrazione, del loro peso in termini di indebitamento e deficit;

 

10.6

MORANDO, LUSI, MERCATALI

Al comma 2, dopo la lettera g), inserire la seguente:<<> g-bis). a fini conoscitivi, le previsioni in termini programmatici della disaggregazione degli obiettivi di cui alla lettera e) con riferimento alle entrate e alle spese, al netto e al lordo degli interessi e delle eventuali misure una tantum ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni pubbliche;

 

10.7

BALDASSARRI, SAIA

Al comma 2, dopo la lettera g), inserire la seguente: "g-bis) le previsioni in termini programmatici della disaggregazione degli obiettivi di cui alla lettera e) con riferimento alle entrate e alle spese.".

 

10.8

MASCITELLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

 3-bis. Al fine di proseguire nell'azione di rigore dei conti pubblici, riducendo la spesa corrente senza ricorrere all'utilizzo della leva fiscale e all'incremento della pressione fiscale complessiva, entro il 30 novembre di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, trasmette al Parlamento una relazione sull'andamento reale delle entrate tributarie e contributive, con specifico riguardo alla pressione fiscale complessiva dell'anno in corso e agli eventuali scostamenti della stessa rispetto agli andamenti programmatici.

 

11.1

MORANDO, LUSI, MERCATALI

Al comma 3, lettera i), dopo le parole: "a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio" aggiungere le seguenti: "salvo che esse si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi di cui all'articolo 10, comma 2, lettere b) e c), "

 

11.2

MASCITELLI

Al comma 3, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

 i-bis) la quota delle maggiori entrate rispetto alle previsioni a legislazione vigente per il primo anno di riferimento compreso nel bilancio triennale utilizzabile per la copertura di spese in conto capitale o di misure di riduzione della pressione fiscale, oppure a riduzione del deficit;

 

11.3

MASCITELLI

 Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

n-bis) le norme per lo sviluppo economico, strettamente correlate ai contenuti della risoluzione parlamentare sulla Decisione di finanza pubblica, la cui approvazione costituisce condizione necessaria per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 10, commi 1 e 2.

 

11.4

MASCITELLI

Al comma 5, dopo la parola: programma aggiungere le seguenti: articolato per funzioni.

 

11.0.1

MASCITELLI

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

 Art. 11-bis. - (Disegni di legge collegati alla sessione di bilancio). - 1. Le risorse finanziarie per l'attuazione dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica sono individuate nella legge di stabilità, precisamente nei fondi speciali previsti dall'articolo 18. 

2. Tali provvedimenti, indicati nella Decisione di finanza pubblica dell'anno precedente, non approvati prima del 31 luglio, non possono più essere considerati collegati alla manovra finanziaria.

 

12.0.1

BALDASSARRI, SAIA

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

"12-bis (Autorità dei conti pubblici)

1. Al fine di garantire una maggiore corrispondenza fra le previsioni, gli obiettivi e i risultati di finanza pubblica fissati dal Governo e dal Parlamento, di assicurare modalità costanti e tempestive di monitoraggio sull'andamento dei conti pubblici e al fine di certificare il bilancio dello Stato e i bilanci di tutti gli enti pubblici, anche territoriali, è istituita l'Autorità dei conti pubblici per il monitoraggio e la verifica degli andamenti della finanza pubblica, di seguito "Autorità".

2. L'Autorità procede all'acquisizione dei dati utili da tutte le amministrazioni pubbliche, avendo a tal fine libero accesso alle relative banche dati per i profili di competenza, nonché alle rilevazioni necessarie per analizzare l'andamento dei conti pubblici e per verificare la coerenza tra i dati programmatici e i risultati conseguiti nel corso dell'esercizio finanziario; produce simulazioni e analisi macroeconomiche e di finanza pubblica sugli effetti delle misure assunte dal Governo e dalle leggi e atti aventi forza di legge; fornisce una valutazione dei principali indicatori economici e finanziari dell'economia nazionale.

3. L'Autorità ha personalità giuridica di diritto pubblico e piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge.

4. L'Autorità è composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone in possesso di requisiti professionali di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralità e indipendenza, nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso. La proposta di nomina è sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari. La designazione dei componenti non può essere effettuata se non in caso di parere favorevole espresso con la maggioranza dei due terzi dei componenti. Le Commissioni possono procedere all'audizione dei designati. I componenti durano in carica 7 anni e possono essere confermati una sola volta.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti gli emolumenti dei componenti.

6. Il presidente e i membri dell'Autorità non possono esercitare, a pena di decadenza dall'ufficio, alcuna attività professionale, neppure di consulenza, né essere amministratori, sindaci revisori o dipendenti di imprese commerciali o di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. Per tutta la durata del mandato i dipendenti statali sono collocati fuori ruolo e i dipendenti di enti pubblici sono collocati d'ufficio in aspettativa. Il rapporto di lavoro dei dipendenti privati è sospeso ed i dipendenti stessi hanno diritto alla conservazione del posto.

7. L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle finanze. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dall'Autorità entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, il quale deve comunque contenere le spese indicate entro i limiti delle entrate previste, sono stabiliti dal regolamento, di cui al successivo comma, che disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nel Bollettino dell'Autorità.

8. La Autorità delibera le norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere.

9. Le deliberazioni della Autorità concernenti i regolamenti di cui ai commi 7 e 8 sono adottate con non meno di quattro voti favorevoli. I predetti regolamenti sono sottoposti al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale, sentito il Ministro dell'Economia e delle finanze, ne verifica la legittimità in relazione alle norme della presente legge, e successive modificazioni e integrazioni, e li rende esecutivi, con proprio decreto, entro il termine di venti giorni dal ricevimento, ove non intenda formulare, entro il termine suddetto, proprie eventuali osservazioni. Queste ultime devono essere effettuate, in unico contesto, sull'insieme del regolamento e sulle singole disposizioni. In ogni caso, trascorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, i regolamenti divengono esecutivi.

10. Entro il 31 marzo di ciascun anno l'Autorità trasmette alle Camere e al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione sull'attività svolta e sugli indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire.

11. È istituito un apposito ruolo del personale dipendente della Autorità dei conti pubblici. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica è determinato in un massimo di cinquanta unità. Il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere sono stabiliti in conformità con il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti della Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell'Autorità.

12. Al personale in servizio presso la Autorità è in ogni caso fatto divieto di assumere altro impiego o incarico o esercitare attività professionali, commerciali o industriali. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso per titoli ed esami con richiesta di requisiti di competenza ed esperienza nei settori di attività istituzionali della Autorità. I concorsi sono indetti dalla stessa Autorità e si svolgono secondo i bandi appositamente emanati. Il personale dell'Autorità può anche provenire, nelle forme previste dalla legge e previa deliberazione dei componenti della stessa adottate con non meno di quattro voti favorevoli, dai ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento delle Finanze, Ministero dell'interno, della Banca d'Italia, della Corte dei conti, dell'Istituto Nazionale di Statistica, di regioni e enti locali.

13. L'Autorità, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero di venticinque unità. Le relative deliberazioni sono adottate con non meno di quattro voti favorevoli".

 

13.1

MORANDO, LUSI, MERCATALI

Al comma 1, alle parole: "Al fine di assicurare un efficace controllo" premettere le seguenti: "A decorrere dall'esercizio successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 2, comma 1, e del correlato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3 del presente articolo"

 

13.2

MASCITELLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'accesso diretto alla banca dati di cui al comma 1 è garantito ai Servizi del bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, alla Banca d'Italia, all'ISAE, alla Corte dei conti e ai Consigli regionali.

 

13.3

MASCITELLI

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: sentiti con le seguenti: d'intesa con.

 

13.0.1

MASCITELLI

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis. - (Lotta all'evasione e all'elusione fiscale). - 1. Al fine di potenziare le attività intraprese dal Governo in relazione al contrasto e alla lotta all'evasione e alla elusione fiscale, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere, in occasione della presentazione della Decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10, sui risultati conseguiti in merito alla lotta all'evasione fiscale e all'efficacia delle misure adottate ai fini di contrastarne la diffusione, sia in ambito nazionale che internazionale.

 

17.1

MASCITELLI

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: "Per ciascun intervento va altresì indicata la natura dell'onere recato, se di parte corrente o parte capitale. In caso di spese permanenti di parte corrente deve essere indicato l'onere a regime e se l'intervento reca una spesa obbligatoria. In tal caso l'autorizzazione non costituisce limite all'impegno."

 

17.2

MORANDO, LUSI, MERCATALI

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: " derivanti da entrate in conto capitale" aggiungere le seguenti: "o non ricorrenti"

 

17.3

BALDASSARRI, SAIA

Al comma 1, lettera c), aggiungere infine le seguenti parole: "o non ricorrenti".

 

17.4

MORANDO, LUSI, MERCATALI

Al comma 3, dopo le parole: " di iniziativa governativa" aggiungere le seguenti: "e del relatore"

 

17.5

MASCITELLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Su richiesta di almeno un terzo dei componenti delle commissioni parlamentari competenti, gli emendamenti di iniziativa del relatore al disegno di legge di stabilità che comportino nuovi o maggiori oneri devono essere corredati di una relazione tecnica predisposta ai sensi del comma 3 e verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze."

 

17.6

MORANDO, LUSI, MERCATALI

Al comma 4, sostituire le parole: "Ai fini della definizione della" con le seguenti: "Nel documentare la"

 

17.7

MASCITELLI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Nei casi in cui la copertura sia determinata mediante riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa la relazione tecnica deve altresì fornire puntuali indicazioni sui motivi del mancato utilizzo delle risorse per le finalità cui erano originariamente destinate.

 

17.8

MASCITELLI

Al comma 12, al terzo periodo, dopo le parole: " e riferisce alle Camere" aggiungere le seguenti: " entro quindici giorni" indi, alla fine del terzo periodo, aggiungere le seguenti parole: "e assume le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione."

 

18.1

MASCITELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Annualmente, la legge di stabilità, nella definizione degli importi dei fondi speciali di cui al comma 1, deve prevedere che una quota degli stessi venga riservata ai provvedimenti legislativi di iniziativa parlamentare, purché gli stessi siano presentati alle Camere entro i sei mesi successivi alla data di approvazione della legge di stabilità di cui all'articolo 11.

 

21.1

MORANDO, LUSI, MERCATALI

Al comma 2, sopprimere il quinto e sesto periodo

Conseguentemente, all'articolo 25, al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

 

21.2

MORANDO, LUSI, MERCATALI

Sostituire i commi 4, 5 e 6 con i seguenti:

"4. Nell'ambito delle dotazioni previste per ciascun programma sono distinte le spese correnti , con separata distinzione degli oneri per il personale, e le spese per investimenti.

5. La determinazione delle spese rimodulabili e non rimodulabili avviene nell'ambito del procedimento di attuazione della delega di cui al successivo art. 43 . Non sono in ogni caso rimodulabili le spese relative al pagamento di stipendi, assegni fissi e pensioni , interessi pasivi , obblighi comunitari ed internazionali e ammortamento di mutui che compongono l'insieme delle spese contabilmente gestite in corso d'esercizio come obbligatorie.

6. Fino all'attuazione della delega di cui all'art. 43 , è possibile continuare a rimodulare col disegno di legge di bilancio gli oneri correnti , destinati ad adeguare il fabbisogno per l'acquiso di beni e servizi di funzionamento  e , in via sperimentale , le spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo , quale limite massimo di spesa , e il periodo di iscrizione in bilancio; in questa seconda ipotesi la rimodulazione avviene ai sensi dell'art. 23, comma 3. "

 

42.1

MORANDO, LUSI, MERCATALI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro trentasei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a disporre il passaggio, nella predisposizione del bilancio annuale di previsione e degli altri documenti contabili, da una redazione in termini di competenza e cassa a una redazione in termini di sola cassa. A tal fine i decreti legislativi, proposti dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della amministrazione pubblica e della innovazione, , dispongono l'adeguamento della struttura del bilancio dello Stato e dei sistemi gestionali e di controllo al diverso limite autorizzatorio e vengono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

il responsabile del programma di spesa è il titolare delle risorse autorizzate con il bilancio e assegnate con il decreto annuale di ripartizione in capitoli; l'assegnazione deve avere un profilo, di natura conoscitiva, pari alla durata del bilancio pluriennale; ciascun programma deve essere affidato ad un unico centro di responsabilità amministrativa;

il responsabile del programma di spesa, o il dirigente da lui delegato, possono, nell'esercizio in corso di gestione, assumere liberamente impegni contabili nell'ambito delle autorizzazioni di cassa loro assegnate; nessuna forma di controllo impeditivo dell'efficacia può essere introdotta con riferimento alla fase di formazione degli atti che precedono l'emissione dell'ordine di pagamento; le fasi di formazione degli atti vengono condotte dal responsabile del programma attraverso tecniche di programmazione e monitoraggio che garantiscano, sotto la propria responsabilità, contabile ed amministrativa, l'equilibrio per cassa dei pagamenti rispetto alle disponibilità;

il responsabile del programma di spesa, o il dirigente da lui delegato, non possono assumere impegni contabili per i quali non esista una corrispondente autorizzazione di cassa;

in caso di esaurimento delle dotazioni di cassa riferite al programma, con decreto di natura accertativa, il responsabile dell'ufficio di controllo della RGS, comunica al responsabile del programma e al Ministro competente, che nessuna erogazione e nessun impegno possono essere disposti a valere sul programma per l'esercizio finanziario in corso;

entro quindici giorni dalla comunicazione di cui alla lettera d), il responsabile del programma comunica al Ministro competente e all'ufficio di controllo della RGS , i dati e tutti gli elementi conoscitivi idonei a spiegare le cause dell'esaurimento delle risorse di cassa in corso di esercizio;

ove nell'ambito della gestione di un programma si verifichi la situazione di cui alla lettera d) per due esercizi successivi, viene automaticamente disposta una verifica ispettiva sulla gestione del programma e sui criteri di definizione delle dotazioni di cassa, i cui esiti vengono valutati sia ai fini della concessione dei trattamenti economici connessi ai risultati assegnati al dirigente, sia, ove del caso, ai fini della attivazione della responsabilità amministrativa.

anche in coordinamento con le previsioni di cui all'articolo 40, comma 2), lettera m), predisposizione di appositi fondi di riserva e definizione dei criteri per il loro accesso, qualora successivamente alla comunicazione di cui alla lettera d), la legislazione sottostante prefiguri la necessità, per il dirigente responsabile, di emanare atti di impegno;

il responsabile del programma può proporre al Ministro responsabile della spesa di disporre, con decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, trasferimenti da un intervento all'altro dello stesso programma; nessuno spostamento può essere proposto verso interventi relativi a spese fisse relative al personale; in ogni caso il valore cumulato dei trasferimenti non può eccedere nel corso dell'anno il 10% della autorizzazione complessiva di cassa iscritta sul programma.

documentare analiticamente, nel disegno di legge di bilancio, la dotazione di cassa assegnata a ciascun programma, attraverso l'esplicitazione delle fonti normative che supportano il programma steso, delle rispettive caratteristiche tecnico-giuridiche, evidenziando altresì il raccordo con gli obiettivi assegnati al dirigente. L'analisi relativa alle previsioni del bilancio pluriennale è corredata dalle analoghe informazioni di consuntivo sui pagamenti effettuati e obiettivi raggiunti riferiti al biennio precedente;

gli ordini di pagamento non esitati alla fine dell'esercizio di emissione vengono riportati automaticamente all'esercizio successivo; ove per due esercizi successivi vengano rendicontati riporti che eccedono il 5% della spesa autorizzata viene disposta una verifica ispettiva sulla gestione del programma;

disciplinare in coerenza con le innovazioni di cui alla presente delega la facoltà di impegno su base pluriennale per la spesa in conto capitale;

nell'ambito del bilancio dello Stato assicurare la separata ed analitica evidenziazione conoscitiva delle previsioni di competenza giuridica corrispondenti ai programmi di spesa.

 

G/1397B/1/5a

LATRONICO

 

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Legge di contabilità e finanza pubblica» (A.S. n. 1397-B);

tenuto conto della delega per il completamento della riforma del bilancio dello Stato e per l'adozione del metodo della programmazione triennale delle risorse di cui all'articolo 43, onde prevedere, in particolare, il progressivo riafflusso al bilancio dello Stato di fondi, iscritti su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, le cui risorse siano state originariamente iscritte alla spesa dello stesso bilancio statale;

considerata la correlata disposizione contemplata dall'articolo 51, comma 2, che prevede a tali fini l'abrogazione di tutte le disposizioni di legge che autorizzano l'apertura di contabilità speciali di tesoreria a valere su fondi iscritti in stanziamenti del bilancio dello Stato riferibili ad amministrazioni centrali e periferiche (a meno che tali gestioni fuori bilancio siano espressamente autorizzate da specifiche norme che ne disciplinano l'autonomia contabile);

avuto altresì riguardo alla previsione contemplata dal medesimo articolo 51, comma 2, in base alla quale è consentito il differimento dell'abrogazione delle disposizioni di legge che autorizzano l'apertura di contabilità speciali per le Forze armate, al fine di garantire l'operatività dello strumento militare, fino all'adeguamento delle nuove procedure di spesa di cui all'art. 42, comma 1, lettera f);

atteso che il citato articolo 51, comma 2, secondo periodo, interpretato in chiave logica e sistematica, non può che rivolgersi a tutte le Amministrazioni militari, inclusa la Guardia di finanza, in quanto parte integrante delle Forze armate (ex legge n. 189 del 1959) e Forza di polizia ad ordinamento militare (ex d.lgs. n. 68 del 2001) rientrante nel Comparto «Difesa-Sicurezza»;

rilevata, conseguentemente, la necessità di evitare eventuali incertezze in sede applicativa suscettibili di generare ingiustificate sperequazioni tra similari Amministrazioni nonché pregiudizievoli disallineamenti organizzativi e procedurali,

impegna il Governo

ad assicurare che il richiamato articolo 51, comma 2, secondo periodo, riguardi direttamente anche il Corpo della Guardia di finanza in relazione al quale opera il medesimo regime transitorio previsto per le Forze armate, per assicurare il funzionamento e l'operatività dei relativi Reparti.

 


BILANCIO (5a)

Martedì 1 dicembre 2009

257a Seduta (Notturna)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1397-B) AZZOLLINI ed altri. - Legge di contabilità e finanza pubblica, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana.

Il presidente AZZOLLINI dà la parola ai presentatori per il prosieguo dell'illustrazione degli emendamenti.

 

Il senatore MORANDO (PD) illustra la proposta 11.1, volta ad intervenire sul comma 3 dell'articolo 11 al fine di chiarire i vincoli in ordine ai contenuti della legge di stabilità; il testo attuale, come modificato presso la Camera dei deputati, pone infatti profili di dubbi interpretativi ed in particolare sembra escludere, nella formulazione attuale, l'introduzione di norme che si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi. La formulazione del testo in esame risulta in tal senso incongrua e contraddittoria nel determinare questo effetto preclusivo del tutto incoerente e ingiustificato rispetto alla funzione della legge di stabilità. Illustra la proposta 13.1 in materia di banche dati, che si riconnette al tema complessivo della trasparenza e del controllo dei conti pubblici. La proposta 17.2 è volta ad intervenire sulla formulazione del testo che risulta recare un serio errore di contenuto in quanto non prevede il riferimento ad oneri non ricorrenti. E' particolarmente rilevante apportare una modifica del testo nel senso indicato dalla proposta emendativa. In ordine alla proposta 17.4, pur esprimendo apprezzamento per la posizione espressa dal relatore in ordine all'opportunità di mantenere e di esplicitare in sede di Regolamento del Senato la prassi già affermata circa l'obbligo di relazione tecnica anche per gli emendamenti del relatore, rileva comunque la necessità di esplicitare nel testo espressamente tale obbligo di presentazione della relazione tecnica. La proposta 17.6 interviene sul tema della copertura finanziaria sui tre saldi di finanza pubblica; la formulazione del testo, come approvato presso la Camera dei deputati, introduce di fatto tale obbligo in relazione a tutti e tre i saldi, costituendo un profilo di rilievo meritevole di correzione. La proposta 21.1 interviene in materia di classificazione internazionale COFOG che individua un numero di funzioni non corrispondente al numero dei programmi del bilancio italiano; il tema appare rilevante costituendo i programmi l'unità di voto parlamentare per cui appare necessario un intervento correttivo nel senso indicato dall'emendamento. La proposta 21.2 è volta a riproporre il testo già approvato presso il Senato in sede di prima lettura in ordine al rapporto tra spese modulabili e spese non modulabili. La proposta 42.1 interviene in ordine al tema dei controlli che appare questione centrale in relazione al processo di riforma; il testo approvato presso la Camera reintroduce un approccio di tipo preventivo in materia di controllo, così rovesciando la logica funzionale del controllo ex post orientato alla verifica dei risultati. Pur esprimendo apprezzamento per la posizione espressa sul punto dal rappresentante del Governo in sede di replica, sottolinea la necessità di rendere centrale nel passaggio ad un bilancio di cassa il controllo sui risultati e conseguentemente realizzare un meccanismo di responsabilizzazione della dirigenza.

 

Il senatore MASCITELLI (IdV), proseguendo nell'illustrazione degli emendamenti presentati dal suo Gruppo iniziata nella precedente seduta, evidenzia come le proposte emendative siano complessivamente orientate a specificare le questioni della semplificazione e della trasparenza dei conti pubblici. In particolare la proposta 13.2 è volta a garantire un accesso diretto alle banche dati al fine di realizzare effettivi strumenti per il controllo da parte dei Servizi del Bilancio di Camera e Senato, della Banca d'Italia, dell'ISAE, della Corte dei conti e dei Consigli regionali. L'emendamento 13.0.1 ripropone un tema già affrontato in sede di prima lettura in ordine alla necessità di presentare unitamente alla decisione di finanza pubblica un'apposita relazione sulla lotta all'evasione e all'elusione fiscale. Richiamando l'intervento di replica del vice ministro Vegas ed in particolare il richiamo all'esistenza di tale relazione nel quadro della legislazione già vigente, sottolinea la necessità di inserire la presentazione di tale documento nel contesto della decisione di finanza pubblica al fine di garantire una più efficace tempistica di esame dei profili relativi ai risultati della lotta all'evasione. Dopo aver ricordato che nelle passate legislature i ministri dell'economia e delle finanze non hanno fornito dati adeguati su tale profilo, rileva che risulta necessario garantire che siano presentate precise quantificazioni ed analisi in ordine all'efficacia delle misure adottate in tal senso al fine di fornire al Parlamento un quadro dettagliato dell'attività del Governo. La proposta 17.5 è volta a garantire la possibilità alle Commissioni bilancio del Parlamento di richiedere la relazione tecnica anche relativamente ai testi emendativi a firma del relatore, ricordando in tal senso la prassi ormai invalsa di presentazione di maxiemendamenti a firma del relatore e sostanzialmente di matrice governativa. La proposta risulta volta ad evitare un sostanziale depauperamento del ruolo di verifica da parte delle Commissioni parlamentari, evitando meccanismi elusivi rispetto alla regola di necessario accompagnamento della relazione tecnica a testi emendativi, per cui richiama in tal senso i rilievi critici svolti dalla Corte dei conti sulla prassi del ricorso a maxiemendamenti e i conseguenti effetti negativi in termini di trasparenza e tenuta della finanza pubblica. La proposta 17.8 interviene in materia di clausola di salvaguardia relativamente alla questione dello sforamento delle coperture finanziarie originariamente previste, prevedendo che il Ministro riferisca al Parlamento entro tempi ragionevoli per poi assumere idonee iniziative.

 

Non essendovi altri interventi, il PRESIDENTE dichiara dunque conclusa l'illustrazione degli emendamenti e propone di rinviare il seguito dell'esame.

 

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

 


BILANCIO (5a)

Mercoledì 2 dicembre 2009

258a Seduta (Pomeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1397-B) AZZOLLINI ed altri. - Legge di contabilità e finanza pubblica, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

Riprende l'esame sospeso nella seduta notturna di ieri.

 

Il presidente AZZOLLINI (PdL) ricorda che nel corso della scorsa seduta dedicata all'esame del provvedimento in titolo, sono stati illustrati tutti gli emendamenti e l'ordine del giorno presentati. Avverte quindi che si passa ai pareri del relatore e del Governo. In qualità di relatore, fa presente che anche se permangono alcuni profili della riforma che appaiono controversi, tuttavia ribadisce la validità dell'impianto complessivo del provvedimento. Pertanto ritiene opportuno procedere all'approvazione, senza modifiche, del testo pervenuto dalla Camera. Rispetto alle questioni emerse durante la fase di illustrazione degli emendamenti, ritiene che le proposte 10.6 (analoga all'emendamento 10.7) e 21.1 potrebbero essere ritirate per essere trasformate in ordini del giorno. Per quanto concerne invece la proposta 11.1, fa presente che l'interpretazione sistematica delle norme contenute nell'articolo 11 portano ad una direzione analoga a quella indicata nell'emendamento. Le modifiche apportate dalla Camera hanno poi sostanzialmente individuato nelle Commissioni bilancio gli attori del controllo parlamentare in luogo della Commissione bicamerale per la trasparenza dei conti pubblici. Anche se si tratta di compiti che finora le Commissioni bilancio non hanno svolto in modo specifico, ritiene che si possa ugualmente garantire un efficace controllo parlamentare nelle Commissioni bilancio individuando soluzioni innovative. In tal modo, l'obiettivo sotteso al testo approvato dal Senato è comunque raggiungibile. Esprime, quindi, parere contrario su tutti gli emendamenti invitando i presentatori al ritiro della proposta 12.0.1, recante l'Autorità sulla trasparenza dei conti pubblici, in quanto si tratta di una soluzione esterna alle dinamiche tra Parlamento e Governo. Fa presente infine di essere contrario alle proposte che mirano a introdurre tra gli obiettivi programmatici il livello della pressione fiscale, posto che sebbene non vi sia una sanzione per un eventuale risultato a consuntivo difforme rispetto all'obiettivo annunciato - come sottolineato nel dibattito - tuttavia ritiene ridondante l'individuazione di obiettivi che sono scarsamente attendibili perché condizionati da fattori estranei alle decisioni assunte dal Governo.

 

Il vice ministro VEGAS esprime parere conforme al relatore. In relazione alla proposta 11.1, ritiene che il testo dell'articolo 11 approvato dalla Camera sia migliore rispetto alla formulazione originariamente approvata dal Senato. Per quanto concerne poi il rafforzamento delle strutture di supporto alle Commissioni bilancio, ritiene di condividere la scelta operata dalla Camera di perseguire lo stesso obiettivo agendo sui Regolamenti parlamentari.

 

Si passa alla votazione degli emendamenti. Non essendovi emendamenti riferiti all'articolo 1 si passa a quelli riferiti all'articolo 2.

 

Esperita la verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione respinge l'emendamento 2.1.

 

Non essendo stata presentata proposta di modifica all'articolo 3 si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 4.

 

In dichiarazione di voto favorevole sulla proposta 4.1, interviene il senatore MORANDO (PD), per rilevare che il testo approvato dalla Camera, in materia di controllo parlamentare, merita una valutazione molto negativa in quanto ha modificato nella forma e nella sostanza le scelte operate dal Senato. La soluzione individuata, volta a tutelare le prerogative delle Commissioni bilancio di ciascun ramo del Parlamento, porta a risultati paradossali, tenuto conto che nel testo approvato dal Senato era del tutto palese il fatto che il controllo della finanza pubblica dovesse essere estraneo alla competenza della Commissione bicamerale per la trasparenza dei conti pubblici.

 

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (LNP) fa presente che potrebbero intervenire modifiche molto profonde sulle competenze del Senato. In questa prospettiva le Commissioni bilancio potrebbero avere in futuro competenze differenziate. Pertanto, anche l'attuale formulazione delle norme concernenti il controllo parlamentare potrebbero essere mantenute tenuto conto della necessità di affrontare nuovamente questo tema in un futuro prossimo.

 

Il relatore AZZOLLINI (PdL) ritiene che la funzione di controllo delle Commissioni bilancio, a seguito dell'approvazione della riforma in esame, sarà permanentemente modificato e migliorato. Ritiene che tale passaggio debba avvenire nel più breve tempo possibile.

 

Posto ai voti, l'emendamento 4.1 risulta respinto.

 

Interviene incidentalmente il senatore LEGNINI (PD) per invitare la Commissione a svolgere un' ulteriore riflessione sulla riforma in merito all'opportunità di accogliere alcune modifiche condivisibili anche a costo di un'ulteriore lettura parlamentare. Ritiene che per procedere subito all'approvazione della riforma vengano presentate alcune argomentazioni non convincenti. Infatti, proprio nel caso in cui si arrivasse ad una riforma federale del Senato, gli uffici di supporto alla documentazione sarebbero ancora più importanti.

 

Il relatore AZZOLLINI (PdL) fa presente che le questioni finora sollevate fanno emergere una contrapposizione tra i due rami del Parlamento, nei quali sono stati approvati i testi della riforma con larghissime intese tra maggioranza e opposizione.

 

Il vice ministro VEGAS ritiene che le modifiche apportate dalla Camera non abbiano peggiorato nel complesso la riforma. Pertanto, anche se alcuni punti non sono condivisi dai senatori, tuttavia ritiene che il giudizio complessivo sul testo all'esame sia positivo.

 

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 6 non essendovene riferiti all'articolo 5.

 

In sede di dichiarazione di voto sulla proposta 6.1, interviene il senatore MORANDO (PD) per segnalare che il giudizio della propria parte politica sul testo licenziato dalla Camera dei deputati è sostanzialmente difforme da quello testé espresso dal rappresentante del Governo. Sul tema della trasparenza dei conti pubblici, la Camera dei deputati non ha modificato le soluzioni individuate dal Senato, bensì le ha radicalmente soppresse. Ritiene che questo sia un grave errore politico in quanto nell'attuale contesto istituzionale ed in vista di una riforma federalista della Repubblica, assume un ruolo fondamentale l'attendibilità dei dati. Su questo aspetto sussiste un problema reale nel Paese ed il Senato aveva individuato alcuni strumenti. La Camera dei deputati non ha modificato gli strumenti ma li ha soppressi mantenendo pertanto irrisolto il problema. Soprattutto in vista dell'attuazione del federalismo fiscale ritiene che sia fondamentale, per il buon esito del processo di transizione, che i dati di base sui quali il dibattito politico dovrà poi individuare le soluzioni migliori siano condivisi. In Italia, invece, il livello della trasparenza sui dati di base è troppo basso e, grazie alle scelte adottate alla Camera, resterà tale anche in futuro.

 

In esito a distinte votazioni, le proposte 6.1 e 6.2 sono respinte.

 

Interviene in dichiarazione di voto favorevole il senatore MORANDO (PD) sulla proposta 6.0.1 rilevando come il nuovo disegno istituzionale dei rapporti tra Parlamento e Governo, delineato dal provvedimento, tra maggioranza ed opposizione e tra strutture burocratiche e politica presenti nodi non ancora risolti. Le soluzioni finora individuate non hanno garantito sufficienti livelli di trasparenza dei dati. Una soluzione potrebbe essere quella di risolvere, all'interno del Parlamento, attraverso la collaborazione delle burocrazie parlamentari, la questione di certificazione delle informazioni e dei dati. La soluzione individuata dalla Camera, che lascia il problema aperto e mantiene vecchie ricette già riscontrate come inefficaci, non è accettabile. Ne consegue che sarà sempre più forte la pressione - visto che il problema è reale - a creare un'Autorità esterna di certificazione dei dati. Tale soluzione - che ad avviso dell'oratore appare non condivisibile - è quella caldeggiata anche dalle autonomie locali in vista dell'attuazione del federalismo fiscale. Per questo motivo ritiene opportuno rivendicare l'autonomia del Senato rispetto alle scelte operate in prima lettura, stante l'enorme diversità di vedute rispetto alle scelte operate presso la Camera anche con l'apporto della propria parte politica. Ritiene quindi di esprimere un giudizio negativo sull'attuale testo ed auspica l'approvazione della proposta 6.0.1.

 

Il senatore LEGNINI (PD), intervenendo in dichiarazione di voto sull'emendamento 6.0.2, rileva che a suo avviso la riforma in esame non verrà modificata nel breve termine. La scelta di non modificare il testo pervenuto dalla Camera non consente di cogliere una straordinaria opportunità. Infatti, molte decisioni politiche non vengono assunte perché i dati e le informazioni di base non sono congruenti. Ricorda ad esempio il caso della "cedolare secca" sugli affitti. Si tratta di una misura discussa in tutte le leggi finanziarie ma mai approvata per una strenua contrarietà della Ragioneria generale dello Stato, la quale ritiene che l'onere, in termini di minor gettito, sia di rilevante entità. D'altro canto si tratta di una misura che avrebbe un impatto di portata epocale per la lotta all'evasione. L'onere effettivo di una proposta del genere non è mai stato accertato con una metodologia condivisa. In questi casi la politica viene privata di un potere di azione sulla base di dati non verificabili in altro modo. L'approvazione dell'emendamento 6.0.1 rappresenta lo strumento con il quale la politica potrebbe rivendicare spazi ulteriori di manovra, potendo usufruire di strutture di supporto tecnico idonee a verificare le informazioni elaborate dal Governo. Oggi l'unica informazione disponibile può essere elaborata dalla Ragioneria generale dello Stato che, pur lavorando con serietà e professionalità, non si rapporta in modo dialettico e trasparente con il Parlamento.

Anche il dibattito sul federalismo fiscale si è caratterizzato per un'assenza di dati, riconosciuta anche dallo stesso Ministro Tremonti. L'assenza della previsione di una struttura unica di supporto tecnico per il Parlamento costituisce quindi un indebolimento significativo del lavoro svolto e rappresenta un errore evidente.

 

Il relatore AZZOLLINI (PdL) riconosce i rischi paventati che ad un'esigenza informativa sui dati di base si possa far fronte con un'autorità esterna al Parlamento. Per questo motivo ha invitato i presentatori a ritirare l'emendamento 12.0.1.

 

Posti congiuntamente ai voti gli emendamenti 6.0.1 e 6.0.2 sono respinti.

 

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 7, si passa alla votazione di quelli riferiti all'articolo 8.

 

Il senatore MASCITELLI (IdV) interviene in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 8.1 volto a sopprimere il comma 4 del medesimo articolo 8. Egli rileva che le modifiche apportate dalla Camera hanno soppresso alcune parti qualificanti del formidabile compromesso politico raggiunto in Senato tra maggioranza e forze di opposizione in merito al coordinamento della finanza pubblica tra livelli diversi di Governo. La Camera ha soppresso alcune parti e mantenuto invece il comma 4 che, per la spesa in conto capitale, centralizza le quote di indebitamento all'interno di ciascuna Regione. La soppressione del comma 4 serve pertanto a riequilibrare il testo del provvedimento in una chiave meno centralistica.

 

Posto ai voti l'emendamento 8.1 è respinto.

 

In dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 8.2 interviene il senatore MORANDO (PD). Egli rileva che la Camera aveva eccepito critiche di eccessiva centralizzazione delle norme concernenti il Patto di stabilità interno, come approvato dal Senato. Il testo, in prima lettura, prevedeva la definizione degli obiettivi attuativi del Patto di stabilità interno, articolati per Regione, nell'ambito della legge di stabilità ed in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in materia di coordinamento della finanza pubblica. Per contemperare la definizione degli obiettivi in ambito centrale da parte della legge di stabilità erano stati introdotti elementi di flessibilità per la spesa in conto capitale da gestire a livello regionale. Questi elementi di flessibilità sono stati soppressi determinando un risultato opposto a quello atteso dai deputati stessi. Sarebbe stato più opportuno individuare meccanismi migliori di flessibilità, ma la mera soppressione degli stessi, rende troppo rigido il Patto di stabilità interno.

 

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (LNP) preannuncia un voto contrario sull'emendamento 8.2 ispirato tuttavia soltanto a ragioni di pragmatismo per evitare un ulteriore passaggio parlamentare. Fa presente infatti che il meccanismo previsto dall'emendamento 8.2 riflette norme approvate da alcune Regioni del nord, quali la Lombardia e l'Emilia Romagna. Auspica quindi che il Governo non impugni le norme approvate da queste Regioni in una logica centralistica. Ritiene che siano necessari elementi di flessibilità minimi volti ad attenuare i vincoli stringenti del Patto di stabilità interno a favore degli enti virtuosi.

 

Il vice ministro VEGAS ritiene che i meccanismi di flessibilità del Patto di stabilità interno possano trovare sede anche al di fuori della legge di riforma della contabilità pubblica. Ribadisce il proprio parere contrario sulla proposta.

 

Posto ai voti l'emendamento 8.2 risulta respinto.

 

In dichiarazione di voto sulla proposta 9.1 interviene il senatore MASCITELLI (IdV), rilevando come il suggerimento ivi contenuto è volto a rafforzare il ruolo di indirizzo e di controllo del Parlamento in seguito di definizione degli obiettivi di finanza pubblica in sede europea.

 

In esito a distinte votazioni sono respinti gli emendamenti da 9.1 a 10.2.

 

Il senatore MORANDO (PD) interviene in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 10.3 che persegue finalità analoghe alla proposta 10.6. Rileva come la qualità della decisione di bilancio sarebbe migliore se gli obiettivi fossero espressi oltre che in termini di saldi, in termini di entrate e spese. Riconosce la validità delle osservazioni sulla possibilità che gli obiettivi non siano raggiunti a causa di fattori indipendenti dalla volontà del Governo, ma ritiene opportuno indicare i livelli programmatici di pressione fiscale per intraprendere un nuovo percorso di risanamento dei conti pubblici. Infatti, mentre negli anni precedenti la pressione fiscale ha sempre seguito l'andamento delle spese correnti, ritiene opportuno invertire questa tendenza fissando un livello di pressione fiscale compatibile con una riduzione della dinamica della spesa corrente. Se ciò fosse realizzato il risultato politico sarebbe migliore rispetto alle scelte operate nei decenni scorsi.

 

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti 10.3 e 10.4 risultano respinti. La Commissione respinge poi la proposta 10.5.

 

Il relatore AZZOLLINI (PdL) chiede ai presentatori della proposta 10.6 di trasformarla in ordine del giorno. Diversamente il parere è contrario.

 

Il senatore MORANDO (PD), primo firmatario dell'emendamento 10.6, chiede di porre in votazione la proposta in esame e di aggiungere la propria firma all'emendamento 10.7.

 

Posta ai voti, al proposta 10.6 è respinta.

 

I senatori LUSI (PD), MERCATALI (PD), CARLONI (PD), LEGNINI (PD) e MILANA (PD) chiedono di aggiungere la propria firma alla proposta 10.7, che il senatore SAIA ritira con l'intento di presentare un ordine del giorno concordato con i nuovi firmatari.

 

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

 


BILANCIO (5a)

Mercoledì 2 dicembre 2009

259a Seduta (Notturna)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1397-B) AZZOLLINI ed altri. - Legge di contabilità e finanza pubblica, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

 

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.

 

Il presidente AZZOLLINI (PdL) ricorda che sono stati votati gli emendamenti sino alla proposta 10.7, propone quindi di proseguire con la votazione degli emendamenti. Pone quindi ai voti la proposta 10.8 che risulta respinta dalla Commissione.

 

Il senatore MORANDO (PD) interviene in dichiarazione di voto sulla proposta 11.1, volta a modificare il testo in esame che risulta affetto da un dubbio interpretativo e nella formulazione attuale implica la preclusione all'introduzione di norme ordinamentali che tuttavia abbiano effetti finanziari con contenuto di miglioramento dei saldi.

 

Dopo un intervento del vice ministro VEGAS, volto a precisare che tale preclusione non sussiste alla luce di una interpretazione sistematica della disposizione, il senatore MORANDO (PD) conferma i propri rilievi critici sulla formulazione del testo, invitando ad approvare l'emendamento in questione che mira a correggere un profilo di rilievo del medesimo.

 

Posto ai voti risulta respinto l'emendamento 11.1.

 

Il senatore MASCITELLI (IdV) interviene in dichiarazione di voto sulla proposta 11.2, volta ad introdurre un profilo di maggiore chiarezza e trasparenza dei dati di finanza pubblica.

 

Posto ai voti l'emendamento 11.2 risulta quindi respinto. Risultano altresì respinti con separate votazioni le proposte 11.3, 11.4 e 11.0.1.

 

Il senatore SAIA (PdL) ritira la proposta 12.0.1.

 

Posti ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 13.1, 13.2 e 13.3.

 

Il senatore MASCITELLI (IdV) interviene in dichiarazione di voto sulla proposta 13.0.1, volta ad introdurre l'obbligo di presentazione della relazione sulla lotta all'evasione e all'elusione fiscale, unitamente alla presentazione della decisione di finanza pubblica, tema già richiamato nel corso dell'illustrazione degli emendamenti e che costituisce un punto fondamentale al fine di garantire una verifica del Parlamento non solo sull'entità dei risultati raggiunti nella lotta all'evasione, ma anche sulla qualità delle misure adottate dal Governo.

 

Posto quindi ai voti l'emendamento 13.0.1 risulta respinto.

 

Poiché non vi sono emendamenti riferiti agli articoli 14, 15 e 16 si passa alle proposte riferite all'articolo 17.

 

Dopo che la Commissione ha respinto la proposta 17.1 il senatore MORANDO (PD) interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento 17.2, sottolineando l'importanza della proposta che appare particolarmente meritevole di essere approvata; risulta infatti fortemente critico il testo come definito in seconda lettura presso la Camera dei deputati nella parte in cui si consente la copertura di oneri di parte corrente con entrate anche non ricorrenti, risultando necessario correggere tale profilo al fine di garantire meccanismo di tenuta della finanza pubblica.

 

Posti congiuntamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 17.2 e 17.3.

 

Il senatore MORANDO (PD) interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento 17.4, invitando all'approvazione della proposta, pur riconoscendo la possibilità, richiamata anche dal relatore, di agire sui regolamenti parlamentari, prevedendo in particolare nel testo del Regolamento del Senato l'obbligo della presentazione della relazione tecnica anche per gli emendamenti a firma del relatore, ciò al fine di evitare meccanismi elusivi in ordine alla presentazione della relazione tecnica.

 

Dopo un intervento del relatore AZZOLLINI volto ad esprimere la posizione di condivisione del rilievo del senatore Morando ed a sottolineare la portata normativa del comma 5 del testo in esame, recante un riferimento ai Regolamenti parlamentari, la proposta 17.4 posta ai voti risulta respinta.

 

Il senatore MASCITELLI (IdV) interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento 17.5 che ripropone il testo approvato in prima lettura in Senato con la finalità di garantire la possibilità alle Commissioni bilancio di richiedere la relazione tecnica debitamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, anche in ordine agli emendamenti del relatore, non risultando sufficiente un mero rinvio a successivi interventi in sede di modifica dei Regolamenti parlamentari, modifica che costituisce un dato incerto allo stato attuale. Invita quindi all'approvazione dell'emendamento a propria firma.

 

Posto ai voti risulta quindi respinto l'emendamento 17.5.

 

Il senatore MORANDO (PD) interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento 17.6, rilevando come l'obbligo di copertura sui tre saldi, di fatto introdotto alla luce della formulazione attuale presso la Camera dei deputati, pone profili problematici e problemi in ordine alla effettiva trasparenza, risultando necessario intervenire riproponendo il testo originariamente approvato in prima lettura che costituiva un vincolo rigoroso senza tuttavia introdurre lo specifico vincolo di copertura sui tre saldi.

 

Posti separatamente ai voti risultano quindi respinti gli emendamenti 17.6, 17.7, 17.8 nonché 18.1.

 

In ordine all'emendamento 21.1 il RELATORE invita i proponenti al ritiro e alla trasformazione in ordine del giorno.

 

Dopo che il senatore MORANDO (PD) si è riservato di presentare un ordine del giorno in tal senso in Assemblea, dichiarando quindi di mantenere la proposta emendativi in questione, l'emendamento 21.1 posto ai voti risulta respinto.

 

Il senatore MORANDO (PD) dichiara di ritirare la proposta 21.2, volta a una migliore definizione in materia di spese rimodulabili e non rimodulabili, riservandosi la presentazione di un apposito ordine del giorno su tale tema in Assemblea, ordine del giorno su quale il rappresentante del Governo preannuncia una posizione favorevole. Interviene infine poi in dichiarazione di voto sulla proposta 42.1, ultima riferita al testo, in materia di controlli, sottolineando che la proposta è mirata ad incentrare il sistema dei controlli sui risultati e su una verifica ex post, in linea con la gestione del bilancio di cassa, mentre risulta assai critico lo spostamento di attenzione sui controlli di tipo preventivo che risulta nel testo in esame come approvato dalla Camera dei deputati.

 

Posto ai voti l'emendamento 42.1 risulta respinto.

 

Si passa quindi all'esame dell'ordine del giorno G/1397B/1/5.

 

Dopo che il senatore LUSI (PD) chiede di aggiungere la firma sull'ordine del giorno in esame e l'espressione del parere favorevole da Relatore, il vice ministro VEGAS dichiara di accogliere l'ordine del giorno in questione.

 

La Commissione conferisce infine il mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sull'approvazione del disegno di legge in esame nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

 

La seduta termina alle ore 21,20.

 


A.S. 1397-C
Esame in Assemblea


 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾ XVI LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 1397-C


 

 

RELAZIONE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

 

(Relatore AZZOLLINI)

 

Comunicata alla Presidenza il 10 dicembre 2009

 

SUL

 

DISEGNO DI LEGGE

 

Legge di contabilità e finanza pubblica

 

d’iniziativa dei senatori AZZOLLINI, BONFRISCO, AUGELLO, COLLI,
DI STEFANO, ESPOSITO, FLERES, Massimo GARAVAGLIA, LATRONICO, PICHETTO FRATIN, SAIA, TANCREDI, VACCARI e CUFFARO

(V. Stampato n. 1397)

 

approvato dal Senato della Repubblica il 24 giugno 2009

 

(V. Stampato Camera n. 2555)

 

modificato dalla Camera dei deputati l’11 novembre 2009

 

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 13 novembre 2009


Onorevoli Senatori. – Il disegno di legge in esame, dopo il passaggio alla Camera dei deputati, pur essendo stato modificato in numerosi punti, non ha perso l’ispirazione di fondo ricevuta durante l’esame effettuato dal Senato in prima lettura.

 

Giova dare conto comunque, di seguito, delle principali novità introdotte dalla Camera dei deputati, tralasciando, per brevità, tutte le numerose modifiche di semplice chiarimento o coordinamento interno.

È stata modificata in alcune parti la delega prevista all’articolo 2, in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, ivi prevedendosi una serie di modifiche ai contenuti tecnici e procedurali concernenti l’avvio della riforma del sistema contabile secondo i canoni della uniformazione per tutti i comparti e settori della pubblica amministrazione. La scelta di fondo operata dalla Camera è stata quella di rinviare alla legge 5 maggio 2009, n. 42, (federalismo fiscale) per la parte relativa ai criteri e principi di armonizzazione delle regioni e degli enti locali, lasciando il resto al presente testo.

Va ricordato peraltro che nel corso del dibattito è stato osservato che il testo del Senato sul punto aveva espresso in qualche modo una posizione centralistica. Probabilmente chi ha manifestato un tale orientamento non ha tenuto in debita considerazione il fatto che quel testo già prevedeva l’intesa della Conferenza Stato-regioni sugli schemi dei decreti legislativi della riforma in materia di armonizzazione dei bilanci. Inoltre, sempre il testo approvato in prima lettura conteneva diverse previsioni in tema di condivisione delle decisioni di finanza pubblica tra i vari livelli istituzionali per quanto riguarda il coinvolgimento delle autonomie nel processo deliberativo di cui alla legge di stabilità. Un’attenta lettura della normativa pertanto avrebbe portato ad esprimere una valutazione diversa sul punto del coinvolgimento delle autonomie.

Sul tema degli strumenti informativi a supporto della decisione parlamentare è da segnalare che un’altra modifica è stata la soppressione della Commissione parlamentare per la trasparenza e l’informazione nel campo della finanza pubblica, per ricondurre il processo di verifica e controllo nell’ambito della sede delle Commissioni bilancio, che dovrebbero agire su questo versante di comune accordo. Sotto questo aspetto il dibattito in Commissione è stato particolarmente concentrato su quale modulo organizzativo sia più adatto per una riflessione non episodica anzitutto sui criteri usati per l’elaborazione delle previsioni del Governo. Alla maggioranza è sembrato che la soluzione della Camera non escluda un esame di tali aspetti, rimesso all’interno delle due Commissioni bilancio, eventualmente in sede congiunta.

Sempre sotto il profilo del collegamento con la legge sul federalismo, è stato deciso dalla Camera che, a livello normativo, è la nuova legge di stabilità ad occuparsi del patto di stabilità interno, mentre del patto di convergenza si può occupare anche un apposito provvedimento collegato, oltre che naturalmente la stessa legge di stabilità. Va sottolineato con forza il dato istituzionale di fondo di tale assetto, per l’estrema rilevanza delle materie ivi richiamate. Va espresso dunque compiacimento per il fatto che attraverso un’opportuna modifica della richiamata legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale sia stata ricondotta all’ambito di competenza della legge di stabilità la complessiva decisione sui saldi, sul debito e sulla pressione fiscale complessiva, con tutte le garanzie e le tutele previste in ordine alla collaborazione delle regioni e delle autonomie alla definizione di tali obiettivi complessivi, secondo un quadro già pensato in prima lettura ma che poi non ha trovato sufficiente esplicitazione normativa. Sulle implicazioni di una tale decisione mi soffermerò alla fine della presente relazione.

Per quanto concerne poi i contenuti della manovra di cui all’articolo 11 (nuova legge di stabilità), va segnalato il sostanziale ripristino dell’articolazione tabellare in essere, che infatti, dalla iniziale previsione di integrazione e semplificazione, ritorna alla indicazione separata delle tabelle C, E ed F, quest’ultima integrata dei contenuti della precedente tabella D. Si è stabilito poi che il disegno di legge di stabilità debba contenere, a fini conoscitivi, un prospetto riepilogativo degli effetti triennali della manovra sui saldi di finanza pubblica.

È stato altresì previsto dalla Camera che nei tre esercizi finanziari successivi alla approvazione del disegno di legge, i Ministri competenti presentino al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione dei relativi programmi di spesa e sul loro grado di avanzamento, prevedendo altresì che il Ministro dell’economia e delle finanze possa disporre il mantenimento di residui per spese in conto capitale anche in deroga ai termini previsti dalla normativa di contabilità.

Un’altra questione che va sottolineata è la sistemazione che la Camera ha operato per quanto riguarda la materia del contenuto e della tempistica dei provvedimenti collegati. Già l’attuale legge 5 agosto 1978, n. 468, ribadita dal testo approvato dal Senato del presente disegno di legge, staccava anche sotto il profilo del termine della presentazione dei relativi atti parlamentari, la figura del «collegato» dalla sessione di bilancio: la Camera ha ulteriormente accentuato questo distacco spostando il termine di presentazione dei «collegati» al mese di febbraio dell’esercizio successivo e prevedendo che la funzione normativa di sviluppo, non più tipica della nuova legge di stabilità, venga appunto convogliata nel provvedimento collegato ad hoc. Ne risulta pertanto un disegno complessivo – che è bene sia chiaro nei suoi aspetti istituzionali di fondo – secondo cui al netto dell’eventuale manovra di sviluppo contenuta negli stanziamenti di bilancio e nella legge di stabilità per la parte relativa alle tabelle, tutta la componente normativa della politica di bilancio (norme sia di sviluppo che di carattere ordinamentale e organizzatorio) viene istituzionalmente concentrata ora nella figura del provvedimento collegato, di cui rimane il richiamo necessario nel nuovo Dpef, ossia nella Decisione di finanza pubblica.

Con altra modifica si è provveduto alla separata indicazione, con la creazione di un apposito articolo della delega, per il passaggio al criterio della cassa inizialmente contenuta in una lettera dell’articolo 43.

Nella materia dei criteri di configurazione dei bilanci pubblici si ricorderà che nel corso della prima lettura sono stati approfonditi i complessi e in parte irrisolti problemi connessi alla estendibilità o meno a tali bilanci della contabilità di tipo civilistico-patrimoniale: l’esito di tale problematicità era stata l’accentuazione nel testo del carattere sperimentale del passaggio a tale tipo di contabilità. La Camera ha risolto in modo trachant il problema, sia pure nell’ambito di una implementazione che durerà qualche tempo, trattandosi di deleghe.

In definitiva, ribadendo quanto affermato in premessa, va dunque osservato che il testo in esame, sia pure corredato di ulteriori numerose precisazioni, conserva l’ispirazione di fondo che già lo caratterizzava all’atto dell’approvazione avvenuta in prima lettura. Come avvenuto in occasione dell’approvazione della legge sul federalismo fiscale, anche in quel caso avvenuta in prima lettura da parte del Senato, è possibile peraltro dare un giudizio più che positivo sulla convergenza anche dell’altro ramo del Parlamento sulle scelte fondamentali inerenti la configurazione nuova che andrà a caratterizzare gli strumenti di governo della finanza pubblica in Italia.

Restano comunque alcuni aspetti che necessiterebbero di un chiarimento. Tra questi si segnala, anzitutto, la previsione contenuta nell’articolo 19-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, appena convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, della trasmissione da parte di regioni e province autonome alla Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo dei dati contabili risultanti dai rendiconti secondo lo schema contabile allegato al decreto stesso, materia, questa, espunta dal presente testo. Va da sé che la sede dove la questione dovrebbe trovare la propria regolamentazione è appunto la legge che ci apprestiamo a varare. In merito il Governo ha fatto presente in Commissione che la soluzione legislativa assunta non altera comunque la costruzione e la logica complessiva del disegno di legge in esame.

Un altro dei problemi è la reintroduzione della copertura degli oneri correnti della legge finanziaria mediante il ricorso al miglioramento del risparmio pubblico, il che ha comportato il venir meno di un’altra innovazione fissata dal testo del Senato, ossia la facoltatività della presentazione da parte del Governo del disegno di legge di assestamento. Si tratta di un complesso di questioni su cui il Senato aveva riflettuto molto in prima lettura, propendendo per una linea più moderna che lasciasse complessivamente il Governo libero di impostare la politica di bilancio, spostando dunque il limite giuridico ai saldi complessivi. Con la soluzione pervenutaci rimane l’obbligo di copertura della legge di stabilità nonostante esso sia da tempo scaduto ad un livello abbastanza formale proprio per l’assenza di meccanismi che consentano un esame penetrante della congruità delle poste del bilancio a legislazione vigente, il che costituisce però la premessa per la effettività di un obbligo di copertura costruito in tal modo. Il compito che abbiamo davanti non è semplice, pertanto, e la questione non sembra trovare al momento una soluzione soddisfacente, riproponendosi così un assetto ordinamentale che si è dimostrato nel tempo abbastanza privo di sostanza. Tra l’altro, la formulazione della Camera circa il riferimento al carattere positivo del risparmio pubblico, da garantire comunque, dovrebbe essere inteso nel senso che, nell’ipotesi che il saldo corrente dell’assestamento abbia un segno negativo mentre quello del bilancio di previsione presenti un carattere positivo, il margine utilizzabile a copertura dovrebbe estendersi fino all’azzeramento del margine, con esclusione quindi della possibilità di utilizzare la parte negativa.

Su tale complesso di problemi, sempre nel dibattito in Commissione, il Governo ha fatto presente che la soluzione della Camera può rappresentare un utile strumento per evitare o ridimensionare gli eventuali effetti di ricomposizione della spesa dal conto capitale a parte corrente derivanti da emendamenti approvati dal Parlamento, potenzialmente possibili con il testo approvato dal Senato in prima lettura. In merito poi alla interpretazione fornita sui limiti di utilizzo del risparmio pubblico, il Governo ha convenuto sulla interpretazione che esso sia utilizzabile fino all’azzeramento del margine, con esclusione quindi della parte negativa, nel caso in cui il miglioramento sia riferito al passaggio da un valore negativo (indicato nell’assestamento) ad uno positivo (nel bilancio di previsione).

In definitiva, appare chiaro sul punto che deve essere rafforzato l’impegno in tutte le sedi per una verifica dei criteri di costruzione dei tendenziali, in maniera che si eviti il rischio di una loro conformazione anche in vista del reperimento dei mezzi aggiuntivi di copertura.

Altra questione su cui probabilmente occorrerà ritornare è il fatto che per la legge di stabilità sia stato previsto un divieto di norme localistiche e microsettoriali, il che appare abbastanza incongruo se si considera che il provvedimento ha perso la propria componente normativa di sviluppo, con il risultato dunque che al momento non sarebbe possibile prevedere un contenimento ovvero una variazione di aliquote settoriale o localistica. Sul punto nel dibattito in Commissione il Governo ha ritenuto che la problematica non sussista, posto che la disposizione (articolo 11, comma 3) non parla genericamente di norme, ma di interventi. In questo senso, la limitazione riguarderebbe esclusivamente le misure di carattere espansivo.

Un chiarimento va fatto poi per quanto riguarda la lettera c) del comma 2 dell’articolo 40, che, nel prevedere come criterio di delega la revisione degli stanziamenti iscritti in ciascun programma e della relativa legislazione in coerenza con gli obiettivi da perseguire, va ovviamente interpretata nel senso che si tratta solo di organizzare, se si modifica il contenuto dei programmi, il relativo gruppo di leggi che insistono sul medesimo programma. Va dunque esclusa qualsiasi ipotesi che attraverso la delega in questione si possa in via amministrativa modificare la legislazione di merito. Anche su questo punto il Governo ha concordato sulla considerazione che la revisione degli stanziamenti iscritti in ciascun programma e della relativa legislazione vada interpretata nel senso di una riorganizzazione del contenuto dei programmi, escludendo qualunque ipotesi che preveda modifiche della legislazione con atti di carattere amministrativo.

In linea generale, il dibattito in Commissione è stato particolarmente ricco e approfondito. Per alcuni aspetti se ne è fatto già cenno. Vale la pena qui riprendere brevemente altri temi tra i più rilevanti.

Per quanto riguarda i rilievi mossi in relazione all’articolo 8, in tema di patto di stabilità interno, è stato anzitutto fatto presente che le critiche alle modifiche della Camera devono essere intese come un auspicio perché le norme in materia non vengano ridiscusse e ridisegnate ogni anno nella legge di stabilità: questo è lo spirito delle modifiche della Camera.

Per quanto riguarda l’argomento secondo cui all’articolo 17, comma 4, sarebbe stato introdotto in via surrettizia l’obbligo di copertura sui tre saldi, si ricorda che comunque ciò è limitato ai casi in cui è prevista la relazione tecnica, il che più o meno corrisponde a quanto già avviene. Non c’è stata dunque nessuna surrettizia introduzione dell’obbligo generalizzato di prevedere la copertura sui tre saldi: vorrei che questo fosse ben chiaro, perché sul punto il dibattito in Commissione è stato particolarmente vivace. Si tratta peraltro di una questione che attiene alle modalità di svolgimento dell’iniziativa legislativa di ciascun parlamentare e quindi della massima rilevanza politica ed istituzionale. Ciò introduce all’altro argomento circa la soppressione dell’obbligo della relazione tecnica per quanto riguarda il relatore: poiché la questione rimane rimessa ai Regolamenti parlamentari sarà in questa sede che eventualmente si provvederà al riguardo.

Sempre per quanto riguarda l’articolo 17, in ordine alla soppressione delle parole «o non ricorrenti» dalla lettera c), ossia la impossibilità di usare a copertura entrate non ricorrenti, anche qui l’auspicio, in sintesi, è che i vincoli crescenti sull’indebitamento netto producano in sostanza, nei fatti, un obbligo di copertura aderente allo spirito della norma del Senato.

Per quanto riguarda il quesito posto, a proposito del contenuto della legge di stabilità, circa il divieto di introdurre norme a carattere ordinamentale o organizzatorio, fatto salvo quanto previsto in tema di patto di stabilità interno e in tema di patto di convergenza, sembrerebbe potersi concludere nel senso che sono ammissibili norme di carattere ordinamentale od organizzatorio quando esse siano connesse al patto di stabilità interno o al patto di convergenza e quindi servano a regolare entrambe le materie, a prescindere dall’effetto sui saldi. Si tratta di una interpretazione che melius re perpensa nasce dal fatto che con apposita norma si è voluto caratterizzare il «collegato» come la sede per prevedere questo tipo di norme, a prescindere dal segno dell’intervento. Vorrà dire che, se ci saranno effetti positivi, essi, in quanto non spesi, verranno acquisiti ai saldi. Rimane dunque la linea del non appesantimento della legge di stabilità.

Per quanto riguarda poi la possibilità, in riferimento all’articolo 21, comma 2, che il coordinamento con il secondo livello COFOG possa riportare ad una riduzione dei programmi, in questa sede non si può che esprimere un auspicio che nell’attuazione della norma ciò non avvenga. Eventualmente sull’argomento si potrà discutere un ordine del giorno. Infine, per quanto riguarda l’articolo 40, relativo alla cassa, in effetti la nuova versione della norma implica maggiori cautele rispetto ad un passaggio effettivo rispetto ad un sistema di cassa: trattandosi comunque di una delega anche qui l’invito al Governo è di pervenire ad una proposta con i decreti delegati che sciolga i vari dubbi interpretativi che la norma comporta. A tal riguardo mi sia permesso aggiungere la particolare cautela che il Governo dovrà porre nel dare attuazione al numero 2) della lettera b) del comma 2 dell’articolo 40, a proposito del quale si deve evitare, come riusciva a fare la versione approvata dal Senato, la proliferazione dei centri di responsabilità amministrativa per assicurarne la corrispondenza con ciascun programma di spesa: in caso contrario, la normativa rischierebbe di comportare oneri, pericolo che il testo del Senato – ribadisco – voleva evitare.

Per quanto riguarda poi le due criticità relative alla necessità di rendere più marcato l’obiettivo della pressione fiscale e a una esigenza di avere una maggiore documentazione da parte del Governo nella materia della lotta all’evasione, ricordo che, per quanto concerne il primo punto, la questione è stata a lungo dibattuta anche in prima lettura e l’orientamento, almeno della larga maggioranza che ha votato il testo sia al Senato che alla Camera, è stato di evitare di far assumere a tale obiettivo una valenza più stringente. La questione è complessa, ma le perplessità si possono riassumere nel fatto che la pressione fiscale dipende in larga parte da eventi sui quali la decisione politica può non avere rilievo decisivo, come l’andamento del ciclo in primis e la stessa distribuzione delle attività economiche e del tessuto produttivo.

Per quanto riguarda il secondo punto ossia l’esigenza di una relazione più dettagliata sulla lotta all’evasione, il testo sia al Senato che alla Camera è stato robustamente corroborato di indicazioni che il Governo deve fornire per quanto riguarda le agevolazioni fiscali varate con i relativi effetti. Questo non esclude che il tutto possa essere migliorato con relazioni che si possono richiedere di volta in volta, a seconda delle esigenze e degli andamenti. Anche qui la questione potrà essere oggetto di un ordine del giorno.

Il complesso delle considerazioni formulate mi porta ad auspicare, in definitiva, una approvazione senza ulteriori modifiche del testo al nostro esame. Evidente è la circostanza secondo cui l’impegno riformatore del Parlamento in questa materia non si conclude in questa sede. Il complessivo testo all’esame prevede infatti una articolata sequenza procedimentale di attuazione sulla quale il Parlamento sarà chiamato, nei prossimi mesi, a rinnovare il proprio impegno e la propria costante attenzione.

Prima di concludere, vorrei far presente un punto di particolare rilievo.

Il recente dibattito qui in Senato sulle mozioni in materia costituzionale mi induce ad un riflessione, che poi avrà un seguito nel confronto con le forze politiche e con il Governo quando si dovesse pervenire all’esame dei testi di riforma della nostra Costituzione. Alludo al fatto che il testo in esame sottolinea con forza in vari punti un’articolazione della manovra (e ancor prima dei quadri tendenziali e programmatici) che metta in rilievo la suddivisione degli obiettivi per sottosettori istituzionali (Stato, regioni, enti locali eccetera). Ciò è dovuto non solo ad esigenze oggettive, come dimostra la analoga configurazione da tempo dei vari Programmi di stabilità quali vengono inviati a Bruxelles, ma anche al fatto che, se in futuro il Senato dovesse essere strutturato sulla base di un assetto federale e l’impianto istituzionale effettivo del paese sarà veramente improntato a tale ultimo principio, come tutti auspichiamo, è del tutto ovvio che la decisione-quadro sulla suddivisione preliminare della manovra (ed anche di quelle espansive in riferimento ai provvedimenti collegati) non potrà che essere assunta in una sede, appunto il Senato federale, espressione di tutti i sottosettori, ossia di tutti i livelli politici ed istituzionali che vanno a comporre l’aggregato pubblica amministrazione. Spetterà poi al complesso esecutivo-legislativo di ogni sottosettore, compreso quello a livello statale, decidere come regolare la quota di saldo complessivo spettante al livello di appartenenza, dopo che è stata assunta la decisione-quadro nel suo complesso. Era questo il disegno della legge di riforma del 2005 (poi non confermato dal referendum) sulla base delle indicazioni emerse da parte di tutte le componenti del centro-destra ed è questo il disegno riformatore più logico e coerente che dovrà essere ripreso quando si ridiscuterà di riforme costituzionali.

Azzollini, relatore

 

 

(Estensore: Malan)

su testo ed emendamenti

1º dicembre 2009

La Commissione, esaminate le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

 

Per il testo del disegno di legge si veda lo stampato Atto Senato n. 1397-B.

 


 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾¾ XVI LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

301a SEDUTA

PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDI' 15 DICEMBRE 2009

 

Presidenza della vice presidente BONINO,

indi del presidente SCHIFANI

e del vice presidente NANIA

 

 

_________________

 

Discussione del disegno di legge:

 

(1397-B) AZZOLLINI ed altri. - Legge di contabilità e finanza pubblica (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (ore 17,03)

 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1397-B, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo al relatore se intende integrarla.

 

AZZOLLINI, relatore. Signora Presidente, il disegno di legge in esame, dopo il passaggio alla Camera dei deputati, pur essendo stato modificato in numerosi punti, non ha perso l'ispirazione di fondo ricevuta durante l'esame effettuato dal Senato in prima lettura.

Giova dare conto comunque, di seguito, delle principali novità introdotte dalla Camera dei deputati, tralasciando, per brevità, tutte le numerose modifiche di semplice chiarimento o coordinamento interno.

È stata modificata in alcune parti la delega prevista all'articolo 2, in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, ivi prevedendosi una serie di modifiche ai contenuti tecnici e procedurali concernenti l'avvio della riforma del sistema contabile secondo i canoni dell'uniformazione per tutti i comparti e settori della pubblica amministrazione. La scelta di fondo operata dalla Camera è stata quella di rinviare alla legge 5 maggio 2009, n. 42, (la legge sul federalismo fiscale), per la parte relativa ai criteri e principi di armonizzazione delle Regioni e degli enti locali, lasciando il resto al presente testo.

Va ricordato peraltro che nel corso del dibattito è stato osservato che il testo del Senato sul punto aveva espresso in qualche modo una posizione centralistica. Probabilmente, chi ha manifestato un tale orientamento non ha tenuto in debita considerazione il fatto che quel testo già prevedeva l'intesa della Conferenza Stato-Regioni sugli schemi dei decreti legislativi della riforma in materia di armonizzazione dei bilanci. Inoltre, sempre il testo approvato in prima lettura conteneva diverse previsioni in tema di condivisione delle decisioni di finanza pubblica tra i vari livelli istituzionali per quanto riguarda il coinvolgimento delle autonomie nel processo deliberativo di cui alla legge di stabilità. Un'attenta lettura della normativa pertanto avrebbe portato ad esprimere una valutazione diversa sul punto del coinvolgimento delle autonomie.

Sul tema degli strumenti informativi a supporto della decisione parlamentare è da segnalare che un'altra modifica è stata la soppressione della Commissione parlamentare per la trasparenza e l'informazione nel campo della finanza pubblica, per ricondurre il processo di verifica e controllo nell'ambito della sede delle Commissioni bilancio, che dovrebbero agire su questo versante di comune accordo. Sotto questo aspetto il dibattito in Commissione è stato particolarmente concentrato su quale modulo organizzativo sia più adatto per una riflessione non episodica anzitutto sui criteri usati per l'elaborazione delle previsioni del Governo. Alla maggioranza è sembrato che la soluzione della Camera non escluda un esame di tali aspetti, rimesso all'interno delle due Commissioni bilancio, eventualmente in sede congiunta.

Sempre sotto il profilo del collegamento con la legge sul federalismo, è stato deciso dalla Camera che, a livello normativo, è la nuova legge di stabilità ad occuparsi del patto di stabilità interno, mentre del patto di convergenza si può occupare anche un apposito provvedimento collegato, oltre che naturalmente la stessa legge di stabilità. Va sottolineato con forza il dato istituzionale di fondo di tale assetto, per l'estrema rilevanza delle materie ivi richiamate.

Va espresso dunque compiacimento per il fatto che attraverso un'opportuna modifica della richiamata legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale sia stata ricondotta all'ambito di competenza della legge di stabilità la complessiva decisione sui saldi, sul debito e sulla pressione fiscale complessiva, con tutte le garanzie e le tutele previste in ordine alla collaborazione delle Regioni e delle autonomie alla definizione di tali obiettivi complessivi, secondo un quadro già pensato in prima lettura ma che poi non ha trovato sufficiente esplicitazione normativa. Sulle implicazioni di una tale decisione mi soffermerò alla fine della presente relazione.

Per quanto concerne poi i contenuti della manovra di cui all'articolo 11 (nuova legge di stabilità), va segnalato il sostanziale ripristino dell'articolazione tabellare in essere, che infatti, dalla iniziale previsione di integrazione e semplificazione, ritorna alla indicazione separata delle tabelle C, E ed F, quest'ultima integrata dei contenuti della precedente tabella D. Si è stabilito poi che il disegno di legge di stabilità debba contenere, a fini conoscitivi, un prospetto riepilogativo degli effetti triennali della manovra sui saldi di finanza pubblica.

È stato altresì previsto dalla Camera che nei tre esercizi finanziari successivi alla approvazione del disegno di legge, i Ministri competenti presentino al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione dei relativi programmi di spesa e sul loro grado di avanzamento, prevedendo altresì che il Ministro dell'economia e delle finanze possa disporre il mantenimento di residui per spese in conto capitale anche in deroga ai termini previsti dalla normativa di contabilità.

Un'altra questione che va sottolineata è la sistemazione che la Camera ha operato per quanto riguarda il contenuto e la tempistica dei provvedimenti collegati. Già l'attuale legge 5 agosto 1978, n. 468, ribadita dal testo approvato dal Senato del presente disegno di legge, staccava, anche sotto il profilo del termine della presentazione dei relativi atti parlamentari, la figura del «collegato» dalla sessione di bilancio: la Camera ha ulteriormente accentuato questo distacco spostando il termine di presentazione dei «collegati» al mese di febbraio dell'esercizio successivo e prevedendo che la funzione normativa di sviluppo, non più tipica della nuova legge di stabilità, venga appunto convogliata nel provvedimento collegato ad hoc.

Ne risulta pertanto un disegno complessivo - che è bene sia chiaro nei suoi aspetti istituzionali di fondo - secondo cui al netto dell'eventuale manovra di sviluppo contenuta negli stanziamenti di bilancio e nella legge di stabilità per la parte relativa alle tabelle, tutta la componente normativa della politica di bilancio (norme sia di sviluppo che di carattere ordinamentale e organizzatorio) viene istituzionalmente concentrata ora nella figura del provvedimento collegato, di cui rimane il richiamo necessario nel nuovo DPEF, ossia nella Decisione di finanza pubblica.

Con altra modifica si è provveduto alla separata indicazione, con la creazione di un apposito articolo della delega, per il passaggio al criterio della cassa inizialmente contenuta in una lettera dell'articolo 43.

Nella materia dei criteri di configurazione dei bilanci pubblici si ricorderà che nel corso della prima lettura sono stati approfonditi i complessi e in parte irrisolti problemi connessi alla estendibilità o meno a tali bilanci della contabilità di tipo civilistico-patrimoniale: l'esito di tale problematicità era stata l'accentuazione nel testo del carattere sperimentale del passaggio a tale tipo di contabilità. La Camera ha risolto in modo tranchant il problema, sia pure nell'ambito di una implementazione che durerà qualche tempo, trattandosi di deleghe.

In definitiva, ribadendo quanto affermato in premessa, va dunque osservato che il testo in esame, sia pure corredato di ulteriori numerose precisazioni, conserva l'ispirazione di fondo che già lo caratterizzava all'atto dell'approvazione avvenuta in prima lettura. Come avvenuto in occasione dell'approvazione della legge sul federalismo fiscale, anche in quel caso avvenuta in prima lettura da parte del Senato, è possibile peraltro dare un giudizio più che positivo sulla convergenza anche dell'altro ramo del Parlamento sulle scelte fondamentali inerenti la configurazione nuova che andrà a caratterizzare gli strumenti di governo della finanza pubblica in Italia.

Restano comunque alcuni aspetti che necessiterebbero di un chiarimento. Tra questi si segnala, anzitutto, la previsione contenuta nell'articolo 19-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, appena convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, della trasmissione da parte di Regioni e Province autonome alla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo dei dati contabili risultanti dai rendiconti secondo lo schema contabile allegato al decreto stesso, materia, questa, espunta dal presente testo. Va da sé che la sede dove la questione dovrebbe trovare la propria regolamentazione è appunto la legge che ci apprestiamo a varare. In merito il Governo ha fatto presente in Commissione che la soluzione legislativa assunta non altera comunque la costruzione e la logica complessiva del disegno di legge in esame.

Un altro dei problemi è la reintroduzione della copertura degli oneri correnti della legge finanziaria mediante il ricorso al miglioramento del risparmio pubblico, il che ha comportato il venir meno di un'altra innovazione fissata dal testo del Senato, ossia la facoltatività della presentazione da parte del Governo del disegno di legge di assestamento. Si tratta di un complesso di questioni su cui il Senato aveva riflettuto molto in prima lettura, propendendo per una linea più moderna che lasciasse complessivamente il Governo libero di impostare la politica di bilancio, spostando dunque il limite giuridico ai saldi complessivi. Con la soluzione pervenutaci rimane l'obbligo di copertura della legge di stabilità, nonostante esso sia da tempo scaduto ad un livello abbastanza formale proprio per l'assenza di meccanismi che consentano un esame penetrante della congruità delle poste del bilancio a legislazione vigente, il che costituisce però la premessa per la effettività di un obbligo di copertura costruito in tal modo.

Il compito che abbiamo davanti non è semplice, pertanto, e la questione non sembra trovare al momento una soluzione soddisfacente, riproponendosi così un assetto ordinamentale che si è dimostrato nel tempo abbastanza privo di sostanza. Tra l'altro, la formulazione della Camera circa il riferimento al carattere positivo del risparmio pubblico, da garantire comunque, dovrebbe essere inteso nel senso che, nell'ipotesi che il saldo corrente dell'assestamento abbia un segno negativo mentre quello del bilancio di previsione presenti un carattere positivo, il margine utilizzabile a copertura dovrebbe estendersi fino all'azzeramento del margine, con esclusione quindi della possibilità di utilizzare la parte negativa. Di questo ci sono stati esempi nel passato e quindi ci è parso opportuno inserire questa precisazione nella relazione.

Su tale complesso di problemi, sempre nel dibattito in Commissione, il Governo ha fatto presente che la soluzione della Camera può rappresentare un utile strumento per evitare o ridimensionare gli eventuali effetti di ricomposizione della spesa dal conto capitale a parte corrente derivanti da emendamenti approvati dal Parlamento, potenzialmente possibili con il testo approvato dal Senato in prima lettura. In merito poi alla interpretazione fornita sui limiti di utilizzo del risparmio pubblico, il Governo ha convenuto sulla interpretazione che esso sia utilizzabile fino all'azzeramento del margine, con esclusione quindi della parte negativa, nel caso in cui il miglioramento sia riferito al passaggio da un valore negativo (indicato nell'assestamento) ad uno positivo (nel bilancio di previsione).

In definitiva, appare chiaro sul punto che deve essere rafforzato l'impegno in tutte le sedi per una verifica dei criteri di costruzione dei tendenziali, in maniera che si eviti il rischio di una loro conformazione anche in vista del reperimento dei mezzi aggiuntivi di copertura. Altra questione su cui probabilmente occorrerà ritornare è il fatto che per la legge di stabilità sia stato previsto un divieto di norme localistiche e microsettoriali, il che appare abbastanza incongruo se si considera che il provvedimento ha perso la propria componente normativa di sviluppo, con il risultato dunque che al momento non sarebbe possibile prevedere un contenimento ovvero una variazione di aliquote settoriale o localistica. Sul punto, nel dibattito in Commissione, il Governo ha ritenuto che la problematica non sussista, posto che la disposizione (articolo 11, comma 3) non parla genericamente di norme, ma di interventi. In questo senso, la limitazione riguarderebbe esclusivamente le misure di carattere espansivo. Anche in questo caso mi è parso opportuno reintrodurre questa problematica all'interno della relazione, proprio perché nel dibattito parlamentare questi concetti siano assolutamente chiariti.

Un chiarimento va fatto poi per quanto riguarda la lettera c) del comma 2 dell'articolo 40, che, nel prevedere come criterio di delega la revisione degli stanziamenti iscritti in ciascun programma e della relativa legislazione in coerenza con gli obiettivi da perseguire, va ovviamente interpretata nel senso che si tratta solo di organizzare, se si modifica il contenuto dei programmi, il relativo gruppo di leggi che insistono sul medesimo programma. Va dunque esclusa qualsiasi ipotesi che attraverso la delega in questione si possa in via amministrativa modificare la legislazione di merito. Anche su questo punto il Governo ha concordato sulla considerazione che la revisione degli stanziamenti iscritti in ciascun programma e della relativa legislazione vada interpretata nel senso di una riorganizzazione del contenuto dei programmi, escludendo qualunque ipotesi che preveda modifiche della legislazione con atti di carattere amministrativo.

In linea generale, il dibattito in Commissione è stato particolarmente ricco e approfondito. Per alcuni aspetti se ne è fatto già cenno. Vale la pena qui riprendere brevemente altri temi tra i più rilevanti.

Per quanto riguarda i rilievi mossi in relazione all'articolo 8, in tema di patto di stabilità interno, è stato anzitutto fatto presente che le critiche alle modifiche della Camera devono essere intese come un auspicio perché le norme in materia non vengano ridiscusse e ridisegnate ogni anno nella legge di stabilità: questo è lo spirito delle modifiche della Camera.

Per quanto riguarda l'argomento secondo cui all'articolo 17, comma 4, sarebbe stato introdotto in via surrettizia l'obbligo di copertura sui tre saldi, si ricorda che comunque ciò è limitato ai casi in cui è prevista la relazione tecnica, il che più o meno corrisponde a quanto già avviene. Non c'è stata dunque nessuna surrettizia introduzione dell'obbligo generalizzato di prevedere la copertura sui tre saldi: vorrei che questo fosse ben chiaro, perché sul punto il dibattito in Commissione è stato particolarmente vivace. Si tratta peraltro di una questione che attiene alle modalità di svolgimento dell'iniziativa legislativa di ciascun parlamentare e quindi della massima rilevanza politica ed istituzionale. Ciò introduce all'altro argomento circa la soppressione dell'obbligo della relazione tecnica per quanto riguarda il relatore: poiché la questione rimane rimessa ai Regolamenti parlamentari sarà in questa sede che eventualmente si provvederà al riguardo.

Sempre per quanto riguarda l'articolo 17, in ordine alla soppressione delle parole «o non ricorrenti» dalla lettera c), ossia la impossibilità di usare a copertura entrate non ricorrenti, anche qui l'auspicio, in sintesi, è che i vincoli crescenti sull'indebitamento netto producano in sostanza, nei fatti, un obbligo di copertura aderente allo spirito della norma del Senato.

Per quanto riguarda il quesito posto, a proposito del contenuto della legge di stabilità, circa il divieto di introdurre norme a carattere ordinamentale o organizzatorio, fatto salvo quanto previsto in tema di patto di stabilità interno e in tema di patto di convergenza, sembrerebbe potersi concludere nel senso che sono ammissibili norme di carattere ordinamentale od organizzatorio quando esse siano connesse al patto di stabilità interno o al patto di convergenza e, quindi, servano a regolare entrambe le materie, a prescindere dall'effetto sui saldi. Si tratta di un'interpretazione che melius re perpensa nasce dal fatto che con apposita norma si è voluto caratterizzare il «collegato» come la sede per prevedere questo tipo di norme, a prescindere dal segno dell'intervento. Vorrà dire che, se ci saranno effetti positivi, essi, in quanto non spesi, verranno acquisiti ai saldi. Rimane dunque la linea del non appesantimento della legge di stabilità.

Per quanto riguarda poi la possibilità, in riferimento all'articolo 21, comma 2, che il coordinamento con il secondo livello COFOG (Classification of the functions of government) possa riportare ad una riduzione dei programmi, in questa sede non si può che esprimere un auspicio che nell'attuazione della norma ciò non avvenga. Eventualmente sull'argomento si potrà discutere un ordine del giorno. Infine, per quanto riguarda l'articolo 40, relativo alla cassa, in effetti la nuova versione della norma implica maggiori cautele rispetto ad un passaggio effettivo rispetto ad un sistema di cassa: trattandosi comunque di una delega, anche in questo caso l'invito al Governo è di pervenire ad una proposta con i decreti delegati che sciolga i vari dubbi interpretativi che la norma comporta.

A tal riguardo, mi sia permesso aggiungere la particolare cautela che il Governo dovrà porre nel dare attuazione al numero 2), della lettera b), del comma 2 dell'articolo 40, a proposito del quale si deve evitare, come riusciva a fare la versione approvata dal Senato, la proliferazione dei centri di responsabilità amministrativa per assicurarne la corrispondenza con ciascun programma di spesa: in caso contrario, la normativa rischierebbe di comportare oneri, pericolo che il testo del Senato - ribadisco - voleva evitare.

Per quanto riguarda poi le due criticità relative alla necessità di rendere più marcato l'obiettivo della pressione fiscale e ad un'esigenza di avere una maggiore documentazione da parte del Governo nella materia della lotta all'evasione, ricordo che, per quanto concerne il primo punto, la questione è stata a lungo dibattuta anche in prima lettura e l'orientamento, almeno della larga maggioranza che ha votato il testo sia al Senato che alla Camera, è stato di evitare di far assumere a tale obiettivo una valenza più stringente. La questione è complessa, ma le perplessità si possono riassumere nel fatto che la pressione fiscale dipende in larga parte da eventi sui quali la decisione politica può non avere rilievo decisivo, come l'andamento del ciclo, in primis, e la stessa distribuzione delle attività economiche e del tessuto produttivo.

Per quanto riguarda il secondo punto, ossia l'esigenza di una relazione più dettagliata sulla lotta all'evasione, il testo sia al Senato che alla Camera è stato robustamente corroborato di indicazioni che il Governo deve fornire per quanto riguarda le agevolazioni fiscali varate con i relativi effetti. Questo non esclude che il tutto possa essere migliorato con relazioni che si possono richiedere di volta in volta, a seconda delle esigenze e degli andamenti. Anche in questo caso la questione potrà essere oggetto di un ordine del giorno.

Il complesso delle considerazioni formulate mi porta ad auspicare, in definitiva, un'approvazione senza ulteriori modifiche del testo al nostro esame. Evidente è la circostanza secondo cui l'impegno riformatore del Parlamento in questa materia non si conclude in questa sede. Il complessivo testo all'esame prevede infatti un'articolata sequenza procedimentale di attuazione, sulla quale il Parlamento sarà chiamato nei prossimi mesi, a rinnovare il proprio impegno e la propria costante attenzione.

Prima di concludere, vorrei far presente un punto di particolare rilievo.

Il recente dibattito in Senato sulle mozioni in materia costituzionale mi induce ad una riflessione, che poi avrà un seguito nel confronto con le forze politiche e con il Governo quando si dovesse pervenire all'esame dei testi di riforma della Costituzione. Alludo al fatto che il testo in esame sottolinea con forza in vari punti un'articolazione della manovra (e ancor prima dei quadri tendenziali e programmatici) che metta in rilievo la suddivisione degli obiettivi per sottosettori istituzionali (Stato, Regioni, enti locali, eccetera). Ciò è dovuto non solo ad esigenze oggettive, come dimostra la analoga configurazione da tempo dei vari Programmi di stabilità quali vengono inviati a Bruxelles, ma anche al fatto che, se in futuro il Senato dovesse essere strutturato sulla base di un assetto federale e l'impianto istituzionale effettivo del Paese sarà veramente improntato a tale ultimo principio, come tutti auspichiamo, è del tutto ovvio che la decisione-quadro sulla suddivisione preliminare della manovra (ed anche di quelle espansive in riferimento ai provvedimenti collegati) non potrà che essere assunta in una sede, appunto, il Senato federale, espressione di tutti i sottosettori, ossia di tutti i livelli politici ed istituzionali che vanno a comporre l'aggregato pubblica amministrazione. Spetterà poi al complesso esecutivo-legislativo di ogni sottosettore, compreso quello a livello statale, decidere come regolare la quota di saldo complessivo spettante al livello di appartenenza, dopo che è stata assunta la decisione-quadro nel suo complesso.

Era questo il disegno della legge di riforma del 2005 (poi non confermato dal referendum) sulla base delle indicazioni emerse da parte di tutte le componenti del centro-destra ed è questo il disegno riformatore più logico e coerente che dovrà essere ripreso quando si ridiscuterà di riforme costituzionali. (Applausi dal Gruppo PdL).

 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Morando. Ne ha facoltà.

 

MORANDO (PD). Signora Presidente, negli Stati Uniti d'America da settimane infuria una violenta polemica tra repubblicani e democratici (ma anche dentro ognuno di questi due partiti) sulla riforma sanitaria.

I sostenitori della riforma e quanti la avversano organizzano manifestazioni, petizioni, capillari mobilitazioni di piazza in ogni città e villaggio degli Stati Uniti. Entrambi gli schieramenti fanno ricorso all'intervento pubblico dei migliori economisti ed esperti; sui giornali e nelle televisioni scrivono e parlano premi Nobel e credibili aspiranti al premio Nobel.

È uno scontro duro senza esclusione di colpi, ma nessuno dei combattenti contesta le analisi del Congressional Budget Office circa i costi della riforma prevista, il suo impatto sui conti pubblici nell'immediato e nei prossimi dieci anni. Con le sue analisi il CBO ha vistosamente corretto quelle di Peter Orszag, l'uomo dei numeri del presidente Obama, che aveva presentato stime diverse sull'impatto finanziario della riforma. I numeri, dunque, sono quelli del CBO. Sulla loro interpretazione, sui giudizi da trarne è aperto il conflitto politico: non sull'attendibilità dei numeri.

Ecco ciò che ci manca, signor Vice Ministro, signori colleghi: il Servizio del bilancio del Parlamento italiano nel quale fondere le ottime energie, risorse culturali, scientifiche e tecniche già oggi presenti nei due Servizi del bilancio di Camera e Senato, da considerare la base da cui partire per un grande rafforzamento, capace di colmare - questo è il punto cruciale della discussione che noi stiamo facendo - l'insopportabile divario di conoscenza, informazione e capacità di analisi tecnica che oggi separa il Parlamento dal Governo. Si tratta di un divario, una asimmetria informativa che - lo dico a quanti tra noi e nel sistema delle autonomie regionali e locali pensano che questi siano problemi per iniziati, sostanzialmente trascurabili per chi si occupa di politica - diventeranno nei prossimi mesi ed anni letteralmente insostenibili quando si dovrà passare all'attuazione della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale.

Allora tutti scopriranno che il Governo, o meglio una struttura del Governo interna al Ministero dell'economia - la Ragioneria generale dello Stato - detiene il monopolio dell'informazione. A quel punto i dati - ecco il danno che deriverà dal problema che sto affrontando e dalle soluzioni che la Camera ha improvvidamente adottato su questo punto - ripeto, i dati, non le scelte politiche, diventeranno oggetto di scontro politico e tutto diventerà più difficile per l'attuazione della legge sul federalismo fiscale in primo luogo.

Ecco perché qui al Senato, insieme - maggioranza, opposizione e Governo - avevamo scelto di aggredire il problema in radice: struttura unica di supporto tecnico del Parlamento (articolo 7 del testo approvato dal Senato); accesso diretto, automatico e garantito, di questa struttura a tutte le banche dati rilevanti per il monitoraggio della finanza pubblica; Commissione bicamerale vocata ad occuparsi non, come recita l'attuale testo della legge modificato alla Camera, del controllo degli andamenti di finanza pubblica, perché di questo ovviamente si occupano le Commissioni bilancio permanenti e non c'è bisogno di fare nessuna Commissione bicamerale, ma di sovrintendere a tutto il processo di iniezione di trasparenza nel sistema, a partire - questo è il nodo cruciale - dalla conoscenza delle metodologie usate per la costruzione degli andamenti tendenziali di finanza pubblica a legislazione vigente con «evidenziazione delle basi conoscitive necessarie per la loro verifica», come recitava il testo di legge approvato dal Senato e come purtroppo non recita più la legge uscita dalla Camera.

Questo infatti è il nodo da sciogliere: se noi vogliamo davvero concentrare l'attenzione non sugli interventi ai margini, come facciamo da anni ormai, sulle variazioni minimali della spesa pubblica e delle politiche di prelievo che la finanziano, ma sull'intera spesa pubblica, sui risultati conseguiti attraverso quella spesa, noi Parlamento dobbiamo prima di tutto capire attraverso quali metodologie - proprio così - si costruisce il documento base di tutta la decisione di bilancio che, com'è noto, è il bilancio tendenziale a legislazione vigente. Se noi non conosciamo le metodologie attraverso le quali si costruisce questo documento tutto il resto della decisione di bilancio lo conduciamo al buio. Questa è la verità.

Prima ancora dobbiamo conoscere le metodologie attraverso le quali viene costruito il quadro tendenziale a legislazione vigente del Documento di programmazione economico-finanziaria che è la base per costruire il bilancio a legislazione vigente; quel DPEF che domani, sulla base di questa legge, si chiamerà Decisione di finanza pubblica.

Per questo la decisione della Camera, assunta all'unanimità, non di emendare ma di abrogare, eliminare sia la struttura tecnica sia la Commissione bicamerale per la trasparenza, sottoponendo poi il collegamento del Parlamento alle banche dati del Governo ad improbabili apposite intese da fare successivamente, e che naturalmente non si faranno mai, è una decisione assai grave, tale da giustificare da sola un mutamento del nostro giudizio su questa legge. Se la maggioranza e il Governo non accetteranno di modificare il testo su questo punto noi non potremo confermare il voto favorevole che abbiamo dato in prima lettura.

Perché la Camera ha preso una decisione così negativa? La mia personale opinione è che cercheremmo invano la risposta nell'esame dell'orientamento e delle posizioni dei Gruppi politici. No: ad imporsi sono state le posizioni conservatrici dell'unico grande, qualificato apparato burocratico che possiede oggi le conoscenze, le informazioni e le competenze tecnico-scientifiche necessarie per ergersi a dominus dell'intero campo: la Ragioneria generale dello Stato. Una struttura che ha potuto contare, a questo fine, sulle resistenze conservatrici delle burocrazie parlamentari, in specie quelle della Camera dei deputati. Perché, colleghi, dovremmo piegare la testa di fronte a questo conservatorismo, che non è né di destra né di sinistra, ma è conservatorismo e basta?

Tra qualche tempo, signora Presidente, comincerà a lavorare la Commissione bicamerale per l'esame dei decreti legislativi delegati sul federalismo fiscale. Cosa farà questa Commissione quando bisognerà decidere del problema tecnico politico del calcolo dei fabbisogni standard e dei costi standard, compiendo così scelte destinate ad incidere profondamente nella carne viva del Paese? La Commissione chiederà improbabili, estemporanei e magari anche costosi aiuti a questo o quel dipartimento universitario, che per la prima volta affronterà il tema, oppure, come io temo, prenderà per buoni i dati forniti dal Governo, senza che quest'ultimo abbia l'obbligo di chiarire (torno al tema) quali siano le metodologie di raccolta e elaborazione di quei dati?

La fiducia politica per il Governo pro tempore in carica non ha nulla a che fare con questo caso. Qui è in gioco, nella forma di Governo parlamentare - esattamente come lo sarebbe se adottassimo la forma di Governo presidenziale - l'autonomia tecnico-scientifica e di conoscenza dell'organo di controllo rispetto al controllato, cioè del Parlamento rispetto al Governo. Per questo motivo insisto, rivolgendomi ai colleghi della maggioranza e al Governo, affinché, anche solo su questo punto, il Senato modifichi la legge rimandandola alla Camera. A fare la differenza non saranno i due mesi in più necessari per l'approvazione definitiva, ma la capacità della nuova legge di contabilità di corrispondere alle esigenze che nascono dalla fase attraversata dal Paese.

Ciò è tanto più vero, colleghi della Lega Nord e del PdL, se prendiamo sul serio, come ha fatto adesso il relatore con un atteggiamento che io ho apprezzato, l'ipotesi di riforma del Parlamento che tutti diciamo di condividere: una sola Camera politica e il Senato federale. Chiedo al presidente Azzollini, relatore del provvedimento in esame, se un Parlamento così riformato, Camera politica e Senato federale, possa essere privo di una sede tecnica autorevolissima e unitaria di analisi sui dati di finanza pubblica. È accettabile, colleghi della Lega, che in uno Stato federale il Governo centrale possieda in questo campo un monopolio indiscusso e indiscutibile?

Su altri rilevantissimi aspetti delle modifiche introdotte dalla Camera interverrò in sede di illustrazione degli emendamenti. In questa sede voglio solo richiamare due aspetti che io considero molto rilevanti. Il primo è la soppressione - non la modificazione, ma la soppressione - dei due commi dell'articolo 8, con i quali il disegno di legge del Senato disponeva nuove regole in tema di Patto di stabilità interno (Patto di stabilità interno, collega Garavaglia).

L'altro aspetto è la soppressione (anche in questo caso non si tratta di una modificazione) della lettera g) del comma 1 dell'articolo 10 del testo approvato del Senato. Tale lettera disponeva l'obbligo di esplicitare, nel Documento di programmazione economica e finanziaria che diventerà Decisione di finanza pubblica, sia pure ancora solo a fini conoscitivi, gli obiettivi programmatici (e non quelli tendenziali a legislazione vigente), non solo in termini di saldo, ma separatamente per entrate e spese, articolate per la parte corrente, per la parte capitale e per la spesa primaria. Sul primo punto, il testo approvato dal Senato, accogliendo un emendamento del gruppo del Partito Democratico, era rivolto (lo dico rifacendomi alla famosa frase del presidente Prodi, allora presidente della Commissione europea) a rendere meno stupido il Patto di stabilità interno.

Per la spesa in conto capitale, infatti, quel testo introduceva la possibilità che i Comuni potessero, alla dimensione regionale e fermo restando l'obiettivo da conseguire, fissato nel Patto di stabilità interno e incorporato per gli obiettivi quantitativi e numerici nella legge di stabilità di ogni anno, scambiarsi reciprocamente i diritti di indebitamento. Era una regola che, in ogni Regione, avrebbe favorito, ogni anno, il raggiungimento del top delle scelte d'investimento degli enti locali, senza compromettere minimamente il rispetto del Patto di stabilità nazionale. Si poteva modificare, si poteva trovare una regola diversa, migliore di questa. La scelta di abrogare adottata dalla maggioranza della Camera la trovo invece inutilmente penalizzante e, se mi è consentito, un po' stupida; il fatto poi che sia stata presa con il consenso del mondo delle autonomie locali ci dice solo che anche in quel caso forse ci sono rapporti di potere da mettere radicalmente in discussione.

Sul secondo punto il problema fondamentale dei Paesi ad elevatissimo livello di debito pubblico (nel novero dei quali purtroppo rientriamo, com'è noto) è quello di dare profondità temporale alle decisioni di finanza pubblica, perché con la gestione anno per anno non si riesce mai ad affrontare strutturalmente il problema del rientro dal debito pubblico, così da dotarsi di una credibile strategia di medio-lungo periodo, l'unica che può avere successo in contesti caratterizzati da elevatissimo livello del volume globale del debito. Per fare questo è indispensabile interrompere la spirale che considera la spesa (sembra di tornare ai primi anni Settanta ed al dibattito sindacale) una variabile indipendente e la pressione fiscale la variabile ancella, che deve inseguire la prima (ve lo ricordate il salario variabile indipendente?). La definizione degli obiettivi in termini di solo saldo è figlia di questa cattiva pratica, per la ragione ovvia che l'obiettivo di saldo si può raggiungere sia riducendo la spesa sia, naturalmente, aumentando le entrate; la strada che seguiamo sistematicamente, considerando la spesa una variabile indipendente, è quella dell'aumento delle entrate: la pressione fiscale che insegue e si adegua all'aumento della spesa fuori controllo.

Di qui la scelta che avevamo fatto al Senato di un'indicazione distinta degli obiettivi di spesa primaria e di pressione fiscale, in maniera tale che distintamente si potessero compiere scelte politiche in rapporto ai due obiettivi programmatici. Certo, era solo a fini conoscitivi, l'obiettivo impegnativo rimaneva quello del saldo, ma quei fini conoscitivi sono la premessa per poter poi impostare anche obiettivi politicamente più impegnativi. Poco male, dirà qualcuno, in fondo tutto ciò era previsto solo a fini conoscitivi; non sono d'accordo e, se guardo a questa scelta alla luce di quella operata della Camera sull'articolo 17 (ex articolo 18 del testo del Senato) per consentire la copertura - attenzione colleghi - con entrate non ricorrenti di oneri correnti (perché il testo del Senato è stato modificato alla Camera per consentire che oneri correnti siano coperti da entrate non ricorrenti), posso constatare che, guarda caso, quest'anno c'è proprio un chiaro esempio di tale scelta, perché le entrate da scudo fiscale sono entrate non ricorrenti. Il testo del Senato invece questa soluzione la vietava.

Il testo della Camera elimina le paroline "non ricorrenti", con il risultato che si possono coprire oneri correnti con entrate non ricorrenti. E se poi guardo a questa norma di cui mi sto occupando alla luce delle modifiche apportate all'articolo 11, comma 6, per consentire di usare il miglioramento del risparmio pubblico - ne ha parlato il relatore - a copertura di nuovi oneri recati dalla legge finanziaria, che diventerà legge di stabilità, posso constatare che anche questa possibilità il testo del Senato non l'aveva prevista, non perché si era dimenticato di prevederla, ma perché non voleva prevederla, poiché voleva vietare il ricorso al miglioramento del risparmio pubblico per coprire la legge finanziaria.

Signora Presidente, in un Paese che ha un volume globale del debito come il nostro, se c'è un miglioramento del risparmio pubblico cosa bisogna farne? Coprire nuovi oneri che nel frattempo si determinano con nuova spesa, oppure usare quel miglioramento del risparmio pubblico per far fronte al volume globale del debito troppo grande? Non c'è bisogno di essere tecnici del settore per capirlo. Peccato però che questa risposta, nella sua banalità, fosse rispettata dal testo approvato dal Senato e non lo sia più, invece, nel testo oggi al nostro esame.

Allora, se guardo tutto questo, mi chiedo se questo insieme di scelte non nasconda un pericoloso cedimento lassista del Governo, coperto poi nel dibattito pubblico dalla retorica sul rigore finanziario che impedirebbe di fare scelte impegnative per affrontare la recessione. (Applausi dai Gruppi PD, IDV e dei senatori Baldassarri, Giai e Saro).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lannutti. Ne ha facoltà.

 

LANNUTTI (IdV). Signora Presidente, signor Vice Ministro, colleghi, la questione centrale, che riguarda anche questa riforma della normativa di contabilità e finanza pubblica proposta dal presidente Azzollini, è rappresentata proprio dal debito pubblico che risulta dalla somma dei deficit annuali: quest'anno la differenza tra circa 800 miliardi di spese e circa 725 miliardi di entrate. Questa discussione si svolge proprio all'indomani della diffusione dei dati ISTAT sul debito pubblico, che è cresciuto ad un ritmo di 13,8 miliardi di euro al mese, arrivando, come tutti sanno, a circa 1.801,6 miliardi di euro.

La questione è proprio questa: se non si interrompe il trend negativo del debito, rischiamo di assistere ad un incremento dello stesso di 142 miliardi di euro nei prossimi 12 mesi (quindi qualcosa come 14 miliardi di euro al mese), con la conseguenza che si potrebbe assestare ad ottobre 2010 alla cifra di 1.943,784 miliardi di euro, con un gravame pari a 32.936 euro per ogni cittadino, neonati compresi o, se si preferisce, di 92.561 euro per ogni nucleo familiare.

Queste sono le cifre, questi sono i dati e su questo bisogna dibattere. Magari approfondiremo questi temi anche nei prossimi giorni, quando arriverà in quest'Aula la finanziaria su cui - tanto per cambiare! - il Governo ha posto la 27a fiducia. Queste, lo ripeto, sono le questioni da affrontare. Innanzitutto, bisogna cercare di ridurre il debito e di realizzare risparmi su quelle spese che potrebbero essere comprimibili, perché poi la riforma della contabilità e della finanza deve avere la finalità di poter incidere anche sui rapporti tra Parlamento e Governo. A tal proposito, voglio ricordare - mi correggerà eventualmente il collega Mascitelli - che il Gruppo dell'Italia dei Valori si è astenuto dal votare questa riforma in prima lettura qui al Senato; il provvedimento è passato poi alla Camera, dove sono state accolte alcune nostre proposte e dove abbiamo votato a favore. Inoltre, bisogna cercare di concorrere alla definizione del ruolo delle Assemblee legislative nel sistema politico-istituzionale, per impedire che il Parlamento - a prescindere dai Governi e dalle maggioranze di tutti i colori - possa diventare mero esecutore di decisioni assunte dall'Esecutivo, spesso senza alcun coinvolgimento nella delicata gestione della finanza pubblica.

La necessità di una riforma della legge n. 468 del 1978 nasce dall'espansione del ruolo delle autonomie territoriali, dalla riforma del Titolo V della Costituzione, dai vincoli imposti dall'Unione europea (il Patto di stabilità e di crescita e il conseguenziale Patto di stabilità interno), ma anche dalla riforma federalista con il relativo patto di convergenza quale strumento per realizzare l'obiettivo, per l'appunto, della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo, nonché degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali.

Con l'approvazione di questa riforma si delega il Governo ad adottare, entro due anni dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, con particolare riguardo alla riorganizzazione dei programmi di spesa e delle missioni.

Fra i principi e i criteri direttivi cui dovranno conformarsi i decreti, ricordo: revisione delle missioni in relazione alle funzioni principali e agli obiettivi perseguiti con la spesa pubblica; revisione del numero e della struttura dei programmi in modo da assicurare un'univoca corrispondenza fra programma, risorse e strutture assegnate a ciascun Ministero e l'affidamento di ciascun programma di spesa ad un unico centro di responsabilità amministrativa; revisione degli stanziamenti iscritti in ciascun programma e della relativa legislazione in coerenza con gli obiettivi da perseguire; adozione per la spesa, anche a fini gestionali e di rendicontazione, delle azioni quali componenti del programma e unità elementari del bilancio dello Stato; previsione che le nuove autorizzazioni legislative di spesa debbano essere formulate in termini di finanziamento di uno specifico programma di spesa; introduzione della programmazione triennale delle risorse e degli obiettivi delle amministrazioni dello Stato, nonché individuazione di metodologie comuni al fine di definire indicatori di performance semplici, misurabili e riferibili ai programmi di bilancio; introduzione di criteri e modalità per la fissazione di limiti per le spese rimodulabili del bilancio dello Stato. Tali limiti devono essere individuati in via di massima con la Decisione di finanza pubblica e successivamente devono essere adottati con la legge di bilancio, coerentemente con la programmazione triennale delle risorse.

Ancora, vanno ricordati: l'adozione, coerentemente con i limiti di spesa stabiliti, di accordi triennali tra il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri, in cui sono concordati gli obiettivi triennali e i tempi di conseguimento degli stessi; il riordino delle norme; l'accorpamento dei fondi di riserva e speciali; l'affiancamento al sistema di contabilità finanziaria, a scopo conoscitivo e in via sperimentale, di un sistema di contabilità economico-patrimoniale avente la funzione di verificare i risultati conseguiti da parte delle amministrazioni, al fine di elaborare di conseguenza uno stato patrimoniale, un conto economico ed una nota integrativa, così come avviene per tutti i bilanci; la revisione del conto riassuntivo del Tesoro; la progressiva eliminazione, entro due anni, delle contabilità speciali o dei conti correnti di tesoreria; la previsione della possibilità di identificare contributi speciali, ed altro ancora, ma non vado oltre.

Il Gruppo dell'Italia dei Valori dà un giudizio complessivamente positivo, pur se tra luci ed ombre. Mi si permetta al riguardo di fare una piccola polemica relativamente al Presidente dell'ISTAT, che viene nominato secondo criteri individuati da un'apposita Commissione. Voglio ricordare infatti, per la cronaca, che al Presidente dell'ISTAT, in un momento in cui si tagliano gli stipendi, sono stati deliberati aumenti di stipendio del 330 per cento, con emolumenti passati da 93.000 a 300.000 euro: prende più il Presidente dell'ISTAT che il Presidente della Federal Reserve: la mia è una piccola polemica.

Esprimiamo quindi un giudizio abbastanza positivo; naturalmente non ci nascondiamo dietro un dito, perché questa riforma della legge di contabilità dello Stato, dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001 e della legge n. 42 del 2009, di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in materia di federalismo fiscale, dovrebbe porsi l'obiettivo di delineare un riordino complessivo nella prospettiva della realizzazione di una contabilità della Repubblica, così come delineata dall'articolo 117 della Carta costituzionale. Questa disposizione, infatti, mentre assegna alla competenza legislativa esclusiva dello Stato il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, attribuisce alla competenza legislativa concorrente di Stato e Regioni l'armonizzazione dei bilanci pubblici e il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Anche gli schemi dei decreti legislativi dovranno essere oggetto di intesa, da sancire in sede di Conferenza unificata.

Signora Presidente, in considerazione del fatto che il tempo a mia disposizione è ormai scaduto e prima di farmi scampanellare da lei, che è sempre molto attenta con il Gruppo Italia dei Valori, concludo rilevando che tutto sommato la riforma Azzollini può essere condivisa dal nostro Gruppo. (Applausi dai Gruppi IdV e PdL).

 

PRESIDENTE. Senatore Lannutti, le assicuro che la Presidenza cerca di essere attenta erga omnes.

È iscritta a parlare la senatrice Spadoni Urbani. Ne ha facoltà.

 

SPADONI URBANI (PdL). Signora Presidente, sono felice delle affermazioni testé fatte dal rappresentante del Gruppo Italia dei Valori, che condivide lo spirito con cui abbiamo promosso la riforma del sistema di contabilità e finanza pubblica.

Colleghi senatori, vice ministro Vegas, a distanza di circa otto anni dalla definizione della riforma del Titolo V della Costituzione, dopo l'approvazione nel maggio 2009 della legge delega sul federalismo fiscale, con questo disegno di legge di riforma della contabilità pubblica ci si pone l'obiettivo di armonizzare i sistemi di finanza pubblica alla luce della recente riforma dell'amministrazione statale, in attesa dell'approvazione in sede parlamentare del cosiddetto codice delle autonomie varato a novembre dal Governo. Non è un momento neutrale nel complesso disegno governativo teso alla valorizzazione della funzione dello Stato quale motore per lo sviluppo dell'Italia; l'impianto riformatore del quale sto parlando costituisce in sostanza il retroterra culturale al quale fa riferimento l'odierna legge di riforma. Il passaggio in Aula delle norme oggi in discussione non ha fatto perdere, come è stato rilevato nella relazione, l'ispirazione di fondo dell'esame del provvedimento in Senato in prima lettura. Per questo motivo non mi sono chiari alcuni interventi di altri Gruppi, mentre ben si comprendono quelli dell'Italia dei Valori.

Quali sono dunque i valori ai quali si ispirano le norme che stiamo esaminando? Innanzitutto, quelli della leggibilità di ogni scelta, che deve essere fatta all'interno di obiettivi progettuali chiari e nell'ambito di un'armonizzazione complessiva dell'azione amministrativa, che non può procedere più al di fuori di un disegno unitario tra i vari livelli pubblici. Da qui discende la scelta politica di coinvolgere le amministrazioni locali nel Patto di stabilità: che Dio ce la mandi buona! Così il Governo potrà mettere in campo elementi premianti per chi meglio compie il proprio lavoro. Nel sistema di governance che si va prospettando sarà soprattutto necessaria la leale collaborazione tra i livelli di Governo, in modo da consentire il passaggio da una situazione di condizionamento reciproco a quella di uno stretto coordinamento tra centro e periferia, con il superamento dello schema che ha spesso combinato le norme rigide imposte dall'alto con la mancanza di trasparenza e i vincoli di bilancio non rigidi per il sistema delle autonomie. Ciò implica la modifica delle regole con cui sono costruiti i bilanci, la comprensione esatta del soggetto su cui ricadono gli oneri ed una omogeneizzazione dei criteri generali della finanza pubblica,che è una misura eccellente.

Il nuovo assetto dei rapporti tra centro e periferia che la riforma costituzionale ha delineato e l'ulteriore input che si attende dal combinato della delega sull'articolo 119 della Costituzione con il nuovo codice delle autonomie consentiranno miglioramenti di efficienza nel settore pubblico e maggiore comprensione da parte dei cittadini dei meriti e delle responsabilità (e questo finalmente, perché era atteso da tanto tempo che i cittadini potessero essi stessi controllare le gestioni delle diverse amministrazioni).

La stessa cosa accadrà anche ai membri del Parlamento: finalmente, saremo in grado di leggere più agevolmente i conti pubblici e comprendere la portata delle scelte che l'amministrazione ad ogni livello farà. Siamo a buon punto nel lavoro di riforma in senso sempre più liberale, cioè attento alla modernità dell'uomo e della nostra macchina statale. Tuttavia, condivido l'opinione del relatore, secondo cui l'impegno del Parlamento in questa materia non si conclude in questa sede: c'è ancora da lavorare e la riforma in senso federale dello Stato richiede infatti ulteriori miglioramenti della materia finanziaria e contabile. Penso tuttavia che il vero salto riformatore ci sarà quando i soggetti deputati a realizzare questo rinnovamento avranno assorbito realmente la nuova cultura che si sta inoculando nella burocrazia.

Il principio di dover rendere conto ai cittadini utenti, agli elettori ed alle proprie comunità locali è di per sé un'innovazione rivoluzionaria rispetto ai pagamenti a piè di lista cui nella prima Repubblica eravamo un po' tutti abituati (fino ai nostri giorni, in cui ancora si paga a piè di lista). Lo Stato da operetta che è stata l'Italia della seconda metà del secolo scorso, rispondente al motto «tanto paga Pantalone», deve veder sparire questo genere di locuzioni dal lessico comune e, prima ancora, dalla mentalità degli amministratori ad ogni livello. A quest'ottica espressa nelle norme in esame va il mio voto favorevole e convinto. Vi ringrazio per l'attenzione. (Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giaretta. Ne ha facoltà.

GIARETTA (PD). Signora Presidente, signor Vice Ministro, colleghi, quando abbiamo iniziato a discutere di questo argomento, vi erano con chiarezza due questioni di fronte a noi: la prima era riuscire a migliorare la trasparenza delle decisioni di bilancio, come componente essenziale di un processo democratico; anzi, come ben sappiamo, questo è il punto più delicato della democrazia: quanti soldi si prendono, dove e come si prendono e per fare che cosa; si tratta della base della nascita della democrazia parlamentare. Ciò in un contesto in cui torna certamente la centralità delle politiche di bilancio di fronte alla crisi globale che ha attraversato il nostro pianeta e che ci lascia un'eredità di interventi di carattere strutturale che vengono richiesti alla funzione pubblica.

Per altro verso, vi era anche la consapevolezza che il bilancio dello Stato è parte di una più complessiva gestione dell'area pubblica: da un lato, è maggiormente vincolato rispetto al passato, per l'inserimento in un processo più ampio di equilibrio finanziario a livello europeo; dall'altro, è anche limitato dal crescere di una soggettività del sistema delle Regioni e delle amministrazioni. In senso proprio, si tratta anche di un bilancio dello Stato che assume una certa marginalità rispetto al più ampio recinto del conto consolidato della pubblica amministrazione, che diventa una grandezza molto più significativa anche nell'ambito delle politiche fiscali a livello europeo.

La seconda questione consisteva nel regolamentare meglio il rapporto tra la funzione di governo e quella parlamentare, che ha subito una gravissima alterazione nel corso del tempo, modificando quel equilibrio bilanciato che era sotteso dall'articolo 81 della Costituzione. Ricordo ancora una volta che tra il 1995 e il 2002 per un solo anno si vide un voto di fiducia sul collegato alla legge finanziaria, mentre nel periodo tra il 2003 e il 2009 l'approvazione degli strumenti di bilancio è sempre avvenuta con il voto di fiducia posto sul maxiemendamento del Governo.

Queste erano le consapevolezze che ci stavano di fronte. Mi permetterei di dire che si è trattato di consapevolezza a parole nelle dichiarazioni, nelle interviste e nelle promesse anche di fronte all'opinione pubblica. Nella conduzione pratica, però, degli atti di governo non si è visto in nessun modo una convergenza: in attesa di attuare quelle linee di riforma condivise, si sarebbe ben potuto realizzare nei comportamenti concreti del Governo un'anticipazione di quella impostazione.

In questi due anni non siamo andati in quella direzione, al contrario; ho letto in questi giorni uno studio interessante che ha presentato il Servizio del bilancio del Senato in cui si dimostra che il 90 per cento degli oneri finanziari sono legati a conversioni di decreti-legge: per la stragrande maggioranza, gli interventi avvengono per attuazione di decreti-legge del Governo, per la maggior parte approvati con voto di fiducia. Solo lo 0,01 per cento degli oneri sono derivanti da iniziative parlamentari.

In queste due cifre c'è la gravità dell'alterazione di questo rapporto, confermata del resto anche dalla finanziaria di quest'anno, su cui abbiamo sentito tante declamazioni sul superamento della stagione delle finanziarie vecchio stile; invece siamo fermi ad un maxiemendamento con qualche centinaio di commi, e ricordo, per misurare ancora una volta la forte separazione tra realtà e fatti, che la maggior parte dei proventi dello scudo fiscale va a finire in un fondo indifferenziato e globale presso la Presidenza del Consiglio, che rappresenta la negazione della trasparenza del bilancio e la negazione di quei principi che faticosamente si è cercato di scrivere in questo disegno di legge.

Adesso ci troviamo di fronte ad un testo che ritorna dalla Camera con modifiche profonde, anche su parti decisive che erano state oggetto al Senato di un'azione convergente di maggioranza e opposizione. Penso che questo sia un esempio negativo del bicameralismo. Non mancano casi positivi, in cui il bicameralismo perfetto consente di correggere errori, ma questo mi sembra un esempio di come la doppia lettura possa comportare peggioramenti.

Il giudizio sintetico che mi sentirei di esprimere è che, rispetto al testo licenziato dal Senato, le cose aggiunte vanno sostanzialmente bene: colmano in parte alcune lacune che l'opposizione, ma anche esponenti della maggioranza avevano evidenziato nel corso dell'esame al Senato. Sono le cose tolte, però, che vanno veramente male e che segnano, a mio avviso, un ripiegamento di notevole gravità rispetto all'ambizione di introdurre una coraggiosa riforma delle procedure. Questo è il punto fondamentale.

Non nego che con l'approvazione di queste norme si faranno dei passi in avanti: vi saranno una procedura più ordinata e trasparente, un miglioramento della base informativa nelle procedure della sessione bilancio, la revisione della struttura di bilancio - con una più stretta corrispondenza tra programmi, risorse e strutture - che era stata uno dei motivi della scarsa efficacia della precedente riforma. Tuttavia, il problema non era operare una sorta di buona manutenzione delle norme o di razionalizzazione in un testo unico delle norme di contabilità di Stato, bensì quello di introdurre una forte e decisiva innovazione che fosse adeguata alla stagione che ci attende.

Il senatore Morando ha già parlato della triade di innovazioni che avevamo previsto: la Commissione per la trasparenza dei conti pubblici (che è altra cosa rispetto all'attività normale delle Commissioni bilancio di Camera e Senato), il collegamento automatico alle banche dati, per dare certezza della parità delle posizioni e, soprattutto, il Servizio unificato del bilancio. Tutto questo avrebbe significato il recupero di un rapporto virtuoso tra la funzione del Governo, nella sua autorevolezza, e la funzione del controllo parlamentare.

A ciò aggiungo una considerazione di dettaglio, rispetto alla gravità degli aspetti sopra enunciati, ma che attiene alla chiarezza e alla trasparenza dei conti: l'avere eliminato l'obbligatorietà della relazione tecnica sugli emendamenti del relatore, quando sappiamo che buona parte delle proposte del Governo nella prassi parlamentare passano attraverso il cosiddetto emendamento del relatore, significa sacrificare un altro contributo fondamentale alla chiarezza.

Come si può pensare di affrontare i passaggi così impegnativi che ci attendono (come il federalismo e il Senato federale) se non siamo in grado di mettere in discussione una modesta burocrazia parlamentare, l'altrettanto modesta ambizione delle due Commissioni di non vedere in nessun modo toccate le loro autonomie e la loro difficoltà di lavorare insieme? Come possiamo pensare di avere la forza politica di affrontare questi cambiamenti, che sarebbero così necessari?

Restano poi irrisolte nel passaggio alla Camera due debolezze che non avevamo risolto in Senato. In primo luogo, vi è la necessità di passare seriamente da una contabilità dello Stato a una contabilità della Repubblica, associando in modo determinante nel processo di bilancio il sistema dalle autonomie locali. Questo è un problema che resta purtroppo irrisolto. Vi è poi il tema di un eccesso di centralizzazione del Tesoro in ogni decisione. Abbiamo visto dall'esperienza passata che per incidere sul serio nei meccanismi di spesa occorre anche una maggiore soggettività dei Ministeri di spesa, individuando le responsabilità nelle decisioni di spesa in direzione dell'efficienza e dell'efficacia. Ancora una volta, il lavoro della Commissione tecnica per la finanza pubblica - ahimè interrotto per responsabilità di questo Governo - aveva consentito di appurare come nel merito di decisioni non esterne (cioè assunte dal Ministro dell'economia e delle finanze), ma frutto della capacità di altra amministrazione all'interno dei singoli Ministeri, si sarebbero potuti introdurre regimi più virtuosi di controllo della spesa pubblica.

In conclusione, quando ormai trent'anni fa il ministro del Tesoro Beniamino Andreatta introdusse il cosiddetto divorzio tra Banca d'Italia e Tesoro, attraverso cui la Banca d'Italia veniva liberata dal vincolo di acquistare attraverso l'emissione di moneta titoli di Stato non assorbiti dal mercato, fece una grande riforma che ha salvato il Paese: lo possiamo affermare con il senno di poi. Anche in quella occasione, da una consultazione degli atti relativi a quelle decisioni, emerge quante resistenze ci furono a causa degli interessi toccati, degli apparati burocratici e della difficoltà di aprire una fase totalmente nuova. Ci fu il coraggio della politica, ci fu la capacità di rompere le incrostazioni guardando al futuro. Dispiace che in questa occasione, se c'è stata certamente un'azione di miglioramento, non ci sia stato però tutto il coraggio necessario.

Mi auguro che la fase sperimentale che comunque ci attende consenta, come dicevano gli antichi, di poter dire: «crescit eundo»; che nel percorso di attuazione, quando si toccheranno di nuovo i nodi irrisolti, quando si faranno i decreti attuativi, quando si dovranno affrontare le riforme costituzionali, si trovi quel coraggio che in questa occasione, ahimè, è mancato. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Pardi. Congratulazioni).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mascitelli. Ne ha facoltà.

 

MASCITELLI (IdV). Signora Presidente, signor Vice Ministro, il Gruppo dell'Italia dei Valori ha piena consapevolezza che la riforma delle regole che governano la redazione e la presentazione dei conti pubblici, tra l'altro già più volte affrontate in passato a cadenza quasi decennale, è oggi diventata, al di là del dibattito politico che alterna tra i due rami del Parlamento momenti di enfasi e di criticità, una necessità non più rinviabile se viene però realmente affrontata nella nuova cornice, che è quella degli obblighi e dei vincoli dell'Unione europea e, più in prospettiva, del federalismo fiscale.

Il nostro voto di astensione in prima lettura aveva proprio il senso di riportare un po' di realismo in una eccessiva enfasi che stava riguardando un testo che, pur introducendo alcune novità che tentavano di dare una soluzione all'ipertrofia legislativa della legge finanziaria, appariva a nostro giudizio, come è stato ricordato dal relatore Azzollini, ancora generico, a contenuto prevalentemente centralista, sbilanciato a favore dell'Esecutivo e senza un efficace coordinamento con la recente legge di delega sul riassetto in senso federale dello Stato; tant'è che il lavoro importante sviluppato nell'altro ramo del Parlamento, con il contributo di numerose proposte emendative dell'opposizione, del Partito Democratico e dell'Italia dei Valori, ha portato ad una significativa riscrittura del testo.

Il punto, allora, dal quale vogliamo ripartire nella discussione di oggi ha rappresentato e rappresenta un aspetto centrale di tutta la nostra iniziativa e ha trovato poi, a sottolineare anche che non vi era alcuna faziosità da parte nostra, una positiva rispondenza nelle scelte della maggioranza ed è il punto che a nostro giudizio riguarda il cuore dei problemi: in sostanza, il rapporto tra il Governo e il Parlamento. Anche dopo l'esperienza di questi ultimi anni, siamo convinti che se nelle procedure finanziarie e nelle regole contabili non si pone rimedio allo squilibrio strutturale che da un lato tuteli un'adeguata responsabilità del Governo e dall'altro fornisca al Parlamento validi strumenti di controllo, di indirizzo e ratifica, la finanza pubblica e la contabilità diventano incomprensibili con effetti negativi sia sull'azione legislativa, sia su quella di Governo.

È necessario invertire una prassi che di fatto si è imposta, come ha ricordato il senatore Giaretta, nell'approvazione delle ultime cinque leggi finanziarie votate dal 2003 ad oggi e che sicuramente vedremo riproporre anche in questa sessione di bilancio: prassi che vede accresciuto, con un arbitrio autarchico, il ruolo del Governo a discapito di quello delle Camere, mediante il ricorso da parte dell'Esecutivo a strumenti che noi consideriamo improponibili, quali manovre per decreto-legge e, prima ancora, finanziarie approvate con voto di fiducia su maxiemendamenti dell'Esecutivo, che all'assalto alla diligenza hanno sostituito improvvisazione, labilità legislativa e una sindrome da onnipotenza.

Per noi dell'Italia dei Valori c'è quindi l'esigenza di riequilibrare un processo decisionale chiaramente distorto, attribuendo al Parlamento un ruolo più incisivo sia in fase di rendicontazione e controllo (funzioni, queste, finora del tutto trascurate), sia in fase di concorso alla definizione degli obiettivi programmatici. Le modifiche apportate agli articoli 7 e 10 hanno fatto un passo in avanti - un piccolo passo in avanti - in questa direzione: il testo approvato dalla Camera precisa, infatti, che la decisione di finanza pubblica viene presentata alle Camere sotto forma di schema per le conseguenti deliberazioni parlamentari. La ratio, pertanto, è che la Decisione di finanza pubblica diventi tale dopo il voto del Parlamento, ottenendo quindi un cambiamento significativo che consente di distinguere i diversi piani delle decisioni e di associarle poi a una complessiva visione del Governo.

Un altro punto dolente che noi avevamo sottolineato è stato il raccordo tra il disegno di legge contabile e il provvedimento sul federalismo fiscale, dal momento che i due provvedimenti si sovrapponevano ed erano privi di un effettivo coordinamento. Noi avevamo chiesto che i provvedimenti contabili si adattassero alle novità invalse, con un occhio alle esigenze di impronta federalista e con l'altro a quelle di far collaborare tutte le amministrazioni all'obiettivo dell'unità economica della Repubblica, eliminando quindi qualsiasi rischio di strabismo legislativo.

La questione di un'armonizzazione tra i sistemi contabili delle varie amministrazioni, non solo formale, ma sostanziale, è certamente per noi una premessa primaria di qualsiasi buona gestione di bilancio e dell'efficacia dell'azione amministrativa. Nel nuovo testo, l'articolo 2, comma 6, inserisce pertanto principi nell'ambito della delega per l'attuazione del federalismo; l'articolo 10, comma 2, lettera f), stabilisce che venga riportato il contenuto del Patto di convergenza e del Patto di stabilità nella decisione di finanza pubblica; l'articolo 11, comma 3, lettera b), apporta una specifica di non interferenza su tributi, addizionali e compartecipazioni delle Regioni.

Signor Vice Ministro, anche in questo caso si tratta di un passo in avanti - un piccolo passo in avanti - rispetto al testo approvato dal Senato, perché, in buona sostanza, il Governo nazionale e i governi di Regioni ed enti locali dovranno avviare per tempo la concertazione sul Patto di convergenza affinché lo schema di questo possa essere pronto nel momento in cui il Governo dovrà avviare una seconda fase di concertazione sul Patto di stabilità. Ad ogni modo, per noi resta aperta una contraddizione, in quanto nel testo della legge di contabilità non si prevede l'intesa in materia di Patto di stabilità, come previsto invece nella legge 5 maggio 2009, n. 42.

Signora Presidente, in passato si partiva spesso da una debolezza strutturale: l'enorme ampliamento delle dimensioni e dei contenuti normativi della legge finanziaria si è spesso manifestato anche attraverso la prassi di affiancare uno o più decreti-legge collegati, che hanno reso ancora più complessi e confusi i procedimenti parlamentari, sia di indirizzo che di controllo. Allo stesso modo, nel corso degli anni - lo ha ricordato anche il senatore Morando - è stata pressoché impossibile un'analisi approfondita della quantità e della qualità della spesa storica e dei problemi strutturali che generano gli squilibri di finanza pubblica, cadendo nell'illusione di poter mettere un freno alla spesa con strumenti di intervento e di contenimento automatico e trasversale attraverso i cosiddetti tagli lineari, non selettivi, delle dotazioni di bilancio.

Una migliore conoscenza e trasparenza sono d'altra parte il contrappeso necessario per assicurare al Parlamento, a fronte della maggiore flessibilità gestionale del Governo, un esercizio più efficace dei poteri di indirizzo e controllo. Un aspetto per noi rilevante della riforma è pertanto il rafforzamento di tutti i processi che concorrono al miglioramento del monitoraggio, del controllo e della valutazione dei conti pubblici.

Certo, si deve fare ancora di più. Non a caso, il nuovo comma 4 dell'articolo 11 prevede che al disegno di legge di stabilità venga allegato un prospetto riepilogativo degli effetti triennali sui saldi di finanza pubblica derivanti dalla manovra. In questo senso, la banca dati prevista dall'articolo 14, alimentata da tutte le amministrazioni pubbliche, rappresenta sicuramente un passo in avanti nella direzione del maggior coinvolgimento delle autonomie, così come la riscrittura dell'articolo 40 sull'analisi e sulla valutazione della spesa, per rendere efficace il processo di programmazione ed efficiente l'allocazione delle risorse, istituzionalizza la prassi della cosiddetta Spending Review.

A questo punto si attivano tre processi di valutazione: il primo legato ai risultati della spesa in base alla legge di contabilità, il secondo agli obiettivi di servizio in base alla legge n. 42 del 2009 e l'ultimo riferito alle amministrazioni in base alla legge n. 15 del 2009, che rischierebbero però - lo dico al rappresentante del Governo - di restare teoria e astrazione se non venissero messe in atto tutte le garanzie affinché questi processi interagiscano tra di loro e si sviluppino in modo integrato.

Restano comunque alcuni margini di possibile miglioramento e questioni aperte che richiedono da parte nostra una vigile attenzione.

In primo luogo, è necessaria una maggiore trasparenza e un più attento monitoraggio delle finanze pubbliche. Noi dell'Italia dei Valori, signor Vice Ministro, abbiamo presentato un emendamento e un ordine del giorno che hanno l'obiettivo di dare garanzia di certezza rispetto alle attività intraprese dal Governo e i risultati conseguiti nella lotta all'evasione fiscale, nonché sull'efficacia delle misure adottate per contrastare la diffusione e il crescente fenomeno dell'evasione fiscale.

Nell'ordine del giorno è inoltre rafforzata la previsione che il Ministro dell'economia trasmetta ogni anno al Parlamento una relazione sull'andamento reale delle entrate tributarie e contributive, con specifico riguardo alla pressione fiscale complessiva dell'anno in corso e agli eventuali spostamenti della stessa rispetto agli andamenti programmatici.

Non a caso, il procuratore generale della Corte dei conti nel giudizio sul rendiconto generale dello Stato relativo al 2008 ha ribadito che esistono degli annosi problemi tuttora irrisolti della lotta all'evasione che riguardano l'indebolimento dell'apparato sanzionatorio, l'indebolimento giuridico degli studi di settore e il deficit di conoscenza e trasparenza che caratterizzano l'approccio all'evasione. Sono dichiarazioni della Corte dei conti, quindi non strumentali, faziose o appartenenti ad una visione di parte.

La stessa Corte dei conti poi, nella sua relazione depositata a gennaio, ha evidenziato, signor Vice Ministro, forti perplessità sulle iniziative intraprese dal Governo in materia di semplificazione e lotta all'evasione, in conseguenza delle quali si sono registrati importanti mancati introiti per il bilancio dello Stato.

Per noi resta del tutto insufficiente, quindi, la relazione presentata al Parlamento dal ministro Tremonti che, in attuazione della legge n. 296 del 2006, ha provveduto a presentare con ritardo alle Camere una relazione che era semplicemente una sommatoria di dati forniti dalla Guardia di finanza e dall'Agenzia delle entrate.

L'altra questione aperta è rappresentata dal fatto che un ruolo centrale nella riforma della contabilità pubblica è affidato alla legislazione delegata mediante la previsione, signor Vice Ministro, di quattro diverse disposizioni di delega conferite dal Governo: entro un anno, decreti legislativi per l'armonizzazione dei sistemi contabili; sempre entro un anno, decreti legislativi per il potenziamento dell'attività di analisi; entro due anni, decreti legislativi per il completamento della riforma della struttura di bilancio; entro tre anni, poi, il passaggio alla redazione del bilancio di sola cassa. È evidente a tutti che la valutazione finale della portata e delle novità contenute in questa riforma e il successo reale della loro attuazione dipenderà molto dall'attuazione di queste importanti deleghe conferite al Governo.

Il nostro impegno potrà esplicarsi con un atteggiamento positivo e propositivo, purché si vada nella direzione di una maggiore trasparenza e funzionalità di quella che noi vogliamo definire una riforma che punta a una moderna democrazia di bilancio. (Applausi dal Gruppo IdV).

(omissis)

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1397-B (ore 18,29)

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Garavaglia Massimo. Ne ha facoltà.

 

GARAVAGLIA Massimo (LNP). Signora Presidente, mi riallaccio a quanto diceva proprio adesso il collega Mascitelli: buona parte dell'impatto di questa importante riforma dipenderà da come essa verrà applicata e quindi, appunto, dai successivi decreti applicativi. In questa fase, quindi, tralasciando una discussione su alcuni punti specifici peraltro già ampiamente affrontati dal presidente Azzollini, dal collega Morando e da altri, mi limiterò ad alcune considerazioni su quanto potrebbe accadere nei prossimi mesi in seguito all'applicazione di una così importante riforma, anche e soprattutto alla luce dell'accelerazione che la crisi sta imponendo a tutto il sistema di finanza pubblica non solo italiano ma anche degli altri Paesi.

Faccio un esempio: è notizia di oggi che l'indice di povertà elaborato dell'agenzia di rating Moody's riporta un dato abbastanza particolare, cioè che l'Italia è il Paese meno povero al mondo dopo la Repubblica Ceca e la Germania. Di fronte ad una simile affermazione si può rimanere basiti perché, ascoltando le argomentazioni generali, sorge spontanea una perplessità. Eppure è una considerazione non di poco conto perché questo indice viene calcolato sommando il tasso di deficit pubblico e il tasso di disoccupazione.

Le regole, dunque, stanno cambiando, e molto velocemente, anche. Alcuni modelli di ragionamento, quindi, anche storicamente stratificati, devono adattarsi ad uno scenario cambiato molto velocemente. Per dirla in una battuta, ormai non è più tanto una questione di scelta fra crescita e rigore - se ne è parlato tanto nel corso della discussione della legge finanziaria sia questo che lo scorso anno - quanto piuttosto, sempre sintetizzando in una formula, di trovare il giusto equilibrio nel rigore, applicandolo quanto basta per massimizzare la crescita, cosa che non è oggettivamente semplice, anche se è facile sintetizzarla in una battuta.

A questo proposito, noi siamo stati abituati a ragionare sui saldi. Allora: il deficit (entrate meno uscite) di quest'anno è di 80 miliardi. Il dato in sé non dice nulla perché è il frutto dell'operazione entrate meno uscite (che dà meno 80). Figuriamoci quale sarà allora il valore indicativo di questo dato rapportato al PIL. Mi spiego meglio: il PIL è solo in via molto mediata oggetto delle scelte del Parlamento e del Governo. La stessa differenza, il deficit entrate meno uscite, dipende in larghissima parte da fenomeni esogeni, quindi figuriamoci cosa accade se si rapporta tale deficit al PIL. Abbiamo un indicatore, meno 5 per cento, e ci chiediamo quali possibilità abbiano il Parlamento ed il Governo di modificare questo deficit. È una possibilità molto relativa, anche in termini temporali. È chiaro quindi che dobbiamo ragionare diversamente e cambiare la nostra ottica.

Questa legge ci aiuta a cambiare ottica anche perché nessuno di noi è pagato in percentuale rispetto al PIL. Lo stipendio si percepisce in valore assoluto e chiunque ragiona in valore assoluto, non in percentuale rispetto al PIL e magari in termini differenziati (poi non si riesce mai a capire il filo del discorso fino in fondo). Dovremmo ragionare in maniera più concreta su questi temi: a quanto ammontano le spese totali, a quanto ammonta l'incremento totale e quanto di tale incremento è discrezionale (cioè qual è la possibilità di agire), come vengono spese le risorse e quali sono gli indicatori di efficienza ed efficacia nell'uso di queste risorse.

A nostro avviso, quindi, deve cambiare drasticamente sia il valore conoscitivo della legge di bilancio sia l'analisi che le Commissioni competenti e tutto il Parlamento possono e devono fare di queste stesse leggi, nel momento in cui il problema si sposta non tanto sulla speranza che ci sia una crescita da rincorrere, eventualmente con un aumento di imposte (se non basta la crescita per finanziare un aumento di spesa), quanto nel rendere la spesa compatibile con la possibilità di crescita senza ulteriore indebitamento.

Si tratta, dunque, di accentuare un'azione di controllo di gestione che, se vogliamo, è già oggi nelle piene competenze delle Commissioni bilancio di Camera e Senato. Mi rivolgo al presidente Azzollini, ricordandogli che la 5a Commissione si chiama appunto Commissione programmazione economica e bilancio: già oggi, nelle competenze delle Commissioni bilancio, sia della Camera che del Senato, vi è un'azione che non è solo quella di analisi della finanziaria e di analisi della copertura, ma anche di analisi di come vengono spesi questi 80 miliardi di euro. Tenendo conto che più della metà di questa cifra è in capo ai Ministeri centrali, a maggior ragione è competenza delle Commissioni economiche, sia della Camera che del Senato, operare un profondo controllo di gestione, di verifica e anche, avendo a disposizione degli indicatori extracontabili, di creazione di indicatori che consentano di capire come vengono spesi i denari dei contribuenti.

La nostra opinione è che l'ottica debba necessariamente cambiare, perché le variabili esogene sono talmente numerose da farci perdere tempo quando ragioniamo della finanziaria. A conti fatti, la finanziaria di quest'anno ammonta a 80 miliardi di euro, pari all'1 per cento delle uscite totali. Questi 80 miliardi di euro provengono per metà da un'operazione di bilancio e per metà dallo scudo fiscale, che è un'azione una tantum. Quindi, a maggior ragione, noi dobbiamo riflettere su come vengono spesi questi soldi e su quali siano i margini di riduzione della spesa totale.

La nostra ultima considerazione riguarda il legame di questa riforma con la fondamentale riforma del federalismo fiscale. Più di una volta, il Gruppo della Lega Nord ha segnalato all'Aula come sia assolutamente impensabile continuare, come se nulla fosse, ad incrementare la spesa pubblica, sperando che il buon Dio faccia aumentare le entrate con un non meglio specificato effetto di aumento della domanda mondiale.

Ora, è evidente a tutti che noi non possiamo più permetterci questo livello di spesa, come è evidente a tutti che dobbiamo razionalizzare la spesa e cercare di combattere l'evasione fiscale. Quest'operazione si può realizzare, e si deve realizzare, attraverso riforme drastiche e non con piccoli aggiustamenti alla finanziaria. Noi stiamo già mettendo in campo tali riforme, la più importante delle quali è proprio il federalismo fiscale.

In quest'ottica, a nostro avviso, è assolutamente evidente che si arriverà a una specializzazione delle competenze delle Commissioni bilancio di Camera e Senato, in base alla quale la Camera si occuperà di determinate materie e il Senato di altre. Quindi, se i due rami del Parlamento avranno funzioni differenti (con una Camera che si occupa di più di politica economica di carattere generale mentre l'altra si occupa di più della ripartizione e della perequazione di queste politiche fra i livelli territoriali), è evidente che, implicitamente e necessariamente, si produrrà una specializzazione e una differenziazione delle competenze delle funzioni delle due Commissioni bilancio e anche dei due Servizi studi.

Nei prossimi mesi il nostro lavoro, non di poco conto, sarà di cercare di orientare questa modifica nel modo migliore possibile. Non è un'impresa facile ma dobbiamo renderci conto che ormai il treno delle riforme è partito e che un treno in corsa non si ferma, a meno che qualcuno nutra la malsana idea che finora si è scherzato e che tutto possa tornare com'era precedentemente.

Signora Presidente, concludo esprimendo un ringraziamento ai colleghi che molto hanno lavorato su questa importante riforma e con l'auspicio che si arrivi a un compimento pieno, con i decreti attuativi, affinché tale riforma diventi davvero lo strumento agile e snello per consentire al Parlamento di ragionare più sul controllo della spesa piuttosto che su una programmazione di entrate che saranno sempre più aleatorie in futuro. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL. Congratulazioni).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Legnini. Ne ha facoltà.

 

LEGNINI (PD). Signora Presidente, signor Vice Ministro, onorevoli colleghi, l'impianto di questa riforma è il frutto di un dibattito risalente negli anni, ed è il frutto di apporti tecnici e politici di grande qualità: una discussione all'altezza del compito che il Parlamento si è dato nell'esprimere una ferma volontà di riforma della legge di contabilità e degli strumenti di bilancio.

Mi associo al ringraziamento del collega Garavaglia ai colleghi, al relatore, al collega Morando ed a molti altri che hanno dato un apporto importante nel definire la qualità di questo testo legislativo: un testo, appunto, frutto di una cooperazione vera tra maggioranza ed opposizione, che ha portato, almeno in prima lettura, ad una sua scrittura condivisa.

Ciò mi porta ad una prima considerazione di carattere generale: quando si vogliono fare riforme utili al Paese e stabili, perché frutto di un vero confronto e di una vera condivisione, il nostro partito di certo non si sottrae a tale compito. Lo abbiamo qui ribadito anche la settimana scorsa nel dibattito sulle riforme costituzionali possibili.

La seconda considerazione che volevo fare riguarda l'enfasi che si è voluta dare nel corso di questi mesi, riecheggiata anche nella discussione di questa importante riforma, all'organizzazione della scansione temporale della sessione di bilancio ed ai contenuti degli strumenti di bilancio, in particolare per quanto riguarda la vecchia legge finanziaria, oggi legge di stabilità: un dibattito iniziato in concreto in questa legislatura con la discussione del decreto-legge n. 112 del 2008, che recava norme in parte recepite da tale provvedimento. È un assetto condivisibile quello che colloca temporalmente la Decisione di finanza pubblica, il vecchio DPEF, al 15 settembre (quindi in un tempo che consente di registrare meglio gli andamenti dell'economia e della finanza pubblica ed il contenuto della legge di stabilità e della legge di bilancio), nonché dei collegati entro il 15 febbraio: si tratta di uno sforzo serio, un'indicazione chiara del completamento della riforma del bilancio che fu avviata già nel 2007 con uno strumento improprio, comunque riduttivo, quello regolamentare. Sono tutti aspetti che noi abbiamo sottolineato come positivi e che confermiamo essere tali.

Come riecheggiato però anche in questa discussione oggi, si può attribuire a questo migliore assetto della sessione di bilancio ed a questo migliore contenuto degli strumenti di bilancio la virtù salvifica dei conti pubblici oppure della qualità dei testi normativi, come abbiamo sentito in questi mesi nei termini che abbiamo ascoltato in questi mesi? A me sembra di no, non è lo strumento o la regola in sé che ci garantiscono il conseguimento di tale risultato. Io certo non sono nostalgico - nessuno di noi credo lo sia - delle vecchie leggi finanziarie, ma l'esperienza di quest'anno, a partire dal decreto n. 112 del 2008, ci dimostra che così non è; ce lo dimostra la legge finanziaria così com'è venuta a configurarsi alla Camera in questi giorni, per contenuto, ampiezza e per superamento anche di quei limiti che erano stati indicati con il citato decreto n. 112, ma soprattutto ce lo dimostra la qualità della produzione legislativa di questi mesi e dell'ultimo anno, da cui si può constatare che il famoso "assalto alla diligenza" non è vero che non sia avvenuto: è avvenuto a rate; se andiamo a vedere i cinque o sei provvedimenti più importanti di questo periodo possiamo constatare come essi contengano micromisure ed interventi impropri e, se facciamo la sommatoria di quegli interventi, non siamo molto lontani dalle vecchie leggi finanziarie che abbiamo visto negli anni.

Così come credo sia stata eccessivamente enfatizzata - ho avuto modo di sottolinearlo durante la prima lettura - la necessità di eliminare dalla legge di stabilità, dalla vecchia legge finanziaria, le norme finalizzate allo sviluppo, eccessivamente demonizzate, a mio modo di vedere. La realtà è che aver compresso fortemente la possibilità di inserire nella futura legge di stabilità le norme per lo sviluppo ci fa correre il rischio che possa venir meno una visione unitaria delle politiche di sviluppo e della politica economica, che prima in qualche modo veniva garantita. Infatti, pur con i difetti e all'interno della caoticità in cui si formavano i testi delle vecchie leggi finanziarie, anche nel contraddittorio tra Governo e Parlamento si garantiva comunque un minimo di visione unitaria. Il rischio che si possa invece disperdere, almeno per il Parlamento, una visione unitaria della politica economica è tanto più elevato, se si tiene conto del fatto che non si è voluto attribuire, come noi avevamo proposto, un carattere cogente ai tempi di approvazione dei collegati alla legge finanziaria che contenessero eventualmente la parte dello sviluppo della manovra economica.

Le regole quindi sono importanti (e credo che, in questo caso, si arrivi comunque ad un netto miglioramento della normativa contabilistica vigente), ma ciò che è ancora più importante è il costume politico e la Costituzione materiale, nonché la concezione dei rapporti tra Governo e Parlamento, soprattutto in questa delicata fase storica, nella quale l'Esecutivo, in generale, tende, com'è noto, a spostare verso di sé il potere di iniziativa e di decisione, cosa che avverrà anche per effetto delle norme contenute in questo provvedimento, oltre che per effetto di quelle autolimitazioni che il Parlamento ha deciso di darsi e alle quali poco fa ho fatto riferimento. Prima vi era la possibilità per il Parlamento di incidere in misura maggiore nel rapporto con il Governo e di modificare, se del caso, l'impostazione di politica economica che il Governo andava a proporre. Oggi lo si può fare all'interno dei limiti posti dall'indirizzo e dalla programmazione contenuti nella Decisione di finanza pubblica, ma il potere di tradurre in norme le indicazioni programmatiche inserite in questo provvedimento viene tendenzialmente spostato verso il Governo.

Il Parlamento, allora, come esce da questa riforma? Questa è la riflessione che vorrei proporre, per ricollegarmi poi anche alle importanti questioni che sono state evidenziate dai colleghi Morando e Giaretta. In particolare, mi chiedo se il Parlamento veda crescere il suo ruolo di controllo e di proposta.

Il collega Mascitelli poco fa ha richiamato la modifica che è stata apportata alla Camera, in base alla quale si prevede ora espressamente che la Decisione di finanza pubblica debba essere quella risultante dall'approvazione dei due rami del Parlamento. Ricordo al senatore Mascitelli che noi proponemmo qui, in prima lettura, un emendamento finalizzato a chiarire questo aspetto, che cioè la Decisione di finanza pubblica doveva essere sottoposta all'approvazione delle due Camere: quell'emendamento qui in Senato fu rigettato perché si disse - probabilmente lo disse il Governo, mi pare di ricordare il vice ministro Vegas, nonché il relatore, senatore Azzollini - che era scontato, che era una norma ultronea. Mi permetto dunque di precisare che, in realtà, quell'innovazione non aggiunge nulla a ciò che sarebbe stato se il testo fosse rimasto quello licenziato dal Governo.

Tornando alla questione che prima ho posto, come esce il Parlamento da questa vicenda? A mio modo di vedere, a seguito della riforma, così come si è venuta a configurare dopo la lettura della Camera, il Parlamento non esce bene nel rapporto con il Governo.

È stato detto con dovizia di particolari e con argomenti pregevoli, che non voglio in alcun modo riprendere nel merito, che la soppressione della struttura unica di supporto tecnico a disposizione del Parlamento e della Commissione parlamentare per la trasparenza dei conti pubblici costituisce una grave ed inaccettabile mutilazione dei poteri effettivi del Parlamento. Il nostro consenso si basava su un assetto di questo tipo: da un lato, l'accrescimento non solo di un potere propositivo del Governo ma anche di un potere decisionale, dall'altro, una maggiore possibilità per il Parlamento di dire la propria, nei modi e nelle forme consentite dalla nuova legge di contabilità, essendo munito di questi strumenti di controllo molto incisivi e forti, evenienza non più attuabile con il testo pervenutoci dalla Camera.

Voglio essere più chiaro, signora Presidente: chi detiene storicamente e ancora oggi il potere vero di determinare o meno decisioni di finanza pubblica, a volte importanti, o decisioni che comunque impattano sulla finanza pubblica? C'è una sola fonte informativa, a disposizione del Governo e del Parlamento; a volte infatti, secondo l'esperienza che abbiamo potuto vivere in questi anni, anche il Governo può trovarsi in difficoltà. Sto parlando di una fonte che non è confutabile, o confutabile con argomenti logici, con deduzioni che facciamo molte volte in Commissione bilancio; una fonte che non è tecnicamente e scientificamente confutabile perché gli strumenti di cui disponiamo sono troppo limitati, eccessivamente contenuti.

Vogliamo citare qualche esempio di attualità? Noi da qualche anno, con un dibattito molto avanzato discutiamo della famosa introduzione della cedolare secca sui canoni di locazione; da anni, e quest'anno più degli altri, abbiamo registrato la condivisione unanime del Parlamento su questa misura, che è necessaria, è utile al Paese e nel medio e lungo periodo sarà utile anche alla finanza pubblica. Ebbene, da anni la Ragioneria generale dello Stato dice che non si può fare, perché costa troppo, perché non è vero che gli effetti virtuosi si vedranno dal primo o dal secondo anno, forse dal terzo. Il Parlamento è pertanto impedito dall'assumere una decisione così importante, destinata ad avere riflessi sul mercato immobiliare, sul bene casa, sulle famiglie in quanto la Ragioneria si rifiuta di spiegare il perché è vero o meno che il primo anno costa qualcosa, il secondo - lo abbiamo detto più volte in quest'Aula - forse non costa più e il terzo si potrebbe verificare un effetto virtuoso. Il Parlamento non è posto nelle condizioni di assumere una decisione consapevole e di munirsi a sua volta di uno strumento informativo che gli consenta di assumere una decisione consapevole.

Stando ancora più all'attualità, relativamente al disegno di legge sul processo breve abbiamo avviato un dibattito approfondito la settimana scorsa in Commissione bilancio. Ebbene, guardando la parte buona di quel provvedimento, di cui parleremo (spero di no, ma se saremo costretti a parlarne lo faremo), ovvero far durare i processi poco, ottenere finalmente la ragionevole durata del processo, la maggioranza, con l'assenso del Governo, sostiene che far durare i processi non più sei anni o dieci ma due anni non costa niente. È possibile una cosa del genere? Abbiamo chiesto al Governo di fornire una Relazione tecnica: com'è possibile che uno dei più grandi problemi italiani, quello che riguarda la giustizia e la durata dei processi, che nessun Governo finora, ahinoi, è riuscito a scalfire significativamente, ad un certo punto, per effetto di una norma che limita la durata di ciascun grado di giudizio a due anni, diventa risolvibile senza spendere un euro in più? Chi ci dà la possibilità di controllare se quella affermazione, quella posizione del Governo è fondata o meno? Noi siamo convinti che sia totalmente infondata e però non abbiamo gli strumenti per dimostrare ciò che ad una persona qualunque sembra normale, logico, e cioè che si vuole far durare i processi poco, se si vuole ottenere un processo rapido occorre investire di più, in mezzi, personale, organizzazione: occorrono le risorse. Eppure, il Governo e la maggioranza hanno provato a convincerci che così non è. Quindi, noi di quali strumenti disponiamo?

Eppure, lei, presidente Baldassarri, ci ha intrattenuto (e noi abbiamo prestato attenzione alle sue proposte) sul fatto che sarebbe possibile con la legge finanziaria tagliare la spesa corrente dello Stato di 37 miliardi di euro (o 40, non ricordo), e ha configurato la cosiddetta - per stare alla vulgata giornalistica - contromanovra. Era, per così dire, una manovra alternativa.

Noi eravamo e siamo convinti che tagliare 37 miliardi di euro non è possibile, ma può darsi che avesse ragione il presidente Baldassarri, cioè che all'interno del bilancio dello Stato si possano reperire risorse da destinare o orientare diversamente da quanto avviene oggi, senza smantellare misure, provvedimenti, azioni essenziali per un importo enorme: 37 miliardi di euro. Ma chi ci dà o ci ha dato la possibilità di riscontrare se ha ragione il presidente Baldassarri o hanno ragione quanti di noi ritengono che fare operazioni in quei termini quantitativi (non mi riferisco all'aspetto qualitativo), a occhio e croce non sia possibile? Non disponiamo di strumenti per farlo.

 

Presidenza del presidente SCHIFANI (ore 18,57)

 

(Segue LEGNINI). Ecco quindi che il tema che è stato posto dal collega Morando è di primaria importanza. Non è un aspetto marginale del dibattito in corso in quest'Aula. È in gioco il potere del Parlamento di essere informato sulle grandezze finanziarie, sull'impatto finanziario derivante dalle misure adottate, sugli andamenti di finanza pubblica, di disporre cioè di un'autonoma, autorevole fonte informativa, propria, sulla base della quale poter svolgere il lavoro che ci compete e in questo senso alimentare il contraddittorio ed il confronto con il Governo.

Il risultato, dunque, se la riforma verrà approvata così com'è, rappresenta certamente un miglioramento sotto molteplici aspetti, ma è un peggioramento sotto l'aspetto decisivo del rapporto tra il Parlamento ed il Governo. Questo è un problema politico di primo ordine, a mio avviso. Ecco perché insistiamo: insistiamo perché è ragionevole che si reintroducano quelle norme, perché le avete condivise e votate in prima lettura.

Qualcuno ha poi detto - credo anche il presidente Azzollini - che alla Camera anche all'interno del Partito Democratico si è votato in questo senso. I deputati del Partito Democratico possono pure sbagliare, non c'è nulla di male; così come possiamo sbagliare noi. Non si può sostenere come argomento che siccome alla Camera dei deputati hanno votato all'unanimità, dobbiamo approvare per forza il testo così com'è. C'è tutto il tempo di apportare le modifiche, anche perché siamo alla vigilia di appuntamenti importanti, signor Presidente.

Quando si è discusso del federalismo fiscale, con la stessa impostazione che abbiamo seguito con questa riforma e dunque con la cooperazione, l'apporto dell'opposizione, un'impostazione tutto sommato condivisa, il ministro Tremonti venne qui in Aula e ci disse di non essere nelle condizioni di fornire i dati prognostici - che avevamo insistentemente chiesto - sulle modificazioni che si sarebbero apportate sulle grandezze finanziarie per effetto dell'attuazione di quei principi, non ancora norme di dettaglio, che poi sarebbero stati oggetto di specifici decreti delegati.

Cosa accadrà quando ci verranno trasmessi non uno, ma molti provvedimenti? Sulla base di che cosa ragioneremo con riferimento all'impatto sui territori, sulle Regioni, sui Comuni, sulle Province, sulla fiscalità generale? Sulla base di che cosa? Sulla base di dati che verranno partoriti non sappiamo dove o da chi, dati non riscontrabili?

Insomma, gli argomenti sono molteplici per ritenere che se vogliamo fare per davvero una riforma condivisa, seria, che serva al Paese, e vogliamo farla, possiamo apportare qui i cambiamenti necessari a cui ci siamo riferiti e che sono oggetto dei nostri emendamenti, dei quali discuteremo. Se lo faremo, avremo fatto una cosa importante per il Paese; altrimenti, avremo fatto una mezza riforma che, a mio modo di vedere, avrà necessità di ulteriori interventi e, comunque, non sarà quella di cui il Paese aveva ed ha bisogno. (Applausi dal Gruppo PD).

 

PRESIDENTE. Data l'ora, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.


 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾¾ XVI LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

302a SEDUTA

PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDI' 16 DICEMBRE 2009

(Antimeridiana)

 

Presidenza del vice presidente CHITI,

indi del vice presidente NANIA

 

 

_________________

 

 

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1397-B) AZZOLLINI ed altri. - Legge di contabilità e finanza pubblica (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (ore 10,17)

 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1397-B, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Ricordo che nella seduta di ieri il relatore ha integrato la relazione scritta ed ha avuto inizio la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Baldassarri. Ne ha facoltà.

 

BALDASSARRI (PdL). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, circa trent'anni fa fu approvata la legge n. 468 del 1978, che introdusse in Italia la sessione di bilancio, che nelle Aule parlamentari, ma anche fuori di esse, fu considerata un importante passo avanti. Già allora, però, si individuarono tre aspetti che, purtroppo, avrebbero poi, nel corso di questi lunghi trent'anni, determinato condizioni di scarso controllo e scarsa trasparenza dei conti pubblici.

Chi, come me, ha partecipato a quel dibattito ricorda perfettamente le tre linee di analisi critica in quel momento, che pure fu considerato un passo positivo in avanti. La prima era relativa ai tempi non sincronizzati tra i documenti di programmazione economica e le decisioni da assumere: il DPEF fu collocato a giugno, in una situazione nella quale il quadro economico non era del tutto chiaro, come non era chiaro, perché non poteva esserlo, il conseguente quadro di finanza pubblica, per la sessione di bilancio che cominciava, invece, il 30 settembre, con la presentazione della legge finanziaria, e poi si prolungava per tutti i mesi successivi, sostanzialmente fino al Natale. (Brusìo).

 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, potete consentire a chi come me è interessato ad ascoltare l'intervento del senatore Baldassarri - e ce ne saranno altri - di poterlo fare?

 

BALDASSARRI (PdL). La ringrazio, signor Presidente, ma è solo per i posteri che sto lasciando queste considerazioni.

 

PRESIDENTE. No, senatore. Dato che anch'io sono interessato, faccia qualche eccezione.

 

BALDASSARRI (PdL). Va bene, signor Presidente, il mio discorso vale anche per i contemporanei interessati. (Ilarità. Applausi dal Gruppo PdL).

Quello che ho appena richiamato è l'aspetto che possiamo chiamare efficienza.

Il secondo aspetto era quello della trasparenza: i documenti di programmazione economica dovevano essere leggibili, quantomeno da parte del Parlamento (ed io aggiungo: anche da parte del comune cittadino che paga le tasse).

Il terzo aspetto, signor Presidente, era quello del controllo e riguardava, in sostanza, chi produce i dati e a quale esercizio di controllo deve essere sottoposto sui dati.

Ebbene, per non dilungarmi troppo, in quel momento la critica più forte che anche il sottoscritto esercitò, dall'esterno del Parlamento, ovviamente, fu il fatto che per il controllo della finanza pubblica si scelse esclusivamente il controllo dei saldi finanziari e non degli addendi: non, quindi, dell'entità della spesa e dell'entità delle entrate, ma soltanto i saldi finanziari. E anche allora, come oggi, si disse che era un passo in avanti, dopodiché i decreti di attuazione avrebbero corretto queste distorsioni.

Signor Presidente, 31 anni fa purtroppo il deficit pubblico veleggiava attorno al 10 per cento del PIL, ma il debito pubblico era attorno al 60 per cento del PIL. In questi trent'anni, non correggendo questi tre aspetti, guarda caso ci siamo ritrovati con un deficit pubblico che prima di entrare a Maastricht, prima della crisi del 1992-1993, ha continuato a veleggiare attorno all'8-10 per cento del prodotto interno lordo all'anno e il debito pubblico, nel frattempo, è raddoppiato in rapporto al prodotto interno lordo, passando dal 60 al 120 per cento, nonostante quanto recita l'articolo 81 della Costituzione. Questo è un mistero della Repubblica italiana: la Costituzione prevede che non ci possa essere nessuna spesa che non sia adeguatamente coperta, e noi ci ritroviamo con il raddoppio del debito pubblico; il che vuol dire una pesante ipoteca su tutte le future, oltre che la presente, generazione di italiani; il che vuol dire che ogni anno, il 1° gennaio, quest'Aula e la Camera discutono della finanza pubblica dovendo mettere da parte 100 miliardi di euro di interessi sul debito pubblico. Questo è il modo con cui si procede.

Abbiamo fatto - a mio parere - un ottimo lavoro nell'Aula del Senato; abbiamo lavorato tutti insieme. Non era un lavoro perfetto: a mio giudizio, il lavoro perfetto sarebbe stato quello di affidare ad un'autorità indipendente il controllo della finanza pubblica, la certificazione dei dati di bilancio; ma, ad ogni buon conto, la legge di riforma del bilancio pubblico uscita dal Senato era certamente un importante passo in avanti in termini di tempi, trasparenza e controllo.

Non me ne voglia, signor Presidente, ma questa legge di riforma non è un tecnicismo per quattro pazzi tecnici addetti ai lavori, ma è il cuore della democrazia, il cuore portante della politica, perché, se non si ha conoscenza dei dati, non si può avere scienza; si ha applicazione perversa della scienza per la manipolazione dei dati.

Allora, se valutiamo ciò che ci torna dalla Camera, indipendentemente dall'unanimità o meno su ciò che è stato fatto in quella sede, il primo aspetto, fortunatamente, è confermato. In altri termini, i tempi sono adeguati e i documenti di programmazione coincidono con i momenti della decisione. Questo primo punto portiamolo a casa.

Però il secondo e il terzo punto, nel testo della Camera, sono totalmente stravolti, tanto che potrei condividere l'attuale testo del provvedimento se si decidesse di cambiarne la definizione: non più «legge di riforma del bilancio», ma «legge di conferma del bilancio precedente». Se la definizione venisse adeguata ai contenuti potrei anche, con amarezza, adeguarmi: questo è ciò che contiene il testo in esame. Porto qualche esempio, ricordando semplicemente che, insieme al senatore Maurizio Saia, ho presentato alcuni emendamenti puntuali, che non sono altro che il ripristino del testo votato nell'Aula del Senato.

La chiave, come ha accennato il senatore Morando ieri, il punto di partenza, la pietra miliare di qualunque percorso di serietà e correttezza - aggiungo: di qualunque elemento di democrazia e di politica, e non di tecnicismi da ragionieri - è l'andamento tendenziale a legislazione vigente. Ebbene, dico qui in Aula ciò che il senatore Morando non ha detto ieri: i colleghi, e lei, signor Presidente, siamo tutti consapevoli di come vengono calcolati i numeri riferiti all'andamento tendenziale a legislazione vigente? Ve lo racconto: non è la previsione delle spese o delle entrate in base alle leggi, perché nel computer - prima nelle carte e oggi nel computer - della Ragioneria generale dello Stato si introduce un file chiamato «coefficienti di realizzazione».

Ciò praticamente vuol dire che se una legge prevede un spesa di 100, quella spesa non viene iscritta per 100, ma viene iscritta sulla base di una memoria storica che nessuno conosce, che solo gli uffici della Ragioneria conoscono e in base al pregresso si dice che dovrebbe essere 100, ma siccome è stato speso normalmente 30, il coefficiente di realizzazione è 30 e viene scritto 30. Quindi, l'andamento tendenziale a legislazione vigente, che è - ripeto - il perno della finanza pubblica, è privo di qualunque trasparenza, e non lo sa probabilmente neanche il Ministro dell'economia, meno che meno il Parlamento, e meno che meno i cittadini contribuenti. Se in questo dato di riferimento non si chiariscono i criteri, la finanza pubblica è appesa per aria per chi ha la responsabilità delle decisioni di politica economica e dipende esclusivamente da chi ha la chiave del cassetto dentro la Ragioneria dello Stato.

La pressione fiscale è una scelta politica di fondo. L'opzione che avevamo adottato nell'Aula del Senato era quella di un'indicazione programmatica; nel testo della Camera si è introdotto «a fini conoscitivi», come se fosse una curiosità statistica.

Infine, signor Presidente, è evidente che se, sia del tendenziale, sia del programmatico non si ha l'andamento separato delle entrate e delle spese pubbliche, ma soltanto il saldo, è del tutto inutile parlare di politica economica. Per esempio, se si parla di abbassare la pressione fiscale, è evidente che delle due l'una: o si aumenta il deficit pubblico o si taglia la spesa corrente. Ma se non conosco qual è il profilo della spesa e qual è il profilo delle entrate come faccio a parlare, eventualmente, di tagli della spesa?

Al collega Legnini rispondo questo: nell'ambito degli 800 miliardi di spesa pubblica, ben più dei 35 miliardi indicati sarebbero tagliabili. Il problema è politico: per ogni 100 euro di spese tagliate si toccano nervi sensibili dell'economia e della politica italiana e, spesso, aree grigie tra economia e politica. È una scelta politica, non una fattibilità tecnica quella del tagliare la spesa pubblica.

Concludo con un altro esempio, molto significativo, anche se banale. Se il testo di riforma di bilancio licenziato dal Senato della Repubblica fosse stato legge dello Stato, il precedente Governo non avrebbe potuto sottostimare le entrate e parlare di «tesoretto» l'anno dopo; inoltre, con quel provvedimento licenziato dal Senato (lo vedremo la settimana prossima), anche se giuridicamente e contabilmente a posto, non si sarebbe potuta coprire spesa corrente con entrate una tantum, né si sarebbe potuto ricorrere ad un debito verso i lavoratori chiamato TFR per coprire altre forme di spesa.

Questi sono due esempi concreti di ciò di cui stiamo discutendo che, ripeto, signor Presidente (la ringrazio, peraltro, per l'ulteriore tempo e attenzione prestati), non è un tecnicismo da addetti ai lavori: è il cuore portante della democrazia, della politica, della chiarezza, trasparenza e certificazione della finanza pubblica, che rappresenta oltre la metà del prodotto interno lordo, perché questa è l'entità complessiva di cui stiamo rendendo conto in termini di correttezza contabile. (Applausi dai Gruppi PdL e PD).

 

(omissis)

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1397-B (ore 10,34)

 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

 

AZZOLLINI, relatore. Signor Presidente, ho già espresso nella mia relazione le considerazioni sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, in particolare, e la mia valutazione complessiva e, alla luce del dibattito svolto in quest'Aula, posso serenamente riconfermarle.

In sostanza, credo che anche dopo il passaggio alla Camera dei deputati il disegno di legge non abbia perso le caratteristiche di fondo presenti nel testo licenziato in prima lettura al Senato.

Il passaggio in un altro ramo del Parlamento ha consentito l'apporto di innovazioni positive, peraltro riconosciute, ed altre che, a parere di molti colleghi, costituiscono un arretramento rispetto a quelle introdotte nel corso dell'esame in prima lettura qui in Senato. Ma credo sia naturale che ciò avvenga nell'ambito di una legge di riforma di così ampio contenuto.

La considerazione iniziale, cioè che l'ispirazione complessiva, i tratti, le caratteristiche di fondo, dopo il passaggio alla Camera dei deputati, rimangono integri nel provvedimento, mi porta a riproporre l'approvazione dello stesso senza ulteriori modifiche in questo terzo passaggio, sulla base di due considerazioni di ordine politico.

La prima è che, comunque, leggi di riforma come questa potrebbero, all'atto della loro prima applicazione o in sede di approfondimento, necessitare di interventi migliorativi che, naturalmente, sarà possibile effettuare nel corso dei prossimi mesi.

D'altra parte, è necessario che una legge di riforma così importante entri subito in vigore anche perché ci sono questioni che oggi sono determinate in via provvisoria - penso per esempio a tutte le misure sul bilancio - che invece finalmente, con questo provvedimento, assumono nuovamente carattere legislativo. Qual è il significato importante di tutto ciò? Che il Parlamento riprende la sua piena funzione nei confronti del bilancio dello Stato, della sessione di bilancio e rispetto al suo rapporto con il Governo, che naturalmente è uno dei punti fondamentali che caratterizzano questa legge di riforma.

Ho già detto nella relazione che io stesso presenterò qualche ordine del giorno proprio nel senso di chiedere al Governo, nell'atto dell'applicazione di questa norma, se ci sono innovazioni che possono essere ancora introdotte sul piano concreto; ma ribadisco anzitutto la necessità che la stessa venga approvata per poterla concretamente sperimentare.

Ovviamente il Parlamento e le Commissioni bilancio prenderanno nota delle questioni introdotte nel dibattito in questa terza lettura in maniera particolare; penso alla questione, posta con forza e con fondate ragioni, dai senatori Morando, Giaretta e altri, sulla Commissione sui fondi pubblici - la chiamo così per sintesi - che è stata espunta durante il passaggio del provvedimento alla Camera. Al riguardo il senatore Massimo Garavaglia ha introdotto una possibile idea che va sperimentata concretamente, quella cioè che le Commissioni bilancio si occupino seriamente, a partire dall'anno prossimo, di questo problema, cioè delle metodologie di contabilizzazione e di elaborazione del bilancio. Se la scelta definitiva è questa, ovvero che lo facciano le Commissioni bilancio, sarà utile che le stesse prendano buona nota di questa norma e si attrezzino a renderla viva, magari anche in sede congiunta. Voglio dire che i problemi posti possono trovare soluzione. Vale lo stesso per alcune questioni tecniche, quali quella delle spese non ricorrenti o altre che certamente potranno costituire occasione di una ulteriore riflessione. Alla fine il senso di questa legge a mio avviso rimane profondamente integro. Ciò che ci cerca di fare con questa normativa è una vera e propria nuova suddivisione dei compiti e dei poteri tra Parlamento e Governo, e tutto ciò rimane integro: al Governo il padroneggiamento del bilancio, introducendo grandi criteri di flessibilità e di possibilità di modifica; al Parlamento un aumento dei poteri di decisione su ciò che gli viene sottoposto per la decisione e dei poteri di controllo per quanto riguarda non soltanto i criteri di elaborazione ma anche i metodi di appostazione e di scelta che il Governo fa con il bilancio.

Allo stesso modo è stata chiarita una nuova dislocazione della sessione di bilancio: ci sarà una legge di stabilità, in cui le grandezze macroeconomiche saranno assolutamente e tranquillamente evidenziate, ed un collegato per lo sviluppo che si configura come il necessario completamente di una manovra ben fatta. Questo mi pare sia l'impianto complessivo della legge.

Infine, signor Presidente, ribadisco le considerazioni già svolte nella mia relazione in merito al Senato federale, che riproporrò al dibattito nella sede delle riforme costituzionali che potranno essere approvate dal Parlamento in questa legislatura: si tenga sempre conto che il Senato federale sarà la sede espressione di tutti i livelli politici e istituzionali che vanno a comporre l'aggregato pubblica amministrazione e che, quindi, nel Senato federale occorrerà vi sia un impianto di coordinamento dell'intera finanza pubblica, che poi troverà la sua specifica applicazione ai vari livelli politici ed istituzionali che l'attuale Costituzione prevede.

Mi pare che questo sia un contributo serio che l'intero Senato ha dato a questa legge, la cui approvazione costituirà il miglior suggello del lavoro fatto, con l'intento che - lo dico ancora una volta - ove dovesse presentarsi la necessità di apportare modifiche o miglioramenti, naturalmente sarà compito del Parlamento provvedere in tempi utili. (Applausi dal Gruppo PdL).( Brusìo).

 

PRESIDENTE. Colleghi, vorrei invitare tutti a pensare alla sessione dei lavori di questa settimana come collegata a quella della prossima, e mi pare che ci si intenda.

Non ho voluto interrompere il senatore Azzollini nella sua esposizione, ma, se continuerà questo brusìo, sarò costretto a sospendere la seduta. Inviterei poi a sciogliere i capannelli nell'emiciclo: chi deve parlare può allontanarsi dall'Aula, o lo può fare rimanendo seduto; ma vorrei che i nostri lavori potessero svolgersi con tranquillità.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

 

VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze. Signor Presidente, onorevoli senatori, vengo subito al nocciolo della questione.

In alcuni interventi da parte di rappresentanti del Partito Democratico si è come lumeggiata l'idea che il testo del provvedimento al nostro esame, così come modificato dalla Camera dei deputati, non vada bene, che sia peggiorato rispetto a quello che era stato approvato in prima lettura dal Senato e che non sia condivisibile.

Francamente sono rimasto stupito da queste affermazioni perché - come spesso accade - si è vista la trave senza invece rendersi conto che forse si tratta solo di una pagliuzza. È tutto male quello che ci viene dalla Camera? È proprio così? Non si trattava di un testo sostanzialmente bipartisan (con un'espressione che non mi piace, ma che si usa spesso), di un testo di nascita parlamentare, nato proprio in questo ramo del Parlamento? A tal proposito, ringrazio ancora una volta il presidente Azzollini per essersi fatto carico anche della presentazione di questo importante provvedimento. (Applausi dal Gruppo PdL). È davvero successo qualcosa per stravolgere il testo e per far cambiare l'approccio da un punto di vista politico? Non dimentichiamo, infatti, che in questo ramo del Parlamento questo testo è stato approvato da tutti i Gruppi, ad eccezione dell'Italia dei Valori, che però ha votato a favore del provvedimento alla Camera, dove il testo è stato approvato all'unanimità.

Quindi, a mio sommesso avviso, sarebbe assolutamente poco comprensibile se il Senato mutasse quell'atteggiamento che aveva visto una concordia di tutti i Gruppi politici su un testo condiviso e condivisibile e che non è mutato, se non per qualche miglioramento apportato dall'altro ramo del Parlamento. Certamente ciascuno di noi può essere più o meno affezionato a qualche parte del provvedimento, perché ognuno ha dato il suo contributo, ma credo che si debba guardare alla sintesi e non alle singole piccole parti, che non modificano la struttura della legge. Non si deve cioè fare l'errore di guardare al quadro di un impressionista soffermandosi sulla singola macchia di colore, trascurando invece la visione del quadro nel suo insieme e la sensazione che esso dà. Credo che questo invece sia l'approccio, che non mi sento francamente di condividere.

Si tratta inoltre di un testo in terza lettura, che è già stato esaminato ed approvato a larghissima maggioranza dal Senato e poi approvato all'unanimità dalla Camera. Penso dunque che sia francamente inopportuno che esso possa essere modificato e rinviato ancora una volta all'altro ramo del Parlamento, non solo perché siamo già in terza lettura, ma anche perché ovviamente, affinché questo provvedimento possa essere applicato - ha detto benissimo il presidente Azzollini - ed eventualmente corretto, occorrerà poi un'ampia opera di concreta attuazione. Si tratta infatti di una riforma di ampia portata, che contiene anche delle deleghe, per cui il Parlamento avrà modo di ragionarci nel tempo, ma è opportuno che entri in vigore il 1° gennaio dell'anno prossimo.

È un testo che mette insieme i rapporti tra Parlamento e Governo come mai era stato nel passato e divide i compiti facendo in modo che la legge di bilancio e tutta la legislazione contabile siano più adeguate alle circostanze. Non dobbiamo dimenticare che questa legge modifica la legge n. 468 del 1978, oltre alla legge di contabilità del 1923, adeguando i rapporti tra Parlamento e Governo, suddividendo i rispettivi compiti e facendo in modo che il principio di responsabilità, che non è mai stato applicato nel nostro Paese e che ha portato tanti guai - basti ricordare l'esplosione del debito a seguito delle commistioni di responsabilità che esistevano nella cosiddetta prima Repubblica - possa finalmente trovare applicazione.

Quindi, credo che questo testo, che è migliorativo rispetto a quello approvato dal Senato, sia importante e costituisca una grande riforma di struttura che ha tanto più senso in quanto possa essere accolta da tutte le parti del Parlamento, perché si tratta di regole che presiedono al lavoro dell'intera comunità del Paese.

È una riforma strutturale e una riforma coraggiosa, onorevoli colleghi, perché, guardando più alla struttura del bilancio che alla legge finanziaria, cambia la struttura dei conti e consente un controllo molto più incisivo da parte del Parlamento e una gestione più efficiente da parte dell'amministrazione. È, inoltre, una riforma rispettosa dei reciproci ruoli di Governo e Parlamento, nella consapevolezza che la responsabilità deve essere attribuita a un soggetto per evitare scarichi di responsabilità che hanno portato tanti danni nel passato.

Certamente la riforma non è una condizione sufficiente per il risanamento dei conti pubblici, ma ne è la condizione necessaria: senza un saldo sistema di contabilità pubblica non è possibile risanare i conti del Paese. È quindi lo strumento indispensabile per ridare vigore ai conti, per mostrare ai mercati internazionali quali sono le vere volontà del nostro Paese e, quindi, per compiere una grande riforma di portata anche internazionale che dia un senso a ciò che stiamo facendo tutti insieme. E qui ringrazio non la parte governativa e la maggioranza, ma anche l'opposizione e l'intero Parlamento.

È una riforma indispensabile, infine, per applicare il federalismo fiscale, che credo sia un passo fondamentale per la modernizzazione del Paese e anche per la considerazione del livello di spesa.

Una domanda necessita di una risposta: le modifiche apportate dalla Camera dei deputati sono effettivamente dirompenti? Hanno denaturato la struttura del provvedimento? A mio avviso assolutamente no. Per quanto riguarda il tema principale - il tema dei temi - che è stato posto nel dibattito di ieri e di oggi, la trasparenza dei dati non ne risulta assolutamente minata. Il senatore Legnini ha osservato che sarebbe eccessivo il ruolo della Ragioneria generale dello Stato: essa però non è un organo del Governo, è un organo dello Stato, del Paese. A tale riguardo, citerò solo il caso della legge finanziaria per il 2008, quando la Ragioneria si oppose ad alcuni tentativi del Governo di introdurre norme non coperte, a dimostrazione del fatto che la Ragioneria è un organo neutro, come si suol dire, del Paese, e non è organo che possa essere gestito dall'Esecutivo. E questa è un'esperienza che hanno avuto tutti i Governi.

Si è chiesto perché è stata modificata dalla Camera la norma che istituiva la Commissione parlamentare di controllo dei dati e il Servizio del bilancio. Ciò è accaduto per l'ovvio motivo che si tratta di cose che, in una dialettica Parlamento-Governo, è più opportuno che siano risolte dal Parlamento. La Commissione parlamentare può benissimo essere istituita con una modifica del Regolamento parlamentare: faccio presente che il testo attuale prevede una branch della Commissione bilancio che può benissimo attuare un controllo più efficace.

Tra l'altro, volendo, il Parlamento potrebbe scindere le Commissioni bilancio - come accade nel Parlamento europeo - per avere una Commissione bilancio e una Commissione di controllo dei rendiconti, e forse ne trarrebbe un vantaggio per una maggiore funzionalità nei controlli, compito che finora è stato trascurato, ma che questa legge affida ad un Parlamento più efficiente rispetto al passato. Per quanto riguarda il così detto Servizio del bilancio, è evidente che, trattandosi di interna corporis, questo Servizio può essere meglio istituito con delibera parlamentare o con modifica del Regolamento piuttosto che con una legge. Tra l'altro, il Parlamento in questo modo garantirebbe la propria supremazia e la propria autonomia rispetto al Governo. Quindi, se si può fare con una modifica del Regolamento, perché il Parlamento non dovrebbe accettare la sfida di farlo, e meglio, rispetto a quanto sarebbe disposto con una legge? Se si tratta di risolvere dei problemi, il Parlamento può farlo meglio del Governo. Questa, che è una legge parlamentare, potrà e dovrà trovare - perché andrà applicata con una novella regolamentare - le ragioni di una applicazione rigorosa e di un miglioramento dei difetti che si sono riscontrati nel passato.

Insomma, questa è una sfida che il Parlamento si trova davanti e che saprà sicuramente vincere solo se non si abbandonerà a schematismi come quelli dei riferimenti normativi ad una legge che l'autorizza: questo, infatti, è un modo per perdere sovranità e non per guadagnarla. È una sfida di quelle che lasciano dire "hic Rhodus, hic salta".

Sono stati presentati anche altri emendamenti francamente invito tutti i presentatori a ritirarli, e in qualche caso a trasformarli in ordine del giorno, corrispondendo all'idea del presidente Azzollini. Reputo, infatti, opportuno non ritornare alla Camera dei deputati.

Esiste, per esempio, un emendamento in tema di autorità dei conti pubblici che nessun Governo di qualunque Repubblica, ancorché disastrata, potrebbe mai accettare. È chiaro che la responsabilità governativa ha un senso: poco senso avrebbe delegare ad un soggetto esterno l'accertamento della bontà di quanto si fa. È un accertamento delegato esclusivamente al Governo e agli elettori. In caso contrario, andremmo nella direzione di un sistema sostanzialmente tecnocratico, che francamente ci porterebbe molto lontano dal sistema democratico che tutti, pur nell'imperfezione, andiamo perseguendo. Trasformeremmo, tra l'altro, il Governo, che è già soggetto al Patto di stabilità europeo, che già non ha la sovranità monetaria, che dipende dalla BCE, e che in questo caso perderebbe anche la sovranità sui conti pubblici, in null'altro che una buca delle lettere. Francamente per qualunque Governo, di qualunque Nazione, di qualunque colore politico, mi sembrerebbe un esito inaccettabile.

Se permette, signor Presidente, vorrei rivolgermi direttamente al senatore Morando, con il quale, in questi anni, abbiamo condiviso, dalle diverse parti politiche, la necessità di rinnovare il nostro sistema di contabilità pubblica e con il quale da tempo abbiamo perseguito queste novità, tra l'altro lavorando anche insieme - non è assolutamente un segreto - alla redazione del testo al nostro esame e dei successivi emendamenti.

Senatore Morando, mi rendo conto delle sue considerazioni relativamente al problema della trasparenza, ma dovrebbe considerare le parole che ho pronunciato poco fa. Lei sostiene che il testo del Senato consente al Parlamento un intervento più incisivo rispetto a quello approvato dalla Camera: forse potrebbe rivedere la sua considerazione con un giudizio meno critico in assoluto, ma soprattutto meno critico tenendo conto del dato che, in fondo, lei ha fatto riferimento ad una parte molto limitata, che non modifica la sostanza del problema, la sostanza del testo. Quest'ultimo - a mio sommesso avviso - esce dalla Camera dei deputati rafforzato e migliorato (anche il testo approvato dal Senato aveva un buon impianto). Il raccordo, per esempio, tra la riforma della contabilità e il federalismo è stato fatto proprio alla Camera, mentre al Senato per qualche aspetto mancava.

In conclusione, signor Presidente, credo che questa sia una riforma di struttura, una grande riforma che potrebbe - lo auspico ‑ essere ancora conclusa con un voto unanime del Senato, così come è accaduto alla Camera, che dia il segno che il nostro Paese non è insensibile ai grandi problemi di struttura, ai problemi delle regole, soprattutto in un momento difficile come quello attuale. Non si giustificherebbe altrimenti - me lo lasci dire - una diversa presa di posizione rispetto a quanto è avvenuto alla Camera. Se fossero apportate delle modifiche, credo che la Camera dei deputati non starebbe inerte e non le recepirebbe molto facilmente.

L'occasione odierna, in conclusione, signor Presidente, potrebbe forse servire anche per salutare la legge finanziaria che, nell'ultimo trentennio di travagliata vita repubblicana, croce e delizia dei conti pubblici, ci ha accompagnato. Essa con la nuova legge di stabilità finirà il suo iter, con la speranza che la legge di stabilità porti anche una considerazione migliore delle finanze pubbliche e costituisca lo strumento indispensabile per il loro risanamento, fine senza il quale anche quella giustizia retributiva e redistributiva che molti inseguono non potrà essere conseguita. (Applausi dal Gruppo PdL).

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti ad esso riferiti.

 

MALAN, segretario. «La 1a Commissione permanente, esaminate le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Esaminati, altresì, i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo».

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli ordini del giorno, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

 

AZZOLLINI, relatore. Signor Presidente, il mio parere è, tutto sommato, favorevole all'ordine del giorno G100, ma mi rimetto al Governo per la richiesta di alcune modifiche della parte motivazionale e non dispositiva che lo renderebbero accoglibile. Pertanto, dichiaro il mio orientamento favorevole, e mi rimetto al Governo per la specificazione del parere.

Naturalmente, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G101.

 

VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze. Signor Presidente, l'ordine del giorno G100 è condivisibile nella parte dispositiva; tra l'altro, molte cose sono state già fatte, quindi - ripeto - è assolutamente condivisibile. Nella parte motivazionale esso è costruito un po' come critica al Governo, e ciò è meno condivisibile. Quindi, se i presentatori accettassero di sfumare i toni o di limitarsi alla parte dispositiva, l'ordine del giorno sarebbe accolto.

Il Governo accoglie poi l'ordine del giorno G101.

 

PRESIDENTE. Sintetizzando, mi sembra che sull'ordine del giorno G100 l'orientamento del Governo sia favorevole al mantenimento della sola parte dispositiva, anche perché non abbiamo tempo per una riformulazione.

Senatore Mascitelli, cosa intende fare?

 

MASCITELLI (IdV). Signor Presidente, se la parte dispositiva viene mantenuta integralmente possiamo accettare la proposta del Governo, anche sulla base di cosa a giudizio del Governo dovrebbe essere sfumato. Se, infatti, ad essere sfumate sono valutazioni che non incidono sul dispositivo finale, da parte nostra non ci sono problemi.

 

PRESIDENTE. Senatore Mascitelli, il Governo è disponibile ad accogliere il dispositivo finale; non credo si possa riformulare completamente l'ordine del giorno. I presentatori sarebbero disponibili ad una riformulazione nel senso di lasciare il solo dispositivo finale?

 

MASCITELLI (IdV). Sì, signor Presidente.

 

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G100 (testo 2) e G101 non verranno posti in votazione.

Procediamo all'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, su cui sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

 

AZZOLLINI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

 

VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.100, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 1.101, presentato dal senatore Fosson e da altri senatori, identico all'emendamento 1.102, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

 

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

 

AZZOLLINI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

 

VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.100, presentato dal senatore Fosson e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

 

Passiamo all'esame dell'articolo 3.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale è stato presentato un emendamento che invito i presentatori ad illustrare.

 

MORANDO (PD). Signor Presidente, l'emendamento 4.1 è teso a riproporre la costituzione della Commissione bicamerale per la trasparenza dei conti pubblici. Si tratta - come ho cercato di spiegare ieri, sia pure senza grande capacità di convinzione nei confronti del Governo, come si è ascoltato questa mattina - di una questione di rilievo cruciale.

Nel testo della Camera il senso della proposta del Senato viene stravolto per una ragione molto banale. Se si legge il testo dell'attuale articolo 4, così come ci viene dalla Camera dei deputati, si constata che sistematicamente si usa l'espressione «controllo degli andamenti di finanza pubblica».

La maggioranza e l'opposizione alla Camera hanno ragionato correttamente: se si fosse trattato di controllo degli andamenti di finanza pubblica, certamente la proposta di costituire un'apposita Commissione bicamerale sarebbe stata da respingere, perché il controllo degli andamenti di finanza pubblica è, classicamente, una funzione specifica che, per quello che riguarda l'attività del Parlamento, viene svolta dalle Commissioni permanenti bilancio. Sarebbe stato perciò assurdo proporre di espropriare e di spostare questa competenza dalle Commissioni permanenti ad una Commissione bicamerale da costituire ad hoc.

Peccato, però, che nel testo del Senato non si parlasse mai di controllo degli andamenti di finanza pubblica, ma semplicemente della costituzione di una Commissione non per valutare atti del Governo in sede di gestione del bilancio, ma, al contrario, per occuparsi di una robusta iniezione di trasparenza nella procedura di formazione dei dati, che poi, per quello che riguarda la gestione e gli andamenti di finanza pubblica, debbono essere controllati dalle Commissioni permanenti bilancio.

Sempre nel testo del Senato - e quindi anche nell'emendamento che noi qui riproponiamo - si fa riferimento all'introduzione di trasparenza nella elaborazione dei dati. E un punto è assolutamente cruciale: il testo della Camera, inesorabilmente, richiamandosi all'attività delle Commissioni bilancio permanenti, si riferisce sistematicamente ad atti del Governo, quelli previsti dall'articolo 3. Il testo del Senato non faceva minimamente riferimento ad alcun atto del Governo, proprio perché non si occupava di controllo degli andamenti di finanza pubblica, ma semplicemente di esaminare come i dati di finanza pubblica vengono elaborati, soprattutto in un'occasione.

Colleghi, capisco che queste cose possono sembrare tecnicalità assurde, ma guardate che qui c'è la sostanza del rapporto tra Parlamento e Governo. La storia dei Parlamenti comincia decidendo su chi ha il potere di decidere sul bilancio. Il principio «nessuna tassazione senza rappresentanza» è il principio da cui nascono i Parlamenti. Attualmente, qual è il documento fondamentale della decisione di bilancio nella nostra procedura di decisione di bilancio? È la redazione da parte del Governo del bilancio a legislazione vigente; quello è infatti il documento di base su cui poi insistono le variazioni determinate dalla legge finanziaria e, infine, la nota di variazione che, applicandosi al bilancio a legislazione vigente, dà luogo al bilancio previsionale e programmatico per gli anni successivi.

Signor Presidente, qual è il problema che volevamo affrontare con la Commissione bicamerale? La mancanza di cognizione per assenza di un qualcosa che somigli al Budget office del Congresso americano, ovvero di un Servizio del bilancio unificato del Parlamento, con la forza e le dotazioni necessarie per svolgere questa funzione. Non abbiamo perfetta cognizione di quali siano le metodologie di elaborazione e di raccolta dei dati, come ha spiegato questa mattina in modo ineccepibile il senatore Baldassarri. Bisognerebbe che qualche volta si desse qualche risposta nel merito alle osservazioni che vengono fatte. È chiaro che noi non abbiamo cognizione delle metodologie di costruzione del dato del bilancio a legislazione vigente (voce per voce e nel complesso) e il risultato è che il documento base della decisione di bilancio non è dal Parlamento padroneggiabile sotto il profilo della sua attendibilità di partenza. Non è in questione la fiducia nel rapporto con il Governo pro tempore: è in questione la possibilità del Parlamento di decidere conoscendo.

Da ciò nasce l'esigenza di istituire la Commissione bicamerale sulla trasparenza: sulla trasparenza, non per il controllo degli andamenti di finanza pubblica. Avrebbe ragione da vendere la Camera se avesse abrogato una Commissione bicamerale volta a fare quello che devono fare e fanno abitualmente le Commissioni bilancio. La Commissione bicamerale che avevamo previsto e che riproponiamo con l'emendamento 4.1 è esclusivamente rivolta ad accompagnare il processo di iniezione di trasparenza nella elaborazione e nella raccolta dei dati. Questo era l'unico obiettivo di questa Commissione, e per fare questo le Commissioni bilancio di Camera e Senato, così come sono, hanno limiti evidenti che risulteranno purtroppo - sarei contento di sbagliarmi - insormontabili. Da ciò nasce la riproposizione della Commissione bicamerale. (Applausi dal Gruppo PD).

 

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

 

AZZOLLINI, relatore. Signor Presidente, mi permetterà di esprimere un parere motivato su questa questione, che naturalmente è una delle più importanti perché la Camera, nel secondo passaggio, ha espunto totalmente la Commissione bicamerale per la trasparenza che era stata approvata qui in Senato.

Non riproporrò le argomentazioni che già il Governo ha svolto sul fatto che anche questa espunzione ha trovato alla Camera un'unanimità. Ciò di cui mi voglio occupare è di rispondere esattamente ai problemi posti dal senatore Morando.

Naturalmente anch'io sono affezionato al testo che noi avevamo licenziato; a mio avviso, su questo punto esso poteva avere effetti sicuramente migliori proprio nel rapporto tra Governo e Parlamento del quale mi sono occupato nella replica. Credo però che la soluzione data dalla Camera dei deputati non modifichi nel merito le norme perché, senatore Morando, il testo della Camera che oggi stiamo esaminando per l'approvazione punta esattamente all'analisi delle metodologie utilizzate per la costruzione degli andamenti tendenziali di finanza pubblica. In altre parole, scritta in maniera diversa dalla lettera c) del testo licenziato dal Senato, anche questa Commissione può occuparsi esattamente dei problemi che sono stati posti.

La seconda parte dell'osservazione del senatore Morando attiene alla difficoltà che le Commissioni bilancio, per come sono in questo momento, incontrano per poter svolgere effettivamente quel compito. È un'obiezione che ha certamente un suo fondamento, perché le Commissioni bilancio naturalmente devono occuparsi anche di una serie di altre questioni. Purtuttavia, anche sulla scorta dell'indicazione fornita dal senatore Garavaglia, credo che le Commissioni bilancio, anche in forma congiunta, come prevede la norma in esame (e quindi eventualmente anche quella di una sola Camera), possano occuparsi di tali questioni. Dunque, a partire dal mese di gennaio, con l'approvazione di questo provvedimento, la Commissione bilancio del Senato della Repubblica in modo prioritario, cercando di trovare l'intesa con la Commissione bilancio della Camera dei deputati, ma eventualmente anche da sola, può strutturarsi - ad esempio, con una sottocommissione ad hoc - per occuparsi di tale tema. È un esperimento che dobbiamo portare avanti a partire dal gennaio prossimo.

Poiché si tratta di un compito fondamentale, propongo alla Presidenza del Senato che già dal gennaio 2010, d'intesa con la Camera dei deputati, per andare sempre più nel senso di ciò che abbiamo approvato in questo ramo del Parlamento, si costituisca una sezione delle rispettive Commissioni bilancio che si occupi esattamente dell'analisi del bilancio e delle metodologie di costruzione degli andamenti tendenziali di finanza pubblica. Tuttavia, ove non si facesse subito questo sforzo congiunto, sarei addirittura pronto, a nome della Commissione bilancio del Senato, a cominciare a seguire questa strada già dalla prossima sessione e, quindi, da gennaio. Tale questione sarà ovviamente discussa nell'ambito della Commissione e con la Presidenza; credo tuttavia che una sottocommissione ad hoc per questi temi rappresenti una soluzione accettabile.

Per tale motivo, esprimo parere contrario sull'emendamento 4.1, presentato dal senatore Morando e da altri senatori, ribadendo che quella posizione ha un fondamento, ma che all'interno del testo, così come licenziato dalla Camera, vi sono spazi e margini che io intendo percorrere per poter arrivare a risolvere una questione molto seria nei rapporti tra Governo e Parlamento, così come delineati dal provvedimento in esame.

La ringrazio, signor Presidente, e mi scuso se ho utilizzato qualche minuto di tempo in più del dovuto.

 

PRESIDENTE. Ha fatto bene, senatore Azzollini.

 

VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze. Signor Presidente, mi ricollego a quanto testé evidenziato dal senatore Azzollini. D'altra parte, ho già affrontato tale tema in sede di replica e, quindi, confermo il parere contrario sull'emendamento 4.1.

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.1.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.1, presentato dal senatore Morando e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1397-B

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

 

Passiamo all'esame dell'articolo 5.

Lo metto ai voti.

È approvato.

 

Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

 

MORANDO (PD). Signor Presidente, gli emendamenti 6.1 e 6.2 sono meno rilevanti di quello che ho precedentemente illustrato e per tale motivo il mio intervento sarà estremamente breve.

Qui si affronta il problema del collegamento tra il Parlamento e le banche dati rilevanti ai fini del monitoraggio e della gestione degli andamenti di finanza pubblica. In questo caso si tratta davvero di poter esercitare attività di controllo; non siamo nel campo dell'elaborazione di metodologie.

Il testo approvato dal Senato della Repubblica (basta leggere il testo a fronte) prevedeva che il collegamento tra la struttura unitaria del Servizio del bilancio del Parlamento e le banche dati rilevanti sulla finanza pubblica gestite dal Governo fosse banalmente e semplicemente automatico e non potesse subire limitazioni di sorta: quel che conosce il Governo conosce il Parlamento.

La Camera, dopo avere eliminato la Commissione bicamerale, ha introdotto le misure che in Italia si prevedono quando si vuole evitare di fare qualcosa. Infatti, per collegare le banche dati del Governo al Parlamento occorre un'apposita intesa. Chi la fa questa apposita intesa? In ogni caso, una volta approvata la legge, ci saranno grandi cervelloni che si metteranno a costruire l'apposita intesa. Passeranno mesi, passeranno anni, l'apposita intesa verrà prima ipotizzata e poi cambiata perché uno dei due contendenti non sarà d'accordo. Il risultato sarà che non vedremo mai più il collegamento.

Ove mai, poi, alla fine tale collegamento venisse a stabilirsi, sarebbe ostacolato dalla seconda misura che la Camera ha introdotto, modificando una norma che prima diceva, in buona sostanza, che i dati avrebbero dovuto essere immessi nella banca dati e resi disponibili entro 30 giorni dalla pubblicazione della relativa legge sulla Gazzetta Ufficiale. Adesso il termine non è più fissato a 30 giorni dalla pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale (cioè la cosa più normale), ma al giorno successivo a quello della loro registrazione da parte della Corte dei conti. Peccato che il giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale lo conoscono tutti, mentre il giorno successivo a quello dell'approvazione da parte della Corte dei conti non lo conosce nessuno. Il risultato è che si ritarderà, con una scadenza che non si può controllare in modo trasparente.

Queste modificazioni sono nemiche della semplificazione e della trasparenza. Per questo abbiamo presentato i due emendamenti che ho illustrato. (Applausi dal Gruppo PD).

 

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

 

AZZOLLINI, relatore. Signor Presidente, mi consentirà in questo caso di usare un linguaggio più consono alla Commissione bilancio. Sono "moderatamente contrario" agli emendamenti 6.1 e 6.2, presentati dal senatore Morando, e siccome siamo in periodo prenatalizio esprimo l'auspicio che l'intesa venga raggiunta presto. Vigileremo perché ciò avvenga, altrimenti - e lo dico seriamente - queste sono le classiche questioni, senatore Morando, sulle quali si potrà intervenire immediatamente nel caso in cui non si raggiungano le intese previste o non si verifichino i caveat posti. Infatti, signor Presidente, mi sembra che questo sia esattamente il caso in cui si potrà intervenire, trattandosi veramente di punti molto specifici, per evitare intralci.

Per le suddette ragioni di ordine generale, esprimo parere contrario sugli emendamenti 6.1 e 6.2.

 

VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze. Signor Presidente, tenendo presente che le intese ci sono sempre state e non hanno mai ritardato nulla e che un qualche protocollo ci deve pur essere, altrimenti si rischia di conculcare i diritti del Parlamento (esattamente il contrario di quanto si teme), inviterei il senatore Morando a ritirare i suoi emendamenti, altrimenti il mio parere è contrario.

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.1.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.1, presentato dal senatore Morando e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1387-B

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.2.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.2, presentato dal senatore Morando e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1387-B

 

CAMBER (PdL). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CAMBER (PdL). Signor Presidente, volevo segnalare che nella votazione relativa all'emendamento 6.2 non sono riuscito ad esprimere il mio voto contrario.

 

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

 

Passiamo all'esame di emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 6, che invito i presentatori ad illustrare.

 

MORANDO (PD). Signor Presidente, l'emendamento 6.0.1 affronta un aspetto assai rilevante, anzi, dal mio punto di vista, il più rilevante della discussione che stiamo conducendo.

In questo momento in tutto il mondo la discussione di politica economica verte sul seguente problema: appena scoppiata la crisi, i Governi di tutto il mondo, ad eccezione di quello italiano, hanno adottato politiche espansive di bilancio e le banche centrali politiche molto espansive sotto il profilo monetario.

È assolutamente assodato che questi interventi di tipo espansivo abbiano avuto il merito, sia dal lato delle politiche di bilancio, sia dal lato delle politiche monetarie, di ridurre la durata della crisi e facilitare l'avvio della ripresa.

In questo momento, in tutto il mondo, i grandi esperti, gli uffici studi, i grandi istituti di ricerca si stanno misurando sul seguente problema: è del tutto evidente che occorre, innanzitutto, che i Governi adottino politiche di progressiva restrizione di bilancio, perché non si può proseguire in una situazione nella quale i deficit pubblici sono esplosi come è accaduto nel corso dell'ultimo anno. In secondo luogo, la Banca centrale europea, la Federal Reserve e le altre grandi banche centrali rilevanti ai fini dell'andamento della politica monetaria di tipo globale stanno discutendo su quando cominciare a rendere più restrittiva la politica monetaria.

Il nodo fondamentale da sciogliere è come si fa ad adottare queste due misure di rientro - solitamente si usa l'espressione exit strategy, anche in questo caso, per dire tornare indietro rispetto alle politiche espansive, sia dal lato monetario che da quello della politica di bilancio - senza uccidere il bambino, cioè senza fare precipitare di nuovo il mondo in una spirale recessiva.

Si tratta di una questione anche teorica particolarmente difficile, che è stata affrontata nei giorni scorsi dal presidente Obama in un importante discorso alla Nazione sulla politica economica. Sapete qual é l'istituto di ricerca a cui ha fatto riferimento il presidente Obama per collocare la propria posizione e la propria valutazione su questo punto, che - ripeto - è oggi oggetto di confronto tra i massimi esperti di economia e i più grandi istituti di ricerca economica di tutto il mondo? É stato il Congressional budget office, il CBO americano, il Servizio del bilancio del Parlamento.

Ciò che deve essere chiaro è che, a fronte di quella citazione, nessuno, né i repubblicani né i democratici, ha avuto da eccepire sul dato e sullo studio. Intendiamoci: sappiamo bene, purtroppo, che anche il CBO può sbagliare e può anche darsi che quell'analisi sia infondata, ma l'aspetto fondamentale che fa del CBO il punto di riferimento è il suo carattere bipartisan, il suo "incistamento", il suo insediamento, nel Congresso americano, cioè nella sede del potere legislativo che, negli Stati Uniti d'America, è diviso rispetto a quello del Governo. Di conseguenza, Obama conosce il parere dei propri esperti e dei membri del Governo sul punto, ma poi, quando parla alla Nazione, fa riferimento ai dati del CBO.

Ora, in Italia abbiamo questo deficit. Non abbiamo una sede unificata del Parlamento che acquisisca progressivamente la stessa autorevolezza.

Come ho cercato di dire ieri, questo deficit diventerà drammatico quando si tratterà di passare all'attuazione della legge sul federalismo, perché a quel punto - signor Presidente, sono disposto a fare scommesse! - litigheremo non sulle scelte politiche, ma sui dati, perché i dati saranno solo di parte governativa ed il Parlamento ed il sistema delle autonomie tenderanno a discutere della loro attendibilità.

La scelta della struttura unitaria del Servizio del bilancio nel Parlamento italiano voleva e vuole rispondere esattamente a questa esigenza. Il Governo - e ha ragione il vice ministro Vegas - dice: se la volete, la potete realizzare anche se non è nella legge. Sono d'accordo: chi parla ha forse qualche autorevolezza per dire che senza la legge ci abbiamo provato e non ci siamo riusciti, ed il Vice Ministro sa che abbiamo provato, che abbiamo provato assieme e che abbiamo provato seriamente. Per cui l'appello lo rivolgo io a lei, signor Vice Ministro: cambi il parere su questo emendamento, almeno su questo creiamo una condizione di vincolo, altrimenti il Servizio del bilancio unificato non si farà, e lei sa bene che se non è previsto nella legge non si farà, e questo sarà un danno per la Nazione. Questa è la verità delle cose che nasce dall'esperienza.

Non cambiate la legge su alcun altro aspetto se non volete cambiarla, anche se secondo me sarebbe ragionevole farlo, ma almeno su questo punto prendete una decisione che corrisponda all'orientamento unanime manifestato. Infatti, su questo punto eravamo stati unanimi in Commissione e in Aula, compreso il Gruppo dell'Italia dei Valori: avevamo tutti detto che ci voleva la struttura unificata. Possibile che questo Senato, che tre mesi fa ha detto all'unanimità che ci vuole la struttura unificata, adesso annoveri una larga maggioranza contraria a questa soluzione?

Non accetto su questo punto l'accenno che ha fatto il vice ministro Vegas, e cioè che se anche solo su questo punto rimandiamo il testo alla Camera, la Camera non lo approverà più: questo atteggiamento non sarebbe accettabile da parte nostra nei confronti della Camera e non è accettabile da parte della Camera nei confronti del Senato. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Astore).

 

BALDASSARRI (PdL). Signor Presidente, approfitto per illustrare congiuntamente gli emendamenti 6.0.2, 10.4, 10.7 e 17.3, per ragioni di tempo. Mi riservo invece un ulteriore intervento per illustrare l'emendamento 12.0.100, che propone l'inserimento di un articolo aggiuntivo.

Signor Presidente, un carissimo amico, che ha calcato quest'Aula e quella della Camera e ha concluso la sua vita terrena cosciente nel seggio della Camera, 31 anni fa propose e promosse una discussione su questo argomento perfettamente sintetizzata ora dal senatore Morando. Si invitò a Roma il direttore generale del Congressional Budget Office americano per spiegare allora al Parlamento italiano quale fosse la funzione cruciale del Servizio di bilancio unificato. Mi dispiace, signor Presidente, ma il film che vedo oggi è un vecchio film di 31 anni fa: non mi è piaciuto allora - e i fatti dei trent'anni successivi confermano quella mia percezione - e non mi piace neanche oggi. Infatti, anche allora si disse che si sarebbero promosse intese, che vi sarebbero stati aggiustamenti in corso d'opera.

Poiché l'emendamento 6.0.2 è esattamente uguale non solo all'emendamento 6.0.1, ma anche al testo approvato all'unanimità dal Senato non più tardi di tre mesi fa, la coerenza di chi lo ripropone è evidente, come lo è, se permette, signor Presidente, la non chiara coerenza di chi lo ha votato tre mesi fa e, magari, oggi è chiamato a non votarlo.

C'é poi un ulteriore punto - gli altri tre emendamenti sono corollari specifici del ripristino del testo approvato dal Senato nel senso che ho già illustrato in discussione generale - che vorrei sottoporre alla riflessione di quest'Aula e agli amici del PdL e della Lega: senza quella pietra miliare di chiarezza questa legge di conferma - e non di riforma - del bilancio dello Stato rischia di minare i fondamenti del federalismo fiscale, perché senza questi dati di riferimento voglio vedere quale tipo di dibattito potrà aprirsi, per esempio, sulla definizione dei costi standard. E se non vi è una definizione corretta dei costi standard, come applicheremo nel concreto quella grande riforma di responsabilità che si chiama federalismo fiscale? E non si dica che, dopo aver aspettato 30 anni, aspettare 30 anni e due mesi per fare una riforma vera è la fine del mondo, il diluvio universale!

È vero, il Governo deve padroneggiare i dati di finanza pubblica, questo è fuori discussione. Il tema che mi permetto di sollevare e che altri colleghi hanno sollevato prima di me è un altro. In queste condizioni non è il Governo che padroneggia i dati della finanza pubblica. A spadroneggiare sui dati di finanza pubblica è piuttosto una burocrazia referente, e l'esempio è rappresentato proprio dal bollino che la Ragioneria negò al Governo Prodi e che il Governo Prodi tentò di aggirare con un lettera firmata dal sottosegretario Sartor.

In quel momento prevalse (i colleghi ricorderanno certamente che condussi una battaglia in quel senso) l'opinione della Ragioneria, ma il tema è: questo bollino è autoreferente, è nell'incognita dei criteri con i quali, giustamente, la Ragioneria deve apporre i bollini, ma il Parlamento ed il Governo hanno il dovere, oltre che il diritto, di sapere quali sono i criteri previsti per l'applicazione del bollino della Ragioneria, altrimenti si rischia di trovarlo una volta, e l'altra no.

Quale bollino applica la Ragioneria all'uso del TFR (debito verso i lavoratori) per coprire un altro debito? Sul piano della cassa è palesemente un aumento di fabbisogno di cassa, perché sono fondi non direttamente utilizzati che, se utilizzati per spese, diventano fabbisogno di cassa. Ma, sul piano della competenza, se quel debito è già assegnato a soggetti titolari del TFR, come fa a fornire una copertura di competenza ad altre voci di spesa?

Questo è il tema, cari colleghi, non la responsabilità della Ragioneria dello Stato, qualunque sia il Governo, di certificare: il Parlamento ed il Governo debbono conoscere quali sono i criteri in base ai quali questo organo dello Stato svolge la sua funzione cruciale. (Applausi dai Gruppi PdL e PD).

(omissis)

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1397-B (ore 11,37)

 

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

 

AZZOLLINI, relatore. Signor Presidente, vorrei fare alcune osservazioni. Anzitutto vale il discorso che ho fatto in precedenza a proposito della Commissione per la trasparenza, perché di fatto la struttura unica di supporto tecnico che viene proposta con questi emendamenti sostanzialmente è quella. Vedremo di riuscire a trovare quell'intesa tra le Commissioni bilancio di Camera e Senato. (Brusìo).

 

Signor Presidente, mi scusi ma così non riesco ad andare avanti, c'è troppo brusìo.

 

PRESIDENTE. Ha ragione, senatore Azzollini. Colleghi, non si può affrontare in questo modo un dibattito su un provvedimento così importante, sul quale sono stati presentati emendamenti rilevanti sia di maggioranza sia di opposizione. In questa confusione il relatore non riesce ad esprimere la sua valutazione.

 

AZZOLLINI, relatore. La ringrazio, Presidente. Dicevo che, ove non si riesca a raggiungere in tempi rapidi l'intesa, anche all'interno di una sola Camera, qualche passo in avanti bisognerà farlo. Ribadisco che anche i Regolamenti parlamentari hanno una funzione particolare e mi sono rivolto allora alla Presidenza, perché sarà soggetto fondante di un eventuale potenziamento delle strutture di supporto per i dati al servizio della Commissione bilancio, o meglio ancora del Senato tutto. Ciò è evidente. Confermo con convinzione che la soluzione proposta dalla Camera lascia ancora margini e che l'attivazione di entrambe le Camere o addirittura di una sola può essere una strada percorribile, in una situazione in cui le due Camere hanno votato, ciascuna all'unanimità, due soluzioni diverse. La mancata approvazione di questi emendamenti non risolve il problema perché sono due questioni affrontate approfonditamente in ciascuna delle due Camere e risolte in maniera diversa, per cui in questo caso non si approva la legge. Viceversa, è compito dell'istituzione e della politica trovare le vie percorribili per andare incontro agli elementi comuni che le due Camere hanno espresso e che sono contenuti nella norma che proviene dalla Camera: c'è la volontà di percorrerli congiuntamente o addirittura da soli.

Alla luce di queste considerazioni esprimo un parere assolutamente contrario agli emendamenti 6.0.1 e 6.0.2. Infatti, se il senatore Baldassarri riguardo alla Ragioneria ritiene che ci sia una burocrazia che padroneggia dei dati che addirittura nemmeno il Governo padroneggia, allora meglio non crearne un'altra, altrimenti ci sarebbero due burocrazie, perché tale è la struttura di supporto tecnico che viene proposta.

Il rischio è di assistere, come accade spesso in Italia, allo scontro tra due burocrazie, con Parlamento e Governo entrambi spossessati del padroneggiamento dei dati. Allora, se così fosse, la contrarietà diventa totale. Io invece non credo sia così; mi auguro che le strutture non siano queste e sono certo che il Governo padroneggi i dati, e che con questa legge lo farà meglio. Se il provvedimento al nostro esame verrà attuato nel modo giusto, anche il Parlamento avrà dati più completi e soprattutto dovrà verificare - su questo sono d'accordo - le metodologie di costruzione di quei dati. Il mio parere pertanto è contrario, con l'auspicio che, come ho detto, già dal prossimo anno si cominci concretamente a trovare soluzione a questo problema.

Ma se per caso il problema fosse quello della burocrazia che sopravanza il Governo, allora il mio parere diventerebbe duramente contrario, perché potremmo dar luogo addirittura a due burocrazie che si scontrano tra di loro. Questo pericolo è evitato e ho una straordinaria fiducia nella capacità dei Governi di padroneggiare i dati e nella qualità dei parlamentari in questo senso, per cui non mi pongo quel problema. Il mio parere rimane invece contrario per la prima ragione che ho detto.

 

PRESIDENTE. Potremmo quindi affermare, senatore Azzollini, che il suo parere è moderatamente negativo, come direbbe il vice ministro Vegas.

 

VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze. Signor Presidente, il parere del Governo è contrario, anche tenendo conto di una ragione sostanziale. Infatti, si può essere certamente affezionati alle proprie tesi, ma ci si deve rendere conto di quanto succede nel resto del mondo e il resto del mondo, che per noi è la Camera dei deputati, è violentemente contrario a questo testo e, ove esso venisse modificato, lo rimanderebbe indietro per una cosa che non ha nessuna ragione di esistere.

 

LUSI (PD). È uguale!

 

VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze. Non è così, senatore Lusi, perché sotto il profilo giuridico ha ragione la Camera dei deputati, trattandosi di una questione che attiene agli interna corporis, che si risolve molto meglio applicando il Regolamento del Senato, il quale, all'articolo 166, al comma 2, recita: «La pianta organica, le competenze, le attribuzioni degli uffici (...) sono stabilite da apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Presidenza».

 

LUSI (PD). È assurda questa spiegazione!

 

VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze. Quindi, il Consiglio di Presidenza del Senato può, in un giorno, fare un intervento a livello di Regolamento ed istituire direttamente un Servizio bilancio come si deve, d'intesa con la Camera: si fa prima e si salvaguarda l'autonomia del Parlamento. (Applausi dal Gruppo PdL).

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.0.1, identico all'emendamento 6.0.2.

 

GIARETTA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

GIARETTA (PD). Signor Presidente, insistiamo sul voto favorevole all'emendamento 6.0.1, confortati in questo anche dalla presentazione di un analogo emendamento, il 6.0.2, da parte di esponenti della maggioranza, e non certo degli ultimi, visto che si tratta del presidente della Commissione finanze, senatore Baldassarri, e del relatore sulla legge finanziaria, senatore Saia.

Qui non stiamo parlando di una modalità organizzativa, che potrebbe essere lasciata all'autonoma decisione della burocrazia parlamentare, e neppure di una questione di interna corporis, come sostiene il vice ministro Vegas. Qui parliamo d'altro, e in questo senso c'è già l'ottimo lavoro svolto dagli uffici del Servizio del bilancio di Senato e Camera che, in condizioni indecorose quanto a dotazione del personale, svolgono comunque un servizio eccellente.

Il riferimento è, in particolare, al pilastro su cui necessariamente si regge l'ambizione di un progetto di riforma della decisione di bilancio, adeguato ad un nuovo sistema istituzionale: quel sistema che si è andato profilando tra la prospettiva federalista, dentro un più esigente recinto europeo e, soprattutto, il configurarsi di un maggioritario ancora imperfetto, che è nato dal lato della riforma elettorale, ma che non ha ancora attuato conseguenti e coerenti adeguamenti del sistema istituzionale. Di questo stiamo parliamo.

L'ambizione che esprime il progetto di riforma della contabilità, se manca il pilastro di un autorevole ed indipendente Servizio del bilancio parlamentare, manca dell'elemento essenziale su cui poggia la ridefinizione dei rapporti tra Governo e Parlamento. Tutto si affloscia, tutto diventa opaco ed inutile: la riforma si svuota fin dal suo nascere. Vedremo in futuro se sarà stata giusta la nostra previsione - ahimé! - o se la strada sarà un'altra. Do atto volentieri al presidente Azzollini e al vice ministro Vegas di aver sostenuto qui in Senato questa tesi, ma non capisco allora perché rinuncino a condurre una buona battaglia.

Senatore Baldassarri, sono andato a rileggere in questi giorni il dibattito parlamentare del 1988 che lei ha richiamato, quando si discusse cioè della nascita del Servizio del bilancio. Sono stato sollecitato in questo da uno scritto del professor Marcello Degni, che allora faceva parte di quel gruppo di giovani consiglieri parlamentari - economisti e giuristi - che, con passione, diedero origine al Servizio del bilancio del Senato e della Camera.

Anche allora si discusse: si capì che la riforma che introduceva la tipizzazione della legge finanziaria e la necessità della quantificazione degli oneri richiedeva un'apposita struttura parlamentare specializzata. Si discusse se dovesse essere questo un compito affidato alla Corte dei conti, ad un Servizio unico o ad un Servizio specifico per i due rami del Parlamento: si preferì lasciare la Corte dei conti fuori dal recinto delle decisioni parlamentari, ma le si affidò il referto di parificazione sui bilanci e si scelse la strada del Servizio «a due teste». Allora era una soluzione adeguata a quel momento storico ed istituzionale; ci si addentrava anche in un mondo inesplorato.

Oggi invece l'esperienza che abbiamo alle spalle ci insegna, con evidenza palmare, che il motivo di tanti fallimenti nel controllo della finanza pubblica è la mancanza di una dialettica corretta tra Parlamento e Governo e nell'ambito di un ragionamento più ampio parliamo di riforme basate su uno scambio virtuoso tra Governo e Parlamento. I colleghi costituzionalisti mi scuseranno se uso una semplificazione, ma lo schema è questo: al Governo più poteri per governare in modo efficiente e per realizzare il proprio programma; al Parlamento più strumenti per esercitare in modo più penetrante la funzione di controllo. Lo ha ricordato per l'applicazione concreta al bilancio il presidente Azzollini: più spazio di decisione al Governo, ma, nella partita che resta di competenza del Parlamento, poteri e strumenti più penetranti.

Lo strumento per realizzare questo scambio è esattamente la presenza di una struttura dotata di tutte le competenze tecniche, del peso scientifico e organizzativo, per interloquire alla pari con Governo e Ragioneria dello Stato. Mi rivolgo ai senatori Quagliariello, Zanda e agli altri colleghi che stanno lavorano alla modifica dei Regolamenti parlamentari, ancora una volta articolati sullo schema «poteri e tempi certi al Governo per la realizzazione del programma e garanzia all'opposizione di poter esercitare con strumenti adeguati il proprio ruolo di controllo»: ma a cosa state lavorando se per una delle funzioni più importanti del Parlamento, la sessione di bilancio, stiamo oggi decidendo che questa funzione non sarà quella che state prevedendo nelle proposte di modifica dei Regolamenti? Sarà dunque squilibrata, inadeguata, e quindi è inutile il lavoro che state facendo.

Da ultimo, è stata citata più volte la struttura del CBO statunitense. Ebbene, per memoria, quella struttura dispone di 230 unità, non di qualche decina alla Camera e meno di una decina al Senato. Altro che interna corporis, vice ministro Vegas: è una scelta politica di fondo. Lì il 70 per cento dei funzionari sono economisti, c'è un board in cui le migliori menti economiche del Paese partecipano e danno il loro orientamento. Si dimostra che il sistema presidenziale resta interamente nell'ambito di un recinto di una democrazia vitale grazie a vigorosi contrappesi.

Non vogliamo qui fare questo salto di qualità: si capisce che c'è un solo argomento per non farlo, che è quello della paura di toccare l'esistente, della pura conservazione dell'esistente, ma la conservazione dell'esistente dopo acclarati fallimenti non è mai una buona politica. Dite che si potrà fare egualmente? Vi attendiamo alla sfida. La promessa è stata già fatta qualche anno fa: il risultato è stato troppo modesto rispetto alle necessità di una buona conduzione della finanza pubblica e di una buona condizione - ha ragione il senatore Baldassarri - di una democrazia parlamentare che non vuole impaludarsi in un gioco di veti reciproci tra Governo e Parlamento, tra maggioranza e opposizione, ma vuole dare fino in fondo il proprio contributo per il benessere del Paese. (Applausi dal Gruppo PD).

 

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

INCOSTANTE (PD). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico dell'emendamento 6.0.1, presentato dal senatore Morando e da altri senatori, identico all'emendamento 6.0.2, presentato dai senatori Baldassarri e Saia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1397-B (ore 11,54)

PRESIDENTE. La Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 7 del testo approvato dal Senato.

 

Passiamo all'esame dell'articolo 7, corrispondente all'articolo 8 del testo approvato dal Senato.

Lo metto ai voti.

È approvato.

 

Passiamo all'esame dell'articolo 8, corrispondente all'articolo 9 del testo approvato dal Senato, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

 

MASCITELLI (IdV). Signor Presidente, l'emendamento 8.1 cerca di introdurre degli spazi di manovra in merito ad un annoso problema sul quale tutte le forze politiche e i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI si trovano d'accordo, ossia sulla necessità di un alleggerimento del Patto di stabilità.

L'emendamento si propone di sopprimere il comma 4 dell'articolo 8, in quanto nella sua stesura iniziale l'articolo 8 aveva previsto al comma 6, attraverso una piena condivisione fra maggioranza ed opposizione, la possibilità che nell'ambito dei livelli massimi stabiliti per i vincoli del Patto di stabilità vi fosse la possibilità per le Regioni di adattare detti vincoli alle singole realtà comunali, municipali e provinciali, nonché di modulare anche la possibilità di una compensazione all'interno di una stessa Regione tra gli enti territoriali.

 

Presidenza del vice presidente NANIA (ore 12)

(Segue MASCITELLI). La Camera dei deputati ha abrogato il comma 6, per cui, a questo punto, l'articolo nella sua composizione finale diventa francamente sbilanciato, nel senso che si irrigidiscono gli effetti di vincolo sul Patto di stabilità. Si è quindi ottenuto un effetto rebound rispetto alla stesura iniziale, che prevedeva - e fu un articolo votato da tutto il Senato - un alleggerimento del Patto di stabilità interno; ora infatti, con l'abrogazione del comma 6 e il mantenimento invece del comma 4, si prevede che per quanto riguarda le spese in conto capitale la decisione di finanza pubblica stabilisce la quota di indebitamento articolata per Regioni e poi per singole amministrazioni locali. Ciò significa, di fatto, andare in una direzione opposta rispetto a quella verso la quale il Senato si era mosso in prima lettura.

Il problema della necessità di un alleggerimento del Patto di stabilità interno è conosciuto da tutti e la necessità di apportare delle modifiche è pienamente condivisa. Stiamo parlando di migliaia di Comuni che non riescono più ad avere una boccata di ossigeno per andare avanti; stiamo parlando di dati - e sono dati ufficiali - che indicano che nei primi otto mesi del 2009 sono saltati, in base a questa legge ingiusta del Patto di stabilità, 2.150 bandi pubblici proprio in un momento in cui la situazione economica richiederebbe iniezioni di sostegno e di rilancio all'economia delle piccole opere pubbliche e delle realtà municipali.

Signor Presidente, signor Vice Ministro, immagino già la risposta che il vice ministro Vegas darà a questo emendamento, adducendo la necessità del rispetto di vincoli ed obblighi europei. Certo, c'è questo rispetto ma esso va rimodulato con scelte coraggiose e concrete. Vi sono sul tavolo diverse proposte. Abbiamo visto che lo sblocco dei residui del 4 per cento a favore dei residui passivi dei Comuni si è rivelato del tutto insufficiente e quindi è necessario che almeno in questo senso si incominci a alleggerire la morsa del Patto di stabilità. I Comuni hanno già dato. Il saldo dei Comuni è in attivo di un miliardo di euro. I Comuni rappresentano soltanto il 2,7 per cento del debito pubblico complessivo delle amministrazioni locali.

Credo quindi che la sensibilità di tutti i parlamentari, molti dei quali sono stati autorevoli sindaci nelle loro rispettive realtà territoriali e quindi conoscono la drammaticità che stanno vivendo attualmente le realtà comunali, dovrebbe portare, alla luce del fatto che i Comuni hanno già dato, alla soppressione del comma 4 dell'articolo 8. Ciò potrebbe rappresentare quella minima valvola di scarico - anche se non certo risolutiva - per ridare una boccata di ossigeno ai Comuni.

 

MORANDO (PD). Signor Presidente, colleghi, sia di maggioranza che di opposizione, quanti di voi nel corso di questi ultimi dieci anni si sono trovati di fronte un sindaco che lamentava il carattere stupido del Patto di stabilità interno? Dovendo esso essere organizzato attraverso una regola di tipo universale, che non distingue tra Comune e Comune, finisce per apparire agli occhi dei sindaci - e, in particolare, di quelli dei Comuni virtuosi - uno strumento e una camicia di forza che impedisce loro non di assaltare la finanza pubblica e di metterla in pericolo ma, al contrario, di confermare il loro Comune in una scelta di stabilità e rigore finanziari, promuovendo però lo sviluppo della propria comunità.

Quando discutiamo con questi sindaci - credo che capiti a me come a tutti voi - diciamo loro: non potete pensare che il nostro Paese possa fare a meno di avere un Patto di stabilità interno, che collega la finanza dello Stato centrale a quella delle autonomie locali in modo tale che assieme possano rispettare i vincoli del Patto di stabilità esterno, quello che ci lega agli altri Paesi europei. Immagino poi che, parlando con un sindaco, subito aggiungete: tuttavia, hai ragione quando dici che, mentre il Patto di stabilità esterno, quello europeo, è caratterizzato dalla sua durata nel tempo, dalla sua certezza, dalla sua modificabilità, sì, ma soltanto attraverso il concorso di tutte le parti che hanno concordato la sua definizione in passato, il Patto di stabilità interno è invece caratterizzato da assoluta assenza di carattere duraturo nel tempo, da instabilità costante. Esso infatti cambia ogni anno in maniera tale che - signor Presidente, mi consenta l'espressione - i sindaci bravi escono di testa quando scoprono che due anni fa per rispettare il Patto di stabilità interno hanno fatto una cosa che, a causa del cambiamento delle regole, due anni dopo - credo di avere qui davanti uno di questi sindaci - si è rivelato un comportamento irragionevole, assurdo e penalizzante per il Comune. Il sindaco dice: ma non potete trattarmi così! Sono il sindaco di un ente autonomo; se un anno mi dite che devo comportarmi in un certo modo per essere virtuoso, non potere trasformare la virtù del comportamento di quell'anno nel vizio tra due anni perché cambiate le regole.

Sulla base di queste valutazioni - che come vedete anche in questo caso non hanno niente a che fare con le tecnicalità e le cose incomprensibili, ma sono questioni banali e normali che ognuno di noi si trova di fronte ogni giorno della sua attività politica se gira un po' nel suo collegio, nella sua circoscrizione e se parla con qualcuno - quando discutemmo in Commissione bilancio del disegno di legge Azzollini, proponemmo uno sforzo nella legge di contabilità per fissare alcune regole durature nel tempo, in maniera tale che quelle non cambino. Poi, gli obiettivi numerici del Patto di stabilità devono cambiare, perché la situazione economica e la realtà di finanza pubblica cambiano ogni anno ed è chiaro che ogni anno bisognerà avere un aggiustamento; ma le regole, non gli obiettivi quantitativi, del Patto di stabilità interno devono essere fissate una volta per tutte.

Allora dicemmo: affrontiamo il tema della spesa in conto capitale e per quella parte, fissato l'obiettivo quantitativo alla dimensione nazionale nella legge di stabilità - attualmente nella legge finanziaria e prima ancora nella Decisione di finanza pubblica in termini di saldo complessivo - scriviamo nella legge di contabilità, che rimane permanente, una regola. In base a tale regola il Comune A nell'anno 2010 avrebbe la possibilità, che gli è riconosciuta dalla norma generale, di fare investimenti per 10, rispettando il Patto di stabilità interno; però decide per circostanze legate al governo di quel Comune che l'investimento non è giusto farlo in quell'anno e che, quindi, lo farà tra tre anni, perché solo allora avrà creato le condizioni politiche e amministrative necessarie per compiere questo investimento. Il Comune A ha nella sua Regione confinante un Comune B che dovrebbe fare l'investimento, ma che non rispetterebbe i vincoli del Patto di stabilità interno se lo facesse subito; allora il Comune B - abbiamo scritto nella legge di contabilità - per regola data una volta per tutte può comprare il titolo d'indebitamento dal Comune A, il quale naturalmente riceverà indietro il titolo d'indebitamento quando negli anni futuri deciderà di fare il suo investimento.

Attraverso questo meccanismo regolato a dimensione regionale - che, tra l'altro, è stato introdotto dal Governo nell'ultima legge finanziaria: non sto parlando, quindi, di una cosa assurda che nessuno ha mai immaginato e ipotizzato di mettere in atto - che risultato otteniamo? Quello di rendere meno stupido il Patto di stabilità interno - mutuando l'espressione che usò Prodi a proposito del Patto di stabilità esterno - cioè consentire ogni anno al sistema delle autonomie, dentro il Patto di stabilità interno, di sviluppare tutti gli investimenti che possono essere sviluppati. Questo è di giovamento non solo a quel Comune, ma alla Nazione nel suo complesso, perché sappiamo quanto ci sia bisogno di investimenti nel sistema delle autonomie per la infrastrutturazione materiale e immateriale del nostro territorio.

La norma che avevamo ipotizzato al Senato e approvato all'unanimità con il voto favorevole di tutti i Gruppi era sicuramente tecnicamente perfettibile, ma non si comprende perché la si è dovuta sopprimere. Sicuramente si poteva modificare, ma sopprimerla completamente non è ragionevole: è un danno per il Paese perché in tal modo di nuovo il Patto di stabilità interno dei prossimi anni sarà caratterizzato da regole ballerine - per dirla alla maniera del bar - di anno in anno. Questo è un male. Si poteva migliorare la norma, ma sopprimerla è un errore grave. Per questo è stato presentato l'emendamento 8.2 che ripropone quella soluzione.

Sarebbe assolutamente ragionevole che noi difendessimo la nostra impostazione, che allora è stata di tutti. La soluzione di sopprimere - non parlo della scelta di modificare che forse sarebbe stata assolutamente necessaria - è una decisione inutilmente penalizzante non del Senato della Repubblica - questione che mi pare ridicola - ma del Paese nel suo complesso. (Applausi dal Gruppo PD).

 

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

 

AZZOLLINI, relatore. Signor Presidente, il mio parere è contrario. Ci sarebbe naturalmente una discussione da fare, come abbiamo fatto per altri emendamenti. In questo caso, però, ritengo che sia più utile che sia il Governo a dare una risposta a questa vicenda relativa al Patto di stabilità interno, anche perché è materia più propriamente di competenza del Governo.

Il mio parere è contrario, ma chiedo al Governo, come stiamo facendo per tutti gli emendamenti importanti, di offrire la sua motivazione.

 

VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze. Signor Presidente, il parere è ovviamente contrario per il fatto che il comma 4 stabilisce semplicemente una regola secondo la quale si ripartisce la manovra tra tutti gli enti che fanno parte della pubblica amministrazione. Non poteva essere diversamente perché questa legge, innovando rispetto al passato, fa un bilancio che è leggibile attraverso tutta la pubblica amministrazione, non più solo al settore statale. Il comma 4, a mio sommesso avviso, non è modificabile.

Diverso è il ripristino dei commi 6 e 7 i quali, in realtà, facevano un'operazione di iscrizione nella legge di contabilità di una regola che più opportunamente, in base alla legge n. 42 del 2009, dovrebbe essere oggetto del Patto di convergenza più che della legge di stabilità. Tuttavia, poco si comprende: certamente la norma era stata inserita al Senato, ma questo non è un argomento probante fino alla fine. Tale regola era stata introdotta nella legislazione corrente dell'ultimo anno (in un decreto di quest'anno) per consentire una sorta di vaso comunicante per le spese di investimento. Si tratta, pertanto, di una regola che non fa parte di quelle generali di finanza pubblica; è un'applicazione concreta di tali regole che, in anni come questi, può essere utile, ma non ha una valenza pluriennale; potrebbe accadere che in futuro sia destinata ad essere modificata. Comunque, è meglio che questo tipo di regole vada a finire nel Patto di convergenza, cosa che deriverà dall'applicazione della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Per questi motivi, mi permetto di invitare i presentatori a non insistere sulla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 8.

 

PRESIDENTE. Senatore Mascitelli, insiste per la votazione dell'emendamento 8.1?

 

MASCITELLI (IdV). Sì, signor Presidente.

 

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 8.1.

 

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.1, presentato dal senatore Mascitelli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1397-B

 

PRESIDENTE. Senatore Morando, lei insiste per la votazione dell'emendamento 8.2?

 

MORANDO (PD). Sì, signor Presidente.

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.2, presentato dal senatore Morando e da altri senatori.

Non è approvato.

 

MORANDO (PD). Chiediamo la controprova.

 

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

 

MORANDO (PD). Ci sono delle luci accese in alcuni banchi vuoti!

 

LEGNINI (PD). Signor Presidente, la prego di far controllare la corrispondenza tra le luci accese e i senatori effettivamente presenti.

 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la senatrice Segretario sta effettuando i controlli.

 

BIANCO (PD). È appena entrato un senatore!

 

PRESIDENTE. Senatore Bianco, le porte sono chiuse. Ci sono gli assistenti parlamentari e quindi non è possibile che entri qualcuno. Da dove potrebbe entrare? (Commenti dal Gruppo PD).

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 8.100, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

 

Passiamo all'esame dell'articolo 9, introdotto dalla Camera dei deputati, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

 

AZZOLLINI, relatore. Esprimo parere contrario sull'emendamento 9.1.

 

VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dal senatore Mascitelli e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 9.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

 

MORANDO (PD). Signor Presidente, dato che comprende anche il 10.3, illustro in particolare l'emendamento 10.6 che è relativo ad un'altra questione di grande rilievo politico. In sostanza, l'esperienza di rientro da un debito pubblico molto elevato, che altri Paesi europei hanno compiuto nel corso di questi anni, dimostra in modo ineccepibile che, quando si vuol fare fronte ad un debito pubblico molto elevato attraverso un'azione di risanamento, la prima scelta, diciamo, metodologica da fare è dare profondità temporale alle decisioni di finanza pubblica.

Anche in questo caso non bisogna essere esperti per capire che se si ha un volume globale del debito molto alto, a fronte di un reddito annuo magari significativo ma non particolarmente elevato, la prima decisione da prendere è programmare nel lungo e anche lunghissimo periodo come far fronte al debito e regolare la decisione annuale di spesa, naturalmente in rapporto all'entrata, cioè l'utilizzo del reddito annuale in rapporto a quel disegno di risanamento di lungo periodo.

Queste esperienze ci hanno indotto, durante la discussione al Senato di questo provvedimento, a proporre che, nella definizione delle scelte fondamentali di finanza pubblica, che avvengono non nella legge finanziaria annuale - oggi legge di stabilità - ma nella Decisione quadro di finanza pubblica, cioè l'attuale Documento di programmazione economico-finanziaria, innanzitutto si dovesse dare il carattere pluriennale della Decisione di finanza pubblica. Questo è stato rispettato nel voto alla Camera ed è quindi parte di questa legge, il che va molto bene. Ma la seconda condizione perché si abbia efficacia è che gli obiettivi programmatici non siano più espressi soltanto in termini di saldo. Saldo netto da finanziare, fabbisogno, indebitamento, sono tutti saldi, cioè rapporti - di cassa, di competenza, come volete - ma pur sempre rapporti tra entrate e spese.

È indispensabile, se si vuole far fronte e impostare addirittura un'azione di lungo periodo di risanamento, che gli obiettivi, che certo poi si definiscono anche attraverso il saldo, siano espressi partitamente, distintamente, in obiettivi di entrata e obiettivi di spesa. Questa decisione è cruciale, perché se l'obiettivo è espresso in termini di saldo può accadere, colleghi della maggioranza, quello che in particolare voi avete rimproverato ai Governi di centrosinistra, cioè che l'azione di risanamento venga condotta esclusivamente dal lato delle entrate, aumentando queste ultime e lasciando inalterato l'andamento delle uscite, cioè della spesa pubblica. La spesa corrente primaria nel corso degli ultimi otto anni, colleghi, è aumentata del 2,3 per cento all'anno, quale che fosse il Governo del momento.

Questo ci dice che bisogna fare attenzione a che la Decisione di finanza pubblica riguardi, prima di tutto, il volume della spesa e che gli obiettivi siano vincolanti. Noi dicevamo a soli fini conoscitivi, non vincolanti per la definizione della legge di stabilità. Chiariamo nella Decisione di finanza pubblica qual è l'obiettivo di spesa globale, qual è l'obiettivo programmatico di spesa primaria e, di conseguenza, qual è l'obiettivo di pressione fiscale programmatico che ci diamo. La decisione della Camera è stata quella di abolire il riferimento alla necessità a fini conoscitivi di dare conto degli obiettivi distinti. Io, sinceramente, non capisco il perché. O meglio lo capisco, la ragione mi preoccupa e, sulla base di questa preoccupazione, ho ripresentato l'emendamento 10.6, che sarebbe, per la salute della Nazione, necessario approvare. (Applausi dal Gruppo PD).

 

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

AZZOLLINI, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

 

VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.3, identico all'emendamento 10.4.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.3, presentato dal senatore Morando e da altri senatori, identico all'emendamento 10.4, presenatato dai senatori Baldassarri e Saia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1397- B

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.6, presentato dal senatore Morando e da altri senatori.

Non è approvato.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.

 

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 10.7, presentato dai senatori Baldassarri e Saia.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.8.

 

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.8, presentato dal senatore Mascitelli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1397-B

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 10.

È approvato.

(omissis)

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1397-B (ore 12,29)

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 11, sul quale è stato presentato un emendamento che invito i presentatori ad illustrare.

 

MORANDO (PD). Signor Presidente, l'emendamento 11.1 è semplicemente rivolto a risolvere un problema interpretativo, che forse potrà essere risolto anche attraverso l'intervento che in questa sede svolgerà il Governo.

Infatti, Signor Presidente, colleghi, invito a leggere l'articolo 11 così come ci viene dalla Camera: esso, al comma 3, prevede che la legge di stabilità «non può contenere norme di delega» - e fin qui siamo all'ovvio - «o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio». Poi, alla lettera i), modificando il testo del Senato, si prevede che la legge di stabilità possa contenere «norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, fatto salvo quanto previsto dalla lettera m)» dove si tratta del Patto di stabilità interno.

Che cosa non c'entra quindi? La lettera g) del testo approvato dal Senato recitava: «restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio» come previsto nel testo della Camera «salvo che esse si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi».

Il testo della Camera a questo punto si presenta in modo tale che, a mio giudizio, una interpretazione corretta del testo è che nella legge finanziaria non possono andare norme di carattere ordinamentale e organizzatorio che abbiano un impatto immediato sui saldi. Ma, signor Presidente, se nella legge finanziaria non possono andare queste norme, la legge di stabilità che norme contiene? Nessuna, perché contiene solo le tabelle. A mio avviso, in questo caso la mano che votava è andata oltre l'intenzione che si voleva proporre, perché è del tutto evidente che nella legge finanziaria, signor Presidente, le norme ordinamentali che hanno un impatto significativo e documentato in relazione tecnica di riduzione della spesa ci devono andare, altrimenti nella legge finanziaria, o legge di stabilità come si voglia chiamare, non c'è scritto alcunché.

Di qui l'esigenza, a mio avviso, di approvare questo emendamento. In questo caso però è possibile che l'interpretazione che darà il Governo come pacifica di questa norma possa essere sufficiente per dare l'idea che in realtà le norme che hanno un impatto sui saldi in legge di stabilità ci possono andare. Non sto parlando delle norme di sviluppo, ma delle norme ordinamentali con effetto sui saldi a partire dal primo anno di programmazione; è del tutto evidente, quindi, che la legge di stabilità deve avere la possibilità di contenere quelle norme.

Non vorrei però - ecco perché ho presentato l'emendamento - che questa interpretazione benevola fosse solo mia e che, in realtà, restasse stabilito che la legge di stabilità non può fare ciò perché le norme ordinamentali con effetto sui saldi possono essere inserite solo nel collegato ordinamentale; in questo modo, potendosi presentare il collegato entro il 17 febbraio, faremmo uscire dalla sessione di bilancio le norme che hanno impatto sulla predisposizione del bilancio, il che, patentemente, è una soluzione priva di senso. (Applausi dal Gruppo PD).

 

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

 

AZZOLLINI, relatore. Signor Presidente, su tale questione mi sono già soffermato nella mia relazione; dunque, mi pare di poter ribadire quanto già detto. Aggiungo soltanto che una interpretazione abbastanza obiettiva della norma mi porta a dire che la limitazione nel testo riguarderebbe esclusivamente le misure di carattere espansivo. Per questo motivo esprimo parere contrario.

 

VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze. Signor Presidente, esprimo parere contrario e basta leggere - come dicono i latini, in claris non fit interpretatio - quanto contenuto nella lettera i) dell'articolo 11 del provvedimento in esame per comprenderne il motivo. In esso si legge, infatti: «norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio»: ciò vuol dire che queste norme non impattano sui saldi, quindi sono escluse, ad eccezione, però, di quelle che riguardano il Patto di stabilità interno. In questo caso possono essere anche previste delle norme di carattere ordinamentale o organizzatorio. A parte questo caso, la legge di stabilità regola semplicemente le grandezze, quindi deve movimentare.

Credo, quindi, che sotto questo profilo non ci siano problemi e che il senatore Morando possa essere rassicurato al riguardo. Eventualmente, può trasformare l'emendamento in ordine del giorno, anche se comunque credo che l'emendamento potrebbe essere ragionevolmente ritirato.

 

PRESIDENTE. Senatore Morando, accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 11.1?

 

MORANDO (PD). Sì, signor Presidente, lo ritiro e lo trasformo in un ordine del giorno, per quanto ritenga che l'interpretazione letterale sia quella che ho fornito io e non quella del Governo.

 

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G11.1 non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l'articolo 11.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame di un emendamento volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 12, che invito i presentatori ad illustrare.

 

BALDASSARRI (PdL). Signor Presidente, onorevoli colleghi, chiarito il punto che il Governo ha il diritto di governare e padroneggiare la finanza pubblica e il Parlamento ha il diritto e il dovere di controllare e chiarito che la certezza dei dati di finanza pubblica è un bene pubblico collettivo e, quindi, non riguarda maggioranza e minoranza nelle varie evoluzioni di una alternanza politica, il nodo centrale è se i dati di riferimento si debbano limitare ai saldi di finanza pubblica o debbano necessariamente rendere espliciti gli andamenti delle entrate e delle spese.

La legge n. 468 del 1978 fece, purtroppo, la scelta di limitare questo controllo ai saldi di finanza pubblica. Come ho già detto in precedenza, nonostante questo, quei saldi, nei trentuno anni passati, non sono stati tenuti sotto controllo, ed il risultato è il raddoppio del debito pubblico rispetto al PIL. Oltre a questo, in quegli stessi anni (vigente la legge n. 468) la spesa pubblica è aumentata di 7 punti di PIL e le entrate sono aumentate di 10 punti di prodotto interno lordo, cioè è cambiato il rapporto fondante del patto civile tra Stato e cittadino. Il peso dello Stato è aumentato di 10 punti; il peso dei liberi cittadini si è ridotto di 10 punti nell'ambito delle scelte quotidiane che ciascuno fa ogni giorno. Questo è il dato politico.

Nel codice genetico del Popolo della Libertà, nel programma del Governo Berlusconi, il punto di fondo politico, quella promessa agli elettori per la quale abbiamo avuto un largo consenso, è quello di spostare questo confine: ridurre il peso dello Stato e ampliare la libertà di scelta e di decisione dei cittadini, delle famiglie e delle imprese. Questo è il nodo politico che il Popolo della Libertà e il Governo Berlusconi hanno posto al centro del proprio programma politico. È evidente che questo spostamento a favore della società, dei cittadini, in riduzione del peso dello Stato (che vuol dire Stato, Regioni, Province, Comuni e tutti gli altri enti della pubblica amministrazione) deve avvenire garantendo i saldi finanziari, cioè garantendo l'equilibrio finanziario; non può ridursi la pressione fiscale aumentando il deficit pubblico.

Quindi, aritmetica vuole che per ridurre la pressione fiscale occorre ridurre il peso dello Stato, cioè la spesa corrente. Allora, la domanda che ci si pone in questa legge di riforma - che senza questo punto è legge di conferma della legge n. 468 e non di riforma - aveva avuto nell'Aula del Senato una duplice risposta: da un lato quella di ottenere questa trasparenza e certezza dei conti pubblici espressi nei saldi, nelle entrate e nelle spese, attraverso l'unificazione dei Servizi bilancio di Camera e Senato e attraverso la Commissione bicamerale, non per il controllo, ma per la trasparenza dei criteri e dei metodi di determinazione dei dati della finanza pubblica. Questa era una strada, sulla scia, come è già stato detto, del Congressional budget office.

La strada alternativa che si propone con l'emendamento 12.0.100, che tende a inserire un articolo aggiuntivo all'articolo 12, è ancora più trasparente e più radicale: assegnare ad un'alta Autorità sulla finanza pubblica il compito di certificare tutti i bilanci delle pubblica amministrazione. Si tratta di una certificazione che giustamente chiediamo a qualunque impresa voglia quotarsi in borsa e che non ci permettiamo di chiedere a tutti gli enti pubblici, che rappresentano il 52 per cento del PIL come spese e il 47 per cento del PIL come entrate. Intendo dire che il bilancio che intermedia metà dell'economia nazionale non è certificato da nessuno ed è soggetto all'arbitrarietà di quei criteri di calcolo e agli andamenti tendenziali di cui abbiamo parlato in precedenza in quest'Aula. Questo è il nodo politico.

Mi rivolgo al mio partito e al mio Governo, sulla base di quell'impegno forte per il quale abbiamo avuto mandato dalla stragrande maggioranza degli elettori, contro il quale un'esigua minoranza che non accetta il risultato delle urne elettorali attacca in modo indegno, ora anche fisico, il nostro Presidente del Consiglio, per chiedere in che modo, senza questo snodo, riusciremo a realizzare quello spostamento verso una maggiore libertà per i cittadini, le famiglie e le imprese e meno pressione da parte dello Stato e di tutti gli enti della pubblica amministrazione, non semplicemente in astratto, ma nel concreto del netto in tasca che rimane a fine mese a ciascun cittadino italiano.

Vi chiedo questo.

Lo strumento per razionalizzare la spesa pubblica è certamente l'avvicinamento della responsabilità delle entrate alla responsabilità della spesa. Si chiama federalismo fiscale. Questo è lo strumento che, nel tempo, dovrà produrre efficienza ed efficacia, in modo che ogni pubblico amministratore risponda con la propria faccia delle spese che fa e delle tasse che raccoglie. Ma se non poniamo questa pietra miliare, questa pietra d'angolo, come riusciremo a realizzare l'obiettivo del federalismo? Come arriveremo a definire quello strumento vitale per il futuro della Repubblica italiana in termini di democrazia partecipata, se nel frattempo confermiamo che la politica economica si limita ai saldi finanziari, non definisce i profili delle entrate e delle spese e non distingue fra spesa primaria e spesa per interessi?

Ecco il senso della mia proposta, visto che la Camera ha modificato e stravolto questo punto, ossia il Servizio bilancio unificato e la Commissione bicamerale sulla trasparenza. Perché non immaginare invece una Autorità indipendente che risponda al Parlamento, al Governo e al Paese?

Prendo atto comunque che l'unanimità della Camera pesa e conta di più dell'unanimità del Senato, forse perché nell'unanimità della Camera qualche burocrazia autoreferente è riuscita a infilare con una microchirurgia distruttiva i propri interessi di conservazione di potere discriminatorio nella indicazione dei numeri. (Applausi dal Gruppo PD).

 

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

 

AZZOLLINI, relatore. Signor Presidente, esprimo un parere contrario, che attiene però proprio alle fondamenta di questa legge.

Non credo che altri possano padroneggiare i conti pubblici che non siano l'Esecutivo, cioè il Governo, e il Legislativo, ossia il Parlamento. Credo che i conti pubblici debbano essere affidati a queste due grandi istituzioni. Ne esiste una di controllo che è la Corte dei conti, la quale è l'unica ad avere carattere burocratico proprio perché svolge solo il controllo. Credo che non possiamo in alcun modo derogare dal principio dell'appartenenza dei conti pubblici alle espressioni, ai poteri democraticamente eletti.

Il rapporto con le strutture è successivo e spetta ai poteri padroneggiare. (Applausi dal Gruppo PdL). Ma questa è altra questione. Non possiamo in alcun modo creare un organo di natura burocratica che addirittura si opponga all'elaborazione, alla classificazione e alla illustrazione dei conti pubblici in maniera distante dall'Esecutivo e dal Legislativo. Non credo che ciò sia possibile, nemmeno in via di principio.

 

VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze. Il parere è ugualmente contrario, proprio per le considerazioni svolte dal senatore Azzollini.

Quando si dice che l'Autorità ha il compito di verificare la coerenza tra i dati programmatici e i risultati conseguiti nel corso dell'esercizio finanziario, oppure che l'Autorità fornisce una valutazione degli indicatori, vuol dire che questa sorta di tecnostruttura si sostituisce al Parlamento. Vale solo la pena di ricordare che i Parlamenti esistono perché nel 1215 Giovanni Senza Terra concesse la Magna Charta ed esistono per controllare le spese dei Governi. Se queste spese vengono controllare da una tecnostruttura mi domando quali siano gli effetti sulla democrazia. (Applausi dal Gruppo PdL).

PERDUCA (PD). Ve ne siete accorti dopo 800 anni!

 

VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze. Tra l'altro, faccio solo presente che questo emendamento prevede una spesa di 100 milioni di euro, cifra che al vecchio conio sono 200 miliardi di lire, e mi sembra, se non ricordo male, che il famoso CBO americano costi 44 milioni di dollari, cioè circa 25 milioni di euro; quindi, come dire, anche in queste cose il controllore controlli sé stesso.

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.0.100.

 

MORANDO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MORANDO (PD). Signor Presidente, sarò breve perché abbiamo già discusso questo problema. Vede, signor Presidente, il Vice Ministro non si deve stupire della presentazione di questo emendamento e della proposta di introdurre nel nostro ordinamento la presenza di questa Autorità dei conti pubblici. Infatti, delle due l'una: o questa attività, con procedure trasparenti, di raccolta ed elaborazione dei dati di finanza pubblica viene posta in capo al Parlamento (e io sono per tale soluzione, tant'è che avevamo adottato e abbiamo riproposto in questa sede la scelta di dar vita alla struttura unica del Servizio del bilancio del Parlamento italiano), oppure il Governo non può dire di no, come ha fatto ancora questa mattina, a questa struttura e poi non vedere che, se l'autorevolezza e l'attendibilità della sede di elaborazione dei dati non si costituisce in Parlamento, la conseguenza inesorabile è che diventerà irresistibile la spinta a costituirla fuori di esso.

È una soluzione che - il presidente Baldassarri lo sa - io non condivido, perché nella forma di Governo neoparlamentare che abbiamo adottato dai primi anni Novanta in poi in Italia credo che la soluzione migliore sia una qualche imitazione del CBO americano, in un contesto di Governo diviso che comunque è fondato sul fatto che il Parlamento esercita un'attività di controllo sull'Esecutivo e questa attività ha bisogno di strutture tecniche di elaborazione (che sono, in un caso, il CBO e in Italia per la nostra proposta potrebbe essere quella struttura unificata del Servizio del bilancio di cui abbiamo tante volte parlato).

Quando si dice di no alle soluzioni più positive, più condivise e ragionevoli, naturalmente si spinge verso soluzioni che non sono condivise, magari come in questo caso della proposta dell'Autorità, e che finiranno per imporsi perché l'attuale vuoto non è alla lunga sostenibile. Questo si capirà quando esamineremo come Parlamento i decreti delegati attuativi della legge n. 42 del 2009 sul federalismo.

Per questa ragione non parteciperò al voto su questo emendamento, perché la soluzione non mi convince, ma segnalo che essa, ove non passi la soluzione che abbiamo proposto (e abbiamo già visto che, almeno per ora non passerà), diventerà pressoché inevitabile. (Applausi dal Gruppo PD).

 

CABRAS (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

 

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

 

CABRAS (PD). Signor Presidente, voterò in senso contrario a questo emendamento con un semplice argomento: penso sia pericolosissimo prevedere un'autorità di questa natura in presenza di un'autorità già esistente che regola i rapporti fra Governo e Parlamento oppure la costituzionalità delle leggi. Questa è una materia regolata dell'articolo 81 della Costituzione e l'unica autorità indipendente che esiste è la Corte costituzionale; tutte le altre autorità che entrano sullo stesso campo sono a mio giudizio pericolose. Per tale ragione il mio voto sarà contrario.

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.0.100, presentato dai senatori Baldassarri e Saia.

Non è approvato.

 

La Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 13 del testo approvato dal Senato.

Passiamo all'esame dell'articolo 13, corrispondente all'articolo 14 del testo approvato dal Senato, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

 

LANNUTTI (IdV). Signor Presidente, intervengo brevemente per illustrare l'emendamento 13.2, il quale afferma: «L'accesso diretto alla banca dati di cui al comma 1 è garantito ai Servizi del bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, alla Banca d'Italia, all'ISAE, alla Corte dei conti e ai Consigli regionali». Stiamo discutendo la legge di contabilità e finanza pubblica - ed abbiamo ascoltato in quest'Aula anche alcune lezioni per quanto riguarda la pubblica finanza - e stiamo approvando questa legge anche per ridurre il peso dello Stato ed ampliare le libertà delle aziende e dei cittadini alla libera intrapresa. Questi sarebbero i princìpi delle economie e dei Governi cosiddetti liberali. Peccato, signor Presidente e colleghi, che tali princìpi spesso vengano calpestati. Come si concilia infatti la libertà d'impresa con il comma 79 dell'articolo 2 della finanziaria che per un periodo di dodici mesi dall'entrata in vigore della legge blocca tutte le azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali da parte dei fornitori? Mi riferisco a 18.000 aziende, spesso alla canna del gas per la crisi economica, che vantano crediti per 49 miliardi euro. Una norma europea recepita nella legge n. 23 del 2002 prevede i pagamenti entro 30 giorni; la media invece delle fatture commerciali da parte di ASL e aziende ospedaliere è di circa 250 giorni.

Signor Presidente, signor vice ministro Vegas, lei ha richiamato poco fa Giovanni Senza Terra e - se non ricordo male - anche la Guerra dei trent'anni: non vorrei che questi emendamenti presentati portino ai pagamenti di 30 anni da parte della pubblica amministrazione; me lo consenta, perché voi parlate di liberalismo e poi eseguite norme contro il diritto liberale. (Applausi dal Gruppo IdV e del senatore Perduca).

 

PRESIDENTE. Il restante emendamento si intende illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

 

AZZOLLINI, relatore. Esprimo parere contrario.

 

VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.1, presentato dal senatore Morando e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.2.

 

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.2, presentato dal senatore Mascitelli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1397-B

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 13.

È approvato.

 

Passiamo all'esame di un emendamento volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 13, che invito i presentatori ad illustrare.

 

MASCITELLI (IdV). Signor Presidente, poco fa il vice ministro Vegas ha ricordato uno dei ruoli importanti del Parlamento che è quello del controllo dei conti pubblici. Allora, se uno dei punti prioritari della politica economica di questo Governo, così come è ribadito più volte nel Documento di programmazione economico‑finanziaria, è la stabilizzazione dei conti pubblici, non occorre una grande competenza in scienze economiche per comprendere che questo obiettivo di stabilizzazione può essere raggiunto attraverso due possibilità: l'aumento delle entrate o la diminuzione delle spese. Poiché l'aumento delle entrate nel nostro Paese è improponibile dato che abbiamo già una pressione fiscale devastante al 43 per cento e poiché il problema della riduzione della spesa pubblica, che è un cavallo di battaglia che sta particolarmente a cuore al presidente Baldassarri (che poc'anzi ci ha ricordato l'ammontare del tetto complessivo della spesa pubblica che è sull'ordine degli 800 miliardi di euro), noi dell'Italia dei Valori rivolgiamo un appello a una maggior attenzione dell'Aula su un altro aspetto che potrebbe consentire una stabilizzazione, sia pure a medio periodo, dei conti pubblici: questo aspetto è una vera lotta all'evasione e all'elusione fiscale.

Secondo dati, non nostri, ma del Ministero dell'economia, l'economia sommersa nel nostro Paese nell'anno precedente ha rappresentato il 18 per cento del PIL. Stiamo parlando, per dare cifre e valori, di un gettito di oltre 100 miliardi di euro. La Corte dei conti ha già più volte, in ripetute relazioni (l'ultima è quella del 2008), ribadito il fatto che la lotta all'evasione fiscale sta mostrando delle smagliature derivanti anche da recenti provvedimenti presi dal Parlamento, a partire da alcune misure contenute nel decreto legge n. 112 del 2008. Siccome l'evasione fiscale è un fenomeno diffuso e molto più ampio di quello che si pensa, noi vogliamo cogliere l'appello del vice ministro Vegas, che richiama il ruolo del Parlamento al controllo dei conti pubblici, chiedendo con l'emendamento 13.0.1 che il Ministero dell'economia riferisca al Parlamento annualmente, in sede di esame della Decisione di finanza pubblica, con una relazione sia sui risultati effettivi della lotta all'evasione fiscale che sulle misure intraprese per migliorare l'efficacia e l'efficienza di questa lotta.

Probabilmente si risponderà che la possibilità di avere da parte del Parlamento una relazione sulla lotta all'evasione è già un dato acquisito. In realtà non è così ed è bene che i colleghi richiamino la loro attenzione sul fatto che non è così. Infatti, la legge n. 296 del 2006, che ha consentito al ministro Padoa-Schioppa di riferire per la prima volta al Parlamento sulle misure di lotta all'evasione fiscale, è stata acquisita e recepita dal ministro Tremonti in maniera piuttosto blanda: la relazione è stata presentata al Parlamento in maniera tardiva e forse c'è stata disattenzione e distrazione da parte nostra su un argomento particolarmente delicato proprio se si vuole raggiungere realmente questo obiettivo di stabilizzazione dei conti pubblici.

Questo tema, che per noi è una delle questioni centrali, richiede la massima attenzione del Parlamento e la sua piena capacità per poter realmente svolgere una funzione di conoscenza del fenomeno e delle misure che vengono assunte per contrastarlo, per poi avere le valutazioni finali sulla possibilità che questa stabilizzazione dei conti pubblici possa avvenire anche attraverso una politica di equità fiscale.

 

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

 

AZZOLLINI, relatore. Signor Presidente, invito il senatore Mascitelli a ritirare l'emendamento 13.0.1 perché abbiamo approvato l'ordine del giorno che va esattamente in questa direzione. Mi sembra siano condivise le ispirazioni che hanno portato i presentatori di questo emendamento. Voglio ricordare al senatore Mascitelli che l'ordine del giorno, nella parte dispositiva, è stato integralmente accolto.

Quindi, ribadisco l'invito a ritirare l'emendamento 13.0.1; altrimenti esprimo parere contrario.

 

VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

 

PRESIDENTE. Senatore Mascitelli, accoglie l'invito al ritiro dell'emendamento 13.0.1?

 

MASCITELLI (IdV). Signor Presidente, ringrazio il senatore Azzollini ed il vice ministro Vegas che hanno avuto la sensibilità di accogliere l'ordine del giorno a mia firma. Tuttavia il Presidente mi insegnerà che un emendamento ha una valenza diversa da quella dell'ordine del giorno, il quale a sua volta ha una valenza ancora differente se accolto come raccomandazione.

Poiché provengo da una piccola saggezza contadina secondo la quale «fidarsi è bene e non fidarsi è meglio», insisto per la votazione dell'emendamento 13.0.1 e chiedo che essa venga effettuata mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mascitelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.0.1, presentato dal senatore Mascitelli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1397-B

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 14, corrispondente all'articolo 15 del testo approvato dal Senato.

Lo metto ai voti.

È approvato.

 

L'articolo 15, corrispondente all'articolo 16 del testo approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

 

Passiamo all'esame dell'articolo 16, corrispondente all'articolo 17 del testo approvato dal Senato.

Lo metto ai voti.

È approvato.

 

Passiamo all'esame dell'articolo 17, corrispondente all'articolo 18 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

 

MORANDO (PD). Signor Presidente, si tratta di una questione di enorme rilievo; infatti, l'articolo 17 riguarda le corrette modalità di copertura finanziaria delle leggi. Onorevoli colleghi, in ogni momento della nostra vita di Assemblea legislativa ci scontriamo con il problema della corretta copertura (ricordo i pareri espressi al riguardo dalla Commissione bilancio ex articolo 81 della Costituzione). Tante volte tutti noi ci siamo occupati di questo tema.

Al riguardo il testo approvato dal Senato prevedeva alcune modalità attraverso le quali poteva avvenire la copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri. La lettera c) del testo approvato da questo ramo del Parlamento recitava: «mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate». Fin qui tutto bene. Ma poi nel testo approvato dal Senato si proseguiva specificando: «resta in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate in conto capitale». Fin qui non c'è niente da dire perché il testo non viene modificato dalla Camera dei deputati, ma poi si aggiungeva: «o non ricorrenti». Vorrei fosse chiaro questo punto. Signor Presidente, nel testo approvato dal Senato della Repubblica si diceva che non è possibile coprire una legge che determini un onere di parte corrente con introiti, cioè con aumenti di entrate, che si determinino una volta sola, perché tra la natura della copertura e la natura dell'onere c'è in quel caso assoluta incompatibilità. Con una decisione che io considero letteralmente incredibile - non so usare un altro aggettivo - la Camera dei deputati ha eliminato le parole «o non ricorrenti», con il risultato che, secondo la legge di contabilità, si può coprire correttamente un onere di parte corrente con entrate non ricorrenti.

Questa si chiama dequalificazione gravissima del bilancio pubblico, non c'è un'altra definizione per questo tipo di scelta: se posso coprire con entrate una tantum, o che comunque si manifestano per un periodo limitato di tempo, oneri che si manifestano per sempre, naturalmente arrivo ad una dequalificazione del bilancio, perché nel primo anno l'onere sarà affrontato con risorse reali, ma nel secondo e nel terzo, quando le entrate non ci saranno più, l'onere permarrà: il risultato sarà un aumento del deficit e, di conseguenza, anche del volume globale del debito. In un Paese con un volume globale del debito come quello dell'Italia, questa è una decisione che non esito a definire irresponsabile: per questo motivo, ho presentato l'emendamento 17.2, che ripropone l'espressione «o non ricorrenti» tra le forme di copertura vietate.

Come vede, signor Presidente, a seguire ho presentato anche un altro emendamento, il 17.4, al comma 3 dello stesso articolo 17, dove naturalmente la cosa in sé è meno grave; però, dal punto di vista della serietà e della trasparenza delle fasi di decisione nella sessione di bilancio, si tratta di un altro tema di enorme rilievo.

Attraverso una prassi consolidata qui al Senato, che poi - che io sappia - si è estesa anche alla Camera, sia pure senza modificare di conseguenza né i Regolamenti né la legge di contabilità, da diverse legislature - perché non abbiamo cominciato in questa - abbiamo stabilito che l'obbligo di relazione tecnica per misure onerose (proposte emendative o disegni di legge) si estendesse da quello già previsto per il Governo nella legge di contabilità anche alle proposte avanzate dal relatore. E lei, signor Presidente, mi insegna come vanno le cose, lo sappiamo tutti: quando c'è una ragione di qualche imbarazzo politico per cui la proposta non può essere avanzata - per mille ragioni - dal Governo, quest'ultimo - guardate quanto accaduto alla Camera dei deputati con la legge finanziaria in questa lettura - fa avanzare la proposta dal relatore. Si tratta di una proposta in buona sostanza che nasce legittimamente - a mio avviso - nel rapporto tra relatore di maggioranza e Governo.

Prendendo atto di questa prassi ormai consolidata e invalsa, che anche quest'anno ha avuto una manifestazione clamorosa proprio nella discussione della legge finanziaria alla Camera dei deputati, addirittura in sede di Commissione, cosa avevamo previsto? Che l'obbligo di relazione tecnica previsto per le proposte legislative onerose del solo Governo dovesse essere accompagnato dall'obbligo di relazione tecnica per le proposte del relatore: con un intervento chirurgico, però, dalla soluzione della Camera sono state tolte le parole «e del relatore». Ora, questa è una soluzione irragionevole, che peggiora la qualità della decisione di bilancio, perché sarà possibile continuare con una prassi assurda, nella quale l'obbligo di relazione tecnica non c'è per proposte che in realtà sono del Governo, ma che vengono avanzate dal relatore.

Qui al Senato - e il presidente Azzollini, se vorrà, potrà darmene atto - siamo giunti addirittura a condividere un'ulteriore proposta di rigore, dicendo che, quando su un emendamento molto oneroso, addirittura di iniziativa parlamentare (cioè di un singolo senatore), specie durante la discussione della legge finanziaria, il Governo e il relatore di maggioranza esprimono parere favorevole, si dovrebbe sospendere la decisione in Commissione, per consentire al Governo di presentare la relazione tecnica sull'emendamento di iniziativa parlamentare (nemmeno del relatore, ma di un singolo senatore) su cui aveva espresso parere favorevole. Questo forse lo otterremo chissà tra quanti anni, ma che almeno sugli emendamenti del relatore ci sia la relazione tecnica è una soluzione assolutamente ragionevole e utile per la qualità del nostro lavoro, nella sessione di bilancio in particolare. Propongo quindi l'emendamento che riafferma questo obbligo di presentazione della relazione tecnica anche nel caso della proposta del relatore.

Infine, do per illustrato l'emendamento 17.6. (Applausi dal Gruppo PD).

 

BALDASSARRI (PdL). Signor Presidente, intervengo ricordando al senatore Cabras che da parecchi decenni l'articolo 81 della Costituzione è in vigore e la Corte costituzionale è operante. Nonostante questo, negli ultimi trent'anni il debito è raddoppiato, le entrate sono aumentate di dieci punti di PIL e la spesa di sette punti, quindi la sua posizione precedentemente espressa è totalmente fuori luogo e non dimostrata da riscontri storici.

Passando ora ad illustrare l'emendamento 17.3, desidero evidenziare un fatto a tutti noi: la possibilità di coprire con entrate una tantum spese correnti è il trucco attraverso il quale negli ultimi trent'anni si è aggirato l'articolo 81 della Costituzione.

Nel lontano 1978, senatore Cabras (Presidente del Consiglio era un suo noto conterraneo), le forze sociali chiesero il raddoppio degli assegni familiari. L'onere in relazione tecnica era allora di 3.500 miliardi di lire perché il raddoppio era facile calcolarlo. La soluzione tecnica aggirante l'articolo 81 fu quella di procedere al raddoppio degli assegni familiari a partire dal 30 novembre, per due mesi nell'anno, coprendo quindi con 700 miliardi soltanto di entrate una tantum per quell'anno una spesa notoriamente pari a 3.500 miliardi. Questo esempio lastrica la strada del dissesto dei conti pubblici di questi ultimi trent'anni. Questo è proprio il trucco attraverso il quale non c'è trasparenza nella finanza pubblica, controllo da parte del Parlamento e assunzione di responsabilità da parte del Governo.

Questa è l'essenza di questo piccolo emendamento che reintroduce, ancora una volta, il testo varato da quest'Aula all'unanimità.

 

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

 

AZZOLLINI, relatore. Signor Presidente, due sono le questioni.

Per quanto riguarda gli oneri di parte corrente da coprire con entrate non ricorrenti, osservo solo che, certo, è un principio di grande rigore quello che avevamo espresso; pur tuttavia, la posizione della Camera non supera l'elemento fondamentale: se una spesa corrente è una tantum può essere coperta con un'entrata corrente una tantum; se è strutturale, non temporanea, allora anche l'entrata deve essere strutturale, non temporanea e sempre di parte corrente. In particolare, sul piano della competenza finanziaria la soluzione adottata dalla Camera è corretta. Quella adottata dal Senato era certamente più rigorosa, ma ciò non esclude la legittimità di quanto dalla Camera ci è pervenuto. Si tratta di un classico caso su cui si potrà discutere insieme in seguito, ma anche qui non c'è nessuna obiezione di principio al fatto che una spesa corrente una tantum possa essere coperta con un'entrata corrente una tantum. Obiettivamente, credo che questa risposta affronti il problema.

Per quel che riguarda, invece, la seconda questione, non c'è dubbio che una delle tecniche per tentare di evitare la relazione tecnica nel passato è stata quella di far sottoscrivere un emendamento dal relatore piuttosto che dal Governo, ma devo dire che più volte, nel caso in cui ci siamo resi conto di essere in presenza di emendamenti del relatore di una certa entità, abbiamo chiesto al Governo la presentazione della relazione tecnica. Questa non costituisce una prassi regolamentare, ma è stata una soluzione che, svariate volte, abbiamo adottato.

Ma vi è di più. In questo testo, al comma 5 dell'articolo 17, viene espressamente previsto che i «Regolamenti parlamentari disciplinano gli ulteriori casi in cui il Governo è tenuto alla presentazione della relazione tecnica di cui al comma 3». Dico sin d'ora che sarebbe opportuno prevedere nel Regolamento che gli emendamenti del relatore siano altresì corredati dalla relazione tecnica: solo l'introduzione di quella previsione nei Regolamenti parlamentari chiuderebbe il cerchio. Mi pare un impegno che si può assumere sin d'ora che nei Regolamenti parlamentari che si occuperanno di questo problema sia esplicitamente previsto che anche gli emendamenti del relatore siano corredati da relazione tecnica.

Già che ci siamo, Presidente, siccome c'è un ulteriore tentativo di elusione (do atto di quello che è stato detto) per cui talvolta si fa presentare la proposta emendativa dai senatori, allora è giusto che si dica chiaramente che, in particolare nell'esame di alcune leggi, anche gli emendamenti di iniziativa parlamentare che rivelino una particolare complessità sotto il profilo finanziario siano accompagnati da relazione tecnica.

Per questi motivi, il mio parere è contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 17.

 

VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore, tenendo conto che la prima questione, quella della spesa non ricorrente, credo sia stata oggetto di un equivoco. Infatti, un conto è la spesa corrente, un conto è la spesa permanente. Con entrate non ricorrenti si può coprire, per esempio, il costo della benzina per le macchine della Polizia per l'anno successivo, e questa è una spesa non ricorrente: l'anno seguente si vedrà. Certo, non si possono coprire le assunzioni, ma non si possono confondere due fattispecie profondamente diverse.

Con riferimento alla relazione tecnica, sono perfettamente d'accordo con il presidente Azzollini: saranno i Regolamenti parlamentari a verificare, perché ci potrebbero essere emendamenti non presentati dal relatore, ma da un parlamentare destinati a passare e quindi a creare danni. D'altronde, l'ultimo inciso del comma 5 è la strada per risolvere normativamente, a livello regolamentare, e dirimere definitivamente la questione.

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.2, presentato dal senatore Morando e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 17.3, presentato dai senatori Baldassarri e Saia.

Non è approvato.

 

LEGNINI (PD). Chiediamo la controprova.

 

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico. (Commenti dai banchi dell'opposizione).

Collega Segretario, posso chiudere la votazione? Lei sta girando tutti i banchi o va in un posto ben preciso? (Commenti dai banchi dell'opposizione). Colleghi, se vi accomodate questo controllo risulta più facile. Se lo complicate, non è che il controllo si interrompe: dura di più. Vi accomodate, per favore? (Commenti dal Gruppo PdL). Lo richiede l'opposizione; se non vi accomodate, il controllo continua.

Non è approvato. (Commenti della senatrice Baio).

 

Metto ai voti l'emendamento 17.4, presentato dal senatore Morando e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.5.

 

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 17.5, presentato dal senatore Mascitelli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1397-B

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.6, presentato dal senatore Morando e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.8.

 

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 17.8, presentato dal senatore Mascitelli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1397-B

 

AZZOLLINI, relatore. Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

AZZOLLINI, relatore. Signor Presidente, intervengo solo per precisare che nell'ultima votazione non ho espresso il mio voto, che, ovviamente, sarebbe stato contrario.

 

PRESIDENTE. Prendo atto della sua precisazione, senatore Azzollini.

 

Metto ai voti l'articolo 17.

È approvato.

 

Onorevoli colleghi, vista l'ora, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

 


Allegato A

 

DISEGNO DI LEGGE

Legge di contabilità e finanza pubblica (1397-B)

 

ORDINI DEL GIORNO

 

G100

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

V. testo 2

Il Senato, in sede di approvazione dell'A.S. 1397-B recante la riforma della «legge di contabilità e finanza pubblica»

premesso che:

- dalla Nota di aggiornamento al DPEF 2010-2013, con specifico riferimento al conto della pubblica amministrazione a legislazione vigente, risulta, in particolare, l'elevato livello della pressione fiscale per il 2009, (corretta in diminuzione rispetto alle previsioni di luglio in modestissima misura) che si attesterà al 43 per cento, per calare lievissimamente al 42,5 per cento nel 2010 ed attestarsi al 42,4 per cento nel triennio 2011-2013;

- il dato italiano di pressione fiscale, pari nel 2008 al 42,8 per cento, è calcolato sulla base del PIL che comprende anche la quota di economia sommersa stimata dall'Istat, ma è evidente che il prelievo fiscale si concentra sulla parte emersa dell'economia del Paese e quindi, sul PIL depurato da tale dato, essa risulta sensibilmente superiore a quello degli altri Paese europei. Anche depurando il PIL di quei Paesi delle stime del sommerso, i numeri cambierebbero di poco, dal momento che la loro economia sommersa ha l'incidenza sui rispettivi PIL assai più contenuta di quella che si verifica in Italia;

- con una pressione fiscale di questo tipo e un debito pubblico al 115 per cento sul PIL il nostro Paese può soltanto vivere alla giornata. È invece necessario un fisco leggero con sanzioni pesanti a carico degli evasori, mentre invece assistiamo da parte del governo, ad una azione di politica fiscale sostanzialmente orientata verso un fisco sempre più pesante con sanzioni sempre più leggere, con gli effetti che oggi constatiamo in termini di sommerso ed evasione;

rilevato che:

- i Governi sono intervenuti con decisione nel 2008 e nel 2009 per supportare la domanda nel periodo di crisi, ma la contrazione delle entrate fiscali pone dei rischi, una volta ripartita la ripresa, nel mantenere solida le finanza pubblica. In generale, nei Paesi Ocse, l'incidenza delle entrate fiscali in rapporto al PIL nel 2008 risulta in calo di mezzo punto percentuale, passando dal 35,8 per cento al 35,2 per cento. Nel 2007, la pressione fiscale si è attestata sul 35,8 per cento, lo stesso livello del 2006, dopo il 35,7 per cento registrato nel 2005 e il 35,1 per cento nel 2004. Il livello più alto mai registrato nelle serie storiche è stato raggiunto nel 2000 con un 36 per cento.

- secondo l'associazione dei contribuenti è proprio l'evasione che determina l'aumento della pressione fiscale infatti «sottraendo» dal PIL nazionale la quota relativa al sommerso economico chi evade, anche se crea PIL non paga tasse e contributi. L'Istituto nazionale di statistica infatti non fa altro che applicare le disposizioni previste dall'Eurostat che stabilisce che i sistemi di contabilità nazionale di tutti i Paesi europei devono includere nel conteggio del PIL anche l'economia non osservata, una condizione che ha fatto aumentare la pressione fiscale in Italia nell'ultimo anno rispetto a tutti gli altri paesi europei;

- occorre allargare la base imponibile per ridurre le imposte a chi le paga. Il nocciolo del problema anti-evasione, oltre che nell'inasprimento dei controlli e nell'adozione di misure efficaci di contrasto all'elusione e all'evasione fiscale, sta proprio nella riduzione della pressione fiscale, ad esempio con l'immissione di due aliquote, una al 23 per cento fino a 50,000 euro ed una al 33 per cento per tutti i redditi superiori, condizione che stimolerebbe sicuramente il contribuente a pagare le tasse, al contrario, il sistema attuale favorisce nettamente l'evasione in quanto molte aziende o professionisti non hanno più nessuna convenienza a fatturare quando raggiungono un determinato limite di reddito perchè l'aliquota da pagare al fisco raggiunge il 50 per cento;

- la riduzione della pressione fiscale, se ben calibrata fra Irap, Ires e Irpef, garantirebbe una maggior competitività alle imprese e redditi netti più elevati ai lavoratori. Secondo alcuni economisti, si darebbe anche un aumento dell'offerta di lavoro dal momento che, sapendo di poter percepire redditi netti più elevati, i lavoratori effettivi e potenziali sarebbero disposti a rinunciare a più tempo libero;

- mancano riflessioni serie e approfondite su come riformare il sistema tributario italiano per renderlo in grado di sostenere meglio la crescita e ridurre le disuguaglianze. Oggi siamo divisi tra chi vuole «tagliare le tasse» subito, nella speranza che ciò stimoli l'economia e costituisca un obbligo a ridurre la spesa pubblica, e chi vuole tagliare la spesa pubblica, per poi ridurre le imposte;

- la spesa pubblica va senz'altro qualificata e resa più efficiente, ma è irrealistico pensare che la si possa ridurre di molto, in valore assoluto e in percentuale sul PIL. Non spendiamo più di altri paesi simili per servizi essenziali come istruzione o sanità, e spendiamo meno per gli investimenti, nonostante le carenze infrastrutturali. Spendiamo di più per il sistema pensionistico, ma anche se lo riformassimo, come dovremmo, i risparmi dovrebbero essere investiti per costruire un sistema di welfare moderno. Se a ciò si aggiunge il servizio del debito, la conclusione è che continueremo ad avere a lungo un elevato livello di tassazione;

considerato inoltre che:

- come ribadito dalla Corte dei conti, dalla lotta all'evasione fiscale si potrebbe recuperare «un vero e proprio tesoro». Secondo le stime del Ministero dell'economia il valore aggiunto del sommerso in Italia ammonta al 18 per cento del PIL, che in termini di gettito si traduce in oltre 100 miliardi di euro: si tratta di un vero e proprio tesoro che, ove acquisito all'erario risolverebbe non pochi problemi consentendo una sollecita riduzione del debito, una riduzione della pressione fiscale e un incremento delle spese in conto capitale tale da rilanciare l'economia;

- la Corte dei conti, nella relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre maggio-agosto 2008, depositata al Senato in data 21 gennaio 2009, ha evidenziato forti perplessità in relazione alle iniziative intraprese dal Governo in materia di semplificazione e lotta all'evasione, in conseguenza delle quali si sono registrati importanti mancati introiti per il bilancio dello Stato;

- nel citato documento della magistratura contabile, emerge che, le seguenti iniziative adottate dal governo rischiano di incentivare i comportamenti fraudolenti da parte degli evasori fiscali;

valutato inoltre che:

- dal suo insediamento ad oggi il governo è intervenuto con diverse disposizioni in campo fiscale, tuttavia, a questo attivismo non si è accompagnata una diminuzione della pressione fiscale: dopo l'abolizione dell'Ici prima casa e la detassazione di straordinari e premi di produzione, allo scopo di dare seguito alle promesse elettorali di riduzione delle imposte, il governo ha introdotto nuove forme di prelievo (la cosiddetta «Robin tax») per esigenze di gettito e per il finanziamento della «manovra triennale». È stata poi la volta delle misure «anticrisi», del novembre 2008 e del gennaio 2009, con una molteplicità di interventi in campo fiscale, di vario segno: entrambi i decreti sono infatti a saldo pressoché nullo e le minori entrate e maggiori spese previste sono finanziate in larghissima parte con aumenti di imposte. E di varia natura: a volte nuovi, a volte riedizioni del passato, temporanei o permanenti, rivolti a diversi soggetti (famiglie o imprese) e con obiettivi diversi;

- alcuni provvedimenti si sono poi resi necessari per fronteggiare l'emergenza del terremoto in Abruzzo. Per non «mettere le mani nelle tasche dei cittadini», si è fatto ricorso, dal lato delle entrate, a imposte sui giochi, da cui ci si attende un ammontare complessivamente pari a 1,5 miliardi fra il 2009 e il 2011, in grado di fornire, da solo, quasi il 75 per cento della copertura delle spese previste per il medesimo triennio. Si tratta di imposte a carattere regressivo e «sugli stupidi», come ebbe occasione di definirle Einuadi, proprio perchè basate su aspettative irrazionali, dal punto di vista probabilistico, di vincita;

- con il decreto-legge anti crisi n. 78 del luglio 2009 si è provveduto inoltre con l'articolo 13-bis recante: «disposizioni concernenti il rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato», ad adottare una vera e propria sanatoria, con buona pace degli evasori, introducendo la terza edizione dello scudo fiscale, al solo scopo di fare cassa;

- tra gli interventi fiscali del governo andrebbero poi sottolineati i nuovi orientamenti nel campo delle azioni di contrasto all'evasione: si è provveduto a smantellare un insieme di importanti provvedimenti di prevenzione messi a punto dal governo precedente a favore di riedizioni aggiornate del redditometro e di altre forme di accertamento sintetico. Si è anche ampiamente provveduto a rivedere, riducendole, le sanzioni in caso di mancato o ritardato pagamento delle imposte;

- è difficile, se non impossibile, valutare gli effetti economici sui comportamenti dei contribuenti e gli effetti distributivi di questa miriade di difformi interventi, tuttavia, nell'insieme, si è provveduto ad aumentare la pressione fiscale complessiva nonostante la congiuntura economica sfavorevole, ma soprattutto tutti i citati interventi non sembrano «mirati» e adeguati neppure dal punto di vista settoriale, né per affrontare la crisi, né per migliorare la struttura e razionalità del nostro sistema tributario;

- nel complesso si tratta comunque di interventi frammentari, mai ispirati a un disegno o a un percorso coerente di riforma, per lo più rivolti a rispondere a specifiche esigenze, a volte confidando sul solo effetto annuncio. Continuano poi a riemergere incentivi che da temporanei tendono nel tempo a diventare permanenti e a cui se ne affiancano di nuovi, che pur nascendo temporanei, rischieranno a loro volta, con modifiche e interruzioni, di divenire permanenti. Nonostante ciò, non ne vengono a posteriori mai monitorati o resi noti i relativi effetti, e la loro importanza, rispetto ai costi che comportano in termini di mancato gettito. Il fisco, intanto, si riempie di eccezioni, diventa meno comprensibile e certo per il contribuente e perde le sue caratteristiche originarie di equità ed efficienza;

considerato inoltre che:

- nella prima relazione al Parlamento sui risultati della lotta all'evasione - presentata in attuazione della legge n. 296 del 2006 - dal Ministro dell'economia e delle finanze Padoa Schioppa, si riferiva dei risultati raggiunti nella lotta all'evasione tra il 2006 ed il 2007, in cui risultavano recuperati al fisco circa 23 miliardi di euro riferibili a maggiori entrate precedentemente non pagate e in buona parte legate ad un miglioramento della tax compliance dei cittadini, allo stesso tempo le entrate da ruoli e riscossioni coattive risultavano aumentate di oltre il 20 per cento. Tali dati facevano sperare che fosse stato messo in moto un rilevante processo di emersione di base imponibile e gettito. Si riportava l'effetto di deterrenza di alcuni interventi specifici, come la chiusura temporanea degli esercizi commerciali per mancata emissione degli scontrini fiscali: il settore dei contribuenti ai quali era stata contestata tale violazione ha successivamente registrato un incremento del 25 per cento dei corrispettivi annotati rispetto a quanto registrato prima della constatazione, presentando un consistente aumento dei versamenti IVA.

- il Ministro Tremonti, il 17 luglio 2009, in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 296/2006, ha provveduto a presentare, con grave ritardo, alle Camere, la relazione annuale sui risultati 2008 della lotta all'evasione fiscale, sottolineando che il tanto discusso bottino della lotta all'evasione da restituire a pensionati e dipendenti per ridurre la loro pressione fiscale vale non più di 200 milioni. Il conto è presto fatto: gli incassi erariali da accertamento e controllo, scrive l'Economia, nel 2008 sono stati pari a circa 5,6 miliardi di euro con un incremento dell'8 per cento rispetto al 2007. Secondo le previsioni dell'amministrazione finanziaria, per l'anno 2009 la lotta all'evasione fiscale frutterà aIl'erario 6,3 miliardi di euro, con una crescita stimata del 13 per cento. Questa cifra va però considerata al netto della manovra antievasione targata Tremonti che, con il redditometro allargato, l'incrocio con gli studi di settore e una maggiore efficacia delle somme iscritte a ruolo, punta a far incassare 500 milioni di euro in più nelle casse dello Stato. Il che porta - come spiega la relazione di via XX settembre - a un tendenziale delle entrate 2009 pari a 5,8 miliardi. In sostanza, sulla base della previsione al netto della manovra 2009 (5,8 miliardi) rispetto al consuntivo 2008 (5,6 miliardi) le maggiori entrate da considerare permanenti sono così pari a 200 milioni;

- la relazione al Parlamento presentata dal Ministro Tremonti, si è limitata a riportare i dati forniti dalla Guardia di finanza nella relazione annuale relativa all'anno 2008, nonché sui dati forniti dall'Agenzia delle entrate diffusi il 15 giugno 2009, dai quali emerge chiaramente che l'evasione fiscale è un fenomeno di portata molto ampia, tanto da potersi definire di evasione tributaria di massa, a fronte del quale occorre una strategia di contrasto all'evasione/elusione fiscale commisurata alle caratteristiche del fenomeno;

impegna il governo:

- al fine di potenziare le attività per il contrasto e la lotta all'evasione e all'elusione fiscale, a riferire alle Camere, in occasione della presentazione della Decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10 del disegno di legge in esame, sui risultati conseguiti in merito alla lotta all'evasione fiscale e all'efficacia delle misure adottate ai fini di contrastarne la diffusione, sia in ambito nazionale che internazionale. Soprattutto quest'ultimo aspetto risulta innovativo e particolarmente determinante, anche in seguito all'adozione delle misure relative allo scudo fiscale;

- a far conoscere alle Camere quali iniziative intenda adottare per contrastare in modo ancora più efficace il crescente fenomeno dell'evasione fiscale internazionale e se intenda promuovere apposite iniziative nel contesto internazionale, ed in primo luogo nell'Unione europea, allo scopo di accentuare la lotta ai paradisi fiscali;

- a pubblicare, in modo sistematico ed accessibile ai cittadini, le statistiche relative alle attività di contrasto all'evasione fiscale condotte dalle Agenzie fiscali e dalla Guardia di finanza, con particolare riguardo ai controlli, alle indagini e alle verifiche effettuate, nonché ai risultati conseguiti nel recupero delle somme evase, al fine di evidenziare con criteri trasparenti l'efficienza degli assetti gestionali delle Agenzie fiscali e gli effetti delle politiche adottate dal Governo in ambito di lotta all'evasione fiscale;

- ad adottare una decisa politica di rigore dei conti pubblici riducendo la spesa corrente, senza ricorrere all'utilizzo della leva fiscale e all'incremento della pressione fiscale complessiva;

- a prevedere che il Ministro dell'economia e delle finanze, trasmetta ogni anno al Parlamento una relazione sull'andamento reale delle entrate tributarie e contributive con specifico riguardo alla pressione fiscale complessiva dell'anno in corso e agli eventuali scostamenti della stessa rispetto agli andamenti programmatici;

ad adottare ogni iniziativa utile a ridurre e contrastare l'evasione fiscale, provvedendo altresì a ripristinare le disposizioni in materia di lotta all'evasione soppresse con i decreti-legge n. 112 e n. 185 del 2008, anche al fine di recuperare risorse ingenti da destinare ad interventi per lo sviluppo economico e sociale;

- a potenziare le attività ispettive, di accertamento, di contrasto alle frodi e all'evasione fiscale e tributaria dell'Agenzia delle entrate, anche mediante il potenziamento gli organici, provvedendo all'assunzione di nuovo personale e allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi già espletati;

- ad adottare ogni iniziativa necessaria a contrastare in maniera ferma e decisa l'evasione fiscale, sia a livello nazionale che internazionale, promuovendo altresì apposite iniziative, in primo luogo a livello europeo, allo scopo di accentuare la lotta ai paradisi fiscali;

- ad adottare le opportune iniziative finalizzate a migliorare la normativa vigente in materia di attività bancaria e creditizia, con particolare riferimento alle misure di contrasto e controllo delle operazioni finanziarie illecite, anche di natura internazionale.

 

G100 (testo 2)

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di approvazione dell'A.S. 1397-B recante la riforma della «legge di contabilità e finanza pubblica»

impegna il governo:

- al fine di potenziare le attività per il contrasto e la lotta all'evasione e all'elusione fiscale, a riferire alle Camere, in occasione della presentazione della Decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10 del disegno di legge in esame, sui risultati conseguiti in merito alla lotta all'evasione fiscale e all'efficacia delle misure adottate ai fini di contrastarne la diffusione, sia in ambito nazionale che internazionale. Soprattutto quest'ultimo aspetto risulta innovativo e particolarmente determinante, anche in seguito all'adozione delle misure relative allo scudo fiscale;

- a far conoscere alle Camere quali iniziative intenda adottare per contrastare in modo ancora più efficace il crescente fenomeno dell'evasione fiscale internazionale e se intenda promuovere apposite iniziative nel contesto internazionale, ed in primo luogo nell'Unione europea, allo scopo di accentuare la lotta ai paradisi fiscali;

- a pubblicare, in modo sistematico ed accessibile ai cittadini, le statistiche relative alle attività di contrasto all'evasione fiscale condotte dalle Agenzie fiscali e dalla Guardia di finanza, con particolare riguardo ai controlli, alle indagini e alle verifiche effettuate, nonché ai risultati conseguiti nel recupero delle somme evase, al fine di evidenziare con criteri trasparenti l'efficienza degli assetti gestionali delle Agenzie fiscali e gli effetti delle politiche adottate dal Governo in ambito di lotta all'evasione fiscale;

- ad adottare una decisa politica di rigore dei conti pubblici riducendo la spesa corrente, senza ricorrere all'utilizzo della leva fiscale e all'incremento della pressione fiscale complessiva;

- a prevedere che il Ministro dell'economia e delle finanze, trasmetta ogni anno al Parlamento una relazione sull'andamento reale delle entrate tributarie e contributive con specifico riguardo alla pressione fiscale complessiva dell'anno in corso e agli eventuali scostamenti della stessa rispetto agli andamenti programmatici;

ad adottare ogni iniziativa utile a ridurre e contrastare l'evasione fiscale, provvedendo altresì a ripristinare le disposizioni in materia di lotta all'evasione soppresse con i decreti-legge n. 112 e n. 185 del 2008, anche al fine di recuperare risorse ingenti da destinare ad interventi per lo sviluppo economico e sociale;

- a potenziare le attività ispettive, di accertamento, di contrasto alle frodi e all'evasione fiscale e tributaria dell'Agenzia delle entrate, anche mediante il potenziamento gli organici, provvedendo all'assunzione di nuovo personale e allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi già espletati;

- ad adottare ogni iniziativa necessaria a contrastare in maniera ferma e decisa l'evasione fiscale, sia a livello nazionale che internazionale, promuovendo altresì apposite iniziative, in primo luogo a livello europeo, allo scopo di accentuare la lotta ai paradisi fiscali;

- ad adottare le opportune iniziative finalizzate a migliorare la normativa vigente in materia di attività bancaria e creditizia, con particolare riferimento alle misure di contrasto e controllo delle operazioni finanziarie illecite, anche di natura internazionale.

________________

(*) Accolto dal Governo

 

G101

IL RELATORE AZZOLLINI

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di approvazione dell'AS 1397-B,

premesso:

che il disegno di legge in questione all'articolo 12, comma 7 stabilisce che: «Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere, entro il mese di aprile di ogni anno, la Relazione generale sulla situazione economica del paese per l'anno precedente.»;

che l'articolo 51, comma 1, lettera b) abroga l'articolo unico della legge 21 agosto 1949, n. 639 che prevedeva la presentazione al Parlamento entro il mese di marzo della relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno precedente; che, infine, l'articolo 52, comma 3 del disegno di legge stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 12 si applicano a decorrere dall'anno 2011;

considerato:

che il differimento dell'entrata in vigore dell'articolo 12 è chiaramente ed indiscutibilmente riferito alla sola «Relazione sull'economia e finanza pubblica», anch'essa prevista dall'articolo 12;

che ciò è confermato dalla stesso secondo periodo dell'articolo 52, comma 3, quando viene prevista per il 2010 la presentazione alle Camere della «Relazione unificata sull'economia e la finanza pubblica», redatta secondo i medesimi criteri utilizzati per predisporre la relazione 2009, in luogo della nuova «Relazione sull'economia e finanza pubblica»;

che una diversa interpretazione della normativa determinerebbe la mancata presentazione nel 2010 della Relazione generale;

che la Relazione generale offre al Parlamento un importante quadro informativo della situazione economica del paese, con specifiche informazioni a consuntivo sulla formazione del prodotto interno lordo, sulla distribuzione del reddito e sull'impiego delle risorse, sulla finanza pubblica, sull'occupazione, sulla previdenza e sulla sanità; rilevata, conseguentemente, la necessità di evitare tali eventuali problematiche in sede applicativa della nuova legge di contabilità e finanza pubblica;

impegna il Governo:

in sede di attuazione della presente legge, ad interpretare l'articolo 52, comma 3, come riferito esclusivamente all'entrata in vigore della «Relazione sull'economia e finanza pubblica e, pertanto, a presentare alle Camere entro il mese di aprile 2010 la "Relazione generale sulla situazione economica del paese per il 2009"».

________________

(*) Accolto dal Governo


TITOLO I

PRINCÌPI DI COORDINAMENTO, OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA E ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

 

Art. 1.

Approvato

(Princìpi di coordinamento e ambito di riferimento)

1. Le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base dei princìpi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica, e ne condividono le conseguenti responsabilità.

2. Ai fini della presente legge, per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari.

3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 è operata annualmente dall'lSTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 luglio.

4. Le disposizioni recate dalla presente legge e dai relativi decreti legislativi costituiscono princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

5. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti.

 

 

EMENDAMENTI

 

1.100

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «Le disposizioni» con le seguenti: «I principi contenuti nelle disposizioni».

 

1.101

FOSSON, D'ALIA, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Respinto

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dalle relative norme di attuazione, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42».

 

1.102

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON

Id. em. 1.101

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dalle relative norme di attuazione, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

 

ARTICOLO 2 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

Approvato

(Delega al Governo per l'adeguamento dei sistemi contabili)

1. Per consentire il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle regioni e degli enti locali, e dei relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica. I sistemi e gli schemi di cui al primo periodo sono raccordabili con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato al fine di consentire il consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione, gestione e rendicontazione dei conti delle amministrazione pubbliche;

b) definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi di cui alla lettera a);

c) adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite, al fine di rendere più trasparenti e significative le voci di bilancio dirette all'attuazione delle politiche pubbliche, e adozione di un sistema unico di codifica dei singoli provvedimenti di spesa correlati alle voci di spesa riportate nei bilanci;

d) affiancamento, ai fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale che si ispirino a comuni criteri di contabilizzazione;

e) adozione di un bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società o altri organismi controllati, secondo uno schema tipo definito dal Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con i Ministri interessati;

f) definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni alle diverse amministrazioni individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Ai decreti legislativi di cui al comma 1 è allegato un nomenclatore che illustra le definizioni degli istituti contabili e le procedure finanziarie per ciascun comparto o tipologia di enti, a cui si conformano i relativi regolamenti di contabilità.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo. I decreti legislativi che comportino riflessi di ordine finanziario devono essere corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3.

5. Ai fini della predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1 è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, senza oneri a carico della finanza pubblica, il comitato per i princìpi contabili delle amministrazioni pubbliche, composto da ventitré componenti, così suddivisi:

a) quattro rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, uno dei quali con funzioni di presidente, e un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della difesa, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nonché un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) un rappresentante tecnico dell'amministrazione della Camera dei deputati e uno dell'amministrazione del Senato della Repubblica, designati dai rispettivi Presidenti, come invitati permanenti, e un rappresentante della Corte dei conti;

c) un rappresentante dell'ISTAT;

d) sette rappresentanti degli enti territoriali, di cui tre designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno dei quali per le autonomie speciali, uno designato dall'Unione delle province d'Italia (UPI), uno designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno designato dall'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM) e uno designato dalle Assemblee legislative regionali e delle province autonome, d'intesa tra di loro nell'ambito della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;

e) tre esperti in materia giuridico-contabile-economica.

6. Alla legge 5 maggio 2009, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché al fine di armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio dei medesimi enti ed i relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica»;

b) all'articolo 2, comma 2, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato; adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite; adozione di un bilancio consolidato con le proprie aziende, società o altri organismi controllati, secondo uno schema comune; affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale ispirati a comuni criteri di contabilizzazione; raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi; definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche di cui alla presente legge tenute al regime di contabilità civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi; definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai diversi enti territoriali; al fine di dare attuazione agli articoli 9 e 13, individuazione del termine entro il quale regioni ed enti locali devono comunicare al Governo i propri bilanci preventivi e consuntivi, come approvati, e previsione di sanzioni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera e), in caso di mancato rispetto di tale termine»;

c) all'articolo 2, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Almeno uno dei decreti legislativi di cui al comma 1 è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Un decreto legislativo, da adottare entro il termine previsto al comma 1 del presente articolo, disciplina la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 2 dell'articolo 20. Il Governo trasmette alle Camere, entro il 30 giugno 2010, una relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali e ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse. Tale relazione è comunque trasmessa alle Camere prima degli schemi di decreto legislativo concernenti i tributi, le compartecipazioni e la perequazione degli enti territoriali»;

d) all'articolo 3, comma 6, terzo periodo, dopo le parole: «l'esercizio della delega» sono inserite le seguenti: «o successivamente»;

e) all'articolo 4, comma 1, primo periodo, le parole: «trenta componenti e» sono sostituite dalle seguenti: «trentadue componenti, due dei quali rappresentanti dell'ISTAT e, per i restanti trenta componenti,».

7. Il comitato per i princìpi contabili agisce in reciproco raccordo con la Commissione tecnica paritetica per il federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, per le attività di cui all'articolo 2, comma 2, lettera h), della medesima legge con lo scambio di tutte le risultanze relative alla armonizzazione dei bilanci pubblici.

8. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, tenendo anche conto dei decreti legislativi da adottare ai sensi degli articoli 40 e 42, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con le stesse modalità previsti dal presente articolo.

 

EMENDAMENTO

 

2.100

FOSSON, D'ALIA, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Respinto

Al comma 6, lettera c)capoverso 6, le parole: «, le province autonome di Trento e di Bolzano» sono soppresse.

 

ARTICOLI 3 E 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 3.

Approvato

(Rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità e finanza pubblica)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette, in allegato alla Relazione sull'economia e la finanza pubblica, un rapporto sullo stato di attuazione della presente legge con particolare riferimento alle attività volte alla realizzazione della nuova organizzazione del bilancio dello Stato e dei bilanci delle altre amministrazioni pubbliche, evidenziando il collegamento tra la nuova struttura del bilancio e la nuova organizzazione delle amministrazioni pubbliche conseguente all'attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, e dei relativi decreti legislativi. Nel rapporto si dà altresì conto dello stato di attuazione delle disposizioni di cui alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come sostituita dall'articolo 2, comma 6, lettera b), della presente legge.

TITOLO II

MISURE PER LA TRASPARENZA E LA CONTROLLABILITÀ DELLA SPESA

Art. 4.

Approvato

(Controllo parlamentare)

1. Il Governo, nel rapporto di cui all'articolo 3 e su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti, fornisce alle medesime Commissioni tutte le informazioni utili ad esercitare un controllo costante sull'attuazione della presente legge. Sulla base delle informazioni ricevute e dell'attività istruttoria svolta anche in forma congiunta con le modalità definite dalle intese di cui al comma 2, le Commissioni parlamentari competenti delle due Camere formulano osservazioni ed esprimono valutazioni utili alla migliore impostazione dei documenti di bilancio e delle procedure di finanza pubblica.

2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, al fine di favorire lo svolgimento congiunto dell'attività istruttoria utile al controllo parlamentare e di potenziare la capacità di approfondimento dei profili tecnici della contabilità e della finanza pubblica da parte delle Commissioni parlamentari competenti, adottano intese volte a promuovere le attività delle due Camere, anche in forma congiunta, nonché la collaborazione tra le rispettive strutture di supporto tecnico, con particolare riferimento ai seguenti ambiti:

a) monitoraggio, controllo e verifica degli andamenti della finanza pubblica e analisi delle misure finalizzate al miglioramento della qualità della spesa, con particolare riferimento all'individuazione di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi di bilancio;

b) verifica dello stato di attuazione del processo di riforma e dell'adeguamento della struttura del bilancio, con particolare riferimento alla progressiva adozione del bilancio di cassa e al suo collegamento con la contabilità economica, alla ridefinizione funzionale dei programmi in rapporto a precisi obiettivi, alla classificazione delle tipologie di spesa e ai parametri di valutazione dei risultati;

c) analisi del contenuto informativo necessario dei documenti trasmessi dal Governo, al fine di assicurare un'informazione sintetica, essenziale e comprensibile, con il grado di omogeneità sufficiente a consentire la comparabilità nel tempo tra settori, livelli territoriali e tra i diversi documenti;

d) verifica delle metodologie utilizzate dal Governo per la copertura finanziaria delle diverse tipologie di spesa, nonché per la quantificazione degli effetti finanziari derivanti da provvedimenti legislativi, e identificazione dei livelli informativi di supporto della quantificazione, nonché formulazione di indicazioni per la predisposizione di schemi metodologici distinti per settore per la valutazione degli effetti finanziari;

e) analisi delle metodologie utilizzate per la costruzione degli andamenti tendenziali di finanza pubblica, anche di settore, delle basi conoscitive necessarie per la loro verifica, nonché riscontro dei contenuti minimi di raccordo tra andamenti tendenziali e innovazioni legislative.

 

EMENDAMENTO

4.1

MORANDO, LUSI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MILANA, ROSSI NICOLA

Respinto

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

«Art. 4. - (Istituzione della Commissione parlamentare per la trasparenza dei conti pubblici). - 1. È istituita la Commissione parlamentare per la trasparenza dei conti pubblici, avente il compito di promuovere e tutelare la trasparenza e l'informazione nel campo della finanza pubblica.

2. La Commissione è composta di venti membri designati dai Presidenti delle due Camere in modo da garantire la rappresentanza proporzionale della maggioranza e delle opposizioni.

3. La Commissione esprime indirizzi:

a) sul contenuto informativo necessario dei documenti trasmessi dal Governo, con l'obiettivo di migliorare il contenuto informativo e rendere omogenea la prospettazione delle informazioni, al fine della comparabilità nel tempo e tra strumenti;

b) sulle metodologie per la quantificazione delle innovazioni legislative con identificazione dei livelli informativi di supporto della quantificazione, nonché sull'eventuale predisposizione di schemi metodologici per settore per la valutazione degli effetti finanziari;

c) sulle metodologie per la costruzione degli andamenti tendenziali di finanza pubblica, anche di settore, con evidenziazione delle basi conoscitive necessarie per la loro verifica; sulla definizione dei contenuti minimi di raccordo tra andamenti tendenziali e innovazioni legislative; sui criteri metodologici per la predisposizione di previsioni a politiche invariate;

d) sull'identificazione di ambiti per i quali è possibile migliorare la struttura dell'informazione disponibile ai fini della predisposizione dei bilanci;

e) su ogni altra attività istruttoria e metodologica relativa all'informazione nel campo della finanza pubblica.

4. La Commissione trasmette i propri atti alle Presidenze dei due rami del Parlamento e al Ministro dell'economia e delle finanze».

 

ARTICOLI 5 E 6 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

 

Art. 5.

Approvato

(Criteri di nomina del Presidente dell'ISTAT)

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «La designazione effettuata dal Governo è sottoposta al previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che possono procedere all'audizione della persona designata. La nomina è subordinata al parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti».

 

Art. 6.

Approvato

(Accesso alle banche dati e pubblicità di elementi informativi)

1. Ai fini del controllo parlamentare sulla finanza pubblica, anche di settore, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno accesso, sulla base di apposite intese, alle banche dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa gestita da soggetti pubblici rilevante ai fini del controllo della finanza pubblica.

2. Nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze sono pubblicati, in formato elettronico elaborabile, i disegni di legge e le leggi di cui agli articoli 11, 21, 33 e 35 con i rispettivi allegati.

3. I decreti di variazione al bilancio adottati in conseguenza dell'approvazione di provvedimenti legislativi sono resi disponibili, sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze, il giorno successivo a quello della loro registrazione da parte della Corte dei conti.

4.  Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) trasmette in via telematica alle Camere le proprie delibere entro dieci giorni dalla data della registrazione da parte della Corte dei conti ovvero, ove questa non sia prevista, entro dieci giorni dalla data della loro adozione.

 

EMENDAMENTI

6.1

MORANDO, LUSI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MILANA, ROSSI NICOLA

Respinto

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «sulla base di apposite intese».

 

6.2

MORANDO, LUSI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MILANA, ROSSI NICOLA

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «il giorno successivo a quello della loro registrazione da parte della Corte dei conti» con le seguenti: «entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della relativa legge nella Gazzetta ufficiale».

 

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 6

6.0.1

MORANDO, LUSI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MILANA, ROSSI NICOLA

Respinto

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Struttura unica di supporto tecnico)

1. Gli elementi tecnici funzionali all'esercizio del controllo parlamentare della finanza pubblica sono forniti da un'unica, apposita struttura di supporto, istituita d'intesa tra i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

 

6.0.2

BALDASSARRI, SAIA

Id. em. 6.0.1

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Struttura unica di supporto tecnico)

1. Gli elementi tecnici funzionali all'esercizio del controllo parlamentare della finanza pubblica sono forniti da un'unica, apposita struttura di supporto, istituita d'intesa tra i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.».

 

ARTICOLO SOPPRESSO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

(Struttura unica di supporto tecnico)

1. Gli elementi tecnici funzionali all'esercizio del controllo parlamentare della finanza pubblica sono forniti da un'unica, apposita struttura di supporto, istituita d'intesa tra i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

 

ARTICOLI 7 E 8 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA

 

Art. 7.

Approvato

(Ciclo e strumenti della programmazione e di bilancio)

1. L'impostazione delle previsioni di entrata e di spesa dei bilanci delle amministrazioni pubbliche è ispirata al metodo della programmazione.

2. Gli strumenti della programmazione sono:

a) la Relazione sull'economia e la finanza pubblica, da presentare alle Camere entro il 15 aprile di ogni anno;

b) lo schema di Decisione di finanza pubblica, da presentare alle Camere entro il 15 settembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni parlamentari;

c) il disegno di legge di stabilità, da presentare alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno, corredato di una nota tecnico-illustrativa da inviare alle Camere;

d) il disegno di legge del bilancio dello Stato, da presentare alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno;

e) il disegno di legge di assestamento, da presentare alle Camere entro il 30 giugno di ogni anno;

f) i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, da presentare alle Camere entro il mese di febbraio;

g) l'aggiornamento del Programma di stabilità, da presentare al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea secondo il calendario concordato in sede europea;

h) gli specifici strumenti di programmazione delle altre amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato.

3. I documenti di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e g), sono presentati alle Camere dal Governo su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il documento di cui al comma 2, lettera a), è presentato alle Camere dal Ministro dell'economia e delle finanze.

 

Art. 8.

Approvato

(Coordinamento della finanza pubblica degli enti territoriali)

1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali determinano gli obiettivi dei propri bilanci annuali e pluriennali in coerenza con gli obiettivi programmatici risultanti dalla Decisione di cui all'articolo 10.

2. Anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 11, comma 3, lettera m), nell'ambito della procedura di cui all'articolo 10, comma 5, viene definito il quadro di riferimento normativo per il Patto di stabilità interno, caratterizzato da stabilità, coerenza, conformità ai parametri europei e rispetto dell'autonomia gestionale degli enti. Il Patto di stabilità interno, in coerenza con gli obiettivi nazionali, articolati per sottosettori, stabiliti ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera e), definisce gli interventi necessari per il loro conseguimento distintamente per regioni, province e comuni.

3. In sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, di seguito denominata «Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica», vengono fornite indicazioni ai fini del collegamento tra gli obiettivi aggregati da fissare nell'ambito della Decisione di finanza pubblica e le regole previste per il singolo ente in ragione della categoria di appartenenza.

4. Per la spesa in conto capitale, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, nell'ambito degli obiettivi di cui al comma 3, la Decisione di finanza pubblica e la legge di stabilità individuano la quota di indebitamento delle amministrazioni locali, e successivamente per il complesso delle province e dei comuni, articolata per regioni, in coerenza con l'obiettivo aggregato individuato per l'intera pubblica amministrazione.

 

EMENDAMENTI

8.1

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, DE TONI, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Sopprimere il comma 4.

 

8.2

MORANDO, LUSI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MILANA, ROSSI NICOLA

Respinto

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Il ricorso al debito, per la spesa in conto capitale, da parte di uno o più enti territoriali, in misura eccedente il limite stabilito dalla applicazione all'ente stesso del Patto di stabilità interno vigente, è autorizzato, nell'ambito di ciascuna regione ai sensi del comma 4-ter, a condizioni che venga compensato da un corrispondente minore ricorso al debito da parte di uno o più enti territoriali della stessa regione.

4-ter. Le regioni, fermo restando l'obiettivo di finanza pubblica complessivamente determinato in applicazione del Patto di stabilità interno vigente, possono adattare per gli enti locali del proprio territorio le regole e i vincoli di finanza pubblica fissati dalla legge nazionale, in relazione alle diversità delle situazioni finanziarie ed economiche delle regioni stesse, e coordinano la procedura di ripartizione della quota di indebitamento per la spesa in conto capitale dei comuni e delle province, anche al fine di consentire lo scambio di tale quota tra uno o più enti locali della regione, ai fini dell'ottimizzazione della distribuzione territoriale e temporale della spesa in conto capitale».

 

8.100

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, per le ragioni a statuto speciale e per le provincie autonome di Trento e di Bolzano, il coordinamento della finanza pubblica è disciplinato dalle norme di attuazione degli statuti speciali ai sensi dell'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Le predette norme dispongono anche relativamente alle attività di monitoraggio di cui al titolo IV della presente legge».

 

ARTICOLO 9 INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 9.

Approvato

(Rapporti con l'Unione europea in tema di finanza pubblica)

1. In sede di predisposizione dell'aggiornamento del Programma di stabilità da presentare al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea, il Governo trasmette alle Camere e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, entro i quindici giorni antecedenti la data di presentazione concordata in sede europea, lo schema di aggiornamento del Programma di stabilità che comprende un quadro sulle prospettive di medio termine della politica economica italiana nell'ambito dell'Unione europea, con l'indicazione delle linee guida per la sua implementazione a livello di politiche nazionali.

 

EMENDAMENTO

 

9.1

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, DE TONI, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «alle Camere» aggiungere le seguenti: «, ai fini delle conseguenti deliberazioni e secondo le modalità stabilite dai regolamenti parlamentari,».

 

ARTICOLO 10 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 10.

Approvato

(Decisione di finanza pubblica)

1. La Decisione di finanza pubblica, come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari, contiene gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica almeno per il triennio successivo e definisce gli obiettivi articolati per i sottosettori del conto delle amministrazioni pubbliche relativi alle amministrazioni centrali, alle amministrazioni locali e agli enti di previdenza e assistenza sociale. Essa, inoltre, aggiorna le previsioni per l'anno in corso.

2. Nella decisione di cui al comma 1, oltre alla valutazione degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi macroeconomici fissati nei precedenti documenti programmatici e alle previsioni contenute nella Relazione di cui all'articolo 12, sono riportati:

a) l'indicazione della evoluzione economico-finanziaria internazionale, per l'anno in corso e per il periodo di riferimento; per l'Italia, le previsioni macroeconomiche tendenziali e programmatiche, per ciascun anno del periodo di riferimento, con evidenziazione dei contributi alla crescita delle diverse determinanti, dell'evoluzione dei prezzi, del mercato del lavoro e dell'andamento dei conti con l'estero; l'esplicitazione dei parametri economici essenziali utilizzati per le previsioni di finanza pubblica in coerenza con gli andamenti macroeconomici tendenziali e programmatici;

b) le previsioni tendenziali a legislazione vigente, basate sui parametri di cui alla lettera a) e, per la parte discrezionale della spesa, sull'invarianza dei servizi e delle prestazioni offerte, dei flussi di entrata e di uscita del conto economico dei sottosettori di cui al comma 1, al netto e al lordo delle eventuali misure una tantum ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni pubbliche, e di quelli del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche, con una indicazione di massima anche per l'anno in corso, dei motivi degli scostamenti tra gli andamenti tendenziali indicati e le previsioni riportate nei precedenti documenti programmatici, nonché con l'indicazione della pressione fiscale delle amministrazioni pubbliche. Sono inoltre indicate le previsioni relative al debito delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso e per i sottosettori di cui al comma 1, nonché le risorse destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate, con evidenziazione dei fondi nazionali addizionali;

c) le previsioni tendenziali del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e del saldo di cassa del settore statale;

d) una indicazione di massima, accanto alle previsioni di cui alle lettere b) e c), delle risorse finanziarie necessarie a confermare normativamente, per il periodo di riferimento del documento, gli impegni e gli interventi di politica economica e di bilancio adottati negli anni precedenti per i principali settori di spesa;

e) gli obiettivi programmatici, indicati per ciascun anno del periodo di riferimento in rapporto al prodotto interno lordo e tenuto conto della manovra di cui alla lettera g), per l'indebitamento netto, per il saldo di cassa e per il debito delle amministrazioni pubbliche, al netto e al lordo degli interessi e delle eventuali misure una tantum ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni pubbliche, articolati per i sottosettori di cui al comma 1, nonché, in valore assoluto, per il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e per il saldo di cassa del settore statale e, a fini conoscitivi, l'obiettivo di massima della pressione fiscale complessiva, coerente con il livello massimo di spesa corrente;

f) in coerenza con gli obiettivi di cui alla lettera e), il contenuto del Patto di convergenza, del Patto di stabilità interno e delle sanzioni per gli enti territoriali nel caso di mancato rispetto di quanto previsto dal Patto di stabilità interno;

g) l'articolazione della manovra necessaria per il conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera e), almeno per un triennio, per i sottosettori di cui al comma 1, con l'indicazione delle azioni da assumere nei diversi settori di spesa delle amministrazioni centrali, e le misure atte a realizzare il percorso di convergenza previsto dall'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n.  42, come modificato dall'articolo 51, comma 3, della presente legge;

h) l'indicazione di eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dalla Decisione di finanza pubblica, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia. I regolamenti parlamentari determinano le procedure e i termini per l'esame dei disegni di legge collegati;

i) l'evidenziazione, a fini conoscitivi, del prodotto potenziale e degli indicatori strutturali programmatici del conto economico delle pubbliche amministrazioni.

3. Il Governo presenta alle Camere una Nota di aggiornamento della Decisione di cui al comma 1, come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari, ogniqualvolta intenda modificare gli obiettivi di cui al comma 2, lettera e), ovvero in caso di scostamenti rilevanti degli andamenti di finanza pubblica rispetto ai medesimi obiettivi che rendano necessari interventi correttivi.

4. In apposita nota metodologica allegata alla Decisione di cui al comma 1, sono esposti analiticamente i criteri di formulazione delle previsioni tendenziali di cui al comma 2, lettera b).

5. Entro il 15 luglio il Governo, tenendo conto delle determinazioni assunte in sede di definizione del Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come modificato dall'articolo 51, comma 3, della presente legge, invia alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, per il preventivo parere da esprimere entro il 10 settembre, le linee guida per la ripartizione degli obiettivi di cui al comma 2, lettera e), del presente articolo. Entro il medesimo termine del 15 luglio le linee guida sono trasmesse alle Camere. Alle Camere è altresì trasmesso il parere di cui al primo periodo.

6. La Decisione di cui al comma 1 è corredata delle relazioni programmatiche per ciascuna missione di spesa del bilancio dello Stato e delle relazioni sullo stato di attuazione delle relative leggi pluriennali. Per ciascuna legge pluriennale di spesa in scadenza, il Ministro competente valuta se permangono le ragioni che a suo tempo ne avevano giustificato l'adozione, tenuto anche conto dei nuovi programmi da avviare.

7. Alle relazioni di cui al comma 6 il Ministro dell'economia e delle finanze allega un quadro riassuntivo di tutte le leggi di spesa a carattere pluriennale, con indicazione per ciascuna legge degli eventuali rinnovi e della relativa scadenza, delle somme complessivamente autorizzate, indicando quelle effettivamente erogate e i relativi residui di ciascun anno, nonché quelle che restano ancora da erogare.

8. In apposita sezione del quadro riassuntivo di cui al comma 7 è esposta, in allegato, la ricognizione puntuale di tutti i contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, con specifica indicazione di quelli attivati e delle eventuali ulteriori risorse anche non statali che concorrono al finanziamento dell'opera. Per ogni intervento finanziato mediante l'utilizzo di contributi pluriennali viene indicato lo stato di avanzamento conseguito delle opere da essi finanziate, il relativo costo sostenuto, nonché la previsione di avanzamento e di costo per gli anni successivi fino alla conclusione dell'opera, con distinta evidenza del costo e dell'utilizzo dei contributi pluriennali per ciascuno degli anni del triennio successivo. I Ministeri competenti sono tenuti a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze tutti i dati necessari alla predisposizione dell'allegato di cui al presente comma entro il 30 giugno. In caso di mancata comunicazione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del dirigente responsabile pari al 5 per cento della sua retribuzione di risultato.

9. Il programma predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, è allegato alla Decisione di cui al comma 1.

 

EMENDAMENTI

10.3

MORANDO, LUSI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MILANA, ROSSI NICOLA

Respinto

Al comma 2, lettera e), sopprimere le seguenti parole: «, a fini conoscitivi,».

 

10.4

BALDASSARRI, SAIA

Id. em. 10.3

Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: «, a fini conoscitivi,».

 

10.6

MORANDO, LUSI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MILANA, ROSSI NICOLA

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) a fini conoscitivi, le previsioni in termini programmatici della disaggregazione degli obiettivi di cui alla lettera e) con riferimento alle entrate e alle spese, al netto e al lordo degli interessi e delle eventuali misure una tantum ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni pubbliche;».

 

10.7

BALDASSARRI, SAIA

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) le previsioni in termini programmatici della disaggregazione degli obiettivi di cui alla lettera e) con riferimento alle entrate e alle spese.».

 

10.8

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, DE TONI, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di proseguire nell'azione di rigore dei conti pubblici, riducendo la spesa corrente senza ricorrere all'utilizzo della leva fiscale e all'incremento della pressione fiscale complessiva, entro il 30 novembre di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, trasmette al Parlamento una relazione sull'andamento reale delle entrate tributarie e contributive, con specifico riguardo alla pressione fiscale complessiva dell'anno in corso e agli eventuali scostamenti della stessa rispetto agli andamenti programmatici».

 

ARTICOLO 11 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

 

Art. 11.

Approvato

(Manovra di finanza pubblica)

1. La legge di stabilità e la legge di bilancio compongono la manovra triennale di finanza pubblica. Essa contiene, per il triennio di riferimento, le misure qualitative e quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici indicati all'articolo 10, commi 1 e 2, della presente legge. Nel corso del periodo considerato dalla manovra, in caso di eventuali aggiornamenti degli obiettivi, conseguenti anche a cambiamenti delle condizioni economiche, la manovra annuale ridetermina gli interventi per gli anni successivi a quello in corso.

2. La legge di stabilità dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi.

3. La legge di stabilità contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel triennio considerato dal bilancio pluriennale. Essa non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale. In particolare, essa indica:

a) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, comprese le eventuali regolazioni contabili e debitorie pregresse specificamente indicate;

b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, afferenti a imposte dirette e indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto di norma dal 1º gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonché le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione. È fatto salvo quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, con riferimento ai tributi, alle addizionali e alle compartecipazioni delle regioni e degli enti locali;

c) gli importi dei fondi speciali previsti dall'articolo 18 e le corrispondenti tabelle;

d) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, con esclusione delle spese obbligatorie;

e) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, con distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni;

f) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente;

g) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico. Il suddetto importo, per la parte non utilizzata al termine dell'esercizio, è conservato nel conto dei residui fino alla sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei provvedimenti negoziali;

h) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di stabilità dalle leggi vigenti;

i) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, fatto salvo quanto previsto dalla lettera m);

l) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo 17, comma 13;

m) le norme eventualmente necessarie a garantire l'attuazione del Patto di stabilità interno, come definito ai sensi degli articoli 8, comma 2, e 10, comma 2, lettera f), nonché a realizzare il Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n.  42, come modificato dall'articolo 51, comma 3, della presente legge.

4. Al disegno di legge di stabilità è allegato, a fini conoscitivi, un prospetto riepilogativo degli effetti triennali sui saldi di finanza pubblica derivanti dalla manovra adottata ai sensi del presente articolo. Il medesimo prospetto, aggiornato sulla base delle modifiche apportate dal Parlamento al disegno di legge, è allegato alla legge di stabilità.

5. Per la spesa, le disposizioni normative della legge di stabilità sono articolate, di norma, per missione e indicano il programma cui si riferiscono.

6. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, la legge di stabilità può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni da iscrivere, ai sensi dell'articolo 18, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. Gli eventuali margini di miglioramento del risparmio pubblico risultanti dal bilancio di previsione a legislazione vigente rispetto all'assestamento relativo all'esercizio precedente possono essere utilizzati per la copertura finanziaria della legge di stabilità, purché risulti assicurato un valore positivo del risparmio pubblico.

7. In ogni caso, ferme restando le modalità di copertura di cui al comma 6, le nuove o maggiori spese disposte con la legge di stabilità non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti sia in conto capitale, incompatibili con gli obiettivi determinati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera e), nella Decisione di finanza pubblica, come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari.

8. In allegato alla relazione al disegno di legge di stabilità sono indicati i provvedimenti legislativi adottati nel corso dell'esercizio ai sensi dell'articolo 17, comma 13, con i relativi effetti finanziari, nonché le ulteriori misure correttive da adottare ai sensi del comma 3, lettera l), del presente articolo.

9. Il disegno di legge di stabilità, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 3, è accompagnato dalla nota tecnico-illustrativa di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c). La nota è un documento conoscitivo di raccordo tra il disegno di legge di bilancio presentato alle Camere e il conto economico delle pubbliche amministrazioni, che espone i contenuti della manovra, i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica articolati nei vari settori di intervento e i criteri utilizzati per la quantificazione degli stessi. Essa contiene inoltre le previsioni del conto economico delle pubbliche amministrazioni secondo quanto previsto all'articolo 10, comma 2, lettera b), e del relativo conto di cassa, integrate con gli effetti della manovra di finanza pubblica per il triennio di riferimento.

10. La relazione tecnica allegata al disegno di legge di stabilità contiene altresì la valutazione di cui all'articolo 10, comma 6, secondo periodo, in relazione alle autorizzazioni di rifinanziamento presenti nel medesimo disegno di legge.

 

EMENDAMENTO E ORDINE DEL GIORNO

 

11.1

MORANDO, LUSI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MILANA, ROSSI NICOLA

Ritirato e trasformato nell'odg G11.1

Al comma 3, lettera i), dopo le parole: «a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio» aggiungere le seguenti: «salvo che esse si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi di cui all'articolo 10, comma 2, lettere b) e c),».

 

G11.1 (già em. 11.1)

MORANDO

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1397-B,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di interpretare la disposizione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera i), nel senso che la legge di stabilità possa contenere norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle di carattere ordinamentale o organizzatorio, salvo che esse si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi di cui all'articolo 10, comma 2, lettere b) e c).

________________

(*) Accolto dal Governo

 

 

ARTICOLO 12 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 12.

Approvato

(Relazione sull'economia e la finanza pubblica)

1. La Relazione sull'economia e la finanza pubblica contiene:

a) l'analisi dell'andamento dell'economia e del conto economico e del conto di cassa delle amministrazioni pubbliche nell'anno precedente e degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi indicati nella Decisione di cui all'articolo 10;

b) l'aggiornamento delle previsioni macroeconomiche, del conto economico delle amministrazioni pubbliche e dei relativi sottosettori nonché del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche per il periodo di previsione della Decisione e, in caso di scostamento dagli obiettivi, le eventuali misure correttive che il Governo intende adottare;

c) le indicazioni sul saldo di cassa del settore statale e sulle correlate modalità di copertura;

2. La Relazione di cui al comma 1, in particolare, fornisce le informazioni di dettaglio sui consuntivi e sulle previsioni dei conti dei principali settori di spesa, con particolare riferimento a quelli relativi al pubblico impiego, alla protezione sociale e alla sanità, nonché sul debito delle amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio. Essa fornisce inoltre, in apposita appendice, i dati relativi al bilancio statale secondo la classificazione economica con particolare riferimento alle principali tipologie di spesa, tra cui:

a) redditi da lavoro dipendente distinti tra i comparti dei Ministeri, della scuola, dei Corpi di polizia, delle Forze armate e altri;

b) consumi intermedi, distinti in funzionamento dell'amministrazione, della difesa, della sicurezza e altre spese per consumi intermedi;

c) trasferimenti correnti e in conto capitale, distinti per i principali programmi.

3. La Relazione di cui al presente articolo dà altresì conto, ove disponibile, del parere del Consiglio dell'Unione europea sull'aggiornamento del Programma di stabilità.

4. Il Ministro dello sviluppo economico presenta alle Camere, entro il 15 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, in allegato alla Relazione di cui al presente articolo, un'unica relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo alla ricaduta occupazionale, alla coesione sociale e alla sostenibilità ambientale, nonché alla ripartizione territoriale degli interventi.

5. In apposito allegato alla Relazione di cui al presente articolo, per la spesa del bilancio dello Stato sono esposte, con riferimento agli ultimi dati di consuntivo disponibili, le risorse destinate alle singole regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano distinte tra spese correnti e spese in conto capitale.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 1º luglio di ogni anno, ad integrazione della Relazione di cui al presente articolo, trasmette alle Camere un apposito allegato in cui sono riportati i risultati del monitoraggio degli effetti sui saldi di finanza pubblica, sia per le entrate che per le spese, derivanti dalle misure contenute nelle manovre di bilancio adottate anche in corso d'anno, che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono tenuti ad assicurare; sono inoltre indicati gli scostamenti rispetto alle valutazioni originarie e le relative motivazioni.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere, entro il mese di aprile di ogni anno, la Relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno precedente.

 

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 12

 

12.0.100

BALDASSARRI, SAIA

Respinto

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«12-bis.

(Autorità dei conti pubblici)

1. Al fine di garantire una maggiore corrispondenza fra le previsioni, gli obiettivi e i risultati di finanza pubblica fissati dal Governo e dal Parlamento, di assicurare modalità costanti e tempestive di monitoraggio sull'andamento dei conti pubblici e al fine di certificare il bilancio dello Stato e i bilanci di tutti gli enti pubblici, anche territoriali, è istituita l'Autorità dei conti pubblici per il monitoraggio e la verifica degli andamenti della finanza pubblica, di seguito "Autorità".

2. L'Autorità procede all'acquisizione dei dati utili da tutte le amministrazioni pubbliche, avendo a tal fine libero accesso alle relative banche dati per i profili di competenza, nonché alle rilevazioni necessarie per analizzare l'andamento dei conti pubblici e per verificare la coerenza tra i dati programmatici e i risultati conseguiti nel corso dell'esercizio finanziario; produce simulazioni e analisi macroeconomiche e di finanza pubblica sugli effetti delle misure assunte dal Governo e dalle leggi e atti aventi forza di legge; fornisce una valutazione dei principali  indicatori economici e finanziari dell'economia nazionale.

3. L'Autorità  ha personalità giuridica di diritto pubblico e piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge.

4. L'Autorità è composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone in possesso di requisiti professionali di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralità e indipendenza, nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso. La proposta di nomina è sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari. La designazione dei componenti non può essere effettuata se non in caso di parere favorevole espresso con la maggioranza dei due terzi dei componenti. Le Commissioni possono procedere all'audizione dei designati. I componenti durano in carica 7 anni e possono essere confermati una sola volta.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti gli emolumenti dei componenti.

6. Il presidente e i membri dell'Autorità non possono esercitare, a pena di decadenza dall'ufficio, alcuna attività professionale, neppure di consulenza, né essere amministratori, sindaci revisori o dipendenti di imprese commerciali o di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. Per tutta la durata del mandato i dipendenti statali sono collocati fuori ruolo e i dipendenti di enti pubblici sono collocati d'ufficio in aspettativa. Il rapporto di lavoro dei dipendenti privati è sospeso ed i dipendenti stessi hanno diritto alla conservazione del posto.

7. L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle finanze. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dall'Autorità entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, il quale deve comunque contenere le spese indicate entro i limiti delle entrate previste, sono stabiliti dal regolamento, di cui al successivo comma, che disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nel Bollettino dell'Autorità.

8. La Autorità delibera le norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere.

9. Le deliberazioni della Autorità concernenti i regolamenti di cui ai commi 7 e 8 sono adottate con non meno di quattro voti favorevoli. I predetti regolamenti sono sottoposti al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale, sentito il Ministro dell'Economia e delle finanze, ne verifica la legittimità in relazione alle norme della  presente legge, e successive modificazioni e integrazioni, e li rende esecutivi, con proprio decreto, entro il termine di venti giorni dal ricevimento, ove non intenda formulare, entro il termine suddetto, proprie eventuali osservazioni. Queste ultime devono essere effettuate, in unico contesto, sull'insieme del regolamento e sulle singole disposizioni. In ogni caso, trascorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, i regolamenti divengono esecutivi.

10. Entro il 31 marzo di ciascun anno l'Autorità trasmette alle Camere e al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione sull'attività svolta e sugli indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire.

11. È istituito un apposito ruolo del personale dipendente della Autorità dei conti pubblici. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica è determinato in  un massimo di cinquanta unità. Il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere sono stabiliti in conformità con il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti della Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell'Autorità.

12. Al personale in servizio presso la Autorità è in ogni caso fatto divieto di assumere altro impiego o incarico o esercitare attività professionali, commerciali o industriali. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso per titoli ed esami con richiesta di requisiti di competenza ed esperienza nei settori di attività istituzionali della Autorità. I concorsi sono indetti dalla stessa Autorità e si svolgono secondo i bandi appositamente emanati. Il personale dell'Autorità può anche provenire, nelle forme previste dalla legge e previa deliberazione dei componenti della stessa adottate con non meno di quattro voti favorevoli, dai ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento delle Finanze, Ministero dell'interno, della Banca d'Italia, della Corte dei conti, dell'Istituto Nazionale di Statistica, di regioni e enti locali.

13. L'Autorità, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero di venticinque unità. Le relative deliberazioni sono adottate con non meno di quattro voti favorevoli».

 

ARTICOLO SOPPRESSO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

TITOLO IV

MONITORAGGIO DEI CONTI PUBBLICI

(Attuazione dell'articolo 117 della Costituzione)

1. Le disposizioni del presente titolo costituiscono attuazione dell'articolo 117, primo comma, secondo comma, lettera r), e terzo comma, della Costituzione.

 

ARTICOLO 13 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 13.

Approvato

(Banca dati delle amministrazioni pubbliche)

1. Al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari per dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale, le amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, accessibile alle stesse amministrazioni pubbliche secondo modalità da stabilire con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all'attuazione della presente legge. Con apposita intesa in sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica sono definite le modalità di accesso degli enti territoriali alla banca dati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è individuata la struttura dipartimentale responsabile della suddetta banca dati.

2. In apposita sezione della banca dati di cui al comma 1 sono contenuti tutti i dati necessari a dare attuazione al federalismo fiscale. Tali dati sono messi a disposizione, anche mediante accesso diretto, della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale e della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica per l'espletamento delle attività di cui agli articoli 4 e 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come modificata dall'articolo 2, comma 6, della presente legge.

3. L'acquisizione dei dati avviene sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'ISTAT, il CNIPA e la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica relativamente agli enti territoriali. L'acquisizione dei dati potrà essere effettuata anche attraverso l'interscambio di flussi informativi con altre amministrazioni pubbliche. Anche la Banca d'Italia provvede ad inviare per via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni necessarie al monitoraggio e al consolidamento dei conti pubblici.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari complessivamente a 10 milioni di euro per l'anno 2010, 11 milioni di euro per l'anno 2011 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Con il medesimo decreto di cui al comma 3 possono essere stabilite le modalità di ripartizione delle risorse tra le amministrazioni preposte alla realizzazione della banca dati.

 

EMENDAMENTI

 

13.1

MORANDO, LUSI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MILANA, ROSSI NICOLA

Respinto

Al comma 1, alle parole: «Al fine di assicurare un efficace controllo» premettere le seguenti: «A decorrere dall'esercizio successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 2, comma 1, e del correlato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3 del presente articolo».

 

13.2

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, DE TONI, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'accesso diretto alla banca dati di cui al comma 1 è garantito ai Servizi del bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, alla Banca d'Italia, all'ISAE, alla Corte dei conti e ai Consigli regionali».

 

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 13

 

13.0.1

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, DE TONI, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Lotta all'evasione e all'elusione fiscale)

1. Al fine di potenziare le attività intraprese dal Governo in relazione al contrasto e alla lotta all'evasione e alla elusione fiscale, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere, in occasione della presentazione della Decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10, sui risultati conseguiti in merito alla lotta all'evasione fiscale e all'efficacia delle misure adottate ai fini di contrastarne la diffusione, sia in ambito nazionale che internazionale.

 

ARTICOLO 14 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

 

Art. 14.

Approvato

(Controllo e monitoraggio dei conti pubblici)

1. In relazione alle esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, utilizzando anche i dati di cui al comma 1 dell'articolo 13, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a:

a) consolidare le operazioni delle amministrazioni pubbliche sulla base degli elementi acquisiti con le modalità di cui alla presente legge e ai correlati decreti attuativi;

b) valutare la coerenza della evoluzione delle grandezze di finanza pubblica nel corso della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica indicati nella Decisione di cui all'articolo 10 e verificare a consuntivo il conseguimento degli stessi obiettivi;

c)  monitorare gli effetti finanziari delle misure previste dalla manovra di finanza pubblica e dei principali provvedimenti adottati in corso d'anno;

d) effettuare, tramite i servizi ispettivi di finanza pubblica, verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I referti delle verifiche, ancorché effettuate su richiesta delle amministrazioni, sono documenti accessibili nei limiti e con le modalità previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. In ogni caso, per gli enti territoriali i predetti servizi effettuano verifiche volte a rilevare eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica e procedono altresì alle verifiche richieste dal Ministro competente all'avvio della procedura di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. I referti delle verifiche di cui al terzo periodo sono inviati alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica affinché possa valutare l'opportunità di attivare il procedimento denominato «Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza» di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n.  42, come modificato dall'articolo 51, comma 3, della presente legge;

e) consentire l'accesso e l'invio in formato elettronico elaborabile dei dati di cui al comma 1 dell'articolo 13 alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

2.  Ai fini dell'attuazione del comma 1, l'Unità tecnica - finanza di progetto di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e all'ISTAT le informazioni e i dati di base relativi alle operazioni di partenariato pubblico-privato raccolte ai sensi dell'articolo 44, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. L'acquisizione dei dati avviene sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato pubblica mensilmente, entro il mese successivo a quello di riferimento, una relazione sul conto consolidato di cassa riferito all'amministrazione centrale, con indicazioni settoriali sugli enti degli altri comparti delle amministrazioni pubbliche tenendo conto anche delle informazioni desunte dal Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE).

4. Entro il 31 maggio, il 30 settembre e il 30 novembre il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere una relazione sul conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche, riferita, rispettivamente, al primo trimestre, al primo semestre e ai primi nove mesi dell'anno, evidenziando l'eventuale aggiornamento delle stime secondo l'articolazione per sottosettori prevista all'articolo 10, comma 2, lettera b), nonché sulla consistenza del debito pubblico. La relazione presentata entro il 30 settembre riporta l'aggiornamento della stima annuale del conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche e delle relative forme di copertura. Nella relazione sono anche esposte informazioni sulla consistenza dei residui alla fine dell'esercizio precedente del bilancio dello Stato, sulla loro struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base alla classificazione economica e funzionale.

5. Il Dipartimento delle finanze e il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze provvedono a monitorare, rispettivamente, l'andamento delle entrate tributarie e contributive e a pubblicare con cadenza mensile un rapporto su tale andamento. Il Dipartimento delle finanze provvede altresì a monitorare gli effetti finanziari sul lato delle entrate delle misure tributarie previste dalla manovra di finanza pubblica e dai principali provvedimenti tributari adottati in corso d'anno. Le relazioni di cui al comma 4 presentano in allegato un'analisi dei risultati conseguiti in materia di entrata, con riferimento all'andamento di tutte le imposte, tasse e tributi, anche di competenza di regioni ed enti locali, con indicazioni relative all'attività accertativa e alla riscossione.

6. Le amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle di cui al comma 7, trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri, i dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale. I tesorieri e i cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli organi costituzionali.

7. Gli enti di previdenza trasmettono mensilmente al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati concernenti tutti gli incassi ed i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi sul territorio nazionale.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, stabilisce con propri decreti la codificazione, le modalità e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7. Analogamente il Ministro provvede, con propri decreti, ad apportare modifiche e integrazioni alla codificazione stabilita.

9. Gli enti previdenziali privatizzati, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le autorità portuali, gli enti parco nazionale e gli altri enti pubblici che inviano i flussi trimestrali di cassa e non sono ancora assoggettati alla rilevazione SIOPE continuano a trasmettere al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati trimestrali della gestione di cassa dei loro bilanci entro il 20 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre del trimestre di riferimento secondo lo schema tipo dei prospetti determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

10.  Con l'estensione della rilevazione SIOPE agli enti di cui al comma 9, vengono meno gli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati trimestrali di cassa, secondo modalità e tempi definiti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.

11. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono regolarmente agli obblighi di cui ai commi 6, 7, e 9 non possono effettuare prelevamenti dai conti aperti presso la tesoreria dello Stato. In allegato alle relazioni di cui al comma 4 sono indicate le amministrazioni inadempienti rispetto alle disposizioni di cui al comma 6.

 

ARTICOLO 15 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, IDENTICO ALL'ARTICOLO 16 APPROVATO DAL SENATO

 

Art. 15.

Id. all'articolo 16 approvato dal Senato

(Disposizioni speciali e transitorie per il monitoraggio dei conti pubblici)

1. Nelle more della realizzazione della banca dati di cui all'articolo 13, per le finalità di monitoraggio e controllo dei conti pubblici, le amministrazioni pubbliche, nonché gli altri enti e società per i quali è comunque previsto l'invio dei bilanci alle amministrazioni vigilanti, sono tenuti all'invio telematico alla Ragioneria generale dello Stato dei dati relativi ai bilanci di previsione, alle relative variazioni e ai conti consuntivi, nonché di tutte le informazioni necessarie alle verifiche di cui all'articolo 14 sulla base di schemi e modalità indicati con determina del Ragioniere generale dello Stato. Dalle disposizioni del presente comma sono esclusi gli enti e organismi pubblici territoriali e loro associazioni, nonché gli enti ed organismi dagli stessi vigilati.

2. A decorrere dalla data di pubblicazione della determina del Ragioniere generale dello Stato, non trovano più applicazione le modalità di cui all'articolo 32 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

 

ARTICOLI 16 E 17 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

 

Art. 16.

Approvato

(Potenziamento del monitoraggio attraverso attività di revisori e sindaci)

1. Al fine di dare attuazione alle prioritarie esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica di cui all'articolo 14, funzionali alla tutela dell'unità economica della Repubblica, ove non già prevista dalla normativa vigente, è assicurata la presenza di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze nei collegi di revisione o sindacali delle amministrazioni pubbliche, con esclusione degli enti e organismi pubblici territoriali e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, degli enti ed organismi da questi ultimi vigilati, fermo restando il numero dei revisori e dei componenti del collegio.

2. I collegi di cui al comma 1 devono riferire, nei verbali relativi alle verifiche effettuate, circa l'osservanza degli adempimenti previsti dalla presente legge e da direttive emanate dalle amministrazioni vigilanti.

TITOLO V

LA COPERTURA FINANZIARIA DELLE LEGGI

 

Art. 17.

Approvato

(Copertura finanziaria delle leggi)

1. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia, da redigere secondo i criteri di cui al comma 12, per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. In ogni caso la clausola di salvaguardia deve garantire la corrispondenza, anche dal punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa copertura. La copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 18, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;

b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione nello stato di previsione dell'entrata delle risorse da utilizzare come copertura;

c) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate in conto capitale.

2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi del comma 3, che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, i disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati di una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione tecnica è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonché il raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico delle amministrazioni pubbliche, contenute nella Decisione di cui all'articolo 10 ed eventuali successivi aggiornamenti.

4. Ai fini della definizione della copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi, la relazione tecnica di cui al comma 3evidenzia anche gli effetti di ciascuna disposizione sugli andamenti tendenziali del saldo di cassa e dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per la verifica del rispetto degli equilibri di finanza pubblica, indicando altresì i criteri per la loro quantificazione e compensazione nell'ambito della stessa copertura finanziaria.

5. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 3 per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati. La relazione tecnica deve essere trasmessa nel termine indicato dalle medesime Commissioni in relazione all'oggetto e alla programmazione dei lavori parlamentari e, in ogni caso, entro trenta giorni dalla richiesta. Qualora il Governo non sia in grado di trasmettere la relazione tecnica entro il termine stabilito dalle Commissioni deve indicarne le ragioni. I dati devono essere trasmessi in formato telematico. I regolamenti parlamentari disciplinano gli ulteriori casi in cui il Governo è tenuto alla presentazione della relazione tecnica di cui al comma 3.

6. I disegni di legge di iniziativa regionale e del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) devono essere corredati, a cura dei proponenti, di una relazione tecnica formulata secondo le modalità di cui al comma 3.

7. Per le disposizioni legislative in materia pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al comma 3 contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento. Per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego, la relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili. In particolare per il comparto scuola sono indicati anche le ipotesi demografiche e di flussi migratori assunte per l'elaborazione delle previsioni della popolazione scolastica, nonché ogni altro elemento utile per la verifica delle quantificazioni. Per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica riporta i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziate in bilancio, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime. La relazione tecnica fornisce altresì i dati e gli elementi idonei a consentire la verifica della congruità della clausola di salvaguardia di cui al comma l sulla base dei requisiti indicati dal comma 12.

8. La relazione tecnica di cui ai commi 3 e 5 e il prospetto riepilogativo di cui al comma 3 sono aggiornati all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

9. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette alle Camere una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. Nella medesima relazione la Corte dei conti riferisce sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nei decreti legislativi emanati nel periodo considerato e sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie di tali decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delega.

10. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, è accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data.

11. Per le amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma 10. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza, dandone completa informazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

12. La clausola di salvaguardia di cui al comma 1 deve essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure di riduzione delle spese o di aumenti di entrata, con esclusione del ricorso ai fondi di riserva, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di apposito monitoraggio, il Ministro dell'economia e delle finanze adotta, sentito il Ministro competente, le misure indicate nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere con apposita relazione. La relazione espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. La medesima procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri, fermo restando quanto disposto in materia di personale dall'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

14. Le disposizioni contenute nei provvedimenti legislativi di iniziativa governativa che prevedono l'incremento o la riduzione di stanziamenti di bilancio indicano anche le missioni di spesa e i relativi programmi interessati.

 

EMENDAMENTI

17.2

MORANDO, LUSI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MILANA, ROSSI NICOLA

Respinto

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «derivanti da entrate in conto capitale» aggiungere le seguenti: «o non ricorrenti».

 

17.3

BALDASSARRI, SAIA

Sost. id. em. 17.2

Al comma 1, lettera c), aggiungere infine le seguenti parole: «o non ricorrenti».

 

17.4

MORANDO, LUSI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MILANA, ROSSI NICOLA

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «di iniziativa governativa» aggiungere le seguenti: «e del relatore».

 

17.5

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, DE TONI, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Su richiesta di almeno un terzo dei componenti delle commissioni parlamentari competenti, gli emendamenti di iniziativa del relatore al disegno di legge di stabilità che comportino nuovi o maggiori oneri devono essere corredati di una relazione tecnica predisposta ai sensi del comma 3 e verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze.».

 

17.6

MORANDO, LUSI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MILANA, ROSSI NICOLA

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «Ai fini della definizione della» con le seguenti: «Nel documentare la».

 

17.8

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, DE TONI, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Al comma 12, al terzo periodo, dopo le parole: «e riferisce alle Camere» aggiungere le seguenti: «entro quindici giorni» indi, alla fine del terzo periodo, aggiungere le seguenti parole: «e assume le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.».

 


 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾¾ XVI LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

303a SEDUTA

PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDI' 16 DICEMBRE 2009

(Pomeridiana)

 

Presidenza della vice presidente BONINO,

indi del vice presidente NANIA

 

 

_________________

 

 

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(1397-B) AZZOLLINI ed altri. - Legge di contabilità e finanza pubblica (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (ore 16,35)

 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1397-B, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta antimeridiana si è concluso l'esame dell'articolo 17 e dei relativi emendamenti.

Passiamo all'esame dell'articolo 18, corrispondente all'articolo 19 del testo approvato dal Senato, su cui è stato presentato un emendamento che invito il presentatore ad illustrare.

 

MASCITELLI (IdV). Signora Presidente, vorrei illustrare un emendamento che consideriamo di rilevante importanza, perché nel corso della discussione generale è stato più volte messo in risalto il ruolo del Parlamento nel controllo dei conti pubblici. Una delle qualità rivendicate da questa riforma di legge è proprio quella di riportare chiarezza sul riequilibrio tra l'Esecutivo e il Parlamento.

Ebbene, l'emendamento 18.1 nasce da una relazione abbastanza recente del Servizio del bilancio, che non è certamente sfuggita agli onorevoli colleghi. A pagina 8, essa offre un segnale significativo del ruolo del Parlamento - mi rivolgo anche al Vice Ministro - in questo scorcio dell'anno 2009. La relazione afferma testualmente: «Circa l'iniziativa legislativa delle leggi di spesa, si rileva che nel periodo considerato il peso degli atti legislativi di iniziativa parlamentare recante oneri è stato pressoché nullo, pari a un massimo dello 0,01 per cento del totale degli oneri». Quindi, il peso dei provvedimenti di iniziativa legislativa parlamentare è stato quindi, in termini di oneri, pari allo 0,01 per cento.

L'emendamento 18.1 prevede che la legge di stabilità, annualmente, nel definire e delimitare i fondi speciali riservati alla copertura di provvedimenti legislativi, stabilisca che una quota, variabile sulla base delle situazioni congiunturali e degli equilibri del conti pubblici, sia riservata ad iniziative di origine parlamentare.

Credo che l'emendamento in esame sia di buon senso, necessario ed utile se intendiamo realmente ristabilire quell'equilibrio che è stato proclamato da molti come una finalità importante nel rapporto tra l'Esecutivo e un Parlamento con un suo ruolo centrale. (Applausi dal Gruppo IdV).

 

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

 

AZZOLLINI, relatore. Signora Presidente, esprimo parere contrario.

 

VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze. Esprimo parere contrario per l'ovvio motivo che, scritto in questo modo, l'emendamento in discussione mira a creare una sorta di riserva indiana per i testi di iniziativa parlamentare e circoscrive la prerogativa del Parlamento di presentare ed approvare, potenzialmente, qualunque testo sottoposto al esame. Una dimostrazione di ciò è il testo attualmente all'esame di questo ramo del Parlamento, che è di iniziativa parlamentare. Credo che quanto previsto dall'emendamento 18.1 produca un effetto contrario: non tanto quello di riservare una quota, quanto di circoscriverla.

Tra l'altro, se fosse la legge di stabilità a definire la competenza parlamentare, essa diventerebbe quasi di rango costituzionale. Francamente, il contenuto dell'emendamento in esame mi sembra poco condivisibile e sarebbe preferibile che il presentatore lo ritirasse.

 

PRESIDENTE.Senatore Mascitelli, accoglie l'invito al ritiro?

 

MASCITELLI (IdV). Signora Presidente, non possiamo accogliere tale invito, anche se non chiederemo, per le ovvie ragioni di dinamica dei lavori dell'Aula, il voto elettronico. Non posso però ritirarlo perché non condivido il giudizio del Vice Ministro, dal momento che la riserva indiana ha consentito a suo tempo agli indiani di sopravvivere.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.1, presentato dal senatore Mascitelli e da altri senatori.

Non è approvato.

 

AZZOLLINI, relatore. Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

AZZOLLINI, relatore. Signora Presidente, intervengo perché sento il dovere di ringraziare il senatore Mascitelli per la sua affermazione circa i lavori dell'Aula.

 

PRESIDENTE. La ringrazio a mia volta, senatore Azzollini.

Metto ai voti l'articolo 18.

È approvato.

 

Gli articoli 19 e 20, corrispondenti rispettivamente agli articoli 20 e 21 del testo approvato dal Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 21, corrispondente all'articolo 22 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

 

MORANDO (PD). Signora Presidente, ritiro l'emendamento 21.1, perché considero sostanzialmente conseguito ciò che esso si proponeva con la presentazione dell'ordine del giorno G40.100 da parte del relatore che, nella seconda parte del dispositivo, prevede che la classificazione COFOG (Classification of the functions of government) - come al solito, a mio avviso, improvvidamente inserita nella lettura della Camera come riferimento - non venga considerata come base per un'operazione di riduzione dei programmi che sono le unità di voto del Parlamento. Per questo motivo, ritiro - ripeto - l'emendamento citato ma mantengo ed illustro l'emendamento 21.2. Si tratta forse dell'unico emendamento che presenta una qualche difficoltà di interpretazione sotto il profilo strettamente tecnico. Cercherò di spiegare, grosso modo, di cosa si tratta.

Il testo al nostro esame ridefinisce in termini che complessivamente si possono anche condividere - a mio avviso - la distinzione delle spese tra rimodulabili e non rimodulabili, spese determinate da fattore legislativo e spese discrezionali; insomma un qualcosa particolarmente complicato, da sempre oggetto di sforzi di comprensione da parte dei non addetti ai lavori; sforzi che, solitamente, vengono delusi. Qui però, attraverso il testo che giunge dalla Camera, modificativo del testo del Senato a proposito dei commi 4, 5 e 6, abbiamo un effetto immediato, che non condivido, sul problema molto delicato - che segnalo alla Presidenza - che riguarda l'emendabilità ad iniziativa del Parlamento dei testi di legge, in particolare della legge di stabilità e del bilancio.

Si dice che le spese non rimodulabili sono quelle di cui l'amministrazione attraverso attività amministrative non ha un immediato controllo e, alla fine, si prevede che su questa componente della spesa non possa intervenire l'emendabilità da parte del Parlamento, in sostanza con una incidenza diretta - a mio avviso - sulla possibilità di emendare lo strumento del bilancio. Sarebbe - a mio avviso - preferibile tornare al testo così com'era stato approvato in prima lettura dal Senato in merito a questo punto.

Peraltro, mi auguro che, come è accaduto questa mattina, ove quest'emendamento venisse respinto, in sede di applicazione della norma ci si comporti come se sostanzialmente il testo fosse rimasto quello approvato dal Senato. Sperando di non aver fatto troppa confusione, termino qui la mia illustrazione.

 

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

 

AZZOLLINI, relatore. Signora Presidente, innanzitutto ringrazio il senatore Morando per aver ritirato l'emendamento 21.1. Evidentemente considera impegnativo l'ordine del giorno che fra un po' illustrerò. Anzi, preannuncio ... (Commenti del senatore Morando).

 

PRESIDENTE. Prego?

 

AZZOLLINI, relatore. Sono cose da vecchi "bilancisti". Diceva il collega, "sempre che l'umore del Vice Ministro ce lo consenta". Penso di sì.

 

PRESIDENTE. Senatore Azzollini, capisco che il brusìo dell'Aula possa indurre a dialoghi a due; ma effettivamente sarebbe meglio che anche l'Assemblea ne venisse informata.

 

AZZOLLINI, relatore. Signora Presidente, stavo ringraziando il senatore Morando perché ritiene seriamente impegnativo un punto del mio ordine del giorno che illustrerò successivamente. Stavo anche preannunciando una modifica di alcuni suoi punti, che successivamente vedremo, che non riguardano il COFOG, che tale rimane, ma altri aspetti quali il passaggio al bilancio di cassa, che prevedrei un po' meno appesantito. Quindi, penso di interpretare gli orientamenti dell'Aula del Senato perché così si era espresso in prima lettura.

Per quel che riguarda l'emendamento 21.2, anch'io credo che il Governo possa in un certo senso impegnarsi, nell'esecuzione di questi principi, a riportarsi a quanto più o meno era stato in precedenza previsto. Questo è però un impegno che può assumere il Governo. Per quel che mi concerne, sulla base di quanto detto, esprimo parere contrario.

 

VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze. Signora Presidente ... (Brusìo).

 

PRESIDENTE. Colleghi, è piuttosto difficile per la Presidenza riuscire a contribuire ad uno svolgimento ordinato di questo provvedimento. Siamo quasi alla fine, quindi vi prego - mi rivolgo anche a chi sta voltando le spalle alla Presidenza, cosa che non si dovrebbe fare - di dare una mano. Se collaboriamo tutti riusciamo ad arrivare alla fine con una certa speditezza. (Brusìo in Aula). Vedo però che le cose non cambiano. Colleghi, per cortesia!

 

VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze. Signora Presidente, non ho difficoltà ad assumere l'impegno testé lumeggiato dal senatore Morando, anche per un motivo molto semplice, perché in questo articolo noi passiamo ad una diversa classificazione delle spese, da obbligatorie e facoltative a rimodulabili e non rimodulabili. Questo articolo d'altronde, come il 42, che verte in materia di delega di cassa, necessita - ed è così prevista - un'implementazione che richiederà un qualche tempo, durante il quale evidentemente si potranno anche fare i necessari aggiustamenti. Non dimentichiamo infatti che questa legge non si applica d'emblée, domani, dal 1° gennaio. Parte una procedura per cui alcune cose si applicano subito, altre richiedono un lavoro di cesello che postulerà il necessario apporto di tutte le forze presenti in Parlamento per arrivare ad una definizione finale. Quindi, anche in quella sede, nell'esame dei decreti delegati, l'apporto delle Commissioni parlamentari credo che sarà fondamentale. Se ci sarà qualche difficoltà di applicazione, se ci sarà qualche errore, che capita come in tutte le cose umane, credo che il Parlamento potrà ampiamente intervenire nel prossimo futuro.

Quanto all'emendamento, rivolgo al senatore Morando un invito al ritiro.

 

PRESIDENTE. Senatore Morando, accetta l'invito al ritiro?

 

MORANDO (PD). No, signora Presidente. Chiedo la votazione dell'emendamento.

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 21.2, presentato dal senatore Morando e da altri senatori.

È approvato. (Proteste dai banchi della maggioranza).

 

MALAN, segretario. No, no.

 

PRESIDENTE. C'è un parere diverso. Non tutti hanno alzato la mano. (Commenti dai banchi della maggioranza). Colleghi, vi prego, ho cercato sin dall'inizio di richiamare la vostra attenzione per consentire uno svolgimento ordinato dei lavori. Vi prego.

 

ESPOSITO (PdL). Controprova, Presidente!

 

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

 

MORANDO (PD). Chiudete le porte. Due senatori non erano presenti!

 

IZZO (PdL). Ero seduto qui!

 

PRESIDENTE. Se volete, per tranquillità di tutti ricominciamo da capo.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

 

Onorevoli colleghi, poiché ci saranno altre votazioni, vi prego di collaborare con la Presidenza.

 

QUAGLIARIELLO (PdL). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

QUAGLIARIELLO (PdL). Ovviamente la Presidenza in queste circostanze ha sempre ragione. Una prassi però di solito rispettata al Senato è che quando ci sono situazioni nelle quali si vota per alzata di mano si considera sempre che la maggioranza sia in Aula, a meno che evidentemente il dato non sia lapalissiano. Ovviamente questo dato viene poi confermato o meno con la controprova.

Per nostra tranquillità, tanto perché, per esempio, in questa fase mi trovavo nel banco delle opposizioni, chiederei sommessamente alla Presidenza di attenersi se possibile a questa prassi consolidata della nostra Aula. La ringrazio molto se potrà considerare questo invito.

 

PRESIDENTE. La Presidenza lo considererà di sicuro. La Presidenza ha cercato di richiamare l'attenzione di tutti quanti da circa 10 minuti sulla situazione ingestibile dell'Aula. Spero, per quel poco che rimane di questo provvedimento, di poter contare anche sulla sua collaborazione.

Metto ai voti l'articolo 21.

È approvato.

 

Gli articoli 22, 23 e 24, corrispondenti rispettivamente agli articoli 23, 24 e 25 del testo approvato dal Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 25, corrispondente all'articolo 26 del testo approvato dal Senato.

Lo metto ai voti.

È approvato.

 

Gli articoli 26, 27 e 28, corrispondenti rispettivamente agli articoli 27, 28 e 29 del testo approvato dal Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame degli articoli successivi.

Metto ai voti l'articolo 29, corrispondente all'articolo 30 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 30, corrispondente all'articolo 31 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

 

Gli articoli 31 e 32, corrispondenti rispettivamente agli articoli 32 e 33 del testo approvato dal Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 33, corrispondente all'articolo 34 del testo approvato dal Senato.

Lo metto ai voti.

È approvato.

 

L'articolo 34, corrispondente all'articolo 35 del testo approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame degli articoli successivi.

 

Metto ai voti l'articolo 35, corrispondente all'articolo 36 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 36, corrispondente all'articolo 37 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

 

Gli articoli 37 e 38, corrispondenti rispettivamente agli articoli 38 e 39 del testo approvato dal Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 39, corrispondente all'articolo 40 del testo approvato dal Senato.

Lo metto ai voti.

È approvato.

 

Passiamo all'esame dell'articolo 40, corrispondente all'articolo 41 del testo approvato dal Senato, su cui è stato presentato un ordine del giorno che invito il presentatore ad illustrare.

 

AZZOLLINI, relatore. Signora Presidente, vorrei illustrare le modifiche apportate al testo dell'ordine del giorno G40.100, precedentemente distribuito ai colleghi. Al secondo capoverso della premessa, le parole da «relativo alla cassa» a «di impegni» vanno sostituite con le seguenti: «l'eccessiva pesantezza della procedura di passaggio al sistema della cassa». Inoltre, al primo capoverso del dispositivo, le parole da «evitando possibili ricadute» a «di impegni» vanno sostituite con le seguenti: «soprattutto tentando di semplificare i passaggi eccessivamente pesanti dei controlli intermedi e dei limiti all'assunzione degli impegni».

In sostanza, l'ordine del giorno G40.100 invita il Governo a delineare una procedura più semplificata per il passaggio al bilancio di cassa e, ovviamente, accoglie il senso dell'articolo così come approvato in prima lettura dal Senato.

 

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno in esame.

 

VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze. Signora Presidente, il Governo accoglie l'ordine del giorno, così come modificato.

 

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G40.100 (testo 2) non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l'articolo 40, corrispondente all'articolo 41 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

 

Passiamo all'esame dell'articolo 41, corrispondente all'articolo 42 del testo approvato dal Senato.

Lo metto ai voti.

È approvato.

 

La Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 43 del testo approvato dal Senato.

Passiamo all'esame dell'articolo 42, introdotto dalla Camera dei deputati, sul quale è stato presentato un emendamento che invito i presentatori ad illustrare.

 

MORANDO (PD). Signora Presidente, questo è probabilmente uno degli aspetti più rilevanti del disegno di legge che stiamo esaminando perché riguarda il passaggio, comunque determinato attraverso questo provvedimento, dal bilancio di competenza giuridica al bilancio di cassa. La mia opinione è che nel corso della lettura alla Camera dei deputati in merito a questo passaggio la delega non solo sia stata inutilmente appesantita - e, per la verità, il testo 2 dell'ordine del giorno G40.100 appena illustrato dal relatore dimostra che tale opinione non è soltanto mia, almeno in quest'Aula - ma, soprattutto, sia stata limitata con riferimento alla determinazione del conseguimento dell'obiettivo, cioè il passaggio al bilancio di cassa abbandonando il principio della competenza giuridica. In secondo luogo, sempre a mio avviso, sono stati eccessivamente allungati i tempi per la realizzazione di tale passaggio.

Non dubito che ci sia bisogno di una fase di sperimentazione, anche relativamente lunga. Vorrei infatti fosse chiaro che sono consapevole della svolta radicale che, attraverso questa ipotesi, noi realizziamo rispetto alla normale decisione di bilancio e alla struttura del bilancio così come noi le conosciamo secondo la nostra tradizione, non solo giuridica ma anche contabile. Tuttavia, l'urgenza nasce dal fatto che ormai in Europa l'Italia - che io sappia - è l'unico Paese a caratterizzare la propria decisione di bilancio sostanzialmente secondo i principi della competenza giuridica. In tutti gli altri campi il principio della competenza economica, del bilancio di cassa, è stato affermato. Questo ha un effetto particolarmente rilevante su di un punto oggetto di un'iniziativa adottata alla Camera, che considero assolutamente peggiorativa del testo del Senato. Di fatto, leggendo il testo approvato alla Camera per quel che riguarda l'attività di gestione del bilancio ad opera dei dirigenti della pubblica amministrazione abbiamo la reintroduzione, anche a regime, del principio del controllo preventivo.

Ora, cari colleghi, capisco che questo può sembrare un tecnicismo, ma è un errore molto, grave perché tutta la logica che presiede al passaggio al bilancio di cassa è ispirata al tentativo di introdurre il principio di responsabilità nella verifica circa il conseguimento dei risultati ipotizzati. Se invece manteniamo di fatto, come il testo della Camera propone, il controllo preventivo sull'attività di gestione ad opera del dirigente della pubblica amministrazione, depotenziamo enormemente la portata straordinaria del passaggio al bilancio di cassa. Sappiamo in buona sostanza qual è la logica del dirigente pubblico: se può avere un bel parere preventivo sulla sua attività e poi mettersi tranquillo, a prescindere dai risultati, naturalmente sarà l'uomo più felice del mondo. Ora, vorremmo rendere un po' meno felici i dirigenti della pubblica amministrazione italiana, soprattutto da questo punto di vista: basta con i controlli preventivi, introduciamo dei controlli sui risultati conseguiti. Si fa così dovunque la pubblica amministrazione è chiamata a rispondere delle scelte che fa e dell'uso delle risorse che le si danno da gestire in un rapporto diretto dei dirigenti con il Governo, cioè con la struttura politica, e poi di quest'ultima con il Parlamento e con il Paese.

La soluzione adottata al Senato era preferibile. L'emendamento 42.1 in realtà non ripropone la soluzione adottata dal Senato; è un ulteriore sviluppo nella direzione dell'applicazione, nel passaggio al criterio di cassa, del principio di responsabilità dei dirigenti nella redazione del bilancio e nella gestione del bilancio, e rappresenta - secondo me - un'evoluzione positiva di ciò che di buono avevamo fatto nella prima lettura del Senato e che è stato radicalmente ridimensionato, in termini di giudizio positivo potenziale, dal lavoro della Camera. (Applausi dal Gruppo PD).

 

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

 

AZZOLLINI, relatore. Signora Presidente, esprimo parere contrario all'emendamento 42.1.

 

VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze. Signora Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore, tenendo conto che per quanto riguarda l'allungamento dei tempi è stato necessario parametrare il passaggio al bilancio di cassa con gli altri adempimenti che devono essere compiuti nella legge.

Per quanto riguarda l'idea di abbandonare i controlli preventivi, mi rendo conto della fascinosità del tema, però qualche prudenza sarebbe opportuna. Insomma, parafrasando la nota frase di Manzoni: delante administración, pero con juicio.

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 42.1, presentato dal senatore Morando e da altri senatori.

Non è approvato.

 

MORANDO (PD). Chiediamo la controprova.

 

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 42.

È approvato.

 

Gli articoli 43, 44 e 45, corrispondenti rispettivamente agli articoli 44, 45 e 46 del testo approvato dal Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 46, corrispondente all'articolo 47 del testo approvato dal Senato.

Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 46, corrispondente all'articolo 47 del testo approvato dal Senato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1379-B

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli successivi.

Metto ai voti l'articolo 47, corrispondente all'articolo 48 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 48, corrispondente all'articolo 49 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

 

La Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 50 del testo approvato dal Senato.

Metto ai voti l'articolo 49, corrispondente all'articolo 51 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 50, corrispondente all'articolo 52 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 51, corrispondente all'articolo 53 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 52, corrispondente all'articolo 54 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

(omissis)

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1397-B (ore 17,07)

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

 

MASCITELLI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MASCITELLI (IdV). Signora Presidente, il Gruppo dell'Italia dei Valori esprimerà voto favorevole sulla riforma della legge di contabilità, che consideriamo non certo una priorità ma almeno una necessità non più rinviabile se essa sarà realmente declinata nel quadro degli obblighi e dei vincoli europei e più in prospettiva del federalismo fiscale. Votiamo a favore così come abbiamo votato a favore la legge di riforma di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, perché riteniamo che il nostro Paese abbia bisogno di riforme istituzionali e strutturali, indilazionabili, alcune di queste a costo zero, che vanno avviate con urgenza perché i risultati che esse produrranno saranno apprezzabili soltanto in tempi medio lunghi.

Votando no avremmo potuto fare una opposizione certamente più facile nel proporre sempre qualcosa di più e di meglio. Abbiamo invece scelto la strada responsabile nell'accettare le modifiche introdotte per evitare almeno che venisse approvata una legge centralista, ridondante e sbilanciata sull'Esecutivo. Sappiamo altrettanto bene che dobbiamo vigilare - lo dico al signor Vice Ministro - attentamente sull'operato del Governo che dovrà approvare i decreti attuativi, in quanto, con il voto di oggi, si delinea una riforma che per alcuni temi, non certo marginali, è affidata alla legislazione delegata mediante la previsione di ben quattro diverse disposizioni di delega: dalle procedure di spesa in conto capitale al completamento della riforma del sistema dei controlli.

Detto questo, farò alcune considerazioni che aiuteranno a comprendere meglio le nostre ragioni, mettendo un po' da parte il tecnicismo di questo disegno di legge e le specifiche competenze economiche che pure sono sempre utili per una valutazione politica più completa e approfondita. Anche perché, ascoltando le diverse posizioni espresse dai vari Gruppi nei due rami del Parlamento (e lo dico senza polemica), mi è tornata alla mente la definizione che Laurence Peter dava degli economisti, dato che io non mi iscrivo nella categoria dei bilancisti, non avendo alcuna competenza in tal senso. Laurence Peter diceva: «L'economista è un esperto che saprà domani perché le cose che ha predetto ieri non sono accadute oggi». Questo anche per giustificare le diverse posizioni che all'interno dello stesso Gruppo sono maturate su questa riforma di contabilità.

Resta il fatto - com'è stato ricordato, signora Presidente - che sono passati 31 anni dalla nascita della vecchia legge quadro n. 468 del 1978, e quindi saranno altre le valutazioni per le quali vedremo se questa nuova legge sarà stata in grado di innovare, non solo nella forma e nelle scadenze, ma piuttosto nel merito dei problemi di cui stiamo parlando. Per ora il nostro primo obiettivo è quello di dover uscire da un corto circuito istituzionale e politico, del quale questo centrodestra che ha governato il Paese per 8 anni sugli ultimi 15 deve sentirsi in parte o in buona parte responsabile.

Da tempo la finanziaria, ridotta a una raccolta di centinaia di commi, aveva perso il suo ruolo centrale nell'impostazione delle manovre sui conti pubblici, diventando sempre meno occasione di discussione parlamentare e facendo sempre più un ricorso ai voti di fiducia. Poi da un paio di anni la finanziaria è stata resa scheletrica e ha lasciato il passo a decreti-legge che di fatto hanno ulteriormente usurpato e mortificato il ruolo del Parlamento nell'intervenire sui conti dello Stato, determinando nella sostanza una sorta di superamento dei vincoli che la Costituzione pone al bilancio. Questa dunque è la situazione di partenza. (Brusìo).

Signora Presidente, le chiedo di invitare i colleghi a limitare il brusìo.

 

PRESIDENTE. Lei ha ragione: è proprio un pomeriggio in cui nessuno rispetta il silenzio.

 

MASCITELLI (IdV). Non è per mancanza di rispetto ai colleghi, ma non riesco a sentire quello che dico.

 

PRESIDENTE. Si figuri la Presidenza.

 

MASCITELLI (IdV). Come dicevo, questa è la situazione di partenza. Riteniamo che una buona azione riformatrice richieda almeno due condizioni: la prima è avere qualcosa da dire; la seconda è dirla in modo adeguato e coerente al mezzo utilizzato, altrimenti si fa solo confusione o, peggio ancora, si fa propaganda. Oggi, a riforma approvata dopo il voto, abbiamo fornito un mezzo al Parlamento e a questa maggioranza, che ha la responsabilità di governare, spetta il dovere di mettere in campo idee, progetti e riforme.

Nessuno di noi dell'Italia dei Valori ha mai pensato che l'idea geniale di Tremonti di una finanziaria leggera fosse risolutiva dell'assalto alla diligenza. Lo stiamo vedendo, e lo vedremo anche nei prossimi giorni, con la finanziaria che tornerà al Senato che risucchia il trattamento di fine rapporto, prosciuga la ricerca, fa tanti altri tagli, ma si scopre poi di manica larga per le somme stanziate a scatola vuota, con appositi commi al maxiemendamento, il cui contenuto sarà definito grazie a segnalazioni discrezionali, ad associazioni amiche, ai soliti enti finalizzati per lo sviluppo territoriale e a ONLUS, per una somma messa a disposizione di 520 milioni di euro.

Nessuno di noi pensa che sia sufficiente cambiare un nome (da Documento di programmazione economico-finanziaria a Decisione di finanza pubblica) per recuperare il ruolo ormai del tutto trascurabile svolto dal Parlamento nella produzione legislativa recante oneri finanziari. Ce lo ha ricordato - come ho anticipato in discussione - un recente studio del Servizio bilancio del Senato, secondo cui nei primi otto mesi del 2009 il peso degli atti legislativi di iniziativa parlamentare recante oneri è stato pressoché nullo, pari a un massimo dello 0,01 per cento del totale degli oneri: in soldoni, su circa 14,6 miliardi di spesa per l'anno 2009, i finanziamenti decisi da Camera e Senato sono stati pari a 410.000 euro. Da sindaco di un piccolo straordinario Comune qual ero riuscivo a governare e a gestire maggiori risorse.

Nessuno di noi dell'Italia dei Valori pensa che una Commissione per la trasparenza dei conti pubblici in più o in meno possa risolvere il problema della spesa pubblica. L'attuale Governo ha già trovato modo di mandare a casa la Commissione tecnica per la finanza pubblica che era stata precedentemente istituita a ha messo in un cassetto il suo rapporto elaborato sulla revisione della spesa pubblica, con il risultato - e questo lo dico al presidente Baldassarri - che il Paese, nonostante l'assenza di importanti interventi anticiclici, si sta avviando verso un nuovo ciclo di aumento incontrollato della spesa primaria simile a quanto si era già registrato nel precedente quinquennio del Governo Berlusconi 2001-2006.

Nessuno dell'Italia dei Valori pensa che il contenuto del comma 6 dell'articolo 9, abolito alla Camera, avrebbe risolto il problema dell'alleggerimento del Patto di stabilità, se non si ha poi il coraggio di scelte più concrete per venire incontro alle esigenze degli enti locali. Infatti, proprio quando c'è bisogno di rilanciare l'economia attraverso gli investimenti i Comuni non possono spendere. Nei primi otto mesi del 2009 si sono persi per strada 2.150 bandi per opere pubbliche dei Comuni.

Signora Presidente, senza riforme, il giorno in cui la crisi finirà e riprenderemo a crescere dell'1 per cento l'anno, come ci è stato detto, la disoccupazione rimarrà elevata per oltre un decennio. Il Governo ha i numeri necessari per portare a termine riforme importanti per l'emergenza e soprattutto per il dopo emergenza. Le scuse che ancora in questi giorni si sentono circolare lasciano il tempo che trovano. Serve al Paese una politica straordinaria, capace non di vivere alla giornata del piccolo cabotaggio, dell'andamento dei sondaggi, dei colpi di scena, dei posti fissi e dei tagli IRAP, che servono a riempire le pagine dei giornali, ma capace di allungare lo sguardo e, nel tempo rimasto libero tra un lodo Alfano e un processo breve, di suscitare la speranza sui veri interessi del nostro Paese.

Con questo spirito e solo con queste considerazioni votiamo a favore della riforma della contabilità. (Applausi dal Gruppo IdV).

 

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Signora Presidente, intervengo brevemente per annunciare il voto di astensione del mio Gruppo parlamentare e segnatamente per due questioni di carattere politico-istituzionale. Nella fase di prima lettura di questo provvedimento avevamo contribuito alla sua scrittura e avevamo votato a favore. Non condividiamo però alcune delle modifiche introdotte alla Camera e non le condividiamo non perché siamo contrari al provvedimento, che riscrive il sistema... (Brusìo).

 

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore. Colleghi, per cortesia, già non siamo tantissimi in Aula, come vedete, ed oggi c'è veramente un livello di vivacità eccessivo. Prego, senatore D'Alia.

 

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Come dicevo, ci asteniamo non perché siamo contrari all'impianto di questo provvedimento, che innova e riforma il sistema della contabilità pubblica adeguandolo alle riforme fatte in questo settore (mi riferisco innanzitutto al federalismo fiscale) e tendendo a far sì che le procedure funzionali all'adozione dei documenti di programmazione finanziaria e anche i documenti contabili e finanziari su cui si regge il nostro Stato siano semplificati, efficienti, più accessibili e quant'altro, ma perché questa riforma ha un senso se riporta il Parlamento al centro della decisione e del controllo, e se fa questo anche in ragione di due circostanze.

La prima, parte dal presupposto che la moltiplicazione dei centri di spesa e la loro nuova regolamentazione impongono, con il federalismo fiscale, un maggiore sforzo da parte dello Stato centrale nell'armonizzazione dei bilanci e soprattutto nella conoscenza di quale sia realmente, in maniera diretta e indiretta, il costo della finanza pubblica per il cittadino italiano. La seconda, d'altro canto, è che siamo chiamati - come lei sa meglio di me, signora Presidente - a confrontarci, dal 1° gennaio del prossimo anno, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona e quindi con un sistema di legiferazione sovranazionale che avrà molto più di prima effetti immediati sul nostro ordinamento interno e più di prima inciderà sul sistema della contabilità pubblica.

Rispetto a ciò, è politicamente centrale in questo ragionamento che la relazione tra l'Unione europea e lo Stato italiano non sia intergovernativa, perché non è e non sarà più esclusivamente o prevalentemente così, ma veda il Parlamento nazionale e quello europeo lavorare in maggiore sintonia e sinergia, soprattutto quando le decisioni del Parlamento europeo e la legislazione europea impegnino finanziariamente le finanze dello Stato e del sistema allargato della contabilità pubblica che riguarda le Regioni e il sistema delle autonomie locali. Tutto ciò non può e non deve essere fatto dall'Esecutivo, bensì dal Parlamento.

La Commissione bicamerale che si sarebbe dovuta occupare di un controllo sulla trasparenza dei conti pubblici, sulla loro accessibilità e veridicità è stata declassata a Commissione con compiti meramente e blandamente conoscitivi. Tuttavia, la struttura di supporto tecnico, di cui parlava prima il collega Morando, è necessaria perché è lo strumento che consente di verificare l'andamento e l'efficienza del sistema della nostra contabilità pubblica. Quest'ultima non si fonda più su un unico soggetto centrale e protagonista, ossia lo Stato, ma vi è una polverizzazione di soggetti con pari dignità anche dal punto di vista del sistema della gestione delle entrate e delle spese, che devono trovare una forma di coordinamento e di controllo in un'unica unità centrale, ossia il Parlamento. Non può essere il Governo a fare ciò perché esso, dovendo portare avanti alcune scelte di politica economia frutto di una valutazione politica, ha per definizione interesse a sostenere la bontà delle proprie ragioni, indipendentemente dall'oggettività della contabilità pubblica che può stare dietro a determinate decisioni.

Il fatto che alla Camera sia uscita ridimensionata questa parte del provvedimento a noi non piace, perché rende monco un provvedimento che avrebbe la necessità di essere potenziato sotto il profilo dei controlli oggettivi del Parlamento, per mettere tutti nelle condizioni di conoscere qual è realmente lo stato della finanza pubblica allargata, consentendo quella funzione di conoscenza dell'efficacia del sistema della contabilità anche nel rapporto con la legislazione europea e con le istituzioni dell'Unione europea. Questa parte è stata ridimensionata e per tali ragioni non intendiamo sostenere e votare a favore di un provvedimento che - lo ripeto - in prima lettura avevamo tutti votato favorevolmente.

Mi permetto di considerare anche un'altra circostanza. La nostra non è una petizione di principio in questo caso, perché noi non abbiamo messo in discussione e criticato quella parte del provvedimento che rafforza i poteri dell'Esecutivo in materia di contabilità pubblica. È infatti evidente che se un Esecutivo vuole portare a compimento un programma di Governo, esso deve avere la forza e gli strumenti necessari per poterlo fare senza essere bloccato dal Parlamento. Ma se si ridimensiona la funzione tipica del Parlamento in questa materia, ossia il controllo e la verifica della trasparenza, che il Parlamento dovrebbe avere, attraverso la Commissione bicamerale, anche nel rapporto con i cittadini, e sommiamo a tale ridimensionamento la circostanza che analoga operazione è stata fatta nella legge di delega sul federalismo fiscale (quando le competenze in materia di controllo della fiscalità sono state attribuite alla Conferenza unificata e a soggetti diversi dalle istituzioni parlamentari), ci rendiamo conto che si sta costruendo un sistema squilibrato della fiscalità complessiva del nostro Paese. In questo modo, i cittadini non avranno mai la possibilità di avere piena ed unitaria conoscenza di ciò che sta avvenendo e non si avrà una visione d'insieme anche degli obblighi che il nostro Paese ha con l'Unione europea.

Queste sono le ragioni che ci fanno esprimere, in maniera seria e preoccupata, un voto di astensione nonostante - ripeto - abbiamo voluto fortemente questa riforma e siamo in qualche modo anche compiaciuti del fatto che si arrivi a fine anno alla loro approvazione. (Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut e PD).

 

VACCARI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

VACCARI (LNP). Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor vice ministro Vegas, vorrei esprimere il mio apprezzamento e quello del Gruppo della Lega Nord per il disegno di legge n. 1937 riguardante la proposta di riforma della legge di contabilità dello Stato, che oggi ci accingiamo a votare. Esso rappresenta un importante passo avanti nel processo di aggiornamento e adeguamento, in chiave unitaria, del governo della finanza pubblica.

Il presente disegno di legge consente il superamento di incertezze e di incoerenze nelle norme vigenti, mentre è in sintonia con il federalismo fiscale, con la necessità di contenere il disavanzo pubblico tramite un efficace ed efficiente impiego delle risorse e con i vincoli imposti al bilancio pubblico dal Patto di stabilità e crescita. In particolare, vorrei richiamare l'attenzione su alcuni aspetti contenuti nel disegno di legge che ritengo meritevoli di considerazione.

L'estensione delle regole di contabilità dello Stato alle pubbliche amministrazioni ristabilisce il principio di unitarietà del sistema economico della Repubblica, sancito dalla Costituzione all'articolo 117, ma che oggi si presenta frammentato e diversificato (ad esempio, nella sanità, coesistono sistemi contabili per cui al sistema delle rilevazioni di Stato si affiancano anche sistemi di natura economica; mentre in altri enti pubblici vengono adottati sistemi misti di natura economica e finanziaria). Tale principio, inserito nella delega al Governo, porterà alla convergenza dei sistemi contabili delle pubbliche amministrazioni (così come definite dall'ISTAT all'articolo 1, comma 2, del disegno di legge). La necessità della convergenza era emersa anche con la ratifica del Trattato di Maastricht nel 1992, ma non ha ancora trovato compimento in Italia.

Il processo di armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche comporterà alcuni importanti cambiamenti all'interno delle stesse amministrazioni, quali, ad esempio, l'adozione di un piano di conti integrato, di comuni schemi di bilancio (articolati in missioni e programmi) e di principi contabili uniformi.

L'armonizzazione consentirà un più facile consolidamento nei bilanci degli enti controllanti (Regioni, Comuni e così via) dei bilanci delle aziende da esse controllate e un puntuale monitoraggio dei conti nelle fasi di previsione, gestione e rendicontazione.

Probabilmente tale passo non sarà indolore per molti amministratori pubblici e per coloro che operano nel settore della contabilità; forse ci saranno resistenze da superare e conoscenze da approfondire. Tuttavia, la centralità di questa norma richiede che siano intrapresi in parallelo tutti gli sforzi possibili per superare i sistemi contabili attualmente in uso, anche in vista dell'attuazione di uno stabile federalismo fiscale.

L'armonizzazione dei bilanci e dei sistemi contabili consentirà di integrare ed omogeneizzare i sistemi di controllo già applicati nelle varie amministrazioni pubbliche, con un risvolto positivo sulla loro efficacia. Un altro vantaggio sarà la condivisione in tempo reale, tra tutte le amministrazioni, delle informazioni finanziarie ed economiche. Da sottolineare che questa armonizzazione dei sistemi contabili è coerente e collegata con un pilastro fondamentale del federalismo fiscale che sono i costi standard.

Altro aspetto è la riclassificazione del bilancio per programmi e missioni. Il bilancio dello Stato viene riclassificato in programmi e missioni e scompaiono i capitoli di spesa. I programmi diverranno le nuove unità di voto parlamentare, cioè «l'attenzione del Parlamento si focalizza sulle finalità delle spese e non sulle strutture che le gestiscono». Si prevede la scomparsa del capitolo di spesa, quale unità gestionale del bilancio. II Parlamento voterà per «aggregati omogenei di attività finalizzate al perseguimento di obiettivi individuati con le missioni», e non più per unità previsionali di base.

Il bilancio di tutte le amministrazioni pubbliche diventerà più flessibile per l'effetto sinergico dell'adozione dei programmi quali unità di voto e della possibilità di effettuare rimodulazioni compensative delle risorse assegnate all'interno delle missioni inserite in ciascun programma; la flessibilità è "con alcuni limiti riguardanti le sole spese inderogabili e la rimodulazione tra spese in conto capitale e spese correnti" .

La realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico centro di responsabilità, titolare dei risultati raggiunti, con indubbi risvolti positivi in termini di recupero del controllo sulla spesa e della misurabilità delle prestazioni.

Dall'approvazione di questo disegno di legge deriverà l'opportunità di adottare un sistema per la valutazione dei risultati, dei processi e dell'impiego delle risorse attuato dalle pubbliche amministrazioni; il tutto comporterà vantaggi in termini sia di conoscibilità dei fatti di gestione che di trasparenza.

La riclassificazione delle poste per missione è già stata introdotta nella legge finanziaria con l'indicazione del programma a cui si riferisce. I nuovi strumenti di programmazione e l'ampliamento dell'orizzonte temporale di loro applicazione garantiranno una maggiore certezza dell'ammontare delle risorse disponibili per le attività di medio periodo ed un maggior controllo e trasparenza degli obiettivi e degli strumenti attivati per il loro raggiungimento. L'orizzonte temporale triennale si ripresenta all'interno dei documenti programmatici e contabili dello Stato. Il nuovo documento di programmazione «Decisione quadro di finanza pubblica» (DQFP) definisce infatti per un triennio, in sostituzione del DPEF, il livello complessivo della spesa triennale dello Stato e gli obiettivi di ciascun livello di decisione.

II disegno di legge in esame modifica la struttura del bilancio dello Stato (sia annuale che pluriennale), che risulta rafforzato quale strumento di allocazione e gestione delle risorse pubbliche. Esso rende inoltre più snella la legge finanziaria in seguito alla soppressione degli interventi per lo sviluppo che concorrono ad aumentare le spese, all'accorpamento e alla riduzione del numero delle tabelle allegate (da sette a quattro), all'eliminazione dei suoi collegati e alla soppressione dell'obbligo di copertura degli oneri correnti. Questo è il punto delicato del disegno di legge, specialmente per la cultura italiana - diverso sarebbe nel Centro e nel Nord Europa - e nutro alcune perplessità riguardo a quest'ultimo aspetto, ovvero l'eliminazione degli attuali vincoli di copertura degli oneri correnti previsti per l'attuale legge finanziaria. Ciò consentirebbe la possibilità di adottare misure espansive attraverso la legge finanziaria entro il limite del saldo netto da finanziare, anche per le spese di natura corrente.

Signora Presidente, onorevoli colleghi, concludo quindi preannunciando il voto favorevole della Lega Nord al disegno di legge in esame, auspicando che lo stesso, dati gli importanti risvolti che avrà sulla futura vita dello Stato, possa trovare il massimo consenso tra le compagini politiche qui rappresentate. (Applausi dal Gruppo LNP e del senatore Pichetto Fratin. Congratulazioni).

 

LUSI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

LUSI (PD). Signora Presidente, onorevole Vice Ministro, colleghi senatori, il Gruppo del Partito Democratico del Senato non confermerà il voto favorevole al disegno di legge di riforma della legge di bilancio già espresso al termine della prima lettura presso questo ramo del Parlamento. Il nostro voto sarà di astensione.

Ci troviamo di fronte a una vera novità: al Senato il testo esitato dal Comitato ristretto ottiene i voti favorevoli di tutta l'Aula (con l'eccezione del Gruppo dell'Italia dei Valori) e alla Camera il provvedimento subisce incredibili e profonde modifiche che, se da una parte apportano alcuni piccoli miglioramenti, dall'altra peggiorano il testo, espungendo e decurtandolo di importanti e qualificanti parti approvate dalla quasi unanimità del Senato della Repubblica. Ripeto, signor Vice Ministro: dal Senato della Repubblica, non dal Comune di Coccaglio, giusto per farle un esempio. Il provvedimento è infine approvato in quella sede con i voti favorevoli di tutta l'Assemblea.

Siamo ancora in un sistema di bicameralismo perfetto (ancorché ritenuto ormai da tempo superato dal mio Gruppo) e il procedimento legislativo è ancora quello previsto dalla nostra Costituzione, che riconosce a ognuna delle due Camere il diritto e il dovere di meglio legiferare per il bene del Paese (e questo noi stiamo cercando di fare). Nella nostra Costituzione, signor Vice Ministro, non è scritto da nessuna parte che l'opinione della Camera predomini su quella della Senato, né che in caso di divergenza di opinione tra i componenti dei due rami l'opinione di una Camera prevalga su quella dell'altra. Oggi lei, signor Vice Ministro, ci dice che se modificassimo il testo del provvedimento la Camera ce lo rimanderebbe nuovamente modificato. Allora le chiedo: lei ha detto le stesse parole alla Camera quando avete votato il testo modificato?

Invece di ricordarci come abbiamo votato alla Camera, lei e il ministro Tremonti - che, mi permetto di ricordare, anche oggi ritiene non importante essere presente in quest'Aula, vista la scarsa rilevanza della legge che stiamo per approvare - dovreste trarre il dato politico che questo testo non è condiviso dal famoso legislatore nella sua interezza e che una legge di riforma così importante non si licenzia senza il consenso pieno e alto dei membri delle due Camere. Così facendo, signor Vice Ministro, si ripercorrono errori già commessi prima da noi, sul Titolo V della Costituzione, e poi da voi, in materia elettorale e con il lodo Alfano.

Se l'obiettivo era quello di approvare il disegno di legge di riforma in tempi stretti, potevate ottenerlo a luglio, facendo confermare alla Camera il testo licenziato dal Senato, permettendo al Paese di affrontare la sessione finanziaria 2010 con la nuova legge di stabilità. Al contrario, alla Camera lo avete profondamente modificato, per alcuni versi peggiorandolo, e qui in Senato lo avete blindato, sia in Commissione bilancio che in Aula.

Perché, colleghi della maggioranza - ancorché poco presenti in quest'Aula e molto distratti - non vi interrogate sul fatto che anche il vostro presidente della Commissione finanze, il senatore Baldassarri, già Vice Ministro dell'economia nel secondo Governo Berlusconi, con il suo pregevole intervento di stamani (ed è un complimento, non lo dico con intento polemico), vi chieda di confermare il testo licenziato dal Senato e presenti numerosi emendamenti in tal senso?

Il testo del Senato disegnava un profilo riformatore del quadro di contabilità pubblica del Paese e dei ruoli fra Governo e Parlamento. La riforma restituitaci azzera molti di questi profili riformatori. Con questo testo, che cosa consegnate al Paese? Una riforma con un bilancio dello Stato più semplificato? No, perché con questo testo il bilancio non diventa più chiaro ed accessibile ai cittadini. Volete consegnare una riforma dei ruoli di Governo e Parlamento nella gestione del bilancio pubblico? No, perché con questo testo il Governo conferma il proprio ruolo nella gestione del bilancio e al Parlamento vengono sottratti gli strumenti di autonoma lettura, di verifica e riscontro della contabilità pubblica.

Che cosa, in sostanza, consegnate al Paese con questo disegno di legge? Consegnate una legge di bilancio che, pur rispettosa dei principi della nuova norma sul federalismo fiscale, è ridotta ad un mero strumento di controllo del deficit, è privata della sua natura di strumento di politica economica e svuotata dell'effettiva capacità di controllo da parte del Parlamento sull'operato del Governo.

Quattro erano i punti qualificanti sui quali il Senato aveva bene operato in prima lettura, che costituivano la premessa per un'azione riformatrice e che alla Camera avete modificato in peggio: la trasparenza dei conti pubblici e il rapporto tra Governo e Parlamento, il Patto di stabilità interno, i vincoli sulla spesa e il passaggio al bilancio di cassa.

Sulla trasparenza dei conti pubblici, tutti eravamo d'accordo, nel maggio scorso, sul fatto che il Parlamento è carente degli strumenti adeguati per farlo. La Commissione per la trasparenza dei conti pubblici e il Servizio unico del bilancio dovevano costituire la strumentazione di partenza, senza la quale il restante lavoro di riforma della legge di bilancio sarebbe stato inutile. La Commissione per la trasparenza avrebbe reso il Parlamento autonomo, rispetto al Governo, nel compito di verifica delle metodologie di costruzione dei tendenziali di finanza pubblica; con la struttura unica di bilancio, sarebbero stati forniti elementi tecnici funzionali all'esercizio del controllo parlamentare sulla finanza pubblica.

Entrambi questi articoli, il 4 e il 7, sono stati modificati o soppressi alla Camera. L'articolo 4 prevede ora un generico controllo parlamentare. Ma ragionate, colleghi della maggioranza, come può il Parlamento controllare autonomamente l'operato del Governo, se è il Governo stesso a fornire tutte le informazioni? Come può il Parlamento, colleghi dell'Italia dei Valori, controllare i dati che il Governo trasmette, se il primo non conosce le metodologie attraverso le quali i dati sono stati calcolati? La struttura unica di controllo avrebbe rafforzato il potere del Parlamento sul Governo: perché la Camera l'ha soppressa, signor Vice Ministro? Perché un ramo del Parlamento, colleghi dell'Italia dei Valori, ha ridotto la sua stessa capacità di controllo sull'operato del Governo? Sarebbe terribile scoprire, signor Vice Ministro, che le ragioni vadano individuate nella mancanza di autonomia della politica rispetto ai centri di interesse burocratico.

La soppressione del Servizio unico di bilancio sembra purtroppo dimostrare che la resistenza delle burocrazie coinvolte nella riforma sia più incisiva della stessa volontà politica di riforma: così facendo, quale azione riformatrice introduce il vostro Governo? Nessuna!

Sul Patto di stabilità interno, colleghi della Lega, anche voi avete soppresso i commi 6 e 7 dell'articolo 9 (ora articolo 8): andatevi a rileggere quello che avete soppresso con il voto alla Camera e quello che oggi approvate sul Patto di stabilità interno. Proprio voi, che con questa struttura di programmazione, dentro il Comitato ristretto e dentro la Commissione bilancio, avevate concordato sul raggiungimento di un duplice obiettivo: il primo era quello di avere parametri per valutare i risultati raggiunti in termini di aggregati; il secondo - te lo ricordi, collega Vice Presidente della Commissione bilancio? - era quello di individuare le responsabilità nel caso di un eventuale mancato raggiungimento dell'obiettivo stesso. Oggi lo avete abrogato con il voto alla Camera e lo licenziate in questo modo, in questa sede.

Sui tetti di spesa, nel testo del Senato si affermava che gli obiettivi programmatici dovessero essere presentati non solo in termini di saldi, ma anche con riferimento alle entrate e alle spese: signor Vice Ministro, i Paesi più avanzati sono riusciti a controllare la spesa proprio in virtù della programmazione disaggregata in termini di entrate e di spese, oltre che per avere attribuito un tetto alla spesa. Il Senato introduceva nella lettera g) questa strumentazione solo a fini conoscitivi, eppure, pur non essendo vincolante, innovava nel nostro sistema contabile, portandolo verso un metodo di programmazione orientato all'individuazione di vincoli sulla spesa. Perché è stato tolto? Perché avete cancellato una parte della lettera g),introdotta nell'attuale lettera e), che costituiva problemi? Perché avete soppresso la possibilità di verificare gli obiettivi del Governo disaggregati piuttosto che solo i saldi?

E veniamo alla quarta e ultima questione, relativa al passaggio dal bilancio di competenza e cassa al bilancio di cassa dell'articolo 42: dalla riforma della Camera, il bilancio di cassa che emerge dal comma 1 di questo articolo sembra essere un bilancio di competenza meno rigido rispetto a quello attuale, piuttosto che una vera riforma. Citerò solo alcuni esempi: alla lettera d), avete reintrodotto un sistema di controlli preventivi che il collega Morando ha ricordato essere stato eliminato nei primi anni '90; nella lettera a), per il dirigente ordinante la spesa avete introdotto il vincolo della predisposizione di un apposito piano finanziario che tenga conto della fase temporale di assunzione delle obbligazioni: qual è l'innovazione che il disegno di legge introduce in questa lettera? Quale il metodo di competenza più che di cassa che si rileva nella lettera d)? Nella lettera h), ancora una volta enfatizzate una contabilità di competenza e non di cassa: con il testo approvato dalla Camera, che qui avete blindato, avete reintrodotto un approccio preventivo in materia di controllo, rovesciando la logica funzionale del controllo ex post, orientato alla verifica dei risultati, e scardinando il meccanismo di responsabilizzazione della dirigenza come l'avevamo approvato in Senato.

In conclusione, signora Presidente, il testo del disegno di legge licenziato dalla Camera ha ridotto e sminuito la portata innovativa della riforma di contabilità così come approvata dal Senato: la trasparenza e l'indipendenza dell'informazione statistica non sono più garantite, ma diventano funzione del commitment politico, e al Parlamento non sono garantiti gli strumenti per il funzionamento indipendente del proprio ruolo di controllo e di indirizzo politico. Va dato merito alla Camera di aver perfezionato il raccordo tra il disegno di legge ed il dettato dell'articolo 119 della Costituzione, in relazione alla legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale.

Tuttavia, tale miglioria, sommata alle ingiustificate soppressioni prima esplicitate, non ci consente di votare favorevolmente questo testo. Pertanto, il Gruppo del Partito Democratico si asterrà. Rimane il compito affidato al Presidente del Senato, congiuntamente al Presidente della Camera, come più volte ripetuto dal Vice Ministro oggi, di avviare effettivamente e con l'estrema urgenza del caso la riforma dei Regolamenti parlamentari. Signora Presidente, si tratta di un passaggio divenuto ormai decisivo e non più eludibile per il buon funzionamento della legge che stiamo approvando.

Il voto di astensione che oggi ci apprestiamo ad esprimere è un voto di rispetto per l'ottimo lavoro svolto dal Comitato ristretto prima e dall'Aula del Senato poi durante la prima lettura, ma è un voto di non condivisione di alcune sostanziali scelte sbagliate della Camera, che hanno soppresso e abrogato articoli e commi fondamentali approvati dal Senato, ed è, colleghi senatori, un voto di ferma protesta per la scelta operata dal Governo, che ha chiesto alla sua maggioranza di non operare alcuna modifica al testo licenziato dalla Camera, privilegiando così la sintesi al ribasso, piuttosto che la bontà di un risultato di qualità per il futuro dei conti pubblici del nostro Paese. (Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Giai. Congratulazioni).

 

PICHETTO FRATIN (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PICHETTO FRATIN (PdL). Signora Presidente, onorevole Vice Ministro, senatrici e senatori, con il voto che l'Aula del Senato tra poco esprimerà in seconda lettura sul disegno di legge n. 1397 giunge a conclusione un ampio processo di revisione delle norme che regolano la contabilità e i rapporti tra i diversi livelli di finanza pubblica. Si tratta di un processo articolato che tuttavia ha permesso di raccogliere, almeno in fase di elaborazione, un'ampia adesione rispetto ad un'esigenza di riforma sentita e sollecitata da tutte le forze politiche e dai diversi Gruppi parlamentari.

Il fatto che tale riforma attenga a un settore specifico dell'attività delle pubbliche amministrazioni non toglie nulla alla rilevanza del momento, che appare, a mio avviso, sottovalutata in seno all'opinione pubblica e al sistema dell'informazione, forse per la difficoltà di approccio vista la tecnicità della materia. Nondimeno occorre sottolineare che un cambiamento così profondo delle regole per la definizione dei meccanismi che presiedono alla formazione dei conti pubblici, nelle diverse fasi e con i diversi protagonisti istituzionali, acquista una particolare rilevanza proprio perché è stata in gran parte condivisa tra maggioranza e opposizione, nello spirito che quest'Aula ha formalmente stabilito nelle mozioni sulle riforme istituzionali approvate pochi giorni fa.

Non mi addentro nei dettagli delle modificazioni introdotte alla proposta di legge nel corso dell'esame alla Camera dei deputati. Il testo che è tornato all'attenzione del Senato conserva in gran parte le sue caratteristiche, così come la ratio che lo aveva ispirato, anche se le modifiche introdotte sono state ampie. Alcune hanno rilievo solo dal punto di vista formale e di coordinamento dei testi e rappresentano un utile miglioramento della qualità della normazione acquisita nel passaggio tra le Camere legislative. Altre hanno natura sostanziale e sono frutto di scelte in parte diverse rispetto a quelle compiute dal Senato in prima lettura.

Voglio qui citare, a titolo di esempio, le modificazioni introdotte per la necessità di meglio coordinare il disegno di legge con la sopravvenuta legge delega per l'attuazione del federalismo fiscale (legge n. 42 del 2009). In particolare, si introduce nella succitata legge una nuova disposizione, all'articolo 2, comma 1, relativa alla delega al Governo per la definizione dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e la definizione della perequazione delle autonomie territoriali. La nuova norma aggiunge alla delega la finalità di armonizzare i sistemi contabili, gli schemi di bilancio delle autonomie territoriali e i relativi termini di presentazione e approvazione in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica.

Un'ulteriore innovazione, che è stata peraltro lungamente dibattuta e che non soddisfa certamente gran parte dei membri del Senato, è costituita dalla soppressione dalla noma che prevedeva l'istituzione della Commissione parlamentare per la trasparenza e l'informazione nel campo della finanza pubblica. In tal modo la Camera ha voluto ricondurre il processo di verifica e controllo nell'ambito ordinario delle Commissioni bilancio, quindi sarà responsabilità di Senato e Camera trovare il nuovo percorso nell'ambito dei Regolamenti parlamentari.

In tale quadro si deve ancora sottolineare l'eliminazione - purtroppo - della previsione (contenuta nell'originario l'articolo 7) mediante cui si stabiliva che gli elementi tecnici di supporto del controllo parlamentare sulla finanza pubblica consistessero in un'unica struttura tecnica da istituirsi di intesa tra i Presidenti delle due Camere. Si è forse persa, con tale decisione, l'opportunità di unificare l'analisi a livello tecnico tra i due rami del Parlamento, il che avrebbe costituito, a mio parere, un rafforzamento anche del ruolo parlamentare nei confronti dell'Esecutivo.

A fronte di tali innovazioni, resta sostanzialmente confermata l'adesione al metodo della programmazione per l'impostazione delle previsioni di entrata e di spesa; rispetto alla normativa vigente, la disposizione in esame estende peraltro tale metodo alle previsioni di bilancio del complesso delle amministrazioni pubbliche.

Il comma 2 dell'articolo 7, che reca l'elencazione degli strumenti della programmazione, annovera, come voluto dalla Camera, anche il disegno di legge di assestamento, che il Governo dovrà presentare entro il 30 giugno di ogni anno. La nuova impostazione del ciclo di bilancio, già definita in prima lettura, è volta a saldare temporalmente la fase della programmazione economico-finanziaria (da realizzarsi attraverso l'approvazione della Decisione di finanza pubblica) a quella dell'attuazione della manovra di finanza pubblica necessaria al conseguimento degli obiettivi programmatici (da realizzarsi attraverso i disegni di legge di stabilità e di bilancio).

Con ciò arriviamo quindi al nodo centrale del disegno di legge all'esame, ovvero la rideterminazione della diversa struttura degli strumenti di finanza pubblica, anche riguardo al ciclo temporale in cui sono collocati nell'anno finanziario.

Tra gli aspetti positivi si deve ancora ricordare la triennalizzazione della manovra finanziaria, realizzata congiuntamente dalla legge di stabilità e dalla legge di bilancio. In pratica, con tale innovazione, si formalizza e inserisce organicamente tra le norme positive quanto già introdotto con il decreto-legge n. 112 del 2008, che conteneva una serie di misure al fine di conseguire per ciascuno degli esercizi finanziari nel triennio 2009-2011 gli obiettivi programmatici discendenti dalla manovra definita con il DPEF. Sulla base della normativa in via di approvazione si vincola il Governo a proporre una manovra triennale, salva ovviamente la possibilità di introdurre cambiamenti di scelte politiche all'interno dell'impostazione della manovra così definita.

Comunque, in linea generale, la scelta di rafforzare l'efficacia degli strumenti di programmazione economica, sancendo in modo più puntuale l'impostazione triennale della manovra di finanza pubblica, raccoglie anche le sollecitazioni dell'Unione europea a orientare la configurazione del quadro contabile di riferimento per la decisione di finanza pubblica in senso analogo alle esperienze di altri Paesi partner. In proposito si inserisce anche la valutazione che faceva in merito al bilancio di cassa come obiettivo il senatore Lusi nell'intervento che mi ha preceduto.

Ho voluto rammentare alcuni passaggi innovativi - già sottolineati peraltro in fase di prima lettura del provvedimento - che peraltro collegano strettamente il disegno di legge in esame con le norme sulla base delle quali il Parlamento ha già varato la manovra finanziaria relativa all'anno in corso e quella, in corso di definizione, riguardante il 2010. Questo provvedimento rappresenta quindi, dopo le molte attese e auspici, la riforma della sessione di bilancio del Parlamento, per evitare che il varo della legge finanziaria e dei provvedimenti ad essa collegati comportasse un impegno legislativo tale da impegnare per mesi il lavoro delle Camere, anche a causa della prassi invalsa di utilizzare tali strumenti, in origine di natura programmatoria e finanziaria, per dare risposte a molteplici interessi categoriali, territoriali, afferenti a singoli tematiche e materie.

In tale prospettiva il presente disegno di legge si configura come un grande passo verso una sistematizzazione, una formalizzazione stabile della decisione assunta all'avvio della legislatura dal Governo di interpretare il tema della finanziaria e del bilancio in modo assolutamente discontinuo rispetto alla prassi invalsa negli ultimi anni.

Anche se, a parere di chi vi parla, il testo approvato in prima lettura dal Senato meglio rispecchiava le esigenze manifestate, si creano dunque i presupposti affinché il Parlamento possa concentrarsi sulle funzioni di programmazione e di indirizzo in modo pieno, senza invadere il campo gestionale tipico dell'Esecutivo e affinché, nel contempo, allo stesso Parlamento siano forniti gli strumenti effettivi per un controllo puntuale ed efficace delle politiche e delle scelte realizzate dall'amministrazione, così come si conviene all'organo titolare della sovranità popolare.

Il vasto consenso, almeno nella fase dibattimentale, se non nel voto finale - purtroppo - per le annunciate astensioni, contribuirà a stimolare l'Esecutivo nell'esercizio delle deleghe che vengono ad esso conferite, in modo da consentire una piena operatività delle nuove regole contabili già dal prossimo anno finanziario.

Concludo questo mio intervento, signora Presidente, con un ringraziamento al relatore Azzollini e a tutti i colleghi dell'opposizione e della maggioranza che sia in prima lettura che in questa ultima fase hanno contribuito con il loro lavoro all'esame di questo disegno di legge e con il compito e l'onore che mi sono stati assegnati di dichiarare il voto pienamente favorevole del Gruppo del Popolo della Libertà. (Applausi dal Gruppo PdL. Brusìo).

(omissis)

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1397-B (ore 17,58)

 

BALDASSARRI (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

 

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

 

BALDASSARRI (PdL). Signora Presidente, signor Vice Ministro, onorevoli colleghi, poiché ero e resto profondamente convinto che il testo del disegno di legge approvato dal Senato fosse estremamente coerente con il codice genetico del mio partito, il Popolo della Libertà, e con il programma del mio Governo, il Governo Berlusconi, e poiché sono convinto che il testo che ci è tornato dalla Camera abbia perso queste caratteristiche genetiche, come ho tentato di motivare nel corso della discussione generale e dell'illustrazione degli emendamenti, annuncio che non parteciperò al voto finale.

 

AZZOLLINI, relatore. Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

AZZOLLINI, relatore. Signora Presidente, intervengo soltanto per ringraziare, alla fine di questi lavori in terza lettura, tutti i colleghi che hanno partecipato al dibattito e che hanno proposto, ancora con grandissima competenza e con grandissima passione, le loro posizioni e le loro opinioni, indipendentemente, naturalmente, dall'espressione del voto, che sarà quella che ciascun Gruppo e ciascun senatore deciderà.

Voglio ancora confermare che in merito a questo disegno di legge si è esercitata una pagina parlamentare molto alta, in un dibattito anche serrato, per alcuni versi profondamente dialettico, ma che ha visto comunque tutti i parlamentari profondamente coinvolti nell'approvazione di una legge di sistema, speriamo destinata a durare a lungo, certamente suscettibile di miglioramenti e di approfondimenti, ma che viene portata a conclusione con il sicuro intento da parte di tutti di contribuire ad un miglioramento della dialettica fra Governo e Parlamento, ad una migliore funzione del Parlamento, in particolare nella materia delicata della finanza pubblica, e, soprattutto, alla ricerca di una normativa che vada nell'interesse del Paese.

Ringrazio altresì il rappresentante del Governo, il vice ministro Vegas, che ha seguito anche lui con costanza, grande passione e competenza questa riforma. Naturalmente il mio ringraziamento va poi ai colleghi dell'opposizione e ai colleghi della maggioranza tutti che si sono esercitati davvero, lo ribadisco, in una pagina del Parlamento che sicuramente fa onore al nostro Paese.

Di ciò vi ringrazio di cuore tutti. (Applausi dal Gruppo PdL e della senatrice Garavaglia Mariapia).

 

VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze. Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze. Signora Presidente, anch'io, a nome del Governo, vorrei ringraziare il Senato della Repubblica che ha dimostrato, come d'altronde l'intero Parlamento, di saper trovare al suo interno, in una circostanza non facile, le forze per arrivare ad una riforma di grande struttura, una riforma certo difficile e complicata, non di agevole lettura, comunque una riforma di struttura delle regole del gioco.

Il fatto che il Parlamento, partendo in modo autonomo, riesca a definire le regole del gioco, che non riguardano solo il Parlamento ma l'intera struttura del Paese, credo sia un fatto che dimostra l'innegabile e permanente validità dello strumento parlamentare. Certo, il Senato non approverà il provvedimento all'unanimità, come accaduto alla Camera, ma la circostanza che la maggioranza parlamentare sia più ampia della maggioranza governativa credo sia anche un buon viatico nel dimostrare il comune sentire nei confronti di questo provvedimento.

Mi consenta, infine, signora Presidente di ringraziare tutto il Senato, la Commissione bilancio e in particolare due persone, il presidente Azzollini (Applausi dal Gruppo PdL), che è stato promotore di questa legge, la sua guida nella Commissione e il suo relatore, e su cui non vale la pena di spendere aggettivi tanto è stato bravo e abile, e il senatore Morando, senza il cui apporto fondamentale questa legge non sarebbe nata. (Applausi).

 

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

 

È approvato.(Applausi dal Gruppo PdL).


Allegato A

 

DISEGNO DI LEGGE

Legge di contabilità e finanza pubblica (1397-A)

 

 

ARTICOLO 18 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 18.

Approvato

(Fondi speciali)

1. La legge di stabilità prevede gli importi dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale ed in particolare di quelli correlati al perseguimento degli obiettivi indicati nella Decisione di cui all'articolo 10. In tabelle allegate alla legge di stabilità sono indicate, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, le somme destinate alla copertura dei predetti provvedimenti legislativi ripartite per Ministeri. Nella relazione illustrativa del disegno di legge di stabilità, con apposite note, sono indicati i singoli provvedimenti legislativi che motivano lo stanziamento proposto per ciascun Ministero. I fondi speciali di cui al presente comma sono iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in appositi fondi la cui riduzione, ai fini della integrazione per competenza e cassa di programmi esistenti o di nuovi programmi, può avvenire solo dopo la pubblicazione dei provvedimenti legislativi che li utilizzano.

2. Le quote dei fondi di cui al presente articolo non possono essere utilizzate per destinazioni diverse da quelle previste nelle relative tabelle per la copertura finanziaria di provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, salvo che essi riguardino spese di primo intervento per fronteggiare calamità naturali o improrogabili esigenze connesse alla tutela della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza economico-finanziaria.

3. Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se non corrispondono a disegni di legge già approvati da un ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non utilizzate entro l'anno cui si riferiscono, costituiscono economie di bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo il termine di scadenza dell'esercizio cui si riferisce purché il provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno successivo. Le economie di spesa da utilizzare a tal fine nell'esercizio successivo formano oggetto di appositi elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati al conto consuntivo del Ministero dell'economia e delle finanze. In tal caso, le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei relativi provvedimenti legislativi sono comunque iscritte nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in vigore i provvedimenti stessi e sono portate in aumento dei limiti dei saldi previsti dall'articolo 11, comma 3, lettera a).

 

EMENDAMENTO

 

18.1

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, DE TONI, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

 

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Annualmente, la legge di stabilità, nella definizione degli importi dei fondi speciali di cui al comma 1, deve prevedere che una quota degli stessi venga riservata ai provvedimenti legislativi di iniziativa parlamentare, purché gli stessi siano presentati alle Camere entro i sei mesi successivi alla data di approvazione della legge di stabilità di cui all'articolo 11».

 

ARTICOLI 19 E 20 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, IDENTICI AGLI ARTICOLI 20 E 21 APPROVATI DAL SENATO

 

Art. 19.

Id. all'articolo 20 approvato dal Senato

(Leggi con oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico)

1. Le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali.

2. Ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite. A tal fine utilizzano le metodologie di copertura previste dall'articolo 17.

TITOLO VI

IL BILANCIO DELLO STATO

Capo I

BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO

 

Art. 20.

Id. all'articolo 21 approvato dal Senato

(Anno finanziario)

1. La gestione finanziaria dello Stato si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e cassa.

2. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che comincia il 1º gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

 

ARTICOLO 21 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

 

Art. 21.

Approvato

(Bilancio di previsione)

1. Il disegno di legge del bilancio annuale di previsione è formato sulla base della legislazione vigente, tenuto conto dei parametri indicati, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera a), nella Decisione di cui al medesimo articolo 10.

2. Il disegno di legge del bilancio di previsione espone per l'entrata e, per ciascun Ministero, per la spesa le unità di voto parlamentare determinate con riferimento rispettivamente alla tipologia di entrata e ad aree omogenee di attività. Per la spesa, le unità di voto sono costituite dai programmi quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa. La realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa, corrispondente all'unità organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. I programmi sono univocamente raccordati alla nomenclatura COFOG (Classification of the functions of government) di secondo livello. Nei casi in cui ciò non accada perché il programma corrisponde in parte a due o più funzioni COFOG di secondo livello, deve essere indicata la relativa percentuale di attribuzione da calcolare sulla base dell'ammontare presunto dei capitoli di diversa finalizzazione ricompresi nel programma.

3. In relazione ad ogni singola unità di voto sono indicati:

a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce;

c) le previsioni delle entrate e delle spese relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale;

d) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce, senza distinzione fra operazioni in conto competenza ed in conto residui. Si intendono per incassate le somme versate in Tesoreria e per pagate le somme erogate dalla Tesoreria.

4. Nell'ambito delle dotazioni previste in relazione a ciascun programma di cui al comma 2 sono distinte le spese correnti, con indicazione delle spese di personale, e le spese d'investimento. Sino all'esercizio della delega di cui all'articolo 40, in appositi allegati agli stati di previsione della spesa sono indicate, per ciascun programma, per macroaggregato e distinte per capitolo, le spese rimodulabili e quelle non rimodulabili.

5. Nell'ambito di ciascun programma le spese si ripartiscono in:

a) spese non rimodulabili;

b) spese rimodulabili.

6. Le spese non rimodulabili di cui al comma 5, lettera a), sono quelle per le quali l'amministrazione non ha la possibilità di esercitare un effettivo controllo, in via amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro formazione, allocazione e quantificazione. Esse corrispondono alle spese definite «oneri inderogabili», in quanto vincolate a particolari meccanismi o parametri che regolano la loro evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi. Rientrano tra gli oneri inderogabili le cosiddette spese obbligatorie, ossia quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa.

7. Le spese rimodulabili di cui al comma 5, lettera b), si dividono in:

a) fattori legislativi, ossia le spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;

b) spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese non predeterminate legislativamente che sono quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.

8. Le spese di cui al comma 7, lettera a), sono rimodulabili ai sensi dell'articolo 23, comma 3.

9. Formano oggetto di approvazione parlamentare solo le previsioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 3. Le previsioni di spesa di cui alle lettere b) e d) costituiscono, rispettivamente, i limiti per le autorizzazioni di impegno e di pagamento.

10. Il bilancio di previsione, oggetto di un unico disegno di legge, è costituito dallo stato di previsione dell'entrata, dagli stati di previsione della spesa distinti per Ministeri, con le allegate appendici dei bilanci delle amministrazioni autonome, e dal quadro generale riassuntivo con riferimento al triennio.

11. Ciascuno stato di previsione riporta i seguenti elementi informativi, da aggiornare al momento dell'approvazione della legge di bilancio per le lettere a), b), c), d) ed e):

a) la nota integrativa al bilancio di previsione. Per le entrate, oltre a contenere i criteri per la previsione relativa alle principali imposte e tasse, essa specifica, per ciascun titolo, la quota non avente carattere ricorrente e quella avente carattere ricorrente, nonché gli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle introdotte nell'esercizio, recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti. Per la spesa, si compone di due sezioni:

1) la prima sezione, concernente il piano degli obiettivi correlati a ciascun programma ed i relativi indicatori di risultato, riporta le informazioni relative al quadro di riferimento in cui l'amministrazione opera, illustra le priorità politiche, espone le attività e indica gli obiettivi riferiti a ciascun programma di spesa, che le amministrazioni intendono conseguire in termini di livello dei servizi e di interventi, in coerenza con il programma generale dell'azione di Governo. A tal fine il documento indica le risorse destinate alla realizzazione dei predetti obiettivi e riporta gli indicatori di realizzazione ad essi riferiti, nonché i criteri e i parametri utilizzati per la loro quantificazione, evidenziando il collegamento tra i predetti indicatori e parametri e il sistema di indicatori e obiettivi adottati da ciascuna amministrazione per le valutazioni previste dalla legge 4 marzo 2009, n. 15, e dai successivi decreti attuativi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i criteri e le metodologie per la definizione degli indicatori di realizzazione contenuti nella nota integrativa;

2) la seconda sezione, relativa ai programmi e alle corrispondenti risorse finanziarie, illustra il contenuto di ciascun programma di spesa e i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo in particolare alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;

b) una scheda illustrativa di ogni programma e delle leggi che lo finanziano, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale, con l'articolazione per le categorie di spesa di cui ai commi 4, 5, 6 e 7. Nella stessa scheda sono contenute tutte le informazioni e i dati relativi alle spese di funzionamento, ivi comprese quelle del personale, necessarie all'attuazione del programma, nonché gli interventi programmati, con separata indicazione delle spese correnti e di quelle in conto capitale. Tali schede sono aggiornate semestralmente in modo da tenere conto dell'eventuale revisione dell'attribuzione dei programmi e delle relative risorse ai Ministeri nonché delle modifiche apportate alle previsioni iniziali del programma attraverso le variazioni di bilancio adottate in corso d'anno ai sensi delle disposizioni normative vigenti. Le variazioni rispetto alle previsioni iniziali sono analiticamente motivate anche in relazione alla loro tipologia e natura. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette le schede al Parlamento entro trenta giorni dalla fine del semestre di riferimento;

c) per ogni programma l'elenco dei capitoli, articoli e relativi stanziamenti;

d) per ogni programma un riepilogo delle dotazioni secondo l'analisi economica e funzionale;

e) una scheda illustrativa dei capitoli recanti i fondi settoriali correlati alle principali politiche pubbliche di rilevanza nazionale, nella quale sono indicati i corrispondenti stanziamenti previsti dal bilancio triennale, il riepilogo analitico dei provvedimenti legislativi e amministrativi che hanno determinato i suddetti stanziamenti e le relative variazioni, e gli interventi previsti a legislazione vigente a valere su detti fondi, con separata indicazione delle spese correnti e di quelle in conto capitale. La scheda di cui alla presente lettera è aggiornata semestralmente in modo da tenere conto delle modifiche apportate agli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio con le variazioni di bilancio adottate in corso d'anno. Le variazioni rispetto alle previsioni iniziali indicano analiticamente i provvedimenti legislativi e amministrativi ai quali sono correlate le variazioni di cui al secondo periodo. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette le schede al Parlamento entro trenta giorni dalla fine del semestre di riferimento;

f) il budget dei costi della relativa amministrazione. Le previsioni economiche sono rappresentate secondo le voci del piano dei conti, distinte per programmi e per centri di costo. Il budget espone le previsioni formulate dai centri di costo dell'amministrazione ed include il prospetto di riconciliazione al fine di collegare le previsioni economiche alle previsioni finanziarie di bilancio.

12. Le modifiche apportate al bilancio nel corso della discussione parlamentare formano oggetto di apposita nota di variazioni.

13. Il Ministro dello sviluppo economico presenta alle Camere una relazione, allegata al disegno di legge del bilancio di previsione, con motivata indicazione programmatica sulla destinazione alle aree sottoutilizzate del territorio nazionale, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e alle aree destinatarie degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, in conformità alla normativa comunitaria, nonché alle aree montane, delle spese di investimento iscritte negli stati di previsione dei singoli Ministeri per gli interventi di rispettiva competenza nell'ammontare totale e suddiviso per regioni.

14. L'approvazione dello stato di previsione dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa e dei totali generali della spesa nonché del quadro generale riassuntivo è disposta, nell'ordine, con distinti articoli del disegno di legge, con riferimento sia alle dotazioni di competenza sia a quelle di cassa.

15. L'approvazione dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 è disposta con apposite norme.

16. Con apposita norma della legge che approva il bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito, in relazione alla indicazione del fabbisogno del settore statale, effettuata ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera c), l'importo massimo di emissione di titoli dello Stato, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare.

17. Alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni interessate, le unità di voto parlamentare sono ripartite in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione. Entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio i Ministri assegnano le risorse ai responsabili della gestione. Viene altresì data informazione del raccordo tra il bilancio di previsione dello Stato approvato e il sistema di contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione.

18. Agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri sono annessi, secondo le rispettive competenze, i conti consuntivi degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.

 

EMENDAMENTI

 

21.1

MORANDO, LUSI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MILANA, ROSSI NICOLA

Ritirato

Al comma 2, sopprimere il quinto e sesto periodo

Conseguentemente, all'articolo 25, al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

 

21.2

MORANDO, LUSI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MILANA, ROSSI NICOLA

Respinto

Sostituire i commi 4, 5 e 6 con i seguenti:

«4. Nell'ambito delle dotazioni previste per ciascun programma sono distinte le spese correnti, con separata distinzione degli oneri per il personale, e le spese per investimenti.

5. La determinazione delle spese rimodulabili e non rimodulabili avviene nell'ambito del procedimento di attuazione della delega di cui al successivo art. 43. Non sono in ogni caso rimodulabili le spese relative al pagamento di stipendi, assegni fissi e pensioni, interessi passivi, obblighi comunitari ed internazionali e ammortamento di mutui che compongono l'insieme delle spese contabilmente gestite in corso d'esercizio come obbligatorie.

6. Fino all'attuazione della delega di cui all'art. 43, è possibile continuare a rimodulare col disegno di legge di bilancio gli oneri correnti, destinati ad adeguare il fabbisogno per l'acquisto di beni e servizi di funzionamento e, in via sperimentale, le spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio; in questa seconda ipotesi la rimodulazione avviene ai sensi dell'art. 23, comma 3.».

 

ARTICOLI 22, 23 E 24 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, IDENTICI AGLI ARTICOLI 23, 24 E 25 APPROVATI DAL SENATO

 

Art. 22.

Id. all'articolo 23 approvato dal Senato

(Bilancio pluriennale)

1. Il bilancio pluriennale di previsione è elaborato dal Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con gli obiettivi indicati nella Decisione di cui all'articolo 10, e copre un periodo di tre anni. Il bilancio pluriennale, redatto in base alla legislazione vigente per missioni e programmi, in termini di competenza e di cassa, espone separatamente:

a) l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione vigente - bilancio pluriennale a legislazione vigente, di cui all'articolo 21;

b) le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese tenendo conto degli effetti degli interventi programmati nella Decisione di cui all'articolo 10 - bilancio pluriennale programmatico.

2. Il bilancio pluriennale di cui al comma 1 è integrato con gli effetti della legge di stabilità. Esso non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e ad eseguire le spese ivi contemplate ed è aggiornato annualmente.

 

Art. 23.

Id. all'articolo 24 approvato dal Senato

(Formazione del bilancio)

1. In sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione, tenuto conto delle istruzioni fornite annualmente con apposita circolare dal Ministero dell'economia e delle finanze, i Ministri indicano, anche sulla base delle proposte dei responsabili della gestione dei programmi, gli obiettivi di ciascun Dicastero e quantificano le risorse necessarie per il loro raggiungimento anche mediante proposte di rimodulazione delle stesse risorse tra programmi appartenenti alla medesima missione di spesa. Le proposte sono formulate sulla base della legislazione vigente, con divieto di previsioni basate sul mero calcolo della spesa storica incrementale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze valuta successivamente la congruità e la coerenza tra gli obiettivi perseguiti da ciascun Ministero e le risorse richieste per la loro realizzazione, tenendo anche conto dello stato di attuazione dei programmi in corso e dei risultati conseguiti negli anni precedenti in termini di efficacia e di efficienza della spesa. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze tiene conto anche delle risultanze illustrate nella nota integrativa al rendiconto di cui all'articolo 35, comma 2, delle risultanze delle attività di analisi dei nuclei di cui all'articolo 39, comma 1, nonché del Rapporto di cui all'articolo 41.

3. Con il disegno di legge di bilancio, per motivate esigenze, possono essere rimodulate in via compensativa all'interno di un programma o tra programmi di ciascuna missione le dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti. In apposito allegato allo stato di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni legislative di cui si propone la modifica e il corrispondente importo.

4. Gli schemi degli stati di previsione di entrata e di spesa, verificati in base a quanto previsto al comma 2, formano il disegno di legge del bilancio a legislazione vigente predisposto dal Ministro dell'economia e delle finanze.

5. La legge di bilancio è formata apportando al disegno di legge di cui al comma 4 le variazioni determinate dalla legge di stabilità.

 

Art. 24.

Id. all'articolo 25 approvato dal Senato

(Integrità, universalità ed unità del bilancio)

1. I criteri dell'integrità, dell'universalità e dell'unità del bilancio dello Stato costituiscono profili attuativi dell'articolo 81 della Costituzione.

2. Sulla base del criterio dell'integrità, tutte le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse. Parimenti, tutte le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate.

3. Sulla base dei criteri dell'universalità e dell'unità, è vietato gestire fondi al di fuori del bilancio, ad eccezione dei casi consentiti e regolati in base all'articolo 40, comma 2, lettera p).

4. È vietata altresì l'assegnazione di qualsiasi provento per spese o erogazioni speciali, salvo i proventi e le quote di proventi riscossi per conto di enti, le oblazioni e simili, fatte a scopo determinato.

5. Restano valide le disposizioni legislative che prevedono la riassegnazione ai capitoli di spesa di particolari entrate.

 

ARTICOLO 25 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Capo II

LE ENTRATE E LE SPESE DELLO STATO

 

Art. 25.

Approvato

(Classificazione delle entrate e delle spese)

1. Le entrate dello Stato sono ripartite in:

a) titoli, a seconda che siano di natura tributaria, extratributaria o che provengano dall'alienazione e dall'ammortamento di beni patrimoniali, dalla riscossione di crediti o dall'accensione di prestiti;

b) ricorrenti e non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi;

c) tipologie, ai fini dell'approvazione parlamentare e dell'accertamento dei cespiti;

d) categorie, secondo la natura dei cespiti;

e) capitoli, eventualmente suddivisi in articoli secondo il rispettivo oggetto, ai fini della rendicontazione.

2. Le spese dello Stato sono ripartite in:

a) missioni, come definite all'articolo 21, comma 2, terzo periodo;

b) programmi, ai fini dell'approvazione parlamentare. I programmi, come definiti all'articolo 21, comma 2, secondo periodo, sono suddivisi in macroaggregati per spese di funzionamento, per interventi, per trattamenti di quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi di questi ultimi, per oneri del debito pubblico, per oneri comuni di parte corrente, per investimenti e per oneri comuni in conto capitale. In autonome previsioni è esposto il rimborso di passività finanziarie;

c) capitoli, secondo l'oggetto della spesa. I capitoli, classificati secondo il contenuto economico e funzionale, costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione e possono essere ripartiti in articoli.

3. La classificazione economica e quella funzionale si conformano ai criteri adottati in contabilità nazionale e dei relativi conti satellite per i conti del settore della pubblica amministrazione.

4. In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è presentato un quadro contabile da cui risultino:

a) le categorie in cui viene classificata la spesa di bilancio secondo l'analisi economica;

b) le classi fino al terzo livello della classificazione COFOG in cui viene ripartita la spesa secondo l'analisi funzionale.

5. In appendice al quadro contabile di cui al comma 4, appositi prospetti, da aggiornare, dandone informazione al Parlamento, dopo l'approvazione della legge di bilancio, illustrano gli incroci tra i diversi criteri di classificazione e il raccordo tra le classi COFOG e le missioni e i programmi, nonché tra il bilancio dello Stato e il sistema di contabilità nazionale. A tutti i capitoli e, al loro interno, a ciascun piano di gestione è attribuito il pertinente codice di classe COFOG e di categoria economica di terzo livello, escludendo l'applicazione di criteri di prevalenza.

6. La numerazione delle unità di voto, delle categorie e dei capitoli può essere anche discontinua in relazione alle necessità della codificazione.

7. Nel quadro generale riassuntivo, con riferimento sia alle dotazioni di competenza sia a quelle di cassa, è data distinta indicazione:

a) del risultato differenziale tra il totale delle entrate tributarie ed extratributarie ed il totale delle spese correnti («risparmio pubblico»);

b) del risultato differenziale tra tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni riguardanti le partecipazioni azionarie ed i conferimenti, nonché la concessione e la riscossione di crediti e l'accensione e rimborso di prestiti («indebitamento o accrescimento netto»);

c) del risultato differenziale delle operazioni finali, rappresentate da tutte le entrate e da tutte le spese, escluse le operazioni di accensione e di rimborso di prestiti («saldo netto da finanziare o da impiegare»);

d) del risultato differenziale fra il totale delle entrate finali e il totale delle spese («ricorso al mercato»).

 


ARTICOLI 26, 27 E 28 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, IDENTICI AGLI ARTICOLI 27, 28 E 29 APPROVATI DAL SENATO

 

Art. 26.

Id. all'articolo 27 approvato dal Senato

(Fondo di riserva per le spese obbligatorie)

1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, nella parte corrente, un «fondo di riserva per le spese obbligatorie» la cui dotazione è determinata, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.

2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento delle dotazioni sia di competenza sia di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie per aumentare gli stanziamenti di spesa aventi carattere obbligatorio.

3. Allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è allegato l'elenco dei capitoli di cui al comma 2, da approvare, con apposito articolo, con la legge del bilancio.

 

Art. 27.

Id. all'articolo 28 approvato dal Senato

(Fondi speciali per la reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti e in conto capitale)

1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze sono istituiti, nella parte corrente e nella parte in conto capitale, rispettivamente, un «fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa» e un «fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa», le cui dotazioni sono determinate, con apposito articolo, dalla legge del bilancio.

2. Il trasferimento di somme dai fondi di cui al comma 1 e la loro corrispondente iscrizione ai capitoli di bilancio hanno luogo mediante decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che quelle di cassa dei capitoli interessati.

 

Art. 28.

Id. all'articolo 29 approvato dal Senato

(Fondo di riserva per le spese impreviste)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, nella parte corrente, un «fondo di riserva per le spese impreviste» per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui all'articolo 26 e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità.

2. Il trasferimento di somme dal fondo di cui al comma 1 e la loro corrispondente iscrizione ai capitoli di bilancio hanno luogo mediante decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza sia quelle di cassa dei capitoli interessati.

3. Allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è allegato un elenco da approvare, con apposito articolo, con la legge del bilancio, delle spese per le quali si può esercitare la facoltà di cui al comma 2.

4. Alla legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato è allegato un elenco dei decreti di cui al comma 2, con le indicazioni dei motivi per i quali si è proceduto ai prelevamenti dal fondo di cui al presente articolo.

 

ARTICOLI 29 E 30 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

 

Art. 29.

Approvato

(Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un «fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa» il cui stanziamento è annualmente determinato, con apposito articolo, dalla legge del bilancio.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, da comunicare alla Corte dei conti, sono trasferite dal fondo di cui al comma 1 ed iscritte in aumento delle autorizzazioni di cassa dei capitoli iscritti negli stati di previsione delle amministrazioni statali le somme necessarie a provvedere ad eventuali deficienze delle dotazioni dei capitoli medesimi, ritenute compatibili con gli obiettivi di finanza pubblica. I decreti di variazione di cui al presente comma sono trasmessi al Parlamento.

 

Art. 30.

Approvato

(Leggi di spesa pluriennale e a carattere permanente)

1. Le leggi pluriennali di spesa in conto capitale quantificano la spesa complessiva, l'onere per competenza relativo al primo anno di applicazione, nonché le quote di competenza attribuite a ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale; la legge di stabilità può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale, nei limiti dell'autorizzazione complessiva ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e).

2. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti o comunque assumere impegni nei limiti dell'intera somma indicata dalle leggi di cui al comma 1 ovvero nei limiti indicati nella legge di stabilità. I relativi pagamenti devono, comunque, essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.

3. Le leggi di spesa che autorizzano l'iscrizione in bilancio di contributi pluriennali stabiliscono anche, qualora la natura degli interventi lo richieda, le relative modalità di utilizzo, mediante:

a) autorizzazione concessa al beneficiario, a valere sul contributo stesso, a stipulare operazioni di mutui con istituti di credito il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato. In tal caso il debito si intende assunto dallo Stato che provvede, attraverso specifica delega del beneficiario medesimo, ad erogare il contributo direttamente all'istituto di credito;

b) spesa ripartita da erogare al beneficiario secondo le cadenze temporali stabilite dalla legge.

4. Nel caso si proceda all'utilizzo dei contributi pluriennali secondo le modalità di cui al comma 3, lettera a), al momento dell'attivazione dell'operazione le amministrazioni che erogano il contributo sono tenute a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il piano di ammortamento del mutuo con distinta indicazione della quota capitale e della quota interessi. Sulla base di tale comunicazione il Ministero procede a iscrivere il contributo tra le spese per interessi passivi e il rimborso di passività finanziarie.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche a tutti i contributi pluriennali iscritti in bilancio per i quali siano già state attivate alla data di entrata in vigore della presente legge in tutto o in parte le relative operazioni di mutuo.

6. Le leggi di spesa a carattere permanente quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale. Esse indicano inoltre l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di stabilità a norma dell'articolo 11, comma 3, lettera d). Nel caso in cui l'onere a regime è superiore a quello indicato per il terzo anno del triennio di riferimento, la copertura segue il profilo temporale dell'onere.

7. Il disegno di legge di stabilità indica, in apposito allegato, per ciascuna legge di spesa pluriennale di cui all'articolo 11, comma 3, lettera e), i residui di stanziamento in essere al 30 giugno dell'anno in corso e, ove siano previsti versamenti in conti correnti o contabilità speciali di tesoreria, le giacenze in essere alla medesima data.

8. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche.

9. I decreti legislativi di cui al comma 8 sono emanati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) introduzione della valutazione nella fase di pianificazione delle opere al fine di consentire procedure di confronto e selezione dei progetti e definizione delle priorità, in coerenza, per quanto riguarda le infrastrutture strategiche, con i criteri adottati nella definizione del programma di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni;

b) predisposizione da parte del Ministero competente di linee guida obbligatorie e standardizzate per la valutazione degli investimenti;

c) garanzia di indipendenza e professionalità dei valutatori anche attraverso l'utilizzo di competenze interne agli organismi di valutazione esistenti, con il ricorso a competenze esterne solo qualora manchino adeguate professionalità e per valutazioni particolarmente complesse;

d) potenziamento e sistematicità della valutazione ex post sull'efficacia e sull'utilità degli interventi infrastrutturali, rendendo pubblici gli scostamenti rispetto alle valutazioni ex ante;

e) separazione del finanziamento dei progetti da quello delle opere attraverso la costituzione di due appositi fondi. Al «fondo progetti» si accede a seguito dell'esito positivo della procedura di valutazione tecnico-economica degli studi di fattibilità; al «fondo opere» si accede solo dopo il completamento della progettazione definitiva;

f) adozione di regole trasparenti per le informazioni relative al finanziamento e ai costi delle opere; previsione dell'invio di relazioni annuali in formato telematico alle Camere e procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere e dei singoli interventi con particolare riferimento ai costi complessivi sostenuti e ai risultati ottenuti relativamente all'effettivo stato di realizzazione delle opere;

g) previsione di un sistema di verifica per l'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti con automatico definanziamento in caso di mancato avvio delle opere entro i termini stabiliti.

10. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 8 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

11. Per i tre esercizi finanziari successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta adeguatamente motivata dei Ministri competenti, che illustri lo stato di attuazione dei programmi di spesa e i relativi tempi di realizzazione, il Ministro dell'economia e delle finanze, previa valutazione delle cause che ne determinano la necessità e al fine di evitare l'insorgenza di possibili contenziosi con conseguenti oneri, può prorogare di un ulteriore anno i termini di conservazione dei residui passivi relativi a spese in conto capitale.

 

ARTICOLI 31 E 32 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, IDENTICI AGLI ARTICOLI 32 E 33 APPROVATI DAL SENATO

 

Art. 31.

Id. all'articolo 32 approvato dal Senato

(Garanzie statali)

1. In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze sono elencate le garanzie principali e sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti o altri soggetti.

 

Art. 32.

Id. all'articolo 33 approvato dal Senato

(Esercizio provvisorio)

1. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

2. Durante l'esercizio provvisorio, la gestione del bilancio è consentita per tanti dodicesimi della spesa prevista da ciascun capitolo quanti sono i mesi dell'esercizio provvisorio, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, qualora si tratti di spesa obbligatoria e non suscettibile di impegni o di pagamenti frazionati in dodicesimi.

3. Le limitazioni di cui al comma 2 si intendono riferite sia alle autorizzazioni di impegno sia a quelle di pagamento.

 

ARTICOLO 33 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

 

Art. 33.

Approvato

(Assestamento e variazioni di bilancio)

1. Entro il mese di giugno di ciascun anno, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta un disegno di legge ai fini dell'assestamento delle previsioni di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione indicando, per ciascun capitolo, le dotazioni sia di competenza sia di cassa.

3. Con il disegno di legge di cui al comma 1 possono essere proposte, limitatamente all'esercizio in corso, variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie relative a programmi di una stessa missione con le modalità indicate dall'articolo 23, comma 3.

4. Nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere adottate variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie interne a ciascun programma, relativamente alle spese per adeguamento al fabbisogno nell'ambito delle spese rimodulabili, su proposta dei Ministri competenti. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti.

ARTICOLO 34 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, IDENTICO ALL'ARTICOLO 35 APPROVATO DAL SENATO

 

Art. 34.

Id. all'articolo 35 approvato dal Senato

(Impegni)

1. I dirigenti, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate per legge, impegnano ed ordinano le spese nei limiti delle risorse assegnate in bilancio. Restano ferme le disposizioni speciali che attribuiscono la competenza a disporre impegni e ordini di spesa ad organi costituzionali dello Stato dotati di autonomia contabile.

2. Formano impegni sugli stanziamenti di competenza le sole somme dovute dallo Stato a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate.

3. Gli impegni assunti possono riferirsi soltanto all'esercizio in corso.

4. Previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze, con salvaguardia della compatibilità con il fabbisogno e l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, per le spese correnti possono essere assunti impegni estesi a carico di esercizi successivi, nei limiti delle risorse stanziate nel bilancio pluriennale a legislazione vigente, ove ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi, e quando si tratti di spese continuative e ricorrenti, se l'amministrazione ne riconosca la necessità o la convenienza.

5. Le spese per stipendi ed altri assegni fissi equivalenti, pensioni ed assegni congeneri sono imputate alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui vengono disposti i relativi pagamenti, fatta eccezione per le competenze dovute a titolo di arretrati relativi ad anni precedenti derivanti da rinnovi contrattuali per le quali è consentita l'imputazione in conto residui.

6. Per gli impegni di spesa in conto capitale che prevedano opere o interventi ripartiti in più esercizi si applicano le disposizioni dell'articolo 30, comma 2.

7. Alla chiusura dell'esercizio finanziario il 31 dicembre, nessun impegno può essere assunto a carico dell'esercizio scaduto. Gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato per le spese decentrate si astengono dal ricevere atti di impegno che dovessero pervenire dopo tale data, fatti salvi quelli direttamente conseguenti all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nell'ultimo quadrimestre dell'anno.

 

ARTICOLI 35 E 36 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Capo III

IL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

 

Art. 35.

Approvato

(Risultanze della gestione)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere, entro il mese di giugno, il rendiconto generale dell'esercizio scaduto il 31 dicembre dell'anno precedente, articolato per missioni e programmi. Il relativo disegno di legge è corredato di apposita nota preliminare generale.

2. Al rendiconto di cui al comma 1 è allegata per ciascuna amministrazione una nota integrativa, articolata per missioni e programmi in coerenza con le indicazioni contenute nella nota integrativa al bilancio di previsione. La nota integrativa al rendiconto si compone di due sezioni:

a) la prima sezione contiene il rapporto sui risultati, che espone l'analisi e la valutazione del grado di realizzazione degli obiettivi indicati nella nota integrativa di cui all'articolo 21, comma 11, lettera a), numero 1). Ciascuna amministrazione, in coerenza con lo schema e gli indicatori contenuti nella nota integrativa al bilancio di previsione, illustra, con riferimento allo scenario socio-economico e alle priorità politiche, lo stato di attuazione degli obiettivi riferiti a ciascun programma, i risultati conseguiti e le relative risorse utilizzate, anche con l'indicazione dei residui accertati, motivando gli eventuali scostamenti rispetto a quanto previsto nella nota di cui all'articolo 21, comma 11, lettera a);

b) la seconda sezione illustra, con riferimento ai programmi, i risultati finanziari ed espone i principali fatti della gestione, motivando gli eventuali scostamenti tra le previsioni iniziali di spesa e quelle finali indicate nel rendiconto generale.

3. Allo stato di previsione dell'entrata è allegata una nota integrativa che espone le risultanze della gestione.

4. I regolamenti parlamentari stabiliscono le modalità e i termini per l'esercizio del controllo, da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, dello stato di attuazione dei programmi e delle relative risorse finanziarie.

 

Art. 36.

Approvato

(Elementi del conto del bilancio e del conto del patrimonio)

1. I risultati della gestione dell'anno finanziario sono riassunti e dimostrati nel rendiconto generale dello Stato costituito da due distinte parti:

a) conto del bilancio;

b) conto generale del patrimonio.

2. Il conto del bilancio, in relazione alla classificazione del bilancio, comprende:

a) le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere;

b) le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare;

c) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori;

d) le somme versate in tesoreria e quelle pagate per ciascun capitolo del bilancio distintamente in conto competenza e in conto residui;

e) il conto totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo.

3. Il conto generale del patrimonio comprende:

a) le attività e le passività finanziarie e patrimoniali con le variazioni derivanti dalla gestione del bilancio e quelle verificatesi per qualsiasi altra causa;

b) la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale.

4. Il conto generale del patrimonio è corredato del conto del dare ed avere relativo al servizio di Tesoreria statale, con allegati il movimento generale di cassa e la situazione del Tesoro e la situazione dei debiti e crediti di tesoreria.

5. In apposito allegato conoscitivo al rendiconto generale dello Stato sono illustrate le risultanze economiche per ciascun Ministero. I costi sostenuti sono rappresentati secondo le voci del piano dei conti, distinti per programma e per centri di costo. La rilevazione dei costi sostenuti dall'amministrazione include il prospetto di riconciliazione che collega le risultanze economiche con quelle della gestione finanziaria delle spese contenute nel conto del bilancio.

6. Il rendiconto generale dello Stato contiene inoltre, in apposito allegato, l'illustrazione delle risultanze delle spese relative ai programmi aventi natura o contenuti ambientali, allo scopo di evidenziare le risorse impiegate per finalità di protezione dell'ambiente, riguardanti attività di tutela, conservazione, ripristino e utilizzo sostenibile delle risorse e del patrimonio naturale. A tal fine, le amministrazioni interessate forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni necessarie secondo gli schemi contabili e le modalità di rappresentazione stabilite con determina del Ragioniere generale dello Stato in coerenza con gli indirizzi e i regolamenti comunitari in materia.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, nella gestione delle spese, provvede ad assicurare adeguati controlli anche a carattere economico-finanziario.

 

ARTICOLI 37 E 38 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, IDENTICI AGLI ARTICOLI 38 E 39 APPROVATI DAL SENATO

 

Art. 37.

Id. all'articolo 38 approvato dal Senato

(Parificazione del rendiconto)

1. Al termine dell'anno finanziario ciascun Ministero, per cura del direttore del competente ufficio centrale del bilancio, compila il conto del bilancio ed il conto del patrimonio relativi alla propria amministrazione.

2. I conti di cui al comma 1 sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il 30 aprile successivo al termine dell'anno finanziario e, non più tardi del 31 maggio, il Ministro dell'economia e delle finanze, per cura del Ragioniere generale dello Stato, trasmette alla Corte dei conti il rendiconto generale dell'esercizio scaduto.

 

Art. 38.

Id. all'articolo 39 approvato dal Senato

(Presentazione del rendiconto)

1. La Corte dei conti, parificato il rendiconto generale, lo trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze per la successiva presentazione alle Camere.

 

ARTICOLO 39 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

 

Capo IV

ANALISI E VALUTAZIONE DELLA SPESA E COMPLETAMENTO DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO

 

Art. 39.

Approvato

(Analisi e valutazione della spesa)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze collabora con le amministrazioni centrali dello Stato, al fine di garantire il supporto per la verifica dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), per il monitoraggio dell'efficacia delle misure rivolte al loro conseguimento e di quelle disposte per incrementare il livello di efficienza delle amministrazioni stesse. La collaborazione ha luogo nell'ambito di appositi nuclei di analisi e valutazione della spesa, istituiti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate la composizione e le modalità di funzionamento dei nuclei. Ai predetti nuclei partecipa anche un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

2. Nell'ambito dell'attività di collaborazione di cui al comma 1 viene altresì svolta la verifica sull'articolazione dei programmi che compongono le missioni, sulla coerenza delle norme autorizzatorie delle spese rispetto al contenuto dei programmi stessi, con la possibilità di proporre, attraverso apposito provvedimento legislativo, l'accorpamento e la razionalizzazione delle leggi di finanziamento per renderne più semplice e trasparente il collegamento con il relativo programma, nonché sulla rimodulabilità delle risorse iscritte in bilancio. In tale ambito il Ministero dell'economia e delle finanze fornisce alle amministrazioni centrali dello Stato supporto metodologico per la definizione delle previsioni di spesa e dei fabbisogni associati ai programmi e agli obiettivi indicati nella nota integrativa di cui all'articolo 21, comma 11, lettera a), e per la definizione degli indicatori di risultato ad essi associati.

3. Le attività svolte dai nuclei di cui al comma 1 sono funzionali alla formulazione di proposte di rimodulazione delle risorse finanziarie tra i diversi programmi di spesa ai sensi dell'articolo 23, comma 3, e alla predisposizione del rapporto sui risultati di cui all'articolo 35, comma 2, lettera a).

4. Per le attività di cui al presente articolo, nonché per la realizzazione del Rapporto di cui all'articolo 41, il Ministero dell'economia e delle finanze istituisce e condivide con le amministrazioni centrali dello Stato, nell'ambito della banca dati di cui all'articolo 13, una apposita sezione che raccoglie tutte le informazioni necessarie alla realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1 del presente articolo, nonché delle analisi di efficienza contenute nel Rapporto di cui all'articolo 41. La banca dati raccoglie le informazioni che le amministrazioni sono tenute a fornire attraverso una procedura da definire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Le informazioni di cui al presente comma sono trasmesse dal Ministero dell'economia e delle finanze alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

 

ARTICOLO 40 INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

 

Art. 40.

Approvato

(Delega al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato con particolare riguardo alla riorganizzazione dei programmi di spesa e delle missioni e alla programmazione delle risorse, assicurandone una maggiore certezza, trasparenza e flessibilità.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) revisione delle missioni in relazione alle funzioni principali e agli obiettivi perseguiti con la spesa pubblica, delineando un'opportuna correlazione tra missioni e Ministeri ed enucleando eventuali missioni trasversali;

b) revisione del numero e della struttura dei programmi, che devono essere omogenei con riferimento ai risultati da perseguire in termini di prodotti e servizi finali, in modo da assicurare:

1) l'univoca corrispondenza tra il programma, le relative risorse e strutture assegnate, e ciascun Ministero, in relazione ai compiti e alle funzioni istituzionali proprie di ciascuna amministrazione, evitando ove possibile la condivisione di programmi tra più Ministeri;

2) l'affidamento di ciascun programma di spesa ad un unico centro di responsabilità amministrativa;

3) il raccordo dei programmi alla classificazione COFOG di secondo livello;

c) revisione degli stanziamenti iscritti in ciascun programma e della relativa legislazione in coerenza con gli obiettivi da perseguire;

d) revisione, per l'entrata, delle unità elementari del bilancio per assicurare che la denominazione richiami esplicitamente l'oggetto e ripartizione delle unità promiscue in articoli in modo da assicurare che la fonte di gettito sia chiaramente e univocamente individuabile;

e) adozione, per la spesa, anche a fini gestionali e di rendicontazione, delle azioni quali componenti del programma e unità elementari del bilancio dello Stato affiancate da un piano dei conti integrato che assicuri il loro raccordo alla classificazione COFOG e alla classificazione economica di terzo livello;

f) previsione che le nuove autorizzazioni legislative di spesa debbano essere formulate in termini di finanziamento di uno specifico programma di spesa;

g) introduzione della programmazione triennale delle risorse e degli obiettivi delle amministrazioni dello Stato e individuazione di metodologie comuni di definizione di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferibili ai programmi del bilancio;

h) introduzione di criteri e modalità per la fissazione di limiti per le spese rimodulabili del bilancio dello Stato. I predetti limiti, individuati in via di massima nella Decisione di cui all'articolo 10 e adottati con la successiva legge di bilancio, devono essere coerenti con la programmazione triennale delle risorse;

i) adozione, in coerenza con i limiti di spesa stabiliti, di accordi triennali tra il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri, in cui vengono concordati gli obiettivi da conseguire nel triennio e i relativi tempi;

l) riordino delle norme che autorizzano provvedimenti di variazione al bilancio in corso d'anno;

m) accorpamento dei fondi di riserva e speciali iscritti nel bilancio dello Stato;

n) affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema di contabilità economico-patrimoniale funzionale alla verifica dei risultati conseguiti dalle amministrazioni;

o) revisione del conto riassuntivo del tesoro allo scopo di garantire maggiore chiarezza e significatività delle informazioni in esso contenute attraverso l'integrazione dei dati contabili del bilancio dello Stato e di quelli della tesoreria;

p) progressiva eliminazione, entro il termine di ventiquattro mesi, delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti mediante il versamento di somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato, ad eccezione della gestione relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché delle gestioni fuori bilancio istituite ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, delle gestioni fuori bilancio autorizzate per legge, dei programmi comuni tra più amministrazioni, enti, organismi pubblici e privati, nonché dei casi di urgenza e necessità. A tal fine, andrà disposto il contestuale versamento delle dette disponibilità in conto entrata al bilancio, per la nuova assegnazione delle somme nella competenza delle inerenti imputazioni di spesa che vi hanno dato origine, ovvero, qualora queste ultime non fossero più esistenti in bilancio, a nuove imputazioni appositamente istituite; previsione, per le gestioni fuori bilancio che resteranno attive, dell'obbligo di rendicontazione annuale delle risorse acquisite e delle spese effettuate secondo schemi classificatori armonizzati con quelli del bilancio dello Stato e a questi aggregabili a livello di dettaglio sufficientemente elevato;

q) previsione della possibilità di identificare i contributi speciali iscritti nel bilancio dello Stato finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e destinati ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, limitatamente agli stati di previsione di rispettivo interesse, e per i profili finanziari, entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono essere comunque adottati in via definitiva dal Governo.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottate disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con le stesse modalità previsti dal presente articolo.

 

ORDINE DEL GIORNO

 

G40.100

AZZOLLINI

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Legge di contabilità e finanza pubblica» (A.S. 1397-B);

considerata, in riferimento all'articolo 21, comma 2, la possibilità, che il coordinamento con il secondo livello COFOG possa riportare ad una riduzione dei programmi;

considerato altresì, per quanto riguarda l'articolo 40, relativo alla cassa, le possibili ricadute in tema di esercizio dei controlli e gli eventuali effetti in termini di parziale blocco dell'assunzione di impegni;

rilevata, conseguentemente, la necessità di evitare eventuali incertezze in sede applicativa suscettibili di generare effetti non desiderati nell'ambito della riconsiderazione dell'articolazione del bilancio dello Stato e del passaggio al criterio della cassa;

impegna il Governo:

ad esercitare la delega porgendo particolare cautela nel dare attuazione all'articolo 40, evitando possibili ricadute in tema di effettività nell'esercizio dei controlli ed eventuali effetti in termini di parziale blocco dell'assunzione di impegni;

ad esercitare il previsto coordinamento con il secondo livello COFOG senza determinare una riduzione dei programmi.

 

G40.100 (testo 2)

AZZOLLINI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Legge di contabilità e finanza pubblica» (A.S. 1397-B):

considerata, in riferimento all'articolo 21, comma 2, la possibilità che il coordinamento con il secondo livello COFOG possa riportare ad una riduzione dei programmi;

considerata altresì, per quanto riguarda l'articolo 40, l'eccessiva pesantezza della procedura di passaggio al sistema della cassa;

rilevata, conseguentemente, la necessità di evitare eventuali incertezze in sede applicativa suscettibili di generare effetti non desiderati nell'ambito della riconsiderazione dell'articolazione del bilancio dello Stato e del passaggio al criterio della cassa,

impegna il Governo:

ad esercitare la delega porgendo particolare cautela nel dare attuazione all'articolo 40, soprattutto tentando di semplificare i passaggi eccessivamente pesanti dei controlli intermedi e dei limiti all'assunzione degli impegni;

ad esercitare il previsto coordinamento con il secondo livello COFOG senza determinare una riduzione dei programmi.

________________

(*) Accolto dal Governo

 

 

ARTICOLO 41 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 41.

Approvato

(Rapporto sulla spesa delle amministrazioni dello Stato)

1. Ogni tre anni, a partire da quello successivo all'istituzione della banca dati di cui all'articolo 13, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, anche sulla base delle attività di cui all'articolo 39, elabora un Rapporto sulla spesa delle amministrazioni dello Stato.

2. Il Rapporto di cui al comma 1 illustra la composizione e l'evoluzione della spesa, i risultati conseguiti con le misure adottate ai fini del suo controllo e quelli relativi al miglioramento del livello di efficienza delle stesse amministrazioni.

3. Il Rapporto, in particolare, per i principali settori e programmi di spesa:

a) esamina l'evoluzione e la composizione della spesa identificando le eventuali aree di inefficienza e di inefficacia, anche attraverso la valutazione dei risultati storici ottenuti;

b) propone gli indicatori di risultato da adottare;

c) fornisce la base analitica per la definizione e il monitoraggio degli indicatori di cui alla lettera b) verificabili ex post, utilizzati al fine di valutare il conseguimento degli obiettivi di ciascuna amministrazione e accrescere la qualità dei servizi pubblici;

d) suggerisce possibili riallocazioni della spesa, liberando risorse da destinare ai diversi settori di spesa e ad iniziative considerate prioritarie;

e) fornisce la base analitica per la programmazione su base triennale delle iniziative e delle risorse su obiettivi verificabili, anche basandosi sul controllo di gestione dei risultati.

4. Il Rapporto di analisi e valutazione della spesa è predisposto entro il 20 luglio dell'ultimo anno di ciascun triennio ed è inviato al Parlamento.

5. All'articolo 3, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'ultimo periodo è soppresso.

 

Capo V

DELEGA AL GOVERNO PER IL PASSAGGIO AL BILANCIO DI SOLA CASSA

ARTICOLO SOPPRESSO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

(Delega al Governo per il completamento della riforma del bilancio dello Stato e adozione del metodo della programmazione triennale delle risorse)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 riguardo all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per consentire il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato e la programmazione delle risorse assicurandone una maggiore certezza, trasparenza e flessibilità.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 devono essere ispirati ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) introduzione della programmazione triennale delle risorse e degli obiettivi delle amministrazioni dello Stato e individuazione di metodologie comuni di definizione degli indicatori di performance semplici, misurabili e riferibili ai programmi del bilancio;

b) introduzione di criteri e modalità per la fissazione di limiti per le spese rimodulabili del bilancio dello Stato. I predetti limiti, individuati in via di massima in sede di Decisione di cui all'articolo 10 e adottati con la successiva legge di bilancio, devono essere coerenti con la programmazione triennale delle risorse;

c) adozione, in coerenza con i limiti di spesa stabiliti, di accordi triennali tra il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri, in cui vengono concordati gli obiettivi da conseguire nel triennio e i relativi tempi;

d) previsione della possibilità di prorogare di un ulteriore anno i termini di conservazione dei residui passivi relativi a spese in conto capitale, su proposta adeguatamente motivata dei Ministeri competenti che illustri lo stato di attuazione dei programmi di spesa e le cause che determinano la necessità di uno slittamento dei relativi tempi di attuazione;

e) adozione, anche ai fini gestionali e di rendicontazione, delle azioni quali componenti del programma e unità elementari del bilancio dello Stato affiancate da un piano dei conti integrato;

f) accorpamento dei fondi di riserva e speciali iscritti sul bilancio dello Stato;

g) riordino delle norme che autorizzano provvedimenti di variazione al bilancio in corso d'anno;

h) adeguamento della normativa di contabilità pubblica nel senso del passaggio, nella predisposizione del bilancio annuale di previsione e degli altri documenti contabili, da una redazione in termini di competenza e cassa a una redazione in termini di sola cassa, con separata ed analitica evidenziazione conoscitiva delle corrispondenti previsioni di competenza finanziaria ed economica con riferimento al sistema di contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione, in particolare prevedendo che la gestione delle risorse iscritte in bilancio venga condotta dal responsabile del programma di spesa attraverso un continuo monitoraggio che garantisca, sotto la sua responsabilità, contabile ed amministrativa, l'equilibrio delle disponibilità e delle spese, nel presupposto che il responsabile del programma ordini e paghi le spese sulla base di un programma, da lui predisposto, che tenga conto della fase temporale di assunzione degli impegni;

i) previsione di un regime transitorio, avente durata massima di tre anni, per consentire l'attuazione della nuova disciplina di cui alla lettera h), l'assorbimento dell'ammontare dei residui e l'adeguamento delle procedure di entrata e di spesa;

l) affiancamento, ai fini conoscitivi, in via sperimentale, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema di contabilità economico-patrimoniale funzionale alla verifica dei risultati conseguiti dalle amministrazioni, con conseguente elaborazione dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa;

m) revisione del conto riassuntivo del tesoro allo scopo di garantire maggiore chiarezza e significatività delle informazioni in esso contenute attraverso l'integrazione dei dati contabili del bilancio dello Stato e quelli della tesoreria;

n) progressiva eliminazione, entro il termine di ventiquattro mesi, delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti mediante il versamento di somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato, ad eccezione delle gestioni fuori bilancio istituite ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, delle gestioni fuori bilancio autorizzate per legge, dei programmi comuni tra più amministrazioni, enti, organismi pubblici e privati, nonché nei casi di urgenza e necessità. A tal fine, andrà disposto il contestuale versamento delle dette disponibilità in conto entrata al bilancio, per la nuova assegnazione delle somme nella competenza delle inerenti imputazioni di spesa che ne hanno dato origine, ovvero, qualora queste ultime non fossero più esistenti in bilancio, a nuove imputazioni all'uopo appositamente istituite;

o) affidamento di ciascun programma ad un unico centro di responsabilità amministrativa;

p) previsione della possibilità di identificare i contributi speciali iscritti sul bilancio dello Stato finalizzati agli obiettivi di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e destinati ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni;

q) revisione sia per l'entrata che per la spesa delle unità elementari del bilancio amministrativo per assicurare che la denominazione richiami esplicitamente l'oggetto; revisione della ripartizione delle unità promiscue in articoli tale da assicurare che la fonte di gettito o la destinazione della spesa sia chiaramente ed univocamente individuabile.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo. I decreti legislativi che comportino riflessi di ordine finanziario devono essere corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 18, comma 3.

4. Gli schemi dei decreti legislativi relativi alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali sono, altresì, trasmessi per l'intesa alla Conferenza unificata.

 

ARTICOLO 42 INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

 

Art. 42.

Approvato

(Delega al Governo per il passaggio al bilancio di sola cassa)

1. Ai fini del passaggio, nella predisposizione del bilancio annuale di previsione e degli altri documenti contabili dello Stato, da una redazione in termini di competenza e cassa ad una redazione in termini di sola cassa, il Governo è delegato ad adottare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) affiancamento al bilancio di cassa, a fini conoscitivi, di un corrispondente prospetto redatto in termini di competenza;

b) adozione di sistemi contabili di rilevazione che assicurino la disponibilità dei dati relativi alle posizioni debitorie e creditorie dello Stato anche al fine della compilazione di un elenco degli impegni in modo da evitare la formazione di situazioni debitorie;

c) rilevazione delle informazioni necessarie al raccordo dei dati di bilancio con i criteri previsti per la redazione del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche secondo i criteri adottati in ambito comunitario;

d) previsione di un sistema di controlli preventivi sulla legittimità contabile e amministrativa dell'obbligazione assunta dal dirigente responsabile;

e) previsione dell'obbligo, a carico del dirigente responsabile, di predisporre un apposito piano finanziario che tenga conto della fase temporale di assunzione delle obbligazioni, sulla base del quale ordina e paga le spese;

f) adeguamento della disciplina prevista dalla presente legge in conseguenza dell'adozione del bilancio di cassa e previsione di un periodo transitorio per l'attuazione della nuova disciplina e lo smaltimento dei residui passivi accertati al momento dell'effettivo passaggio al bilancio di cassa;

g) considerazione, ai fini della predisposizione dei decreti legislativi di cui al presente comma, dei risultati della sperimentazione condotta ai sensi del comma 2;

h) definizione di limiti all'assunzione di obbligazioni da parte del dirigente responsabile in relazione all'autorizzazione di cassa disponibile, con previsione di appositi correttivi che tengano conto delle caratteristiche delle diverse tipologie di spesa;

i) previsione della graduale estensione dell'applicazione del bilancio di cassa alle altre amministrazioni pubbliche.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato avvia un'apposita sperimentazione della durata massima di due esercizi finanziari. Le amministrazioni coinvolte nella sperimentazione, i relativi termini e le modalità di attuazione sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le medesime amministrazioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Lo schema di decreto, dopo l'acquisizione del parere della Corte dei conti, è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per il relativo parere.

3. Nei due esercizi finanziari successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti un rapporto sullo stato di attuazione e sulle risultanze della sperimentazione di cui al comma 2.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo. I decreti legislativi che comportino riflessi di ordine finanziario devono essere corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3.

5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con le stesse modalità previsti dal presente articolo.

 


EMENDAMENTO

42.1

MORANDO, LUSI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MILANA, ROSSI NICOLA

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro trentasei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a disporre il passaggio, nella predisposizione del bilancio annuale di previsione e degli altri documenti contabili, da una redazione in termini di competenza e cassa a una redazione in termini di sola cassa. A tal fine i decreti legislativi, proposti dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della amministrazione pubblica e della innovazione, dispongono l'adeguamento della struttura del bilancio dello Stato e dei sistemi gestionali e di controllo al diverso limite autorizzatorio e vengono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

il responsabile del programma di spesa è il titolare delle risorse autorizzate con il bilancio e assegnate con il decreto annuale di ripartizione in capitoli; l'assegnazione deve avere un profilo, di natura conoscitiva, pari alla durata del bilancio pluriennale; ciascun programma deve essere affidato ad un unico centro di responsabilità amministrativa;

il responsabile del programma di spesa, o il dirigente da lui delegato, possono, nell'esercizio in corso di gestione, assumere liberamente impegni contabili nell'ambito delle autorizzazioni di cassa loro assegnate; nessuna forma di controllo impeditivo dell'efficacia può essere introdotta con riferimento alla fase di formazione degli atti che precedono l'emissione dell'ordine di pagamento; le fasi di formazione degli atti vengono condotte dal responsabile del programma attraverso tecniche di programmazione e monitoraggio che garantiscano, sotto la propria responsabilità, contabile ed amministrativa, l'equilibrio per cassa dei pagamenti rispetto alle disponibilità;

il responsabile del programma di spesa, o il dirigente da lui delegato, non possono assumere impegni contabili per i quali non esista una corrispondente autorizzazione di cassa;

in caso di esaurimento delle dotazioni di cassa riferite al programma, con decreto di natura accertativa, il responsabile dell'ufficio di controllo della RGS, comunica al responsabile del programma e al Ministro competente, che nessuna erogazione e nessun impegno possono essere disposti a valere sul programma per l'esercizio finanziario in corso;

entro quindici giorni dalla comunicazione di cui alla lettera d), il responsabile del programma comunica al Ministro competente e all'ufficio di controllo della RGS, i dati e tutti gli elementi conoscitivi idonei a spiegare le cause dell'esaurimento delle risorse di cassa in corso di esercizio;

ove nell'ambito della gestione di un programma si verifichi la situazione di cui alla lettera d) per due esercizi successivi, viene automaticamente disposta una verifica ispettiva sulla gestione del programma e sui criteri di definizione delle dotazioni di cassa, i cui esiti vengono valutati sia ai fini della concessione dei trattamenti economici connessi ai risultati assegnati al dirigente, sia, ove del caso, ai fini della attivazione della responsabilità amministrativa;

anche in coordinamento con le previsioni di cui all'articolo 40, comma 2), lettera m), predisposizione di appositi fondi di riserva e definizione dei criteri per il loro accesso, qualora successivamente alla comunicazione di cui alla lettera d), la legislazione sottostante prefiguri la necessità, per il dirigente responsabile, di emanare atti di impegno;

il responsabile del programma può proporre al Ministro responsabile della spesa di disporre, con decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, trasferimenti da un intervento all'altro dello stesso programma; nessuno spostamento può essere proposto verso interventi relativi a spese fisse relative al personale; in ogni caso il valore cumulato dei trasferimenti non può eccedere nel corso dell'anno il 10% della autorizzazione complessiva di cassa iscritta sul programma;

documentare analiticamente, nel disegno di legge di bilancio, la dotazione di cassa assegnata a ciascun programma, attraverso l'esplicitazione delle fonti normative che supportano il programma steso, delle rispettive caratteristiche tecnico-giuridiche, evidenziando altresì il raccordo con gli obiettivi assegnati al dirigente. L'analisi relativa alle previsioni del bilancio pluriennale è corredata dalle analoghe informazioni di consuntivo sui pagamenti effettuati e obiettivi raggiunti riferiti al biennio precedente;

gli ordini di pagamento non esitati alla fine dell'esercizio di emissione vengono riportati automaticamente all'esercizio successivo; ove per due esercizi successivi vengano rendicontati riporti che eccedono il 5% della spesa autorizzata viene disposta una verifica ispettiva sulla gestione del programma;

disciplinare in coerenza con le innovazioni di cui alla presente delega la facoltà di impegno su base pluriennale per la spesa in conto capitale;

nell'ambito del bilancio dello Stato assicurare la separata ed analitica evidenziazione conoscitiva delle previsioni di competenza giuridica corrispondenti ai programmi di spesa».

 

ARTICOLI 43, 44 E 45 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, IDENTICI AGLI ARTICOLI 44, 45 E 46 APPROVATI DAL SENATO

 

Art. 43.

Id. all'articolo 44 approvato dal Senato

(Copertura finanziaria per l'adeguamento dei sistemi informativi)

1. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente titolo, è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2010 e di 3.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012. Al relativo onere si provvede:

a) quanto a 2.000.000 di euro per l'anno 2010 e a 3.000.000 di euro per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrata dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

b) quanto a 3.000.000 di euro per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

TITOLO VII

TESORERIA DEGLI ENTI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE DEI FLUSSI DI CASSA

 

Art. 44.

Id. all'articolo 45 approvato dal Senato

(Definizione dei saldi di cassa)

1. Il saldo di cassa del settore statale è il risultato del consolidamento tra flussi di cassa del bilancio dello Stato e della Tesoreria statale. Esso esprime il fabbisogno da finanziare attraverso emissioni di titoli di Stato ed altri strumenti a breve e lungo termine.

2. Il saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche è il risultato del consolidamento dei flussi di cassa fra i diversi sottosettori.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definiti, in coerenza con le regole internazionali, gli aggregati sottostanti i menzionati saldi e i criteri metodologici per il calcolo degli stessi.

 

Art. 45.

Id. all'articolo 46 approvato dal Senato

(Tesoreria degli enti pubblici)

1. In materia di Tesoreria unica, per gli enti ed organismi pubblici restano ferme le disposizioni contenute nella legge 29 ottobre 1984, n. 720.

 

ARTICOLI 46, 47 E 48 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

 

Art. 46.

Approvato

(Programmazione finanziaria)

1. Ai fini dell'efficiente gestione del debito e per le finalità di cui all'articolo 47, le amministrazioni statali presentano, entro il 31 dicembre, una previsione dell'evoluzione attesa dei flussi di cassa per l'anno seguente con relativo aggiornamento mensile entro il 10 di ciascun mese, sulla base di uno schema definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuati le cadenze giornaliere per l'effettuazione di pagamenti di natura ricorrente e le modalità di attuazione del comma 1, nonché i tempi e le modalità di trasmissione, da parte delle amministrazioni statali, delle informazioni sui flussi di cassa utili per le previsioni sui prelevamenti dalla tesoreria statale e ogni altra informazione idonea a consentire una gestione ottimale della liquidità del conto «Disponibilità del Tesoro».

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, per le finalità di cui all'articolo 47, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, definisce i tempi e le modalità di trasmissione, da parte degli enti territoriali assoggettati al patto di stabilità interno, delle informazioni sui flussi di cassa utili per le previsioni sui prelevamenti dalla tesoreria statale e ogni altra informazione idonea a consentire una gestione ottimale della liquidità del conto «Disponibilità del Tesoro». Le previsioni non costituiscono alcun vincolo all'attività gestionale dell'ente.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze è altresì autorizzato a stipulare protocolli d'intesa con gli enti pubblici che detengono conti presso la Tesoreria dello Stato.

 

Art. 47.

Approvato

(Modifiche alla disciplina dei conti intrattenuti dal Tesoro per la gestione delle disponibilità liquide)

1. All'articolo 5, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: «Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia stabiliscono mediante convenzione le condizioni di tenuta del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria e dei conti ad esso assimilabili ed il saldo massimo su cui la Banca d'Italia corrisponde un tasso di interesse, commisurato a parametri di mercato monetario. Con successivo decreto del Ministro, sulla base di criteri di trasparenza, efficienza e competitività, sono stabilite le modalità di movimentazione della liquidità e di selezione delle controparti».

2. La convenzione di cui all'articolo 5, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è stipulata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Fino al momento della data di entrata in vigore della convenzione, ai sensi del comma 2 del presente articolo, la remunerazione del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria avverrà secondo le modalità ed i termini previsti dal citato articolo 5, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge. Nel periodo transitorio restano ferme le disposizioni previste all'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002, e all'articolo 4, terzo comma, del decreto ministeriale 6 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2003: «Modalità per l'informatizzazione degli ordini di prelevamento dei fondi dai conti correnti di tesoreria centrale», relative alla remunerazione dei conti assimilabili al conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria.

4. All'articolo 46 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Sulle giacenze del Fondo la Banca d'Italia corrisponde semestralmente un tasso pari a quello del conto denominato: ''Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria'' (L)».

5. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze sono definiti modalità e criteri di contabilizzazione delle operazioni disciplinate dalle disposizioni di cui al presente articolo, nonché le modalità e i tempi di movimentazione dei fondi presso la Tesoreria statale.

 

Art. 48.

Approvato

(Ricorso al mercato delle pubbliche amministrazioni)

1. Nei contratti stipulati per operazioni finanziarie che costituiscono quale debitore un'amministrazione pubblica è inserita apposita clausola che prevede, a carico degli istituti finanziatori, l'obbligo di comunicare in via telematica, entro dieci giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, all'ISTAT ed alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione finanziaria, con indicazione della data e dell'ammontare della stessa, del relativo piano delle erogazioni e del piano di ammortamento distintamente per quota capitale e quota interessi, ove disponibile.

2. In caso di mancata o tardiva trasmissione della comunicazione di cui al comma 1, è applicata a carico dell'istituto finanziatore una sanzione amministrativa pari allo 0,5 per cento dell'importo dell'operazione.

 

ARTICOLO SOPPRESSO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

(Abrogazione e modifica di norme)

1. Sono abrogati gli articoli da 30 a 35-bis, da 37 a 43, 49, e da 77 a 80 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

2. Con le eccezioni previste all'articolo 43, comma 2, lettera n), sono abrogate tutte le disposizioni di legge che autorizzano l'apertura di contabilità speciali di tesoreria a valere su fondi iscritti in stanziamenti del bilancio dello Stato e riferibili alla gestione di soggetti ed organi comunque riferibili alla amministrazione centrale e periferica dello Stato, ove non espressamente autorizzate da specifiche norme che ne disciplinano l'autonomia contabile rispetto al bilancio dello Stato.

3. I termini relativi agli adempimenti connessi con la gestione del bilancio di previsione previsti dagli articoli 53, 59-bis, 68 e 68-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sono modificati in corrispondenza con quelli connessi all'abrogazione dell'articolo 30, secondo comma, del citato regio decreto n. 2440 del 1923.

4. La legge 27 febbraio 1955, n. 64, è abrogata.

 

ARTICOLI 49, 50, 51 E 52 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CONTROLLI DI RAGIONERIA E VALUTAZIONE DELLA SPESA

rt. 49.

Approvato

(Delega al Governo per la riforma ed il potenziamento del sistema dei controlli di ragioneria e del programma di analisi e valutazione della spesa)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa e per la riforma del controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) potenziamento delle strutture e degli strumenti di controllo e monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato ai fini della realizzazione periodica di un programma di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali di cui all'articolo 3, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'articolo 41, comma 5, della presente legge, da svolgere anche in collaborazione con le amministrazioni e istituzioni interessate ai sensi del comma 69 del medesimo articolo 3 della legge n. 244 del 2007, nonché ai fini della elaborazione del Rapporto di cui all'articolo 41;

b) condivisione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, gli organismi indipendenti di valutazione della performance di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e gli uffici di statistica dei diversi Ministeri, delle relative banche dati, anche attraverso l'acquisizione, per via telematica, di tutte le altre informazioni necessarie alla realizzazione dell'attività di analisi e valutazione della spesa;

c) previsione di sanzioni amministrative pecuniarie in caso di mancata comunicazione dei dati di cui alla lettera b) da parte dei dirigenti responsabili delle amministrazioni interessate, commisurate ad una percentuale della loro retribuzione di risultato compresa tra un minimo del 2 per cento e un massimo del 7 per cento;

d) graduale estensione del programma di analisi e valutazione della spesa alle altre amministrazioni pubbliche;

e) riordino del sistema dei controlli preventivi e dei controlli successivi, loro semplificazione e razionalizzazione, nonché revisione dei termini attualmente previsti per il controllo, con previsione di programmi annuali basati sulla complessità degli atti, sulla loro rilevanza ai fini della finanza pubblica e sull'efficacia dell'esercizio del controllo.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti. I decreti legislativi che comportino riflessi di ordine finanziario devono essere corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma  3.

 

 

TITOLO IX

TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTABILITÀ DI STATO E DI TESORERIA

 

Art. 50.

Approvato

(Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato e di tesoreria)

1. Il Governo è delegato ad adottare, ai sensi degli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione e dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato nonché in materia di tesoreria.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi contabili, al fine di assicurare il coordinamento con le vigenti disposizioni in materia di responsabilità dirigenziale;

b) riorganizzazione dei conti di tesoreria, in modo che essi siano raccordabili con gli schemi classificatori adottati per il bilancio dello Stato;

c) razionalizzazione della disciplina della tesoreria unica;

d) adeguamento della disciplina prevista dalla presente legge e dalla normativa di contabilità pubblica in considerazione dell'adozione del bilancio di cassa;

e) modifica o abrogazione espressa delle norme preesistenti incompatibili con le disposizioni della presente legge.

3. Lo schema del decreto legislativo, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso siano espressi, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, il decreto è adottato anche in mancanza dei pareri. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette il testo alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva dal Governo.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, il Governo può adottare, attraverso le procedure di cui ai commi 1 e 3 e sulla base dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2, disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo.

 

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

Art. 51.

Approvato

(Abrogazione e modificazione di norme)

 1. Sono abrogati:

a) l'articolo 80 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

b) l'articolo unico della legge 21 agosto 1949, n. 639;

c) la legge 5 agosto 1978, n. 468.

2. Con le eccezioni previste all'articolo 40, comma 2, lettera p), sono abrogate tutte le disposizioni di legge che autorizzano l'apertura di contabilità speciali di tesoreria a valere su fondi iscritti in stanziamenti del bilancio dello Stato e riferibili alla gestione di soggetti ed organi comunque riconducibili alla amministrazione centrale e periferica dello Stato, ove tali contabilità non siano espressamente autorizzate da specifiche norme che ne disciplinano l'autonomia contabile rispetto al bilancio dello Stato. Al fine di garantire, nel rispetto dei princìpi generali della presente legge, l'operatività dello strumento militare, le contabilità speciali autorizzate da disposizioni di legge per il funzionamento dei reparti e degli enti delle Forze armate operano fino all'adeguamento delle procedure di spesa di cui all'articolo 42, comma 1, lettera f), ovvero fino al loro riordino, da realizzare, previa sperimentazione, entro il termine di cui alla predetta lettera f).

3. All'articolo 18, comma 1, primo periodo, della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «legge finanziaria» sono inserite le seguenti: «ovvero con apposito disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica»;

b) le parole da: «e a stabilire, per ciascun livello» fino alla fine del periodo sono soppresse.

 

Art. 52.

Approvato

(Disposizioni finali ed entrata in vigore)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, la legge di stabilità dispone la soppressione alla tabella di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), delle spese obbligatorie e delle relative norme di rinvio alla tabella stessa. Tali spese restano quindi contestualmente determinate dalla legge di bilancio.

2. Ogni richiamo al Documento di programmazione economico-finanziaria, di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e alla legge finanziaria, di cui all'articolo 11 della legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni, contenuto in disposizioni di legge o di atti aventi forza di legge vigenti, deve intendersi riferito, rispettivamente, alla Decisione di finanza pubblica, di cui all'articolo 10 della presente legge, e alla legge di stabilità, di cui all'articolo 11, comma 2, della medesima legge.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 12 si applicano a decorrere dall'anno 2011. Entro il 30 aprile 2010, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere la Relazione unificata sull'economia e la finanza pubblica redatta secondo i medesimi criteri utilizzati per predisporre tale relazione nell'anno 2009.

4. Le disposizioni di cui alla presente legge sono applicate dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale in quanto ritenute compatibili con la sfera di autonomia costituzionalmente riconosciuta a tali organi.

5. Fino all'istituzione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, i compiti ad essa attribuiti dalla presente legge sono svolti dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

6. La presente legge entra in vigore il 1º gennaio 2010.