Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Altri Autori: Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: Legge di contabilità e finanza pubblica - A.C. 2555 - Lavori preparatori alla Camera - Parte II
Riferimenti:
L N. 196 DEL 31-DIC-09   AC N. 2555-A/XVI
AC N. 2555/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 204    Progressivo: 4
Data: 11/01/2010
Descrittori:
CONTABILITA' DI STATO   FINANZA PUBBLICA
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
Altri riferimenti:
AS N. 1397-B/XVI   AS N. 1397/XVI


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

 

 

 

 

Legge di contabilità
e finanza pubblica

 

 

A.C. 2555

Lavori preparatori alla Camera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 204/4

 

Parte II

 

11 gennaio 2010


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Bilancio

( 066760-9932 – * st_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: BI0136e.doc

 


 

INDICE

 

Volume II

Iter A.C. 2555

§      Testo A.C. 2555. 3

Esame in sede consultiva

Comitato per la legislazione

§      Seduta del 14 ottobre 2009. 73

I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

§      Seduta del 28 ottobre 2009. 79

§      Seduta del 10 novembre 2009. 86

II Commissione (Giustizia)

§      Seduta del 28 ottobre 2009. 89

III Commissione (Affari esteri)

§      Seduta del 28 ottobre 2009. 93

VI Commissione (Finanze)

§      Seduta del 28 ottobre 2009. 97

VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

§      Seduta del 28 ottobre 2009. 119

XI Commissione (Lavoro pubblico e privato)

§      Seduta 27 ottobre 2009. 127

§      Seduta 28 ottobre 2009. 129

XII Commissione (Affari sociali)

§      Seduta del 27 ottobre 2009. 131

§      Seduta del 28 ottobre 2009. 135

XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea)

§      Seduta del 29 ottobre 2009. 137

§      Seduta del 28 ottobre 2009. 141

Commissione Questioni regonali

§      Seduta del 28 ottobre 2009. 143

Esame in sede referente

V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione)

§      Seduta del 29 luglio 2009. 153

§      Seduta del 6 ottobre 2009. 161

§      Seduta del 7 ottobre 2009. 165

§      Seduta del 8 ottobre 2009. 169

§      Seduta del 13 ottobre 2009. 172

§      Seduta del 14 ottobre 2009. 177

§      Seduta del 22 ottobre 2009. 184

§      Seduta del 27 ottobre 2009. 241

§      Seduta del 28 ottobre 2009. 249

§      Seduta del 28 ottobre 2009. 252

A.C. 2555-A Esame in Assemblea

§      Testo A.C. 2555-A. 311

§      Seduta del 9 novembre 2009. 411

§      Seduta del 10 novembre 2009. 439

§      Seduta del 11 novembre 2009. 527

 


 

Iter
A.C. 2555

 


 

N. 2555

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 24 giugno 2009 (v. stampato Senato S. 1397)

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d'iniziativa dei senatori

AZZOLLINI, BONFRISCO, AUGELLO, COLLI, DI STEFANO, ESPOSITO, FLERES, MASSIMO GARAVAGLIA, LATRONICO, PICHETTO FRATIN, SAIA, TANCREDI, VACCARI, CUFFARO

 

 

Legge di contabilità e finanza pubblica

 

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Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica

il 26 giugno 2009

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proposta di legge

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TITOLO I

PRINCÌPI DI COORDINAMENTO, OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA E ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI

 

Art. 1.

(Princìpi di coordinamento e ambito di riferimento).

1. Le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica secondo le modalità stabilite dalla presente legge e dai relativi decreti legislativi, sulla base dei princìpi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica, e ne condividono le conseguenti responsabilità.

2. Ai fini della presente legge, per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari.

3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 è operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 luglio.

4. Le disposizioni recate dalla presente legge e dai relativi decreti legislativi nonché dalle norme di attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, costituiscono princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117 e 119, secondo comma, della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

5. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano rimane fermo quanto disposto nei rispettivi statuti speciali.

Art. 2.

(Delega al Governo per l'adeguamento dei sistemi contabili).

1. Per consentire il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministra­zioni pubbliche e dei relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programma zio­ne, gestione e rendicontazione della finanza pubblica. I sistemi e gli schemi di cui al primo periodo sono raccordabili con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato al fine di consentire il consolida­mento e il monitoraggio in fase di previsio­ne, gestione e rendicontazione dei conti delle amministrazione pubbliche;

b) definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi di cui alla lettera a);

c) adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite, al fine di rendere più trasparenti e significative le voci di bilancio dirette all'attuazione delle politiche pubbliche, e adozione di un sistema unico di codifica dei singoli provvedimenti di spesa correlati alle voci di spesa riportate nei bilanci;

d) affiancamento, ai fini conoscitivi, in via sperimentale, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimo­niale che si ispirino a comuni criteri di contabilizzazione;

e) adozione di un bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società o altri organismi controllati, secondo uno schema tipo definito dal Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con i Ministri interessati e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;

f) definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabi­li e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni alle diverse amministrazioni individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata relativamente a quelli concernenti le regioni e le province autonome e gli enti locali.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competen­ti entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modi­ficazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo. I decreti legislativi che comportino riflessi di ordine finanziario devono essere corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 18, comma 3.

4. Gli schemi dei decreti legislativi relativi alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali sono, altresì, trasmessi per l'intesa alla Conferenza unificata. In mancanza di intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta.

5. Ai fini della predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1 è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, senza oneri a carico della finanza pubblica, il comitato per i princìpi contabili delle amministrazioni pubbliche, composto da ventidue componenti, così suddivisi:

a) quattro rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, uno dei quali con funzioni di presidente, e un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nonché un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) un rappresentante ciascuno per il Senato della Repubblica, la Camera dei deputati, come invitati permanenti, e la Corte dei conti;

c) un rappresentante dell'ISTAT;

d) sette rappresentanti degli enti territoriali, di cui tre designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno dei quali per le autonomie speciali, uno designato dall'Unione delle province d'Italia (UPI), uno designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno designato dall'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM) e uno designato dalle Assemblee legislative regionali e delle province autonome, d'intesa tra di loro nell'ambito della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;

e) tre esperti in materia giuridico-contabile-economica.

6. Il comitato per i princìpi contabili agisce in reciproco raccordo con la Commissione tecnica paritetica per il federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in particolare per le attività di cui all'articolo 2, comma 2, lettera h), della medesima legge con lo scambio di tutte le risultanze relative alla armonizzazione dei bilanci pubblici.

7. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi e con le stesse modalità previsti dal presente articolo.

Art. 3.

(Rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità e finanza pubblica).

1. Per i tre esercizi finanziari successivi all'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, insieme alla Relazione sull'economia e la finanza pubblica, presenta alle Commissioni competenti per le conseguenze di carattere finanziario dei due rami del Parlamento un rapporto sullo stato di attuazione della presente legge. Il rapporto è centrato sull'avanzamento e sulla messa in opera della nuova organizzazione del bilancio dello Stato.

TITOLO II

MISURE PER LA TRASPARENZA ELA CONTROLLABILITÀ DELLA SPESA

Art. 4.

(Istituzione della Commissione parlamentare per la trasparenza dei conti pubblici).

1. È istituita la Commissione parlamentare per la trasparenza dei conti pubblici, avente il compito di promuovere e tutelare la trasparenza e l'informazione nel campo della finanza pubblica.

2. La Commissione è composta di venti membri designati dai Presidenti delle due Camere in modo da garantire la rappre­sentanza proporzionale della maggioranza e delle opposizioni.

3. La Commissione esprime indirizzi:

a) sul contenuto informativo neces­sario dei documenti trasmessi dal Governo, con l'obiettivo di migliorare il contenuto informativo e rendere omogenea la prospet­tazione delle informazioni, al fine della comparabilità nel tempo e tra strumenti;

b) sulle metodologie per la quantificazione delle innovazioni legislati­ve con identificazione dei livelli infor­mativi di supporto della quantificazione, nonché sull'eventuale predisposizione di schemi metodologici per settore per la valutazione degli effetti finanziari;

c) sulle metodologie per la costruzione degli andamenti tendenziali di finanza pubblica, anche di settore, con evidenziazione delle basi conoscitive necessarie per la loro verifica; sulla definizione dei contenuti minimi di raccordo tra andamenti tendenziali e innovazioni legislative; sui criteri metodologici per la predisposizione di previsioni a politiche invariate;

d) sull'identificazione di ambiti per i quali è possibile migliorare la struttura dell'informazione disponibile ai fini della predisposizione dei bilanci, nonché sul monitoraggio e sulla rendicontazione dell'attività pubblica;

e) su ogni altra attività istruttoria e metodologica relativa all'informazione nel campo della finanza pubblica.

4. La Commissione trasmette i propri atti alle Presidenze dei due rami del Parlamento e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 5.

(Criteri di nomina del Presidente dell'ISTAT).

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «La proposta di nomina è sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari. La designazione non può essere effettuata se non in caso di parere favorevole espresso con la maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dalla nuova nomina successiva a quella cui procedere alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

(Accesso alle banche dati e pubblicità di elementi informativi).

1. Ai fini del controllo parlamentare sulla finanza pubblica, anche di settore, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno accesso alle banche dati rilevanti per il monitoraggio della finanza pubblica, nonché ad ogni altra fonte informativa ritenuta utile.

2. I bilanci, le relative variazioni e i rendiconti, nonché i relativi allegati, sono resi disponibili in formato elettronico elaborabile, sia per il disegno di legge che per il testo approvato.

3. I decreti di variazione al bilancio adottati in conseguenza dell'approvazione di provvedimenti legislativi sono resi disponibili, sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della relativa legge nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 7.

(Struttura unica di supporto tecnico).

1. Gli elementi tecnici funzionali all'esercizio del controllo parlamentare della finanza pubblica sono forniti da un'unica, apposita struttura di supporto, istituita d'intesa tra i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA

Art. 8.

(Ciclo e strumenti della programmazione e di bilancio).

1. L'impostazione delle previsioni di entrata e di spesa dei bilanci delle amministrazioni pubbliche è ispirata al metodo della programmazione.

2. Gli strumenti della programmazione sono:

a)la Relazione sull'economia e la finanza pubblica, da presentare alle Camere entro il 15 aprile di ogni anno;

b)la Decisione di finanza pubblica, da presentare alle Camere entro il 20 settembre di ogni anno;

c) il disegno di legge di stabilità, da presentare alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno, corredato di una nota tecnico-illustrativa da inviare alle Camere;

d) il disegno di legge del bilancio dello Stato, da presentare alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno;

e) i provvedimenti collegati alla legge di stabilità, da presentare alle Camere entro il 15 novembre;

f) l'aggiornamento del Programma di stabilità, da presentare alla Commissione europea secondo il calendario concordato in sede europea;

g) gli specifici strumenti di programmazione delle altre ammini­strazioni pubbliche diverse dallo Stato.

3. I documenti di cui al comma 2, con esclusione di quelli di cui alle lettere b) e

g), sono presentati alle Camere dal Ministro dell'economia e delle finanze. Il documento di cui alla lettera b) è presentato alle Camere dal Governo per la sua approvazione.

Art. 9.

(Coordinamento della finanza pubblica degli enti territoriali).

1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali determinano gli obiettivi dei propri bilanci annuali e pluriennali in coerenza con gli obiettivi programmatici risultanti dalla Decisione di cui all'articolo 10.

2. Il coordinamento della finanza pubblica si realizza attraverso strumenti da individuare in sede di attuazione del federalismo fiscale in coerenza con i princìpi stabiliti dalla presente legge. Il coordinamento della finanza pubblica, con riferimento agli enti territoriali, si realizza altresì con le modalità e le procedure, nonché attraverso gli strumenti previsti dal Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

3. Anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 11, comma 3, lettera i), nell'ambito della procedura di cui all'articolo 10, comma 4, viene definito il quadro di riferimento normativo per il Patto di stabilità interno, caratterizzato da stabilità, coerenza, conformità ai parametri europei e rispetto dell'autonomia gestionale degli enti. Il Patto di stabilità interno, in coerenza con gli obiettivi nazionali, articolati per sottosettori, definiti nella Decisione di finanza pubblica, definisce gli interventi necessari per il loro conseguimento distintamente per regioni, province e comuni.

4. In sede di Conferenza unificata vengono fornite indicazioni ai fini del collegamento tra gli obiettivi aggregati da fissare nell'ambito della Decisione di finanza pubblica e le regole previste per il singolo ente in ragione della categoria di appartenenza.

5. Per la spesa in conto capitale, sentita la Conferenza unificata, nell'ambito degli obiettivi di cui al comma 4, la Decisione di finanza pubblica e la legge di stabilità individuano la quota di indebitamento delle amministrazioni locali, e successivamente per il complesso delle province e dei comuni, articolata per regioni, in coerenza con l'obiettivo aggregato individuato per l'intera pubblica amministrazione.

6. Il ricorso al debito, per la spesa in conto capitale, da parte di uno o più enti territoriali, in misura eccedente il limite stabilito dalla applicazione all'ente stesso del Patto di stabilità interno vigente, è autorizzato, nell'ambito di ciascuna regione ai sensi del comma 7, a condizione che venga compensato da un corrispondente minore ricorso al debito da parte di uno o più enti territoriali della stessa regione.

7. Le regioni, fermo restando l'obiettivo di finanza pubblica complessivamente determinato in applicazione del Patto di stabilità interno vigente, possono adattare per gli enti locali del proprio territorio le regole e i vincoli di finanza pubblica fissati dalla legge nazionale, in relazione alle diversità delle situazioni finanziarie ed economiche delle regioni stesse, e coordinano la procedura di ripartizione della quota di indebitamento per la spesa in conto capitale dei comuni e delle province, anche al fine di consentire lo scambio di tale quota tra uno o più enti locali della regione, ai fini dell'ottimizzazione della distribuzione territoriale e temporale della spesa in conto capitale.

Art. 10.

(Decisione di finanza pubblica).

1. La Decisione di finanza pubblica contiene gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica almeno per il triennio successivo e definisce gli obiettivi articolati per i sottosettori del conto delle amministrazioni pubbliche relativi all'amministrazione centrale, all'amministrazione locale e agli enti di previdenza. Essa, inoltre, aggiorna le previsioni per l'anno in corso.

 2. Nella Decisione di cui al comma 1, oltre alla valutazione degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi macroeconomici fissati nei precedenti documenti programmatici e alle previsioni contenute nella Relazione di cui all'articolo 12, sono riportati:

a) l'indicazione della evoluzione economico-finanziaria internazionale, per l'anno in corso e per il periodo di riferimento; per l'Italia, le previsioni macroeconomiche, tendenziali e programmatiche, per ciascun anno del periodo di riferimento, con evidenziazione dei contributi alla crescita delle diverse determinanti, dell'evoluzione dei prezzi, del mercato del lavoro e dell'andamento dei conti con l'estero; l'esplicitazione dei parametri economici essenziali utilizzati per le previsioni di finanza pubblica in coerenza con gli andamenti macroeconomici tendenziali e programmatici;

b) le previsioni tendenziali a legislazione vigente, basate sui parametri di cui alla lettera a) e, per la parte discrezionale della spesa, sull'invarianza dei servizi e delle prestazioni offerte, dei flussi di entrata e di uscita del conto economico dei sottosettori di cui al comma 1, al netto e al lordo delle eventuali misure una tantum ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni pubbliche, e di quelli del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche, con una indicazione di massima anche per l'anno in corso, dei motivi degli scostamenti tra gli andamenti tendenziali indicati e le previsioni riportate nei precedenti documenti programmatici, nonché con l'indicazione della pressione fiscale delle amministrazioni pubbliche. Sono inoltre indicate le previsioni relative al debito delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso e per i sottosettori di cui al comma 1, nonché le risorse destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate, con evidenziazione dei fondi nazionali addizionali;

c) le previsioni tendenziali del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e del saldo di cassa del settore statale;

d) una indicazione di massima, accanto alle previsioni di cui alle lettere b) e c), delle risorse finanziarie necessarie a confermare normativamente, per il periodo di riferimento del documento, gli impegni e gli interventi di politica economica e di bilancio adottati negli anni precedenti per i principali settori di spesa;

e) gli obiettivi programmatici, indicati per ciascun anno del periodo di riferimento in rapporto al prodotto interno lordo e tenuto conto della manovra di cui alla lettera f), per l'indebitamento netto, per il saldo di cassa e per il debito delle amministrazioni pubbliche, articolati per i sottosettori di cui al comma 1, nonché, in valore assoluto, per il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e per il saldo di cassa del settore statale e, infine, l'obiettivo di massima della pressione fiscale complessiva, coerente con il livello massimo di spesa corrente;

f) l'articolazione della manovra necessaria per il conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera e), almeno per un triennio, per i sottosettori di cui al comma 1 e le misure atte a realizzare il percorso di convergenza previsto dall'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

g) a fini conoscitivi, le previsioni in termini programmatici della disaggre­gazione degli obiettivi di cui alla lettera e) con riferimento alle entrate e alle spese, al netto e al lordo degli interessi e delle eventuali misure una tantum ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni pubbliche;

h) l'indicazione di eventuali provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia;

i) l'evidenziazione, a fini conoscitivi, del prodotto potenziale e degli indicatori strutturali programmatici del conto econo­mico delle pubbliche amministrazioni.

3. In apposita nota metodologica allegata alla Decisione di cui al comma 1, sono esposti analiticamente i criteri di formulazione delle previsioni tendenziali di cui al comma 2, lettera b).

4. Entro il 20 luglio il Governo invia alla Conferenza unificata, per il preventivo parere da esprimere entro il 10 settembre, le linee guida per la ripartizione degli obiettivi di cui al comma 2, lettera e). Acquisito il parere, le linee guida sono trasmesse alle Camere.

5. Entro i termini stabiliti in sede comunitaria, il Governo presenta agli organismi dell'Unione europea l'aggiorna­mento del Programma di stabilità. In caso di scostamento degli indicatori macroeconomici e dei saldi di finanza pubblica da quelli contenuti nella Decisione di cui al comma 1 precedente­mente approvata, il Governo presenta in pari data alle Camere una relazione informativa che motiva, attraverso una adeguata documentazione, le eventuali nuove previsioni degli indicatori macroeconomici e dei saldi di finanza pubblica. Le nuove previsioni, se confermate in sede di presentazione della Relazione di cui all'articolo 12, dovranno dar luogo nella medesima Relazione all'indicazione di massima degli interventi che il Governo intende realizzare per conseguire gli obiettivi indicati nell'aggiornato Programma di stabilità.

6. La Decisione di cui al comma 1 è corredata delle relazioni programmatiche per ciascuna missione di spesa del bilancio dello Stato e delle relazioni sullo stato di attuazione delle relative leggi pluriennali. Per ciascuna legge pluriennale di spesa in scadenza, il Ministro competente valuta se permangono le ragioni che a suo tempo ne avevano giustificato l'adozione, tenuto anche conto dei nuovi programmi da avviare. In apposita relazione, allegata alla Decisione di cui al comma 1, deve essere fornita analoga dimostrazione per tutte le leggi di spesa pluriennale quando siano trascorsi cinque anni dalla loro entrata in vigore.

7. Alle relazioni di cui al comma 6 il Ministro dell'economia e delle finanze allega un quadro riassuntivo di tutte le leggi di spesa a carattere pluriennale, con indicazione per ciascuna legge degli eventuali rinnovi e della relativa scadenza, delle somme complessivamente autorizza­te, indicando quelle effettivamente erogate e i relativi residui di ciascun anno, nonché quelle che restano ancora da erogare.

8. In apposita sezione del quadro riassuntivo di cui al comma 7 è esposta, in allegato, la ricognizione puntuale di tutti i contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, con specifica indicazione di quelli attivati e delle eventuali ulteriori risorse anche non statali che concorrono al finanziamento dell'ope­ra. Per ogni intervento finanziato mediante l'utilizzo di contributi pluriennali viene indicato lo stato di avanzamento conseguito delle opere da essi finanziate, il relativo costo sostenuto, nonché la previsione di avanzamento e di costo per gli anni successivi fino alla conclusione dell'opera, con distinta evidenza del costo e dell'utilizzo dei contributi pluriennali per ciascuno degli anni del triennio successivo. I Ministeri competenti sono tenuti a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze tutti i dati necessari alla predisposizione dell'allegato di cui al presente comma entro il 30 giugno. In caso di mancata comunicazione è prevista una sanzione pecuniaria a carico del dirigente responsabile pari al 5 per cento della sua retribuzione di risultato.

9. Il programma predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, è allegato alla Decisione di cui al comma 1.

Art. 11.

(Manovra di finanza pubblica).

1. La legge di stabilità e la legge di bilancio compongono la manovra triennale di finanza pubblica. Essa contiene, per il triennio di riferimento, le misure qualitative e quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici indicati all'articolo 10, commi 1 e 2, della presente legge. Nel corso del periodo considerato dalla manovra, in caso di eventuali aggiornamenti degli obiettivi, conseguenti anche a cambiamenti delle condizioni economiche, la manovra annuale ridetermina gli interventi per gli anni successivi a quello in corso.

2. La legge di stabilità dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi.

3. La legge di stabilità contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel triennio considerato dal bilancio pluriennale. Essa non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. In particolare, essa indica:

a) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, comprese le eventuali regolazioni contabili e debitorie pregresse specificamente indicate;

b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, afferenti imposte dirette e indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto di norma dal 1o gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonché le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione;

c) gli importi dei fondi speciali previsti dall'articolo 19 e le corrispondenti tabelle;

d) gli importi, in apposita tabella, delle singole autorizzazioni legislative di spesa o di quote di esse, con le relative aggregazioni per programma e per missione, sia di parte corrente sia di conto capitale, che sono rifinanziate, ridotte e rimodulate anche per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale. Le autorizzazioni di spesa di parte corrente

che possono essere determinate in apposita tabella sono quelle di natura permanente la cui quantificazione è demandata alla legge di stabilità ai sensi della legislazione vigente;

e) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico;

f) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di stabilità dalle leggi vigenti;

g) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi di cui all'articolo 10, comma 2, lettere b) e c);

h) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo 18, comma 13;

i) le norme di coordinamento, anche dinamico, della finanza pubblica, intese ad assicurare il concorso dei vari livelli di governo al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della presente legge, e le norme necessarie a realizzare il Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

4. Per la spesa, le disposizioni normative della legge di stabilità sono articolate, di norma, per missione e indicano il programma cui si riferiscono.

5. Le nuove o maggiori spese disposte con la legge di stabilità non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti sia in conto capitale, incompatibili con le regole determinate, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera f), nella Decisione di cui all'articolo 10, come deliberata dal Parlamento.

6. In allegato alla relazione al disegno di legge di stabilità sono indicati i provvedimenti legislativi adottati nel corso dell'esercizio ai sensi dell'articolo 18, comma 13, con i relativi effetti finanziari, nonché le ulteriori misure correttive da adottare ai sensi del comma 3, lettera h), del presente articolo.

7. Il disegno di legge di stabilità, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 18, comma 3, è accompagnato dalla nota tecnico-illustrativa di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c). La nota è un documento conoscitivo di raccordo tra il disegno di legge di bilancio presentato alle Camere e il conto economico delle pubbliche amministrazioni, che espone i contenuti della manovra, i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica articolati nei vari settori di intervento e i criteri utilizzati per la quantificazione degli stessi. Essa contiene inoltre le previsioni del conto economico delle pubbliche amministra zio­ni secondo quanto previsto all'articolo 10, comma 2, lettera b), e del relativo conto di cassa, integrate con gli effetti della manovra di finanza pubblica per il triennio di riferimento.

8. La relazione tecnica allegata al disegno di legge di stabilità contiene altresì la valutazione di cui all'articolo 10, comma 6, secondo periodo, in relazione alle autorizzazioni di rifinanziamento presenti nel medesimo disegno di legge.

9. All'articolo unico della legge 21 agosto 1949, n. 639, le parole: «ed entro il mese di settembre la relazione previsionale e programmatica per l'anno successivo» sono soppresse.

Art. 12.

(Relazione sull'economia e la finanza pubblica).

1. La Relazione sull'economia e la finanza pubblica contiene:

a) l'analisi dell'andamento dell'economia e del conto economico e del conto di cassa delle amministrazioni pubbliche nell'anno precedente e degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi indicati nella Decisione di cui all'articolo 10;

b) l'aggiornamento delle previsioni macroeconomiche, del conto economico delle amministrazioni pubbliche e dei relativi sottosettori nonché del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche per il periodo di previsione della Decisione e, in caso di scostamento dagli obiettivi, le eventuali misure correttive che il Governo intende adottare;

c) le indicazioni sul saldo di cassa del settore statale e sulle correlate modalità di copertura;

d) le informazioni sui conti consuntivi delle aziende di servizi delle amministra­zioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, nonché sui conti consolidati con i risultati di gestione delle aziende controllate dalle stesse amministrazioni pubbliche.

2. La Relazione di cui al comma 1, in particolare, fornisce le informazioni di dettaglio sui consuntivi e sulle previsioni dei conti dei principali settori di spesa, con particolare riferimento a quelli relativi al pubblico impiego, alla protezione sociale e alla sanità, nonché sul debito delle amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio. Essa fornisce inoltre, in apposita appendice, i dati relativi al bilancio statale secondo la classificazione economica con particolare riferimento alle principali tipologie di spesa, tra cui:

a) redditi da lavoro dipendente distinti tra i comparti dei Ministeri, della scuola, dei Corpi di polizia, delle Forze armate e altri;

b) consumi intermedi, distinti in funzionamento dell'amministrazione, della difesa, della sicurezza e altre spese per consumi intermedi;

c) trasferimenti correnti e in conto capitale, distinti per i principali programmi.

 3. Il Ministro dello sviluppo economico presenta alle Camere, entro il 15 aprile dell'anno successivo a quello di riferimen­to, in allegato alla Relazione di cui al presente articolo, un'unica relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo alla ricaduta occupazionale, alla coesione sociale e alla sostenibilità ambientale, nonché alla ripartizione territoriale degli interventi.

4. In apposito allegato alla Relazione di cui al presente articolo, per la spesa del bilancio dello Stato sono esposte, con riferimento ai dati di consuntivo, le risorse destinate alle singole regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano distinte tra spese correnti e spese in conto capitale.

5. All'articolo unico della legge 21 agosto 1949, n. 639, la parola: «marzo» è sostituita dalla seguente: «aprile».

 

TITOLO IV

MONITORAGGIO DEI CONTI PUBBLICI

Art. 13.

(Attuazione dell'articolo 117 della Costituzione).

1. Le disposizioni del presente titolo costituiscono attuazione dell'articolo 117, primo comma, secondo comma, lettera r), e terzo comma, della Costituzione.

 

Art. 14.

(Banca dati delle amministrazioni pubbliche).

1. A decorrere dall'esercizio successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 2, comma 1, e del correlato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 del presente articolo, al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari per dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale, le amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, accessibile alle stesse amministrazioni pubbliche secondo modalità da stabilire con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all'attuazione della presente legge.

2. L'acquisizione dei dati avviene sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata relativamente agli enti territoriali. L'acquisizione dei dati potrà essere effettuata dal Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato anche attraverso l'interscambio di flussi informativi con altre amministrazioni pubbliche. Anche la Banca d'Italia provvede ad inviare per via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni necessarie al monitoraggio e al consolidamento dei conti pubblici.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari complessivamen­te a 5 milioni di euro per l'anno 2009, 8 milioni di euro per l'anno 2010, 10 milioni di euro per l'anno 2011 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'au­torizzazione di spesa prevista dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Art. 15.

(Controllo e monitoraggio dei conti pubblici).

1. In relazione alle esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, utilizzando anche i dati di cui al comma 1 dell'articolo 14, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a:

a) consolidare le operazioni delle ammi­nistrazioni pubbliche sulla base degli elementi acquisiti con le modalità di cui alla presente legge e ai correlati decreti attuativi;

b) valutare la coerenza dei bilanci di previsione delle amministrazioni pubbli­che, consolidati per sottosettori, con gli obiettivi di finanza pubblica indicati nella Decisione di cui all'articolo 10;

c) valutare la coerenza della evoluzione delle grandezze di finanza pubblica nel corso della gestione con gli obiettivi di cui alla lettera b) e verificare a consuntivo il conseguimento degli stessi obiettivi;

d) monitorare gli effetti finanziari delle misure previste dalla manovra di bilancio e dei principali provvedimenti adottati in corso d'anno;

e) effettuare, tramite i servizi ispettivi di finanza pubblica, verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. In ogni caso, per gli enti territoriali i predetti servizi effettuano verifiche volte a rilevare eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica e procedono altresì alle verifiche richieste dal Ministro competente all'avvio della procedura di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131;

f) consentire l'accesso e l'invio in formato elettronico elaborabile dei dati di cui al comma 1 dell'articolo 14 alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato pubblica mensilmente, entro il mese successivo a quello di riferimento, una relazione sul conto consolidato di cassa riferito all'amministra­zione centrale, con indicazioni settoriali sugli enti degli altri comparti delle amministrazioni pubbliche tenendo conto anche delle informazioni desunte dal Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE).

3. Entro il 31 maggio, il 15 ottobre e il 30 novembre il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere una relazione sul conto consolidato di cassa riferito, rispettivamente a tutto il primo, il secondo e il terzo trimestre dell'anno, alle amministrazioni pubbliche e l'eventuale aggiornamento delle stime secondo l'articolazione per sottosettori prevista all'articolo 10, comma 2, lettera b), nonché sulla consistenza del debito pubblico. La relazione presentata entro il 15 ottobre riporta l'aggiornamento della stima annuale del conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche e delle relative forme di copertura. Nella relazione sono anche esposte informazioni sulla consistenza dei residui alla fine dell'esercizio precedente del bilancio dello Stato, sulla loro struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base alla classificazione economica e funzionale. In apposito allegato a ciascuna relazione trimestrale è riportato lo stato di attuazione dei programmi di spesa delle amministra­zioni centrali. In apposito allegato alle relazioni di cui al presente comma sono esposti i risultati del monitoraggio degli effetti sui saldi di finanza pubblica, sia per le entrate che per le spese, derivanti dalle misure contenute nelle manovre di bilancio adottate anche in corso d'anno, che il Ministero dell'econo­mia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento delle finanze è tenuto ad assicurare. Nell'allegato sono altresì indicati gli scostamenti rispetto alle valutazioni originarie e le relative motivazioni.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze provvede a monitorare l'andamento delle entrate tributarie e contributive e a pubblicare a cadenza mensile un rapporto su tale andamento. Provvede altresì a monitorare gli effetti finanziari, sulle entrate, delle misure tributarie previste dalla manovra di bilancio e dei principali provvedimenti tributari adottati in corso d'anno. Le relazioni di cui al comma 3 presentano in allegato un'analisi dei risultati conseguiti in materia di entrata, con riferimento all'andamento di tutte le imposte, tasse e tributi, anche di competenza di regioni e enti locali, con indicazioni relative all'attività accertativa e alla riscossione.

5. Le amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle di cui al comma 6, trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri, tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale. I tesorieri e i cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli organi costituzionali.

6. Gli enti di previdenza trasmettono mensilmente al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato tutti gli incassi ed i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi sul territorio nazionale.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, stabilisce con propri decreti la codifica zio­ne, le modalità e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6. Analogamente il Ministro provvede, con propri decreti, ad apportare modifiche e integrazioni alla codificazione stabilita.

8. Gli enti previdenziali privatizzati, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le autorità portuali, gli enti parco nazionale e gli altri enti pubblici che inviano i flussi trimestrali di cassa e non sono ancora assoggettati alla rilevazione SIOPE continuano a trasmettere al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati trimestrali della gestione di cassa dei loro bilanci entro il 20 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre del trimestre di riferimento secondo lo schema tipo dei prospetti determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

 9. Con l'estensione della rilevazione SIOPE agli enti di cui al comma 8, vengono meno gli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati trimestrali di cassa, secondo modalità e tempi definiti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.

10. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono regolarmente agli obblighi di cui ai commi 5, 6 e 8 non possono effettuare prelevamenti dai conti aperti presso la tesoreria dello Stato. In allegato alle relazioni di cui al comma 3 sono indicate le amministrazioni inadempienti rispetto alle disposizioni di cui al comma 5.

Art. 16.

(Disposizioni speciali e transitorie per il monitoraggio dei conti pubblici).

1. Nelle more della realizzazione della banca dati di cui all'articolo 14, per le finalità di monitoraggio e controllo dei conti pubblici, le amministrazioni pubbliche, nonché gli altri enti e società per i quali è comunque previsto l'invio dei bilanci alle amministrazioni vigilanti, sono tenuti all'invio telematico alla Ragioneria generale dello Stato dei dati relativi ai bilanci di previsione, alle relative variazioni e ai conti consuntivi, nonché di tutte le informazioni necessarie alle verifiche di cui all'articolo 15 sulla base di schemi e modalità indicati con determina del Ragioniere generale dello Stato. Dalle disposizioni del presente comma sono esclusi gli enti e organismi pubblici territoriali e loro associazioni, nonché gli enti ed organismi dagli stessi vigilati.

2. A decorrere dalla data di pubblicazione della determina del Ragioniere generale dello Stato, non trovano più applicazione le modalità di cui all'articolo 32 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

Art. 17.

(Potenziamento del monitoraggio attraverso attività revisori e sindaci).

1. Al fine di dare attuazione alle prioritarie esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, di cui all'articolo 15, funzionali alla tutela dell'unità economica della Repubblica, ove non già prevista dalla normativa vigente, è assicurata la presenza di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze nei collegi di revisione o sindacali delle amministrazioni pubbliche con esclusione degli enti e organismi pubblici territoriali e degli enti ed organismi da questi ultimi vigilati, fermo restando il numero dei revisori e dei componenti del collegio.

2. Al fine di assicurare, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, il coordinamento della finanza pubblica nonché il monitoraggio della situazione economico-finanziaria del Servizio sanitario nazionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge la composizione numerica e i requisiti professionali del collegio sindacale delle aziende sanitarie, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero-universitarie e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico, assicurando comunque, ove non già previsto dalla normativa vigente, la presenza di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Le leggi regionali approvate in attuazione dei princìpi di cui al comma 2 trovano applicazione all'atto del rinnovo del collegio dei revisori o del collegio sindacale interessati.

4. I collegi di cui ai commi 1 e 2 devono riferire, nei verbali relativi alle verifiche effettuate, circa l'osservanza degli adempi­menti previsti dalla presente legge e da direttive emanate dalle amministrazioni vigilanti.

 

TITOLO V

LA COPERTURA DELLE LEGGI

Art. 18.

(Copertura finanziaria delle leggi).

1. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge

che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia, da redigere secondo i criteri di cui al comma 12, per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. In ogni caso la clausola di salvaguardia deve garantire l'allineamento tra l'onere e la relativa copertura. La copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 19, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;

b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione nello stato di previsione dell'entrata delle risorse da utilizzare come copertura;

c) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate in conto capitale o non ricorrenti.

2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Gli oneri recati dai decreti legislativi, non quantificati al momento dell'approvazione della legge di delega, possono trovare copertura esclusivamente in norme contenute in altre leggi. I decreti sono corredati della relazione tecnica, di cui al comma 3, che dà conto degli effetti finanziari complessivi derivanti dall'esercizio della delega.

3. I disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli emendamenti di iniziativa governativa e del relatore che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati di una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione tecnica è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebita­mento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonché il raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico delle amministrazioni pubbliche, contenute nella Decisione di cui all'articolo 10 ed eventuali successivi aggiornamenti.

4. Nel definire la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi, qualora siano prevedibili effetti sugli andamenti tendenziali del saldo di cassa e dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, diversi da quelli quantificati ai fini del saldo netto da finanziare, il Ministero dell'economia e delle finanze fornisce i relativi elementi di valutazione nella relazione tecnica di cui al comma 3, con specifico riferimento agli effetti che le innovazioni hanno sugli andamenti tendenziali e ai criteri per la quantificazione e alla compensazione di tali effetti sul saldo di cassa e sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni.

5. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 3 per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati. La relazione tecnica deve essere trasmessa entro trenta giorni dalla richiesta. I dati devono essere trasmessi in formato telematico.

6. I disegni di legge di iniziativa regionale e del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) devono essere corredati, a cura dei proponenti, di una relazione tecnica formulata secondo le modalità di cui al comma 3.

7. Per le disposizioni legislative in materia pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al comma 3 contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento. Per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego, la relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili. In particolare per il comparto scuola sono indicati anche le ipotesi demografiche e di flussi migratori assunte per l'elaborazione delle previsioni della popolazione scolastica, nonché ogni altro elemento utile per la verifica delle quantificazioni. Per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica riporta i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziate in bilancio, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesi­me. La relazione tecnica fornisce altresì i dati e gli elementi idonei a consentire la verifica della congruità della clausola di salvaguardia di cui al comma 1 sulla base dei requisiti indicati dal comma 12.

8. La relazione tecnica di cui ai commi 3 e 5 è aggiornata all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

9. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette alle Camere una relazione sulla tipologia delle coperture adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. La Corte riferisce, inoltre, su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti, con le modalità previste dai regolamenti parlamentari, sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie dei decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delega.

10. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, è accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data.

11. Per le amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma 10. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza, dandone completa informazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

12. La clausola di salvaguardia di cui al comma 1 deve essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure di riduzione delle spese o di aumenti di entrata, con esclusione del ricorso ai fondi di riserva, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di apposito monitoraggio, il Ministro dell'economia e delle finanze adotta, sentito il Ministro competente, le misure indicate nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere con apposita relazione. La relazione espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume le conseguenti iniziative legislative. La medesima procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri, fermo restando quanto disposto in materia di personale dall'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

14. Le disposizioni contenute nei provvedimenti legislativi di iniziativa governativa che prevedono l'incremento o la riduzione di stanziamenti di bilancio indicano anche le missioni di spesa e i relativi programmi interessati.

Art. 19.

(Fondi speciali).

1. La legge di stabilità prevede gli importi dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale ed in particolare di quelli correlati al perseguimento degli obiettivi indicati nella Decisione di cui all'articolo 10. In tabelle allegate alla legge di stabilità sono indicate, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, le somme destinate alla copertura dei predetti provvedimenti legislativi ripartite per Ministeri. Nella relazione illustrativa del disegno di legge di stabilità, con apposite note, sono indicati i singoli provvedimenti legislativi che motivano lo stanziamento proposto per ciascun Ministero. I fondi speciali di cui al presente comma sono iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in appositi fondi la cui riduzione, ai fini della integrazione per competenza e cassa di programmi esistenti o di nuovi programmi, può avvenire solo dopo la pubblicazione dei provvedimenti legislativi che li utilizzano.

2. Le quote dei fondi di cui al presente articolo non possono essere utilizzate per destinazioni diverse da quelle previste nelle relative tabelle per la copertura finanziaria di provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, salvo che essi riguardino spese di primo intervento per fronteggiare calamità naturali o improrogabili esigenze connesse alla tutela della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza economico-finanziaria.

3. Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se non corrispondono a disegni di legge già approvati da un ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non utilizzate entro l'anno cui si riferiscono, costituiscono economie di bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo il termine di scadenza dell'esercizio cui si riferisce purché il provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno successivo. Gli importi di cui all'articolo 11, comma 3, lettera e), non utilizzati al termine dell'esercizio sono conservati nel conto dei residui fino alla sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei provvedimenti negoziali. Le economie di spesa da utilizzare a tal fine nell'esercizio successivo formano oggetto di appositi elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati al conto consuntivo del Ministero dell'economia e delle finanze. In tal caso, le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei relativi provvedimenti legislativi sono comunque iscritte nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in vigore i provvedimenti stessi e sono portate in aumento dei limiti dei saldi previsti dall'articolo 11, comma 3, lettera a).

 

Art. 20.

(Leggi con oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico).

1. Le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali.

2. Ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite. A tal fine utilizzano le metodologie di copertura previste dall'articolo 18.

 

TITOLO VI

IL BILANCIO DELLO STATO

Capo I

BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO

Art. 21.

(Anno finanziario).

1. La gestione finanziaria dello Stato si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e cassa.

2. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che comincia il 1o gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Art. 22.

(Bilancio di previsione).

1. Il disegno di legge del bilancio annuale di previsione è formato sulla base della legislazione vigente, tenuto conto dei parametri indicati, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera a), nella Decisione di cui al medesimo articolo 10.

2. Il disegno di legge del bilancio di previsione espone per l'entrata e, per ciascun Ministero, per la spesa le unità di voto parlamentare determinate con riferimento rispettivamente alla tipologia di entrata e ad aree omogenee di attività. Per la spesa, le unità di voto sono costituite dai programmi quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa. La realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico centro di responsa­bilità amministrativa, corrispondente all'unità organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

3. In relazione ad ogni singola unità di voto sono indicati:

a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce;

c) le previsioni delle entrate e delle spese relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale;

d) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce, senza distinzione fra operazioni in conto competenza ed in conto residui. Si intendono per incassate le somme versate in Tesoreria e per pagate le somme erogate dalla Tesoreria.

4. Nell'ambito delle dotazioni previste in relazione a ciascun programma di cui al comma 2 sono distinte le spese correnti, con indicazione delle spese di personale, e le spese d'investimento, con indicazione delle acquisizioni di attività finanziarie. Nell'ambito del programma è inoltre indicata la quota delle spese rimodulabili e non rimodulabili.

5. Le spese non rimodulabili sono quelle per le quali l'amministrazione non ha la possibilità di esercitare un effettivo controllo, in via amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro formazione, allocazione e quantificazione. Esse corrispondono alle spese definite «oneri inderogabili». Per oneri inderogabili si intendono le spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che regolano la loro evoluzione; tali parametri possono essere determinati sia da leggi che da altri atti normativi. Rientrano tra gli oneri inderogabili le cosiddette spese obbligatorie, corrispondenti ad oneri indeclinabili ed indilazionabili e relative alle seguenti finalità: pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, interessi passivi, obblighi comunitari ed internazionali, ammortamento di mutui. Sono spese obbligatorie anche quelle, residuali, così identificate per espressa disposizione normativa.

6. Le spese rimodulabili si dividono in fattori legislativi e in spese di adeguamento al fabbisogno. Per fattori legislativi si intendono le spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio. I fattori legislativi sono rimodulabili ai sensi dell'articolo 24, comma 3.

7. Formano oggetto di approvazione parlamentare solo le previsioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 3. Le previsioni di spesa di cui alle lettere b) e d) costituiscono, rispettivamente, i limiti per le autorizzazioni di impegno e di pagamento.

8. Il bilancio di previsione, oggetto di un unico disegno di legge, è costituito dallo stato di previsione dell'entrata, dagli stati di previsione della spesa distinti per Ministeri, con le allegate appendici dei bilanci delle amministrazioni autonome, e dal quadro generale riassuntivo con riferimento al triennio.

9. Ciascuno stato di previsione riporta i seguenti elementi informativi, da aggiorna­re al momento dell'approvazione della leg­ge di bilancio per le lettere a), b), c) e d):

a) la nota integrativa al bilancio di previsione. Per le entrate, oltre a contenere i criteri per la previsione relativa alle principali imposte e tasse, essa specifica, per ciascun titolo, la quota non avente carattere ricorrente e quella avente carattere ricorrente, nonché gli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle introdotte nell'esercizio, recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti. Per la spesa, si compone di due sezioni:

  1) la prima sezione, concernente il piano degli obiettivi correlati a ciascun programma ed i relativi indicatori di performance, riporta le informazioni relative al quadro di riferimento in cui l'amministrazione opera, illustra le priorità politiche, espone le attività e indica gli obiettivi riferiti a ciascun programma di spesa, che le amministrazioni intendono conseguire in termini di livello dei servizi e di interventi, in coerenza con il programma generale dell'azione di Governo. A tal fine il documento indica le risorse destinate alla realizzazione dei predetti obiettivi e riporta gli indicatori di realizzazione ad essi riferiti, nonché i criteri e i parametri utilizzati per la loro quantificazione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i criteri e le metodologie per la definizione degli indicatori di realizzazione contenuti nella nota integrativa;

  2) la seconda sezione, relativa ai programmi e alle corrispondenti risorse finanziarie, illustra il contenuto di ciascun programma di spesa e i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo in particolare alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;

b) una scheda illustrativa di ogni programma e delle leggi che lo finanziano, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale, con l'articolazione per le categorie di spesa di cui ai commi 4, 5 e 6. Nella stessa scheda sono contenute tutte le informazioni e i dati relativi alle spese di funzionamento, ivi comprese quelle del personale, necessarie all'attuazione del programma, nonché gli interventi programmati con separata indicazione delle spese correnti e di quelle in conto capitale. Tali schede sono aggiornate trimestralmente in modo da tenere conto delle modifiche apportate alle previsioni iniziali del programma attraverso le variazioni di bilancio adottate in corso d'anno ai sensi delle disposizioni normative vigenti. Le variazioni rispetto alle previsioni iniziali sono analiticamente motivate anche in relazione alla loro tipologia e natura. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette le schede al Parlamento entro trenta giorni dalla fine del trimestre di riferimento;

c) per ogni programma l'elenco dei capitoli, articoli e relativi stanziamenti;

d) per ogni programma un riepilogo delle dotazioni secondo l'analisi economica e funzionale;

e) il budget dei costi della relativa amministrazione. Le previsioni economi­che sono rappresentate secondo le voci del piano dei conti, distinte per programmi e per centri di costo. Il budget espone le previsioni formulate dai centri di costo dell'amministrazione ed include il prospetto di riconciliazione al fine di collegare le previsioni economiche alle previsioni finanziarie di bilancio.

10. Le modifiche apportate al bilancio nel corso della discussione parlamentare formano oggetto di apposita nota di variazioni.

11. Il Ministro dello sviluppo economico presenta alle Camere una relazione, allegata al disegno di legge del bilancio di previsione, con motivata indicazione programmatica sulla destina­zione alle aree sottoutilizzate del territorio nazionale, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e alle aree destinatarie degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, in conformità alla normativa comunitaria, nonché alle aree montane, delle spese di investimento iscritte negli stati di previsione dei singoli Ministeri per gli interventi di rispettiva competenza nell'ammontare totale e suddiviso per regioni.

12. L'approvazione dello stato di previsione dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa e dei totali generali della spesa nonché del quadro generale riassuntivo è disposta, nell'ordine, con distinti articoli del disegno di legge, con riferimento sia alle dotazioni di competenza sia a quelle di cassa.

13. L'approvazione dei fondi previsti dagli articoli 27, 28, 29 e 30 è disposta con apposite norme.

14. Con apposita norma della legge che approva il bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito, in relazione alla indicazione del fabbisogno del settore statale, effettuata ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera c), l'importo massimo di emissione di titoli dello Stato, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare.

15. Alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, con decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni interessate, le unità di voto parlamentare sono ripartite in capitoli ai fini della gestione e della rendiconta­zione. Entro dieci giorni dalla pubblica zio­ne della legge di bilancio i Ministri assegnano le risorse ai responsabili della gestione. Viene altresì data informazione del raccordo tra il bilancio di previsione dello Stato approvato e il sistema di contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione.

16. Agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri sono annessi, secondo le rispettive competenze, i conti consuntivi degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.

Art. 23.

(Bilancio pluriennale).

1. Il bilancio pluriennale di previsione è elaborato dal Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con gli obiettivi indicati nella Decisione di cui all'articolo 10, e copre un periodo di tre anni. Il bilancio pluriennale, redatto in base alla legislazione vigente per missioni e programmi, in termini di competenza e di cassa, espone separatamente:

a) l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione vigente - bilancio pluriennale a legislazione vigente, di cui all'articolo 22;

b) le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese tenendo conto degli effetti degli interventi programmati nella Decisione di cui all'articolo 10 - bilancio pluriennale programmatico.

2. Il bilancio pluriennale di cui al comma 1 è integrato con gli effetti della legge di stabilità. Esso non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e ad eseguire le spese ivi contemplate ed è aggiornato annualmente.

Art. 24.

(Formazione del bilancio).

1. In sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione, tenuto conto delle istruzioni fornite annualmente con apposita circolare dal Ministero dell'economia e delle finanze, i Ministri indicano, anche sulla base delle proposte dei responsabili della gestione dei programmi, gli obiettivi di ciascun Dicastero e quantificano le risorse necessarie per il loro raggiungimen­to anche mediante proposte di rimodula­zione delle stesse risorse tra programmi appartenenti alla medesima missione di spesa. Le proposte sono formulate sulla base della legislazione vigente, con divieto di previsioni basate sul mero calcolo della spesa storica incrementale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze valuta successivamente la congruità e la coerenza tra gli obiettivi perseguiti da ciascun Ministero e le risorse richieste per la loro realizzazione, tenendo anche conto dello stato di attuazione dei programmi in corso e dei risultati conseguiti negli anni precedenti in termini di efficacia e di efficienza della spesa. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze tiene conto anche delle risultanze illustrate nella nota integrativa al rendiconto di cui all'articolo 36, comma 2, delle risultanze delle attività di analisi dei nuclei di cui all'articolo 40, comma 1, nonché del Rapporto di cui all'articolo 42.

3. Con il disegno di legge di bilancio, per motivate esigenze, possono essere rimodulate in via compensativa all'interno di un programma o tra programmi di ciascuna missione le dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti. In apposito allegato allo stato di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni legislative di cui si propone la modifica e il corrispondente importo.

4. Gli schemi degli stati di previsione di entrata e di spesa, verificati in base a quanto previsto al comma 2, formano il disegno di legge del bilancio a legislazione vigente predisposto dal Ministro dell'economia e delle finanze.

5. La legge di bilancio è formata apportando al disegno di legge di cui al comma 4 le variazioni determinate dalla legge di stabilità.

Art. 25.

(Integrità, universalità ed unità del bilancio).

1. I criteri dell'integrità, dell'universalità e dell'unità del bilancio dello Stato costituiscono profili attuativi dell'articolo 81 della Costituzione.

2. Sulla base del criterio dell'integrità, tutte le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse. Parimenti, tutte le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate.

3. Sulla base dei criteri dell'universalità e dell'unità, è vietato gestire fondi al di fuori del bilancio, ad eccezione dei casi consentiti e regolati in base all'articolo 43, comma 2, lettera n).

4. È vietata altresì l'assegnazione di qualsiasi provento per spese o erogazioni speciali, salvo i proventi e le quote di proventi riscossi per conto di enti, le oblazioni e simili, fatte a scopo determinato.

5. Restano valide le disposizioni legislative che prevedono la riassegnazione ai capitoli di spesa di particolari entrate.

Capo II

LE ENTRATE E LE SPESE DELLO STATO

Art. 26.

(Classificazione delle entrate e delle spese).

1. Le entrate dello Stato sono ripartite in:

a) titoli, a seconda che siano di natura tributaria, extratributaria o che provengano dall'alienazione e dall'ammortamento di beni patrimoniali, dalla riscossione di crediti o dall'accensione di prestiti;

b) ricorrenti e non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi;

c) tipologie, ai fini dell'approvazione parlamentare e dell'accertamento dei cespiti;

d) categorie, secondo la natura dei cespiti;

e) capitoli, eventualmente suddivisi in articoli secondo il rispettivo oggetto, ai fini della rendicontazione.

2. Le spese dello Stato sono ripartite in:

a) missioni, come definite all'articolo 21, comma 2, terzo periodo;

b) programmi, ai fini dell'approvazione parlamentare. I programmi, come definiti all'articolo 21, comma 2, secondo periodo, sono suddivisi in macroaggregati per spese di funzionamento, per interventi, per trattamenti di quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi di questi ultimi, per oneri del debito pubblico, per oneri comuni di parte corrente, per investimenti e per oneri comuni in conto capitale. In autonome previsioni è esposto il rimborso di passività finanziarie;

c) capitoli, secondo l'oggetto della spesa. I capitoli, classificati secondo il contenuto economico e funzionale, costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione e possono essere ripartiti in articoli.

3. La classificazione economica e quella funzionale si conformano ai criteri adottati in contabilità nazionale e dei relativi conti satellite per i conti del settore della pubblica amministrazione.

4. In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è presentato un quadro contabile da cui risultino:

a) le categorie in cui viene classificata la spesa di bilancio secondo l'analisi economica;

b) le classi fino al terzo livello della classificazione COFOG (Classification of the functions of government) in cui viene ripartita la spesa secondo l'analisi funzionale.

5. In appendice al quadro contabile di cui al comma 4, appositi prospetti, da aggiornare, dandone informazione al Parlamento, dopo l'approvazione della legge di bilancio, illustrano gli incroci tra i diversi criteri di classificazione e il raccordo tra le classi COFOG e le missioni e i programmi, nonché tra il bilancio dello Stato e il sistema di contabilità nazionale.

6. La numerazione delle unità di voto, delle categorie e dei capitoli può essere anche discontinua in relazione alle necessità della codificazione.

7. Nel quadro generale riassuntivo, con riferimento sia alle dotazioni di competenza sia a quelle di cassa, è data distinta indicazione:

a) del risultato differenziale tra il totale delle entrate tributarie ed extratributarie ed il totale delle spese correnti («risparmio pubblico»);

b) del risultato differenziale tra tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni riguardanti le partecipazioni azionarie ed i conferimenti, nonché la concessione e la riscossione di crediti e l'accensione e rimborso di prestiti («indebitamento o accrescimento netto»);

c) del risultato differenziale delle operazioni finali, rappresentate da tutte le entrate e da tutte le spese, escluse le operazioni di accensione e di rimborso di prestiti («saldo netto da finanziare o da impiegare»);

d) del risultato differenziale fra il totale delle entrate finali e il totale delle spese («ricorso al mercato»).

Art. 27.

(Fondo di riserva per le spese obbligatorie).

1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze

è istituito, nella parte corrente, un «fondo di riserva per le spese obbligatorie» la cui dotazione è determinata, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.

2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento delle dotazioni sia di competenza sia di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie per aumentare gli stanziamenti di spesa aventi carattere obbligatorio.

3. Allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è allegato l'elenco dei capitoli di cui al comma 2, da approvare, con apposito articolo, con la legge del bilancio.

Art. 28.

(Fondi speciali per la reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti e in conto capitale).

1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze sono istituiti, nella parte corrente e nella parte in conto capitale, rispettivamente, un «fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa» e un «fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa», le cui dotazioni sono determinate, con apposito articolo, dalla legge del bilancio.

2. Il trasferimento di somme dai fondi di cui al comma 1 e la loro corrispondente iscrizione ai capitoli di bilancio hanno luogo mediante decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che quelle di cassa dei capitoli interessati.

Art. 29.

(Fondo di riserva per le spese impreviste).

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, nella parte corrente, un «fondo di riserva per le spese impreviste» per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui all'articolo 27 e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità.

2. Il trasferimento di somme dal fondo di cui al comma 1 e la loro corrispondente iscrizione ai capitoli di bilancio hanno luogo mediante decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza sia quelle di cassa dei capitoli interessati.

3. Allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è allegato un elenco da approvare, con apposito articolo, con la legge del bilancio, delle spese per le quali si può esercitare la facoltà di cui al comma 2.

4. Alla legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato è allegato un elenco dei decreti di cui al comma 2, con le indicazioni dei motivi per i quali si è proceduto ai prelevamenti dal fondo di cui al presente articolo.

Art. 30.

(Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa).

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un «fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa» il cui stanziamento è annualmente determinato, con apposito articolo, dalla legge del bilancio.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, da comunicare alla Corte dei conti, sono trasferite dal fondo di cui al comma 1 ed iscritte in aumento delle autorizzazioni di cassa dei capitoli iscritti negli stati di previsione delle amministra­zioni statali, le somme necessarie a provvedere ad eventuali deficienze delle dotazioni dei capitoli medesimi, ritenute compatibili con gli obiettivi di finanza pubblica.

Art. 31.

(Leggi di spesa pluriennale e a carattere permanente).

1. Le leggi pluriennali di spesa in conto capitale quantificano la spesa complessiva, l'onere per competenza relativo al primo anno di applicazione, nonché le quote di competenza attribuite a ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale; la legge di stabilità può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale, nei limiti dell'autorizzazione complessiva ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d).

2. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti o comunque assumere impegni nei limiti dell'intera somma indicata dalle leggi di cui al comma 1 ovvero nei limiti indicati nella legge di stabilità. I relativi pagamenti devono, comunque, essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.

3. Le leggi di spesa che autorizzano l'iscrizione in bilancio di contributi pluriennali stabiliscono anche, qualora la natura degli interventi lo richieda, le relative modalità di utilizzo, mediante:

a) autorizzazione concessa al beneficiario, a valere sul contributo stesso, a stipulare operazioni di mutui con istituti di credito il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato. In tal caso il debito si intende assunto dallo Stato che provvede, attraverso specifica delega del beneficiario medesimo, ad erogare il contributo direttamente all'istituto di credito;

b) spesa ripartita da erogare al beneficiario secondo le cadenze temporali stabilite dalla legge.

4. Nel caso si proceda all'utilizzo dei contributi pluriennali secondo le modalità di cui al comma 3, lettera a), al momento dell'attivazione dell'operazione le amministrazioni che erogano il contributo sono tenute a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il piano di ammortamento del mutuo con distinta indicazione della quota capitale e della quota interessi. Sulla base di tale comunicazione il Ministero procede a iscrivere il contributo tra le spese per interessi passivi e il rimborso di passività finanziarie.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche a tutti i contributi pluriennali iscritti in bilancio per i quali siano già state attivate alla data di entrata in vigore della presente legge in tutto o in parte le relative operazioni di mutuo.

6. Le leggi di spesa a carattere permanente quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale. Esse indicano inoltre l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di stabilità a norma dell'articolo 11, comma 3, lettera d), secondo periodo. Nel caso in cui l'onere a regime è superiore a quello indicato per il terzo anno del triennio di riferimento, la copertura segue il profilo temporale dell'onere.

7. Il disegno di legge di stabilità indica, in apposito allegato, per ciascuna legge di spesa pluriennale di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), i residui di stanziamento in essere al 30 giugno dell'anno in corso e, ove siano previsti versamenti in conti correnti o contabilità speciali di tesoreria, le giacenze in essere alla medesima data.

8. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche.

9. I decreti legislativi di cui al comma 8 sono emanati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) introduzione della valutazione nella fase di pianificazione delle opere al fine di consentire procedure di confronto e selezione dei progetti e definizione delle priorità;

b) predisposizione da parte del Ministero competente di linee guida obbligatorie e standardizzate per la valutazione degli investimenti;

c) garanzia di indipendenza e professionalità dei valutatori anche attraverso l'utilizzo di competenze interne agli organismi di valutazione esistenti, con il ricorso a competenze esterne solo qualora manchino adeguate professionalità e per valutazioni particolarmente complesse;

d) potenziamento e sistematicità della valutazione ex post sull'efficacia e sull'utilità degli interventi infrastrutturali, rendendo pubblici gli scostamenti rispetto alle valutazioni ex ante;

e) separazione del finanziamento dei progetti da quello delle opere attraverso la costituzione di due appositi fondi. Al «fondo progetti» si accede a seguito dell'esito positivo della procedura di valutazione tecnico-economica degli studi di fattibilità; al «fondo opere» si accede solo dopo il completamento della progettazione definitiva;

f) adozione di regole trasparenti per le informazioni relative al finanziamento e ai costi delle opere; previsione dell'invio di relazioni annuali in formato telematico alle Camere e procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere e dei singoli interventi con particolare riferimento ai costi complessivi sostenuti e ai risultati ottenuti;

g) previsione di un sistema di verifica per l'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti con automatico definanziamento in caso di mancato avvio delle opere entro i termini stabiliti.

Art. 32.

(Garanzie statali).

1. In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze sono elencate le garanzie principali e sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti o altri soggetti.

Art. 33.

(Esercizio provvisorio).

1. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori comples­sivamente a quattro mesi.

2. Durante l'esercizio provvisorio, la gestione del bilancio è consentita per tanti dodicesimi della spesa prevista da ciascun capitolo quanti sono i mesi dell'esercizio provvisorio, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, qualora si tratti di spesa obbligatoria e non suscettibile di impegni o di pagamenti frazionati in dodicesimi.

3. Le limitazioni di cui al comma 2 si intendono riferite sia alle autorizzazioni di impegno sia a quelle di pagamento.

Art. 34.

(Assestamento e variazioni di bilancio).

1. Ogni anno il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere, ove ne ricorrano le condizioni, un disegno di legge ai fini dell'assestamento delle previsioni di bilancio, anche sulla scorta della consisten­za dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione indicando, per ciascun capitolo, le dotazioni sia di competenza sia di cassa.

3. Con il disegno di legge di cui al comma 1 possono essere proposte, limitatamente all'esercizio in corso, variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie relative a programmi di una stessa missione con le modalità indicate dall'articolo 24, comma 3.

4. Nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere adottate variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie interne a ciascun programma, relativamente alle spese per adeguamento al fabbisogno nell'ambito delle spese rimodulabili, su proposta dei Ministri competenti. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti.

Art. 35.

(Impegni).

1. I dirigenti, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate per legge, impegnano ed ordinano le spese nei limiti delle risorse assegnate in bilancio. Restano ferme le disposizioni speciali che attribuiscono la competenza a disporre impegni e ordini di spesa ad organi costituzionali dello Stato dotati di autonomia contabile.

2. Formano impegni sugli stanziamenti di competenza le sole somme dovute dallo Stato a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate.

3. Gli impegni assunti possono riferirsi soltanto all'esercizio in corso.

4. Previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze, con salvaguardia della compatibilità con il fabbisogno e l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, per le spese correnti possono essere assunti impegni estesi a carico di esercizi successivi, nei limiti delle risorse stanziate nel bilancio pluriennale a legislazione vigente, ove ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi, e quando si tratti di spese continuative e ricorrenti, se l'amministrazione ne riconosca la necessità o la convenienza.

5. Le spese per stipendi ed altri assegni fissi equivalenti, pensioni ed assegni congeneri sono imputate alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui vengono disposti i relativi pagamenti, fatta eccezione per le competenze dovute a titolo di arretrati relativi ad anni precedenti derivanti da rinnovi contrattuali per le quali è consentita l'imputazione in conto residui.

6. Per gli impegni di spesa in conto capitale che prevedano opere o interventi ripartiti in più esercizi si applicano le disposizioni dell'articolo 31, comma 2.

7. Alla chiusura dell'esercizio finanziario il 31 dicembre, nessun impegno può essere assunto a carico dell'esercizio scaduto. Gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato per le spese decentrate si astengono dal ricevere atti di impegno che dovessero pervenire dopo tale data, fatti salvi quelli direttamente conseguenti all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nell'ultimo quadrimestre dell'anno.

Capo III

IL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Art. 36.

(Risultanze della gestione).

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere, entro il mese di giugno, il rendiconto generale dell'esercizio scaduto il 31 dicembre dell'anno precedente, articolato per missioni e programmi. Il relativo disegno di legge è corredato di apposita nota preliminare generale.

2. Al rendiconto di cui al comma 1 è allegata per ciascuna amministrazione una nota integrativa, articolata per missioni e programmi in coerenza con le indicazioni contenute nella nota integrativa al bilancio di previsione. La nota integrativa al rendiconto si compone di due sezioni:

a) la prima sezione contiene il rapporto sui risultati, che espone l'analisi e la valutazione del grado di realizzazione degli obiettivi indicati nella nota integrativa di cui all'articolo 22, comma 9, lettera a), numero 1). Ciascuna amministrazione, in coerenza con lo schema e gli indicatori contenuti nella nota integrativa al bilancio di previsione, illustra, con riferimento allo scenario socio-economico e alle priorità politiche, lo stato di attuazione degli obiettivi riferiti a ciascun programma, i risultati conseguiti e le relative risorse utilizzate, anche con l'indicazione dei residui accertati, motivando gli eventuali scostamenti rispetto a quanto previsto nella nota di cui all'articolo 22, comma 9, lettera a);

b) la seconda sezione illustra, con riferimento ai programmi, i risultati finanziari ed espone i principali fatti della gestione, motivando gli eventuali scostamenti tra le previsioni iniziali di spesa e quelle finali indicate nel rendiconto generale.

3. Allo stato di previsione dell'entrata è allegata una nota integrativa che espone le risultanze della gestione.

4. I regolamenti parlamentari stabiliscono le modalità e la tempistica del controllo, da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, dello stato di attuazione dei programmi e delle relative risorse finanziarie.

Art. 37.

(Elementi del conto del bilancio e del conto del patrimonio).

1. I risultati della gestione dell'anno finanziario sono riassunti e dimostrati nel rendiconto generale dello Stato costituito da due distinte parti:

a) conto del bilancio;

b) conto generale del patrimonio.

2. Il conto del bilancio, in relazione alla classificazione del bilancio, comprende:

a) le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere;

b) le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare;

c) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori;

d) le somme versate in tesoreria e quelle pagate per ciascun capitolo del bilancio distintamente in conto competenza e in conto residui;

e) il conto totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo.

3. Il conto generale del patrimonio comprende:

a) le attività e le passività finanziarie e patrimoniali con le variazioni derivanti dalla gestione del bilancio e quelle verificatesi per qualsiasi altra causa;

b) la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale.

4. Il conto generale del patrimonio è corredato del conto del dare ed avere relativo al servizio di Tesoreria statale, con allegati il movimento generale di cassa e la situazione del Tesoro e la situazione dei debiti e crediti di tesoreria.

5. In apposito allegato conoscitivo al rendiconto generale dello Stato sono illustrate le risultanze economiche per ciascun Ministero. I costi sostenuti sono rappresentati secondo le voci del piano dei conti, distinti per programma e per centri di costo. La rilevazione dei costi sostenuti dall'amministrazione include il prospetto di riconciliazione che collega le risultanze economiche con quelle della gestione finanziaria delle spese contenute nel conto del bilancio.

6. Il rendiconto generale dello Stato contiene inoltre, in apposito allegato, l'illustrazione delle risultanze delle spese relative ai programmi aventi natura o contenuti ambientali, allo scopo di evidenziare le risorse impiegate per finalità di valorizzazione, tutela, conservazione, ripristino e utilizzo sostenibile del patrimonio naturale. A tal fine, le amministrazioni interessate forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni necessarie secondo gli schemi contabili e le modalità di rappresentazione stabilite con determina del Ragioniere generale dello Stato in coerenza con gli indirizzi e i regolamenti comunitari in materia.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, nella gestione delle spese, provvede ad assicurare adeguati controlli anche a carattere economico-finanziario.

Art. 38.

(Parificazione del rendiconto).

1. Al termine dell'anno finanziario ciascun Ministero, per cura del direttore del competente ufficio centrale del bilancio, compila il conto del bilancio ed il conto del patrimonio relativi alla propria amministrazione.

2. I conti di cui al comma 1 sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il 30 aprile successivo al termine dell'anno finanziario e, non più tardi del 31 maggio, il Ministro dell'economia e delle finanze, per cura del Ragioniere generale dello Stato, trasmette alla Corte dei conti il rendiconto generale dell'esercizio scaduto.

Art. 39.

(Presentazione del rendiconto).

1. La Corte dei conti, parificato il rendiconto generale, lo trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze per la successiva presentazione alle Camere.

Capo IV

ANALISI E VALUTAZIONE DELLA SPESA

Art. 40.

(Analisi e valutazione della spesa).

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze collabora con le centrali dello Stato, al fine di garantire il supporto per la verifica dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), per il monitoraggio dell'efficacia delle misure rivolte al loro conseguimento e di quelle disposte per incrementare il livello di efficienza delle amministrazioni stesse. La collaborazione ha luogo nell'ambito di appositi nuclei di analisi e valutazione della spesa, istituiti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate la composizione e le modalità di funzionamento dei nuclei.

2. Nell'ambito dell'attività di collaborazione di cui al comma 1 viene altresì svolta la verifica sull'articolazione dei programmi che compongono le missioni, sulla coerenza delle norme autorizzatorie delle spese rispetto al contenuto dei programmi stessi, con la possibilità di proporre, attraverso apposito provvedimento legislativo, l'accorpamento e la razionalizzazione delle leggi di finanziamento per renderne più semplice e trasparente il collegamento con il relativo programma, nonché sulla rimodulabilità delle risorse iscritte in bilancio. In tale ambito il Ministero dell'economia e delle finanze fornisce alle amministrazioni centrali dello Stato supporto metodologico per la definizione delle previsioni di spesa e dei fabbisogni associati ai programmi e agli obiettivi indicati nella nota integrativa di cui all'articolo 22, comma 9, lettera a), e per la definizione degli indicatori di risultato ad essi associati.

3. Le attività svolte dai nuclei di cui al comma 1 sono funzionali alla formulazione di proposte di rimodulazione delle risorse finanziarie tra i diversi programmi di spesa ai sensi dell'articolo 24 e alla predisposizione del rapporto sui risultati di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a).

4. Per le attività di cui al presente articolo, nonché per la realizzazione del Rapporto di cui all'articolo 42, il Ministero dell'economia e delle finanze istituisce e condivide con le amministrazioni centrali dello Stato, nell'ambito della banca dati di cui all'articolo 14, una apposita sezione che raccoglie tutte le informazioni necessarie alla realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1, nonché delle analisi di efficienza contenute nel Rapporto di cui all'articolo 42. La banca dati raccoglie le informazioni che le amministrazioni sono tenute a fornire attraverso una procedura da definire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 41.

(Completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato).

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, in collaborazione con le amministrazioni e sulla base di criteri da definire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, procede alla verifica e alla proposta di revisione dei programmi di spesa, ivi compresa la loro eventuale soppressione o accorpamento.

2. Al fine di consentire il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato ed evitare sovrapposizioni di competenze tra Ministeri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla revisione dell'attribuzione dei programmi e delle relative risorse tra i Ministeri, in coerenza con i compiti e le funzioni istituzionali propri di ciascun Ministero.

3. La revisione deve essere operata in modo da garantire che ciascuna amministrazione abbia la disponibilità delle risorse collegate ai programmi di spesa per i quali è competente a intraprendere azioni per il perseguimento dei relativi obiettivi e della cui realizzazione è responsabile.

4. Le attività di cui al presente articolo devono concludersi entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Tutte le proposte di revisione di cui al presente articolo sono trasmesse alle competenti Commissioni parlamentari per il relativo parere ai fini dell'aggiornamento del bilancio di previsione.

Art. 42.

(Rapporto sulla spesa delle amministrazioni dello Stato).

1. Ogni tre anni, a partire da quello successivo all'istituzione della banca dati di cui all'articolo 40, comma 4, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche sulla base delle attività di cui al medesimo articolo 40, elabora un Rapporto sulla spesa delle amministrazioni dello Stato.

2. Il Rapporto di cui al comma 1 illustra la composizione e l'evoluzione della spesa, i risultati conseguiti con le misure adottate ai fini del suo controllo e quelli relativi al miglioramento del livello di efficienza delle stesse amministrazioni.

3. Il Rapporto, in particolare, per i principali settori e programmi di spesa:

a) esamina l'evoluzione e la composizione della spesa identificando le eventuali aree di inefficienza e di inefficacia, anche attraverso la valutazione dei risultati storici ottenuti;

b) propone gli indicatori di performance da adottare;

c) fornisce la base analitica per la definizione e il monitoraggio degli indicatori di cui alla lettera b) verificabili ex post, utilizzati al fine di valutare il conseguimento degli obiettivi di ciascuna amministrazione e accrescere la qualità dei servizi pubblici;

d) suggerisce possibili riallocazioni della spesa, liberando risorse da destinare ai diversi settori di spesa e ad iniziative considerate prioritarie;

e) fornisce la base analitica per la programmazione su base triennale delle iniziative e delle risorse su obiettivi verificabili, anche basandosi sul controllo di gestione dei risultati.

4. Il Rapporto di analisi e valutazione della spesa è predisposto entro il 20 luglio dell'ultimo anno di ciascun triennio ed è inviato al Parlamento.

Capo V

COMPLETAMENTO DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO

Art. 43.

(Delega al Governo per il completamento della riforma del bilancio dello Stato e adozione del metodo della programmazione triennale delle risorse).

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 riguardo all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per consentire il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato e la programmazione delle risorse assicurandone una maggiore certezza, trasparenza e flessibilità.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 devono essere ispirati ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) introduzione della programmazione triennale delle risorse e degli obiettivi delle amministrazioni dello Stato e individuazione di metodologie comuni di definizione degli indicatori di performance semplici, misurabili e riferibili ai programmi del bilancio;

b) introduzione di criteri e modalità per la fissazione di limiti per le spese rimodulabili del bilancio dello Stato. I predetti limiti, individuati in via di massima in sede di Decisione di cui all'articolo 10 e adottati con la successiva legge di bilancio, devono essere coerenti con la programmazione triennale delle risorse;

c) adozione, in coerenza con i limiti di spesa stabiliti, di accordi triennali tra il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri, in cui vengono concordati gli obiettivi da conseguire nel triennio e i relativi tempi;

d) previsione della possibilità di prorogare di un ulteriore anno i termini di conservazione dei residui passivi relativi a spese in conto capitale, su proposta adeguatamente motivata dei Ministeri competenti che illustri lo stato di attuazione dei programmi di spesa e le cause che determinano la necessità di uno slittamento dei relativi tempi di attuazione;

e) adozione, anche ai fini gestionali e di rendicontazione, delle azioni quali componenti del programma e unità elementari del bilancio dello Stato affiancate da un piano dei conti integrato;

f) accorpamento dei fondi di riserva e speciali iscritti sul bilancio dello Stato;

g) riordino delle norme che autorizzano provvedimenti di variazione al bilancio in corso d'anno;

h) adeguamento della normativa di contabilità pubblica nel senso del passaggio, nella predisposizione del bilancio annuale di previsione e degli altri documenti contabili, da una redazione in termini di competenza e cassa a una redazione in termini di sola cassa, con separata ed analitica evidenziazione conoscitiva delle corrispondenti previsioni di competenza finanziaria ed economica con riferimento al sistema di contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione, in particolare prevedendo che la gestione delle risorse iscritte in bilancio venga condotta dal responsabile del programma di spesa attraverso un continuo monitoraggio che garantisca, sotto la sua responsabilità, contabile ed amministrativa, l'equilibrio delle disponibilità e delle spese, nel presupposto che il responsabile del programma ordini e paghi le spese sulla base di un programma, da lui predisposto, che tenga conto della fase temporale di assunzione degli impegni;

i) previsione di un regime transitorio, avente durata massima di tre anni, per consentire l'attuazione della nuova disciplina di cui alla lettera h), l'assorbimento dell'ammontare dei residui e l'adeguamento delle procedure di entrata e di spesa;

l) affiancamento, ai fini conoscitivi, in via sperimentale, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema di contabilità economico-patrimoniale funzionale alla verifica dei risultati conseguiti dalle amministrazioni, con conseguente elaborazione dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa;

m) revisione del conto riassuntivo del tesoro allo scopo di garantire maggiore chiarezza e significatività delle informazioni in esso contenute attraverso l'integrazione dei dati contabili del bilancio dello Stato e quelli della tesoreria;

n) progressiva eliminazione, entro il termine di ventiquattro mesi, delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti mediante il versamento di somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato, ad eccezione delle gestioni fuori bilancio istituite ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, delle gestioni fuori bilancio autorizzate per legge, dei programmi comuni tra più amministrazioni, enti, organismi pubblici e privati, nonché nei casi di urgenza e necessità. A tal fine, andrà disposto il contestuale versamento delle dette disponibilità in conto entrata al bilancio, per la nuova assegnazione delle somme nella competenza delle inerenti imputazioni di spesa che ne hanno dato origine, ovvero, qualora queste ultime non fossero più esistenti in bilancio, a nuove imputazioni all'uopo appositamente istituite;

o) affidamento di ciascun programma ad un unico centro di responsabilità amministrativa;

p) previsione della possibilità di identificare i contributi speciali iscritti sul bilancio dello Stato finalizzati agli obiettivi di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e destinati ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni;

q) revisione sia per l'entrata che per la spesa delle unità elementari del bilancio amministrativo per assicurare che la denominazione richiami esplicitamente l'oggetto; revisione della ripartizione delle unità promiscue in articoli tale da assicurare che la fonte di gettito o la destinazione della spesa sia chiaramente ed univocamente individuabile.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competen­ti entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo. I decreti legislativi che comportino riflessi di ordine finanziario devono essere corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 18, comma 3.

4. Gli schemi dei decreti legislativi relativi alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali sono, altresì, trasmessi per l'intesa alla Conferenza unificata.

Art. 44.

(Copertura finanziaria per l'adeguamento dei sistemi informativi).

1. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente titolo, è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2010 e di 3.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012. Al relativo onere si provvede:

a) quanto a 2.000.000 di euro per l'anno 2010 e a 3.000.000 di euro per l'anno 2011, mediante riduzione dell'auto­rizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrata dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

b) quanto a 3.000.000 di euro per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TITOLO VII

TESORERIA DEGLI ENTI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE DEI FLUSSI DI CASSA

Art. 45.

(Definizione dei saldi di cassa).

1. Il saldo di cassa del settore statale è il risultato del consolidamento tra flussi di cassa del bilancio dello Stato e della Tesoreria statale. Esso esprime il fabbisogno da finanziare attraverso emissioni di titoli di Stato ed altri strumenti a breve e lungo termine.

2. Il saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche è il risultato del consolidamento dei flussi di cassa fra i diversi sottosettori.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definiti, in coerenza con le regole internazionali, gli aggregati sottostanti i menzionati saldi e i criteri metodologici per il calcolo degli stessi.

Art. 46.

(Tesoreria degli enti pubblici).

1. In materia di Tesoreria unica, per gli enti ed organismi pubblici restano ferme

le disposizioni contenute nella legge 29 ottobre 1984, n. 720.

Art. 47.

(Programmazione finanziaria).

1. Ai fini dell'efficiente gestione del debito, le amministrazioni statali presentano, entro il 31 dicembre, una previsione dell'evoluzione attesa dei flussi di cassa per l'anno seguente con relativo aggiornamento mensile entro il 10 di ciascun mese, sulla base di uno schema definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le cadenze giornaliere per l'effettuazione di pagamenti di natura ricorrente e le modalità di attuazione del comma 1.

Art. 48.

(Modifiche alla disciplina dei conti intrattenuti dal Tesoro per la gestione delle disponibilità liquide).

1. All'articolo 5, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: «Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia stabiliscono mediante convenzione le condizioni di tenuta del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria e dei conti ad esso assimilabili ed il saldo massimo su cui la Banca d'Italia corrisponde un tasso di interesse, commisurato a parametri di mercato monetario. Con successivo decreto del Ministro, sulla base di criteri di trasparenza, efficienza e competitività, sono stabilite le modalità di movimentazione della liquidità e di selezione delle controparti».

2. La convenzione di cui all'articolo 5, comma 5, del testo unico di cui al decreto

del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è stipulata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Fino al momento della data di entrata in vigore della convenzione, ai sensi del comma 2 del presente articolo, la remunerazione del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria avverrà secondo le modalità ed i termini previsti dal citato articolo 5, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge. Nel periodo transitorio restano ferme le disposizioni previste all'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002, e all'articolo 4, terzo comma, del decreto ministeriale 6 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2003: «Modalità per l'informatizzazione degli ordini di prelevamento dei fondi dai conti correnti di tesoreria centrale», relative alla remunerazione dei conti assimilabili al conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria.

4. All'articolo 46 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Sulle giacenze del Fondo la Banca d'Italia corrisponde semestralmente un tasso pari a quello del conto denominato: "Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria" (L)».

5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definiti modalità e criteri di contabilizzazione delle operazioni disciplinate dalle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 49.

(Ricorso al mercato delle pubbliche amministrazioni).

1. Nei contratti stipulati per operazioni finanziarie che costituiscono quale debitore

un'amministrazione pubblica è inserita apposita clausola che prevede, a carico degli istituti finanziatori, l'obbligo di comunicare in via telematica, al massimo entro dieci giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, all'ISTAT ed alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione finanzia­ria, con indicazione della data e dell'ammontare della stessa, del relativo piano delle erogazioni e del piano di ammortamento distintamente per quota capitale e quota interessi, ove disponibile.

2. In caso di assenza o della ritardata comunicazione di cui al comma 1, è applicata a carico dell'istituto finanziatore una sanzione amministrativa pari allo 0,5 per cento dell'importo dell'operazione.

 

Art. 50.

(Abrogazione e modifica di norme).

1. Sono abrogati gli articoli da 30 a 35-bis, da 37 a 43, 49, e da 77 a 80 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

2. Con le eccezioni previste all'articolo 43, comma 2, lettera n), sono abrogate tutte le disposizioni di legge che autorizzano l'apertura di contabilità speciali di tesoreria a valere su fondi iscritti in stanziamenti del bilancio dello Stato e riferibili alla gestione di soggetti ed organi comunque riferibili alla amministrazione centrale e periferica dello Stato, ove non espressamente autorizzate da specifiche norme che ne disciplinano l'autonomia contabile rispetto al bilancio dello Stato.

3. I termini relativi agli adempimenti connessi con la gestione del bilancio di previsione previsti dagli articoli 53, 59-bis, 68 e 68-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sono modificati in corrispondenza con quelli connessi all'abrogazione dell'articolo

30, secondo comma, del citato regio decreto n. 2440 del 1923.

4. La legge 27 febbraio 1955, n. 64, è abrogata.

TITOLO VIII

IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Art. 51.

(Delega al Governo per la riforma ed il potenziamento del sistema dei controlli di ragioneria e del programma di analisi e valutazione della spesa).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa e per la riforma del controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) potenziamento delle strutture e degli strumenti di controllo e monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato ai fini della realizzazione periodica di un programma di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali di cui all'articolo 3, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, da svolgere anche in collabo­razione con le amministrazioni e istituzioni interessate ai sensi del comma 69 del medesimo articolo 3 della legge n. 244 del 2007, nonché ai fini della elaborazione del Rapporto di cui all'articolo 42;

b) condivisione tra il Ministero dell'e­conomia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i servizi di controllo interno di cui all'ar­ticolo 6 del citato decreto legislativo n. 286 del 1999 e gli uffici di statistica dei diversi Ministeri, delle relative banche dati, anche attraverso l'acquisizione, per via telematica, di tutte le altre informazioni necessarie alla realizzazione dell'attività di analisi e valutazione della spesa;  

 

c) previsione di sanzioni pecuniarie in caso di mancata comunicazione dei dati di cui alla lettera b) da parte dei dirigenti re­sponsabili delle amministrazioni interes­sate;

d) graduale estensione del programma di analisi e valutazione della spesa alle altre amministrazioni pubbliche;

e) riordino del sistema dei controlli preventivi e dei controlli successivi sulle spese delegate, loro semplificazione e ra­zionalizzazione, nonché revisione dei termini attualmente previsti per il controllo, con previsione di programmi annuali basati sulla complessità degli atti, sulla loro rilevanza ai fini della finanza pubblica e sull'efficacia dell'esercizio del controllo.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari compe­tenti. I decreti legislativi che comportino riflessi di ordine finanziario devono essere corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 18, comma 3.

 

 

 

Art. 52.

(Testo unico delle disposizioni vigenti in materia di contabilità di Stato e di tesoreria).

1. Il Governo è delegato ad emanare, ai sensi degli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione e dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico delle disposizioni vigenti in materia di contabilità di Stato nonché in materia di tesoreria, anche con modifica delle disposizioni di legge preesistenti e con abrogazione espressa di quelle non più in vigore o incompatibili con la normativa vigente.

2. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in mancanza dei pareri. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, il Governo può adottare, attraverso le procedure di cui ai commi 1 e 2, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

Art. 53.

(Abrogazione della legge 5 agosto 1978, n. 468).

1. La legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, è abrogata.

Art. 54.

(Disposizioni finali e transitorie).

1. In sede di prima applicazione della presente legge, la legge di stabilità dispone la soppressione alla tabella di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), secondo periodo, delle spese obbligatorie e delle relative norme di rinvio alla tabella stessa. Tali spese restano quindi contestualmente determinate dalla legge di bilancio.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, alla legge di stabilità per l'anno 2010 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 


 

Esame in sede consultiva


 

Comitato per la legislazione

Mercoledì 14 ottobre 2009

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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 14 ottobre 2009.

 

Legge di contabilità e finanza pubblica

(C. 2555 Governo, approvato dal Senato).

(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione - Parere con condizioni e osservazioni).

 

Il Comitato inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

 

Roberto ZACCARIA, relatore, evidenzia l'importanza e la complessità del provvedimento pervenuto all'esame del Comitato. Esso si pone infatti l'ambizioso obiettivo di riformare in maniera organica ed integrale la disciplina della contabilità nazionale, nell'ottica di adeguarla non solo al mutato contesto normativo del governo della finanza pubblica, conseguente al mutato assetto costituzionale dei rapporti tra Stato ed enti territoriali, ma anche ai vincoli di bilancio discendenti dall'ordinamento comunitario. Il progetto di legge è volto altresì all'introduzione di strumenti di pianificazione e controllo della spesa, al fine di contenerne l'espansione. L'ambito di intervento in precedenza descritto viene in parte disciplinato direttamente nel nutrito articolato proposto e, per la restante altra, demandato all'attuazione di varie deleghe legislative.

Quanto a queste ultime, è dato rilevare come esse in alcune parti sembrino ispirate da una matrice in parte diversa rispetto a quella della legge delega in materia di federalismo fiscale, rispetto alla quale presentano punti di contatto - se non vere e proprie sovrapposizioni - , che sembrano richiedere una adeguata opera di coordinamento da parte della Commissione referente.

Desidera sottolineare due specifici aspetti che reputa di particolare interesse: il primo riguarda l'individuazione dell'ambito applicativo della nuova disciplina, che si interseca con profili concernenti l'autonomia degli organi costituzionali e, in particolare, delle Camere.

Il secondo profilo meritevole di attenzione in questa sede è che il provvedimento si configura come una fonte recante norme sulla produzione legislativa. In particolare, il progetto di legge prevede varie disposizioni sull'esercizio della funzione legislativa in materia di spesa pubblica, fissando i contenuti delle leggi e disciplinando la titolarità e l'esercizio dell'iniziativa legislativa o emendativa nonché l'efficacia delle norme di spesa. Infatti, l'articolo 18, al comma 10, prevede un meccanismo estintivo dei loro effetti all'atto dell'accertamento con decreto dirigenziale del verificarsi del raggiungimento del tetto di spesa autorizzato. Siccome tali norme possono avere, in taluni casi, diretto rapporto con il godimento di diritti soggettivi, anche fondamentali, e considerato che l'ordinamento non contempla alcun principio di selezione tra i beneficiari sulla base del mero criterio temporale dell'attivazione delle norme volte al loro soddisfacimento, è suo parere che la Commissione competente per il merito debba approfondire ulteriormente la sfera applicativa della menzionata disposizione.

Il provvedimento affronta, quindi, un insieme di problematiche tutte di rilevante spessore, alcune anche di particolare delicatezza, rispetto alle quali la Commissione di merito sarà chiamata ad effettuare un importante lavoro di approfondimento ai fini di una oculata messa a punto del testo.

Lino DUILIO, presidente, in relazione a tale ultima osservazione del relatore, fa presente che, sulla scorta dell'istruttoria condotta ed alla luce delle prime risultanze emerse dalla discussione in Commissione Bilancio, è dato allo stato potersi affermare che sussiste la consapevolezza da parte dell'organo referente di dover procedere ad una revisione dell'attuale testo. Conseguentemente sussiste l'alta probabilità che il Comitato per la legislazione venga in futuro nuovamente chiamato a pronunciarsi sul progetto di legge.

 

Roberto ZACCARIA, relatore, illustra quindi la seguente proposta di parere:

«Il Comitato per la legislazione,

esaminato il progetto di legge n. 2555 e rilevato che:

esso reca una complessiva riforma della disciplina di contabilità, da realizzare anche attraverso l'esercizio di apposite deleghe legislative conferite in materia di adeguamento dei sistemi contabili (articolo 2), di procedure di spesa concernenti le opere pubbliche (articolo 31, comma 8), di completamento della riforma del bilancio dello Stato e adozione del metodo della programmazione triennale delle risorse (articolo 43) e di riforma e potenziamento del sistema dei controlli di ragioneria e del programma di analisi e valutazione della spesa (articolo 51); il Governo è infine delegato ad emanare, entro due anni, un testo unico delle disposizioni vigenti in materia di contabilità di Stato nonché in materia di tesoreria (articolo 52);

nel procedere alla riscrittura della disciplina attualmente vigente, il provvedimento dispone opportunamente l'abrogazione delle principali leggi in materia (articoli 50 e 53), senza tuttavia procedere ad un adeguato coordinamento con la recente legge delega n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, cui il presente testo si affianca in più punti;

il progetto di legge in esame - in parte riproponendo norme già esistenti - reca diverse disposizioni che regolano l'esercizio della funzione legislativa in materia di spesa pubblica con riguardo:

a) ai contenuti delle leggi: gli articoli 11, 22, 23 e 24 indicano i contenuti della legge di stabilità e di bilancio annuale e pluriennale; l'articolo 18 definisce le modalità di copertura degli oneri legislativamente previsti, anche con riguardo all'istituto della delega legislativa; l'articolo 20 dispone che le leggi che comportino oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico «devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali»;

b) alla fase dell'iniziativa legislativa o emendativa: l'articolo 8 prevede che i provvedimenti collegati alla legge di stabilità siano presentati dal Ministro dell'economia; l'articolo 18, ai commi 3 e 6, prevede che «i disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli emendamenti di iniziativa governativa e del relatore che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati di una relazione tecnica», e analoga previsione opera anche per i disegni di legge di iniziativa regionale e del CNEL; il comma 13 dello stesso articolo dispone che il Ministro dell'economia, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, «assume le conseguenti iniziative legislative»; l'articolo 40, comma 2, consente di proporre, «attraverso apposito provvedimento legislativo, l'accorpamento e la razionalizzazione delle leggi di finanziamento per renderne più semplice e trasparente il collegamento con il relativo programma»;

c) all'efficacia delle norme di spesa: ai sensi dell'articolo 18, comma 10, «le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia (...) è accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni (...) cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data»;

il progetto legislativo individua la propria sfera applicativa in relazioni agli «enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche» individuati» dall'ISTAT (articolo 1), così prefigurando la possibilità che esso trovi piena applicazione anche per le Assemblee parlamentari, salvo i casi di espressa esclusione (disposta, ad esempio, agli articoli 15 e 35); tale scelta del legislatore va dunque valutata sul piano della compatibilità di ciascuna disposizione con i principi di autonomia che connotano la posizione delle Camere; inoltre, la espressa previsione secondo cui la Decisione di finanza pubblica abbia l'approvazione del Parlamento (articoli 8 e 11) appare influire sulle scelte procedurali di esame parlamentare rimesse ai regolamenti di ciascuna Camera, in ossequio alla loro autonomia normativa; infine, all'articolo 3, si prevede una relazione ministerialeda presentare (non alle Camere ma) direttamente alle Commissioni competenti per le conseguenze di carattere finanziario dei due rami del Parlamento;

il provvedimento consente, agli articoli 2, 43 e 52, sul modello già delineato dalla legge n. 42 del 2009, la possibilità di trasmettere una seconda volta alle Camere gli schemi dei decreti legislativi ove il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari; tale meccanismo - diversamente dalla consolidata prassi del «doppio parere parlamentare» - non è finalizzato all'espressione di un nuovo parere da parte delle Commissioni parlamentari ma dà vita ad una nuova fase che si apre con comunicazioni del Governo «davanti a ciascuna Camera»;

infine, il testo in esame adotta talune formulazioni imprecise (ad esempio, l'articolo 4, comma 2, lettera b), utilizza l'espressione «metodologie per la quantificazione delle innovazioni legislative», che sembrerebbe fare riferimento invece alla quantificazione delle spese conseguenti alle innovazioni legislative; alcune disposizioni, come l'articolo 6, si riferiscono al bilancio senza però specificare quando si tratti del bilancio dello Stato; l'articolo 10, comma 4, dispone che le linee guida elaborate dal Governo siano trasmesse alle Camere dopo aver «acquisito il parere» della Conferenza unificata, senza precisare cosa avviene in caso di mancata espressione del parere medesimo);

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 52 - che delega il Governo «ad emanare, ai sensi degli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione e dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico delle disposizioni vigenti in materia di contabilità di Stato nonché in materia di tesoreria, anche con modifica delle disposizioni di legge preesistenti e con abrogazione espressa di quelle non più in vigore o incompatibili con la normativa vigente», prevedendo altresì anche la possibilità di esercitare una delega correttiva ed integrativa - si proceda ad esplicitare la natura meramente compilativa dell'attività di redazione affidata all'Esecutivo; in alternativa, si indichino espressamente i principi e criteri direttivi della delega, del tutto assenti nella disposizione in oggetto che, nella sua formulazione testuale, non appare intendersi limitata alla mera attività di redazione di testi unici compilativi; ciò in virtù dell'espresso riferimento alla possibilità di «modifica delle disposizioni di legge preesistenti» e del richiamo all'articolo 14 della legge n. 400 del 1988 (norma riferita ai decreti legislativi) e non all'articolo 17-bis della medesima legge (norma introdotta dalla recente legge n. 69 del 2009, proprio allo scopo di consentire all'Esecutivo di raccogliere le disposizioni aventi forza di legge regolanti materie e settori omogenei mediante testi unici compilativi);

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 4 - che istituisce la Commissione parlamentare per la trasparenza dei conti pubblici - si valuti l'esigenza di prevedere espressamente le modalità di nomina dell'ufficio di Presidenza, come avviene usualmente nelle norme istitutive di Commissioni bicamerali; al riguardo, dovrebbe anche valutarsi l'opportunità di esplicitare la partecipazione paritaria di deputati e senatori a tale organo, verificando altresì se sia opportuno discostarsi espressamente dal criterio secondo cui la composizione delle Commissioni bicamerali avviene secondo criteri di proporzionalità tra i gruppi (e non invece tra maggioranza e opposizioni, come attualmente dispone l'articolo in esame);

si sostituiscano le norme dell'articolo 50, commi 1 e 4 - che dispongono l'abrogazione di numerosi articoli del regio decreto n. 2440 del 1923 e l'intera legge n. 64 del 1955 - con la previsione della sola abrogazione dell'articolo 80 del citato regio decreto, che risulta essere tra le norme abrogande l'unica tuttora in vigore, mentre tutte le altre disposizioni sono già state abrogate dalla legge n. 468 del 1978; si tenga conto, peraltro, che il medesimo regio decreto n. 2440 non risulta compreso tra gli atti elencati nell'allegato 1 allo schema di decreto legislativo n. 118 (attualmente all'esame, per il parere, della Commissione parlamentare per la semplificazione) che indica, in attuazione della delega di cui all'articolo 14 della legge n. 246 del 2005, le disposizioni legislative statali anteriori al 1970 delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore;

all'articolo 26, comma 2, si corregga il richiamo normativo contenuto nelle lettere a) e b), ove compare il riferimento all'articolo 21 della medesima legge e non all'articolo 22, come sarebbe corretto;

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

dovrebbe valutarsi l'esigenza di procedere ad un complessivo coordinamento della proposta di legge in esame con quanto statuito dalla legge n. 42 del 2009 tenendo conto, in particolare, dei seguenti punti di contatto tra i due corpi normativi:

a) l'articolo 1, comma 4, qualifica le norme della legge ed i relativi decreti attuativi come principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117 e 119, secondo comma, della Costituzione, mentre l'articolo 1 della legge n. 42 del 2009 qualifica le proprie disposizioni come «volte a stabilire in via esclusiva i principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica»;

b) la delega di cui all'articolo 2 incide sui medesimi oggetti della delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), della citata legge n. 42;

c) la disciplina delle banche dati prevista dagli articoli 6, 14 e 15, non è del tutto armonica con quanto disposto in materia di banche dati dalla legge n. 42 per quanto riguarda i profili inerenti le sedi e gli organismi istituzionali incaricati di gestirle, nonché per quanto riguarda le diverse procedure previste con riferimento al coinvolgimento delle autonomie territoriali nella gestione delle informazioni;

d) l'articolo 9 disciplina forme di coordinamento della finanza pubblica degli enti territoriali, materia già oggetto degli articoli 5 e 17 della legge n. 42;

e) l'articolo 10, comma 2, lettera e), e l'articolo 11, comma 3, lettera i), individuano specifici contenuti della Decisione di finanza pubblica e della legge di stabilità, come tali suscettibili di apportare una modifica non testuale all'articolo 18 della citata legge in materia di federalismo fiscale;

all'articolo 18, comma 10 - ove si prevede che «le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi», con l'ulteriore conseguenza che, una volta accertato con decreto dirigenziale l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa, le medesime disposizioni «cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso» - dovrebbe verificarsi l'opportunità di chiarire come il suddetto meccanismo operi con riguardo a disposizioni che conferiscono un diritto soggettivo all'erogazione della spesa;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 1, comma 2 - ove ci si discosta dalla definizione di carattere generale di «amministrazioni pubbliche» contenuta nel decreto legislativo n. 165 del 2001, al fine di adottare una diversa nozione, secondo cui «per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)» - dovrebbe valutarsi l'esigenza di precisare l'ambito applicativo delle disposizioni contenute nella legge con specifico riguardo agli organi costituzionali, atteso che essi sono stati in passato sempre compresi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche redatto ciascun anno dall'ISTAT (da ultimo, si veda il comunicato 31 luglio 2009); in particolare, dovrebbe chiarirsi la sfera di operatività delle disposizioni che fanno specifico riferimento alle amministrazioni pubbliche (articoli 2, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 31, 43, 45, 49, 51) ovvero alle amministrazioni centrali (15 e 40), alle amministrazioni dello Stato (articolo 42), alle amministrazioni statali (articolo 30 e 47), alle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico (articolo 11) e alle amministrazione centrale e periferica (articolo 50);

all'articolo 2, commi 3 e 4, e, analogamente, all'articolo 43, commi 3 e 4, nonché all'articolo 51, comma 2 ed all'articolo 52, comma 2 - che recano procedure di delega in buona parte analoghe a quelle previste dalla legge n. 42 del 2009 - dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare le disposizioni in esame al fine di individuare:

a) i termini per l'invio degli schemi di decreti legislativi al Parlamento ed eventualmente alla Conferenza unificata, formulando la disposizione in coerenza con la regola secondo cui il testo trasmesso alle Camere per il parere deve aver completato la fase procedimentale interna all'Esecutivo, comprensiva del parere del Consiglio di Stato;

b) i soggetti titolari dell'iniziativa legislativa delegata in seno al Governo;

all'articolo 11, comma 5 - ove si specifica la previsione dell'articolo 8, comma 3, esplicitando che si ha riguardo alla «Decisione di cui all'articolo 10, come deliberata dal Parlamento» - dovrebbe verificarsi se sia opportuno discostarsi dalla formulazione attualmente presente nell'articolo 3 della legge n. 468 del 1978, con riguardo al DPEF (presentato alle Camere «ai fini delle conseguenti deliberazioni»), al fine di lasciare del tutto impregiudicate le scelte procedurali di esame della citata Decisione da parte di ciascuna Camera;

all'articolo 30 - che riprende i contenuti dell'articolo 9-bis della legge n. 468 del 1978 sul fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa - dovrebbe verificarsi l'opportunità di reintrodurre la comunicazione alle Camere dei decreti ministeriali finalizzati al trasferimento di somme dal fondo alle specifiche autorizzazioni di cassa, che nel testo in esame viene invece omessa;

all'articolo 43, comma 4 - che non richiama esplicitamente alcun meccanismo che operi in caso di mancato raggiungimento dell'intesa, ivi prevista in sede di Conferenza unificata, come invece è stabilito dall'articolo 2, comma 4 - dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire gli effetti dell'eventuale mancanza della suddetta intesa sull'esercizio della delega, eventualmente in termini analoghi a quanto disposto dal citato articolo 2; ciò al fine di evitare dubbi interpretativi che potrebbero ingenerarsi tenendo conto che in analoghi precedenti piuttosto recenti la delega non è stata esercitata (articolo 24, comma 2, della legge n. 328 del 2000; articolo 1, comma 2, della legge n. 53 del 2003; articolo 6 della legge n. 56 del 2005) ovvero è stata esercitata sulla base del parere, in luogo dell'intesa, della Conferenza unificata (articolo 6 della legge n. 171 del 2005) o addirittura è stata esercitata anche in presenza di un esplicito diniego di intesa sul provvedimento (alla delega di cui all'articolo 4 della citata legge n. 53 del 2003, in materia di alternanza scuola-lavoro, è stata data attuazione con il decreto legislativo n. 77 del 2005, il cui preambolo dà conto della«mancata intesa»); peraltro, la previa intesa prevista, finalizzata ad una stesura di un testo condiviso tra Governo statale e Giunte regionali, rende potenzialmente meno incisivo il successivo parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari;

all'articolo 51, comma 1, lettera c) - che reca un principio di delega che appare generico in quanto si limita a delegare il Governo a prevedere sanzioni pecuniarie - dovrebbe valutarsi l'esigenza di indicare criteri per l'individuazione di limiti minimi e massimi di tali sanzioni a carico dei dirigenti delle amministrazioni.»

 

Il Comitato approva la proposta di parere.

 


 

ICOMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Mercoledì 28 ottobre 2009

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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 28 ottobre 2009.

 

Legge di contabilità e finanza pubblica.

C. 2555, approvato dal Senato e C. 659 D'Antona.

 (Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni).

 

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

 

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), relatore, dopo aver illustrato i contenuti principali del provvedimento, presenta ed illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 4). Fa presente che, per quanto riguarda i profili di autonomia delle Camere incisi dal provvedimento in esame, la Commissione di merito è già orientata a provvedere, con propri emendamenti, nel senso indicato dalla sua proposta di parere.

 

Raffaele VOLPI (LNP) esprime, a nome del gruppo, una forte contrarietà alla previsione di cui all'articolo 17, comma 2, che impone alle regioni e alle province autonome di prevedere la presenza di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze nei collegi sindacali delle aziende sanitarie, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero-universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS). Fa presente che tale previsione di fatto pone organismi dipendenti dalle regioni sotto il controllo del Governo nazionale e che ciò è gravemente lesivo dell'autonomia delle regioni oltre che limitativo della loro responsabilità politica. Aggiunge che la presenza di esponenti del Governo negli IRCCS poteva avere un senso, considerato che gli IRCCS erano finanziati con trasferimenti statali, mentre non si giustifica tale presenza nelle aziende sanitarie ed ospedaliere, visto che queste sono finanziate direttamente dalle regioni; senza contare che la presenza di esponenti del Governo negli IRCCS era comunque soltanto un costo, considerato che gli stessi erano spesso assenti.

Invita pertanto il relatore a segnalare alla Commissione di merito l'esigenza di sopprimere tale disposizione. Invita altresì il relatore a trasformare in condizione l'osservazione n. 1, atteso che la piena congruità del testo in esame alla legge sul federalismo fiscale è assolutamente necessaria, non potendo i due provvedimenti procedere su binari paralleli.

 

Alessandro NACCARATO (PD) invita il relatore a trasformare tutte le osservazioni in condizioni e ad inserire, come condizione, la richiesta di soppressione della disposizione di cui all'articolo 17, comma 2, che è in contrasto con una sentenza della Corte costituzionale. Avverte che, in questo caso, il voto del suo gruppo sulla proposta sarebbe favorevole.

 

Pierluigi MANTINI (UdC) concorda sull'opportunità di trasformare in condizione per lo meno l'osservazione n. 1. Constata inoltre la genericità e vaghezza delle deleghe recate dal provvedimento. Segnala, inoltre, che prevedere, come fa l'articolo 1, che «ai fini della presente legge, per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari» costituisce una inaccettabile abdicazione, da parte del legislatore, alla sua sovranità. Sarebbe infatti necessario che fosse la legge stessa ad indicare quali sono le amministrazioni pubbliche cui si applicano le disposizioni da essa recate.

 

David FAVIA (IdV) concorda sulla necessità di trasformare almeno l'osservazione n. 1 in condizione. Esprime poi perplessità sulla distinzione tra spese vincolate e spese discrezionali prevista dal testo in esame, che, nell'attuale formulazione, potrebbe, a suo avviso, essere in contrasto con la Costituzione. Preannuncia pertanto l'astensione del suo gruppo dalla votazione sulla proposta di parere del relatore.

 

Oriano GIOVANELLI (PD) invita il relatore ad inserire nella proposta di parere una condizione volta alla soppressione della disposizione di cui all'articolo 17, comma 2, cui hanno già fatto riferimento i deputati Naccarato e Volpi, i cui interventi condivide. Lo invita altresì a trasformare le osservazioni in condizioni.

 

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), relatore, chiede alla presidente Bertolini se sia possibile sospendere brevemente la seduta.

 

Isabella BERTOLINI, presidente, sospende la seduta.

 

La seduta, sospesa alle 18.35, riprende alle 18.45.

 

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), relatore, presenta una nuova proposta di parere (vedi allegato 5), nella quale le osservazioni della precedente proposta sono trasformate in condizioni ed è aggiunta, come ulteriore condizione, quella della soppressione della disposizione di cui all'articolo 17, comma 2, che prevede la presenza di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze negli organi ivi elencati.

 

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

 

La seduta termina alle 18.50.


ALLEGATO

 

Legge di contabilità e finanza pubblica

(C. 2555, approvato dal Senato e C. 659 D'Antona).

 

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

 

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge C. 2555, approvata dal Senato;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili, in parte, alle materie «sistema tributario e contabile dello Stato», «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e «coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale», che il secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, e, in altra parte, alla materia «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», che il terzo comma dell'articolo 117 e il secondo comma dell'articolo 119 della Costituzione riconducono alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni,

richiamato l'articolo 1, comma 4, nella parte in cui prevede che le disposizioni recate dal provvedimento e dai relativi decreti legislativi nonché dalle norme di attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge n. 42 del 2009 costituiscono princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica;

rilevato che anche l'articolo 1 della legge n. 42 del 2009 (delega per il federalismo fiscale) qualifica le proprie disposizioni come «volte a stabilire in via esclusiva i principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica»;

rilevato, altresì, che il provvedimento in esame e la legge n. 42 del 2009 hanno anche altri punti di potenziale sovrapposizione: in particolare, la delega in materia di armonizzazione dei sistemi contabili di cui all'articolo 2 del testo in esame incide sui medesimi oggetti della delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), della citata legge n. 42; la disciplina delle banche dati prevista dagli articoli 6, 14 e 15, non è del tutto armonica con quanto disposto in materia di banche dati dalla legge n. 42 per quanto attiene ai profili inerenti le sedi e gli organismi istituzionali incaricati di gestirle, nonché per quanto riguarda le diverse procedure previste con riferimento al coinvolgimento delle autonomie territoriali nella gestione delle informazioni; l'articolo 9 disciplina forme di coordinamento della finanza pubblica degli enti territoriali, materia già oggetto degli articoli 5 e 17 della legge n. 42; l'articolo 10, comma 2, lettera e), e l'articolo 11, comma 3, lettera i), individuano specifici contenuti della «Decisione di finanza pubblica e della legge di stabilità», come tali suscettibili di apportare una modifica non testuale all'articolo 18 della citata legge in materia di federalismo fiscale;

ravvisata pertanto l'esigenza di coordinare il provvedimento in esame con la legge n. 42 del 2009;

evidenziato che l'articolo 13 del testo in esame richiama, in via generale, le disposizioni dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), e terzo comma della Costituzione, di cui il titolo IV del provvedimento in esame costituisce l'attuazione, e segnalata al riguardo l'opportunità di individuare con maggiore precisione le singole disposizioni costituzionali (materie) cui si intende dare attuazione;

richiamato l'articolo 17, comma 2, che - al fine di assicurare, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, il coordinamento della finanza pubblica nonché il monitoraggio della situazione economico-finanziaria del Servizio sanitario nazionale - rimette alle leggi delle regioni e delle province autonome la disciplina della composizione numerica e dei requisiti professionali del collegio sindacale delle aziende sanitarie, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero-universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico, prevedendo che sia assicurata comunque, ove non già previsto dalla normativa vigente, la presenza di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

ricordata in proposito la sentenza n. 270 del 2005 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 288 del 2003, nella parte in cui determinava le modalità di designazione dei cinque membri del collegio sindacale degli IRCCS trasformati in fondazioni, rilevando che la intervenuta modificazione del Titolo V della Costituzione, ed in particolare il riconoscimento di una competenza legislativa di tipo concorrente delle Regioni sia in tema di «ricerca scientifica» che di «tutela della salute», non legittima ulteriormente una presenza obbligatoria per legge di rappresentanti ministeriali in ordinari organi di gestione o di controllo di enti pubblici che non appartengono più all'area degli enti statali;

considerato che la citata sentenza della Corte ha inciso su disposizioni di legge che prevedevano la presenza, nei citati organismi, di rappresentanti di più amministrazioni dello Stato;

ritenuto che è senz'altro opportuno, per imprescindibili esigenze di coordinamento della finanza pubblica e per garantire il rispetto dei vincoli comunitari in materia di bilanci, che almeno il Ministero dell'economia e delle finanze sia rappresentato nei collegi sindacali degli enti indicati dal citato articolo 17, comma 2, anche in considerazione del fatto che, nelle more della piena attuazione del federalismo fiscale, la finanza delle regioni, con particolare riguardo alle risorse per il servizio sanitario, è fondata su trasferimenti dello Stato;

rilevato che diverse disposizioni del provvedimento in esame riguardano le Camere, con profili che attengono, in qualche caso, anche alla loro autonomia: i commi 1 e 2 dell'articolo 1, infatti, individuano l'ambito di applicazione della legge nel «settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche» individuate dall'ISTAT - che include anche gli organi costituzionali - prefigurando così la possibilità che esso trovi applicazione anche alle Assemblee parlamentari, salvo i casi di espressa esclusione di cui agli articoli 15, comma 5, e 35, comma 1;

evidenziata, pertanto, la necessità di precisare che le disposizioni del provvedimento sono applicate dagli organi costituzionali solo in quanto da essi ritenute compatibili con la sfera di autonomia riconosciuta loro dalla Costituzione;

rilevato che l'articolo 4, nell'istituire la «Commissione parlamentare per la trasparenza dei conti pubblici», ne detta una disciplina che, al contrario di quanto generalmente avviene in caso di istituzione di Commissioni bicamerali, non indica espressamente le modalità di nomina dell'ufficio di presidenza; non esplicita che l'organo dovrà essere costituito di un ugual numero di deputati e senatori; e si discosta espressamente dal criterio secondo cui la composizione delle Commissioni bicamerali avviene secondo criteri di proporzionalità tra i gruppi (e non tra maggioranza e opposizioni, come invece dispone l'articolo in esame);

ritenuto opportuno, all'articolo 4, rivedere la disciplina relativa alla composizione e organizzazione della Commissione parlamentare ivi prevista, indicando espressamente le modalità di nomina dell'ufficio di presidenza; esplicitando la composizione paritaria dell'organo, con la precisazione che esso dovrà essere costituito di un ugual numero di deputati e senatori; e stabilendo che la composizione avviene secondo criteri di proporzionalità tra i gruppi (e non tra maggioranza e opposizioni);

considerato che l'articolo 18, comma 3, prevede che gli emendamenti del relatore che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati di una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze;

rilevato che tale disposizione può incidere in modo significativo sull'attività emendativa dei parlamentari, la quale trova un fondamento nell'articolo 71 della Costituzione ed è, in ogni caso, disciplinata dai regolamenti parlamentari;

rilevato che l'articolo 52 delega il Governo ad emanare un testo unico delle disposizioni vigenti in materia di contabilità di Stato e di tesoreria, «anche con modifica delle disposizioni di legge preesistenti e con abrogazione espressa di quelle non più in vigore o incompatibili con la normativa vigente», ai sensi degli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione, e dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

rilevato che appare opportuno precisare che l'attività di redazione del testo unico affidata all'esecutivo ha finalità meramente compilativa e che pertanto le modifiche delle disposizioni di legge preesistenti devono limitarsi ad assicurare il coordinamento formale delle disposizioni raccolte nel testo unico;

esprime

 

PARERE FAVOREVOLE

 

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di:

1. coordinare il provvedimento in esame con la legge n. 42 del 2009 (delega per il federalismo fiscale), eventualmente anche attraverso la riformulazione delle disposizioni del testo in esame in forma di novella alla legge n. 42 del 2009, al fine di evitare potenziali sovrapposizioni normative;

2. precisare che le disposizioni del provvedimento in esame sono applicate dagli organi costituzionali solo in quanto da essi ritenute compatibili con la sfera di autonomia riconosciuta loro dalla Costituzione;

3. rivedere la disciplina relativa alla composizione e all'organizzazione della Commissione parlamentare di cui all'articolo 4, indicando espressamente le modalità di nomina dell'ufficio di presidenza; esplicitando la composizione paritaria dell'organo, con la precisazione che esso dovrà essere costituito di un ugual numero di deputati e senatori; e stabilendo che la composizione avviene secondo criteri di proporzionalità tra i gruppi (e non tra maggioranza e opposizioni);

4. sopprimere, all'articolo 18, comma 3, il riferimento agli emendamenti del relatore;

5. precisare, all'articolo 52, comma 1, che l'attività di redazione del testo unico affidata all'esecutivo ha finalità meramente compilativa e che pertanto le modifiche delle disposizioni di legge preesistenti devono limitarsi ad assicurare il coordinamento formale delle disposizioni raccolte nel testo unico.

 

 

ALLEGATO

Legge di contabilità e finanza pubblica.

(C. 2555, approvato dal Senato e C. 659 D'Antona).

 

PARERE APPROVATO

 

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge C. 2555, approvata dal Senato;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili, in parte, alle materie «sistema tributario e contabile dello Stato», «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e «coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale», che il secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, e, in altra parte, alla materia «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», che il terzo comma dell'articolo 117 e il secondo comma dell'articolo 119 della Costituzione riconducono alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni;

richiamato l'articolo 1, comma 4, nella parte in cui prevede che le disposizioni recate dal provvedimento e dai relativi decreti legislativi nonché dalle norme di attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge n. 42 del 2009 costituiscono princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica;

rilevato che anche l'articolo 1 della legge n. 42 del 2009 (delega per il federalismo fiscale) qualifica le proprie disposizioni come «volte a stabilire in via esclusiva i principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica»;rilevato, altresì, che il provvedimento in esame e la legge n. 42 del 2009 hanno anche altri punti di potenziale sovrapposizione: in particolare, la delega in materia di armonizzazione dei sistemi contabili di cui all'articolo 2 del testo in esame incide sui medesimi oggetti della delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), della citata legge n. 42; la disciplina delle banche dati prevista dagli articoli 6, 14 e 15, non è del tutto armonica con quanto disposto in materia di banche dati dalla legge n. 42 per quanto attiene ai profili inerenti le sedi e gli organismi istituzionali incaricati di gestirle, nonché per quanto riguarda le diverse procedure previste con riferimento al coinvolgimento delle autonomie territoriali nella gestione delle informazioni; l'articolo 9 disciplina forme di coordinamento della finanza pubblica degli enti territoriali, materia già oggetto degli articoli 5 e 17 della legge n. 42; l'articolo 10, comma 2, lettera e), e l'articolo 11, comma 3, lettera i), individuano specifici contenuti della «Decisione di finanza pubblica e della legge di stabilità», come tali suscettibili di apportare una modifica non testuale all'articolo 18 della citata legge in materia di federalismo fiscale;

ravvisata pertanto l'esigenza di coordinare il provvedimento in esame con la legge n. 42 del 2009;

evidenziato che l'articolo 13 del testo in esame richiama, in via generale, le disposizioni dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), e terzo comma della Costituzione, di cui il titolo IV del provvedimento in esame costituisce l'attuazione, e segnalata al riguardo l'opportunità di individuare con maggiore precisione le singole disposizioni costituzionali (materie) cui si intende dare attuazione;

richiamato l'articolo 17, comma 2, che - al fine di assicurare, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, il coordinamento della finanza pubblica nonché il monitoraggio della situazione economico-finanziaria del Servizio sanitario nazionale - rimette alle leggi delle regioni e delle province autonome la disciplina della composizione numerica e dei requisiti professionali del collegio sindacale delle aziende sanitarie, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero-universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico, prevedendo che sia assicurata comunque, ove non già previsto dalla normativa vigente, la presenza di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

ricordata in proposito la sentenza n. 270 del 2005 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 288 del 2003, nella parte in cui determinava le modalità di designazione dei cinque membri del collegio sindacale degli IRCCS trasformati in fondazioni, rilevando che la intervenuta modificazione del Titolo V della Costituzione, ed in particolare il riconoscimento di una competenza legislativa di tipo concorrente delle Regioni sia in tema di «ricerca scientifica» che di «tutela della salute», non legittima ulteriormente una presenza obbligatoria per legge di rappresentanti ministeriali in ordinari organi di gestione o di controllo di enti pubblici che non appartengono più all'area degli enti statali;

rilevato che diverse disposizioni del provvedimento in esame riguardano le Camere, con profili che attengono, in qualche caso, anche alla loro autonomia: i commi 1 e 2 dell'articolo 1, infatti, individuano l'ambito di applicazione della legge nel «settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche» individuate dall'ISTAT - che include anche gli organi costituzionali - prefigurando così la possibilità che esso trovi applicazione anche alle Assemblee parlamentari, salvo i casi di espressa esclusione di cui agli articoli 15, comma 5, e 35, comma 1;

evidenziata, pertanto, la necessità di precisare che le disposizioni del provvedimento sono applicate dagli organi costituzionali solo in quanto da essi ritenute compatibili con la sfera di autonomia riconosciuta loro dalla Costituzione;

rilevato che l'articolo 4, nell'istituire la «Commissione parlamentare per la trasparenza dei conti pubblici», ne detta una disciplina che, al contrario di quanto generalmente avviene in caso di istituzione di Commissioni bicamerali, non indica espressamente le modalità di nomina dell'ufficio di presidenza; non esplicita che l'organo dovrà essere costituito di un ugual numero di deputati e senatori; e si discosta espressamente dal criterio secondo cui la composizione delle Commissioni bicamerali avviene secondo criteri di proporzionalità tra i gruppi (e non tra maggioranza e opposizioni, come invece dispone l'articolo in esame);

ritenuto opportuno, all'articolo 4, rivedere la disciplina relativa alla composizione e organizzazione della Commissione parlamentare ivi prevista, indicando espressamente le modalità di nomina dell'ufficio di presidenza; esplicitando la composizione paritaria dell'organo, con la precisazione che esso dovrà essere costituito di un ugual numero di deputati e senatori; e stabilendo che la composizione avviene secondo criteri di proporzionalità tra i gruppi (e non tra maggioranza e opposizioni);

considerato che l'articolo 18, comma 3, prevede che gli emendamenti del relatore che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati di una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze;

rilevato che tale disposizione può incidere in modo significativo sull'attività emendativa dei parlamentari, la quale trova un fondamento nell'articolo 71 della Costituzione ed è, in ogni caso, disciplinata dai regolamenti parlamentari;

rilevato che l'articolo 52 delega il Governo ad emanare un testo unico delle disposizioni vigenti in materia di contabilità di Stato e di tesoreria, «anche con modifica delle disposizioni di legge preesistenti e con abrogazione espressa di quelle non più in vigore o incompatibili con la normativa vigente», ai sensi degli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione, e dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

rilevato che appare opportuno precisare che l'attività di redazione del testo unico affidata all'esecutivo ha finalità meramente compilativa e che pertanto le modifiche delle disposizioni di legge preesistenti devono limitarsi ad assicurare il coordinamento formale delle disposizioni raccolte nel testo unico;

esprime

 

PARERE FAVOREVOLE

 

con le seguenti condizioni:

1. armonizzare il provvedimento in esame con la legge n. 42 del 2009 (delega per il federalismo fiscale) eventualmente anche attraverso la riformulazione delle disposizioni del testo in esame in forma di novella alla legge n. 42 del 2009, al fine di evitare potenziali sovrapposizioni normative;

2. precisare che le disposizioni del provvedimento in esame sono applicate dagli organi costituzionali solo in quanto da essi ritenute compatibili con la sfera di autonomia riconosciuta loro dalla Costituzione;

3. rivedere la disciplina relativa alla composizione e all'organizzazione della Commissione parlamentare di cui all'articolo 4, indicando espressamente le modalità di nomina dell'ufficio di presidenza; esplicitando la composizione paritaria dell'organo, con la precisazione che esso dovrà essere costituito di un ugual numero di deputati e senatori; e stabilendo che la composizione avviene secondo criteri di proporzionalità tra i gruppi (e non tra maggioranza e opposizioni);

4. all'articolo 17, comma 2, sopprimere le parole da: « Al fine» fino a «Servizio sanitario nazionale « e da: «assicurando comunque» fino alla fine del comma;

5. sopprimere, all'articolo 18, comma 3, il riferimento agli emendamenti del relatore;

6. precisare, all'articolo 52, comma 1, che l'attività di redazione del testo unico affidata all'esecutivo ha finalità meramente compilativa e che pertanto le modifiche delle disposizioni di legge preesistenti devono limitarsi ad assicurare il coordinamento formale delle disposizioni raccolte nel testo unico.


ICOMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Martedì 10 novembre 2009

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SEDE CONSULTIVA

Martedì 10 novembre 2009.

 

Legge di contabilità e finanza pubblica.

C. 2555, approvato dal Senato e C. 659 D'Antona.

 (Parere all’Assemblea).

(Esame e conclusione - Parere).

 

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

 

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), relatore, rileva che l'emendamento Lanzillotta 10.18, la cui formulazione non è, per inciso, del tutto chiara, appare volto a modificare la procedura di approvazione del programma delle infrastrutture strategiche previsto dalla cosiddetta legge-obiettivo (articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443), prevedendo il parere anziché l'intesa della Conferenza unificata. Al riguardo, fa presente che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 303 del 2003, con riferimento alla predetta procedura di approvazione, ha ritenuto essenziale, ai fini della salvaguardia della posizione costituzionale delle regioni, la previsione di un coinvolgimento delle medesime nella forma specifica dell'intesa in sede di Conferenza unificata.

Propone pertanto di esprimere parere contrario sull'emendamento Lanzillotta 10.18. Per quanto riguarda gli altri emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1, nonché gli ulteriori emendamenti presentati dalla Commissione o dal Governo (emendamenti 2.500, 2.501, 4.500, 7.500, 8.500, 8.501, 10.500, 11.500 e 11.501 della Commissione, 11.600, 11.601 e 12.600 del Governo, 14.500, 14.501, 15.500, 17.500, 21.500, 21.501, 30.500, 35.500, 40.500, 40.501, 42.500, 47.500, 48.500, 50.500 e 51.500 della Commissione), rileva che gli stessi non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione. Propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta (vedi allegato).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.


ALLEGATO

 

Legge di contabilità e finanza pubblica

(emendamenti C. 2555-A ed abb., approvato dal Senato).

 

PARERE APPROVATO

 

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

considerato che:

l'emendamento 10.18, con una formulazione peraltro non del tutto chiara, appare volto a modificare la procedura di approvazione del programma delle infrastrutture strategiche previsto dalla cosiddetta 'legge-obiettivo' (articolo 1, comma 1, legge 21 dicembre 2001, n. 443), prevedendo il parere anziché l'intesa della Conferenza unificata;

la Corte costituzionale, nella sentenza n. 303 del 2003, con riferimento alla predetta procedura di approvazione, ha ritenuto essenziale, ai fini della salvaguardia della posizione costituzionale delle regioni, la previsione di un coinvolgimento delle medesime nella forma specifica dell'intesa in sede di Conferenza unificata,

esprime

 

PARERE CONTRARIO

 

sull'emendamento Lanzillotta 10.18

 

NULLA OSTA

 

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 e sugli emendamenti 2.500, 2.501, 4.500, 7.500, 8.500, 8.501, 10.500, 11.500 e 11.501 della Commissione, 11.600, 11.601 e 12.600 del Governo, 14.500, 14.501, 15.500, 17.500, 21.500, 21.501, 30.500, 35.500, 40.500, 40.501, 42.500, 47.500, 48.500, 50.500 e 51.500 della Commissione.

 


IICOMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Mercoledì 28 ottobre 2009

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SEDE CONSULTIVA

 

Mercoledì 28 ottobre 2009.

 

Legge di contabilità e finanza pubblica.

C. 2555, approvato dal Senato e C. 659 D'Antona.

 (Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

 

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

 

Giulia BONGIORNO, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Maurizio Paniz, impossibilitato a partecipare alla seduta, illustra il provvedimento in esame.

La proposta di legge di iniziativa parlamentare n. 2555, «Legge di contabilità e finanza pubblica», approvata in prima lettura dal Senato il 24 giugno 2009, contiene un'articolata proposta di riforma della disciplina di contabilità nazionale, finalizzata ad adeguare il contesto normativo del governo della finanza pubblica al mutato assetto costituzionale dei rapporti tra lo Stato e gli enti territoriali e ai vincoli di bilancio derivanti dall'ordinamento comunitario, nonché ad introdurre strumenti di pianificazione e controllo della spesa, finalizzati a contenerne l'espansione.

Passando ad un sintetico esame del contenuto, osserva che il provvedimento contiene, anzitutto, una delega al Governo per l'armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche. Dispone, inoltre, che la programmazione finanziaria debba concernere un periodo almeno triennale e, corrispondentemente, la manovra annuale di finanza pubblica dovrà articolarsi per il medesimo periodo temporale.

Gli strumenti della programmazione finanziaria previsti dal provvedimento sono: la Relazione sull'economia e la finanza pubblica (ex RUEF); la Decisione di finanza pubblica, sostitutiva del DPEF; il disegno di legge di stabilità (ex disegno di legge finanziaria) e il disegno di legge di bilancio; i provvedimenti collegati alla legge di stabilità; l'Aggiornamento del Programma di stabilità, da presentare alla Commissione europea.

La proposta di legge prevede il Coordinamento della finanza pubblica degli enti territoriali, tramite il coinvolgimento dei diversi livelli di governo in sede di elaborazione degli obiettivi programmatici, nonché rilevanti novità in ordine non solo al contenuto ed all'articolazione della legge di stabilità e del bilancio di previsione dello Stato, ma anche alla disciplina della copertura finanziaria delle leggi.

Sono delineate nuove misure volte ad implementare il controllo sulla spesa e sugli andamenti di finanza pubblica, nonché nuove disposizioni in materia di analisi e valutazione della spesa da parte delle amministrazioni centrali. Segnalo in particolare la delega per la riforma dell'attuale disciplina del controllo interno di regolarità amministrativa e contabile, contenuta nel decreto legislativo n. 286 del 1999, e l'introduzione di una nuova disciplina razionalizzata del sistema dei controlli preventivi e successivi sulle spese delegate.

La proposta di legge introduce, inoltre, la definizione dei saldi di cassa del settore statale e del settore delle amministrazioni pubbliche e introduce strumenti di programmazione dei flussi di cassa.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione giustizia, segnala le seguenti disposizioni sanzionatorie: articolo 10, comma 8; articolo 49, comma 2 e articolo 51, comma 1, lettera c).

Ricorda inoltre che, svolgendosi l'esame in sede consultiva, le predette disposizioni definiscono l'ambito di competenza di questa Commissione, nel senso che la Commissione è chiamata ad esaminare i profili tecnico-giuridici di quelle disposizioni sanzionatorie e non le scelte di merito alla base del provvedimento. Inoltre, il parere espresso riguarderà le disposizioni rientranti nella competenza della Commissione, non il provvedimento nel suo complesso.

L'articolo 10 disciplina la Decisione di finanza pubblica (che, come detto, sostituisce il DPEF). I commi da 6 a 9 recano, più specificamente, la previsione di una serie di elementi informativi che dovrebbero completare il contenuto della DFP. Il comma 7, in particolare, prevede un quadro riassuntivo di tutte le leggi di spesa a carattere pluriennale, mentre il comma 8 dispone che in una apposita sezione del citato quadro riassuntivo sia esposta, in allegato, la ricognizione puntuale di tutti i contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato. I Ministeri competenti sono quindi tenuti a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze tutti i dati necessari alla predisposizione dell'allegato in oggetto entro il 30 giugno. La disposizione sanzionatoria di competenza della Commissione giustizia, contenuta nel comma 8 in esame, prevede che in caso di mancata comunicazione dei predetti dati sia applicata una sanzione pecuniaria a carico del dirigente responsabile pari al 5 per cento della sua retribuzione di risultato.

L'articolo 49 riguarda il ricorso al mercato delle pubbliche amministrazioni e dispone che, nei contratti stipulati per operazioni finanziarie che prevedano quale soggetto debitore un'amministrazione pubblica, sia inserita un'apposita clausola che prevede a carico degli istituti finanziatori, l'obbligo di comunicare, in via telematica, entro dieci giorni dalla stipula, al MEF, all'ISTAT ed alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione finanziaria, con indicazione dell'ammontare della stessa, del piano delle erogazioni e del piano di ammortamento, con distinta evidenza della quota capitale e della quota interessi. Il comma 2 prevede che, in caso di inadempienza, all'istituto finanziatore si applica una sanzione pari allo 0,5 per cento dell'importo dell'operazione.

L'articolo 51 contiene la delega al Governo per la riforma ed il potenziamento del sistema dei controlli di ragioneria e del programma di analisi e valutazione della spesa. Tra i principi e criteri direttivi si segnalano quelli di cui al comma 1, lettere b) e c).

In particolare, la lettera b) prevede la condivisione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i servizi di controllo interno di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 286 del 1999 e gli uffici di statistica dei diversi Ministeri, delle relative banche dati, anche attraverso l'acquisizione, per via telematica, di tutte le altre informazioni necessarie alla realizzazione dell'attività di analisi e valutazione della spesa. La lettera c) dispone quindi la previsione di sanzioni pecuniarie in caso di mancata comunicazione dei dati di cui alla lettera b) da parte dei dirigenti responsabili delle amministrazioni interessate.

 

Manlio CONTENTO (PdL) mentre non rileva particolari problemi sulla sanzione di cui all'articolo 10, comma 8, esprime tuttavia perplessità sulla formulazione della sanzione prevista dall'articolo 49. Sottolinea come, al comma 1, appaia opportuno sopprimere le parole «al massimo», risultando formalmente più corretto prevedere che la comunicazione debba avvenire «entro dieci giorni dalla stipula»; come al medesimo comma, inoltre, occorra chiarire, nel caso in cui le parole «ove disponibile» debbano intendersi riferite al solo piano di ammortamento, se tale formulazione non rischi di lasciare alle parti la disponibilità circa la redazione o meno del piano; come sia altresì opportuno chiarire che il piano di ammortamento non debba essere comunicato quando sia escluso dalla natura dell'operazione. Al comma 2, inoltre, ritiene inutile la distinzione fra ritardo e omissione.

Quanto alla fattispecie di cui all'articolo 51, comma 1, lettere b) e c), sottolinea l'opportunità che nella delega sia precisato se si faccia riferimento ad una sanzione pecuniaria di carattere penale o amministrativo, e che siano fornite indicazioni sulla configurazione della sanzione medesima, ad esempio prevedendo un minimo e un massimo.

 

Cinzia CAPANO (PD) rileva che le disposizioni sanzionatorie in esame appaiono al contempo indefinite e inefficaci. Ritiene quindi opportuno, con riferimento agli articoli 10, comma 8 e 49, comma 2, prevedere l'attivazione di poteri sostitutivi per assicurare comunque l'adempimento degli obblighi previsti, anche rafforzando, in relazione alla fattispecie di cui all'articolo 49, comma 2, i poteri di controllo della Banca d'Italia.

 

Giulia BONGIORNO, presidente, in sostituzione del relatore, tenendo conto dei rilievi emersi nel corso del dibattito formula una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 2).

 

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni.


ALLEGATO

 

Legge di contabilità e finanza pubblica

C. 2555, approvato dal Senato.

 

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,

esaminato il testo del disegno di legge in oggetto,

rilevato che l'articolo 10, comma 8, prevede che in caso di mancata comunicazione dei dati previsti dal comma 7 del medesimo articolo sia applicata una sanzione pecuniaria a carico del dirigente responsabile pari al 5 per cento della sua retribuzione di risultato;

osservato che l'articolo 49, comma 1, dispone che, nei contratti stipulati per operazioni finanziarie che prevedano quale soggetto debitore un'amministrazione pubblica, sia inserita un'apposita clausola che prevede a carico degli istituti finanziatori, l'obbligo di comunicare, in via telematica, entro dieci giorni dalla stipula, al MEF, all'ISTAT ed alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione finanziaria, con indicazione dell'ammontare della stessa, del piano delle erogazioni e del piano di ammortamento, con distinta evidenza della quota capitale e della quota interessi; il comma 2 prevede che, in caso di inadempienza, all'istituto finanziatore si applica una sanzione pari allo 0,5 per cento dell'importo dell'operazione;

rilevato altresì che, all'articolo 49, comma 1, appare opportuno sopprimere le parole «al massimo», risultando formalmente più corretto prevedere che la comunicazione debba avvenire «entro dieci giorni dalla stipula»; che al medesimo comma, inoltre, occorrerebbe chiarire, nel caso in cui le parole «ove disponibile» debbano intendersi riferite al solo piano di ammortamento, se tale formulazione non rischi di lasciare alle parti la disponibilità circa la redazione o meno del piano; che andrebbe altresì chiarito che il piano di ammortamento non debba essere comunicato quando sia escluso dalla natura dell'operazione;

osservato che, all'articolo 49, comma 2, appare inutile la distinzione fra ritardo e omissione;

rilevato quindi che l'articolo 51 contiene la delega al Governo per la riforma ed il potenziamento del sistema dei controlli di ragioneria e del programma di analisi e valutazione della spesa; in particolare, la lettera b) prevede la condivisione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i servizi di controllo interno di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 286 del 1999 e gli uffici di statistica dei diversi Ministeri, delle relative banche dati, anche attraverso l'acquisizione, per via telematica, di tutte le altre informazioni necessarie alla realizzazione dell'attività di analisi e valutazione della spesa; la lettera c) dispone quindi la previsione di sanzioni pecuniarie in caso di mancata comunicazione dei dati di cui alla lettera b) da parte dei dirigenti responsabili delle amministrazioni interessate.

ritenuto opportuno che, all'articolo 51, comma 1, lettera c) sia precisato se si faccia riferimento ad una sanzione pecuniaria di carattere penale o amministrativo, e che siano fornite indicazioni sulla configurazione della sanzione medesima, ad esempio prevedendo un minimo e un massimo;

ritenuto infine opportuno, con riferimento agli articoli 10, comma 8 e 49, comma 2, prevedere l'attivazione di poteri sostitutivi per assicurare comunque l'adempimento degli obblighi previsti, anche rafforzando, in relazione alla fattispecie di cui all'articolo 49, comma 2, i poteri di controllo della Banca d'Italia;

esprime

 

PARERE FAVOREVOLE

 

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 8, all'articolo 49, comma 2 e all'articolo 51, comma 1, lettere b) e c), come indicato in premessa.

 


IIICOMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri)

 Mercoledì 28 ottobre 2009

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SEDE CONSULTIVA

 

Mercoledì 28 ottobre 2009.

 

Legge di contabilità e finanza pubblica.

C. 2555, approvato dal Senato e C. 659 D'Antona.

 (Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

 

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

 

Enrico PIANETTA (PdL), relatore, illustra la proposta di legge in esame rilevando che essa contiene un'articolata riforma della disciplina della contabilità nazionale, finalizzata ad adeguare la cornice normativa che regola la finanza pubblica al mutato assetto costituzionale dei rapporti tra lo Stato e gli enti territoriali ed ai vincoli di bilancio derivanti dall'appartenenza del nostro Paesi all'Unione europea, nonché ad introdurre strumenti di pianificazione e controllo della spesa, finalizzati a contenerne l'espansione. In particolare, sottolinea che la proposta di legge delinea una riforma della contabilità pubblica che, oltre ad essere puntualmente disciplinata dal provvedimento, è per alcuni temi affidata alla legislazione delegata, mediante la previsione di quattro diverse disposizioni di delega: adeguamento dei sistemi contabili, procedure di spesa in conto capitale, completamento della riforma del bilancio dello Stato e riforma del sistema dei controlli.

Segnala che il provvedimento dispone che la programmazione finanziaria debba concernere un periodo almeno triennale. Conseguentemente, la manovra annuale di finanza pubblica dovrà articolarsi per il medesimo periodo temporale. Gli strumenti della programmazione finanziaria indicati dalla proposta di legge sono i seguenti: la relazione sull'economia e la finanza pubblica (ex RUEF), che il Governo presenta alle Camere entro il 15 aprile di ogni anno; la decisione di finanza pubblica (DFP), che il Governo presenta alle Camere entro il 20 settembre di ogni anno e che rappresentando il documento di programmazione economico finanziaria almeno triennale, andrebbe a sostituire il DPEF; il disegno di legge di stabilità (ex disegno di legge finanziaria) e disegno di legge di bilancio, i quali sono presentati alle Camere entro il 15 ottobre di ciascun anno; i provvedimenti collegati alla legge di stabilità, il cui termine di presentazione continua ad essere il 15 novembre, che tuttavia il Senato ha reso indipendenti dalla manovra finanziaria; l'aggiornamento del Programma di stabilità, da presentare alla Commissione europea.

Al riguardo osserva che sono particolarmente rilevanti le novità riguardanti il bilancio di previsione dello Stato, la cui disciplina di riforma si attuerà in più fasi. Per ciò che attiene alla parte della disciplina di immediata vigenza, la proposta di legge conferma la riclassificazione del bilancio annuale di previsione dello Stato per missioni e programmi di spesa applicata dal 2008, innovando tuttavia rispetto all'attuale assetto in più punti: le unità di voto oggetto dell'approvazione parlamentare, per la spesa, non sono più le unità previsionali di base, prevista alla normativa di riforma del 1997 - che attualmente sono 25 per lo stato di previsione del Ministero degli Affari esteri) - ma sono i programmi, aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi strategici (attualmente 10 per il Ministero degli Affari esteri), rappresentati dalle tre Missioni che afferiscono allo stesso dicastero.

Sottolinea pertanto che l'affidamento della realizzazione di ciascun programma è rimessa ad un unico centro di responsabilità amministrativa, che deve corrispondere all'unità organizzativa di primo livello dei Ministeri, individuata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 300 del 1999, ovvero, nel caso del Ministero degli Affari esteri, le direzioni generali. L'univoca corrispondenza tra programma di spesa e centro di responsabilità cui sembra tendere, in prospettiva la riforma oltre a permettere di superare la frammentazione dei programmi tra più centri di responsabilità, che ha rappresentato una delle maggiori criticità della riclassificazione del bilancio, sembrerebbe comportare, di conseguenza, il venir meno di programmi di spesa interministeriali. In questo modo si formalizza la revisione in senso funzionale della struttura delle voci di bilancio applicata a decorrere dal 2008, fondata sulla riclassificazione delle spese per missioni e programmi e delle entrate sulla base della ricorrenza (a seconda che siano entrate riferite a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime, ovvero limitata a uno o più esercizi) e della tipologia dell'entrata medesima.

Segnala poi che il disegno di legge di assestamento delle previsioni di bilancio diviene inoltre facoltativo ed eventuale. Per quanto concerne la disciplina sulla copertura finanziaria delle leggi, da un lato, è confermato l'attuale elenco delle modalità di copertura: utilizzo degli accantonamenti dei fondi speciali, riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa e ricorso a nuove o maggiori entrate. A seguito delle modifiche approvate dal Senato, è confermato il vigente divieto di coprire nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo di proventi derivanti da entrate in conto capitale. È inoltre previsto il divieto di copertura con entrate non ricorrenti. Non è invece più previsto nel provvedimento di legge in esame il vigente obbligo di copertura degli oneri correnti della legge finanziaria, contenuto nell'articolo 11, comma 5, legge n. 468 del 1978, venendo così in sostanza la possibilità di attingere all'eventuale miglioramento del risparmio pubblico.

Rileva che all'interno della disciplina sulla copertura finanziaria delle leggi, è previsto - con ciò parzialmente innovando rispetto alla disciplina di cui all'articolo 11-ter, comma 7, legge n. 468 del 1978 - che ciascuna legge di spesa contenga al suo interno una clausola di salvaguardia automatica per la compensazione degli effetti finanziari che eccedano le previsioni di spesa in essa contenute.

Per le leggi di delega, la proposta di legge prevede - sia pure con alcune specificazioni - il principio per cui la copertura degli oneri derivanti dai decreti legislativi attuativi deve essere individuata dalla legge di delega. È inoltre previsto l'obbligo di relazione tecnica, non solo sui disegni di legge del Governo e sugli emendamenti governativi onerosi, ma anche sugli emendamenti onerosi del relatore del provvedimento, nonché l'obbligo di aggiornare la relazione tecnica all'atto del passaggio parlamentare e di contenere un prospetto riepilogativo degli effetti della disposizione su saldo netto da finanziare, indebitamento netto e fabbisogno.

Con riferimento all'adempimento degli obblighi internazionali, rientrante nella competenza di questa Commissione, segnala che è confermata, con riferimento all'articolo 18, comma 1, lettera a), la preclusione dell'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti aventi tale finalità.

Rilevante è altresì la disposizione derogatoria che consente, nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali, che la copertura finanziaria prevista per il primo anno resti valida anche dopo il termine di scadenza dell'esercizio cui si riferisce, purché il provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno successivo (articolo 19, comma 3, secondo periodo). Ai sensi dell'articolo 22, comma 5, infine, le spese per obblighi internazionali, rientrando negli oneri inderogabili, non sono rimodulabili nell'ambito della dotazione di ciascun programma.

La proposta di legge prevede nuove misure volte ad implementare il controllo sulla spesa e sugli andamenti di finanza pubblica. Per ciò che attiene al controllo parlamentare, nel corso dell'esame al Senato è stata introdotta l'istituzione di una Commissione parlamentare per la trasparenza dei conti pubblici, composta da venti componenti designati dai Presidenti delle due Camere.

Per ciò che attiene al monitoraggio da parte degli organi amministrativi, il provvedimento in esame implementa, all'articolo 15, le funzioni della Ragioneria Generale dello Stato, cui sono attribuite una serie di nuove attività ai fini del monitoraggio e della valutazione della spesa, che si estrinsecherà nella definizione di una serie di indicatori di performance riguardanti ciascuna amministrazione e finalizzati alla valutazione ex post del conseguimento degli obiettivi finanziari.

In considerazione di quanto esposto, ribadisce che la proposta di legge è stata elaborata alla luce dell'esperienza maturata in Parlamento in occasione dell'esame di provvedimenti in tema di contabilità e finanza pubblica e formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione di cui dà lettura (vedi allegato) e di cui auspica l'approvazione da parte della Commissione.

 

Franco NARDUCCI (PD), intervenendo a nome del suo gruppo, ne preannuncia il voto di astensione.

 

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con un'osservazione formulata dal relatore.

 

La seduta termina alle 15.


ALLEGATO

 

Legge di contabilità e finanza pubblica

(C. 2555, approvato dal Senato).

 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

 

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminata, per le parti di propria competenza, la proposta di legge C. 2555, approvata dal Senato, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

condivisa la finalità di adeguare la cornice normativa che regola la finanza pubblica al mutato assetto costituzionale dei rapporti tra lo Stato e gli enti territoriali ed ai vincoli di bilancio derivanti dall'appartenenza del nostro Paese all'Unione europea;

sottolineata l'esigenza che le nuove unità di voto che saranno soggette all'approvazione parlamentare nell'ambito dello stato di previsione di ciascun dicastero siano tali da rendere intellegibile la natura e la funzionalità dell'intervento finanziario;

ribadita la necessità che gli accantonamenti finalizzati all'adempimento di obblighi internazionali non siano altrimenti utilizzati,

 

esprime

 

PARERE FAVOREVOLE

 

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di rafforzare ulteriormente la preclusione dell'utilizzo per finalità difformi degli accantonamenti per l'adempimento di obblighi internazionali di cui all"articolo 18, comma 1, lettera a).

 

 


VICOMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

Mercoledì 28 ottobre 2009

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SEDE CONSULTIVA

 

Mercoledì 28 ottobre 2009.

 

Legge di contabilità e finanza pubblica.

C. 2555, approvato dal Senato e C. 659 D'Antona.

 (Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

 

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

 

Antonio PEPE (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla V Commissione Bilancio sulla proposta di legge C. 2555, approvata dal Senato, recante Legge di contabilità e finanza pubblica.

La proposta di legge contiene un'articolata riforma della disciplina in materia di contabilità nazionale, finalizzata ad adeguare il contesto normativo del governo della finanza pubblica al mutato assetto costituzionale dei rapporti tra lo Stato e gli enti territoriali e ai vincoli di bilancio derivanti dall'ordinamento comunitario, nonché ad introdurre strumenti di pianificazione e controllo della spesa, finalizzati a contenerne l'espansione.

La proposta intende realizzare tale intervento di riforma sia attraverso norme di immediata applicazione sia mediante il ricorso a quattro distinte deleghe legislative, relative all'adeguamento dei sistemi contabili, alle procedure di spesa in conto capitale, al completamento della riforma del bilancio dello Stato e alle riforma del sistema dei controlli contabili.

Per quanto riguarda i principali aspetti dell'intervento legislativo, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili la delega che si intende conferire al Governo si pone l'obiettivo di definire un unico piano dei conti integrato e di dettare schemi di bilancio comuni, articolati per missioni e programmi, coerenti con la classificazione economica e funzionale comunitaria.

Sotto un ulteriore profilo, la proposta interviene sulla tempistica e sugli strumenti della programmazione finanziaria, la quale si estenderà su un periodo almeno triennale e si articolerà: nella Relazione sull'economia e la finanza pubblica (ex RUEF), che il Governo presenterà alle Camere entro il 15 aprile di ogni anno; nella Decisione di finanza pubblica (DFP), sostitutivo del DPEF, che il Governo presenterà alle Camere entro il 20 settembre di ogni anno; nel disegno di legge di stabilità (ex disegno di legge finanziaria) e nel disegno di legge di bilancio, i quali saranno presentati alle Camere entro il 15 ottobre di ciascun anno; nei provvedimenti collegati alla legge di stabilità, il cui termine di presentazione continuerà ad essere il 15 novembre; nell'Aggiornamento del Programma di stabilità, da presentare alla Commissione europea.

Il provvedimento disciplina inoltre il coordinamento della finanza pubblica degli enti territoriali ed il coinvolgimento dei diversi livelli di governo nell'elaborazione degli obiettivi programmatici, ai fini della ripartizione degli obiettivi finanziari e della fissazione del quadro di riferimento normativo del patto di stabilità interno.

La proposta di legge incide altresì sulla struttura del bilancio di previsione dello Stato: si pongono a regime le innovazioni apportate al bilancio nel corso degli ultimi due esercizi finanziari; si delega il Governo a completarne la riforma, passando ad una redazione in termini di sola cassa; si costituiscono oggetto dell'approvazione parlamentare, per la spesa, non più le unità previsionali di base, ma i programmi; si interviene sulla disciplina delle rimodulazioni tra le dotazioni interne a ciascun programma; si rende facoltativo il disegno di legge di assestamento.

Per quanto riguarda prevede il controllo sulla spesa e sugli andamenti di finanza pubblica, viene istituita una Commissione parlamentare per la trasparenza dei conti pubblici, e si stabilisce il principio dell'accesso da parte della Camera e del Senato a tutte le banche dati rilevanti per la finanza pubblica, nonché la creazione di una struttura unica di supporto tecnico per il controllo parlamentare.

Ulteriori novità riguardano l'analisi e la valutazione della spesa da parte delle amministrazioni centrali, per la quale si conferisce al Governo una delega per il potenziamento delle strutture della Ragioneria, finalizzata a riformare la disciplina del controllo interno di regolarità amministrativa e contabile, ed a individuare un sistema di indicatori di risultato, riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodi comuni alle diverse amministrazioni pubbliche.

La proposta di legge introduce quindi strumenti di programmazione dei flussi finanziari, prevedendo l'obbligo per le amministrazioni statali di presentare mensilmente una previsione dell'evoluzione dei flussi di cassa, introducendo modifiche alla disciplina dei conti intrattenuti dal Tesoro per la gestione delle disponibilità liquide e prevedendo il sostanziale superamento delle contabilità speciali e dei conti correnti di tesoreria.

In conseguenza di tale complessivo riassetto, è prevista l'abrogazione della legge nazionale di contabilità di cui alla legge n. 468 del 1978, nonché una delega al Governo per la redazione di un Testo unico delle leggi in materia di contabilità di Stato e di tesoreria.

Passando ad analizzare più in dettaglio il contenuto della proposta di legge, l'articolo 1, comma 1, della proposta di legge definisce un ambito di applicazione della nuova legge di contabilità più ampio del bilancio dello Stato, estendendolo all'intero perimetro della pubblica amministrazione, ed affermando, in linea generale, il principio secondo cui tutte le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base dei principi dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica e ne condividono le responsabilità.

Il comma 4 specifica che le disposizioni recate dalla proposta di legge e dai relativi decreti legislativi, nonché dalle norme di attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge n. 42 del 2009, costituiscono princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117 e 119, secondo comma, della Costituzione, e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, mentre il comma 5 specifica che per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano rimane fermo quanto disposto nei rispettivi statuti speciali.

L'articolo 2 conferisce una delega legislativa al Governo per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, nonché per l'armonizzazione della relativa tempistica di presentazione e approvazione.

Ai sensi del comma 1, i sistemi contabili e gli schemi di bilancio armonizzati devono essere raccordabili con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura sui disavanzi eccessivi.

La delega è esplicitamente finalizzata a consentire il perseguimento degli obiettivi indicati dall'articolo 1, cioè il concorso di tutte le amministrazioni pubbliche al governo della finanza pubblica.

I principi e criteri direttivi della delega riguardano:

l'adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato (lettera a);

l'adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi, nonché di un sistema unico di codifica dei singoli provvedimenti di spesa correlati alle voci riportate nei bilanci (lettera c);

l'adozione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi di cui alla lettera a) (lettera b);

l'adozione di un bilancio consolidato delle pubbliche amministrazioni con le proprie aziende, società o altri organismi controllati, secondo uno schema-tipo definito dal Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con i Ministri interessati e la Conferenza unificata Stato-Regioni ed autonomie locali (lettera e);

l'affiancamento, in via sperimentale, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale, ispirati a criteri comuni (lettera d);

la definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri comuni alle diverse amministrazioni, e individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata per quelli concernenti le regioni e le province autonome e gli enti locali (lettera f).

Al riguardo segnala come la legge n. 42 del 2009, recante delega al Governo per l'attuazione del federalismo fiscale, rechi, in particolare all'articolo 2, comma 2, lettera h), principi e criteri direttivi che concernono materia analoga, prevedendo che il Governo proceda, attraverso i decreti legislativi delegati, alla individuazione dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci degli enti territoriali.

Inoltre, con riferimento a quanto previsto nelle lettere d) ed f) del comma 2, evidenzia come l'articolo 43 della proposta di legge preveda - nell'ambito della delega al Governo per il completamento della riforma del bilancio - principi di delega sostanzialmente analoghi, rispettivamente alle lettere l) ed a) del comma 2 di tale ultimo articolo.

Rileva pertanto l'opportunità di un miglior coordinamento tra tali disposizioni, al fine di evitare possibili sovrapposizioni normative in sede di attuazione delle deleghe.

Il comma 5 prevede inoltre l'istituzione, con decreto del Ministero dell'economia, del Comitato per i principi contabili delle Amministrazioni pubbliche, al quale affida è affidato il compito di predisporre i decreti legislativi di armonizzazione.

L'articolo 4 istituisce la Commissione parlamentare per la trasparenza dei conti pubblici, con il compito di «promuovere e tutelare la trasparenza e l'informazione nel campo della finanza pubblica».

La Commissione è composta da venti componenti designati dai Presidenti delle due Camere, secondo il principio della proporzionalità tra maggioranza e opposizione.

Funzione della Commissione, i cui atti sono trasmessi alle Presidenze dei due rami del Parlamento ed al Ministro dell'economia e delle finanze, è in primo luogo quello di esprimere indirizzi e criteri di metodo per la redazione dei documenti governativi di finanza pubblica.

Al riguardo segnala come le modalità di composizione della Commissione presentino alcune peculiarità rispetto alla generalità delle norme istitutive delle Commissioni bicamerali, in quanto, invece di specificare, come accade usualmente, che la composizione della Commissione rispecchia la proporzione dei gruppi parlamentari, la norma dell'articolo 4 fa riferimento alle nozioni di «maggioranza» ed «opposizione» che potrebbero non risultare di univoca interpretazione.

L'articolo 5 modifica i criteri di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica - ISTAT, con l'introduzione del parere parlamentare vincolante sulla proposta di designazione governativa. La disposizione prevede che la designazione del Presidente può essere effettuata solo laddove il parere favorevole sia stato espresso con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti, consentendo inoltre alle Commissioni parlamentari competenti ad esprimere il parere di procedere all'audizione della persona candidata.

L'articolo 6 dispone, al comma 1, che, ai fini del controllo parlamentare sulla finanza pubblica, anche di settore, la Camera dei deputati e il Senato abbiano accesso alle banche dati rilevanti per il monitoraggio della finanza pubblica, nonché ad ogni altra fonte informativa ritenuta utile.

A tal fine il comma 2 prevede che i bilanci, le relative variazioni e i rendiconti, nonché i relativi allegati, siano resi disponibili in formato elettronico elaborabile, sia per il disegno di legge che per il testo approvato.

Il comma 3 prevede altresì che i decreti di variazione al bilancio, adottati in conseguenza dell'approvazione di provvedimenti legislativi, siano resi accessibili via internet in tempi rapidi.

L'articolo 7 stabilisce che gli elementi tecnici di supporto del controllo parlamentare sulla finanza pubblica siano organizzati in un'unica struttura tecnica da istituirsi di intesa tra i Presidenti delle due Camere.

Ciò comporterà evidenti, significative ricadute all'interno delle amministrazioni della Camera e del Senato, in particolare per quanto riguarda l'organizzazione delle strutture di supporto alle Commissioni parlamentari competenti in materia di finanza pubblica, tra le quali è naturalmente compresa anche la Commissione Finanze.

L'articolo 8, comma 1, legge conferma l'adesione al metodo della programmazione per l'impostazione delle previsioni di entrata e di spesa; rispetto alla normativa vigente, la disposizione in esame estende peraltro tale metodo alle previsioni di bilancio del complesso delle amministrazioni pubbliche, mentre la programmazione è riferita al solo Bilancio dello Stato.

Il comma 2 elenca gli strumenti della programmazione, tra i quali sono annoverati:

la Relazione sull'economia e la finanza pubblica, da presentare alle Camere entro il 15 aprile di ogni anno (lettera a), che, ai sensi dell'articolo 3, per i tre esercizi finanziari successivi all'entrata in vigore della legge, dovrà essere accompagnata da un rapporto del Ministro dell'economia sullo stato di attuazione della legge stessa;

la Decisione di finanza pubblica (DFP), da presentare entro il 20 settembre (lettera b);

il disegno di legge di stabilità e il disegno di legge del bilancio dello Stato, da presentare entrambi entro il 15 ottobre (in luogo del 30 settembre) (lettere c) e d);

i provvedimenti collegati alla legge di stabilità, per i quali permane il termine di presentazione del 15 novembre (lettera e);

l'aggiornamento del Programma di stabilità, da presentare alla Commissione europea secondo il calendario concordato in sede comunitaria (lettera f).

La lettera g) include inoltre, innovando rispetto alla legislazione vigente ed in linea con l'ampliamento del perimetro di applicazione del metodo della programmazione finanziaria, gli specifici strumenti di programmazione delle altre amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato.

In base al comma 3, tutti gli strumenti di programmazione sopra richiamati sono presentati alle Camere dal Ministro dell'economia e delle finanze, ad eccezione della DFP, che è presentata alle Camere dal Governo per la sua approvazione, e di quelli di cui alla lettera g) che si riferiscono alle amministrazioni non statali.

L'impostazione del ciclo di bilancio appena delineata è volta a saldare temporalmente la fase della programmazione economico-finanziaria (da realizzarsi attraverso l'approvazione della Decisione di finanza pubblica) con quella dell'attuazione della manovra di finanza pubblica necessaria al conseguimento degli obiettivi programmatici (da realizzarsi attraverso i disegni di legge di stabilità e di bilancio).

L'articolo 9 detta le norme per il coordinamento della finanza pubblica degli enti territoriali.

In particolare, il comma 1 dispone che le regioni e gli enti locali determinano gli obiettivi dei propri bilanci annuali e pluriennali in coerenza con gli obiettivi programmatici risultanti dalla Decisione di finanza pubblica.

Il comma 2 prevede che gli strumenti per il coordinamento della finanza pubblica vengano individuati in sede di attuazione del federalismo fiscale «in coerenza con i princìpi» stabiliti dalla proposta di legge, stabilendo inoltre che il coordinamento della finanza pubblica, con riferimento agli enti territoriali, si realizza con le modalità e le procedure, nonché attraverso gli strumenti, previsti dal Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge n. 42 del 2009.

Il comma 3 concerne il Patto di stabilità interno, stabilendo che il relativo quadro di riferimento normativo -caratterizzato da stabilità, coerenza, conformità ai parametri europei e rispetto dell'autonomia gestionale degli enti - deve essere definito nell'ambito della procedura di cui all'articolo 10, comma 4, la quale prevede l'invio da parte del Governo alla Conferenza unificata delle linee guida per la ripartizione degli obiettivi programmatici tra i livelli di governo da stabilire nell'ambito della Decisione di finanza pubblica.

Ai sensi del comma 4, in sede di Conferenza unificata sono fornite indicazioni ai fini del collegamento tra gli obiettivi aggregati da fissare nell'ambito della Decisione di finanza pubblica e le regole previste per il singolo ente in ragione della categoria di appartenenza.

I commi da 5 a 7 disciplinano le modalità di indebitamento ai fini di investimento da parte degli enti territoriali.

In particolare, il comma 5 demanda alla Decisione di finanza pubblica e alla legge di stabilità - sentita la Conferenza unificata - l'individuazione della quota di indebitamento per la spesa in conto capitale delle amministrazioni locali, e successivamente per il complesso delle province e dei comuni, articolata per regioni, in coerenza con l'obiettivo aggregato individuato per l'intera pubblica amministrazione.

Ai sensi del comma 6 il ricorso al debito, sempre per la spesa in conto capitale, da parte di uno o più enti territoriali, in misura eccedente il limite stabilito dalla applicazione all'ente stesso del Patto di stabilità interno vigente, è autorizzato, nell'ambito di ciascuna regione, a condizione che venga compensato da un corrispondente minore ricorso al debito da parte di uno o più enti territoriali della stessa regione.

In base al comma 7 le regioni, fermo restando l'obiettivo di finanza pubblica complessivamente determinato in applicazione del Patto di stabilità interno vigente, possono adattare per gli enti locali del proprio territorio le regole e i vincoli di finanza pubblica fissati dalla legge nazionale, in relazione alle diversità delle situazioni finanziarie ed economiche delle regioni stesse; esse sono inoltre chiamate a coordinare la procedura di ripartizione della quota di indebitamento per la spesa in conto capitale dei comuni e delle province, anche al fine di consentire lo scambio di tale quota tra uno o più enti locali della regione, ai fini dell'ottimizzazione della distribuzione territoriale e temporale della spesa in conto capitale.

L'articolo 10 disciplina la funzione della Decisione di finanza pubblica (DFP), la quale, secondo il comma 1, è chiamata ad indicare gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica almeno per il triennio successivo definendo inoltre gli obiettivi articolati per i sottosettori del conto delle amministrazioni pubbliche relativi all'amministrazione centrale, all'amministrazione locale e agli enti di previdenza e aggiorna le previsioni per l'anno in corso.

Ai sensi del comma 2 la DFP riporta:

la valutazione degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi macroeconomici fissati nei precedenti documenti programmatici, nonché, rispetto alle previsioni contenute nella Relazione sull'economia e la finanza pubblica;

l'indicazione della evoluzione economico-finanziaria internazionale, per l'anno in corso e per il periodo di riferimento; per l'Italia, le previsioni macroeconomiche, tendenziali e programmatiche, per ciascun anno del periodo di riferimento, con evidenziazione dei contributi alla crescita delle diverse determinanti, dell'evoluzione dei prezzi, del mercato del lavoro e dell'andamento dei conti con l'estero; l'esplicitazione dei parametri economici essenziali utilizzati per le previsioni di finanza pubblica in coerenza con gli andamenti macroeconomici tendenziali e programmatici (lettera a);

le previsioni tendenziali a legislazione vigente, basate sui parametri di cui alla lettera a) e, per la parte discrezionale della spesa, sull'invarianza dei servizi e delle prestazioni offerte, dei flussi di entrata e di uscita, con un'indicazione di massima anche per l'anno in corso dei motivi degli scostamenti tra gli andamenti tendenziali indicati e le previsioni riportate nei precedenti documenti programmatici; in tale ambito si segnala, per quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, l'obbligo di indicare il valore della pressione fiscale delle amministrazioni pubbliche; sono inoltre indicate le previsioni relative al debito delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso e dei singoli settori separatamente, nonché le risorse destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate, con evidenziazione dei fondi nazionali addizionali (lettera b); al riguardo segnala come il riferimento all'indicazione della pressione fiscale delle amministrazioni pubbliche costituisca un'innovazione rispetto alla legislazione vigente, che recepisce una prassi affermatasi nei documenti di programmazione;

le previsioni tendenziali del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e del saldo di cassa del settore statale (lettera c);

un'indicazione di massima delle risorse finanziarie necessarie a confermare normativamente, per il periodo di riferimento del documento, gli impegni e gli interventi di politica economica e di bilancio adottati negli anni precedenti per i principali settori di spesa (lettera d);

gli obiettivi programmatici, indicati per ciascun anno del periodo di riferimento in rapporto al prodotto interno lordo e tenuto conto della manovra di finanza pubblica cui alla lettera f), per l'indebitamento netto, per il saldo di cassa e per il debito delle amministrazioni pubbliche, articolati per i tre sottosettori del settore istituzionale delle pubbliche amministrazioni (Amministrazioni Centrali, Amministrazioni locali ed Enti di previdenza), nonché, in valore assoluto, per il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e per il saldo di cassa del settore statale; in tale ambito si segnala, per quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, l'obbligo di indicare l'obiettivo di massima della pressione fiscale complessiva, coerente con il livello massimo di spesa corrente (lettera e).

A tale proposito sottolinea come l'individuazione di obiettivi programmatici in termini di indebitamento netto, fabbisogno, debito e pressione fiscale complessiva differenziati per ciascuno dei sottosettori istituzionali rappresenti un elemento di novità, che rafforza il valore programmatico della DFP, anche alla luce della necessità di evidenziare con maggiore trasparenza il contributo dei vari livelli di governo al raggiungimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica.

Rileva inoltre come, ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 42 del 2009, la definizione, per ciascun livello di governo territoriale, del livello programmato dei saldi da rispettare, delle modalità di ricorso al debito nonché dell'obiettivo programmato della pressione fiscale complessiva, è demandata ad apposite norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica che il Governo, previo confronto e valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata, è chiamato a proporre nell'ambito del disegno di legge finanziaria in coerenza con gli obiettivi e gli interventi appositamente individuati da parte del Documento di programmazione economico-finanziaria.

Sotto questo ultimo profilo considera pertanto opportuno un maggior coordinamento tra il testo della proposta di legge e quello della legge n. 42 del 2009.

Il comma 2 prevede inoltre che la DFP rechi:

l'articolazione della manovra necessaria per il conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera e), almeno per un triennio, per i sottosettori di cui al comma 1 e le misure atte a realizzare il percorso di convergenza previsto dall'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, di attuazione del federalismo fiscale (lettera f);

le previsioni, ai fini conoscitivi, in termini programmatici, della disaggregazione degli obiettivi in termini di indebitamento netto, saldo di cassa e debito, di cui alla lettera e), con riferimento alle entrate e alle spese, al netto e al lordo degli interessi e delle eventuali misure una tantum ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni pubbliche (lettera g);

l'indicazione di eventuali provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia (lettera h);

l'evidenziazione, a fini conoscitivi, del prodotto potenziale e degli indicatori strutturali programmatici del conto economico delle pubbliche amministrazioni (lettera i).

In base al comma 3, i criteri di formulazione delle previsioni tendenziali a legislazione vigente di cui alla lettera b) del comma 2 sono esposti analiticamente in un'apposita nota metodologica da allegare alla DFP.

Ai sensi del comma 4, le linee guida per la ripartizione degli obiettivi programmatici tra i livelli di governo di cui alla lettera e) devono essere inviate dal Governo alla Conferenza unificata entro il 20 luglio, al fine di acquisirne il parere preventivo entro il 10 settembre e successivamente trasmesse alle Camere.

Il comma 5 disciplina l'aggiornamento del Programma di stabilità, che il Governo deve effettuare entro i termini stabiliti in sede comunitaria e prevede che, in caso di scostamento degli indicatori macroeconomici e dei saldi di finanza pubblica rispetto a quelli della DFP precedentemente approvata il Governo stesso ne motivi le cause attraverso una contestuale relazione informativa al Parlamento diretta a motivare, attraverso un'adeguata documentazione, le eventuali nuove previsioni degli indicatori macroeconomici e dei saldi di finanza pubblica.

Il comma 6 dispone l'introduzione di relazioni programmatiche di accompagnamento alla DFP per ciascuna missione di spesa e sulle sottostanti leggi pluriennali, delle quali deve essere illustrato lo stato di attuazione.

Il comma 7 prevede, inoltre, un quadro riassuntivo di tutte le leggi di spesa a carattere pluriennale, con indicazione per ciascuna legge degli eventuali rinnovi e della relativa scadenza, delle somme complessivamente autorizzate, indicando quelle effettivamente erogate e i relativi residui di ciascun anno, nonché quelle che restano ancora da erogare.

Ai sensi del comma 8, in apposita sezione del citato quadro riassuntivo è esposta, in allegato, la ricognizione puntuale di tutti i contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato, con specifica indicazione di quelli attivati e delle eventuali ulteriori risorse anche non statali che concorrono al finanziamento dell'opera.

Il comma 9 dispone che alla DFP sia allegato il programma di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici.

L'articolo 11 delinea la nuova configurazione della manovra di finanza pubblica, impostata su base triennale.

Ai sensi del comma 1 la manovra di finanza pubblica è composta dalla legge di stabilità e dalla legge di bilancio: essa definisce, per il triennio di riferimento, le misure qualitative e quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici di politica economica indicati nella DFP.

In base al comma 2, la definizione annuale del quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale è demandata alla legge di stabilità - che sostituisce l'attuale legge finanziaria - con la quale si provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi.

Il comma 3 definisce il contenuto tipico della legge di stabilità, eliminando l'attuale previsione che essa debba contenere esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e confermando l'esclusione delle norme di delega e di quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.

In particolare, le lettere a) e b) ribadiscono quanto previsto dalla legislazione vigente, riferendosi, rispettivamente, ai livelli del ricorso al mercato e del saldo netto da finanziare ed alle variazioni dei parametri tributari (aliquote, scaglioni, detrazioni), mentre la lettera c) concerne i fondi speciali, e la lettera d) unifica in un'unica tabella il contenuto delle attuali tabelle C), D), E) ed F) della legge finanziaria, nella quale dovranno essere indicate le variazioni delle autorizzazioni legislative di spesa aggregandole per programma e per missione, secondo la nuova classificazione funzionale del bilancio dello Stato.

La lettera e) ripropone il contenuto dell'attuale lettera h) del comma 3 dell'articolo 11 della legge n. 468, in materia di importo massimo da destinare ai contratti del pubblico impiego.

La lettera f) corrisponde all'attuale lettera i) del comma 3 dell'articolo 11 della legge n. 468 e riguarda le regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge stabilità dalle leggi vigenti.

La lettera g), nel prevedere che la legge di stabilità possa contenere norme «virtuose» comportanti aumenti di entrata o riduzioni di spesa, ammette l'inclusione di norme a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio solo ove esse si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi, sopprimendo la lettera i-ter) del comma 3 dell'articolo 11 della legge n. 468, che prevede la possibilità di inserire nella finanziaria norme finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia.

La lettera h) riproduce sostanzialmente il disposto di cui alla lettera i-quater) dell'articolo 11 della legge di contabilità generale, prevedendo che nella legge di stabilità siano incluse le norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi la cui attuazione di leggi possa recare pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

In base alla lettera i) il contenuto della legge di stabilità viene ampliato, per includervi le disposizioni di coordinamento, anche dinamico, della finanza pubblica, intese ad assicurare il concorso dei vari livelli di governo al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, nonché le norme necessarie a realizzare il Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge n. 42 del 2009.

Il comma 4 prevede che le disposizioni della legge di stabilità debbano, di norma, essere articolate per missione ed indicare il programma cui si riferiscono, recependo in tal modo un tentativo di sistematizzare il contenuto della legge finanziaria sulla base della nuova classificazione delle voci di bilancio attuato con il disegno di legge finanziaria per il 2008.

Il comma 5 conferma il disposto del comma 6 dell'articolo 11 della legge n. 468, prevedendo che le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti che in conto capitale, incompatibili con le regole di bilancio definite nella risoluzione parlamentare sulla Decisione di finanza pubblica.

Il comma 6, corrispondente all'attuale comma 6-bis dell'articolo 11 della legge n. 468, stabilisce che, in allegato alla relazione al disegno di legge di stabilità debbano essere indicati i provvedimenti legislativi adottati nel corso dell'esercizio ai sensi dell'articolo 18, comma 13, con i relativi effetti finanziari, ossia le iniziative legislative che il Ministro dell'economia e delle finanze è chiamato ad adottare qualora riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, ovvero in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.

Il comma 7 prevede che al disegno di legge di stabilità sia allegata, oltre alla Relazione tecnica, una Nota tecnico-illustrativa, finalizzata ad illustrare il raccordo tra i documenti di bilancio e il conto economico consolidato della pubblica amministrazione.

Il comma 8 dispone che la relazione tecnica da allegare al disegno di legge di stabilità debba altresì contenere, per ciascuna legge pluriennale di spesa rifinanziata con il medesimo disegno di legge, la valutazione, da parte del Ministro competente, del permanere delle ragioni che a suo tempo ne avevano giustificato l'adozione, tenuto anche conto dei nuovi programmi da avviare.

Il comma 9 sopprime la Relazione previsionale e programmatica, i cui contenuti sono sostanzialmente inclusi nella Nota prevista dal comma 7.

L'articolo 12 disciplina le informazioni che devono essere contenute nella Relazione sull'economia e la finanza pubblica (ex RUEF), prevedendo, al comma 1, che tale documento debba contenere:

l'analisi dell'andamento dell'economia, del conto economico e del conto di cassa delle amministrazioni pubbliche nell'anno precedente, con evidenziazione degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi indicati nella DFP;

l'aggiornamento delle previsioni macroeconomiche del conto economico delle amministrazioni pubbliche e dei relativi sottosettori, nonché del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche per il periodo di previsione della DFP, indicando, in caso di scostamenti, le misure correttive che il Governo intende adottare;

le indicazioni sul saldo di cassa del settore statale e sulle relative modalità di copertura;

le informazioni sui conti consuntivi delle aziende di servizi delle amministrazioni pubbliche, nonché sui conti consolidati con i risultati di gestione delle aziende controllate dalle medesime amministrazioni.

Il comma 2 stabilisce che, in apposita sezione, siano fornite le informazioni di dettaglio su consuntivi e previsioni dei conti dei principali comparti di spesa, nonché dati relativi al settore statale secondo la classificazione economica, con evidenziazione delle principali tipologie di spesa.

Il comma 3 prevede che, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, il Ministro dell'economia presenti alle Camere, in allegato alla Relazione, un documento unitario di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo alla ricaduta occupazionale, alla coesione sociale e alla sostenibilità ambientale, nonché alla ripartizione territoriale degli interventi. Inoltre si prevede che, insieme alla Relazione sull'economia e la finanza pubblica, il Ministro dell'economia presenti alle Commissioni Bilancio dei due rami del Parlamento, per i tre esercizi finanziari successivi all'entrata in vigore del provvedimento, un rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità e della finanza pubblica, ponendo particolare attenzione ai profili di attuazione della nuova organizzazione del bilancio dello Stato.

L'articolo 13 specifica che le disposizioni recate dagli articoli da 13 a 17 costituiscono attuazione dell'articolo 117, primo comma, secondo comma, lettera r), e terzo comma, della Costituzione, cioè costituiscono esercizio della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di coordinamento informativo statistico ed informativo dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale e costituiscono principi fondamentali ai fini dell'esercizio della potestà legislativa concorrente regionale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

L'articolo 14, comma 1, prevede che, al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari per dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale, le amministrazioni pubbliche provvedano a inserire in una banca dati unitaria, istituita presso la Ragioneria generale dello Stato, i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all'attuazione del provvedimento.

Il comma 2 stabilisce che l'acquisizione dei dati avvenga sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto ministeriale, sentita la Conferenza unificata, mediante il sistema informativo della Ragioneria generali dello Stato, anche attraverso l'interscambio di flussi informativi con altre amministrazioni pubbliche, fra cui la Banca d'Italia.

Il comma 3 dispone in merito alle modalità di coperture degli oneri derivanti dalla disposizione.

L'articolo 15, ai commi da 1 a 4, dispone in materia di attività di verifica e monitoraggio posti a carico di diversi dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché degli obblighi informativi cui i medesimi dipartimenti devono far fronte.

In particolare, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, si prevede che il Dipartimento delle finanze curi la pubblicazione mensile di un rapporto sull'andamento delle entrate tributarie e contributive e l'elaborazione di ulteriori allegati a corredo delle relazioni trimestrali di cassa riguardanti: a) il monitoraggio degli effetti sulle entrate delle principali misure tributarie adottate; b) l'analisi dei risultati conseguiti in materia di entrata, con riferimento all'andamento di tutte le imposte, tasse e tributi, anche di competenza di regioni e enti locali, con indicazioni relative all'attività accertativa e alla riscossione.

Inoltre si dispone che la Ragioneria generale dello Stato consenta l'accesso e l'invio alle Camere in formato elettronico elaborabile dei dati contenuti nella banca dati delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 14, comma 1.

I commi 5 e 6 prevedono che le amministrazioni pubbliche, ad esclusione degli organi costituzionali, trasmettano quotidianamente (mensilmente per gli enti di previdenza) alla banca dati SIOPE tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi, mentre il comma 7 prevede che, con decreto ministeriale, sentita la Conferenza unificata, siano stabiliti modalità e tempi di attuazione di tale previsione e siano apportate modifiche e integrazioni alla codificazione stabilita.

L'articolo 16 fissa disposizioni transitorie nelle more della realizzazione della banca dati delle amministrazioni pubbliche, prevedendo che le amministrazioni pubbliche, ad esclusione di quelle territoriali e delle loro associazioni o organismi vigilanti, inviino in forma telematica alla Ragioneria generale dello Stato i bilanci di previsione, le relative variazioni e i conti consuntivi, secondo gli schemi e le modalità indicate con determina del Ragioniere generale dello Stato, nonché le altre informazioni necessarie alle attività di monitoraggio di cui all'articolo 15.

L'articolo 17 prevede che sia assicurata la presenza di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze nei collegi di revisione o sindacali delle amministrazioni pubbliche non territoriali e, previa approvazione di apposite leggi regionali, nei collegi sindacali delle aziende sanitarie o ospedaliere e negli IRCCS.

L'articolo 18 reca disposizioni relative alla copertura finanziaria e al monitoraggio sull'attuazione delle leggi che determinano conseguenze onerose per la finanza pubblica, che riproducono, con talune modifiche ed integrazioni, quelle attualmente contenute nell'articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978.

Una prima innovazione contenuta nella disposizione riguarda l'introduzione del divieto espresso di individuare i mezzi di copertura di oneri correnti in entrate «non ricorrenti», oltre che in entrate di parte capitale (comma 1, lettera c).

Inoltre si definiscono più puntualmente le caratteristiche e le finalità delle clausole di salvaguardia, disponendosi che queste ultime debbano garantire l'allineamento tra l'onere e la relativa copertura (comma 1, alinea) ed essere effettive ed automatiche (comma 12). La clausola di copertura deve indicare le misure di riduzione delle spese o di aumento dell'entrata, con esclusione del ricorso ai fondi di riserva, da adottare nel caso in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa indicate nelle leggi ai fini della copertura finanziaria.

Il comma 2 introduce altresì specifiche disposizioni, relative alla copertura degli oneri recati dall'attuazione di deleghe legislative, per le quali si prevede che le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura finanziaria necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Tali oneri, ove non quantificati al momento dell'approvazione della legge di delega, possono trovare copertura esclusivamente in norme contenute in «altre leggi». Si dispone altresì che i decreti siano corredati di relazione tecnica, che deve dar conto degli effetti finanziari complessivi.

I commi da 3 a 8 recano invece modifiche alla disciplina riguardante i presupposti, le modalità ed i termini per la predisposizione delle relazioni tecniche, nonché il contenuto delle stesse.

In primo luogo i commi 3 e 4 prevedono che alla relazione tecnica deve essere sempre allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare (riferito al bilancio dello Stato), del saldo di cassa nonché dell'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche ed introducono l'obbligo - qualora siano prevedibili specifici e rilevanti effetti sugli andamenti tendenziali del fabbisogno del settore pubblico e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, diversi da quelli quantificati ai fini del saldo netto da finanziare - che il Ministero dell'economia, nel definire la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi, fornisca i relativi elementi di valutazione nella relazione tecnica, con particolare riferimento agli effetti delle innovazioni normative sugli andamenti tendenziali nonché i criteri per la quantificazione e la compensazione di tali effetti sul fabbisogno del settore pubblico e sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni.

Ulteriori innovazioni riguardano: l'estensione dell'obbligo di relazione tecnica agli emendamenti di iniziativa del relatore di un progetto di legge (comma 3); l'integrazione degli elementi e dei dati essenziali che devono essere contenuti nelle relazioni tecniche (comma 7); per le disposizioni corredate da clausola di neutralità finanziaria, l'obbligo che la relazione tecnica riporti i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica (comma 7); l'obbligo che la relazione tecnica fornisca i dati e gli elementi idonei a consentire la verifica della congruità della clausola di salvaguardia (comma 7); l'individuazione di precisi termini e modalità di trasmissione delle relazioni, nonché l'obbligo di aggiornamento all'atto del passaggio di un progetto di legge da un ramo all'altro del Parlamento (commi 5, 7 e 8).

I commi da 11 a 13 modificano alcuni aspetti della disciplina in materia di monitoraggio sull'attuazione delle leggi recanti oneri finanziari. Esse riguardano essenzialmente la limitazione dell'obbligo di relazione al Parlamento ai soli casi di superamento delle previsioni di spesa e di conseguente attivazione della clausola di salvaguardia (commi 12 e 13), ed il venir meno dell'obbligo di segnalazione al Parlamento da parte degli organi interni di revisione e controllo degli enti pubblici non territoriali in merito al monitoraggio finalizzato all'accertamento del raggiungimento dei limiti di spesa (comma 11).

Il comma 14 introduce l'obbligo di indicare, in caso di disposizioni di iniziativa governativa che prevedano l'incremento o la riduzione di stanziamenti di bilancio, anche le missioni di spesa ed i relativi programmi interessati.

Sempre in materia di copertura finanziaria delle leggi, l'articolo 19 riproduce, con limitate modifiche, la disciplina relativa ai fondi speciali attualmente dettata dall'articolo 11-bis della citata legge n. 468.

In questo caso la principale innovazione, contenuta nel comma 3 dell'articolo 19, riguarda il venir meno della previsione di accantonamenti di segno negativo ed il diverso trattamento contabile riguardo agli «slittamenti» delle quote destinati alla copertura dei contratti per il pubblico impiego: si prevede infatti che tali importi, non utilizzati al termine dell'esercizio, siano conservati nel conto dei residui fino alla sottoscrizione dei relativi contratti o all'emanazione dei provvedimenti negoziali.

L'articolo 20, comma 1, detta disposizioni, in parte già contenute nell'articolo 27 della legge n. 468 del 1978, relative all'indicazione e alla compensazione degli oneri posti a carico di amministrazioni ed enti pubblici.

Il comma 2 sancisce espressamente un obbligo di copertura finanziaria anche a carico del legislatore regionale per gli oneri posti a carico della finanza regionale e della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite. A tali fini dovranno essere utilizzate le metodologie di copertura previste dall'articolo 18.

Per quanto concerne il bilancio di previsione dello Stato, gli articoli 21 e 22 presentano rilevanti novità rispetto alla vigente legge di contabilità del 1978, alcune delle quali già attuate in via amministrativa nei bilanci degli ultimi due anni, delineando, in prospettiva, una profonda riforma di tutti i documenti di bilancio, da attuarsi in più fasi.

L'articolo 21, confermando la legislazione vigente, stabilisce che la gestione finanziaria dello Stato si svolge in base al bilancio annuale di previsione (il cui periodo di riferimento coincide con l'anno solare che inizia il 1o gennaio e termina il 31 dicembre), redatto in termini di competenza e di cassa.

L'articolo 22 reca la disciplina del disegno di legge del bilancio annuale di previsione, confermando che le previsioni di entrata e di spesa in esso contenute sono formate sulla base della legislazione vigente, tenuto conto dei parametri economici utilizzati nella DFP.

Per quanto riguarda l'esposizione delle voci di entrata e di spesa e l'individuazione delle unità di voto parlamentare, il comma 2 innova rispetto alla disciplina contenuta nella legge n. 468, in quanto formalizza la struttura del bilancio applicata a decorrere dal 2008, fondata sulla riclassificazione delle spese per missioni e programmi e delle entrate sulla base della ricorrenza e della tipologia dell'entrata medesima. Inoltre il comma introduce alcune importanti novità anche rispetto alla nuova disciplina applicata con riferimento ai bilanci per il 2008 e 2009, in particolare per quanto concerne l'individuazione delle unità di voto parlamentare.

In luogo delle unità previsionali di base, il comma prevede infatti che le unità di voto siano individuate, per le entrate, con riferimento alla tipologia; per le spese, con riferimento ai programmi.

Un ulteriore aspetto di rilievo riguarda l'affidamento della realizzazione di ciascun programma ad un unico centro di responsabilità amministrativa.

Per quel che concerne i contenuti dell'unità di voto parlamentare, il comma 3 ribadisce, in linea con la legislazione vigente, che ogni singola unità di voto deve indicare l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi; l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare (competenza); l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce (cassa). Inoltre il comma prevede che per ogni singola unità di voto debbano essere indicate anche: le previsioni delle entrate e delle spese relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale.

Con riferimento specifico all'unità di voto della spesa, individuata nei programmi, il comma 4 prevede che la dotazione finanziaria venga distinta in spese correnti (con indicazione specifica delle spese di personale) e spese d'investimento (con indicazione delle acquisizioni di attività finanziarie), come peraltro già previsto dalla vigente legge di contabilità, con riferimento alle unità previsionali di base. Inoltre, formalizzando la novità già introdotta con il disegno di legge di bilancio per il 2009, il medesimo comma 4 prevede l'indicazione, nell'ambito della dotazione finanziaria del programma di spesa, della quota di spesa rimodulabile e non rimodulabile, come definita dai commi 5 e 6.

Per quanto attiene alla struttura del disegno di legge di bilancio di previsione, il comma 8 conferma, secondo la legislazione vigente, che esso è costituito: da un unico stato di previsione dell'entrata; dagli stati di previsione della spesa, relativi ai singoli Ministeri con portafoglio, con le allegate appendici dei bilanci delle amministrazioni autonome; dal quadro generale riassuntivo, che il disegno di legge in esame estende al triennio.

Il comma 9 innova invece la legislazione vigente, la quale prevede che ciascuno stato di previsione sia illustrato da una nota preliminare ed integrato da un allegato tecnico, i quali vengono sostituiti, rispettivamente, da una nota integrativa al bilancio di previsione e dalle schede illustrative riferite a ciascun programma.

In particolare, per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione Finanze, si prevede che, con riferimento alle entrate, la nota integrativa al bilancio di previsione illustri i criteri utilizzati per la previsione relativa alle principali imposte e tasse, e specifica, per ciascun titolo, la quota di risorse avente carattere ricorrente o meno, nonché gli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti - con separata indicazione delle disposizioni introdotte nell'esercizio - recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.

Un ulteriore elemento di novità è costituito dalla lettera e) del comma 9, che richiede la presentazione all'interno degli stati di previsione del budget dei costi della relativa amministrazione, che finora ha invece costituito un documento a se stante. Nel budget le previsioni economiche sono rappresentate secondo le voci del piano dei conti, distinte per programmi e per centri di costo, ed esso riporta i costi previsti dai centri di costo dell'amministrazione e il prospetto di riconciliazione al fine di collegare le previsioni economiche a quelle finanziarie di bilancio.

I commi da 10 a 16 confermano in larga parte la legislazione vigente, prevedendo la predisposizione della nota di variazioni in caso di variazioni apportate al bilancio nel corso della discussione parlamentare (comma 10); la presentazione in allegato al disegno di legge del bilancio di previsione di una relazione del Ministro dell'economia sulla destinazione alle aree sottoutilizzate del territorio nazionale, alle aree di crisi occupazionale nonché alle aree montane, delle spese di investimento iscritte negli stati di previsione dei singoli Ministeri (comma 11); l'approvazione, con distinti articoli del disegno di legge, dello stato di previsione dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa e dei totali generali della spesa nonché del quadro generale riassuntivo, con riferimento sia alle dotazioni di competenza sia a quelle di cassa (comma 12); l'approvazione con apposite norme dei fondi di riserva (comma 13); la fissazione, con apposita norma, dell'importo massimo di emissione di titoli dello Stato, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare, in relazione alla indicazione del fabbisogno del settore statale (comma 14); la ripartizione delle unità di voto in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (comma 15); la previsione secondo cui agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri siano annessi, secondo le rispettive competenze, i conti consuntivi degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria (comma 16).

L'articolo 23, relativo al bilancio pluriennale, conferma sostanzialmente la legislazione vigente, prevedendo che esso sia elaborato dal Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con gli obiettivi indicati nella DFP, con riferimento ad un periodo di tre anni.

Oltre al bilancio pluriennale a legislazione vigente è predisposto un bilancio pluriennale programmatico, nel quale si evidenziano i saldi di bilancio da conseguire in ciascuno degli anni considerati, tenendo conto degli effetti della Decisione di cui all'articolo 10.

La novità rispetto all'attuale legge di contabilità generale riguarda il fatto che esso è redatto in base alla legislazione vigente in termini di competenza e di cassa (anziché in termini di sola competenza) ed organizzato per missioni e programmi.

Il comma 2 prevede inoltre che il bilancio pluriennale sia integrato con gli effetti della legge di stabilità ed aggiornato annualmente, ribadendo altresì il principio in base al quale il bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e ad eseguire le spese ivi contemplate.

L'articolo 24 reca disposizioni in merito alla formazione del bilancio di previsione per quanto concerne la quantificazione dei programmi di spesa, in sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione di cui è costituito il bilancio dello Stato.

In particolare la disposizione prevede che, in sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione, i Ministri debbano tener conto delle istruzioni fornite annualmente, con apposita circolare, dal Ministero dell'economia.

Per quanto concerne la quantificazione delle risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi dei rispettivi dicasteri, il comma 1 prevede che i Ministri competenti, oltre a tener conto delle proposte formulate dai responsabili della gestione dei programmi, possono proporre la rimodulazione delle risorse tra programmi appartenenti alla stessa missione di spesa, introducendosi inoltre il divieto espresso di previsioni basate sul mero calcolo della spesa storica incrementale.

Una volta che i Ministri competenti hanno dato le loro indicazioni in merito agli obiettivi perseguiti dal singolo dicastero e alle risorse necessarie per il loro raggiungimento, il comma 2 attribuisce al Ministro dell'economia il compito di valutare la congruità e la coerenza tra gli obiettivi perseguiti da ciascun Ministro e le risorse richieste per la loro realizzazione.

Ai sensi del comma 4 il disegno di legge di approvazione del bilancio a legislazione vigente è, quindi, predisposto dal Ministro dell'economia, mentre in base al comma 5 la legge di bilancio è formata apportando al disegno di legge le variazioni determinate dalla legge di stabilità.

Il comma 3 consente inoltre, nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, e per motivate esigenze, di proporre, con il progetto di bilancio, variazioni compensative, all'interno di un programma o tra programmi di una medesima missione, delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi, mentre resta preclusa la possibilità di utilizzare stanziamenti di spesa in conto capitale per il finanziamento di spese correnti.

Gli articoli 25 e 33 riproducono la legislazione vigente (di cui agli articoli 5 e 16 della legge n. 468 del 1978), confermando, rispettivamente, i principi dell'integrità, universalità ed unità del bilancio dello Stato, attuativi dell'articolo 81 della Costituzione, e la disciplina dell'esercizio provvisorio.

L'articolo 26 disciplina la classificazione delle entrate e delle spese dello Stato in coerenza con la nuova struttura del bilancio, articolata per missioni e programmi di spesa.

La classificazione delle voci contabili esposta dalla disposizione riflette le innovazioni introdotte dall'articolo 22 del provvedimento, che ha modificato le unità di voto parlamentare, identificandole, per le entrate, con la tipologia dell'entrata stessa, e per le spese, con il programmi, e determinando pertanto il venir meno delle unità previsionali di base (o macroaggregati).

Sia per le entrate che per le spese, l'unità di voto è spostata ad un livello superiore di quello del macroaggregato.

Per quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, la nuova classificazione delle voci di entrata si articola su quattro livelli di aggregazione:

a) al primo livello, le entrate sono suddivise in titoli, a secondo della loro natura:

titolo I: entrate tributarie;

titolo II: entrate extra-tributarie;

titolo III: entrate derivanti da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti;

titolo IV: entrate derivanti da accensione di prestiti. I primi tre titoli rappresentano le entrate finali; il quarto titolo corrisponde in sostanza all'entità del ricorso al mercato finanziario;

b) al secondo livello, le entrate sono ulteriormente suddivise in entrate ricorrenti e non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata soltanto ad alcuni esercizi;

c) nel terzo livello è evidenziata la tipologia dell'entrata, ai fini dell'approvazione parlamentare e dell'accertamento dei cespiti.

d) al quarto livello, al di sotto dell'unità di voto si trovano i capitoli, i quali rappresentano una ripartizione delle unità di voto ai fini della gestione e della rendicontazione. I capitoli possono essere suddivisi in articoli.

Sul lato della spesa, la nuova esposizione delle voci di bilancio individua una classificazione di tre livelli: missioni; programmi, ossia le unità di voto parlamentare; capitoli, secondo l'oggetto della spesa.

Il comma 3 conferma la classificazione economica e funzionale delle spese, richiedendo tuttavia che esse si conformino ai criteri adottati in contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione.

Il comma 4 conferma la legislazione vigente, disponendo la presentazione, in allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia, di un quadro contabile da cui risultino le categorie in cui viene classificata la spesa secondo l'analisi economica, nonché le classi fino al terzo livello della classificazione COFOG, in cui viene ripartita la spesa secondo l'analisi funzionale.

Ai sensi del comma 5, in appendice a tale quadro contabile sono previsti appositi prospetti illustrativi degli incroci tra i diversi criteri di classificazione.

I commi 6 e 7 confermano la legislazione vigente in merito al calcolo dei principali saldi del bilancio (risparmio pubblico, indebitamento netto, saldo netto da finanziarie, ricorso al mercato).

Gli articoli da 27 a 30 recano la disciplina dei Fondi di riserva del bilancio dello Stato.

In particolare l'articolo 27 istituisce il Fondo di riserva per le spese obbligatorie, la cui dotazione è determinata con apposito articolo della legge di bilancio. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare dalla Corte dei conti, le risorse del fondo sono trasferite ed iscritte in aumento alle dotazioni sia di competenza che di cassa dei competenti capitoli al fine di aumentare gli stanziamenti di spesa aventi carattere obbligatorio.

L'articolo 28 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze due Fondi speciali (uno di parte corrente, uno di conto capitale) per la riassegnazione dei residui passivi eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, la cui dotazione è determinata con apposito articolo della legge di bilancio.

L'articolo 29 riguarda il Fondo di riserva per le spese impreviste, istituito al fine di provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese obbligatorie (di cui al fondo previsto dall'articolo 27) e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità.

L'articolo 30 disciplina il Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa, il cui stanziamento è annualmente determinato, con apposito articolo, dalla legge del bilancio. La disposizione prevede che, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, le risorse del fondo sono trasferite in aumento delle autorizzazioni di cassa dei capitoli iscritti negli stati di previsione delle amministrazioni statali, al fine di provvedere ad eventuali deficienze delle dotazioni dei capitoli medesimi, ritenute compatibili con gli obiettivi di finanza pubblica.

L'articolo 31 riguarda le leggi di spesa pluriennale, riservate alle spese in conto capitale e a carattere permanente, per le quali è confermata la quantificazione da parte della legge di stabilità.

I commi 1 e 2 confermano la normativa vigente (di cui all'articolo 11-quater della legge n. 468 del 1978), riservando tale tipologia di spesa agli interventi in conto capitale e ribadiscono la possibilità, per la legge di stabilità (ex legge finanziaria), di rimodulare le quote previste per ciascuna annualità considerata nel bilancio pluriennale senza modificarne l'autorizzazione complessiva, come attualmente operato attraverso la tabella F della legge finanziaria.

Il comma 3, innovando quanto attualmente stabilito dalla legislazione vigente, prevede che le leggi di spesa che autorizzano l'iscrizione in bilancio di contributi pluriennali stabiliscono anche, ove richiesto dalla natura degli interventi, le relative modalità di utilizzo.

Il comma 4 stabilisce che al momento dell'attivazione dell'operazione le amministrazioni che erogano il contributo sono tenute a comunicare al Dipartimento Ragioneria generale dello Stato il piano di ammortamento del mutuo con distinta indicazione della quota capitale e della quota interessi. Sulla base di tale comunicazione il Ministero procede a iscrivere il contributo tra le spese per interessi passivi e il rimborso di passività finanziarie. Tale previsione, in base al comma 5, trova applicazione anche per tutti i contributi pluriennali iscritti in bilancio per i quali siano già state attivate alla data di entrata in vigore della presente legge in tutto o in parte le relative operazioni di mutuo.

Il comma 6 conferma la legislazione vigente circa le leggi di spesa a carattere permanente (attualmente esposte nella tabella C della legge finanziaria) prevedendo la possibilità di quantificazione dello stanziamento da parte della legge di stabilità.

Il comma 7 ripete l'analoga disposizione prevista dal comma 4 dell'articolo 11-quater della legge n. 468 del 1978, in merito all'esposizione in apposito allegato del disegno di legge di stabilità delle informazioni contabili relative per ciascuna legge pluriennale ai residui di stanziamento in essere al 30 giugno dell'anno in corso e, ove siano previsti versamenti in conti correnti o contabilità speciali di tesoreria, le giacenze in essere alla medesima data.

Il comma 8 reca una delega al Governo ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della nuova legge di contabilità, uno o più decreti legislativi al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche, nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati dal comma 9.

L'articolo 32 riproduce la normativa vigente relativamente all'elenco delle disposizioni legislative recanti le garanzie principali e sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti o altri soggetti.

L'articolo 34, comma 1, rende facoltativa la presentazione annuale alle Camere, da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, del disegno di legge di assestamento delle previsioni di bilancio.

Il comma 2 autorizza il Ministro dell'economia a provvedere alle variazioni di bilancio che occorrono in relazione ai provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione, indicando per ciascun capitolo di spesa le dotazioni di competenza e di cassa.

Il comma 3 rinvia al nuovo sistema di flessibilità previsto all'articolo 24 con riferimento alla possibilità di effettuare rimodulazioni delle dotazioni finanziarie relative a fattori legislativi anche con il disegno di legge di assestamento, in modo analogo a quanto avviene per il bilancio annuale di previsione e limitatamente all'esercizio in corso. Si prevede pertanto che, in sede di presentazione del disegno di legge di assestamento, vi sia la possibilità di proporre variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie relative a programmi di una stessa missione, con le modalità indicate dal comma 3 dell'articolo 24.

Il comma 4 disciplina le forme di flessibilità amministrativa nella gestione di bilancio già previste dalla legislazione vigente, prevedendo che, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, su proposta dei Ministri competenti, possa adottare variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie interne a ciascun programma, relativamente alle spese per adeguamento al fabbisogno e nell'ambito delle sole spese rimodulabili. La norma precisa che resta precluso l'utilizzo di stanziamenti di spesa di conto capitale per finanziare spese correnti, secondo quanto già previsto in relazione ai meccanismi di flessibilità del bilancio previsti.

L'articolo 35 disciplina l'istituto dell'impegno di spesa. Il comma 1, con l'evidente finalità di rendere ancor più netta la separazione di competenze tra politica ed amministrazione, già da tempo presente nell'ordinamento, dispone che soltanto i dirigenti possano impegnare ed ordinare le spese.

I commi 2 e 3 confermano la legislazione vigente relativamente alla definizione giuridica dell'istituto, mentre il comma 4 prevede un assenso preventivo del Ministero dell'economia e delle finanze per l'assunzione di impegni estesi a carico di esercizi successivi, stabilendo che essa possa avvenire nei limiti delle risorse stanziate nel bilancio pluriennale. L'assenso è finalizzato alla salvaguardia della compatibilità con il fabbisogno e l'indebitamento delle amministrazioni pubbliche.

I commi 5 e 6 confermano la legislazione vigente: in particolare il comma 5 (spese per stipendi, pensioni, che vengono imputate alla competenza del bilancio dell'anno in cui vengono effettuati i pagamenti) stabilisce che le competenze dovute quali arretrati relativi ad annualità precedenti derivanti da rinnovi contrattuali devono essere imputati in conto residui anziché in competenza.

Gli articoli da 36 a 39 riguardano il Rendiconto generale dello Stato, confermando il ruolo che esso assume nel sistema contabile quale strumento attraverso il quale il Governo, alla chiusura del ciclo di gestione della finanza pubblica adempie all'obbligo costituzionale di rendere conto al Parlamento dei risultati della gestione finanziaria.

L'articolo 36, comma 1, sostanzialmente ripropone la norma della legislazione vigente (di cui all'articolo 21, comma 1, della legge n. 468 del 1978), precisando che il rendiconto è articolato per missioni e programmi, secondo quanto già attuato in via amministrativa con l'ultimo disegno di legge di rendiconto relativo all'anno finanziario 2008.

I commi 2, 3 e 4 contengono, invece, alcune innovazioni rilevanti sotto il profilo dell'esame delle risultanze di gestione, concernenti, in particolare: la presentazione di una nota integrativa articolata per missioni e programmi, allegata al rendiconto e riferita a ciascuna amministrazione; la presentazione di una nota integrativa allegata allo stato di previsione dell'entrata che espone le risultanze della gestione; la previsione dell'esame parlamentare dello stato di attuazione dei programmi e delle relative risorse finanziarie.

L'articolo 37 ribadisce la disciplina contenuta all'articolo 22 della legge n. 468 del 1978, relativa all'articolazione del rendiconto generale, del conto del bilancio, e del conto generale del patrimonio. Un'innovazione, contenuta al comma 5, riguarda l'introduzione di un prospetto di riconciliazione finalizzato a collegare le risultanze economiche con quelle della gestione finanziaria delle spese riportate nel conto del bilancio, come nuove informazioni contenute nella rilevazione dei costi sostenuti secondo le voci del piano dei conti, distinti per programma e per centri di costo.

Un'ulteriore innovazione, contenuta al comma 6, è rappresentata dall'illustrazione, in apposito allegato al rendiconto, delle risultanze delle spese relative ai programmi aventi natura o contenuti ambientali

Gli articoli 38 e 39 riproducono le previsioni della legge n. 468 del 1978 in materia di parificazione e di presentazione del Rendiconto generale dello Stato.

L'articolo 40 stabilisce l'avvio di una più stretta collaborazione del Ministero dell'economia e delle finanze con le amministrazioni centrali dello Stato, finalizzata alla verifica dei risultati programmatici e degli obiettivi ascritti alle missioni di bilancio.

Tale collaborazione si svolge nell'ambito di appositi nuclei di analisi e valutazione della spesa, istituiti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e mira a garantire in particolare un'attività di supporto per la verifica dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), per il monitoraggio dell'efficacia delle misure rivolte al conseguimento degli obiettivi medesimi, nonché delle misure disposte per incrementare il livello di efficienza delle stesse amministrazioni.

In tale contesto il comma 4 prevede la realizzazione, di un'apposita sezione, istituita dal Ministero dell'economia e delle finanze e condivisa con le amministrazioni centrali, nell'ambito della banca dati delle amministrazioni pubbliche, che raccoglie tutte le informazioni necessarie alla realizzazione degli obiettivi programmatici contenuti nella DFP e delle analisi di efficienza contenute nel Rapporto sulla spesa delle amministrazioni dello Stato.

L'articolo 41 affronta il problema della verifica e della eventuale revisione dei programmi di spesa, sui quali è imperniata la nuova classificazione del bilancio di previsione, ai fini del completamento del processo di riforma della struttura del bilancio dello Stato, in senso funzionale, avviato a partire dal 2008.

La disposizione prevede che tale verifica sia effettuata dal Ministro dell'economia, in collaborazione con le amministrazioni. Le conseguenti proposte di revisione formulate dal Ministro dell'economia possono consistere anche in soppressioni o accorpamenti di programmi, anche al fine di evitare sovrapposizioni di competenze tra Ministeri.

Ai fini del completamento della riforma della struttura del bilancio e per evitare sovrapposizioni di competenze tra Ministeri, si provvederà altresì alla revisione dell'attribuzione dei programmi e delle relative risorse tra i Ministeri, con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministero dell'economia, coerentemente con i compiti e le funzioni istituzionali dei Ministeri medesimi.

Secondo il disposto del comma 3, la revisione dei programmi di spesa deve essere operata in maniera tale da garantire a ciascuna amministrazione la disponibilità delle risorse collegate ai programmi di spesa di propria competenza, della cui realizzazione è responsabile. La disposizione prevede un termine di due anni dalla entrata in vigore dell'intervento legislativo in esame, entro il quale è previsto che dovrà concludersi l'attività di completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato. Tutte le proposte di revisione saranno trasmesse alle competenti Commissioni parlamentari per il relativo parere ai fini dell'aggiornamento del bilancio di previsione.

L'articolo 42 introduce nuove norme in materia di analisi e valutazione della spesa, prevedendo l'elaborazione triennale, da parte della Ragioneria generale dello Stato, di un Rapporto sulla spesa delle amministrazioni centrali, che è presentato entro il 20 luglio dell'ultimo anno di ciascun triennio e successivamente inviato al Parlamento.

L'articolo 43 delega il Governo, ad adottare, entro un anno, uno o più decreti legislativi, per consentire il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato e la programmazione delle risorse, al fine di assicurarne maggiore certezza, trasparenza e flessibilità, e fermi restando i principi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, dettati dall'articolo 2.

I principi e i criteri direttivi della delega prevedono, tra l'altro:

l'introduzione della programmazione triennale delle risorse e degli obiettivi delle amministrazioni dello Stato, nonché l'individuazione di metodologie comuni al fine di definire indicatori di performance semplici, misurabili e riferibili ai programmi di bilancio (lettera a);

l'introduzione di criteri e modalità per la fissazione di limiti per le spese rimodulabili del bilancio dello Stato, individuati in via di massima con la DFP e successivamente e adottati con la legge di bilancio, coerentemente con la programmazione triennale delle risorse (lettera b);

l'adozione, coerentemente con i limiti di spesa stabiliti, di accordi triennali tra il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri, in cui sono concordati gli obiettivi triennali e i tempi di conseguimento degli stessi (lettera c);

la possibilità della proroga di un ulteriore anno - rispetto a quanto previsto dalla disciplina vigente (tre anni) - dei termini di conservazione dei residui passivi riferiti alle spese in conto capitale, sulla base di proposte adeguatamente motivate dei Ministeri competenti che illustrino lo stato di attuazione dei programmi di spesa e le cause che impongano uno slittamento dei relativi tempi di attuazione (lettera d);

l'adozione delle azioni, quali unità elementari del bilancio dello Stato anche ai fini gestionali e di rendicontazione (lettera e);

l'adeguamento della normativa di contabilità pubblica mediante il passaggio dall'adozione del criterio di competenza e cassa a quello della sola cassa nella predisposizione del bilancio annuale di previsione e degli altri documenti contabili (lettera h);

la previsione di un regime transitorio della durata massima di tre anni (lettera i);

l'affiancamento al sistema di contabilità finanziaria, a scopo conoscitivo e in via sperimentale, di un sistema di contabilità economico-patrimoniale avente la funzione di verificare i risultati conseguiti da parte delle amministrazioni, al fine di elaborare di conseguenza uno stato patrimoniale, un conto economico ed una nota integrativa (lettera l);

la revisione del conto riassuntivo del tesoro, volta a garantire maggiore chiarezza e significatività delle informazioni contenute nello stesso, attraverso l'integrazione tra i dati contabili del bilancio dello Stato e quelli della tesoreria (lettera m);

la progressiva eliminazione, entro due anni, delle contabilità speciali o dei conti correnti di tesoreria i cui fondi sono costituiti mediante il versamento di somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato (lettera n);

l'affidamento di ciascun programma ad un unico centro di responsabilità amministrativa (lettera o), al fine di superare la frammentazione dei programmi tra più centri di responsabilità;

la previsione della possibilità di identificare i contributi speciali, che sono iscritti nel bilancio dello Stato e che sono destinati ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni al fine di conseguire gli obiettivi previsti nell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione (lettera p).

L'articolo 44 individua le risorse finanziarie a copertura degli oneri determinati dalle accresciute mansioni di monitoraggio, verifica e documentazione, attribuite dal Titolo VI della proposta di legge alla Ragioneria generale dello Stato ed al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia.

L'articolo 45 reca la definizione del saldo di cassa del settore statale e del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche. Il primo è definito come risultante del consolidamento tra i flussi di cassa del bilancio dello Stato e della Tesoreria statale: esso esprime il fabbisogno da finanziare attraverso emissioni di titoli di Stato ed altri strumenti a breve e lungo termine. Il secondo rappresenta invece la risultante del consolidamento dei flussi di cassa tra i diversi sottosettori del comparto.

La definizione degli aggregati sottostanti tali saldi ed i criteri metodologici per il calcolo di tali aggregati sono demandati ad un decreto del MEF, in coerenza con le regole internazionali.

L'articolo 46 conferma il regime di tesoreria previsto, per gli enti ed organismi pubblici, dalla legge n. 720 del 1984.

L'articolo 47 introduce obblighi informativi finalizzati a migliorare una adeguata programmazione dei flussi di cassa, ai fini di una più efficiente gestione del debito. In particolare, è previsto che le amministrazioni statali presentino, entro il 31 dicembre di ciascun anno, una previsione dell'evoluzione attesa dei flussi di cassa per l'anno seguente e che aggiornino tale previsione entro il giorno 10 di ciascun mese. Inoltre, con decreto del MEF sono individuate le cadenze giornaliere per l'effettuazione di pagamenti di natura ricorrente.

L'articolo 48 reca modifiche alla disciplina riguardante le condizioni di remunerazione delle giacenze detenute dal Tesoro presso la Banca d'Italia sul conto per il servizio di tesoreria, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, e nel Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 44 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

In particolare si dispone che il MEF e la Banca d'Italia stabiliscano mediante convenzione, da stipularsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, le condizioni di tenuta del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria e dei conti ad esso assimilabili, nonché il saldo massimo su cui la Banca d'Italia corrisponde un tasso di interesse, commisurato a parametri di mercato monetario. Si prevede, inoltre, che sulle giacenze del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, la Banca d'Italia corrisponda semestralmente un tasso d'interesse pari a quello applicato per il conto per il servizio di tesoreria.

L'articolo 49 dispone che, nei contratti stipulati per operazioni finanziarie che prevedano quale soggetto debitore un'amministrazione pubblica, sia inserita un'apposita clausola che prevede a carico degli istituti finanziatori, l'obbligo di comunicare, in via telematica, entro dieci giorni dalla stipula, al MEF, all'ISTAT ed alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione finanziaria, con indicazione dell'ammontare della stessa, del piano delle erogazioni e del piano di ammortamento, con distinta evidenza della quota capitale e della quota interessi.

In caso di inadempienza all'istituto finanziatore si applica una sanzione pari allo 0,5 per cento dell'importo dell'operazione.

L'articolo 50, ai commi 1, 3 e 4, riprende il testo dei primi tre commi dell'articolo 33 della legge n. 468 del 1978, abrogando inoltre: alcune disposizioni del regio decreto n. 2440 del 1923, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»; la legge n. 64 del 1955, recante «Norme sull'utilizzo delle disposizioni di esercizi scaduti, destinate a finanziamenti di oneri derivanti da provvedimenti di carattere particolare; tutte le disposizioni di legge che autorizzano l'apertura di contabilità speciali di tesoreria a valere su fondi iscritti in stanziamenti del bilancio dello Stato e riferibili alla gestione di soggetti ed organi comunque riferibili alla amministrazione centrale e periferica dello Stato, ove non espressamente autorizzate da specifiche norme che ne disciplinano l'autonomia contabile rispetto al bilancio dello Stato, ad eccezione delle gestioni fuori bilancio istituite ai sensi della legge n. 1041 del 1971 e delle gestioni fuori bilancio autorizzate per legge.

L'articolo 51 detta principi per la riforma e il potenziamento del sistema dei controlli di ragioneria e del programma di analisi e valutazione della spesa, già previsto per le amministrazioni centrali e da estendere gradualmente alle altre amministrazioni pubbliche, conferendo una delega al Governo per il potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa e la riforma del controllo di regolarità amministrativa e contabile.

L'articolo 52, comma 1, delega il Governo ad emanare, entro due anni dall'entrata in vigore della legge, un testo unico delle disposizioni vigenti in materia di contabilità di Stato e di tesoreria, anche con modifica delle disposizioni di legge preesistenti e con abrogazione espressa di quelle non più in vigore o incompatibili con la normativa vigente.

L'articolo 53 abroga la legge n. 468 del 1978, in quanto la materia viene nuovamente disciplinata dalla proposta di legge.

Si riserva quindi di formulare una proposta di parere alla luce delle risultanze che emergeranno nel corso del dibattito.

 

Marco CAUSI (PD) sottolinea la rilevanza dell'intervento legislativo in esame, che riforma la disciplina di contabilità pubblica contenuta nella legge n. 468 del 1978, ad oltre trent'anni dall'entrata in vigore di quest'ultima. Rileva quindi come, anche grazie allo spirito costruttivo che ha caratterizzato l'esame del provvedimento al Senato, esso appaia complessivamente apprezzabile.

Con particolare riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, considera particolarmente importante la norma di cui all'articolo 15, comma 4, in base alla quale il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze provvederà a monitorare l'andamento delle entrate tributarie, pubblicando un rapporto mensile in materia, nonché a monitorare gli effetti finanziari sulle entrate della manovra di bilancio e dei principali provvedimenti tributari adottati nel corso dell'anno. Rileva, infatti, come tale previsione consenta al Parlamento di disporre di elementi informativi decisivi per le deliberazioni in materia.

Parimente significativa per gli aspetti di competenza della Commissione appare la norma di cui all'articolo 22, comma 9, lettera a), in base alla quale la nota integrativa al bilancio di previsione deve indicare separatamente anche l'ammontare delle cosiddette «spese indirette», vale a dire degli effetti connessi alle disposizioni recanti esenzioni tributarie o riduzioni del prelievo, permettendo in tal modo alle Camere di avere un quadro più chiaro sugli effetti delle misure tributarie adottate.

Suggerisce quindi al relatore di inserire nella sua proposta di parere un'osservazione volta a richiedere che all'articolo 10, comma 2, sia mantenuta la lettera g), la quale prevede che la DFP debba riportare anche la disaggregazione degli obiettivi programmatici della manovra finanziaria con riferimento alle entrate e alle spese, eventualmente prevedendo che tale indicazione disaggregata sia realizzata in modo graduale, e che invece un emendamento del Governo intenderebbe sopprimere, probabilmente in ragione di difficoltà tecniche poste dalle strutture burocratiche del Ministero dell'economia e delle finanze.

Chiede altresì al relatore di formulare un'osservazione finalizzata a ribadire la necessità di mantenere uno stretto legame tra la procedura relativa al Patto di stabilità e quella relativa al Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge n. 42 del 2009, definendo nella DFP, per entrambe le procedure, gli obiettivi di comparto, previa concertazione tra lo Stato, le regioni e le autonomie locali, e prevedendo altresì che la manovra finanziaria relativa ai livelli decentrati di governo sia approvata in tempi sufficienti a consentire a questi ultimi di approvare i propri bilanci entro la fine dell'anno solare.

 

Antonio PEPE (PdL), relatore, ringrazia il deputato Causi per il contributo fornito al dibattito, concordando con i suggerimenti da lui formulati. Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 2).

 

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

 

La seduta termina alle 14.30.


ALLEGATO

 

Legge di contabilità e finanza pubblica

(C. 2555, approvata dal Senato).

 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

 

La VI Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 2555, approvata dal Senato, recante Legge di contabilità e finanza pubblica;

sottolineato il notevole rilievo della proposta di legge, la quale realizza un'importante riforma della disciplina di contabilità nazionale, volta ad adeguare il contesto normativo in materia al mutato assetto costituzionale dei rapporti tra lo Stato e gli enti territoriali e ai vincoli di bilancio derivanti dall'ordinamento comunitario, nonché ad introdurre strumenti di pianificazione e controllo della spesa, finalizzati a contenerne l'espansione;

evidenziato come la riforma modifichi la tempistica e gli strumenti della programmazione finanziaria, rafforzando ulteriormente il principio della programmazione finanziaria triennale che è già stato seguito dal Governo negli interventi di politica economica finora posti in essere nel corso della legislatura;

sottolineato come l'intervento legislativo si inserisca nel generale contesto della riforma in senso federalista del sistema fiscale nazionale, ed intenda dunque disciplinare il coordinamento della finanza pubblica degli enti territoriali ed il coinvolgimento dei diversi livelli di governo nell'elaborazione degli obiettivi programmatici, ai fini della ripartizione degli obiettivi finanziari e della fissazione del quadro di riferimento normativo del Patto di stabilità interno;

evidenziato come la proposta intenda rafforzare gli strumenti di controllo sulla spesa e sugli andamenti di finanza pubblica, ed incrementare il livello di trasparenza dei conti pubblici, anche attraverso l'istituzione di specifici organismi parlamentari, nonché stabilendo, all'articolo 6, il principio dell'accesso da parte della Camera e del Senato a tutte le banche dati rilevanti per la finanza pubblica;

sottolineato come l'intervento legislativo intenda potenziare gli strumenti di analisi e valutazione della spesa da parte delle amministrazioni centrali, individuando un sistema di indicatori di risultato, riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodi comuni alle diverse amministrazioni pubbliche, nonché introdurre meccanismi di più razionale programmazione dei flussi finanziari;

rilevato positivamente come l'articolo 10 della proposta di legge, il quale disciplina la Decisione di finanza pubblica (DFP) che sostituirà il Documento di programmazione economico - finanziaria, preveda opportunamente, alla lettera b) del comma 1, che la predetta Decisione riporti anche la previsione tendenziale, a legislazione vigente, del valore della pressione fiscale delle amministrazioni pubbliche, recependo normativamente una prassi affermatasi nei documenti di programmazione;

sottolineato inoltre come l'articolo 10, comma 1, lettera e), stabilisca che la DFP debba indicare, tra gli obiettivi programmatici per ciascun anno, anche l'obiettivo di massima della pressione fiscale complessiva, coerente con il livello massimo di spesa corrente, rafforzando in tal modo il valore programmatico della stessa DFP;

evidenziata la norma recata dal comma 1 dell'articolo 15, la quale prevede che la Ragioneria generale dello Stato consenta l'accesso e l'invio alle Camere, in formato elettronico elaborabile, dei dati contenuti nella banca dati unitaria delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 14, comma 1, contenente i dati relativi ai bilanci di previsione, ai conti consuntivi ed alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie per l'attuazione della legge;

richiamata altresì positivamente la previsione di cui all'articolo 15, comma 4, secondo cui il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze è chiamato a pubblicare mensilmente un rapporto sull'andamento delle entrate tributarie e contributive ed a pubblicare per ogni trimestre elaborazioni riguardanti il monitoraggio degli effetti sulle entrate delle principali misure tributarie adottate e l'analisi dei risultati conseguiti in materia di entrata, con riferimento all'andamento di tutte le imposte, tasse e tributi, anche di competenza di regioni e enti locali, con indicazioni relative all'attività accertativa e alla riscossione;

evidenziato come il comma 9 dell'articolo 22 preveda che ciascuno stato di previsione sia accompagnato da una nota integrativa al bilancio di previsione che illustri, con riferimento alle previsioni di entrata, i criteri utilizzati per la previsione relativa alle principali imposte e tasse, e specifichi, per ciascun titolo delle entrate, la quota di risorse avente carattere ricorrente o meno, nonché gli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti - con separata indicazione delle disposizioni introdotte nell'esercizio - recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti, fornendo in tal modo importanti elementi informativi al Parlamento ai fini della valutazione e programmazione delle scelte legislative in materia tributaria;

rilevata l'esigenza di assicurare il massimo coordinamento tra l'intervento legislativo in esame e le norme della legge n. 42 del 2009, recante delega al Governo per l'attuazione del federalismo fiscale, al fine di evitare sovrapposizioni e contraddizioni tali da ostacolare il processo di realizzazione della riforma del sistema fiscale in senso federalista, la quale costituisce un elemento cardine dell'intera politica economica e fiscale del Governo lungo l'intero arco della legislatura;

esprime

 

PARERE FAVOREVOLE

 

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare le disposizioni dell'articolo 2, che conferiscono una delega legislativa al Governo per l'adeguamento dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, con le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera h), della legge n. 42 del 2009, la quale contiene principi e criteri direttivi che concernono materia analoga, prevedendo che il Governo proceda, attraverso i decreti legislativi delegati, alla individuazione dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci degli enti territoriali;

b) sempre con riferimento all'articolo 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare i principi di delega di cui alle lettere d) ed f) del comma 2, che prevedono, rispettivamente, l'affiancamento, in via sperimentale, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria, di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale, ispirati a criteri comuni, e la definizione di un sistema di indicatori di risultato riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri comuni alle diverse amministrazioni, con i principi di delega, sostanzialmente analoghi, di cui all'articolo 43, comma 2, lettere a) ed l), relativi al completamento della riforma del bilancio;

c) con riferimento all'articolo 4, che istituisce la Commissione parlamentare per la trasparenza dei conti pubblici, valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificarne i criteri di composizione, prevedendo che essa rispecchi la proporzione dei gruppi parlamentari, e non, come prevede attualmente il comma 2 della disposizione, la rappresentanza proporzionale della «maggioranza» e delle «opposizioni», nozioni, queste ultime, che potrebbero non risultare di univoca interpretazione;

d) con riferimento all'articolo 9, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare meglio i meccanismi di coordinamento della finanza pubblica, in coerenza con le previsioni della legge n. 42 del 2009, in particolare ribadendo la necessità di mantenere uno stretto legame tra la procedura relativa al Patto di stabilità e quella relativa al Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della predetta legge n. 42, definendo nella DFP, per entrambe le procedure, gli obiettivi di comparto, previa adeguata conclusione dei processi di concertazione tra lo Stato, le regioni e le autonomie locali, e prevedendo altresì che la manovra finanziaria relativa ai livelli decentrati di governo, da attuarsi eventualmente attraverso uno specifico provvedimento collegato, sia approvata in tempo utile affinché questi ultimi possano approvare i propri bilanci entro la fine dell'anno solare;

e) con riferimento all'articolo 10, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare le previsioni, ivi contenute, relative all'evidenziazione nella DFP degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, con quelle di cui all'articolo 18 della legge n. 42 del 2009, il quale prevede che la definizione, per ciascun livello di governo territoriale, del livello programmato dei saldi da rispettare, delle modalità di ricorso al debito, nonché dell'obiettivo programmato della pressione fiscale complessiva, avvenga mediante norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica che il Governo, previo confronto e valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata, è chiamato a proporre nell'ambito del disegno di legge finanziaria in coerenza con gli obiettivi e gli interventi appositamente individuati da parte del Documento di programmazione economico-finanziaria;

f) con riferimento all'articolo 10, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di mantenere la lettera g), la quale prevede che la DFP debba riportare anche la disaggregazione degli obiettivi programmatici della manovra finanziaria con riferimento alle entrate e alle spese, eventualmente prevedendo che tale indicazione disaggregata sia realizzata in modo graduale.

 

 


VIIICOMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

 Mercoledì 28 ottobre 2009

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SEDE CONSULTIVA

 

Mercoledì 28 ottobre 2009.

 

Legge di contabilità e finanza pubblica.

C. 2555, approvato dal Senato e C. 659 D'Antona.

 (Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

 

La Commissione inizia l'esame.

 

Agostino GHIGLIA (PdL), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sulla proposta di legge n. 2555 che reca la riforma della disciplina di contabilità e di finanza pubblica. Al riguardo, osserva, preliminarmente, che si tratta di un provvedimento importante, il cui iter al Senato è stato caratterizzato da un approfondito lavoro, portato avanti in un clima di dialogo fra forze di maggioranza e di minoranza, che ha portato all'elaborazione del testo che è oggi all'attenzione della Commissione. Ritiene per questo di dover sottolineare positivamente, a merito del proficuo impegno profuso dai senatori, che il provvedimento è stato approvato con 243 voti favorevoli, zero voti contrari e solo 12 astensioni, su 255 senatori votanti.

Riferisce, inoltre, che prima di esaminare nel dettaglio le disposizioni che riguardano le competenze specifiche della VIII Commissione, ritiene di doversi soffermare su alcune considerazioni di carattere generale, la prima delle quali, a suo avviso assolutamente positiva, si riferisce al fatto che il provvedimento in esame realizza una incisiva e da troppo tempo attesa opera di modernizzazione del contesto normativo di governo della finanza pubblica e di adeguamento dello stesso al nuovo assetto costituzionale dei rapporti dello Stato con gli enti territoriali, da un lato, e con le istituzioni e gli organismi comunitari dall'altro. La seconda considerazione, a suo giudizio altrettanto positiva, riguarda il fatto che con il provvedimento in esame viene data finalmente risposta ad un'esigenza, manifestata invero sia dalle forze di maggioranza che da quelle di opposizione, di superare una troppo lunga fase nella quale l'esame dei provvedimenti di bilancio è stata, a volte, occasione per interventi parziali, particolaristici e microsettoriali che hanno finito per produrre leggi poco chiare, di difficile interpretazione e applicazione per le pubbliche amministrazioni e per gli operatori economici, in una parola per complicare anziché per semplificare la vita quotidiana delle famiglie, delle imprese, dei cittadini. In terzo luogo, rileva che, dando stabilità all'obiettivo strategico - perseguito, peraltro, con risolutezza dal Governo in carica fin dall'approvazione del decreto-legge n. 112 del 2008 - di dare un orizzonte temporale almeno triennale alla manovra finanziaria, la riforma in discussione pone, a suo avviso, una base normativa essenziale per proseguire nella politica di risanamento dei conti del Paese, poiché garantisce quella programmazione di medio termine delle politiche di bilancio, che è assolutamente indispensabile al raggiungimento effettivo degli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica.

Passando alle materie di più specifica competenza della VIII Commissione, riferisce che, accanto a disposizioni le quali riproducono opportunamente norme già vigenti, come è il caso dell'articolo 10, comma 9, vi sono nel provvedimento disposizioni che innovano in profondità e in modo molto positivo, a suo avviso, l'attuale quadro normativo di riferimento, come è il caso, anzitutto, della nuova disciplina di cui all'articolo 9, che, per la spesa in conto capitale, ha conferito al Patto di stabilità interno i necessari elementi di flessibilità in rapporto alla congiuntura economica, permettendo a ciascuna regione - fermo restando l'obiettivo di finanza pubblica per essa complessivamente determinato - di adattare per gli enti locali del proprio territorio le regole e i vincoli finanziari fissati dalla legge nazionale, in base alle diverse situazioni territoriali.

Ritiene, altresì, che sia ancor più importante, per i riflessi sulle materie di stretta competenza della VIII Commissione, la nuova disciplina in materia di controlli, di monitoraggio e di informazione sui flussi di spesa pubblica per la realizzazione delle opere pubbliche e sullo stato di avanzamento dei relativi lavori, introdotta con la previsione di una specifica delega legislativa all'articolo 31, commi 8 e 9 del testo in esame.

Allo stesso tempo, osserva che vi sono nel provvedimento alcune lacune, che ritiene giusto dover segnalare, come è il caso della mancata riproposizione della norma di cui all'articolo 26 del decreto-legge n. 159 del 2007, ovvero della non completa previsione di disposizioni - già in passato richieste al Governo in virtù dell'approvazione di specifici atti di indirizzo parlamentari - dirette ad introdurre negli atti di bilancio specifici documenti finalizzati alla piena conoscibilità delle ricadute ambientali delle scelte operate dal Governo nei diversi settori d'intervento.

Più in particolare, segnala che l'articolo 10, comma 9, confermando quanto già previsto dalla vigente normativa, prevede che il programma predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (cosiddetto «Allegato infrastrutture»), sia allegato alla Decisione di finanza pubblica che il Governo presenta alle Camere entro il 20 settembre di ogni anno (si tratta del documento di programmazione economico finanziaria, almeno triennale, sostitutivo del DPEF). Viceversa, il provvedimento introduce una nuova, organica e moderna disciplina in materia di controlli, monitoraggio e informazione sui flussi di spesa pubblica per la realizzazione delle opere pubbliche e sullo stato di avanzamento dei relativi lavori, che a suo avviso va segnalata come uno dei punti qualificanti dell'intero provvedimento e come uno strumento fondamentale per realizzare l'obiettivo strategico di una efficace politica di infrastrutturazione che consenta, finalmente, di colmare il gap che divide il nostro Paese dai più importanti partner europei.

Al riguardo, rileva in particolare che l'articolo 31, riguardante le leggi di spesa pluriennale, riservate alle spese in conto capitale e a carattere permanente, reca al comma 8 una delega al Governo ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della nuova legge di contabilità, uno o più decreti legislativi al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche. Il successivo comma 9 indica, quindi, i seguenti principi e i criteri direttivi ai quali dovrà attenersi il legislatore delegato: introduzione della valutazione nella fase di pianificazione delle opere al fine di consentire procedure di confronto e selezione dei progetti e definizione delle priorità; predisposizione da parte del Ministero competente di linee guida obbligatorie e standardizzate per la valutazione degli investimenti; garantire indipendenza e professionalità dei valutatori anche attraverso l'utilizzo di competenze interne agli organismi di valutazione esistenti, con il ricorso a competenze esterne solo qualora manchino adeguate professionalità e per valutazioni particolarmente complesse; potenziare e rendere sistematica la valutazione ex post sull'efficacia e sull'utilità degli interventi infrastrutturali, rendendo pubblici gli scostamenti rispetto alle valutazioni ex ante; separare il finanziamento dei progetti dal finanziamento delle opere attraverso la costituzione di due appositi fondi: il Fondo progetti, al quale si accede a seguito dell'esito positivo della procedura di valutazione tecnico-economica degli studi di fattibilità; il Fondo opere, al quale si accede solo dopo il completamento della progettazione definitiva; adottare regole trasparenti per le informazioni relative al finanziamento e ai costi delle opere, prevedendo l'invio di relazioni annuali in formato telematico al Parlamento e procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere e dei singoli interventi con particolare riferimento ai costi complessivi sostenuti e ai risultati ottenuti; prevedere, infine, un sistema di verifica per l'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti con automatico definanziamento in caso di mancato avvio delle opere entro i termini stabiliti.

Detto questo, rileva che si è di fronte ad un intervento normativo organico e positivo, capace, da un lato, di far fare un vero salto di qualità al modo di operare dei soggetti pubblici e privati coinvolti nel reperimento delle risorse finanziarie e nella realizzazione concreta delle opere pubbliche, dall'altro, di migliorare il livello stesso della nostra democrazia attraverso una maggiore trasparenza delle scelte politiche ed un rafforzamento degli strumenti a disposizione della pubblica opinione per il monitoraggio e il controllo del modo di operare dei decisori pubblici, della loro capacità di tradurre in opere concrete le scelte progettuali e finanziarie in questo settore fondamentale della vita pubblica.

Anche in questo caso, peraltro, ritiene di dover sottoporre all'attenzione della VIII Commissione l'esigenza di verificare se sia opportuno segnalare alla Commissione di merito interventi migliorativi del testo in esame diretti a far si che il principio di delega di cui alla lettera a) del citato articolo 31, comma 9 (»introduzione della valutazione nella fase di pianificazione delle opere al fine di consentire procedure di confronto e selezione dei progetti e definizione delle priorità») - in sostanza l'attività di individuazione, in sede politica, delle opere prioritarie avvenga sulla base del quadro delineato dai principali documenti settoriali di programmazione, vale a dire a partire dal Programma Infrastrutture Strategiche, previsto dalla cosiddetta «legge-obiettivo» ed espressamente richiamato dall'articolo 10, comma 8 del testo in esame, dal Quadro Strategico Nazionale, previsto dal Regolamento Generale sui Fondi strutturali europei, e dal Piano Nazionale dei Trasporti, elaborato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Ritiene, comunque, che, in coerenza con quanto già avviene in sede di valutazione del citato Programma Infrastrutture Strategiche, sarebbe opportuno prevedere nel testo in esame che gli schemi di decreti legislativi attraverso i quali si introdurranno le normative dirette, fra l'altro, ad operare la sopra richiamata «definizione delle priorità» siano sottoposti anche alla nostra Commissione per l'espressione dei relativi pareri.

Quanto alla materia ambientale, con riferimento alle possibili integrazioni del testo citate all'inizio della relazione, ritiene opportuno ribadire che, ai sensi dell'articolo 26 del decreto-legge n. 159 del 2007, dunque a legislazione vigente, è previsto che in allegato al DPEF figuri - dopo essere stato predisposto dal Ministro dell'ambiente - uno specifico documento sugli indirizzi e sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, in coerenza con gli obblighi derivanti dall'attuazione del Protocollo di Kyoto. In tal senso, ritiene che anche in vista dell'importanza crescente delle politiche ambientali, della crescente necessità di una progressiva integrazione fra tali politiche e le «altre politiche», a partire da quelle per lo sviluppo economico, l'energia, i trasporti, l'agricoltura, la ricerca e la salute -, sia quantomeno necessario prevedere nel testo in esame una specifica norma che, sulla falsariga di quanto opportunamente stabilito per il Programma Infrastrutture Strategiche, disponga che il suddetto documento sugli indirizzi e sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra sia allegato alla Decisione di finanza pubblica, cioè al provvedimento sostitutivo dell'attuale DPEF. Segnala, quindi, che l'articolo 12 stabilisce che il Ministro dello sviluppo economico presenti alle Camere, in allegato alla Relazione sull'economia e la finanza pubblica, una relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo alla ricaduta occupazionale, alla coesione sociale e alla sostenibilità ambientale, nonché alla ripartizione territoriale degli interventi. In tale ambito, la relazione sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate e sui risultati conseguiti, con riguardo alle ricadute in termini di sostenibilità ambientale dovrebbe essere redatta di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Conseguentemente, osserva che tale relazione dovrebbe essere presentata alle Commissioni di merito, soprattutto in considerazione delle emergenze ambientali in atto in diverse aree del Mezzogiorno - rifiuti, dissesto idrogeologico, sistemi idrici, bonifiche, rischio sismico, energie rinnovabili.

Segnala, infine, che, l'articolo 37, comma 6, stabilisce che il rendiconto generale dello Stato contenga, in apposito allegato, l'illustrazione delle risultanze delle spese relative ai programmi aventi natura o contenuti ambientali, allo scopo di evidenziare le risorse impiegate per finalità di valorizzazione, tutela, conservazione, ripristino e utilizzo sostenibile del patrimonio naturale. A tal fine, le amministrazioni interessate forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni necessarie secondo gli schemi contabili e le modalità di rappresentazione stabilite con determina del Ragioniere generale dello Stato in coerenza con gli indirizzi e i regolamenti comunitari in materia.

Dopo aver ricordato che fin dal 1999 una risoluzione parlamentare di approvazione del Documento di Programmazione Economico-Finanziaria (approvata da entrambi i rami del Parlamento) aveva previsto che il disegno di legge di bilancio contenesse una sorta di bilancio ambientale dello Stato (o «ecobilancio»): tale adempimento è stato rispettato dal Governo fin dal disegno di legge di bilancio del 2000. A decorrere dal 2008, inoltre, a perfezionamento del ciclo di esposizione dei dati contabili del Bilancio dello Stato, è stato presentato, unitamente al Rendiconto generale dello Stato, anche un cosiddetto «eco-rendiconto», finalizzato all'illustrazione sistematica delle risultanze della gestione delle risorse finanziarie destinate alla tutela dell'ambiente, che sembrerebbe coincidere con il sopracitato allegato previsto dall'articolo 37, comma 6, del provvedimento in esame. Alle luce delle considerazioni svolte in ordine alla rilevanza delle questioni ambientali, nonché al fatto che il provvedimento in esame prevede la presentazione del cosiddetto «ecorendiconto», sarebbe opportuno valutare anche la possibilità di introdurre tra le parti obbligatorie dei documenti di bilancio anche il cosiddetto «ecobilancio».

In conclusione, ribadito il proprio convincimento sulla rilevanza fondamentale del provvedimento nel suo complesso, annuncia di avere predisposto una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, che sottopone all'attenzione dei deputati (vedi allegato 1), riservandosi di apportare le integrazioni e le modifiche che dovessero risultare opportune a seguito del dibattito odierno.

 

Raffaella MARIANI (PD) osserva che nel brevissimo tempo che è stato concesso, i deputati del suo gruppo hanno lavorato per contribuire a migliorare il testo in esame nella direzione di una riaffermazione del ruolo e delle competenze della Commissione e della centralità delle politiche ambientali all'interno della complessiva azione di Governo. In tal senso, pur apprezzando lo sforzo del relatore e il contenuto di massima della proposta di parere da lui presentata, chiede allo stesso relatore di valutare l'opportunità di trasformare in condizioni le osservazioni in essa formulate.

 

Tommaso FOTI (PdL) ritiene che in questa fase interlocutoria dell'iter parlamentare di questo importante provvedimento di riforma, che vede la Commissione chiamata ad esprimersi in sede consultiva, sia senz'altro opportuno svolgere una riflessione approfondita sulle questioni relative agli strumenti più opportuni da mettere in campo per tutelare il ruolo e lo spazio di azione della Commissione stessa. In tal senso, nel richiamare alcuni precedenti che, a suo avviso, hanno visto ridimensionare, di fatto, le competenze della Commissione, l'ultimo dei quali è relativo all'assegnazione in via primaria alla VII Commissione della proposta di legge n. 2800, ritiene di doversi associare alla proposta del deputato Mariani di trasformare in condizioni le osservazioni contenute nella proposta di parere presentata dal relatore, che giudica nel complesso positiva e puntuale.

 

Ermete REALACCI (PD) nel rammaricarsi per il fatto che una propria proposta di legge recante agevolazioni fiscali per gli interventi di messa in sicurezza del patrimonio edilizio pubblico e privato sia stata assegnata alla Commissione finanze, anziché alla VIII Commissione, si associa a quanto detto dai deputati Mariani e Foti, in particolare sul rischio che sulla proposta di legge n. 2800 la Commissione sia di fatto esautorata e non possa procedere all'esame in sede referente.

 

Mauro LIBÈ (UdC) si associa a quanto detto dai deputati che sono testé intervenuti, ritenendo che la Commissione debba senz'altro operare per vedere riconosciuta, in questo e in altri casi analoghi, il proprio ruolo e le proprie competenze. In tal senso, si associa alla richiesta di trasformare in condizioni le osservazioni contenute nella proposta di parere presentata dal relatore.

 

Agostino GHIGLIA (PdL), relatore, nel riconoscere che la sua richiesta di ieri di accelerazione dei tempi di esame del provvedimento in titolo non aveva consentito, in un primo momento, di valutarne appieno la portata e i riflessi sul ruolo e sull'attività della VIII Commissione, ritiene che sia possibile accedere alla proposta formulata dai deputati intervenuti, di trasformare in condizioni le osservazioni contenute nella propria proposta di parere, anche perché, come opportunamente sottolineato dal deputato Foti, si è in una fase ancora interlocutoria dell'iter parlamentare del provvedimento e vi sono, dunque, tutte le possibilità per la Commissione di merito di valutare al meglio il contenuto del parere che la Commissione si appresta ad esprimere.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizioni (vedi allegato 2), di cui raccomanda l'approvazione.

 

Domenico SCILIPOTI (IdV), nell'associarsi alle considerazioni svolte dai deputati intervenuti, preannuncia, tuttavia, il proprio voto contrario alla proposta di parere favorevole con condizioni testé riformulata dal relatore.

 

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni predisposta dal relatore.


ALLEGATO

 

Legge di contabilità e finanza pubblica

(C. 2555, approvato dal Senato, e C. 659 D'Antona).

 

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

 

La VIII Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 2555, approvata dal Senato, «Legge di contabilità e finanza pubblica» e C. 659 D'Antona;

ritenuto che essa realizza una incisiva opera di modernizzazione del contesto normativo di governo della finanza pubblica che consente l'adeguamento dello stesso al nuovo assetto costituzionale dei rapporti dello Stato con gli enti territoriali, da un lato, e con le istituzioni e gli organismi comunitari dall'altro;

considerato che, mentre consente di superare una fase nella quale l'esame dei provvedimenti di bilancio è stata, a volte, occasione per interventi parziali, particolaristici e microsettoriali, il provvedimento esaminato fornisce al contempo alla manovra finanziaria, grazie all'orizzonte temporale di riferimento, quella stabilità che è essenziale per proseguire efficacemente nella politica di risanamento dei conti del Paese;

ritenuto, altresì, che il testo esaminato presenti rilevanti profili di connessione con materie che rientrano nelle competenze della VIII Commissione, com'è il caso, ad esempio, della delega legislativa prevista all'articolo 31, commi 8 e 9, in materia di controlli, di monitoraggio e di informazione sui flussi di spesa pubblica per la realizzazione delle opere pubbliche e sullo stato di avanzamento dei relativi lavori;

considerato, infine, che, sempre con riferimento ai profili di stretto interesse della VIII Commissione, nel provvedimento esaminato è solo in parte confermato il quadro normativo vigente in ordine ai documenti che, dopo essere predisposti dal Governo, devono essere allegati alla Decisione di finanza pubblica, vale a dire all'atto sostitutivo dell'attuale DPEF;

esprime

 

PARERE FAVOREVOLE

 

con le seguenti condizioni:

all'articolo 10, dopo il comma 9, sia inserito un comma nel quale sia previsto che il documento predisposto ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è allegato alla Decisione di finanza pubblica;

sia espressamente previsto nel provvedimento esaminato che le attività di selezione dei progetti e di definizione delle opere prioritarie, indicate all'articolo 31, comma 9, lettera a), avvengano - almeno per quanto riguarda le infrastrutture strategiche - in coerenza con il quadro programmatorio delineato, quantomeno, dal Programma Infrastrutture Strategiche, previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443 (cosiddetta «legge-obiettivo») ed espressamente richiamato dall'articolo 10, comma 8 dello stesso provvedimento in esame. Conseguentemente, sia espressamente previsto nel provvedimento esaminato che gli schemi di decreti legislativi, di cui all'articolo 31, comma 8, siano sottoposti oltre che alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, anche alle Commissioni parlamentari competenti per materia;

e con le seguenti osservazioni:

sia espressamente previsto all'articolo 12, comma 3, che la relazione, da predisporre a cura del Ministro dello sviluppo economico e da presentare annualmente alle Camere, sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate e sui risultati conseguiti, sia redatta, con riferimento alle ricadute in termini di sostenibilità ambientale, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. Conseguentemente, sia previsto che tale relazione sia sottoposta all'esame delle Commissioni parlamentari competenti per materia;

sia espressamente previsto che il documento di previsione delle spese relative ai programmi aventi natura o contenuti ambientali sia allegato al disegno di legge di bilancio, per dare effettività a quanto previsto dall'articolo 37, comma 6, in merito alle risultanze delle spese relative ai medesimi programmi da allegare al rendiconto generale dello stato.

 

 

 

ALLEGATO

 

Legge di contabilità e finanza pubblica

(C. 2555, approvato dal Senato, e C. 659 D'Antona).

 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

 

La VIII Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 2555, approvata dal Senato, «Legge di contabilità e finanza pubblica» e C. 659 D'Antona;

ritenuto che essa realizza una incisiva opera di modernizzazione del contesto normativo di governo della finanza pubblica che consente l'adeguamento dello stesso al nuovo assetto costituzionale dei rapporti dello Stato con gli enti territoriali, da un lato, e con le istituzioni e gli organismi comunitari dall'altro;

considerato che, mentre consente di superare una fase nella quale l'esame dei provvedimenti di bilancio è stata, a volte, occasione per interventi parziali, particolaristici e microsettoriali, il provvedimento esaminato fornisce al contempo alla manovra finanziaria, grazie all'orizzonte temporale di riferimento, quella stabilità che è essenziale per proseguire efficacemente nella politica di risanamento dei conti del Paese;

ritenuto, altresì, che il testo esaminato presenti rilevanti profili di connessione con materie che rientrano nelle competenze della VIII Commissione, com'è il caso, ad esempio, della delega legislativa prevista all'articolo 31, commi 8 e 9, in materia di controlli, di monitoraggio e di informazione sui flussi di spesa pubblica per la realizzazione delle opere pubbliche e sullo stato di avanzamento dei relativi lavori;

considerato, infine, che, sempre con riferimento ai profili di stretto interesse della VIII Commissione, nel provvedimento esaminato è solo in parte confermato il quadro normativo vigente in ordine ai documenti che, dopo essere predisposti dal Governo, devono essere allegati alla Decisione di finanza pubblica, vale a dire all'atto sostitutivo dell'attuale DPEF;

esprime

 

PARERE FAVOREVOLE

 

con le seguenti condizioni:

all'articolo 10, dopo il comma 9, sia inserito un comma nel quale sia previsto che il documento predisposto ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è allegato alla Decisione di finanza pubblica;

sia espressamente previsto nel provvedimento esaminato che le attività di selezione dei progetti e di definizione delle opere prioritarie, indicate all'articolo 31, comma 9, lettera a), avvengano - almeno per quanto riguarda le infrastrutture strategiche - in coerenza con il quadro programmatorio delineato, quantomeno, dal Programma Infrastrutture Strategiche, previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443 (cosiddetta «legge-obiettivo») ed espressamente richiamato dall'articolo 10, comma 8 dello stesso provvedimento in esame. Conseguentemente, sia espressamente previsto nel provvedimento esaminato che gli schemi di decreti legislativi, di cui all'articolo 31, comma 8, siano sottoposti oltre che alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, anche alle Commissioni parlamentari competenti per materia;

sia espressamente previsto all'articolo 12, comma 3, che la relazione, da predisporre a cura del Ministro dello sviluppo economico e da presentare annualmente alle Camere, sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate e sui risultati conseguiti, sia redatta, con riferimento alle ricadute in termini di sostenibilità ambientale, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. Conseguentemente, sia previsto che tale relazione sia sottoposta all'esame delle Commissioni parlamentari competenti per materia;

sia espressamente previsto che il documento di previsione delle spese relative ai programmi aventi natura o contenuti ambientali sia allegato al disegno di legge di bilancio, per dare effettività a quanto previsto dall'articolo 37, comma 6, in merito alle risultanze delle spese relative ai medesimi programmi da allegare al rendiconto generale dello stato.

 

 


XICOMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

Martedì 27 ottobre 2009

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SEDE CONSULTIVA

 

 

Martedì 27 ottobre 2009.

 

Legge di contabilità e finanza pubblica.

C. 2555, approvato dal Senato e C. 659 D'Antona.

 (Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Esame e rinvio).

 

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

 

Giuliano CAZZOLA, presidente, avverte che - essendo imminente l'inizio delle votazioni in Assemblea - nella seduta odierna si procederà esclusivamente all'illustrazione del provvedimento in titolo, mentre il seguito dell'esame sarà rinviato alla seduta già prevista per domani.

 

Massimiliano FEDRIGA (LNP), relatore, fa notare che la XI Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per quanto di propria competenza, sul disegno di legge di iniziativa del Governo n. 2008, recante «legge di contabilità e finanza pubblica», già approvato dal Senato e adottato come testo base dalla V Commissione, al quale risulta abbinata un'ulteriore proposta di legge di iniziativa parlamentare. Fa presente che il provvedimento propone un'articolata riforma della disciplina di contabilità nazionale, che supera il meccanismo vigente basato sulla legge n. 468 del 1978, in modo da adeguare il contesto normativo del «governo della finanza pubblica» al mutato assetto costituzionale dei rapporti tra lo Stato e gli enti territoriali - anche in virtù della legge n. 42 del 2009, che ha conferito al Governo un'ampia delega per l'attuazione del federalismo fiscale, recentemente approvata dal Parlamento - ed ai vincoli di bilancio derivanti dall'ordinamento comunitario, nonché ad introdurre strumenti di pianificazione e controllo della spesa, finalizzati a contenerne una incoerente espansione. Tale provvedimento affronta, pertanto, i temi del coordinamento della finanza pubblica e dell'armonizzazione dei sistemi contabili, secondo principi di trasparenza e verificabilità della spesa, nonché di consapevole programmazione degli obiettivi di finanza pubblica. A suo giudizio si prosegue, in tal modo, la riforma del bilancio, già avviata sin dall'avvio della legislatura, nella direzione di una sempre più marcata trasformazione verso il bilancio di cassa, considerando in particolare i rapporti tra la legislazione e il bilancio e le modalità di classificazione del bilancio e del rendiconto.

In questo contesto, osserva che il provvedimento in esame - rafforzando una tendenza di semplificazione procedurale e normativa, già intrapresa nell'anno passato con il decreto-legge n. 112 del 2008 e con l'impostazione di una manovra triennale - si pone nell'ambito di un programma più strutturale di alleggerimento dei vincoli legislativi sul bilancio, che contribuisca a ridurre l'ingorgo normativo e a consentire la regolazione delle politiche pubbliche in funzione dei risultati, affiancati da efficaci strumenti di indirizzo e controllo parlamentare. Rileva poi che tale riforma della contabilità pubblica, oltre ad essere puntualmente disciplinata dal provvedimento, è anche affidata ad una successiva legislazione delegata, per quanto riguarda soprattutto l'adeguamento dei sistemi contabili, le procedure di spesa in conto capitale, il completamento della riforma del bilancio dello Stato e la riforma del sistema dei controlli.

Per quanto riguarda i profili di più diretto interesse della XI Commissione, segnala, in particolare, l'articolo 10, comma 1, l'articolo 15, commi 6 e 8, e l'articolo 19, comma 3.

Al riguardo, ritiene anzitutto opportuno rilevare che, nell'ambito del nuovo ciclo della programmazione finanziaria, il citato articolo 10 attribuisce un particolare rilevo alla Decisione di finanza pubblica (DFP), ossia al provvedimento destinato a sostituire l'attuale Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF), con una serie di differenze che riguardano, oltre alla data di presentazione (spostata a ridosso della manovra di finanza pubblica, alla fine del mese di settembre), anche le procedure attuative ed il contenuto di merito: la DFP indica, infatti, le linee-guida di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica almeno per il triennio successivo; essa, inoltre, definisce - ai sensi del comma 1 dell'articolo 10 - gli obiettivi articolati per i «sottosettori» del conto delle amministrazioni pubbliche, relativi all'amministrazione centrale, all'amministrazione locale e agli enti di previdenza e aggiorna le previsioni per l'anno in corso. In tal senso, fa notare che si è previsto che il nuovo documento dettagli specificamente anche la situazione degli enti previdenziali, con ciò attribuendo ad essi un autonomo rilievo nella fase programmatoria e previsionale.

Segnala, poi, che anche l'articolo 15 prevede un ruolo specifico per gli enti di previdenza; ai sensi del comma 6 di tale articolo, infatti, essi trasmettono mensilmente al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato tutti gli incassi ed i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi sul territorio nazionale, mentre il comma 8 del medesimo articolo prevede che gli enti previdenziali privatizzati, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le autorità portuali, gli enti parco nazionale e gli altri enti pubblici, che inviano i flussi trimestrali di cassa e non sono ancora assoggettati ai meccanismi unitari di rilevazione delle spese, continuano a trasmettere al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati trimestrali della gestione di cassa dei loro bilanci entro il 20 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre del trimestre di riferimento.

Rileva, inoltre, che l'articolo 19, che interviene in materia di copertura finanziaria delle leggi, riproduce, con limitate modifiche, la disciplina relativa ai fondi speciali attualmente dettata dall'articolo 11-bis della legge n. 468 del 1978. In particolare, segnala che il comma 3 del medesimo articolo 19 prevede che le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se non corrispondono a disegni di legge già approvati da un ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale, non utilizzate entro l'anno cui si riferiscono, costituiscono economie di bilancio. Pur a fronte di tale regola generale, peraltro, tale comma prevede che gli importi di cui all'articolo 11, comma 3, lettera e) - che determinano l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego - non utilizzati al termine dell'esercizio, sono conservati nel conto dei residui fino alla sottoscrizione dei contratti di lavoro o all'emanazione dei relativi provvedimenti negoziali.

In conclusione, pur prendendo atto dei limitati profili di competenza della XI Commissione, ritiene opportuno sottolineare la significativa rilevanza che tale riforma assume per il sistema economico-finanziario nel suo complesso, anche nell'ottica di un contenimento e di una riqualificazione della spesa nonché di una «decongestione» delle procedure parlamentari connesse alla sessione di bilancio, che avranno luogo, comunque, attraverso la piena valorizzazione degli strumenti di controllo parlamentare in ordine ad una gestione sempre più flessibile della finanza pubblica. Per tali motivi, preannuncia sin d'ora l'intenzione di formulare una proposta di parere favorevole.

 

Giuliano CAZZOLA, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 15.30.

 


XICOMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

Mercoledì 28 ottobre 2009

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SEDE CONSULTIVA

 

 

Mercoledì 28 ottobre 2009.

 

Legge di contabilità e finanza pubblica.

C. 2555, approvato dal Senato e C. 659 D'Antona.

 (Parere alla V Commissione).

(Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole).

 

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta di ieri.

 

Silvano MOFFA, presidente, ricorda che nella seduta di ieri il relatore ha proposto di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

 

Giulio SANTAGATA (PD) fa anzitutto presente che il disegno di legge in titolo presenta una estrema complessità, che renderebbe opportuno che il Parlamento non si limitasse a «ratificare» scelte non pienamente meditate. Inoltre, pur precisando di condividere la parte del provvedimento in esame che sottopone gli enti previdenziali a procedure di trasparenza relative agli incassi e ai pagamenti effettuati, dichiara di non comprendere appieno il progetto di riforma che la maggioranza vuole portare avanti in materia di contabilità pubblica, soprattutto laddove nella proposta di legge in questione si fa riferimento ad una progressiva trasformazione del bilancio di competenza in bilancio di cassa.

Si dichiara, pertanto, preoccupato che tale riforma del bilancio nasconda in realtà la volontà di porre l'Esecutivo, in materia finanziaria, al riparo da eventuali forme di controllo del Parlamento, che risulterebbe sempre più emarginato nel processo di decisione di finanza pubblica - affidato ormai, tendenzialmente, alla discrezionalità del Governo - svolgendo un ruolo limitato all'approvazione del DFP, ossia del nuovo atto che sostituirà il documento di programmazione economico-finanziaria.

 

Teresio DELFINO (UdC), nel dichiarare di non poter giudicare negativamente provvedimenti che tendono ad operare una razionalizzazione ed una semplificazione delle discipline in materia di contabilità nazionale, preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore, riservandosi di esprimere una posizione più definita sul provvedimento nel prosieguo dell'esame, dopo averne approfondito gli aspetti più tecnici e complessi.

 

Massimiliano FEDRIGA (LNP), relatore, ritiene doveroso ringraziare tutti i deputati intervenuti nel dibattito per le importanti questioni poste, sulle quali ritiene che sia possibile continuare a discutere nel prosieguo dell'iter presso la Commissione di merito e in Assemblea, nell'auspicio che una proficua collaborazione tra maggioranza ed opposizione - soprattutto in ordine alle rilevanti problematiche sollevate dal deputato Santagata - possa condurre alla predisposizione di un testo il più possibile condiviso.

 

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

 

La seduta termina alle 15.45.

 

 


XIICOMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

Martedì 27 ottobre 2009

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SEDE CONSULTIVA

 

Martedì 27 ottobre 2009.

 

Legge di contabilità e finanza pubblica.

C. 2555, approvato dal Senato e C. 659 D'Antona.

 (Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

 

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

 

Lucio BARANI (PdL), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla V Commissione il prescritto parere sulle parti di competenza della proposta di legge n. 2555, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica», già approvata dal Senato e adottata come testo base dalla stessa Commissione bilancio, al quale risulta abbinata una ulteriore proposta di legge di iniziativa parlamentare.

Fa presente che il provvedimento in esame è un'articolata proposta di riforma della disciplina di contabilità nazionale, finalizzata - secondo la relazione illustrativa - ad adeguare il contesto normativo del governo della finanza pubblica al mutato assetto costituzionale dei rapporti tra lo Stato e gli enti territoriali e ai vincoli di bilancio derivanti dall'ordinamento comunitario, nonché ad introdurre strumenti di pianificazione e controllo della spesa, finalizzati a contenerne l'espansione.

La proposta di legge delinea una riforma della contabilità pubblica che, oltre ad essere puntualmente disciplinata dal provvedimento, è per alcuni temi affidata alla legislazione delegata, mediante la previsione di quattro diverse disposizioni di delega: adeguamento dei sistemi contabili, procedure di spesa in conto capitale, completamento della riforma del bilancio dello Stato e riforma del sistema dei controlli.

Proprio al fine di dar conto della progressiva attuazione della nuova disciplina, la proposta di legge, nei tre esercizi successivi alla sua entrata in vigore, prevede la presentazione al Parlamento di un Rapporto sullo stato di attuazione della riforma.

Nel quadro del generale principio del concorso da parte dei diversi soggetti rientranti nel perimetro istituzionale della Pubblica Amministrazione al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, la proposta di legge prevede una delega al Governo per l'armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche, ai fini dell'adozione di un unico piano dei conti integrato e di schemi di bilancio comuni, articolati per missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale comunitaria. A tali fini, è prevista l'istituzione del Comitato per i principi contabili delle amministrazioni pubbliche, che dovrà operare in reciproco raccordo con la Commissione tecnica paritetica per il federalismo fiscale, di cui alla legge n. 42 del 2009.

Tale provvedimento affronta, pertanto, i temi del coordinamento della finanza pubblica e dell'armonizzazione dei sistemi contabili, secondo principi di trasparenza e verificabilità della spesa, nonché di consapevole programmazione degli obiettivi di finanza pubblica.

Evidenzia, poi, gli strumenti della programmazione finanziaria indicati dalla proposta di legge che sono i seguenti:

relazione sull'economia e la finanza pubblica (ex RUEF), che il Governo presenta alle Camere entro il 15 aprile di ogni anno. La Relazione, già esistente nella prassi, contiene l'aggiornamento delle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica (conto economico della Pubblica Amministrazione e dei suoi sottosettori e saldo di cassa della P.A./fabbisogno) per l'anno in corso e il successivo biennio, alla luce dei consuntivi e della manovra approvata nell'anno precedente;

decisione di finanza pubblica (DFP), che il Governo presenta alle Camere entro il 20 settembre di ogni anno. È il documento di programmazione economico finanziaria, almeno triennale, sostitutivo del DPEF;

disegno di legge di stabilità (ex disegno di Legge finanziaria) e disegno di legge di bilancio, i quali sono presentati alle Camere entro il 15 ottobre di ciascun anno;

provvedimenti collegati alla legge di stabilità, il cui termine di presentazione continua ad essere il 15 novembre;

aggiornamento del Programma di stabilità, da presentare alla Commissione europea.

 

Rileva, quindi, che il disegno di legge di stabilità e il disegno di legge di bilancio sono i provvedimenti di cui consta la manovra triennale di finanza pubblica. In virtù della modifiche approvate dal Senato i provvedimenti collegati non sono più elencati tra i provvedimenti che compongono la manovra finanziaria. La decisione di finanza pubblica (DFP) può però indicare «eventuali provvedimenti collegati alla manovra».

La disciplina del DFP presenta talune novità rispetto all'attuale documento di programmazione, in particolare, si prevede che la DFP contenga l'esposizione dei dati tendenziali a legislazione vigente del conto economico della pubblica amministrazione, del saldo di cassa, e del debito, sia nel loro complesso, che ripartiti per i diversi sottosettori istituzionali in cui la Pubblica Amministrazione è articolata: amministrazione centrale, amministrazioni locali ed enti di previdenza.

Allo stesso modo, l'individuazione degli obiettivi programmatici della Pubblica Amministrazione e l'articolazione della manovra necessaria al conseguimento degli obiettivi deve essere esposta nel DFP dando evidenza all'apporto di ciascun settore istituzionale. In questo modo i diversi livelli di governo sono coinvolti in sede di elaborazione degli obiettivi programmatici, in vario modo. Nell'ambito di tale procedura è anche fissato il quadro di riferimento normativo del patto di stabilità interno, che riceverà attuazione con le norme di coordinamento contenute nella legge di stabilità.

Fa presente, inoltre, che per la spesa in conto capitale, l'individuazione da parte della DFP e della legge di stabilità della quota-obiettivo di indebitamento delle Amministrazioni territoriali viene definita sentita la Conferenza Unificata. Per quanto riguarda specificamente il patto di stabilità interno, la proposta di legge permette a ciascuna Regione - fermo restando l'obiettivo di finanza pubblica per essa complessivamente determinato - di adattare per gli enti locali del proprio territorio le regole e i vincoli finanziari fissati dalla legge nazionale, in base alle diverse situazioni. È inoltre previsto il richiamo al Patto di Convergenza delineato dalla legge delega di attuazione del federalismo fiscale, quale strumento di riferimento per l'effettiva realizzazione del coordinamento della finanza pubblica.

La legge di stabilità, contiene norme i cui effetti decorrono nel triennio considerato dal bilancio pluriennale, si presenta maggiormente caratterizzata nelle sue finalità di strumento volto alla correzione dei conti pubblici. Non sono infatti più incluse, rispetto alla disciplina ora vigente, le norme comportanti aumenti di spesa o riduzioni di entrata finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia: si mette così a regime la disciplina transitoria introdotta per l'esercizio finanziario 2009 dal decreto legge n. 112 del 2008.

Rileva che è poi prevista l'unificazione in una sola tabella del contenuto delle attuali tabelle D), E), ed F). Nella nuova tabella, strutturata per missioni e programmi, come tutto l'articolato della legge finanziaria relativo alla spesa, sono stabiliti gli importi delle autorizzazioni legislative di spesa da rifinanziare, definanziare, e rimodulare nel triennio di riferimento. In apposita tabella, sono poi determinate le autorizzazioni di spesa permanenti di carattere corrente (in sostanza, la attuale tabella C).

Il contenuto della legge viene infine ampliato alle norme di coordinamento della finanza pubblica finalizzate ad assicurare, per ciascun periodo triennale di manovra, il concorso dei differenti livelli di governo al raggiungimento degli obiettivi programmatici ed alla realizzazione del Patto di convergenza di cui alla legge n. 42 del 2009.

Osserva che rimane in capo alla legge di stabilità quanto già previsto dalla legge finanziaria in merito alla fissazione dei saldi finanziari (saldo netto da finanziare e livello massimo del ricorso al mercato), le variazioni di aliquote, l'importo massimo destinato al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, le norme recanti misure correttive delle leggi di spesa, le attuali tabelle A e B relative ai Fondi speciali, le altre regolazioni meramente quantitative ad essa rimesse, le norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa. Rimane il divieto di norme di delega.

Fa presente che il disegno di legge di stabilità è poi accompagnato da una Nota tecnica illustrativa la quale - includendo alcuni elementi dell'attuale Relazione previsionale e programmatica - costituisce documento di raccordo tra il disegno di legge di bilancio e il conto economico delle amministrazioni pubbliche. Per quanto concerne la disciplina sulla copertura finanziaria delle leggi, da un lato, è confermato l'attuale elenco delle modalità di copertura: utilizzo degli accantonamenti dei Fondi speciali, riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa e ricorso a nuove o maggiori entrate. A seguito delle modifiche approvate dal Senato, è confermato il vigente divieto di coprire nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo di proventi derivanti da entrate in conto capitale. È inoltre previsto il divieto di copertura con entrate non ricorrenti.

Rileva, poi, che non è invece più previsto nel provvedimento di legge in esame il vigente obbligo di copertura degli oneri correnti della legge finanziaria contenuto nell'articolo 11, comma 5, legge n. 468 del 1978, venendo così in sostanza permessa una impostazione della manovra con il solo vincolo del miglioramento del saldo complessivo e dunque la possibilità di attingere all'eventuale miglioramento del risparmio pubblico.

All'interno della disciplina sulla copertura finanziaria delle leggi, è previsto (con ciò parzialmente innovando rispetto alla disciplina di cui all'articolo 11-ter, comma 7, legge n. 468 del 1978) che ciascuna legge di spesa contenga al suo interno una clausola di salvaguardia automatica per la compensazione degli effetti finanziari che eccedano le previsioni di spesa in essa contenute.

Per le leggi di delega, la proposta di legge prevede - sia pure con alcune specificazioni - il principio per cui la copertura degli oneri derivanti dai decreti legislativi attuativi deve essere individuata dalla legge di delega. È inoltre previsto l'obbligo di relazione tecnica, non solo sui disegni di legge del Governo e sugli emendamenti governativi onerosi, ma anche sugli emendamenti onerosi del Relatore del provvedimento, nonché l'obbligo di aggiornare la relazione tecnica all'atto del passaggio parlamentare. La relazione deve anche contenere un prospetto riepilogativo degli effetti della disposizione su saldo netto da finanziare, indebitamento netto e fabbisogno.

Fa presente, inoltre, che la proposta di legge prevede nuove misure volte ad implementare il controllo sulla spesa e sugli andamenti di finanza pubblica. Per ciò che attiene al controllo parlamentare, nel corso dell'esame al Senato è stata introdotta l'istituzione di una Commissione parlamentare per la trasparenza dei conti pubblici, composta da venti componenti designati dai Presidenti delle due Camere. La Commissione, che svolge un ruolo di supporto alle Commissioni bilancio dei due rami del Parlamento, esprime indirizzi e criteri di metodo per la redazione dei documenti governativi di finanza pubblica, al fine di renderne le informazioni omogenee e confrontabili nel tempo.

Si stabilisce, poi, il principio dell'accesso da parte della Camera e del Senato a tutte le banche dati rilevanti per la finanza pubblica e la creazione di una struttura unica di supporto tecnico per il controllo parlamentare. In conseguenza di tale complessivo riassetto, è prevista l'abrogazione della legge nazionale di contabilità (legge n. 468 del 1978), nonché una delega al Governo per la redazione di un Testo Unico delle leggi in materia di contabilità di Stato e di tesoreria.

Per quanto concerne lo specifico ambito di competenza della Commissione, segnala, in particolare, il comma 5 dell'articolo 2, che prevede l'istituzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, del Comitato per i principi contabili delle Amministrazioni pubbliche, al quale affida è affidato il compito di predisporre i decreti legislativi di armonizzazione, che si compone di venticinque membri di cui uno nominato dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Le attività di monitoraggio e controllo dei conti pubblici sono state oggetto, negli ultimi anni, di significativi interventi di potenziamento, che oltre ad essere funzionali al programma di analisi e valutazione della spesa avviato nel 2007, sono stati finalizzati a migliorare, attraverso un rafforzamento dei sistemi informativi, la conoscenza sullo stato delle pubbliche amministrazioni, nonché a radicare nel contempo nell'attività amministrativa e nel medesimo sistema dei controlli i criteri di efficienza, efficacia ed economicità sottesi alla riclassificazione in senso funzionale del bilancio dello Stato.

Segnala, poi, che l'articolo 12 disciplina le informazioni che devono essere contenute nella Relazione sull'economia e la finanza pubblica (ex RUEF), in particolare il comma 2, stabilisce che, in apposita sezione, siano fornite le informazioni di dettaglio su consuntivi e previsioni dei conti dei principali comparti di spesa e in particolare fra gli altri protezione sociale e sanità.

Rileva, inoltre, che l'articolo 17 comma 2 prevede che sia assicurata la presenza di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze nei collegi di revisione o sindacali delle amministrazioni pubbliche non territoriali e, previa approvazione di apposite leggi regionali, nei collegi sindacali delle aziende sanitarie o ospedaliere e negli IRCCS tutto ciò al fine di assicurare ai sensi dell'articolo 117 il coordinamento della finanza pubblica nonché il monitoraggio della situazione economico-finanziaria del Servizio sanitario nazionale.

In conclusione, pur prendendo atto dei limitati profili di competenza della Commissione, ritiene opportuno sottolineare la significativa rilevanza che tale riforma assume per il sistema economico-finanziario nel suo complesso, anche nell'ottica di un contenimento e di una riqualificazione della spesa nonché di una «decongestione» delle procedure parlamentari connesse alla sessione di bilancio; tutto ciò evidenziato preannuncia sin d'ora l'intenzione di formulare un parere favorevole.

 

Anna Margherita MIOTTO (PD) chiede alla presidenza di dare disposizioni affinché sia messo in distribuzione l'eventuale parere espresso dalle regioni sul provvedimento in esame.

 

Giuseppe PALUMBO, presidente, assicura che la presidenza si farà carico della richiesta della collega Miotto. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.


XIICOMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

Mercoledì 28 ottobre 2009

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SEDE CONSULTIVA

 

Mercoledì 28 ottobre 2009.

 

Legge di contabilità e finanza pubblica.

C. 2555, approvato dal Senato e C. 659 D'Antona.

 (Parere alla V Commissione).

(Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole).

 

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 27 ottobre 2009.

 

Giuseppe PALUMBO, presidente, ricorda che, nella precedente seduta, è stata svolta la relazione.

 

Lucio BARANI (PdL), relatore, come preannunciato nella seduta di ieri, formula una proposta di parere favorevole.

 

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

 

 


XIVCOMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell’Unione europea)

Mercoledì 28 ottobre 2009

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SEDE CONSULTIVA

 

Mercoledì 28 ottobre 2009.

 

Legge di contabilità e finanza pubblica.

C. 2555, approvato dal Senato e C. 659 D'Antona.

 (Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

 

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

 

Mario PESCANTE, presidente, evidenzia con rammarico la ristrettezza dei tempi a disposizione della XIV Commissione per l'esame del provvedimento all'ordine del giorno, il cui esame in sede referente sarà concluso oggi stesso dalla Commissione Bilancio. Invita quindi il relatore ad illustrarne i contenuti.

 

Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, evidenzia che la proposta di legge in oggetto ridisegna il governo della finanza pubblica italiana e assume un notevole rilievo anche per la Commissione XIV in ragione dell'inserimento dell'Italia nell'Unione europea e nell'Unione economico-monetaria. In sostanza, la Commissione XIV è chiamata a valutare se l'assetto della finanza pubblica come delineato dalla proposta di legge risulti idoneo a garantire il rispetto degli obblighi comunitari in materia, anche con riferimento alle metodologie contabili adottate, di cui al regolamento sul sistema dei conti economici integrati (Sec95) (regolamento CE n. 2223/96) e alle procedure di mutua sorveglianza dei bilanci pubblici (regolamento CE n. 1466/97).

Con riferimento in primo luogo alle «strutture portanti» del nuovo assetto di finanza pubblica delineato dal provvedimento segnala che l'articolo 1, oltre a definire le disposizioni del provvedimento come principi fondamentali di finanza pubblica ai sensi degli articoli 117 e 119, rimette all'ISTAT, sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari, l'individuazione degli enti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche. L'articolo 2 reca una delega al Governo per l'armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche, ai fini dell'adozione di un unico piano dei conti integrato e di schemi di bilancio comuni, articolati per missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale comunitaria. L'articolo 8 dispone che la programmazione finanziaria debba concernere un periodo almeno triennale e, corrispondentemente, la manovra annuale di finanza pubblica dovrà articolarsi per il medesimo periodo temporale e individua gli strumenti della programmazione finanziaria nella relazione sull'economia e la finanza pubblica (ex RUEF), da presentare alle Camere entro il 15 aprile di ogni anno, con l'aggiornamento delle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica per l'anno in corso e il successivo biennio; la Decisione di finanza pubblica (DFP), da presentare alle Camere entro il 20 settembre di ogni anno, documento di programmazione, almeno triennale, sostitutivo del DPEF; il disegno di legge di stabilità (ex disegno di legge finanziaria) e il disegno di legge di bilancio, i quali sono presentati alle Camere entro il 15 ottobre di ciascun anno; i provvedimenti collegati alla legge di stabilità, il cui termine di presentazione continua ad essere il 15 novembre; l'Aggiornamento del Programma di stabilità, da presentare alla Commissione europea. L'articolo 10 reca il contenuto della DFP, che deve contenere l'esposizione dei dati tendenziali a legislazione vigente del conto economico della pubblica amministrazione, del saldo di cassa, e del debito, sia nel loro complesso, che ripartiti per i diversi sottosettori istituzionali in cui la pubblica amministrazione è articolata (amministrazione centrale, amministrazioni locali ed enti di previdenza).

Per quanto concerne più specificamente il coordinamento della finanza pubblica e degli enti territoriali ricorda che l'articolo 10, comma 4, prevede, nell'ambito della procedura di formazione della DFP, l'invio alla Conferenza Unificata Stato Regioni e autonomie locali, entro il 20 luglio, da parte dell'Esecutivo, delle Linee guida per la ripartizione degli obiettivi finanziari. Su tali linee la Conferenza esprime parere entro il 10 settembre. Le linee guida sono poi trasmesse alle Camere. Nell'ambito di tale procedura è anche fissato il quadro di riferimento normativo del patto di stabilità interno, che riceverà attuazione con le norme di coordinamento contenute nella legge di stabilità. È inoltre previsto, all'articolo 9, comma 2, il richiamo al Patto di Convergenza delineato dalla legge delega di attuazione del federalismo fiscale, quale strumento di riferimento per l'effettiva realizzazione del coordinamento della finanza pubblica.

La disciplina della legge di stabilità è invece contenuta all'articolo 11. La legge di stabilità deve contenere norme i cui effetti decorrono nel triennio considerato dal bilancio pluriennale e si presenta maggiormente caratterizzata nelle sue finalità di strumento volto alla correzione dei conti pubblici. Non sono infatti più incluse, rispetto alla disciplina ora vigente, le norme comportanti aumenti di spesa o riduzioni di entrata finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia: si mette così a regime la disciplina transitoria introdotta per l'esercizio finanziario 2009 dal decreto-legge n. 112/2008 e confermata per l'esercizio finanziario 2010 dal decreto-legge n. 78 del 2009.

Il contenuto della legge viene infine ampliato alle norme di coordinamento della finanza pubblica finalizzate ad assicurare, per ciascun periodo triennale di manovra, il concorso dei differenti livelli di governo al raggiungimento degli obiettivi programmatici ed alla realizzazione del Patto di convergenza di cui alla legge n. 42/2009.

Novità rilevanti sono presenti per il bilancio di previsione dello Stato, la cui disciplina di riforma si attuerà in più fasi. La proposta di legge infatti, da un lato mette a regime le innovazioni apportate al bilancio nel corso degli ultimi due esercizi finanziari, dall'altro delega il Governo (articolo 43) al completamento della riforma, prevedendo anche il graduale passaggio - attraverso un periodo transitorio di tre anni - da una redazione di tale documento, e degli altri documenti contabili, in termini di competenza e cassa, ad una redazione in termini di sola cassa. Per ciò che attiene alla parte della disciplina di immediata vigenza, l'articolo 22 conferma la riclassificazione del bilancio annuale di previsione dello Stato per missioni e programmi di spesa applicata dal 2008, innovando tuttavia rispetto all'attuale assetto in più punti: le unità di voto oggetto dell'approvazione parlamentare, per la spesa, non sono più le unità previsionali di base, ma sono i programmi, aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi strategici, rappresentati dalle Missioni. La realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa. Anche sul lato dell'entrata, le unità di voto vengono individuate ad un livello di aggregazione superiore, con riferimento alle tipologie dei cespiti. La proposta di legge porta inoltre a regime le novità introdotte in sede di formazione del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2009, prevedendo una ripartizione delle risorse appartenenti ai programmi tra quota non rimodulabile (corrispondente agli oneri inderogabili) e quota rimodulabile (nella quale rientrano le spese da fattore legislativo e di adeguamento al fabbisogno). Le spese da fattore legislativo sono rimodulabili. Si prevede che con il progetto di bilancio, per motivate esigenze, possano essere effettuate rimodulazioni all'interno di un programma o tra programmi di ciascuna missione relativamente alle dotazioni finanziarie da fattore legislativo. Resta il divieto di dequalificazione della spesa. Infine è disciplinato il bilancio pluriennale di previsione, che, elaborato per un periodo di tre anni e strutturato per missioni e programmi, è sia esposto a legislazione vigente, sia programmatico ed in sé incorpora gli effetti della legge di stabilità. Il bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere entrate ed eseguire spese.

Il disegno di legge di assestamento delle previsioni di bilancio diviene facoltativo ed eventuale.

In materia di copertura finanziaria delle leggi, l'articolo 18 conferma le attuali modalità di copertura: utilizzo degli accantonamenti dei Fondi speciali; riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa e ricorso a nuove o maggiori entrate. A seguito delle modifiche approvate dal Senato, è confermato il vigente divieto di coprire nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo di proventi derivanti da entrate in conto capitale. È inoltre previsto il divieto di copertura con entrate non ricorrenti.

Peraltro, all'articolo 11, non è più previsto nel provvedimento di legge in esame il vigente obbligo di copertura degli oneri correnti della legge finanziaria contenuto nell'articolo 11, comma 5, della legge n. 468/1978, venendo così in sostanza permessa una impostazione della manovra con il solo vincolo del miglioramento del saldo complessivo e dunque la possibilità di attingere all'eventuale miglioramento del risparmio pubblico.

All'interno della disciplina sulla copertura finanziaria delle leggi, è previsto, all'articolo 18 che ciascuna legge di spesa contenga al suo interno una clausola di salvaguardia automatica per la compensazione degli effetti finanziari che eccedano le previsioni di spesa in essa contenute.

È inoltre previsto l'obbligo di relazione tecnica, non solo sui disegni di legge del Governo e sugli emendamenti governativi onerosi, ma anche sugli emendamenti onerosi del Relatore del provvedimento, nonché l'obbligo di aggiornare la relazione tecnica all'atto del passaggio parlamentare. La relazione deve anche contenere un prospetto riepilogativo degli effetti della disposizione su saldo netto da finanziare, indebitamento netto e fabbisogno.

Con riferimento agli aspetti di più diretta competenza della Commissione XIV, segnala che l'articolo 1 correttamente richiama le definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari per l'individuazione, da parte dell'ISTAT, degli enti riconducibili al settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche. Il richiamo si deve intendere al regolamento sul sistema dei conti economici integrati (Sec95) (regolamento n. 2223/96). In tal senso, si riprende la procedura introdotta dall'articolo 1, comma 5, della legge n. 311/2004 (legge finanziaria per il 2005) che rimette all'ISTAT la definizione annuale dell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato.

Meritevoli di attenzione sono poi le disposizioni in materia di aggiornamento del programma di stabilità dell'Italia, che, lo ricordo, gli articoli 3 e 4 articoli 3 e 4 del regolamento CE n. 1466/97 prevedono ai fini dell'attuazione del Patto di stabilità e crescita nell'ambito dell'Unione economico-monetaria. In particolare, in base a queste disposizioni comunitarie, l'aggiornamento deve essere presentato dai governi degli Stati partecipanti all'unione monetaria, alla Commissione e al Consiglio dell'Unione all'inizio di ogni anno, aggiornando quello dell'anno precedente. L'aggiornamento si pone l'obiettivo dell'attuazione interna del Patto di stabilità e crescita concorda in sede europea.

Ora l'articolo 8 della proposta di legge correttamente inserisce l'aggiornamento tra gli strumenti del ciclo di programmazione economica. Al successivo articolo 10, comma 5, viene però sostanzialmente confermata l'attuale disciplina in materia recata dall'articolo 3, comma 4-bis della legge n. 468/1978, introdotto dalla legge n. 203/1999, la quale prevede, in occasione della presentazione agli organismi comunitari dell'aggiornamento, la trasmissione al Parlamento di una nota informativa che contenga «attraverso un adeguato corredo documentativo, le eventuali nuove previsioni degli indicatori macroeconomici e dei saldi di finanza pubblica che si discostino da quelle contenute nel documento di programmazione economico-finanziaria precedentemente approvato». Nella prassi la disposizione è stata interpretata nel senso di un obbligo di predisposizione della nota solo in caso di significativi mutamenti nella situazione macroeconomica e di finanza pubblica e, in concreto, la nota è stata trasmessa alle Camere solo nell'anno 2009.

Al riguardo, segnala quindi in primo luogo, che, dal punto di vista formale, potrebbe risultare opportuno riformulare l'articolo 8, comma 1, lettera f), nel senso di specificare che l'aggiornamento viene presentato non solo alla Commissione europea ma anche al Consiglio dei ministri dell'Unione europea, in termini così più coerenti con l'articolo 3 del regolamento CE n. 1466/1997, Inoltre, ricorda che in più occasioni il Consiglio dei ministri dell'Unione europea, nell'esprimere il parere sull'aggiornamento del programma di stabilità, ha osservato che questo, pur contenendo l'entità delle manovre correttive da porre in essere, non forniva «indicazioni sulla loro composizione» (si veda, ad esempio, il parere del 12 marzo 2008). L'articolo 10, comma 5, in proposito, prevede l'indicazione degli interventi di massima di realizzazione dell'aggiornamento solo nella Relazione sull'economia e la finanza pubblica, e quindi successivamente all'espressione del parere delle autorità comunitarie. In tal senso, potrebbe essere valutata l'opportunità di specificare meglio già il contenuto dell'aggiornamento.

Segnala infine che, in molti Stati membri dell'Unione europea (come Francia e Germania) è previsto un esame parlamentare dell'aggiornamento del programma di stabilità. In tal senso si potrebbe valutare l'opportunità di modificare la proposta di legge nel senso di prevedere non solo l'obbligo della trasmissione dell'aggiornamento (che anche nella proposta di legge rimane, come sopra rilevato, eventuale) ma anche dell'esame da parte delle Commissioni parlamentari competenti.

Segnala poi che la proposta di legge non appare prendere in considerazione gli attuali sviluppi della strategia di Lisbona. Come è noto, infatti, a partire dal 2005, l'UE si è dotata di un nuovo modello di governance economica dell'UE e della strategia di Lisbona, mediante la combinazione e l'integrazione degli strumenti e procedure per il coordinamento delle politiche economiche e dell'occupazione già previsti dal Trattato che istituisce la Comunità europea (TCE). Il modello è articolato in una successione di fasi, che vedono l'approvazione, da parte delle autorità comunitarie delle linee guida elaborate a livello nazionale.

In particolare, il ciclo di governance, di durata triennale, è articolato nelle seguenti fasi:

presentazione di relazione strategica della Commissione, sulla base della quale il Consiglio europeo di primavera definisce gli orientamenti politici per le dimensioni economica, sociale e ambientale della strategia;

in coerenza con le conclusioni del Consiglio europeo e sulla base delle proposte della Commissione, il Consiglio adotta le linee direttrici integrate per la crescita e l'occupazione, contenenti i grandi orientamenti per le politiche economiche e gli indirizzi di massima per l'occupazione (gli orientamenti integrati 2008-2010 sono stati formalmente adottati a luglio 2008);

in coerenza con le linee direttrici, gli Stati membri definiscono programmi di riforma nazionali di durata triennale (i primi programmi triennali, tra cui il Piano italiano per l'innovazione, la crescita e l'occupazione - PICO, sono stati adottati nell'autunno 2005 per il periodo 2006-2008. L'11 novembre 2008 l'Italia ha presentato il programma per il periodo 2008-2010;

in corrispondenza con i programmi nazionali, la Commissione presenta un programma comunitario di Lisbona, anch'esso di durata triennale, comprendente l'insieme delle azioni da intraprendere a livello comunitario (il primo programma è stato presentato nel gennaio 2006 per il periodo 2006-2008; a dicembre 2007 la Commissione ha presentato il programma relativo al periodo 2008-2010);

ogni anno in autunno, per tutta la durata del ciclo triennale, gli Stati membri presentano alla Commissione rapporti annuali sullo stato di attuazione dei programmi nazionali di riforma. Sulla base dell'analisi di tali documenti la Commissione predispone una relazione annuale destinata al Consiglio europeo di primavera che si pronuncia sui progressi compiuti e sugli eventuali adeguamenti delle linee direttrici integrate.

Il secondo ciclo triennale della strategia è stato avviato con l'adozione degli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione 2008-2010, i quali si articolano in una raccomandazione del Consiglio del 14 maggio 2008 relativa agli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità (2008-2010) (2008/390/CE) e in una decisione del Consiglio del 15 luglio 2008 sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (2008/618/CE).

Anche a questo proposito potrebbe pertanto risultare opportuno inserire, nei documenti di finanza pubblica previsti dal provvedimento un riferimento ai contenuti del Piano italiano per l'innovazione, la crescita e l'occupazione e alla sua implementazione a livello nazionale.

Conclusivamente, alla luce di quanto sopra esposto, ritiene che la Commissione XIV possa esprimere un parere favorevole sul provvedimento, inserendo nello stesso osservazioni volte ad invitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità di apportare al testo le modifiche sopra prospettate con riferimento all'aggiornamento del programma di stabilità e all'attuazione nazionale della strategia di Lisbona. In tal senso, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato).

 

Mario PESCANTE, presidente, tenuto conto del fatto che la V Commissione esaminerà gli emendamenti e concluderà l'esame del provvedimento questo pomeriggio stesso, propone di riconvocare la Commissione al termine delle votazioni pomeridiane in Assemblea, al fine di esprimere il parere di competenza in tempo utile.

 

La Commissione concorda.

 

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.


XIVCOMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell’Unione europea)

Mercoledì 28 ottobre 2009

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SEDE CONSULTIVA

 

Mercoledì 28 ottobre 2009.

 

Legge di contabilità e finanza pubblica.

C. 2555, approvato dal Senato e C. 659 D'Antona.

 (Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

 

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta odierna.

 

Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, illustra i contenuti della proposta di parere formulata nella seduta odierna.

 

Enrico FARINONE (PD) sottolinea l'importanza del provvedimento, che meriterebbe ben altro approfondimento e che peraltro la XIV Commissione esamina in un testo che sarà molto probabilmente oggetto di modifiche da parte della V Commissione.

Come già avvenuto in altre occasioni, la Commissione non è messa nelle condizioni di svolgere il proprio lavoro, né sembrano esservi motivi di particolare urgenza che giustifichino un iter così accelerato del provvedimento. Per questo motivo - pur nel rispetto della Commissione e del lavoro svolto dal relatore - dichiara a nome del gruppo del PD che non parteciperà alla votazione odierna.

Antonio RAZZI (IdV) riterrebbe opportuno che la prima delle osservazioni formulate nella proposta di parere del relatore fosse espressa nella forma di una condizione.

Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, alla luce delle competenze della XIV Commissione, non ritiene accoglibile la richiesta del collega Razzi.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nicola FORMICHELLA (PdL), pur rendendosi conto della limitatezza dei tempi a disposizione, sottolineata dal collega Farinone, osserva come la Commissione sia comunque riuscita, in poche ore, a produrre un risultato positivo, elaborando un parere articolato che potrà essere recepito dalla Commissione di merito. Preannuncia pertanto il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Antonio RAZZI (IdV) preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

 

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore (vedi allegato).

 

La seduta termina alle 18.15.


ALLEGATO

 

Legge di contabilità e finanza pubblica

(C. 2555, approvato dal Senato).

 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

 

La XIV Commissione,

esaminata la proposta di legge di contabilità e finanza pubblica, C 2555;

tenuto conto che il coordinamento delle politiche economiche costituisce, ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 del Trattato istitutivo della Comunità europea, uno degli strumenti fondamentali per il conseguimento degli obiettivi del processo di integrazione europea;

rilevato che, a partire dal 2005, l'Unione europea si è dotata di un ciclo di governance economica triennale, strettamente connesso alla Strategia di Lisbona, che si fonda sulle linee direttrici integrate per la crescita e l'occupazione, contenenti i grandi orientamenti per le politiche economiche e gli indirizzi di massima per l'occupazione;

considerato, altresì, che in coerenza con le linee direttrici, gli Stati membri definiscono programmi di riforma nazionali di durata triennale e riferiscono annualmente alla Commissione europea in merito alla relativa attuazione;

tenuto conto della disciplina del Patto di stabilità e crescita di cui ai regolamenti del Consiglio n. 1466/97 e 1467/97 del 7 luglio 1997 e successive modificazioni ed, in particolare, dell'obbligo per gli Stati che hanno adottato la moneta unica di presentare annualmente un Programma di stabilità;

sottolineata, l'esigenza che il ciclo di programmazione degli obiettivi di finanza pubblica e gli strumenti di attuazione previsti dalla proposta di legge in esame siano pienamente coerenti con gli obiettivi e i parametri fissati dall'Unione europea nell'ambito del coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri e in applicazione della disciplina del Patto di Stabilità e crescita;

rilevata, conseguentemente, la necessità che le Camere siano pienamente e tempestivamente coinvolte nella predisposizione del programma di stabilità e dei relativi aggiornamenti annuali nonché del programma nazionale di riforma e delle relazioni annuali di attuazione;

rilevato che il disegno di legge comunitaria 2009, nel testo approvato dalla Camera in prima lettura, già reca una specifica disciplina volta ad assicurare che il programma nazionale di riforma per l'attuazione della Strategia di Lisbona sia sottoposto alle Camere prima della trasmissione alle Istituzioni dell'UE,

esprime

 

PARERE FAVOREVOLE

 

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che la Decisione di finanza pubblica, di cui all'articolo 10 della proposta di legge in esame, deve essere coerente con gli obiettivi fissati dalle Linee direttrici integrate per la crescita e l'occupazione adottate dall'Unione europea, nonché con i programmi nazionali di riforma per l'attuazione in Italia della Strategia di Lisbona;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere l'obbligo per il Governo di sottoporre all'esame delle Commissioni parlamentari competenti, prima della trasmissione alla Commissione europea, l'aggiornamento annuale del programma di stabilità, specificando altresì nella disposizione che lo stesso deve contenere anche indicazioni di massima in ordine alla composizione degli interventi di finanza pubblica;

c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare l'articolo 8, comma 1, lettera f), nel senso di specificare che l'aggiornamento viene presentato non solo alla Commissione europea ma anche al Consiglio dei ministri dell'Unione europea, in termini così più coerenti con l'articolo 3 del regolamento CE n. 1466/1997.

 


COMMISSIONE QUESTIONI REGIONALI

 

Mercoledì 28 ottobre 2009

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SEDE CONSULTIVA

 

Mercoledì 28 ottobre 2009.

 

Legge di contabilità e finanza pubblica.

C. 2555, approvato dal Senato e C. 659 D'Antona.

 (Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni)

 

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

 

Il deputato Remigio CERONI (PdL), relatore, riferisce sulla proposta di legge di iniziativa parlamentare C. 2555, «Legge di contabilità e finanza pubblica» approvata in prima lettura dal Senato il 24 giugno 2009. Essa contiene un'articolata proposta di riforma della disciplina di contabilità nazionale, finalizzata - secondo la relazione illustrativa - ad adeguare il contesto normativo del governo della finanza pubblica al mutato assetto costituzionale dei rapporti tra lo Stato e gli enti territoriali e ai vincoli di bilancio derivanti dall'ordinamento comunitario, nonché ad introdurre strumenti di pianificazione e controllo della spesa, finalizzati a contenerne l'espansione.

Sottolinea come la proposta di legge delinei una riforma della contabilità pubblica che, oltre ad essere puntualmente disciplinata dal provvedimento, è per alcuni temi affidata alla legislazione delegata, mediante la previsione di quattro diverse disposizioni di delega: adeguamento dei sistemi contabili, procedure di spesa in conto capitale, completamento della riforma del bilancio dello Stato e riforma del sistema dei controlli. Proprio al fine di dar conto della progressiva attuazione della nuova disciplina, la proposta di legge, nei tre esercizi successivi alla sua entrata in vigore, prevede la presentazione al Parlamento di un Rapporto sullo stato di attuazione della riforma.

In particolare, la proposta di legge in esame stabilisce che, nel quadro del principio generale del concorso da parte dei diversi soggetti rientranti nel perimetro istituzionale della pubblica amministrazione al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, le norme recate dalla proposta di legge e dai relativi decreti legislativi, al pari di quelle di attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge n.42/2009, costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117 e 119 della Costituzione, e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, fermo restando quanto disposto, per le regioni e le province autonome, dai rispettivi statuti speciali.

Fa notare che l'ambito di applicazione del progetto di riforma è rappresentato dalle amministrazioni pubbliche inserite nell'elenco redatto annualmente entro luglio dall'ISTAT, sulla base dei regolamenti comunitari. Tali amministrazioni sono tenute a concorrere al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, sulla base dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica, condividendone la responsabilità.

Precisa che la proposta di legge in esame stabilisce che la programmazione finanziaria debba concernere un periodo almeno triennale e, corrispondentemente, la manovra annuale di finanza pubblica dovrà articolarsi per il medesimo periodo temporale. Rileva quindi che gli strumenti della programmazione finanziaria indicati nella proposta di legge sono: la Relazione sull'economia e la finanza pubblica (ex RUEF), che il Governo presenta alle Camere entro il 15 aprile di ogni anno; la Decisione di finanza pubblica (DFP), che il Governo presenta alle Camere entro il 20 settembre di ogni anno: si tratta del documento di programmazione economico finanziaria, almeno triennale, sostitutivo del DPEF; il disegno di legge di stabilità (ex disegno di legge finanziaria) e disegno di legge di bilancio, i quali sono presentati alle Camere entro il 15 ottobre di ciascun anno; i provvedimenti collegati alla legge di stabilità, il cui termine di presentazione continua ad essere il 15 novembre; l'aggiornamento del Programma di stabilità, da presentare alla Commissione europea.

Con particolare riferimento al coordinamento con la finanza degli enti territoriali, la proposta di legge prevede che le regioni e gli enti locali determinano gli obiettivi dei propri bilanci annuali e pluriennali in coerenza con gli obiettivi programmatici risultanti dalla Decisione di finanza pubblica: gli strumenti per il coordinamento della finanza pubblica devono essere individuati in sede di attuazione del federalismo fiscale «in coerenza con i princìpi» stabiliti dalla proposta di legge. Si prevede altresì che il coordinamento della finanza pubblica, con riferimento agli enti territoriali, si realizza con le modalità e le procedure, nonché attraverso gli strumenti previsti dal Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Fa notare come sul medesimo tema del coordinamento con la finanza pubblica interviene anche l'articolo 17 della legge n. 42, il quale stabilisce una serie di criteri direttivi della delega legislativa ivi prevista con riguardo specifico al coordinamento e alla disciplina fiscale dei vari livelli di governo. L'articolo 18 della medesima legge individua inoltre il nuovo strumento del Patto di convergenza, attribuendo al Governo il compito di proporre - nell'ambito del disegno di legge finanziaria, previo confronto e valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata e coerentemente con gli obiettivi programmatici fissati nel DPEF - norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a realizzare l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo, nonché un percorso di convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali degli enti locali; vanno altresì stabiliti, per ciascun livello di governo territoriale, il livello programmato dei saldi da rispettare, le modalità di ricorso al debito nonché l'obiettivo programmato della pressione fiscale complessiva, nel rispetto dell'autonomia tributaria delle regioni e degli enti locali.

Ritiene pertanto opportuno meglio coordinare la disciplina del cosiddetto Patto di convergenza con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria e di attuazione della manovra di finanza pubblica definiti nella proposta di legge in esame.

Precisa poi, per quanto riguarda specificamente il patto di stabilità interno, che la proposta di legge stabilisce che il quadro di riferimento normativo per tale patto - che deve essere caratterizzato da stabilità, coerenza, conformità ai parametri europei e rispetto dell'autonomia gestionale degli enti - deve essere definito nell'ambito della procedura di cui all'articolo 10, comma 4, che prevede l'invio da parte del Governo alla Conferenza unificata delle linee guida per la ripartizione degli obiettivi programmatici tra i livelli di governo da stabilire nell'ambito della Decisione di finanza pubblica. Le regioni, fermo restando l'obiettivo di finanza pubblica complessivamente determinato in applicazione del Patto di stabilità interno vigente, possono adattare per gli enti locali del proprio territorio le regole e i vincoli di finanza pubblica fissati dalla legge nazionale, in relazione alle diversità delle situazioni finanziarie ed economiche delle regioni stesse; esse sono inoltre chiamate a coordinare la procedura di ripartizione della quota di indebitamento per la spesa in conto capitale dei comuni e delle province, anche al fine di consentire lo scambio di tale quota tra uno o più enti locali della regione, ai fini dell'ottimizzazione della distribuzione territoriale e temporale della spesa in conto capitale.

Al riguardo, ricorda che i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c), della legge n. 42 del 2009 prevedono l'introduzione di una disciplina analoga a quella testè illustrata, diretta ad attribuire alle regioni uno specifico ruolo di coordinamento a garanzia del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, in base al quale esse, previa concertazione con gli enti locali ricadenti nel proprio territorio regionale, possono adattare le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, differenziando le regole di evoluzione dei flussi finanziari dei singoli enti in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti nelle singole regioni.

Fa inoltre presente che le disposizioni del titolo IV (artt. 13-17), relative al monitoraggio dei conti pubblici, costituiscono attuazione dell'articolo 117, primo comma, secondo comma, lettera r), e terzo comma della Costituzione.

Ciò premesso, e in considerazione dei profili di competenza della Commissione, fa presente che il provvedimento rientra nell'ambito della materia «sistema contabile dello Stato», affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione e alla materia «coordinamento della finanza pubblica «, rimessa alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Dichiara poi che viene altresì in rilievo la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» (articolo 117, secondo comma, lettera g), Cost.) e «coordinamento informatico statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale» (articolo 117, secondo comma, lettera r), Cost.).

Segnala, infine, che l'articolo 17, comma 2, al fine di assicurare, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, il coordinamento della finanza pubblica nonché il monitoraggio della situazione economico-finanziaria del Servizio sanitario nazionale, rimette alle leggi delle regioni e delle province autonome la disciplina della composizione numerica e dei requisiti professionali del collegio sindacale delle aziende sanitarie, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero-universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico, assicurando comunque, ove non già previsto dalla normativa vigente, la presenza di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze.

A tale proposito ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 270 del 2005, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 288 del 2003, nella parte in cui determinava le modalità di designazione dei 5 membri del collegio sindacale degli IRCCS trasformati in fondazioni, prevedendo la designazione di due membri dalla regione, di uno dal Ministro dell'economia e delle finanze di uno dal Ministro della salute e di uno dall'organismo di rappresentanza delle autonomie locali. Nella richiamata sentenza la Consulta ha rilevato che la intervenuta modificazione del Titolo V della Costituzione, ed in particolare il riconoscimento di una competenza legislativa di tipo concorrente delle Regioni sia in tema di «ricerca scientifica» che di «tutela della salute», non legittima ulteriormente una presenza obbligatoria per legge di rappresentanti ministeriali in ordinari organi di gestione o di controllo di enti pubblici che non appartengono più all'area degli enti statali.

Conclude esprimendo quindi un orientamento favorevole sulla proposta di legge nel cui ambito andrebbe comunque valutato, alla luce della richiamata giurisprudenza costituzionale, l'articolo 17, comma 2, nella parte in cui prevede la presenza obbligatoria di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze nel collegio sindacale delle aziende sanitarie e ospedaliere e degli IRCCS.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizione (vedi allegato 3).

 

Il deputato Mario PEPE (PD) fa notare come con la proposta di legge in esame si metta ordine ai flussi finanziari. Ritiene però che quanto previsto da tale proposta debba essere coordinato con le disposizioni della legge sul federalismo fiscale e dei relativi decreti attuativi. Considerato poi che il sistema delle autonomie territoriali rende più complessa la gestione della finanza pubblica in quanto crea indebitamento, andrebbe attentamente monitorato tale sistema magari prevedendo che la relazione sull'economia e finanza pubblica contenga anche un puntuale rendiconto conseguiti dalle autonomie territoriali nell'anno precedente. Esprime quindi perplessità sulle disposizioni della proposta di legge che prevedono l'istituzione di ulteriori comitati e commissioni con conseguente incremento della spesa pubblica. Conclude evidenziando la necessità di coinvolgere nel Patto di stabilità il sistema delle autonomie territoriali in virtù della incidenza che tale Patto è destinato ad avere sulle stesse.

 

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) esprime preoccupazione sul possibile ridimensionamento della portata della legge sul federalismo fiscale a seguito della entrata in vigore del provvedimento in esame. Fa comunque notare come gli ultimi segnali provenienti dalla Commissione di merito, impegnata a esaminare gli emendamenti al provvedimento in questione, portino a contenere tale preoccupazione. Alla luce di tale contesto esprime un orientamento favorevole sul provvedimento in esame.

 

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) propone al relatore di inserire nella proposta di parere un'ulteriore condizione in ordine al coordinamento che il provvedimento deve necessariamente avere con la legge n. 42 del 2009.

 

Il deputato Remigio CERONI (PdL), relatore, tenuto conto delle osservazioni emerse nel corso del dibattito, formula una nuova proposta di parere con condizioni (vedi allegato 4).

 

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole con condizioni, come riformulata dal relatore.


ALLEGATO

 

Legge di contabilità e finanza pubblica

(C. 2555, approvata dal Senato).

 

PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DAL RELATORE

 

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminata la proposta di legge di iniziativa parlamentare C. 2555 «Legge di contabilità e finanza pubblica» approvata in prima lettura dal Senato il 24 giugno 2009;

considerato che il provvedimento reca un'articolata proposta di riforma della disciplina di contabilità nazionale, finalizzata ad adeguare il contesto normativo del governo della finanza pubblica al mutato assetto costituzionale dei rapporti tra lo Stato e gli enti territoriali e ai vincoli di bilancio derivanti dall'ordinamento comunitario, nonché ad introdurre strumenti di pianificazione e controllo della spesa finalizzati a contenerne l'espansione;

considerato che le norme recate dalla proposta di legge e dai relativi decreti legislativi, al pari di quelle di attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117 e 119 della Costituzione, e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, fermo restando quanto disposto, per le regioni e le province autonome, dai rispettivi statuti speciali;

valutato positivamente l'impianto della riforma della disciplina di contabilità nazionale anche relativamente ai principi del coordinamento con la finanza pubblica degli enti territoriali ivi previsti;

rilevata comunque l'opportunità di coordinare meglio le disposizioni della proposta di legge in materia di armonizzazione con la finanza pubblica degli enti territoriali con le norme della legge 5 maggio 2009, n. 42 che intervengono sul medesimo tema;

ritenuto che:

il provvedimento afferisce, in primo luogo, alle materie «sistema contabile dello Stato», affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, e «coordinamento della finanza pubblica», rimessa alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

esso richiama altresì la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» (articolo 117, secondo comma, lett. g), Cost.) e «coordinamento informatico statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale» (articolo 117, secondo comma, lettera r), Cost.);

valutato l'articolo 17, comma 2, che, al fine di assicurare, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, il coordinamento della finanza pubblica nonché il monitoraggio della situazione economico-finanziaria del Servizio sanitario nazionale, rimette alle leggi delle regioni e delle province autonome la disciplina della composizione numerica e dei requisiti professionali del collegio sindacale delle aziende sanitarie, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero-universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico, assicurando comunque, ove non già previsto dalla normativa vigente, la presenza di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

considerato che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 270 del 2005, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 288 del 2003, nella parte in cui determinava le modalità di designazione dei 5 membri del collegio sindacale degli IRCCS trasformati in fondazioni, stabilendo che la competenza legislativa concorrente in materia di «tutela della salute» e di «ricerca scientifica» non legittima ulteriormente una presenza obbligatoria per legge di rappresentanti ministeriali in ordinari organi di gestione o di controllo di enti pubblici che non appartengono più all'area degli enti statali;

esprime

 

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

1)            sia soppresso il comma 2 dell'articolo 17 nella parte in cui prevede la presenza di un membro del Ministero dell'economia nei collegi sindacali degli IRCSS di diritto pubblico.

 

 

 

 

 ALLEGATO

 

Legge di contabilità e finanza pubblica

(C. 2555, approvata dal Senato).

 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

 

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminata la proposta di legge di C. 2555 «Legge di contabilità e finanza pubblica» approvata in prima lettura dal Senato il 24 giugno 2009;

considerato che il provvedimento reca un'articolata proposta di riforma della disciplina di contabilità nazionale, finalizzata ad adeguare il contesto normativo del governo della finanza pubblica al mutato assetto costituzionale dei rapporti tra lo Stato e gli enti territoriali e ai vincoli di bilancio derivanti dall'ordinamento comunitario, nonché ad introdurre strumenti di pianificazione e controllo della spesa finalizzati a contenerne l'espansione;

considerato che le norme recate dalla proposta di legge e dai relativi decreti legislativi, al pari di quelle di attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117 e 119 della Costituzione, e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, fermo restando quanto disposto, per le regioni e le province autonome, dai rispettivi statuti speciali;

valutato positivamente l'impianto della riforma della disciplina di contabilità nazionale anche relativamente ai principi del coordinamento con la finanza pubblica degli enti territoriali ivi previsti;

rilevata comunque l'opportunità di coordinare meglio le disposizioni della proposta di legge in materia di armonizzazione con la finanza pubblica degli enti territoriali con le norme della legge 5 maggio 2009, n. 42 che intervengono sul medesimo tema;

ritenuto che:

il provvedimento afferisce, in primo luogo, alle materie «sistema contabile dello Stato», affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, e «coordinamento della finanza pubblica», rimessa alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

esso richiama altresì la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» (articolo 117, secondo comma, lett. g), Cost.) e «coordinamento informatico statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale» (articolo 117, secondo comma, lettera r), Cost.);

valutato l'articolo 17, comma 2, che, al fine di assicurare, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, il coordinamento della finanza pubblica nonché il monitoraggio della situazione economico-finanziaria del Servizio sanitario nazionale, rimette alle leggi delle regioni e delle province autonome la disciplina della composizione numerica e dei requisiti professionali del collegio sindacale delle aziende sanitarie, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero-universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico, assicurando comunque, ove non già previsto dalla normativa vigente, la presenza di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

considerato che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 270 del 2005, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 288 del 2003, nella parte in cui determinava le modalità di designazione dei 5 membri del collegio sindacale degli IRCCS trasformati in fondazioni, stabilendo che la competenza legislativa concorrente in materia di «tutela della salute» e di «ricerca scientifica» non legittima ulteriormente una presenza obbligatoria per legge di rappresentanti ministeriali in ordinari organi di gestione o di controllo di enti pubblici che non appartengono più all'area degli enti statali;

esprime

 

PARERE FAVOREVOLE

 

con le seguenti condizioni:

1) le disposizioni della proposta di legge siano coordinate con la legge 5 maggio 2009, n. 42, con particolare riferimento ai costi standard e al Patto di convergenza;

2) si preveda che la relazione sull'economia e finanza pubblica contenga anche un puntuale rendiconto degli obiettivi conseguiti dalle autonomie territoriali nell'anno precedente;

3) sia soppresso il comma 2 dell'articolo 17 nella parte in cui prevede la presenza di un membro del Ministero dell'economia nei collegi sindacali degli IRCSS di diritto pubblico.


Esame in sede referente

 


 

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

Mercoledì 29 luglio  2009

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SEDE REFERENTE

Mercoledì 29 luglio 2009.

 

Legge di contabilità e finanza pubblica.

C. 2555, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

 

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

 

Antonio LEONE (PdL), relatore, segnala, preliminarmente, che la revisione della disciplina di finanza pubblica costituisce una questione politica di prima grandezza, che ha impegnato a fondo tutti i Parlamenti ed i Governi in un incessante quanto intenso dibattito nelle precedenti legislature, che nondimeno è rimasto senza esito.

Ricorda, infatti, che la legge di contabilità generale dello Stato, la legge n. 468 del 1978, pur avendo svolto un buon servizio al Paese per oltre trent'anni, appare oggi finalmente giunta al capolinea. Ritiene che questo sia il messaggio più importante del testo approvato dal Senato, che non prevede più una semplice revisione, ma una nuova legge. In proposito, osserva che il lavoro svolto dal Senato appare approfondito e maturo e si è a tal punto sviluppato da divenire un processo irreversibile che, pertanto, sembra destinato a giungere finalmente al traguardo.

Dichiara, quindi, l'intenzione di incardinare il dibattito prima della pausa estiva, in modo da proseguire l'intenso lavoro istruttorio svolto al Senato senza soluzioni di continuità.

Nel segnalare che nella propria relazione intende offrire una prima ricognizione dell'importante e complesso testo trasmesso dal Senato, in modo da aprire la riflessione presso la Camera, che proseguirà alla riapertura dei lavori nel mese di settembre, fa presente che in questa sede intende comunque avanzare alcune proposte per lo svolgimento di alcune audizioni e per un iter del procedimento presso la Camera che sia al tempo stesso rapido e approfondito e che dia pieno spazio al possibile contributo migliorativo di questo ramo del Parlamento, attraverso un dialogo anche con il Senato, in modo da concludere l'esame nel mese di ottobre e offrire la possibilità di approvare definitivamente la legge, con una terza lettura, prima della conclusione della sessione di bilancio, possibilmente entro il mese di novembre. Ritiene, infatti, fondamentale che la legge entri in vigore in tempo utile per regolare interamente il nuovo ciclo di bilancio dall'inizio del prossimo esercizio finanziario.

Ricorda che il Senato ha coraggiosamente messo mano al cuore della questione e ha affrontato tutti i nodi di fondo lungo diverse direttrici. In particolare, il progetto di riforma affronta i temi del coordinamento della finanza pubblica e dell'armonizzazione dei sistemi contabili, secondo principi di trasparenza e controllabilità della spesa, della programmazione degli obiettivi di finanza pubblica e la riforma degli strumenti di governo dei conti pubblici e del proseguimento della riforma del bilancio nella direzione di una trasformazione verso il bilancio di cassa, considerando i rapporti tra legislazione e bilancio e le modalità di classificazione del bilancio e del rendiconto. La proposta prevede, inoltre, interventi volti a riformare la tesoreria degli enti pubblici e programmazione dei flussi di cassa, nonché il sistema dei controlli di ragioneria e del programma di analisi e valutazione della spesa.

Sottolinea, pertanto, che la Camera è chiamata ad esaminare un disegno di riforma assai approfondito e complesso, volto a riformare integralmente, come risulta sin dal titolo, la legge di contabilità e la disciplina di governo dei conti pubblici.

Preliminarmente all'avvio dell'esame del testo del Senato, ritiene necessaria una breve ricognizione dei problemi che si sono accumulati e ai quali una riforma della contabilità dello Stato della portata di quella trasmessa dal Senato non può non rispondere senza diventare un'occasione mancata.

A tale proposito, ritiene doveroso considerare i problemi di raccordo e di coerente integrazione della riforma con la legge delega n. 42 del 2009, in tema di federalismo fiscale, che è parallelamente in corso di attuazione e che costituisce la cornice in cui anche questa riforma deve coerentemente iscriversi.

Rileva, inoltre, la necessità di considerare ulteriori profili di raccordo con la legge delega n. 15 del 2009, in tema di riforma della pubblica amministrazione, con particolare riferimento ai profili inerenti la verifica e valutazione dei risultati e la relativa responsabilità dei dirigenti nella gestione dei programmi.

Quanto alla più recente evoluzione della disciplina contabile e alle linee di tendenza riscontrabili in tale evoluzione, osserva che il dibattito sull'eccesso di contenuti della legge finanziaria non si è mai sopito e ha accompagnato tutta l'esperienza di questa legge, trasferendosi solo per alcuni anni sul «collegato di sessione», che era a tutti gli effetti solo una controfigura che svolgeva le stesse identiche funzioni della legge finanziaria. Dopo la riforma del 1999, è stata eliminata la finzione del collegato di sessione, ma si è contemporaneamente esteso il perimetro della manovra agli obiettivi di sviluppo, includendovi quindi norme di spesa. Ciò ha determinato una prima forte estensione del contenuto della legge finanziaria. Negli anni successivi, con l'avvio del pieno funzionamento del sistema della moneta unica, si sono aggiunti fattori ulteriori di grande peso, che hanno accresciuto in senso qualitativo e non solo quantitativo la complessità delle questioni cui la legge finanziaria è stata chiamata a fare fronte.

Ritiene, infatti, che il punto di crisi del sistema non sia segnato dall'affollarsi di norme di spesa o micro norme, quanto piuttosto dall'accrescersi di un contenuto di grande e decisiva rilevanza politica, con alti requisiti di compatibilità finanziaria, che ha condotto, a partire dal 2001, all'uso sistematico dei maxiemendamenti e del voto di fiducia, dopo alcuni isolati precedenti.

Osserva che, secondo gli approfonditi studi svolti presso le Commissioni bilancio delle due Camere, il ricorso a questi strumenti nasce dal dispiegamento e dall'accumularsi dei fattori profondi di cambiamento istituzionale emersi nell'ultimo decennio, con particolare riferimento al parallelo estendersi e complicarsi dei rapporti sia verso l'Unione europea, sia verso le autonomie territoriali, e dal concentrarsi nella manovra di bilancio dei meccanismi di adattamento dell'intera legislazione statale che essi richiedono. L'approfondirsi della disciplina della contabilità europea ha richiesto, infatti, continui e complessi adeguamenti ordinamentali, destinati a rendere compatibili con le regole europee non solo gli obiettivi generali di finanza pubblica, ma anche gli obiettive specifici e le compatibilità delle maggiori politiche pubbliche. L'espansione del ruolo delle autonomie territoriali ha richiesto non solo di ridefinire ogni anno nella legge finanziaria le regole sempre più complesse del Patto di stabilità interno, a loro volta frutto di un laborioso processo di negoziazione tra livelli di governo, ma anche di regolare nella legge finanziaria i raccordi con le autonomie in ordine a numerose politiche pubbliche di impostazione nazionale o europea, ma con rilevanti quote di gestione decentrate sul territorio.

Gli studi svolti dalle due Commissioni bilancio in ambito parlamentare hanno perciò individuato le cause di un cambiamento profondo e qualitativo nell'ampliarsi di una sfera necessaria e propria della manovra di bilancio, che presentava vincoli ed esigenze di compatibilità così elevate da non consentire di lasciare al libero gioco dei voti sugli emendamenti parlamentari le decisioni in ordine alle colonne portanti del sistema dei rapporti con l'Unione europea e con le autonomie territoriali, ovvero i punti di equilibrio in ordine al controllo dei grandi flussi di spesa. Si è determinata, in tal modo, un'esplosione del sistema decisionale legato alla manovra di bilancio, che è divenuta gestibile solo attraverso procedure di emergenza, quali l'uso costante del voto di fiducia su maxiemendamenti, quali che fossero i governi e le maggioranze in essere. Il risultato è che il problema dell'ipertrofia della legge finanziaria si è elevato a tal punto da divenire una sorta di entropia della complessiva manovra di bilancio, che tende a comprendere tutti gli elementi utili e necessari al complessivo governo legislativo del sistema e alle misure necessarie da renderli compatibili e coerenti tra loro. Il tema della legge finanziaria e degli strumenti legislativi ad essa associati è dunque esploso con forza, come la maggiore questione legislativa del nostro Paese, che investe l'intero funzionamento del sistema delle fonti e di tutti i procedimenti di produzione normativa. Si sono così manifestati con tutta evidenza i limiti di un circuito decisionale della finanza pubblica che nonostante la previsione di stringenti vincoli incrociati di natura contenutistica e procedimentale non è infine più riuscito a garantire una procedura adeguata ad un dibattito parlamentare ordinato.

Rileva, infatti, che se vengono meno le condizioni di un dibattito parlamentare ordinato, viene anche meno la trasparenza delle procedure decisionali in ordine all'indirizzo politico-finanziario sotteso alle manovre di bilancio, con la conseguente difficoltà di garantire coerenza al complessivo processo di definizione delle priorità dell'indirizzo e di allocazione delle risorse finanziarie pubbliche. Negli ultimi anni si è così assistito a disegni di legge finanziaria approvati, senza che nessuna delle Commissioni bilancio dei due rami del Parlamento ne riuscisse non solo a terminare, ma neppure a svolgere compiutamente l'esame, mediante apposizione della questione di fiducia su maxiemendamenti fatti di uno, o al massimo tre articoli, composti da centinaia e a volte anche da un migliaio di commi.

L'abnorme ampliamento delle dimensioni e dei contenuti normativi della legge finanziaria si è manifestato anche attraverso la prassi, anch'essa invalsa negli ultimi anni, di affiancare al disegno di legge finanziaria uno o più decreti-legge collegati con gli stessi contenuti tipici, che sovrapponendosi temporalmente almeno in parte con quello dei disegni di legge finanziaria e di bilancio, hanno finito per rendere ancor più complessi e confusi i procedimenti parlamentari di esame delle manovre. Tutto ciò ha sistematicamente impedito un ordinato e regolare svolgimento del procedimento legislativo, determinando una vera e propria crisi della fondamentale funzione di controllo e di indirizzo sui documenti di bilancio da parte delle Assemblee dei due rami del Parlamento, stante l'impossibilità nella quale si sono trovate sovente le Camere di conoscere compiutamente il contenuto e gli effetti, non solo economici, delle norme di legge che si accingevano a votare.

In questo quadro, ritiene che abbia dato buoni risultati l'esperimento della legge finanziaria «snella» introdotta lo scorso anno, grazie alla diluizione della manovra in più decreti legge, a partire da un decreto-legge estivo che, all'immediato indomani delle elezioni, ha impostato una vasta manovra triennale sul doppio fronte dello sviluppo economico e degli obiettivi di rientro dal debito. In questo scenario si è incardinata senza soluzione di continuità la manovra di reazione alla crisi economico-finanziaria, che è tuttora in corso. La diluizione della manovra in una pluralità di provvedimenti legislativi e in un maggior arco temporale ha migliorato significativamente le condizioni del dibattito parlamentare e il complessivo processo decisionale rispetto al parossismo delle precedenti sessioni di bilancio.

Rileva, tuttavia, che la soluzione individuata, pur rivelandosi utile in via transitoria in attesa di una riforma, è stata gravosissima dal punto di vista del calendario dei lavori parlamentari, impegnando la maggior parte del tempo utile dell'intero anno parlamentare. Osserva, inoltre, che tale soluzione non affronta il nodo problematico rappresentato dalla necessità di rivedere ogni anno, diversamente da quanto avviene in tutti i Paesi europei, pressoché l'intero campo delle decisioni legislative relative alle questioni di carattere strategico, nell'ambito di una continua manovra di bilancio.

In questo contesto, segnala che la riforma della legge n. 468 del 1978 tocca dunque al fondo la questione legislativa, che è uno dei grandi problemi del nostro ordinamento e costituisce un'occasione irripetibile per puntare a delegificare i meccanismi che sono alla base dell'incessante ampliarsi di una legislazione di tipo alluvionale che si accumula non su questioni secondarie, come spesso si ritiene, ma su questioni cruciali e sulle maggiori politiche pubbliche. Ritiene che l'esperienza fin qui compiuta, anche quella più recente, obblighi a continuare a lavorare per introdurre la più ampia gamma di strumenti per una durevole, sostanziale e vasta delegificazione e semplificazione del processo decisionale.

A tal fine bisogna, a suo avviso, intervenire in modo incisivo, anche se graduale, sui fattori che sono alla base della crescita del volume della legislazione e della continua necessità di normazione primaria nel nostro Paese, in modo da ridisegnare il rapporto tra leggi e bilancio in tema di spesa, che ha determinato un eccesso di vincoli legislativi sul bilancio, attraverso una stabilizzazione dei vincoli normativi e contabili derivanti dall'adesione all'Unione europea e dei rapporti con le autonomie nelle maggiori politiche pubbliche, che dovrebbero essere incanalati in diverse procedure non legislative.

Segnala, inoltre, che accanto alla questione dell'ampliarsi dei contenuti strutturali della manovra di bilancio si è posta in modo crescente l'esigenza, ancora più strettamente connessa alla finanza pubblica e al sistema di bilancio, di superare un approccio puramente incrementale nelle decisioni di finanza pubblica, in base al quale è invalsa negli anni la tendenza a rifinanziare in modo inerziale le politiche di spesa in essere, senza valutarne attentamente l'efficienza e l'efficacia in relazione alle priorità e agli obiettivi che si intendono conseguire. A suo avviso, il concentrarsi dell'attenzione sulle più disparate modifiche marginali della legislazione di spesa da introdurre nel disegno di legge finanziaria, d'impatto finanziario peraltro assai ridotto rispetto al totale delle risorse iscritte in bilancio, ha finito per ostacolare un'analisi approfondita della quantità e della qualità della spesa storica e dei nodi strutturali che generano gli squilibri della finanza pubblica. A sua volta, l'esigenza impellente di fronteggiare la tendenza ad una crescita continua della spesa pubblica - connessa in primo luogo alla necessità di rispettare i vincoli economico-finanziari derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea - ha indotto il Legislatore a fare ricorso a strumenti di contenimento della spesa di carattere prevalentemente automatico, ovvero a riduzioni di carattere trasversale degli stanziamenti, attraverso tagli lineari e non selettivi delle dotazioni di bilancio relative a determinate categorie economiche, che, oltre a creare difficoltà di funzionamento alle singole Amministrazioni, hanno dato luogo a «rimbalzi» della spesa negli anni successivi, ovvero alla necessità di reintegrare risorse in precedenza accantonate e rese indisponibili. La prassi dei tagli lineari è stata, inoltre, accompagnata fin dalla scorsa legislatura dall'introduzione di meccanismi di flessibilità, in base ai quali al Governo è stata data in primo luogo, con l'articolo 1, comma 507 della legge n. 296 del 2006, la facoltà di intervenire ex post, in relazione alle effettive esigenze registrate in corso di esercizio, per riallocare in via compensativa le risorse fra le diverse unità previsionali di base. Tale facoltà è stata successivamente estesa, con l'articolo 60, commi 3 e 5, del decreto-legge n. 112 del 2008, alla possibilità di rimodulare, entro certi limiti, le dotazioni finanziarie dei programmi di spesa dei ministeri, sia in sede di formazione del bilancio di previsione sia in sede di assestamento. Rileva come la tendenza, recentemente manifestatasi, a concedere ai ministeri di spesa una maggiore flessibilità nella gestione delle risorse, si collochi nell'ambito della speculare tendenza ad introdurre meccanismi di contenimento generalizzato della spesa. La flessibilità è stata in tal senso presentata quale condizione per la realizzazione del consolidamento stesso dei conti pubblici, in quanto strumento diretto a rendere più sostenibili le riduzioni di spesa operate con tagli lineari alle dotazioni di bilancio ovvero con la previsione di accantonamenti di risorse. A fronte di tali innovazioni che hanno, di fatto, sottratto all'alveo parlamentare parti rilevanti della decisione di bilancio, spostandole in favore dell'Esecutivo, al quale sono stati riconosciuti sempre più ampi margini di flessibilità nella gestione delle poste del bilancio, ulteriori innovazioni introdotte a partire dalla scorsa legislatura hanno inteso rafforzare l'essenziale funzione di indirizzo e controllo parlamentare sul bilancio.

A tale riguardo, ricorda, in particolare, la definizione, a legislazione invariata, di un vasto processo di riclassificazione del bilancio dello Stato per missioni e programmi, funzionale anche all'avvio di un programma di analisi e valutazione della spesa pubblica, e alle misure introdotte al fine di rafforzare gli strumenti per il monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica e potenziare il sistema informativo e dei controlli, anche parlamentari, sul sistema delle pubbliche amministrazioni. Tali interventi, unitamente a quelli realizzati in via sperimentale lo scorso anno e confermati quest'anno in attesa dell'approvazione di questa riforma, hanno sensibilmente rafforzato tutte le funzioni tipicamente attribuite allo strumento del bilancio. Si sono, infatti, rafforzate la funzione informativa, in quanto sono state garantite al Parlamento e ai cittadini maggiori informazioni in ordine alle dimensioni, alla destinazione e ai flussi delle risorse finanziarie pubbliche, la funzione allocativa, favorendo un rilancio delle potenzialità decisionali del bilancio sulla base di una maggiore consapevolezza in ordine alla destinazione dell'intero stock della spesa e non solo alla ripartizione delle risorse incrementali annuali, nonché la funzione esecutiva, agevolando una gestione strategica del bilancio, orientata agli obiettivi e ai risultati, attraverso l'attribuzione di una maggiore flessibilità ai centri decisionali nell'utilizzo delle risorse a fronte di una maggiore responsabilità e capacità di render conto del proprio operato. Sotto questo ultimo profilo, l'ampliamento della flessibilità gestionale e la maggiore autonomia e responsabilità dei centri di spesa, connaturati all'evoluzione di un sistema delle decisioni di bilancio sempre più incentrato sulla valutazione dei risultati delle politiche pubbliche, sono stati accompagnati da misure tese a ricondurre al Parlamento l'insieme delle attività in materia di definizione degli indirizzi strategici, monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle Amministrazioni pubbliche. A queste condizioni potrebbe lanciarsi un vasto programma di alleggerimento dei vincoli legislativi sul bilancio, che contribuisca a ridurre l'ingorgo normativo e a consentire la regolazione delle politiche pubbliche in funzione dei risultati affiancati da efficaci strumenti di indirizzo e controllo parlamentare.

Al riguardo, rileva che la proposta di legge approvata dal Senato intende recepire e portare a compimento in modo sistematico la logica di riforma del bilancio per programmi, adeguando nel contempo gli strumenti e le procedure di programmazione al consolidarsi di un sistema di governo caratterizzato da una crescente complessità istituzionale.

Ritiene, infatti, che ai problemi di ipertrofia della legge finanziaria e alla opposta carenza di contenuto decisionale del bilancio si risponda con la riclassificazione in missioni e programmi, aprendo la via verso un più ampio processo di revisione della spesa pubblica orientato a obiettivi di riduzione e riqualificazione attraverso una riorganizzazione in programmi dotati di flessibilità, discrezionalità, responsabilità e finalizzazione ai risultati. Alle esigenze di un sistema istituzionale multilivello sempre più complesso e sofisticato, si risponde con un più preciso raccordo con le regole contabili della Unione europea e con nuove forme di rappresentazione contabile complessiva dei saldi, nel quale si saldano flussi di bilancio e i flussi della tesoreria. Si prevedono, inoltre, vasti strumenti di informazione e controllo sull'andamento dei flussi di finanza pubblica anche presso i diversi livelli territoriali accompagnati dal rafforzamento dei controlli parlamentari con la costituzione di un apposito organo volto ad assicurare la trasparenza dei conti pubblici e le connesse metodologie. Soffermandosi su alcune considerazioni in ordine ai temi da approfondire nel corso dell'esame presso la Camera, al fine di confermare e, ove opportuno, migliorare il vasto affresco delle soluzioni già approntate, rileva un punto di riferimento fondamentale sia rappresentato dalle importanti indicazioni di riforma contenute nella legge delega in tema di federalismo fiscale di recente approvata dal Parlamento, dopo un complesso lavoro di approfondimento svolto presso entrambe le Camere. È, infatti, evidente come per ricondurre i conti pubblici all'interno di un sentiero di evoluzione coerente con i vincoli comunitari, sia in primo luogo necessario definire un nuovo sistema delle decisioni di bilancio che, nel rispetto dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti territoriali, sia prioritariamente orientato a responsabilizzare tutti gli attori istituzionali nell'affrontare i nodi strutturali che generano i persistenti squilibri della finanza pubblica italiana. Sottolinea come in questa logica di condivisione e convergenza negli obiettivi delle diverse entità che compongono la Repubblica ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione si muove la legge delega n. 42 del 2009, di attuazione del federalismo fiscale, recentemente approvata dal Parlamento.

A suo avviso, è evidente che, mentre l'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e il rispetto dei vincoli di bilancio da questa discendenti determinano spinte centripete per quanto riguarda il governo della finanza pubblica, l'assetto federalista genera, viceversa, spinte centrifughe, in quanto riconosce agli enti territoriali un proprio ambito costituzionalmente tutelato di autonomia finanziaria. Il primo obiettivo di un nuovo quadro legislativo di coordinamento della finanza pubblica dovrebbe pertanto, a suo giudizio, essere quello di ricomporre in modo coerente una dialettica istituzionale di carattere triangolare tra Stato, autonomie territoriali e Unione europea, coniugando il rispetto dei vincoli comunitari con l'accoglimento delle istanze federaliste, tenendo tuttavia sempre presente che responsabile in ultima istanza del rispetto dei parametri inerenti deficit e debito è lo Stato centrale. In tal senso il disegno di legge in esame intende integrarsi con la legge delega in materia di federalismo fiscale, al fine di definire un quadro regolatore unitario delle fasi di costruzione delle decisioni di finanza pubblica che sappia coordinare e coniugare in modo nuovo il ruolo del Governo, responsabile a livello europeo del rispetto dei vincoli ivi posti, il ruolo del Parlamento, detentore, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, di un «diritto al bilancio», e quello degli enti territoriali, titolari di un'autonomia finanziaria di entrata e di spesa parimenti salvaguardata dalle norme costituzionali che esige un loro diverso e più intenso coinvolgimento nella fase ascendente della definizione delle decisioni di finanza pubblica.

Ritiene, dunque, che nel corso dell'esame presso la Camera, si potrà ripercorrere il quadro sistematico costruito al Senato per verificare eventuali possibilità di miglioramento con riferimento agli obiettivi strategici di ordine legislativo ed istituzionale che risultano dai collegamenti tra la legge n. 42 e la riforma della legge di contabilità, nel testo approvato dal Senato.

In primo luogo, giudica necessario rafforzare il livello istituzionale e politico delle procedure di collegamento e di raccordo interistituzionale con l'Unione europea, attraverso una più intensa partecipazione del Parlamento e delle Autonomie territoriali nelle varie fasi di definizione delle opzioni di politica economica anche a medio termine, andando pertanto oltre quelle rivolte a garantire il rispetto del Patto di stabilità e crescita, nonché, più in generale, garantire una maggiore partecipazione del Parlamento nella elaborazione di un contributo italiano allo sviluppo di una politica economica e di bilancio della UE, almeno nell'ambito dell'area dell'euro. Ravvisa poi la necessità di estendere il perimetro del coordinamento della finanza pubblica, strutturando i rapporti tra livelli di governo sulla base di sedi e procedure idonee a garantire, secondo una logica di leale collaborazione, un ampio coinvolgimento e una completa responsabilizzazione delle autonomie territoriali nel perseguimento degli obiettivi economico-finanziari. Giudica inoltre necessario potenziare gli strumenti informativi, di controllo e di indirizzo del Parlamento a fronte della maggiore autonomia, responsabilità e flessibilità nella gestione delle risorse riconosciuta all'Esecutivo, anche al fine di proseguire l'azione di riqualificazione della spesa pubblica. Ritiene poi necessario prevenire l'ingorgo decisionale che puntualmente si verifica nel corso delle sessioni di bilancio attraverso un'articolazione della manovra di finanza pubblica su più strumenti, di indirizzo e di carattere legislativo, diluiti nel corso di un congruo arco temporale, la valorizzazione della portata decisionale del bilancio dello Stato e l'estensione al medio periodo del processo di programmazione economico - finanziaria. È inoltre necessario rivedere e armonizzare il sistema normativo della legislazione di spesa con l'articolazione in programmi e con la regola di flessibilità all'interno del bilancio anche con riferimento alle regole di copertura. Ritiene inoltre opportuno introdurre sistematiche procedure di revisione della spesa che superino il tradizionale approccio incrementale nelle decisioni di spesa e che prevedano il continuo monitoraggio sugli andamenti dei grandi flussi di spesa. Giudica, infine, necessario introdurre meccanismi di valutazione quantitativa e qualitativa dei risultati raggiunti con la spesa pubblica, tenendo anche conto degli indirizzi sottesi alla parallela riforma della pubblica amministrazione in corso di attuazione ai sensi della legge n. 15 del 2009.

L'esame della Camera dei deputati dovrebbe pertanto, a suo avviso, muoversi lungo questi grandi assi e sugli altri che saranno proposti nel corso della discussione generale, in modo da fornire un contributo di ulteriore e puntuale approfondimento rispetto al lavoro di impianto sistematico svolto sul complesso di questi temi presso il Senato.

In conclusione, sottolinea l'importanza dello sforzo di innovativa sistematizzazione della intera materia che si è svolto presso l'altro ramo del Parlamento. Il compito che spetta alla Camera è, dunque, quello di approfondire singoli aspetti e proporre miglioramenti che possano auspicabilmente essere assunti d'intesa tra le diverse forze politiche e con la Commissione bilancio dell'altro ramo del Parlamento.

Ribadisce, quindi, l'auspicio già formulato di una definitiva approvazione del provvedimento in terza lettura prima della conclusione della sessione di bilancio, in esito ad un esame destinato ad alternarsi con quello dei documenti di bilancio presso le due Camere.

Chiede, pertanto, che la Presidenza della Commissione e l'Ufficio di Presidenza prendano in considerazione alcune proposte di ordine dei lavori che ritiene essenziali per un buon metodo di lavoro. A tal fine, ritiene che alla ripresa dei lavori parlamentari, dopo la pausa estiva, la Commissione potrebbe utilmente svolgere la discussione generale, che potrebbe comprendere alcune limitate audizioni, mirate essenzialmente alle istituzioni esperte e eventualmente ad alcuni tra i maggiori studiosi. Ritiene, inoltre, utile che tali audizioni siano precedute da un lavoro preparatorio svolto dagli uffici in collegamento con gli uffici del Senato, secondo i collaudati metodi di cooperazione e integrazione con le istituzioni esperte, per individuare le tematiche più rilevanti da approfondire, anche in relazione alle possibili ricadute sul piano della revisione dei regolamenti parlamentari per taluni aspetti non secondari che l'approvazione della disciplina al nostro esame comporta sulla procedura parlamentare.

 

Pier Paolo BARETTA (PD), nel ringraziare il relatore per l'ampia ed approfondita relazione svolta, raccogliendo l'invito formulato dal relatore nell'ambito della relazione stessa, manifesta la disponibilità del proprio gruppo a collaborare con le forze politiche di maggioranza per integrare e migliorare il testo della proposta approvato dall'altro ramo del Parlamento. Al riguardo, ricorda l'atteggiamento di grande apertura mostrato nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato della Repubblica dal Partito Democratico, che nella votazione finale ha espresso un voto favorevole alla proposta. Ritiene, tuttavia, che il lavoro svolto dall'altro ramo del Parlamento non abbia esaurito le complesse problematiche affrontate dal provvedimento, segnalando come nell'esame presso la Camera dovrà porsi mano a diversi aspetti della proposta, con particolare riferimento alla realizzazione del difficile equilibrio tra i poteri del Governo e del Parlamento e al rispetto delle competenze delle autonomie territoriali. A tale riguardo, rileva l'opportunità di integrare l'attività istruttoria a suo tempo svolta dal Senato, prevedendo l'audizione anche di rappresentanti di Regioni ed enti locali, al fine di acquisire le loro valutazioni sulle disposizioni del provvedimento che li riguardano. Anche alla luce della recente esperienza dell'esame del decreto-legge n. 78, ritiene, inoltre, debba essere oggetto di specifico approfondimento la questione dei tempi di esame dei provvedimenti che costituiscono la manovra di finanza pubblica, in modo da individuare un adeguato punto di equilibrio tra le contrapposte esigenze di garantire le prerogative parlamentari e di assicurare all'Esecutivo la possibilità di una celere approvazione delle misure che qualificano l'azione di governo. In questa ottica, nel richiamare la propria dichiarazione di voto sul Documento di programmazione economico-finanziaria, sottolinea l'opportunità di avviare, parallelamente all'avvio dell'esame della proposta, che ridisegna, tra l'altro, l'intera sessione di bilancio, una riflessione sulla riforma dei regolamenti parlamentari che affronti, in particolare, la questione dei tempi e delle modalità dell'esame dei provvedimenti in materia economica e finanziaria.

 

Antonio LEONE (PdL), relatore, nel replicare al deputato Baretta, ritiene che sulla riforma della contabilità dello Stato si possa realizzare anche alla Camera in tempi brevi un'ampia convergenza, a cui subito potranno fare seguito le necessarie riforme regolamentari, mentre rileva che per più ampie riforme dei regolamenti parlamentari saranno necessari tempi più lunghi.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, pur rilevando che, ovviamente, non compete alla Commissione bilancio esaminare le proposte di riforma del Regolamento, osserva che sarebbe opportuno avviare una riflessione sulle modifiche che si renderebbero necessarie in relazione alla nuova disciplina della programmazione e della legislazione economica e finanziaria.

 

Marco CAUSI (PD), riservandosi di intervenire più ampiamente nel prosieguo dei lavori, ritiene che il lavoro compiuto dal Senato sia eccellente ma non possa ritenersi concluso. Invita pertanto ad affrontare il testo con equilibrio e realismo. In particolare, segnala che oggetto di dibattito è se l'anno finanziario debba vedere un'unica, concentrata sessione di bilancio, ovvero vi debbano essere diverse fasi dei lavori parlamentari dedicati alla programmazione economica e, ancora, se risulti una sessione preliminare di carattere strategico. Segnala poi l'opportunità di considerare meglio i rapporti con il sistema delle autonomie. A tale proposito, giudica più avanzate alcune soluzioni elaborate alla legge n. 42 del 2009 rispetto al testo in esame, anche con riferimento alle forme di integrazione degli organi parlamentari con rappresentanti delle autonomie territoriali già prevista dalla legge costituzionale n. 3 del 2001.

Ritiene poi opportuno riflettere sul ruolo e le diverse funzioni dei diversi organi di monitoraggio e controllo: per esempio, ricorda che gli organi di cui anche il provvedimento in esame prevede la costituzione si andrebbero ad affiancare a quelli previsti da altre due leggi approvate nell'anno in corso la legge n. 15 del 2009 in materia di riforma della pubblica amministrazione, e la legge n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale. Infine, invita a considerare il problema del coordinamento tra gli organi tecnici di Ragioneria, ISTAT, Camera e Senato.

 

Renato CAMBURSANO (IdV), unendosi ai ringraziamenti che i colleghi hanno rivolto al relatore per l'ampiezza e l'accuratezza della relazione, osserva come l'approvazione della proposta di legge oggi in discussione da parte del Senato fosse stata accompagnata da un generale entusiasmo, che ora, tuttavia, sembra essersi parzialmente spento. Tale circostanza avvalora, a suo avviso, i dubbi che l'Italia dei Valori ha sempre nutrito sui contenuti e sugli effetti della proposta in esame, che hanno condotto il gruppo ad astenersi nella votazione finale sul provvedimento presso il Senato della Repubblica.

In questo contesto, giudica opportuna una riapertura del dibattito sulla proposta in esame, rilevando in primo luogo la necessità di verificare attentamente la compatibilità tra le previsioni del progetto di legge approvato dal Senato e la legge n. 42 del 2009, che, nell'attuare il federalismo fiscale, aveva individuato un equilibrio più avanzato tra le esigenze dello Stato e degli enti territoriali, che giudica maggiormente rispondente al dettato del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, risultante dalla riforma costituzionale del 2001. Giudica, inoltre, necessario che, prima di procedere a modificare la legge di contabilità, si definisca in modo chiaro il complessivo quadro istituzionale della Repubblica, ritenendo pertanto opportuno che il Governo presenti quanto prima il disegno di legge relativo al cosiddetto Codice delle autonomie. A tale riguardo, rileva come nell'esame del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento non sia stato, a suo avviso, garantito un adeguato coinvolgimento delle autonomie territoriali e che le disposizioni approvate rischiano di non garantire adeguati margini temporali per la concertazione a livello territoriale dei principali provvedimenti in materia economica e finanziaria.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.


V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

Martedì 6 ottobre  2009

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SEDE REFERENTE

Martedì 6 ottobre 2009.

 

Legge di contabilità e finanza pubblica.

C. 2555, approvato dal Senato.

(Seguito dell’esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 luglio 2009.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, comunica che la proposta di legge C. 659, presentata dai deputati D'Antona ed altri, recante modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, concernenti la disciplina della legge finanziaria e del bilancio dello Stato nonché altre disposizioni in materia finanziaria e contabile, è da considerarsi abbinata al progetto di legge C. 2555, approvato dal Senato, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica», all'esame della Commissione che, ove la Commissione consenta, propone in ogni caso di adottare già da ora come testo base per il seguito dell'esame la proposta di legge C. 2555, approvata dal Senato. Propone inoltre che, conformemente a quanto richiesto dai rappresentanti del gruppo parlamentare del Partito democratico e dell'Italia dei valori, il termine per la presentazione di emendamenti alla proposta di legge C. 2555 sia fissato alle ore 10 di venerdì 16 ottobre 2009, anziché, come ora previsto, alle ore 10 di venerdì 9 ottobre.

 

La Commissione consente.

 

Linda LANZILLOTTA (PD), nel rilevare come le audizioni svolte abbiano fornito importanti spunti di riflessione per l'esame del provvedimento, approvato con una ampia maggioranza presso l'altro ramo del Parlamento, sottolinea il rilievo sistematico della riforma oggi in discussione, che prefigura una complessiva riorganizzazione delle procedure vigenti in materia di bilancio e di finanza pubblica.

In proposito, evidenziando che le procedure di bilancio rappresentano essenzialmente una proiezione della forma di Governo e della Costituzione materiale di un Paese, osserva che sono ormai maturi i tempi per superare le disposizioni fissate nella legge n. 468 del 1978, che presupponevano una centralità del Parlamento nella forma di Governo che non trova più riscontro nell'attuale sistema istituzionale. Un intervento di modifica della legge di contabilità dello Stato si rende, inoltre, necessario al fine di tenere conto dell'ampio processo di devoluzione realizzatosi negli ultimi decenni, che ha visto il trasferimento di rilevanti sfere di competenza in favore tanto dell'Unione europea quanto del sistema delle autonomie territoriali, nonché al fine di ridefinire il ruolo del Parlamento nel nuovo assetto costituzionale. A tale ultimo riguardo, sottolinea come la riforma sia chiamata anche a confrontarsi con l'esigenza di dotare le Camere di nuovi strumenti di conoscenza e valutazione, che consentano una riqualificazione del lavoro parlamentare, senza tuttavia rincorrere inutilmente il ricordo di un passato che non può tornare.

Simmetricamente, ritiene sia doveroso prendere atto del nuovo ruolo spettante al Governo nel sistema istituzionale e, pertanto, sia necessario disciplinare i maggiori poteri e la maggiore autonomia spettante all'Esecutivo nella gestione del bilancio. In questa ottica, ritiene necessario trarre insegnamento dalle esperienze sviluppate in altri grandi Paesi, rilevando che la nuova definizione dei poteri parlamentari nelle decisioni di bilancio non necessariamente conduce ad una marginalizzazione del ruolo delle Camere nelle procedure in materia finanziaria, in quanto tanto nelle democrazie parlamentari, tanto nei sistemi presidenziali, alla riduzione dei poteri di codecisione corrisponde un rafforzamento delle funzioni di indirizzo e controllo intestate alle assemblee legislative.

Alla luce di queste considerazioni, ritiene, pertanto, opportuna la riforma delle procedure di bilancio prefigurata dal provvedimento in esame, rilevando tuttavia l'esigenza di procedere a modifiche che tengano conto delle prassi instauratesi negli ultimi anni, nei quali la decisione di finanza pubblica continua ad essere assunta a partire dal mese di ottobre, ma si limita sostanzialmente a recepire i contenuti di una manovra definita prima della pausa estiva con un provvedimento di urgenza del Governo, secondo il modello seguito a partire dal decreto-legge n. 112 del 2008. In questa ottica, ritiene pertanto essenziale affrontare le questioni poste dalla nuova configurazione della decisione di finanza pubblica, giudicando necessaria una valutazione in ordine all'opportunità di intervenire solo in sede di riforma dei Regolamenti parlamentari, ovvero già nell'ambito della legge di riforma oggi in discussione, eventualmente prefigurando una nuova tipologia di provvedimenti collegati alla manovra, da approvare entro il mese di luglio.

Quanto ai contenuti del provvedimento approvato dal Senato, osserva che le audizioni recentemente svolte hanno evidenziato chiaramente come numerose disposizioni in esso contenute non siano adeguatamente coordinate con i contenuti della legge n. 42 del 2009, che provvede all'attuazione del federalismo fiscale, nonché con quelli della legge n. 15 del 2009, che reca la riforma della Pubblica Amministrazione promossa dal Ministro Brunetta, giudicando sorprendente che tali aspetti non siano stati tenuti nella dovuta considerazione nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento. Con riferimento ai rapporti tra il provvedimento in esame e la legge n. 15 del 2009, ritiene essenziale che il sistema di indicatori utilizzati per la valutazione delle performance dei dirigenti e delle pubbliche amministrazioni si colleghi strettamente a quello utilizzato per la misurazione del raggiungimento degli obiettivi riferiti a missioni e programmi del bilancio. In assenza di tale collegamento, infatti, si corre il rischio che l'attività di controllo in materia di bilancio sia limitata ai soli aspetti di carattere finanziario, attualmente oggetto delle valutazioni della Ragioneria generale dello Stato, mentre una moderna concezione dell'amministrazione richiede un'interazione tra controlli amministrativi e finanziari e valutazione delle performance.

Per quanto attiene alle disposizioni della proposta in esame riferite alla copertura finanziaria delle leggi, ritiene che non si possa abbandonare l'esperienza maturata ormai da molti anni in sede di applicazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione ed affidarsi esclusivamente alla fissazione di tetti di spesa. Si tratta, a suo avviso, di una leva che rischia di scardinare definitivamente gli equilibri di bilancio, in quanto, in presenza di disposizioni legislative che riconoscono diritti soggettivi, relativi in particolare a prestazioni sociali o a incentivi al sistema imprenditoriale, l'apposizione di un tetto di spesa determinerebbe con ogni probabilità un contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della nostra Carta costituzionale. Pertanto, qualora una disposizione riconosca un diritto soggettivo, ai fini della copertura finanziaria sussistono due sole alternative: l'intera copertura dell'onere previsto ovvero la riduzione del contenuto del diritto o della prestazione riconosciuti dalla disposizione.

Con riferimento alla assai discussa disposizione contenuta nell'articolo 4 della proposta in esame, relativa all'istituzione della Commissione parlamentare per la trasparenza dei conti pubblici, osserva che la norma intende rafforzare le funzioni di indirizzo parlamentare in materia di finanza pubblica, intervenendo in una fase storica nella quale le Camere stanno con difficoltà cercando di sviluppare le funzioni di indirizzo e controllo, caratteristiche del loro nuovo ruolo del sistema istituzionale, in luogo della tradizionale funzione legislativa da loro svolta. Ritiene, peraltro, che, al fine di realizzare un autentico rafforzamento di tali funzioni, occorra garantire, accanto ad una completa disclosure dei dati, che è difficile ottenere, non solo per il Parlamento, ma anche per gli stessi Ministri, che le funzioni di analisi monitoraggio dei conti non si svolgano nel vuoto pneumatico di una Commissione bicamerale separata dall'esercizio dei poteri parlamentari di indirizzo e controllo, ma siano attribuiti invece ad un organismo che sia emanazione delle Commissioni. Quanto alle strutture destinate a supportare tali funzioni di controllo parlamentare, pur ritenendo utile la sinergia tra gli uffici delle due Camere prefigurata dall'articolo 7 del provvedimento, giudica in ogni caso essenziale riconsiderare complessivamente il ruolo svolto in materia dall'ISTAT, che dovrebbe rappresentare una istituzione non più al servizio del solo Stato, ma dell'intera Repubblica. Nell'ambito di questa ricollocazione istituzionale, dovrebbe, a suo avviso, garantirsi un'adeguata partecipazione di Regioni ed Autonomie locali alla governance dell'Istituto, sottraendolo ad un condizionamento di carattere gerarchico da parte dell'Esecutivo, al fine di garantire una raccolta e un consolidamento dei dati di contabilità nazionale che siano il frutto di una visione condivisa a livello nazionale.

Conclusivamente, nell'osservare che la proposta in esame reca un'ampia riforma, la cui portata è a suo avviso finora stata sottovalutata, auspica che nel corso del seguito dell'esame vi siano le condizioni per apportare al testo approvato dal Senato le modifiche che si rendono necessarie al fine di assicurare la compatibilità del provvedimento con le ampie riforme tratteggiate dalle leggi n. 15 e n. 42 del 2009. A tale riguardo, auspica altresì che possa seguirsi il metodo di lavoro improntato alla massima apertura al dialogo, già sperimentato in sede di esame del disegno di legge in materia di federalismo fiscale.

 

Renato CAMBURSANO (IdV) nell'esprimere apprezzamento per il differimento del termine di presentazione degli emendamenti, rileva l'opportunità dello stesso ai fini della predisposizione di emendamenti che effettivamente mirino ad un miglioramento del testo, facendo anche tesoro dei preziosi elementi emersi nel corso delle audizioni.

Ricorda quindi che il suo gruppo si astenne al Senato sul provvedimento in esame, pur giudicando positivamente molti elementi nello stesso contenuti, quali l'istituzione di una Commissione bicamerale per la trasparenza dei conti pubblici, l'individuazione di nuovi criteri di nomina del presidente dell'ISTAT, nonché le modifiche apportate alle modalità di copertura delle leggi.

Richiama al tempo stesso i limiti del provvedimento in esame quali in primo luogo il mancato coordinamento della proposta di legge con la legge n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale. Al riguardo, con riferimento specifico all'articolo 2 della proposta di legge, ricorda che in base al comma 3 dell'articolo 117, l'armonizzazione dei bilanci pubblici è attribuita alla potestà legislativa concorrente. In tal senso, in modo coerente con il dettato costituzionale, si è mossa la legge sul federalismo fiscale, al principio di delega di cui all'articolo 2, comma 2, lettera h), che ha previsto un raccordo strutturato tra Stato ed autonomie territoriale per l'armonizzazione dei bilanci pubblici. Inoltre, la medesima legge, all'articolo 2, comma 3, prevede anche che in caso di mancata intesa in sede di Conferenza unificata il Governo trasmetta alle Camere una relazione sulle motivazioni per le quali l'intesa non è stata raggiunta. Più in generale, l'articolo 3, comma 4, prevede che alla Commissione parlamentare chiamata ad esaminare gli schemi di decreto legislativo sia affiancato un Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali. Osserva al riguardo che invece l'articolo 2 della proposta di legge prevede, per l'armonizzazione dei principi contabili, un Comitato per i principi contabili delle amministrazioni pubbliche in cui a prevalere sono i rappresentanti delle amministrazioni centrali dello Stato.

Richiama poi l'importanza del processo di definizione dei fabbisogni standard, individuato, con un significato ruolo attribuito agli organi parlamentari, dalla legge n. 42 del 2009; al riguardo la proposta di legge in esame si limita ad attribuire alla istituenda Commissione parlamentare per la trasparenza dei conti pubblici compiti in materia di individuazione delle metodologie per la definizione dei documenti di finanza pubblica. In questo modo ritiene che si concentri eccessivo potere discrezionale nelle mani del Governo.

Denuncia quindi la concentrazione dei tempi della sessione e rileva il rischio di inserire nella legge di stabilità disposizioni ordinamentali con il rischio di una finanziaria omnibus. Inoltre nuovamente non si tiene conto della devoluzione crescente di funzioni agli enti territoriali. In proposito richiamando vincoli derivanti dal sistema statistico europeo, ricorda come sia stata sottolineata, nel corso della sua audizione, dal presidente dell'ISTAT, l'esigenza di avere un elenco esaustivo delle amministrazioni pubbliche utilizzando per la classificazione delle poste di bilancio quella COFOG definita in sede europea.

Con riferimento alla decisione di finanza pubblica, richiama l'osservazione dell'ISTAT che la Decisione intervenga tardi rispetto ai dati sull'indebitamento resi noti del 1o marzo, ponendosi così l'interrogativo se elaborare una nuova rilevazione degli andamenti di finanza pubblica ai fini della predisposizione della Decisione. In tal senso potrebbe risultare opportuno continuare a prevedere la presentazione della Decisione, che sostituisce il DPEF a luglio. Insiste poi sull'importanza, ai fini dell'elaborazione della Decisione, di acquisire dati ripartiti per sottosettori. Con riferimento alla legge di stabilità, ribadisce l'esigenza che sia limitata alla definizione dei saldi e alle necessarie norme di coordinamento della finanza pubblica. Insiste poi anche sulla necessità di raccordare le funzioni-obiettivo della COFOG con la struttura del bilancio per programmi e missioni.

Esprime infine dubbi sul passaggio al bilancio di sola cassa, sostenendo invece il passaggio alla competenza economica, in coerenza con il sistema SEC95.

Conclusivamente riassume le osservazioni svolte, sottolineando l'opportunità di mantenere una sessione di luglio per l'esame della decisione di finanza pubblica, legando questa all'esame parlamentare di rendiconto e assestamento; di raccordare le funzioni obiettivo in base alla COFOG con la struttura del bilancio per programmi e missioni; di adottare la competenza economica e, infine, di tutelare le autonomie territoriali, innanzitutto coinvolgendole maggiormente nella definizione della Decisione di finanza pubblica. Riservandosi ulteriori approfondimenti, esprime l'auspicio che si possa giungere a un testo effettivamente condiviso.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 14.15.

 


V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

Mercoledì 7 ottobre  2009

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SEDE REFERENTE

Mercoledì 7 ottobre 2009.

 

Legge di contabilità e finanza pubblica.

C. 2555, approvato dal Senato.

(Seguito dell’esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 ottobre 2009.

 

Pier Paolo BARETTA (PD) rileva preliminarmente che, nell'esaminare il provvedimento, la Camera, come già avvenuto per il federalismo fiscale, si potrà concentrare su alcuni specifici aspetti che necessitano di un miglioramento, per rafforzare l'impianto complessivo del provvedimento, anche facendo tesoro degli elementi già emersi nella relazione svolta dal deputato Leone, e dei contributi recati dalle audizioni. In proposito auspica, anche in considerazione del fatto che la disciplina della finanza pubblica recata dal provvedimento deve avere l'ambizione di durare nel tempo, un clima costruttivo e di collaborazione tra maggioranza e opposizione. In tal senso dichiara di confidare nel ruolo di sintesi tra le diverse posizioni che dovrà essere svolto dal relatore e al tempo stesso, pur riaffermando la necessità e l'urgenza della riforma, sottolinea l'esigenza che i tempi di esame del provvedimento, al momento troppo stretti, siano ampliati. In questa ottica annuncia che il suo gruppo presenterà concentrerà comunque le proprie proposte emendative sui temi che risultano ancora meritevoli di approfondimenti. Tra questi indica l'esigenza di un riequilibrio dei rapporti tra la riforma del Bilancio dello Stato e il federalismo fiscale, anche attraverso la definizione di un ciclo decisionale annuale coerente; il riequilibrio dei poteri tra la acquisita maggiore discrezionalità del Governo ed un maggiore esercizio di decisione, indirizzo e controllo del Parlamento; l'innovazione della struttura del Bilancio dello Stato e dei principi contabili; le innovazioni organizzative nella rete delle tecnostrutture di supporto alla decisione pubblica. Al riguardo rileva innanzitutto che affermare tali esigenze non significa disconoscere la necessità e l'urgenza di realizzare la riforma del bilancio dello Stato, che deriva dalla constatazione che, nel corso degli anni, l'originario impianto della contabilità dello Stato, definito organicamente con la riforma del 1978 prima e successivamente con le riforme degli anni '80 e '90, ha subito evoluzioni e modifiche e distorsioni di fatto che hanno resi evidenti più i limiti delle potenzialità, come testimoniato in particolare dalla dilatazione, sia dal punto di vista quantitativo che da quello temporale della legge finanziaria. Sul piano quantitativo, infatti, la prassi progressiva dei decreti omnibus ha trasformato la Finanziaria da strumento principale di regolazione della spesa in una ulteriore e maggiore occasione stessa di spesa. Sul piano temporale, inoltre, se è vero che il massimo delle energie si esercitano tra ottobre e dicembre, è altrettanto evidente che questo appuntamento è preceduto da un dibattito a ritroso che, arrivando sino ai primi annunci del DPEF, finisce per occupare almeno otto mesi ogni anno. Ritiene che gli effetti di questa situazione sono sotto gli occhi di tutti e producano una complessiva inefficacia dell'impianto contabile, sia dal lato del controllo, sia da quello della decisione ed attribuisce la responsabilità di questi sviluppi, in misura diversa, a tutti i Governi ed i Parlamenti degli ultimi venti anni. Osserva che però nell'attuale legislatura si sta assistendo ad una accelerazione dell'intervento governativo. Infatti, con il decreto-legge n. 112 prima e con i successivi provvedimenti d'urgenza anticrisi, realizzati in successione stretta tra loro, il Ministro Tremonti sta producendo una vera e propria riforma di fatto della contabilità, che ha come motivazione la maggiore agibilità per l'Esecutivo, ma che produce, come effetto, un complessivo depotenziamento del Parlamento ed una maggiore facilità di aggirare l'articolo 81 della Costituzione. In questo quadro, rileva come la discussione del provvedimento in esame acquista un significato emblematico nella definizione delle nuove regole del gioco politico ed istituzionale. Al riguardo sottolinea quindi come l'esigenza prioritaria sia quella di pervenire ad un corretto equilibrio tra le maggiori prerogative del Governo, in termini di agibilità, organizzazione e gestione della spesa e le prerogative, anch'esse da potenziare, del Parlamento, in ordine agli indirizzi, ai controlli ed alle verifiche della politica finanziaria pubblica. In proposito sottolinea come la proposta di legge ignori sostanzialmente il ruolo che hanno assunto in questi anni, nella discussione del DPEF prima e della finanziaria poi, da un lato, le regioni e gli enti locali e, dall'altro, le parti sociali. Richiama anche il ruolo che la Conferenza unificata e la Concertazione con le parti sociali hanno assunto negli ultimi anni. Osserva che rispetto a questi aspetti si pone effettivamente la necessità di un maggior ordine nelle procedure, tuttavia il ruolo di concertazione e sintesi non può essere certo attribuito esclusivamente al Governo. Sottolinea poi come questo tema si intrecci con quello della relazione tra provvedimento in esame e la legge n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale. Rileva il contrasto tra i tempi ristretti della Decisione di finanza pubblica e il suo contenuto che, in base a ciò che la legge n. 42 prevede con riferimento all'attuale DPEF, che stabilisce i vincoli e gli obiettivi del «patto di convergenza», in coerenza con l'articolo 119. In questa ottica risulta opportuno ampliare temporalmente la sessione di bilancio, ad esempio prevedendo la presentazione della Decisione di finanza pubblica nella seconda metà di Luglio. Un ulteriore ambito nel quale sviluppare il rapporto tra la riforma della contabilità di Stato e il federalismo riguarda la armonizzazione dei bilanci pubblici. Ritiene, infatti, necessario coordinare la norma prevista dalla proposta di legge in discussione con quella prevista dalla legge n. 42 del 2009, se non altro al fine di evitare la compresenza di due comitati tecnici distinti, l'uno per gli Enti locali e l'altro per l'amministrazione statale.

Passa quindi ad interrogarsi su come i nuovi compiti di coordinamento della finanza pubblica possano essere svolti dalla «finanziaria leggera» che la proposta di legge conferma. Più in generale ritiene necessario un approfondimento sul ruolo del disegno di legge di stabilità e su quello dei disegni di legge collegati, anche per riflettere sulle modalità atte ad evitare che queste due tipologie di provvedimenti vengano svuotati dal perverso circuito «decreto-legge - fiducia». In questa ottica ritiene indispensabile una regolazione della questione di fiducia. Questa constatazione dimostra la necessità di mettere mano ai Regolamenti Parlamentari. Proprio la esigenza di definire questi nuovi equilibri introduce un altro importante aspetto della riforma, con riferimento alla definizione dei poteri del Parlamento ed al ruolo della Commissione Bilancio. In questo ambito, il primo obiettivo è rendere più trasparenti e leggibili le procedure con le quali si costruiscono i bilanci. In particolare, si pensi alla definizione dei tendenziali e delle coperture. Questa esigenza comporta il rafforzamento di tecnostrutture indipendenti dal Governo. In tal senso se, da un lato la proposta di legge opera un netto passo in avanti nella disponibilità delle informazioni a disposizione del Parlamento, dall'altro non scioglie i nodi relativi alla organizzazione e alla collocazione istituzionale di queste rinnovate tecnostrutture. Al contrario, giudica, invece, eccessivo il ruolo che viene assegnato alla Ragioneria Generale dello Stato.

Con riferimento al sistema delle verifiche e dei controlli, insiste in primo luogo sul fatto che solo la esplicita possibilità di esercitare un controllo costante da parte del Parlamento, come ad esempio la regolazione della discussione sul preventivo, sugli aggiustamenti e sui risultati e verifiche, può consentire di accedere alla flessibilità gestionale permanente all'interno dei programmi. In questa ottica, ritiene che assuma davvero un ruolo centrale del bilancio dello Stato, al fine di ricostruirne la intera struttura, per missioni e programmi, a partire da capitoli di spesa e unità previsionali di base, sistematizzando le spese rimodulabili e non, al fine di favorire la omogeneità dei programmi in relazione alle materie e alle competenze. A questo proposito, ritiene che la Commissione bilancio, anche col conforto delle Commissioni di merito, dovrebbe esprimere un parere obbligatorio che assuma un valore vincolante per il Governo, se non dal punto di vista formale, sicuramente da quello politico. In tale quadro, la riforma dei regolamenti parlamentari dovrebbe affrontare il nodo della competenza istituzionale della Commissione Bilancio, anche utilizzando le esperienze straniere, comprese quelle che assegnano alla Commissione Bilancio un ruolo effettivo di controllo, con le conseguenze istituzionali che ciò comporta. Al riguardo invita a riflettere sull'effettiva opportunità di istituire un'ulteriore commissione interparlamentare o se le funzioni previste nella legge non rientrino nelle prerogative delle Commissioni Bilancio. Ritiene necessario, infine, fare riferimento ad una delicata questione contabile, quale la previsione del passaggio alla contabilità di cassa. Al riguardo, ricorda che i sostenitori del passaggio motivano questo orientamento con la esigenza di rompere lo schema attuale che è condizionato dalla competenza giuridica, mentre gli oppositori sostengono che non essendo possibile un passaggio ad una competenza contabile, il passaggio alla cassa, privando il bilancio di una memoria storica, renderà, alla lunga, tutto più ingovernabile. Ritiene risolvibile la questione se si riesce a superare il pessimismo degli oppositori prevedendo tempi di realizzazione medi e passaggi di verifica regolari. Conclusivamente rileva che l'atteggiamento dell'opposizione risulta costruttivo ed auspica che soluzioni adeguate possano essere individuate già durante in sede referente del provvedimento.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, esprime apprezzamento per l'intervento del deputato Baretta, che ben esprime lo spirito che ritiene dovrebbe animare l'esame del provvedimento.

 

Marco CAUSI (PD), nel rilevare che l'intervento del collega Baretta lo esime dall'affrontare un esame sistematico del contenuto del progetto di legge, fa presente che nel proprio intervento si soffermerà solo su specifici aspetti del provvedimento in esame. In questa ottica, sottolinea in primo luogo che la nuova configurazione del bilancio dello Stato, consolidata dalla riforma in esame, postula un rinnovamento delle modalità di esame del rendiconto generale dello Stato, che valorizzi il ruolo di verifica del raggiungimento degli obiettivi correlati a ciascun programma, nel quadro di un complessivo rafforzamento della fase parlamentare di verifica ex post dei risultati dell'azione del Governo. A tale riguardo, giudica, in particolare, essenziale garantire un efficace raccordo tra obiettivi correlati a missioni e programmi del bilancio dello Stato e relativi indicatori di performance e gli analoghi indicatori di raggiungimento dei risultati previsti, nell'ambito del Patto di convergenza, dalla legge n. 42 del 2009 e, con riferimento alla valutazione della dirigenza e della pubblica amministrazione, dalla legge n. 15 del 2009. Sotto il profilo delle procedure di esame parlamentare, ritiene che, come prospettato anche dal collega Baretta, si debba valutare l'opportunità di prevedere una apposita sessione estiva di bilancio, che assuma un ruolo strategico nell'ambito delle procedure in materia finanziaria attraverso l'esame delle previsioni di medio termine contenute nella Decisione di finanza pubblica ed un efficace monitoraggio dei risultati raggiunti nell'ambito delle diverse politiche pubbliche.

Osserva, inoltre, come si renda necessaria una più approfondita riflessione sui criteri di delega contenuti nelle lettere e) e q) del comma 2 dell'articolo 43 del provvedimento, che prevedono, rispettivamente, l'adozione delle azioni quali componenti del programma e unità elementari del bilancio dello Stato e una revisione delle unità elementari del bilancio sia sul lato dell'entrata che della spesa in modo tale che la denominazione di tali unità richiami il loro oggetto e si eviti il mantenimento di capitoli di carattere promiscuo. Ritiene, infatti, necessario precisare meglio le caratteristiche delle nuove unità elementari e i loro rapporti con i capitoli di bilancio e le loro articolazioni interne.

Un ulteriore tema da approfondire è quello del rapporto tra quanto disposto dall'articolo 2 del provvedimento in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e le disposizioni relative all'armonizzazione dei bilanci di comuni, province, città metropolitane e regioni contenute nell'articolo 2, comma 2, lettera h), della legge n. 42 del 2009, in materia di federalismo fiscale. Pur trattandosi di deleghe di diversa ampiezza, in quanto quella contenuta nella legge n. 42 del 2009 si riferisce ai soli bilanci degli enti territoriali, mentre quella del provvedimento in esame si riferisce più genericamente alle amministrazioni pubbliche, giudica opportuno che gli organismi previsti dalla delega in materia di federalismo fiscale e il comitato per i principi contabili delle amministrazioni pubbliche previsto dalla proposta in esame, anche se non unificati, operino secondo criteri uniformi. In ogni caso, ricordando come nel corso dell'esame parlamentare della legge n. 42 del 2009 numerosi emendamenti dell'opposizione erano stati respinti in quanto si era evidenziato come essi recassero principi e criteri direttivi giudicati eccessivamente dettagliati, ritiene debba valutarsi l'opportunità di intervenire in questa sede per specificare i criteri fissati nella legge n. 42 del 2009.

Giudica, inoltre, necessario riflettere ulteriormente sulle modifiche introdotte dal comma 12 dell'articolo 18 della proposta, volte a rafforzare gli automatismi nell'attivazione della clausola di salvaguardia, introdotta nel nostro ordinamento dal cosiddetto decreto-legge «taglia-spese», il decreto-legge n. 194 del 2002. A tale riguardo, sottolinea che la nuova formulazione della disposizione prevista dal provvedimento in esame, lungi dal produrre il maggior controllo del bilancio dello Stato auspicato dai proponenti, potrebbe avere un perverso effetto di deresponsabilizzazione dei dirigenti competenti per la gestione di spese riconducibili a diritti soggettivi.

Da ultimo, ritiene che si renda necessaria una sistematica riconsiderazione del ruolo che le strutture amministrative saranno chiamate a sostenere nell'attuazione del nuovo sistema disegnato dalla proposta di riforma. Osserva, infatti, che la proposta attribuisce alla Ragioneria generale dello Stato un enorme carico di competenze e di attività e che, anche al fine di consentire un migliore funzionamento del sistema della finanza pubblica, appare necessario valutare la possibilità di procedere ad un riequilibrio dei compiti tra le diverse amministrazioni pubbliche. In questo quadro, giudica opportuno un rafforzamento delle strutture delle amministrazioni di Camera e Senato competenti in materia finanziaria, valutando l'opportunità di prevedere - oltre all'accesso a tutti i dati rilevanti in materia finanziaria, già garantito dalla proposta in esame - una nuova configurazione, eventualmente ispirata ad esperienze straniere, e in particolare a quella statunitense, che consenta al Parlamento di disporre di elaborazioni tecniche che possano confrontarsi con quelle elaborate in sede governativa, ovvero a livello regionale o territoriale. In ogni caso, ritiene ci si debba interrogare sull'opportunità di prevedere la creazione di una sede di condivisione di dati ed elaborazioni in materia economica e finanziaria, alla quale partecipino, oltre alla Ragioneria generale dello Stato, anche le altre istituzioni competenti in materia, tra le quali, in primo luogo, l'ISTAT, in analogia al modello già seguito con la costituzione della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale e della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. In alternativa, potrebbe altresì valutarsi la possibilità di istituire una specifica autorità indipendente in materia di finanza pubblica, che sia espressione di tutti i diversi livelli territoriali.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 14.40.

 


V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

Giovedì 8 ottobre  2009

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SEDE REFERENTE

Giovedì 8 ottobre 2009.

 

Legge di contabilità e finanza pubblica.

C. 2555, approvato dal Senato.

(Seguito dell’esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 ottobre 2009.

 

Antonio BORGHESI (IdV) rileva innanzitutto che nessuno contesta la necessità di una riforma delle procedure di bilancio, in primo luogo in considerazione del carattere ipertrofico che la legge finanziaria è andata progressivamente assumendo. Ciò premesso, sottolinea l'esigenza di pervenire, nell'ambito della riforma, ad un giusto equilibrio tra poteri del Governo e prerogative del Parlamento. A questo proposito osserva, con riferimento al bilancio, che la proposta di legge assume come unità di voto il programma, spostando così l'oggetto della deliberazione parlamentare a macroaggregati ben più ampi delle unità previsionali di base adottate fino ad anni recenti. Al tempo stesso, ricorda che la proposta di legge stabilizza la flessibilità del bilancio prevista dal decreto-legge n. 112 del 2008. Ritiene questa riforma comprensibile, così come è comprensibile attribuire margini anche ampi di autonomia nella gestione del bilancio all'Esecutivo. Osserva che per macroaggregati come sanità, istruzione e giustizia, si deve definire meglio il confine tra decisione politica e decisione amministrativa, in quanto all'ampliamento dei margini di flessibilità per il Governo si devono accompagnare maggiori poteri di controllo per il Parlamento. In proposito richiama la difficile demarcazione tra spese vincolate e spese non vincolate. Invita, poi, a riflettere su come conciliare la flessibilità di bilancio con il carattere formale della legge di bilancio. Al riguardo, ritiene che la flessibilità della legge di bilancio dovrebbe interessare solo le spese rimodulabili e non dipendenti dal fattore legislativo, mentre la rimodulazione delle spese dipendenti da fattore legislativo potrebbe essere effettuata attraverso un'apposita tabella allegata alla legge finanziaria. Si sofferma poi sull'articolazione del ciclo di bilancio: in proposito, ricorda che per i disegni di legge collegati viene mantenuto il termine di presentazione al 15 novembre; essi però non sono collocati tra gli strumenti di bilancio. Al riguardo, ritiene invece che tale strumento legislativo dovrebbe essere potenziato, ad esempio ipotizzando collegati di settore, coperti con risorse stanziate dalla legge di stabilità e da approvare entro un termine fisso, ad esempio il 30 giugno. Il combinato disposto tra legge di stabilità «snella» e collegati di settore potrebbe anche contribuire a migliorare il rapporto tra la sessione di bilancio e la legislazione di spesa in corso d'anno.

Rileva poi che la presentazione della Decisione di finanza pubblica, chiamata a sostituire l'attuale DPEF, a settembre rischia, alla luce della ristrettezza dei tempi, di non consentire al Governo di prendere in considerazione la relativa risoluzione parlamentare ai fini della predisposizione della legge di bilancio e della legge di stabilità. Invita, quindi, a prendere in esame un anticipo dei tempi di presentazione della Decisione di finanza pubblica. Ritiene poi indispensabile un coordinamento con la legge n. 42 del 2009 di attuazione del federalismo fiscale. Questa esigenza si pone in particolare per l'armonizzazione dei principi contabili di cui all'articolo 2 della proposta di legge che attualmente si sovrappone con uno dei principi di delega della legge n. 42. Al riguardo ritiene poi di particolare importanza l'adozione di un sistema unico di codifica dei singoli provvedimenti di spesa.

Giudica, poi, opportuna l'introduzione della previsione di una relazione del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da presentarsi magari entro novembre, sull'andamento delle entrate fiscali e contributive. Analogamente, giudica necessario un monitoraggio dei risultati dell'evasione fiscale

Con riferimento all'articolo 12, ritiene eccessivo il divieto di coprire le spese con entrate una tantum, mentre è ovviamente indispensabile escludere la copertura di spese correnti permanenti con entrate una tantum; insieme, rileva l'opportunità di sopprimere il riferimento alle entrate derivanti da condoni attualmente presente nella proposta di legge. Ritiene invece necessario prevedere una relazione dettagliata del Dipartimento delle entrate del Ministero dell'economia sull'andamento delle entrate, in modo da effettuare un costante monitoraggio al riguardo.

Conclusivamente annuncia che il suo gruppo concentrerà le proprie proposte emendative sugli aspetti sopra richiamati, auspicando che queste possano contribuire al miglioramento del testo approvato dal Senato.

 

Lino DUILIO (PD) rileva che il differimento del termine per la presentazione delle proposte emendative consente di affrontare, già nell'attuale fase, un tema preliminare rispetto all'esame di tali proposte, vale a dire la verifica della condivisione di alcune impostazioni di fondo tra maggioranza e opposizione. Al riguardo, rileva però che l'assenza costante dei rappresentanti della maggioranza nelle sedute dedicate all'esame del provvedimento non aiuta a procedere in tal senso, e si chiede se ciò non significhi che si intende tenere fermo il testo del Senato e non operare, come è invece a suo giudizio necessario, per migliorarlo.

 

Antonio LEONE (PdL), relatore, esclude che questo sia l'intendimento della maggioranza.

 

Lino DUILIO (PD) auspica quindi un confronto reale tra maggioranza e opposizione. Sottolinea poi la necessità della riforma in quanto, in sua assenza, si è passati dall'eccesso della finanziaria omnibus all'eccesso opposto della finanziaria light, con la conseguenza che la politica economica è affidata a una successione di decreti-legge che svuotano di significato la sessione di bilancio. Si sofferma poi sull'esigenza di avere a disposizione banche-dati con dati affidabili, che siano aperte a tutti i soggetti interessati, a partire dal Parlamento. Al riguardo ipotizza, ad esempio, un rafforzamento dell'ISTAT, che dovrebbe qualificarsi come istituto di sintesi tra i dati provenienti anche da altri enti ed istituzioni. Si potrebbe anche sostenere l'opportunità di incorporare nell'ISTAT altri istituti che svolgono funzioni analoghe. In secondo luogo, sottolinea l'importanza di definire bene il ciclo di bilancio. Non ritiene, al riguardo, inutile un documento come il Documento di programmazione economico-finanziaria, quanto meno per fissare i saldi e giudica opportuno mantenere una sessione dedicata alla programmazione, ben distinta dalla sessione di bilancio e quindi da tenersi in estate. Ciò, peraltro, è coerente con le esigenze di coordinamento della finanza pubblica, perché la definizione di un quadro programmatico è necessaria per consentire agli enti territoriali di approvare i propri bilanci. Tale aspetto si collega anche al problema di coordinamento con la legge sul federalismo fiscale. Ritiene che una riflessione, già in sede di esame preliminare, su questi aspetti risulti utile alla predisposizione delle proposte emendative.

 

Il viceministro Giuseppe VEGAS rileva che la predisposizione delle proposte emendative, trattandosi di materia assai tecnica, non potrà che essere agevolata da un'approfondita istruttoria legislativa.

 

Lino DUILIO (PD) rileva poi la necessità di mantenere l'attuale meccanismo di copertura della legge finanziaria, che invece la proposta di legge indebolisce. Invita ancora a riflettere sui meccanismi dei limiti massimi di spesa, difficili da mantenere in presenza di diritti soggettivi. Si sofferma ancora sulla necessità di un rafforzamento dei disegni di legge collegati, che rappresentano strumenti assai utili, ma che nella prassi si sono rivelati fallimentari. Infatti, i collegati rappresentano strumenti per potenziare il Parlamento e le Commissioni di merito. Si interroga, poi, sull'istituzione della Commissione bicamerale per la trasparenza dei conti pubblici: ritiene, infatti, che questa Commissione dovrebbe avere funzioni più precise ed essere in qualche modo emanazione delle Commissioni bilancio al fine di renderne effettivi i poteri di controllo sull'attività legislativa, con l'ausilio di adeguate strutture tecniche. In questo ambito, si dovrebbe riflettere sul ruolo della Corte dei conti che è stata fin qui oggetto di frammentari interventi legislativi, in quanto un intervento su tale istituzione potrebbe essere forse più utile che pensare a riproporre modelli lontani come quello statunitense del Congressional Budget Office. Esprime, infine, alcune considerazioni sul passaggio al bilancio di cassa, richiamando in primo luogo i limiti della competenza giuridica, che spinge ad assumere impegni svincolati dall'effettiva programmazione della spesa, con la conseguenza di determinare ingenti residui passivi. In questa logica, il bilancio di cassa è visto come una fase transitoria per il passaggio alla competenza economica. Tuttavia, il bilancio di cassa rischia di ostacolare, per altro verso, la programmazione razionale della spesa, vincolando eccessivamente l'azione delle amministrazioni alle disponibilità di cassa. Per evitare questo rischio, diviene importante riformulare i programmi in termini funzionali; peraltro, ritiene che sulla rimodulazione dei programmi vi dovrebbe essere un parere vincolante delle Commissioni parlamentari, osservando che un'operazione del genere richiede, comunque, tempi adeguati. Ciò implica poi anche una riflessione sui rapporti tra Ministero dell'economia e delle finanze e ministeri di settore. Insieme, invita a riflettere sul ruolo della Ragioneria generale dello Stato, che indubbiamente costituisce un elemento di presidio ineliminabile. In particolare, si interroga se la Ragioneria debba essere una struttura tecnica a servizio del Governo alla quale facciano da controparte le Commissioni bilancio di Camera e Senato con i servizi del bilancio delle amministrazioni di Camera e Senato potenziati e unificati, oppure sia preferibile proseguire nella prassi invalsa presso le Commissioni bilancio, che è quella, ai fini della valutazione dell'impatto finanziario dei provvedimenti al loro esame, di attendere passivamente le valutazioni della Ragioneria generale dello Stato.

Constata, infine, la necessità di uniformare i criteri utilizzati per la redazione dei bilanci, nonché quella di pervenire ad un consolidamento degli stessi.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 13.45.

 


V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

Martedì 13 ottobre  2009

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SEDE REFERENTE

Martedì 13 ottobre 2009.

 

Legge di contabilità e finanza pubblica.

C. 2555, approvato dal Senato.

(Seguito dell’esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 ottobre 2009.

 

Gioacchino ALFANO (PdL) rileva preliminarmente l'importanza del provvedimento che, nonostante la forte caratura tecnica, riveste un'evidente rilevanza politica, destinato com'è a ridefinire i rapporti tra Parlamento e Governo, da un lato, e tra Stato, Regioni ed Enti locali, dall'altro, in materia di finanza pubblica. Il tema politicamente cruciale sottostante al disegno di legge è quello del coordinamento della finanza pubblica, oggetto di una puntuale disciplina di livello costituzionale, che riflette l'ispirazione di carattere federalista del titolo V della Carta costituzionale. La riforma dell'attuale disciplina in materia di contabilità e di finanza pubblica deve misurarsi con due fenomeni di carattere istituzionale che negli anni recenti hanno manifestato tutta la loro carica innovatrice: gli sviluppi dell'unione europea e, in particolare, dell'unione monetaria e l'attuazione del federalismo e, in particolare, del federalismo fiscale. Il livello statuale si colloca quindi su un piano intermedio e deve manifestare un'attitudine al coordinamento sia verso l'esterno, l'Unione europea, che verso l'interno, gli enti territoriali. Nell'ambito di tali dinamiche può e deve svolgere un ruolo il Parlamento, quale luogo di sintesi e di mediazione degli interessi in gioco. Se questo è lo scenario nel quale si colloca la riforma al nostro esame, è evidente la necessità di superare l'ordinaria dialettica tra maggioranza e opposizione, come dimostrano del resto le prese di posizione di carattere trasversale emerse nel corso della discussione in Commissione. Anche il Governo, a suo avviso, nel prosieguo dell'esame dovrà fornire un contributo affinché il contenuto definitivo del provvedimento risulti ampiamente condiviso dalle diverse componenti politiche rappresentate in Commissione. Richiamando poi le importanti questioni già emerse nel corso del dibattito, come quella dell'introduzione del bilancio di cassa, potenzialmente idonea a rendere più trasparente la gestione dei conti pubblici e, al contempo, a responsabilizzare la dirigenza consentendo di valutarne i risultati conseguiti in termini di gestione della cosa pubblica, si sofferma su uno specifico aspetto, vale a dire l'esigenza di garantire un corretto coordinamento temporale tra i bilanci dello Stato e quelli degli enti decentrati. Quest'ultima può sembrare un'istanza minimale, ma rappresenta a ben vedere la recondizione per poter realizzare un sistema coerente ed efficiente nel quale tutti i soggetti coinvolti concorrono al perseguimento di obiettivi predefiniti e condivisi. Sul piano operativo ciò significa, in ipotesi, che se il bilancio degli enti locali deve essere approvato entro il 31 dicembre, occorre, a livello centrale, che il quadro di finanza pubblica sia già definito il 31 ottobre. Sottolinea a riguardo che la certezza delle risorse a disposizione delle amministrazioni decentrate è più importante del loro quantum. In alternativa, si dovrebbe pensare ad una più netta separazione tra legislazione statale e legislazione degli enti decentrati, e tra le risorse dei diversi livelli di governo, scelta che riterrebbe peraltro rischiosa e controindicata per una molteplicità di ragioni. In proposito, osserva come anche la legge sul federalismo fiscale, dalla quale non è possibile prescindere, non privilegi in realtà la separazione tra finanza dello Stato e finanza degli enti territoriali, bensì un forte coordinamento tra i diversi ambiti istituzionali, con il coinvolgimento tempestivo di tutti i livelli di governo nelle procedure di bilancio. Al contempo, non vi è dubbio che le procedure connesse alla finanza pubblica debbano sfociare, in tempi certi e predeterminati, in decisioni che garantiscano l'integrità dei conti pubblici in coerenza con i vincoli europei. Un ruolo adeguato, come ha accennato, dovrà essere in questo quadro riservato al Parlamento, prevedendo interventi puntuali delle Camere nella fase dell'impostazione, della decisione e della verifica degli effetti della manovra di finanza pubblica.

 

Amedeo CICCANTI (UdC) osserva, preliminarmente, che una riforma strutturale degli strumenti di programmazione economica e finanziaria e degli strumenti di governo dei conti pubblici si rendeva necessaria, soprattutto dopo che questo tema era stato affrontato senza esito già nella XV legislatura. La legge n. 468 del 1978 non poteva, infatti, più sostenere la gestione dei conti pubblici, alla luce dell'esigenza di tenere conto dell'introduzione della moneta unica europea e della riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione. Si tratta di due eventi epocali, che hanno profondamente trasformato il ruolo dello Stato e del Parlamento, come evidenziato anche nell'intervento della collega Lanzillotta. La devoluzione verso l'alto, in favore dell'Unione europea, e verso il basso, in favore delle regioni e gli enti locali, impone di affinare gli strumenti di controllo della finanza pubblica per tener conto dell'esigenza di rispettare il Patto di stabilità e crescita e di definire in forma condivisa i contenuti del Patto di stabilità interno. In questo contesto, osserva che la riforma, pure se attesa ormai da tanto tempo, interviene al momento giusto, in quanto il legislatore può tenere conto delle disposizioni di attuazione del federalismo fiscale contenute nella legge n. 42 del 2009.

Quanto all'incidenza della riforma sull'assetto della forma di governo, giudica in parte pretestuosa la polemica sul ruolo del Parlamento, che verrebbe ridimensionato rispetto a quello del Governo, in quanto il maggior ruolo riconosciuto all'Esecutivo è da porre in relazione alle nuove esigenze di governo dell'economia e della finanza pubblica in relazione ai tempi di decisione che la globalizzazione impone. Osserva, peraltro, che da ormai cinque anni la sessione di bilancio è preceduta da una manovra «estiva» di adeguamento delle entrate e delle spese in rapporto allo scostamento dei conti pubblici dagli obiettivi finanziari definiti dagli strumenti di programmazione dell'anno precedente. Il decreto-legge n. 112 del 2008 è, a suo avviso, l'esempio più eloquente di questo genere di manovra «estiva», sia per la profondità, dal punto di vista qualitativo e quantitativo, della manipolazione dei conti, sia per l'ampiezza temporale. Giudica particolarmente significative, al riguardo, le disposizioni di cui all'articolo 60 del decreto-legge in materia di rimodulazioni di spesa e di tagli lineari alle dotazioni di bilancio nell'arco del triennio. Non di meno aveva fatto il Governo Prodi con i due decreti-legge Bersani-Visco del 2006 e 2007, introducendo una timida modifica anticipatrice dell'articolo 60 del decreto-legge n. 112 del 2008. Si riferisce, in particolare, al famoso comma 507 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007, che introduceva elementi di flessibilità nella gestione del bilancio, facendosi carico di un'esigenza di efficacia nella gestione dei conti pubblici da più parti condivisa. L'esame di tali disposizioni è, a suo avviso, emblematico, in quanto dimostra che due maggioranze di segno opposto abbiano avvertito l'esigenza di un superamento della legge n. 468 del 1978. Giudica, inoltre, che il voto pressoché unanime del Senato sulla proposta di legge oggi in esame possa aiutare questo ramo del Parlamento a meglio puntualizzare alcuni aspetti di singoli istituti, anche alla luce dei quanto evidenziato dalle audizioni svolte nell'ambito dell'indagine conoscitiva deliberata dalla Camera.

Su un piano generale, osserva che l'impianto generale della riforma è nel suo complesso condivisibile, così come valuta condivisibile l'auspicio del relatore di completare l'iter del provvedimento entro il corrente anno, al fine di affrontare il ciclo della programmazione economica e finanziaria del 2010 con i nuovi strumenti di controllo e gestione della finanza pubblica.

Prima di soffermarsi su alcuni specifici aspetti della proposta di legge di riforma della contabilità pubblica, dichiara di condividere i due fondamentali pilastri dell'impianto normativo, vale a dire la salvaguardia dell'articolo 81 della Costituzione, che garantisce il «diritto al bilancio» del Parlamento, riconfermandone la centralità nell'impianto repubblicano, ed il rafforzamento dei poteri di indirizzo e controllo del Parlamento nei confronti del Governo, al fine di gestire le grandezze macroeconomiche dei conti pubblici nella fase ascendente verso l'Europa e nella fase discendente verso il sistema delle autonomie.

Per quanto attiene ai principali profili critici della proposta di legge in esame, segnala in primo luogo l'esigenza di intervenire sulla disciplina in materia di armonizzazione della classificazione dei bilanci pubblici e dei principi contabili di rilevazione contenuta nel Titolo I della proposta. A tale riguardo, giudica significativa la preoccupazione espressa dalla Corte dei conti in ordine alla complessità della armonizzazione contabile tra i diversi livelli decisionali, soprattutto nel momento in cui tale raccordo si esplica con l'esercizio di deleghe legislative. In tale ottica sarebbe, a suo avviso, opportuno prevedere norme di raccordo con l'attività di controllo svolta dalla Corte, anche avvalendosi dell'esperienza maturata nell'ambito dell'esame che questa compie sui bilanci sia a livello centrale che su base territoriale.

Esaminando nel dettaglio le procedure di attuazione della delega di cui all'articolo 2, rileva come il comma 4 di tale articolo, diversamente da quanto previsto dalla legge n. 42 del 2009 sul federalismo, si limita a sottoporre gli schemi di decreto legislativi alla Conferenza unificata, al fine del raggiungimento dell'intesa, secondo la procedura di approvazione propria dei provvedimenti d'interesse territoriale. Tale semplificazione dell'iter di esercizio della delega stride con la diversa procedura stabilita dalla legge n. 42 del 2009, che prevede il raccordo tra Corte dei Conti e Commissione paritetica per il federalismo fiscale, che ha il compito di acquisire ed elaborare elementi informativi per la predisposizione dei contenuti dei decreti legislativi previsti da tale provvedimento. Lo stesso Ragioniere generale dello Stato ha osservato che l'articolo 2, comma 2 della legge n. 42 stabilisce un'apposita delega da attuare entro dodici mesi, nella quale si definiscono i principi a cui gli enti territoriali devono ispirarsi nella definizione dei propri sistemi contabili. Alla luce di tali considerazioni, giudica un'esigenza imprescindibile il raccordo tra la delega prevista dalla legge n. 42 e la proposta di legge in esame, rilevando come si renda necessaria una codificazione attuativa uniforme dei sistemi contabili degli enti territoriali. Tale raccordo richiede, a suo avviso, una condivisione con gli enti territoriali, che non possono limitarsi a rendere un parere, e l'elaborazione di principi definiti dal basso, con il coinvolgimento degli enti territoriali e con un presidio tecnico di controllo che può essere dato dalla Corte dei conti.

Per quanto riguarda le disposizioni in materia di monitoraggio dei conti pubblici contenute nell'articolo 14, condivide il suggerimento della Banca d'Italia di assicurare una più stretta relazione tra la nuova banca dati e il SIOPE, attraverso una integrazione del successivo articolo 15.

Una diversa valutazione si impone, invece, con riferimento all'articolo 43, comma 1, lettera l), del provvedimento che prevede l'introduzione, in via sperimentale, di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale. Ritiene, infatti, che tale introduzione, in assenza di una contabilità economico-patrimoniale, possa rivelarsi assai aleatoria, in quanto si rischia di ottenere risultati assolutamente non verificabili. In questa ottica, giudica, anche alla luce dell'insoddisfacente esperienza maturata in sede di applicazione del decreto legislativo n. 279 del 1997, che ha introdotto forme di contabilità analitica per centri di costo, ritiene che la riforma debba essere coordinata con le disposizioni in materia di valutazione dei risultati della dirigenza pubblica contenute nella legge n. 15 del 2009 di riforma della pubblica amministrazione. In ogni caso, qualora siano introdotti schemi di contabilità economico-patrimoniale, occorrerebbe seguire le indicazioni dell'ISTAT, che suggerisce una integrazione della norma affinché vi sia un raccordo analitico ed esplicito con la contabilità finanziaria. Non va, inoltre, sottaciuta l'osservazione del professor Brancasi sulla necessità di un glossario di contabilità univoco per tutti i comparti. Vi è, infatti, la necessità di intendere nello stesso modo definizioni tecniche, come quelle di impegno, accertamento, competenza, ad esempio adottando per le regioni e gli enti locali la definizione utilizzata a livello statale. In ogni caso, ritiene che questa problematica possa essere affrontata in sede tecnica mettendo a confronto l'esperienza del piano dei conti dello Stato e quello adottato dalle autonomie territoriali, in particolar modo delle regioni.

Contro l'imposizione di uno schema autoritativo in materia da parte dello Stato per gli enti territoriali, si è espresso anche il professor Manin Carabba, ricordando che tale procedura è preclusa anche dall'articolo 117 della Costituzione, che, al terzo comma, indica la materia dell'armonizzazione dei bilanci pubblici tra quelle attribuite alla competenza concorrente tra lo Stato e le regioni.

In ogni caso, ravvisa l'esigenza di assicurare un adeguato raccordo tra le disposizioni in materia di coordinamento della finanza pubblica tra i livelli di Governo contenute nella proposta in esame e le disposizioni di cui alla legge n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale. In tale contesto, l'attenuazione dell'autonomia degli enti territoriali è ancora più evidente e impone, pertanto, una riflessione sul ruolo degli enti decentrati nel procedimento di formazione delle decisioni di finanza pubblica. L'articolo 10, comma 4, prevede, infatti, un semplice parere sulle linee guida per la ripartizione di quote degli obiettivi di finanza pubblica, che per di più interviene il 15 luglio, quando ancora la Decisione di finanza pubblica non c'è. Tale previsione è ancora più stridente se si confronta la disposizione con l'articolo 5 della legge n. 42, che affida alla costituenda Conferenza permanente per il coordinamento di finanza pubblica, di cui sono parte effettiva anche i rappresentanti delle autonomie, il compito di concorrere alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per il comparto in relazione ai livelli di pressione fiscale e di indebitamento.

In sostanza, per la definizione degli stessi obiettivi di finanza pubblica, nella proposta in esame si prevede un semplice parere, mentre nella legge di attuazione del federalismo fiscale si prevede un concorso attivo all'individuazione degli obiettivi. Vi è, quindi, l'esigenza di fare riferimento al testo più aperto alle autonomie territoriali, e quindi all'articolo 5 della legge n. 42 del 2009. Se è vero - come sostiene il Ragioniere generale dello Stato - che nella proposta di legge di riforma si parla solo di principi e criteri, mentre nella legge n. 42 si prevede la definizione di sistemi contabili, allora il principio di «concorrenza» tra Stato e regioni in materia di coordinamento della finanza pubblica è stato ignorato nella legge n. 42 del 2009, cioè proprio nella legge che dovrebbe garantire l'autonomia fiscale degli enti territoriali. Comunque si legga questa vicenda, giudica necessario recuperare uno schema comune tra la proposta di legge di riforma per assorbire anche la legge delega di cui all'articolo 5 della legge n. 42.

Con riferimento alle regole e gli strumenti per il Governo della finanza pubblica, rileva che la proposta di legge di riforma prevede la soppressione dell'attuale obbligo di copertura dei nuovi o maggiori oneri di parte corrente nell'ambito della legge finanziaria. Ritiene, che tale scelta, come sottolineato anche dalla Corte dei conti, non sia condivisibile perché il terzo comma dell'articolo 81 della Costituzione esclude dall'obbligo di copertura la sola legge di bilancio, in quanto con essa non possono essere stabiliti nuovi tributi e nuove spese. Sul punto, inoltre, dichiara di condividere il ragionamento sui «tetti di spesa» fatto dalla collega Lanzillotta, in ragione dell'esigenza di tutelare i diritti soggettivi sottostanti alle norme di spesa, che ne risulterebbero pregiudicati. Sul tema della copertura finanziaria, non va trascurato inoltre il suggerimento di un'interpretazione estensiva e vincolante dell'obbligo di copertura riferito anche al saldo di cassa e dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, modificando opportunamente l'articolo 18 della proposta.

Per quanto attiene al passaggio alla redazione del bilancio dello Stato secondo il criterio di cassa, osserva che la contabilità di cassa significa l'integrale adozione del sistema europeo dei conti, il cosiddetto SEC 95, rilevando che, in assenza di una contabilità economica, vi sono serie difficoltà gestionali. Tale tipo di contabilità viene prescritto all'articolo 43, comma 2, lettera l), a soli fini conoscitivi, con separata evidenziazione delle risultanze gestionali. Al riguardo, ritiene opportuno valutare attentamente se un anno per l'adozione dei decreti delegati e tre anni di regime transitorio siano sufficienti per una «rivoluzione» dei conti pubblici. Come ha osservato il Ragioniere generale dello Stato, l'adozione del criterio di cassa per i bilanci dovrebbe estendersi anche ai bilanci di tutte le amministrazioni pubbliche. Ciò richiede, a suo giudizio, un periodo di sperimentazione lungo e complicato, per il quale tre anni potrebbero rivelarsi insufficienti La questione, però, non è solo temporale. Come ha rilevato l'ISTAT, la contabilità di cassa privilegia l'aspetto gestionale e dei risultati e ciò può favorire comportamenti opportunistici e momentanei. Potrebbero verificarsi, inoltre, debiti impliciti per effetti indesiderati negli esercizi futuri. Con l'adozione del bilancio per sola cassa si rischia, in sostanza, di compromettere la veridicità dei bilanci quali strumenti di programmazione. Si tratta, quindi, di tenere legati i due schemi contabili della competenza e della cassa, al fine di verificare il momento gestionale e dell'efficacia della spesa rispetto a quello della programmazione. Nonostante l'ISAE abbia espresso perplessità sulla contabilità di cassa, osserva che complessivamente i giudizi delle audizioni sono favorevoli a tale schema contabile, pur richiedendo ogni opportuna cautela e verifica.

Si tratta di seguire alcuni suggerimenti del Consigliere De Ioanna, in un quadro di mitigazione come quello proposto dal professor Brancasi, che suggerisce di adottare per tutti gli enti pubblici la nozione di competenza già prevista dalla legislazione regionale, che «schiaccia» la competenza sulla cassa, assumendo gli elementi virtuosi dei due schemi contabili.

In conclusione, rileva come la riforma della legislazione di contabilità impone una modifica dei regolamenti parlamentari. Sul punto, dichiara di condividere la proposta del presidente Giorgetti che, se ha inteso bene, propone di stralciare da una rivisitazione complessiva degli stessi regolamenti la parte relativa al ciclo della programmazione finanziaria. Si tratta di un secondo tempo della riforma che dovrà essere affrontato quasi contestualmente al primo e, comunque, non oltre il primo trimestre dell'anno 2010.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, non essendoci altre richieste di intervento, chiede al relatore e al rappresentante del Governo se intendono replicare.

 

Antonio LEONE (PdL), relatore, chiede un rinvio al fine di poter valutare gli interventi svolti dai colleghi in sede di esame preliminare ai fini della predisposizione della replica.

 

Il viceministro Giuseppe VEGAS si riserva di replicare, in coerenza con la prassi, al termine della replica del relatore.

 

Pier Paolo BARETTA (PD) chiede se il termine per la presentazione degli emendamenti sia confermata per venerdì 16 ottobre alle ore 10.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rileva che allo stato l'individuazione del termine per la presentazione degli emendamenti nella giornata di venerdì 16 è obbligato al fine di consentire alla Commissione una settimana di votazioni, essendo previsto l'avvio della discussione del provvedimento in Assemblea per lunedì 26 ottobre. Si impegna comunque a verificare con la Presidenza della Camera la praticabilità di un rinvio della discussione in Assemblea. In tal caso, si potrebbe anche accedere alla richiesta di un breve differimento del termine di presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta che sarà convocata domani per lo svolgimento delle repliche del relatore e del rappresentante del Governo.

 

La seduta termina alle 14.10.


V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

Mercoledì 14 ottobre  2009

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SEDE REFERENTE

Mercoledì 14  ottobre 2009.

 

Legge di contabilità e finanza pubblica.

C. 2555, approvato dal Senato.

(Seguito dell’esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 ottobre 2009.

 

Il viceministro Giuseppe VEGAS, nel ringraziare quanti sono intervenuti nel corso dell'esame preliminare del provvedimento, osserva che l'attenzione dimostrata da tutta la Commissione per il tema della riforma degli strumenti di governo della finanza pubblica testimonia come si tratti di una questione che travalica le distinzioni esistenti tra maggioranza ed opposizione. Ricorda, infatti, che la proposta in esame fu approvata presso l'altro ramo del Parlamento con un voto quasi unanime. Quanto ai contenuti essenziali del provvedimento, rileva che la proposta intende in primo luogo far fronte all'esigenza di assicurare una leggibilità «orizzontale» dei conti pubblici e, conseguentemente, una maggiore confrontabilità dei dati riferiti ai diversi livelli di governo e alle diverse amministrazioni pubbliche. Questa esigenza si rende sempre più stringente in relazione all'ampia devoluzione di poteri realizzata nei confronti delle amministrazioni territoriali e ai più ampi margini di autonomia finanziaria conseguentemente riconosciuti agli enti territoriali e alla necessità di verificare a livello europeo il raggiungimento degli obiettivi rilevanti ai fini del rispetto del Patto di stabilità e crescita. In questa ottica, giudica essenziale permettere un consolidamento dei bilanci riferiti alle diverse amministrazioni pubbliche, che non potrà non produrre effetti positivi anche sul versante della trasparenza e dei controlli in materia finanziaria e contabile.

Rileva, poi, che un altro aspetto caratterizzante del provvedimento è rappresentato dalla transizione verso bilanci redatti in termini di sola cassa, osservando come tale passaggio sia funzionale ad un maggiore controllo del fabbisogno e dell'indebitamento netto, rilevanti in sede europea, e consenta una maggiore responsabilizzazione degli amministratori pubblici attraverso il superamento delle rilevanti problematiche emerse negli ultimi anni nella gestione dei residui passivi e delle giacenze di tesoreria.

Osserva, inoltre, come la riforma oggi in esame intenda consolidare sul piano legislativo la nuova struttura del bilancio dello Stato articolato in missioni e programmi, recependo le innovazioni recentemente introdotte in via amministrativa. Al riguardo, osserva che tale nuova struttura non guarda ai soli aspetti interni all'amministrazione stessa, come faceva il bilancio articolato in unità previsionali di base, che assumeva come riferimento i centri di costo, ma si rivolge all'esterno, assumendo come interlocutori, in primo luogo, il Parlamento e i cittadini, che devono pertanto poter valutare quale sia l'effettiva destinazione delle spese sostenute. In questa ottica, sottolinea come la nuova valenza del bilancio sarà pienamente valorizzata quando si realizzerà il passaggio ad una contabilità improntata al criterio della competenza economica, che consentirà un più efficace controllo e monitoraggio della gestione amministrativa e della spesa pubblica.

Su un piano sistematico, rileva come tale nuova articolazione del bilancio pubblico si inserisca peraltro in un quadro politico profondamente mutato, non solo in Italia, ma in tutte le democrazie più avanzate, che vede riconosciuti al Governo maggiori poteri di gestione e, quindi, maggiori responsabilità. Rileva, comunque, come il riconoscimento all'Esecutivo di un più incisivo ruolo nella gestione di bilancio, se accompagnato dall'ampliamento dei poteri di controllo esistenti sul versante parlamentare, può garantire una più efficace tutela degli equilibri di finanza pubblica rispetto al modello che caratterizzava la cosiddetta prima Repubblica, in qui la cogestione della spesa pubblica tra Governo e Parlamento ha determinato l'insorgenza di rilevantissimi deficit di bilancio. Ritiene, al riguardo, che il Parlamento dovrebbe valorizzare le proprie funzioni di indirizzo e controllo in materia finanziaria, passando da un'ottica che privilegia l'esame dei bilanci preventivi a una che si incentri sull'esame dei dati di consuntivo, attraverso un effettivo esame del rendiconto, da nono considerare più alla stregua di un mero atto dovuto.

Osserva, poi, che nell'ampio quadro della riforma prefigurata dalla proposta in esame la revisione delle disposizioni relative alla legge finanziaria occupi uno spazio piuttosto limitato, limitata a renderne più agile e flessibile la struttura, a dimostrazione del fatto che le problematiche emerse nell'esame delle manovre finanziarie degli ultimi anni rappresentano essenzialmente un epifenomeno delle più profonde criticità esistenti nella gestione complessiva della finanza pubblica.

Quanto alle criticità che emergono nel testo approvato dal Senato, osserva che esse potranno essere agevolmente superate attraverso l'approvazione di proposte emendative, che auspica siano condivise da maggioranza ed opposizione. Ritiene, al riguardo, che il principale tema da affrontare sia quello dei rapporti tra la proposta in esame e la legge n. 42 del 2009, che dà attuazione al federalismo fiscale, osservando come sia opportuno assicurare un efficace saldatura tra i due provvedimenti, con particolare riferimento alla disciplina dell'armonizzazione dei bilanci pubblici, in considerazione del fatto che la leggibilità e la confrontabilità dei dati riferiti ai diversi livelli territoriali costituisce una esigenza essenziale per assicurare un efficace funzionamento del nuovo assetto dei rapporti finanziari tra Stato ed autonomie territoriali. Ritiene, inoltre, che si debba valutare l'opportunità di modificare la delega per il passaggio a bilanci elaborati in termini di sola cassa, al fine di assicurare una adeguata fase di monitoraggio dell'implementazione del nuovo sistema, ad esempio attraverso una sperimentazione da attuare in singole amministrazioni ministeriali, e di garantire una maggiore finalizzazione del nuovo sistema al passaggio verso l'adozione di contabilità di tipo economico-patrimoniale. Giudica, inoltre, opportune modifiche di minore portata, con interventi che potrebbero, in primo luogo, avere ad oggetto eventuali sovrapposizioni di procedure e organismi previsti dalla proposta in esame e della legge n. 42 del 2009. Giudica altresì opportuna una riflessione sulle disposizioni relative alle cosiddette clausole di salvaguardia, osservando come nel nostro sistema imprevisti incrementi di spesa, anche di rilevante portata, sono determinati da sentenze della Corte costituzionale e rilevando, pertanto, l'esigenza di individuare meccanismi che consentano di gestire tali evenienze senza determinare conseguenze rovinose per la finanza pubblica. Si dichiara, inoltre, aperto a valutare le proposte che emergeranno di rivedere la tempistica delle decisioni di finanza pubblica prevista dal provvedimento, eventualmente attraverso lo spostamento dell'esame della Decisione di finanza pubblica nella tarda primavera o all'inizio dell'estate, al fine di garantire più ampi margini per l'esame dei suoi contenuti da parte del Parlamento e degli enti territoriali. A tale riguardo, ricorda, tuttavia, che lo spostamento a settembre della presentazione della Decisione di finanza pubblica previsto nel testo approvato dal Senato intendeva superare le problematiche emerse nel corso dei più recenti Documenti di programmazione economico-finanziaria, quando il quadro previsionale e programmatico elaborato prima della pausa estiva veniva profondamente rielaborato al momento della presentazione della manovra di finanza pubblica, vanificando sostanzialmente l'esame svolto nel mese di luglio. Si rimette, infine, alle valutazioni della Commissione in ordine alle disposizioni che più strettamente attengono ad ambiti di competenza delle Assemblee parlamentari e, in particolare, all'articolo 4, che prevede l'istituzione di una Commissione bicamerale per la trasparenza dei conti pubblici. Non può, comunque, non rilevare come la riforma richieda un rafforzamento delle procedure di indirizzo e controllo parlamentare e comporti l'esigenza di una rapida definizione di modifiche ai Regolamenti parlamentari che diano attuazione alle innovazioni introdotte, auspicando al riguardo che questa volta i due rami del Parlamento riescano ad approvare disposizioni di contenuto identico.

 

Antonio LEONE (PdL), relatore, dopo aver ringraziato, preliminarmente, i componenti della Commissione per il loro atteggiamento durante l'esame preliminare della proposta di legge, che ha consentito di poter esprimere, su una materia cosi delicata e complessa, un davvero apprezzabile livello di analisi e di approfondimento, osserva che proprio la consapevolezza del rilievo sistematico della riforma in discussione e dell'impatto che essa potrà avere sui rapporti tra Governo, Parlamento ed autonomie territoriali - e dunque sul modo di atteggiarsi della democrazia, non solo economica, del nostro Paese - impone uno sforzo supplementare di sintesi e di mediazione tra le diverse istanze e sollecitazioni emerse anche nel corso del ciclo di audizioni svolte. In proposito, ringrazia il viceministro Vegas per la disponibilità già manifestata in tal senso.

Al riguardo, rileva come il dibattito svolto abbia evidenziato la necessità di introdurre, nel pur pregevole testo approvato dal Senato, alcuni interventi correttivi, sui quali si sono soffermati, con diversi accenti e sfumature, i rappresentanti dei diversi gruppi parlamentari, che si dovrebbero dipanare intorno ad alcuni assi principali. Viene, in primo luogo, l'esigenza di garantire il coordinamento della riforma in esame con le altre due grandi riforme approvate dal Parlamento, ossia il federalismo fiscale e la riforma della pubblica amministrazione, e un migliore bilanciamento tra la maggiore flessibilità acquisita dall'Esecutivo nella gestione delle risorse e i poteri di decisione, indirizzo e controllo del Parlamento. Giudica, inoltre, necessario intervenire sul completamento della riforma della struttura del bilancio e sull'armonizzazione degli schemi contabili, nonché valutare i possibili modelli organizzativi da adottare al fine di rafforzare sia la condivisione dei flussi conoscitivi dei dati di finanza pubblica, sia la rete di strutture tecniche di supporto agli organi di decisione politica.

In particolare, rileva che nell'ambito dei suddetti filoni di approfondimento, un primo intervento correttivo del testo in esame dovrebbe essere orientato a migliorare i profili di coordinamento del testo in esame con le procedure e gli organi previsti dalla legge n.42 del 2009, di attuazione del federalismo fiscale, in special modo per quanto riguarda la necessità - evidenziata da tutti i gruppi parlamentari - di assicurare in modo coerente il coinvolgimento degli enti decentrati nella «fase ascendente» di definizione della decisione annuale di finanza pubblica.

In tale ambito, ritiene opportuno riprodurre nel testo in esame modalità di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali analoghe a quelle previste nella legge n. 42; in base alle quali, in caso di mancata intesa tra centro e periferia in ordine alla definizione - nella sede propria della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica - delle decisioni di finanza pubblica atte a garantire gli equilibri di bilancio ed il rispetto dei vincoli comunitari - dovrebbe essere tenuto ad evidenziare, in sede di illustrazione della decisione annuale di finanza pubblica, le ragioni per le quali l'intesa non è stata raggiunta.

Viceversa, per ragioni di ordine sistematico, ritiene opportuno che il nodo - richiamato da tutti gli interventi - della «doppia delega» prevista in ordine all'armonizzazione dei sistemi contabili sia sciolto in favore della riforma in esame. Trattandosi di deleghe di diversa ampiezza, in quanto quella contenuta nella legge n. 42 si riferisce ai soli bilanci degli enti territoriali, mentre quella del provvedimento in esame si riferisce a tutte le amministrazioni pubbliche, è, a suo avviso, opportuno ricondurre il complesso della delega in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici nell'ambito del testo in discussione, abrogando conseguentemente le disposizioni relative all'armonizzazione dei bilanci di comuni, province, città metropolitane e regioni contenute nell'articolo 2, comma 2, lettera h), della legge n. 42 del 2009. Tale traslazione della delega dovrebbe naturalmente essere congegnata in modo tale da garantire una piena partecipazione dei diversi livelli di governo alla definizione di schemi di classificazione contabile uniformi e condivisi, nonché in modo da assicurare comunque un tempestivo avvio del processo di attuazione del federalismo fiscale.

 Un'analoga, benché meno intensa, esigenza di coordinamento si pone anche in relazione alla legge n.15 del 2009, recante la riforma della pubblica amministrazione promossa dal ministro Brunetta, con particolare riferimento, in questo caso, all'esigenza di un migliore raccordo tra sistema di indicatori ivi delineato per la valutazione delle performance dei dirigenti e delle pubbliche amministrazioni e quello prospettato per la misurazione del raggiungimento degli obiettivi riferiti alle missioni e ai programmi del bilancio. In tal senso, condivide la necessità - evidenziata dalla collega Lanzillotta - di assicurare una forte interazione tra controlli amministrativi e finanziari e valutazione delle performance. A tal fine occorrerà valutare se esaminare già in questa sede tale esigenza.

Osserva che un secondo rilevante filone di questioni attiene all'esigenza, da più parti sottolineata, di rafforzare ulteriormente il ruolo di indirizzo e controllo del Parlamento nel nuovo assetto costituzionale, dotando le Camere di nuovi strumenti di conoscenza e valutazione, che consentano una riqualificazione del lavoro parlamentare. In tale ambito, rileva che piuttosto che la costituzione di una Commissione bicamerale ad hoc per la trasparenza dei conti pubblici separata dall'esercizio dei poteri parlamentari di indirizzo e controllo, propri delle Commissioni bilancio, si potrebbe approfondire l'opportunità di prevedere un potenziamento delle attività di controllo sulla finanza pubblica delle Commissioni medesime, ad esempio attraverso la costituzione di un apposito comitato bicamerale composto da componenti della Commissione bilancio. Si potrebbe, in particolare, rispondere all'esigenza, da più parti sottolineata, di definire una sede di condivisione di dati ed elaborazioni in materia economica e finanziaria, alla quale partecipino tutte le istituzioni competenti in materia. Anche a questo riguardo invita ad individuare le modalità idonee a garantire la tutela delle autonomie delle Camere.

Nella prospettiva del rafforzamento dei controlli parlamentari osserva altresì che la riforma dei Regolamenti - che dovrà necessariamente accompagnare la riforma in esame - potrebbe affrontare anche il nodo della competenza istituzionale della Commissione bilancio, in ordine alla quale - come evidenziato dal collega Baretta - potrebbe valutarsi anche l'opportunità di assegnare alla Commissione, anche sulla scorta di esperienze straniere, un più penetrante ruolo di controllo.

Più complessa, almeno in questa fase, appare invece la percorribilità, anche tecnica, dell'opzione, ventilata da alcuni esponenti dell'opposizione, e in particolare dai colleghi Lanzillotta e Causi, volta a riconsiderare complessivamente il ruolo svolto dall'ISTAT, al fine di trasformare l'istituto in una sorta di agenzia o autorità indipendente non più al servizio del solo Stato, ma dell'intera Repubblica, nell'ambito della quale garantire una partecipazione di Regioni ed autonomie locali, nella prospettiva di un'attività di raccolta e consolidamento dei dati di contabilità condivisa a livello nazionale. Analogamente problematica ritiene che risulterebbe l'attribuzione di simili compiti alla Ragioneria generale dello Stato.

Una delle questioni di maggiore rilievo ripetutamente evidenziata sia nel corso delle audizioni sia nel dibattito svoltosi in Commissione attiene alla congruità della tempistica del ciclo di bilancio delineata nella proposta di legge.

In proposito, ritiene che gli aggiustamenti al testo in esame dovrebbero contemperare diverse finalità.

Da una parte, occorrerebbe ridurre il rischio di sovrapposizioni tra l'esame della Decisione di finanza pubblica e quello della manovra annuale, consentendo in particolare al Parlamento di esprimere i propri indirizzi al Governo in tempo utile e tale da garantire che il Governo ne possa tenere adeguatamente conto. In proposito si potrebbe anche ipotizzare la modifica dell'anno finanziario degli enti locali, che peraltro ritiene di difficile attuazione. Dall'altra, oltre a favorire - nei termini sopra richiamati - una quanto più intensa possibile partecipazione degli enti decentrati alla definizione della decisione di bilancio, occorrerebbe garantire che gli stessi possano impostare e approvare i rispettivi bilanci nei tempi previsti. A tal fine, riterrei utile valutare l'opportunità di anticipare i tempi nei quali il Governo è tenuto a comunicare alle autonomie i propri intendimenti in ordine al riparto degli obiettivi di finanza pubblica, modificando conseguentemente i termini relativi all'espressione del parere in merito da parte delle Autonomie da trasmettere al Parlamento. Una tale soluzione potrebbe rispondere inoltre, almeno in parte, all'esigenza, da più parti avanzata, di mantenere una fase estiva dei lavori parlamentari dedicata alla attività di programmazione e dunque distinta dalla sessione di bilancio vera e propria.

Tra le ulteriori questioni emerse nel corso del dibattito, segnala poi come da parte di diversi commissari - e, in particolare, dei colleghi Baretta e Borghesi - sia stata evidenziata l'esigenza di tenere conto della prassi instauratasi negli ultimi anni, in base alla quale la decisione di finanza pubblica assunta nel mese di ottobre si limita a recepire i contenuti di una manovra definita prima della pausa estiva con un provvedimento di urgenza del Governo, prevedendo conseguentemente una sorta di nuova tipologia di provvedimenti collegati alla manovra, da approvare entro il mese di luglio.

Dall'altra, si pone, in linea generale, la questione di come meglio articolare lo svolgimento della sessione di bilancio al fine di garantire un'impostazione pluriennale della manovra di finanza pubblica che prenda davvero le mosse dall'esame parlamentare del rendiconto dell'esercizio precedente e, dunque, dall'analisi dei risultati conseguiti con la spesa pubblica, ciò al fine di superare un atavico ed esiziale approccio incrementale nelle decisioni di bilancio, in base al quale si rifinanziano in modo inerziale le autorizzazioni di spesa senza valutarne adeguatamente il rapporto costi-benefici. Condivide, pertanto, l'esigenza, evidenziata in particolare dal collega Causi, di valorizzare il ruolo di verifica del raggiungimento degli obiettivi correlati a ciascun programma, nel quadro di un complessivo rafforzamento della fase parlamentare di verifica ex post dei risultati dell'azione del Governo. Sul punto, si dichiara, pertanto, disponibile a valutare possibili interventi migliorativi. Al riguardo osserva peraltro che bisogna evitare di dilatare in maniera eccessiva i tempi della sessione di bilancio.

Un complesso di questioni di natura tecnica recanti un impatto rilevante in termini di tenuta dei saldi di bilancio ed attuazione degli interventi di politica economica attiene alla copertura finanziaria sia della legge di stabilità sia delle altre leggi.

In proposito, condivide, in primo luogo, alcune riflessioni, svolte in particolare dal collega Duilio, in ordine all'esigenza di mantenere l'obbligo di copertura finanziaria degli oneri correnti recati dalla legge di stabilità, al fine di garantire in modo rigoroso gli equilibri di bilancio. Analogamente, devono, a suo avviso, essere approfondite le preoccupazioni espresse in ordine alle modalità di definizione e applicazione della clausola di salvaguardia, con particolare riferimento alle fattispecie legislative che riconoscono diritti soggettivi, relativi ad esempio a prestazioni sociali o a incentivi alle imprese, nelle quali l'operare del meccanismo potrebbe determinare indesiderabili contenziosi di carattere giurisdizionale. A suo avviso clausola di salvaguardia e tetti di spesa sono istituti da mantenere distinti, ma dei quali va rafforzata l'efficacia.

Un ultimo ampio filone di questioni emerse durante l'esame preliminare attiene alla riforma del bilancio. In proposito, rileva come l'ampio corredo informativo previsto dal testo in esame risponda all'esigenza, evidenziato dal collega Baretta, di far corrispondere alla maggiore flessibilità gestione riconosciuta all'Esecutivo nella gestione delle risorse tra i programmi di spesa, un'effettiva possibilità da parte del Parlamento di esercitare un controllo costante sull'operato del Governo e sui risultati conseguiti.

Sotto altro versante, ritiene meritevoli di approfondimento i rilievi, formulati in particolare dal collega Borghesi, anche nel corso delle audizioni, in ordine alla necessità di meglio sistematizzare le nozioni di spese rimodulabili e non rimodulabili introdotte dalla proposta di legge.

Per quanto attiene, infine, al passaggio al bilancio di sola cassa, rileva come si tratti di una delle questioni tecniche di maggior rilievo sulla quale nel corso delle audizioni e delle dibattito sono emerse posizioni differenziate.

Al riguardo, ritiene che un punto di mediazione accettabile potrebbe rinvenirsi nella definizione di tempi di realizzazione del passaggio alla redazione di un bilancio in termini di sola cassa sufficientemente ampi, preceduti da un'apposita fase di sperimentazione, le cui risultanze dovrebbero essere sottoposte al Parlamento e alla Corte dei conti.

Nel contempo, andrebbe comunque reso stabile l'affiancamento, a fini conoscitivi, di un sistema di contabilità economico-patrimoniale al sistema di contabilità finanziaria.

Conclusivamente sottolinea come la dinamica delle nostro sistema di bilancio non dipenderà, in ultima analisi, solo da questioni tecniche e di ingegneria contabile o procedurale, ma da come tutte le forze politiche riusciranno ad attuare concretamente il disegno riformatore oggi in discussione. Osserva infatti che il risanamento dei conti pubblici e la contestuale riqualificazione della spesa, il miglioramento delle performance delle Amministrazioni pubbliche in termini di economicità e qualità dei servizi offerti ai cittadini e la promozione dei criteri dell'efficienza, dell'efficacia e della verifica dei risultati raggiunti dall'azione amministrativa, dipenderanno, infatti, da come il Parlamento ed il Governo della XVI Legislatura - assieme alle Autonomie - riusciranno ad interpretare il trend del cambiamento in atto.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in risposta a una richiesta avanzata nella seduta di ieri, avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti è confermato per le ore 10 di venerdì 16 ottobre.

 

Pier Paolo BARETTA (PD), nell'esprimere apprezzamento per il contenuto delle repliche del rappresentante del Governo e del relatore, dalle quali trae conferma dell'auspicio di un confronto costruttivo sul testo, ritiene che in questa ottica la sede principale per l'elaborazione di soluzioni dei profili problematici del testo debba essere quella dell'esame in Commissione e non quella dell'esame in Assemblea. Invita, quindi, il presidente a valutare l'opportunità di richiedere un breve differimento dell'avvio della discussione in Assemblea del provvedimento e, conseguentemente, di concedere il differimento di una settimana del termine per la presentazione degli emendamenti in Commissione.

 

Amedeo CICCANTI (UdC) dichiara di condividere le considerazioni del deputato Baretta e, quindi, nel prendere atto della volontà del relatore di individuare soluzioni condivise, ritiene che una settimana di rinvio del termine di presentazione degli emendamenti in Commissione e, conseguentemente, dell'avvio della discussione del provvedimento in Assemblea, risultino utili. Rileva, poi, che l'intervento del relatore ha correttamente posto l'esigenza di un coordinamento delle disposizioni del provvedimento con, da un lato, altre leggi vigenti come quella sul federalismo fiscale e, dall'altro lato, le norme del regolamento della Camera in materia di sessione di bilancio. A tale proposito, osserva che bisogna individuare le modalità più adatte per collegare la riforma delle procedure di bilancio con la riforma regolamentare. Rileva che, infatti, la riforma regolamentare costituisce la sede idonea ad individuare le modalità per evitare che depotenziando, come previsto dal provvedimento, i disegni di legge collegati, la decisione di bilancio venga affidata esclusivamente alla decretazione d'urgenza.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, si riserva di contattare la Presidenza della Camera per valutare la praticabilità di un rinvio di una settimana dell'avvio della discussione in Assemblea, segnalando che la stessa è comunque subordinata a valutazioni in ordine all'organizzazione del calendario dell'Assemblea, le quali sicuramente non rientrano nella disponibilità della Commissione bilancio. Ciò premesso, ritiene che comunque il termine per la presentazione degli emendamenti possa essere differito a lunedì 19 ottobre, alle ore 12.

 

Antonio LEONE (PdL), relatore, ritenendo giustificate le richieste dell'opposizione, segnala che se la Commissione saprà valorizzare al massimo l'esame in sede referente, individuando fin da questa fase soluzioni condivise ai profili problematici del provvedimento, la discussione dello stesso in Assemblea potrà risultare anche più rapida della settimana attualmente prevista dal calendario dei lavori dell'Assemblea.

 

Pier Paolo BARETTA (PD), nell'apprezzare la disponibilità del presidente ad accedere alla richiesta da lui avanzata, rileva che il differimento del termine per la presentazione degli emendamenti potrebbe consentire una più accurata redazione degli stessi a vantaggio della successiva fase di votazioni che conseguentemente potrebbe risultare molto più rapida.

 

Amedeo CICCANTI (UdC) ribadisce l'esigenza di individuare le modalità idonee a collegare l'esame della proposta di legge con quello delle conseguenti modifiche del regolamento della Camera.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, riservandosi di contattare la Presidenza della Camera in ordine alla richiesta avanzata dai deputati Baretta e Ciccanti, avverte che, in attesa dell'esito di tali contatti, il termine per la presentazione degli emendamenti al provvedimento è comunque differito dalle ore 10 di venerdì 16 ottobre alle ore 12 di lunedì 19 ottobre. Dichiara quindi concluso l'esame preliminare del provvedimento e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 17.40.

 


V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

Giovedì 22 ottobre  2009

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SEDE REFERENTE

Giovedì 22 ottobre 2009.

 

Legge di contabilità e finanza pubblica.

C. 2555, approvato dal Senato.

(Seguito dell’esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 ottobre 2009.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ricordando che alle ore 12 di ieri è scaduto il termine per la presentazione di emendamenti al provvedimento in esame, fa presente che sono state presentate 284 proposte emendative (vedi allegato 6).

 

Pier Paolo BARETTA (PD), anche in considerazione del numero delle proposte emendative presentate, a nome del proprio gruppo, chiede alla Presidenza di voler verificare la possibilità di consentire l'esame di tali proposte nell'arco di tutta la prossima settimana, rinviando conseguentemente l'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea alla prima settimana di novembre.

 

Renato CAMBURSANO (IdV), a nome del proprio gruppo, si associa alla richiesta formulata dal collega Baretta, sottolineando come anche il relatore ed il Governo abbiano presentato un consistente numero di proposte emendative, che si riserva di esaminare, ma che potrebbero contribuire ad un miglioramento del testo approvato dal Senato.

 

Antonio LEONE (PdL), relatore, ritiene che la quantità e la qualità delle proposte emendative presentate meriti un approfondito esame da parte della Commissione. Pertanto, pur dichiarando la propria disponibilità ad avviare l'esame delle proposte presentate sin dalla seduta odierna, ritiene che, qualora la Conferenza dei Presidenti di gruppo, convocata per la giornata odierna, su richiesta dell'opposizione, disponga un rinvio del termine di avvio dell'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea, la richiesta del deputato Baretta potrà senz'altro essere accolta a beneficio dell'attività dell'intera Commissione.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nel concordare con il relatore, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 9.35.


ALLEGATO

 

Legge di contabilità e finanza pubblica

 (C. 2555).

 

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI

 

ART. 1.

 

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, tutte le amministrazioni pubbliche concorrono, ciascuna per quanto di propria specifica competenza, al perseguimento degli obiettivi di convergenza e stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, operando in coerenza con i vincoli che ne derivano in ambito nazionale, sulla base dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117 e 119 della Costituzione, ferme restando le prerogative degli enti territoriali di cui all'articolo 114, secondo comma, della Costituzione, in merito alla organizzazione della propria decisione di bilancio;

b) sostituire il comma 5 con il seguente: 5. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano secondo le modalità previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

1. 11. Causi, Baretta, Bersani, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

 

Al comma 1, dopo le parole: amministrazioni pubbliche, aggiungere le seguenti: ferme restando le prerogative degli enti territoriali di cui al secondo comma dell'articolo 114 della Costituzione, in merito alla organizzazione della propria decisione di bilancio.

* 1. 6. Osvaldo Napoli.

 

Al comma 1, dopo le parole: amministrazioni pubbliche, aggiungere le seguenti: ferme restando le prerogative degli enti territoriali di cui al secondo comma dell'articolo 114 della Costituzione, in merito alla organizzazione della propria decisione di bilancio.

* 1. 8. Cambursano, Borghesi.

 

Al comma 1, dopo le parole: amministrazioni pubbliche, aggiungere le seguenti: ferme restando le prerogative degli enti territoriali di cui al secondo comma dell'articolo 114 della Costituzione, in merito alla organizzazione della propria decisione di bilancio.

* 1. 9. Bitonci, Simonetti, Pastore.

 

Al comma 1, dopo le parole: amministrazioni pubbliche, aggiungere le seguenti: ferme restando le prerogative degli enti territoriali di cui al secondo comma dell'articolo 114 della Costituzione, in merito alla organizzazione della propria decisione di bilancio.

* 1. 10. Ciccanti, Galletti.

 

Al comma 1, dopo le parole: amministrazioni pubbliche, aggiungere le seguenti: ferme restando le prerogative degli enti territoriali di cui al secondo comma dell'articolo 114 della Costituzione, in merito alla organizzazione della propria decisione di bilancio.

* 1. 14. Fontanelli, De Micheli, Graziano.

 

Al comma 1, sopprimere le parole: secondo le modalità stabilite dalla presente legge e dai relativi decreti legislativi,

1. 15. Il Relatore.

 

Al comma 2, sostituire le parole: Ai fini con le seguenti: Ai soli fini delle norme relative al coordinamento dei sistemi contabili e del consolidamento dei conti pubblici.

1. 12. Lanzillotta.

 

Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: Al fine di salvaguardare le prerogative degli organi costituzionali, le disposizioni della presente legge si applicano solo in quanto compatibili con la sfera di autonomia costituzionalmente riconosciuta a tali organi.

1. 7. Zaccaria.

 

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4 sostituire le parole: Le disposizioni con le seguenti: I princìpi contenuti nelle disposizioni;

b) al comma 5, dopo le parole: Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano rimane fermo quanto disposto nei rispettivi statuti speciali, aggiungere le seguenti: e nelle relative norme di attuazione, anche in riferimento a quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

1. 1. Froner.

 

Al comma 4, sostituire le parole: Le disposizioni con le seguenti: I princìpi contenuti nelle disposizioni.

* 1. 4. Brugger, Zeller, Nicco.

 

Al comma 4, sostituire le parole: Le disposizioni con le seguenti: I princìpi contenuti nelle disposizioni.

* 1. 2. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

 

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi statuti.

1. 16. Il Relatore.

 

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. La presente legge costituisce riforma economico-sociale della Repubblica e si applica alle regioni a statuto speciale anche in relazione ai vincoli derivanti allo Stato italiano dall'ordinamento comunitario.

1. 13. Lanzillotta.

 

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e nelle relative norme di attuazione, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

* 1. 3. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

 

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e nelle relative norme di attuazione, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

* 1. 5. Brugger, Zeller, Nicco.

 

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

 

Art. 1-bis.

(Sistema statistico della Repubblica).

Al fine di realizzare il sistema statistico della Repubblica, il Governo è delegato ad adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo per la riforma dell'ordinamento dell'ISTAT secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) assicurare l'indipendenza dell'ISTAT dall'Esecutivo prevedendo che l'Istituto operi come organismo ausiliario del Governo, del Parlamento e delle Regioni;

b) prevedere che negli organi di amministrazione e di direzione tecnico-scientifica vi siano componenti designati dal Governo, previo parere parlamentare a maggioranza qualificata, delle Regioni e degli enti locali e sia rispettato il principio della parità di genere;

c) che sia previsto un rapporto funzionale tra ISTAT ed Eurostat anche mediante la partecipazione di un rappresentante Eurostat agli organismi dell'ISTAT;

d) che il programma annuale e pluriennale dell'ISTAT sia adottato previa informativa alle Commissioni parlamentari.

1. 01. Lanzillotta.

 

ART. 2.

 

Sopprimerlo.

2. 39. Fontanelli, De Micheli, Graziano.

 

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Per consentire il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci delle amministrazioni pubbliche e dei relativi termini di presentazione e approvazione, nonché delle relative codifiche, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica. I sistemi e i bilanci di cui al primo periodo sono raccordabili con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi.

2. 17. Cambursano, Borghesi.

 

Al comma 1, sostituire le parole: entro un anno con le seguenti: entro diciotto mesi.

2. 15. Cambursano, Borghesi.

 

Al comma 1, dopo le parole: delle amministrazioni pubbliche, aggiungere le seguenti: , ad eccezione delle regioni e degli enti locali,

2. 41. Il Governo.

 

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: I sistemi e gli schemi di cui al primo periodo relativi ai bilanci di comuni, province, città metropolitane e regioni, saranno adottati secondo criteri predefiniti e uniformi, concordati in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

* 2. 8. Armosino.

 

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: I sistemi e gli schemi di cui al primo periodo relativi ai bilanci di comuni, province, città metropolitane e regioni, saranno adottati secondo criteri predefiniti e uniformi, concordati in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

* 2. 31. Simonetti, Pastore, Bitonci.

 

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: e di un comune piano dei conti integrato;

b) al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: articolati in missioni e programmi;

c) alla lettera d), sopprimere le parole: ai fini conoscitivi, in via sperimentale;

d) al comma 2, lettera f), sostituire le parole: le regioni e le province autonome e gli enti locali con le seguenti: gli enti di cui all'articolo 114, secondo comma, della Costituzione;

e) al comma 3, dopo le parole: schemi dei decreti legislativi aggiungere le seguenti: , previa intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

f) sostituire il comma 4 con il seguente: 4. In mancanza di intesa sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 3 il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta;

g) sostituire il comma 5 con il seguente: 5. Ai fini della predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, è integrata da quattro rappresentanti dell'Istat e da un rappresentante della Corte dei conti;

h) sostituire il comma 6 con il seguente: 6. Nelle more dell'istituzione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, i compiti ad essa attribuiti dalla presente legge sono svolti dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. 37. Baretta, Duilio, Bersani, Boccia, Calvisi, Causi, Capodicasa, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

 

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: e di un comune piano dei conti integrato.

* 2. 9. Armosino.

 

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: e di un comune piano dei conti integrato.

* 2. 30. Simonetti, Pastore, Bitonci.

 

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: l'adozione di regole contabili uniformi di cui al comma 1 deve assicurare, distintamente per ciascun settore e comparto di spesa, che le procedure finanziarie di gestione degli enti si conformino a criteri di stretta omogeneità, in modo da consentire l'agevole comparabilità delle loro risultanze contabili a consuntivo. A tal fine, unitamente agli schemi di riclassificazione, i decreti legislativi devono contenere anche un nomenclatore delle procedure finanziarie per ciascun comparto o tipologia di enti, recante l'illustrazione delle regole tecniche, delle definizioni degli istituti contabili e delle procedure standard cui devono conformarsi i relativi regolamenti di contabilità;

2. 33. Ciccanti, Galletti.

 

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: comuni e articolati in missioni e programmi.

* 2. 10. Armosino.

 

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: comuni e articolati in missioni e programmi.

* 2. 29. Simonetti, Pastore, Bitonci.

 

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) adozione di criteri di armonizzazione dei bilanci di comuni, province, città metropolitane e regioni, come individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h), della legge 5 maggio 2009, n. 42.

2. 21. Borghesi, Cambursano.

 

Al comma 2 sostituire la lettera d) con la seguente:

d) affiancamento al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale che rispettino i princìpi contabili definiti dal comitato di cui al successivo comma 5;

2. 6. Pagano, Marinello, Gioacchino Alfano.

 

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: ai fini conoscitivi, in via sperimentale.

* 2. 11. Armosino.

 

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: ai fini conoscitivi, in via sperimentale.

* 2. 28. Simonetti, Pastore, Bitonci.

 

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: e tali schemi sono raccordati con i princìpi della contabilità finanziaria.

2. 18. Cambursano, Borghesi.

 

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

2. 19. Borghesi, Cambursano.

 

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;

b) al comma 2, lettera f), sopprimere le parole: , d'intesa con la Conferenza unificata relativamente a quelli concernenti le regioni e le province autonome e gli enti locali.

c) dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. All'articolo 2, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «nonché al fine di armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio dei medesimi enti ed i relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica».

5-ter. All'articolo 2, comma 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42, la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h) adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato; adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite; adozione di un bilancio consolidato con le proprie aziende, società o altri organismi controllati, secondo uno schema comune; affiancamento, ai fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e schemi di contabilità economico-patrimoniale ispirati a comuni criteri di contabilizzazione; raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi; definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche di cui alla presente legge tenute a regime di contabilità civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi; definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai diversi enti territoriali; al fine di dare attuazione agli articoli 9 e 13, individuazione del termine entro il quale regioni ed enti locali devono comunicare al Governo i propri bilanci preventivi e consuntivi, come approvati, e previsione di sanzioni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera e), in caso di mancato rispetto di tale termine;».

5-quater. Alla legge 5 maggio 2009, n. 42, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: «e reca i principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici di cui al comma 2, lettera h)»;

b) all'articolo 2, comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: «Contestualmente all'adozione del primo schema di decreto legislativo, il Governo trasmette alle Camere, in allegato a tale schema,» con le seguenti: «Il Governo trasmette alle Camere, entro il 30 giugno 2010»;

c) all'articolo 3, comma 6, terzo periodo, dopo le parole: «l'esercizio della delega» sono inserite le seguenti: «o successivamente».

2. 43. Il Governo.

 

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

2. 23. Cambursano, Borghesi.

 

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'introduzione di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale nonché l'adozione di bilanci consolidati delle pubbliche amministrazioni con le proprie aziende, organismi e società partecipate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, sono altresì finalizzate:

alla verifica e determinazione dei costi e fabbisogni standard di cui alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

al raggiungimento degli obiettivi di cui al Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

2. 5. Pagano, Marinello, Gioacchino Alfano.

 

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Ai decreti di cui al comma 1 è allegato un nomenclatore che illustri le definizioni degli istituti contabili e le procedure finanziarie per ciascun comparto o tipologia di enti a cui dovranno conformarsi i relativi regolamenti di contabilità.

2. 45. Il Relatore.

 

Al comma 3, dopo le parole: Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: , previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.

* 2. 12. Armosino.

 

Al comma 3, dopo le parole: Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: , previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.

* 2. 27. Simonetti, Pastore, Bitonci.

 

Al comma 3, dopo le parole: Senato della Repubblica aggiungere le seguenti: entro novanta giorni precedenti la scadenza della delega.

2. 1. Zaccaria.

 

Sopprimere il comma 4.

2. 42. Il Governo.

 

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. In mancanza di intesa sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 3 il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta. Il Governo, qualora, anche a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall'intesa.

* 2. 13. Armosino.

 

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. In mancanza di intesa sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 3 il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta. Il Governo, qualora, anche a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall'intesa.

* 2. 26. Simonetti, Pastore, Bitonci.

 

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Gli schemi dei decreti legislativi relativi alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali sono, altresì, trasmessi alla Conferenza unificata per l'acquisizione del parere di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. 34. Ciccanti, Galletti.

 

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli schemi sono infine trasmessi, entro novanta giorni precedenti la scadenza della delega, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla trasmissione.

2. 2. Zaccaria.

Sopprimere i commi 5 e 6.

2. 20. Borghesi, Cambursano.

 

Sostituire i commi 5 e 6 con i seguenti:

5. La Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, opera al fine di acquisire ed elaborare gli elementi conoscitivi utili per la predisposizione dei contenuti dei decreti legislativi di cui al comma 1.

5-bis. Per l'esercizio di tale attività la Commissione è integrata da quattro rappresentanti dell'ISTAT, e da un rappresentante della Corte dei conti.

* 2. 14. Armosino.

 

Sostituire i commi 5 e 6 con i seguenti:

5. La Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, opera al fine di acquisire ed elaborare gli elementi conoscitivi utili per la predisposizione dei contenuti dei decreti legislativi di cui al comma 1.

5-bis. Per l'esercizio di tale attività la Commissione è integrata da quattro rappresentanti dell'ISTAT, e da un rappresentante della Corte dei conti.

* 2. 25. Simonetti, Pastore, Bitonci.

 

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. In attuazione di quanto già previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, alla predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1 sovrintende la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della medesima legge.

 

Conseguentemente, sopprimere il comma 6.

** 2. 7. Osvaldo Napoli.

 

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. In attuazione di quanto già previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, alla predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1 sovrintende la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della medesima legge.

 

Conseguentemente, sopprimere il comma 6.

** 2. 16. Borghesi, Cambursano.

 

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. In attuazione di quanto già previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, alla predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1 sovrintende la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della medesima legge.

 

Conseguentemente, sopprimere il comma 6.

** 2. 24. Bitonci, Simonetti, Pastore.

 

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. In attuazione di quanto già previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, alla predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1 sovrintende la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della medesima legge.

 

Conseguentemente, sopprimere il comma 6.

** 2. 35. Ciccanti, Galletti.

 

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. In attuazione di quanto già previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, alla predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1 sovrintende la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della medesima legge.

 

Conseguentemente, sopprimere il comma 6.

** 2. 40. Fontanelli, De Micheli, Graziano.

 

Sostituire il comma 5, con il seguente:

5. Ai fini della predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo collabora con la Commissione tecnica paritetica per il federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in particolare per le attività di cui all'articolo 2, comma 2, lettera h), della medesima legge con lo scambio di tutte le risultanze relative alla armonizzazione dei bilanci pubblici.

 

Conseguentemente, sopprimere il comma 6.

2. 22. Borghesi, Cambursano.

 

All'articolo 2, comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: ventidue componenti con le seguenti: ventitré componenti;

b) alla lettera a), dopo le parole: dell'interno, aggiungere le seguenti: della difesa.

2. 3. Gioacchino Alfano.

 

Al comma 5, lettera e), dopo le parole: giuridico-contabile-economica aggiungere le seguenti: scelti tra gli iscritti all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

2. 4. Pagano, Marinello, Gioacchino Alfano.

 

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Il comitato di cui al comma 5 opera in stretto raccordo con la Commissione tecnica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, assicurando il coordinamento tra i princìpi contabili di cui alla presente legge con i princìpi di armonizzazione dei bilanci pubblici di cui all'articolo 2, comma 2, lettera h), della medesima legge n. 42 del 2009.

2. 36. Lanzillotta.

 

Al comma 6, sopprimere le parole: , in particolare.

2. 44. Il Governo.

 

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 4, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42, le parole: trenta componenti e sono sostituite dalle seguenti: trentadue componenti, due dei quali dell'ISTAT e per i restanti trenta componenti.

2. 38. Causi, Baretta, Bersani, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

 

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. Al fine di provvedere all'estinzione dei crediti maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, in allegato agli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una ricognizione dei debiti pregressi degli enti inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A tal fine i citati enti dichiarano entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'ammontare dei crediti, maturati nei confronti dei medesimi alla data del 31 dicembre 2008, il cui pagamento rientri, secondo i criteri di contabilità nazionale, tra le regolazioni debitorie pregresse. Le modalità di trasmissione della dichiarazione sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7-ter. La medesima ricognizione di cui al comma 7-bis è effettuata annualmente e presentata al Parlamento in allegato alla Relazione di cui all'articolo 12.

7-quater. Per la realizzazione del coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 9, il quadro di riferimento normativo per il Patto di stabilità interno è annualmente adeguato all'estinzione dei debiti pregressi come risultanti dalla ricognizione di cui ai commi 7-bis e 7-ter.

2. 32. Nannicini.

 

ART. 3.

 

Sostituirlo con il seguente:

 

Art. 3.

(Rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità e finanza pubblica).

1. Per i tre esercizi finanziari successivi all'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette, in allegato alla Relazione sull'economia e la finanza pubblica, un rapporto sullo stato di attuazione della presente legge con particolare riferimento alle attività volte alla realizzazione della nuova organizzazione del bilancio dello Stato e dei bilanci delle altre amministrazioni pubbliche.

3. 4. Il Relatore.

 

Al comma 1, alla fine del primo periodo, aggiungere le parole: e dell'articolo 2, comma 2, lettera h), della legge 5 maggio 2009, n. 42.

3. 3. Il Governo.

 

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il rapporto di cui al presente articolo è centrato sull'avanzamento e messa in opera della nuova organizzazione del bilancio dello Stato ed in particolare contiene:

a) lo stato di realizzazione del passaggio alle previsioni di cassa;

b) la descrizione dei programmi, con la ricognizione completa delle rispettive fonti autorizzative e delle missioni;

c) la presentazione degli indicatori di risultato ritenuti congrui per ogni programma;

d) le soluzioni previste per le missioni di carattere interministeriale;

e) lo stato del trasferimento delle autorizzazioni di spesa dal Ministro dell'economia e delle finanze ai singoli programmi di ciascun Ministero di spesa e dell'attuazione della revisione analitica dei singoli programmi.

3. 2. Baretta, Bersani, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

 

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: evidenziando il collegamento tra la nuova struttura del bilancio e la nuova organizzazione e modalità operativa delle amministrazioni pubbliche conseguenti all'attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, e dei successivi decreti delegati.

3. 1. Lanzillotta.

 

ART. 4.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

(Controllo parlamentare della finanza pubblica).

1. Il Governo fornisce alle Camere, anche a richiesta, tutte le informazioni utili ad esercitare il controllo parlamentare sulla finanza pubblica. Sulla base delle informazioni ricevute e dell'attività istruttoria svolta in forma congiunta, le Commissioni bilancio delle due Camere formulano osservazioni, forniscono valutazioni ed esprimono indirizzi per il miglioramento del contenuto dei documenti di bilancio e delle procedure di finanza pubblica.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e il rafforzamento delle competenze in materia di analisi, quantificazione e stima degli andamenti macroeconomici e di finanza pubblica, i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica adottano intese per promuovere e coordinare l'attività delle due Camere, anche mediante l'istituzione di un apposito Comitato paritetico in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni, costituito da venti membri designati dai Presidenti delle due Camere tra i componenti delle Commissioni bilancio e presieduto, a turno, da uno dei suoi componenti, per la durata di sei mesi ciascuno. Il Comitato sottopone le proprie conclusioni alle Commissioni bilancio che provvedono a trasmetterle alle Presidenze dei due rami del Parlamento e al Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Le intese di cui al comma 2 sono altresì finalizzate ad assumere quale metodo ordinario lo svolgimento congiunto delle attività istruttorie utili al controllo parlamentare sulla finanza pubblica e a potenziare, attraverso il più efficiente utilizzo delle risorse a disposizione e la progressiva integrazione delle strutture tecniche, anche prevedendo la possibilità di una successiva unificazione delle medesime strutture, la capacità di approfondimento degli aspetti tecnici, con particolare riferimento:

a) al contenuto informativo necessario dei documenti trasmessi dal Governo, con l'obiettivo di migliorare il contenuto informativo e rendere omogenea la prospettazione delle informazioni, al fine della comparabilità nel tempo e tra strumenti;

b) alle metodologie per la quantificazione delle innovazioni legislative con identificazione dei livelli informativi di supporto della quantificazione, nonché sull'eventuale predisposizione di schemi metodologici per settore per la valutazione degli effetti finanziari;

c) alle metodologie per la costruzione degli andamenti tendenziali di finanza pubblica, anche di settore, con evidenziazione delle basi conoscitive necessarie per la loro verifica; sulla definizione dei contenuti minimi di raccordo tra andamenti tendenziali e innovazioni legislative; sui criteri metodologici per la predisposizione di previsioni a politiche invariate;

d) all'identificazione di ambiti per i quali è possibile migliorare la struttura dell'informazione disponibile ai fini della predisposizione dei bilanci, nonché sul monitoraggio e sulla rendicontazione dell'attività pubblica;

e) ad ogni altra attività istruttoria e metodologica relativa all'informazione nel campo della finanza pubblica;

f) all'elaborazione annuale di una Relazione sulle politiche pubbliche per la misurazione e la valutazione dei risultati conseguiti nell'esercizio precedente dalla gestione economico finanziaria e dall'attività delle amministrazioni centrali, costruendo, anche sulla base del bilancio pluriennale programmatico, un organico sistema di indicatori di servizi resi (output) e di performance finali (outcome).

4. Le intese di cui al comma 3 possono altresì prevedere lo svolgimento di iniziative di studio e ricerca degli uffici delle due Camere in collaborazione con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e gli altri Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, l'ISTAT, l'ISAE, la Corte dei conti e la Banca d'Italia, nonché con le università, centri di ricerca o qualificati esperti in materia.

 

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.

4. 11. Baretta, Duilio, Causi, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

 

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La Commissione è composta da dieci senatori e dieci deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari.

4. 3. Zaccaria.

 

Al comma 2, dopo le parole: venti membri designati aggiungere le seguenti: tra i membri delle Commissioni bilancio di Camera e Senato.

4. 10. Lanzillotta.

 

Al comma 2, sostituire le parole: in modo da garantire la rappresentanza proporzionale maggioranza e delle opposizioni con le seguenti: in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.

4. 5. Ciccanti, Galletti.

 

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: La Commissione elegge al suo interno un presidente, due vicepresidenti e due segretari.

4. 6. Ciccanti, Galletti.

 

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: ed alla Corte dei conti.

4. 1. Pagano, Marinello, Gioacchino Alfano.

 

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: e riferisce periodicamente circa l'andamento e l'esito dei propri lavori alle Commissioni bilancio di Camera e Senato secondo le modalità previste dai rispettivi regolamenti.

4. 9. Lanzillotta.

 

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. In conformità a quanto già previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, e al fine di assicurare il raccordo della Commissione con le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, è istituito un Comitato di rappresentanti, nominato dalla componente rappresentativa delle regioni e degli enti locali nell'ambito della Conferenza unificata, composto da sei membri, di cui tre in rappresentanza delle regioni, due dei comuni, uno delle province. La Commissione, ogniqualvolta lo ritenga necessario, procede allo svolgimento di audizioni del Comitato e ne acquisisce il parere.

*4. 2. Osvaldo Napoli.

 

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. In conformità a quanto già previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, e al fine di assicurare il raccordo della Commissione con le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, è istituito un Comitato di rappresentanti, nominato dalla componente rappresentativa delle regioni e degli enti locali nell'ambito della Conferenza unificata, composto da sei membri, di cui tre in rappresentanza delle regioni, due dei comuni, uno delle province. La Commissione, ogniqualvolta lo ritenga necessario, procede allo svolgimento di audizioni del Comitato e ne acquisisce il parere.

*4. 4. Bitonci, Simonetti, Pastore.

 

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. In conformità a quanto già previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, e al fine di assicurare il raccordo della Commissione con le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, è istituito un Comitato di rappresentanti, nominato dalla componente rappresentativa delle regioni e degli enti locali nell'ambito della Conferenza unificata, composto da sei membri, di cui tre in rappresentanza delle regioni, due dei comuni, uno delle province. La Commissione, ogniqualvolta lo ritenga necessario, procede allo svolgimento di audizioni del Comitato e ne acquisisce il parere.

*4. 7. Ciccanti, Galletti.

 

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. In conformità a quanto già previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, e al fine di assicurare il raccordo della Commissione con le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, è istituito un Comitato di rappresentanti, nominato dalla componente rappresentativa delle regioni e degli enti locali nell'ambito della Conferenza unificata, composto da sei membri, di cui tre in rappresentanza delle regioni, due dei comuni, uno delle province. La Commissione, ogniqualvolta lo ritenga necessario, procede allo svolgimento di audizioni del Comitato e ne acquisisce il parere.

*4. 8. Fontanelli, De Micheli, Graziano.

 

 

 

 

ART. 5.

 

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole da: La proposta di nomina sino alla fine del comma, con le seguenti: La designazione effettuata dal Governo è previamente sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che possono procedere all'audizione della persona designata. La nomina è subordinata all'espressione di un parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti.

b) sopprimere il comma 2.

5. 1. Il Relatore.

 

ART. 6.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole da: alle banche dati fino alla fine del comma, con le seguenti: , sulla base di apposite intese, alle banche dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa gestita da soggetti pubblici rilevante ai fini del controllo della finanza pubblica;

b) sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze sono pubblicati, in formato elettronico elaborabile, i disegni di legge di cui agli articoli 11, 22, 34 e 36 con i rispettivi allegati e le relative leggi.

6. 2. Il Relatore.

 

Al comma 2, dopo le parole: i bilanci aggiungere le seguenti: dello Stato.

6. 1. Il Governo.

 

Al comma 3, sostituire le parole: entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della relativa legge nella Gazzetta Ufficiale con le seguenti: il giorno successivo alla loro registrazione da parte della Corte dei conti.

6. 3. Il Relatore.

 

ART. 8.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), dopo le parole: alle Camere aggiungere le seguenti:, ai fini delle conseguenti deliberazioni, e sostituire le parole: 20 settembre con le seguenti: 30 giugno;

b) alla lettera d) sostituire le parole: 15 ottobre con le seguenti: 10 settembre;

c) sostituire la lettera e) con la seguente: e) gli eventuali disegni di legge collegati alla legge di stabilità;

d) alla lettera f), sostituire le parole: alla Commissione europea con le seguenti: al Consiglio dell'Unione europea ed alla Commissione europea, previa presentazione alle Camere ai fini delle conseguenti deliberazioni.

 

Conseguentemente, all'articolo 10, sostituire il comma 4, con il seguente:

4. Entro il 10 maggio il Governo invia alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, per l'acquisizione dell'intesa da esprimere entro il 30 maggio, le linee guida per la ripartizione degli obiettivi di cui al comma 2, lettera e). In caso di mancata intesa nell'ambito della predetta Conferenza, il Governo definisce autonomamente i contenuti del Patto nello schema di Decisione di cui all'articolo 10, allegando una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta. Nelle more dell'istituzione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, i compiti ad essa attribuiti dalla presente legge sono svolti dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

8. 10. Baretta, Bersani, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

 

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), sostituire le parole: 20 settembre con le seguenti: 30 giugno;

b) alla lettera c) sostituire le parole: 15 ottobre con le seguenti: 1o settembre;

c) alla lettera d) sostituire le parole: 15 ottobre con le seguenti: 1o settembre.

8. 7. Ciccanti, Galletti.

 

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), sostituire le parole: 20 settembre con le seguenti: 30 giugno;

b) alla lettera c), sostituire le parole: 15 ottobre con le seguenti: 1o settembre.

*8. 2. Armosino.

 

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), sostituire le parole: 20 settembre con le seguenti: 30 giugno;

b) alla lettera c), sostituire le parole: 15 ottobre con le seguenti: 1o settembre.

*8. 6. Simonetti, Pastore, Bitonci.

 

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), sostituire le parole: 20 settembre con le seguenti: 30 giugno;

b) alla lettera d), sostituire le parole: 15 ottobre con le seguenti: 1o settembre.

**8. 1. Osvaldo Napoli.

 

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), sostituire le parole: 20 settembre con le seguenti: 30 giugno;

b) alla lettera d), sostituire le parole: 15 ottobre con le seguenti: 1o settembre.

**8. 5. Bitonci, Simonetti, Pastore.

 

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), sostituire le parole: 20 settembre con le seguenti: 30 giugno;

b) alla lettera d), sostituire le parole: 15 ottobre con le seguenti: 1o settembre.

**8. 8. Fontanelli, De Micheli, Graziano.

 

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: entro il 20 settembre fino alla fine della lettera con le seguenti: entro il 1o settembre di ogni anno, che viene, altresì, trasmessa alle regioni.

8. 3. Borghesi, Cambursano.

 

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 20 settembre con le seguenti: 10 settembre.

8. 9. Lanzillotta.

 

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), sostituire le parole: 15 ottobre con le seguenti: 31 ottobre;

b) alla lettera d), sostituire le parole: 15 ottobre con le seguenti: 31 ottobre.

8. 12. Il Relatore.

 

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: nota tecnico-illustrativa aggiungere le seguenti: articolata per funzioni.

8. 4. Cambursano, Borghesi.

 

Al comma 2, lettera e), sostituire la parola: provvedimenti con le seguenti: disegni di legge.

 

Conseguentemente, all'articolo 10, alla lettera h), sostituire la parola: provvedimenti con le seguenti: disegni di legge.

8. 13. Il Relatore.

 

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: entro il 15 novembre aggiungere le seguenti: secondo le modalità stabilite dall'articolo 11-bis.

 

Conseguentemente apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 2, sostituire la lettera h) con la seguente: «h) l'indicazione di eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica di cui all'articolo 11-bis, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia»;

b) all'articolo 11, comma 3, sopprimere la lettera i);

c) dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

 

«Art. 11-bis.

(Disegni di legge collegati).

1. I disegni di legge collegati, definiti ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera h), dalla Decisione di finanza pubblica come deliberata dal Parlamento, recano disposizioni omogenee per materia e per competenza delle singole amministrazioni e concorrono al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dalla Decisione di finanza pubblica, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia.

2. I disegni di legge di cui al presente articolo devono essere:

a) presentati entro il 15 settembre ed esaminati in tempo utile a consentire alle regioni e agli enti locali di approvare i loro bilanci entro il 31 dicembre, e comunque non oltre il 15 novembre, se contenenti le norme di coordinamento, anche dinamico, della finanza pubblica, intese ad assicurare il concorso dei vari livelli di governo al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 9 e le norme necessarie a realizzare il Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

b) esaminati entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione se diretti a concorrere al perseguimento dei saldi di finanza pubblica per l'esercizio finanziario successivo, tenendo conto dell'ordine di priorità indicato dal Governo;

c) esaminati entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di presentazione se privi di effetti sui saldi di finanza pubblica per l'esercizio finanziario successivo, tenendo conto dell'ordine di priorità indicato dal Governo.

3. Le risorse da destinare alla copertura finanziaria degli eventuali oneri derivanti dai disegni di legge di cui al presente articolo sono recate dalla legge di stabilità di cui all'articolo 11 e iscritte nei fondi speciali di cui all'articolo 19, risultando precluso il loro utilizzo per finalità difformi, salvo quanto previsto all'articolo 19, comma 3.

4. I regolamenti parlamentari determinano le modalità attraverso le quali le Camere verificano la corrispondenza delle materie disposte dai disegni di legge collegati al contenuto proprio di cui al comma 1, nonché le procedure e i tempi di esame in relazione alle specifiche finalità.

d) all'articolo 19, comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Gli importi relativi ai disegni di legge collegati di cui all'articolo 11-bis costituiscono economie di bilancio in caso di mancato rispetto del termine di approvazione di cui al medesimo articolo 11-bis, comma 2».

8. 11. Duilio, Baretta, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

 

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: da presentare, aggiungere le seguenti: al Consiglio dell'Unione europea e.

 

Conseguentemente:

a) dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

 

«Art. 9-bis.

(Rapporti con l'Unione europea in tema di finanza pubblica).

1. In sede di predisposizione dell'aggiornamento del Programma di stabilità da presentare al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea, il Governo trasmette alle Camere e alla Conferenza unificata, entro i dieci giorni antecedenti la data di presentazione concordata in sede europea, lo schema di aggiornamento del Programma di stabilità che comprende un quadro sulle prospettive di medio termine della politica economica italiana nell'ambito dell'Unione europea, con l'indicazione delle linee guida per la sua implementazione a livello di politiche nazionali».

b) all'articolo 10, sopprimere il comma 5;

c) all'articolo 12, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La Relazione di cui al comma 1 dà altresì conto del parere del Consiglio dell'Unione europea sull'aggiornamento del Programma di stabilità e sviluppa, in coerenza con tale parere, le linee guida per la sua implementazione a livello di politiche nazionali».

8. 14. Il Relatore.

 

ART. 9.

 

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire i commi da 1 a 3 con i seguenti:

1. Il coordinamento della finanza pubblica tra i diversi livelli istituzionali di governo si attua con le procedure e le modalità previste dal Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come integrate dalla presente legge, in modo da assicurare il concorso di tutti i livelli di governo al conseguimento degli obiettivi concordati dall'Italia nell'ambito dell'Unione europea ed indicati nell'aggiornamento del Programma di stabilità. In ogni caso, all'avvio di tali procedure, il Governo trasmette alle competenti Commissioni parlamentari per il relativo parere apposita relazione contenente le proprie proposte e i propri orientamenti in materia di coordinamento della finanza pubblica.

2. I contenuti del Patto di convergenza sono definiti dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e recepiti nello schema di Decisione di cui all'articolo 10 per essere sottoposti all'esame del Parlamento. In caso di mancata intesa nell'ambito della predetta Conferenza, il Governo definisce autonomamente i contenuti del Patto nello schema di Decisione di cui all'articolo 10, allegando una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta.

3. Le norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte ad assicurare il concorso dei vari livelli di governo al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica fissati dalla Decisione di cui all'articolo 10 come deliberata dal Parlamento e a realizzare il Patto di convergenza sono contenute annualmente in un disegno di legge collegato alla manovra di bilancio il cui esame parlamentare deve concludersi entro il 15 ottobre e, comunque, prima dell'approvazione della legge di stabilità secondo le modalità stabilite dai regolamenti parlamentari.

3-bis. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali determinano gli obiettivi dei propri bilanci annuali e pluriennali in coerenza con gli obiettivi fissati secondo le procedure di cui al presente articolo. Gli enti locali tengono altresì conto degli obiettivi fissati a livello regionale.

b) al comma 4 sostituire le parole: Conferenza unificata con le seguenti: Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica;

c) al comma 5, sopprimere le parole: sentita la Conferenza unificata e sostituire le parole: la legge di stabilità con le seguenti: il disegno di legge collegato di cui al comma 3;

d) dopo il comma 7 inserire il seguente:

7-bis. Nelle more dell'istituzione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, i compiti ad essa attribuiti dalla presente legge sono svolti dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

 

Conseguentemente, all'articolo 10, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: all'amministrazione locale con le seguenti: al complesso degli enti di cui all'articolo 114 secondo comma della Costituzione, separatamente per ciascun livello di governo;

b) sopprimere il comma 4.

 

Conseguentemente, all'articolo 11, comma 3, sopprimere la lettera i).

9. 14. Baretta, Bersani, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

 

Sopprimere il comma 2.

9. 16. Il Governo.

 

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sostituire le parole da: attraverso strumenti da individuare fino a: le procedure con le seguenti: in sede di attuazione del federalismo fiscale con le modalità e le procedure;

b) al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

1) ovunque ricorra, sostituire la parola: territoriali con la seguente: locali;

2) sostituire le parole: ai sensi del comma 7 con le seguenti: , previa concertazione con gli enti locali;

c) sostituire il comma 7, con il seguente:

7. Fino all'istituzione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, i compiti ad essa attribuiti dalla presente legge sono svolti dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

9. 19. Il Relatore.

 

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso, all'avvio di tali procedure, il Governo trasmette alle competenti Commissioni parlamentari per il relativo parere apposita relazione contenente le proprie proposte e i propri orientamenti in materia di coordinamento della finanza pubblica.

9. 15. Baretta, Bersani, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

 

Al comma 4, dopo le parole: in sede di Conferenza unificata, inserire le seguenti: ovvero, una volta istituita, di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

 

Conseguentemente, al comma 5, dopo le parole: la Conferenza unificata, inserire le seguenti: ovvero, una volta istituita, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

9. 17. Il Governo.

 

Sopprimere i commi 5, 6 e 7.

9. 7. Cambursano, Borghesi.

 

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere i commi 5 e 6;

b) al comma 7 sopprimere le parole da: e coordinano la procedura fino alla fine del comma.

*9. 5. Armosino.

 

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere i commi 5 e 6;

b) al comma 7 sopprimere le parole da: e coordinano la procedura fino alla fine del comma.

*9. 9. Simonetti, Pastore, Bitonci.

 

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere i commi 5 e 6;

b) al comma 7 sopprimere le parole da: e coordinano la procedura fino alla fine del comma.

*9. 12. Fontanelli, De Micheli, Graziano.

 

 

Sopprimere il comma 5.

**9. 4. Osvaldo Napoli.

 

Sopprimere il comma 5.

**9. 6. Cambursano, Borghesi.

 

Sopprimere il comma 5.

**9. 8. Bitonci, Simonetti, Pastore.

 

Sopprimere il comma 5.

**9. 10. Ciccanti, Galletti.

 

Sopprimere il comma 5.

**9. 11. Fontanelli, De Micheli, Graziano.

 

Sopprimere i commi 6 e 7.

9. 18. Il Governo.

 

Al comma 7, dopo le parole: dalla legge nazionale inserire le seguenti: ivi compreso quello relativo al livello massimo della pressione fiscale complessiva.

9. 13. Lanzillotta.

 

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, il coordinamento della finanza pubblica è disciplinato dalle norme di attuazione degli statuti speciali ai sensi dell'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Le predette norme dispongono anche relativamente alle attività di monitoraggio di cui al titolo IV della presente legge.

*9. 1. Froner.

 

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano il coordinamento della finanza pubblica è disciplinato dalle norme di attuazione degli statuti speciali ai sensi dell'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Le predette norme dispongono anche relativamente alle attività di monitoraggio di cui al titolo IV della presente legge.

*9. 2. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

 

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano il coordinamento della finanza pubblica è disciplinato dalle norme di attuazione degli statuti speciali ai sensi dell'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Le predette norme dispongono anche relativamente alle attività di monitoraggio di cui al titolo IV della presente legge.

*9. 3. Brugger, Zeller, Nicco.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

 

Art. 9-bis.

(Programma di stabilità).

1. Ai fini della predisposizione dell'aggiornamento del Programma di stabilità da presentare Consiglio dell'Unione europea ed alla Commissione europea, il Governo presenta ogni anno al Parlamento, ai fini delle conseguenti deliberazioni e secondo le modalità stabilite dai regolamenti parlamentari, entro i trenta giorni antecedenti i termini di presentazione stabiliti in sede comunitaria, lo schema di aggiornamento del Programma di stabilità.

2. Lo schema di cui al comma 1 contiene un quadro sulle prospettive di medio termine della politica economica italiana nell'ambito dell'Unione europea e la definizione degli interventi sulla finanza pubblica e delle politiche economiche che devono essere adottate per realizzare l'obiettivo dell'attuazione interna del Patto di stabilità e sviluppo concordato in sede europea.

3. La Relazione di cui all'articolo 12 include il parere del Consiglio dell'Unione europea sull'aggiornamento del Programma di stabilità.

 

Conseguentemente apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10 sopprimere il comma 5;

b) all'articolo 12, comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: d-bis) il parere del Consiglio dell'Unione europea sull'aggiornamento del Programma stabilità in coerenza con il quale sviluppare le linee guida per la ripartizione degli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e).

9. 01. Soro, Baretta, Ventura, Duilio, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci.

 

ART. 10.

Al comma 1, sostituire le parole: all'amministrazione centrale, all'amministrazione locale, e agli enti di previdenza con le seguenti: alle amministrazioni centrali, alle amministrazioni locali, e agli enti di previdenza e assistenza sociale.

10. 29. Il Relatore.

 

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire l'alinea con il seguente: La Decisione di cui al comma 1, premessa la valutazione puntuale e motivata degli andamenti reali, degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi fissati nei precedenti documenti programmatici e alle previsioni contenute nella Relazione di cui all'articolo 12, nonché della evoluzione economico-finanziaria internazionale, in particolare nella Comunità europea, contiene:";

b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Ai fini della definizione dei parametri macroeconomici e finanziari di cui ai commi 1 e 2, il Governo dà conto delle previsioni elaborate dai principali istituti di ricerca pubblici e privati nazionali e delle previsioni delle istituzioni internazionali cui l'Italia partecipa.

10. 22. Rubinato, Baretta, Bersani, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Vannucci, Ventura.

 

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: tendenziali e programmatiche e le parole: tendenziali e programmatici.

10. 26. Il Governo.

 

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: sono altresì indicate le previsioni articolate in base all'analisi funzionale di primo livello della classificazione COFOG distintamente per ciascun livello di governo;

b) alla lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: sono altresì indicati gli obiettivi articolati in base all'analisi funzionale di primo livello della classificazione COFOG distintamente per ciascun livello di governo.

10. 25. Baretta, Bersani, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

 

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) la definizione del limite di pressione fiscale complessiva, dato dal rapporto programmatico tra il totale di tributi e contributi e il PIL, in modo tale che esso si possa configurare sia in termini tendenziali che programmatici assicurando il rispetto di tale limite e definendo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, il riparto del prelievo tra i vari livelli di governo a valere nel periodo di riferimento del documento programmatico.

10. 11. Borghesi, Cambursano.

 

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

10. 7. Borghesi, Cambursano.

 

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) gli obiettivi programmatici, indicati per ciascun anno del periodo di riferimento in rapporto al prodotto interno lordo e tenuto conto della manovra di cui alla lettera f), per l'indebitamento netto, per il saldo di cassa e per il debito delle amministrazioni pubbliche, al netto e al lordo degli interessi e delle eventuali misure una tantum ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni pubbliche, articolati per i sottosettori di cui al comma 1, nonché, in valore assoluto, per il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e per il saldo di cassa del settore statale e, a fini conoscitivi, l'obiettivo di massima della pressione fiscale complessiva, coerente con il livello massimo di spesa corrente;.

Conseguentemente, sopprimere la lettera g).

10. 27. Il Governo.

 

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: delle amministrazioni pubbliche aggiungere le seguenti: nonché per la pressione fiscale.

10. 21. Lanzillotta.

 

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: come stabilito ai sensi dell'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

10. 5. Cambursano, Borghesi.

 

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: i suddetti obiettivi dovranno tenere conto, in relazione a ciascun comparto della pubblica amministrazione, del loro peso in termini di indebitamento e deficit;

10. 9. Borghesi, Cambursano.

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: gli obiettivi programmatici tengono conto dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42.

10. 23. Capodicasa, Baretta, Bersani, Duilio, Boccia, Calvisi, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

 

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) in coerenza con gli obiettivi di cui alla lettera e), il contenuto del patto di convergenza e il contenuto del patto di stabilità interno nonché le sanzioni per gli enti territoriali nel caso di mancato rispetto di quanto previsto dal patto di stabilità interno;.

10. 30. Il Relatore.

 

Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e tali informazioni debbono essere fornite distintamente per sottosettore.

10. 3. Cambursano, Borghesi.

 

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; la formulazione degli obiettivi finanziari per ciascun comparto deve essere accompagnata dall'esposizione dettagliata delle azioni da attivare per ciascun settore di spesa ai fini del suo raggiungimento;.

10. 15. Ciccanti, Galletti.

 

Al comma 2, lettera h) aggiungere, in fine, le seguenti parole: che il Governo si impegna a presentare contestualmente al disegno di stabilità e il Parlamento si obbliga a discutere entro il giugno successivo secondo le modalità previste dai regolamenti di Camera e Senato.

10. 20. Lanzillotta.

 

Al comma 2, lettera h), dopo le parole: alla manovra di finanza pubblica aggiungere le seguenti: e quelli la cui approvazione riveste carattere prioritario.

10. 8. Cambursano, Borghesi.

 

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. La Decisione di finanza pubblica è approvata dalle Camere con apposita risoluzione parlamentare entro venti giorni dalla data di presentazione.

10. 10. Borghesi, Cambursano.

 

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il Governo è in ogni caso tenuto a presentare alle Camere per le conseguenti deliberazioni una Nota di aggiornamento della Decisione come deliberata dal Parlamento ogniqualvolta gli andamenti della finanza pubblica determinino scostamenti dagli obiettivi di cui al comma 2, lettera e), ovvero qualora ritenga necessario adottare provvedimenti che incidono sugli obiettivi di finanza pubblica e sull'andamento delle entrate e delle spese. La nota deve essere redatta con gli stessi criteri della Decisione e deve evidenziare, in modo puntuale e motivato, oltre alla variazione delle variabili macroeconomiche e di finanza pubblica, le criticità relative ai settori ovvero alle materie all'origine degli squilibri. La Nota deve altresì essere presentata in caso di nuovi indicazioni da parte dell'Unione europea rispetto a quelle relative al Programma di stabilità.

 

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, lettera b), sostituire le parole: e, in caso di scostamento dagli obiettivi, le eventuali misure correttive che il Governo intende adottare con le seguenti: . In caso di scostamento dagli obiettivi, il Governo trasmette contestualmente al Parlamento per le relative deliberazioni la Nota di aggiornamento alla Decisione di cui all'articolo 10, comma 2-bis.

10. 24. Soro, Sereni, Bressa, Baretta, Bersani, Duilio, Causi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

 

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di proseguire nell'azione di rigore dei conti pubblici, riducendo la spesa corrente senza ricorrere all'utilizzo della leva fiscale e all'incremento della pressione fiscale complessiva, entro il 30 novembre di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, trasmette al Parlamento una relazione sull'andamento reale delle entrate tributarie e contributive, con specifico riguardo alla pressione fiscale complessiva dell'anno in corso e agli eventuali scostamenti della stessa rispetto agli andamenti programmatici.

10. 12. Borghesi, Cambursano.

 

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Entro il 10 maggio il Governo invia alla Conferenza unificata, per l'acquisizione dell'intesa da esprimere entro il 30 maggio, le linee guida per la ripartizione degli obiettivi di cui al comma 2, lettera e). Gli obiettivi programmatici di cui al comma 2, lettera e), sono definitivamente approvati, previa intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, entro il 20 giugno. Acquisita l'intesa, gli obiettivi programmatici sono trasmessi alle Camere.

*10. 2. Armosino.

 

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Entro il 10 maggio il Governo invia alla Conferenza unificata, per l'acquisizione dell'intesa da esprimere entro il 30 maggio, le linee guida per la ripartizione degli obiettivi di cui al comma 2, lettera e). Gli obiettivi programmatici di cui al comma 2, lettera e), sono definitivamente approvati, previa intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, entro il 20 giugno. Acquisita l'intesa, gli obiettivi programmatici sono trasmessi alle Camere.

* 10. 14. Simonetti, Bitonci, Pastore.

 

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Entro il 10 maggio il Governo invia alla Conferenza unificata, per l'acquisizione dell'intesa da esprimere entro il 30 maggio, le linee guida per la ripartizione degli obiettivi di cui al comma 2, lettera e). Gli obiettivi programmatici di cui al comma 2, lettera e), sono definitivamente approvati, previa intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, entro il 20 giugno. Acquisita l'intesa, gli obiettivi programmatici sono trasmessi alle Camere.

* 10. 17. Fontanelli, De Micheli, Graziano.

 

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Entro il 10 maggio il Governo invia alla Conferenza unificata, per l'acquisizione dell'intesa da esprimere entro il 30 maggio, le linee guida per la ripartizione degli obiettivi di cui al comma 2, lettera e). Gli obiettivi programmatici di cui al comma 2, lettera e), sono definitivamente approvati, previa intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, entro il 20 luglio. Acquisita l'intesa, gli obiettivi programmatici sono trasmessi alle Camere.

** 10. 1. Osvaldo Napoli.

 

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Entro il 10 maggio il Governo invia alla Conferenza unificata, per l'acquisizione dell'intesa da esprimere entro il 30 maggio, le linee guida per la ripartizione degli obiettivi di cui al comma 2, lettera e). Gli obiettivi programmatici di cui al comma 2, lettera e), sono definitivamente approvati, previa intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, entro il 20 luglio. Acquisita l'intesa, gli obiettivi programmatici sono trasmessi alle Camere.

** 10. 6. Cambursano, Borghesi.

 

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Entro il 10 maggio il Governo invia alla Conferenza unificata, per l'acquisizione dell'intesa da esprimere entro il 30 maggio, le linee guida per la ripartizione degli obiettivi di cui al comma 2, lettera e). Gli obiettivi programmatici di cui al comma 2, lettera e), sono definitivamente approvati, previa intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, entro il 20 luglio. Acquisita l'intesa, gli obiettivi programmatici sono trasmessi alle Camere.

** 10. 13. Bitonci, Simonetti, Pastore.

 

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Entro il 10 maggio il Governo invia alla Conferenza unificata, per l'acquisizione dell'intesa da esprimere entro il 30 maggio, le linee guida per la ripartizione degli obiettivi di cui al comma 2, lettera e). Gli obiettivi programmatici di cui al comma 2, lettera e), sono definitivamente approvati, previa intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, entro il 20 luglio. Acquisita l'intesa, gli obiettivi programmatici sono trasmessi alle Camere.

** 10. 16. Ciccanti, Galletti.

 

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: 20 luglio con le seguenti: 10 luglio;

b) dopo le parole: il Governo aggiungere le seguenti: , tenendo conto delle determinazioni assunte in sede di definizione del Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42,;

c) sostituire le parole: 10 settembre con le altre: 30 luglio.

10. 31. Il relatore.

 

Al comma 4, dopo le parole: Conferenza unificata, aggiungere le seguenti: dopo una preventiva concertazione sui contenuti e gli obiettivi fondamentali.

10. 4. Borghesi, Cambursano.

 

Al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.

10. 28. Il Governo.

 

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le relazioni indicano altresì gli adeguamenti amministrativi, in termini di soppressione di strutture esistenti ovvero di loro riconversione, conseguenti alla variazione e dei programmi in corso e dell'avvio dei nuovi.

10. 19. Lanzillotta.

 

Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: previa approvazione da parte del CIPE, sentita la Conferenza Stato-Regioni.

10. 18. Lanzillotta.

 

ART. 11.

Al comma 5, sostituire le parole: come deliberata dal Parlamento con le seguenti: e nelle conseguenti deliberazioni del Parlamento.

11. 1. Zaccaria.

 

Al comma 3, alinea, aggiungere, in fine, le parole: in separati articoli.

11. 10. Genovese, Baretta, Bersani, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

 

Al comma 3, lettera b), dopo la parola: misure, aggiungere la seguente: erariali. Aggiungere, in fine, le parole: . È fatto salvo quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 con riferimento ai tributi, alle addizionali ed alle compartecipazioni delle Regioni e degli enti locali;.

11. 15. Il Governo.

 

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: , nonché le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione con le seguenti: , tenendo anche conto dell'andamento dell'inflazione.

11. 18. Il relatore.

 

Al comma 3, sostituire la lettera d) con le seguenti:

d) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente di natura corrente, la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità;

d-bis) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale di parte capitale, con distinta e analitica evidenziazione in apposito allegato dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni;

d-ter) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente.

11. 11. Marchi, Baretta, Bersani, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

 

Al comma 3, dopo la lettera d) inserire la seguente:

d-bis) in apposito allegato i capitoli recanti i fondi settoriali correlati alle principali politiche pubbliche di rilevanza nazionale nella quale sono indicati i corrispondenti stanziamenti previsti dal bilancio triennale, il riepilogo analitico dei provvedimenti legislativi e amministrativi che hanno determinato i suddetti stanziamenti e le relative variazioni, e gli interventi previsti a legislazione vigente a valere su detti fondi con separata indicazione delle spese correnti e di quelle in conto capitale. L'allegato di cui alla presente lettera è aggiornata semestralmente in modo da tenere conto delle modifiche apportate agli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio con le variazioni di bilancio adottate in corso d'anno. Le variazioni rispetto alle previsioni iniziali indicano analiticamente i provvedimenti legislativi e amministrativi alle quali sono correlate le variazioni di cui al secondo periodo. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette le schede al Parlamento entro trenta giorni dalla fine del semestre di riferimento;.

11. 12. Duilio, Baretta, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

 

Al comma 3, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: . Il suddetto importo, per la parte non utilizzata al termine dell'esercizio, è conservato nel conto dei residui fino alla sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei provvedimenti negoziali.

 

Conseguentemente, all'articolo 19, comma 3, sopprimere le seguenti parole: Gli importi di cui all'articolo 11, comma 3, lettera e), non utilizzati al termine dell'esercizio sono conservati nel conto dei residui fino alla sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei provvedimenti negoziali.

11. 19. Il relatore.

 

Al comma 3, lettera g), sostituire le parole: , salvo che esse si caratterizzino fino alla fine della lettera, con le seguenti: fatto salvo quanto previsto dalla lettera i);.

11. 20. Il relatore.

 

Al comma 3, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) la quota delle maggiori entrate rispetto alle previsioni a legislazione vigente per il primo anno di riferimento compreso nel bilancio triennale utilizzabile per la copertura di spese in conto capitale o di misure di riduzione della pressione fiscale, oppure a riduzione del deficit.

11. 3. Borghesi, Cambursano.

 

Dopo la lettera h, aggiungere la seguente:

h-bis) norme che comportano aumenti di spesa o riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con esclusione di misure e interventi di carattere localistico o microsettoriale.

11. 4. Borghesi, Cambursano.

 

Al comma 3, sostituire la lettera i) con la seguente:

i) le norme eventualmente necessarie a garantire l'attuazione del patto di stabilità interno, come definito ai sensi dell'articolo 10, nonché a realizzare il Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

 

Conseguentemente all'articolo 50, aggiungere in fine il seguente comma: 4-bis. Alla legge 5 maggio 2009, n. 42, articolo 18, comma 1, primo periodo, le parole da: «e a stabilire, per ciascun livello» fino a: «nel rispetto dell'autonomia tributaria delle regioni e degli enti locali» sono soppresse.

11. 21. Il relatore.

 

Al comma 3, sostituire la lettera i) con la seguente:

i) le norme eventualmente necessarie a garantire l'attuazione del patto di stabilità interno, come definito ai sensi dell'articolo 9, comma 3, nonché a realizzare il Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

11. 16. Il Governo.

 

Al comma 3, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) le norme di cui alla lettera i) sono approvate dalle Camere prima della presentazione della legge di stabilità.

11. 5. Borghesi, Cambursano.

 

Al comma 3, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) le norme per lo sviluppo economico, strettamente correlate ai contenuti della risoluzione parlamentare sulla Decisione di finanza pubblica, la cui approvazione costituisce condizione necessaria per il conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2.

11. 2. Borghesi, Cambursano.

 

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al disegno di legge di stabilità è allegato, a fini conoscitivi, un prospetto riepilogativo degli effetti triennali sui saldi di finanza pubblica derivanti dalla manovra adottata ai sensi del presente articolo.

11. 17. Il Governo.

 

Al comma 4, dopo la parola: programma aggiungere le seguenti: articolato per funzioni.

11. 6. Cambursano, Borghesi.

 

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. La legge di stabilità indica altresì quale quota delle nuove o maggiori entrate per ciascun anno compreso nel bilancio pluriennale non può essere utilizzata per la copertura di nuove o maggiori spese.

4-ter. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, la legge di stabilità può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni da iscrivere, ai sensi dell'articolo 19, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente, fermo restando il valore positivo del risparmio pubblico.

11. 13. Misiani, Baretta, Bersani, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

 

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, la legge di stabilità può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni da iscrivere, ai sensi dell'articolo 19, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente derivanti da modifiche apportate alla legislazione vigente.

 

Conseguentemente, al comma 5 premettere le seguenti parole: In ogni caso, ferme restando le modalità di copertura di cui al comma 4-bis,. e al medesimo comma sostituire le parole da: le regole fino a lettera f) con le seguenti: a gli obiettivi determinati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera e).

11. 22. Il relatore.

 

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, la legge di stabilità può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrate e nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'articolo 19, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuovi o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. Non è consentito ai fini di copertura l'utilizzo del miglioramento del saldo differenziale di parte corrente rispetto all'assestamento o al bilancio di previsione dell'anno precedente.

* 11. 7. Cambursano, Borghesi.

 

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, la legge di stabilità può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrate e nuove finalizzazioni netta da iscrivere, ai sensi dell'articolo 19, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuovi o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. Non è consentito ai fini di copertura l'utilizzo del miglioramento del saldo differenziale di parte corrente rispetto all'assestamento o al bilancio di previsione dell'anno precedente.

* 11. 9. Ciccanti, Galletti.

 

Sostituire il comma 9, con il seguente: "9. L'articolo unico della legge 21 agosto 1949, n. 639, è soppresso".

 

Conseguentemente, all'articolo 12, sostituire il comma 5 con il seguente: 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento entro il mese di aprile di ogni anno la Relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno precedente.

11. 14. Baretta, Bersani, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

 

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

 

Art. 11-bis.

(Disegni di legge collegati alla sessione di bilancio).

1. Le risorse finanziarie per l'attuazione dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica sono individuate nella legge di stabilità, precisamente nei fondi speciali previsti dall'articolo 19.

2. Tali provvedimenti, indicati nella Decisione di finanza pubblica dell'anno precedente non approvati prima del 31 luglio, non possono più essere considerati collegati alla manovra finanziaria.

11. 01.Cambursano, Borghesi.

 

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

1. All'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, al comma 1, primo periodo, le parole da: «e a stabilire», fino alla fine del periodo, sono soppresse.

11. 02. Il Governo.

 

ART. 12.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), dopo la parola: analisi inserire le seguenti: puntuale e motivata;

b) al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) il parere del Consiglio dell'Unione europea sull'aggiornamento del Programma di stabilità in coerenza con il quale sviluppare la ripartizione degli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e)»;

c) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini della definizione dei parametri macroeconomici di cui al comma l, il Governo dà conto delle previsioni elaborate dai principali istituti di ricerca pubblici e privati nazionali e delle previsioni delle istituzioni internazionali cui l'Italia partecipa».

12. 2. Vannucci, Baretta, Bersani, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Ventura.

 

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

12. 3. Il Governo.

 

Al comma 4 sostituire le parole: con riferimento ai dati di consuntivo con le seguenti: con riferimento agli ultimi dati di consuntivo disponibili.

12. 5. Il Relatore.

 

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 1o luglio del medesimo anno, ad integrazione della Relazione di cui al presente articolo, trasmette alle Camere un apposito allegato in cui sono riportati i risultati del monitoraggio degli effetti sui saldi di finanza pubblica, sia per le entrate che per le spese, derivanti dalle misure contenute nelle manovre di bilancio adottate anche in corso d'anno, che il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento delle finanze è tenuto ad assicurare; sono inoltre indicati gli scostamenti rispetto alle valutazioni originarie e le relative motivazioni.».

 

Conseguentemente, all'articolo 15, comma 3, sopprimere il quarto, il quinto e il sesto periodo.

12. 4. Il Relatore.

 

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. In un ulteriore allegato della Relazione di cui al presente articolo per la spesa delle amministrazioni pubbliche sono esposti gli effetti distributivi tra generi e tra generazioni.».

12. 1. Lanzillotta.

 

 

ART. 13.

Sopprimerlo.

13. 1. Il Governo.

 

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«13-bis. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Dipartimento per il controllo e il monitoraggio della finanza pubblica. Nel Dipartimento confluiscono le risorse umane e strumentali e le competenze attualmente allocate presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in materia di controllo della spesa, nei suoi aspetti finanziari e reali, ivi incluse le funzioni di controllo della spesa del personale, nonché le funzioni ispettive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le restanti risorse umane e strumentali e competenze attualmente facenti capo al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato assumono la denominazione "Dipartimento per il bilancio".».

13. 01. Causi, Baretta.

 

ART. 14.

Sopprimerlo.

14. 3. Borghesi, Cambursano.

 

Sostituirlo con il seguente:

 

«Art. 14.

(Banca dati delle amministrazioni pubbliche).

1. A decorrere dall'esercizio successivo alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari per dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale, è istituita la Banca dati delle amministrazioni pubbliche, realizzata e gestita da una Agenzia composta da rappresentanti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dell'ISTAT, della Banca d'Italia, delle regioni e degli enti locali e del Parlamento.

2. La Banca dati delle amministrazioni pubbliche, con il concorso delle amministrazioni pubbliche, raccoglie ed integra tutte le banche dati rilevanti per il monitoraggio della finanza pubblica, nonché ogni altra fonte ritenuta utile. L'acquisizione dei dati potrà essere effettuata dal sistema informativo dell'Agenzia di cui al comma 1, anche attraverso l'interscambio di flussi informativi con altre amministrazioni pubbliche. Anche la Banca d'Italia provvede ad inviare per via telematica le informazioni necessarie al monitoraggio e al consolidamento dei conti pubblici, incluse le informazioni desunte dal Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE). Qualora l'ISTAT rilevi una incoerenza della classificazione delle voci contabili provvede alla loro corretta imputazione.

3. Sono inseriti nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche i bilanci dello Stato e delle regioni e delle province autonome, le relative variazioni e i rendiconti, nonché i relativi allegati, sia per il disegno di legge che per il testo approvato. Sono inseriti altresì i decreti di variazione al bilancio adottati in conseguenza dell'approvazione di provvedimenti legislativi. Le regioni provvedono a consolidare i dati di finanza pubblica a livello regionale.

4. Sono inseriti nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche i dati di bilancio preventivo e consuntivo di tutti gli enti appartenenti alla pubblica amministrazione non ricompresi nel comma 3.

5. Tutte le informazioni della Banca dati delle amministrazioni pubbliche sono rese accessibili alle medesime amministrazioni pubbliche.

6. Le amministrazioni pubbliche, con esclusione degli enti di previdenza che trasmettono mensilmente, trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri, tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale. I tesorieri e i cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli organi costituzionali.

7. L'Agenzia stabilisce la codificazione, le modalità e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 6, nonché le eventuali modifiche e integrazioni alla codificazione stabilita.

8. Agli oneri derivanti dalla attuazione del presente articolo, pari complessivamente a 5 milioni di curo per l'anno 2009, 8 milioni di curo per l'anno 2010, 10 milioni di curo per l'anno 2011 e 5 milioni di curo a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307, relativa al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.».

 

Conseguentemente, all'articolo 15, sopprimere i commi 5, 6 e 7.

14. 14.Baretta, Bersani, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

 

Sostituirlo con il seguente:

 

Art. 14.

(Banca dati delle amministrazioni pubbliche).

1. A decorrere dall'esercizio successivo alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari per dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale, è istituita la Banca dati delle amministrazioni pubbliche, realizzata e gestita dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e dall'ISTAT.

2. La Banca dati delle amministrazioni pubbliche, con il concorso delle amministrazioni pubbliche, raccoglie ed integra tutte le banche dati rilevanti per il monitoraggio della finanza pubblica, nonché ogni altra fonte ritenuta utile. L'acquisizione dei dati potrà essere effettuata dal sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e dell'ISTAT anche attraverso l'interscambio di flussi informativi con altre amministrazioni pubbliche. Anche la Banca d'Italia provvede ad inviare per via telematica le informazioni necessarie al monitoraggio e al consolidamento dei conti pubblici, incluse le informazioni desunte dal Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE). Qualora l'ISTAT rilevi una incoerenza della classificazione delle voci contabili provvede alla loro corretta imputazione.

3. Sono inseriti nella Banda dati delle amministrazioni pubbliche i bilanci dello Stato e delle regioni e delle province autonome, le relative variazioni e i rendiconti, nonché i relativi allegati, sia per il disegno di legge che per il testo approvato. Sono inseriti altresì i decreti di variazione al bilancio adottati in conseguenza dell'approvazione di provvedimenti legislativi. Le regioni provvedono a consolidare i dati di finanza pubblica a livello regionale.

4. Sono inseriti nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche i dati di bilancio preventivo e consuntivo di tutti gli enti appartenenti alla pubblica amministrazione non ricompresi nel comma 3.

5. Tutte le informazioni della Banca dati delle amministrazioni pubbliche sono rese accessibili alle medesime amministrazioni pubbliche.

6. Le amministrazioni pubbliche, con esclusione degli enti di previdenza che trasmettono mensilmente, trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri, tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale. I tesorieri e i cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli organi costituzionali.

7. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e l'ISTAT stabiliscono insieme alla Banca d'Italia, d'intesa con la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, la codificazione, le modalità e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 6, nonché le eventuali modifiche e integrazioni alla codificazione stabilita.

8. Agli oneri derivanti dalla attuazione del presente articolo, pari complessivamente a 5 milioni di curo per l'anno 2009, 8 milioni di euro per l'anno 2010, 10 milioni di curo per l'anno 2011 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307, relativa al Tondo per gli interventi strutturali di politica economica.».

 

Conseguentemente, all'articolo 15, sopprimere i commi 5, 6 e 7.

14. 13. Baretta, Bersani, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

 

Sostituirlo con il seguente:

 

«Art. 14.

1. A decorrere dall'esercizio successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 2, comma 1, al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari per dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale, le amministrazioni pubbliche provvedono a inserire presso la banca dati istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all'attuazione della presente legge».

14. 6. Cambursano, Borghesi.

 

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in attuazione di quanto già previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, è istituita la banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata, al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per implementare l'attuazione del federalismo fiscale. L'acquisizione dei dati riguardanti gli enti territoriali avviene tramite la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata.

2. L'istituzione della banca dati unitaria realizza la semplificazione e la riduzione degli adempimenti richiesti agli enti locali per la trasmissione di informazioni e dati contabili.

* 14. 2. Armosino.

 

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in attuazione di quanto già previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, è istituita la banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata, al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per implementare l'attuazione del federalismo fiscale. L'acquisizione dei dati riguardanti gli enti territoriali avviene tramite la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata.

2. L'istituzione della banca dati unitaria realizza la semplificazione e la riduzione degli adempimenti richiesti agli enti locali per la trasmissione di informazioni e dati contabili.

* 14. 10. Simonetti, Pastore, Bitonci.

 

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in attuazione di quanto già previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, è istituita la banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata, al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per implementare l'attuazione del federalismo fiscale. L'acquisizione dei dati riguardanti gli enti territoriali avviene tramite la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata.

2. L'istituzione della banca dati unitaria realizza la semplificazione e la riduzione degli adempimenti richiesti agli enti locali per la trasmissione di informazioni e dati contabili.

* 14. 12. Fontanelli, De Micheli, Graziano.

 

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in attuazione di quanto già previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, è istituita la banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata, al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per implementare l'attuazione del federalismo fiscale. L'acquisizione dei dati riguardanti gli enti territoriali avviene tramite la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata.

** 14. 1. Osvaldo Napoli.

 

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in attuazione di quanto già previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, è istituita la banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata, al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per implementare l'attuazione del federalismo fiscale. L'acquisizione dei dati riguardanti gli enti territoriali avviene tramite la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata.

** 14. 4. Cambursano, Borghesi.

 

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in attuazione di quanto già previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, è istituita la banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata, al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per implementare l'attuazione del federalismo fiscale. L'acquisizione dei dati riguardanti gli enti territoriali avviene tramite la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata.

** 14. 5. Ciccanti, Galletti.

 

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in attuazione di quanto già previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, è istituita la banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata, al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per implementare l'attuazione del federalismo fiscale. L'acquisizione dei dati riguardanti gli enti territoriali avviene tramite la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata.

** 14. 11. Bitonci, Simonetti, Pastore.

 

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la parola: sentita con le seguenti: , sentiti Digit PA e;

b) al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: sentita con le seguenti: , sentiti Digit PA e.

14. 15.Il Relatore.

 

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'accesso diretto alla banca dati di cui al comma 1 è garantito ai Servizi del bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, alla Banca d'Italia, all'ISAE, alla Corte dei conti e ai Consigli regionali.

14. 7. Cambursano, Borghesi.

 

Al comma 2, dopo le parole: con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , previo parere dell'Istat,

14. 9. Borghesi, Cambursano.

 

Al comma 2, sostituire la parola: sentita con le seguenti: d'intesa con.

14. 8. Borghesi, Cambursano.

 

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

 

Art. 14-bis.

(Lotta all'evasione e all'elusione fiscale).

1. Al fine di potenziare le attività intraprese dal Governo in relazione al contrasto e alla lotta all'evasione e alla elusione fiscale, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere, in occasione della presentazione della Decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10, sui risultati conseguiti in merito alla lotta all'evasione fiscale e all'efficacia delle misure adottate ai fini di contrastarne la diffusione, sia in ambito nazionale che internazionale.

14. 01. Cambursano, Borghesi.

 

ART. 15.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

1. In relazione alle esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, utilizzando anche i dati di cui all'articolo 14:

a) l'ISTAT provvede a consolidare le operazioni delle amministrazioni pubbliche sulla base degli elementi acquisiti con le modalità di cui alla presente legge e ai correlati decreti attuativi;

b) il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a monitorare gli effetti finanziari delle misure previste dalla manovra di bilancio e dei principali provvedimenti adottati in corso d'anno;

c) la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, provvede a valutare la coerenza della evoluzione delle grandezze di finanza pubblica nel corso della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 10 e a verificare a consuntivo il conseguimento degli stessi obiettivi;

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. I controlli interni sono disciplinati dalla legislazione vigente modificata ed integrata in base alla normativa delegata di cui alla legge 4 marzo 2009 n. 15, di riforma della pubblica amministrazione.;

c) al comma 3, sopprimere il terzo periodo;

d) sostituire il comma 10 con il seguente: 10. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 2 sono altresì stabilite le sanzioni per le amministrazioni che non adempiono agli obblighi di trasmissione alla banca dati SIOPE e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

15. 6. Ventura, Baretta, Bersani, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci.

 

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la lettera b);

b) alla lettera c), sostituire le parole: di cui alla lettera b) con le seguenti: di finanza pubblica di cui all'articolo 10.

15. 7.Il Governo.

 

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: ad eccezione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano aggiungere le seguenti: e degli enti locali.

Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo della medesima lettera e).

* 15. 1.Armosino.

 

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: ad eccezione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano aggiungere le seguenti: e degli enti locali.

Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo della medesima lettera e).

* 15. 2.Simonetti, Bitonci, Pastore.

 

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: ad eccezione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano aggiungere le seguenti: e degli enti locali.

Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo della medesima lettera e).

* 15. 5.Fontanelli, De Micheli, Graziano.

Al comma 3, sostituire le parole: 15 ottobre ovunque ricorrano, con le seguenti: 31 agosto.

Conseguentemente, dopo le parole: il terzo trimestre dell'anno aggiungere le seguenti: e di quelli antecedenti.

15. 4.Cambursano, Borghesi.

 

Al comma 3, dopo le parole: secondo l'articolazione per sottosettori prevista dall'articolo 10, comma 2, lettera b) aggiungere le seguenti: e per le classi individuate dall'ISTAT nell'elenco annualmente pubblicato in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

15. 3.Nannicini.

 

 

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, provvedono a monitorare, rispettivamente, l'andamento delle entrate tributarie e contributive e a pubblicare con cadenza mensile un rapporto su tale andamento. Il Dipartimento delle finanze provvede altresì a monitorare gli effetti finanziari sul lato delle entrate delle misure tributarie previste dalla manovra di bilancio e dai principali provvedimenti tributari adottati in corso d'anno. Le relazioni di cui al comma 3 presentano in allegato un'analisi dei risultati conseguiti in materia di entrata, con riferimento all'andamento di tutte le imposte, tasse e tributi, anche di competenza di regioni ed enti locali, con indicazioni relative all'attività accertativa e alla riscossione.

15. 9.Il Relatore.

 

Al comma 5, sostituire le parole: tutti gli incassi e i pagamenti effettuati con le seguenti: i dati concernenti tutti gli incassi ed i pagamenti effettuati.

* 15. 8.Il Governo.

 

Al comma 5, sostituire le parole: tutti gli incassi e i pagamenti effettuati con le seguenti: i dati concernenti tutti gli incassi ed i pagamenti effettuati.

* 15. 10.Il Relatore.

 

ART. 17.

Sopprimerlo.

17. 2.Lanzillotta, Causi.

 

Al comma 1, sostituire le parole da: è assicurata la presenza alle parole: da questi ultimi vigilati con le seguenti: i collegi di revisione o sindacali delle amministrazioni pubbliche con esclusione degli enti ed organismi pubblici territoriali e degli enti ed organismi da questi ultimi vigilati sono composti da iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili.

17. 1.Pagano, Marinello, Gioacchino Alfano.

 

ART. 18.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente: c) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuove e maggiori spese correnti con entrate in conto capitale. Le entrate non ricorrenti o straordinarie, qualora non necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Decisione di cui all'articolo 10, possono essere utilizzate esclusivamente per il finanziamento di interventi non aventi carattere permanente;

b) al comma 2, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: Qualora, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi in sede di conferimento della delega, la quantificazione degli oneri è effettuata al momento della predisposizione degli schemi dei decreti legislativi. A tal fine, ciascun decreto legislativo è corredato della relazione tecnica, predisposta ai sensi del comma 3, che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, nonché degli effetti derivanti dal complesso dei decreti legislativi già adottati e dell'effetto complessivo derivante dall'esercizio della delega. I decreti legislativi che comportano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le necessarie risorse finanziarie.;

c) al comma 5, sostituire la parola: trenta con le seguenti: il termine indicato dalle Commissioni in relazione all'attività parlamentare.

18. 12.Calvisi, Baretta, Bersani, Duilio, Boccia, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci.

 

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire l'alinea con il seguente:

1. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che importi nuove o maggiori spese o minori entrate indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia, da redigere secondo i criteri di cui al comma 12, per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. In ogni caso la clausola di salvaguardia deve garantire l'allineamento tra l'onere e la relativa copertura. Sulla base dei dati disponibili ai sensi dell'articolo 6 e delle indicazioni metodologiche fornite con la nota di cui all'articolo 10, comma 3, la copertura finanziaria delle leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, è determinata con riferimento al saldo netto da finanziare, al saldo di cassa e all'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Per il saldo netto da finanziare la copertura finanziaria è assicurata esclusivamente attraverso le seguenti modalità:"

b) sopprimere il comma 4.

18. 13.Il Governo.

 

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, sostituire il primo periodo con i seguenti: In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuove o maggiori spese indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa. Per ciascun intervento va altresì indicata la natura dell'onere recato, se di parte corrente o parte capitale. In caso di spese permanenti di parte corrente deve essere indicato l'onere a regime e se l'intervento reca una spesa obbligatoria. In tal caso l'autorizzazione non costituisce limite all'impegno.

b) sopprimere il comma 12;

c) al comma 13 sostituire il primo periodo con i seguenti: Qualora nei corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze può altresì promuovere la procedura di cui al comma 12, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica fissati dalla Decisione di cui all'articolo 10 e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari.

18. 11.Nannicini, Baretta, Bersani, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

 

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: allineamento con le seguenti: la corrispondenza, anche dal punto di vista temporale,.

18. 15.Il Relatore.

 

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: o non ricorrenti.

18. 16.Il Relatore.

 

Al comma 2, sostituire il secondo ed il terzo periodo con i seguenti: Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascun decreto legislativo è sempre allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi del comma 3, che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

18. 17.Il Relatore.

 

Al comma 3, primo periodo, introdurre le seguenti modifiche:

a) dopo la parola: governativa aggiungere le seguenti: , della Commissione;

b) dopo le parole: e del relatore aggiungere le seguenti: e gli emendamenti sui quali il relatore o il Governo hanno espresso parere favorevole,.

18. 18.Il Relatore.

 

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: e del relatore aggiungere le seguenti: nonché quelli sui quali il Governo esprime parere favorevole.

18. 10.Lanzillotta.

 

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: Alla relazione tecnica aggiungere le seguenti: dei disegni di legge e degli emendamenti di iniziativa governativa;

b) al comma 3, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Con riferimento alle proposte di legge ed agli emendamenti di iniziativa parlamentare il medesimo prospetto può essere richiesto al Governo dalle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.;

c) al comma 8, sostituire le parole: ai commi 3 e 5 è aggiornata, con le seguenti: ai commi 3 e 5 e il prospetto riepilogativo di cui al comma 3 sono aggiornati.

18. 19.Il Relatore.

 

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Gli emendamenti di iniziativa governativa al disegno di legge di stabilità sono sottoposti alla preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri.

18. 7.Borghesi, Cambursano.

 

Sostituire il comma 4, con il seguente:

4. Ai fini della definizione della copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi la relazione tecnica di cui al comma 3 indica anche gli effetti di ciascuna disposizione sugli andamenti tendenziali del saldo di cassa e dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per la verifica del rispetto degli equilibri di finanza pubblica, indicando altresì i criteri per la loro quantificazione e compensazione.

18. 14.Gioacchino Alfano.

 

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: entro trenta giorni dalla richiesta. con le seguenti: nel termine indicato dalle medesime Commissioni in relazione all'oggetto ed alla tempistica dei lavori parlamentari e, in ogni caso, entro trenta giorni dalla richiesta. Qualora il Governo non sia in grado di produrre la relazione tecnica entro il termine stabilito dalle Commissioni deve indicarne le ragioni.

18. 20.Il Relatore.

 

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Nei casi in cui la copertura è determinata mediante riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa, la relazione tecnica ed una nota del Ministro dell'economia e delle finanze forniscono le indicazioni sui motivi del mancato utilizzo delle risorse per finalità cui erano originariamente destinate.

18. 6.Borghesi, Cambursano.

 

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Nei casi in cui la copertura sia determinata mediante riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa la relazione tecnica deve altresì fornire puntuali indicazioni sui motivi del mancato utilizzo delle risorse per le finalità cui erano originariamente destinate.

* 18. 2.Ciccanti, Galletti.

 

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Nei casi in cui la copertura sia determinata mediante riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa la relazione tecnica deve altresì fornire puntuali indicazioni sui motivi del mancato utilizzo delle risorse per le finalità cui erano originariamente destinate.

* 18. 5.Cambursano, Borghesi.

 

Al comma 9, sostituire il secondo periodo con il seguente: Nella medesima relazione la Corte riferisce sulla tipologia delle coperture adottate dai decreti legislativi emanati nel periodo considerato e sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie di tali decreti e le norme di copertura recate dalla legge delega.

18. 21.Il Relatore.

 

Al comma 9, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti, con le modalità previste dai regolamenti parlamentari,.

18. 3.Ciccanti, Galletti.

 

Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti con le seguenti: alle Commissioni parlamentari competenti.

18. 4.Borghesi, Cambursano.

 

Al comma 10, dopo le parole: limiti di spesa aggiungere le seguenti: evidenziando se il costo della disposizione è risultato superiore a quello a suo tempo quantificato dalla relazione tecnica verificata dalla Ragioneria dello Stato.

18. 9. Lanzillotta.

 

Al comma 10, inserire, in fine, il seguente periodo: Qualora le disposizioni abbiano precostituito diritti di prestazione in capo a persone fisiche o giuridiche il Governo predispone la necessaria copertura finanziaria ovvero propone modifiche normative volte a riportare l'onere effettivo a quello originariamente stimato dalla relazione tecnica.

18. 8. Lanzillotta.

 

Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono fatti salvi i diritti soggettivi sorti sulla base delle leggi di spesa di cui al presente comma.

18. 1. Zaccaria.

 

Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: assume le conseguenti iniziative legislative con le seguenti: assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

18. 22. Il Relatore.

 

ART. 19.

 

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Nella definizione degli importi dei fondi speciali una quota non inferiore al 30 per cento è riservata ai provvedimenti legislativi di iniziativa parlamentare purché gli stessi siano presentati alle Camere entro i sei mesi successivi dalla data di approvazione della legge di stabilità di cui all'articolo 11».

19. 1. Cesare Marini, Baretta, Bersani, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

 

ART. 22.

 

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed in coerenza con le disposizioni del bilancio pluriennale programmatico di cui all'articolo 23.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 23 con il seguente:

 

Art. 23.

(Bilancio programmatico pluriennale).

1. Il disegno di legge del bilancio pluriennale programmatico è elaborato dal Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con gli obiettivi indicati nella Decisione di cui all'articolo 10 e copre un periodo di tre anni. Il bilancio programmatico adotta come presupposto una previsione triennale redatta in base alla legislazione vigente.

2. Il bilancio pluriennale programmatico espone per l'entrata gli obiettivi articolati per tipologia di entrata e contiene, per ciascun Ministero, programmi strategici che devono contenere:

a) una definizione delle missioni complessive che copra le principali funzioni ed attività dell'amministrazione;

b) la definizione delle politiche pubbliche di responsabilità di ciascun Ministero, articolate per programmi recanti: la determinazione degli obiettivi strategici per ciascun Dipartimento e Direzione generale; la definizione degli impegni finanziari per il triennio; la indicazione delle risorse umane, delle risorse di capitale per gli investimenti, delle tecnologie, degli strumenti informatici, ed ogni altra indicazione necessaria per definire il percorso finalizzato a conseguire gli obiettivi strategici;

c) la definizione degli obiettivi da perseguire in termini di quantità e qualità dei servizi finali resi ai cittadini utenti, garantendo il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni connesse ai diritti civili e sociali;

d) la descrizione degli indicatori di risultato, in termini di servizi resi (output) e di impatto sull'economia e sulla società (outcome) che saranno utilizzati per la valutazione complessiva della gestione finanziaria, dell'attività amministrativa e dell'attività dei dirigenti.

22. 8. Baretta, Bersani, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

 

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: come deliberata dal Parlamento;

b) al comma 2, sopprimere il secondo periodo;

c) al comma 4, sostituire le parole: a ciascun programma con le seguenti: a ciascun macroaggregato e sostituire le parole: del programma con le seguenti: del macroaggregato.

Conseguentemente:

a) all'articolo 24, comma 1, sopprimere le parole: anche mediante proposte di rimodulazione delle stesse risorse tra programmi appartenenti alla medesima missione di spesa;

b) all'articolo 24, sopprimere il comma 3;

c) all'articolo 34, sopprimere i commi 3 e 4.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 41 con il seguente:

 

Art. 41.

(Delega al Governo per la riforma del bilancio dello Stato).

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, riguardo all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per consentire il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato con particolare riguardo alla riorganizzazione dei programmi di spesa e delle missioni, e la programmazione delle risorse assicurandone una maggiore certezza, trasparenza e flessibilità.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 devono essere ispirati ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) ricollocazione degli stanziamenti iscritti in base alla legislazione vigente nell'ambito dei programmi in coerenza con gli obiettivi da perseguire anche mediante revisione della medesima legislazione;

b) revisione delle missioni che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica, delineando una opportuna correlazione tra missioni e Ministeri ed enucleando eventuali missioni trasversali;

c) revisione del numero e della struttura dei programmi, che devono essere omogenei con riferimento ai risultati da perseguire in termini di prodotti e servizi finali, in modo da assicurare:

1) la univoca corrispondenza fra il programma, le relative risorse e strutture assegnate, in coerenza con i compiti e le funzioni istituzionali propri di ciascun Ministero, escludendo programmi condivisi fra più amministrazioni;

2) il raccordo dei programmi alla classificazione COFOG di secondo livello, indicando la relativa percentuale di attribuzione da calcolare sulla base della composizione interna del programma in caso di programmi corrispondenti a due o più funzioni COFOG di secondo livello;

d) revisione sia per l'entrata che per la spesa delle unità elementari del bilancio per assicurare che la denominazione richiami esplicitamente l'oggetto; tale revisione deve garantire:

1) per l'entrata, la ripartizione delle unità promiscue in articoli in modo da assicurare che la fonte di gettito sia chiaramente ed univocamente individuabile;

2) per la spesa, il chiaro e univoco raccordo tra le unità elementari del bilancio, affiancate da un piano dei conti integrato, e il codice di classe COFOG e di categoria economica di terzo livello, escludendo l'applicazione di criteri di prevalenza;

e) affidamento di ciascun programma di spesa ad un unico centro di responsabilità amministrativa, corrispondente all'unità organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, corrispondente al responsabile del programma di spesa, o al dirigente da lui delegato;

f) possibilità di fissare l'unità di voto al livello dei programmi quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni;

g) previsione che le nuove autorizzazioni legislative di spesa debbano essere formulate in termini di finanziamento di uno specifico programma di spesa;

h) introduzione della programmazione triennale delle risorse e degli obiettivi delle amministrazioni dello Stato e individuazione di metodologie comuni di definizione degli indicatori di performance semplici, misurabili e riferibili ai programmi del bilancio;

i) introduzione di criteri e modalità per la fissazione di limiti per le spese rimodulabili del bilancio dello Stato. I predetti limiti, individuati in via di massima in sede di Decisione di cui all'articolo 10 e adottati con la successiva legge di bilancio, devono essere coerenti con la programmazione triennale delle risorse;

l) riordino delle norme che autorizzano provvedimenti di variazione al bilancio in corso d'anno;

m) accorpamento dei fondi di riserva e speciali iscritti sul bilancio dello Stato;

n) affiancamento, ai fini conoscitivi, in via sperimentale, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema di contabilità economico-patrimoniale funzionale alla verifica dei risultati conseguiti dalle amministrazioni, con conseguente elaborazione dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa;

o) revisione dei conto riassuntivo del tesoro allo scopo di garantire maggiore chiarezza e significatività delle informazioni in esso contenute attraverso l'integrazione dei dati contabili del bilancio dello Stato e quelli della tesoreria;

p) progressiva eliminazione, entro il termine di ventiquattro mesi, delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti mediante il versamento di somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato, ad eccezione delle gestioni fuori bilancio istituite ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, delle gestioni fuori bilancio autorizzate per legge, dei programmi comuni tra più amministrazioni, enti, organismi pubblici e privati, nonché nei casi di urgenza e necessità. A tal fine, andrà disposto il contestuale versamento delle dette disponibilità in conto entrata al bilancio, per là nuova assegnazione delle somme nella competenza delle inerenti imputazioni di spesa che ne hanno dato origine, ovvero, qualora queste ultime non fossero più esistenti in bilancio, a nuove imputazioni all'uopo appositamente istituite;

q) previsione della possibilità di identificare i contributi speciali iscritti sul bilancio dello Stato finalizzati agli obiettivi di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e destinati ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro novanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati. II Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo. Con specifico riferimento al principio di cui al comma 2, lettera a), i decreti legislativi sono adottati previo parere conforme delle Commissioni parlamentari competenti. I decreti legislativi che comportino riflessi di ordine finanziario devono essere corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 18, comma 3.

4. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma I possono essere adottate entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi e con le stesse modalità previsti dal presente articolo. Alla scadenza dei termini per l'adozione delle disposizioni correttive ed integrative, è possibile provvedere alla revisione dell'attribuzione dei programmi e delle relative risorse tra i Ministeri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi e con le stesse modalità previsti, dal presente articolo.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 43.

22. 12. Baretta, Boccia, Bersani, Duilio, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

 

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: i programmi sono univocamente raccordati alla nomenclatura COFOG di secondo livello. Nei casi in cui ciò non accada perché il programma corrisponde in parte a due o più funzioni COFOG di secondo livello, deve essere indicata la relativa percentuale di attribuzione da calcolare sulla base dell'ammontare presunto dei capitoli di diversa finalizzazione ricompresi nel programma.

22. 2. Cambursano, Borghesi.

 

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

2-bis. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i dirigenti responsabili di ciascun programma redigono una relazione su tutte le leggi di spesa a legislazione vigente, che comportano spese obbligatorie, inderogabili, derogabili, sia di finanziamento di spese correnti, sia in conto capitale e pluriennali. Nel documento di ricognizione delle leggi, i responsabili formulano proposte di mantenimento, accorpamento, o soppressione delle medesime leggi per rendere più semplice e trasparente il relativo programma. La relazione, con le relative proposte, viene trasmessa al Parlamento.

22. 1. Borghesi, Cambursano.

 

 

Al comma 4, sopprimere le parole: , con indicazione delle acquisizioni delle attività finanziarie.

22. 9. Il Governo.

 

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, sostituire i commi 5 e 6 con i seguenti:

5. Nell'ambito di ciascun programma le spese si ripartiscono in:

a) spese non rimodulabili;

b) spese rimodulabili.

5-bis. Le spese non rimodulabili di cui al comma 5, lettera a) sono quelle per le quali l'amministrazione non ha la possibilità di esercitare un effettivo controllo, in via amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro formazione, allocazione e quantificazione. Esse corrispondono alle spese definite «oneri inderogabili» in quanto vincolate a particolari meccanismi o parametri che regolano la loro evoluzione, determinati sia da leggi che da altri atti normativi. Rientrano tra gli oneri inderogabili le cosiddette spese obbligatorie, ossia quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari ed internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa.

5-ter. Le spese rimodulabili, di cui al comma 5, lettera b), si dividono in:

a) fattori legislativi, ossia le spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;

b) spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese non predeterminate legislativamente che sono quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.

5-quater. Le spese di cui al comma 5-ter, lettera a), sono rimodulabili ai sensi dell'articolo 24, comma 3.

22. 11. Il Relatore.

 

Sostituire i commi 5 e 6 con i seguenti:

5. La determinazione delle spese rimodulabili e non rimodulabili avviene nell'ambito del procedimento di attuazione della delega di cui all'articolo 43-bis. Non sono in ogni caso rimodulabili le spese relative al pagamento di stipendi, assegni fissi e pensioni, interessi passivi, obblighi comunitari ed internazionali e ammortamento di mutui che compongono l'insieme delle spese contabilmente gestite in corso d'esercizio come obbligatorie.

6. Fino all'attuazione della delega di cui all'articolo 43-bis, è possibile continuare a rimodulare con il disegno di legge di bilancio gli oneri correnti, destinati ad adeguare il fabbisogno per l'acquisto di beni e servizi di funzionamento e, in via sperimentale, le spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio; in questa seconda ipotesi la rimodulazione avviene ai sensi dell'articolo 24, comma 3.

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 43, comma 2, sopprimere le lettere b), d), h), i) e o);

b) dopo l'articolo 43 aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.

(Delega al Governo per il passaggio al bilancio di cassa).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro ventiquattro mesi dalla entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a disporre il passaggio, nella predisposizione del bilancio annuale di previsione e degli altri documenti contabili, da una redazione in termini di competenza e cassa a una redazione in termini di sola cassa. A tal fine i decreti legislativi, proposti dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della funzione pubblica, dispongono l'adeguamento della struttura del bilancio dello Stato e dei sistemi gestionali e di controllo al diverso limite autorizzatorio e vengono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) il responsabile del programma di spesa è il titolare delle risorse autorizzate con il bilancio e assegnate con il decreto annuale di ripartizione in capitoli; l'assegnazione deve avere un profilo, di natura conoscitiva, pari alla durata del bilancio pluriennale; ciascun programma deve essere affidato ad un unico centro di responsabilità amministrativa;

b) il responsabile del programma di spesa, o il dirigente da lui delegato, possono, nell'esercizio in corso di gestione, assumere liberamente impegni contabili nell'ambito delle autorizzazioni di cassa loro assegnate; nessuna forma di controllo impeditivo dell'efficacia può essere introdotta con riferimento alla fase di formazione degli atti che precedono l'emissione dell'ordine di pagamento; le fasi di formazione degli atti vengono condotte dal responsabile del programma attraverso tecniche di programmazione e monitoraggio che garantiscano, sotto la propria responsabilità, contabile ed amministrativa, l'equilibrio per cassa dei pagamenti rispetto alle disponibilità;

c) il responsabile del programma di spesa, o il dirigente da lui delegato, non possono assumere impegni contabili per i quali non esista una corrispondente autorizzazione di cassa;

d) in caso di esaurimento delle dotazioni di cassa riferite al programma, con decreto di natura accertativa, il responsabile dell'ufficio di controllo della Ragioneria generale dello Stato comunica al responsabile del programma e al Ministro competente, che nessuna erogazione e nessun impegno possono essere disposti a valere sul programma per l'esercizio finanziario in corso;

e) entro quindici giorni dalla comunicazione di cui alla lettera d), il responsabile del programma comunica al Ministro competente e all'ufficio di controllo della Ragioneria generale dello Stato, i dati e tutti gli elementi conoscitivi idonei a spiegare le cause dell'esaurimento delle risorse di cassa in corso di esercizio;

f) ove nell'ambito della gestione di un programma si verifichi la situazione di cui alla lettera d) per due esercizi successivi, viene automaticamente disposta una verifica ispettiva sulla gestione del programma e sui criteri di definizione delle dotazioni di cassa, i cui esiti vengono valutati sia ai fini della concessione dei trattamenti economici connessi ai risultati assegnati al dirigente, sia, ove del caso, ai fini della attivazione della responsabilità amministrativa;

g) anche in coordinamento con le previsioni di cui all'articolo 43, comma 2), lettera f), predisposizione di appositi fondi di riserva e definizione dei criteri per il loro accesso, qualora successivamente alla comunicazione di cui alla lettera d), la legislazione sottostante prefiguri la necessità, per il dirigente responsabile, di emanare atti di impegno;

h) il responsabile del programma può proporre al Ministro responsabile della spesa di disporre, con decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, trasferimenti da un intervento all'altro dello stesso programma; nessuno spostamento può essere proposto verso interventi relativi a spese fisse relative al personale; in ogni caso il valore cumulato dei trasferimenti non può eccedere nel corso dell'anno il 10 per cento della autorizzazione complessiva di cassa iscritta sul programma;

i) l'analitica documentazione, nel disegno di legge di bilancio, della dotazione di cassa assegnata a ciascun programma, attraverso l'esplicitazione delle fonti normative che supportano il programma stesso, delle rispettive caratteristiche tecnico-giuridiche, evidenziando altresì il raccordo con gli obiettivi assegnati al dirigente. L'analisi relativa alle previsioni del bilancio pluriennale è corredata dalle analoghe informazioni di consuntivo sui pagamenti effettuati e obiettivi raggiunti riferiti al biennio precedente;

l) gli ordini di pagamento non esitati alla fine dell'esercizio di emissione vengono riportati automaticamente all'esercizio successivo; ove per due esercizi successivi vengano rendicontati riporti che eccedono il 5 per cento della spesa autorizzata viene disposta una verifica ispettiva sulla gestione del programma;

m) disciplinare in coerenza con le innovazioni di cui alla presente delega la facoltà di impegno su base pluriennale per la spesa in conto capitale;

n) nell'ambito del bilancio dello Stato assicurare la separata ed analitica evidenziazione conoscitiva delle previsioni di competenza giuridica corrispondenti ai programmi di spesa.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo. I decreti legislativi che comportino riflessi di ordine finanziario devono essere corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 18, comma 3.

3. Per consentire l'attuazione della nuova disciplina di cui al presente articolo, l'assorbimento dell'ammontare dei residui e l'adeguamento delle procedure di entrata e di spesa è previsto un regime transitorio, avente durata massima di tre anni.

22. 7. Baretta, Bersani, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

 

Al comma 9, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sostituire le parole: e d) con le seguenti: , d) e d-bis);

b) dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) una scheda illustrativa dei capitoli recanti i fondi settoriali correlati alle principali politiche pubbliche di rilevanza nazionale nella quale sono indicati i corrispondenti stanziamenti previsti dal bilancio triennale, il riepilogo analitico dei provvedimenti legislativi e amministrativi che hanno determinato i suddetti stanziamenti e le relative variazioni, e gli interventi previsti a legislazione vigente a valere su detti fondi con separata indicazione delle spese correnti e di quelle in conto capitale. La scheda di cui alla presente lettera è aggiornata semestralmente in modo da tenere conto delle modifiche apportate agli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio con le variazioni di bilancio adottate in corso d'anno. Le variazioni rispetto alle previsioni iniziali indicano analiticamente i provvedimenti legislativi e amministrativi alle quali sono correlate le variazioni di cui al secondo periodo. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette le schede al Parlamento entro trenta giorni dalla fine del semestre di riferimento;.

22. 6. Duilio, Baretta, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

 

Al comma 9, lettera a), numero 1) dopo le parole: per la loro quantificazione aggiungere le seguenti: evidenziando il collegamento tra i predetti indicatori e parametri ed il sistema di indicatori e obiettivi adottati da ciascuna amministrazione per le valutazioni previste dalla legge 4 marzo 2009, n. 15, e dai successivi decreti attuativi.

22. 3. Lanzillotta.

 

Al comma 9, lettera a), numero 1) dopo le parole: dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e con il Ministro per la pubblica amministrazione.

22. 4. Lanzillotta.

 

Al comma 9, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo sostituire la parola: trimestralmente con la seguente: semestralmente;

b) al quarto periodo sostituire la parola: trimestre con la seguente: semestre.

22. 10. Il Governo.

 

ART. 23.

 

Dopo l'articolo 23 inserire il seguente:

Art. 23-bis.

(Revisione generale della spesa).

1. Sulla base del primo bilancio pluriennale è effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con ciascun Ministero competente per materia, una revisione generale della spesa volta a verificare la coerenza del bilancio di previsione annuale di ciascun Ministero con il bilancio pluriennale, in rapporto agli equilibri complessivi della spesa pubblica e, per ciascuna politica pubblica, con la valutazione dei risultati.

23. 01. Andrea Orlando, Baretta, Bersani, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Vannucci, Ventura.

 

ART. 26.

 

Al comma 2, apportare le seguenti variazioni:

a) lettera a) sostituire le parole: all'articolo 21 con le seguenti: all'articolo 22;

b) lettera b) sostituire le parole: all'articolo 21 con le seguenti: all'articolo 22.

26. 4. Il Relatore.

 

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: articolo 21, comma 2, terzo periodo con le seguenti: articolo 22, comma 2, terzo periodo.

26. 2. Zaccaria.

 

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: articolo 21, comma 2, secondo periodo con le seguenti articolo 22, comma 2, secondo periodo.

26. 1. Zaccaria.

 

Al comma 5, dopo le parole: le classi COFOG inserire le seguenti: a cui sia attribuito il pertinente codice di classe fino al terzo livello di classificazione economica.

26. 3. Cambursano, Borghesi.

 

Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tutti i capitoli, e al loro interno a ciascun piano di gestione, è attribuito il pertinente codice di classe COFOG e di categoria economica di terzo livello, escludendo l'applicazione di criteri di prevalenza.

26. 5. Il Relatore.

 

 

 

 

ART. 30.

 

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I decreti di variazione di cui al presente comma sono trasmessi al Parlamento.

30. 2. Il Relatore.

 

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I decreti di cui al primo periodo sono trasmessi al Parlamento.

30. 1. Zaccaria.

 

ART. 31.

 

Al comma 9, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: relativamente all'effettivo stato di realizzazione delle opere.

31. 1. Il Relatore.

 

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Per i tre esercizi finanziari successivi all'entrata in vigore della presente legge, su proposta adeguatamente motivata dei Ministeri competenti, che illustri lo stato di attuazione dei programmi di spesa ed i relativi tempi di realizzazione, il Ministro dell'economia e delle finanze, previa valutazione delle cause che ne determinano la necessità e al fine di evitare l'insorgenza di possibili contenziosi con conseguenti oneri, può prorogare di un ulteriore anno i termini di conservazione dei residui passivi relativi a spese in conto capitale.

31. 2. Il Relatore.

 

ART. 34.

 

Al comma 1, sostituire le parole: Ogni anno il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere, ove ne ricorrano le condizioni, con le seguenti: Entro il mese di settembre di ciascun anno, il Ministro dell'economia e delle finanze può presentare.

34. 1. Il Relatore.

 

ART. 37.

 

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti lettere:

b-bis) conto economico;

b-ter) nota integrativa.

37. 1. Pagano, Marinello, Gioacchino Alfano.

 

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il conto generale del patrimonio comprende le attività e le passività finanziarie e patrimoniali con le variazioni derivanti dalla gestione del bilancio e quelle verificatesi per qualsiasi altra causa.

37. 2. Pagano, Marinello, Gioacchino Alfano.

 

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: al rendiconto generale dello Stato con le seguenti: del conto economico.

37. 3. Pagano, Marinello, Gioacchino Alfano.

 

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: I costi con le seguenti: I proventi ed i costi.

37. 4. Pagano, Marinello, Gioacchino Alfano.

 

Al comma 6, sostituire le parole: per finalità di valorizzazione, tutela, conservazione, ripristino e utilizzo sostenibile del patrimonio naturale con le seguenti: per finalità di protezione dell'ambiente, riguardanti attività di tutela, conservazione, ripristino e utilizzo sostenibile delle risorse e del patrimonio naturale.

37. 5. Il Relatore.

 

ART. 40.

 

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, infine, il seguente: Ai predetti nuclei partecipa anche un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

40. 3. Il Relatore.

 

Al comma 4, aggiungere infine il seguente periodo: Le informazioni di cui al presente comma sono trasmesse dal Ministero dell'economia e delle finanze alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica, ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate al Ministro per la Pubblica amministrazione e l'innovazione, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la Pubblica amministrazione e l'innovazione.

40. 2.Il Relatore.

 

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. La Banca dati assicura tutti i necessari presupposti per l'interscambio dei dati al fine di conseguire ogni possibile sinergia fra le attività di analisi e di acquisizione delle informazioni di cui al comma 4, ivi comprese la definizione degli indicatori di performance e la raccolta delle evidenze quantitative per il loro calcolo, come previsto dalle lettere b) e c), comma 3, articolo 42, e quelle da realizzare ai sensi dell'articolo 13, comma 4-bis del decreto legislativo n. 322 del 1989, come modificato dall'articolo 3, comma 72 della legge n. 244 del 2007.

40. 1.Cambursano, Borghesi.

 

Al comma 2, dopo le parole: e delle finanze, aggiungere le seguenti: effettuata ai sensi del comma 1,.

Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente: Gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio di cui al comma 2 sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendersi entro trenta giorni dalla trasmissione.

41. 2.Il Relatore.

 

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Salvo quanto previsto dal secondo periodo del presente comma, i programmi sono raccordati alla nomenclatura COFOG di secondo livello. Qualora il contenuto del programma corrisponda a due o più funzioni di secondo livello, la relativa percentuale di attribuzione alle diverse funzioni è calcolata sulla base degli stanziamenti iscritti nei capitoli ricompresi nel programma.

41. 3.Il Relatore.

ART. 42.

 

Al comma 1, dopo le parole: Ragioneria generale dello Stato, aggiungere le seguenti: , sentito il Dipartimento della funzione pubblica,.

42. 1.Il Relatore.

 

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 3, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sopprimere l'ultimo periodo.

42. 2.Il Relatore.

 

ART. 43.

 

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: dei conti integrato aggiungere le seguenti: ; revisione delle unità elementari del bilancio amministrativo per assicurare che la denominazione richiami esplicitamente l'oggetto.

Conseguentemente, al comma 2, lettera q), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: sia per l'entrata che per la spesa con le seguenti: per l'entrata;

b) sopprimere le parole: o la destinazione della spesa.

43. 10.Il Relatore.

 

Al comma 2, sopprimere le lettere h) e i).

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere il comma 4;

b) dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.

(Delega al Governo per il passaggio al bilancio di cassa).

1. Ai fini del passaggio, nella predisposizione del bilancio annuale di previsione e degli altri documenti contabili, da una redazione in termini di competenza e cassa ad una redazione in termini di sola cassa, il Governo è delegato ad adottare entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) affiancamento al bilancio di cassa, a fini conoscitivi, di un corrispondente prospetto redatto in termini di competenza economica;

b) adozione di sistemi contabili di rilevazione che assicurino la disponibilità dei dati relativi alle posizioni debitorie e creditorie dello Stato anche al fine della compilazione di un elenco degli impegni in modo da evitare la formazione di situazioni debitorie altrimenti non conoscibili,

c) rilevazione delle informazioni necessarie al raccordo dei dati di bilancio con i criteri previsti per la redazione del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche secondo i criteri adottati in ambito comunitario;

d) previsione di un sistema di controlli preventivi sulla legittimità contabile e amministrativa dell'obbligazione assunta dal dirigente responsabile;

e) predisposizione da parte del dirigente responsabile di un apposito piano finanziario che tenga conto della fase temporale di assunzione delle obbligazioni sulla base del quale ordina e paga le spese;

f) adeguamento della disciplina prevista dalla presente legge in conseguenza dell'adozione del bilancio di cassa e previsione di un periodo transitorio per l'attuazione della nuova disciplina e lo smaltimento dei residui accertati al momento dell'effettivo passaggio al bilancio di cassa;

g) considerazione, ai fini della predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, dei risultati della sperimentazione condotta ai sensi del comma 2;

h) definizione di limiti all'assunzione di obbligazioni da parte del dirigente responsabile in relazione all'autorizzazione di cassa disponibile con previsione di appositi correttivi che tengano conto delle caratteristiche delle diverse tipologie di spesa.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato avvia una apposita sperimentazione della durata massima di due esercizi finanziari. Le amministrazioni coinvolte nella sperimentazione, i relativi termini e le modalità di attuazione sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con le medesime amministrazioni entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il decreto è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti per il relativo parere.

3. Per i due esercizi finanziari successivi all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti un rapporto sullo stato di attuazione e sulle risultanze della sperimentazione di cui al comma 2.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al medesimo comma 1, disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti.

43. 12.Il Relatore.

 

Al comma 2, sostituire la lettera h) con la seguente:

h) adeguamento della normativa di contabilità pubblica agli obiettivi generali fissati nel comma 2 dell'articolo 2 della presente legge.

43. 4.Pagano, Marinello, Gioacchino Alfano.

 

Al comma 2, alla lettera h) sopprimere la parola: del passaggio.

Conseguentemente alla medesima lettera, sostituire le parole: da una redazione fino a: di sola cassa con le seguenti: in una redazione in termini di competenza e cassa in linea con il sistema europeo dei conti nazionali e regionali (SEC95).

43. 8.Borghesi, Cambursano.

 

Al comma 1 dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

h-bis) previsione, ai fini di cui alla lettera precedente, che il responsabile del programma possa disporre anche variazioni compensative nell'ambito dello stesso programma, fatta eccezione per le compensazioni volte ad aumentare le spese correnti utilizzando stanziamenti ab origine riconducibili a spese di conto capitale e che l'unica forma di controllo impeditivo ex ante possa riferirsi al blocco di ogni pagamento, in caso di esaurimento delle risorse del fondo di cassa del programma nel corso dell'anno.

43. 7.Ciccanti, Galletti.

 

 

Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

i) previsione di un regime transitorio, avente la durata massima di tre anni, per consentire l'attuazione della nuova disciplina di cui alla lettera h).

43. 5.Pagano, Marinello, Gioacchino Alfano.

 

Al comma 2, sopprimere la lettera l).

43. 1. Pagano, Marinello, Gioacchino Alfano.

 

Al comma 2, lettera l), sopprimere le parole: , in via sperimentale,.

43. 11. Il Relatore.

 

Al comma 2, lettera n), primo periodo, dopo le parole: ad eccezione aggiungere le seguenti: delle gestioni relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché.

43. 14. Il Relatore.

 

Al comma 2, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: previsione, per le gestioni fuori bilancio che resteranno attive, dell'obbligo di rendicontazione annuale delle risorse acquisite e delle spese effettuate per competenza e per cassa, secondo schemi classificatori armonizzati con quelli del bilancio dello Stato e a questi aggregabili a livello di dettaglio sufficientemente elevato;.

43. 13. Il Relatore.

 

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: Senato della Repubblica aggiungere le seguenti: entro novanta giorni precedenti la scadenza della delega.

43. 2. Zaccaria.

 

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: In mancanza di intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta.

43. 6. Zaccaria.

 

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli schemi sono infine trasmessi, entro novanta giorni precedenti la scadenza della delega, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla trasmissione.

43. 3. Zaccaria.

 

ART. 50.

Sopprimere l'articolo 50.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52, inserire il seguente titolo:

 

TITOLO VIII-bis

(Disposizioni finali e transitorie).

Conseguentemente, sostituire gli articoli 53 e 54 con i seguenti:

 

Art. 53.

(Abrogazione e modifica di norme).

1. Sono abrogati:

a) la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;

b) l'articolo 80 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

2. Con le eccezioni previste all'articolo 43, comma 2, lettera n), sono abrogate tutte le disposizioni di legge che autorizzano l'apertura di contabilità speciali di tesoreria a valere su fondi iscritti in stanziamenti del bilancio dello Stato e riferibili alla gestione di soggetti ed organi comunque riferibili alla amministrazione centrale e periferica dello Stato, ove tali contabilità non siano espressamente autorizzate da specifiche norme che ne disciplinano l'autonomia contabile rispetto al bilancio dello Stato. Al fine di garantire, nel rispetto dei principi generali della presente legge, l'operatività dello strumento militare, le contabilità speciali autorizzate da disposizioni di legge per il funzionamento dei reparti e degli enti delle Forze armate operano fino all'adeguamento delle procedure di spesa di cui all'articolo 43, comma 2, lettera i), ovvero fino al loro riordino da realizzare, in caso di esito negativo della sperimentazione delle nuove procedure e comunque entro il termine di cui alla citata lettera i).

3. I termini relativi agli adempimenti connessi con la gestione del bilancio di previsione previsti dagli articoli 53, 59-bis, 68 e 68-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sono modificati in corrispondenza con quelli connessi all'abrogazione dell'articolo 30, secondo comma, del citato regio decreto n. 2440 del 1923.

 

Art. 54.

(Disposizioni finali ed entrata in vigore).

1. In sede di prima applicazione della presente legge, la legge di stabilità dispone la soppressione alla tabella di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), secondo periodo, delle spese obbligatorie e delle relative norme di rinvio alla tabella stessa. Tali spese restano quindi contestualmente determinate dalla legge di bilancio.

2. Ogni richiamo al documento di programmazione economico-finanziaria, di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ed alla legge finanziaria, di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, contenuto in disposizioni di legge o di atti aventi forza di legge vigenti, deve intendersi riferito, rispettivamente, alla decisione di finanza pubblica, di cui all'articolo 10 della presente legge, ed alla legge di stabilità, di cui all'articolo 11, comma 2, della presente legge.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 12 si applicano a decorrere dall'anno 2011. Entro il 30 aprile 2010, viene presentata alle Camere una Relazione unificata sull'economia, e la finanza pubblica redatta secondo i medesimi criteri utilizzati per predisporre tale relazione nell'anno 2009.

4. La presente legge entra in vigore il 1o gennaio 2010.

50. 5. Il Relatore.

 

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'articolo 80 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 è abrogato.

50. 1. Zaccaria.

 

Al comma 2, dopo le parole: all'articolo 43, comma 2, lettera n) inserire le seguenti: e fatte salve le disposizioni che autorizzano le contabilità speciali per il funzionamento dei reparti e degli enti delle Forze armate.

50. 2. Gioacchino Alfano.

 

Sopprimere il comma 4.

50. 4. Zaccaria.

 

ART. 51.

 

Al comma 1, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: stabilendo che tali controlli sono strettamente coordinati con la valutazione delle performance e delle politiche pubbliche effettuate in attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, e dei successivi decreti delegati e che tale coordinamento è effettuato secondo le metodologie indicate dall'organismo per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f) della medesima legge.

51. 2. Lanzillotta.

 

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: i servizi di controllo interno di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 286 del 1999 con le seguenti: gli organismi indipendenti di valutazione delle performance di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo attuativo della legge 4 marzo 2009, n. 15.

51. 3. Il Relatore.

 

Al comma 2, dopo le parole: Senato della Repubblica aggiungere le seguenti entro novanta giorni precedenti la scadenza della delega.

51. 1. Zaccaria.

 

ART. 52.

Sostituirlo con il seguente:

1. Il Governo provvede, ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge ovvero, ove emanati, dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 7, mediante un testo unico compilativo, a raccogliere le disposizioni vigenti in materia di contabilità di Stato, nonché in materia di tesoreria.

52. 1. Zaccaria.

 

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la parola: emanare con la seguente: adottare;

b) al comma 1, sostituire le parole: due anni con le seguenti: tre anni;

c) al comma 1, sopprimere le parole da: anche con modifica, fino alla fine del comma;

d) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi contabili, al fine di assicurare il coordinamento con le vigenti disposizioni in materia di responsabilità dirigenziale;

b) riorganizzazione dei conti di tesoreria, in modo che essi siano raccordabili con gli schemi classificatori adottati per il bilancio dello Stato;

c) razionalizzazione della disciplina della tesoreria unica;

d) adeguamento della disciplina prevista dalla presente legge e dalla normativa di contabilità pubblica in considerazione dell'adozione del bilancio di cassa;

e) modifica o abrogazione espressa delle norme preesistenti incompatibili con le disposizioni della presente legge.

e) al comma 3, dopo le parole: commi 1 e 2 aggiungere le seguenti: e sulla base dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1-bis.

52. 3. Il Relatore.

 

Al comma 2, dopo le parole: Senato della Repubblica aggiungere le seguenti: entro novanta giorni precedenti la scadenza della delega.

52. 2. Zaccaria.

 


V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

Martedì 27 ottobre  2009

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SEDE REFERENTE

Martedì 27 ottobre 2009.

 

Legge di contabilità e finanza pubblica.

C. 2555, approvato dal Senato.

(Seguito dell’esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 ottobre 2009.

 

Marco CAUSI (PD), intervenendo per illustrare il complesso delle proposte emendative presentate dal proprio gruppo, sottolinea come si soffermerà sugli aspetti di merito dei singoli emendamenti presentati, evidenziando gli aspetti del provvedimento che meritano un ulteriore. Approfondimento. In primo luogo, rileva che dovrebbe essere precisata la collocazione del provvedimento nel quadro della disciplina costituzionale vigente in materia di coordinamento della finanzia pubblica, assicurando adeguate garanzie alle prerogative che la nostra Carta costituzionale riconosce agli enti territoriali. In questo contesto, richiama i contenuti del proprio emendamento 1.11, che precisa anche che le disposizioni del provvedimento in esame si applicano alle regioni a statuto speciale secondo le modalità individuate in sede di attuazione di federalismo fiscale dalla legge n. 42 del 2009. Per quanto attiene alla delega prevista dall'articolo 2, rileva la necessità che la delega prevista sia armonizzata con quella già prevista nella lettera h) del comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 42 del 2009. In questa ottica, ricorda, in particolare, l'emendamento Baretta 2.37, che intende assicurare la fissazione di criteri uniformi per la redazione dei bilancio delle amministrazioni pubbliche e degli enti territoriali e affida alla Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale il compito di concorrere alla predisposizione dei decreti legislativi previsti da entrambe le norme di delega, prevedendo che ai fini della predisposizione dei decreti di cui all'articolo 2, essa sia integrata da rappresentanti dell'ISTAT e della Corte dei conti. Ricorda, in ogni caso, che il proprio emendamento 2.38 intende comunque assicurare la presenza di due rappresentanti dell'ISTAT nella Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale. Con riferimento all'articolo 3, segnala l'emendamento Baretta 3.2, che reca una specificazione dei contenuti della disposizione già contenuta nel provvedimento. Per quanto attiene agli articoli 4 e 7 della proposta di legge, osserva che il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento prospetta una possibile soluzione all'esigenza, da tutti condivisa, di rafforzare il controllo parlamentare sulla finanza pubblica. Al riguardo, evidenza che l'emendamento Baretta 4.11 delinea uno sviluppo di molti degli aspetti già contenuti nelle disposizioni approvate dall'altro ramo del Parlamento, aprendo la strada alla costituzione di un comitato paritetico costituito nell'ambito delle Commissioni bilancio delle due Camere che svolga attività istruttoria ad alto contenuto tecnico riferite, in particolare, alle metodologie utilizzate per la quantificazione degli effetti finanziari dei provvedimenti e per la costruzione degli andamenti tendenziali di finanza pubblica. Per quanto attiene alle tematiche attinenti al coordinamento della finanza pubblica, affrontate in particolare dagli articolo 8, 9 e 10 del provvedimento, osserva che il testo approvato dal Senato mantiene una troppo ampia separazione tra il patto di stabilità interno e il patto di convergenza previsto dall'articolo 18 della legge n. 42 del 2009. Al riguardo, ricorda che tale ultima disposizione ha rappresentato una rilevante innovazione nel quadro dei rapporti finanziaria tra lo Stato e gli enti territoriali prefigurando una saldatura tra i contenuti del patto di stabilità interno e l'attuazione delle misure volte a garantire le risorse necessarie al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni parametrati a fabbisogni standardizzati. A fronte di tale innovazione, il provvedimento in esame sembra invece voler introdurre una netta distinzione tra i contenuti del patto di convergenza, che vengono affidati alla concertazione con gli enti territoriali, i contenuti del patto di stabilità interno, che attengono al complessivo equilibrio economico e finanziario della Repubblica, e gli obiettivi individuati in sede di riforma della pubblica amministrazione dalla legge n. 15 del 2009. Segnala, quindi, le proposte emendative Baretta 9.14 e 9.15, Rubinato 10. 22, Capodicasa 10. 23 e Baretta 10. 25, che intendono assicurare un più efficace coordinamento della finanza pubblica degli enti territoriali rafforzando i raccordi tra i diversi strumenti normativi previsti e prevedendo un più significativo ancoraggio alle classificazioni rilevanti ai fini della contabilità economico-patrimoniale. Per quanto attiene ai termini di predisposizione dei diversi strumenti di programmazione e di bilancio, ritiene opportuno che nell'ambito di un sistema economico e finanziario multilivello il ciclo della programmazione debba essere avviato prima di luglio, come peraltro indicato dalla legge n. 42 del 2009, evitando una concentrazione di documenti e procedure nei mesi di settembre e ottobre. Ritiene, inoltre, opportuno che le disposizioni attinenti al coordinamento della finanza pubblica trovino collocazione in un provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica da approvare prima dell'approvazione della legge di stabilità o, comunque, in tempo utile a consentire alle amministrazioni degli enti territoriali di approvare i propri documenti di bilancio entro il mese di dicembre. Per quanto attiene, invece, al bilancio dello Stato, sottolinea la rilevanza dell'emendamento Soro 10.24, il quale prevede che, ogniqualvolta gli andamenti di finanza pubblica registrino scostamenti rispetto agli obiettivi individuati nella decisione di finanza pubblica, il Governo presenti al Parlamento una specifica nota di aggiornamento e che un analogo documento debba essere presentato in occasione dell'adozione di manovre correttive nel corso dell'esercizio finanziario. In tal modo si intende ovviare ad un eccesso di decretazione d'urgenza e porre il Parlamento nelle condizioni di valutare gli scostamenti dagli obiettivi e le conseguenti misure correttive che il Governo intende adottare. Raccomanda quindi l'approvazione degli emendamenti del suo gruppo 11.12, 11.13 e 11.14 che intendono, in particolare, accentuare il carattere garantista della legge di stabilità, osservando come gli spazi di emendabilità di tale legge tendano a restringersi ed occorra pertanto assicurare modalità di copertura adeguate. Deve essere in particolare chiaro quali spese sono rimodulabili e quali non rimodulabili e il suo gruppo ha pertanto proposto che venga predisposto un apposito allegato integrativo al bilancio. Anche per quanto riguarda la struttura del bilancio, il suo gruppo ha presentato l'emendamento 22.12 che intende attribuire al bilancio un carattere maggiormente unitario e si articoli in unità omogenee prevedendo, tra l'altro, che ciascun programma si articoli in azioni a ciascuna delle quali corrisponda un piano dei conti integrato. Si dichiara quindi favorevole al bilancio di cassa da introdurre nel medio termine al fine di assicurare il massimo di responsabilizzazione dei centri di spesa. Per quanto riguarda i controlli e il monitoraggio, osserva come sia opportuno ridurre alcuni eccessi di stampo contabilistico, con particolare riferimento alla banca dati della pubblica amministrazione che deve diventare una struttura condivisa da tutti i livelli di Governo. A tal fine, ritiene che la banca dati dovrebbe essere gestita dall'ISTAT o da un'apposita agenzia federale.

 

Pier Paolo BARETTA (PD) osserva in via preliminare come la Commissione debba operare con estrema accortezza affinché, da un lato, la sua azione risulti coerente con il lavoro svolto al Senato e con un consenso pressoché unanime, e, dall'altro, sia possibile introdurre nel provvedimento le opportune innovazioni, senza tuttavia determinare una reazione negativa dell'altro ramo del Parlamento, così da favorire una sollecita conclusione dell'iter legislativo. In secondo luogo, è compito della Commissione evitare di creare due percorsi paralleli: uno da effettuare sulla base della legge n. 42 del 2009 e l'altro sulla base del provvedimento in esame. Non ritiene infatti possibile una rigida divisione dei compiti tra le Regioni e il Parlamento, innanzitutto poiché in tal modo verrebbe sacrificato proprio il ruolo della Camere. Rileva quindi come la manovra finanziaria tenda a concentrarsi sostanzialmente nella seconda metà dell'anno e ciò ponga due questioni: evitare una sorta di ingorgo nella fase in cui si concentrano i provvedimenti ed individuare adeguati strumenti per consentire al Parlamento di svolgere i propri compiti istituzionali nella prima metà dell'anno. Il punto di equilibrio individuato dal suo gruppo risiede nell'obbligare il Governo, nel caso di scostamenti dagli obiettivi programmatici, alla presentazione di una nota di aggiornamento della decisione di finanza pubblica da sottoporre alla valutazione delle Camere. Per ciò che concerne invece le strutture tecniche di supporto, il suo gruppo è orientato ad introdurre significative modifiche dell'impostazione accolta dal Senato, ma non è disponibile a condividere una visione angusta e non partecipata della banca dati. Per quanto riguarda, inoltre, il coordinamento dell'azione di controllo sulla finanza pubblica svolta dai due rami del Parlamento, ritiene che occorra salvaguardare il ruolo delle Commissioni bilancio.

 

Massimo VANNUCCI (PD), chiede di aggiungere la propria firma all'emendamento Nannicini 2.32, sottolineando come la proposta emendativa affronti il tema assai rilevante della ricognizione dei debiti pregressi delle pubbliche amministrazioni, che, a suo giudizio, non è compiutamente affrontata nell'ambito del provvedimento in esame. Sottolinea, in particolare, la disposizione contenuta nel comma 7-quater dell'emendamento, ai sensi del quale il quadro di riferimento normativo per il patto di stabilità interno si è annualmente adeguato all'estinzione dei debiti esistenti. Invita, pertanto, il relatore e il rappresentante del Governo a valutare l'opportunità di formulare un parere favorevole sull'emendamento in esame.

 

Renato CAMBURSANO (IdV) osserva che la riforma della legge di contabilità dello Stato, pur contenendo importanti innovazioni che hanno riscosso l'apprezzamento del suo gruppo, in quanto tese a garantire la trasparenza e la controllabilità della spesa e a verificarne l'efficacia, presenta, al contempo, numerosi limiti che hanno indotto il suo gruppo ad astenersi al momento del voto nell'altro ramo del Parlamento. Osserva, peraltro, che, qualora tali limiti siano superati nel corso dell'esame alla Camera, porterebbe giungersi a un voto auspicabilmente unitario da parte delle diverse forze politiche. Quanto agli aspetti postivi della riforma, ricorda, in primo luogo, la costituzione di un'apposita Commissione parlamentare per la trasparenza dei conti pubblici, l'individuazione di criteri di nomina del presidente dell'ISTAT, nonché la maggiore accessibilità del Parlamento alle banche dati rilevanti per il monitoraggio della finanza pubblica, nonché ad ogni altra fonte informativa ritenuta utile. Segnala, inoltre, la disponibilità tempestiva di tutti i provvedimenti relativi al bilancio e alle risorse finanziarie, il potenziamento e il miglior coordinamento delle strutture parlamentari di supporto, la definizione delle metodologie per la quantificazione delle innovazioni legislative e dei loro effetti finanziari, per la costruzione degli andamenti tendenziali di finanza pubblica e per la predisposizione delle previsioni a politiche invariate, sottoposte agli indirizzi della citata Commissione parlamentare. Ritiene, altresì, che tra i meriti della proposta debba annoverarsi la copertura finanziaria delle leggi di delegazione legislativa, la previsione della relazione tecnica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati dai disegni di legge, l'organica disciplina della riforma della struttura del bilancio per missioni e programmi, correlati ad obiettivi quantificati e misurabili, nonché l'introduzione di norme per l'analisi e la valutazione della spesa e alla previsione di un rapporto triennale sull'evoluzione della spesa.

Con riferimento ai limiti del provvedimento, sottolinea, in primo luogo, come una riforma della legge di contabilità dello Stato, dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001 e, soprattutto, della legge n. 42 del 2009, di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in materia di federalismo fiscale, dovrebbe porsi l'obiettivo di delineare un riordino complessivo nella prospettiva della realizzazione di una contabilità della Repubblica, così come delineata dall'articolo 117 della Carta costituzionale. Detta disposizione costituzionale, infatti, mentre assegna alla competenza legislativa esclusiva dello Stato il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, attribuisce alla competenza legislativa concorrente di Stato e Regioni l'armonizzazione dei bilanci pubblici e il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. In particolare, osserva che la legge n. 42 del 2009, all'articolo 2, comma 2, lettera h), prevede che all'individuazione dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici «si proceda mediante decreti legislativi delegati», in modo da assicurare la redazione dei bilanci di comuni, province, città metropolitane e regioni in base a criteri predefiniti e uniformi, concordati in sede di Conferenza unificata, coerenti con quelli che disciplinano la redazione del bilancio dello Stato» e prevede, quindi, una forte concertazione fra Stato e istituzioni territoriali nella definizione dei criteri di redazione dei bilanci. Anche gli schemi di decreti legislativi dovranno essere oggetto di «intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 e, in mancanza di intesa, ai sensi del comma 4 dell'articolo 2 della legge n. 42 del 2009, «il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere, ove sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta», e se il Governo non intendesse conformarsi ai pareri espressi dal Parlamento «trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall'intesa». Osserva, inoltre, che la legge n. 42 del 2009 prevede, altresì, che per l'istruttoria degli schemi di decreti delegati la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale disporrà di un raccordo con il sistema delle autonomie attraverso il Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali, nominato dalla componente rappresentativa delle regioni e degli enti locali nell'ambito della Conferenza unificata» e utilizzerà come strumento tecnico la « Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale. Sottolinea, quindi, come il disegno di legge all'esame della Camera dei deputati, all'articolo 2, preveda che l'iter governativo di elaborazione dei decreti sia esaminato da un Comitato per i principi contabili delle amministrazioni pubbliche composto in forte prevalenza da rappresentanti delle Amministrazioni centrali, con una radicale centralizzazione del monitoraggio dei conti pubblici.

Rileva, in proposito, che il successo della riforma del federalismo fiscale dipenderà molto dall'operazione di standardizzazione dei costi, dei fabbisogni e dei prelievi, essenziale per la determinazione delle risorse da assicurare a regioni ed enti locali mediante risorse proprie, compartecipazioni e quote del fondo di perequazione per i territori con minore capacità fiscale. Al riguardo, sottolinea che l'articolo 5 la legge n. 42 del 2009 prevede il pieno coinvolgimento di tutti i livelli di Governo attraverso un ventaglio di strumenti politici, tecnici e procedurali attraverso la composizione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, quale organo politico che concorre agli obiettivi di equilibrio di finanza, alla definizione delle procedure per accertare eventuali scostamenti e alla attivazione degli eventuali interventi necessari per il rispetto di tali obiettivi ed in particolare per ciò che concerne la procedura del Patto di convergenza di cui all'articolo 18: Il disegno di legge, in esame, si limita all'istituzione di una Commissione parlamentare per la trasparenza dei conti pubblici», il cui unico ruolo è limitato agli indirizzi metodologici e alla verifica ex post. In conseguenza di tale scelta, si potrebbe perdere la ricchezza degli andamenti della finanza pubblica regionale e locale, in una prospettiva di sostanziale centralizzazione delle procedure, che entra in collisione con l'autonomia di entrata e di spesa prevista dall'articolo 119 della Costituzione. Osserva, ancora, come il disegno di legge attui una concentrazione degli strumenti di governo centrale e dei tempi di loro presentazione e discussione in Parlamento, che avviene tra il 20 settembre e il 15 novembre, che rischia di provocare tentativi di riappropriazione di spazi decisionali non conformi alle esigenze di programmazione e coordinamento della finanza pubblica. Si prevede che nella legge di stabilità, che sostituirà la legge finanziaria, potranno essere inserite norme eterogenee in quanto essa può includere anche norme di «carattere ordinamentale ovvero organizzatorio», trasformandosi in finanziarie omnibus.

Lamenta, inoltre, che il disegno di legge non tiene conto che una parte consistente delle competenze in materia di spesa sono ormai trasferite alle regioni e, per la concreta gestione amministrativa, ai comuni, alle città metropolitane e alle province e che questi livelli di governo sono tenuti ad esercitare tali funzioni con «autonomia di entrata e di spesa». Sottolinea, poi, che tre sono le finalità della legge in esame. La prima mira alla realizzazione di un coordinamento forte fra livelli di governo, nella prospettiva del decentramento costituzionale e di integrazione nella governance europea e impone che vengano identificati in modo preciso gli enti a cui le norme si applicano e che tutte le classificazioni di tipo funzionali attualmente adottate dalle singole amministrazioni, Stato compreso, siano adeguate alla classificazione COFOG e al Sistema europeo dei conti (SEC). In particolare, sottolinea come tale coordinamento dovrà coinvolgere i seguenti aspetti: la modalità attraverso cui pervenire all'armonizzazione dei bilanci; la definizione delle banche dati, e dei luoghi in cui esse si formano; la predisposizione dei bilanci consolidati fra amministrazioni pubbliche e aziende controllate; il processo di formazione e condivisione degli obiettivi di finanza pubblica e quello delle regole del patto di stabilità interno; il funzionamento armonico e la coerente definizione delle competenze dei diversi organismi e comitati istituiti dal disegno di legge in esame e dalla legge n. 42 del 2009.

La seconda finalità del provvedimento è, a suo avviso, quella di attuare la riforma degli strumenti di programmazione, che nel nuovo quadro sono la Decisione di finanza pubblica, che prende il posto dell'attuale Documento di programmazione economico-finanziaria, il disegno di legge di stabilità e la legge di bilancio.

La Decisione di finanza pubblica dovrà essere approvata entro il 20 settembre e dovrà contenere gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica, per la cui stima si utilizzano le previsioni macroeconomiche, tendenziali e programmatiche per ciascun anno di riferimento. Al riguardo, ricorda tuttavia che l'ISTAT, nel corso della sua audizione, ha precisato che i dati forniti il 1o marzo in vista della pubblicazione della Relazione generale sulla situazione economica del Paese non sono più attuali al 15 settembre.

Per quanto attiene agli obiettivi di finanza pubblica, essi ai sensi dell'articolo 10 dovranno essere articolati per sottosettore (amministrazione centrale, locale ed enti di previdenza), con riferimento sia ai saldi di conto che al debito. In proposito, ritiene che sia opportuno presentare le previsioni, in termini programmatici, delle entrate e delle spese, al lordo e al netto degli interessi e delle eventuali misure una tantum. In questo quadro, poi, gli obiettivi dei bilanci annuali e pluriennali delle regioni e degli enti locali, devono essere stabiliti in coerenza con gli obiettivi programmatici annunciati nella Decisione di finanza pubblica. Tutto ciò dovrà avvenire secondo le procedure previste dalla legge n. 42 del 2009 e il Governo dovrà definire le linee guida per la ripartizione degli obiettivi di ciascun livello di governo, su cui la Conferenza unificata dovrà esprimere il proprio parere entro il 10 settembre dell'anno di riferimento. In proposito, sottolinea la necessità che il processo di coinvolgimento sia effettivo e la programmazione delle politiche trasparente ed efficace, attraverso la traduzione in schemi di rappresentazione quantitativa più appropriati, in questo contesto, i quadri tendenziali e programmatici della spesa per funzioni, oltre che per voce economica, dovranno essere esposti in modo da rappresentare sinteticamente il quadro tendenziale delle politiche pubbliche e il connesso quadro programmatico, prevedendo anche una articolazione per sottosettori. In proposito, rileva altresì che secondo l'ISTAT, solo raggiungendo elevati standard di uniformità nelle classificazioni adottate dalle amministrazioni sarà possibile pervenire ad una costruzione di affidabili quadri normativi, cosa che consentirebbe di esplicitare i macro-obiettivi della pubblica amministrazione e l'impatto atteso della sua azione effettiva di lungo periodo e di quella potenziale. A tal fine sottolinea come sia indispensabile introdurre la classificazione COFOG nella codificazione SIOPE.

Con riferimento alla legge di stabilità e alla legge di bilancio, osserva come le stesse dovranno contenere le misure qualitative e quantitative necessarie a realizzare obiettivi programmatici. Quindi il disegno di legge di stabilità non potrà contenere norme di delega o di carattere ordinamentale o organizzatorio, ma indicare il ricorso massimo al mercato finanziario, il saldo netto da finanziare e le variazioni delle aliquote fiscali, degli scaglioni, delle detrazioni e deduzioni e le altre norme di impatto finanziario; indicare le norme di coordinamento, da applicare per ciascun annoper assicurare il concorso dei vari livelli di governo al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, sulla base di quanto indicato preventivamente dal Parlamento. Con riferimento alle norme della legge di stabilità riguardanti la spesa, l'articolo 11, comma 4 prevede che le stesse siano articolate per missione e indichino il programma di riferimento, circostanza che impone che i programmi siano raccordabili con le funzioni e che la nota tecnico-illustrativa prevista dall'articolo 8, comma 2, lettera c), e dall'articolo 11, comma 7, sia articolata per funzioni. Sottolinea come l'azione di monitoraggio del conseguimento degli obiettivi costituisca una funzione importante per avere contezza della distanza fra questi e i risultati ottenuti e, di conseguenza, per provvedere tempestivamente ad approvare i necessari interventi. Osserva, in proposito, che il disegno di legge in esame prevede, all'articolo 14, l'istituzione di una banca dati unitaria presso il Ministero dell'economia e delle finanze, alimentata dalle amministrazioni pubbliche, con l'obiettivo di semplificare le procedure e ridurre drasticamente gli oneri per le Amministrazioni.

Rileva, inoltre, che la scadenza del 15 ottobre, prevista dall'articolo 15, comma 2, per la presentazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, oltre a quella del 31 maggio e del 30 novembre, di una relazione sul conto consolidato di cassa, aggiornato nella sua stima annuale delle amministrazioni pubbliche e delle relative forme di copertura, è troppo ritardata rispetto alla previsione attuale del 31 agosto e che, in ordine ai dati in essa contenuti, non viene prevista una comparazione retrospettiva.

La terza finalità del provvedimento è quella di realizzare il completamento della riforma del bilancio dello Stato per missioni e programmi.

In particolare sottolinea che l'articolo 22 del disegno di legge in esame prevede che la struttura del bilancio sia centrata, dal lato della spesa, sui programmi, che costituiscono le unità di voto e rappresentano aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni e che, per raccordare meglio questa struttura con l'intera amministrazione pubblica, è necessario prevedere un'integrazione delle disposizioni ricordate con il collegamento con la COFOG. Con riferimento alle disposizioni dell'articolo 26, in materia di classificazione delle entrate e delle spese, osserva che le stesse necessitano integrazioni al fine di rendere più concreta ed incisiva la classificazione COFOG, e di assicurare che ciascun capitolo deve essere codificato per classe COFOG e di categoria economica di terzo livello, evitando l'applicazione di criteri di prevalenza.

In merito all'articolo 40, osserva che lo stesso, al fine di rendere efficace il processo di programmazione, efficiente l'allocazione delle risorse ed effettivo il controllo obiettivi-risultati, istituzionalizza una prassi già avviata, la cosiddetta spending review. Al fine di rendere tale prassi più effettiva ed efficace, devono, a suo avviso, essere assicurati tutti i presupposti per l'interscambio dei dati al fine di conseguire ogni possibile sinergia fra le attività di analisi e di acquisizione delle accurate informazioni. Osserva, poi, che la delega al Governo, prevista dal Capo V del Titolo VI, dovrà rendere effettivo il metodo della programmazione triennale delle risorse e degli obiettivi e che non è condivisibile la redazione del bilancio annuale di previsione e degli altri documenti contabili in termini di sola cassa, in quanto il rischio è che il controllo dei flussi di cassa sia l'unico imperativo del dirigente titolare di un programma di spesa, mentre effetti nefandi potrebbero emergere solo negli esercizi futuri. Sottolinea, quindi, la necessità di affiancare la contabilità redatta in termini di cassa con quella redatta in termini di competenza. Osserva poi come appare del tutto insufficiente la previsione, contenuta nell'articolo 43, relativa all'introduzione del sistema di contabilità economico-patrimoniale accanto a quella finanziaria, ma solo in via sperimentale e per finalità conoscitiva.

Conclude rilevando come sia opportuno mantenere in luglio la discussione della Decisione di Finanza Pubblica, prevedendo una sessione estiva di bilancio per un esame serio del rendiconto dell'esercizio precedente. Ritiene, inoltre, necessario che la classificazione di bilancio per missioni e per programmi si intrecci con la classificazione per funzioni obiettivo per facilitare il raccordo con la contabilità economica nazionale.

Per quanto attiene alle regole contabili, rileva come siano maturi i tempi per il passaggio alla competenza economica basata sull'integrale adozione del Sistema europeo dei conti (SEC 95). Rileva, in proposito, che, come evidenziato dal professor Carabba nella sua audizione, la gestione per competenza giuridica è, nella prassi reale, attraversata da contraddizioni distorsive, la cui manifestazione più evidente è rappresentata da residui di stanziamento, sicchè la funzione del «conto impegni» non risponde alla esigenza essenziale di fornire un quadro sistematico e aggiornato delle obbligazioni delle amministrazioni e dell'impatto economico di medio periodo delle scelte di bilancio. Osserva, infine, come non sia condivisibile l'imposizione di schemi autoritativi, relativi alle tecniche di accountability e alla raccolta delle informazioni, dettati dal centro con riferimento alla struttura decisionale e programmatica dei bilanci delle autonomie, seguendo una strada peraltro preclusa dal disegno costituzionale. Non ritiene, infatti, assolutamente condivisibile la scarsa attenzione dimostrata, anche rispetto alla legge n. 42 del 2009, che l'Italia dei valori ha votato, per il ruolo degli enti decentrati nel procedimento di formazione della Decisione di finanza pubblica. Ricorda, in proposito, come allo stato è previsto esclusivamente un parere della Conferenza unificata su un documento semplificato contenente linee guida per la ripartizione degli obiettivi di finanza pubblica.

 

Antonio LEONE (PdL) relatore, ringrazia i colleghi per le indicazioni fornite nei loro interventi, sottolineando come risulti evidente che tutte le forze politiche intendono concorrere al miglioramento del testo del provvedimento trasmesso dall'altro ramo del Parlamento. Al riguardo, segnala come il relatore e il rappresentante del Governo abbiano prestato particolare attenzione alle indicazioni emerse nel corso del dibattito fin qui svolto, recependo nelle proprie proposte emendative molti degli stimoli emersi nel corso dell'esame preliminare. Con particolare riferimento alle sollecitazioni dei colleghi Causi, Baretta e Cambursano, osserva che il mancato accoglimento di talune delle proposte avanzate non è da attribuirsi ad una valutazione pregiudiziale di carattere politico, ma è dovuto essenzialmente a valutazioni che attengono al merito delle proposte avanzate. In particolare, con riferimento alla materia del controllo parlamentare sulla finanza pubblica, evidenzia come sia fermamente convinto che il ruolo del Parlamento debba essere fortemente valorizzato, in quanto il rafforzamento delle Assemblee legislative costituisce un adeguato bilanciamento del maggiore ruolo riconosciuto agli Esecutivi. Tuttavia, con riferimento agli articoli 4 e 7 del provvedimento, ritiene sia opportuna una approfondita riflessione sulla portata delle disposizioni, anche al fine di rispettare l'autonomia costituzionale delle Camere, tenuto altresì conto della circostanza che molte attività da realizzare in ambito parlamentare possono essere rimesse alla disciplina regolamentare.

Anche per quanto attiene alla disciplina della banca dati di cui all'articolo 14, ritiene sia opportuna una valutazione della praticabilità sotto il profilo tecnico delle soluzioni prospettate.

Per quanto attiene ai rapporti tra il progetto in esame e la legge n. 42 del 2009, sottolinea come sia stato svolto un grande lavoro per assicurare un maggiore coordinamento tra le disposizioni dei due provvedimenti, come testimoniano i numerosi emendamenti presentati dal relatore e dal Governo in materia, assicurando in particolare un percorso unitario per l'armonizzazione finanziaria delle amministrazioni statali e degli enti territoriali.

 

Il vice ministro Giuseppe VEGAS, nel ringraziare il relatore e i componenti della Commissione per il lavoro fin qui svolto, osserva che, nel garantire le prerogative costituzionalmente riconosciute agli enti territoriali, che trovano puntuale corrispondenza nelle disposizioni attuative del federalismo fiscale contenute nella legge n. 42 del 2009, occorre comunque assicurare la possibilità di una sorta di consolidamento dei bilanci dei diversi enti che consenta una reale confrontabilità dei dati e, conseguentemente, la valutazione dei comportamenti degli amministratori pubblici sulla base dell'esame dei costi e dei benefici delle loro attività. Ritiene, in ogni caso, imprescindibile la previsione di strumenti che consentano di valutare la responsabilità dei soggetti effettivamente chiamati a gestire risorse pubbliche, evitando il rischio di commistioni tra Esecutivo e Assemblee legislative, che sono alla base dell'esplosione della spesa pubblica della quale il nostro Paese paga ancora le conseguenze. Ritiene, infine, che debbano essere oggetto di attenta valutazione talune proposte di modifica, che, per quanto sulla carta efficaci e teoricamente convincenti, rischierebbero, qualora accolte, di incontrare rilevanti problemi in sede applicativa, come dimostra evidentemente la storia delle modifiche introdotte nel tempo alla legge di contabilità.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 13.20.


V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

Mercoledì 28 ottobre  2009

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SEDE REFERENTE

Mercoledì 28 ottobre 2009.

 

Legge di contabilità e finanza pubblica.

C. 2555, approvato dal Senato.

(Seguito dell’esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 ottobre 2009.

 

Antonio LEONE (PdL), relatore, fa presente di aver predisposto, sulla base della discussione svolta in sede di esame preliminare, alcuni emendamenti volti in massima parte a recepire talune indicazioni emerse nel corso del dibattito, ovvero a introdurre alcuni perfezionamenti del testo (vedi allegato 1). Al riguardo, segnala di aver predisposto tredici nuovi emendamenti e di aver provveduto a riformulare quattro emendamenti che aveva in precedenza presentato. Avverte, infine, di aver predisposto dodici riformulazioni di emendamenti presentati da componenti della Commissione. Invita, pertanto, i primi firmatari a voler riformulare tali emendamenti nel senso da lui proposto, preannunciando che in tal caso il suo parere sugli emendamenti in questione sarà favorevole. Si tratta, in particolare, delle seguenti proposte emendative: Zaccaria 1.7, Lanzillotta 3.1, Duilio 8.11, Ciccanti 10.15, Soro 10.24, Marchi 11.11, Misiani 11.13, Baretta 11.14, Cambursano 15.4, Gioacchino Alfano 18.14, Duilio 22.6 e Baretta 22.12. Fa, infine, presente che il Governo ha riformulato l'emendamento 2.43.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alle nuove proposte emendative alle ore di 17 di oggi.

 

La Commissione concorda.

 

Rolando NANNICINI (PD) richiama l'attenzione del relatore e del rappresentante del Governo sul proprio emendamento 2.32, sottolineando come le disposizioni che tale proposta emendativa intende introdurre ben si attagliano al carattere ordinamentale del provvedimento in esame, che tuttavia, per molti versi, risulta peggiorativo rispetto alla disciplina attualmente vigente in materia di contabilità pubblica. Ritiene, infatti, che il provvedimento non tenga nella dovuta considerazione il tema dei pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni, che di recente è stato affrontato in modo disorganico dal decreto-legge n. 78 del 2009 e dal decreto-legge n. 185 del 2008. Al riguardo evidenzia che l'emendamento intende assicurare una precisa ricognizione dei debiti esistenti, prevedendo che i risultati di tale attività ricognitiva, che a regime dovrà assumere cadenza annuale, costituiscano un parametro di riferimento per la fissazione dei vincoli del patto di stabilità interno. Ritiene, infatti, che le diverse disposizioni del provvedimento in esame non introducano elementi di maggiore trasparenza nei bilanci degli enti rientranti nell'ambito del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni e che tale condizione di scarsa trasparenza determinerà evidenti rischi per la tenuta dei conti pubblici nel momento in cui si passerà alla redazione dei bilanci in termini di sola cassa. Alla luce di tali considerazioni, valuta che sarebbe particolarmente grave un eventuale parere negativo del relatore e del rappresentante del Governo sulla proposta emendativa, osservando come un parere siffatto dimostrerebbe l'assoluta mancanza di interesse della maggioranza e del Governo per le tematiche sopra richiamate, che invece sono oggetto di ampia discussione sui giornali e nei convegni. Conclusivamente, ribadisce che la ricognizione delle situazioni debitorie delle pubbliche amministrazioni rappresenta un elemento particolarmente rilevante ai fini della valutazione dello stato di salute dei bilanci pubblici, che troppo spesso sono caratterizzati da una gestione opaca delle risorse disponibili.

 

Il viceministro Giuseppe VEGAS, pur rilevando che il problema segnalato dal deputato Nannicini merita sicuramente attenzione, evidenzia che la formulazione dell'emendamento 2.32 appare suscettibile di incidere sulla sfera di autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti territoriali. Osserva, peraltro, che, con riferimento all'esercizio 2008, già sono state elaborati documenti sulle posizioni debitorie delle pubbliche amministrazioni, ricordando come sia stata adottata anche una specifica circolare sullo smaltimento dei debiti pregressi. Esprime, inoltre, perplessità sul meccanismo della certificazione previsto dall'emendamento Nannicini 2.32, evidenziando come l'adozione di tale meccanismo potrebbe determinare un anomalo innalzamento del debito pubblico in uno specifico esercizio, con evidenti problemi per la finanza pubblica.

 

Rolando NANNICINI (PD) osserva che è assolutamente necessario affrontare il tema dei debiti delle amministrazioni pubbliche, ribadendo che, in assenza di un preciso censimento delle situazioni debitorie esistenti, il passaggio alla redazione dei bilanci delle pubbliche amministrazioni in termini di sola cassa rischia di determinare rilevanti problemi per la finanza pubblica. In questa ottica, ritiene che non sia sufficiente l'adozione di una semplice circolare, ma occorra una precisa ricognizione nei termini delineati dalla proposta emendativa da lui presentata.

 

Antonio LEONE (PdL), relatore, ritiene che, anche in considerazione del fatto che il decreto-legge n. 78 del 2009 è entrato in vigore solo da pochi mesi, occorre ancora tempo per valutare gli effetti delle disposizioni relative ai debiti delle pubbliche amministrazioni in esso contenute.

 

Massimo VANNUCCI (PD), preso atto delle dichiarazioni del relatore e del rappresentante del Governo, ritiene che sia opportuno che il rappresentante del Governo e il relatore si impegnino ad introdurre il tema dei debiti delle pubbliche amministrazioni nell'ambito dei contenuti del provvedimento, eventualmente individuando una nuova formulazione della proposta emendativa che consenta, comunque, di dare una prima risposta alle questioni problematiche poste dai debiti delle pubbliche amministrazioni verso i privati, che ammontano a circa 60 miliardi di euro.

 

Antonio LEONE (PdL), relatore, considerata la particolare rilevanza della questione affrontata dall'emendamento Nannicini 2.32, anche alla luce delle diverse valutazioni politiche delle misure adottate nella presente legislatura, ritiene che dovrebbe valutarsi l'opportunità di affrontare la questione in un ordine del giorno, da presentare in occasione della presentazione del provvedimento in Assemblea, che, eventualmente, potrebbe essere sottoscritto tanto da rappresentanti della maggioranza che dell'opposizione.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, osserva come si renda necessario valutare come organizzare i lavori nelle giornate di oggi e domani.

 

Pier Paolo BARETTA (PD) fa presente che al termine della odierna seduta pomeridiana il proprio gruppo sarà impegnato per circa un'ora in una riunione di carattere politico, mentre non ha obiezioni ad una convocazione successivamente alla conclusione di tale riunione.

 

Gioacchino ALFANO (PdL) osserva che anche il proprio gruppo è disponibile alla convocazione di una seduta nel tardo pomeriggio di oggi.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame ad una seduta da convocare per le ore 19 della giornata odierna.

 

La seduta termina alle 14.40.


V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

Mercoledì 28 ottobre  2009

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SEDE REFERENTE

Mercoledì 28 ottobre 2009.

 

Legge di contabilità e finanza pubblica.

C. 2555, approvato dal Senato.

(Seguito dell’esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento.

 

Antonio LEONE (PdL), relatore, nel ritirare i propri emendamenti 8.12, 11.18, 18.18, 41.2, 41.3, 43.10 e 43.11, al fine di recepire osservazioni e condizioni contenute nei pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva, presenta gli emendamenti 10.34, 17.3, 31.3, 31.4, 49.1 e 51.5 (vedi allegato 1), esprime parere favorevole sulle seguenti proposte emendative: sull'emendamento del Governo 2.43 (nuova formulazione); sull'emendamento del Governo 10.27; sull'emendamento Ciccanti 10.15 (nuova formulazione); sull'emendamento Duilio 10.33; sull'emendamento Soro 10.24 (nuova formulazione); sull'emendamento del Governo 10.28; sull'emendamento del Governo 11.15; sull'emendamento Marchi 11.11 (nuova formulazione); sull'emendamento del Governo 11.17; sull'emendamento Misiani 11.13 (nuova formulazione); sull'emendamento Zaccaria 11.1 (nuova formulazione); sull'emendamento Baretta 11.14; sull'emendamento del Governo 12.3; sull'emendamento del Governo 13.1; sull'emendamento del Governo 15.7; sul subemendamento Causi 0.15.11.1; sull'emendamento Cambursano 15.4 (nuova formulazione); sull'emendamento del Governo 15.8; sull'emendamento Gioacchino Alfano 18.14 (nuova formulazione); sull'emendamento del Governo 22.9; sull'emendamento Duilio 22.6; sull'emendamento del Governo 22.10; sull'emendamento Baretta 41.4; sull'emendamento Zaccaria 54.1. Raccomanda, poi, l'approvazione dei propri emendamenti 1.15, 1.16, 1.17, 3.4 (nuova formulazione), 4.12, 5.1, 6.2, 6.3, 8.16, 8.15, 8.13, 8.14 (nuova formulazione), 8.17, 9.19 (nuova formulazione), 10.29, 10.32, 10.34, 11.19, 11.20, 11.21 (nuova formulazione), 11.22, limitatamente alla parte consequenziale, 12.5, 12.4, 14.16, 14.15, 15.9, 15.10, 16.1, 17.3, 18.15, 18.16, 18.17, 18.19, limitatamente alla lettera c), 18.23, 18.20, 18.21 e 18.22, 22.11, 22.13,26.4, 26.5, 30.2, 31.4, 31.1, 31.2, 31.3, 34.1, 37.5, 40.3, 40.2, 42.1, 42.2, 47.1, 49.1, 50.5, 51.3, 51.5, 51.4 e 52.3 e dell'articolo aggiuntivo 43.01.

 

Il vice ministro Giuseppe VEGAS esprime parere conforme al relatore, osservando, tuttavia come sia opportuna una riflessione ulteriore con riferimento all'emendamento Baretta 41.4 e all'articolo aggiuntivo 43.01 del relatore. Segnala, infatti, che dette proposte emendative prevedono che le commissioni parlamentari esprimano il proprio parere sugli schemi dei decreti legislativi loro trasmessi entro novanta giorni dalla trasmissione, mentre le altre norme di delega contenute nel provvedimento prevedono un termine di sessanta giorni, che, a suo avviso, è tale da consentire comunque, un ampio dibattito parlamentare.

 

Marco CAUSI (PD) chiede al relatore di chiarire le ragioni del parere favorevole espresso sull'emendamento 10.27 del Governo, che si pone in contrasto con una osservazione contenuta nel parere reso dalla Commissione Finanze.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, chiarisce che gli emendamenti presentati dal relatore al fine di tenere conto dei pareri espressi dalle commissioni recepiscono gran parte delle condizioni contenute in detti pareri, mentre con riferimento alle osservazioni si è tenuto conto solo di alcune delle indicazioni formulate. Prima di passare alla votazione delle proposte emendative presentate, propone, ove la Commissione concordi, di procedere alla votazione delle proposte emendative sulle quali il relatore ed il rappresentante del Governo hanno espresso parere favorevole, nonché delle ulteriori proposte emendative delle quali si chieda espressamente la votazione, dovendosi, invece, ritenere respinte tutte le altre proposte emendative.

 

La Commissione concorda.

 

Marco CAUSI (PD) illustra l'emendamento 1.11 di cui è primo firmatario, evidenziando che la proposta intende fornire un inquadramento del provvedimento all'interno del nostro ordinamento costituzionale, intervenendo altresì sulla delicata questione dell'applicazione della riforma alle regioni a statuto speciale.

 

Renato CAMBURSANO (IdV) illustra il proprio emendamento 1.8, che intende richiamare espressamente la necessità di rispettare l'autonomia finanziaria degli enti territoriali.

 

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Causi 1.11 e gli identici emendamenti Osvaldo Napoli 1.6, Cambursano 1.8, Bitonci 1.9, Ciccanti 1.10 e Fontanelli 1.14, ed approva gli emendamenti 1.15, 1.17 e 1.16 del relatore (vedi allegato 3).

 

Lino DUILIO (PD) ritiene che il relatore ed il rappresentante del Governo dovrebbero chiarire le ragioni del parere contrario espresso sull'emendamento Lanzillotta 1.13, che intende garantire che la riforma si applichi anche alle regioni a statuto speciale, in quanto legge di riforma economico - sociale della Repubblica.

 

Il viceministro Giuseppe VEGAS segnala che l'emendamento 1.16 del relatore si fa carico della medesima questione, con una diversa formulazione.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che le restanti proposte emendative riferite all'articolo 1 sono da considerarsi respinte.

 

Marco CAUSI (PD) illustra l'emendamento Baretta 2.37, che prospetta una soluzione alternativa rispetto a quella fatta propria dall'emendamento 2.43 (nuova formulazione) del Governo, che comunque ritiene un apprezzabile punto di equilibrio tra le diverse ipotesi in campo. In particolare, giudica opportuna la previsione in base alla quale l'armonizzazione dei bilanci delle amministrazioni statali e degli enti territoriali avvenga sulla base di comuni principi e schemi di bilancio. Ritiene, tuttavia opportuno che a differenza di quanto previsto nel richiamato emendamento del Governo, alla stesura dei decreti legislativi concorra un solo organismo tecnico, che, a suo avviso, dovrebbe essere individuato nella Commissione tecnica paritetica prevista dalla legge n. 42 del 2009, opportunamente integrata da rappresentati dell'ISTAT e la corte dei conti.

 

Rolando NANNICINI (PD) ritira il proprio emendamento 2.32, preannunciando che sulla materia dei debiti pregressi presenterà uno specifico ordine del giorno nel corso dell'esame in Assemblea.

 

Renato CAMBURSANO (IdV) illustra il proprio emendamento 2.15, il quale prevede che la delega di cui all'articolo 2 deve essere esercitata entro diciotto mesi, anziché entro dodici mesi, come ora previsto.

 

Antonio LEONE (PdL) relatore, evidenzia che tale modifica è già recepita dall'emendamento 2.43 (nuova formulazione) del Governo.

 

Pier Paolo BARETTA (PD) illustra l'emendamento Zaccaria 2.2, che prevede un termine per la trasmissione degli schemi di decreti legislativi ai fini dell'espressione del parere.

 

Antonio LEONE (PdL) relatore, fa presente che l'emendamento sarebbe assorbito dall'approvazione dell'emendamento 2.43 (nuova formulazione) del Governo.

 

La Commissione approva l'emendamento 2.43 (nuova formulazione) del Governo.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che le restanti proposte emendative riferite all'articolo 2 sono da considerarsi respinte.

 

Marco CAUSI (PD) ritiene che l'emendamento 3.4 (nuova formulazione), del relatore costituisca una soddisfacente riscrittura dell'articolo 3 del provvedimento, rafforzando il collegamento tra la riforma in discussione, l'attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge n. 42 del 2009 e la riforma della pubblica amministrazione avviata con la legge n. 15 del 2009.

 

La Commissione approva l'emendamento 3.4 (nuova formulazione), del relatore, risultando conseguentemente assorbite tutte le altre proposte emendative riferite all'articolo 3.

 

Pier Paolo BARETTA (PD) illustra i subemendamenti 0.4.12.1 e 0.4.12.2 da lui presentati, ai sensi dei quali il rafforzamento dell'attività di controllo parlamentare in materia di pinza pubblica sarebbe affidato ad un comitato bicamerale, da costituire nell'ambito delle Commissioni Bilancio delle due Camere. Giudica, tuttavia che l'emendamento 4.12 del relatore rappresenti una risposta all'esigenza di riconsiderare le modalità di svolgimento del controllo parlamentare sulla finanza pubblica.

 

Antonio LEONE (PdL) relatore, sottolinea che l'emendamento da lui presentato intende rappresentare una soluzione equilibrata tra il testo del provvedimento approvato dal Senato e le esigenze emerse nel corso del dibattito parlamentare. Pur comprendendo, le ragioni esposte dal collega Baretta, ritiene opportuno non prevedere una disciplina di eccessivo dettaglio nell'ambito del provvedimento, rimettendo la precisazione delle modalità applicative puntuali alla disciplina regolamentare delle due Camere, in modo da assicurare una adeguata tutela dell'autonomia costituzionale loro riconosciuta.

Il viceministro Giuseppe VEGAS ritira l'emendamento 6.1 del Governo.

 

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 4.12 del relatore, risultando conseguentemente assorbite tutte le altre proposte emendative presentate all'articolo 4, ed approva gli emendamenti 5.1, 6.2 e 6.3 del relatore.

 

Marco CAUSI (PD) illustra l'emendamento Baretta 8.10, ricordando, in particolare, come tale proposta emendativa preveda che la Decisione di finanza pubblica sia presentata alle Camere entro il termine del 30 giugno attualmente previsto per la presentazione del Documento di programmazione economico - finanziaria. Segnala, altresì, l'emendamento Duilio 8.11, che è stato riformulato e corrisponde ora all'emendamento 10.33, sottolineando come la proposta emendativa intendesse rassicurare un sensibile allargamento dell'area interessata dalla manovra di finanza pubblica. Evidenzia, in particolare, che, anche a seguito della riformulazione, che ha ampliamente ridimensionato la portata della proposta emendativa, la manovra finanziaria prefigurata dal provvedimento sia arricchirà di contributi, grazie alla presenza di provvedimenti collegati di rilevante portata.

 

Renato CAMBURSANO (IdV) illustra il proprio emendamento 8.4, osservando che la proposta richiede un arricchimento della nota tecnico illustrativa che potrebbe non essere realizzabile prima della realizzazione di apposite banche dati. Preannuncia, pertanto che presenterà un apposito ordine del giorno nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea.

 

Il viceministro Giuseppe VEGAS, pur ritenendo condivisibili e finalità delle proposte emendative illustrate, osserva, con riferimento all'emendamento Baretta 8.10, che si è scelto di rinviare a settembre la presentazione della Decisione di finanza pubblica, al fine di evitare il perpetuarsi della attuale situazione, nella quale le previsioni contenute nel DPEF presentato prima della pausa estiva devono necessariamente essere aggiornate al momento della presentazione della manovra finanziaria, prevedendosi comunque la definizione delle linee guida per la ripartizione degli obiettivi di finanza pubblica a livello territoriale già nel mese di luglio. Per quanto attiene ai collegati, segnala che essi sono stati alleggeriti nella loro fisionomia, essendosi preferito evitare la fissazione di una precisa tassonomia, alla luce delle insoddisfacenti esperienze del passato.

 

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Baretta 8.10, approva l'emendamento 8.16 del relatore, respinge l'emendamento Cambursano 8.4 ed approva gli emendamenti 8.15, 8.13, 8.14 (nuova formulazione) e 8.17 del relatore.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che le restanti proposte emendative riferite all'articolo 8 sono da considerarsi respinte.

 

Marco CAUSI (PD) illustra l'emendamento Baretta 9.14, che prevede forme di coordinamento tra il patto di stabilità e il patto di convergenza, conformemente a quanto previsto dalla legge n. 42 del 2009.

 

Arturo IANNACCONE (Misto-MpA-Sud) illustra l'emendamento Commercio 9.2, volto a precisare le prerogative delle regioni a statuto speciale e delle province autonome e ne raccomanda l'approvazione.

 

Renato CAMBURSANO (IdV) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 9.6, soppressivo del comma 5 dell'articolo 9.

 

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Baretta 9.14, approva l'emendamento 9.19 (nuova formulazione) del relatore, respinge gli identici emendamenti Osvaldo Napoli 9.4, Cambursano 9.6, Bitonci 9.8, Ciccanti 9.10 e Fontanelli 9.11, nonché respinge gli identici emendamenti Froner 9.1, Commercio 9.2 e Brugger 9.3.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che devono considerarsi respinte le ulteriori proposte emendative riferite all'articolo 9.

 

Renato CAMBURSANO (IdV) interviene sugli emendamenti Borghesi 10.11 e 10.7, di cui è cofirmatario, che procede ad illustrare e di cui auspica l'approvazione.

 

Il viceministro Giuseppe VEGAS esprime nel merito apprezzamento sulle proposte emendative testé illustrate dall'onorevole Cambursano, che appaiono tuttavia poco praticabili in quanto la pressione fiscale non si presta ad essere adottata quale obiettivo programmatico.

 

Renato CAMBURSANO (IdV) insiste per il mantenimento e la deliberazione sugli emendamenti illustrati, unitamente al proprio emendamento 10.5, procede nella medesima direzione delle predette proposte emendative.

 

Amedeo CICCANTI (UdC) illustra la nuova formulazione del proprio emendamento 10.15.

 

Pier Paolo BARETTA (PD) chiede chiarimenti in merito al parere negativo espresso dal relatore e dal Governo sull'emendamento Capodicasa 10.23, di cui è cofirmatario.

 

Il viceministro Giuseppe VEGAS conferma il parere contrario su tale emendamento per la necessità di mantenere distinta la valutazione ai fini del patto di convergenza e del patto di stabilità.

 

Pier Paolo BARETTA (PD) ritiene che la questione oggetto dell'emendamento Capodicasa 10.23 sia cruciale alla luce del dibattito svoltosi sull'articolo 22 e per la necessità di fondare gli obiettivi programmatici sulle nuove norme.

 

Il viceministro Giuseppe VEGAS auspica che la questione possa essere affrontata nel prosieguo dell'esame presso l'Assemblea.

 

Pier Paolo BARETTA (PD) acconsente ad un rinvio della riflessione a tal proposito.

 

Lino DUILIO (PD) illustra il proprio emendamento 10.33, che riprende i contenuti dell'emendamento 8.11.

 

Antonio LEONE (PdL), relatore, esprime perplessità per l'improprio rinvio ai regolamenti parlamentari, contenuto nella seconda parte della proposta del collega Duilio.

 

Lino DUILIO (PD), pur comprendendo le perplessità del relatore, esprime disponibilità ad un'ulteriore nuova formulazione dell'emendamento e al contempo ribadisce la necessità che sia fatto salvo l'obiettivo perseguito dalla proposta emendativa.

 

Pier Paolo BARETTA (PD) ritiene che la problematica sollevata dall'emendamento Duilio 10.33 sia fondata, al di là degli aspetti formali richiamati.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, si fa carico di individuare le modalità ottimali per segnalare il principio sotteso all'emendamento Duilio 10.33 nelle successive fasi di esame.

 

Il viceministro Giuseppe VEGAS rileva un'incongruenza anche in riferimento alla prima parte del testo dell'emendamento Duilio 10.33, laddove esso fa riferimento agli enti locali. Nel sottolineare che ai sensi delle novità introdotte non è sempre scontato il ricorso ad un provvedimento collegato, conferma il parere favorevole espresso sulla formulazione iniziale dell'emendamento Duilio 10.33.

 

Lino DUILIO (PD) insiste per il mantenimento della formulazione del suo emendamento 10.33, in quanto occorre garantire alle regioni e agli enti locali la disponibilità di parametri in base ai quali predisporre i propri bilanci entro la fine dell'anno.

 

Il viceministro Giuseppe VEGAS fa presente che tale esigenza può considerarsi pienamente soddisfatta con la nota predisposta nel mese di luglio e contenente le linee guida.

 

Lino DUILIO (PD) ritiene che non vi siano ragioni per rinviare a luglio quanto è possibile stabilire in tempi più congrui per regioni ed enti locali.

 

Pier Paolo BARETTA (PD), condividendo sul piano del metodo il rinvio ad una sorta di raccomandazione rivolta al Parlamento affinché si salvaguardi il principio insito nell'emendamento Duilio 10.33, fa presente che sono state presentate da tutti i gruppi identiche proposte emendative sulla fissazione dei termini temporali per l'approvazione degli obiettivi programmatici, sulle quali il Governo ha espresso parere contrario. Si tratta di un'evidente questione politica su cui occorre prendere posizione valutando il ritiro delle proposte da parte dei gruppi in alternativa ad una serie di deliberazioni incrociate.

 

Il viceministro Giuseppe VEGAS mantiene il parere contrario sulle proposte emendative segnalate dall'onorevole Baretta, in quanto è necessario procedere alla fissazione contestuale di criteri validi per tutti i settori della Pubblica Amministrazione in linea con il patto di stabilità europeo. Non sarebbe, infatti, conforme al principio di uguaglianza tra le varie componenti dell'Amministrazione dello Stato procedere alla fissazione di criteri per una sola di esse, per quanto rilevante.

 

Marco CAUSI (PD), pur comprendendo le ragioni portate dal rappresentante del Governo, ritiene che il collega Duilio abbia presentato una proposta emendativa che consente di dare sicurezza a regioni ed enti locali, i quali sarebbero messi nelle condizioni di fondare i propri bilanci su elementi quantitativi disponibili già nel mese di novembre. Si tratta, a suo giudizio, di cogliere un'opportunità di rilievo quasi storico e di esercitare fino in fondo l'autonomia parlamentare in favore del buon governo degli enti locali.

 

Maria Teresa ARMOSINO (PdL) concorda con quanto osservato dal collega Causi con riferimento alla necessità di fornire tempestivamente agli enti locali punti di riferimento certi.

 

Il viceministro Giuseppe VEGAS ritiene che debba essere salvaguardato l'interesse superiore del rispetto del principio di uguaglianza tra i settori della Pubblica Amministrazione e garantire in ogni caso la decisione dell'Amministrazione centrale che non può restare prigioniera di un complesso sistema di intese.

 

Renato CAMBURSANO (IdV), in qualità di firmatario dell'emendamento 10.6, di cui auspica l'approvazione, osserva che non vi è alcuna possibilità per gli enti locali di chiudere i propri bilanci in tempo se per essi sono previsti tempi coincidenti con quelli dell'Amministrazione dello Stato. Interviene quindi per illustrare l'emendamento Borghesi 10.9, di cui è cofirmatario e che chiama in causa un principio di giustizia che non può essere secondario a quello di uguaglianza.

 

Amedeo CICCANTI (UdC) sottolinea come il meccanismo realizzato con il provvedimento in esame sia parallelo e strettamente correlato a quello della legge n. 42 del 2009 e come di finanza derivata si potrà parlare solo con riferimento al fondo perequativo, mentre la capacità fiscale sarà un dato rilevato dall'ISTAT.

 

Pier Paolo BARETTA (PD) evidenzia come gli emendamenti gruppo del Partito democratico riferiti all'articolo 10 evidenzino una rilevante esigenza degli enti locali e come, di fronte a tale esigenza, i pareri contrari del Governo e del relatore dovrebbero essere più adeguatamente motivati.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che l'emendamento Fontanelli 10.17 è stato ritirato.

 

Il viceministro Giuseppe VEGAS ritira l'emendamento 10.26 del Governo.

 

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 10.29 e 10.32 del relatore, respinge gli emendamenti Borghesi 10.11 e 10.7, nonché approva l'emendamento 10.27 del Governo.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che gli emendamenti Lanzillotta 10.21, Cambursano 10.5, Borghesi 10.9 e Capodicasa 10.23 risultano assorbiti.

 

La Commissione approva l'emendamento 10.30 del relatore.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che l'emendamento Cambursano 10.3 risulta assorbito.

 

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Ciccanti 10.15 (nuova formulazione) e Duilio 10.33.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che gli emendamenti Lanzillotta 10.20 e Cambursano 10.8 risultano assorbiti.

 

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Soro 10.24 (nuova formulazione) e 10.31 (nuova formulazione) del relatore.

 

Marco CAUSI (PD) sottolinea come l'approvazione dell'emendamento Soro 10.24 (nuova formulazione) introduca un principio di estrema importanza.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che l'emendamento Borghesi 10.4 risulta assorbito.

 

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento del Governo 10.28 e l'emendamento 10.34 del relatore.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che l'emendamento Lanzillotta 10.19 risulta assorbito e che devono considerarsi respinte le ulteriori proposte emendative riferite all'articolo 10.

 

Il viceministro Giuseppe VEGAS presenta una nuova formulazione dell'emendamento 11.15 del Governo, che non prevede più l'inserimento della parola «erariali» nell'ambito della lettera b) del comma 3 dell'articolo 11.

 

La Commissione approva, con distinte votazioni, l'emendamento 11.15 (nuova formulazione) del Governo, l'emendamento Marchi 11.11 (nuova formulazione), nonché gli emendamenti 11.19, 11.20 e 11.21 del relatore.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che l'emendamento 11.16 del Governo risulta assorbito.

 

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 11.17 del Governo, l'emendamento Misiani 11.13 (nuova formulazione), e l'emendamento 11.22, del relatore, limitatamente alla parte consequenziale.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che gli identici emendamenti Cambursano 11.7 e Ciccanti 11.9 risultano assorbiti.

 

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Zaccaria 11.1 (nuova formulazione) e Baretta 11.14 (nuova formulazione).

 

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Cambursano 11.01.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che l'articolo aggiuntivo 11.02 del Governo risulta assorbito dall'approvazione dell'emendamento 11.21 (nuova formulazione) del relatore, e che tutte le altre proposte emendative riferite all'articolo 11 sono da considerarsi respinte.

 

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 12.3 del Governo, 12.5 e 12.4 del relatore, respinge l'emendamento Lanzillotta 12.1, ed approva l'emendamento 13.1 del Governo.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che l'articolo aggiuntivo Causi 13.01 risulta assorbito.

 

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 14.16 del relatore.

 

Marco CAUSI (PD) rileva come l'approvazione dell'emendamento 14.16 del relatore determini un miglioramento della formulazione del testo, sottolineando comunque che sarebbero preferibili le soluzioni indicate dagli emendamenti Baretta 14.14 e 14.13.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che gli identici emendamenti Armosino 14.2, Simonetti 14.10 e Fontanelli 14.12, nonché gli identici emendamenti Osvaldo Napoli 14.1, Cambursano 14.4, Ciccanti 14.5 e Bitonci 14.11 risultano assorbiti.

 

La Commissione approva l'emendamento 14.15 del relatore.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che l'emendamento Borghesi 14.8 risulta assorbito.

 

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Cambursano 14.01.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che tutte le altre proposte emendative riferite all'articolo 14 devono considerarsi respinte.

 

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Ventura 15.6 e approva l'emendamento 15.7 del Governo.

 

Marco CAUSI (PD) illustra il proprio subemendamento 0.15.11.1 e ne raccomanda l'approvazione.

 

La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento Causi 0.15.11.1 e l'emendamento 15.11 del relatore, come modificato dall'approvazione del subemendamento Causi 0.15.11.1; approva quindi gli emendamenti Cambursano 15.4 (nuova formulazione) e 15.9 del relatore, nonché gli identici emendamenti 15.8 del Governo e 15.10 del relatore.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che tutte le altre proposte emendative riferite all'articolo 15 devono considerarsi respinte.

 

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 16.1 e 17.3 del relatore.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che tutte le altre proposte emendative riferite all'articolo 17 devono considerarsi respinte.

 

Il viceministro Giuseppe VEGAS dichiara di ritirare l'emendamento del Governo 18.13, in conseguenza della presentazione dell'emendamento Gioacchino Alfano 18.14 (nuova formulazione), sul quale si è registrato un ampio consenso da parte della Commissione.

Pier Paolo BARETTA (PD) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sull'emendamento Gioacchino Alfano 18.14 (nuova formulazione).

 

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 18.15, 18.16 e 18.17 del relatore.

 

Marco CAUSI (PD) illustra l'emendamento Lanzillotta 18.8, sottolineando come l'attuale formulazione dell'articolo 18 sia suscettibile di determinare rilevanti problemi applicativi, in quanto potrebbe consentire l'applicazione dei clausole di salvaguardia a diritti soggettivi. Evidenzia, pertanto, l'opportunità di precisare che la clausola di salvaguardia di cui al comma 12 dell'articolo 18 deve riferirsi a riduzioni di spese diverse da quelle alle quali la clausura stessa si riferisce e deve comunque avere natura transitoria. Invita, quindi, il relatore ed il rappresentante del Governo a voler effettuare un'ulteriore valutazione ai fini dell'esame in Assemblea.

 

Massimo POLLEDRI (LNP) sottolinea come il problema della copertura finanziaria delle leggi che prevedono il riconoscimento di diritti soggettivi sia assai risalente.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, osserva che sicuramente il tema sarà attentamente valutato nel corso dell'esame in Assemblea.

 

La Commissione, con distinte votazioni respinge l'emendamento Nannicini 18.11, approva l'emendamento 18.23 del relatore, l'emendamento 18.19 del relatore, limitatamente alla lettera c), l'emendamento Gioacchino Alfano 18.14 (nuova formulazione) e gli emendamenti 18.20 e 18.21 del relatore, respinge l'emendamento Lanzillotta 18.8 ed approva l'emendamento 18.22 del relatore.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che le restanti proposte emendative riferite all'articolo 18 e la proposta riferita all'articolo 19 sono da considerarsi respinte.

 

Renato CAMBURSANO (IdV) illustra il proprio emendamento 22.2, sostanzialmente recepito dall'emendamento 22.13 del relatore.

 

La Commissione, con distinte votazioni approva l'emendamento 22.9 del Governo, gli emendamenti 22.11 e 22.13 del relatore, l'emendamento Duilio 22.6 e l'emendamento 22.10 del Governo.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che le restanti proposte emendative riferite all'articolo 22 e la proposta riferita all'articolo 23 sono da considerarsi respinte.

 

La Commissione, con distinte votazioni approva gli emendamenti 26.4 e 26.5 del relatore, risultando conseguentemente assorbite tutte le altre proposte emendative riferite all'articolo 26. La Commissione approva, poi, l'emendamento 30.2 del relatore, risultando conseguentemente assorbito l'emendamento Zaccaria 30.1, nonché approva gli emendamenti 31.4, 31.1, 31.3, 31.2, 34.1 e 37.5 del relatore.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che le restanti proposte emendative riferite all'articolo 37 sono da considerarsi respinte.

Renato CAMBURSANO (IdV) illustra il proprio emendamento 40.1, che intende assicurare l'acquisizione nella banca dati di cui all'articolo 14 del provvedimento delle informazioni relative agli indicatori di performance.

 

La Commissione, con distinte votazioni approva gli emendamenti 40.3 e 40.2 del relatore e respinge l'emendamento Cambursano 40.1.

 

Il viceministro Giuseppe VEGAS propone all'onorevole Baretta di riformulare il comma 3 dell'emendamento 41.4, al fine di ridurre a sessanta giorni il termine per l'espressione del parere delle commissioni sugli schemi dei decreti legislativi.

 

Pier Paolo BARETTA (PD) accetta la riformulazione proposta dal rappresentante del Governo.

 

La Commissione approva, quindi, l'emendamento Baretta 41.4 (nuova formulazione), risultando conseguentemente assorbite tutte le proposte emendative riferite all'articolo 43. La Commissione, con distinte votazioni, approva, quindi, gli emendamenti 42.1 e 42.2 del relatore.

 

Amedeo CICCANTI (UdC) invita il relatore e il rappresentante del Governo a voler considerare la possibilità di recuperare, nel corso dell'esame in Assemblea, i contenuti del suo emendamento 43.7 in materia di passaggio alla redazione del bilancio in termini di sola cassa. Al riguardo, segnala che la proposta emendativa introduce un ulteriore criterio di delega volto a consentire variazioni compensative nell'ambito dello stesso programma con la sola esclusione dell'utilizzo di stanziamenti riconducibili a spese di conto capitale per finanziare oneri di parte corrente.

 

Antonio LEONE (PdL), relatore, segnala che la proposta emendativa sarebbe preclusa dall'approvazione dell'emendamento Baretta 41.4 (nuova formulazione) e dell'articolo aggiuntivo 43.01 del relatore.

 

Marco CAUSI (PD), con riferimento all'articolo aggiuntivo 43.01 del relatore, osserva che il passaggio alla redazione del bilancio in termini di sola cassa determina una rilevante responsabilizzazione del dirigente titolare del potere di spesa con particolare riferimento al momento della liquidazione della spesa stessa. Sotto un profilo sistematico, rileva che l'emendamento Baretta 22.7, da lui sottoscritto, prevedeva una diversa configurazione delle delega per il passaggio al bilancio di cassa, che, a suo giudizio, appare più completa e prudente di quella prevista dall'articolo aggiuntivo presentato dal relatore.

 

Renato CAMBURSANO (IdV) segnala che l'emendamento Borghesi 43.8, da lui sottoscritto, prevedeva che il bilancio di cassa fosse accompagnato anche da documenti in termini di competenza in linea con il sistema europeo dei conti nazionali.

 

Il viceministro Giuseppe VEGAS sottolinea come il passaggio ad una redazione di bilanci pubblici in termini di cassa intenda farsi carico dell'esigenza di assicurare la concreta realizzabilità dei programmi di spesa autorizzati. Evidenzia, inoltre, che a livello europeo assumono rilevanza centrale i parametri dell'indebitamento netto e del fabbisogno, che prendono a riferimento la massa spendibile dalle amministrazioni pubbliche e che i dati di cassa sono fondamentali ai fini del controllo del debito pubblico. Alla luce di queste considerazioni, ritiene opportuno superare l'ottica amministrativistica che pone al centro dell'attenzione il momento della insorgenza di obbligazioni giuridicamente perfezionate, evidenziando come il passaggio ad un bilancio redatto in termini di cassa dovrebbe consentire il graduale assorbimento dell'ingente massa dei residui passivi, consentendo una migliore comprensione delle effettive potenzialità di spesa delle singole amministrazioni. Rileva, peraltro, che il passaggio al bilancio di cassa sarà preceduto da una congrua fase sperimentale che consentirà di valutare le possibili problematiche che emergeranno in sede applicativa e potrà costituire la base per il passaggio ad una contabilità di carattere economico, che consenta un'efficace valutazione delle performance delle diverse amministrazioni. Propone, inoltre, al relatore di riformulare il comma 4 dell'articolo aggiuntivo 43.01, al fine di ridurre a sessanta giorni il termine per l'espressione del parere delle commissioni sugli schemi dei decreti legislativi, analogamente a quanto avvenuto con riferimento all'emendamento Baretta 41.4.

 

Antonio LEONE (PdL), relatore, accetta la riformulazione proposta dal rappresentante del Governo.

 

Remigio CERONI (PdL) osserva che il passaggio al bilancio di cassa potrebbe determinare effetti negativi per la finanza pubblica.

 

Renato CAMBURSANO (IdV) ricorda come nelle audizioni svolte nell'ambito dell'esame preliminare sul provvedimento, i soggetti auditi abbiano raccomandato di procedere con estrema cautela nel passaggio a bilanci redatti in termini di sola cassa.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, a titolo personale, esprime perplessità sul passaggio alla redazione di bilanci pubblici in termini di sola cassa.

 

Renato CAMBURSANO (IdV), intervenendo per dichiarazioni di voto, annuncia il proprio voto contrario sull'articolo aggiuntivo 43.01 del relatore.

 

La Commissione, approva, con distinte votazioni, l'articolo aggiuntivo del relatore 43.01 (nuova formulazione) e gli emendamenti del relatore 47.1 e 49.1.

 

La Commissione approva l'emendamento del relatore 50.5, risultando conseguentemente assorbite tutte le proposte emendative riferite all'articolo 50.

 

Pier Paolo BARETTA (PD) chiede al relatore di riconsiderare il parere contrario espresso sull'emendamento Lanzillotta 51.2.

 

Antonio LEONE (PdL), relatore, conferma il parere contrario già espresso, evidenziando che il proprio emendamento 51.3 ha contenuto analogo all'emendamento Lanzillotta 51.2

 

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Lanzillotta 51.2 ed approva gli emendamenti del relatore 51.3 e 51.5 e 51.4.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che gli emendamenti Zaccaria 51.1, 52.1 e 52.2 sono da considerarsi respinti.

 

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti del relatore 52.3 e Zaccaria 54.1.

 

Dopo che Pier Paolo BARETTA (PD) e Amedeo CICCANTI (UdC) hanno preannunciato il voto favorevole dei rispettivi gruppi, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Leone, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame come modificato per effetto degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi approvati dalla Commissione.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

 

La seduta termina alle 21.50.


ALLEGATO

 

Legge di contabilità e finanza pubblica (C. 2555).

SUBEMENDAMENTI E ULTERIORI EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

 

 

ART. 1.

 

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le parole da: «nonché dalle norme di attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42,»;

b) sopprimere le parole: «e 119, secondo comma,».

1. 17. Il Relatore.

ART. 2.

 

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «delle amministrazioni pubbliche», aggiungere le seguenti: «, ad esclusione delle regioni e degli enti locali»;

b) al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: «in via sperimentale,»;

c) al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;

d) al comma 2, lettera f), sopprimere le parole: , d'intesa con la Conferenza unificata relativamente a quelli concernenti le regioni e le province autonome e gli enti locali.

e) dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Ai decreti di cui al comma 1 è allegato un nomenclatore che illustri le definizioni degli istituti contabili e le procedure finanziarie per ciascun comparto o tipologia di enti a cui dovranno conformarsi i relativi regolamenti di contabilità.

f) sopprimere il comma 4;

g) al comma 5, alinea, sostituire la parola: «ventidue» con la seguente: «ventitre»;

h) al comma 5, lettera a), dopo le parole: «dell'interno», aggiungere le seguenti: «della difesa»;

i) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Alla legge 5 maggio 2009, n. 42, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «nonché al fine di armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio dei medesimi enti ed i relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica»;

b) all'articolo 2, comma 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42, la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h) adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato; adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite; adozione di un bilancio consolidato con le proprie aziende, società o altri organismi controllati, secondo uno schema comune; affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e schemi di contabilità economico-patrimoniale ispirati a comuni criteri di contabilizzazione; raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi; definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche di cui alla presente legge tenute al regime di contabilità civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi; definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai diversi enti territoriali; al fine di dare attuazione agli articoli 9 e 13, individuazione del termine entro il quale regioni ed enti locali devono comunicare al Governo i propri bilanci preventivi e consuntivi, come approvati, e previsione di sanzioni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera e), in caso di mancato rispetto di tale termine;».

c) all'articolo 2, comma 6, primo periodo, le parole: «e reca i principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici di cui al comma 2, lettera h)» sono soppresse;

d) all'articolo 2, comma 6, terzo periodo, le parole: «Contestualmente all'adozione del primo schema di decreto legislativo, il Governo trasmette alle Camere, in allegato a tale schema,» sono sostituite dalle seguenti: «Il Governo trasmette alle Camere, entro il 30 giugno 2010»;

e) all'articolo 3, comma 6, terzo periodo, dopo le parole: «l'esercizio della delega» sono inserite le seguenti: «o successivamente»;

f) all'articolo 4, comma 1, le parole: «trenta componenti e» sono sostituite dalle seguenti: trentadue componenti, due dei quali dell'ISTAT e per i restanti trenta componenti.

l) al comma 6 sopprimere le parole: «in particolare».

2. 43.(Nuova formulazione). Il Governo.

 

ART. 3.

 

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità e finanza pubblica).

1. Per i tre esercizi finanziari successivi all'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette, in allegato alla Relazione sull'economia e la finanza pubblica, un rapporto sullo stato di attuazione della presente legge con particolare riferimento alle attività volte alla realizzazione della nuova organizzazione del bilancio dello Stato e dei bilanci delle altre amministrazioni pubbliche, evidenziando il collegamento tra la nuova struttura del bilancio e la nuova organizzazione delle amministrazioni pubbliche conseguente all'attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, e dei relativi decreti legislativi. Nel rapporto si dà altresì conto dello stato di attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera h), della legge 5 maggio 2009, n. 42.

3. 4. (Nuova formulazione). Il Relatore.

 

ART. 4.

 

Al comma 2, sostituire le parole: «anche in forma congiunta,» con le seguenti: «anche attraverso un comitato congiunto».

0. 4. 12. 1. Baretta.

 

Al comma 2, dopo le parole: «anche in forma congiunta» aggiungere le seguenti: «e attraverso l'istituzione di un apposito Comitato paritetico, in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e dell'opposizione, costituito da venti membri designati dai Presidenti delle due Camere tra i componenti delle Commissioni bilancio e presieduto, a turno, da uno dei suoi componenti per la durata di sei mesi ciascuno».

0. 4. 12. 2. Baretta.

 

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

(Controllo parlamentare).

1. Il Governo, nel Rapporto di cui all'articolo 3 e su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti, fornisce alle medesime Commissioni tutte le informazioni utili ad esercitare un controllo costante sull'attuazione della presente legge. Sulla base delle informazioni ricevute e dell'attività istruttoria svolta anche in forma congiunta con le modalità definite dalle intese di cui al comma 2, le Commissioni parlamentari competenti delle due Camere formulano osservazioni ed esprimono valutazioni utili alla migliore impostazione dei documenti di bilancio e delle procedure di finanza pubblica.

2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, i Presidenti di Camera e Senato, al fine di favorire lo svolgimento congiunto dell'attività istruttoria utile al controllo parlamentare e di potenziare la capacità di approfondimento dei profili tecnici della contabilità e della finanza pubblica da parte delle Commissioni parlamentari competenti, adottano intese volte a promuovere le attività delle due Camere, anche in forma congiunta, nonché la collaborazione tra le rispettive strutture di supporto tecnico, con particolare riferimento ai seguenti ambiti:

a) monitoraggio, controllo e verifica degli andamenti di finanza pubblica e analisi delle misure finalizzate al miglioramento della qualità della spesa, con particolare riferimento all'individuazione di indicatori di performance semplici, misurabili e riferibili ai programmi di bilancio;

b) verifica dello stato di attuazione del processo di riforma e dell'adeguamento della struttura del bilancio, con particolare riferimento alla progressiva adozione del bilancio di cassa e al suo collegamento con la contabilità economica e con riferimento alla ridefinizione funzionale dei programmi in rapporto a precisi obiettivi, alla classificazione delle tipologie di spesa e ai parametri di valutazione dei risultati;

c) analisi del contenuto informativo necessario dei documenti trasmessi dal Governo, al fine di assicurare una informazione sintetica, essenziale e comprensibile, con il grado di omogeneità sufficiente a consentire la comparabilità nel tempo tra settori, livelli territoriali e tra diversi documenti;

d) verifica delle metodologie utilizzate dal Governo per la copertura finanziaria delle diverse tipologie di spesa, nonché per la quantificazione degli effetti finanziari derivanti da provvedimenti legislativi, e identificazione dei livelli informativi di supporto della quantificazione, nonché formulazione di indicazioni per la predisposizione di schemi metodologici per settore per la valutazione degli effetti finanziari;

e) analisi delle metodologie utilizzate per la costruzione degli andamenti tendenziali di finanza pubblica, anche di settore, delle basi conoscitive necessarie per la loro verifica, nonché riscontro dei contenuti minimi di raccordo tra andamenti tendenziali e innovazioni legislative.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.

4. 12. Il Relatore.

 

ART. 8.

 

All’articolo 8, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) sostituire le parole: «20 settembre» con le seguenti: «15 settembre»;

b) alla lettera e) sostituire le parole: «15 novembre» con le seguenti: «mese di febbraio»;

Conseguentemente all'articolo 10, comma 4, sostituire le parole: «20 luglio» con le seguenti: «15 luglio».

8. 16. Il Relatore.

 

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «legge di stabilità» con le seguenti: «manovra di finanza pubblica».

8. 15. Il Relatore.

 

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: da presentare, aggiungere le seguenti: al Consiglio dell'Unione europea e.

Conseguentemente:

a) dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Rapporti con l'Unione europea in tema di finanza pubblica).

1. In sede di predisposizione dell'aggiornamento del Programma di stabilità da presentare al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea, il Governo trasmette alle Camere e alla Conferenza unificata, entro i quindici giorni antecedenti la data di presentazione concordata in sede europea, lo schema di aggiornamento del Programma di stabilità che comprende un quadro sulle prospettive di medio termine della politica economica italiana nell'ambito dell'Unione europea, con l'indicazione delle linee guida per la sua implementazione a livello di politiche nazionali».

b) all'articolo 10, sopprimere il comma 5;

c) all'articolo 12, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La Relazione di cui al comma 1 dà altresì conto del parere del Consiglio dell'Unione europea sull'aggiornamento del Programma di stabilità».

8. 14. (Nuova formulazione). Il Relatore.

 

Al comma 3, sostituire le parole: «per la sua approvazione» con le seguenti: «per le conseguenti deliberazioni parlamentari».

8. 17. Il Relatore.

 

ART. 9.

 

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere il comma 2;

b) al comma 4, dopo la parola: «unificata» aggiungere le seguenti: «di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni».

c) sopprimere i commi 6 e 7;

Conseguentemente, all'articolo 54, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Fino all'istituzione della Conferenza permanente, i compiti ad essa attribuiti dalla presente legge sono svolti dalla Conferenza unificata».

9. 19.(Nuova formulazione). Il Relatore.

 

ART. 10.

 

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: , tendenziali e e le parole: tendenziali e.

10. 32. Il Relatore.

 

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «al comma 1» aggiungere le seguenti: «, con l'indicazione delle azioni da assumere per ciascun settore di spesa delle amministrazioni centrali».

10. 15. (Nuova formulazione). Ciccanti, Galletti.

 

All’articolo 10, comma 2, lettera h), aggiungere in fine le seguenti parole: «,e per competenza delle amministrazioni e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dalla Decisione di finanza pubblica, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia. I regolamenti parlamentari determinano le procedure e i termini per l'esame dei disegni di legge collegati».

Conseguentemente, all'articolo 50, aggiungere, in fine, il seguente comma: «4-bis. All'articolo 18, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42, dopo le parole: «legge finanziaria» sono aggiunte le seguenti: «ovvero con apposito disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica».

10. 33. Duilio.

 

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il Governo presenta alle Camere una Nota di aggiornamento della Decisione come deliberata dal Parlamento ogniqualvolta intenda modificare gli obiettivi di cui al comma 2, lettera e), ovvero in caso di scostamenti rilevanti degli andamenti di finanza pubblica rispetto ai medesimi obiettivi che rendano necessari interventi correttivi.

10. 24.(Nuova formulazione). Soro, Sereni, Bressa, Baretta, Bersani, Duilio, Causi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

 

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «il Governo» aggiungere le seguenti: «, tenendo conto delle determinazioni assunte in sede di definizione del Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42,»;

b) sostituire le parole: «Conferenza unificata» con le seguenti: «Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42».

10. 31. (Nuova formulazione). Il Relatore.

 

Al comma 8, dopo le parole: «la sanzione», inserire la seguente: «amministrativa».

10. 34. Il Relatore.

 

ART. 11.

 

Al comma 3, lettera b) aggiungere, in fine, le parole: . È fatto salvo quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 con riferimento ai tributi, alle addizionali ed alle compartecipazioni delle Regioni e degli enti locali;.

11. 15.(Nuova formulazione). Il Governo.

 

Al comma 3, sostituire la lettera d) con le seguenti:

d) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, con esclusione delle spese obbligatorie;

d-bis) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale di parte capitale, con distinta e analitica evidenziazione in apposito allegato dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni;

d-ter) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente.

11. 11. (Nuova formulazione). Marchi, Baretta, Bersani, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

 

Al comma 3, sostituire la lettera i) con la seguente:

i) le norme eventualmente necessarie a garantire l'attuazione del patto di stabilità interno, come definito ai sensi degli articoli 9, comma 3 e 10, comma 4, nonché a realizzare il Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Conseguentemente all'articolo 50, aggiungere in fine il seguente comma: 4-bis. Alla legge 5 maggio 2009, n. 42, articolo 18, comma 1, primo periodo, le parole da: «e a stabilire, per ciascun livello» fino alla fine del periodo sono soppresse.

11. 21. (Nuova formulazione). Il Relatore.

 

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, la legge di stabilità può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni da iscrivere, ai sensi dell'articolo 19, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente, assicurando il valore positivo del risparmio pubblico.

11. 13.(Nuova formulazione). Misiani, Baretta, Bersani, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

 

Al comma 5, sostituire le parole: come deliberata dal Parlamento con le seguenti: e nelle conseguenti deliberazioni parlamentari.

11. 1. (Nuova formulazione). Zaccaria.

 

Sopprimere il comma 9.

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, sostituire il comma 5 con il seguente: 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento, entro il mese di aprile di ogni anno, la Relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno precedente.

b) all'articolo 50 aggiungere in fine il seguente comma: «4-bis. L'articolo unico della legge 21 agosto 1949, n. 639, è soppresso».

11. 14.(Nuova formulazione). Baretta, Bersani, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

 

ART. 14.

 

All’articolo 14, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le parole: «A decorrere dall'esercizio» fino a: «al comma 2 del presente articolo,»;

b) al comma 1, sopprimere le parole: «- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato» e aggiungere, in fine il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanza è individuata la struttura dipartimentale responsabile della suddetta banca dati.»;

c) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Al fine di dare attuazione all'articolo 4, comma 2, ed all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 5 maggio 2009, n. 42, in apposita sezione della banca dati di cui al comma 1, sono contenuti tutti i dati necessari a dare attuazione al federalismo fiscale. Tali dati sono messi a disposizione, anche mediante accesso diretto, della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale e della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica per l'espletamento delle attività di cui agli articoli 4 e 5 della legge n. 42 del 2009.»;

d) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» sostituire la parola: «sentita» con le seguenti: «sentiti l'ISTAT e»;

e) al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «dal Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato»;

f) al comma 3, sostituire le parole: «5 milioni di euro per l'anno 2009, 8 milioni di euro per l'anno 2010, 10 milioni di euro per l'anno 2011» con le seguenti: «10 milioni di euro per l'anno 2010, 11 milioni di euro per l'anno 2011».

14. 16. Il Relatore.

 

ART. 15.

 

Aggiungere in fine le seguenti parole: «, e sono inviati alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica in qualità di materiali utili a valutare l'opportunità di attivare il procedimento denominato "Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza" di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42.».

0. 15. 11. 1. Causi.

 

All’articolo 15, comma 1, lettera e), dopo il primo periodo aggiungere il seguente:

«I referti delle verifiche, ancorché effettuate su richiesta delle amministrazioni, sono documenti accessibili con le modalità e nei limiti previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241».

15. 11. Il Relatore.

 

Al comma 3, sostituire le parole: «15 ottobre» ovunque ricorrano, con le seguenti: «30 settembre».

15. 4. (Nuova formulazione). Cambursano, Borghesi.

 

ART. 16.

 

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica determinati con l'adesione al patto di stabilità e crescita, per assicurare il coordinamento informatico, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, e per l'istituzione della banca dati per l'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono alla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i dati relativi agli accertamenti e agli impegni, nonché agli incassi e ai pagamenti, risultanti dai rendiconti degli esercizi 2006, 2007 e 2008, articolati secondo lo schema di classificazione di cui all'allegato 1 alla presente legge. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono i predetti dati relativi agli esercizi 2009, 2010 e 2011 entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, secondo il medesimo schema di classificazione di cui al primo periodo del presente comma.

2-ter. A decorrere dall'esercizio 2008 e fino a tutto l'anno 2011, le certificazioni relative al rendiconto al bilancio degli enti locali recano anche le sezioni riguardanti il «ricalcolo delle spese per funzioni» e le «esternalizzazioni dei servizi», previste dal decreto 14 agosto 2009, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 31 agosto 2009, recante le modalità relative alle certificazioni concernenti il rendiconto al bilancio 2008 delle amministrazioni provinciali, dei comuni o unioni di comuni e delle comunità montane, e dai successivi decreti. I dati relativi ai predetti rendiconti sono trasmessi dal Ministero dell'Interno alla Commissione tecnica paritetica di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

16. 1. Il Relatore.

 

ART. 17.

I commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dal seguente: «Al fine di dare attuazione alle prioritarie esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica di cui all'articolo 15, funzionali alla tutela dell'unità economica della Repubblica, ove non già prevista dalla normativa vigente, è assicurata la presenza di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze nei collegi di revisione o sindacali delle amministrazioni pubbliche, con esclusione degli enti e organismi pubblici territoriali e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, degli enti ed organismi da questi ultimi vigilati, fermo restando il numero dei revisori e dei componenti del collegio».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «ai commi 1e 2» con le seguenti: «al comma 1».

17. 3. Il Relatore.

 

ART. 18.

 

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «e del relatore»;

Conseguentemente al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: I regolamenti parlamentari disciplinano gli ulteriori casi in cui il Governo è tenuto alla presentazione della relazione tecnica di cui al comma 3.

18. 23. Il Relatore.

 

 

Sostituire il comma 4, con il seguente:

4. Ai fini della definizione della copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi, la relazione tecnica di cui al comma 3 evidenzia anche gli effetti di ciascuna disposizione sugli andamenti tendenziali del saldo di cassa e dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per la verifica del rispetto degli equilibri di finanza pubblica, indicando altresì i criteri per la loro quantificazione e compensazione nell'ambito della stessa copertura finanziaria.

18. 14.(Nuova formulazione). Gioacchino Alfano.

 

ART. 22.

 

Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Sino all'esercizio della delega di cui all'articolo 43, in appositi allegati agli stati di previsione della spesa, sono indicate, per ciascun programma, per macroaggregato e distinte per capitolo, le spese rimodulabili e quelle non rimodulabili».

22. 13. Il Relatore.

 

ART. 31.

 

Al comma 9, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, in coerenza, per quanto riguarda le infrastrutture strategiche, con i criteri adottati nella definizione del programma di cui all'articolo 10, comma 9».

31. 4. Il Relatore.

 

All’articolo 31 aggiungere, in fine, il seguente comma:

9-bis. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 8 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

31. 3. Il Relatore.

 

 

 

ART. 41.

 

Sostituire l'articolo 41 con il seguente:

«Art. 41.

(Delega al Governo per la riforma del bilancio dello Stato).

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato con particolare riguardo alla riorganizzazione dei programmi di spesa e delle missioni, e alla programmazione delle risorse, assicurandone una maggiore certezza, trasparenza e flessibilità.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) revisione delle missioni in relazione alle funzioni principali e agli obiettivi perseguiti con la spesa pubblica, delineando una opportuna correlazione tra missioni e Ministeri ed enucleando eventuali missioni trasversali;

b) revisione del numero e della struttura dei programmi, che devono essere omogenei con riferimento ai risultati da perseguire in termini di prodotti e servizi finali, in modo da assicurare:

1) la univoca corrispondenza fra il programma, le relative risorse e strutture assegnate, e ciascun Ministero, in relazione ai compiti e alle funzioni istituzionali proprie di ciascuna amministrazione, evitando ove possibile programmi condivisi tra più Ministeri;

2) l'affidamento di ciascun programma di spesa ad un unico centro di responsabilità amministrativa;

3) il raccordo dei programmi alla classificazione COFOG di secondo livello, indicando la relativa percentuale di attribuzione, da calcolare sulla base della composizione interna del programma in caso di programmi corrispondenti a due o più funzioni COFOG di secondo livello;

c) revisione degli stanziamenti iscritti in ciascun programma e della relativa legislazione in coerenza con gli obiettivi da perseguire;

d) revisione per l'entrata delle unità elementari del bilancio per assicurare che la denominazione richiami esplicitamente l'oggetto e ripartizione delle unità promiscue in articoli in modo da assicurare che la fonte di gettito sia chiaramente ed univocamente individuabile;

e) adozione per la spesa, anche a fini gestionali e di rendicontazione, delle azioni quali componenti del programma e unità elementari del bilancio dello Stato affiancate da un piano dei conti integrato che assicuri il loro raccordo alla classificazione COFOG e alla classificazione economica di terzo livello;

f) previsione che le nuove autorizzazioni legislative di spesa debbano essere formulate in termini di finanziamento di uno specifico programma di spesa;

g) introduzione della programmazione triennale delle risorse e degli obiettivi delle amministrazioni dello Stato e individuazione di metodologie comuni di definizione di indicatori di performance semplici, misurabili e riferibili ai programmi del bilancio;

h) introduzione di criteri e modalità per la fissazione di limiti per le spese rimodulabili del bilancio dello Stato. I predetti limiti, individuati in via di massima nella Decisione di cui all'articolo 10 e adottati con la successiva legge di bilancio, devono essere coerenti con la programmazione triennale delle risorse;

i) adozione, in coerenza con i limiti di spesa stabiliti, di accordi triennali tra il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri, in cui vengono concordati gli obiettivi da conseguire nel triennio e i relativi tempi;

l) riordino delle norme che autorizzano provvedimenti di variazione al bilancio in corso d'anno;

m) accorpamento dei fondi di riserva e speciali iscritti nel bilancio dello Stato;

n) affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema di contabilità economico-patrimoniale funzionale alla verifica dei risultati conseguiti dalle amministrazioni;

o) revisione del conto riassuntivo del tesoro allo scopo di garantire maggiore chiarezza e significatività delle informazioni in esso contenute attraverso l'integrazione dei dati contabili del bilancio dello Stato e quelli della tesoreria;

p) progressiva eliminazione, entro il termine di ventiquattro mesi, delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti mediante il versamento di somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato, ad eccezione della gestione relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché delle gestioni fuori bilancio istituite ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, delle gestioni fuori bilancio autorizzate per legge, dei programmi comuni tra più amministrazioni, enti, organismi pubblici e privati, nonché dei casi di urgenza e necessità. A tal fine, andrà disposto il contestuale versamento delle dette disponibilità in conto entrata al bilancio, per la nuova assegnazione delle somme nella competenza delle inerenti imputazioni di spesa che ne hanno dato origine, ovvero, qualora queste ultime non fossero più esistenti in bilancio, a nuove imputazioni all'uopo appositamente istituite; previsione, per le gestioni fuori bilancio che resteranno attive, dell'obbligo di rendicontazione annuale delle risorse acquisite e delle spese effettuate secondo schemi classificatori armonizzati con quelli del bilancio dello Stato e a questi aggregabili a livello di dettaglio sufficientemente elevato;

q) previsione della possibilità di identificare i contributi speciali iscritti nel bilancio dello Stato finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e destinati ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti entro novanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono essere comunque adottati in via definitiva dal Governo. Con specifico riferimento alle parti dei decreti legislativi adottate in attuazione del principio di cui al comma 2, lettera c), i pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti, qualora presentino il medesimo contenuto, hanno natura vincolante.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottate disposizioni correttive ed integrative dei medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi e con le stesse modalità previsti dal presente articolo. Alla scadenza dei termini per l'adozione delle disposizioni correttive ed integrative, è possibile provvedere alla revisione dell'attribuzione dei programmi e delle relative risorse tra i Ministeri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi e con le stesse modalità previsti dal presente articolo».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 43.

41. 4. (ex 22.12) Baretta, Boccia, Bersani, Duilio, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

 

Sostituire l'articolo 41 con il seguente:

 

«Art. 41.

(Delega al Governo per la riforma del bilancio dello Stato).

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato con particolare riguardo alla riorganizzazione dei programmi di spesa e delle missioni, e alla programmazione delle risorse, assicurandone una maggiore certezza, trasparenza e flessibilità.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) revisione delle missioni in relazione alle funzioni principali e agli obiettivi perseguiti con la spesa pubblica, delineando una opportuna correlazione tra missioni e Ministeri ed enucleando eventuali missioni trasversali;

b) revisione del numero e della struttura dei programmi, che devono essere omogenei con riferimento ai risultati da perseguire in termini di prodotti e servizi finali, in modo da assicurare:

1) la univoca corrispondenza fra il programma, le relative risorse e strutture assegnate, e ciascun Ministero, in relazione ai compiti e alle funzioni istituzionali proprie di ciascuna amministrazione, evitando ove possibile programmi condivisi tra più Ministeri;

2) l'affidamento di ciascun programma di spesa ad un unico centro di responsabilità amministrativa;

3) il raccordo dei programmi alla classificazione COFOG di secondo livello, indicando la relativa percentuale di attribuzione, da calcolare sulla base della composizione interna del programma in caso di programmi corrispondenti a due o più funzioni COFOG di secondo livello;

c) revisione degli stanziamenti iscritti in ciascun programma e della relativa legislazione in coerenza con gli obiettivi da perseguire;

d) revisione per l'entrata delle unità elementari del bilancio per assicurare che la denominazione richiami esplicitamente l'oggetto e ripartizione delle unità promiscue in articoli in modo da assicurare che la fonte di gettito sia chiaramente ed univocamente individuabile;

e) adozione per la spesa, anche a fini gestionali e di rendicontazione, delle azioni quali componenti del programma e unità elementari del bilancio dello Stato affiancate da un piano dei conti integrato che assicuri il loro raccordo alla classificazione COFOG e alla classificazione economica di terzo livello;

f) previsione che le nuove autorizzazioni legislative di spesa debbano essere formulate in termini di finanziamento di uno specifico programma di spesa;

g) introduzione della programmazione triennale delle risorse e degli obiettivi delle amministrazioni dello Stato e individuazione di metodologie comuni di definizione di indicatori di performance semplici, misurabili e riferibili ai programmi del bilancio;

h) introduzione di criteri e modalità per la fissazione di limiti per le spese rimodulabili del bilancio dello Stato. I predetti limiti, individuati in via di massima nella Decisione di cui all'articolo 10 e adottati con la successiva legge di bilancio, devono essere coerenti con la programmazione triennale delle risorse;

i) adozione, in coerenza con i limiti di spesa stabiliti, di accordi triennali tra il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri, in cui vengono concordati gli obiettivi da conseguire nel triennio e i relativi tempi;

l) riordino delle norme che autorizzano provvedimenti di variazione al bilancio in corso d'anno;

m) accorpamento dei fondi di riserva e speciali iscritti nel bilancio dello Stato;

n) affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema di contabilità economico-patrimoniale funzionale alla verifica dei risultati conseguiti dalle amministrazioni;

o) revisione del conto riassuntivo del tesoro allo scopo di garantire maggiore chiarezza e significatività delle informazioni in esso contenute attraverso l'integrazione dei dati contabili del bilancio dello Stato e quelli della tesoreria;

p) progressiva eliminazione, entro il termine di ventiquattro mesi, delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti mediante il versamento di somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato, ad eccezione della gestione relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché delle gestioni fuori bilancio istituite ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, delle gestioni fuori bilancio autorizzate per legge, dei programmi comuni tra più amministrazioni, enti, organismi pubblici e privati, nonché dei casi di urgenza e necessità. A tal fine, andrà disposto il contestuale versamento delle dette disponibilità in conto entrata al bilancio, per la nuova assegnazione delle somme nella competenza delle inerenti imputazioni di spesa che ne hanno dato origine, ovvero, qualora queste ultime non fossero più esistenti in bilancio, a nuove imputazioni all'uopo appositamente istituite; previsione, per le gestioni fuori bilancio che resteranno attive, dell'obbligo di rendicontazione annuale delle risorse acquisite e delle spese effettuate secondo schemi classificatori armonizzati con quelli del bilancio dello Stato e a questi aggregabili a livello di dettaglio sufficientemente elevato;

q) previsione della possibilità di identificare i contributi speciali iscritti nel bilancio dello Stato finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e destinati ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono essere comunque adottati in via definitiva dal Governo. Con specifico riferimento alle parti dei decreti legislativi adottate in attuazione del principio di cui al comma 2, lettera c), i pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti, qualora presentino il medesimo contenuto, hanno natura vincolante.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottate disposizioni correttive ed integrative dei medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi e con le stesse modalità previsti dal presente articolo. Alla scadenza dei termini per l'adozione delle disposizioni correttive ed integrative, è possibile provvedere alla revisione dell'attribuzione dei programmi e delle relative risorse tra i Ministeri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi e con le stesse modalità previsti dal presente articolo».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 43.

41. 4.(ex 22.12) (Nuova formulazione). Baretta, Boccia, Bersani, Duilio, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

 

ART. 43.

 

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

 

Art. 43-bis.

(Delega al Governo per il passaggio al bilancio di cassa).

1. Ai fini del passaggio, nella predisposizione del bilancio annuale di previsione e degli altri documenti contabili, da una redazione in termini di competenza e cassa ad una redazione in termini di sola cassa, il Governo è delegato ad adottare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) affiancamento al bilancio di cassa, a fini conoscitivi, di un corrispondente prospetto redatto in termini di competenza;

b) adozione di sistemi contabili di rilevazione che assicurino la disponibilità dei dati relativi alle posizioni debitorie e creditorie dello Stato anche al fine della compilazione di un elenco degli impegni in modo da evitare la formazione di situazioni debitorie;

c) rilevazione delle informazioni necessarie al raccordo dei dati di bilancio con i criteri previsti per la redazione del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche secondo i criteri adottati in ambito comunitario;

d) previsione di un sistema di controlli preventivi sulla legittimità contabile e amministrativa dell'obbligazione assunta dal dirigente responsabile;

e) predisposizione da parte del dirigente responsabile di un apposito piano finanziario che tenga conto della fase temporale di assunzione delle obbligazioni sulla base del quale ordina e paga le spese;

f) adeguamento della disciplina prevista dalla presente legge in conseguenza dell'adozione del bilancio di cassa e previsione di un periodo transitorio per l'attuazione della nuova disciplina e lo smaltimento dei residui passivi accertati al momento dell'effettivo passaggio al bilancio di cassa;

g) considerazione, ai fini della predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, dei risultati della sperimentazione condotta ai sensi del comma 2;

h) definizione di limiti all'assunzione di obbligazioni da parte del dirigente responsabile in relazione all'autorizzazione di cassa disponibile con previsione di appositi correttivi che tengano conto delle caratteristiche delle diverse tipologie di spesa;

i) previsione della graduale estensione dell'applicazione del bilancio di cassa alle altre amministrazioni pubbliche.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, avvia una apposita sperimentazione della durata massima di due esercizi finanziari. Le amministrazioni coinvolte nella sperimentazione, i relativi termini e le modalità di attuazione sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le medesime amministrazioni, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Lo schema di decreto è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei Conti per il relativo parere.

3. Nei due esercizi finanziari successivi all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei Conti un rapporto sullo stato di attuazione e sulle risultanze della sperimentazione di cui al comma 2.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti entro novanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo. I decreti legislativi che comportino riflessi di ordine finanziario devono essere corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 18, comma 3.

5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate disposizioni correttive ed integrative dei medesimi decreti, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi e con le stesse modalità previsti dal presente articolo.

43. 01.(ex 43. 12) Il Relatore.

 

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.

(Delega al Governo per il passaggio al bilancio di cassa).

1. Ai fini del passaggio, nella predisposizione del bilancio annuale di previsione e degli altri documenti contabili, da una redazione in termini di competenza e cassa ad una redazione in termini di sola cassa, il Governo è delegato ad adottare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) affiancamento al bilancio di cassa, a fini conoscitivi, di un corrispondente prospetto redatto in termini di competenza;

b) adozione di sistemi contabili di rilevazione che assicurino la disponibilità dei dati relativi alle posizioni debitorie e creditorie dello Stato anche al fine della compilazione di un elenco degli impegni in modo da evitare la formazione di situazioni debitorie;

c) rilevazione delle informazioni necessarie al raccordo dei dati di bilancio con i criteri previsti per la redazione del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche secondo i criteri adottati in ambito comunitario;

d) previsione di un sistema di controlli preventivi sulla legittimità contabile e amministrativa dell'obbligazione assunta dal dirigente responsabile;

e) predisposizione da parte del dirigente responsabile di un apposito piano finanziario che tenga conto della fase temporale di assunzione delle obbligazioni sulla base del quale ordina e paga le spese;

f) adeguamento della disciplina prevista dalla presente legge in conseguenza dell'adozione del bilancio di cassa e previsione di un periodo transitorio per l'attuazione della nuova disciplina e lo smaltimento dei residui passivi accertati al momento dell'effettivo passaggio al bilancio di cassa;

g) considerazione, ai fini della predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, dei risultati della sperimentazione condotta ai sensi del comma 2;

h) definizione di limiti all'assunzione di obbligazioni da parte del dirigente responsabile in relazione all'autorizzazione di cassa disponibile con previsione di appositi correttivi che tengano conto delle caratteristiche delle diverse tipologie di spesa;

i) previsione della graduale estensione dell'applicazione del bilancio di cassa alle altre amministrazioni pubbliche.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, avvia una apposita sperimentazione della durata massima di due esercizi finanziari. Le amministrazioni coinvolte nella sperimentazione, i relativi termini e le modalità di attuazione sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le medesime amministrazioni, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Lo schema di decreto è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei Conti per il relativo parere.

3. Nei due esercizi finanziari successivi all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei Conti un rapporto sullo stato di attuazione e sulle risultanze della sperimentazione di cui al comma 2.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo. I decreti legislativi che comportino riflessi di ordine finanziario devono essere corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 18, comma 3.

5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate disposizioni correttive ed integrative dei medesimi decreti, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi e con le stesse modalità previsti dal presente articolo.

43. 01.(ex 43. 12) (Nuova formulazione) Il Relatore.

 

ART. 47.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «ai fini della efficiente gestione del debito», aggiungere: «e per le finalità di cui all'articolo 48 della presente legge»;

b) al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché i tempi e le modalità di trasmissione, da parte delle amministrazioni statali, delle informazioni sui flussi di cassa utili per le previsioni sui prelevamenti dalla tesoreria statale e ogni altra informazione idonea a consentire una gestione ottimale della liquidità del conto «Disponibilità del Tesoro»;

c) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, per le finalità di cui all'articolo 48 della presente legge, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata, definisce i tempi e le modalità di trasmissione, da parte degli enti territoriali assoggettati al patto di stabilità interno, delle informazioni sui flussi di cassa utili per le previsioni sui prelevamenti dalla tesoreria statale e ogni altra informazione idonea a consentire una gestione ottimale della liquidità del conto «Disponibilità del Tesoro». Le previsioni non costituiscono vincolo all'attività gestionale dell'ente.

2-ter. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze è altresì autorizzato a stipulare protocolli d'intesa con gli enti pubblici che detengono conti presso la tesoreria dello Stato.

47. 1. Il Relatore.

 

ART. 49.

Al comma 1, sopprimere le parole: «al massimo».

49. 1. Il Relatore.

 

ART. 51.

Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modifiche:

dopo le parole: di sanzioni inserire le seguenti: «amministrative» e inserire, in fine, le seguenti: «commisurate ad una percentuale della loro retribuzione di risultato compresa tra un minimo del 2 per cento e un massimo del 7 per cento».

51. 5. Il Relatore.

 

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «sulle spese delegate».

51. 4. Il Relatore.

 

 

ART. 54.

Dopo il comma 2, aggiungere, infine, il seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alla Presidenza della Repubblica, al Senato della Repubblica, alla Camera dei Deputati e alla Corte costituzionale solo in quanto compatibili con la sfera di autonomia riconosciuta dalla Costituzione a tali organi.

54. 1. Zaccaria.

 

 

 

ALLEGATO 3

 

 

Legge di contabilità e finanza pubblica (C. 2555).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI

 

ART. 1.

 

Al comma 1, sopprimere le parole: secondo le modalità stabilite dalla presente legge e dai relativi decreti legislativi,

1. 15.Il Relatore.

 

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le parole da: «nonché dalle norme di attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42,»;

b) sopprimere le parole: « e 119, secondo comma,».

1. 17.Il Relatore.

 

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti.

1. 16.Il Relatore.

 

ART. 2.

 

Apportare le seguenti modificazioni:

e) al comma 1, dopo le parole: «delle amministrazioni pubbliche», aggiungere le seguenti: «, ad esclusione delle regioni e degli enti locali»;

f) al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: «in via sperimentale,»;

g) al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;

h) al comma 2, lettera f), sopprimere le parole: , d'intesa con la Conferenza unificata relativamente a quelli concernenti le regioni e le province autonome e gli enti locali.

e) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Ai decreti di cui al comma 1 è allegato un nomenclatore che illustri le definizioni degli istituti contabili e le procedure finanziarie per ciascun comparto o tipologia di enti a cui dovranno conformarsi i relativi regolamenti di contabilità.

f) sopprimere il comma 4;

g) al comma 5, alinea, sostituire la parola: «ventidue» con la seguente: «ventitre»;

h) al comma 5, lettera a), dopo le parole: «dell'interno», aggiungere le seguenti: «della difesa»;

i) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Alla legge 5 maggio 2009, n. 42, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «nonché al fine di armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio dei medesimi enti ed i relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica».

b) all'articolo 2, comma 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42, la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h) adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato; adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite; adozione di un bilancio consolidato con le proprie aziende, società o altri organismi controllati, secondo uno schema comune; affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e schemi di contabilità economico-patrimoniale ispirati a comuni criteri di contabilizzazione; raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi; definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche di cui alla presente legge tenute al regime di contabilità civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi; definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai diversi enti territoriali; al fine di dare attuazione agli articoli 9 e 13, individuazione del termine entro il quale regioni ed enti locali devono comunicare al Governo i propri bilanci preventivi e consuntivi, come approvati, e previsione di sanzioni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera e), in caso di mancato rispetto di tale termine;».

c) all'articolo 2, comma 6, primo periodo, le parole: «e reca i principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici di cui al comma 2, lettera h)» sono soppresse;

d) all'articolo 2, comma 6, terzo periodo, le parole: «Contestualmente all'adozione del primo schema di decreto legislativo, il Governo trasmette alle Camere, in allegato a tale schema,» sono sostituite dalle seguenti: «Il Governo trasmette alle Camere, entro il 30 giugno 2010»;

e) all'articolo 3, comma 6, terzo periodo, dopo le parole: «l'esercizio della delega» sono inserite le seguenti: «o successivamente».

f) all'articolo 4, comma 1, le parole: «trenta componenti e» sono sostituite dalle seguenti: trentadue componenti, due dei quali dell'ISTAT e per i restanti trenta componenti.

l) al comma 6 sopprimere le parole: «in particolare».

2. 43. (Nuova formulazione) Il Governo.

 

ART. 3.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità e finanza pubblica).

1. Per i tre esercizi finanziari successivi all'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette, in allegato alla Relazione sull'economia e la finanza pubblica, un rapporto sullo stato di attuazione della presente legge con particolare riferimento alle attività volte alla realizzazione della nuova organizzazione del bilancio dello Stato e dei bilanci delle altre amministrazioni pubbliche, evidenziando il collegamento tra la nuova struttura del bilancio e la nuova organizzazione delle amministrazioni pubbliche conseguente all'attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, e dei relativi decreti legislativi. Nel rapporto si dà altresì conto dello stato di attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera h), della legge 5 maggio 2009, n. 42.

3. 4. (Nuova formulazione) Il Relatore.

 

ART. 4.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

(Controllo parlamentare).

1. Il Governo, nel Rapporto di cui all'articolo 3 e su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti, fornisce alle medesime Commissioni tutte le informazioni utili ad esercitare un controllo costante sull'attuazione della presente legge. Sulla base delle informazioni ricevute e dell'attività istruttoria svolta anche in forma congiunta con le modalità definite dalle intese di cui al comma 2, le Commissioni parlamentari competenti delle due Camere formulano osservazioni ed esprimono valutazioni utili alla migliore impostazione dei documenti di bilancio e delle procedure di finanza pubblica.

2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, i Presidenti di Camera e Senato, al fine di favorire lo svolgimento congiunto dell'attività istruttoria utile al controllo parlamentare e di potenziare la capacità di approfondimento dei profili tecnici della contabilità e della finanza pubblica da parte delle Commissioni parlamentari competenti, adottano intese volte a promuovere le attività delle due Camere, anche in forma congiunta, nonché la collaborazione tra le rispettive strutture di supporto tecnico, con particolare riferimento ai seguenti ambiti:

f) monitoraggio, controllo e verifica degli andamenti di finanza pubblica e analisi delle misure finalizzate al miglioramento della qualità della spesa, con particolare riferimento all'individuazione di indicatori di performance semplici, misurabili e riferibili ai programmi di bilancio;

g) verifica dello stato di attuazione del processo di riforma e dell'adeguamento della struttura del bilancio, con particolare riferimento alla progressiva adozione del bilancio di cassa e al suo collegamento con la contabilità economica e con riferimento alla ridefinizione funzionale dei programmi in rapporto a precisi obiettivi, alla classificazione delle tipologie di spesa e ai parametri di valutazione dei risultati;

h) analisi del contenuto informativo necessario dei documenti trasmessi dal Governo, al fine di assicurare una informazione sintetica, essenziale e comprensibile, con il grado di omogeneità sufficiente a consentire la comparabilità nel tempo tra settori, livelli territoriali e tra diversi documenti;

i) verifica delle metodologie utilizzate dal Governo per la copertura finanziaria delle diverse tipologie di spesa, nonché per la quantificazione degli effetti finanziari derivanti da provvedimenti legislativi, e identificazione dei livelli informativi di supporto della quantificazione, nonché formulazione di indicazioni per la predisposizione di schemi metodologici per settore per la valutazione degli effetti finanziari;

j) analisi delle metodologie utilizzate per la costruzione degli andamenti tendenziali di finanza pubblica, anche di settore, delle basi conoscitive necessarie per la loro verifica, nonché riscontro dei contenuti minimi di raccordo tra andamenti tendenziali e innovazioni legislative.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.

4. 12.Il Relatore.

 

 

ART. 5.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole da: La proposta di nomina sino alla fine del comma, con le seguenti: La designazione effettuata dal Governo è previamente sottoposta al parere delle Commissioni parlamentari competenti, che possono procedere all'audizione della persona designata. La nomina è subordinata all'espressione di un parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti.

b) sopprimere il comma 2.

5. 1.Il Relatore.

 

ART. 6.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole da: alle banche dati fino alla fine del comma, con le seguenti: , sulla base di apposite intese, alle banche dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa gestita da soggetti pubblici rilevante ai fini del controllo della finanza pubblica;

b) sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze sono pubblicati, in formato elettronico elaborabile, i disegni di legge di cui agli articoli 11, 22, 34 e 36 con i rispettivi allegati e le relative leggi.

6. 2.Il Relatore.

 

Al comma 3, sostituire le parole: entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della relativa legge nella Gazzetta Ufficiale con le seguenti: il giorno successivo alla loro registrazione da parte della Corte dei conti.

6. 3.Il Relatore.

 

ART. 8.

All’articolo 8, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

c) alla lettera b) sostituire le parole: «20 settembre» con le seguenti: «15 settembre»;

d) alla lettera e) sostituire le parole: «15 novembre» con le seguenti: «mese di febbraio»;

Conseguentemente all'articolo 10, comma 4, sostituire le parole: «20 luglio» con le seguenti: «15 luglio».

8. 16.Il Relatore.

 

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «legge di stabilità» con le seguenti: «manovra di finanza pubblica».

8. 15.Il Relatore.

 

Al comma 2, lettera e), sostituire la parola: provvedimenti con le seguenti: disegni di legge.

Conseguentemente, all'articolo 10, alla lettera h), sostituire la parola: provvedimenti con le seguenti: disegni di legge.

8. 13.Il Relatore.

 

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: da presentare, aggiungere le seguenti: al Consiglio dell'Unione europea e.

Conseguentemente:

a) dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Rapporti con l'Unione europea in tema di finanza pubblica).

1. In sede di predisposizione dell'aggiornamento del Programma di stabilità da presentare al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea, il Governo trasmette alle Camere e alla Conferenza unificata, entro i quindici giorni antecedenti la data di presentazione concordata in sede europea, lo schema di aggiornamento del Programma di stabilità che comprende un quadro sulle prospettive di medio termine della politica economica italiana nell'ambito dell'Unione europea, con l'indicazione delle linee guida per la sua implementazione a livello di politiche nazionali».

b) all'articolo 10, sopprimere il comma 5;

c) all'articolo 12, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La Relazione di cui al comma 1 dà altresì conto del parere del Consiglio dell'Unione europea sull'aggiornamento del Programma di stabilità.

8. 14. (Nuova formulazione) Il Relatore.

 

Al comma 3, sostituire le parole: «per la sua approvazione» con le seguenti: «per le conseguenti deliberazioni parlamentari».

8. 17. Il Relatore.

 

ART. 9.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere il comma 2;

b) al comma 4, dopo la parola: «unificata» aggiungere le seguenti: «di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni»;

c) sopprimere i commi 6 e 7;

Conseguentemente, all'articolo 54, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Fino all'istituzione della Conferenza permanente, i compiti ad essa attribuiti dalla presente legge sono svolti dalla Conferenza unificata».

9. 19. (Nuova formulazione) Il Relatore.

 

ART. 10.

Al comma 1, sostituire le parole: all'amministrazione centrale, all'amministrazione locale, e agli enti di previdenza con le seguenti: alle amministrazioni centrali, alle amministrazioni locali, e agli enti di previdenza e assistenza sociale.

10. 29.Il Relatore.

 

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: , tendenziali e e le parole: tendenziali e.

10. 32.Il Relatore.

 

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) gli obiettivi programmatici, indicati per ciascun anno del periodo di riferimento in rapporto al prodotto interno lordo e tenuto conto della manovra di cui alla lettera f), per l'indebitamento netto, per il saldo di cassa e per il debito delle amministrazioni pubbliche, al netto e al lordo degli interessi e delle eventuali misure una tantum ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni pubbliche, articolati per i sottosettori di cui al comma 1, nonché, in valore assoluto, per il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e per il saldo di cassa del settore statale e, a fini conoscitivi, l'obiettivo di massima della pressione fiscale complessiva, coerente con il livello massimo di spesa corrente;.

Conseguentemente, sopprimere la lettera g).

10. 27.Il Governo.

 

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) in coerenza con gli obiettivi di cui alla lettera e), il contenuto del Patto di convergenza e il contenuto del patto di stabilità interno nonché le sanzioni per gli enti territoriali nel caso di mancato rispetto di quanto previsto dal patto di stabilità interno;.

10. 30.Il Relatore.

 

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «al comma 1» aggiungere le seguenti: «, con l'indicazione delle azioni da assumere per ciascun settore di spesa delle amministrazioni centrali».

10. 15. (Nuova formulazione) Ciccanti, Galletti.

 

All’articolo 10, comma 2, lettera h), aggiungere in fine le seguenti parole: «, e per competenza delle amministrazioni e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dalla Decisione di finanza pubblica, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia. I regolamenti parlamentari determinano le procedure e i termini per l'esame dei disegni di legge collegati».

Conseguentemente, all'articolo 50, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. All'articolo 18, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42, dopo le parole: «legge finanziaria» sono aggiunte le seguenti: «ovvero con apposito disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica».

10. 33. Duilio (ex 8.11).

 

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il Governo presenta alle Camere una Nota di aggiornamento della Decisione come deliberata dal Parlamento ogniqualvolta intenda modificare gli obiettivi di cui al comma 2, lettera e), ovvero in caso di scostamenti rilevanti degli andamenti di finanza pubblica rispetto ai medesimi obiettivi che rendano necessari interventi correttivi.

10. 24. (Nuova formulazione) Soro, Sereni, Bressa, Baretta, Bersani, Duilio, Causi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

 

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «il Governo» aggiungere le seguenti: «, tenendo conto delle determinazioni assunte in sede di definizione del Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42,»;

b) sostituire le parole: «Conferenza unificata» con le seguenti: «Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42».

10. 31. (Nuova formulazione) Il Relatore.

 

Al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.

10. 28.Il Governo.

Al comma 8, dopo le parole: «la sanzione», inserire la seguente: «amministrativa».

10. 34.Il Relatore.

 

ART. 11.

Al comma 3, lettera b) aggiungere, in fine, le parole: . È fatto salvo quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 con riferimento ai tributi, alle addizionali ed alle compartecipazioni delle Regioni e degli enti locali;.

11. 15. (Nuova formulazione) Il Governo.

 

Al comma 3, sostituire la lettera d) con le seguenti:

d) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, con esclusione delle spese obbligatorie;

d-bis) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale di parte capitale, con distinta e analitica evidenziazione in apposito allegato dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni;

d-ter) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente.

11. 11. (Nuova formulazione) Marchi, Baretta, Bersani, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

 

Al comma 3, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: . Il suddetto importo, per la parte non utilizzata al termine dell'esercizio, è conservato nel conto dei residui fino alla sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei provvedimenti negoziali.

Conseguentemente, all'articolo 19, comma 3, sopprimere le seguenti parole: Gli importi di cui all'articolo 11, comma 3, lettera e), non utilizzati al termine dell'esercizio sono conservati nel conto dei residui fino alla sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei provvedimenti negoziali.

11. 19. Il Relatore.

 

Al comma 3, lettera g), sostituire le parole: , salvo che esse si caratterizzino fino alla fine della lettera, con le seguenti: fatto salvo quanto previsto dalla lettera i);.

11. 20.Il Relatore.

 

Al comma 3, sostituire la lettera i) con la seguente:

i) le norme eventualmente necessarie a garantire l'attuazione del patto di stabilità interno, come definito ai sensi degli articoli 9, comma 3 e 10, comma 4, nonché a realizzare il Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Conseguentemente all'articolo 50, aggiungere in fine il seguente comma:

4-bis. Alla legge 5 maggio 2009, n. 42, articolo 18, comma 1, primo periodo, le parole da: «e a stabilire, per ciascun livello» fino alla fine del periodo sono soppresse.

11. 21. (Nuova formulazione) Il Relatore.

 

 

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al disegno di legge di stabilità è allegato, a fini conoscitivi, un prospetto riepilogativo degli effetti triennali sui saldi di finanza pubblica derivanti dalla manovra adottata ai sensi del presente articolo.

11. 17.Il Governo.

 

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, la legge di stabilità può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni da iscrivere, ai sensi dell'articolo 19, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente, assicurando il valore positivo del risparmio pubblico.

11. 13. (Nuova formulazione) Misiani, Baretta, Bersani, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

 

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, la legge di stabilità può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni da iscrivere, ai sensi dell'articolo 19, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente derivanti da modifiche apportate alla legislazione vigente.

Conseguentemente, al comma 5 premettere le seguenti parole: In ogni caso, ferme restando le modalità di copertura di cui al comma 4-bis,;

e al medesimo comma sostituire le parole da: le regole fino a lettera f) con le seguenti: con gli obiettivi determinati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera e).

11. 22.Il Relatore.

(approvato limitatamente alla parte consequenziale)

 

Al comma 5, sostituire le parole: come deliberata dal Parlamento con le seguenti: e nelle conseguenti deliberazioni parlamentari.

11. 1. (Nuova formulazione) Zaccaria.

 

Sopprimere il comma 9.

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento, entro il mese di aprile di ogni anno, la Relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno precedente.

b) all'articolo 50 aggiungere in fine il seguente comma:

«4-bis. L'articolo unico della legge 21 agosto 1949, n. 639, è soppresso».

11. 14. (Nuova formulazione) Baretta, Bersani, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

 

 

ART. 12.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

12. 3.Il Governo.

 

Al comma 4 sostituire le parole: con riferimento ai dati di consuntivo con le seguenti: con riferimento agli ultimi dati di consuntivo disponibili.

12. 5.Il Relatore.

 

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 1o luglio di ogni anno, ad integrazione della Relazione di cui al presente articolo, trasmette alle Camere un apposito allegato in cui sono riportati i risultati del monitoraggio degli effetti sui saldi di finanza pubblica, sia per le entrate che per le spese, derivanti dalle misure contenute nelle manovre di bilancio adottate anche in corso d'anno, che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono tenuti ad assicurare; sono inoltre indicati gli scostamenti rispetto alle valutazioni originarie e le relative motivazioni».

Conseguentemente, all'articolo 15, comma 3, sopprimere il quarto, il quinto e il sesto periodo.

12. 4.Il Relatore.

 

ART. 13.

Sopprimerlo.

13. 1.Il Governo.

 

ART. 14.

All’articolo 14, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le parole: «A decorrere dall'esercizio» fino a: «al comma 2 del presente articolo,»;

b) al comma 1, sopprimere le parole: «Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato» e aggiungere, in fine il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanza è individuata la struttura dipartimentale responsabile della suddetta banca dati.»;

c) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di dare attuazione all'articolo 4, comma 2, ed all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 5 maggio 2009, n. 42, in apposita sezione della banca dati di cui al comma 1, sono contenuti tutti i dati necessari a dare attuazione al federalismo fiscale. Tali dati sono messi a disposizione, anche mediante accesso diretto, della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale e della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica per l'espletamento delle attività di cui agli articoli 4 e 5 della legge n. 42 del 2009.»;

d) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» sostituire la parola: «sentita» con le seguenti: «sentiti l'ISTAT e»;

e) al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «dal Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato»;

f) al comma 3, sostituire le parole: «5 milioni di euro per l'anno 2009, 8 milioni di euro per l'anno 2010, 10 milioni di euro per l'anno 2011» con le seguenti: «10 milioni di euro per l'anno 2010, 11 milioni di euro per l'anno 2011».

14. 16.Il Relatore.

 

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la parola: sentita con le seguenti: , sentiti Digit PA e;

b) al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: sentita con le seguenti: , sentiti Digit PA e.

14. 15.Il Relatore.

 

ART. 15.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la lettera b);

b) alla lettera c), sostituire le parole: di cui alla lettera b) con le seguenti: di finanza pubblica di cui all'articolo 10.

15. 7.Il Governo.

 

Aggiungere in fine le seguenti parole: «, e sono inviati alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica in qualità di materiali utili a valutare l'opportunità di attivare il procedimento denominato «Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza» di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42.».

0. 15. 11. 1.Causi.

 

All’articolo 15, comma 1, lettera e), dopo il primo periodo aggiungere il seguente:

«I referti delle verifiche, ancorché effettuate su richiesta delle amministrazioni, sono documenti accessibili con le modalità e nei limiti previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241».

15. 11.Il Relatore.

 

Al comma 3, sostituire le parole: «15 ottobre» ovunque ricorrano, con le seguenti: «30 settembre».

15. 4. (Nuova formulazione) Cambursano, Borghesi.

 

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il Dipartimento delle finanze e il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze provvedono a monitorare, rispettivamente, l'andamento delle entrate tributarie e contributive e a pubblicare con cadenza mensile un rapporto su tale andamento. Il Dipartimento delle finanze provvede altresì a monitorare gli effetti finanziari sul lato delle entrate delle misure tributarie previste dalla manovra di bilancio e dai principali provvedimenti tributari adottati in corso d'anno. Le relazioni di cui al comma 3 presentano in allegato un'analisi dei risultati conseguiti in materia di entrata, con riferimento all'andamento di tutte le imposte, tasse e tributi, anche di competenza di regioni ed enti locali, con indicazioni relative all'attività accertativa e alla riscossione.

15. 9.Il Relatore.

 

Al comma 5, sostituire le parole: tutti gli incassi e i pagamenti effettuati con le seguenti: i dati concernenti tutti gli incassi ed i pagamenti effettuati.

* 15. 8.Il Governo.

 

Al comma 5, sostituire le parole: tutti gli incassi e i pagamenti effettuati con le seguenti: i dati concernenti tutti gli incassi ed i pagamenti effettuati.

* 15. 10.Il Relatore.

 

ART. 16.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica determinati con l'adesione al patto di stabilità e crescita, per assicurare il coordinamento informatico, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, e per l'istituzione della banca dati per l'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono alla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i dati relativi agli accertamenti e agli impegni, nonché agli incassi e ai pagamenti, risultanti dai rendiconti degli esercizi 2006, 2007 e 2008, articolati secondo lo schema di classificazione di cui all'allegato 1 alla presente legge. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono i predetti dati relativi agli esercizi 2009, 2010 e 2011 entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, secondo il medesimo schema di classificazione di cui al primo periodo del presente comma.

2-ter. A decorrere dall'esercizio 2008 e fino a tutto l'anno 2011, le certificazioni relative al rendiconto al bilancio degli enti locali recano anche le sezioni riguardanti il «ricalcolo delle spese per funzioni» e le «esternalizzazioni dei servizi», previste dal decreto 14 agosto 2009, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 31 agosto 2009, recante le modalità relative alle certificazioni concernenti il rendiconto al bilancio 2008 delle amministrazioni provinciali, dei comuni o unioni di comuni e delle comunità montane, e dai successivi decreti. I dati relativi ai predetti rendiconti sono trasmessi dal Ministero dell'Interno alla Commissione tecnica paritetica di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

16. 1.Il Relatore.

 

ART. 17.

I commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dal seguente: «Al fine di dare attuazione alle prioritarie esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica di cui all'articolo 15, funzionali alla tutela dell'unità economica della Repubblica, ove non già prevista dalla normativa vigente, è assicurata la presenza di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze nei collegi di revisione o sindacali delle amministrazioni pubbliche, con esclusione degli enti e organismi pubblici territoriali e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, degli enti ed organismi da questi ultimi vigilati, fermo restando il numero dei revisori e dei componenti del collegio.»

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «ai commi 1e 2» con le seguenti: «al comma 1».

17. 3.Il Relatore.

 

ART. 18.

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: allineamento con le seguenti: la corrispondenza, anche dal punto di vista temporale,.

18. 15.Il Relatore.

 

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: o non ricorrenti.

18. 16.Il Relatore.

 

Al comma 2, sostituire il secondo ed il terzo periodo con i seguenti: Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascun decreto legislativo è sempre allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi del comma 3, che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

18. 17.Il Relatore.

 

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: Alla relazione tecnica aggiungere le seguenti: dei disegni di legge e degli emendamenti di iniziativa governativa;

b) al comma 3, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Con riferimento alle proposte di legge ed agli emendamenti di iniziativa parlamentare il medesimo prospetto può essere richiesto al Governo dalle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.;

c) al comma 8, sostituire le parole: ai commi 3 e 5 è aggiornata, con le seguenti: ai commi 3 e 5 e il prospetto riepilogativo di cui al comma 3 sono aggiornati.

18. 19.Il Relatore.

(approvato limitatamente alla lettera c))

 

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «e del relatore»;

Conseguentemente al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: I regolamenti parlamentari disciplinano gli ulteriori casi in cui il Governo è tenuto alla presentazione della relazione tecnica di cui al comma 3».

18. 23.Il Relatore.

 

Sostituire il comma 4, con il seguente:

4. Ai fini della definizione della copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi, la relazione tecnica di cui al comma 3 evidenzia anche gli effetti di ciascuna disposizione sugli andamenti tendenziali del saldo di cassa e dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per la verifica del rispetto degli equilibri di finanza pubblica, indicando altresì i criteri per la loro quantificazione e compensazione nell'ambito della stessa copertura finanziaria.

18. 14. (Nuova formulazione) Gioacchino Alfano.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: entro trenta giorni dalla richiesta. con le seguenti: nel termine indicato dalle medesime Commissioni in relazione all'oggetto ed alla tempistica dei lavori parlamentari e, in ogni caso, entro trenta giorni dalla richiesta. Qualora il Governo non sia in grado di trasmettere la relazione tecnica entro il termine stabilito dalle Commissioni deve indicarne le ragioni.

18. 20.Il Relatore.

 

Al comma 9, sostituire il secondo periodo con il seguente: Nella medesima relazione la Corte riferisce sulla tipologia delle coperture adottate dai decreti legislativi emanati nel periodo considerato e sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie di tali decreti e le norme di copertura recate dalla legge delega.

18. 21.Il Relatore.

 

Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: assume le conseguenti iniziative legislative con le seguenti: assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

18. 22.Il Relatore.

 

ART. 22.

Al comma 4, sopprimere le parole: , con indicazione delle acquisizioni delle attività finanziarie.

22. 9.Il Governo.

 

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, sostituire i commi 5 e 6 con i seguenti:

5. Nell'ambito di ciascun programma le spese si ripartiscono in:

a) spese non rimodulabili;

b) spese rimodulabili.

5-bis. Le spese non rimodulabili di cui al comma 5, lettera a), sono quelle per le quali l'amministrazione non ha la possibilità di esercitare un effettivo controllo, in via amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro formazione, allocazione e quantificazione. Esse corrispondono alle spese definite «oneri inderogabili» in quanto vincolate a particolari meccanismi o parametri che regolano la loro evoluzione, determinati sia da leggi che da altri atti normativi. Rientrano tra gli oneri inderogabili le cosiddette spese obbligatorie, ossia quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari ed internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa.

5-ter. Le spese rimodulabili di cui al comma 5, lettera b), si dividono in:

a) fattori legislativi, ossia le spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;

b) spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese non predeterminate legislativamente che sono quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.

5-quater. Le spese di cui al comma 5-ter, lettera a), sono rimodulabili ai sensi dell'articolo 24, comma 3.

22. 11.Il Relatore.

 

Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Sino all'esercizio della delega di cui all'articolo 43, in appositi allegati agli stati di previsione della spesa, sono indicate, per ciascun programma, per macroaggregato e distinte per capitolo, le spese rimodulabili e quelle non rimodulabili».

22. 13.Il Relatore.

 

Al comma 9, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sostituire le parole: e d) con le seguenti: , d) e d-bis);

b) dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) una scheda illustrativa dei capitoli recanti i fondi settoriali correlati alle principali politiche pubbliche di rilevanza nazionale nella quale sono indicati i corrispondenti stanziamenti previsti dal bilancio triennale, il riepilogo analitico dei provvedimenti legislativi e amministrativi che hanno determinato i suddetti stanziamenti e le relative variazioni, e gli interventi previsti a legislazione vigente a valere su detti fondi con separata indicazione delle spese correnti e di quelle in conto capitale. La scheda di cui alla presente lettera è aggiornata semestralmente in modo da tenere conto delle modifiche apportate agli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio con le variazioni di bilancio adottate in corso d'anno. Le variazioni rispetto alle previsioni iniziali indicano analiticamente i provvedimenti legislativi e amministrativi alle quali sono correlate le variazioni di cui al secondo periodo. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette le schede al Parlamento entro trenta giorni dalla fine del semestre di riferimento;

22. 6. Duilio, Baretta, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

 

Al comma 9, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo sostituire la parola: trimestralmente con la seguente: semestralmente;

b) al quarto periodo sostituire la parola: trimestre con la seguente: semestre.

22. 10.Il Governo.

 

ART. 26.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sostituire le parole: all'articolo 21 con le seguenti: all'articolo 22;

b) alla lettera b) sostituire le parole: all'articolo 21 con le seguenti: all'articolo 22.

26. 4.Il Relatore.

 

Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tutti i capitoli e, al loro interno, a ciascun piano di gestione, è attribuito il pertinente codice di classe COFOG e di categoria economica di terzo livello, escludendo l'applicazione di criteri di prevalenza.

26. 5.Il Relatore.

 

ART. 30.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I decreti di variazione di cui al presente comma sono trasmessi al Parlamento.

30. 2.Il Relatore.

ART. 31.

Al comma 9, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, in coerenza, per quanto riguarda le infrastrutture strategiche, con i criteri adottati nella definizione del programma di cui all'articolo 10, comma 9».

31. 4.Il Relatore.

 

Al comma 9, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: relativamente all'effettivo stato di realizzazione delle opere.

31. 1.Il Relatore.

 

All’articolo 31 aggiungere, in fine, il seguente comma:

9-bis. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 8 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

31. 3.Il Relatore.

 

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Per i tre esercizi finanziari successivi all'entrata in vigore della presente legge, su proposta adeguatamente motivata dei Ministeri competenti, che illustri lo stato di attuazione dei programmi di spesa ed i relativi tempi di realizzazione, il Ministro dell'economia e delle finanze, previa valutazione delle cause che ne determinano la necessità e al fine di evitare l'insorgenza di possibili contenziosi con conseguenti oneri, può prorogare di un ulteriore anno i termini di conservazione dei residui passivi relativi a spese in conto capitale.

31. 2.Il Relatore.

 

ART. 34.

Al comma 1, sostituire le parole: Ogni anno il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere, ove ne ricorrano le condizioni, con le seguenti: Entro il mese di settembre di ciascun anno, il Ministro dell'economia e delle finanze può presentare.

34. 1.Il Relatore.

 

ART. 37.

Al comma 6, sostituire le parole: per finalità di valorizzazione, tutela, conservazione, ripristino e utilizzo sostenibile del patrimonio naturale con le seguenti: per finalità di protezione dell'ambiente, riguardanti attività di tutela, conservazione, ripristino e utilizzo sostenibile delle risorse e del patrimonio naturale.

37. 5.Il Relatore.

 

ART. 40.

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, infine, il seguente: Ai predetti nuclei partecipa anche un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

40. 3.Il Relatore.

 

Al comma 4, aggiungere infine il seguente periodo: Le informazioni di cui al presente comma sono trasmesse dal Ministero dell'economia e delle finanze alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate al Ministro per la Pubblica amministrazione e l'innovazione, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la Pubblica amministrazione e l'innovazione.

40. 2.Il Relatore.

 

ART. 41.

Sostituire l'articolo 41 con il seguente:

«Art. 41.

(Delega al Governo per la riforma del bilancio dello Stato).

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato con particolare riguardo alla riorganizzazione dei programmi di spesa e delle missioni, e alla programmazione delle risorse, assicurandone una maggiore certezza, trasparenza e flessibilità.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) revisione delle missioni in relazione alle funzioni principali e agli obiettivi perseguiti con la spesa pubblica, delineando una opportuna correlazione tra missioni e Ministeri ed enucleando eventuali missioni trasversali;

b) revisione del numero e della struttura dei programmi, che devono essere omogenei con riferimento ai risultati da perseguire in termini di prodotti e servizi finali, in modo da assicurare:

1) la univoca corrispondenza fra il programma, le relative risorse e strutture assegnate, e ciascun Ministero, in relazione ai compiti e alle funzioni istituzionali proprie di ciascuna amministrazione, evitando ove possibile programmi condivisi tra più Ministeri;

2) l'affidamento di ciascun programma di spesa ad un unico centro di responsabilità amministrativa;

3) il raccordo dei programmi alla classificazione COFOG di secondo livello, indicando la relativa percentuale di attribuzione, da calcolare sulla base della composizione interna del programma in caso di programmi corrispondenti a due o più funzioni COFOG di secondo livello;

c) revisione degli stanziamenti iscritti in ciascun programma e della relativa legislazione in coerenza con gli obiettivi da perseguire;

d) revisione per l'entrata delle unità elementari del bilancio per assicurare che la denominazione richiami esplicitamente l'oggetto e ripartizione delle unità promiscue in articoli in modo da assicurare che la fonte di gettito sia chiaramente ed univocamente individuabile;

e) adozione per la spesa, anche a fini gestionali e di rendicontazione, delle azioni quali componenti del programma e unità elementari del bilancio dello Stato affiancate da un piano dei conti integrato che assicuri il loro raccordo alla classificazione COFOG e alla classificazione economica di terzo livello;

f) previsione che le nuove autorizzazioni legislative di spesa debbano essere formulate in termini di finanziamento di uno specifico programma di spesa;

g) introduzione della programmazione triennale delle risorse e degli obiettivi delle amministrazioni dello Stato e individuazione di metodologie comuni di definizione di indicatori di performance semplici, misurabili e riferibili ai programmi del bilancio;

h) introduzione di criteri e modalità per la fissazione di limiti per le spese rimodulabili del bilancio dello Stato. I predetti limiti, individuati in via di massima nella Decisione di cui all'articolo 10 e adottati con la successiva legge di bilancio, devono essere coerenti con la programmazione triennale delle risorse;

i) adozione, in coerenza con i limiti di spesa stabiliti, di accordi triennali tra il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri, in cui vengono concordati gli obiettivi da conseguire nel triennio e i relativi tempi;

l) riordino delle norme che autorizzano provvedimenti di variazione al bilancio in corso d'anno;

m) accorpamento dei fondi di riserva e speciali iscritti nel bilancio dello Stato;

n) affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema di contabilità economico-patrimoniale funzionale alla verifica dei risultati conseguiti dalle amministrazioni;

o) revisione del conto riassuntivo del tesoro allo scopo di garantire maggiore chiarezza e significatività delle informazioni in esso contenute attraverso l'integrazione dei dati contabili del bilancio dello Stato e quelli della tesoreria;

p) progressiva eliminazione, entro il termine di ventiquattro mesi, delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti mediante il versamento di somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato, ad eccezione della gestione relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché delle gestioni fuori bilancio istituite ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, delle gestioni fuori bilancio autorizzate per legge, dei programmi comuni tra più amministrazioni, enti, organismi pubblici e privati, nonché dei casi di urgenza e necessità. A tal fine, andrà disposto il contestuale versamento delle dette disponibilità in conto entrata al bilancio, per la nuova assegnazione delle somme nella competenza delle inerenti imputazioni di spesa che ne hanno dato origine, ovvero, qualora queste ultime non fossero più esistenti in bilancio, a nuove imputazioni all'uopo appositamente istituite; previsione, per le gestioni fuori bilancio che resteranno attive, dell'obbligo di rendicontazione annuale delle risorse acquisite e delle spese effettuate secondo schemi classificatori armonizzati con quelli del bilancio dello Stato e a questi aggregabili a livello di dettaglio sufficientemente elevato;

q) previsione della possibilità di identificare i contributi speciali iscritti nel bilancio dello Stato finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e destinati ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni;

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono essere comunque adottati in via definitiva dal Governo. Con specifico riferimento alle parti dei decreti legislativi adottate in attuazione del principio di cui al comma 2, lettera c), i pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti, qualora presentino il medesimo contenuto, hanno natura vincolante.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottate disposizioni correttive ed integrative dei medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi e con le stesse modalità previsti dal presente articolo. Alla scadenza dei termini per l'adozione delle disposizioni correttive ed integrative, è possibile provvedere alla revisione dell'attribuzione dei programmi e delle relative risorse tra i Ministeri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi e con le stesse modalità previsti dal presente articolo.».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 43.

41. 4. (ex 22. 12.) (Nuova formulazione) Baretta, Boccia, Bersani, Duilio, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

 

 

ART. 42.

Al comma 1, dopo le parole: Ragioneria generale dello Stato, aggiungere le seguenti: , sentita la Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica,.

42. 1.Il Relatore.

 

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 3, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sopprimere l'ultimo periodo.

42. 2.Il Relatore.

 

ART. 43.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.

(Delega al Governo per il passaggio al bilancio di cassa).

1. Ai fini del passaggio, nella predisposizione del bilancio annuale di previsione e degli altri documenti contabili, da una redazione in termini di competenza e cassa ad una redazione in termini di sola cassa, il Governo è delegato ad adottare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) affiancamento al bilancio di cassa, a fini conoscitivi, di un corrispondente prospetto redatto in termini di competenza;

b) adozione di sistemi contabili di rilevazione che assicurino la disponibilità dei dati relativi alle posizioni debitorie e creditorie dello Stato anche al fine della compilazione di un elenco degli impegni in modo da evitare la formazione di situazioni debitorie;

c) rilevazione delle informazioni necessarie al raccordo dei dati di bilancio con i criteri previsti per la redazione del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche secondo i criteri adottati in ambito comunitario;

d) previsione di un sistema di controlli preventivi sulla legittimità contabile e amministrativa dell'obbligazione assunta dal dirigente responsabile;

e) predisposizione da parte del dirigente responsabile di un apposito piano finanziario che tenga conto della fase temporale di assunzione delle obbligazioni sulla base del quale ordina e paga le spese;

f) adeguamento della disciplina prevista dalla presente legge in conseguenza dell'adozione del bilancio di cassa e previsione di un periodo transitorio per l'attuazione della nuova disciplina e lo smaltimento dei residui passivi accertati al momento dell'effettivo passaggio al bilancio di cassa;

g) considerazione, ai fini della predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, dei risultati della sperimentazione condotta ai sensi del comma 2;

h) definizione di limiti all'assunzione di obbligazioni da parte del dirigente responsabile in relazione all'autorizzazione di cassa disponibile con previsione di appositi correttivi che tengano conto delle caratteristiche delle diverse tipologie di spesa;

i) previsione della graduale estensione dell'applicazione del bilancio di cassa alle altre amministrazioni pubbliche.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, avvia una apposita sperimentazione della durata massima di due esercizi finanziari. Le amministrazioni coinvolte nella sperimentazione, i relativi termini e le modalità di attuazione sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le medesime amministrazioni, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Lo schema di decreto è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei Conti per il relativo parere.

3. Nei due esercizi finanziari successivi all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei Conti un rapporto sullo stato di attuazione e sulle risultanze della sperimentazione di cui al comma 2.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo. I decreti legislativi che comportino riflessi di ordine finanziario devono essere corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 18, comma 3.

5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate disposizioni correttive ed integrative dei medesimi decreti, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi e con le stesse modalità previsti dal presente articolo.»

43. 01. (ex 43. 12.) (Nuova formulazione) Il Relatore.

 

ART. 47.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, dopo le parole: «ai fini della efficiente gestione del debito», aggiungere: «e per le finalità di cui all'articolo 48 della presente legge»;

b) Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché i tempi e le modalità di trasmissione, da parte delle amministrazioni statali, delle informazioni sui flussi di cassa utili per le previsioni sui prelevamenti dalla tesoreria statale e ogni altra informazione idonea a consentire una gestione ottimale della liquidità del conto «Disponibilità del Tesoro»;

c) Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, per le finalità di cui all'articolo 48 della presente legge, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata, definisce i tempi e le modalità di trasmissione, da parte degli enti territoriali assoggettati al patto di stabilità interno, delle informazioni sui flussi di cassa utili per le previsioni sui prelevamenti dalla tesoreria statale e ogni altra informazione idonea a consentire una gestione ottimale della liquidità del conto «Disponibilità del Tesoro». Le previsioni non costituiscono vincolo all'attività gestionale dell'ente.

2-ter. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze è altresì autorizzato a stipulare protocolli d'intesa con gli enti pubblici che detengono conti presso la tesoreria dello Stato.

47. 1.Il Relatore.

 

ART. 49.

Al comma 1, sopprimere le parole: «al massimo».

49. 1.Il Relatore.

 

ART. 50.

Sopprimere l'articolo 50.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52, inserire il seguente titolo:

 

TITOLO VIII-bis

(Disposizioni finali e transitorie).

Conseguentemente, sostituire gli articoli 53 e 54 con i seguenti:

 

Art. 53.

(Abrogazione e modifica di norme).

1. Sono abrogati:

a) la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;

b) l'articolo 80 del regio-decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

2. Con le eccezioni previste all'articolo 43, comma 2, lettera n), sono abrogate tutte le disposizioni di legge che autorizzano l'apertura di contabilità speciali di tesoreria a valere su fondi iscritti in stanziamenti del bilancio dello Stato e riferibili alla gestione di soggetti ed organi comunque riconducibili alla amministrazione centrale e periferica dello Stato, ove tali contabilità non siano espressamente autorizzate da specifiche norme che ne disciplinano l'autonomia contabile rispetto al bilancio dello Stato. Al fine di garantire, nel rispetto dei principi generali della presente legge, l'operatività dello strumento militare, le contabilità speciali autorizzate da disposizioni di legge per il funzionamento dei reparti e degli enti delle Forze armate operano fino all'adeguamento delle procedure di spesa di cui all'articolo 43, comma 2, lettera i), ovvero fino al loro riordino da realizzare, in caso di esito negativo della sperimentazione delle nuove procedure e comunque entro il termine di cui alla citata lettera i).

3. I termini relativi agli adempimenti connessi con la gestione del bilancio di previsione previsti dagli articoli 53, 59-bis, 68 e 68-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sono modificati in corrispondenza con quelli connessi all'abrogazione dell'articolo 30, secondo comma, del citato regio decreto n. 2440 del 1923.

 

Art. 54.

(Disposizioni finali ed entrata in vigore).

1. In sede di prima applicazione della presente legge, la legge di stabilità dispone la soppressione alla tabella di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), secondo periodo, delle spese obbligatorie e delle relative norme di rinvio alla tabella stessa. Tali spese restano quindi contestualmente determinate dalla legge di bilancio.

2. Ogni richiamo al documento di programmazione economico-finanziaria, di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ed alla legge finanziaria, di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, contenuto in disposizioni di legge o di atti aventi forza di legge vigenti, deve intendersi riferito, rispettivamente, alla decisione di finanza pubblica, di cui all'articolo 10 della presente legge, ed alla legge di stabilità, di cui all'articolo 11, comma 2, della presente legge.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 12 si applicano a decorrere dall'anno 2011. Entro il 30 aprile 2010, viene presentata alle Camere una Relazione unificata sull'economia, e la finanza pubblica redatta secondo i medesimi criteri utilizzati per predisporre tale relazione nell'anno 2009.

4. La presente legge entra in vigore il 1o gennaio 2010.

50. 5.Il Relatore.

ART. 51.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: i servizi di controllo interno di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 286 del 1999 con le seguenti: gli organismi indipendenti di valutazione delle performance di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo attuativo della legge 4 marzo 2009, n. 15.

51. 3.Il Relatore.

 

Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modifiche: dopo le parole: «di sanzioni» inserire le seguenti: «amministrative» e inserire, in fine, le seguenti parole: «commisurate ad una percentuale della loro retribuzione di risultato compresa tra un minimo del 2 per cento e un massimo del 7 per cento».

51. 5.Il Relatore.

 

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «sulle spese delegate».

51. 4.Il Relatore.

 

ART. 52.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la parola: emanare con la seguente: adottare;

b) al comma 1, sostituire le parole: due anni con le seguenti: tre anni;

c) al comma 1, sopprimere le parole da: anche con modifica, fino alla fine del comma;

d) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi contabili, al fine di assicurare il coordinamento con le vigenti disposizioni in materia di responsabilità dirigenziale;

b) riorganizzazione dei conti di tesoreria, in modo che essi siano raccordabili con gli schemi classificatori adottati per il bilancio dello Stato;

c) razionalizzazione della disciplina della tesoreria unica;

d) adeguamento della disciplina prevista dalla presente legge e dalla normativa di contabilità pubblica in considerazione dell'adozione del bilancio di cassa;

e) modifica o abrogazione espressa delle norme preesistenti incompatibili con le disposizioni della presente legge.

f) al comma 3, dopo le parole: commi 1 e 2 aggiungere le seguenti: e sulla base dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1-bis.

52. 3.Il Relatore.

 

ART. 54.

Dopo il comma 2, aggiungere, infine, il seguente: 2-bis. Le disposizioni di cui alla presente legge sono applicate dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale in quanto ritenute compatibili con la sfera di autonomia riconosciuta dalla Costituzione a tali organi.

54. 1. (ex 1.7) Zaccaria.

 


A.C. 2555-A
Esame in Assemblea


N. 2555-659-A

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

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RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

Presentata alla presidenza il 28 ottobre 2009

(Relatore: LEONE)

SULLA

 

PROPOSTA DI LEGGE

 

n. 2555

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA IL

24 giugno 2009 (v. stampato Senato n. 1397)

 

D’INIZIATIVA DEI SENATORI

 AZZOLLINI, BONFRISCO, AUGELLO, COLLI, DI STEFANO, ESPOSITO, FLERES, MASSIMO GARAVAGLIA, LATRONICO, PICHETTO FRATIN, SAIA, TANCREDI, VACCARI, CUFFARO

¾

 

Legge di contabilità e finanza pubblica

 

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Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica

il 26 giugno 2009

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E

SULLA

 

PROPOSTA DI LEGGE

 

n. 659, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

D’ANTONA, RUBINATO, MUSIANI

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Presentata il 30 aprile 2008

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Onorevoli Colleghi! - La revisione della disciplina contabile costituisce una questione politica di prima grandezza, che ha impegnato a fondo tutti i Parlamenti ed i Governi succedutisi nelle ultime legislature.

L'assetto degli strumenti e delle procedure di bilancio condiziona, infatti, in modo penetrante il modo di atteggiarsi della democrazia, non solo economica, del nostro Paese, incidendo significativamente sulla dinamica dei rapporti e delle interrelazioni reciproche tra Governo, Parlamento, Autonomie territoriali ed Unione europea.

Ciò è ancor più vero nel sistema istituzionale policentrico e multilivello che è andato configurandosi negli ultimi anni, nell'ambito del quale si sono registrate due diverse e opposte tendenze.

Da una parte, il consolidarsi di un assetto istituzionale federalista e il conseguente riconoscimento agli enti territoriali di un proprio ambito costituzionalmente tutelato di funzioni politiche e amministrative assistite da autonomia finanziaria hanno generato rilevanti spinte centrifughe, che rendono estremamente complesso ricondurre nell'alveo di una corretta dialettica parlamentare segmenti rilevanti delle decisioni di bilancio (come ad esempio il patto di stabilità interno o i diversi accordi finanziari in ambito sanitario, negoziati dall'Esecutivo in sedi extraparlamentari).

D'altra parte, l'appartenenza dell'Italia all'Unione economica e monetaria e la connessa esigenza di rispetto dei vincoli finanziari da questa discendenti hanno viceversa determinato spinte centripete, inducendo gli Esecutivi ad esercitare più penetranti poteri di coordinamento e di governo unitario della finanza pubblica, accompagnati da un riconoscimento di spazi sempre più ampi di flessibilità nella gestione del bilancio, finalizzato anche a rendere sostenibili interventi generalizzati di contenimento della spesa.

È in questo contesto di profondi cambiamenti politici ed istituzionali che è emersa con forza l'esigenza - che la riforma oggi al nostro esame si prefigge di soddisfare - di definire un quadro regolatore unitario delle fasi di costruzione delle decisioni di finanza pubblica, che sappia coniugare in modo nuovo il ruolo del Governo, responsabile a livello europeo del rispetto dei vincoli finanziari ivi posti, quello del Parlamento, detentore, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, di un «diritto al bilancio», e quello degli enti territoriali, titolari di un'autonomia finanziaria di entrata e di spesa parimenti salvaguardata dalle norme costituzionali e che implica un loro diverso e più intenso coinvolgimento nella fase ascendente della definizione degli obiettivi di finanza pubblica.

In questa prospettiva, è evidente come la proposta di legge oggi in discussione si saldi in modo inscindibile con l'altra grande riforma di sistema recentemente approvata da questo Parlamento, ossia la legge n. 42 del 2009 di attuazione del federalismo fiscale.

Anche a seguito delle innovazioni introdotte durante l'esame in sede referente - sulle quali mi soffermo nel prosieguo di questa relazione - il combinato disposto delle due riforme configura un corpus normativo organico, che appare in grado, a regime, di avviare una profonda trasformazione nel sistema delle decisioni di bilancio, atta a contemperare la perdurante esigenza di risanamento dei conti pubblici con quella di una contestuale riqualificazione della spesa volta a migliorare il rendimento delle Amministrazioni pubbliche in termini di economicità e qualità dei servizi pubblici offerti ai cittadini e alle imprese. Su questo piano le due riforme si collegano anche alla legge n. 15 del 2009 di riforma della pubblica amministrazione.

L'armonizzazione dei sistemi contabili, la maggiore trasparenza dei documenti di bilancio, la previsione di un orizzonte pluriennale per la programmazione della spesa, così come il rafforzamento del coordinamento delle azioni dei diversi livelli di governo e il potenziamento delle attività di monitoraggio, controllo, verifica e valutazione della spesa pubblica si inquadrano nella logica di complessivo ammodernamento delle Pubbliche Amministrazioni, volto a garantire una gestione del bilancio - e dunque un'attuazione delle politiche pubbliche - più strategica e orientata ai risultati, in coerenza con la legge n. 15 del 2009.

Un altro filo rosso che lega la riforma della legge di contabilità, la riforma della pubblica amministrazione e l'attuazione del federalismo fiscale è rinvenibile nella volontà di superare un approccio incrementale nelle decisioni di bilancio, in base al quale è invalsa negli anni la tendenza a rifinanziare in modo inerziale le politiche di spesa in essere, senza valutarne attentamente l'efficienza e l'efficacia in relazione alle priorità e agli obiettivi che si intendono conseguire.

Ciò dovrà avvenire attraverso l'attribuzione di una maggiore autonomia e flessibilità ai centri di spesa, alla quale dovrà corrispondere una maggiore responsabilità e capacità di render conto del proprio operato. Sarà così per le regioni e le altre autonomie territoriali, per le quali la legge n. 42 del 2009 prevede l'attivazione di appositi meccanismi premiali e sanzionatori volti a garantire sia gli equilibri di bilancio, sia la qualità dei servizi offerti; e sarà così anche con riferimento alle altre Amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle quali l'attuazione dei programmi di spesa dovrà tenere conto di specifici indicatori di performance, che saranno valutati dal Parlamento in sede di rendiconto e costituiranno la base sulla quale impostare il processo di programmazione economico finanziaria.

In questo quadro, la riforma della legge di contabilità mira a razionalizzare tutte le fasi in cui si articola la spesa pubblica (programmazione, allocazione, gestione, rendicontazione e valutazione), rafforzando contemporaneamente sia i poteri di indirizzo e di controllo del Parlamento, sia i poteri di gestione dell'Esecutivo.

La proposta di legge nel testo licenziato per l'Assemblea configura quindi in modo nuovo strumenti e procedure di bilancio, delineando nel complesso un sistema delle decisioni di finanza pubblica che pone l'accento sullo stock delle risorse iscritte in bilancio, piuttosto che sulle modifiche al margine della legislazione di spesa da introdurre nel disegno di legge finanziaria (ora legge di stabilità), favorendo per tale via una più approfondita analisi della quantità e della qualità della spesa storica e dei nodi strutturali che generano gli squilibri della finanza pubblica.

A tal fine, la riforma conferma e perfeziona la riclassificazione del bilancio dello Stato per missioni e programmi, amplificando le potenzialità del bilancio quale strumento di politica economica; garantisce una maggiore condivisione delle informazioni disponibili per i diversi attori istituzionali; amplia gli strumenti per il coordinamento e il monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, potenziando nel contempo il sistema informativo e dei controlli, anche parlamentari, sul sistema delle Pubbliche Amministrazioni.

Sotto altro versante, la proposta di legge intende sistematizzare e implementare le novità introdotte in via sperimentale negli ultimi anni, con l'intento di superare alcune criticità che si erano trasformate in vere e proprie anomalie di sistema, a cominciare dall'abnorme ampliamento delle dimensioni e dei contenuti normativi della legge finanziaria e dal conseguente ricorso alla prassi dei maxi-emendamenti con apposizione della questione di fiducia; criticità che, com'è noto, hanno sovente impedito un regolare svolgimento del procedimento legislativo, comprimendo la fondamentale funzione di controllo e di indirizzo sui documenti di bilancio delle Assemblee dei due rami del Parlamento. Centrale risulta in questo contesto la riforma del bilancio, destinata a completarsi con l'esercizio di tre distinte deleghe e, in particolare, con quella che prevede il passaggio ad un bilancio redatto in termini di sola cassa.

Al fine di garantire maggiore coerenza al processo di programmazione e allocazione delle risorse finanziarie pubbliche, adeguando nel contempo strumenti e procedure al consolidarsi di un sistema istituzionale sempre più complesso e sofisticato, la proposta di legge provvede quindi a ridefinire il sistema delle decisioni di finanza pubblica secondo tre assi principali, che prevedono: un ampio coinvolgimento degli enti territoriali nella fase di definizione degli obiettivi economico-finanziari; una articolazione della manovra di finanza pubblica su più strumenti, di indirizzo e di carattere legislativo, da esaminare in Parlamento nel corso di un'apposita sessione dei lavori da disciplinare attraverso i regolamenti parlamentari; un rafforzamento delle procedure di collegamento con l'Unione europea.

Il contenuto della proposta di legge e le modifiche introdotte in sede referente.

Prima di passare all'illustrazione più dettagliata della proposta di legge, desidero ringraziare tutti i componenti della Commissione bilancio per l'impegno profuso durante l'esame preliminare, che ha consentito di poter svolgere un lavoro intenso che si è tradotto in una serie di proposte emendative.

A seguito dell'istruttoria legislativa compiuta dalla Commissione bilancio - anche mediante lo svolgimento di un ciclo di audizioni di istituzioni ed esperti della materia - il testo approvato dal Senato è stato ampiamente modificato nel corso dell'esame in sede referente, secondo una logica di confronto costruttivo tra i diversi gruppi parlamentari che ha condotto alla definizione di un testo ampiamente condiviso.

Le principali innovazioni normative introdotte - che hanno peraltro in larga parte recepito le diverse condizioni e osservazioni contenute nei pareri resi dalle Commissioni di merito e dal Comitato per la legislazione - attengono ai seguenti ambiti:

il coordinamento della riforma in esame con le altre due grandi riforme di sistema approvate quest'anno dal Parlamento, ossia la legge n. 42 di attuazione del federalismo fiscale e la legge n. 15 di riforma della Pubblica Amministrazione;

l'articolazione del ciclo di bilancio;

le procedure di raccordo interistituzionale con l'Unione europea;

la disciplina degli strumenti di finanza pubblica;

il contenuto della legge di stabilità e le modalità di copertura finanziaria delle leggi;

il completamento della riforma della struttura del bilancio e il passaggio alla redazione del bilancio in termini di sola cassa;

i modelli organizzativi da adottare al fine di rafforzare il controllo parlamentare sulla finanza pubblica.

Il coordinamento con le leggi n. 42 e n. 15 del 2009.

Una prima serie di interventi correttivi del testo in esame è stata orientata a migliorare, in via generale, i profili di coordinamento con le deleghe, le procedure e gli organi previsti dalla legge n. 42 di attuazione del federalismo fiscale, in special modo per quanto riguarda l'armonizzazione dei sistemi contabili e la partecipazione degli enti decentrati alla «fase ascendente» di definizione della decisione annuale di finanza pubblica.

L'armonizzazione dei sistemi contabili

Quanto al primo aspetto, la scelta operata è stata quella di espungere dal testo in esame i criteri di delega relativi all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali, integrando contestualmente, mediante apposita novella, i criteri direttivi della delega già prevista in materia all'articolo 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Nel testo in esame rimane pertanto ferma la delega al Governo per l'armonizzazione dei sistemi contabili delle altre Amministrazioni pubbliche, mentre quella relativa alle autonomie territoriali viene interamente ricondotta alla legge n. 42. In tale ultimo ambito, l'armonizzazione - che viene estesa anche ai termini di presentazione e approvazione dei bilanci degli enti decentrati, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica - dovrà altresì prevedere la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi.

A seguito delle modifiche introdotte alla legge n. 42, è fissato al 30 giugno 2010 il termine entro il quale il Governo è tenuto a trasmettere alle Camere una relazione contenente dati sulle implicazioni e le ricadute di carattere finanziario conseguenti all'attuazione del federalismo fiscale, nella quale fornire un quadro generale di finanziamento degli enti territoriali e ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura dei rapporti finanziari tra i diversi livelli di governo.

Il raccordo tra le due distinte deleghe per l'armonizzazione dei sistemi contabili previste dalla proposta di legge in esame e dalla legge n. 42 è assicurato dalla previsione in base alla quale il comitato per i princìpi contabili previsto dalla riforma in esame dovrà agire in reciproco raccordo con la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, la cui composizione è stata integrata con due rappresentanti dell'ISTAT.

Il coordinamento della finanza pubblica.

Per quanto attiene, più in generale, al coordinamento della finanza pubblica, le disposizioni recate dalla proposta di legge e dai relativi decreti legislativi costituiscono, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

Viene quindi confermata la scelta di estendere l'ambito di applicazione della nuova legge di contabilità all'intero perimetro della P.A - e non più solo alle amministrazioni centrali - in coerenza con gli impegni contratti dal nostro Paese in sede comunitaria; una modifica all'articolo 1 ha inoltre specificato che le disposizioni della proposta di legge si applicheranno anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti.

Nel complesso, la filosofia di fondo delle modifiche introdotte è stata quella di individuare procedure di coordinamento della finanza pubblica atte ad evitare, per un verso, il rischio di comportamenti incoerenti da parte dei diversi livelli di governo e, per l'altro, la tentazione semplicistica di ricorrere a forme di accentramento delle decisioni rilevanti che, di fatto, svuotano di sostanza e responsabilità le autonomie e molto spesso finiscono per provocare conflittualità o comportamenti elusivi.

In questa prospettiva, si è anzitutto convenuto sull'opportunità di confermare sostanzialmente le sedi e le modalità di raccordo tra lo Stato e le Autonomie territoriali previste dalla legge n. 42 del 2009, e in particolare il ruolo della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica quale organismo stabile di coordinamento della finanza pubblica - di cui fanno parte i rappresentanti dei diversi livelli istituzionali di governo - che concorre alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto.

Fermo restando il ruolo della Conferenza, una modifica di rilievo è stata tuttavia operata con riferimento ai rapporti tra il Patto di convergenza, previsto dall'articolo 18 della legge di attuazione del federalismo fiscale, ed il patto di stabilità interno.

In particolare, a seguito di una novella operata al citato articolo 18 della legge n. 42 è stato espunto dal contenuto proprio del Patto di convergenza il riferimento alla definizione, per ciascun livello di governo territoriale, del livello programmato dei saldi da rispettare, delle modalità di ricorso al debito, nonché dell'obiettivo programmato della pressione fiscale complessiva, lasciando pertanto a tale Patto il compito fondamentale di assicurare la convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo, nonché di definire un percorso di convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali degli enti locali.

Conseguentemente, le modalità di definizione del quadro di riferimento del patto di stabilità interno - che dovrà essere caratterizzato da stabilità, coerenza, conformità ai parametri europei e rispetto dell'autonomia gestionale degli enti - sono state interamente ricondotte nell'ambito delle procedure previste dall'articolo 10, comma 5, della proposta di legge.

A seguito delle modifiche introdotte dalla Commissione bilancio, tale disposizione prevede, segnatamente, che entro il 15 luglio di ogni anno il Governo - tenendo conto delle determinazioni assunte in sede di definizione del Patto di convergenza - invii alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, per il preventivo parere da esprimere entro il 10 settembre, le linee guida per la ripartizione degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, da trasmettere poi alle Camere una volta acquisito il parere.

A seguito delle ulteriori modifiche introdotte dalla Commissione, dopo il confronto con le Autonomie territoriali - da svolgere, per quanto riguarda il patto di stabilità interno, secondo la procedura testè richiamata e, per quanto concerne il Patto di convergenza, previo confronto e valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata - sarà la Decisione di finanza pubblica (DFP) a definire, in coerenza con gli obiettivi programmatici, sia il contenuto del Patto di convergenza, sia il contenuto del patto di stabilità interno, nonché le sanzioni per gli enti territoriali nel caso di mancato rispetto di quanto previsto da quest'ultimo (articolo 10, comma 2, lettera f)).

Le procedure da attivare in caso di scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati in sede di Patto di convergenza rimarranno invece disciplinate in base a quanto disposto dalla legge n. 42, ai sensi della quale, se il monitoraggio, da effettuare in sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, evidenzia che uno o più enti non hanno raggiunto gli obiettivi loro assegnati, lo Stato è chiamato ad attivare, previa intesa in sede di Conferenza unificata, e limitatamente agli enti che presentano i maggiori scostamenti nei costi per abitante, un procedimento, denominato «Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza», volto ad accertare le cause degli scostamenti e a stabilire le azioni correttive da intraprendere.

Una volta definiti, in sede di Decisione di finanza pubblica, il contenuto sia del Patto di convergenza sia del patto di stabilità interno, nella legge di stabilità potranno essere introdotte le norme «eventualmente necessarie a garantire l'attuazione del patto di stabilità», nonché quelle dirette a realizzare il Patto di convergenza (articolo 11, comma 3, lettera m)).

Il combinato disposto delle modifiche introdotte demanda pertanto ad una specifica procedura di concertazione-consultazione con le autonomie - prevista dall'articolo 10, comma 5 - la definizione del «quadro di riferimento normativo» del patto di stabilità interno, i cui contenuti essenziali saranno poi definiti dal Parlamento in sede di deliberazione della Decisione di finanza pubblica, che dovrà peraltro indicare anche le sanzioni per gli enti inadempienti. L'inserimento nella legge di stabilità delle norme necessarie a dare attuazione al patto diviene inoltre eventuale, stante anche l'intendimento di conferire maggiore stabilità nel tempo al patto medesimo. Parimenti, all'articolo 51, comma 4, lettera a), è prevista la possibilità di inserire la materia afferente il Patto di convergenza in uno specifico disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica.

Le procedure di coordinamento della finanza pubblica delineate dalla proposta di legge configurano pertanto una rete continua e trasparente di collegamento e di dialogo tra Governo, Parlamento ed Autonomie, capace di accompagnare, in una logica di condivisione e leale collaborazione, le diverse fasi del ciclo annuale del bilancio, nonché di rimuovere una delle cause principali dell'abnorme crescita quantitativa e qualitativa del contenuto della legge finanziaria registrata negli ultimi anni, riconducibile proprio all'estendersi e complicarsi dei rapporti con le autonomie territoriali e alla conseguente necessità di aggiornare ed affinare ogni anno il contenuto del patto di stabilità.

Sempre in tema di coordinamento con la legge n. 42 del 2009, si evidenzia, infine, che sono state espunte dal testo le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 8 - inerenti, rispettivamente, alle modalità di ricorso al debito, per la spesa in conto capitale, da parte degli enti territoriali, e la possibilità per le regioni, di adattare per gli enti locali del proprio territorio le regole e i vincoli di finanza pubblica fissati dalla legge nazionale - in quanto si è ritenuto che la materia debba essere disciplinata più propriamente nell'ambito dei decreti legislativi previsti dalla legge di attuazione del federalismo fiscale.

Il monitoraggio e l'accessibilità dei dati di finanza pubblica.

Tra le questioni inerenti i profili di coordinamento tra la proposta di legge in esame e la legge n. 42 del 2009, occorre infine evidenziare come nel corso dell'esame in Commissione siano state inserite alcune disposizioni volte ad agevolare la costituzione del patrimonio informativo necessario a dare attuazione al federalismo fiscale.

A tal fine, il nuovo comma 2 dell'articolo 13 dispone, in particolare, che i dati di bilancio che le Amministrazioni sono tenute ad inserire nella banca dati unitaria da istituire presso il Ministero dell'economia e delle finanze debbano essere messi a disposizione, anche mediante accesso diretto, della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale e della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, per l'espletamento delle attività di competenza di tali organi ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge n. 42.

Al fine di assicurare da subito un sufficiente livello di coordinamento della finanza pubblica, nel corso dell'esame in sede referente è stato altresì aggiunto un comma 3 all'articolo 15, ai sensi del quale le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a trasmettere alla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale - entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della riforma in esame - i dati relativi agli accertamenti e agli impegni, nonché agli incassi e ai pagamenti, risultanti dai rendiconti degli esercizi 2006, 2007 e 2008, articolati secondo uno schema di classificazione allegato alla proposta di legge.

Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono inoltre chiamate a trasmettere i predetti dati relativi agli esercizi 2009, 2010 e 2011 entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, adottando il medesimo schema di classificazione.

Il coordinamento con la legge n. 15 del 2009.

Un'analoga, benché meno intensa, esigenza di coordinamento è emersa anche in relazione alla legge n. 15 del 2009, recante la riforma della Pubblica amministrazione promossa dal Ministro Brunetta, con particolare riferimento, in questo caso, all'opportunità di un migliore raccordo tra il sistema di indicatori ivi delineato per la valutazione dei risultati dei dirigenti e delle pubbliche amministrazioni e quello prospettato per la misurazione del raggiungimento degli obiettivi riferiti alle missioni e ai programmi del bilancio.

Al fine di assicurare una interazione tra controlli amministrativi e finanziari e valutazione delle performance, è stato pertanto disposto che nell'ambito del rapporto sullo stato di attuazione della riforma in esame di cui all'articolo 3, sia specificamente evidenziato il collegamento tra la nuova struttura del bilancio e la nuova organizzazione delle amministrazioni pubbliche conseguente all'attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, e dei relativi decreti legislativi. A seguito di una ulteriore modifica è stato peraltro previsto che nel rapporto si dia altresì conto dello stato di attuazione della delega in materia di armonizzazione dei sistemi contabili di cui all'articolo 2, comma 2, lettera h), della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Il coordinamento è stato inoltre assicurato prevedendo il coinvolgimento del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Dipartimento della funzione pubblica nelle attività di analisi e valutazione della spesa e nella elaborazione del rapporto sulla spesa delle amministrazioni dello Stato.

L'articolazione del ciclo di bilancio.

Una delle questioni evidenziate nel corso delle audizioni e del dibattito svoltisi in Commissione bilancio, attiene alla congruità della tempistica del ciclo di bilancio delineata nella proposta di legge.

In proposito, gli aggiustamenti al testo in esame operati in Commissione sono stati diretti a contemperare diverse finalità.

Da una parte, quella di ridurre il rischio di sovrapposizioni tra l'esame della Decisione di finanza pubblica e quello della manovra annuale, consentendo al Parlamento di esprimere i propri indirizzi al Governo in tempo utile e tale da garantire che il Governo ne possa tenere adeguatamente conto; a tal fine è stato lievemente anticipato, dal 20 al 15 settembre di ogni anno, il termine di presentazione al Parlamento della Decisione di finanza pubblica.

Dall'altra, quella di favorire una più intensa possibile partecipazione degli enti decentrati alla definizione della decisione di bilancio, al fine di consentire una più agevole impostazione dei loro bilanci; a tal fine, è stato anticipato dal 20 al 15 luglio il termine entro il quale il Governo è tenuto a comunicare alle Autonomie territoriali - segnatamente alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica - le linee guida per la ripartizione degli obiettivi programmatici di finanza pubblica.

Non é stato invece ritenuto opportuno il mantenimento di una fase estiva dei lavori parlamentari dedicata alla attività di programmazione - e dunque distinta dalla sessione di bilancio vera e propria - anche in considerazione del fatto che il quadro complessivo delle grandezze economico - finanziarie necessarie a formulare in modo quanto più esatto possibile previsioni ed obiettivi di finanza pubblica viene a consolidarsi solo nella seconda metà dell'esercizio finanziario.

La posticipazione al mese di settembre della data di presentazione alle Camere della Decisione di finanza pubblica appare quindi volta a soddisfare l'esigenza di disporre di un quadro previsivo di finanza pubblica più aggiornato rispetto a quello disponibile al 30 giugno (attuale data di presentazione alle Camere del DPEF), anche in relazione alle previsioni sull'evoluzione del gettito tributario, alla luce delle recenti modifiche normative che hanno spostato in avanti i termini per la presentazione delle dichiarazioni.

L'impostazione del ciclo di bilancio delineata dalla proposta di legge rimane pertanto diretta a saldare temporalmente la fase della programmazione economico-finanziaria (da realizzarsi attraverso l'approvazione della Decisione di finanza pubblica) a quella dell'attuazione della manovra di finanza pubblica necessaria al conseguimento degli obiettivi programmatici (da realizzarsi attraverso i disegni di legge di stabilità e di bilancio).

I rapporti con l'Unione europea.

Ulteriori novità in tema di ciclo di bilancio attengono ai rapporti con l'Unione europea.

In proposito, nel corso dell'esame in sede referente è emersa l'opportunità di prevedere - sulla scorta di quanto avviene ormai in molti importanti Paesi della UE - un maggiore coinvolgimento del Parlamento, nonché delle autonomie territoriali, nella definizione delle opzioni strategiche di politica economica di medio termine da sottoporre agli organi comunitari, atto a favorire il coinvolgimento delle Camere e delle Autonomie sia nelle procedure volte a definire i contenuti dell'aggiornamento del Programma di stabilità, sia nella discussione in merito al parere espresso sugli stessi da parte delle Istituzioni europee.

A tal fine, sono state introdotte due rilevanti innovazioni.

Da una parte, è stato disposto che in sede di predisposizione dell'aggiornamento del Programma di stabilità da presentare al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione, il Governo debba trasmettere alle Camere e alla Conferenza unificata, entro i quindici giorni antecedenti la data di presentazione concordata in sede europea, lo schema di aggiornamento del Programma di stabilità; schema che dovrà comprendere sia un quadro generale sulle prospettive di medio termine della politica economica italiana nell'ambito dell'Unione europea, sia l'indicazione delle linee guida per la sua implementazione a livello di politiche nazionali (articolo 9).

Dall'altra, è stato previsto che, in sede di presentazione della Relazione sull'economia e la finanza pubblica di cui all'articolo 12, il Governo debba dare conto del parere del Consiglio dell'Unione europea sull'aggiornamento del Programma di stabilità.

L'obiettivo sotteso a tali innovazioni è quello di prefigurare un più stretto raccordo tra gli strumenti della programmazione interni e quelli europei, rafforzando per tale via una dialettica triangolare tra lo Stato, le Autonomie territoriali e l'Unione europea sia in ordine alle prospettive di medio periodo della finanza pubblica, sia, in generale, sul complesso delle politiche pubbliche che si articolano oggi su più livelli di governo.

La disciplina degli strumenti di finanza pubblica.

Nel corso dell'esame in Commissione bilancio sono state affrontate talune questioni inerenti il contenuto degli strumenti di programmazione e attuazione della manovra di finanza pubblica.

I disegni di legge collegati.

In tale ambito, al fine di delineare un sistema delle decisioni di bilancio in grado di assicurare maggiore ordine e coerenza all'interno del processo decisionale, prevenendo nel contempo il fenomeno, ricorrente negli ultimi anni, di manovre finanziarie realizzate attraverso procedure di decretazione d'urgenza, particolare attenzione è stata posta nei confronti della disciplina dei disegni di legge collegati, che è stata potenziata anche alla luce del restringimento del contenuto della legge di stabilità.

È stato pertanto previsto che i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica - che devono essere preventivamente individuati nella Decisione di finanza pubblica e presentati alle Camere entro il mese di febbraio (e non più, come previsto nel testo approvato dal Senato, entro il 15 novembre) - debbano recare disposizioni omogenee sia per materia, sia per competenza delle amministrazioni; si è inoltre specificato che ciascuno di essi è chiamato a concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dalla Decisione di finanza pubblica, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia (articolo 2, comma 2, lettera h)).

In ossequio all'autonomia costituzionalmente garantita alle Camere, la definizione delle procedure e dei termini per l'esame dei disegni di legge collegati è stata demandata ai regolamenti parlamenti, i quali, auspicabilmente, dovranno disciplinare la materia tenendo conto della necessità di garantire tempi di esame congrui e certi, compatibili con le esigenze di finanza pubblica.

È evidente come tali innovazioni, se attuate coerentemente anche sul versante delle procedure parlamentari, siano suscettibili di determinare un impatto rilevante sul piano dei rapporti tra Governo e Parlamento, essendo i disegni di legge collegati strumenti normativi assai importanti ai fini dell'attuazione delle linee d'indirizzo della politica economica, il cui corretto utilizzo appare fondamentale anche ai fini del necessario bilanciamento con la delimitazione del contenuto proprio della legge di stabilità.

La Nota di aggiornamento della Decisione di finanza pubblica.

Tra le ulteriori modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente volte a garantire un corretto svolgimento della dialettica tra Parlamento ed Esecutivo, deve essere ricordato anche il comma 3 dell'articolo 10, ai sensi del quale il Governo, ogniqualvolta intenda modificare gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, ovvero in caso di scostamenti rilevanti degli andamenti di finanza pubblica rispetto ai medesimi obiettivi, che rendano necessari interventi correttivi, è tenuto a presentare alle Camere una Nota di aggiornamento della Decisione di finanza pubblica come deliberata dal Parlamento.

In questa medesima logica di trasparenza delle decisioni di finanza pubblica si innestano, infine, anche le disposizioni introdotte al comma 6 dell'articolo 12, in base alle quali il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 1o luglio di ogni anno, è chiamato a trasmettere alle Camere - ad integrazione della Relazione sull'economia e la finanza pubblica - un apposito allegato in cui sono riportati i risultati del monitoraggio degli effetti sui saldi di finanza pubblica, sia per le entrate che per le spese, derivanti dalle misure contenute nelle manovre di bilancio adottate anche in corso d'anno, che la Ragioneria generale dello Stato e il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono tenuti ad assicurare; nel medesimo allegato dovranno altresì essere indicati gli scostamenti rispetto alle valutazioni originarie e le relative motivazioni.

La legge di stabilità e la copertura finanziaria delle leggi.

Un complesso di questioni di natura tecnica recanti un impatto rilevante in termini di tenuta dei saldi di bilancio ed attuazione degli interventi di politica economica attiene al contenuto della legge di stabilità e alla copertura finanziaria delle leggi.

La legge di stabilità.

Per quanto attiene alla legge di stabilità, la proposta conferma la configurazione «snella» dello strumento, nel quale non potranno essere inserite disposizioni finalizzate direttamente al sostegno o la rilancio dell'economia, né norme di delega ovvero a carattere ordinamentale ed organizzatorio (previsione quest'ultima rafforzata nel corso dell'esame in sede referente), ferma restando l'inclusione, sopra richiamata, nel contenuto proprio della legge, delle norme eventualmente necessarie a garantire l'attuazione del patto di stabilità interno, nonché a realizzare il Patto di convergenza.

Viene altresì confermato il carattere triennale della decisione di finanza pubblica - stante il fatto che essa potrà contenere norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel triennio, e non più nel solo primo anno considerato nel bilancio di previsione - nonché l'indicazione, ove possibile, per le disposizioni normative della legge di stabilità, delle missioni e dei programmi cui si riferiscono.

Alcune innovazioni sono state introdotte in relazione alla copertura finanziaria della legge.

A tale ultimo proposito, una delle novità più rilevanti introdotte nel corso dell'esame in sede referente consiste nell'aver sostanzialmente ripristinato, nel testo della proposta di legge, il contenuto dell'attuale comma 5 dell'articolo 11 della legge n. 468 del 1978, concernente l'obbligo di copertura degli oneri correnti recati dal disegno di legge finanziaria (ora legge di stabilità), che non era stato invece riprodotto nel testo approvato dal Senato.

Richiamando esplicitamente l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, si è infatti previsto che la legge di stabilità possa disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente, assicurando comunque - come specificato dalla Commissione - il «valore positivo del risparmio pubblico».

Le nuove o maggiori spese disposte con la legge di stabilità non potranno in ogni caso concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti sia in conto capitale, incompatibili con gli obiettivi determinati nella Decisione di finanza pubblica e nelle conseguenti deliberazioni parlamentari.

Nel corso dell'esame in Commissione bilancio, è stata invece confermata la scelta del Senato di non riprodurre l'attuale comma 4 dell'articolo 11 della legge n. 468, che prevede l'indicazione, nella legge finanziaria, della quota delle nuove o maggiori entrate per ciascun anno del bilancio pluriennale che non può essere utilizzata per la copertura di nuove o maggiori spese.

Sotto altro profilo, tra le ulteriori novità inerenti il contenuto della legge di stabilità si richiama la previsione di tre tabelle della legge di stabilità, in luogo della tabella unificata prevista nel testo approvato dal Senato; in tale ambito, è stato in particolare disposto che la tabella sostanzialmente corrispondente all'attuale tabella C - nella quale dovranno essere iscritti gli importi, con le relative aggregazioni per programma e per missione, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità - sia definita al netto delle spese obbligatorie. Le altre due tabelle dovranno invece indicare rispettivamente gli importi, sempre aggregati per programma e missione, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale (con distinta e analitica evidenziazione in apposito allegato dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni), nonché quelli delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente.

Nuovo è altresì il meccanismo, introdotto dalla lettera g), del comma 2, dell'articolo 11, in base al quale l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico potrà essere conservato - per la parte non utilizzata al termine dell'esercizio - nel conto dei residui fino alla sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei provvedimenti negoziali.

Nella prospettiva della trasparenza e di una più agevole intelligibilità della decisione di bilancio si colloca, infine, la previsione di cui al comma 4 dell'articolo 11, ai sensi della quale al disegno di legge di stabilità dovrà essere allegato, a fini conoscitivi, un prospetto riepilogativo degli effetti triennali sui saldi di finanza pubblica derivanti dalla manovra.

La copertura finanziaria delle leggi.

Per quanto concerne, in generale, la copertura finanziaria delle leggi, nel corso dell'esame in sede referente sono state anzitutto meglio precisate le modalità di copertura delle leggi di delega e dei relativi decreti legislativi di attuazione, prevedendosi altresì che la Corte dei conti, conformemente alla prassi esistente in materia, nella relazione quadrimestrale sulle coperture e le tecniche di quantificazione degli oneri, riferisca sulla tipologia delle coperture adottate dai decreti legislativi emanati nel periodo considerato e sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie di tali decreti e le norme di copertura recate dalle leggi delega.

Sotto altro versante, è stato precisato che la relazione tecnica sugli effetti finanziari delle proposte legislative e degli emendamenti all'esame delle Commissioni parlamentari debba essere trasmessa nel termine indicato dalle medesime Commissioni in relazione all'oggetto e alla tempistica dei lavori parlamentari, fermo restando, in ogni caso, il termine di trenta giorni dalla richiesta; qualora il Governo non sia in grado di trasmettere la relazione entro il termine stabilito dovrà inoltre indicarne le ragioni.

È stata infine inserita una norma di chiusura, in base alla quale viene demandato ai Regolamenti parlamentari il compito di disciplinare gli ulteriori casi in cui il Governo è tenuto alla presentazione della relazione tecnica.

La riforma del bilancio.

Un ulteriore ampio filone di questioni emerse durante l'esame preliminare della proposta di legge attiene al bilancio dello Stato, la cui riforma si attuerà in più fasi.

La proposta di legge, infatti, da un lato sistematizza le innovazioni apportate al bilancio nel corso degli ultimi due esercizi finanziari, dall'altro delega il Governo al completamento della riforma, prevedendo anche il graduale passaggio - dopo un periodo di sperimentazione - da una redazione di tale documento in termini di competenza e cassa, ad una redazione in termini di sola cassa.

In particolare, nel confermare la nuova classificazione delle voci di spesa del bilancio in missioni e programmi, la proposta di legge recepisce le innovazioni introdotte in via sperimentale negli ultimi anni relative sia all'ampliamento al triennio dell'orizzonte temporale di programmazione, sia alla maggiore flessibilità nella fase di definizione dei programmi di spesa e in quella successiva gestionale.

Nell'ambito dell'articolazione delle voci di spesa in missioni e programmi, l'unità di voto viene spostata ad un livello superiore a quello del macroaggregato, che diventa una ripartizione interna rispetto al programma, che costituisce la nuova unità di voto parlamentare anche per il bilancio triennale.

Particolare rilievo assume altresì la previsione in base alla quale la realizzazione di ciascun programma dovrà essere affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa.

Una delle maggiori criticità della nuova riclassificazione del bilancio è infatti rinvenibile nella eccessiva frammentazione dei programmi tra più centri di responsabilità. Un ulteriore miglioramento della articolazione del bilancio per programmi - previsto anche ai sensi della delega di cui all'articolo 40 della proposta di legge - potrà pertanto valorizzarne le potenzialità decisionali e propulsive, anche al fine di addivenire ad una revisione in senso funzionale degli stessi assetti organizzativi, idonea a superare compiutamente l'asimmetria tra le strutture del bilancio (i programmi) e l'organizzazione amministrativa (i centri di responsabilità).

Sotto altro profilo, viene confermata la rimodulabilità delle risorse destinate ai programmi di ciascuna missione, con espressa previsione dell'indicazione, nell'ambito del programma, della quota delle spese rimodulabili e non rimodulabili

In sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione, i Ministri saranno pertanto chiamati ad indicare, anche sulla base delle proposte dei responsabili della gestione dei programmi, gli obiettivi di ciascun Dicastero e a quantificare le risorse necessarie per il loro raggiungimento anche mediante proposte di rimodulazione delle stesse risorse tra programmi appartenenti alla medesima missione di spesa. Le proposte dovranno essere formulate sulla base della legislazione vigente, con esplicito divieto di previsioni basate sul mero calcolo della spesa storica incrementale.

La proposta di legge sancisce quindi, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, la possibilità di rimodulare, con il disegno di legge di bilancio, le dotazioni finanziarie all'interno di un programma o tra programmi di ciascuna missione relative anche ai fattori legislativi. Tali rimodulazioni dovranno essere effettuate in via compensativa e nel rispetto dei saldi di finanza pubblica; viene inoltre ribadito il divieto di utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti. In apposito allegato allo stato di previsione della spesa dovranno essere indicate le autorizzazioni legislative di cui si propone la modifica e il corrispondente importo.

In relazione a tale disciplina, occorre ribadire come il riconoscimento, in favore dell'Esecutivo, di un'ampia flessibilità nella allocazione delle risorse iscritte in bilancio si innesti nell'ambito delle linee evolutive emerse negli ultimi anni e appaia come un fattore di modernizzazione del sistema delle decisioni di bilancio, strettamente connesso anche con la modifica in senso funzionale della classificazione delle spese.

Il testo in esame recepisce e sistematizza tali innovazioni in una prospettiva istituzionale volta a rendere coerenti le esigenze di programmazione con le necessità proprie di un ottimale utilizzo delle risorse e di una piena responsabilità gestionale in funzione della valutazione dei risultati.

In questo quadro, l'ampliamento dei margini di flessibilità, oltre a valorizzare il ruolo della legge di bilancio come strumento di attuazione della manovra di finanza pubblica, appare funzionale sia al processo di consolidamento dei conti pubblici, rendendo maggiormente sostenibili gli interventi di contenimento della spesa, sia al processo di riqualificazione della spesa, stante la possibilità di riallocazione delle risorse verso nuove priorità.

Stante la possibilità di incidere, con la legge di bilancio, sulle dotazioni finanziarie dei programmi derivanti anche da autorizzazioni legislative di spesa, nel corso dell'esame in Commissione bilancio si è ritenuto opportuno provvedere a meglio sistematizzare le nozioni di spese rimodulabili e non rimodulabili.

A seguito delle modifiche introdotte, sono ora definite non rimodulabili le spese per le quali l'amministrazione non ha la possibilità di esercitare un effettivo controllo, in via amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro formazione, allocazione e quantificazione. Esse corrispondono alle spese definite «oneri inderogabili», in quanto vincolate a particolari meccanismi o parametri che regolano la loro evoluzione, determinati sia da leggi che da altri atti normativi. Rientrano tra gli oneri inderogabili le cosiddette spese obbligatorie, ossia quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari ed internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa.

Le spese rimodulabili si dividono invece in fattori legislativi - ossia spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio - e spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese non predeterminate legislativamente che sono quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.

Un'ulteriore novità introdotta nel corso dell'esame in Commissione, diretta ad accrescere il corredo informativo del bilancio, è costituita dalla previsione, in ciascuno stato di previsione, di una scheda illustrativa dei capitoli recanti i fondi settoriali correlati alle principali politiche pubbliche di rilevanza nazionale (tra i quali il FAS), nella quale devono essere indicate una serie di informazioni di estremo interesse per il Parlamento, quali, ad esempio, il complesso degli stanziamenti previsti dal bilancio triennale, il riepilogo analitico dei provvedimenti legislativi e amministrativi che hanno determinato i suddetti stanziamenti e le relative variazioni, nonché gli interventi previsti a legislazione vigente a valere su detti fondi con separata indicazione delle spese correnti e di quelle in conto capitale.

Tale scheda dovrà inoltre essere aggiornata semestralmente e trasmessa al Parlamento entro trenta giorni dalla fine del semestre di riferimento, tenendo conto delle modifiche apportate agli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio con le variazioni di bilancio adottate in corso d'anno.

Il completamento della riforma del bilancio.

Di ampia portata appaiono, infine, le modifiche introdotte dalla Commissione in relazione al completamento della riforma del bilancio e al passaggio alla redazione di tale documento in termini di sola cassa.

Quanto alla prima questione, la principale novità consiste nell'aver ricondotto la revisione dell'attribuzione dei programmi e delle relative risorse tra i Ministeri - demandata nel testo approvato dal Senato a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze - ad una apposita delega legislativa, che ai fini del completamento della riforma della struttura del bilancio prevede una complessiva revisione sia delle missioni, sia del numero e della struttura dei programmi di spesa.

Tra i criteri direttivi della delega viene in particolare inclusa la «revisione degli stanziamenti iscritti in ciascun programma e della relativa legislazione in coerenza con gli obiettivi da perseguire».

Stante l'ampiezza e la rilevanza di tale principio direttivo - che consente una complessiva riorganizzazione della legislazione sottostante i programmi di spesa, che, come accennato, costituiscono le nuove unità di voto - viene introdotta una specifica procedura parlamentare, in base alla quale con specifico riferimento alle parti dei decreti legislativi adottate in attuazione di tale principio direttivo, i pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti, qualora presentino il medesimo contenuto, assumono una natura vincolante.

La delega dovrà essere esercitata entro due anni dalla data di entrata in vigore della riforma in esame - fissata al 1o gennaio 2010 - ed entro i successivi due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione, potranno essere adottate disposizioni correttive ed integrative dei medesimi decreti.

Il passaggio al bilancio di cassa.

Da ultimo, una delle questioni tecniche di maggior rilievo, sulla quale nel corso delle audizioni e del dibattito sono emerse posizioni differenziate, attiene al passaggio alla redazione del bilancio annuale di previsione e degli altri documenti contabili in termini di sola cassa.

In proposito, nel corso dell'esame in Commissione si è convenuto sull'opportunità di prevedere tempi di realizzazione del passaggio alla redazione del bilancio in termini di sola cassa sufficientemente ampi e preceduti da un'apposita fase di sperimentazione, le cui risultanze dovranno essere sottoposte alla valutazione del Parlamento.

A tal fine, all'articolo 42 è stata inserita una apposita delega legislativa - da esercitarsi entro i tre anni successivi a quello di entrata in vigore della riforma in esame - recante disposizioni e principi direttivi volti anche a prevenire talune possibili criticità connesse a tale innovazione.

Specifici criteri direttivi prevedono pertanto l'adozione di sistemi contabili di rilevazione che assicurino la disponibilità dei dati relativi alle posizioni debitorie e creditorie dello Stato, anche al fine della compilazione di un elenco degli impegni atto ad evitare la formazione di situazioni debitorie; si prevede inoltre la definizione di un sistema di controlli preventivi sulla legittimità contabile e amministrativa dell'obbligazione assunta dal dirigente responsabile, il quale è altresì chiamato a predisporre un apposito piano finanziario che tenga conto della fase temporale di assunzione delle obbligazioni sulla base del quale ordina e paga le spese

Il passaggio al bilancio di cassa sarà comunque preceduto dall'avvio, presso alcune Amministrazioni, di un'apposita sperimentazione della durata massima di due esercizi finanziari, le cui risultanze dovranno confluire in un apposito rapporto da trasmettere alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

Tali accorgimenti, assieme alla previsione di un periodo transitorio per l'attuazione della nuova disciplina e lo smaltimento dei residui passivi accertati al momento dell'effettivo passaggio al bilancio di cassa, dovrebbero nel complesso garantire un'attuazione ordinata e coerente di quella che può essere definita come una vera e propria rivoluzione contabile.

Il controllo parlamentare sulla finanza pubblica.

Nel corso dell'esame in Commissione è stata unanimemente condivisa l'esigenza di rafforzare il ruolo di indirizzo e controllo del Parlamento, dotando le Camere di nuovi strumenti di conoscenza e valutazione, che consentano anche una riqualificazione del lavoro parlamentare.

In tale ambito, piuttosto che la costituzione - prevista nel testo approvato dal Senato - di una Commissione bicamerale ad hoc, per la trasparenza dei conti pubblici, prive dei poteri parlamentari di indirizzo e controllo propri delle Commissioni bilancio dei due rami del Parlamento, nel corso dell'esame in sede referente si è convenuto sull'opportunità di prevedere un potenziamento delle attività di controllo e di verifica sulla finanza pubblica delle Commissioni medesime, da svolgere anche in forma congiunta previa intesa tra i Presidenti delle due Camere.

Tale attività saranno, in particolare, avviate in seguito alla presentazione del rapporto di cui all'articolo 3 nonché ogniqualvolta le Commissioni parlamentari competenti richiedano al Governo stesso le informazioni utili ad esercitare un controllo costante sull'attuazione della riforma in esame.

Sulla base delle informazioni ricevute e dell'attività istruttoria - che potrà essere svolta anche in forma congiunta sulla base delle suddette intese - le Commissioni parlamentari competenti delle due Camere sono chiamate a formulare osservazioni e ad esprimere valutazioni utili alla migliore impostazione dei documenti di bilancio e delle procedure di finanza pubblica.

In particolare, al fine di potenziare la capacità di approfondimento dei profili tecnici della contabilità e della finanza pubblica da parte delle Commissioni parlamentari competenti, il comma 2 dell'articolo 4 della proposta di legge - interamente riformulato in sede referente - prevede che i Presidenti di Camera e Senato adottino intese volte a promuovere le attività delle due Camere, anche in forma congiunta, nonché la collaborazione tra le rispettive strutture di supporto tecnico, con particolare riferimento ai diversi ambiti connessi al monitoraggio, al controllo e alla verifica degli andamenti di finanza pubblica.

Le suddette attività riguarderanno, inoltre: l'analisi delle misure finalizzate al miglioramento della qualità della spesa, con particolare riferimento all'individuazione di indicatori di performance; la verifica dello stato di attuazione dell'adeguamento della struttura del bilancio, con particolare riferimento alla progressiva adozione del bilancio di cassa e al suo collegamento con la contabilità economica; l'analisi del contenuto informativo necessario dei documenti trasmessi dal Governo, al fine di assicurare un'informazione sintetica, essenziale e comprensibile; la verifica delle metodologie utilizzate dal Governo per la copertura finanziaria delle diverse tipologie di spesa, nonché per la quantificazione degli effetti finanziari derivanti da provvedimenti legislativi; l'analisi delle metodologie utilizzate per la costruzione degli andamenti tendenziali di finanza pubblica, anche di settore, e delle basi conoscitive necessarie per la loro verifica.

Ai fini del controllo parlamentare sulla finanza pubblica, anche di settore, sono stata infine confermate le disposizioni di cui all'articolo 6, in base alle quali la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno accesso - sulla base di apposite intese, come specificato dalla Commissione - alle banche dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa gestita da soggetti pubblici rilevanti ai fini del controllo della finanza pubblica.

 

Nel concludere questa relazione e nel formulare l'auspicio di un prosieguo dell'esame in Assemblea costruttivo e approfondito quale quello svoltosi in Commissione di merito, voglio solo sottolineare come con la proposta di legge al nostro esame sarà possibile superare definitivamente i limiti di un circuito decisionale della finanza pubblica che, nonostante la previsione di stringenti vincoli incrociati di natura contenutistica e procedimentale, non è ancora riuscito a garantire né una adeguata trasparenza dell'indirizzo politico-finanziario sotteso alle manovre di bilancio, né un livello accettabile di ordine e di coerenza alla manovra finanziaria nelle sue diverse articolazioni e di allocazione delle risorse finanziarie pubbliche secondo un criterio di priorità tra le diverse politiche e ai diversi livelli di governo.

Dovrà essere pertanto compito di questo Parlamento aggiornare e armonizzare le procedure parlamentari con il nuovo assetto della contabilità nazionale delineato nella proposta di legge in esame, nella consapevolezza che le dinamiche del nostro sistema di bilancio non dipenderanno tuttavia solo da questioni tecniche e di ingegneria contabile o procedurale, ma da come le forze politiche, le istituzioni rappresentative e le amministrazioni pubbliche nel loro complesso riusciranno ad attuare con convinzione un disegno riformatore che appare, allo stato, come l'unica strada percorribile per coniugare la perdurante esigenza di risanamento dei conti pubblici con una politica di sviluppo e di sostegno all'economia, assicurando contestualmente la riqualificazione della spesa pubblica all'insegna dei criteri dell'efficienza, dell'efficacia e della verifica dei risultati raggiunti dall'azione amministrativa.

 

 


 

TESTO

della proposta di legge n. 2555

approvata dal Senato della Repubblica

____

TESTO

della Commissione

 

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TITOLO I

PRINCÌPI DI COORDINAMENTO, OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA E ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI

TITOLO I

PRINCÌPI DI COORDINAMENTO, OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA E ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI

Art. 1.

(Princìpi di coordinamento e ambito di riferimento).

Art. 1.

(Princìpi di coordinamento e ambito di riferimento).

1. Le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica secondo le modalità stabilite dalla presente legge e dai relativi decreti legislativi, sulla base dei princìpi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica, e ne condividono le conseguenti responsabilità.

1. Le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base dei princìpi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica, e ne condividono le conseguenti responsabilità.

2. Ai fini della presente legge, per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari.

2. Identico.

3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 è operata annual­mente dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 luglio.

3. Identico.

4. Le disposizioni recate dalla presente legge e dai relativi decreti legislativi nonché dalle norme di attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, costituiscono princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117 e 119, secondo comma, della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

4. Le disposizioni recate dalla presente legge e dai relativi decreti legislativi costituiscono princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

5. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano rimane fermo quanto disposto nei rispettivi statuti speciali.

5. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti.

Art. 2.

(Delega al Governo per l'adeguamento dei sistemi contabili).

Art. 2.

(Delega al Governo per l'adeguamento dei sistemi contabili).

1. Per consentire il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche e dei relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica. I sistemi e gli schemi di cui al primo periodo sono raccordabili con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi.

1. Per consentire il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle regioni e degli enti locali, e dei relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica. I sistemi e gli schemi di cui al primo periodo sono raccordabili con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

2. Identico:

a) adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato al fine di consentire il consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione, gestione e rendicontazione dei conti delle amministrazioni pubbliche;

a) identica;

b) definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi di cui alla lettera a);

b) identica;

c) adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite, al fine di rendere più trasparenti e significative le voci di bilancio dirette all'attuazione delle politiche pubbliche, e adozione di un sistema unico di codifica dei singoli provvedimenti di spesa correlati alle voci di spesa riportate nei bilanci;

c) identica;

d) affiancamento, ai fini conoscitivi, in via sperimentale, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale che si ispirino a comuni criteri di contabilizzazione;

d) affiancamento, ai fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale che si ispirino a comuni criteri di contabilizzazione;

e) adozione di un bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società o altri organismi controllati, secondo uno schema tipo definito dal Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con i Ministri interessati e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;

e) adozione di un bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società o altri organismi controllati, secondo uno schema tipo definito dal Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con i Ministri interessati;

f) definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni alle diverse amministrazioni individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata relativamente a quelli concernenti le regioni e le province autonome e gli enti locali.

f) definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni alle diverse amministrazioni individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

 

3. Ai decreti legislativi di cui al comma 1 è allegato un nomenclatore che illustra le definizioni degli istituti contabili e le procedure finanziarie per ciascun comparto o tipologia di enti a cui si conformano i relativi regolamenti di contabilità.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo. I decreti legislativi che comportino riflessi di ordine finanziario devono essere corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 18, comma 3.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo. I decreti legislativi che comportino riflessi di ordine finanziario devono essere corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3.

4. Gli schemi dei decreti legislativi relativi alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali sono, altresì, trasmessi per l'intesa alla Conferenza unificata. In mancanza di intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta.

Soppresso

5. Ai fini della predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1 è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, senza oneri a carico della finanza pubblica, il comitato per i princìpi contabili delle amministrazioni pubbliche, composto da ventidue componenti, così suddivisi:

5. Ai fini della predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1 è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, senza oneri a carico della finanza pubblica, il comitato per i princìpi contabili delle amministrazioni pubbliche, composto da ventitré componenti, così suddivisi:

a) quattro rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, uno dei quali con funzioni di presidente, e un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, dell'istruzio­ne, dell'università e della ricerca, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nonché un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri;

a) quattro rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, uno dei quali con funzioni di presidente, e un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della difesa, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nonché un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) un rappresentante ciascuno per il Senato della Repubblica, la Camera dei deputati, come invitati permanenti, e la Corte dei conti;

b) identica;

c) un rappresentante dell'ISTAT;

c) identica;

d) sette rappresentanti degli enti territoriali, di cui tre designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno dei quali per le autonomie speciali, uno designato dall'Unione delle province d'Italia (UPI), uno designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno designato dall'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM) e uno designato dalle Assemblee

d) identica;

legislative regionali e delle province autonome, d'intesa tra di loro nell'ambito della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;

 

e) tre esperti in materia giuridico-contabile-economica.

e) identica.

 

6. Alla legge 5 maggio 2009, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) all'articolo 2, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché al fine di armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio dei mede­simi enti ed i relativi termini di presenta­zione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica»;

 

b) all'articolo 2, comma 2, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

  «h) adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato; adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite; adozione di un bilancio consolida­to con le proprie aziende, società o altri organismi controllati, secondo uno schema comune; affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale ispirati a comuni criteri di contabilizzazione; raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi; definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche di cui alla presente legge tenute al regime di contabilità civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi; definizio­ne di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai diversi enti territoriali; al fine di dare attuazione agli articoli 9 e 13, individuazione del termine entro il quale regioni ed enti locali devono comunicare al Governo i propri bilanci preventivi e consuntivi, come approvati, e previsione di sanzioni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera e), in caso di mancato rispetto di tale termine»;

 

c) all'articolo 2, comma 6, primo periodo, le parole: «e reca i princìpi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici di cui al comma 2, lettera h)» sono soppresse;

 

d) all'articolo 2, comma 6, terzo periodo, le parole: «Contestualmente all'adozione del primo schema di decreto legislativo, il Governo trasmette alle Camere, in allegato a tale schema» sono sostituite dalle seguenti: «Il Governo trasmette alle Camere, entro il 30 giugno 2010»;

 

e) all'articolo 3, comma 6, terzo periodo, dopo le parole: «l'esercizio della delega» sono inserite le seguenti: «o successivamente»;

 

f) all'articolo 4, comma 1, le parole: «trenta componenti e» sono sostituite dalle seguenti: «trentadue componenti, due dei quali rappresentanti dell'ISTAT e, per i restanti trenta componenti,».

6. Il comitato per i princìpi contabili agisce in reciproco raccordo con la Commissione tecnica paritetica per il federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in particolare per le attività di cui all'articolo 2, comma 2, lettera h), della medesima legge con lo scambio di tutte le risultanze relative alla armonizzazione dei bilanci pubblici.

7. Il comitato per i princìpi contabili agisce in reciproco raccordo con la Commissione tecnica paritetica per il federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, per le attività di cui all'articolo 2, comma 2, lettera h), della medesima legge con lo scambio di tutte le risultanze relative alla armonizzazione dei bilanci pubblici.

7. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi e con le stesse modalità previsti dal presente articolo.

8. Identico.

Art. 3.

(Rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità e finanza pubblica).

Art. 3.

(Rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità e finanza pubblica).

1. Per i tre esercizi finanziari successivi all'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, insieme alla Relazione sull'economia e la finanza pubblica, presenta alle Commissioni competenti per le conseguenze di carattere finanziario dei due rami del Parlamento un rapporto sullo stato di attuazione della presente legge. Il rapporto è centrato sull'avanzamento e sulla messa in opera della nuova organizzazione del bilancio dello Stato.

1. Per i tre esercizi finanziari successivi all'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette, in allegato alla Relazione sull'economia e la finanza pubblica, un rapporto sullo stato di attuazione della presente legge con particolare riferimento alle attività volte alla realizzazione della nuova organizzazione del bilancio dello Stato e dei bilanci delle altre amministrazioni pubbli­che, evidenziando il collegamento tra la nuova struttura del bilancio e la nuova organizzazione delle amministrazioni pub­bliche conseguente all'attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, e dei relativi decreti legislativi. Nel rapporto si dà altresì conto dello stato di attuazione delle disposizioni di cui alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come sostituita dall'articolo 2, comma 6, lettera b), della presente legge.

TITOLO II

MISURE PER LA TRASPARENZA ELA CONTROLLABILITÀ DELLA SPESA

TITOLO II

MISURE PER LA TRASPARENZA ELA CONTROLLABILITÀ DELLA SPESA

Art. 4.

(Istituzione della Commissione parlamentare per la trasparenza dei conti pubblici).

Art. 4.

(Controllo parlamentare).

1. È istituita la Commissione parlamentare per la trasparenza dei conti pubblici, avente il compito di promuovere e tutelare la trasparenza e l'informazione nel campo della finanza pubblica.

2. La Commissione è composta di venti membri designati dai Presidenti delle due Camere in modo da garantire la rappresentanza proporzionale della maggioranza e delle opposizioni.

3. La Commissione esprime indirizzi:

a) sul contenuto informativo necessario dei documenti trasmessi dal Governo, con l'obiettivo di migliorare il contenuto informativo e rendere omogenea la prospettazione delle informazioni, al fine della comparabilità nel tempo e tra strumenti;

b) sulle metodologie per la quantificazione delle innovazioni legislative con identificazione dei livelli informativi di supporto della quantificazione, nonché sull'eventuale predisposizione di schemi metodologici per settore per la valutazione degli effetti finanziari;

c) sulle metodologie per la costruzione degli andamenti tendenziali di finanza pubblica, anche di settore, con evidenziazione delle basi conoscitive necessarie per la loro verifica; sulla definizione dei contenuti minimi di raccordo tra andamenti tendenziali e innovazioni legislative; sui criteri metodologici per la predisposizione di previsioni a politiche invariate;

d) sull'identificazione di ambiti per i quali è possibile migliorare la struttura dell'informazio­ne disponibile ai fini della predisposizione dei bilanci, nonché sul monitoraggio e sulla rendicontazione dell'attività pubblica;

e) su ogni altra attività istruttoria e metodologica relativa all'informazione nel campo della finanza pubblica.

4. La Commissione trasmette i propri atti alle Presidenze dei due rami del Parlamento e al Ministro dell'economia e delle finanze.

1. Il Governo, nel rapporto di cui all'articolo 3 e su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti, fornisce alle medesime Commissioni tutte le informazioni utili ad esercitare un controllo costante sull'attuazione della presente legge. Sulla base delle informazioni ricevute e dell'attività istruttoria svolta anche in forma congiunta con le modalità definite dalle intese di cui al comma 2, le Commissioni parlamentari competenti delle due Camere formulano osservazioni ed esprimono valutazioni utili alla migliore impostazione dei documenti di bilancio e delle procedure di finanza pubblica.

2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, al fine di favorire lo svolgimento congiunto dell'attività istruttoria utile al controllo parlamentare e di potenziare la capacità di approfondimento dei profili tecnici della contabilità e della finanza pubblica da parte delle Commissioni parlamentari competenti, adottano intese volte a promuovere le attività delle due Camere, anche in forma congiunta, nonché la collaborazione tra le rispettive strutture di supporto tecnico, con particolare riferimento ai seguenti ambiti:

a) monitoraggio, controllo e verifica degli andamenti di finanza pubblica e analisi delle misure finalizzate al miglioramento della qualità della spesa, con particolare riferimento all'individuazio­ne di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi di bilancio;

b) verifica dello stato di attuazione del processo di riforma e dell'adeguamento della struttura del bilancio, con particolare riferimento alla progressiva adozione del bilancio di cassa e al suo collegamento con la contabilità economica e con riferimento alla ridefinizione funzionale dei programmi in rapporto a precisi obiettivi, alla classificazione delle tipologie di spesa e ai parametri di valutazione dei risultati;

c) analisi del contenuto informativo necessario dei documenti trasmessi dal Governo, al fine di assicurare una informazione sintetica, essenziale e comprensibile, con il grado di omogeneità sufficiente a consentire la comparabilità nel tempo tra settori, livelli territoriali e tra i diversi documenti;

d) verifica delle metodologie utilizzate dal Governo per la copertura finanziaria delle diverse tipologie di spesa, nonché per la quantificazione degli effetti finanziari derivanti da provvedimenti legislativi, e identificazione dei livelli informativi di supporto della quantificazione, nonché formulazione di indicazioni per la predisposizione di schemi metodologici distinti per settore per la valutazione degli effetti finanziari;

e) analisi delle metodologie utilizzate per la costruzione degli andamenti tendenziali di finanza pubblica, anche di settore, delle basi conoscitive necessarie per la loro verifica, nonché riscontro dei contenuti minimi di raccordo tra andamenti tendenziali e innovazioni legislative.

Art. 5.

(Criteri di nomina del Presidente dell'ISTAT).

Art. 5.

(Criteri di nomina del Presidente dell'ISTAT).

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «La proposta di nomina è sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari. La designazione non può essere effettuata se non in caso di parere favorevole espresso con la maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate».

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «La designazione effettuata dal Governo è sottoposta al previo parere delle Com­missioni parlamentari competenti, che pos­sono procedere all'audizione della persona designata. La nomina è subordinata al parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dalla nuova nomina successiva a quella cui procedere alla data di entrata in vigore della presente legge.

Soppresso

Art. 6.

(Accesso alle banche dati e pubblicità di elementi informativi).

Art. 6.

(Accesso alle banche dati e pubblicità di elementi informativi).

1. Ai fini del controllo parlamentare sulla finanza pubblica, anche di settore, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno accesso alle banche dati rilevanti per il monitoraggio della finanza pubblica, nonché ad ogni altra fonte informativa ritenuta utile.

1. Ai fini del controllo parlamentare sulla finanza pubblica, anche di settore, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno accesso, sulla base di apposite intese, alle banche dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa gestita da soggetti pubblici rilevante ai fini del controllo della finanza pubblica.

2. I bilanci, le relative variazioni e i rendiconti, nonché i relativi allegati, sono resi disponibili in formato elettronico elaborabile, sia per il disegno di legge che per il testo approvato.

2. Nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze sono pubblicati, in formato elettronico elaborabile, i disegni di legge e le leggi di cui agli articoli 11, 21, 33 e 35 con i rispettivi allegati.

3. I decreti di variazione al bilancio adottati in conseguenza dell'approvazione di provvedi­menti legislativi sono resi disponibili, sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della relativa legge nella Gazzetta Ufficiale.

3. I decreti di variazione al bilancio adottati in conseguenza dell'approvazione di provvedi­menti legislativi sono resi disponibili, sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze, il giorno successivo a quello della loro registrazione da parte della Corte dei conti.

Art. 7.

(Struttura unica di supporto tecnico).

Soppresso

1. Gli elementi tecnici funzionali all'esercizio del controllo parlamentare della finanza pubblica sono forniti da un'unica, apposita struttura di supporto, istituita d'intesa tra i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

 

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA

Art. 8.

(Ciclo e strumenti della programmazione e di bilancio).

Art. 7.

(Ciclo e strumenti della programmazione e di bilancio).

1. L'impostazione delle previsioni di entrata e di spesa dei bilanci delle amministrazioni pubbliche è ispirata al metodo della programmazione.

1. Identico.

2. Gli strumenti della programmazione sono:

2. Identico:

a)la Relazione sull'economia e la finanza pubblica, da presentare alle Camere entro il 15 aprile di ogni anno;

a) identica;

b)la Decisione di finanza pubblica, da presentare alle Camere entro il 20 settembre di ogni anno;

b)la Decisione di finanza pubblica, da presentare alle Camere entro il 15 settembre di ogni anno;

c) il disegno di legge di stabilità, da presentare alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno, corredato di una nota tecnico-illustrativa da inviare alle Camere;

c) identica;

d) il disegno di legge del bilancio dello Stato, da presentare alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno;

d) identica;

e) i provvedimenti collegati alla legge di stabilità, da presentare alle Camere entro il 15 novembre;

e) i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, da presentare alle Camere entro il mese di febbraio;

f) l'aggiornamento del Programma di stabilità, da presentare alla Commissione europea secondo il calendario concordato in sede europea;

f) l'aggiornamento del Programma di stabilità, da presentare al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea secondo il calendario concordato in sede europea;

g) gli specifici strumenti di programmazione delle altre amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato.

g) identica.

3. I documenti di cui al comma 2, con esclusione di quelli di cui alle lettere b) e

3. I documenti di cui al comma 2, con esclusione di quelli di cui alle lettere b) e

g), sono presentati alle Camere dal Ministro dell'economia e delle finanze. Il documento di cui alla lettera b) è presentato alle Camere dal Governo per la sua approvazione.

g), sono presentati alle Camere dal Ministro dell'economia e delle finanze. Il documento di cui alla lettera b) è presentato alle Camere dal Governo per le conseguenti deliberazioni parlamentari.

Art. 9.

(Coordinamento della finanza pubblica degli enti territoriali).

Art. 8.

(Coordinamento della finanza pubblica degli enti territoriali).

1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali determinano gli obiettivi dei propri bilanci annuali e pluriennali in coerenza con gli obietti­vi programmatici risultanti dalla Decisione di cui all'articolo 10.

1. Identico.

2. Il coordinamento della finanza pubblica si realizza attraverso strumenti da individuare in sede di attuazione del federalismo fiscale in coerenza con i princìpi stabiliti dalla presente legge. Il coordinamento della finanza pubblica, con riferimento agli enti territoriali, si realizza altresì con le modalità e le procedure, nonché attraverso gli strumenti previsti dal Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Soppresso

3. Anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 11, comma 3, lettera i), nell'ambito della procedura di cui all'articolo 10, comma 4, viene definito il quadro di riferimento normativo per il Patto di stabilità interno, caratterizzato da stabilità, coerenza, conformità ai parametri europei e rispetto dell'autonomia gestionale degli enti. Il Patto di stabilità interno, in coerenza con gli obiettivi nazionali, articolati per sottosettori, definiti nella Decisione di finanza pubblica, definisce gli interventi necessari per il loro conseguimento distintamente per regioni, province e comuni.

2. Anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 11, comma 3, lettera m), nell'ambito della procedura di cui all'articolo 10, comma 5, viene definito il quadro di riferimento normativo per il Patto di stabilità interno, caratterizzato da stabilità, coerenza, conformità ai parametri europei e rispetto dell'autonomia gestionale degli enti. Il Patto di stabilità interno, in coerenza con gli obiettivi nazionali, articolati per sottosettori, definiti nella Decisione di finanza pubblica, definisce gli interventi necessari per il loro conseguimento distintamente per regioni, province e comuni.

4. In sede di Conferenza unificata vengono fornite indicazioni ai fini del collegamento tra gli obiettivi aggregati da fissare nell'ambito della Decisione di finanza pubblica e le regole previste per il singolo ente in ragione della categoria di appartenenza.

3. In sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata», vengono fornite indicazioni ai fini del collegamento tra gli obiettivi aggregati da fissare nell'ambito della Decisione di finanza pubblica e le regole previste per il singolo ente in ragione della categoria di appartenenza.

5. Per la spesa in conto capitale, sentita la Conferenza unificata, nell'ambito degli obiettivi di cui al comma 4, la Decisione di finanza pubblica e la legge di stabilità individuano la quota di indebitamento delle amministrazioni locali, e successivamente per il complesso delle province e dei comuni, articolata per regioni, in coerenza con l'obiettivo aggregato individuato per l'intera pubblica amministrazione.

4. Per la spesa in conto capitale, sentita la Conferenza unificata, nell'ambito degli obiettivi di cui al comma 3, la Decisione di finanza pubblica e la legge di stabilità individuano la quota di indebitamento delle amministrazioni locali, e successivamente per il complesso delle province e dei comuni, articolata per regioni, in coerenza con l'obiettivo aggregato individuato per l'intera pubblica amministrazione.

6. Il ricorso al debito, per la spesa in conto capitale, da parte di uno o più enti territoriali, in misura eccedente il limite stabilito dalla applicazione all'ente stesso del Patto di stabilità interno vigente, è autorizzato, nell'ambito di ciascuna regione ai sensi del comma 7, a condizione che venga compensato da un corrispondente minore ricorso al debito da parte di uno o più enti territoriali della stessa regione.

Soppresso

7. Le regioni, fermo restando l'obiettivo di finanza pubblica complessivamente determinato in applicazione del Patto di stabilità interno vigente, possono adattare per gli enti locali del proprio territorio le regole e i vincoli di finanza pubblica fissati dalla legge nazionale, in relazione alle diversità delle situazioni finanziarie ed economiche delle regioni stesse, e coordinano la procedura di ripartizione della quota di indebitamento per la spesa in conto capitale dei comuni e delle province, anche al fine di consentire lo scambio di tale quota tra uno o più enti locali della regione, ai fini dell'ottimizzazione della distribuzione territoriale e temporale della spesa in conto capitale.

Soppresso

 

Art. 9.

(Rapporti con l'Unione europea in tema di finanza pubblica).

 

1. In sede di predisposizione dell'aggiornamento del Programma di stabilità da presentare al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea, il Governo trasmette alle Camere e alla Conferenza unificata, entro i quindici giorni antecedenti la data di presentazione concordata in sede europea, lo schema di aggiornamento del Programma di stabilità che comprende un quadro sulle prospettive di medio termine della politica economica italiana nell'ambito dell'Unione europea, con l'indicazione delle linee guida per la sua implementazione a livello di politiche nazionali.

Art. 10.

(Decisione di finanza pubblica).

Art. 10.

(Decisione di finanza pubblica).

1. La Decisione di finanza pubblica contiene gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica almeno per il triennio successivo e definisce gli obiettivi articolati per i sottosettori del conto delle amministrazioni pubbliche relativi all'amministrazione centrale, all'ammini­strazione locale e agli enti di previdenza. Essa, inoltre, aggiorna le previsioni per l'anno in corso.

 1. La Decisione di finanza pubblica contiene gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica almeno per il triennio succes­sivo e definisce gli obiettivi articolati per i sottosettori del conto delle amministrazioni pubbliche relativi alle amministrazioni cen­trali, alle amministrazioni locali e agli enti di previdenza e assistenza sociale. Essa, inoltre, aggiorna le previsioni per l'anno in corso.

2. Nella Decisione di cui al comma 1, oltre alla valutazione degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi macroeconomici fissati nei precedenti documenti programmatici e alle previsioni contenute nella Relazione di cui all'articolo 12, sono riportati:

2. Identico:

a) l'indicazione della evoluzione economico-finanziaria internazionale, per l'anno in corso e per il periodo di riferimento; per l'Italia, le previsioni macroeconomiche, tendenziali e programmatiche, per ciascun anno del periodo di riferimento, con evidenziazione dei contributi alla crescita delle diverse determ­inanti, dell'evoluzione dei prezzi, del mercato del lavoro e dell'andamento dei conti con l'estero; l'esplicitazione dei parametri economi­ci essenziali utilizzati per le previsioni di finanza pubblica in coerenza con gli andamenti macroeconomici tendenziali e programmatici;

a) l'indicazione della evoluzione economico-finanziaria internazionale, per l'anno in corso e per il periodo di riferimento; per l'Italia, le previsioni macroeconomiche programmatiche, per ciascun anno del periodo di riferimento, con evidenziazione dei contributi alla crescita delle diverse determinanti, dell'evoluzione dei prezzi, del mercato del lavoro e dell'andamento dei conti con l'estero; l'esplicitazione dei parametri economici essenziali utilizzati per le previsioni di finanza pubblica in coerenza con gli andamenti macroeconomici programmatici;

b) le previsioni tendenziali a legislazione vigente, basate sui parametri di cui alla lettera a) e, per la parte discrezionale della spesa, sull'invarianza dei servizi e delle prestazioni offerte, dei flussi di entrata e di uscita del conto economico dei sottosettori di cui al comma 1, al netto e al lordo delle eventuali misure una tantum ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni pubbliche, e di quelli del saldo di cassa delle amministra zio­ni pubbliche, con una indicazione di massima anche per l'anno in corso, dei motivi degli scostamenti tra gli andamenti tendenziali indicati e le previsioni riportate nei precedenti documenti programmatici, nonché con l'indica­zione della pressione fiscale delle amministra­zioni pubbliche. Sono inoltre indicate le previsioni relative al debito delle amministra­zioni pubbliche nel loro complesso e per i sottosettori di cui al comma 1, nonché le risorse destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate, con evidenziazione dei fondi nazionali addizionali;

b) identica;

c) le previsioni tendenziali del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e del saldo di cassa del settore statale;

c) identica;

d) una indicazione di massima, accanto alle previsioni di cui alle lettere b) e c), delle risorse finanziarie necessarie a confermare normativa­mente, per il periodo di riferimento del documento, gli impegni e gli interventi di politica economica e di bilancio adottati negli anni precedenti per i principali settori di spesa;

d) identica;

e) gli obiettivi programmatici, indicati per ciascun anno del periodo di riferimento in rapporto al prodotto interno lordo e tenuto conto della manovra di cui alla lettera f), per l'indebitamento netto, per il saldo di cassa e per il debito delle amministrazioni pubbliche, articolati per i sottosettori di cui al comma 1, nonché, in valore assoluto, per il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e per il saldo di cassa del settore statale e, infine, l'obiettivo di massima della pressione fiscale complessiva, coerente con il livello massimo di spesa corrente;

e) gli obiettivi programmatici, indicati per ciascun anno del periodo di riferimento in rapporto al prodotto interno lordo e tenuto conto della manovra di cui alla lettera g), per l'indebitamento netto, per il saldo di cassa e per il debito delle amministrazioni pubbliche, al netto e al lordo degli interessi e delle eventuali misure una tantum ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni pubbliche, articolati per i sottosettori di cui al comma 1, nonché, in valore assoluto, per il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e per il saldo di cassa del settore statale e, a fini conoscitivi, l'obiettivo di massima della pressione fiscale complessiva, coerente con il livello massimo di spesa corrente;

 

f) in coerenza con gli obiettivi di cui alla lettera e), il contenuto del Patto di convergenza e il contenuto del Patto di stabilità interno, nonché le sanzioni per gli enti territoriali nel caso di mancato rispetto di quanto previsto dal patto di stabilità interno;

f) l'articolazione della manovra necessaria per il conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera e), almeno per un triennio, per i sottosettori di cui al comma 1 e le misure atte a realizzare il percorso di convergenza previsto dall'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

g) l'articolazione della manovra necessaria per il conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera e), almeno per un triennio, per i sottosettori di cui al comma 1, con l'indicazione delle azioni da assumere per ciascun settore di spesa delle amministra­zioni centrali, e le misure atte a realizzare il percorso di convergenza previsto dall'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

g) a fini conoscitivi, le previsioni in termini programmatici della disaggrega­zione degli obiettivi di cui alla lettera e) con riferimento alle entrate e alle spese, al netto e al lordo degli interessi e delle eventuali misure una tantum ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni pubbliche;

soppressa

h) l'indicazione di eventuali provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia;

h) l'indicazione di eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia e per competenza delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programma­tici fissati dalla Decisione di finanza pubblica, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia. I regolamenti parlamentari determinano le procedure e i termini per l'esame dei disegni di legge collegati;

i) l'evidenziazione, a fini conoscitivi, del prodotto potenziale e degli indicatori strutturali programmatici del conto economico delle pubbliche amministrazioni.

i) identica.

 

3. Il Governo presenta alle Camere una Nota di aggiornamento della Decisione di cui al comma 1, come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari, ogni qualvolta intenda modificare gli obiettivi di cui al comma 2, lettera e), ovvero in caso di scostamenti rilevanti degli andamenti di finanza pubblica rispetto ai medesimi obiettivi che rendano necessari interventi correttivi.

3. In apposita nota metodologica allegata alla Decisione di cui al comma 1, sono esposti analiticamente i criteri di formulazione delle previsioni tendenziali di cui al comma 2, lettera b).

 

4. Identico.

4. Entro il 20 luglio il Governo invia alla Conferenza unificata, per il preventivo parere da esprimere entro il 10 settembre, le linee guida per la ripartizione degli obiettivi di cui al comma 2, lettera e). Acquisito il parere, le linee guida sono trasmesse alle Camere.

5. Entro il 15 luglio il Governo, tenendo conto delle determinazioni assunte in sede di definizione del patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, invia alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, di seguito denominata «Conferenza permanente per il coordina­mento della finanza pubblica», per il preventivo parere da esprimere entro il 10 settembre, le linee guida per la ripartizione degli obiettivi di cui al comma 2, lettera e). Acquisito il parere, le linee guida sono trasmesse alle Camere.

5. Entro i termini stabiliti in sede comunitaria, il Governo presenta agli organismi dell'Unione europea l'aggiorna­mento del Programma di stabilità. In caso di scostamento degli indicatori macroeco­nomici e dei saldi di finanza pubblica da quelli contenuti nella Decisione di cui al comma 1 precedentemente approvata, il Governo presenta in pari data alle Camere una relazione informativa che motiva, attraverso una adeguata documentazione, le eventuali nuove previsioni degli indicatori macroeconomici e dei saldi di finanza pubblica. Le nuove previsioni, se confermate in sede di presentazione della Relazione di cui all'articolo 12, dovranno dar luogo nella medesima Relazione all'indicazione di massima degli interventi che il Governo intende realizzare per conseguire gli obiettivi indicati nell'aggior­nato Programma di stabilità.

Soppresso

6. La Decisione di cui al comma 1 è corredata delle relazioni programmatiche per ciascuna missione di spesa del bilancio dello Stato e delle relazioni sullo stato di attuazione delle relative leggi pluriennali. Per ciascuna legge pluriennale di spesa in scadenza, il Ministro competente valuta se permangono le ragioni che a suo tempo ne avevano giustificato l'adozione, tenuto anche conto dei nuovi programmi da avviare. In apposita relazione, allegata alla Decisione di cui al comma 1, deve essere fornita analoga dimostrazione per tutte le leggi di spesa pluriennale quando siano trascorsi cinque anni dalla loro entrata in vigore.

6. La Decisione di cui al comma 1 è corredata delle relazioni programmatiche per ciascuna missione di spesa del bilancio dello Stato e delle relazioni sullo stato di attuazione delle relative leggi pluriennali. Per ciascuna legge pluriennale di spesa in scadenza, il Ministro competente valuta se permangono le ragioni che a suo tempo ne avevano giustificato l'adozione, tenuto anche conto dei nuovi programmi da avviare.

7. Alle relazioni di cui al comma 6 il Ministro dell'economia e delle finanze allega un quadro riassuntivo di tutte le leggi di spesa a carattere pluriennale, con indicazione per ciascuna legge degli eventuali rinnovi e della relativa scadenza, delle somme complessiva­mente autorizzate, indicando quelle effettiva­mente erogate e i relativi residui di ciascun anno, nonché quelle che restano ancora da erogare.

7. Identico.

8. In apposita sezione del quadro riassuntivo di cui al comma 7 è esposta, in allegato, la ricognizione puntuale di tutti i contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, con specifica indicazione di quelli attivati e delle eventuali ulteriori risorse anche non statali che concorrono al finanziamento dell'opera. Per ogni intervento finanziato mediante l'utilizzo di contributi pluriennali viene indicato lo stato di avanzamento conseguito delle opere da essi finanziate, il relativo costo sostenuto, nonché la previsione di avanzamento e di costo per gli anni successivi fino alla conclusione dell'opera, con distinta evidenza del costo e dell'utilizzo dei contributi pluriennali per ciascuno degli anni del triennio successivo. I Ministeri competenti sono tenuti a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze tutti i dati necessari alla predisposizione dell'allegato di cui al presente comma entro il 30 giugno. In caso di mancata comunicazione è prevista una sanzione pecuniaria a carico del dirigente responsabile pari al 5 per cento della sua retribuzione di risultato.

8. In apposita sezione del quadro riassuntivo di cui al comma 7 è esposta, in allegato, la ricognizione puntuale di tutti i contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, con specifica indicazione di quelli attivati e delle eventuali ulteriori risorse anche non statali che concorrono al finanziamento dell'opera. Per ogni intervento finanziato mediante l'utilizzo di contributi pluriennali viene indicato lo stato di avanzamento conseguito delle opere da essi finanziate, il relativo costo sostenuto, nonché la previsione di avanzamento e di costo per gli anni successivi fino alla conclusione dell'opera, con distinta evidenza del costo e dell'utilizzo dei contributi pluriennali per ciascuno degli anni del triennio successivo. I Ministeri competenti sono tenuti a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze tutti i dati necessari alla predisposizione dell'allegato di cui al presente comma entro il 30 giugno. In caso di mancata comunicazione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del dirigente responsabile pari al 5 per cento della sua retribuzione di risultato.

9. Il programma predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, è allegato alla Decisione di cui al comma 1.

9. Identico.

Art. 11.

(Manovra di finanza pubblica).

Art. 11.

(Manovra di finanza pubblica).

1. La legge di stabilità e la legge di bilancio compongono la manovra triennale di finanza pubblica. Essa contiene, per il triennio di riferimento, le misure qualitative e quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programma­tici indicati all'articolo 10, commi 1 e 2, della presente legge. Nel corso del periodo conside­rato dalla manovra, in caso di eventuali aggiornamenti degli obiettivi, conseguenti anche a cambiamenti delle condizioni economiche, la manovra annuale ridetermina gli interventi per gli anni successivi a quello in corso.

1. Identico.

2. La legge di stabilità dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi.

2. Identico.

3. La legge di stabilità contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel triennio considerato dal bilancio pluriennale. Essa non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. In particolare, essa indica:

3. Identico:

a) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, comprese le eventuali regolazioni contabili e debitorie pregresse specificamente indicate;

a) identica;

b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, afferenti imposte dirette e indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto di norma dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonché le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione;

b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, afferenti a imposte dirette e indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto di norma dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonché le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione. È fatto salvo quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, con riferimento ai tributi, alle addizionali e alle compartecipazioni delle regioni e degli enti locali;

c) gli importi dei fondi speciali previsti dall'articolo 19 e le corrispondenti tabelle;

c) gli importi dei fondi speciali previsti dall'articolo 18 e le corrispondenti tabelle;

d) gli importi, in apposita tabella, delle singole autorizzazioni legislative di spesa o di quote di esse, con le relative aggregazioni per programma e per missione, sia di parte corrente sia di conto capitale, che sono rifinanziate, ridotte e rimodulate anche per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale. Le autorizzazioni di spesa di parte corrente che possono essere determinate in apposita tabella sono quelle di natura permanente la cui quantificazione è demandata alla legge di stabilità ai sensi della legislazione vigente;

d) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, con esclusione delle spese obbligatorie;

e) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, con distinta e analitica evidenziazione in apposito allegato dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni;

f) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente;

e) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico;

g) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico. Il suddetto importo, per la parte non utilizzata al termine dell'esercizio, è conservato nel conto dei residui fino alla sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei provvedimenti negoziali;

f) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di stabilità dalle leggi vigenti;

h) identica;

g) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi di cui all'articolo 10, comma 2, lettere b) e c);

i) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, fatto salvo quanto previsto dalla lettera m);

h) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo 18, comma 13;

l) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo 17, comma 13;

i) le norme di coordinamento, anche dinamico, della finanza pubblica, intese ad assicurare il concorso dei vari livelli di governo al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della presente legge, e le norme necessarie a realizzare il Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

m) le norme eventualmente necessarie a garantire l'attuazione del Patto di stabilità interno, come definito ai sensi degli articoli 8, comma 2, e 10, comma 5, nonché a realizzare il Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

 

4. Al disegno di legge di stabilità è allegato, a fini conoscitivi, un prospetto riepilogativo degli effetti triennali sui saldi di finanza pubblica derivanti dalla manovra adottata ai sensi del presente articolo.

4. Per la spesa, le disposizioni normative della legge di stabilità sono articolate, di norma, per missione e indicano il programma cui si riferiscono.

5. Identico.

 

6. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, la legge di stabilità può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni da iscrivere, ai sensi dell'articolo 18, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente, assicurando il valore positivo del risparmio pubblico.

5. Le nuove o maggiori spese disposte con la legge di stabilità non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti sia in conto capitale, incompatibili con le regole determinate, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera f), nella Decisione di cui all'articolo 10, come deliberata dal Parlamento.

7. In ogni caso, ferme restando le modalità di copertura di cui al comma 6, le nuove o maggiori spese disposte con la legge di stabilità non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti sia in conto capitale, incompatibili con gli obiettivi determinati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera e), nella Decisione di cui all'articolo 10, come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari.

6. In allegato alla relazione al disegno di legge di stabilità sono indicati i provvedimenti legislativi adottati nel corso dell'esercizio ai sensi dell'articolo 18, comma 13, con i relativi effetti finanziari, nonché le ulteriori misure correttive da adottare ai sensi del comma 3, lettera h), del presente articolo.

8. In allegato alla relazione al disegno di legge di stabilità sono indicati i provvedimenti legislativi adottati nel corso dell'esercizio ai sensi dell'articolo 17, comma 13, con i relativi effetti finanziari, nonché le ulteriori misure correttive da adottare ai sensi del comma 3, lettera l), del presente articolo.

7. Il disegno di legge di stabilità, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 18, comma 3, è accompagnato dalla nota tecnico-illustrativa di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c). La nota è un documento conoscitivo di raccordo tra il disegno di legge di bilancio presentato alle Camere e il conto economico delle pubbliche amministrazioni, che espone i contenuti della manovra, i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica articolati nei vari settori di intervento e i criteri utilizzati per la quantificazione degli stessi. Essa contiene inoltre le previsioni del conto economico delle pubbliche amministrazioni secondo quanto previsto all'articolo 10, comma 2, lettera b), e del relativo conto di cassa, integrate con gli effetti della manovra di finanza pubblica per il triennio di riferimento.

9. Il disegno di legge di stabilità, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 3, è accompagnato dalla nota tecnico-illustrativa di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c). La nota è un documento conoscitivo di raccordo tra il disegno di legge di bilancio presentato alle Camere e il conto economico delle pubbliche amministrazioni, che espone i contenuti della manovra, i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica articolati nei vari settori di intervento e i criteri utilizzati per la quantificazione degli stessi. Essa contiene inoltre le previsioni del conto economico delle pubbliche amministrazioni secondo quanto previsto all'articolo 10, comma 2, lettera b), e del relativo conto di cassa, integrate con gli effetti della manovra di finanza pubblica per il triennio di riferimento.

8. La relazione tecnica allegata al disegno di legge di stabilità contiene altresì la valutazione di cui all'articolo 10, comma 6, secondo periodo, in relazione alle autorizzazioni di rifinanziamento presenti nel medesimo disegno di legge.

10. Identico.

9. All'articolo unico della legge 21 agosto 1949, n. 639, le parole: «ed entro il mese di settembre la relazione previsionale e programmatica per l'anno successivo» sono soppresse.

Soppresso

Art. 12.

(Relazione sull'economia e la finanza pubblica).

Art. 12.

(Relazione sull'economia e la finanza pubblica).

1. La Relazione sull'economia e la finanza pubblica contiene:

1. Identico:

a) l'analisi dell'andamento dell'economia e del conto economico e del conto di cassa delle amministrazioni pubbliche nell'anno preceden­te e degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi indicati nella Decisione di cui all'articolo 10;

a) identica;

b) l'aggiornamento delle previsioni macroeconomiche, del conto economico delle amministrazioni pubbliche e dei relativi sottosettori nonché del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche per il periodo di previsione della Decisione e, in caso di scostamento dagli obiettivi, le eventuali misure correttive che il Governo intende adottare;

b) identica;

c) le indicazioni sul saldo di cassa del settore statale e sulle correlate modalità di copertura;

c) identica.

d) le informazioni sui conti consuntivi delle aziende di servizi delle ammini­strazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, nonché sui conti consolidati con i risultati di gestione delle aziende controllate dalle stesse amministrazioni pubbliche.

soppressa

2. La Relazione di cui al comma 1, in particolare, fornisce le informazioni di dettaglio sui consuntivi e sulle previsioni dei conti dei principali settori di spesa, con particolare riferimento a quelli relativi al pubblico impiego, alla protezione sociale e alla sanità, nonché sul debito delle amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio. Essa fornisce inoltre, in apposita appendice, i dati relativi al bilancio statale secondo la classificazione economica con particolare riferimento alle principali tipologie di spesa, tra cui:

2. Identico.

a) redditi da lavoro dipendente distinti tra i comparti dei Ministeri, della scuola, dei Corpi di polizia, delle Forze armate e altri;

 

b) consumi intermedi, distinti in funzionamento dell'amministrazione, della difesa, della sicurezza e altre spese per consumi intermedi;

 

c) trasferimenti correnti e in conto capitale, distinti per i principali programmi.

 

 

3. La Relazione di cui al presente articolo dà altresì conto del parere del Consiglio dell'Unione europea sull'aggiornamento del Programma di stabilità.

3. Il Ministro dello sviluppo economico presenta alle Camere, entro il 15 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, in allegato alla Relazione di cui al presente articolo, un'unica relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo alla ricaduta occupazionale, alla coesione sociale e alla sostenibilità ambientale, nonché alla ripartizione territoriale degli interventi.

4. Identico.

4. In apposito allegato alla Relazione di cui al presente articolo, per la spesa del bilancio dello Stato sono esposte, con riferimento ai dati di consuntivo, le risorse destinate alle singole regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano distinte tra spese correnti e spese in conto capitale.

5. In apposito allegato alla Relazione di cui al presente articolo, per la spesa del bilancio dello Stato sono esposte, con riferimento agli ultimi dati di consuntivo disponibili, le risorse destinate alle singole regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano distinte tra spese correnti e spese in conto capitale.

 

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 1° luglio di ogni anno, ad integrazione della Relazione di cui al presente articolo, trasmette alle Camere un apposito allegato in cui sono riportati i risultati del monitoraggio degli effetti sui saldi di finanza pubblica, sia per le entrate che per le spese, derivanti dalle misure contenute nelle manovre di bilancio adottate anche in corso d'anno, che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono tenuti ad assicurare; sono inoltre indicati gli scostamenti rispetto alle valutazioni originarie e le relative motivazioni.

5. All'articolo unico della legge 21 agosto 1949, n. 639, la parola: «marzo» è sostituita dalla seguente: «aprile».

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere, entro il mese di aprile di ogni anno, la Relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno precedente.

TITOLO IV

MONITORAGGIO DEI CONTI PUBBLICI

TITOLO IV

MONITORAGGIO DEI CONTI PUBBLICI

Art. 13.

(Attuazione dell'articolo 117 della Costituzione).

Soppresso

1. Le disposizioni del presente titolo costituiscono attuazione dell'articolo 117, primo comma, secondo comma, lettera r), e terzo comma, della Costituzione.

 

Art. 14.

(Banca dati delle amministrazioni pubbliche).

Art. 13.

(Banca dati delle amministrazioni pubbliche).

1. A decorrere dall'esercizio successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 2, comma 1, e del correlato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 del presente articolo, al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari per dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale, le amministrazioni pubbliche provvedo­no a inserire in una banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, accessibile alle stesse amministrazioni pubbliche secondo modalità da stabilire con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all'attuazione della presente legge.

1. Al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari per dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale, le amministra­ zioni pubbliche provvedono a inserire in una banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, accessibile alle stesse amministrazioni pubbliche secondo modalità da stabilire con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza unificata e il CNIPA, i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all'attuazione della presente legge. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è individuata la struttura dipartimentale responsabile della suddetta banca dati.

 

2. In apposita sezione della banca dati di cui al comma 1 sono contenuti tutti i dati necessari a dare attuazione al federalismo fiscale. Tali dati sono messi a disposizione, anche mediante accesso diretto, della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale e della Conferenza permanente per il coordina­mento della finanza pubblica per l'espletamento delle attività di cui agli articoli 4 e 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

2. L'acquisizione dei dati avviene sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata relativamente agli enti territoriali. L'acquisi­zione dei dati potrà essere effettuata dal Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato anche attraverso l'interscambio di flussi informativi con altre amministrazioni pubbliche. Anche la Banca d'Italia provvede ad inviare per via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni necessarie al monitoraggio e al consolidamento dei conti pubblici

3. L'acquisizione dei dati avviene sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'ISTAT, il CNIPA e la Conferenza unificata relativamente agli enti territoriali. L'acquisizione dei dati potrà essere effettuata anche attraverso l'interscambio di flussi informativi con altre amministrazioni pubbliche. Anche la Banca d'Italia provvede ad inviare per via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni necessarie al monitoraggio e al consolidamento dei conti pubblici.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari complessivamente a 5 milioni di euro per l'anno 2009, 8 milioni di euro per l'anno 2010, 10 milioni di euro per l'anno 2011 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari complessivamente a 10 milioni di euro per l'anno 2010, 11 milioni di euro per l'anno 2011 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Art. 15.

(Controllo e monitoraggio dei conti pubblici).

Art. 14.

(Controllo e monitoraggio dei conti pubblici).

1. In relazione alle esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, utilizzando anche i dati di cui al comma 1 dell'articolo 14, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a:

1. In relazione alle esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, utilizzando anche i dati di cui al comma 1 dell'articolo 13, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a:

a) consolidare le operazioni delle amministrazioni pubbliche sulla base degli elementi acquisiti con le modalità di cui alla presente legge e ai correlati decreti attuativi;

a) identica;

b) valutare la coerenza dei bilanci di previsione delle amministrazioni pubbliche, consolidati per sottosettori, con gli obiettivi di finanza pubblica indicati nella Decisione di cui all'articolo 10;

soppressa

c) valutare la coerenza della evoluzione delle grandezze di finanza pubblica nel corso della gestione con gli obiettivi di cui alla lettera b) e verificare a consuntivo il conseguimento degli stessi obiettivi;

b) valutare la coerenza della evoluzione delle grandezze di finanza pubblica nel corso della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica indicati nella Decisione di cui all'articolo 10 e verificare a consuntivo il conseguimento degli stessi obiettivi;

d) monitorare gli effetti finanziari delle misure previste dalla manovra di bilancio e dei principali provvedimenti adottati in corso d'anno;

c) identica;

e) effettuare, tramite i servizi ispettivi di finanza pubblica, verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. In ogni caso, per gli enti territoriali i predetti servizi effettuano verifiche volte a rilevare eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica e procedono altresì alle verifiche richieste dal Ministro competente all'avvio della procedura di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131;

d) effettuare, tramite i servizi ispettivi di finanza pubblica, verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I referti delle verifiche, ancorché effettuate su richiesta delle amministra­zioni, sono documenti accessibili nei limiti e con le modalità previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e sono inviati alla Conferenza permanente per il coordina­mento della finanza pubblica in qualità di materiali utili a valutare l'opportunità di attivare il procedimento denominato «Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza» di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42. In ogni caso, per gli enti territoriali i predetti servizi effettuano verifiche volte a rilevare eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica e procedono altresì alle verifiche richieste dal Ministro competente all'avvio della procedura di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131;

f) consentire l'accesso e l'invio in formato elettronico elaborabile dei dati di cui al comma 1 dell'articolo 14 alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

e) consentire l'accesso e l'invio in formato elettronico elaborabile dei dati di cui al comma 1 dell'articolo 13 alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato pubblica mensilmente, entro il mese successivo a quello di riferimento, una relazio­ne sul conto consolidato di cassa riferito all'amministrazione centrale, con indicazioni settoriali sugli enti degli altri comparti delle amministrazioni pubbliche tenendo conto anche delle informazioni desunte dal Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE).

2. Identico.

3. Entro il 31 maggio, il 15 ottobre e il 30 novembre il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere una relazione sul conto consolidato di cassa riferito, rispet­tivamente a tutto il primo, il secondo e il terzo trimestre dell'anno, alle amministrazioni pubbliche e l'eventuale aggiornamento delle stime secondo l'articolazione per sottosettori prevista all'articolo 10, comma 2, lettera b), nonché sulla consistenza del debito pubblico. La relazione presentata entro il 15 ottobre riporta l'aggiornamento della stima annuale del conto consolidato di cassa delle amministra­zioni pubbliche e delle relative forme di copertura. Nella relazione sono anche esposte informazioni sulla consistenza dei residui alla fine dell'esercizio precedente del bilancio dello Stato, sulla loro struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base alla classificazione economica e funzionale. In apposito allegato a ciascuna relazione trimestrale è riportato lo stato di attuazione dei programmi di spesa delle amministra­zioni centrali. In apposito allegato alle relazioni di cui al presente comma sono esposti i risultati del monitoraggio degli effetti sui saldi di finanza pubblica, sia per le entrate che per le spese, derivanti dalle misure contenute nelle manovre di bilancio adottate anche in corso d'anno, che il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento delle finanze è tenuto ad assicurare. Nell'allegato sono altresì indicati gli scostamenti rispetto alle valutazioni originarie e le relative motivazioni.

3. Entro il 31 maggio, il 30 settembre e il 30 novembre il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere una relazione sul conto consolidato di cassa riferito, rispettivamente a tutto il primo, il secondo e il terzo trimestre dell'anno, alle amministrazioni pubbliche e l'eventuale aggiornamento delle stime secondo l'articolazione per sottosettori prevista all'articolo 10, comma 2, lettera b), nonché sulla consistenza del debito pubblico. La relazione presentata entro il 30 settembre riporta l'aggiornamento della stima annuale del conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche e delle relative forme di copertura. Nella relazione sono anche esposte informazioni sulla consistenza dei residui alla fine dell'esercizio precedente del bilancio dello Stato, sulla loro struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base alla classificazione economica e funzionale.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze provvede a monitorare l'andamento delle entrate tributarie e contributive e a pubblicare a cadenza mensile un rapporto su tale andamento. Provvede altresì a monitorare gli effetti finanziari, sulle entrate, delle misure tributarie previste dalla manovra di bilancio e dei principali provvedimenti tributari adottati in corso d'anno. Le relazioni di cui al comma 3 presentano in allegato un'analisi dei risultati conseguiti in materia di entrata, con riferimento all'andamento di tutte le imposte, tasse e tributi, anche di competenza di regioni e enti locali, con indicazioni relative all'attività accertativa e alla riscossione.

4. Il Dipartimento delle finanze e il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze provvedono a monitorare, rispettiva­mente, l'andamento delle entrate tributarie e contributive e a pubblicare con cadenza mensile un rapporto su tale andamento. Il Dipartimento delle finanze provvede altresì a monitorare gli effetti finanziari sul lato delle entrate delle misure tributarie previste dalla manovra di bilancio e dai principali provvedimenti tributari adottati in corso d'anno. Le relazioni di cui al comma 3 presentano in allegato un'analisi dei risultati conseguiti in materia di entrata, con riferimento all'andamento di tutte le imposte, tasse e tributi, anche di competenza di regioni ed enti locali, con indicazioni relative all'attività accertativa e alla riscossione.

5. Le amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle di cui al comma 6, trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri, tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale. I tesorieri e i cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli organi costituzionali.

5. Le amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle di cui al comma 6, trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri, i dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale. I tesorieri e i cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli organi costituzionali.

6. Gli enti di previdenza trasmettono mensilmente al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato tutti gli incassi ed i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi sul territorio nazionale.

6. Identico.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, stabilisce con propri decreti la codificazione, le modalità e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6. Analogamente il Ministro provvede, con propri decreti, ad apportare modifiche e integrazioni alla codificazione stabilita.

7. Identico.

8. Gli enti previdenziali privatizzati, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le autorità portuali, gli enti parco nazionale e gli altri enti pubblici che inviano i flussi trimestrali di cassa e non sono ancora assoggettati alla rilevazione SIOPE continuano a trasmettere al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati trimestrali della gestione di cassa dei loro bilanci entro il 20 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre del trimestre di riferimento secondo lo schema tipo dei prospetti determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

8. Identico.

9. Con l'estensione della rilevazione SIOPE agli enti di cui al comma 8, vengono meno gli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati trimestrali di cassa, secondo modalità e tempi definiti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.

9. Identico.

10. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono regolarmente agli obblighi di cui ai commi 5, 6 e 8 non possono effettuare prelevamenti dai conti aperti presso la tesoreria dello Stato. In allegato alle relazioni di cui al comma 3 sono indicate le amministrazioni inadempienti rispetto alle disposizioni di cui al comma 5.

10. Identico.

Art. 16.

(Disposizioni speciali e transitorie per il monitoraggio dei conti pubblici).

Art. 15.

(Disposizioni speciali e transitorie per il monitoraggio dei conti pubblici).

1. Nelle more della realizzazione della banca dati di cui all'articolo 14, per le finalità di monitoraggio e controllo dei conti pubblici, le amministrazioni pubbliche, nonché gli altri enti e società per i quali è comunque previsto l'invio dei bilanci alle amministrazioni vigilanti, sono tenuti all'invio telematico alla Ragioneria generale dello Stato dei dati relativi ai bilanci di previsione, alle relative variazioni e ai conti consuntivi, nonché di tutte le informazioni necessarie alle verifiche di cui all'articolo 15 sulla base di schemi e modalità indicati con determina del Ragioniere generale dello Stato. Dalle disposizioni del presente comma sono esclusi gli enti e organismi pubblici territoriali e loro associazioni, nonché gli enti ed organismi dagli stessi vigilati.

1. Nelle more della realizzazione della banca dati di cui all'articolo 13, per le finalità di monitoraggio e controllo dei conti pubblici, le amministrazioni pubbliche, nonché gli altri enti e società per i quali è comunque previsto l'invio dei bilanci alle amministrazioni vigilanti, sono tenuti all'invio telematico alla Ragioneria generale dello Stato dei dati relativi ai bilanci di previsione, alle relative variazioni e ai conti consuntivi, nonché di tutte le informazioni necessarie alle verifiche di cui all'articolo 14 sulla base di schemi e modalità indicati con determina del Ragioniere generale dello Stato. Dalle disposizioni del presente comma sono esclusi gli enti e organismi pubblici territoriali e loro associazioni, nonché gli enti ed organismi dagli stessi vigilati.

2. A decorrere dalla data di pubblicazione della determina del Ragioniere generale dello Stato, non trovano più applicazione le modalità di cui all'articolo 32 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

2. Identico.

 

3. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica determinati con l'adesione al Patto di stabilità e crescita, per assicurare il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, e per l'istituzione della banca dati per l'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono alla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i dati relativi agli accertamenti e agli impegni, nonché agli incassi e ai pagamenti, risultanti dai rendiconti degli esercizi 2006, 2007 e 2008, articolati secondo lo schema di classificazione di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono i predetti dati relativi agli esercizi 2009, 2010 e 2011 entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, secondo il medesimo schema di classificazione di cui al primo periodo del presente comma.

 

4. A decorrere dall'esercizio 2008 e fino a tutto l'anno 2011, le certificazioni relative al rendiconto al bilancio degli enti locali recano anche le sezioni riguardanti il «ricalcolo delle spese per funzioni» e le «esternalizzazioni dei servizi», previste dal decreto del Ministero dell'interno 14 agosto 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 31 agosto 2009, e dai successivi decreti recanti le modalità relative alle certificazioni concernenti i rendiconti al bilancio delle amministrazioni provinciali, dei comuni o unioni di comuni e delle comunità montane. I dati relativi ai predetti rendiconti sono trasmessi dal Ministero dell'interno alla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Art. 17.

(Potenziamento del monitoraggio attraverso attività revisori e sindaci).

Art. 16.

(Potenziamento del monitoraggio attraverso attività di revisori e sindaci).

1. Al fine di dare attuazione alle prioritarie esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, di cui all'articolo 15, funzionali alla tutela dell'unità economica della Repubblica, ove non già prevista dalla normativa vigente, è assicurata la presenza di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze nei collegi di revisione o sindacali delle amministrazioni pubbliche con esclusione degli enti e organismi pubblici territoriali e degli enti ed organismi da questi ultimi vigilati, fermo restando il numero dei revisori e dei componenti del collegio.

1. Al fine di dare attuazione alle prioritarie esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica di cui all'articolo 14, funzionali alla tutela dell'unità economica della Repubblica, ove non già prevista dalla normativa vigente, è assicurata la presenza di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze nei collegi di revisione o sindacali delle amministrazioni pubbliche, con esclusione degli enti e organismi pubblici territoriali e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, degli enti ed organismi da questi ultimi vigilati, fermo restando il numero dei revisori e dei componenti del collegio.

2. Al fine di assicurare, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, il coordinamento della finanza pubblica nonché il monitoraggio della situazione economico-finanziaria del Servizio sanitario nazionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge la composi­zione numerica e i requisiti professionali del collegio sindacale delle aziende sanitarie, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero-universitarie e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico, assicurando comunque, ove non già previsto dalla normativa vigente, la presenza di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze.

Soppresso

3. Le leggi regionali approvate in attuazione dei princìpi di cui al comma 2 trovano applicazione all'atto del rinnovo del collegio dei revisori o del collegio sindacale interessati.

Soppresso

4. I collegi di cui ai commi 1 e 2 devono riferire, nei verbali relativi alle verifiche effettuate, circa l'osservanza degli adempimenti previsti dalla presente legge e da direttive emanate dalle amministrazioni vigilanti.

2. I collegi di cui al comma 1 devono riferire, nei verbali relativi alle verifiche effettuate, circa l'osservanza degli adempimenti previsti dalla presente legge e da direttive emanate dalle amministrazioni vigilanti.

TITOLO V

LA COPERTURA DELLE LEGGI

TITOLO V

LA COPERTURA FINANZIARIA DELLE LEGGI

Art. 18.

(Copertura finanziaria delle leggi).

Art. 17.

(Copertura finanziaria delle leggi).

1. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia, da redigere secondo i criteri di cui al comma 12, per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. In ogni caso la clausola di salvaguardia deve garantire l'allineamento tra l'onere e la relativa copertura. La copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

1. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia, da redigere secondo i criteri di cui al comma 12, per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. In ogni caso la clausola di salvaguardia deve garantire la corrispondenza, anche dal punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa copertura. La copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 19, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;

a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 18, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;

b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione nello stato di previsione dell'entrata delle risorse da utilizzare come copertura;

b) identica;

c) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate in conto capitale o non ricorrenti

c) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate in conto capitale.

2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Gli oneri recati dai decreti legislativi, non quantificati al momento dell'approvazione della legge di delega, possono trovare copertura esclusivamente in norme contenute in altre leggi. I decreti sono corredati della relazione tecnica, di cui al comma 3, che dà conto degli effetti finanziari complessivi derivanti dall'esercizio della delega.

2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi del comma 3, che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

3. I disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli emendamenti di iniziativa governativa e del relatore che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati di una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione tecnica è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonché il raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico delle amministrazioni pubbliche, contenute nella Decisione di cui all'articolo 10 ed eventuali successivi aggiornamenti.

3. I disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati di una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione tecnica è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonché il raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico delle amministrazioni pubbliche, contenute nella Decisione di cui all'articolo 10 ed eventuali successivi aggiornamenti.

4. Nel definire la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi, qualora siano prevedibili effetti sugli andamenti tendenziali del saldo di cassa e dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, diversi da quelli quantificati ai fini del saldo netto da finanziare, il Ministero dell'economia e delle finanze fornisce i relativi elementi di valutazione nella relazione tecnica di cui al comma 3, con specifico riferimento agli effetti che le innovazioni hanno sugli andamenti tendenziali e ai criteri per la quantificazione e alla compensazione di tali effetti sul saldo di cassa e sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni.

4. Ai fini della definizione della copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi, la relazione tecnica di cui al comma 3 evidenzia anche gli effetti di ciascuna disposizione sugli andamenti tendenziali del saldo di cassa e dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per la verifica del rispetto degli equilibri di finanza pubblica, indicando altresì i criteri per la loro quantificazione e compensazione nell'ambito della stessa copertura finanziaria.

5. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 3 per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati. La relazione tecnica deve essere trasmessa entro trenta giorni dalla richiesta. I dati devono essere trasmessi in formato telematico.

5. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 3 per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati. La relazione tecnica deve essere trasmessa nel termine indicato dalle medesime Commissioni in relazione all'oggetto e alla programmazione dei lavori parlamentari e, in ogni caso, entro trenta giorni dalla richiesta. Qualora il Governo non sia in grado di trasmettere la relazione tecnica entro il termine stabilito dalle Commissioni deve indicarne le ragioni. I dati devono essere trasmessi in formato telematico. I regolamenti parlamen­tari disciplinano gli ulteriori casi in cui il Governo è tenuto alla presentazione della relazione tecnica di cui al comma 3.

6. I disegni di legge di iniziativa regionale e del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) devono essere corredati, a cura dei proponenti, di una relazione tecnica for­mulata secondo le modalità di cui al comma 3.

6. Identico.

7. Per le disposizioni legislative in materia pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al comma 3 contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento. Per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego, la relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili. In particolare per il comparto scuola sono indicati anche le ipotesi demografiche e di flussi migratori assunte per l'elaborazione delle previsioni della popolazione scolastica, nonché ogni altro elemento utile per la verifica delle quantificazioni. Per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica riporta i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziate in bilancio, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime. La relazione tecnica fornisce altresì i dati e gli elementi idonei a consentire la verifica della congruità della clausola di salvaguardia di cui al comma 1 sulla base dei requisiti indicati dal comma 12.

7. Identico.

8. La relazione tecnica di cui ai commi 3 e 5 è aggiornata all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

8. La relazione tecnica di cui ai commi 3 e 5 e il prospetto riepilogativo di cui al comma 3 sono aggiornati all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

9. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette alle Camere una relazione sulla tipologia delle coperture adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. La Corte riferisce, inoltre, su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti, con le modalità previste dai regolamenti parlamentari, sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie dei decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delega.

9. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette alle Camere una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. Nella medesima relazione la Corte riferisce sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nei decreti legislativi emanati nel periodo considerato e sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie di tali decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delega

10. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, è accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data.

10. Identico.

11. Per le amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma 10. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza, dandone completa informazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

11. Identico.

12. La clausola di salvaguardia di cui al comma 1 deve essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure di riduzione delle spese o di aumenti di entrata, con esclusione del ricorso ai fondi di riserva, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di apposito monitoraggio, il Ministro dell'economia e delle finanze adotta, sentito il Ministro competente, le misure indicate nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere con apposita relazione. La relazio­ne espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantifica zio­ne degli oneri autorizzati dalle predette leggi.

12. Identico.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume le conseguenti iniziative legislative. La medesima procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri, fermo restando quanto disposto in materia di personale dall'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. La medesima procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri, fermo restando quanto disposto in materia di personale dall'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

14. Le disposizioni contenute nei provvedimenti legislativi di iniziativa governati­va che prevedono l'incremento o la riduzione di stanziamenti di bilancio indicano anche le missioni di spesa e i relativi programmi interessati.

 

 

14. Identico.

Art. 19.

(Fondi speciali).

Art. 18.

(Fondi speciali).

1. La legge di stabilità prevede gli importi dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale ed in particolare di quelli correlati al perseguimento degli obiettivi indicati nella Decisione di cui all'articolo 10. In tabelle allegate alla legge di stabilità sono indicate, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, le somme destinate alla copertura dei predetti provvedimenti legislativi ripartite per Ministeri. Nella relazione illustrativa del disegno di legge di stabilità, con apposite note, sono indicati i singoli provvedimenti legislativi che motivano lo stanziamento proposto per ciascun Ministero. I fondi speciali di cui al presente comma sono iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in appositi fondi la cui riduzione, ai fini della integrazione per competenza e cassa di programmi esistenti o di nuovi programmi, può avvenire solo dopo la pubblicazione dei provvedimenti legislativi che li utilizzano.

1. Identico.

2. Le quote dei fondi di cui al presente articolo non possono essere utilizzate per destinazioni diverse da quelle previste nelle relative tabelle per la copertura finanziaria di provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, salvo che essi riguardino spese di primo intervento per fronteggiare calamità naturali o improrogabili esigenze connesse alla tutela della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza economico-finanziaria.

2. Identico.

3. Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se non corrispondono a disegni di legge già approvati da un ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non utilizzate entro l'anno cui si riferiscono, costituiscono economie di bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo il termine di scadenza dell'esercizio cui si riferisce purché il provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno successivo. Gli importi di cui all'articolo 11, comma 3, lettera e), non utilizzati al termine dell'esercizio sono conservati nel conto dei residui fino alla sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei provvedimenti negoziali. Le economie di spesa da utilizzare a tal fine nell'esercizio successivo formano oggetto di appositi elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati al conto consuntivo del Ministero dell'economia e delle finanze. In tal caso, le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei relativi provvedimenti legislativi sono comunque iscritte nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in vigore i provvedimenti stessi e sono portate in aumento dei limiti dei saldi previsti dall'articolo 11, comma 3, lettera a).

3. Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se non corrispondono a disegni di legge già approvati da un ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non utilizzate entro l'anno cui si riferiscono, costituiscono economie di bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo il termine di scadenza dell'esercizio cui si riferisce purché il provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno successivo. Le economie di spesa da utilizzare a tal fine nell'esercizio successivo formano oggetto di appositi elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati al conto consuntivo del Ministero dell'economia e delle finanze. In tal caso, le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei relativi provvedimenti legislativi sono comunque iscritte nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in vigore i provvedimenti stessi e sono portate in aumento dei limiti dei saldi previsti dall'articolo 11, comma 3, lettera a).

Art. 20.

(Leggi con oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico).

Art. 19.

(Leggi con oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico).

1. Le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali.

1. Identico.

2. Ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite. A tal fine utilizzano le metodologie di copertura previste dall'articolo 18.

 

2. Ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite. A tal fine utilizzano le metodologie di copertura previste dall'articolo 17.

TITOLO VI

IL BILANCIO DELLO STATO

TITOLO VI

IL BILANCIO DELLO STATO

Capo I

BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO

Capo I

BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO

Art. 21.

(Anno finanziario).

Art. 20.

(Anno finanziario).

1. La gestione finanziaria dello Stato si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e cassa.

Identico.

2. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

 

Art. 22.

(Bilancio di previsione).

Art. 21.

(Bilancio di previsione).

1. Il disegno di legge del bilancio annuale di previsione è formato sulla base della legislazione vigente, tenuto conto dei parametri indicati, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera a), nella Decisione di cui al medesimo articolo 10.

1. Identico.

2. Il disegno di legge del bilancio di previsione espone per l'entrata e, per ciascun Ministero, per la spesa le unità di voto parlamentare determinate con riferimento rispettivamente alla tipologia di entrata e ad aree omogenee di attività. Per la spesa, le unità di voto sono costituite dai programmi quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa. La realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa, corrispondente all'unità organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

2. Identico.

3. In relazione ad ogni singola unità di voto sono indicati:

3. Identico.

a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

 

b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce;

 

c) le previsioni delle entrate e delle spese relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale;

 

d) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce, senza distinzione fra operazioni in conto competenza ed in conto residui. Si intendono per incassate le somme versate in Tesoreria e per pagate le somme erogate dalla Tesoreria.

 

4. Nell'ambito delle dotazioni previste in relazione a ciascun programma di cui al comma 2 sono distinte le spese correnti, con indica­zione delle spese di personale, e le spese d'investimento, con indicazione delle acquisizioni di attività finanziarie. Nell'ambito del programma è inoltre indicata la quota delle spese rimodulabili e non rimodulabili.

4. Nell'ambito delle dotazioni previste in relazione a ciascun programma di cui al comma 2 sono distinte le spese correnti, con indicazione delle spese di personale, e le spese d'investimento. Sino all'esercizio della delega di cui all'articolo 40, in appositi allegati agli stati di previsione della spesa, sono indicate, per ciascun programma, per macroaggregato e distinte per capitolo, le spese rimodulabili e quelle non rimodulabili.

Vedi comma 4, secondo periodo.

5. Nell'ambito di ciascun programma le spese si ripartiscono in:

a) spese non rimodulabili;

b) spese rimodulabili.

5. Le spese non rimodulabili sono quelle per le quali l'amministrazione non ha la possibilità di esercitare un effettivo controllo, in via amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro formazione, allocazione e quantificazione. Esse corrispondono alle spese definite «oneri inderogabili». Per oneri inderogabili si intendono le spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che regolano la loro evoluzione; tali parametri possono essere determinati sia da leggi che da altri atti normativi. Rientrano tra gli oneri inderogabili le cosiddette spese obbligatorie, corrispondenti ad oneri indeclinabili ed indilazionabili e relative alle seguenti finalità: pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, interessi passivi, obblighi comunitari ed internazionali, ammortamento di mutui. Sono spese obbligatorie anche quelle, residuali, così identificate per espressa disposizione normativa.

6. Le spese non rimodulabili di cui al comma 5, lettera a), sono quelle per le quali l'amministrazione non ha la possibilità di esercitare un effettivo controllo, in via amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro formazione, allocazione e quantificazione. Esse corrispondono alle spese definite «oneri inderogabili», in quanto vincolate a particolari meccanismi o parametri che regolano la loro evoluzione, determinati sia da leggi che da altri atti normativi. Rientrano tra gli oneri inderogabili le cosiddette spese obbligatorie, ossia quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari ed internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa.

6. Le spese rimodulabili si dividono in fattori legislativi e in spese di adeguamento al fabbisogno. Per fattori legislativi si intendono le spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio. I fattori legislativi sono rimodulabili ai sensi dell'articolo 24, comma 3.

7. Le spese rimodulabili di cui al comma 5, lettera b), si dividono in:

a) fattori legislativi, ossia le spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;

b) spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese non predeterminate legislativa­mente che sono quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.

Vedi comma 6, terzo periodo.

8. Le spese di cui al comma 7, lettera a), sono rimodulabili ai sensi dell'articolo 23, comma 3.

7. Formano oggetto di approvazione parlamentare solo le previsioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 3. Le previsioni di spesa di cui alle lettere b) e d) costituiscono, rispettivamente, i limiti per le autorizzazioni di impegno e di pagamento.

9. Identico.

8. Il bilancio di previsione, oggetto di un unico disegno di legge, è costituito dallo stato di previsione dell'entrata, dagli stati di previsione della spesa distinti per Ministeri, con le allegate appendici dei bilanci delle amministrazioni autonome, e dal quadro generale riassuntivo con riferimento al triennio.

10. Identico.

9. Ciascuno stato di previsione riporta i seguenti elementi informativi, da aggiornare al momento dell'approvazione della legge di bilancio per le lettere a), b), c) e d):

11. Ciascuno stato di previsione riporta i seguenti elementi informativi, da aggiornare al momento dell'approvazione della legge di bilancio per le lettere a), b), c), d) ed e):

a) la nota integrativa al bilancio di previsione. Per le entrate, oltre a contenere i criteri per la previsione relativa alle principali imposte e tasse, essa specifica, per ciascun titolo, la quota non avente carattere ricorrente e quella avente carattere ricorrente, nonché gli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle introdotte nell'esercizio, recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti. Per la spesa, si compone di due sezioni:

a) identica;

  1) la prima sezione, concernente il piano degli obiettivi correlati a ciascun programma ed i relativi indicatori di performance, riporta le informazioni relative al quadro di riferimento in cui l'amministrazione opera, illustra le priorità politiche, espone le attività e indica gli obiettivi riferiti a ciascun programma di spesa, che le amministrazioni intendono conseguire in termini di livello dei servizi e di interventi, in coerenza con il programma generale dell'azione di Governo. A tal fine il documento indica le risorse destinate alla realizzazione dei predetti obiettivi e riporta gli indicatori di realizzazione ad essi riferiti, nonché i criteri e i parametri utilizzati per la loro quantificazione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i criteri e le metodologie per la definizione degli indicatori di realizzazione contenuti nella nota integrativa;

 

  2) la seconda sezione, relativa ai programmi e alle corrispondenti risorse finanziarie, illustra il contenuto di ciascun programma di spesa e i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo in particolare alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;

 

b) una scheda illustrativa di ogni programma e delle leggi che lo finanziano, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale, con l'articolazione per le categorie di spesa di cui ai commi 4, 5 e 6. Nella stessa scheda sono contenute tutte le informazioni e i dati relativi alle spese di funzionamento, ivi comprese quelle del personale, necessarie all'attuazione del programma, nonché gli interventi programmati con separata indicazione delle spese correnti e di quelle in conto capitale. Tali schede sono aggiornate trimestralmente in modo da tenere conto delle modifiche apportate alle previsioni iniziali del programma attraverso le variazioni di bilancio adottate in corso d'anno ai sensi delle disposizioni normative vigenti. Le variazioni rispetto alle previsioni iniziali sono analiticamente motivate anche in relazione alla loro tipologia e natura. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette le schede al Parlamento entro trenta giorni dalla fine del trimestre di riferimento;

b) una scheda illustrativa di ogni programma e delle leggi che lo finanziano, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale, con l'articolazione per le categorie di spesa di cui ai commi 4, 5, 6 e 7. Nella stessa scheda sono contenute tutte le informazioni e i dati relativi alle spese di funzionamento, ivi comprese quelle del personale, necessarie all'attuazione del programma, nonché gli interventi programmati, con separata indicazione delle spese correnti e di quelle in conto capitale. Tali schede sono aggiornate semestralmente in modo da tenere conto delle modifiche apportate alle previsioni iniziali del programma attraverso le variazioni di bilancio adottate in corso d'anno ai sensi delle disposizioni normative vigenti. Le variazioni rispetto alle previsioni iniziali sono analiticamente motivate anche in relazione alla loro tipologia e natura. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette le schede al Parlamento entro trenta giorni dalla fine del semestre di riferimento;

c) per ogni programma l'elenco dei capitoli, articoli e relativi stanziamenti;

c) identica;

d) per ogni programma un riepilogo delle dotazioni secondo l'analisi economica e funzionale;

d) identica;

 

e) una scheda illustrativa dei capitoli recanti i fondi settoriali correlati alle principali politiche pubbliche di rilevanza nazionale, nella quale sono indicati i corrispondenti stanziamenti previsti dal bilancio triennale, il riepilogo analitico dei provvedimenti legislativi e amministrativi che hanno determinato i suddetti stanziamenti e le relative variazioni, e gli interventi previsti a legislazione vigente a valere su detti fondi, con separata indicazione delle spese correnti e di quelle in conto capitale. La scheda di cui alla presente lettera è aggiornata semestral­mente in modo da tenere conto delle modifiche apportate agli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio con le variazioni di bilancio adottate in corso d'anno. Le variazioni rispetto alle previsioni iniziali indicano analiticamente i provvedimenti legislativi e amministrativi ai quali sono correlate le variazioni di cui al secondo periodo. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette le schede al Parlamento entro trenta giorni dalla fine del semestre di riferimento;

e) il budget dei costi della relativa amministrazione. Le previsioni economiche sono rappresentate secondo le voci del piano dei conti, distinte per programmi e per centri di costo. Il budget espone le previsioni formulate dai centri di costo dell'amministrazione ed include il prospetto di riconciliazione al fine di collegare le previsioni economiche alle previsioni finanziarie di bilancio.

f) identica.

10. Le modifiche apportate al bilancio nel corso della discussione parlamentare formano oggetto di apposita nota di variazioni.

12. Identico.

11. Il Ministro dello sviluppo economico presenta alle Camere una relazione, allegata al disegno di legge del bilancio di previsione, con motivata indicazione programmatica sulla destinazione alle aree sottoutilizzate del territorio nazionale, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e alle aree destinatarie degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, in conformità alla normativa comunitaria, nonché alle aree montane, delle spese di investimento iscritte negli stati di previsione dei singoli Ministeri per gli interventi di rispettiva competenza nell'ammontare totale e suddiviso per regioni.

13. Identico.

12. L'approvazione dello stato di previsione dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa e dei totali generali della spesa nonché del quadro generale riassuntivo è disposta, nell'ordine, con distinti articoli del disegno di legge, con riferimento sia alle dotazioni di competenza sia a quelle di cassa.

14. Identico.

13. L'approvazione dei fondi previsti dagli articoli 27, 28, 29 e 30 è disposta con apposite norme.

15. L'approvazione dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 è disposta con apposite norme.

14. Con apposita norma della legge che approva il bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito, in relazione alla indicazione del fabbisogno del settore statale, effettuata ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera c), l'importo massimo di emissione di titoli dello Stato, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare.

 

16. Identico.

15. Alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni interessate, le unità di voto parlamentare sono ripartite in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione. Entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio i Ministri assegnano le risorse ai responsabili della gestione. Viene altresì data informazione del raccordo tra il bilancio di previsione dello Stato approvato e il sistema di contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione.

17. Identico.

16. Agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri sono annessi, secondo le rispettive competenze, i conti consuntivi degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.

18. Identico.

Art. 23.

(Bilancio pluriennale).

Art. 22.

(Bilancio pluriennale).

1. Il bilancio pluriennale di previsione è elaborato dal Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con gli obiettivi indicati nella Decisione di cui all'articolo 10, e copre un periodo di tre anni. Il bilancio pluriennale, redatto in base alla legislazione vigente per missioni e programmi, in termini di competenza e di cassa, espone separatamente:

1. Identico:

a) l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione vigente - bilancio pluriennale a legislazione vigente, di cui all'articolo 22;

a) l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione vigente - bilancio pluriennale a legislazione vigente, di cui all'articolo 21;

b) le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese tenendo conto degli effetti degli interventi programmati nella Decisione di cui all'articolo 10 - bilancio pluriennale programmatico.

b) identica.

2. Il bilancio pluriennale di cui al comma 1 è integrato con gli effetti della legge di stabilità. Esso non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e ad eseguire le spese ivi contemplate ed è aggiornato annualmente.

2. Identico.

Art. 24.

(Formazione del bilancio).

Art. 23.

(Formazione del bilancio).

1. In sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione, tenuto conto delle istruzioni fornite annualmente con apposita circolare dal Ministero dell'economia e delle finanze, i Ministri indicano, anche sulla base delle proposte dei responsabili della gestione dei programmi, gli obiettivi di ciascun Dicastero e quantificano le risorse necessarie per il loro raggiungimento anche mediante proposte di rimodulazione delle stesse risorse tra programmi appartenenti alla medesima missione di spesa. Le proposte sono formulate sulla base della legislazione vigente, con divieto di previsioni basate sul mero calcolo della spesa storica incrementale.

1. Identico.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze valuta successivamente la congruità e la coerenza tra gli obiettivi perseguiti da ciascun Ministero e le risorse richieste per la loro realizzazione, tenendo anche conto dello stato di attuazione dei programmi in corso e dei risultati conseguiti negli anni precedenti in termini di efficacia e di efficienza della spesa. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze tiene conto anche delle risultanze illustrate nella nota integrativa al rendiconto di cui all'articolo 36, comma 2, delle risultanze delle attività di analisi dei nuclei di cui all'articolo 40, comma 1, nonché del Rapporto di cui all'articolo 42.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze valuta successivamente la congruità e la coerenza tra gli obiettivi perseguiti da ciascun Ministero e le risorse richieste per la loro realizzazione, tenendo anche conto dello stato di attuazione dei programmi in corso e dei risultati conseguiti negli anni precedenti in termini di efficacia e di efficienza della spesa. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze tiene conto anche delle risultanze illustrate nella nota integrativa al rendiconto di cui all'articolo 35, comma 2, delle risultanze delle attività di analisi dei nuclei di cui all'articolo 39, comma 1, nonché del Rapporto di cui all'articolo 41.

3. Con il disegno di legge di bilancio, per motivate esigenze, possono essere rimodulate in via compensativa all'interno di un programma o tra programmi di ciascuna missione le dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti. In apposito allegato allo stato di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni legislative di cui si propone la modifica e il corrispondente importo.

3. Identico.

4. Gli schemi degli stati di previsione di entrata e di spesa, verificati in base a quanto previsto al comma 2, formano il disegno di legge del bilancio a legislazione vigente predisposto dal Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Identico.

5. La legge di bilancio è formata apportando al disegno di legge di cui al comma 4 le variazioni determinate dalla legge di stabilità.

5. Identico.

Art. 25.

(Integrità, universalità ed unità del bilancio).

Art. 24.

(Integrità, universalità ed unità del bilancio).

1. I criteri dell'integrità, dell'universalità e dell'unità del bilancio dello Stato costituiscono profili attuativi dell'articolo 81 della Costituzione.

1. Identico.

2. Sulla base del criterio dell'integrità, tutte le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse. Parimenti, tutte le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate.

2. Identico.

3. Sulla base dei criteri dell'universalità e dell'unità, è vietato gestire fondi al di fuori del bilancio, ad eccezione dei casi consentiti e regolati in base all'articolo 43, comma 2, lettera n).

3. Sulla base dei criteri dell'universalità e dell'unità, è vietato gestire fondi al di fuori del bilancio, ad eccezione dei casi consentiti e regolati in base all'articolo 40, comma 2, lettera p).

4. È vietata altresì l'assegnazione di qualsiasi provento per spese o erogazioni speciali, salvo i proventi e le quote di proventi riscossi per conto di enti, le oblazioni e simili, fatte a scopo determinato.

4. Identico.

5. Restano valide le disposizioni legislative che prevedono la riassegnazione ai capitoli di spesa di particolari entrate.

5. Identico.

Capo II

LE ENTRATE E LE SPESE DELLO STATO

Capo II

LE ENTRATE E LE SPESE DELLO STATO

Art. 26.

(Classificazione delle entrate e delle spese).

Art. 25.

(Classificazione delle entrate e delle spese).

1. Le entrate dello Stato sono ripartite in:

1. Identico.

a) titoli, a seconda che siano di natura tributaria, extratributaria o che provengano dall'alienazione e dall'ammortamento di beni patrimoniali, dalla riscossione di crediti o dall'accensione di prestiti;

 

b) ricorrenti e non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi;

 

c) tipologie, ai fini dell'approvazione parlamentare e dell'accertamento dei cespiti;

 

d) categorie, secondo la natura dei cespiti;

 

e) capitoli, eventualmente suddivisi in articoli secondo il rispettivo oggetto, ai fini della rendicontazione.

 

2. Le spese dello Stato sono ripartite in:

2. Identico.

a) missioni, come definite all'articolo 21, comma 2, terzo periodo;

 

b) programmi, ai fini dell'approvazione parlamentare. I programmi, come definiti all'articolo 21, comma 2, secondo periodo, sono suddivisi in macroaggregati per spese di funzionamento, per interventi, per trattamenti di quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi di questi ultimi, per oneri del debito pubblico, per oneri comuni di parte corrente, per investimenti e per oneri comuni in conto capitale. In autonome previsioni è esposto il rimborso di passività finanziarie;

 

c) capitoli, secondo l'oggetto della spesa. I capitoli, classificati secondo il contenuto economico e funzionale, costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione e possono essere ripartiti in articoli.

 

3. La classificazione economica e quella funzionale si conformano ai criteri adottati in contabilità nazionale e dei relativi conti satellite per i conti del settore della pubblica amministrazione.

3. Identico.

4. In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è presentato un quadro contabile da cui risultino:

4. Identico.

a) le categorie in cui viene classificata la spesa di bilancio secondo l'analisi economica;

 

b) le classi fino al terzo livello della classificazione COFOG (Classification of the functions of government) in cui viene ripartita la spesa secondo l'analisi funzionale.

 

5. In appendice al quadro contabile di cui al comma 4, appositi prospetti, da aggiornare, dandone informazione al Parlamento, dopo l'approvazione della legge di bilancio, illustrano gli incroci tra i diversi criteri di classificazione e il raccordo tra le classi COFOG e le missioni e i programmi, nonché tra il bilancio dello Stato e il sistema di contabilità nazionale.

5. In appendice al quadro contabile di cui al comma 4, appositi prospetti, da aggiornare, dandone informazione al Parlamento, dopo l'approvazione della legge di bilancio, illustrano gli incroci tra i diversi criteri di classificazione e il raccordo tra le classi COFOG e le missioni e i programmi, nonché tra il bilancio dello Stato e il sistema di contabilità nazionale. A tutti i capitoli e, al loro interno, a ciascun piano di gestione è attribuito il pertinente codice di classe COFOG e di categoria economica di terzo livello, escludendo l'applicazione di criteri di prevalenza.

6. La numerazione delle unità di voto, delle categorie e dei capitoli può essere anche discontinua in relazione alle necessità della codificazione.

6. Identico.

7. Nel quadro generale riassuntivo, con riferimento sia alle dotazioni di competenza sia a quelle di cassa, è data distinta indicazione:

7. Identico.

a) del risultato differenziale tra il totale delle entrate tributarie ed extratributarie ed il totale delle spese correnti («risparmio pubblico»);

 

b) del risultato differenziale tra tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni riguardanti le partecipazioni azionarie ed i conferimenti, nonché la concessione e la riscossione di crediti e l'accensione e rimborso di prestiti («indebitamento o accrescimento netto»);

 

c) del risultato differenziale delle operazioni finali, rappresentate da tutte le entrate e da tutte le spese, escluse le operazioni di accensione e di rimborso di prestiti («saldo netto da finanziare o da impiegare»);

 

d) del risultato differenziale fra il totale delle entrate finali e il totale delle spese («ricorso al mercato»).

 

Art. 27.

(Fondo di riserva per le spese obbligatorie).

Art. 26.

(Fondo di riserva per le spese obbligatorie).

1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, nella parte corrente, un «fondo di riserva per le spese obbligatorie» la cui dotazione è determinata, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.

Identico.

2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento delle dotazioni sia di competenza sia di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie per aumentare gli stanziamenti di spesa aventi carattere obbligatorio.

 

3. Allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è allegato l'elenco dei capitoli di cui al comma 2, da approvare, con apposito articolo, con la legge del bilancio.

 

Art. 28.

(Fondi speciali per la reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti e in conto capitale).

Art. 27.

(Fondi speciali per la reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti e in conto capitale).

1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze sono istituiti, nella parte corrente e nella parte in conto capitale, rispettivamente, un «fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa» e un «fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa», le cui dotazioni sono determinate, con apposito articolo, dalla legge del bilancio.

Identico.

2. Il trasferimento di somme dai fondi di cui al comma 1 e la loro corrispondente iscrizione ai capitoli di bilancio hanno luogo mediante decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che quelle di cassa dei capitoli interessati.

 

Art. 29.

(Fondo di riserva per le spese impreviste).

Art. 28.

(Fondo di riserva per le spese impreviste).

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, nella parte corrente, un «fondo di riserva per le spese impreviste» per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui all'articolo 27 e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità.

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, nella parte corrente, un «fondo di riserva per le spese impreviste» per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui all'articolo 26 e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità.

2. Il trasferimento di somme dal fondo di cui al comma 1 e la loro corrispondente iscrizione ai capitoli di bilancio hanno luogo mediante decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza sia quelle di cassa dei capitoli interessati.

2. Identico.

3. Allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è allegato un elenco da approvare, con apposito articolo, con la legge del bilancio, delle spese per le quali si può esercitare la facoltà di cui al comma 2.

3. Identico.

4. Alla legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato è allegato un elenco dei decreti di cui al comma 2, con le indicazioni dei motivi per i quali si è proceduto ai prelevamen­ti dal fondo di cui al presente articolo.

4. Identico.

Art. 30.

(Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa).

Art. 29.

(Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa).

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un «fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa» il cui stanziamento è annualmente determinato, con apposito articolo, dalla legge del bilancio.

1. Identico.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, da comunicare alla Corte dei conti, sono trasferite dal fondo di cui al comma 1 ed iscritte in aumento delle autorizzazioni di cassa dei capitoli iscritti negli stati di previsione delle amministrazioni statali, le somme necessarie a provvedere ad eventuali deficienze delle dota­zioni dei capitoli medesimi, ritenute compatibili con gli obiettivi di finanza pubblica.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, da comunicare alla Corte dei conti, sono trasferite dal fondo di cui al comma 1 ed iscritte in aumento delle autorizzazioni di cassa dei capitoli iscritti negli stati di previsione delle amministrazioni statali le somme necessarie a provvedere ad eventuali deficienze delle dotazioni dei capitoli medesimi, ritenute compatibili con gli obiettivi di finanza pubblica. I decreti di variazione di cui al presente comma sono trasmessi al Parlamento.

Art. 31.

(Leggi di spesa pluriennale e a carattere permanente).

Art. 30.

(Leggi di spesa pluriennale e a carattere permanente).

1. Le leggi pluriennali di spesa in conto capitale quantificano la spesa complessiva, l'onere per competenza relativo al primo anno di applicazione, nonché le quote di competenza attribuite a ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale; la legge di stabilità può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale, nei limiti dell'autoriz­zazione complessiva ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d).

1. Le leggi pluriennali di spesa in conto capitale quantificano la spesa complessiva, l'onere per competenza relativo al primo anno di applicazione, nonché le quote di competenza attribuite a ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale; la legge di stabilità può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale, nei limiti dell'autorizzazione complessiva ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e).

2. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti o comunque assumere impegni nei limiti dell'intera somma indicata dalle leggi di cui al comma 1 ovvero nei limiti indicati nella legge di stabilità. I relativi paga­menti devono, comunque, essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.

2. Identico.

3. Le leggi di spesa che autorizzano l'iscrizione in bilancio di contributi pluriennali stabiliscono anche, qualora la natura degli interventi lo richieda, le relative modalità di utilizzo, mediante:

3. Identico.

a) autorizzazione concessa al beneficiario, a valere sul contributo stesso, a stipulare operazioni di mutui con istituti di credito il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato. In tal caso il debito si intende assunto dallo Stato che provvede, attraverso specifica delega del beneficiario medesimo, ad erogare il contributo direttamente all'istituto di credito;

 

b) spesa ripartita da erogare al beneficiario secondo le cadenze temporali stabilite dalla legge.

 

4. Nel caso si proceda all'utilizzo dei contributi pluriennali secondo le modalità di cui al comma 3, lettera a), al momento dell'attivazione dell'operazione le amministra­zioni che erogano il contributo sono tenute a comunicare al Ministero dell'economia

4. Identico.

e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il piano di ammortamento del mutuo con distinta indicazione della quota capitale e della quota interessi. Sulla base di tale comunicazione il Ministero procede a iscrivere il contributo tra le spese per interessi passivi e il rimborso di passività finanziarie.

 

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche a tutti i contributi pluriennali iscritti in bilancio per i quali siano già state attivate alla data di entrata in vigore della presente legge in tutto o in parte le relative operazioni di mutuo.

5. Identico.

6. Le leggi di spesa a carattere permanente quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale. Esse indicano inoltre l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di stabilità a norma dell'articolo 11, comma 3, lettera d), secondo periodo. Nel caso in cui l'onere a regime è superiore a quello indicato per il terzo anno del triennio di riferimento, la copertura segue il profilo temporale dell'onere.

6. Le leggi di spesa a carattere permanente quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale. Esse indicano inoltre l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di stabilità a norma dell'articolo 11, comma 3, lettera d). Nel caso in cui l'onere a regime è superiore a quello indicato per il terzo anno del triennio di riferimento, la copertura segue il profilo temporale dell'onere.

7. Il disegno di legge di stabilità indica, in apposito allegato, per ciascuna legge di spesa pluriennale di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), i residui di stanziamento in essere al 30 giugno dell'anno in corso e, ove siano previsti versamenti in conti correnti o contabilità speciali di tesoreria, le giacenze in essere alla medesima data.

7. Il disegno di legge di stabilità indica, in apposito allegato, per ciascuna legge di spesa pluriennale di cui all'articolo 11, comma 3, lettera e), i residui di stanziamento in essere al 30 giugno dell'anno in corso e, ove siano previsti versamenti in conti correnti o contabilità speciali di tesoreria, le giacenze in essere alla medesima data.

8. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche.

8. Identico.

9. I decreti legislativi di cui al comma 8 sono emanati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

9. Identico:

a) introduzione della valutazione nella fase di pianificazione delle opere al fine di consentire procedure di confronto e selezione dei progetti e definizione delle priorità;

a) introduzione della valutazione nella fase di pianificazione delle opere al fine di consentire procedure di confronto e selezione dei progetti e definizione delle priorità, in coerenza, per quanto riguarda le infrastrutture strategiche, con i criteri adottati nella definizione del programma di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443;

b) predisposizione da parte del Ministero competente di linee guida obbligatorie e standardizzate per la valutazione degli investimenti;

b) identica;

c) garanzia di indipendenza e professionalità dei valutatori anche attraverso l'utilizzo di competenze interne agli organismi di valutazione esistenti, con il ricorso a competenze esterne solo qualora manchino adeguate professionalità e per valutazioni particolarmente complesse;

c) identica;

d) potenziamento e sistematicità della valutazione ex post sull'efficacia e sull'utilità degli interventi infrastrutturali, rendendo pubblici gli scostamenti rispetto alle valutazioni ex ante;

d) identica;

e) separazione del finanziamento dei progetti da quello delle opere attraverso la costituzione di due appositi fondi. Al «fondo progetti» si accede a seguito dell'esito positivo della procedura di valutazione tecnico-economica degli studi di fattibilità; al «fondo opere» si accede solo dopo il completamento della progettazione definitiva;

e) identica;

f) adozione di regole trasparenti per le informazioni relative al finanziamento e ai costi delle opere; previsione dell'invio di relazioni annuali in formato telematico alle Camere e procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere e dei singoli interventi con particolare riferimento ai costi complessivi sostenuti e ai risultati ottenuti;

f) adozione di regole trasparenti per le informazioni relative al finanziamento e ai costi delle opere; previsione dell'invio di relazioni annuali in formato telematico alle Camere e procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere e dei singoli interventi con particolare riferimento ai costi complessivi sostenuti e ai risultati ottenuti relativamente all'effettivo stato di realizzazione delle opere;

g) previsione di un sistema di verifica per l'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti con automatico definanziamento in caso di mancato avvio delle opere entro i termini stabiliti.

g) identica.

 

10. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 8 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari compe­tenti per materia e per i profili finanziari entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

 

11. Per i tre esercizi finanziari successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta adeguatamente motivata dei Ministeri competenti, che illustri lo stato di attuazione dei programmi di spesa ed i relativi tempi di realizzazione, il Ministro dell'economia e delle finanze, previa valutazione delle cause che ne determinano la necessità e al fine di evitare l'insorgenza di possibili contenziosi con conseguenti oneri, può prorogare di un ulteriore anno i termini di conservazione dei residui passivi relativi a spese in conto capitale.

Art. 32.

(Garanzie statali).

Art. 31.

(Garanzie statali).

1. In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze sono elencate le garanzie principali e sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti o altri soggetti.

Identico.

Art. 33.

(Esercizio provvisorio).

Art. 32.

(Esercizio provvisorio).

1. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Identico.

2. Durante l'esercizio provvisorio, la gestione del bilancio è consentita per tanti dodicesimi della spesa prevista da ciascun capitolo quanti sono i mesi dell'esercizio provvisorio, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, qualora si tratti di spesa obbligatoria e non suscettibile di impegni o di pagamenti frazionati in dodicesimi.

 

3. Le limitazioni di cui al comma 2 si intendono riferite sia alle autorizzazioni di impegno sia a quelle di pagamento.

 

Art. 34.

(Assestamento e variazioni di bilancio).

Art. 33.

(Assestamento e variazioni di bilancio).

1. Ogni anno il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere, ove ne ricorrano le condizioni, un disegno di legge ai fini dell'assestamento delle previsioni di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente.

1. Entro il mese di settembre di ciascun anno, il Ministro dell'economia e delle finanze può presentare un disegno di legge ai fini dell'assestamento delle previsioni di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successiva­mente alla presentazione del bilancio di previsione indicando, per ciascun capitolo, le dotazioni sia di competenza sia di cassa.

2. Identico.

3. Con il disegno di legge di cui al comma 1 possono essere proposte, limitatamente all'esercizio in corso, variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie relative a programmi di una stessa missione con le modalità indicate dall'articolo 24, comma 3.

3. Con il disegno di legge di cui al comma 1 possono essere proposte, limitatamente all'esercizio in corso, variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie relative a programmi di una stessa missione con le modalità indicate dall'articolo 23, comma 3.

4. Nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere adottate variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie interne a ciascun programma, relativamente alle spese per adeguamento al fabbisogno nell'ambito delle spese rimodulabili, su proposta dei Ministri competenti. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti.

4. Identico.

Art. 35.

(Impegni).

Art. 34.

(Impegni).

1. I dirigenti, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate per legge, impegnano ed ordinano le spese nei limiti delle risorse assegnate in bilancio. Restano ferme le disposizioni speciali che attribuiscono la competenza a disporre impegni e ordini di spesa ad organi costituzionali dello Stato dotati di autonomia contabile.

1. Identico.

2. Formano impegni sugli stanziamenti di competenza le sole somme dovute dallo Stato a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate.

2. Identico.

3. Gli impegni assunti possono riferirsi soltanto all'esercizio in corso.

3. Identico.

4. Previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze, con salvaguardia della compatibilità con il fabbisogno e l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, per le spese correnti possono essere assunti impegni estesi a carico di esercizi successivi, nei limiti delle risorse stanziate nel bilancio pluriennale a legislazione vigente, ove ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi, e quando si tratti di spese continuative e ricorrenti, se l'amministrazione ne riconosca la necessità o la convenienza.

4. Identico.

5. Le spese per stipendi ed altri assegni fissi equivalenti, pensioni ed assegni congeneri sono imputate alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui vengono disposti i relativi pagamenti, fatta eccezione per le competenze dovute a titolo di arretrati relativi ad anni precedenti derivanti da rinnovi contrattuali per le quali è consentita l'imputazione in conto residui.

5. Identico.

6. Per gli impegni di spesa in conto capitale che prevedano opere o interventi ripartiti in più esercizi si applicano le disposizioni dell'articolo 31, comma 2.

6. Per gli impegni di spesa in conto capitale che prevedano opere o interventi ripartiti in più esercizi si applicano le disposizioni dell'articolo 30, comma 2.

7. Alla chiusura dell'esercizio finanziario il 31 dicembre, nessun impegno può essere assunto a carico dell'esercizio scaduto. Gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato per le spese decentrate si astengono dal ricevere atti di impegno che dovessero pervenire dopo tale data, fatti salvi quelli direttamente conseguenti all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nell'ultimo quadrimestre dell'anno.

7. Identico.

Capo III

IL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Capo III

IL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Art. 36.

(Risultanze della gestione).

Art. 35.

(Risultanze della gestione).

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere, entro il mese di giugno, il rendiconto generale dell'esercizio scaduto il 31 dicembre dell'anno precedente, articolato per missioni e programmi. Il relativo disegno di legge è corredato di apposita nota preliminare generale.

1. Identico.

2. Al rendiconto di cui al comma 1 è allegata per ciascuna amministrazione una nota integrativa, articolata per missioni e programmi in coerenza con le indicazioni contenute nella nota integrativa al bilancio di previsione. La nota integrativa al rendiconto si compone di due sezioni:

2. Identico:

a) la prima sezione contiene il rapporto sui risultati, che espone l'analisi e la valutazione del grado di realizzazione degli obiettivi indicati nella nota integrativa di cui all'articolo 22, comma 9, lettera a), numero 1). Ciascuna amministrazione, in coerenza con lo schema e gli indicatori contenuti nella nota integrativa al bilancio di previsione, illustra, con riferimento allo scenario socio-economico e alle priorità politiche, lo stato di attuazione degli obiettivi riferiti a ciascun programma, i risultati conseguiti e le relative risorse utilizzate, anche con l'indicazione dei residui accertati, motivando gli eventuali scostamenti rispetto a quanto previsto nella nota di cui all'articolo 22, comma 9, lettera a);

a) la prima sezione contiene il rapporto sui risultati, che espone l'analisi e la valutazione del grado di realizzazione degli obiettivi indicati nella nota integrativa di cui all'articolo 21, comma 11, lettera a), numero 1). Ciascuna amministrazione, in coerenza con lo schema e gli indicatori contenuti nella nota integrativa al bilancio di previsione, illustra, con riferimento allo scenario socio-economico e alle priorità politiche, lo stato di attuazione degli obiettivi riferiti a ciascun programma, i risultati conseguiti e le relative risorse utilizzate, anche con l'indicazione dei residui accertati, motivando gli eventuali scostamenti rispetto a quanto previsto nella nota di cui all'articolo 21, comma 11, lettera a);

b) la seconda sezione illustra, con riferimento ai programmi, i risultati finanziari ed espone i principali fatti della gestione, motivando gli eventuali scostamenti tra le previsioni iniziali di spesa e quelle finali indicate nel rendiconto generale.

b) identica.

3. Allo stato di previsione dell'entrata è allegata una nota integrativa che espone le risultanze della gestione.

3. Identico.

4. I regolamenti parlamentari stabiliscono le modalità e la tempistica del controllo, da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, dello stato di attuazione dei programmi e delle relative risorse finanziarie.

4. Identico.

Art. 37.

(Elementi del conto del bilancio e del conto del patrimonio).

Art. 36.

(Elementi del conto del bilancio e del conto del patrimonio).

1. I risultati della gestione dell'anno finanziario sono riassunti e dimostrati nel rendiconto generale dello Stato costituito da due distinte parti:

1. Identico.

a) conto del bilancio;

 

b) conto generale del patrimonio.

 

2. Il conto del bilancio, in relazione alla classificazione del bilancio, comprende:

2. Identico.

a) le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere;

 

b) le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare;

 

c) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori;

 

d) le somme versate in tesoreria e quelle pagate per ciascun capitolo del bilancio distintamente in conto competenza e in conto residui;

 

e) il conto totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo.

 

3. Il conto generale del patrimonio comprende:

3. Identico.

a) le attività e le passività finanziarie e patrimoniali con le variazioni derivanti dalla gestione del bilancio e quelle verificatesi per qualsiasi altra causa;

 

b) la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale.

 

4. Il conto generale del patrimonio è corredato del conto del dare ed avere relativo al servizio di Tesoreria statale, con allegati il movimento generale di cassa e la situazione del Tesoro e la situazione dei debiti e crediti di tesoreria.

4. Identico.

5. In apposito allegato conoscitivo al rendiconto generale dello Stato sono illustrate le risultanze economiche per ciascun Ministero. I costi sostenuti sono rappresentati secondo le voci del piano dei conti, distinti per programma e per centri di costo. La rilevazione dei costi sostenuti dall'amministrazione include il prospetto di riconciliazione che collega le risultanze economiche con quelle della gestione finanziaria delle spese contenute nel conto del bilancio.

5. Identico.

6. Il rendiconto generale dello Stato contiene inoltre, in apposito allegato, l'illustrazione delle risultanze delle spese relative ai programmi aventi natura o contenuti ambientali, allo scopo di evidenziare le risorse impiegate per finalità di valorizzazione, tutela, conservazione, ripristino e utilizzo sostenibile del patrimonio naturale. A tal fine, le amministrazioni interessate forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni necessarie secondo gli schemi contabili e le modalità di rappresentazione stabilite con determina del Ragioniere generale dello Stato in coerenza con gli indirizzi e i regolamenti comunitari in materia.

6. Il rendiconto generale dello Stato contiene inoltre, in apposito allegato, l'illustrazione delle risultanze delle spese relative ai programmi aventi natura o contenuti ambientali, allo scopo di evidenziare le risorse impiegate per finalità di protezione dell'ambiente, riguardanti attività di tutela, conservazione, ripristino e utilizzo sostenibile delle risorse e del patrimonio naturale. A tal fine, le amministrazioni interessate forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni necessarie secondo gli schemi contabili e le modalità di rappresentazione stabilite con determina del Ragioniere generale dello Stato in coerenza con gli indirizzi e i regolamenti comunitari in materia.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, nella gestione delle spese, provvede ad assicurare adeguati controlli anche a carattere economico-finanziario.

7. Identico.

Art. 38.

(Parificazione del rendiconto).

Art. 37.

(Parificazione del rendiconto).

1. Al termine dell'anno finanziario ciascun Ministero, per cura del direttore del competen­te ufficio centrale del bilancio, compila il conto del bilancio ed il conto del patrimonio relativi alla propria amministrazione.

Identico.

2. I conti di cui al comma 1 sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il 30 aprile successivo al termine dell'anno finanziario e, non più tardi del 31 maggio, il Ministro dell'economia e delle finanze, per cura del Ragioniere generale dello Stato, trasmette alla Corte dei conti il rendiconto generale dell'esercizio scaduto.

 

Art. 39.

(Presentazione del rendiconto).

Art. 38.

(Presentazione del rendiconto).

1. La Corte dei conti, parificato il rendiconto generale, lo trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze per la successiva presentazione alle Camere.

Identico.

Capo IV

ANALISI E VALUTAZIONE DELLA SPESA

Capo IV

ANALISI E VALUTAZIONE DELLA SPESA E COMPLETAMENTO DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO

Art. 40.

(Analisi e valutazione della spesa).

Art. 39.

(Analisi e valutazione della spesa).

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze collabora con le amministrazioni centrali dello Stato, al fine di garantire il supporto per la verifica dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), per il monitoraggio dell'efficacia delle misure rivolte al loro conseguimento e di quelle disposte per incrementare il livello di efficienza delle amministrazioni stesse. La collaborazione ha luogo nell'ambito di appositi nuclei di analisi e valutazione della spesa, istituiti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate la composizione e le modalità di funzionamento dei nuclei.

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze collabora con le amministrazioni centrali dello Stato, al fine di garantire il supporto per la verifica dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), per il monitoraggio dell'efficacia delle misure rivolte al loro conseguimento e di quelle disposte per incrementare il livello di efficienza delle amministrazioni stesse. La collaborazione ha luogo nell'ambito di appositi nuclei di analisi e valutazione della spesa, istituiti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate la composizione e le modalità di funzionamento dei nuclei. Ai predetti nuclei partecipa anche un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

2. Nell'ambito dell'attività di collaborazione di cui al comma 1 viene altresì svolta la verifica sull'articolazione dei programmi che compongono le missioni, sulla coerenza delle norme autorizzatorie delle spese rispetto al contenuto dei programmi stessi, con la possibilità di proporre, attraverso apposito provvedimento legislativo, l'accorpamento e la razionalizzazione delle leggi di finanziamento per renderne più semplice e trasparente il collegamento con il relativo programma, nonché sulla rimodulabilità delle risorse iscritte in bilancio. In tale ambito il Ministero dell'economia e delle finanze fornisce alle amministrazioni centrali dello Stato supporto metodologico per la definizione delle previsioni di spesa e dei fabbisogni associati ai programmi e agli obiettivi indicati nella nota integrativa di cui all'articolo 22, comma 9, lettera a), e per la definizione degli indicatori di risultato ad essi associati.

2. Nell'ambito dell'attività di collaborazione di cui al comma 1 viene altresì svolta la verifica sull'articolazione dei programmi che compongono le missioni, sulla coerenza delle norme autorizzatorie delle spese rispetto al contenuto dei programmi stessi, con la possibilità di proporre, attraverso apposito provvedimento legislativo, l'accorpamento e la razionalizzazione delle leggi di finanziamento per renderne più semplice e trasparente il collegamento con il relativo programma, nonché sulla rimodulabilità delle risorse iscritte in bilancio. In tale ambito il Ministero dell'economia e delle finanze fornisce alle amministrazioni centrali dello Stato supporto metodologico per la definizione delle previsioni di spesa e dei fabbisogni associati ai programmi e agli obiettivi indicati nella nota integrativa di cui all'articolo 21, comma 11, lettera a), e per la definizione degli indicatori di risultato ad essi associati.

3. Le attività svolte dai nuclei di cui al comma 1 sono funzionali alla formulazione di proposte di rimodulazione delle risorse finanziarie tra i diversi programmi di spesa ai sensi dell'articolo 24 e alla predisposizione del rapporto sui risultati di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a).

3. Le attività svolte dai nuclei di cui al comma 1 sono funzionali alla formulazione di proposte di rimodulazione delle risorse finanziarie tra i diversi programmi di spesa ai sensi dell'articolo 23, comma 3, e alla predisposizione del rapporto sui risultati di cui all'articolo 35, comma 2, lettera a).

4. Per le attività di cui al presente articolo, nonché per la realizzazione del Rapporto di cui all'articolo 42, il Ministero dell'economia e delle finanze istituisce e condivide con le amministrazioni centrali dello Stato, nell'ambito della banca dati di cui all'articolo 14, una apposita sezione che raccoglie tutte le informazioni necessarie alla realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1, nonché delle analisi di efficienza contenute nel Rapporto di cui all'articolo 42. La banca dati raccoglie le informazioni che le amministrazioni sono tenute a fornire attraverso una procedura da definire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Per le attività di cui al presente articolo, nonché per la realizzazione del Rapporto di cui all'articolo 41, il Ministero dell'economia e delle finanze istituisce e condivide con le amministrazioni centrali dello Stato, nell'ambito della banca dati di cui all'articolo 13, una apposita sezione che raccoglie tutte le informazioni necessarie alla realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1 del presente articolo, nonché delle analisi di efficienza contenute nel Rapporto di cui all'articolo 41. La banca dati raccoglie le informazioni che le amministrazioni sono tenute a fornire attraverso una procedura da definire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Le informazioni di cui al presente comma sono trasmesse dal Ministero dell'economia e delle finanze alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

Art. 41.

(Completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato).

Art. 40.

(Delega al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato).

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, in collaborazione con le amministrazioni e sulla base di criteri da definire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, procede alla verifica e alla proposta di revisione dei programmi di spesa, ivi compresa la loro eventuale soppressione o accorpamento.

 

2. Al fine di consentire il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato ed evitare sovrapposizioni di competenze tra Ministeri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla revisione dell'attribuzione dei programmi e delle relative risorse tra i Ministeri, in coerenza con i compiti e le funzioni istituzionali propri di ciascun Ministero.

3. La revisione deve essere operata in modo da garantire che ciascuna amministrazione abbia la disponibilità delle risorse collegate ai programmi di spesa per i quali è competente a intraprendere azioni per il perseguimento dei relativi obiettivi e della cui realizzazione è responsabile.

4. Le attività di cui al presente articolo devono concludersi entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Tutte le proposte di revisione di cui al presente articolo sono trasmesse alle competenti Commissioni parlamentari per il relativo parere ai fini dell'aggiornamento del bilancio di previsione.

 

Vedi articolo 43, comma 1.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato con particolare riguardo alla riorganiz­zazione dei programmi di spesa e delle missioni e alla programmazione delle risorse, assicurandone una maggiore certezza, trasparenza e flessibilità.

Vedi articolo 43, comma 2, alinea.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) revisione delle missioni in relazione alle funzioni principali e agli obiettivi perseguiti con la spesa pubblica, delineando un'opportuna correlazione tra missioni e Ministeri ed enucleando eventuali missioni trasversali;

b) revisione del numero e della struttura dei programmi, che devono essere omogenei con riferimento ai risultati da perseguire in termini di prodotti e servizi finali, in modo da assicurare:

  1) l'univoca corrispondenza tra il programma, le relative risorse e strutture assegnate, e ciascun Ministero, in relazione ai compiti e alle funzioni istituzionali proprie di ciascuna amministrazione, evitando ove possibile la condivisione di programmi tra più Ministeri;

  2) l'affidamento di ciascun programma di spesa ad un unico centro di responsabilità amministrativa;

 

  3) il raccordo dei programmi alla classificazione COFOG di secondo livello, indicando la relativa percentuale di attribuzione, da calcolare sulla base della composizione interna del programma in caso di programmi corrispondenti a due o più funzioni COFOG di secondo livello;

 

c) revisione degli stanziamenti iscritti in ciascun programma e della relativa legislazione in coerenza con gli obiettivi da perseguire;

 

d) revisione, per l'entrata, delle unità elementari del bilancio per assicurare che la denominazione richiami esplicitamente l'oggetto e ripartizione delle unità promiscue in articoli in modo da assicurare che la fonte di gettito sia chiaramente ed univocamente individuabile;

 

e) adozione, per la spesa, anche a fini gestionali e di rendicontazione, delle azioni quali componenti del programma e unità elementari del bilancio dello Stato affiancate da un piano dei conti integrato che assicuri il loro raccordo alla classificazione COFOG e alla classificazione economica di terzo livello;

 

f) previsione che le nuove autorizzazioni legislative di spesa debbano essere formulate in termini di finanziamento di uno specifico programma di spesa;

Vedi articolo 43, comma 2, lettera a).

g) introduzione della programmazione triennale delle risorse e degli obiettivi delle amministrazioni dello Stato e individuazione di metodologie comuni di definizione di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferibili ai programmi del bilancio;

Vedi articolo 43, comma 2, lettera b).

h) introduzione di criteri e modalità per la fissazione di limiti per le spese rimodulabili del bilancio dello Stato. I predetti limiti, individuati in via di massima nella Decisione di cui all'articolo 10 e adottati con la successiva legge di bilancio, devono essere coerenti con la programmazione triennale delle risorse;

Vedi articolo 43, comma 2, lettera c).

i) adozione, in coerenza con i limiti di spesa stabiliti, di accordi triennali tra il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri, in cui vengono concordati gli obiettivi da conseguire nel triennio e i relativi tempi;

Vedi articolo 43, comma 2, lettera g).

l) riordino delle norme che autorizzano provvedimenti di variazione al bilancio in corso d'anno;

Vedi articolo 43, comma 2, lettera f).

m) accorpamento dei fondi di riserva e speciali iscritti nel bilancio dello Stato;

Vedi articolo 43, comma 2, lettera l).

n) affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema di contabilità economico-patrimoniale funzionale alla verifica dei risultati conseguiti dalle amministrazioni;

Vedi articolo 43, comma 2, lettera m).

o) revisione del conto riassuntivo del tesoro allo scopo di garantire maggiore chiarezza e significatività delle informazioni in esso contenute attraverso l'integrazione dei dati contabili del bilancio dello Stato e di quelli della tesoreria;

Vedi articolo 43, comma 2, lettera n).

p) progressiva eliminazione, entro il termine di ventiquattro mesi, delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti mediante il versamento di somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato, ad eccezione della gestione relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché delle gestioni fuori bilancio istituite ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, delle gestioni fuori bilancio autorizzate per legge, dei programmi comuni tra più amministrazioni, enti, organismi pubblici e privati, nonché dei casi di urgenza e necessità. A tal fine, andrà disposto il contestuale versamento delle dette disponibilità in conto entrata al bilancio, per la nuova assegnazione delle somme nella competenza delle inerenti imputazioni di spesa che vi hanno dato origine, ovvero, qualora queste ultime non fossero più esistenti in bilancio, a nuove imputazioni appositamente istituite; previsione, per le gestioni fuori bilancio che resteranno attive, dell'obbligo di rendicontazione annuale delle risorse acquisite e delle spese effettuate secondo schemi classificatori armonizzati con quelli del bilancio dello Stato e a questi aggregabili a livello di dettaglio sufficientemente elevato;

Vedi articolo 43, comma 2, lettera p).

q) previsione della possibilità di identificare i contributi speciali iscritti nel bilancio dello Stato finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e destinati ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni.

Vedi articolo 43, comma 3.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono essere comunque adottati in via definitiva dal Governo. Con specifico riferimento alle parti dei decreti legislativi adottate in attuazione del principio di cui al comma 2, lettera c), i pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti, qualora presentino il medesimo contenuto, hanno natura vincolante.

 

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottate disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con le stesse modalità previsti dal presente articolo. Alla scadenza dei termini per l'adozione delle disposizioni correttive e integrative, è possibile provvedere alla revisione dell'attribuzione dei programmi e delle relative risorse ai Ministeri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con le stesse modalità previsti dal presente articolo.

Art. 42.

(Rapporto sulla spesa delle amministrazioni dello Stato).

Art. 41.

(Rapporto sulla spesa delle amministrazioni dello Stato).

1. Ogni tre anni, a partire da quello successivo all'istituzione della banca dati di cui all'articolo 40, comma 4, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche sulla base delle attività di cui al medesimo articolo 40, elabora un Rapporto sulla spesa delle amministrazioni dello Stato.

1. Ogni tre anni, a partire da quello successivo all'istituzione della banca dati di cui all'articolo 13 il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, anche sulla base delle attività di cui al medesimo articolo 39, elabora un Rapporto sulla spesa delle amministrazioni dello Stato.

2. Il Rapporto di cui al comma 1 illustra la composizione e l'evoluzione della spesa, i risultati conseguiti con le misure adottate ai fini del suo controllo e quelli relativi al miglioramento del livello di efficienza delle stesse amministrazioni.

2. Identico.

3. Il Rapporto, in particolare, per i principali settori e programmi di spesa:

3. Identico.

a) esamina l'evoluzione e la composizione della spesa identificando le eventuali aree di inefficienza e di inefficacia, anche attraverso la valutazione dei risultati storici ottenuti;

 

b) propone gli indicatori di performance da adottare;

 

c) fornisce la base analitica per la definizione e il monitoraggio degli indicatori di cui alla lettera b) verificabili ex post, utilizzati al fine di valutare il conseguimento degli obiettivi di ciascuna amministrazione e accrescere la qualità dei servizi pubblici;

 

d) suggerisce possibili riallocazioni della spesa, liberando risorse da destinare ai diversi settori di spesa e ad iniziative considerate prioritarie;

 

e) fornisce la base analitica per la programmazione su base triennale delle iniziative e delle risorse su obiettivi verificabili, anche basandosi sul controllo di gestione dei risultati.

 

4. Il Rapporto di analisi e valutazione della spesa è predisposto entro il 20 luglio dell'ultimo anno di ciascun triennio ed è inviato al Parlamento.

4. Identico.

 

5. All'articolo 3, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'ultimo periodo è soppresso.

Capo V

COMPLETAMENTO DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO

Capo V

DELEGA AL GOVERNO PER IL PASSAGGIO AL BILANCIO DI SOLA CASSA

Art. 43.

(Delega al Governo per il completamento della riforma del bilancio dello Stato e adozione del metodo della programmazione triennale delle risorse).

Soppresso

(Vedi articolo 40).

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 riguardo all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per consentire il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato e la programmazione delle risorse assicurandone una maggiore certezza, trasparenza e flessibilità.

 

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 devono essere ispirati ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

a) introduzione della programmazione triennale delle risorse e degli obiettivi delle amministrazioni dello Stato e individuazione di metodologie comuni di definizione degli indicatori di performance semplici, misurabili e riferibili ai programmi del bilancio;

 

b) introduzione di criteri e modalità per la fissazione di limiti per le spese rimodulabili del bilancio dello Stato. I predetti limiti, individuati in via di massima in sede di Decisione di cui all'articolo 10 e adottati con la successiva legge di bilancio, devono essere coerenti con la programmazione triennale delle risorse;

 

c) adozione, in coerenza con i limiti di spesa stabiliti, di accordi triennali tra il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri, in cui vengono concordati gli obiettivi da conseguire nel triennio e i relativi tempi;

 

d) previsione della possibilità di prorogare di un ulteriore anno i termini di conservazione dei residui passivi relativi a spese in conto capitale, su proposta adeguatamente motivata dei Ministeri competenti che illustri lo stato di attuazione dei programmi di spesa e le cause che determinano la necessità di uno slittamento dei relativi tempi di attuazione;

 

e) adozione, anche ai fini gestionali e di rendicontazione, delle azioni quali componenti del programma e unità elementari del bilancio dello Stato affiancate da un piano dei conti integrato;

 

f) accorpamento dei fondi di riserva e speciali iscritti sul bilancio dello Stato;

 

g) riordino delle norme che autorizzano provvedimenti di variazione al bilancio in corso d'anno;

 

h) adeguamento della normativa di contabilità pubblica nel senso del passaggio, nella predisposizione del bilancio annuale di previsione e degli altri documenti contabili, da una redazione in termini di competenza e cassa a una redazione in termini di sola cassa, con separata ed analitica evidenziazione conoscitiva delle corrispondenti previsioni di competenza finanziaria ed economica con riferimento al sistema di contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione, in particolare prevedendo che la gestione delle risorse iscritte in bilancio venga condotta dal responsabile del programma di spesa attraverso un continuo monitoraggio che garantisca, sotto la sua responsabilità, contabile ed amministrativa, l'equilibrio delle disponibilità e delle spese, nel presupposto che il responsabile del programma ordini e paghi le spese sulla base di un programma, da lui predisposto, che tenga conto della fase temporale di assunzione degli impegni;

 

i) previsione di un regime transitorio, avente durata massima di tre anni, per consentire l'attuazione della nuova disci­plina di cui alla lettera h), l'assorbimento dell'ammontare dei residui e l'adeguamen­to delle procedure di entrata e di spesa;

 

l) affiancamento, ai fini conoscitivi, in via sperimentale, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema di contabilità economico-patrimoniale funzionale alla verifica dei risultati conseguiti dalle amministrazioni, con conseguente elaborazione dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa;

 

m) revisione del conto riassuntivo del tesoro allo scopo di garantire maggiore chiarezza e significatività delle informa­zioni in esso contenute attraverso l'integrazione dei dati contabili del bilancio dello Stato e quelli della tesoreria;

 

n) progressiva eliminazione, entro il termine di ventiquattro mesi, delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti mediante il versamento di somme originari amente iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato, ad eccezione delle gestioni fuori bilancio istituite ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, delle gestioni fuori bilancio autorizzate per legge, dei programmi comuni tra più amministrazioni, enti, organismi pubblici e privati, nonché nei casi di urgenza e necessità. A tal fine, andrà disposto il contestuale versamento delle dette dispo­nibilità in conto entrata al bilancio, per la nuova assegnazione delle somme nella competenza delle inerenti imputazioni di spesa che ne hanno dato origine, ovvero, qualora queste ultime non fossero più esistenti in bilancio, a nuove imputazioni all'uopo appositamente istituite;

 

o) affidamento di ciascun programma ad un unico centro di responsabilità amministrativa;

 

p) previsione della possibilità di identificare i contributi speciali iscritti sul bilancio dello Stato finalizzati agli obiettivi di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e destinati ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni;

 

q) revisione sia per l'entrata che per la spesa delle unità elementari del bilancio amministrativo per assicurare che la denominazione richiami esplicitamente l'oggetto; revisione della ripartizione delle unità promiscue in articoli tale da assicurare che la fonte di gettito o la destinazione della spesa sia chiaramente ed univocamente individuabile.

 

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competen­ti entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritras­mette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo. I decreti legislativi che comportino riflessi di ordine finanziario devono essere corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 18, comma 3.

 

4. Gli schemi dei decreti legislativi relativi alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali sono, altresì, trasmessi per l'intesa alla Conferenza unificata.

 

 

Art. 42.

(Delega al Governo per il passaggio al bilancio di sola cassa).

 

1. Ai fini del passaggio, nella predisposizione del bilancio annuale di previsione e degli altri documenti contabili, da una redazione in termini di competenza e cassa ad una redazione in termini di sola cassa, il Governo è delegato ad adottare, entro i tre anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

a) affiancamento al bilancio di cassa, a fini conoscitivi, di un corrispondente prospetto redatto in termini di competenza;

 

b) adozione di sistemi contabili di rilevazione che assicurino la disponibilità dei dati relativi alle posizioni debitorie e creditorie dello Stato anche al fine della compilazione di un elenco degli impegni in modo da evitare la formazione di situazioni debitorie;

 

c) rilevazione delle informazioni necessarie al raccordo dei dati di bilancio con i criteri previsti per la redazione del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche secondo i criteri adottati in ambito comunitario;

 

d) previsione di un sistema di controlli preventivi sulla legittimità contabile e amministrativa dell'obbligazione assunta dal dirigente responsabile;

 

e) previsione dell'obbligo a carico del dirigente responsabile di predisporre un apposito piano finanziario che tenga conto della fase temporale di assunzione delle obbligazioni sulla base del quale ordina e paga le spese;

 

f) adeguamento della disciplina prevista dalla presente legge in conseguenza dell'adozione del bilancio di cassa e previsione di un periodo transitorio per l'attuazione della nuova disciplina e lo smaltimento dei residui passivi accertati al momento dell'effettivo passaggio al bilancio di cassa;

 

g) considerazione, ai fini della predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, dei risultati della sperimentazione condotta ai sensi del comma 2;

 

h) definizione di limiti all'assunzione di obbligazioni da parte del dirigente respon­sabile in relazione all'autorizzazione di cas­sa disponibile, con previsione di appositi correttivi che tengano conto delle carat­teristiche delle diverse tipologie di spesa;

 

i) previsione della graduale estensione dell'applicazione del bilancio di cassa alle altre amministrazioni pubbliche.

 

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato avvia un'apposita sperimen­tazione della durata massima di due esercizi finanziari. Le amministrazioni coinvolte nella sperimentazione, i relativi termini e le modalità di attuazione sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le medesime amministrazioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Lo schema di decreto è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti per il relativo parere.

 

3. Nei due esercizi finanziari successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti un rapporto sullo stato di attuazione e sulle risultanze della sperimentazione di cui al comma 2.

 

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competen­ti entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo. I decreti legislativi che comportino riflessi di ordine finanziario devono essere corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3.

 

5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi e con le stesse modalità previsti dal presente articolo.

Art. 44.

(Copertura finanziaria per l'adeguamento dei sistemi informativi).

Art. 43.

(Copertura finanziaria per l'adeguamento dei sistemi informativi).

1. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente titolo, è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2010 e di 3.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012. Al relativo onere si provvede:

Identico.

a) quanto a 2.000.000 di euro per l'anno 2010 e a 3.000.000 di euro per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrata dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modi­ficazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

 

b) quanto a 3.000.000 di euro per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

 

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

TITOLO VII

TESORERIA DEGLI ENTI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE DEI FLUSSI DI CASSA

TITOLO VII

TESORERIA DEGLI ENTI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE DEI FLUSSI DI CASSA

Art. 45.

(Definizione dei saldi di cassa).

Art. 44.

(Definizione dei saldi di cassa).

1. Il saldo di cassa del settore statale è il risultato del consolidamento tra flussi di cassa del bilancio dello Stato e della Tesoreria statale. Esso esprime il fabbisogno da finanziare attraverso emissioni di titoli di Stato ed altri strumenti a breve e lungo termine.

Identico.

2. Il saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche è il risultato del consolidamento dei flussi di cassa fra i diversi sottosettori.

 

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definiti, in coerenza con le regole internazionali, gli aggregati sottostanti i menzionati saldi e i criteri metodologici per il calcolo degli stessi.

 

Art. 46.

(Tesoreria degli enti pubblici).

Art. 45.

(Tesoreria degli enti pubblici).

1. In materia di Tesoreria unica, per gli enti ed organismi pubblici restano ferme le disposizioni contenute nella legge 29 ottobre 1984, n. 720.

Identico.

Art. 47.

(Programmazione finanziaria).

Art. 46.

(Programmazione finanziaria).

1. Ai fini dell'efficiente gestione del debito, le amministrazioni statali presentano, entro il 31 dicembre, una previsione dell'evoluzione attesa dei flussi di cassa per l'anno seguente con relativo aggiornamento mensile entro il 10 di ciascun mese, sulla base di uno schema definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

1. Ai fini dell'efficiente gestione del debito e per le finalità di cui all'articolo 47, le amministrazioni statali presentano, entro il 31 dicembre, una previsione dell'evoluzione attesa dei flussi di cassa per l'anno seguente con relativo aggiornamento mensile entro il 10 di ciascun mese, sulla base di uno schema definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le cadenze giornaliere per l'effettuazione di pagamenti di natura ricorrente e le modalità di attuazione del comma 1.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le cadenze giornaliere per l'effettuazione di pagamenti di natura ricorrente e le modalità di attuazione del comma 1, nonché i tempi e le modalità di trasmissione, da parte delle amministra­zioni statali, delle informazioni sui flussi di cassa utili per le previsioni sui prelevamen­ti dalla tesoreria statale e ogni altra informazione idonea a consentire una gestione ottimale della liquidità del conto «Disponibilità del Tesoro».

 

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, per le finalità di cui all'articolo 47, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata, definisce i tempi e le modalità di trasmissione, da parte degli enti territoriali assoggettati al patto di stabilità interno, delle informazioni sui flussi di cassa utili per le previsioni sui prelevamenti dalla tesoreria statale e ogni altra informazione idonea a consentire una gestione ottimale della liquidità del conto «Disponibilità del Tesoro». Le previsioni non costituiscono alcun vincolo all'attività gestionale dell'ente.

 

4. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze è altresì autorizzato a stipulare protocolli d'intesa con gli enti pubblici che detengono conti presso la tesoreria dello Stato.

Art. 48.

(Modifiche alla disciplina dei conti intrattenuti dal Tesoro per la gestione delle disponibilità liquide).

Art. 47.

(Modifiche alla disciplina dei conti intrattenuti dal Tesoro per la gestione delle disponibilità liquide).

1. All'articolo 5, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: «Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia stabiliscono mediante convenzione le condizioni di tenuta del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria e dei conti ad esso assimilabili ed il saldo massimo su cui la Banca d'Italia corrisponde un tasso di interesse, commisurato a parametri di mercato monetario. Con successivo decreto del Ministro, sulla base di criteri di trasparenza, efficienza e competitività, sono stabilite le modalità di movimentazione della liquidità e di selezione delle controparti».

Identico.

2. La convenzione di cui all'articolo 5, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è stipulata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

3. Fino al momento della data di entrata in vigore della convenzione, ai sensi del comma 2 del presente articolo, la remunerazione del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria avverrà secondo le modalità ed i termini previsti dal citato articolo 5, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge. Nel periodo transitorio restano ferme le disposizioni previste all'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002, e all'articolo 4, terzo comma, del decreto ministeriale 6 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2003: «Modalità per l'informatizzazione degli ordini di prelevamento dei fondi dai conti correnti di tesoreria centrale», relative alla remunerazione dei conti assimilabili al conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria.

 

4. All'articolo 46 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, il comma 3 è sostituito dal seguente:

 

«3. Sulle giacenze del Fondo la Banca d'Italia corrisponde semestralmente un tasso pari a quello del conto denominato: "Disponibiliìtà del Tesoro per il servizio di tesoreria" (L)».

 

5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definiti modalità e criteri di contabilizzazione delle operazioni disciplina­te dalle disposizioni di cui al presente articolo.

 

Art. 49.

(Ricorso al mercato delle pubbliche amministrazioni).

Art. 48.

(Ricorso al mercato delle pubbliche amministrazioni).

1. Nei contratti stipulati per operazioni finanziarie che costituiscono quale debitore un'amministrazione pubblica è inserita apposita clausola che prevede, a carico degli istituti finanziatori, l'obbligo di comunicare in via telematica, al massimo entro dieci giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, all'ISTAT ed alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione finanziaria, con indicazione della data e dell'ammontare della stessa, del relativo piano delle erogazioni e del piano di ammortamento distintamente per quota capitale e quota interessi, ove disponibile.

1. Nei contratti stipulati per operazioni finanziarie che costituiscono quale debitore un'amministrazione pubblica è inserita apposita clausola che prevede, a carico degli istituti finanziatori, l'obbligo di comunicare in via telematica, entro dieci giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, all'ISTAT ed alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione finanziaria, con indicazione della data e dell'ammontare della stessa, del relativo piano delle erogazioni e del piano di ammortamento distintamente per quota capitale e quota interessi, ove disponibile.

2. In caso di assenza o della ritardata comunicazione di cui al comma 1, è applicata a carico dell'istituto finanziatore una sanzione amministrativa pari allo 0,5 per cento dell'importo dell'operazione.

2. Identico.

Art. 50.

(Abrogazione e modifica di norme).

Soppresso

1. Sono abrogati gli articoli da 30 a 35-bis, da 37 a 43, 49, e da 77 a 80 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

(Vedi articolo 51)

2. Con le eccezioni previste all'articolo 43, comma 2, lettera n), sono abrogate tutte le disposizioni di legge che autorizzano l'apertura di contabilità speciali di tesoreria a valere su fondi iscritti in stanziamenti del bilancio dello Stato e riferibili alla gestione di soggetti ed organi comunque riferibili alla amministrazione centrale e periferica dello Stato, ove non espressamente autorizzate da specifiche norme che ne disciplinano l'autonomia contabile rispetto al bilancio dello Stato.

 

3. I termini relativi agli adempimenti connessi con la gestione del bilancio di previsione previsti dagli articoli 53, 59-bis, 68 e 68-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sono modificati in corrispondenza con quelli connessi all'abrogazione dell'articolo 30, secondo comma, del citato regio decreto n. 2440 del 1923.

 

4. La legge 27 febbraio 1955, n. 64, è abrogata.

 

TITOLO VIII

IL SISTEMA DEI CONTROLLI

TITOLO VIII

CONTROLLI DI RAGIONERIA E VALUTAZIONE DELLA SPESA

Art. 51.

(Delega al Governo per la riforma ed il potenziamento del sistema dei controlli di ragioneria e del programma di analisi e valutazione della spesa).

Art. 49.

(Delega al Governo per la riforma ed il potenziamento del sistema dei controlli di ragioneria e del programma di analisi e valutazione della spesa).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa e per la riforma del controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

1. Identico.

a) potenziamento delle strutture e degli strumenti di controllo e monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato ai fini della realizzazione periodica di un programma di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali di cui all'articolo 3, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, da svolgere anche in collaborazione con le amministrazioni e istituzioni interessate ai sensi del comma 69 del medesimo articolo 3 della legge n. 244 del 2007, nonché ai fini della elaborazione del Rapporto di cui all'articolo 42;

a) potenziamento delle strutture e degli strumenti di controllo e monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato ai fini della realizzazione periodica di un programma di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali di cui all'articolo 3, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, da svolgere anche in collaborazione con le amministrazioni e istituzioni interessate ai sensi del comma 69 del medesimo articolo 3 della legge n. 244 del 2007, nonché ai fini della elaborazione del Rapporto di cui all'articolo 41;

b) condivisione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i servizi di controllo interno di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 286 del 1999 e gli uffici di statistica dei diversi Ministeri, delle relative banche dati, anche attraverso l'acquisizione, per via telematica, di tutte le altre informazioni necessarie alla realizzazione dell'attività di analisi e valutazione della spesa;

b) condivisione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, gli organismi indipendenti di valutazione della performance di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e gli uffici di statistica dei diversi Ministeri, delle relative banche dati, anche attraverso l'acquisizione, per via telematica, di tutte le altre informazioni necessarie alla realizzazione dell'attività di analisi e valutazione della spesa;

c) previsione di sanzioni pecuniarie in caso di mancata comunicazione dei dati di cui alla lettera b) da parte dei dirigenti responsabili delle amministrazioni interessate;

c) previsione di sanzioni amministrative pecuniarie in caso di mancata comunicazione dei dati di cui alla lettera b) da parte dei dirigenti responsabili delle amministrazioni interessate commisurate ad una percentuale della loro retribuzione di risultato compresa tra un minimo del 2 per cento e un massimo del 7 per cento;

d) graduale estensione del programma di analisi e valutazione della spesa alle altre amministrazioni pubbliche;

d) identica;

e) riordino del sistema dei controlli preventivi e dei controlli successivi sulle spese delegate, loro semplificazione e razionalizzazione, nonché revisione dei termini attualmente previsti per il controllo, con previsione di programmi annuali basati sulla complessità degli atti, sulla loro rilevanza ai fini della finanza pubblica e sull'efficacia dell'esercizio del controllo.

e) riordino del sistema dei controlli preventivi e dei controlli successivi, loro semplificazione e razionalizzazione, nonché revisione dei termini attualmente previsti per il controllo, con previsione di programmi annuali basati sulla complessità degli atti, sulla loro rilevanza ai fini della finanza pubblica e sull'efficacia dell'esercizio del controllo.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti. I decreti legislativi che comportino riflessi di ordine finanziario devono essere corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 18, comma 3.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti. I decreti legislativi che comportino riflessi di ordine finanziario devono essere corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3.

 

TITOLO IX

TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTABILITÀ DI STATO E DI TESORERIA

Art. 52.

(Testo unico delle disposizioni vigenti in materia di contabilità di Stato e di tesoreria).

Art. 50.

(Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato e di tesoreria).

1. Il Governo è delegato ad emanare, ai sensi degli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione e dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico delle disposizioni vigenti in materia di contabilità di Stato nonché in materia di tesoreria, anche con modifica delle disposizioni di legge preesistenti e con abrogazione espressa di quelle non più in vigore o incompatibili con la normativa vigente.

1. Il Governo è delegato ad adottare, ai sensi degli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione e dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato nonché in materia di tesoreria.

 

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

a) semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi contabili, al fine di assicurare il coordinamento con le vigenti disposizioni in materia di responsabilità dirigenziale;

 

b) riorganizzazione dei conti di tesoreria, in modo che essi siano raccordabili con gli schemi classificatori adottati per il bilancio dello Stato;

 

c) razionalizzazione della disciplina della tesoreria unica;

 

d) adeguamento della disciplina prevista dalla presente legge e dalla normativa di contabilità pubblica in considerazione dell'adozione del bilancio di cassa;

 

e) modifica o abrogazione espressa delle norme preesistenti incompatibili con le disposizioni della presente legge.

2. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in mancanza dei pareri. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo.

3. Identico.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, il Governo può adottare, attraverso le procedure di cui ai commi 1 e 2, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, il Governo può adottare, attraverso le procedure di cui ai commi 1 e 3 e sulla base dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

 

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 53.

(Abrogazione della legge 5 agosto 1978, n. 468).

Art. 51.

(Abrogazione e modificazione di norme).

1. La legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, è abrogata.

1. Sono abrogati:

 

a) l'articolo 80 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

 

b) l'articolo unico della legge 21 agosto 1949, n. 639;

 

c) la legge 5 agosto 1978, n. 468.

Vedi articolo 50, comma 2.

2. Con le eccezioni previste all'articolo 40, comma 2, lettera p), sono abrogate tutte le disposizioni di legge che autorizzano l'apertura di contabilità speciali di tesoreria a valere su fondi iscritti in stanziamenti del bilancio dello Stato e riferibili alla gestione di soggetti ed organi comunque riconducibili alla amministrazione centrale e periferica dello Stato, ove tali contabilità non siano espressamente autorizzate da specifiche norme che ne disciplinano l'autonomia contabile rispetto al bilancio dello Stato. Al fine di garantire, nel rispetto dei principi generali della presente legge, l'operatività dello strumento militare, le contabilità speciali autorizzate da disposizioni di legge per il funzionamento dei reparti e degli enti delle Forze armate operano fino all'adeguamento delle procedure di spesa di cui all'articolo 42, comma 1, lettera f), ovvero fino al loro riordino, da realizzare, previa sperimentazione, entro il termine di cui alla predetta lettera f).

Vedi articolo 50, comma 3.

3. I termini relativi agli adempimenti connessi con la gestione del bilancio di previsione previsti dagli articoli 53, 59-bis, 68 e 68-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sono modificati in corrispondenza con quelli connessi all'abrogazione dell'articolo 30, secondo comma, del citato regio decreto n. 2440 del 1923.

 

4. All'articolo 18, comma 1, primo periodo, della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «legge finanziaria» sono inserite le seguenti: «ovvero con apposito disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica».

b) le parole da: «e a stabilire, per ciascun livello» fino alla fine del periodo sono soppresse.

 

Art. 54.

(Disposizioni finali e transitorie).

Art. 52.

(Disposizioni finali ed entrata in vigore).

1. In sede di prima applicazione della presente legge, la legge di stabilità dispone la soppressione alla tabella di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), secondo periodo, delle spese obbligatorie e delle relative norme di rinvio alla tabella stessa. Tali spese restano quindi contestualmente determinate dalla legge di bilancio.

1. In sede di prima applicazione della presente legge, la legge di stabilità dispone la soppressione alla tabella di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), delle spese obbligatorie e delle relative norme di rinvio alla tabella stessa. Tali spese restano quindi contestualmente determinate dalla legge di bilancio.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, alla legge di stabilità per l'anno 2010 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Ogni richiamo al Documento di programmazione economico-finanziaria, di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e alla legge finanziaria, di cui all'articolo 11 della legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni, contenuto in disposizioni di legge o di atti aventi forza di legge vigenti, deve intendersi riferito, rispettivamente, alla Decisione di finanza pubblica, di cui all'articolo 10 della presente legge, ed alla legge di stabilità, di cui all'articolo 11, comma 2, della medesima legge.

 

3. Le disposizioni di cui all'articolo 12 si applicano a decorrere dall'anno 2011. Entro il 30 aprile 2010, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere la Relazione unificata sull'economia e la finanza pubblica redatta secondo i medesimi criteri utilizzati per predisporre tale relazione nell'anno 2009.

 

4. Le disposizioni di cui alla presente legge sono applicate dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale in quanto ritenute compa­tibili con la sfera di autonomia costitu­zionalmente riconosciuta a tali organi.

 

5. Fino all'istituzione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, i compiti ad essa attribuiti dalla presente legge sono svolti dalla Conferenza unificata.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

6. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2010.

 


 

 

RESOCONTO

SOMMARIO E STENOGRAFICO

 

______________   ______________

 

 

242.

 

Seduta di luneDì 9 NOVEMBRE 2009

 

presidenza del VIpresidente ROSY BINDI

indi

deL vicepresidentE ANTONIO LEONE

 

 

Discussione della proposta di legge S. 1397. - Legge di contabilità e finanza pubblica (approvata dal Senato) (2555-A e abbinata)

 (Discussione sulle linee generali - A.C. 2555-A)

 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che i presidenti dei gruppi parlamentari Italia dei Valori e Partito Democratico ne hanno chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del Regolamento.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Leone.

 

ANTONIO LEONE, Relatore. Signor Presidente, prende corpo oggi la revisione della disciplina contabile, che costituisce sicuramente una questione politica di rilievo e di prima grandezza che ha impegnato a fondo, come ricorderanno tutti, molti Parlamenti e molti Governi che si sono succeduti nelle ultime legislature.

L'assetto degli strumenti e delle procedure di bilancio condiziona, infatti, in maniera molto pregnante il modo di atteggiarsi della democrazia, non solo economica, del nostro Paese, incidendo significativamente sulla dinamica dei rapporti e delle interrelazioni reciproche tra Governo, Parlamento, autonomie territoriali ed Unione europea.

Ciò è ancor più vero nel sistema istituzionale policentrico e multilivello che è andato configurandosi negli ultimi anni, nell'ambito del quale si sono registrate due diverse e opposte tendenze: da una parte, il consolidarsi di un assetto istituzionale federalista e il conseguente riconoscimento agli enti territoriali di un proprio ambito costituzionalmente tutelato di funzioni politiche e amministrative assistite da autonomia finanziaria, che hanno generato rilevanti spinte centrifughe, che rendono estremamente complesso ricondurre nell'alveo di una corretta dialettica parlamentare segmenti rilevanti delle decisioni di bilancio.

Dall'altra parte, l'appartenenza dell'Italia all'Unione economica e monetaria e la connessa esigenza di rispetto dei vincoli finanziari da questa discendenti hanno viceversa determinato spinte centripete, inducendo gli Esecutivi ad esercitare più penetranti poteri di coordinamento e di governo unitario della finanza pubblica, accompagnati da un riconoscimento di spazi sempre più ampi di flessibilità nella gestione del bilancio, finalizzato anche a rendere sostenibili interventi generalizzati di contenimento della spesa.

È in questo contesto di profondi cambiamenti politici ed istituzionali che è emersa con forza l'esigenza di definire un quadro regolatore unitario delle fasi di costruzione delle decisioni di finanza pubblica, che sappia coniugare in modo nuovo il ruolo del Governo, responsabile a livello europeo del rispetto dei vincoli finanziari ivi posti, quello del Parlamento, detentore, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, di un «diritto al bilancio», e quello degli enti territoriali, titolari di un'autonomia finanziaria di entrata e di spesa parimenti salvaguardata dalle norme costituzionali e che implica un loro diverso e più intenso coinvolgimento nella fase ascendente della definizione degli obiettivi di finanza pubblica. Questo è il mix che permea sostanzialmente e praticamente tutto il provvedimento che oggi portiamo all'attenzione di quest'Aula.

È evidente come la proposta di legge oggi in discussione si saldi in modo inscindibile con l'altra grande riforma di sistema recentemente approvata da questo Parlamento, di cui sono stato onorato di fare il relatore, ossia la legge n. 42 del 2009, di attuazione del federalismo fiscale.

Anche a seguito delle innovazioni introdotte durante l'esame in sede referente, il combinato disposto delle due riforme configura un corpus normativo organico che appare in grado, a regime, di avviare una profonda trasformazione nel sistema delle decisioni di bilancio, atta a contemperare la perdurante esigenza di risanamento dei conti pubblici con quella di una contestuale riqualificazione della spesa volta a migliorare il rendimento delle amministrazioni pubbliche in termini di economicità e qualità dei servizi pubblici offerti ai cittadini e alle imprese. Inoltre, l'armonizzazione dei sistemi contabili, la maggiore trasparenza dei documenti di bilancio, la previsione di un orizzonte pluriennale per la programmazione della spesa, così come il rafforzamento del coordinamento delle azioni dei diversi livelli di governo e il potenziamento delle attività di monitoraggio, controllo, verifica e valutazione della spesa pubblica si inquadrano nella logica di complessivo ammodernamento delle pubbliche amministrazioni, volto a garantire una gestione del bilancio più strategica e orientata ai risultati, in coerenza, anche questo, con la legge n. 15 del 2009, la cosiddetta «legge Brunetta». In questo quadro, la riforma della legge di contabilità mira a razionalizzare tutte le fasi in cui si articola la spesa pubblica, rafforzando contemporaneamente sia i poteri di indirizzo e di controllo del Parlamento, sia i poteri di gestione dell'Esecutivo, con una sorta di bilanciamento tra i due poteri.

La proposta di legge configura, quindi, in modo nuovo strumenti e procedure di bilancio, delineando nel complesso un sistema delle decisioni di finanza pubblica che pone l'accento sullo stock delle risorse iscritte in bilancio, piuttosto che sulle modifiche al margine della legislazione di spesa da introdurre nel disegno di legge finanziaria favorendo, per tale via, una più approfondita analisi della quantità e della qualità della spesa storica e dei nodi strutturali che generano gli squilibri della finanza pubblica.

A tal fine, la riforma conferma e perfeziona la riclassificazione del bilancio dello Stato per missioni e programmi, amplificando le potenzialità del bilancio quale strumento di politica economica; garantisce una maggiore condivisione delle informazioni disponibili per i diversi attori istituzionali, il che rappresenta un altro punto essenziale di questa riforma; amplia gli strumenti per il coordinamento e il monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, potenziando nel contempo il sistema informativo e dei controlli, anche parlamentari, sul sistema delle pubbliche amministrazioni.

La proposta di legge provvede quindi a ridefinire il sistema delle decisioni di finanza pubblica secondo tre assi principali, che prevedono: un ampio coinvolgimento degli enti territoriali nella fase di definizione degli obiettivi economico-finanziari; un'articolazione della manovra di finanza pubblica su più strumenti, di indirizzo e di carattere legislativo, da esaminare in Parlamento nel corso di un'apposita sessione dei lavori da disciplinare attraverso i regolamenti parlamentari e un rafforzamento delle procedure di collegamento con l'Unione europea.

Prima di passare all'illustrazione più dettagliata della proposta di legge, desidero ringraziare tutti i componenti della Commissione bilancio per l'impegno profuso durante l'esame preliminare, che ha consentito di poter svolgere un lavoro intenso, che si è tradotto in una serie di proposte emendative, devo riconoscerlo, in maniera molto equilibrata e serena.

Il testo approvato dal Senato è stato ampiamente modificato nel corso dell'esame in sede referente, secondo una logica di confronto costruttivo tra i diversi gruppi parlamentari che ha condotto alla definizione di un testo sostanzialmente condiviso. Le principali innovazioni normative introdotte attengono ai seguenti ambiti: il coordinamento della riforma in esame - lo ho già ricordato - con le altre due grandi riforme di sistema approvate quest'anno dal Parlamento, ossia la legge n. 42 del 2009, di attuazione del federalismo fiscale e la legge n. 15 del 2009, di riforma della pubblica amministrazione; l'articolazione del ciclo di bilancio; le procedure di raccordo interistituzionale con l'Unione europea; la disciplina degli strumenti di finanza pubblica; il contenuto della legge di stabilità e le modalità di copertura finanziaria delle leggi; il completamento della riforma della struttura del bilancio e il passaggio alla redazione del bilancio in termini di sola cassa; infine, si tratta dell'ultimo degli ambiti che ho testè indicato, i modelli organizzativi da adottare al fine di rafforzare il controllo parlamentare sulla finanza pubblica.

Una prima serie di interventi correttivi del testo in esame è stata orientata a migliorare, in via generale, i profili di coordinamento con le deleghe, le procedure e gli organi previsti dalla legge n. 42 del 2009, di attuazione del federalismo fiscale, in special modo per quanto riguarda l'armonizzazione dei sistemi contabili e la partecipazione degli enti decentrati alla fase ascendente di definizione della decisione annuale di finanza pubblica.

Quanto al primo aspetto, quello dell'armonizzazione dei sistemi contabili, la scelta operata è stata quella di espungere dal testo in esame i criteri di delega relativi all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali, integrando contestualmente, mediante una apposita novella, i criteri direttivi della delega già prevista (abbiamo quindi operato un «ritocco» alla delega così come prevista all'articolo 2 della legge n. 42 del 5 maggio 2009).

Nel testo in esame rimane pertanto ferma la delega al Governo per l'armonizzazione dei sistemi contabili delle altre amministrazioni pubbliche, mentre quella relativa alle autonomie territoriali viene interamente ricondotta alla legge n. 42 del 2009 (abbiamo pertanto stabilito una netta divisione tra le due questioni).

Il raccordo tra le due distinte deleghe per l'armonizzazione dei sistemi contabili previste dalla proposta di legge in esame e dalla legge n 42 del 2009 è assicurato dalla previsione in base alla quale il comitato per i principi contabili previsto dalla riforma in esame dovrà agire in reciproco raccordo con la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, la cui composizione tra l'altro è stata integrata anche con due rappresentanti dell'ISTAT.

Per quanto attiene, più in generale, al coordinamento della finanza pubblica, le disposizioni recate dalla proposta di legge e dai relativi decreti legislativi costituiscono, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

Viene quindi confermata la scelta di estendere l'ambito di applicazione della nuova legge di contabilità all'intero perimetro della pubblica amministrazione in coerenza con gli impegni contratti dal nostro Paese in sede comunitaria; una modifica all'articolo 1 ha inoltre specificato che le disposizioni della proposta di legge in oggetto si applicheranno anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti.

Nel complesso, la filosofia di fondo delle modifiche introdotte è stata quella di individuare procedure di coordinamento della finanza pubblica atte ad evitare il rischio di comportamenti incoerenti.

In questa prospettiva, si è anzitutto convenuto sull'opportunità di confermare sostanzialmente le sedi e le modalità di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali previste dalla legge n. 42 del 2009, e in particolare il ruolo della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica quale organismo stabile di coordinamento della finanza pubblica stessa, che concorre alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto.

Fermo restando il ruolo della Conferenza, una modifica di rilievo è stata tuttavia operata con riferimento ai rapporti tra il patto di convergenza, previsto dall'articolo 18 della legge di attuazione del federalismo fiscale, ed il Patto di stabilità interno.

In particolare, a seguito di una novella operata al citato articolo 18 della legge n. 42 del 2009 è stato espunto dal contenuto proprio del patto di convergenza il riferimento alla definizione, per ciascun livello di governo territoriale, del livello programmato dei saldi da rispettare, delle modalità di ricorso al debito, nonché dell'obiettivo programmato della pressione fiscale complessiva, lasciando pertanto a tale patto il compito fondamentale di perseguire l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo. Conseguentemente, le modalità di definizione del quadro di riferimento del Patto di stabilità interno sono state interamente ricondotte nell'ambito delle procedure previste dall'articolo 10, comma 5, della proposta di legge.

A seguito delle ulteriori modifiche introdotte dalla Commissione, sarà la Decisione di finanza pubblica a definire, in coerenza con gli obiettivi programmatici, sia il contenuto del patto di convergenza, sia il contenuto del Patto di stabilità interno, nonché le sanzioni per gli enti territoriali nel caso di mancato rispetto di quanto previsto da quest'ultimo, come stabilito dall'articolo 10, comma 2, lettera f).

Una volta definiti, in sede di Decisione di finanza pubblica, il contenuto sia del patto di convergenza sia del Patto di stabilità interno, nella legge di stabilità potranno essere introdotte le norme «eventualmente necessarie a garantire l'attuazione del Patto di stabilità», nonché quelle dirette a realizzare il patto di convergenza.

Il combinato disposto delle modifiche introdotte demanda pertanto ad una specifica procedura di concertazione-consultazione con le autonomie la definizione del «quadro di riferimento normativo» del Patto di stabilità interno, i cui contenuti essenziali saranno poi definiti dal Parlamento in sede di deliberazione della Decisione di finanza pubblica, che dovrà peraltro indicare anche le sanzioni per gli enti inadempienti.

Tra le questioni inerenti i profili di coordinamento tra la proposta di legge in esame e la legge n. 42 del 2009, occorre infine evidenziare come nel corso dell'esame in Commissione siano state inserite alcune disposizioni volte ad agevolare la costituzione del patrimonio informativo necessario a dare attuazione al federalismo fiscale.

A tal fine, il nuovo comma 2 dell'articolo 13 dispone, in particolare, che i dati di bilancio che le amministrazioni sono tenute ad inserire nella banca dati unitaria da istituire presso il Ministero dell'economia e delle finanze debbano essere messi a disposizione, anche mediante accesso diretto, della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale e della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, ai fini dell'espletamento delle attività di competenza di tali organi ai sensi degli articoli 4 e 5 della stessa legge n. 42.

Un'analoga, benché meno intensa, esigenza di coordinamento è emersa, durante l'esame in sede referente, anche in relazione alla legge n. 15 del 2009, recante la riforma della pubblica amministrazione promossa dal Ministro Brunetta, con particolare riferimento, in questo caso, all'opportunità di un migliore raccordo tra il sistema di indicatori ivi delineato per la valutazione dei risultati dei dirigenti e delle pubbliche amministrazioni e quello prospettato per la misurazione del raggiungimento degli obiettivi riferiti alle missioni e ai programmi di bilancio.

Una delle questioni evidenziate nel corso delle audizioni e del dibattito svoltisi in Commissione bilancio attiene alla congruità della tempistica del ciclo di bilancio delineata nella proposta di legge.

In proposito, gli aggiustamenti al testo in esame operati in Commissione sono stati diretti a contemperare diverse finalità.

Da una parte, quella di ridurre il rischio di sovrapposizioni tra l'esame della Decisione di finanza pubblica e quello della manovra annuale, consentendo al Parlamento di esprimere i propri indirizzi al Governo in tempo utile e tale da garantire che il Governo ne possa tenere adeguatamente conto; a tal fine è stato lievemente anticipato, dal 20 al 15 settembre di ogni anno, il termine di presentazione al Parlamento della Decisione di finanza pubblica.

Dall'altra quella di favorire una più intensa possibile partecipazione degli enti decentrati alla definizione della decisione di bilancio, al fine di consentire una più agevole impostazione dei loro bilanci. A tal fine anche su questo punto c'è stata una rivisitazione dei termini: è stato anticipato dal 20 al 15 luglio il termine entro il quale il Governo è tenuto a comunicare alle autonomie territoriali le linee guida per la ripartizione degli obiettivi programmatici di finanza pubblica.

La posticipazione al mese di settembre della data di presentazione alle Camere della Decisione di finanza pubblica appare quindi volta a soddisfare l'esigenza di disporre di un quadro di previsione di finanza pubblica più aggiornato rispetto a quello disponibile al 30 giugno (attualmente la data di presentazione, come sappiamo, alle Camere del DPEF), anche in relazione alla previsione sull'evoluzione del gettito tributario, alla luce delle recenti modifiche normative che hanno spostato in avanti i termini per la presentazione delle dichiarazioni.

Ulteriori novità in tema di ciclo di bilancio - e non poteva che essere così - attengono ai rapporti con l'Unione europea.

Da una parte è stato disposto che in sede di predisposizione dell'aggiornamento del programma di stabilità da presentare al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione, il Governo debba trasmettere alle Camere e alla Conferenza unificata, entro i quindici giorni antecedenti la data di presentazione concordata in sede europea, lo schema di aggiornamento del programma di stabilità; tale schema dovrà comprendere sia un quadro generale sulle prospettive di medio termine della politica economica italiana nell'ambito dell'Unione europea, sia l'indicazione delle linee guida per la sua implementazione a livello di politiche nazionali.

Dall'altra, è stato previsto che, in sede di presentazione della relazione sull'economia e la finanza pubblica di cui all'articolo 12, il Governo debba dare conto del parere del Consiglio dell'Unione europea sull'aggiornamento del programma di stabilità.

Nel corso dell'esame in Commissione bilancio sono state affrontate talune questioni inerenti il contenuto degli strumenti di programmazione e attuazione della manovra di finanza pubblica.

Siamo così ai disegni di legge collegati. In tale ambito, al fine di delineare un sistema delle decisioni di bilancio in grado di assicurare maggiore ordine e coerenza all'interno del processo decisionale, prevedendo nel contempo il fenomeno, ricorrente negli ultimi anni, di manovre finanziarie realizzate attraverso procedure di decretazione d'urgenza, particolare attenzione è stata posta nei confronti della disciplina dei disegni di legge collegati, che è stata potenziata anche alla luce del restringimento del contenuto della legge di stabilità.

È stato pertanto previsto che i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica debbano recare disposizioni omogenee sia per materia, sia per competenza delle amministrazioni; si è inoltre specificato che ciascuno di essi è chiamato a concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici già fissati dalla Decisione di finanza pubblica, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia.

In poche parole si avrà una sessione limitata, dall'inizio fino alla fine, di tutti gli adempimenti che sono previsti, di tutte le informative, di tutti gli adempimenti non solo del Governo ma anche nei confronti dell'Unione europea e del Parlamento, con le decisioni che dovranno essere prese di conseguenza, nell'arco di un tempo ben prestabilito, per evitare che il Parlamento venga «ingolfato» quasi per tutto l'anno da provvedimenti attinenti alle manovre di bilancio.

Tra le ulteriori modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente volte a garantire un corretto svolgimento della dialettica tra Parlamento ed Esecutivo, deve essere ricordato anche il comma 3 dell'articolo 10, ai sensi del quale il Governo, ogniqualvolta intenda modificare gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, ovvero in caso di scostamenti rilevanti degli andamenti di finanza pubblica rispetto ai medesimi obiettivi, che rendano necessari interventi correttivi, è tenuto a presentare alle Camere una Nota di aggiornamento della Decisione di finanza pubblica come deliberata dal Parlamento.

Un complesso di questioni di natura tecnica recanti un impatto rilevante in termini di tenuta dei saldi di bilancio ed attuazione degli interventi di politica economica attiene al contenuto della legge di stabilità ed alla copertura finanziaria delle leggi.

Per quanto attiene alla legge di stabilità, la proposta conferma la configurazione «snella» dello strumento, nel quale non potranno essere inserite disposizioni finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, né norme di delega ovvero a carattere ordinamentale ed organizzatorio, ferma restando l'inclusione, sopra richiamata, nel contenuto proprio della legge, delle norme eventualmente necessarie a garantire l'attuazione del patto di stabilità interno, nonché a realizzare il patto di convergenza.

Alcune innovazioni sono state introdotte in relazione alla copertura finanziaria della legge.

A tale ultimo proposito, una delle novità più rilevanti introdotte nel corso dell'esame in sede referente consiste nell'aver sostanzialmente ripristinato, nel testo della proposta di legge, il contenuto dell'attuale comma 5 dell'articolo 11 della legge n. 468 del 1978 (quella che stiamo riformando), concernente l'obbligo di copertura degli oneri correnti recati dal disegno di legge finanziaria, che non era stato invece mantenuto o riprodotto nel testo approvato dal Senato.

Richiamando espressamente l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, si è infatti previsto che la legge di stabilità possa disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente, assicurando comunque - come specificato dalla Commissione - il «valore positivo del risparmio pubblico».

Nella prospettiva della trasparenza e di una più agevole intelligibilità della decisione di bilancio si colloca, infine, la previsione di cui al comma 4 dell'articolo 11, ai sensi della quale al disegno di legge di stabilità dovrà essere allegato, a fini conoscitivi, un prospetto riepilogativo degli effetti triennali sui saldi di finanza pubblica derivanti dalla manovra.

Per quanto concerne poi, in generale, la copertura finanziaria delle leggi, nel corso dell'esame in sede referente sono state anzitutto meglio precisate le modalità di copertura delle leggi di delega e dei relativi decreti legislativi di attuazione, prevedendosi altresì che la Corte dei conti, conformemente alla prassi esistente in materia, nella relazione quadrimestrale sulle coperture e le tecniche di quantificazione degli oneri, riferisca sulla tipologia delle coperture adottate dai decreti legislativi emanati nel periodo considerato e sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie di tali decreti e le norme di copertura recate dalle leggi delega.

Sotto altro versante, è stato precisato che la relazione tecnica sugli effetti finanziari delle proposte legislative e degli emendamenti all'esame delle Commissioni parlamentari debba essere trasmessa nel termine indicato dalle medesime Commissioni in relazione all'oggetto e alla tempistica dei lavori parlamentari, fermo restando, in ogni caso, il termine di trenta giorni dalla richiesta; qualora il Governo non sia in grado di trasmettere la relazione entro il termine stabilito, dovrà inoltre indicarne le ragioni.

È stata infine inserita una norma di chiusura, in base alla quale viene demandato ai Regolamenti parlamentari il compito di disciplinare gli ulteriori casi in cui il Governo è tenuto alla presentazione della relazione tecnica.

Un ulteriore ampio filone di questioni emerse durante l'esame preliminare della proposta di legge attiene al bilancio dello Stato, la cui riforma si attuerà in più fasi.

La proposta di legge, infatti, da un lato sistematizza le innovazione apportate al bilancio nel corso degli ultimi due esercizi finanziari, dall'altro delega il Governo al completamento della riforma, prevedendo anche il graduale passaggio da una redazione di tale documento in termini di competenza e cassa, ad una redazione in termini di sola cassa.

Sotto altro profilo, viene confermata la rimodulabilità delle risorse destinate ai programmi di ciascuna missione, con espressa previsione dell'indicazione, nell'ambito del programma, della quota delle spese rimodulabili e non rimodulabili.

In questo quadro, l'ampliamento dei margini di flessibilità, oltre a valorizzare il ruolo della legge di bilancio come strumento di attuazione della manovra di finanza pubblica, appare funzionale sia al processo di consolidamento dei conti pubblici, rendendo maggiormente sostenibili gli interventi di contenimento della spesa, sia al processo di riqualificazione della spesa stessa.

Un'ulteriore novità - mi avvio velocemente verso le conclusioni - introdotta nel corso dell'esame in Commissione, diretta ad accrescere il corredo informativo del bilancio, è costituita dalla previsione, in ciascuno stato di previsione, di una scheda illustrativa dei capitoli recanti i fondi settoriali correlati alle principali politiche pubbliche di rilevanza nazionale (tra i quali il FAS), nella quale devono essere indicate una serie di informazioni di estremo interesse per il Parlamento, quali, ad esempio, il complesso degli stanziamenti previsti dal bilancio triennale, il riepilogo analitico dei provvedimenti legislativi e amministrativi che hanno determinato i suddetti stanziamenti e le relative variazioni, nonché gli interventi previsti a legislazione vigente a valere su detti fondi con separata indicazione delle spese correnti e di quelle in conto capitale.

Di ampia portata appaiono, infine, le modifiche introdotte dalla Commissione in relazione al completamento della riforma del bilancio e al passaggio alla redazione di tale documento in termini di sola cassa. Quanto alla prima questione, la principale novità consiste nell'aver ricondotto la revisione dell'attribuzione dei programmi e delle relative risorse tra i Ministeri ad un'apposita delega legislativa, che ai fini del completamento della riforma della struttura del bilancio prevede una complessiva revisione sia delle missioni, sia del numero e della struttura dei programmi di spesa.

Il passaggio - e sintetizzo - avverrà attraverso step previsti regolarmente dal provvedimento in oggetto mediante una sorta di sperimentazione, per arrivare, poi, al completamento (se sarà il caso e se ne saranno ben visibili gli effetti). Per i nostri sistemi tale passaggio - mi riferisco al passaggio al bilancio di cassa - è epocale.

Un ultimo argomento a cui tengo è quello relativo al controllo parlamentare sulla finanza pubblica.

Nel corso dell'esame in Commissione è stata unanimemente condivisa l'esigenza di rafforzare il ruolo di indirizzo e controllo del Parlamento, dotando le Camere di nuovi strumenti di conoscenza e valutazione, che consentano anche una riqualificazione del lavoro parlamentare.

In tale ambito, piuttosto che la costituzione - come era previsto nel testo che ci è pervenuto dal Senato - di una Commissione bicamerale ad hoc per la trasparenza dei conti pubblici, priva dei poteri parlamentari di indirizzo e controllo propri delle Commissioni bilancio dei due rami del Parlamento, nel corso dell'esame si è convenuto sull'opportunità di prevedere un potenziamento delle attività di controllo e di verifica sulla finanza pubblica delle Commissioni medesime, da svolgere anche in forma congiunta previa intesa tra i Presidenti delle due Camere.

 

PRESIDENTE. La prego di concludere.

 

ANTONIO LEONE, Relatore. Nel concludere questa relazione e nel formulare l'auspicio di un prosieguo dell'esame in Assemblea costruttivo ed approfondito quale quello svoltosi in Commissione di merito - ho concluso veramente -, voglio solo sottolineare come con la proposta di legge al nostro esame sarà possibile superare definitivamente i limiti di un circuito decisionale della finanza pubblica che, nonostante la previsione di stringenti vincoli incrociati di natura contenutistica e procedimentale, non è ancora riuscito a garantire né una trasparenza dell'indirizzo politico-finanziario sotteso alle manovre di bilancio, né un livello accettabile di ordine e di coerenza alla manovra finanziaria nelle sue diverse articolazioni.

Dovrà essere, pertanto, compito di questo Parlamento aggiornare ed armonizzare le procedure parlamentari con il nuovo assetto della contabilità nazionale delineato nella proposta di legge in esame, nella consapevolezza che le dinamiche del nostro sistema di bilancio non dipenderanno, tuttavia, solo da questioni tecniche e di ingegneria contabile o procedurale - così come, purtroppo, molte volte, è stato sino ad ora - ma da come le forze politiche, le istituzioni rappresentative e le amministrazioni pubbliche nel loro complesso riusciranno ad attuare con convinzione un disegno riformatore che appare, allo stato, come l'unica strada percorribile per coniugare la perdurante esigenza di risanamento dei conti pubblici con una politica di sviluppo e di sostegno all'economia, assicurando contestualmente la riqualificazione della spesa pubblica all'insegna dei criteri dell'efficienza, dell'efficacia e della verifica dei risultati raggiunti dall'azione amministrativa (Applausi).

 

PRESIDENTE. Prendo atto che il rappresentante del Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

È iscritto a parlare l'onorevole Cambursano. Ne ha facoltà per diciassette minuti.

 

RENATO CAMBURSANO. Signor Presidente, Viceministro Vegas, relatore Leone, colleghi, la revisione delle disciplina di finanza pubblica costituisce una grande questione politica, prima ancora che semplicemente tecnico-amministrativa e contabile, che ha impegnato i Parlamenti e i Governi negli anni passati e nelle precedenti legislature. Gli esiti sono stati piuttosto scarsi, anche se il lavoro svolto in quelle legislature è utile oggi.

La legge quadro n. 468 del 1978 ha trentuno anni di età ed è giusto che lasci il campo e lo spazio a una nuova legge di contabilità e di finanza pubblica. Questo perché l'espansione del ruolo delle autonomie territoriali e l'avvenuta riforma del Titolo V della Costituzione, i vincoli comunitari esterni - cioè il patto di stabilità e di crescita - e il vincolo di stabilità interno nonché l'avvenuta approvazione della legge sul federalismo fiscale ci obbligano, per l'appunto, a rivedere l'insieme del complesso delle leggi di contabilità. L'assalto alla diligenza che è stato compiuto negli anni passati e lo stravolgimento per mettere la parola fine a quell'assalto da parte dei Governi (uso il plurale perché è stato fatto sia dai governi di centrodestra sia da quelli di centrosinistra), attraverso il ricorso al maxiemendamento e poi al voto di fiducia, hanno manifestato il limite di un cortocircuito decisionale che non è riuscito a garantire una procedura adeguata ad un dibattito parlamentare ordinato. Venendo meno questo, è venuta meno anche la trasparenza delle procedure decisionali relative all'indirizzo politico-finanziario sotteso alla manovra di bilancio.

L'enorme ampliamento delle dimensioni e dei contenuti normativi della legge finanziaria si è manifestato anche attraverso la prassi di affiancare uno o più decreti-legge collegati, che hanno reso ancora più complessi e confusi i procedimenti parlamentari, sia di indirizzo sia di controllo. Allo stesso modo, è stata pressoché impossibile un'analisi approfondita della quantità e della qualità della spesa storica e dei nodi strutturali che generano squilibri di finanza pubblica. A sua volta, i vincoli europei hanno fatto scattare l'esigenza di mettere un freno alla spesa con strumenti di intervento e di contenimento automatico e trasversale, attraverso i cosiddetti tagli lineari, ma non selettivi, delle dotazioni di bilancio.

La proposta di riforma, approvata dal Senato, ha tentato di dare una soluzione alla «ipertrofia» della legge finanziaria e alla opposta carenza di contenuto decisionale del bilancio, aprendo la via verso un più ampio processo di revisione della spesa pubblica. L'entusiasmo che ha accolto quel testo si è però via via spento, al punto che la riapertura del dibattito in questo ramo del Parlamento - in Commissione prima e da oggi in Aula - e il successivo lavoro svolto hanno portato a una corposa riscrittura, come ci ricordava, per l'appunto, il relatore Leone.

Un grande lavoro è stato compiuto in Commissione con un'ampia disponibilità anche da parte del relatore stesso ma con qualche freno posto dal Governo (anche se questa è una legge di iniziativa parlamentare), a scrivere insieme un nuovo testo ad integrazione e miglioramento parziale del prodotto del Senato della Repubblica e a correzione di alcuni veri e propri «scivoloni» presenti nel testo ricevuto dall'altro ramo del Parlamento. Ne voglio ricordare alcuni: l'insufficiente raccordo tra il testo e il dettato dell'articolo 119 della Costituzione, così come attuato dalla legge n. 42 sul federalismo fiscale.

Il successo della riforma federalista dipenderà molto, a nostro avviso, dall'operazione di standardizzazione dei costi, dei fabbisogni e dei prelievi, essenziale per la determinazione delle risorse da assicurare a regioni ed enti locali, mediante risorse proprie, compartecipazioni e quote del Fondo di perequazione per i territori con minore capacità fiscale. Permane ancora a nostro avviso - e qui richiamo l'attenzione del relatore - una sostanziale centralizzazione delle procedure che entra in collisione con l'autonomia di entrata e di spesa prevista dall'articolo 119 della Costituzione.

Un secondo limite è l'eccessiva concentrazione degli strumenti di governo centrale e dei tempi della loro presentazione e discussione in Parlamento.

Nonostante le positive correzioni apportate in Commissione bilancio, riteniamo ancora troppo presente il tentativo di appropriazione di spazi decisionali non conformi alle esigenze di programmazione e di coordinamento della finanza pubblica.

Questa proposta di legge non tiene ancora in sufficiente conto che una parte consistente delle competenze in materia di spesa sono ormai trasferite alle regioni e per la concreta gestione amministrativa alle autonomie locali (comuni, città metropolitane e province) e che questi livelli di Governo sono tenuti ad esercitare tali funzioni - lo dice l'articolo 119, primo comma, della Costituzione - con autonomia di entrata e di spesa.

Il processo di coinvolgimento nella programmazione delle politiche di finanza pubblica dovrebbe essere, a nostro avviso, più trasparente ed efficace attraverso schemi più appropriati. Per raggiungere tale obiettivo abbiamo proposto che i quadri tendenziali e programmatici della spesa per funzioni, oltre che per voce economica, debbano essere esposti in modo da rappresentare, anche solo sinteticamente, il quadro tendenziale delle politiche pubbliche e il connesso quadro programmatico, prevedendo anche un'articolazione per sottosettori, che riproponiamo all'attenzione dell'Aula con gli emendamenti che abbiamo presentato.

L'azione poi di monitoraggio del conseguimento degli obiettivi costituisce una funzione importante per avere contezza della distanza tra questi e i risultati ottenuti e di conseguenza per provvedere tempestivamente ad approvare i necessari interventi. La banca dati prevista dall'articolo 14, istituita presso il Ministero dell'economia ed alimentata dalle amministrazioni pubbliche con l'obiettivo di semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le amministrazioni, così come riformulati in Commissione, è sicuramente un passo avanti nella direzione di un maggiore coinvolgimento delle autonomie.

Il comma 4-bis dell'articolo 14 è lì a confermarlo, così come l'inserimento - lo ricordava il relatore - dell'ISTAT e della Conferenza unificata, ma la concentrazione presso la Ragioneria generale dello Stato, da una parte, e il semplice «sentire» dei due organismi citati ci lasciano ancora del tutto insoddisfatti.

In merito all'articolo 40 (analisi e valutazione della spesa) riteniamo che al fine di rendere efficace il processo di programmazione, efficiente l'allocazione delle risorse ed effettivo il controllo obiettivo-risultati, si istituzionalizza una prassi già avviata, cioè la cosiddetta spending review. Al fine di rendere tale prassi più effettiva ed efficace, a nostro avviso, devono essere assicurati tutti i presupposti per l'interscambio dei dati al fine di conseguire ogni possibile sinergia tra le attività di acquisizione delle informazioni e l'analisi delle medesime.

La nuova formulazione della delega al Governo per il passaggio al bilancio di cassa (articolo 43) è sicuramente migliorativa. Essa prevede, infatti, che tale passaggio avvenga con gradualità. Cito alcuni passaggi: affiancamento al bilancio di cassa ai fini conoscitivi di un corrispondente prospetto redatto in termini competenza; la previsione di un sistema di controlli preventivi sulla legittimità contabile ed amministrativa dell'obbligazione assunta dal dirigente responsabile; la predisposizione da parte del dirigente responsabile di un apposito piano finanziario che tenga conto della fase temporale di assunzione delle obbligazioni sulla base delle quali ordina e paga le spese; infine, la definizione di limiti di assunzione di obbligazioni da parte del dirigente responsabile in relazione all'autorizzazione di cassa disponibile con previsione di appositi correttivi.

Il rischio però, relatore e Governo, che il controllo dei flussi di cassa sia l'unico imperativo del dirigente titolare di un programma di spesa è forte, mentre effetti nefandi potrebbero emergere solo negli esercizi futuri. Da qui discende la necessità di affiancare la contabilità redatta in termini di cassa con quella redatta in termini di competenza. Quindi non solo per i primi tre anni è stata tolta la dizione in via sperimentale, ma nella sostanza così è da leggersi. Inoltre, l'affiancamento, a soli fini conoscitivi, che invece è rimasto come dizione, ci lascia davvero parecchio perplessi se non, per l'appunto, contrari.

Appare altresì del tutto insufficiente la previsione relativa all'introduzione del sistema di contabilità economico-patrimoniale accanto a quella finanziaria, anch'essa prevista solo in via sperimentale e per finalità conoscitiva.

In sede di discussione sulle linee generali in Commissione bilancio abbiamo ribadito quanto aveva sostenuto nell'altro ramo del Parlamento il gruppo dell'Italia dei Valori, ovvero che nonostante quell'entusiasmo che si era creato, occorresse ricorreggere alcuni passaggi. Abbiamo visto lungo, avevamo ragione: la corposa riscrittura è lì a confermare la necessità che i nostri colleghi del Senato avevano evidenziato. Quello licenziato dalla Commissione bilancio è sicuramente un testo migliorativo, ma riteniamo - oltre a quanto sin qui evidenziato - che in primo luogo il ciclo della programmazione debba essere avviato prima di luglio, come peraltro indicato dalla legge n. 42 del 2009, evitando una concentrazione di documenti e procedure nei mesi di settembre e ottobre.

In secondo luogo, riteniamo che la Decisione di finanza pubblica sia opportuno mantenerla a luglio e che nella sessione estiva di bilancio si dedichi maggiore attenzione all'esame del rendiconto dell'esercizio precedente sul quale spesso e volentieri si sorvola (io per primo naturalmente).

In terzo luogo, pensiamo che le disposizioni relative al coordinamento di finanza pubblica debbano essere approvate in tempo utile a consentire alle amministrazioni territoriali di approvare il proprio documento di bilancio entro il mese di dicembre.

In quarto luogo, la classificazione di bilancio per missioni e programmi deve intrecciarsi con la classificazione per funzioni-obiettivo per facilitare il raccordo con la contabilità economica e patrimoniale nazionale. La gestione per competenze giuridiche - ci ricordava una delle tante audizioni, quella del professor Carabba - è nella prassi reale attraversata da contraddizioni distorsive la cui manifestazione evidente è rappresentata dai residui di stanziamento, sicché la funzione del conto impegni non risponde all'esigenza essenziale di fornire un quadro sistematico e aggiornato delle obbligazioni delle amministrazioni e dell'impatto economico di medio periodo delle scelte di bilancio.

Non è condivisibile, infine, l'impostazione di schemi autoritativi relativi alle tecniche di accountability e alla raccolta di informazioni, dettate dal centro, con riferimento alla struttura decisionale e programmatica dei bilanci delle autonomie, seguendo peraltro una strada preclusa dal disegno costituzionale. Allo stesso modo non è condivisibile la scarsa attenzione dimostrata anche rispetto alla legge n. 42 del 2009, sulla quale (lo ricordiamo, contrariamente ad altri partiti o ad altri gruppi che hanno votato contro o si sono astenuti) l'Italia dei Valori aveva espresso voto favorevole, soprattutto con riferimento al ruolo degli enti decentrati nel procedimento di formazione della Decisione di finanza pubblica assolutamente preminente.

Allo stato è previsto esclusivamente un parere della Conferenza unificata su un documento semplificato contenente linee guida per la ripartizione degli obiettivi di finanza pubblica. Il collega Causi, in sede di illustrazione del complesso degli emendamenti in Commissione, richiamava la necessità di un ulteriore approfondimento circa la collocazione del provvedimento nel quadro della disciplina costituzionale vigente in materia di coordinamento della finanza pubblica. Noi ci associamo perché devono essere assicurate adeguate garanzie alla prerogativa che la nostra Carta costituzionale riconosce agli enti territoriali.

A tal fine riteniamo che la delega prevista dall'articolo 2 debba essere armonizzata con quella già prevista nella lettera h) del comma 2, articolo 2, della legge n. 42 del 2009. Un passo avanti è stato fatto, ma credo che si possa ancora; abbiamo, infatti, la possibilità di farlo in quest'aula del Parlamento. A tal fine sono stati presentati emendamenti che tendono ad assicurare la fissazione di criteri uniformi per la redazione del bilancio delle amministrazioni pubbliche e degli enti territoriali, ed affidano alla Commissione paritetica l'attuazione del federalismo fiscale e il compito di concorrere alla predisposizione dei decreti legislativi, previsti da entrambe le norme di delega, integrandola con rappresentanti dell'ISTAT e della Corte dei conti. Anche su questo ci sono nostri emendamenti.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, concludo. Questa è la prima proposta di iniziativa parlamentare, almeno in materia economica. Non poteva che essere così, visto che si scrivono le regole relative alla legge di contabilità, di bilancio e di finanza pubblica. Tali regole dovrebbero durare nel tempo e valere per tutti, a prescindere dalle maggioranze e dai Governi che si alternano. Serve una riforma che integri l'esigenza di coordinare i bilanci e le politiche finanziarie dello Stato e delle autonomie nell'ottica del nuovo modello di ispirazione federalista della Repubblica e nel rispetto del Patto europeo di stabilità e di crescita.

Serve anche il passaggio da un bilancio di risorse, che presenta i fondi suddivisi in base alla natura delle spese, ad una logica di obiettivi e di risultati. Siamo disponibili anche in Aula, così come lo siamo stati in Commissione, a confrontarci sino all'ultimo minuto sui passaggi ancora migliorabili, poi valuteremo che fare nel voto finale. Ma per cortesia - mi rivolgo in particolare al rappresentante del Governo, l'autorevole Viceministro - basta tavoli rovesciati, come è avvenuto nella sessione di bilancio dello scorso anno, basta voti di fiducia su manovre finanziarie e di bilancio. Sono certo che anche i colleghi che siedono al banco dei nove siano d'accordo sulla necessità di mettere mano con urgenza alla rivisitazione dei Regolamenti parlamentari che sono prodromici ad un'attività vera e concreta di snellimento, ma anche di controllo del nostro operato.

Presidente Leone, mi rivolgo a lei, almeno per il nostro gruppo lei ha portato bene per l'altra legge di cui era relatore, quella sul federalismo fiscale. Mi auguro che la sua ulteriore disponibilità a confrontarsi possa portarci al voto favorevole. Grazie e buon lavoro (Applausi).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Boccia. Ne ha facoltà per dieci minuti.

 

FRANCESCO BOCCIA. Signor Presidente, riprendo la chiusura dell'intervento di Cambursano: l'auspicio è che in qualche modo il lavoro già fatto con il presidente Leone e il Governo sulla legge n. 42 del 2009 possa consentirci, nelle giornate che abbiamo davanti, di completare l'opera già iniziata nelle Commissioni. Nelle Commissioni è stato fatto un lavoro importante che ha di fatto cancellato le ombre che c'erano dopo l'approvazione del provvedimento al Senato; ombre legate alla reale possibilità di armonizzare i sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche nel nostro Paese. Se l'obiettivo era, a regime, un unico piano dei conti del sistema pubblico italiano non potevamo raggiungerlo a spizzichi e bocconi. Pur avendo il Senato fatto un lavoro importante, soprattutto sul ciclo e sugli strumenti di programmazione, restavano molti dubbi su alcuni aspetti che non sono astrazione e non sono neanche teoria, ma fanno riferimento al funzionamento reale del raccordo tra i sistemi contabili delle diverse amministrazioni pubbliche.

Da questo punto di vista il Partito Democratico ha dato un contributo importante nella prima fase al Senato e lo ha ripreso in questa sede. Cambursano molto opportunamente richiamava alcuni passaggi che per il Partito Democratico l'onorevole Causi e l'onorevole Beretta hanno fatto in Commissione: questi sono per noi il punto dal quale ripartiamo in questa discussione generale e obbiettivamente sono stati anche oggetto di una riflessione concreta da parte del relatore e del Governo.

In questo mio intervento vorrei riprendere alcuni concetti che molto spesso noi del Partito Democratico abbiamo richiamato al Governo in sede di approvazione di alcuni provvedimenti economici (certamente l'anno scorso prima dell'approvazione della legge finanziaria e non mancheremo di farlo anche con riferimento alla legge finanziaria di quest'anno quando arriverà alla Camera dopo il passaggio al Senato) perché, a mio avviso, ci sono alcuni aspetti che noi non possiamo non mettere insieme. Il relatore Leone nel suo intervento ha richiamato il combinato disposto tra questo provvedimento e la legge n. 42, la delega sul federalismo fiscale. Tuttavia, ho la sensazione che finalmente siamo ad un passo da una parola finale, che abbiamo il dovere di dire come legislatori, sul significato che vogliamo dare alla programmazione economica e al legame della stessa con i meccanismi di reperimento delle risorse finanziarie.

Se è vero che tutto quello che abbiamo detto in Aula in questi mesi, anche nel dibattito sul disegno di legge sul federalismo fiscale, è nei cromosomi del legislatore, allora non possiamo più nasconderci dietro alcuni temi. Tutti coloro che si occupano di economia sono cresciuti avendo la convinzione che la programmazione economica fatta dalle amministrazioni pubbliche ai vari livelli, perché questa è la novità che ci troviamo a vivere nel 2009 rispetto agli anni Sessanta o Settanta, ha un senso se riesce, come allora, a prevenire le incertezze sui livelli di crescita sempre più condizionati da fattori esterni, che molto spesso sono esterni anche al nostro stesso Paese, e se in qualche modo riesce ad incidere sulle diseconomie esterne.

L'attuale modello che porta alla definizione di questa legge finanziaria, così come di quella precedente, non dà tali risposte, non le fornisce ai vari livelli, non a quello centrale, ma neanche ai livelli regionali. Se è vero che questi due temi che oggi richiamiamo in Aula potevano essere gli stessi temi centrali del Parlamento negli anni Sessanta e Settanta, anche se allora magari si dava meno importanza alle incertezze sui livelli di crescita che in qualche modo venivano condizionati dalle economie dei Paesi vicini al nostro, oggi abbiamo la certezza inconfutabile che il coordinamento tra i diversi livelli istituzionali, che parte dal comune e passa attraverso le regioni, ha lo snodo principale nella programmazione economica che fa il Paese a livello centrale, ma non può non tener conto del contesto europeo. Questo è un passaggio centrale che senza l'armonizzazione dei sistemi contabili non si può realizzare; questo passaggio è fondamentale e tutti gli sforzi che abbiamo fatto nelle Commissioni per avvicinarci a questo obiettivo sono sforzi che dimostrano anche la maturità politica dei gruppi parlamentari che hanno deciso di dare un contributo importante rispetto a tale passaggio.

Oltre al coordinamento dei diversi livelli istituzionali che abbiamo il dovere di garantire nel nostro Paese, ci sono altri due aspetti che sono figli del tempo che viviamo. Uno di questi è la valutazione ex ante dell'impatto degli interventi delle politiche stesse, che non attiene solo alla valutazione, alla quale siamo abituati, degli investimenti infrastrutturali. Molte amministrazioni regionali - la Lombardia lo fa già da tempo, ma posso citare l'Emilia Romagna e la Toscana - sono dotate all'interno non solo di normative regionali, ma anche di strumenti tecnici che consentono alle stesse di compiere una valutazione ex ante dell'impatto degli investimenti, e che portano spesso il legislatore regionale a dire «sì» o «no» in funzione del fatto che quella politica incida o meno sull'aumento dell'occupazione, incida o meno sull'aumento del PIL anche su scala regionale o sia capace di stimolare altri investimenti privati. Ebbene, questo «credo» deve diventare anche il «credo» dell'amministrazione centrale dello Stato. Diciamoci la verità: ciò non è mai accaduto in questi anni; molto spesso si è proceduto a politiche infrastrutturali che nulla avevano a che vedere con la crescita dei territori. Se noi riusciamo a costruire un meccanismo in grado di portare la valutazione dell'impatto economico delle politiche non solo sul livello degli investimenti infrastrutturali, ma anche sulle policies a tutti i livelli, anche sulle politiche sociali, probabilmente questo Paese, indipendentemente da chi lo governa, avrà strumenti di gestione della cosa pubblica in grado di reggere a qualsiasi impatto esterno, e per impatto esterno intendo quello legittimo, ma non certo finalizzato al bene collettivo delle lobby esterne al Parlamento.

Se noi costruiamo un meccanismo di questo tipo probabilmente raggiungiamo questo obiettivo, poi toccherà alla politica decidere se si cede o meno ad una lobby anziché ad un'altra, ma intanto abbiamo uno strumento condiviso che ci consente di costruire meccanismi che in qualche modo garantiscono l'erogazione dei servizi indispensabili ai cittadini.

Infine, vengo alle risorse private che non sono - e concludo signor Presidente - un tema di un partito e non di un altro, o di una coalizione e non di un'altra. I meccanismi con i quali noi abbiamo costruito il sistema di raccordo delle contabilità deve tener conto che molto spesso, su molti investimenti, è necessario capire se stimolano investimenti privati ulteriori e se, in qualche modo, sono in grado di attrarre investimenti privati. Penso che anche su questo piano si siano compiuti dei passi in avanti importanti.

In conclusione, riconosco alle modifiche apportate nelle Commissioni competenti, in particolar modo nella Commissione bilancio, un passaggio importante, ovvero quello del controllo parlamentare sulla finanza pubblica. I nuovi strumenti di conoscenza e di valutazione, in qualche modo accettati, garantiranno, a mio avviso, domani una discussione in Aula più in linea con le nostre attese. Per questo motivo, il contributo del Partito Democratico sarà ulteriormente costruttivo anche in Aula (Applausi).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Ciccanti. Ne ha facoltà.

 

AMEDEO CICCANTI. Signor Presidente, signor Viceministro, onorevoli colleghi, la legge n. 468 del 1978 disciplina la contabilità generale dello Stato e le procedure di bilancio e le sue norme sono in vigore, quindi, ormai da trent'anni. I Regolamenti parlamentari di Camera e Senato sono fermi ad una disciplina della sessione di bilancio organizzata sulla base di un Parlamento e di un sistema finanziario e monetario superati dalla prassi e dal diritto. In questi trent'anni, sono avvenuti tre eventi storici: l'Euro, la riforma del Titolo V della Costituzione e il sistema elettorale maggioritario.

L'Euro ha vincolato il nostro Paese al patto di stabilità e crescita che ogni anno, in sede ECOFIN, valuta gli Stati membri di Eurolandia sul rispetto dei parametri di Maastricht. Quindi, il saldo netto da finanziare e il fabbisogno finanziario devono stare dentro il profilo dei tetti dell'indebitamento. Ciò significa per l'Italia contenere e ridurre il deficit di bilancio fino ad arrivare al pareggio che è l'obiettivo verso il quale l'Italia si è impegnata. Il pareggio è la condizione per riportare il debito pubblico, oggi il più alto dell'Unione europea, nei parametri del 60 per cento, cioè della metà di quello che attualmente abbiamo.

Il Titolo V della Costituzione, riscritto nel 2001, impone l'autonomia contabile degli enti locali e delle regioni. Le stesse regioni, in base all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, hanno anche un potere concorrente nel definire le regole di contabilità del settore pubblico allargato. L'autonomia finanziaria degli enti territoriali significa anche autonomia di regole di contabilità relative ai rispettivi enti, soprattutto per le regioni che hanno potere legislativo.

Dal 2006, inoltre, si vota in Parlamento con un sistema maggioritario che prefigura maggioranze precostituite già con il voto popolare, attraverso un premio di maggioranza. Tale novità implica un diverso ruolo del Parlamento verso il Governo a causa di una più netta distinzione tra la decisione e il controllo. Di fronte a tre cambiamenti epocali come questi la legge n. 468 era diventata inattuale e tale legge ha resistito finora solo per la disciplina dell'applicazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Già nella legislatura 2001-2006 si pose il problema di una riforma condivisa tra maggioranza e opposizione e nella legislatura 2006-2008 si è tornati sull'argomento.

In questa legislatura, per opportuna decisione della V Commissione bilancio, su iniziativa del presidente Azzollini, del Popolo della libertà, della Lega e dell'UdC, si è ripresa l'iniziativa parlamentare e, attraverso un voto condiviso tra maggioranza ed opposizione al Senato, abbiamo avuto un testo in prima lettura che ha visto la V Commissione bilancio della Camera svolgere un approfondito esame, anche ricorrendo a mirate audizioni in modo aperto e condiviso che ne hanno arricchito la riflessione. In tal senso un ringraziamento va al relatore Leone, che ha svolto una approfondita verifica delle proposte e delle ragioni di miglioramento offerte dalle opposizioni, raccogliendo le parti più ragionevoli e condivise anche dal Governo.

Le innovazioni di questa proposta di legge possono essere rintracciate seguendo i titoli che sono esplicativi: delega per l'armonizzazione dei sistemi contabili per un riallineamento con la legge delega n. 42 sul federalismo fiscale; programmazione degli obiettivi di finanza pubblica per riallineare il sistema delle autonomie, degli enti previdenziali e dello Stato alle decisioni assunte in sede europea in materia di finanza pubblica; monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica per prevedere aggiustamenti in corso d'anno; copertura delle leggi di spesa, bilancio dello Stato e delega per il completamento della sua riforma; sistemi dei controlli che si prevedono più rafforzati per il Parlamento a compensazione di quelli decisionali che in modo più incisivo fanno capo al Governo.

Volendo inquadrare gli istituti di riforma delle regole di contabilità in una cornice politica possiamo dire che con questo provvedimento legislativo si amplia il perimetro di riferimento delle norme di contabilità dello Stato al complesso delle amministrazioni pubbliche secondo il sistema SEC 95, adottato dall'Unione europea per la rilevazione dei dati economici con i parametri EUROSTAT.

L'armonizzazione dei dati economici e finanziari definita in sede europea comporta anche l'armonizzazione delle rilevazioni interne dei dati di ciascun paese membro. Tale armonizzazione significa anche definire regole per una maggiore efficacia del coordinamento degli schemi contabili per il perseguimento di comuni obiettivi di finanza pubblica.

Regole più diffuse e maggiore coordinamento devono prevedere un orizzonte di programmazione più ampio dell'annualità finanziaria. La triennalità introdotta dal decreto-legge n. 112 del 2008, insieme ad una maggiore flessibilità di gestione del bilancio che si prospetta attraverso il superamento dell'unità previsionale di base quale unità di voto di autorizzazione di spesa da parte del Parlamento per introdurre il programma quale unità di voto, è per un verso un passo avanti verso la semplificazione, la trasparenza e la rapidità delle decisioni e, per l'altro, un motivo per distinguere i ruoli tra controllo e decisione.

Con questa normativa si cerca quindi di conciliare la maggiore autonomia di entrata e di spesa degli enti territoriali prevista dal federalismo fiscale con le esigenze di un maggior coordinamento e controllo della finanza pubblica, affinché tutti i soggetti istituzionali previsti nell'articolo 114 della Costituzione possano partecipare con tali responsabilità al perseguimento degli obiettivi stabiliti dal patto di stabilità e crescita definiti in sede europea per garantire la stabilità monetaria, unica strada per contrastare quella tassa occulta che si chiama inflazione, la quale erode i redditi di famiglie e di imprese in modo non selettivo, favorendo le spinte speculative di chi ha posizioni dominanti nei mercati di riferimento.

L'armonizzazione dei bilanci e il coordinamento della finanza pubblica ha come presupposto la ridefinizione del ciclo e degli strumenti di programmazione. In tal senso è stato riscritto il calendario delle verifiche e degli adempimenti. Ad aprile, la relazione sulla finanza pubblica, con lo stesso significato della relazione unificata sull'economia e finanza. Nel caso di scostamento dai dati previsionali e di correzione dei conti pubblici, il Governo presenta una nota di aggiornamento al Parlamento e, sulla base della definizione di nuovi obiettivi di finanza pubblica, propone una nuova manovra correttiva.

A luglio, il Governo presenta alla Conferenza unificata le linee guida con le quali si anticipano gli obiettivi di finanza pubblica, con particolare riferimento al comparto delle autonomie, al fine di definire percorsi condivisi, sia nella definizione degli stessi obiettivi che di attuazione per i rispettivi livelli di Governo. A settembre, la Conferenza unificata esprime il parere sulla proposta di Governo, che dopo due settimane propone la decisione di finanza pubblica che sostituisce l'attuale DPEF. Ad ottobre, il Governo presenta il disegno di legge di stabilità, ossia l'attuale disegno di legge finanziaria, con il relativo disegno di legge di bilancio, dove vengono decise le misure e le quantificazioni attraverso le quali raggiungere gli obiettivi macroeconomici definiti con la decisione di finanza pubblica, la quale, a sua volta, tiene conto - e non può non tener conto - del parere della Conferenza unificata.

Da novembre a febbraio, possono essere presentati i provvedimenti legislativi collegati alla legge di stabilità. Tale ciclo della programmazione degli strumenti di intervento nel controllo della finanza pubblica, da recepire anche nei Regolamenti parlamentari, ha lo scopo di concentrare nell'ultimo trimestre tutte le decisioni di finanza pubblica, facendo sì che il restante periodo sia riservato al controllo degli andamenti in rapporto alle previsioni e alle eventuali fasi congiunturali. La scelta di richiedere un'eventuale nota di aggiornamento, sia prima che dopo la relazione di finanza pubblica di aprile, mira ad accentuare il controllo parlamentare su eventuali manovre correttive, al fine di evitare la decretazione omnibus, come quella della manovra estiva del 2008, ovvero del decreto anticrisi di quest'anno, che si risolve in un maxiemendamento su cui porre la questione di fiducia, con un ruolo acritico e marginale del Parlamento. Un'altra significativa innovazione, che rende coerenti il bilancio e la legge finanziaria con il piano dei conti europeo definito con le classificazioni SEC 95 e con le nuove norme sul federalismo fiscale, che si basano sui costi standard e i fabbisogni standard dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e delle funzioni fondamentali, è rappresentata dalla riclassificazione per missioni e programmi del bilancio annuale e pluriennale, che definisce le allocazioni delle risorse finanziarie con diretto riferimento agli obiettivi di intervento pubblico. Il conseguente fatto di assegnare la realizzazione del programma ad un unico centro di responsabilità amministrativa e di riconoscerla come macroaggregato finanziario, su cui si esprime l'unità di voto parlamentare, rappresenta un forte nesso tra decisione, responsabilità e controllo. Il Parlamento, attraverso missioni e programmi, definisce dei macro aggregati funzionali e finanziari omogenei in rapporto alle finalità di spesa decise. Il Governo gestisce detti programmi con centri di responsabilità amministrativa, affidati a dirigenti che, secondo la riforma della pubblica amministrazione, devono essere valutati in rapporto ai risultati, i quali tornano al Parlamento per il controllo su come le proprie decisioni siano state attuate dall'Esecutivo. Un circuito virtuoso, dopo l'impianto istituzionale di un Parlamento che indirizza e controlla e un Governo che esegue, trova qui tutta la sua forza espressiva, secondo il disegno costituzionale di una Repubblica parlamentare. La naturale conseguenza di un sistema statale organizzato su programmi di spesa, il cui esito è valutato da parametri di risultato, e di un sistema di finanza decentrata organizzata sulla base di costi e fabbisogni standard è un sistema contabile organizzato su un bilancio di sola cassa. Quasi tutti i Paesi OCSE adottano il bilancio di cassa. Tale innovazione, però, viene enunciata affinché possa realizzarsi in un triennio, eventualmente prorogabile, come è stato aggiunto dal relatore Leone.

Rimane pertanto l'attuale impianto, impostato su criteri di competenza e di cassa, prevedendo schemi di contabilità economico-patrimoniale previsti solo a fini conoscitivi. Sulla contabilità di cassa vi sono forti resistenze politiche e burocratiche. La stessa maggioranza si è dimostrata tiepida e divisa rispetto alle forti convinzioni espresse dal Viceministro Vegas, che personalmente condivido.

Lo stesso Ragioniere generale dello Stato, dottor Canzio, ha rilevato che l'adozione del previsto criterio di cassa imporrebbe la revisione completa degli schemi contabili del bilancio e delle attuali norme di contabilità dello Stato, nonché la riorganizzazione dei sistemi informativi di gestione del bilancio, con conseguenti rilevanti oneri finanziari.

Nelle preoccupazioni del dottor Canzio non vi sono valutazioni di merito negative, ma sovrastanti ragioni di metodo che ne inibiscono l'attuazione. La questione dei rilevanti oneri finanziari, infatti, non è una materia di competenza del dottor Canzio, ma del decisore politico.

Quello che però risalta dalle parole del Ragioniere dello Stato sono le inopportune difficoltà enunciate, che danno la misura delle forti resistenze burocratiche che renderanno inattuabile l'adozione del bilancio di cassa.

È una previsione personale che mi auguro sia smentita dai fatti. Indubbiamente, la compresenza di documenti di contabilità finanziaria e di contabilità economico-patrimoniale possono generare confusione ed incremento del carico di lavoro, soprattutto per la coesistenza nel sistema pubblico di ambedue i modelli di contabilità, con prevalenza una volta dell'uno, come per esempio nelle società di gestione dei servizi, e una volta dell'altro, come per esempio negli enti locali e nello Stato.

Da questo sistema binario bisogna però uscire: è necessario un sistema di trasformazione dei dati che consenta la coesistenza dei due modelli. Questo è il primo degli adempimenti di cui è fatto carico al Governo. La contabilità finanziaria è utile per la valutazione degli oneri correnti e per un più rigoroso controllo degli impegni che scoraggi il fenomeno dei debiti sommersi, ma la contabilità economico-patrimoniale consente di responsabilizzare la gestione delle risorse pubbliche, potendone valutare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità.

Questo è un sistema che evolve verso i costi standard e di spesa pubblica quale criterio orientativo per pesare il prelievo fiscale e che pone al centro la responsabilità del dirigente nella valutazione dei risultati di gestione. È di tutta evidenza la necessità di una flessibilità gestionale modulabile ai fini dell'ottenimento dei risultati attesi. Proprio qui, su questi banchi, abbiamo discusso della validità di superare la spesa storica, di superare una concezione della pubblica amministrazione che va per procedimenti e di misurare di più l'efficienza della gestione, quando abbiamo discusso del federalismo fiscale.

Si rischia, però, di andare dalla parte opposta. Se il programma diventa l'unità di voto, è evidente che il responsabile del programma stesso deve avere la possibilità di manovrare le allocazioni di risorse all'interno dello stesso programma, soprattutto sapendo di poter fare le opportune compensazioni nell'arco di un triennio. È solo a questo fine che può avere un rilievo e un significato la triennalità.

Se non ci si sposta dalla responsabilità delle procedure a quella dei risultati, che pure contiene le procedure, se non si sposta l'attenzione su questo dato e su questo obiettivo, nessuna riforma per rendere efficiente la pubblica amministrazione avrà mai successo.

Se vi è un limite in questa proposta di legge rispetto alle ambizioni che ha è proprio la sottovalutazione dell'importanza e del rilievo che viene dato alla contabilità economico-patrimoniale come momento importante della gestione delle risorse pubbliche.

E su questo noi dell'Unione di Centro abbiamo insistito in seno alla Commissione. Ci rendiamo conto che passi avanti sono stati fatti e altri potranno meglio essere fatti nella delega data al Governo; però confidiamo nell'apertura culturale che il Viceministro ha più volte manifestato in Commissione, affinché alcuni di questi obiettivi, mancati in modo esplicito nel testo della proposta di legge e nei criteri della delega, possano essere meglio colti con norme più puntuali, in modo da attuare la contabilità economico-patrimoniale di cui la cassa è un sottosistema. Ciò consentirebbe sicuramente di non avere soltanto a fini valutativi un sistema contabile parallelo a quello finanziario, perché nel tempo tale sistema potrebbe diventare dominante e determinare veramente una gestione delle risorse pubbliche, così come avviene nel settore privato, con la quale si possano misurare meglio capacità ed efficienze, un sistema di cui questo Paese ha molto bisogno, se vuole sia ridurre il debito pubblico sia razionalizzare la spesa pubblica in modo intelligente (Applausi).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Gioacchino Alfano. Ne ha facoltà.

GIOACCHINO ALFANO. Signor Presidente, Viceministro Vegas, onorevoli colleghi, più volte è stato affermato che l'esigenza di una riforma complessiva delle procedure di bilancio è oggetto di dibattito politico da molti anni e quindi tale riforma è riconosciuta come necessaria sia dalle forze di maggioranza che di opposizione. È dunque con particolare soddisfazione, anche nella mia qualità di capogruppo del Popolo della Libertà in Commissione bilancio, che prendo oggi la parola per sostenere le ragioni di un testo che si propone di razionalizzare i principi della contabilità pubblica, e quindi anche del bilancio, coniugando una maggiore capacità di governance dell'economia da parte del Governo con un rafforzamento dei poteri di controllo e di indirizzo del Parlamento, in linea con le esperienze delle maggiori democrazie europee ed occidentali.

La riforma oggi al nostro esame rientra a pieno titolo nel quadro di quella stagione di riforme che la maggioranza intende con determinazione a perseguire, con l'obiettivo di cambiare il Paese, rendendolo più moderno. L'ambizione della maggioranza è quella di realizzare in questa legislatura leggi di sistema. Preciso subito che non mi piace sentir dire che si tratta di una riforma che nasce dalla crisi: anzi, questa è una riforma che può servire alla crisi, ma che non nasce da essa. In quest'ottica occorrerà procedere anche sulla strada delle riforme costituzionali, e non fermarsi quindi soltanto alla riforma di bilancio.

Devo tuttavia con piacere dare atto che il testo al nostro esame è il frutto di un lavoro approfondito, prima al Senato e poi alla Camera in Commissione bilancio, che ha visto un dialogo costruttivo tra maggioranza ed opposizioni (i colleghi lo hanno affermato anche oggi) sempre sul merito, senza tatticismi, e che ha consentito anche il recepimento di importanti proposte emendative avanzate dalla stessa minoranza e che la maggioranza ha accolto. Mi auguro che tale atteggiamento positivo possa caratterizzare anche il dibattito in Aula al fine di migliorare ulteriormente il provvedimento.

La proposta di legge oggi in discussione, che nasce - mi piace ricordarlo - dall'iniziativa parlamentare, in un momento in cui si fa troppa critica all'eccessiva iniziativa del Governo, si intreccia strettamente con due importanti leggi recentemente approvate dalle Camere (la legge n. 15 del 2009, recante la riforma della pubblica amministrazione, e la legge n. 42 dello stesso anno, relativa al federalismo fiscale), che necessitano peraltro di essere armonizzate con la nuova legge di bilancio che stiamo esaminando.

Rispetto alla legge n. 42 del 2009 si è posta l'esigenza di coordinamento, in particolare con riferimento ai sistemi contabili ed alla partecipazione degli enti decentrati alla fase ascendente di definizione della finanza pubblica, come ha già anche detto più volte il relatore. Riguardo alla legge di riforma della pubblica amministrazione, in Commissione è stata affrontata la questione del raccordo del sistema di indicatori delineato per la valutazione dei risultati dei dirigenti con quello proposto per la misurazione del raggiungimento degli obiettivi riferiti alle missioni ed ai programmi di bilancio. Un tale sistema, basato sull'individuazione di performance chiare e misurabili, rappresenterà quindi un utile strumento al fine di un più efficace controllo da parte del Parlamento.

Sui contenuti di merito della riforma sono già intervenuti autorevolmente i miei colleghi, i quali hanno riportato una dichiarazione del relatore, che più volte è stata colta e che vorrei ripetere, ossia che questa è l'occasione di lavorare, ringraziando tutti.

In questa sede desidero però soffermarmi brevemente su alcune questioni, in particolare con riferimento ai rapporti con le istituzioni dell'Unione europea. Il criterio che è alla base delle scelte effettuate dalla Commissione è stato quello di prevedere un maggior coinvolgimento del Parlamento nella fase ascendente, quindi tenendo presenti i tempi. Ho più volte chiesto al Governo se non fosse possibile considerare i momenti di approvazione degli strumenti contabili anche in riferimento alle esigenze degli enti locali italiani ma, come giustamente il Viceministro Vegas ha puntualizzato, bisogna sempre tenere presenti le scadenze che ogni Paese ha nell'adempiere alle direttive comunitarie.

In particolare, tornando alla questione europea, all'articolo 9 viene disposto che, in occasione della predisposizione dell'aggiornamento del programma di stabilità da presentare al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea, il Governo trasmette alle Camere e alla Conferenza unificata, entro i 15 giorni antecedenti la data di presentazione concordata in sede europea, lo schema di aggiornamento del programma di stabilità, che comprende un quadro sulle prospettive di medio termine della politica economica italiana nell'ambito proprio dell'Unione europea, con l'indicazione delle linee guida per la sua implementazione a livello di politiche nazionali. Tale previsione consentirà al Parlamento di incidere maggiormente sulla definizione dei vincoli e degli obiettivi che l'Italia concorda con le richiamate istituzioni europee. Inoltre, il comma 3 dell'articolo 12 prevede che, nella relazione sull'economia e la finanza pubblica, il Governo debba dare conto del parere del Consiglio dell'Unione europea sul programma di stabilità. Quest'ultima previsione consentirà alle Camere di disporre del quadro complessivo degli obblighi di bilancio assunti dall'Italia.

Un altro aspetto della riforma in esame che voglio sottolineare è quello già accennato del conferire maggior rigore al ruolo di controllo e di indirizzo del Parlamento. La proposta di legge in esame, anche a seguito delle importanti modifiche introdotte dalla Commissione bilancio della Camera, ha inteso, da un lato, rafforzare il controllo che le Camere esercitano direttamente avvalendosi dei propri apparati tecnici, mentre dall'altro lato si assiste all'ampliamento degli obblighi informativi da parte del Governo. Entrambi i profili evidenziati, unitamente alla revisione dei termini per la presentazione dei documenti di bilancio, mirano a rendere la decisione parlamentare maggiormente consapevole e conseguentemente più efficace.

Particolarmente utili a tal fine risultano le modifiche introdotte con riferimento alle schede illustrative che saranno allegate al disegno di legge di bilancio e che dovranno dare conto anche dell'utilizzo delle risorse dei fondi di settore, ivi compresi i fondi FAS, offrendo in tal modo ai parlamentari un utilissimo strumento per tenere il polso delle politiche economiche più efficaci.

Importante sotto lo stesso profilo è la revisione delle norme concernenti la relazione tecnica che potrà essere chiesta dalle Commissioni parlamentari su tutte le proposte di legge e gli emendamenti al loro esame e che dovrà essere presentata al Governo nei termini fissati dalla stessa Commissione richiedente. Anche tale disposizione, come ben sanno i colleghi della Commissione bilancio, appare particolarmente opportuna perché consentirà alle Commissioni di disporre di un elemento conoscitivo fondamentale per una corretta istruttoria legislativa.

Desidero soltanto aggiungere - l'ho già detto in premessa - che questo provvedimento nasce non in funzione della crisi, ma nonostante la crisi. Infatti, il Governo sa benissimo che in momenti di crisi il Parlamento e il Governo stesso sono spinti a preoccuparsi di quei provvedimenti necessari ad evitare che la crisi possa peggiorare, ma un Parlamento è tale quando non abbandona le attività fondamentali e le strade maestre e le riforme per noi sono strade maestre (Applausi).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Causi. Ne ha facoltà per venti minuti.

 

MARCO CAUSI. Signor Presidente, chiedo che la Presidenza autorizzi la pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna del testo integrale del mio intervento del quale mi limiterò, qui in sede orale, soltanto a richiamare i principali tratti.

 

PRESIDENTE. Onorevole Causi, la Presidenza lo consente, sulla base dei criteri costantemente seguiti.

 

MARCO CAUSI. Signor Presidente, riformare il processo di decisione della finanza pubblica italiana e i suoi strumenti a partire dalla struttura del bilancio dello Stato e dai contenuti dei documenti e delle leggi che annualmente ne definiscono la traiettoria è un obiettivo sacrosanto. È un pezzo di riforma normativa che, affiancandosi alla legge 5 maggio 2009, n. 42, sulla finanza decentrata può dimostrare che esiste ancora spazio, pur in una fase politica confusa e turbolenta, per lavorare all'innovazione del sistema Italia.

E quanto sia necessario questo lavoro lo dimostra uno studio della Commissione europea di due anni fa, nel quale sono stati messi a confronto i sistemi di bilancio pubblico di diciotto Paesi dell'Unione, calcolando un indice su diverse dimensioni del processo di bilancio: l'indice sintetico di qualità delle procedure di bilancio calcolato per l'Italia colloca il nostro Paese appena al terz'ultimo posto in Europa (al sedicesimo posto sui diciotto Paesi esaminati).

La crisi del processo di bilancio è manifesta da molti anni: la legge su cui oggi interveniamo è datata al 1978 ed è stata più volte riformata, negli anni Ottanta e ancora negli anni Novanta.

Le riforme hanno consentito l'ancoraggio della sessione parlamentare a predefiniti obiettivi finanziari e ciò ha contribuito alla tenuta dei conti pubblici, un fatto che non era scontato prima del 1978; tuttavia, si sono mano a mano incancreniti tanti altri aspetti, primo fra tutti quello relativo al circuito tra Governo e Parlamento in materia finanziaria.

Per cinque leggi finanziarie di seguito - da quella del dicembre 2003 a quella del dicembre 2007 - l'approvazione è avvenuta ricorrendo al voto di fiducia con maxiemendamento, un segnale certamente legato anche a dati politici e alle difficoltà insite nella conduzione di maggioranze di coalizione, ma al tempo stesso un segnale di scarsa qualità, prima del processo di redazione del bilancio da parte dei Governi, e poi dei processi relazionali tra gli stessi Governi e le loro maggioranze parlamentari.

La crisi assunse una forma diversa a partire dal 2008, quando la manovra finanziaria 2009-2011 fu anticipata con provvedimenti varati dal Governo nel mese di giugno ed approvati dal Parlamento all'inizio di agosto, con un tempo scarsissimo destinato alla riflessione ed alla discussione e comunque ricorrendo, una volta ancora, al voto di fiducia. Insomma, è chiaro che il circuito Governo-Parlamento in materia di decisioni finanziarie non funziona e che la prassi inaugurata nel 2008 non costituisce una risposta soddisfacente: occorre trovare un nuovo equilibrio tra le esigenze del Governo e quelle del Parlamento.

Con le leggi esistenti e con i Regolamenti parlamentari vigenti il Governo non è affatto sicuro di poter vedere approvate in tempo misure per le quali la tempestività è cruciale ancor più del merito; dall'altro lato, se si svuotano le leggi con un ricorso anomalo alla decretazione d'urgenza si rischia di alterare profondamente l'equilibrio dei poteri.

Ma la crisi, signor Presidente, è aperta anche su altri fronti. Il primo e più importante è quello del coordinamento tra le decisioni di finanza pubblica centrali e locali; il secondo è che poco si sa e poco si discute delle effettive realizzazioni, anche perché la reportistica esistente non consente con facilità di raccordare leggi di spesa, missioni, programmi del bilancio e valutazione dei risultati conseguiti su obiettivi misurabili; il terzo elemento di crisi è infine legato alla certezza delle poste finanziarie in gioco e dei loro effettivi andamenti.

La riflessione sulla riforma è avviata da tempo tra gli addetti ai lavori e nella letteratura scientifica ed ha ampie componenti e convergenze comuni a tutti gli schieramenti politici: di ciò sono testimonianza l'origine parlamentare e non governativa del progetto di legge che stiamo esaminando, l'ampio consenso che il testo ha raccolto al Senato, il proficuo lavoro di ulteriore miglioramento che è stato condotto in Commissione bilancio alla Camera, di cui diamo atto al relatore e al presidente della V Commissione.

Il consenso coinvolge vari obiettivi: il primo è quello di superare una formulazione eccessivamente estensiva della legge finanziaria; il secondo è quello di spostare l'attenzione politica e la stessa attività del Parlamento sui programmi e sulle azioni pubbliche da cui è composto il bilancio; il terzo è quello di ritrovare nei provvedimenti collegati la collocazione delle altre misure legislative prioritarie; il quarto è quello di armonizzare i bilanci delle pubbliche amministrazioni e superare le reiterate difficoltà di acquisizione dei dati e di loro aggregazione; il quinto è quello di rendere più trasparenti e leggibili tutte le procedure con cui i bilanci vengono costruiti e modificati. Signor Presidente, è convinzione del Partito Democratico che il testo che oggi comincia il suo cammino in Aula possa permettere di raggiungere in modo soddisfacente questi obiettivi, e nondimeno riteniamo che questo testo sia ancora perfettibile.

Procederò nell'analisi distinguendo tre grandi temi: i contenuti del bilancio, il processo di bilancio, le attività di monitoraggio, controllo e valutazione.

In materia di contenuti di bilancio il testo contiene alcuni punti di equilibrio innovativi. La legge finanziaria, che d'ora in poi si chiamerà «legge di stabilità», sarà light ma non sarà anoressica poiché potrà essere corredata dei disegni di legge collegati che intervengono su materie ordinamentali, strutturali e di sviluppo. Poi verrà completata con delega la riforma della struttura del bilancio avviata nella precedente legislatura. Il bilancio verrà riorganizzato per missioni, programmi, azioni. All'interno delle azioni verranno riclassificate e raggruppate le norme di legge esistenti e l'occasione sarà eccellente per valutare la necessità di un loro mantenimento o modificazione. La nuova struttura del bilancio verrà sottoposta al parere delle Commissioni parlamentari di merito, non solo dunque della Commissione bilancio. Se le due Commissioni di merito di Camera e Senato esprimeranno un parere uniforme esso diventerà vincolante per il Governo. Inoltre nello stato di previsione del bilancio verranno indicate in apposite schede allegate le spese rimodulabili e, infine, il nuovo bilancio sarà più trasparente e più ricco di informazioni (altri ne hanno parlato prima di me).

Restano tuttavia, a nostro avviso, due aree di ulteriore possibile miglioramento. La prima concerne l'individuazione di poste da garantire in bilancio per il finanziamento nel corso dell'anno di progetti di legge di iniziativa parlamentare. Può trattarsi di cifre piccole o grandi a piacere, ma a questo punto è il principio che conta. Si tratta, come sapete, del motivo con cui è stata giustificata ancora ieri sera nell'intervento del Presidente Fini, in uno dei programmi televisivi più seguiti del Paese, una scelta politica niente affatto banale, come la chiusura dei lavori d'Aula di Montecitorio nella prima settimana del mese di novembre. Al di là delle trattative tutte interne alla maggioranza e al suo Governo, che potrebbero portare a destinare qualche marginale risorsa a tale iniziativa parlamentare nell'attuale sessione di bilancio, se la Presidenza della Camera e la maggioranza vogliono fornire una risposta strutturale e permanente al problema da loro stessi sollevato, allora potranno prevedere in considerazione un emendamento del Partito Democratico o proporci un'eventuale riformulazione.

La seconda area di miglioramento riguarda la clausola di salvaguardia per la copertura finanziaria. Il Governo insiste nel volere automatismi che potrebbero, non soltanto ad avviso nostro, ma di tutte le istituzioni e gli esperti auditi in Commissione, incidere sulla esigibilità dei diritti soggettivi. In questo caso abbiamo proposto in Aula un emendamento di compromesso rispetto a quelli esaminati in Commissione che vi preghiamo di esaminare insieme.

Passiamo adesso al processo di bilancio. In materia di processo di bilancio il Governo ha ritenuto indispensabile contrarre i tempi della sessione nella seconda metà dell'anno, posticipando così il documento programmatico da giugno a settembre e la presentazione della legge di stabilità da settembre a ottobre. La motivazione addotta riguarda l'affidabilità dei dati su cui costruire la manovra, che migliora solo durante il mese di luglio in seguito all'afflusso dei dati sull'autotassazione. In tutta sincerità noi continuiamo ad avere qualche riserva in proposito e potremmo polemicamente argomentarla ricordando al Governo che negli ultimi due anni le manovre triennali fatte per decreto-legge sono arrivate in Parlamento a fine giugno e sono state dallo stesso approvate all'inizio di agosto. Dunque, se la motivazione che oggi il Governo indica è valida ne seguirebbe che le due manovre approvate con il decreto-legge n. 112 del 2008 e con il decreto-legge n. 78 nel 2009 sono state fatte al buio senza disporre di dati sufficienti. Con ciò dunque il Governo darebbe ragione alle critiche che più volte l'opposizione ha avanzato sull'efficacia di tali manovre.

In ogni caso, lasciando da parte le questioni relative all'attuale congiuntura di politica economica, la Commissione bilancio della Camera ha lavorato bene in due importanti direzioni. In primo luogo, è stata accettata una riformulazione di un emendamento del Partito Democratico ed è stata introdotta un'importante novità: se nel corso del primo semestre il Governo ritenga necessaria una manovra correttiva, dovrà presentare una nota di aggiornamento ai quadri previsivi per dimostrarne la necessità e assumere gli indirizzi del Parlamento.

In secondo luogo, si è introdotto un processo di coordinamento della finanza pubblica centrale con quelle locali, anche tenendo conto di quanto stabilito non più di qualche mese fa con il varo della legge n. 42 del 2009. Si tratta di un passo avanti rispetto al testo del Senato e di questo passo avanti la relazione introduttiva dell'onorevole Leone spiega bene gli elementi, pertanto non mi soffermerò ulteriormente su questi punti.

Su due questioni però devo richiamare l'attenzione dell'Aula e soprattutto dei colleghi più attenti ai problemi del governo locale e territoriale. Prima questione: nella legge n. 42 del 2009 avevamo previsto l'intesa in materia di patto di stabilità e l'eventuale motivazione al Parlamento della mancata intesa; nel testo della legge di contabilità pubblica si fa invece un passo indietro, non prevedendo l'intesa.

Seconda questione: la decisione sulla manovra relativa alle autonomie dovrebbe a nostro parere essere anticipata rispetto alla decisione sul resto della manovra, in modo da consentire a regioni ed enti locali di chiudere i loro bilanci entro la fine dell'anno. Basterebbe in tal senso introdurre in modo esplicito la previsione di uno o più disegni di legge collegati relativi alla sola manovra di finanza locale. Sarà poi il Parlamento, nella sua autonomia, a valutare come trattare questi collegati nell'ambito dei suoi Regolamenti.

Infine, un terzo aspetto: il rafforzamento di tutti i processi che concorrono al miglioramento del monitoraggio, del controllo e della valutazione dei conti pubblici. Una migliore conoscenza e trasparenza è, d'altra parte, il contraltare necessario per assicurare al Parlamento, a fronte della maggiore flessibilità gestionale del Governo, un esercizio più efficace dei suoi poteri di indirizzo e di controllo.

Non mi dilungo, se non per ricordare che stiamo a questo punto attivando tre processi di valutazione: quello dei risultati della spesa pubblica (in base a questa legge di contabilità), quello degli obiettivi di servizio (in base alla legge n. 42 del 2009) e quello dei risultati delle amministrazioni pubbliche (in base alla legge n. 15 del 2009). Sarà importante garantire che questi processi parlino tra loro e crescano in modo integrato anche dal punto di vista delle metodologie impiegate. A questo fine, abbiamo previsto in Commissione apposite norme che prevedono il raccordo tra le amministrazioni responsabili delle varie procedure e un preciso indirizzo per una riportistica congiunta in sede di rapporto sullo stato di attuazione della presente legge di riforma.

Infine, in tema di controllo parlamentare, in Commissione non sono stati accolti i nostri subemendamenti - che ripresenteremo in Aula - volti a trasformare la Commissione bicamerale prevista dallo stesso Senato in un Comitato paritetico delle due Commissioni bilancio e a dare l'indirizzo per un rafforzamento ed una possibile graduale unificazione dei servizi tecnici dei due rami del Parlamento.

Signor Presidente, concludo: è chiaro che per innovare una materia così complessa non è sufficiente una legge; il bilancio è il cuore pulsante del funzionamento di un sistema democratico, è l'oggetto attraverso cui viene filtrato il patto sociale di cittadinanza, il processo che consente alla collettività di riconoscersi come tale e non solo come somma di individui, e perciò stesso di decidere su quali azioni e su quali interventi impegnare la forza delle pubbliche istituzioni. Per innovare davvero in questo campo non basterà una legge: saranno necessari comportamenti coerenti e di respiro lungo da parte del sistema politico e comportamenti altrettanto coerenti e di accettazione di nuove responsabilità da parte di tutte le amministrazioni centrali, locali e dei loro gruppi dirigenti tecnici e non solo politici.

Con questa consapevolezza la Camera oggi ha la possibilità di attivare una riforma importante, di profondo impatto sul funzionamento della macchina pubblica, e di attivarla su una base che, già oggi soddisfacente, potremo migliorare ancora con il lavoro delle prossime ore (Applausi).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Borghesi. Ne ha facoltà, per diciassette minuti.

 

ANTONIO BORGHESI. Signor Presidente, credo che ne utilizzerò meno di quelli che mi sono concessi. Vorrei semplicemente svolgere alcune considerazioni, perché penso che quello in esame non sia uno di quei provvedimenti destinati ad essere magari dimenticati in fretta, non foss'altro perché nelle sue norme transitorie e finali porta l'abrogazione espressa della legge n. 468 del 1978 sulla contabilità nazionale.

Quindi, stiamo parlando di una legislazione che, sia pure con varie modifiche, ha rappresentato un punto fermo nella gestione della cosa pubblica e dello Stato per trent'anni.

Allo stesso modo, ritengo che la delega al Governo per la redazione di un testo unico delle disposizioni vigenti in materia di contabilità di Stato e di tesoreria sia un altro strumento necessario. Infatti, di fronte ad un mondo che si evolve in modo così rapido, non è immaginabile tenere ferme determinate leggi realizzate in base a certi presupposti, usi e strumentazioni: la legge di contabilità nazionale è stata formulata quando ancora non era stato inventato il personal computer. Solo questo la dice lunga.

Tuttavia, forse, in qualche caso, la voglia di andare più in là ha preso - a mio giudizio - la mano. Dico questo, perché in una democrazia parlamentare il vero strumento attraverso il quale il Parlamento pone all'Esecutivo i paletti, dando le indicazioni e le linee guida all'interno delle quali l'Esecutivo dovrebbe poi muoversi, è proprio la legge di bilancio. Non possiamo togliere ad un organo come il Parlamento la possibilità di incidere, in misura rilevante, nella fase della definizione delle azioni che il Governo è chiamato ad eseguire, e non ad inventarsi. Esso può anche avanzare delle proposte ma, in una vera democrazia parlamentare, il Governo è l'organo esecutivo - lo dice la parola stessa - cioè esegue le linee guida che un altro organismo, che in questo caso è il Parlamento, ha definito. Purtroppo stiamo assistendo a qualcosa, sul piano effettivo, di radicalmente diverso da questa idea o da questa immagine: ci troviamo, infatti, di fronte ad un organo esecutivo che detta anche le linee guida dello Stato. Ciò è in contrasto con il principio di cui parlavo prima.

Quindi, ben venga una legge che semplifichi e che renda chiarezza nel bilancio dello Stato (che è un oggetto, come è noto, difficilmente esplorabile e comprensibile, se non dagli addetti ai lavori), ben venga la trasparenza; si renda più efficace la macchina dello Stato, anche nelle decisioni conseguenti all'utilizzo e alle azioni previsti dal bilancio.

Tuttavia, se si sposta in modo, a mio giudizio, eccessivo - come è avvenuto attraverso il provvedimento in oggetto, dopo la prova fatta con legge di un anno fa - verso il Governo il consolidamento e, anzi, l'ampliamento della possibilità di un uomo solo, cioè del Ministro dell'economia, di rimodulare e di riscriversi il bilancio dello Stato, significa che qualcuno potrebbe anche spingere (così come è avvenuto per la decretazione d'urgenza) per trasformare ciò in un fatto normale. Potrebbe anche capitare che un Ministro dell'economia, con l'aiuto del suo Governo, spinga all'estremo questa operazione, facendo sì che un bilancio dello Stato qui approvato venga, di fatto, completamente rivisto attraverso una decretazione del Ministro stesso. Per questo motivo, abbiamo cercato - in qualche caso, credo anche con esito positivo - di mantenere in capo al Parlamento un minimo di controllo su questo tipo di atti.

È chiaro che avremmo voluto un controllo più stringente. Tuttavia, dobbiamo anche riconoscere che nei lavori in Commissione una serie di nostre proposte emendative sono state in parte assorbite sia da emendamenti del Governo, sia da riformulazioni ovvero dall'accoglimento di alcuni emendamenti presentati dall'opposizione. Non si tratta principalmente di nostri emendamenti, per la verità, ma questo non cambia i fatti, perché l'importante è il risultato. Mi riferisco, per esempio, all'emendamento 2.43 del Governo, che in parte ha assorbito alcuni nostri emendamenti in ordine alla necessaria armonizzazione con i principi e con gli schemi contabili europei e con la legge sul federalismo fiscale - e chiedevamo questo - ma anche ad alcune altre problematiche tra cui, ad esempio, una riduzione a date leggermente più favorevoli, che permettano maggiormente al Parlamento di esprimersi (anche se su questo punto si poteva, a nostro avviso, fare qualcosa in più) e, come dicevo, all'accoglimento di alcuni emendamenti presentati dall'opposizione e riformulati. Mi riferisco all'emendamento Misiani 11.13 e all'emendamento Boccia 22.12 che, in qualche modo, vanno incontro ad esigenze che avevamo prospettato.

Certo, vi sono ancora alcune insufficienze, a nostro avviso. Le abbiamo sottolineate con alcuni emendamenti che ovviamente abbiamo ripresentato per l'esame in Assemblea. In particolare, ritenevamo opportuno un intervento su alcuni aspetti, tra cui l'adeguamento dei sistemi contabili, che a nostro avviso richiede una delega e un tempo più ampi. È evidente che se non si concorderanno realmente le modalità di armonizzazione ai principi e agli schemi contabili europei rischieremo, tra l'altro, di creare anche non pochi problemi agli eventuali decreti attuativi della legge sul federalismo. Per tale ragione abbiamo proposto anche un ulteriore emendamento in questo senso.

Allo stesso modo, a nostro avviso, i Comitati per i principi di contabilità pubblica rappresentano un ulteriore organismo che si sovrappone alle funzioni della Commissione tecnica paritetica per il federalismo fiscale. Avremmo voluto che il documento «Decisione di finanza pubblica» contenesse i provvedimenti collegati alla manovra finanziaria a cui il Governo dà carattere prioritario. Avremmo anche voluto - e questo forse è l'emendamento al quale attribuiamo oggi ancora più significato - che allorché vi sia una copertura determinata da riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa vi sia anche una relazione tecnica che dia indicazioni sui motivi del mancato utilizzo delle risorse per le finalità originariamente destinate. In caso contrario rischiamo, come più volte è avvenuto in questo anno e mezzo, di vedere l'utilizzo di risorse previste da altri capitoli di bilancio o addirittura da altre leggi di spesa. Si tratta, quindi, di risorse che avevano una loro destinazione e che sono state utilizzate impropriamente per fornire copertura a provvedimenti nuovi: o quelle leggi erano inutili, oppure qualcuno dovrà spiegarci che cosa accade all'attuazione di quei provvedimenti per i quali era prevista una precedente copertura.

L'altra questione è la facilità - e mi accingo a terminare con un appunto finale - della lettura del bilancio. Vorremmo non dico che la lettura possa essere disponibile alla massaia, perché capisco che forse è un po' difficile, ma che quanto meno anche i non strettamente addetti ai lavori possano, in qualche modo, capire cosa è scritto nel bilancio.

Dunque chiedevamo (e chiediamo), con un emendamento che viene mantenuto, proprio per rendere il programma di facile lettura, che vi sia la previsione che il dirigente di ciascun programma rediga una relazione sulle leggi di spesa a legislazione vigente che comportino spese obbligatorie (inderogabili e derogabili) sia di finanziamento di spesa corrente, sia in conto capitale e pluriennale, e che proponga il mantenimento, l'accorpamento o la soppressione delle medesime leggi, con una relazione inviata al Parlamento. A noi sembra che questo sia un modo per rendere più chiaro e trasparente il sistema.

Faccio un ultimo appunto: chiedevamo che il bilancio fosse anche redatto per funzioni, perché la funzione è l'elemento che realmente ci consentirebbe di comprendere meglio il bilancio. Penso che il Viceministro Vegas conosca la rivista L'Ircocervo, che è una rivista non della mia parte politica e che leggo al fine di capire meglio quello che pensano anche gli altri. Nell'ultimo numero vi è un articolo proprio a firma del Viceministro Vegas sul tema della contabilità. C'è un passo che vorrei leggere, perché mi pare sia esattamente in contrasto con l'ultimo aspetto che ho trattato: la legge di riforma (è scritto) attualmente in discussione mira a ovviare a questi inconvenienti con tre principali obiettivi, tra cui la redazione di un bilancio per funzioni vere, uno strumento che consenta di conoscere con ragionevole certezza quanto si spende per ogni funzione dello Stato.

Signor Viceministro, si tratta del discorso che ho appena fatto e che, invece, in questo provvedimento non c'è. Allora se il Viceministro Vegas conferma quanto ha scritto in questo articolo a sua firma, credo che dovrebbe farsi parte diligente perché questo Parlamento accolga il nostro emendamento che chiede appunto che il bilancio sia redatto anche per funzioni (Applausi).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Baldelli. Ne ha facoltà.

 

SIMONE BALDELLI. Signor Presidente, svolgo qualche considerazione in occasione di questa discussione generale, che pure ha fatto registrare un clima molto sereno in ordine al provvedimento che stiamo affrontando e di cui il relatore ha dato ampia e puntuale descrizione nell'ambito di una relazione lunga e importante che, al di là degli incidenti di percorso, ha fatto chiaramente comprendere che questo provvedimento non va annacquato.

Gli interventi di molti colleghi, seppure con dei distinguo e con alcune puntualizzazioni, hanno confermato la volontà comune di procedere su questa riforma importante che è stata seguita da vicino dal Viceministro Vegas, con la puntualità e la competenza di sempre, e che costituisce un punto di svolta importante non soltanto per il percorso politico-parlamentare di questa legislatura, ma anche come punto di arrivo di un'aspettativa che dura da diverse legislature.

Tante volte coloro che tra di noi siedono tra questi banchi da prima di questa legislatura hanno ascoltato diversi interventi, provenienti da diverse posizioni e da diversi gruppi parlamentari, sulla necessità e sulla «urgenza» di modificare il meccanismo della sessione di bilancio dei lavori parlamentari e il rapporto tra Governo e Parlamento in ordine alla redazione delle leggi finanziarie e della documentazione di programmazione economica e finanziaria.

Ebbene oggi, con questo provvedimento, si giunge all'epilogo di questa vicenda. Si giunge all'epilogo di questa vicenda che comprende, tra l'altro, come ricordava giustamente il relatore, onorevole Leone, anche l'inquadramento in un contesto più ampio dato dalla riforma del federalismo fiscale (legge n. 42 del 2009), che impone la responsabilità di spesa a coloro i quali gestiscono gli enti locali, e dalla riforma Brunetta, che deriva dalla legge n.15 del 2009 che reca la riforma della pubblica amministrazione, e che introduce ed amplifica il concetto di programmazione degli obiettivi e di controllo di tali obiettivi. Si prevedono, conseguentemente, la verifica e il monitoraggio non solo degli obiettivi, ma anche dell'attuazione del decreto legislativo stesso, come il Ministro Brunetta ha avuto modo di far presente non solo nelle Commissioni parlamentari, ma anche di fronte alla Conferenza unificata.

Si tratta, cioè, del meccanismo e del metodo di monitorare un provvedimento nella sua entrata in vigore per vedere se l'effettività e se la produzione degli obiettivi e dei risultati di un provvedimento di fatto sono positive e quindi se sia il caso di mantenere il provvedimento stesso nelle forme e nei termini stabiliti dal legislatore, oppure verificare con il legislatore e le parti interessate quali modifiche debbano essere apportate.

Allora, anche in questa occasione, non entro nel merito del provvedimento che - lo ripeto - è stato illustrato con grande chiarezza dal Presidente Leone, vi è la necessità di modificare il vecchio Documento di programmazione economica e finanziaria che diventa la Decisione del Governo, vincolante rispetto alle vecchie leggi finanziaria e di bilancio, che diventano la legge di stabilità.

Vi è una modifica non sono nominale, ma anche contenutistica importante ed effettiva: l'armonizzazione dei bilanci rende finalmente chiaro e leggibile per tutti - o perlomeno fa sì che si arrivi a tale obiettivo - il bilancio non solo dello Stato, ma anche delle regioni e degli enti locali, ciò al fine di capire effettivamente che cosa c'è, chi spende, quanto spende, per quali obiettivi e poter fare e avere una fotografia completa delle uscite, delle entrate, non solo del sistema finanziario nazionale, ma di quello pubblico complessivo di tutte le pubbliche amministrazioni. Quindi, si avrebbe trasparenza e un bilancio al servizio dei cittadini, in cui il cittadino che paga le tasse diventa controllore di quanti soldi egli versa e di come questi soldi vengono spesi, su quali obiettivi e se questi obiettivi vengano o meno raggiunti.

Quindi, il combinato disposto di questo provvedimento, del federalismo fiscale per altri aspetti e della riforma delle pubbliche amministrazioni per altri ancora, diventa una Gestalt, un unicum che rende possibile un grande salto di qualità. Questo salto di qualità (evidentemente con il concorso degli enti locali, da un lato, e delle amministrazioni locali che partecipano, che vengono consultate e dell'Europa, dall'altro, per quanto riguarda una programmazione di stabilità di cui pure gli Stati membri devono rendere conto all'organismo sovranazionale europeo) diventa elemento di deterrenza e anche di controllo e di stabilità stessa.

Con questi elementi, il provvedimento in esame rappresenta un salto di qualità con il concorso positivo di tutti i gruppi parlamentari, registrato nel percorso in Commissione, sotto la presidenza del presidente Giorgetti; percorso importante nel corso del quale si sono registrate alcune modifiche anche rispetto al passaggio che si è svolto al Senato e che si evidenzierà anche nel corso del passaggio parlamentare che andremo ad affrontare a partire dalla giornata di domani qui in quest'Aula; credo vi sarà un grande salto di qualità che spesso in questo Parlamento accade in tono silenzioso. Ma questo non toglie che il salto di qualità sia importante ed anche «rivoluzionario», lo dico tra virgolette.

Restano aperte anche altre questioni relative al rapporto tra Parlamento e Governo e mi riferisco alla grande sfida, alla quale anche noi non ci sottraiamo, della riforma dei regolamenti parlamentari, che troppo spesso emerge nella discussione di quest'Aula solo quando il Governo si trova ad apporre la questione di fiducia su questo o su quell'altro provvedimento o in sede di emanazione di decreti-legge e nella discussione dei decreti-legge stessi. I nostri regolamenti danno la possibilità di prolungare la discussione qualora i gruppi di opposizione intendano esercitare le proprie prerogative in maniera molto ampia, spesso mettendo a repentaglio la stessa conversione dei decreti-legge.

Insomma, al di là di questo provvedimento, resta aperta una sfida alla quale credo non ci si debba sottrarre. Se si riuscisse ad affrontare questa sfida in maniera costruttiva, così come costruttivo è stato (lo testimoniano la relazione del presidente Leone e gli interventi svolti in quest'aula oggi, ma ci auguriamo anche quelli nella giornata di domani) il percorso di questa iniziativa legislativa, credo che si potrebbe vincere anche un'altra sfida, quella di modernizzare il funzionamento di questa Camera, venendo incontro a quelle esigenze che possono essere e che mi auguro siano il più possibile condivise, riconoscendo all'opposizione i diritti dell'opposizione e alla maggioranza e al Governo il diritto a governare e ad essere maggioranza.

Pertanto, signor Presidente, mi auguro di poter affrontare nella giornata di domani questo provvedimento, con i migliori auspici consapevole che il lavoro svolto dal relatore, dai commissari, dal presidente della Commissione bilancio e dal Governo, che ha seguito con attenzione questo provvedimento, è certamente qualcosa che non riguarda solo questa legislatura, ma che viene da molto più lontano, che viene auspicato da molto tempo e che forse oggi si trova per fortuna ad un punto di svolta (Applausi).

 

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

 

(Repliche del relatore e del Governo - A.C. 2555-A)

 

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Leone.

 

ANTONIO LEONE, Relatore. Signor Presidente, rinunzio alla replica.

 

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

 

GIUSEPPE VEGAS, Viceministro dell'economia e delle finanze. Signor Presidente, onorevoli colleghi, innanzitutto rivolgo un ringraziamento non formale per il lavoro svolto al relatore Leone, al presidente della Commissione Giorgetti e a tutti i commissari della Commissione bilancio e a quanti sono oggi intervenuti in Aula, perché si tratta di un lavoro che è stato portato a termine con un impegno unitario da parte di tutte le forze politiche del Parlamento, a testimonianza del fatto che il Parlamento, quando si tratta di scrivere regole importanti, riesce a trovare, anche nei momenti di difficoltà politica, le ragioni dello stare insieme e di guardare al futuro di questo Paese.

Questo non è un provvedimento di poco momento, anche se forse, data la tecnicalità di cui si occupa, non è oggetto di grandi luci da parte dei riflettori dell'opinione pubblica; tuttavia, andando a modificare la legge n. 468 di trent'anni fa, e anche in certe parti la legge di contabilità del 1923, ha un impianto non banale. Nell'ambito delle grandi riforme strutturali, vi è un minore clamore da parte dell'opinione pubblica, ma è un provvedimento non è meno importante, toccando uno dei nodi fondamentali della vita politica e non solo parlamentare, quello dell'ordinato andamento dei conti pubblici.

Signor Presidente, una legge di contabilità è un requisito necessario e sufficiente per risanare i conti pubblici? Sufficiente sicuramente «no», ma necessario certamente «sì», non solo per i decisori politici, ma io direi soprattutto per i contribuenti. Non dimentichiamoci che i parlamenti nacquero con la Magna Charta nel XIII secolo proprio per far sì che i contribuenti e i loro rappresentanti in Parlamento ponessero un freno alla voglia smodata di spendere da parte dei Governi e dei sovrani di allora; quindi, il riappropriarsi del potere di controllo della spesa da parte del Parlamento è un elemento fondamentale affinché nella ripartizione dei poteri, che ancora oggi caratterizza la vita delle democrazie parlamentari, si possano salvaguardare alcuni principi fondamentali.

Il principio fondamentale è proprio quello di dotarsi di strumenti che consentano di avere maggiore trasparenza nei conti pubblici affinché ciascun contribuente - quindi non solo ciascun parlamentare - possa comprendere la ragione del livello della tassazione a cui è sottoposto, cioè del livello della diminuzione del proprio reddito per destinarlo ad utilità collettiva, e della funzionalità e dell'efficienza della spesa pubblica relativamente al livello di reddito che gli viene richiesto di versare per il bene comune.

Quindi, in sostanza, una buona legge di contabilità è quella che consente una maggiore trasparenza dei conti pubblici e, consentendo una maggiore trasparenza - perché «no» - deve consentire anche uno di quegli obiettivi che, da Maastricht in avanti, ci poniamo come obiettivo fondamentale dell'azione politica di tutti i Governi europei in questo periodo: quello della razionalizzazione della spesa unita alla diminuzione della pressione fiscale, ben sapendo che una migliore spesa può portare a meno tasse e meno tasse portano a maggiori possibilità di sviluppo. Si tratta di un tema rispetto al quale ci dobbiamo confrontare sempre di più nel futuro perché, se una cosa la crisi ha reso ancora più evidente, è il fatto che una maggiore competitività internazionale è richiesta per superare la crisi e per affrontare con ragionevole speranza di successo le sfide che il domani, non solo nell'ambito interno ed europeo, ma soprattutto internazionale, ci pone.

Dunque, come dicevo, la legge di contabilità è essenziale come strumento di chiarezza e di trasparenza ed è essenziale anche per meglio definire i rapporti tra Governo e Parlamento.

Se i Parlamenti, come dicevo, sono nati per contrastare la voglia di spendere del Governo, cosa che è mancata negli anni, anche a causa di alcune carenze, non neghiamolo, della legge n. 468 del 1978, è ovvio che il Parlamento deve riottenere quei poteri di controllo che si sono alquanto vanificati nel corso degli anni. Pensiamo, in primo luogo, al rendiconto che è quell'atto con il quale si certifica la bontà della spesa effettuata: il Parlamento, nella sostanza, non si è mai occupato seriamente del rendiconto; si è occupato di decidere appostazioni di spesa di bilancio, il più delle volte di competenza, magari poi non seguite dalla spendita reale di quelle risorse. In sostanza, si è fatto, se mi è consentito il termine, un po' abbindolare da proposte di spesa immaginifiche, magari sostenute da questo o da quella parte politica o dal Governo, senza che poi si avessero degli effetti complessivi. Invece, il fatto che il Parlamento si possa riappropriare seriamente di un controllo significa, in un'ottica, come è stato accennato prima, anche di diversa impostazione dei sistemi elettorali, dare un potere di cui fino adesso il Parlamento non ha sentito se non nei libri di scuola.

Credo che questa rinnovata funzione del Parlamento sia molto importante in un'ottica di divisione dei poteri efficiente che porti, da una parte, alla decisione, ovviamente, e alla responsabilità concentrata sul Governo e al controllo concentrato sul Parlamento. Perché la responsabilità deve essere concentrata sul Governo? Per un semplice motivo, perché, se il nostro Paese, come gli altri partecipanti alla moneta unica, deve rispondere in termini molto seri, ovviamente in periodi ordinari, adesso siamo in un periodo relativamente eccezionale, all'Unione europea relativamente alle sue politiche di bilancio, e quindi con riferimento al deficit e al debito, è chiaro che il soggetto deve essere titolato ad essere responsabilizzato, a portare la responsabilità, il peso delle scelte di politica economica. Per questo motivo, il bilancio non può più essere il bilancio dello Stato come era nel 1923, e come era ancora nel 1978, quando lo Stato intermediava oltre l'80 per cento della spesa pubblica. Adesso, la spesa pubblica è composta da una pluralità di centri di decisione, pensiamo solo alle regioni, alle province, ai comuni, agli istituti previdenziali, alle università, alla spesa sanitaria e lo Stato intermedia circa il 50 per cento del totale della spesa pubblica, perciò non avrebbe senso che vi fosse la responsabilità di rispondere all'Unione europea senza contemporaneamente costituire un meccanismo di coordinamento della finanza pubblica che è ciò che sostanzialmente prevede questo provvedimento.

Con l'omogeneizzazione e il coordinamento dei conti noi riusciamo in qualche modo, in un modo ovviamente tipico della finanza pubblica, non della finanza privata, a costituire una sorta di bilancio consolidato di gruppo, non diversamente dalle imprese commerciali, talché lo Stato possa rispondere di quello che si fa a livello locale, a livello di finanza decentrata, di finanza autonoma, ma sapendo ex ante quello che succederà e in qualche modo avendo gli strumenti per potere intervenire prima e non, come adesso, solo a consuntivo, quando sono noti i dati dell'ISTAT e si interviene semplicemente per dire: siamo nei limiti della spesa indicata nel Trattato di Maastricht, nel Patto di stabilità europeo, oppure stiamo andando fuori da questa spesa. Avere gli strumenti per decidere prima è una questione fondamentale per fare una buona pianificazione finanziaria, per poter adeguare la nostra finanza pubblica agli obiettivi europei che sono obiettivi, non dimentichiamolo, non astratti, ma concreti, perché, senza una sana finanza pubblica, l'ovvio rischio è che aumenti la spesa pubblica, aumenti il deficit, aumentino le emissioni di titoli pubblici, aumenti la tassazione con danno notevole non tanto delle persone che stanno bene finanziariamente, che se la cavano sempre, ma soprattutto delle classi economiche più disagiate che sentono più pesante il peso della tassazione, più pesante il peso delle difficoltà finanziarie del Paese.

Quindi, un sistema di coordinamento della finanza pubblica è indispensabile, ma non solo: anche il cambiamento e il passaggio dal sistema della competenza al sistema della cassa in prospettiva verso un sistema di contabilità economica, rende ancor più chiaro il rapporto tra il dare e l'avere, tra l'efficacia e l'efficienza della spesa pubblica e il sacrificio che viene richiesto al contribuente. In sostanza, questa proposta di legge, mi si perdoni il paragone forse improprio, è il tentativo di passare da un sistema di contabilità puramente finanziaria ad una sorta di sistema di partita doppia. In fondo, noi colleghiamo all'idea della partita doppia, quindi a Luca Pacioli, il fatto di aver consentito lo sviluppo delle società contemporanee in termini di società capitalistiche perché senza la partita doppia anche le imprese non sanno bene quanto spendono e qual è l'efficacia della spesa.

È un meccanismo che, anche se non proprio così, tende a questo e arriva seicento anni dopo l'invenzione della partita doppia (ma nello Stato è sempre meglio arrivare che non arrivare mai). Questo meccanismo consente di valutare meglio quale sia l'efficacia della spesa e di ogni singolo euro richiesto a livello di imposizione a carico dei contribuenti come prestazione di servizi. Senza una chiara trasparenza è difficile anche applicare la legislazione sul federalismo fiscale, perché quest'ultima postula una sorta di concorrenza tra i diversi livelli istituzionali e tra le diverse realtà, al fine di dimostrare che ogni euro di imposta richiesta al contribuente (italiano o locale) serve per fornire un servizio pubblico di qualità migliore, in modo più efficiente e possibilmente con la spesa più bassa. È ovvio che in questo sistema, che richiederà sicuramente qualche tempo per essere attuato, ciò costituisce la via migliore verso una diminuzione della spesa pubblica senza, per il momento, arrivare a traumi che potrebbero derivare dal taglio della spesa pubblica in settori socialmente rilevanti. Quindi, un affinamento degli strumenti di bilancio può consentire una razionalizzazione della spesa senza intervenire pesantemente sul consenso e sul tessuto sociale del nostro Paese, e credo che questo rappresenti un qualche valore proprio come strumento.

Ho rapidamente parlato del bilancio di cassa, mentre il bilancio per funzioni, onorevole Borghesi, in realtà è previsto all'articolo 40, comma 2, lettera b). È chiaro che una funzionalizzazione del bilancio serve a capire meglio come si spende, ovvero serve a rendere comparabili la spesa tra una funzione e l'altra: ad esempio, tra la difesa, l'istruzione e la sanità. Il Parlamento, quando si sarà riappropriato di maggiori poteri, ovvero quando il peso della spesa fissa (e principalmente della spesa per gli stipendi) potrà diminuire in modo ragionevole, potrà scegliere su quale settore di spesa concentrare il proprio intervento. Bisogna tenere ovviamente conto che il passaggio ad un sistema di bilancio per missioni e programmi (quindi sostanzialmente per funzioni) rappresenta una svolta fondamentale. Fino a quando, infatti, noi ragionavamo in termini di capitoli di bilancio o di unità previsionali di base, in realtà creavamo un bilancio poco comprensibile non solo al parlamentare, ma a volte anche a quello specializzato, quindi figuriamoci al cittadino comune. Creavamo un bilancio sostanzialmente rivolto all'amministrazione e non si pensava che il bilancio fosse lo strumento fondamentale, come invece emerge da questo provvedimento, per creare un rapporto di chiarezza tra il decisore pubblico e il contribuente. È il contribuente, infatti, che deve sapere quante risorse gli vengono richieste e per cosa sono utilizzate. In sostanza, è come riportare il bilancio dello Stato a quello di qualunque famiglia dove si sa quali sono le entrate e per cosa sono spese (per gli affitti o per l'alimentazione). Perché non deve essere così anche per lo Stato, ovviamente fatte salve le ovvie complicazioni che derivano dalla gestione di un bilancio di questa portata?

Relativamente al bilancio, questo provvedimento ha l'ulteriore pregio di dare maggiore risalto al bilancio stesso rispetto a quella che si chiamava una volta la legge finanziaria. Infatti, il bilancio intermedia la ricchezza del Paese e i grandi flussi di spesa, mentre la legge finanziaria in fondo agisce solo al margine e su quel delta che di anno in anno cambia e fa parte della manovra. Quindi, nella sostanza, la legge finanziaria rappresenta una questione relativamente marginale rispetto al governo della massa della spesa pubblica ed è una questione che ovviamente era oggetto di grande interesse da parte dei mass media perché comportava un'azione di stress anche della sensibilità della popolazione. Troppo spesso, infatti, come capita, ci si interessa del fenomeno marginale, ovvero della punta dell'iceberg, senza rendersi conto che la cosa importante è il volume dell'iceberg che non si vede perché sta sott'acqua.

In conclusione, signor Presidente, anche il fatto che la legge finanziaria cambi nome e non si chiami più in questo modo, ma legge di stabilità, dà il segno della volontà di questo Parlamento, rispetto alla quale il Governo è completamente concorde. D'altronde, tutta la procedura deriva da un provvedimento parlamentare rispetto al quale, però, è inutile nascondere che il Governo ha avuto sempre un interesse molto forte in materia e lo ha seguito dal suo inizio e, speriamo, lo seguirà fino alla sua prossima fine.

È stato un provvedimento sostanzialmente condiviso non solo tra Governo e Parlamento ma soprattutto tra maggioranza e opposizione, proprio per dare il senso dell'unità di intenti di questo Parlamento rispetto alla soluzione di problemi e di riforme di struttura di ampio livello.

Il fatto che si passi dalla legge finanziaria alla legge di stabilità non è solo un fatto nominalistico, che come tale potrebbe avere poco rilievo, ma è anche il segnale della volontà di Governo e Parlamento di andare verso una trattazione delle questioni di finanza pubblica secondo un approccio, non voglio dire programmatorio, ma di maggiore pacatezza, di maggiore intenzione di risolvere i problemi reali e non i problemi episodici. Tutto ciò in modo da togliere anche quello stress che ha contraddistinto trent'anni di vita repubblicana, secondo il quale bisognava creare un grande momento di euforia o di agitazione in costanza dell'approvazione delle leggi finanziarie, trascurando poi la realtà dei conti pubblici, cioè l'andare a scavare dentro il bilancio, vedere ciò che è buono e ciò che è cattivo, come può essere corretta o migliorata la spesa. Quindi, sostanzialmente, anche con il cambiamento del nome, si tratta della cancellazione di una sorta di illusione ottica che ci ha guidati in questi trent'anni e che speriamo che nei prossimi anni possa essere definitivamente fugata (Applausi).

 

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

 


 

 

RESOCONTO

SOMMARIO E STENOGRAFICO

 

______________   ______________

 

 

243.

 

Seduta di MARTEDI’ 10NOVEMBRE 2009

 

presidenza del VIpresidente ROSY BINDI

 

 

Seguito della discussione della proposta di legge S. 1397. - Legge di contabilità e finanza pubblica (approvata dal Senato) (2555-A e abbinata)

 (Esame degli articoli - A.C. 2555-A)

 

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli della proposta di legge, nel testo delle Commissioni.

Avverto che la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso il prescritto parere(Vedi l'allegato A - A.C. 2555-A).

Avverto che la Commissione ha presentato le proposte emendative 2.500, 2.501, 4.500, 7.500, 8.500, 8.501, 10.500, 11.500, 11.501, 14.500, 14.501, 15.500, 17.500, 21.500, 21.501, 30.500, 35.500, 40.500, 40.501, 42.500, 47.500, 48.500, 50.500, 51.500 e che il Governo ha presentato gli emendamenti 11.600, 11.601 e 12.600. Tali proposte emendative sono in distribuzione.

Avverto altresì che, prima dell'inizio della seduta, sono state ritirate dal presentatore le seguenti proposte emendative: Pagano 2.6, 2.5, 36.1 e 36.2.

 

ROBERTO GIACHETTI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ROBERTO GIACHETTI. Signor Presidente, atteso che poi dovremo passare anche alle votazioni, vorrei pregarla, poiché questa mattina ho partecipato alla riunione della Commissione affari costituzionali e credo che altre Commissioni siano particolarmente impegnate nei loro lavori, di accertare che per tempo esse siano sconvocate, in modo tale che sia possibile venire a votare in Aula.

D'altra parte, come lei sa, il lavoro delle Commissioni termina, nelle giornate in cui sono previste votazioni, con l'inizio dei lavori dell'Aula; e poiché questa è peraltro una materia sulla quale, come sa il Presidente e come sanno anche i miei colleghi, vi è sostanzialmente un accordo, sarebbe utile che tutti potessimo partecipare ai lavori dell'Aula.

 

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Giachetti. Prego di verificare che tutte le Commissioni siano sconvocate.

 

(Esame dell'articolo 1 - A.C. 2555-A)

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 e delle proposte emendative ad esso presentate (Vedi l'allegato A - A.C. 2555-A).

Ha chiesto di parlare sul complesso delle proposte emendative l'onorevole Duilio. Ne ha facoltà.

 

LINO DUILIO. Signor Presidente, vorrei cogliere questa occasione dell'intervento sul complesso delle proposte emendative riferite all'articolo 1 per svolgere alcune osservazioni che richiamano il contesto in cui ci siamo mossi per lavorare in Commissione affinché questa legge di stabilità, come viene chiamata la riforma della legge di contabilità e di finanza pubblica, possa segnare un'evoluzione qualificante del nostro Paese rispetto alla normativa in vigore che si riallaccia ad una legge di circa trent'anni fa (la legge n. 468 del 1978) che, come tutte le cose della vita - quindi anche le leggi - evidentemente risente dell'usura del tempo e, quindi, richiede di essere cambiata per meglio aderire ai processi intervenuti nella realtà economica, sociale anche culturale del nostro Paese.

In verità, la riforma della legge di contabilità e di finanza pubblica è un tema che abbiamo trattato più volte negli anni scorsi, spesso sostenendo, a maggioranze rovesciate, posizioni e contenuti pressoché analoghi.

Ci siamo impegnati anche monograficamente per più mesi - vorrei ricordarlo - nella scorsa legislatura per tentare una riforma organica, ma non ci siamo riusciti, ad onor del vero, anche per scarsa, se non nulla, collaborazione dell'allora opposizione.

Adesso, dopo quello che un autorevole quotidiano definì un vero e proprio colpo di mano, colpo di mano necessario secondo altri (mi riferisco al decreto-legge n. 112 dell'anno scorso), abbiamo dato la nostra disponibilità come principale partito di opposizione a svolgere un lavoro organico, presentando significative e sostanziali proposte emendative rispetto al testo che ci è stato consegnato dal Senato che, con il massimo rispetto del lavoro svolto nell'altro ramo del Parlamento, mi permetto di definire un po' generico, ridondante, sbilanciato a favore dell'Esecutivo, a contenuto prevalentemente centralista, e senza alcun coordinamento con la recente legge di delega sul riassetto in senso federale dello Stato.

Richiamando gli interventi già svolti dai colleghi nella discussione sulle linee generali, e volendo riepilogare il senso di quanto andiamo facendo, a partire da quanto già realizzato in Commissione bilancio, direi che in Parlamento stiamo cercando di porre le premesse normative per passare da una contabilità di Stato ad una contabilità pubblica, o meglio, come felicemente osservato da qualcuno, ad una contabilità della Repubblica.

Si tratta, innanzitutto, di un'esigenza che prende le mosse da un fenomeno di obsolescenza delle norme che, a partire dalla già richiamata legge n. 468 del 1978, hanno disciplinato per circa trent'anni il processo di bilancio, nonché la predisposizione e l'approvazione delle principali linee di politica economica e finanziaria per l'anno successivo a quello di approvazione della cosiddetta legge finanziaria.

Questa esigenza, peraltro, si innesta in due problemi più di fondo, più complessivi, che vorrei richiamare e che sono venuti a maturazione in questi ultimi anni. Il primo, riguarda la costruzione di una democrazia di bilancio che andasse oltre quella che definirei un'ipocrisia necessaria, ma sempre meno governabile, che era diventata la sessione di bilancio delle ultime legislature, costituita da leggi finanziare sempre più ipertrofiche, caratterizzate da distorsioni contenutistiche e procedurali rilevanti e, cosa non meno importante, da riflessi di natura estetico-parlamentare non più gestibili.

Il secondo riguarda la maggiore corrispondenza della legislazione nazionale, anche in materia contabile, alle tendenze che si vanno progressivamente manifestando anche in senso strutturale nel processo di governo delle politiche pubbliche, le quali scontano una pluralità di decisioni che promanano da piani istituzionali aventi differenti gradi di potestà legislativa, non solo concorrente, che stanno determinando un vero e proprio ingorgo istituzionale e normativo.

Di questo fenomeno si è dato conto più compiutamente il 30 ottobre scorso a Torino in occasione della presentazione dell'ormai tradizionale Rapporto annuale sulla legislazione tra Stato, regioni ed Unione europea, alla presenza del Presidente della Camera Gianfranco Fini.

Nella nota di sintesi in edizione provvisoria del Rapporto (dal titolo emblematico: La riarticolazione territoriale delle politiche pubbliche nazionali e il ruolo delle Assemblee legislative) l'evidenza della problematica cui si è fatto cenno trova una eco nella affermazione, sia pure presentata in forma dubitativa, secondo la quale oggi staremmo per vivere la fine di un lungo ciclo, non solo quello apertosi a partire dagli anni Novanta del dominio della legislazione complessa, ma quello ben più lungo sostanzialmente della legge intesa come strumento di governo dei processi economici e sociali del nostro Paese.

Alla fine della nota di sintesi sostanzialmente si evidenzia come stia sorgendo una difficoltà di comprensione del disegno complessivo del sistema che si va sviluppando soprattutto a causa dell'assenza di un quadro finanziario comune e di adeguate procedure generali di raccordo e di coordinamento che diano piena attuazione al modello disegnato dalla nostra Costituzione. Tutto ciò genera - si dice - un effetto di disordine e di estrema frammentazione.

Per andare oltre la fase di transizione si rende necessario - aggiunge la nota - un cambiamento sostanziale che consenta di distinguere i diversi piani delle decisioni e di associarle ad una complessiva visione di governo; un'adeguata cornice unitaria quanto alle procedure di finanza pubblica e alle modalità di finanziamento consentirebbe di circoscrivere gli spazi di determinazione che spettano ai diversi livelli di governo e soprattutto sancirebbe meccanismi di effettiva, reciproca e sanzionabile responsabilità.

Il Parlamento, secondo questa chiave di lettura, insomma rischierebbe di diventare uno luogo che perde la sua centralità in ragione del fatto di essere vissuto come poco adatto alla elaborazione delle più importanti decisioni che presiedono alla adozione delle richiamate politiche pubbliche; ciò in conseguenza di una metamorfosi della realtà sottostante e della richiamata conseguente obsolescenza dei suoi atti e dei suoi strumenti.

Permettetemi di dire che, per chi - come chi vi parla - ha una non breve consuetudine con le Assemblee legislative e crede fortemente nella loro funzione di luogo democratico di confronto e di composizione dell'interesse generale, se quella conclusione venisse confermata e non conducesse, in un processo di accompagnamento governato dei mutamenti che si verificano nella realtà, ad opportune mediazioni ciò rappresenterebbe un fattore di amarezza e di forte preoccupazione.

Credo, in altri termini, che siano ormai maturi i tempi per un reinserimento a pieno titolo del Parlamento e più in generale delle Assemblee legislative nel circuito decisionale delle politiche pubbliche.

Secondo questo intendimento ritengo dunque di grande rilievo porre mano ad una revisione della nostra legislazione di contabilità in modo da corrispondere meglio ai mutamenti prima richiamati. È questo il senso del nostro impegno che ci muove ad un atteggiamento positivo e propositivo nella direzione di una maggiore trasparenza e funzionalità di una moderna democrazia di bilancio.

Il nostro gruppo ha lavorato in Commissione con una serie gli emendamenti volti ad ottenere una formulazione dell'articolato che, per quanto possibile, e considerato il testo ricevuto dal Senato di cui ho detto, diventasse più concreta, più chiara, più equilibrata tra competenze del Parlamento e azione del Governo, più consapevole della posta in gioco.

Ne abbiamo ricavato, anche grazie alla disponibilità del relatore, della maggioranza e del Governo, modifiche che hanno previsto norme di coordinamento con la legge n. 42 del 2009, hanno ribadito la centralità del Parlamento nel processo di bilancio, superando l'attuale condizione di una finanziaria continua a mezzo di decreti-legge di fatto espropriativi delle prerogative parlamentari.

Vorrei ricordare, per fare un esempio, che in un solo anno abbiamo avuto ben nove decreti-legge che hanno apportato modifiche testuali alla cosiddetta manovra d'estate contenuta nel decreto-legge n. 112 del 2008, a cui si aggiungono altri cinque decreti-legge contenenti deroghe, proroghe o altre modifiche non testuali.

Queste modifiche, inoltre, hanno riconosciuto l'esigenza di una più ordinata legislazione contabile di programmazione delle autonomie locali; hanno rivalutato la funzione dello strumento collegato quale mezzo per riaffidare alle Commissioni parlamentari competenze proprie di natura anche ordinamentale da molti anni sostanzialmente, quando non anche formalmente, espropriate; hanno ripreso e rilanciato con opportune modifiche migliorative la struttura del bilancio per missioni e per programmi introdotta dal Governo Prodi; hanno migliorato la disciplina del passaggio, secondo tempi e modalità non spericolati (vorrei definirli così), al bilancio di cassa che rappresenta la vera e propria rivoluzione rispetto alla situazione preesistente. Hanno, inoltre, acclarato la pregnanza della costruzione della trasparenza e della conoscibilità dei dati accedendo liberamente ai quali Parlamento e Governo potranno sviluppare un confronto più autentico; hanno posto le premesse politiche e funzionali per addivenire ad un significativo potenziamento delle strutture di supporto per la prospettiva dell'esercizio di quelle funzioni di indirizzo e di controllo reale che sempre più dovranno caratterizzare l'azione parlamentare.

Il lavoro appena richiamato, che evidentemente ha costituito poi oggetto di proposte emendative che, come già detto, grazie alla disponibilità del relatore e del Governo sono state recepite, in qualche caso ha visto accolte le nostre proposte, mentre in qualche altro caso esse non sono state accolte (caso raro, dice il nostro relatore!).

Con la nostra azione emendativa abbiamo ottenuto un risultato che ci consente di esprimere una moderata soddisfazione rispetto al lavoro svolto e ci consente di affermare, senza finzioni ma anche senza alcuna supponenza, che la nostra opposizione ha operato in un senso costruttivo ed è forse risultata determinante nel qualificare il risultato sinora raggiunto sul testo.

Cosa resta, a questo punto, per fare un ulteriore passo in avanti in termini di miglioramento del prodotto che è ancora nelle nostre mani? Restano alcuni aspetti oggetto di emendamenti presentati all'Aula che vengono offerti all'attenzione del Governo e di tutti i colleghi e che riguardano l'individuazione di poste di bilancio appostate per il finanziamento nel corso dell'anno di progetti di iniziativa parlamentare (lo segnalo al relatore che so essere molto sensibile a questa problematica). Peraltro, è il motivo per il quale la Camera è stata chiusa nella prima settimana di novembre e, al di là delle trattative tutte interne alla maggioranza e al suo Governo, se la maggioranza e il Presidente Fini vorranno dare una risposta strutturale al problema, potranno prendere in considerazione un emendamento del Partito Democratico o una sua eventuale riformulazione.

Inoltre, resta la delega per la sperimentazione graduale del passaggio al bilancio di cassa che ho definito come una vera e propria rivoluzione, dove noi riteniamo che le nostre formulazioni continuano a sembrarci migliori di quelle governative che compaiono nel testo.

Vi è poi il problema della clausola di salvaguardia per la copertura finanziaria in relazione alla quale il Governo insiste nel prevedere automatismi che potrebbero, ad avviso non solo nostro ma di tutte le istituzioni e gli esperti auditi in Commissione - lo segnalo al Viceministro Vegas -, incidere sui diritti soggettivi e pertanto presentiamo un emendamento di compromesso sull'automatismo solo temporaneo. Di fronte a sforamenti è comunque necessario che il Ministro dell'economia adotti provvedimenti di copertura.

Il testo prevede forme di coordinamento tra processo di bilancio dello Stato e autonomie locali, in particolare con il testo della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale. È un passo avanti perché l'originario testo del Senato, come ho detto, non prevedeva alcun coordinamento.

Tuttavia, le forme previste sono ancora deboli, a nostro parere, e potrebbero essere rafforzate in particolare anticipando la manovra di bilancio relativo alle autonomie in modo che possa essere approvata in tempi utili a consentire a regioni ed enti locali di chiudere i loro bilanci entro la fine dell'anno.

Ricordo che con la legge n. 42 del 2009 avevamo ottenuto che i contenuti della manovra locale fossero definiti a luglio e non a settembre. Noi proponiamo di introdurre esplicitamente la previsione di uno o più provvedimenti collegati relativi alla sola finanza locale. Sarà poi il Parlamento, nella sua autonomia, a valutare come trattare questi collegati nell'ambito dei suoi Regolamenti.

Da ultimo, la definizione degli obiettivi di stabilità per gli enti locali è prevista con parere, e non con intesa, con le autonomie. Noi proponiamo, come nella legge n. 42 del 2009, che vi sia l'intesa e che, in caso di mancata intesa, il Governo possa procedere riferendo al Parlamento i motivi della mancata intesa.

Come abbiamo già avuto modo di affermare - e mi avvio verso la conclusione - l'attuale stato dell'arte, prima di iniziare l'esame del testo in Aula, ci vede esprimere una moderata soddisfazione: attraverso gli emendamenti sottoposti all'esame dell'Aula ed i successivi ordini del giorno confidiamo in ulteriori miglioramenti, secondo quello spirito costruttivo che ha caratterizzato, in controtendenza rispetto alla situazione generale, il lavoro in Commissione.

Il provvedimento al nostro esame - è bene rammentarlo in chiusura di questo mio intervento - è destinato, attraverso la sperimentazione e le deleghe in esso previste, ad incidere profondamente nel governo dei processi economici e finanziari del nostro Paese e nella stessa definizione di quella cornice unitaria che è richiesta, come ho detto all'inizio, dalla riarticolazione delle politiche pubbliche. Nel solco di quella metamorfosi, come l'ho chiamata, a cui si è fatto cenno prima, confidiamo che una rinnovata stagione di protagonismo parlamentare anche in materia di finanza pubblica consenta di realizzare un significativo contributo per una migliore e maggiore democrazia di bilancio e per un avanzamento tout court della qualità del nostro sistema democratico (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico).

 

PRESIDENTE. Avverto che è stato ritirato dal presentatore l'emendamento Gioacchino Alfano 40.50.

 

(Ripresa esame dell'articolo 1 - A.C. 2555-A)

 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

 

ANTONIO LEONE, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario sugli identici emendamenti Cambursano 1.8 e Ciccanti 1.10, nonché sugli emendamenti Lanzillotta 1.12, Froner 1.1, Brugger 1.4, Lanzillotta 1.13, Brugger 1.5 e sull'articolo aggiuntivo Lanzillotta 1.01.

 

PRESIDENTE. Il Governo?

 

GIUSEPPE VEGAS, Viceministro dell'economia e delle finanze. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore, tenendo presente che la formulazione del comma 5 dell'articolo 1 credo che raggiunga un ragionevole equilibrio tra le esigenze di coordinamento della finanza pubblica e le esigenze di autonomia delle regioni a statuto speciale, mentre l'articolo aggiuntivo Lanzillotta 1.01, che sicuramente riveste interesse, riguarda però la disciplina del funzionamento e dell'istituzione dell'ISTAT, che è materia rilevante ma estranea rispetto al testo che stiamo esaminando.

 

MARCO CAUSI. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MARCO CAUSI. Signor Presidente, intervengo solo per ricordare al Viceministro Vegas che l'articolo aggiuntivo Lanzillotta 1.01 è legato al fatto che in altro articolo del provvedimento in esame si modificano le modalità di designazione e di nomina del presidente dell'ISTAT. Non so come mai tale proposta emendativa sia stata riferita all'articolo 1; in realtà le chiederei di poterla accantonare e di esaminarla nell'ambito dell'articolo attinente, vale a dire l'articolo 5.

 

PRESIDENTE. Onorevole Causi, le sue osservazioni potranno essere tenute in considerazione quando esamineremo l'articolo aggiuntivo in oggetto.

Avverto che è stata chiesta la votazione nominale mediante procedimento elettronico.

Per consentire l'ulteriore decorso del termine regolamentare di preavviso, sospendo la seduta, che riprenderà alle 15,50.

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Cambursano 1.8 e Ciccanti 1.10.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cambursano. Ne ha facoltà.

 

RENATO CAMBURSANO. Signor Presidente, potrà sembrare quasi banale e non essenziale il richiamo che facciamo in questo primo emendamento al dettato dell'articolo 114 della Costituzione, ma credo che tale richiamo sia opportuno all'avvio della nuova legge di riforma della contabilità e della finanza pubblica, se è vero, come è stato detto da più parti (dal relatore, dal Governo e da tutti gli intervenuti nella discussione sulle linee generali e anche oggi da chi è intervenuto sul complesso degli emendamenti), che con questa nuova legge di contabilità si coniuga, o si cerca di coniugare, la riforma del Titolo V della Costituzione con le regole comunitarie. Credo che un richiamo forte alla Costituzione sia essenziale e per questo motivo chiediamo ancora un ripensamento. È stato detto che non è necessario, ma credo che repetita iuvant valga anche in quest'occasione.

 

SIMONE BALDELLI. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

SIMONE BALDELLI. Signor Presidente, intervengo per avere un chiarimento dalla Presidenza. Mi sembra che l'onorevole Causi avesse chiesto se l'articolo aggiuntivo Lanzillotta 1.01 su cui è stato espresso il parere da parte del relatore fosse effettivamente riferibile all'articolo 1. Desidero capire se voteremo tale proposta emendativa riferendola a questo articolo, come risulta dal fascicolo degli emendamenti, o se deve intendersi riferita ad altra parte del testo.

 

PRESIDENTE. Onorevole Baldelli, avevamo deciso di affrontare l'argomento successivamente, però, orientativamente, per la Presidenza non ci sono problemi né a votare la proposta emendativa con riferimento all'articolo 1, né a collocarla altrove, secondo le intese. Pertanto possiamo procedere, quando arriveremo al punto lo approfondiremo.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Cambursano 1.8 e Ciccanti 1.10, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevole Servodio... onorevole Coscia... onorevole Cesare Marini... onorevole Simeoni... onorevole Di Virgilio... onorevole Patarino... onorevole Cesareo... i colleghi hanno votato? Onorevole Stracquadanio... onorevole Iapicca... onorevole Minasso... onorevole De Camillis... onorevole Garavini... onorevole Buttiglione... onorevole Villecco Calipari... onorevole Buttiglione... i colleghi hanno votato? Onorevole Santolini... onorevole Ciccioli... onorevole Cuomo... onorevole Zinzi...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

 

(Presenti e votanti 470

Maggioranza 236

Hanno votato sì 232

Hanno votato no 238).

 

Prendo atto che i deputati Ruggeri e Bratti hanno segnalato che non sono riusciti ad esprimere voto favorevole e che il deputato Fava non è riuscito ad esprimere voto contrario.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lanzillotta 1.12, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevole Di Virgilio... onorevole Sardelli... onorevole Simeoni... l'onorevole Tassone ha votato... onorevole Vignali... onorevole Repetti...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

 

(Presenti 476

Votanti 475

Astenuti 1

Maggioranza 238

Hanno votato sì 234

Hanno votato no 241).

 

Prendo atto che la deputata Mattesini ha segnalato che non è riuscita ad esprimere voto favorevole.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Froner 1.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Froner. Ne ha facoltà.

 

LAURA FRONER. Signor Presidente, intervengo solo per illustrare brevemente la motivazione che mi ha portato a presentare questo emendamento. Con questa proposta emendativa dell'articolo 1, comma 4, si intende circoscrivere la portata della legge quadro solamente alle norme che in concreto ed effettivamente sono qualificabili come norme di principio della materia, anche tenuto conto dell'orientamento consolidato della giurisprudenza costituzionale in tema di autoqualificazione delle norme.

Inoltre, con la proposta emendativa riferita all'articolo 1, comma 5, si intende integrare la salvaguardia degli statuti speciali per esigenze di opportuno coordinamento e sistematiche dell'ordinamento vigente con il richiamo di quanto già previsto nella disciplina del federalismo fiscale che individua, come strumento specifico per la sua attuazione nei confronti delle autonomie speciali, le apposite norme di attuazione statutaria.

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Froner 1.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevole Di Virgilio... onorevole Della Vedova... onorevole Girlanda... onorevole Trappolino... onorevole Buttiglione... onorevole Cesare Marini... onorevole Speciale... onorevole Colaninno... i colleghi hanno votato...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

 

(Presenti 488

Votanti 456

Astenuti 32

Maggioranza 229

Hanno votato sì 214

Hanno votato no 242).

 

Prendo atto che il deputato Razzi ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto favorevole.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Brugger 1.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevole D'Ippolito Vitale, onorevole Scandroglio, onorevole Cesare Marini, onorevole Cesario, onorevole Donadi.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

 

(Presenti 487

Votanti 290

Astenuti 197

Maggioranza 146

Hanno votato sì 47

Hanno votato no 243).

 

Prendo atto che il deputato Razzi ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto favorevole.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lanzillotta 1.13, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevole Strizzolo, onorevole Cesario, onorevole Benamati, onorevole Nicola Molteni, onorevole Gava.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

 

 

(Presenti 492

Votanti 491

Astenuti 1

Maggioranza 246

Hanno votato sì 237

Hanno votato no 254).

 

Prendo atto che il deputato Razzi ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto favorevole.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Brugger 1.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevole Gatti, onorevole Gasbarra, onorevole Cesario, onorevole Vico, onorevole Della Vedova, onorevole Consiglio.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

 

(Presenti 493

Votanti 263

Astenuti 230

Maggioranza 132

Hanno votato sì 21

Hanno votato no 242).

 

Prendo atto che il deputato Razzi ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto favorevole.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 1.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevole Vico, onorevole Strizzolo, onorevole Zinzi, onorevole Trappolino, onorevole Cesare Marini.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

 

(Presenti 493

Votanti 482

Astenuti 11

Maggioranza 242

Hanno votato sì 479

Hanno votato no 3).

 

Prendo atto che il deputato Razzi ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto favorevole.

Passiamo all'articolo aggiuntivo Lanzillotta 1.01. Come ho già avuto modo di precisare l'articolo aggiuntivo Lanzillotta 1.01, riguardando una materia ulteriore rispetto a quelle disciplinate dal provvedimento, non ha una collocazione necessitata ed essendo stato riferito dalla presentatrice all'articolo 1 è stato collocato dalla Presidenza in tale sede. Non vi sono, tuttavia, ostacoli alla sua collocazione come articolo aggiuntivo all'articolo 5 che riguarda materia sostanzialmente collegata. Se pertanto non vi sono obiezioni, tale proposta emendativa sarà posta in votazione dopo l'articolo 5.

 

(Esame dell'articolo 2 - A.C. 2555-A)

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2 e delle proposte emendative ad esso presentate (Vedi l'allegato A - A.C. 2555-A).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

 

ANTONIO LEONE, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario sull'emendamento Ciccanti 2.33.

Ricordo che l'emendamento Pagano 2.6 è stato ritirato.

La Commissione esprime parere contrario sugli emendamenti Cambursano 2.18 e Borghesi 2.19.

Ricordo che l'emendamento Pagano 2.5 è stato ritirato.

La Commissione esprime parere contrario sugli emendamenti Ciccanti 2.34, nonché sugli identici emendamenti Borghesi 2.16 e Ciccanti 2.35.

La Commissione esprime parere contrario sull'emendamento Borghesi 2.22.

La Commissione raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 2.500 e 2.501.

La Commissione esprime parere favorevole sull'emendamento Baretta 2.50, a condizione che sia accolta la seguente riformulazione: dopo la parola «tenendo» aggiungere la parola «anche».

La Commissione esprime parere contrario sull'emendamento Nannicini 2.32.

 

Signor Presidente, segnalo che, per quanto riguarda l'emendamento 2.500 della Commissione, c'è una modifica formale da fare che ripristina il testo del Senato, «saltato» per errore: dopo le parole «designati dai rispettivi presidenti», inserire le parole «come invitati permanenti,».

 

PRESIDENTE. Onorevole relatore, la pregherei di ricordarlo nuovamente prima di procedere alla votazione dell'emendamento 2.500 della Commissione.

Qual è il parere del Governo?

 

GIUSEPPE VEGAS, Viceministro dell'economia e delle finanze. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore, tenendo conto che il lavoro fatto dalla Commissione per il coordinamento di questo articolo con la legge sul federalismo è molto importante e risolve il problema principale che ci ha lasciato il testo del Senato.

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Ciccanti 2.33, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevole Della Vedova... Onorevole Di Virgilio... Onorevole Patarino... Onorevole Vico... Onorevole Cesare Marini... Onorevole Speciale...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

 

(Presenti e votanti 499

Maggioranza 250

Hanno votato sì 246

Hanno votato no 253).

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento Cambursano 2.18.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cambursano. Ne ha facoltà.

 

RENATO CAMBURSANO. Signor Presidente, con questo nostro emendamento noi vogliamo semplicemente richiamare la necessità di prevedere che gli schemi che vengono predisposti siano raccordati con i principi della contabilità finanziaria. Ciò non è specificato da nessuna parte. È vero che è insito, in linea teorica, nel contesto del comma, ma è altresì vero che un richiamo formale, come proponiamo, è rafforzativo. Si tratta semplicemente di questo.

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Cambursano 2.18, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevole Della Vedova... Onorevole Armosino... Onorevole Vico... Onorevole Cesare Marini... Onorevole Trappolino...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

 

(Presenti e votanti 491

Maggioranza 246

Hanno votato sì 242

Hanno votato no 249).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Borghesi 2.19, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevole Della Vedova... Onorevole Di Virgilio... Onorevole Vico... Onorevole Trappolino... Onorevole Madia... Onorevole Froner... Onorevole Castagnetti...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

 

(Presenti 494

Votanti 492

Astenuti 2

Maggioranza 247

Hanno votato sì 242

Hanno votato no 250).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Ciccanti 2.34, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevole Di Virgilio... onorevole Proietti Cosimi ... onorevole Trappolino... onorevole Vico... onorevole Damiano... onorevole Sereni... onorevole Zinzi...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

 

(Presenti e votanti 498

Maggioranza 250

Hanno votato sì 244

Hanno votato no 254).

 

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Borghesi 2.16 e Ciccanti 2.35.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cambursano. Ne ha facoltà.

 

RENATO CAMBURSANO. Signor Presidente, proponiamo con gli emendamenti Borghesi 2.16 e 2.22 la soppressione del comma 7; con questi emendamenti proponiamo, inoltre, di sostituire il comma 5. La motivazione risiede nel fatto che riteniamo poco comprensibile la previsione di una nuova delega quando già esiste una legge approvata dal Parlamento che ha previsto la medesima delega con il medesimo oggetto. Allo stesso modo è poco comprensibile l'istituzione di un nuovo comitato quando già esiste una commissione che è stata istituita e sta lavorando su questa tematica in attuazione del mandato già ricevuto dal legislatore. Ecco perché proponiamo la modifica del comma 5 e l'abrogazione del comma 7.

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Borghesi 2.16 e Ciccanti 2.35, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevole Di Virgilio... onorevole Cesare Marini ... onorevole Trappolino... onorevole Vico... onorevole Cesaro...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

 

(Presenti e votanti 497

Maggioranza 249

Hanno votato sì 245

Hanno votato no 252).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Borghesi 2.22, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevole Coscia ... onorevole Servodio ... onorevole Armosino... onorevole Vico... onorevole Gava... onorevole Latteri... onorevole Benamati...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

 

(Presenti e votanti 492

Maggioranza 247

Hanno votato sì 240

Hanno votato no 252).

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.500 della Commissione.

Ricordo che il relatore ha precisato una riformulazione di carattere formale: dopo le parole «designati dai rispettivi Presidenti» sono inserite le parole «come invitati permanenti». Constato che il Governo concorda.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 2.500 della Commissione nel testo modificato, accettato dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevole Trappolino ... onorevole Cesaro ... onorevole Boniver... onorevole Vico... onorevole Latteri...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

 

(Presenti 498

Votanti 497

Astenuti 1

Maggioranza 249

Hanno votato sì 496

Hanno votato no 1).

 

Prendo atto che il deputato Zinzi ha segnalato che non è riuscito ad esprimere il voto e che avrebbe voluto astenersi.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 2.501 della Commissione, accettato dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevole Vico, onorevole Coscia, onorevole Trappolino, onorevole Latteri, onorevole Della Vedova, onorevole Zinzi, onorevole Tanoni...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

 

(Presenti e votanti 495

Maggioranza 248

Hanno votato sì 494

Hanno votato no 1).

 

Prendo atto che i deputati Realacci e Ravetto hanno segnalato che non sono riusciti ad esprimere voto favorevole e che il deputato Zinzi ha segnalato che avrebbe voluto astenersi.

Prendo atto che i presentatori accettano la riformulazione dell'emendamento Baretta 2.50 proposta dal relatore, nel senso di inserire la parola «anche».

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Baretta 2.50, nel testo riformulato, accettato dalla Commissione e dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevole Porcino, onorevole Latteri, onorevole Zinzi, onorevole Murer, onorevole Vico, onorevole Cesare Marini, onorevole Trappolino, onorevole Fugatti...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

 

(Presenti e votanti 500

Maggioranza 251

Hanno votato sì 500).

 

Prendo atto che il deputato Viola ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto favorevole.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Nannicini 2.32, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevole Coscia, onorevole Vico, onorevole Trappolino, onorevole Latteri, onorevole Nicolais, onorevole Foti, onorevole Vignali, onorevole Zinzi, onorevole Bellotti...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

 

(Presenti 497

Votanti 496

Astenuti 1

Maggioranza 249

Hanno votato sì 244

Hanno votato no 252).

 

Prendo atto che il deputato Cimadoro ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto favorevole.

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ciccanti. Ne ha facoltà.

 

AMEDEO CICCANTI. Signor Presidente, vogliamo motivare il voto favorevole dell'Unione di Centro a questo articolo 2 e lasciare a verbale anche la motivazione per cui abbiamo votato l'articolo 1, sul quale avevo chiesto la parola, ma lei aveva già aperto la votazione.

Noi abbiamo votato a favore dell'articolo 1, nonostante abbiamo votato anche a favore di alcuni emendamenti che si richiamavano all'applicazione di istituti di armonizzazione contabile previsti dalla legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale, non tanto perché non crediamo alla validità della legge n. 42, che abbiamo contestato nel merito in termini di politica generale, quanto perché ci siamo trovati di fronte a un testo, come la proposta di legge n. 2555 che abbiamo in discussione, che prevede che le norme relative ai decreti attuativi sono principi fondamentali per l'armonizzazione dei bilanci pubblici a seguito del valore assunto dagli articoli 117 e 119 della Costituzione.

Quindi, se i principi fondamentali previsti dalla Costituzione sono quelli richiamati da questa norma di contabilità, da questa riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, era chiaro che non potevamo fare riferimento anche a principi fondamentali che, in via esclusiva - badate bene - sono previsti anche dalla legge n. 42. Vi sarebbe stata una contraddizione tra i due testi.

Ecco perché, pur ritenendo che quei principi abbiano un loro valore, sul piano tecnico non era conciliabile quella normativa che disciplinava lo stesso tema al pari di questa riforma.

Per le stesse ragioni voteremo a favore dell'articolo 2, laddove la delega all'articolo 2 che si discute incide sui medesimi oggetti della delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale. Si è reso necessario dividere la materia dell'armonizzazione dei sistemi contabili tra gli enti territoriali ed il resto delle pubbliche amministrazioni. Il comma 1, pertanto, come opportunamente ha inteso proporre il relatore, espunge gli enti territoriali (quindi regioni, comuni e province). Dunque, è stata soppressa ogni norma di riferimento alla Conferenza unificata. È stato, invece, aggiunto con separata normativa per quanto concerne le armonizzazioni, il comma 5-bis che novella la legge n. 42 in più parti, per conformarla alle nuove norme di contabilità. Si armonizzano i termini di presentazione e approvazione degli schemi di bilancio alle esigenze di finanza pubblica e si consolida la scelta dello schema di bilancio articolato per missioni e programmi. Attenzione: noi ne abbiamo avuto esperienza con l'articolo 60 del decreto-legge n. 112 del 2008 limitatamente, però, alla normativa introdotta nel giugno dell'anno scorso che fa riferimento ad un arco triennale. Con questa norma di contabilità, invece, questo aspetto diventa permanente ed è importante perché consente un nuovo equilibrio tra il Parlamento e il Governo, lasciando a quest'ultimo la possibilità di poter programmare con una certa flessibilità la gestione nell'arco di un triennio degli stanziamenti riferiti a comparti omogenei. Al tempo stesso, la norma dà la possibilità al Parlamento di poter esercitare un controllo su materie omogenee e a risultato. Ciò si giustifica ancor di più e meglio nel complesso di tutta la normativa perché si introduce un modello di contabilità riferito alla contabilità economica patrimoniale che cammina parallelamente alla contabilità finanziaria. Ciò ci consentirà, come vedremo, anche di poter fare verifiche, sulla base della legge n. 15 del 2009, sui risultati del lavoro pubblico.

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Causi. Ne ha facoltà.

 

MARCO CAUSI. Signor Presidente, intervengo per motivare brevemente il voto favorevole del Partito Democratico all'articolo 2. Stiamo parlando di armonizzazione dei bilanci pubblici e nella legge n. 42 del 2009 avevamo avviato un processo di armonizzazione dei bilanci di regioni ed enti locali. Con questo provvedimento, quel processo viene esteso a tutti i bilanci pubblici, quindi Stato, amministrazioni statali, regioni ed enti locali.

Il testo trasmesso dal Senato non teneva conto di questo coordinamento e sembrava quasi abrogare la norma contenuta nella legge n. 42 del 2009 relativa a regioni ed enti locali. Credo che il nuovo testo elaborato in Commissione è positivo perché abbiamo scritto in questo provvedimento i principi che si applicheranno a tutti (Stato, amministrazioni statali, regioni ed enti locali) per procedere all'armonizzazione dei bilanci pubblici e, quindi, alle nuove modalità e ai criteri di redazione dei bilanci. Inoltre, si è deciso di mantenere in vita la Commissione che svolgerà questo lavoro per gli enti locali secondo la legge n. 42 e di istituirne un'altra che farà, invece, il lavoro di armonizzazione per Stato e amministrazioni statali. Su questo punto il relatore e il Viceministro Vegas lo sanno: il Partito Democratico era contrario, abbiamo proposto di unificare tutti i compiti in una sola Commissione e ne sono rimaste due.

Tuttavia ci sembra talmente positivo, in primo luogo, aver affrontato il coordinamento con la legge n. 42 del 2009, e in secondo luogo, aver definito i criteri della armonizzazione che non avevamo scritto nella legge citata, avendoli rimandati ad una delega. Riteniamo che questa norma sia fortemente innovativa e quindi daremo il nostro voto favorevole.

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cambursano. Ne ha facoltà.

 

RENATO CAMBURSANO. Signor Presidente, il gruppo dell'Italia dei Valori si asterrà sull'articolo 2 pur confermando che esistono tante luci ma ancora qualche ombra. Sicuramente riteniamo rilevante che sia stata riscritta la lettera h), comma 2, articolo 2, della legge n. 42 del 2009, che fissa, come ricordato dai due colleghi che mi hanno preceduto, i criteri e i principi ai quali si devono attenere i decreti legislativi sul federalismo fiscale in materia di bilancio.

Si stabilisce l'adozione di schemi di bilancio articolati per missioni e per programmi. Riteniamo che sia positivo il fatto che sia stato aumentato il numero dei componenti della commissione tecnica-paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, che viene elevato da 30 a 32 membri, inserendo come abbiamo chiesto anche con nostri emendamenti, due rappresentanti dell'ISTAT. Ma riteniamo altresì che non fosse necessario, l'ho ricordato prima quando ho illustrato gli emendamenti Borghesi 2.16 e 2.22, una nuova delega e l'istituzione di un nuovo comitato che va a sovrapporsi alla commissione che era già stata istituita dalla legge n. 42. Quindi riteniamo che su questo articolo ci si debba astenere.

 

PRESIDENTE. Saluto gli studenti della Scuola media Statale «Massimo Stanzione» di Orta di Atella (provincia di Caserta), che stanno assistendo ai nostri lavori dalle tribune (Applausi).

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 2, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Cesare Marini, Cesario, Vico, Gasbarra, Ghiglia...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

 

(Presenti 496

Votanti 479

Astenuti 17

Maggioranza 240

Hanno votato sì 479).

 

Prendo atto che il deputato Ruvolo ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto favorevole.

(Esame dell'articolo 3 - A.C. 2555-A)

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 3 e dell'unica proposta emendativa ad esso presentata (Vedi l'allegato A - A.C. 2555-A).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

 

ANTONIO LEONE, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario sull'unico emendamento Genovese 3.50.

 

PRESIDENTE. Il Governo?

 

GIUSEPPE VEGAS, Viceministro dell'economia e delle finanze. Signor Presidente, il Governo esprime parere contrario.

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Baretta. Ne ha facoltà.

 

PIER PAOLO BARETTA. Signor Presidente, il testo della legge prevede che per un tempo limitato di tre anni il Governo presenti in Parlamento la relazione di attuazione della legge. Poiché questa legge contiene anche delle deleghe è possibile presumere che non sia completata tutta nell'arco dei tre anni, allora è ragionevole chiedere che non ci sia un limite alla presentazione della relazione. Quello che noi chiediamo con l'emendamento in esame è che il Governo, qualora si andasse oltre i tre anni, continui eventualmente a presentare la relazione soltanto per le parti non applicate.

 

GIUSEPPE VEGAS, Viceministro dell'economia e delle finanze. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

GIUSEPPE VEGAS, Viceministro dell'economia e delle finanze. Signor Presidente, le argomentazioni dell'onorevole Baretta mi sembrano convincenti, tenendo conto che in alcune parti la delega forse va oltre il triennio, quindi lasciamo la relazione, approviamo l'emendamento in esame e poi dopo tra vent'anni magari non ce ne sarà più bisogno e quindi l'abrogheremo.

 

ANTONIO LEONE, Relatore. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ANTONIO LEONE, Relatore. Signor Presidente, cambia anche il parere della Commissione, che concorda con il Governo.

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Genovese 3.50, accettato dalla Commissione e dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevoli Della Vedova, Boniver, Galati, Miglioli, Marchignoli, Vella, Pili...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

 

(Presenti 496

Votanti 495

Astenuti 1

Maggioranza 248

Hanno votato sì 495).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 3, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevoli Sposetti, Miglioli, Franceschini, Benamati, Buttiglione, Lo Monte...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

 

(Presenti e votanti 497

Maggioranza 249

Hanno votato sì 497).

 

(Esame dell'articolo 4 - A.C. 2555-A)

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 4 e delle proposte emendative ad esso presentate (Vedi l'allegato A - A.C. 2555-A).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

 

ANTONIO LEONE, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario sugli emendamenti Nannicini 4.50, Rubinato 4.52 e Baretta 4.51. La Commissione raccomanda l'approvazione del suo emendamento 4.500 ed esprime parere contrario sull'emendamento Baretta 4.53.

 

PRESIDENTE. Il Governo?

 

GIUSEPPE VEGAS, Viceministro dell'economia e delle finanze. Signor Presidente, siccome qui si tratta di emendamenti che concernono la materia dei cosiddetti interna corporis, il Governo non può prendere una posizione precisa sull'argomento, quindi non può che rimettersi all'opinione del relatore. Tra l'altro, mi risulta che sarà presentato un documento di indirizzo che invita la Camera a modificare il proprio Regolamento. Su questo ovviamente, anche in questo caso, il parere del Governo non potrà che essere quello di rimessione al relatore e quindi all'Aula.

 

ROBERTO GIACHETTI. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ROBERTO GIACHETTI. Signor Presidente, volevo solo segnalare al Viceministro che la rimessione al parere del relatore ancora non è configurata nel nostro Regolamento. Lei o si rimette all'Aula o è d'accordo con il relatore ed esprime lo stesso parere.

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Nannicini 4.50.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Baretta. Ne ha facoltà.

 

PIER PAOLO BARETTA. Signor Presidente, svolgo un solo intervento sui quattro emendamenti Nannicini 4.50, Rubinato 4.52 e su quelli di cui sono primo firmatario cioè il 4.51 e il 4.53, perché in forma diversa affrontano lo stesso problema. Approfitto della cortesia del Governo per rivolgermi direttamente al relatore, trattandosi, come egli ha detto, di interna corporis.

Noi abbiamo ereditato dal testo del Senato una Commissione interparlamentare che aveva il compito di controllare e mettere a punto l'insieme della materia. Ora, la posizione della maggioranza e del relatore è quella di cassare completamente quanto previsto dal Senato. Negli emendamenti, nelle forme diverse, non a caso, per poter accedere a varie possibilità, si introduce non tanto la Commissione prevista dal Senato, quanto dei comitati interni alle stesse Commissioni bilancio, quindi con un approccio diverso da quello iniziale proposto al Senato, ma che valorizza invece da parte nostra il lavoro delle due Commissioni bilancio.

Mi permetto di insistere con il relatore: se una di queste formule può assumere una rilevanza rispetto alla possibilità di una coerenza sostanziale delle correzioni, che qui sono previste, con quanto stabiliva il testo trasmesso dal Senato: dal passare dal tutto al niente, vi è una via di mezzo che qui noi, con quattro emendamenti, prospettiamo.

 

ANTONIO LEONE, Relatore. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ANTONIO LEONE, Relatore. Signor Presidente, non è vero, come sa bene il collega Baretta, che passiamo dal tutto al niente: è vero che l'intenzione del relatore e della maggioranza era quella di cassare completamente l'ipotesi che è venuta dal Senato, ma è pur vero che ne abbiamo discusso ampiamente; è pur vero, inoltre, che quel che abbiamo votato in Commissione è il frutto di un dibattito, di un «aiuto» fra tutti i gruppi che erano presenti all'interno della Commissione nel momento in cui abbiamo approfondito tale argomento. Si tratta invero di far salva un'autonomia, che è quella delle Camere, e di evitare il proliferare di comitati e di commissioni che possono, sì, avere un senso, ma quando evidentemente non vi sono strutture che possono espletare il tipo di compito che il provvedimento in esame loro assegna.

Nel momento in cui, dunque, si decide non di cassare l'ipotesi del Senato, ma di stabilire che all'interno delle Camere esistono due Commissioni competenti, una al Senato e una alla Camera, che sono le Commissioni bilancio, nel momento in cui l'intesa su quello che le Commissioni potranno approfondire nella materia, di cui ci stiamo occupando, è tra i due Presidenti delle Camere, si ritiene che il problema è risolto, pur non ledendo l'autonomia di nessuna delle due Camere e neanche l'autonomia del rapporto tra l'Esecutivo e un'Assemblea parlamentare.

Ritengo che la soluzione trovata sia equilibrata, e colgo l'occasione per ringraziare anche i colleghi dell'opposizione per aver trovato comunque un punto di incontro per arrivare ad essa. Ritengo che non si possa (era questa la richiesta contenuta nella domanda del collega) andare oltre.

 

PRESIDENTE. Il parere, quindi, non cambia.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ciccanti. Ne ha facoltà.

 

AMEDEO CICCANTI. Signor Presidente, noi dell'Unione di Centro voteremo complessivamente l'articolo 4, e pertanto ci asterremo sugli emendamenti che sono stati illustrati dall'onorevole Baretta. La questione, come ha ricordato il relatore, è stata molto dibattuta all'interno della Commissione, e sostanzialmente noi dell'Unione di Centro abbiamo valutato positivamente il ragionamento che è stato fatto dal relatore, per la semplice ragione che ci saremmo trovati di fronte ad una superfetazione di Commissioni parlamentari. Nella fattispecie non è solo un dato quantitativo, ma anche di merito e qualitativo, perché avremmo istituito una Commissione che avrebbe in qualche modo assorbito il lavoro di controllo, di monitoraggio e di istruttoria che è tipico delle Commissioni permanenti; sicché abbiamo trovato poi una mediazione, disponendo il lavoro, anche congiunto, delle due Commissioni, qualora se ne dovesse ravvedere la necessità; un lavoro congiunto stabilito in raccordo tra i Presidenti delle due Camere. Ma vi è di più: le strutture tecniche dei due servizi bilancio della Camera e del Senato possono prevedere anche una collaborazione, che può essere occasionale e - perché no? - anche permanente su alcune questioni, perché in corso di esercizio possono svolgere un lavoro di informazione e di monitoraggio più approfondito. Pertanto a me sembra che si è arrivati ad una razionalizzazione dei lavori tra le due Camere su una materia così importante come quella riguardante il controllo e la trasparenza dei conti pubblici.

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cambursano. Ne ha facoltà.

 

RENATO CAMBURSANO. Signor Presidente, anche il gruppo dell'Italia dei Valori sugli emendamenti all'articolo 4 si asterrà, per le stesse ragioni che sono state anzidette: l'abrogazione della Commissione per la trasparenza dei conti pubblici ci ha visti, già sin dalla prima lettura al Senato della Repubblica, favorevoli.

Il lavoro congiunto delle Commissioni parlamentari competenti, così come previsto nella nuova formulazione del testo, al fine di promuovere e tutelare la trasparenza e l'informazione nel campo della finanza pubblica, credo sia un compito primario del Parlamento, almeno nelle Commissioni competenti, e non già nella ristretta cerchia dei comitati creati probabilmente ad hoc per qualcuno.

 

PIER PAOLO BARETTA. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PIER PAOLO BARETTA. Signor Presidente, sottolineando il fatto che, comunque, penso che questo possa restare un problema aperto, visto che la legge ritornerà al Senato, mi pare, però, che lo spirito con il quale si è lavorato meriti un punto di chiarezza e, quindi, ritiro gli emendamenti presentati.

 

PRESIDENTE. Prendo atto, pertanto, che i presentatori degli emendamenti Nannicini 4.50, Rubinato 4.52 e Baretta 4.51 e 4.53 li ritirano.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 4.500 della Commissione, accettato dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevole Coscia... onorevole Zinzi...onorevole Orlando... onorevole Cesare Marini... onorevole Lo Monte... onorevole Villecco Calipari... onorevole Palumbo...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

 

(Presenti e votanti 500

Maggioranza 251

Hanno votato sì 499

Hanno votato no 1).

 

Prendo atto che il deputato Portas ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto favorevole.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 4, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevole Bianconi... onorevole Ravetto... onorevole Orlando... onorevole Lo Monte... onorevole Latteri... onorevole Paladini...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

 

(Presenti e votanti 501

Maggioranza 251

Hanno votato sì 501).

 

(Esame dell'articolo 5 - A.C. 2555-A)

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 5 e delle proposte emendative ad esso presentate (Vedi l'allegato A - A.C. 2555-A).

Ha chiesto di parlare sul complesso delle proposte emendative l'onorevole La Malfa. Ne ha facoltà.

 

GIORGIO LA MALFA. Signor Presidente, intervengo soltanto per rivolgere un quesito al relatore e ai colleghi della Commissione bilancio. Io non faccio parte della Commissione bilancio, seguo questa materia solo in Aula, tuttavia vorrei sapere qual è la ratio di introdurre, in un provvedimento di questo genere, una norma relativa alla nomina del presidente dell'ISTAT. Mi sembra una questione totalmente estranea alla materia di cui stiamo trattando. Stiamo modificando la legge di contabilità dello Stato: che cosa c'entra questo intervento sull'ISTAT? Domando se i colleghi della Commissione bilancio possono avere la cortesia di spiegare all'Aula che bisogno e che urgenza vi sono di introdurre questa norma.

 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

 

ANTONIO LEONE, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario sull'emendamento Baretta 5.50.

 

PRESIDENTE. Il Governo?

 

GIUSEPPE VEGAS, Viceministro dell'economia e delle finanze. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore, tenendo conto che questa norma sulla presidenza dell'ISTAT deriva dal fatto che al Senato si era trovato un compromesso; vale a dire che in qualche modo l'ISTAT, che fornisce i conti sulla base dei quali si elaborano poi le politiche di finanza pubblica, deve essere il più trasparente e il più affidabile possibile da parte di tutte le forze politiche. È per questo che si era trovata questa formulazione dell'articolo 5.

 

PRESIDENTE. Chiedo al relatore di esprimere di nuovo il parere sull'articolo aggiuntivo Lanzillotta 1.01, è stato ricollocato come articolo aggiuntivo all'articolo 5.

 

ANTONIO LEONE, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Lanzillotta 1.01.

 

PRESIDENTE. Il Governo?

 

GIUSEPPE VEGAS, Viceministro dell'economia e delle finanze. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Baretta 5.50. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Causi. Ne ha facoltà.

 

MARCO CAUSI. Signor Presidente, l'ISTAT ha attualmente due ruoli importanti nella contabilità pubblica. In primo luogo l'ISTAT è l'organismo che, ai sensi delle regole europee, certifica tramite EUROSTAT il soddisfacimento dei parametri del patto di stabilità e crescita, quindi l'ISTAT è l'entità EUROSTAT che certifica il patto di stabilità e crescita. Il secondo rilevante ruolo dell'ISTAT sta nel fatto che tale ente è il detentore metodologico del SEC95, quindi della trasformazione degli schemi contabili pubblici in schemi di contabilità economica generale. Da questo punto di vista, la nostra riflessione, contenuta anche nell'articolo aggiuntivo Lanzillotta 1.01, è che nel momento in cui andiamo a rafforzare l'armonizzazione dei bilanci pubblici, da un lato, in funzione europea e, dall'altro, in funzione federalistica, noi avremmo bisogno anche in Italia di un entità, di un organismo che svolga nel nostro Paese le funzioni che l'EUROSTAT svolge in Europa. Secondo noi questo organismo deve essere l'ISTAT, ma naturalmente non più l'attuale ISTAT, un ISTAT trasformato in senso EUROSTAT, quindi ad esempio - come propone l'articolo aggiuntivo citato - un ISTAT trasformato in agenzia federale nella cui governance vi siano anche regioni, enti locali e non soltanto lo Stato, un ISTAT un po' più indipendente dal Governo.

Comunque, l'articolo 5, così com'è scritto, manifesta la volontà anche della maggioranza e del Governo di conferire un grado di indipendenza in più all'ISTAT nel momento in cui la nomina del presidente di tale ente è sottoposta ad un parere rafforzato da parte delle Commissioni parlamentari. Non mi dilungo ulteriormente, ma ritengo che la strada sia quella. In questo provvedimento abbiamo dato rilevante ruolo alla Ragioneria generale dello Stato - lo vedremo nei successivi articoli - ma è inevitabile che alla lunga la Ragioneria generale dello Stato debba, insieme all'ISTAT, costruire delle sedi condivise veramente federali, capaci poi di parlare all'EUROSTAT, e come in qualche modo questa divisione così netta del lavoro tra Ragioneria generale e ISTAT vada poco a poco superata.

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ciccanti. Ne ha facoltà.

 

AMEDEO CICCANTI. Signor Presidente, l'articolo 5 è da leggere in stretta connessione con l'articolo 6 e poi con il successivo articolo 14 del provvedimento in esame, perché in qualche modo inquadra il problema della gestione dei dati e del controllo dei dati. Pertanto noi ci siamo trovati di fronte ad un cosiddetto partito dell'ISTAT pro-Governo, e ad un partito dell'ISTAT (come ha potuto ascoltare nell'intervento che mi ha preceduto) terzo, un ISTAT authority, un ISTAT agenzia, un ISTAT che sta al di sopra e al di fuori delle parti, soprattutto in un contesto di federalismo (s'intende di federalismo fiscale e di dati finanziari).

Il punto di equilibrio che è stato trovato dalla Commissione era quello di avere un presidente dell'ISTAT che in qualche modo garantisse trasparenza e anche imparzialità di gestione e questo poteva essere determinato dal fatto che il presidente non è più scelto dal Governo, ma il Governo lo propone e per poterlo nominare deve avere la maggioranza dei due terzi della Commissione. Quindi maggioranza e opposizione in qualche modo confluiscono su un nome di garanzia, il quale dovrebbe poi, a sua volta, dare la garanzia di tutto l'organismo ISTAT perché funzioni nei termini che sono stati ricordati dal collega Causi. È stato un punto di equilibrio tra due opinioni così diversificate, così contrastanti e posso dire con soddisfazione che il Governo ha aderito a questa impostazione rendendo in questo modo il Parlamento più sovrano nel controllo anche rispetto all'accesso ai dati.

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cambursano. Ne ha facoltà.

 

RENATO CAMBURSANO. Signor Presidente, è appena stato ricordato che questo articolo 5 riguardante esclusivamente i criteri per la nomina del presidente dell'ISTAT si collega strettamente a quello successivo vale a dire all'accesso alle banche dati e alla pubblicità di tutti gli elementi informativi che riguardano la finanza pubblica e al successivo articolo 14 che affronta - lo vedremo poi successivamente - di petto la formazione di questa banca dati e quali siano i suoi compiti. Verificheremo che nei passaggi successivi viene attribuita una valorizzazione - addirittura eccessiva, a mio avviso - tant'è che abbiamo proposte di emendamenti che cercano di correggere e di riportare un coinvolgimento maggiore anche di altri soggetti nella formazione della banca dati. Ma il rafforzamento maggiore viene proprio dalla presenza dell'ISTAT, che ha come compito istituzionale proprio quello di compiere questa ricerca di dati e di presentarli alla conoscenza dello Stato e delle autonomie locali. Da qui discende la necessità che la presidenza di questo istituto sia sì proposta, indicata, designata - come dice il testo - dal Governo, ma abbiamo ottenuto e sostanzialmente condiviso due elementi aggiuntivi. Il primo che questa persona designata venga in Commissione e venga audita, venga sentita non come se fosse una sorta di esame, ma per capire quali sono i suoi orientamenti rispetto alla gestione dell'istituto con riferimento proprio all'applicazione di questa legge di contabilità. Inoltre, il parere è rafforzato tant'è che abbiamo previsto che la nomina sia subordinata al parere favorevole - mi verrebbe a questo punto da dire vincolante - delle predette Commissioni a maggioranza di due terzi. Quindi più garanzia di così si muore.

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.

 

PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, aggiungo soltanto una piccola annotazione condividendo gli interventi dei colleghi Causi, Ciccanti, Cambursano. L'importanza dell'ISTAT è straordinaria perché in questa legge di contabilità - lo faccio notare come l'ho fatto notare in Commissione, ma senza concrete risposte - è l'ISTAT che individua il concetto di amministrazioni pubbliche attraverso un proprio provvedimento ricognitivo annuale a cui appunto si applica la legge di finanza pubblica. Non si è fatto nemmeno lo sforzo, in questo federalismo liquido in cui viviamo, di stabilire i criteri di fondo per individuare le amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti locali e le amministrazioni a cui si applica la legge di finanza. Ma è tutto appaltato ad un decreto ricognitivo da parte dell'ISTAT.

Mi sembra un pessimo modo di fare legislazione e anche uno stato caotico nel quale ci lasciamo andare senza un'adeguata legislazione, che invece il Parlamento dovrebbe, almeno nei principi, determinare.

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Baretta 5.50, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevole Nizzi? Onorevole La Loggia? Onorevole Livia Turco? Onorevole Vico?

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

 

(Presenti 496

Votanti 495

Astenuti 1

Maggioranza 248

Hanno votato sì 242

Hanno votato no 253).

 

Prendo atto che il deputato Zinzi ha segnalato che avrebbe voluto astenersi e che il deputato Monai ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto favorevole.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 5.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevole Zinzi? Onorevole Vico? Onorevole Della Vedova? Onorevole Di Virgilio? Onorevole Lo Monte? Onorevole Boniver? Onorevole Cesario? Onorevole Trappolino?

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

 

(Presenti 499

Votanti 498

Astenuti 1

Maggioranza 250

Hanno votato sì 498).

 

Prendo atto che il deputato Monai ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto favorevole.

Avverto che l'articolo aggiuntivo Lanzillotta 1.01, in conseguenza della ricollocazione, deve considerarsi rinumerato come articolo aggiuntivo Lanzillotta 5.01 e verrà votato adesso.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Lanzillotta 5.01, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevole Nizzi? Onorevole Cesario? Onorevole Bianconi? Onorevole Vico? Onorevole Cassinelli? Onorevole Paladini? Onorevole Murer? Onorevole Cesare Marini?

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

 

 

(Presenti 507

Votanti 472

Astenuti 35

Maggioranza 237

Hanno votato sì 212

Hanno votato no 260).

 

Prendo atto che il deputato Monai ha segnalato che non è riuscito a votare.

 

(Esame dell'articolo 6 - A.C. 2555-A)

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 6 e dell'unico emendamento ad esso presentato (Vedi l'allegato A - A.C. 2555-A).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

 

ANTONIO LEONE, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime parere favorevole sull'emendamento Contento 6.50.

 

PRESIDENTE. Il Governo?

 

GIUSEPPE VEGAS, Viceministro dell'economia e delle finanze. Signor Presidente, il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Contento 6.50, accettato dalla Commissione e dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevole Vico? Onorevole Gatti? Onorevole Cesario? Onorevole Gasbarra? Onorevole Sanga? Onorevole Gava?

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

 

(Presenti 504

Votanti 503

Astenuti 1

Maggioranza 252

Hanno votato sì 502

Hanno votato no 1).

 

Prendo atto che i deputati Terranova e Rigoni hanno segnalato che non sono riusciti ad esprimere voto favorevole e che il deputato Monai ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto contrario.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 6, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevole Vico... onorevole Gava... onorevole Livia Turco... onorevole Pionati... onorevole Galati...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

 

(Presenti e votanti 505

Maggioranza 253

Hanno votato sì 505).

 

Prendo atto che il deputato Monai ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto favorevole e che il deputato Zinzi ha segnalato che non è riuscito a votare.

 

(Esame dell'articolo 7 - A.C. 2555-A)

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 7 e delle proposte emendative ad esso presentate (Vedi l'allegato A - A.C. 2555-A).

 

GIANCARLO GIORGETTI, Presidente della V Commissione. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

GIANCARLO GIORGETTI, Presidente della V Commissione. Signor Presidente, intervengo sull'articolo 7 del provvedimento in esame, che riscrive il ciclo e gli strumenti della programmazione del bilancio. Lo faccio su esplicito mandato della Commissione; infatti, il contenuto del mio intervento è stato partecipato e condiviso da parte dei gruppi presenti in Commissione.

La riforma della contabilità della finanza pubblica è destinata ad incidere in profondità e sull'assetto dei rapporti tra Parlamento e Governo, e concorre in modo determinante a definire il ruolo svolto dallo stesso Parlamento nel sistema politico-istituzionale. La proposta di legge al nostro esame merita, quindi, di essere esaminata con grande attenzione, al fine di coglierne tutte le implicazioni, tenendo presente che la sua attuazione, a partire dall'esercizio delle deleghe legislative, dovrà avvenire per gradi e sulla base di una costante collaborazione tra Parlamento e Governo.

Al lavoro svolto in sede referente - come già sottolineato dal relatore, onorevole Leone, e da molti deputati intervenuti durante la discussione sulle linee generali - hanno concorso tutti i gruppi rappresentati in Commissione, che hanno convenuto a larga maggioranza sull'impianto della riforma, contribuendo a modificare ed integrare il testo approvato dal Senato. Come cercherò di evidenziare nel corso del mio intervento e come, del resto, è già emerso in Commissione, sono convinto che l'intesa tra i gruppi debba contrassegnare l'intero percorso attuativo del provvedimento e, in particolare, le sue inevitabili ricadute sui Regolamenti parlamentari.

La necessità di una riforma integrale della legge n. 468 del 1978 si basa su due fondamentali ragioni: il perfezionamento e la stabilizzazione dell'Unione monetaria europea e la trasformazione dello Stato in senso federalista, che, dopo l'approvazione della legge n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale, potrà finalmente essere completata.

Il primo elemento di innovazione dell'Unione monetaria impone di assumere definitivamente a riferimento l'intero comparto delle pubbliche amministrazioni, al fine di assicurare un efficace coordinamento della finanza pubblica nel suo complesso. Il federalismo fiscale richiede, a sua volta, di procedere a tale azione di coordinamento nel rispetto dell'autonomia di entrata e di spesa costituzionalmente riconosciuta alle regioni e agli enti locali.

Se da un lato, quindi, i vincoli europei impongono alle istituzioni statali di assumere la responsabilità dell'andamento dell'intera finanza pubblica, dall'altro, i caratteri della forma di Stato richiedono che ciò si verifichi sulla base del principio della leale collaborazione tra i diversi livelli di Governo e non tramite imposizioni di stampo centralistico.

Il Parlamento è, quindi, chiamato ad approvare una riforma rispettosa di questo delicato equilibrio e a proporsi, inoltre, come garante, nel corso dell'attuazione della stessa riforma, sia del ruolo dello Stato, sia delle prerogative di regioni ed enti locali. Il Parlamento, in questo quadro, dovrà, infatti, dimostrarsi in grado di rappresentare congiuntamente le istanze delle diverse componenti della Repubblica, esercitando una funzione di sintesi e di mediazione al più alto livello.

Prima di soffermarmi su alcuni punti qualificanti del provvedimento, vorrei richiamare l'attenzione dell'Assemblea su una questione di fondo che deve essere tenuta ben presente nel valutare la portata della riforma in esame.

Come si è già a suo tempo verificato con la legge n. 468 del 1978 e con le successive modifiche introdotte negli anni a quell'importante legge di riforma, anche la riforma in esame potrà dirsi effettivamente completata ed idonea a perseguire gli obiettivi che le sono propri, solo una volta intervenuta una coerente e conseguente modifica dei Regolamenti parlamentari. Ritengo che l'impegno ad avviare e a portare a compimento una riforma regolamentare in questo ambito specifico debba essere oggetto di un impegno politico espresso da parte di tutti i gruppi parlamentari, da assumere già in questa sede.

Solo la modifica del Regolamento consentirà, infatti, al Parlamento di assolvere con successo il ruolo che il provvedimento gli assegna. Mi riferisco, in particolare, all'intreccio tra procedure di finanza pubblica e procedure di attuazione del federalismo fiscale delineate dalla legge n. 42 del 2009 che la Commissione si è impegnata a meglio coordinare.

Abbiamo, tra l'altro, dedicato grande attenzione alle modalità attraverso le quali integrare nelle procedure di finanza pubblica il Patto di stabilità interno, mediante il quale regioni ed enti locali vengono chiamati a concorrere al rispetto degli obiettivi programmatici, e il Patto di convergenza, il nuovo strumento individuato dalla legge n. 42 del 2009 per realizzare l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di Governo, nonché degli obiettivi di servizio e i livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali.

Gli snodi procedurali individuati sono sostanzialmente tre. Gli obiettivi programmatici, che devono tener conto delle determinazioni assunte in sede di Patto di convergenza, vengono sottoposte dal Governo per il parere alla Conferenza per il coordinamento della finanza pubblica nel mese di luglio. La Decisione di finanza pubblica dà conto del contenuto del Patto di convergenza e del Patto di stabilità. La legge di stabilità contiene le norme eventualmente necessarie ad attuare il Patto di stabilità e il Patto di convergenza. Il contenuto del Patto di convergenza può, inoltre, essere oggetto di un apposito provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica.

Sottolineo come in tal modo il Parlamento divenga la sede del raccordo tra il Patto di convergenza, definito nell'ambito delle procedure di cui alla legge n. 42 del 2009, e il Patto di stabilità, definito attraverso le procedure di cui al provvedimento in esame. Attraverso le procedure parlamentari dovrà, quindi, essere possibile verificare la sistematicità delle intese attraverso le quali si realizza il coordinamento della finanza pubblica, coinvolgendo tutti i livelli di Governo.

Un secondo punto estremamente importante e qualificante la proposta di legge, che merita di essere tenuto in adeguata considerazione in sede di riforma regolamentare, risiede nella nuova e diversa articolazione dei provvedimenti che costituiscono la manovra di finanza pubblica. Come in passato, i contenuti della manovra sono definiti dalla Decisione di finanza pubblica (la nuova denominazione è DPF, alla quale corrisponde, in realtà, anche un oggetto in parte diverso), la cui presentazione viene, tuttavia, posticipata al 15 settembre, mentre la data di presentazione della legge di stabilità, già legge finanziaria, e della legge di bilancio è fissata al 15 ottobre. I provvedimenti collegati dovranno, invece, essere presentati entro il mese di febbraio. Il documento destinato ad individuare il contenuto della manovra finanziaria sarà, quindi, esaminato dalle Camere assai più a ridosso della presentazione dei provvedimenti destinati ad attuare la manovra stessa. Inoltre, viene circoscritto in modo rigoroso il contenuto della legge di stabilità, in continuità con le scelte operate negli ultimi due esercizi finanziari con la cosiddetta «finanziaria snella».

Il differimento della data di presentazione della Decisione di finanza pubblica è dovuto essenzialmente alla scelta di costruire da subito le previsioni - e quindi la manovra - su dati definitivi, senza dover attendere la nota di aggiornamento. Il Parlamento, quindi, dovrà attrezzarsi per potere svolgere un esame rapido ed efficace della Decisione di finanza pubblica, chiedendo informazioni e chiarimenti al Governo e facendo valere il suo punto di vista.

È questo un ulteriore obiettivo da assegnare alla riforma dei Regolamenti parlamentari, che dovranno quindi concentrare i lavori delle Commissioni e dell'Assemblea su questo fondamentale documento e assicurare loro adeguate sedi e strumenti di approfondimento.

È evidente come l'istituzionalizzazione della «finanziaria snella» ponga il problema di individuare strumenti legislativi alternativi per adottare le misure attuative della manovra finanziaria. Negli ultimi anni non sono certo mancati, anche prima della delimitazione del contenuto della legge finanziaria, provvedimenti legislativi di manovra e spesso si è trattato di decreti-legge, sui quali non di rado è stata posta la questione di fiducia. Lo scarso successo dei disegni di legge collegati alla manovra finanziaria è parso dovuto, da un lato, all'inadeguatezza della disciplina regolamentare che non ha saputo garantire loro delle effettive corsie preferenziali tali da assicurare l'approvazione in tempi certi e, dall'altro, dal loro carattere spesso palesemente non omogeneo che rendeva obiettivamente problematico il loro esame in tempi contenuti.

È fuori di dubbio, tuttavia, che una manovra finanziaria ordinata e tale da assicurare un positivo apporto del Parlamento non possa che articolarsi in un congruo numero di disegni di legge da assegnare per l'esame alle Commissioni competenti per materia. I decreti-legge in quest'ambito dovrebbero costituire l'eccezione e non la regola.

Infatti, se i Regolamenti non sapranno intervenire con decisione al riguardo non potremo che assistere a una proliferazione di decreti-legge disomogenei da approvare senza possibilità di approfondire i contenuti e sovente a colpi di fiducia. Ciò sarebbe, si badi bene, del tutto contrario allo spirito della riforma che stiamo approvando e che mira, innanzitutto, a consentire ai singoli Ministri e alle Commissioni parlamentari di riferimento di riappropriarsi dei propri stati di previsione e di analizzare e valutare i settori di spesa di loro interesse, ponendo le Commissioni nelle condizioni di impostare politiche improntate a principi di riqualificazione e di efficienza della spesa pubblica.

Anche su tali aspetti i Regolamenti parlamentari potranno intervenire con l'obiettivo di sviluppare i rapporti tra Commissioni e Governo in materia finanziaria. Tutto ciò deve, peraltro, avvenire in un clima di massima trasparenza e di rigore finanziario. Il Parlamento deve essere messo nelle condizioni di comprendere fino in fondo i contenuti dei documenti di bilancio e di compiere scelte autonome in materia di entrate e di spesa ma nel pieno rispetto delle regole di contabilità pubblica. Per questo motivo la Commissione non solo ha ribadito l'obbligo al Governo di corredare i disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa di una relazione tecnica che quantifichi gli oneri e asseveri la validità delle coperture, ma ha anche previsto che i Regolamenti parlamentari stabiliscano in quali altri casi il Governo è tenuto a presentare la relazione tecnica.

L'esperienza ha, tuttavia, abbondantemente dimostrato come l'obbligo di presentazione della relazione tecnica possa essere facilmente eluso attraverso la presentazione di emendamenti formalmente di iniziativa parlamentare ma che, in realtà, sono suggeriti dal Governo e, comunque, non copre tutta l'autonoma attività emendativa e legislativa del Parlamento. Ora è evidente come il Parlamento innanzitutto - lo sottolineo a tutela delle opposizioni - debba essere sempre messo nelle condizioni di svolgere con piena consapevolezza il proprio ruolo di legislatore e, quindi, di valutare compiutamente i profili finanziari dei provvedimenti legislativi. È altrettanto evidente che per garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, l'analisi di tali profili deve fondarsi su dati certi e basarsi su una chiara assunzione di responsabilità da parte di chi, nell'ambito dell'Esecutivo, è chiamato ...

 

PRESIDENTE. Mi scusi, presidente. Colleghi, capisco che la materia è molto tecnica però sarebbe richiesta una maggiore attenzione, non una minore attenzione. Il presidente Giancarlo Giorgetti sta svolgendo un intervento impegnativo. Vi prego di fare un po' di silenzio.

 

GIANCARLO GIORGETTI, Presidente della V Commissione. Non è un problema, signor Presidente. Stiamo varando una riforma che finalmente darà potere anche alle Commissioni competenti per materia, togliendolo alla Commissione bilancio. Lo stiamo facendo per loro.

 

PRESIDENTE. Va bene, ho capito. Ma c'è un po' di distrazione.

 

GIANCARLO GIORGETTI, Presidente della V Commissione. È ovvio.

Stavo dicendo che è altrettanto evidente che, per garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, l'analisi di tali profili deve fondarsi su dati certi e basarsi su una chiara assunzione di responsabilità da parte di chi, nell'ambito dell'Esecutivo, è chiamato a vigilare sul rispetto dei vincoli di bilancio e di chi è direttamente interessato all'attuazione delle norme.

In un primo momento la Commissione, sviluppando una previsione già contenuta nel testo del Senato, aveva immaginato di individuare direttamente gli ulteriori casi in cui il Governo è tenuto a presentare la relazione tecnica prevedendo, in particolare, che tale obbligo sussistesse anche per tutti gli emendamenti valutati favorevolmente dal Governo, dal relatore e dalla Commissione. Successivamente, tenuto conto che solo i Regolamenti parlamentari sono abilitati a stabilire le conseguenze procedurali derivanti dalla mancata presentazione delle relazioni in questione e che, quindi, in sede di prima applicazione della legge avrebbero potuto manifestarsi incertezze e divergenti opinioni in merito alle conseguenze derivanti dalla mancata presentazione della relazione tecnica, si è scelto di affidare agli stessi Regolamenti anche il compito di specificare i casi in cui il Governo è tenuto a presentare la relazione tecnica in merito a proposte di legge ed emendamenti di iniziativa parlamentare. Questo è un ulteriore ambito estremamente delicato nel quale risulterà decisiva la disciplina introdotta dai Regolamenti parlamentari.

La riforma della contabilità e della finanza pubblica, analogamente a quanto verificatosi con la legge n. 468 del 1978, potrà dirsi compiuta e in grado di manifestare compiutamente i propri effetti solo una volta che i Regolamenti parlamentari ne avranno valorizzato i profili innovativi, traducendoli in istituti e procedure parlamentari. Ciò è necessario che avvenga quanto prima e sulla base di principi e di obiettivi condivisi da tutti i gruppi parlamentari.

Nell'ambito della Commissione bilancio i rappresentanti dei gruppi hanno concordemente stabilito di rappresentare all'Assemblea la necessità di avviare con immediatezza una riforma dei Regolamenti volta a recepire e a sviluppare in ambito parlamentare i contenuti della proposta di legge oggi al nostro esame. Mi faccio, dunque, latore di questa proposta che auspico possa registrare un ampio consenso (Applausi).

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Cambursano. Ne ha facoltà.

 

RENATO CAMBURSANO. Signor Presidente, questa nuova legge di contabilità - mi rivolgo anche a quei pochi colleghi che spero vorranno ascoltarci - non è una legge di contabilità per oggi, non è solo per questa legislatura, ma è auspicabile, visto quanto stiamo facendo, che abbia una durata non diciamo almeno pari alla legge n. 468 del 1978, ma sicuramente non solo, lo ripeto, limitata a questa legislatura.

Inoltre, non è nemmeno una nuova legge di contabilità e di finanza pubblica per questa maggioranza e per questo Governo, ma per il Paese e per il Parlamento, perché sia più attrezzato a entrare nel merito di quanto viene proposto dal Governo e di quanto può fare il Parlamento medesimo nel merito delle necessità che il Paese ha e delle risorse a sua disposizione.

In sede di discussione sulle linee generali avevo già ricordato il grandissimo lavoro svolto (sia politico, che tecnico) dalla Commissione bilancio che stiamo in qualche modo ripetendo in quest'Aula. La legge di finanza e di bilancio, così com'è stata vissuta negli ultimi dieci anni, non aveva e non ha più alcun senso, ecco perché siamo qui a lavorare in questa direzione pur ancora con qualche differenziazione.

Però questa riforma sarà completa - lo ha detto bene il presidente Giorgetti - nel momento in cui anche i Regolamenti parlamentari, almeno per quanto riguarda la sessione di bilancio, saranno attrezzati esattamente come dalle indicazioni che vengono dall'approvazione di questa proposta di legge.

Intanto, il gruppo dell'Italia dei Valori, oltre che aver sottolineato con un applauso l'intervento del presidente Giorgetti, conferma la sua disponibilità a lavorare in questa direzione. Lo diremo poi, in forma più compiuta, nella dichiarazione di voto finale sul provvedimento, ma ci tenevo immediatamente ad esprimere il nostro consenso (Applausi).

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Ciccanti. Ne ha facoltà.

 

AMEDEO CICCANTI. Signor Presidente, anche l'Unione di Centro vuole associarsi alle considerazioni svolte dal presidente Giorgetti il quale, nel suo intervento, ha richiesto l'impegno a tutti i gruppi parlamentari di quest'Aula per avviare e portare a compimento una riforma regolamentare in riferimento alla riforma della contabilità e finanza pubblica che con questa normativa stiamo definendo. Attenzione: il connotato di questa riforma rispetto a quella del federalismo fiscale sta nello stabilire il Parlamento come entità centrale della vita repubblicana. Il Parlamento è il centro su cui si riversano tutti gli equilibri tra potere federale, potere delle autonomie territoriali e potere del Governo centrale.

Il Parlamento è, pertanto, il luogo dove si fa la sintesi di tutti i procedimenti, gli schemi contabili ed i modelli di riferimento della contabilità nazionale e di tutto quanto concerne la partita finanziaria delle entrate e delle spese, nonché i rapporti con l'Unione monetaria europea. Questo punto di vista è molto importante sottolinearlo, perché si tratta di un provvedimento che afferma l'unità nazionale del Paese in base all'articolo 5 della Costituzione.

Questa scelta di procedere alla modifica dei regolamenti in modo condiviso, così come condivisa è stata in parte la riforma del federalismo fiscale, come è oggi unanimemente condivisa la riforma delle procedure di contabilità pubblica, è un dato essenziale. Infatti, non può essere una riforma di sistema appannaggio di una parte politica rispetto all'altra.

Il nodo da sciogliere è come gli obiettivi programmatici definiti dal Governo (che recepiscono il patto di convergenza, che è un patto che si fa all'interno della conferenza per la finanza pubblica tra le autonomie territoriali, che esprime un parere entro luglio sulle indicazioni date dal Governo) vengano recepiti dalla Decisione di finanza pubblica, che sostituisce il vecchio DPEF.

Questo crogiuolo di obiettivi di enti periferici e obiettivi del Governo centrale si debbono poi ritrovare nella risoluzione approvata dal Parlamento sulle decisioni di finanza pubblica e poi sulla legge di stabilità che stabilirà come quelle quantificazioni e quegli obiettivi potranno essere raggiunti attraverso misure idonee. Questo lavoro di sintesi lo farà il Parlamento.

Per poterlo fare, il Parlamento ha bisogno però di modificare le sue regole, che attualmente sono informate alla legge n. 468 del 1978 più volte rimaneggiata, e in seguito a tale rimaneggiamento sono state anche aggiornate le norme regolamentari. Tutto questo groviglio di interessi deve trovare un punto di equilibrio nelle decisioni sia della cosiddetta legge finanziaria (oggi chiamata legge di stabilità) sia nella legge di bilancio. Questo deve avvenire ovviamente con nuove regole. Pertanto, l'auspicio fatto dal presidente Giorgetti sarà sicuramente raccolto dall'Unione di Centro, che in sede di dichiarazione di voto formulerà osservazioni in rapporto ai singoli passaggi.

 

PIER PAOLO BARETTA. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PIER PAOLO BARETTA. Signor Presidente, intervengo per confermare anche a nome del Partito Democratico la condivisione dei contenuti espressi nell'intervento dal presidente Giorgetti. È stato un intervento che, come lei ha rilevato è impegnativo: ed è tale per il Parlamento e per le Commissioni.

Si tratta di un intervento ispirato al rafforzamento del ruolo del Parlamento e

che raccomanda caldamente all'intera Camera, ma soprattutto ai presidenti, di attivare il più rapidamente possibile il percorso di riforma dei regolamenti parlamentari. Questo è il senso di una posizione unitaria di tutti i gruppi e alla quale confermo la nostra adesione. Mi riservo ad ogni modo nella dichiarazione di voto conclusiva argomentazioni più dettagliate.

 

GIOACCHINO ALFANO. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

GIOACCHINO ALFANO. Signor Presidente, intervengo solo per confermare anche da parte del gruppo del Popolo della Libertà la condivisione della relazione del presidente Giorgetti. È così che si è determinato il clima che ha portato avanti i lavori sul provvedimento e, quindi, spero che tale clima si ripeta nelle riforme necessarie dei regolamenti della Camera.

 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

 

ANTONIO LEONE, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario sugli emendamenti Baretta 7.51, Ciccanti 7.7, Fontanelli 7.8 e Lanzillotta 7.9.

Sull'emendamento 7.500 della Commissione anticipo una correzione di carattere formale. Nel paragrafo concernente l'articolo 11, comma 6, le parole «con finalità di copertura della legge di stabilità» sono sostituite con «per la copertura finanziaria della legge di stabilità». Si tratta di un refuso.

La Commissione esprime parere contrario sugli emendamenti identici Ciccanti 7.50 e Graziano 7.52, nonché sugli emendamenti Baretta 7.54, Baretta 7.53, Duilio 7.56 e Baretta 7.55.

 

PRESIDENTE. Il Governo?

 

GIUSEPPE VEGAS, Viceministro dell'economia e delle finanze. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore. Faccio presente che l'articolo 7 descrive una nuova tempistica dei documenti della manovra di bilancio che consente da una parte di presentare documenti più realistici rispetto a quanto avvenuto in passato e dall'altra di concentrare tutto l'esame parlamentare dei documenti in una stagione dell'anno che è quella più prossima all'esercizio successivo. Ciò pertanto dovrebbe consentire di avere documenti più realistici anche con riferimento all'azione di finanza pubblica nell'anno e nel triennio successivo.

 

ERMINIO ANGELO QUARTIANI. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ERMINIO ANGELO QUARTIANI. Signor Presidente, le chiedo semplicemente di leggere con maggiore lentezza la correzione dell'emendamento 7.500 della Commissione, siccome non abbiamo a disposizione il testo dell'emendamento. Non credo che sia una riformulazione, si tratta di una correzione formale, ma vorrei comprendere fino in fondo se debba considerarsi tale e non invece una riformulazione che comporterebbe altre considerazioni di ordine regolamentare e di iter. Chiederei se possibile, signor Presidente, di rileggere la correzione formale.

 

PRESIDENTE. Onorevole Quartiani, lo faremo prima di porla in votazione.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Baretta 7.51.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Baretta. Onorevole Baretta, lei è intervenuto sul complesso degli emendamenti ed è firmatario, non posso darle la parola.

 

PIER PAOLO BARETTA. Ma sono intervenuto sulle dichiarazioni del presidente Giorgetti in merito alla riforma regolamentare!

 

PRESIDENTE. L'intervento del presidente della Commissione era comunque nella fase degli interventi sul complesso degli emendamenti all'articolo 7.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Causi. Ne ha facoltà.

 

MARCO CAUSI. Signor Presidente, faccio un intervento per tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 7 a firma dei deputati della Commissione bilancio del Partito Democratico. Sarà un intervento che durerà qualche minuto in più ...

 

PRESIDENTE. Onorevole Causi, il tempo a sua disposizione è comunque di cinque minuti.

 

MARCO CAUSI. Anche meno. Care colleghe e cari colleghi, eravamo tutti un po' distratti e forse non tutti hanno ben colto alcune delle cose del documento letto dal presidente della Commissione bilancio.

Il documento che il presidente della Commissione bilancio ha detto oggi in Aula è molto importante dal punto di vista politico e dice che con questa legge, e con un impegno politico che tutta la Commissione bilancio in tutte le sue componenti chiede al Governo e al Parlamento, non si deve più far ricorso a decreti omnibus in materia finanziaria, ma occorre trovare un nuovo equilibrio nel processo della legislazione economica e finanziaria.

Questo nuovo equilibrio è appunto quello disegnato nell'articolo 7 e nei successivi articoli di questa proposta di legge ed è chiaro che il Partito Democratico, e credo tutte le opposizioni, hanno contribuito sia al Senato che alla Camera a costruire questo nuovo equilibrio perché evidentemente eravamo fortemente insoddisfatti del precedente equilibrio stabilitosi a partire dal mese di giugno del 2008 con l'emanazione del decreto-legge n. 112.

Tuttavia, riteniamo che esistano ancora dei margini di miglioramento di questo testo; il primo, che è appunto quello cui si riferisce l'emendamento Baretta 7.51, è il seguente: la Decisione di finanza pubblica diventa Decisione dopo il voto del Parlamento. Quindi, qui proponiamo che si preveda che in Parlamento arrivi uno schema di Decisione, che diventa Decisione dopo il voto del Parlamento.

Con l'emendamento Baretta 7.54 proponiamo di descrivere meglio gli elementi della nuova manovra di finanza pubblica. In queste settimane sui giornali si è scritto che stiamo varando una finanziaria «light»; ebbene, dopo il lavoro svolto alla Camera potremmo dire che la finanziaria sarà light, ma non anoressica perché abbiamo una manovra di finanza pubblica composta dalla legge di stabilità, che è il nuovo nome della finanziaria, dal bilancio e dai disegni di legge collegati. L'emendamento Baretta 7.54 descrive meglio ciò che è già presente nel testo, ma che noi riteniamo possa formalmente essere descritto meglio.

Infine, nell'emendamento Baretta 7.53 proponiamo una riformulazione del comma 2, lettera e), dell'articolo 7, che ha un significato importante alla luce del documento, condiviso da tutti i parlamentari della Commissione bilancio, che il presidente Giorgetti ha letto poc'anzi. In quel documento si dice che per avere una manovra di finanza pubblica certa nei tempi, ma certa anche negli equilibri di rapporto fra Governo e Parlamento, occorrono una legge di stabilità snella, una legge di bilancio con un bilancio riformato (ne parleremo più avanti) e poi decreti-legge collegati. A questo punto, alla maggioranza e al Governo proponiamo che, così come sarà il Parlamento a decidere come votare, e quindi con quali procedure autoregolamentarsi per le cosiddette corsie preferenziali dei disegni di legge collegati che devono essere settoriali, omogenei, non eterogenei, che coinvolgono molto di più le Commissioni di merito e non soltanto la Bilancio, al tempo stesso, appunto per questo, perché non sia il Parlamento stesso a decidere di fronte ad un collegato quale tempo darsi per approvarlo, lo può decidere nel momento della DFP. Quando il Parlamento, assieme alla DFP, approva i collegati che saranno varati nei mesi successivi può benissimo decidere in quanto tempo e con quali deliberazioni parlamentari poi lavorare all'approvazione dei collegati. Preannuncio soltanto che sull'emendamento Duilio 7.56 interverrà in seguito l'onorevole Duilio.

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Baretta 7.51, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevole Coscia, onorevole Tanoni, onorevole Simeoni, onorevole Bellotti, onorevole Capodicasa ... L'onorevole Reguzzoni ha votato. Onorevole Vico, onorevole Mondello...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Applausi dei deputati dei gruppi Partito Democratico, Unione di Centro e Italia dei Valori - Vedi votazioni).

 

(Presenti e votanti 496

Maggioranza 249

Hanno votato sì 249

Hanno votato no 247).

 

Prendo atto che il deputato Zinzi ha segnalato che non è riuscito a votare.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Ciccanti 7.7.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ciccanti. Ne ha facoltà.

 

AMEDEO CICCANTI. Signor Presidente, rinuncio e...

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Ciccanti 7.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevole Baldelli, ho dichiarato aperta la votazione. Le chiedo scusa, non l'ho vista.

 

ANTONIO LEONE, Relatore.

Signor Presidente, il collega Ciccanti ha ritirato l'emendamento 7.7!

 

PRESIDENTE. Onorevole Ciccanti, lei ha rinunziato all'intervento senza dire nulla. Tra l'altro, stiamo votando un emendamento che è stato ritirato, quindi revoco l'apertura della votazione.

 

ROBERTO GIACHETTI. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ROBERTO GIACHETTI. Signor Presidente, non è rilevante però mi permetto di dire che se lei apre la votazione e noi votiamo, l'emendamento o è ritirato prima dell'apertura della votazione, oppure si vota e si chiude la votazione. L'emendamento non si può ritirare a posteriori, ma prima di votare.

 

PRESIDENTE. Onorevole Giachetti, mi pare che in quanto ad equivoci ce ne sono stati abbastanza. Quindi, è bene che chiudiamo la questione.

 

SIMONE BALDELLI. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

SIMONE BALDELLI. Signor Presidente, se precedentemente mi avesse dato la parola, avremmo potuto anche capire prima che quell'emendamento a noi risultava ritirato.

 

PRESIDENTE. Questo non lo aveva capito nemmeno lei.

 

SIMONE BALDELLI. Signor Presidente, lei non ha facoltà di capire ciò che io so, o ciò che io non so. Presidente, la invito a presiedere quest'Assemblea con l'equilibrio di sempre (Commenti dei deputati del gruppo Partito Democratico). Le ricordo che spesso e volentieri i Presidenti di turno di quest'Assemblea, quando un collega ha chiesto la parola, anche se avevano aperto la votazione e rendendosi conto di non averlo visto, hanno dato la parola al collega che la chiedeva. Quindi, evidentemente non credo che questo sia un comportamento atipico. Avendo chiesto la parola e avendo lei stessa, Presidente, ammesso di non avermi visto, evidentemente poteva darmi la parola.

 

PRESIDENTE. Onorevole Baldelli, lei sa meglio di me, perché sicuramente conosce il Regolamento meglio di me, che a votazione iniziata si procedere alla votazione. È discrezione del Presidente dare la parola e il Presidente questa volta riteneva di non farlo, anche perché di recente c'era stato un precedente non molto simpatico (Applausi di deputati del gruppo Partito Democratico).

 

ERMINIO ANGELO QUARTIANI. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ERMINIO ANGELO QUARTIANI. Signor Presidente, credo che l'unica cosa che noi possiamo apprezzare della sua equilibrata conduzione dell'Aula, della quale le siamo grati, è che l'incidente di percorso ci dovrebbe semplicemente suggerire di prendere atto che ciò che è avvenuto non può rappresentare un precedente a cui in futuro ci si possa richiamare. La ringrazio anche perché in questo modo si è posta l'Aula in condizione di non doversi dividere su capziose interpretazioni in ordine al fatto se doveva essere considerato ritirato o meno un emendamento. Né credo che l'interpretazione del ritiro dell'emendamento spetti ad un gruppo politico o parlamentare, ma, come ha fatto lei, alla Presidenza.

 

PRESIDENTE. Prego comunque i colleghi di essere più espliciti, soprattutto quando si tratta di ritirare gli emendamenti.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Fontanelli 7.8.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Baretta. Ne ha facoltà.

 

PIER PAOLO BARETTA. Signor Presidente, per evitare l'equivoco, ritiriamo gli emendamenti Fontanelli 7.8, Lanzillotta 7.9 e Graziano 7.52.

 

AMEDEO CICCANTI. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

AMEDEO CICCANTI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento a mia prima firma 7.50 e voglio far presente che prima ho detto «rinuncio e ritiro», poi lei ha aperto la votazione e i colleghi giustamente mi hanno chiesto se lo avessi ritirato e io ho risposto che ormai era stata aperta la votazione, qui soltanto c'è stato l'equivoco. Comunque, forse non sarò stato io a farmi capire, ma non sono stato neanche capito.

 

PRESIDENTE. Onorevole Ciccanti, non aggravi la situazione.

 

ANTONIO LEONE, Relatore. Chiedo di rileggere la formulazione dell'emendamento 7.500.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ANTONIO LEONE, Relatore. Signor Presidente, non è proprio una riformulazione, ma su richiesta del collega Quartiani desidero apportare alcune correzioni. Dopo le parole: «possono essere utilizzati» sostituire le parole: «con finalità» con le seguenti: «per la». Si tratta di refusi rispetto ad un testo che era già passato in Commissione, così come dopo la parola: «copertura» va inserita la parola «finanziaria»; tale termine era stato omesso. Quindi, non «copertura della legge di stabilità» ma «copertura finanziaria della legge di stabilità», che poi ha un senso di natura tecnica che è sotto gli occhi di tutti.

 

PRESIDENTE. Rileggo la parte dell'emendamento oggetto di correzione da parte del relatore: «Gli eventuali margini di miglioramento del risparmio pubblico risultanti dal bilancio di previsione a legislazione vigente rispetto all'assestamento relativo all'esercizio precedente possono essere utilizzati per la copertura finanziaria della legge di stabilità, purché risulti assicurato un valore positivo del risparmio pubblico».

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 7.500 della Commissione, nel testo corretto, accettato dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevoli Della Vedova... Golfo... Tommaso Foti... Patarino...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

 

(Presenti e votanti 513

Maggioranza 257

Hanno votato sì 511

Hanno votato no 2).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Baretta 7.54, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevoli Valentini... Boniver... Capodicasa... Trappolino... Vico.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

 

(Presenti e votanti 514

Maggioranza 258

Hanno votato sì 255

Hanno votato no 259).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Baretta 7.53, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevoli Della Vedova, Tommaso Foti, Di Virgilio, Moffa, Zinzi, Vico, Duilio, Bocchino, Capodicasa, Scandroglio, Fioroni...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

 

(Presenti e votanti 516

Maggioranza 259

Hanno votato sì 256

Hanno votato no 260).

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento Duilio 7.56.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Duilio. Ne ha facoltà.

 

LINO DUILIO. Signor Presidente, intervengo su questo emendamento, che noi abbiamo presentato in Commissione e ripresentato in Aula, perché annettiamo ad esso una grandissima importanza, che peraltro - lo dico subito - si ricollega all'intervento svolto dal presidente della Commissione bilancio, onorevole Giancarlo Giorgetti. Sempre subito, dico all'indirizzo del relatore e del Governo che non ho capito la reiterazione del parere contrario. Dopo l'intervento del presidente Giorgetti, avrei preferito che ci fosse rivolto l'invito al ritiro di questo emendamento, piuttosto che esprimere un parere contrario.

Dico questo perché in questo emendamento noi fondamentalmente abbiamo introdotto la disciplina dei collegati, che dovrebbero restituire al Parlamento la propria sovranità su quelle materie che, in tutti questi anni, sono confluite dentro la legge finanziaria e di fatto hanno espropriato le Commissioni di merito, che si sono ridotte a svolgere una funzione ancillare rispetto alla Commissione bilancio e, a volte, alla Commissione finanze.

Nell'emendamento, intanto, noi abbiamo previsto la predisposizione delle risorse relativamente ai collegati che vengono presentati. Abbiamo previsto che entro il 15 settembre si costruisca un collegato che coordini sostanzialmente la finanza pubblica con gli enti locali e le regioni per le relative esigenze, che entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione i collegati vengano approvati se hanno effetti sui saldi di finanza pubblica e, come deterrente affinché le Commissioni di merito esaminino le questioni, abbiamo previsto che, se i collegati non venissero approvati entro i primi dell'anno successivo, le relative risorse, che erano state appostate, andrebbero a confluire nelle economie di bilancio. Sostanzialmente si perdevano i soldi.

In Commissione, ci è stato detto che non era il caso di inserire in questo testo una disciplina così articolata dei collegati, ma che tutta questa materia doveva essere trattata nella sede regolamentare, che è quella alla quale si è richiamato il presidente della Commissione bilancio.

Lo ripeto anche a beneficio dei colleghi. In termini sintetici, il presidente della Commissione bilancio ci ha detto: colleghi stiamo lavorando per voi, come dice quel famoso slogan dell'azienda del gas, cioè stiamo sostanzialmente predisponendo misure che rivitalizzano il lavoro delle Commissioni e del Parlamento, al fine di evitare che tutti si lamentino del fatto che il Parlamento non conta niente. Pertanto, il presidente della Commissione bilancio ha dichiarato che questa è una questione assolutamente importante. È fuori di dubbio - cito - che una manovra finanziaria ordinata e tale da assicurare un positivo apporto del Parlamento non possa che articolarsi in un congruo numero di disegni di legge da assegnare per l'esame alle Commissioni competenti per materia. I decreti-legge in questo ambito dovrebbero costituire l'eccezione e non la regola.

Noi sappiamo - l'ho detto anche nel mio intervento sul complesso degli emendamenti - che quest'anno è successo esattamente il contrario: abbiamo avuto in un solo anno ben nove decreti-legge, che hanno apportato modifiche al decreto-legge n. 112 del 2008, ai quali si sono aggiunti cinque decreti-legge contenenti deroghe, proroghe o altre modifiche non testuali.

Questo significa che, se si realizzasse ciò che il presidente della Commissione autorevolmente si è impegnato a sostenere nelle sedi proprie, affinché in sede di modifiche regolamentari alla Camera il procedimento dei collegati ed altre questioni vengano ordinati, credo che noi effettivamente, con questa riforma della legge di contabilità, avremmo fatto un grande salto di qualità. In questo senso, mi sento di ringraziare - lo dico pubblicamente - il presidente Giorgetti per l'intervento svolto. In secondo luogo, pensando che si sia trattato, se posso dire così, di una specie di refuso semantico - lo dico all'indirizzo del relatore e del Governo, interpretando il loro parere contrario come un invito al ritiro - io ritiro questo emendamento e mi auguro che l'auspicio del presidente Giorgetti possa trovare concreta realizzazione nella sede regolamentare (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico).

 

PRESIDENTE. L'emendamento Duilio 7.56 è dunque ritirato.

Ricordo che l'emendamento Baretta 7.55 è precluso, perché è stato approvato l'emendamento 7.500 della Commissione.

Passiamo alla votazione dell'articolo 7.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 7, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevole Osvaldo Napoli? Onorevole Beccalossi? Onorevole Vico? L'onorevole Andrea Orlando ha votato.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

 

(Presenti 505

Votanti 488

Astenuti 17

Maggioranza 245

Hanno votato sì 487

Hanno votato no 1).

 

Prendo atto che il deputato Delfino ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto favorevole, che la deputata Zampa ha segnalato che non è riuscita a votare e che il deputato Cimadoro ha segnalato che avrebbe voluto astenersi.

 

(Esame dell'articolo 8 - A.C. 2555-A)

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 8 e delle proposte emendative ad esso presentate (Vedi l'allegato A - A.C. 2555-A).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

 

ANTONIO LEONE, Relatore. Signor Presidente, la Commissione raccomanda l'approvazione del suo emendamento 8.500. La Commissione, altresì, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 8.501; con una precisazione, in riferimento a quest'ultimo emendamento, desidero precisare che le modifiche recate dalle relative parti consequenziali al comma 4 dello stesso articolo 8 ed agli altri articoli del provvedimento, si intendono apportate al testo, a condizione che non vengano approvati gli emendamenti soppressivi o sostitutivi relativi alle partizioni di testo cui si riferiscono i medesimi.

La Commissione esprime poi parere contrario sugli identici emendamenti Cambursano 8.7, Ciccanti 8.10 e Fontanelli 8.12, nonché parere contrario sugli identici emendamenti Froner 8.1 e Brugger 8.3.

 

PRESIDENTE. Il Governo?

 

GIUSEPPE VEGAS, Viceministro dell'economia e delle finanze. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore ed accetta gli emendamenti della Commissione.

 

PRESIDENTE. Vorrei che risultasse a tutti chiara la nota del relatore in riferimento all'emendamento 8.501 della Commissione. Tutto il Comitato dei nove è concorde? Sta bene.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 8.500 della Commissione, accettato dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevole Della Vedova? Onorevole Pionati? Onorevole Andrea Orlando? I colleghi hanno votato?

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

 

(Presenti e votanti 506

Maggioranza 254

Hanno votato sì 506).

 

Prendo atto che il deputato Rigoni ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto favorevole.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 8.501 della Commissione, con la precisazione letta dal relatore, accettato dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

L'onorevole Pionati ha votato. L'onorevole Della Vedova ha votato. Onorevole Patarino?

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

 

(Presenti e votanti 503

Maggioranza 252

Hanno votato sì 503).

 

Prendo atto che i deputati Ravetto e Antonione hanno segnalato che non sono riusciti ad esprimere voto favorevole e che i deputati Zinzi e Galletti hanno segnalato che non sono riusciti a votare.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Cambursano 8.7, Ciccanti 8.10 e Fontanelli 8.12, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevole Lo Monte? Onorevole Sanga? Onorevole Garofani? Onorevole Vernetti? Onorevole Oliverio? Onorevole Simeoni? I colleghi hanno votato.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

 

(Presenti 509

Votanti 492

Astenuti 17

Maggioranza 247

Hanno votato sì 230

Hanno votato no 262).

 

Prendo atto che il deputato Oliverio ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto favorevole e che il deputato Zinzi ha segnalato che non è riuscito a votare.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Froner 8.1 e Brugger 8.3, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevole Coscia... onorevole Briguglio... onorevole Cicchitto... onorevole Nizzi... onorevole Pionati... onorevole Di Stanislao... onorevole Cassinelli... onorevole Girlanda.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

 

(Presenti 509

Votanti 493

Astenuti 16

Maggioranza 247

Hanno votato sì 231

Hanno votato no 262).

 

Prendo atto che il deputato Zinzi ha segnalato che non è riuscito a votare.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 8, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevole Miglioli... onorevole Fogliardi... onorevole Girlanda... onorevole Pescante... onorevole Melandri.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

 

(Presenti 512

Votanti 509

Astenuti 3

Maggioranza 255

Hanno votato sì 509).

 

Prendo atto che il deputato Zinzi ha segnalato che non è riuscito a votare.

 

(Esame dell'articolo 9 - A.C. 2555-A)

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 9 e dell'unica proposta emendativa ad esso presentata (Vedi l'allegato A - A.C. 2555-A).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

 

ANTONIO LEONE, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario sull'emendamento Marchi 9.50.

 

PRESIDENTE. Il Governo?

 

GIUSEPPE VEGAS, Viceministro dell'economia e delle finanze. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Marchi 9.50. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Marchi. Ne ha facoltà.

MAINO MARCHI. Signor Presidente, l'articolo 9, che è stato introdotto ex novo in Commissione alla Camera rispetto al testo del Senato, è un articolo significativo perché prevede che ogni qual volta il Governo predispone un aggiornamento del programma di stabilità, da presentare alla Commissione e al Consiglio dell'Unione europea, trasmette le sue proposte, 15 giorni prima della data di presentazione in sede europea, sia alle Camere, sia alla Conferenza unificata. Questo schema di aggiornamento prevede la collocazione della politica italiana in ambito europeo e la sua implementazione attraverso delle politiche nazionali.

Si tratta, quindi, di un aspetto importante e significativo, ma, a nostro avviso, un po' monco, poiché si limita ad un'informazione; non vi è una conseguenza diretta sull'attività del Parlamento. A nostro avviso, e questo è il senso dell'emendamento per cui chiederemo un'ulteriore riflessione sia al Governo, sia al relatore, sarebbe importante, invece, che non ci si limitasse a questa informativa, ma che ne conseguissero delle deliberazioni, delle risoluzioni, degli ordini del giorno, in base a ciò che poi si è andrà a definire nei Regolamenti parlamentari.

Sarebbe un modo per garantire un rilievo maggiore al ruolo del Parlamento, e per garantire la possibilità di cogliere pienamente in questa legge un intervento riformatore che dia maggior peso al dibattito parlamentare, anche per ciò che concerne l'indirizzo sulle politiche del Governo. Ribadendo che, comunque, si è introdotta un'innovazione importante, credo che si possa fare un ulteriore passo nella direzione che ho indicato.

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Marchi 9.50, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevole Coscia, onorevole Esposito, onorevole Zinzi, onorevole Repetti.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

 

(Presenti e votanti 508

Maggioranza 255

Hanno votato sì 246

Hanno votato no 262).

 

Prendo atto che il deputato Genovese ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto favorevole.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 9.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevole Coscia, onorevole Capodicasa, onorevole Lo Monte, onorevole Latteri, onorevole Cesario, onorevole Genovese, onorevole Osvaldo Napoli, onorevole Conte.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

 

(Presenti 506

Votanti 505

Astenuti 1

Maggioranza 253

Hanno votato sì 505).

 

Prendo atto che il deputato Genovese ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto favorevole.

 

(Esame dell'articolo 10 - A.C. 2555-A)

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 10 e delle proposte emendative ad esso presentate (Vedi l'allegato A - A.C. 2555-A).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

 

ANTONIO LEONE, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime parere favorevole sull'emendamento Baretta 10.57 a condizione che sia accolta la seguente riformulazione: espungere le parole da «adottate» sino alle parole «ciascuna Camera». La Commissione inoltre esprime parere contrario sull'emendamento Calvisi 10.51, mentre il parere è favorevole sull'emendamento Ciccanti 10.56.

Il parere è, altresì, contrario sugli emendamenti Cesare Marini 10.25, Borghesi 10.11 e 10.7, Lanzillotta 10.21, Cambursano 10.5, Borghesi 10.9 e Causi 10.23. La Commissione inoltre raccomanda l'approvazione del suo emendamento 10.500, mentre il parere è contrario sugli emendamenti Cambursano 10.8, Misiani 10.50, Borghesi 10.10, Causi 10.52, Borghesi 10.12 e 10.4, nonché sugli identici emendamenti Cambursano 10.6 e Ciccanti 10.16 e sugli emendamenti Graziano 10.53 e Vannucci 10.54. La Commissione inoltre esprime parere favorevole sull'emendamento Baretta 10.55, mentre il parere è contrario sugli emendamenti Lanzillotta 10.19 e 10.18.

 

PRESIDENTE. Il Governo?

 

GIUSEPPE VEGAS, Viceministro dell'economia e delle finanze. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore, ad eccezione dell'emendamento Ciccanti 10.56, rispetto al quale il Governo si rimette all'Assemblea. Ovviamente per molti degli emendamenti sui quali il relatore ha dato un parere contrario da parte del Governo vi sarebbe invece un invito al ritiro, tenendo conto che probabilmente la disciplina dell'articolo 10 è giunta ad un grado di maturazione sufficiente in Commissione. Mi riferisco agli emendamenti presentati dal relatore e alle piccole modifiche che si addurrebbero in sede di Assemblea, e probabilmente è meglio non modificare il provvedimento ulteriormente, tenendo conto del fatto che alcuni emendamenti, pur interessanti - come il 10.23 dell'onorevole Causi -, provocherebbero un eccessivo appesantimento del testo, forse anche con espressioni ridondanti rispetto alla finalità della normativa.

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Baretta 10.57. Chiedo al presentatore se accetti la riformulazione dell'emendamento Baretta 10.57 proposta dal relatore.

 

PIER PAOLO BARETTA. Si, signor Presidente.

 

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Baretta 10.57, nel testo riformulato, accettato dalla Commissione e dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevole Di Caterina, onorevole Della Vedova, onorevole Coscia, onorevole Ravetto, presidente Bruno.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

 

(Presenti 508

Votanti 507

Astenuti 1

Maggioranza 254

Hanno votato sì 507).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Calvisi 10.51, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevole Zinzi, onorevole Coscia, onorevole Oliverio, onorevole Boniver, onorevole Galletti, onorevole Ferranti, onorevole Girlanda.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

 

(Presenti e votanti 506

Maggioranza 254

Hanno votato sì 247

Hanno votato no 259).

 

Prendo atto che il deputato Oliverio ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto favorevole.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Ciccanti 10.56, accettato dalla Commissione e sul quale il Governo si rimette all'Assemblea.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevole Latteri... onorevole Coscia... onorevole Lo Monte... onorevole Zinzi... onorevole Cesario... onorevole Vico... onorevole Livia Turco... onorevole Capodicasa...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

 

(Presenti 505

Votanti 503

Astenuti 2

Maggioranza 252

Hanno votato sì 503).

 

Prendo atto che il deputato Dell'Elce ha segnalato che non è riuscito a votare.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Cesare Marini 10.25.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Causi. Ne ha facoltà.

MARCO CAUSI. Signor Presidente, intervengo per chiedere al relatore e al Governo di valutare il parere su questo emendamento. Ricordo che questa è stata un'espressa richiesta avanzata durante l'audizione parlamentare dall'ISTAT. Infatti l'ISTAT, dovendo tradurre i bilanci pubblici in SEC 95, ha chiesto in modo esplicito di adottare la classificazione COFOG. Quindi, vi chiedo una riflessione finale per verificare la possibilità che sin dal DPEF vi sia questo grado di disaggregazione.

 

GIUSEPPE VEGAS, Viceministro dell'economia e delle finanze. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

GIUSEPPE VEGAS, Viceministro dell'economia e delle finanze. Signor Presidente, la classificazione COFOG anche a livello di subarticolazioni e, quindi, sostanzialmente di enti locali in questa prima fase è complicata, poi nella delega probabilmente si farà. Se posso permettermi, consiglierei ai presentatori di trasfondere il contenuto dell'emendamento in un ordine del giorno.

 

PRESIDENTE. Prendo atto che i presentatori dell'emendamento Cesare Marini 10.25 lo ritirano.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Borghesi 10.11.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cambursano. Ne ha facoltà.

 

RENATO CAMBURSANO. Signor Presidente, con questo emendamento proponiamo che nella Decisione di finanza pubblica, cioè nell'ex Documento di programmazione economico-finanziaria, venga definito il limite della pressione fiscale complessiva che si intende attivare nell'anno successivo e che è dato dal rapporto programmatico tra il totale dei tributi e contributi e il prodotto interno lordo. Ritengo che faremmo un buon servizio al provvedimento che stiamo discutendo se inserissimo, come prevediamo con l'emendamento Borghesi 10.11, la lettera b-bis), cioè la definizione dei limiti di pressione fiscale complessiva, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Borghesi 10.11, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevole Coscia... onorevole Cesare Marini... onorevole Di Virgilio... onorevole Leo... onorevole Osvaldo Napoli... onorevole Migliori... onorevole Vernetti... onorevole Cesario... onorevole Volontè...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

 

(Presenti 505

Votanti 504

Astenuti 1

Maggioranza 253

Hanno votato sì 246

Hanno votato no 258).

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento Borghesi 10.7.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cambursano. Ne ha facoltà.

 

RENATO CAMBURSANO. Signor Presidente, intervengo molto speditamente: chiediamo la soppressione della lettera e) dell'articolo 10 perché è sostanzialmente identico all'articolo 18 della legge n. 42 del 2009, sul federalismo fiscale, quindi non ha alcun senso, visto che nell'articolo 1 del provvedimento in esame è stata più volte richiamata la legge che ha introdotto il federalismo fiscale nel nostro ordinamento; è per alleggerire il testo, per renderlo più snello e anche più comprensibile.

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Borghesi 10.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevole Di Virgilio? Onorevole Latteri? Onorevole Zinzi? Onorevole Lo Monte? Onorevole Rondini? Onorevole Lovelli?

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

 

(Presenti 506

Votanti 505

Astenuti 1

Maggioranza 253

Hanno votato sì 245

Hanno votato no 260).

 

L'emendamento Lanzillotta 10.21, non essendo in aula l'onorevole Lanzillotta, si intende decaduto.

 

ROBERTO GIACHETTI. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ROBERTO GIACHETTI. Signor Presidente, immagino che questo accadrà anche in tutte le prossime occasioni, comunque faccio mio e sottoscrivo l'emendamento Lanzillotta 10.21 e chiedo che venga posto in votazione.

 

PRESIDENTE. Andava sottoscritto prima, onorevole Giachetti, però glielo metto in votazione lo stesso. La sottoscrizione andava fatta prima.

 

ROBERTO GIACHETTI. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ROBERTO GIACHETTI. Signor Presidente, se la sottoscrizione andava fatta prima non lo poniamo in votazione. Ricordiamoci, per tutte le prossime sedute, che quando non è presente il deputato che ha presentato l'emendamento questo non sarà posto in votazione e sarà mia cura sottolineare tutte le volte che non è stato posto in votazione perché non era presente il deputato.

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Cambursano 10.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevole Coscia? Onorevole Vico? Onorevole Pizzolante? Onorevole Conte? Onorevole Vaccaro?

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

 

(Presenti 502

Votanti 501

Astenuti 1

Maggioranza 251

Hanno votato sì 244

Hanno votato no 257).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Borghesi 10.9, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevole Patarino? Onorevole Lo Monte? Onorevole Latteri? Onorevole D'Ippolito? Onorevole Fogliardi? Onorevole Scilipoti? Onorevole Zeller? Onorevole Consiglio? Onorevole Calvisi? Onorevole Vico?

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

 

(Presenti 505

Votanti 504

Astenuti 1

Maggioranza 253

Hanno votato sì 248

Hanno votato no 256).

 

Prendo atto che il deputato Antonio Pepe ha segnalato che non è riuscito a votare.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Causi 10.23.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Causi. Ne ha facoltà.

 

MARCO CAUSI. Signor Presidente, intervengo per chiedere al Viceministro Vegas, poiché ritiene l'emendamento in esame viziato da eccesso di ridondanza, se potesse essere accettato il contenuto di tale emendamento riservato in un ordine del giorno, se non fosse accettato anche in tal caso ritiro l'emendamento.

 

PRESIDENTE. Prendo, dunque, atto che l'emendamento Causi 10.23 è ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.500 della Commissione.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 10.500 della Commissione, accettato dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevole Oliverio... onorevole Lo Monte... onorevole Paladini... onorevole Conte...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

 

(Presenti e votanti 502

Maggioranza 252

Hanno votato sì 500

Hanno votato no 2).

 

Prendo atto che i deputati Oliverio e Realacci hanno segnalato che non sono riusciti ad esprimere voto favorevole.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Cambursano 10.8, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevole Di Caterina... onorevole Miglioli... onorevole Zinzi... onorevole Vico... onorevole Lo Monte... onorevole Bernardini...

 

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

 

(Presenti e votanti 504

Maggioranza 253

Hanno votato sì 246

Hanno votato no 258).

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento Misiani 10.50.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Causi. Ne ha facoltà.

 

MARCO CAUSI. Signor Presidente, vorrei molto brevemente ricordare che, almeno per quanto riguarda il Partito Democratico, questo è l'unico punto di reale insoddisfazione che abbiamo sul testo e che è relativo alla decisione di finanza pubblica.

Con la legge n. 42 del 2009, avevamo inserito il Patto di stabilità e il Patto di convergenza all'interno dell'allora DPEF. Con la proposta di legge di contabilità in oggetto abbiamo mantenuto il Patto di convergenza all'interno del DPEF, ai sensi della legge n. 42 del 2009, con una procedura di concertazione, mentre abbiamo regolato il Patto di stabilità con il nuovo provvedimento in esame.

La regolazione del Patto di stabilità prevede che si svolga una fase di concertazione fra Governo, regioni ed enti locali fra il 10 luglio e il 10 settembre, ma, poi, non prevede che nel DPEF vi sia l'indicazione, per la futura manovra finanziaria, di un provvedimento collegato relativo alla finanza locale. Riteniamo che sarebbe meglio che vi fosse tale provvedimento collegato relativo alla finanza locale per il semplice motivo che il Parlamento, con sue autonome decisioni, potrà stabilire se approvarlo, in tempo, prima dell'intera manovra finanziaria, per dare certezza a regioni ed enti locali in ordine all'approvazione dei loro bilanci entro la fine dell'anno.

Pertanto, chiediamo al relatore, al Governo, alla maggioranza ed anche a tutti i gruppi parlamentari - soprattutto a quelli più legati al governo locale e territoriale - un'attenzione nei confronti dell'emendamento in oggetto.

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Cambursano. Ne ha facoltà.

 

RENATO CAMBURSANO. Signor Presidente, intervengo solo per sottoscrivere l'emendamento Causi 10.52.

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Marchi. Ne ha facoltà.

 

MAINO MARCHI. Signor Presidente, vorrei insistere anch'io sull'emendamento Misiani 10.50, che credo vada nella direzione di valorizzare il ruolo, definito dal Titolo V della Costituzione, di pari dignità tra le articolazioni dello Stato.

Credo che un provvedimento collegato ad hoc per la finanza locale, per il Patto di stabilità e per gli obiettivi del Patto di convergenza darebbe maggiore rilievo al ruolo degli enti locali e maggiori certezze.

È vero che, qualche volta, possono essere cambiamenti di poco conto, ma, in genere, non è così. Soprattutto, credo che sarà importante la prima fase di applicazione del federalismo fiscale, quando dovremo approvare gli obiettivi del Patto di convergenza.

Quindi ritengo che disporre di date certe prima della legge finanziaria e non insieme ai provvedimenti che ne fanno parte sarebbe utile per offrire maggiori certezze agli enti locali rispetto a due elementi fondamentali quali il Patto di stabilità e il Patto di convergenza.

 

GIUSEPPE VEGAS, Viceministro dell'economia e delle finanze. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

GIUSEPPE VEGAS, Viceministro dell'economia e delle finanze. Signor Presidente, inviterei i presentatori a desistere dal porre in votazione questo emendamento, per il semplice motivo che abbiamo stabilito un percorso differenziato tra il Patto di convergenza, che segue la legge sul federalismo, e il Patto di stabilità, che invece segue la legge sulla stabilità.

Il meccanismo è tale che il Patto di convergenza può essere oggetto di un'ampia considerazione, forse di una legge ad hoc; che si tratti di un collegato importa relativamente poco, perché riguarda l'attuazione del federalismo. Il Patto di stabilità, però, può benissimo essere approvato in un determinato anno senza poi cambiare gli anni successivi. Prevedere un apposito collegato significherebbe creare un meccanismo di instabilità per gli enti locali che ogni anno vedono una modifica della loro regolamentazione.

A volte può bastare una semplice norma inserita nella legge di stabilità, tanto è vero che il testo della legge che andiamo ad approvare consente che, nel caso in cui siano necessarie ampie modifiche, si provvederà con un collegato, mentre nel caso in cui siano necessarie soltanto modifiche di dettaglio è inutile intervenire con un collegato che potrebbe impegnare il Parlamento per lungo tempo e non arrivare in tempi rapidi alla sua approvazione, come vorrebbe il collega Marchi, bensì, in tempi successivi rispetto alla legge di stabilità.

Rispetto alle finalità che esso si pone, pertanto, ritengo che il testo dell'emendamento sia incongruo. Mi permetto di ribadire il parere contrario ed un invito al ritiro di questo emendamento, perché ritengo che esso sia controproducente rispetto a ciò che desiderano i proponenti.

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Misiani 10.50, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevole Coscia... onorevole Zinzi... onorevole Lo Monte... onorevole Zinzi... onorevole Cesario...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

 

(Presenti e votanti 500

Maggioranza 251

Hanno votato sì 245

Hanno votato no 255).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Borghesi 10.10, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevole Coscia... onorevole Patarino... onorevole Sardelli... onorevole Stradella... onorevole Giorgio Merlo... onorevole Lo Monte... onorevole Leo... onorevole Vignali... onorevole Pionati...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

 

(Presenti e votanti 498

Maggioranza 250

Hanno votato sì 244

Hanno votato no 254).

 

Prendo atto che il deputato Viola ha segnalato che non è riuscito a votare.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Causi 10.52.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Causi. Ne ha facoltà.

 

MARCO CAUSI. Signor Presidente, qui l'intervento è necessario per ricordare a tutti che questa norma, cioè il comma 3 dell'articolo 10, è uno dei più rilevanti interventi modificativi e migliorativi apportati in Commissione bilancio alla Camera, su proposta di un emendamento del Partito democratico accolto con riformulazione dal relatore e dal Governo.

Nell'emendamento 10.52, di cui sono firmatario, proponiamo un aggiustamento meramente tecnico e formale di quel testo, cioè che la Nota di aggiornamento della Decisione di finanza pubblica sia presentata alle camere, se c'è bisogno di manovre correttive, in caso di andamenti di finanza pubblica che si discostino rispetto agli obiettivi e che giustifichino l'adozione di interventi correttivi ovvero integrativi.

Quindi, l'unica differenza con il testo esistente è che si permette la possibilità di introdurre manovre correttive anche di tipo integrativo. Pertanto, non capisco le ragioni per le quali è stato espresso un parere contrario perché si tratta di un emendamento che aumenta la flessibilità della manovra da parte del Governo, permettendo non solo manovre correttive, a fronte di scostamenti, ma anche interventi di tipo integrativo.

Valutate bene perché ci sembra che dare alla Nota di aggiornamento, che è un importante passo in avanti di questo provvedimento, una maggiore flessibilità va tutto a vantaggio della velocità e della flessibilità del processo di bilancio.

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Causi 10.52, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevole Coscia... onorevole Cesare Marini... onorevole Zinzi...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

 

(Presenti e votanti 486

Maggioranza 244

Hanno votato sì 235

Hanno votato no 251).

 

Prendo atto che i deputati Ciccanti, Cesare Marini, Libè e Galletti hanno segnalato che non sono riusciti ad esprimere voto favorevole.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Borghesi 10.12.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cambursano. Ne ha facoltà.

 

RENATO CAMBURSANO. Signor Presidente, con l'emendamento in esame chiediamo che il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro il 30 novembre di ogni anno, trasmetta al Parlamento una relazione sullo stato dell'andamento reale delle entrate tributarie e contributive, con specifico riguardo e attenzione alla pressione fiscale complessiva dell'anno in corso e, evidentemente, anche agli eventuali scostamenti tra la previsione e gli andamenti in corso.

Questo è necessario - e richiamiamo l'attenzione del Parlamento - proprio perché credo che sia assolutamente indispensabile conoscere in tempo utile l'andamento della pressione fiscale, tributaria e contributiva se vogliamo svolgere un servizio corretto di finanza, e non solo di contabilità, per il Parlamento e per il Paese.

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Borghesi 10.12, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevole Mosca... onorevole Sposetti... onorevole Cesario... onorevole Zinzi... onorevole Mosca...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

 

(Presenti e votanti 492

Maggioranza 247

Hanno votato sì 239

Hanno votato no 253).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Borghesi 10.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevole Vico... onorevole Tanoni... onorevole Pionati... onorevole Girlanda... onorevole Gava... onorevole Cenni... onorevole Livia Turco...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

 

(Presenti e votanti 495

Maggioranza 248

Hanno votato sì 243

Hanno votato no 252).

 

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Cambursano 10.6 e Ciccanti 10.16.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cambursano. Ne ha facoltà.

 

RENATO CAMBURSANO. Signor Presidente, in questo nostro emendamento prevediamo un percorso temporale sostanziale diverso, perché consente un coinvolgimento più concreto e più effettivo di tutti i livelli di Governo nella definizione della Decisione di finanza pubblica.

Credo che sia un obiettivo corretto quello che non sia solo il Parlamento a discutere della definizione delle linee guida di finanza pubblica, ma che tutti i livelli istituzionali, regionali e delle autonomie locali vengano coinvolti. Il senso della proposta emendativa in esame è esattamente questo.

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ciccanti. Ne ha facoltà.

 

AMEDEO CICCANTI. Signor Presidente, volevo solo che rimanesse agli atti che abbiamo raccolto delle sollecitazioni da parte del sistema delle autonomie e soprattutto dell'ANCI nel definire questi emendamenti. Al netto delle date che sono indicate, che non corrispondono ovviamente al calendario del ciclo della programmazione che abbiamo poc'anzi condiviso, avrei avuto piacere che il Governo e il relatore quanto meno avessero chiesto una riformulazione, lo ripeto, per i dati riferiti al calendario, ma comunque avessero accettato l'intesa.

Il vero problema è questo: l'intesa fra Governo e sistema delle autonomie sul riparto del concorso agli obiettivi di finanza pubblica è un dato essenziale e lo dico soprattutto ai deputati della Lega. Non si può chiedere il federalismo fiscale e il sistema dell'autonomia di entrata e di spesa, (ossia l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione) e poi prevedere che il parere espresso dal sistema delle autonomie sia un parere eventuale e non vincolante nei confronti del Governo, posto che sarà poi il Parlamento nella sua sovranità ad accogliere (o meno) o modificare questa intesa.

Amici e colleghi della Lega, vorrei che foste coerenti su un dato essenziale che veramente pone al centro il sistema delle autonomie locali in un sistema autenticamente federalista. Ve lo dice un rappresentante dell'Unione di Centro che non ha votato la legge n. 42 del 2009; almeno voi, che l'avete votata, siate coerenti.

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Cambursano 10.6 e Ciccanti 10.16, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevole Coscia, onorevole Cesare Marini, onorevole Benamati, onorevole Vico, onorevole Zinzi, onorevole Lo Monte.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

 

(Presenti e votanti 497

Maggioranza 249

Hanno votato sì 241

Hanno votato no 256).

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento Graziano 10.53.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fontanelli. Ne ha facoltà.

 

PAOLO FONTANELLI. Signor Presidente, intervengo brevemente per sostenere e caldeggiare l'emendamento in esame. Mi vorrei rivolgere in modo particolare alla maggioranza, perché questo emendamento ha un significato di forte valorizzazione di ciò che abbiamo fatto con la legge sul federalismo fiscale, una legge che ha bisogno del coinvolgimento e della responsabilizzazione del sistema degli enti locali. Con questo emendamento si vuole ottenere un livello, per l'appunto, di coinvolgimento e partecipazione importante in questa direzione.

Credo che la strada più giusta e più efficace per poter arrivare ad un corretto svolgimento ed applicazione del federalismo sia proprio quella di puntare su un processo reale di responsabilizzazione.

Il senso dell'emendamento in esame va in questa direzione. Chiedo alla maggioranza nel suo insieme e, in modo particolare, alle forze più sensibili ai temi del federalismo di fare in modo che gli enti locali non escano mortificati da questi indirizzi, ma semmai valorizzati attraverso un processo che chiede loro impegno e responsabilità (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico).

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Graziano 10.53, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevole Migliori... Onorevole Boniver... Onorevole Pionati... Onorevole Livia Turco... Onorevole Nastri...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

 

(Presenti e votanti 501

Maggioranza 251

Hanno votato sì 248

Hanno votato no 253).

 

Prendo atto che il deputato Di Cagno Abbrescia ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto contrario.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Vannucci 10.54.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Vannucci. Ne ha facoltà.

 

MASSIMO VANNUCCI. Signor Presidente, noi non comprendiamo questo parere negativo reiterato. In questo caso l'ostinazione ci sembra più del Governo che del relatore. Quindi, abbiamo voluto riproporre questa proposta in Assemblea, insistendo perché lo sostengano soprattutto i colleghi che hanno correttamente sostenuto la legge sul federalismo.

Con questo emendamento chiediamo che il Governo invii per il parere alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, oltre che le linee guida, come previsto nel testo, per la ripartizione degli obiettivi, anche l'intesa sul Patto di stabilità prevista dalla legge n. 42 del 2009 (la legge sul federalismo). Nella legge n. 42 del 2009, noi abbiano sempre teso a tenere insieme Patto di convergenza e Patto di stabilità. Solo in questo caso li dividiamo.

Voglio ricordare, come ha fatto adesso l'onorevole Fontanelli, che noi stiamo scrivendo una legge fondamentale - norme per la contabilità della Repubblica - che tiene insieme, unifica e armonizza la contabilità di tutte le parti dello Stato. Mortificarne una parte non va bene, sarebbe sbagliato. Dobbiamo essere coerenti, se ci crediamo, alle scelte fatte sul federalismo.

Del resto, l'intervento del presidente Giorgetti sull'articolo 7 mi sembrava affrontasse la problematica e questa sarebbe una prima risposta. Quindi, l'appello che faccio, prima al Governo affinché riveda il parere, poi ai parlamentari di maggioranza, soprattutto a quelli più sensibili ai temi delle autonomie locali e del federalismo, è che lo sostengano. Li voglio tranquillizzare: l'approvazione eventuale di questo emendamento non stravolge niente, non allunga i tempi, non blocca alcun processo, garantisce un percorso. Infatti, infine, si afferma che, se l'intesa non c'è, si procede e si va avanti, ma si debbono spiegare i motivi per i quali l'intesa non c'è.

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Vannucci 10.54, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevole Coscia...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

 

(Presenti e votanti 496

Maggioranza 249

Hanno votato sì 242

Hanno votato no 254).

 

Prendo atto che il deputato Drago ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto favorevole.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Baretta 10.55, accettato dalla Commissione e dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevole Sanga... onorevole Girlanda... onorevole Vella...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

 

(Presenti e votanti 502

Maggioranza 252

Hanno votato sì 501

Hanno votato no 1).

 

Onorevole Soro, lei fa propri gli emendamenti Lanzillotta 10.19 e 10.18?

 

ERMINIO ANGELO QUARTIANI. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Voglio interpellare il presidente del gruppo, onorevole Quartiani.

 

ERMINIO ANGELO QUARTIANI. Presidente, ho la delega del presidente del gruppo.

 

PRESIDENTE. Onorevole Quartiani, ho interpellato il presidente del gruppo.

 

ANTONELLO SORO. Signor Presidente, lei sa che i due segretari del gruppo hanno la delega del presidente sulle questioni d'Aula. In ogni caso, voglio dire che non avremmo sollevato il problema, ma nella prassi di questo Parlamento gli emendamenti dei deputati non presenti in Aula vengono comunque posti in votazione, è una prassi mai contraddetta, diversamente da quanto avviene per gli ordini del giorno che decadono se il proponente non è presente in Aula.

Ora capisco che possa esserci stato un momento di equivoco, ma io ritengo che gli emendamenti di tutti i deputati debbano essere posti in votazione indipendentemente dalla loro presenza in Aula: è un diritto del parlamentare che ha presentato un emendamento avere votato il proprio emendamento. Lei prima, in assoluta buona fede, come può capitare a tutti, ha commesso un errore, Presidente. Io non lo avrei sottolineato, ma se lei mi chiede di fare proprio quell'emendamento io insisto: quell'emendamento deve essere messo in votazione perché è un diritto dei parlamentari, anche se assenti per malattia, come nel caso dell'onorevole Lanzillotta, la quale peraltro, come lei sa, oggi si è dimessa dal nostro gruppo. Quindi il problema non si pone come presidente del gruppo, le rispondo come presidente di un gruppo parlamentare che ha interesse a consolidare e non a mettere in discussione prassi che, come in questo caso, non sono disciplinate da una norma esplicita, ma che valgono perché mai sono state messe in discussione.

 

PRESIDENTE. Lei sa perfettamente, presidente, che non è così. Ritengo che l'emendamento possa essere fatto proprio dal gruppo, anche se è un gruppo diverso.

Passiamo ai voti. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lanzillotta 10.19, fatto proprio dal gruppo del Partito Democratico, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevole Follegot... onorevole Vietti...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

 

(Presenti 496

Votanti 494

Astenuti 2

Maggioranza 248

Hanno votato sì 238

Hanno votato no 256).

 

ERMINIO ANGELO QUARTIANI. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ERMINIO ANGELO QUARTIANI. Signor Presidente, se lei gentilmente me lo consente, io vorrei utilizzare questa occasione, dettata dal fatto che dopo l'emendamento che abbiamo votato c'è un ulteriore emendamento a firma Lanzillotta che è assente, per un chiarimento che lei in parte ha già dato.

Ossia che la prassi parlamentare, essendo una prassi attuativa di un Regolamento che può anche consentire di non mettere in votazione un emendamento nel caso in cui il deputato sia assente, può avere dato l'occasione a diversi Presidenti di avere determinato, di norma, il fatto che gli emendamenti presentati da deputati assenti siano stati messi in votazione, ed eccezionalmente, creando anche dei precedenti, che questi emendamenti non siano stati posti in votazione.

Signor Presidente, a difesa delle prerogative di tutti i colleghi, indipendentemente dall'appartenenza ai gruppi degli stessi, credo sarebbe opportuno che nella maggior parte dei casi - non lo dico alla Presidenza, non è un ragionamento che voglio svolgere in relazione al ruolo, alle prerogative e ai poteri che ha un Presidente, ma lo dico dal punto di vista dei diritti del singolo parlamentare - si consentisse al parlamentare di poter vedere realizzato un proprio lavoro in sede legislativa che si conclude con un emendamento che giunge in Aula.

Signor Presidente, so che spesso, per prassi, nelle Commissioni in sede referente, quando il parlamentare presentatore di un emendamento è assente si fa decadere quell'emendamento, e credo che questa prassi sia giusta. Tuttavia, quando l'emendamento arriva in Aula è del tutto evidente che ha passato un filtro, che è il filtro delle Commissioni, e quindi, ove possibile, sarebbe opportuno garantire che si proceda alla votazione, indipendentemente dal fatto che l'emendamento venga fatto proprio da un altro rappresentante di gruppo in questo caso, perché giustamente lei ha chiesto prima al presidente del nostro gruppo se lo faceva proprio.

Detto questo, signor Presidente, penso che forse, dal momento che la prassi si può sempre innovare e si sceglie di innovarla, quando la si innova sia giusto chiedere se non ci siano eventualmente disponibilità a voler sottoscrivere l'emendamento stesso. Ribadisco, però, un punto su cui chiedo un chiarimento che non è solo rispetto alla prassi, ma anche rispetto alla volontà di attuazione di un Regolamento che deve garantire il più possibile ai singoli parlamentari di vedere realizzato il proprio lavoro, di vedere l'Aula pronunciarsi sul proprio lavoro anche mediante un'azione emendativa che talvolta può rappresentarsi attraverso elementi di conflittualità interni al gruppo di appartenenza del medesimo. Non è il caso di specie, ma se un parlamentare di un gruppo, ad esempio, dovesse aver presentato un emendamento che non corrisponde alla volontà generale del gruppo, si dà il caso che probabilmente ci dovrebbero essere venti colleghi che sottoscrivono quell'emendamento per poterlo mettere in votazione in luogo di un gruppo, e che, quindi, a quei venti colleghi deve essere dato il tempo di poter sottoscrivere non seduta stante, ma con un minimo di tempo necessario, l'emendamento che in quel caso sarebbe dichiarato decaduto.

Questo, a onor del vero, è un problema che pongo in modo tale che sia chiaro, avendo innovato infatti la prassi, che nel futuro questa prassi contenga anche le garanzie per poter vedere sottoscritto un emendamento non semplicemente perché un gruppo o un capogruppo lo fa proprio, ma perché venti parlamentari, indipendentemente dalla collocazione politica, possono sottoscrivere l'emendamento di un singolo parlamentare. La ringrazio, signor Presidente.

 

PRESIDENTE. Onorevole Quartiani, prima di mettere in votazione l'emendamento 10.18 dell'onorevole Lanzillotta, perché fatto proprio dal gruppo, emendamento sul quale vi è il parere contrario anche della I Commissione, le ricordo che la prassi, o meglio, la regola generale è che tutti gli atti parlamentari in assenza del proponente si considerano decaduti. Allora, detto questo, è vero che c'è una prassi consolidata che per quanto riguarda gli emendamenti normalmente il Presidente può anche non accorgersi dell'assenza del proponente e questi vengono messi in votazione. Le faccio però notare che ci sono molti precedenti nei quali gli emendamenti, in assenza del firmatario, non sono stati messi in votazione e sono stati considerati decaduti.

Il Regolamento prevede questa prassi e questo comportamento da parte del Presidente, tant'è vero che a norma dell'articolo 86, comma 8, prevede che in quel caso l'emendamento possa essere fatto proprio o da venti deputati, o da un presidente di gruppo. Allora, chiedere in questo momento la firma di trenta persone sarebbe stato un po' complicato e per questo motivo mi sono rivolta al presidente del gruppo. È vero che il presidente è rappresentato dai segretari d'Aula, però visto che il Presidente si era rivolto al presidente del gruppo, si poteva anche gentilmente far parlare il presidente, come poi è avvenuto.

Non mi pare, dunque, di avere introdotto nessuna prassi impropria, tanto è vero che la prima volta l'articolo aggiuntivo Lanzillotta 1.01 è stato spostato dall'articolo 1 all'articolo 5, perché mi ero accorta dell'assenza. Dopodiché, ci sono ripetuti emendamenti presentati dall'onorevole Lanzillotta, oggi assente - mi dispiace per motivi di salute, e questa potrebbe essere una giustificazione -, ma non ho introdotto nessuna prassi. Ci sono, infatti, molti esempi che invito a guardare, anche in questa legislatura. Quindi, non ho sbagliato, ma eventualmente ho peccato di eccesso di zelo. Mi dispiace che questo sia avvenuto nel giorno in cui dovrò procedere ad un altro adempimento riguardante la stessa persona.

Siccome il gruppo ha fatto propri gli emendamenti Lanzillotta 10.19 e 10.18, li pongo in votazione.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lanzillotta 10.18, fatto proprio del gruppo Partito Democratico non accettato dalla Commissione né dal Governo e ha espresso parere contrario.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevoli di Caterina, Bocchino, Vico, Sposetti, Naro...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

 

(Presenti 487

Votanti 479

Astenuti 8

Maggioranza 240

Hanno votato sì 226

Hanno votato no 253).

 

Prendo atto che i deputati Di Cagno Abbrescia e Genovese hanno segnalato che non sono riusciti a votare.

 

Passiamo alla votazione dell'articolo 10.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cambursano. Ne ha facoltà.

 

RENATO CAMBURSANO. Signor Presidente, sicuramente sono state apportate notevoli modifiche a questo articolo sia rispetto al testo così come pervenuto dal Senato della Repubblica, sia anche nella sua versione originaria per confronti successivi. Voglio ricordare soltanto la Nota di aggiornamento, in quanto grazie ad emendamenti presentati dai gruppi dell'opposizione è possibile prevedere che il Governo presenti per l'appunto una Nota di aggiornamento in presenza di scostamenti rilevanti sugli andamenti di finanza pubblica.

Tuttavia, riteniamo che non siano ancora stati colti alcuni suggerimenti che da più parti sono stati ricordati (dal gruppo dell'Italia dei Valori ma anche dal Partito Democratico e dal collega Vannucci in particolare) sul non sufficiente coinvolgimento delle autonomie locali nella programmazione economico-finanziaria dello Stato e, a scendere, sui provvedimenti che riguardano più direttamente le autonomie stesse, così come non è stata presa in sufficiente considerazione l'indicazione che avevamo chiesto, ovvero che venisse dato aggiornamento sull'andamento della pressione fiscale. Credo, infatti, che sia doveroso che il Parlamento conosca in tempo utile per poi eventualmente rettificare e correggere gli andamenti come sta andando la raccolta che proviene sia da parte della pressione fiscale, sia da quella contributiva. Non avendo avuto alcuna risposta, o meglio, avuta risposta negativa da parte del Governo e della maggioranza su queste due indicazioni significative, il gruppo dell'Italia dei Valori si asterrà sull'articolo 10.

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 10, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevole Marini Cesare... Coscia...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

 

(Presenti 488

Votanti 471

Astenuti 17

Maggioranza 236

Hanno votato sì 468

Hanno votato no 3).

 

Prendo atto che il deputato Genovese ha segnalato che non è riuscito a votare.

Per accordi intercorsi tra i gruppi, dopo la votazione dell'articolo 11 procederò alla sospensione dei nostri lavori.

 

 

(Esame dell'articolo 11 - A.C. 2555-A)

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 11 e delle proposte emendative ad esso presentate (Vedi l'allegato A - A.C. 2555-A).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

 

ANTONIO LEONE, Relatore. Signor Presidente, la Commissione raccomanda l'approvazione dei propri emendamenti 11.500 e 11.501 ed accetta gli emendamenti del Governo 11.600 e 11.601.

Il parere della Commissione è invece contrario sugli emendamenti Borghesi 11.2, 11.3, 11.4 e 11.5, sull'emendamento Cambursano 11.6, sull'emendamento Ciccanti 11.9, e sull'emendamento Capodicasa 11.10.

 

PRESIDENTE. Il Governo?

 

GIUSEPPE VEGAS, Viceministro dell'economia e delle finanze. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore, mi domando però se sia il caso che l'onorevole Leone esprima un parere anche sull'articolo aggiuntivo Cambursano 11.01 sul quale il Governo, da parte sua, esprime parere contrario.

 

PRESIDENTE. Ringrazio il rappresentante del Governo che è venuto in aiuto sia della Presidenza sia del relatore. Prego, onorevole Leone.

 

ANTONIO LEONE, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Cambursano 11.01.

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 11.500 della Commissione, accettato dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevole Della Vedova, Coscia, Pezzotta, Cesario, Cavallaro,

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

 

(Presenti e votanti 487

Maggioranza 244

Hanno votato sì 486

Hanno votato no 1).

 

Prendo atto che il deputato Genovese ha segnalato che non è riuscito a votare e che la deputata D'Antona ha segnalato che non è riuscita ad esprimere voto favorevole.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Capodicasa 11.10.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Causi. Ne ha facoltà.

 

MARCO CAUSI. Signor Presidente, questo emendamento serve soltanto ad evitare la pratica dei maxiemendamenti, perché chi conosce la tecnica parlamentare delle finanziarie degli anni passati sa che più articoli ci sono meno è facile e probabile fare maxiemendamenti, quindi vi invito ad approvarlo perché, dato che vogliamo superare quelle vecchie pratiche, così sarà molto più difficile fare maxiemendamenti.

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Capodicasa 11.10, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevole Marini Cesare, Vico, Simeoni, Rondini, Di Stanislao, Amici, Benamati, Cesario.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

 

(Presenti e votanti 492

Maggioranza 247

Hanno votato sì 237

Hanno votato no 255).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 11.501 della Commissione, accettato dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevole Pionati, Servodio, Vico, Patarino, Boniver...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

 

(Presenti e votanti 495

Maggioranza 248

Hanno votato sì 494

Hanno votato no 1).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Borghesi 11.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevoli Coscia, Vico, Versace, Lo Monte...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

 

(Presenti e votanti 493

Maggioranza 247

Hanno votato sì 239

Hanno votato no 254).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Borghesi 11.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevoli Giammanco, Vico, Costa...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

 

(Presenti e votanti 493

Maggioranza 247

Hanno votato sì 238

Hanno votato no 255).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 11.600 del Governo, accettato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevoli Simeone, Vico, Gatti, Galletti...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

 

(Presenti 493

Votanti 491

Astenuti 2

Maggioranza 246

Hanno votato sì 489

Hanno votato no 2).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Borghesi 11.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevoli Di Caterina, Di Virgilio, Vico, Bernardini...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

 

(Presenti e votanti 489

Maggioranza 245

Hanno votato sì 237

Hanno votato no 252).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Borghesi 11.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevole Pizzolante...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

 

(Presenti 490

Votanti 487

Astenuti 3

Maggioranza 244

Hanno votato sì 234

Hanno votato no 253).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 11.601 del Governo, accettato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevoli Patarino, Boniver, Pionati, Vico...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

 

(Presenti 489

Votanti 488

Astenuti 1

Maggioranza 245

Hanno votato sì 488).

 

Prendo atto che il deputato Zorzato ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto favorevole.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Cambursano 11.6.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cambursano. Ne ha facoltà.

 

RENATO CAMBURSANO. Signor Presidente, la spesa, per quanto riguarda la legge di stabilità, è articolata per missioni e programmi. L'emendamento che noi proponiamo dispone che il programma, per un maggior controllo e per una maggiore leggibilità della spesa, sia articolato per funzioni.

Nel corso della discussione sulle linee generali, il collega Borghesi ricordava ieri questa necessità, citando anche un articolo, apparso su un giornale, del Viceministro dal quale si comprendeva come egli in qualche modo sposasse questa causa.

È vero che qualche cosa viene detta nell'articolato al nostro esame, ma non riteniamo sia sufficientemente chiaro che la disponibilità del programma avvenga per il tramite di singole funzioni.

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Cambursano 11.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevole Vella? Onorevole Girlanda? I colleghi hanno votato?

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

 

(Presenti e votanti 488

Maggioranza 245

Hanno votato sì 236

Hanno votato no 252).

 

Prendo atto che il deputato Monai ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto favorevole.

Ricordo che l'emendamento Ciccanti 11.9 è precluso dall'approvazione dell'emendamento 7.500 della Commissione.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 11, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevole Andrea Orlando? Onorevole Dima? Onorevole Galletti?

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

 

(Presenti 486

Votanti 484

Astenuti 2

Maggioranza 243

Hanno votato sì 483

Hanno votato no 1).

 

Prendo atto che il deputato Monai ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto favorevole.

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Cambursano 11.01.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cambursano. Ne ha facoltà.

 

RENATO CAMBURSANO. Signor Presidente, colleghi, siamo ormai, almeno per i lavori del pomeriggio, in dirittura d'arrivo, quindi pazientate ancora qualche istante.

Noi del gruppo dell'Italia dei Valori attribuiamo all'articolo aggiuntivo Cambursano 11.01 una significativa rilevanza, perché prevediamo che i disegni di legge collegati alla sessione di bilancio abbiano un'effettiva copertura, che cioè, nella manovra di finanza pubblica, nella legge di stabilità, vengano individuate preventivamente le risorse per far fronte ai collegati successivi - essi vengono già pensati al momento della legge di stabilità, perché altrimenti non sarebbero collegati alla medesima -, in particolare, individuando, all'interno dei fondi speciali, previsti dall'articolo 19, le risorse necessarie per farvi fronte.

Prevediamo inoltre che i collegati vengano approvati prima dell'avvio della nuova sessione di bilancio, perché altrimenti non si spiega, anche qui, come essi siano collegati alla manovra dell'esercizio precedente; quindi una scadenza deve essere posta.

È vero che il provvedimento al nostro esame prevede che i collegati vengano presentati entro il mese di febbraio, ma è altresì vero che i medesimi debbono essere approvati prima della nuova sessione di bilancio; altrimenti sarebbe solo una linea teorica quella che il Governo intendeva porre nel momento in cui non fa fronte a questi collegati con le risorse che sono state messe a disposizione dalla legge di stabilità.

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Cambursano 11.01, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevole Coscia? Onorevole Nico? Onorevole Cesare Marini? I colleghi hanno votato?

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

 

(Presenti e votanti 484

Maggioranza 243

Hanno votato sì 234

Hanno votato no 250).

 

Prendo atto che i deputati Monai e De Pasquale hanno segnalato che non sono riusciti ad esprimere voto favorevole.

 

ROBERTO GIACHETTI. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ROBERTO GIACHETTI. Signor Presidente, faccio un richiamo all'articolo 8 del Regolamento, non impegnando il mio gruppo, ma come semplice deputato.

Presidente, mi rincresce dover fare questo intervento essendo lei a presiedere ma poiché solo qualche giorno fa ho preso la parola in Aula per un richiamo al Regolamento e a presiedere era il Vicepresidente Lupi, credo sia mio dovere, nel momento in cui sono consapevole che non abbiamo proceduto secondo il Regolamento, ovviamente non per cattiva volontà ma per degli errori, fare presente, esattamente come ho fatto con il Vicepresidente Lupi, che nella conduzione dell'Aula di oggi, a mio personale avviso, sono stati commessi diversi errori.

Soprattutto, le chiedo di verificare, insieme alla Giunta per il Regolamento, una questione che dobbiamo affrontare perché rischia di creare - essa sì - un precedente rispetto al quale potremmo trovarci in difficoltà.

Signor Presidente, forse non si è accorta che oggi abbiamo votato non solo l'articolo aggiuntivo Lanzillotta 1.01, ma ne abbiamo votati diversi altri; in particolare, gli emendamenti Lanzillotta 1.12 e 1.13. In sostanza, fino ad un certo punto, nell'iter della discussione del provvedimento, sono stati posti in votazione alcuni emendamenti di un deputato, poi, improvvisamente, riguardo ad un'ulteriore proposta emendativa, sempre dello stesso deputato, è stato deciso che essa non potesse essere posta in votazione.

La prassi, per quelle poche nozioni che ho in questa materia, ha un carattere generale quando è ripetuta. È del tutto evidente che la prassi in quest'Aula, non solo per quanto riguarda gli emendamenti, ma addirittura per gli ordini del giorno, è che non si verifica se il deputato sia presente o meno in Aula, ma essi vengono posti in votazione essendo un atto del deputato. È un diritto del deputato che questi vengano posti in votazione.

Signor Presidente, l'ho seguita con grande attenzione, mi farebbe piacere che anche lei facesse altrettanto.

Nel suo intervento finale - non sarei intervenuto se lei non lo avesse sostenuto - lei ha sostenuto di avere ragione. Penso che lei non abbia avuto ragione, allorché aperta la votazione ha consentito che fosse ritirato un emendamento. L'articolo 50, comma 3, del Regolamento dice esplicitamente che, una volta aperta la votazione, nessuno possa più prendere la parola.

Ritengo che ciò non sia avvenuto in questa situazione, con un'aggravante. La pregherei di riflettere su questo: nel momento in cui il sottoscritto, che ha la delega del gruppo del Partito Democratico per presentare e ritirare gli emendamenti, esattamente come il mio collega Quartiani, si è alzato, resosi conto che lei aveva preso questa decisione, e le ha detto che, attraverso la delega, avrebbe fatto proprio, a nome del gruppo, la proposta emendativa Lanzillotta, lei ha sostenuto, evidentemente con il supporto degli uffici, che ciò non era possibile, se non prima dell'inizio della seduta. Improvvisamente, questo è possibile farlo al capogruppo, rispetto alla, diciamo così, proprietà del gruppo di farlo proprio in un'altra occasione.

Aggiungo, Signor Presidente, che ci troviamo in una condizione nella quale non è in discussione un problema tra il gruppo del Partito Democratico e la Presidenza, tra il sottoscritto e la Presidenza. Tuttavia, credo che sia molto utile per il futuro che tutto quello che è accaduto oggi lo «incastoniamo» in una giornata leggermente confusa, che non costituisca assolutamente un precedente. Diversamente, con quello che abbiamo stabilito oggi, ogni volta va riscontrata la presenza di un deputato in Aula; o, ogni qual volta qualcuno si alza per dimostrare che non è presente un deputato in Aula, viene impedito un diritto del parlamentare. Aspetto sommessamente, e con grande attesa, di sapere, magari anche col supporto degli uffici, qual è la regola precisa, non quella di carattere generale, perché in questo Parlamento laddove ci sono i diritti dei deputato, di un singolo parlamentare, ci deve essere una regola specifica avvalorata dalla prassi che sempre più prevede che, anche in assenza dei parlamentari (cosa che è avvenuta spessissimo), possano essere discussi e votati emendamenti, ordini del giorno e qualunque altro atto.

Altrimenti quello che noi facciamo oggi determina una innovazione che va a danno dei diritti del singolo deputato, e credo che questo non convenga né a me né a lei.

Quindi, mi auguro che tutto quello che è accaduto non faccia precedente, e che lei (sicuramente sa perfettamente che ha la mia piena fiducia nella gestione dell'Aula), rispetto alla sua ferrea sicurezza di non aver commesso errori e di aver fatto bene nella conduzione della Presidenza, si interroghi, perché qualcosa non ha funzionato. Ovviamente ciò non spetta a me, ma le voglio segnalare che non è un problema nostro, è un problema di diritti del singolo deputato. Non c'è, credo, nessuna norma di carattere generale che possa impedire a un deputato di ottenere che in Assemblea - una volta presentato un emendamento e tanto più se il deputato è malato e se il gruppo vuole fare proprio tale emendamento - quell'emendamento possa essere votato.

 

PRESIDENTE. Onorevole Giachetti, dispiace molto anche a me continuare su questo aspetto, e siccome ci sono dei colleghi che hanno chiesto di parlare a fine seduta chiedo scusa a loro, ma dobbiamo intrattenerci ancora qualche minuto.

Io ho sbagliato - è vero onorevole Giachetti - quando ho revocato la votazione consentendo all'onorevole Ciccanti di ritirare il suo emendamento, e sa perché l'ho fatto, onorevole Giachetti? Perché avevo dichiarato aperta la votazione dopo che l'onorevole Ciccanti aveva sussurrato che stava ritirando il suo emendamento e contestualmente mi aveva chiesto la parola l'onorevole Baldelli. Non ho dato la parola all'onorevole Baldelli, invocando l'articolo del Regolamento che prevede che quando la votazione è stata indetta nessuno può chiedere la parola, e ricordandomi del precedente, onorevole Giachetti, che vide lei rimproverare il Presidente Lupi per avere fatto esattamente il contrario.

Però, lei capirà che, dopo aver posto in votazione un emendamento che invece era stato ritirato (e che io non avevo capito che era stato ritirato), io ho interrotto la votazione per eccesso di zelo, onorevole

Giachetti. Può darsi che abbia sbagliato, però siccome l'onorevole Ciccanti - e lo potremo vedere dal resoconto - aveva detto che ritirava l'emendamento, ero comunque io che non avevo sentito, quindi ho rimediato ad un mio errore, secondo me. Non ho commesso un altro errore, ho rimediato ad un mio errore.

Per quanto riguarda la vicenda degli emendamenti a firma dell'onorevole Lanzillotta, non mi ero accorta che l'onorevole Lanzillotta fosse assente. Quando me ne sono accorta, ho applicato un principio generale di questa Aula in base al quale - le ricordo, onorevole Giachetti - se i firmatari non sono presenti, il Presidente ha l'obbligo di dichiarare la decadenza quando trattasi di interventi, interrogazioni, ordini del giorno, ed è sua facoltà per quanto riguarda gli emendamenti.

Ci sono numerosi precedenti, in specie nella XIV legislatura, di emendamenti considerati decaduti dal Presidente in assenza dell'unico firmatario. Quegli stessi emendamenti possono essere fatti propri o con la firma di 20 deputati o dal presidente di un gruppo. Quando lei mi ha chiesto la parola, onorevole Giachetti - e lei vada a rileggere il resoconto stenografico di questa seduta -, mi ha chiesto di sottoscriverlo, non mi ha detto che l'ha fatto proprio a nome del gruppo. Può dirmi che come Presidente appartenente al suo gruppo avrei potuto suggerirle di applicare la relativa disposizione del Regolamento - come poi ho fatto successivamente -, quando ho assunto (è vero) una veste più garantista, ma mi dispiace onorevole Giachetti, non ho sbagliato. Non ho sbagliato (Applausi di deputati dei gruppi Popolo della Libertà, Partito Democratico, Italia dei Valori e Unione di Centro).

Lei può invocare ciò che vuole in merito alla Giunta per il Regolamento, ma io non ho sbagliato. C'è stato da parte mia un eccesso, ma non ho sbagliato, non sono fuori dal Regolamento. Inoltre si sappia una cosa: io ritengo che, se il Presidente di turno ritiene di dover considerare decaduto un emendamento in assenza dell'unico firmatario, il presidente del gruppo può comunque farlo proprio. E, quindi, poteva fare proprio quell'emendamento come poi, su suggerimento mio, lo ha fatto successivamente.

 

GIANPAOLO DOZZO. È lì che ha sbagliato!

 

PRESIDENTE. Adesso lei non esageri, onorevole Dozzo, per cortesia. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.


Allegato A

 

PROPOSTA DI LEGGE: S. 1397 - SENATORI: AZZOLINI ED ALTRI: LEGGE DI CONTABILITÀ E FINANZA PUBBLICA (APPROVATA DAL SENATO) (A.C. 2555-A) ED ABBINATA PROPOSTA DI LEGGE: D'ANTONA ED ALTRI (A.C. 659)

 

 

A.C. 2555-A - Articolo 1

 

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 2555 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO I

PRINCÌPI DI COORDINAMENTO, OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA E ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI

 

Art. 1.

(Princìpi di coordinamento e ambito di riferimento).

1. Le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base dei princìpi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica, e ne condividono le conseguenti responsabilità.

2. Ai fini della presente legge, per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari.

3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 è operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 luglio.

4. Le disposizioni recate dalla presente legge e dai relativi decreti legislativi costituiscono princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

5. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti.

 

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

PRINCÌPI DI COORDINAMENTO, OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA E ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI

 

ART. 1.

(Princìpi di coordinamento e ambito di riferimento).

Al comma 1, dopo le parole: amministrazioni pubbliche aggiungere le seguenti:, ferme restando le prerogative degli enti territoriali di cui al secondo comma dell'articolo 114 della Costituzione, in merito alla organizzazione della propria decisione di bilancio,.

*1. 8. Cambursano, Borghesi.

 

Al comma 1, dopo le parole: amministrazioni pubbliche aggiungere le seguenti:, ferme restando le prerogative degli enti territoriali di cui al secondo comma dell'articolo 114 della Costituzione, in merito alla organizzazione della propria decisione di bilancio,.

*1. 10. Ciccanti, Galletti.

 

Al comma 2, sostituire le parole: Ai fini della presente legge con le seguenti: Ai soli fini delle norme relative al coordinamento dei sistemi contabili e del consolidamento dei conti pubblici.

1. 12. Lanzillotta.

 

Al comma 4, sostituire le parole: Le disposizioni con le seguenti: I princìpi contenuti nelle disposizioni.

Conseguentemente, al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: e dalle relative norme di attuazione, anche in riferimento a quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

1. 1. Froner.

 

Al comma 4, sostituire le parole: Le disposizioni con le seguenti: I princìpi contenuti nelle disposizioni.

1. 4. Brugger, Zeller, Nicco.

 

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. La presente legge costituisce riforma economico-sociale della Repubblica e si applica alle regioni a statuto speciale anche in relazione ai vincoli derivanti allo Stato italiano dall'ordinamento comunitario.

1. 13. Lanzillotta.

 

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dalle relative norme di attuazione, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

1. 5. Brugger, Zeller, Nicco.

 

A.C. 2555-A - Articolo 2

 

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

 

Art. 2.

(Delega al Governo per l'adeguamento dei sistemi contabili).

1. Per consentire il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle regioni e degli enti locali, e dei relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica. I sistemi e gli schemi di cui al primo periodo sono raccordabili con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato al fine di consentire il consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione, gestione e rendicontazione dei conti delle amministrazioni pubbliche;

b) definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi di cui alla lettera a);

c) adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite, al fine di rendere più trasparenti e significative le voci di bilancio dirette all'attuazione delle politiche pubbliche, e adozione di un sistema unico di codifica dei singoli provvedimenti di spesa correlati alle voci di spesa riportate nei bilanci;

d) affiancamento, ai fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale che si ispirino a comuni criteri di contabilizzazione;

e) adozione di un bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società o altri organismi controllati, secondo uno schema tipo definito dal Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con i Ministri interessati;

f) definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni alle diverse amministrazioni individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Ai decreti legislativi di cui al comma 1 è allegato un nomenclatore che illustra le definizioni degli istituti contabili e le procedure finanziarie per ciascun comparto o tipologia di enti a cui si conformano i relativi regolamenti di contabilità.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo. I decreti legislativi che comportino riflessi di ordine finanziario devono essere corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3.

5. Ai fini della predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1 è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, senza oneri a carico della finanza pubblica, il comitato per i princìpi contabili delle amministrazioni pubbliche, composto da ventitré componenti, così suddivisi:

a) quattro rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, uno dei quali con funzioni di presidente, e un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della difesa, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nonché un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) un rappresentante ciascuno per il Senato della Repubblica, la Camera dei deputati, come invitati permanenti, e la Corte dei conti;

c) un rappresentante dell'ISTAT;

d) sette rappresentanti degli enti territoriali, di cui tre designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno dei quali per le autonomie speciali, uno designato dall'Unione delle province d'Italia (UPI), uno designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno designato dall'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM) e uno designato dalle Assemblee legislative regionali e delle province auto nome, d'intesa tra di loro nell'ambito della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;

e) tre esperti in materia giuridico-contabile-economica.

6. Alla legge 5 maggio 2009, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché al fine di armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio dei medesimi enti ed i relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica»;

b) all'articolo 2, comma 2, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato; adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite; adozione di un bilancio consolidato con le proprie aziende, società o altri organismi controllati, secondo uno schema comune; affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale ispirati a comuni criteri di contabilizzazione; raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi; definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche di cui alla presente legge tenute al regime di contabilità civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi; definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai diversi enti territoriali; al fine di dare attuazione agli articoli 9 e 13, individuazione del termine entro il quale regioni ed enti locali devono comunicare al Governo i propri bilanci preventivi e consuntivi, come approvati, e previsione di sanzioni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera e), in caso di mancato rispetto di tale termine»;

c) all'articolo 2, comma 6, primo periodo, le parole: «e reca i princìpi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici di cui al comma 2, lettera h)» sono soppresse;

d) all'articolo 2, comma 6, terzo periodo, le parole: «Contestualmente all'adozione del primo schema di decreto legislativo, il Governo trasmette alle Camere, in allegato a tale schema» sono sostituite dalle seguenti: «Il Governo trasmette alle Camere, entro il 30 giugno 2010»;

e) all'articolo 3, comma 6, terzo periodo, dopo le parole: «l'esercizio della delega» sono inserite le seguenti: «o successivamente»;

f) all'articolo 4, comma 1, le parole: «trenta componenti e» sono sostituite dalle seguenti: «trentadue componenti, due dei quali rappresentanti dell'ISTAT e, per i restanti trenta componenti,».

7. Il comitato per i princìpi contabili agisce in reciproco raccordo con la Commissione tecnica paritetica per il federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, per le attività di cui all'articolo 2, comma 2, lettera h), della medesima legge con lo scambio di tutte le risultanze relative alla armonizzazione dei bilanci pubblici.

8. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi e con le stesse modalità previsti dal presente articolo.

 

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

 

ART. 2.

(Delega al Governo per l'adeguamento dei sistemi contabili).

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: l'adozione di regole contabili uniformi di cui alla presente lettera deve assicurare, distintamente per ciascun settore e comparto di spesa, che le procedure finanziarie di gestione degli enti si conformino a criteri di stretta omogeneità, in modo da consentire l'agevole comparabilità delle loro risultanze contabili a consuntivo. A tal fine, unitamente agli schemi di riclassificazione, i decreti legislativi devono contenere anche un nomenclatore delle procedure finanziarie per ciascun comparto o tipologia di enti, recante l'illustrazione delle regole tecniche, delle definizioni degli istituti contabili e delle procedure standard cui devono conformarsi i relativi regolamenti di contabilità;

2. 33. Ciccanti, Galletti.

 

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole da: , ai fini conoscitivi fino alla fine della lettera, con le seguenti: al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale che rispettino i princìpi contabili definiti dal comitato di cui al successivo comma 5;

2. 6. Pagano.

 

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: tali schemi sono raccordati con i princìpi della contabilità finanziaria.

2. 18. Cambursano, Borghesi.

 

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

2. 19. Borghesi, Cambursano.

 

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'introduzione di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale nonché l'adozione di bilanci consolidati delle pubbliche amministrazioni con le proprie aziende, organismi e società partecipate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, sono altresì finalizzate:

a) alla verifica e determinazione dei costi e fabbisogni standard di cui alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

b) al raggiungimento degli obiettivi di cui al Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

2. 5. Pagano, Marinello.

 

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Gli schemi dei decreti legislativi relativi alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali sono, altresì, trasmessi alla Conferenza unificata per l'acquisizione del parere di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. 34. Ciccanti, Galletti.

 

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. In attuazione di quanto già previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, alla predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1 sovrintende la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della medesima legge.

Conseguentemente, sopprimere il comma 7.

*2. 16. Borghesi, Cambursano.

 

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. In attuazione di quanto già previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, alla predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1 sovrintende la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della medesima legge.

Conseguentemente, sopprimere il comma 7.

*2. 35. Ciccanti, Galletti.

 

Al comma 5, sostituire le parole da: è istituito fino alla fine del comma, con le seguenti: il Governo collabora con la Commissione tecnica paritetica per il federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in particolare per le attività di cui all'articolo 2, comma 2, lettera h), della medesima legge con lo scambio di tutte le risultanze relative alla armonizzazione dei bilanci pubblici.

Conseguentemente, sopprimere il comma 7.

2. 22. Borghesi, Cambursano.

Al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) un rappresentante tecnico dell'amministrazione della Camera dei deputati e uno dell'amministrazione del Senato della Repubblica, designati dai rispettivi Presidenti, e un rappresentante della Corte dei conti.

2. 500. La Commissione.

 

Al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) un rappresentante tecnico dell'amministrazione della Camera dei deputati e uno dell'amministrazione del Senato della Repubblica, designati dai rispettivi Presidenti, come invitati permanenti, e un rappresentante della Corte dei conti.

2. 500. (Testo corretto) La Commissione.

(Approvato)

 

Al comma 6, sostituire le lettere c) e d) con la seguente:

c) l'articolo 2, comma 6, è sostituito dal seguente: «Almeno uno dei decreti legislativi di cui al comma 1 è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Un decreto legislativo, da adottare entro il termine previsto al comma 1 del presente articolo, disciplina la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 2 dell'articolo 20. Il Governo trasmette alle Camere, entro il 30 giugno 2010, una relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali ed ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse. Tale relazione è comunque trasmessa alle Camere prima degli schemi di decreto legislativo concernenti i tributi, le compartecipazioni e la perequazione degli enti territoriali».

2. 501. La Commissione.

(Approvato)

 

Al comma 8 sostituire le parole: due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi con le seguenti: tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, tenendo conto dei decreti legislativi da adottarsi ai sensi degli articoli 40 e 42.

2. 50. Baretta, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

 

Al comma 8 sostituire le parole: due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi con le seguenti: tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, tenendo anche conto dei decreti legislativi da adottarsi ai sensi degli articoli 40 e 42.

2. 50. (Testo modificato nel corso della seduta)Baretta, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

(Approvato)

 

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

9. Al fine di provvedere all'estinzione dei crediti maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, in allegato agli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una ricognizione dei debiti pregressi degli enti inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A tal fine i citati enti dichiarano entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'ammontare dei crediti, maturati nei confronti dei medesimi alla data del 31 dicembre 2008, il cui pagamento rientri, secondo i criteri di contabilità nazionale, tra le regolazioni debitorie pregresse. Le modalità di trasmissione della dichiarazione sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

10. La medesima ricognizione di cui al comma 9 è effettuata annualmente e presentata al Parlamento in allegato alla Relazione di cui all'articolo 12.

11. Per la realizzazione del coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 8, il quadro di riferimento normativo per il Patto di stabilità interno è annualmente adeguato all'estinzione dei debiti pregressi come risultanti dalla ricognizione di cui ai commi 9 e 10.

2. 32. Nannicini.


 

A.C. 2555-A - Articolo 3

 

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

 

Art. 3.

(Rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità e finanza pubblica).

1. Per i tre esercizi finanziari successivi all'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette, in allegato alla Relazione sull'economia e la finanza pubblica, un rapporto sullo stato di attuazione della presente legge con particolare riferimento alle attività volte alla realizzazione della nuova organizzazione del bilancio dello Stato e dei bilanci delle altre amministrazioni pubbliche, evidenziando il collegamento tra la nuova struttura del bilancio e la nuova organizzazione delle amministrazioni pubbliche conseguente all'attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, e dei relativi decreti legislativi. Nel rapporto si dà altresì conto dello stato di attuazione delle disposizioni di cui alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come sostituita dall'articolo 2, comma 6, lettera b), della presente legge.

 

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

 

ART. 3.

(Rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità e finanza pubblica).

 

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da Per i tre esercizi finanziari fino a presente legge.

3. 50. Genovese, Baretta, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

(Approvato)

 

A.C. 2555-A - Articolo 4

 

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

 

TITOLO II

MISURE PER LA TRASPARENZA E LA CONTROLLABILITÀ DELLA SPESA

 

Art. 4.

(Controllo parlamentare).

1. Il Governo, nel rapporto di cui all'articolo 3 e su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti, fornisce alle medesime Commissioni tutte le informazioni utili ad esercitare un controllo costante sull'attuazione della presente legge. Sulla base delle informazioni ricevute e dell'attività istruttoria svolta anche in forma congiunta con le modalità definite dalle intese di cui al comma 2, le Commissioni parlamentari competenti delle due Camere formulano osservazioni ed esprimono valutazioni utili alla migliore impostazione dei documenti di bilancio e delle procedure di finanza pubblica.

2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, al fine di favorire lo svolgimento congiunto dell'attività istruttoria utile al controllo parlamentare e di potenziare la capacità di approfondimento dei profili tecnici della contabilità e della finanza pubblica da parte delle Commissioni parlamentari competenti, adottano intese volte a promuovere le attività delle due Camere, anche in forma congiunta, nonché la collaborazione tra le rispettive strutture di supporto tecnico, con particolare riferimento ai seguenti ambiti:

a) monitoraggio, controllo e verifica degli andamenti di finanza pubblica e analisi delle misure finalizzate al miglioramento della qualità della spesa, con particolare riferimento all'individuazione di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi di bilancio;

b) verifica dello stato di attuazione del processo di riforma e dell'adeguamento della struttura del bilancio, con particolare riferimento alla progressiva adozione del bilancio di cassa e al suo collegamento con la contabilità economica e con riferimento alla ridefinizione funzionale dei programmi in rapporto a precisi obiettivi, alla classificazione delle tipologie di spesa e ai parametri di valutazione dei risultati;

c) analisi del contenuto informativo necessario dei documenti trasmessi dal Governo, al fine di assicurare una informazione sintetica, essenziale e comprensibile, con il grado di omogeneità sufficiente a consentire la comparabilità nel tempo tra settori, livelli territoriali e tra i diversi documenti;

d) verifica delle metodologie utilizzate dal Governo per la copertura finanziaria delle diverse tipologie di spesa, nonché per la quantificazione degli effetti finanziari derivanti da provvedimenti legislativi, e identificazione dei livelli informativi di supporto della quantificazione, nonché formulazione di indicazioni per la predisposizione di schemi metodologici distinti per settore per la valutazione degli effetti finanziari;

e) analisi delle metodologie utilizzate per la costruzione degli andamenti tendenziali di finanza pubblica, anche di settore, delle basi conoscitive necessarie per la loro verifica, nonché riscontro dei contenuti minimi di raccordo tra andamenti tendenziali e innovazioni legislative.

 

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

 

TITOLO II

MISURE PER LA TRASPARENZA E LA CONTROLLABILITÀ DELLA SPESA

 

ART. 4.

(Controllo parlamentare).

Al comma 2, alinea, sostituire le parole da: in forma congiunta fino a seguenti ambiti: con le seguenti: mediante l'istituzione di un apposito Comitato paritetico in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni, costituito da venti membri designati dai Presidenti delle due Camere tra i componenti delle Commissioni bilancio e presieduto, a turno, da uno dei suoi componenti, per la durata di sei mesi ciascuno. Il Comitato sottopone le proprie conclusioni alle Commissioni bilancio che provvedono a trasmetterle alle Presidenze dei due rami del Parlamento e al Ministro dell'economia e delle finanze. Le intese di cui al presente comma sono altresì finalizzate ad assumere quale metodo ordinario lo svolgimento congiunto delle attività istruttorie utili al controllo parlamentare sulla finanza pubblica e a potenziare, attraverso il più efficiente utilizzo delle risorse a disposizione e la progressiva integrazione delle strutture tecniche, anche prevedendo la possibilità di una successiva unificazione delle medesime strutture, la capacità di approfondimento degli aspetti tecnici, con particolare riferimento:

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Le intese di cui al comma 2 possono altresì prevedere lo svolgimento di iniziative di studio e ricerca degli uffici delle due Camere in collaborazione con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e gli altri Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, l'ISTAT, l'ISAE, la Corte dei conti e la Banca d'Italia, nonché con le università, centri di ricerca o qualificati esperti in materia.

4. 50. Nannicini, Baretta, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

 

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: in forma congiunta con le seguenti: attraverso un comitato congiunto.

4. 52. Rubinato, Baretta, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Vannucci, Ventura.

 

Al comma 2, alinea, dopo le parole: in forma congiunta aggiungere le seguenti e attraverso l'istituzione di un apposito Comitato paritetico, in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni, costituito da venti membri designati dai Presidenti delle due Camere tra i componenti delle Commissioni bilancio e presieduto, a turno, da uno dei suoi componenti, per la durata di sei mesi ciascuno.

4. 51. Baretta, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

 

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: e con riferimento alla con le seguenti:, alla.

4. 500. La Commissione.

(Approvato)

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Le intese di cui al comma 2 prevedono l'istituzione di un'unica, apposita struttura di supporto finalizzata a fornire gli elementi tecnici funzionali all'esercizio del controllo parlamentare della finanza pubblica.

4. 53. Baretta, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

 

A.C. 2555-A - Articolo 5

 

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

 

Art. 5.

(Criteri di nomina del Presidente dell'ISTAT).

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «La designazione effettuata dal Governo è sottoposta al previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che possono procedere all'audizione della persona designata. La nomina è subordinata al parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti».

 

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

 

ART. 5.

(Criteri di nomina del Presidente dell'ISTAT).

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. All'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, è aggiunto in fine il seguente periodo «Nella relazione sono altresì illustrati i compiti svolti dall'ISTAT in materia di contabilità e finanza pubblica anche al fine di valutare l'opportunità di adeguamenti organizzativi».

5. 50. Baretta, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

 

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis. - (Sistema statistico della Repubblica). - 1. Al fine di realizzare il sistema statistico della Repubblica, il Governo è delegato ad adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo per la riforma dell'ordinamento dell'ISTAT secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) assicurare l'indipendenza dell'ISTAT dall'Esecutivo prevedendo che l'Istituto operi come organismo ausiliario del Governo, del Parlamento e delle Regioni;

b) prevedere che negli organi di amministrazione e di direzione tecnico-scientifica vi siano componenti designati dal Governo, previo parere parlamentare a maggioranza qualificata, delle Regioni e degli enti locali e sia rispettato il principio della parità di genere;

c) che sia previsto un rapporto funzionale tra ISTAT ed Eurostat anche mediante la partecipazione di un rappresentante dell'Eurostat agli organismi dell'ISTAT;

d) che il programma annuale e pluriennale dell'ISTAT sia adottato previa informativa alle Commissioni parlamentari.

5. 01. Lanzillotta.

 

A.C. 2555-A - Articolo 6

 

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

 

Art. 6.

(Accesso alle banche dati e pubblicità di elementi informativi).

1. Ai fini del controllo parlamentare sulla finanza pubblica, anche di settore, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno accesso, sulla base di apposite intese, alle banche dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa gestita da soggetti pubblici rilevante ai fini del controllo della finanza pubblica.

2. Nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze sono pubblicati, in formato elettronico elaborabile, i disegni di legge e le leggi di cui agli articoli 11, 21, 33 e 35 con i rispettivi allegati.

3. I decreti di variazione al bilancio adottati in conseguenza dell'approvazione di provvedimenti legislativi sono resi disponibili, sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze, il giorno successivo a quello della loro registrazione da parte della Corte dei conti.

 

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

 

ART. 6.

(Accesso alle banche dati e pubblicità di elementi informativi).

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) trasmette in via telematica alle Camere le proprie delibere entro dieci giorni dalla data della registrazione da parte della Corte dei conti ovvero, ove questa non sia prevista, entro dieci giorni dalla loro adozione.

6. 50. Contento.

(Approvato)

 

A.C. 2555-A - Articolo 7

ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

 

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA

 

Art. 7.

(Ciclo e strumenti della programmazione e di bilancio).

1. L'impostazione delle previsioni di entrata e di spesa dei bilanci delle amministrazioni pubbliche è ispirata al metodo della programmazione.

2. Gli strumenti della programmazione sono:

a) la Relazione sull'economia e la finanza pubblica, da presentare alle Camere entro il 15 aprile di ogni anno;

b) la Decisione di finanza pubblica, da presentare alle Camere entro il 15 settembre di ogni anno;

c) il disegno di legge di stabilità, da presentare alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno, corredato di una nota tecnico-illustrativa da inviare alle Camere;

d) il disegno di legge del bilancio dello Stato, da presentare alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno;

e) i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, da presentare alle Camere entro il mese di febbraio;

f) l'aggiornamento del Programma di stabilità, da presentare al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea secondo il calendario concordato in sede europea;

g) gli specifici strumenti di programmazione delle altre amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato.

3. I documenti di cui al comma 2, con esclusione di quelli di cui alle lettere b) e g), sono presentati alle Camere dal Ministro dell'economia e delle finanze. Il documento di cui alla lettera b) è presentato alle Camere dal Governo per le conseguenti deliberazioni parlamentari.

 

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

 

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA

 

ART. 7.

(Ciclo e strumenti della programmazione e di bilancio).

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: la Decisione con le seguenti: lo schema di Decisione.

7. 51. Baretta, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

(Approvato)

 

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 15 settembre con le seguenti: 30 giugno.

Conseguentemente, al medesimo comma:

lettera c) sostituire le parole: 15 ottobre con le seguenti: 1o settembre;

lettera d) sostituire le parole: 15 ottobre con le seguenti: 1o settembre.

7. 7. Ciccanti, Galletti.

 

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 15 settembre con le seguenti: 30 giugno.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera d), sostituire le parole: 15 ottobre con le seguenti: 1o settembre.

7. 8. Fontanelli, De Micheli, Graziano.

 

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 15 settembre con le seguenti: 10 settembre.

7. 9. Lanzillotta.

 

Al comma 2, lettera b), aggiungere, infine, le seguenti parole:, per le conseguenti deliberazioni parlamentari

Conseguentemente, al medesimo comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) Il disegno di legge di assestamento da presentare alle Camere entro il 30 giugno di ogni anno.

Sostituire il comma 3 con il seguente: 3. I documenti di cui al comma 2, lettere b), c), d), d-bis) e f) sono presentati alle Camere dal Governo su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il documento di cui al comma 2, lettera a), è presentato alle Camere dal Ministro dell'economia e delle finanze.

all'articolo 11, comma 6, sostituire le parole: assicurando il valore positivo del risparmio pubblico con le seguenti: «. Gli eventuali margini di miglioramento del risparmio pubblico risultanti dal bilancio dì previsione a legislazione vigente rispetto all'assestamento relativo all'esercizio precedente possono essere utilizzati per la copertura finanziaria della legge di stabilità, purché risulti assicurato un valore positivo del risparmio pubblico».

all'articolo 33, comma 1 sostituire le parole da: entro il mese fino a: a presentare con le seguenti: entro il mese di giugno di ciascun anno, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta.

7. 500. (Testo corretto)La Commissione.

(Approvato)

 

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: 15 ottobre con le seguenti: 30 settembre.

*7. 50. Ciccanti, Galletti.

 

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: 15 ottobre con le seguenti: 30 settembre.

*7. 52. Graziano, Fontanelli.

 

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: manovra di finanza pubblica con le seguenti: legge di stabilità.

Conseguentemente, all'articolo 11:

comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e la legge di bilancio con le seguenti:, la legge di bilancio e i disegni di legge di cui all'articolo 7, comma 2, lettera e).

comma 4, sopprimere le parole:ai sensi del presente articolo.

7. 54. Baretta, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

 

Al comma 2, lettera e), dopo le parole alle Camere aggiungere le seguenti:, nei termini eventualmente indicati nella Decisione di finanza pubblica e nelle conseguenti deliberazioni parlamentari e, comunque,

7. 53. Baretta, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

 

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: mese di febbraio con le seguenti: 15 novembre, secondo le modalità stabilite dalla lettera h) del comma 2, dell'articolo 10.

Conseguentemente:

all'articolo 10, comma 2, lettera h), sostituire le parole da: I regolamenti parlamentari fino alla fine della lettera, con le seguenti: Le risorse da destinare alla copertura finanziaria degli eventuali oneri derivanti dai disegni di legge collegati se non contenute all'interno dei provvedimenti medesimi sono recate dalla legge di stabilità di cui all'articolo 11 e iscritte nei fondi speciali di cui all'articolo 19, risultando precluso il loro utilizzo per finalità difformi, salvo quanto previsto all'articolo 19, comma 3. I regolamenti parlamentari determinano le procedure e i termini per l'esame di disegni di legge collegati che devono comunque essere:

1) presentati entro il 15 settembre ed esaminati in tempo utile a consentire alle regioni e agli enti locali di approvare i loro bilanci entro il 31 dicembre, se contenenti le norme di coordinamento, anche dinamico, della finanza pubblica, intese ad assicurare il concorso dei vari livelli di governo al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 9 e le norme necessarie a realizzare il Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

2) esaminati entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione se diretti a concorrere al perseguimento dei saldi di finanza pubblica per l'esercizio finanziario successivo, tenendo conto dell'ordine di priorità indicato dal Governo;

3) esaminati anche successivamente alla data di cui al numero 2), se privi di effetti sui saldi di finanza pubblica per l'esercizio finanziario successivo, tenendo conto dell'ordine di priorità indicato dal Governo.

all'articolo 18, comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Gli importi relativi ai disegni di legge collegati di cui all'articolo 10, comma 2, lettera h), costituiscono economie di bilancio in caso di mancato rispetto del termine di approvazione di cui al medesimo articolo 10, comma 2, lettera h),.

7. 56. Duilio, Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

 

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: adottate ai sensi del regolamento di ciascuna Camera.

7. 55. Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

 

A.C. 2555-A - Articolo 8

 

ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

 

Art. 8.

(Coordinamento della finanza pubblica degli enti territoriali).

1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali determinano gli obiettivi dei propri bilanci annuali e pluriennali in coerenza con gli obiettivi programmatici risultanti dalla Decisione di cui all'articolo 10.

2. Anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 11, comma 3, lettera m), nell'ambito della procedura di cui all'articolo 10, comma 5, viene definito il quadro di riferimento normativo per il Patto di stabilità interno, caratterizzato da stabilità, coerenza, conformità ai parametri europei e rispetto dell'autonomia gestionale degli enti. Il Patto di stabilità interno, in coerenza con gli obiettivi nazionali, articolati per sottosettori, definiti nella Decisione di finanza pubblica, definisce gli interventi necessari per il loro conseguimento distintamente per regioni, province e comuni.

3. In sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata», vengono fornite indicazioni ai fini del collegamento tra gli obiettivi aggregati da fissare nell'ambito della Decisione di finanza pubblica e le regole previste per il singolo ente in ragione della categoria di appartenenza.

4. Per la spesa in conto capitale, sentita la Conferenza unificata, nell'ambito degli obiettivi di cui al comma 3, la Decisione di finanza pubblica e la legge di stabilità individuano la quota di indebitamento delle amministrazioni locali, e successivamente per il complesso delle province e dei comuni, articolata per regioni, in coerenza con l'obiettivo aggregato individuato per l'intera pubblica amministrazione.

 

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

 

ART. 8.

(Coordinamento della finanza pubblica degli enti territoriali).

Al comma 2, sostituire le parole: definiti nella decisione di finanza pubblica, con le seguenti: stabiliti ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera e).

Conseguentemente, all'articolo 11, comma 7, sostituire le parole: cui all'articolo 10, con le seguenti: finanza pubblica.

8. 500. La Commissione.

(Approvato)

 

Al comma 3, sostituire le parole da: Conferenza unificata di cui all'articolo 8 fino a: Conferenza unificata con le seguenti: Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, di seguito denominata «Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica».

Conseguentemente:

Al comma 4, sostituire le parole: Conferenza unificata con le seguenti: Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica;

all'articolo 9, sostituire le parole: Conferenza unificata con le seguenti: Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica;

all'articolo 10, comma 5, sopprimere le parole: di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, di seguito denominata «Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica»;

all'articolo 13:

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Conferenza unificata con le seguenti: Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica;

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Conferenza unificata con le seguenti: Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica;

all'articolo 46, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Conferenza unificata con le seguenti: Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica;

all'articolo 52, comma 5, aggiungere, infine, le parole: di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

8. 501. La Commissione.

(Approvato)

 

Sopprimere il comma 4.

*8. 7. Cambursano, Borghesi.

 

Sopprimere il comma 4.

*8. 10. Ciccanti, Galletti.

Sopprimere il comma 4.

*8. 12. Fontanelli, Graziano.

 

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, il coordinamento della finanza pubblica è disciplinato dalle norme di attuazione degli statuti speciali ai sensi dell'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Le predette norme dispongono anche relativamente alle attività di monitoraggio di cui al titolo IV della presente legge.

**8. 1. Froner.

 

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, il coordinamento della finanza pubblica è disciplinato dalle norme di attuazione degli statuti speciali ai sensi dell'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Le predette norme dispongono anche relativamente alle attività di monitoraggio di cui al titolo IV della presente legge.

**8. 3. Brugger, Zeller, Nicco.

 

A.C. 2555-A - Articolo 9

 

ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

 

Art. 9.

(Rapporti con l'Unione europea in tema di finanza pubblica).

1. In sede di predisposizione dell'aggiornamento del Programma di stabilità da presentare al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea, il Governo trasmette alle Camere e alla Conferenza unificata, entro i quindici giorni antecedenti la data di presentazione concordata in sede europea, lo schema di aggiornamento del Programma di stabilità che comprende un quadro sulle prospettive di medio termine della politica economica italiana nell'ambito dell'Unione europea, con l'indicazione delle linee guida per la sua implementazione a livello di politiche nazionali.

 

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

 

ART. 9.

(Rapporti con l'Unione europea in tema di finanza pubblica).

Al comma 1, dopo le parole: alle Camere aggiungere le seguenti:, ai fini delle conseguenti deliberazioni e secondo le modalità stabilite dai regolamenti parlamentari,

9. 50. Marchi, Baretta, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

 

A.C. 2555-A - Articolo 10

 

ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

 

Art. 10.

(Decisione di finanza pubblica).

1. La Decisione di finanza pubblica contiene gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica almeno per il triennio successivo e definisce gli obiettivi articolati per i sottosettori del conto delle amministrazioni pubbliche relativi alle amministrazioni centrali, alle amministrazioni locali e agli enti di previdenza e assistenza sociale. Essa, inoltre, aggiorna le previsioni per l'anno in corso.

2. Nella Decisione di cui al comma 1, oltre alla valutazione degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi macroeconomici fissati nei precedenti documenti programmatici e alle previsioni contenute nella Relazione di cui all'articolo 12, sono riportati:

a) l'indicazione della evoluzione economico-finanziaria internazionale, per l'anno in corso e per il periodo di riferimento; per l'Italia, le previsioni macroeconomiche programmatiche, per ciascun anno del periodo di riferimento, con evidenziazione dei contributi alla crescita delle diverse determinanti, dell'evoluzione dei prezzi, del mercato del lavoro e dell'andamento dei conti con l'estero; l'esplicitazione dei parametri economici essenziali utilizzati per le previsioni di finanza pubblica in coerenza con gli andamenti macroeconomici programmatici;

b) le previsioni tendenziali a legislazione vigente, basate sui parametri di cui alla lettera a) e, per la parte discrezionale della spesa, sull'invarianza dei servizi e delle prestazioni offerte, dei flussi di entrata e di uscita del conto economico dei sottosettori di cui al comma 1, al netto e al lordo delle eventuali misure una tantum ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni pubbliche, e di quelli del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche, con una indicazione di massima anche per l'anno in corso, dei motivi degli scostamenti tra gli andamenti tendenziali indicati e le previsioni riportate nei precedenti documenti programmatici, nonché con l'indicazione della pressione fiscale delle amministrazioni pubbliche. Sono inoltre indicate le previsioni relative al debito delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso e per i sottosettori di cui al comma 1, nonché le risorse destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate, con evidenziazione dei fondi nazionali addizionali;

c) le previsioni tendenziali del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e del saldo di cassa del settore statale;

d) una indicazione di massima, accanto alle previsioni di cui alle lettere b) e c), delle risorse finanziarie necessarie a confermare normativamente, per il periodo di riferimento del documento, gli impegni e gli interventi di politica economica e di bilancio adottati negli anni precedenti per i principali settori di spesa;

e) gli obiettivi programmatici, indicati per ciascun anno del periodo di riferimento in rapporto al prodotto interno lordo e tenuto conto della manovra di cui alla lettera g), per l'indebitamento netto, per il saldo di cassa e per il debito delle amministrazioni pubbliche, al netto e al lordo degli interessi e delle eventuali misure una tantum ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni pubbliche, articolati per i sottosettori di cui al comma 1, nonché, in valore assoluto, per il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e per il saldo di cassa del settore statale e, a fini conoscitivi, l'obiettivo di massima della pressione fiscale complessiva, coerente con il livello massimo di spesa corrente;

f) in coerenza con gli obiettivi di cui alla lettera e), il contenuto del Patto di convergenza e il contenuto del Patto di stabilità interno, nonché le sanzioni per gli enti territoriali nel caso di mancato rispetto di quanto previsto dal patto di stabilità interno;

g) l'articolazione della manovra necessaria per il conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera e), almeno per un triennio, per i sottosettori di cui al comma 1, con l'indicazione delle azioni da assumere per ciascun settore di spesa delle amministrazioni centrali, e le misure atte a realizzare il percorso di convergenza previsto dall'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

h) l'indicazione di eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia e per competenza delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dalla Decisione di finanza pubblica, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia. I regolamenti parlamentari determinano le procedure e i termini per l'esame dei disegni di legge collegati;

i) l'evidenziazione, a fini conoscitivi, del prodotto potenziale e degli indicatori strutturali programmatici del conto economico delle pubbliche amministrazioni.

3. Il Governo presenta alle Camere una Nota di aggiornamento della Decisione di cui al comma 1, come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari, ogniqualvolta intenda modificare gli obiettivi di cui al comma 2, lettera e), ovvero in caso di scostamenti rilevanti degli andamenti di finanza pubblica rispetto ai medesimi obiettivi che rendano necessari interventi correttivi.

4. In apposita nota metodologica allegata alla Decisione di cui al comma 1, sono esposti analiticamente i criteri di formulazione delle previsioni tendenziali di cui al comma 2, lettera b).

5. Entro il 15 luglio il Governo, tenendo conto delle determinazioni assunte in sede di definizione del patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, invia alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, di seguito denominata «Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica», per il preventivo parere da esprimere entro il 10 settembre, le linee guida per la ripartizione degli obiettivi di cui al comma 2, lettera e). Acquisito il parere, le linee guida sono trasmesse alle Camere.

6. La Decisione di cui al comma 1 è corredata delle relazioni programmatiche per ciascuna missione di spesa del bilancio dello Stato e delle relazioni sullo stato di attuazione delle relative leggi pluriennali. Per ciascuna legge pluriennale di spesa in scadenza, il Ministro competente valuta se permangono le ragioni che a suo tempo ne avevano giustificato l'adozione, tenuto anche conto dei nuovi programmi da avviare.

7. Alle relazioni di cui al comma 6 il Ministro dell'economia e delle finanze allega un quadro riassuntivo di tutte le leggi di spesa a carattere pluriennale, con indicazione per ciascuna legge degli eventuali rinnovi e della relativa scadenza, delle somme complessivamente autorizzate, indicando quelle effettivamente erogate e i relativi residui di ciascun anno, nonché quelle che restano ancora da erogare.

8. In apposita sezione del quadro riassuntivo di cui al comma 7 è esposta, in allegato, la ricognizione puntuale di tutti i contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, con specifica indicazione di quelli attivati e delle eventuali ulteriori risorse anche non statali che concorrono al finanziamento dell'opera. Per ogni intervento finanziato mediante l'utilizzo di contributi pluriennali viene indicato lo stato di avanzamento conseguito delle opere da essi finanziate, il relativo costo sostenuto, nonché la previsione di avanzamento e di costo per gli anni successivi fino alla conclusione dell'opera, con distinta evidenza del costo e dell'utilizzo dei contributi pluriennali per ciascuno degli anni del triennio successivo. I Ministeri competenti sono tenuti a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze tutti i dati necessari alla predisposizione dell'allegato di cui al presente comma entro il 30 giugno. In caso di mancata comunicazione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del dirigente responsabile pari al 5 per cento della sua retribuzione di risultato.

9. Il programma predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, è allegato alla Decisione di cui al comma 1.

 

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

 

ART. 10.

(Decisione di finanza pubblica).

Al comma 1, dopo le parole: finanza pubblica aggiungere le seguenti:, come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari adottate ai sensi del Regolamento di ciascuna Camera.

10. 57. Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

 

Al comma 1, dopo le parole: finanza pubblica aggiungere le seguenti:, come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari.

10. 57. (Testo modificato nel corso della seduta) Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

(Approvato)

 

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: macroeconomiche aggiungere le seguenti: tendenziali e.

Conseguentemente, al medesimo comma:

medesima lettera: dopo la parola: macroeconomici aggiungere le seguenti: tendenziali e.

lettera e), dopo le parole: debito delle amministrazioni pubbliche aggiungere le seguenti:, con riferimento alle entrate e alle spese.

10. 51. Calvisi, Baretta, Duilio, Boccia, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

 

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: macroeconomiche aggiungere le seguenti: tendenziali e.

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera: dopo la parola: macroeconomici aggiungere le seguenti: tendenziali e.

10. 56. Ciccanti.

(Approvato)

 

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: sono altresì indicate le previsioni articolate in base all'analisi funzionale di primo livello della classificazione COFOG distintamente per ciascun livello di governo;

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: sono altresì indicati gli obiettivi articolati in base all'analisi funzionale di primo livello della classificazione COFOG distintamente per ciascun livello di governo.

10. 25. Cesare Marini, Baretta, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

 

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) la definizione del limite di pressione fiscale complessiva, dato dal rapporto programmatico tra il totale di tributi e contributi e il PIL, in modo tale che esso si possa configurare sia in termini tendenziali che programmatici assicurando il rispetto di tale limite e definendo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, il riparto del prelievo tra i vari livelli di governo a valere nel periodo di riferimento del documento programmatico;

10. 11. Borghesi, Cambursano.

 

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

10. 7. Borghesi, Cambursano.

 

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: per il debito delle amministrazioni pubbliche aggiungere le seguenti: nonché per la pressione fiscale.

10. 21. Lanzillotta.

 

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: come stabilito ai sensi dell'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

10. 5. Cambursano, Borghesi.

 

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: i suddetti obiettivi devono tenere conto, in relazione a ciascun comparto della pubblica amministrazione, del loro peso in termini di indebitamento e deficit;

10. 9. Borghesi, Cambursano.

 

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: gli obiettivi programmatici tengono conto dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42;

10. 23. Causi, Baretta, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

 

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: e il contenuto del patto di stabilità interno, nonché le, con le seguenti: del patto di stabilità interno e delle.

Conseguentemente, al medesimo comma 2:

alla lettera g) sostituire le parole: per ciascun settore, con le seguenti: nei diversi settori;

alla lettera h), sostituire le parole: e per competenza con le seguenti: tenendo conto delle competenze.

10. 500. La Commissione.

(Approvato)

 

Al comma 2, lettera h), dopo le parole: alla manovra di finanza pubblica aggiungere le seguenti: e quelli la cui approvazione riveste carattere prioritario.

10. 8. Cambursano, Borghesi.

 

Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) l'indicazione dell'eventuale disegno di legge collegato contenente le norme necessarie a garantire l'attuazione del Patto di stabilità interno, come definito ai sensi degli articoli 8, comma 2, e 10, comma 5, nonché a realizzare il Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

10. 50 Misiani, Baretta, Causi, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

 

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. La Decisione di finanza pubblica è esaminata dalle Camere secondo le disposizioni dei rispettivi regolamenti in tempo utile per la presentazione del disegno di legge di stabilità.

10. 10. Borghesi, Cambursano.

 

Al comma 3, sostituire le parole da: rilevanti fino alla fine del comma, con le seguenti: degli andamenti di finanza pubblica rispetto ai medesimi obiettivi che giustifichino l'adozione di interventi correttivi ovvero integrativi della manovra di finanza pubblica.

10. 52. Causi, Cambursano.

 

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di proseguire nell'azione di rigore dei conti pubblici, riducendo la spesa corrente senza ricorrere all'utilizzo della leva fiscale e all'incremento della pressione fiscale complessiva, entro il 30 novembre di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, trasmette al Parlamento una relazione sull'andamento reale delle entrate tributarie e contributive, con specifico riguardo alla pressione fiscale complessiva dell'anno in corso e agli eventuali scostamenti della stessa rispetto agli andamenti programmatici.

10. 12. Borghesi, Cambursano.

 

Al comma 4, dopo le parole: «Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica», aggiungere le seguenti: dopo una preventiva concertazione sui contenuti e gli obiettivi fondamentali.

10. 4. Borghesi, Cambursano.

 

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Entro il 10 maggio il Governo invia alla Conferenza unificata, per l'acquisizione dell'intesa da esprimere entro il 30 maggio, le linee guida per la ripartizione degli obiettivi di cui al comma 2, lettera e). Gli obiettivi programmatici di cui al comma 2, lettera e), sono definitivamente approvati, previa intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, entro il 20 luglio. Acquisita l'intesa, gli obiettivi programmatici sono trasmessi alle Camere.

*10. 6. Cambursano, Borghesi.

 

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Entro il 10 maggio il Governo invia alla Conferenza unificata, per l'acquisizione dell'intesa da esprimere entro il 30 maggio, le linee guida per la ripartizione degli obiettivi di cui al comma 2, lettera e). Gli obiettivi programmatici di cui al comma 2, lettera e), sono definitivamente approvati, previa intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, entro il 20 luglio. Acquisita l'intesa, gli obiettivi programmatici sono trasmessi alle Camere.

*10. 16. Ciccanti, Galletti.

 

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Entro il 10 maggio il Governo invia alla Conferenza unificata, per il preventivo parere da esprimere entro il 30 maggio, le linee guida per la ripartizione degli obiettivi di cui al comma 2, lettera e). Gli obiettivi programmatici di cui al comma 2, lettera e), sono definitivamente approvati, previa intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, entro il 20 luglio. Acquisito il parere, gli obiettivi programmatici sono trasmessi alle Camere.

10. 53. Graziano, Fontanelli.

 

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: il preventivo parere fino alla fine del comma, con le seguenti: l'acquisizione dell'intesa, le linee guida per la ripartizione degli obiettivi di cui al comma 2, lettera e). Le linee guida e l'intesa sono successivamente trasmessi alle Camere. In caso di mancata intesa entro il 10 settembre nell'ambito della predetta Conferenza, il Governo definisce autonomamente le linee guida e le trasmette alle Camere, allegando una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta.

10. 54. Vannucci, Baretta, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Ventura.

 

Al comma 5, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Entro il medesimo termine del 15 luglio le linee guida sono trasmesse alle Camere. Alle Camere è altresì trasmesso il parere di cui al primo periodo.

10. 55. Baretta, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci,Ventura.

(Approvato)

 

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le relazioni indicano altresì gli adeguamenti amministrativi, in termini di soppressione di strutture esistenti ovvero di loro riconversione, conseguenti alla variazione e dei programmi in corso e dell'avvio dei nuovi.

10. 19. Lanzillotta.

 

Al comma 9, aggiungere, in fine, le parole:, previa approvazione da parte del CIPE, sentita la Conferenza Stato-Regioni.

10. 18. Lanzillotta.

 

A.C. 2555-A - Articolo 11

 

ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

 

Art. 11.

(Manovra di finanza pubblica).

1. La legge di stabilità e la legge di bilancio compongono la manovra triennale di finanza pubblica. Essa contiene, per il triennio di riferimento, le misure qualitative e quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici indicati all'articolo 10, commi 1 e 2, della presente legge. Nel corso del periodo considerato dalla manovra, in caso di eventuali aggiornamenti degli obiettivi, conseguenti anche a cambiamenti delle condizioni economiche, la manovra annuale ridetermina gli interventi per gli anni successivi a quello in corso.

2. La legge di stabilità dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi.

3. La legge di stabilità contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel triennio considerato dal bilancio pluriennale. Essa non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. In particolare, essa indica:

a) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, comprese le eventuali regolazioni contabili e debitorie pregresse specificamente indicate;

b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, afferenti a imposte dirette e indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto di norma dal 1o gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonché le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione. È fatto salvo quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, con riferimento ai tributi, alle addizionali e alle compartecipazioni delle regioni e degli enti locali;

c) gli importi dei fondi speciali previsti dall'articolo 18 e le corrispondenti tabelle;

d) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, con esclusione delle spese obbligatorie;

e) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, con distinta e analitica evidenziazione in apposito allegato dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni;

f) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente;

g) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico. Il suddetto importo, per la parte non utilizzata al termine dell'esercizio, è conservato nel conto dei residui fino alla sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei provvedimenti negoziali;

h) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di stabilità dalle leggi vigenti;

i) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, fatto salvo quanto previsto dalla lettera m);

l) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo 17, comma 13;

m) le norme eventualmente necessarie a garantire l'attuazione del Patto di stabilità interno, come definito ai sensi degli articoli 8, comma 2, e 10, comma 5, nonché a realizzare il Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

4. Al disegno di legge di stabilità è allegato, a fini conoscitivi, un prospetto riepilogativo degli effetti triennali sui saldi di finanza pubblica derivanti dalla manovra adottata ai sensi del presente articolo.

5. Per la spesa, le disposizioni normative della legge di stabilità sono articolate, di norma, per missione e indicano il programma cui si riferiscono.

6. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, la legge di stabilità può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni da iscrivere, ai sensi dell'articolo 18, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente, assicurando il valore positivo del risparmio pubblico.

7. In ogni caso, ferme restando le modalità di copertura di cui al comma 6, le nuove o maggiori spese disposte con la legge di stabilità non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti sia in conto capitale, incompatibili con gli obiettivi determinati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera e), nella Decisione di cui all'articolo 10, come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari.

8. In allegato alla relazione al disegno di legge di stabilità sono indicati i provvedimenti legislativi adottati nel corso dell'esercizio ai sensi dell'articolo 17, comma 13, con i relativi effetti finanziari, nonché le ulteriori misure correttive da adottare ai sensi del comma 3, lettera l), del presente articolo.

9. Il disegno di legge di stabilità, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 3, è accompagnato dalla nota tecnico-illustrativa di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c). La nota è un documento conoscitivo di raccordo tra il disegno di legge di bilancio presentato alle Camere e il conto economico delle pubbliche amministrazioni, che espone i contenuti della manovra, i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica articolati nei vari settori di intervento e i criteri utilizzati per la quantificazione degli stessi. Essa contiene inoltre le previsioni del conto economico delle pubbliche amministrazioni secondo quanto previsto all'articolo 10, comma 2, lettera b), e del relativo conto di cassa, integrate con gli effetti della manovra di finanza pubblica per il triennio di riferimento.

10. La relazione tecnica allegata al disegno di legge di stabilità contiene altresì la valutazione di cui all'articolo 10, comma 6, secondo periodo, in relazione alle autorizzazioni di rifinanziamento presenti nel medesimo disegno di legge.

 

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

 

ART. 11.

(Manovra di finanza pubblica).

Al comma 3, alinea, secondo periodo, aggiungere in fine le parole:, nonché interventi di natura localistica o microsettoriale.

11. 500. La Commissione.

(Approvato)

 

Al comma 3, alinea, aggiungere, in fine, le parole:, in separati articoli.

11. 10. Capodicasa, Baretta, Duilio, Boccia, Calvisi, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

 

Al comma 3, lettera e) sopprimere le parole: in apposito allegato.

11. 501. La Commissione.

(Approvato)

 

Al comma 3, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) la quota delle maggiori entrate rispetto alle previsioni a legislazione vigente per il primo anno di riferimento compreso nel bilancio triennale utilizzabile per la copertura di spese in conto capitale o di misure di riduzione della pressione fiscale, oppure a riduzione del deficit;

11. 3. Borghesi, Cambursano.

 

Al comma 3, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

l-bis) norme che comportano aumenti di spesa o riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con esclusione di misure e interventi di carattere localistico o microsettoriale;

11. 4. Borghesi, Cambursano.

 

Al comma 3, lettera m), sostituire le parole: comma 5 con le seguenti: comma 2, lettera f).

11. 600. Governo.

(Approvato)

 

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

n) le norme di cui alla lettera m) sono approvate dalle Camere prima della presentazione della legge di stabilità.

11. 5. Borghesi, Cambursano.

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

n) le norme per lo sviluppo economico, strettamente correlate ai contenuti della risoluzione parlamentare sulla Decisione di finanza pubblica, la cui approvazione costituisce condizione necessaria per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 10, commi 1 e 2.

11. 2. Borghesi, Cambursano.

 

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: Il medesimo prospetto, aggiornato sulla base delle modifiche apportate dal Parlamento al disegno di legge, è allegato alla legge di stabilità.

 

11. 601. Governo.

(Approvato)

 

Al comma 5, dopo la parola: programma aggiungere le seguenti: articolato per funzioni.

11. 6. Cambursano, Borghesi.

 

Al comma 6, sostituire le parole da: da iscrivere fino alla fine del comma, con le seguenti: nette da iscrivere, ai sensi dell'articolo 19, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuovi o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. Non è consentito ai fini di copertura l'utilizzo del miglioramento del saldo differenziale di parte corrente rispetto all'assestamento o al bilancio di previsione dell'anno precedente.

11. 9. Ciccanti, Galletti.

 

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis. - (Disegni di legge collegati alla sessione di bilancio). - 1. Le risorse finanziarie per l'attuazione dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica sono individuate nella legge di stabilità, precisamente nei fondi speciali previsti dall'articolo 18.

2. Tali provvedimenti, indicati nella Decisione di finanza pubblica dell'anno precedente, non approvati prima del 31 luglio, non possono più essere considerati collegati alla manovra finanziaria.

11. 01. Cambursano, Borghesi.


 

 

RESOCONTO

SOMMARIO E STENOGRAFICO

 

______________   ______________

 

 

244.

 

Seduta di MercoleDI’ 11NOVEMBRE 2009

 

presidenza del VIpresidente ROSY BINDI

indi

del presidente gianfranco fini

e del vicepresidente antonio leone

 

 

 

Seguito della discussione della proposta di legge S. 1397. - Legge di contabilità e finanza pubblica (approvata dal Senato) (2555-A e abbinata)

 

 

(Esame dell’articolo 12 - A.C. 2555-A)

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 12 e delle proposte emendative ad esso presentate (Vedi l'allegato A - A.C. 2555-A).

Nessuno chiedendo di parlare, avverto che è stata chiesta la votazione nominale mediante procedimento elettronico.

Per consentire il decorso del termine regolamentare di preavviso, sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 10,10.

 

PRESIDENTE. Invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

 

ANTONIO LEONE, Relatore. Signor Presidente, la Commissione formula un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, sull'emendamento Contento 12.50.

La Commissione accetta l'emendamento del Governo 12.600.

La Commissione, infine, esprime parere contrario sull'emendamento Lanzillotta 12.1.

 

PRESIDENTE. Il Governo?

 

GIUSEPPE VEGAS, Viceministro dell'economia e delle finanze. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore, tenendo presente che l'emendamento Lanzillotta 12.1 nella sostanza richiede la fornitura di dati che è impossibile avere; si tratta quindi di un motivo di semplice razionalità.

 

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Contento 12.50.

Chiedo al presentatore se acceda all'invito al ritiro formulato dal relatore.

 

MANLIO CONTENTO. Signor Presidente, non posso che aderire alla richiesta di ritiro dell'emendamento, anche perché ho visto che in seguito al lavoro effettuato in Commissione, e all'apporto del relatore, è stato inserito all'articolo 12 il comma 7, che prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze presenti alle Camere entro il mese di aprile di ogni anno la Relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno precedente.

Credo che in effetti le questioni relative all'indebitamento delle famiglie e delle imprese nel sistema abbiano una rilevanza ai fini degli interventi che si possono adottare sotto il profilo legislativo, e anche degli interventi del Governo; ritengo però che l'invito al ritiro possa essere in questo caso perfettamente accolto in quanto giustificato, soprattutto se la Relazione cui ho fatto cenno potrà eventualmente tener conto anche di tali ordini di grandezza, mettendoli a disposizione del Parlamento.

Sulla scorta di ciò credo quindi di poter ritirare il mio emendamento, ed eventualmente trasformarlo in un ordine del giorno che impegni il Governo a far figurare gli aspetti relativi all'indebitamento nella Relazione cui ho fatto cenno.

 

PRESIDENTE. Prendo dunque atto che l'onorevole Contento accede all'invito al ritiro del suo emendamento 12.50 formulato dal relatore.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.600 del Governo (Commenti). Ho capito, stanno distribuendo le tessere, però avevo dato il preavviso di venti minuti, e abbiamo anche sospeso la seduta.

Passiamo dunque ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 12.600 del Governo, accettato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevole Mariarosaria Rossi... onorevole Coscia... onorevole Rampi... onorevole Duilio... onorevole Nirenstein... onorevole Calderisi... onorevole Andrea Orlando... onorevole Burtone... onorevole De Camillis...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

 

(Presenti e votanti 423

Maggioranza 212

Hanno votato sì 423).

 

Prendo atto che i deputati Ruvolo, Binetti, Rigoni e Monai hanno segnalato che non sono riusciti ad esprimere voto favorevole e che i deputati Zinzi e Barbareschi hanno segnalato che non sono riusciti a votare.

Passiamo all'emendamento Lanzillotta 12.1. Constato l'assenza dell'onorevole presentatore, pertanto tale proposta emendativa è da ritenersi decaduta.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 12, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevole Di Virgilio... onorevole Coscia... onorevole Cesare Marini, onorevole Fogliardi, onorevole Ruvolo... onorevole De Pasquale... onorevole Rosso... onorevole Traversa.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

 

(Presenti e votanti 435

Maggioranza 218

Hanno votato sì 435).

 

Prendo atto che i deputati Oliverio e Monai hanno segnalato che non sono riusciti ad esprimere voto favorevole e che i deputati Zinzi e Barbareschi hanno segnalato che non sono riusciti a votare.

 

 

(Esame dell'articolo 13 - A.C. 2555-A)

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 13 e delle proposte emendative ad esso presentate (Vedi l'allegato A - A.C. 2555-A).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

 

ANTONIO LEONE, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario sugli emendamenti Borghesi 13.3, Cambursano 13.6, sugli identici emendamenti Cambursano 13.4 e Ciccanti 13.5, sull'emendamento Fontanelli 13.58, sugli identici emendamenti Cambursano 13.50, Ciccanti 13.52 e Graziano 13.54, sull'emendamento Cambursano 13.7, sugli identici emendamenti Borghesi 13.8 e Andrea Orlando 13.56, sugli identici emendamenti Cambursano 13.51, Ciccanti 13.53 e Graziano 13.55.

La Commissione esprime invece parere favorevole sull'emendamento Duilio 13.57 a condizione che sia riformulato come segue: Al comma 4, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo decreto di cui al comma 3, possono essere stabilite le modalità di ripartizione delle risorse tra le amministrazioni preposte alla realizzazione della banca dati».

 

PRESIDENTE. Onorevole Leone, qual è parere della Commissione sugli articoli aggiuntivi Cambursano 13.01 e Causi 13.02?

 

ANTONIO LEONE, Relatore. La Commissione esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Cambursano 13.01 e Causi 13.02.

 

PRESIDENTE. Il Governo?

 

GIUSEPPE VEGAS, Viceministro dell'economia e delle finanze. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Borghesi 13.3.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cambursano. Ne ha facoltà.

 

RENATO CAMBURSANO. Signor Presidente, intervengo unitariamente sugli emendamenti Borghesi 13.3 e Cambursano 13.6 e 13.4 che tendono complessivamente da una parte a sopprimere l'articolo 13, cioè ad eliminare la norma che istituisce, presso la Ragioneria generale dello Stato, la banca dati delle amministrazioni pubbliche poiché la legge sul federalismo fiscale aveva già previsto la costituzione della medesima banca presso la commissione tecnica paritetica nell'ambito della Conferenza unificata, come evidenziato nell'emendamento Cambursano 13.6.

Per quanto concerne l'emendamento Cambursano 13.4 poniamo un problema di coordinamento con la legge 5 maggio 2009, n. 42, che già individua nella commissione tecnica di cui all'articolo 4 e nella Conferenza di cui all'articolo 5 in particolare alla lettera g) del comma 1, le sedi di condivisione tecnica e politico-istituzionale dei dati finanziari. Essa prevede altresì l'istituzione di una banca dati comprendente indicatori di costo, di copertura e qualità dei servizi. Si ritiene pertanto a nostro avviso necessario che vi sia una stretta correlazione tra il lavoro di raccolta dati che la commissione tecnica sta avviando con quella che sarà, a regime, la sede fisica, il soggetto istituzionale che dovrà gestire e implementare la banca dati. Mi preme ancora sottolineare che, per quanto riguarda l'attuazione del federalismo fiscale, permane l'esigenza di assicurare trasparenza e parità nella lettura, elaborazione e gestione delle informazioni finanziarie. Ecco perché chiediamo al Governo e alla maggioranza un ripensamento rispetto a questi tre emendamenti.

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Baldelli. Ne ha facoltà.

 

SIMONE BALDELLI. Signor Presidente, non mi pare per nulla condivisibile un emendamento soppressivo dell'articolo 13 - quello che istituisce la banca dati delle amministrazioni pubbliche - perché evidentemente uno degli elementi caratterizzanti il provvedimento al nostro esame è proprio la costituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di una banca dati delle amministrazioni pubbliche per la leggibilità, l'accomunabilità, l'armonizzazione e l'omogeneizzazione dei bilanci delle varie pubbliche amministrazioni.

 

PRESIDENTE. Onorevole Baldelli, avvicini il microfono; per cortesia, colleghi, non riusciamo ad ascoltare l'onorevole Baldelli. Prego, onorevole Baldelli.

 

SIMONE BALDELLI. Fare questo evidentemente significa estrapolare e sopprimere una parte del provvedimento che risulta essere sostanziale, proprio perché, come abbiamo affermato anche nel corso della discussione sulle linee generali, uno degli elementi virtuosi dello stesso - oltre alla modifica del meccanismo della sessione di bilancio e alla sostanziale riscrittura delle regole della sessione di bilancio nel rapporto tra Governo e Parlamento e tra Parlamento, amministrazioni locali ed Unione europea - è anche quello di fornire a coloro che ne abbiano la necessità, ivi intendendosi non solo il Parlamento e le Commissioni competenti ma anche il cittadino contribuente, un quadro di insieme delle spese, delle uscite e delle entrate, insomma un quadro della finanza pubblica di tutte le pubbliche amministrazioni.

È chiaro che, in assenza di una banca dati nella quale siano presenti e confrontabili tutti questi elementi, siffatto quadro di confronto viene pressoché negato, e un emendamento soppressivo di tale misura evidentemente snaturerebbe il provvedimento.

Considero dunque assolutamente comprensibile il parere contrario su di esso espresso dal relatore e dal Governo. Pertanto il gruppo del PdL voterà secondo l'indicazione data dal Governo e dal relatore, proprio perché evidentemente questo elemento risulta al centro del provvedimento e la sua soppressione ne snaturerebbe una parte consistente nonché quel principio di trasparenza che il provvedimento stesso induce.

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Borghesi 13.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevoli Cesare Marini, Servodio, Coscia, Pecorella, Nizzi, Strizzolo...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

 

(Presenti 456

Votanti 428

Astenuti 28

Maggioranza 215

Hanno votato sì 189

Hanno votato no 239).

 

Prendo atto che i deputati Zinzi e Barbareschi hanno segnalato che non sono riusciti a votare.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Cambursano 13.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevoli Siracusa, Nizzi, Oliverio, Nannicini, Murer, Vico, Zamparutti, Murgia, Casini, Zinzi, De Micheli...l'onorevole Oliverio ancora non è riuscito a votare...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

 

(Presenti 459

Votanti 431

Astenuti 28

Maggioranza 216

Hanno votato sì 192

Hanno votato no 239).

 

Prendo atto che i deputati De Girolamo e Barbareschi hanno segnalato che non sono riusciti a votare.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Cambursano 13.4 e Ciccanti 13.5, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevoli Coscia, Oliverio, Zinzi, Galletti, Miglioli, Porfidia, Vico, Damiano...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

 

(Presenti e votanti 462

Maggioranza 232

Hanno votato sì 221

Hanno votato no 241).

 

Chiedo scusa all'onorevole Servodio, ma non mi era stata segnalata la sua difficoltà di voto.

Prendo atto che non è riuscito ad esprimere voto favorevole.

Prendo altresì atto che il deputato Barbareschi ha segnalato che non è riuscito a votare.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Fontanelli 13.58.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fontanelli. Ne ha facoltà.

 

PAOLO FONTANELLI. Signor Presidente, intervengo solo per ribadire in Aula qual è il senso di questo emendamento, che sicuramente non è stravolgente l'impianto del provvedimento che stiamo approvando, ma è integrativo e coerente agli atti e alle riforme, che con grande rilievo e importanza riconosciuta da tutti, questo Parlamento ha già adottato. L'obiettivo di questo emendamento è quello di raccordare l'istituzione di una banca dati con quanto già previsto in ordine ai compiti della commissione tecnica per l'attuazione del federalismo fiscale. Questo consente di avere una banca dati aperta anche al sistema degli enti locali e, quindi, in grado di socializzare le conoscenze, ma anche le responsabilità, sul piano di una corretta gestione della finanza pubblica.

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fontanelli 13.58, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevoli Cesare Marini, Servodio, Sposetti, Coscia, Miglioli, Pecorella, Strizzolo...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

 

(Presenti e votanti 472

Maggioranza 237

Hanno votato sì 229

Hanno votato no 243).

 

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Cambursano 13.50, Ciccanti 13.52 e Graziano 13.54.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ciccanti. Ne ha facoltà.

 

AMEDEO CICCANTI. Signor Presidente, chiedo di votare a favore di questo mio emendamento, che si fa carico di una richiesta del sistema delle autonomie, soprattutto ai colleghi deputati della Lega, perché con esso vengono definite le modalità di accesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Questa modalità di accesso viene richiesta attraverso delle intese. È necessario che il sistema delle autonomie possa accedere alle banche dati con la stessa possibilità che hanno altri soggetti pubblici, soprattutto il Parlamento. Oggi il sistema di tipo federale della gestione dei conti pubblici, l'asse portante di questa riforma che stiamo discutendo, così come è stato impostato, induce a ritenere sullo stesso piano gli organismi statuali e quelli del sistema delle autonomie, in forza proprio dall'articolo 114 della Costituzione che li rende equiordinati.

Se il Parlamento è la sintesi di tutto questo sistema di soggetti pubblici che intervengono a definire e a concorrere agli obiettivi di finanza di pubblica è anche giusto che il governo dei dati sia condiviso, perché se si chiede a comuni, province e regioni di condividere gli obiettivi di finanza pubblica essi devono avere gli stessi strumenti di tutti i soggetti che vi concorrono. Quindi, vi ringrazio se voterete, in coerenza con chi ha votato il federalismo fiscale, anche questa norma.

 

GIUSEPPE VEGAS, Viceministro dell'economia e delle finanze. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

GIUSEPPE VEGAS, Viceministro dell'economia e delle finanze. Signor Presidente, l'argomentazione dell'onorevole Ciccanti è in parte condivisibile, però l'emendamento in esame andrebbe modificato perché così come è scritto sicuramente modifica la struttura della banca dati. Allora lo stesso emendamento dovrebbe essere riformulato nel seguente modo: «Con apposita intesa da raggiungere in sede di Conferenza unificata vengono definite le modalità di accesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti di cui al comma 2». Ovviamente l'intesa riguarderebbe solo le amministrazioni pubbliche territoriali, quindi dopo le parole «amministrazioni pubbliche» bisognerebbe inserire la parola «territoriali» (mantenendo altresì le parole: «e dei soggetti di cui al comma 2»). Poi vanno cancellate le parole: «la medesima intesa stabilisce altresì il contenuto della banca dati unitaria», perché questo ovviamente non è materia disponibile. Resterebbe poi il periodo che inizia con le parole «Con decreto», però andrebbero soppresse le due parti conseguenziali. Se vi è accordo su tale riformulazione il parere può cambiare in favorevole.

 

PRESIDENTE. Onorevole Ciccanti e onorevole Cambursano, chiedo al relatore al quale - come sapete - spetta la facoltà di proporre la riformulazione.

 

ANTONIO LEONE, Relatore. Signor Presidente, la riformulazione proposta dal Governo convince il relatore, per cui chiedo ai proponenti se siano d'accordo con tale proposta di riformulazione che avrebbe il parere favorevole della Commissione.

 

PRESIDENTE. Per chiarezza di tutti, chiedo se fosse possibile brevissimamente accantonare l'esame di tali identici emendamenti al fine di predisporre una riformulazione scritta. Tali proposte emendative sarebbero esaminate prima della votazione dell'articolo 13. Giusto per la precisione dei nostri lavori.

 

ANTONIO LEONE, Relatore. Va bene.

 

PRESIDENTE. Colleghi, poiché gli uffici mi segnalano che tali proposte emendative hanno effetti sui commi successivi, chiederei che la riformulazione sia fatta immediatamente.

 

AMEDEO CICCANTI. Chiedo di parlare

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

AMEDEO CICCANTI. Signor Presidente, oltre all'accoglimento di tale proposta di riformulazione nell'occasione potremmo dare attenzione anche agli identici emendamenti Cambursano 13.51 Ciccanti 13.53 e Graziano 13. 55 - mi riferisco al Governo e al relatore - perché anche qui la questione è strettamente connessa.

 

PRESIDENTE. Vediamo...

 

RENATO CAMBURSANO. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha ne ha facoltà.

 

RENATO CAMBURSANO. Signor Presidente, in attesa di conoscere la riformulazione in esame mi pare corretto riconoscere la disponibilità del Governo ad accogliere, pur con una riformulazione, gli identici emendamenti Cambursano 13.50, Ciccanti 13.52 e Graziano 13.54. Va da sé che decadrebbero per assorbimento gli emendamenti Cambursano 13.7, Borghesi 13.8 e Andrea Orlando 13.56. Se poi, come ricordava adesso il collega Ciccanti, si volesse inserire anche la rappresentanza delle associazioni degli enti territoriali in un colpo solo potremmo evidentemente eliminare la necessità di mettere ai voti l'elenco di proposte emendative che ho appena fatto.

Mi preme anche qui ricordare - concludo per davvero, signor Presidente - che a questo punto, se questi emendamenti vengono approvati, in qualche modo si giustificherebbe - ma è una battuta che faccio nei confronti del relatore che in questo momento è disattento - la necessità di risorse aggiuntive. Mi riferisco alle risorse di personale di cui si è parlato ieri sera nell'interruzione. Tuttavia ne riparleremo al momento debito.

 

GIUSEPPE VEGAS, Viceministro dell'economia e delle finanze. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

GIUSEPPE VEGAS, Viceministro dell'economia e delle finanze. Signor Presidente, poiché l'onorevole Cambursano ha chiesto un ripensamento sugli identici emendamenti Cambursano 13.51, Ciccanti 13.53 e Graziano 13.55, sottolineo che una cosa sono i soggetti istituzionali, altra cosa sono gli organismi rappresentativi che sono soggetti privati che non mi sembra il caso di riconoscere in questa legge.

 

PRESIDENTE. Se la riformulazione degli identici emendamenti Cambursano 13.50, Ciccanti 13.52 e Graziano 13.54 è pronta, possiamo procedere, altrimenti siamo costretti a sospendere la seduta per qualche minuto.

 

MARCO CAUSI. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MARCO CAUSI. Signor Presidente, mi auguro che il lavoro che sta facendo il Viceministro Vegas con gli uffici abbia un esito positivo per la riformulazione di questi emendamenti. Infatti si verrebbe ad incidere su una questione importante, vale a dire sul fatto che la banca dati non è proprietà esclusiva di un dipartimento governativo ma è proprietà condivisa non soltanto del dipartimento della ragioneria generale dello Stato ma anche di altri enti governativi come l'ISTAT e il CNIPA ed è costituita con la piena intesa della Conferenza Stato-autonomie. Anche il Partito Democratico ritiene che se la riformulazione sarà positiva e accettabile si supererà un problema rilevante. Ritireremo i restanti nostri emendamenti all'articolo 13 e potremmo anche modificare il nostro giudizio complessivo sull'articolo 13. Aspettiamo questa riformulazione per chiudere questa valutazione.

 

PRESIDENTE. Il relatore è pronto per la riformulazione? La possiamo leggere? Altrimenti sono costretta a sospendere per cinque minuti.

Sospendo la seduta per cinque minuti.

 

PRESIDENTE. Prego, onorevole Leone, ha facoltà di parlare.

 

ANTONIO LEONE, Relatore. Signor Presidente, la formulazione ha questo tenore: al comma 1, primo periodo, dopo le parole «presente legge», aggiungere «con apposita intesa in conferenza per il coordinamento della finanza pubblica sono definite le modalità di accesso alla banca dati degli enti territoriali».

 

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori se accettano la riformulazione.

 

AMEDEO CICCANTI. Signor Presidente, va benissimo, così come concordato.

 

PRESIDENTE. Prendo atto che anche gli altri presentatori, il Comitato dei nove ed il Governo concordano sulla riformulazione.

Onorevole relatore, «Conseguentemente: al comma 2, secondo periodo, sopprimere la parola anche; al comma 3 sopprimere il primo periodo»: resta o viene soppresso?

 

ANTONIO LEONE, Relatore. Viene soppresso.

 

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Cambursano 13.50, Ciccanti 13.52 e Graziano 13.54, nel testo riformulato, accettati dalla Commissione e dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevole Leo? Onorevole Zinzi?

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

 

(Presenti e votanti 462

Maggioranza 232

Hanno votato sì 462).

 

Prendo atto che la deputata Mastromauro ha segnalato che non è riuscita a votare.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Cambursano 13.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevole Barani? Onorevole Golfo?

Dichiaro chiusa la votazione.

 

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

 

(Presenti e votanti 467

Maggioranza 234

Hanno votato sì 221

Hanno votato no 246).

 

Prendo atto che il deputato Speciale ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto contrario e che i deputati Burtone e Codurelli hanno segnalato che non sono riusciti a votare.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Borghesi 13.8 e Andrea Orlando 13.56, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevole Frassinetti? Onorevole Bonanno? Onorevole Lo Monte? Onorevole Rosso?

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

 

(Presenti e votanti 477

Maggioranza 239

Hanno votato sì 230

Hanno votato no 247).

 

Prendo atto che il deputato Burtone ha segnalato che non è riuscito a votare.

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Cambursano 13.51, Ciccanti 13.53 e Graziano 13.55.

 

RENATO CAMBURSANO. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

RENATO CAMBURSANO. Signor Presidente, anche a nome dei presentatori, annuncio il ritiro dei tre emendamenti in oggetto.

 

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento Duilio 13.57.

Prendo atto che l'onorevole Duilio accetta la riformulazione proposta dal relatore.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Duilio 13.57, nel testo riformulato, accettato dalla Commissione e dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevole D'Ippolito... presidente Palumbo... onorevole Ciccioli... onorevole Martella... onorevole Murer...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

 

(Presenti e votanti 481

Maggioranza 241

Hanno votato sì 481).

Prendo atto che il deputato Duilio ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto favorevole e che il deputato Burtone ha segnalato che non è riuscito a votare.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 13, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevole Vico... onorevole Damiano... onorevole Nannicini... onorevole Lo Monte... onorevole Rosso...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

 

(Presenti 487

Votanti 254

Astenuti 233

Maggioranza 128

Hanno votato sì 254).

 

Prendo atto che il deputato Burtone ha segnalato che non è riuscito a votare.

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Cambursano 13.01, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevole Vico... onorevole Murer... onorevole Gava... onorevole Duilio... onorevole Oliverio... onorevole Pecorella...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

 

(Presenti 488

Votanti 487

Astenuti 1

Maggioranza 244

Hanno votato sì 238

Hanno votato no 249).

 

Prendo atto che il deputato Burtone ha segnalato che non è riuscito a votare.

Prendo atto che il presentatore dell'articolo aggiuntivo Causi 13.02 lo ritira.

 

(Esame dell'articolo 14 - A.C. 2555-A)

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 14 e delle proposte emendative ad esso presentate (Vedi l'allegato A - A.C. 2555-A).

Nessuno chiedendo di parlare invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

 

ANTONIO LEONE, Relatore. Signor Presidente, la Commissione raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 14.500 e 14.501, mentre esprime parere contrario sull'emendamento Nannicini 14.3.

 

PRESIDENTE. Il Governo?

 

GIUSEPPE VEGAS, Viceministro dell'economia e delle finanze. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 14.500 della Commissione, accettato dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevole Murer... onorevole Vico... onorevole Compagnon... onorevole Donadi... onorevole Zinzi... onorevole Nannicini... onorevole Lo Monte... onorevole Vietti...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

 

(Presenti e votanti 490

Maggioranza 246

Hanno votato sì 489

Hanno votato no 1).

 

Prendo atto che il deputato Burtone ha segnalato che non è riuscito a votare.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 14.501 della Commissione, accettato dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevole Coscia... onorevole Lo Monte... onorevole Latteri... onorevole Follegot...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

 

(Presenti e votanti 490

Maggioranza 246

Hanno votato sì 489

Hanno votato no 1).

 

Prendo atto che il deputato Burtone ha segnalato che non è riuscito a votare.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Nannicini 14.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevole Murer... onorevole Ghizzoni... onorevole Romele... onorevole Armosino... onorevole Lo Monte... onorevole Formisano.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

 

(Presenti 494

Votanti 493

Astenuti 1

Maggioranza 247

Hanno votato sì 242

Hanno votato no 251).

 

Prendo atto che il deputato Burtone ha segnalato che non è riuscito a votare.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 14, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevole Coscia... onorevole Mazzuca... onorevole Sbrollini... onorevole Losacco... onorevole Sardelli... onorevole Girlanda... onorevole Gava... onorevole Nirenstein.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

 

Presenti e votanti493

Maggioranza 247

Hanno votato sì 492

Hanno votato no 1).

 

Prendo atto che i deputati Capitanio Santolini e Fugatti hanno segnalato che non sono riusciti ad esprimere voto favorevole e che il deputato Burtone ha segnalato che non è riuscito a votare.

 

 (Esame dell'articolo 15 - A.C. 2555-A)

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 15 e dell'unica proposta emendativa ad esso presentata (Vedi l'allegato A - A.C. 2555-A).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

 

ANTONIO LEONE, Relatore. Signor Presidente, la Commissione raccomanda l'approvazione del suo emendamento 15.500.

 

PRESIDENTE. Il Governo?

 

GIUSEPPE VEGAS, Viceministro dell'economia e delle finanze. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore, tenendo presente che questa parte è andata a confluire nel decreto-legge cosiddetto «salva infrazioni» che costituisce una sede impropria, però è già normata e, quindi, trattandosi qui di una norma transitoria, si può anche espungere.

PRESIDENTE. Passiamo, dunque, ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 15.500 della Commissione, accettato dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevole Coscia... onorevole Murer... onorevole Patarino... onorevole Negro... onorevole Mura... onorevole Pizzolante... onorevole Follegot.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

 

Presenti e votanti 496

Maggioranza 249

Hanno votato sì 496.

 

Prendo atto che il deputato Burtone ha segnalato che non è riuscito a votare.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 15, nel testo emendato.

 

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevole Coscia... onorevole Murer... onorevole Nannicini... onorevole Miglioli... onorevole Romele... onorevole Lo Monte... onorevole De Micheli... onorevole Giammanco.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

 

(Presenti e votanti 492

Maggioranza 247

Hanno votato sì 492.

 

Prendo atto che il deputato Burtone ha segnalato che non è riuscito a votare.

 

(Esame dell'articolo 16 - A.C. 2555-A)

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 16(Vedi l'allegato A - A.C. 2555-A), al quale non sono state presentate proposte emendative.

Passiamo, dunque, ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 16.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevole Coscia... onorevole Murer... onorevole Romele... onorevole Lo Monte... onorevole Scilipoti... onorevole Barani... onorevole Bianconi... onorevole Cicchitto... onorevole Palumbo... onorevole De Micheli.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 493

Maggioranza 247

Hanno votato sì 493.

 

Prendo atto che il deputato Burtone ha segnalato che non è riuscito a votare.

 

(Esame dell'articolo 17 - A.C. 2555-A)

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 17 e delle proposte emendative ad esso presentate (Vedi l'allegato A - A.C. 2555-A).

Nessun chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

 

ANTONIO LEONE, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario sugli emendamenti Ventura 17.50 e Causi 17.51, e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 17.500; il parere è, altresì, contrario sugli emendamenti Borghesi 17.7 e 17.6, sugli identici emendamenti Ciccanti 17.2 e Cambursano 17.5, nonché sugli emendamenti Lanzillotta 17.9 e 17.8.

 

PRESIDENTE. Il Governo?

 

GIUSEPPE VEGAS, Viceministro dell'economia e delle finanze. Signor Presidente, il parere è conforme a quello espresso dal relatore, con qualche piccola precisazione. L'articolo 17 è uno degli articoli fondamentali di questo provvedimento, perché riguarda l'attuazione concreta dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, relativo alla copertura finanziaria delle leggi. Si vorrebbe evitare che in futuro possano verificarsi dei casi nei quali leggi sottostimate portino poi buchi mostruosi nel bilancio dello Stato. In tal senso, basta ricordare la famosa legge n. 336 del 1970 relativa alle pensioni in favore degli ex combattenti: da quel momento in poi abbiamo raggiunto quel livello di debito pubblico che ancora ci portiamo dietro.

Il testo in esame è un compromesso, però è molto rigoroso, e consente anche di introdurre una nuova clausola di salvaguardia per evitare che nel corso dell'applicazione delle leggi si verifichino degli sfondamenti che possano pregiudicare le ragioni dei contribuenti e della salvezza della finanza pubblica. Vi è una questione relativa ai cosiddetti diritti soggettivi, cioè ai diritti conferiti con leggi di spesa, però è ovvio che questi diritti devono trovare una mediazione anche con i diritti soggettivi dei contribuenti, che non sono diritti minori rispetto alla concessione di benefici da parte del legislatore.

Credo che il testo approvato dalla Commissione rappresenti un compromesso non solo ragionevole, ma soprattutto rigoroso che consente di salvaguardare gli interessi di tutti, innanzitutto quello dei contribuenti a non vedersi aggravato, oggi o domani, il loro carico tributario, e ciò - sapendo poi come vanno a finire gli aumenti di tassazione - soprattutto a vantaggio delle classi più deboli dei contribuenti italiani.

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Ventura 17.50.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Duilio. Ne ha facoltà.

 

LINO DUILIO. Signor Presidente, intervengo, con termini un po' più espliciti, anche a nome della Commissione bilancio, atteso che, come precisava il Viceministro Vegas, questo è un articolo fondamentale, poiché riguarda l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e la questione della copertura finanziaria.

Se i colleghi hanno prestato attenzione avranno avuto modo di apprezzare la capacità dialettica del Viceministro Vegas, il quale, sostanzialmente, ha affermato che su questo articolo vi è un problema che attiene alla copertura finanziaria e il Governo ha inserito una clausola di salvaguardia. È vero che esiste un problema in merito ai diritti soggettivi dei cittadini, però tali diritti devono in qualche modo conciliarsi con i diritti soggettivi dei contribuenti. Conseguentemente, quando un diritto è acclarato dal punto di vista eminentemente giuridico, bisogna comunque prestare attenzione alla borsa e ai conti, altrimenti, se si sfonda, i cittadini dovranno pagare più tasse.

Credo che questa «religione» delle tasse stia portando, secondo l'approccio dialetticamente molto sofisticato del Viceministro Vegas, a un tradimento dei principi fondamentali della Costituzione del nostro Paese. Infatti, non si può affermare che se un cittadino vanta un diritto soggettivo che deve essere tutelato, dobbiamo comunque tener conto dei limiti di spesa, ragione per cui, oltre un certo limite di spesa, quel diritto soggettivo non può più essere tutelato, altrimenti si sfondano i conti e occorre far pagare più tasse.

Questo vostro approccio al problema degli sfondamenti sta diventando una questione «teologica». Poiché essa sta a cuore anche a noi, signor Viceministro Vegas, vorrei ricordarle - lei era presente in Parlamento - di quando ci «massacravate» su questo problema mentre noi cercavamo di mettere a posto i conti, perché sembrava che il problema non esistesse nella scorsa legislatura.

Ora abbiamo presentato un emendamento, l'emendamento Ventura 17.50, il quale fa presente la necessaria accortezza nella tenuta dei conti pubblici, esattamente nei termini che lei espone, tutelando però i diritti soggettivi dei cittadini: lo ribadisco, tutelando i diritti soggettivi dei cittadini. Per questa ragione non capisco, sinceramente, il motivo per cui sia in Commissione, sia in Aula continuate ad esprimere parere contrario su questo emendamento, asserendo un principio sul quale, spero che, sia in questa sede, sia successivamente, si voglia tornare, principio che reputo, come ho già detto, un poco assurdo, per il quale qualsiasi diritto soggettivo si deve inchinare di fronte alla partita doppia, per così dire.

Mi sembra, obiettivamente, che stiate eccedendo e, comunque, senza trascurare le esigenze di bilancio, credo che il nostro emendamento vada nella direzione, che questo Parlamento dovrebbe accogliere, di tener conto delle esigenze del bilancio, tutelando comunque i diritti soggettivi.

È espressamente indicato, infatti, nell'emendamento Ventura 17.50 cosa bisognerebbe fare per assicurare la copertura finanziaria, vale a dire che il Ministro competente viene in Parlamento e dice quali sono le misure che intende adottare affinché si possa assicurare la copertura. Dopo di che, se non c'è «trippa per gatti», nonostante quello che si dice, ossia che tutto va bene, che siamo nel paradiso terrestre e così via, si farà quello che la politica deve fare in presenza di alcuni vincoli, cioè si compiono delle scelte rispetto alle quali i diritti soggettivi di alcuni vengono prima dei diritti di altri. Per questa ragione insisto affinché questo emendamento venga accolto (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico).

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Causi. Ne ha facoltà.

 

MARCO CAUSI. Signor Presidente, colleghe e colleghi, questo è un punto fondamentale della proposta di legge in esame, nonché dello stesso processo di bilancio. Io sono stato testimone, e ve ne do qui contezza, di tutte le audizioni che abbiamo svolto in Commissione bilancio, e a partire dalla Corte dei conti, dall'ISTAT, tutti gli esperti che abbiamo audito hanno detto di fare attenzione perché questa interpretazione automatica della clausola di salvaguardia può comportare dei problemi. Infatti, se stiamo sforando un limite di impegno per una legge sulla base della quale si stanno pagando prestazioni connesse a diritti soggettivi non inesigibili, e quindi a diritti soggettivi non comprimibili, la clausola di salvaguardia automatica può comportare gravi problemi per la gestione stessa dell'amministrazione, oltre che per i possibili contenziosi che i portatori di questi diritti potranno poi avviare nei confronti dell'amministrazione.

Quindi, come il Viceministro sa, noi abbiamo proposto un emendamento molto di compromesso rispetto a quelli più estremistici che avevamo presentato in Commissione. Con tale emendamento prevediamo che l'automatismo valga temporaneamente, poi diamoci un tempo: se quindici giorni sono pochi, mi rivolgo al Viceministro e al relatore, proponeteci voi una riformulazione, ma stabiliamo un termine entro il quale questa temporaneità finisce e a quel punto il Parlamento, su indicazione del Ministro dell'economia, d'accordo con il Ministro competente, mette mano al problema dando priorità ai diversi diritti da salvaguardare, quelli connessi al bilancio e quelli soggettivi.

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Zaccaria. Ne ha facoltà.

 

ROBERTO ZACCARIA. Signor Presidente, questa non è una questione di ordinaria amministrazione. Il problema che ha sollevato il collega Duilio è particolarmente importante perché qui siamo in presenza di diritti soggettivi che spesso sono diritti sociali, diritti fondamentali. Allora, la Corte costituzionale ha affermato in maniera molto chiara, perentoria, che i diritti sociali fondamentali non sono regredibili, cioè che non possono andare indietro per condizioni di bilancio. Una volta che quei diritti sono riconosciuti, la tutela deve essere assoluta; quindi il bilanciamento a cui si fa riferimento in questa sede non ha alcun senso.

Colleghi, noi potremmo mettere da parte un problema oggi e trovarci ad affrontarlo domani in dimensioni molto rilevanti; è accaduto, infatti, che la Corte costituzionale abbia dovuto poi gravare sul bilancio dello Stato in misura rilevante. Pertanto, io appoggio totalmente la proposta del collega Duilio.

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cambursano. Ne ha facoltà.

 

RENATO CAMBURSANO. Signor Presidente, intervengo innanzitutto per sottoscrivere l'emendamento Ventura 17.50 e per sostenerlo con argomentazioni, riprendendo quello che è già stato detto, ma dando maggior forza anche con la condivisione dell'intero gruppo dell'Italia dei Valori. Credo che occorra davvero tutelare quei diritti soggettivi, in particolare quelli delle persone più deboli, quelli che, come ricordava adesso il collega Zaccaria, sono riferiti soprattutto a soggetti socialmente esposti, che non sono quindi regredibili e che non possono essere messi in discussione semplicemente perché vengono a mancare le risorse finanziarie. Quindi, prevedere una clausola automatica di salvaguardia può creare sì dei problemi all'amministrazione, ma è certo che ne provoca soprattutto a quei soggetti che ne erano stati in qualche modo preventivamente titolari e garantiti, ecco quindi la contraddizione.

Noi richiediamo con forza sia al Governo, sia al relatore un ripensamento sul parere contrario così come è stato espresso, perché altrimenti rischiamo davvero molto presto di trovarci a dover fare i conti con ricorsi che metterebbero ancora più in difficoltà l'amministrazione pubblica.

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ciccanti. Ne ha facoltà.

 

AMEDEO CICCANTI. Signor Presidente, è stata una preoccupazione anche dell'Unione di Centro prestare attenzione al fatto che, laddove ci sono norme che prevedono diritti soggettivi, questi non fossero sottoposti ai tetti di spesa. Per tale motivo, superato un certo limite magari per sottostima dello stanziamento come ricordava il Viceministro, sarebbero potuto essere compromissioni anche di carattere giudiziario. Infatti, quando si tratta di diritti soggettivi, gli stessi soggetti fanno valere in sede di giurisdizione ordinaria i propri diritti.

Questa problematica in qualche modo è stata superata perché, per quanto riguarda i diritti soggettivi, le norme di spesa riguardanti i diritti soggettivi stessi non prevedono il tetto di spesa. Quindi, è possibile rimodulare sullo stesso stanziamento e vedremo meglio in seguito altre norme su questo aspetto. Ciò è ancora più possibile soprattutto con la flessibilità data sulla gestione dei programmi da parte dei centri di spesa. Comunque, credo che su questo aspetto non si debba ergere una «linea Maginot», perché in qualche modo si è trovato un equilibrio in Commissione per salvaguardare i diritti soggettivi. Era un tema posto dall'onorevole Lanzillotta e sul quale si è incentrata notevolmente la discussione.

ANTONIO LEONE, Relatore. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ANTONIO LEONE, Relatore. Signor Presidente, mi riallaccio all'intervento del collega Ciccanti che ha fatto un poco di chiarezza nella discussione. Ringrazio i colleghi che hanno portato l'attenzione su un aspetto delicatissimo ed essenziale di questo provvedimento, ma c'è stato un «travaso» tra il diritto soggettivo e ciò che rappresenta una clausola di salvaguardia.

Ha ragione l'onorevole Ciccanti: per i diritti soggettivi non c'è nessun tetto di spesa. Quindi, la preoccupazione posta giustamente dal collega Duilio, dal collega Zaccaria e dagli altri colleghi non esiste. Tra l'altro, il problema è stato talmente sviscerato che siamo arrivati addirittura al punto di dire che non si poteva, neanche come tecnica legislativa, legiferare in modo diverso rispetto al compromesso raggiunto in Commissione. Non c'è nessun pericolo di blocco automatico e sarà il Parlamento a decidere nel momento in cui ciò avverrà ai fini del bilanciamento. La clausola di salvaguardia esiste, i diritti soggettivi sono tout court protetti, quindi il compromesso raggiunto - e ringrazio i colleghi anche per l'approfondito esame che vi è stato su questa materia - ritengo che possa essere sufficiente all'efficacia e alla valenza della norma.

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Ventura 17.50, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevoli Ghizzoni, Sani, Russo Antonino, Murer, Nannicini, Fugatti, De Micheli, Benamati, Cavallaro...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

 

(Presenti 497

Votanti 463

Astenuti 34

Maggioranza 232

Hanno votato sì 210

Hanno votato no 253).

 

Prendo atto che la deputata Mattesini ha segnalato che non è riuscita ad esprimere voto favorevole.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Causi 17.51, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevoli Patarino, Coscia, Murer, Granata, Berardi, Buonanno, Lo Monte, Traversa, Leo...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

 

 

(Presenti 498

Votanti 497

Astenuti 1

Maggioranza 249

Hanno votato sì 246

Hanno votato no 251).

 

Prendo atto che il deputato Barbareschi ha segnalato che non è riuscito a votare.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 17.500 della Commissione, accettato dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevoli Murer, Coscia, Benamati, Nannicini, Montagnoli, Conte, Berardi, Traversa...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

 

(Presenti 500

Votanti 499

Astenuti 1

Maggioranza 250

Hanno votato sì 498

Hanno votato no 1).

 

Prendo atto che il deputato Barbareschi ha segnalato che non è riuscito a votare.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Borghesi 17.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevoli Murer, Coscia, Cesare Marini, Miglioli, Cesaro, Romele, Fioroni, Giacomelli, Lo Presti, Garavini, Ruben...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

 

(Presenti e votanti 508

Maggioranza 255

Hanno votato sì 253

Hanno votato no 255).

 

Prendo atto che il deputato Barbareschi ha segnalato che non è riuscito a votare e che il deputato Portas ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto favorevole.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Borghesi 17.6.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cambursano. Ne ha facoltà.

 

RENATO CAMBURSANO. Signor Presidente, gli emendamenti Borghesi 17.6 e Cambursano 17.5, che è ripreso anche dal 17.2 del collega Ciccanti, sostanzialmente affermano che, nel caso in cui la copertura sia determinata mediante la riduzione di autorizzazioni di spesa precedenti, il Governo presenta una relazione tecnica o addirittura anche una nota del Ministero dell'economia e delle finanze che, per quanto riguarda quanto previsto nell'emendamento Borghesi 17.6, spieghi le ragioni del mancato utilizzo delle risorse rispetto alle finalità che erano state originariamente indicate. Mi pare corretto che il Parlamento sappia perché alcune risorse, che erano già state destinate ad uno scopo originario, non siano state utilizzate e vengano diversamente destinate. La ragione ci deve essere e il Parlamento deve sapere. Chiediamo questo.

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gioacchino Alfano. Ne ha facoltà.

 

GIOACCHINO ALFANO. Signor Presidente, condivido le riflessioni del collega Cambursano, però credo che questa precisazione all'articolo 17 non mantenga in equilibrio il principio che lo stesso articolo vuole realizzare. Non posso sostituirmi al Governo e al relatore e chiedere di ritirare tutti questi emendamenti, che non vanno incontro alle precisazioni contenute nell'emendamento della Commissione che abbiamo approvato due votazioni precedenti. Quindi, chiedo se sia possibile rivedere le proposte emendative all'articolo 17, per valutare se insistere nella votazione o ritirarle.

Ripeto, abbiamo fatto un lavoro in Commissione, come abbiamo detto più volte, e l'emendamento 17.500 della Commissione, che abbiamo votato, racchiude tutte le preoccupazioni dei presentatori degli emendamenti successivi.

 

RENATO CAMBURSANO. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

RENATO CAMBURSANO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento Borghesi 17.6, mentre rimane fermo il mio emendamento 17.5.

 

PRESIDENTE. Sta bene, l'emendamento Borghesi 17.6 è ritirato.

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Ciccanti 17.2 e Cambursano 17.5.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ciccanti. Ne ha facoltà.

 

AMEDEO CICCANTI. Signor Presidente, questo emendamento è diverso dal precedente perché esclude la nota del Ministro dell'economia e delle finanze. Quando vi è la relazione tecnica, credo che il Parlamento debba ritenersi in qualche modo soddisfatto. Se il Parlamento autorizza una spesa e poi, per necessità, questa spesa viene ridotta e l'autorizzazione viene ridimensionata, è chiaro che il Parlamento deve sapere quali sono le ragioni sopravvenute per cui si restringe lo stanziamento.

È soltanto una relazione tecnica - ne abbiamo parlato prima - a fini di trasparenza. Dobbiamo sapere perché una determinata spesa viene ridotta, anche per capire poi come questa riduzione potrà essere eventualmente compensata con altre riduzioni di autorizzazioni di spesa di altre leggi. Consentiteci, quindi, di avere questa trasparenza.

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Ciccanti 17.2 e Cambursano 17.5, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevoli Murer, Coscia, Cesare Marini, Velo, Nannicini, Capodicasa, Golfo, Lo Monte...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

 

(Presenti 505

Votanti 504

Astenuti 1

Maggioranza 253

Hanno votato sì 249

Hanno votato no 255).

 

Prendo atto che i deputati Galletti, Portas e Mastromauro hanno segnalato che non sono riusciti ad esprimere voto favorevole.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Lanzillotta 17.9. L'onorevole Giachetti ha comunicato, a nome del gruppo del Partito Democratico, che fa proprio l'emendamento Lanzillotta 17.9.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento...revoco l'indizione della votazione.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Quartiani. Ne ha facoltà.

 

ERMINIO ANGELO QUARTIANI. Signor Presidente, mi scuso per il ritardo con cui le ho chiesto la parola, ma l'emendamento in oggetto mi consente di fare un'osservazione relativamente al comma 10, che mi pare importante svolgere anche perché mi sembra che questo articolo lasci alcuni buchi interpretativi e determini alcuni poteri impropri relativamente ad alcuni soggetti. In questo caso, nel comma 10 mi sembra che si determinino alcuni poteri impropri in capo alla Ragioneria generale dello Stato quanto alla verifica del raggiungimento dei limiti di spesa che dovrebbero essere autorizzati relativamente ad alcuni provvedimenti legislativi.

La scrittura di un comma come questo non ci aiuta ad uscire fuori da alcune difficoltà come quelle che, ad esempio, stiamo vivendo in questo periodo. Come sappiamo, non riusciamo a portare avanti iniziative legislative di carattere parlamentare e discutiamo e votiamo solo iniziative legislative di carattere governativo proprio perché non si riesce a dare le coperture sufficienti e il Governo non si assume la responsabilità politica sufficiente per poter coprire, ad esempio, le norme che giacciono in discussione e che sono già incardinate nelle Commissioni. Quest'Aula, in realtà, è bloccata da un anno e mezzo e non è in grado di varare iniziative di legge di iniziativa parlamentare proprio perché il Governo non si assume le responsabilità politiche.

Al comma 10 si attribuisce in realtà ad un organo tecnico, attraverso un decreto dirigenziale del dipartimento della Ragioneria dello Stato, la responsabilità di stabilire se le norme possono essere coperte o non coperte. Il Governo, la politica devono assumersi la propria responsabilità nel momento in cui legiferano. Credo che occorra ridurre il danno del comma in esame, e sarebbe un danno di un certo rilievo anche sull'attività legislativa del Parlamento, non solo sulle responsabilità del Governo relativamente alla verifica del raggiungimento dei limiti di spesa quanto a provvedimenti legislativi in realizzazione o in via di realizzazione. E siccome si afferma che quando si raggiungono i limiti di spesa le disposizioni recanti autorizzazioni di spesa perdono la loro efficacia, vuol dire che, anche quando si dovesse legiferare, e poi si dovesse verificare, non da parte della politica, ma di un organo tecnico, che le norme non erano sufficientemente coperte, le stesse norme di fatto diventerebbero inefficaci.

Signor Presidente, non è con la tecnica, e non è con una procedura di questo tipo che si impedisce alla politica di adempiere in Parlamento alla propria responsabilità di rispondere alle esigenze di questa Italia e dei suoi cittadini (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico).

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lanzillotta 17.9 fatto proprio dal gruppo Partito Democratico, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevole Cesare Marini... onorevole Murer... onorevole Scilipoti... onorevole Migliori... onorevole Porfidia... onorevole Mariani...

Dichiaro chiusa la votazione.

 

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

 

(Presenti e votanti 506

Maggioranza 254

Hanno votato sì 252

Hanno votato no 254).

 

Faccio presente che l'emendamento Lanzillotta 17.8 è stato fatto proprio a nome del gruppo Partito Democratico dall'onorevole Giachetti, segretario d'Aula.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lanzillotta 17.8 fatto proprio dal gruppo Partito Democratico, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevole Cesare Mariani... onorevole Marani... onorevole Mannucci... onorevole Zacchera... onorevole Migliori... onorevole Murer... onorevole Foti...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

 

(Presenti 511

Votanti 510

Astenuti 1

Maggioranza 256

Hanno votato sì 254

Hanno votato no 256).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 17, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevole Cesare Marini... onorevole Murer... onorevole Migliavacca... onorevole Migliori... onorevole Buttiglione... onorevole Strizzolo... Onorevole De Micheli...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

 

(Presenti 508

Votanti 293

Astenuti 215

Maggioranza 147

Hanno votato sì 293).

 

Prendo atto che la deputata Anna Teresa Formisano ha segnalato che non è riuscita a votare e che la deputata De Micheli ha segnalato che non è riuscita ad esprimere voto favorevole.

 

(Esame dell'articolo 18 - A.C. 2555-A)

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 18 e dell'unica proposta emendativa ad esso presentata (Vedi l'allegato A - A.C. 2555-A).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

 

ANTONIO LEONE, Relatore. Signor Presidente, la Commissione formula un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, sull'emendamento Causi 18, perché una previsione in termini percentuali di riserva sui fondi speciali è limitativa del potere del Parlamento di incidere sugli stessi. Mi rivolgo quindi ai colleghi sottoscrittori e li invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario.

 

PRESIDENTE. Il Governo?

 

GIUSEPPE VEGAS, Viceministro dell'economia e delle finanze. Signor Presidente, invito caldamente i presentatori al ritiro di questo emendamento perché, onorevoli colleghi, o il Parlamento ha ancora potere legislativo, quindi è perlomeno coordinato o pari grado rispetto al Governo, o altrimenti questo emendamento sostanzialmente non fa altro che «ghettizzare» il potere legislativo del Parlamento, prevedendo che possa decidere entro una percentuale limitata in quanto il resto è materia riservata al Governo. Ciò al Governo attuale potrebbe anche andar bene, ma sotto il profilo dell'equilibrio dei poteri mi sembra rappresenti un errore marchiano, perché significherebbe cedere il potere del Parlamento e precostituire un potere flessibile rispetto ad un altro che invece dovrebbe essere coordinato. Francamente, quindi, anche se è suggestiva l'estetica dell'emendamento la sostanza sarebbe pessima.

 

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Causi 18.1.

Chiedo ai presentatori se accedano all'invito al ritiro formulato dal relatore.

 

MARCO CAUSI. Signor Presidente, Viceministro Vegas, relatore, a questo punto devo dire che questa interpretazione politica non solo è sbagliata nel merito, ma soprattutto nel metodo perché all'origine di questo emendamento c'è una vicenda politica che l'intero Paese ha vissuto negli ultimi giorni e che ancora questa Camera non ha chiarito bene: perché questa Camera è stata chiusa per una settimana? È stato detto, anche dal Presidente Fini, in interviste televisive e articoli apparsi sui giornali, che ciò si è verificato perché c'erano alcuni provvedimenti di legge da esaminare in Aula ma mancava la copertura finanziaria. La Presidenza della Camera ha - credo legittimamente e giustamente - posto un problema politico: per quanto piccolo sia, quale può essere un fondo garantito ai progetti di legge di iniziativa parlamentare? Di questo stiamo parlando.

Certo, è chiaro, Viceministro Vegas, che questo emendamento non è limitativo: il Parlamento ha e avrà con il bilancio riorganizzato per programmi - ed anzi, di questo le do atto - più potere per intervenire all'interno delle leggi, dei programmi e delle spese rimodulabili, per trovare copertura finanziaria alle sue norme. Questo emendamento non prevede che il Parlamento possa finanziare solo con quella riserva ma, se l'emendamento in oggetto verrà approvato, esso potrà, fin dall'inizio dell'anno, sapere che c'è una riserva, per quanto piccola, per i progetti di legge d'iniziativa parlamentare.

Quindi non si tratta, da parte dei proponenti di questo emendamento (e cioè di tutti i membri della Commissione Bilancio del Partito Democratico), né di un tentativo di dare la stura alla spesa pubblica né di un tentativo di limitare il potere del Parlamento, ma è invece molto più semplicemente, ma in modo politicamente rilevante e significativo, il tentativo di dire a tutti noi, colleghi e colleghe di questo Parlamento, che è questo il modo per risolvere il problema che ha generato la chiusura della Camera dei deputati per una settimana. Ci potrebbero essere altri modi, ovvero una mera trattativa per ottenere da parte del Governo qualche marginale risorsa finanziaria, ma questo emendamento risolverebbe il problema in modo strutturale e permanente (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico).

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Duilio. Ne ha facoltà.

 

LINO DUILIO. Signor Presidente, intervengo a titolo personale evocando le competenze della Commissione Bilancio, che è poi il «tribunale», se così posso dire, che sancisce lo stop a qualsiasi progetto di legge nel momento in cui non ci sono sufficienti risorse. In virtù di questa peculiarità dei nostri compiti, ribadisco l'importanza del mio emendamento 18.1. Peraltro segnalo al Viceministro Vegas che è stato l'autorevole Presidente della Camera che sostanzialmente ha suggerito l'esigenza di interrompere l'attività della Camera dei deputati per mancanza di risorse che possano assicurare la copertura finanziaria dei disegni di legge.

Nell'emendamento in oggetto proponiamo che una parte dei fondi speciali - ovvero una quota non inferiore al 30 per cento dei medesimi - sia riservata a supportare i progetti di legge e cioè sostanzialmente l'attività dei parlamentari, affinché essa possa trovare esplicazione e non sia bloccata dalla carenza di fondi.

Non mi sembra che questa sia una richiesta particolarmente scandalosa, anzi mi permetto di sottoporla al Viceministro Vegas, a meno che lui, che ha grandi doti non solo dialettiche, ci prometta per il futuro che queste risorse verranno assicurate - e ci dica come - in modo tale che non si verifichi ciò che il Presidente Fini ha dovuto fare, ossia chiudere il Parlamento.

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cazzola. Ne ha facoltà.

 

GIULIANO CAZZOLA. Signor Presidente, intervengo a titolo personale per ristabilire la verità in quest'Aula; infatti, la settimana scorsa avremmo potuto benissimo votare sulla proposta di legge ora in discussione e sul disegno di legge che propone lo scorporo del Ministero della salute dal Ministero del welfare, provvedimenti che non avevano alcun problema di copertura e che erano assolutamente pronti per essere portati all'esame dell'Aula. Inviterei quindi i colleghi dell'opposizione a cessare questa polemica, che mi pare essere strumentale.

 

ERMINIO ANGELO QUARTIANI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ERMINIO ANGELO QUARTIANI. Signor Presidente, la verità deve rispecchiare i fatti non può essere solo un'interpretazione unilaterale delle condizioni in cui ci si trova. Poiché ho partecipato alla Conferenza dei presidenti di gruppo della scorsa settimana vorrei che fosse chiaro che il Presidente della Camera, che è garante di tutti noi, ci ha fatto presente che non era possibile lavorare in Aula su alcuni provvedimenti che erano già stati elaborati dalle Commissioni perché ancora non erano state date le necessarie coperture, le quali costituiscono la condizione fondamentale per poter realizzare la nostra iniziativa di carattere legislativo. Sto quindi non alla parola, ma alle conoscenze reali del lavoro delle Commissioni e, dentro le Commissioni, per quanto riguarda la Commissione bilancio e il Governo, delle coperture date alle iniziative di legge di cui è a conoscenza il Presidente della Camera.

Non contraddico dunque ciò che il Presidente della Camera ha detto e sostenuto, ma qui il problema non è solo quello della chiusura di una settimana. Il problema è che da un anno e mezzo, ma anche per il futuro, questo Parlamento non è in grado di lavorare se non sui decreti-legge, attraverso voti di fiducia, ed eventualmente su qualche disegno di legge d'iniziativa governativa, mentre nelle condizioni date i progetti di legge di iniziativa parlamentare non potranno mai vedere la luce e passare all'esame dell'altra Camera per poter poi diventare leggi effettive se il Governo non assume la responsabilità di dare la copertura e di dire chiaramente che alcune leggi non si possono fare, perché manca la copertura, mentre altre leggi si possono fare, indicando qual è la copertura.

È del tutto evidente che se ragioniamo in questo modo facciamo un ragionamento utile per tutti i parlamentari, di qualsiasi gruppo politico e appartenenza, piuttosto che ragionare ciascuno indicando la responsabilità dell'altro. Non è infatti colpa dell'opposizione se da un anno e mezzo facciamo solo mozioni per la parte di un quinto del calendario che compete alle opposizioni, perché i gruppi dell'opposizione non hanno mai avuto la disponibilità del Governo a fornire la copertura finanziaria per le proposte di legge di iniziativa parlamentare che giacciono presso le Commissioni. Questo è un problema che riguarda noi, ma riguarda anche proposte di legge della maggioranza che giacciono presso le Commissioni e alle quali il Governo non ha dato e non intende dare copertura: il Governo si assuma la responsabilità dovuta, perché qui la politica la deve fare da padrona (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico).

 

FRANCESCO BARBATO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

FRANCESCO BARBATO. Signor Presidente, sono fortemente indignato perché, dopo una settimana di inattività della Camera dei deputati, da deputato della Repubblica avevo formalizzato una richiesta alla Presidenza della Camera, richiesta che oggi ritorna di grande attualità ma che non viene presa in considerazione né rispettata.

È una richiesta che, ex articolo 29 del nostro Regolamento, meritava quanto meno una risposta, e vi spiego perché. Non voglio dare ad un GIP o ai magistrati i tempi della politica e, per questa ragione, se ieri intorno alle ore 15 è arrivata una richiesta di arresto per il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, l'onorevole Cosentino, e questa mattina è stata prontamente convocata la Giunta per le autorizzazioni a procedere, io vi domando: perché mi volete far fare il profeta in quest'Aula?

In epoca non sospetta, vi ho detto che in questa Aula vi sono dei parlamentari che, oggi vediamo, sono parte integrante del tessuto camorristico in Campania (Commenti dei deputati del gruppo Popolo della Libertà). Allora, vi ho chiesto, signor Presidente, la convocazione...

 

PRESIDENTE. Onorevole Barbato, glielo dico preventivamente: la prego di usare una terminologia adeguata. Proceda onorevole Barbato, ha ancora due minuti.

 

MARCELLO DI CATERINA. Signor Presidente, lo faccia smettere!

 

FRANCESCO BARBATO. Signor Presidente, sto parlando in italiano e senza dire parolacce e con tono anche pacato...

 

PRESIDENTE. Onorevole Barbato, già il suo intervento doveva essere svolto alla fine dei lavori.

 

FRANCESCO BARBATO. Signor Presidente, lo dirò con voce ancora più bassa: ho chiesto la convocazione di una seduta monotematica della Camera dei deputati sui rapporti tra camorra e politica, perché qui noi dobbiamo darci una regola una volta per sempre. A me non sta neanche bene, glielo dico con grande franchezza, che oggi si trovi nella persona dell'onorevole Cosentino il capro espiatorio su cui scaricare tutto. Io non faccio il difensore dell'onorevole Cosentino, ma poiché la situazione è molto più grave, in quanto la politica in Campania è totalmente inquinata dalla camorra e dalle infiltrazione camorristica, allora perché...

 

PRESIDENTE. Onorevole Barbato, lei riprenderà il suo intervento alla fine dei lavori.

 

FRANCESCO BARBATO. Signor Presidente, chiedo che mi si dia una risposta.

 

PRESIDENTE. Le verrà data alla fine dei lavori (Applausi dei deputati dei gruppi Popolo della Libertà, Lega Nord Padania e di deputati del gruppo Partito Democratico).

Onorevole Stracquadanio, prego anche lei di intervenire alla fine dei lavori, glielo chiedo per cortesia.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cambursano. Ne ha facoltà.

 

RENATO CAMBURSANO. Signor Presidente, intervengo per sottoscrivere l'emendamento Causi 18.1, e ne spiego anche le ragioni, perché ne condivido tutta la rilevanza e l'importanza. È stata ricordata prima l' enorme massa di provvedimenti legislativi proposti da colleghi parlamentari, ovvero delle proposte di iniziativa parlamentare, che dovrebbero essere sottoposte all'attenzione dell'Aula del Parlamento. Mi rivolgo al collega Cazzola che credo si sia pentito dell'intervento che ha svolto. Intanto, questa questione, constatando come stanno andando i lavori, sta dilatando il tempo di discussione di questo emendamento. Inoltre il suo intervento è stato un autogol perché stato chiarito, fino in fondo, quanto successo la scorsa settimana: le sedute previste nei giorni della scorsa settimana non si sono potute tenere perché i provvedimenti in discussione erano, sì di iniziativa parlamentare, ma, è stato constato dallo stesso Presidente della Camera, che erano privi di copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 81, comma quarto, della Costituzione. Con questo provvedimento vogliamo costituire un fondo dal quale attingere nei tempi previsti dal medesimo emendamento. Non c'è nulla di particolare, nulla di strano. È anche vero che avremmo potuto anticipare alla scorsa settimana il provvedimento che stiamo esaminando, ma la competenza di stabilire l'ordine del giorno, come sa il collega Cazzola, è della Conferenza dei presidenti di gruppo, non certo dalla Commissione bilancio.

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Baretta. Ne ha facoltà.

 

PIER PAOLO BARETTA. Signor Presidente, mi attengo al merito del provvedimento. Gli interventi dei colleghi Causi, Duilio e Quartiani, hanno posto una questione che non mi pare sia stata compresa nella risposta che ha fornito il Viceministro. La domanda che voglio fare al relatore è: se l'argomento in questione è considerato un argomento degno di essere preso in considerazione.

Infatti è evidente che se voi confermate il parere contrario o vinciamo perché abbiamo un voto in più, ma è contro la maggioranza, o perdiamo e il tema va a sparire. Se invece il relatore considera questo un argomento degno di essere affrontato, indipendentemente dalla soluzione formale che qui viene proposta, allora possiamo trovare le strade che consentono che non vada perso il tema (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico).

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ciccanti. Ne ha facoltà.

 

AMEDEO CICCANTI. Signor Presidente, intendo attenermi al merito dell'emendamento in esame. I fondi speciali - chiariamo bene il significato - sono degli stanziamenti che vengono predisposti per attuare dei programmi che il Governo si è dato e che il Parlamento in qualche modo ha riconosciuto nell'approvazione dei documenti finanziari che precedono la legge finanziaria, che si chiamerà legge di stabilità. Detto questo, le prenotazioni sui fondi speciali, per coprire spese previste da iniziative legislative riconducibili alle finalità che sono state stabilite nella programmazione finanziaria, è possibile che le faccia il Parlamento a prescindere dal 30, dal 40, dal 50 per cento. Teoricamente il Parlamento può prenotare il 100 per cento di questi fondi speciali, purché ovviamente si attengano alla programmazione che il Parlamento (nella sua maggioranza ovviamente, quella che si definisce) ha approvato già. E va rispettato in qualche modo l'indirizzo che il Parlamento ha preso, perché per starci con i fondi speciali significa che c'è stato già un voto che li ha definiti e collocati per quelle finalità. Se noi stabiliamo che ci deve essere una riduzione dei poteri del Parlamento - alla fine di questo si tratta - e il Parlamento stabilisce che il 30 per cento di quei fondi, che lo stesso ha approvato, vengono poi decisi nelle prenotazioni, qual è il criterio con cui poi queste prenotazioni dovrebbero essere fatte? Attraverso, come dire, un accordo che si fa nella Commissione bilancio, che ovviamente deve dare il parere di copertura? Oppure vi è uno scambio?

Credo che questo non vada a favore di quella trasparenza e di quell'ordine contabile che ci siamo dati. Il ciclo della programmazione definisce - è vero - una scansione di adempimenti, ma definisce anche una trasparenza nelle procedure dove il Parlamento in qualche modo si può inserire. Se la settimana scorsa c'erano dei provvedimenti con cui si volevano prenotare i fondi speciali la maggioranza del Parlamento poteva benissimo farlo, e se non è stato fatto non è perché non vi è stata l'autorizzazione del Governo, è perché è mancata la maggioranza del Parlamento che avrebbe potuto autorizzare quelle prenotazioni. Riportiamo la verità nella discussione politica per evitare di rimanere impigliati in un conflitto istituzionale che non trova sicuramente nessuna ragione nei fatti concreti.

 

ANTONIO LEONE, Relatore. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ANTONIO LEONE, Relatore. Signor Presidente, devo dire che anche questa volta - la cosa non mi preoccupa - mi trovo d'accordo con quanto detto dal collega Ciccanti. Forse l'errore - mi rivolgo al collega Baretta e poi risponderò alla domanda che mi ha fatto - è quello di calare in questo provvedimento una situazione che è sotto gli occhi di tutti in questo momento. Se noi con questo provvedimento tendiamo, come siamo d'accordo tutti quanti, a fare chiarezza sui conti, trasparenza, possibilità di accesso ai conti da parte del singolo parlamentare per poter usufruire di quella chiarezza ai fini di una proposta di legge, mi dite per quale motivo dovremmo fare un'aberrazione giuridica dicendo che il Parlamento ha il 30 per cento a disposizione per poter fare le leggi?

Il Parlamento ha a disposizione il 100 per cento una volta che ha la contezza e la chiarezza dei conti; ciò diversamente da quanto è stato sino ad ora: è questa la differenza. Non dobbiamo farci prendere la mano da quanto sta accadendo ed è accaduto la settimana scorsa rispetto a quanto stiamo costruendo d'accordo tutti insieme. Ecco perché dico che ha ragione il collega Ciccanti sul fatto che il problema c'è sicuramente e adesso vogliamo tentare di metterlo non solo in evidenza, come abbiamo fatto, ma anche di dire al Governo: guardate che non vogliamo che si ripeta quanto è accaduto sinora. Dunque dico che l'attenzione c'è e inviterei i colleghi sottoscrittori di questo emendamento a ritirarlo e a presentare un ordine del giorno compiuto e ben preciso su quello che si indica al Governo di dover fare al fine di evitare che in futuro si ripeta quanto accaduto.

Devo dire che nella natura di questo provvedimento il problema potrebbe essere già risolto perché abbiamo trovato una soluzione a tutta una serie di carenze che oramai erano sotto gli occhi di tutti. Chiudo con una chiosa legata anche al fatto che i fondi speciali sinora c'erano e il fatto che ce li siamo mangiati o se li sono mangiati - scusatemi la parola troppo forte -concerne il problema vero della diminuzione di quei fondi. Naturalmente anche questo fatto è legato alla contingenza del momento e alla prassi che si è instaurata. Per questo sono favorevole eventualmente ad invitare i colleghi a ritirare questo emendamento e a trasfonderne il contenuto in un ordine del giorno.

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Giachetti. Ne ha facoltà.

 

ROBERTO GIACHETTI. Signor Presidente, intervengo semplicemente per dire al collega Ciccanti e al collega Leone che l'oggetto del contendere non è ovviamente la competenza e la possibilità del Parlamento di decidere su tutto, essendo questa Assemblea sovrana. Stiamo semplicemente dicendo che, poiché tutti affermiamo che a prescindere dai Governi, questo in modo particolare, c'è, una totale sottrazione delle risorse nell'esame dei provvedimenti da parte del Governo rispetto alle coperture finanziarie e che l'iniziativa parlamentare (per essere chiari anche nella risposta a chi dice che noi non lavoriamo) è minata e in qualche modo condizionata non dalla decisione delle Commissioni di non lavorare o dalla scarsa voglia di lavorare dei deputati, ma dalla mancata copertura finanziaria. Noi stiamo dicendo che, nell'ambito dei fondi speciali, un 30 per cento almeno sia destinato per il Parlamento all'iniziativa parlamentare. Questo è il tema di cui stiamo discutendo per far sì che accada anche per l'iniziativa parlamentare quanto è evidente nella procedura prioritaria per i provvedimenti del Governo. Penso a tante iniziative che sono ferme perché non c'è la copertura finanziaria.

 

PIER PAOLO BARETTA. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PIER PAOLO BARETTA. Signor Presidente, è evidente che quanto è accaduto la settimana scorsa rende più calda la discussione. Però è altrettanto evidente che il tema posto anche adesso dal collega Giachetti prescinde dalla congiuntura che abbiamo avuto i giorni scorsi e quindi mi sembra che sia necessario che il tema resti aperto. Ora poiché il relatore Leone nella sua replica ha colto l'importanza del tema, accolgo il suo invito a trasfondere il contenuto dell'emendamento in esame in un ordine del giorno nei termini precisi e compiuti che lui stesso ha ricordato (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico).

 

PRESIDENTE. Prendo atto che i presentatori dell'emendamento Causi 18.1 lo ritirano.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 18.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevole Lo Monte...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

 

(Presenti e votanti 504

Maggioranza 253

Hanno votato sì 504).

 

Prendo atto che i deputati D'Antona, Oliverio, De Micheli e Anna Teresa Formisano hanno segnalato che non sono riusciti ad esprimere voto favorevole.

 

(Esame dell'articolo 19 - A.C. 2555-A)

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 19(Vedi l'allegato A - A.C. 2555-A), al quale non sono state presentate proposte emendative.

Passiamo dunque ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 19.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevole Girlanda... onorevole Caparini... onorevole Calgaro... onorevole Cesario... onorevole Villecco Calipari... onorevole Antonino Russo...... onorevole Pizzolante... onorevole Migliori... onorevole Lo Monte...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

 

(Presenti e votanti 517

Maggioranza 259

Hanno votato sì 517).

 

Prendo atto che il deputato Oliverio ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto favorevole.

 

(Esame dell'articolo 20 - A.C. 2555-A)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 20(Vedi l'allegato A - A.C. 2555-A), al quale non sono state presentate proposte emendative.

Passiamo dunque ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 20.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevole Pizzolante? Onorevole Osvaldo Napoli? Onorevole Barani? Onorevole Migliori? Onorevole Misiani? Onorevole Russo Antonino? Onorevole Garavini? Onorevole Martinelli? Onorevole Girlanda?

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

 

(Presenti e votanti 517

Maggioranza 259

Hanno votato sì 517).

 

 

(Esame dell'articolo 21 - A.C. 2555-A)

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 21 e delle proposte emendative ad esso presentate (Vedi l'allegato A - A.C. 2555-A).

 

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

 

ANTONIO LEONE, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario sugli emendamenti Boccia 21.50 e Cambursano 21.2. La Commissione raccomanda l'approvazione del suo emendamento 21.500.

Il parere è, altresì, contrario sugli emendamenti Lanzillotta 21.3 e Lanzillotta 21.4, mentre raccomanda l'approvazione del suo emendamento 21.501.

 

PRESIDENTE. Il Governo?

 

GIUSEPPE VEGAS, Viceministro dell'economia e delle finanze. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore, però esprimo un caldo invito ai presentatori a ritirare l'emendamento Boccia 21.50, francamente incomprensibile, perché sostanzialmente torniamo al sistema di votazione precedente rispetto a quello adottato dal precedente Governo. In altre parole, nel precedente Governo il Ministro Padoa Schioppa ha introdotto di fatto, ancorché non normato, un meccanismo di votazione per programmi e missioni, superando il vecchio sistema dell'unità previsionale di base, ed ora che si norma con legge la stessa parte politica chiede di tornare ex ante. Mi sembra francamente se non altro una contraddizione logica e politica, quindi ritiratelo per favore.

 

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Boccia 21.50.

Chiedo all'onorevole Boccia se accoglie l'invito al ritiro formulato dal Governo.

 

FRANCESCO BOCCIA. Signor Presidente, insistiamo per la votazione.

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Boccia 21.50, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevole Barani? Onorevole Foti Tommaso? Onorevole Romele? Onorevole Nannicini? Onorevole Orlando Andrea? Onorevole Lo Monte? Onorevole Vassallo... Colleghi, che mi dite? Si astiene, l'onorevole sarà libero di astenersi...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni - Commenti).

 

(Presenti 519

Votanti 518

Astenuti 1

Maggioranza 260

Hanno votato sì 258

Hanno votato no 260).

 

Prendo atto che i deputati Pini, Ciccanti e Dal Moro hanno segnalato che non sono riusciti a votare.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Cambursano 21.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevole Barbato, voleva intervenire sull'emendamento... ormai ho dichiarato aperta la votazione. Le chiedo scusa, le do la parola dopo. Chiedetela prima la parola.

Onorevole Ghiglia? Onorevole Della Vedova? Onorevole Scilipoti? Onorevole Sardelli? Onorevole Orlando Andrea? Onorevole Berretta? Onorevole Evangelisti?

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Applausi dei deputati dei gruppi Partito Democratico, Italia dei Valori e Unione di Centro - Vedi votazioni).

 

(Presenti e votanti 522

Maggioranza 262

Hanno votato sì 263

Hanno votato no 259).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 21.500 della Commissione, accettato dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevole Coscia... onorevole Ghizzoni... onorevole Murer... onorevole Andrea Orlando... onorevole Berardi... onorevole Martinelli... onorevole Lo Monte...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

 

(Presenti e votanti 522

Maggioranza 262

Hanno votato sì 520

Hanno votato no 2).

 

Prendo atto che il deputato Pini ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto favorevole.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lanzillotta 21.3, fatto proprio dal gruppo del Partito Democratico, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevole Coscia... onorevole Murer... onorevole Cesare Marini... onorevole Miglioli... onorevole Andrea Orlando... onorevole Benamati... onorevole Duilio... onorevole Perina... onorevole Bianconi... onorevole Pizzolante... onorevole Cicchitto...(Commenti)...tranquilli chiamiamo tutti! Onorevole Lo Monte... onorevole Martinelli... onorevole Osvaldo Napoli... ancora onorevole Benamati... ancora onorevole Bianconi... (Commenti)... onorevole Bianconi...

 

MAURIZIO BIANCONI. Presidente! È da mezz'ora che sto segnalando che non riesco a votare!

 

PRESIDENTE. Onorevole Bianconi, le leggo il risultato della votazione, così almeno lo segnaliamo.

 

MAURIZIO BIANCONI. Non mi interessa! Protesto! Voglio il mio voto elettronico!

 

PRESIDENTE. Immagino che l'onorevole Bianconi intendesse votare contro.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

 

(Presenti e votanti 521

Maggioranza 261

Hanno votato sì 262

Hanno votato no 259.

 

Ai 259 voti contrari, aggiungendo il voto contrario dell'onorevole Bianconi, i voti contrari sarebbero 260. La Camera approva (Vedi votazioni - Commenti).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lanzillotta 21.4, fatto proprio dal gruppo del Partito Democratico, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione - Commenti)

 

Onorevole Murer... onorevole Barani... onorevole Cuperlo... onorevole Miglioli... onorevole Martinelli... onorevole Simeoni... onorevole Roberto Rosso... onorevole Lo Monte... onorevole Munerato... onorevole Bordo... onorevole Cesario... onorevole Simeoni... onorevole Martinelli... onorevole Chiappori... i colleghi hanno votato?

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni-Commenti).

 

(Presenti e votanti 530

Maggioranza 266

Hanno votato sì 265

Hanno votato no 265).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 21.501 della Commissione, accettato dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevole Coscia... onorevole Murer... onorevole Giachetti... onorevole Martinelli... onorevole Montagnoli... onorevole Cuperlo... onorevole Lo Monte... onorevole Ravetto... onorevole Migliori...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

 

(Presenti e votanti 525

Maggioranza 263

Hanno votato sì 522

Hanno votato no 3).

 

Passiamo alla votazione dell'articolo 21.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Causi. Ne ha facoltà.

 

MARCO CAUSI. Signor Presidente, intervengo per motivare il voto favorevole e convinto del Partito Democratico su questo articolo.

Il nuovo bilancio di previsione sarà molto più trasparente di quanto lo fossero gli schemi di bilancio del passato. In Commissione abbiamo introdotto alcune modifiche rilevanti ai bilanci rispetto a come li conosciamo. Innanzitutto, dentro ciascun programma saranno definite e conoscibili le spese rimodulabili; in secondo luogo, verranno ammesse delle schede illustrative per tutti i capitoli recanti fondi settoriali e i grandi fondi governativi.

Gli ultimi emendamenti che sono stati approvati arricchiscono il testo su un versante minore, se volete, che è quello del raccordo tra la legge n. 15 del 2009, di riforma della pubblica amministrazione e la riforma della contabilità, quindi dei sistemi indicatori degli obiettivi della spesa pubblica e delle pubbliche amministrazioni.

Con il presente articolo 21, pertanto, avremo un bilancio più trasparente e più leggibile, quindi voteremo in modo convinto a favore.

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 21, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevole Coscia... onorevole Murer... onorevole Gasbarra... onorevole Marchignoli... onorevole Damiano... onorevole Martinelli... onorevole Paolo Russo... onorevole Pizzolante...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

 

(Presenti e votanti 527

Maggioranza 264

Hanno votato sì 525

Hanno votato no 2).

 

Prendo atto che il deputato Di Stanislao ha segnalato che non è riuscito a votare.

 

 

 

(Esame dell'articolo 22 - A.C. 2555-A)

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 22(Vedi l'allegato A - A.C. 2555-A), al quale non sono state presentate proposte emendative.

Passiamo dunque ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 22.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevole Coscia... onorevole Murer... onorevole Damiano... onorevole Scilipoti... onorevole Martinelli... onorevole Angeli... onorevole Scilipoti... onorevole Letta, ha votato? Onorevole Migliori... onorevole Lo Monte...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

 

(Presenti e votanti 523

Maggioranza 262

Hanno votato sì 523).

 

(Esame dell'articolo 23 - A.C. 2555-A)

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 23(Vedi l'allegato A - A.C. 2555-A), al quale non sono state presentate proposte emendative.

Passiamo dunque ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 23.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevole Coscia... onorevole Murer... onorevole Martinelli... onorevole Ghiglia... onorevole Migliori... onorevole Armosino... onorevole Ghiglia... onorevole Cicchitto... onorevole Oliverio...

Dichiaro chiusa la votazione.

L'onorevole Girlanda non ha votato.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

 

(Presenti e votanti 521

Maggioranza 261

Hanno votato sì 521).

 

Onorevole Ghiglia, anche lei non ha votato? Vi chiedo scusa, ma quando vi chiamo ripetutamente immagino che qualcuno provveda. Lo stesso vale per l'onorevole Mura, chiedo scusa.

 

(Esame dell'articolo 24 - A.C. 2555-A)

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 24(Vedi l'allegato A - A.C. 2555-A), al quale non sono state presentate proposte emendative.

Passiamo dunque ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 24.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevole Coscia... onorevole Murer... onorevole Capodicasa... onorevole Mura... onorevole Osvaldo Napoli... onorevole Martinelli... onorevole Iannaccone... onorevole Traversa... onorevole Latteri... onorevole Girlanda... onorevole Cesario... l'onorevole Capodicasa ancora non è riuscito a votare... onorevole Piso... i colleghi hanno votato?

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

 

(Presenti e votanti 528

Maggioranza 265

Hanno votato sì 527

Hanno votato no 1).

 

Prendo atto che il deputato Piso ha segnalato che non è riuscito a votare.

 

(Esame dell'articolo 25 - A.C. 2555-A)

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 25 e dell'unica proposta emendativa ad esso presentata (Vedi l'allegato A - A.C. 2555-A).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

 

ANTONIO LEONE, Relatore. Signor Presidente, la Commissione formula un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, sull'emendamento Cambursano 25.3.

 

PRESIDENTE. Il Governo?

 

GIUSEPPE VEGAS, Viceministro dell'economia e delle finanze. Signor Presidente, il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

 

PRESIDENTE. Prendo atto che l'onorevole Cambursano ritira il suo emendamento 25.3.

Passiamo dunque alla votazione dell'articolo 25.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 25.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevole Armosino... onorevole Girlanda... onorevole Patarino... onorevole Martinelli... onorevole Nannicini... i colleghi hanno votato?

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

 

(Presenti e votanti 529

Maggioranza 265

Hanno votato sì 529).

 

(Esame dell'articolo 26 - A.C. 2555-A)

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 26(Vedi l'allegato A - A.C. 2555-A), al quale non sono state presentate proposte emendative.

Passiamo dunque ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 26.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

PRESIDENTE. I colleghi hanno votato? Onorevole Toccafondi... onorevole Mosca...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

 

(Presenti e votanti 525

Maggioranza 263

Hanno votato sì 525).

 

(Esame dell'articolo 27 - A.C. 2555-A)

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 27(Vedi l'allegato A - A.C. 2555-A), al quale non sono state presentate proposte emendative.

Passiamo dunque ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 27.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevole Martinelli... onorevole Perina... onorevole Simeoni... onorevole Migliori... onorevole Leo... onorevole Murer... onorevole Benamati... onorevole Marini... onorevole Castagnetti...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

 

(Presenti 522

Votanti 521

Astenuti 1

Maggioranza 261

Hanno votato sì 521).

 

Prendo atto che il deputato Nizzi ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto favorevole.

 

(Esame dell'articolo 28 - A.C. 2555-A)

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 28(Vedi l'allegato A - A.C. 2555-A), al quale non sono state presentate proposte emendative.

Passiamo dunque ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 28.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

L'onorevole Martinelli, non riesce a votare... onorevole Cesare Marini... onorevole Conte... onorevole Migliori...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

 

(Presenti e votanti 525

Maggioranza 263

Hanno votato sì 525).

 

(Esame dell'articolo 29 - A.C. 2555-A)

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 29(Vedi l'allegato A - A.C. 2555-A), al quale non sono state presentate proposte emendative.

 

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Barbato. Ne ha facoltà.

 

FRANCESCO BARBATO. Signor Presidente, l'articolo 29 istituisce il Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa. Io le chiedo se tra queste autorizzazioni di cassa ci sono anche altre autorizzazioni di altre casse che venivano aperte per pagare il clan dei Casalesi o il clan La Torre... (Commenti).

 

PRESIDENTE. Onorevole Barbato, la prego, non mi costringa a toglierle la parola.

 

FRANCESCO BARBATO. Assolutamente, Presidente, però ci fa piacere, poiché stiamo trattando una norma che parla di bilancio, di denaro pubblico, e poiché io apprezzo moltissimo soprattutto il suo esempio, le sue indicazioni, perché davvero la rispetto non solo quale Presidente della Camera, ma soprattutto per il suo profilo, anche politico, quando ci dice che dobbiamo prendere le distanze da alcuni candidati, da alcuni personaggi che se anche ci portano qualche voto, poi inquinano la politica...

 

PRESIDENTE. La ringrazio,onorevole Barbato, le tolgo la parola.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 29.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevole Siliquini...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

 

(Presenti e votanti 521

Maggioranza 261

Hanno votato sì 521).

 

Prendo atto che i deputati Cuperlo e Boniver hanno segnalato che non sono riusciti ad esprimere voto favorevole.

 

(Esame dell'articolo 30 - A.C. 2555-A)

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 30 e dell'unica proposta emendativa ad esso presentata (Vedi l'allegato A - A.C. 2555-A) ossia l'emendamento 30.500 della Commissione sul quale prendo atto che il Governo esprime parere favorevole.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 30.500 della Commissione, accettato dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevole Lo Monte? È riuscito a votare. Onorevole Martinelli... Onorevole Palumbo non riesce a votare? Onorevole De Camillis, onorevole Marini ... Onorevole Palumbo, la vedo, quindi si impegni, l'aspetto, ecco, è riuscito a votare.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

 

(Presenti e votanti 527

Maggioranza 264

Hanno votato sì 527).

 

Prendo atto che il deputato Paladini ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto favorevole.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 30, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevole Rosso, onorevole Lo Monte, onorevole Russo, onorevole Miglioli...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

 

(Presenti e votanti 525

Maggioranza 263

Hanno votato sì 525).

 

(Esame dell'articolo 31 - A.C. 2555-A)

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 31(Vedi l'allegato A - A.C. 2555-A), al quale non sono state presentate proposte emendative.

Passiamo dunque ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 31.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevole Speciale, onorevole Traversa, onorevole Scilipoti, onorevole Lo Monte, onorevole Murer... L'onorevole Miglioli ha votato.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

 

(Presenti e votanti 522

Maggioranza 262

Hanno votato sì 522).

 

Prendo atto che il deputato Vico ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto favorevole.

 

(Esame dell'articolo 32 - A.C. 2555-A)

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 32(Vedi l'allegato A - A.C. 2555-A), al quale non sono state presentate proposte emendative.

Passiamo dunque ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 32.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevole Martinelli, onorevole Girlanda, onorevole Murer, onorevole Oliverio...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

 

(Presenti e votanti 525

Maggioranza 263

Hanno votato sì 525).

 

(Esame dell'articolo 33 - A.C. 2555-A)

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 33(Vedi l'allegato A - A.C. 2555-A), al quale non sono state presentate proposte emendative.

Passiamo dunque ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 33.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevoli Martinelli, Girlanda, De Micheli, Cesare Marini...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

 

(Presenti e votanti 527

Maggioranza 264

Hanno votato sì 527).

(Esame dell'articolo 34 - A.C. 2555-A)

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 34(Vedi l'allegato A - A.C. 2555-A), al quale non sono state presentate proposte emendative.

Passiamo dunque ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 34.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevoli Conte, Marini, Galletti...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

 

(Presenti e votanti 525

Maggioranza 263

Hanno votato sì 525).

 

(Esame dell'articolo 35 - A.C. 2555-A)

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 35 e dell'unica proposta emendativa ad esso presentata (Vedi l'allegato A - A.C. 2555-A).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento 35.500 della Commissione.

 

GIUSEPPE VEGAS, Viceministro dell'economia e delle finanze. Signor Presidente, il Governo esprime parere favorevole.

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 35.500 della Commissione, accettato dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevoli Misiani, Scilipoti, Donadi...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

 

(Presenti e votanti 529

Maggioranza 265

Hanno votato sì 529).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 35, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevole Barani... pregherei i tecnici di disattivare temporaneamente il pulsante dell'onorevole Martinelli e dell'onorevole Scilipoti... onorevole Benamati...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

 

(Presenti e votanti 528

Maggioranza 265

Hanno votato sì 528).

 

(Esame dell'articolo 36 - A.C. 2555-A)

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 36(Vedi l'allegato A - A.C. 2555-A), al quale non sono state presentate proposte emendative.

Passiamo dunque ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 36.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevoli Martinelli, Simeone, Miglioli, Capodicasa...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

 

(Presenti e votanti 526

Maggioranza 264

Hanno votato sì 526).

 

(Esame dell'articolo 37 - A.C. 2555-A)

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 37(Vedi l'allegato A - A.C. 2555-A), al quale non sono state presentate proposte emendative.

Passiamo dunque ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 37.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevoli Vico, Miglioli, Maria Rosaria Rossi, Conte, Girlanda, Cesario, De Camillis, Benamati...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

 

(Presenti e votanti 528

Maggioranza 265

Hanno votato sì 528).

 

Prendo atto che i deputati Galletti e Tullo hanno segnalato che non sono riusciti ad esprimere voto favorevole.

(Esame dell'articolo 38 - A.C. 2555-A)

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 38(Vedi l'allegato A - A.C. 2555-A), al quale non sono state presentate proposte emendative.

 

Passiamo dunque ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 38.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevoli Foti, Boniver...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

 

(Presenti e votanti 528

Maggioranza 265

Hanno votato sì 528).

 

Prendo atto che i deputati di Cagno Abbrescia e Tocci hanno segnalato che non sono riusciti ad esprimere voto favorevole.

 

(Esame dell'articolo 39 - A.C. 2555-A)

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 39 e dell'unica proposta emendativa ad esso presentata (Vedi l'allegato A - A.C. 2555-A).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

 

ANTONIO LEONE, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario sull'emendamento Cambursano 39.1.

 

PRESIDENTE. Il Governo?

 

GIUSEPPE VEGAS, Viceministro dell'economia e delle finanze. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Cambursano 39.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevole Conte...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

 

 

(Presenti e votanti 527

Maggioranza 264

Hanno votato sì 263

Hanno votato no 264).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 39.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

 

(Presenti 522

Votanti 521

Astenuti 1

Maggioranza 261

Hanno votato sì 521).

 

Prendo atto che la deputata D'Ippolito Vitale ha segnalato che non è riuscita a votare.

 

(Esame dell'articolo 40 - A.C. 2555-A)

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 40 e delle proposte emendative ad esso presentate (Vedi l'allegato A - A.C. 2555-A).

Nessun chiedendo di parlare, invito il Governo ad esprimere il parere.

 

GIUSEPPE VEGAS, Viceministro dell'economia e delle finanze. Signor Presidente, il Governo accetta gli emendamenti 40.500 e 40.501 della Commissione.

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 40.500 della Commissione, accettato dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevoli Barani, Migliori, Martinelli, Girlanda, Scilipoti, Andrea Orlando, Vella...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

 

(Presenti e votanti 524

Maggioranza 263

Hanno votato sì 524).

 

Prendo atto che il deputato Lulli ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto favorevole.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 40.501 della Commissione.

 

ANTONIO LEONE, Relatore. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ANTONIO LEONE, Relatore. Signor Presidente, la Commissione raccomanda l'approvazione del suo emendamento 40.501, con una piccola correzione di forma: sostituire le parole «ai rispettivi», con le seguenti «agli», e inserire dopo le parole «di previsione» le seguenti: «di rispettivo interesse».

 

PRESIDENTE. Sta bene.

 

ERMINIO ANGELO QUARTIANI. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ERMINIO ANGELO QUARTIANI. Signor Presidente, per quanto mi riguarda è chiaro che si tratta di una riformulazione rispetto alla quale è obbligatorio che il Comitato dei nove prima si pronunci.

 

PRESIDENTE. L'importante è che sia chiaro quello che il presidente Leone ha letto.

 

ERMINIO ANGELO QUARTIANI. È chiarissimo, infatti le sto chiedendo che il Comitato dei nove si riunisca.

 

PRESIDENTE. Il Comitato dei nove è in grado di pronunciarsi seduta stante?

 

ANTONIO LEONE, Relatore Signor Presidente, il Comitato dei nove concorda sul testo modificato.

 

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

 

GIUSEPPE VEGAS, Viceministro dell'economia e delle finanze. Signor Presidente, il parere è favorevole.

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 40.501 della Commissione, nel testo modificato, accettato dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevoli Coscia, Foti, D'Antona, Latteri...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

 

(Presenti e votanti 526

Maggioranza 264

Hanno votato sì 526).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 40, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevoli Girlanda, Latteri, Oliverio...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

 

(Presenti e votanti 528

Maggioranza 265

Hanno votato sì 528).

 

(Esame dell'articolo 41 - A.C. 2555-A)

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 41(Vedi l'allegato A - A.C. 2555-A), al quale non sono state presentate proposte emendative.

Passiamo dunque ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 41.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevoli Di Virgilio, Traversa, Strizzolo, Buonanno, Villecco Calipari...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

 

(Presenti e votanti 525

Maggioranza 263

Hanno votato sì 525).

 

(Esame dell'articolo 42 - A.C. 2555-A)

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 42 e dell'unica proposta emendativa ad esso presentata (Vedi l'allegato A - A.C. 2555-A).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

 

ANTONIO LEONE, Relatore. Signor Presidente, la Commissione raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 42.500.

 

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

 

GIUSEPPE VEGAS, Viceministro dell'economia e delle finanze. Signor Presidente, il parere del Governo è favorevole.

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 42.500 della Commissione, accettato dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevoli Codurelli, Rossi...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

 

(Presenti e votanti 527

Maggioranza 264

Hanno votato sì 527).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 42, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevoli Strizzolo, Ciccioli...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

 

(Presenti 524

Votanti 499

Astenuti 25

Maggioranza 250

Hanno votato sì 498

Hanno votato no 1).

 

Prendo atto che la deputata Argentin ha segnalato che non è riuscita a votare.

 

(Esame dell'articolo 43 - A.C. 2555-A)

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 43(Vedi l'allegato A - A.C. 2555-A), al quale non sono state presentate proposte emendative.

Passiamo dunque ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 43.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Dichiaro chiusa la votazione.

 

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

 

(Presenti 516

Votanti 513

Astenuti 3

Maggioranza 257

Hanno votato sì 513).

 

Prendo atto che i deputati Piffari e Cimadoro hanno segnalato che non sono riusciti ad esprimere voto favorevole e che la deputata Argentin ha segnalato che non è riuscita a votare.

 

(Esame dell'articolo 44 - A.C. 2555-A)

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 44(Vedi l'allegato A - A.C. 2555-A), al quale non sono state presentate proposte emendative.

Passiamo dunque ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 44.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevole Scilipoti... Onorevole Follegot...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

 

(Presenti e votanti 522

Maggioranza 262

Hanno votato sì 522).

 

Prendo atto che il deputato Duilio ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto favorevole e che la deputata Argentin ha segnalato che non è riuscita a votare.

 

(Esame dell'articolo 45 - A.C. 2555-A)

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 45(Vedi l'allegato A - A.C. 2555-A), al quale non sono state presentate proposte emendative.

Passiamo dunque ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 45.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

 

(Presenti e votanti 516

Maggioranza 259

Hanno votato sì 516).

 

Prendo atto che le deputate Argentin e Anna Teresa Formisano hanno segnalato che non sono riuscite a votare e che i deputati Vessa e Mondello hanno segnalato che non sono riusciti ad esprimere voto favorevole.

(Esame dell'articolo 46 - A.C. 2555-A)

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 46(Vedi l'allegato A - A.C. 2555-A), al quale non sono state presentate proposte emendative.

Passiamo dunque ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 46.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevole Duilio... onorevole Vitali... onorevole Scilipoti... onorevole Mura... onorevole Armosino...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

 

(Presenti e votanti 519

Maggioranza 260

Hanno votato sì 519).

 

Prendo atto che il deputato Oliverio ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto favorevole e che la deputata Argentin ha segnalato che non è riuscita a votare.

 

(Esame dell'articolo 47 - A.C. 2555-A)

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 47 e dell'unica proposta emendativa ad esso presentata (Vedi l'allegato A - A.C. 2555-A).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

 

ANTONIO LEONE, Relatore. Signor Presidente, la Commissione raccomanda l'approvazione del suo emendamento 47.500.

 

PRESIDENTE. Il Governo?

 

GIUSEPPE VEGAS, Viceministro dell'economia e delle finanze. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 47.500 della Commissione.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 47.500 della Commissione, accettato dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevole Scilipoti, non riesce proprio? Pregherei gli uffici di disattivare temporaneamente la postazione dell'onorevole Scilipoti. Adesso ha votato.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

 

(Presenti e votanti 525

Maggioranza 263

Hanno votato sì 525).

 

Prendo atto che i deputati Ravetto e Renato Farina hanno segnalato che non sono riusciti ad esprimere voto favorevole e che la deputata Argentin ha segnalato che non è riuscita a votare.

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 47, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevole Di Virgilio, non riesce? Onorevole Palumbo... Onorevole Sani...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

 

(Presenti e votanti 526

Maggioranza 264

Hanno votato sì 526).

 

Prendo atto che la deputata Argentin ha segnalato che non è riuscita a votare.

 

(Esame dell'articolo 48 - A.C. 2555-A)

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 48 e dell'unica proposta emendativa ad esso presentata (Vedi l'allegato A - A.C. 2555-A).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

 

ANTONIO LEONE, Relatore. Signor Presidente, la Commissione raccomanda l'approvazione del suo emendamento 48.500.

 

PRESIDENTE. Il Governo?

 

GIUSEPPE VEGAS, Viceministro dell'economia e delle finanze. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 48.500 della Commissione, accettato dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevole Latteri... Onorevole Cesario...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

 

(Presenti e votanti 524

Maggioranza 263

Hanno votato sì 524).

 

Prendo atto che la deputata Argentin ha segnalato che non è riuscita a votare.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 48, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

 

(Presenti e votanti 510

Maggioranza 256

Hanno votato sì 510).

 

Prendo atto che i deputati Traversa, Zamparutti, Gasbarra, Enzo Carra, Mattesini e Latteri hanno segnalato che non sono riusciti ad esprimere voto favorevole e che la deputata Argentin ha segnalato che non è riuscita a votare.

 

LINO DUILIO. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

LINO DUILIO. Signor Presidente, intervengo molto brevemente per segnalare una questione, in particolare, all'attenzione del relatore, del Governo e del presidente della Commissione, che ci ha intrattenuto con un intervento relativo alla disciplina dei collegati e più complessivamente alla sede regolamentare nella quale inquadrare le innovazioni di questa legge di stabilità. Poiché stiamo per concludere, in un minuto desidero richiamare una questione sulla quale il Governo si era riservato di dire qualcosa, accantonando la proposta della quale abbiamo discusso in Commissione e che poi, purtroppo, non è stata ripresa. Si tratta della possibilità che venga presentata una nota di aggiornamento alla Decisione di finanza pubblica alla quale, nell'ipotesi, credo debba seguire l'emanazione di provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica.

In altre parole, quando viene presentata la nota di aggiornamento alla Decisione di finanza pubblica, sarebbe bene che il Governo adotti il conseguente provvedimento attraverso lo strumento del disegno di legge collegato, che investe il Parlamento e lo qualifica, dal momento che vogliamo riprendere la centralità del Parlamento. Presenterò un ordine del giorno poiché, purtroppo, in sede di Comitato dei nove, la questione non è stata riesaminata. Sottoporrei la questione alla sensibilità particolare del Presidente, sensibilità che si è già manifestata con l'intervento precedente.

 

GIANCARLO GIORGETTI, Presidente della V Commissione. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

GIANCARLO GIORGETTI, Presidente della V Commissione. Signor Presidente, credo che le argomentazioni dell'onorevole Duilio siano condivisibili e potranno naturalmente integrare le considerazioni che ho svolto ieri a nome della Commissione circa i Regolamenti parlamentari. Naturalmente, auspico che il Governo accolga l'ordine del giorno e quindi lo faccia proprio.

 

(Esame dell'articolo 49 - A.C. 2555-A)

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 49 e dell'unica proposta emendativa ad esso presentata (Vedi l'allegato A - A.C. 2555-A).

 

PIER PAOLO BARETTA. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PIER PAOLO BARETTA. Signor Presidente, intervengo per ritirare l'emendamento Lanzillotta 49.2.

 

PRESIDENTE. Onorevole Baretta, si tratta di un emendamento a firma dell'onorevole Lanzillotta, non può ritirarlo lei.

 

ERMINIO ANGELO QUARTIANI. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ERMINIO ANGELO QUARTIANI. Signor Presidente, avendo in precedenza fatto nostro l'emendamento Lanzillotta 49.2, è chiaro che su suggerimento dell'onorevole Baretta, in base agli esiti della discussione, a questo punto riteniamo doveroso ritirarlo, perché è ininfluente ai fini degli obiettivi che ci eravamo posti.

 

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 49.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

 

(Presenti e votanti 518

Maggioranza 260

Hanno votato sì 518).

 

Prendo atto che le deputate Armosino e Argentin hanno segnalato che non sono riuscite a votare.

 

(Esame dell'articolo 50 - A.C. 2555-A)

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 50 e dell'unica proposta emendativa ad esso presentata (Vedi l'allegato A - A.C. 2555-A).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

 

ANTONIO LEONE, Relatore. Signor Presidente, la Commissione raccomanda l'approvazione del suo emendamento 50.500.

 

PRESIDENTE. Il Governo?

 

GIUSEPPE VEGAS, Viceministro dell'economia e delle finanze. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 50.500 della Commissione, accettato dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevole Bonanno...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

 

(Presenti e votanti 516

Maggioranza 259

Hanno votato sì 516).

 

Prendo atto la deputata Argentin ha segnalato che non è riuscita a votare e che il deputato Girlanda ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto favorevole.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 50, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

 

(Presenti e votanti 508

Maggioranza 255

Hanno votato sì 508).

 

Prendo atto che le deputate Armosino e Argentin hanno segnalato che non sono riuscite a votare e che il deputato Girlanda ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto favorevole.

 

(Esame dell'articolo 51 - A.C. 2555-A)

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 51 e dell'unica proposta emendativa ad esso presentata (Vedi l'allegato A - A.C. 2555-A).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

 

ANTONIO LEONE, Relatore. Signor Presidente, la Commissione raccomanda l'approvazione del suo emendamento 51.500.

 

PRESIDENTE. Il Governo?

 

GIUSEPPE VEGAS, Viceministro dell'economia e delle finanze. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 51.500 della Commissione, accettato dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevole Girlanda... onorevole Armosino...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

 

(Presenti e votanti 514

Maggioranza 258

Hanno votato sì 514).

 

Prendo atto che i deputati Nizzi e Argentin hanno segnalato che non sono riusciti a votare.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 51, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevole Lo Monte...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

 

(Presenti e votanti 511

Maggioranza 256

Hanno votato sì 511).

 

Prendo atto che i deputati Nizzi, Argentin e Armosino hanno segnalato che non sono riusciti a votare e che i deputati Trappolino e Galletti hanno segnalato che non sono riusciti ad esprimere voto favorevole.

 

(Esame dell'articolo 52 - A.C. 2555-A)

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 52(Vedi l'allegato A - A.C. 2555-A), al quale non sono state presentate proposte emendative.

Passiamo dunque ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 52.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

 

(Presenti e votanti 512

Maggioranza 257

Hanno votato sì 512).

 

Prendo atto che i deputati Realacci e Argentin hanno segnalato che non sono riusciti a votare e che i deputati Samperi, Froner, Torazzi, Petrenga e Girlanda hanno segnalato che non sono riusciti ad esprimere voto favorevole.

 

(Esame degli ordini del giorno - A.C. 2555-A)

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli ordini del giorno presentati (Vedi l'allegato A - A.C. 2555-A).

Avverto che l'ordine del giorno Caparini n. 9/2555-A/1 è stato ritirato.

Nessuno chiedendo di intervenire per illustrare gli ordini del giorno presentati, invito il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sugli stessi.

 

GIUSEPPE VEGAS, Viceministro dell'economia e delle finanze. Signor Presidente, il Governo accetta gli ordini del giorno Cambursano n. 9/2555-A/2, Contento n. 9/2555-A/3 e Causi n. 9/2555-A/4. Il Governo accetta l'ordine del giorno Baretta n. 9/2555-A/5 a condizione che il dispositivo venga riformulato nel senso di sostituire le parole: «ad articolare» con le seguenti: «a valutare l'opportunità di articolare». Il Governo accetta l'ordine del giorno Melis n. 9/2555-A/6 a condizione di sostituire nel dispositivo le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «novanta giorni». Il Governo accetta altresì l'ordine del giorno Duilio n. 9/2555-A/7 a condizione che il dispositivo venga riformulato nel senso di aggiungere nel dispositivo dopo la parola: «utilizzando» le parole: «di norma». Il Governo infine accetta gli ordini del giorno Cazzola n. 9/2555-A/8, Gioacchino Alfano n. 9/2555-A/9 e Ventura n. 9/2555-A/10.

 

PRESIDENTE. Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione dei rispettivi ordini del giorno Cambursano n. 9/2555-A/2, Contento n. 9/2555-A/3 e Causi n. 9/2555-A/4, accettati dal Governo.

Prendo atto che i presentatori accettano la riformulazione e non insistono per la votazione dei rispettivi ordini del giorno Baretta n. 9/2555-A/5, Melis n. 9/2555-A/6 e Duilio n. 9/2555-A/7, accettati dal Governo, purché riformulati.

Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione dei rispettivi ordini del giorno Cazzola n. 9/2555-A/8, Gioacchino Alfano n. 9/2555-A/9 e Ventura n. 9/2555-A/10, accettati dal Governo. È così esaurito l'esame degli ordini del giorno presentati.

 

 (Dichiarazioni di voto finale - A.C. 2555-A)

 

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto finale.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cambursano. Ne ha facoltà.

 

RENATO CAMBURSANO. Signor Presidente, colleghi, «la riforma della contabilità e della finanza pubblica è destinata ad incidere in profondità sull'assetto dei rapporti tra Parlamento e Governo e concorre in modo determinante a definire il ruolo svolto dallo stesso Parlamento nel sistema politico-istituzionale»: così ieri ha sottolineato il presidente della Commissione bilancio. Siamo totalmente d'accordo, ecco perché l'Italia dei Valori ha contribuito seriamente alla definizione di questa legge.

La necessità di una riforma della legge n. 468 del 1978 nasce dall'espansione del ruolo delle autonomie territoriali, dalla riforma del Titolo V della Costituzione, dai vincoli imposti dall'Unione europea (il Patto di stabilità e di crescita e il conseguenziale Patto di stabilità interno), ma anche dalla riforma federalista con il relativo patto di convergenza quale strumento per realizzare l'obiettivo, per l'appunto, della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo, nonché degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali.

L'assalto alla diligenza prima e lo stravolgimento della legge finanziaria poi, da parte dei Governi, con la presentazione di maxiemendamenti e il conseguente voto di fiducia che azzera il ruolo del Parlamento, hanno manifestato i limiti di un cortocircuito decisionale che non è riuscito a garantire una procedura adeguata ad un dibattito parlamentare ordinato. Venendo meno questo è venuta meno anche la trasparenza delle procedure decisionali relative all'indirizzo politico-finanziario sotteso alla manovra di bilancio. L'abnorme ampliamento delle dimensioni e dei contenuti normativi della legge finanziaria si è manifestato anche attraverso la prassi di affiancare alla legge finanziaria uno o più decreti collegati, che hanno reso più complessi e confusi i procedimenti parlamentari, di indirizzo prima, ma anche di controllo poi. Così com'è stata pressoché impossibile un'analisi approfondita della quantità e della qualità della spesa storica e dei nodi strutturali che governano gli squilibri di finanza pubblica. A loro volta, i vincoli europei hanno fatto scattare l'esigenza di mettere un freno alla spesa con strumenti di intervento di contenimento automatico e trasversale attraverso i tagli lineari, non selettivi, delle dotazioni di bilancio. Questa legge dovrebbe dare una soluzione all'ipertrofia della legge finanziaria e anche all'opposta carenza di contenuto decisionale del bilancio, aprendo la via verso un più ampio processo di revisione della spesa pubblica.

Il lavoro svolto da questo ramo del Parlamento ha parzialmente corretto alcuni veri e propri scivoloni riscontrati nel testo arrivato dal Senato. Per primo, l'insufficiente raccordo tra il testo e il dettato dell'articolo 119 della Costituzione, così come attuato dalla legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale. Il successo della riforma federalista dipenderà molto dall'operazione di standardizzazione dei costi, dei fabbisogni e dei prelievi, essenziale per la determinazione delle risorse da assicurare alle regioni e agli enti locali, mediante risorse proprie, compartecipazioni e quote del Fondo di perequazione per i territori con minore capacità fiscale. Permane ancora, a nostro avviso, una sostanziale centralizzazione delle procedure che entra in collisione con l'autonomia di entrata e di spesa prevista dall'articolo 119 della Costituzione.

L'eccessiva concentrazione degli strumenti di Governo centrale e i tempi della loro presentazione e discussione in Parlamento sono un altro limite. Nonostante la positiva correzione apportata da quest'Aula, riteniamo ancora troppo presente il tentativo di appropriazione di spazi decisionali non conformi alle esigenze di programmazione e coordinamento della finanza pubblica. Questo disegno di legge non tiene ancora in sufficiente conto che una parte consistente delle competenze in materia di spesa sono ormai trasferite alle regioni e, per la concreta gestione amministrativa ai comuni, alle città metropolitane, alle province. Questi livelli di Governo sono tenuti ad esercitare tali funzioni con autonomia di entrata e di spesa, come previsto dalla legge n.42 del 2009.

La banca dati istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze e alimentata dalle amministrazioni pubbliche, con l'obiettivo di semplificare le procedure e di ridurre gli oneri per le amministrazioni, è un significativo passo avanti nella direzione di un maggior coinvolgimento delle autonomie. Tuttavia, la concentrazione presso la Ragioneria generale dello Stato e il semplice obbligo di «sentire» l'ISTAT e la Conferenza unificata ci lasciano ancora insoddisfatti. Al fine di rendere più trasparente il processo di programmazione, più efficiente l'allocazione delle risorse ed effettivo il controllo obiettivo dei risultati, dovevano essere maggiormente assicurati tutti i presupposti per l'interscambio dei dati tra i livelli istituzionali.

Riteniamo inoltre ancora insufficiente la previsione relativa all'introduzione del sistema di contabilità economico-patrimoniale accanto a quella finanziaria, in quanto è prevista solo in via sperimentale e per finalità conoscitiva. La gestione per competenza giuridica è attraversata da contraddizioni distorsive e non risponde a sufficienza all'esigenza di fornire un quadro sistematico delle obbligazioni delle amministrazioni e dell'impatto economico di medio periodo delle scelte di bilancio. Infine riteniamo che sia stata posta insufficiente attenzione al ruolo degli enti decentrati nel procedimento di formazione della Decisione di finanza pubblica così come è previsto dalla legge n. 42 del 2009.

Infatti è previsto esclusivamente un parere della Conferenza unificata su un documento semplificato contenente le linee guida per la ripartizione degli obiettivi di finanza pubblica.

Concludo - Presidente - ricordando che questa nuova legge di contabilità non è l'approvazione di una legge per l'oggi, né per questa legislatura, né per questa maggioranza o per questo Governo, ma per il domani, per altre maggioranze e per altri Governi. In buona sostanza è una nuova legge per il Paese che coinvolge in pieno sia i Governi sia i Parlamenti; una nuova legge di bilancio che passa da risorse suddivise in base alla natura delle spese ad una logica di obiettivi e di risultati, una nuova manovra finanziaria che assicura un positivo apporto del Parlamento. Ecco quindi che diciamo «no» a decreti omnibus, così come abbiamo visto nel recente passato, mentre occorrono disegni di legge assegnati per materia alle competenti Commissioni.

Il Parlamento deve essere sempre messo nelle condizioni di svolgere il proprio ruolo di legislatore e quindi di valutare compiutamente i profili finanziari dei propri provvedimenti legislativi. Per consentire al Parlamento e alle proprie articolazioni di svolgere questo importante e delicato compito istituzionale la nuova legge di contabilità e di finanza pubblica potrà manifestare compiutamente i propri effetti solo se i comportamenti dei Governi e i Regolamenti parlamentari ne avranno valorizzato i profili innovativi.

L'impegno dell'Italia dei Valori ad avviare e a portare a compimento una riforma regolamentare in questo ambito preciso, cioè quello della sessione di bilancio, è pieno e totale. Solo così il Parlamento potrà assolvere con successo il ruolo che il provvedimento in votazione gli assegna. Mi riferisco all'intreccio tra procedura di finanza pubblica e procedura di attuazione del federalismo fiscale delineato dalla legge n. 42 di questo anno, che la Commissione si è impegnata a meglio coordinare.

 

PRESIDENTE. Deve concludere.

 

RENATO CAMBURSANO. La nuova articolazione - concludo Presidente - dei provvedimenti che costituiscono la manovra di finanza dovrà tutelare il Parlamento da incursioni del Governo e le Camere dovranno essere messe in condizione di lavorare con consapevolezza, che è proprio il compito del legislatore. È con questo presupposto e con queste condizioni che il gruppo dell'Italia dei Valori esprimerà voto favorevole su questo provvedimento di riforma della contabilità dello Stato e di finanza pubblica (Applausi).

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ciccanti. Ne ha facoltà.

 

AMEDEO CICCANTI. Signor Presidente, l'Unione di Centro vota favorevolmente questa riforma della contabilità della finanza pubblica, e ritiene utile e significativa l'iniziativa parlamentare che è stata assunta dal Senato anche con la firma dell'Unione di Centro. Questa riforma guarda al Paese. Questa riforma è scritta perché ciascun cittadino possa leggervi all'interno come vengono utilizzati i propri tributi. Non è una legge che guarda al «palazzo», che parla al «palazzo», che parla agli uffici, che parla alla burocrazia.

È una legge appunto che vuole mettere al centro il contribuente. Essa non ha fatto e non fa notizia sulla stampa ma costituisce il DNA dell'attività del Governo, del Parlamento e di tutto il sistema delle autonomie. Non secondario è considerare anche il sistema diverso dagli enti territoriali: mi riferisco al settore allargato di tutta la pubblica amministrazione. Questa legge disciplinerà l'attività legislativa e amministrativa di una spesa che costituisce il 50 per cento di quella pubblica, ossia la spesa del sistema delle autonomie territoriali.

Alla vecchia centralizzazione dei conti pubblici e della finanza pubblica si era opposto un federalismo fiscale che rischiava una pericolosa disarticolazione nel controllo dei conti pubblici. Questa legge riannoda i fili del sistema delle autonomie locali e del settore pubblico allargato e delle pubbliche amministrazioni in una logica di unità nazionale della finanza pubblica. In tal senso è stato meglio puntualizzato il testo del Senato che forse aveva troppo sottovalutato le contraddizioni della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale e con il provvedimento stesso.

In sede di armonizzazione e di coordinamento questo testo qualifica i decreti attuativi come principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 e 119 della Costituzione superando l'impostazione della legge n. 42 che rivendicava a se stessa la esclusività di stabilire i principi fondamentali del coordinamento di finanza pubblica.

Riteniamo soddisfacente la riscrittura del ciclo della programmazione economico-finanziaria. Rimane aperto il problema dei disegni di legge collegati. Possono essere presentati da novembre a febbraio dell'anno successivo. Essi hanno un contenuto proprio di omogeneità e sono finalizzati ad introdurre misure organiche in specifici comparti della pubblica amministrazione. Lo scopo di avere collegati alla legge di stabilità, già legge finanziaria, che possono essere discussi dalle Commissioni di merito in un tempo limitato, tre o sei mesi, con corsie preferenziali per essere approvati a data certa, così come già prevede per le proprie deliberazioni il Regolamento del Senato, è un passo avanti per riaffermare il ruolo centrale del Parlamento senza alibi per il Governo. Sinora ci siamo trovati di fronte alle esigenze del Governo che metteva l'accento sulla necessità della decisione a danno del ruolo del Parlamento che rivendicava il potere di indirizzo.

In una maggioranza fidelizzata, in un Parlamento di nominati la partita si è sempre chiusa a favore del Governo che imponeva decreti-legge omnibus su cui innestava voti di fiducia su maxiemendamenti. Da queste opposte esigenze siamo usciti garantendo tempi di decisione certi e brevi del Parlamento: qualcosa di più dei decreti-legge ma anche qualcosa in meno delle normali procedure parlamentari a volte annuali.

Questa riforma determina anche una limitazione al Governo nel ricorso alla decretazione d'urgenza in maniera di controllo di conti pubblici, salvo casi particolari. Qualcuno voleva anche disciplinare i casi particolari, ma la questione è rinviata ai Regolamenti parlamentari. In tal senso riteniamo l'invito che il presidente della Commissione bilancio, Giorgetti, ha fatto a margine dell'articolo 7: un intervento molto importante e significativo, fatto interpretando la volontà di tutta la Commissione bilancio, in particolar modo dell'Unione di Centro che in tale direzione l'aveva sollecitato.

Riteniamo questa dichiarazione, per i punti che mette all'ordine del giorno della discussione per la riforma dei Regolamenti, condivisibile e sostenibile. Siamo consapevoli che il ciclo della programmazione e del controllo dei conti pubblici non si possa esaurire con questa nuova legge di contabilità, che per essere operativa ed applicabile ha necessità che sia modificato il Regolamento. Sono convinto anche che sia un bene che in questa fase di dichiarazioni di voto finale sia presente anche il Presidente Fini, perché si dovrà far carico, signor Presidente, di questa unanime e condivisa esigenza.

Nel nostro calendario, oltre all'approvazione entro l'anno di questa legge di contabilità, è prevista nel primo trimestre del prossimo anno l'approvazione della riforma dei Regolamenti, limitatamente alla parte relativa alla sessione di bilancio, senza dover condire, signor Presidente, questa riforma dei Regolamenti di altre questioni, pure importanti, altrimenti questa è una legge che rimane nel cassetto e sarà impraticabile.

In questa riforma si è cercato di capire qual è il baricentro delle quote di concorrenza di tutti i soggetti della pubblica amministrazione per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. Si è cercato di capire qual è l'incidenza dell'accordo Governo, regioni ed enti locali, sul Governo e altri soggetti della pubblica amministrazione. Mentre è in qualche modo auspicabile e comunque ovvio che gli altri soggetti della pubblica amministrazione si debbano raccordare con gli obiettivi di finanza pubblica, questione molto più complessa è quando questi soggetti sono gli enti territoriali, soprattutto le regioni, che hanno autonomia legislativa e addirittura, in materia di contabilità pubblica, hanno un potere di legislazione concorrente. Il Parlamento, con questa riforma, torna invece ad essere centrale, perché nel ciclo della programmazione si stabilisce che con le «linee-guida» la Conferenza unificata valuta preventivamente la quota di concorrenza degli enti territoriali alla definizione degli obiettivi finanziari da stabilire poi nella Decisione di finanza pubblica.

Noi dell'Unione di Centro volevamo l'intesa fra sistema delle autonomie e Governo, ma la maggioranza - mi si consenta di sottolinearlo - con la Lega, non ha voluto questa intesa. È un errore: un'intesa avrebbe potuto meglio indirizzare la volontà del Parlamento, soprattutto in una fase in cui il federalismo fiscale sarebbe andato a regime. Avremmo potuto creare i presupposti politici per la futura Camera delle regioni. La Camera dei deputati si sarebbe meglio predisposta al dialogo col sistema delle autonomie, si sarebbe abituata. Signor Presidente, si tratta di poter coniugare le esigenze del sistema delle autonomie con il patto di convergenza ed il patto di stabilità.

 

PRESIDENTE. Concluda, onorevole Ciccanti.

 

AMEDEO CICCANTI. Signor Presidente, a conclusione di questo mio intervento devo esprimere il compiacimento per il modo con cui il relatore, onorevole Leone, il presidente della Commissione ed il Viceministro Vegas hanno saputo dialogare con l'opposizione (Applausi).

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bitonci. Ne ha facoltà.

 

MASSIMO BITONCI. Signor Presidente ed onorevoli colleghi, la proposta di legge in esame qui in Assemblea è frutto di tutti i gruppi rappresentati in Commissione, che hanno convenuto a larga maggioranza sull'impianto della riforma, contribuendo a modificare ed integrare il testo approvato al Senato. Voglio quindi, in via preliminare, ringraziare, oltre al relatore Leone, il presidente Giorgetti, il Viceministro Vegas, i colleghi ed i funzionari della Commissione bilancio per l'importante lavoro svolto.

La proposta di legge contiene un'articolata riforma dell'impianto normativo, alla luce dei principi dettati dalla legge delega in tema di riforma della pubblica amministrazione e della nuova disciplina prevista dalla legge delega in materia di federalismo fiscale. Tra i principi direttivi della delega diventa fondamentale l'adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato e di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi.

Occorre ricordare che, al fine di raccordare i contenuti della suddetta delega con quelli recati dalla delega prevista per l'attuazione del federalismo fiscale, l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di comuni, province, città metropolitane e regioni è demandata al Governo in sede di adozione dei decreti legislativi di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

Signor Presidente, una riforma della legge di contabilità e di bilancio era necessaria per i nostri contribuenti, per dar loro maggiore trasparenza e controllo sulla spesa pubblica attraverso il ruolo del Parlamento. Maggiore trasparenza nei conti pubblici, perché ogni cittadino possa capire perché deve pagare imposte e tasse allo Stato da destinare alla collettività, e questo può essere fatto se vi è un effettivo controllo da parte del Parlamento.

Avere gli strumenti per effettuare una buona pianificazione finanziaria è fondamentale nel privato, ma ancor più nel pubblico, per poter adeguare la nostra politica economica agli obiettivi europei sul contenimento della spesa pubblica.

Tra questi nuovi strumenti abbiamo la banca dati unitaria delle pubbliche amministrazioni, deputata a raccogliere i dati, compresi quelli necessari a dare attuazione al federalismo fiscale, ed altre informazioni utili per l'attuazione del provvedimento. La banca dati sarà accessibile da parte di tutte le amministrazioni che concorrono ad alimentarla, con apposita intesa in sede di Conferenza per il coordinamento della finanza pubblica.

Inoltre, al fine di verificare l'attuazione della riforma, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere un rapporto sullo stato di attuazione della riforma per i tre esercizi successivi all'entrata in vigore della legge. Le Commissioni parlamentari competenti svolgono qui la loro attività istruttoria e di controllo. Il controllo parlamentare si svolge, in particolare, attraverso il monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, con riferimento a specifici indicatori di performance.

Signor Presidente, la riforma potenzia anche il sistema informativo e dei controlli delle pubbliche amministrazioni, implementando le funzioni della Ragioneria generale dello Stato e del Dipartimento delle finanze. La prima dovrà predisporre una nuova relazione mensile sul conto consolidato di cassa, riferito alle amministrazioni pubbliche, da presentare alle Camere tre volte l'anno, con eventuale aggiornamento delle stime anche relativamente alla consistenza del debito pubblico. Al Dipartimento delle finanze è demandato il monitoraggio dell'andamento delle entrate tributarie e contributive e degli effetti finanziari delle principali misure adottate in materia tributaria.

Una svolta epocale si avrà anche con il passaggio dal sistema «per competenza» a quello «per cassa». Certamente, è una scelta che si avvicina alla contabilità economica di tipo aziendalistico, ma a dire il vero, su questo punto - cioè, sull'introduzione di un bilancio di sola cassa - abbiamo manifestato, insieme ai colleghi della Commissione, forti perplessità sulla reale applicazione e convenienza nell'abbandonare il doppio binario della cassa e della competenza.

Signor Viceministro, il rischio potrebbe essere che le amministrazioni siano spinte verso un ulteriore differimento dei pagamenti verso i fornitori privati, al fine di rispettare il Patto di stabilità interno.

Un'importante svolta è quella relativa alle modifiche al ciclo e agli strumenti di programmazione, che diventano: la relazione economica della finanza pubblica, da presentare alle Camere entro il 15 aprile di ogni anno; la Decisione di finanza pubblica, che sostituisce il DPEF, da presentare alle Camere entro il 15 settembre; il disegno di legge di stabilità, l'ex legge finanziaria, da presentare entro il 15 ottobre di ogni anno; il disegno di legge di bilancio dello Stato, da presentare alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno; i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica; l'aggiornamento del programma di stabilità, da presentare al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea.

La legge di stabilità e la legge di bilancio sono i provvedimenti di cui consta la manovra triennale di finanza pubblica, e questa è una delle novità più rilevanti della proposta in esame e definisce, per il triennio di riferimento, le misure qualitative e quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici di politica economica indicati nella Decisione di finanza pubblica.

Ed ancora, la proposta di riforma mette a regime le innovazioni già apportate alla struttura di bilancio. L'articolazione in missioni e programmi del bilancio di previsione dello Stato è già stata introdotta, come ricordiamo, nel bilancio del 2008.

Inoltre, relativamente alla procedura di formazione del bilancio, viene introdotta una maggiore autonomia e semplificazione per i Ministeri, la quantificazione delle risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi dei Ministeri competenti, che possono proporre la rimodulazione delle risorse tra programmi appartenenti alla stessa missione di spesa, con assoluto divieto, però, di previsioni basate sul mero calcolo della spesa storica; anche per l'attuazione di deleghe legislative, la proposta in esame ribadisce il principio che devono esserci i mezzi di copertura finanziaria necessari per l'attuazione dei relativi decreti.

Signor Presidente, lo spirito della riforma che stiamo approvando mira innanzitutto a consentire ai singoli Ministri ed alle Commissioni parlamentari di riferimento di riappropriarsi del proprio ruolo, dei propri stati di previsione e di analizzare e valutare il settore di spesa di loro interesse, ponendoli nella condizione di impostare politiche improntate a princìpi di riqualificazione e di efficienza della spesa pubblica.

Ed è il federalismo fiscale che richiede di procedere a tale azione di coordinamento, nel rispetto dell'autonomia di entrata e di spesa costituzionalmente garantita alle regioni ed agli enti locali in base al principio della leale collaborazione tra i diversi livelli di governo e non tramite imposizioni del sistema centrale.

Concludendo, la riforma in esame potrà dirsi effettivamente completata ed idonea a perseguire gli obiettivi che le sono propri solo una volta intervenuta una coerente e conseguente modifica dei Regolamenti parlamentari - come è stato richiamato sia ieri che oggi un po' da tutti - ed è questo l'impegno politico che esprimiamo come Lega Nord Padania. Solo la modifica del Regolamento, attraverso la Giunta, consentirà, infatti, al Parlamento di assolvere con successo il ruolo che il provvedimento al nostro esame gli assegna.

Va da sé che la riforma della contabilità pubblica di oggi è alla base di una stagione di riforme strutturali che il Paese aspetta da tempo. Il cittadino deve sapere dove vanno le risorse che gli vengono richieste, deve sapere come sono utilizzate e questo concetto è alla base di una buona e corretta amministrazione, anche al fine di garantire il livello necessario ed essenziale delle prestazioni.

Il federalismo fiscale in fase di attuazione, nonché il federalismo istituzionale che è sempre più necessario porteranno ad una maggiore autonomia degli enti locali e, soprattutto, ad una maggiore responsabilizzazione degli amministratori.

Ed ancora, la riforma del Codice delle autonomie, nonché la riforma della pubblica amministrazione, consentiranno di arrivare ad un maggior controllo della spesa pubblica, che passa attraverso una concreta riduzione del peso dello Stato.

Sono i quasi 9 milioni di partite IVA, di cui 3,5 milioni di imprese individuali, e tutti i loro dipendenti, che mantengono la pesante macchina statale e tutto il Paese. Sono le nostre aziende che - nonostante la crisi, la concorrenza cinese, un'Europa che non difende le nostre qualità di eccellenza e le banche che non danno credito - continuano ad andare avanti e ad investire in innovazione e sviluppo, ma non si salveranno a lungo senza queste riforme.

La stagione delle riforme è iniziata: sta a noi portarla avanti (Applausi)!

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Baretta. Ne ha facoltà.

 

PIER PAOLO BARETTA. Signor Presidente, nell'annunciare il voto favorevole del Partito Democratico alla legge di riforma del bilancio dello Stato, voglio sottolineare che quanto è avvenuto in questa occasione è la dimostrazione che quando si vuole un confronto e si sceglie la ricerca condivisa di soluzioni, anche ovviamente di mediazione, i risultati non mancano e sono sempre produttivi.

Come ben sappiamo, la formazione delle decisioni di finanza pubblica occupa un posto speciale nella missione di indirizzo e controllo che le Costituzioni assegnano ai Parlamenti moderni. Sappiamo però che, da alcuni anni, nel nostro Paese questa missione si è offuscata a causa di una distorta visione del ruolo della sessione di bilancio, che ha trasformato il periodo dell'avvento, tempo liturgico dell'attesa, nel tempo politico della spesa.

A questa prassi i Governi, condizionati dalle ristrettezze dei conti pubblici e dalle esigenze di consenso, hanno risposto con i maxiemendamenti dell'ultima ora o con un reiterato ricorso al voto di fiducia. Si è così prodotta una progressiva sterilizzazione dell'originaria funzione programmatica e regolatrice della funzione di bilancio. Che bisognasse, dunque, procedere ad una riforma è diventato patrimonio e coscienza comune di entrambi i rami del Parlamento e di tutti i gruppi.

Sono molti, dunque, i motivi di soddisfazione che accompagnano l'approvazione di questa legge. Innanzitutto, come ha ripetuto più volte il relatore, l'onorevole Leone, si tratta di una legge di iniziativa parlamentare; in secondo luogo, entrambi i rami del Parlamento hanno espresso un voto favorevole.

Il fatto che anche il nostro gruppo al Senato si sia espresso a favore è stato un buon viatico, ma non ci ha ingessato e deresponsabilizzato, sicché, pur rispettando l'ingegneria complessiva della legge del Senato, ci siamo mossi per migliorarla nelle strutture portanti e nei non secondari allestimenti, a cominciare dal mancato raccordo fra la riforma del bilancio e la riforma federale.

Possiamo, in sostanza, affermare che, se la legge n. 42 del 2009 aveva di fatto ignorato le conseguenze che il federalismo inevitabilmente produce sulle regole di finanza pubblica, la nuova legge di bilancio, nella versione uscita dal Senato, aveva clamorosamente omesso di confrontarsi con le novità introdotte dalla legge sul federalismo. A questo limite abbiamo provveduto introducendo un coordinamento tra i due percorsi e avviando un'armonizzazione dei bilanci a tutti i livelli molto più stringenti che nel passato.

Ci è parso necessario, inoltre, migliorare la trasparenza e l'efficacia nella formazione e nella gestione del bilancio. Anche a ciò si è provveduto adottando definitivamente, in forma semplificata, la procedura per programmi e missioni e introducendo il passaggio alla gestione di cassa, nella prospettiva di adottare un sistema basato sulla competenza economica e non su quella giuridica attualmente in vigore.

Un aspetto centrale della nostra iniziativa che ha trovato una rispondenza nelle scelte della maggioranza e l'accoglienza da parte del Governo ha riguardato il cuore della questione, ovvero i rapporti tra il Governo e il Parlamento. La risposta che abbiamo dato a questo cruciale aspetto è che la nuova finanziaria, che assume il significativo titolo di legge di stabilità, si concentri nella seconda metà dell'anno. Si riduce, così, quella litania di aggiustamenti continui in corso d'anno e si realizza una maggiore concentrazione del lavoro parlamentare, ma anche una migliore agibilità nell'azione del Governo.

Al contempo, il Governo si impegna, ogni qual volta si prefiguri un'azione che modifichi i quadri di riferimento finanziario, i saldi e gli obiettivi, a presentarsi in Parlamento con una nota di aggiustamento preventiva a qualsiasi intervento specifico.

Non sfugge a nessuno l'importanza di questa norma, attraverso la quale, integrata dall'ordine del giorno accolto oggi, si abbatte drasticamente la discrezionalità del ricorso ai decreti-legge, piaga ancora non riparata della politica economica di quest'anno. Il ruolo del Parlamento ne esce oggettivamente rafforzato e ciò è un bene per tutti.

Signor Presidente, il varo di questa legge, dunque, modernizza la struttura e le procedure del bilancio pubblico, si inserisce cioè - o meglio precede, data la lentezza generale - in quel percorso di riforme istituzionali che debbono rendere più agevoli ed efficaci i compiti dei rappresentanti del popolo e dei governanti.

È questo il punto chiave politico che determina il successo di questa legge e segna un criterio più generale. Il dibattito politico-istituzionale, infatti, ruota da troppo tempo intorno allo squilibrio attuale dei poteri e ne ricerca uno nuovo. Questo squilibrio è influenzato dalle stagioni politiche e, più o meno, è esaltato dalla maggioranza di turno, ma esso è strutturale. Troppi, infatti, sono i cambiamenti intervenuti in questi ultimi anni negli assetti della politica e della società: il federalismo fiscale e istituzionale e gli effetti che le innovazioni economiche hanno comportato sulle regole finanziarie e contabili della società e degli enti locali e dunque, perché no, dello Stato.

Questo squilibrio strutturale si può ovviare individuando con chiarezza i tre cardini di un nuovo equilibrio. Essi sono: il Governo nazionale, le autonomie locali e il Parlamento. Tutti questi poteri agiscono in nome e per conto del popolo italiano e concorrono a far procedere la vita pubblica. Se nelle materie economiche, se nelle logiche finanziarie, se nelle regole contabili non si realizza un'armonizzazione effettiva tra questi poteri lo Stato è destinato a non funzionare. Se cioè il Governo non ha un'adeguata agibilità, se gli enti locali non possiedono una vera autonomia, se infine e non ultimo il Parlamento non ha validi strumenti di controllo, indirizzo e ratifica la contabilità pubblica si aggroviglia, diventa incomprensibile e l'effetto negativo si diffonde in tutta l'azione legislativa e di governo.

Con questa legge, proseguendo in coerenza e migliorando il tracciato predisposto dal Senato, si individua un nuovo soddisfacente, ancorché inevitabilmente non perfetto, equilibrio.

In conclusione, signor Presidente, mi associo volentieri al ringraziamento verso tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato importante, vale a dire il relatore, il presidente e i componenti della Commissione bilancio. Persino il Governo merita un sincero riconoscimento in questa situazione. Questa mi sembra anche la giusta occasione per ringraziare i funzionari della Camera e della Commissione bilancio e, in particolare, l'ufficio legislativo del nostro gruppo. Senza il loro apporto culturale - e non solo tecnico - questo provvedimento non avrebbe avuto alcuna prospettiva di riuscita nella versione condivisa che oggi approviamo.

Resta ora un compito che non potevamo svolgere ma che affidiamo a lei, signor Presidente, alla Giunta per il regolamento e all'Assemblea. Si tratta di un passaggio decisivo per il buon funzionamento della legge, ossia mettere mano da subito, con urgenza e responsabilità, alla riforma dei Regolamenti parlamentari. Ha detto bene ieri il presidente della Commissione bilancio, l'onorevole Giancarlo Giorgetti, e pertanto mi limito a sottolineare quanto sia urgente che questa Camera migliori il suo lavoro. Signor Presidente, cari colleghi, il bene pubblico - e non le convenienze di parte - ci ha mosso nell'affrontare questa discussione. Se è pur vero che si può sbagliare, anche all'unanimità, è certamente vero che se si arriva, dopo una così serrata discussione, ad essere in buona fede tutti d'accordo su un argomento così delicato, possiamo presumere che si sia svolto un buon lavoro e confidare sul fatto che sia prevalso davvero l'interesse generale (Applausi).

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ceroni. Ne ha facoltà.

 

REMIGIO CERONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Camera si sta apprestando a votare una riforma importante, portata avanti in un clima sereno, costruttivo e di positivo dialogo. È doveroso, pertanto, ringraziare la Presidenza per la costante attenzione mostrata, il rappresentante del Governo, il Viceministro Vegas, per il suo approccio determinato, competente ed appassionato, i gruppi di opposizione che hanno contribuito all'elaborazione del testo in modo concreto e responsabile, come ha sottolineato poc'anzi l'onorevole Beretta, il personale del servizio bilancio della Camera, i soggetti auditi come la ragioneria dello Stato, l'ISTAT, l'ANCI e la Corte dei conti per i preziosi consigli con i quali è stato migliorato il testo di legge, il presidente della Commissione bilancio, l'onorevole Giancarlo Giorgetti, che ha stilato il documento condiviso che impegna tutti i gruppi parlamentari a completare la riforma del bilancio con la riforma dei Regolamenti parlamentari. Un ringraziamento particolare va anche al relatore, il vicepresidente Leone, che con la sua disponibilità e attenzione ha saputo accogliere e rendere preziosi i contributi di tutti.

Oggi votiamo un provvedimento profondamente innovativo e necessario alle esigenze del Paese. La revisione della disciplina di finanza pubblica costituisce una questione politica di prima grandezza.

Più volte i Parlamenti e i Governi delle precedenti legislature hanno tentato una riforma senza risultati concreti. Il fatto, dunque, che la legge n. 468 del 1978 dopo 31 anni non venga modificata, ma sostituita da una nuova legge è significativo e indicativo della volontà riformatrice di questa maggioranza, del Governo e di tutto il Parlamento.

Il provvedimento, che ci accingiamo ad approvare, nasce dalla necessità di assicurare un governo più unitario della finanza pubblica, atto a contemperare la perdurante esigenza di risanamento dei conti pubblici con la contestuale riqualificazione della spesa, volta a migliorare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei servizi pubblici offerti ai cittadini e alle imprese. Inoltre, il provvedimento consentirà una gestione più chiara, semplice e trasparente dei conti pubblici.

Molti sono gli aspetti positivi della legge. Il primo è proprio la trasparenza. Viene messo a regime il sistema approvato dal precedente Governo sulla suddivisione del bilancio per missioni e programmi. Questo è molto importante perché determina una maggiore chiarezza delle scelte.

Nell'ambito del programma verranno indicate quali saranno le risorse rimodulabili e non rimodulabili; sarà quindi più facile responsabilizzare i singoli gruppi politici sulle scelte. Sarà possibile capire con maggiore facilità e comprensione dove sono allocate le risorse in più e come sono ripartite ovvero su quali capitoli avverranno i tagli e su quali capitoli verranno allocate le spese aggiuntive.

Un altro aspetto importante è la previsione di un orizzonte temporale pluriennale, cioè la triennalizzazione della manovra finanziaria realizzata congiuntamente dalla legge di stabilità - così si chiamerà la nuova legge finanziaria - e dalla legge di bilancio. In pratica, con tale innovazione si formalizza e si inserisce organicamente tra le norme positive quanto già introdotto con il decreto-legge n. 112 del 2008 e utilizzato per la legge finanziaria per il 2009. La dimensione temporale di medio periodo risulta più prossima a quella necessaria alla concretizzazione degli effetti economici delle misure predisposte. Inoltre, nel perseguimento delle politiche fiscali risulta facilitato il compito del Governo il quale può impegnarsi in un percorso predefinito nell'ambito di uno scenario pluriennale.

Un altro aspetto preso in considerazione riguarda la decisione di conferire maggiore profondità temporale alla Decisione quadro di finanza pubblica, il vecchio DPEF: per un Paese che ha uno Stato indebitato come il nostro si tratta di un'acquisizione vitale. L'asfitticità temporale dell'orizzonte della decisione di bilancio è nemica fondamentale del risanamento; con il grande debito pubblico che abbiamo necessariamente bisogna fare un piano di lungo periodo per il suo servizio e per superare la situazione. In questo senso la profondità temporale della Decisione di bilancio è una condizione vitale.

Un altro aspetto importante è la rimodulazione dei tempi previsti per i vari adempimenti in maniera da rendere le azioni più tempestive e pregnanti rispetto alla reale situazione. La Decisione di finanza pubblica slitta da giugno, come era previsto per il vecchio DPEF, al 30 settembre. Il disegno di legge in esame vieta, inoltre, l'inserimento nella legge di stabilità di norme ordinamentali ovvero organizzatorie. Nella sostanza, l'esclusione di norme di delega e di norme a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio determina l'esclusione dal contenuto della legge di stabilità di tutte le disposizioni prive di effetti nei saldi, come sperimentato dalla legge finanziaria per il 2009.

Una norma molto importante contenuta nel provvedimento è poi il passaggio al bilancio di cassa, che il relatore ha definito una norma epocale. Il passaggio ad una redazione dei bilanci pubblici in termini di cassa si fa carico dell'esigenza di assicurare una concreta realizzazione dei programmi di spesa autorizzati. Si evidenzia come, a livello europeo, assumono rilevanza centrale i parametri dell'indebitamento netto e del fabbisogno che prendono a riferimento la massa spendibile dalle amministrazioni pubbliche, i dati di cassa sono fondamentali ai fini del controllo del debito pubblico.

Tuttavia, questo passaggio al bilancio di cassa sarà preceduto da una congrua fase sperimentale che consentirà di valutare le possibili problematiche che emergeranno in sede applicativa e potrà costituire la base per il passaggio ad una contabilità di carattere economico che consenta un'efficace valutazione delle performance delle diverse amministrazioni.

Infine, occorre sottolineare il potenziamento delle attività di monitoraggio, verifica e valutazione della spesa pubblica; degna di nota è l'attenzione prestata nei confronti del controllo parlamentare in modo da rafforzare il ruolo di indirizzo di quest'ultimo dotando le Camere di nuovi strumenti di conoscenza che consentono al parlamentare una maggiore partecipazione all'attività che gli è propria e per la quale è stato eletto.

Quelli indicati sono alcuni dei passaggi innovativi che, peraltro, collegano strettamente il disegno di legge in esame con le norme sulla base delle quali il Parlamento ha varato, poco meno di un anno fa, la manovra finanziaria relativa all'anno in corso e successivamente la legge n. 42 del 2009, sul federalismo fiscale, con la quale il provvedimento di oggi si salda inscindibilmente. Con questo provvedimento il Parlamento dà una risposta seria ed eloquente ai problemi finanziari dell'Italia.

Questa riforma si è resa indispensabile, ovviamente accompagnata anche da una riforma dei Regolamenti parlamentari che se non avverrà vanificherà tutto lo sforzo fatto, al fine di introdurre nel sistema normativo disposizioni che possono assicurare maggiore rigore e maggiore sviluppo in un Paese che necessariamente ha bisogno di regole certe e sicure per attivare quei procedimenti virtuosi di utilizzo della spesa pubblica non più rinviabili.

L'approvazione del presente provvedimento, che vede un'ampia e sostanziale convergenza dei gruppi parlamentari non solo di maggioranza, rappresenta un importante passo avanti verso la necessità di coniugare il ruolo del Governo, responsabile del rispetto dei vincoli finanziari imposti dalla comunità europea, con il ruolo del Parlamento e l'autonomia degli enti territoriali chiamati a partecipare e a concorrere alle decisioni. Questo provvedimento mette un tassello significativo nel processo di ammodernamento della pubblica amministrazione. Per questo motivo il voto del gruppo del Popolo della Libertà non può essere che molto favorevole (Applausi).

 

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto.

 

ANTONIO LEONE, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ANTONIO LEONE, Relatore. Signor Presidente, parlo anche a nome del presidente Giorgetti per quanto riguarda, questa volta non in maniera formale, i ringraziamenti agli uffici della Camera dei deputati, che hanno dimostrato un'alta professionalità durante la stesura e l'approvazione del provvedimento. Ringrazio anche i colleghi, non solo quelli seduti al banco del Comitato dei nove, che hanno contribuito in maniera determinante al confezionamento di questa riforma. Inoltre, mi rivolgo a lei, Presidente, in quanto avrà sicuramente preso atto e contezza della dichiarazione fatta dal presidente Giorgetti. È una dichiarazione fatta a nome dell'intera Commissione e continuo a rivolgere a lei l'appello, perché il completamento di questa grande riforma è legata solo e soltanto ad una riforma regolamentare. Una grande riforma slegata da quella che deve essere non solo la snellezza, ma la capacità di controllo che viene fuori da questo provvedimento del Parlamento - non solo sugli atti dell'Esecutivo, ma sull'intero andazzo della finanza pubblica nazionale - non può essere una riforma efficace. Per questo motivo mi rivolgo a lei e non solo ringrazio i colleghi, ma anche lei per l'attenzione che già da tempo porta proprio su questi argomenti (Applausi).

 

PRESIDENTE. La ringrazio presidente Leone. Ho preso atto non soltanto di quanto da lei testè dichiarato, ma avevo avuto modo di ascoltare l'intervento dell'onorevole Giorgetti a nome di tutta la Commissione. Ne condivido pienamente lo spirito e il contenuto e sarà cura della Presidenza interessare quanto prima la Giunta per il Regolamento al fine di giungere a quelle modifiche del nostro Regolamento indispensabili per rendere la riforma che verrà approvata da qui ad un attimo operativa anche nella prassi dei nostri lavori parlamentari (Applausi).

La Vicepresidente onorevole Bindi mi ha chiesto una precisazione sui lavori di stamani. Proclamando il risultato della votazione dell'emendamento 21.3, la Vicepresidente Bindi ha fatto riferimento al risultato che si sarebbe registrato ove si fosse computato anche il voto dell'onorevole Bianconi. Il riferimento aveva il solo scopo di evidenziare che l'eventuale voto del collega non avrebbe, comunque, inciso sull'esito della votazione. Il risultato ufficiale della votazione, come prassi assolutamente univoca e consolidata, è quindi quello proclamato originariamente - non può essere altrimenti - e il voto risulta dal tabellone elettronico delle votazioni che sarà pubblicato nei resoconti.

 

(Coordinamento formale - A.C. 2555-A)

 

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione finale, chiedo che la Presidenza sia autorizzata al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

 

(Votazione finale ed approvazione - A.C. 2555-A)

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

Indìco la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sulla proposta di legge n. 2555-A, di cui si è testé concluso l'esame.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Onorevole Latteri, Armosino, Cesario...

 

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

S. 1397 - «Legge di contabilità e finanza pubblica» (Approvata dal Senato) (2555-A):

 

Presenti 469

Votanti 467

Astenuti 2

Maggioranza 234

Hanno votato sì 467

(La Camera approva - Vedi votazioni).

 

Prendo atto che i deputati Rugghia, Barbato, Barbareschi e Giacomoni hanno segnalato che non sono riusciti ad esprimere voto favorevole e che la deputata Argentin ha segnalato che non è riuscita a votare.

È quindi assorbita la proposta di legge n. 659.

Ricordo che la seduta riprenderà alle 15 con lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata. Le votazioni avranno luogo dalle ore 16, con il seguito della discussione della mozione Realacci, Granata, Misiti ed altri n. 1-00252.


 

 

Allegato A

 

PROPOSTA DI LEGGE: S. 1397 - SENATORI: AZZOLINI ED ALTRI: LEGGE DI CONTABILITÀ E FINANZA PUBBLICA (APPROVATA DAL SENATO) (A.C. 2555-A) ED ABBINATA PROPOSTA DI LEGGE: D'ANTONA ED ALTRI (A.C. 659)

 

A.C. 2555-A - Articolo 12

 

ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

 

Art. 12.

(Relazione sull'economia e la finanza pubblica).

1. La Relazione sull'economia e la finanza pubblica contiene:

a) l'analisi dell'andamento dell'economia e del conto economico e del conto di cassa delle amministrazioni pubbliche nell'anno precedente e degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi indicati nella Decisione di cui all'articolo 10;

b) l'aggiornamento delle previsioni macroeconomiche, del conto economico delle amministrazioni pubbliche e dei relativi sottosettori nonché del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche per il periodo di previsione della Decisione e, in caso di scostamento dagli obiettivi, le eventuali misure correttive che il Governo intende adottare;

c) le indicazioni sul saldo di cassa del settore statale e sulle correlate modalità di copertura;

2. La Relazione di cui al comma 1, in particolare, fornisce le informazioni di dettaglio sui consuntivi e sulle previsioni dei conti dei principali settori di spesa, con particolare riferimento a quelli relativi al pubblico impiego, alla protezione sociale e alla sanità, nonché sul debito delle amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio. Essa fornisce inoltre, in apposita appendice, i dati relativi al bilancio statale secondo la classificazione economica con particolare riferimento alle principali tipologie di spesa, tra cui:

a) redditi da lavoro dipendente distinti tra i comparti dei Ministeri, della scuola, dei Corpi di polizia, delle Forze armate e altri;

b) consumi intermedi, distinti in funzionamento dell'amministrazione, della difesa, della sicurezza e altre spese per consumi intermedi;

c) trasferimenti correnti e in conto capitale, distinti per i principali programmi.

3. La Relazione di cui al presente articolo dà altresì conto del parere del Consiglio dell'Unione europea sull'aggiornamento del Programma di stabilità.

4. Il Ministro dello sviluppo economico presenta alle Camere, entro il 15 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, in allegato alla Relazione di cui al presente articolo, un'unica relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo alla ricaduta occupazionale, alla coesione sociale e alla sostenibilità ambientale, nonché alla ripartizione territoriale degli interventi.

5. In apposito allegato alla Relazione di cui al presente articolo, per la spesa del bilancio dello Stato sono esposte, con riferimento agli ultimi dati di consuntivo disponibili, le risorse destinate alle singole regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano distinte tra spese correnti e spese in conto capitale.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 1o luglio di ogni anno, ad integrazione della Relazione di cui al presente articolo, trasmette alle Camere un apposito allegato in cui sono riportati i risultati del monitoraggio degli effetti sui saldi di finanza pubblica, sia per le entrate che per le spese, derivanti dalle misure contenute nelle manovre di bilancio adottate anche in corso d'anno, che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono tenuti ad assicurare; sono inoltre indicati gli scostamenti rispetto alle valutazioni originarie e le relative motivazioni.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere, entro il mese di aprile di ogni anno, la Relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno precedente.

 

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

 

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA

 

ART. 12.

(Relazione sull'economia e la finanza pubblica).

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nell'ambito dell'analisi di cui al comma 1, lettera a), vengono fornite indicazioni concernenti l'indebitamento delle famiglie e delle imprese nei confronti del sistema creditizio e il suo effetto sulla dinamica dell'economia reale.

12. 50. Contento.

 

Al comma 3, dopo le parole: altresì conto aggiungere le seguenti: ove disponibile.

12. 600. Governo.

(Approvato)

 

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. In un ulteriore allegato della Relazione di cui al presente articolo per la spesa delle amministrazioni pubbliche sono esposti gli effetti distributivi tra generi e tra generazioni.

12. 1. Lanzillotta.

 

A.C. 2555-A - Articolo 13

 

ARTICOLO 13 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

 

Art. 13.

(Banca dati delle amministrazioni pubbliche).

1. Al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari per dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale, le amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, accessibile alle stesse amministrazioni pubbliche secondo modalità da stabilire con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza unificata e il CNIPA, i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all'attuazione della presente legge. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è individuata la struttura dipartimentale responsabile della suddetta banca dati.

2. In apposita sezione della banca dati di cui al comma 1 sono contenuti tutti i dati necessari a dare attuazione al federalismo fiscale. Tali dati sono messi a disposizione, anche mediante accesso diretto, della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale e della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica per l'espletamento delle attività di cui agli articoli 4 e 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

3. L'acquisizione dei dati avviene sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'ISTAT, il CNIPA e la Conferenza unificata relativamente agli enti territoriali. L'acquisizione dei dati potrà essere effettuata anche attraverso l'interscambio di flussi informativi con altre amministrazioni pubbliche. Anche la Banca d'Italia provvede ad inviare per via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni necessarie al monitoraggio e al consolidamento dei conti pubblici.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari complessivamente a 10 milioni di euro per l'anno 2010, 11 milioni di euro per l'anno 2011 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

 

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 13 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO IV

MONITORAGGIO DEI CONTI PUBBLICI

 

ART. 13.

(Banca dati delle amministrazioni pubbliche).

Sopprimerlo.

13. 3. Borghesi, Cambursano.

 

Sostituirlo con il seguente:

Art. 13. - 1. A decorrere dall'esercizio successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 2, comma 1, al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari per dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale, le amministrazioni pubbliche provvedono a inserire presso la banca dati istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all'attuazione della presente legge.

13. 6. Cambursano, Borghesi.

 

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con il seguente:

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione di quanto già previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, è istituita la banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata, al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per implementare l'attuazione del federalismo fiscale. L'acquisizione dei dati riguardanti gli enti territoriali avviene tramite la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata.

*13. 4. Cambursano, Borghesi.

 

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con il seguente:

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione di quanto già previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, è istituita la banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata, al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per implementare l'attuazione del federalismo fiscale. L'acquisizione dei dati riguardanti gli enti territoriali avviene tramite la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata.

*13. 5. Ciccanti, Galletti.

 

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: accessibile fino alla fine del comma con le seguenti:. Con apposita intesa da raggiungere in sede di Conferenza unificata vengono definite le modalità di accesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti di cui al comma 2; la medesima intesa stabilisce altresì il contenuto della banca dati unitaria. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è individuata la struttura dipartimentale o altro ente responsabile della suddetta banca dati.

Conseguentemente:

al comma 2, secondo periodo, sopprimere la parola: anche;

al comma 3:

sopprimere il primo periodo.

secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e con le associazioni rappresentative degli enti territoriali.

13. 58. Fontanelli.

 

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: accessibile fino alla fine del comma con i seguenti periodi:. Con apposita intesa da raggiungere in sede di Conferenza unificata vengono definite le modalità di accesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti di cui al comma 2; la medesima intesa stabilisce altresì il contenuto della banca dati unitaria. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è individuata la struttura dipartimentale o altro ente responsabile della suddetta banca dati.

Conseguentemente:

al comma 2, secondo periodo, sopprimere la parola: anche;

al comma 3, sopprimere il primo periodo.

*13. 50. Cambursano, Borghesi.

 

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: accessibile fino alla fine del comma con le seguenti:. Con apposita intesa da raggiungere in sede di Conferenza unificata vengono definite le modalità di accesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti di cui al comma 2; la medesima intesa stabilisce altresì il contenuto della banca dati unitaria. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è individuata la struttura dipartimentale o altro ente responsabile della suddetta banca dati.

Conseguentemente:

al comma 2, secondo periodo, sopprimere la parola: anche;

al comma 3, sopprimere il primo periodo.

*13. 52. Ciccanti, Galletti.

 

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: accessibile fino alla fine del comma con le seguenti:. Con apposita intesa da raggiungere in sede di Conferenza unificata vengono definite le modalità di accesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti di cui al comma 2; la medesima intesa stabilisce altresì il contenuto della banca dati unitaria. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è individuata la struttura dipartimentale o altro ente responsabile della suddetta banca dati.

Conseguentemente:

al comma 2, secondo periodo, sopprimere la parola: anche;

al comma 3, sopprimere il primo periodo.

*13. 54. Graziano.

 

Al comma 1, dopo le parole: presente legge, sono aggiunte le seguenti:. Con apposita intesa in conferenza per il coordinamento della finanza pubblica sono definite le modalità di accesso alla banca dati degli enti territoriali.

**13. 50. (Testo modificato nel corso della seduta) Cambursano, Borghesi.

(Approvato)

 

Al comma 1, dopo le parole: presente legge, sono aggiunte le seguenti:. Con apposita intesa in conferenza per il coordinamento della finanza pubblica sono definite le modalità di accesso alla banca dati degli enti territoriali.

**13. 52. (Testo modificato nel corso della seduta) Ciccanti, Galletti.

(Approvato)

 

Al comma 1, dopo le parole: presente legge, sono aggiunte le seguenti:. Con apposita intesa in conferenza per il coordinamento della finanza pubblica sono definite le modalità di accesso alla banca dati degli enti territoriali.

**13. 54. (Testo modificato nel corso della seduta) Graziano.

(Approvato)

 

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'accesso diretto alla banca dati di cui al comma 1 è garantito ai Servizi del bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, alla Banca d'Italia, all'ISAE, alla Corte dei conti e ai Consigli regionali.

13. 7. Cambursano, Borghesi.

 

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: sentiti con le seguenti: d'intesa con.

*13. 8. Borghesi, Cambursano.

 

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: sentiti con le seguenti: d'intesa con.

*13. 56. Andrea Orlando, Baretta, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Vannucci, Ventura.

 

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e con le associazioni rappresentative degli enti territoriali.

**13. 51. Cambursano, Borghesi.

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e con le associazioni rappresentative degli enti territoriali.

**13. 53. Ciccanti, Galletti.

 

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e con le associazioni rappresentative degli enti territoriali.

**13. 55. Graziano.

 

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con il medesimo decreto di cui al comma 3, sono stabilite le modalità di ripartizione delle risorse sulla base dei costi effettivamente sostenuti dalle amministrazioni coinvolte.

13. 57. Duilio.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con il medesimo decreto di cui al comma 3, possono essere stabilite le modalità di ripartizione delle risorse tra le amministrazioni preposte alla realizzazione della banca dati.

13. 57.(Testo modificato nel corso della seduta).Duilio.

(Approvato)

 

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis. - (Lotta all'evasione e all'elusione fiscale). - 1. Al fine di potenziare le attività intraprese dal Governo in relazione al contrasto e alla lotta all'evasione e alla elusione fiscale, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere, in occasione della presentazione della Decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10, sui risultati conseguiti in merito alla lotta all'evasione fiscale e all'efficacia delle misure adottate ai fini di contrastarne la diffusione, sia in ambito nazionale che internazionale.

13. 01. Cambursano, Borghesi.

 

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis. - 1. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Dipartimento per il controllo e il monitoraggio della finanza pubblica. Nel Dipartimento confluiscono le risorse umane e strumentali e le competenze attualmente allocate presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in materia di controllo della spesa, nei suoi aspetti finanziari e reali, ivi incluse le funzioni di controllo della spesa del personale, nonché le funzioni ispettive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le restanti risorse umane e strumentali e competenze attualmente facenti capo al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato confluiscono nel Dipartimento per il bilancio.

13. 02. Causi.

 

A.C. 2555-A - Articolo 14

 

ARTICOLO 14 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

 

Art. 14.

(Controllo e monitoraggio dei conti pubblici).

1. In relazione alle esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, utilizzando anche i dati di cui al comma 1 dell'articolo 13, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a:

a) consolidare le operazioni delle amministrazioni pubbliche sulla base degli elementi acquisiti con le modalità di cui alla presente legge e ai correlati decreti attuativi;

b) valutare la coerenza della evoluzione delle grandezze di finanza pubblica nel corso della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica indicati nella Decisione di cui all'articolo 10 e verificare a consuntivo il conseguimento degli stessi obiettivi;

c) monitorare gli effetti finanziari delle misure previste dalla manovra di bilancio e dei principali provvedimenti adottati in corso d'anno;

d) effettuare, tramite i servizi ispettivi di finanza pubblica, verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I referti delle verifiche, ancorché effettuate su richiesta delle amministrazioni, sono documenti accessibili nei limiti e con le modalità previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e sono inviati alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica in qualità di materiali utili a valutare l'opportunità di attivare il procedimento denominato «Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza» di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42. In ogni caso, per gli enti territoriali i predetti servizi effettuano verifiche volte a rilevare eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica e procedono altresì alle verifiche richieste dal Ministro competente all'avvio della procedura di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131;

e) consentire l'accesso e l'invio in formato elettronico elaborabile dei dati di cui al comma 1 dell'articolo 13 alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato pubblica mensilmente, entro il mese successivo a quello di riferimento, una relazione sul conto consolidato di cassa riferito all'amministrazione centrale, con indicazioni settoriali sugli enti degli altri comparti delle amministrazioni pubbliche tenendo conto anche delle informazioni desunte dal Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE).

3. Entro il 31 maggio, il 30 settembre e il 30 novembre il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere una relazione sul conto consolidato di cassa riferito, rispettivamente a tutto il primo, il secondo e il terzo trimestre dell'anno, alle amministrazioni pubbliche e l'eventuale aggiornamento delle stime secondo l'articolazione per sottosettori prevista all'articolo 10, comma 2, lettera b), nonché sulla consistenza del debito pubblico. La relazione presentata entro il 30 settembre riporta l'aggiornamento della stima annuale del conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche e delle relative forme di copertura. Nella relazione sono anche esposte informazioni sulla consistenza dei residui alla fine dell'esercizio precedente del bilancio dello Stato, sulla loro struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base alla classificazione economica e funzionale.

4. Il Dipartimento delle finanze e il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze provvedono a monitorare, rispettivamente, l'andamento delle entrate tributarie e contributive e a pubblicare con cadenza mensile un rapporto su tale andamento. Il Dipartimento delle finanze provvede altresì a monitorare gli effetti finanziari sul lato delle entrate delle misure tributarie previste dalla manovra di bilancio e dai principali provvedimenti tributari adottati in corso d'anno. Le relazioni di cui al comma 3 presentano in allegato un'analisi dei risultati conseguiti in materia di entrata, con riferimento all'andamento di tutte le imposte, tasse e tributi, anche di competenza di regioni ed enti locali, con indicazioni relative all'attività accertativa e alla riscossione.

5. Le amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle di cui al comma 6, trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri, i dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale. I tesorieri e i cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli organi costituzionali.

6. Gli enti di previdenza trasmettono mensilmente al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato tutti gli incassi ed i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi sul territorio nazionale.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, stabilisce con propri decreti la codificazione, le modalità e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6. Analogamente il Ministro provvede, con propri decreti, ad apportare modifiche e integrazioni alla codificazione stabilita.

8. Gli enti previdenziali privatizzati, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le autorità portuali, gli enti parco nazionale e gli altri enti pubblici che inviano i flussi trimestrali di cassa e non sono ancora assoggettati alla rilevazione SIOPE continuano a trasmettere al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati trimestrali della gestione di cassa dei loro bilanci entro il 20 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre del trimestre di riferimento secondo lo schema tipo dei prospetti determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

9. Con l'estensione della rilevazione SIOPE agli enti di cui al comma 8, vengono meno gli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati trimestrali di cassa, secondo modalità e tempi definiti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.

10. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono regolarmente agli obblighi di cui ai commi 5, 6 e 8 non possono effettuare prelevamenti dai conti aperti presso la tesoreria dello Stato. In allegato alle relazioni di cui al comma 3 sono indicate le amministrazioni inadempienti rispetto alle disposizioni di cui al comma 5.

 

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 14 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

 

ART. 14.

(Controllo e monitoraggio dei conti pubblici).

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: di bilancio con le seguenti: di finanza pubblica.

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, lettera d):

al secondo periodo, sopprimere le parole da:, e sono inviati fino alla fine del periodo;

dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: I referti delle verifiche di cui al periodo precedente sono inviati alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica affinché possa valutare l'opportunità di attivare il procedimento denominato «Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza» di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: riferito fino a: pubbliche e con le seguenti: delle amministrazioni pubbliche, riferita, rispettivamente, al primo trimestre, al primo semestre e ai primi nove mesi dell'anno, evidenziando;

al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: di bilancio con le seguenti: di finanza pubblica;

al comma 6, dopo le parole: dello Stato aggiungere le seguenti: i dati concernenti.

14. 500. La Commissione.

(Approvato)

 

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai fini dell'attuazione del comma 1, l'Unità tecnica - Finanza di progetto di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento Ragioneria generale dello Stato e all'ISTAT, le informazioni e i dati di base relativi alle operazioni di partenariato pubblico-privato raccolte ai sensi dell'articolo 44, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2008, n. 31. L'acquisizione dei dati avviene sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

14. 501. La Commissione.

(Approvato)

 

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: secondo l'articolazione per sottosettori prevista dall'articolo 10, comma 2, lettera b) aggiungere le seguenti: e per le classi individuate dall'ISTAT nell'elenco annualmente pubblicato in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

14. 3. Nannicini.

 

A.C. 2555-A - Articolo 15

 

ARTICOLO 15 DELLA PROPOSTA DI LEGGE ED ANNESSO ALLEGATO 1 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 15.

(Disposizioni speciali e transitorie per il monitoraggio dei conti pubblici).

1. Nelle more della realizzazione della banca dati di cui all'articolo 13, per le finalità di monitoraggio e controllo dei conti pubblici, le amministrazioni pubbliche, nonché gli altri enti e società per i quali è comunque previsto l'invio dei bilanci alle amministrazioni vigilanti, sono tenuti all'invio telematico alla Ragioneria generale dello Stato dei dati relativi ai bilanci di previsione, alle relative variazioni e ai conti consuntivi, nonché di tutte le informazioni necessarie alle verifiche di cui all'articolo 14 sulla base di schemi e modalità indicati con determina del Ragioniere generale dello Stato. Dalle disposizioni del presente comma sono esclusi gli enti e organismi pubblici territoriali e loro associazioni, nonché gli enti ed organismi dagli stessi vigilati.

2. A decorrere dalla data di pubblicazione della determina del Ragioniere generale dello Stato, non trovano più applicazione le modalità di cui all'articolo 32 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

3. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica determinati con l'adesione al Patto di stabilità e crescita, per assicurare il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, e per l'istituzione della banca dati per l'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono alla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i dati relativi agli accertamenti e agli impegni, nonché agli incassi e ai pagamenti, risultanti dai rendiconti degli esercizi 2006, 2007 e 2008, articolati secondo lo schema di classificazione di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono i predetti dati relativi agli esercizi 2009, 2010 e 2011 entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, secondo il medesimo schema di classificazione di cui al primo periodo del presente comma.

4. A decorrere dall'esercizio 2008 e fino a tutto l'anno 2011, le certificazioni relative al rendiconto al bilancio degli enti locali recano anche le sezioni riguardanti il «ricalcolo delle spese per funzioni» e le «esternalizzazioni dei servizi», previste dal decreto del Ministero dell'interno 14 agosto 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 31 agosto 2009, e dai successivi decreti recanti le modalità relative alle certificazioni concernenti i rendiconti al bilancio delle amministrazioni provinciali, dei comuni o unioni di comuni e delle comunità montane. I dati relativi ai predetti rendiconti sono trasmessi dal Ministero dell'interno alla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

.

.

.

.

 

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 15 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

 

ART. 15.

(Disposizioni speciali e transitorie per il monitoraggio dei conti pubblici).

Sopprimere i commi 3 e 4.

15. 500. La Commissione.

(Approvato)

 

A.C. 2555-A - Articolo 16

 

ARTICOLO 16 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

 

Art. 16.

(Potenziamento del monitoraggio attraverso attività di revisori e sindaci).

1. Al fine di dare attuazione alle prioritarie esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica di cui all'articolo 14, funzionali alla tutela dell'unità economica della Repubblica, ove non già prevista dalla normativa vigente, è assicurata la presenza di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze nei collegi di revisione o sindacali delle amministrazioni pubbliche, con esclusione degli enti e organismi pubblici territoriali e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, degli enti ed organismi da questi ultimi vigilati, fermo restando il numero dei revisori e dei componenti del collegio.

2. I collegi di cui al comma 1 devono riferire, nei verbali relativi alle verifiche effettuate, circa l'osservanza degli adempimenti previsti dalla presente legge e da direttive emanate dalle amministrazioni vigilanti.

 

A.C. 2555-A - Articolo 17

ARTICOLO 17 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

 

TITOLO V

LA COPERTURA FINANZIARIA DELLE LEGGI

 

Art. 17.

(Copertura finanziaria delle leggi).

1. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia, da redigere secondo i criteri di cui al comma 12, per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. In ogni caso la clausola di salvaguardia deve garantire la corrispondenza, anche dal punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa copertura. La copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 18, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;

b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione nello stato di previsione dell'entrata delle risorse da utilizzare come copertura;

c) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di

nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate in conto capitale.

2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi del comma 3, che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

3. I disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati di una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione tecnica è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonché il raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico delle amministrazioni pubbliche, contenute nella Decisione di cui all'articolo 10 ed eventuali successivi aggiornamenti.

4. Ai fini della definizione della copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi, la relazione tecnica di cui al comma 3 evidenzia anche gli effetti di ciascuna disposizione sugli andamenti tendenziali del saldo di cassa e dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per la verifica del rispetto degli equilibri di finanza pubblica, indicando altresì i criteri per la loro quantificazione e compensazione nell'ambito della stessa copertura finanziaria.

5. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 3 per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati. La relazione tecnica deve essere trasmessa nel termine indicato dalle medesime Commissioni in relazione all'oggetto e alla programmazione dei lavori parlamentari e, in ogni caso, entro trenta giorni dalla richiesta. Qualora il Governo non sia in grado di trasmettere la relazione tecnica entro il termine stabilito dalle Commissioni deve indicarne le ragioni. I dati devono essere trasmessi in formato telematico. I regolamenti parlamentari disciplinano gli ulteriori casi in cui il Governo è tenuto alla presentazione della relazione tecnica di cui al comma 3.

6. I disegni di legge di iniziativa regionale e del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) devono essere corredati, a cura dei proponenti, di una relazione tecnica formulata secondo le modalità di cui al comma 3.

7. Per le disposizioni legislative in materia pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al comma 3 contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento. Per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego, la relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili. In particolare per il comparto scuola sono indicati anche le ipotesi demografiche e di flussi migratori assunte per l'elaborazione delle previsioni della popolazione scolastica, nonché ogni altro elemento utile per la verifica delle quantificazioni. Per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica riporta i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziate in bilancio, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime. La relazione tecnica fornisce altresì i dati e gli elementi idonei a consentire la verifica della congruità della clausola di salvaguardia di cui al comma 1 sulla base dei requisiti indicati dal comma 12.

8. La relazione tecnica di cui ai commi 3 e 5 e il prospetto riepilogativo di cui al comma 3 sono aggiornati all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

9. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette alle Camere una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. Nella medesima relazione la Corte riferisce sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nei decreti legislativi emanati nel periodo considerato e sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie di tali decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delega.

10. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, è accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data.

11. Per le amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma 10. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza, dandone completa informazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

12. La clausola di salvaguardia di cui al comma 1 deve essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure di riduzione delle spese o di aumenti di entrata, con esclusione del ricorso ai fondi di riserva, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di apposito monitoraggio, il Ministro dell'economia e delle finanze adotta, sentito il Ministro competente, le misure indicate nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere con apposita relazione. La relazione espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. La medesima procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri, fermo restando quanto disposto in materia di personale dall'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

14. Le disposizioni contenute nei provvedimenti legislativi di iniziativa governativa che prevedono l'incremento o la riduzione di stanziamenti di bilancio indicano anche le missioni di spesa e i relativi programmi interessati.

 

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 17 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

 

TITOLO V

LA COPERTURA FINANZIARIA DELLE LEGGI

 

ART. 17.

(Copertura finanziaria delle leggi).

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: oneri fino a: previsioni medesime con le seguenti: spese indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia, da redigere secondo i criteri di cui al comma 13 per la compensazione degli effetti che eccedono le previsioni medesime. Per ciascun intervento va altresì indicata la natura dell'onere recato, se di parte corrente o parte capitale. In caso di spese permanenti di parte corrente deve essere indicato l'onere a regime e se l'intervento reca una spesa obbligatoria. In tal caso l'autorizzazione non costituisce limite all'impegno.

Conseguentemente:

sopprimere il comma 12;

al comma 13, primo periodo premettere i seguenti: La clausola di salvaguardia di cui al comma 1 deve essere effettiva ed automatica. Essa deve indicare le misure transitorie di riduzione di altre spese o di aumenti di entrata, con esclusione del ricorso ai fondi di riserva, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di apposito monitoraggio, il Ministro dell'economia e delle finanze adotta temporaneamente, sentito il Ministro competente, le misure indicate nella clausola di salvaguardia ed entro quindici giorni riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. La relazione espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi.

17. 50. Ventura, Baretta, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci.

 

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In ogni caso, le nuove autorizzazioni legislative di spesa devono essere formulate in termini di finanziamento di uno specifico programma di spesa.

Conseguentemente, all'articolo 40, comma 2, sopprimere la lettera f).

17. 51. Causi.

 

Al comma 3, premettere le seguenti parole: Fermo restando quanto previsto dal comma 2,

17. 500. La Commissione.

(Approvato)

 

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Gli emendamenti di iniziativa governativa al disegno di legge di stabilità sono sottoposti alla preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri.

17. 7. Borghesi, Cambursano.

 

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Nei casi in cui la copertura è determinata mediante riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa, la relazione tecnica ed una nota del Ministro dell'economia e delle finanze forniscono le indicazioni sui motivi del mancato utilizzo delle risorse per finalità cui erano originariamente destinate.

17. 6. Borghesi, Cambursano.

 

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Nei casi in cui la copertura sia determinata mediante riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa la relazione tecnica deve altresì fornire puntuali indicazioni sui motivi del mancato utilizzo delle risorse per le finalità cui erano originariamente destinate.

*17. 2. Ciccanti, Galletti.

 

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Nei casi in cui la copertura sia determinata mediante riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa la relazione tecnica deve altresì fornire puntuali indicazioni sui motivi del mancato utilizzo delle risorse per le finalità cui erano originariamente destinate.

*17. 5. Cambursano, Borghesi.

 

Al comma 10, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, evidenziando se il costo della disposizione è risultato superiore a quello a suo tempo quantificato dalla relazione tecnica verificata dalla Ragioneria dello Stato.

17. 9. Lanzillotta.

 

Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora le disposizioni abbiano precostituito diritti di prestazione in capo a persone fisiche o giuridiche, il Governo predispone la necessaria copertura finanziaria, ovvero propone modifiche normative volte a riportare l'onere effettivo a quello originariamente stimato dalla relazione tecnica.

17. 8. Lanzillotta.

 

 

 

A.C. 2555-A - Articolo 18

 

ARTICOLO 18 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

 

Art. 18.

(Fondi speciali).

1. La legge di stabilità prevede gli importi dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale ed in particolare di quelli correlati al perseguimento degli obiettivi indicati nella Decisione di cui all'articolo 10. In tabelle allegate alla legge di stabilità sono indicate, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, le somme destinate alla copertura dei predetti provvedimenti legislativi ripartite per Ministeri. Nella relazione illustrativa del disegno di legge di stabilità, con apposite note, sono indicati i singoli provvedimenti legislativi che motivano lo stanziamento proposto per ciascun Ministero. I fondi speciali di cui al presente comma sono iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in appositi fondi la cui riduzione, ai fini della integrazione per competenza e cassa di programmi esistenti o di nuovi programmi, può avvenire solo dopo la pubblicazione dei provvedimenti legislativi che li utilizzano.

2. Le quote dei fondi di cui al presente articolo non possono essere utilizzate per destinazioni diverse da quelle previste nelle relative tabelle per la copertura finanziaria di provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, salvo che essi riguardino spese di primo intervento per fronteggiare calamità naturali o improrogabili esigenze connesse alla tutela della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza economico-finanziaria.

3. Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se non corrispondono a disegni di legge già approvati da un ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non utilizzate entro l'anno cui si riferiscono, costituiscono economie di bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo il termine di scadenza dell'esercizio cui si riferisce purché il provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno successivo. Le economie di spesa da utilizzare a tal fine nell'esercizio successivo formano oggetto di appositi elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati al conto consuntivo del Ministero dell'economia e delle finanze. In tal caso, le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei relativi provvedimenti legislativi sono comunque iscritte nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in vigore i provvedimenti stessi e sono portate in aumento dei limiti dei saldi previsti dall'articolo 11, comma 3, lettera a).

 

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 18 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

 

ART. 18.

(Fondi speciali).

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nella definizione degli importi dei fondi speciali una quota non inferiore al 30 per cento è riservata ai provvedimenti legislativi di iniziativa parlamentare, purché gli stessi siano presentati alle Camere entro i sei mesi successivi alla data di approvazione della legge di stabilità di cui all'articolo 11.

18. 1. Causi, Baretta, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Cambursano.

 


A.C. 2555-A - Articolo 19

 

ARTICOLO 19 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

 

Art. 19.

(Leggi con oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico).

1. Le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali.

2. Ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite. A tal fine utilizzano le metodologie di copertura previste dall'articolo 17.

 

A.C. 2555-A - Articolo 20

 

ARTICOLO 20 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

 

TITOLO VI

IL BILANCIO DELLO STATO

Capo I

BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO

 

Art. 20.

(Anno finanziario).

1. La gestione finanziaria dello Stato si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e cassa.

2. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che comincia il 1o gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

 

A.C. 2555-A - Articolo 21

 

ARTICOLO 21 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

 

Art. 21.

(Bilancio di previsione).

1. Il disegno di legge del bilancio annuale di previsione è formato sulla base della legislazione vigente, tenuto conto dei parametri indicati, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera a), nella Decisione di cui al medesimo articolo 10.

2. Il disegno di legge del bilancio di previsione espone per l'entrata e, per ciascun Ministero, per la spesa le unità di voto parlamentare determinate con riferimento rispettivamente alla tipologia di entrata e ad aree omogenee di attività. Per la spesa, le unità di voto sono costituite dai programmi quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa. La realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa, corrispondente all'unità organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

3. In relazione ad ogni singola unità di voto sono indicati:

a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce;

c) le previsioni delle entrate e delle spese relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale;

d) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce, senza distinzione fra operazioni in conto competenza ed in conto residui. Si intendono per incassate le somme versate in Tesoreria e per pagate le somme erogate dalla Tesoreria.

4. Nell'ambito delle dotazioni previste in relazione a ciascun programma di cui al comma 2 sono distinte le spese correnti, con indicazione delle spese di personale, e le spese d'investimento. Sino all'esercizio della delega di cui all'articolo 40, in appositi allegati agli stati di previsione della spesa, sono indicate, per ciascun programma, per macroaggregato e distinte per capitolo, le spese rimodulabili e quelle non rimodulabili.

5. Nell'ambito di ciascun programma le spese si ripartiscono in:

a) spese non rimodulabili;

b) spese rimodulabili.

6. Le spese non rimodulabili di cui al comma 5, lettera a), sono quelle per le quali l'amministrazione non ha la possibilità di esercitare un effettivo controllo, in via amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro formazione, allocazione e quantificazione. Esse corrispondono alle spese definite «oneri inderogabili», in quanto vincolate a particolari meccanismi o parametri che regolano la loro evoluzione, determinati sia da leggi che da altri atti normativi. Rientrano tra gli oneri inderogabili le cosiddette spese obbligatorie, ossia quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari ed internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa.

7. Le spese rimodulabili di cui al comma 5, lettera b), si dividono in:

a) fattori legislativi, ossia le spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;

b) spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese non predeterminate legislativamente che sono quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.

8. Le spese di cui al comma 7, lettera a), sono rimodulabili ai sensi dell'articolo 23, comma 3.

9. Formano oggetto di approvazione parlamentare solo le previsioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 3. Le previsioni di spesa di cui alle lettere b) e d) costituiscono, rispettivamente, i limiti per le autorizzazioni di impegno e di pagamento.

10. Il bilancio di previsione, oggetto di un unico disegno di legge, è costituito dallo stato di previsione dell'entrata, dagli stati di previsione della spesa distinti per Ministeri, con le allegate appendici dei bilanci delle amministrazioni autonome, e dal quadro generale riassuntivo con riferimento al triennio.

11. Ciascuno stato di previsione riporta i seguenti elementi informativi, da aggiornare al momento dell'approvazione della legge di bilancio per le lettere a), b), c), d) ed e):

a) la nota integrativa al bilancio di previsione. Per le entrate, oltre a contenere i criteri per la previsione relativa alle principali imposte e tasse, essa specifica, per ciascun titolo, la quota non avente carattere ricorrente e quella avente carattere ricorrente, nonché gli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle introdotte nell'esercizio, recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti. Per la spesa, si compone di due sezioni:

1) la prima sezione, concernente il piano degli obiettivi correlati a ciascun programma ed i relativi indicatori di performance, riporta le informazioni relative al quadro di riferimento in cui l'amministrazione opera, illustra le priorità politiche, espone le attività e indica gli obiettivi riferiti a ciascun programma di spesa, che le amministrazioni intendono conseguire in termini di livello dei servizi e di interventi, in coerenza con il programma generale dell'azione di Governo. A tal fine il documento indica le risorse destinate alla realizzazione dei predetti obiettivi e riporta gli indicatori di realizzazione ad essi riferiti, nonché i criteri e i parametri utilizzati per la loro quantificazione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i criteri e le metodologie per la definizione degli indicatori di realizzazione contenuti nella nota integrativa;

2) la seconda sezione, relativa ai programmi e alle corrispondenti risorse finanziarie, illustra il contenuto di ciascun programma di spesa e i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo in particolare alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;

b) una scheda illustrativa di ogni programma e delle leggi che lo finanziano, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale, con l'articolazione per le categorie di spesa di cui ai commi 4, 5, 6 e 7. Nella stessa scheda sono contenute tutte le informazioni e i dati relativi alle spese di funzionamento, ivi comprese quelle del personale, necessarie all'attuazione del programma, nonché gli interventi programmati, con separata indicazione delle spese correnti e di quelle in conto capitale. Tali schede sono aggiornate semestralmente in modo da tenere conto delle modifiche apportate alle previsioni iniziali del programma attraverso le variazioni di bilancio adottate in corso d'anno ai sensi delle disposizioni normative vigenti. Le variazioni rispetto alle previsioni iniziali sono analiticamente motivate anche in relazione alla loro tipologia e natura. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette le schede al Parlamento entro trenta giorni dalla fine del semestre di riferimento;

c) per ogni programma l'elenco dei capitoli, articoli e relativi stanziamenti;

d) per ogni programma un riepilogo delle dotazioni secondo l'analisi economica e funzionale;

e) una scheda illustrativa dei capitoli recanti i fondi settoriali correlati alle principali politiche pubbliche di rilevanza nazionale, nella quale sono indicati i corrispondenti stanziamenti previsti dal bilancio triennale, il riepilogo analitico dei provvedimenti legislativi e amministrativi che hanno determinato i suddetti stanziamenti e le relative variazioni, e gli interventi previsti a legislazione vigente a valere su detti fondi, con separata indicazione delle spese correnti e di quelle in conto capitale. La scheda di cui alla presente lettera è aggiornata semestralmente in modo da tenere conto delle modifiche apportate agli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio con le variazioni di bilancio adottate in corso d'anno. Le variazioni rispetto alle previsioni iniziali indicano analiticamente i provvedimenti legislativi e amministrativi ai quali sono correlate le variazioni di cui al secondo periodo. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette le schede al Parlamento entro trenta giorni dalla fine del semestre di riferimento;

f) il budget dei costi della relativa amministrazione. Le previsioni economiche sono rappresentate secondo le voci del piano dei conti, distinte per programmi e per centri di costo. Il budget espone le previsioni formulate dai centri di costo dell'amministrazione ed include il prospetto di riconciliazione al fine di collegare le previsioni economiche alle previsioni finanziarie di bilancio.

12. Le modifiche apportate al bilancio nel corso della discussione parlamentare formano oggetto di apposita nota di variazioni.

13. Il Ministro dello sviluppo economico presenta alle Camere una relazione, allegata al disegno di legge del bilancio di previsione, con motivata indicazione programmatica sulla destinazione alle aree sottoutilizzate del territorio nazionale, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e alle aree destinatarie degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, in conformità alla normativa comunitaria, nonché alle aree montane, delle spese di investimento iscritte negli stati di previsione dei singoli Ministeri per gli interventi di rispettiva competenza nell'ammontare totale e suddiviso per regioni.

14. L'approvazione dello stato di previsione dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa e dei totali generali della spesa nonché del quadro generale riassuntivo è disposta, nell'ordine, con distinti articoli del disegno di legge, con riferimento sia alle dotazioni di competenza sia a quelle di cassa.

15. L'approvazione dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 è disposta con apposite norme.

16. Con apposita norma della legge che approva il bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito, in relazione alla indicazione del fabbisogno del settore statale, effettuata ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera c), l'importo massimo di emissione di titoli dello Stato, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare.

17. Alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni interessate, le unità di voto parlamentare sono ripartite in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione. Entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio i Ministri assegnano le risorse ai responsabili della gestione. Viene altresì data informazione del raccordo tra il bilancio di previsione dello Stato approvato e il sistema di contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione.

18. Agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri sono annessi, secondo le rispettive competenze, i conti consuntivi degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.

 

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 21 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

 

TITOLO VI

IL BILANCIO DELLO STATO

Capo I

BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO

 

ART. 21.

(Bilancio di previsione).

Al comma 2, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Fino al completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato le unità di voto sono costituite dai macroaggregati.

Conseguentemente:

al comma 4:

primo periodo, sostituire le parole: a ciascun programma con le seguenti: a ciascun macroaggregato;

secondo periodo, sopprimere le parole:, per ciascun programma;

all'articolo 23:

comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: anche mediante proposte di rimodulazione delle stesse risorse tra programmi appartenenti alla medesima missione di spesa;

sopprimere il comma 3;

all'articolo 33, sopprimere i commi 3 e 4.

21. 50. Boccia, Baretta, Duilio, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

 

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I programmi sono univocamente raccordati alla nomenclatura COFOG di secondo livello. Nei casi in cui ciò non accada perché il programma corrisponde in parte a due o più funzioni COFOG di secondo livello, deve essere indicata la relativa percentuale di attribuzione da calcolare sulla base dell'ammontare presunto dei capitoli di diversa finalizzazione ricompresi nel programma.

21. 2. Cambursano, Borghesi.

(Approvato)

 

Al comma 11, lettera a), numero 1), sostituire la parola la parola: performance con la seguente: risultato.

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 3, lettera b), sostituire la parola: performance con la seguente: risultato.

21. 500. La Commissione.

(Approvato)

 

Al comma 11, lettera a), numero 1), dopo le parole: per la loro quantificazione aggiungere le seguenti:, evidenziando il collegamento tra i predetti indicatori e parametri ed il sistema di indicatori e obiettivi adottati da ciascuna amministrazione per le valutazioni previste dalla legge 4 marzo 2009, n. 15, e dai successivi decreti attuativi.

21. 3. Lanzillotta.

(Approvato)

 

Al comma 11, lettera a), numero 1), dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

21. 4. Lanzillotta.

 

Al comma 11, lettera b), terzo periodo, dopo le parole: tenere conto aggiungere le seguenti: dell'eventuale revisione dell'attribuzione dei programmi e delle relative risorse ai Ministeri nonché

Conseguentemente, all'articolo 40, comma 4, sopprimere il secondo periodo.

21. 501. La Commissione.

(Approvato)

 

A.C. 2555-A - Articolo 22

 

ARTICOLO 22 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

 

Art. 22.

(Bilancio pluriennale).

1. Il bilancio pluriennale di previsione è elaborato dal Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con gli obiettivi indicati nella Decisione di cui all'articolo 10, e copre un periodo di tre anni. Il bilancio pluriennale, redatto in base alla legislazione vigente per missioni e programmi, in termini di competenza e di cassa, espone separatamente:

a) l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione vigente - bilancio pluriennale a legislazione vigente, di cui all'articolo 21;

b) le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese tenendo conto degli effetti degli interventi programmati nella Decisione di cui all'articolo 10 - bilancio pluriennale programmatico.

2. Il bilancio pluriennale di cui al comma 1 è integrato con gli effetti della legge di stabilità. Esso non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e ad eseguire le spese ivi contemplate ed è aggiornato annualmente.

 

A.C. 2555-A - Articolo 23

 

ARTICOLO 23 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

 

Art. 23.

(Formazione del bilancio).

1. In sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione, tenuto conto delle istruzioni fornite annualmente con apposita circolare dal Ministero dell'economia e delle finanze, i Ministri indicano, anche sulla base delle proposte dei responsabili della gestione dei programmi, gli obiettivi di ciascun Dicastero e quantificano le risorse necessarie per il loro raggiungimento anche mediante proposte di rimodulazione delle stesse risorse tra programmi appartenenti alla medesima missione di spesa. Le proposte sono formulate sulla base della legislazione vigente, con divieto di previsioni basate sul mero calcolo della spesa storica incrementale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze valuta successivamente la congruità e la coerenza tra gli obiettivi perseguiti da ciascun Ministero e le risorse richieste per la loro realizzazione, tenendo anche conto dello stato di attuazione dei programmi in corso e dei risultati conseguiti negli anni precedenti in termini di efficacia e di efficienza della spesa. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze tiene conto anche delle risultanze illustrate nella nota integrativa al rendiconto di cui all'articolo 35, comma 2, delle risultanze delle attività di analisi dei nuclei di cui all'articolo 39, comma 1, nonché del Rapporto di cui all'articolo 41.

3. Con il disegno di legge di bilancio, per motivate esigenze, possono essere rimodulate in via compensativa all'interno di un programma o tra programmi di ciascuna missione le dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti. In apposito allegato allo stato di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni legislative di cui si propone la modifica e il corrispondente importo.

4. Gli schemi degli stati di previsione di entrata e di spesa, verificati in base a quanto previsto al comma 2, formano il disegno di legge del bilancio a legislazione vigente predisposto dal Ministro dell'economia e delle finanze.

5. La legge di bilancio è formata apportando al disegno di legge di cui al comma 4 le variazioni determinate dalla legge di stabilità.

 

A.C. 2555-A - Articolo 24

 

ARTICOLO 24 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 24.

(Integrità, universalità ed unità del bilancio).

1. I criteri dell'integrità, dell'universalità e dell'unità del bilancio dello Stato costituiscono profili attuativi dell'articolo 81 della Costituzione.

2. Sulla base del criterio dell'integrità, tutte le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse. Parimenti, tutte le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate.

3. Sulla base dei criteri dell'universalità e dell'unità, è vietato gestire fondi al di fuori del bilancio, ad eccezione dei casi consentiti e regolati in base all'articolo 40, comma 2, lettera p).

4. È vietata altresì l'assegnazione di qualsiasi provento per spese o erogazioni speciali, salvo i proventi e le quote di proventi riscossi per conto di enti, le oblazioni e simili, fatte a scopo determinato.

5. Restano valide le disposizioni legislative che prevedono la riassegnazione ai capitoli di spesa di particolari entrate.

 

A.C. 2555-A - Articolo 25

 

ARTICOLO 25 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo II

LE ENTRATE E LE SPESE DELLO STATO

 

Art. 25.

(Classificazione delle entrate e delle spese).

1. Le entrate dello Stato sono ripartite in:

a) titoli, a seconda che siano di natura tributaria, extratributaria o che provengano dall'alienazione e dall'ammortamento di beni patrimoniali, dalla riscossione di crediti o dall'accensione di prestiti;

b) ricorrenti e non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi;

c) tipologie, ai fini dell'approvazione parlamentare e dell'accertamento dei cespiti;

d) categorie, secondo la natura dei cespiti;

e) capitoli, eventualmente suddivisi in articoli secondo il rispettivo oggetto, ai fini della rendicontazione.

2. Le spese dello Stato sono ripartite in:

a) missioni, come definite all'articolo 21, comma 2, terzo periodo;

b) programmi, ai fini dell'approvazione parlamentare. I programmi, come definiti all'articolo 21, comma 2, secondo periodo, sono suddivisi in macroaggregati per spese di funzionamento, per interventi, per trattamenti di quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi di questi ultimi, per oneri del debito pubblico, per oneri comuni di parte corrente, per investimenti e per oneri comuni in conto capitale. In autonome previsioni è esposto il rimborso di passività finanziarie;

c) capitoli, secondo l'oggetto della spesa. I capitoli, classificati secondo il contenuto economico e funzionale, costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione e possono essere ripartiti in articoli.

3. La classificazione economica e quella funzionale si conformano ai criteri adottati in contabilità nazionale e dei relativi conti satellite per i conti del settore della pubblica amministrazione.

4. In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è presentato un quadro contabile da cui risultino:

a) le categorie in cui viene classificata la spesa di bilancio secondo l'analisi economica;

b) le classi fino al terzo livello della classificazione COFOG (Classification of the functions of government) in cui viene ripartita la spesa secondo l'analisi funzionale.

5. In appendice al quadro contabile di cui al comma 4, appositi prospetti, da aggiornare, dandone informazione al Parlamento, dopo l'approvazione della legge di bilancio, illustrano gli incroci tra i diversi criteri di classificazione e il raccordo tra le classi COFOG e le missioni e i programmi, nonché tra il bilancio dello Stato e il sistema di contabilità nazionale. A tutti i capitoli e, al loro interno, a ciascun piano di gestione è attribuito il pertinente codice di classe COFOG e di categoria economica di terzo livello, escludendo l'applicazione di criteri di prevalenza.

6. La numerazione delle unità di voto, delle categorie e dei capitoli può essere anche discontinua in relazione alle necessità della codificazione.

7. Nel quadro generale riassuntivo, con riferimento sia alle dotazioni di competenza sia a quelle di cassa, è data distinta indicazione:

a) del risultato differenziale tra il totale delle entrate tributarie ed extratributarie ed il totale delle spese correnti («risparmio pubblico»);

b) del risultato differenziale tra tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni riguardanti le partecipazioni azionarie ed i conferimenti, nonché la concessione e la riscossione di crediti e l'accensione e rimborso di prestiti («indebitamento o accrescimento netto»);

c) del risultato differenziale delle operazioni finali, rappresentate da tutte le entrate e da tutte le spese, escluse le operazioni di accensione e di rimborso di prestiti («saldo netto da finanziare o da impiegare»);

d) del risultato differenziale fra il totale delle entrate finali e il totale delle spese («ricorso al mercato»).

 

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 25 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Capo II

LE ENTRATE E LE SPESE DELLO STATO

 

ART. 25.

(Classificazione delle entrate e delle spese).

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: le classi COFOG aggiungere le seguenti: a cui sia attribuito il pertinente codice di classe fino al terzo livello di classificazione economica.

25. 3. Cambursano, Borghesi.

 

A.C. 2555-A - Articolo 26

 

ARTICOLO 26 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

 

Art. 26.

(Fondo di riserva per le spese obbligatorie).

1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, nella parte corrente, un «fondo di riserva per le spese obbligatorie» la cui dotazione è determinata, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.

2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento delle dotazioni sia di competenza sia di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie per aumentare gli stanziamenti di spesa aventi carattere obbligatorio.

3. Allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è allegato l'elenco dei capitoli di cui al comma 2, da approvare, con apposito articolo, con la legge del bilancio.

 

A.C. 2555-A - Articolo 27

 

ARTICOLO 27 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

 

Art. 27.

(Fondi speciali per la reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti e in conto capitale).

1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze sono istituiti, nella parte corrente e nella parte in conto capitale, rispettivamente, un «fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa» e un «fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa», le cui dotazioni sono determinate, con apposito articolo, dalla legge del bilancio.

2. Il trasferimento di somme dai fondi di cui al comma 1 e la loro corrispondente iscrizione ai capitoli di bilancio hanno luogo mediante decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che quelle di cassa dei capitoli interessati.

 

A.C. 2555-A - Articolo 28

 

ARTICOLO 28 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

 

Art. 28.

(Fondo di riserva per le spese impreviste).

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, nella parte corrente, un «fondo di riserva per le spese impreviste» per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui all'articolo 26 e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità.

2. Il trasferimento di somme dal fondo di cui al comma 1 e la loro corrispondente iscrizione ai capitoli di bilancio hanno luogo mediante decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza sia quelle di cassa dei capitoli interessati.

3. Allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è allegato un elenco da approvare, con apposito articolo, con la legge del bilancio, delle spese per le quali si può esercitare la facoltà di cui al comma 2.

4. Alla legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato è allegato un elenco dei decreti di cui al comma 2, con le indicazioni dei motivi per i quali si è proceduto ai prelevamenti dal fondo di cui al presente articolo.

 

A.C. 2555-A - Articolo 29

 

ARTICOLO 29 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

 

Art. 29.

(Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa).

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un «fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa» il cui stanziamento è annualmente determinato, con apposito articolo, dalla legge del bilancio.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, da comunicare alla Corte dei conti, sono trasferite dal fondo di cui al comma 1 ed iscritte in aumento delle autorizzazioni di cassa dei capitoli iscritti negli stati di previsione delle amministrazioni statali le somme necessarie a provvedere ad eventuali deficienze delle dotazioni dei capitoli medesimi, ritenute compatibili con gli obiettivi di finanza pubblica. I decreti di variazione di cui al presente comma sono trasmessi al Parlamento.

 

A.C. 2555-A - Articolo 30

 

ARTICOLO 30 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

 

Art. 30.

(Leggi di spesa pluriennale e a carattere permanente).

1. Le leggi pluriennali di spesa in conto capitale quantificano la spesa complessiva, l'onere per competenza relativo al primo anno di applicazione, nonché le quote di competenza attribuite a ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale; la legge di stabilità può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale, nei limiti dell'autorizzazione complessiva ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e).

2. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti o comunque assumere impegni nei limiti dell'intera somma indicata dalle leggi di cui al comma 1 ovvero nei limiti indicati nella legge di stabilità. I relativi pagamenti devono, comunque, essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.

3. Le leggi di spesa che autorizzano l'iscrizione in bilancio di contributi pluriennali stabiliscono anche, qualora la natura degli interventi lo richieda, le relative modalità di utilizzo, mediante:

a) autorizzazione concessa al beneficiario, a valere sul contributo stesso, a stipulare operazioni di mutui con istituti di credito il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato. In tal caso il debito si intende assunto dallo Stato che provvede, attraverso specifica delega del beneficiario medesimo, ad erogare il contributo direttamente all'istituto di credito;

b) spesa ripartita da erogare al beneficiario secondo le cadenze temporali stabilite dalla legge.

4. Nel caso si proceda all'utilizzo dei contributi pluriennali secondo le modalità di cui al comma 3, lettera a), al momento dell'attivazione dell'operazione le amministrazioni che erogano il contributo sono tenute a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il piano di ammortamento del mutuo con distinta indicazione della quota capitale e della quota interessi. Sulla base di tale comunicazione il Ministero procede a iscrivere il contributo tra le spese per interessi passivi e il rimborso di passività finanziarie.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche a tutti i contributi pluriennali iscritti in bilancio per i quali siano già state attivate alla data di entrata in vigore della presente legge in tutto o in parte le relative operazioni di mutuo.

6. Le leggi di spesa a carattere permanente quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale. Esse indicano inoltre l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di stabilità a norma dell'articolo 11, comma 3, lettera d). Nel caso in cui l'onere a regime è superiore a quello indicato per il terzo anno del triennio di riferimento, la copertura segue il profilo temporale dell'onere.

7. Il disegno di legge di stabilità indica, in apposito allegato, per ciascuna legge di spesa pluriennale di cui all'articolo 11, comma 3, lettera e), i residui di stanziamento in essere al 30 giugno dell'anno in corso e, ove siano previsti versamenti in conti correnti o contabilità speciali di tesoreria, le giacenze in essere alla medesima data.

8. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche.

9. I decreti legislativi di cui al comma 8 sono emanati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) introduzione della valutazione nella fase di pianificazione delle opere al fine di consentire procedure di confronto e selezione dei progetti e definizione delle priorità, in coerenza, per quanto riguarda le infrastrutture strategiche, con i criteri adottati nella definizione del programma di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443;

b) predisposizione da parte del Ministero competente di linee guida obbligatorie e standardizzate per la valutazione degli investimenti;

c) garanzia di indipendenza e professionalità dei valutatori anche attraverso l'utilizzo di competenze interne agli organismi di valutazione esistenti, con il ricorso a competenze esterne solo qualora manchino adeguate professionalità e per valutazioni particolarmente complesse;

d) potenziamento e sistematicità della valutazione ex post sull'efficacia e sull'utilità degli interventi infrastrutturali, rendendo pubblici gli scostamenti rispetto alle valutazioni ex ante;

e) separazione del finanziamento dei progetti da quello delle opere attraverso la costituzione di due appositi fondi. Al «fondo progetti» si accede a seguito dell'esito positivo della procedura di valutazione tecnico-economica degli studi di fattibilità; al «fondo opere» si accede solo dopo il completamento della progettazione definitiva;

f) adozione di regole trasparenti per le informazioni relative al finanziamento e ai costi delle opere; previsione dell'invio di relazioni annuali in formato telematico alle Camere e procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere e dei singoli interventi con particolare riferimento ai costi complessivi sostenuti e ai risultati ottenuti relativamente all'effettivo stato di realizzazione delle opere;

g) previsione di un sistema di verifica per l'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti con automatico definanziamento in caso di mancato avvio delle opere entro i termini stabiliti.

10. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 8 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

11. Per i tre esercizi finanziari successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta adeguatamente motivata dei Ministeri competenti, che illustri lo stato di attuazione dei programmi di spesa ed i relativi tempi di realizzazione, il Ministro dell'economia e delle finanze, previa valutazione delle cause che ne determinano la necessità e al fine di evitare l'insorgenza di possibili contenziosi con conseguenti oneri, può prorogare di un ulteriore anno i termini di conservazione dei residui passivi relativi a spese in conto capitale.

 

 

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 30 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

 

ART. 30.

(Leggi di spesa pluriennale e a carattere permanente).

Al comma 11, sostituire la parola: Ministeri con la seguente: Ministri.

30. 500. La Commissione.

(Approvato)

 

A.C. 2555-A - Articolo 31

 

ARTICOLO 31 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

 

Art. 31.

(Garanzie statali).

1. In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze sono elencate le garanzie principali e sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti o altri soggetti.

 

A.C. 2555-A - Articolo 32

 

ARTICOLO 32 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

 

Art. 32.

(Esercizio provvisorio).

1. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

2. Durante l'esercizio provvisorio, la gestione del bilancio è consentita per tanti dodicesimi della spesa prevista da ciascun capitolo quanti sono i mesi dell'esercizio provvisorio, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, qualora si tratti di spesa obbligatoria e non suscettibile di impegni o di pagamenti frazionati in dodicesimi.

3. Le limitazioni di cui al comma 2 si intendono riferite sia alle autorizzazioni di impegno sia a quelle di pagamento.

 

A.C. 2555-A - Articolo 33

 

ARTICOLO 33 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

 

Art. 33.

(Assestamento e variazioni di bilancio).

1. Entro il mese di settembre di ciascun anno, il Ministro dell'economia e delle finanze può presentare un disegno di legge ai fini dell'assestamento delle previsioni di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione indicando, per ciascun capitolo, le dotazioni sia di competenza sia di cassa.

3. Con il disegno di legge di cui al comma 1 possono essere proposte, limitatamente all'esercizio in corso, variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie relative a programmi di una stessa missione con le modalità indicate dall'articolo 23, comma 3.

4. Nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere adottate variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie interne a ciascun programma, relativamente alle spese per adeguamento al fabbisogno nell'ambito delle spese rimodulabili, su proposta dei Ministri competenti. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti.

 

A.C. 2555-A - Articolo 34

 

ARTICOLO 34 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

 

Art. 34.

(Impegni).

1. I dirigenti, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate per legge, impegnano ed ordinano le spese nei limiti delle risorse assegnate in bilancio. Restano ferme le disposizioni speciali che attribuiscono la competenza a disporre impegni e ordini di spesa ad organi costituzionali dello Stato dotati di autonomia contabile.

2. Formano impegni sugli stanziamenti di competenza le sole somme dovute dallo Stato a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate.

3. Gli impegni assunti possono riferirsi soltanto all'esercizio in corso.

4. Previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze, con salvaguardia della compatibilità con il fabbisogno e l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, per le spese correnti possono essere assunti impegni estesi a carico di esercizi successivi, nei limiti delle risorse stanziate nel bilancio pluriennale a legislazione vigente, ove ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi, e quando si tratti di spese continuative e ricorrenti, se l'amministrazione ne riconosca la necessità o la convenienza.

5. Le spese per stipendi ed altri assegni fissi equivalenti, pensioni ed assegni congeneri sono imputate alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui vengono disposti i relativi pagamenti, fatta eccezione per le competenze dovute a titolo di arretrati relativi ad anni precedenti derivanti da rinnovi contrattuali per le quali è consentita l'imputazione in conto residui.

6. Per gli impegni di spesa in conto capitale che prevedano opere o interventi ripartiti in più esercizi si applicano le disposizioni dell'articolo 30, comma 2.

7. Alla chiusura dell'esercizio finanziario il 31 dicembre, nessun impegno può essere assunto a carico dell'esercizio scaduto. Gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato per le spese decentrate si astengono dal ricevere atti di impegno che dovessero pervenire dopo tale data, fatti salvi quelli direttamente conseguenti all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nell'ultimo quadrimestre dell'anno.

 

A.C. 2555-A - Articolo 35

 

ARTICOLO 35 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

 

Capo III

IL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

 

Art. 35.

(Risultanze della gestione).

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere, entro il mese di giugno, il rendiconto generale dell'esercizio scaduto il 31 dicembre dell'anno precedente, articolato per missioni e programmi. Il relativo disegno di legge è corredato di apposita nota preliminare generale.

2. Al rendiconto di cui al comma 1 è allegata per ciascuna amministrazione una nota integrativa, articolata per missioni e programmi in coerenza con le indicazioni contenute nella nota integrativa al bilancio di previsione. La nota integrativa al rendiconto si compone di due sezioni:

a) la prima sezione contiene il rapporto sui risultati, che espone l'analisi e la valutazione del grado di realizzazione degli obiettivi indicati nella nota integrativa di cui all'articolo 21, comma 11, lettera a), numero 1). Ciascuna amministrazione, in coerenza con lo schema e gli indicatori contenuti nella nota integrativa al bilancio di previsione, illustra, con riferimento allo scenario socio-economico e alle priorità politiche, lo stato di attuazione degli obiettivi riferiti a ciascun programma, i risultati conseguiti e le relative risorse utilizzate, anche con l'indicazione dei residui accertati, motivando gli eventuali scostamenti rispetto a quanto previsto nella nota di cui all'articolo 21, comma 11, lettera a);

b) la seconda sezione illustra, con riferimento ai programmi, i risultati finanziari ed espone i principali fatti della gestione, motivando gli eventuali scostamenti tra le previsioni iniziali di spesa e quelle finali indicate nel rendiconto generale.

3. Allo stato di previsione dell'entrata è allegata una nota integrativa che espone le risultanze della gestione.

4. I regolamenti parlamentari stabiliscono le modalità e la tempistica del controllo, da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, dello stato di attuazione dei programmi e delle relative risorse finanziarie.

 

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 35 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Capo III

IL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

 

ART. 35.

(Risultanze della gestione).

Al comma 4, sostituire le parole: la tempistica con le seguenti: i termini per l'esercizio.

35. 500. La Commissione.

(Approvato)

 

A.C. 2555-A - Articolo 36

 

ARTICOLO 36 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

 

Art. 36.

(Elementi del conto del bilancio e del conto del patrimonio).

1. I risultati della gestione dell'anno finanziario sono riassunti e dimostrati nel rendiconto generale dello Stato costituito da due distinte parti:

a) conto del bilancio;

b) conto generale del patrimonio.

2. Il conto del bilancio, in relazione alla classificazione del bilancio, comprende:

a) le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere;

b) le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare;

c) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori;

d) le somme versate in tesoreria e quelle pagate per ciascun capitolo del bilancio distintamente in conto competenza e in conto residui;

e) il conto totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo.

3. Il conto generale del patrimonio comprende:

a) le attività e le passività finanziarie e patrimoniali con le variazioni derivanti dalla gestione del bilancio e quelle verificatesi per qualsiasi altra causa;

b) la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale.

4. Il conto generale del patrimonio è corredato del conto del dare ed avere relativo al servizio di Tesoreria statale, con allegati il movimento generale di cassa e la situazione del Tesoro e la situazione dei debiti e crediti di tesoreria.

5. In apposito allegato conoscitivo al rendiconto generale dello Stato sono illustrate le risultanze economiche per ciascun Ministero. I costi sostenuti sono rappresentati secondo le voci del piano dei conti, distinti per programma e per centri di costo. La rilevazione dei costi sostenuti dall'amministrazione include il prospetto di riconciliazione che collega le risultanze economiche con quelle della gestione finanziaria delle spese contenute nel conto del bilancio.

6. Il rendiconto generale dello Stato contiene inoltre, in apposito allegato, l'illustrazione delle risultanze delle spese relative ai programmi aventi natura o contenuti ambientali, allo scopo di evidenziare le risorse impiegate per finalità di protezione dell'ambiente, riguardanti attività di tutela, conservazione, ripristino e utilizzo sostenibile delle risorse e del patrimonio naturale. A tal fine, le amministrazioni interessate forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni necessarie secondo gli schemi contabili e le modalità di rappresentazione stabilite con determina del Ragioniere generale dello Stato in coerenza con gli indirizzi e i regolamenti comunitari in materia.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, nella gestione delle spese, provvede ad assicurare adeguati controlli anche a carattere economico-finanziario.

 

A.C. 2555-A - Articolo 37

 

ARTICOLO 37 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

 

Art. 37.

(Parificazione del rendiconto).

1. Al termine dell'anno finanziario ciascun Ministero, per cura del direttore del competente ufficio centrale del bilancio, compila il conto del bilancio ed il conto del patrimonio relativi alla propria amministrazione.

2. I conti di cui al comma 1 sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il 30 aprile successivo al termine dell'anno finanziario e, non più tardi del 31 maggio, il Ministro dell'economia e delle finanze, per cura del Ragioniere generale dello Stato, trasmette alla Corte dei conti il rendiconto generale dell'esercizio scaduto.

 

A.C. 2555-A - Articolo 38

 

ARTICOLO 38 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

 

Art. 38.

(Presentazione del rendiconto).

1. La Corte dei conti, parificato il rendiconto generale, lo trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze per la successiva presentazione alle Camere.

 

 

 

A.C. 2555-A - Articolo 39

 

ARTICOLO 39 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo IV

ANALISI E VALUTAZIONE DELLA SPESA E COMPLETAMENTO DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO

 

Art. 39.

(Analisi e valutazione della spesa).

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze collabora con le amministrazioni centrali dello Stato, al fine di garantire il supporto per la verifica dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), per il monitoraggio dell'efficacia delle misure rivolte al loro conseguimento e di quelle disposte per incrementare il livello di efficienza delle amministrazioni stesse. La collaborazione ha luogo nell'ambito di appositi nuclei di analisi e valutazione della spesa, istituiti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate la composizione e le modalità di funzionamento dei nuclei. Ai predetti nuclei partecipa anche un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

2. Nell'ambito dell'attività di collaborazione di cui al comma 1 viene altresì svolta la verifica sull'articolazione dei programmi che compongono le missioni, sulla coerenza delle norme autorizzatorie delle spese rispetto al contenuto dei programmi stessi, con la possibilità di proporre, attraverso apposito provvedimento legislativo, l'accorpamento e la razionalizzazione delle leggi di finanziamento per renderne più semplice e trasparente il collegamento con il relativo programma, nonché sulla rimodulabilità delle risorse iscritte in bilancio. In tale ambito il Ministero dell'economia e delle finanze fornisce alle amministrazioni centrali dello Stato supporto metodologico per la definizione delle previsioni di spesa e dei fabbisogni associati ai programmi e agli obiettivi indicati nella nota integrativa di cui all'articolo 21, comma 11, lettera a), e per la definizione degli indicatori di risultato ad essi associati.

3. Le attività svolte dai nuclei di cui al comma 1 sono funzionali alla formulazione di proposte di rimodulazione delle risorse finanziarie tra i diversi programmi di spesa ai sensi dell'articolo 23, comma 3, e alla predisposizione del rapporto sui risultati di cui all'articolo 35, comma 2, lettera a).

4. Per le attività di cui al presente articolo, nonché per la realizzazione del Rapporto di cui all'articolo 41, il Ministero dell'economia e delle finanze istituisce e condivide con le amministrazioni centrali dello Stato, nell'ambito della banca dati di cui all'articolo 13, una apposita sezione che raccoglie tutte le informazioni necessarie alla realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1 del presente articolo, nonché delle analisi di efficienza contenute nel Rapporto di cui all'articolo 41. La banca dati raccoglie le informazioni che le amministrazioni sono tenute a fornire attraverso una procedura da definire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Le informazioni di cui al presente comma sono trasmesse dal Ministero dell'economia e delle finanze alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

 

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 39 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Capo IV

ANALISI E VALUTAZIONE DELLA SPESA E COMPLETAMENTO DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO

 

ART. 39.

(Analisi e valutazione della spesa).

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. La Banca dati assicura tutti i necessari presupposti per l'interscambio dei dati al fine di conseguire ogni possibile sinergia fra le attività di analisi e di acquisizione delle informazioni di cui al comma 4, ivi comprese la definizione degli indicatori di performance e la raccolta delle evidenze quantitative per il loro calcolo, come previsto dalle lettere b) e c), comma 3, articolo 41, e quelle da realizzare ai sensi dell'articolo 13, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, come modificato dall'articolo 3, comma 72, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

39. 1. Cambursano, Borghesi.

 

A.C. 2555-A - Articolo 40

 

ARTICOLO 40 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

 

Art. 40.

(Delega al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato).

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato con particolare riguardo alla riorganizzazione dei programmi di spesa e delle missioni e alla programmazione delle risorse, assicurandone una maggiore certezza, trasparenza e flessibilità.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) revisione delle missioni in relazione alle funzioni principali e agli obiettivi perseguiti con la spesa pubblica, delineando un'opportuna correlazione tra missioni e Ministeri ed enucleando eventuali missioni trasversali;

b) revisione del numero e della struttura dei programmi, che devono essere omogenei con riferimento ai risultati da perseguire in termini di prodotti e servizi finali, in modo da assicurare:

1) l'univoca corrispondenza tra il programma, le relative risorse e strutture assegnate, e ciascun Ministero, in relazione ai compiti e alle funzioni istituzionali proprie di ciascuna amministrazione, evitando ove possibile la condivisione di programmi tra più Ministeri;

2) l'affidamento di ciascun programma di spesa ad un unico centro di responsabilità amministrativa;

3) il raccordo dei programmi alla classificazione COFOG di secondo livello, indicando la relativa percentuale di attribuzione, da calcolare sulla base della composizione interna del programma in caso di programmi corrispondenti a due o più funzioni COFOG di secondo livello;

c) revisione degli stanziamenti iscritti in ciascun programma e della relativa legislazione in coerenza con gli obiettivi da perseguire;

d) revisione, per l'entrata, delle unità elementari del bilancio per assicurare che la denominazione richiami esplicitamente l'oggetto e ripartizione delle unità promiscue in articoli in modo da assicurare che la fonte di gettito sia chiaramente ed univocamente individuabile;

e) adozione, per la spesa, anche a fini gestionali e di rendicontazione, delle azioni quali componenti del programma e unità elementari del bilancio dello Stato affiancate da un piano dei conti integrato che assicuri il loro raccordo alla classificazione COFOG e alla classificazione economica di terzo livello;

f) previsione che le nuove autorizzazioni legislative di spesa debbano essere formulate in termini di finanziamento di uno specifico programma di spesa;

g) introduzione della programmazione triennale delle risorse e degli obiettivi delle amministrazioni dello Stato e individuazione di metodologie comuni di definizione di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferibili ai programmi del bilancio;

h) introduzione di criteri e modalità per la fissazione di limiti per le spese rimodulabili del bilancio dello Stato. I predetti limiti, individuati in via di massima nella Decisione di cui all'articolo 10 e adottati con la successiva legge di bilancio, devono essere coerenti con la programmazione triennale delle risorse;

i) adozione, in coerenza con i limiti di spesa stabiliti, di accordi triennali tra il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri, in cui vengono concordati gli obiettivi da conseguire nel triennio e i relativi tempi;

l) riordino delle norme che autorizzano provvedimenti di variazione al bilancio in corso d'anno;

m) accorpamento dei fondi di riserva e speciali iscritti nel bilancio dello Stato;

n) affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema di contabilità economico-patrimoniale funzionale alla verifica dei risultati conseguiti dalle amministrazioni;

o) revisione del conto riassuntivo del tesoro allo scopo di garantire maggiore chiarezza e significatività delle informazioni in esso contenute attraverso l'integrazione dei dati contabili del bilancio dello Stato e di quelli della tesoreria;

p) progressiva eliminazione, entro il termine di ventiquattro mesi, delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti mediante il versamento di somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato, ad eccezione della gestione relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché delle gestioni fuori bilancio istituite ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, delle gestioni fuori bilancio autorizzate per legge, dei programmi comuni tra più amministrazioni, enti, organismi pubblici e privati, nonché dei casi di urgenza e necessità. A tal fine, andrà disposto il contestuale versamento delle dette disponibilità in conto entrata al bilancio, per la nuova assegnazione delle somme nella competenza delle inerenti imputazioni di spesa che vi hanno dato origine, ovvero, qualora queste ultime non fossero più esistenti in bilancio, a nuove imputazioni appositamente istituite; previsione, per le gestioni fuori bilancio che resteranno attive, dell'obbligo di rendicontazione annuale delle risorse acquisite e delle spese effettuate secondo schemi classificatori armonizzati con quelli del bilancio dello Stato e a questi aggregabili a livello di dettaglio sufficientemente elevato;

q) previsione della possibilità di identificare i contributi speciali iscritti nel bilancio dello Stato finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e destinati ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono essere comunque adottati in via definitiva dal Governo. Con specifico riferimento alle parti dei decreti legislativi adottate in attuazione del principio di cui al comma 2, lettera c), i pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti, qualora presentino il medesimo contenuto, hanno natura vincolante.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottate disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con le stesse modalità previsti dal presente articolo. Alla scadenza dei termini per l'adozione delle disposizioni correttive e integrative, è possibile provvedere alla revisione dell'attribuzione dei programmi e delle relative risorse ai Ministeri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con le stesse modalità previsti dal presente articolo.

 


PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 40 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

 

ART. 40.

(Delega al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato).

Al comma 2, lettera b), numero 3), sopprimere le parole da: indicando fino alla fine del numero.

40. 500. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: Commissioni parlamentari competenti aggiungere le seguenti: per materia, limitatamente ai rispettivi stati di previsione, e per i profili finanziari.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere l'ultimo periodo.

40. 501. La Commissione.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: Commissioni parlamentari competenti aggiungere le seguenti: per materia, limitatamente agli stati di previsione e di rispettivo interesse, e per i profili finanziari.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere l'ultimo periodo.

40. 501.(Testo modificato nel corso della seduta).La Commissione.

(Approvato)

 

A.C. 2555-A - Articolo 41

 

ARTICOLO 41 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

 

Art. 41.

(Rapporto sulla spesa delle amministrazioni dello Stato).

1. Ogni tre anni, a partire da quello successivo all'istituzione della banca dati di cui all'articolo 13 il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, anche sulla base delle attività di cui al medesimo articolo 39, elabora un Rapporto sulla spesa delle amministrazioni dello Stato.

2. Il Rapporto di cui al comma 1 illustra la composizione e l'evoluzione della spesa, i risultati conseguiti con le misure adottate ai fini del suo controllo e quelli relativi al miglioramento del livello di efficienza delle stesse amministrazioni.

3. Il Rapporto, in particolare, per i principali settori e programmi di spesa:

a) esamina l'evoluzione e la composizione della spesa identificando le eventuali aree di inefficienza e di inefficacia, anche attraverso la valutazione dei risultati storici ottenuti;

b) propone gli indicatori di performance da adottare;

c) fornisce la base analitica per la definizione e il monitoraggio degli indicatori di cui alla lettera b) verificabili ex post, utilizzati al fine di valutare il conseguimento degli obiettivi di ciascuna amministrazione e accrescere la qualità dei servizi pubblici;

d) suggerisce possibili riallocazioni della spesa, liberando risorse da destinare ai diversi settori di spesa e ad iniziative considerate prioritarie;

e) fornisce la base analitica per la programmazione su base triennale delle iniziative e delle risorse su obiettivi verificabili, anche basandosi sul controllo di gestione dei risultati.

4. Il Rapporto di analisi e valutazione della spesa è predisposto entro il 20 luglio dell'ultimo anno di ciascun triennio ed è inviato al Parlamento.

5. All'articolo 3, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'ultimo periodo è soppresso.

 


A.C. 2555-A - Articolo 42

 

ARTICOLO 42 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

 

Art. 42.

(Delega al Governo per il passaggio al bilancio di sola cassa).

1. Ai fini del passaggio, nella predisposizione del bilancio annuale di previsione e degli altri documenti contabili, da una redazione in termini di competenza e cassa ad una redazione in termini di sola cassa, il Governo è delegato ad adottare, entro i tre anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) affiancamento al bilancio di cassa, a fini conoscitivi, di un corrispondente prospetto redatto in termini di competenza;

b) adozione di sistemi contabili di rilevazione che assicurino la disponibilità dei dati relativi alle posizioni debitorie e creditorie dello Stato anche al fine della compilazione di un elenco degli impegni in modo da evitare la formazione di situazioni debitorie;

c) rilevazione delle informazioni necessarie al raccordo dei dati di bilancio con i criteri previsti per la redazione del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche secondo i criteri adottati in ambito comunitario;

d) previsione di un sistema di controlli preventivi sulla legittimità contabile e amministrativa dell'obbligazione assunta dal dirigente responsabile;

e) previsione dell'obbligo a carico del dirigente responsabile di predisporre un apposito piano finanziario che tenga conto della fase temporale di assunzione delle obbligazioni sulla base del quale ordina e paga le spese;

f) adeguamento della disciplina prevista dalla presente legge in conseguenza dell'adozione del bilancio di cassa e previsione di un periodo transitorio per l'attuazione della nuova disciplina e lo smaltimento dei residui passivi accertati al momento dell'effettivo passaggio al bilancio di cassa;

g) considerazione, ai fini della predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, dei risultati della sperimentazione condotta ai sensi del comma 2;

h) definizione di limiti all'assunzione di obbligazioni da parte del dirigente responsabile in relazione all'autorizzazione di cassa disponibile, con previsione di appositi correttivi che tengano conto delle caratteristiche delle diverse tipologie di spesa;

i) previsione della graduale estensione dell'applicazione del bilancio di cassa alle altre amministrazioni pubbliche.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato avvia un'apposita sperimentazione della durata massima di due esercizi finanziari. Le amministrazioni coinvolte nella sperimentazione, i relativi termini e le modalità di attuazione sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le medesime amministrazioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Lo schema di decreto è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti per il relativo parere.

3. Nei due esercizi finanziari successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti un rapporto sullo stato di attuazione e sulle risultanze della sperimentazione di cui al comma 2.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo. I decreti legislativi che comportino riflessi di ordine finanziario devono essere corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3.

5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi e con le stesse modalità previsti dal presente articolo.

 

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 42 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Capo V

DELEGA AL GOVERNO PER IL PASSAGGIO AL BILANCIO DI SOLA CASSA

 

ART. 42.

(Delega al Governo per il passaggio al bilancio di sola cassa).

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: documenti contabili fino a: successivi a quello di entrata con le seguenti: documenti contabili dello Stato, da una redazione in termini di competenza e cassa ad una redazione in termini di sola cassa, il Governo è delegato ad adottare entro tre anni dalla data di entrata.

Conseguentemente, al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti con le seguenti:, dopo l'acquisizione del parere della Corte dei conti, è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari.

42. 500. La Commissione.

(Approvato)

 

A.C. 2555-A - Articolo 43

 

ARTICOLO 43 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 43.

(Copertura finanziaria per l'adeguamento dei sistemi informativi).

1. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente titolo, è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2010 e di 3.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012. Al relativo onere si provvede:

a) quanto a 2.000.000 di euro per l'anno 2010 e a 3.000.000 di euro per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrata dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

b) quanto a 3.000.000 di euro per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

A.C. 2555-A - Articolo 44

 

ARTICOLO 44 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

TITOLO VII

TESORERIA DEGLI ENTI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE DEI FLUSSI DI CASSA

 

Art. 44.

(Definizione dei saldi di cassa).

1. Il saldo di cassa del settore statale è il risultato del consolidamento tra flussi di cassa del bilancio dello Stato e della Tesoreria statale. Esso esprime il fabbisogno da finanziare attraverso emissioni di titoli di Stato ed altri strumenti a breve e lungo termine.

2. Il saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche è il risultato del consolidamento dei flussi di cassa fra i diversi sottosettori.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definiti, in coerenza con le regole internazionali, gli aggregati sottostanti i menzionati saldi e i criteri metodologici per il calcolo degli stessi.

 

A.C. 2555-A - Articolo 45

 

ARTICOLO 45 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

 

Art. 45.

(Tesoreria degli enti pubblici).

1. In materia di Tesoreria unica, per gli enti ed organismi pubblici restano ferme le disposizioni contenute nella legge 29 ottobre 1984, n. 720.

 

A.C. 2555-A - Articolo 46

 

ARTICOLO 46 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

 

Art. 46.

(Programmazione finanziaria).

1. Ai fini dell'efficiente gestione del debito e per le finalità di cui all'articolo 47, le amministrazioni statali presentano, entro il 31 dicembre, una previsione dell'evoluzione attesa dei flussi di cassa per l'anno seguente con relativo aggiornamento mensile entro il 10 di ciascun mese, sulla base di uno schema definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le cadenze giornaliere per l'effettuazione di pagamenti di natura ricorrente e le modalità di attuazione del comma 1, nonché i tempi e le modalità di trasmissione, da parte delle amministrazioni statali, delle informazioni sui flussi di cassa utili per le previsioni sui prelevamenti dalla tesoreria statale e ogni altra informazione idonea a consentire una gestione ottimale della liquidità del conto «Disponibilità del Tesoro».

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, per le finalità di cui all'articolo 47, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata, definisce i tempi e le modalità di trasmissione, da parte degli enti territoriali assoggettati al patto di stabilità interno, delle informazioni sui flussi di cassa utili per le previsioni sui prelevamenti dalla tesoreria statale e ogni altra informazione idonea a consentire una gestione ottimale della liquidità del conto «Disponibilità del Tesoro». Le previsioni non costituiscono alcun vincolo all'attività gestionale dell'ente.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze è altresì autorizzato a stipulare protocolli d'intesa con gli enti pubblici che detengono conti presso la tesoreria dello Stato.

 


A.C. 2555-A - Articolo 47

 

ARTICOLO 47 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

 

Art. 47.

(Modifiche alla disciplina dei conti intrattenuti dal Tesoro per la gestione delle disponibilità liquide).

1. All'articolo 5, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: «Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia stabiliscono mediante convenzione le condizioni di tenuta del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria e dei conti ad esso assimilabili ed il saldo massimo su cui la Banca d'Italia corrisponde un tasso di interesse, commisurato a parametri di mercato monetario. Con successivo decreto del Ministro, sulla base di criteri di trasparenza, efficienza e competitività, sono stabilite le modalità di movimentazione della liquidità e di selezione delle controparti».

2. La convenzione di cui all'articolo 5, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è stipulata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Fino al momento della data di entrata in vigore della convenzione, ai sensi del comma 2 del presente articolo, la remunerazione del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria avverrà secondo le modalità ed i termini previsti dal citato articolo 5, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge. Nel periodo transitorio restano ferme le disposizioni previste all'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002, e all'articolo 4, terzo comma, del decreto ministeriale 6 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2003: «Modalità per l'informatizzazione degli ordini di prelevamento dei fondi dai conti correnti di tesoreria centrale», relative alla remunerazione dei conti assimilabili al conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria.

4. All'articolo 46 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Sulle giacenze del Fondo la Banca d'Italia corrisponde semestralmente un tasso pari a quello del conto denominato: "Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria" (L)».

5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definiti modalità e criteri di contabilizzazione delle operazioni disciplinate dalle disposizioni di cui al presente articolo.

 

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 47 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

 

TITOLO VII

TESORERIA DEGLI ENTI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE DEI FLUSSI DI CASSA

 

ART. 47.

(Modifiche alla disciplina dei conti intrattenuti dal Tesoro per la gestione delle disponibilità liquide).

Sostituire il 5 comma con il seguente:

5. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze sono definiti modalità e criteri di contabilizzazione delle operazioni disciplinate dalle disposizioni di cui al presente articolo, nonché le modalità e i tempi di movimentazione dei fondi presso la tesoreria statale.

47. 500. La Commissione.

(Approvato)

 

A.C. 2555-A - Articolo 48

 

ARTICOLO 48 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

 

Art. 48.

(Ricorso al mercato delle pubbliche amministrazioni).

1. Nei contratti stipulati per operazioni finanziarie che costituiscono quale debitore un'amministrazione pubblica è inserita apposita clausola che prevede, a carico degli istituti finanziatori, l'obbligo di comunicare in via telematica, entro dieci giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, all'ISTAT ed alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione finanziaria, con indicazione della data e dell'ammontare della stessa, del relativo piano delle erogazioni e del piano di ammortamento distintamente per quota capitale e quota interessi, ove disponibile.

2. In caso di assenza o della ritardata comunicazione di cui al comma 1, è applicata a carico dell'istituto finanziatore una sanzione amministrativa pari allo 0,5 per cento dell'importo dell'operazione.

 

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 48 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

 

ART. 48.

(Ricorso al mercato delle pubbliche amministrazioni).

Al comma 2, sostituire le parole: di assenza o della ritardata con le seguenti: di mancata o tardiva trasmissione della.

48. 500. La Commissione.

(Approvato)

 

A.C. 2555-A - Articolo 49

 

ARTICOLO 49 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

 

TITOLO VIII

CONTROLLI DI RAGIONERIA E VALUTAZIONE DELLA SPESA

 

Art. 49.

(Delega al Governo per la riforma ed il potenziamento del sistema dei controlli di ragioneria e del programma di analisi e valutazione della spesa).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa e per la riforma del controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) potenziamento delle strutture e degli strumenti di controllo e monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato ai fini della realizzazione periodica di un programma di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali di cui all'articolo 3, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, da svolgere anche in collaborazione con le amministrazioni e istituzioni interessate ai sensi del comma 69 del medesimo articolo 3 della legge n. 244 del 2007, nonché ai fini della elaborazione del Rapporto di cui all'articolo 41;

b) condivisione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, gli organismi indipendenti di valutazione della performance di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e gli uffici di statistica dei diversi Ministeri, delle relative banche dati, anche attraverso l'acquisizione, per via telematica, di tutte le altre informazioni necessarie alla realizzazione dell'attività di analisi e valutazione della spesa;

c) previsione di sanzioni amministrative pecuniarie in caso di mancata comunicazione dei dati di cui alla lettera b) da parte dei dirigenti responsabili delle amministrazioni interessate commisurate ad una percentuale della loro retribuzione di risultato compresa tra un minimo del 2 per cento e un massimo del 7 per cento;

d) graduale estensione del programma di analisi e valutazione della spesa alle altre amministrazioni pubbliche;

e) riordino del sistema dei controlli preventivi e dei controlli successivi, loro semplificazione e razionalizzazione, nonché revisione dei termini attualmente previsti per il controllo, con previsione di programmi annuali basati sulla complessità degli atti, sulla loro rilevanza ai fini della finanza pubblica e sull'efficacia dell'esercizio del controllo.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti. I decreti legislativi che comportino riflessi di ordine finanziario devono essere corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3.

 

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 49 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO VIII

CONTROLLI DI RAGIONERIA E VALUTAZIONE DELLA SPESA

 

ART. 49.

(Delega al Governo per la riforma ed il potenziamento del sistema dei controlli di ragioneria e del programma di analisi e valutazione della spesa).

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, stabilendo che tali controlli siano strettamente coordinati con la valutazione delle performance e delle politiche pubbliche effettuate in attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, e dei successivi decreti delegati e che tale coordinamento sia effettuato secondo le metodologie indicate dall'organismo per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f) della medesima legge.

49. 2. Lanzillotta.

 

A.C. 2555-A - Articolo 50

 

ARTICOLO 50 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

 

TITOLO IX

TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTABILITÀ DI STATO E DI TESORERIA

 

Art. 50.

(Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato e di tesoreria).

1. Il Governo è delegato ad adottare, ai sensi degli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione e dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato nonché in materia di tesoreria.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi contabili, al fine di assicurare il coordinamento con le vigenti disposizioni in materia di responsabilità dirigenziale;

b) riorganizzazione dei conti di tesoreria, in modo che essi siano raccordabili con gli schemi classificatori adottati per il bilancio dello Stato;

c) razionalizzazione della disciplina della tesoreria unica;

d) adeguamento della disciplina prevista dalla presente legge e dalla normativa di contabilità pubblica in considerazione dell'adozione del bilancio di cassa;

e) modifica o abrogazione espressa delle norme preesistenti incompatibili con le disposizioni della presente legge.

3. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in mancanza dei pareri. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, il Governo può adottare, attraverso le procedure di cui ai commi 1 e 3 e sulla base dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

 

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 50 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

 

TITOLO IX

TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI CONTABILITÀ DI STATO E DI TESORERIA

 

ART. 50.

(Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni vigenti in materia di contabilità di Stato e di tesoreria).

Al comma 1, sostituire la parola: tre con la seguente: quattro.

50. 500. La Commissione.

(Approvato)

 

A.C. 2555-A - Articolo 51

 

ARTICOLO 51 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

 

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

Art. 51.

(Abrogazione e modificazione di norme).

1. Sono abrogati:

a) l'articolo 80 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

b) l'articolo unico della legge 21 agosto 1949, n. 639;

c) la legge 5 agosto 1978, n. 468.

2. Con le eccezioni previste all'articolo 40, comma 2, lettera p), sono abrogate tutte le disposizioni di legge che autorizzano l'apertura di contabilità speciali di tesoreria a valere su fondi iscritti in stanziamenti del bilancio dello Stato e riferibili alla gestione di soggetti ed organi comunque riconducibili alla amministrazione centrale e periferica dello Stato, ove tali contabilità non siano espressamente autorizzate da specifiche norme che ne disciplinano l'autonomia contabile rispetto al bilancio dello Stato. Al fine di garantire, nel rispetto dei principi generali della presente legge, l'operatività dello strumento militare, le contabilità speciali autorizzate da disposizioni di legge per il funzionamento dei reparti e degli enti delle Forze armate operano fino all'adeguamento delle procedure di spesa di cui all'articolo 42, comma 1, lettera f), ovvero fino al loro riordino, da realizzare, previa sperimentazione, entro il termine di cui alla predetta lettera f).

3. I termini relativi agli adempimenti connessi con la gestione del bilancio di previsione previsti dagli articoli 53, 59-bis, 68 e 68-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sono modificati in corrispondenza con quelli connessi all'abrogazione dell'articolo 30, secondo comma, del citato regio decreto n. 2440 del 1923.

4. All'articolo 18, comma 1, primo periodo, della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «legge finanziaria» sono inserite le seguenti: «ovvero con apposito disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica».

b) le parole da: «e a stabilire, per ciascun livello» fino alla fine del periodo sono soppresse.

 

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 51 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

 

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

ART. 51.

(Abrogazione e modificazione di norme).

Sopprimere il comma 3.

51. 500. La Commissione.

(Approvato)

 

A.C. 2555-A - Articolo 52

 

ARTICOLO 52 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

 

Art. 52.

(Disposizioni finali ed entrata in vigore).

1. In sede di prima applicazione della presente legge, la legge di stabilità dispone la soppressione alla tabella di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), delle spese obbligatorie e delle relative norme di rinvio alla tabella stessa. Tali spese restano quindi contestualmente determinate dalla legge di bilancio.

2. Ogni richiamo al Documento di programmazione economico-finanziaria, di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e alla legge finanziaria, di cui all'articolo 11 della legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni, contenuto in disposizioni di legge o di atti aventi forza di legge vigenti, deve intendersi riferito, rispettivamente, alla Decisione di finanza pubblica, di cui all'articolo 10 della presente legge, ed alla legge di stabilità, di cui all'articolo 11, comma 2, della medesima legge.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 12 si applicano a decorrere dall'anno 2011. Entro il 30 aprile 2010, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere la Relazione unificata sull'economia e la finanza pubblica redatta secondo i medesimi criteri utilizzati per predisporre tale relazione nell'anno 2009.

4. Le disposizioni di cui alla presente legge sono applicate dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale in quanto ritenute compatibili con la sfera di autonomia costituzionalmente riconosciuta a tali organi.

5. Fino all'istituzione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, i compiti ad essa attribuiti dalla presente legge sono svolti dalla Conferenza unificata.

6. La presente legge entra in vigore il 1o gennaio 2010.

 

A.C. 2555-A - Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

il pagamento del canone di abbonamento, istituito con il Regio decreto n. 246 del 1938 quando ancora non esisteva la TV, è dovuto per la semplice detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle diffusioni televisive, indipendentemente dai programmi ricevuti, a seguito di una sentenza della Corte costituzionale del 2002 che ha riconosciuto la sua natura sostanziale d'imposta per cui la legittimità dell'imposizione è fondata sul presupposto della capacità contributiva e non sulla possibilità dell'utente di usufruire del servizio pubblico radiotelevisivo al cui finanziamento il canone è destinato;

si tratta di una imposta antiquata e iniqua, che non ha alcun motivo di esistere anche in virtù del maggiore pluralismo indotto dall'ingresso sul mercato di nuovi editori e dall'apporto delle nuove tecnologie (DTT, DDT, DVbh, TV satellitare, ADSL, WI-FI, cavo e analogico);

il canone è un'imposta ingiusta, territorialmente e socialmente. Territorialmente, in quanto mentre nel Nord del Paese il mancato pagamento si attesta al 5 per cento, nel Meridione oscilla tra il 30 e il 50 per cento. E un'imposta socialmente iniqua in quanto colpisce tutte le fasce di reddito, comprese le più deboli nonostante che il comma 132, articolo 1, della Legge finanziaria 2008 come modificato dal decreto-legge 31 dicembre 2007 n. 248 preveda, a decorrere dall'anno 2008, per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 516,46 per tredici mensilità, senza conviventi, l'abolizione del pagamento del canone RAI esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di abolire il canone di abbonamento alla televisione nonché la relativa tassa di concessione governativa definendo una forma alternativa di finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo secondo criteri di equità, efficacia ed appropriatezza.

9/2555-A/1.Caparini.

 

La Camera,

premesso che:

il comma 2 dell'articolo 8 del disegno di legge in esame reca l'elencazione degli strumenti della programmazione, tra i quali sono annoverati: la Relazione sull'economia e la finanza pubblica, da presentare alle Camere entro il 15 aprile di ogni anno; la Decisione di finanza pubblica (d'ora in avanti DFP), da presentare, entro il 15 settembre; il disegno di legge di stabilità e il disegno di legge del bilancio dello Stato, da presentare entrambi entro il 15 ottobre; provvedimenti collegati alla legge di stabilità, per i quali il termine di presentazione è nel mese di febbraio; l'aggiornamento del Programma di stabilità, da presentare alla Commissione europea secondo il calendario concordato in sede comunitaria;

le disposizioni normative della legge di stabilità riguardanti la spesa sono articolate, di norma, per missione e indicano il programma cui si riferiscono. La manovra, in sostanza, è articolata per programmi ma se questi fossero direttamente raccordabili alle finzioni sarebbe possibile ottenere un risultato sinergico immediato, che ne valorizzerebbe significativamente il contenuto informativo, nel momento in cui le spese di ciascuna funzione venissero aggregate a quelle corrispondenti delle amministrazioni locali e previdenziali per costruire l'intero quadro macro tendenziale e programmatico di finanza pubblica. Allo stesso modo, la nota tecnico-illustrativa di accompagnamento alla legge di stabilità se articolata per funzioni, svolgerebbe più significativamente il ruolo assegnatole di documento conoscitivo di raccordo tra disegno di legge di bilancio e il conto economico delle amministrazioni pubbliche,

impegna il Governo

a valutare di adottare le opportune iniziative normative al fine di prevedere che la nota tecnico-illustrativa di accompagnamento alla legge di stabilità sia articolata per funzioni.

9/2555-A/2.Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

 

La Camera,

in sede di approvazione del disegno di legge recante «legge di contabilità e finanza pubblica»,

valutata positivamente la disposizione che impone al ministro dell'economia e delle finanze di presentare alle Camere, entro il mese di aprile di ogni anno, la relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno precedente;

ritenuto opportuno che in detta relazione possano essere riportati anche i dati concernenti l'indebitamento delle famiglie e delle imprese nei confronti del sistema creditizio quali elementi di conoscenza idonei a contribuire alla rappresentazione della situazione del Paese,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di inserire nella relazione anzidetta i dati di cui in premessa.

9/2555-A/3.Contento.

 

La Camera,

impegna il Governo

a tenere conto, nella definizione degli obiettivi programmatici della Decisione di finanza pubblica, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42 gli obiettivi programmatici.

9/2555-A/4.Causi.

 

La Camera,

premesso che:

appare ineludibile l'esigenza di esporre i quadri tendenziali e programmatici della spesa per funzioni, oltre che per voce economica, in modo da rappresentare sinteticamente al primo livello della classificazione COFOG il quadro tendenziale delle politiche pubbliche e il commesso quadro programmatico;

una rappresentazione di tale natura consentirebbe di esplicitare i macro-obiettivi della pubblica amministrazione e l'impatto atteso della sua azione sul sistema economico, in termini di effetti sulla crescita effettiva di lungo periodo e di quella potenziale;

si renderebbe, inoltre, manifesto il nesso fra la programmazione nazionale e gli indirizzi fissati a livello europeo in materia di ristrutturazione della composizione della spesa, necessaria per rendere quest'ultima maggiormente capace di stimolare lo sviluppo sostenibile dell'economia,

impegna il Governo

ad articolare in base all'analisi funzionale di primo livello della classificazione COFOG distintamente per ciascun livello di Governo sia le previsioni che gli obiettivi della Decisione di finanza pubblica.

9/2555-A/5.Baretta.

 

La Camera,

premesso che:

appare ineludibile l'esigenza di esporre i quadri tendenziali e programmatici della spesa per funzioni, oltre che per voce economica, in modo da rappresentare sinteticamente al primo livello della classificazione COFOG il quadro tendenziale delle politiche pubbliche e il commesso quadro programmatico;

una rappresentazione di tale natura consentirebbe di esplicitare i macro-obiettivi della pubblica amministrazione e l'impatto atteso della sua azione sul sistema economico, in termini di effetti sulla crescita effettiva di lungo periodo e di quella potenziale;

si renderebbe, inoltre, manifesto il nesso fra la programmazione nazionale e gli indirizzi fissati a livello europeo in materia di ristrutturazione della composizione della spesa, necessaria per rendere quest'ultima maggiormente capace di stimolare lo sviluppo sostenibile dell'economia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di articolare in base all'analisi funzionale di primo livello della classificazione COFOG distintamente per ciascun livello di Governo sia le previsioni che gli obiettivi della Decisione di finanza pubblica.

9/2555-A/5.(Testo modificato nel corso della seduta).Baretta.

 

La Camera,

impegna il Governo

a integrare in modo ottimale ed efficiente e a mettere a fattor comune le risorse umane, tecnologiche e le metodologie appartenenti alle istituzioni competenti in materia di bilanci pubblici, a partire dall'Istat, dalla Corte dei conti, dalla Banca d'Italia e dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, nella costruzione e nella gestione della banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13, a tal fine redigendo un progetto di fattibilità della banca dati da presentare al Parlamento entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche per finalizzare in modo informato le somme stanziate ai sensi del comma 4 dell'articolo 13.

9/2555-A/6.Melis, Duilio.

 

La Camera,

impegna il Governo

a integrare in modo ottimale ed efficiente e a mettere a fattor comune le risorse umane, tecnologiche e le metodologie appartenenti alle istituzioni competenti in materia di bilanci pubblici, a partire dall'Istat, dalla Corte dei conti, dalla Banca d'Italia e dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, nella costruzione e nella gestione della banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13, a tal fine redigendo un progetto di fattibilità della banca dati da presentare al Parlamento entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche per finalizzare in modo informato le somme stanziate ai sensi del comma 4 dell'articolo 13.

9/2555-A/6.(Testo modificato nel corso della seduta).Melis, Duilio.

 

La Camera,

premesso che:

il progetto di legge di contabilità e finanza pubblica reca una disciplina dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, volta a garantire un ampio coinvolgimento del Parlamento, in particolare delle Commissioni di settore, prevedendo che ciascun disegno di legge rechi disposizioni omogenee per materia;

l'articolo 7, comma 2, lettera e) fissa inoltre nel mese di febbraio di ciascun anno finanziario il termine di presentazione dei disegni di legge collegati;

peraltro, l'articolo 10, comma 3, prevede che, ove il Governo ritenga di modificare gli obiettivi di finanza pubblica, ovvero in caso di scostamenti rispetto ai medesimi, sia presentata una Nota di aggiornamento e siano adottati i relativi interventi correttivi;

non viene tuttavia precisato che tali interventi debbano essere adottati con disegni di legge collegati; va inoltre considerato che la Nota di aggiornamento può intervenire anche successivamente al termine finale di adozione dei collegati, di cui all'articolo 7, comma 2;

i predetti elementi inducono a ritenere che il Governo non sia tenuto, in via ordinaria, all'adozione mediante appositi disegni di legge degli interventi correttivi indicati dalla Nota di aggiornamento e dalle conseguenti deliberazioni parlamentari, potendosi quindi prefigurare anche la possibilità di un prevalente ricorso allo strumento del decreto-legge;

la recente esperienza dimostra come l'adozione sistematica di decreti-legge per la realizzazione di importanti interventi collegati agli obiettivi di finanza pubblica abbia notevolmente compresso gli spazi di intervento e di dibattito parlamentare in una materia così importante quale relativa alla traduzione normativa delle scelte di programmazione economico-finanziaria;

inoltre, il contenuto spesso eterogeneo dei decreti di manovra ha contribuito a marginalizzare il ruolo delle Commissioni parlamentari di settore, spesso private della possibilità di un approfondito esame di norme direttamente afferenti ai rispettivi ambiti di competenza;

la natura stessa degli interventi correttivi di cui all'articolo 10, comma 3, induce a ritenere che essi siano del tutto assimilabili agli interventi normativi attuativi della decisione di finanza pubblica e che, pertanto, il regime ad essi applicabile non possa che essere quello previsto dalla riforma in esame per i disegni di legge collegati,

impegna il Governo

ad applicare, anche in caso di presentazione di Note di aggiornamento di cui all'articolo 10, comma 3, la disciplina prevista per i disegni di legge collegati alla Decisione di finanza pubblica, utilizzando, per l'adozione dei relativi interventi correttivi, lo strumento del disegno di legge ordinaria.

9/2555-A/7.Duilio.

 

La Camera,

premesso che:

il progetto di legge di contabilità e finanza pubblica reca una disciplina dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, volta a garantire un ampio coinvolgimento del Parlamento, in particolare delle Commissioni di settore, prevedendo che ciascun disegno di legge rechi disposizioni omogenee per materia;

l'articolo 7, comma 2, lettera e) fissa inoltre nel mese di febbraio di ciascun anno finanziario il termine di presentazione dei disegni di legge collegati;

peraltro, l'articolo 10, comma 3, prevede che, ove il Governo ritenga di modificare gli obiettivi di finanza pubblica, ovvero in caso di scostamenti rispetto ai medesimi, sia presentata una Nota di aggiornamento e siano adottati i relativi interventi correttivi;

non viene tuttavia precisato che tali interventi debbano essere adottati con disegni di legge collegati; va inoltre considerato che la Nota di aggiornamento può intervenire anche successivamente al termine finale di adozione dei collegati, di cui all'articolo 7, comma 2;

i predetti elementi inducono a ritenere che il Governo non sia tenuto, in via ordinaria, all'adozione mediante appositi disegni di legge degli interventi correttivi indicati dalla Nota di aggiornamento e dalle conseguenti deliberazioni parlamentari, potendosi quindi prefigurare anche la possibilità di un prevalente ricorso allo strumento del decreto-legge;

la recente esperienza dimostra come l'adozione sistematica di decreti-legge per la realizzazione di importanti interventi collegati agli obiettivi di finanza pubblica abbia notevolmente compresso gli spazi di intervento e di dibattito parlamentare in una materia così importante quale relativa alla traduzione normativa delle scelte di programmazione economico-finanziaria;

inoltre, il contenuto spesso eterogeneo dei decreti di manovra ha contribuito a marginalizzare il ruolo delle Commissioni parlamentari di settore, spesso private della possibilità di un approfondito esame di norme direttamente afferenti ai rispettivi ambiti di competenza;

la natura stessa degli interventi correttivi di cui all'articolo 10, comma 3, induce a ritenere che essi siano del tutto assimilabili agli interventi normativi attuativi della decisione di finanza pubblica e che, pertanto, il regime ad essi applicabile non possa che essere quello previsto dalla riforma in esame per i disegni di legge collegati,

impegna il Governo

ad applicare, anche in caso di presentazione di Note di aggiornamento di cui all'articolo 10, comma 3, la disciplina prevista per i disegni di legge collegati alla Decisione di finanza pubblica, utilizzando, di norma, per l'adozione dei relativi interventi correttivi, lo strumento del disegno di legge ordinaria.

9/2555-A/7.(Testo modificato nel corso della seduta).Duilio.

 

 

La Camera,

in relazione a quanto previsto dall'articolo 16 del provvedimento in parola, recante potenziamento del monitoraggio attraverso attività di revisori e sindaci,

invita il Governo

a valutare l'opportunità di consentire, con successivo provvedimento, l'iscrizione nel registro dei revisori contabili, purché presentino domanda entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano domicilio in Italia e non si trovino nelle situazioni indicate nell'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici che, alla data del 31 dicembre 2008, abbiano ricoperto, per non meno di cinque anni, alcuno degli uffici indicati nel secondo comma dall'articolo 12 del regio decreto-legge, 24 luglio 1936, n. 1545, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1937, n. 517.

9/2555-A/8.Cazzola.

 

La Camera,

vista la disposizione contenuta nell'articolo 22, comma 1, lettera e) la quale prevede che ciascuno stato di previsione del disegno di legge di bilancio sia corredato da una scheda illustrativa dei capitoli recanti i fondi settoriali correlati alle principali politiche pubbliche di rilevanza nazionale, nella quale sono indicati i corrispondenti stanziamenti previsti dal bilancio triennale, il riepilogo analitico dei provvedimenti legislativi e amministrativi che hanno determinato i suddetti stanziamenti e le relative variazioni, e gli interventi previsti a legislazione vigente a valere su detti fondi, con separata indicazione delle spese correnti e di quelle in conto capitale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di elaborare la suddetta scheda illustrativa con riferimento, in special modo, al Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al Fondo interventi strutturali di politica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, al Fondo sociale per occupazione e formazione, al Fondo infrastrutture e al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 18, comma 1, rispettivamente, lettere a), b) e b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e al Fondo per il reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 136. La suddetta scheda potrà essere prevista anche per i fondi che verranno istituiti con successivi provvedimenti legislativi e che presentino le medesime caratteristiche.

9/2555-A/9.Gioacchino Alfano, Cambursano, Ciccanti, Baretta, Bitonci.

 

La Camera,

impegna il Governo

a valutare le possibili soluzioni, nell'ambito delle compatibilità stabilite nella manovra di finanza pubblica, per identificare le opportune modalità con cui, nel corso dell'anno, le iniziative legislative prioritarie promosse dal Parlamento possano trovare copertura finanziaria.

9/2555-A/10.Ventura.