Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Altri Autori: Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: Legge di contabilità e finanza pubblica - A.S. 1397 - Lavori preparatori al Senato - Parte I
Riferimenti:
L N. 196 DEL 31-DIC-09   AC N. 2555-A/XVI
AC N. 2555/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 204    Progressivo: 4
Data: 11/01/2010
Descrittori:
CONTABILITA' DI STATO   FINANZA PUBBLICA
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
Altri riferimenti:
AS N. 1397-B/XVI   AS N. 1397/XVI


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

 

 

 

 

Legge di contabilità
e finanza pubblica

 

 

A.S. 1397

Lavori preparatori al Senato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 204/4

 

Parte I

 

11 gennaio 2010


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Bilancio

( 066760-9932 – * st_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

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File: BI0136d.doc


INDICE

 

 

Volume I

Iter A.S. 1397

§      Testo A.S. 1397. 1

Esame in sede consultiva

Commissione 1a (Affari costituzionali)

§      Seduta del 5 maggio 2009. 39

§      Seduta del 19 maggio 2009. 41

§      Seduta del 16 giugno 2009. 43

Commissione 6a (Finanze e tesoro)

§      Seduta del 21 aprile 2009. 45

§      Seduta del 28 aprile 2009. 49

§      Seduta del 29 aprile 2009. 51

§      Seduta del 5 maggio 2009. 53

§      Seduta del 6 maggio 2009. 57

§      Seduta del 7 maggio 2009. 59

Esame in sede referente

Commissione 5a (Bilancio)

§      Seduta del 26 marzo 2009. 67

§      Seduta del 29 aprile 2009. 70

§      Seduta del 5 maggio 2009. 71

§      Seduta del 7 maggio 2009. 72

§      Seduta del 12 maggio 2009. 75

§      Seduta del 13 maggio 2009. 78

§      Seduta del 19 maggio 2009. 80

§      Seduta del 20 maggio 2009. 82

§      Seduta del 26 maggio 2009. 84

§      Seduta del 27 maggio 2009. 130

A.S. 1397-A Esame in Assemblea

§      Testo A.S. 1397-A. 193

§      Seduta del 16 giugno 2009. 281

§      Seduta del 17 giugno 2009. 315

§      Seduta del 24 giugno 2009. 393


Iter
A.S. 1397

 


 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾XVI LEGISLATURA¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 1397

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori AZZOLLINI, BONFRISCO, AUGELLO, COLLI, DI STEFANO, ESPOSITO, FLERES, Massimo GARAVAGLIA, LATRONICO, PICHETTO FRATIN, SAlA, TANCREDI, VACCARI e CUFFARO

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA  IL 24 FEBBRAIO 2009

 

 

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Legge quadro in materia di contabilità e finanza pubblica nonché delega al Governo in materia di adeguamento dei sistemi contabili, perequazione delle risorse, efficacia della spesa e potenziamento del sistema dei controlli

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Onorevoli Senatori. – La proposta di riforma della legge di contabilità di Stato nasce dalla necessità di adeguare il contesto normativo del governo della finanza pubblica alle esigenze determinate dai recenti cambiamenti istituzionali e dalle condizioni dei conti pubblici. In questo ambito:

i) l’ingresso dell’Italia nell’Unione monetaria europea – con il conseguente impegno al rispetto degli obiettivi di bilancio definiti con il Trattato di Maastricht e rivisti annualmente con l’aggiornamento del programma di stabilità e crescita – e la riforma federale della Repubblica pongono un’impellente esigenza di coordinamento tra i vari soggetti che fanno parte delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, tra i diversi livelli di governo, titolari di una potestà di spesa sempre più ampia e, in prospettiva, sempre più coinvolti nella gestione diretta delle risorse pubbliche;

ii) la necessità di contenere il disavanzo pubblico senza ulteriori aumenti della pressione fiscale richiede l’attenta pianificazione e il controllo della spesa. In questa direzione, alcuni interventi sono già stati adottati, in particolare, nel corso dell’ultimo biennio (riclassificazione del bilancio dello Stato per missioni e programmi, finanziaria e programmazione triennale, flessibilità nella formazione e nella gestione del bilancio), ma non sempre queste misure hanno carattere strutturale. Necessitano quindi di essere confermate, oltreché coordinate e rafforzate in un contesto più ampio di revisione della legge di contabilità;

iii) la scarsità delle risorse pubbliche richiede che esse siano utilizzate in maniera efficiente. È cresciuta negli ultimi anni 1’attenzione ai risultati dell’azione pubblica insieme a quella per le modalità con cui le risorse pubbliche sono impiegate. Un adeguato sistema di indicatori che consenta di monitorare e valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi che le politiche pubbliche si pongono è uno degli strumenti che, a questo scopo, la presente riforma propone; la previsione di una sistematica attività di analisi e valutazione della spesa – spending review – è il modo in cui perseguire un miglioramento dei livelli di efficienza e di efficacia della spesa pubblica.

In questo contesto, la trasparenza del bilancio, l’individuazione degli obiettivi e il controllo dei risultati rappresentano il comune denominatore degli strumenti individuati per conseguire il governo unitario della finanza pubblica, migliorare la pianificazione e il controllo della spesa nonché l’efficienza e l’efficacia nell’utilizzo delle risorse.

Con l’intento di perseguire questi obiettivi, la riforma della legge 5 agosto 1978, n. 468, non può che prevedere un ambito di applicazione più ampio di quello del solo bilancio dello Stato per rivolgersi, invece, all’intero comparto delle amministrazioni pubbliche. Allo stesso modo, la proposta di riforma si pone come un tentativo di intervenire su tutti gli aspetti che regolano il governo della finanza pubblica e in particolare sulle materie che riguardano:

1) i princìpi di coordinamento tra livelli di governo, la definizione degli obiettivi di finanza pubblica e l’armonizzazione dei sistemi contabili;

2) la programmazione degli obiettivi di finanza pubblica, i relativi documenti, i loro contenuti e la tempistica di presentazione;

3) il monitoraggio dei conti pubblici;

4) la copertura delle leggi;

5) il bilancio dello Stato, in tutte le fasi in cui esso si articola;

6) la Tesoreria degli enti pubblici e la programmazione dei flussi di cassa;

7) il sistema dei controlli.

Per alcuni di questi temi, nella proposta di riforma in oggetto, sono esplicitamente indicate le ipotesi di intervento; altri temi per i quali una più approfondita riflessione appare opportuna, sono invece rinviati a provvedimenti di delega di cui sono definiti i contenuti ed i princìpi. Vengono poi elencati punti problematici che la discussione potrà affrontare, nella consapevolezza che il presente testo apre un dibattito e con l’auspicio che l’esame possa registrare un arricchimento sostanziale.

L’illustrazione che segue è organizzata secondo uno schema in cui le singole misure proposte – strumenti – sono ricondotte agli obiettivi generali della riforma.

 

Amministrazioni pubbliche

1. Il Governo unitario della finanza pubblica

Armonizzazione contabile – La condivisione degli obiettivi di finanza pubblica a tutti i livelli di governo e tra tutti i soggetti che compongono l’amministrazione pubblica richiede, innanzitutto, che i dati delle differenti amministrazioni siano rilevati e rappresentati con le stesse metodologie e criteri contabili. A questo scopo si propone che tutti i soggetti che fanno parte dell’aggregato delle pubbliche amministrazioni, come definito dalle regole di contabilità nazionale, condividano un programma di armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili e di bilancio e della relativa tempistica di presentazione e approvazione. L’armonizzazione dovrà inoltre assicurare la coerenza delle rilevazioni con i sistemi e gli schemi adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi. In prospettiva, si dovrà considerare la possibilità di ridurre la distanza attualmente presente tra i criteri contabili utilizzati per il bilancio dello Stato e quelli del SEC95 di cui al Reg. (CE) 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità.

Ciclo e strumenti della programmazione – Una revisione del ciclo e degli strumenti della programmazione è funzionale al raggiungimento degli obiettivi indicati in questo schema. Il nuovo ciclo della programmazione inizia a marzo con la Relazione unificata sull’economia e la finanza pubblica che aggiorna le previsioni (macroeconomiche e di finanza pubblica) per l’anno in corso alla luce dei consuntivi e della manovra approvata nell’anno precedente. Entro il 20 luglio sono predisposte e inviate alle amministrazioni locali le linee guida della Decisione quadro di finanza pubblica (DQFP – che sostituisce il DPEF) (articolo 5, comma 3). In questa fase, si condividono gli obiettivi per il triennio di programmazione con i livelli di governo decentrati e si definisce la misura del contributo delle amministrazioni locali al conseguimento degli stessi obiettivi. La DQFP, con una articolazione dettagliata delle proiezioni tendenziali e programmatiche di finanza pubblica per i diversi livelli di governo e dello Stato (in prospettiva si potrebbe pensare di rendere esplicito il quadro di raccordo tra i quadri di previsione del bilancio dello Stato e quelli della pubblica amministrazione) e con le principali dimensioni della manovra, è quindi presentata al Parlamento entro il 20 settembre. Entro il 15 ottobre, sulla base delle proiezioni tendenziali e degli obiettivi indicati nella DQFP, il Ministero dell’economia e delle finanze presenta il disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato, anch’esso articolato sul triennio di riferimento, nonché il disegno di legge finanziaria che provvede a ricondurre le previsioni agli obiettivi per l’intero triennio di programmazione. Con particolare riferimento alla struttura della legge finanziaria, si prevede che le tabelle allegate siano ridotte da sette a quattro. Nella sostanza, in considerazione della nuova struttura del bilancio per missioni e programmi, e tenuto conto della maggiore flessibilità attribuita al bilancio (rimodulazione anche delle spese predeterminate per legge), la proposta è diretta a sostituire le attuali tabelle D, E ed F con una sola tabella strutturata per missioni e programmi che stabilisca gli importi delle autorizzazioni di spesa da rifinanziare, definanziare e rimodulare nel triennio di riferimento. Viene inoltre prevista l’eliminazione, dal contenuto proprio della legge finanziaria, degli interventi per lo sviluppo da inserire in appositi provvedimenti collegati alla legge finanziaria medesima, confermando così quanto già previsto dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. La manovra di finanza pubblica risulta snellita rispetto agli attuali contenuti anche con riferimento alla ripartizione dell’onere dell’aggiustamento tra livelli di governo, limitandosi essa a dare attuazione di quanto già stabilito con la DQFP. Il disegno di legge finanziaria è accompagnata in Parlamento da una Nota tecnico-illustrativa che, in sostituzione della Relazione previsionale e programmatica, illustra il raccordo tra i documenti di bilancio e il conto economico delle amministrazioni pubbliche ed espone i contenuti della manovra e gli effetti che essa esercita sui saldi e sui principali settori di intervento. Contiene inoltre le previsioni del conto economico delle pubbliche amministrazioni, del conto del settore statale e del settore pubblico, integrate con gli effetti della manovra di finanza pubblica per il triennio di riferimento.

Coordinamento – Nell’ultimo decennio, una quota sempre maggiore di risorse è passata sotto il controllo diretto dei livelli di governo decentrati e un ulteriore incremento sarà conseguenza dell’avvio del processo federalista concretizzatosi attraverso la presentazione al Parlamento dell’apposito disegno di legge. Al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica fissati con i Documenti programmatici, è necessario che l’azione di governo sia coordinata con tutti i livelli di governo. La concomitanza con il disegno di legge sul federalismo suggerisce che questa materia sia rinviata alla trattazione dello stesso disegno di legge; tuttavia, la possibilità di ottenere un efficace coordinamento della finanza pubblica, sia in fase di previsione sia di gestione, è condizionata alla realizzazione della integrale armonizzazione degli schemi e dei criteri contabili adottati da tutte le amministrazioni pubbliche.

Banca dati della PA – Al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari per dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale, le amministrazioni pubbliche si dotano di una banca dati unitaria, basata sui sistemi e sugli schemi armonizzati di cui ai punti precedenti, attraverso cui condividere i dati concernenti i bilanci, le operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all’attività di monitoraggio dei conti pubblici. Tale banca dati dovrà essere aggiornata in «tempo reale», attraverso una forma di trasmissione dei dati basata esclusivamente su un apposito impianto informatico, e accessibile a tutte le amministrazioni pubbliche, perché possa divenire uno strumento diffuso di conoscenza e di trasparenza delle grandezze della finanza pubblica attraverso cui favorire anche il confronto tra amministrazioni ed enti della stessa natura.

 

2. Pianificazione e controllo della spesa

Programmazione triennale dettagliata – Si propone che la programmazione di bilancio sia operata con un maggior grado di dettaglio rispetto allo schema esistente attraverso l’indicazione nei documenti programmati ci delle voci tendenziali e programmati che del conto economico e del conto di cassa del fabbisogno per la pubblica amministrazione e per i suoi sottosettori. In tal modo si favorisce la trasparenza relativa agli obiettivi e agli strumenti che si intendono attivare per il loro raggiungimento (su quali voci si interviene). Il maggior dettaglio delle previsioni richiederà uno sforzo aggiuntivo nella fase di predisposizione delle stime.

Potenziamento monitoraggio – L’attività di monitoraggio è indispensabile alla valutazione della coerenza dell’evoluzione delle grandezze di finanza pubblica con gli obiettivi fissati con i documenti programmatici. Al fine di potenziare questo strumento, è previsto che le amministrazioni pubbliche si dotino di un sistema di rilevazione che prevede un flusso informativo organizzato e gestito su una piattaforma informatica attraverso cui aumentare la tempestività e la completezza dell’informazione. In prospettiva, a questo obiettivo concorreranno l’armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili e l’istituzione della banca dati di cui ai punti precedenti. Al fine di potenziare il monitoraggio dei conti pubblici è altresì previsto che le amministrazioni pubbliche comunichino al Ministero dell’economia e delle finanze anche i dati relativi alle società partecipate, nonché il potenziamento dell’attività dei sindaci e dei revisori.

Clausola automatica di salvaguardia – Al fine di evitare che le nuove o maggiori spese stabilite con appositi provvedimenti eccedano le previsioni di spesa è prevista una clausola di salvaguardia automatica per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni stesse. A tal fine si dispone che tale clausola di salvaguardia indichi già in una fase iniziale le misure di riduzione di spese o di aumento di entrate che, in caso di scostamento rispetto alle previsioni, il Ministro dell’economia e delle finanze adotta.

 

Bilancio dello Stato

1. Pianificazione e controllo della spesa

Bilancio triennale – Anche il bilancio pluriennale dello Stato, in coerenza con la nuova natura della legge finanziaria, che provvede a ricondurre le previsioni agli obiettivi per l’intero triennio di programmazione della DQFP, dovrebbe essere presentato e approvato appostando le risorse in base ad una effettiva programmazione triennale. Nello schema proposto, in coerenza con quanto già previsto dal citato decreto-legge n. 112 del 2008, la proposta di bilancio dei Ministeri copre puntualmente l’intero periodo di programmazione del bilancio pluriennale e non solo il primo esercizio, come avveniva in passato. Sul punto del bilancio triennale va chiarito un elemento di interpretazione: la soppressione implicita, con l’articolo 17, dell’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 4 della legge n. 468 del 1978 trova giustificazione nel fatto che l’articolo 16, comma 5, secondo periodo, del disegno di legge già risolve il problema dal momento che quest’ultima norma non richiama la funzione di limite per le previsioni del secondo e del terzo anno del bilancio triennale di cui al medesimo articolo 16, comma 3, lettera c). Rimane dunque il principio secondo cui il bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e ad eseguire le spese ivi contemplate.

Articolazione del Bilancio e della legge finanziaria – Con l’obiettivo di rendere il bilancio uno strumento effettivo di allocazione e gestione delle risorse pubbliche, riferendo queste direttamente alle politiche, si propone di istituzionalizzare l’articolazione secondo una struttura idonea a rappresentare le finalità con cui queste risorse sono allocate e spese: missioni e programmi. Si suggerisce, in coerenza con la struttura del bilancio, che anche la legge finanziaria, effettivo strumento di decisione, segua un’articolazione analoga. In questa direzione si propone l’articolazione del corpo normativo della legge finanziaria per missioni, sia pur a partire dal dato normativo, e, come già accennato, la sostituzione delle Tabelle D, E F con un’unica tabella anch’essa articolata per missioni e programmi. Uno sviluppo ulteriore, la cui fattibilità va verificata, dovrebbe essere il passaggio a un articolato della legge finanziaria per programmi. Al fine di rendere coerenti con questo schema anche le modalità con cui il Parlamento è chiamato a decidere in merito all’allocazione in bilancio delle risorse disponibili, si propone che le nuove unità di voto siano collocate a livello dei programmi. L’esclusione prevista, dal corpo della legge finanziaria dei provvedimenti per lo sviluppo, oltre che snellire il processo di bilancio, evita che ad essa siano agganciati interventi privi di una reale motivazione economica, spesso rispondenti invece ad interessi particolari che concorrono tuttavia ad aumentare il livello delle spese.

Tetti di spesa – tra i criteri di delega è inserita l’introduzione di un meccanismo di limitazione della spesa che operi come un tetto invalicabile, definito in coerenza con gli obiettivi stabiliti con la DQFP. Un possibile modo di introdurre questa forma di limitazione delle spese è illustrata di seguito. Per introdurre tetti di spesa effettivamente vincolanti è necessario distinguere tra oneri non inderogabili e inderogabili. Tale distinzione consente di identificare con chiarezza la quota di spesa relativa alle erogazioni sotto il controllo dell’Amministrazione (che non dipendono da fattori esogeni). Per introdurre i tetti di spesa:

la DQFP fissa il livello complessivo della spesa dello stato; la legge di bilancio indica gli ammontari per ministeri;

adozione di accordi di spesa tra Ministero dell’economia e delle finanze e Ministeri in cui si stabiliscono gli obiettivi per le missioni nel rispetto dei livelli di spesa complessivi.

i Ministeri formulano al Ministero dell’economia e delle finanze i rispettivi progetti di bilancio a legislazione vigente (LV) per la parte inderogabile e in coerenza con i tetti di spesa disposti nell’anno precedente per la parte della spesa derogabile;

la Ragioneria generale dello Stato recepisce queste proposte e valuta la correttezza delle proiezioni a L V per la parte inderogabile e la coerenza con i tetti vigenti per l’anno successivo (stabiliti nell’anno precedente) per la parte derogabile di spesa;

La legge finanziaria definisce le norme da applicare alla LV al fine di ricondurre le previsioni di spesa agli obiettivi.

Revisione assestamento, razionalizzazione fondi di riserva e variazioni di bilancio – Affinché l’allocazione delle risorse tra i diversi programmi di spesa rifletta quella approvata dal Parlamento, appare opportuno sopprimere l’obbligatorietà del provvedimento di assestamento che diventa così uno strumento facoltativo e pertanto svincolato da limiti temporali e, in prospettiva, si ritiene opportuno ridurre ad una dimensione essenziale i fondi di riserva da ripartire in corso d’anno e le altre variazioni di bilancio apportate in corso d’anno. Questi, infatti, da un lato, determinano significativi scostamenti tra le risorse inizialmente assegnate a ciascun programma e quelle rilevate a consuntivo, dall’altro impediscono alle amministrazioni una consapevole programmazione sull’intera dotazione di risorse che avranno a loro disposizione nel corso dell’esercizio.

 

2. Efficienza nell’utilizzo delle risorse

Flessibilità nella pianificazione (nell’allocazione delle risorse per programmi) – Si prevede la possibilità di effettuare, in fase di predisposizione del bilancio a legislazione vigente, rimodulazioni compensative delle risorse all’interno della stessa missione, con alcuni limiti che riguardano le spese inderogabili e la rimodulazione tra spese in conto capitale e spese correnti.

Responsabile di programma – Al fine di assicurare un adeguato grado di responsabilizzazione nella gestione delle risorse, ma anche di assicurare un idoneo grado di coordinamento nella gestione delle attività svolte nell’ambito di ciascuna «missione», si prevede la corrispondenza tra programma e centro di responsabilità. In prospettiva sarebbe opportuno che l’intera struttura amministrativa si ristrutturasse in coerenza con l’articolazione del bilancio.

Flessibilità nella gestione – L’individuazione del programma quale unità di voto garantisce un primo margine di flessibilità nella gestione delle risorse (si tratta di un aggregato relativamente ampio, sicuramente più ampio del centro di responsabilità o del macroaggregato). Si prevede inoltre la possibilità di rimodulazioni compensative delle risorse assegnate all’interno dei singoli programmi nell’ambito di ogni missione senza bisogno di ulteriori modifiche delle sotto stanti autorizzazioni legislative (entro limiti predeterminati), ove non si tratti di oneri inderogabili e di utilizzare per finalità correnti risorse di parte capitale.

Superamento del capitolo come unità gestionale – Tale misura al fine di aumentare ulteriormente i margini di flessibilità nella gestione del bilancio, facilitare il conseguimento degli obiettivi di contenimento e garantire maggiore autonomia gestionale, in cambio di maggiore responsabilità.

Valutazione della performance – Prerequisito per la responsabilizzazione e contrappeso alla flessibilità è la valutazione dei risultati e dell’impiego delle risorse pubbliche. A questo scopo si prevede in questa sede:

a) l’introduzione di un sistema di indicatori di performance basato su princìpi e metodologie comuni a tutte le amministrazioni pubbliche. In tal modo gli indicatori saranno tra loro confrontabili e verranno esposti, per il bilancio dello Stato, nelle note preliminari allegate agli stati di previsione della spesa. A consuntivo, sarà allegato al rendiconto, per ciascuna amministrazione, un rapporto che, in coerenza con le indicazioni contenute nella Nota preliminare illustra le risultanze della gestione con riferimento ai programmi, agli obiettivi e agli indicatori di efficienza e di efficacia utilizzati per la misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi, motivando gli eventuali scostamenti dai suddetti obiettivi;

b) la realizzazione di un programma di analisi e valutazione della spesa, inizialmente circoscritto alle amministrazioni centrali, ma in prospettiva applicabile a tutte le amministrazioni pubbliche che si occupi in maniera sistematica di valutare l’efficienza dei processi e dell’organizzazione delle attività dello Stato nella produzione dei beni e dei servizi pubblici.

Entrambi gli strumenti, indicatori di performance e attività di analisi e valutazione della spesa, oltre a garantire una maggiore trasparenza dei risultati raggiunti con le politiche pubbliche, potranno essere utili nella valutazione della congruità delle risorse assegnate ai singoli programmi nella fase di predisposizione del bilancio, nonché a migliorare l’efficienza con cui le risorse pubbliche sono impiegate.

 

* * *

Una breve riflessione merita la proposta di soppressione tout court del comma 5 dell’articolo 11 della legge n. 468 del 1978, in tema di possibilità di limitare la componente espansiva di parte corrente della legge finanziaria al non peggioramento del risparmio pubblico a legislazione vigente, confinando tale funzione espansiva alla componente di conto capitale mediante il limite di un saldo netto da finanziare non superiore a quello previamente fissato nella versione più aggiornata del DPEF. Si tratta come è noto di una norma che faceva valere il limite dell’obbligo di compensazione, costituzionalmente previsto per le proposte da presentare durante l’esercizio finanziario a bilancio approvato, anche all’interno della fase di discussione e fissazione dell’equilibrio di bilancio, all’interno cioè della sessione di bilancio ed in particolare in riferimento alla parte discrezionale della manovra stessa, quella di cui alla legge finanziaria. Il limite consiste infatti nell’impedire indirettamente il peggioramento del saldo corrente a legislazione vigente, il cui eventuale miglioramento rispetto all’anno precedente può essere assunto come mezzo di copertura e quindi essere fatto oggetto di decisione di spesa o di minore entrata, ma con il limite appunto del non peggioramento del dato tendenziale, nell’intesa che, ove il nuovo saldo corrente a legislazione vigente sia già eguale o peggiore di quello dell’esercizio precedente, non vi sono risorse di parte corrente da utilizzare a copertura per nuovi o maggiori oneri nella parte discrezionale della manovra. Tutto ciò con la conseguenza che l’unica componente comunque espansiva della manovra può consistere solo nella parte in conto capitale, da limitarsi, sommata al saldo corrente, al limite del saldo netto da finanziare di cui alla versione più aggiornata del DPEF. Un sistema, questo che, se per un verso meritorio nelle intenzioni, perché tale da impedire un gonfiamento senza copertura del saldo corrente negativo, quale era la situazione quando la norma fu introdotta, per altro verso finisce con l’impedire una manovra espansiva di tipo corrente, confinandola solo eventualmente alla parte in conto capitale, introducendo così un problema di qualità delle coperture all’interno della stessa sessione di bilancio e al di là della citata esigenza del costituente di assegnare all’obbligo di copertura la funzione essenziale di non peggiorare l’equilibrio di bilancio già fissato in via preventiva. Un sistema questo che, a parte dubbi politici (perché poter effettuare una manovra espansiva solo di parte capitale?) e sistematici (perché estendere l’obbligo di copertura alla fase stessa della decisione di bilancio, quando la Costituzione lo riserva alla fase altra rispetto alla sessione?), avrebbe potuto rappresentare un assetto ragionevole ed efficiente alla condizione di una costruzione dei saldi tendenziali sempre affidabile: poiché non sempre ciò è avvenuto (o perché la previsione di entrata è stata ottimistica o perché è stata sottovalutata la spesa) indirettamente il risultato è stato quello di permettere di fatto una manovra espansiva di parte corrente, ma nel rispetto formale del vincolo del non peggioramento del peggiore dei due saldi corrente tra quello dell’esercizio precedente e quello del nuovo bilancio di previsione. In assenza di meccanismi sostanziali di rispetto non meramente formale della normativa, la conseguenza è stata dunque lo scadere del vincolo in esame ad una mera esigenza di tipo contabile, scevra di una sostanziale portata contenutistica. Per intanto se ne propone dunque la soppressione (ex articolo 11, comma 5, della legge n. 468 del 1978), fermo rimanendo che la questione viene riportata alla fine come punto problematico, appunto in quanto il dibattito potrebbe apportare delle correzioni e dei suggerimenti su cui poter discutere. Si potrebbe per esempio prevedere, anziché la soppressione, la possibilità di deroghe al vincolo al verificarsi di determinati condizioni macroeconomiche, come fasi di recessione e quant’altro, oppure eliminare la possibilità per la legge finanziaria di trovare coperture sul miglioramento del risparmio pubblico a legislazione vigente.

 

Come punti problematici, almeno al momento, da sciogliere eventualmente nel corso della discussione del disegno di legge, si possono ricordare:

–  in tema di superamento del capitolo come unità di gestione, l’introduzione o meno, quale criterio di delega, delle azioni come livello intermedio tra il capitolo di bilancio e il programma, in sostituzione dei macroaggregati;

–  in tema di valutazione della performance, l’istituzione o meno di un team di esperti appartenenti alla Ragioneria generale dello Stato e ai Ministeri competenti per il monitoraggio e la valutazione dei risultati ottenuti dalle amministrazioni con le risorse disponibili;

–  in tema di armonizzazione dei bilanci pubblici, la valutazione o meno quanto all’affiancare, per la finanza locale, la contabilità economico-patrimoniale con quella nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione ovvero l’individuazione di un unico criterio tra i due citati;

–  in tema di programmazione finanziaria, la verifica della possibilità di estendere gli obblighi di cui all’articolo 37 del disegno di legge dalle sole amministrazioni statali a quelle pubbliche, sempre ai fini della efficiente gestione del debito;

–  in tema di soppressione dell’obbligo di copertura degli oneri correnti della legge finanziaria, la verifica, in alternativa, come già rilevato, se tale obbligo possa essere corroborato da una serie di misure che ne rendano non meramente formale l’assolvimento oppure se esso possa essere reso più flessibile, nel senso, per esempio, di una sua sospensione quando si realizzino condizioni del tutto particolari che consentano politiche in disavanzo non solo per la parte in conto capitale;

–  in tema di elenco delle modalità con cui deve essere assolto l’obbligo di copertura per le leggi ordinarie, la valutazione sull’opportunità, prendendo atto delle deroghe spesso intervenute rispetto alle prescrizioni a legislazione vigente, di provvedere alla sistemazione della casistica nell’ambito della presente legge-quadro. I casi più rilevanti si riferiscono all’utilizzo dei residui e delle disponibilità nette che dovessero emergere dall’assestamento, in conto sia entrata sia spesa, nonché in merito all’eventualità di inserire nel sistema delle coperture la possibilità di una riduzione lineare delle autorizzazioni di legge modulate nella tabella C) della legge finanziaria, ovviamente prevedendo un limite massimo;

–  in tema di rafforzamento per la trasparenza delle previsioni di bilancio, la verifica circa la possibilità di prevedere un maggior dettaglio nelle note preliminari in ordine alla composizione dei programmi, eventualmente con una informativa periodica al Parlamento circa la relativa evoluzione in corso d’anno; questo schema, potrebbe essere previsto anche per il profilo che attiene alla informazione circa le modalità con cui nel corso del tempo si dà attuazione alle manovre di contenimento della spesa.


DISEGNO DI LEGGE

 

TITOLO I

PRINCÌPI DI COORDINAMENTO, OBIETTIVI DI FINANZA

PUBBLICA E ARMONIZZAZIONE

DEI SISTEMI CONTABILI

 

Art. 1.

(Princìpi di coordinamento e ambito di riferimento)

1. Ai sensi dell’articolo 117, primo comma, della Costituzione, ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica italiana, le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica secondo le modalità stabilite dalla presente legge e dai relativi decreti legislativi, sulla base dei principi fondamentali dell’armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica e ne condividono le conseguenti responsabilità.

2. Ai fini della presente legge, per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti individuati dall’lSTAT sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari.

3. La ricognizione delle ammini­strazioni pubbliche di cui al comma 2 è operata annualmente dall’lSTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 luglio.

4. Le disposizioni recate dalla presente legge e dai relativi decreti legislativi nonché dalle norme di attuazione del federalismo fiscale costituiscono princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117 e 119, secondo comma, della Costituzione.

 

Art. 2.

(Delega al Governo per l’adeguamento dei sistemi contabili)

1. Per consentire il perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 1, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle ammini­strazioni pubbliche e dei relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica. I sistemi e dli schemi di cui al primo periodo sono raccordabili con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato al fine di consentire il consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione, gestione e rendicontazione dei conti delle amministrazione pubbliche;

b) riclassificazione, ai fini del raccordo con quanto previsto alla lettera a), dei dati contabili e di bilancio per le ammini­strazioni pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica, mediante la definizione e la classificazione della tassonomia delle procedure di trasfor­mazione e trasferimento dei dati, dalla contabilità economica a quella finanziaria e viceversa;

c) adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari al fine di rendere più trasparenti e significative le voci di bilancio dirette all’attuazione delle politiche pubbliche;

d) affiancamento, ai fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale che si ispirino a comuni criteri di contabilizzazione;

e) adozione di un bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende e società partecipate, secondo uno schema tipo definito dal Ministro dell’economia e delle finanze d’intesa con i Ministri interessati e la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

f) definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni alle diverse amministrazioni individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, relativamente a quelli concernenti le regioni e le province autonome e gli enti locali.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma l sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, affinché su di essi sia espresso il parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti. I decreti legislativi che comportino riflessi di ordine finanziario devono essere corredati della relazione tecnica di cui all’articolo 12, comma 3.

4. Gli schemi dei decreti legislativi relativi alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali sono, altresì, trasmessi per l’intesa alla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

5. Ai fini della predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1 è istituito, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, senza oneri a carico della finanza pubblica, il comitato per i princìpi contabili delle ammini­strazioni pubbliche, composto da venti componenti, così suddivisi:

a) quattro rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, uno dei quali con funzioni di presidente, e un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell’interno, dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

b) un rappresentante ciascuno per il Senato della Repubblica, la Camera dei deputati, come invitati permanenti, e la Corte dei conti;

c) un rappresentate dell’Istituto nazionale di statistica;

d) sei rappresentanti degli enti territoriali, di cui tre designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno dei quali per le autonomie speciali, uno designato dall’Unione delle province d’Italia (UPI), uno dall’Asso­ciazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e uno dall’Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM);

e) tre esperti in materia giuridico-contabile.

 

TITOLO Il

PROGRAMMAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA

 

Art. 3.

(Ciclo e strumenti della programmazione e di bilancio)

1. L’impostazione delle previsioni di entrata e di spesa dei bilanci delle amministrazioni pubbliche è ispirata al metodo della programmazione.

2. Gli strumenti della programmazione sono:

a) la relazione unificata sull’economia e la finanza pubblica, da presentare alle Camere entro il 15 aprile di ogni anno;

b) la Decisione quadro in materia di finanza pubblica, da presentare alle Camere entro il 20 settembre;

c) il disegno di legge finanziaria, da presentare alle Camere entro il 15 ottobre, corredato di una Nota tecnico-illustrativa da inviare contestualmente alle Camere;

d) il disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato, da presentare alle Camere entro il 15 ottobre;

e) i provvedimenti collegati alla legge finanziaria, da presentare alle Camere entro il 15 novembre;

f) l’aggiornamento del Programma di stabilità, da presentare alla Commissione europea secondo il calendario concordato in sede europea;

g) gli specifici strumenti di program­mazione delle altre amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato.

3. I documenti di cui al comma 2, con esclusione di quelli di cui alla lettere b) ed g), sono presentati alle Camere dal Ministro dell’economia e delle finanze. Il documento di cui alla lettera b) è presentato alle Camere dal Governo per la sua approvazione.

 

Art. 4.

(Regole e strumenti per il coordinamento della finanza pubblica)

1. Le regioni e gli enti locali determinano gli obiettivi dei propri bilanci annuali e pluriennali in coerenza con gli obiettivi programmatici risultanti dalla Decisione di cui all’articolo 5.

2. Il coordinamento della finanza pubblica si realizza attraverso strumenti da individuare in sede di attuazione del federalismo fiscale in coerenza con i princìpi stabiliti dalla presente legge.

 

Art. 5.

(Decisione quadro di finanza pubblica)

1. La Decisione quadro di finanza pubblica contiene gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica per il triennio di riferimento e definisce gli obiettivi per ciascun livello di governo nel medesimo periodo.

2. Nella Decisione di cui al comma 1, oltre alla valutazione degli andamenti reali, degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi fissati nella medesima Decisione e nella Relazione di cui all’articolo 7, nonché della evoluzione economico-finanziaria internazionale, sono riportati:

a) i parametri economici essenziali utilizzati per le previsioni tendenziali;

b) le previsioni tendenziali a legisla­zione vigente, basate sui parametri di cui alla lettera a), dei flussi di entrata e di spesa del conto economico e di quelli del fabbisogno di cassa delle amministrazioni pubbliche e, distintamente, di quelli dell’amministrazione centrale, delle amministrazioni locali e degli Enti di previdenza, con una indicazione di massima sui motivi degli scostamenti registrati tra gli obiettivi fissati nella Decisione di cui al comma 1 e i risultati conseguiti o in via di conseguimento. Sono inoltre indicate le previsioni relative al debito delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso e degli stessi settori;

c) una indicazione di massima, accanto alle previsioni di cui alla lettera b), delle risorse finanziarie necessarie a confermare normativamente, per il periodo di riferimento del documento, gli impegni e gli interventi di politica economica e di bilancio di settore adottati negli anni precedenti;

d) le previsioni tendenziali del saldo netto da finanziare, dell’indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e del fabbisogno del settore statale e del settore pubblico, con la disaggregazione delle entrate e delle spese, nonché i corrispondenti obiettivi programmatici;

e) gli obiettivi per ciascun anno del triennio, indicati in rapporto al prodotto interno lordo, per l’indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e per l’amministrazione centrale, le amministra­zioni locali e gli enti di previdenza, al netto e al lordo degli interessi, con l’enuclea­zione della parte corrente, quelli relativi al fabbisogno del settore statale e del settore pubblico, con l’enucleazione della parte corrente, nonché quelli relativi al debito dei settori indicati;

f) l’articolazione della manovra necessaria per il conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera d) e alla lettera e), suddivisa per i principali settori di intervento e livelli di governo, con indicazione di eventuali provvedimenti collegati al disegno di legge finanziaria ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia;

g) le previsioni in termini programma­tici di cui alle lettere a), b) ed e), tenuto conto della manovra di cui alla lettera f) per ciascun anno del triennio.

3. Entro il 20 luglio sono inviate alla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, per il preventivo parere da esprimere entro il 10 settembre, le linee guida per la ripartizione degli obiettivi di cui al comma 2, lettera d), del presente articolo. Acquisito il parere, le linee guida sono trasmesse alle Camere.

4. Entro i termini stabiliti in sede comunitaria, il Governo presenta agli organismi dell’Unione europea l’aggiorna­mento del Programma di stabilità. In caso di scostamento degli indicatori macroeco­nomici e dei saldi di finanza pubblica da quelli contenuti nella Decisione di cui al comma 1 precedentemente approvata, il Governo presenta in pari data alle Camere una Relazione informativa che motiva, attraverso una adeguata documentazione, le eventuali nuove previsioni degli indicatori macroeconomici e dei saldi di finanza pubblica. Le nuove previsioni, se confermate in sede di programma di cui all’articolo 3, comma 2, lettera f), dovranno dar luogo nella medesima Relazione all’indicazione di massima degli interventi che il Governo intende realizzare per conseguire gli obiettivi indicati con riferimento al Patto di stabilità e crescita.

5. La Decisione di cui al comma 1 è accompagnata dalle relazioni programma­tiche per ciascuna missione di spesa, nonché da relazioni sulle sottostanti leggi pluriennali, delle quali sarà particolarmente illustrato lo stato di attuazione. Per ciascuna legge pluriennale di spesa in scadenza, il Ministro competente valuta se permangono le ragioni che ne avevano giustificato l’adozione, tenuto anche conto dei nuovi programmi da avviare. Di tale valutazione dà comunicazione alle Camere con il disegno di legge di cui all’articolo 6, comma 2. Analoga dimostrazione deve essere fornita per tutte le leggi di spesa pluriennale quando siano trascorsi cinque anni dalla loro entrata in vigore.

6. Alle relazioni di cui al comma 5 il Ministro dell’economia e delle finanze allega un quadro riassuntivo di tutte le leggi di spesa a carattere pluriennale, con indicazione per ciascuna legge degli eventuali rinnovi e della relativa scadenza, delle somme complessivamente autoriz­zate, indicando quelle effettivamente erogate e i relativi residui di ciascun anno, nonché delle somme che restano ancora da erogare.

7. In apposita sezione del quadro riassuntivo di cui al comma 6 è esposta, in allegato, la ricognizione puntuale di tutti i contributi pluriennali iscritti sul bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, con specifica indicazione di quelli attivati, dello stato di avanzamento delle opere da essi finanziate, del relativo costo sostenuto e di quello da sostenere negli anni successivi. Sono altresì indicate eventuali ulteriori risorse non statali che concorrono al finanziamento dell’opera. I Ministeri competenti sono tenuti a comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze tutti i dati necessari alla predisposizione dell’allegato di cui al presente comma. In caso di mancata comunicazione è prevista una sanzione pecuniaria a carico del dirigente responsabile pari al 5 per cento della sua retribuzione di risultato.

 

Art. 6.

(Manovra di finanza pubblica)

1. Il disegno di legge finanziaria, il disegno di legge di bilancio e gli eventuali provvedimenti collegati compongono la manovra triennale di finanza pubblica. Essa contiene, per il triennio di riferimento, le misure qualitative e quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici indicati all’articolo 5, commi 1 e 2, della presente legge. Nel corso del periodo considerato dalla manovra, in caso di eventuali aggiornamenti degli obiettivi, conseguenti anche a cambiamenti delle condizioni economiche, la manovra annuale ridetermina gli interventi per gli anni successivi a quello in corso. Per gli anni successivi al triennio di riferimento, gli obiettivi sono fissati secondo le modalità di cui al predetto articolo 5.

2. La legge finanziaria dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi.

3. La legge finanziaria contiene esclusi­vamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel triennio considerato dal bilancio pluriennale. Essa non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. In particolare, essa indica:

a) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, comprese le eventuali regola­zioni contabili pregresse specificamente indicate;

b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, afferenti imposte dirette e indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1º gennaio dell’anno cui essa si riferisce, nonché le correzioni delle imposte conseguenti all’andamento dell’inflazione;

c) gli importi dei fondi speciali previsti dall’articolo 13 e le corrispondenti tabelle;

d) gli importi, in apposita tabella, delle singole autorizzazioni legislative di spesa o di quote di esse, con le relative aggrega­zioni per programma e per missione, sia di parte corrente sia di conto capitale, che sono rifinanziate, ridotte e rimodulate per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale. Le autorizzazioni di spesa di parte corrente che possono essere rifinanziate nella tabella sono quelle di natura permanente la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria ai sensi della legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge;

e) l’importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, ai sensi dell’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale;

f) altre regolazioni meramente quantita­tive rinviate alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;

g) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa;

h) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all’articolo 12, comma 13;

i) eventuali norme di coordinamento della finanza pubblica al fine di assicurare il concorso dei vari livelli di governo al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4, comma 2.

4. Per la spesa, le disposizioni normative del disegno di legge finanziaria sono articolate, di norma, per missione e indicano il programma cui si riferiscono.

5. Le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti sia in conto capitale, incompatibili con le regole determinate, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera f), nella Decisione di cui all’articolo 5, come deliberato dal Parlamento.

6. In allegato alla relazione al disegno di legge finanziaria sono indicati i provvedimenti legislativi adottati nel corso dell’esercizio ai sensi dell’articolo 12, comma 13, con i relativi effetti finanziari, nonché le ulteriori misure correttive da adottare ai sensi del comma 3, lettera h), del presente articolo.

7. Il disegno di legge finanziaria, fermo restando l’obbligo di cui all’articolo 12, comma 3, è accompagnato dalla Nota tecnico-illustrativa di cui all’articolo 3, comma 2, lettera c). La Nota è un documento conoscitivo di raccordo tra il disegno di legge di bilancio presentato alle Camere e il conto economico delle pubbliche amministrazioni, che espone i contenuti della manovra, i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica articolati nei vari settori di intervento e i criteri utilizzati per la quantificazione degli stessi. Essa contiene inoltre le previsioni del conto economico delle pubbliche amministra­zioni secondo lo schema di cui all’articolo 5, comma 2, lettera b), del conto del settore statale e del settore pubblico integrate con gli effetti della manovra di finanza pubblica per il triennio di riferimento.

 

Art. 7.

(Relazione unificata sull’economia e la finanza pubblica)

1. La Relazione unificata sull’economia e la finanza pubblica, contiene:

a) l’analisi dell’andamento dell’econo­mia e dei conti pubblici nell’anno precedente e degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi indicati nella Decisione di cui all’articolo 5, secondo la stessa articolazione della medesima Decisione;

b) l’aggiornamento delle previsioni macroeconomiche e dei conti pubblici per il periodo di previsione della Decisione e, in caso di scostamento dagli obiettivi, le eventuali misure correttive che il Governo intende adottare;

c) le indicazioni sul fabbisogno del settore statale e sulle correlate modalità di copertura;

d) le informazioni sui conti consuntivi delle aziende di servizi delle amministra­zioni pubbliche, di cui all’articolo 1, comma 2, nonché sui conti consolidati con i risultati di gestione delle aziende partecipate delle stesse amministrazioni pubbliche.

2. La Relazione di cui al comma 1, in particolare, fornisce in apposita sezione le informazioni di dettaglio sui consuntivi e sulle previsioni dei conti dei principali comparti di spesa, con particolare riferimento a quelli relativi al pubblico impiego, alla protezione sociale e alla sanità, nonché sul debito delle ammini­strazioni pubbliche e sul relativo costo medio. Essa fornisce inoltre i dati relativi al settore statale secondo la classificazione economica con particolare riferimento alle principali tipologie di spesa, tra cui:

a) redditi da lavoro dipendente distinti tra i comparti dei Ministeri, della scuola, dei Corpi di polizia, delle Forze armate e altri;

b) consumi intermedi, distinti in funzionamento dell’amministrazione, della difesa, della sicurezza e altre spese per consumi intermedi;

c) trasferimenti correnti e in conto capitale, distinti per i principali programmi.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze presenta alle Camere, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, in allegato alla Relazione di cui al presente articolo, un’unica relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate e sui risultati conse­guiti, con particolare riguardo alla ricaduta occupazionale, alla coesione sociale e alla sostenibilità ambientale, nonché alla ripartizione territoriale degli interventi.

 

TITOLO III

MONITORAGGIO DEI CONTI PUBBLICI

 

Art. 8.

(Banca dati delle amministrazioni pubbliche)

1. A decorrere dall’esercizio successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all’articolo 2, comma 1, al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari per dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale, le amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, accessibile alle stesse amministrazioni pubbliche secondo modalità da stabilire con appositi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all’attuazione della presente legge.

2. L’acquisizione dei dati avviene sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, relativamente agli enti territoriali. L’acquisizione dei dati potrà essere effettuata dal Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato anche attraverso l’interscambio di flussi informativi con altre amministra­zioni pubbliche. Anche la Banca d’Italia provvede ad inviare per via telematica al Ministero dell’economia e delle finanze le informazioni necessarie al monitoraggio e al consolidamento dei conti pubblici.

3. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2009. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Art. 9.

(Monitoraggio dei conti pubblici)

1. In relazione alle esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, utilizzando i dati di cui al comma 1 dell’articolo 8, il Ministero dell’economia e delle finanze – Diparti­mento Ragioneria generale dello Stato, provvede a:

a) consolidare le operazioni delle amministrazioni pubbliche sulla base degli elementi acquisiti con le modalità di cui alla presente legge e ai correlati decreti attuativi;

b) valutare la coerenza dei bilanci di previsione delle amministrazioni pubbli­che, consolidati per sottosettori, con gli obiettivi di finanza pubblica indicati nella Decisione di cui all’articolo 5;

c) valutare la coerenza della evoluzione delle grandezze di finanza pubblica nel corso della gestione con gli obiettivi di cui alla lettera b) e verificare a consuntivo il conseguimento degli stessi obiettivi;

d) monitorare gli effetti finanziari delle misure previste dalla manovra di bilancio e dei principali provvedimenti adottati in corso d’anno.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato pubblica mensilmente, entro il mese successivo a quello di riferimento, una relazione sui risultati dell’amministrazione centrale, con indica­zioni settoriali sugli enti soggetti al Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), istituito ai sensi dell’articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

3. Entro il 31 maggio, il 15 ottobre e il 30 novembre il Ministro dell’economia e delle finanze presenta alle Camere una relazione sui risultati conseguiti, rispettiva­mente a tutto il primo, il secondo e il terzo trimestre dell’anno, dalle amministrazioni pubbliche e l’eventuale aggiornamento delle stime secondo l’articolazione prevista all’articolo 3, comma 2. La relazione, presentata entro il 15 ottobre, riporta i risultati conseguiti dalle gestioni di cassa del bilancio statale e della tesoreria nei primi sei mesi dell’anno in corso, con relativo aggiornamento della stima annuale del fabbisogno del settore statale e delle relative forme di copertura. Nella relazione sono anche esposte informazioni sulla consistenza dei residui alla fine dell’esercizio precedente del bilancio dello Stato, sulla loro struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base alla classificazione economica e funzionale. In apposito allegato a ciascuna relazione trimestrale è riportato lo stato di attuazione dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali.

4. Gli enti di previdenza, le regioni e le province autonome, le province, i comuni, le comunità montane, le università statali, le aziende sanitarie ed ospedaliere, le camere di commercio, industria, artigia­nato e agricoltura, le autorità portuali, gli enti parchi nazionali, gli enti di ricerca e gli altri enti pubblici non economici trasmettono alla Ragioneria generale dello Stato i dati trimestrali della gestione di cassa dei loro bilanci entro il giorno 20 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre del trimestre di riferimento secondo lo schema tipo dei prospetti determinati con decreto del Ministro dell’economia, e delle finanze.

5. Le province, i comuni, le comunità montane, le università statali e le aziende sanitarie ed ospedaliere inviano i prospetti trimestrali dei flussi di cassa alle Ragionerie territoriali dello Stato competenti.

6. Agli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati trimestrali di cassa, le province, i comuni e le comunità montane provvedono tramite i propri tesorieri sulla base dei dati desunti dai conti correnti di tesoreria da questi intrattenuti con le amministrazioni interessate. Nei confronti dei tesorieri inadempienti su denuncia del direttore della Ragioneria provinciale dello Stato, le amministrazioni potranno procedere alla risoluzione del contratto in corso.

7. In relazione all’avvio a regime della rilevazione SIOPE, gli enti di cui al comma 5 non sono più tenuti agli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati trimestrali di cassa, secondo modalità e tempi definiti con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze.

8. Gli enti di cui al comma 5 che non adempiono regolarmente agli obblighi di cui ai precedenti commi non possono effettuare prelevamenti dai conti aperti presso la tesoreria dello Stato. La sanzione si applica anche agli enti inadempienti al SIOPE.

9. In allegato alle relazioni di cui al comma 3 sono indicate le amministrazioni inadempienti rispetto alle disposizioni di cui al comma 4. Tali amministrazioni non possono effettuare prelevamenti dai conti aperti presso la tesoreria dello Stato e ricevere versamenti a carico del bilancio dello Stato per la durata dell’inadempi­mento stesso.

 

Art. 10.

(Disposizioni speciali e transitorie per il monitoraggio dei conti pubblici)

1. Nelle more della realizzazione della banca dati di cui all’articolo 8, per le finalità di monitoraggio e controllo dei conti pubblici, le amministrazioni pubbliche, nonché gli altri enti e società per i quali è comunque previsto l’invio dei bilanci alle amministrazioni vigilanti, sono tenuti all’invio telematico alla Ragioneria generale dello Stato dei dati relativi ai bilanci di previsione, alle relative variazioni e ai conti consuntivi, nonché tutte le informazioni necessarie alle verifiche di cui all’articolo 9 sulla base di schemi e modalità indicati con determina del Ragioniere Generale dello Stato. Dalle disposizioni del presente comma sono esclusi gli enti e organismi pubblici territoriali e loro associazioni, nonché gli enti ed organismi dagli stessi vigilati.

2. A decorrere dalla data di pubblica­zione della determina del Ragioniere generale dello Stato, non trovano più applicazione le modalità di cui all’articolo 32 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

 

Art. 11.

(Potenziamento del monitoraggio attraverso attività revisori e sindaci)

1. Al fine di dare attuazione alle prioritarie esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, di cui all’articolo 9, funzionali alla tutela dell’unità economica della Repubblica, ove non già prevista dalla normativa vigente, è assicurata la presenza di un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze nei collegi di revisione o sindacali delle amministrazioni pubbliche con esclusione degli enti e organismi pubblici territoriali e degli enti ed organismi da quest’ultimi vigilati, fermo restando il numero dei componenti del collegio.

2. Al fine di assicurare, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, il coordinamento della finanza pubblica nonché il monitoraggio della situazione economico-finanziaria del Servizio sanitario nazionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge la composizione numerica e i requisiti professionali del collegio sindacale delle aziende sanitarie, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero-universitarie e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico, assicurando comunque, ove non già previsto dalla normativa vigente, la presenza di un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 acquistano efficacia all’atto del rinnovo del collegio dei revisori o del collegio sinda­cale interessati.

4. I collegi di cui ai commi 1 e 2 devono riferire, nei verbali relativi alle verifiche effettuate, circa l’osservanza degli adempimenti previsti dalla presente legge e da direttive emanate dalle amministra­zioni vigilanti.

 

TITOLO IV

LA COPERTURA DELLE LEGGI

 

Art. 12.

(Copertura finanziaria delle leggi)

1. In attuazione dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia, da redigere secondo i criteri di cui al comma 11, per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. La copertura finanziaria delle leggi che importino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, è determinata esclusiva­mente attraverso le seguenti modalità:

a) mediante utilizzo degli accantona­menti iscritti nei fondi speciali previsti dall’articolo 13, restando precluso sia l’utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l’utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;

b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione nello stato di previsione della entrata delle risorse da utilizzare come copertura;

c) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri attraverso l’utilizzo dei proventi derivanti dalla dismissione di beni immobili ovvero dai condoni fiscali e contributivi.

2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l’adozione dei relativi decreti legislativi. Gli oneri recati dai decreti legislativi, non quantificabili al momento dell’approva­zione della legge di delega, trovano copertura nei medesimi decreti o in norme contenute in altre leggi. Qualora la legge di delega comporti l’adozione di più norme onerose, anche in decreti legislativi aventi effetti di segno opposto, il complesso dei mezzi di copertura è individuato nel primo decreto legislativo adottato. Tale decreto è corredato di una relazione tecnica, di cui al comma 3, che dà conto degli effetti finanziari complessivi derivanti dall’eser­cizio della delega.

3. I disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli emendamenti di iniziativa governativa e del relatore che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati di una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell’economia e delle finanze sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell’onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme di cui ai regolamenti parlamentari.

4. Nel definire la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi, qualora siano prevedibili specifici e rilevanti effetti sugli andamenti tendenziali del fabbisogno del settore pubblico e dell’indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, il Ministero dell’economia e delle finanze fornisce i relativi elementi di valutazione nella relazione tecnica di cui al comma 3 del presente articolo, con specifico riferimento agli effetti che le innovazioni hanno sugli andamenti tendenziali e ai criteri per la quantificazione e alla compensazione di tali effetti sul fabbisogno del settore pubblico e sull’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni.

5. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 3 per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati.

6. I disegni di legge di iniziativa regionale e del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) devono essere corredati, a cura dei proponenti, di una relazione tecnica formulata secondo le modalità di cui al comma 3.

7. Per le disposizioni legislative in materia pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al comma 3 contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all’andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento. Per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego, la relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili. In particolare per il comparto scuola sono essere indicati anche le ipotesi demografiche e di flussi migratori assunte per l’elaborazione delle previsioni della popolazione scolastica, nonché ogni altro elemento utile per la verifica delle quanti­ficazioni. Per le disposizioni legislative recanti oneri a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche di cui all’arti­colo 1, comma 2, la relazione riporta la valutazione espressa dagli enti interessati. Per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica riporta i dati e gli elementi idonei a suffragare l’ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l’indicazione dell’entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziate in bilancio, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime. La relazione tecnica fornisce altresì i dati e gli elementi idonei a consentire la verifica della congruità della clausola di salvaguardia di cui al comma l sulla base dei requisiti indicati dal comma 12.

8. La relazione tecnica di cui ai commi 3 e 5 è aggiornata all’atto del passaggio dell’esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

9. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette alla Camere una relazione sulla tipologia delle coperture adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. La Corte riferisce, inoltre, su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti, con le modalità previste dai regolamenti parlamentari, sulla congruen­za tra le conseguenze finanziarie dei decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delega.

10. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, è accertato l’avvenuto raggiungi­mento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizza­zioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l’anno in corso alla medesima data.

11. Per le amministrazioni dello Stato, il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali, dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma 10. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi interni di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza e segnalazione alle Camere e al Ministero dell’economia e delle finanze.

12. La clausola di salvaguardia di cui al comma 1 deve essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure di riduzione delle spese o di aumenti di entrata, con esclusione del ricorso ai fondi di riserva, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di apposito monitoraggio, il Ministro dell’economia e delle finanze adotta, sentito il Ministro competente, le misure indicate nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere con apposita relazione. La relazione espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi.

13. Il Ministro dell’economia e delle finanze può altresì promuovere la procedura di cui al comma 12 allorché riscontri che l’attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e può assumere le conseguenti iniziative legislative. La medesima procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.

 

Art. 13.

(Fondi speciali)

1. La legge finanziaria prevede gli importi dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale ed in particolare di quelli correlati al perseguimento degli obiettivi indicati nella Decisione di cui all’articolo 5. In tabelle allegate alla legge finanziaria sono indicate, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, le somme destinate alla copertura dei predetti provvedimenti legislativi ripartiti per Ministeri. Nella relazione illustrativa del disegno di legge finanziaria, con apposite note, sono indicati i singoli provvedimenti legislativi che motivano lo stanziamento proposto per ciascun Ministero. l fondi speciali di cui al presente comma sono iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze in appositi fondi la cui riduzione, ai fini della integrazione per competenza e cassa di programmi esistenti o di nuovi programmi, può avvenire solo dopo la pubblicazione dei provvedimenti legislativi che li utilizzano.

2. Le disposizioni contenute nei provvedimenti legislativi di iniziativa governativa che prevedono l’incremento o la riduzione di stanziamenti di bilancio indicano anche le missioni di spesa e i relativi programmi interessati.

3. Le quote dei fondi di cui al presente articolo non possono essere utilizzate per destinazioni diverse da quelle previste nelle relative tabelle per la copertura finanziaria di provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 77, secondo comma, della Costituzione, salvo che essi riguardino spese di primo intervento per fronteggiare calamità naturali o improrogabili esigenze connesse alla tutela della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza economico-finanziaria.

4. Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se non corrispondono a progetti di legge già approvati da un ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non utilizzate entro l’anno cui si riferiscono, costituiscono economie di bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali, ovvero ad obbligazioni risultanti dai contratti o dai provvedimenti di cui all’articolo 6, comma 3 lettera e), la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo il termine di scadenza dell’esercizio a cui si riferisce purché il provvedimento risulti presentato alle Camere entro l’anno ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell’anno successivo. Le economie di spesa da utilizzare a tal fine nell’esercizio successivo formano oggetto di appositi elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro dell’economia e delle finanze entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati al conto consuntivo del Ministero dell’ecomonia e delle finanze. In tal caso, le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei relativi provvedi­menti legislativi sono comunque iscritte nel bilancio dell’esercizio nel corso del quale entrano in vigore i provvedimenti stessi e sono portate in aumento dei limiti dei saldi previsti dal citato articolo 6, comma 3, lettera b).

 

Art. 14.

(Leggi con oneri a carico dei bilanci  degli enti del settore pubblico)

1. Le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell’onere stesso e l’indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali.

2. Ai sensi dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, le regioni sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite. A tal fine utilizzano le metodologie di copertura previste dall’articolo 12.

 

TITOLO V

IL BILANCIO DELLO STATO

Capo I

BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO

 

Art. 15.

(Anno finanziario)

1. La gestione finanziaria dello Stato si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e cassa.

2. L’unità temporale della gestione è l’anno finanziario che comincia il 10 gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Art. 16.

(Bilancio di previsione)

1. Il disegno di legge del bilancio annuale di previsione è formato sulla base della legislazione vigente, tenuto conto dei parametri indicati, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera a), nella Decisione di cui al medesimo articolo 5.

2. Il disegno di legge del bilancio di previsione espone per l’entrata e per la spesa le unità di voto determinate con riferimento rispettivamente alla tipologia di entrata e ad aree omogenee di attività. Per la spesa, le unità di voto sono costituite dai programmi quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell’ambito delle missioni. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa da ciascun Ministero. La realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa.

3. In relazione ad ogni singola unità di voto sono indicati:

a) l’ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell’esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

b) l’ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell’anno cui il bilancio si riferisce;

c) le previsioni delle entrate e delle spese relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale;

d) l’ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell’anno cui il bilancio si riferisce, senza distinzione fra operazioni in conto competenza ed in conto residui. Si intendono per incassate le somme versate in Tesoreria e per pagate le somme erogate dalla Tesoreria.

4. Nell’ambito delle dotazioni previste in relazione a ciascun programma di cui al comma 2 sono distinte le spese correnti, con indicazione delle spese di personale, e le spese d’investimento, con indicazione delle acquisizioni di attività finanziarie. Nell’ambito del programma è inoltre indicata la quota delle spese inderogabili e la quota di spese non inderogabili.

5. Formano oggetto di approvazione parlamentare solo le previsioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 3. Le previsioni di spesa di cui alle lettere b) e d) costituiscono, rispettivamente, i limiti per le autorizzazioni di impegno e di pagamento. Con appositi riassunti a corredo di ciascuno stato di previsione della spesa, le dotazioni relative ad ogni programma sono riepilogate secondo l’analisi economica e funzionale, con il raccordo con il sistema di contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione.

6. Il bilancio di previsione, oggetto di un unico disegno di legge, è costituito dallo stato di previsione dell’entrata, dagli stati di previsione della spesa distinti per Ministeri, con le allegate appendici dei bilanci delle amministrazioni autonome, e dal quadro generale riassuntivo con riferimento al triennio.

7. Ciascuno stato di previsione riporta:

a) la nota preliminare, che si colloca all’interno del ciclo di pianificazione strategica e costituisce il punto di raccordo tra quest’ultima e la previsione di bilancio. Essa illustra il quadro di riferimento in cui l’amministrazione si trova ad operare e indica le priorità politiche e gli obiettivi che le amministrazioni intendono conseguire in termini di livello dei servizi e di interventi, in coerenza con il programma generale dell’azione di Governo. A tal fine la nota individua, con la disaggregazione per capitolo, le risorse dirette a realizzare i predetti obiettivi e riporta gli indicatori di efficienza e di efficacia per la misurazione del grado di raggiungimento degli stessi coerenti con quelli di cui all’articolo 2, comma 2, lettera f). La nota illustra, inoltre, i criteri di formulazione delle previsioni di spesa, con riguardo in particolare alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, nonché i criteri per la previsione delle entrate relative alle principali imposte e tasse. Per le entrate essa specifica, per ciascun titolo, la quota non avente carattere ricorrente e quella avente carattere ricorrente, nonché gli effetti connessi alle disposizioni normative introdotte nell’esercizio recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, con l’indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti;

b) in apposito allegato conoscitivo relativo alla spesa, il budget economico della relativa amministrazione. Il budget riporta i costi previsti dai centri di costo dell’amministrazione distinti per programmi e per natura e il prospetto di riconciliazione al fine di collegare le previsioni economiche a quelle finanziarie.

8. Con il progetto di bilancio, nel rispetto dell’invarianza dei saldi di finanza pubblica, possono essere proposte variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie di ciascun programma di una stessa missione, fatta eccezione per le spese corrispondenti ad oneri inderogabili. Resta precluso l’utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti. In apposito allegato a ciascuno stato di previsione della spesa sono esposte le autorizzazioni legislative ed i relativi importi di pertinenza per ciascun programma con distinzione di quelle concernenti oneri inderogabili e quelle relative ad altre spese. Nel medesimo allegato sono altresì indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propone la modifica e il corrispondente importo.

9. Le modifiche apportate al bilancio nel corso della discussione parlamentare formano oggetto di apposita nota di variazioni.

10. Il Ministro dell’economia e delle finanze presenta alle Cameere una relazione, allegata al disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione, con motivata indicazione programmatica sulla destinazione alle aree depresse del territorio nazionale, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e alle aree destinatarie degli interventi di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, in conformità della normativa comunitaria, nonché alle aree montane, delle spese di investimento iscritte negli stati di previsione dei singoli Ministeri per gli interventi di rispettiva competenza nell’ammontare totale e suddiviso per regioni.

11. In apposito allegato a ciascuno stato di previsione della spesa sono esposte, per unità di voto, le risorse destinate alle aree previste dal comma 10, relativamente alle spese correnti per il personale in attività di servizio e per trasferimenti, nonché per tutte le spese in conto capitale, con esclusione delle erogazioni per finalità non produttive.

12. In apposito allegato a ciascuno stato di previsione della spesa sono esposte, per programmi, le risorse destinate alle singole realtà regionali distinte tra spese correnti e spese in conto capitale.

13. L’approvazione dello stato di previsione dell’entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa e dei totali generali della spesa nonché del quadro generale riassuntivo è disposta, nell’ordine, con distinti articoli del disegno di legge, con riferimento sia alle dotazioni di competenza sia a quelle di cassa.

14. L’approvazione dei fondi previsti dagli articoli 21, 22, 23, e 24 è disposta con apposite norme.

15. Con apposita norma della legge che approva il bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito, in relazione alla indicazione del fabbisogno del settore statale, effettuata ai sensi dell’articolo 5, comma, 2 lettera e), l’importo massimo di emissione di titoli dello Stato, in Italia e all’estero, al netto di quelli da rimborsare.

16. Alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con le amministrazioni interessate, le unità di voto sono ripartite in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione. Entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio i Ministri assegnano le risorse ai dirigenti generali responsabili della gestione. Viene altresì data informazione del raccordo tra il bilancio di previsione dello Stato approvato e il sistema di contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione.

Art. 17.

(Bilancio pluriennale)

1. Il bilancio pluriennale di previsione è elaborato in termini di competenza dal Ministro dell’economia e delle finanze, in coerenza con gli obiettivi indicati nella Decisione di cui all’articolo 5, e copre un periodo di tre anni. Il bilancio pluriennale, redatto in base alla legislazione vigente per missioni e programmi, in termini di competenza e di cassa, espone separatamente:

a) l’andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione vigente – bilancio pluriennale a legislazione vigente –;

b) le previsioni sull’andamento delle entrate e delle spese tenendo conto degli effetti degli interventi programmati nella Decisione di cui all’articolo 5 – bilancio pluriennale programmatico –.

2. Il bilancio pluriennale di cui al comma 1 è integrato con gli effetti della legge finanziaria e degli eventuali provvedimenti collegati alla manovra di bilancio già approvati.

 

Art. 18.

(Formazione del bilancio)

1. In sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione, tenuto conto delle istruzioni fornite annualmente con apposita circolare dal Ministero dell’economia e delle finanze, i Ministri indicano, anche sulla base delle proposte dei dirigenti responsabili della gestione dei programmi, gli obiettivi di ciascun Dicastero e quantificano le risorse necessarie per il loro raggiungimento anche mediante proposte di rimodulazione delle stesse risorse tra programmi appartenenti alla medesima missione di spesa. Le proposte sono formulate sulla base della legislazione vigente.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze valuta successivamente la congruità e la coerenza tra gli obiettivi perseguiti da ciascun Ministro e le risorse richieste per la loro realizzazione, tenendo anche conto dello stato di attuazione dei programmi in corso e dei risultati conseguiti negli anni precedenti in termini di efficacia e di efficienza della spesa. A tal fine il Ministro dell’economia e delle finanze tiene conto anche delle relazioni sullo stato della spesa di cui all’articolo 3, comma 69, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, del Rapporto di cui all’articolo 30, comma 2, della presente legge, e dei risultati dell’attività di analisi e revisione della spesa di cui all’articolo 34 della medesima legge.

3. Gli schemi degli stati di previsione di entrata e di spesa, verificati in base a quanto previsto al comma 2, formano il disegno di legge di approvazione del bilancio a legislazione vigente predisposto dal Ministro dell’economia e delle finanze.

4. La legge di bilancio è formata apportando al disegno di legge di cui al comma 3 le variazioni determinate dalla legge finanziaria e dagli eventuali provvedimenti collegati.

Art. 19.

(Integrità, universalità ed unità del bilancio)

1. I criteri dell’integrità, dell’universalità e dell’unità del bilancio dello Stato costituiscono profili attuativi dell’articolo 81 della Costituzione.

2. Sulla base del criterio dell’integrità, tutte le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse. Parimenti, tutte le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate.

3. Sulla base dei criteri dell’universalità e dell’unità, è vietato gestire fondi al di fuori del bilancio, ad eccezione dei casi consentiti e regolati dalla legge di riordino complessivo della materia.

4. È vietata altresì l’assegnazione di qualsiasi provento per spese o erogazioni speciali, salvo i proventi e le quote di proventi riscossi per conto di enti, le oblazioni e simili, fatte a scopo determinato.

5. Restano valide le disposizioni legislative che prevedono la riassegnazione ai capitoli di spesa di particolari entrate.

 

Capo II

LE ENTRATE E LE SPESE DELLO STATO

 

Art. 20.

(Classificazione delle entrate e delle spese)

1. Le entrate dello Stato sono ripartite in:

a) titoli, a seconda che siano di natura tributaria, extratributaria o che proven­gano dall’alienazione e dall’ammortamento di beni patrimoniali, dalla riscossione di crediti o dall’accensione di prestiti;

b) ricorrenti e non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisi­zione sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi;

c) tipologia, ai fini dell’approvazione parlamentare e dell’accertamento dei cespiti;

d) categorie, secondo la natura dei cespiti;

e) capitoli, eventualmente suddivisi in articoli secondo il rispettivo oggetto, ai fini della rendicontazione.

2. Le spese dello Stato sono ripartite in:

a) missioni, che individuano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica;

b) programmi, ai fini dell’approvazione parlamentare. I programmi sono suddivisi in macroaggregati per spese di funzionamento, per interventi, per oneri comuni di parte corrente, per investimenti e per oneri comuni in conto capitale. In autonome previsioni è esposto il rimborso di passività finanziarie;

c) capitoli, secondo l’oggetto della spesa. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione e possono essere ripartiti in articoli e classificati secondo il contenuto economico e funzionale.

3. La classificazione economica e quella funzionale si conformano ai criteri adottati in contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione.

4. In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze è presentato un quadro contabile da cui risultino:

a) le categorie in cui viene classificata la spesa di bilancio secondo l’analisi economica;

b) le funzioni-obiettivo di primo e secondo livello in cui viene ripartita la spesa secondo l’analisi funzionale. La classificazione economica e quella funzionale si conformano ai criteri adottati in contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione.

5. In appendice al quadro contabile di cui al comma 4, appositi prospetti danno dimostrazione degli eventuali incroci tra i diversi criteri di ripartizione.

6. La numerazione delle unità di voto, delle categorie e dei capitoli può essere anche discontinua in relazione alle necessità della codificazione.

7. Nel quadro generale riassuntivo, con riferimento sia alle dotazioni di competenza sia a quelle di cassa, è data distinta indicazione:

a) del risultato differenziale tra il totale delle entrate tributarie ed extratributarie ed il totale delle spese correnti («risparmio pubblico»);

b) del risultato differenziale tra tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni riguardanti le partecipazioni azionarie ed i conferimenti, nonché la concessione e la riscossione di crediti e l’accensione e rimborso di prestiti («indebitamento o accrescimento netto»);

c) del risultato differenziale delle operazioni finali, rappresentate da tutte le entrate e da tutte le spese, escluse le operazioni di accensione e di rimborso di prestiti («saldo netto da finanziare o da impiegare»);

d) del risultato differenziale fra il totale delle entrate finali e il totale delle spese («ricorso al mercato»).

 

Art. 21.

(Fondo di riserva per le spese obbligatorie)

1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito, nella parte corrente, un «fondo di riserva per le spese obbligatorie» la cui dotazione è determinata, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.

2. Con decreti del Ministro dell’econo­mia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza sia di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie per aumentare gli stanziamenti di spesa aventi carattere obbligatorio.

3. Allo stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze è allegato l’elenco dei capitoli di cui al comma 2, da approvare, con apposito articolo, con la legge di approvazione del bilancio.

Art. 22.

(Fondi speciali per la reiscrizione  in bilancio di residui passivi perenti  delle spese correnti e in conto capitale)

1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze sono istituiti, nella parte corrente e nella parte in conto capitale, rispettivamente, un «fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa» e un «fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa», le cui dotazioni sono determinate, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.

2. Il trasferimento di somme dai fondi di cui al comma 1 e la loro corrispondente iscrizione ai capitoli di bilancio hanno luogo mediante decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, da registrarsi alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che quelle di cassa dei capitoli interessati.

 

Art. 23.

(Fondo di riserva per le spese impreviste)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito, nella parte corrente, un «fondo di riserva per le spese impreviste» per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui all’articolo 21 e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità.

2. Il trasferimento di somme dal fondo di cui al comma 1 e la loro corrispondente iscrizione ai capitoli di bilancio hanno luogo mediante decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza sia quelle di cassa dei capitoli interessati.

3. Allo stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze è allegato un elenco da approvare, con apposito articolo, con la legge di approvazione del bilancio, delle spese per le quali si può esercitare la facoltà di cui al comma 2.

4. Alla legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato è allegato un elenco dei decreti di cui al comma 2, con le indicazioni dei motivi per i quali si è proceduto ai prelevamenti dal fondo di cui al presente articolo.

 

Art. 24.

(Fondo di riserva per le autorizzazioni

di cassa)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un «fondo di riserva per l’integrazione delle autorizzazioni di cassa» il cui stanziamento è annualmente determinato, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.

2. Con decreto del Ministro dell’ec­onomia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, da comunicare alla Corte dei conti, sono trasferite dal fondo di cui al comma 1 ed iscritte in aumento delle autorizzazioni di cassa dei capitoli iscritti negli stati di previsione delle amministrazioni statali, le somme necessarie a provvedere ad eventuali deficienze delle dotazioni dei capitoli medesimi, ritenute compatibili con gli obiettivi di finanza pubblica.

 

Art. 25.

(Leggi di spesa pluriennale e a carattere permanente)

1. Le leggi pluriennali di spesa in conto capitale quantificano la spesa complessiva, l’onere per competenza relativo al primo anno di applicazione, nonché le quote di competenza attribuite a ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale; la legge finanziaria può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale, nei limiti dell’autorizzazione complessiva ai sensi dell’articolo 6, comma 3, lettera d).

2. Le amministrazioni e gli enti pubblici possono stipulare contratti o comunque assumere impegni nei limiti dell’intera somma indicata dalle leggi di cui al comma 1 ovvero nei limiti indicati nella legge finanziaria. I relativi pagamenti devono, comunque, essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.

3. Le leggi di spesa che autorizzano l’iscrizione in bilancio di contributi pluriennali stabiliscono anche, qualora la natura degli interventi lo richieda, le relative modalità di utilizzo, mediante:

a) autorizzazione concessa al benefi­ciario, a valere sul contributo stesso, a stipulare operazioni di mutui con istituti di credito il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato. In tal caso il debito si intende assunto dallo Stato che provvede, attraverso specifica delega del beneficiario medesimo, ad erogare il contributo direttamente all’istituto di credito;

b) spesa ripartita da erogare al beneficiario secondo le cadenze temporali stabilite dalla legge.

4. Nel caso si proceda all’utilizzo dei contributi pluriennali secondo le modalità di cui al comma 3, lettera a), al momento dell’attivazione dell’operazione le ammini­strazioni che erogano il contributo sono tenute a comunicare al Ministero dell’eco­nomia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria generale dello Stato il piano di ammortamento del mutuo con distinta indicazione della quota capitale e della quota interessi. Sulla base di tale comunicazione il Ministero procede a suddividere il contributo tra le spese per interessi passivi e il rimborso di passività finanziarie.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche a tutti i contributi pluriennali iscritti in bilancio per i quali siano già state attivate in tutto o in parte le relative operazioni di mutuo.

6. Le leggi di spesa a carattere permanente quantificano l’onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale. Esse, nel caso in cui si tratti di spesa obbligatoria, indicano altresì l’onere a regime e la relativa copertura finanziaria. Nel caso in cui l’onere a regime è superiore a quello indicato per il terzo anno del triennio di riferimento, la copertura segue il profilo temporale dell’onere.

7. Il disegno di legge finanziaria indica, in apposito allegato, per ciascuna legge di spesa pluriennale di cui all’articolo 6, comma 3, lettera d), i residui di stanzia­mento in essere al 30 giugno dell’anno in corso e, ove siano previsti versamenti in conti correnti o contabilità speciali di tesoreria, le giacenze in essere alla medesima data.

8. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l’efficien­za e l’efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche.

9. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) introduzione della valutazione nella fase di pianificazione delle opere al fine di consentire procedure di confronto e selezione dei progetti e definizione delle priorità;

b) predisposizione da parte del Ministero competente di linee guida obbligatorie e standardizzate per la valutazione degli investimenti;

c) garanzia di indipendenza e professio­nalità dei valutatori anche attraverso l’utilizzo di competenze interne agli organismi di valutazione esistenti, con il ricorso a competenze esterne solo qualora manchino adeguate professionalità e per valutazioni particolarmente complesse;

d) potenziamento e sistematicità della valutazione ex post sull’efficacia e sull’utilità degli interventi infrastrutturali, rendendo pubblici gli scostamenti rispetto alle valutazioni ex ante;

e) separazione del finanziamento dei progetti da quello delle opere attraverso la costituzione di due appositi fondi. Al «fondo progetti» si accede a seguito dell’esito positivo della procedura di valutazione tecnico-economica degli studi di fattibilità; al «fondo opere» si accede solo dopo il completamento della progettazione definitiva;

f) adozione di regole trasparenti per le informazioni relative al finanziamento e ai costi delle opere; previsione dell’invio di relazioni annuali alle Camere e procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere e dei singoli interventi con particolare riferimento ai costi complessivi sostenuti e ai risultati ottenuti;

g) previsione di un sistema di verifica per l’utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti con automatico del finanziamento in caso di mancato avvio delle opere entro i termini stabiliti.

 

Art. 26.

(Garanzie statali)

1. In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze sono elencate le garanzie principali e sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti o altri soggetti.

 

Art. 27.

(Esercizio provvisorio)

1. L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessiva­mente a quattro mesi.

2. Durante l’esercizio provvisorio, la gestione del bilancio è consentita per tanti dodicesimi della spesa prevista da ciascun capitolo quanti sono i mesi dell’esercizio provvisorio, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, qualora si tratti di spesa obbligatoria e non suscettibile di impegni o di pagamenti frazionati in dodicesimi.

3. Le limitazioni di cui al comma 2 si intendono riferite sia alle autorizzazioni di impegno sia a quelle di pagamento.

 

Art. 28.

(Assestamento e variazioni di bilancio)

1. Ogni anno il Ministro dell’economia e delle finanze può presentare alle Camere, ove ne ricorrano le condizioni, un disegno di legge ai fini dell’assestamento delle previsioni di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell’esercizio scaduto il 31 dicembre precedente.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere alle variazioni di bilancio occorrenti per l’applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presenta­zione del bilancio di previsione indicando, per ciascun capitolo, sia le dotazioni di competenza sia di cassa.

3. Con il provvedimento di cui al comma l possono essere proposte variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie relative a programmi di una stessa missione con le modalità indicate dall’articolo 16, comma 8.

4. Nel rispetto dell’invarianza dei saldi di finanza pubblica, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere adottate variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie interne a ciascun programma, fatta eccezione per le spese corrispondenti ad oneri inderogabili, su proposta dei Ministri competenti. Resta precluso l’utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti.

 

Art. 29.

(Impegni)

1. I dirigenti, nell’ambito delle attribuzioni ad essi demandate per legge, impegnano ed ordinano le spese nei limiti delle risorse assegnate in bilancio. Restano ferme le disposizioni speciali che attribui­scono la competenza a disporre impegni e ordini di spesa ad Organi costituzionali dello Stato dotati di autonomia contabile.

2. Formano impegni sugli stanziamenti di competenza le sole somme dovute dallo Stato a seguito di obbligazioni giuridica­mente perfezionate.

3. Gli impegni assunti possono riferirsi soltanto all’esercizio in corso.

4. Previo assenso del Ministero dell’economia e delle finanze, per le spese correnti possono essere assunti impegni estesi a carico di esercizi successivi, nei limiti delle risorse stanziate nel bilancio pluriennale a legislazione vigente, ove ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi, e quando si tratti di spese continuative e ricorrenti, se l’amministrazione ne riconosca la necessità o la convenienza.

5. Le spese per stipendi ed altri assegni fissi equivalenti, pensioni ed assegni congeneri sono imputate alla competenza del bilancio dell’anno finanziario in cui vengono disposti i relativi pagamenti.

6. Per gli impegni di spesa in conto capitale che prevedano opere o interventi ripartiti in più esercizi si applicano le disposizioni dell’articolo 25, comma 2.

7. Alla chiusura dell’esercizio finanzia­rio il 31 dicembre, nessuno impegno può essere assunto a carico dell’esercizio scaduto. Gli uffici centrali del bilancio e le Ragionerie territoriali dello Stato per le spese decentrate si astengono dal ricevere atti di impegno che dovessero pervenire dopo tale data, fatti salvi quelli direttamente conseguenti all’applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nell’ultimo quadrimestre dell’anno.

 

Capo III

IL RENDICONTO GENERALE

DELLO STATO

 

Art. 30.

(Risultanze della gestione)

1. Il Ministro dell’economia e delle finanze presenta alle Camere, entro il mese di giugno, il rendiconto generale dell’esercizio scaduto il 31 dicembre dell’anno precedente. Il relativo disegno di legge è corredato di apposita nota preliminare generale.

2. Al rendiconto di cui al comma 1 è allegato per ciascuna amministrazione un rapporto che, in coerenza con le indicazioni contenute nella nota preliminare allegata al bilancio di previsione, espone lo stato di attuazione dei programmi e i risultati conseguiti, anche con riferimento allo scenario socio-economico, alle priorità politiche, agli obiettivi e agli indicatori di efficienza e di efficacia utilizzati per la misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi stessi, motivandone gli eventuali scostamenti. Gli indicatori di efficienza e di efficacia adottati si adeguano alle metodologie stabilite nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2, comma 2, lettera f).

3. I regolamenti parlamentari stabiliscono le modalità e la tempistica del controllo, da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, dello stato di attuazione dei programmi e delle relative risorse finanziarie.

 

Art. 31.

(Elementi del conto del bilancio e

del conto del patrimonio)

1. I risultati della gestione dell’anno finanziario sono riassunti e dimostrati nel rendiconto generale dello Stato costituito da due distinte parti:

a) conto del bilancio;

b) conto generale del patrimonio a valore.

2. Il conto del bilancio, in relazione alla classificazione del bilancio, comprende:

a) le entrate di competenza dell’anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere;

b) le spese di competenza dell’anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare;

c) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori;

d) le somme versate in tesoreria e quelle pagate per ciascun capitolo del bilancio distintamente in conto competenza e in conto residui;

e) il conto totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all’esercizio successivo.

3. Il conto generale del patrimonio comprende:

a) le attività e le passività finanziarie e patrimoniali con le variazioni derivanti dalla gestione del bilancio e quelle verificatesi per qualsiasi altra causa;

b) la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale.

4. Il conto generale del patrimonio è corredato del conto del dare ed avere relativo al servizio di tesoreria statale, con allegati il movimento generale di cassa e la situazione del Tesoro e la situazione dei debiti e crediti di tesoreria.

5. In apposito allegato conoscitivo, sono illustrati per ciascun Ministero i costi da essi sostenuti. Tali costi sono esposti distintamente per programma e per natura unitamente ad un prospetto di riconciliazione che collega le rilevazioni economiche a quelle finanziarie.

6. Il disegno di legge di cui al comma 1 contiene inoltre, in apposito allegato, l’illustrazione delle risultanze delle spese relative ai programmi aventi natura o contenuti ambientali, allo scopo di evidenziare le risorse impiegate per finalità di valorizzazione, tutela, conservazione, ripristino e utilizzo sostenibile del patrimonio naturale. A tal fine, le amministrazioni interessate forniscono al Ministero dell’economia e delle finanze le informazioni necessarie secondo gli schemi contabili e le modalità di rappresentazione stabilite con determina del Ragioniere generale dello Stato.

7. Il Ministro dell’economia e delle finanze, nella gestione delle spese, provvede ad assicurare adeguati controlli anche a carattere economico-finanziario.

 

Art. 32.

(Parificazione del rendiconto)

1. Al termine dell’anno finanziario ciascun Ministero, per cura del direttore della competente ragioneria, compila il conto del bilancio ed il conto del patrimonio relativi alla propria amministrazione.

2. I conti di cui al comma 1 sono trasmessi al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento Ragioneria generale dello Stato entro il 30 aprile successivo al termine dell’anno finanziario e, non più tardi del 31 maggio, il Ministro dell’economia e delle finanze, per cura del capo del Dipartimento di cui al presente comma, trasmette alla Corte dei conti il rendiconto generale dell’esercizio scaduto.

 

Art. 33.

(Presentazione del rendiconto)

1. La Corte dei conti, parificato il rendiconto generale, lo trasmette al Ministro dell’economia e delle finanze per la successiva presentazione alle Camere.

 

Capo IV

COMPLETAMENTO DELLA RIFORMA

DEL BILANCIO DELLO STATO

 

Art. 34.

(Delega al Governo per il completamento della riforma del bilancio dello Stato e adozione del metodo della programmazione triennale delle risorse)

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per consentire il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato e la programmazione delle risorse assicuran­done una maggiore certezza, trasparenza e flessibilità.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 dovranno essere ispirati ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) introduzione della programmazione triennale delle risorse e degli obiettivi delle amministrazioni centrali e individuazione di metodologie comuni di definizione degli indicatori di performance coerenti con quelle di cui all’articolo 2, comma 2, lettera f);

b) introduzione di criteri e modalità per la fissazione di limiti per le spese non inderogabili del bilancio dello Stato. I predetti limiti, individuati in via di massima in sede di Decisione di cui all’articolo 5 e adottati con la successiva legge di bilancio, dovranno essere coerenti con la programmazione triennale delle risorse;

c) adozione, in coerenza con i limiti di spesa stabiliti, di accordi triennali tra il Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri Ministri, in cui vengono concordati i tempi e gli obiettivi da conseguire nel triennio;

d) illustrazione di un programma di revisione annuale della spesa finalizzato alla verifica dei risultati intermedi raggiunti rispetto agli obiettivi di cui alla lettera c), alla modulazione delle dotazioni di bilancio tra i diversi programmi e alla verifica dell’efficacia della manovra di bilancio sulle missioni di spesa, all’interno delle note preliminari di cui all’articolo 16, comma 7;

e) costituzione di nuclei di valutazione e analisi della spesa composti da rappresen­tanti del Ministero dell’economia – Dipartimento Ragioneria generale dello Stato e dei Ministeri di spesa ai fini del supporto alla verifica dei risultati raggiunti e delle eventuali proposte di rimodula­zione delle risorse finanziarie tra i diversi programmi di spesa da presentare ai sensi dell’articolo 18;

f) previsione della possibilità di prorogare di un ulteriore anno i termini di conservazione dei residui passivi relativi a spese in conto capitale, su proposta adeguatamente motivata dei Ministeri competenti che illustri lo stato di attuazione dei programmi di spesa e le cause che determinano la necessità di uno slittamento dei relativi tempi di attuazione;

g) adozione, anche ai fini gestionali, delle azioni quali componenti del programma e unità elementari del bilancio dello Stato affiancate da un piano dei conti integrato;

h) revisione delle leggi di finanziamento dei programmi di spesa ai fini di una loro razionalizzazione e accorpamento in modo rendere più semplice e trasparente il collegamento con il relativo programma;

i) razionalizzazione dei fondi di riserva e speciali iscritti sul bilancio dello Stato;

l) eliminazione del disegno di legge di assestamento delle previsioni del bilancio dello Stato e riordino delle norme che autorizzano provvedimenti di variazione al bilancio in corso d’anno;

m) adeguamento della normativa di contabilità pubblica nel senso del passaggio, nella predisposizione del bilancio annuale di previsione e degli altri documenti contabili, da una redazione in termini di competenza e cassa a una redazione in termini di sola cassa, con separata ed analitica evidenziazione conoscitiva delle corrispondenti previsioni di competenza finanziaria ed economica con riferimento al sistema di contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione;

n) previsione di un regime transitorio, avente durata massima di due anni, per consentire l’attuazione della nuova disciplina di cui alla lettera m), l’assor­bimento dell’ammontare dei residui e l’adeguamento delle procedure di entrata e di spesa;

o) soppressione dei programmi di spesa quantitativamente non rilevanti sulla base di criteri da definire con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze;

p) riattribuzione tra i Ministeri compe­tenti delle risorse finanziarie iscritte sul bilancio dello Stato finalizzate al raggiungi mento di obiettivi rientranti nei relativi compiti istituzionali;

q) affiancamento, ai fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema di contabilità economico-patrimo­niale funzionai e alla verifica dei risultati conseguiti dalle amministrazioni;

r) revisione del rendiconto generale dello Stato e della relativa struttura in coerenza con quella del bilancio di previsione in modo da consentire la verifica dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati;

s) predisposizione, da parte delle Amministrazioni competenti da allegare al rendiconto di apposite relazioni sui tempi e sullo stato di attuazione dei programmi, sugli obiettivi raggiunti e sulle relative risorse utilizzate e non, anche con riferimento all’ammontare dei residui accertati;

t) introduzione di un conto patrimo­niale dello Stato a prezzi di mercato o correnti finalizzato alla gestione e valorizzazione degli attivi;

u) revisione del conto riassuntivo del tesoro allo scopo di garantire maggiore chiarezza e significatività delle informa­zioni in esso conte­nute attraverso l’integrazione dei dati contabili del bilancio dello Stato e quelli della tesoreria;

v) affidamento di ciascun programma ad un unico centro di responsabilità amministrativa.

 

TITOLO VI

TESORERIA DEGLI ENTI PUBBLICI

E PROGRAMMAZIONE DEI FLUSSI

DI CASSA

 

Art. 35.

(Definizione dei saldi di cassa)

1. Il saldo di cassa del settore statale è il risultato del consolidamento tra flussi di cassa del bilancio dello Stato e della Tesoreria statale. Esso esprime il fabbisogno da finanziare attraverso emissioni di titoli di Stato ed altri strumenti a breve e lungo termine.

2. Il saldo di cassa delle amministra­zioni pubbliche è il risultato del consolidamento dei flussi di cassa fra i diversi sottosettori.

3. Con decreto del Ministero dell’eco­nomia e finanze sono definiti, in coerenza con le regole internazionali, gli aggregati sottostanti i menzionati saldi e i criteri metodologici per il calcolo degli stessi.

 

Art. 36.

(Tesoreria degli enti pubblici)

1. In materia di Tesoreria unica, per gli enti ed organismi pubblici restano ferme le disposizioni contenute nella legge 29 ottobre 1984, n. 720.

 

Art. 37.

(Programmazione finanziaria)

1. Ai fini dell’efficiente gestione del debito, le amministrazioni statali presen­tano, entro il 31 dicembre, una previsione dell’evoluzione attesa dei flussi di cassa per l’anno seguente con relativo aggiorna­mento mensile entro il 10 di ciascun mese, sulla base di uno schema definito con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

2. Con decreto del Ministero dell’eco­nomia e delle finanze sono individuate le cadenze giornaliere per l’effettuazione di pagamenti di natura ricorrente e le modalità di attuazione del comma 1.

 

Art. 38.

(Modifiche alla disciplina dei conti  intrattenuti dal Tesoro  per la gestione delle disponibilità liquide)

1. All’articolo 5, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: «Il Ministero dell’economia e delle finanze e la Banca d’Italia stabili­scono mediante convenzione le condi­zioni di tenuta del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d’Italia per il servizio di tesoreria e dei conti ad esso assimilabili ed il saldo massimo su cui la Banca d’Italia corrisponde un tasso di interesse, commisurato a parametri di mercato monetario. Con successivo decreto del Ministro, sulla base di criteri di trasparenza, efficienza e competitività, sono stabilite le modalità di movimenta­zione della liquidità e di selezione delle controparti».

2. La convenzione di cui all’articolo 5, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è stipulata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Fino al momento della data di entrata in vigore della convenzione, ai sensi del comma 2 del presente articolo, la remunerazione del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d’Italia per il servizio di tesoreria, avverrà secondo le modalità ed i termini previsti dal citato articolo 5, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge. Nel periodo transitorio restano ferme le disposizioni previste all’articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002, e all’articolo 4, terzo comma, del decreto ministeriale 6 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2003: «Modalità per l’informatizzazione degli ordini di prelevamento dei fondi dai conti correnti di tesoreria centrale», relative alla remunerazione dei conti assimilabili al conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d’Italia per il servizio di tesoreria.

4. All’articolo 46 del decreto del citato testo unico di cui al Presidente della Repubblica n. 393 del 2003, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Sulle giacenze del Fondo la Banca d’Italia corrisponde semestralmente un tasso pari a quello del conto denominato: “Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria“. (L)».

5. Con decreto del Ministero dell’eco­nomia e delle finanze sono definiti modalità e criteri di contabilizzazione delle operazioni disciplinate dalle disposizioni di cui al presente articolo.

 

Art. 39.

(Ricorso al mercato delle  pubbliche amministrazioni)

1. Nei contratti stipulati per operazioni finanziarie che costituiscono quale debitore un’amministrazione pubblica è inserita apposita clausola che prevede, a carico degli istituti finanziatori, l’obbligo di comunicare in via telematica, al massimo entro dieci giorni dalla stipula, al Ministero dell’economia e delle finanze – Diparti­mento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, all’ISTAT ed alla Banca d’Italia, l’avvenuto perfezionamento dell’operazione finanzia­ria, con indicazione della data e dell’ammontare della stessa, del relativo piano delle erogazioni e del piano di ammortamento distintamente per quota capitale e quota interessi, ove disponibile.

2. In caso di assenza o della ritardata comunicazione di cui al comma 1, è applicata a carico dell’istituto finanziatore una sanzione amministrativa pari allo 0,5 per cento dell’importo dell’operazione.

 

Art. 40.

(Abrogazione e modifica di norme)

1. Sono abrogati gli articoli dal 30 al 35-bis, dal 37 al 43, 49, e dal 77 al 79 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

2. I termini relativi agli adempimenti connessi con la gestione del bilancio di previsione previsti dagli articoli 53, 59-bis, 68 e 68-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sono modificati in corrispondenza con quelli connessi all’abrogazione dell’articolo 30, secondo comma, del citato regio decreto n. 2440 del 1923.

3. La legge 27 febbraio 1955, n. 64, è abrogata.

4. Al secondo comma dell’articolo 4 della legge 20 luglio 1977, n. 407 , le parole: «in cui fu iscritto l’ultimo stanziamento», sono sostituite dalle seguenti: «cui si riferiscono».

 

TITOLO VII

IL SISTEMA DEI CONTROLLI

 

Art. 41.

(Delega al Governo per la riforma ed  il potenziamento del sistema dei controlli  di ragioneria e del programma di analisi e revisione della spesa)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa e per la riforma del controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), e all’articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) potenziamento delle strutture e degli strumenti di controllo e monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato ai fini della realizzazione periodica di un programma di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali di cui all’articolo 3, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n 244, da svolgere anche in collaborazione con le amministrazioni e istituzioni interessate ai sensi del comma 69 del medesimo articolo 3 della legge n. 244 del 2007;

b) condivisione, per via telematica, tra il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i servizi di controllo interno di cui all’articolo 6 del citato decreto legislativo n. 286 del 1999 e gli uffici di statistica dei diversi Ministeri, delle relative banche dati, anche attraverso l’acquisizione di tutte le altre informazioni necessarie alla realizzazione dell’attività di analisi e valutazione della spesa;

c) previsione di sanzioni pecuniarie in caso di mancata comunicazione dei dati di cui alla lettera b) da parte dei dirigenti responsabili delle amministrazioni interessate;

d) graduale estensione del programma di analisi e valutazione della spesa alle altre amministrazioni pubbliche;

e) riordino del sistema dei controlli preventivi e dei controlli successivi sulle spese delegate, loro semplificazione e razionalizzazione, nonché revisione dei termini attualmente previsti per il controllo, con previsione di programmi annuali basati sulla complessità degli atti, sulla loro rilevanza ai fini della finanza pubblica e sull’efficacia dell’esercizio del controllo.

 

Art. 42.

(Testo unico delle disposizioni vigenti in materia di contabilità di Stato)

1. Il Governo è delegato ad emanare, ai sensi degli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione e dell’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico delle disposizioni vigenti in materia di contabilità di Stato, anche con modifica delle disposizioni di legge preesistenti e con abrogazione espressa di quelle non più in vigore o incompatibili con la normativa vigente.

 

Art. 43.

(Abrogazione della legge 5 agosto 1978, n. 468)

1. La legge 5 agosto 1978, n 468, e successive modificazioni, è abrogata.

 

Art. 44.

(Disposizioni finali e transitorie)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, la legge finanziaria dispone la soppressione alla tabella di cui all’articolo 6, comma 3, lettera d), secondo periodo, delle spese obbligatorie e delle relative norme di rinvio alla tabella stessa. Tali spese restano quindi contestualmente determinate dalla legge di bilancio.


 


Esame in sede consultiva


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Sottocommissione per i pareri

 

Martedì 5 maggio 2009

53a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

BENEDETTI VALENTINI

 

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(1397) AZZOLLINI ed altri. - Legge quadro in materia di contabilità e finanza pubblica nonché delega al Governo in materia di adeguamento dei sistemi contabili, perequazione delle risorse, efficacia della spesa e potenziamento del sistema dei controlli

(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

 

Il relatore MALAN (PdL), nel riferire sul disegno di legge in titolo, ritiene in primo luogo necessario sopprimere, all'articolo 1, comma 1, il periodo: "Ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica italiana", sia perché i principi costituzionali trovano la loro enunciazione nel successivo comma 4, sia perché la disposizione di cui al comma 1 ha come soggetto le amministrazioni pubbliche, cui non possono riferirsi principi attinenti all'esercizio della potestà legislativa.

Invita quindi a considerare l'opportunità che, all'articolo 1, commi 2 e 3, sia previsto il coinvolgimento della Conferenza unificata nell'adozione degli atti con i quali si definisce l'ambito di applicazione della disciplina, dal momento che vi rientrano enti compresi nella sfera di competenza delle Regioni e degli enti locali.

Ritiene inoltre congruo, all'articolo 2, comma 3, disporre che, decorso il termine per l'espressione del parere sugli schemi dei decreti legislativi, i decreti possano comunque essere adottati.

In riferimento all'articolo 2, comma 4, osserva che la previsione di un'intesa sugli schemi dei decreti legislativi relativi alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e agli enti locali dovrebbe configurarsi come "intesa debole"; a tal fine reputa opportuno specificare tale natura, riproducendo la formula già utilizzata all'articolo 2, comma 3, della legge delega in materia di federalismo fiscale: "in mancanza di intesa sul termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta".

Si sofferma infine sull'articolo 11, comma 3, rilevando l'esigenza di sostituire le parole: "acquistano efficacia" con le altre: "trovano applicazione", dal momento che le disposizioni di cui al precedente comma 2, che qualificano i princìpi fondamentali cui le Regioni devono attenersi nella disciplina della materia ivi prevista, essendo per loro natura dirette a orientare la legge regionale, dovrebbero poter essere immediatamente efficaci.

Propone, quindi, di esprimere un parere non ostativo con le osservazioni nei termini indicati.

 

La Sottocommissione conviene.

 

La seduta termina alle ore 16,30.


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Sottocommissione per i pareri

 

Martedì 19 maggio 2009

56a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

BENEDETTI VALENTINI

 

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(1397) AZZOLLINI ed altri. - Legge quadro in materia di contabilità e finanza pubblica nonché delega al Governo in materia di adeguamento dei sistemi contabili, perequazione delle risorse, efficacia della spesa e potenziamento del sistema dei controlli

 (Parere alla 5ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte favorevole condizionato, in parte non ostativo condizionato, in parte favorevole, in parte contrario)

 

Il relatore MALAN (PdL) riferisce sugli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, soffermandosi in primo luogo sull'emendamento 1.1, sul quale propone un parere favorevole, a condizione che sia riformulato nella parte relativa al comma 4: ritiene opportuno collocare alla fine del comma le parole "nonché 120, comma secondo della Costituzione, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica", dal momento che la formulazione originaria sembra ricondurre impropriamente a tale previsione anche gli articoli 117 e 119 della Costituzione.

Quanto agli emendamenti 2.1 e 7.0.3, propone un parere non ostativo, segnalando l'opportunità di individuare gli organi interni alla Commissione, in particolare l'Ufficio di presidenza, nonché di riformulare le norme che disciplinano la composizione della Commissione, in modo da chiarire che i membri sono designati in numero uguale dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati.

Propone invece un parere favorevole sugli emendamenti 2.11, 7.0.2, 8.4, 11.4, in quanto recepiscono le osservazioni espresse sul testo.

Quanto all'emendamento 2.13, ritiene necessario esprimere un parere contrario, in quanto la norma proposta è suscettibile di ledere l'autonomia costituzionale del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, configurando come obbligo la designazione di soggetti determinati quali componenti l'organismo di cui all'articolo 2, comma 5.

Sull'emendamento 14.1, propone un parere non ostativo, a condizione che il ricorso contro la legge regionale sia comunque fondato sulla ritenuta incompetenza legislativa della Regione, dal momento che la facoltà di promuovere la questione di legittimità costituzionale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, della Costituzione, è riconosciuta al Governo esclusivamente nell'ipotesi in cui una legge regionale ecceda tale competenza.

Sull'emendamento 16.3, propone un parere non ostativo, a condizione che sia la trasmissione dei documenti alle Camere per il parere parlamentare sia l'effetto abrogativo vengano ricondotti espressamente alla responsabilità del Governo.

Propone infine un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione concorda.


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Sottocommissione per i pareri

 

Martedì16 giugno2009

59a Seduta

Presidenza del Presidente

BATTAGLIA

 

 

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(1397) AZZOLLINI ed altri. - Legge quadro in materia di contabilità e finanza pubblica nonché delega al Governo in materia di adeguamento dei sistemi contabili, perequazione delle risorse, efficacia della spesa e potenziamento del sistema dei controlli

 

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

 

Il relatore MALAN (PdL), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Propone un parere non ostativo anche sui relativi emendamenti.

La Sottocommissione conviene.

 


FINANZE E TESORO(6a)

Martedì 21 aprile2009

77a Seduta

Presidenza del Presidente

BALDASSARRI

 

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(1397) AZZOLLINI ed altri. - Legge quadro in materia di contabilità e finanza pubblica nonché delega al Governo in materia di adeguamento dei sistemi contabili, perequazione delle risorse, efficacia della spesa e potenziamento del sistema dei controlli

 

(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

 

Il presidente BALDASSARRI (PdL) riferisce alla Commissione sul disegno di legge ritenendo opportuno soffermarsi preliminarmente su quattro obiettivi di fondo al cui conseguimento, a suo parere, deve essere preordinata l'azione di riforma della contabilità e della finanza pubblica. Osserva quindi che il disegno di legge sviluppa strategie dirette alla realizzazione di tali obiettivi avviando un processo di riforma senz'altro necessario per il Paese, anche se rimarca che la sua adozione avrebbe dovuto essere più sollecita se fossero maturate condizioni politicamente favorevoli.

Sottolinea che il primo obiettivo si colloca nell'ambito del migliore assetto di democrazia e consiste nel bilanciamento tra le opposte esigenze di analiticità delle poste contabili e la trasparenza e conoscibilità delle stesse in modo da porre il Parlamento e i cittadini nelle migliori condizioni per esercitare il diritto di critica delle scelte politico-economiche effettuate dal Governo.

In tal senso, il relatore ritiene che l'eccessiva analiticità delle singole poste di bilancio renda oltremodo difficoltose la lettura e la comprensione dei documenti contabili. Evidenzia dunque che il disegno di legge intende affrontare tale nodo problematico, anche se il testo in esame necessita di ulteriori affinamenti che si riserva di enunciare nella propria proposta di parere.

Il secondo obiettivo della riforma della contabilità pubblica consiste dunque nel prevedere per legge l'obbligo di esplicitare con chiarezza i volumi finanziari e i risultati di gestione per le voci di entrata e di spesa più importanti dei bilanci pubblici attraverso l'adozione di un metodo di classificazione economica e funzionale delle varie poste in grado di correlare tali voci. Ciò consentirebbe di comprendere le scelte di allocazione delle risorse pubbliche e la loro corretta finalizzazione rispetto agli obiettivi enunciati.

Nel far riferimento al terzo obiettivo della riforma, l'oratore ritiene fondamentale superare un'impostazione di stampo strettamente giuridico nella redazione dei documenti di bilancio, la quale ostacola, a suo parere, nonostante la recente riclassificazione funzionale del bilancio, l'analisi delle decisioni di politica economica del Governo, posto che l'articolazione per missioni e programmi di spesa non rende immediatamente chiare le scelte di fondo compiute.

Il quarto obiettivo pone un tema fondamentale, da sempre dibattuto nella dottrina sulla contabilità pubblica, e reso ancora più rilevante dal processo di attuazione del federalismo fiscale: si tratta dell'omogeneità dei criteri di redazione dei bilanci degli enti che appartengono alla Pubblica Amministrazione.

Per evitare la presenza di una congerie di documenti contabili scarsamente confrontabili, il relatore sottolinea la necessità di introdurre una codificazione uniforme delle singole voci di spesa, ritenendo infatti che l'autonomia, anche contabile, dei singoli livelli di governo, debba comunque conciliarsi con il rispetto di tale principio.

Passando all'esame dei singoli articoli del disegno di legge rientranti nella competenza della Commissione, segnala l'articolo 1, che, al comma 1, dispone che tutte le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base dei principi dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica e ne condividono le responsabilità. Al riguardo, rileva l'esigenza che tale principi siano rafforzati, con l'obiettivo di prevedere per legge l'introduzione di una codificazione e classificazione omogenea delle singole voci di spesa.

Nel commentare le previsioni contenute nell'articolo 2, specifica che esso contiene una delega al Governo per l'armonizzazione - attraverso uno o più decreti legislativi - dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, raccordabili con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura dei disavanzi eccessivi. In proposito, evidenzia l'opportunità di una stringente definizione dei principi di armonizzazione nonché di una celere adozione dei decreti legislativi, ritenendo adeguato il termine annuale di esercizio della delega.

L'articolo 3, concernente il ciclo e gli strumenti della programmazione e di bilancio, modifica sia le cadenze temporali del ciclo della programmazione economico-finanziaria che gli strumenti attraverso i quali essa viene effettuata.

Dopo aver richiamato gli strumenti contemplati dal disegno di legge e la loro scansione temporale, reputa adeguate e necessarie le modificazioni apportate al calendario della programmazione economico-finanziaria, che risulta maggiormente coerente con il momento in cui si rendono effettivamente disponibili i dati sul consolidamento dei conti pubblici. L'articolo in commento mira pertanto a ridefinire gli strumenti e i documenti di programmazione, al fine di ancorare l'elaborazione della politica economica ad un patrimonio di dati di partenza certi e verificati.

L'articolo 4 detta le regole ed enuncia gli strumenti per il coordinamento della finanza pubblica, disponendo, al comma 1, che le regioni e gli enti locali determinano gli obiettivi dei propri bilanci annuali e pluriennali in coerenza con gli obiettivi programmatici risultanti dalla Decisione quadro di finanza pubblica; il comma 2 prevede che gli strumenti per il coordinamento della finanza pubblica vengano individuati in sede di attuazione del federalismo fiscale.

Soffermandosi sull'articolo 5, dà conto della decisione quadro di finanza pubblica, che corrisponde all'attuale Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF), e contiene il quadro previsionale e programmatico (macroeconomico e di finanza pubblica) per il triennio di riferimento. In proposito ritiene mature le condizioni perché il Legislatore codifichi due principi fondamentali: da un lato è necessario garantire la certezza del quadro macroeconomico e del quadro di finanza pubblica tendenziali per l'impostazione della manovra di politica economica; dall'altro è altresì necessario che tale manovra conduca alla definizione del quadro programmatico di finanza pubblica e dell'andamento macroeconomico, includendo gli effetti delle manovre. In proposito, il relatore ritiene paradossale limitare la politica economica al mero rispetto dei vincoli e dei saldi di bilancio, rinunciando a manovre più ampie e di maggiore impatto sull'economia. Ritiene certamente fondamentale assicurare l'equilibrio finanziario ma le finalità della politica economica del Governo devono essere completate con un influenza reale sull'economia.

Dopo aver richiamato il progressivo deterioramento delle condizioni di finanza pubblica a partire dal 1972, che ha indotto i diversi esecutivi succedutisi nel tempo all'adozione di una politica di puro contenimento del deficit, sottolinea l'esigenza di concentrare l'attenzione sulle principali componenti del bilancio, atteso il loro consistente volume in relazione al prodotto interno lordo; viceversa, la semplice lettura del saldo del deficit potrebbe risultare forviante considerata l'esiguità del suo valore rapportato in termini percentuali al PIL.

Il relatore rimarca l'importanza di una corretta definizione del quadro tendenziale di riferimento, rilevando criticamente il progressivo affermarsi, a partire dalla riforma della contabilità pubblica del 1978, di una impostazione che faceva riferimento alla definizione di tale quadro «a politiche invariate», che si traduceva nell'elaborazione di previsioni di entrata e di spesa quanto mai inattendibili e che finiva per costituire un artificio contabile grazie al quale una gestione finanziaria di incremento della spesa veniva mascherata come una manovra di contenimento del deficit rispetto al dato storico - ma non verificabile - dell'andamento del precedente anno finanziario.

Rileva dunque che l'impostazione metodologica non risulta oggi sensibilmente migliorata, posto che le modalità di calcolo del quadro tendenziale fanno riferimento alla legislazione vigente: attraverso tale metodo, infatti, si viene a creare un sostanziale arbitrio nella determinazione dei principali saldi di finanza pubblica. Il predetto metodo rispondeva inizialmente all'esigenza di carattere prudenziale di ancorare le previsioni di spesa al criterio, di carattere storico, delle spese effettivamente sostenute nel precedente anno finanziario.

Ad avviso del relatore occorre dunque riflettere in modo approfondito sull'adozione di un criterio in grado di assicurare che il quadro tendenziale a legislazione vigente sia definito in modo trasparente e attendibile, fornendo al Governo e al Parlamento dati certi in rapporto ai quali impostare la manovra di finanza pubblica definendone gli obiettivi programmatici.

L'articolo 6, riguardante la manovra di finanza pubblica, contiene numerose modifiche riguardanti la configurazione della legge finanziaria. Il relatore rileva che se vi è condivisione quanto alla necessità di predisporre un quadro tendenziale certo (macroeconomico e di finanza pubblica), si riduce di conseguenza lo spazio per l'emersione di maggiori entrate rispetto alle previsioni iniziali. In tal senso, il disegno di legge reca alcune disposizioni che pongono un limite all'utilizzo di maggiori entrate rispetto alle previsioni a legislazione vigente ai fini della copertura di nuovi o maggiori oneri. Reputa infatti opportuna una riflessione sulla possibilità di consentire che tale maggiori entrate possano essere destinate, a condizione che esse non abbiano carattere strutturale, alla realizzazione di investimenti infrastrutturali.

Il relatore evidenzia che l'articolo 9 regola una serie di funzioni della Ragioneria Generale dello Stato, con specifico riferimento al controllo e monitoraggio dei conti pubblici, e dispone la trasmissione di alcuni documenti informativi al Parlamento. In proposito, egli enuncia un argomento di fondo e, per taluni profili, ancora più innovativo: infatti sottolinea l'opportunità di istituire un'autorità indipendente sul controllo della finanza pubblica, sul modello Congressional Budget Office statunitense, che riassuma in sé le competenze e le funzioni dei principali soggetti istituzionali attualmente coinvolti, con il compito di certificare i bilanci degli enti pubblici, fungendo da referente nei confronti del Parlamento. Egli è ben consapevole che tale proposta reca in sé un nodo politico importante e di estrema delicatezza, posto che finora il controllo dei dati finanziari è completamente nelle mani del Governo. Pur se il disegno di legge intende rafforzare gli strumenti di monitoraggio e controllo dei conti pubblici, ciò avviene pur sempre nell'ambito dello schema tradizionale. Al contrario, la presenza di un organo di certificazione, autonomo e indipendente, garantirebbe una corretta informazione del Parlamento e dei cittadini, lungi dal porsi come ostacolo all'esercizio delle prerogative dell'esecutivo nella definizione degli strumenti di politica economica.

Nel commentare le disposizioni recate dall'articolo 12, che elenca le modalità di copertura finanziaria delle leggi, si sofferma sulla previsione di cui alla lettera c) del comma 1, riguardante la copertura mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate, che introduce esplicitamente l'esclusione che la copertura di nuovi o maggiori oneri possa avvenire attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti dalla dismissione di beni immobili ovvero dai condoni fiscali. Il testo in esame non contiene invece il divieto - previsto dalla legislazione vigente - di coprire nuove e maggiori spese correnti con entrate in conto capitale. Ne deriva che le maggiori entrate derivanti da tali operazioni possono essere utilizzate esclusivamente per il miglioramento dei saldi. Anche per tale tipologia di vincolo all'utilizzazione di proventi di carattere non strutturale, rileva l'esigenza che siano preservati al potere politico adeguati margini di scelta, per una eventuale destinazione di tali entrate alla realizzazioni di investimenti infrastrutturali.

In relazione all'articolo 39, che disciplina il ricorso al mercato delle pubbliche amministrazioni, formula la proposta, che tiene conto anche di quanto emerso nel corso dell'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione sull'utilizzo e la diffusione degli strumenti di finanza derivata, che agli enti locali sia preclusa la possibilità di compiere operazioni di tale tipo nei mercati finanziari non controllati. In alternativa, una soluzione intermedia rispetto a quella della piena operatività in derivati, potrebbe consistere nel consentire tale facoltà alle regioni e agli enti locali di maggiori dimensioni, demografiche e finanziarie, prevedendo tuttavia una soglia piuttosto bassa rispetto all'entità del bilancio.

Infatti, il relatore, tenuto anche conto che il disegno di legge sull'attuazione del federalismo fiscale è destinato a comportare una più organica definizione delle funzioni amministrative degli enti locali, reputa opportuno che essi si dedichino alla prestazione di servizi alla comunità degli amministrati senza compiere operazioni nei mercati finanziari che sono connotate da un sensibile squilibrio, in termini di rischio finanziario, rispetto all'intermediario controparte, come segnalato in sede di audizione dalla Corte dei conti.

Intervenendo brevemente, il senatore BARBOLINI (PD) chiede chiarimenti in ordine ai tempi di esame del disegno di legge per l'espressione del parere alla Commissione bilancio.

Il sottosegretario VEGAS avverte che il Governo ha interesse all'approvazione definitiva del disegno di legge prima della sospensione dei lavori parlamentari per le ferie estive.

Il presidente BALDASSARRI (PdL) , in qualità di relatore, propone di avviare ed esaurire il dibattito nel corso della prossima settimana, programmando la votazione del parere nel corso della settimana successiva.

Il senatore BARBOLINI (PD) dichiara di condividere l'organizzazione dei lavori prospettata, che consente di svolgere gli opportuni approfondimenti su una tematica di particolare complessità.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

 


FINANZE E TESORO(6a)

Martedì 28 aprile 2009

78a Seduta

Presidenza del Presidente

BALDASSARRI

 

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(1397) AZZOLLINI ed altri. - Legge quadro in materia di contabilità e finanza pubblica nonché delega al Governo in materia di adeguamento dei sistemi contabili, perequazione delle risorse, efficacia della spesa e potenziamento del sistema dei controlli

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

 

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 21 aprile scorso.

 

Si apre il dibattito.

 

Il senatore BARBOLINI (PD) domanda delucidazioni in merito ai tempi d'esame in sede referente del disegno di legge da parte della Commissione bilancio.

Dopo aver sottolineato il carattere complesso del provvedimento, evidenzia un aspetto a suo parere problematico, consistente nella mancata predisposizione di meccanismi idonei a garantire la certezza e l'attendibilità del quadro previsionale e di quantificazione delle entrate tributarie. In proposito, dichiara di condividere la rimodulazione delle scadenze temporali del ciclo di programmazione economico-finanziaria, in particolare lo spostamento in avanti del termine di presentazione del Documento quadro di finanza pubblica, che consente di giovarsi di un volume di dati più attendibili. Pone tuttavia in rilievo l'insufficienza di tale disposizione rispetto al tema della certificazione delle entrate, sottolineando che esso riveste una grande rilevanza nell'ambito del processo di bilancio, e che richiede pertanto la definizione di strumenti e metodologie appropriati, come sottolineato dalla Corte dei conti nell'atto n. 300. Di tale esigenza il testo in esame non sembra essere consapevole e prospetta anzi il rischio di scarsa coerenza con il disegno di legge di attuazione del federalismo fiscale nella disciplina degli strumenti di coordinamento della finanza pubblica. Tale questione riguarda in particolare l'armonizzazione e l'uniformità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali, dal momento che la sovrapposizione di diverse misure normative rischia di creare un quadro contraddittorio e incapace di dar luogo a previsioni di entrata trasparenti e affidabili.

Esprime poi le proprie perplessità in merito alla limitazione del contenuto della legge finanziaria, nella quale, con una modifica peggiorativa della vigente disciplina di contabilità, non possono inserite norme direttamente finalizzate al sostegno o al rilancio dell'economia. A suo avviso è inoltre criticabile anche la disposizione che limita alla riduzione del deficit pubblico i proventi derivanti dall'alienazione di beni immobili e dai condoni fiscali. Rimarca negativamente che entrambe le disposizioni irrigidiscono le scelte, ma soprattutto creano una aspettativa in termini di sanatorie fiscali assolutamente non auspicabili.

 Nel richiamare le posizioni del proprio Gruppo, ritiene preferibile affidare la funzione di certificazione dei bilanci pubblici, piuttosto che a una nuova autorità da istituire, agli organi interni della Camera e del Senato, attraverso l'unificazione e il rafforzamento del loro servizio di bilancio, anche nell'ottica di una riforma del sistema bicamerale. Tale soluzione soddisfa a suo parere l'esigenza fondamentale di evitare che i dati sul quadro di finanza pubblica siano gestiti in via esclusiva dagli uffici del Governo, consentendo viceversa la piena esplicazione dei poteri di controllo del Parlamento.

 

Il presidente BALDASSARRI dà conto dell'iter presso la Commissione bilancio del disegno di legge in titolo.

 

Il senatore FERRARA (PdL) sottolinea che la discussione delle varie proposte di riforma delle procedure e degli strumenti di bilancio deve tener conto dell'evoluzione del sistema democratico, da un assetto fondato sulla centralità del Parlamento a uno in cui sono maggiormente accentuati i poteri di indirizzo del capo del Governo. Tuttavia rileva che il disegno di legge n. 1397 sembrerebbe assegnare al Governo una non condivisibile prevalenza nella disponibilità dei dati finanziari e nelle scelte di politica del bilancio.

In tale contesto, assume pertanto una rilevanza ancora maggiore il potere di controllo del Parlamento sulla allocazione delle risorse pubbliche e sulla loro corretta finalizzazione agli obiettivi programmatici enunciati. Ritiene fondamentale assicurare il soddisfacimento di tale esigenza, che richiede a suo avviso trasparenza nel processo di quantificazione delle voci di bilancio in modo da rendere agevole la verifica da parte delle Assemblee parlamentari.

 

Il senatore MUSI (PD), riservandosi un più ampio intervento nel prosieguo della discussione generale, esprime netta contrarietà all'ipotesi che il disegno di legge n. 1397 s'inserisca in un percorso di transizione a una forma di governo di tipo presidenziale.

 

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

 


FINANZE E TESORO(6a)

Mercoledì 29 aprile 2009

79a Seduta

Presidenza del Presidente

BALDASSARRI

 

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(1397) AZZOLLINI ed altri. - Legge quadro in materia di contabilità e finanza pubblica nonché delega al Governo in materia di adeguamento dei sistemi contabili, perequazione delle risorse, efficacia della spesa e potenziamento del sistema dei controlli

 

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

 

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

 

Proseguendo nella discussione generale, interviene il senatore MUSI (PD) il quale sottolinea che il carattere ordinamentale del disegno di legge, nel coinvolgere direttamente i rapporti tra Parlamento e Governo in una materia fondamentale per la democrazia parlamentare quale la definizione degli strumenti della manovra di bilancio e della contabilità pubblica non giustifica certamente la valutazione dello stesso come prodromo di modifiche costituzionali più profonde in senso presidenzialista, come ventilato dal senatore Ferrara.

Viceversa, condivide le osservazioni e le valutazioni critiche espresse dal relatore in riferimento al rischio che la nuova legislazione in materia di bilancio possa consolidare una tendenza all'accentramento decisionale e gestionale del bilancio dello Stato in capo al Ministro dell'economia e ai suoi uffici.

Più in particolare rileva che il disegno di legge propone un'appropriata definizione pluriennale degli impegni di spesa in modo da dare certezza alle decisioni di bilancio, con l'obiettivo, a suo parere ineludibile, di evitare che determinate poste di bilancio, genericamente assegnate a esercizi futuri, possano poi essere indiscriminatamente utilizzate dal Governo a copertura di oneri non previsti. In tema di verifica e controllo delle stime di entrata e di spesa si dichiara a favore del progetto di consolidare e coordinare i Servizi Bilancio di Camera e Senato, peraltro nella prospettiva di creare un organismo terzo indipendente con l'apporto di ulteriori risorse, in grado quindi di garantire la verificabilità della quantificazione degli oneri, la validità delle coperture finanziarie previste, in prima istanza dal Governo, e di costituire un interlocutore del Governo in materia di trasparenza e certezza dei dati di bilancio.

In merito alla previsione dell'articolo 12, finalizzata ad escludere la copertura di nuovi e maggiori oneri attraverso i proventi derivanti dalla dismissione degli immobili e dai condoni fiscali e contributivi, condivide le critiche espresse dal relatore, ritenendo preferibile limitare eventualmente tale previsione ad entrate di carattere assolutamente eccezionale e straordinario, escludendo qualsiasi riferimento a misure di sanatoria. Tale soluzione avrebbe inoltre il pregio di mettere in evidenza la delicatezza di operazioni di dismissioni immobiliari che in passato si sono rivelate non opportune, sia in termini di patrimonio dello Stato che per il reperimento di risorse finanziarie. Dopo aver sostenuto l'opportunità di preservare l'esperienza già maturata del bilancio dello Stato redatto per missioni e per programmi, si riserva di presentare osservazioni più analitiche da sottoporre al relatore per la predisposizione del parere.

 

Il presidente BALDASSARRI, rispetto alle osservazioni svolte dal senatore Musi in materia di utilizzo delle entrate derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare, sottolinea come l'assenza del conto patrimoniale e di una contabilizzazione del valore degli immobili dello Stato rischia di non fare emergere, nel caso di dismissioni, una eventuale minusvalenza. Ripropone quindi la preferenza per una previsione normativa che escluda la copertura delle spese correnti attraverso entrate di carattere eccezionale e non ricorrente.

 

A giudizio del senatore CONTI (PdL) il parere da rendere alla Commissione bilancio dovrebbe essere preceduto da una chiara affermazione di principio volta a preservare le prerogative parlamentari proprio nella fase di revisione di una disciplina tanto delicata e essenziale per il funzionamento delle democrazie parlamentari quale quella riferita alla decisione di bilancio.

 

Il presidente BALDASSARRI ritiene che tale affermazione colga lo spirito delle osservazioni da lui formulate in sede di illustrazione del disegno di legge.

 

Il senatore DE ANGELIS (PdL), riservandosi di compiere un intervento più articolato in discussione generale in una prossima seduta, osserva che le questioni poste dal disegno di legge in titolo esulano da una visione contrapposta tra maggioranza e opposizione, ma richiedono una valutazione degli interessi propri dell'organismo parlamentare.

 

Dopo un intervento sull'organizzazione dei lavori del senatore BARBOLINI (PD) il presidente BALDASSARRI fa presente che la discussione generale dovrà necessariamente concludersi nella seduta di martedì prossimo, al fine di esaminare e votare il parere entro mercoledì.

 

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

 


FINANZE E TESORO(6a)

Martedì 5 maggio 2009

80a Seduta

Presidenza del Presidente

BALDASSARRI

 

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(1397) AZZOLLINI ed altri. - Legge quadro in materia di contabilità e finanza pubblica nonché delega al Governo in materia di adeguamento dei sistemi contabili, perequazione delle risorse, efficacia della spesa e potenziamento del sistema dei controlli

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 29 aprile scorso.

 

Intervenendo nel dibattito, la senatrice GERMONTANI (PdL) sottolinea che la riforma della contabilità dello Stato discende dalla necessità di adeguare la normativa sulla finanza pubblica alle esigenze poste dai recenti cambiamenti istituzionali e dal problematico andamento dei conti pubblici. Dopo aver posto in risalto anche l'esigenza di adeguare i sistemi contabili alla migliore gestione delle risorse pubbliche, rimarca positivamente il carattere fortemente innovativo del disegno di legge n. 1397 rispetto a una cultura amministrativa sostanzialmente immutata da lungo tempo e sorta all'interno di un contesto ispirato al centralismo amministrativo. Viceversa, l'avvio della riforma delle strutture statali in senso federale rende ormai indifferibile l'esigenza di un ammodernamento della normativa sulla contabilità e sulla finanza pubblica.

In tale contesto, l'oratrice ritiene che l'ingresso dell'Italia nell'Unione monetaria europea, con l'impegno al rispetto degli obiettivi di bilancio definiti in sede comunitaria, e l'attuazione del federalismo fiscale pongono la necessità di un coordinamento tra i diversi livelli di governo, i quali risultano titolari di una sempre crescente autonomia di spesa, con un sempre maggiore coinvolgimento nella gestione diretta delle risorse pubbliche.

Osserva che il disegno di legge si ispira pertanto a una nuova filosofia amministrativa, che troverà concreta attuazione in sede di adozione dei decreti delegati e che può legittimamente definirsi ispirata ai principi della spending review, comportando una sistematica analisi e valutazione della spesa pubblica per perseguire una sempre maggiore efficienza amministrativa e gestionale, senza trascurare le esigenze di trasparenza dei bilanci e di corretta finalizzazione delle risorse pubbliche.

Il disegno di legge si inserisce quindi in un migliore assetto di democrazia, nel quale dovrebbero coesistere principi di trasparenza delle singole voci di entrata e di spesa e un opportuno bilanciamento tra l'analiticità delle singole poste contabili e l'esigenza di una chiara comprensione dei documenti contabili.

In tal senso il progetto di riforma nell'enunciare gli obiettivi dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica, assume un ambito di applicazione più ampio di quello previsto dalla vigente disciplina sulla contabilità pubblica, essendo destinato a operare all'interno dell'intero perimetro della pubblica amministrazione. L'oratrice osserva quindi che si tratta di una linea di intervento coerente con la più recente evoluzione degli assetti di finanza pubblica, alla luce degli impegni assunti a livello europeo dall'Italia e della riforma in senso federale dell'ordinamento dello Stato. Sotto il primo profilo, i vincoli contenuti nel patto di stabilità e crescita e volti al contenimento dei disavanzi pubblici impongono il rispetto di una serie di obiettivi economico-finanziari, il cui raggiungimento dipende dall'operato dei singoli livelli di governo, ciascuno dei quali risulta dotato di un'ampia autonomia finanziaria.

Sotto il secondo profilo, l'evoluzione dell'apparato statale in senso federale rende necessario individuare una struttura di coordinamento fra i diversi livelli di governo ai fini del perseguimento degli obiettivi previsti a livello nazionale, con il coinvolgimento e la responsabilizzazione delle autonomie territoriali nella loro realizzazione.

In tale ambito, l'oratrice manifesta apprezzamento per il principio di delega che impone l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, raccordabili con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura di contenimento dei disavanzi eccessivi. Dopo aver fatto cenno al pieno coinvolgimento della conferenza unificata nella definizione dei sistemi contabili uniformi, dà conto dei principali profili innovativi individuabili nel disegno di legge in relazione alla programmazione economico-finanziaria. Riveste particolare rilevanza la disposizione che impone alle regioni e agli enti locali l'obbligo di determinare gli obiettivi dei loro bilanci annuali e pluriennali in coerenza con gli obiettivi programmatici contenuti nella decisione quadro di finanza pubblica, che corrisponde all'attuale documento di programmazione economico-finanziaria, con una serie di differenze che riguardano tanto il momento della sua presentazione quanto il suo contenuto tipico. Infatti la decisione quadro reca il quadro previsionale e programmatico (macroeconomico e di finanza pubblica) per il triennio di riferimento, in coerenza con una prassi costante in base alla quale è ben vero che i documenti di programmazione economico-finanziaria impostano la manovra di finanza pubblica per un arco di tempo di durata triennale, ma accade piuttosto spesso che essi si riferiscano a un periodo temporale più esteso. Dopo aver richiamato l'utilità di tale impostazione, che consente di definire il programma di politica economica del Governo per l'intera durata della legislatura, l'oratrice invita a riflettere sull'opportunità di prevedere formalmente, all'interno del disegno di legge, la corrispondenza tra il documento programmatico del Governo italiano e quello comunitario, al fine di far coincidere la loro durata temporanea.

La decisione di istituire la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica sembra formalizzare, nella normativa contabile, l'esigenza di un arricchimento dell'analisi dei flussi di finanza pubblica in modo tale da superare la rigidità del criterio formale della legislazione vigente, che comporta il rischio di una sottostima di tali flussi, in particolare prospettando maggiori spese e minori entrate.

Rileva positivamente la svolta che si è registrata nel passaggio dal precedente Governo a quello attuale, grazie anche al contributo offerto dal ministro dell'economia e delle finanze Giulio Tremonti nello stabilizzare il metodo di programmazione finanziaria introdotto dal decreto-legge n. 112 del 2008. Esso contiene infatti una serie di misure in grado di conseguire per ciascuno degli esercizi compresi nel triennio 2009-2011 gli obiettivi programmatici della manovra triennale impostata nel DPEF 2009-2013. Al contrario, le precedenti manovra annuali, pur presentando un'impostazione su base triennale, individuavano di volta in volta la correzione dei conti pubblici necessaria per raggiungere gli obiettivi del primo anno compreso nel periodo di programmazione, mentre la proiezione triennale delle misure adottate avvicinava il saldo di ciascuno dei successivi esercizi all'obiettivo fissato per esso, con una programmazione di medio periodo. Di conseguenza gli effetti finanziari delle manovre adottate non colmavano l'intera differenza tra previsioni tendenziali e obiettivi programmatici negli anni successivi al primo, rendendo necessario rinviare, per tali esercizi, la correzione dei conti pubblici alle manovre successive. Pertanto la triennalizzazione della manovra di finanza pubblica riveste un carattere positivo e consente una maggiore trasparenza dei conti pubblici contribuendo a migliorare i rapporti con il cittadino.

Posti in risalto gli stretti legami esistenti tra il ciclo economico nel suo complesso e l'andamento della finanza pubblica, l'oratrice ritiene oltremodo rilevante la disposizione che arricchisce il contenuto della relazione unificata sull'economia della finanza pubblica, alla quale si prevede che dovrà essere allegata una relazione di sintesi sugli interventi realizzate nelle aree sottoutilizzate e sui risultati conseguiti.

Nella prospettiva di facilitare il controllo dei conti pubblici, assumono grande importanza le misure di potenziamento dei sistemi di controllo della Ragioneria Generale dello Stato nonché del programma di analisi e revisione della spesa. Tale percorso, ad avviso dell'oratrice, muove dalla condivisibile volontà di ottimizzare la gestione delle risorse pubbliche trasformando il bilancio dello Stato in uno strumento innovativo e di progresso socio-economico per l'intera collettività, superando l'impostazione che assegnava a tale documento un carattere meramente velleitario.

L'oratrice ritiene che tale cambiamento sia possibile, a condizione di superare politiche economiche obsolete, rinnovando le strutture pubbliche e creando i presupposti per superare l'attuale momento di crisi economica.

Conclude il proprio intervento sottolineando l'opportunità di inserire nel parere che verrà predisposto dal relatore un'osservazione sul ruolo centrale del Parlamento e dei suoi componenti, che rappresentano l'elemento di congiunzione tra Governo centrale e amministrazioni periferiche.

 

Il senatore DE ANGELIS (PdL) giudica positivamente le finalità di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio della pubblica amministrazione, in coerenza con l'attuazione di una riforma dello Stato in senso federale. Proprio in tale contesto, sottolinea che il problema principale è rappresentato dalla necessità di preservare il ruolo centrale del Parlamento nelle procedure di bilancio. Dopo aver richiamato infatti il carattere complesso e squisitamente tecnico-contabile dei documenti di finanza pubblica, ravvisa l'esigenza di individuare gli strumenti necessari per garantire la comprensione delle scelte di spesa adottate dal Governo, in modo da salvaguardare il controllo parlamentare sulla corretta allocazione delle risorse pubbliche e sulla tenuta e verificabilità dei bilanci. Tale esigenza sussiste a suo avviso anche per le decisioni di spesa di tutti gli enti locali dotati di autonomia finanziaria.

Concludendo il proprio intervento auspica il più largo consenso possibile in merito al parere che la Commissione si appresta ad esaminare, per offrire un segnale di attenzione alla questione della centralità del Parlamento.

 

Il senatore COSTA (PdL) ritiene ormai maturi i tempi per una riforma degli strumenti delle procedure di bilancio che sia ampia e condivisa dalle forze politiche. Rimarca poi che tale obiettivo deve essere perseguito in coerenza con i principi che hanno ispirato l'elaborazione della legge delega per l'attuazione del federalismo fiscale. I cambiamenti degli assetti istituzionali che derivano da tale impostazione devono porre il Parlamento in condizione di valutare e analizzare le istanze e le aspettative provenienti da una società in rapido cambiamento, a causa anche di fattori connessi con l'affermarsi dell'economia globale. Il Parlamento deve pertanto avere il potere di indirizzo nei confronti del Governo nell'indicare le modalità ritenute più idonee per soddisfare le esigenze della collettività.

Condivide quindi l'importanza di un bilanciamento tra l'analiticità delle singole poste di bilancio e l'esigenza di trasparenza dei risultati finanziari e delle decisioni di allocazione delle risorse pubbliche, anche se non disconosce la difficoltà di tale compito.

Per quanto riguarda l'individuazione di un organo al quale affidare il controllo sui conti pubblici, invita a svolgere un'attenta riflessione in merito alla proposta di attribuire tale funzione a un organismo distinto dalla Ragioneria Generale dello Stato, ritenendo che le sue competenze e l'affidabilità del suo operato non possano essere ignorate dal legislatore. In ogni caso, sottolinea che occorrerà estrema cautela nell'elaborare soluzioni normative, che non dovranno risultare estranee all'impianto e alla cultura del sistema contabile nazionale.

 

Il presidente BALDASSARRI dichiara quindi concluso il dibattito e preannuncia la illustrazione dello schema di parere nel corso della seduta delle ore 14,30 di domani.

 

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

 


FINANZE E TESORO(6a)

Mercoledì 6 maggio 2009

81a Seduta

Presidenza del Presidente

BALDASSARRI

 

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(1397) AZZOLLINI ed altri. - Legge quadro in materia di contabilità e finanza pubblica nonché delega al Governo in materia di adeguamento dei sistemi contabili, perequazione delle risorse, efficacia della spesa e potenziamento del sistema dei controlli

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

 

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

 

Il presidente BALDASSARRI (PdL), relatore, nell'intervenire in replica presenta e illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto dell'odierna seduta, nel quale ha recepito le principali indicazioni emerse nel corso del dibattito.

Si sofferma quindi analiticamente sui punti salienti della propria proposta di parere, facendo riferimento all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti pubblici, alle modalità attraverso cui assicurare la comprensione dei documenti contabili, con l'introduzione di una classificazione economica e funzionale delle principali voci di spesa; concentra poi l'attenzione sul tema dell'elaborazione del quadro previsionale tendenziale e programmatico nonché sull'esigenza di indicare nella decisione quadro di finanza pubblica il limite massimo della pressione fiscale complessiva e gli obiettivi programmatici relativi alla spesa corrente, al fine di accelerare il percorso di rientro del rapporto deficit/PIL.

Svolge infine le proprie considerazioni sul tema dell'utilizzazione dei proventi di natura straordinaria, derivanti dalla alienazione di beni immobili e da condoni fiscali e contributivi, anche per finanziare spese di investimento. Conclude la propria illustrazione soffermandosi sul tema del monitoraggio dei conti pubblici e della verificabilità delle stime di entrata e di spesa.

 

Il sottosegretario VEGAS ripercorre le finalità principali del disegno di legge n. 1397, che si prefigge l'obiettivo non solo di rinnovare la struttura della manovra di finanza pubblica, ma anche di ammodernare la disciplina della contabilità dell'intero perimetro della pubblica amministrazione. Tale obiettivo deve comunque conciliarsi, a suo parere, con il processo di attuazione del federalismo fiscale e con la programmazione economico-finanziaria richiesta dal rispetto dei vincoli di bilancio interni e internazionali.

In tale contesto, riveste particolare importanza l'armonizzazione dei bilanci pubblici, che richiede l'assunzione di schemi uniformi di redazione dei documenti contabili per tutti gli enti pubblici.

Il progetto di riforma intende inoltre restituire significato politico nella decisione parlamentare nella fase di esame del disegno di legge di bilancio, rispetto a quella della legge finanziaria che, poiché il primo contiene la parte certamente prevalente e più cospicua delle misure di spesa dello Stato, in coerenza anche con la riclassificazione funzionale del bilancio per missioni e programmi di spesa, che faciliterà la conoscibilità e la lettura del bilancio.

Il Sottosegretario osserva poi come nell'attuale assetto dei rapporti tra Governo e Parlamento il bilancio rappresenti uno strumento nella prevalente disponibilità dell'Esecutivo, con un ruolo marginale affidato al legislatore. Il disegno di legge intende pertanto rafforzare la funzione di controllo del Parlamento nell'ottica di un bilanciamento tra poteri dello Stato: risulta funzionale al perseguimento di tale obiettivo la prospettiva di rafforzamento e unificazione dei Servizi del bilancio della Camera dei deputati e del Senato, anche se la sua concreta attuazione richiede ulteriori approfondimenti, soprattutto per valutare la fattibilità dell'ipotesi di costituire un organismo terzo e indipendente di valutazione dei conti pubblici.

Il Sottosegretario osserva altresì che il progetto di riforma intende favorire il graduale passaggio da un bilancio formulato in termini di competenza a un bilancio di cassa per avere una visione più realistica degli andamenti di finanza pubblica, in analogia con quanto accade in altri Paesi.

Dichiara di condividere il tenore dello schema di parere illustrato dal relatore, anche se non disconosce le difficoltà di ordine pratico nel soddisfare l'esigenza che la decisione quadro di finanza pubblica possa già enunciare, come auspicato da più parti, il totale delle spese. Ritiene infine interessante e meritevole di un'ampia discussione anche la proposta che intende consentire l'utilizzazione dei proventi di carattere straordinario, oltre che alla riduzione del deficit, anche al finanziamento di spese in conto capitale per interventi pubblici.

 

Il senatore D'UBALDO (PD), formulando alcune considerazioni generali sul disegno di legge n. 1397, sottolinea innanzitutto l'esigenza di assicurare un maggiore equilibrio tra la posizione del Ministero dell'economia e delle finanze, segnatamente della Ragioneria Generale dello Stato, nella disponibilità dei dati e dei documenti contabili delle pubbliche amministrazioni, ivi compresi tutti gli enti locali, e quella delle amministrazioni decentrate. Il progetto di riforma prospetta a suo avviso il rischio di un eccessivo sbilanciamento in favore della Ragioneria, nella gestione e consultazione di tali dati, con un mutamento non auspicabile dell'attuale assetto dei sistemi contabili delle amministrazioni centrali e di quelle periferiche. Occorre infatti garantire anche le ragioni degli enti locali nei rapporti con il Governo centrale nella fissazione dei vincoli finanziari e nella gestione dei loro bilanci soprattutto nell'ottica, da lui peraltro non condivisa, dell'attuazione del federalismo fiscale: in tal senso andrebbe assicurata anche agli enti locali una piena disponibilità dei dati di finanza pubblica di tutte le amministrazioni interessate.

Esprime inoltre perplessità in merito al sistema di monitoraggio dei conti pubblici con particolare riferimento agli articoli 9 e 11, segnatamente per quel che riguarda l'attività dei collegi sindacali o di revisione delle amministrazioni pubbliche. Anche su tale versante rileva infatti l'esigenza di prevenire possibili arbitri e di evitare uno sbilanciamento di poteri in favore del Governo.

In conclusione, osserva che lo schema di parere illustrato dal presidente Baldassarri non tiene conto di tali profili critici e non tratta altresì in modo sufficientemente incisivo le tematiche in esso presenti.

 

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.


FINANZE E TESORO(6a)

Giovedì 7 maggio 2009

82a Seduta

Presidenza del Presidente

BALDASSARRI

 

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(1397) AZZOLLINI ed altri. - Legge quadro in materia di contabilità e finanza pubblica nonché delega al Governo in materia di adeguamento dei sistemi contabili, perequazione delle risorse, efficacia della spesa e potenziamento del sistema dei controlli

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

 

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

 

Il presidente BALDASSARRI (PdL), relatore, presenta e illustra un nuovo schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto dell'odierna seduta, facendo presente che, rispetto alla versione illustrata nella seduta di ieri, la nuova stesura recepisce alcuni suggerimenti avanzati in via informale a nome del gruppo Partito Democratico dal senatore Barbolini.

Dà quindi conto delle modificazioni apportate al testo precedentemente illustrato.

 

Si passa quindi alla votazione del nuovo schema di parere favorevole con osservazioni.

 

Il senatore COSTA (PdL), nel preannunciare il voto favorevole della propria parte politica, esprime compiacimento per il lavoro serio e approfondito svolto in Commissione, con la partecipazione costruttiva dei rappresentanti di tutte le forze politiche, al di là delle logiche di appartenenza ai rispettivi schieramenti.

Osserva quindi che sussistono tutte le condizioni per attuare un'organica riforma della contabilità e della finanza pubblica, la cui necessità è stata sempre più avvertita negli ultimi anni.

Aggiunge inoltre che la realizzazione di tale obiettivo è resa ora possibile grazie all'impegno e alle competenze del ministro dell'economia e delle finanze Giulio Tremonti, che egli reputa all'altezza dei più insigni studiosi di scienza delle finanze, come il professor Antonio De Viti De Marco. Seguendo gli indirizzi del Ministro, brillantemente coadiuvato dal sottosegretario Vegas, anch'egli esperto di tali tematiche, il Parlamento potrà realizzare una riforma che ricongiunge idealmente la grande tradizione giuridica e economica italiana alla sagacia dell'attuale Ministro.

Conclude auspicando una sempre crescente valorizzazione delle competenze della SOGEI S.p.A., di cui rimarca positivamente il contributo offerto negli anni alla modernizzazione della macchina dell'Amministrazione finanziaria, favorendo il superamento di una logica di tipo burocratico di cui ancora oggi molte strutture statali risultano prigioniere.

 

Il senatore BARBOLINI (PD) preannuncia il voto favorevole della propria parte politica che si riconosce nello schema di parere testé illustrato dal presidente Baldassarri: in esso sono state recepite, infatti, le indicazioni di modifica sul rafforzamento del ruolo del Parlamento e sul necessario coinvolgimento delle autonomie locali nella programmazione della finanza pubblica, tenuto conto del loro concorso alla realizzazione degli obiettivi di bilancio nonché dell'attuazione del federalismo fiscale.

Un altro tema di grande importanza, contenuto nello schema di parere, concerne la prospettiva di rafforzamento e unificazione dei Servizi del bilancio della Camera e del Senato, ritenuta condivisibile dall'oratore.

Auspica quindi che il Governo possa collaborare a tradurre in puntuali previsioni normative i punti più importanti enunciati nello schema di parere, che consentirebbero ad avviso dell'oratore, una migliore allocazione delle risorse pubbliche, assicurando al contempo anche il ruolo e il peso politico delle Assemblee parlamentari.

Traendo spunto dalle osservazioni svolte dal senatore Costa, rimarca che il parere che la Commissione si appresta a esprimere è il frutto di un positivo clima di dialogo e di collaborazione tra maggioranza e opposizione che si è instaurato in Commissione.

Esprime infine l'auspicio che il contenuto del parere possa essere tenuto nella doverosa considerazione dalla Commissione di merito, anche attraverso puntuali proposte emendative che saranno presentate dalla propria parte politica.

 

Il senatore LANNUTTI (IdV) dichiara il voto favorevole del gruppo Italia dei Valori, ritenendo auspicabile che la riforma della contabilità e della finanza pubblica possa condurre a condizioni di maggiore trasparenza dei conti pubblici, anche considerata l'attuazione del federalismo fiscale, per consentire ai cittadini di sapere come vengono finalizzate le entrate derivanti dalle imposte da essi pagate.

Ritiene altresì positiva la circostanza che lo schema di parere contenga un richiamo al limite della pressione fiscale complessiva, osservando che tale tema riveste particolare rilevanza nell'attuale scenario di crisi economica, caratterizzato dal calo dei consumi. Ricorda quindi di aver già osservato nei mesi scorsi che, a fronte della flessione del PIL, si sarebbe comunque registrato un incremento della pressione fiscale, attestatosi a un livello di poco inferiore a quello creatosi prima dell'ingresso dell'Italia nell'Unione monetaria: rimarca che tale circostanza è ormai ammessa anche dal Governo.

 

Il presidente BALDASSARRI, verificata la presenza del numero legale prescritto per deliberare, pone in votazione lo schema di parere favorevole con osservazioni da lui illustrato, che risulta approvato all'unanimità.

Rivolto un ringraziamento ai componenti della Commissione e al rappresentante del Governo per la condivisione raggiunta su alcune indicazioni di lavoro, auspica che si possa contribuire affinché esse siano tradotte in norme già durante l'esame del disegno di legge in sede referente.


Allegato

 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1397

 

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza

 

considerato che

 

la revisione della legge di contabilità e finanza pubblica implica una diretta correlazione con il quadro costituzionale vigente relativamente ai rapporti tra Esecutivo e Legislativo, nella definizione dei meccanismi fondamentali di reperimento e allocazione delle risorse pubbliche, esprime il convincimento della necessaria rispondenza di tali meccanismi alla struttura e al funzionamento di un ordinamento fondato sulla piena responsabilità del Governo nel definire le scelte finanziarie ed economiche fondamentali e sul pieno potere di indirizzo e di controllo del Parlamento sulla decisione fondamentale di bilancio. In ragione di tale principio, la Commissione, nel formulare parere favorevole, esprime la convinzione che le modifiche proposte vanno nella direzione di specificare e arricchire gli strumenti informativi e il loro relativo utilizzo per l'esercizio dei poteri di indirizzo e di controllo delle assemblee parlamentari, in continuità con coloro che hanno ispirato la riforma del 1978.

In riferimento al processo di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in materia di federalismo fiscale, si auspicano tutte le modifiche necessarie a coordinare il testo in esame con la emananda legge in materia di federalismo fiscale.

Il principio della programmazione economica sancito dagli articoli recati dal titolo II del disegno di legge costituisce un punto fondamentale e le disposizioni vanno certamente nella giusta direzione, ma sembra opportuno approfondire alcune disposizioni che ne rendono verificabili da parte del Parlamento i passaggi logici, tecnici, procedurali e di scelte che sostanziano tale principio di programmazione.

In riferimento all'articolo 2, appare opportuno specificare, tra i principi di delega per l'adeguamento dei sistemi contabili di tutta la pubblica amministrazione, la definizione di un sistema di codifica delle singole voci di spesa utilizzabili da tutti gli enti.

In relazione alla nuova scansione del ciclo della programmazione economica, si esprime piena condivisione delle disposizioni proposte, auspicando un pieno coordinamento con la tempistica delle scadenze tributarie.

Per quanto concerne l'articolo 5 appare opportuno incrementare il quadro informativo della manovra di bilancio e le modifiche proposte vanno in tale senso.

In riferimento alla definizione dello strumento programmatico Decisione quadro di finanza pubblica, si prende atto dell'obiettivo dichiarato di realizzare una programmazione di bilancio operata con maggiore grado di dettaglio rispetto allo schema esistente attraverso l'indicazione nei documenti programmatici delle voci tendenziali e programmatiche del conto economico e fabbisogno di cassa per la p.a. e i sottosettori, e della necessità di un maggiore sforzo nella fase di predisposizione delle stime. Così come è necessario che venga meglio specificata, e resa più vincolante, la definizione degli obiettivi per gli anni successivi al primo.

 In questo spirito si ritiene che tale obiettivo possa essere raggiunto con una specificazione maggiore dei contenuti dell'articolo 5.

 

Al comma 2 lettera a) appare opportuno specificare quali sono i parametri economici essenziali utilizzati per le previsioni tendenziali, identificandone la natura, il carattere e la diretta correlazione con le previsioni tendenziali;

 si propone inoltre di aggiungere al comma 2 due ulteriori lettere volte a prevedere l'indicazione della evoluzione economico-finanziaria internazionale, per l'anno in corso e per il quadriennio di riferimento, nonché le previsioni macroeconomiche, tendenziali e programmatiche, per il quadriennio di riferimento;

 inoltre appare opportuno specificare il contenuto della lettera c) definendo meglio il criterio del tendenziale a politiche invariate. La proposta di affiancare la previsione di tendenziali a legislazione vigente e quello a politiche invariate amplia nettamente la definizione del quadro sul quale si innesta la proposta di manovra del Governo. Infatti, la portata della disposizione recata dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 5, sembra andare nel senso di includere tra i contenuti della DQFP, accanto alle previsioni formulate a legislazione vigente (come richiesto dalla precedente lettera b), anche un'analisi degli andamenti di finanza pubblica a politiche invariate, in quanto richiede di quantificare le risorse correlate alla conferma delle scelte di politica di bilancio adottate negli esercizi precedenti; tale disposizione appare tuttavia formulata in termini che andrebbero meglio specificati, in modo da indicare con chiarezza quei programmi e quelle spese che, pur non derivando direttamente da previsioni legislative si impongono, quasi come spese obbligatorie, alle scelte del Governo a conferma di indirizzi precedenti; sarebbe così possibile per il Parlamento avere un quadro dei tendenziali più vicino al reale andamento dei conti pubblici.

 Tale novità sembra formalizzare nella normativa contabile l'esigenza di un arricchimento dell'analisi sui flussi di finanza pubblica tale da superare la rigidità formale del criterio della legislazione vigente, il quale comporta per definizione un rischio di sottostima dei flussi di finanza pubblica (in particolare, maggiori spese e minori entrate) non riconducibili a norme vigenti in base a criteri strettamente giuridici. E tuttavia proprio per non disperdere tale indicazione la formulazione proposta appare più adeguata allo scopo. Inoltre appare opportuno specificare in tale sede i criteri di identificazione dei tassi di realizzazione delle spese, con particolare riferimento a quelle in conto capitale.

 

 Parimenti, con riferimento all'articolo 4 (Patto di stabilità interno) occorre qualificarne la definizione con caratteristiche di stabilità, coerenza, conformità ai parametri europei e rispetto dell'autonomia gestionale degli enti, valorizzando la sede della Conferenza Unificata per l'adozione di scelte condivise.

 

 Per quanto attiene agli obiettivi programmatici, appare opportuno inserire una specifica indicazione circa la pressione fiscale complessiva programmatica, sia nell'articolo riferito al Documento di programmazione che in quello della definizione del contenuto proprio della legge finanziaria.

 In coerenza con il dispositivo dell'ordine del giorno approvato dall'Assemblea del Senato in sede di esame del disegno di legge sul federalismo fiscale, la Commissione, considerato,

- che la pressione fiscale complessiva riferita all'anno 2006 è stata del 40,6 per cento in rapporto al PIL e nel 2008 tale percentuale è salita fino al 43,3 per cento;

- che nonostante tale incremento il rapporto deficit/PIL registrato nel 2008 è stato del 2,8 per cento rispetto al 2,3 per cento del 2006 e quindi l'imponente aumento della pressione fiscale è stato sostanzialmente inutile ai fini del contenimento di tale rapporto deficit/PIL, essendo stato utilizzato per ulteriori aumenti della spesa pubblica, ritiene opportuno definire nella Decisione quadro di finanza pubblica il limite di pressione fiscale complessiva - dato dal rapporto programmatico tra il totale di tributi e contributi e il PIL - in modo tale che esso si possa configurare sia in termini tendenziali che programmatici assicurando il rispetto di tale limite e definendo di conseguenza, con il coinvolgimento della Conferenza Unificata, il riparto del prelievo tra i vari livelli di governo a valere nel periodo di riferimento del documento programmatico.

Appare inoltre particolarmente opportuno fissare nel citato Documento di programmazione economico-finanziaria un preciso e distinto obiettivo di spesa corrente, di spesa corrente primaria, di spesa in conto capitale dello Stato centrale e di ogni comparto della pubblica amministrazione.

Risulta inoltre essenziale proseguire nell'azione di rigore dei conti pubblici riducendo la spesa corrente e senza ricorrere all'utilizzo della leva fiscale e all'incremento della pressione fiscale complessiva.

A tali fini si propone di introdurre una specifica disposizione volta a prevedere che entro il mese di novembre di ogni anno il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, salute e politiche sociali, trasmetta al Parlamento una relazione sull'andamento reale delle entrate tributarie e contributive con specifico riguardo alla pressione fiscale complessiva dell'anno in corso e agli eventuali scostamenti della stessa rispetto agli andamenti programmatici.

 In tema di lotta all'evasione e all'elusione fiscale, non vi è dubbio che il tema può essere ampliato anche ad aspetti che interessano gli scambi internazionali: risulterebbe quindi opportuno assegnare al Ministro il compito di riferire in Parlamento sia sui risultati della lotta all'evasione interna che internazionale.

 In relazione al tema delle forme di copertura di maggiori oneri con leggi ordinarie e con la legge finanziaria, la Commissione osserva quanto segue:

 in merito all'articolo 12 - copertura delle leggi - solleva perplessità la previsione di escludere in ogni caso la copertura di nuovi o maggiori oneri previsti da leggi ordinarie attraverso l'utilizzo di proventi derivanti dalla dismissione di beni immobili ovvero dai condoni fiscali e contributivi.

 Al riguardo si propone di limitare il divieto di copertura con le misure una tantum solo ai maggiori oneri correnti; inoltre non appare opportuno indicare il ricorso seppure eccezionale e straordinario a misure di sanatoria fiscale e contributiva;

 si propone pertanto di modificare la lettera c) del comma 1 dell'articolo 12 nel seguente modo:

 "resta in ogni caso esclusa la copertura di maggiori oneri per spese in conto corrente attraverso l'utilizzo di proventi derivanti dalla dismissione di beni immobili".

  In correlazione si propone di reintrodurre per la legge finanziaria - quindi all'articolo 6 del disegno di legge - la previsione di utilizzare le maggiori entrate rispetto alle previsioni a legislazione vigente ai fini di copertura di spese in conto capitale, introdotte o meno da nuove disposizioni di legge.

Si propone quindi di introdurre nell'articolo 6 al comma 3) la lettera g-bis del seguente tenore: "la quota delle maggiori entrate rispetto alle previsioni a legislazione vigente per il primo anno di riferimento compreso nel bilancio triennale utilizzabile per la copertura di spese in conto capitale o di misure di riduzione della pressione fiscale, oppure a riduzione del deficit".

 In riferimento al monitoraggio dei conti pubblici e alla verifica delle stime il testo dell'articolo 9 del disegno di legge reca una serie di disposizioni riferite in maniera pressoché esclusiva al tema delle spese.

In analogia con quanto già previsto pertanto si propone di inserire un comma nel quale si assegna al Dipartimento delle finanze il compito di monitorare l'andamento del gettito delle entrate tributarie statali e locali e gli effetti finanziari delle misure tributarie previste dalla manovra di bilancio e dei principali provvedimenti adottati in corso d'anno. Potrebbe inoltre prevedersi che il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 maggio, il 15 ottobre e il 30 novembre presenti alle Camere una relazione sull'andamento del gettito delle entrate erariali e locali, con riferimento ai risultati della lotta all'evasione e all'attività di accertamento e riscossione.

 

In tema di analisi e verifica dei dati, delle stime, delle quantificazioni e degli andamenti finanziari di entrata e spesa da parte delle Camere, la Commissione auspica la prosecuzione del processo di rafforzamento dei Servizi bilancio di Camera e Senato in vista di una loro unificazione e crescita in modo da costituire il primo passo per la costituzione di un vero e proprio Ufficio del Bilancio del Parlamento, col profilo del CBO del Congresso degli Stati Uniti, e di un organismo terzo (sul modello delle autorità indipendenti) rispetto all'Esecutivo e allo stesso Parlamento, dotato di piena autonomia e indipendenza entrambi in grado di validare e certificare i conti pubblici e di fornire al decisore politico analisi e valutazioni di carattere economico-finanziario.


Esame in sede referente


BILANCIO(5a)

Giovedì 26 marzo 2009

156a Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1397) AZZOLLINI ed altri. - Legge quadro in materia di contabilità e finanza pubblica nonché delega al Governo in materia di adeguamento dei sistemi contabili, perequazione delle risorse, efficacia della spesa e potenziamento del sistema dei controlli

(Esame e rinvio)

 

Il presidente AZZOLLINI (PdL), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo ricordando, in primo luogo, che la questione relativa alla riforma della normativa di contabilità ha attraversato, con caratteristiche carsiche, il dibattito sulla finanza pubblica nelle ultime tre legislature. L'ultima riforma organica in materia risale, infatti, alla legge n. 208 del 1999. Ad oggi, le risultanze di tale dibattito, in particolare, pongono come questione di evidente urgenza l'esigenza di riformare le regole contabili al fine di adeguare il contesto normativo del governo della finanza pubblica ai recenti cambiamenti istituzionali ed alle condizioni dei conti pubblici. Più di recente, l’ingresso dell’Italia nell’Unione monetaria europea, con il conseguente impegno al rispetto degli obiettivi di bilancio, e la riforma federale della Repubblica pongono un’impellente esigenza di coordinamento tra i vari soggetti che fanno parte delle Amministrazioni pubbliche e, in particolare, tra i diversi livelli di governo, titolari di una potestà di spesa sempre più ampia e, in prospettiva, sempre più coinvolti nella gestione diretta delle risorse pubbliche. In termini più contingenti si pone poi la necessità di contenere il disavanzo pubblico senza ulteriori aumenti della pressione fiscale, il che richiede l’attenta pianificazione e il controllo della spesa. Necessitano quindi di essere confermate, oltreché coordinate e rafforzate in un contesto più ampio di revisione della legge di contabilità, alcune recenti innovazioni. Infine, e questa è un'altra esigenza concreta, la scarsità delle risorse pubbliche richiede che esse siano utilizzate in maniera efficiente concentrando l'attenzione sui risultati dell’azione pubblica, circostanza che richiede la costruzione di un adeguato sistema di indicatori che consenta di monitorare e valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalle politiche pubbliche.

Con l’intento di perseguire contemporaneamente questi obiettivi, la proposta in parola, all'articolo 1, prevede un ambito di applicazione più ampio di quello del solo bilancio dello Stato per rivolgersi, invece, all’intero comparto delle Amministrazioni pubbliche. Allo stesso modo, la proposta di riforma si pone come un tentativo di intervenire su tutti gli aspetti che regolano il governo della finanza pubblica e in particolare sulle materie che riguardano i principi di coordinamento tra livelli di governo, la definizione degli obiettivi di finanza pubblica e l’armonizzazione dei sistemi contabili. A questo scopo, l'articolo 2 prevede che tutti i soggetti che fanno parte dell’aggregato delle Pubbliche Amministrazioni condividano un programma di armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili e di bilancio al fine anche di assicurare la coerenza delle rilevazioni con i sistemi e gli schemi adottati in ambito europeo. Per quanto concerne invece il tema della programmazione degli obiettivi di finanza pubblica e dei relativi documenti, gli articoli 3 e successivi intervengono con una revisione dei relativi strumenti, funzionale al raggiungimento degli obiettivi indicati in questo schema. Il nuovo ciclo della programmazione inizia a marzo con la Relazione unificata sull’economia e la finanza pubblica che aggiorna le previsioni, sia macroeconomiche che di finanza pubblica, per l’anno in corso alla luce dei consuntivi e della manovra approvata nell’anno precedente. A questo seguono, entro il mese di giugno le linee guida della decisione quadro di finanza pubblica (DQFP – che sostituisce il DPEF), che è presentata al Parlamento entro il 20 settembre. Entro il 15 ottobre, sulla base delle proiezioni tendenziali e degli obiettivi indicati nella DQFP, il Ministero dell'economia e delle finanze presenta il disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato, anch’esso articolato sul triennio di riferimento, e la legge finanziaria, accompagnata da una nota tecnica illustrativa che espone effetti e contenuti della manovra che provvede a ricondurre le previsioni agli obiettivi per l’intero triennio di programmazione. Con particolare riferimento alla struttura della legge finanziaria si prevede che le tabelle allegate siano ridotte dalle attuali sei a quattro. Viene inoltre prevista l’eliminazione dal contenuto proprio della legge finanziaria degli interventi per lo sviluppo, da inserire in appositi provvedimenti collegati alla finanziaria, confermando così quanto già previsto dal D.L. 112/2008.

Sotto l'aspetto del monitoraggio, indispensabile alla valutazione della coerenza dell’evoluzione delle grandezze di finanza pubblica con gli obiettivi fissati con i Documenti programmatici, è previsto che le Amministrazioni pubbliche si dotino di un sistema di rilevazione che prevede un flusso informativo organizzato e gestito su una piattaforma informatica attraverso cui aumentare la tempestività e la completezza dell’informazione e l'istituzione di una banca-dati unitaria (titolo III). Infine, il testo in esame interviene, al titolo IV, anche sul tema della copertura delle leggi, sulla articolazione del bilancio dello Stato, sulla Tesoreria degli enti pubblici e la programmazione dei flussi di cassa. Brevemente, per alcuni di questi temi, nella proposta di riforma in oggetto sono esplicitamente indicate le ipotesi di intervento, per altri, per i quali una più approfondita riflessione appare opportuna, è previsto il rinvio a provvedimenti di delega di cui sono definiti solo contenuti e principi di ordine generale. Il tema della pianificazione e controllo della spesa è implementato prevedendoche la programmazione di bilancio sia operata con un maggior grado di dettaglio rispetto allo schema esistente attraverso l’indicazione nei documenti programmatici delle voci tendenziali e programmatiche del conto economico e del conto di cassa del fabbisogno per la PA e per i suoi sottosettori. Al fine di evitare che le nuove o maggiori spese stabilite con appositi provvedimenti eccedano le previsioni di spesa è prevista una clausola di salvaguardia automatica per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni stesse. A tal fine si dispone che tale clausola di salvaguardia indichi già nel testo base le misure di riduzione di spese o di aumento di entrate che, in caso di scostamento rispetto alle previsioni, il Ministro dell’economia adotta. Per quanto riguarda il bilancio dello Stato, in coerenza con la nuova natura della legge finanziaria, che provvede a ricondurre le previsioni agli obiettivi per l’intero triennio di programmazione della Decisione quadro, la proposta di bilancio dei Ministeri copre puntualmente l’intero periodo di programmazione del bilancio pluriennale e non solo il primo esercizio come avveniva in passato. Con l’obiettivo di rendere il bilancio uno strumento effettivo di allocazione e gestione delle risorse pubbliche, riferendo queste direttamente alle politiche, si propone poi di istituzionalizzare l’articolazione sia del bilancio che della finanziaria secondo una struttura idonea a rappresentare le finalità con cui queste risorse sono allocate e spese, ovvero quella per missioni e programmi. Da questa nuova struttura dipende altresì la scelta di particolare momento, operata all'articolo 16, comma 2, di attribuire ai programmi, per la spesa, la natura di unità di voto, quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell’ambito delle missioni; queste ultime rappresentano poi le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa da ciascun Ministero. La realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico responsabile. Di conseguenza,sono previste la corrispondenza tra programma e centro di responsabilità, la possibilità di rimodulazioni compensative delle risorse assegnate all'interno dei singoli programmi nell’ambito di ogni missione senza bisogno di ulteriori modifiche delle sottostanti autorizzazioni legislative, il possibile superamento del capitolo come unità gestionale – al fine di aumentare ulteriormente i margini di flessibilità nella gestione del bilancio, facilitare il conseguimento degli obiettivi di contenimento e garantire maggiore autonomia gestionale, in cambio di maggiore responsabilità. Altro capitolo è quello della efficienza nell’utilizzo delle risorse. A tale scopo, si prevede la possibilità di effettuare, in fase di predisposizione del bilancio a legislazione vigente, rimodulazioni compensative delle risorse all’interno della stessa missione, con alcuni limiti che riguardano le spese inderogabili e la rimodulazione tra spese in conto capitale e spese correnti.

Infine, quale prerequisito per la responsabilizzazione e contrappeso alla flessibilità, è prevista la valutazione dei risultati e dell’impiego delle risorse pubbliche mediante l’introduzione di un sistema di indicatori di performance confrontabili, basato su principi e metodologie comuni a tutte le Amministrazioni pubbliche, e la realizzazione di un programma di analisi e valutazione della spesa.

Tra i criteri di delega è inserita altresì l’introduzione di un meccanismo di limitazione della spesa che operi come un tetto invalicabile, definito in coerenza con gli obiettivi stabiliti con la decisione quadro previa distinzione tra oneri non inderogabili e inderogabili.

Altra innovazione rilevante, finalizzata a fare sì che l’allocazione delle risorse tra i diversi programmi di spesa rifletta quella approvata dal Parlamento, è la soppressione a regime del provvedimento di assestamento, che diventa per intanto uno strumento facoltativo e pertanto svincolato da limiti temporali. Ovviamente, il testo non si propone come definitivamente risolutivo delle varie questioni poste, ma lascia al prossimo dibattito punti problematici, da sciogliere eventualmente nel corso della discussione del disegno di legge. Si tratta, in particolare, del tema del superamento del capitolo come unità di gestione. In proposito, va valutato se introdurre, quale criterio di delega, le azioni come livello intermedio tra il capitolo di bilancio e il programma, in sostituzione dei macroaggregati. In tema di armonizzazione dei bilanci pubblici, occorre valutare se affiancare la contabilità economico-patrimoniale con quella nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione ovvero individuare un unico o altri criteri tra i due citati. In tema di soppressione dell’obbligo di copertura degli oneri correnti della legge finanziaria, occorre verificare, in alternativa, se tale obbligo possa essere corroborato da una serie di misure che ne rendano non meramente formale l’assolvimento oppure esso possa essere reso più flessibile, nel senso, per esempio, di una sua sospensione quando si realizzino condizioni del tutto particolari che consentano politiche in disavanzo non solo per la parte in conto capitale.

 

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 16.


BILANCIO(5a)

Mercoledì 29 aprile2009

170a Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1397) AZZOLLINI ed altri. - Legge quadro in materia di contabilità e finanza pubblica nonché delega al Governo in materia di adeguamento dei sistemi contabili, perequazione delle risorse, efficacia della spesa e potenziamento del sistema dei controlli

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 26 marzo.

 

Il PRESIDENTE, data la necessità di accelerare l'esame del provvedimento in titolo, in ragione dell'avvenuta conclusione delle audizioni relative agli approfondimenti tematici concernenti i temi della riforma della contabilità pubblica, propone di fissare già da ora il termine per la presentazione degli emendamenti per mercoledì 6 maggio 2009, alle ore 20.

 

Conviene la Commissione.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 


BILANCIO(5a)

Martedì 5 maggio 2009

171a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

MASSIMO GARAVAGLIA

 

indi del Presidente

AZZOLLINI

 

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1397) AZZOLLINI ed altri. - Legge quadro in materia di contabilità e finanza pubblica nonché delega al Governo in materia di adeguamento dei sistemi contabili, perequazione delle risorse, efficacia della spesa e potenziamento del sistema dei controlli

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 29 aprile.

 

Accogliendo una proposta del senatore MERCATALI (PD), il presidente AZZOLLINI propone di fissare un nuovo termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo per lunedì 11 maggio, alle ore 15.

 

Conviene la Commissione.

 

La seduta termina alle ore 16,10.

 


BILANCIO(5a)

Giovedì 7 maggio 2009

175a Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1397) AZZOLLINI ed altri. - Legge quadro in materia di contabilità e finanza pubblica nonché delega al Governo in materia di adeguamento dei sistemi contabili, perequazione delle risorse, efficacia della spesa e potenziamento del sistema dei controlli

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 5 maggio.

 

Il presidente AZZOLLINI dichiara aperta la discussione generale.

 

Il senatore MORANDO (PD) manifesta, a nome del proprio Gruppo, un forte interesse a procedere in tempi solleciti alla riforma della contabilità e della finanza pubblica, tenuto anche conto che la recente riclassificazione del bilancio per missioni e programmi non è perfettamente armonizzata con le norme della legge n. 468 del 1978. A tal riguardo, ritiene che sussista ancora una confusione di ruoli tra Governo e Parlamento in relazione al rapporto tra decisione di bilancio e flessibilità gestionale, ingenerando ciò opacità della decisione. Dichiara, poi, di aver apprezzato la scelta del Governo, operata con il decreto-legge n. 112 del 2008, relativa alla definizione di una decisione di bilancio caratterizzata da vincoli triennali, in quanto la stessa prospettiva pluriennale, in linea teorica, migliora la programmazione delle risorse, la trasparenza ed il controllo della spesa. Tuttavia, una decisione assunta fuori dalla sessione di bilancio ed operata con un decreto-legge, nei fatti, non consente di avere una visione unitaria della manovra. A ciò si aggiunga che, con provvedimenti successivi, sono state operate numerose modifiche alle decisioni assunte e quindi non è più possibile ricostruire quanta parte di quella decisione pluriennale sia ancora confermata nel triennio o meno. Infine, rileva che sia nella legge finanziaria, sia nei disegni di legge collegati, si rintraccia ancora un'ipertrofia di contenuti che rende meno chiara la politica economica del Governo.

Una riforma che metta ordine a tali questioni è in linea con gli interessi del Paese, indipendentemente dall'Esecutivo pro-tempore. Su questo presupposto di carattere politico si basa la disponibilità del Gruppo del PD a definire nuove regole a condizione, tuttavia, che la riforma abbia le stesse ambizioni di quelle espresse nel 1978 e nel 1988 che sono state in grado di produrre effetti positivi significativi sulla gestione della finanza pubblica. A tal riguardo, cita la riforma del 1988 che, da un lato, ha introdotto il Documento di programmazione economico-finanziaria - strumento la cui utilità è, al di là di quanto affermato da alcuni commentatori meno esperti della materia, di indiscussa portata - dall'altro, ha determinato modifiche istituzionali di rilevante entità, quale ad esempio la costituzione dei Servizi del bilancio della Camera e del Senato. Queste strutture costituiscono, infatti, un "contrappeso" alle prerogative dell'Esecutivo, in grado di produrre analisi e valutazioni a supporto delle decisioni del Parlamento.

Il disegno di legge in esame rappresenta una buona base di partenza, ma appare, tuttavia, perseguire obiettivi poco ambiziosi. Il proprio Gruppo intende quindi fornire uno stimolo costruttivo al fine di andare in una direzione più innovativa di quella proposta. In questo senso, esso intende assumere un comportamento diverso da quello dell'attuale maggioranza, nella scorsa legislatura, quando è iniziato un processo di riforma del bilancio.

Per quanto concerne la decisione assunta con il bilancio, ritiene che il ruolo da attribuire al Parlamento sia quello di stabilire le scelte fondamentali di finanza pubblica sul livello del prelievo e sulle scelte allocative nei grandi comparti di spesa. Per il resto, il ruolo del Parlamento dovrebbe concentrarsi sulla valutazione dei risultati sottostanti a quelle scelte di prelievo e alle scelte allocative, lasciando maggiore flessibilità al Governo nella fase di attuazione del bilancio. A tal fine, occorre evitare che con continui provvedimenti adottati in corso d'anno vengano rimodulate le risorse attribuite ai programmi con la decisione di bilancio e la struttura dei ministeri, e le relative risorse, dovrebbero essere riorganizzate in modo più coerente con la riclassificazione per missioni e programmi. Per eliminare il rischio di deresponsabilizzazione dei responsabili dei singoli programmi, occorre evitare inoltre continue rimodulazioni delle risorse ad essi attribuite. Ritiene poi opportuno riorganizzare il bilancio tenendo conto, anziché delle confuse classificazioni della spesa, della ripartizione tra fattori legislativi (ovvero stanziamenti fissati con legge entro limiti massimi di spesa) e previsioni di spesa (associate a riconoscimento di diritti soggettivi). Solo per queste ultime sarebbe opportuno improntare strumenti di valutazione ex ante ed ex post, al fine di evitare il verificarsi di eccedenze di spesa. Un altro elemento fondamentale per ottenere tale risultato, è quello di rafforzare il ruolo di controllo del Parlamento. A struttura invariata, questo risultato non è perseguibile. Il rafforzamento del Servizio del bilancio del Senato e della Camera, da realizzare attraverso una progressiva unificazione per raggiungere una dimensione ottimale rispetto al nuovo ruolo di controllo del Parlamento, risulta anche coerente con la prospettiva del federalismo fiscale. Se tale opzione non viene concretamente realizzata in tempi brevi, l'esito sarà necessariamente la costituzione di un'Autorità indipendente sui conti pubblici, iniziativa già da tempo auspicata da molti per raggiungere un obiettivo, quale quello del miglioramento degli strumenti di gestione della finanza pubblica, da tutti condiviso e improcrastinabile. Per aiutare tale processo di non semplice realizzazione in tempi brevi, ritiene che potrebbe essere utile l'istituzione di una Commissione bicamerale per la trasparenza dei conti pubblici, di cui gli attuali Servizi del bilancio di ciascun ramo del Parlamento rappresenterebbero le strutture serventi, per svolgere attività di analisi, approfondimenti metodologici ed interconnessioni con le banche dati del Governo, in vista di una tendenziale unificazione. La Commissione bicamerale potrebbe essere istituita per legge da subito, senza ledere le prerogative costituzionali di autonomia anche organizzativa delle due Camere.

Per quanto concerne il passaggio definitivo al bilancio di cassa, ritiene che sia un altro aspetto sul quale le scelte operate dal disegno di legge dovrebbero essere più coraggiose. Trattandosi di un'operazione di grande complessità, ritiene accettabile anche procedere con una delega al Governo, sebbene sarebbe auspicabile, in collaborazione con la maggioranza, prevedere norme precettive in grado di assicurare un passaggio senza criticità.

In merito poi alla Decisione quadro di finanza pubblica, pur apprezzando lo sforzo del disegno di legge a conferire ad essa una spiccata proiezione pluriennale, ritiene opportuno prevedere un rafforzamento di tale strumento, al fine di evitare la consuetudine a porre in essere manovre procicliche basate su obiettivi, espressi in termini di vincoli, sui saldi di finanza pubblica. In tale prospettiva, i vincoli da porre sulla manovra non dovrebbero riguardare soltanto i saldi, ma anche il livello delle entrate e le spese con eventuali specificazioni per i diversi settori di spesa. Vincoli del genere rappresentano, ovviamente, un'ulteriore compressione dell'emendabilità dei documenti di bilancio, che si rende tuttavia necessaria al fine di pervenire alla definizione di manovre che siano anche anticicliche, come richiesto anche in ambito europeo.

In merito al processo di attuazione del federalismo fiscale, ritiene sia necessario procedere a scelte più innovative per quanto riguarda il Patto di stabilità interno, che dovrebbero trovare una definitiva sistemazione nella legge finanziaria. L'esperienza degli ultimi dieci anni dimostra che il cambiamento delle regole anno per anno non è più sostenibile. Peraltro, i vincoli sono definiti sempre in termini di singolo ente e ciò limita in modo molto stringente l'autonomia degli amministratori locali. Sarebbe preferibile, invece, dopo aver definito la spesa per sottosettori delle pubbliche amministrazioni, stabilire un vincolo aggregato (anziché a livello di singolo ente locale), in modo tale che tra gli enti stessi appartenenti al medesimo sottosettore si possa consentire una maggiore flessibilità di gestione (rispetto ai vincoli stessi) che sia più rispettosa dell'autonomia garantita dalla Costituzione a questi soggetti.

Conclude ribadendo l'impegno del proprio Gruppo a collaborare con la maggioranza e con il Governo, anche in tempi brevi, al fine di pervenire ad una riforma complessiva idonea a raggiungere obiettivi ambiziosi.

 

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 16.

 


BILANCIO(5a)

Martedì 12 maggio 2009

177a Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1397) AZZOLLINI ed altri. - Legge quadro in materia di contabilità e finanza pubblica nonché delega al Governo in materia di adeguamento dei sistemi contabili, perequazione delle risorse, efficacia della spesa e potenziamento del sistema dei controlli

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 7 maggio scorso.

 

Il senatore GIARETTA (PD) rileva come il tema della disciplina della decisione di bilancio presenti un carattere di elevata complessità tecnica e tuttavia pone altresì questioni di natura politica quali la trasparenza delle scelte di bilancio e la responsabilità in relazione alle decisioni assunte. Sottolinea la necessità di adottare un quadro normativo che incentivi i meccanismi di trasparenza e che renda evidenti i dati delle scelte strategiche di politica economica. La questione della responsabilità decisionale rileva non solo con riferimento al rapporto tra Governo e Parlamento bensì anche all'interno dello stesso Esecutivo in relazione ai rapporti o agli equilibri tra i diversi Ministeri. La materia in esame interessa altresì i profili di rapporto con i vincoli europei e l'analisi del nuovo assetto delle autonomie anche alla luce del quadro federalista che si va delineando. La prassi recente ha evidenziato una discrasia tra il quadro normativo formale e la realtà fattuale affermatasi nel quadro istituzionale, per cui richiama al riguardo il caso della manovra estiva recata dal decreto-legge n. 112 approvata con un voto di fiducia e anticipatoria della manovra finanziaria per il triennio. Il ricorso ai voti di fiducia su maxiemendamenti ha evidenziato una grave alterazione dei rapporti tra Parlamento e Governo per cui è necessario che, in sede di riforma del sistema contabile, si concentri l'attenzione sulla ricerca di un nuovo equilibrio tra l'Esecutivo e il Parlamento recuperando un più importante ruolo di quest'ultimo. Evidenzia come si debbano perseguire gli obiettivi di una maggiore chiarezza nel processo di programmazione nonché di una maggiore qualità della programmazione medesima; è altresì necessario migliorare il coordinamento in materia di finanza pubblica realizzando, in particolare, un migliore raccordo tra i contenuti della riforma del sistema di contabilità e il quadro delineato dalla legge approvata in materia di federalismo fiscale. Sottolinea al riguardo il carattere fondamentale dei temi della Carta delle autonomie nonché della riforma istituzionale dell'assetto del Parlamento con particolare riferimento ad un Senato di tipo federale. Formula quindi osservazioni critiche in ordine alla soppressione della Commissione tecnica per la finanza pubblica, soppressa dall'attuale Governo, che costituiva un organo fondamentale e prioritario al fine del monitoraggio e dell'analisi degli andamenti di finanza pubblica, auspicandone il ripristino in tempi rapidi. In ordine alla maggiore flessibilità nella gestione del bilancio, si sofferma sulla nuova struttura del bilancio per programmi e missioni realizzata nella precedente legislatura, evidenziando come il ridimensionamento del ruolo del Parlamento, anche in relazione all'unità di voto parlamentare e alla possibile rimodulazione delle risorse tra missioni, risulti accettabile solo ove, parallelamente, si riconosca al Parlamento un più penetrante potere in termini di valutazione. In particolare, risulta a tal fine necessario migliorare il quadro delle informazioni disponibili al Parlamento che devono risultare appropriate e tempestive; ciò anche al fine di rafforzare il ruolo del Servizio del bilancio investito della funzione particolarmente delicata della valutazione dei profili di carattere finanziario. Evidenzia altresì la rilevanza di elevare la qualità dell'analisi dell'impatto delle modifiche normative disponendo di relazioni tecniche con idonei standard di valutazione, al fine di migliorare il potere conoscitivo del Parlamento che costituisce un elemento da tenere presente in via prioritaria nell'ambito del processo di riforma.

 

Il senatore FERRARA (PdL) si sofferma sul quadro istituzionale nel quale si inserisce il disegno di legge di riforma in esame che mira a ridisegnare il quadro del sistema contabile e della decisione di bilancio in relazione alla necessità di realizzare una effettiva, migliore capacità gestionale in relazione alle scelte di finanza pubblica. Dopo aver richiamato la prassi affermatasi nelle ultime legislature, nelle quali si è registrato un ampio ricorso al voto di fiducia già richiamato nel corso del dibattito sul provvedimento, sottolinea il carattere tempestivo delle misure recate dal provvedimento in esame che mirano a rispondere, sul piano normativo, ad un mutato assetto degli equilibri tra i poteri dello Stato affermatosi in via di fatto al di là della disciplina formale. In particolare, si sofferma sul mutato ruolo del Parlamento in materia di decisione del bilancio, posto che nella prassi il Governo ha sempre più guadagnato una centralità decisoria che è necessario tener presente al fine di esaminare i contenuti del disegno di legge di riforma. In particolare, esprime apprezzamento per i contenuti del provvedimento in materia di unità di voto parlamentare che risulta rispondente al mutato assetto istituzionale richiamato. Sottolinea quindi la necessità di perseguire l'obiettivo della trasparenza richiamando al riguardo le disposizioni in ordine alla verifica dei dati relativi agli andamenti di finanza pubblica, nonché la verifica sul piano econometrico dei tendenziali. Il sistema delineato dal disegno di legge di riforma consente di realizzare una maggiore flessibilità, nonché costituisce lo strumento per un miglioramento della capacità di controllo da parte del Parlamento atteso peraltro che nel sistema attuale non si realizza durante l'esercizio finanziario annuale una effettiva verifica dell'andamento del debito pubblico. Si sofferma in particolare sulle disposizioni recate dall'articolo 5, in materia di decisione quadro di finanza pubblica, nonché in ordine alla novella dell'articolo 11 della legge di contabilità, sottolineando come il disegno di legge miri a consentire l'efficacia della verifica sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica. L'aumento della flessibilità ed il parallelo miglioramento del potere di controllo risultano finalizzati ad una maggiore responsabilizzazione e ad incentivare la capacità amministrativa e di governo nella gestione di bilancio. Esprime poi particolare apprezzamento per la novella apportata all'attuale normativa contabile in materia di disciplina della copertura finanziaria dei provvedimenti adottati in corso d'anno, sottolineando come l'intervento previsto risulta idoneo a ridisegnare l'assetto delle decisioni di spesa nel senso di migliorare il controllo e l'effettivo monitoraggio delle decisioni di finanza pubblica. Conclude quindi esprimendo apprezzamento per le misure recate dal disegno di legge di riforma che si inseriscono nel mutato quadro istituzionale dei rapporti tra Governo e Parlamento e risultano volte a consentire una migliore efficacia delle regole del sistema contabile.

 

Il senatore PICHETTO FRATIN (PdL), dopo aver richiamato l'organicità delle misure previste dal provvedimento in esame volto a ridisegnare in via complessiva il sistema contabile, si sofferma sull'attuale composizione del bilancio che risulta in gran parte rigido e non modulabile, risultando necessario delineare strumenti che consentano una migliore capacità di gestione. Evidenzia poi la priorità di adottare misure volte a realizzare l'omogeneità del sistema contabile in relazione ai diversi livelli di governo; richiama al riguardo le difformità che interessano attualmente il sistema delle gestioni locali, come emerse in via esemplificativa in relazione ai dati di certificazione dell'imposta comunale sugli immobili, nei quali sono emerse significative discrasie sul piano interpretativo e applicativo delle regole contabili. Appare dunque non più procrastinabile la realizzazione di un effettivo riallineamento del modello di contabilità nazionale, anche al fine di migliorare la trasparenza dei conti pubblici e la capacità di gestione delle risorse. Si sofferma quindi sulle spese di funzionamento recate dal bilancio dello Stato che, nel sistema attuale, non risultano oggetto di una verifica efficace che tenga conto della valutazione dei risultati di gestione. È dunque necessario concentrare l'attenzione su tale profilo, atteso che le spese per il funzionamento dell'amministrazione costituiscono una parte assai consistente del bilancio pubblico. Esprime apprezzamento per l'intento emerso anche nel corso del dibattito circa l'armonizzazione del sistema contabile, auspicando un approfondimento dei profili di coordinamento tra le previsioni del disegno di legge di riforma e le norme sul federalismo fiscale. Conclude quindi esprimendo un complessivo apprezzamento per i contenuti del disegno di legge, auspicando possa concentrarsi l'attenzione nel corso dell'esame in particolare sul tema dell'omogeneità del sistema contabile.

 

Il presidente AZZOLLINI propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.

 

Il seguito dell'esame viene pertanto rinviato.

 


BILANCIO(5a)

Mercoledì 13 maggio 2009

179a Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1397) AZZOLLINI ed altri. - Legge quadro in materia di contabilità e finanza pubblica nonché delega al Governo in materia di adeguamento dei sistemi contabili, perequazione delle risorse, efficacia della spesa e potenziamento del sistema dei controlli

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

Riprende la discussione generale sospesa nella seduta notturna di ieri.

 

Il senatore VACCARI (LNP) esprime un generale apprezzamento per il disegno di legge in titolo in quanto volto a realizzare un graduale contenimento delle spese delle pubbliche amministrazioni e un'unitarietà del sistema di finanza pubblica. Inoltre, condivide una uniformità di sistemi contabili ed economici, quali quelli già adottati per la sanità, da estendere agli altri enti pubblici. Dal punto di vista politico, la riforma in esame rappresenta un prerequisito per l'elaborazione dei costi standard nell'ambito del processo di federalismo fiscale. Vede inoltre con favore l'adozione di conti integrati e il consolidamento del bilancio degli enti controllati. Comprende bene che non si tratta di un passaggio indolore per gli amministratori pubblici, ma ritiene opportuno vincere le resistenze verso uno stabile federalismo fiscale. Ritiene, inoltre, che l'armonizzazione dei bilanci sia uno strumento per migliorare il controllo sulla spesa ed anche per migliorarne l'efficacia. In relazione alla riclassificazione del bilancio per missioni e programmi, apprezza il fatto che vengano poste in evidenza le finalità della spesa incrementando la flessibilità della gestione del bilancio, entro certi limiti. La riclassificazione produce maggiore conoscibilità e trasparenza della spesa, maggiori certezze nel perseguimento degli obiettivi e, grazie anche alla prospettiva triennale, migliora la programmazione delle risorse. Valuta positivamente lo strumento della decisione quadro di finanza pubblica al fine della migliore allocazione delle risorse. Il provvedimento non è privo di aspetti problematici, quale ad esempio, la possibilità di effettuare manovre espansive anche con ricorso alla maggior spesa di parte corrente. Tuttavia, ritiene che tale profilo sia contemperato dall'entrata a regime del federalismo fiscale. Auspica, infine, che su questi temi vi sia il massimo consenso da parte delle forze di maggioranza e di opposizione.

 

Il senatore LUSI (PD) sottolinea che la riforma in esame ha notevoli riflessi in termini di allocazione delle risorse. Essa risulta anche cruciale rispetto ai temi della democrazia relativamente alle scelte di esecuzione del bilancio da parte del Governo e dei poteri di indirizzo del Parlamento. Quest'ultimo è carente in termini di controllo efficace della finanza pubblica. Ritiene opportuno porre il Parlamento stesso in grado di controllare gli andamenti economici e di acquisire gli strumenti informativi idonei a valutare gli effetti finanziari della politica economica del Governo. Per questo, con le proposte emendative presentate a sua firma, si intende istituire un'Autorità per la trasparenza dei conti pubblici, passando attraverso il rafforzamento del Servizio del bilancio. Solo in tal modo si riesce ad arginare il dominio completo del Governo nella gestione del bilancio rispetto a poteri di controllo del Parlamento che sono soltanto formali. L'Autorità rappresenterebbe una fonte indipendente che possa fornire ausilio al Parlamento. Altri strumenti che affiancano questa iniziativa, contenuti in proposte emendative, sono la libertà di accesso alle banche dati di istituti pubblici da parte del Parlamento, la garanzia della correttezza delle informazioni statistiche indipendenti dall'indirizzo governativo. Fa menzione poi di altre proposte emendative presentate a sua firma volte ad eliminare la clausola di salvaguardia, la modalità di copertura delle leggi delega individuata nel disegno di legge in titolo, la possibilità del Ministro dell'economia di effettuare variazioni compensative tra programmi. Più in generale, sottolinea che l'esperienza maturata in questo campo dal 1978 al Trattato di Maastricht evidenzia nessi critici tra regole interne e regole europee. Queste ultime sono basate su valori di consuntivo, mentre quelle interne su previsioni. A ciò si aggiungano le evidenti distorsioni nelle stime formulate ex ante rispetto agli obiettivi effettivamente raggiunti che evidenziano un sistematico ottimismo delle previsioni governative. Dal punto di vista teorico, il sistema chiuso di tutela dei saldi disegnato dalle attuali procedure di bilancio e basato su un'analisi ex ante, associato ad una visione eccessivamente formalistica, minaccia le procedure stesse. Conclude sottolineando che bisogna prevedere il passaggio per il bilancio dello Stato da un sistema basato sulla cassa ad uno basato sulla competenza economica, individuando strumenti idonei ad evitare previsioni distorte, rafforzare il ruolo di indirizzo e controllo del Parlamento e rendere più efficace gli strumenti di controllo della spesa tra diversi livelli di governo accentuando il ruolo della Conferenza Stato-Regioni.

 

Il presidente AZZOLLINI dichiara conclusa la discussione generale e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 


BILANCIO(5a)

Martedì 19 maggio 2009

183a Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1397) AZZOLLINI ed altri. - Legge quadro in materia di contabilità e finanza pubblica nonché delega al Governo in materia di adeguamento dei sistemi contabili, perequazione delle risorse, efficacia della spesa e potenziamento del sistema dei controlli

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 13 maggio scorso.

 

Si passa alle repliche del relatore e del Governo.

 

Il presidente AZZOLLINI (PdL), in qualità di relatore, fa presente che il dibattito svolto ha dimostrato una comune volontà di affrontare le questioni più rilevanti concernenti l'adozione di un criterio di cassa, il rafforzamento del ruolo di controllo del Parlamento attraverso il potenziamento e la progressiva unificazione dei Servizio del bilancio dei due rami del Parlamento, l'istituzione di una authority sulla trasparenza dei conti pubblici. Su tali questioni ritiene opportuno un dibattito più ampio durante la fase di discussione delle proposte emendative, allo scopo presentate.

 

Il vice ministro VEGAS ringrazia il relatore, in quanto si è fatto carico di predisporre il disegno di legge in titolo, al fine di fare il punto sul funzionamento, ormai ultratrentennale della legge di contabilità. Ringrazia inoltre gli intervenuti per il livello di approfondimento svolto. Ritiene positivo che sulle questioni principali si sia registrato un accordo comune tra le forze politiche. In generale, ritiene che sia più opportuno incentrare la riforma sugli aspetti del bilancio piuttosto che sugli strumenti della manovra e che, in una prospettiva federalista, sia essenziale il corretto funzionamento dei rapporti tra Stato centrale, Regioni ed autonomie locali. Il provvedimento persegue il fine di creare un legame tra una maggiore responsabilizzazione dei dirigenti e il miglior utilizzo delle risorse al fine di raggiungere un maggior controllo sull'impiego delle stesse. In tal senso, rinvia al dibattito che sarà svolto in sede di discussione degli emendamenti per individuare le soluzioni migliori al fine di garantire la massima conoscibilità dei dati al Parlamento. L'evoluzione verso un bilancio di cassa rappresenta, a suo giudizio, un positivo passo in avanti, sebbene occorra un tempo congruo al fine di risolvere tutte le criticità che l'organizzazione attuale dei ministeri potrà rappresentare per l'attuazione di questo processo. Altrettanto positivo è il passaggio da un bilancio classificato secondo centri di responsabilità ad uno riclassificato per funzioni, perché ciò consentirà di rendere più trasparente la decisione di spesa, senza deresponsabilizzare i dirigenti. Al riguardo, ritiene opportuno stabilire un collegamento tra la riforma del bilancio e la riforma della dirigenza. Osserva poi che la previsione di un meccanismo di salvaguardia automatico per gli oneri configurati come previsioni di spesa sia da valutare positivamente, in quanto dovrebbe portare a porre una maggiore attenzione, nell'approvazione delle leggi, sui profili di copertura. Rimane ancora aperta l'opzione di valutare l'obbligo di copertura delle leggi di spesa in termini di saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, di fabbisogno del settore pubblico e di indebitamento netto della pubblica amministrazione. Condivide, altresì, la necessità di definire più chiaramente come vengono predisposi gli andamenti tendenziali della spesa, al fine di costruire un bilancio che sia meno oggetto di contestazioni tra maggioranza e opposizione. Ritiene, altresì, opportuno che il volume di risorse attualmente disponibili in tesoreria torni a transitare attraverso il bilancio dello Stato. Da questo punto di vista, ritiene che sia impraticabile l'eliminazione in tempi rapidi di tutte le gestioni fuori bilancio, sebbene ne auspichi una sostanziale riduzione. Rileva, infine, che l'articolazione cronologica dei documenti della programmazione economico-finanziaria proposta nel disegno di legge in titolo, sia più semplice ed efficace rispetto alla normativa vigente. Attualmente, infatti, il DPEF ha una cadenza temporale troppo anticipata rispetto alla manovra. Valuta positivamente anche l'eliminazione dell'obbligatorietà di presentare un bilancio di assestamento e ritiene necessario potenziare l'esame del rendiconto. Conclude rilevando che il disegno di legge contiene una serie di interventi che dovranno poi trovare attuazione anche nelle modifiche dei regolamenti parlamentari. Auspica, infine, che i tempi di approvazione del provvedimento siano tali da consentirne una pronta applicazione già dalla prossima sessione di bilancio.

 

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 20,40.

 


BILANCIO (5a)

Mercoledì 20 maggio 2009

185a Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1397) AZZOLLINI ed altri. - Legge quadro in materia di contabilità e finanza pubblica nonché delega al Governo in materia di adeguamento dei sistemi contabili, perequazione delle risorse, efficacia della spesa e potenziamento del sistema dei controlli

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

Riprende l'esame sospeso nella seduta notturna di ieri.

 

Il presidente AZZOLLINI (PdL), in qualità di relatore, sottolinea come nel corso dell'esame del provvedimento siano emersi una serie di temi rispetto ai quali propone di concentrare il prosieguo dell'esame, anche in relazione alle proposte emendative presentate dalle diverse parti politiche. Al riguardo, evidenzia l'importanza dei temi della delega al Governo in materia di bilancio di cassa, della Commissione parlamentare per la trasparenza dei conti pubblici, dell'unificazione dei Servizio del bilancio dei due rami del Parlamento, nonché la questione relativa all'obiettivo di pressione fiscale. Rileva che sono state individuate una serie di proposte emendative che affrontano, in particolare, i temi principali emersi nel corso del dibattito, richiamando al riguardo le proposte 2.1, 2.2, 5.4, 5.7, 6.4, 6.5, 6.13, 7.0.3, 8.0.1, 8.0.2, 11.0.1, 11.0.2, 11.0.3, 11.0.4 e 44.2. Propone quindi di proseguire l'esame del provvedimento e dei relativi emendamenti concentrando l'attenzione su tali proposte, anche in sede informale, al fine di una più pronta definizione delle principali questioni emerse.

 

Il senatore MORANDO (PD), nel condividere l'impostazione complessiva dei temi richiamati dal Presidente, precisa tuttavia come le proposte emendative presentate dalla propria parte politica sono volte a ridefinire i contenuti della decisione quadro di finanza pubblica, non affrontando esclusivamente il tema della pressione fiscale, che risulta una delle componenti delle questioni involte dal nuovo strumento della decisione quadro. Ricorda, altresì, l'emendamento presentato dalla propria parte politica, relativo al Patto di stabilità interno e alla necessaria definizione delle sue componenti essenziali, richiamandone l'importanza ai fini del prosieguo dell'esame.

 

Il sottosegretario VEGAS, nell'aderire alla prospettazione formulata dal Presidente, esprime l'auspicio che possa trovarsi una pronta definizione delle questioni emerse, al fine di pervenire ad un voto conclusivo nell'ambito della prossima settimana.

 

Il PRESIDENTE, preso atto del comune intento di procedere da parte dei membri della Commissione anche in una sede informale, propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.

 

Il seguito dell'esame viene pertanto rinviato.

 


BILANCIO(5a)

Martedì 26 maggio 2009

187a Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1397) AZZOLLINI ed altri. - Legge quadro in materia di contabilità e finanza pubblica nonché delega al Governo in materia di adeguamento dei sistemi contabili, perequazione delle risorse, efficacia della spesa e potenziamento del sistema dei controlli

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 20 maggio scorso.

 

Il PRESIDENTE ricorda che sono state effettuate le repliche del relatore e del Governo. Avverte, quindi, che si passa all'esame degli emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna). Propone di organizzare i lavori dando per illustrati tutti gli emendamenti a sua firma, in qualità di relatore, e volti principalmente ad apportare modifiche di natura formale al testo, rinviando l'esame delle questioni oggetto di confronto tra maggioranza ed opposizione alla seduta di domani.

 

Il senatore MORANDO (PD) chiede di disporre di un tempo aggiuntivo per poter esaminare tutti gli emendamenti prima di procedere con le votazioni. Per una migliore economia dei lavori, ritiene opportuno acquisire dal Governo alcuni orientamenti di carattere generale sulle questioni di maggiore rilevanza, con particolare riferimento al bilancio di cassa.

 

Il vice ministro VEGAS fa presente, innanzitutto, che sulla delega per il passaggio al bilancio di cassa, l'orientamento del Governo è favorevole. Per quanto concerne l'istituzione di una Authority sui conti pubblici, l'avviso del Governo non è favorevole, se non in una prospettiva di lungo termine, attuando sin da subito il rafforzamento del Servizio del bilancio unificato dei due rami del Parlamento. Su questo ultimo aspetto, ritiene opportuna una riflessione per individuare lo strumento più idoneo rispettando l'autonomia organizzativa delle due Camere garantita dalla Costituzione. Per quanto concerne, poi, l'obiettivo di riduzione della pressione fiscale, fa presente che potrebbe essere problematico tradurlo in un vincolo di natura procedurale, posto che l'andamento di tale variabile dipende direttamente dall'andamento del PIL. Ciò comporta che in situazione di bassa crescita, la pressione fiscale tende ad aumentare indipendentemente dalle politiche pubbliche adottate. Esprime poi un orientamento favorevole sull'opportunità di rendere triennale la decisione quadro di finanza pubblica, per far sì che sia più cogente la programmazione delle risorse. Conclude, infine, osservando che il Governo annette grande rilievo importanza al vincolo di copertura delle leggi di spesa su tutti i saldi di finanza pubblica.

 

Il presidente AZZOLLINI (PdL), in qualità di relatore, esprime un orientamento conforme a quello del Governo. In particolare, per quanto riguarda l'istituzione di un Servizio del bilancio del Parlamento, ritiene che la discussione sul bilancio interno rappresenti la sede più opportuna per raggiungere l'obiettivo. Esprime poi perplessità sull'Authority sui conti pubblici, in quanto giudica non opportuna la proliferazione delle sedi di controllo della finanza pubblica

 

Il senatore LUSI (PD) chiede chiarimenti sulle ragioni delle perplessità in relazione all'Authority sui conti pubblici, manifestando la disponibilità a rivedere la questione nei termini indicati dal Vice ministro, con una cadenza temporale di più lungo termine.

 

Il senatore MORANDO (PD) ritiene che il percorso delineato in alcune proposte attraverso la costituzione della Commissione bicamerale sulla trasparenza dei conti pubblici e la costituzione di un Servizio del bilancio del Parlamento, quale organo di sostegno alla Commissione, non sia lesivo dell'autonomia organizzativa del Parlamento sancita nella Costituzione. Ritiene che potendo disporre di un tempo aggiuntivo per esaminare tutte le proposte emendative, il lavoro da svolgere domani in Commissione potrebbe portare ad una sollecita conclusione dell'esame del disegno di legge.

 

Il PRESIDENTE rinvia quindi il seguito dell'esame.

 

La seduta termina alle ore 20,30.

 


Allegato

 

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

N° 1397

 

1.1 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere le parole: "Ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica italiana"; conseguentemente, al comma 4, aggiungere infine le seguenti parole: "e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione".

 

1.2

IL RELATORE

Al comma 2, dell'articoli 1, dopo le parole: " gli enti e gli altri soggetti" aggiungere le parole: "che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche.".

 

2.1

MORANDO, MERCATALI, LUSI, CARLONI, GIARETTA

Sostituire l'articolo 2, con i seguenti:

Art. 2

(Delega al Governo per il passaggio al bilancio di cassa)

1.Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla approvazione della presente legge, uno o più decreti per adeguare la struttura del bilancio dello Stato e i sistemi gestionali e di controllo, al passaggio dal doppio limite di competenza e cassa a quello di sola cassa. I decreti delegati, proposti dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della funzione pubblica, vengono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

la gestione delle risorse iscritte in bilancio viene condotta dal responsabile del programma di spesa, titolare alla emissione di ordini di pagamento, attraverso un continuo monitoraggio che garantisca, sotto la sua responsabilità, contabile ed amministrativa, l'equilibrio per cassa delle disponibilità e delle spese; il responsabile del programma ordina e paga le spese sulla base di un crono programma, da lui predisposto, che tiene conto della fase temporale di assunzione degli impegni;

nessuna forma di controllo impeditivo dell'efficacia può essere introdotta con riferimento alla fase di formazione degli atti che precedono l'emissione dell'ordine di pagamento;

l'efficacia dell'ordine di pagamento deve essere impedita, con adeguate forme di controllo, ove non vi siano più risorse per cassa nell'ambito del programma; in questo caso, con decreto di natura accertativa, il responsabile dell'ufficio di controllo della RGS, comunica al responsabile del programma e al Ministro competente, che nessuna erogazione può più essere disposta a valere sul programma per l'esercizio finanziario in corso, fino all'adozione, da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, di eventuali integrazioni delle risorse per cassa;

il responsabile del programma può proporre al Ministro responsabile della spesa di operare, con suo decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, trasferimenti da un intervento all'altro dello stesso programma; nessuno spostamento può essere proposto verso interventi relativi a spese fisse relative al personale; in ogni caso il valore cumulato dei trasferimenti non può eccedere nel corso dell'anno il 5% della autorizzazione complessiva di cassa iscritta sul programma.

2. Ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti commissioni permanenti, il Governo trasmette alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di attuazione dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 1.

 

Art. 2-bis

(Rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità statale )

1. Per i tre esercizi finanziari successivi all'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della funzione pubblica, insieme alla Relazione unificata sull'economia e la finanza, presenta alle Commissioni bilancio dei due rami del Parlamento un rapporto sul suo stato di attuazione. Questo rapporto è centrato sull'avanzamento e messa in opera della nuova organizzazione del bilancio dello Stato ed in particolare contiene:

lo stato di realizzazione del passaggio alle previsioni di cassa;

la descrizione dei programmi, con la ricognizione completa delle rispettive fonti autorizzative e delle missioni;

la presentazione degli indicatori di risultato ritenuti congrui per ogni programma;

le soluzioni previste per le missioni di carattere interministeriale;

lo stato del trasferimento delle autorizzazioni di spesa dal Ministro dell'economia e delle finanze ai singoli programmi di ciascun Ministero di spesa e dell'attuazione della revisione analitica dei singoli programmi.

 

Conseguentemente, dopo il TITOLO I, inserire il seguente:

 

TITOLO I-bis

MISURE PER TRASPARENZA

E LA CONTROLLABILITÀ DELLA SPESA

Art. 2-ter

(Istituzione della Commissione parlamentare per la trasparenza dei conti pubblici)

1. È istituita la Commissione parlamentare per la trasparenza dei conti pubblici, avente il compito di promuovere e tutelare la trasparenza e l'informazione nel campo della finanza pubblica.

2. La Commissione è composta di venti membri designati dai Presidenti delle due Camere del Parlamento in modo tale da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni.

3. La Commissione ha, in particolare, i seguenti compiti:

definizione del contenuto informativo necessario dei documenti trasmessi dal Governo, con l'obiettivo di migliorare il contenuto informativo e rendere omogenea la prospettazione delle informazioni, al fine della comparabilità nel tempo e tra strumenti;

definizione di metodologie per la quantificazione delle innovazioni legislative con identificazione dei livelli informativi di supporto della quantificazione; eventuale predisposizione di schemi metodologici per settore per la valutazione degli effetti finanziari;

definizione di metodologie per la costruzione dei tendenziali di finanza pubblica, anche di settore, con evidenziazione delle basi conoscitive necessarie per la loro verifica; definizione dei contenuti minimi di raccordo tra tendenziali e innovazioni legislative; analisi dei criteri metodologici per la predisposizione di previsioni a politiche invariate;

identificazione di ambiti per i quali è possibile migliorare la struttura dell'informazione disponibile ai fini della predisposizione dei bilanci, nonché del monitoraggio e della rendicontazione dell'attività pubblica.

ogni altra attività istruttoria e metodologica relativa alla informazione nel campo della finanza pubblica.

4. La Commissione si avvale, per la propria attività, della collaborazione delle altre istituzioni competenti della materia. A tal fine possono essere invitati a collaborare e a fornire informazioni i rappresentanti della Corte dei conti, della Banca d'Italia, dell'Istat e dell'Isae, dei ministeri di settore, ovvero ogni altro esperto il cui apporto sia ritenuto utile.

 

Art. 2-quater

(Unità per le previsioni macroeconomiche)

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è istituita , presso il Dipartimento del tesoro, l'Unità per le previsioni macroeconomiche. Essa è costituita da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Isae, della Banca d'Italia, nonché dei principali centri di previsione privati. Il funzionamento dell'Unità viene disciplinato con lo stesso decreto che nomina i suoi componenti. L'elenco dei soggetti istituzionali e privati facenti parte dell'Unità è pubblicato sul sito del Ministero.

L'Unità produce, almeno due volte all'anno e comunque in occasione della presentazione al Parlamento dei documenti di finanza pubblica, le previsioni di consenso relative alle principali variabili macroeconomiche. Le previsioni di consenso vengono rese pubbliche sul sito del Ministero.

In occasione della presentazione al Parlamento dei documenti di finanza pubblica contenenti l'aggiornamento del quadro macroeconomico e di finanza pubblica, il Governo motiva l'eventuale adozione di ipotesi diverse da quelle di consenso.

Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo è autorizzata, a decorrere dal 2009, la spesa di 1 milione di euro.

 

Art. 2-quinquies

(Accesso alle banche dati e pubblicità di elementi informativi)

Ai fini del controllo parlamentare sulla finanza pubblica, anche di settore, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno accesso alle banche dati rilevanti per il monitoraggio della finanza pubblica, nonché ad ogni altra fonte informativa ritenuta utile.

I bilanci, le relative variazioni e i rendiconti, nonché i relativi allegati, sono resi disponibili in formato elettronico elaborabile, sia per il disegni legge, che nel testo approvato.

I decreti di variazione al bilancio adottati in conseguenza dell'approvazione di provvedimenti legislativi sono resi disponibili, sul sito del Ministero, entro 30 giorni dalla pubblicazione della relativa legge in Gazzetta ufficiale.

 

Art. 2-sexies

(Istituzione del Servizio del bilancio del Parlamento)

Per fornire gli elementi tecnici di supporto al controllo parlamentare sulla finanza pubblica, è istituito, con intesa tra i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, il Servizio del bilancio del Parlamento.Con la stessa intesa vengono definite la dotazione organica e il funzionamento amministrativo del servizio, nonché le modalità e le caratteristiche di specializzazione dell'attività svolta.

Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo è autorizzata, a decorrere dal 2009, la spesa di 2,5 milioni di euro.

 

Conseguentemente, dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

 

Art. 44-bis

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri di cui agli articoli 2-quater e 2-sexies, pari a 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede con le maggiori entrate di cui al comma 2.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

 

2.2

MORANDO, MERCATALI, LUSI, CARLONI, GIARETTA

Sostituire l'articolo 2, con i seguenti:

 

Art. 2

(Delega al Governo per il passaggio al bilancio di cassa)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla approvazione della presente legge, uno o più decreti per adeguare la struttura del bilancio dello Stato e i sistemi gestionali e di controllo, al passaggio dal doppio limite di competenza e cassa a quello di sola cassa. I decreti delegati, proposti dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della funzione pubblica, vengono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

la gestione delle risorse iscritte in bilancio viene condotta dal responsabile del programma di spesa, titolare alla emissione di ordini di pagamento, attraverso un continuo monitoraggio che garantisca, sotto la sua responsabilità, contabile ed amministrativa, l'equilibrio per cassa delle disponibilità e delle spese; il responsabile del programma ordina e paga le spese sulla base di un crono programma, da lui predisposto, che tiene conto della fase temporale di assunzione degli impegni;

nessuna forma di controllo impeditivo dell'efficacia può essere introdotta con riferimento alla fase di formazione degli atti che precedono l'emissione dell'ordine di pagamento;

l'efficacia dell'ordine di pagamento deve essere impedita, con adeguate forme di controllo, ove non vi siano più risorse per cassa nell'ambito del programma; in questo caso, con decreto di natura accertativa, il responsabile dell'ufficio di controllo della RGS, comunica al responsabile del programma e al Ministro competente, che nessuna erogazione può più essere disposta a valere sul programma per l'esercizio finanziario in corso, fino all'adozione, da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, di eventuali integrazioni delle risorse per cassa;

il responsabile del programma può proporre al Ministro responsabile della spesa di operare, con suo decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, trasferimenti da un intervento all'altro dello stesso programma; nessuno spostamento può essere proposto verso interventi relativi a spese fisse relative al personale; in ogni caso il valore cumulato dei trasferimenti non può eccedere nel corso dell'anno il 5% della autorizzazione complessiva di cassa iscritta sul programma.

2. Ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti commissioni permanenti, il Governo trasmette alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di attuazione dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 1.

 

Art. 2-bis

(Rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità statale )

1. Per i tre esercizi finanziari successivi all'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della funzione pubblica, insieme alla Relazione unificata sull'economia e la finanza, presenta alle Commissioni bilancio dei due rami del Parlamento un rapporto sul suo stato di attuazione. Questo rapporto è centrato sull'avanzamento e messa in opera della nuova organizzazione del bilancio dello Stato ed in particolare contiene:

lo stato di realizzazione del passaggio alle previsioni di cassa;

la descrizione dei programmi, con la ricognizione completa delle rispettive fonti autorizzative e delle missioni;

la presentazione degli indicatori di risultato ritenuti congrui per ogni programma;

le soluzioni previste per le missioni di carattere interministeriale;

lo stato del trasferimento delle autorizzazioni di spesa dal Ministro dell'economia e delle finanze ai singoli programmi di ciascun Ministero di spesa e dell'attuazione della revisione analitica dei singoli programmi.

 

2.3

IL RELATORE

Al comma 1 sostituire, nel secondo periodo, le parole "i sistemi e dli schemi" con le seguenti: "i sistemi e gli schemi".

 

2.4

IL RELATORE

Al comma 2, lettera b) sostituire la lettera b) con la seguente: "b) definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le Amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi di cui alla lettera a)".

 

2.5

BALDASSARRI, FERRARA, COSTA, BONFRISCO, CONTI, CUTRUFO, DE ANGELIS, GENTILE, GERMONTANI, SCIASCIA, SPEZIALI

Al coma 2, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: "e adozione di un sistema unico di codifica dei singoli provvedimenti di spesa correlati alle voci di spesa riportate nei bilanci".

 

2.6

IL RELATORE

Al comma 2 lettera c) aggiungere dopo le parole: "Regolamenti comunitari" le parole: "in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite,".

 

2.7

IL RELATORE

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: "ai fini conoscitivi" aggiungere le altre: "in via sperimentale".

 

 

2.8

IL RELATORE

Al comma 2 lettera e) sostituire la parola: "partecipate"con l'altra: "controllate" nonché le parole: "aziende e società", con le altre: "aziende, società o altri organismi".

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, lettera d), sostituire la parola: "partecipate" con l'altra: "controllati".

2.9

LUSI, MERCATALI, BARBOLINI, STRADIOTTO, BAIO

Al comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente:

f-bis) recepimento dei criteri di armonizzazione dei bilanci di comuni, province, città metropolitane e regioni, come individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h), della legge 5 maggio 2009, n. 42.

 

2.10

MASCITELLI, LANNUTTI

Al comma 3, alla fine del primo periodo, dopo le parole: "Commissioni parlamentari competenti" aggiungere le seguenti: "entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine per l'espressione dei pareri i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo."

 

2.11

IL RELATORE

Al comma 4 aggiungere il seguente periodo: "In mancanza di intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta."

 

2.12

IL RELATORE

Al comma 5 aggiungere dopo le parole: "è istituito" le seguenti: ", entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,".

 

2.13 (testo 2)

LUSI, MERCATALI, BARBOLINI, STRADIOTTO, BAIO

Al comma 5, sostituire la lettera b) con le seguenti:

b) un rappresentante tecnico del Senato della Repubblica e uno della Camera dei deputati, scelti dai rispettivi Presidenti nell'ambito del personale appartenente ai Servizi del bilancio e delle Commissioni bilancio.

b-bis) un rappresentante della Corte dei Conti;

 

2.14

IL RELATORE

Al comma 5, lettera c), sostituire la parola: "rappresentate" con l'altra: "rappresentante".

2.15

LUSI, MERCATALI, BAIO

Al comma 5, lettera e), sostituire le parole: "giuridico-contabile" con le seguenti: "giuridico-contabile-economica".

 

2.16

IL RELATORE

Al comma 5 inserire un comma aggiuntivo recante: "5-bis. Il Comitato per i principi contabili agisce in reciproco raccordo con la Commissione tecnica paritetica per il federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge n. 42 del 5 maggio 2009, in particolare per le attività di cui all'articolo 2, lettera h), con lo scambio di tutte le risultanze relative alla armonizzazione dei bilanci pubblici."

 

2.17

IL RELATORE

Dopo il comma 5 inserire un comma aggiuntivo recante: "5-ter. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi previsti dalla presente legge e con le stesse modalità di cui al medesimo comma 1".

 

3.1

IL RELATORE

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: "Relazione unificata sull'economia e la finanza pubblica" con le altre: "Relazione sull'economia e la finanza pubblica".

 

3.2

IL RELATORE

Al comma 2, lettere c) ed e), sostituire le parole: "legge finanziaria" con le altre: "legge di stabilità".

 

3.3

IL RELATORE

Al comma 2, lettera c), sopprimere la parola: "contestualmente".

 

4.1

IL RELATORE

Al comma 1 aggiungere, dopo la parola: "Regioni", le parole: "le Province autonome di Trento e di Bolzano".

 

4.2

IL RELATORE

Al comma 2 aggiungere infine il seguente periodo: "Il coordinamento della finanza pubblica, con riferimento agli enti territoriali, si realizza altresì con le modalità e le procedure, nonché attraverso gli strumenti previsti dal Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge n. 42 del 5 maggio 2009".

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: "Coordinamento della finanza degli enti territoriali".

5.1

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

 

Art. 5

(Decisione quadro di finanza pubblica)

1. La Decisione quadro di finanza pubblica contiene gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica almeno per il triennio successivo e definisce gli obiettivi articolati per i sottosettori del conto delle Amministrazioni pubbliche relativi all'amministrazione centrale, all'amministrazione locale e agli enti di previdenza. Essa, inoltre, aggiorna le previsioni per l'anno in corso.

2. Nella Decisione di cui al comma 1, oltre alla valutazione degli andamenti dell'economia, degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi macroeconomici fissati nei precedenti documenti programmatici e alle previsioni contenute nella Relazione di cui all'articolo 7, nonché della evoluzione economico-finanziaria internazionale, sono riportati:

a) i parametri economici utilizzati per le previsioni tendenziali, con evidenziazione dei contributi alla crescita delle diverse determinanti, dell'evoluzione dei prezzi, del mercato del lavoro e dell'andamento dei conti con l'estero;

b) le previsioni tendenziali a legislazione vigente, basate sui parametri di cui alla lettera a) e, per la parte discrezionale della spesa, sull'invarianza dei servizi e delle prestazioni offerte, dei flussi di entrata e di uscita del conto economico dei sottosettori di cui al comma 1, al netto e al lordo delle eventuali misure una tantum ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni pubbliche, e di quelli del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche, con una indicazione di massima dei motivi degli scostamenti tra gli andamenti tendenziali indicati nella Decisione di cui al comma 1 e le previsioni indicate nei precedenti documenti programmatici. Sono inoltre indicate le previsioni relative al debito delle Amministrazioni pubbliche nel loro complesso e per gli indicati sottosettori, nonché le risorse destinate allo sviluppo del Mezzogiorno, con evidenziazione dei fondi nazionali addizionali;

c) le previsioni tendenziali del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e del fabbisogno del settore statale;

d) una indicazione di massima, accanto alle previsioni di cui alla lettera b) e c), delle risorse finanziarie necessarie a confermare normativamente, per il periodo di riferimento del documento, gli impegni e gli interventi di politica economica e di bilancio adottati negli anni precedenti per i principali settori di spesa;

e) gli obiettivi programmatici, indicati per ciascun anno del periodo di riferimento in rapporto al prodotto interno lordo, per l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche articolato per gli indicati sottosettori con disaggregazione a fini conoscitivi delle entrate e delle spese, al netto e al lordo degli interessi e delle eventuali misure una tantum ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni pubbliche, nonché quelli relativi al saldo di cassa e al debito delle amministrazioni pubbliche, con la suddivisione per sottosettori e, a fini conoscitivi, con la disaggregazione delle entrate e delle spese al netto e al lordo degli interessi;

f) l'articolazione della manovra necessaria per il conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera e), almeno per un triennio, per gli indicati sottosettori e le misure atte a realizzare il percorso di convergenza previsto dall'articolo 18 della legge n. 42 del 5 maggio 2009;

g) le previsioni in termini programmatici di cui alle lettere a), b) e c), tenuto conto della manovra di cui alla lettera f) per ciascun anno del periodo di riferimento;

h) l'indicazione di eventuali provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia;

i) l'evidenziazione, a fini conoscitivi, del prodotto potenziale e degli indicatori strutturali programmatici del conto economico delle Pubbliche Amministrazioni.

3. In apposita nota metodologica allegata alla Decisione di cui al comma 1, sono esposti analiticamente i criteri di formulazione delle previsioni tendenziali di cui al comma 2, lettera b).

4. Entro il 20 luglio il Governo invia alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, per il preventivo parere da esprimere entro il 10 settembre, le linee guida per la ripartizione degli obiettivi di cui al comma 2, lettera e), del presente articolo. Acquisito il parere, le linee guida sono trasmesse alle Camere.

5. Entro i termini stabiliti in sede comunitaria, il Governo presenta agli organismi dell'Unione europea l'aggiornamento del Programma di stabilità. In caso di scostamento degli indicatori macroeconomici e dei saldi di finanza pubblica da quelli contenuti nella Decisione di cui al comma 1 precedentemente approvata, il Governo presenta in pari data alle Camere una Relazione informativa che motiva, attraverso una adeguata documentazione, le eventuali nuove previsioni degli indicatori macroeconomici e dei saldi di finanza pubblica. Le nuove previsioni, se confermate in sede di presentazione della Relazione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), dovranno dar luogo nella medesima Relazione all'indicazione di massima degli interventi che il Governo intende realizzare per conseguire gli obiettivi indicati nell'aggiornato Patto di stabilita.

6. La Decisione quadro di finanza pubblica è corredata dalle relazioni programmatiche per ciascuna missione di spesa del bilancio dello Stato e dalle relazioni sullo stato di attuazione delle relative leggi pluriennali. Per ciascuna legge pluriennale di spesa in scadenza, il Ministro competente valuta se permangono le ragioni che a suo tempo ne avevano giustificato l'adozione, tenuto anche conto dei nuovi programmi da avviare. Tale valutazione è contenuta nelle relazioni tecniche a corredo delle autorizzazioni di rifinanziamento previste dal disegno di legge di cui all'articolo 6, comma 2. In apposita relazione, allegata al citato disegno di legge deve essere fornita analoga dimostrazione per tutte le leggi di spesa pluriennale quando siano trascorsi 5 anni dalla loro entrata in vigore.

7. Alle relazioni di cui al comma 6 il Ministro dell'economia e delle finanze allega un quadro riassuntivo di tutte le leggi di spesa a carattere pluriennale, con indicazione per ciascuna legge degli eventuali rinnovi e della relativa scadenza, delle somme complessivamente autorizzate, indicando quelle effettivamente erogate e i relativi residui di ciascun anno, nonché delle somme che restano ancora da erogare.

8. In apposita sezione del quadro riassuntivo di cui al comma 7 è esposta, in allegato, la ricognizione puntuale di tutti i contributi pluriennali iscritti sul bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, con specifica indicazione di quelli attivati e delle eventuali ulteriori risorse anche non statali che concorrono al finanziamento dell'opera. Per ogni intervento finanziato mediante l'utilizzo di contributi pluriennali viene indicato lo stato di avanzamento conseguito delle opere da essi finanziate, del relativo costo sostenuto, nonché la previsione di avanzamento e di costo per gli anni successivi fino alla conclusione dell'opera, con distinta evidenza del costo e del tiraggio dei contributi pluriennali per ciascuno degli anni del triennio successivo. I Ministeri competenti sono tenuti a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze tutti i dati necessari alla predisposizione dell'allegato di cui al presente comma entro il 30 giugno. In caso di mancata comunicazione è prevista una sanzione pecuniaria a carico del dirigente responsabile pari al cinque per cento della sua retribuzione di risultato.

9. Il programma predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, è allegato alla decisione quadro di cui al presente articolo.

 

5.2

BALDASSARRI, FERRARA, COSTA, BONFRISCO, CONTI, CUTRUFO, DE ANGELIS, GENTILE, GERMONTANI, SCIASCIA, SPEZIALI

Al comma 1 sostituire la parola: "triennio" con la seguente: "quadriennio".

 

Al comma 2 sostituire il capoverso e le lettere da a) ad e) con i seguenti:

"2. Nella Decisione di cui al comma 1 sono indicati:

a)la valutazione degli andamenti economici e di finanza pubblica, dell'esercizio precedente e di quello in corso, degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi fissati nelle precedenti Decisioni quadro;

b)l'indicazione della evoluzione economico-finanziaria internazionale, per l'anno in corso e per il quadriennio di riferimento;

c)le previsioni macroeconomiche, tendenziali e programmatiche, per il quadriennio di riferimento;

d)i parametri economici essenziali utilizzati per le previsioni di finanza pubblica in coerenza con gli andamenti macroeconomici tendenziali e programmatici;

e) le previsioni tendenziali a legislazione vigente, basate sui parametri di cui alla lettera d), riferite al:

1.conto economico delle Amministrazioni pubbliche articolato nei sottoconti delle Amministrazioni centrali, delle Amministrazioni locali e degli Enti di previdenza, con indicazione dei motivi degli scostamenti registrati tra andamenti programmatici delineati con le precedenti decisioni e andamenti tendenziali, nonché dei principali saldi differenziali;

2.debito delle Amministrazioni pubbliche, con evidenziazione del debito delle amministrazioni centrali e locali;

3.fabbisogno di cassa del settore statale e del settore pubblico, nonché le principali voci di entrata e spesa che determinano tale saldo;

4.le previsioni tendenziali del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato;

f)indicazione del conto economico tendenziale delle Amministrazioni pubbliche, formulato a politiche invariate, comprendendovi le spese non previste da disposizioni legislative , a indicate dal governo come spese non derogabili in continuità con impegni, anche internazionali, precedentemente assunti, con evidenziazione dei relativi raccordi rispetto al conto presentato ai sensi della lettera e), punto 1);

g)gli andamenti programmatici relativi al conto economico delle pubbliche amministrazioni, con evidenziazione delle spese correnti, al netto e al lordo degli interessi, nonché delle entrate tributarie e contributive e con relativa articolazione per sottosettori; del fabbisogno del settore statale e del settore pubblico, al netto e al lordo degli interessi, con l'enucleazione della parte corrente; del debito delle Amministrazioni pubbliche e dei relativi sottosettori;

gli obiettivi per ciascun anno del quadriennio, indicati in rapporto al prodotto interno lordo, per l'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche, articolati nei sottosettori delle Amministrazioni centrali, Amministrazioni locali ed Enti di previdenza, al netto e al lordo degli interessi, con l'enucleazione della parte corrente, quelli relativi al fabbisogno del settore statale e del settore pubblico, con l'enucleazione della parte corrente, nonché quelli relativi al debito dei settori indicati nonché della pressione fiscale complessiva, in coerenza con il livello massimo di spesa corrente".

 

5.3

MASCITELLI, LANNUTTI

Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: "identificandone la natura, il carattere e la diretta correlazione con le previsioni tendenziali".

 

 

5.4

LANNUTTI, MASCITELLI

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) la definizione del limite di pressione fiscale complessiva, dato dal rapporto programmatico tra il totale di tributi e contributi e il PIL, in modo tale che esso si possa configurare sia in termini tendenziali che programmatici assicurando il rispetto di tale limite e definendo, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive modificazioni, il riparto del prelievo tra i vari livelli di governo a valere nel periodo di riferimento del documento programmatico.

 

5.5

MASCITELLI, LANNUTTI

Al comma 2, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: "indicando chiaramente i programmi e le spese che, pur non derivando direttamente da previsioni legislative si impongono, alla stregua di spese obbligatorie, alle scelte del governo a conferma di indirizzi precedentemente assunti;".

 

5.6

BARBOLINI, STRADIOTTO, VITALI

Al comma 2, lettera e) alla fine del periodo aggiungere le seguenti parole: "Gli obiettivi suddetti dovranno tenere conto, in relazione a ciascun comparto della Pubblica Amministrazione, del loro peso in termini di indebitamento e deficit.".

 

5.7

MORANDO, MERCATALI

Al comma 2, dopo la lettera e), inserire le seguenti:

"e-bis) gli andamenti programmatici della pressione fiscale delle amministrazioni pubbliche, articolata per le amministrazioni centrali, le amministrazioni locali e gli enti di previdenza;

e-ter) al fine di garantire il raggiungimento degli andamenti programmatici di pressione fiscale, il livello massimo di spesa primaria consolidata delle amministrazioni centrali e degli enti di previdenza, coerente con gli obiettivi di saldo indicati alla lettera e);

e-quater) ai fini del coordinamento della finanza pubblica, a fini conoscitivi, gli andamenti programmatici delle spese finali e primarie delle amministrazioni locali;".

 

5.8

IL RELATORE

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: "legge finanziaria" con le altre: "legge di stabilità".

 

5.9

MASCITELLI, LANNUTTI

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

"f-bis) gli obiettivi di spesa corrente, di spesa corrente primaria, di spesa in conto capitale dello Stato centrale e di ogni comparto della pubblica amministrazione;"

 

5.10

MASCITELLI, LANNUTTI

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere le seguenti:

"g-bis) l'indicazione della evoluzione economico-finanziaria internazionale, per l'anno in corso e per il quadriennio di riferimento;

g-ter) le previsioni macroeconomiche, tendenziali e programmatiche, per il quadriennio di riferimento."

 

5.11

LANNUTTI, MASCITELLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Al fine di proseguire nell'azione di rigore dei conti pubblici, riducendo la spesa corrente senza ricorrere all'utilizzo della leva fiscale e all'incremento della pressione fiscale complessiva, entro il 30 novembre di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze, ci concerto con il Ministro del lavoro, salute e politiche sociali, trasmette al Parlamento una relazione sull'andamento reale delle entrate tributarie e contributive, con specifico riguardo alla pressione fiscale complessiva dell'anno in corso e agli eventuali scostamenti della stessa rispetto agli andamenti programmatici."

 

5.12

STRADIOTTO, BARBOLINI, VITALI

Al comma 3, dopo le parole: "Conferenza Unificata" aggiungere le seguenti: "dopo una preventiva concertazione sui contenuti e gli obiettivi fondamentali".

 

6.1

IL RELATORE

Al comma 1, comma 2, comma 3, comma 3 lettera d), comma 3 lettera f), comma 4, comma 5, comma 6, comma 7; sostituire le parole: "legge finanziaria" con le altre: "legge di stabilità".

 

6.2

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere le parole: "e gli eventuali provvedimenti collegati" e l'ultimo periodo del comma.

 

6.3

IL RELATORE

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: "regolazioni contabili" inserire le seguenti: "e debitorie".

 

6.4

BALDASSARRI, FERRARA, COSTA, BONFRISCO, CONTI, CUTRUFO, DE ANGELIS, GENTILE, GERMONTANI, SCIASCIA, SPEZIALI

Al comma 3, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: "il livello massimo della pressione fiscale complessiva e il limite massimo di spesa corrente riferita al settore pubblico allargato".

 

6.5

MORANDO, MERCATALI

Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

<<>a-bis) per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, il livello massimo dei pagamenti primari di cassa delle amministrazioni centrali e degli enti di previdenza, comprensivi dei trasferimenti alle altre amministrazioni pubbliche e delle regolazioni contabili, coerente con gli obiettivi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera e-ter), articolato per il bilancio dello Stato, per gli enti di previdenza e per le altre amministrazioni centrali;

 

6.6

IL RELATORE

Al comma 3, lettera d), sostituire, al primo periodo, la parola: "rifinanziate" con la seguente: "determinate" e aggiungere dopo le parole: "ridotte e rimodulate" la seguente: "anche". Al secondo periodo sostituire la parola: "nella" con le altre: "in apposita" nonché sopprimere le parole da: "alla data" fino a: "presente legge".

 

6.7

IL RELATORE

Al comma 3, lettera e), sostituire la lettera: e) con la seguente: "e) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico;"

 

6.8

IL RELATORE

Al comma 3, lettera g), sostituire la lettera con la seguente: "norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d)".

 

6.9

BALDASSARRI, FERRARA, COSTA, BONFRISCO, CONTI, CUTRUFO, DE ANGELIS, GENTILE, GERMONTANI, SCIASCIA, SPEZIALI

Al comma 3), dopo la lettera g), inserire la seguente g-bis: "La quota delle maggiori entrate rispetto alle previsioni a legislazione vigente per il primo anno di riferimento compreso nel bilancio triennale utilizzabile per la copertura di spese in conto capitale o di misure di riduzione della pressione fiscale oppure a riduzione del deficit".

 

6.10

LANNUTTI, MASCITELLI

Al comma 3, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

"g-bis) la quota delle maggiori entrate rispetto alle previsioni a legislazione vigente per il primo anno di riferimento compreso nel bilancio triennale utilizzabile per la copertura di spese in conto capitale o ci misure di riduzione della pressione fiscale, oppure a riduzione del deficit;"

 

6.11

BALDASSARRI, FERRARA, COSTA, BONFRISCO, CONTI, CUTRUFO, DE ANGELIS, GENTILE, GERMONTANI, SCIASCIA, SPEZIALI

Al comma 3, dopo la lettera h), inserire la seguente:

"h-bis) norme che comportano aumenti di spesa o riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con esclusione di misure e interventi di carattere localistico o microsettoriale"

 

6.12

IL RELATORE

Al comma 3, sostituire la lettera i) con la seguente: "i) le norme di coordinamento, anche dinamico, della finanza pubblica, intese ad assicurare il concorso dei vari livelli di governo al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, e le norme necessarie a realizzare il patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge n. 42 del 5 maggio 2009".

 

6.13

MORANDO, MERCATALI

Al, comma 3, lettera i), aggiungere in fine, il seguente periodo:

<<> A tal fine, sono indicati, a fini conoscitivi, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, gli andamenti programmatici dei pagamenti primari correnti delle amministrazioni locali, coerenti con gli andamenti indicati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera e-quater), articolati per il complesso delle regioni, delle province, dei comuni e delle altre amministrazioni locali;

 

6.14

IL RELATORE

Al comma 7, sostituire le parole: "lo schema di cui" con le parole: "secondo quanto previsto", nonché le altre: "del conto del settore statale e del settore pubblico" con le parole: "e del relativo conto di cassa". Dopo il comma 7, aggiungere il seguente: "Alla legge n. 639/1949 sopprimere le parole "ed entro il mese di settembre la Relazione Previsionale e Programmatica per l'anno successivo.".

 

6.15

LUSI, MORANDO, MERCATALI, CARLONI, BARBOLINI, MUSI, STRADIOTTO, BAIO

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

 

"Art. 6-bis.

(Patto di stabilità)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 6, comma i), risulta definito il quadro di riferimento normativo per il Patto di stabilità interno con caratteristiche di stabilità, coerenza, conformità ai parametri europei e rispetto dell'autonomia gestionale degli enti.

2. Il Patto di stabilità interno di cui al comma 1, a fronte degli obiettivi nazionali indica l'obiettivo complessivo a livello di settore articolato per Regioni, Province e Comuni. In sede di Conferenza Unificata è individuato il percorso che stabilisce il collegamento tra gli obiettivi aggregati fissati nell'ambito della Decisione quadro di finanza pubblica e le regole previste per il singolo ente in ragione della categoria di appartenenza.

3. Le decisioni relative all'indebitamento per Regioni, Province e Comuni sono coerenti con la programmazione nazionale della spesa in conto capitale. A questo fine, in sede di Conferenza Unificata si individua la quota di indebitamento delle Amministrazioni locali e successivamente per il complesso delle Regioni, delle Province e dei Comuni, in coerenza con l'obiettivo aggregato individuato per l'intera pubblica amministrazione.

4. La procedura di ripartizione della quota di indebitamento all'interno dei singoli comparti, Regioni, Province, Comuni, avviene mediante assegnazione a ciascun ente di una quota di indebitamento con previsione della facoltà, per l'ente, di scambiare tale quota al fine di ottimizzare la distribuzione territoriale e temporale della spesa in conto capitale nell'ambito dei vincoli nazionali.

 

7.1

IL RELATORE

All'articolo 7, rubrica e comma 1 sostituire le parole: "Relazione unificata sull'economia e la finanza pubblica" con le altre: "Relazione sull'economia e la finanza pubblica".

 

7.2

IL RELATORE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

lettera a) – sostituire le parole: "conti pubblici"con le altre: "conto economico e conto di cassa delle amministrazioni pubbliche" e sopprimere le parole da: "secondo la stessa" fino alla fine della lettera.

lettera b) – sostituire le parole: "e dei conti pubblici" con le altre: "del conto economico delle amministrazioni pubbliche e dei relativi sottosettori e del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche".

lettera c) – sostituire le parole: "del settore statale" con le altre: "amministrazioni pubbliche".

 

7.3

IL RELATORE

Il comma 2 è sostituito come segue:

"2. La Relazione di cui al comma 1, in particolare, fornisce le informazioni di dettaglio sui consuntivi e sulle previsioni dei conti dei principali settori di spesa, con particolare riferimento a quelli relativi al pubblico impiego, alla protezione sociale e alla sanità`, nonché sul debito delle amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio. Essa fornisce inoltre, in apposita appendice, i dati relativi al bilancio statale secondo la classificazione economica con particolare riferimento alle principali tipologie di spesa, tra cui:

a) redditi da lavoro dipendente distinti tra i comparti dei Ministeri, della scuola, dei Corpi di polizia, delle Forze armate e altri;

b) consumi intermedi, distinti in funzionamento dell'amministrazione, della difesa, della sicurezza e altre spese per consumi intermedi; c) trasferimenti correnti e in conto capitale, distinti per i principali programmi."

 

7.4

IL RELATORE

Al comma 3 sostituire le parole: "dell'economia e delle finanze" con le altre: "dello sviluppo economico"nonché le parole: "entro il 31 marzo"con le altre: "entro il 15 aprile".

 

7.5

IL RELATORE

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma: "3-bis. All'articolo unico della legge 21 agosto 1949, n. 639, sostituire la parola "marzo" con "aprile".

 

7.0.1

BARBOLINI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

 

Art. 7-bis

(Relazioni al Parlamento sull'andamento delle entrate tributarie e contributive

e sull'andamento della lotta all'evasione e all'elusione fiscale)

Entro il 30 novembre di ciascun anno, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, salute e politiche sociali, trasmette al Parlamento una relazione sull'andamento reale delle entrate tributarie e contributive con specifico riguardo alla pressione fiscale complessiva dell'anno in corso e agli eventuali scostamenti della stessa rispetto agli andamenti programmatici.

Entro 31 marzo di ciascun anno, il Ministro dell'economia e delle finanze, trasmette al parlamento una relazione sull'andamento e sui risultati della lotta all'evasione e all'elusione fiscale, sia interna che internazionale.

Entro il 31 maggio, il 15 ottobre e il 30 novembre, il ministro dell'economia e delle finanze, trasmette al Parlamento una relazione sull'andamento del gettito delle entrate erariali e locali, con riferimento ai risultati della lotta all'evasione e all'attività di accertamento e riscossione. 

 

7.0.2

IL RELATORE

Al Titolo III, dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

 

"Articolo 7-bis Le disposizioni del presente titolo costituiscono attuazione dell'articolo 117, primo, secondo comma, lettera r) e terzo comma della Costituzione".

 

7.0.3

MORANDO, MERCATALI, LUSI, CARLONI, GIARETTA, D'ALIA

Al Titolo III, dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

 

Art. 08

(Istituzione della Commissione parlamentare per la trasparenza dei conti pubblici)

È istituita la Commissione parlamentare per la trasparenza dei conti pubblici, avente il compito di promuovere e tutelare la trasparenza e l'informazione nel campo della finanza pubblica.

La Commissione è composta di venti membri designati dai Presidenti delle due Camere del Parlamento in modo tale da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni.

La Commissione ha, in particolare, i seguenti compiti:

definizione del contenuto informativo necessario dei documenti trasmessi dal Governo, con l'obiettivo di migliorare il contenuto informativo e rendere omogenea la prospettazione delle informazioni, al fine della comparabilità nel tempo e tra strumenti;

definizione di metodologie per la quantificazione delle innovazioni legislative con identificazione dei livelli informativi di supporto della quantificazione; eventuale predisposizione di schemi metodologici per settore per la valutazione degli effetti finanziari;

definizione di metodologie per la costruzione dei tendenziali di finanza pubblica, anche di settore, con evidenziazione delle basi conoscitive necessarie per la loro verifica; definizione dei contenuti minimi di raccordo tra tendenziali e innovazioni legislative; analisi dei criteri metodologici per la predisposizione di previsioni a politiche invariate;

identificazione di ambiti per i quali è possibile migliorare la struttura dell'informazione disponibile ai fini della predisposizione dei bilanci, nonché del monitoraggio e della rendicontazione dell'attività pubblica;

ogni altra attività istruttoria e metodologica relativa alla informazione nel campo della finanza pubblica.

La Commissione si avvale, per la propria attività, della collaborazione delle altre istituzioni competenti della materia. A tal fine possono essere invitati a collaborare e a fornire informazioni i rappresentanti della Corte dei conti, della Banca d'Italia, dell'Istat e dell'Isae, dei ministeri di settore, ovvero ogni altro esperto il cui apporto sia ritenuto utile.

 

8.1

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: "articolo 2, comma 1", aggiungere le parole: "e del correlato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al successivo comma 2".

 

8.2

D'UBALDO

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:

"L'accessibilità alla banca dati è altresì garantita alle strutture e associazioni rapprsentative di Regioni ed Enti locali relativamente al complesso degli enti rappresentati.".

 

8.3

LUSI, MERCATALI, BARBOLINI, STRADIOTTO, BAIO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. L'accesso diretto alla banca dati di cui al comma 1 è garantito ai Servizi del bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, alla Banca d'Italia, all'ISAE e alla Corte dei Conti."

 

8.4

IL RELATORE

Al comma 2 sostituire le parole: "d'intesa con," con la parola: "sentita".

 

8.5

IL RELATORE

Al comma 3 sostituire il comma 3 con il seguente: "3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari complessivamente a 5 milioni di euro per l'anno 2009, 8 milioni per l'anno 2010, 10 milioni di euro per l'anno 2011 e 5 milioni a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.".

8.0.1 (testo 2)

LUSI, MERCATALI

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

 

Art. 8-bis

(Istituzione dell'Autorità per la trasparenza dei conti pubblici)

1. È istituita l'Autorità per la trasparenza dei conti pubblici, di seguito denominata «Autorità», la quale opera in piena autonomia, con indipendenza di giudizio e di valutazione, avente il compito di promuovere e tutelare la trasparenza e l'informazione nel campo della finanza pubblica.

2. L'Autorità è organo collegiale costituito dal presidente e da quattro membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate.

3. I componenti dell'Autorità durano in carica sette anni e non possono essere confermati. Essi sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza in materia di finanza pubblica. Possono essere nominati anche cittadini di Paesi comunitari che abbiano i medesimi requisiti. A pena di decadenza essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati nè ricoprire uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico.

4. Il presidente della commissione è eletto dagli stessi membri ed ha la legale rappresentanza e provvede all'amministrazione dell'Autorità, assicurandone il funzionamento.

5. I compensi dei membri della commissione, come determinati con legge statale, sono posti a carico del bilancio dell'Autorità stessa.

6. L'Autorità ha, in particolare, i seguenti compiti:

a) elaborare stime corrette ed accurate delle variabili macroeconomiche su cui si fondano le previsioni delle entrate e delle spese e porle a confronto con quelle fornite dal Governo;

b) monitorare il raggiungimento degli obiettivi di risanamento;

c) assicurare l'acquisizione e la trasmissione delle informazioni necessarie per garantire la trasparenza delle scelte di bilancio;

d) ogni altra attività istruttoria e metodologica relativa alla informazione nel campo della finanza pubblica.

7. L'autorità si avvale, per la propria attività, della collaborazione delle altre istituzioni competenti della materia. A tal fine possono essere invitati a collaborare e a fornire informazioni i rappresentanti della Corte dei conti, della Banca d'Italia, dell'Istat e dell'Isae, dei ministeri di settore, ovvero ogni altro esperto il cui apporto sia ritenuto utile. L'Autorità ha accesso alle banche dati rilevanti per il monitoraggio della finanza pubblica, nonché ad ogni altra fonte informativa ritenuta utile.

8. L'Autorità ha autonomia organizzativa, contabile e amministrativa. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione, soggetto al controllo della Corte dei conti, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Con propri regolamenti, l'Autorità definisce, entro trenta giorni dalla sua costituzione, le norme concernenti l'organizzazione interna e il funzionamento, la pianta organica del personale di ruolo, che non può eccedere le 40 unità, l'ordinamento delle carriere, nonché, in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative, il trattamento giuridico ed economico del personale.

9. Il reclutamento del personale di ruolo previsto nella pianta organica dell'Autorità avviene mediante pubblico concorso, ad eccezione delle categorie per le quali sono previste assunzioni in base all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni. In sede di prima attuazione della presente legge l'Autorità provvede mediante apposita selezione anche nell'ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni e tale da garantire la massima neutralità e imparzialità comunque nella misura massima del 50 per cento dei posti previsti nella pianta organica.

10. L'Autorità può assumere, in numero non superiore a 60 unità, dipendenti con contratto a tempo determinato di durata non superiore a due anni nonché esperti e collaboratori esterni, in numero non superiore a dieci, per specifici obiettivi e contenuti professionali, con contratti a tempo determinato di durata non superiore a due anni che possono essere rinnovati per non più di due volte. Nell'esplicazione delle funzioni l'Autorità può richiedere la consulenza di soggetti o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza.

11. L'Autorità può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, in numero non superiore, complessivamente, a trenta unità e per non oltre il 20 per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale di cui al presente comma è corrisposta l'indennità prevista dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231 .

12. All'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento delle Autorità, determinato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2009, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 13.

13. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

 

8.0.2

LUSI, MERCATALI, BARBOLINI, STRADIOTTO, BAIO

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis

1. Per le finalità di cui alla presente legge, ed in relazione alle esigenze di controllo e monitoraggio del Parlamento sugli andamenti economici di finanza pubblica nonché di valutazione e acquisizione degli elementi informativi necessari alla valutazione finanziaria dei provvedimenti all'esame del Parlamento è istituito attraverso il coordinamento e l'integrazione dei Servizi di bilancio di Camera e Senato, un organismo preposto alla valutazione indipendente degli aggregati di finanza pubblica. Previa intesa dei Presidenti di Camera e Senato, sono regolati l'organico e l'attività svolta".

 

9.1

IL RELATORE

Al comma 1 dopo la parola: "utilizzando" aggiungere l'altra: "anche".

 

 

9.2

IL RELATORE

Al comma 1, lettera d) inserire la seguente lettera: "e) effettuare, tramite i Servizi ispettivi di finanza pubblica, verifiche sulla regolarità e proficuità della gestione amministrativo-contabile delle Amministrazioni pubbliche. Per gli enti territoriali i predetti servizi effettuano verifiche volte a rilevare eventuali scostamenti degli obiettivi di finanza pubblica e procedono altresì alle verifiche richieste dal Ministro competente all'avvio della procedura di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.".

Di conseguenza, sostituire la rubrica dell'articolo 9 in: "Controllo e monitoraggio dei conti pubblici".

 

9.3

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) consentire l'accesso e l'invio in via informtiva dei dati di cui al comma 1 dell'articolo 8 ai servizi competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

 

9.4

IL RELATORE

Al comma 2 sostituire la parola: "Ministro"con la parola: "Ministero".

 

9.5

IL RELATORE

Al comma 2 sostituire le parole: "sui risultati dell'"con le altre: "sul conto consolidato di cassa riferito all'".

 

9.6

IL RELATORE

Al comma 2 sostituire le parole: "con indicazioni settoriali sugli enti soggetti al Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti pubblici (SIOPE), istituito ai sensi dell'articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni." con le altre: "con indicazioni settoriali sugli enti degli altri comparti delle Amministrazioni pubbliche tenendo conto anche delle informazioni desunte dal Sistema Informativo delle Operazione degli Enti pubblici."

 

9.7

LANNUTTI, MASCITELLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

 

"2-bis. Il ministro dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze - provvede al monitoraggio dell'andamento e del gettito delle entrate tributarie statali e locali e gli effetti finanziari delle misure tributarie previste dalla manovra di bilancio e dei principali provvedimenti adotteti in corso d'anno. A tal fine, entro il 31 maggio, il 15 ottobre e il 30 novembre il ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere una relazione sull'andamento del gettito delle entrate erariali e locali, con riferimento ai risultati sulla lotta all'evasione e all'attività di accertamento e riscossione."

9.8

IL RELATORE

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: "sui risultati conseguiti" con le altre: "sul conto consolidato di cassa riferito" e sostituire le parole: "dalle amministrazioni pubbliche" con le altre "alle amministrazioni pubbliche" e alla fine aggiungere le parole: ", nonché sulla consistenza del debito pubblico".

Sostituire il secondo periodo con il seguente: "La relazione presentata entro il 15 ottobre riporta l'aggiornamento della stima annuale del conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche e delle relative forme di copertura".

 

9.9

IL RELATORE

Al comma 3 sostituire le parole: "prevista all'articolo 3, comma 2." con le seguenti: "per sottosettori prevista all'articolo 5, comma 2, lettera b)."; inoltre, aggiungere al comma 3 il seguente periodo: "In apposito allegato alle relazioni di cui al presente comma sono esposti i risultati del monitoraggio degli effetti sui saldi di finanza pubblica, sia per le entrate che per le spese, derivanti dalle misure contenute nelle manovre di bilancio adottate anche in corso d'anno che il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento delle finanze, è tenuto ad assicurare. Nell'allegato sono altresì indicati gli scostamenti rispetto alle valutazioni originarie e le relative motivazioni."

 

9.10

BALDASSARRI, FERRARA, COSTA, BONFRISCO, CONTI, CUTRUFO, DE ANGELIS, GENTILE, GERMONTANI, SCIASCIA, SPEZIALI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Il ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze provvede a monitorare l'andamento delle entrate e pubblicare a cadenza mensile un rapporto su tale andamento; provvede a monitorare gli effetti finanziari sul lato delle entrate delle misure tributarie previste dalla manovra di bilancio e dei principali provvedimenti tributari adottati in corso d'anno. Entro i medesimi termini previsti dal comma 3 e con le stesse modalità, il ministro dell'Economia e delle finanze presenta alle Camere una relazione sui risultati conseguiti in materia di entrata, con riferimento all'andamento di tutte le imposte, tasse e tributi, anche di competenza di regioni e enti locali, con indicazioni relative all'attività accertativi e alla riscossione. ".

 

9.11

IL RELATORE

Sostituire i commi 4,5,6,7 e 8 con i seguenti:

"4. Le Amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle di cui al comma 5, trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri, tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale. I tesorieri e i cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli organi costituzionali.

5. Gli enti di previdenza trasmettono mensilmente al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato tutti gli incassi ed i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi sul territorio nazionale.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce con propri decreti la codificazione, le modalità e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5; analogamente provvede, con propri decreti, ad apportare modifiche e integrazioni alla codificazione stabilita.

7. Gli Enti previdenziali privatizzati, le Camere di Commercio, le Autorità portuali, gli Enti parchi nazionali e gli altri enti pubblici che inviano i flussi trimestrali di cassa e non sono ancora assoggettati alla rilevazione SIOPE continuano a trasmettere alla Ragioneria Generale dello Stato i dati trimestrali della gestione di cassa dei loro bilanci entro il giorno 20 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre del trimestre di riferimento secondo lo schema tipo dei prospetti determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

8. Con l'estensione della rilevazione SIOPE agli enti di cui al comma 7 vengono meno gli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati trimestrali di cassa, secondo modalità e tempi definiti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.

9. Le Amministrazioni pubbliche che non adempiono regolarmente agli obblighi di cui ai commi 4, 5 e 7 non possono effettuare prelevamenti dai conti aperti presso la tesoreria dello Stato. In allegato alle Relazioni di cui al comma 3 sono indicate le Amministrazioni inadempienti rispetto alle disposizioni di cui al comma 4." Conseguentemente sopprimere il comma 9.

 

9.12

D'UBALDO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

"9-bis. Al fine di acquisire elementi conoscitivi, di riferirne al Parlamento, in ordine all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 e del presente articolo è istituita una Commissione parlamentare di controllo sulla banca dati e sul monitoraggio dei conti pubblici ; la Commissione verifica lo stato di costituzione della banca dati; le modalità di acquisizione delle informazioni e i risultati delle attività di monitoraggio dei conti effettuate presso le amministrazioni pubbliche. La Commissione è composta da 6 Senatori e da 6 Deputati nominati dai rispettivi Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati in modo da rispettare la proporzione dei gruppi parlamentari.".

 

9.0.1

LANNUTTI, MASCITELLI

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

 

"Art.9-bis

(Lotta all'evasione e all'elusione fiscale)

1. Al fine di potenziare le attività intraprese dal governo in relazione al contrasto e alla lotta all'evasione e alla elusione fiscale, il Ministro dell'economia e delle finanze, riferisce alle Camere, in occasione della presentazione della decisione quadro di finanza pubblica di cui all'articolo 5, sui risultati conseguiti in merito alla lotta all'evasione fiscale e all'efficacia delle misure adottate ai fini di contrastarne la diffusione, sia in ambito nazionale che internazionale."

 

11.1

IL RELATORE

Al comma 1 aggiungere dopo le parole: "fermo restando il numero"le altre: "dei revisori e".

 

11.2

DIVINA

Al comma 2 sopprimere le parole: "e le province autonome di Trento e Bolzano".

11.3

MOLINARI

Al comma 2 sopprimere le seguenti parole: "e le province autonome di Trento e di Bolzano".

 

11.4

IL RELATORE

Al comma 3 sostituire le parole da: "Le" ad "efficacia" con le altre: "Le leggi regionali approvate in attuazione dei principi di cui al precedente comma 2 trovano applicazione".

 

11.0.1

BALDASSARRI, FERRARA, COSTA, BONFRISCO, CONTI, CUTRUFO, DE ANGELIS, GENTILE, GERMONTANI, SCIASCIA, SPEZIALI

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

Art. 11-bis

(Autorità dei conti pubblici)

1. Al fine di garantire una maggiore corrispondenza fra le previsioni, gli obiettivi e i risultati di finanza pubblica fissati dal Governo e dal Parlamento, di assicurare modalita` costanti e tempestive di monitoraggio sull'andamento dei conti pubblici e al fine di certificare il bilancio dello Stato e i bilanci di tutti gli enti pubblici, anche territoriali, e`istituita, l'Autorità dei conti pubblici per il monitoraggio e la verifica degli andamenti della finanza pubblica, di seguito Autorità.

2. L'Autorità procede all'acquisizione dei dati utili da tutte le amministrazioni pubbliche, avendo a tal fine libero accesso alle relative banche dati per i profili di competenza, nonché alle rilevazioni necessarie per analizzare l'andamento dei conti pubblici, verificare la coerenza tra i dati programmatici e i risultati conseguiti nel corso dell'esercizio finanziario; produce simulazioni e analisi macroeconomiche e di finanza pubblica sugli effetti delle misure assunte dal Governo e dalle leggi e atti aventi forza di legge; fornisce una valutazione dei principali indicatori economici e finanziari dell'economia nazionale.

2. L'Autorità ha personalità giuridica di diritto pubblico e piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge.

4. L'Autorità è composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone in possesso di requisiti professionali di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralità e indipendenza, nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso. La proposta di nomina è sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari. La designazione dei componenti non può essere effettuata se non in caso di parere favorevole espresso con la maggioranza dei due terzi dei componenti. Le Commissioni possono procedere all'audizione dei designati. I componenti durano in carica 7 anni e possono essere confermati una sola volta.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti gli emolumenti dei componenti.

6. Il presidente e i membri dell'Autorità non possono esercitare, a pena di decadenza dall'ufficio, alcuna attività professionale, neppure di consulenza, né essere amministratori, sindaci revisori o dipendenti di imprese commerciali o di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. Per tutta la durata del mandato i dipendenti statali sono collocati fuori ruolo e i dipendenti di enti pubblici sono collocati d'ufficio in aspettativa. Il rapporto di lavoro dei dipendenti privati è sospeso ed i dipendenti stessi hanno diritto alla conservazione del posto.

7. L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle finanze. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dall'Autorità entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, il quale deve comunque contenere le spese indicate entro i limiti delle entrate previste, sono stabiliti dal regolamento, di cui al successivo comma, che disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nel Bollettino della Commissione.

7. La Autorità delibera le norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere.

8. Le deliberazioni della Commissione concernenti i regolamenti di cui ai precedenti commi sono adottate con non meno di quattro voti favorevoli. I predetti regolamenti sono sottoposti al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale, sentito il Ministro dell'Economia e delle finanze, ne verifica la legittimità in relazione alle norme del presente decreto, e successive modificazioni e integrazioni, e li rende esecutivi, con proprio decreto, entro il termine di venti giorni dal ricevimento, ove non intenda formulare, entro il termine suddetto, proprie eventuali osservazioni. Queste ultime devono essere effettuate, in unico contesto, sull'insieme del regolamento e sulle singole disposizioni. In ogni caso, trascorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, i regolamenti divengono esecutivi.

9. Entro il 31 marzo di ciascun anno la Commissione trasmette alle Camere e al Ministro dell'economia una relazione sull'attività svolta e sugli indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire.

10 È istituito un apposito ruolo del personale dipendente della Autorità dei conti pubblici. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica è determinato in un massimo di cinquanta unità. Il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere sono stabiliti in conformità con il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti della Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell'Autorità.

17. Al personale in servizio presso la Commissione è in ogni caso fatto divieto di assumere altro impiego o incarico o esercitare attività professionali, commerciali o industriali. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso per titoli ed esami con richiesta di requisiti di competenza ed esperienza nei settori di attività istituzionali della Autorità. I concorsi sono indetti dalla stessa Autorità e si svolgono secondo i bandi appositamente emanati. Il personale dell'Autorità può anche provenire, nelle forme previste dalla legge e previa deliberazione dei componenti della stessa adottate con non meno di quattro voti favorevoli, dai ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento delle Finanze, Ministero dell'interno, della Banca d'Italia, della Corte dei conti, dell'Istituto Nazionale di Statistica, di regioni e enti locali.

19. L'Autorità, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero di venticinque unità. Le relative deliberazioni sono adottate con non meno di quattro voti favorevoli.

 

11.0.2 (testo 2)

LUSI, MERCATALI, BARBOLINI, STRADIOTTO, BAIO

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis

(Modifica del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di garanzia dell'indipendenza dell'informazione statistica)

1. Al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Art. 12 - (Commissione per la garanzia dell'informazione statistica)

1. Al fine di garantire il principio della imparzialità e della completezza dell'informazione statistica è istituita la commissione per la garanzia dell'informazione statistica, con il compito di vigilare:

a) sulla imparzialità e completezza dell'informazione statistica e contribuisce alla corretta applicazione delle norme che disciplinano la tutela della riservatezza delle informazioni fornite all'ISTAT e ad altri enti del Sistema statistico nazionale, segnalando anche al Garante per la protezione dei dati personali i casi di inosservanza delle medesime norme o assicurando altra collaborazione nei casi in cui la natura tecnica dei problemi lo richieda;

b) sulla qualità delle metodologie statistiche e delle tecniche informatiche impiegate nella raccolta, nella conservazione e nella diffusione dei dati;

c) sulla conformità delle rilevazioni alle direttive degli organismi internazionali e comunitari.

2. La commissione, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, può formulare osservazioni e rilievi al presidente dell'ISTAT, il quale provvede a fornire i necessari chiarimenti entro trenta giorni dalla comunicazione, sentito il comitato di cui all'articolo 17; qualora i chiarimenti non siano ritenuti esaustivi, la commissione ne riferisce, attraverso apposita relazione, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri. Esprime inoltre parere sul programma statistico nazionale ai sensi dell'articolo13, ed è sentita ai fini della sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona condotta relativi al trattamento dei dati personali nell'ambito del Sistema statistico nazionale.

3. La commissione è composta di nove membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle Commissioni parlamentari competenti. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate.

4. I componenti della commissione durano in carica sette anni e non possono essere confermati. Essi sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore dell'informazione statistica. In particolare, sei sono scelti tra professori ordinari in materie statistiche, economiche ed affini o direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica non facenti parte del Sistema statistico nazionale, e tre tra alti dirigenti di enti e amministrazioni pubbliche, che godano di grande prestigio e competenza nelle discipline e nei campi collegati alla produzione, diffusione e analisi delle informazioni statistiche e che non siano preposti ad uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale. Possono essere nominati anche cittadini di Paesi comunitari che abbiano i medesimi requisiti.

5. Il presidente della commissione è eletto dagli stessi membri.

6. La commissione si riunisce almeno due volte all'anno e redige un rapporto annuale, che si allega alla relazione al Parlamento sull'attività dell'ISTAT.

7. I compensi dei membri della commissione, come determinati con legge statale, sono posti a carico del bilancio dell'ISTAT.";

b) all'articolo 16, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. Il presidente dell'Istituto nazionale di statistica, scelto tra i professori ordinari in materie statistiche, economiche ed affini, è nominato, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. La designazione effettuata dal Governo è previamente sottoposta al parere delle Commissioni parlamentari competenti. In nessun caso la nomina può essere effettuata in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione della persona designata.

1-bis. Il presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. Ad esso spetta una indennità di carica da determinarsi con legge."

c) all'articolo 14, il comma 5 è abrogato.

 

11.0.3

MORANDO, MERCATALI, LUSI, CARLONI, GIARETTA, D'ALIA

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

 

Art. 11-bis

(Istituzione del Servizio del bilancio del Parlamento)

1. Per fornire gli elementi tecnici di supporto al controllo parlamentare sulla finanza pubblica, è istituito, con intesa tra i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, il Servizio del bilancio del Parlamento.Con la stessa intesa vengono definite la dotazione organica e il funzionamento amministrativo del servizio, nonché le modalità e le caratteristiche di specializzazione dell'attività svolta.

2. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo è autorizzata, a decorrere dal 2009, la spesa di 2,5 milioni di euro.

 

Conseguentemente, dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

 

Art. 44-bis

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri di cui all'articolo 11-bis, pari a 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede con le maggiori entrate di cui al comma 2.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

 

11.0.4

MORANDO, MERCATALI, LUSI, CARLONI, GIARETTA

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

 

Art. 11-bis

(Unità per le previsioni macroeconomiche)

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è istituita , presso il Dipartimento del tesoro, l'Unità per le previsioni macroeconomiche. Essa è costituita da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Isae, della Banca d'Italia, nonché dei principali centri di previsione privati. Il funzionamento dell'Unità viene disciplinato con lo stesso decreto che nomina i suoi componenti. L'elenco dei soggetti istituzionali e privati facenti parte dell'Unità è pubblicato sul sito del Ministero.

2. L'Unità produce, almeno due volte all'anno e comunque in occasione della presentazione al Parlamento dei documenti di finanza pubblica, le previsioni di consenso relative alle principali variabili macroeconomiche. Le previsioni di consenso vengono rese pubbliche sul sito del Ministero.

3. In occasione della presentazione al Parlamento dei documenti di finanza pubblica contenenti l'aggiornamento del quadro macroeconomico e di finanza pubblica, il Governo motiva l'eventuale adozione di ipotesi diverse da quelle di consenso.

4. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo è autorizzata, a decorrere dal 2009, la spesa di 1 milione di euro.

 

Conseguentemente, dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

 

Art. 44-bis

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri di cui all'articolo 11-bis, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede con le maggiori entrate di cui al comma 2.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2009.

 

11.0.5

MORANDO, MERCATALI, LUSI, CARLONI, GIARETTA

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

 

Art. 11-bis

(Accesso alle banche dati e pubblicità di elementi informativi)

1. Ai fini del controllo parlamentare sulla finanza pubblica, anche di settore, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno accesso alle banche dati rilevanti per il monitoraggio della finanza pubblica, nonché ad ogni altra fonte informativa ritenuta utile.

2. I bilanci, le relative variazioni e i rendiconti, nonché i relativi allegati, sono resi disponibili in formato elettronico elaborabile, sia per il disegni legge, che nel testo approvato.

3. I decreti di variazione al bilancio adottati in conseguenza dell'approvazione di provvedimenti legislativi sono resi disponibili, sul sito del Ministero, entro 30 giorni dalla pubblicazione della relativa legge in Gazzetta ufficiale.

 

12.01

Il Governo

Sostituire il comma 1 dell'articolo 12 con il seguente:

"1. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che importi nuove o maggiori spese o minori entrate indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. La copertura finanziaria delle leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, è determinata con riferimento al saldo netto da finanziare, al fabbisogno del settore publico e all'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Per il saldo netto da finanziare la copertura finanziaria è assicurata esclusivamente attraverso le seguenti modalità".

Conseguentemente sopprimere il comma 4.

 

12.1 (testo 2)

LUSI, MERCATALI, BARBOLINI, STRADIOTTO, BAIO

Al comma 1, sostituire il secondo e terzo periodo con i seguenti:

"In caso di incertezza sull'entità degli oneri ovvero sulla copertura finanziaria, essa è obbligatoria e deve indicare le misure di riduzione delle spese o di aumenti di entrata, con eclusione del ricorso ai fondi di riserva. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della copertura finanziaria, sulla base di apposito monitoraggio, il Ministro dell'economia e delle finanze adotta, sentito il Ministro competente, le misure indicate nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere con apposita relazione."

 

12.2

IL RELATORE

Al comma 1 sostituire il numero: "11" con "12".

 

12.3

MASCITELLI, LANNUTTI

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

"c) resta in ogni caso esclusa la copertura di maggiori oneri per spese in conto corrente attraverso l'utilizzo di proventi derivanti dalla dismissione di beni immobili."

 

12.4

BALDASSARRI, FERRARA, COSTA, BONFRISCO, CONTI, CUTRUFO, DE ANGELIS, GENTILE, GERMONTANI, SCIASCIA, SPEZIALI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: "resta in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti dalla dismissione di beni immobili ovvero dai condoni fiscali e contributivi" con le altre: "resta in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate in conto capitale e /o non ricorrenti".

 

12.5

LANNUTTI, MASCITELLI

Al comma 1, lettera c), in fine, sopprimere la parole: "ovvero dai condoni fiscali e contributivi".

 

12.6

IL RELATORE

Al comma 1, lettera c), aggiungere dopo le parole: "nuovi o maggiori oneri" la parola: "correnti".

 

12.7

MASCITELLI, LANNUTTI

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: "nuovi o maggiori oneri" aggiungere la seguente: "correnti".

 

12.8

IL RELATORE

Al comma 2 sopprimere il secondo e il terzo periodo.

12.9

LUSI, MERCATALI, BARBOLINI, STRADIOTTO, BAIO

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente:

"Gli oneri recati dai decreti legislativi, non quantificati al momento dell'approvazione della legge di delega, possono trovare copertura esclusivamente in norme contenute in altre leggi."

 

12.9-bis

MORANDO

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente:

"Alla relazione tecnica è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni".

 

12.10

IL RELATORE

Al comma 3 aggiungere infine le seguenti parole: "nonché il raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello Stato, del fabbisogno di cassa e del conto economico delle amministrazioni pubbliche, contenute nella Decisione di cui all'articolo 5 ed eventuali successivi aggiornamenti. La relazione tecnica di accompagnamento ai disegni di legge ed emendamenti, se richiesta, deve essere trasmessa entro trenta giorni dalla richiesta stessa.".

 

12.11

IL RELATORE

Al comma 4 eliminare le parole: "specifici e rilevanti".

 

12.11-bis

MORANDO

Al comma 4, dopo le parole: "conto consolidato delle pubbliche amministrazioni," inserire le seguenti: "diversi da quelli quantificati ai fini del saldo netto da finanziare,".

 

12.12

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

Al comma 5, alla fine, aggiungere il seguente periodo: "I dati devono essere trasmessi in formato telematico".

 

12.13

IL RELATORE

Al comma 7 sopprimere il quarto periodo.

 

12.14

GIARETTA, MERCATALI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Per le disposizioni legislative recanti la previsione di nuovi adempimenti amministrativi a carico di soggetti provati la relazione deve riportare una valutazione dei conseguenti costi che tali soggetti dovranno sostenere

 

12.15

IL RELATORE

Al comma 10 aggiungere dopo la parola: "autorizzata" le seguenti "o valutata".

 

12.16

IL RELATORE

Al comma 11 sostituire il secondo periodo con il seguente: "Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza dandone completa informazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato".

 

12.17

IL RELATORE

Al comma 13 aggiungere alla fine del comma il seguente periodo: "fermo restando quanto disposto in materia di personale dall'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

 

12.18

IL RELATORE

Al comma 13 aggiungere infine il seguente comma: "14. Le disposizioni contenute nei provvedimenti legislativi di iniziativa governativa che prevedono l'incremento o la riduzione di stanziamenti di bilancio indicano anche le missioni di spesa e i relativi programmi interessati.". Di conseguenza sopprimere l'articolo 13, comma 2.

 

13.1

IL RELATORE

Al comma 1 sostituire le parole: "legge finanziaria" con le altre: "legge di stabilità".

 

13.2

IL RELATORE

Al comma 4 sostituire il secondo periodo con il seguente: "nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo il termine di scadenza dell'esercizio cui si riferisce purché il provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno successivo. Gli importi di cui all'articolo 6, comma 3, lettera e), non utilizzati al termine dell'esercizio sono conservati nel conto dei residui fino alla sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei provvedimenti negoziali."

 

14.1

LUSI, MERCATALI, BARBOLINI, STRADIOTTO, BAIO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Le leggi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che comportano conseguenze finanziarie nei rispettivi bilanci, devono indicare l'onere relativo a ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale della stessa regione o provincia autonoma e disporre la relativa copertura finanziaria. Per quanto concerne la quantificazione delle conseguenze finanziarie e la copertura degli oneri si applica, per quanto compatibile, l'articolo 12. Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge regionale o provinciale vìoli i vincoli di stabilità e convergenza stabiliti in sede europea, può promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, della Costituzione."

 

14.2

IL RELATORE

Al comma 2, inserire, dopo le parole: "le Regioni", le seguenti: "e le Province autonome di Trento e di Bolzano".

 

15.1

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: "10 gennaio", con le seguenti: "1° gennaio".

 

16.1

IL RELATORE

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, prima delle parole: "per la spesa" le seguenti: ", per ciascun Ministero,".

Corrispondentemente al terzo periodo sopprimere le parole: "da ciascun Ministero".

 

16.2

IL RELATORE

Al comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: ", corrispondente all'unità organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai sensi del decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 3".

 

16.3

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i dirigenti responsabili di ciascun programma redigono una relazione su tutte le leggi di spesa a legislazione vigente, che comportano spese obbligatorie, inderogabili, derogabili, sia di finanziamento di spese correnti, sia in conto capitale e pluriennali. Nel documento di ricognizione delle leggi, i responsabili formulano proposte di mantenimento, accorpamento, o soppressione delle medesime leggi per rendere più semplice e trasparente il relativo programma. La relazione con le relative proposte sono sottoposte al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Le leggi non citate nella relazione dei responsabili di programma si intendono soppresse per il raggiungimento della finalità della legge medesima.".

Conseguentemente all'articolo 34, al comma 2, sopprimere la lettera h).

 

16.4

IL RELATORE

Al comma 4 sostituire il secondo periodo con il seguente: "Nell'ambito del programma è inoltre indicata la quota delle spese rimodulabili e non rimodulabili."

Inoltre, dopo il comma 4, aggiungere i commi:

"4-bis. Le spese non rimodulabili sono quelle per le quali l'amministrazione non ha la possibilità di esercitare un effettivo controllo, in via amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro formazione, allocazione e quantificazione. Rientrano in tale categoria le spese definite "oneri inderogabili" ai sensi del comma 4-ter e quelle di adeguamento al fabbisogno per le quali sussistono i requisiti di cui al precedente periodo. Per "oneri inderogabili" si intendono le spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che regolano la loro evoluzione; tali parametri possono essere determinati sia da leggi che da altri atti normativi. Rientrano tra gli oneri inderogabili le cosiddette "spese obbligatorie", ossia quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni de altre spese fisse, le spese per interessi, quelle derivanti da obblighi comunitari ed internazionali, le spese per ammortamento di mutui a totale carico dello Stato, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa.

4-ter. Le spese rimodulabili si dividono in "fattori legislativi" e in spese di adeguamento al fabbisogno diverse da quelle di cui al comma 4-bis. Per fattori legislativi si intendono le spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio. I fattori legislativi sono rimodulabili ai sensi del comma 8.

 

16.5

IL RELATORE

Al comma 5, dopo le parole: "contabilità nazionale" aggiungere le seguenti: "e dei relativi conti satellite".

 

16.6

IL RELATORE

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

"E' allegata a ciascuno stato di previsione del disegno di legge di bilancio una scheda illustrativa del contenuto di ogni programma e delle leggi che lo finanziano con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale. Negli stessi allegati sono contenute tutte le informazioni e i dati relativi alle spese di funzionamento, ivi comprese quelle del personale, necessarie all'attuazione del programma, nonché gli interventi programmati con separata indicazione delle spese correnti e di quelle in conto capitale. Tali schede sono aggiornate al momento dell'approvazione della legge di bilancio e comunque trimestralmente in modo da tenere conto delle modifiche apportate alle previsioni iniziali attraverso le variazioni di bilancio adottate in corso d'anno ai sensi delle disposizioni normative vigenti. Le variazioni rispetto alle previsioni iniziali sono analiticamente motivate anche in relazione alla loro tipologia e natura. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette le schede al Parlamento entro 30 giorni dalla fine del trimestre di riferimento. A ciascuno stato di previsione è altresì allegato per ciascun programma l'elenco dei capitoli, articoli e relativi stanziamenti classificati tra le spese non rimodulabili, con distinta indicazione degli oneri inderogabili e delle spese di adeguamento al fabbisogno di cui all'articolo 16, comma 4-bis. Analoga indicazione è fornita anche per i fattori legislativi.".

Conseguentemente al comma 8, sopprimere al terzo periodo le parole da: "con distinzione" fino alla fine.

 

16.7

IL RELATORE

Al comma 7 sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

"a)la Nota integrativa al bilancio di previsione. Per le entrate, oltre a contenere i criteri per la previsione relativa alle principali imposte e tasse, essa specifica, per ciascun titolo, la quota non avente carattere ricorrente e quella avente carattere ricorrente, nonché gli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle introdotte nell'esercizio, recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti. Per la spesa, si compone di due sezioni: la prima, concernente il piano degli obiettivi correlati a ciascun programma ed i relativi indicatori di performance; la seconda, relativa ai programmi e alle corrispondenti risorse finanziarie.

1. La prima sezione della nota riporta le informazioni relative al quadro di riferimento in cui l'amministrazione opera, illustra le priorità politiche, espone le attività e indica gli obiettivi riferiti a ciascun Programma di spesa, che le amministrazioni intendono conseguire in termini di livello dei servizi e di interventi, in coerenza con il programma generale dell'azione di Governo. A tal fine il documento indica le risorse destinate alla realizzazione dei predetti obiettivi e riporta gli indicatori di realizzazione ad essi riferiti, nonché i criteri e i parametri utilizzati per la loro quantificazione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i criteri e le metodologie per la definizione degli indicatori di realizzazione contenuti nella nota integrativa.".

2. La seconda sezione della nota illustra il contenuto di ciascun programma di spesa, i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo in particolare alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale. Nella stessa nota sono contenute tutte le informazioni e i dati relativi alle spese di funzionamento, ivi comprese quelle del personale, necessarie all'attuazione del Programma, gli interventi programmati con separata indicazione delle spese correnti e di quelle in conto capitale. La nota integrativa è aggiornata al momento dell'approvazione della legge di bilancio".

b) In apposito allegato conoscitivo relativo alla spesa, il budget dei costi della relativa amministrazione. Le previsioni economiche sono rappresentate secondo le voci del piano dei conti, distinte per programmi e per centri di costo. Il budget espone le previsioni formulate dai centri di costo dell'amministrazione ed include il prospetto di riconciliazione al fine di collegare le previsioni economiche alle previsioni finanziarie di bilancio."

 

16.8

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

Al comma 7, capoverso lettera a), terzo periodo, sostituire le parole: "A tal fine la nota individua con la disaggregazione per capitolo,"con le seguenti: "A tal fine la nota deve necessariamente contenere tutti i capitoli in cui sono disaggregate".

 

16.9

IL RELATORE

Sopprimere i commi 10, 11 e 12.

 

16.10

IL RELATORE

Sostituire il riferimento alla lettera e) con l'altro: "lettera g)".

 

16.11

IL RELATORE

Aggiungere in fine il seguente comma:

"Art. 16-bis. Agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri sono annessi, secondo le rispettive ompetenze, i conti consuntivi degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria".

 

17.1

IL RELATORE

Al comma 1, lettera a), aggiungere, dopo la parola: "vigente" le altre: ", di cui all'art. 16".

 

17.2

IL RELATORE

Al comma 2 sostituire le parole: "legge finanziaria" con le altre: "legge di stabilità".

 

17.3

IL RELATORE

Al comma 2 sopprimere le parole da: "e degli" fino a: "già approvati".

 

17.4

IL RELATORE

Al comma 2 aggiungere infine il seguente periodo: "Esso non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e ad eseguire le spese ivi contemplate ed è aggiornato annualmente".

 

18.1

IL RELATORE

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: ", con divieto di previsioni basate sul mero calcolo dela spesa storica incrementale,".

 

18.2

IL RELATORE

Al comma 2 sostituire il secondo periodo con il seguente: "A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze tiene anche conto delle risultanze illustrate nella nota integrativa al rendiconto di cui all'articolo 30, comma 2 della presente legge, delle risultanze delle attività di analisi dei nuclei di cui all'articolo 33-bis, comma 1, nonché del Rapporto di cui all'articolo 33-quater.".

 

18.3

IL RELATORE

Al comma 4 sostituire le parole: "legge finanziaria" con le altre: "legge di stabilità".

 

18.4

IL RELATORE

Al comma 4 sopprimere le parole: "e dagli eventuali provvedimenti collegati".

 

19.1

IL RELATORE

Al comma 3 sostituire le parole: "dalla legge di riordino complessivo della materia" con le altre: "in base all'articolo 34, comma 2, lettera u-bis".

 

 

20.1

IL RELATORE

Al comma 2, lettera b), dopo la parola: "interventi," aggiungere le seguenti: "per trattamenti di quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi di questi ultimi, per onere del debito pubblico".

 

20.2

IL RELATORE

Al comma 2 lettera c) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "I capitoli, classificati secondo il contenuto economico e funzionale, costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione e possono essere ripartiti in articoli".

 

20.3

IL RELATORE

Al comma 3 aggiungere dopo le parole: "contabilità nazionale" le altre: "e dei relativi conti satellite".

 

20.4

IL RELATORE

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: "funzioni-obiettivo di primo e secondo livello" con le seguenti: "le classi fino al terzo della classificazione COFOG" e sopprimere l'ultimo periodo.

 

20.5

IL RELATORE

Al comma 5 aggiungere infine le seguenti parole: "e il raccordo tra le classi COFOG e le missioni e i programmi".

 

25.1

IL RELATORE

Ai comma 1, 2 e 7 sostituire le parole: "legge finanziaria" con le altre: "legge di stabilità".

 

25.2

IL RELATORE

Al comma 2 sostituire le parole: "Le amministrazioni e gli enti pubblici" con le altre: "Le amministrazioni pubbliche.

 

25.3

IL RELATORE

Al comma 4, nell'ultimo periodo, sostituire la parola: "suddividere" con la parola: "iscrivere".

 

25.4

IL RELATORE

Al comma 5 aggiungere, dopo le parole: "già state attivate" le altre: "alla data di entrata in vigore della presente legge".

 

25.5

IL RELATORE

Al comma 6 sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti periodi: "Le leggi di spesa a carattere permanente quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale. Esse indicano inoltre l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge finanziaria a norma dell'articolo 6, comma 3, lettera d), secondo periodo."

 

25.6

IL RELATORE

Al comma 9 sostituire il riferimento: "al comma 1)" con quello "al comma 8)".

 

25.7

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

Al comma 9, alla lettera f), dopo la parola: "annuali"aggiungere le seguenti: "in formato telematico".

 

25.8

IL RELATORE

Al comma 9, lettera g), sostituire le parole: "del finanziamento"con la parola: "definanziamento".

 

28.1

LUSI, MERCATALI, BARBOLINI, STRADIOTTO, BAIO

Sopprimere il comma 3.

 

28.2

LUSI, MERCATALI, BARBOLINI, STRADIOTTO, BAIO

Al comma 4, sostituire le parole: "decreto del Ministro dell'economia e delle finanze" con le seguenti: "decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,".

 

28.3

IL RELATORE

Al comma 4 sostituire le parole da: "fatta eccezione" fino a: "oneri inderogabili"con le altre: ", relativamente alle spese per adeguamento al fabbisogno,".

 

29.1

IL RELATORE

Al comma 4 aggiungere dopo le parole: "Previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze" le parole: ", con salvaguardia della compatibilità con il fabbisogno e l'indebitamento netto del conto delle amministrazioni pubbliche".

 

29.2

IL RELATORE

Al comma 5 aggiungere alla fine le parole: ",fatta eccezione per le competenze dovute a titolo di arretrati relativi ad anni precedenti derivanti da rinnovi contrattuali per le quali è consentita l'imputazione in conto residui".

 

30.1

IL RELATORE

Al comma 1, al primo periodo, aggiungere dopo le parole: "anno precedente" le altre: ", articolato per missioni e programmi.".

 

30.2

IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

"2. Al rendiconto di cui al comma 1 è allegata per ciascuna Amministrazione una Nota integrativa, articolata per Missioni e Programmi in coerenza con le indicazioni contenute nella Nota integrativa al bilancio di previsione. La nota integrativa al consuntivo si compone di due sezioni.

2-bis. La prima sezione contiene il rapporto sui risultati. Esso espone l'analisi e la valutazione del grado di realizzazione degli obiettivi indicati nella nota integrativa di cui all'articolo 16, comma 7, lettera a), punto 1. Ciascuna Amministrazione, in coerenza con lo schema e gli indicatori contenuti nella nota integrativa al bilancio di previsione, illustra, con riferimento allo scenario socio-economico e alle priorità politiche, lo stato di attuazione degli obiettivi riferiti a ciascun Programma, i risultati conseguiti e le relative risorse utilizzate, anche con l'indicazione dei residui accertati, motivando gli eventuali scostamenti rispetto a quanto previsto nella nota di cui all'articolo 16, comma 7, lettera a)."

2-ter. La seconda sezione della nota illustra, con riferimento ai Programmi, i risultati finanziari ed espone i principali fatti della gestione motivando gli eventuali scostamenti tra le previsioni iniziali di spesa e quelle finali indicate nel Rendiconto generale.

2-quater. Allo stato di previsione dell'entrata è allegata una Nota integrativa che espone le risultanze della gestione."

Conseguentemente sopprimere le lettere r) e s) dell'articolo 34, comma 2.

 

31.1

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: "a valore".

 

31.2

IL RELATORE

Sostituire il comma 5 con il seguente:

"5. In apposito allegato conoscitivo al rendiconto generale dello Stato sono illustrate le risultanze economiche per ciascun Ministero. I costi sostenuti sono rappresentati secondo le voci del piano dei conti, distinti per programma e per centri di costo. La rilevazione dei costi sostenuti dall'amministrazione include il prospetto di riconciliazione che collega le risultanze economiche con quelle della gestione finanziaria delle spese contenute nel conto del bilancio.".

 

31.3

IL RELATORE

Al comma 6 sostituire le parole: "Il disegno di legge di cui al comma 1" con le parole: "Il rendiconto generale dello Stato" e aggiungere, alla fine dell'ultimo periodo, le parole: "in coerenza con gli indirizzi e i regolamenti comunitari in materia".

 

32.1

IL RELATORE

Al comma 1 sostituire le parole: "della competente ragioneria" con le altre: "del competente ufficio centrale del bilancio".

 

32.2

IL RELATORE

Al comma 2 sostituire le parole: "capo del Dipartimento di cui al periodo precedente" con le altre: "Ragioniere Generale dello Stato".

 

33.0.1

IL RELATORE

Alla fine del Capo III (IL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO) inserire il seguente Capo e i relativi articoli:

 

"Capo IV

ANALISI E VALUTAZIONE DELLA SPESA

Articolo 33-bis.

(Analisi e valutazione della spesa)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze collabora con le Amministrazioni centrali dello Stato, al fine di garantire il supporto per la verifica dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d), per il monitoraggio dell'efficacia delle misure rivolte al loro conseguimento e di quelle disposte per incrementare il livello di efficienza delle Amministrazioni stesse. La collaborazione ha luogo nell'ambito di appositi nuclei di analisi e valutazione della spesa, istituiti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate la composizione e le modalità di funzionamento dei nuclei.

2. Nell'ambito dell'attività di collaborazione di cui al comma 1, viene altresì svolta la verifica sull'articolazione dei Programmi che compongono le Missioni, sulla coerenza delle norme autorizzatorie delle spese rispetto al contenuto dei programmi stessi, con la possibilità, , di proporre, attraverso apposito provvedimento legislativo, l'accorpamento e la razionalizzazione delle leggi di finanziamento per renderne più semplice e trasparente il collegamento con il relativo programma, nonché sulla rimodulabilità delle risorse iscritte in bilancio. In tale ambito il Ministero dell'economia e delle finanze fornisce alle Amministrazioni centrali dello Stato supporto metodologico per la definizione delle previsioni di spesa e dei fabbisogni associati ai programmi e agli obiettivi indicati nella nota integrativa di cui all'articolo 16, comma 7, lettera a), e per la definizione degli indicatori di risultato ad essi associati.

3. Le attività svolte dai nuclei di cui al comma 1 sono funzionali alla formulazione di proposte di rimodulazione delle risorse finanziarie tra i diversi programmi di spesa ai sensi dell'articolo 18 e alla predisposizione del rapporto sui risultati di cui al comma 2-bis dell'articolo 30.

4. Per le attività di cui al presente articolo, nonché per la realizzazione del Rapporto di cui all'articolo 33-quater, il Ministero dell'economia e delle finanze istituisce e condivide con le Amministrazioni centrali dello Stato, nell'ambito della banca dati di cui all'articolo 8 della presente legge, una apposita sezione che raccoglie tutte le informazioni necessarie alla realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1, nonché delle analisi di efficienza contenute nel Rapporto di cui all'articolo 33-quater. La banca dati raccoglie le informazioni che le Amministrazioni sono tenute a fornire attraverso una procedura da definire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.".

 

Conseguentemente sopprimere l'articolo 34, comma 2, lettera d), lettera e) e lettera h).

 

"Art. 33-ter.

(Completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, in collaborazione con le Amministrazioni e sulla base di criteri da definire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, procede alla verifica e alla proposta di revisione dei programmi di spesa, ivi compresa la loro eventuale soppressione o accorpamento.

2. Al fine di consentire il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato ed evitare sovrapposizioni di competenze tra Ministeri, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede, alla revisione dell'attribuzione dei programmi e delle relative risorse tra i Ministeri, in coerenza con i compiti e le funzioni istituzionali proprie di ciascun Ministero.

3. La revisione deve essere operata in modo da garantire che ciascuna Amministrazione abbia la disponibilità delle risorse collegate ai programmi di spesa per i quali è competente a intraprendere azioni per il perseguimento dei relativi obiettivi e della cui realizzazione è responsabile.

4. Le attività di cui al presente articolo devono concludersi entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. Tutte le proposte di revisione cui al presente articolo sono inviate alle competenti Commissioni parlamentari per il relativo parere ai fini dell'aggiornamento del bilancio di previsione.".

 

Conseguentemente sopprimere l'articolo 34, comma 2, , lettera o) e lettera p).

 

"Art. 33-quater

(Rapporto sulla spesa delle Amministrazioni dello Stato)

1. Ogni tre anni, a partire da quello successivo all'istituzione della banca dati di cui all'articolo 33-bis, comma 4, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche sulla base delle attività di cui medesimo articolo 33-bis, elabora un Rapporto sulla spesa delle Amministrazioni dello Stato.

2. Il Rapporto di cui al comma 1 illustra la composizione e l'evoluzione della spesa, i risultati conseguiti con le misure adottate ai fini del suo controllo e quelli relativi al miglioramento del livello di efficienza delle stesse Amministrazioni.

3. Il Rapporto, in particolare, per i principali settori e programmi di spesa:

a) esamina l'evoluzione e la composizione della spesa identificando le eventuali aree di inefficienza e di inefficacia, anche attraverso la valutazione dei risultati storici ottenuti;

b) propone gli indicatori di performance da adottare;

c) fornisce la base analitica per la definizione e il monitoraggio degli indicatori di cui alla lettera b) verificabili ex-post, utilizzati al fine di valutare il conseguimento degli obiettivi di ciascuna amministrazione e accrescere la qualità dei servizi pubblici;

d) suggerisce possibili riallocazioni della spesa, liberando risorse da destinare ai diversi settori di spesa e ad iniziative considerate prioritarie;

e) fornisce la base analitica per la programmazione su base triennale delle iniziative e delle risorse su obiettivi verificabili, anche basandosi sul controllo di gestione dei risultati;

4. Il Rapporto di analisi e valutazione della spesa è predisposto entro il 20 luglio di ciascun triennio ed è inviato al Parlamento.".

 

Conseguentemente:

sostituire le parole: "Capo IV " con le altre: "Capo V";

all'articolo 34, comma 2, lettera g), dopo le parole: "ai fini gestionali" aggiungere le seguenti: "e di rendicontazione".

 

34.1

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: "quanto previsto all'articolo 2", aggiungere le parole: "riguardo l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche".

 

34.2

IL RELATORE

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: "Amministrazioni centrali"con le altre: "Amministrazioni dello Stato" e le parole: "coerenti con quelle di cui all'articolo 2, comma 2, lettera f)" con le altre: "semplici, misurabili e riferibili ai programmi di bilancio".

 

34.3

IL RELATORE

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: "i tempi e gli obiettivi da conseguire nel triennio" con le altre: "gli obiettivi da conseguire nel triennio e i relativi tempi".

 

34.4

IL RELATORE

Al comma 2, lettera i), sostuire la parola: "razionalizzazione" con la parola: "accorpamento".

 

34.5

IL RELATORE

Al comma 2, lettera l), sopprimere le parole: "eliminazione del disegno di legge di assestamento delle previsioni del bilancio dello Stato e".

 

34.6

IL RELATORE

Al comma 2, lettera n), sostituire la parola: "due"con la parola: "tre".

34.7

IL RELATORE

Al comma 2, lettera q), aggiungere dopo le parole: "ai fini conoscitivi"le altre: "in via sperimentale,".

 

34.8

IL RELATORE

Al comma 2 lettera q) sostituire le parole: "funzionali e" con la parola: "funzionale" ed aggiungere alla fine della lettera le parole: ", con conseguente elaborazione dello Stato patrimoniale, del Conto economico e della Nota integrativa.".

Conseguentemente sopprimere la lettera t).

 

34.9

IL RELATORE

Al comma 2, dopo la lettera u), aggiungere la seguente lettera: "u-bis) la progressiva eliminazione, entro il termine di ventiquattro mesi, delle gestioni contabili operanti a valere di contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti mediante il versamento di somme che erano originariamente iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato, ad eccezione delle gestioni fuori bilancio istituite ai sensi della legge n. 1041 del 25 novembre 1971, e successive modifiche ed integrazioni, delle gestioni fuori bilancio autorizzate per legge, dei programmi comuni tra più amministrazioni, enti, organismi pubblici e privati, nonché nei casi di urgenza e necessità. A tal fine, andrà disposto il contestuale versamento delle dette disponibilità in conto entrata al bilancio, per la nuova assegnazione delle somme nella competenza delle inerenti imputazioni di spesa che ne hanno dato origine, ovvero, qualora queste ultime non fossero più esistenti in bilancio, a nuove imputazioni all'uopo appositamente istituite.".

 

34.10

IL RELATORE

Al comma 2, lettera v), aggiungere dopo la parola: "programma" le altre: "o tipologia di entrata".

 

34.11

IL RELATORE

Al comma 2, dopo la lettera v), aggiungere infine la seguente: "v-bis. Previsione della possibilità di identificare i contributi speciali dal bilancio dello Stato finalizzati agli obiettivi di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e destinati ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni.".

 

34.12

IL RELATORE

Al comma 2, dopo la lettera v) aggiungere infine la lettera: "v-ter. Revisione sia per l'entrata che per la spesa delle unità elementari del bilancio amministrativo per assicurare che la denominazione richiami esplicitamente l'oggetto; revisione della ripartizione delle unità promiscue in articoli, tale da assicurare che la fonte di gettito o la destinazione della spesa sia chiaramente ed univocamente individuabile.".

 

34.13

MASCITELLI, LANNUTTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

 

"2-bis. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma l sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, affinché su di essi sia espresso il parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine per l'espressione dei pareri i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal governo. I decreti legislativi che comportino riflessi di ordine finanziario devono essere corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 12, comma 3.

2-ter. Gli schemi dei decreti legislativi relativi alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali sono, altresì, trasmessi per l'intesa alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.".

 

34.14

IL RELATORE

Dopo il comma 2 aggiungere infine il seguente comma: "2-bis. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, affinché su di essi sia espresso il parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti. I decreti legislativi che comportino riflessi di ordine finanziario devono essere corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 12, comma 3.".

 

38.1

IL RELATORE

Al comma 4, dopo le parole: "di cui al"inserire le parole: "decreto del" e sostituire il numero: "393"con: "398".

 

40.1

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il comma 1-bis:

"Sono abrogate tutte le disposizioni di legge che autorizzano l'apertura di contabilità speciali di tesoreria a valere di fondi iscritti in stanziamenti del bilancio dello Stato e riferibili alla gestione di soggetti ed organi comunque riferibili alla Amministrazione centrale e periferica dello Stato, ove non espressamente autorizzate da specifiche norme che ne disciplino l'autonomia contabile rispetto al bilancio dello Stato."

 

41.1

IL RELATORE

Al comma 1, lettera a), aggiungere infine le parole: ", nonché ai fini della elaborazione del Rapporto di cui all'articolo 33-quater".

 

41.2

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), eliminare le parole: "per via telematica" dopo la parola: "condivisione"e aggiungerle dopo la parola: "acquisizione".

 

41.3

IL RELATORE

Al comma 1 aggiungere infine il seguente comma: "1-bis. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, affinché su di essi sia espresso il parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti. I decreti legislativi che comportino riflessi di ordine finanziario devono essere corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 12, comma 3.".

 

Rub. 1

IL RELATORE

Nella rubrica sostituire la parola: "revisione" con l'altra: "valutazione".

 

42.1

LUSI, MERCATALI, BARBOLINI, STRADIOTTO, BAIO

Sostituire l'articolo 42 con il seguente:

 

Art. 42.

(Testo unico delle disposizioni vigenti in materia di contabilità di Stato)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico che raccolga, coordini e raccordi tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la formazione e la gestione del bilancio dello Stato. Entro la medesima data il Governo è altresì delegato ad adottare un testo unico che raccolga, coordini e raccordi tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di tesoreria.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica al fine dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti.

 

42.2

MASCITELLI, LANNUTTI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. I decreti di cui al presente articolo sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

1-ter. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal governo.

1-quater. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, il Governo può adottare, attraverso le procedure di cui ai commi 1 e 1-bis, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.".

 

44.1

IL RELATORE

Sostituire le parole: "legge finanziaria" con le altre: "legge di stabilità".

 

 

44.2

MORANDO, MERCATALI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

 

"1-bis) Per i tre anni successivi all'entrata in vigore della presente legge, i limiti massimi di spesa indicati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera e-ter, possono essere rideterminati con apposito provvedimento legislativo, previa presentazione al Parlamento di una nuova decisione quadro. A partire dal terzo anno, tale rideterminazione può avvenire, con apposito provvedimento legislativo e previa presentazione di una nuova decisione quadro, solo in casi eccezionali, a fronte di rilevanti scostamenti degli andamenti tendenziali macroeconomici e di finanza pubblica rispetto agli andamenti programmatici.".

 

Tit. 1

IL RELATORE

Sostituire il Titolo della legge con: "Legge di contabilità e finanza pubblica".

 

G/1397/1/5

BALDASSARRI, FERRARA, COSTA, BONFRISCO, CONTI, CUTRUFO, DE ANGELIS, GENTILE, GERMONTANI, SCIASCIA, SPEZIALI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1397,

considerato che

la revisione della legge di contabilità e finanza pubblica implica una diretta correlazione con il quadro costituzionale vigente relativamente ai rapporti tra Esecutivo e Legislativo, nella definizione dei meccanismi fondamentali di reperimento e allocazione delle risorse pubbliche,

che appare opportuno specificare e arricchire gli strumenti informativi e il loro relativo utilizzo per l'esercizio dei poteri di indirizzo e di controllo delle assemblee parlamentari,

che è unanimemente condiviso il convincimento della necessaria rispondenza dei meccanismi di finanza pubblica alla struttura e al funzionamento di un ordinamento fondato sulla piena responsabilità del Governo nel definire le scelte finanziarie ed economiche fondamentali e sul pieno potere di indirizzo e di controllo del Parlamento sulla decisione fondamentale di bilancio.

Che in tema di analisi e verifica dei dati, delle stime, delle quantificazioni e degli andamenti finanziari di entrata e spesa da parte delle Camere, è emersa la necessità di poter disporre di un organismo di interlocuzione in grado, in continuità con l'attività dei Servizi bilancio di Camera e Senato, di fornire al Parlamento analisi dei dati di contabilità pubblica e verifica dei conti pubblici,

auspica una prosecuzione del processo di rafforzamento dei servizi Bilancio e dei servizi di documentazione di Camera e Senato, in vista di una loro unificazione, anche di prospettiva di riorganizzazione volta a evitare duplicazioni e sovrapposizioni.

 


BILANCIO(5a)

Mercoledì 27 maggio 2009

188a Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1397) AZZOLLINI ed altri. - Legge quadro in materia di contabilità e finanza pubblica nonché delega al Governo in materia di adeguamento dei sistemi contabili, perequazione delle risorse, efficacia della spesa e potenziamento del sistema dei controlli

(Seguito e conclusione dell'esame )

 

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

 

Il presidente AZZOLLINI avverte che si passa all'esame degli emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna).

 

Si passa alle proposte riferite all'articolo 1.

 

Con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, previa verifica del prescritto numero di senatori, con distinte votazioni sono approvati gli emendamenti 1.1 (testo 2) e 1.2.

 

Si passa alle proposte riferite all'articolo 2.

 

Il senatore MORANDO (PD) illustra la proposta 2.1 che riassume alcune questioni contenute anche in altri emendamenti presentati separatamente. Per quanto concerne il passaggio al bilancio di cassa, fa presente che la proposta rappresenta una misura che avvicina l'Italia ai principali paesi Ocse. Sebbene la soluzione preferibile sarebbe stata quella di prevedere norme direttamente cogenti per il passaggio al bilancio di cassa, tuttavia, data la complessità della questione, la scelta della delega è apparsa più percorribile anche tenuto conto che i criteri individuati sono molto stringenti. La proposta dovrebbe essere finalizzata a rendere più flessibile la gestione del bilancio, al contempo aumentando la responsabilizzazione dei dirigenti. Al capoverso 2-bis del medesimo emendamento 2.1 è previsto un rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità statale. Questa misura si pone in coerenza con il passaggio alle previsioni di cassa e con la fase di elaborazione di indicatori di risultato nel nuovo quadro di riclassificazione del bilancio per missioni e programmi. I capoversi successivi affrontano il tema delle misure per la trasparenza e la con trollabilità della spesa, volte a realizzare un sistema equilibrato di pesi e contrappesi istituzionali rispetto all'accresciuto potere decisionale attribuito al Governo nella decisione di bilancio. Viene innanzitutto proposta la costituzione di una Commissione bicamerale per la trasparenza dei conti pubblici. I compiti della Commissione non dovrebbero riguardare scelte allocative di spesa - in tal senso non sovrapponendosi alle competenze delle Commissioni bilancio - bensì quelle di individuare metodologie di elaborazione di dati in funzione della trasparenza. Si tratta di una Commissione paritetica che deve occuparsi della qualità e della quantità dell'informazione necessaria al Parlamento per il controllo della finanza pubblica. Ribadisce che si tratta di metodi e non di scelte politiche. Nell'ambito del medesimo sistema equilibrato di pesi e contrappesi, viene prevista l'istituzione di una unità per le previsioni macroeconomiche che operi nell'ambito del Governo e che sia un interlocutore per le Commissioni bilancio del Parlamento. Il capoverso 2-quinquies prevede l'accesso alle banche dati e la pubblicità degli elementi informativi. Si tratta di una norma fondamentale e coerente con le precedenti. Infine, viene prevista l'istituzione del Servizio del bilancio del Parlamento. Non vuole essere una norma che viola l'autonomia organizzativa delle Camere, ma non si può proporre di procedere al raggiungimento del medesimo obiettivo attraverso altri strumenti quali ordini del giorno o modifiche regolamentari. Ritiene che sia questa la sede dove adottare una linea chiara ed alternativa all'istituzione dell'Authority sulla trasparenza dei conti pubblici. A suo avviso, la scelta di rafforzare le strutture parlamentari è preferibile. Ritiene che, considerato il bilancio delle numerose iniziative finora assunte sul tema ed i deludenti risultati ottenuti, sia opportuno esplicitare in modo chiaro ed univoco l'obiettivo di pervenire ad un unico servizio del bilancio del Parlamento. Il modello di riferimento è quello del Congressional Budget Office americano. Ribadisce quindi l'esigenza di definire una soluzione chiara in questa sede senza rinviare all'esame in Assemblea la questione, data l'elevata tecnicità della medesima.

 

Il presidente AZZOLLINI, stante la rilevanza delle questioni sottese, propone di passare all'espressione del parere sulla proposta 2.1. Dichiara quindi di ritenere condivisibili le norme contenute nel capoverso art. 2 della proposta 2.1 in relazione al criterio di delega indicato alla lettera a). Qualora fosse riformulata la lettera a) ed i contenuti della stessa fossero riferiti all'articolo 34 - che reca anch'esso una delega - il parere sarebbe positivo. Esprime invece parere contrario sulle altre lettere ivi contenute.

In relazione alle norme contenute nel capoverso 2-bis esprime avviso favorevole alla previsione di un rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità statale senza tuttavia dettagliarne il contenuto. In merito all'istituzione della Commissione parlamentare per la trasparenza dei conti pubblici, propone di strutturare presso le sottocommissioni delle Commissioni bilancio gli obiettivi informativi previsti nella proposta 2.1. Esprime avviso favorevole sul capoverso 2-quinquies, mentre sull'istituzione del Servizio del bilancio del Parlamento esprime avviso favorevole in merito all'obiettivo cui si vuole pervenire, mentre ritiene necessario un approfondimento dello strumento con il quale realizzare l'obiettivo al fine di rispettare l'autonomia organizzativa delle Camere. Si dichiara comunque disponibile a prendere un impegno in tal senso per garantire che l'obiettivo venga raggiunto.

 

Il vice ministro VEGAS concorda con i pareri del relatore rimettendosi alla Commissione in merito a quelle proposte che incidono sull'organizzazione del Parlamento. Fa presente inoltre che l'avviso del Governo sull'Authority per la trasparenza dei conti pubblici è contrario in quanto mentre il Parlamento e il Governo sono espressione della volontà dei cittadini, tale nesso verrebbe meno nel caso di un'Authority presieduta da tecnocrati.

 

Il senatore VACCARI (LNP) propone di svolgere una riflessione sull'opportunità di stanziare risorse aggiuntive per il rafforzamento delle strutture del Parlamento e del Governo ritenendo preferibile operare nell'ambito delle risorse disponibili.

 

Interviene il senatore PICHETTO FRATIN (PdL) per rilevare l'opportunità di limitare il passaggio alla cassa soltanto alle amministrazioni centrali. Qualora esso fosse esteso anche a tutte le pubbliche amministrazioni, si porrebbero le basi per uno scarso controllo degli andamenti della spesa.

Il senatore GIARETTA (PD) rileva che la soluzione proposta dal Presidente sia sulla Commissione bicamerale che sul Servizio del bilancio del Parlamento non sia condivisibile in quanto, in relazione al primo aspetto, potrebbero determinarsi indirizzi diversi tra un ramo del Parlamento e l'altro su questioni tecniche di trasparenza della gestione della finanza pubblica. Conviene con l'opportunità di evitare duplicazioni di competenze con le commissioni bilancio, ma ritiene che si debba dare un messaggio chiaro e coerente. Per questo preferisce che resti esplicitato nel testo la costituzione del servizio del bilancio del Parlamento, anche tenuto conto di numerosi tentativi esperiti di giungere a tale obiettivo. In tal caso, la volontà di non esplicitare scelte chiare corrisponde inevitabilmente alla mancata volontà di perseguire gli obiettivi.

 

Il senatore MORANDO (PD) ritiene che l'istituzione della Commissione bicamerale e del Servizio del bilancio del Parlamento rappresentino due questioni politiche fondamentali ed imprescindibili per il proprio Gruppo, che possono compensare il maggior potere di gestione del bilancio attribuito al Governo. Occorre procedere con decisioni chiare e trasparenti senza accampare motivi di violazione dell'autonomia organizzativa delle Camere, che nel merito non sono sostanzialmente ravvisabili. Fa presente inoltre che l'impianto di strumenti contenuto nella proposta 2.1 rappresenta un unicum per il quale separare alcune questioni dal contesto vuol dire compromettere il disegno complessivo.

 

Il PRESIDENTE propone di sospendere la seduta al fine di definire i contenuti della proposta emendativa in esame.

 

La seduta, sospesa alle ore 10,30, riprende alle ore 11,30.

 

Il PRESIDENTE propone quindi di recepire talune parti della proposta 2.1, con particolare riferimento alla lettera a) del capoverso art. 2, nella versione modificata, che illustra proponendo una riformulazione della proposta emendativa in questione. In ordine al capoverso art. 2-bis, propone quindi di recepire la sola prima parte del comma 1, eliminando il riferimento al contenuto del rapporto ivi indicato. Propone, altresì, di accogliere il capoverso art. 2-ter, in una versione riformulata che specifichi il compito della Commissione nel senso della espressione di indirizzi sulle questioni ivi indicate, eliminando il comma 4 del testo emendativo e prevedendo invece che la Commissione parlamentare prevista trasmetta le proprie conclusioni alle competenti Commissioni in materia di finanza pubblica. Propone, poi, di recepire il capoverso art. 2-quinquies, mentre in ordine al capoverso art. 2-sexies, propone di considerare una riformulazione volta a specificare che gli elementi tecnici siano forniti da una unica struttura di supporto tecnico, modificando il testo attuale al fine di salvaguardare le prerogative costituzionali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, pur mantenendo la sostanza della proposta emendativa.

 

Il senatore MORANDO (PD) accoglie le proposte di riformulazione testé avanzate dal Presidente, che confluiscono quindi in un testo 2 dell'emendamento 2.1, nel senso emerso dal dibattito. Ribadisce l'importanza della previsione nell'ambito del capoverso art. 2-sexies di un'unica struttura per il supporto tecnico dei due rami del Parlamento, che viene istituita con apposita intesa tra i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Sottolinea, tuttavia, come andrebbero tenute presenti le disposizioni di cui alla lettera c) del capoverso art. 2 della originaria formulazione della proposta emendativa 2.1, che non risultano invece accolte nella proposta del relatore. In relazione alla riformulazione del capoverso art. 2-ter, pur esprimendo apprezzamento per la precisazione dei compiti della Commissione parlamentare ivi prevista, nel senso dell'espressione di indirizzi sui temi indicati, evidenzia come sarebbe stato più opportuno mantenere il comma 4 del testo originario della proposta, in ordine alla possibilità, per la Commissione, di avvalersi, per la propria attività, della collaborazione di altre istituzioni competenti in materia. Esprime, comunque, l'avviso favorevole all'informativa a favore delle Commissioni competenti in materia di finanza pubblica. Prendendo atto della posizione contraria del Governo e del relatore in ordine al capoverso art. 2-quater, in materia di istituzione di un'Unità per le previsioni macroeconomiche, che non risulta recepita nella riformulazione emersa e testé illustrata, evidenziando la necessità che siano rese pubbliche le valutazioni in ordine ai documenti di finanza pubblica, costituendo ciò un elemento fondante in un'ottica di maggiore trasparenza, che implica un più elevato coinvolgimento di apposite strutture a competenza tecnica. Esprime apprezzamento per il parere favorevole espresso in ordine al capoverso art. 2-quinquies, esprimendo quindi una posizione favorevole sull'emendamento 2.1 (testo 2), pur con le precisazioni svolte, rilevando che l'accoglimento della proposta costituisce un elemento fondante nell'ambito dell'esame complessivo del disegno di legge di riforma.

 

Il PRESIDENTE, nell'esprimere soddisfazione per il lavoro svolto e la definizione di un testo emendativo concordato, sottolinea come le soluzioni accolte consentono di delineare un quadro di maggiore equilibrio tra Parlamento e Governo, attribuendo al primo maggiori poteri di controllo.

 

Il senatore VACCARI (LNP) evidenzia come in ordine all'emendamento 2.1 (testo 2) sarebbe stato comunque auspicabile stabilire, non già la previsione di un'apposita Commissione parlamentare, bensì una mera articolazione delle relative funzioni nell'ambito delle Commissioni già competenti in materia.

 

Con il parere favorevole del vice ministro VEGAS, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta 2.1 (testo 2) (pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna), che risulta approvata.

 

Dopo che il senatore MORANDO (PD) ritira la proposta 2.2, con distinte votazioni risultano approvate le proposte 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 e 2.8, mentre la proposta 2.9 risulta respinta.

 

Sono poi approvati, con distinte votazioni, gli emendamenti 2.10, 2.11 e 2.12, mentre il senatore MORANDO (PD) fa proprio e ritira l'emendamento 2.13 (testo 2).

 

Posti ai voti, con distinte votazioni, sono poi approvati gli emendamenti 2.14, 2.15, 2.16 e 2.17.

 

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 3.

 

Con il parere favorevole del vice ministro VEGAS, posti separatamente ai voti, sono approvati gli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3.

 

Si passa gli emendamenti riferiti all'articolo 4.

 

Con il parere favorevole del vice ministro VEGAS, posti separatamente ai voti, sono approvati gli emendamenti 4.1 e 4.2.

 

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 5.

 Il presidente AZZOLLINI (PdL), in qualità di relatore, propone di esaminare e sottoporre al voto la proposta 5.7, come proposta subemendativa all'emendamento 5.1, posto che questo ultimo risulta interamente sostitutivo dell'articolo 5 del testo.

 

Il senatore MORANDO (PD), nel rilevare che la proposta 5.1 del relatore risulta per molti aspetti condivisibile nei suoi contenuti innovativi rispetto al testo, si sofferma sull'emendamento 5.7, a propria firma, rilevando l'importanza di rendere più vincolante la programmazione pluriennale, sia in materia di entrate sia in materia di spesa. In particolare, la lettera e-quater) della proposta emendativa fa riferimento anche agli andamenti programmatici delle spese finali e primarie delle amministrazioni locali, specificando la finalità conoscitiva in relazione al quadro costituzionale. Sottolinea come l'esperienza dei Paesi con un forte debito pubblico induce a rafforzare la pluriennalità della decisione di finanza pubblica. Rileva, altresì, la necessità di stabilire un vincolo più stretto nel rapporto tra le decisioni di spesa in corso d'anno ed i relativi strumenti di copertura finanziaria, posto che l'effettivo carattere vincolante della decisione di finanza pubblica potrà essere garantito solo se la copertura di nuove spese avverrà con parallele riduzioni di spesa, e non già con un aumento delle entrate fiscali. E' necessario rafforzare tale vincolo in un'ottica di maggiore controllo dell'andamento del debito pubblico, considerato peraltro che, alla luce dei dati riportati nella Relazione unificata per l'economia e la finanza pubblica, si registra un aumento dello 0,8 per cento del PIL in relazione alla pressione fiscale. Invita, quindi, a valutare positivamente la proposta 5.7, proponendo, infine, di modificare la dizione contenuta nella proposta 5.1, facendo riferimento alla decisione di finanza pubblica ed espungendo il riferimento a decisione "quadro", al fine di rendere più vincolanti i contenuti della medesima.

 

Il vice ministro VEGAS esprime la posizione favorevole del Governo alla modifica testuale da ultimo indicata dal senatore Morando.

 

Il PRESIDENTE, nell'accogliere la proposta di modifica della dizione propone di predisporre una proposta di coordinamento riferita all'intero testo. Propone pertanto di riformulare la lettera b) del comma 2 della proposta emendativa 5.1, specificando il riferimento all'indicazione della pressione fiscale, riformulando la proposta 5.1 in un testo 2.

 

Il senatore VACCARI (LNP), in relazione all'emendamento 5.1 (testo 2), rileva come nella lettera b) sia presente un riferimento al Mezzogiorno, che risulterebbe più opportuno ridefinire in relazione alle aree sottoutilizzate, anche in coordinamento con il quadro del federalismo fiscale.

 

Il PRESIDENTE, in qualità di relatore, propone quindi di accogliere anche la proposta del senatore Vaccari, inserendola da subito nell'emendamento 5.1 (testo 2).

 

Il senatore BALDASSARRI (PdL) interviene per dare conto complessivamente delle proposte a propria firma, rilevando che gran parte degli emendamenti scaturiscono dall'articolato parere espresso dalla Commissione finanze in relazione al testo del provvedimento, sottolineando altresì la presentazione di un ordine del giorno in materia di rafforzamento dei Servizi studi e bilancio del Parlamento. In ordine alla proposta 5.2 rileva come, allo stato attuale, il sistema non consenta una verifica degli effetti sul quadro di finanza pubblica in relazione alle decisioni di politica economica assunte, in termini di economia reale. Evidenzia come risulti rischioso un riemergere del sistema delle politiche invariate, sottolineando la necessità di individuare strumenti per la definizione chiara dei documenti di finanza pubblica. In particolare, è necessario che il Governo assuma la responsabilità delle decisioni di spesa in relazione al quadro della legislazione vigente, soffermandosi al riguardo sui contenuti della lettera f) della proposta 5.2, posto che in assenza di tali elementi il sistema attuale ha comportato, sino ad ora, forti aumenti del debito pubblico. Dopo aver richiamato altresì i contenuti della lettera g) della proposta, evidenzia l'importanza di tener conto di tali temi, oltre a quanto contenuto nell'emendamento del relatore 5.1 (testo 2). Si sofferma, altresì, sull'obiettivo del controllo della pressione fiscale, richiamando i contenuti della proposta 6.9 in materia di destinazione delle maggiori entrate. Dopo aver richiamato la proposta 9.10, di cui preannuncia una riformulazione, si sofferma sull'emendamento 12.4 in materia di utilizzo delle risorse derivanti dalle dismissioni dei beni immobili, invitando all'approvazione del medesimo.

 

Il PRESIDENTE pone, quindi, ai voti la proposta 5.7, in quanto sostanzialmente subemendativa all'emendamento 5.1 (testo 2), che risulta respinta.

 

Posta ai voti, viene quindi approvata la proposta 5.1 (testo 2), mentre la proposta 5.2 risulta assorbita.

 

Risultano quindi preclusi tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 5, mentre la proposta 5.8 risulta assorbita.

 

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 6.

 

Con distinte votazioni, sono approvate le proposte 6.1, 6.2, 6.3, mentre il senatore BALDASSARRI (PdL) ritira la proposta 6.4.

 

Con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO, la proposta 6.5, posta ai voti, viene respinta.

 

Con distinte votazioni, sono approvate le proposte 6.6, 6.7, 6.8, mentre il senatore BALDASSARRI (PdL) ritira la proposta 6.9, nonché la proposta 6.11.

 

Con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO, con distinte votazioni, sono respinte le proposte 6.10 e 6.13.

 

Poste ai voti, sono quindi approvate, con separate votazioni, le proposte 6.12 e 6.14.

 

In ordine alla proposta 6.15, il PRESIDENTE rileva che i contenuti della medesima risultano sostanzialmente superati dalla proposta 6.12, già approvata.

 

Il senatore MORANDO (PD) rileva come l'emendamento 6.15 rechi contenuti ulteriori rispetto alla proposta 6.12, intervenendo in materia di Patto di stabilità interno, per la parte relativa alle spese in conto capitale da parte delle autonomie locali. Al riguardo, è necessario delineare un meccanismo tale da contemperare il rispetto dei vincoli posti dal Patto di stabilità interno con una maggiore flessibilità, fondamentale per la gestione finanziaria, in particolare per le spese di investimento, per gli enti locali. Sottolinea l'importanza del tema in questione, anche in coerenza con il quadro del federalismo fiscale.

 

Dopo un intervento del vice ministro VEGAS, volto a richiamare le disposizioni in materia di meccanismi contrattualistici per la applicazione dei vincoli posti dal Patto di stabilità interno sui diversi esercizi finanziari, esprime il parere contrario dell'Esecutivo sulla proposta 6.15, atteso che l'emendamento rischierebbe di inserire in un provvedimento di riforma organica del sistema contabile una norma specifica di regolamentazione del Patto di stabilità interno.

 

Con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO, l'emendamento 6.15, posto ai voti, è respinto.

 

Si passa agli emendamenti relativi all'articolo 7.

 

Il vice ministro VEGAS esprime parere favorevole a tutti gli emendamenti del relatore, esprimendo parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 7.

 

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta 7.1, che risulta approvata. Propone quindi una riformulazione della proposta 7.2, in un testo 2 (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna) recante altresì una modifica alla lettera d) della disposizione del testo.

 

Posta ai voti, la proposta 7.2 (testo 2), risulta approvata.

 

Con distinte votazioni, sono altresì approvate le proposte 7.3, 7.4, 7.5, mentre l'emendamento 7.0.1 risulta respinto.

 

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 7.0.2, mentre la proposta 7.0.3 viene ritirata dal senatore MORANDO (PD).

 

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 8.

 

Con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, risultano approvate le proposte 8.1, 8.4 e 8.5 del relatore. Risulta invece respinta la proposta 8.2.

 

Il senatore LUSI (PD) ritira la proposta 8.3.

 

In ordine all'emendamento 8.0.1 (testo 2), il RELATORE e il GOVERNO esprimono un parere contrario in relazione all'attuale formulazione della proposta.

 

Posto ai voti, l'emendamento 8.0.1 (testo 2), risulta quindi respinto, mentre risulta ritirata dal senatore LUSI (PD) la proposta 8.0.2.

 

Si passa agli emendamenti relativi all'articolo 9.

 

Con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, poste ai voti, con separate votazioni, sono approvate le proposte 9.1, 9.2, 9.3 (testo 2), 9.4, 9.5 e 9.6. La proposta 9.7 risulta invece respinta.

 

Con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, sono approvate, con distinte votazioni, le proposte 9.8, 9.9, 9.10 (testo 2) e 9.11.

 Il senatore MORANDO (PD) fa propria e ritira la proposta 9.12.

 

Posta ai voti, è quindi respinta le proposta 9.0.1.

 

Si passa quindi agli emendamenti relativi all'articolo 11.

 

Con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, posti ai voti, con distinte votazioni, sono approvati gli emendamenti 11.1 e 11.4. Sono invece respinte le proposte 11.2 e 11.3.

 

In ordine all'emendamento 11.0.1, il senatore BALDASSARRI (PdL) interviene sottolineando la necessità di un rafforzamento delle strutture di analisi tecnica del Parlamento, al fine di realizzare una maggiore indipendenza e un miglior controllo sugli andamenti di finanza pubblica.

 

Con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO, la proposta 11.0.1, posta ai voti, risulta respinta.

 

In ordine all'emendamento 11.0.2 (testo 2), il senatore LUSI (PD), in dichiarazione di voto favorevole, sottolinea l'importanza di intervenire in materia di Commissione per la garanzia dell'informazione statistica, attraverso la proposta emendativa che interviene su un quadro già previsto dalla legislazione vigente, garantendo una maggiore indipendenza dell'organo.

 

Il PRESIDENTE sottolinea come la funzione di informazione statistica costituisca un tema rilevante ma non appropriato alla sede del provvedimento in esame, volto a delineare un nuovo quadro di riferimento nel sistema contabile.

 

Il senatore MORANDO (PD) si sofferma sulla proposta 11.0.2 (testo 2), rilevando la pertinenza del tema dell'informazione statistica rispetto al quadro della legislazione di contabilità pubblica, evidenziando la necessità di rafforzare gli elementi di garanzia e soffermandosi altresì sulla parte dell'emendamento relativa ai meccanismi di nomina del Presidente dell'ISTAT, invitando all'accoglimento della proposta.

 

Il vice ministro VEGAS, pur riconoscendo l'importanza del tema, sottolinea la necessità di un maggior approfondimento che dovrà trovare un'apposita sede, diversa dall'attuale provvedimento. Formula, quindi, il parere contrario dell'Esecutivo sulla proposta 11.0.2 (testo 2).

 

Il PRESIDENTE si associa all'espressione del parere contrario sulla proposta 11.0.2 (testo 2) che, posta ai voti, viene respinta dalla Commissione.

 

Il senatore MORANDO (PD) ritira le proposte 11.0.3. 11.0.4 e 11.0.5.

 

Si passa gli emendamenti riferiti all'articolo 12.

 

Il vice ministro VEGAS ritira la proposta 12.0.1 del Governo, riservandosi di rivalutare la proposta per il successivo esame in Assemblea.

 

Con il parere contrario del GOVERNO e del RELATORE, posto ai voti, risulta respinto l'emendamento 12.1 (testo 2).

 

Posta ai voti, la proposta 12.2, risulta approvata.

 

L'emendamento 12.3, posto ai voti, risulta respinto, mentre risulta approvato l'emendamento 12.4.

 

Posto ai voti, risulta respinto l'emendamento 12.5, mentre risultano assorbite le proposte 12.6 e 12.7.

 

Con separate votazioni, sono altresì approvati gli emendamenti 12.8, 12.9, 12.9-bis, 12.10, 12.11, 12.11-bis, 12-12 e 12.13, mentre il senatore GIARETTA (PD) ritira la proposta 12.14.

 

Sulla scorta di una serie di obiezioni del senatore MORANDO (PD), il PRESIDENTE ritira l'emendamento 12.15. In seguito a distinte votazioni sono quindi approvate le proposte 12.16, 12.17, 12.18.

 

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti a tutti i restanti articoli.

 

Il sottosegretario VEGAS esprime a nome del Governo parere favorevole a tutti gli emendamenti del relatore.

 

Con separate votazioni sono approvate le proposte 13.1 e 13.2, mentre, posta ai voti, è respinta la proposta 14.1.

 

Con separate votazioni, sono altresì approvati gli emendamenti 14.2, 15.1, 16.1 e 16.2, mentre, posto ai voti, risulta respinto l'emendamento 16.3. La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 16.4, 16.5, 16.6 e 16.7, mentre respinge l'emendamento 16.8.

 

In relazione all'emendamento 16.9, il senatore MORANDO (PD) rileva come la soppressione dei commi 10, 11 e 12 dell'articolo 16 possa comportare problemi di completezza della norma che avrebbero bisogno di taluni approfondimenti.

 

Sulla scorta di tali osservazioni il PRESIDENTE ritira l'emendamento 16.9 per valutarne la ripresentazione in Assemblea, dopo un approfondimento del testo modificato dell'articolo in questione.

 

Posto ai voti, risulta quindi approvato l'emendamento 16.10 con la specificazione che la proposta di modifica si riferisce al comma 15.

 

Con separate votazioni, risultano quindi approvati gli emendamenti 16.11, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 19.1, 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 25.1, 25.2, 25.3, 25.4, 25.5, 25.6, 25.7 e 25.8.

 

Il senatore LUSI (PD) ritira gli emendamenti 28.1 e 28.2.

 Il PRESIDENTE annuncia la riformulazione in un testo 2 dell'emendamento 28.3.

 

Posti separatamente ai voti, sono quindi approvati gli emendamenti 28.3 (testo 2), 29.1, 29.2, 30.1, 30.2, 31.1, 31.2, 31.3, 32.1, 32.2, 33.0.1, 34.1, 34.2, 34.3, 34.4, 34.5, 34.6, 34.7, 34.8, 34.9, 34.10, 34.11, 34.12, 34.13 (conseguentemente risultando assorbito l'emendamento 34.14), 38.1, 40.1, 41.1, 41.2, 41.3 e Rub. 1.

 

Il PRESIDENTE propone quindi al senatore Lusi di riformulare in un testo 2 l'emendamento 42.1, al fine di estendere alla materia di tesoreria la norma già contenuta nell'articolo 42 del testo.

 

Il senatore LUSI (PD) dichiara di accogliere la riformulazione proposta dal relatore.

 

Posto ai voti, l'emendamento 42.1 (testo 2) risulta approvato.

 

E' quindi approvato, con votazioni per parti separate, l'emendamento 42.2 solo in riferimento all'aggiunta dei commi 1-ter e 1-quater, mentre risulta respinta la parte relativa al comma 1-bis.

 

Dopo un intervento del senatore BALDASSARRI (PdL), volto a precisare il concetto di legge di stabilità, sul quale il PRESIDENTE assicura una ulteriore riflessione per una eventuale modifica in Assemblea, posto ai voti, l'emendamento 44.1 è approvato, mentre risulta respinto l'emendamento 44.2 dopo una dichiarazione di voto del senatore MORANDO (PD) volta precisare come la norma non possa ritenersi in alcun caso assorbita dalle parti approvate del testo.

 

Posta ai voti, è infine approvata la proposta Tit. 1.

 

Il senatore BALDASSARRI (PdL) ritira l'ordine del giorno G/1397/1/5.

 

Il PRESIDENTE pone infine ai voti le proposte di Coordinamento nn. 1, 2 e 3, che risultano approvate.

 

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto finali.

 

Il senatore MORANDO (PD) esprime soddisfazione per le innovazioni di rilievo contenute negli emendamenti approvati, tuttavia preannuncia un voto di astensione del proprio Gruppo politico in quanto alcune questioni altrettanto rilevanti non hanno trovato accoglimento in questa sede. Si tratta della individuazione di obiettivi espressi in termini di pressione fiscale e di tetti di spesa nei comparti principali, del patto di stabilità interno attraverso un meccanismo flessibile che consenta di favorire la spesa in conto capitale dei comuni virtuosi e l'emendamento concernente il Consiglio di garanzia dell'informazione statistica. Auspica che questioni di così grande rilievo possano trovare accoglimento durante l'esame in Assemblea.

 

La senatrice BONFRISCO (PdL), a nome del proprio Gruppo politico, annuncia un voto favorevole.

 

Il senatore VACCARI (LNP), a nome del Gruppo Lega Nord Padania, annuncia un voto favorevole.

 Il PRESIDENTE ringrazia tutti gli intervenuti per il lavoro proficuo ed, in particolare, il Vice ministro Vegas. Rileva che il metodo di lavoro sin qui seguito, volto ad affrontare le questioni di maggiore sostanza, sia stato positivo ed auspica che anche sulle questioni ancora oggetto di confronto tra maggioranza ed opposizioni si possa procedere in modo condiviso.

 

La Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo modificato testé approvato.

 

La seduta termina alle ore 14,15.

 


Allegato

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

N° 1397

 

1.1 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere le parole: "Ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica italiana"; conseguentemente, al comma 4, aggiungere infine le seguenti parole: "e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione".

 

1.2

IL RELATORE

Al comma 2, dell'articoli 1, dopo le parole: " gli enti e gli altri soggetti" aggiungere le parole: "che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche.".

 

2.1 (testo 2)

MORANDO, MERCATALI, LUSI, CARLONI, GIARETTA

All'articolo 34, comma 2, alla lettera m), aggiungere infine il seguente periodo:

"In particolare la gestione delle risorse iscritte in bilancio venga condotta dal responsabile del programma di spesa attraverso un continuo monitoraggio che garantisca, sotto la sua responsabilità, contabile ed amministrativa, l'equilibrio delle disponibilità e delle spese, nel presupposto che il responsabile del programma ordini e paghi le spese sulla base di un programma, da lui predisposto, che tenga conto della fase temporale di assunzione degli impegni;"

 

Art. 2-bis

(Rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità statale )

1. Per i tre esercizi finanziari successivi all'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della funzione pubblica, insieme alla Relazione sull'economia e la finanza pubblica, presenta alle Commissioni competenti per materia dei due rami del Parlamento, un rapporto sul suo stato di attuazione. Il rapporto è centrato sull'avanzamento e messa in opera della nuova organizzazione del bilancio dello Stato.

 

Conseguentemente, dopo il TITOLO I, inserire il seguente:

 

TITOLO I-bis

MISURE PER LA TRASPARENZA

E LA CONTROLLABILITÀ DELLA SPESA

Art. 2-ter

(Istituzione della Commissione parlamentare per la trasparenza dei conti pubblici)

1. È istituita la Commissione parlamentare per la trasparenza dei conti pubblici, avente il compito di promuovere e tutelare la trasparenza e l'informazione nel campo della finanza pubblica.

2. La Commissione è composta di venti membri designati dai Presidenti delle due Camere del Parlamento in modo tale da garantire la rappresentanza proporzionale della maggioranza e delle opposizioni.

3. La Commissione esprime indirizzi:

sul contenuto informativo necessario dei documenti trasmessi dal Governo, con l'obiettivo di migliorare il contenuto informativo e rendere omogenea la prospettazione delle informazioni, al fine della comparabilità nel tempo e tra strumenti;

sulle metodologie per la quantificazione delle innovazioni legislative con identificazione dei livelli informativi di supporto della quantificazione nonché sull'eventuale predisposizione di schemi metodologici per settore per la valutazione degli effetti finanziari;

sulle metodologie per la costruzione dei tendenziali di finanza pubblica, anche di settore, con evidenziazione delle basi conoscitive necessarie per la loro verifica; sulla definizione dei contenuti minimi di raccordo tra tendenziali e innovazioni legislative; sui criteri metodologici per la predisposizione di previsioni a politiche invariate;

sull'identificazione di ambiti per i quali è possibile migliorare la struttura dell'informazione disponibile ai fini della predisposizione dei bilanci, nonché sul monitoraggio e sulla rendicontazione dell'attività pubblica;

su ogni altra attività istruttoria e metodologica relativa alla informazione nel campo della finanza pubblica.

4. La Commissione trasmette le proprie conclusioni alle Commissioni competenti per le conseguenze di carattere finanziario .

 

Art. 2-quater

(Accesso alle banche dati e pubblicità di elementi informativi)

Ai fini del controllo parlamentare sulla finanza pubblica, anche di settore, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno accesso alle banche dati rilevanti per il monitoraggio della finanza pubblica, nonché ad ogni altra fonte informativa ritenuta utile.

I bilanci, le relative variazioni e i rendiconti, nonché i relativi allegati, sono resi disponibili in formato elettronico elaborabile, sia per il disegno legge, che per il testo approvato.

I decreti di variazione al bilancio adottati in conseguenza dell'approvazione di provvedimenti legislativi sono resi disponibili, sul sito del Ministero, entro 30 giorni dalla pubblicazione della relativa legge in Gazzetta ufficiale.

 

Art. 2-quinquies

(Struttura unica di supporto tecnico)

Gli elementi tecnici funzionali all'esercizio del controllo parlamentare della finanza pubblica sono forniti da un'unica, apposita struttura di supporto, istituita d'intesa tra i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

 

2.1

MORANDO, MERCATALI, LUSI, CARLONI, GIARETTA

Sostituire l'articolo 2, con i seguenti:

Art. 2

(Delega al Governo per il passaggio al bilancio di cassa)

1.Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla approvazione della presente legge, uno o più decreti per adeguare la struttura del bilancio dello Stato e i sistemi gestionali e di controllo, al passaggio dal doppio limite di competenza e cassa a quello di sola cassa. I decreti delegati, proposti dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della funzione pubblica, vengono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

la gestione delle risorse iscritte in bilancio viene condotta dal responsabile del programma di spesa, titolare alla emissione di ordini di pagamento, attraverso un continuo monitoraggio che garantisca, sotto la sua responsabilità, contabile ed amministrativa, l'equilibrio per cassa delle disponibilità e delle spese; il responsabile del programma ordina e paga le spese sulla base di un crono programma, da lui predisposto, che tiene conto della fase temporale di assunzione degli impegni;

nessuna forma di controllo impeditivo dell'efficacia può essere introdotta con riferimento alla fase di formazione degli atti che precedono l'emissione dell'ordine di pagamento;

l'efficacia dell'ordine di pagamento deve essere impedita, con adeguate forme di controllo, ove non vi siano più risorse per cassa nell'ambito del programma; in questo caso, con decreto di natura accertativa, il responsabile dell'ufficio di controllo della RGS, comunica al responsabile del programma e al Ministro competente, che nessuna erogazione può più essere disposta a valere sul programma per l'esercizio finanziario in corso, fino all'adozione, da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, di eventuali integrazioni delle risorse per cassa;

il responsabile del programma può proporre al Ministro responsabile della spesa di operare, con suo decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, trasferimenti da un intervento all'altro dello stesso programma; nessuno spostamento può essere proposto verso interventi relativi a spese fisse relative al personale; in ogni caso il valore cumulato dei trasferimenti non può eccedere nel corso dell'anno il 5% della autorizzazione complessiva di cassa iscritta sul programma.

2. Ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti commissioni permanenti, il Governo trasmette alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di attuazione dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 1.

 

Art. 2-bis

(Rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità statale )

1. Per i tre esercizi finanziari successivi all'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della funzione pubblica, insieme alla Relazione unificata sull'economia e la finanza pubblica, presenta alle Commissioni competenti per materia dei due rami del Parlamento, un rapporto sul suo stato di attuazione. Il rapporto è centrato sull'avanzamento e messa in opera della nuova organizzazione del bilancio dello Stato ed in particolare contiene:

lo stato di realizzazione del passaggio alle previsioni di cassa;

la descrizione dei programmi, con la ricognizione completa delle rispettive fonti autorizzative e delle missioni;

la presentazione degli indicatori di risultato ritenuti congrui per ogni programma;

le soluzioni previste per le missioni di carattere interministeriale;

lo stato del trasferimento delle autorizzazioni di spesa dal Ministro dell'economia e delle finanze ai singoli programmi di ciascun Ministero di spesa e dell'attuazione della revisione analitica dei singoli programmi.

 

Conseguentemente, dopo il TITOLO I, inserire il seguente:

 

 

 

TITOLO I-bis

MISURE PER LA TRASPARENZA

E LA CONTROLLABILITÀ DELLA SPESA

Art. 2-ter

(Istituzione della Commissione parlamentare per la trasparenza dei conti pubblici)

1. È istituita la Commissione parlamentare per la trasparenza dei conti pubblici, avente il compito di promuovere e tutelare la trasparenza e l'informazione nel campo della finanza pubblica.

2. La Commissione è composta di venti membri designati dai Presidenti delle due Camere del Parlamento in modo tale da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni.

3. La Commissione ha, in particolare, i seguenti compiti:

definizione del contenuto informativo necessario dei documenti trasmessi dal Governo, con l'obiettivo di migliorare il contenuto informativo e rendere omogenea la prospettazione delle informazioni, al fine della comparabilità nel tempo e tra strumenti;

definizione di metodologie per la quantificazione delle innovazioni legislative con identificazione dei livelli informativi di supporto della quantificazione; eventuale predisposizione di schemi metodologici per settore per la valutazione degli effetti finanziari;

definizione di metodologie per la costruzione dei tendenziali di finanza pubblica, anche di settore, con evidenziazione delle basi conoscitive necessarie per la loro verifica; definizione dei contenuti minimi di raccordo tra tendenziali e innovazioni legislative; analisi dei criteri metodologici per la predisposizione di previsioni a politiche invariate;

identificazione di ambiti per i quali è possibile migliorare la struttura dell'informazione disponibile ai fini della predisposizione dei bilanci, nonché del monitoraggio e della rendicontazione dell'attività pubblica.

ogni altra attività istruttoria e metodologica relativa alla informazione nel campo della finanza pubblica.

4. La Commissione si avvale, per la propria attività, della collaborazione delle altre istituzioni competenti della materia. A tal fine possono essere invitati a collaborare e a fornire informazioni i rappresentanti della Corte dei conti, della Banca d'Italia, dell'Istat e dell'Isae, dei ministeri di settore, ovvero ogni altro esperto il cui apporto sia ritenuto utile.

 

Art. 2-quater

(Unità per le previsioni macroeconomiche)

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è istituita , presso il Dipartimento del tesoro, l'Unità per le previsioni macroeconomiche. Essa è costituita da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Isae, della Banca d'Italia, nonché dei principali centri di previsione privati. Il funzionamento dell'Unità viene disciplinato con lo stesso decreto che nomina i suoi componenti. L'elenco dei soggetti istituzionali e privati facenti parte dell'Unità è pubblicato sul sito del Ministero.

L'Unità produce, almeno due volte all'anno e comunque in occasione della presentazione al Parlamento dei documenti di finanza pubblica, le previsioni di consenso relative alle principali variabili macroeconomiche. Le previsioni di consenso vengono rese pubbliche sul sito del Ministero.

In occasione della presentazione al Parlamento dei documenti di finanza pubblica contenenti l'aggiornamento del quadro macroeconomico e di finanza pubblica, il Governo motiva l'eventuale adozione di ipotesi diverse da quelle di consenso.

Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo è autorizzata, a decorrere dal 2009, la spesa di 1 milione di euro.

 

Art. 2-quinquies

(Accesso alle banche dati e pubblicità di elementi informativi)

Ai fini del controllo parlamentare sulla finanza pubblica, anche di settore, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno accesso alle banche dati rilevanti per il monitoraggio della finanza pubblica, nonché ad ogni altra fonte informativa ritenuta utile.

I bilanci, le relative variazioni e i rendiconti, nonché i relativi allegati, sono resi disponibili in formato elettronico elaborabile, sia per il disegni legge, che nel testo approvato.

I decreti di variazione al bilancio adottati in conseguenza dell'approvazione di provvedimenti legislativi sono resi disponibili, sul sito del Ministero, entro 30 giorni dalla pubblicazione della relativa legge in Gazzetta ufficiale.

 

Art. 2-sexies

(Istituzione del Servizio del bilancio del Parlamento)

Per fornire gli elementi tecnici di supporto al controllo parlamentare sulla finanza pubblica, è istituito, con intesa tra i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, il Servizio del bilancio del Parlamento.Con la stessa intesa vengono definite la dotazione organica e il funzionamento amministrativo del servizio, nonché le modalità e le caratteristiche di specializzazione dell'attività svolta.

Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo è autorizzata, a decorrere dal 2009, la spesa di 2,5 milioni di euro.

 

Conseguentemente, dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

 

Art. 44-bis

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri di cui agli articoli 2-quater e 2-sexies, pari a 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede con le maggiori entrate di cui al comma 2.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

 

2.2

MORANDO, MERCATALI, LUSI, CARLONI, GIARETTA

Sostituire l'articolo 2, con i seguenti:

 

Art. 2

(Delega al Governo per il passaggio al bilancio di cassa)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla approvazione della presente legge, uno o più decreti per adeguare la struttura del bilancio dello Stato e i sistemi gestionali e di controllo, al passaggio dal doppio limite di competenza e cassa a quello di sola cassa. I decreti delegati, proposti dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della funzione pubblica, vengono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

la gestione delle risorse iscritte in bilancio viene condotta dal responsabile del programma di spesa, titolare alla emissione di ordini di pagamento, attraverso un continuo monitoraggio che garantisca, sotto la sua responsabilità, contabile ed amministrativa, l'equilibrio per cassa delle disponibilità e delle spese; il responsabile del programma ordina e paga le spese sulla base di un crono programma, da lui predisposto, che tiene conto della fase temporale di assunzione degli impegni;

nessuna forma di controllo impeditivo dell'efficacia può essere introdotta con riferimento alla fase di formazione degli atti che precedono l'emissione dell'ordine di pagamento;

l'efficacia dell'ordine di pagamento deve essere impedita, con adeguate forme di controllo, ove non vi siano più risorse per cassa nell'ambito del programma; in questo caso, con decreto di natura accertativa, il responsabile dell'ufficio di controllo della RGS, comunica al responsabile del programma e al Ministro competente, che nessuna erogazione può più essere disposta a valere sul programma per l'esercizio finanziario in corso, fino all'adozione, da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, di eventuali integrazioni delle risorse per cassa;

il responsabile del programma può proporre al Ministro responsabile della spesa di operare, con suo decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, trasferimenti da un intervento all'altro dello stesso programma; nessuno spostamento può essere proposto verso interventi relativi a spese fisse relative al personale; in ogni caso il valore cumulato dei trasferimenti non può eccedere nel corso dell'anno il 5% della autorizzazione complessiva di cassa iscritta sul programma.

2. Ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti commissioni permanenti, il Governo trasmette alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di attuazione dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 1.

 

Art. 2-bis

(Rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità statale )

1. Per i tre esercizi finanziari successivi all'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della funzione pubblica, insieme alla Relazione unificata sull'economia e la finanza, presenta alle Commissioni bilancio dei due rami del Parlamento un rapporto sul suo stato di attuazione. Questo rapporto è centrato sull'avanzamento e messa in opera della nuova organizzazione del bilancio dello Stato ed in particolare contiene:

lo stato di realizzazione del passaggio alle previsioni di cassa;

la descrizione dei programmi, con la ricognizione completa delle rispettive fonti autorizzative e delle missioni;

la presentazione degli indicatori di risultato ritenuti congrui per ogni programma;

le soluzioni previste per le missioni di carattere interministeriale;

lo stato del trasferimento delle autorizzazioni di spesa dal Ministro dell'economia e delle finanze ai singoli programmi di ciascun Ministero di spesa e dell'attuazione della revisione analitica dei singoli programmi.

 

2.3

IL RELATORE

Al comma 1 sostituire, nel secondo periodo, le parole "i sistemi e dli schemi" con le seguenti: "i sistemi e gli schemi".

 

2.4

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente: "b) definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le Amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi di cui alla lettera a)".

 

2.5

BALDASSARRI, FERRARA, COSTA, BONFRISCO, CONTI, CUTRUFO, DE ANGELIS, GENTILE, GERMONTANI, SCIASCIA, SPEZIALI

Al coma 2, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: "e adozione di un sistema unico di codifica dei singoli provvedimenti di spesa correlati alle voci di spesa riportate nei bilanci".

2.6

IL RELATORE

Al comma 2 lettera c) aggiungere dopo le parole: "Regolamenti comunitari" le parole: "in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite,".

 

2.7

IL RELATORE

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: "ai fini conoscitivi" aggiungere le altre: "in via sperimentale".

 

2.8

IL RELATORE

Al comma 2 lettera e) sostituire la parola: "partecipate"con l'altra: "controllati" nonché le parole: "aziende e società", con le altre: "aziende, società o altri organismi".

 

2.9

LUSI, MERCATALI, BARBOLINI, STRADIOTTO, BAIO

Al comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente:

f-bis) recepimento dei criteri di armonizzazione dei bilanci di comuni, province, città metropolitane e regioni, come individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h), della legge 5 maggio 2009, n. 42.

 

2.10

MASCITELLI, LANNUTTI

Al comma 3, alla fine del primo periodo, dopo le parole: "Commissioni parlamentari competenti" aggiungere le seguenti: "entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine per l'espressione dei pareri i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo."

 

2.11

IL RELATORE

Al comma 4 aggiungere il seguente periodo: "In mancanza di intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta."

2.12

IL RELATORE

Al comma 5 aggiungere dopo le parole: "è istituito" le seguenti: ", entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,".

 

2.13 (testo 2)

LUSI, MERCATALI, MORANDO, BARBOLINI, STRADIOTTO, BAIO

Al comma 5, sostituire la lettera b) con le seguenti:

b) un rappresentante tecnico del Senato della Repubblica e uno della Camera dei deputati, scelti dai rispettivi Presidenti nell'ambito del personale appartenente ai Servizi del bilancio e delle Commissioni bilancio.

b-bis) un rappresentante della Corte dei Conti;

 

2.14

IL RELATORE

Al comma 5, lettera c), sostituire la parola: "rappresentate" con l'altra: "rappresentante".

 

2.15

LUSI, MERCATALI, BAIO

Al comma 5, lettera e), sostituire le parole: "giuridico-contabile" con le seguenti: "giuridico-contabile-economica".

 

2.16

IL RELATORE

Al comma 5 inserire un comma aggiuntivo recante: "5-bis. Il Comitato per i principi contabili agisce in reciproco raccordo con la Commissione tecnica paritetica per il federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge n. 42 del 5 maggio 2009, in particolare per le attività di cui all'articolo 2, lettera h), con lo scambio di tutte le risultanze relative alla armonizzazione dei bilanci pubblici."

 

2.17

IL RELATORE

Dopo il comma 5 inserire un comma aggiuntivo recante: "5-ter. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi previsti dalla presente legge e con le stesse modalità di cui al medesimo comma 1".

 

3.1

IL RELATORE

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: "Relazione unificata sull'economia e la finanza pubblica" con le altre: "Relazione sull'economia e la finanza pubblica".

 

3.2

IL RELATORE

Al comma 2, lettere c) ed e), sostituire le parole: "legge finanziaria" con le altre: "legge di stabilità".

 

3.3

IL RELATORE

Al comma 2, lettera c), sopprimere la parola: "contestualmente".

 

4.1

IL RELATORE

Al comma 1 aggiungere, dopo la parola: "Regioni", le parole: "le Province autonome di Trento e di Bolzano".

 

4.2

IL RELATORE

Al comma 2 aggiungere infine il seguente periodo: "Il coordinamento della finanza pubblica, con riferimento agli enti territoriali, si realizza altresì con le modalità e le procedure, nonché attraverso gli strumenti previsti dal Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge n. 42 del 5 maggio 2009".

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: "Coordinamento della finanza degli enti territoriali".

 

5.1 (testo 2)

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

 

Art. 5

(Decisione quadro di finanza pubblica)

1. La Decisione quadro di finanza pubblica contiene gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica almeno per il triennio successivo e definisce gli obiettivi articolati per i sottosettori del conto delle Amministrazioni pubbliche relativi all'amministrazione centrale, all'amministrazione locale e agli enti di previdenza. Essa, inoltre, aggiorna le previsioni per l'anno in corso.

2. Nella Decisione di cui al comma 1, oltre alla valutazione degli andamenti dell'economia, degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi macroeconomici fissati nei precedenti documenti programmatici e alle previsioni contenute nella Relazione di cui all'articolo 7, nonché della evoluzione economico-finanziaria internazionale, sono riportati:

a) i parametri economici utilizzati per le previsioni tendenziali, con evidenziazione dei contributi alla crescita delle diverse determinanti, dell'evoluzione dei prezzi, del mercato del lavoro e dell'andamento dei conti con l'estero;

b) le previsioni tendenziali a legislazione vigente, basate sui parametri di cui alla lettera a) e, per la parte discrezionale della spesa, sull'invarianza dei servizi e delle prestazioni offerte, dei flussi di entrata e di uscita del conto economico dei sottosettori di cui al comma 1, al netto e al lordo delle eventuali misure una tantum ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni pubbliche, e di quelli del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche, con una indicazione di massima dei motivi degli scostamenti tra gli andamenti tendenziali indicati nella Decisione di cui al comma 1 e le previsioni indicate nei precedenti documenti programmatici nonché con l'indicazione della pressione fiscale delle amministrazioni pubbliche. Sono inoltre indicate le previsioni relative al debito delle Amministrazioni pubbliche nel loro complesso e per gli indicati sottosettori, nonché le risorse destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate, con evidenziazione dei fondi nazionali addizionali;

c) le previsioni tendenziali del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e del fabbisogno del settore statale;

d) una indicazione di massima, accanto alle previsioni di cui alla lettera b) e c), delle risorse finanziarie necessarie a confermare normativamente, per il periodo di riferimento del documento, gli impegni e gli interventi di politica economica e di bilancio adottati negli anni precedenti per i principali settori di spesa;

e) gli obiettivi programmatici, indicati per ciascun anno del periodo di riferimento in rapporto al prodotto interno lordo, per l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche articolato per gli indicati sottosettori con disaggregazione a fini conoscitivi delle entrate e delle spese, al netto e al lordo degli interessi e delle eventuali misure una tantum ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni pubbliche, nonché quelli relativi al saldo di cassa e al debito delle amministrazioni pubbliche, con la suddivisione per sottosettori e, a fini conoscitivi, con la disaggregazione delle entrate e delle spese al netto e al lordo degli interessi;

f) l'articolazione della manovra necessaria per il conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera e), almeno per un triennio, per gli indicati sottosettori e le misure atte a realizzare il percorso di convergenza previsto dall'articolo 18 della legge n. 42 del 5 maggio 2009;

g) le previsioni in termini programmatici di cui alle lettere a), b) e c), tenuto conto della manovra di cui alla lettera f) per ciascun anno del periodo di riferimento;

h) l'indicazione di eventuali provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia;

i) l'evidenziazione, a fini conoscitivi, del prodotto potenziale e degli indicatori strutturali programmatici del conto economico delle Pubbliche Amministrazioni.

3. In apposita nota metodologica allegata alla Decisione di cui al comma 1, sono esposti analiticamente i criteri di formulazione delle previsioni tendenziali di cui al comma 2, lettera b).

4. Entro il 20 luglio il Governo invia alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, per il preventivo parere da esprimere entro il 10 settembre, le linee guida per la ripartizione degli obiettivi di cui al comma 2, lettera e), del presente articolo. Acquisito il parere, le linee guida sono trasmesse alle Camere.

5. Entro i termini stabiliti in sede comunitaria, il Governo presenta agli organismi dell'Unione europea l'aggiornamento del Programma di stabilità. In caso di scostamento degli indicatori macroeconomici e dei saldi di finanza pubblica da quelli contenuti nella Decisione di cui al comma 1 precedentemente approvata, il Governo presenta in pari data alle Camere una Relazione informativa che motiva, attraverso una adeguata documentazione, le eventuali nuove previsioni degli indicatori macroeconomici e dei saldi di finanza pubblica. Le nuove previsioni, se confermate in sede di presentazione della Relazione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), dovranno dar luogo nella medesima Relazione all'indicazione di massima degli interventi che il Governo intende realizzare per conseguire gli obiettivi indicati nell'aggiornato Patto di stabilita.

6. La Decisione quadro di finanza pubblica è corredata dalle relazioni programmatiche per ciascuna missione di spesa del bilancio dello Stato e dalle relazioni sullo stato di attuazione delle relative leggi pluriennali. Per ciascuna legge pluriennale di spesa in scadenza, il Ministro competente valuta se permangono le ragioni che a suo tempo ne avevano giustificato l'adozione, tenuto anche conto dei nuovi programmi da avviare. Tale valutazione è contenuta nelle relazioni tecniche a corredo delle autorizzazioni di rifinanziamento previste dal disegno di legge di cui all'articolo 6, comma 2. In apposita relazione, allegata al citato disegno di legge, deve essere fornita analoga dimostrazione per tutte le leggi di spesa pluriennale quando siano trascorsi 5 anni dalla loro entrata in vigore.

7. Alle relazioni di cui al comma 6 il Ministro dell'economia e delle finanze allega un quadro riassuntivo di tutte le leggi di spesa a carattere pluriennale, con indicazione per ciascuna legge degli eventuali rinnovi e della relativa scadenza, delle somme complessivamente autorizzate, indicando quelle effettivamente erogate e i relativi residui di ciascun anno, nonché delle somme che restano ancora da erogare.

8. In apposita sezione del quadro riassuntivo di cui al comma 7 è esposta, in allegato, la ricognizione puntuale di tutti i contributi pluriennali iscritti sul bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, con specifica indicazione di quelli attivati e delle eventuali ulteriori risorse anche non statali che concorrono al finanziamento dell'opera. Per ogni intervento finanziato mediante l'utilizzo di contributi pluriennali viene indicato lo stato di avanzamento conseguito delle opere da essi finanziate, del relativo costo sostenuto, nonché la previsione di avanzamento e di costo per gli anni successivi fino alla conclusione dell'opera, con distinta evidenza del costo e del tiraggio dei contributi pluriennali per ciascuno degli anni del triennio successivo. I Ministeri competenti sono tenuti a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze tutti i dati necessari alla predisposizione dell'allegato di cui al presente comma entro il 30 giugno. In caso di mancata comunicazione è prevista una sanzione pecuniaria a carico del dirigente responsabile pari al cinque per cento della sua retribuzione di risultato.

9. Il programma predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, è allegato alla decisione quadro di cui al presente articolo.

 

5.1

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

 

Art. 5

(Decisione quadro di finanza pubblica)

1. La Decisione quadro di finanza pubblica contiene gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica almeno per il triennio successivo e definisce gli obiettivi articolati per i sottosettori del conto delle Amministrazioni pubbliche relativi all'amministrazione centrale, all'amministrazione locale e agli enti di previdenza. Essa, inoltre, aggiorna le previsioni per l'anno in corso.

2. Nella Decisione di cui al comma 1, oltre alla valutazione degli andamenti dell'economia, degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi macroeconomici fissati nei precedenti documenti programmatici e alle previsioni contenute nella Relazione di cui all'articolo 7, nonché della evoluzione economico-finanziaria internazionale, sono riportati:

a) i parametri economici utilizzati per le previsioni tendenziali, con evidenziazione dei contributi alla crescita delle diverse determinanti, dell'evoluzione dei prezzi, del mercato del lavoro e dell'andamento dei conti con l'estero;

b) le previsioni tendenziali a legislazione vigente, basate sui parametri di cui alla lettera a) e, per la parte discrezionale della spesa, sull'invarianza dei servizi e delle prestazioni offerte, dei flussi di entrata e di uscita del conto economico dei sottosettori di cui al comma 1, al netto e al lordo delle eventuali misure una tantum ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni pubbliche, e di quelli del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche, con una indicazione di massima dei motivi degli scostamenti tra gli andamenti tendenziali indicati nella Decisione di cui al comma 1 e le previsioni indicate nei precedenti documenti programmatici. Sono inoltre indicate le previsioni relative al debito delle Amministrazioni pubbliche nel loro complesso e per gli indicati sottosettori, nonché le risorse destinate allo sviluppo del Mezzogiorno, con evidenziazione dei fondi nazionali addizionali;

c) le previsioni tendenziali del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e del fabbisogno del settore statale;

d) una indicazione di massima, accanto alle previsioni di cui alla lettera b) e c), delle risorse finanziarie necessarie a confermare normativamente, per il periodo di riferimento del documento, gli impegni e gli interventi di politica economica e di bilancio adottati negli anni precedenti per i principali settori di spesa;

e) gli obiettivi programmatici, indicati per ciascun anno del periodo di riferimento in rapporto al prodotto interno lordo, per l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche articolato per gli indicati sottosettori con disaggregazione a fini conoscitivi delle entrate e delle spese, al netto e al lordo degli interessi e delle eventuali misure una tantum ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni pubbliche, nonché quelli relativi al saldo di cassa e al debito delle amministrazioni pubbliche, con la suddivisione per sottosettori e, a fini conoscitivi, con la disaggregazione delle entrate e delle spese al netto e al lordo degli interessi;

f) l'articolazione della manovra necessaria per il conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera e), almeno per un triennio, per gli indicati sottosettori e le misure atte a realizzare il percorso di convergenza previsto dall'articolo 18 della legge n. 42 del 5 maggio 2009;

g) le previsioni in termini programmatici di cui alle lettere a), b) e c), tenuto conto della manovra di cui alla lettera f) per ciascun anno del periodo di riferimento;

h) l'indicazione di eventuali provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia;

i) l'evidenziazione, a fini conoscitivi, del prodotto potenziale e degli indicatori strutturali programmatici del conto economico delle Pubbliche Amministrazioni.

3. In apposita nota metodologica allegata alla Decisione di cui al comma 1, sono esposti analiticamente i criteri di formulazione delle previsioni tendenziali di cui al comma 2, lettera b).

4. Entro il 20 luglio il Governo invia alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, per il preventivo parere da esprimere entro il 10 settembre, le linee guida per la ripartizione degli obiettivi di cui al comma 2, lettera e), del presente articolo. Acquisito il parere, le linee guida sono trasmesse alle Camere.

5. Entro i termini stabiliti in sede comunitaria, il Governo presenta agli organismi dell'Unione europea l'aggiornamento del Programma di stabilità. In caso di scostamento degli indicatori macroeconomici e dei saldi di finanza pubblica da quelli contenuti nella Decisione di cui al comma 1 precedentemente approvata, il Governo presenta in pari data alle Camere una Relazione informativa che motiva, attraverso una adeguata documentazione, le eventuali nuove previsioni degli indicatori macroeconomici e dei saldi di finanza pubblica. Le nuove previsioni, se confermate in sede di presentazione della Relazione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), dovranno dar luogo nella medesima Relazione all'indicazione di massima degli interventi che il Governo intende realizzare per conseguire gli obiettivi indicati nell'aggiornato Patto di stabilita.

6. La Decisione quadro di finanza pubblica è corredata dalle relazioni programmatiche per ciascuna missione di spesa del bilancio dello Stato e dalle relazioni sullo stato di attuazione delle relative leggi pluriennali. Per ciascuna legge pluriennale di spesa in scadenza, il Ministro competente valuta se permangono le ragioni che a suo tempo ne avevano giustificato l'adozione, tenuto anche conto dei nuovi programmi da avviare. Tale valutazione è contenuta nelle relazioni tecniche a corredo delle autorizzazioni di rifinanziamento previste dal disegno di legge di cui all'articolo 6, comma 2. In apposita relazione, allegata al citato disegno di legge deve essere fornita analoga dimostrazione per tutte le leggi di spesa pluriennale quando siano trascorsi 5 anni dalla loro entrata in vigore.

7. Alle relazioni di cui al comma 6 il Ministro dell'economia e delle finanze allega un quadro riassuntivo di tutte le leggi di spesa a carattere pluriennale, con indicazione per ciascuna legge degli eventuali rinnovi e della relativa scadenza, delle somme complessivamente autorizzate, indicando quelle effettivamente erogate e i relativi residui di ciascun anno, nonché delle somme che restano ancora da erogare.

8. In apposita sezione del quadro riassuntivo di cui al comma 7 è esposta, in allegato, la ricognizione puntuale di tutti i contributi pluriennali iscritti sul bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, con specifica indicazione di quelli attivati e delle eventuali ulteriori risorse anche non statali che concorrono al finanziamento dell'opera. Per ogni intervento finanziato mediante l'utilizzo di contributi pluriennali viene indicato lo stato di avanzamento conseguito delle opere da essi finanziate, del relativo costo sostenuto, nonché la previsione di avanzamento e di costo per gli anni successivi fino alla conclusione dell'opera, con distinta evidenza del costo e del tiraggio dei contributi pluriennali per ciascuno degli anni del triennio successivo. I Ministeri competenti sono tenuti a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze tutti i dati necessari alla predisposizione dell'allegato di cui al presente comma entro il 30 giugno. In caso di mancata comunicazione è prevista una sanzione pecuniaria a carico del dirigente responsabile pari al cinque per cento della sua retribuzione di risultato.

9. Il programma predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, è allegato alla decisione quadro di cui al presente articolo.

 

5.2

BALDASSARRI, FERRARA, COSTA, BONFRISCO, CONTI, CUTRUFO, DE ANGELIS, GENTILE, GERMONTANI, SCIASCIA, SPEZIALI

Al comma 1 sostituire la parola: "triennio" con la seguente: "quadriennio".

 

Al comma 2 sostituire il capoverso e le lettere da a) ad e) con i seguenti:

"2. Nella Decisione di cui al comma 1 sono indicati:

a)la valutazione degli andamenti economici e di finanza pubblica, dell'esercizio precedente e di quello in corso, degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi fissati nelle precedenti Decisioni quadro;

b)l'indicazione della evoluzione economico-finanziaria internazionale, per l'anno in corso e per il quadriennio di riferimento;

c)le previsioni macroeconomiche, tendenziali e programmatiche, per il quadriennio di riferimento;

d)i parametri economici essenziali utilizzati per le previsioni di finanza pubblica in coerenza con gli andamenti macroeconomici tendenziali e programmatici;

e) le previsioni tendenziali a legislazione vigente, basate sui parametri di cui alla lettera d), riferite al:

1.conto economico delle Amministrazioni pubbliche articolato nei sottoconti delle Amministrazioni centrali, delle Amministrazioni locali e degli Enti di previdenza, con indicazione dei motivi degli scostamenti registrati tra andamenti programmatici delineati con le precedenti decisioni e andamenti tendenziali, nonché dei principali saldi differenziali;

2.debito delle Amministrazioni pubbliche, con evidenziazione del debito delle amministrazioni centrali e locali;

3.fabbisogno di cassa del settore statale e del settore pubblico, nonché le principali voci di entrata e spesa che determinano tale saldo;

4.le previsioni tendenziali del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato;

f)indicazione del conto economico tendenziale delle Amministrazioni pubbliche, formulato a politiche invariate, comprendendovi le spese non previste da disposizioni legislative , a indicate dal governo come spese non derogabili in continuità con impegni, anche internazionali, precedentemente assunti, con evidenziazione dei relativi raccordi rispetto al conto presentato ai sensi della lettera e), punto 1);

g)gli andamenti programmatici relativi al conto economico delle pubbliche amministrazioni, con evidenziazione delle spese correnti, al netto e al lordo degli interessi, nonché delle entrate tributarie e contributive e con relativa articolazione per sottosettori; del fabbisogno del settore statale e del settore pubblico, al netto e al lordo degli interessi, con l'enucleazione della parte corrente; del debito delle Amministrazioni pubbliche e dei relativi sottosettori;

gli obiettivi per ciascun anno del quadriennio, indicati in rapporto al prodotto interno lordo, per l'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche, articolati nei sottosettori delle Amministrazioni centrali, Amministrazioni locali ed Enti di previdenza, al netto e al lordo degli interessi, con l'enucleazione della parte corrente, quelli relativi al fabbisogno del settore statale e del settore pubblico, con l'enucleazione della parte corrente, nonché quelli relativi al debito dei settori indicati nonché della pressione fiscale complessiva, in coerenza con il livello massimo di spesa corrente".

 

5.3

MASCITELLI, LANNUTTI

Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: "identificandone la natura, il carattere e la diretta correlazione con le previsioni tendenziali".

 

5.4

LANNUTTI, MASCITELLI

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) la definizione del limite di pressione fiscale complessiva, dato dal rapporto programmatico tra il totale di tributi e contributi e il PIL, in modo tale che esso si possa configurare sia in termini tendenziali che programmatici assicurando il rispetto di tale limite e definendo, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive modificazioni, il riparto del prelievo tra i vari livelli di governo a valere nel periodo di riferimento del documento programmatico.

 

5.5

MASCITELLI, LANNUTTI

Al comma 2, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: "indicando chiaramente i programmi e le spese che, pur non derivando direttamente da previsioni legislative si impongono, alla stregua di spese obbligatorie, alle scelte del governo a conferma di indirizzi precedentemente assunti;".

 

5.6

BARBOLINI, STRADIOTTO, VITALI

Al comma 2, lettera e) alla fine del periodo aggiungere le seguenti parole: "Gli obiettivi suddetti dovranno tenere conto, in relazione a ciascun comparto della Pubblica Amministrazione, del loro peso in termini di indebitamento e deficit.".

 

5.7

MORANDO, MERCATALI

Al comma 2, dopo la lettera e), inserire le seguenti:

"e-bis) gli andamenti programmatici della pressione fiscale delle amministrazioni pubbliche, articolata per le amministrazioni centrali, le amministrazioni locali e gli enti di previdenza;

e-ter) al fine di garantire il raggiungimento degli andamenti programmatici di pressione fiscale, il livello massimo di spesa primaria consolidata delle amministrazioni centrali e degli enti di previdenza, coerente con gli obiettivi di saldo indicati alla lettera e);

e-quater) ai fini del coordinamento della finanza pubblica, a fini conoscitivi, gli andamenti programmatici delle spese finali e primarie delle amministrazioni locali;".

 

5.8

IL RELATORE

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: "legge finanziaria" con le altre: "legge di stabilità".

 

5.9

MASCITELLI, LANNUTTI

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

"f-bis) gli obiettivi di spesa corrente, di spesa corrente primaria, di spesa in conto capitale dello Stato centrale e di ogni comparto della pubblica amministrazione;"

 

5.10

MASCITELLI, LANNUTTI

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere le seguenti:

"g-bis) l'indicazione della evoluzione economico-finanziaria internazionale, per l'anno in corso e per il quadriennio di riferimento;

g-ter) le previsioni macroeconomiche, tendenziali e programmatiche, per il quadriennio di riferimento."

 

5.11

LANNUTTI, MASCITELLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Al fine di proseguire nell'azione di rigore dei conti pubblici, riducendo la spesa corrente senza ricorrere all'utilizzo della leva fiscale e all'incremento della pressione fiscale complessiva, entro il 30 novembre di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze, ci concerto con il Ministro del lavoro, salute e politiche sociali, trasmette al Parlamento una relazione sull'andamento reale delle entrate tributarie e contributive, con specifico riguardo alla pressione fiscale complessiva dell'anno in corso e agli eventuali scostamenti della stessa rispetto agli andamenti programmatici."

 

5.12

STRADIOTTO, BARBOLINI, VITALI

Al comma 3, dopo le parole: "Conferenza Unificata" aggiungere le seguenti: "dopo una preventiva concertazione sui contenuti e gli obiettivi fondamentali".

 

6.1

IL RELATORE

Al comma 1, comma 2, comma 3, comma 3 lettera d), comma 3 lettera f), comma 4, comma 5, comma 6, comma 7; sostituire le parole: "legge finanziaria" con le altre: "legge di stabilità".

 

6.2

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere le parole: "e gli eventuali provvedimenti collegati" e l'ultimo periodo del comma.

 

6.3

IL RELATORE

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: "regolazioni contabili" inserire le seguenti: "e debitorie".

 

6.4

BALDASSARRI, FERRARA, COSTA, BONFRISCO, CONTI, CUTRUFO, DE ANGELIS, GENTILE, GERMONTANI, SCIASCIA, SPEZIALI

Al comma 3, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: "il livello massimo della pressione fiscale complessiva e il limite massimo di spesa corrente riferita al settore pubblico allargato".

 

6.5

MORANDO, MERCATALI

Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

<<>a-bis) per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, il livello massimo dei pagamenti primari di cassa delle amministrazioni centrali e degli enti di previdenza, comprensivi dei trasferimenti alle altre amministrazioni pubbliche e delle regolazioni contabili, coerente con gli obiettivi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera e-ter), articolato per il bilancio dello Stato, per gli enti di previdenza e per le altre amministrazioni centrali;

 

6.6

IL RELATORE

Al comma 3, lettera d), sostituire, al primo periodo, la parola: "rifinanziate" con la seguente: "determinate" e aggiungere dopo le parole: "ridotte e rimodulate" la seguente: "anche". Al secondo periodo sostituire la parola: "nella" con le altre: "in apposita" nonché sopprimere le parole da: "alla data" fino a: "presente legge".

 

6.7

IL RELATORE

Al comma 3, sostituire la lettera: e) con la seguente: "e) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico;"

 

6.8

IL RELATORE

Al comma 3,sostituire la lettera g) con la seguente: "norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d)".

 

6.9

BALDASSARRI, FERRARA, COSTA, BONFRISCO, CONTI, CUTRUFO, DE ANGELIS, GENTILE, GERMONTANI, SCIASCIA, SPEZIALI

Al comma 3), dopo la lettera g), inserire la seguente g-bis: "La quota delle maggiori entrate rispetto alle previsioni a legislazione vigente per il primo anno di riferimento compreso nel bilancio triennale utilizzabile per la copertura di spese in conto capitale o di misure di riduzione della pressione fiscale oppure a riduzione del deficit".

 

6.10

LANNUTTI, MASCITELLI

Al comma 3, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

"g-bis) la quota delle maggiori entrate rispetto alle previsioni a legislazione vigente per il primo anno di riferimento compreso nel bilancio triennale utilizzabile per la copertura di spese in conto capitale o ci misure di riduzione della pressione fiscale, oppure a riduzione del deficit;"

 

6.11

BALDASSARRI, FERRARA, COSTA, BONFRISCO, CONTI, CUTRUFO, DE ANGELIS, GENTILE, GERMONTANI, SCIASCIA, SPEZIALI

Al comma 3, dopo la lettera h), inserire la seguente:

"h-bis) norme che comportano aumenti di spesa o riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con esclusione di misure e interventi di carattere localistico o microsettoriale"

 

6.12

IL RELATORE

Al comma 3, sostituire la lettera i) con la seguente: "i) le norme di coordinamento, anche dinamico, della finanza pubblica, intese ad assicurare il concorso dei vari livelli di governo al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, e le norme necessarie a realizzare il patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge n. 42 del 5 maggio 2009".

 

6.13

MORANDO, MERCATALI

Al, comma 3, lettera i), aggiungere in fine, il seguente periodo:

<<> A tal fine, sono indicati, a fini conoscitivi, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, gli andamenti programmatici dei pagamenti primari correnti delle amministrazioni locali, coerenti con gli andamenti indicati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera e-quater), articolati per il complesso delle regioni, delle province, dei comuni e delle altre amministrazioni locali;

 

6.14

IL RELATORE

Al comma 7, sostituire le parole: "lo schema di cui" con le parole: "quanto previsto", nonché le altre: "del conto del settore statale e del settore pubblico" con le parole: "e del relativo conto di cassa". Dopo il comma 7, aggiungere il seguente: "7-bis Alla legge n. 639/1949 sopprimere le parole "ed entro il mese di settembre la Relazione Previsionale e Programmatica per l'anno successivo.".

6.15

LUSI, MORANDO, MERCATALI, CARLONI, BARBOLINI, MUSI, STRADIOTTO, BAIO

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

 

"Art. 6-bis.

(Patto di stabilità)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 6, comma i), risulta definito il quadro di riferimento normativo per il Patto di stabilità interno con caratteristiche di stabilità, coerenza, conformità ai parametri europei e rispetto dell'autonomia gestionale degli enti.

2. Il Patto di stabilità interno di cui al comma 1, a fronte degli obiettivi nazionali indica l'obiettivo complessivo a livello di settore articolato per Regioni, Province e Comuni. In sede di Conferenza Unificata è individuato il percorso che stabilisce il collegamento tra gli obiettivi aggregati fissati nell'ambito della Decisione quadro di finanza pubblica e le regole previste per il singolo ente in ragione della categoria di appartenenza.

3. Le decisioni relative all'indebitamento per Regioni, Province e Comuni sono coerenti con la programmazione nazionale della spesa in conto capitale. A questo fine, in sede di Conferenza Unificata si individua la quota di indebitamento delle Amministrazioni locali e successivamente per il complesso delle Regioni, delle Province e dei Comuni, in coerenza con l'obiettivo aggregato individuato per l'intera pubblica amministrazione.

4. La procedura di ripartizione della quota di indebitamento all'interno dei singoli comparti, Regioni, Province, Comuni, avviene mediante assegnazione a ciascun ente di una quota di indebitamento con previsione della facoltà, per l'ente, di scambiare tale quota al fine di ottimizzare la distribuzione territoriale e temporale della spesa in conto capitale nell'ambito dei vincoli nazionali.

 

7.1

IL RELATORE

All'articolo 7, rubrica e comma 1 sostituire le parole: "Relazione unificata sull'economia e la finanza pubblica" con le altre: "Relazione sull'economia e la finanza pubblica".

 

7.2 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a) – sostituire le parole: "conti pubblici"con le altre: "conto economico e conto di cassa delle amministrazioni pubbliche" e sopprimere le parole da: "secondo la stessa" fino alla fine della lettera.

alla lettera b) – sostituire le parole: "e dei conti pubblici" con le altre: "del conto economico delle amministrazioni pubbliche e dei relativi sottosettori e del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche".

alla lettera c) – sostituire le parole: "del settore statale" con le altre: "amministrazioni pubbliche".

alla lettera d) - sostituire la parola: "partecipate" con la seguente: "controllate".

 

7.2

IL RELATORE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

lettera a) – sostituire le parole: "conti pubblici"con le altre: "conto economico e conto di cassa delle amministrazioni pubbliche" e sopprimere le parole da: "secondo la stessa" fino alla fine della lettera.

lettera b) – sostituire le parole: "e dei conti pubblici" con le altre: "del conto economico delle amministrazioni pubbliche e dei relativi sottosettori e del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche".

lettera c) – sostituire le parole: "del settore statale" con le altre: "amministrazioni pubbliche".

 

7.3

IL RELATORE

Il comma 2 è sostituito come segue:

"2. La Relazione di cui al comma 1, in particolare, fornisce le informazioni di dettaglio sui consuntivi e sulle previsioni dei conti dei principali settori di spesa, con particolare riferimento a quelli relativi al pubblico impiego, alla protezione sociale e alla sanità`, nonché sul debito delle amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio. Essa fornisce inoltre, in apposita appendice, i dati relativi al bilancio statale secondo la classificazione economica con particolare riferimento alle principali tipologie di spesa, tra cui:

a) redditi da lavoro dipendente distinti tra i comparti dei Ministeri, della scuola, dei Corpi di polizia, delle Forze armate e altri;

b) consumi intermedi, distinti in funzionamento dell'amministrazione, della difesa, della sicurezza e altre spese per consumi intermedi; c) trasferimenti correnti e in conto capitale, distinti per i principali programmi."

 

7.4

IL RELATORE

Al comma 3 sostituire le parole: "dell'economia e delle finanze" con le altre: "dello sviluppo economico"nonché le parole: "entro il 31 marzo"con le altre: "entro il 15 aprile".

 

7.5

IL RELATORE

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma: "3-bis. All'articolo unico della legge 21 agosto 1949, n. 639, sostituire la parola "marzo" con "aprile".

 

7.0.1

BARBOLINI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

 

Art. 7-bis

(Relazioni al Parlamento sull'andamento delle entrate tributarie e contributive

e sull'andamento della lotta all'evasione e all'elusione fiscale)

Entro il 30 novembre di ciascun anno, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, salute e politiche sociali, trasmette al Parlamento una relazione sull'andamento reale delle entrate tributarie e contributive con specifico riguardo alla pressione fiscale complessiva dell'anno in corso e agli eventuali scostamenti della stessa rispetto agli andamenti programmatici.

Entro 31 marzo di ciascun anno, il Ministro dell'economia e delle finanze, trasmette al parlamento una relazione sull'andamento e sui risultati della lotta all'evasione e all'elusione fiscale, sia interna che internazionale.

Entro il 31 maggio, il 15 ottobre e il 30 novembre, il ministro dell'economia e delle finanze, trasmette al Parlamento una relazione sull'andamento del gettito delle entrate erariali e locali, con riferimento ai risultati della lotta all'evasione e all'attività di accertamento e riscossione.

 

7.0.2

IL RELATORE

Al Titolo III, dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

 

"Articolo 7-bis Le disposizioni del presente titolo costituiscono attuazione dell'articolo 117, primo, secondo comma, lettera r) e terzo comma della Costituzione".

 

7.0.3

MORANDO, MERCATALI, LUSI, CARLONI, GIARETTA, D'ALIA

Al Titolo III, dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

 

Art. 08

(Istituzione della Commissione parlamentare per la trasparenza dei conti pubblici)

È istituita la Commissione parlamentare per la trasparenza dei conti pubblici, avente il compito di promuovere e tutelare la trasparenza e l'informazione nel campo della finanza pubblica.

La Commissione è composta di venti membri designati dai Presidenti delle due Camere del Parlamento in modo tale da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni.

La Commissione ha, in particolare, i seguenti compiti:

definizione del contenuto informativo necessario dei documenti trasmessi dal Governo, con l'obiettivo di migliorare il contenuto informativo e rendere omogenea la prospettazione delle informazioni, al fine della comparabilità nel tempo e tra strumenti;

definizione di metodologie per la quantificazione delle innovazioni legislative con identificazione dei livelli informativi di supporto della quantificazione; eventuale predisposizione di schemi metodologici per settore per la valutazione degli effetti finanziari;

definizione di metodologie per la costruzione dei tendenziali di finanza pubblica, anche di settore, con evidenziazione delle basi conoscitive necessarie per la loro verifica; definizione dei contenuti minimi di raccordo tra tendenziali e innovazioni legislative; analisi dei criteri metodologici per la predisposizione di previsioni a politiche invariate;

identificazione di ambiti per i quali è possibile migliorare la struttura dell'informazione disponibile ai fini della predisposizione dei bilanci, nonché del monitoraggio e della rendicontazione dell'attività pubblica;

ogni altra attività istruttoria e metodologica relativa alla informazione nel campo della finanza pubblica.

La Commissione si avvale, per la propria attività, della collaborazione delle altre istituzioni competenti della materia. A tal fine possono essere invitati a collaborare e a fornire informazioni i rappresentanti della Corte dei conti, della Banca d'Italia, dell'Istat e dell'Isae, dei ministeri di settore, ovvero ogni altro esperto il cui apporto sia ritenuto utile.

 

8.1

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: "articolo 2, comma 1", aggiungere le parole: "e del correlato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al successivo comma 2".

 

8.2

D'UBALDO

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:

"L'accessibilità alla banca dati è altresì garantita alle strutture e associazioni rapprsentative di Regioni ed Enti locali relativamente al complesso degli enti rappresentati.".

 

8.3

LUSI, MERCATALI, BARBOLINI, STRADIOTTO, BAIO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. L'accesso diretto alla banca dati di cui al comma 1 è garantito ai Servizi del bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, alla Banca d'Italia, all'ISAE e alla Corte dei Conti."

 

8.4

IL RELATORE

Al comma 2 sostituire le parole: "d'intesa con," con la parola: "sentita".

 

8.5

IL RELATORE

Sostituire il comma 3 con il seguente: "3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari complessivamente a 5 milioni di euro per l'anno 2009, 8 milioni per l'anno 2010, 10 milioni di euro per l'anno 2011 e 5 milioni a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.".

 

8.0.1 (testo 2)

LUSI, MERCATALI

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

 

Art. 8-bis

(Istituzione dell'Autorità per la trasparenza dei conti pubblici)

1. È istituita l'Autorità per la trasparenza dei conti pubblici, di seguito denominata «Autorità», la quale opera in piena autonomia, con indipendenza di giudizio e di valutazione, avente il compito di promuovere e tutelare la trasparenza e l'informazione nel campo della finanza pubblica.

2. L'Autorità è organo collegiale costituito dal presidente e da quattro membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate.

3. I componenti dell'Autorità durano in carica sette anni e non possono essere confermati. Essi sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza in materia di finanza pubblica. Possono essere nominati anche cittadini di Paesi comunitari che abbiano i medesimi requisiti. A pena di decadenza essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati nè ricoprire uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico.

4. Il presidente della commissione è eletto dagli stessi membri ed ha la legale rappresentanza e provvede all'amministrazione dell'Autorità, assicurandone il funzionamento.

5. I compensi dei membri della commissione, come determinati con legge statale, sono posti a carico del bilancio dell'Autorità stessa.

6. L'Autorità ha, in particolare, i seguenti compiti:

a) elaborare stime corrette ed accurate delle variabili macroeconomiche su cui si fondano le previsioni delle entrate e delle spese e porle a confronto con quelle fornite dal Governo;

b) monitorare il raggiungimento degli obiettivi di risanamento;

c) assicurare l'acquisizione e la trasmissione delle informazioni necessarie per garantire la trasparenza delle scelte di bilancio;

d) ogni altra attività istruttoria e metodologica relativa alla informazione nel campo della finanza pubblica.

7. L'autorità si avvale, per la propria attività, della collaborazione delle altre istituzioni competenti della materia. A tal fine possono essere invitati a collaborare e a fornire informazioni i rappresentanti della Corte dei conti, della Banca d'Italia, dell'Istat e dell'Isae, dei ministeri di settore, ovvero ogni altro esperto il cui apporto sia ritenuto utile. L'Autorità ha accesso alle banche dati rilevanti per il monitoraggio della finanza pubblica, nonché ad ogni altra fonte informativa ritenuta utile.

8. L'Autorità ha autonomia organizzativa, contabile e amministrativa. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione, soggetto al controllo della Corte dei conti, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Con propri regolamenti, l'Autorità definisce, entro trenta giorni dalla sua costituzione, le norme concernenti l'organizzazione interna e il funzionamento, la pianta organica del personale di ruolo, che non può eccedere le 40 unità, l'ordinamento delle carriere, nonché, in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative, il trattamento giuridico ed economico del personale.

9. Il reclutamento del personale di ruolo previsto nella pianta organica dell'Autorità avviene mediante pubblico concorso, ad eccezione delle categorie per le quali sono previste assunzioni in base all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni. In sede di prima attuazione della presente legge l'Autorità provvede mediante apposita selezione anche nell'ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni e tale da garantire la massima neutralità e imparzialità comunque nella misura massima del 50 per cento dei posti previsti nella pianta organica.

10. L'Autorità può assumere, in numero non superiore a 60 unità, dipendenti con contratto a tempo determinato di durata non superiore a due anni nonché esperti e collaboratori esterni, in numero non superiore a dieci, per specifici obiettivi e contenuti professionali, con contratti a tempo determinato di durata non superiore a due anni che possono essere rinnovati per non più di due volte. Nell'esplicazione delle funzioni l'Autorità può richiedere la consulenza di soggetti o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza.

11. L'Autorità può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, in numero non superiore, complessivamente, a trenta unità e per non oltre il 20 per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale di cui al presente comma è corrisposta l'indennità prevista dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231 .

12. All'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento delle Autorità, determinato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2009, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 13.

13. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

 

8.0.2

LUSI, MERCATALI, BARBOLINI, STRADIOTTO, BAIO

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis

1. Per le finalità di cui alla presente legge, ed in relazione alle esigenze di controllo e monitoraggio del Parlamento sugli andamenti economici di finanza pubblica nonché di valutazione e acquisizione degli elementi informativi necessari alla valutazione finanziaria dei provvedimenti all'esame del Parlamento è istituito attraverso il coordinamento e l'integrazione dei Servizi di bilancio di Camera e Senato, un organismo preposto alla valutazione indipendente degli aggregati di finanza pubblica. Previa intesa dei Presidenti di Camera e Senato, sono regolati l'organico e l'attività svolta".

 

9.1

IL RELATORE

Al comma 1 dopo la parola: "utilizzando" aggiungere l'altra: "anche".

 

9.2

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la lettera d, inserire la seguente lettera: "d-bis) effettuare, tramite i Servizi ispettivi di finanza pubblica, verifiche sulla regolarità e proficuità della gestione amministrativo-contabile delle Amministrazioni pubbliche. Per gli enti territoriali i predetti servizi effettuano verifiche volte a rilevare eventuali scostamenti degli obiettivi di finanza pubblica e procedono altresì alle verifiche richieste dal Ministro competente all'avvio della procedura di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.".

Di conseguenza, sostituire la rubrica dell'articolo 9 in: "Controllo e monitoraggio dei conti pubblici".

 

9.3 (testo 2)

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

"d-bis) consentire l'accesso e l'invio in formato elettronico elaborabile dei dati di cui al comma 1 dell'articolo 8 ai servizi competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

 

9.3

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) consentire l'accesso e l'invio in via informativa dei dati di cui al comma 1 dell'articolo 8 ai servizi competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

 

9.4

IL RELATORE

Al comma 2 sostituire la parola: "Ministro"con la parola: "Ministero".

 

9.5

IL RELATORE

Al comma 2 sostituire le parole: "sui risultati dell'"con le altre: "sul conto consolidato di cassa riferito all'".

 

9.6

IL RELATORE

Al comma 2 sostituire le parole: "con indicazioni settoriali sugli enti soggetti al Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti pubblici (SIOPE), istituito ai sensi dell'articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni." con le altre: "con indicazioni settoriali sugli enti degli altri comparti delle Amministrazioni pubbliche tenendo conto anche delle informazioni desunte dal Sistema Informativo delle Operazione degli Enti pubblici."

 

9.7

LANNUTTI, MASCITELLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

 

"2-bis. Il ministro dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze - provvede al monitoraggio dell'andamento e del gettito delle entrate tributarie statali e locali e gli effetti finanziari delle misure tributarie previste dalla manovra di bilancio e dei principali provvedimenti adotteti in corso d'anno. A tal fine, entro il 31 maggio, il 15 ottobre e il 30 novembre il ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere una relazione sull'andamento del gettito delle entrate erariali e locali, con riferimento ai risultati sulla lotta all'evasione e all'attività di accertamento e riscossione."

 

9.8

IL RELATORE

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: "sui risultati conseguiti" con le altre: "sul conto consolidato di cassa riferito" e sostituire le parole: "dalle amministrazioni pubbliche" con le altre "alle amministrazioni pubbliche" e alla fine aggiungere le parole: ", nonché sulla consistenza del debito pubblico".

Sostituire il secondo periodo con il seguente: "La relazione presentata entro il 15 ottobre riporta l'aggiornamento della stima annuale del conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche e delle relative forme di copertura".

 

9.9

IL RELATORE

Al comma 3 sostituire le parole: "prevista all'articolo 3, comma 2." con le seguenti: "per sottosettori prevista all'articolo 5, comma 2, lettera b)."; inoltre, aggiungere al comma 3 il seguente periodo: "In apposito allegato alle relazioni di cui al presente comma sono esposti i risultati del monitoraggio degli effetti sui saldi di finanza pubblica, sia per le entrate che per le spese, derivanti dalle misure contenute nelle manovre di bilancio adottate anche in corso d'anno che il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento delle finanze, è tenuto ad assicurare. Nell'allegato sono altresì indicati gli scostamenti rispetto alle valutazioni originarie e le relative motivazioni."

 

9.10 (testo 2)

BALDASSARRI, FERRARA, COSTA, BONFRISCO, CONTI, CUTRUFO, DE ANGELIS, GENTILE, GERMONTANI, SCIASCIA, SPEZIALI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Il ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze provvede a monitorare l'andamento delle entrate tributarie e contributive e pubblicare a cadenza mensile un rapporto su tale andamento; provvede a monitorare gli effetti finanziari sul lato delle entrate delle misure tributarie previste dalla manovra di bilancio e dei principali provvedimenti tributari adottati in corso d'anno. Le relazioni di cui al comma 3 presentano in allegato un'analisi dei risultati conseguiti in materia di entrata, con riferimento all'andamento di tutte le imposte, tasse e tributi, anche di competenza di regioni e enti locali, con indicazioni relative all'attività accertativa e alla riscossione. ".

 

9.10

BALDASSARRI, FERRARA, COSTA, BONFRISCO, CONTI, CUTRUFO, DE ANGELIS, GENTILE, GERMONTANI, SCIASCIA, SPEZIALI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Il ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze provvede a monitorare l'andamento delle entrate e pubblicare a cadenza mensile un rapporto su tale andamento; provvede a monitorare gli effetti finanziari sul lato delle entrate delle misure tributarie previste dalla manovra di bilancio e dei principali provvedimenti tributari adottati in corso d'anno. Entro i medesimi termini previsti dal comma 3 e con le stesse modalità, il ministro dell'Economia e delle finanze presenta alle Camere una relazione sui risultati conseguiti in materia di entrata, con riferimento all'andamento di tutte le imposte, tasse e tributi, anche di competenza di regioni e enti locali, con indicazioni relative all'attività accertativi e alla riscossione. ".

 

9.11

IL RELATORE

Sostituire i commi 4,5,6,7, 8 e 9 con i seguenti:

"4. Le Amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle di cui al comma 5, trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri, tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale. I tesorieri e i cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli organi costituzionali.

5. Gli enti di previdenza trasmettono mensilmente al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato tutti gli incassi ed i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi sul territorio nazionale.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce con propri decreti la codificazione, le modalità e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5; analogamente provvede, con propri decreti, ad apportare modifiche e integrazioni alla codificazione stabilita.

7. Gli Enti previdenziali privatizzati, le Camere di Commercio, le Autorità portuali, gli Enti parchi nazionali e gli altri enti pubblici che inviano i flussi trimestrali di cassa e non sono ancora assoggettati alla rilevazione SIOPE continuano a trasmettere alla Ragioneria Generale dello Stato i dati trimestrali della gestione di cassa dei loro bilanci entro il giorno 20 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre del trimestre di riferimento secondo lo schema tipo dei prospetti determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

8. Con l'estensione della rilevazione SIOPE agli enti di cui al comma 7 vengono meno gli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati trimestrali di cassa, secondo modalità e tempi definiti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.

9. Le Amministrazioni pubbliche che non adempiono regolarmente agli obblighi di cui ai commi 4, 5 e 7 non possono effettuare prelevamenti dai conti aperti presso la tesoreria dello Stato. In allegato alle Relazioni di cui al comma 3 sono indicate le Amministrazioni inadempienti rispetto alle disposizioni di cui al comma 4." Conseguentemente sopprimere il comma 9.

 

9.12

D'UBALDO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

"9-bis. Al fine di acquisire elementi conoscitivi, di riferirne al Parlamento, in ordine all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 e del presente articolo è istituita una Commissione parlamentare di controllo sulla banca dati e sul monitoraggio dei conti pubblici ; la Commissione verifica lo stato di costituzione della banca dati; le modalità di acquisizione delle informazioni e i risultati delle attività di monitoraggio dei conti effettuate presso le amministrazioni pubbliche. La Commissione è composta da 6 Senatori e da 6 Deputati nominati dai rispettivi Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati in modo da rispettare la proporzione dei gruppi parlamentari.".

 

9.0.1

LANNUTTI, MASCITELLI

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

 

"Art.9-bis

(Lotta all'evasione e all'elusione fiscale)

1. Al fine di potenziare le attività intraprese dal governo in relazione al contrasto e alla lotta all'evasione e alla elusione fiscale, il Ministro dell'economia e delle finanze, riferisce alle Camere, in occasione della presentazione della decisione quadro di finanza pubblica di cui all'articolo 5, sui risultati conseguiti in merito alla lotta all'evasione fiscale e all'efficacia delle misure adottate ai fini di contrastarne la diffusione, sia in ambito nazionale che internazionale."

 

11.1

IL RELATORE

Al comma 1 aggiungere dopo le parole: "fermo restando il numero"le altre: "dei revisori e".

 

 

11.2

DIVINA

Al comma 2 sopprimere le parole: "e le province autonome di Trento e Bolzano".

 

11.3

MOLINARI

Al comma 2 sopprimere le seguenti parole: "e le province autonome di Trento e di Bolzano".

 

11.4

IL RELATORE

Al comma 3 sostituire le parole da: "Le" ad "efficacia" con le altre: "Le leggi regionali approvate in attuazione dei principi di cui al precedente comma 2 trovano applicazione".

 

11.0.1

BALDASSARRI, FERRARA, COSTA, BONFRISCO, CONTI, CUTRUFO, DE ANGELIS, GENTILE, GERMONTANI, SCIASCIA, SPEZIALI

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

Art. 11-bis

(Autorità dei conti pubblici)

1. Al fine di garantire una maggiore corrispondenza fra le previsioni, gli obiettivi e i risultati di finanza pubblica fissati dal Governo e dal Parlamento, di assicurare modalita` costanti e tempestive di monitoraggio sull'andamento dei conti pubblici e al fine di certificare il bilancio dello Stato e i bilanci di tutti gli enti pubblici, anche territoriali, e`istituita, l'Autorità dei conti pubblici per il monitoraggio e la verifica degli andamenti della finanza pubblica, di seguito Autorità.

2. L'Autorità procede all'acquisizione dei dati utili da tutte le amministrazioni pubbliche, avendo a tal fine libero accesso alle relative banche dati per i profili di competenza, nonché alle rilevazioni necessarie per analizzare l'andamento dei conti pubblici, verificare la coerenza tra i dati programmatici e i risultati conseguiti nel corso dell'esercizio finanziario; produce simulazioni e analisi macroeconomiche e di finanza pubblica sugli effetti delle misure assunte dal Governo e dalle leggi e atti aventi forza di legge; fornisce una valutazione dei principali indicatori economici e finanziari dell'economia nazionale.

2. L'Autorità ha personalità giuridica di diritto pubblico e piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge.

4. L'Autorità è composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone in possesso di requisiti professionali di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralità e indipendenza, nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso. La proposta di nomina è sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari. La designazione dei componenti non può essere effettuata se non in caso di parere favorevole espresso con la maggioranza dei due terzi dei componenti. Le Commissioni possono procedere all'audizione dei designati. I componenti durano in carica 7 anni e possono essere confermati una sola volta.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti gli emolumenti dei componenti.

6. Il presidente e i membri dell'Autorità non possono esercitare, a pena di decadenza dall'ufficio, alcuna attività professionale, neppure di consulenza, né essere amministratori, sindaci revisori o dipendenti di imprese commerciali o di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. Per tutta la durata del mandato i dipendenti statali sono collocati fuori ruolo e i dipendenti di enti pubblici sono collocati d'ufficio in aspettativa. Il rapporto di lavoro dei dipendenti privati è sospeso ed i dipendenti stessi hanno diritto alla conservazione del posto.

7. L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle finanze. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dall'Autorità entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, il quale deve comunque contenere le spese indicate entro i limiti delle entrate previste, sono stabiliti dal regolamento, di cui al successivo comma, che disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nel Bollettino della Commissione.

7. La Autorità delibera le norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere.

8. Le deliberazioni della Commissione concernenti i regolamenti di cui ai precedenti commi sono adottate con non meno di quattro voti favorevoli. I predetti regolamenti sono sottoposti al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale, sentito il Ministro dell'Economia e delle finanze, ne verifica la legittimità in relazione alle norme del presente decreto, e successive modificazioni e integrazioni, e li rende esecutivi, con proprio decreto, entro il termine di venti giorni dal ricevimento, ove non intenda formulare, entro il termine suddetto, proprie eventuali osservazioni. Queste ultime devono essere effettuate, in unico contesto, sull'insieme del regolamento e sulle singole disposizioni. In ogni caso, trascorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, i regolamenti divengono esecutivi.

9. Entro il 31 marzo di ciascun anno la Commissione trasmette alle Camere e al Ministro dell'economia una relazione sull'attività svolta e sugli indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire.

10 È istituito un apposito ruolo del personale dipendente della Autorità dei conti pubblici. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica è determinato in un massimo di cinquanta unità. Il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere sono stabiliti in conformità con il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti della Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell'Autorità.

17. Al personale in servizio presso la Commissione è in ogni caso fatto divieto di assumere altro impiego o incarico o esercitare attività professionali, commerciali o industriali. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso per titoli ed esami con richiesta di requisiti di competenza ed esperienza nei settori di attività istituzionali della Autorità. I concorsi sono indetti dalla stessa Autorità e si svolgono secondo i bandi appositamente emanati. Il personale dell'Autorità può anche provenire, nelle forme previste dalla legge e previa deliberazione dei componenti della stessa adottate con non meno di quattro voti favorevoli, dai ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento delle Finanze, Ministero dell'interno, della Banca d'Italia, della Corte dei conti, dell'Istituto Nazionale di Statistica, di regioni e enti locali.

19. L'Autorità, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero di venticinque unità. Le relative deliberazioni sono adottate con non meno di quattro voti favorevoli.

 

11.0.2 (testo 2)

LUSI, MERCATALI, BARBOLINI, STRADIOTTO, BAIO

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis

(Modifica del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di garanzia dell'indipendenza dell'informazione statistica)

1. Al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Art. 12 - (Commissione per la garanzia dell'informazione statistica)

1. Al fine di garantire il principio della imparzialità e della completezza dell'informazione statistica è istituita la commissione per la garanzia dell'informazione statistica, con il compito di vigilare:

a) sulla imparzialità e completezza dell'informazione statistica e contribuisce alla corretta applicazione delle norme che disciplinano la tutela della riservatezza delle informazioni fornite all'ISTAT e ad altri enti del Sistema statistico nazionale, segnalando anche al Garante per la protezione dei dati personali i casi di inosservanza delle medesime norme o assicurando altra collaborazione nei casi in cui la natura tecnica dei problemi lo richieda;

b) sulla qualità delle metodologie statistiche e delle tecniche informatiche impiegate nella raccolta, nella conservazione e nella diffusione dei dati;

c) sulla conformità delle rilevazioni alle direttive degli organismi internazionali e comunitari.

2. La commissione, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, può formulare osservazioni e rilievi al presidente dell'ISTAT, il quale provvede a fornire i necessari chiarimenti entro trenta giorni dalla comunicazione, sentito il comitato di cui all'articolo 17; qualora i chiarimenti non siano ritenuti esaustivi, la commissione ne riferisce, attraverso apposita relazione, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri. Esprime inoltre parere sul programma statistico nazionale ai sensi dell'articolo13, ed è sentita ai fini della sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona condotta relativi al trattamento dei dati personali nell'ambito del Sistema statistico nazionale.

3. La commissione è composta di nove membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle Commissioni parlamentari competenti. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate.

4. I componenti della commissione durano in carica sette anni e non possono essere confermati. Essi sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore dell'informazione statistica. In particolare, sei sono scelti tra professori ordinari in materie statistiche, economiche ed affini o direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica non facenti parte del Sistema statistico nazionale, e tre tra alti dirigenti di enti e amministrazioni pubbliche, che godano di grande prestigio e competenza nelle discipline e nei campi collegati alla produzione, diffusione e analisi delle informazioni statistiche e che non siano preposti ad uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale. Possono essere nominati anche cittadini di Paesi comunitari che abbiano i medesimi requisiti.

5. Il presidente della commissione è eletto dagli stessi membri.

6. La commissione si riunisce almeno due volte all'anno e redige un rapporto annuale, che si allega alla relazione al Parlamento sull'attività dell'ISTAT.

7. I compensi dei membri della commissione, come determinati con legge statale, sono posti a carico del bilancio dell'ISTAT.";

b) all'articolo 16, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. Il presidente dell'Istituto nazionale di statistica, scelto tra i professori ordinari in materie statistiche, economiche ed affini, è nominato, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. La designazione effettuata dal Governo è previamente sottoposta al parere delle Commissioni parlamentari competenti. In nessun caso la nomina può essere effettuata in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione della persona designata.

1-bis. Il presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. Ad esso spetta una indennità di carica da determinarsi con legge."

c) all'articolo 14, il comma 5 è abrogato.

 

11.0.3

MORANDO, MERCATALI, LUSI, CARLONI, GIARETTA, D'ALIA

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

 

Art. 11-bis

(Istituzione del Servizio del bilancio del Parlamento)

1. Per fornire gli elementi tecnici di supporto al controllo parlamentare sulla finanza pubblica, è istituito, con intesa tra i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, il Servizio del bilancio del Parlamento. Con la stessa intesa vengono definite la dotazione organica e il funzionamento amministrativo del servizio, nonché le modalità e le caratteristiche di specializzazione dell'attività svolta.

2. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo è autorizzata, a decorrere dal 2009, la spesa di 2,5 milioni di euro.

 

Conseguentemente, dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

 

Art. 44-bis

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri di cui all'articolo 11-bis, pari a 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede con le maggiori entrate di cui al comma 2.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

 

11.0.4

MORANDO, MERCATALI, LUSI, CARLONI, GIARETTA

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

 

Art. 11-bis

(Unità per le previsioni macroeconomiche)

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è istituita , presso il Dipartimento del tesoro, l'Unità per le previsioni macroeconomiche. Essa è costituita da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Isae, della Banca d'Italia, nonché dei principali centri di previsione privati. Il funzionamento dell'Unità viene disciplinato con lo stesso decreto che nomina i suoi componenti. L'elenco dei soggetti istituzionali e privati facenti parte dell'Unità è pubblicato sul sito del Ministero.

2. L'Unità produce, almeno due volte all'anno e comunque in occasione della presentazione al Parlamento dei documenti di finanza pubblica, le previsioni di consenso relative alle principali variabili macroeconomiche. Le previsioni di consenso vengono rese pubbliche sul sito del Ministero.

3. In occasione della presentazione al Parlamento dei documenti di finanza pubblica contenenti l'aggiornamento del quadro macroeconomico e di finanza pubblica, il Governo motiva l'eventuale adozione di ipotesi diverse da quelle di consenso.

4. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo è autorizzata, a decorrere dal 2009, la spesa di 1 milione di euro.

 

Conseguentemente, dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

 

Art. 44-bis

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri di cui all'articolo 11-bis, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede con le maggiori entrate di cui al comma 2.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2009.

 

11.0.5

MORANDO, MERCATALI, LUSI, CARLONI, GIARETTA

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

 

Art. 11-bis

(Accesso alle banche dati e pubblicità di elementi informativi)

1. Ai fini del controllo parlamentare sulla finanza pubblica, anche di settore, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno accesso alle banche dati rilevanti per il monitoraggio della finanza pubblica, nonché ad ogni altra fonte informativa ritenuta utile.

2. I bilanci, le relative variazioni e i rendiconti, nonché i relativi allegati, sono resi disponibili in formato elettronico elaborabile, sia per il disegni legge, che nel testo approvato.

3. I decreti di variazione al bilancio adottati in conseguenza dell'approvazione di provvedimenti legislativi sono resi disponibili, sul sito del Ministero, entro 30 giorni dalla pubblicazione della relativa legge in Gazzetta ufficiale.

 

12.01

Il Governo

 Sostituire il comma 1 dell'articolo 12 con il seguente:

"1. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che importi nuove o maggiori spese o minori entrate indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. La copertura finanziaria delle leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, è determinata con riferimento al saldo netto da finanziare, al fabbisogno del settore publico e all'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Per il saldo netto da finanziare la copertura finanziaria è assicurata esclusivamente attraverso le seguenti modalità".

Conseguentemente sopprimere il comma 4.

 

12.1 (testo 2)

LUSI, MERCATALI, BARBOLINI, STRADIOTTO, BAIO

Al comma 1, sostituire il secondo e terzo periodo con i seguenti:

"In caso di incertezza sull'entità degli oneri ovvero sulla copertura finanziaria, essa è obbligatoria e deve indicare le misure di riduzione delle spese o di aumenti di entrata, con eclusione del ricorso ai fondi di riserva. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della copertura finanziaria, sulla base di apposito monitoraggio, il Ministro dell'economia e delle finanze adotta, sentito il Ministro competente, le misure indicate nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere con apposita relazione."

 

12.2

IL RELATORE

Al comma 1 sostituire il numero: "11" con "12".

 

12.3

MASCITELLI, LANNUTTI

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

"c) resta in ogni caso esclusa la copertura di maggiori oneri per spese in conto corrente attraverso l'utilizzo di proventi derivanti dalla dismissione di beni immobili."

 

12.4

BALDASSARRI, FERRARA, COSTA, BONFRISCO, CONTI, CUTRUFO, DE ANGELIS, GENTILE, GERMONTANI, SCIASCIA, SPEZIALI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: "resta in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti dalla dismissione di beni immobili ovvero dai condoni fiscali e contributivi" con le altre: "resta in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate in conto capitale e /o non ricorrenti".

 

12.5

LANNUTTI, MASCITELLI

Al comma 1, lettera c), in fine, sopprimere la parole: "ovvero dai condoni fiscali e contributivi".

 

12.6

IL RELATORE

Al comma 1, lettera c), aggiungere dopo le parole: "nuovi o maggiori oneri" la parola: "correnti".

 

12.7

MASCITELLI, LANNUTTI

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: "nuovi o maggiori oneri" aggiungere la seguente: "correnti".

12.8

IL RELATORE

Al comma 2 sopprimere il secondo e il terzo periodo.

 

12.9

LUSI, MERCATALI, BARBOLINI, STRADIOTTO, BAIO

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente:

"Gli oneri recati dai decreti legislativi, non quantificati al momento dell'approvazione della legge di delega, possono trovare copertura esclusivamente in norme contenute in altre leggi."

Indi, sostituire le parole: "Tale decreto è corredato" con le seguenti: "I decreti sono corredati."

 

12.9-bis

MORANDO

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente:

"Alla relazione tecnica è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni".

 

12.10

IL RELATORE

Al comma 3 aggiungere infine le seguenti parole: "nonché il raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello Stato, del fabbisogno di cassa e del conto economico delle amministrazioni pubbliche, contenute nella Decisione di cui all'articolo 5 ed eventuali successivi aggiornamenti. La relazione tecnica di accompagnamento ai disegni di legge ed emendamenti, se richiesta, deve essere trasmessa entro trenta giorni dalla richiesta stessa.".

 

12.11

IL RELATORE

Al comma 4 eliminare le parole: "specifici e rilevanti".

 

12.11-bis

MORANDO

Al comma 4, dopo le parole: "conto consolidato delle pubbliche amministrazioni," inserire le seguenti: "diversi da quelli quantificati ai fini del saldo netto da finanziare,".

 

12.12

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

Al comma 5, alla fine, aggiungere il seguente periodo: "I dati devono essere trasmessi in formato telematico".

 

12.13

IL RELATORE

Al comma 7 sopprimere il quarto periodo.

 

12.14

GIARETTA, MERCATALI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Per le disposizioni legislative recanti la previsione di nuovi adempimenti amministrativi a carico di soggetti provati la relazione deve riportare una valutazione dei conseguenti costi che tali soggetti dovranno sostenere

 

12.15

IL RELATORE

Al comma 10 aggiungere dopo la parola: "autorizzata" le seguenti "o valutata".

 

12.16

IL RELATORE

Al comma 11 sostituire il secondo periodo con il seguente: "Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza dandone completa informazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato".

 

12.17

IL RELATORE

Al comma 13 aggiungere alla fine del comma il seguente periodo: "fermo restando quanto disposto in materia di personale dall'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

 

12.18

IL RELATORE

Al comma 13 aggiungere infine il seguente comma: "14. Le disposizioni contenute nei provvedimenti legislativi di iniziativa governativa che prevedono l'incremento o la riduzione di stanziamenti di bilancio indicano anche le missioni di spesa e i relativi programmi interessati.". Di conseguenza sopprimere l'articolo 13, comma 2.

 

13.1

IL RELATORE

Al comma 1 sostituire le parole: "legge finanziaria" con le altre: "legge di stabilità".

 

13.2

IL RELATORE

Al comma 4 sostituire il secondo periodo con il seguente: "nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo il termine di scadenza dell'esercizio cui si riferisce purché il provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno successivo. Gli importi di cui all'articolo 6, comma 3, lettera e), non utilizzati al termine dell'esercizio sono conservati nel conto dei residui fino alla sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei provvedimenti negoziali."

 

14.1

LUSI, MERCATALI, BARBOLINI, STRADIOTTO, BAIO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Le leggi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che comportano conseguenze finanziarie nei rispettivi bilanci, devono indicare l'onere relativo a ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale della stessa regione o provincia autonoma e disporre la relativa copertura finanziaria. Per quanto concerne la quantificazione delle conseguenze finanziarie e la copertura degli oneri si applica, per quanto compatibile, l'articolo 12. Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge regionale o provinciale vìoli i vincoli di stabilità e convergenza stabiliti in sede europea, può promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, della Costituzione."

 

14.2

IL RELATORE

Al comma 2, inserire, dopo le parole: "le Regioni", le seguenti: "e le Province autonome di Trento e di Bolzano".

 

15.1

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: "10 gennaio", con le seguenti: "1° gennaio".

 

16.1

IL RELATORE

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, prima delle parole: "per la spesa" le seguenti: ", per ciascun Ministero,".

Corrispondentemente al terzo periodo sopprimere le parole: "da ciascun Ministero".

 

16.2

IL RELATORE

Al comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: ", corrispondente all'unità organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai sensi del decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 3".

16.3

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i dirigenti responsabili di ciascun programma redigono una relazione su tutte le leggi di spesa a legislazione vigente, che comportano spese obbligatorie, inderogabili, derogabili, sia di finanziamento di spese correnti, sia in conto capitale e pluriennali. Nel documento di ricognizione delle leggi, i responsabili formulano proposte di mantenimento, accorpamento, o soppressione delle medesime leggi per rendere più semplice e trasparente il relativo programma. La relazione con le relative proposte sono sottoposte al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Le leggi non citate nella relazione dei responsabili di programma si intendono soppresse per il raggiungimento della finalità della legge medesima.".

Conseguentemente all'articolo 34, al comma 2, sopprimere la lettera h).

 

16.4

IL RELATORE

Al comma 4 sostituire il secondo periodo con il seguente: "Nell'ambito del programma è inoltre indicata la quota delle spese rimodulabili e non rimodulabili."

Inoltre, dopo il comma 4, aggiungere i commi:

"4-bis. Le spese non rimodulabili sono quelle per le quali l'amministrazione non ha la possibilità di esercitare un effettivo controllo, in via amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro formazione, allocazione e quantificazione. Rientrano in tale categoria le spese definite "oneri inderogabili" ai sensi del comma 4-ter e quelle di adeguamento al fabbisogno per le quali sussistono i requisiti di cui al precedente periodo. Per "oneri inderogabili" si intendono le spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che regolano la loro evoluzione; tali parametri possono essere determinati sia da leggi che da altri atti normativi. Rientrano tra gli oneri inderogabili le cosiddette "spese obbligatorie", ossia quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, le spese per interessi, quelle derivanti da obblighi comunitari ed internazionali, le spese per ammortamento di mutui a totale carico dello Stato, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa.

4-ter. Le spese rimodulabili si dividono in "fattori legislativi" e in spese di adeguamento al fabbisogno diverse da quelle di cui al comma 4-bis. Per fattori legislativi si intendono le spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio. I fattori legislativi sono rimodulabili ai sensi del comma 8.

 

16.5

IL RELATORE

Al comma 5, dopo le parole: "contabilità nazionale" aggiungere le seguenti: "e dei relativi conti satellite".

 

16.6

IL RELATORE

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

"6-bis. E' allegata a ciascuno stato di previsione del disegno di legge di bilancio una scheda illustrativa del contenuto di ogni programma e delle leggi che lo finanziano con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale. Negli stessi allegati sono contenute tutte le informazioni e i dati relativi alle spese di funzionamento, ivi comprese quelle del personale, necessarie all'attuazione del programma, nonché gli interventi programmati con separata indicazione delle spese correnti e di quelle in conto capitale. Tali schede sono aggiornate al momento dell'approvazione della legge di bilancio e comunque trimestralmente in modo da tenere conto delle modifiche apportate alle previsioni iniziali attraverso le variazioni di bilancio adottate in corso d'anno ai sensi delle disposizioni normative vigenti. Le variazioni rispetto alle previsioni iniziali sono analiticamente motivate anche in relazione alla loro tipologia e natura. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette le schede al Parlamento entro 30 giorni dalla fine del trimestre di riferimento. A ciascuno stato di previsione è altresì allegato per ciascun programma l'elenco dei capitoli, articoli e relativi stanziamenti classificati tra le spese non rimodulabili, con distinta indicazione degli oneri inderogabili e delle spese di adeguamento al fabbisogno di cui all'articolo 16, comma 4-bis. Analoga indicazione è fornita anche per i fattori legislativi.".

Conseguentemente al comma 8, sopprimere al terzo periodo le parole da: "con distinzione" fino alla fine.

 

16.7

IL RELATORE

Al comma 7 sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

"a) la Nota integrativa al bilancio di previsione. Per le entrate, oltre a contenere i criteri per la previsione relativa alle principali imposte e tasse, essa specifica, per ciascun titolo, la quota non avente carattere ricorrente e quella avente carattere ricorrente, nonché gli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle introdotte nell'esercizio, recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti. Per la spesa, si compone di due sezioni: la prima, concernente il piano degli obiettivi correlati a ciascun programma ed i relativi indicatori di performance; la seconda, relativa ai programmi e alle corrispondenti risorse finanziarie.

1. La prima sezione della nota riporta le informazioni relative al quadro di riferimento in cui l'amministrazione opera, illustra le priorità politiche, espone le attività e indica gli obiettivi riferiti a ciascun Programma di spesa, che le amministrazioni intendono conseguire in termini di livello dei servizi e di interventi, in coerenza con il programma generale dell'azione di Governo. A tal fine il documento indica le risorse destinate alla realizzazione dei predetti obiettivi e riporta gli indicatori di realizzazione ad essi riferiti, nonché i criteri e i parametri utilizzati per la loro quantificazione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i criteri e le metodologie per la definizione degli indicatori di realizzazione contenuti nella nota integrativa.".

2. La seconda sezione della nota illustra il contenuto di ciascun programma di spesa, i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo in particolare alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale. Nella stessa nota sono contenute tutte le informazioni e i dati relativi alle spese di funzionamento, ivi comprese quelle del personale, necessarie all'attuazione del Programma, gli interventi programmati con separata indicazione delle spese correnti e di quelle in conto capitale. La nota integrativa è aggiornata al momento dell'approvazione della legge di bilancio".

b) In apposito allegato conoscitivo relativo alla spesa, il budget dei costi della relativa amministrazione. Le previsioni economiche sono rappresentate secondo le voci del piano dei conti, distinte per programmi e per centri di costo. Il budget espone le previsioni formulate dai centri di costo dell'amministrazione ed include il prospetto di riconciliazione al fine di collegare le previsioni economiche alle previsioni finanziarie di bilancio."

 

16.8

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

Al comma 7, capoverso lettera a), terzo periodo, sostituire le parole: "A tal fine la nota individua con la disaggregazione per capitolo,"con le seguenti: "A tal fine la nota deve necessariamente contenere tutti i capitoli in cui sono disaggregate".

 

16.9

IL RELATORE

Sopprimere i commi 10, 11 e 12.

 

16.10

IL RELATORE

Al comma 15 sostituire il riferimento alla lettera e) con l'altro: "lettera g)".

 

16.11

IL RELATORE

Aggiungere in fine il seguente comma:

"16-bis. Agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri sono annessi, secondo le rispettive ompetenze, i conti consuntivi degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria".

 

17.1

IL RELATORE

Al comma 1, lettera a), aggiungere, dopo le parole: "a legislazione vigente" le altre: ", di cui all'articolo 16".

 

17.2

IL RELATORE

Al comma 2 sostituire le parole: "legge finanziaria" con le altre: "legge di stabilità".

 

17.3

IL RELATORE

Al comma 2 sopprimere le parole da: "e degli" fino a: "già approvati".

 

17.4

IL RELATORE

Al comma 2 aggiungere infine il seguente periodo: "Esso non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e ad eseguire le spese ivi contemplate ed è aggiornato annualmente".

 

18.1

IL RELATORE

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: ", con divieto di previsioni basate sul mero calcolo della spesa storica incrementale,".

 

18.2

IL RELATORE

Al comma 2 sostituire il secondo periodo con il seguente: "A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze tiene anche conto delle risultanze illustrate nella nota integrativa al rendiconto di cui all'articolo 30, comma 2 della presente legge, delle risultanze delle attività di analisi dei nuclei di cui all'articolo 33-bis, comma 1, nonché del Rapporto di cui all'articolo 33-quater.".

 

18.3

IL RELATORE

Al comma 4 sostituire le parole: "legge finanziaria" con le altre: "legge di stabilità".

 

18.4

IL RELATORE

Al comma 4 sopprimere le parole: "e dagli eventuali provvedimenti collegati".

 

19.1

IL RELATORE

Al comma 3 sostituire le parole: "dalla legge di riordino complessivo della materia" con le altre: "in base all'articolo 34, comma 2, lettera u-bis".

 

20.1

IL RELATORE

Al comma 2, lettera b), dopo la parola: "interventi," aggiungere le seguenti: "per trattamenti di quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi di questi ultimi, per onere del debito pubblico".

 

20.2

IL RELATORE

Al comma 2 lettera c) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "I capitoli, classificati secondo il contenuto economico e funzionale, costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione e possono essere ripartiti in articoli".

 

20.3

IL RELATORE

Al comma 3 aggiungere dopo le parole: "contabilità nazionale" le altre: "e dei relativi conti satellite".

 

20.4

IL RELATORE

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: "funzioni-obiettivo di primo e secondo livello" con le seguenti: "le classi fino al terzo della classificazione COFOG" e sopprimere l'ultimo periodo.

 

20.5

IL RELATORE

Al comma 5 aggiungere infine le seguenti parole: "e il raccordo tra le classi COFOG e le missioni e i programmi".

 

25.1

IL RELATORE

Ai comma 1, 2 e 7 sostituire le parole: "legge finanziaria" con le altre: "legge di stabilità".

 

25.2

IL RELATORE

Al comma 2 sostituire le parole: "Le amministrazioni e gli enti pubblici" con le altre: "Le amministrazioni pubbliche.

 

25.3

IL RELATORE

Al comma 4, nell'ultimo periodo, sostituire la parola: "suddividere" con la parola: "iscrivere".

 

25.4

IL RELATORE

Al comma 5 aggiungere, dopo le parole: "già state attivate" le altre: "alla data di entrata in vigore della presente legge".

 

25.5

IL RELATORE

Al comma 6 sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti periodi: "Le leggi di spesa a carattere permanente quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale. Esse indicano inoltre l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge finanziaria a norma dell'articolo 6, comma 3, lettera d), secondo periodo."

 

25.6

IL RELATORE

Al comma 9 sostituire il riferimento: "al comma 1" con quello "al comma 8".

 

25.7

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

Al comma 9, alla lettera f), dopo la parola: "annuali"aggiungere le seguenti: "in formato telematico".

 

25.8

IL RELATORE

Al comma 9, lettera g), sostituire le parole: "del finanziamento"con la parola: "definanziamento".

 

28.1

LUSI, MERCATALI, BARBOLINI, STRADIOTTO, BAIO

Sopprimere il comma 3.

 

28.2

LUSI, MERCATALI, BARBOLINI, STRADIOTTO, BAIO

Al comma 4, sostituire le parole: "decreto del Ministro dell'economia e delle finanze" con le seguenti: "decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,".

 

28.3 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 4 sostituire le parole da: "fatta eccezione" fino a: "oneri inderogabili"con le altre: ", relativamente alle spese per adeguamento al fabbisogno nell'ambito delle spese rimodulabili".

 

28.3

IL RELATORE

Al comma 4 sostituire le parole da: "fatta eccezione" fino a: "oneri inderogabili"con le altre: ", relativamente alle spese per adeguamento al fabbisogno,".

 

 

29.1

IL RELATORE

Al comma 4 aggiungere dopo le parole: "Previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze" le parole: ", con salvaguardia della compatibilità con il fabbisogno e l'indebitamento netto del conto delle amministrazioni pubbliche".

 

29.2

IL RELATORE

Al comma 5 aggiungere alla fine le parole: ",fatta eccezione per le competenze dovute a titolo di arretrati relativi ad anni precedenti derivanti da rinnovi contrattuali per le quali è consentita l'imputazione in conto residui".

 

30.1

IL RELATORE

Al comma 1, al primo periodo, aggiungere dopo le parole: "anno precedente" le altre: ", articolato per missioni e programmi.".

 

30.2

IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

"2. Al rendiconto di cui al comma 1 è allegata per ciascuna Amministrazione una Nota integrativa, articolata per Missioni e Programmi in coerenza con le indicazioni contenute nella Nota integrativa al bilancio di previsione. La nota integrativa al consuntivo si compone di due sezioni.

2-bis. La prima sezione contiene il rapporto sui risultati. Esso espone l'analisi e la valutazione del grado di realizzazione degli obiettivi indicati nella nota integrativa di cui all'articolo 16, comma 7, lettera a), punto 1. Ciascuna Amministrazione, in coerenza con lo schema e gli indicatori contenuti nella nota integrativa al bilancio di previsione, illustra, con riferimento allo scenario socio-economico e alle priorità politiche, lo stato di attuazione degli obiettivi riferiti a ciascun Programma, i risultati conseguiti e le relative risorse utilizzate, anche con l'indicazione dei residui accertati, motivando gli eventuali scostamenti rispetto a quanto previsto nella nota di cui all'articolo 16, comma 7, lettera a)."

2-ter. La seconda sezione della nota illustra, con riferimento ai Programmi, i risultati finanziari ed espone i principali fatti della gestione motivando gli eventuali scostamenti tra le previsioni iniziali di spesa e quelle finali indicate nel Rendiconto generale.

2-quater. Allo stato di previsione dell'entrata è allegata una Nota integrativa che espone le risultanze della gestione."

Conseguentemente sopprimere le lettere r) e s) dell'articolo 34, comma 2.

 

31.1

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: "a valore".

 

31.2

IL RELATORE

Sostituire il comma 5 con il seguente:

"5. In apposito allegato conoscitivo al rendiconto generale dello Stato sono illustrate le risultanze economiche per ciascun Ministero. I costi sostenuti sono rappresentati secondo le voci del piano dei conti, distinti per programma e per centri di costo. La rilevazione dei costi sostenuti dall'amministrazione include il prospetto di riconciliazione che collega le risultanze economiche con quelle della gestione finanziaria delle spese contenute nel conto del bilancio.".

 

31.3

IL RELATORE

Al comma 6 sostituire le parole: "Il disegno di legge di cui al comma 1" con le parole: "Il rendiconto generale dello Stato" e aggiungere, alla fine dell'ultimo periodo, le parole: "in coerenza con gli indirizzi e i regolamenti comunitari in materia".

 

32.1

IL RELATORE

Al comma 1 sostituire le parole: "della competente ragioneria" con le altre: "del competente ufficio centrale del bilancio".

 

32.2

IL RELATORE

Al comma 2 sostituire le parole: "capo del Dipartimento di cui al periodo precedente" con le altre: "Ragioniere Generale dello Stato".

 

33.0.1

IL RELATORE

Alla fine del Capo III (IL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO) inserire il seguente Capo e i relativi articoli:

 

"Capo IV

ANALISI E VALUTAZIONE DELLA SPESA

 Articolo 33-bis.

(Analisi e valutazione della spesa)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze collabora con le Amministrazioni centrali dello Stato, al fine di garantire il supporto per la verifica dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d), per il monitoraggio dell'efficacia delle misure rivolte al loro conseguimento e di quelle disposte per incrementare il livello di efficienza delle Amministrazioni stesse. La collaborazione ha luogo nell'ambito di appositi nuclei di analisi e valutazione della spesa, istituiti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate la composizione e le modalità di funzionamento dei nuclei.

2. Nell'ambito dell'attività di collaborazione di cui al comma 1, viene altresì svolta la verifica sull'articolazione dei Programmi che compongono le Missioni, sulla coerenza delle norme autorizzatorie delle spese rispetto al contenuto dei programmi stessi, con la possibilità, di proporre, attraverso apposito provvedimento legislativo, l'accorpamento e la razionalizzazione delle leggi di finanziamento per renderne più semplice e trasparente il collegamento con il relativo programma, nonché sulla rimodulabilità delle risorse iscritte in bilancio. In tale ambito il Ministero dell'economia e delle finanze fornisce alle Amministrazioni centrali dello Stato supporto metodologico per la definizione delle previsioni di spesa e dei fabbisogni associati ai programmi e agli obiettivi indicati nella nota integrativa di cui all'articolo 16, comma 7, lettera a), e per la definizione degli indicatori di risultato ad essi associati.

3. Le attività svolte dai nuclei di cui al comma 1 sono funzionali alla formulazione di proposte di rimodulazione delle risorse finanziarie tra i diversi programmi di spesa ai sensi dell'articolo 18 e alla predisposizione del rapporto sui risultati di cui al comma 2-bis dell'articolo 30.

4. Per le attività di cui al presente articolo, nonché per la realizzazione del Rapporto di cui all'articolo 33-quater, il Ministero dell'economia e delle finanze istituisce e condivide con le Amministrazioni centrali dello Stato, nell'ambito della banca dati di cui all'articolo 8 della presente legge, una apposita sezione che raccoglie tutte le informazioni necessarie alla realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1, nonché delle analisi di efficienza contenute nel Rapporto di cui all'articolo 33-quater. La banca dati raccoglie le informazioni che le Amministrazioni sono tenute a fornire attraverso una procedura da definire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.".

 

Conseguentemente sopprimere l'articolo 34, comma 2, lettera d), lettera e) e lettera h).

 

"Art. 33-ter.

(Completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, in collaborazione con le Amministrazioni e sulla base di criteri da definire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, procede alla verifica e alla proposta di revisione dei programmi di spesa, ivi compresa la loro eventuale soppressione o accorpamento.

2. Al fine di consentire il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato ed evitare sovrapposizioni di competenze tra Ministeri, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede, alla revisione dell'attribuzione dei programmi e delle relative risorse tra i Ministeri, in coerenza con i compiti e le funzioni istituzionali proprie di ciascun Ministero.

3. La revisione deve essere operata in modo da garantire che ciascuna Amministrazione abbia la disponibilità delle risorse collegate ai programmi di spesa per i quali è competente a intraprendere azioni per il perseguimento dei relativi obiettivi e della cui realizzazione è responsabile.

4. Le attività di cui al presente articolo devono concludersi entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. Tutte le proposte di revisione cui al presente articolo sono inviate alle competenti Commissioni parlamentari per il relativo parere ai fini dell'aggiornamento del bilancio di previsione.".

 

Conseguentemente sopprimere l'articolo 34, comma 2, , lettera o) e lettera p).

 

"Art. 33-quater

(Rapporto sulla spesa delle Amministrazioni dello Stato)

1. Ogni tre anni, a partire da quello successivo all'istituzione della banca dati di cui all'articolo 33-bis, comma 4, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche sulla base delle attività di cui al medesimo articolo 33-bis, elabora un Rapporto sulla spesa delle Amministrazioni dello Stato.

2. Il Rapporto di cui al comma 1 illustra la composizione e l'evoluzione della spesa, i risultati conseguiti con le misure adottate ai fini del suo controllo e quelli relativi al miglioramento del livello di efficienza delle stesse Amministrazioni.

3. Il Rapporto, in particolare, per i principali settori e programmi di spesa:

a) esamina l'evoluzione e la composizione della spesa identificando le eventuali aree di inefficienza e di inefficacia, anche attraverso la valutazione dei risultati storici ottenuti;

b) propone gli indicatori di performance da adottare;

c) fornisce la base analitica per la definizione e il monitoraggio degli indicatori di cui alla lettera b) verificabili ex-post, utilizzati al fine di valutare il conseguimento degli obiettivi di ciascuna amministrazione e accrescere la qualità dei servizi pubblici;

d) suggerisce possibili riallocazioni della spesa, liberando risorse da destinare ai diversi settori di spesa e ad iniziative considerate prioritarie;

e) fornisce la base analitica per la programmazione su base triennale delle iniziative e delle risorse su obiettivi verificabili, anche basandosi sul controllo di gestione dei risultati;

4. Il Rapporto di analisi e valutazione della spesa è predisposto entro il 20 luglio di ciascun triennio ed è inviato al Parlamento.".

 

Conseguentemente:

sostituire le parole: "Capo IV " con le altre: "Capo V";

all'articolo 34, comma 2, lettera g), dopo le parole: "ai fini gestionali" aggiungere le seguenti: "e di rendicontazione".

 

34.1

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: "quanto previsto all'articolo 2", aggiungere le parole: "riguardo l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche".

 

34.2

IL RELATORE

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: "Amministrazioni centrali"con le altre: "Amministrazioni dello Stato" e le parole: "coerenti con quelle di cui all'articolo 2, comma 2, lettera f)" con le altre: "semplici, misurabili e riferibili ai programmi di bilancio".

 

34.3

IL RELATORE

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: "i tempi e gli obiettivi da conseguire nel triennio" con le altre: "gli obiettivi da conseguire nel triennio e i relativi tempi".

 

34.4

IL RELATORE

Al comma 2, lettera i), sostuire la parola: "razionalizzazione" con la parola: "accorpamento".

 

34.5

IL RELATORE

Al comma 2, lettera l), sopprimere le parole: "eliminazione del disegno di legge di assestamento delle previsioni del bilancio dello Stato e".

 

 

34.6

IL RELATORE

Al comma 2, lettera n), sostituire la parola: "due"con la parola: "tre".

 

34.7

IL RELATORE

Al comma 2, lettera q), aggiungere dopo le parole: "ai fini conoscitivi"le altre: "in via sperimentale,".

 

34.8

IL RELATORE

Al comma 2 lettera q) sostituire le parole: "funzionali e" con la parola: "funzionale" ed aggiungere alla fine della lettera le parole: ", con conseguente elaborazione dello Stato patrimoniale, del Conto economico e della Nota integrativa.".

Conseguentemente sopprimere la lettera t).

 

34.9

IL RELATORE

Al comma 2, dopo la lettera u), aggiungere la seguente lettera: "u-bis) la progressiva eliminazione, entro il termine di ventiquattro mesi, delle gestioni contabili operanti a valere di contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti mediante il versamento di somme che erano originariamente iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato, ad eccezione delle gestioni fuori bilancio istituite ai sensi della legge n. 1041 del 25 novembre 1971, e successive modifiche ed integrazioni, delle gestioni fuori bilancio autorizzate per legge, dei programmi comuni tra più amministrazioni, enti, organismi pubblici e privati, nonché nei casi di urgenza e necessità. A tal fine, andrà disposto il contestuale versamento delle dette disponibilità in conto entrata al bilancio, per la nuova assegnazione delle somme nella competenza delle inerenti imputazioni di spesa che ne hanno dato origine, ovvero, qualora queste ultime non fossero più esistenti in bilancio, a nuove imputazioni all'uopo appositamente istituite.".

 

34.10

IL RELATORE

Al comma 2, lettera v), aggiungere dopo la parola: "programma" le altre: "o tipologia di entrata".

 

34.11

IL RELATORE

Al comma 2, dopo la lettera v), aggiungere infine la seguente: "v-bis. Previsione della possibilità di identificare i contributi speciali dal bilancio dello Stato finalizzati agli obiettivi di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e destinati ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni.".

 

34.12

IL RELATORE

Al comma 2, dopo la lettera v) aggiungere infine la lettera: "v-ter. Revisione sia per l'entrata che per la spesa delle unità elementari del bilancio amministrativo per assicurare che la denominazione richiami esplicitamente l'oggetto; revisione della ripartizione delle unità promiscue in articoli, tale da assicurare che la fonte di gettito o la destinazione della spesa sia chiaramente ed univocamente individuabile.".

 

34.13

MASCITELLI, LANNUTTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

 

"2-bis. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma l sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, affinché su di essi sia espresso il parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine per l'espressione dei pareri i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal governo. I decreti legislativi che comportino riflessi di ordine finanziario devono essere corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 12, comma 3.

2-ter. Gli schemi dei decreti legislativi relativi alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali sono, altresì, trasmessi per l'intesa alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.".

 

34.14

IL RELATORE

Dopo il comma 2 aggiungere infine il seguente comma: "2-bis. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, affinché su di essi sia espresso il parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti. I decreti legislativi che comportino riflessi di ordine finanziario devono essere corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 12, comma 3.".

 

38.1

IL RELATORE

Al comma 4, dopo le parole: "di cui al"inserire le parole: "decreto del" e sostituire il numero: "393"con: "398".

 

40.1

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il comma 1-bis:

"Sono abrogate tutte le disposizioni di legge che autorizzano l'apertura di contabilità speciali di tesoreria a valere di fondi iscritti in stanziamenti del bilancio dello Stato e riferibili alla gestione di soggetti ed organi comunque riferibili alla Amministrazione centrale e periferica dello Stato, ove non espressamente autorizzate da specifiche norme che ne disciplinano l'autonomia contabile rispetto al bilancio dello Stato."

 

41.1

IL RELATORE

Al comma 1, lettera a), aggiungere infine le parole: ", nonché ai fini della elaborazione del Rapporto di cui all'articolo 33-quater".

 

41.2

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), eliminare le parole: "per via telematica" dopo la parola: "condivisione"e aggiungerle dopo la parola: "acquisizione".

 

41.3

IL RELATORE

Al comma 1 aggiungere infine il seguente comma: "1-bis. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, affinché su di essi sia espresso il parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti. I decreti legislativi che comportino riflessi di ordine finanziario devono essere corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 12, comma 3.".

 

Rub. 1

IL RELATORE

Nella rubrica sostituire la parola: "revisione" con l'altra: "valutazione".

 

42.1 (testo 2)

LUSI, MERCATALI, BARBOLINI, STRADIOTTO, BAIO

All'articolo 42, al comma 1, dopo le parole: "contabilità di Stato" inserire le seguenti: "nonché in materia di tesoreria".

 

42.1

LUSI, MERCATALI, BARBOLINI, STRADIOTTO, BAIO

Sostituire l'articolo 42 con il seguente:

 

Art. 42.

(Testo unico delle disposizioni vigenti in materia di contabilità di Stato)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico che raccolga, coordini e raccordi tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la formazione e la gestione del bilancio dello Stato. Entro la medesima data il Governo è altresì delegato ad adottare un testo unico che raccolga, coordini e raccordi tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di tesoreria.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica al fine dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti.

 

42.2

MASCITELLI, LANNUTTI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. I decreti di cui al presente articolo sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

1-ter. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal governo.

1-quater. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, il Governo può adottare, attraverso le procedure di cui ai commi 1 e 1-bis, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.".

 

44.1

IL RELATORE

Sostituire le parole: "legge finanziaria" con le altre: "legge di stabilità".

 

44.2

MORANDO, MERCATALI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

 

"1-bis) Per i tre anni successivi all'entrata in vigore della presente legge, i limiti massimi di spesa indicati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera e-ter, possono essere rideterminati con apposito provvedimento legislativo, previa presentazione al Parlamento di una nuova decisione quadro. A partire dal terzo anno, tale rideterminazione può avvenire, con apposito provvedimento legislativo e previa presentazione di una nuova decisione quadro, solo in casi eccezionali, a fronte di rilevanti scostamenti degli andamenti tendenziali macroeconomici e di finanza pubblica rispetto agli andamenti programmatici.".

 

Tit. 1

IL RELATORE

Sostituire il Titolo della legge con: "Legge di contabilità e finanza pubblica".

 

G/1397/1/5

BALDASSARRI, FERRARA, COSTA, BONFRISCO, CONTI, CUTRUFO, DE ANGELIS, GENTILE, GERMONTANI, SCIASCIA, SPEZIALI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1397,

considerato che

la revisione della legge di contabilità e finanza pubblica implica una diretta correlazione con il quadro costituzionale vigente relativamente ai rapporti tra Esecutivo e Legislativo, nella definizione dei meccanismi fondamentali di reperimento e allocazione delle risorse pubbliche,

che appare opportuno specificare e arricchire gli strumenti informativi e il loro relativo utilizzo per l'esercizio dei poteri di indirizzo e di controllo delle assemblee parlamentari,

che è unanimemente condiviso il convincimento della necessaria rispondenza dei meccanismi di finanza pubblica alla struttura e al funzionamento di un ordinamento fondato sulla piena responsabilità del Governo nel definire le scelte finanziarie ed economiche fondamentali e sul pieno potere di indirizzo e di controllo del Parlamento sulla decisione fondamentale di bilancio.

Che in tema di analisi e verifica dei dati, delle stime, delle quantificazioni e degli andamenti finanziari di entrata e spesa da parte delle Camere, è emersa la necessità di poter disporre di un organismo di interlocuzione in grado, in continuità con l'attività dei Servizi bilancio di Camera e Senato, di fornire al Parlamento analisi dei dati di contabilità pubblica e verifica dei conti pubblici,

auspica una prosecuzione del processo di rafforzamento dei servizi Bilancio e dei servizi di documentazione di Camera e Senato, in vista di una loro unificazione, anche di prospettiva di riorganizzazione volta a evitare duplicazioni e sovrapposizioni.

 

Coord. 1

IL RELATORE

Ovunque ricorra dopo la parola: "decisione" sopprimere la parola: "quadro".

 

Coord. 2

IL RELATORE

All'articolo 16, comma 8, primo periodo, sostituire la parola: "inderogabili" con le seguenti: "non rimodulabili".

 

Coord. 3

IL RELATORE

All'articolo 34, comma 2, lettera b), sostituire le parole: "non inderogabili" con la seguente: "rimodulabili".

 


A.S. 1397-A
Esame in Assemblea


 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾ XVI LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 1397-A


 

 

RELAZIONE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

 

(Relatore AZZOLLINI)

 

Comunicata alla Presidenza il 4 giugno 2009

 

SUL

 

DISEGNO DI LEGGE

 

Legge quadro in materia di contabilità e finanza pubblica nonché delega al Governo in materia di adeguamento dei sistemi contabili, perequazione delle risorse, efficacia della spesa e potenziamento del sistema dei controlli

 

d’iniziativa dei senatori AZZOLLINI, BONFRISCO, AUGELLO, COLLI, DI STEFANO, ESPOSITO, FLERES, Massimo GARAVAGLIA, LATRONICO, PICHETTO FRATIN, SAIA, TANCREDI, VACCARI e CUFFARO

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 FEBBRAIO 2009

 

 

 


Onorevoli Senatori. – La questione relativa alla riforma della normativa di contabilità ha attraversato il dibattito sulla finanza pubblica nelle ultime tre legislature. L’ultima riforma organica in materia, si ricorderà, risale infatti alla legge n. 208 del 1999.

Ad oggi, le risultanze di tale dibattito, in particolare, pongono come questione di evidente urgenza l’esigenza di riformare le regole contabili al fine di adeguare il contesto normativo del governo della finanza pubblica ai recenti cambiamenti istituzionali ed alle condizioni dei conti pubblici. Più di recente, l’ingresso dell’Italia nell’Unione monetaria europea, con il conseguente impegno al rispetto degli obiettivi di bilancio, e la riforma federale della Repubblica pongono un’impellente esigenza di coordinamento tra i vari soggetti che fanno parte delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, tra i diversi livelli di governo, titolari di una potestà di spesa sempre più ampia e, in prospettiva, sempre più coinvolti nella gestione diretta delle risorse pubbliche.

In termini più contingenti si pone poi la necessità di contenere il disavanzo pubblico senza ulteriori aumenti della pressione fiscale, il che richiede l’attenta pianificazione e il controllo della spesa. Necessitano quindi di essere confermate, oltreché coordinate e rafforzate in un contesto più ampio di revisione della legge di contabilità, alcune recenti innovazioni. Infine, e questa è un’altra esigenza concreta, la scarsità delle risorse pubbliche richiede che esse siano utilizzate in maniera efficiente concentrando l’attenzione sui risultati dell’azione pubblica, circostanza che richiede la costruzione di un adeguato sistema di indicatori che consenta di monitorare e valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalle politiche pubbliche.

Con l’intento di perseguire contemporaneamente questi obiettivi, la proposta in parola, all’articolo 1, prevede un ambito di applicazione più ampio di quello del solo bilancio dello Stato per rivolgersi, invece, all’intero comparto delle amministrazioni pubbliche. Allo stesso modo, la proposta di riforma si pone come un tentativo di intervenire su tutti gli aspetti che regolano il governo della finanza pubblica e in particolare sulle materie che riguardano i princìpi di coordinamento tra livelli di governo, la definizione degli obiettivi di finanza pubblica e l’armonizzazione dei sistemi contabili. A questo scopo, l’articolo 2 prevede che tutti i soggetti che fanno parte dell’aggregato delle pubbliche amministrazioni condividano un programma di armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili e di bilancio al fine anche di assicurare la coerenza delle rilevazioni con i sistemi e gli schemi adottati in ambito europeo.

Per quanto concerne invece il tema della programmazione degli obiettivi di finanza pubblica e dei relativi documenti gli articoli 3 e successivi intervengono con una revisione dei relativi strumenti, funzionale al raggiungimento degli obiettivi indicati in questo schema, disegnando un nuovo ciclo della programmazione. Viene inoltre prevista l’eliminazione dal contenuto proprio della legge finanziaria degli interventi per lo sviluppo, da inserire in appositi provvedimenti collegati alla finanziaria, confermando così quanto già previsto dal decreto-legge n. 112 del 2008.

Sotto l’aspetto del monitoraggio, indispensabile alla valutazione della coerenza dell’evoluzione delle grandezze di finanza pubblica con gli obiettivi fissati con i Documenti programmatici, è previsto che le amministrazioni pubbliche si dotino di un sistema di rilevazione che prevede un flusso informativo organizzato e gestito su una piattaforma informatica attraverso cui aumentare la tempestività e la completezza dell’informazione e l’istituzione di una banca-dati unitaria.

Infine, il testo in esame interviene anche sul tema della copertura delle leggi, sulla articolazione del bilancio dello Stato, sulla Tesoreria degli enti pubblici e la programmazione dei flussi di cassa.

Brevemente, per alcuni di questi temi, nella proposta di riforma in oggetto sono esplicitamente indicate le ipotesi di intervento, per altri, per i quali una più approfondita riflessione appare opportuna, è previsto il rinvio a provvedimenti di delega di cui sono definiti solo contenuti e princìpi di ordine generale.

Il tema della pianificazione e controllo della spesa è implementato prevedendo che la programmazione di bilancio sia operata con un maggior grado di dettaglio rispetto allo schema esistente attraverso l’indicazione nei documenti programmatici delle voci tendenziali e programmatiche del conto economico e del conto di cassa del fabbisogno per la PA e per i suoi sottosettori.

Al fine di evitare che le nuove o maggiori spese stabilite con appositi provvedimenti eccedano le previsioni di spesa è prevista una clausola di salvaguardia automatica per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni stesse. A tal fine si dispone che tale clausola di salvaguardia indichi già nel testo base le misure di riduzione di spese o di aumento di entrate che, in caso di scostamento rispetto alle previsioni, il Ministro dell’economia adotta.

Per quanto riguarda il bilancio dello Stato, in coerenza con la nuova natura della legge finanziaria, che provvede a ricondurre le previsioni agli obiettivi per l’intero triennio di programmazione, la proposta di bilancio dei Ministeri copre puntualmente l’intero periodo di programmazione del bilancio pluriennale e non solo il primo esercizio come avveniva in passato.

Con l’obiettivo di rendere il bilancio uno strumento effettivo di allocazione e gestione delle risorse pubbliche, riferendo queste direttamente alle politiche, si propone poi di istituzionalizzare l’articolazione sia del bilancio che della «finanziaria» secondo una struttura idonea a rappresentare le finalità con cui queste risorse sono allocate e spese, ovvero quella per missioni e programmi.

Da questa nuova struttura dipende altresì la scelta di particolare momento, operata all’articolo 16, comma 2, di attribuire ai programmi, per la spesa, la natura di unità di voto, quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell’ambito delle missioni; queste ultime rappresentano poi le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa da ciascun Ministero. La realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico responsabile.

Di conseguenza, sono previste la corrispondenza tra programma e centro di responsabilità e la possibilità di rimodulazioni compensative delle risorse assegnate all’interno dei singoli programmi nell’ambito di ogni missione con alcuni limiti che riguardano le spese non rimodulabili e la compensazione tra spese in conto capitale e spese correnti.

Infine, quale prerequisito per la responsabilizzazione e contrappeso alla flessibilità è prevista la valutazione dei risultati e dell’impiego delle risorse pubbliche mediante l’introduzione di un sistema di indicatori di performance confrontabili basato su princìpi e metodologie comuni a tutte le amministrazioni pubbliche e la realizzazione di un programma di analisi e valutazione della spesa.

Altra innovazione rilevante, sempre nell’intento di conferire maggiore libertà al Governo è la previsione dell’assestamento come strumento facoltativo e pertanto svincolato da limiti temporali.

Passando ora ad una breve disamina delle correzioni apportate in Commissione, va segnalata preventivamente la scelta di sciogliere il dilemma sulla soppressione o meno dell’attuale obbligo di copertura degli oneri correnti della «finanziaria» nel senso appunto di confermare la scelta iniziale del testo, ossia il superamento dell’attuale sistema. È stata una scelta sofferta, in quanto da più parti, compresa la Corte dei conti, è stata sostenuta l’idea di una maggiore rigidità rispetto all’attuale situazione, nel senso della completa autocopertura degli oneri della «finanziaria», senza la possibilità attualmente in vigore di attingere all’eventuale miglioramento del risparmio pubblico. Il dilemma tra le due offerte opzioni consiste infatti nel riconoscere, se si sopprime l’obbligo di copertura, una maggiore libertà al Governo di impostare la manovra, con il solo limite del saldo complessivo, secondo decisioni di merito di tipo squisitamente politico, oppure porre un vincolo giuridico all’interno della decisione. La scelta è stata del primo tipo, anche nella consapevolezza che ciò implicherà la revisione dei criteri di ammissibilità degli emendamenti. Naturalmente, deve rimanere fermo in tale ipotesi ciò che è da ritenere acquisito sulla base delle prassi più recenti, ossia che il limite dell’ammissibilità per gli emendamenti è quello fissato dall’articolo 1 della «finanziaria», quindi comprensivo degli effetti della manovra, senza quindi alcuna valenza, sotto il profilo degli spazi di copertura, da parte dell’eventuale margine esistente tra saldi a legislazione vigente al lordo della manovra e saldi programmatici, in linea peraltro con quanto già avvenuto nel passato, come nell’ultima sessione, quando i saldi programmatici erano migliori rispetto a quelli a legislazione vigente comprensivi della manovra senza che la differenza fosse sussumibile come fonte di copertura e così come in fin dei conti avveniva in vigenza dell’obbligo di copertura degli oneri correnti, quando l’eventuale residuo del miglioramento del risparmio pubblico (al netto dell’utilizzo a copertura degli oneri della finanziaria) non ha mai costituito base di copertura di nuovi o maggiori oneri.

Un altro tema da menzionare è quello relativo alla possibilità di utilizzare in corso d’anno eventuali migliori previsioni per quanto riguarda le entrate, per finalità di copertura. Anche qui si tratta di un’antica questione, che da anni è stata risolta nel senso di prevedere indirettamente tale possibilità in linea generale nella legge di contabilità e con modalità applicative di volta in volta decise con la singola legge finanziaria. Il fatto che il meccanismo non sia stato riproposto nel presente disegno di legge sta a significare, tenuto conto anche che è stata ribadita all’articolo 12 la possibilità di effettuare coperture di legge ordinarie mediante nuove o maggiori entrate fissate con legge, che il combinato disposto delle varie disposizioni porta ad un sistema per il quale tutte le maggiori entrate che si dovessero verificare in corso d’anno rispetto alle previsioni iniziali vengono devolute al saldo, al netto di quanto eventualmente utilizzato dal provvedimento di assestamento che il Governo avrà, ove del caso, deciso di presentare. La decisione di pervenire a tale sistema nasce sia dall’ambiguità delle formulazioni contenute nelle varie leggi finanziarie al riguardo, sia dagli abusi che sono stati compiuti in relazione a vari motivi (dubbi e interpretazioni dei casi contemplati come eccezione, utilizzo di entrate a fronte di previsioni calanti del ciclo di medio termine e via dicendo). Sia consentito di aggiungere che la stessa interpretazione che è stata fornita della lettera i) dell’articolo 11, comma 3, della legge n. 468 del 1978 nasceva probabilmente da una cattiva interpretazione della ratio originaria della norma.

Un altro tema su cui ha ruotato la discussione è stato quello, sul quale si discute ormai da qualche anno, circa l’obbligo di compensare le norme sui tre saldi. Si tratta anche qui di una questione su cui le opinioni sono divergenti. La scelta che è stata compiuta è nel senso di far rimanere tale obbligo per quanto riguarda il saldo netto da finanziare, nell’intesa che, ove vi siano particolari effetti dal punto di vista degli altri saldi, sarà cura del Ministero dell’economia segnalare tale difficoltà, fermo rimanendo che il tema dovrà essere oggetto di analisi nelle relazioni tecniche.

Altra questione è se cristallizzare nella Decisione di finanza pubblica e nella stessa legge finanziaria l’obiettivo della pressione fiscale complessiva. Sul punto è stata fatta una scelta anche qui in linea con la filosofia dell’intero provvedimento (come dimostra ad esempio l’abolizione dell’obbligo di copertura corrente degli oneri del disegno di legge finanziaria), ossia concedere libertà nell’utilizzo da parte del Governo degli strumenti di politica finanziaria. Bloccare un obiettivo di pressione fiscale complessiva ha una serie di implicazioni, non tutte di segno positivo. Anzitutto, ci si chiede il quid agendum ove per motivi indipendenti dalla volontà del legislatore e del Governo l’obiettivo non venga raggiunto. In secondo luogo si è considerato che porre un obiettivo in termini di pressione fiscale significa automaticamente impedire coperture di nuovi o maggiori oneri diverse dalla riduzione delle spese, mentre l’articolo 12 consente tale copertura. In generale, è apparso poco fondato far soggiacere la decisione di copertura, che costituisce uno dei passaggi-chiave della politica finanziaria di un governo, a vincoli ulteriori: deve essere il cittadino-elettore a giudicare come il Governo e la sua maggioranza avranno proposto la coppia beneficio-sacrificio, al di là di vincoli giuridici eventualmente esistenti (ovviamente, nel senso della Costituzione). Va altresì considerato che proporre un obiettivo in termini di pressione fiscale complessiva appare non coerente con il movimento a favore di una maggiore autonomia degli enti locali, perché impedisce ad esempio ad una regione o ad un comune di agire sulla leva fiscale per raggiungere gli obiettivi proposti. Per lasciare traccia comunque del dibattito è stato accolto un emendamento che pone a carico della Decisione di finanza pubblica l’onere di una indicazione di massima dell’andamento tendenziale della pressione fiscale complessiva.

Altra questione su cui è stata presa una decisione è quella della costituzione di Authorities di controllo dei conti pubblici. Sia che la relativa composizione preveda dei rappresentanti politici, sia nel caso opposto della sola presenza di tecnici è parso chiaro che la responsabilità delle previsioni e delle conseguenti manovre deve rimanere in capo al Governo con tutte le conseguenze di tipo politico che il sistema prevede. Va d’altra parte considerato che già adesso si adottano le «previsioni di consenso», di concerto peraltro con quanto previsto a livello comunitario.

Altro punto è la secolare questione del bilancio di cassa, su cui le opinioni possono essere le più ampie. Per la verità, il disegno di legge già prevede un principio di delega volto all’introduzione di un tale tipo di bilancio. Si è ritenuto a riguardo che ciò possa bastare per impostare un percorso la cui direzione si vedrà nel corso del tempo. Passare ad un bilancio di cassa pone comunque antichi problemi di decisione e gestione della spesa a livello sia della singola norma interna al programma sia del controllo complessivo. Sotto il primo profilo, mentre con il sistema misto cassa-competenza è la norma a creare l’obbligo di cui tener conto contabilmente, con la cassa è il relativo limite a decidere se e in che misura si possa attuare una norma. Ciò significa che è il singolo dirigente del programma in cui è inserita la singola legge a decidere, con la previsione finanziaria di cassa, la sorte delle norme. Ne consegue che il sistema della cassa si coniuga con una forte responsabilizzazione del dirigente e con miglioramento della trasparenza dal punto di vista della responsabilità. Dal punto di vista però dell’evidenza pubblica del «conto degli obblighi», il sistema basato sulla sola cassa fa perdere trasparenza, perché non si sa quale sorte hanno avuto gli input normativi, dal momento che conta solo il limite a valle del pagamento all’interno della dotazione: con questo sistema viene infatti esaltata l’autonomia del direttore del singolo programma. Dal punto di vista del controllo delle grandezze di finanza pubblica il sistema di cassa consente in teoria grandi possibilità, alla condizione però della esatta calibratura (e gestione) della dotazione di cassa del singolo programma. Se ciò non è, allora l’attuale sistema misto implica una maggiore capacità di controllo delle compatibilità generali, al cui rispetto è subordinata l’esecuzione delle varie norme di spesa. È evidente quindi che l’uno o l’altro sistema comportano anche una diversa calibratura di poteri tra il dicastero dell’economia (controllo compatibilità) e i dicasteri di spesa (autonomia a valle). Va anche considerato se il sistema di cassa ribalti di fatto il rapporto costituzionale tra legge e bilancio, peraltro già di fatto rideterminato con i poteri attribuiti al bilancio a partire dal decreto-legge n. 112 del 2008. Comunque, si è optato, accogliendo degli emendamenti, per la rivitalizzazione della cassa con il riafflusso dalla tesoreria al bilancio per le partite afferenti a quest’ultimo. La questione rimane problematica, ma la sensazione è che il punto focale non riguardi solo l’abolizione del bilancio di competenza, quanto piuttosto, a prescindere o meno dall’esistenza di un bilancio di competenza, la restituzione al bilancio di cassa di una sua validità quale esso non ha avuto in questi trenta anni di esperienza ex legge n. 468 del 1978. La rivitalizzazione della cassa costituisce un obiettivo che è stato rafforzato anche con l’approvazione di un emendamento secondo cui la gestione delle risorse viene condotta dal responsabile del programma di spesa attraverso un continuo monitoraggio che garantisca sotto la sua responsabilità, contabile ed amministrativa, l’equilibrio delle disponibilità e delle spese, nel presupposto che lo stesso responsabile del programma ordini e paghi le spese sulla base di una programmazione da lui predisposta e che tiene conto della fase temporale di assunzione degli impegni. In linea generale, trattandosi di una delega, sarà poi la sede dei decreti legislativi a individuare le modalità più opportune per dare corso al principio del passaggio ad un bilancio solo di cassa.

È stato altresì previsto un rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità dello Stato alle Commissioni bilancio dei due rami del Parlamento in ordine in particolare all’avanzamento e messa in opera della nuova organizzazione del bilancio.

Un altro punto affrontato è stato quello relativo all’istituzione della Commissione parlamentare per la trasparenza dei conti pubblici, i cui compiti concernono l’espressione di indirizzi in materia metodologica circa i criteri per la redazione dei vari atti che il Governo deve presentare, specialmente per quanto riguarda la costruzione dei tendenziali di finanza pubblica, al fine di migliorare la struttura dell’informazione disponibile ai fini della predisposizione dei bilanci. La Commissione comunque svolge una funzione servente nei confronti delle Commissioni bilancio dei due rami del Parlamento. È stato altresì chiarito in apposito emendamento il principio dell’accesso alle banche dati da parte della Camera e del Senato ai fini del controllo parlamentare della finanza pubblica, nell’intesa – formalizzata in un’apposita norma – che gli elementi tecnici di supporto a tale controllo siano forniti da un’apposita struttura di supporto da istituirsi di intesa tra i Presidenti delle due Camere.

Altri due temi da menzionare riguardano da un lato il ruolo della figura del provvedimento collegato e dall’altro la introduzione della contabilità economico-patrimoniale per gli enti pubblici. Per quanto riguarda il primo tema è stata implicitamente ribadita, nonostante la non lineare evoluzione della prassi sul tema, la linea della legge di contabilità finora in vigore, ossia il fatto che il provvedimento collegato classico è da considerarsi fuori sessione, tant’è che ne è rimasto il termine di presentazione al 15 novembre, proprio per rendere plasticamente la non concorrenza degli effetti di tali provvedimenti ai fini della definizione dei saldi. Per quanto riguarda il secondo punto, dopo una serie di audizioni sul tema, la Commissione ha convenuto sul fatto che non sono stati fugati ancora tutti i dubbi sulla ipotesi di introdurre in maniera generalizzata la contabilità economico-patrimoniale per tutti gli enti pubblici. Si è accentuato pertanto il relativo carattere sperimentale, fermo rimanendo che comunque l’introduzione di una tale contabilità dovrà essere solo a fini conoscitivi, appunto per permettere di verificare qual è la concreta praticabilità di un indirizzo di questo tipo.

Tra le questioni che si possono ancora affrontare nel passaggio d’Aula se ne possono menzionare due.

Anzitutto, si tratta di meglio definire il complicato rapporto tra la bipartizione della spesa tra modulabile e non rimodulabile da un lato con, dall’altro, le complesse categorie che inquadrano il rapporto tra leggi sostanziali e legge di bilancio. L’emendamento appositamente approvato è un primo passo nella definizione di tali questioni, ma merita un approfondimento: è appena il caso di rilevare che la questione è di assoluta e fondamentale importanza in quanto si tratta di definire i limiti entro cui vengono esaltate con il presente disegno di legge le potenzialità della legge di bilancio.

Un’altra questione che deve essere sufficientemente approfondita è quella degli allegati al disegno di legge di bilancio per quanto riguarda gli interventi nelle aree depresse e la distinzione delle spese statali per quanto riguarda le singole realtà regionali. La Commissione ha approvato una serie di emendamenti facendo però rimanere i commi in argomento dell’articolo 16 del disegno di legge: è evidente che al momento esiste una parziale sovrapposizione, ma è altrettanto chiaro che nel lasso di tempo che intercorre rispetto all’esame in Assemblea occorrerà sistemare la materia per evitare comunque che si perdano delle informazioni essenziali per quanto concerne i temi menzionati.

In conclusione, desidero sottolineare un fatto politicamente di grande rilevanza, ossia il pieno coinvolgimento delle opposizioni nella elaborazione del testo, di cui è conferma il voto di astensione espresso dal Partito democratico. Della minoranza sono stati accolti molti emendamenti, all’insegna di uno spirito bipartisan che appare opportuno quando si tratta di ridiscutere le regole, specialmente in materie particolarmente tecniche come quella in esame, riguardante la ridefinizione degli istituti di contabilità pubblica del nostro Paese. Si tratta di un appuntamento che notoriamente coincide con momenti di profonda trasformazione degli assetti istituzionali nel nostro Paese, dato lo storico e antico legame tra regole contabili e involucri istituzionali di diritto pubblico nel senso più ampio.

Azzollini, relatore

 

PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL’INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

 

(Estensore: Malan)

sul disegno di legge

5 maggio 2009

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

– all’articolo 1, comma 1, appare necessario sopprimere il periodo: «Ai sensi dell’articolo 117, primo comma, della Costituzione, ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica italiana», sia perché i princìpi costituzionali trovano la loro enunciazione nel successivo comma 4, sia perché la disposizione di cui al comma 1 ha come soggetto le amministrazioni pubbliche cui non possono riferirsi princìpi attinenti all’esercizio della potestà legislativa;

– all’articolo 1, commi 2 e 3, si invita a considerare l’opportunità di prevedere il coinvolgimento della Conferenza unificata nell’adozione degli atti con i quali si definisce l’ambito di applicazione della disciplina, dal momento che vi rientrano enti compresi nella sfera di competenza delle Regioni e degli enti locali;

– all’articolo 2, comma 3, appare congruo disporre che, decorso il termine per l’espressione del parere sugli schemi dei decreti legislativi, i decreti possano comunque essere adottati;

– all’articolo 2, comma 4, la previsione di un’intesa sugli schemi dei decreti legislativi relativi alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e agli enti locali dovrebbe configurarsi come «intesa debole»; a tal fine può essere opportuno specificare tale natura, riproducendo la formula già utilizzata all’articolo 2, comma 3, della legge delega in materia di federalismo fiscale: «in mancanza di intesa sul termine di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l’intesa non è stata raggiunta»;

– all’articolo 11, comma 3, appare preferibile sostituire le parole: «acquistano efficacia» con le altre: «trovano applicazione», dal momento che le disposizioni di cui al precedente comma 2, che qualificano i princìpi fondamentali cui le Regioni devono attenersi nella disciplina della materia ivi prevista, essendo per loro natura dirette a orientare la legge regionale, dovrebbero poter essere immediatamente efficaci.

sugli emendamenti

19 maggio 2009

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

– sull’emendamento 1.1, parere favorevole, a condizione che sia riformulato nella parte relativa al comma 4, collocando, alla fine del comma, le parole: «nonché 120, comma secondo, della Costituzione, ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica», dal momento che la formulazione originaria sembra ricondurre impropriamente tale previsione anche agli articoli 117 e 119 della Costituzione;

– sugli emendamenti 2.1 e 7.0.3, parere non ostativo, segnalando l’opportunità di individuare gli organi interni alla Commissione, in particolare l’Ufficio di presidenza, nonché di riformulare le norme che disciplinano la composizione della Commissione, in modo da chiarire che i membri sono designati in numero uguale dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati;

– sugli emendamenti 2.11, 7.0.2, 8.4, 11.4, parere favorevole, in quanto recepiscono le osservazioni espresse sul testo;

– sull’emendamento 2.13, parere contrario, in quanto suscettibile di ledere l’autonomia costituzionale del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, configurando come obbligo la designazione di soggetti determinati quali componenti l’organismo di cui all’articolo 2, comma 5;

– sull’emendamento 14.1, parere non ostativo, a condizione che il ricorso contro la legge regionale sia comunque fondato sulla ritenuta incompetenza legislativa della regione, dal momento che la facoltà di promuovere la questione di legittimità costituzionale, ai sensi dell’articolo 127, primo comma, della Costituzione, è riconosciuta al Governo esclusivamente nell’ipotesi in cui una legge regionale ecceda tale competenza;

– sull’emendamento 16.3, parere non ostativo, a condizione che sia la trasmissione dei documenti alle Camere per il parere parlamentare sia l’effetto abrogativo vengano ricondotte espressamente alla responsabilità del Governo;

– sui restanti emendamenti, parere non ostativo.


PARERE DELLA 6ª COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

 

sul disegno di legge

(Estensore: Baldassarri)

7 maggio 2009

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, considerato che:

la revisione della legge di contabilità e finanza pubblica implica una diretta correlazione con il quadro costituzionale vigente relativamente ai rapporti tra Esecutivo e Legislativo, nella definizione dei meccanismi fondamentali di reperimento e allocazione delle risorse pubbliche, esprime il convincimento della necessaria rispondenza di tali meccanismi alla struttura e al funzionamento di un ordinamento fondato sulla piena responsabilità del Governo nel definire le scelte finanziarie ed economiche fondamentali e sul pieno potere di indirizzo e di controllo del Parlamento sulla decisione fondamentale di bilancio. In ragione di tale principio, la Commissione, nel formulare parere favorevole, esprime la convinzione che le modifiche proposte vanno nella direzione di specificare e arricchire gli strumenti informativi e il loro relativo utilizzo per l’esercizio dei poteri di indirizzo e di controllo delle assemblee parlamentari, in continuità con coloro che hanno ispirato la riforma del 1978.

In riferimento al processo di attuazione dell’articolo 119 della Costituzione in materia di federalismo fiscale, si auspicano tutte le modifiche necessarie a coordinare il testo in esame con la emananda legge in materia di federalismo fiscale.

Il principio della programmazione economica sancito dagli articoli recati dal titolo II del disegno di legge costituisce un punto fondamentale e le disposizioni vanno certamente nella giusta direzione, ma sembra opportuno approfondire alcune disposizioni che ne rendono verificabili da parte del Parlamento i passaggi logici, tecnici, procedurali e di scelte che sostanziano tale principio di programmazione.

In riferimento all’articolo 2, appare opportuno specificare, tra i princìpi di delega per l’adeguamento dei sistemi contabili di tutta la pubblica amministrazione, la definizione di un sistema di codifica delle singole voci di spesa utilizzabili da tutti gli enti.

In relazione alla nuova scansione del ciclo della programmazione economica, si esprime piena condivisione delle disposizioni proposte, auspicando un pieno coordinamento con la tempistica delle scadenze tributarie.

Per quanto concerne l’articolo 5 appare opportuno incrementare il quadro informativo della manovra di bilancio e le modifiche proposte vanno in tale senso.

In riferimento alla definizione dello strumento programmatico Decisione quadro di finanza pubblica, si prende atto dell’obiettivo dichiarato di realizzare una programmazione di bilancio operata con maggiore grado di dettaglio rispetto allo schema esistente attraverso l’indicazione nei documenti programmatici delle voci tendenziali e programmatiche del conto economico e fabbisogno di cassa per la p.a. e i sottosettori, e della necessità di un maggiore sforzo nella fase di predisposizione delle stime. Così come è necessario che venga meglio specificata, e resa più vincolante, la definizione degli obiettivi per gli anni successivi al primo.

In questo spirito si ritiene che tale obiettivo possa essere raggiunto con una specificazione maggiore dei contenuti dell’articolo 5.

Al comma 2, lettera a), appare opportuno specificare quali sono i parametri economici essenziali utilizzati per le previsioni tendenziali, identificandone la natura, il carattere e la diretta correlazione con le previsioni tendenziali;

si propone inoltre di aggiungere al comma 2 due ulteriori lettere volte a prevedere l’indicazione della evoluzione economico-finanziaria internazionale, per l’anno in corso e per il quadriennio di riferimento, nonché le previsioni macroeconomiche, tendenziali e programmatiche, per il quadriennio di riferimento;

inoltre appare opportuno specificare il contenuto della lettera c) definendo meglio il criterio del tendenziale a politiche invariate. La proposta di affiancare la previsione di tendenziali a legislazione vigente e quello a politiche invariate amplia nettamente la definizione del quadro sul quale si innesta la proposta di manovra del Governo. Infatti, la portata della disposizione recata dalla lettera c) del comma 2 dell’articolo 5, sembra andare nel senso di includere tra i contenuti della DQFP, accanto alle previsioni formulate a legislazione vigente (come richiesto dalla precedente lettera b)), anche un’analisi degli andamenti di finanza pubblica a politiche invariate, in quanto richiede di quantificare le risorse correlate alla conferma delle scelte di politica di bilancio adottate negli esercizi precedenti; tale disposizione appare tuttavia formulata in termini che andrebbero meglio specificati, in modo da indicare con chiarezza quei programmi e quelle spese che, pur non derivando direttamente da previsioni legislative si impongono, quasi come spese obbligatorie, alle scelte del Governo a conferma di indirizzi precedenti; sarebbe così possibile per il Parlamento avere un quadro dei tendenziali più vicino al reale andamento dei conti pubblici.

Tale novità sembra formalizzare nella normativa contabile l’esigenza di un arricchimento dell’analisi sui flussi di finanza pubblica tale da superare la rigidità formale del criterio della legislazione vigente, il quale comporta per definizione un rischio di sottostima dei flussi di finanza pubblica (in particolare, maggiori spese e minori entrate) non riconducibili a norme vigenti in base a criteri strettamente giuridici. E tuttavia proprio per non disperdere tale indicazione la formulazione proposta appare più adeguata allo scopo. Inoltre appare opportuno specificare in tale sede i criteri di identificazione dei tassi di realizzazione delle spese, con particolare riferimento a quelle in conto capitale.

Parimenti, con riferimento all’articolo 4 (Patto di stabilità interno) occorre qualificarne la definizione con caratteristiche di stabilità, coerenza, conformità ai parametri europei e rispetto dell’autonomia gestionale degli enti, valorizzando la sede della Conferenza Unificata per l’adozione di scelte condivise.

Per quanto attiene agli obiettivi programmatici, appare opportuno inserire una specifica indicazione circa la pressione fiscale complessiva programmatica, sia nell’articolo riferito al Documento di programmazione che in quello della definizione del contenuto proprio della legge finanziaria.

In coerenza con il dispositivo dell’ordine del giorno approvato dall’Assemblea del Senato in sede di esame del disegno di legge sul federalismo fiscale, la Commissione, considerato:

– che la pressione fiscale complessiva riferita all’anno 2006 è stata del 40,6 per cento in rapporto al PIL e nel 2008 tale percentuale è salita fino al 43,3 per cento;

– che nonostante tale incremento il rapporto deficit/PIL registrato nel 2008 è stato del 2,8 per cento rispetto al 2,3 per cento del 2006 e quindi l’imponente aumento della pressione fiscale è stato sostanzialmente inutile ai fini del contenimento di tale rapporto deficit/PIL, essendo stato utilizzato per ulteriori aumenti della spesa pubblica, ritiene opportuno definire nella Decisione quadro di finanza pubblica il limite di pressione fiscale complessiva – dato dal rapporto programmatico tra il totale di tributi e contributi e il PIL – in modo tale che esso si possa configurare sia in termini tendenziali che programmatici assicurando il rispetto di tale limite e definendo di conseguenza, con il coinvolgimento della Conferenza Unificata, il riparto del prelievo tra i vari livelli di governo a valere nel periodo di riferimento del documento programmatico.

Appare inoltre particolarmente opportuno fissare nel citato Documento di programmazione economico-finanziaria un preciso e distinto obiettivo di spesa corrente, di spesa corrente primaria, di spesa in conto capitale dello Stato centrale e di ogni comparto della pubblica amministrazione.

Risulta inoltre essenziale proseguire nell’azione di rigore dei conti pubblici riducendo la spesa corrente e senza ricorrere all’utilizzo della leva fiscale e all’incremento della pressione fiscale complessiva.

A tali fini si propone di introdurre una specifica disposizione volta a prevedere che entro il mese di novembre di ogni anno il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, salute e politiche sociali, trasmetta al Parlamento una relazione sull’andamento reale delle entrate tributarie e contributive con specifico riguardo alla pressione fiscale complessiva dell’anno in corso e agli eventuali scostamenti della stessa rispetto agli andamenti programmatici.

In tema di lotta all’evasione e all’elusione fiscale, non vi è dubbio che il tema può essere ampliato anche ad aspetti che interessano gli scambi internazionali: risulterebbe quindi opportuno assegnare al Ministro il compito di riferire in Parlamento sia sui risultati della lotta all’evasione interna che internazionale.

In relazione al tema delle forme di copertura di maggiori oneri con leggi ordinarie e con la legge finanziaria, la Commissione osserva quanto segue:

in merito all’articolo 12 – copertura delle leggi – solleva perplessità la previsione di escludere in ogni caso la copertura di nuovi o maggiori oneri previsti da leggi ordinarie attraverso l’utilizzo di proventi derivanti dalla dismissione di beni immobili ovvero dai condoni fiscali e contributivi.

Al riguardo si propone di limitare il divieto di copertura con le misure una tantum solo ai maggiori oneri correnti; inoltre non appare opportuno indicare il ricorso seppure eccezionale e straordinario a misure di sanatoria fiscale e contributiva;

si propone pertanto di modificare la lettera c) del comma 1 dell’articolo 12 nel seguente modo: «resta in ogni caso esclusa la copertura di maggiori oneri per spese in conto corrente attraverso l’utilizzo di proventi derivanti dalla dismissione di beni immobili».

In correlazione si propone di reintrodurre per la legge finanziaria – quindi all’articolo 6 del disegno di legge – la previsione di utilizzare le maggiori entrate rispetto alle previsioni a legislazione vigente ai fini di copertura di spese in conto capitale, introdotte o meno da nuove disposizioni di legge.

Si propone quindi di introdurre nell’articolo 6 al comma 3 la lettera g-bis) del seguente tenore: «la quota delle maggiori entrate rispetto alle previsioni a legislazione vigente per il primo anno di riferimento compreso nel bilancio triennale utilizzabile per la copertura di spese in conto capitale o di misure di riduzione della pressione fiscale, oppure a riduzione del deficit».

In riferimento al monitoraggio dei conti pubblici e alla verifica delle stime, il testo dell’articolo 9 del disegno di legge reca una serie di disposizioni riferite in maniera pressoché esclusiva al tema delle spese.

In analogia con quanto già previsto, pertanto, si propone di inserire un comma nel quale si assegna al Dipartimento delle finanze il compito di monitorare l’andamento del gettito delle entrate tributarie statali e locali e gli effetti finanziari delle misure tributarie previste dalla manovra di bilancio e dei principali provvedimenti adottati in corso d’anno. Potrebbe inoltre prevedersi che il Ministro dell’economia e delle finanze entro il 31 maggio, il 15 ottobre e il 30 novembre presenti alle Camere una relazione sull’andamento del gettito delle entrate erariali e locali, con riferimento ai risultati della lotta all’evasione e all’attività di accertamento e riscossione.

In tema di analisi e verifica dei dati, delle stime, delle quantificazioni e degli andamenti finanziari di entrata e spesa da parte delle Camere, la Commissione auspica la prosecuzione del processo di rafforzamento dei Servizi bilancio di Camera e Senato in vista di una loro unificazione e crescita in modo da costituire il primo passo per la costituzione di un vero e proprio Ufficio del Bilancio del Parlamento, col profilo del CBO del Congresso degli Stati Uniti, e di un organismo terzo (sul modello delle autorità indipendenti) rispetto all’Esecutivo e allo stesso Parlamento, dotato di piena autonomia e indipendenza entrambi in grado di validare e certificare i conti pubblici e di fornire al decisore politico analisi e valutazioni di carattere economico-finanziario.


 

DISEGNO DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE

D’iniziativa dei senatori Azzollini ed altri

Testo proposto dalla Commissione

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Legge quadro in materia di contabilità e finanza pubblica nonché delega al Governo in materia di adeguamento dei sistemi contabili, perequazione delle risorse, efficacia della spesa e potenziamento del sistema dei controlli

Legge di contabilità e finanza pubblica

TITOLO I

TITOLO I

PRINCÌPI DI COORDINAMENTO, OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA E ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI

PRINCÌPI DI COORDINAMENTO, OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA E ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI

Art. 1.

Art. 1.

(Princìpi di coordinamento

e ambito di riferimento)

(Princìpi di coordinamento

e ambito di riferimento)

1. Ai sensi dell’articolo 117, primo comma, della Costituzione, ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica italiana, le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica secondo le modalità stabilite dalla presente legge e dai relativi decreti legislativi, sulla base dei princìpi fondamentali dell’armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica, e ne condividono le conseguenti responsabilità.

1. Le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica secondo le modalità stabilite dalla presente legge e dai relativi decreti legislativi, sulla base dei princìpi fondamentali dell’armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica, e ne condividono le conseguenti responsabilità.

2. Ai fini della presente legge, per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti individuati dall’lSTAT sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari.

2. Ai fini della presente legge, per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministra­zioni pubbliche individuati dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari.

3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 è operata annualmente dall’lSTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 luglio.

3. Identico.

4. Le disposizioni recate dalla presente legge e dai relativi decreti legislativi nonché dalle norme di attuazione del federalismo fiscale costituiscono princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117 e 119, secondo comma, della Costituzione.

4. Le disposizioni recate dalla presente legge e dai relativi decreti legislativi nonché dalle norme di attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, costituiscono princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117 e 119, secondo comma, della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell’unità economica della Repubblica italiana, ai sensi dell’articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

Art. 2.

Art. 2.

(Delega al Governo per l’adeguamento

dei sistemi contabili)

(Delega al Governo per l’adeguamento

dei sistemi contabili)

1. Per consentire il perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 1, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche e dei relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica. I sistemi e gli schemi di cui al primo periodo sono raccordabili con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi.

1. Identico.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

2. Identico:

a) adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato al fine di consentire il consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione, gestione e rendicontazione dei conti delle amministrazione pubbliche;

a) identica;

b) riclassificazione, ai fini del raccordo con quanto previsto alla lettera a), dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica, mediante la definizione e la classificazione della tassonomia delle procedure di trasformazione e trasferimento dei dati, dalla contabilità economica a quella finanziaria e viceversa;

b) definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi di cui alla lettera a);

c) adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari al fine di rendere più trasparenti e significative le voci di bilancio dirette all’attuazione delle politiche pubbliche;

c) adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite, al fine di rendere più trasparenti e significative le voci di bilancio dirette all’attuazione delle politiche pubbliche, e adozione di un sistema unico di codifica dei singoli provvedimenti di spesa correlati alle voci di spesa riportate nei bilanci;

d) affiancamento, ai fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale che si ispirino a comuni criteri di contabilizzazione;

d) affiancamento, ai fini conoscitivi, in via sperimentale, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale che si ispirino a comuni criteri di contabilizzazione;

e) adozione di un bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende e società partecipate, secondo uno schema tipo definito dal Ministro dell’economia e delle finanze d’intesa con i Ministri interessati e la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;

e) adozione di un bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società o altri organismi controllati, secondo uno schema tipo definito dal Ministro dell’economia e delle finanze d’intesa con i Ministri interessati e la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;

f) definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni alle diverse amministrazioni individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, relativamente a quelli concernenti le regioni e le province autonome e gli enti locali.

f) identica.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti. I decreti legislativi che comportino riflessi di ordine finanziario devono essere corredati della relazione tecnica di cui all’articolo 12, comma 3.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine per l’espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo. I decreti legislativi che comportino riflessi di ordine finanziario devono essere corredati della relazione tecnica di cui all’articolo 17, comma 3.

4. Gli schemi dei decreti legislativi relativi alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali sono, altresì, trasmessi per l’intesa alla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi relativi alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali sono, altresì, trasmessi per l’intesa alla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. In mancanza di intesa nel termine di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l’intesa non è stata raggiunta.

5. Ai fini della predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1 è istituito, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, senza oneri a carico della finanza pubblica, il comitato per i princìpi contabili delle amministrazioni pubbliche, composto da venti componenti, così suddivisi:

5. Ai fini della predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1 è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, senza oneri a carico della finanza pubblica, il comitato per i princìpi contabili delle amministrazioni pubbliche, composto da venti componenti, così suddivisi:

a) quattro rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, uno dei quali con funzioni di presidente, e un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell’interno, dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

a) identica;

b) un rappresentante ciascuno per il Senato della Repubblica, la Camera dei deputati, come invitati permanenti, e la Corte dei conti;

b) identica;

c) un rappresentante dell’Istituto nazionale di statistica;

c) un rappresentante dell’ISTAT;

d) sei rappresentanti degli enti territoriali, di cui tre designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno dei quali per le autonomie speciali, uno designato dall’Unione delle province d’Italia (UPI), uno designato dall’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e uno designato dall’Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM);

d) identica;

e) tre esperti in materia giuridico-contabile.

e) tre esperti in materia giuridico-contabile-economica.

 

6. Il comitato per i princìpi contabili agisce in reciproco raccordo con la Commissione tecnica paritetica per il federalismo fiscale di cui all’articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in particolare per le attività di cui all’articolo 2, comma 2, lettera h), della medesima legge con lo scambio di tutte le risultanze relative alla armonizzazione dei bilanci pubblici.

 

7. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi e con le stesse modalità previsti dal presente articolo.

 

Art. 3.

 

(Rapporto sullo stato di attuazione

della riforma della contabilità statale)

 

1. Per i tre esercizi finanziari successivi all’entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, insieme alla Relazione sull’economia e la finanza pubblica, presenta alle Commissioni competenti per le conseguenze di carattere finanziario dei due rami del Parlamento un rapporto sullo stato di attuazione della presente legge. Il rapporto è centrato sull’avanzamento e sulla messa in opera della nuova organizzazione del bilancio dello Stato.

 

TITOLO II

 

MISURE PER LA TRASPARENZA E LA CONTROLLABILITÀ DELLA SPESA

 

Art. 4.

 

(Istituzione della Commissione parlamentare per la trasparenza dei conti pubblici)

 

1. È istituita la Commissione parlamentare per la trasparenza dei conti pubblici, avente il compito di promuovere e tutelare la trasparenza e l’informazione nel campo della finanza pubblica.

 

2. La Commissione è composta di venti membri designati dai Presidenti delle due Camere in modo da garantire la rappresentanza proporzionale della maggioranza e delle opposizioni.

 

3. La Commissione esprime indirizzi:

 

a) sul contenuto informativo necessario dei documenti trasmessi dal Governo, con l’obiettivo di migliorare il contenuto informativo e rendere omogenea la prospettazione delle informazioni, al fine della comparabilità nel tempo e tra strumenti;

 

b) sulle metodologie per la quantificazione delle innovazioni legislative con identificazione dei livelli informativi di supporto della quantificazione, nonché sull’eventuale predisposizione di schemi metodologici per settore per la valutazione degli effetti finanziari;

 

c) sulle metodologie per la costruzione degli andamenti tendenziali di finanza pubblica, anche di settore, con evidenziazione delle basi conoscitive necessarie per la loro verifica; sulla definizione dei contenuti minimi di raccordo tra andamenti tendenziali e innovazioni legislative; sui criteri metodologici per la predisposizione di previsioni a politiche invariate;

 

d) sull’identificazione di ambiti per i quali è possibile migliorare la struttura dell’informazione disponibile ai fini della predisposizione dei bilanci, nonché sul monitoraggio e sulla rendicontazione dell’attività pubblica;

 

e) su ogni altra attività istruttoria e metodologica relativa all’informazione nel campo della finanza pubblica.

 

4. La Commissione trasmette le proprie conclusioni alle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario.

 

Art. 5.

 

(Accesso alle banche dati e pubblicità

di elementi informativi)

 

1. Ai fini del controllo parlamentare sulla finanza pubblica, anche di settore, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno accesso alle banche dati rilevanti per il monitoraggio della finanza pubblica, nonché ad ogni altra fonte informativa ritenuta utile.

 

2. I bilanci, le relative variazioni e i rendiconti, nonché i relativi allegati, sono resi disponibili in formato elettronico elaborabile, sia per il disegno di legge che per il testo approvato.

 

3. I decreti di variazione al bilancio adottati in conseguenza dell’approvazione di provvedimenti legislativi sono resi disponibili, sul sito del Ministero dell’economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della relativa legge nella Gazzetta Ufficiale.

 

Art. 6.

 

(Struttura unica di supporto tecnico)

 

1. Gli elementi tecnici funzionali all’esercizio del controllo parlamentare della finanza pubblica sono forniti da un’unica, apposita struttura di supporto, istituita d’intesa tra i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

TITOLO II

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA

PROGRAMMAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA

Art. 3.

Art. 7.

(Ciclo e strumenti della programmazione

e di bilancio)

(Ciclo e strumenti della programmazione

e di bilancio)

1. L’impostazione delle previsioni di entrata e di spesa dei bilanci delle amministrazioni pubbliche è ispirata al metodo della programmazione.

1. Identico.

2. Gli strumenti della programmazione sono:

2. Identico:

a) la relazione unificata sull’economia e la finanza pubblica, da presentare alle Camere entro il 15 aprile di ogni anno;

a) la Relazione sull’economia e la finanza pubblica, da presentare alle Camere entro il 15 aprile di ogni anno;

b) la Decisione quadro in materia di finanza pubblica, da presentare alle Camere entro il 20 settembre;

b) la Decisione di finanza pubblica, da presentare alle Camere entro il 20 settembre di ogni anno;

c) il disegno di legge finanziaria, da presentare alle Camere entro il 15 ottobre, corredato di una nota tecnico-illustrativa da inviare contestualmente alle Camere;

c) il disegno di legge di stabilità, da presentare alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno, corredato di una nota tecnico-illustrativa da inviare alle Camere;

d) il disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato, da presentare alle Camere entro il 15 ottobre;

d) il disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato, da presentare alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno;

e) i provvedimenti collegati alla legge finanziaria, da presentare alle Camere entro il 15 novembre;

e) i provvedimenti collegati alla legge di stabilità, da presentare alle Camere entro il 15 novembre;

f) l’aggiornamento del Programma di stabilità, da presentare alla Commissione europea secondo il calendario concordato in sede europea;

f) identica;

g) gli specifici strumenti di programmazione delle altre amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato.

g) identica.

3. I documenti di cui al comma 2, con esclusione di quelli di cui alle lettere b) e g), sono presentati alle Camere dal Ministro dell’economia e delle finanze. Il documento di cui alla lettera b) è presentato alle Camere dal Governo per la sua approvazione.

3. Identico.

Art. 4.

Art. 8.

(Regole e strumenti per il coordinamento

della finanza pubblica)

(Coordinamento della finanza pubblica

degli enti territoriali)

1. Le regioni e gli enti locali determinano gli obiettivi dei propri bilanci annuali e pluriennali in coerenza con gli obiettivi programmatici risultanti dalla Decisione di cui all’articolo 5.

1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali determinano gli obiettivi dei propri bilanci annuali e pluriennali in coerenza con gli obiettivi programmatici risultanti dalla Decisione di cui all’articolo 9.

2. Il coordinamento della finanza pubblica si realizza attraverso strumenti da individuare in sede di attuazione del federalismo fiscale in coerenza con i princìpi stabiliti dalla presente legge.

2. Il coordinamento della finanza pubblica si realizza attraverso strumenti da individuare in sede di attuazione del federalismo fiscale in coerenza con i princìpi stabiliti dalla presente legge. Il coordinamento della finanza pubblica, con riferimento agli enti territoriali, si realizza altresì con le modalità e le procedure, nonché attraverso gli strumenti previsti dal Patto di convergenza di cui all’articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Art. 5.

Art. 9.

(Decisione quadro di finanza pubblica)

(Decisione di finanza pubblica)

1. La Decisione quadro di finanza pubblica contiene gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica per il triennio di riferimento e definisce gli obiettivi per ciascun livello di governo nel medesimo periodo.

1. La Decisione di finanza pubblica contiene gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica almeno per il triennio successivo e definisce gli obiettivi articolati per i sottosettori del conto delle amministrazioni pubbliche relativi all’amministrazione centrale, all’amministrazione locale e agli enti di previdenza. Essa, inoltre, aggiorna le previsioni per l’anno in corso.

2. Nella Decisione di cui al comma 1, oltre alla valutazione degli andamenti reali, degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi fissati nella medesima Decisione e nella Relazione di cui all’articolo 7, nonché della evoluzione economico-finanziaria internazionale, sono riportati:

2. Nella Decisione di cui al comma 1, oltre alla valutazione degli andamenti dell’economia, degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi macroeconomici fissati nei precedenti documenti programmatici e alle previsioni contenute nella Relazione di cui all’articolo 11, nonché della evoluzione economico-finanziaria internazionale, sono riportati:

a) i parametri economici essenziali utilizzati per le previsioni tendenziali;

a) i parametri economici utilizzati per le previsioni tendenziali, con evidenziazione dei contributi alla crescita delle diverse determinanti, dell’evoluzione dei prezzi, del mercato del lavoro e dell’andamento dei conti con l’estero;

b) le previsioni tendenziali a legislazione vigente, basate sui parametri di cui alla lettera a), dei flussi di entrata e di spesa del conto economico e di quelli del fabbisogno di cassa delle amministrazioni pubbliche e, distintamente, di quelli dell’amministrazione centrale, delle amministrazioni locali e degli Enti di previdenza, con una indicazione di massima sui motivi degli scostamenti registrati tra gli obiettivi fissati nella Decisione di cui al comma 1 e i risultati conseguiti o in via di conseguimento. Sono inoltre indicate le previsioni relative al debito delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso e degli stessi settori;

b) le previsioni tendenziali a legislazione vigente, basate sui parametri di cui alla lettera a) e, per la parte discrezionale della spesa, sull’invarianza dei servizi e delle prestazioni offerte, dei flussi di entrata e di uscita del conto economico dei sottosettori di cui al comma 1, al netto e al lordo delle eventuali misure una tantum ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni pubbliche, e di quelli del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche, con una indicazione di massima dei motivi degli scostamenti tra gli andamenti tendenziali indicati nella Decisione di cui al comma 1 e le previsioni indicate nei precedenti documenti programmatici, nonché con l’indicazione della pressione fiscale delle amministrazioni pubbliche. Sono inoltre indicate le previsioni relative al debito delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso e per gli indicati sottosettori, nonché le risorse destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate, con evidenziazione dei fondi nazionali addizionali;

c) una indicazione di massima, accanto alle previsioni di cui alla lettera b), delle risorse finanziarie necessarie a confermare normativamente, per il periodo di riferimento del documento, gli impegni e gli interventi di politica economica e di bilancio di settore adottati negli anni precedenti;

c) le previsioni tendenziali del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e del fabbisogno del settore statale;

d) le previsioni tendenziali del saldo netto da finanziare, dell’indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e del fabbisogno del settore statale e del settore pubblico, con la disaggregazione delle entrate e delle spese, nonché i corrispondenti obiettivi programmatici;

d) una indicazione di massima, accanto alle previsioni di cui alle lettere b) e c), delle risorse finanziarie necessarie a confermare normativamente, per il periodo di riferimento del documento, gli impegni e gli interventi di politica economica e di bilancio adottati negli anni precedenti per i principali settori di spesa;

e) gli obiettivi per ciascun anno del triennio, indicati in rapporto al prodotto interno lordo, per l’indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e per l’amministrazione centrale, le amministrazioni locali e gli enti di previdenza, al netto e al lordo degli interessi, con l’enucleazione della parte corrente, quelli relativi al fabbisogno del settore statale e del settore pubblico, con l’enucleazione della parte corrente, nonché quelli relativi al debito dei settori indicati;

e) gli obiettivi programmatici, indicati per ciascun anno del periodo di riferimento in rapporto al prodotto interno lordo, per l’indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche articolato per gli indicati sottosettori con disaggregazione a fini conoscitivi delle entrate e delle spese, al netto e al lordo degli interessi e delle eventuali misure una tantum ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni pubbliche, nonché quelli relativi al saldo di cassa e al debito delle amministrazioni pubbliche, con la suddivisione per sottosettori e, a fini conoscitivi, con la disaggregazione delle entrate e delle spese al netto e al lordo degli interessi;

f) l’articolazione della manovra necessaria per il conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera d) e alla lettera e), suddivisa per i principali settori di intervento e livelli di governo, con indicazione di eventuali provvedimenti collegati al disegno di legge finanziaria ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia;

f) l’articolazione della manovra necessaria per il conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera e), almeno per un triennio, per gli indicati sottosettori e le misure atte a realizzare il percorso di convergenza previsto dall’articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

g) le previsioni in termini programmatici di cui alle lettere a), b) ed e), tenuto conto della manovra di cui alla lettera f) per ciascun anno del triennio.

g) le previsioni in termini programmatici di cui alle lettere a), b) e c), tenuto conto della manovra di cui alla lettera f) per ciascun anno del periodo di riferimento;

 

h) l’indicazione di eventuali provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia;

 

i) l’evidenziazione, a fini conoscitivi, del prodotto potenziale e degli indicatori strutturali programmatici del conto economico delle pubbliche amministrazioni.

 

3. In apposita nota metodologica allegata alla Decisione di cui al comma 1, sono esposti analiticamente i criteri di formulazione delle previsioni tendenziali di cui al comma 2, lettera b).

3. Entro il 20 luglio sono inviate alla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per il preventivo parere da esprimere entro il 10 settembre, le linee guida per la ripartizione degli obiettivi di cui al comma 2, lettera d), del presente articolo. Acquisito il parere, le linee guida sono trasmesse alle Camere.

4. Entro il 20 luglio il Governo invia alla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per il preventivo parere da esprimere entro il 10 settembre, le linee guida per la ripartizione degli obiettivi di cui al comma 2, lettera e), del presente articolo. Acquisito il parere, le linee guida sono trasmesse alle Camere.

4. Entro i termini stabiliti in sede comunitaria, il Governo presenta agli organismi dell’Unione europea l’aggiornamento del Programma di stabilità. In caso di scostamento degli indicatori macroeconomici e dei saldi di finanza pubblica da quelli contenuti nella Decisione di cui al comma 1 precedentemente approvata, il Governo presenta in pari data alle Camere una Relazione informativa che motiva, attraverso una adeguata documentazione, le eventuali nuove previsioni degli indicatori macroeconomici e dei saldi di finanza pubblica. Le nuove previsioni, se confermate in sede di programma di cui all’articolo 3, comma 2, lettera f), dovranno dar luogo nella medesima Relazione all’indicazione di massima degli interventi che il Governo intende realizzare per conseguire gli obiettivi indicati con riferimento al Patto di stabilità e crescita.

5. Entro i termini stabiliti in sede comunitaria, il Governo presenta agli organismi dell’Unione europea l’aggiornamento del Programma di stabilità. In caso di scostamento degli indicatori macroeconomici e dei saldi di finanza pubblica da quelli contenuti nella Decisione di cui al comma 1 precedentemente approvata, il Governo presenta in pari data alle Camere una Relazione informativa che motiva, attraverso una adeguata documentazione, le eventuali nuove previsioni degli indicatori macroeconomici e dei saldi di finanza pubblica. Le nuove previsioni, se confermate in sede di presentazione della Relazione di cui all’articolo 11, dovranno dar luogo nella medesima Relazione all’indicazione di massima degli interventi che il Governo intende realizzare per conseguire gli obiettivi indicati nell’aggiornato Patto di stabilità.

5. La Decisione di cui al comma 1 è accompagnata dalle relazioni programmatiche per ciascuna missione di spesa, nonché da relazioni sulle sottostanti leggi pluriennali, delle quali sarà particolarmente illustrato lo stato di attuazione. Per ciascuna legge pluriennale di spesa in scadenza, il Ministro competente valuta se permangono le ragioni che ne avevano giustificato l’adozione, tenuto anche conto dei nuovi programmi da avviare. Di tale valutazione dà comunicazione alle Camere con il disegno di legge di cui all’articolo 6, comma 2. Analoga dimostrazione deve essere fornita per tutte le leggi di spesa pluriennale quando siano trascorsi cinque anni dalla loro entrata in vigore.

6. La Decisione di finanza pubblica è corredata delle relazioni programmatiche per ciascuna missione di spesa del bilancio dello Stato e delle relazioni sullo stato di attuazione delle relative leggi pluriennali. Per ciascuna legge pluriennale di spesa in scadenza, il Ministro competente valuta se permangono le ragioni che a suo tempo ne avevano giustificato l’adozione, tenuto anche conto dei nuovi programmi da avviare. Tale valutazione è contenuta nelle relazioni tecniche a corredo delle autorizzazioni di rifinanziamento previste dal disegno di legge di cui all’articolo 10, comma 2. In apposita relazione, allegata al citato disegno di legge, deve essere fornita analoga dimostrazione per tutte le leggi di spesa pluriennale quando siano trascorsi cinque anni dalla loro entrata in vigore.

6. Alle relazioni di cui al comma 5 il Ministro dell’economia e delle finanze allega un quadro riassuntivo di tutte le leggi di spesa a carattere pluriennale, con indicazione per ciascuna legge degli eventuali rinnovi e della relativa scadenza, delle somme complessivamente autorizzate, indicando quelle effettivamente erogate e i relativi residui di ciascun anno, nonché delle somme che restano ancora da erogare.

7. Alle relazioni di cui al comma 6 il Ministro dell’economia e delle finanze allega un quadro riassuntivo di tutte le leggi di spesa a carattere pluriennale, con indicazione per ciascuna legge degli eventuali rinnovi e della relativa scadenza, delle somme complessivamente autorizzate, indicando quelle effettivamente erogate e i relativi residui di ciascun anno, nonché quelle che restano ancora da erogare.

7. In apposita sezione del quadro riassuntivo di cui al comma 6 è esposta, in allegato, la ricognizione puntuale di tutti i contributi pluriennali iscritti sul bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, con specifica indicazione di quelli attivati, dello stato di avanzamento delle opere da essi finanziate, del relativo costo sostenuto e di quello da sostenere negli anni successivi. Sono altresì indicate eventuali ulteriori risorse non statali che concorrono al finanziamento dell’opera. I Ministeri competenti sono tenuti a comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze tutti i dati necessari alla predisposizione dell’allegato di cui al presente comma. In caso di mancata comunicazione è prevista una sanzione pecuniaria a carico del dirigente responsabile pari al 5 per cento della sua retribuzione di risultato.

8. In apposita sezione del quadro riassuntivo di cui al comma 7 è esposta, in allegato, la ricognizione puntuale di tutti i contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato, ai sensi dell’articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, con specifica indicazione di quelli attivati e delle eventuali ulteriori risorse anche non statali che concorrono al finanziamento dell’opera. Per ogni intervento finanziato mediante l’utilizzo di contributi pluriennali viene indicato lo stato di avanzamento conseguito delle opere da essi finanziate, il relativo costo sostenuto, nonché la previsione di avanzamento e di costo per gli anni successivi fino alla conclusione dell’opera, con distinta evidenza del costo e dell’utilizzo dei contributi pluriennali per ciascuno degli anni del triennio successivo. I Ministeri competenti sono tenuti a comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze tutti i dati necessari alla predisposizione dell’allegato di cui al presente comma entro il 30 giugno. In caso di mancata comunicazione è prevista una sanzione pecuniaria a carico del dirigente responsabile pari al 5 per cento della sua retribuzione di risultato.

 

9. Il programma predisposto ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, è allegato alla Decisione di cui al presente articolo.

Art. 6.

Art. 10.

(Manovra di finanza pubblica)

(Manovra di finanza pubblica)

1. Il disegno di legge finanziaria, il disegno di legge di bilancio e gli eventuali provvedimenti collegati compongono la manovra triennale di finanza pubblica. Essa contiene, per il triennio di riferimento, le misure qualitative e quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici indicati all’articolo 5, commi 1 e 2, della presente legge. Nel corso del periodo considerato dalla manovra, in caso di eventuali aggiornamenti degli obiettivi, conseguenti anche a cambiamenti delle condizioni economiche, la manovra annuale ridetermina gli interventi per gli anni successivi a quello in corso. Per gli anni successivi al triennio di riferimento, gli obiettivi sono fissati secondo le modalità di cui al predetto articolo 5.

1. Il disegno di legge di stabilità e il disegno di legge di bilancio compongono la manovra triennale di finanza pubblica. Essa contiene, per il triennio di riferimento, le misure qualitative e quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici indicati all’articolo 9, commi 1 e 2, della presente legge. Nel corso del periodo considerato dalla manovra, in caso di eventuali aggiornamenti degli obiettivi, conseguenti anche a cambiamenti delle condizioni economiche, la manovra annuale ridetermina gli interventi per gli anni successivi a quello in corso.

2. La legge finanziaria dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi.

2. La legge di stabilità dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi.

3. La legge finanziaria contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel triennio considerato dal bilancio pluriennale. Essa non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. In particolare, essa indica:

3. La legge di stabilità contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel triennio considerato dal bilancio pluriennale. Essa non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. In particolare, essa indica:

a) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, comprese le eventuali regolazioni contabili pregresse specificamente indicate;

a) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, comprese le eventuali regolazioni contabili e debitorie pregresse specificamente indicate;

b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, afferenti imposte dirette e indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1º gennaio dell’anno cui essa si riferisce, nonché le correzioni delle imposte conseguenti all’andamento dell’inflazione;

b) identica;

c) gli importi dei fondi speciali previsti dall’articolo 13 e le corrispondenti tabelle;

c) gli importi dei fondi speciali previsti dall’articolo 18 e le corrispondenti tabelle;

d) gli importi, in apposita tabella, delle singole autorizzazioni legislative di spesa o di quote di esse, con le relative aggregazioni per programma e per missione, sia di parte corrente sia di conto capitale, che sono rifinanziate, ridotte e rimodulate per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale. Le autorizzazioni di spesa di parte corrente che possono essere rifinanziate nella tabella sono quelle di natura permanente la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria ai sensi della legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge;

d) gli importi, in apposita tabella, delle singole autorizzazioni legislative di spesa o di quote di esse, con le relative aggregazioni per programma e per missione, sia di parte corrente sia di conto capitale, che sono determinate, ridotte e rimodulate anche per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale. Le autorizzazioni di spesa di parte corrente che possono essere rifinanziate in apposita tabella sono quelle di natura permanente la cui quantificazione è demandata alla legge di stabilità ai sensi della legislazione vigente;

e) l’importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, ai sensi dell’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale;

e) l’importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, ai sensi dell’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico;

f) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;

f) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di stabilità dalle leggi vigenti;

g) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa;

g) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi di cui all’articolo 9, comma 2, lettere b) e c);

h) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all’articolo 12, comma 13;

h) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all’articolo 17, comma 13;

i) eventuali norme di coordinamento della finanza pubblica al fine di assicurare il concorso dei vari livelli di governo al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4, comma 2.

i) le norme di coordinamento, anche dinamico, della finanza pubblica, intese ad assicurare il concorso dei vari livelli di governo al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della presente legge, e le norme necessarie a realizzare il Patto di convergenza di cui all’articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

 

4. Per la spesa, le disposizioni normative del disegno di legge finanziaria sono articolate, di norma, per missione e indicano il programma cui si riferiscono.

4. Per la spesa, le disposizioni normative del disegno di legge di stabilità sono articolate, di norma, per missione e indicano il programma cui si riferiscono.

5. Le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti sia in conto capitale, incompatibili con le regole determinate, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera f), nella Decisione di cui all’articolo 5, come deliberata dal Parlamento.

5. Le nuove o maggiori spese disposte con la legge di stabilità non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti sia in conto capitale, incompatibili con le regole determinate, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera f), nella Decisione di cui all’articolo 9, come deliberata dal Parlamento.

6. In allegato alla relazione al disegno di legge finanziaria sono indicati i provvedimenti legislativi adottati nel corso dell’esercizio ai sensi dell’articolo 12, comma 13, con i relativi effetti finanziari, nonché le ulteriori misure correttive da adottare ai sensi del comma 3, lettera h), del presente articolo.

6. In allegato alla relazione al disegno di legge di stabilità sono indicati i provvedimenti legislativi adottati nel corso dell’esercizio ai sensi dell’articolo 17, comma 13, con i relativi effetti finanziari, nonché le ulteriori misure correttive da adottare ai sensi del comma 3, lettera h), del presente articolo.

7. Il disegno di legge finanziaria, fermo restando l’obbligo di cui all’articolo 12, comma 3, è accompagnato dalla Nota tecnico-illustrativa di cui all’articolo 3, comma 2, lettera c). La Nota è un documento conoscitivo di raccordo tra il disegno di legge di bilancio presentato alle Camere e il conto economico delle pubbliche amministrazioni, che espone i contenuti della manovra, i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica articolati nei vari settori di intervento e i criteri utilizzati per la quantificazione degli stessi. Essa contiene inoltre le previsioni del conto economico delle pubbliche amministrazioni secondo lo schema di cui all’articolo 5, comma 2, lettera b), del conto del settore statale e del settore pubblico integrate con gli effetti della manovra di finanza pubblica per il triennio di riferimento.

7. Il disegno di legge di stabilità, fermo restando l’obbligo di cui all’articolo 17, comma 3, è accompagnato dalla nota tecnico-illustrativa di cui all’articolo 7, comma 2, lettera c). La nota è un documento conoscitivo di raccordo tra il disegno di legge di bilancio presentato alle Camere e il conto economico delle pubbliche amministrazioni, che espone i contenuti della manovra, i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica articolati nei vari settori di intervento e i criteri utilizzati per la quantificazione degli stessi. Essa contiene inoltre le previsioni del conto economico delle pubbliche amministrazioni secondo quanto previsto all’articolo 9, comma 2, lettera b), e del relativo conto di cassa, integrate con gli effetti della manovra di finanza pubblica per il triennio di riferimento.

 

8. All’articolo unico della legge 21 agosto 1949, n. 639, le parole: «ed entro il mese di settembre la relazione previsionale e programmatica per l’anno successivo» sono soppresse.

Art. 7.

Art. 11.

(Relazione unificata sull’economia

e la finanza pubblica)

(Relazione sull’economia

e la finanza pubblica)

1. La Relazione unificata sull’economia e la finanza pubblica contiene:

1. La Relazione sull’economia e la finanza pubblica contiene:

a) l’analisi dell’andamento dell’economia e dei conti pubblici nell’anno precedente e degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi indicati nella Decisione di cui all’articolo 5, secondo la stessa articolazione della medesima Decisione;

a) l’analisi dell’andamento dell’economia e del conto economico e del conto di cassa delle amministrazioni pubbliche nell’anno precedente e degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi indicati nella Decisione di cui all’articolo 9;

b) l’aggiornamento delle previsioni macroeconomiche e dei conti pubblici per il periodo di previsione della Decisione e, in caso di scostamento dagli obiettivi, le eventuali misure correttive che il Governo intende adottare;

b) l’aggiornamento delle previsioni macroeconomiche, del conto economico delle amministrazioni pubbliche e dei relativi sottosettori nonché del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche per il periodo di previsione della Decisione e, in caso di scostamento dagli obiettivi, le eventuali misure correttive che il Governo intende adottare;

c) le indicazioni sul fabbisogno del settore statale e sulle correlate modalità di copertura;

c) le indicazioni sul fabbisogno delle amministrazioni pubbliche e sulle correlate modalità di copertura;

d) le informazioni sui conti consuntivi delle aziende di servizi delle amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 1, comma 2, nonché sui conti consolidati con i risultati di gestione delle aziende partecipate delle stesse amministrazioni pubbliche.

d) le informazioni sui conti consuntivi delle aziende di servizi delle amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 1, comma 2, nonché sui conti consolidati con i risultati di gestione delle aziende controllate delle stesse amministrazioni pubbliche.

2. La Relazione di cui al comma 1, in particolare, fornisce in apposita sezione le informazioni di dettaglio sui consuntivi e sulle previsioni dei conti dei principali comparti di spesa, con particolare riferimento a quelli relativi al pubblico impiego, alla protezione sociale e alla sanità, nonché sul debito delle amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio. Essa fornisce inoltre i dati relativi al settore statale secondo la classificazione economica con particolare riferimento alle principali tipologie di spesa, tra cui:

2. La Relazione di cui al comma 1, in particolare, fornisce le informazioni di dettaglio sui consuntivi e sulle previsioni dei conti dei principali settori di spesa, con particolare riferimento a quelli relativi al pubblico impiego, alla protezione sociale e alla sanità, nonché sul debito delle amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio. Essa fornisce inoltre, in apposita appendice, i dati relativi al bilancio statale secondo la classificazione economica con particolare riferimento alle principali tipologie di spesa, tra cui:

a) redditi da lavoro dipendente distinti tra i comparti dei Ministeri, della scuola, dei Corpi di polizia, delle Forze armate e altri;

a) identica;

b) consumi intermedi, distinti in funzionamento dell’amministrazione, della difesa, della sicurezza e altre spese per consumi intermedi;

b) identica;

c) trasferimenti correnti e in conto capitale, distinti per i principali programmi.

c) identica.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze presenta alle Camere, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, in allegato alla Relazione di cui al presente articolo, un’unica relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo alla ricaduta occupazionale, alla coesione sociale e alla sostenibilità ambientale, nonché alla ripartizione territoriale degli interventi.

3. Il Ministro dello sviluppo economico presenta alle Camere, entro il 15 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, in allegato alla Relazione di cui al presente articolo, un’unica relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo alla ricaduta occupazionale, alla coesione sociale e alla sostenibilità ambientale, nonché alla ripartizione territoriale degli interventi.

 

4. All’articolo unico della legge 21 agosto 1949, n. 639, la parola: «marzo» è sostituita dalla seguente: «aprile».

TITOLO III

TITOLO IV

MONITORAGGIO DEI CONTI PUBBLICI

MONITORAGGIO DEI CONTI PUBBLICI

 

Art. 12.

 

(Attuazione dell’articolo 117

della Costituzione)

 

1. Le disposizioni del presente titolo costituiscono attuazione dell’articolo 117, primo comma, secondo comma, lettera r), e terzo comma, della Costituzione.

Art. 8.

Art. 13.

(Banca dati delle amministrazioni pubbliche)

(Banca dati delle amministrazioni pubbliche)

1. A decorrere dall’esercizio successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all’articolo 2, comma 1, al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari per dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale, le amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, accessibile alle stesse amministrazioni pubbliche secondo modalità da stabilire con appositi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all’attuazione della presente legge.

1. A decorrere dall’esercizio successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all’articolo 2, comma 1, e del correlato decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 2 del presente articolo, al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari per dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale, le amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, accessibile alle stesse amministrazioni pubbliche secondo modalità da stabilire con appositi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all’attuazione della presente legge.

2. L’acquisizione dei dati avviene sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, relativamente agli enti territoriali. L’acquisizione dei dati potrà essere effettuata dal Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato anche attraverso l’interscambio di flussi informativi con altre amministrazioni pubbliche. Anche la Banca d’Italia provvede ad inviare per via telematica al Ministero dell’economia e delle finanze le informazioni necessarie al monitoraggio e al consolidamento dei conti pubblici.

2. L’acquisizione dei dati avviene sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, relativamente agli enti territoriali. L’acquisizione dei dati potrà essere effettuata dal Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato anche attraverso l’interscambio di flussi informativi con altre amministrazioni pubbliche. Anche la Banca d’Italia provvede ad inviare per via telematica al Ministero dell’economia e delle finanze le informazioni necessarie al monitoraggio e al consolidamento dei conti pubblici.

3. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2009. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari complessivamente a 5 milioni di euro per l’anno 2009, 8 milioni di euro per l’anno 2010, 10 milioni di euro per l’anno 2011 e 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Art. 9.

Art. 14.

(Monitoraggio dei conti pubblici)

(Controllo e monitoraggio dei conti pubblici)

1. In relazione alle esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, utilizzando i dati di cui al comma 1 dell’articolo 8, il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, provvede a:

1. In relazione alle esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, utilizzando anche i dati di cui al comma 1 dell’articolo 13, il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, provvede a:

a) consolidare le operazioni delle amministrazioni pubbliche sulla base degli elementi acquisiti con le modalità di cui alla presente legge e ai correlati decreti attuativi;

a) identica;

b) valutare la coerenza dei bilanci di previsione delle amministrazioni pubbliche, consolidati per sottosettori, con gli obiettivi di finanza pubblica indicati nella Decisione di cui all’articolo 5;

b) valutare la coerenza dei bilanci di previsione delle amministrazioni pubbliche, consolidati per sottosettori, con gli obiettivi di finanza pubblica indicati nella Decisione di cui all’articolo 9;

c) valutare la coerenza della evoluzione delle grandezze di finanza pubblica nel corso della gestione con gli obiettivi di cui alla lettera b) e verificare a consuntivo il conseguimento degli stessi obiettivi;

c) identica;

d) monitorare gli effetti finanziari delle misure previste dalla manovra di bilancio e dei principali provvedimenti adottati in corso d’anno.

d) identica;

 

e) effettuare, tramite i servizi ispettivi di finanza pubblica, verifiche sulla regolarità e proficuità della gestione amministrativo-contabile delle amministrazioni pubbliche. Per gli enti territoriali i predetti servizi effettuano verifiche volte a rilevare eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica e procedono altresì alle verifiche richieste dal Ministro competente all’avvio della procedura di cui all’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131;

 

f) consentire l’accesso e l’invio in formato elettronico elaborabile dei dati di cui al comma 1 dell’articolo 13 alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato pubblica mensilmente, entro il mese successivo a quello di riferimento, una relazione sui risultati dell’amministrazione centrale, con indicazioni settoriali sugli enti soggetti al Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), istituito ai sensi dell’articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

2. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato pubblica mensilmente, entro il mese successivo a quello di riferimento, una relazione sul conto consolidato di cassa riferito all’amministrazione centrale, con indicazioni settoriali sugli enti degli altri comparti delle amministrazioni pubbliche tenendo conto anche delle informazioni desunte dal Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE).

3. Entro il 31 maggio, il 15 ottobre e il 30 novembre il Ministro dell’economia e delle finanze presenta alle Camere una relazione sui risultati conseguiti, rispettivamente a tutto il primo, il secondo e il terzo trimestre dell’anno, dalle amministrazioni pubbliche e l’eventuale aggiornamento delle stime secondo l’articolazione prevista all’articolo 3, comma 2. La relazione, presentata entro il 15 ottobre, riporta i risultati conseguiti dalle gestioni di cassa del bilancio statale e della tesoreria nei primi sei mesi dell’anno in corso, con relativo aggiornamento della stima annuale del fabbisogno del settore statale e delle relative forme di copertura. Nella relazione sono anche esposte informazioni sulla consistenza dei residui alla fine dell’esercizio precedente del bilancio dello Stato, sulla loro struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base alla classificazione economica e funzionale. In apposito allegato a ciascuna relazione trimestrale è riportato lo stato di attuazione dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali.

3. Entro il 31 maggio, il 15 ottobre e il 30 novembre il Ministro dell’economia e delle finanze presenta alle Camere una relazione sul conto consolidato di cassa riferito, rispettivamente a tutto il primo, il secondo e il terzo trimestre dell’anno, alle amministrazioni pubbliche e l’eventuale aggiornamento delle stime secondo l’articolazione per sottosettori prevista all’articolo 9, comma 2, lettera b), nonché sulla consistenza del debito pubblico. La relazione presentata entro il 15 ottobre riporta l’aggiornamento della stima annuale del conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche e delle relative forme di copertura. Nella relazione sono anche esposte informazioni sulla consistenza dei residui alla fine dell’esercizio precedente del bilancio dello Stato, sulla loro struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base alla classificazione economica e funzionale. In apposito allegato a ciascuna relazione trimestrale è riportato lo stato di attuazione dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali. In apposito allegato alle relazioni di cui al presente comma sono esposti i risultati del monitoraggio degli effetti sui saldi di finanza pubblica, sia per le entrate che per le spese, derivanti dalle misure contenute nelle manovre di bilancio adottate anche in corso d’anno, che il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento delle finanze è tenuto ad assicurare. Nell’allegato sono altresì indicati gli scostamenti rispetto alle valutazioni originarie e le relative motivazioni.

 

4. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze provvede a monitorare l’andamento delle entrate tributarie e contributive e a pubblicare a cadenza mensile un rapporto su tale andamento. Provvede altresì a monitorare gli effetti finanziari, sulle entrate, delle misure tributarie previste dalla manovra di bilancio e dei principali provvedimenti tributari adottati in corso d’anno. Le relazioni di cui al comma 3 presentano in allegato un’analisi dei risultati conseguiti in materia di entrata, con riferimento all’andamento di tutte le imposte, tasse e tributi, anche di competenza di regioni e enti locali, con indicazioni relative all’attività accertativa e alla riscossione.

4. Gli enti di previdenza, le regioni e le province autonome, le province, i comuni, le comunità montane, le università statali, le aziende sanitarie ed ospedaliere, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le autorità portuali, gli enti parchi nazionali, gli enti di ricerca e gli altri enti pubblici non economici trasmettono alla Ragioneria generale dello Stato i dati trimestrali della gestione di cassa dei loro bilanci entro il giorno 20 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre del trimestre di riferimento secondo lo schema tipo dei prospetti determinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

5. Le amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle di cui al comma 6, trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri, tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale. I tesorieri e i cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli organi costituzionali.

5. Le province, i comuni, le comunità montane, le università statali e le aziende sanitarie ed ospedaliere inviano i prospetti trimestrali dei flussi di cassa alle Ragionerie territoriali dello Stato competenti.

6. Gli enti di previdenza trasmettono mensilmente al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato tutti gli incassi ed i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi sul territorio nazionale.

6. Agli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati trimestrali di cassa, le province, i comuni e le comunità montane provvedono tramite i propri tesorieri sulla base dei dati desunti dai conti correnti di tesoreria da questi intrattenuti con le amministrazioni interessate. Nei confronti dei tesorieri inadempienti su denuncia del direttore della Ragioneria provinciale dello Stato, le amministrazioni potranno procedere alla risoluzione del contratto in corso.

7. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce con propri decreti la codificazione, le modalità e i tempi per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6. Analogamente il Ministro provvede, con propri decreti, ad apportare modifiche e integrazioni alla codificazione stabilita.

7. In relazione all’avvio a regime della rilevazione SIOPE, gli enti di cui al comma 5 non sono più tenuti agli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati trimestrali di cassa, secondo modalità e tempi definiti con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze.

8. Gli enti previdenziali privatizzati, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le autorità portuali, gli enti parco nazionale e gli altri enti pubblici che inviano i flussi trimestrali di cassa e non sono ancora assoggettati alla rilevazione SIOPE continuano a trasmettere al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati trimestrali della gestione di cassa dei loro bilanci entro il 20 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre del trimestre di riferimento secondo lo schema tipo dei prospetti determinato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

8. Gli enti di cui al comma 5 che non adempiono regolarmente agli obblighi di cui ai precedenti commi non possono effettuare prelevamenti dai conti aperti presso la tesoreria dello Stato. La sanzione si applica anche agli enti inadempienti al SIOPE.

9. Con l’estensione della rilevazione SIOPE agli enti di cui al comma 8, vengono meno gli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati trimestrali di cassa, secondo modalità e tempi definiti con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze.

9. In allegato alle relazioni di cui al comma 3 sono indicate le amministrazioni inadempienti rispetto alle disposizioni di cui al comma 4. Tali amministrazioni non possono effettuare prelevamenti dai conti aperti presso la tesoreria dello Stato e ricevere versamenti a carico del bilancio dello Stato per la durata dell’inadempimento stesso.

10. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono regolarmente agli obblighi di cui ai commi 5, 6 e 8 non possono effettuare prelevamenti dai conti aperti presso la tesoreria dello Stato. In allegato alle relazioni di cui al comma 3 sono indicate le amministrazioni inadempienti rispetto alle disposizioni di cui al comma 5.

Art. 10.

Art. 15.

(Disposizioni speciali e transitorie per il monitoraggio dei conti pubblici)

(Disposizioni speciali e transitorie per il monitoraggio dei conti pubblici)

1. Nelle more della realizzazione della banca dati di cui all’articolo 8, per le finalità di monitoraggio e controllo dei conti pubblici, le amministrazioni pubbliche, nonché gli altri enti e società per i quali è comunque previsto l’invio dei bilanci alle amministrazioni vigilanti, sono tenuti all’invio telematico alla Ragioneria generale dello Stato dei dati relativi ai bilanci di previsione, alle relative variazioni e ai conti consuntivi, nonché di tutte le informazioni necessarie alle verifiche di cui all’articolo 9 sulla base di schemi e modalità indicati con determina del Ragioniere generale dello Stato. Dalle disposizioni del presente comma sono esclusi gli enti e organismi pubblici territoriali e loro associazioni, nonché gli enti ed organismi dagli stessi vigilati.

1. Nelle more della realizzazione della banca dati di cui all’articolo 13, per le finalità di monitoraggio e controllo dei conti pubblici, le amministrazioni pubbliche, nonché gli altri enti e società per i quali è comunque previsto l’invio dei bilanci alle amministrazioni vigilanti, sono tenuti all’invio telematico alla Ragioneria generale dello Stato dei dati relativi ai bilanci di previsione, alle relative variazioni e ai conti consuntivi, nonché di tutte le informazioni necessarie alle verifiche di cui all’articolo 14 sulla base di schemi e modalità indicati con determina del Ragioniere generale dello Stato. Dalle disposizioni del presente comma sono esclusi gli enti e organismi pubblici territoriali e loro associazioni, nonché gli enti ed organismi dagli stessi vigilati.

2. A decorrere dalla data di pubblicazione della determina del Ragioniere generale dello Stato, non trovano più applicazione le modalità di cui all’articolo 32 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

2. Identico.

Art. 11.

Art. 16.

(Potenziamento del monitoraggio

attraverso attività revisori e sindaci)

(Potenziamento del monitoraggio

attraverso attività revisori e sindaci)

1. Al fine di dare attuazione alle prioritarie esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, di cui all’articolo 9, funzionali alla tutela dell’unità economica della Repubblica, ove non già prevista dalla normativa vigente, è assicurata la presenza di un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze nei collegi di revisione o sindacali delle amministrazioni pubbliche con esclusione degli enti e organismi pubblici territoriali e degli enti ed organismi da quest’ultimi vigilati, fermo restando il numero dei componenti del collegio.

1. Al fine di dare attuazione alle prioritarie esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, di cui all’articolo 14, funzionali alla tutela dell’unità economica della Repubblica, ove non già prevista dalla normativa vigente, è assicurata la presenza di un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze nei collegi di revisione o sindacali delle amministrazioni pubbliche con esclusione degli enti e organismi pubblici territoriali e degli enti ed organismi da quest’ultimi vigilati, fermo restando il numero dei revisori e dei componenti del collegio.

2. Al fine di assicurare, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, il coordinamento della finanza pubblica nonché il monitoraggio della situazione economico-finanziaria del Servizio sanitario nazionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge la composizione numerica e i requisiti professionali del collegio sindacale delle aziende sanitarie, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero-universitarie e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico, assicurando comunque, ove non già previsto dalla normativa vigente, la presenza di un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze.

2. Identico.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 acquistano efficacia all’atto del rinnovo del collegio dei revisori o del collegio sindacale interessati.

3. Le leggi regionali approvate in attuazione dei princìpi di cui al comma 2 trovano applicazione all’atto del rinnovo del collegio dei revisori o del collegio sindacale interessati.

4. I collegi di cui ai commi 1 e 2 devono riferire, nei verbali relativi alle verifiche effettuate, circa l’osservanza degli adempimenti previsti dalla presente legge e da direttive emanate dalle amministrazioni vigilanti.

 

 

4. Identico.

TITOLO IV

TITOLO V

LA COPERTURA DELLE LEGGI

LA COPERTURA DELLE LEGGI

Art. 12.

Art. 17.

(Copertura finanziaria delle leggi)

(Copertura finanziaria delle leggi)

1. In attuazione dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia, da redigere secondo i criteri di cui al comma 11, per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. La copertura finanziaria delle leggi che importino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

1. In attuazione dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia, da redigere secondo i criteri di cui al comma 12, per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. La copertura finanziaria delle leggi che importino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall’articolo 13, restando precluso sia l’utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l’utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;

a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall’articolo 18, restando precluso sia l’utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l’utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;

b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione nello stato di previsione della entrata delle risorse da utilizzare come copertura;

b) identica;

c) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri attraverso l’utilizzo dei proventi derivanti dalla dismissione di beni immobili ovvero dai condoni fiscali e contributivi.

c) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l’utilizzo dei proventi derivanti da entrate in conto capitale o non ricorrenti.

2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l’adozione dei relativi decreti legislativi. Gli oneri recati dai decreti legislativi, non quantificabili al momento dell’approvazione della legge di delega, trovano copertura nei medesimi decreti o in norme contenute in altre leggi. Qualora la legge di delega comporti l’adozione di più norme onerose, anche in decreti legislativi aventi effetti di segno opposto, il complesso dei mezzi di copertura è individuato nel primo decreto legislativo adottato. Tale decreto è corredato di una relazione tecnica, di cui al comma 3, che dà conto degli effetti finanziari complessivi derivanti dall’esercizio della delega.

2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l’adozione dei relativi decreti legislativi. Gli oneri recati dai decreti legislativi, non quantificati al momento dell’approvazione della legge di delega, possono trovare copertura esclusivamente in norme contenute in altre leggi. I decreti sono corredati della relazione tecnica, di cui al comma 3, che dà conto degli effetti finanziari complessivi derivanti dall’esercizio della delega.

3. I disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli emendamenti di iniziativa governativa e del relatore che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati di una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell’economia e delle finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell’onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme di cui ai regolamenti parlamentari.

3. I disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli emendamenti di iniziativa governativa e del relatore che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati di una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell’economia e delle finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell’onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione tecnica è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell’indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonché il raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello Stato, del fabbisogno di cassa e del conto economico delle amministrazioni pubbliche, contenute nella Decisione di cui all’articolo 9 ed eventuali successivi aggiornamenti.

4. Nel definire la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi, qualora siano prevedibili specifici e rilevanti effetti sugli andamenti tendenziali del fabbisogno del settore pubblico e dell’indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, il Ministero dell’economia e delle finanze fornisce i relativi elementi di valutazione nella relazione tecnica di cui al comma 3 del presente articolo, con specifico riferimento agli effetti che le innovazioni hanno sugli andamenti tendenziali e ai criteri per la quantificazione e alla compensazione di tali effetti sul fabbisogno del settore pubblico e sull’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni.

4. Nel definire la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi, qualora siano prevedibili effetti sugli andamenti tendenziali del fabbisogno del settore pubblico e dell’indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, diversi da quelli quantificati ai fini del saldo netto da finanziare, il Ministero dell’economia e delle finanze fornisce i relativi elementi di valutazione nella relazione tecnica di cui al comma 3 del presente articolo, con specifico riferimento agli effetti che le innovazioni hanno sugli andamenti tendenziali e ai criteri per la quantificazione e alla compensazione di tali effetti sul fabbisogno del settore pubblico e sull’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni.

5. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 3 per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati.

5. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 3 per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati. La relazione tecnica deve essere trasmessa entro trenta giorni dalla richiesta. I dati devono essere trasmessi in formato telematico.

6. I disegni di legge di iniziativa regionale e del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) devono essere corredati, a cura dei proponenti, di una relazione tecnica formulata secondo le modalità di cui al comma 3.

6. Identico.

7. Per le disposizioni legislative in materia pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al comma 3 contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all’andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento. Per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego, la relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili. In particolare per il comparto scuola sono indicati anche le ipotesi demografiche e di flussi migratori assunte per l’elaborazione delle previsioni della popolazione scolastica, nonché ogni altro elemento utile per la verifica delle quantificazioni. Per le disposizioni legislative recanti oneri a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, la relazione riporta la valutazione espressa dagli enti interessati. Per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica riporta i dati e gli elementi idonei a suffragare l’ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l’indicazione dell’entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziate in bilancio, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime. La relazione tecnica fornisce altresì i dati e gli elementi idonei a consentire la verifica della congruità della clausola di salvaguardia di cui al comma l sulla base dei requisiti indicati dal comma 12.

7. Per le disposizioni legislative in materia pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al comma 3 contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all’andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento. Per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego, la relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili. In particolare per il comparto scuola sono indicati anche le ipotesi demografiche e di flussi migratori assunte per l’elaborazione delle previsioni della popolazione scolastica, nonché ogni altro elemento utile per la verifica delle quantificazioni. Per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica riporta i dati e gli elementi idonei a suffragare l’ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l’indicazione dell’entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziate in bilancio, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime. La relazione tecnica fornisce altresì i dati e gli elementi idonei a consentire la verifica della congruità della clausola di salvaguardia di cui al comma l sulla base dei requisiti indicati dal comma 12.

8. La relazione tecnica di cui ai commi 3 e 5 è aggiornata all’atto del passaggio dell’esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

8. Identico.

9. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette alla Camere una relazione sulla tipologia delle coperture adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. La Corte riferisce, inoltre, su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti, con le modalità previste dai regolamenti parlamentari, sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie dei decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delega.

9. Identico.

10. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, è accertato l’avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l’anno in corso alla medesima data.

10. Identico.

11. Per le amministrazioni dello Stato, il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma 10. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi interni di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza e segnalazione alle Camere e al Ministero dell’economia e delle finanze.

11. Per le amministrazioni dello Stato, il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma 10. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza, dandone completa informazione al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

12. La clausola di salvaguardia di cui al comma 1 deve essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure di riduzione delle spese o di aumenti di entrata, con esclusione del ricorso ai fondi di riserva, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di apposito monitoraggio, il Ministro dell’economia e delle finanze adotta, sentito il Ministro competente, le misure indicate nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere con apposita relazione. La relazione espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi.

12. Identico.

13. Il Ministro dell’economia e delle finanze può altresì promuovere la procedura di cui al comma 12 allorché riscontri che l’attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e può assumere le conseguenti iniziative legislative. La medesima procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.

13. Il Ministro dell’economia e delle finanze può altresì promuovere la procedura di cui al comma 12 allorché riscontri che l’attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e può assumere le conseguenti iniziative legislative. La medesima procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri, fermo restando quanto disposto in materia di personale dall’articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

(Si veda il comma 2 dell’articolo 13)

14. Le disposizioni contenute nei provvedimenti legislativi di iniziativa governativa che prevedono l’incremento o la riduzione di stanziamenti di bilancio indicano anche le missioni di spesa e i relativi programmi interessati.

Art. 13.

Art. 18.

(Fondi speciali)

(Fondi speciali)

1. La legge finanziaria prevede gli importi dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale ed in particolare di quelli correlati al perseguimento degli obiettivi indicati nella Decisione di cui all’articolo 5. In tabelle allegate alla legge finanziaria sono indicate, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, le somme destinate alla copertura dei predetti provvedimenti legislativi ripartiti per Ministeri. Nella relazione illustrativa del disegno di legge finanziaria, con apposite note, sono indicati i singoli provvedimenti legislativi che motivano lo stanziamento proposto per ciascun Ministero. I fondi speciali di cui al presente comma sono iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze in appositi fondi la cui riduzione, ai fini della integrazione per competenza e cassa di programmi esistenti o di nuovi programmi, può avvenire solo dopo la pubblicazione dei provvedimenti legislativi che li utilizzano.

1. La legge di stabilità prevede gli importi dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale ed in particolare di quelli correlati al perseguimento degli obiettivi indicati nella Decisione di cui all’articolo 9. In tabelle allegate alla legge di stabilità sono indicate, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, le somme destinate alla copertura dei predetti provvedimenti legislativi ripartiti per Ministeri. Nella relazione illustrativa del disegno di legge di stabilità, con apposite note, sono indicati i singoli provvedimenti legislativi che motivano lo stanziamento proposto per ciascun Ministero. I fondi speciali di cui al presente comma sono iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze in appositi fondi la cui riduzione, ai fini della integrazione per competenza e cassa di programmi esistenti o di nuovi programmi, può avvenire solo dopo la pubblicazione dei provvedimenti legislativi che li utilizzano.

2. Le disposizioni contenute nei provvedimenti legislativi di iniziativa governativa che prevedono l’incremento o la riduzione di stanziamenti di bilancio indicano anche le missioni di spesa e i relativi programmi interessati.

Soppresso

(Si veda il comma 14 dell’articolo 17)

3. Le quote dei fondi di cui al presente articolo non possono essere utilizzate per destinazioni diverse da quelle previste nelle relative tabelle per la copertura finanziaria di provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 77, secondo comma, della Costituzione, salvo che essi riguardino spese di primo intervento per fronteggiare calamità naturali o improrogabili esigenze connesse alla tutela della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza economico-finanziaria.

2. Identico.

4. Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se non corrispondono a progetti di legge già approvati da un ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non utilizzate entro l’anno cui si riferiscono, costituiscono economie di bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali, ovvero ad obbligazioni risultanti dai contratti o dai provvedimenti di cui all’articolo 6, comma 3, lettera e), la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo il termine di scadenza dell’esercizio a cui si riferisce purché il provvedimento risulti presentato alle Camere entro l’anno ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell’anno successivo. Le economie di spesa da utilizzare a tal fine nell’esercizio successivo formano oggetto di appositi elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro dell’economia e delle finanze entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati al conto consuntivo del Ministero dell’economia e delle finanze. In tal caso, le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei relativi provvedimenti legislativi sono comunque iscritte nel bilancio dell’esercizio nel corso del quale entrano in vigore i provvedimenti stessi e sono portate in aumento dei limiti dei saldi previsti dall’articolo 6, comma 3, lettera b).

3. Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se non corrispondono a progetti di legge già approvati da un ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non utilizzate entro l’anno cui si riferiscono, costituiscono economie di bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo il termine di scadenza dell’esercizio cui si riferisce purché il provvedimento risulti presentato alle Camere entro l’anno ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell’anno successivo. Gli importi di cui all’articolo 10, comma 3, lettera e), non utilizzati al termine dell’esercizio sono conservati nel conto dei residui fino alla sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro o all’emanazione dei provvedimenti negoziali. Le economie di spesa da utilizzare a tal fine nell’esercizio successivo formano oggetto di appositi elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro dell’economia e delle finanze entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati al conto consuntivo del Ministero dell’economia e delle finanze. In tal caso, le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei relativi provvedimenti legislativi sono comunque iscritte nel bilancio dell’esercizio nel corso del quale entrano in vigore i provvedimenti stessi e sono portate in aumento dei limiti dei saldi previsti dall’articolo 10, comma 3, lettera a).

Art. 14.

Art. 19.

(Leggi con oneri a carico dei bilanci

degli enti del settore pubblico)

(Leggi con oneri a carico dei bilanci

degli enti del settore pubblico)

1. Le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell’onere stesso e l’indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali.

1. Identico.

2. Ai sensi dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, le regioni sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite. A tal fine utilizzano le metodologie di copertura previste dall’articolo 12.

2. Ai sensi dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite. A tal fine utilizzano le metodologie di copertura previste dall’articolo 17.

TITOLO V

TITOLO VI

IL BILANCIO DELLO STATO

IL BILANCIO DELLO STATO

Capo I

Capo I

BILANCIO DI PREVISIONE

DELLO STATO

BILANCIO DI PREVISIONE

DELLO STATO

Art. 15.

Art. 20.

(Anno finanziario)

(Anno finanziario)

1. La gestione finanziaria dello Stato si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e cassa.

1. Identico.

2. L’unità temporale della gestione è l’anno finanziario che comincia il 10 gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

2. L’unità temporale della gestione è l’anno finanziario che comincia il 1º gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Art. 16.

Art. 21.

(Bilancio di previsione)

(Bilancio di previsione)

1. Il disegno di legge del bilancio annuale di previsione è formato sulla base della legislazione vigente, tenuto conto dei parametri indicati, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera a), nella Decisione di cui al medesimo articolo 5.

1. Il disegno di legge del bilancio annuale di previsione è formato sulla base della legislazione vigente, tenuto conto dei parametri indicati, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera a), nella Decisione di cui al medesimo articolo 9.

2. Il disegno di legge del bilancio di previsione espone per l’entrata e per la spesa le unità di voto determinate con riferimento rispettivamente alla tipologia di entrata e ad aree omogenee di attività. Per la spesa, le unità di voto sono costituite dai programmi quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell’ambito delle missioni. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa da ciascun Ministero. La realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa.

2. Il disegno di legge del bilancio di previsione espone per l’entrata e, per ciascun Ministero, per la spesa le unità di voto determinate con riferimento rispettivamente alla tipologia di entrata e ad aree omogenee di attività. Per la spesa, le unità di voto sono costituite dai programmi quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell’ambito delle missioni. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa. La realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa, corrispondente all’unità organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

3. In relazione ad ogni singola unità di voto sono indicati:

3. Identico.

a) l’ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell’esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

 

b) l’ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell’anno cui il bilancio si riferisce;

 

c) le previsioni delle entrate e delle spese relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale;

 

d) l’ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell’anno cui il bilancio si riferisce, senza distinzione fra operazioni in conto competenza ed in conto residui. Si intendono per incassate le somme versate in Tesoreria e per pagate le somme erogate dalla Tesoreria.

 

4. Nell’ambito delle dotazioni previste in relazione a ciascun programma di cui al comma 2 sono distinte le spese correnti, con indicazione delle spese di personale, e le spese d’investimento, con indicazione delle acquisizioni di attività finanziarie. Nell’ambito del programma è inoltre indicata la quota delle spese inderogabili e la quota di spese non inderogabili.

4. Nell’ambito delle dotazioni previste in relazione a ciascun programma di cui al comma 2 sono distinte le spese correnti, con indicazione delle spese di personale, e le spese d’investimento, con indicazione delle acquisizioni di attività finanziarie. Nell’ambito del programma è inoltre indicata la quota delle spese rimodulabili e non rimodulabili.

 

5. Le spese non rimodulabili sono quelle per le quali l’amministrazione non ha la possibilità di esercitare un effettivo controllo, in via amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro formazione, allocazione e quantificazione. Rientrano in tale categoria le spese definite «oneri inderogabili» e quelle di adeguamento al fabbisogno per le quali sussistono i requisiti di cui al precedente periodo. Per «oneri inderogabili» si intendono le spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che regolano la loro evoluzione; tali parametri possono essere determinati sia da leggi che da altri atti normativi. Rientrano tra gli oneri inderogabili le cosiddette «spese obbligatorie», ossia quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, le spese per interessi, quelle derivanti da obblighi comunitari ed internazionali, le spese per ammortamento di mutui a totale carico dello Stato, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa.

 

6. Le spese rimodulabili si dividono in «fattori legislativi» e in spese di adeguamento al fabbisogno diverse da quelle di cui al comma 5. Per fattori legislativi si intendono le spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l’importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio. I fattori legislativi sono rimodulabili ai sensi del comma 11.

5. Formano oggetto di approvazione parlamentare solo le previsioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 3. Le previsioni di spesa di cui alle lettere b) e d) costituiscono, rispettivamente, i limiti per le autorizzazioni di impegno e di pagamento. Con appositi riassunti a corredo di ciascuno stato di previsione della spesa, le dotazioni relative ad ogni programma sono riepilogate secondo l’analisi economica e funzionale, con il raccordo con il sistema di contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione.

7. Formano oggetto di approvazione parlamentare solo le previsioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 3. Le previsioni di spesa di cui alle lettere b) e d) costituiscono, rispettivamente, i limiti per le autorizzazioni di impegno e di pagamento. Con appositi riassunti a corredo di ciascuno stato di previsione della spesa, le dotazioni relative ad ogni programma sono riepilogate secondo l’analisi economica e funzionale, con il raccordo con il sistema di contabilità nazionale e dei relativi conti satellite per i conti del settore della pubblica amministrazione.

6. Il bilancio di previsione, oggetto di un unico disegno di legge, è costituito dallo stato di previsione dell’entrata, dagli stati di previsione della spesa distinti per Ministeri, con le allegate appendici dei bilanci delle amministrazioni autonome, e dal quadro generale riassuntivo con riferimento al triennio.

8. Identico.

 

9. È allegata a ciascuno stato di previsione del disegno di legge di bilancio una scheda illustrativa del contenuto di ogni programma e delle leggi che lo finanziano con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale. Negli stessi allegati sono contenute tutte le informazioni e i dati relativi alle spese di funzionamento, ivi comprese quelle del personale, necessarie all’attuazione del programma, nonché gli interventi programmati con separata indicazione delle spese correnti e di quelle in conto capitale. Tali schede sono aggiornate al momento dell’approvazione della legge di bilancio e comunque trimestralmente in modo da tenere conto delle modifiche apportate alle previsioni iniziali attraverso le variazioni di bilancio adottate in corso d’anno ai sensi delle disposizioni normative vigenti. Le variazioni rispetto alle previsioni iniziali sono analiticamente motivate anche in relazione alla loro tipologia e natura. Il Ministro dell’economia e delle finanze trasmette le schede al Parlamento entro trenta giorni dalla fine del trimestre di riferimento. A ciascuno stato di previsione è altresì allegato per ogni programma l’elenco dei capitoli, articoli e relativi stanziamenti classificati tra le spese non rimodulabili, con distinta indicazione degli oneri inderogabili e delle spese di adeguamento al fabbisogno di cui al comma 5. Analoga indicazione è fornita anche per i fattori legislativi.

7. Ciascuno stato di previsione riporta:

10. Identico:

a) la nota preliminare, che si colloca all’interno del ciclo di pianificazione strategica e costituisce il punto di raccordo tra quest’ultima e la previsione di bilancio. Essa illustra il quadro di riferimento in cui l’amministrazione si trova ad operare e indica le priorità politiche e gli obiettivi che le amministrazioni intendono conseguire in termini di livello dei servizi e di interventi, in coerenza con il programma generale dell’azione di Governo. A tal fine la nota individua, con la disaggregazione per capitolo, le risorse dirette a realizzare i predetti obiettivi e riporta gli indicatori di efficienza e di efficacia per la misurazione del grado di raggiungimento degli stessi coerenti con quelli di cui all’articolo 2, comma 2, lettera f). La nota illustra, inoltre, i criteri di formulazione delle previsioni di spesa, con riguardo in particolare alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, nonché i criteri per la previsione delle entrate relative alle principali imposte e tasse. Per le entrate essa specifica, per ciascun titolo, la quota non avente carattere ricorrente e quella avente carattere ricorrente, nonché gli effetti connessi alle disposizioni normative introdotte nell’esercizio recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, con l’indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti;

a) la nota integrativa al bilancio di previsione. Per le entrate, oltre a contenere i criteri per la previsione relativa alle principali imposte e tasse, essa specifica, per ciascun titolo, la quota non avente carattere ricorrente e quella avente carattere ricorrente, nonché gli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle introdotte nell’esercizio, recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, con l’indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti. Per la spesa, si compone di due sezioni:

1) la prima sezione, concernente il piano degli obiettivi correlati a ciascun programma ed i relativi indicatori di performance, riporta le informazioni relative al quadro di riferimento in cui l’amministrazione opera, illustra le priorità politiche, espone le attività e indica gli obiettivi riferiti a ciascun programma di spesa, che le amministrazioni intendono conseguire in termini di livello dei servizi e di interventi, in coerenza con il programma generale dell’azione di Governo. A tal fine il documento indica le risorse destinate alla realizzazione dei predetti obiettivi e riporta gli indicatori di realizzazione ad essi riferiti, nonché i criteri e i parametri utilizzati per la loro quantificazione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuati i criteri e le metodologie per la definizione degli indicatori di realizzazione contenuti nella nota integrativa;

 2) la seconda sezione, relativa ai programmi e alle corrispondenti risorse finanziarie, illustra il contenuto di ciascun programma di spesa, i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo in particolare alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale. Nella stessa sezione sono contenute tutte le informazioni e i dati relativi alle spese di funzionamento, ivi comprese quelle del personale, necessarie all’attuazione del programma, gli interventi programmati con separata indicazione delle spese correnti e di quelle in conto capitale. La nota integrativa è aggiornata al momento dell’approvazione della legge di bilancio;

b) in apposito allegato conoscitivo relativo alla spesa, il budget economico della relativa amministrazione. Il budget riporta i costi previsti dai centri di costo dell’amministrazione distinti per programmi e per natura e il prospetto di riconciliazione al fine di collegare le previsioni economiche a quelle finanziarie.

b) in apposito allegato conoscitivo relativo alla spesa, il budget dei costi della relativa amministrazione. Le previsioni economiche sono rappresentate secondo le voci del piano dei conti, distinte per programmi e per centri di costo. Il budget espone le previsioni formulate dai centri di costo dell’amministrazione ed include il prospetto di riconciliazione al fine di collegare le previsioni economiche alle previsioni finanziarie di bilancio.

8. Con il progetto di bilancio, nel rispetto dell’invarianza dei saldi di finanza pubblica, possono essere proposte variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie di ciascun programma di una stessa missione, fatta eccezione per le spese corrispondenti ad oneri inderogabili. Resta precluso l’utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti. In apposito allegato a ciascuno stato di previsione della spesa sono esposte le autorizzazioni legislative ed i relativi importi di pertinenza per ciascun programma con distinzione di quelle concernenti oneri inderogabili e quelle relative ad altre spese. Nel medesimo allegato sono altresì indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propone la modifica e il corrispondente importo.

11. Con il progetto di bilancio, nel rispetto dell’invarianza dei saldi di finanza pubblica, possono essere proposte variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie di ciascun programma di una stessa missione, fatta eccezione per le spese corrispondenti ad oneri non rimodulabili. Resta precluso l’utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti. In apposito allegato a ciascuno stato di previsione della spesa sono esposte le autorizzazioni legislative ed i relativi importi di pertinenza per ciascun programma. Nel medesimo allegato sono altresì indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propone la modifica e il corrispondente importo.

9. Le modifiche apportate al bilancio nel corso della discussione parlamentare formano oggetto di apposita nota di variazioni.

12. Identico.

10. Il Ministro dell’economia e delle finanze presenta alle Camere una relazione, allegata al disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione, con motivata indicazione programmatica sulla destinazione alle aree depresse del territorio nazionale, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e alle aree destinatarie degli interventi di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, in conformità della normativa comunitaria, nonché alle aree montane, delle spese di investimento iscritte negli stati di previsione dei singoli Ministeri per gli interventi di rispettiva competenza nell’ammontare totale e suddiviso per regioni.

13. Identico.

11. In apposito allegato a ciascuno stato di previsione della spesa sono esposte, per unità di voto, le risorse destinate alle aree previste dal comma 10, relativamente alle spese correnti per il personale in attività di servizio e per trasferimenti, nonché per tutte le spese in conto capitale, con esclusione delle erogazioni per finalità non produttive.

14 In apposito allegato a ciascuno stato di previsione della spesa sono esposte, per unità di voto, le risorse destinate alle aree previste dal comma 13, relativamente alle spese correnti per il personale in attività di servizio e per trasferimenti, nonché per tutte le spese in conto capitale, con esclusione delle erogazioni per finalità non produttive.

12. In apposito allegato a ciascuno stato di previsione della spesa sono esposte, per programmi, le risorse destinate alle singole realtà regionali distinte tra spese correnti e spese in conto capitale.

15. Identico.

13. L’approvazione dello stato di previsione dell’entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa e dei totali generali della spesa nonché del quadro generale riassuntivo è disposta, nell’ordine, con distinti articoli del disegno di legge, con riferimento sia alle dotazioni di competenza sia a quelle di cassa.

16. Identico.

14. L’approvazione dei fondi previsti dagli articoli 21, 22, 23 e 24 è disposta con apposite norme.

17 L’approvazione dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 è disposta con apposite norme.

15. Con apposita norma della legge che approva il bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito, in relazione alla indicazione del fabbisogno del settore statale, effettuata ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera e), l’importo massimo di emissione di titoli dello Stato, in Italia e all’estero, al netto di quelli da rimborsare.

18. Con apposita norma della legge che approva il bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito, in relazione alla indicazione del fabbisogno del settore statale, effettuata ai sensi dell’articolo 9, comma, 2 lettera c), l’importo massimo di emissione di titoli dello Stato, in Italia e all’estero, al netto di quelli da rimborsare.

16. Alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con le amministrazioni interessate, le unità di voto sono ripartite in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione. Entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio i Ministri assegnano le risorse ai dirigenti generali responsabili della gestione. Viene altresì data informazione del raccordo tra il bilancio di previsione dello Stato approvato e il sistema di contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione.

19. Identico.

 

20. Agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri sono annessi, secondo le rispettive competenze, i conti consuntivi degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.

Art. 17.

Art. 22.

(Bilancio pluriennale)

(Bilancio pluriennale)

1. Il bilancio pluriennale di previsione è elaborato in termini di competenza dal Ministro dell’economia e delle finanze, in coerenza con gli obiettivi indicati nella Decisione di cui all’articolo 5, e copre un periodo di tre anni. Il bilancio pluriennale, redatto in base alla legislazione vigente per missioni e programmi, in termini di competenza e di cassa, espone separatamente:

1. Il bilancio pluriennale di previsione è elaborato in termini di competenza dal Ministro dell’economia e delle finanze, in coerenza con gli obiettivi indicati nella Decisione di cui all’articolo 9, e copre un periodo di tre anni. Il bilancio pluriennale, redatto in base alla legislazione vigente per missioni e programmi, in termini di competenza e di cassa, espone separatamente:

a) l’andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione vigente – bilancio pluriennale a legislazione vigente;

a) l’andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione vigente – bilancio pluriennale a legislazione vigente, di cui all’articolo 21;

b) le previsioni sull’andamento delle entrate e delle spese tenendo conto degli effetti degli interventi programmati nella Decisione di cui all’articolo 5 – bilancio pluriennale programmatico.

b) le previsioni sull’andamento delle entrate e delle spese tenendo conto degli effetti degli interventi programmati nella Decisione di cui all’articolo 9 – bilancio pluriennale programmatico.

2. Il bilancio pluriennale di cui al comma 1 è integrato con gli effetti della legge finanziaria e degli eventuali provvedimenti collegati alla manovra di bilancio già approvati.

2. Il bilancio pluriennale di cui al comma 1 è integrato con gli effetti della legge di stabilità. Esso non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e ad eseguire le spese ivi contemplate ed è aggiornato annualmente.

Art. 18.

Art. 23.

(Formazione del bilancio)

(Formazione del bilancio)

1. In sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione, tenuto conto delle istruzioni fornite annualmente con apposita circolare dal Ministero dell’economia e delle finanze, i Ministri indicano, anche sulla base delle proposte dei dirigenti responsabili della gestione dei programmi, gli obiettivi di ciascun Dicastero e quantificano le risorse necessarie per il loro raggiungimento anche mediante proposte di rimodulazione delle stesse risorse tra programmi appartenenti alla medesima missione di spesa. Le proposte sono formulate sulla base della legislazione vigente.

1. In sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione, tenuto conto delle istruzioni fornite annualmente con apposita circolare dal Ministero dell’economia e delle finanze, i Ministri indicano, anche sulla base delle proposte dei dirigenti responsabili della gestione dei programmi, gli obiettivi di ciascun Dicastero e quantificano le risorse necessarie per il loro raggiungimento anche mediante proposte di rimodulazione delle stesse risorse tra programmi appartenenti alla medesima missione di spesa. Le proposte sono formulate sulla base della legislazione vigente, con divieto di previsioni basate sul mero calcolo della spesa storica incrementale.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze valuta successivamente la congruità e la coerenza tra gli obiettivi perseguiti da ciascun Ministero e le risorse richieste per la loro realizzazione, tenendo anche conto dello stato di attuazione dei programmi in corso e dei risultati conseguiti negli anni precedenti in termini di efficacia e di efficienza della spesa. A tal fine il Ministro dell’economia e delle finanze tiene conto anche delle relazioni sullo stato della spesa di cui all’articolo 3, comma 69, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, del Rapporto di cui all’articolo 30, comma 2, della presente legge, e dei risultati dell’attività di analisi e revisione della spesa di cui all’articolo 34 della medesima legge.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze valuta successivamente la congruità e la coerenza tra gli obiettivi perseguiti da ciascun Ministero e le risorse richieste per la loro realizzazione, tenendo anche conto dello stato di attuazione dei programmi in corso e dei risultati conseguiti negli anni precedenti in termini di efficacia e di efficienza della spesa. A tal fine il Ministro dell’economia e delle finanze tiene conto anche delle risultanze illustrate nella nota integrativa al rendiconto di cui all’articolo 35, comma 2, delle risultanze delle attività di analisi dei nuclei di cui all’articolo 39, comma 1, nonché del Rapporto di cui all’articolo 41.

3. Gli schemi degli stati di previsione di entrata e di spesa, verificati in base a quanto previsto al comma 2, formano il disegno di legge di approvazione del bilancio a legislazione vigente predisposto dal Ministro dell’economia e delle finanze.

3. Identico.

4. La legge di bilancio è formata apportando al disegno di legge di cui al comma 3 le variazioni determinate dalla legge finanziaria e dagli eventuali provvedimenti collegati.

4. La legge di bilancio è formata apportando al disegno di legge di cui al comma 3 le variazioni determinate dalla legge di stabilità.

Art. 19.

Art. 24.

(Integrità, universalità ed unità del bilancio)

(Integrità, universalità ed unità del bilancio)

1. I criteri dell’integrità, dell’universalità e dell’unità del bilancio dello Stato costituiscono profili attuativi dell’articolo 81 della Costituzione.

1. Identico.

2. Sulla base del criterio dell’integrità, tutte le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse. Parimenti, tutte le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate.

2. Identico.

3. Sulla base dei criteri dell’universalità e dell’unità, è vietato gestire fondi al di fuori del bilancio, ad eccezione dei casi consentiti e regolati dalla legge di riordino complessivo della materia.

3. Sulla base dei criteri dell’universalità e dell’unità, è vietato gestire fondi al di fuori del bilancio, ad eccezione dei casi consentiti e regolati in base all’articolo 42, comma 2, lettera n).

4. È vietata altresì l’assegnazione di qualsiasi provento per spese o erogazioni speciali, salvo i proventi e le quote di proventi riscossi per conto di enti, le oblazioni e simili, fatte a scopo determinato.

4. Identico.

5. Restano valide le disposizioni legislative che prevedono la riassegnazione ai capitoli di spesa di particolari entrate.

5. Identico.

Capo II

Capo II

LE ENTRATE

E LE SPESE DELLO STATO

LE ENTRATE

E LE SPESE DELLO STATO

Art. 20.

Art. 25.

(Classificazione delle entrate e delle spese)

(Classificazione delle entrate e delle spese)

1. Le entrate dello Stato sono ripartite in:

1. Identico.

a) titoli, a seconda che siano di natura tributaria, extratributaria o che provengano dall’alienazione e dall’ammortamento di beni patrimoniali, dalla riscossione di crediti o dall’accensione di prestiti;

 

b) ricorrenti e non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi;

 

c) tipologie, ai fini dell’approvazione parlamentare e dell’accertamento dei cespiti;

 

d) categorie, secondo la natura dei cespiti;

 

e) capitoli, eventualmente suddivisi in articoli secondo il rispettivo oggetto, ai fini della rendicontazione.

 

2. Le spese dello Stato sono ripartite in:

2. Identico:

a) missioni, che individuano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica;

a) identica;

b) programmi, ai fini dell’approvazione parlamentare. I programmi sono suddivisi in macroaggregati per spese di funzionamento, per interventi, per oneri comuni di parte corrente, per investimenti e per oneri comuni in conto capitale. In autonome previsioni è esposto il rimborso di passività finanziarie;

b) programmi, ai fini dell’approvazione parlamentare. I programmi sono suddivisi in macroaggregati per spese di funzionamento, per interventi, per trattamenti di quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi di questi ultimi, per oneri del debito pubblico, per oneri comuni di parte corrente, per investimenti e per oneri comuni in conto capitale. In autonome previsioni è esposto il rimborso di passività finanziarie;

c) capitoli, secondo l’oggetto della spesa. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione e possono essere ripartiti in articoli e classificati secondo il contenuto economico e funzionale.

c) capitoli, secondo l’oggetto della spesa. I capitoli, classificati secondo il contenuto economico e funzionale, costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione e possono essere ripartiti in articoli.

3. La classificazione economica e quella funzionale si conformano ai criteri adottati in contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione.

3. La classificazione economica e quella funzionale si conformano ai criteri adottati in contabilità nazionale e dei relativi conti satellite per i conti del settore della pubblica amministrazione.

4. In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze è presentato un quadro contabile da cui risultino:

4. Identico:

a) le categorie in cui viene classificata la spesa di bilancio secondo l’analisi economica;

a) identica;

b) le funzioni-obiettivo di primo e secondo livello in cui viene ripartita la spesa secondo l’analisi funzionale. La classificazione economica e quella funzionale si conformano ai criteri adottati in contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione.

b) le classi fino al terzo livello della classificazione COFOG (Classification of the functiones of government) in cui viene ripartita la spesa secondo l’analisi funzionale.

5. In appendice al quadro contabile di cui al comma 4, appositi prospetti danno dimostrazione degli eventuali incroci tra i diversi criteri di ripartizione.

5. In appendice al quadro contabile di cui al comma 4, appositi prospetti danno dimostrazione degli eventuali incroci tra i diversi criteri di ripartizione e del raccordo tra le classi COFOG e le missioni e i programmi.

6. La numerazione delle unità di voto, delle categorie e dei capitoli può essere anche discontinua in relazione alle necessità della codificazione.

6. Identico.

7. Nel quadro generale riassuntivo, con riferimento sia alle dotazioni di competenza sia a quelle di cassa, è data distinta indicazione:

7. Identico.

a) del risultato differenziale tra il totale delle entrate tributarie ed extratributarie ed il totale delle spese correnti («risparmio pubblico»);

 

b) del risultato differenziale tra tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni riguardanti le partecipazioni azionarie ed i conferimenti, nonché la concessione e la riscossione di crediti e l’accensione e rimborso di prestiti («indebitamento o accrescimento netto»);

 

c) del risultato differenziale delle operazioni finali, rappresentate da tutte le entrate e da tutte le spese, escluse le operazioni di accensione e di rimborso di prestiti («saldo netto da finanziare o da impiegare»);

 

d) del risultato differenziale fra il totale delle entrate finali e il totale delle spese («ricorso al mercato»).

 

Art. 21.

Art. 26.

(Fondo di riserva per le spese obbligatorie)

(Fondo di riserva per le spese obbligatorie)

1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito, nella parte corrente, un «fondo di riserva per le spese obbligatorie» la cui dotazione è determinata, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.

Identico

2. Con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento delle dotazioni sia di competenza sia di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie per aumentare gli stanziamenti di spesa aventi carattere obbligatorio.

 

3. Allo stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze è allegato l’elenco dei capitoli di cui al comma 2, da approvare, con apposito articolo, con la legge di approvazione del bilancio.

 

Art. 22.

Art. 27.

(Fondi speciali per la reiscrizione

in bilancio di residui passivi perenti

delle spese correnti e in conto capitale)

(Fondi speciali per la reiscrizione

in bilancio di residui passivi perenti

delle spese correnti e in conto capitale)

1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze sono istituiti, nella parte corrente e nella parte in conto capitale, rispettivamente, un «fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa» e un «fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa», le cui dotazioni sono determinate, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.

Identico

2. Il trasferimento di somme dai fondi di cui al comma 1 e la loro corrispondente iscrizione ai capitoli di bilancio hanno luogo mediante decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che quelle di cassa dei capitoli interessati.

 

Art. 23.

Art. 28.

(Fondo di riserva per le spese impreviste)

(Fondo di riserva per le spese impreviste)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito, nella parte corrente, un «fondo di riserva per le spese impreviste» per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui all’articolo 21 e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità.

1. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito, nella parte corrente, un «fondo di riserva per le spese impreviste» per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui all’articolo 26 e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità.

2. Il trasferimento di somme dal fondo di cui al comma 1 e la loro corrispondente iscrizione ai capitoli di bilancio hanno luogo mediante decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza sia quelle di cassa dei capitoli interessati.

2. Identico.

3. Allo stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze è allegato un elenco da approvare, con apposito articolo, con la legge di approvazione del bilancio, delle spese per le quali si può esercitare la facoltà di cui al comma 2.

3. Identico.

4. Alla legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato è allegato un elenco dei decreti di cui al comma 2, con le indicazioni dei motivi per i quali si è proceduto ai prelevamenti dal fondo di cui al presente articolo.

 

 

4. Identico.

Art. 24.

Art. 29.

(Fondo di riserva per le autorizzazioni

di cassa)

(Fondo di riserva per le autorizzazioni

di cassa)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un «fondo di riserva per l’integrazione delle autorizzazioni di cassa» il cui stanziamento è annualmente determinato, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.

Identico

2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, da comunicare alla Corte dei conti, sono trasferite dal fondo di cui al comma 1 ed iscritte in aumento delle autorizzazioni di cassa dei capitoli iscritti negli stati di previsione delle amministrazioni statali, le somme necessarie a provvedere ad eventuali deficienze delle dotazioni dei capitoli medesimi, ritenute compatibili con gli obiettivi di finanza pubblica.

 

Art. 25.

Art. 30.

(Leggi di spesa pluriennale

e a carattere permanente)

(Leggi di spesa pluriennale

e a carattere permanente)

1. Le leggi pluriennali di spesa in conto capitale quantificano la spesa complessiva, l’onere per competenza relativo al primo anno di applicazione, nonché le quote di competenza attribuite a ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale; la legge finanziaria può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale, nei limiti dell’autorizzazione complessiva ai sensi dell’articolo 6, comma 3, lettera d).

1. Le leggi pluriennali di spesa in conto capitale quantificano la spesa complessiva, l’onere per competenza relativo al primo anno di applicazione, nonché le quote di competenza attribuite a ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale; la legge di stabilità può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale, nei limiti dell’autorizzazione complessiva ai sensi dell’articolo 10, comma 3, lettera d).

2. Le amministrazioni e gli enti pubblici possono stipulare contratti o comunque assumere impegni nei limiti dell’intera somma indicata dalle leggi di cui al comma 1 ovvero nei limiti indicati nella legge finanziaria. I relativi pagamenti devono, comunque, essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.

2. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti o comunque assumere impegni nei limiti dell’intera somma indicata dalle leggi di cui al comma 1 ovvero nei limiti indicati nella legge di stabilità. I relativi pagamenti devono, comunque, essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.

3. Le leggi di spesa che autorizzano l’iscrizione in bilancio di contributi pluriennali stabiliscono anche, qualora la natura degli interventi lo richieda, le relative modalità di utilizzo, mediante:

3. Identico.

a) autorizzazione concessa al beneficiario, a valere sul contributo stesso, a stipulare operazioni di mutui con istituti di credito il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato. In tal caso il debito si intende assunto dallo Stato che provvede, attraverso specifica delega del beneficiario medesimo, ad erogare il contributo direttamente all’istituto di credito;

 

b) spesa ripartita da erogare al beneficiario secondo le cadenze temporali stabilite dalla legge.

 

4. Nel caso si proceda all’utilizzo dei contributi pluriennali secondo le modalità di cui al comma 3, lettera a), al momento dell’attivazione dell’operazione le amministrazioni che erogano il contributo sono tenute a comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria generale dello Stato il piano di ammortamento del mutuo con distinta indicazione della quota capitale e della quota interessi. Sulla base di tale comunicazione il Ministero procede a suddividere il contributo tra le spese per interessi passivi e il rimborso di passività finanziarie.

4. Nel caso si proceda all’utilizzo dei contributi pluriennali secondo le modalità di cui al comma 3, lettera a), al momento dell’attivazione dell’operazione le amministrazioni che erogano il contributo sono tenute a comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria generale dello Stato il piano di ammortamento del mutuo con distinta indicazione della quota capitale e della quota interessi. Sulla base di tale comunicazione il Ministero procede a iscrivere il contributo tra le spese per interessi passivi e il rimborso di passività finanziarie.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche a tutti i contributi pluriennali iscritti in bilancio per i quali siano già state attivate in tutto o in parte le relative operazioni di mutuo.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche a tutti i contributi pluriennali iscritti in bilancio per i quali siano già state attivate alla data di entrata in vigore della presente legge in tutto o in parte le relative operazioni di mutuo.

6. Le leggi di spesa a carattere permanente quantificano l’onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale. Esse, nel caso in cui si tratti di spesa obbligatoria, indicano altresì l’onere a regime e la relativa copertura finanziaria. Nel caso in cui l’onere a regime è superiore a quello indicato per il terzo anno del triennio di riferimento, la copertura segue il profilo temporale dell’onere.

6. Le leggi di spesa a carattere permanente quantificano l’onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale. Esse indicano inoltre l’onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell’onere annuo alla legge di stabilità a norma dell’articolo 10, comma 3, lettera d), secondo periodo. Nel caso in cui l’onere a regime è superiore a quello indicato per il terzo anno del triennio di riferimento, la copertura segue il profilo temporale dell’onere.

7. Il disegno di legge finanziaria indica, in apposito allegato, per ciascuna legge di spesa pluriennale di cui all’articolo 6, comma 3, lettera d), i residui di stanziamento in essere al 30 giugno dell’anno in corso e, ove siano previsti versamenti in conti correnti o contabilità speciali di tesoreria, le giacenze in essere alla medesima data.

7. Il disegno di legge di stabilità indica, in apposito allegato, per ciascuna legge di spesa pluriennale di cui all’articolo 10, comma 3, lettera d), i residui di stanziamento in essere al 30 giugno dell’anno in corso e, ove siano previsti versamenti in conti correnti o contabilità speciali di tesoreria, le giacenze in essere alla medesima data.

8. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l’efficienza e l’efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche.

8. Identico.

9. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

9. I decreti legislativi di cui al comma 8 sono emanati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) introduzione della valutazione nella fase di pianificazione delle opere al fine di consentire procedure di confronto e selezione dei progetti e definizione delle priorità;

a) identica;

b) predisposizione da parte del Ministero competente di linee guida obbligatorie e standardizzate per la valutazione degli investimenti;

b) identica;

c) garanzia di indipendenza e professionalità dei valutatori anche attraverso l’utilizzo di competenze interne agli organismi di valutazione esistenti, con il ricorso a competenze esterne solo qualora manchino adeguate professionalità e per valutazioni particolarmente complesse;

c) identica;

d) potenziamento e sistematicità della valutazione ex post sull’efficacia e sull’utilità degli interventi infrastrutturali, rendendo pubblici gli scostamenti rispetto alle valutazioni ex ante;

d) identica;

e) separazione del finanziamento dei progetti da quello delle opere attraverso la costituzione di due appositi fondi. Al «fondo progetti» si accede a seguito dell’esito positivo della procedura di valutazione tecnico-economica degli studi di fattibilità; al «fondo opere» si accede solo dopo il completamento della progettazione definitiva;

e) identica;

f) adozione di regole trasparenti per le informazioni relative al finanziamento e ai costi delle opere; previsione dell’invio di relazioni annuali alle Camere e procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere e dei singoli interventi con particolare riferimento ai costi complessivi sostenuti e ai risultati ottenuti;

f) adozione di regole trasparenti per le informazioni relative al finanziamento e ai costi delle opere; previsione dell’invio di relazioni annuali in formato telematico alle Camere e procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere e dei singoli interventi con particolare riferimento ai costi complessivi sostenuti e ai risultati ottenuti;

g) previsione di un sistema di verifica per l’utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti con automatico del finanziamento in caso di mancato avvio delle opere entro i termini stabiliti.

g) previsione di un sistema di verifica per l’utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti con automatico definanziamento in caso di mancato avvio delle opere entro i termini stabiliti.

Art. 26.

Art. 31.

(Garanzie statali)

(Garanzie statali)

1. In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze sono elencate le garanzie principali e sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti o altri soggetti.

Identico

Art. 27.

Art. 32.

(Esercizio provvisorio)

(Esercizio provvisorio)

1. L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Identico

2. Durante l’esercizio provvisorio, la gestione del bilancio è consentita per tanti dodicesimi della spesa prevista da ciascun capitolo quanti sono i mesi dell’esercizio provvisorio, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, qualora si tratti di spesa obbligatoria e non suscettibile di impegni o di pagamenti frazionati in dodicesimi.

 

3. Le limitazioni di cui al comma 2 si intendono riferite sia alle autorizzazioni di impegno sia a quelle di pagamento.

 

Art. 28.

Art. 33.

(Assestamento e variazioni di bilancio)

(Assestamento e variazioni di bilancio)

1. Ogni anno il Ministro dell’economia e delle finanze può presentare alle Camere, ove ne ricorrano le condizioni, un disegno di legge ai fini dell’assestamento delle previsioni di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell’esercizio scaduto il 31 dicembre precedente.

1. Identico.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere alle variazioni di bilancio occorrenti per l’applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione indicando, per ciascun capitolo, sia le dotazioni di competenza sia di cassa.

2. Identico.

3. Con il provvedimento di cui al comma l possono essere proposte variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie relative a programmi di una stessa missione con le modalità indicate dall’articolo 16, comma 8.

3. Con il provvedimento di cui al comma l possono essere proposte variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie relative a programmi di una stessa missione con le modalità indicate dall’articolo 21, comma 11.

4. Nel rispetto dell’invarianza dei saldi di finanza pubblica, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere adottate variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie interne a ciascun programma, fatta eccezione per le spese corrispondenti ad oneri inderogabili, su proposta dei Ministri competenti. Resta precluso l’utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti.

4. Nel rispetto dell’invarianza dei saldi di finanza pubblica, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere adottate variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie interne a ciascun programma, relativamente alle spese per adeguamento al fabbisogno nell’ambito delle spese rimodulabili, su proposta dei Ministri competenti. Resta precluso l’utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti.

Art. 29.

Art. 34.

(Impegni)

(Impegni)

1. I dirigenti, nell’ambito delle attribuzioni ad essi demandate per legge, impegnano ed ordinano le spese nei limiti delle risorse assegnate in bilancio. Restano ferme le disposizioni speciali che attribuiscono la competenza a disporre impegni e ordini di spesa ad Organi costituzionali dello Stato dotati di autonomia contabile.

1. Identico.

2. Formano impegni sugli stanziamenti di competenza le sole somme dovute dallo Stato a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate.

2. Identico.

3. Gli impegni assunti possono riferirsi soltanto all’esercizio in corso.

3. Identico.

4. Previo assenso del Ministero dell’economia e delle finanze, per le spese correnti possono essere assunti impegni estesi a carico di esercizi successivi, nei limiti delle risorse stanziate nel bilancio pluriennale a legislazione vigente, ove ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi, e quando si tratti di spese continuative e ricorrenti, se l’amministrazione ne riconosca la necessità o la convenienza.

4. Previo assenso del Ministero dell’economia e delle finanze, con salvaguardia della compatibilità con il fabbisogno e l’indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, per le spese correnti possono essere assunti impegni estesi a carico di esercizi successivi, nei limiti delle risorse stanziate nel bilancio pluriennale a legislazione vigente, ove ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi, e quando si tratti di spese continuative e ricorrenti, se l’amministrazione ne riconosca la necessità o la convenienza.

5. Le spese per stipendi ed altri assegni fissi equivalenti, pensioni ed assegni congeneri sono imputate alla competenza del bilancio dell’anno finanziario in cui vengono disposti i relativi pagamenti.

5. Le spese per stipendi ed altri assegni fissi equivalenti, pensioni ed assegni congeneri sono imputate alla competenza del bilancio dell’anno finanziario in cui vengono disposti i relativi pagamenti, fatta eccezione per le competenze dovute a titolo di arretrati relativi ad anni precedenti derivanti da rinnovi contrattuali per le quali è consentita l’imputazione in conto residui.

6. Per gli impegni di spesa in conto capitale che prevedano opere o interventi ripartiti in più esercizi si applicano le disposizioni dell’articolo 25, comma 2.

6. Per gli impegni di spesa in conto capitale che prevedano opere o interventi ripartiti in più esercizi si applicano le disposizioni dell’articolo 30, comma 2.

7. Alla chiusura dell’esercizio finanziario il 31 dicembre, nessuno impegno può essere assunto a carico dell’esercizio scaduto. Gli uffici centrali del bilancio e le Ragionerie territoriali dello Stato per le spese decentrate si astengono dal ricevere atti di impegno che dovessero pervenire dopo tale data, fatti salvi quelli direttamente conseguenti all’applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nell’ultimo quadrimestre dell’anno.

7. Identico.

Capo III

Capo III

IL RENDICONTO GENERALE

DELLO STATO

IL RENDICONTO GENERALE

DELLO STATO

Art. 30.

Art. 35.

(Risultanze della gestione)

(Risultanze della gestione)

1. Il Ministro dell’economia e delle finanze presenta alle Camere, entro il mese di giugno, il rendiconto generale dell’esercizio scaduto il 31 dicembre dell’anno precedente. Il relativo disegno di legge è corredato di apposita nota preliminare generale.

1. Il Ministro dell’economia e delle finanze presenta alle Camere, entro il mese di giugno, il rendiconto generale dell’esercizio scaduto il 31 dicembre dell’anno precedente, articolato per missioni e programmi. Il relativo disegno di legge è corredato di apposita nota preliminare generale.

2. Al rendiconto di cui al comma 1 è allegato per ciascuna amministrazione un rapporto che, in coerenza con le indicazioni contenute nella nota preliminare allegata al bilancio di previsione, espone lo stato di attuazione dei programmi e i risultati conseguiti, anche con riferimento allo scenario socio-economico, alle priorità politiche, agli obiettivi e agli indicatori di efficienza e di efficacia utilizzati per la misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi stessi, motivandone gli eventuali scostamenti. Gli indicatori di efficienza e di efficacia adottati si adeguano alle metodologie stabilite nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2, comma 2, lettera f).

2. Al rendiconto di cui al comma 1 è allegata per ciascuna amministrazione una nota integrativa, articolata per missioni e programmi in coerenza con le indicazioni contenute nella nota integrativa al bilancio di previsione. La nota integrativa al rendiconto si compone di due sezioni:

a) la prima sezione contiene il rapporto sui risultati, che espone l’analisi e la valutazione del grado di realizzazione degli obiettivi indicati nella nota integrativa di cui all’articolo 21, comma 10, lettera a), numero 1). Ciascuna amministrazione, in coerenza con lo schema e gli indicatori contenuti nella nota integrativa al bilancio di previsione, illustra, con riferimento allo scenario socio-economico e alle priorità politiche, lo stato di attuazione degli obiettivi riferiti a ciascun programma, i risultati conseguiti e le relative risorse utilizzate, anche con l’indicazione dei residui accertati, motivando gli eventuali scostamenti rispetto a quanto previsto nella nota di cui all’articolo 21, comma 10, lettera a);

b) la seconda sezione illustra, con riferimento ai programmi, i risultati finanziari ed espone i principali fatti della gestione, motivando gli eventuali scostamenti tra le previsioni iniziali di spesa e quelle finali indicate nel rendiconto generale.

3. Allo stato di previsione dell’entrata è allegata una nota integrativa che espone le risultanze della gestione.

3. I regolamenti parlamentari stabiliscono le modalità e la tempistica del controllo, da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, dello stato di attuazione dei programmi e delle relative risorse finanziarie.

4. Identico.

Art. 31.

Art. 36.

(Elementi del conto del bilancio

e del conto del patrimonio)

(Elementi del conto del bilancio

e del conto del patrimonio)

1. I risultati della gestione dell’anno finanziario sono riassunti e dimostrati nel rendiconto generale dello Stato costituito da due distinte parti:

1. Identico:

a) conto del bilancio;

a) identica;

b) conto generale del patrimonio a valore.

b) conto generale del patrimonio.

2. Il conto del bilancio, in relazione alla classificazione del bilancio, comprende:

2. Identico.

a) le entrate di competenza dell’anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere;

 

b) le spese di competenza dell’anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare;

 

c) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori;

 

d) le somme versate in tesoreria e quelle pagate per ciascun capitolo del bilancio distintamente in conto competenza e in conto residui;

 

e) il conto totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all’esercizio successivo.

 

3. Il conto generale del patrimonio comprende:

3. Identico.

a) le attività e le passività finanziarie e patrimoniali con le variazioni derivanti dalla gestione del bilancio e quelle verificatesi per qualsiasi altra causa;

 

b) la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale.

 

4. Il conto generale del patrimonio è corredato del conto del dare ed avere relativo al servizio di tesoreria statale, con allegati il movimento generale di cassa e la situazione del Tesoro e la situazione dei debiti e crediti di tesoreria.

4. Identico.

5. In apposito allegato conoscitivo, sono illustrati per ciascun Ministero i costi da essi sostenuti. Tali costi sono esposti distintamente per programma e per natura unitamente ad un prospetto di riconciliazione che collega le rilevazioni economiche a quelle finanziarie.

5. In apposito allegato conoscitivo al rendiconto generale dello Stato sono illustrate le risultanze economiche per ciascun Mini­stero. I costi sostenuti sono rappresentati secondo le voci del piano dei conti, distinti per programma e per centri di costo. La rile­vazione dei costi sostenuti dall’ammini­strazione include il prospetto di riconci­liazione che collega le risultanze economiche con quelle della gestione finanziaria delle spese contenute nel conto del bilancio.

6. Il disegno di legge di cui al comma 1 contiene inoltre, in apposito allegato, l’illustrazione delle risultanze delle spese relative ai programmi aventi natura o contenuti ambientali, allo scopo di evidenziare le risorse impiegate per finalità di valorizzazione, tutela, conservazione, ripristino e utilizzo sostenibile del patrimonio naturale. A tal fine, le amministrazioni interessate forniscono al Ministero dell’economia e delle finanze le informazioni necessarie secondo gli schemi contabili e le modalità di rappresentazione stabilite con determina del Ragioniere generale dello Stato.

6. Il rendiconto generale dello Stato contiene inoltre, in apposito allegato, l’illustrazione delle risultanze delle spese relative ai programmi aventi natura o contenuti ambientali, allo scopo di evidenziare le risorse impiegate per finalità di valorizzazione, tutela, conservazione, ripristino e utilizzo sostenibile del patrimonio naturale. A tal fine, le amministrazioni interessate forniscono al Ministero dell’economia e delle finanze le informazioni necessarie secondo gli schemi contabili e le modalità di rappresentazione stabilite con determina del Ragioniere generale dello Stato in coerenza con gli indirizzi e i regolamenti comunitari in materia.

7. Il Ministro dell’economia e delle finanze, nella gestione delle spese, provvede ad assicurare adeguati controlli anche a carattere economico-finanziario.

7. Identico.

Art. 32.

Art. 37.

(Parificazione del rendiconto)

(Parificazione del rendiconto)

1. Al termine dell’anno finanziario ciascun Ministero, per cura del direttore della competente ragioneria, compila il conto del bilancio ed il conto del patrimonio relativi alla propria amministrazione.

1. Al termine dell’anno finanziario ciascun Ministero, per cura del direttore del competente ufficio centrale del bilancio, compila il conto del bilancio ed il conto del patrimonio relativi alla propria amministrazione.

2. I conti di cui al comma 1 sono trasmessi al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria generale dello Stato entro il 30 aprile successivo al termine dell’anno finanziario e, non più tardi del 31 maggio, il Ministro dell’economia e delle finanze, per cura del capo del Dipartimento di cui al presente comma, trasmette alla Corte dei conti il rendiconto generale dell’esercizio scaduto.

2. I conti di cui al comma 1 sono trasmessi al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria generale dello Stato entro il 30 aprile successivo al termine dell’anno finanziario e, non più tardi del 31 maggio, il Ministro dell’economia e delle finanze, per cura del Ragioniere generale dello Stato, trasmette alla Corte dei conti il rendiconto generale dell’esercizio scaduto.

Art. 33.

Art. 38.

(Presentazione del rendiconto)

(Presentazione del rendiconto)

1. La Corte dei conti, parificato il rendiconto generale, lo trasmette al Ministro dell’economia e delle finanze per la successiva presentazione alle Camere.

Identico

 

CAPO IV

 

ANALISI E VALUTAZIONE DELLA SPESA

 

 

Art. 39.

 

(Analisi e valutazione della spesa)

 

1. Il Ministero dell’economia e delle finanze collabora con le amministrazioni centrali dello Stato, al fine di garantire il supporto per la verifica dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi di cui all’articolo 9, comma 2, lettera e), per il monitoraggio dell’efficacia delle misure rivolte al loro conseguimento e di quelle disposte per incrementare il livello di efficienza delle amministrazioni stesse. La collaborazione ha luogo nell’ambito di appositi nuclei di analisi e valutazione della spesa, istituiti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono disciplinate la composizione e le modalità di funzionamento dei nuclei.

 

2. Nell’ambito dell’attività di collaborazione di cui al comma 1 viene altresì svolta la verifica sull’articolazione dei programmi che compongono le missioni, sulla coerenza delle norme autorizzatorie delle spese rispetto al contenuto dei programmi stessi, con la possibilità di proporre, attraverso apposito provvedimento legislativo, l’accorpamento e la razionalizzazione delle leggi di finanziamento per renderne più semplice e trasparente il collegamento con il relativo programma, nonché sulla rimodulabilità delle risorse iscritte in bilancio. In tale ambito il Ministero dell’economia e delle finanze fornisce alle amministrazioni centrali dello Stato supporto metodologico per la definizione delle previsioni di spesa e dei fabbisogni associati ai programmi e agli obiettivi indicati nella nota integrativa di cui all’articolo 21, comma 7, lettera a), e per la definizione degli indicatori di risultato ad essi associati.

 

3. Le attività svolte dai nuclei di cui al comma 1 sono funzionali alla formulazione di proposte di rimodulazione delle risorse finanziarie tra i diversi programmi di spesa ai sensi dell’articolo 23 e alla predisposizione del rapporto sui risultati di cui all’articolo 35, comma 2, lettera a).

 

4. Per le attività di cui al presente articolo, nonché per la realizzazione del Rapporto di cui all’articolo 41, il Ministero dell’economia e delle finanze istituisce e condivide con le amministrazioni centrali dello Stato, nell’ambito della banca dati di cui all’articolo 13, una apposita sezione che raccoglie tutte le informazioni necessarie alla realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1, nonché delle analisi di efficienza contenute nel Rapporto di cui all’articolo 41. La banca dati raccoglie le informazioni che le amministrazioni sono tenute a fornire attraverso una procedura da definire con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

 

Art. 40.

 

(Completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato)

 

1. Il Ministero dell’economia e delle finanze, in collaborazione con le amministrazioni e sulla base di criteri da definire con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, procede alla verifica e alla proposta di revisione dei programmi di spesa, ivi compresa la loro eventuale soppressione o accorpamento.

 

2. Al fine di consentire il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato ed evitare sovrapposizioni di competenze tra Ministeri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede alla revisione dell’attribuzione dei programmi e delle relative risorse tra i Ministeri, in coerenza con i compiti e le funzioni istituzionali proprie di ciascun Ministero.

 

3. La revisione deve essere operata in modo da garantire che ciascuna amministrazione abbia la disponibilità delle risorse collegate ai programmi di spesa per i quali è competente a intraprendere azioni per il perseguimento dei relativi obiettivi e della cui realizzazione è responsabile.

 

4. Le attività di cui al presente articolo devono concludersi entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

5. Tutte le proposte di revisione di cui al presente articolo sono trasmesse alle competenti Commissioni parlamentari per il relativo parere ai fini dell’aggiornamento del bilancio di previsione.

 

Art. 41.

 

(Rapporto sulla spesa delle amministrazioni dello Stato)

 

1. Ogni tre anni, a partire da quello successivo all’istituzione della banca dati di cui all’articolo 39, comma 4, il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche sulla base delle attività di cui al medesimo articolo 39, elabora un Rapporto sulla spesa delle amministrazioni dello Stato.

 

2. Il Rapporto di cui al comma 1 illustra la composizione e l’evoluzione della spesa, i risultati conseguiti con le misure adottate ai fini del suo controllo e quelli relativi al miglioramento del livello di efficienza delle stesse amministrazioni.

 

3. Il Rapporto, in particolare, per i principali settori e programmi di spesa:

 

a) esamina l’evoluzione e la composizione della spesa identificando le eventuali aree di inefficienza e di inefficacia, anche attraverso la valutazione dei risultati storici ottenuti;

 

b) propone gli indicatori di performance da adottare;

 

c) fornisce la base analitica per la definizione e il monitoraggio degli indicatori di cui alla lettera b) verificabili ex post, utilizzati al fine di valutare il conseguimento degli obiettivi di ciascuna amministrazione e accrescere la qualità dei servizi pubblici;

 

d) suggerisce possibili riallocazioni della spesa, liberando risorse da destinare ai diversi settori di spesa e ad iniziative considerate prioritarie;

 

e) fornisce la base analitica per la programmazione su base triennale delle iniziative e delle risorse su obiettivi verificabili, anche basandosi sul controllo di gestione dei risultati.

 

4. Il Rapporto di analisi e valutazione della spesa è predisposto entro il 20 luglio dell’ultimo anno di ciascun triennio ed è inviato al Parlamento.

Capo IV

Capo V

COMPLETAMENTO DELLA RIFORMA

DEL BILANCIO DELLO STATO

COMPLETAMENTO DELLA RIFORMA

DEL BILANCIO DELLO STATO

Art. 34.

Art. 42.

(Delega al Governo per il completamento della riforma del bilancio dello Stato e adozione del metodo della programmazione triennale delle risorse)

(Delega al Governo per il completamento della riforma del bilancio dello Stato e adozione del metodo della programmazione triennale delle risorse)

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per consentire il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato e la programmazione delle risorse assicurandone una maggiore certezza, trasparenza e flessibilità.

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2 riguardo all’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per consentire il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato e la programmazione delle risorse assicurandone una maggiore certezza, trasparenza e flessibilità.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 dovranno essere ispirati ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

2. Identico:

a) introduzione della programmazione triennale delle risorse e degli obiettivi delle amministrazioni centrali e individuazione di metodologie comuni di definizione degli indicatori di performance coerenti con quelle di cui all’articolo 2, comma 2, lettera f);

a) introduzione della programmazione triennale delle risorse e degli obiettivi delle amministrazioni dello Stato e individuazione di metodologie comuni di definizione degli indicatori di performance semplici, misurabili e riferibili ai programmi del bilancio;

b) introduzione di criteri e modalità per la fissazione di limiti per le spese non inderogabili del bilancio dello Stato. I predetti limiti, individuati in via di massima in sede di Decisione di cui all’articolo 5 e adottati con la successiva legge di bilancio, dovranno essere coerenti con la programmazione triennale delle risorse;

b) introduzione di criteri e modalità per la fissazione di limiti per le spese rimodulabili del bilancio dello Stato. I predetti limiti, individuati in via di massima in sede di Decisione di cui all’articolo 9 e adottati con la successiva legge di bilancio, dovranno essere coerenti con la programmazione triennale delle risorse;

c) adozione, in coerenza con i limiti di spesa stabiliti, di accordi triennali tra il Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri Ministri, in cui vengono concordati i tempi e gli obiettivi da conseguire nel triennio;

c) adozione, in coerenza con i limiti di spesa stabiliti, di accordi triennali tra il Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri Ministri, in cui vengono concordati gli obiettivi da conseguire nel triennio e i relativi tempi;

d) illustrazione di un programma di revisione annuale della spesa finalizzato alla verifica dei risultati intermedi raggiunti rispetto agli obiettivi di cui alla lettera c), alla modulazione delle dotazioni di bilancio tra i diversi programmi e alla verifica dell’efficacia della manovra di bilancio sulle missioni di spesa, all’interno delle note preliminari di cui all’articolo 16, comma 7;

soppressa

e) costituzione di nuclei di valutazione e analisi della spesa composti da rappresentanti del Ministero dell’economia – Dipartimento Ragioneria generale dello Stato e dei Ministeri di spesa ai fini del supporto alla verifica dei risultati raggiunti e delle eventuali proposte di rimodulazione delle risorse finanziarie tra i diversi programmi di spesa da presentare ai sensi dell’articolo 18;

soppressa

f) previsione della possibilità di prorogare di un ulteriore anno i termini di conservazione dei residui passivi relativi a spese in conto capitale, su proposta adeguatamente motivata dei Ministeri competenti che illustri lo stato di attuazione dei programmi di spesa e le cause che determinano la necessità di uno slittamento dei relativi tempi di attuazione;

d) identica;

g) adozione, anche ai fini gestionali, delle azioni quali componenti del programma e unità elementari del bilancio dello Stato affiancate da un piano dei conti integrato;

e) adozione, anche ai fini gestionali e di rendicontazione, delle azioni quali componenti del programma e unità elementari del bilancio dello Stato affiancate da un piano dei conti integrato;

h) revisione delle leggi di finanziamento dei programmi di spesa ai fini di una loro razionalizzazione e accorpamento in modo da rendere più semplice e trasparente il collegamento con il relativo programma;

soppressa

i) razionalizzazione dei fondi di riserva e speciali iscritti sul bilancio dello Stato;

f) accorpamento dei fondi di riserva e speciali iscritti sul bilancio dello Stato;

l) eliminazione del disegno di legge di assestamento delle previsioni del bilancio dello Stato e riordino delle norme che autorizzano provvedimenti di variazione al bilancio in corso d’anno;

g) riordino delle norme che autorizzano provvedimenti di variazione al bilancio in corso d’anno;

m) adeguamento della normativa di contabilità pubblica nel senso del passaggio, nella predisposizione del bilancio annuale di previsione e degli altri documenti contabili, da una redazione in termini di competenza e cassa a una redazione in termini di sola cassa, con separata ed analitica evidenziazione conoscitiva delle corrispondenti previsioni di competenza finanziaria ed economica con riferimento al sistema di contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione;

h) adeguamento della normativa di contabilità pubblica nel senso del passaggio, nella predisposizione del bilancio annuale di previsione e degli altri documenti contabili, da una redazione in termini di competenza e cassa a una redazione in termini di sola cassa, con separata ed analitica evidenziazione conoscitiva delle corrispondenti previsioni di competenza finanziaria ed economica con riferimento al sistema di contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione, in particolare prevedendo che la gestione delle risorse iscritte in bilancio venga condotta dal responsabile del programma di spesa attraverso un continuo monitoraggio che garantisca, sotto la sua responsabilità, contabile ed amministrativa, l’equilibrio delle disponibilità e delle spese, nel presupposto che il responsabile del programma ordini e paghi le spese sulla base di un programma, da lui predisposto, che tenga conto della fase temporale di assunzione degli impegni;

n) previsione di un regime transitorio, avente durata massima di due anni, per consentire l’attuazione della nuova disciplina di cui alla lettera m), l’assorbimento dell’ammontare dei residui e l’adeguamento delle procedure di entrata e di spesa;

i) previsione di un regime transitorio, avente durata massima di tre anni, per consentire l’attuazione della nuova disciplina di cui alla lettera h), l’assorbimento dell’ammontare dei residui e l’adeguamento delle procedure di entrata e di spesa;

o) soppressione dei programmi di spesa quantitativamente non rilevanti sulla base di criteri da definire con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze;

soppressa

p) riattribuzione tra i Ministeri competenti delle risorse finanziarie iscritte sul bilancio dello Stato finalizzate al raggiungimento di obiettivi rientranti nei relativi compiti istituzionali;

soppressa

q) affiancamento, ai fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema di contabilità economico-patrimoniale funzionale alla verifica dei risultati conseguiti dalle amministrazioni;

l) affiancamento, ai fini conoscitivi, in via sperimentale, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema di contabilità economico-patrimoniale funzionale alla verifica dei risultati conseguiti dalle amministrazioni, con conseguente elaborazione dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa;

r) revisione del rendiconto generale dello Stato e della relativa struttura in coerenza con quella del bilancio di previsione in modo da consentire la verifica dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati;

soppressa

s) predisposizione, da parte delle Amministrazioni competenti da allegare al rendiconto di apposite relazioni sui tempi e sullo stato di attuazione dei programmi, sugli obiettivi raggiunti e sulle relative risorse utilizzate e non, anche con riferimento all’ammontare dei residui accertati;

soppressa

t) introduzione di un conto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato o correnti finalizzato alla gestione e valorizzazione degli attivi;

soppressa

u) revisione del conto riassuntivo del tesoro allo scopo di garantire maggiore chiarezza e significatività delle informazioni in esso contenute attraverso l’integrazione dei dati contabili del bilancio dello Stato e quelli della tesoreria;

m) identica;

 

n) progressiva eliminazione, entro il termine di ventiquattro mesi, delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti mediante il versamento di somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato, ad eccezione delle gestioni fuori bilancio istituite ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, delle gestioni fuori bilancio autorizzate per legge, dei programmi comuni tra più amministrazioni, enti, organismi pubblici e privati, nonché nei casi di urgenza e necessità. A tal fine, andrà disposto il contestuale versamento delle dette disponibilità in conto entrata al bilancio, per la nuova assegnazione delle somme nella competenza delle inerenti imputazioni di spesa che ne hanno dato origine, ovvero, qualora queste ultime non fossero più esistenti in bilancio, a nuove imputazioni all’uopo appositamente istituite;

v) affidamento di ciascun programma ad un unico centro di responsabilità amministrativa.

o) affidamento di ciascun programma o tipologia di entrata ad un unico centro di responsabilità amministrativa;

 

p) previsione della possibilità di identi­ficare i contributi speciali dal bilancio dello Stato finalizzati agli obiettivi di cui al quinto comma dell’articolo 119 della Costituzione e destinati ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni;

 

q) revisione sia per l’entrata che per la spesa delle unità elementari del bilancio amministrativo per assicurare che la denominazione richiami esplicitamente l’oggetto; revisione della ripartizione delle unità promiscue in articoli tale da assicurare che la fonte di gettito o la destinazione della spesa sia chiaramente ed univocamente individuabile.

 

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine per l’espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunica­zioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova tras­missione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo. I decreti legislativi che comportino riflessi di ordine finanziario devono essere corredati della relazione tecnica di cui all’articolo 17, comma 3.

 

4. Gli schemi dei decreti legislativi relativi alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali sono, altresì, trasmessi per l’intesa alla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

TITOLO VI

TITOLO VII

TESORERIA DEGLI ENTI PUBBLICI

E PROGRAMMAZIONE DEI FLUSSI

DI CASSA

TESORERIA DEGLI ENTI PUBBLICI

E PROGRAMMAZIONE DEI FLUSSI

DI CASSA

Art. 35.

Art. 43.

(Definizione dei saldi di cassa)

(Definizione dei saldi di cassa)

1. Il saldo di cassa del settore statale è il risultato del consolidamento tra flussi di cassa del bilancio dello Stato e della Tesoreria statale. Esso esprime il fabbisogno da finanziare attraverso emissioni di titoli di Stato ed altri strumenti a breve e lungo termine.

Identico

2. Il saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche è il risultato del consolidamento dei flussi di cassa fra i diversi sottosettori.

 

3. Con decreto del Ministero dell’economia e finanze sono definiti, in coerenza con le regole internazionali, gli aggregati sottostanti i menzionati saldi e i criteri metodologici per il calcolo degli stessi.

 

Art. 36.

Art. 44.

(Tesoreria degli enti pubblici)

(Tesoreria degli enti pubblici)

1. In materia di Tesoreria unica, per gli enti ed organismi pubblici restano ferme le disposizioni contenute nella legge 29 ottobre 1984, n. 720.

Identico

Art. 37.

Art. 45.

(Programmazione finanziaria)

(Programmazione finanziaria)

1. Ai fini dell’efficiente gestione del debito, le amministrazioni statali presentano, entro il 31 dicembre, una previsione dell’evoluzione attesa dei flussi di cassa per l’anno seguente con relativo aggiornamento mensile entro il 10 di ciascun mese, sulla base di uno schema definito con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Identico

2. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sono individuate le cadenze giornaliere per l’effettuazione di pagamenti di natura ricorrente e le modalità di attuazione del comma 1.

 

Art. 38.

Art. 46.

(Modifiche alla disciplina dei conti

intrattenuti dal Tesoro

per la gestione delle disponibilità liquide)

(Modifiche alla disciplina dei conti

intrattenuti dal Tesoro

per la gestione delle disponibilità liquide)

1. All’articolo 5, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: «Il Ministero dell’economia e delle finanze e la Banca d’Italia stabiliscono mediante convenzione le condizioni di tenuta del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d’Italia per il servizio di tesoreria e dei conti ad esso assimilabili ed il saldo massimo su cui la Banca d’Italia corrisponde un tasso di interesse, commisurato a parametri di mercato monetario. Con successivo decreto del Ministro, sulla base di criteri di trasparenza, efficienza e competitività, sono stabilite le modalità di movimentazione della liquidità e di selezione delle controparti».

1. Identico.

2. La convenzione di cui all’articolo 5, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è stipulata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Identico.

3. Fino al momento della data di entrata in vigore della convenzione, ai sensi del comma 2 del presente articolo, la remunerazione del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d’Italia per il servizio di tesoreria avverrà secondo le modalità ed i termini previsti dal citato articolo 5, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge. Nel periodo transitorio restano ferme le disposizioni previste all’articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002, e all’articolo 4, terzo comma, del decreto ministeriale 6 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2003: «Modalità per l’informatizzazione degli ordini di prelevamento dei fondi dai conti correnti di tesoreria centrale», relative alla remunerazione dei conti assimilabili al conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d’Italia per il servizio di tesoreria.

3. Identico.

4. All’articolo 46 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, il comma 3 è sostituito dal seguente:

4. Identico.

«3. Sulle giacenze del Fondo la Banca d’Italia corrisponde semestralmente un tasso pari a quello del conto denominato: “Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria“ (L)».

 

5. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sono definiti modalità e criteri di contabilizzazione delle operazioni disciplinate dalle disposizioni di cui al presente articolo.

5. Identico.

Art. 39.

Art. 47.

(Ricorso al mercato delle

pubbliche amministrazioni)

(Ricorso al mercato delle

pubbliche amministrazioni)

1. Nei contratti stipulati per operazioni finanziarie che costituiscono quale debitore un’amministrazione pubblica è inserita apposita clausola che prevede, a carico degli istituti finanziatori, l’obbligo di comunicare in via telematica, al massimo entro dieci giorni dalla stipula, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, all’ISTAT ed alla Banca d’Italia, l’avvenuto perfezionamento dell’operazione finanziaria, con indicazione della data e dell’ammontare della stessa, del relativo piano delle erogazioni e del piano di ammortamento distintamente per quota capitale e quota interessi, ove disponibile.

Identico

2. In caso di assenza o della ritardata comunicazione di cui al comma 1, è applicata a carico dell’istituto finanziatore una sanzione amministrativa pari allo 0,5 per cento dell’importo dell’operazione.

 

Art. 40.

Art. 48.

(Abrogazione e modifica di norme)

(Abrogazione e modifica di norme)

1. Sono abrogati gli articoli dal 30 al 35-bis, dal 37 al 43, 49, e dal 77 al 79 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

1. Identico.

 

2. Sono abrogate tutte le disposizioni di legge che autorizzano l’apertura di contabilità speciali di tesoreria a valere su fondi iscritti in stanziamenti del bilancio dello Stato e riferibili alla gestione di soggetti ed organi comunque riferibili alla amministrazione centrale e periferica dello Stato, ove non espressamente autorizzate da specifiche norme che ne disciplinano l’autonomia contabile rispetto al bilancio dello Stato.

2. I termini relativi agli adempimenti connessi con la gestione del bilancio di previsione previsti dagli articoli 53, 59-bis, 68 e 68-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sono modificati in corrispondenza con quelli connessi all’abrogazione dell’articolo 30, secondo comma, del citato regio decreto n. 2440 del 1923.

3. Identico.

3. La legge 27 febbraio 1955, n. 64, è abrogata.

4. Identico.

4. Al secondo comma dell’articolo 4 della legge 20 luglio 1977, n. 407, le parole: «in cui fu iscritto l’ultimo stanziamento», sono sostituite dalle seguenti: «cui si riferiscono».

5. Identico.

TITOLO VII

TITOLO VIII

IL SISTEMA DEI CONTROLLI

IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Art. 41.

Art. 49.

(Delega al Governo per la riforma ed il potenziamento del sistema dei controlli di ragioneria e del programma di analisi e revisione della spesa)

(Delega al Governo per la riforma ed il potenziamento del sistema dei controlli di ragioneria e del programma di analisi e valutazione della spesa)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa e per la riforma del controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), e all’articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

1. Identico:

a) potenziamento delle strutture e degli strumenti di controllo e monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato ai fini della realizzazione periodica di un programma di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali di cui all’articolo 3, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, da svolgere anche in collaborazione con le amministrazioni e istituzioni interessate ai sensi del comma 69 del medesimo articolo 3 della legge n. 244 del 2007;

a) potenziamento delle strutture e degli strumenti di controllo e monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato ai fini della realizzazione periodica di un programma di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali di cui all’articolo 3, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, da svolgere anche in collaborazione con le amministrazioni e istituzioni interessate ai sensi del comma 69 del medesimo articolo 3 della legge n. 244 del 2007, nonché ai fini della elaborazione del Rapporto di cui all’articolo 41;

b) condivisione, per via telematica, tra il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i servizi di controllo interno di cui all’articolo 6 del citato decreto legislativo n. 286 del 1999 e gli uffici di statistica dei diversi Ministeri, delle relative banche dati, anche attraverso l’acquisizione di tutte le altre informazioni necessarie alla realizzazione dell’attività di analisi e valutazione della spesa;

b) condivisione tra il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i servizi di controllo interno di cui all’articolo 6 del citato decreto legislativo n. 286 del 1999 e gli uffici di statistica dei diversi Ministeri, delle relative banche dati, anche attraverso l’acquisizione, per via telematica, di tutte le altre informazioni necessarie alla realizzazione dell’attività di analisi e valutazione della spesa;

c) previsione di sanzioni pecuniarie in caso di mancata comunicazione dei dati di cui alla lettera b) da parte dei dirigenti responsabili delle amministrazioni interessate;

c) identica;

d) graduale estensione del programma di analisi e valutazione della spesa alle altre amministrazioni pubbliche;

d) identica;

e) riordino del sistema dei controlli preventivi e dei controlli successivi sulle spese delegate, loro semplificazione e razionalizzazione, nonché revisione dei termini attualmente previsti per il controllo, con previsione di programmi annuali basati sulla complessità degli atti, sulla loro rilevanza ai fini della finanza pubblica e sull’efficacia dell’esercizio del controllo.

e) identica.

 

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti. I decreti legislativi che comportino riflessi di ordine finanziario devono essere corredati della relazione tecnica di cui all’articolo 17, comma 3.

Art. 42.

Art. 50.

(Testo unico delle disposizioni vigenti in materia di contabilità di Stato)

(Testo unico delle disposizioni vigenti in materia di contabilità di Stato e di tesoreria)

1. Il Governo è delegato ad emanare, ai sensi degli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione e dell’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico delle disposizioni vigenti in materia di contabilità di Stato, anche con modifica delle disposizioni di legge preesistenti e con abrogazione espressa di quelle non più in vigore o incompatibili con la normativa vigente.

1. Il Governo è delegato ad emanare, ai sensi degli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione e dell’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico delle disposizioni vigenti in materia di contabilità di Stato nonché in materia di tesoreria, anche con modifica delle disposizioni di legge preesistenti e con abrogazione espressa di quelle non più in vigore o incompatibili con la normativa vigente.

 

2. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in mancanza dei pareri. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo.

 

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, il Governo può adottare, attraverso le procedure di cui ai commi 1 e 2, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

Art. 43.

Art. 51.

(Abrogazione della legge 5 agosto 1978,

n. 468)

(Abrogazione della legge 5 agosto 1978,

n. 468)

1. La legge 5 agosto 1978, n 468, e successive modificazioni, è abrogata.

Identico

Art. 44.

Art. 52.

(Disposizioni finali e transitorie)

(Disposizioni finali e transitorie)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, la legge finanziaria dispone la soppressione alla tabella di cui all’articolo 6, comma 3, lettera d), secondo periodo, delle spese obbligatorie e delle relative norme di rinvio alla tabella stessa. Tali spese restano quindi contestualmente determinate dalla legge di bilancio.

1. In sede di prima applicazione della presente legge, la legge di stabilità dispone la soppressione alla tabella di cui all’articolo 10, comma 3, lettera d), secondo periodo, delle spese obbligatorie e delle relative norme di rinvio alla tabella stessa. Tali spese restano quindi contestualmente determinate dalla legge di bilancio.

 

 

 


 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾¾  XVI LEGISLATURA  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

221a SEDUTA

PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDI' 16 GIUGNO 2009

 

 

Presidenza del vice presidente CHITI

 

 

_________________

 

Discussione del disegno di legge:

(1397) AZZOLLINI ed altri. - Legge quadro in materia di contabilità e finanza pubblica nonché delega al Governo in materia di adeguamento dei sistemi contabili, perequazione delle risorse, efficacia della spesa e potenziamento del sistema dei controlli (ore 17,10)

 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1397.

Non essendo al momento presente in Aula il relatore, senatore Azzollini, invito i colleghi a prendere posto e ad evitare capannelli, perché non è questo il modo di lavorare nell'Aula del Senato. Stiamo affrontando un argomento di estremo rilievo, maggiore rispetto al livello di attenzione che si è registrato dentro e fuori il Senato, per le modifiche che il provvedimento apporta alla tanto discussa, sotto il profilo del confronto che si è avuto nel corso degli anni, sessione di bilancio.

Sospendo pertanto brevemente la seduta in attesa dell'arrivo del senatore Azzollini. Spero che alla ripresa dei lavori vi sia da parte dell'Aula una maggiore concentrazione.

(La seduta, sospesa alle ore 17,11, è ripresa alle ore 17,20).

Onorevoli colleghi, la seduta è ripresa.

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Azzollini, per integrare la relazione scritta.

 

AZZOLLINI, relatore. Signor Presidente, non mi soffermerò, nell'integrazione della relazione già presentata per iscritto, sulle considerazioni in ordine al testo, ma piuttosto sulle correzioni apportate in Commissione.

Va segnalata preventivamente la scelta di sciogliere il dilemma sulla soppressione o meno dell'attuale obbligo di copertura degli oneri correnti della «finanziaria» nel senso appunto di confermare la scelta iniziale del testo, ossia il superamento dell'attuale sistema. È stata una scelta ponderata in quanto da più parti, compresa la Corte dei conti, è stata sostenuta l'idea di una maggiore rigidità rispetto all'attuale situazione, nel senso della completa autocopertura degli oneri della «finanziaria», senza la possibilità attualmente in vigore di attingere all'eventuale miglioramento del risparmio pubblico. (Brusìo).

 

PRESIDENTE. Mi scusi, presidente Azzolini, ma l'argomento è veramente importante. Se ritenete che sia irrilevante, ci rivediamo tra 10 minuti, non c'è problema. Mi rifiuto di discutere una questione rilevante come è quella della riforma della legge finanziaria e della sessione di bilancio in un clima di assoluta disattenzione, addirittura con un vociare intorno al relatore.

 

AZZOLLINI, relatore. Grazie, signor Presidente. Come dicevo, il dilemma tra le due opzioni consiste nel riconoscere, se si sopprime l'obbligo di copertura, una maggiore libertà al Governo di impostare la manovra, con il solo limite del saldo complessivo, secondo decisioni di merito di tipo squisitamente politico, oppure porre un vincolo giuridico all'interno della decisione.

La scelta è stata del primo tipo, anche nella consapevolezza che ciò implicherà la revisione dei criteri di ammissibilità degli emendamenti. Naturalmente, deve rimanere fermo in tale ipotesi ciò che è da ritenere acquisito sulla base delle prassi più recenti, ossia che il limite dell'ammissibilità per gli emendamenti è quello fissato dall'articolo 1 della legge finanziaria, quindi comprensivo degli effetti della manovra, senza alcuna valenza, sotto il profilo degli spazi di copertura, dell'eventuale margine esistente tra saldi a legislazione vigente al lordo della manovra e saldi programmatici, in linea peraltro con quanto già avvenuto nel passato, come nell'ultima sessione, quando i saldi programmatici erano migliori rispetto a quelli a legislazione vigente comprensivi della manovra senza che la differenza fosse sussumibile come fonte di copertura e così come in fin dei conti avveniva in vigenza dell'obbligo di copertura degli oneri correnti, quando l'eventuale residuo del miglioramento del risparmio pubblico (al netto dell'utilizzo a copertura degli oneri della finanziaria) non ha mai costituito base di copertura di nuovi o maggiori oneri.

Un altro tema da menzionare è quello relativo alla possibilità di utilizzare in corso d'anno eventuali migliori previsioni per quanto riguarda le entrate, per finalità di copertura. Anche qui si tratta di un'antica questione, che da anni è stata risolta nel senso di prevedere indirettamente tale possibilità in linea generale nella legge di contabilità e con modalità applicative di volta in volta decise con la singola legge finanziaria.

Il fatto che il meccanismo non sia stato riproposto nel presente disegno di legge sta a significare, tenuto conto anche che è stata ribadita all'articolo 12 la possibilità di effettuare coperture di legge ordinarie mediante nuove o maggiori entrate fissate con legge, che il combinato disposto delle varie disposizioni porta ad un sistema per il quale tutte le maggiori entrate che si dovessero verificare in corso d'anno rispetto alle previsioni iniziali vengono devolute al saldo, al netto di quanto eventualmente utilizzato dal provvedimento di assestamento che il Governo avrà, ove del caso, deciso di presentare. La decisione di pervenire a tale sistema nasce sia dall'ambiguità delle formulazioni contenute nelle varie leggi finanziarie al riguardo, sia dagli abusi che sono stati compiuti in relazione a vari motivi (dubbi e interpretazioni dei casi contemplati come eccezione, utilizzo di entrate a fronte di previsioni calanti del ciclo di medio termine e via dicendo). Sia consentito di aggiungere che la stessa interpretazione che è stata fornita della lettera i) dell'articolo 11, comma 3, della legge n. 468 del 1978 nasceva probabilmente da una cattiva interpretazione della ratio originaria della norma.

Un altro tema su cui ha ruotato la discussione è stato quello, sul quale si discute ormai da qualche anno, circa l'obbligo di compensare le norme sui tre saldi. Si tratta anche qui di una questione su cui le opinioni sono divergenti. La scelta compiuta è stata nel senso di fare rimanere tale obbligo per quanto riguarda il saldo netto da finanziare, nell'intesa che, ove vi siano particolari effetti dal punto di vista degli altri saldi, sarà cura del Ministero dell'economia segnalare tale difficoltà, fermo rimanendo che il tema dovrà essere oggetto di analisi nelle relazioni tecniche.

Altra questione è se cristallizzare nella Decisione di finanza pubblica e nella stessa legge finanziaria l'obiettivo della pressione fiscale complessiva. Sul punto è stata fatta una scelta anche qui in linea con la filosofia dell'intero provvedimento (come dimostra ad esempio l'abolizione dell'obbligo di copertura corrente degli oneri del disegno di legge finanziaria), ossia concedere libertà nell'utilizzo da parte del Governo degli strumenti di politica finanziaria. Bloccare un obiettivo di pressione fiscale complessiva ha una serie di implicazioni, non tutte di segno positivo.

Anzitutto, ci si chiede il quid agendum ove per motivi indipendenti dalla volontà del legislatore e del Governo l'obiettivo non venga raggiunto. In secondo luogo, si è considerato che porre un obiettivo in termini di pressione fiscale significa automaticamente impedire coperture di nuovi o maggiori oneri diversi dalla riduzione delle spese, mentre l'articolo 12 consente tale copertura.

In generale, è apparso poco fondato far soggiacere la decisione di copertura, che costituisce uno dei passaggi chiave della politica finanziaria di un Governo, a vincoli ulteriori: deve essere il cittadino-elettore a giudicare come il Governo e la sua maggioranza avranno proposto la coppia beneficio-sacrificio, al di là di vincoli giuridici eventualmente esistenti (ovviamente, nel senso della Costituzione). Va altresì considerato che proporre un obiettivo in termini di pressione fiscale complessiva appare non coerente con il movimento a favore di una maggiore autonomia degli enti locali, perché impedisce, ad esempio, ad una Regione o ad un Comune di agire sulla leva fiscale per raggiungere gli obiettivi proposti.

Per lasciare traccia comunque del dibattito è stato accolto un emendamento che pone a carico della Decisione di finanza pubblica l'onere di una indicazione di massima dell'andamento tendenziale della pressione fiscale complessiva.

Altra questione su cui è stata presa una decisione è quella della costituzione di Authorities di controllo dei conti pubblici. Sia che la relativa composizione preveda dei rappresentanti politici, sia nel caso opposto della sola presenza di tecnici è parso chiaro che la responsabilità delle previsioni e delle conseguenti manovre deve rimanere in capo al Governo con tutte le conseguenze di tipo politico che il sistema prevede. Va d'altra parte considerato che già adesso si adottano le «previsioni di consenso», di concerto peraltro con quanto previsto a livello comunitario.

Altro punto è la secolare questione del bilancio di cassa, su cui le opinioni possono essere le più ampie. Per la verità, il disegno di legge già prevede un principio di delega volto all'introduzione di un tale tipo di bilancio. Si è ritenuto a riguardo che ciò possa bastare per impostare un percorso la cui direzione si vedrà nel corso del tempo. Passare ad un bilancio di cassa pone comunque antichi problemi di decisione e gestione della spesa a livello sia della singola norma interna al programma, sia del controllo complessivo.

Sotto il primo profilo, mentre con il sistema misto cassa-competenza è la norma a creare l'obbligo di cui tener conto contabilmente, con la cassa è il relativo limite a decidere se e in che misura si possa attuare una norma. Ciò significa che è il singolo dirigente del programma in cui è inserita la singola legge a decidere, con la previsione finanziaria di cassa, la sorte delle norme. Ne consegue che il sistema della cassa si coniuga con una forte responsabilizzazione del dirigente e con un miglioramento della trasparenza dal punto di vista della responsabilità.

Dal punto di vista però dell'evidenza pubblica del "conto degli obblighi", il sistema basato sulla sola cassa fa perdere trasparenza, perché non si sa quale sorte hanno avuto gli input normativi, dal momento che conta solo il limite a valle del pagamento all'interno della dotazione: con questo sistema viene infatti esaltata l'autonomia del direttore del singolo programma.

Dal punto di vista del controllo delle grandezze di finanza pubblica, il sistema di cassa consente in teoria grandi possibilità, alla condizione però della esatta calibratura (e gestione) della dotazione di cassa del singolo programma. Se ciò non è, allora l'attuale sistema misto implica una maggiore capacità di controllo delle compatibilità generali, al cui rispetto è subordinata l'esecuzione delle varie norme di spesa. È evidente quindi che l'uno o l'altro sistema comportano anche una diversa calibratura di poteri tra il Dicastero dell'economia (controllo compatibilità) e i Dicasteri di spesa (autonomia a valle).

Va anche considerato se il sistema di cassa ribalti di fatto il rapporto costituzionale tra legge e bilancio, peraltro già di fatto rideterminato con i poteri attribuiti al bilancio a partire dal decreto-legge n. 112 del 2008. Comunque, si è optato, accogliendo degli emendamenti, per la rivitalizzazione della cassa con il riafflusso dalla tesoreria al bilancio per le partite afferenti a quest'ultimo. La questione rimane problematica, ma la sensazione è che il punto focale non riguardi solo l'abolizione del bilancio di competenza, quanto piuttosto, a prescindere o meno dall'esistenza di un bilancio di competenza, la restituzione al bilancio di cassa di una sua validità quale esso non ha avuto in questi trent'anni di esperienza ex legge n. 468 del 1978.

La rivitalizzazione della cassa costituisce un obiettivo che è stato rafforzato anche con l'approvazione di un emendamento secondo cui la gestione delle risorse viene condotta dal responsabile del programma di spesa attraverso un continuo monitoraggio che garantisca sotto la sua responsabilità, contabile ed amministrativa, l'equilibrio delle disponibilità e delle spese, nel presupposto che lo stesso responsabile del programma ordini e paghi le spese sulla base di una programmazione da lui predisposta e che tiene conto della fase temporale di assunzione degli impegni.

In linea generale, trattandosi di una delega, sarà poi la sede dei decreti legislativi ad individuare le modalità più opportune per dare corso al principio del passaggio ad un bilancio solo di cassa.

È stato altresì previsto un rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità di Stato alle Commissioni bilancio dei due rami del Parlamento in ordine, in particolare, all'avanzamento e messa in opera della nuova organizzazione del bilancio.

Un altro punto affrontato è stato quello relativo all'istituzione della Commissione parlamentare per la trasparenza dei conti pubblici, i cui compiti concernono l'espressione di indirizzi in materia metodologica circa i criteri per la redazione dei vari atti che il Governo deve presentare, specialmente per quanto riguarda la costruzione dei tendenziali di finanza pubblica, al fine di migliorare la struttura dell'informazione disponibile ai fini della predisposizione dei bilanci. La Commissione comunque svolge una funzione servente nei confronti delle Commissioni bilancio dei due rami del Parlamento. È stato altresì chiarito in apposito emendamento il principio dell'accesso alle banche dati da parte della Camera e del Senato ai fini del controllo parlamentare della finanza pubblica, nell'intesa - formalizzata in un'apposita norma - che gli elementi tecnici di supporto a tale controllo siano forniti da un'apposita struttura di supporto da istituirsi di intesa tra i Presidenti delle due Camere.

Altri due temi da menzionare riguardano, da un lato, il ruolo della figura del provvedimento collegato e, dall'altro, l'introduzione della contabilità economico-patrimoniale per gli enti pubblici. Per quanto riguarda il primo tema, è stata implicitamente ribadita, nonostante la non lineare evoluzione della prassi sul tema, la linea della legge di contabilità finora in vigore, ossia il fatto che il provvedimento collegato classico è da considerarsi fuori sessione, tant'è che ne è rimasto il termine di presentazione al 15 novembre, proprio per rendere plasticamente la non concorrenza degli effetti di tali provvedimenti ai fini della definizione dei saldi. (Forte brusìo).

 

MORANDO (PD). Presidente, non si può continuare così!

 

PRESIDENTE. Colleghi, sospendo la seduta per qualche minuto. Se continua in questo modo, o viene a presiedere un altro Presidente oppure questa sera l'esame del disegno di legge non proseguirà. È indegno che un provvedimento così importante venga affrontato con questo disinteresse.

La seduta è sospesa. (Applausi dai Gruppi PD e IdV).

(La seduta, sospesa alle ore 17,34, è ripresa alle ore 17,36).

Prego, senatore Azzollini, prosegua il suo intervento, e mi scusi.

 

AZZOLLINI, relatore. Signor Presidente, per quanto riguarda il secondo punto, dopo una serie di audizioni sul tema, la Commissione ha convenuto sul fatto che non sono stati fugati ancora tutti i dubbi sulla ipotesi di introdurre in maniera generalizzata la contabilità economico-patrimoniale per tutti gli enti pubblici. Si è accentuato pertanto il relativo carattere sperimentale, fermo rimanendo che comunque l'introduzione di una tale contabilità dovrà essere solo a fini conoscitivi, appunto per permettere di verificare qual è la concreta praticabilità di un indirizzo di questo tipo.

Tra le questioni che si possono ancora affrontare nel passaggio d'Aula se ne possono menzionare due. Anzitutto, si tratta di meglio definire il complicato rapporto tra la bipartizione della spesa tra modulabile e non rimodulabile e le complesse categorie che inquadrano il rapporto tra leggi sostanziali e legge di bilancio. L'emendamento appositamente approvato è un primo passo nella definizione di tali questioni, ma merita un approfondimento. È appena il caso di rilevare che la questione è di assoluta e fondamentale importanza, in quanto si tratta di definire i limiti entro cui vengono esaltate con il presente disegno di legge le potenzialità della legge di bilancio.

Un'altra questione che deve essere sufficientemente approfondita è quella degli allegati al disegno di legge di bilancio per quanto riguarda gli interventi nelle aree depresse e la distinzione delle spese statali per quanto riguarda le singole realtà regionali. La Commissione ha approvato una serie di emendamenti facendo però rimanere i commi in argomento dell'articolo 16 del disegno di legge: è evidente che al momento esiste una parziale sovrapposizione, ma è altrettanto chiaro che nel lasso di tempo che intercorre rispetto all'esame in Assemblea la materia verrà sistemata, per evitare comunque che si perdano delle informazioni essenziali per quanto concerne i temi menzionati.

In conclusione, desidero sottolineare un fatto di grande rilevanza politica, ossia il pieno coinvolgimento delle opposizioni nella elaborazione del testo, di cui è conferma il voto di astensione espresso dal Partito Democratico e - penso - anche dagli altri Gruppi di opposizione. Della minoranza sono stati accolti molti emendamenti, all'insegna di uno spirito bipartisan che appare opportuno quando si tratta di ridiscutere le regole, specialmente in materie particolarmente tecniche, come quella in esame, riguardante la ridefinizione degli istituti di contabilità pubblica del nostro Paese. Si tratta di un appuntamento che notoriamente coincide con momenti di profonda trasformazione degli assetti istituzionali nel nostro Paese, dato lo storico e antico legame tra regole contabili e involucri istituzionali di diritto pubblico nel senso più ampio.

Infine, un punto che mi preme sottolineare è quello della costante attenzione che è stata dedicata, nella costruzione del testo, nei confronti del giusto ruolo delle autonomie. Da un lato, sono stati approvati numerosi emendamenti che hanno allineato il percorso e le procedure di questo disegno di legge con la legge n. 42 sul federalismo fiscale. Cito, per fare un esempio importante, la norma che fa confluire nel contenuto proprio della nuova legge di stabilità il patto di convergenza previsto dall'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Dall'altro, è bene chiarire la scelta di fondo che stiamo facendo. Ci sono sicuramente materie che rientrano nelle competenze concorrenti, in particolare per quanto riguarda l'armonizzazione di tutti i bilanci della pubblica amministrazione. In questo caso si è prevista l'intesa da parte della Conferenza unificata. Ci sono altre materie, come il monitoraggio della finanza pubblica e la costituzione di banche dati, preliminare rispetto all'attività di controllo, che invece non possono che riguardare la competenza dello Stato, naturalmente dopo aver acquisito il parere della Conferenza unificata.

Ricordo che l'esperienza di altri Paesi europei federalisti, che hanno analoghi problemi di costruzione di quadri di finanza pubblica omogenei su cui costruire le manovre e da presentare in forma ufficiale all'Unione europea, va nel senso del riconoscimento delle prerogative dello Stato in ordine, appunto, alla chiusura di tutto il processo di finanza pubblica. La composizione naturalmente rimane, in relazione ai singoli sottosettori, appannaggio delle competenze delle singole autonomie, ma è del tutto evidente che ci deve essere un punto di chiusura del cerchio.

Intendo sottolineare, ed ho terminato, signor Presidente, questi ragionamenti, per evitare che, nelle valutazioni future sul lavoro che stiamo facendo, vengano messi in luce aspetti che hanno scarsa o poca connessione con la realtà delle cose. Il ragionamento che ci ha guidato è quello che ho esplicitato. (Applausi dal Gruppo PdL).

 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Morando. Ne ha facoltà.

 

MORANDO (PD). Signor Presidente, contestando al monarca assoluto il potere di decidere sul bilancio, sulle politiche fiscali - per usare la lingua del Paese dove il Parlamento, come noi oggi lo intendiamo, è nato - sono nati i Parlamenti moderni. "Nessuna tassazione senza rappresentanza" è il principio guida nel lungo percorso che ci ha condotto alle democrazie contemporanee.

Per questo, signor Presidente, occupandoci oggi della legge di contabilità, che non è legge costituzionale, ma è attuativa dell'articolo 81 della Costituzione, noi interveniamo su un punto cruciale per l'equilibrio nel rapporto tra i poteri (Governo e Parlamento) e nel rapporto tra cittadini e potere politico. Ed è politicamente assai significativo che una legge decisiva per la qualità di questo equilibrio, sul quale in Italia la lotta politica assume quasi sempre toni esasperati fino a trasmettere ai cittadini una desolante immagine di rissa inconcludente, sia stata discussa in Commissione e lo sia in quest'Aula in modo tale da dar luogo ad importanti convergenze tra centrosinistra e centrodestra, tra Governo, maggioranza ed opposizioni.

So che molti attribuiscono questo risultato all'elevata complessità tecnica della materia. In sostanza, sembrano dire, anche se non esplicitano: vi siete messi d'accordo tra voi appartenenti alla setta dei bilancisti semplicemente perché la cosa non ha alcun rilievo politico e nessuno - o pochi - ci capisce alcunché.

Capisco, signor Presidente, ma non condivido questo giudizio. In primo luogo, questa riforma ha grande rilievo politico, non solo - e già basterebbe - perché questa legge rialloca il potere di decisione, la funzione di gestione e quella del controllo sul bilancio, innovando significativamente su tutti e tre questi elementi la legislazione, le procedure e le prassi vigenti, ma anche e soprattutto perché si propone, grazie alla completa ristrutturazione del bilancio, di riorientare l'intera decisione di bilancio o, per usare l'espressione che riguarda il momento della decisione di bilancio, l'intera sessione di bilancio, a concentrare l'attenzione di tutti gli attori (Parlamento, Governo e cittadini organizzati, per interessi o no che siano), non - come è avvenuto in tutti questi anni - sulla manovra ai margini l'entità della correzione annuale rispetto ai tendenziali a legislazione vigente, ma su quel 98 per cento del bilancio che passa ormai, da molti anni, completamente inosservato, quasi che esso fosse sottratto alla decisione del Parlamento, alla gestione del Governo e alla critica dei cittadini.

Vorrei invitare i colleghi a tornare con la mente alle ultime sessioni di bilancio - non importa con quale Governo - degli ultimi 10 anni. Su cosa ci siamo confrontati? Su cosa ci siamo duramente scontrati? Di cosa abbiamo preso perfetta cognizione e padronanza come Parlamento? Su cosa abbiamo cercato di influire con i nostri emendamenti? La risposta è semplicissima e chiara, la conosciamo tutti: sulla legge finanziaria relativa all'anno immediatamente successivo oppure - il che è lo stesso - sui provvedimenti collegati di sessione, che c'erano una volta, oppure - il che è di nuovo lo stesso - sui decreti contenenti la manovra correttiva, secondo "l'abitudine" di questi ultimi anni.

Quando le correzioni dei tendenziali, necessarie per conseguire obiettivi di aggiustamento della finanza pubblica erano enormi - per tutti cito la legge finanziaria discussa nel 1992 per il 1993 o la legge finanziaria discussa nel 1996 per il 1997 - si poteva anche capire questo atteggiamento. Ma, signor Presidente, colleghi, dopo l'ingresso nell'euro, la dimensione quantitativa degli interventi correttivi è, per fortuna, enormemente ridotta rispetto a quella a cui ci eravamo abituati negli anni dell'aggiustamento fondamentale - quelli successivi al 1992 - sicché l'attenzione univoca alla legge finanziaria e al decreto collegato appare per quella che è: una stortura derivante da un cattivo punto di vista, il punto di vista di chi vede l'albero e volutamente si ostina a non voler vedere la foresta.

Qui interviene la prima potenziale innovazione contenuta nel disegno di legge al nostro esame. Se gli attori lo vorranno (e gli attori sono il Governo, il Parlamento, inteso come maggioranza e opposizione, i cittadini, in particolare quelli informati e organizzati), d'ora in poi, con questa legge di contabilità, con il bilancio di cassa, la sua ordinata riarticolazione per missioni e programmi, l'introduzione di indicatori di performance a fianco di ogni programma ed il sistematico ricorso alla revisione della spesa sarà possibile concentrare l'attenzione sulle grandi componenti della scelta di bilancio, non sugli interventi ai margini, come abbiamo fatto nel corso di questi ultimi anni.

Ne risulterà esaltata, con la discrezionalità delle scelte, la libertà della politica, come si dice, la responsabilità della politica. Anche il normale cittadino potrà capire se il Governo "x", in carica pro tempore, vuole complessivamente spendere di più per la sanità o per l'assistenza sociale o la difesa, oppure vuole spendere di più con la spesa in conto capitale per la realizzazione delle grandi infrastrutture per il Paese. Finalmente si capirà quali sono le scelte di fondo e gli obiettivi essenziali cui il Governo intende ispirare le proprie scelte di allocazione delle risorse disponibili. Altro che tecnicalità apolitiche, come si vuole sostenere: si tratta di garantire le condizioni di trasparenza che migliorano la qualità della politica e lo fanno operando su di una scelta, le politiche fiscali, che da sempre è il fondamento dell'esistenza stessa dei Parlamenti.

È stato il Governo Prodi, bisogna dirlo obiettivamente, in particolare con l'attività del ministro Tommaso Padoa-Schioppa, ad aprire la strada verso questa completa ristrutturazione del bilancio, con un'operazione che, utilizzando gli spazi ristretti della legge di contabilità allora vigente, ha realizzato la riorganizzazione per missioni e programmi, seppur con una grande quantità di contraddizioni, determinata dal fatto che la legge di contabilità era ancora quella vecchia, che adesso noi ci apprestiamo a modificare.

Qual è il grande merito, che non ho esitazioni a riconoscere, del Governo di centrodestra su questo tema? Quello di non fare ciò che ha fatto su tantissimi altri temi, cioè pretendere di ricominciare tutto da capo, di far girare le lancette dell'orologio all'indietro ritornando a prima del tentativo di riforma della struttura del bilancio del ministro Tommaso Padoa-Schioppa. Il Governo ha proseguito coerentemente nell'iniziativa di riforma della struttura del bilancio fino ad arrivare alla proposta attuale. È un merito che voglio riconoscere, assieme - spero, ma del resto il relatore lo ha già fatto - al riconoscimento del contributo che dall'opposizione è venuto alla maggioranza e al Governo per esprimere un indirizzo coerente lungo la direzione scelta.

Dunque, migliorare la struttura del bilancio e la sua leggibilità per migliorare la decisione di bilancio, e quindi migliorare la qualità della decisione politica e della politica più in generale; una decisione di bilancio che spetta al Parlamento, almeno nei sistemi parlamentari come il nostro. Ma all'interno di questa decisione non c'è dubbio che è necessario accrescere i livelli di flessibilità nell'attività di gestione riconosciuti al Governo.

Questa necessità l'abbiamo evidenziata quando sostenevamo il Governo in carica e - lo voglio dire chiaro - non abbiamo mutato la nostra opinione con il cambio di Governo; lo abbiamo detto prima, quando eravamo maggioranza e sostenevamo il Governo, e lo ribadiamo adesso che siamo all'opposizione e cerchiamo di contrastare duramente questo Governo. È chiaro che per avere una gestione corretta di un bilancio più leggibile e che esalti la capacità del Parlamento di prendere le decisioni fondamentali bisogna allargare la flessibilità nella gestione del bilancio riconosciuta al Governo. Siamo stati proprio noi nella Commissione a proporre addirittura la concessione di una delega per il passaggio al bilancio di cassa e - ripeto - siamo stati noi ad aprire la strada alla riarticolazione del bilancio per missioni e programmi, all'interno dei programmi risultando chiaro che il margine di flessibilità nella gestione per il Governo è certamente da accrescersi ed è dal disegno di legge al nostro esame correttamente accresciuto.

Allora come oggi, noi abbiamo accompagnato questa scelta a favore di un ampliamento degli spazi di autonomia nella gestione per il Governo con la richiesta di un drastico, decisivo innalzamento della quantità e della qualità dell'attività di controllo parlamentare.

La risposta contenuta nel disegno di legge a questo proposito è per noi pienamente soddisfacente. Abbiamo cioè introdotto, con un'iniziativa assolutamente convergente di maggioranza e opposizione, sulla base di emendamenti che in particolare avevamo presentato noi dell'opposizione del Partito Democratico, un intero capitolo sulla trasparenza della finanza pubblica, che si concentra attorno, alla fine, alla scelta della Commissione bicamerale per la trasparenza, in un rapporto di coerenza e di assoluta non confusione con le Commissioni bilancio permanenti di Camera e Senato. Abbiamo introdotto, inoltre, signor Presidente, la scelta della struttura unica parlamentare per il supporto tecnico delle attività di controllo; una scelta che io considero cruciale. Il Parlamento non darà mai al Governo la necessaria autonomia per la gestione se il Parlamento, titolare della decisione del bilancio, non sarà messo in grado di conoscere esattamente quello che conosce il Governo, ferma restando la distinzione dei ruoli: al Parlamento il compito di controllare dopo avere deciso le grandi scelte; al Governo quello di gestire all'interno di quel contesto. Se gli uni e gli altri non sanno ciò che fa l'interlocutore, naturalmente questa attività risulta sostanzialmente impossibile.

È inoltre riconosciuto un totale e pieno accesso per le strutture tecniche del Parlamento, così rinforzate come ho richiamato prima, a tutte - così sta scritto nel disegno di legge - le banche dati rilevanti per il monitoraggio della finanza pubblica. Non deve esserci nessuna distinzione, in termini di accesso, tra Parlamento e Governo, naturalmente nel rispetto delle rispettive funzioni. Si tratta di un'innovazione che rafforza il Parlamento e migliora, secondo me, le prestazioni del Governo, se è vero, com'è vero, che nel campo della gestione della finanza pubblica gli arcana imperii, da che mondo è mondo, sono cattivi consiglieri.

Signor Presidente, restano alcune questioni aperte, dal nostro punto di vista, in un contesto positivo. Noi abbiamo proposto - ma su questo punto avevamo posizioni convergenti con la maggioranza - un decisivo rafforzamento del carattere pluriennale della Decisione quadro di finanza pubblica (è il nuovo nome del vecchio Documento di programmazione economico-finanziaria, lo dico per i colleghi che non avessero seguito con attenzione). Perché abbiamo insistito su questo punto fondamentale? Per ora gli obiettivi di finanza pubblica vengono definiti con particolare puntualità nel DPEF e nella risoluzione approvativa del DPEF che vota il Parlamento solo con riferimento al primo anno successivo a quello in cui interviene la decisione stessa. Questo è un limite molto grave della nostra decisione di bilancio perché, in uno Stato fortemente indebitato come il nostro, l'orizzonte di breve periodo non dà mai la possibilità di vedere attraverso quali percorsi di fondo si intende fuoriuscire da uno stato di difficoltà della finanza pubblica.

È per questa ragione, quindi, che si è verificata una convergenza importante sulla necessità di allungare il respiro temporale, con vincoli conseguenti, della Decisione di finanza pubblica. Cos'è che non ci soddisfa pienamente? Il fatto che non sia stata accolta, all'interno di questa scelta condivisa sulla pluriennalità della decisione di finanza pubblica, la nostra proposta di distinguere puntualmente - sulla base di obiettivi separati e non di obiettivi di saldo - entrate e spese, definendo un obiettivo per le entrate per ciascun anno e un obiettivo per le spese, in particolare per la spesa corrente primaria.

Questa nostra proposta non è stata accolta. Io mi rendo conto della sua difficoltà, perché è chiaro cosa succederebbe, signor Presidente, dal punto di vista del lavoro parlamentare se si accettasse un simile vincolo. Per esempio, noi dovremmo presentare emendamenti che, se fossero di spesa, dovrebbero essere compensati con una riduzione di spesa, e, se agissero sulle entrate, non dovrebbero aumentare la pressione fiscale, per cui se si aumentasse una certa imposta si dovrebbe diminuirne, per un gettito corrispondente, un'altra.

Io sono convinto della bontà della proposta, signor Presidente, e insisto: noi insistiamo su questo emendamento perché riteniamo di venire da un troppo lungo periodo di tempo (anche questo gestito in modo piuttosto bipartisan, ma in negativo) nel quale l'aumento delle entrate fiscali è stato chiamato ad inseguire una spesa corrente primaria che non abbiamo saputo tenere sotto controllo. In un Paese che si trova nelle nostre condizioni sotto il profilo della finanza pubblica, dunque, l'introduzione di obiettivi separati sarebbe una scelta che certo creerebbe un vincolo in più, ma, per i cittadini e per l'economia, creerebbe anche una condizione di maggiore certezza, soprattutto a causa di quel respiro pluriennale della Decisione di finanza pubblica di cui ho parlato in precedenza.

Il secondo punto che non ci soddisfa, per ora, riguarda il fatto che noi abbiamo proposto, in particolare per la spesa in conto capitale, di definire, nella legge di contabilità, una volta per tutte, il carattere permanente del Patto di stabilità interno, quello che lega le amministrazioni centrali alle amministrazioni autonome - enti locali, Comuni e Province - sul punto che riguarda la loro spesa in conto capitale. In questo senso, secondo noi, all'interno di un obiettivo-target definito una volta per tutte che sia compatibile con l'obiettivo europeo, è necessario creare un'articolazione dell'obiettivo stesso alla dimensione regionale in modo tale che sia possibile, ogni anno, arrivare ad esaurire le capacità di indebitamento del sistema delle autonomie in funzione degli investimenti di questo stesso sistema. Pensiamo alla crisi attuale e all'esigenza che abbiamo di forzare gli investimenti pubblici locali per sostenere il livello dello sviluppo economico e per migliorare le infrastrutture del Paese.

Se ci riferiamo al Patto di stabilità interno come è attualmente definito in Italia, che non consente l'esaurimento delle potenzialità, andiamo verso una situazione nella quale l'autonomia, su questo punto, del sistema delle autonomie locali è gravemente lesa e abbiamo una riduzione delle capacità di investimento. Per questo, quindi, insistiamo sull'emendamento da noi proposto e pensiamo che sarebbe assolutamente ragionevole che il Governo, andando oltre la sperimentazione su questo terreno, che è stata già fissata nel decreto-legge n. 185 del 2008 (quindi, non è una scelta che abbiamo inventato noi improvvisamente), consentisse di determinare, nella legge di contabilità, un elemento certo su questo punto.

Il terzo elemento di insoddisfazione riguarda la procedura per la nomina del Presidente dell'ISTAT. Lei sa, signor Presidente, qual è il rilievo cruciale che ha l'ISTAT nella determinazione della corretta trasparenza dei conti e dei risultati delle gestioni di finanza pubblica. Da questo punto di vista, sarebbe auspicabile una designazione sottratta alla discrezionalità del Governo pro tempore. Non sto parlando della nomina che bisogna fare adesso, ma di qualsiasi altra, anzi arrivo a dire che se vogliamo evitare la polemica sul fatto che è imminente la nomina del Presidente dell'ISTAT possiamo benissimo stabilire che questa regola si applichi a partire dalla prossima volta. Facciamo in modo, però, che la nomina del Presidente dell'ISTAT sia sottratta completamente alla discrezionalità del Governo pro tempore,perché questo eccesso di politicizzazione non giova, a mio giudizio, al buon esercizio dell'attività di questo ente così cruciale.

Signor Presidente, in Commissione noi abbiamo scelto di non nominare un relatore di minoranza - e questa è una scelta politicamente molto significativa, nel senso che ci riconosciamo, in larga parte, nel disegno di legge che è stato licenziato dalla Commissione - ma abbiamo espresso un voto di astensione, le cui ragioni ho sostanzialmente richiamato e sono rappresentate dall'insoddisfazione sui tre punti che ho illustrato. È bene non mettere limiti alla provvidenza sia in negativo, nel senso che speriamo di non dover cambiare il nostro voto in voto contrario, perché su alcune delle innovazioni accolte in Commissione la maggioranza e il Governo fanno un passo indietro - e dopo aver ascoltato la relazione credo che ciò non accadrà, anche se comunque è sempre meglio introdurre qualche caveat - che in positivo. È chiaro, infatti, che se alcuni, o tutti e tre, gli emendamenti per noi di particolare rilievo dovessero essere accolti, non ci sarebbe ragione da parte nostra per non votare a favore del disegno di legge in esame. (Applausi dai Gruppi PD e IdV. Congratulazioni).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pichetto Fratin. Ne ha facoltà.

 

PICHETTO FRATIN (PdL). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli senatrici e senatori, con l'esame del disegno di legge n. 1397 il Senato si accinge ad un ulteriore significativo passo nella direzione della riforma di alcuni fondamentali snodi per il migliore funzionamento della pubblica amministrazione ad ogni livello.

Probabilmente, l'elevata tecnicità della materia e il fatto che le norme proposte non abbiano un contenuto sostantivo, ma costituiscano i presupposti per regolare successivi provvedimenti legislativi, come appunto quelli relativi alla contabilità pubblica, rende il tema di meno facile approccio per il sistema dell'informazione e, di conseguenza, per la pubblica opinione. Ma resta indubitabile la rilevanza di questa iniziativa, che è stata condotta all'esame dell'Aula grazie alla disponibilità bipartisan, già sottolineata dal senatore Morando ma anche nella relazione del senatore Azzollini.

Si è infatti manifestata nel corso la discussione in sede di Commissione programmazione economica e bilancio un'ampia convergenza sull'esigenza di modificare nel profondo i meccanismi che presiedono alla formazione della legge finanziaria e del bilancio dello Stato, oltre che più in generale ai riflessi che ne vengono sulla gestione delle risorse pubbliche; una convergenza sull'esigenza di mettere mano a norme ormai superate, con una radicale revisione soprattutto dell'impianto della cosiddetta finanziaria (che con l'approvazione di questo disegno di legge prenderà il nome di legge di stabilità), che ha permesso di elaborare un testo con il concorso positivo di più voci appartenenti ai diversi Gruppi.

In ciò voglio innanzitutto registrare quindi un parallelismo con la cosiddetta riforma del federalismo fiscale, da poco condotta in porto dal Parlamento. Anche in quel caso, sebbene si trattasse di tema di caratura politica ben più evidente, si è avuta la consapevolezza, e il conseguente comportamento parlamentare, di dare finalmente corso alla riforma costituzionale del Titolo V varata nel 2001.

In realtà, il disegno di legge oggi in discussione presenta più di un punto di aggancio proprio con il tema del federalismo fiscale e, più in generale, con la maggiore autonomia di entrata e di spesa riconosciuta al sistema delle Regioni e degli enti locali. Opportunamente, il lavoro in Commissione ha permesso di intervenire al fine di raccordare l'attuale proposta con la legge n. 42 del 2009, prevedendo con un emendamento all'articolo 8, comma 2, che «il coordinamento della finanza pubblica, con riferimento agli enti territoriali, si realizza altresì con le modalità e le procedure, nonché attraverso gli strumenti previsti dal Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42», facendo del Patto di convergenza il punto di incontro delle istanze federaliste dello Stato centrale e delle realtà locali.

Nella messa in atto del federalismo fiscale, attraverso la delega che il Governo dovrà esercitare nell'arco dei prossimi mesi, si dovrà dunque tenere conto anche del nuovo assetto normativo della finanza pubblica, il che rende quanto mai opportuno procedere con tempestività, come mi auguro avvenga, all'approvazione del presente provvedimento.

Un secondo elemento che ritengo opportuno sottolineare, e che è strettamente collegato a quello del coordinamento della finanza pubblica integrata, fra Stato, Regioni ed enti locali, è quello della uniformità dei criteri per poter consentire un confronto e un allineamento dei diversi strumenti di bilancio. La babele che esiste in questo Paese, che non rende leggibili e raffrontabili gli atti di bilancio e gli atti finanziari degli enti locali, delle Regioni, dello Stato e degli enti autonomi dello Stato fa sì che vi sia difficoltà a condurre ad una sintesi su un monte di fondi pubblici che - vorrei ricordare - è il 50 per cento del PIL del Paese (abbiamo un bilancio pubblico di oltre 700 miliardi di euro).

A tal fine, acquisisce centralità l'istituzione della Commissione bicamerale per la trasparenza dei conti pubblici, disciplinata con un emendamento introdotto in 5a Commissione, con il compito di promuovere e tutelare la trasparenza e l'informazione nel campo della finanza pubblica. La norma infatti stabilisce anche le attività della Commissione relativamente alla definizione di indirizzi riguardanti il contenuto delle informazioni rese dal Governo al Parlamento, proprio in funzione di una maggiore omogeneità dei prospetti e di una loro effettiva comparabilità.

L'articolo 4 prevede inoltre una serie molto articolata di attività propedeutiche alla definizione dei documenti di bilancio, all'insegna della trasparenza e della controllabilità, perché le Commissioni parlamentari competenti, a cui il neoistituito organismo si riferisce, per «le conseguenze di carattere finanziario» siano effettivamente messe in condizione di esercitare un controllo consapevole e informato. Non solo, ma l'attività dell'istituenda Commissione bicamerale potrà esercitarsi anche nell'identificazione di ambiti per i quali sia possibile migliorare la struttura dell'informazione disponibile ai fini della predisposizione dei bilanci, nonché sul monitoraggio e sulla rendicontazione dell'attività pubblica, esulando dunque dall'aspetto finanziario in senso stretto.

Il punto centrale del disegno di legge all'esame è comunque, a mio avviso, la rideterminazione della diversa strutturazione degli strumenti di finanza pubblica, anche riguardo al ciclo temporale in cui sono collocati nell'anno finanziario.

In particolare, si deve notare come la Decisione quadro di finanza pubblica, che in sostanza va a sostituire il Documento di programmazione economico-finanziaria, sia da presentare entro il 20 settembre, spostando il termine del DPEF attualmente stabilito al 30 giugno, in modo da essere più aderenti alla velocità del cambiamento che stiamo vivendo e che porta automaticamente, nel momento in cui si giunge alla determinazione di ordine contabile e finanziario, a non avere più la corrispondenza con la relazione di base e gli indirizzi che venivano dal Documento, con la conseguente necessità ogni anno di integrazioni successive.

È posticipato in questo caso anche il termine per i disegni di legge di stabilità e di bilancio (ricordo che il disegno di legge di stabilità va a sostituire il disegno di legge finanziaria), da presentare entro il 15 ottobre. Per quanto riguarda la presentazione dei disegni di legge collegati permane il termine del 15 novembre.

Si deve sottolineare come l'avvicinamento dei tempi di presentazione della Decisione quadro di finanza pubblica a quelli dei disegni di legge di stabilità e di bilancio appare saldare temporalmente la fase della programmazione economico-finanziaria a quella dell'attuazione della manovra di finanza pubblica necessaria al conseguimento degli obiettivi programmatici, rendendo meno netta la separazione tra le due fasi.

La posticipazione al 20 settembre della data di presentazione alle Camere della Decisione quadro appare dunque coerente con l'esigenza di disporre di un quadro di previsione di finanza pubblica più aggiornato rispetto a quello che si ottiene attualmente. E ciò anche alla luce delle previsioni sull'evoluzione del gettito tributario, in considerazione anche delle recenti disposizioni che hanno spostato in avanti i termini per la presentazione delle dichiarazioni e correlativamente hanno comportato una minore robustezza delle stime di gettito derivanti dai versamenti in autoliquidazione elaborate a metà anno per tale comparto.

Non a caso, negli ultimi anni è quasi sempre intervenuta in autunno una Nota di aggiornamento del Documento di programmazione economico-finanziaria, per adeguare appunto il quadro di finanza pubblica, con revisione delle previsione concentrate prevalentemente sul lato delle entrate, in particolare delle entrate tributarie.

Mi sono limitato in questo intervento a evidenziare solo alcuni aspetti del disegno di legge che il Senato mi auguro possa approvare nella giornata di domani, al fine di sottolineare il ruolo cruciale che la nuova disciplina avrà per l'assetto delle pubbliche amministrazioni, statali e non statali, e per la ridefinizione degli stessi rapporti tra funzione di Governo, che compete all'Esecutivo, e funzione di indirizzo e controllo che compete alle Camere, segnatamente per l'aspetto finanziario e per l'impatto che la legislazione statale e la sua concreta applicazione hanno sulla vita sociale e economica del Paese. (Applausi dai Gruppi PdL, PD e del senatore Fosson. Congratulazioni).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lusi. Ne ha facoltà.

 

LUSI (PD). Signor Presidente, onorevoli senatori, il disegno di legge oggi all'esame dell'Aula ha un'altissima rilevanza istituzionale. È una legge che - come ha già detto il senatore Morando - modificherà profondamente la sessione di bilancio.

Il testo approdato in Senato è un testo al quale maggioranza e opposizione hanno lavorato insieme. Alcune nostre proposte sono state accolte in un clima di positiva reciproca collaborazione di cui diamo atto al relatore Azzollini, presidente della 5a Commissione. Il Gruppo del Partito Democratico ha dimostrato un senso di responsabilità verso il Paese che non ha eguali. Siamo pronti a rinunciare a un risultato politico per dare all'Italia un risultato vero, frutto di un lavoro profondo e duraturo degno di un partito riformatore.

Infatti, il disegno di legge Azzollini nasce dalle ceneri del disegno di legge presentato da autorevoli esponenti del nostro Gruppo durante il Governo Prodi nella scorsa legislatura, arenatosi per l'assoluta mancanza di collaborazione dei colleghi dell'attuale maggioranza.

Noi stiamo offrendo al Paese una nuova visione di come ci si mette a servizio dei suoi cittadini, oltrepassando sterili e inutili contrapposizioni. La realizzazione della riforma di bilancio è questione di interesse primario per il Paese, indipendentemente dell'Esecutivo pro tempore in carica. È proprio partendo da queste basi che il Gruppo del Partito Democratico ha collaborato e collaborerà per la definizione di nuove regole.

Stiamo parlando di un argomento ostico, tecnico, estraneo ai più, di non immediata comprensione, eppure di grandissimo impatto sulla vita dei cittadini. La politica economica passa, infatti, per il bilancio dello Stato e per i rapporti che si stabiliscono tra Governo e Parlamento.

Molto è stato fatto ma ancora molto rimane da fare. Sono state accettate le nostre proposte per il passaggio al bilancio di cassa; l'istituzione di una Commissione bicamerale per la trasparenza dei conti pubblici; l'istituzione di una struttura unica di supporto tecnico (ovvero un servizio del bilancio unificato capace di dare supporto al controllo parlamentare sulla finanza pubblica).

Tuttavia, signor Presidente, signor Vice Ministro, altre rilevanti proposte sono state respinte. Si tratta dell'individuazione degli obiettivi espressi in termini di pressione fiscale e di tetti di spesa nei comparti principali: è stato, infatti, respinto il nostro emendamento che renderebbe vincolante la programmazione pluriennale sia in materia di entrate sia in materia di spesa articolata per le amministrazioni centrali, le amministrazioni locali e gli enti di previdenza.

È stata altresì respinta la modifica sul Patto di stabilità interno proposta dal nostro emendamento volto a stabilire un meccanismo tale da contemperare il rispetto dei vincoli posti dal Patto di stabilità interno con una maggiore flessibilità, fondamentale per la gestione finanziaria, in particolare per le spese di investimento per gli enti locali; tale flessibilità permetterebbe di favorire la spesa in conto capitale degli enti più virtuosi.

È stato, inoltre, respinto il nostro emendamento sulla nomina del Consiglio di garanzia dell'informazione statistica e sul Presidente dell'ISTAT.

Infine, sul Fiscal Council è stato respinto il nostro emendamento che prevede l'istituzione - quasi in antitesi rispetto alla struttura unificata di bilancio - di un'autorità sulla politica fiscale e sui conti pubblici, il cui obiettivo è quello di elaborare stime corrette ed accurate delle variabili macroeconomiche su cui si fondano le previsioni delle entrate e delle spese, così da porre a confronto queste stime con quelle fornite dal Governo. Si tratta di una questione politica che alcuni di noi ritengono fondamentale, volta a compensare il maggior potere di gestione del bilancio attribuito al Governo.

Signor Presidente, signor Vice Ministro, onorevole relatore, vi proponiamo di rivedere la vostra posizione su questi quattro emendamenti respinti in Commissione bilancio con l'obiettivo di offrire al Paese un risultato il più possibile condiviso.

Se tali proposte incontrassero l'orientamento favorevole della maggioranza, potremmo consegnare al Paese un disegno di legge di riforma istituzionale approvato da maggioranza e opposizione, dando un segnale altissimo di vitalità della democrazia e un forte senso di responsabilità delle istituzioni.

Signor Presidente, onorevoli senatori, auspichiamo una riforma che superi le ambizioni della riforma del 1978 con la quale vennero introdotti il DPEF ed istituiti i Servizi del bilancio di Camera e Senato.

Non intendo fare cenno del primo dei quattro emendamenti che la Commissione ha respinto, poiché lo ha fatto, in maniera esaustiva, il presidente Morando prima di me. Analizzerò, invece, gli altri tre. In particolare, con quello sul Patto di stabilità interno proponiamo una scelta innovativa rispetto al passato, delineando un patto caratterizzato da stabilità, coerenza e conformità ai parametri europei, rispettando l'autonomia gestionale degli enti e valorizzando la sede della Conferenza unificata.

L'esperienza degli ultimi 10 anni dimostra che il cambiamento delle regole anno per anno non è più sostenibile. L'esigenza di una normativa stabile per una corretta programmazione degli enti non è una novità. La finanziaria per il 2003 introdusse una normativa a regime a decorrere dal 2005. La norma però venne modificata prima che entrasse in vigore; nel 2007, nuovamente, si auspicò la stabilità, ma numerose modifiche vennero introdotte nella struttura delle regole tra il 2007 e il 2008.

La volatilità della normativa sul Patto di stabilità interno, vale a dire, signor Presidente, quelle regole che cambiano di anno in anno - prima vi era un vincolo sui saldi, poi un tetto di spesa sulla spesa in conto corrente e su quella in conto capitale, poi si è tornati di nuovo ai saldi, ora siamo ai tetti di spesa per le spese in conto corrente e ai saldi per le spese in conto capitale - non discende quindi dalla scelta specifica di predisporre una normativa di breve periodo. Essa è un fatto, un risultato osservabile a consuntivo. Si potrebbe dire che essa deriva da precisazioni nella formulazione della normativa che, in ogni esercizio, non è coerente con gli obiettivi desiderati. Fatti quindi, non opinioni.

La stabilità del contesto di riferimento è, viceversa, una condizione garantita dalla bontà delle regole, soprattutto in termini di chiarezza, applicabilità, programmazione condivisa degli obiettivi. È questa la direzione indicata dall'emendamento. Per questi motivi il Patto di stabilità interno deve essere caratterizzato da stabilità e le regole ad esso relative devono trovare attuazione all'interno della legge finanziaria, in coerenza con il quadro del federalismo fiscale.

Attualmente il Patto di stabilità interno rappresenta un obbligo individuale (cioè un obbligo del singolo ente, della singola Regione, del singolo Comune) formulato in termini di cassa e di competenza giuridica, a fronte del quale non è individuato un target complessivo per ciascun gruppo di enti (Regioni, Province, Comuni). Ad oggi non esiste un percorso esplicito in cui, partendo dalla programmazione di medio periodo, sia individuabile il contributo di ciascun livello di governo (Regioni, Province, Comuni) al raggiungimento dell'obiettivo dell'intera pubblica amministrazione; obiettivo da cui derivare la formula di disciplina da applicare a livello di singolo ente.

Con il nostro emendamento miriamo a garantire questa struttura di programmazione, con l'obiettivo sia di avere dei parametri per valutare i risultati raggiunti in termini di aggregati sia di individuare le responsabilità nel caso di un eventuale mancato raggiungimento dell'obiettivo stesso. Inoltre, attraverso la programmazione delle fonti di finanziamento della spesa in conto capitale delle autonomie territoriali, si rende il volume di spesa dei sottosettori, cioè delle Regioni, delle Province e dei Comuni, coerente con gli obiettivi della pubblica amministrazione nel suo complesso per quanto riguarda la spesa in conto capitale.

Un altro emendamento, fra i più importanti da noi presentati e non accolto dalla maggioranza in Commissione bilancio, riguarda le regole di nomina della Commissione per la garanzia dell'informazione statistica e del presidente dell'ISTAT. A questo riguardo, una breve premessa a qualsiasi discussione è necessaria.

Ogni volta che si affrontano argomenti sul processo di bilancio deve essere chiarito quanto siano importanti i fattori di indipendenza, di disponibilità, di affidabilità e di trasparenza dei dati statistici. Indipendenza dell'informazione statistica significa indipendenza dal potere politico, ovvero dal Governo pro tempore. Significa che il potere politico non deve avere alcuna capacità d'influenzare l'operato dell'Istituto. L'attività statistica deve essere super partes poiché tra i suoi compiti rientra non solo quello di fornire sostegno alle decisioni e all'attività del Governo, ma anche quello di consentire ai cittadini e alle forze sociali ed economiche di valutare l'operato del Governo stesso.

L'Istituto nazionale di statistica fornisce informazioni di assoluta rilevanza sui dati di contabilità nazionale, sull'inflazione, sulla definizione di pubblica amministrazione e sull'indebitamento della pubblica amministrazione (come appunto è richiamato nell'articolo 1, commi 2 e 3, del disegno di legge in discussione).

Sull'ISTAT non può dunque gravare alcun dubbio di parzialità o di non trasparenza. Invece, l'architettura del sistema statistico, delineata dal decreto legislativo n. 322 del 1989, non pone l'ISTAT al riparo da questi dubbi. Quel decreto legislativo stabilisce, infatti, che il Presidente del Consiglio dei ministri, cioè la massima espressione del potere esecutivo nel nostro ordinamento, nomini il presidente dell'ISTAT, il consiglio dell'ISTAT, cioè l'organo che programma, indirizza e controlla l'attività dell'Istituto, nonché la commissione di garanzia, il cui fine è quello di garantire imparzialità e correttezza dell'informazione statistica. In sostanza, nomina colui che è responsabile di quest'Istituto, il soggetto controllore e il soggetto controllato.

L'attuale normativa prevede che il presidente della commissione di garanzia faccia parte del consiglio dell'ISTAT e che il presidente dell'ISTAT partecipi alle riunioni della commissione di garanzia, realizzando cioè un incrocio di funzioni. Essendo tutti questi membri nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri e partecipando il controllato, cioè il presidente dell'ISTAT, alle riunioni del controllore, cioè la commissione di garanzia, non v'è chi non veda, signor relatore, come possa essere compromessa l'autonomia e l'imparzialità dell'informazione statistica. L'emendamento proposto non è rivoluzionario, presidente Azzollini, ma mira a slegare questa relazione, facendo sì che i membri di questa commissione di garanzia... Signor Presidente, se il relatore ed il rappresentante del Governo parlano, però, io mi fermo: vorrei che almeno uno dei due mi ascoltasse!

 

PRESIDENTE. Senatore Lusi, lei ha ragione. La invito a contare i presenti in Aula e vedrà come neppure con questi numeri si riesca a garantire l'attenzione su una legge che - lo ripeto - è tra le più importanti.

 

LUSI (PD). Signor Presidente, non chiedevo l'attenzione di tutta l'Aula, ma solo di due dei presenti. (Commenti del senatore Ferrara). L'unico del quale non parlavo eri proprio tu!

Signor Presidente, come dicevo, l'emendamento proposto mira a slegare questa relazione, facendo sì che i membri della Commissione di garanzia e il Presidente dell'ISTAT siano eletti dal Parlamento, a maggioranza dei due terzi delle Commissioni parlamentari competenti, e non nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Come ha detto il presidente Morando prima di me, se il problema è che non si cambiano le regole del gioco a gioco in corso, allora il problema è facilmente risolto. Avete un Presidente dell'ISTAT il cui incarico - se non erro - è scaduto pochi giorni fa. Dovendo o rinnovare o nominare una nuova persona, si faccia in modo che la novella legislativa entri in vigore dalla prossima nomina: questo sarebbe già un grandissimo segnale, non irrilevante.

Signor Presidente, l'ultimo emendamento su cui chiediamo un supplemento di riflessione articolata riguarda, appunto, l'istituzione di un'Autorità per la trasparenza dei conti pubblici. Il senatore Morando ha parlato della struttura unificata fra Camera e Senato degli Uffici di bilancio, ma sia chiaro che quello è l'emendamento approvato dalla Commissione, e se per caso qualcuno immaginasse di modificare o sopprimere in Aula quell'emendamento approvato in Commissione, allora la prima cosa sulla quale vi chiederemmo di ragionare sarebbe proprio l'istituzione di questa Authority.

Ricordo, signor Vice Ministro, che il Fondo monetario internazionale, nel Rapporto sull'Italia del 2 novembre 2005, scriveva: «Data la profondità delle sfide fiscali del Paese, dovrebbe essere costituito un Fiscal Council indipendente costituito da esperti, al fine di valutare le stime di bilancio, i tendenziali e stimolare un dibattito sulle questioni fiscali».

Si tratta quindi di adottare una legge di responsabilità della politica fiscale, come hanno fatto altri Paesi europei. La proposta avrebbe il merito di accrescere il «costo politico» del mancato raggiungimento degli obiettivi di risanamento e, dunque, rafforzerebbe nel Governo il perseguimento della disciplina fiscale.

È stato d'altronde dimostrato che i Governi che usano strategie di consenso (ovvero, offrono stime ottimistiche e non prudenziali, con sistematici errori di previsione) al solo fine di sembrare in linea con gli obiettivi dell'Unione europea o per presentarsi bene sui mercati nel breve periodo, rilevano deficit maggiori nel medio-lungo termine. E l'Italia non ha proprio bisogno di questo, come voi ben sapete. È necessario offrire al Parlamento tutti gli strumenti necessari affinché esso sia posto in condizione di controllare e monitorare gli andamenti economici e di finanza pubblica stimati dal Governo, nonché di valutare e acquisire gli strumenti informativi necessari alla valutazione finanziaria dei provvedimenti all'esame del Parlamento stesso.

Allo stato attuale il Governo italiano ha un dominio ed un controllo completo nella gestione del bilancio. Attraverso l'Autorità per la trasparenza dei conti pubblici il Parlamento potrebbe disporre di fonti autonome di verifica dei flussi di bilancio, superando così l'attuale monopolio dell'Esecutivo e attuando il suo ruolo di indirizzo e controllo.

In conclusione, signor Presidente, nelle audizioni svolte in occasione dell'esame di questo disegno di legge abbiamo appreso che nel 2007 la Commissione europea ha posto a confronto i sistemi di bilancio di 18 Paesi dell'Unione europea, calcolando un indice per sette dimensioni del processo di bilancio: trasparenza, orizzonte pluriennale di programmazione, centralizzazione del processo di bilancio, centralizzazione nella fase di esecuzione del bilancio, utilizzo di tecniche top-down (che implicano accentramento nella fase della formazione e decentramento e flessibilità nella fase dell'esecuzione), ipotesi macroeconomiche prudenti e performance budgeting (ovvero, utilizzo di tecniche che rafforzino il legame tra aspetti finanziari e risultati in termini di output). Nell'insieme, al termine di questa analisi su 18 Paesi europei analizzati, l'Italia è risultata al sedicesimo posto.

Con questo disegno di legge abbiamo la possibilità di cambiare il risultato. Molto è stato fatto ma molto rimane da fare. È con questo intento che noi sottolineiamo le nostre proposte e chiediamo che le poche proposte emendative che abbiamo indicato con puntualità, prima il senatore Morando e successivamente io con questo intervento, che vengano accolte anche con modifiche, laddove si individuasse un testo condiviso, per dare il nostro pieno appoggio all'approvazione di questo disegno di legge. (Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ferrara. Ne ha facoltà.

 

FERRARA (PdL). Signor Presidente, chiedo ancora scusa al senatore Lusi, ma la disattenzione che avevo determinato nel vice ministro Vegas a questo punto mi spinge a rimodulare il tipo di intervento che intendevo fare perché figlio di una delle osservazioni che faceva lui.

Probabilmente, nello svolgere il mio intervento senza traccia peccherò di presunzione e questo spero non determini una maggiore disattenzione; comunque, mi cimenterò. Perlomeno, so che ci sarà la sua di attenzione, signor Presidente, perché obbligati come siamo dal Regolamento a rivolgerci alla Presidenza sappiamo che ella comunque non si sottrae a quella che definisco una affettuosa attenzione.

Signor Presidente, l'intervento di chi mi ha preceduto mi ha fatto riflettere sul fatto che quello al nostro esame non è un disegno di legge importante soltanto perché di attuazione di uno specifico articolo della Costituzione, l'articolo 81; non è un provvedimento importantissimo solo perché la legge di contabilità indica le linee direttrici in base alle quali lo Stato dovrebbe scrivere il bilancio e la legge finanziaria, ma, proprio perché determina la politica economica, determina anche la vita del Paese, così come ricordava nel suo intervento di apertura della discussione generale il presidente Morando il quale, precisando di che trattasi, ha affermato che il compito specifico del Parlamento, individuando e limitando i poteri del sovrano, è quello di sviluppare la politica economica dalla quale discende la politica sociale. È chiaro, infatti, che la politica economica degli eschimesi infonde al popolo eschimese caratteri etici e sociali diversi da quelli determinati, ad esempio, sui popoli europei o sul nostro dalla politica economica dei Paesi occidentali.

Ma c'è un'altra caratteristica che risulta evidente. Questa legge, infatti, finisce per essere una grande riforma economica e sociale. È questo un addendum a quanto abbiamo già detto in Commissione che vorrei sviluppare. Infatti, la circostanza che a seguito dell'approvazione di questo disegno di legge i bilanci della pubblica amministrazione, per essere veritieri e trasparenti, avranno bisogno di un fattore determinante, cioè la omogeneizzazione, significa che anche le Regioni a Statuto speciale, quindi le Regioni autonome, e non soltanto i Comuni, dovranno omogeneizzare il proprio sistema di redazione del bilancio. Questa legge, pertanto, non soltanto è una legge di contabilità ma assume la caratteristica, che sta diventando evidente, di una grande riforma economica e sociale.

È poi una legge che finalmente trova un esito. Il dibattito parlamentare, infatti, sta cercando di coniugare ciò che si deve fare con ciò che si può fare. Che dovessimo varare una nuova legge di contabilità è qualcosa di cui si parla da parecchio tempo e il fatto che noi potessimo farlo discende ora dal fatto che quella attuale rispetto a quella precedente - non me ne voglia il senatore Morando - è una legislatura diversa. Lei, senatore Morando, ha parlato dei meriti, ma mi interrompo e cambio il ragionamento: questa non è una legge di maggioranza o di opposizione; è una legge del Parlamento, perché se é vero, come è vero, che la forma dello Stato ha finito per essere cambiata, diventando di tipo presidenziale, e se è vero che il Governo deve avere maggiore flessibilità e maggiore capacità di organizzazione delle proprie decisioni, il bilancio deve dare possibilità e flessibilità di variazione all'interno dei programmi.

Peraltro, si è discusso a lungo se la modifica si sarebbe dovuta fare all'interno degli aggregati di programma o all'interno dei programmi, così come è accaduto con una modifica legislativa in Francia, o ultimamente in Germania, e così come stiamo cercando di fare anche noi. Il problema però consisteva nel fatto che coniugare ciò che si deve con ciò che si può ha motivazione sostanziale nella volontà di farlo. La volontà dei Parlamenti, però, discende inevitabilmente dalla interpretazione della volontà popolare. Il fatto che noi stiamo varando una legge di questo tipo probabilmente è dovuto al fatto che si è realizzato il presidenzialismo e che i tempi sono diventati definitivamente maturi perché si vari una nuova legge di contabilità, legge che ha una sua grande valenza, tenuto conto che quando alla flessibilità si coniuga anche un nuovo DPEF, un documento quadro di finanza pubblica, quando si dà una statuizione definitiva alle modifiche apportate negli anni 2006-2008 alla strutturazione del bilancio, attraverso i programmi e le missioni, quando si dà una definizione alla triennalità del bilancio, che ora trova nell'articolo 6, comma 1, del provvedimento una specifica disposizione, quando si introducono le banche dati, gli strumenti di controllo, le potenzialità della qualità del controllo parlamentare, significa che si introducono elementi che fanno da contrappeso alle prerogative del Governo che avrà maggiore e migliore flessibilità.

Pertanto, da un lato, riconosciamo, attraverso il presidenzialismo formalizzato in Costituzione, la possibilità della flessibilità, dall'altro lato, con una legge che diventa del Parlamento, introduciamo tutte le altre prerogative che non sono di maggioranza o di opposizione, ma parlamentari.

Questa è la chiave di volta, questa è l'innovazione, questo è il motivo. Non è il miracolo che avviene in Commissione bilancio; non è il patto tra 24 commissari che trovano una soluzione in una Commissione nevralgica e importante; non è soltanto, per quanto notevole, la bravura del relatore, nonché presidente, senatore Azzollini; è la necessità del Paese di avere una nuova legge di contabilità.

Si modifica il Documento di programmazione economico-finanziaria, che trova traccia nella legge n. 468 del 1978 (riforma Stammati) e che allora aveva un certo significato. Al di là di tutte le cose che si scrivevano dentro, che in certe legislature diventavano proclami (qualcuno lo definì un documento di parole e favole), mentre in altre, come successo ultimamente, erano caratterizzate da stringatezza, la cosa sostanziale era la risoluzione con la quale si approvava il Documento stesso (come stabilito dall'articolo 125-bis del Regolamento), nella quale si stabiliva il ricorso al mercato, che poi era la cosa più importante della finanziaria, nonché il suo articolo 1.

Adesso, invece, nel Documento, come documento quadro di finanza pubblica, verranno ad essere indirizzati altri elementi, tenuto conto della novità sostanziale dall'anno 2000 in poi, con la moneta unica ed il mercato europeo, che non è più quello degli anni '70, e con un programma di stabilità che deve essere conseguente al Patto di stabilità. Il Documento poi determina le linee per un bilancio che diventa triennale, cioè un bilancio che negli anni successivi ha il presupposto giuridico alla copertura o agli aggiustamenti che vengono determinati dal programma di stabilità, che non è annuale, ma per gli anni a venire.

Quanto al controllo, non si tratta di una prerogativa alla quale noi che di questa materia ci siamo occupati amiamo riconnetterci per arricchire le nostre possibilità, ma di una funzione sostanziale della democrazia, perché non può esserci qualità della spesa senza il controllo. In un'industria per migliorare la qualità bisogna controllare, perché non esiste qualità del prodotto senza controllo. Quindi, il fatto che si introduca una migliore possibilità di controllo non è l'innamoramento da parte nostra di prerogative che per la Commissione discendono dall'articolo 81 della Costituzione, ma è l'intimo convincimento che soltanto attraverso un serio controllo si possa avere la qualificazione alla spesa e quindi un assetto migliorato della macchina dello Stato e, in quanto grande riforma economica e sociale, di tutta la pubblica amministrazione. (Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lannutti. Ne ha facoltà.

 

LANNUTTI (IdV). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, l'ambizioso progetto di riforma delle procedure di bilancio, che prevede l'abolizione del DPEF, l'adozione di un bilancio di cassa e la ridefinizione di un equilibrio dei poteri, entrato in crisi da politiche decisioniste, per poter offrire al Parlamento quella funzione di controllo, del tutto assente da parte di un Governo che chiede alle Camere la mera ratifica delle sue decisioni, spesso tramutate in decreti con il ricorso ai voti di fiducia, potrebbe essere condivisibile qualora il Parlamento fosse messo in grado di adempiere ad una sovranità, oggi limitata.

C'è un contrasto con il passato: in tutto il periodo 1995-2002 il ricorso al voto di fiducia si era verificato solo nel novembre 1997 sul collegato alla manovra. Ultimamente abbiamo visto cosa è accaduto.

Un sistema di bilancio non può funzionare in modo soddisfacente se per troppo tempo le sue regole formali sono molto diverse da quelle sostanziali. Una riforma esplicita è quindi necessaria. Questo disegno di legge, Atto Senato n. 1397, che ha come primo firmatario il senatore Azzollini e che ridisegna le procedure di bilancio, ha la finalità di semplificare l'insieme dei documenti ufficiali e di ridurre la durata della sessione che oggi in pratica inizia con la presentazione entro il 30 giugno del DPEF. Nel nuovo sistema, il DPEF sarebbe sostituito da un documento, la Decisione quadro di finanza pubblica, da presentare entro il 20 settembre.

Il tema più importante è appunto l'equilibrio dei poteri tra Governo e Parlamento. Va ricordato che oggi il bilancio dello Stato è ripartito in 13 stati di previsione (uno per Ministero) e 34 missioni (22 delle quali interessano più di un Ministero), a loro volta ripartite in 163 programmi. Non sto ad annoiarvi sulla complessità.

Le modifiche proposte dell'Italia dei Valori, elaborate in linea con le osservazioni della Commissione finanze in sede consultiva, vanno nella direzione di specificare e arricchire gli strumenti informativi e il loro relativo utilizzo per l'esercizio dei poteri di indirizzo e controllo delle Assemblee parlamentari, in continuità con coloro che hanno ispirato la riforma del 1978.

Per quanto attiene agli obiettivi programmatici, appare opportuno inserire una specifica indicazione circa la pressione fiscale complessiva programmatica, sia nell'articolo riferito al Documento di programmazione che in quello della definizione del contenuto proprio della legge finanziaria.

Risulta inoltre essenziale proseguire nell'azione di rigore dei conti pubblici, riducendo la spesa corrente e senza ricorrere all'utilizzo della leva fiscale e all'incremento della pressione fiscale complessiva.

In riferimento al monitoraggio dei conti pubblici e alla verifica delle stime, il testo dell'articolo 9 del disegno di legge reca una serie di disposizioni riferite in maniera pressoché esclusiva al tema delle spese. Noi proponiamo di inserire un comma nel quale si assegna al Dipartimento delle finanze il compito di monitorare l'andamento del gettito delle entrate tributarie statali e locali e gli effetti finanziari delle misure tributarie previste dalla manovra di bilancio e dei principali provvedimenti adottati in corso d'anno.

Potrebbe inoltre prevedersi che il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 maggio, il 15 ottobre e il 30 novembre, presenti alle Camere una relazione sull'andamento del gettito delle entrate erariali e locali, con riferimento ai risultati della lotta all'evasione e all'attività di accertamento e di riscossione.

Noi consideriamo pessima la politica economica di questo Governo, perché incapace di trovare soluzioni alle gravissime condizioni di vita dei lavoratori impoveriti, dei pensionati al minimo, di una cattiva congiuntura delle piccole e medie imprese strozzate dalle banche con la commissione di massimo scoperto, signor vice ministro Vegas, raddoppiata invece di essere abrogata.

Questa pessima politica economica è provata anche dalla crescita costante di un debito pubblico record, che ad aprile 2009, in valore assoluto, si è attestato a quota 1.750,4 miliardi di euro ed è cresciuto dall'aprile 2008, in soli dodici mesi, di ben 89 miliardi giacché era attestato a 1.661,4 miliardi.

Il debito pubblico è un fardello che bisognerebbe ridurre, perché grava per 83.000 euro sulle spalle di ogni famiglia, 29.166 euro su ognuno dei 60 milioni di abitanti. Ma il Governo, invece di adottare azioni concrete di contenimento e di contrasto alla crescita del disavanzo statale e delle pubbliche amministrazioni, non fa nulla di questo. Invece di basarsi sugli aiuti concreti verso i cittadini, la politica economica del ministro dell'economia Tremonti si basa sul risentimento e sul danno punitivo verso i più deboli, come è dimostrato dalla richiesta ai terremotati di Umbria, Marche, Molise e Puglia della restituzione del 40 per cento delle imposte non versate da costoro, compresi i morti, che all'epoca dei fatti avevano beneficiato della sospensione dell'IRPEF e di buste paga senza trattenute.

Signor Presidente, mi accingo alla conclusione del mio intervento. Condivido molto di quello che è stato detto dai colleghi del Partito Democratico sull'ISTAT. Il presidente dell'ISTAT Biggeri fu nominato, ricordiamolo, dal Governo di centrosinistra nel 2001 (fu uno degli ultimi atti del Governo Amato) ed è stato riconfermato dal Governo Berlusconi: un uomo buono per tutte le stagioni, che ha inventato addirittura l'inflazione percepita, pur di assecondare i desiderata dei Governi di turno, specie durante il delicato passaggio dalla lira all'euro nel 2002.

Ci ricordiamo quando i cittadini, i pensionati e i lavoratori a reddito fisso hanno subito un vera e propria rapina; è stato scritto anche un libro intitolato: "Euro, la rapina del secolo". Su questo, signor Presidente, stendiamo un velo pietoso e ci auguriamo che i criteri di nomina possano, come dicono il senatore Morando ed il senatore Lusi, essere modificati. Quella dell'ISTAT dovrebbe essere una scienza che non può essere soggetta ai Governi di turno; quello dell'ISTAT è un rilevamento statistico molto delicato. Addirittura i pesi del paniere assegnano, per esempio, l'1 per cento all'assicurazione per la responsabilità civile del settore auto: se una persona guadagna 20.000 euro dovrebbe pagare, in base all'1 per cento, 200 euro di assicurazione RC-auto, quando invece paga 800‑900 euro.

Chiudo, signor Presidente, citando un manualetto di John Maynard Keynes che, nel 1928, fece una lezione, prima agli studenti del Winchester College e poi a quelli di Cambridge, che pubblicò dopo due anni, nel 1930. Quel manualetto è stato ripubblicato dal professor Guido Rossi. Lo conosciamo tutti il professor Rossi, fautore dell'Antitrust, presidente della CONSOB: uno studioso di indubbia fama. Il professor Rossi, parafrasando Keynes, che intitolava il suo manuale: «Possibilità economiche per i nostri nipoti», ha messo a questo titolo il punto interrogativo. Ossia, quali sono le possibilità economiche per i nostri nipoti, soprattutto se non riduciamo il debito pubblico e non facciamo una lotta serrata all'inflazione? Vedo addirittura che qui rispuntano i condoni mascherati e lo scudo fiscale per premiare i «furbetti del quartierino» e premiare, come è stato già fatto, con una tassa del 2,5 per cento, i comportamenti illegali di coloro che hanno evaso il fisco e portato i soldi nei paradisi fiscali.

Queste cose non vanno in tale direzione. Signor Presidente, se non facciamo una bella lotta all'evasione fiscale, se non riduciamo il debito pubblico, magari vendendo oro e riserve della Banca d'Italia, che cosa lasceremo ai nostri nipoti? (Applausi dal Gruppo IdV. Congratulazioni).

 

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Colli. Ne ha facoltà.

 

COLLI (PdL). Signor Presidente, la norma oggi in discussione non è solo una revisione tecnica e formale del modo attraverso il quale il Parlamento approva la legge di bilancio e detta gli indirizzi generali di finanza pubblica. Questo testo prodotto dalla Commissione è un prezioso strumento per affrontare la grave crisi economica in atto.

In Europa, nei primi tre mesi dell'anno, 2 milioni di persone hanno perso il lavoro. La crisi non ha lo stesso volto in tutti i Paesi: Spagna ed Inghilterra possono aver sofferto più di altri i contraccolpi della crisi internazionale, ma l'Italia, ahimè, è tutt'altro che immune dagli shock che la finanza, chiamiamola così, spericolata ha regalato al mondo. Tra gennaio e marzo del 2009 l'occupazione italiana è calata dello 0,3 per cento, ovvero 70.000 posti di lavoro in meno. Non è un bel segnale, soprattutto se consideriamo che i primi a pagare il conto della crisi sono le donne ed i giovani, le fasce più deboli della popolazione. Il Governo è intervenuto tempestivamente insieme alle Regioni, finanziando un piano di ammortizzatori sociali e sostenendo i settori industriali più delicati.

Ad oggi, comunque, non possiamo fare previsioni economiche realistiche nel lungo periodo. Se - come dicono gli analisti internazionali - il 2010 sarà l'anno della timida ripresa, dobbiamo mettere in conto che l'economia reale, quindi l'occupazione e i redditi, reagiranno con qualche mese di ritardo. Quanti? Non lo sappiamo.

Abbiamo davvero toccato il punto più basso della crisi? Non vi sono certezze neanche su questo punto. Il dato che non possiamo mai dimenticare in quest'Aula mentre cerchiamo una via di uscita dalla crisi è uno solo: i nostri figli e nipoti dovranno ripagare 1.750 miliardi di euro di debito pubblico. È un'eredità pesante quanto antica con la quale non saremo noi a dover fare i conti, ma che dobbiamo gestire oggi in modo intelligente, se non altro per senso di responsabilità.

Il debito pubblico salirà entro la fine dell'anno fino al 115 per cento del prodotto interno lordo. È ovvio che in un momento di crisi come questo una manovra esclusivamente restrittiva potrebbe solo peggiorare le cose.

Dalla Grande depressione del 1929 abbiamo imparato una sola indispensabile lezione: il rigore di bilancio può anche essere letale in tempo di difficoltà economiche. Ciò non toglie che, mentre gli altri Paesi dell'OCSE possono far ricorso al debito per stimolare la propria economia, noi dobbiamo essere molto più cauti in quanto già abbastanza esposti sul mercato internazionale. Inoltre, il cliché del virtuoso risparmio privato italiano potrebbe essere indirizzato verso un rapido tramonto: negli ultimi cinque anni l'esposizione delle famiglie è salita dal 18 al 35 per cento e quella delle imprese dal 53 all'80 per cento.

In questo momento di difficoltà sono due le cose che non possiamo fare: aumentare la pressione fiscale e abbandonare ogni disciplina di bilancio. Non ci sono tesoretti da spartire. I surplus di bilancio degli anni passati purtroppo sono stati spesi - non da questa maggioranza - e nel peggior modo possibile: per accontentare le minoranze di Governo abituate all'arma del ricatto.

La norma in discussione è uno strumento in più nelle mani del Governo e del Parlamento per tenere sotto controllo i conti pubblici e consentire così in prospettiva un alleggerimento della pressione fiscale. Il cambiamento è avvenuto prima de facto che de iure: lo scorso anno, la manovra di bilancio è stato veicolata attraverso un decreto-legge presentato a giugno e convertito, con voto di fiducia, nel giro di un mese; negli anni precedenti la sessione di bilancio si è quasi sempre conclusa con l'approvazione, tramite voto di fiducia, di un maxiemendamento presentato dal Governo.

L'addio alla vecchia legge finanziaria è un'idea in circolazione sin dagli anni Ottanta, quand'è stato chiaro che una manovra di bilancio così articolata avrebbe consentito sì una maggiore partecipazione dei parlamentari alla redazione del bilancio dello Stato, ma con la deprecabile conseguenza di un crescente indebitamento pubblico. Proposte di modifica sono state inoltre presentate nelle ultime tre legislature senza essere mai approvate.

Il testo in discussione oggi, frutto di un ampio dibattito in Commissione e della proficua collaborazione delle opposizioni, ha il merito di fissare principi chiari. La riforma vuole innanzitutto superare il mero perimetro del bilancio dello Stato per ricollocare le norme di contabilità nella prospettiva più ampia dell'intero comparto delle pubbliche amministrazioni.

Esistono in questo Paese centri di spesa a dir poco fuori controllo; su di essi Parlamento e Governo devono poter fare luce e disporre adeguati interventi correttivi. L'armonizzazione dei sistemi contabili e l'adozione del bilancio consolidato delle amministrazioni, inclusivo dunque delle proprie aziende e delle società partecipate, può essere un valido strumento per aumentare la trasparenza dei conti pubblici.

La politica di spesa viene poi riorganizzata secondo criteri di efficienza, prevedendo una strutturazione in missioni e programmi. Con questa innovazione sarà possibile stabilire quante risorse servono per raggiungere un determinato obiettivo e valutare i risultati dell'azione pubblica mediante l'introduzione di indicatori di performance e l'individuazione di un unico responsabile per ciascun programma.

In altre parole, con questa legge, il Parlamento chiede di rendere evidente, attraverso le righe del bilancio, come vengono spesi i fondi pubblici, da chi e con quali risultati. L'istituzione, infine, di una Commissione parlamentare per la trasparenza dei conti pubblici potrà garantire quella necessaria funzione di controllo dell'esecutivo propria delle due Camere.

Credo che il modo di produrre le leggi, compresa quella di bilancio, sia farraginoso e inspiegabilmente lungo. Credo che il bilancio dello Stato, nel suo complesso, sia spesso tutt'altro che chiaro e che tale opacità ci impedisca di valutare l'efficienza della spesa pubblica. La domanda che dobbiamo porci è una sola: possiamo permetterci queste lentezze e opacità mentre attraversiamo la più grave crisi economica dal dopoguerra? Credo che troveremo una soluzione nel testo oggi in discussione. (Applausi dal Gruppo PdL).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giaretta. Ne ha facoltà.

 

GIARETTA (PD). Signor Presidente, signor Vice Ministro, colleghi, l'errore più grande che potremmo fare, affrontando il tema delle regole della contabilità, è quello di ritenere che esso si esaurisca sostanzialmente negli aspetti tecnici della questione, senza un risvolto importante sulla politica. Certo, la complessità tecnica è evidente ed è per tale motivo che spesso questo dibattito, nelle Aule parlamentari, interessa solo una parte degli addetti ai lavori. È un tema di grande complessità tecnica perché coinvolge diversi aspetti della contabilità di Stato, della scienza delle finanze e dei principi giuscontabili che hanno una loro tecnicalità.

Occorre assolutamente evitare, però, che nel dibattito pubblico, e quindi anche nel nostro dibattito parlamentare, tale complessità faccia da velo e impedisca di comprendere che invece, al fondo, vi è una grande questione politica, anzi la questione politica fondamentale per la democrazia: quella del rapporto tra lo Stato e il cittadino. Per la precisione, tale questione riguarda a chi e come lo Stato, nelle sue diverse articolazioni, ha il potere di prelevare una parte della ricchezza prodotta e per farne cosa in termini di opere e di servizi ai cittadini e inoltre in che modo si deve rendere conto all'opinione pubblica dell'efficacia e dell'efficienza delle politiche pubbliche. Solo buone regole, solo regole efficienti consentono di affrontare questo nodo essenziale per la vita democratica di una comunità.

Del resto, su questi temi si fondano intere campagne elettorali, che magari utilizzano un linguaggio più comprensibile ai cittadini, ma che parlano comunque di questo e non di altro. Se le regole sono buone e adeguate si ottengono buoni risultati. Quando in un regime democratico parlamentare è sottovalutata l'importanza delle regole di contabilità, a pagare è sempre il popolo, come si usa dire, in termini di costi più elevati, di tassazione più elevata, di indebitamento per le future generazioni e di privazione del diritto, così essenziale nella vita democratica di una comunità, alla trasparenza delle decisioni pubbliche. In fondo, questa è la lezione che ci ha trasmesso un grande Presidente della Commissione bilancio del Senato come Nino Andreatta.

Dunque, perché questa riforma? Come ho già detto in Commissione, la riforma non è necessaria per quegli aspetti che spesso sono all'attenzione dei mass-media, cioè che l'esame parlamentare porterebbe a travolgere gli equilibri di bilancio o che il disordine normativo sarebbe figlio dell'azione corrosiva delle singole proposte parlamentari. L'esperienza di questi anni ci insegna che mai il Parlamento, naturalmente da quando è in vigore la nuova legge di contabilità, ha travolto gli equilibri finanziari e che sempre il disordine normativo è figlio di due aspetti, vale a dire, da un lato, di un troppo timido esercizio da parte dei Presidenti delle Camere dei poteri loro assegnati dalla vigente legge di contabilità e, dall'altro, del fatto che il Governo mangia se stesso inserendo (o direttamente sotto forma di emendamenti governativi o per via di parlamentari che si prestano a queste operazioni) norme che, in realtà, sono figlie del disordine della compagine governativa.

Sono altri i motivi per cui dobbiamo intervenire. Sono passati più di trent'anni dalla riforma del 1978 e ciò ha messo in luce la necessità di una maggiore trasparenza delle scelte e di una più stringente programmazione pluriennale per dare piena efficacia alla manovra di finanza pubblica. Occorre collocare più precisamente le responsabilità; gli attori sono diventati molti, la manovra è una decisione complessa che chiama in campo diversi soggetti politici, implica il rapporto tra il Governo e il Parlamento, il rapporto tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i Ministri che hanno responsabilità in termini di spesa, e il rapporto con due grandi interlocutori, da un lato l'Europa e dall'altro il sistema delle autonomie locali.

Si tratta anche di pensare che questa decisione è complessa in quanto sono molte le sedi tecniche che partecipano alla formazione della decisione: dal Ministero dell'economia e delle finanze, alla Ragioneria generale dello Stato, dal Servizio del bilancio del Parlamento alla Corte dei conti per la parificazione dei bilanci, per poi arrivare a quegli organi che servono a dare tutte le informazioni necessarie, dall'ISTAT, all'ISAE e da ultimo la Banca d'Italia.

Quindi, ci sono questi aspetti, ma c'è poi un motivo principale. È molto semplice e si può esprimere in poche parole: c'è stato un vero e proprio divorzio di fatto tra le regole di contabilità scritte nella legge e la realtà che si è realizzata nelle Aule parlamentari. Si potrebbe fare un lungo discorso, ma basta ricordare un semplice fatto: dal 2003 ad oggi la legge finanziaria è sempre stata approvata attraverso il voto di fiducia su un maxiemendamento del Governo, con ciò determinando una grave alterazione dei rapporti tra il Parlamento ed il Governo al limite della costituzionalità. È una storia diversa da quella delle legislature precedenti. Questa è la realtà che si è realizzata e poiché tra il 2003 ad oggi hanno governato diverse maggioranze questa scorciatoia è stata presa dai diversi Governi, che hanno alterato nel modo peggiore l'equilibrio Governo-Parlamento, perché quest'ultimo è stato espropriato delle proprie funzioni e il disordine normativo è divenuto la scorciatoia che il Governo persegue senza alcun vincolo.

E in questo disordine naturalmente tutto è permesso, anche che il Governo rinneghi se stesso. Faccio un solo esempio. Nella narrazione pubblica per il Governo tutto va bene, tant'è che ho ascoltato con un certo stupore le parole della senatrice Colli che ha raccontato, con grande onestà intellettuale, che le cose non vanno affatto bene. Nella narrazione pubblica il Governo sostiene che va tutto bene, ma nel documento presentato dal Governo, la cosiddetta Relazione unificata sull'economia e la finanza pubblica, c'è scritto che si è in presenza della più grave recessione dal dopoguerra (la relazione parla di una riduzione del PIL del 4,2 per cento, anche se in realtà secondo le nuove stime questa percentuale va corretta al 4,6 per cento), il più elevato picco di pressione fiscale nel dopoguerra pari al 43,5 per cento, con l'unica eccezione dell'anno in cui si è introdotto l'euro, la più elevata crescita di spesa pubblica permanente per pensioni e dipendenti pubblici, il crollo della spesa per investimenti, la precarietà del lavoro. È inutile affannarsi a negarla; lo dice la Banca d'Italia e lo dicono tutte le principali banche dati: purtroppo nel nostro Paese si è in presenza di una troppo elevata fascia di lavoratori senza tutele.

Tutto questo è scritto nella Relazione unificata, ma i dati non si prendono sul serio; noi vogliamo che i dati siano invece cose serie: rispetto a questo, il lavoro fatto in Commissione è stato molto positivo. Il testo iniziale non ci convinceva per molti aspetti; abbiamo lavorato insieme, con la disponibilità del relatore, del Governo e della maggioranza sono state affrontate parecchie delle questioni che avevamo sollevato. Anche qui vi è la differenza tra la realtà raccontata e la realtà della vita parlamentare: non siamo in presenza di un'opposizione irresponsabile, come spesso dice il Presidente del Consiglio. Tutte le volte che il Governo è disponibile a ragionare con noi, con responsabilità si raggiungono risultati, indipendentemente dal fatto che questo possa essere un successo per questa o l'altra parte politica; è un successo per il Paese. Lo abbiamo fatto per il federalismo, lo abbiamo fatto su questo tema.

I senatori Morando, Lusi e altri hanno già parlato degli obiettivi raggiunti e li sintetizzo: più ordine e rafforzamento del processo di programmazione (è importante perché la crisi finanziaria ci fa capire che speravamo di aver superato la fase delle profonde manovre correttive, invece ci accorgiamo che bisogna farne ancora); più coordinamento della finanza pubblica.

Sono stati fatti dei passi in avanti, però sottolineo anch'io che è ancora del tutto insoddisfacente il tema del rapporto tra le decisioni centrali di finanza pubblica e il sistema delle autonomie locali. Se non c'è un pieno coinvolgimento di questo sistema nelle decisioni, la storia ci insegna che succede una cosa molto semplice: lo Stato ha la tentazione - e in questa tentazione ci cade sempre - di caricare sul sistema delle autonomie locali quelle azioni di risanamento che non riesce a fare all'interno della macchina dello Stato e rischia di essere un patrigno per tutti, nei confronti degli enti locali capaci di amministrare in modo efficiente e nei confronti degli enti locali che invece sono alle soglie della bancarotta; tutti figliastri e questo assolutamente non va bene. È una sorta di cantiere aperto su cui dobbiamo agire perché c'è l'applicazione della legge sul federalismo, c'è - e spero che venga avanti rapidamente - la carta delle autonomie, cioè i poteri propri del sistema delle autonomie, e c'è la grande questione del Senato federale.

Infine, una maggiore flessibilità nella gestione del bilancio. Nel rapporto Governo-Parlamento, il Parlamento sostanzialmente si ferma all'esame dei 163 programmi in cui si articola il nostro bilancio. Penso che sia un livello sufficiente per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo del Parlamento. Il fatto che si introduca il sistema di cassa naturalmente dobbiamo considerarlo un'informazione importante sull'efficacia reale dei provvedimenti legislativi: ciò che sul serio si trasferisce dalle casse dello Stato entra nel circolo virtuoso dell'economia.

Cari colleghi, tutto questo si tiene però ad una sola condizione, che sul serio sia finalmente realizzata quella struttura unica del bilancio che è lo strumento dello scambio virtuoso tra un Parlamento che rinuncia ad entrare in campi che devono essere propri dell'alta amministrazione, ed un Governo che si assume questi compiti ma in presenza di un arbitro terzo che dà alle parti tutte le informazioni necessarie. Infatti, non si tiene un sistema così se non c'è questa base conoscitiva indipendente e soprattutto se non c'è una capacità più approfondita di valutazione dell'efficacia delle politiche pubbliche. Tanto tempo perdiamo a fare leggi nuove e troppo ci disinteressiamo di misurarne l'efficacia, ma tutto questo non si può fare se non c'è questo servizio.

Signor Presidente, da poco si è conclusa la partecipazione, assieme ad altri colleghi, alla commissione di concorso per l'assunzione di 30 assistenti parlamentari. Assumiamo trenta commessi, ma abbiamo bloccato i concorsi che avrebbero dovuto incrementare le competenze tecniche necessarie alla qualità del nostro Servizio di bilancio: di questo c'è bisogno. (Applausi del senatore Morando). Mi auguro che il disegno di legge al nostro esame ci aiuti a procedere su questa strada.

In un recente libro, scritto da Paolo De Ioanna e Chiara Goretti, una brava funzionaria del Senato, si sottolinea giustamente il seguente aspetto: c'è una profonda differenza tra le procedure come risultato e le procedure per un risultato. Troppo spesso ci siamo accontentati delle procedure come risultato, appagati di aver costruito un bell'involucro. Al contrario, noi qui abbiamo lavorato perché queste procedure innovative aiutino il risultato, cioè quello di una migliore gestione dei denari che ci vengono affidati dai cittadini e della cui buona gestione dobbiamo a tutti rendere conto. (Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Pardi e Azzollini).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Germontani. Ne ha facoltà.

 

GERMONTANI (PdL). Signor Presidente, la proposta di riforma della legge di contabilità di Stato nasce dalla necessità di adeguare il contesto normativo del governo della finanza pubblica alle esigenze determinate dai recenti cambiamenti istituzionali e dalle condizioni dei conti pubblici, in un contesto nazionale e internazionale estremamente complesso. Ne hanno parlato i senatori che mi hanno preceduto, ricordando il debito pubblico che ci trasciniamo, ma ricordando anche la situazione di crisi internazionale nel cui contesto ci muoviamo e che è stata ben rappresentata dalla copertina di questa settimana della rivista «The Economist», che raffigura un neonato nell'atto di trascinare un'enorme palla di piombo incatenata al piede, intitolata «Public debt: the biggest bill in history».

Esiste quindi un'esigenza di adeguare i nostri sistemi contabili in diretto rapporto con le effettive risorse del nostro bilancio, ma anche in diretto rapporto con il progresso tecnologico. È di tutta evidenza che il disegno di legge ha il merito di presentarsi con una potenzialità fortemente innovativa rispetto ad una cultura amministrativa rimasta immutata, salvo inevitabili aggiornamenti, da almeno 150 anni, cioè dall'Unità d'Italia.

In un contesto nazionale originariamente centralista, che oggi si apre all'innovazione legislativa del federalismo fiscale, appare sempre più urgente ed inderogabile l'ammodernamento della contabilità e della finanza pubblica. In questo ambito l'ingresso dell'Italia nell'Unione monetaria europea e la riforma federale della Repubblica pongono un'impellente esigenza di coordinamento tra i vari soggetti che fanno parte delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, tra i diversi livelli di governo, titolari di una potestà di spesa sempre più ampia e, in prospettiva, sempre più coinvolti nella gestione diretta delle risorse pubbliche.

A una nuova filosofia amministrativa si può dire che è sostanzialmente ispirato il provvedimento al nostro esame che è una legge quadro e, come tale, troverà concreta attuazione con i decreti delegati. Si può legittimamente parlare di spending review, cioè di una nuova filosofìa amministrativa che prevede una sistematica attività di analisi e di valutazione della spesa, in modo tale da conseguire i livelli di efficienza organizzativa e di efficacia nel determinare la spesa, con più adeguati livelli di trasparenza del bilancio e di pianificazione e controllo dell'erogazione finanziaria complessiva.

Il disegno di legge di delega conferisce un criterio finalmente unitario al governo della finanza pubblica, perché stabilisce la necessità di armonizzare gli obiettivi di finanza pubblica a tutti i livelli di governo; stabilisce che i dati contabili delle diverse amministrazioni pubbliche siano rilevati e rappresentati con le stesse metodologie e con gli stessi criteri. Anche in questo caso, il disegno di legge introduce criteri normativi sostanzialmente innovativi.

Criterio di base dell'intera impalcatura legislativa è un migliore assetto della democrazia, nel cui ambito coesistono due elementi fondanti: la trasparenza delle singoli voci e il perfetto bilanciamento tra le opposte esigenze contabili. «Govern less, govern best» direbbero gli americani, sostenendo in tal modo che l'attività dell'Esecutivo e il peso dell'amministrazione non debbano ostacolare più di tanto la libera attività produttiva dei cittadini contribuenti. È una cultura che si è potuta sviluppare in un contesto socio-economico nordamericano, totalmente diverso non solo da quello italiano, ma anche rispetto alle Nazioni dell'Europa continentale, fatto salvo però - almeno in parte - il contesto istituzionale e costituzionale di derivazione britannica. Quello che conta è l'esigenza condivisibile che l'eccessiva analiticità delle singole poste di bilancio possa rendere oltremodo difficoltosa la lettura e la comprensione dei documenti contabili, senza mai dimenticare l'obiettivo primario che è quello di favorire il processo attuativo del federalismo fiscale.

Inoltre, va subito detto che il provvedimento, nell'enunciare i principi di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica, definisce un ambito di applicazione della nuova legge di contabilità più ampio di quello previsto dal bilancio dello Stato, estendendolo all'intero perimetro della pubblica amministrazione. Si tratta di una prospettiva coerente con l'evoluzione più recente della finanza pubblica italiana, in virtù, da un lato, degli impegni contratti dal nostro Paese in sede europea, dall'altro, della riforma in senso federale dell'ordinamento dello Stato.

Sotto il primo aspetto, le regole europee codificate nel Patto di stabilità e crescita implicano il rispetto di una serie di obiettivi economico-finanziari il cui raggiungimento dipende dalle scelte e dai comportamenti di soggetti istituzionali diversi, caratterizzati da significativi livelli di autonomia finanziaria. Sotto il secondo aspetto, l'evoluzione in senso federale rende necessario individuare una struttura istituzionale di coordinamento fra i diversi livelli di governo.

Il testo si muove lungo quattro direttrici fondamentali: coordinamento della finanza pubblica; armonizzazione dei sistemi contabili; riforma degli strumenti di governo dei conti pubblici; ridefinizione del sistema dei controlli. Il provvedimento esprime finalmente la consapevolezza che un'effettiva valorizzazione del controllo parlamentare nella decisione finanziaria passa anzitutto per il raccordo con le regole di contabilità dell'Unione europea. Viene, infatti, avvalorata una concezione ampia del coordinamento della finanza pubblica, finalizzata, tra l'altro, ad una rappresentazione contabile complessiva del saldo di cassa del settore statale come risultato del consolidamento tra flussi di cassa del bilancio dello Stato e della tesoreria statale.

Positiva è, inoltre, la ridefinizione degli strumenti di governo dei conti pubblici, incentrata su una consistente semplificazione della programmazione finanziaria tra Governo e Parlamento, per la redazione del bilancio in termini di cassa e per la ridefinizione delle modalità di classificazione per missioni e programmi come premessa per garantire una sistematica attività di analisi e di valutazione della spesa.

Viene poi conferita delega al Governo per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche; la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica, mediante la definizione delle procedure di trasformazione dalla contabilità economica a quella finanziaria e viceversa; l'adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi.

Capitolo a parte è previsto per la programmazione degli obiettivi di finanza pubblica. Rispetto ai temi innovativi del federalismo fiscale e dei controlli, riprende il sopravvento un tema di maggior carattere nazionale, essendo esplicitamente indicato che Regioni ed enti locali determinano gli obiettivi dei propri bilanci annuali e pluriennali in coerenza con gli obiettivi programmatici risultanti dalla Decisione quadro di finanza pubblica, che corrisponde all'attuale Documento di programmazione economico-finanziaria, con una serie di differenze, che riguardano sia la data di presentazione che il contenuto.

La DQFP contiene il quadro previsionale e programmatico (macroeconomico e di finanza pubblica) per il triennio di riferimento. Secondo una prassi ormai consolidata, i DPEF da anni sono impostati su un periodo temporale di riferimento più esteso rispetto a quello del triennio. Il consolidarsi di questa prassi è presumibilmente legato anche all'esigenza di coordinamento tra il documento di programmazione interno e gli obiettivi programmatici assunti in base alle regole del Patto di stabilità e crescita e contenuti nel Programma di stabilità da comunicare di volta in volta alle autorità europee.

Un ruolo di rilievo sta per assumere anche la istituenda Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Tale novità sembra formalizzare, nella normativa contabile, l'esigenza di un arricchimento dell'analisi sui flussi di finanza pubblica tale da superare la rigidità formale del criterio della legislazione vigente, il quale comporta per definizione un rischio di sottostima dei flussi di finanza pubblica non riconducibili a norme vigenti in base criteri strettamente giuridici.

Il provvedimento non trascura i criteri della manovra di finanza pubblica seguiti in questi ultimi anni dai Governi succedutisi. Al riguardo, va considerato che viene formalizzato il metodo di programmazione finanziaria introdotto dal decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, che contiene una serie di misure in grado di conseguire, per ciascun esercizio del triennio 2009-2011, gli obiettivi programmatici della manovra triennale identificata nel DPEF 2009-2013 presentato dal Governo alle Camere il 24 giugno 2008. È stata una svolta data dal ministro Tremonti e da questo Governo rispetto al Governo Prodi, che ha rappresentato il vero giro di boa che si attendeva da tempo.

È il caso, pertanto, di sottolineare a questo riguardo che la triennalizzazione della manovra realizzata nel luglio scorso ha costituito una vera novità. È prevalso il criterio pragmatico della previsione in un arco di tempo ragguardevole (tre anni) con una maggiore trasparenza e una maggiore lealtà verso il cittadino contribuente. Assume rilievo ciò che stabilisce in modo dettagliato il provvedimento al nostro esame riguardo alla Relazione unificata sull'economia e sulla finanza pubblica.

 

PRESIDENTE. Senatrice Germontani, le comunico che il tempo a sua disposizione è terminato. Posso concederle ancora un minuto per concludere il suo intervento; se vuole, potrà consegnare la restante parte del suo intervento perché venga allegata agli atti.

 

GERMONTANI (PdL). Signor Presidente, eventualmente consegnerò quanto non riuscirò a dire a voce, perché è evidente che il provvedimento è talmente importante da esigere un'analisi particolare da parte nostra.

Voglio soltanto dire, concludendo, che nelle finalità della legge quadro si evince la volontà di ottimizzare al massimo la gestione delle risorse pubbliche per consentire alle pubbliche amministrazioni di assolvere ad impegni concreti nei confronti dei cittadini contribuenti, trasformando il bilancio dello Stato in uno strumento innovativo e di progresso socio-economico per l'intera collettività, allorquando questo è stato da sempre definito - lo ricordiamo - il libro dei sogni. Oggi il cambiamento è possibile superando politiche economiche obsolete, rinnovando la struttura della pubblica amministrazione, creando presupposti che consentano di superare l'attuale difficile momento di crisi e di recuperare integralmente la politica di sviluppo.

Soprattutto, questo provvedimento può rappresentare, come il federalismo, una bella pagina della nostra attività parlamentare, con una grande collaborazione tra maggioranza e opposizione e il rafforzamento dell'importanza del lavoro dei parlamentari nelle Commissioni parlamentari e, successivamente, in Aula. (Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni.)

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lumia. Ne ha facoltà.

 

LUMIA (PD). Signor Presidente, signor Vice Ministro, colleghi, il nostro Paese ha bisogno più che mai di innovazione: nella società, nell'economia, nella pubblica amministrazione e sul tema in discussione oggi, cioè la contabilità e la finanza pubblica. Il nostro Paese ha bisogno non di una generica innovazione ma di una progettuale innovazione, in grado di entrare nel vivo dei perduranti e gravissimi limiti e delle enormi potenzialità che caratterizzano realmente il sistema Italia. La gestione della spesa pubblica è ancora al di sotto degli standard di qualità necessari ed è ancora uno dei mali vivi nella realtà del nostro Paese. Trasciniamo un debito pubblico che ancora non siamo riusciti a ridurre in modo rilevante; abbiamo un bisogno vitale, invece, di una spesa pubblica qualificata, selettiva, capace di essere realmente una risorsa per modernizzare il nostro Paese e per farlo crescere a ritmi che vanno oltre quei miseri risultati, che abbiamo sempre constatato, intorno all'1 o, al massimo, al 2 per cento del PIL anche quando l'economia andava a gonfie vele nel mondo e nella stessa Europa.

L'Italietta dell'1 per cento dobbiamo fare in modo di lasciarcela alle spalle. Per fare questo, è necessario avere un altro approccio alla crisi, diverso da quello che il Governo Berlusconi ha assunto fino adesso. I fatti, le analisi lo dimostrano sempre più, gli interventi autorevoli (dalla Presidente di Confindustria, al Governatore della Banca d'Italia) lo sottolineano: questo Governo con la crisi non ha saputo fare i conti.

Italietta eravamo prima della crisi, Italietta siamo dentro il cuore della crisi e, ancora di più, Italietta rischiamo di tornare ad essere dopo la crisi. Debito pubblico elevato, inefficienza della spesa pubblica, forte ingiustizia economico‑sociale nel reddito e nei territori, pressione fiscale tra le più elevate nei Paesi avanzati, insopportabili disuguaglianze, scarsa innovazione di sistema, niente merito nella selezione degli obiettivi della spesa pubblica e niente qualità ed efficacia della stessa.

Il presidente Obama negli Stati Uniti e gli altri leader di Governo in Europa stanno cercando di utilizzare la crisi per riorganizzare nelle fondamenta i propri sistemi economico‑sociali ed istituzionali. Si sono cioè liberati dall'idea difensiva della crisi, tutta tesa ad attutirne gli effetti in un'attesa passiva di tempi migliori. Stanno scegliendo, hanno scelto invece di sfidare la crisi, di considerarla come una grande opportunità di cambiamento e di innovazione: intervenire sui propri limiti strutturali, guidare un processo di cambiamento profondo nella società e fare della spesa pubblica un selettivo programma di sviluppo e di legalità. Così anche nei diversi Paesi europei.

Nel nostro Paese ha prevalso, ancora una volta, l'Italietta delle paure, delle corporazioni, della poca trasparenza, con interventi dannosi e spesso clientelari. Ad esempio, Vice ministro: a Catania si governa male, anzi si commettono illegalità devastanti con la spesa pubblica? Il Governo interviene premiando la propria classe dirigente con regalie finanziarie di notevole portata, senza chiedere in cambio alcun cambiamento, alcuna assunzione di responsabilità. Così si è fatto a Palermo e ci si appresta a continuare nello stesso modo in altre città del nostro Paese. Insomma, non vi è respiro strategico, non vi è visione del Paese, una capacità di affrontare finalmente gap sistemici e riutilizzare la spesa pubblica al meglio delle sue potenzialità.

Badate bene, la nostra valutazione su come il Governo Berlusconi gestisce la crisi è severa e tale rimane, ma ciò non ci impedisce di vedere quello che di positivo si sta facendo in Commissione e in Aula su questo provvedimento. I nostri migliori parlamentari si sono impegnati in Commissione per migliorare tale testo. Non lo abbiamo subito, anzi lo abbiamo voluto, abbiamo incalzato, abbiamo proposto e sentiamo tale provvedimento come il frutto migliore di una gestione di riforme e di innovazione che abbiamo iniziato negli anni passati, in particolare, con le riforme avviate dal Governo Prodi.

Il presidente Morando e i senatori Lusi, Giaretta, Legnini hanno avanzato proposte, emendamenti ed anche qui in Aula si sono impegnati al meglio delle loro competenze e della loro esperienza. Insomma, vogliamo dare un segnale positivo al Paese, almeno sulla contabilità e sulla finanza pubblica. Un segnale positivo da non svilire e da non sottovalutare, per esaltare insieme, maggioranza e opposizione, la funziona nobile del Parlamento che in questi mesi, invece, è stata svilita, è stata messa da parte, marginalizzata. Non sarebbe poca cosa condurre a maggiore trasparenza, maggiore controllo e sistematicità la contabilità e la finanza pubblica del nostro Paese.

Come Partito Democratico ci stiamo comportando da opposizione moderna proponendo misure per la migliore competizione e per l'innovazione del Paese, ma ci avete voltato le spalle: nessuna delle proposte strutturali che abbiamo avanzato è stata accolta, in cambio altre non ne avete avanzate. Ma su questo tema le nostre proposte si sono in parte imposte e chiediamo, in considerazione della disponibilità dimostrata dal Presidente della Commissione bilancio, nonché relatore del disegno di legge, di prestare una maggiore attenzione domani in Aula, per fare in modo che tale provvedimento migliori, diventi realmente un contributo qualificante del Parlamento e, insieme, della maggioranza e della opposizione.

Le nostre valutazioni partono da alcune chiare considerazioni. La contabilità europea richiede sempre più un sistema moderno ed efficiente di governo complessivo della spesa pubblica e delle relative politiche economiche degli Stati. Il federalismo fiscale che abbiamo imboccato in Italia ha bisogno di criteri omogenei di valutazione e di compartecipazione di tutti i soggetti istituzionali alla gestione del sistema fiscale del Paese, dai Comuni, alle Regioni, allo Stato, a tutti i soggetti che in un modo o nell'altro fanno parte della pubblica amministrazione e gestiscono spesa pubblica.

Anche il Parlamento deve essere attraversato da una profonda innovazione nella gestione della sessione di bilancio e nel controllo della spesa pubblica. Nel passato il Parlamento in apparenza ha avuto un grande ruolo nell'approvazione delle leggi finanziarie e di bilancio, ma in sostanza si è ridotto spesso ad un luogo in cui tutti i parlamentari concorrevano con migliaia di emendamenti ad incrementare la spesa pubblica, spostando l'attenzione dalla programmazione e controllo della gestione ad una frammentata e spesso clientelare gestione della spesa. È giunto il tempo di dare al Parlamento forza e dignità. Il Parlamento deve saper decidere sugli aggregati, senza invadere la sfera delle responsabilità gestionali che sono tutte dell'Esecutivo. Il Parlamento deve avere un controllo aggiornato e continuo dell'andamento delle entrate e delle spese.

La legge n. 468 del 1978 e la riforma del 1988 sono state in grado di produrre effetti di un certo rilievo, positivi e significativi anche sulla gestione della finanza pubblica, ma da tempo si è avanzata la necessità di andare avanti, di fare di più e meglio. Il Governo Prodi, come ricordavo, ha fatto un salto di qualità: è riuscito ad introdurre nell'organizzazione della gestione del bilancio la nuova struttura per programmi e missioni. Adesso riteniamo fondamentale fare altri passi in avanti, elaborare una nuova sessione di bilancio che lasci alle spalle le famose leggi finanziarie che, ripeto, hanno raccolto spesso in un unico articolo - non sempre di facile lettura - norme di natura ordinamentale, di sviluppo, organizzatorie, di risparmio, di interesse locale, attraverso un defatigante iter che alla fine si concludeva con il classico voto di fiducia su un maxiemendamento.

La nuova sessione di bilancio deve essere improntata, invece, su una legge di stabilità, con norme snelle e tese esclusivamente a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel triennio alla luce del bilancio pluriennale, sulle quali la possibilità di intervento da parte del Parlamento in apparenza risulterà più ridotta, ma in sostanza sarà di enorme qualità.

Un'altra innovazione su cui abbiamo lavorato è quella che riguarda la riforma del bilancio pubblico, da confermare per programma e missioni. In questo modo si supera la fase di sperimentazione avviata dal precedente Governo Prodi, consentendo anche una maggiore coerenza e sistematicità con le leggi portanti. Tale meccanismo ci consentirà di conoscere con estrema facilità quante risorse ci sono, ad esempio, per la giustizia, l'istruzione scolastica, la competitività, lo sviluppo delle imprese, per le politiche del lavoro e, quindi, anche all'interno delle singole funzioni quanto di specifico va alla giustizia minorile, all'istruzione elementare, allo sviluppo industriale, alla prevenzione degli infortuni sul lavoro. È un modo di spostare la strategia da chi gestisce a cosa si fa con le risorse stanziate in bilancio.

Un'altra importante innovazione fa riferimento alla trasparenza ed ai meccanismi di controllo della spesa pubblica. Abbiamo voluto e ci siamo battuti per la Commissione parlamentare, una Commissione in grado realmente di sottoporre a controllo la trasparenza dei conti pubblici. Così come ci siamo battuti per l'accesso alla banca dati e alla pubblicità di elementi informativi in grado di supportare sia la Camera dei deputati che il Senato con tutte le migliori informazioni e fare del monitoraggio della finanza pubblica un punto di forza e anche di qualità. Allo stesso modo, abbiamo voluto anche la struttura unica di supporto tecnico, come è stato ribadito, che ha raccolto la migliore innovazione che hanno saputo introdurre i rispettivi Servizi di bilancio della Camera e del Senato.

Ma accanto a queste novità, a tali punti di forza e di innovazione, ci sono alcune questioni critiche che sono state avanzate, argomentate e spiegate, con qualità e professionalità, dai parlamentari del Partito Democratico. Mi preme sottolinearne alcune. Il presidente stesso della Commissione, nonché relatore, ha fatto riferimento ai collegati e, in particolare, a quelli che intervengono sui temi strutturali del nostro Paese, in particolare sulle aree depresse o, meglio, sulle aree sottoutilizzate. Poi il Patto di stabilità, che spesso non è in grado di qualificare, di incentivare e di premiare quegli enti locali e quelle realtà territoriali che hanno saputo gestire bene i loro conti, che vogliono investire in modo qualificato e fare della spesa in conto capitale e del loro stesso indebitamento un volano di sviluppo del territorio, utile per tutti, soprattutto in questo particolare momento di crisi del nostro Paese.

Ma c'è un punto che mi preme, perché attiene sempre alla trasparenza e, oserei dire, alla gestione della legalità nel dare forza e qualità alle informazioni e alla gestione dei conti. Mi riferisco, com'è stato sottolineato, alla nomina del presidente dell'ISTAT. Relatore e rappresentante del Governo, abbiamo presentato un emendamento, ma è stata anche espressa a più voci, da parte dei senatori Morando, Lusi e Giaretta, la disponibilità ad accogliere i nuovi criteri di nomina del presidente dell'ISTAT a partire dalla successiva legislatura. Io invece vorrei sfidarvi sulla necessità di farlo adesso, domani, in Parlamento, perché non bisogna avere paura di proposte come le nostre che chiedono un rapporto che in tutte le democrazie è vitale: più potere decisionale, più controlli; più controlli, più autonomia e terzietà dei soggetti che agiscono in modo fondamentale nella formazione e nella gestione delle decisioni che sono poi alla base delle scelte che la politica, ossia Parlamento e Governo, deve assumere.

Non dovete aver paura. Dovete confrontarmi con questa proposta e fare in modo che diventi un punto qualificante del lavoro del Parlamento. Su questo vi incalzeremo domani, quando avremo un'occasione preziosa, da non sprecare: dare un segnale, finalmente positivo, al nostro Paese che su questo punto devastante della gestione della contabilità del bilancio finalmente il Parlamento fa sul serio, si assume la responsabilità di prendere importanti decisioni che siano realmente al servizio del Paese e non si accontenta di rincorrere il Governo per gestire una parte del bilancio, destinata, come un osso, all'approvazione degli emendamenti. (Applausi dal Gruppo PD).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fleres. Ne ha facoltà.

 

FLERES (PdL). Signor Presidente, onorevoli senatori, onorevole rappresentante del Governo, è possibile costruire un modello contabile e programmatico che sia contemporaneamente e rigorosamente legato alle condizioni finanziarie dello Stato e, allo stesso tempo, sufficientemente elastico tanto da saper e poter affrontare le dinamiche sociali e politiche, che sono ovviamente mutevoli quanto articolate, senza contribuire ad aumentare il disavanzo pubblico? È possibile far sì che la legge finanziaria dello Stato non costituisca, né per il Parlamento né per il Governo, anzi per i Governi, al di là del loro colore politico, un carrozzone su cui, a prescindere dalle previsioni normative, caricare ogni emergenza e ogni particolarismo o magari promuovere forme di democrazia acquisitiva legate al consenso, ma non alla necessità? È possibile far sì che il Documento di programmazione economico-finanziaria non sia considerato, persino dai suoi estensori, una mera petizione di intenti, divenendo un atto decisorio più cogente ed impegnativo per gli altri atti che ne derivano? È possibile che, come dicevano Milton e Rose Friedman, una "burocrazia grande costituisca la misura attraverso cui il lavoro inutile tende a rimpiazzare il lavoro utile"?

Le mie, onorevoli colleghi, onorevole Presidente, signor Vice Ministro, sono, ovviamente, domande retoriche, ma sono quelle che hanno portato i presentatori del disegno di legge n. 1397, e primo fra tutti il presidente Antonio Azzollini, impagabile ed impareggiabile guida della Commissione bilancio del Senato, a formulare le proposte di cui stiamo discutendo, nel tentativo di fare un accurato tagliando alla legge n. 468 del 1978 ed alle sue successive modifiche ed integrazioni.

La proposta contenuta nel testo, sui cui aspetti tecnici evito di soffermarmi perché lo ha già fatto accuratamente il relatore, costituisce una necessità mirante ad adeguare l'attuale quadro normativo delle politiche di finanza pubblica alle esigenze legate ai recenti cambiamenti istituzionali: alla presenza del nostro Paese nell'Unione europea, al federalismo fiscale, alla sussidiarietà ed alle modifiche del Titolo V della Costituzione.

E' evidente, infatti, che oggi la finanza pubblica non può essere ricondotta esclusivamente ad un livello centrale. Le sue regole, i suoi vincoli, le sue articolazioni devono tenere conto di tutti i soggetti che compongono l'amministrazione pubblica anche, anzi, soprattutto, in relazione alle mutate responsabilità che ricadono su di essi, alla luce della normativa che si è susseguita.

L'obiettivo della stabilità dei conti pubblici non può costituire né solo un indirizzo, né solo un auspicio; esso deve, sempre di più, rappresentare un obiettivo strategico a cui puntare, con determinazione e decisione, attraverso regole precise e adeguate per tutti.

La crescita del Paese e la sua capacità di rispettare le previsioni di bilancio, anche al mutare oggettivo di taluni parametri, costituiscono la misura dell'abilità di un Governo e di un Parlamento nel saper guidare le sorti dello Stato, sia a livello centrale, sia a livello regionale, sia soprattutto a livello locale.

Il DPEF, che adesso diventerà DQPF, deve rappresentare un punto di riferimento più rigoroso, una vera e propria decisione politico-finanziaria, a cui guardare nei passaggi successivi e nella compilazione del bilancio e della legge finanziaria. I termini di elaborazione di questi atti devono essere compatibili con le reali dinamiche della programmazione economico-politica e della spesa. I controlli devono prevenire certe pericolose derive che, spesso, producono situazioni di successiva difficile soluzione e devono essere accurati e responsabili.

La pianificazione ed il controllo della spesa, insieme ad una precisa analisi delle diverse condizioni presenti nelle varie aree del Paese, devono permettere al Governo di elaborare strategie in grado di differenziare la terapia. Il pensare alla somministrazione di cure identiche a territori affetti da patologie differenti, soprattutto alla luce del federalismo fiscale, può portare a pericolose disarticolazioni dei processi di sviluppo, che non producono benessere e che rischiano di alimentare tensioni sociali, che il Paese non può permettersi.

E' necessaria, dunque, attenzione e analisi dei fatti e delle circostanze, a cominciare dagli aspetti contabili, finanziari ed infrastrutturali. I concetti guida del provvedimento che stiamo esaminando sono l'efficienza nell'utilizzo delle risorse e l'equilibrio nella loro ripartizione. Entrambi costituiscono la garanzia perché i conti pubblici siano sempre in regola e le politiche pubbliche non siano improntate al velleitarismo o alla superficialità.

Sono convinto che con l'approvazione di questo disegno di legge il nostro Paese sarà più moderno, il nostro Governo sarà ancora più efficiente, le nostre politiche pubbliche saranno più tempestive e adeguate, i nostri conti pubblici più trasparenti e pronti ad affrontare qualsiasi emergenza. Solo con un bilancio attento, preciso e trasparente un Governo, qualsiasi Governo (e mi fa molto piacere l'attenzione e la serenità con cui si sta trattando questo disegno di legge, anche con l'apporto dell'opposizione), al di là degli schieramenti, opererà a garanzia dell'efficacia e della serietà dell'azione che vorrà determinare. Solo con un bilancio attento, preciso e trasparente i cittadini potranno valutare i risultati politici sui quali improntare le loro scelte e decidere, a loro volta, come comportarsi.

Il lavoro svolto in 5a Commissione, lo ha ricordato qualcuno dei colleghi poc'anzi, è stato accurato, attento e responsabile e questo credo meriti il successo del testo che stiamo discutendo ed il voto favorevole dell'Aula del Senato. (Applausi dal Gruppo PdL).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mascitelli. Ne ha facoltà.

 

MASCITELLI (IdV). Signor Presidente, è stato detto da più parti che il disegno di legge in discussione si propone obiettivi ambiziosi e complessi, e come accade per tutti i disegni di legge delega che necessitano di un ampio intervento del Governo per la loro attuazione, siamo in presenza di temi e problematiche certamente ad alto contenuto tecnico. A me preme però sottolineare due aspetti più propriamente politici e dai quali partire nel contributo al nostro ragionamento.

Il primo è che la revisione della legge di contabilità e finanza pubblica implica una diretta e stringente correlazione con il quadro costituzionale relativo ai rapporti tra potere esecutivo e potere legislativo. Ne consegue che nella definizione dei meccanismi fondamentali di reperimento e allocazione delle risorse pubbliche risulteranno fondamentali per l'efficacia dei risultati la rispondenza e l'equilibrio tra la piena responsabilità del Governo nel definire le scelte finanziarie ed economiche fondamentali ed il potere di indirizzo e controllo del Parlamento sulla Decisione fondamentale di bilancio.

Alcune modifiche proposte dal Gruppo dell'Italia dei Valori vanno nella direzione di meglio specificare e completare gli strumenti informativi e il loro relativo utilizzo per l'esercizio dei poteri di indirizzo e controllo delle Assemblee parlamentari, in linea e in continuità con i princìpi ispiratori della riforma del 1978.

Come secondo aspetto, l'obiettivo di una corretta e efficiente gestione di limitate risorse pubbliche richiede sì interventi decisi in direzione di un ampliamento dei margini di flessibilità nella gestione del bilancio dello Stato, ma, contestualmente, anche un ben definito rafforzamento degli strumenti di programmazione e controllo della spesa, con un recupero dei margini di inefficienza nella gestione delle risorse stesse.

Quest'ultimo è un dato ineludibile se si pensa che vi è una realistica consapevolezza che la spesa complessiva del bilancio dello Stato ammonta per il 2009, in termini di competenza, al netto delle risorse impiegate per il rimborso delle passività finanziarie, a circa 540 miliardi di euro; di questi, circa il 50 per cento è rappresentato dalla somma dei trasferimenti correnti e dai contributi agli investimenti agli enti della pubblica amministrazione, un ulteriore 17 per cento è assorbito dalla spesa personale ed un 15 per cento dalla spesa per interessi passivi. Pertanto, la quota di bilancio direttamente o indirettamente determinata per legge ammonta, nel complesso, a circa il 93 per cento delle risorse stanziate in conto competenza ed il margine di manovra di cui le amministrazioni dispongono nella quantificazione e nell'allocazione delle risorse tra le diverse poste di spesa si limita al rimanente 7 per cento.

Apprezziamo, quindi, lo sforzo di razionalizzazione espresso dal provvedimento oggi in esame, ma in considerazione del fatto che sono diverse le tematiche per le quali sono previste deleghe legislative - e mi riferisco agli articoli 2, 30, 49 e 50 - c'è la necessità di alcune importanti puntualizzazioni su dubbi che sono emersi nel corso delle audizioni, anche durante l'intensa attività della Commissione, che è stata brillantemente presieduta e guidata dal presidente Azzollini.

In questo disegno di legge il tema fondamentale, di cui si è parlato molto, è un'esigenza certamente importante per il nostro Paese: l'armonizzazione dei sistemi di contabilità.

Anche qui, mettendo da parte ogni enfasi, dobbiamo distinguere nettamente - è stato ricordato più in volte in Commissione - tra l'aspetto formale dell'armonizzazione, che concerne il come vengono tenuti i conti, e l'aspetto sostanziale, cioè i criteri che ispirano tutte le valutazioni che sono all'interno del procedimento di bilancio. È evidente che sarebbe del tutto insufficiente un'armonizzazione solo nelle forme, ma servono al contrario criteri chiari che portino ad un'uniformità di valutazione, dato che il nostro sistema, com'è noto, è largamente frammentato e diversificato. All'interno delle amministrazioni pubbliche che fanno capo allo Stato vi sono sistemi contabili diversi, per cui, al dominante sistema delle rilevazioni di Stato conseguono anche sistemi di natura economica, come nel caso della sanità, e sistemi misti di natura economica e finanziaria come per altri enti pubblici.

L'articolo 2 del disegno di legge fa riferimento, quindi, al principio di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio e, al comma 2, stabilisce l'adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti. Allora, è opportuno, in sede di decreti legislativi, risolvere questi aspetti terminologici che possono lasciare spazio, come è stato più volte ricordato, a diverse interpretazioni. Se per armonizzazione intendiamo rendere coerente e per uniforme intendiamo rendere uguale, ciò significa che le varie amministrazioni dovrebbero adottare lo stesso schema di bilancio e lo stesso piano dei conti oppure, come è auspicabile, deve essere lasciata una certa autonomia salvaguardando lo spazio di manovra in cui questi comuni schemi di bilancio devono essere articolati.

Così come sull'affiancamento in via sperimentale di un sistema di contabilità economico-patrimoniale molto dipende dall'obiettivo che si intende perseguire. Se l'obiettivo è quello di un controllo della spesa pubblica rispetto alle politiche anticrisi e anticongiunturale, di fatto il sistema migliore è quello di tipo finanziario; se invece l'obiettivo è quello di responsabilizzare maggiormente i dirigenti e cercare di elevare il livello di efficienza e di ottenere valutazioni sui costi dei servizi, allora il sistema economico‑patrimoniale è sicuramente preferibile.

Tra i principi generali enunciati non convince del tutto l'affermazione che vede in futuro che l'organizzazione delle amministrazioni pubbliche venga realizzata in base ai programmi: resta la questione di dove va fissato il limite tra l'ambito della decisione politica e quello della decisione amministrativa. È un problema aperto che in ogni caso richiede uno sforzo di chiarezza nella definizione dei rispetti spazi in sede di adozione dei decreti legislativi. Se le condizioni perché il nuovo impianto di bilancio funzioni prevedono prima di tutto un dimensionamento ottimale delle missioni, questo discorso vale, per quanto ci riguarda, anche nella costruzione dei programmi.

Riteniamo che vanno bene i programmi e anche le variazioni compensative al loro interno purché il materiale informativo su cui vengono costruiti i programmi sia costituito da unità elementari omogenee. I programmi cambiano sulla base delle condizioni economiche del Paese, sulla base delle politiche: potrebbe apparire pericoloso se si agisse sui programmi senza tener conto che il problema è sempre quello di una costruzione omogenea degli stessi, tant'è vero che la stessa Corte dei conti ha sempre avuto questa linea in ordine ai capitoli promiscui e che in passato furono definiti macroaggregati.

La previsione della costituzione di una banca dati, basata su sistemi contabili armonizzati attraverso cui condividere i dati relativi ai bilanci, è per noi un fatto imprescindibile. Non è possibile fare diversamente visto che a seguito delle manovre finanziarie degli ultimi anni le disponibilità della Ragioneria generale dello Stato, come essa stessa ci ha ricordato, relative ai sistemi informativi, si sono ridotte di circa il 30 e 40 per cento. In futuro rischiamo di trovarci nell'impossibilità di far fronte ai compiti istituzionali di monitoraggio e controllo soprattutto con riferimento al federalismo fiscale in cui, oltre ai dati contabili, occorre prendere in considerazione anche altre tipologie di dati.

C'è, inoltre, la preoccupazione di trovare forme di controllo che siano efficaci ma che al tempo stesso possono salvaguardare l'autonomia dell'amministrazione e, quindi, in un certo senso, l'autonomia della politica.

Va fatta una considerazione generale: nessun sistema contabile può determinare correttezza dei comportamenti o è di per sé invulnerabile. Il tema del controllo per noi dell'Italia dei Valori è molto importante. Il tema del controllo più efficace deve essere ben presente e bisogna adattarlo, di volta in volta, anzitutto alle norme costituzionali e poi alla finalità politica che si vuole raggiungere.

Sono temi, quindi, che vanno approfonditi in sede di decreti legislativi perché non si può generalizzare e parlare di un tipo di controllo preliminare, preventivo e successivo, mentre l'ideale sarebbe effettuare un mix di controlli mirato a seconda del provvedimento, la conseguenza finanziaria e soprattutto il risultato politico che si vuole raggiungere.

La semplificazione proposta in questo provvedimento può quindi essere accolta con favore se ad essa si aggiungono garanzie e vincoli di vigilanza affinché dall'unificazione dei differenti documenti non derivi la perdita di dati e di elementi informativi. In altri termini la razionalizzazione degli strumenti non deve essere realizzata a scapito della loro chiarezza e della loro esaustività.

Per quanto attiene agli obiettivi programmatici, appare opportuno - lo ha ricordato il senatore Lannutti e per noi questo è altrettanto importante - inserire una disposizione circa la pressione fiscale complessiva programmatica. A tal fine, si dovrebbe introdurre una specifica volta a prevedere una relazione sull'andamento reale delle entrate tributarie e contributive, con specifico riguardo alla pressione fiscale complessiva dell'anno in corso e gli eventuali scostamenti della stessa rispetto agli andamenti programmatici. Inoltre, sarebbe altrettanto necessaria la presentazione di una relazione sui dati e sui risultati della lotta all'evasione fiscale come allegato alla relazione unificata sull'economia e la finanza pubblica, al fine di consentire la disponibilità di informazioni più aggiornate.

In conclusione, se rispetto agli anni passati vi è certamente l'esigenza del superamento di un sistema di bilancio che non può funzionare in modo soddisfacente se le sue regole formali sono poi diverse da quelle che lo governano nei fatti, è altrettanto vero, per comprendere la portata della nuova configurazione degli strumenti di bilancio che stiamo discutendo e votando in questi giorni in Senato, che nello scenario della politica economica internazionale le regole contabili divengono nuovamente un fronte aperto nella ricerca di soluzioni contro la crisi. Non a caso, i vertici mondiali della contabilità USA e UE hanno inviato una lettera ai Governi, tramite il primo ministro inglese Gordon Brown, per ricordare i lavori in corso da parte di entrambi gli organismi. La lettera precisava i passi compiuti per analizzare le ripercussioni della crisi e le potenziali modifiche al quadro contabile globale.

Questo processo di riforma può dunque essere valutato favorevolmente solo se diventa parte di un percorso che persegua la razionalizzazione della spesa in tutte le sue fasi.

Per questo noi dell'Italia dei Valori valuteremo nel corso del dibattito in Aula la decisione sul voto finale. (Applausi dal Gruppo IdV e del senatore Legnini).

 

PRESIDENTE. Data l'ora, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

 


 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾¾  XVI LEGISLATURA  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

222a SEDUTA

PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDI' 17 GIUGNO 2009

 

 

Presidenza del presidente SCHIFANI,

indi della vice presidente BONINO

e del vice presidente NANIA

 

 

_________________

 

 

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1397) AZZOLLINI ed altri. - Legge quadro in materia di contabilità e finanza pubblica nonché delega al Governo in materia di adeguamento dei sistemi contabili, perequazione delle risorse, efficacia della spesa e potenziamento del sistema dei controlli (ore 10,29)

 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1397.

Ricordo che nella seduta di ieri il relatore ha integrato la relazione scritta ed ha avuto inizio la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Costa. Ne ha facoltà.

 

Presidenza della vice presidente BONINO (ore 10,30)

*COSTA (PdL). Signora Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, a chi, non essendo sufficientemente informato, pensasse che oggi occupandoci dell'argomento contabilità di Stato, ovvero di una riforma della stessa, ci occupiamo di un provvedimento che riguarda gli addetti ai lavori sarebbe sufficiente ricordare che una delle prime leggi disposte ed approvate dal Parlamento italiano allorché nacque lo Stato italiano, a firma del deputato Cambray-Digny riguarda l'impalcatura e la costruzione della Ragioneria dello Stato. Il che significa che non c'è Stato se se non c'è un valido apparato contabile di rilevazione e di esposizione dei dati nella fase originaria della appostazione e nel loro divenire. Dalla approvazione della legge Cambray-Digny è passato molto tempo e lo Stato in questo frangente ha subìto evoluzioni notevoli.

Lo Stato di diritto che allora non c'era oggi la fa da padrone. La pressione fiscale che evidentemente è lievitata, così come era d'obbligo, con la nascita e la dilatazione dello Stato sociale ha fatto sì che notevoli fossero le risorse dello Stato destinate al soddisfacimento dei bisogni dei cittadini. Di qui la necessità di una sempre maggiore vigilanza, di una sempre maggiore rendicontazione, di una migliore rendicontazione che riferisse dei piani, dei progetti, dei programmi, del loro divenire, della efficacia, efficienza ed economicità, così come si usa dire oggi.

Quindi, adeguamento dell'apparato contabile in funzione dei cambiamenti istituzionali e delle condizioni dei conti pubblici che, per fatti che oggi non è opportuno rilevare, hanno subito un appesantimento che non ha eguali nella storia d'Italia. Bilancio che non fosse articolato per capitoli, articoli e lettere, così come per le poche risorse allora era necessario fare, ma che esponesse anche le missioni, i programmi, la spesa e il risultato delle stesse. Bilancio che non fosse solo del nucleo centrale che allora era solo e solitario, ma che fosse anche di tutti i rami della pubblica amministrazione, di tutti quelli che genericamente vengono denominati centri di spesa, che sono tanti e che a momenti si è avuto la sensazione fosse impossibile controllare e fotografare. La necessità di contenere il disavanzo pubblico e quindi stagnare il divenire della pressione fiscale, che ha raggiunto quello che De Viti De Marco chiamava il «punto di rottura» al di là del quale o si fugge necessariamente l'obbligo fiscale e si va verso l'evasione oppure ci si astiene dal lavoro. Bilancio annuale e pluriennale perché la velocità del divenire della spesa è tale che un arco temporale di un anno non è sufficiente a dare contezza del suo divenire e della sua utilità.

Allora, non è casuale che le componenti della Commissione che ha lavorato su questo disegno di legge abbiano operato di concerto per pervenire di concerto alla sua approvazione. Siamo poi favorevoli anche al controllo rigoroso da parte del Parlamento e all'impegno del Governo per un comportamento elastico, come si addice ad una grande spesa, ma è bene non scordarsi mai che la Ragioneria generale dello Stato fu sempre, è e deve rimanere la vestale del bilancio pubblico. Essa non è del Governo ma dello Stato, e se talvolta vi sono state negligenze il Governo e il Parlamento riflettano sul perché ciò è accaduto e considerino che essa Ragioneria non ha bisogno di duplicazioni. Va bene dunque un eventuale periscopio parlamentare che consenta di leggere il bilancio e il suo divenire, ma non un doppione alla stessa.

In conclusione, preannunzio voto favorevole al disegno di legge in esame. (Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Garavaglia Massimo. Ne ha facoltà.

 

GARAVAGLIA Massimo (LNP). Signora Presidente, intervengo per alcune brevi considerazioni su questo importante disegno di legge che introduce una riforma molto importante ponendo in particolare l'accento - questione su cui volevo far riflettere i colleghi - sul sistema dei controlli e di trasparenza del bilancio stesso.

A monte è bene fare una valutazione. Si dispone del dato aggiornato del debito pubblico reso noto proprio in questi giorni, da cui risulta un debito pari a 1.750 miliardi di euro. Ebbene, procedendo ad una sorta di semplice conto della serva, risulta evidente che per far arrivare il nostro debito pubblico alla media europea in rapporto al PIL, avremmo bisogno di approvare una finanziaria moltiplicata per sei, dunque sei finanziarie normali, per il prossimo mezzo secolo. È evidente a tutti che si tratta di un'operazione assolutamente impossibile. Chiunque, dotato di un minimo di buon senso, sa che non si può procedere ad un salasso del genere per un tempo così prolungato.

Pertanto, si vuole intervenire in maniera più strutturale. Il problema è relativo a come lo Stato spende questi ottocento miliardi di euro l'anno. Piuttosto che mettere un'enfasi, a volte anche maniacale, sulla finanziaria (che però rappresenta una singola fase di aggiustamento che non può risolvere il problema), in questo caso si intende finalmente realizzare trasparenza, valutazione e controllo sulla spesa ordinaria e sulla cosiddetta legislazione vigente. Proprio in quest'ottica sono andati ad operare gli interventi del nostro movimento: sulla trasparenza e sulla disponibilità per i parlamentari e per gli uffici dei dati in formato telematico. Sembra una cosa assurda, ma ad oggi non abbiamo la disponibilità di un file di Excel con i dati del bilancio dello Stato; sembra davvero una barzelletta, ma così è. Ebbene, senza avere la contezza e senza avere i dati elaborabili, è chiaramente impossibile fare una valutazione attenta di come vengono spesi i soldi dei contribuenti. Quindi già questo è un enorme passo avanti.

Il lavoro però non finisce qui: il provvedimento, dopo aver passato il vaglio del Senato, passerà alla Camera dei deputati dove sicuramente ci saranno ulteriori modifiche; penso in particolare al sistema della Tesoreria, che ci pare un po' troppo pesante e centralizzato, anche e soprattutto nell'ottica della riforma del federalismo fiscale, però avremo modo di approfondire ulteriormente questi temi. Comunque è assolutamente apprezzabile il lavoro di concerto operato in Commissione e tra i colleghi, che ha portato all'elaborazione di un testo condiviso e che sicuramente è un'ottima base di partenza. (Applausi dal Gruppo LNP. Congratulazioni).

 

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bonfrisco. Ne ha facoltà.

 

BONFRISCO (PdL). Signora Presidente, onorevoli colleghi, ci troviamo ad esaminare un provvedimento complesso per l'ampiezza delle tematiche affrontate e la specializzazione dei contenuti estremamente tecnici, che affiancano ed incidono in maniera rilevante su questioni più squisitamente politiche ed istituzionali, come, ad esempio, il Parlamento come legislatore e controllore, il continuum maggioranza-Governo, il vincolo costituzionale di copertura dei nuovi o maggiori oneri. Un testo che già nella versione originaria era strutturato per essere una riforma, un'altra importante riforma promossa e realizzata da questa maggioranza.

Il testo presentato in Senato, infatti, già conteneva adeguate risposte alle questioni critiche - che a volte per chiarezza sarebbe meglio indicare come carenze vere e proprie - evidenziate, ovviamente non solo negli ultimi tempi, dalla delicata situazione dei conti pubblici, dall'evoluzione dell'assetto istituzionale, dalla declinazione della cultura del risultato e della responsabilizzazione nella pubblica amministrazione e, non da ultimo, dalla trentennale applicazione della disciplina contabile stessa. Basti pensare, ad esempio, alle norme per un governo unitario della finanza pubblica, a quelle che modificheranno le prossime sessioni di bilancio, mutuate in parte dalla recente legge finanziaria 2009 che ha già evitato quella balcanizzazione del bilancio dello Stato, come ebbe a dire il senatore Pichetto Fratin, relatore di quel provvedimento. Un testo che la Commissione ha ulteriormente migliorato, devo dire anche con la partecipazione responsabile e fattiva dell'opposizione, pur con ruoli ed espressioni differenti. Ma va certamente ascritto a questa maggioranza il merito di aver creduto, voluto, ricercato questa riforma per il bene del Paese; una riforma che da trent'anni attendeva di essere realizzata e che questa maggioranza riuscirà a condurre in porto.

Il lavoro della Commissione si è fondato sulle interessanti audizioni di rappresentati delle istituzioni e del mondo accademico, che hanno messo a fuoco e fatto risaltare gli aspetti critici, metodologici ed operativi che hanno caratterizzano l'attuazione della disciplina contabile in vigore. Pertanto, non posso che esprimere un forte apprezzamento per le soluzioni cui è pervenuta la Commissione, convinta delle efficaci innovazioni apportate al trentennale impianto vigente, e per il grande lavoro del presidente Azzollini, che ha potuto condurre questo dibattito accurato, approfondito e proficuo.

Tuttavia, vorrei svolgere alcune brevi considerazioni su qualche aspetto attinente la legge di bilancio, che mi sembra sia rimasto un po' sospeso. Non intendono essere delle spiegazioni, ma più problematicamente spunti di riflessione, considerazioni personali che forse vale la pena approfondire, sottoporre ad un supplemento di indagine da parte di questa Assemblea, e magari anche della Camera dei deputati nel prosieguo dei lavori parlamentari. Alcune questioni che incidono su rilevanti aspetti politici, sulle regole, scritte e non scritte, per la decisione più importante di politica economica, da costruire nelle istituzioni competenti e tra di esse.

La prima di tali questioni attiene alle possibili ricadute del nuovo ruolo assunto dalla legge di bilancio. Già nel corso dell'ultima sessione di bilancio, il disegno dì legge di bilancio è stato oggetto di una rinnovata attenzione, perché ha assunto un ruolo differente nell'ambito della manovra finanziaria ed instaurato un diverso rapporto con l'altro strumento della manovra, la legge finanziaria, da adesso legge di stabilità. Il disegno di legge di bilancio, invece, è divenuto lo strumento con il quale, in una fase successiva al richiamato decreto-legge n. 112 del 2008, il Governo ha definito e sottoposto alla valutazione del Parlamento le scelte allocative della spesa, utilizzando l'impianto classificatorio introdotto l'anno precedente, le nuove missioni, i nuovi programmi. Uno strumento, inoltre, flessibile, che consente cioè alle amministrazioni di rimodulare, pur con alcuni limiti, le dotazioni tra i programmi di ciascuna missione. Rimodulazione possibile, ricorrendo anche alla modifica delle autorizzazioni di spesa ad esse sottostanti, indicando di quali autorizzazioni si tratta e il corrispondente importo.

La riconsiderazione del bilancio come strumento di politica finanziaria porta ad interrogarsi sulla opportunità di estendere il limite della compensatività delle variazioni eventualmente apportate. Ora, infatti, le variazioni compensative delle eventuali modifiche possono essere effettuate entro l'aggregato missione, ma non sarebbe più logico estendere l'ambito di compensatività tra le risorse a tutto lo stato di previsione di quel Ministero, ovvero spostarlo ancora più in avanti a tutto il bilancio? Inoltre, dato il mutato rapporto con la legge finanziaria non sarebbe più congruo trasportare da quest'ultima le tabelle, al fine di raggruppare nel disegno di legge di bilancio tutte le decisioni che hanno a che fare con i numeri, con gli aspetti quantitativi delle norme di spesa?

Un altro aspetto su cui vorrei esprimere qualche considerazione è la presenza nella pubblica amministrazione di differenti metodologie e criteri contabili, molteplicità che ha imposto la ricerca di una necessaria armonizzazione, che si traduce poi nella trasparenza, omogeneità e coerenza dei dati di bilancio. Così il provvedimento prevede in due diversi articoli - per i quali si auspica un necessario raccordo - una delega al Governo per affiancare alla contabilità finanziaria, ai fini conoscitivi e in via sperimentale, un sistema di contabilità economico patrimoniale, funzionale alla verifica dei risultati. Ha un senso, però, in una riforma così ambiziosa, riproporre una situazione di compresenza di sistemi contabili diversi, seppure in via sperimentale ed a fini conoscitivi? La compresenza è sembrata - anche a qualche autorevole personaggio sentito in Commissione - più un compromesso, peraltro spesso non completamente soddisfacente Ma allora quale strumento utilizzare? Ce ne è uno buono per tutte le esigenze? Probabilmente no. In questa fase, allora, non dovremmo forse ragionare sull'obiettivo o sugli obiettivi che intendiamo raggiungere, riflettere sui vantaggi e gli svantaggi delle diverse logiche contabili e scegliere, in via definitiva, uno strumento, quello più adeguato allo scopo?

Da ultimo, se le rappresentazioni contabili hanno diverse finalità e dipendono dal fenomeno che si vuole rappresentare, perché non pensare alla possibilità di affrontare, anche nel prosieguo, ulteriori tipologie di bilancio e di sistemi contabili? Penso ad esempio al bilancio del cittadino, che è utente e contribuente, elettore e controllore delle politiche pubbliche. Articolato per portatori d'interessi e interlocutori sociali, diverso dal bilancio sociale, potrebbe essere uno strumento di trasparenza, conoscenza, divulgazione e coinvolgimento di chi, forse anche con sacrificio - anzi senza dubbio - paga le tasse e ha il diritto di comprendere per poter valutare e giudicare come vengono utilizzati i suoi soldi.

In questa logica, peraltro, potrebbe trovare spazio anche un altro strumento contabile interessante, quello del bilancio territoriale, volto a dare contezza delle risorse pubbliche impiegate in quella specifica area, per poter misurare e apprezzare i flussi di spesa correlati al carico fiscale e tributario, nonché i risultati reali conseguiti in termini di effetti e di impatto sulla spesa e soprattutto a quella creazione di valore che è un altro degli obiettivi delle politiche di bilancio. Potrebbe essere, ad esempio, uno strumento urgente da adottare nelle aree metropolitane, Comuni o Province che siano.

Si tratta in fondo di ragionare su come valutare l'incremento nella creazione del valore economico e sociale, che riempirebbe di ulteriori contenuti il federalismo fiscale e finanziario rendendolo ancora di più una grande riforma: quella alla quale puntiamo con grande convinzione.

Come ho detto, mi sembra che valga approfondire questi aspetti, senza posizioni preconcette e, soprattutto, evitando di inseguire il mito della riforma perfetta. Troppo spesso, infatti, sono state attuate regole e strumenti che introducevano a cambiamenti, ma ciò non ha significato cambiare automaticamente i comportamenti, in questo caso delle pubbliche amministrazioni nelle loro modalità gestionali. Se le regole non entrano nella vita delle persone, se non si incarnano nella vita del Paese e nella sua identità, restano scritte sulla carta, come tante altre volte è accaduto, e piano piano sfumano, non vivono e si perdono, e perde soprattutto il buon legislatore. (Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Lusi).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Legnini. Ne ha facoltà.

 

LEGNINI (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Vice Ministro, è stato già detto molto nel dibattito che si è svolto sia in Commissione che in Aula sulle ragioni che hanno determinato l'esigenza di pervenire a questa riforma e sulla portata innovatrice della stessa. Per il nostro Gruppo lo hanno spiegato molto bene i colleghi Morando, Lusi, Giaretta e Lumia. Pertanto, non intendo aggiungere null'altro nel merito perché è stato già detto tutto in modo esaustivo.

Si tratta di un'esigenza, quella appunto di riformare la legge di contabilità, che è andata vieppiù maturando sulla base di dati di fatto che sono largamente condivisi e che sono rinvenibili nella crescente ipertrofia della legge finanziaria, così come si è articolata nel corso degli anni, nella scarsa capacità della legge stessa di incidere sui macroaggregati della finanza pubblica, concentrandosi, invece, sugli effetti marginali recati dagli interventi delle varie leggi finanziarie, nel progressivo scadimento della qualità dei testi normativi, soprattutto a seguito del sistematico ricorso al voto di fiducia. Quasi tutti gli anni, infatti, la sessione di bilancio si è conclusa con un voto di fiducia. Credo di ricordare che solo nel 2007 in quest'Aula, sia pure in condizioni molto difficili, si evitò il ricorso alla fiducia.

Inoltre, il complesso di problemi che è andato manifestandosi nel corso degli anni ha prodotto una sostanziale modificazione dell'ordinato svolgimento del processo legislativo e anche dell'organizzazione dell'attività del Parlamento nel suo complesso: la lentezza dell'iter di approvazione delle leggi, le contraddizioni interne alle varie maggioranze hanno portato negli anni alla sostanziale modificazione dell'assetto costituzionale nel processo di formazione delle leggi. Non più quindi la legge ordinaria come strumento principale così come delineato nell'assetto costituzionale, ma, da un lato, il ricorso sempre crescente ai decreti-legge e ai voti di fiducia, dall'altro, le finanziarie omnibus quale strumento di concentrazione della volontà legislativa e talvolta anche di compensazione tra le diverse istanze interne alle varie maggioranze.

Gli effetti che sono stati registrati sui conti pubblici sono stati virtuosi quando al centro della legge finanziaria e della legge di bilancio è stata posta la missione della correzione dei saldi e del risanamento. Sono state ricordate le leggi del 1992 e del 1996, ma anche quelle del 2006 e del 2008, i cui effetti sono in corso di valutazione. Le sessioni di bilancio sono state invece inefficaci o dannose quando la tensione sul contenimento dei conti, quindi, sul risanamento, si è attenuata, privilegiando, appunto, i contenuti sostanzialistici delle leggi finanziarie, per la verità non tutti negativi: alcune delle riforme più importanti, delle innovazioni più rilevanti, tuttora vigenti, sono state infatti realizzate con le vituperate leggi finanziarie.

L'attenzione, come abbiamo più volte sottolineato, si è rivolta, quindi, al contenuto normativo, sostanziale, della legge finanziaria che incideva sulle appostazioni, sui saldi, in più o in meno, del bilancio dello Stato in misura marginale. Il bilancio veniva considerato uno strumento di registrazione dei tendenziali a legislazione vigente ed era sostanzialmente marginalizzato quanto l'attenzione alla capacità di incidere sull'andamento dei conti durante la sessione di bilancio.

Il collega Morando ha già ricordato cosa avvenne nella passata legislatura. In particolare, si è proceduto alla riforma a legislazione invariata del bilancio articolato per missioni e programmi, riforma che viene recepita in modo organico da questo testo normativo; poi, conseguentemente, è stata riservata maggiore attenzione allo strumento del bilancio rispetto alla legge finanziaria. Fu anche dato avvio, come è già stato ricordato in questa sede, alla spending review, alla revisione della spesa storica, per verificare la composizione della spesa in rapporto alla sedimentazione dei vari capitoli di bilancio, così come si era determinata nel corso degli anni.

Nel riformulare la struttura del bilancio nei termini che ho illustrato e nell'avviare quest'opera di revisione ci si avvide che era l'intera sessione di bilancio a dover essere ristrutturata, riformata; esigenza che, per la verità, era stata anch'essa sottolineata nel passato. È utile, quindi, che venga ricordato in questo dibattito e che si sottolinei cosa si fece nella scorsa legislatura, affinché rimanga agli atti. Su iniziativa della Commissione bilancio dell'epoca, presieduta dal collega Morando, si svolse un'indagine conoscitiva e fu dato avvio ad un ampio dibattito al quale parteciparono esperti e studiosi; si procedette così ad un confronto approfondito su questa materia.

Fu quindi redatto ed approvato un documento conclusivo di quel lavoro, che conteneva precise linee e principi, in larga parte peraltro contenuti in questo provvedimento legislativo, nell'intento di passare poi alla stesura di un testo normativo condiviso. Si trattava, in sostanza, di tradurre in norma un progetto che era già compiuto, un impianto già definito. Ricordo il contributo che a quel dibattito diedero il presidente Azzollini ed il vice ministro Vegas, all'epoca componenti della Commissione bilancio. In quelle condizioni, politiche e numeriche, e stante anche la natura del provvedimento - si tratta, come ci è ampiamente noto, di regole istituzionali attuative di principi costituzionali che devono durare nel tempo - veniva sollecitato l'apporto ed il consenso dell'allora opposizione, oggi maggioranza. Solo così si poteva procedere alla riforma due anni fa.

Oggi, a parti invertite, è avvenuta la stessa cosa. Raccogliendo quelle idee, e quelle dei tecnici e degli studiosi di contabilità pubblica, oggi come allora la maggioranza ha sollecitato un apporto, un consenso dell'opposizione. La posizione delle maggioranze, quella di allora e quella di oggi - diverse, come è noto - non è mutata; l'atteggiamento delle opposizioni, quella di allora e quella di oggi, è mutato. Ricordo perfettamente, infatti, e lo ricordiamo tutti perché è agli atti, come si comportò l'allora opposizione, anche se ciò non toglie nulla alla preziosità del lavoro che è stato fatto dai colleghi che ho menzionato, ma anche dagli altri. L'allora opposizione, infatti, disse che non se ne sarebbe fatto niente, per ragioni politiche e non per ragioni di merito, considerato che sotto tale profilo vi era già in quella fase una sostanziale condivisione nei princìpi dell'asse portante di quella riforma (in larga parte coincidente con questa attuale).

La posizione dell'attuale opposizione oggi è stata diversa ed è andata nel senso di privilegiare l'esigenza del Paese, i suoi interessi, e di concentrarsi sui contenuti di merito con un lavoro molto importante e prezioso, che è stato fatto per larga parte in Commissione e che, per altra parte, verrà compiuto - mi auguro - in Aula nelle prossime ore.

Un atteggiamento assolutamente simile abbiamo tenuto in occasione dell'approvazione del provvedimento sul federalismo fiscale. Anche qui ci sono analogie con il passato. Si tratta di un atteggiamento fatto di confronto, proposte di condivisione, laddove è stato possibile, di votazioni di emendamenti, in Commissione e in Aula, quasi sempre all'unanimità su proposte importanti e condivise, a volte differenziate; ma ciò fa parte della normale dialettica parlamentare. Il voto finale è parametrato all'esito dell'esame nel merito, al contenuto conclusivo del provvedimento. Ciò è avvenuto sul provvedimento per il federalismo fiscale e avverrà, considerando appunto l'esito e il confronto conclusivo in Aula, per la riforma della sessione di bilancio e della legge di contabilità.

Ho voluto ricordare queste cose, che sono ampiamente note, per dire che la prossima volta che sentiremo dire in questa Aula da esponenti della maggioranza o del Governo che l'opposizione si rifiuta di formulare proposte o si sottrae ad un confronto di merito mi metterò a urlare, perché queste due importantissime riforme (federalismo fiscale e legge di contabilità) sono state fatte con questo metodo. Sicuramente anche grazie alla volontà di confronto e all'apertura del Governo e della maggioranza, ma - mi permetto di aggiungere - soprattutto in virtù di un atteggiamento responsabile di merito ed improntato alla cura degli interessi generali che l'opposizione ha privilegiato e messo in campo.

Il resto delle questioni lo affronteremo in sede di esame degli emendamenti, considerato che il grosso del lavoro è già stato fatto in Commissione. Mi permetto, comunque, di richiamare due punti di merito: uno è relativo al contenuto proprio della legge finanziaria o della legge di stabilità, come si chiamerà quando questo disegno di legge entrerà in vigore. Come è noto, vi è una totale pretermissione delle norme sullo sviluppo dal contenuto della legge finanziaria; non sarà possibile, così com'è avvenuto già per il decreto-legge n. 112 del 2008, inserire nella legge di stabilità norme che riguardano lo sviluppo economico. La ragione di questa scelta è nota: i problemi che si erano manifestati nel corso degli anni e di cui parlavo all'inizio derivavano dal fatto che attraverso norme relative allo sviluppo economico a volte, in virtù di questa possibilità, si introduceva nella legge finanziaria di tutto, generando quella ipertrofia cui mi riferivo.

Vi era un'altra fonte di "rigonfiamento" delle leggi finanziarie oltre alle misure localistiche e microsettoriali - che erano già vietate dalla legge di contabilità e il cui ingresso, se avveniva, si verificava in virtù di un certo modo di gestire la legge di bilancio - costituita dalle norme ordinamentali e organizzatorie. Per questa tipologia di norme si è fatta una scelta nel testo licenziato dalla Commissione: si è deciso di vietarle, a meno che non abbiano rilevanti effetti finanziari diretti che, quindi, ne consentano l'ingresso nella legge di stabilità.

Ebbene, io ritengo che si dovrebbe fare un'ulteriore riflessione: perché non consentire l'introduzione, limitata, delle norme per lo sviluppo economico con la stessa impostazione che riguarda le norme ordinamentali ed organizzatorie? Il corollario dell'estromissione dalla legge di stabilità e dalla legge finanziaria delle norme per lo sviluppo doveva essere infatti - e in questo senso si è mossa una nostra precisa proposta - l'indicazione di tempi certi per l'approvazione dei disegni di legge collegati che recheranno le norme sullo sviluppo economico. Sennonché questa proposta è tra quelle non accolte.

Dunque, non sono previsti tempi certi per l'approvazione dei collegati e quindi questa struttura, relativamente al rapporto tra il contenuto della legge di stabilità e della legge finanziaria e quello dei collegati, è monca. Manca il dies ad quem di approvazione dei collegati, il che non garantisce che le norme relative allo sviluppo economico, quelle che incidono sui conti pubblici e sui saldi, siano approvate, appunto, in tempi prefissati. Ha senso quindi questa inderogabile autolimitazione? O si rivaluta la possibilità di dare tempi certi ai disegni di legge collegati alla finanziaria, e secondo noi sarebbe preferibile, o riterrei ragionevole, e in questo senso si muove un nostro emendamento, reintrodurre la possibilità di inserire nella legge di stabilità norme per lo sviluppo, purché esse siano strettamente collegate all'esigenza di conseguire gli obiettivi di finanza pubblica oggetto della legge di bilancio e della legge finanziaria.

Vi sarebbe poi da riflettere sul fatto che i collegati, in realtà, così come abbiamo visto nel corso di questi mesi, sono diventati tante piccole (e neanche tanto piccole) finanziarie. In pratica, ciò che si è deciso di non includere nella legge finanziaria è poi rientrato nei collegati nei modi che sappiamo. Cito per tutti il disegno di legge sullo sviluppo e sul processo civile, che contiene un volume enorme di disposizioni disomogenee tra loro e non tutte esattamente ricollegabili al contenuto della manovra e alla risoluzione di approvazione del DPEF. Ugualmente, cito il disegno di legge sull'energia: in esso c'era di tutto e soltanto la nostra iniziativa, finalizzata ad arginare l'emendabilità di quelle disposizioni di legge sulla base del Regolamento del Senato, ha consentito di contenere, in parte, quella spinta a rigonfiare i testi normativi.

In tal modo si è dimostrato che non è sufficiente mutare la struttura della legge finanziaria per arginare la tendenza alle leggiomnibus da parte del Parlamento. Anche in virtù di questo rischio che è incombente ed ineliminabile, credo che sarebbe necessario riflettere su questo punto.

Infine aggiungo una sottolineatura positiva, sempre nel merito della rivisitazione delle modalità di copertura delle leggi, a proposito delle disposizioni contenute nell'articolo 17 del disegno di legge al nostro esame, in particolare nel comma 10, che prevede l'introduzione di un tetto di spesa da parte del Governo per poter disporre delle spese recate dalle norme di legge, e della clausola di salvaguardia. Si tratta di un meccanismo molto interessante in base al quale, laddove il capitolo di spesa si sia esaurito, scatta, sulla base della previsione legislativa a monte, una clausola di salvaguardia che consenta di integrare la copertura attraverso le misure contenute nella clausola di salvaguardia stessa. Ho richiamato questo punto per dire che, a mio modo di vedere, dalla corretta applicazione di questa norma, che mi auguro venga ulteriormente dettagliata in fase di decreti delegati, dipende molto del successo della nuova struttura della legge di stabilità e della legge di bilancio.

È infatti evidente che, nel caso dei diritti soggettivi, l'applicazione tempestiva e rigorosa della norma in esame potrà costituire garanzia dell'equilibrio dei conti. In questo senso, penso si tratti di migliorarne il contenuto e la portata per garantire una maggiore efficacia della disposizione, prevedendo anche qualche meccanismo automatico di relazione al Parlamento e di introduzione di sanzioni. Farò un esempio attualissimo: che cosa succederà quando i fondi per il terremoto, di cui al decreto di cui ci siamo occupati fino a qualche giorno fa e di cui oggi si sta occupando la Camera, saranno esauriti? È fuori discussione infatti che quelle risorse siano assolutamente insufficienti a fronte del riconoscimento di diritti soggettivi. Ipotizzando che quella legge andrà in vigore, quando ciò si verificherà - e certamente si verificherà se non vi saranno interventi di integrazione delle risorse finanziarie - come funzionerà questa clausola di salvaguardia? Non è il caso di prevedere un obbligo per il Governo di relazionare in ogni caso al Parlamento e di adottare iniziative conseguenti allorquando le risorse stanziate si sono esaurite?

Dunque, signora Presidente, credo sia stato compiuto un grande sforzo e sta per essere licenziata una buona legge, richiamo l'assoluta positività dei meccanismi di controllo e trasparenza tecnici e parlamentari introdotti, e mi auguro che ci sia un buon esercizio della delega attribuita al Governo e, soprattutto, una successiva buona prassi parlamentare, che consenta di applicare le norme e i principi recati in questa legge di riforma. Se funzionerà, questa riforma contribuirà alla stabilità dei conti pubblici e mi auguro che ciò avvenga non soltanto nell'interesse di garantire la stabilità finanziaria, ma anche nell'interesse complessivo della democrazia nel Paese. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Baldassarri. Ne ha facoltà.

 

BALDASSARRI (PdL). Signora Presidente, signor Vice Ministro, onorevoli colleghi, quello che stiamo discutendo oggi in quest'Aula non è un documento tecnico o una legge di contabilità di interesse pressoché esclusivo di alcuni esperti o pseudo tali o di pochi addetti ai lavori: è la vera pietra d'angolo della democrazia e della libertà per tre ragioni molto semplici. In primo luogo, i dati statistici, in particolare quelli che riguardano la finanza pubblica, sono il primo bene pubblico collettivo; in secondo luogo perché la certezza dei conti pubblici significa un corretto confronto tra maggioranza e opposizione nel merito dei provvedimenti e non nei giochetti numerici, qualunque sia il ruolo di maggioranza e opposizione che potrà alternarsi nel tempo; il terzo elemento per il quale questa è la pietra d'angolo della democrazia e della libertà è perché nel rapporto tra Stato e cittadino se non vi è certezza di numeri evidentemente non vi è certezza nel rapporto concreto tra ciò che il cittadino paga e ciò che lo Stato, in tutte le sue articolazioni, fornisce come servizio ai cittadini.

Per questi motivi sono molto orgoglioso, ancora di più oggi, del mio Governo, del mio partito, che si chiama Popolo della Libertà, perché nel nome del partito è incarnata questa pietra d'angolo.

E sono orgoglioso, di fronte a fin troppe anime candide, che questo provvedimento, che incarna tali princìpi, sia fatto da un Governo di centrodestra nel momento in cui è maggioranza politica. È troppo facile dall'opposizione gradire questo provvedimento che toglie dalle mani del Governo e della politica la possibilità di manipolare i conti di finanza pubblica.

Questo è il merito del Popolo della Libertà, della coalizione di centrodestra e di questo Governo Berlusconi. Parliamoci francamente: qual è l'obiettivo vero di questa riforma? L'obiettivo vero è di garantire a tutti noi ed alle future generazioni che non si ripeta mai più quanto accaduto negli ultimi 30 anni, ma soprattutto pochi mesi fa nella precedente legislatura. Questo è l'obiettivo della riforma.

In trent'anni, con l'articolo 81 della Costituzione, con la legge n. 468 del 1978 che vincolava esclusivamente i saldi di bilancio, il debito pubblico è passato dal 60 al 120 per cento del PIL. È un mistero questo? Come è possibile che, in vigenza dell'articolo 81 della Costituzione e della legge n. 468, in questi tre decenni il debito sia raddoppiato dal 60 al 120 per cento del PIL? Quando sono passati in modo chiaro e trasparente nelle Aule parlamentari i provvedimenti che hanno portato a questo nefasto risultato?

Prendo atto della correttezza e della disponibilità dell'attuale opposizione, sia in Commissione bilancio sia in Commissione finanze, e probabilmente anche in Aula. Ma va ricordato che questa riforma dovrà impedire ciò che è avvenuto pochi mesi fa nelle Aule parlamentari: cioè che un Governo, falsificando i conti, carichi gli italiani di tre punti di pressione fiscale in più e sperperi quei 50 miliardi di tasse in più in mille rivoli di spesa, lasciando le condizioni dei saldi finanziari peggiori di quando inizialmente aveva avuto il mandato! Questa è la storia-cronaca degli ultimi due anni.

Quindi è molto positivo che ci sia questo clima di collaborazione, ma non va taciuto che l'obiettivo primario di questa riforma è impedire che questi fatti avvengano, a prescindere dalla coalizione al Governo e all'opposizione.

Cari colleghi, nel corso delle indagini conoscitive svolte ed in corso presso la Commissione finanze, documenti formali della Corte dei conti, audizioni formali del Dipartimento delle politiche fiscali, e di altri settori e dell'Authority hanno messo per iscritto e sottolineato a voce che nelle attuali condizioni circa 40-45 miliardi di spesa pubblica sono assolutamente aleatori.

Il rappresentante del Dipartimento delle politiche fiscali ieri nel corso di un'audizione ha detto ed ha precisato il metodo con il quale vengono valutate le previsioni di entrate e non è stato in grado di dire come mai, seguendo quel metodo, nel 2006 si sarebbe ottenuto un certo numero, come mai quel numero uscito dal Dipartimento fiscale è entrato diverso nei documenti ufficiali presentati all'Aula dal precedente Governo. Non lo dico per polemica, ma per sottolineare l'importanza di questa riforma ed il merito del Governo e del centrodestra che assume queste responsabilità quando è al Governo e quando è maggioranza.

Vorrei ora illustrare alcuni punti, signora Presidente, che nel corso poi della discussione degli emendamenti in Aula potranno essere meglio articolati. In realtà, la legge n. 468 del 1978 aveva ed ha due difetti e sono quelli che hanno consentito il raddoppio del debito pubblico in questi anni.

Il primo difetto è che quella legge vincola soltanto i saldi finanziari e lascia libero qualunque Governo di ottenere uno stesso saldo o con più entrate e più spese o con meno spese e meno entrate. È un punto determinante quello dell'equilibrio finanziario, ma non esaurisce la politica economica; anzi, l'equilibrio finanziario è l'inizio, il punto di partenza di una seria politica economica che nelle Aule parlamentari e nel Paese spieghi chiaramente quanto si preleva, quanto si spende, come si preleva e come si spende, a parità di deficit. Allora il primo punto è proprio questo: far chiarezza tra l'andamento tendenziale dell'economia ed il conseguente andamento tendenziale della finanza pubblica; illustrare la manovra di politica economica che il Governo intende attuare e da questa derivare l'andamento programmatico sia del quadro macroeconomico che della finanza pubblica.

Il secondo difetto della legge n. 468 è infatti che non si calcola quale effetto della correzione della finanza pubblica viene a determinarsi sull'andamento economico. Negli anni scorsi abbiamo avuto l'assurdo di documenti, DPEF e relazioni previsionali e programmatiche che indicavano un andamento del prodotto interno lordo tendenziale identico all'andamento del prodotto interno lordo programmatico dopo la manovra di correzione. Che senso ha fare una politica economica che nei dati ufficiali non ha alcun effetto sull'economia? Quindi, signora Presidente, dai saldi occorre passare al totale delle entrate e delle spese, vincolando il Governo ad indicare questi numeri e la pressione fiscale nell'arco di tre o quattro anni.

Infine, e concludo, signora Presidente, vorrei citare un aspetto di carattere istituzionale. Il Parlamento è giusto che abbia un ufficio tecnico, un Ufficio studi di Camera e Senato rafforzato quale elemento di analisi, com'è previsto nel provvedimento, sulla scia di vecchi dibattiti sul Congressional Budget Office americano. C'è però un unico punto da chiarire: proprio perché ci stiamo avvicinando alla realizzazione del federalismo fiscale, a maggior ragione il Parlamento deve avere un adeguato supporto in termini di rafforzamento degli uffici studi per ragionare sui numeri, ma occorre anche - questo il senso di un preciso emendamento - che la certificazione dei bilanci pubblici sia assegnata sulla base delle competenze già esistenti ad un'autorità indipendente. Sono due elementi separati: un conto è un Parlamento in grado di fare analisi, un altro è la certificazione dei bilanci di tutto il comparto pubblico. Con la realizzazione del federalismo fiscale, ho paura - e concludo davvero signora Presidente - che, in assenza di questa autorità indipendente, ci avvieremo verso un ginepraio di tanti bilanci e di tanti numeri, con una responsabilità assegnata ai singoli Governi ma senza alcuna responsabilità di avere quei dati certificati. (Applausi del Gruppo PdL. Congratulazioni).

 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

 

AZZOLLINI, relatore. Signora Presidente, la mia replica sarà molto breve, perché il dibattito svoltosi in Aula ha confermato le caratteristiche di quello svoltosi in Commissione; è stato cioè altrettanto approfondito, competente e pieno di interesse nei confronti di una riforma che si configura come una riforma di sistema, quello della contabilità pubblica. Affronteremo pertanto l'esame degli emendamenti con altrettanta puntualità e attenzione.

L'attività del relatore, anche in Aula, è stata quella di trarre dagli spunti del dibattito elementi per le modifiche normative necessarie, e posso già da ora affermare che l'intenso lavoro svolto tra i colleghi della maggioranza e quelli dell'opposizione porterà a nuove e significative convergenze su alcuni punti, che erano rimasti aperti, che avevo già individuato nella mia relazione iniziale e che altri colleghi avevano rilevato nei loro interventi. È stato questo il lavoro intenso svolto anche in queste ore e in questi giorni per produrre un risultato condiviso.

Non mi soffermo, in sede di replica, sulle questioni specifiche che sono state oggetto di ulteriore dibattito e condivisione, limitandomi ad enunciarle. Abbiamo raggiunto un'intesa sulla questione delicata e rilevante del Patto di stabilità, sulla questione della nomina del Presidente dell'ISTAT e su alcune questioni emendative del Governo. Quindi il dibattito, in quest'Aula, ha trovato - e per me è la cosa più importante - riscontro nel testo normativo che ci apprestiamo a discutere, emendare e ad elaborare.

Non ho altro di sistematico da aggiungere, perché l'ho fatto nel corso della relazione, se non rimarcare ulteriormente il clima che ha contrassegnato questa riforma; un clima di intenso confronto, sempre costruttivo, tra la maggioranza e le opposizioni che, al di là dell'enunciazione dei problemi, si è concentrato - come a mio avviso è necessario sempre nel lavoro parlamentare - sui testi normativi così da produrre un testo che è il risultato del dibattito e della convergenza delle opinioni.

Per questa ragione termino rapidamente la mia replica, mi appresto ad integrare alcuni pareri nel corso dell'esame degli emendamenti e chiedo alla Presidenza di poter poi effettuare alla fine di questo dibattito i ringraziamenti del caso, che mi paiono particolarmente necessari in questa occasione.

Rilevo soltanto che il Parlamento quand'è stato chiamato a importanti riforme di sistema, come quella che stiamo affrontando, ad onta di quanto talvolta si legge in giro, ha saputo esprimere energie, competenze e passione davvero di grande profondità. È un segnale che forse non emerge all'esterno, ma chi fa il relatore di una legge può testimoniarlo, e io lo faccio con forza. (Applausi dai Gruppi PdL e PD).

 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

 

VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze. Signora Presidente, onorevoli senatori, innanzitutto rivolgo un ringraziamento a tutti gli intervenuti al dibattito e, in primo luogo, al presidente Azzollini che si è fatto carico non solo dell'importante ruolo di relatore, ma anche di presentare un disegno di legge dimostrando come l'iniziativa parlamentare sia, in una materia di questo genere, particolarmente rilevante e soprattutto lo strumento per poter conseguire risultati concreti e positivi.

 

Presidenza del vice presidente NANIA (ore 11,25)

(Segue VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze). Mi si consenta di parafrasare Adam Smith relativamente al clima con il quale viene accolto in quest'Aula il disegno di legge in esame. Il preannuncio di una possibile convergenza di tutte le parti politiche verso un voto favorevole al provvedimento non è assolutamente legato alla benevolenza dell'opposizione oppure alla disponibilità della maggioranza, ma credo dipenda esclusivamente da un preciso interesse di tutte le parti politiche ad avere la disponibilità di conti affidabili, sui quali poi costruire le proprie policy, su cui dividersi ed eventualmente accapigliarsi. Credo, cioè, sia finalmente giunta a condivisione la necessità di disporre di dati reali che possano costituire le basi, le fondamenta delle decisioni di finanza pubblica. Questo è il principio fondamentale che muove l'articolato e complesso provvedimento al nostro esame, che non solo ha l'ambizione di novellare ampiamente la legge n. 468 di trent'anni fa, ma anche di rivedere, in parte, alcuni fondamenti della legge di contabilità del 1923.

In particolare, signor Presidente, credo che questa sia anche l'occasione per affermare un principio che era stato alquanto dimenticato in una gestione consociativa, in una diversa gestione parlamentare, cioè il principio di responsabilità.

Il provvedimento che abbiamo all'esame segue l'andamento della diversa forma di governo che si è affermata negli ultimi vent'anni nel nostro Paese, sancendo con chiarezza la divisione tra la responsabilità delle scelte e della loro attuazione e la responsabilità dei controlli in modo che non vi possano più essere cogestioni nelle decisioni e quindi scarichi di responsabilità con l'unico effettivo risultato - come ha accennato poca fa il collega Baldassarri - di una espansione della spesa pubblica che, in qualche modo, viene posta a carico delle generazioni future.

Insomma, nel momento in cui si attua la decisione di spesa e la decisione di bilancio, avere con certezza la contezza degli oneri che essa andrà a comportare, dei suoi effetti sulla fiscalità e sul debito pubblico è assolutamente essenziale per poter dare un ordinato andamento alle nostre decisioni, tanto più in un periodo di difficoltà economica, se non di crisi, come quello attuale nel quale occorre in massimo grado essere cauti relativamente ad ogni possibile espansione della spesa, ad ogni possibile misura che vada ad ostacolare un ordinato fluire dei conti pubblici, perché è chiaro che questo non potrebbe che riflettersi in modo negativo o sull'andamento complessivo del debito, oppure sull'incremento indispensabile del livello di tassazione nel tempo T+1, quando gli effetti di un'eventuale norma espansiva della spesa saranno esauriti.

Detto questo, nel ribadire che è di particolare soddisfazione per il Governo constatare che il Parlamento nella sua autonoma decisione è in grado di definire delle norme attuative sulle regole e nel dimostrare, quindi, la permanente validità dello strumento parlamentare anche in un periodo nel quale esso è sotto accusa da parte di molti (quindi credo che una legge come questa abbia un significato molto più ampio anche rispetto al suo contingente contenuto), faccio presente che, a mio sommesso avviso, la parte più importante di questo provvedimento è quella in base alla quale si passa da un meccanismo di contabilità di Stato, cioè settore Stato‑Ministeri in senso stretto, ad un sistema di contabilità pubblica.

Questo perché, da una parte, a livello di spesa pubblica, la spesa dello Stato è circa la metà del totale intermediato rispetto al PIL (quindi è necessario ricomprendere tutti i soggetti che operano nella pubblica amministrazione e collegarli strettamente), dall'altra, a livello europeo, dobbiamo rispondere in termini di pubblica amministrazione.

Pertanto, non avrebbe più senso - e questo è proprio uno dei cardini di questa legge, rispetto al quale un'eventuale modifica significherebbe svuotare assolutamente il contenuto della legge medesima - procedere senza una saldatura tra gli obblighi a cui dobbiamo rispondere a livello europeo e i rapporti esistenti tra i diversi livelli di autonomia, vale a dire Stato, Regioni ed enti locali.

La legge consente non certo di decidere che cosa devono spendere le Regioni piuttosto che i Comuni, ma di avere la stessa classificazione dei conti in modo che questi possano essere confrontabili e, soprattutto, si possa sapere effettivamente - e credo che ciò sarà indispensabile anche in fase di attuazione del federalismo fiscale - qual è l'impatto sull'entrata e sulla spesa di ciascun livello di governo. È una misura indispensabile perché, oserei dire, quasi quotidianamente è indispensabile conoscere per poter deliberare.

È importante poi ricordare che il disegno di legge finalmente legifica il passaggio da un bilancio per centri di costo - che sostanzialmente si guardava l'ombelico ed era costruito sull'amministrazione - ad un bilancio per funzioni rispetto al quale i cittadini possono sapere quanto si spende per questa o quella funzione consentendo un certo livello di elasticità tra questo genere di spese.

Come dicevo prima, è ovvio che se il bilancio è più incentrato sul meccanismo della responsabilità deve esservi anche una maggiore possibilità di controllo e quindi tutto l'impianto prevede, da un lato, la definizione di conti pubblici più chiari, di una maggiore trasparenza, di una maggiore visibilità, la definizione di organismi di controllo a disposizione del Parlamento tali da consentire a tutte le parti in gioco di confrontarsi a carte scoperte; dall'altro lato, però una maggiore responsabilizzazione nella gestione da parte del Governo e più incisivi controlli in ciò che finora è mancato nel passato da parte del Parlamento, quindi sia maggioranza sia opposizione. Infatti, negli ultimi cento anni, oserei dire, è mancata una vera e propria cultura del rendiconto. Il Parlamento e il Governo si accontentavano di votare leggi e il bilancio; poi quello che succedeva succedeva, nessuno si interessava degli effetti. Invece, con il sistema che si vuole introdurre, anche l'amministrazione sarà tenuta a comportarsi meglio, perché saprà di essere controllata molto più di prima, perché, certo, è importante decidere come si spenderanno i soldi, ma è soprattutto importante come questi soldi sono stati poi spesi.

Ricordo ancora una volta che in questo quadro la legge finanziaria perde di mordente, perché in fondo diventa solo la variazione rispetto allo stock complessivo della spesa pubblica; è giusto riportare al centro dell'attenzione il bilancio dello Stato affiancato dal bilancio degli altri enti pubblici in modo da costituire una sorta di consolidato generale del settore della pubblica amministrazione che, tra l'altro, permetterà ai cittadini di avere maggiore conoscenza dei loro diritti e doveri fiscali e di spesa.

Ovviamente, accanto a queste fondamentali misure di struttura, il provvedimento si fa carico anche di alcuni aspetti innovativi come, per esempio, quelli in materia di copertura finanziaria, tenendo conto della necessità di definire una sorta di clausola di salvaguardia talché, se nell'applicazione della normativa la spesa eccedesse il preventivato oppure - cosa accaduta molto spesso in passato - interventi di carattere giurisprudenziale tendessero ad una espansione della spesa, la suddetta clausola consente di parametrare gli interessi. Fino ad ora molti interventi espansivi della spesa sono derivati da un'applicazione anche in sede di giurisprudenza costituzionale dell'articolo 3 della Costituzione, su cui non si può che concordare in quanto si tutela la parità di condizione tra i cittadini, ma non si deve dimenticare che la Costituzione comprende anche l'articolo 81, quarto comma; quindi le ragioni della "salvezza" del bilancio vanno contemplate anche nel momento in cui si evidenziano ragioni di eguaglianza che impongono una diversa distribuzione di spese decisa dal Parlamento.

Signor Presidente, in conclusione, una volta il provvedimento approvato (e il Governo auspica che sia approvato nei tempi più rapidi possibili, in modo da partire con la prossima sessione di bilancio già con le nuove regole), credo che ci sarà modo di tornare ampiamente e presto sull'argomento, anche perché molte norme, come quella, per esempio, del passaggio ad un bilancio di cassa, necessiteranno di un'implementazione attraverso decretazione delegata. Ma credo che anche da un punto di vista simbolico il passaggio, dopo trent'anni di continui stress finanziari, anche della sola definizione di legge finanziaria in legge di stabilità, segni in qualche modo una sorta di rappacificazione dei rapporti non solo politici ma anche di approccio rispetto ad una materia che è stata troppo oggetto più di incursioni nei confronti dei mass-media e della pubblica opinione che di valutazione concreta degli effetti.

Certo, non si può passare da una legge finanziaria a una sorta di legge di serenità, che sarebbe improprio, ma passare ad una legge di stabilità, cioè ridare ai cittadini quella sicurezza, quella stabilità rispetto a un ordinato andamento dei conti pubblici e a un'ordinata gestione, credo sia indispensabile per affermare nel nostro Paese quei princìpi di democrazia economica che fanno sì che solo attraverso la conoscenza dei dati e la condivisione delle regole si possa costruire, ognuno nella diversità dell'opinione, ognuno nella logica diversità degli approcci di politica economica, quel idem sentire che alla fine fa il tessuto di una Nazione. (Applausi dal Gruppo PdL e dei senatori Lusi e Morando).

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dare lettura del parere espresso dalla 1a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti.

AMATI, segretario. «La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Esaminati altresì gli emendamenti ad esso riferiti, esprime un parere non ostativo».

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Azzollini, presidente della 5a Commissione permanente, ad esprimere il parere della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento, sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti.

 

AZZOLLINI, relatore. Signor Presidente, il parere della 5a Commissione è di nullaosta sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti, compresa la riformulazione dell'emendamento 42.0.200, presentato dal Governo.

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli ordini del giorno, già illustrati nel corso della discussione generale e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

 

AZZOLLINI, relatore. L'ordine del giorno G100 merita l'accoglimento come raccomandazione. Sull'ordine del giorno G101 il mio parere è contrario, mentre è favorevole sull'ordine del giorno G102.

 

VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze. Il Governo è d'accordo con il relatore, signor Presidente. Dunque accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno G100, è contrario al G101 e accoglie il G102.

 

PRESIDENTE. Senatore Mascitelli, accetta l'accoglimento come raccomandazione dell'ordine del giorno G100?

 

MASCITELLI (IdV). No, Presidente, perché, come avremo modo di dire nella dichiarazione di voto finale, consideriamo il contenuto dell'ordine del giorno G100 dirimente per l'intero impianto del disegno di legge.

Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mascitelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G100, presentato dai senatori Mascitelli e Lannutti.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

230

Senatori votanti

229

Maggioranza

115

Favorevoli

106

Contrari

123

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1397

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G101.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1397

 

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G102 non verrà posto in votazione.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

 

THALER AUSSERHOFER (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, noi abbiamo presentato più emendamenti per salvaguardare le competenze delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano. All'articolo 1 si tratta degli emendamenti 1.100 e 1.103.

Come sappiamo, le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno, nelle materie di contabilità e finanza pubblica, competenze particolari regolamentate dai loro Statuti e dalle rispettive norme di attuazione. Pertanto siamo costretti, in ogni provvedimento, ad inserire queste clausole di salvaguardia, anche se, effettivamente, le previsioni sono già comprese e le norme dovrebbero essere rispettate comunque.

Non si tratta di niente di nuovo, è solo una clausola di salvaguardia quella che noi proponiamo di introdurre. Valutiamo l'espressione dell'Aula e del Governo come espressione di rispetto nei confronti delle Province autonome di Trento e Bolzano e delle Regioni a Statuto speciale. Per questo motivo, attendiamo l'accoglimento di questi nostri emendamenti sia da parte del Governo che da parte dell'Assemblea.

 

MOLINARI (PD). Signor Presidente, i miei due emendamenti, 1.101 e 1.102, vanno nello stesso senso degli emendamenti testé illustrati dalla collega Thaler Ausserhofer.

 

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

 

AZZOLLINI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti identici 1.100 e 1.101. Sugli emendamenti 1.102 e 1.103, ugualmente identici, esprimo invece parere favorevole fino alle parole «nei rispettivi statuti speciali». Alla base del parere qui espresso vi sono ragioni di tecnica parlamentare. Anche il suo emendamento 1.102, senatore Molinari, trova quindi un parziale accoglimento da parte del relatore.

 

PRESIDENTE. Domando ai presentatori se accettano la riformulazione degli emendamenti 1.102 e 1.103, proposta dal relatore.

 

MOLINARI (PD). Sì, signor Presidente.

 

FOSSON (UDC-SVP-Aut). Sì, signor Presidente.

 

VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.100, presentato dal senatore Fosson e da altri senatori, identico all'emendamento 1.101, presentato dal senatore Molinari.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.102 (testo 2), presentato dal senatore Molinari, identico all'emendamento 1.103 (testo 2), presentato dal senatore Fosson e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, su cui sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

 

AZZOLLINI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 2, ad eccezione dell'emendamento 2.109 del senatore Fleres, il quale aumenta di un componente l'organismo previsto, con l'inserimento di un rappresentante designato dalle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome. Esprimo altresì parere favorevole sull'emendamento 2.110,da me presentato.

 

VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.100, presentato dal senatore Molinari.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.101.

 

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.101, presentato dai senatori Mascitelli e Lannutti.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

236

Votanti

235

Maggioranza

118

Favorevoli

109

Contrari

126

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1397

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.102, presentato dal senatore Molinari.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.103, presentato dal senatore Molinari.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.104.

 

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.104, presentato dai senatori Mascitelli e Lannutti.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione). (Il senatore Ferrara estrae una scheda a cui non corrisponde alcun senatore).

Grazie, senatore Ferrara.

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1397

 

FINOCCHIARO (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

FINOCCHIARO (PD). Signor Presidente, intervengo per sottolineare che stiamo continuando a votare questo testo nonostante la maggioranza non abbia il numero legale, che oggi corrisponde a 142 senatori. La maggioranza infatti è arrivata a 126.

Non faremo mancare il numero legale per la ragione che questa riforma, attesa da trent'anni, non è ascrivibile alla maggioranza. Vorrei quindi evitare che su questo si impegnasse anche un pezzetto di campagna elettorale per i ballottaggi della prossima domenica.

Questa riforma, che peraltro abbiamo costruito insieme, è ascrivibile alla responsabilità del Senato, maggioranza e opposizione, e il segnale più evidente di questo sta nel fatto che non chiediamo la verifica del numero legale. (Applausi dai Gruppi PD, PdL e IdV).

 

GASPARRI (PdL). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

GASPARRI (PdL). Signor Presidente, avendo personalmente seguito, come è mio dovere, i lavori, non ho difficoltà a dire che l'organizzazione dei lavori dell'Assemblea, stante i ballottaggi e le vicende che impegnano buona parte dei parlamentari, è stata programmata. Come è noto alla senatrice Finocchiaro, tra noi e altri Gruppi sono intercorse consultazioni perché si tratta di un provvedimento condiviso e costruito insieme per fissare regole di bilancio che riguardano la Repubblica nella sua continuità.

Apprezzo la sottolineatura, che forse non era indispensabile, e spero che si possa procedere. (Commenti della senatrice Finocchiaro). Ho detto "indispensabile", lei dice "necessaria". È quindi necessario dire che sono d'accordo con le sue affermazioni e ringrazio per il lavoro svolto il relatore e i colleghi di tutti i Gruppi che hanno costruito un testo importante, che appartiene a tutti. (Applausi dai Gruppi PdL, PD e IdV).

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.105, presentato dal senatore Molinari.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 2.106, presentato dal senatore Molinari.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 2.107, presentato dal senatore Molinari.

Non è approvato.

 

FLERES (PdL). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

FLERES (PdL). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 2.108.

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.110, presentato dal relatore.

È approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 2.109, presentato dal senatore Fleres.

È approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

 

Passiamo all'esame dell'articolo 3.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

 

MORANDO (PD). Signor Presidente, dopo l'approvazione dell'emendamento in Commissione che ha dato luogo al fatto che il testo approvato in quella sede ci giunga nella stesura che conoscete, ho avuto l'impressione che nella norma che stabilisce che la Commissione bicamerale per la trasparenza dei conti pubblici trasmette i suoi atti alle Commissioni parlamentari competenti, cioè le Commissioni bilancio, fosse contenuta una sorta di eccesso di chiusura all'interno di un circuito troppo autoreferenziale a proposito dei problemi di trasparenza della finanza pubblica. Mi sono quindi chiesto, con l'emendamento 4.100, se non sarebbe preferibile stabilire che le conclusioni della Commissione bicamerale per la trasparenza dei conti pubblici vengano trasmesse semplicemente al Parlamento, cioè ai Presidenti della Camera e del Senato, e, ovviamente, al Ministro dell'economia e delle finanze. Questo semplicemente per evitare una "impressione" di chiusura del circuito della conoscenza e dell'iniziativa sul tema della trasparenza dei conti pubblici. Naturalmente concordo sul fatto che non si tratta di questione strategica, ma forse si tratta di un emendamento accoglibile.

Rinuncio all'illustrazione dell'emendamento 4.0.100, semplicemente perché ho preso atto che il Governo non è d'accordo con l'introduzione dello strumento indicato nella proposta emendativa. La finalità è quella di garantire un più elevato livello di trasparenza delle cosiddette previsioni di consenso che vengono messe alla base delle previsioni sull'andamento dell'economia negli anni futuri. Pensavo che all'interno di un contesto di rafforzamento degli elementi di trasparenza fosse utile che anche all'interno del Governo si costituisse un comitato per le previsioni macroeconomiche. Ho preso però atto dell'orientamento contrario del Governo su questo aspetto e, pur ripresentando l'emendamento, do per scontato il suo parere contrario.

Abbiamo poi presentato una riformulazione dell'emendamento 4.0.101, con la quale viene aggiunto un comma 2 al testo dell'articolo 4-bis originariamente previsto. La discussione su questo aspetto è stata molto approfondita. Mi aspetto un parere favorevole del Governo e del relatore non sul testo originario dell'emendamento, ma sulla sua riformulazione che, in buona sostanza, prevede che nell'ambito della riforma di tipo istituzionale della procedura di nomina del presidente dell'ISTAT sia introdotto un elemento di maggiore garanzia circa la sottrazione della nomina stessa alla decisione esclusiva del Governo pro tempore. Ripeto, mi aspetto un parere favorevole sull'emendamento avendo tenuto conto dell'osservazione critica che al nostro emendamento veniva fatta dalla maggioranza e dal Governo, cioè che, essendo ormai in presenza della necessità di attivare la procedura di nomina, non sarebbe corretto modificare le regole a procedura ormai avviata. Con la riformulazione dell'emendamento 4.0.101 proponiamo che l'innovazione si applichi soltanto alla nomina del presidente dell'ISTAT successiva alla procedura attualmente in corso.

 

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

 

AZZOLLINI (PdL). Signor Presidente, mi permetterà il senatore Morando una simpaticissima battuta. A conferma che l'unica sua previsione sbagliata nell'intervento di ieri era che non si sarebbe andati indietro, mentre era corretta quella che si sarebbe andati avanti, il mio parere è il seguente: favorevole all'emendamento 4.100, contrario all'emendamento 4.0.100 e favorevole all'emendamento 4.0.101 (testo 2).

 

VEGAS, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.100, presentato dal senatore Morando e da altri senatori.

È approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 4, nel testo emendato.

È approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.100.

 

LEGNINI (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Legnini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.0.100, presentato dal senatore Morando e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Collega Sanciu, vuole togliere quella scheda, per favore? È il secondo richiamo che faccio.

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

 

Senatori presenti

240

Senatori votanti

239

Maggioranza

120

Favorevoli

114

Contrari

124

Astenuti

1

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1397

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.0.101 (testo 2), presentato dal senatore Morando e da altri senatori.

È approvato.

 

Passiamo all'esame dell'articolo 5, su cui è stato presentato un emendamento che invito il presentatore ad illustrare.

 

FLERES (PdL). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 5.100.

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

 

Passiamo all'esame degli articoli successivi.

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

 

Passiamo all'esame dell'articolo 8, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

LUSI (PD). Signor Presidente, l'emendamento 8.104 è la riformulazione dell'emendamento 10.0.100 sul Patto di stabilità interno.

Dopo una lunga valutazione, un lungo esame ed un'approfondita discussione in Commissione bilancio, opposizione e maggioranza hanno trovato un accordo, una condivisione e convergenza su questo testo.

Questo emendamento è importante perché fissa un principio, che per ora non era mai stato introdotto nella legislazione vigente, in base al quale s'introduce in legge un vincolo per cui il Patto di stabilità interno è derogabile a livello di singolo ente a condizione che il settore nel suo complesso - ad esempio l'insieme dei Comuni, l'insieme delle Province - rispetti il vincolo imposto dal Patto. Si può inserire una forma in base alla quale una quota d'indebitamento dell'ente locale viene accollata da uno o da altri enti locali della stessa Regione e, in questo modo, il bilancio complessivo del singolo comparto rimane uguale.

Ripeto che si tratta di un principio altamente innovativo, che insieme a tutta la Commissione abbiamo convenuto essere un'ottima novella legislativa in un argomento così delicato come il Patto di stabilità interno, che introduce soprattutto la possibilità di andare a commisurare le diverse esigenze dei diversi enti locali in una condizione attualmente di rigidità complessiva.

 

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

 

AZZOLLINI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 8, tranne che sull'emendamento 8.104, su cui il parere è favorevole.

Senatore Lusi, volevo dirle, però, che andrebbero cancellate al punto 3 le parole: «di cui al comma 3», che erano frutto della precedente collocazione della proposta emendativa e che ora non hanno senso. Si tratta di una modifica di mero drafting, che chiedo al Presidente di poter apportare.

 

PRESIDENTE.Accetta la modifica, senatore Lusi?

 

LUSI (PD). Sì, Presidente.

 

AZZOLLINI (PdL). Con questa precisazione ribadisco il mio parere favorevole sull'emendamento 8.104 (testo corretto).

 

VEGAS, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 8 - anche perché riguardano la stessa materia che abbiamo già modificato all'articolo 1 - tranne che sull'emendamento 8.104 (testo 2), su cui esprimo parere favorevole, tenendo conto che sostanzialmente esso si inserisce nel solco del meccanismo di compensazione già disposto con il decreto-legge n. 185 del 2008.

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.100, presentato dal senatore Fosson e da altri senatori, identico all'emendamento 8.101, presentato dal senatore Molinari.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 8.102, presentato dal senatore Molinari, identico all'emendamento 8.103, presentato dal senatore Fosson e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 8.104 (testo corretto), presentato dal senatore Lusi e da altri senatori.

È approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 8, nel testo emendato.

È approvato.

 

Passiamo all'esame dell'articolo 9, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

BALDASSARRI (PdL). Signor Presidente, prendo atto dell'atteggiamento di collaborazione dell'attuale opposizione su un provvedimento così importante. Ho ricordato in discussione generale il diverso atteggiamento che, concretamente, la stessa opposizione ha tenuto quando era maggioranza di Governo, quindi prendo atto del fatto che è stata folgorata non sulla via di Damasco, questa volta, ma sulla via di "sant'Enzo Visco", ed è bene che ci sia questo risultato.

I componenti del Gruppo del Popolo della Libertà della Commissione finanze hanno presentato un emendamento all'articolo 9, tre emendamenti all'articolo 10 e un emendamento aggiuntivo all'articolo 16, che riguarda l'istituzione dell'Authority dei conti pubblici. Complessivamente si tratta di precisare, nel senso di cui si è parlato in quest'Aula, la trasparenza della procedura di bilancio.

In particolare, l'emendamento 9.100 chiede di migliorare ulteriormente il testo per scandire meglio il passaggio tra le previsioni macroeconomiche tendenziali, le previsioni di finanza pubblica tendenziali e le previsioni relative alle manovre di politica economica. È un'integrazione fatta ad un testo già buono che ribadisce ulteriormente che questi passaggi sono essenziali per avere certezza e trasparenza nei conti pubblici.

 

LANNUTTI (IdV). Signor Presidente, illustrerò l'emendamento 9.102 e l'emendamento 9.110, che riguardano l'ambito della pressione fiscale.

Abbiamo constatato che magari si possono vincere le elezioni affermando che si riduce la pressione fiscale, ma poi, nei fatti, si assiste ad un aumento consistente della stessa, soprattutto da parte di questo Governo, che in campagna elettorale aveva promesso una riduzione, mentre poi c'è stato un aumento che dipende da tanti fattori. L'emendamento 9.102 intende definire i limiti della pressione fiscale complessiva che sono dati dal rapporto programmatico tra il totale di tributi e contributi e il prodotto interno lordo, in modo che esso possa configurarsi sia in termini tendenziali che programmatici, assicurando il rispetto di tale limite.

L'emendamento 9.110 va nella stessa direzione, prevedendo una gestione rigorosa dei conti pubblici che riduca la spesa corrente senza ricorrere all'utilizzo della leva fiscale e all'incremento della pressione fiscale complessiva: «(...) entro il 30 novembre di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, salute e politiche sociali, trasmette al Parlamento una relazione sull'andamento reale delle entrate tributarie e contributive, con specifico riguardo alla pressione fiscale complessiva dell'anno in corso e agli eventuali scostamenti della stessa rispetto agli andamenti programmatici».

A me pare che siano emendamenti che vanno nella direzione della trasparenza della spesa e del rigore dei conti pubblici e che quindi potrebbero essere condivisibili. Ci auguriamo quindi che il senatore Barbolini possa concordare e che il Governo li possa accogliere. Abbiamo visto che in un anno il debito pubblico è aumentato di ben 89 miliardi di euro, che equivalgono a quattro manovre finanziarie, per cui ora ammonta ad oltre 1.750 miliardi di euro (83.000 euro ogni famiglia, 29.000 euro ogni cittadino). Questi emendamenti dell'Italia dei Valori tendono a contenere il fardello del debito pubblico.

 

MASCITELLI (IdV). Signor Presidente, l'emendamento 9.106, riferito al comma 2, lettera e), dell'articolo 9, è stato condiviso ampiamente anche dalle associazioni nazionali dei comuni e si pone un obiettivo molto semplice, partendo da un presupposto chiaro, evidente ed ormai acquisito, e cioè che il comparto dei comuni, pur avendo uno spazio del 7 per cento contribuisce nella manovra di risanamento della finanza pubblica complessiva per il 30 per cento.

Chiediamo quindi, con l'emendamento 9.106, che gli obiettivi programmatici che vengono stabiliti nella decisione quadro di finanza pubblica annuncino, all'inizio di ogni annualità, l'esatta ripartizione, in relazione a ciascun comparto della pubblica amministrazione, tra Comuni e Province, della loro incidenza nei conti pubblici in termini di indebitamento e deficit, tenendo conto di questa proporzione, e cioè che attualmente i Comuni, forse più di altri, hanno contribuito al risanamento dei conti pubblici con la pesante quota del 30 per cento.

 

MORANDO (PD). Signor Presidente, non voglio attribuire al senatore Baldassarri, né ad altri, alcuna folgorazione su alcuna via. Mi limiterò a sottolineare che quello sollevato dall'emendamento 9.108 - al quale, per la verità, sono poi collegati emendamenti riferiti ad altri articoli che, ove venisse respinto questo, dovrebbero essere considerati preclusi (lo dico, signor Presidente, anche per l'ordinato svolgimento dei nostri lavori) - è l'unico punto di sostanza su cui, nel corso dei lavori della Commissione e del dibattito in Aula, non siamo riusciti a trovare una convergenza. Presentiamo dunque questo emendamento, insistendo per il voto, ma in un contesto nel quale, ripeto, su questo punto, né con il Governo, né con la maggioranza tramite il relatore, siamo riusciti ad addivenire a un accordo.

Per spiegare ai colleghi di cosa si tratta, vorrei sottolineare che il problema non è soltanto quello di introdurre - perché questo problema viene risolto dalla legge e, ad esempio, tanto più dall'emendamento 9.109 del relatore - a fini conoscitivi nella Decisione di finanza pubblica un target di pressione fiscale complessiva che non possa essere superato ad orientamento del Governo e della maggioranza, quando quest'ultima avesse approvato quei testi. Il punto che abbiamo sollevato è un altro: riguarda l'introduzione nella Decisione di finanza pubblica e nella conseguente Risoluzione di approvazione della stessa Decisione, per ognuno degli anni di riferimento, di un obiettivo di pressione fiscale separatamente dall'obiettivo di spesa, decidendo gli obiettivi per ognuno degli anni in modo vincolante per le entrate e per la spesa. Così facendo - mi rivolgo ai colleghi in modo che comprendano bene la novità che si introdurrebbe anche nei lavori parlamentari della sessione di bilancio, qualora fosse approvato questo emendamento e fosse introdotto nella legge di contabilità - il doppio vincolo separato per ognuno degli anni di riferimento, a partire dal primo, sulle entrate e sulla spesa, avrebbe come conseguenza l'impossibilità - che credo sarebbe un fatto positivo, ecco perché insisto sull'emendamento 9.108 - di presentare durante la sessione di bilancio emendamenti di spesa coperti con aumento di entrata, mentre imporrebbe l'obbligo, qualora in Parlamento si presentassero emendamenti che aumentano la spesa rispetto al tendenziale a legislazione vigente, di coprire quegli emendamenti con corrispondente riduzione di spesa.

È del tutto evidente, signor Presidente, che si tratta di una innovazione molto radicale rispetto alla legislazione vigente, alle procedure e alle prassi in corso. Una innovazione che continuo a ritenere necessaria in un contesto nel quale negli anni che ci stanno alle spalle, per responsabilità molto diffuse nei diversi schieramenti politici, abbiamo sistematicamente chiamato le entrate ad inseguire, attraverso l'aumento della pressione fiscale, la spesa che sistematicamente aumentava. Ciò non certo per colpa del Parlamento, che, com'è noto, da quando è stato approvato lo strumento del DPEF non realizza nessun assalto alla finanza pubblica, perché mai dal 1978 ad oggi è accaduto che il Parlamento peggiori i saldi della manovra; quindi, non è vero che vi è stato fino ad oggi l'assalto alla diligenza del Parlamento. È vero invece che nel corso della manovra, consentendo di compensare aumenti di spesa con aumenti di entrata, abbiamo spesso fatto lievitare, nel corso della discussione parlamentare, il livello della pressione fiscale. Attraverso questo emendamento noi riorganizziamo la legge di contabilità separando l'individuazione dell'obiettivo di pressione fiscale massima dall'obiettivo di spesa (in particolare di spesa corrente primaria massima), in modo tale che per il futuro si interromperebbe la prassi di far inseguire alla pressione fiscale l'aumento della spesa.

Non è che il Governo e la maggioranza non condividano in astratto questo orientamento. Se ho capito bene, nella discussione svoltasi fino ad ora, lo considerano un mutamento troppo radicale per essere già convenuto in questa sede. Vorrà dire che dovremo fare, spero, per scelta politica ciò che proponiamo qui di fare con l'introduzione di una apposita norma legislativa. Come vede, senatore Baldassarri, si tratta di una elaborazione di lungo periodo che viene da lontano nel caso nostro e che non ha avuto bisogno delle sue folgorazioni. (Applausi dal Gruppo PD).

 

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono per illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

 

AZZOLLINI, relatore. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 9.101 (testo 2) e 9.103 (su quest'ultimo farò adesso alcune precisazioni). Esprimo parere contrario sugli emendamenti 9.100, 9.102, 9.104 e 9.105.

Gli emendamenti 9.106 e 9.107 sono assorbiti dal mio emendamento 9.103 e, quindi, invito i presentatori a ritirarli. Esprimo poi parere contrario all'emendamento 9.108 per le ragioni già dette e favorevole agli emendamenti 9.109 e 9.115. Esprimo quindi parere contrario agli emendamenti 9.110, 9.111, 9.112, 9.113 e 9.114.

Invito poi a ritirare l'emendamento 9.116, primo firmatario il senatore Legnini, perché è materia di Regolamento parlamentare. È chiaro che la Decisione di finanza pubblica deve essere approvata dalle Camere: questo è pacifico ed è una questione affidata ai Regolamenti parlamentari. Esprimo quindi parere favorevole sull'emendamento 9.700, da me presentato

Inoltre, signor Presidente, vorrei chiedere ai senatori dell'opposizione di valutare questa mia iniziativa. Vorrei riprendere la proposta di modifica dell'articolo 9, comma 2, lettera e) prevista nell'emendamento 9.100 per inserirla, riformulandolo, nel mio emendamento 9.103. Chiedo un secondo soltanto per illustrare tale proposta, perché è delicatissima. Al mio emendamento 9.103 andrebbero, alla fine, aggiunte le parole: «, nonché l'obiettivo di massima della pressione fiscale complessiva, coerente con il livello massimo della spesa corrente».

In sostanza, mantengo il parere contrario all'emendamento 9.100 ed invito i presentatori a ritirarlo. Accetto di questo emendamento la sola proposta di modifica dell'articolo 9, comma 2, lettera e), che per ragioni di iter aggiungo al mio emendamento 9.103, d'accordo con i presentatori stessi. All'emendamento 9.103 andrebbero quindi aggiunte, in fine, le parole: «, nonché l'obiettivo di massima della pressione fiscale complessiva coerente con il livello massimo della spesa corrente».

Comprendo, senatori dell'opposizione, che non si tratta propriamente dell'emendamento 9.108, su cui il parere rimane contrario, però in questo modo si prende in considerazione l'aspetto della pressione fiscale.

 

PRESIDENTE. Il Governo è d'accordo con questa proposta di modifica del relatore?

 

VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze. Signor Presidente, il Governo è d'accordo con la proposta del relatore, pur facendo presente che l'argomento del livello della pressione fiscale, sicuramente fascinoso, comporta effetti pratici non da poco. Ad esempio, in un periodo come l'attuale, nel quale cala il PIL e si modifica il denominatore, è chiaro che saltano tutti i parametri. Per cui il riferimento non può che essere - e non potrebbe essere altrimenti - di carattere indicativo. Non sarebbe infatti pensabile un domani, nel momento in cui varia la pressione fiscale in conseguenza della variazione del PIL, restituire delle imposte pagate; sarebbe forse bello per i contribuenti ma sconvolgente sotto il profilo generale.

Quindi, da un punto di vista di principio, un andamento orientato alla diminuzione della pressione fiscale è condivisibile da parte di questo Governo, e credo anche dal Paese, perché ormai è una tendenza che con le difficoltà si cerca di affermare, però praticamente comporta qualche effetto non semplice e facilmente risolvibile.

Su tutti gli altri emendamenti il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Senatore Baldassarri, ritira l'emendamento 9.100 e accoglie la proposta del relatore?

 

BALDASSARRI (PdL). Sì, signor Presidente, lo ritiro in quanto viene colto l'aspetto centrale dell'indicazione di massima della pressione fiscale e della spesa corrente. Questa è la più radicale e profonda modifica della legge n. 468, che si limitava ai saldi. In questo caso introduciamo anche delle indicazioni su pressione fiscale e spesa corrente. Sono anche d'accordo con la proposta del relatore volta ad inserire la mia proposta di modifica dell'articolo 9, comma 2, lettera e) nel suo emendamento 9.103 come nodo centrale.

È ovvio che rimane l'impegno del Governo e della maggioranza non solo di indicare l'andamento della pressione fiscale, ma, appena le condizioni lo consentiranno, di ridurla per riportarla a quella che era nel 2006, cioè al 40,6 per cento, correggendo la cosiddetta gobba Visco, che l'aveva portata al 43,5 per cento.

 

PRESIDENTE. L'emendamento 9.100 è quindi ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 9.101 (testo 2), presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.102.

 

LANNUTTI (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Lannutti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.102, presentato dai senatori Lannutti e Mascitelli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1397

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.700.

 

AZZOLLINI, relatore. Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

AZZOLLINI, relatore. Signor Presidente, si tratta di una mera questione di drafting che però credo sia utile precisare.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.700, presentato dal relatore.

È approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 9.103 (testo 2), presentato dal relatore.

È approvato.

 

Risultano pertanto assorbiti gli emendamenti 9.104, 9.105, 9.106 e 9.107.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.108.

 

MORANDO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MORANDO (PD). Signor Presidente, non c'è dubbio che l'accoglimento da parte del relatore di quell'aggiunta alla lettera e) contenuta nell'emendamento 9.100 è positivo dal nostro punto di vista. Tuttavia, vorrei segnalare ai colleghi che le ragioni dell'emendamento 9.108 e seguenti, che se venisse bocciato l'emendamento 9.108 risulterebbero preclusi, restano intatte dal mio punto di vista, malgrado l'approvazione di questa parte dell'emendamento Baldassarri. E ciò perché la differenza sta tutta nelle prime parole dell'emendamento 9.109, presentato dal relatore, che dobbiamo immaginare inserito nel testo.

Se noi immaginiamo inserito nel testo l'emendamento 9.109 che comincia con le parole «a fini conoscitivi» ci accorgiamo che è importantissimo ci sia a fini conoscitivi un impegno del Governo nella definizione del livello massimo di pressione fiscale per ognuno degli anni di riferimento, perché comunque, sia pure a fini conoscitivi, rappresenta un elemento di trasparenza nel rapporto tra Governo, Parlamento, cittadini, sistema delle imprese, insomma sistema economico italiano di grande rilievo.

Ma la proposta che abbiamo avanzato noi non è di introdurre quell'obiettivo a fini conoscitivi. La proposta che abbiamo avanzato è tesa ad introdurre un obiettivo separato per le entrate e per la spesa che costituisca vincolo alle successive decisioni di bilancio. Quindi è una proposta assolutamente diversa da quella che, pur positiva, in questo momento viene approvata.

È chiaro che quindi insistiamo, malgrado quello che è accaduto poco fa, sull'approvazione dell'emendamento 9.108 per le ragioni che ho cercato di spiegare poco fa.

 

BALDASSARRI (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BALDASSARRI (PdL). Signor Presidente, non è del tutto corretto quello che ha detto il collega Morando, nel senso che avendo già incorporato l'indicazione di massima sulla spesa corrente e sulla pressione fiscale la differenza in questo emendamento è che si chiede l'articolazione di pressione fiscale e spesa corrente per singole amministrazioni centrali, locali ed enti previdenziali.

Questo ex ante è praticamente impossibile. Per questo il mio voto sarà contrario.

LEGNINI (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

LEGNINI (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Legnini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.108, presentato dal senatore Morando e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

241

Senatori votanti

240

Maggioranza

121

Favorevoli

113

Contrari

127

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1937

 

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 10.101(testo corretto), 10.106 e 52.100.

Metto ai voti l'emendamento 9.109, presentato dal relatore.

È approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.110.

 

LANNUTTI (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Lannutti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.110, presentato dai senatori Lannutti e Mascitelli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1397

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.111, identico agli emendamenti 9.112, 9.113 e 9.114.

 

MORANDO (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MORANDO (PD). Signor Presidente, invito tutti i presentatori degli emendamenti testé richiamati dal Presidente a considerare l'ipotesi di un loro ritiro. A mio avviso, infatti, il combinarsi delle norme è tale per cui l'emendamento approvato sul Patto di stabilità interno all'articolo 8 risolve il problema, in quanto proietta anche sull'articolo 9 le sue conseguenze, che sono tali da risolvere anche il problema sollevato dai proponenti di tali emendamenti. Sarebbe dunque più ragionevole ritirarli piuttosto che esprimersi con un voto contrario, in quanto superati con l'approvazione dell'articolo 8.

 

STRADIOTTO (PD). Concordo con la proposta del senatore Morando e ritiro l'emendamento 9.111.

 

LUSI (PD). Ritiro l'emendamento 9.112.

 

MASCITELLI (IdV). Ritiro l'emendamento 9.113.

 

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Ritiro l'emendamento 9.114.

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.115, presentato dal relatore.

È approvato.

 

Senatore Legnini, accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 9.116, formulato dal relatore?

 

LEGNINI (PD). Signor Presidente, l'emendamento 9.116 era finalizzato ad attribuire una certezza alla tempistica della sessione di bilancio. Mi è perfettamente chiaro che la suddetta tempistica è in gran parte contenuta nei Regolamenti parlamentari e quindi che la revisione dei suddetti Regolamenti dovrà risolvere questo problema.

In realtà, con il testo di legge in discussione a cambiare non è solo la denominazione (da Documento di programmazione economico-finanziaria a Decisione di finanza pubblica e da legge finanziaria a legge di stabilità), quanto piuttosto i contenuti e la scansione temporale della presentazione alle Camere di questi documenti nonché la procedura che sotto molti aspetti viene innovata.

Pertanto, attribuire un carattere di certezza in termini temporali all'approvazione della Decisione di finanza pubblica nella nuova legge di contabilità sarebbe stato utile. In ogni caso il mio voleva e vuole essere solo un contributo di completezza alla norma, anche in considerazione del fatto che è stato assunto l'impegno - e non potrebbe essere altrimenti - a rivedere i Regolamenti. Non si tratta di una rivisitazione marginale o relativa solo alla variazione dei termini, quanto piuttosto di una rivisitazione più sostanziale dei Regolamenti. Se vi è questo impegno - e mi sembra fuori discussione che tale sia - non ho difficoltà a ritirare l'emendamento 9.116.

 

PRESIDENTE. L'emendamento 9.116 è pertanto ritirato.

Metto ai voti l'articolo 9, nel testo emendato.

È approvato.

 

Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

 

BALDASSARRI (PdL). Signor Presidente, volevo richiamare l'attenzione sul fatto che, dato che sono passate le disposizioni sulla pressione fiscale e la spesa corrente all'articolo 9, il contenuto degli emendamenti 10.100, 10.103 e 10.105 è già ricompreso nel testo. Pertanto li ritiro.

 

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

 

AZZOLLINI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, tranne su quelli presentati dal relatore, sui quali il parere è ovviamente favorevole. Esprimo parere favorevole anche sull'emendamento 10.109 (testo corretto), presentato dal Governo.

 

VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

 

PRESIDENTE. L'emendamento 10.100 è stato ritirato, mentre l'emendamento 10.101 (testo corretto) è precluso dalla reiezione dell'emendamento 9.108.

Metto ai voti l'emendamento 10.102, presentato dal relatore.

È approvato.

 

L'emendamento 10.103 è stato ritirato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.104.

LANNUTTI (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Lannutti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.104, presentato dai senatori Lannutti e Mascitelli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1397

 

PRESIDENTE. L'emendamento 10.105 è stato ritirato, mentre l'emendamento 10.106 è precluso dalla reiezione dell'emendamento 9.108.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.107.

 

LEGNINI (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Legnini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.107, presentato dal senatore Legnini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione). (Commenti della senatrice Segretario Amati).

Possiamo togliere la tessera dietro il senatore Quagliariello? (Commenti della senatrice Incostante).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1397

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.108.

 

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, è davvero poco dignitoso mettere telefoni e giornali davanti alle schede, usare questi mezzucci per raccattare qualche voto, visto il nostro comportamento e visto il provvedimento in esame. Credo che non si dovrebbe agire in questa maniera, proprio per la dignità di questa istituzione. (Applausi dai Gruppi PD e IdV).

 

PRESIDENTE. Sono d'accordo con lei. Prego i colleghi di evitare simili comportamenti e i senatori Segretari di avvertirci. (Commenti della senatrice Incostante).

Collega, se lei mi dice di chi si tratta, io intervengo; se non me lo dice, non lo posso sapere, non ho ancora queste virtù divinatorie. A chi si riferisce, collega? Mi dica il nome.

 

INCOSTANTE (PD). Che parliamo a fare!

 

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Il telefono sta ancora lì, al posto del senatore Gramazio.

 

PRESIDENTE. C'è il collega Gramazio? Togliamo la tessera. (La tessera viene estratta. Applausi dal Gruppo PD).

Metto ai voti l'emendamento 10.108, presentato dal relatore.

È approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 10.109 (testo corretto), presentato dal Governo.

È approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 10, nel testo emendato.

È approvato.

 

Passiamo all'esame dell'articolo 11 su cui sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

 

AZZOLLINI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 11.100 e 11.101 e contrario sull'emendamento 11.0.100.

 

VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.100, presentato dal relatore.

È approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 11.101, presentato dal relatore.

È approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 11, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.0.100.

LEGNINI (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Legnini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.0.100, presentato dal senatore Barbolini.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1397

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 12.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 13, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

 

D'UBALDO (PD). Signor Presidente, colleghe e colleghi, l'emendamento 13.101 è molto semplice.

Esso chiede che si formalizzi il diritto di accesso alla banca dati per gli enti locali territoriali e per le Regioni. Abbiamo approvato in via definitiva poche settimane fa il provvedimento sul federalismo fiscale e a noi sembra che questo emendamento corrisponda allo spirito di un disegno di legge che abbiamo voluto accompagnare con la nostra astensione e, rispetto al quale, cogliamo gli elementi anche di vitalità di un riordino in senso pluralistico e autonomistico del nostro ordinamento.

 

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

 

AZZOLLINI, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 13.

 

VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze. Esprimo parere conforme al relatore.

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.100, presentato dal senatore Molinari.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.101.

 

PERDUCA (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PERDUCA (PD). Signor Presidente, dal momento che ci ha chiesto di fare i nomi, le chiedo di verificare se la scheda del senatore Pontone è al suo posto e dove si trovi il senatore Pontone.

 

PRESIDENTE. Invito i senatori Segretari a verificare la presenza in Aula del senatore Pontone e, nel caso risulti assente, a ritirare la sua scheda.

 

LEGNINI (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

LEGNINI (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.101.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Legnini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.101, presentato dal senatore D'Ubaldo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1397

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.102, presentato dal senatore Molinari.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 13.103, presentato dal senatore Molinari.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 13.

È approvato.

 

Passiamo all'esame dell'articolo 14, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

 

LANNUTTI (IdV). Signor Presidente, proprio sui giornali di questi giorni, ieri e anche oggi, rispuntano queste politiche da parte del Governo. Ne abbiamo avuto qualche esempio anni fa sullo scudo fiscale. Mentre la Germania realizzava lo scudo fiscale con una tassazione del 25 per cento, il nostro Governo, era allora ministro dell'economia Tremonti, realizzava la più grande operazione di riciclaggio di Stato, facendo rientrare i capitali illeciti frutto di contrabbando con una tassazione del 2,5 per cento. Ora rispunta lo scudo fiscale.

Il nostro emendamento 14.0.100 ha la finalità di condurre la lotta all'elusione e all'evasione fiscale. Intenderebbe potenziare l'attività del Governo in relazione al contrasto a tali attività e darebbe mandato al Ministro dell'economia e delle finanze, in occasione della presentazione della Decisione quadro di finanza pubblica, di riferire alle Camere sui risultati conseguiti in merito alla lotta all'evasione fiscale e all'efficacia delle misure adottate ai fini di contrastarne la diffusione, sia in ambito nazionale che internazionale.

Signor Presidente, si sta richiedendo collaborazione alle opposizioni per far passare questa legge di riforma. Noi concordiamo con tale finalità ed infatti non ci siamo messi di traverso nel chiedere il numero legale. Però la collaborazione non può esserci solo da una parte. Mi rivolgo pertanto al relatore. Alcuni emendamenti dell'Italia dei Valori, che sono migliorativi di questa riforma, mi auguro che vengano approvati.

 

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

 

AZZOLLINI, relatore. Esprimo parere favorevole sul 14.100 e contrario sull'emendamento 14.0.100.

 

VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 14.100. Quanto all'emendamento 14.0.100 faccio presente al senatore Lannutti, che sicuramente questo Governo contrasta l'evasione fiscale tanto è vero che i risultati sono migliori degli accertamenti del periodo precedente. (Applausi del senatore Massimo Garavaglia). Tuttavia non vorrei che questo provvedimento si trasformasse più che in una norma esecutiva in una serie di compiti di studio, che poi aggravano il lavoro degli uffici piuttosto che farli lavorare sul bilancio.

Pertanto, sarei disposto ad accogliere l'emendamento se trasformato in ordine del giorno, perché sicuramente la linea non è diversa da quella che perseguiamo.

 

PRESIDENTE. È sempre difficile dire di no al senatore Lannutti.

Senatore Lannutti, accetta di trasformare il suo emendamento in ordine del giorno?

 

LANNUTTI (IdV). Signor Presidente, ringrazio per la buona volontà del vice ministro Vegas, ma non ci sono mezze misure su tali questioni, per cui non possiamo accettare e chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.100, presentato dal relatore.

È approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 14, nel testo emendato.

È approvato.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, già avanzata dal senatore Lannutti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 14.0.100, presentato dai senatori Lannutti e Mascitelli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1397

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 15.

Lo metto ai voti.

È approvato.

 

Passiamo all'esame dell'articolo 16, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

 

DIVINA (LNP). Signor Presidente, noi delle Province a statuto speciale siamo costretti talvolta ad annoiare l'Aula nel senso che dobbiamo continuamente inserire, quasi come norma di chiusura, la dizione: «fatte salve le prerogative delle Regioni e delle Province a statuto speciale». Si tratta di un riferimento probabilmente pleonastico, ad abundantiam, ma è bene che ci sia per rendere più chiara la norma. L'alternativa è che le Regioni e le Province speciali, di fronte ad un'applicazione errata, ricorrano alla Corte costituzionale per far valere il conflitto di competenza.

Non c'è dubbio che le norme attribuite alle autonomie speciali derivino dalla forza dei loro Statuti, quindi da leggi costituzionali.

Per cui qualsiasi norma ordinaria che questo Parlamento dovesse emanare in contrasto con quelle perderebbe la propria portata ma obbligherebbe in ogni caso a presentare un ricorso di costituzionalità. Pertanto, tutte le proposte avanzate dai colleghi delle Province autonome e delle Regioni a statuto speciale avrebbero dovuto essere avallate.

Nel caso specifico, però, la fattispecie è un po' diversa. Le Province autonome non partecipano al sostentamento ed al riparto del Fondo sanitario nazionale, ma provvedono con risorse proprie alla gestione e all'organizzazione della sanità. Se in questi ambiti la sanità è completamente regionalizzata o provincializzata, non si capisce perché nel collegio dei sindaci delle aziende sanitarie o delle aziende ospedaliere debba entrare un rappresentante del Ministero, a rappresentare lo Stato che nulla dà in termini di risorse e di finanza e nulla riceve per l'ambito sanitario. Secondo noi, c'è stato un piccolo refuso. Pertanto, prego il relatore ed il Governo di valutare l'emendamento 16.100, che non è come tutti gli altri: ricorda le prerogative di un ambito separato in cui le competenze e la gestione in campo sanitario sono completamente in capo alle Province autonome.

 

MOLINARI (PD). Signor Presidente, per l'emendamento 16.101, identico al 16.100, valgono esattamente le motivazioni illustrate dal collega Divina.

 

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

AZZOLLINI, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti, per due ragioni che mi sembra utile illustrare in modo puntuale. La prima è che la clausola di salvaguardia generale è stata inserita nell'articolo 1, accogliendo le istanze di alcuni colleghi rappresentanti delle Province autonome di Trento e Bolzano. La seconda è che il riferimento alle Province autonome di Trento e Bolzano non è un'imposizione, è anzi la previsione che esse stesse adottino provvedimenti ai sensi dei loro statuti. Probabilmente, quindi, l'eliminazione del riferimento dal testo comporterebbe più problemi di quelli che si vogliono invece risolvere.

 

VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze. Anch'io credo che gli emendamenti in esame siano contraddittori rispetto alla finalità lumeggiata dal senatore Divina. Per cui invito a ritirarli.

 

PRESIDENTE. Senatore Divina, accoglie l'invito del rappresentante del Governo?

 

DIVINA (LNP). Signor Presidente, la mia disponibilità al ritiro dell'emendamento sarebbe vanificata perché il collega Molinari ha presentato un emendamento identico.

 

PRESIDENTE. Senatore Molinari, ritira l'emendamento?

 

MOLINARI (PD). No, signor Presidente, non lo ritiro.

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.100, presentato dal senatore Divina, identico all'emendamento 16.101, presentato dal senatore Molinari.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 16.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 16, che invito i presentatori ad illustrare.

 

BALDASSARRI (PdL). Signor Presidente, nell'illustrare l'emendamento 16.0.100 parto da quel mistero degli ultimi trent'anni poggiato sull'articolo 81 della Costituzione e sulla legge n. 468 del 1978 che stiamo riformando in termini epocali. Ci si chiede, infatti, come mai con l'articolo 81 della Costituzione, la cui vestale è sempre stata la Commissione bilancio, e con la legge n. 468, che fissava i saldi di finanza pubblica, in trent'anni il debito pubblico in Italia è raddoppiato. Evidentemente, con grande soddisfazione il Popolo della Libertà, il Governo e la sua maggioranza hanno già introdotto il primo pilastro per evitare che accada in futuro quello che è accaduto nel passato. Sto parlando della trasparenza e della chiarezza sull'andamento non solo dei saldi di finanza pubblica, ma anche e soprattutto della pressione fiscale e della spesa corrente.

Il secondo pilastro, però, è ciò che viene proposto con l'emendamento aggiuntivo 16.0.100 e cioè una vera e propria Autorità indipendente di certificazione di tutti i bilanci del comparto delle pubbliche amministrazioni, per dare certezza al Parlamento e ai cittadini; e come ho detto in discussione generale questa non è una tecnicalità contabile, ma un pilastro della democrazia e della libertà. Abbiamo pensato ad una Authority perché, andando a realizzare il federalismo fiscale, occorre un'entità indipendente che riferisca al Parlamento e ai cittadini sui bilanci dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli enti pubblici non territoriali; altrimenti si rischia che quel primo pilastro sulla pressione fiscale e sulla spesa corrente sia parzialmente vanificato dall'incertezza dei dati di bilancio del settore pubblico allargato.

Le competenze su questa materia già ci sono; il problema che abbiamo vissuto tutti in questi anni è che le competenze e le responsabilità sulla certificazione dei bilanci sono frammentate, diffuse e in contrasto tra loro; infatti, una parte delle competenze è della Corte dei conti, un'altra è del Dipartimento delle politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze, un pezzo importante di competenze è affidato alla Ragioneria generale dello Stato, un altro pezzo importante è presso la Banca d'Italia e, ancora, un altro pezzo è presso l'ISTAT. In Italia queste competenze esistono; il problema è che sono frammentate tra loro e non riferiscono in termini unitari al Parlamento e ai cittadini. Si tratta, in realtà, di mettere in coordinamento queste competenze e di dare a questa Autorità la parola certa nei confronti del Parlamento e dei cittadini, che è tutt'altra cosa rispetto a fornire il Parlamento di un adeguato, supportato e rafforzato ufficio studi che coordini, collabori e sostenga l'attività dei parlamentari.

Sono due pilastri di una riforma epocale molto importante per il futuro del nostro Paese e, ripeto, sono molto orgoglioso che il mio Governo, il Partito del Popolo della libertà, cui aderisco, abbia avuto la forza, la determinazione e il coraggio di fare dai banchi della maggioranza questo tipo di riforme. Io auspico che si costruisca anche il secondo pilastro di questa riforma che è proposto nell'emendamento 16.0.100: l'Autorità di controllo e di certificazione della finanza pubblica.

Non entro nei dettagli dell'emendamento, perché semplicemente articola ciò che ho sinteticamente detto qui pescando le competenze dove già sono, ma unificandole, assegnando ad un'Autorità indipendente il compito di dare numeri certi e impedendo alla politica o al Ministro pro tempore, qualunque esso sia, la possibilità di fare quello che ho ricordato in questa Aula poco fa, cioè quello che è avvenuto nel biennio 2006-2007: scoprire tesoretti e sperperarli in spesa corrente, senza che né il Parlamento né i cittadini ne abbiano mai avuto conto in modo consapevole. (Applausi dal Gruppo PdL).

 

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentate del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

 

AZZOLLINI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 16, con la motivazione che sul tema si è discusso a lungo in Commissione e si è deciso di intraprendere la strada di una forte dialettica Governo-Parlamento, assegnando al primo la grande flessibilità nella gestione del bilancio e al secondo la competenza sulla trasparenza ed il controllo. Mi pare che l'intero disegno di legge sia orientato in quel senso e per questo sono contrario alla formulazione di altri organismi.

 

VEGAS, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Esprimo parere conforme a quello del relatore, tenendo conto che anche in Commissione si è istituito un organismo parlamentare che consente una maggiore trasparenza nei conti.

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.0.100.

 

BALDASSARRI (PdL). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Baldassarri, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 16.0.100, presentato dal senatore Baldassarri e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1397

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.0.200.

 

LEGNINI (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Legnini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 16.0.200, presentato dal senatore Lusi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1397

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 16.0.101.

 

MORANDO (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MORANDO (PD). Signor Presidente, vorrei invitarla a considerare che l'ultima parte dell'emendamento 16.0.101 riguarda la nomina del Presidente dell'ISTAT e dunque risulta preclusa perché è esattamente la norma che abbiamo già approvato, se non sbaglio, all'articolo 4. Secondo me, quindi, l'emendamento deve essere posto in votazione fino alla lettera b).

 

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 16.0.101, presentato dal senatore Lusi e da altri senatori, fino alle parole «a carico del bilancio dell'ISTAT».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 16.0.101 e l'emendamento 16.0.102.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.


 

Allegato A

 

 

DISEGNO DI LEGGE

Legge quadro in materia di contabilità e finanza pubblica nonché delega al Governo in materia di adeguamento dei sistemi contabili, perequazione delle risorse, efficacia della spesa e potenziamento del sistema dei controlli (1397)

 

ORDINI DEL GIORNO

 

G100

MASCITELLI, LANNUTTI

Respinto

Il Senato, in sede di discussione del disegno di legge 1397-A,

considerato che:

l'articolo 81 della Costituzione rappresenta la norma base di disciplina generale del processo di bilancio. Per dare attuazione al precetto costituzionale sono quindi indispensabili altre fonti normative sott'ordinate che regolino più minutamente la materia: esse sono collocate a un livello inferiore nella scala gerarchica delle fonti e sono la legge di contabilità e i regolamenti parlamentari, strumento con il quale è disciplinato l'esame dei documenti di bilancio in Parlamento. Pertanto, l'articolo 81 della Costituzione, la legge di contabilità, le disposizioni dei regolamenti parlamentari e le relative prassi di attuazione, finiscono per fare sistema fra loro;

il disegno di legge in esame contiene una serie di interventi di revisione della legge di contabilità e di finanza pubblica che dovranno poi trovare adeguata attuazione nelle modifiche dei Regolamenti parlamentari, con particolare riferimento alla parte inerente la sessione di bilancio;

da più parti si ritiene di aver raggiunto un punto critico che rischia non solo di vanificare nei fatti una corretta dialettica tra Esecutivo e Parlamento sul terreno delle procedure di approvazione dei documenti di bilancio, ma anche di compromettere l'auspicabile equilibrio nelle relazioni intraparlamentari tra Commissione referente e Aula, tra Commissioni settoriali e Commissione bilancio, tra Camera e Senato;

impegna il Governo;

a favorire, in stretta concomitanza con l'approvazione del disegno di legge in esame, ogni iniziativa utile volta al coordinamento della riforma in atto con le procedure che ciascun ramo del Parlamento dovrà autonomamente adottare per l'adeguamento dei rispettivi regolamenti nelle parti riguardanti l'esame della manovra di bilancio, anche al fine di snellire le procedure salvaguardando le prerogative delle Camere, con l'obiettivo finale di conseguire procedure d'esame del bilancio pubblico chiare e certe sia per i parlamentari che per i cittadini, che facciano da supporto ad un'economia più aperta, più competitiva e con finanze pubbliche trasparenti, in solido equilibrio corrente e sotto un controllo condiviso, nel quale Stato e Autonomie cooperino lealmente;

ad agevolare una coordinata e convergente riforma delle procedure di esame ed approvazione dei documenti di bilancio, coerente con lo schema dei saldi di settore, definendo una sorta di sede redigente speciale per la sessione di bilancio che faccia perno sul rafforzamento della funzione centrale della Commissione Bilancio.

 

G101

LANNUTTI, MASCITELLI

Respinto

Il Senato, in sede di discussione del disegno di legge 1397-A,

in considerazione della necessità di adottare un più efficace controllo sulla corretta allocazione delle risorse pubbliche, nonché di adottare un potenziamento dei controlli successivi e del monitoraggio della finanza pubblica e della riqualificazione della spesa;

premesso che:

esistono attualmente enti ed organismi che non sono sottoposti ad alcun controllo da parte della Ragioneria generale dello Stato;

in tale ambito emerge con chiarezza che una quota non trascurabile della spesa non viene assoggettata ad alcuna forma di monitoraggio e di controllo da parte della Ragioneria. Si tratta in particolare di oltre il 3 per cento delle spese finali del bilancio dello Stato, cioè di una quota delle spese rimodulabili e, in particolare, delle risorse gestite dagli organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, da Autorità indipendenti, dalle Agenzie e dalle Università;

a seguito della spinta autonomistica e della proliferazione degli enti intervenuta in tutti i settori della Pubblica amministrazione, i tradizionali organi di riscontro (segnatamente il Ministero dell'economia e delle finanze e la Ragioneria generale dello Stato, nelle sue articolazioni centrali e periferiche) hanno di fatto perduto il controllo su larga parte della spesa, nonché sulle entrate;

vi sono enti ed organismi pubblici, come le Agenzie fiscali, le Autorità indipendenti, nonché alcune amministrazioni pubbliche incluse nell'elenco lSTAT di cui all'articolo 1, comma 5 della legge n. 311 del 2004, che pur ricevendo risorse dal bilancio dello Stato, non Sono attualmente soggetti a forme di controllo, conoscenza e vigilanza;

impegna il Governo, per gli enti e gli organismi pubblici di cui in premessa, a prevedere forme di conoscenza e monitoraggio della spesa da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e della Ragioneria generale dello Stato.

 

G102

LANNUTTI, MASCITELLI

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di discussione del disegno di legge 1397-A,

in relazione alla necessità di migliorare il monitoraggio dell'andamento del gettito delle entrate tributarie statali e locali e gli effetti finanziari delle misure tributarie previste, anche con riferimento all'andamento del gettito delle entrate erariali, con riferimento ai risultati sulla lotta all'evasione fiscale e all'attività di accertamento e riscossione,

premesso che:

in materia di entrate, si segnalano particolari questioni sia sul versante dei controlli dei soggetti a vario titolo interessati (Agenzia delle entrate, Equitalia Spa ed agenti della riscossione in genere) sia in relazione all'esatta contabilizzazione delle poste e al raccordo con il bilancio dello Stato. Infatti, la riforma intervenuta ad opera del decreto legislativo n. 112 del 1999, e successive modificazioni, ha prodotto il disallineamento tra le scritture contabili dell'Agenzia delle entrate e quelle prodotte dall'agente della riscossione;

la Corte dei conti ha più volte rimarcato che nell'attuale sistema mancano efficaci strumenti di controllo sulla gestione delle entrate e sulla effettiva riscossione delle somme accertate;

impegna il Governo a prevedere una riforma delle modalità di controllo degli atti dell'Agenzia delle entrate, nonché di quelli dei concessionari della riscossione, anche ai fini di una corretta contabilizzazione dei dati, per una migliore integrazione nel bilancio sello Stato, nonché al fine di aumentare le garanzie e le tutele nei confronti dei contribuenti.

________________

(*) Accolto dal Governo

 

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TITOLO I

PRINCÌPI DI COORDINAMENTO, OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA E  ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI

Art. 1.

Approvato nel testo emendato

(Princìpi di coordinamento e ambito di riferimento)

1. Le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica secondo le modalità stabilite dalla presente legge e dai relativi decreti legislativi, sulla base dei princìpi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica, e ne condividono le conseguenti responsabilità.

2. Ai fini della presente legge, per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari.

3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 è operata annualmente dall'lSTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 luglio.

4. Le disposizioni recate dalla presente legge e dai relativi decreti legislativi nonché dalle norme di attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, costituiscono princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117 e 119, secondo comma, della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

 

EMENDAMENTI

1.100

FOSSON, D'ALIA, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le disposizioni desumibili dalla presente legge e dai relativi decreti legislativi nonché dalle norme di attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117 e 119, secondo comma, della Costituzione, sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione».

 

1.101

MOLINARI

Id. em. 1.100

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le disposizioni desumibili dalla presente legge e dai relativi decreti legislativi nonché dalle norme di attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, che costituiscono princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117 e 119, secondo comma, della Costituzione, sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.».

 

1.102

MOLINARI

V. testo 2

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano rimane fermo quanto disposto nei rispettivi statuti speciali e nelle relative norme di attuazione, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42».

 

1.102 (testo 2)

MOLINARI

Approvato

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano rimane fermo quanto disposto nei rispettivi statuti speciali».

 

1.103

FOSSON, D'ALIA, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

V. testo 2

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano rimane fermo quanto disposto nei rispettivi statuti speciali e nelle relative norme di attuazione, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.».

 

1.103 (testo 2)

FOSSON, D'ALIA, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Id. em. 1.102 (testo 2)

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano rimane fermo quanto disposto nei rispettivi statuti speciali.».

 

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato nel testo emendato

(Delega al Governo per l'adeguamento dei sistemi contabili)

1. Per consentire il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche e dei relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica. I sistemi e gli schemi di cui al primo periodo sono raccordabili con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato al fine di consentire il consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione, gestione e rendicontazione dei conti delle amministrazione pubbliche;

b) definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi di cui alla lettera a);

c) adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite, al fine di rendere più trasparenti e significative le voci di bilancio dirette all'attuazione delle politiche pubbliche, e adozione di un sistema unico di codifica dei singoli provvedimenti di spesa correlati alle voci di spesa riportate nei bilanci;

d) affiancamento, ai fini conoscitivi, in via sperimentale, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale che si ispirino a comuni criteri di contabilizzazione;

e) adozione di un bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società o altri organismi controllati, secondo uno schema tipo definito dal Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con i Ministri interessati e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;

f) definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni alle diverse amministrazioni individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, relativamente a quelli concernenti le regioni e le province autonome e gli enti locali.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo. I decreti legislativi che comportino riflessi di ordine finanziario devono essere corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3.

4. Gli schemi dei decreti legislativi relativi alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali sono, altresì, trasmessi per l'intesa alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. In mancanza di intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta.

5. Ai fini della predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1 è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, senza oneri a carico della finanza pubblica, il comitato per i princìpi contabili delle amministrazioni pubbliche, composto da venti componenti, così suddivisi:

a) quattro rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, uno dei quali con funzioni di presidente, e un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

b) un rappresentante ciascuno per il Senato della Repubblica, la Camera dei deputati, come invitati permanenti, e la Corte dei conti;

c) un rappresentante dell'ISTAT;

d) sei rappresentanti degli enti territoriali, di cui tre designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno dei quali per le autonomie speciali, uno designato dall'Unione delle province d'Italia (UPI), uno designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e uno designato dall'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM);

e) tre esperti in materia giuridico-contabile-economica.

6. Il comitato per i princìpi contabili agisce in reciproco raccordo con la Commissione tecnica paritetica per il federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in particolare per le attività di cui all'articolo 2, comma 2, lettera h), della medesima legge con lo scambio di tutte le risultanze relative alla armonizzazione dei bilanci pubblici.

7. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi e con le stesse modalità previsti dal presente articolo.

 

EMENDAMENTI

2.100

MOLINARI

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per consentire il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci delle amministrazioni pubbliche e dei relativi termini di presentazione e approvazione, nonché delle relative codifiche, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica. I sistemi e i bilanci di cui al primo periodo sono raccordabili con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi.».

 

2.101

MASCITELLI, LANNUTTI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «entro un anno» con le seguenti: «entro diciotto mesi».

 

2.102

MOLINARI

Respinto

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) adozione di regole contabili e criteri di codifica uniformi al fine di consentire il consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione, gestione e rendicontazione dei conti delle amministrazioni pubbliche;».

 

2.103

MOLINARI

Respinto

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «adozione di comuni schemi di bilancio articolati» con le seguenti: «adozione di classificazioni di bilancio articolate».

2.104

MASCITELLI, LANNUTTI

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) adozione di criteri di armonizzazione dei bilanci di comuni, province, città metropolitane e regioni, come individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h), della legge 5 maggio 2009, n. 42».

 

2.105

MOLINARI

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

 

2.106

MOLINARI

Respinto

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Lo schema tipo deve prevedere regole specifiche finalizzate a rendere compatibili i diversi sistemi di contabilità adottati rispettivamente dagli enti pubblici e dalle aziende, società o altri organismi controllati».

 

2.107

MOLINARI

Respinto

Al comma 4, sopprimere il secondo e terzo periodo.

 

2.108

FLERES

Ritirato

Al comma 5, sostituire le parole da: «Ai fini della predisposizione dei decreti» a: «così suddivisi» con le seguenti: «Ai fini della predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1 è istituito, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, senza oneri a carico della finanza pubblica, il comitato per i principi contabili delle amministrazioni pubbliche, composto da ventuno componenti, così suddivisi:».

 

 

2.110

Il Relatore

Approvato

All'articolo 2, comma 5, alinea, modificare la parola "venti" con "ventidue", e alla lettera a), aggiungere alla fine le seguenti parole "nonché un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri".

 

2.109

FLERES

Approvato

Al comma 5, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) sette rappresentanti degli enti territoriali, di cui tre designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, uno dei quali per le autonomie speciali, uno designato dall'Unione delle province d'Italia (UPI), uno designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno designato dall'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM) e uno designato dalle Assemblee legislative regionali e delle province autonome, d'intesa tra loro nell'ambito della Conferenza dei presidenti delle Assemblee, dei Consigli regionali e delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11».

 

ARTICOLI 3 E 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Approvato

(Rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità statale)

1. Per i tre esercizi finanziari successivi all'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, insieme alla Relazione sull'economia e la finanza pubblica, presenta alle Commissioni competenti per le conseguenze di carattere finanziario dei due rami del Parlamento un rapporto sullo stato di attuazione della presente legge. Il rapporto è centrato sull'avanzamento e sulla messa in opera della nuova organizzazione del bilancio dello Stato.

TITOLO II

MISURE PER LA TRASPARENZA E LA CONTROLLABILITÀ DELLA SPESA

Art. 4.

Approvato nel testo emendato

(Istituzione della Commissione parlamentare per la trasparenza dei conti pubblici)

1. È istituita la Commissione parlamentare per la trasparenza dei conti pubblici, avente il compito di promuovere e tutelare la trasparenza e l'informazione nel campo della finanza pubblica.

2. La Commissione è composta di venti membri designati dai Presidenti delle due Camere in modo da garantire la rappresentanza proporzionale della maggioranza e delle opposizioni.

3. La Commissione esprime indirizzi:

a) sul contenuto informativo necessario dei documenti trasmessi dal Governo, con l'obiettivo di migliorare il contenuto informativo e rendere omogenea la prospettazione delle informazioni, al fine della comparabilità nel tempo e tra strumenti;

b) sulle metodologie per la quantificazione delle innovazioni legislative con identificazione dei livelli informativi di supporto della quantificazione, nonché sull'eventuale predisposizione di schemi metodologici per settore per la valutazione degli effetti finanziari;

c) sulle metodologie per la costruzione degli andamenti tendenziali di finanza pubblica, anche di settore, con evidenziazione delle basi conoscitive necessarie per la loro verifica; sulla definizione dei contenuti minimi di raccordo tra andamenti tendenziali e innovazioni legislative; sui criteri metodologici per la predisposizione di previsioni a politiche invariate;

d) sull'identificazione di ambiti per i quali è possibile migliorare la struttura dell'informazione disponibile ai fini della predisposizione dei bilanci, nonché sul monitoraggio e sulla rendicontazione dell'attività pubblica;

e) su ogni altra attività istruttoria e metodologica relativa all'informazione nel campo della finanza pubblica.

4. La Commissione trasmette le proprie conclusioni alle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario.

 

EMENDAMENTO

4.100

MORANDO, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, ROSSI NICOLA

Approvato

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La Commissione trasmette i propri atti alle Presidenze dei due rami del Parlamento e al Ministro dell'economia e delle finanze».

 

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 4

4.0.100

MORANDO, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, ROSSI NICOLA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Unità per le previsioni macroeconomiche)

«1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è istituita, presso il Dipartimento del tesoro, l'Unità per le previsioni macroeconomiche. Essa è costituita da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Isae, della Banca d'Italia, nonché dei principali centri di previsione privati. Il funzionamento dell'Unità viene disciplinato con lo stesso decreto che nomina i suoi componenti. L'elenco dei soggetti istituzionali e privati facenti parte dell'Unità è pubblicato sul sito del Ministero.

2 L'Unità produce, almeno due volte all'anno e comunque in occasione della presentazione al Parlamento dei documenti di finanza pubblica, le previsioni di consenso relative alle principali variabili macroeconomiche. Le previsioni di consenso vengono rese pubbliche sul sito del Ministero.

3. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo è autorizzata, a decorrere dal 2009, la spesa di 1 milione di euro».

 

4.0.101

MORANDO, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, ROSSI NICOLA

V. testo 2

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Criteri di nomina del Presidente dell'Istat)

1. Nell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La proposta di nomina è sottoposta al parere delle competenti commissioni parlamentari. La designazione non può essere effettuata se non in caso di parere favorevole espresso con la maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate"».

 

4.0.101 (testo 2)

MORANDO, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, ROSSI NICOLA

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Criteri di nomina del Presidente dell'Istat)

1. Nell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La proposta di nomina è sottoposta al parere delle competenti commissioni parlamentari. La designazione non può essere effettuata se non in caso di parere favorevole espresso con la maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dalla nuova nomina successiva a quella cui procedere alla data di entrata in vigore della presente legge».

 

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

Approvato

(Accesso alle banche dati e pubblicità di elementi informativi)

1. Ai fini del controllo parlamentare sulla finanza pubblica, anche di settore, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno accesso alle banche dati rilevanti per il monitoraggio della finanza pubblica, nonché ad ogni altra fonte informativa ritenuta utile.

2. I bilanci, le relative variazioni e i rendiconti, nonché i relativi allegati, sono resi disponibili in formato elettronico elaborabile, sia per il disegno di legge che per il testo approvato.

3. I decreti di variazione al bilancio adottati in conseguenza dell'approvazione di provvedimenti legislativi sono resi disponibili, sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della relativa legge nella Gazzetta Ufficiale.

 

EMENDAMENTO

5.100

FLERES

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «, il Senato della Repubblica», inserire le seguenti: «e i consigli regionali».

 

ARTICOLI 6, 7 E 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

Approvato

(Struttura unica di supporto tecnico)

1. Gli elementi tecnici funzionali all'esercizio del controllo parlamentare della finanza pubblica sono forniti da un'unica, apposita struttura di supporto, istituita d'intesa tra i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA

Art. 7.

Approvato

(Ciclo e strumenti della programmazione e di bilancio)

1. L'impostazione delle previsioni di entrata e di spesa dei bilanci delle amministrazioni pubbliche è ispirata al metodo della programmazione.

2. Gli strumenti della programmazione sono:

a) la Relazione sull'economia e la finanza pubblica, da presentare alle Camere entro il 15 aprile di ogni anno;

b) la Decisione di finanza pubblica, da presentare alle Camere entro il 20 settembre di ogni anno;

c) il disegno di legge di stabilità, da presentare alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno, corredato di una nota tecnico-illustrativa da inviare alle Camere;

d) il disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato, da presentare alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno;

e) i provvedimenti collegati alla legge di stabilità, da presentare alle Camere entro il 15 novembre;

f) l'aggiornamento del Programma di stabilità, da presentare alla Commissione europea secondo il calendario concordato in sede europea;

g) gli specifici strumenti di programmazione delle altre amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato.

3. I documenti di cui al comma 2, con esclusione di quelli di cui alle lettere b) e g), sono presentati alle Camere dal Ministro dell'economia e delle finanze. Il documento di cui alla lettera b) è presentato alle Camere dal Governo per la sua approvazione.

 

Art. 8.

Approvato nel testo emendato

(Coordinamento della finanza pubblica degli enti territoriali)

1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali determinano gli obiettivi dei propri bilanci annuali e pluriennali in coerenza con gli obiettivi programmatici risultanti dalla Decisione di cui all'articolo 9.

2. Il coordinamento della finanza pubblica si realizza attraverso strumenti da individuare in sede di attuazione del federalismo fiscale in coerenza con i princìpi stabiliti dalla presente legge. Il coordinamento della finanza pubblica, con riferimento agli enti territoriali, si realizza altresì con le modalità e le procedure, nonché attraverso gli strumenti previsti dal Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

 

EMENDAMENTI

8.100

FOSSON, D'ALIA, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «, le province autonome di Trento e di Bolzano».

 

8.101

MOLINARI

Id. em. 8.100

Al comma 1, sopprimere le parole: «, le province autonome di Trento e di Bolzano».

 

8.102

MOLINARI

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano il coordinamento della finanza pubblica è disciplinato dalle norme di attuazione degli statuti speciali ai sensi dell'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Le predette norme dispongono anche relativamente alle attività di controllo e monitoraggio di cui al titolo IV e V della presente legge».

 

8.103

FOSSON, D'ALIA, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Id. em. 8.102

Al comma 2, aggiungere il seguente periodo: «Per le regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano il coordinamento della finanza pubblica è disciplinato dalle norme di attuazione degli statuti speciali ai sensi dell'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Le predette norme dispongono anche relativamente alle attività di controllo e monitoraggio di cui al titolo IV e V della presente legge».

 

8.104 (già 10.0.100 testo 2)

LUSI, MORANDO, MERCATALI, CARLONI, BARBOLINI, MUSI, STRADIOTTO, BAIO

V. testo corretto

All'articolo 8 aggiungere in fine i seguenti commi:

3. Anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 10, comma 3, lettera i), nell'ambito della procedura di cui all'articolo 9, comma 4, viene definito il quadro di riferimento normativo per il Patto di Stabilità Interno, caratterizzato da stabilità, coerenza, conformità ai parametri europei e rispetto dell'autonomia gestionale degli enti. Il Patto di stabilità interno di cui al comma 3, in coerenza con gli obiettivi nazionali, articolati per sottosettori, definiti nella Decisione di finanza pubblica, definisce gli interventi necessari per il loro conseguimento distintamente per Regioni, Province e Comuni.

4. In sede di Conferenza Unificata vengono fornite indicazioni ai fini del collegamento tra gli obiettivi aggregati da fissare nell'ambito della Decisione di finanza pubblica e regole previste per il singolo ente in ragione della categoria di appartenenza.

5. Per la spesa in conto capitale, sentita la Conferenza Unificata, nell'ambito degli obiettivi di cui al comma 4, la Decisione di finanza pubblica e la legge di stabilità individuano la quota di indebitamento delle Amministrazioni locali, e successivamente per il complesso delle Province e dei Comuni, articolata per Regioni, in coerenza con l'obiettivo aggregato individuato per l'intera Pubblica Amministrazione.

6. Il ricorso al debito, per la spesa in conto capitale, da parte di uno o più enti territoriali, in misura eccedente il limite stabilito dalla applicazione all'ente stesso del Patto di Stabilità Interno vigente, è autorizzato, nell'ambito di ciascuna regione ai sensi del comma 7, a condizioni che venga compensato da un corrispondente minore ricorso da parte di uno o più enti territoriali della stessa regione.

7. Le Regioni, fermo restando l'obiettivo di finanza pubblica complessivamente determinato in applicazione del Patto di Stabilità Interno vigente, possono adattare per gli enti locali del proprio territorio le regole e i vincoli di finanza pubblica fissati dalla legge nazionale, in relazione alle diversità delle situazioni finanziarie ed economiche delle regioni stesse, e coordinano la procedura di ripartizione della quota di indebitamento per la spesa in conto capitale dei Comuni e delle Province, anche al fine di consentire lo scambio di tale quota tra uno o più enti locali della regione, ai fini dell'ottimizzazione della distribuzione territoriale e temporale della spesa in conto capitale.».

 

8.104 (testo corretto)

LUSI, MORANDO, MERCATALI, CARLONI, BARBOLINI, MUSI, STRADIOTTO, BAIO

Approvato

All'articolo 8 aggiungere in fine i seguenti commi:

3. Anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 10, comma 3, lettera i), nell'ambito della procedura di cui all'articolo 9, comma 4, viene definito il quadro di riferimento normativo per il Patto di Stabilità Interno, caratterizzato da stabilità, coerenza, conformità ai parametri europei e rispetto dell'autonomia gestionale degli enti. Il Patto di stabilità interno, in coerenza con gli obiettivi nazionali, articolati per sottosettori, definiti nella Decisione di finanza pubblica, definisce gli interventi necessari per il loro conseguimento distintamente per Regioni, Province e Comuni.

4. In sede di Conferenza Unificata vengono fornite indicazioni ai fini del collegamento tra gli obiettivi aggregati da fissare nell'ambito della Decisione di finanza pubblica e regole previste per il singolo ente in ragione della categoria di appartenenza.

5. Per la spesa in conto capitale, sentita la Conferenza Unificata, nell'ambito degli obiettivi di cui al comma 4, la Decisione di finanza pubblica e la legge di stabilità individuano la quota di indebitamento delle Amministrazioni locali, e successivamente per il complesso delle Province e dei Comuni, articolata per Regioni, in coerenza con l'obiettivo aggregato individuato per l'intera Pubblica Amministrazione.

6. Il ricorso al debito, per la spesa in conto capitale, da parte di uno o più enti territoriali, in misura eccedente il limite stabilito dalla applicazione all'ente stesso del Patto di Stabilità Interno vigente, è autorizzato, nell'ambito di ciascuna regione ai sensi del comma 7, a condizioni che venga compensato da un corrispondente minore ricorso da parte di uno o più enti territoriali della stessa regione.

7. Le Regioni, fermo restando l'obiettivo di finanza pubblica complessivamente determinato in applicazione del Patto di Stabilità Interno vigente, possono adattare per gli enti locali del proprio territorio le regole e i vincoli di finanza pubblica fissati dalla legge nazionale, in relazione alle diversità delle situazioni finanziarie ed economiche delle regioni stesse, e coordinano la procedura di ripartizione della quota di indebitamento per la spesa in conto capitale dei Comuni e delle Province, anche al fine di consentire lo scambio di tale quota tra uno o più enti locali della regione, ai fini dell'ottimizzazione della distribuzione territoriale e temporale della spesa in conto capitale.».

 

ARTICOLO 9 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 9.

Approvato nel testo emendato

(Decisione di finanza pubblica)

1. La Decisione di finanza pubblica contiene gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica almeno per il triennio successivo e definisce gli obiettivi articolati per i sottosettori del conto delle amministrazioni pubbliche relativi all'amministrazione centrale, all'amministrazione locale e agli enti di previdenza. Essa, inoltre, aggiorna le previsioni per l'anno in corso.

2. Nella Decisione di cui al comma 1, oltre alla valutazione degli andamenti dell'economia, degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi macroeconomici fissati nei precedenti documenti programmatici e alle previsioni contenute nella Relazione di cui all'articolo 11, nonché della evoluzione economico-finanziaria internazionale, sono riportati:

a) i parametri economici utilizzati per le previsioni tendenziali, con evidenziazione dei contributi alla crescita delle diverse determinanti, dell'evoluzione dei prezzi, del mercato del lavoro e dell'andamento dei conti con l'estero;

b) le previsioni tendenziali a legislazione vigente, basate sui parametri di cui alla lettera a) e, per la parte discrezionale della spesa, sull'invarianza dei servizi e delle prestazioni offerte, dei flussi di entrata e di uscita del conto economico dei sottosettori di cui al comma 1, al netto e al lordo delle eventuali misure una tantum ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni pubbliche, e di quelli del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche, con una indicazione di massima dei motivi degli scostamenti tra gli andamenti tendenziali indicati nella Decisione di cui al comma 1 e le previsioni indicate nei precedenti documenti programmatici, nonché con l'indicazione della pressione fiscale delle amministrazioni pubbliche. Sono inoltre indicate le previsioni relative al debito delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso e per gli indicati sottosettori, nonché le risorse destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate, con evidenziazione dei fondi nazionali addizionali;

c) le previsioni tendenziali del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e del fabbisogno del settore statale;

d) una indicazione di massima, accanto alle previsioni di cui alle lettere b) e c), delle risorse finanziarie necessarie a confermare normativamente, per il periodo di riferimento del documento, gli impegni e gli interventi di politica economica e di bilancio adottati negli anni precedenti per i principali settori di spesa;

e) gli obiettivi programmatici, indicati per ciascun anno del periodo di riferimento in rapporto al prodotto interno lordo, per l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche articolato per gli indicati sottosettori con disaggregazione a fini conoscitivi delle entrate e delle spese, al netto e al lordo degli interessi e delle eventuali misure una tantum ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni pubbliche, nonché quelli relativi al saldo di cassa e al debito delle amministrazioni pubbliche, con la suddivisione per sottosettori e, a fini conoscitivi, con la disaggregazione delle entrate e delle spese al netto e al lordo degli interessi;

f) l'articolazione della manovra necessaria per il conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera e), almeno per un triennio, per gli indicati sottosettori e le misure atte a realizzare il percorso di convergenza previsto dall'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

g) le previsioni in termini programmatici di cui alle lettere a), b) e c), tenuto conto della manovra di cui alla lettera f) per ciascun anno del periodo di riferimento;

h) l'indicazione di eventuali provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia;

i) l'evidenziazione, a fini conoscitivi, del prodotto potenziale e degli indicatori strutturali programmatici del conto economico delle pubbliche amministrazioni.

3. In apposita nota metodologica allegata alla Decisione di cui al comma 1, sono esposti analiticamente i criteri di formulazione delle previsioni tendenziali di cui al comma 2, lettera b).

4. Entro il 20 luglio il Governo invia alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per il preventivo parere da esprimere entro il 10 settembre, le linee guida per la ripartizione degli obiettivi di cui al comma 2, lettera e), del presente articolo. Acquisito il parere, le linee guida sono trasmesse alle Camere.

5. Entro i termini stabiliti in sede comunitaria, il Governo presenta agli organismi dell'Unione europea l'aggiornamento del Programma di stabilità. In caso di scostamento degli indicatori macroeconomici e dei saldi di finanza pubblica da quelli contenuti nella Decisione di cui al comma 1 precedentemente approvata, il Governo presenta in pari data alle Camere una Relazione informativa che motiva, attraverso una adeguata documentazione, le eventuali nuove previsioni degli indicatori macroeconomici e dei saldi di finanza pubblica. Le nuove previsioni, se confermate in sede di presentazione della Relazione di cui all'articolo 11, dovranno dar luogo nella medesima Relazione all'indicazione di massima degli interventi che il Governo intende realizzare per conseguire gli obiettivi indicati nell'aggiornato Patto di stabilità.

6. La Decisione di finanza pubblica è corredata delle relazioni programmatiche per ciascuna missione di spesa del bilancio dello Stato e delle relazioni sullo stato di attuazione delle relative leggi pluriennali. Per ciascuna legge pluriennale di spesa in scadenza, il Ministro competente valuta se permangono le ragioni che a suo tempo ne avevano giustificato l'adozione, tenuto anche conto dei nuovi programmi da avviare. Tale valutazione è contenuta nelle relazioni tecniche a corredo delle autorizzazioni di rifinanziamento previste dal disegno di legge di cui all'articolo 10, comma 2. In apposita relazione, allegata al citato disegno di legge, deve essere fornita analoga dimostrazione per tutte le leggi di spesa pluriennale quando siano trascorsi cinque anni dalla loro entrata in vigore.

7. Alle relazioni di cui al comma 6 il Ministro dell'economia e delle finanze allega un quadro riassuntivo di tutte le leggi di spesa a carattere pluriennale, con indicazione per ciascuna legge degli eventuali rinnovi e della relativa scadenza, delle somme complessivamente autorizzate, indicando quelle effettivamente erogate e i relativi residui di ciascun anno, nonché quelle che restano ancora da erogare.

8. In apposita sezione del quadro riassuntivo di cui al comma 7 è esposta, in allegato, la ricognizione puntuale di tutti i contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, con specifica indicazione di quelli attivati e delle eventuali ulteriori risorse anche non statali che concorrono al finanziamento dell'opera. Per ogni intervento finanziato mediante l'utilizzo di contributi pluriennali viene indicato lo stato di avanzamento conseguito delle opere da essi finanziate, il relativo costo sostenuto, nonché la previsione di avanzamento e di costo per gli anni successivi fino alla conclusione dell'opera, con distinta evidenza del costo e dell'utilizzo dei contributi pluriennali per ciascuno degli anni del triennio successivo. I Ministeri competenti sono tenuti a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze tutti i dati necessari alla predisposizione dell'allegato di cui al presente comma entro il 30 giugno. In caso di mancata comunicazione è prevista una sanzione pecuniaria a carico del dirigente responsabile pari al 5 per cento della sua retribuzione di risultato.

9. Il programma predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, è allegato alla Decisione di cui al presente articolo.

EMENDAMENTI

9.100

BALDASSARRI, FERRARA, COSTA, BONFRISCO, CONTI, CUTRUFO, DE ANGELIS, GENTILE, GERMONTANI, SCIASCIA, SPEZIALI

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: «almeno per il triennio» con le seguenti: «per il quadriennio».

Al comma 2 sostituire il capoverso e la lettera a) con i seguenti:

«2. Nella Decisione di cui al comma l sono indicati:

a) la valutazione degli andamenti economici e di finanza pubblica, dell'esercizio precedente e di quello in corso, degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi fissati nelle precedenti decisioni quadro;

a-bis) l'indicazione della evoluzione economico-finanziaria internazionale, per l'anno in corso e per il quadriennio di riferimento;

a-ter) le previsioni macroeconomiche, tendenziali e programmatiche, per il quadriennio di riferimento;

a-quater) i parametri economici essenziali utilizzati per le previsioni di finanza pubblica in coerenza con gli andamenti macroeconomici tendenziali e programmatici;

sostituire la lettera d) con la seguente:

d) indicazione del conto economico tendenziale delle Amministrazioni pubbliche, formulato a politiche invariate, comprendendovi le spese non previste da disposizioni legislative e indicate dal Governo come spese non derogabili in continuità con impegni, anche internazionali, precedentemente assunti, con evidenziazione dei relativi raccordi rispetto alle previsioni di cui alla lettera b);

alla lettera e) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «l'obiettivo della pressione fiscale complessiva, coerente con il livello massimo di spesa corrente;».

 

9.101 (testo 2)

IL RELATORE

Approvato

Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: «degli andamenti dell'economia,» e le parole: «nonché della evoluzione economico-finanziaria internazionale,»;

sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) l'indicazione della evoluzione economico-finanziaria internazionale, per l'anno in corso e per il periodo di riferimento; per l'Italia, le previsioni macroeconomiche, tendenziali e programmatiche, per ciascun anno del periodo di riferimento, con evidenziazione dei contributi alla crescita delle diverse determinanti, dell'evoluzione dei prezzi, del mercato del lavoro e dell'andamento dei conti con l'estero; l'esplicitazione dei parametri economici essenziali utilizzati per le previsioni di finanza pubblica in coerenza con gli andamenti macroeconomici tendenziali e programmatici»;

alla lettera b), primo periodo, aggiungere, dopo le parole: «indicazione di massima» le seguenti: «anche per l'anno in corso,» e sopprimere le parole: «indicati nella Decisione di cui al comma 1»; al secondo periodo sostituire le parole: «gli indicati» con la seguente: «i» ed aggiungere, dopo la parola: «sottosettori», le altre: «di cui al comma 1».

 

9.102

LANNUTTI, MASCITELLI

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera b),inserire la seguente:

«b-bis) la definizione del limite di pressione fiscale complessiva, dato dal rapporto programmatico tra il totale di tributi e contributi e il PIL, in modo tale che esso si possa configurare sia in termini tendenziali che programmati ci assicurando il rispetto di tale limite e definendo, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, il riparto del prelievo tra i vari livelli di governo a valere nel periodo di riferimento del documento programmatico».

9.700

IL RELATORE

Approvato

All'articolo 9, comma 2, lettera c) sostituire la parola "fabbisogno" con l'altra "saldo di cassa".

 

9.103

IL RELATORE

V. testo 2

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) gli obiettivi programmatici, indicati per ciascun anno del periodo di riferimento in rapporto al prodotto interno lordo e tenuto conto della manovra di cui alla successiva lettera f), per l'indebitamento netto, per il saldo di cassa e per il debito delle amministrazioni pubbliche, articolati per i sottosettori di cui al comma 1, nonché, in valore assoluto, per il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e per il saldo di cassa del settore statale».

 

9.103 (testo 2)

IL RELATORE

Approvato

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) gli obiettivi programmatici, indicati per ciascun anno del periodo di riferimento in rapporto al prodotto interno lordo e tenuto conto della manovra di cui alla successiva lettera f), per l'indebitamento netto, per il saldo di cassa e per il debito delle amministrazioni pubbliche, articolati per i sottosettori di cui al comma 1, nonché, in valore assoluto, per il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e per il saldo di cassa del settore statale e, infine, l'obiettivo di massima della pressione fiscale complessiva, coerente con il livello massimo di spesa corrente;».

 

9.104

BARBOLINI, STRADIOTTO, VITALI

Assorbito

Al comma 2, lettera e) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli obiettivi suddetti dovranno tenere conto, in relazione a ciascun comparto della Pubblica Amministrazione, del loro peso in termini di indebitamento e deficit.».

 

9.105

D'ALIA

Assorbito

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Gli obiettivi suddetti dovranno tenere conto, in relazione a ciascun comparto della Pubblica Amministrazione, del loro peso in termini di indebitamento e deficit;».

 

9.106

MASCITELLI, LANNUTTI

Assorbito

Al comma 2, lettera e) alla fine del periodo aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli obiettivi suddetti dovranno tenere conto, in relazione a ciascun comparto della Pubblica Amministrazione, del loro peso in termini di indebitamento e deficit.».

 

9.107

LUSI, LEGNINI, MERCATALI

Assorbito

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli obiettivi suddetti dovranno tenere conto, in relazione a ciascun comparto della Pubblica Amministrazione, del loro peso in termini di indebitamento e deficit.».

 

9.108

MORANDO, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, ROSSI NICOLA

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera e), inserire le seguenti:

«e-bis) gli andamenti programmatici della pressione fiscale delle amministrazioni pubbliche, articolata per le amministrazioni centrali, le amministrazioni locali e gli enti di previdenza;

e-ter) al fine di garantire il raggiungimento degli andamenti programmatici di pressione fiscale, il livello massimo di spesa primaria consolidata delle amministrazioni centrali e degli enti di previdenza, coerente con gli obiettivi di saldo indicati alla lettera e);

e-quater) ai fini del coordinamento della finanza pubblica, a fini conoscitivi, gli andamenti programmatici delle spese finali e primarie delle amministrazioni locali;».

 

9.109

IL RELATORE

Approvato

Al comma 2, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) a fini conoscitivi, le previsioni in termini programmatici della disaggregazione degli obiettivi di cui alla lettera e) con riferimento alle entrate e alle spese, al netto e al lordo degli interessi e delle eventuali misure una tantum ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni pubbliche».

 

9.110

LANNUTTI, MASCITELLI

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di proseguire nell'azione di rigore dei conti pubblici, riducendo la spesa corrente senza ricorrere all'utilizzo della leva fiscale e all'incremento della pressione fiscale complessiva, entro il 30 novembre di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, salute e politiche sociali, trasmette al Parlamento una relazione sull'andamento reale delle entrate tributarie e contributive, con specifico riguardo alla pressione fiscale complessiva dell'anno in corso e agli eventuali scostamenti della stessa rispetto agli andamenti programmatici.».

 

9.111

STRADIOTTO, BARBOLINI, VITALI

Ritirato

Al comma 4, dopo le parole: «Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281» aggiungere le seguenti: «dopo una preventiva concertazione sui contenuti e gli obiettivi fondamentali».

 

9.112

LUSI, LEGNINI, MERCATALI

Ritirato

Al Comma 4, dopo le parole: «Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,» aggiungere le seguenti: «dopo una preventiva concertazione sui contenuti e gli obiettivi fondamentali».

 

9.113

MASCITELLI, LANNUTTI

Ritirato

Al Comma 4, dopo le parole: «Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,» aggiungere le seguenti: «dopo una preventiva concertazione sui contenuti e gli obiettivi fondamentali».

 

9.114

D'ALIA

Ritirato

Al comma 4, dopo le parole: «Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,» aggiungere le seguenti: «dopo una preventiva concertazione sui contenuti e gli obiettivi fondamentali».

 

9.115

IL RELATORE

Approvato

Al comma 6, sopprimere il terzo periodo e al quarto periodo sostituire le parole: «al citato disegno di legge» con le altre: «alla Decisione di cui al presente articolo».

 

9.116

LEGNINI, MERCATALI, GIARETTA, LUSI

Ritirato

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. La decisione di finanza pubblica è approvata dalle Camere con apposita risoluzione parlamentare entro 20 giorni dalla data di deferimento».

 

ARTICOLO 10 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 10.

Approvato nel testo emendato

(Manovra di finanza pubblica)

1. Il disegno di legge di stabilità e il disegno di legge di bilancio compongono la manovra triennale di finanza pubblica. Essa contiene, per il triennio di riferimento, le misure qualitative e quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici indicati all'articolo 9, commi 1 e 2, della presente legge. Nel corso del periodo considerato dalla manovra, in caso di eventuali aggiornamenti degli obiettivi, conseguenti anche a cambiamenti delle condizioni economiche, la manovra annuale ridetermina gli interventi per gli anni successivi a quello in corso.

2. La legge di stabilità dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi.

3. La legge di stabilità contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel triennio considerato dal bilancio pluriennale. Essa non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. In particolare, essa indica:

a) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, comprese le eventuali regolazioni contabili e debitorie pregresse specificamente indicate;

b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, afferenti imposte dirette e indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1º gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonché le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione;

c) gli importi dei fondi speciali previsti dall'articolo 18 e le corrispondenti tabelle;

d) gli importi, in apposita tabella, delle singole autorizzazioni legislative di spesa o di quote di esse, con le relative aggregazioni per programma e per missione, sia di parte corrente sia di conto capitale, che sono determinate, ridotte e rimodulate anche per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale. Le autorizzazioni di spesa di parte corrente che possono essere rifinanziate in apposita tabella sono quelle di natura permanente la cui quantificazione è demandata alla legge di stabilità ai sensi della legislazione vigente;

e) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico;

f) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di stabilità dalle leggi vigenti;

g) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi di cui all'articolo 9, comma 2, lettere b) e c);

h) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo 17, comma 13;

i) le norme di coordinamento, anche dinamico, della finanza pubblica, intese ad assicurare il concorso dei vari livelli di governo al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della presente legge, e le norme necessarie a realizzare il Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

4. Per la spesa, le disposizioni normative del disegno di legge di stabilità sono articolate, di norma, per missione e indicano il programma cui si riferiscono.

5. Le nuove o maggiori spese disposte con la legge di stabilità non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti sia in conto capitale, incompatibili con le regole determinate, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera f), nella Decisione di cui all'articolo 9, come deliberata dal Parlamento.

6. In allegato alla relazione al disegno di legge di stabilità sono indicati i provvedimenti legislativi adottati nel corso dell'esercizio ai sensi dell'articolo 17, comma 13, con i relativi effetti finanziari, nonché le ulteriori misure correttive da adottare ai sensi del comma 3, lettera h), del presente articolo.

7. Il disegno di legge di stabilità, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 3, è accompagnato dalla nota tecnico-illustrativa di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c). La nota è un documento conoscitivo di raccordo tra il disegno di legge di bilancio presentato alle Camere e il conto economico delle pubbliche amministrazioni, che espone i contenuti della manovra, i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica articolati nei vari settori di intervento e i criteri utilizzati per la quantificazione degli stessi. Essa contiene inoltre le previsioni del conto economico delle pubbliche amministrazioni secondo quanto previsto all'articolo 9, comma 2, lettera b), e del relativo conto di cassa, integrate con gli effetti della manovra di finanza pubblica per il triennio di riferimento.

8. All'articolo unico della legge 21 agosto 1949, n. 639, le parole: «ed entro il mese di settembre la relazione previsionale e programmatica per l'anno successivo» sono soppresse.

 

EMENDAMENTI

10.100

BALDASSARRI, FERRARA, COSTA, BONFRISCO, CONTI, CUTRUFO, DE ANGELIS, GENTILE, GERMONTANI, SCIASCIA, SPEZIALI

Ritirato

Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «il livello massimo della pressione fiscale complessiva e il limite massimo di spesa corrente riferita al settore pubblico allargato».

 

10.101 (testo corretto)

MORANDO, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, ROSSI NICOLA

Precluso dalla reiezione dell'em. 9.108

Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, il livello massimo dei pagamenti primari di cassa delle amministrazioni centrali e degli enti di previdenza, comprensivi dei trasferimenti alle altre amministrazioni pubbliche e delle regolazioni contabili, coerente con gli obiettivi di cui all'articolo 9, comma 2, lettera e-ter), articolato per il bilancio dello Stato, per gli enti di previdenza e per le altre amministrazioni centrali;».

 

10.102

IL RELATORE

Approvato

Al comma 3, lettera d), primo periodo, sostituire la parola: «determinate» con la seguente: «rifinanziate» e al secondo periodo la parola: «rifinanziate» con la seguente: «determinate».

 

10.103

BALDASSARRI, FERRARA, COSTA, BONFRISCO, CONTI, CUTRUFO, DE ANGELIS, GENTILE, GERMONTANI, SCIASCIA, SPEZIALI

Ritirato

Al comma 3, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) la quota delle maggiori entrate rispetto alle previsioni a legislazione vigente per il primo anno di riferimento compreso nel bilancio triennale utilizzabile per la copertura di spese in conto capitale o di misure di riduzione della pressione fiscale oppure a riduzione del deficit».

 

10.104

LANNUTTI, MASCITELLI

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) la quota delle maggiori entrate rispetto alle previsioni a legislazione vigente per il primo anno di riferimento compreso nel bilancio triennale utilizzabile per la copertura di spese in conto capitale o di misure di riduzione della pressione fiscale oppure a riduzione del deficit;».

 

10.105

BALDASSARRI, FERRARA, COSTA, BONFRISCO, CONTI, CUTRUFO, DE ANGELIS, GENTILE, GERMONTANI, SCIASCIA, SPEZIALI

Ritirato

Al comma 3, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) norme che comportano aumenti di spesa o riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con esclusione di misure e interventi di carattere localistico o microsettoriale».

 

10.106

MORANDO, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, ROSSI NICOLA

Precluso dalla reiezione dell'em. 9.108

Al comma 3, lettera i), aggiungere in fine, il seguente periodo: «A tal fine, sono indicati, a fini conoscitivi, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, gli andamenti programmatici dei pagamenti primari correnti delle amministrazioni locali, coerenti con gli andamenti indicati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera e-quater), articolati per il complesso delle regioni, delle province, dei comuni e delle altre amministrazioni locali;».

 

10.107

LEGNINI, MERCATALI, GIARETTA

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) le norme per lo sviluppo economico, strettamente correlate ai contenuti della risoluzione parlamentare sulla decisione di finanza pubblica, la cui approvazione costituisce condizione necessaria per il conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2».

 

10.108

IL RELATORE

Approvato

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. La relazione tecnica allegata al disegno di legge di cui al presente articolo contiene altresì la valutazione di cui all'articolo 9, comma 6, secondo periodo, in relazione alle autorizzazioni di rifinanziamento presenti nel medesimo disegno di legge».

 

10.109 (testo corretto)

IL GOVERNO

Approvato

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'articolo 80 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come sostituito dall'articolo 1 della legge 1º marzo 1964, n. 62, è abrogato».

 

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 10

 

10.0.100

LUSI, MORANDO, MERCATALI, CARLONI, BARBOLINI, MUSI, STRADIOTTO, BAIO

V. testo 2

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Patto di stabilità)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 10, comma 3, lettera i), risulta definito il quadro di riferimento normativo per il Patto di stabilità interno con caratteristiche di stabilità, coerenza, conformità ai parametri europei e rispetto dell'autonomia gestionale degli enti.

2. Il Patto di stabilità interno di cui al comma 1, a fronte degli obiettivi nazionali indica l'obiettivo complessivo a livello di settore articolato per Regioni, Province e Comuni. In sede di Conferenza Unificata è individuato il percorso che stabilisce il collegamento  tra gli obiettivi aggregati fissati nell'ambito della Decisione quadro di finanza pubblica e le regole previste per il singolo ente in ragione della categoria di appartenenza.

3. Le decisioni relative all'indebitamento per Regioni, Province e Comuni sono coerenti con la programmazione nazionale della spesa  in conto capitale. A questo fine, in sede di Conferenza Unificata si individua la quota di indebitamento delle Amministrazioni locali e successivamente  per il complesso delle Regioni, delle Province e dei Comuni, in coerenza con l'obiettivo aggregato individuato per l'intera pubblica amministrazione.

4. La procedura di ripartizione della quota di indebitamento all'interno dei singoli comparti, Regioni, Province, Comuni, avviene mediante assegnazione a ciascun ente di una quota di indebitamento con previsione della facoltà, per l'ente, di scambiare tale quota al fine di ottimizzare la distribuzione territoriale e temporale della spesa in conto capitale nell'ambito dei vincoli nazionali».

 

10.0.100 (testo 2)

LUSI, MORANDO, MERCATALI, CARLONI, BARBOLINI, MUSI, STRADIOTTO, BAIO

V. em. 8.104

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Patto di stabilità)

1. Anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 10, comma 3, lettera i), nell'ambito della procedura di cui all'articolo 9, comma 4, viene definito il quadro di riferimento normativo per il Patto di Stabilità Interno, caratterizzato da stabilità, coerenza, conformità ai parametri europei e rispetto dell'autonomia gestionale degli enti. Il Patto di stabilità interno di cui al comma 3, in coerenza con gli obiettivi nazionali, articolati per sottosettori, definiti nella Decisione di finanza pubblica, definisce gli interventi necessari per il loro conseguimento distintamente per Regioni, Province e Comuni.

2. In sede di Conferenza Unificata vengono fornite indicazioni ai fini del collegamento tra gli obiettivi aggregati da fissare nell'ambito della Decisione di finanza pubblica e regole previste per il singolo ente in ragione della categoria di appartenenza.

3. Per la spesa in conto capitale, sentita la Conferenza Unificata, nell'ambito degli obiettivi di cui al comma 4, la Decisione di finanza pubblica e la legge di stabilità individuano la quota di indebitamento delle Amministrazioni locali, e successivamente per il complesso delle Province e dei Comuni, articolata per Regioni, in coerenza con l'obiettivo aggregato individuato per l'intera Pubblica Amministrazione.

4. Il ricorso al debito, per la spesa in conto capitale, da parte di uno o più enti territoriali, in misura eccedente il limite stabilito dalla applicazione all'ente stesso del Patto di Stabilità Interno vigente, è autorizzato, nell'ambito di ciascuna regione ai sensi del comma 7, a condizioni che venga compensato da un corrispondente minore ricorso da parte di uno o più enti territoriali della stessa regione.

5. Le Regioni, fermo restando l'obiettivo di finanza pubblica complessivamente determinato in applicazione del Patto di Stabilità Interno vigente, possono adattare per gli enti locali del proprio territorio le regole e i vincoli di finanza pubblica fissati dalla legge nazionale, in relazione alle diversità delle situazioni finanziarie ed economiche delle regioni stesse, e coordinano la procedura di ripartizione della quota di indebitamento per la spesa in conto capitale dei Comuni e delle Province, anche al fine di consentire lo scambio di tale quota tra uno o più enti locali della regione, ai fini dell'ottimizzazione della distribuzione territoriale e temporale della spesa in conto capitale.».

 

ARTICOLO 11 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 11.

Approvato nel testo emendato

(Relazione sull'economia e la finanza pubblica)

1. La Relazione sull'economia e la finanza pubblica contiene:

a) l'analisi dell'andamento dell'economia e del conto economico e del conto di cassa delle amministrazioni pubbliche nell'anno precedente e degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi indicati nella Decisione di cui all'articolo 9;

b) l'aggiornamento delle previsioni macroeconomiche, del conto economico delle amministrazioni pubbliche e dei relativi sottosettori nonché del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche per il periodo di previsione della Decisione e, in caso di scostamento dagli obiettivi, le eventuali misure correttive che il Governo intende adottare;

c) le indicazioni sul fabbisogno delle amministrazioni pubbliche e sulle correlate modalità di copertura;

d) le informazioni sui conti consuntivi delle aziende di servizi delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, nonché sui conti consolidati con i risultati di gestione delle aziende controllate delle stesse amministrazioni pubbliche.

2. La Relazione di cui al comma 1, in particolare, fornisce le informazioni di dettaglio sui consuntivi e sulle previsioni dei conti dei principali settori di spesa, con particolare riferimento a quelli relativi al pubblico impiego, alla protezione sociale e alla sanità, nonché sul debito delle amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio. Essa fornisce inoltre, in apposita appendice, i dati relativi al bilancio statale secondo la classificazione economica con particolare riferimento alle principali tipologie di spesa, tra cui:

a) redditi da lavoro dipendente distinti tra i comparti dei Ministeri, della scuola, dei Corpi di polizia, delle Forze armate e altri;

b) consumi intermedi, distinti in funzionamento dell'amministrazione, della difesa, della sicurezza e altre spese per consumi intermedi;

c) trasferimenti correnti e in conto capitale, distinti per i principali programmi.

3. Il Ministro dello sviluppo economico presenta alle Camere, entro il 15 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, in allegato alla Relazione di cui al presente articolo, un'unica relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo alla ricaduta occupazionale, alla coesione sociale e alla sostenibilità ambientale, nonché alla ripartizione territoriale degli interventi.

4. All'articolo unico della legge 21 agosto 1949, n. 639, la parola: «marzo» è sostituita dalla seguente: «aprile».

 

EMENDAMENTI

11.100

IL RELATORE

Approvato

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «sul fabbisogno delle amministrazioni pubbliche» con le seguenti: «sul saldo di cassa del settore statale».

 

11.101

IL RELATORE

Approvato

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. In apposito allegato alla Relazione di cui al presente articolo, per la spesa del bilancio dello Stato sono esposte, con riferimento ai dati di consuntivo, le risorse destinate alle singole Regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano distinte tra spese correnti e spese in conto capitale».

 

 

 

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 11

11.0.100

BARBOLINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Relazioni al Parlamento sull'andamento delle entrate tributarie e contributive e sull'andamento della lotta all'evasione e all'elusione fiscale)

1. Entro il 30 novembre di ciascun anno, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, salute e politiche sociali, trasmette al Parlamento una relazione sull'andamento reale delle entrate tributarie e contributive con specifico riguardo alla pressione fiscale complessiva dell'anno in corso e agli eventuali scostamenti della stessa rispetto agli andamenti programmatici.

2. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Ministro dell'economia e delle finanze, trasmette al parlamento una relazione sull'andamento e sui risultati della lotta all'evasione e all'elusione fiscale, sia interna che internazionale.

3. Entro il 31 maggio, il 15 ottobre e il 30 novembre, il Ministro dell'economia e delle finanze, trasmette al Parlamento una relazione sull'andamento del gettito delle entrate erariali e locali, con riferimento ai risultati della lotta all'evasione e all'attività di accertamento e riscossione».

 

ARTICOLI 12 E 13 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TITOLO IV

MONITORAGGIO DEI CONTI PUBBLICI

Art. 12.

Approvato

(Attuazione dell'articolo 117 della Costituzione)

1. Le disposizioni del presente titolo costituiscono attuazione dell'articolo 117, primo comma, secondo comma, lettera r), e terzo comma, della Costituzione.

 

Art. 13.

Approvato

(Banca dati delle amministrazioni pubbliche)

1. A decorrere dall'esercizio successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 2, comma 1, e del correlato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 del presente articolo, al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari per dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale, le amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, accessibile alle stesse amministrazioni pubbliche secondo modalità da stabilire con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all'attuazione della presente legge.

2. L'acquisizione dei dati avviene sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, relativamente agli enti territoriali. L'acquisizione dei dati potrà essere effettuata dal Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato anche attraverso l'interscambio di flussi informativi con altre amministrazioni pubbliche. Anche la Banca d'Italia provvede ad inviare per via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni necessarie al monitoraggio e al consolidamento dei conti pubblici.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari complessivamente a 5 milioni di euro per l'anno 2009, 8 milioni di euro per l'anno 2010, 10 milioni di euro per l'anno 2011 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

 

 

 

EMENDAMENTI

13.100

MOLINARI

Respinto

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole:«controllo e».

 

13.101

D'UBALDO

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine il seguente periodo: «L'accessibilità alla banca dati è altresì garantita alle strutture e associazioni rappresentative di Regioni ed Enti locali relativamente al complesso degli enti rappresentati».

 

13.102

MOLINARI

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «L'acquisizione dei dati avviene sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto» con le seguenti: «L'acquisizione dei dati avviene sulla base delle codifiche uniformi di cui all'articolo 2, comma 1, definite con decreto».

 

13.103

MOLINARI

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «sentita la Conferenza unificata» con le seguenti: «d'intesa con la Conferenza unificata».

 

 

 

ARTICOLO 14 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

 

Art. 14.

Approvato nel testo emendato

(Controllo e monitoraggio dei conti pubblici)

1. In relazione alle esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, utilizzando anche i dati di cui al comma 1 dell'articolo 13, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, provvede a:

a) consolidare le operazioni delle amministrazioni pubbliche sulla base degli elementi acquisiti con le modalità di cui alla presente legge e ai correlati decreti attuativi;

b) valutare la coerenza dei bilanci di previsione delle amministrazioni pubbliche, consolidati per sottosettori, con gli obiettivi di finanza pubblica indicati nella Decisione di cui all'articolo 9;

c) valutare la coerenza della evoluzione delle grandezze di finanza pubblica nel corso della gestione con gli obiettivi di cui alla lettera b) e verificare a consuntivo il conseguimento degli stessi obiettivi;

d) monitorare gli effetti finanziari delle misure previste dalla manovra di bilancio e dei principali provvedimenti adottati in corso d'anno.

e) effettuare, tramite i servizi ispettivi di finanza pubblica, verifiche sulla regolarità e proficuità della gestione amministrativo-contabile delle amministrazioni pubbliche. Per gli enti territoriali i predetti servizi effettuano verifiche volte a rilevare eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica e procedono altresì alle verifiche richieste dal Ministro competente all'avvio della procedura di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131;

f) consentire l'accesso e l'invio in formato elettronico elaborabile dei dati di cui al comma 1 dell'articolo 13 alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato pubblica mensilmente, entro il mese successivo a quello di riferimento, una relazione sul conto consolidato di cassa riferito all'amministrazione centrale, con indicazioni settoriali sugli enti degli altri comparti delle amministrazioni pubbliche tenendo conto anche delle informazioni desunte dal Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE).

3. Entro il 31 maggio, il 15 ottobre e il 30 novembre il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere una relazione sul conto consolidato di cassa riferito, rispettivamente a tutto il primo, il secondo e il terzo trimestre dell'anno, alle amministrazioni pubbliche e l'eventuale aggiornamento delle stime secondo l'articolazione per sottosettori prevista all'articolo 9, comma 2, lettera b), nonché sulla consistenza del debito pubblico. La relazione presentata entro il 15 ottobre riporta l'aggiornamento della stima annuale del conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche e delle relative forme di copertura. Nella relazione sono anche esposte informazioni sulla consistenza dei residui alla fine dell'esercizio precedente del bilancio dello Stato, sulla loro struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base alla classificazione economica e funzionale. In apposito allegato a ciascuna relazione trimestrale è riportato lo stato di attuazione dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali. In apposito allegato alle relazioni di cui al presente comma sono esposti i risultati del monitoraggio degli effetti sui saldi di finanza pubblica, sia per le entrate che per le spese, derivanti dalle misure contenute nelle manovre di bilancio adottate anche in corso d'anno, che il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento delle finanze è tenuto ad assicurare. Nell'allegato sono altresì indicati gli scostamenti rispetto alle valutazioni originarie e le relative motivazioni.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze provvede a monitorare l'andamento delle entrate tributarie e contributive e a pubblicare a cadenza mensile un rapporto su tale andamento. Provvede altresì a monitorare gli effetti finanziari, sulle entrate, delle misure tributarie previste dalla manovra di bilancio e dei principali provvedimenti tributari adottati in corso d'anno. Le relazioni di cui al comma 3 presentano in allegato un'analisi dei risultati conseguiti in materia di entrata, con riferimento all'andamento di tutte le imposte, tasse e tributi, anche di competenza di regioni e enti locali, con indicazioni relative all'attività accertativa e alla riscossione.

5. Le amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle di cui al comma 6, trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri, tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale. I tesorieri e i cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli organi costituzionali.

6. Gli enti di previdenza trasmettono mensilmente al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato tutti gli incassi ed i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi sul territorio nazionale.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce con propri decreti la codificazione, le modalità e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6. Analogamente il Ministro provvede, con propri decreti, ad apportare modifiche e integrazioni alla codificazione stabilita.

8. Gli enti previdenziali privatizzati, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le autorità portuali, gli enti parco nazionale e gli altri enti pubblici che inviano i flussi trimestrali di cassa e non sono ancora assoggettati alla rilevazione SIOPE continuano a trasmettere al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati trimestrali della gestione di cassa dei loro bilanci entro il 20 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre del trimestre di riferimento secondo lo schema tipo dei prospetti determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

9. Con l'estensione della rilevazione SIOPE agli enti di cui al comma 8, vengono meno gli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati trimestrali di cassa, secondo modalità e tempi definiti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.

10. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono regolarmente agli obblighi di cui ai commi 5, 6 e 8 non possono effettuare prelevamenti dai conti aperti presso la tesoreria dello Stato. In allegato alle relazioni di cui al comma 3 sono indicate le amministrazioni inadempienti rispetto alle disposizioni di cui al comma 5.

 

EMENDAMENTO

14.100

IL RELATORE

Approvato

Al comma 1, lettera e), primo periodo, sopprimere le parole: «e proficuità» ed aggiungere alla fine dello stesso periodo le parole: «, ad eccezione delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano. In ogni caso,».

 

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 14

14.0.100

LANNUTTI, MASCITELLI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Lotta all'evasione e all'elusione fiscale)

1. Al fine di potenziare le attività intraprese dal Governo in relazione al contrasto e alla lotta all'evasione e alla elusione  fiscale, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere, in occasione della presentazione della decisione quadro di finanza pubblica di cui all'articolo 9, sui risultati conseguiti in merito alla lotta all'evasione fiscale e all'efficacia delle misure adottate ai fini di contrastarne la diffusione, sia in ambito nazionale che internazionale.».

 

ARTICOLI 15 E 16 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 15.

Approvato

(Disposizioni speciali e transitorie per il monitoraggio dei conti pubblici)

1. Nelle more della realizzazione della banca dati di cui all'articolo 13, per le finalità di monitoraggio e controllo dei conti pubblici, le amministrazioni pubbliche, nonché gli altri enti e società per i quali è comunque previsto l'invio dei bilanci alle amministrazioni vigilanti, sono tenuti all'invio telematico alla Ragioneria generale dello Stato dei dati relativi ai bilanci di previsione, alle relative variazioni e ai conti consuntivi, nonché di tutte le informazioni necessarie alle verifiche di cui all'articolo 14 sulla base di schemi e modalità indicati con determina del Ragioniere generale dello Stato. Dalle disposizioni del presente comma sono esclusi gli enti e organismi pubblici territoriali e loro associazioni, nonché gli enti ed organismi dagli stessi vigilati.

2. A decorrere dalla data di pubblicazione della determina del Ragioniere generale dello Stato, non trovano più applicazione le modalità di cui all'articolo 32 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

 

Art. 16.

Approvato

(Potenziamento del monitoraggio attraverso attività revisori e sindaci)

1. Al fine di dare attuazione alle prioritarie esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, di cui all'articolo 14, funzionali alla tutela dell'unità economica della Repubblica, ove non già prevista dalla normativa vigente, è assicurata la presenza di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze nei collegi di revisione o sindacali delle amministrazioni pubbliche con esclusione degli enti e organismi pubblici territoriali e degli enti ed organismi da quest'ultimi vigilati, fermo restando il numero dei revisori e dei componenti del collegio.

2. Al fine di assicurare, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, il coordinamento della finanza pubblica nonché il monitoraggio della situazione economico-finanziaria del Servizio sanitario nazionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge la composizione numerica e i requisiti professionali del collegio sindacale delle aziende sanitarie, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero-universitarie e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico, assicurando comunque, ove non già previsto dalla normativa vigente, la presenza di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Le leggi regionali approvate in attuazione dei princìpi di cui al comma 2 trovano applicazione all'atto del rinnovo del collegio dei revisori o del collegio sindacale interessati.

4. I collegi di cui ai commi 1 e 2 devono riferire, nei verbali relativi alle verifiche effettuate, circa l'osservanza degli adempimenti previsti dalla presente legge e da direttive emanate dalle amministrazioni vigilanti.

 

EMENDAMENTI

16.100

DIVINA

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».

 

16.101

MOLINARI

Id. em. 16.100

Al comma 2, sopprimere le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».

 

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 16

 

16.0.100

BALDASSARRI, FERRARA, COSTA, BONFRISCO, CONTI, CUTRUFO, DE ANGELIS, GENTILE, GERMONTANI, SCIASCIA, SPEZIALI

Respinto

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Autorità dei conti pubblici)

1. Al fine di garantire una maggiore corrispondenza fra le previsioni, gli obiettivi e i risultati di finanza pubblica fissati dal Governo e dal Parlamento, di assicurare modalità costanti e tempestive di monitoraggio sull'andamento dei conti pubblici e al fine di certificare il bilancio dello Stato e i bilanci di tutti gli enti pubblici, anche territoriali, è istituita l'Autorità dei conti pubblici per il monitoraggio e la verifica degli andamenti della finanza pubblica, di seguito Autorità.

2. L'Autorità procede all'acquisizione dei dati utili da tutte le amministrazioni pubbliche, avendo a tal fine libero accesso alle relative banche dati per i profili di competenza, nonché alle rilevazioni necessarie per analizzare l'andamento dei conti pubblici, verificare la coerenza tra i dati programmatici e i risultati conseguiti nel corso dell'esercizio finanziario; produce simulazioni e analisi macroeconomiche e di finanza pubblica sugli effetti delle misure assunte dal Governo e dalle leggi e atti aventi forza di legge; fornisce una valutazione dei principali indicatori economici e finanziari dell'economia nazionale.

3. L'Autorità ha personalità giuridica di diritto pubblico e piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge.

4. L'Autorità è composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone in possesso di requisiti professionali di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralità e indipendenza, nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso. La proposta di nomina è sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari. La designazione dei componenti non può essere effettuata se non in caso di parere favorevole espresso con la maggioranza dei due terzi dei componenti. Le Commissioni possono procedere all'audizione dei designati. I componenti durano in carica 7 anni e possono essere confermati una sola volta.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti gli emolumenti dei componenti.

6. Il presidente e i membri dell'Autorità non possono esercitare, a pena di decadenza dall'ufficio, alcuna attività professionale, neppure di consulenza, né essere amministratori, sindaci revisori o dipendenti di imprese commerciali o di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. Per tutta la durata del mandato i dipendenti statali sono collocati fuori ruolo e i dipendenti di enti pubblici sono collocati d'ufficio in aspettativa. Il rapporto di lavoro dei dipendenti privati è sospeso ed i dipendenti stessi hanno diritto alla conservazione del posto.

7. L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle finanze. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dall'Autorità entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, il quale deve comunque contenere le spese indicate entro i limiti delle entrate previste, sono stabiliti dal regolamento, di cui al successivo comma, che disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nel Bollettino della Commissione.

8. La Autorità delibera le norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere.

9. Le deliberazioni della Commissione concernenti i regolamenti di cui ai precedenti commi sono adottate con non meno di quattro voti favorevoli. I predetti regolamenti sono sottoposti al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale, sentito il Ministro dell'Economia e delle finanze, ne verifica la legittimità in relazione alle norme del presente decreto, e successive modificazioni e integrazioni, e li rende esecutivi, con proprio decreto, entro il termine di venti giorni dal ricevimento, ove non intenda formulare, entro il termine suddetto, proprie eventuali osservazioni. Queste ultime devono essere effettuate, in unico contesto, sull'insieme del regolamento e sulle singole disposizioni. In ogni caso, trascorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, i regolamenti divengono esecutivi.

10. Entro il 31 marzo di ciascun anno la Commissione trasmette alle Camere e al Ministro dell'economia una relazione sull'attività svolta e sugli indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire.

11. È istituito un apposito ruolo del personale dipendente della Autorità dei conti pubblici. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica è determinato in un massimo di cinquanta unità. Il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere sono stabiliti in conformità con il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti della Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell'Autorità.

12. Al personale in servizio presso la Commissione è in ogni caso fatto divieto di assumere altro impiego o incarico o esercitare attività professionali, commerciali o industriali. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso per titoli ed esami con richiesta di requisiti di competenza ed esperienza nei settori di attività istituzionali della Autorità. I concorsi sono indetti dalla stessa Autorità e si svolgono secondo i bandi appositamente emanati. Il personale dell'Autorità può anche provenire, nelle forme previste dalla legge e previa deliberazione dei componenti della stessa adottate con non meno di quattro voti favorevoli, dai ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento delle Finanze, Ministero dell'interno, della Banca d'Italia, della Corte dei conti, dell'Istituto Nazionale di Statistica, di regioni e enti locali.

13. L'Autorità, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero di venticinque unità. Le relative deliberazioni sono adottate con non meno di quattro voti favorevoli».

 

16.0.200 (già 13.0.100)

LUSI, LEGNINI, MERCATALI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Istituzione dell'Autorità per la trasparenza dei conti pubblici)

1. È istituita l'Autorità per la trasparenza dei conti pubblici, di seguito denominata "Autorità", la quale opera in piena autonomia, con indipendenza di giudizio e di valutazione, avente il compito di promuovere e tutelare la trasparenza e l'informazione nel campo della finanza pubblica.

2. L'Autorità è organo collegiale costituito dal presidente e da quattro membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate.

3. I componenti dell'Autorità durano in carica sette anni e non possono essere confermati. Essi sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza in materia di finanza pubblica. Possono essere nominati anche cittadini di Paesi comunitari che abbiano i medesimi requisiti. A pena di decadenza essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati nè ricoprire uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico.

4. Il presidente della commissione è eletto dagli stessi membri ed ha la legale rappresentanza e provvede all'amministrazione dell'Autorità, assicurandone il funzionamento.

5. I compensi dei membri della commissione, come determinati con legge statale, sono posti a carico del bilancio dell'Autorità stessa.

6. L'Autorità ha, in particolare, i seguenti compiti:

a) elaborare stime corrette ed accurate delle variabili macroeconomiche su cui si fondano le previsioni delle entrate e delle spese e porle a confronto con quelle fornite dal Governo;

b) monitorare il raggiungimento degli obiettivi di risanamento;

c) assicurare l'acquisizione e la trasmissione delle informazioni necessarie per garantire la trasparenza delle scelte di bilancio;

d) ogni altra attività istruttoria e metodologica relativa alla informazione nel campo della finanza pubblica.

7. L'autorità si avvale, per la propria attività, della collaborazione delle altre istituzioni competenti della materia. A tal fine possono essere invitati a collaborare e a fornire informazioni i rappresentanti della Corte dei conti, della Banca d'Italia, dell'Istat e dell'Isae, dei ministeri di settore, ovvero ogni altro esperto il cui apporto sia ritenuto utile. L'Autorità ha accesso alle banche dati rilevanti per il monitoraggio della finanza pubblica, nonché ad ogni altra fonte informativa ritenuta utile.

8. L'Autorità ha autonomia organizzativa, contabile e amministrativa. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione, soggetto al controllo della Corte dei conti, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Con propri regolamenti, l'Autorità definisce, entro trenta giorni dalla sua costituzione, le norme concernenti l'organizzazione interna e il funzionamento, la pianta organica del personale di ruolo, che non può eccedere le 40 unità, l'ordinamento delle carriere, nonché, in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative, il trattamento giuridico ed economico del personale.

9. Il reclutamento del personale di ruolo previsto nella pianta organica dell'Autorità avviene mediante pubblico concorso, ad eccezione delle categorie per le quali sono previste assunzioni in base all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni. In sede di prima attuazione della presente legge l'Autorità provvede mediante apposita selezione anche nell'ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni e tale da garantire la massima neutralità e imparzialità comunque nella misura massima del 50 per cento dei posti previsti nella pianta organica.

10. L'Autorità può assumere, in numero non superiore a 60 unità, dipendenti con contratto a tempo determinato di durata non superiore a due anni nonché esperti e collaboratori esterni, in numero non superiore a dieci, per specifici obiettivi e contenuti professionali, con contratti a tempo determinato di durata non superiore a due anni che possono essere rinnovati per non più di due volte. Nell'esplicazione delle funzioni l'Autorità può richiedere la consulenza di soggetti o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza.

11. L'Autorità può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, in numero non superiore, complessivamente, a trenta unità e per non oltre il 20 per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale di cui al presente comma è corrisposta l'indennità prevista dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231.

12. All'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento della Autorità, determinato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2009, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 13.

13. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

 

16.0.101

LUSI, MERCATALI, BARBOLINI, STRADIOTTO, BAIO, LEGNINI

Le parole da: «Dopo l'articolo» a: «a carico del bilancio dell'ISTAT» respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

 

 

 

«Art. 16-bis.

(Modifica del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di garanzia dell'indipendenza dell'informazione statistica)

1. Al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 12. - (Commissione per la garanzia dell'informazione statistica). - 1. Al fine di garantire il principio della imparzialità e della completezza dell'informazione statistica è istituita la commissione per la garanzia dell'informazione statistica, con il compito di vigilare:

a) sulla imparzialità e completezza dell'informazione statistica e contribuisce alla corretta applicazione delle norme che disciplinano la tutela della riservatezza delle informazioni fomite all'ISTAT e ad altri enti del Sistema statistico nazionale, segnalando anche al Garante per la protezione dei dati personali i casi di inosservanza delle medesime nonne o assicurando altra collaborazione nei casi in cui la natura tecnica dei problemi lo richieda;

b) sulla qualità delle metodologie statistiche e delle tecniche informatiche impiegate nella raccolta, nella conservazione e nella diffusione dei dati;

c) sulla conformità delle rilevazioni alle direttive degli organismi internazionali e comunitari.

2. La commissione, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, può formulare osservazioni e rilievi al presidente dell'ISTAT, il quale provvede a fornire i necessari chiarimenti entro trenta giorni dalla comunicazione, sentito il comitato di cui all'articolo 17; qualora i chiarimenti non siano ritenuti esaustivi, la commissione ne riferisce, attraverso apposita relazione, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri. Esprime inoltre parere sul programma statistico nazionale ai sensi dell'articolo13, ed è sentita ai fini della sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona condotta relativi al trattamento dei dati personali nell'ambito del Sistema statistico nazionale.

3. La Commissione è composta di nove membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle Commissioni parlamentari competenti. fu nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate.

4. l componenti della Commissione durano in carica sette anni e non possono essere confermati. Essi sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore dell'informazione statistica. In particolare, sei sono scelti tra professori ordinari in materie statistiche, economiche ed affini o direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica non facenti parte del Sistema statistico nazionale, e tre tra alti dirigenti di enti e amministrazioni pubbliche, che godano di grande prestigio e competenza nelle discipline e nei campi collegati alla produzione, diffusione e analisi delle informazioni statistiche e che non siano preposti ad uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale. Possono essere nominati anche cittadini di Paesi comunitari che abbiano i medesimi requisiti.

5. Il presidente della commissione è eletto dagli stessi membri.

6. La commissione si riunisce almeno due volte all'anno e redige un rapporto annuale, che si allega alla relazione al Parlamento sull'attività dell'ISTAT.

7. I compensi dei membri della commissione, come determinati con legge statale, sono posti a carico del bilancio dell'ISTAT»;

b) all'articolo 16, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Il presidente dell'Istituto nazionale di statistica, scelto tra i professori ordinari in materie statistiche, economiche ed affini, è nominato, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. La designazione effettuata dal Governo è previamente sottoposta al parere delle Commissioni parlamentari competenti. In nessun caso la nomina può essere effettuata in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione della persona designata.

1-bis. Il presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. Ad esso spetta una indennità di carica da determinarsi con legge».

c) all'articolo 14, il comma 5 è abrogato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si applicano a decorrere dalla nomina successiva a quella prevista dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

 

16.0.102

LUSI, MERCATALI, BARBOLINI, STRADIOTTO, BAIO, LEGNINI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

 

«Art. 16-bis.

(Modifica del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di garanzia dell'indipendenza dell'informazione statistica)

1. Al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Art. 12. - (Commissione per la garanzia dell'informazione statistica). - 1. Al fine di garantire il principio della imparzialità e della completezza dell'informazione statistica è istituita la commissione per la garanzia dell'informazione statistica, con il compito di vigilare:

a) sulla imparzialità e completezza dell'informazione statistica e contribuisce alla corretta applicazione delle norme che disciplinano la tutela della riservatezza delle informazioni fornite all'ISTAT e ad altri enti del Sistema statistico nazionale, segnalando anche al Garante per la protezione dei dati personali i casi di inosservanza delle medesime norme o assicurando altra collaborazione nei casi in cui la natura tecnica dei problemi lo richieda;

b) sulla qualità delle metodologie statistiche e delle tecniche informatiche impiegate nella raccolta, nella conservazione e nella diffusione dei dati;

c) sulla conformità delle rilevazioni alle direttive degli organismi internazionali e comunitari.

2. La commissione, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, può formulare osservazioni e rilievi al presidente dell'ISTAT, il quale provvede a fornire i necessari chiarimenti entro trenta giorni dalla comunicazione, sentito il comitato di cui all'articolo 17; qualora i chiarimenti non siano ritenuti esaustivi, la commissione ne riferisce, attraverso apposita relazione, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri. Esprime inoltre parere sul programma statistico nazionale ai sensi dell'articolo 13, ed è sentita ai fini della sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona condotta relativi al trattamento dei dati personali nell'ambito del Sistema statistico nazionale.

3. La Commissione è composta di nove membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle Commissioni parlamentari competenti. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate.

4. l componenti della Commissione durano in carica sette anni e non possono essere confermati. Essi sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore dell'informazione statistica. In particolare, sei sono scelti tra professori ordinari in materie statistiche, economiche ed affini o direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica non facenti parte del Sistema statistico nazionale, e tre tra alti dirigenti di enti e amministrazioni pubbliche, che godano di grande prestigio e competenza nelle discipline e nei campi collegati alla produzione, diffusione e analisi delle informazioni statistiche e che non siano preposti ad uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale. Possono essere nominati anche cittadini di Paesi comunitari che abbiano i medesimi requisiti.

5. Il presidente della commissione è eletto dagli stessi membri.

6. La commissione si riunisce almeno due volte all'anno e redige un rapporto annuale, che si allega alla relazione al Parlamento sull'attività dell'ISTAT.

7. I compensi dei membri della commissione, come determinati con legge statale, sono posti a carico del bilancio dell'ISTAT".

b) all'articolo 16, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. Il presidente dell'Istituto nazionale di statistica, scelto tra i professori ordinari in materie statistiche, economiche ed affini, è nominato, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. La designazione effettuata dal Governo è previamente sottoposta al parere delle Commissioni parlamentari competenti. In nessun caso la nomina può essere effettuata in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione della persona designata.

1-bis. Il presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. Ad esso spetta una indennità di carica da determinarsi con legge.";

c) all'articolo 14, il comma 5 è abrogato».


 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾¾  XVI LEGISLATURA  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

226a SEDUTA

PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDI' 24 GIUGNO 2009

 

 

Presidenza della vice presidente MAURO,

indi della vice presidente BONINO

 

 

_________________

 

 

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1397) AZZOLLINI ed altri. - Legge quadro in materia di contabilità e finanza pubblica nonché delega al Governo in materia di adeguamento dei sistemi contabili, perequazione delle risorse, efficacia della spesa e potenziamento del sistema dei controlli (ore 10,29)

 

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Legge di contabilità e finanza pubblica

 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1397.

(omissis)

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 17 giugno si è concluso l'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 16.

Passiamo all'esame dell'articolo 17, su cui sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

 

AZZOLLINI, relatore. Signora Presidente, con riferimento all'emendamento 17.100 (testo corretto), chiedo al rappresentante del Governo di ritirarlo, perché si tratta di un emendamento che merita una più elaborata riflessione e dunque è utile un'ulteriore riflessione al riguardo. Esprimo invece parere contrario sugli altri emendamenti sull'articolo 17, tranne che su quelli a mia firma e sull'emendamento 17.101 (testo 2).

 

VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze. Signora Presidente, accetto di ritirare l'emendamento 17.100 (testo corretto), facendo tuttavia presente che la questione non è banale, anche se certamente di difficile applicazione, perché una copertura sui cosiddetti tre saldi sarebbe assolutamente più rigorosa, soprattutto nei momenti di difficoltà. Il Governo si riserva di valutare più compiutamente questo tema, eventualmente presso l'altro ramo del Parlamento.

Sugli altri emendamenti il parere è conforme a quello del relatore.

 

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 17.100 (testo corretto) è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 17.101 (testo 2), presentato dal senatore Lusi e da altri senatori.

È approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 17.102, presentato dal relatore.

È approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 17.103, presentato dal relatore.

È approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.104.

 

MORANDO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MORANDO (PD). Signora Presidente, il Gruppo del Partito Democratico voterà a favore dell'emendamento 17.104 e tenta di sottolinearne nuovamente al Governo e al relatore il rilievo. Esso è volto ad introdurre nella legge di contabilità un principio - non si tratta di niente di più - a mio giudizio estremamente rilevante. Capita spesso che, quando valutiamo la sussistenza della copertura finanziaria di una nuova disposizione di legge che produce degli oneri (e per questa ragione ha bisogno di copertura), ci limitiamo, secondo la legge di contabilità in vigore, a calcolare la correttezza della copertura esclusivamente in rapporto agli oneri determinati in capo al bilancio dello Stato. Capita molto spesso però che da una norma che non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato derivino oneri di carattere finanziario molto significativi e nuovi rispetto alla legislazione vigente per le famiglie e soprattutto per le imprese.

Allora, il principio che proponiamo di introdurre con questo emendamento è il seguente: quando lo Stato - me lo faccia dire in modo semplice - complica la vita alle imprese attraverso una nuova legge che impone adempimenti burocratici onerosi in capo alle imprese, una valutazione di questi oneri aggiuntivi per gli operatori economici deve essere contenuta nella relazione tecnica che riguarda quel disegno di legge, in modo tale che complessivamente il sistema... (Brusìo).

Non è possibile affrontare questioni di questa complessità in una simile confusione!

 

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, possiamo abbassare la voce?

 

MORANDO (PD). Dicevo che si deve determinare una situazione nella quale, sotto il profilo delle politiche fiscali, si tenga conto di questo onere aggiuntivo che l'innovazione legislativa pone in capo alle imprese. Quante volte in questa sede, colleghi, ci siamo soffermati sul fatto che gli appesantimenti burocratici si moltiplicano? Recentemente c'è stato uno studio commissionato a un importante istituto di ricerca da una grande organizzazione degli artigiani, la Confartigianato, che dimostra che gli appesantimenti burocratici, con relativi oneri per le imprese, hanno un rilievo economico enorme per lo sviluppo economico del Paese nel suo complesso.

Noi vorremmo limitarci ad introdurre nella legge di contabilità un principio ispiratore: quando lo Stato, rendendo onerosi certi adempimenti, complica la vita alle imprese, deve riconoscere l'esistenza di quell'appesantimento e in qualche misura farne cenno all'interno della relazione tecnica, in maniera tale che la politica fiscale del Governo e dello Stato nel suo complesso possa tenere conto dell'aggravio che si determina con l'innovazione legislativa.

A mio avviso è un principio di civiltà giuridica e fiscale di grandissimo rilievo e insisto ancora perché il Governo e il relatore cambino opinione sul punto.

 

AZZOLLINI, relatore. Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

AZZOLLINI, relatore. Signora Presidente, la questione posta dal senatore Morando è rilevante per cui, pur confermando il parere contrario all'emendamento 17.104, chiederei al senatore Morando se è disponibile alla formulazione di un ordine del giorno su questa materia, magari riesaminando la questione nel prosieguo dell'iter. In tal caso, sarei per l'accoglimento dello stesso.

 

VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze. Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze. Signora Presidente, mi pronuncerei nello stesso senso del relatore, vale a dire che un ordine del giorno sarebbe accoglibile. Il testo, così com'è, è assolutamente interessante e colpisce la sensibilità di molti di noi; ma va un po' troppo in là, perché, nel momento in cui consideriamo gli effetti indiretti (che sarebbe anche logico considerare), dovremmo considerarli in tutti i casi. Ricordo, ad esempio, che vi è stato un ampio dibattito, che si è dipanato in anni e anni di lavori parlamentari, sulla considerazione degli effetti indiretti sullo sviluppo dell'economia delle misure di carattere fiscale, la cosiddetta curva di Laffer applicata alla finanza pubblica. È una valutazione assolutamente interessante da un punto di vista teorico e anche pratico, ma fino ad ora non si è mai acceduto a questo tipo di impostazione, perché il calcolo degli effetti indiretti è a volte una prova quasi diabolica, essendo difficilissimo da fare.

Quindi, l'introduzione di una considerazione degli effetti indiretti potrebbe avere più senso in una relazione tecnica, mentre sarebbe molto più difficile nel dettato normativo. È ovvio che, com'è noto, nella redazione dei provvedimenti di carattere governativo è indispensabile avere una relazione sugli effetti amministrativi e quindi anche, indirettamente, sugli oneri. Sotto questo profilo, la proposta si potrebbe condividere e penso che un ordine del giorno sia uno strumento migliore, piuttosto che una definizione normativa che sarebbe, credo, troppo vincolante e rischierebbe di creare difficoltà pratiche molto serie all'attività legislativa. Pertanto, nel condividere assolutamente lo spirito, faccio presente che però questo può avere effetti controproducenti, perché ogni principio va applicato estensivamente e non si può applicare solo ad una fattispecie; quindi se riconosciamo gli effetti indiretti, dobbiamo riconoscerli in tutte le fattispecie e questo avrebbe qualche difficoltà applicativa. Tuttavia, sotto un profilo conoscitivo, sicuramente non vi è difficoltà a riconoscere la bontà dell'approccio lumeggiato nell'emendamento in questione.

 

MORANDO (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MORANDO (PD). Signora Presidente, naturalmente apprezzo il tono e il modo con cui si risponde alla proposta, ma non posso accogliere l'invito a trasformare questo emendamento in ordine del giorno.

Faccio notare al vice ministro Vegas che il testo dell'emendamento parla esplicitamente di un contenuto della relazione e non del testo di legge e, in secondo luogo, che qui stiamo parlando degli effetti diretti sulle imprese e non di quelli indiretti. Quindi, francamente, come si diceva una volta, l'argomento non mi ha convinto.

Detto questo, penso sia necessario votare perché invece, secondo me, sarebbe assolutamente positivo introdurre questo principio generale in norma e invito i colleghi, che (deduco dalle espressioni del viso), sono diffusamente d'accordo con questo principio, a votare a favore - tanto non succede niente di grave - dell'emendamento 17.104, che serve a fare in modo che quando lo Stato complica la vita ai cittadini almeno lo riconosca. Mi pare un principio elementare assolutamente positivo.

 

LUSI (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

LUSI (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Per cortesia colleghi, prendete posto e ognuno voti per sé. Invito i senatori Segretari a controllare.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Lusi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 17.104, presentato dai senatori Giaretta e Mercatali.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1397

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.105, presentato dal senatore Legnini e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 17.106, presentato dal senatore Legnini e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 17.107, presentato dal relatore.

È approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 17, nel testo emendato.

È approvato.

 

Passiamo all'esame dell'articolo 18.

Lo metto ai voti.

È approvato.

 

Passiamo all'esame dell'articolo 19, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e sui quali invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

 

AZZOLLINI, relatore. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 19. In particolare, invito il senatore Lusi a ritirare l'emendamento 19.200, perché tratta una materia specifica che è meglio definita nel sistema.

 

VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze. Esprimo parere conforme a quello del relatore. Aggiungo che l'emendamento 19.200 è già compreso nella sistematica generale; forse potrebbe risultare un po' invasivo dell'autonomia regionale.

 

PRESIDENTE. Senatore Lusi, intende accogliere l'invito a ritirare l'emendamento 19.200?

 

LUSI (PD). Ritiro l'emendamento, Presidente.

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.100, presentato dal senatore Fosson e da altri senatori, identico all'emendamento 19.101, presentato dal senatore Molinari.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 19.102, presentato dal senatore Lusi e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 19.200 è stato ritirato.

 

Metto ai voti l'emendamento 19.104, presentato dal senatore Molinari, identico all'emendamento 19.105, presentato dal senatore Fosson e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 19.

È approvato.

 

Passiamo all'esame dell'articolo 20.

Lo metto ai voti.

È approvato.

 

Passiamo all'esame dell'articolo 21, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

 

GARAVAGLIA Massimo (LNP). Signora Presidente, illustro brevemente l'emendamento 21.100, che verrà ritirato e trasformato in un ordine del giorno, il cui testo dovrebbe già essere pervenuto alla Presidenza. Effettivamente l'emendamento sarebbe stato un vincolo un po' forte per i dirigenti e le strutture: per questo abbiamo optato per l'ordine del giorno.

Il tema è molto semplice: la massima parte del bilancio dello Stato, di fatto, è già blindata perché legata alla cosiddetta legislazione vigente. Bisogna capire cosa è ancora sensato e cosa invece può essere giustamente tagliato di questa parte di legislazione vigente. L'ottica considerata positivamente da tutti è quella della semplificazione, il taglia-leggi, e della eliminazione di tutta una serie di norme ancora in vigore che non sono più coerenti. Il problema è come discernere in questo marasma, cosa tagliare e anche come farlo in fretta.

L'ordine del giorno che abbiamo presentato prevede che i dirigenti responsabili di ciascun programma sottopongano al Parlamento una relazione in modo tale che le norme che fanno capo ai loro programmi vengano valutate; in tal modo, il Parlamento potrà scegliere cosa mantenere e cosa eliminare perché non più coerente e non più necessario alla luce dei cambiamenti che, di anno in anno, avvengono.

Questo è il senso dell'ordine del giorno G21.100, che mi auguro il relatore ed il Governo accolgano.

 

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno e sugli emendamenti in esame.

 

AZZOLLINI, relatore. Signora Presidente, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G21.100, così come sugli emendamenti all'articolo 21, tutti da me presentati.

 

VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze. Il Governo accoglie l'ordine del giorno G21.100, mentre sugli emendamenti esprime parere favorevole.

 

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G21.100 non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l'emendamento 21.101, presentato dal relatore.

È approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 21.102, presentato dal relatore.

È approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 21.103, presentato dal relatore.

È approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 21.104, presentato dal relatore.

È approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 21.105, presentato dal relatore.

È approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 21.106, presentato dal relatore.

È approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 21.107, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'emendamento 21.108.

 

AZZOLLINI, relatore. Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

AZZOLLINI, relatore. Signora Presidente, ritiro l'emendamento 21.108.

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 21.109, presentato dal relatore.

È approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 21, nel testo emendato.

È approvato.

 

Passiamo all'esame dell'articolo 22, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

 

AZZOLLINI, relatore. Esprimo ovviamente parere favorevole sull'emendamento, che è stato da me presentato.

 

VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 22.150, presentato dal relatore.

È approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 22, nel testo emendato.

È approvato.

 

Passiamo all'esame dell'articolo 23, su cui sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

 

AZZOLLINI, relatore. Signora Presidente, ritiro l'emendamento 23.100 perché i suoi contenuti sono meglio indicati nell'emendamento 23.200 del Governo, sul quale esprimo parere favorevole, proponendo un'integrazione. Al secondo rigo, dopo le parole «tra programmi», andrebbero aggiunte le seguenti: «di ciascuna missione».

 

PRESIDENTE. Chiedo al Governo se accoglie la modifica proposta dal relatore.

 

VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze. Signora Presidente, sono d'accordo con tale modifica.

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 23.200 (testo 2).

 

MORANDO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MORANDO (PD). Signora Presidente, dichiaro il voto contrario del Partito Democratico su questo emendamento per una ragione che, rispetto al dibattito in Commissione, non mi è parsa immediatamente chiara e che ora enuncio. Con l'introduzione, nell'emendamento del Governo, del riferimento a possibilità di rimodulazioni tra programmi, ma all'interno della stessa missione, non c'è dubbio che il difetto fondamentale - quello che era, a mio giudizio, una ragione di contrarietà molto robusta alla proposta del Governo - viene meno. Tuttavia vorrei invitare il Governo e il relatore a valutare che c'è un'altra differenza tra i due testi che, attraverso la proposta di integrazione avanzata dal relatore sul testo del Governo, non viene risolta; ciò sempre che io abbia capito bene il problema che abbiamo di fronte.

Secondo la mia opinione, questa è una norma - cerchiamo di andare all'essenziale, malgrado il carattere esoterico del testo che abbiamo di fronte - che riguarda sostanzialmente la flessibilità nella gestione riconosciuta al Governo all'interno dei programmi e, in ogni caso, tra programmi della stessa missione. Nel testo del Governo il riferimento ad un'identica missione non c'era, mentre adesso, con la proposta del relatore che il Governo ha accettato, tale riferimento c'è.

Qual era l'altro elemento di vincolo che l'emendamento del relatore (che io avrei approvato) introduceva e che non compare nel testo del Governo? È quello che fa riferimento al carattere compensativo della proposta: il testo del relatore parla di «variazioni compensative». La mancanza di tale espressione sembrerebbe far pensare che si possa trattare di operazioni che non sono variazioni compensative, anche se mi sembra ovvio che non possono peggiorare i saldi, perché ciò è impedito da un'altra parte della legge di contabilità che stiamo votando. Si potrebbe però trattare di interventi del Governo nel corso d'anno che non abbiano carattere compensativo. In quel caso, la decisione di bilancio assunta dal Parlamento verrebbe modificata in modo, secondo me, inaccettabile.

Se il testo del Governo viene riformulato in modo da introdurre il principio della compensazione tra le variazioni, potremo votare a favore. Diversamente, se è possibile che non siano variazioni compensative, la mia opinione è che il voto debba essere contrario ed anche in modo molto determinato, perché mi sembrerebbe una soluzione inaccettabile.

 

VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze. Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze. Signora Presidente, vorrei premettere che ci troviamo nella fase di costruzione del bilancio, quindi potrebbe persino trattarsi di problemi ultronei. Detto ciò, sono perfettamente d'accordo con quanto sostenuto dal senatore Morando. Nel testo è già specificato «nel rispetto dei saldi», quindi il problema potrebbe essere risolto. Tuttavia, dopo l'espressione «possono essere rimodulate», non ho nessuna difficoltà ad aggiungere al testo le parole «con variazioni compensative» oppure «in via compensativa», accedendo così alla richiesta del senatore Morando, perché è nello spirito dell'emendamento.

 

AZZOLLINI, relatore. Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

AZZOLLINI, relatore. Concordo con il rappresentante del Governo. Il testo finale, se il Governo e il senatore Morando sono d'accordo, potrebbe essere il seguente: «possono essere rimodulate in via compensativa all'interno di un programma o tra programmi di ciascuna missione».

 

MORANDO (PD). In questo caso il nostro voto sarebbe favorevole.

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 23.200 (testo 2), presentato dal Governo.

È approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 23, nel testo emendato.

È approvato.

 

Passiamo all'esame dell'articolo 24.

Lo metto ai voti.

È approvato.

 

Passiamo all'esame dell'articolo 25, su cui sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e sui quali invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

 

AZZOLLINI, relatore. Signora Presidente, esprimo ovviamente parere favorevole sugli emendamenti 25.150 e 25.100 (testo 2).

 

VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 25.150, presentato dal relatore.

È approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 25.100 (testo 2), presentato dal relatore.

È approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 25, nel testo emendato.

È approvato.

 

Passiamo all'esame degli articoli successivi.

Metto ai voti l'articolo 26.

È approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 27.

È approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 28.

È approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 29.

È approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 30.

È approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 31.

È approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 32.

È approvato.

 

Passiamo all'esame dell'articolo 33, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

 

AZZOLLINI, relatore. Esprimo ovviamente parere favorevole sull'emendamento da me presentato, signora Presidente.

 

VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze. Signora Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 33.100, presentato dal relatore.

È approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 33, nel testo emendato.

È approvato.

 

Passiamo all'esame degli articoli successivi.

Metto ai voti l'articolo 34.

È approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 35.

È approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 36.

È approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 37.

È approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 38.

È approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 39.

È approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 40.

È approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 41.

È approvato.

 

Passiamo all'esame dell'articolo 42, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MORANDO (PD). Signora Presidente, abbiamo già introdotto nel testo con l'approvazione di emendamenti - in questo caso in Commissione, non in Aula - una delega al Governo per il passaggio al bilancio di cassa sulla base di alcuni principi e criteri direttivi. L'emendamento 42.100, che non considero essenziale ma che a mio giudizio sarebbe utile, si limita ad aggiungere qualche principio e criterio direttivo per l'esercizio della delega nella fase che si aprirà immediatamente dopo l'approvazione da parte del Parlamento di questo disegno di legge.

In particolare, tale proposta tende a definire con maggiore puntualità i margini di operatività riconosciuti nel campo della gestione ad ogni dirigente della pubblica amministrazione responsabile di programma, sia dal punto di vista della necessità che renda conto, sia dal punto di vista della necessità che - mi si passi l'espressione - tenga conto, e cioè monitori in maniera molto puntuale, di giorno in giorno, di fase in fase, l'attuazione del bilancio per quello che riguarda lo specifico programma di spesa affidato alla sua responsabilità. Si tratta, quindi, di un emendamento che naturalmente si può approvare o disapprovare, ma che è perfettamente coerente con i princìpi generali che abbiamo già fissato in articoli del disegno di legge votati precedentemente.

Se mi si chiedesse di trasformare l'emendamento in un ordine del giorno aderirei alla proposta, perché nell'emendamento è contenuta semplicemente una specificazione di cui si può tener conto nella fase dell'esercizio della delega e, in questo caso, sia che si tratti di un ordine del giorno o di una norma di legge non cambia moltissimo, giacché sono certo che lo spirito con cui il Governo eserciterà la delega sarà perfettamente coerente con questo emendamento.

 

PRESIDENTE. Il restante emendamento si intende illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

 

AZZOLLINI, relatore. Signora Presidente, concordo con quanto ha detto il senatore Morando e pertanto mi dichiaro sin d'ora favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno che dovesse essere proposto. Sul mio emendamento 42.101 esprimo ovviamente parere favorevole.

 

VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze. Signora Presidente, sono favorevole all'emendamento 42.101 e all'eventuale ordine del giorno. Tuttavia, la lettera h-bis), evitando che vi sia una sorta di controllo preventivo, mi lascia qualche perplessità; sarei quindi favorevole all'ordine del giorno senza comprendere però la lettera h-bis) dell'emendamento oggetto di trasformazione. Ritengo sia preferibile: l'uomo prudente, come si suol dire, usa cintura e bretelle, perché non si sa mai. Parimenti, escludere i controlli preventivi potrebbe comportare anche qualche rischio.

 

PRESIDENTE. Chiedo al presentatore dell'emendamento se intende accogliere la proposta del rappresentante del Governo.

 

MORANDO (PD). Signora Presidente, sono più fiducioso, ma accolgo la proposta avanzata dal rappresentante del Governo di trasformare in tal senso l'emendamento di cui sono primo firmatario in un ordine del giorno.

 

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sulla proposta del rappresentante del Governo.

 

AZZOLLINI, relatore. Signora Presidente, anch'io sono d'accordo con la precisazione del Governo.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G42.100 non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l'emendamento 42.101, presentato dal relatore.

È approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 42, nel testo emendato.

È approvato.

 

Passiamo all'esame dell'emendamento volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 42, che si intende illustrato e sul qualeinvito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

 

AZZOLLINI, relatore. Signora Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 42.0.200 (testo 2).

 

VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze. Signora Presidente, essendo l'emendamento del Governo, esprimo anch'io parere favorevole.

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 42.0.200 (testo 2), presentato dal Governo.

È approvato.

 

Passiamo all'esame dell'articolo 43.

Lo metto ai voti.

È approvato.

 

Passiamo all'esame dell'articolo 44, sul quale è stato presentato un ordine del giorno che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

 

AZZOLLINI, relatore. Signora Presidente, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G44.100.

 

VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze. Signora Presidente, accolgo l'ordine del giorno.

 

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G44.100 non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l'articolo 44.

È approvato.

 

Passiamo all'esame degli articoli successivi.

Metto ai voti l'articolo 45.

È approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 46.

È approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 47.

È approvato.

 

Passiamo all'esame dell'articolo 48, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e sui quali invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

 

AZZOLLINI, relatore. Signora Presidente, naturalmente esprimo parere favorevole sugli emendamenti 48.100 e 48.101, da me presentati.

 

VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello espresso dal relatore.

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 48.100, presentato dal relatore.

È approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 48.101, presentato dal relatore.

È approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 48, nel testo emendato.

È approvato.

 

Passiamo all'esame degli articoli successivi.

 

Metto ai voti l'articolo 49.

È approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 50.

È approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 51.

È approvato.

 

Passiamo all'esame dell'articolo 52, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e sui quali invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

Ricordo che l'emendamento 52.100 risulta precluso dalla reiezione dell'emendamento 9.108.

 

AZZOLLINI, relatore. Signora Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 52.150.

 

VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze. Signora Presidente, anch'io esprimo parere favorevole sulla proposta emendativa in discorso, ma con una breve motivazione. Se tutto accade come dovrebbe - se quindi il provvedimento in esame viene approvato in tempi utili per prendere avvio a partire dalla prossima sessione di bilancio - è opportuno che vi sia una regolamentazione anche della fase transitoria. È quindi necessario innanzitutto che esso entri in vigore il più presto possibile per consentirne l'applicazione più rapida; poi, stando al calendario vigente, il Documento di programmazione economico-finanziaria attuale verrà comunque presentato secondo la vecchia legge, perché questa che stiamo discutendo non è ancora entrata in vigore, anche se la prossima finanziaria - o legge di stabilità, come si chiamerà - dovrebbe però recepire le novità introdotte in questo provvedimento.

L'emendamento 52.150 serve proprio a definire i termini della nuova materia e quindi a regolamentare i nuovi atti che verranno in applicazione della legge che stiamo votando.

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 52.150.

 

LUSI (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Lusi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 52.150, presentato dal relatore.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1397

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 52, nel testo emendato.

È approvato.

 

Passiamo alla votazione finale.

 

MASCITELLI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MASCITELLI (IdV). Signora Presidente, onorevoli colleghi, non molto tempo fa (nel mese di giugno dello scorso anno) nel Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica degli anni 2009-2013, veniva annunciata la strategia del Governo con queste testuali parole: «Interrompiamo la tradizione di discussioni che sulle finanziarie, per prepararle, per farle e per controllarne infine gli effetti occupavano ogni anno mediamente nove mesi su dieci. All'opposto, il nostro piano sarà anticipato entro l'estate e stabilizzato, proiettandolo sull'arco di un triennio, per creare solide basi per la vita economica». Sappiamo tutti come è andata a finire: la manovra finanziaria messa in campo l'estate scorsa e presentata come un'innovazione nella sessione di bilancio, in termini di anticipazione e programmazione triennale, ha dimostrato oggi tutti i suoi limiti. (Brusìo).

Signora Presidente, chiedo un recupero di tempo.

 

PRESIDENTE. Va bene.

 

MASCITELLI (IdV). Grazie, signora Presidente.

Perché, come dicevo, delle due cose l'una: o il Governo a giugno non aveva intuito la gravità della crisi economica e non si era preparato ad adottare misure efficaci - il che, di per sé, sarebbe grave - oppure l'utilizzo contraddittorio di risorse pubbliche che ha segnato le scelte di questo Governo appare ancora più irresponsabile.

Siamo quindi passati dalle leggi finanziarie omnicomprensive del passato a una manovra economica inconcludente, che continua e si trascina da oltre nove mesi. È un fatto certamente grave, non solo per la trasparenza e l'approfondimento del processo di formazione del bilancio dello Stato, ma anche perché - ed è un fatto ancora più grave, anzi gravissimo - in un momento di crisi drammatica il Governo rinuncia ad avere oggi una linea di politica economica credibile, capace di affrontare una disparità vergognosa che si sta sempre più determinando nelle condizioni sociali della nostra gente e del nostro Paese.

Ricordo questo aspetto non trascurabile della storia recente per riportare un po' di realismo su un'eccessiva enfasi che sta riguardando alcuni principi richiamati in questo disegno di legge, come semplificazione, armonizzazione, razionalizzazione e flessibilità. In realtà, resta per noi un problema politico di fondo: nella riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, nella definizione, che non è solo tecnica, dei meccanismi fondamentali di reperimento e allocazione delle risorse pubbliche, resta difficile un'efficace valutazione della portata delle novità in esso contenute, così come ogni possibilità di prevedere un successo reale che le stesse potranno ottenere nella loro attuazione, se prima non viene definito e attuato un sano equilibrio tra la piena responsabilità del Governo nel definire le scelte economiche necessarie al Paese e il potere di indirizzo e di controllo del Parlamento sulla decisione fondamentale di bilancio.

In proposito, si evidenzia una prima nostra forte preoccupazione perché nel dibattito, sempre attuale, relativo ad una moderna riforma della Costituzione sta pericolosamente penetrando, invadendo e condizionando l'intera legislatura il progetto politico di creare le condizioni giuridiche per un Governo forte. L'idea di un Esecutivo decisionista corrisponde infatti alla pratica quotidiana di questa legislatura, che in dieci mesi ha visto oltre 70 volte il ricorso a decreti, rispetto ai quali il Parlamento ha avuto una funzione di mera registrazione contabile e notarile. Dobbiamo fare attenzione! Se prima la crisi economica ha accentuato in molti Paesi la tendenza a rafforzare gli Esecutivi, ad attenuare il ruolo dei Parlamenti e a percorrere procedure legislative rapide per rispondere alle notevoli emergenze, le prime verifiche sulla qualità delle risposte politiche alla crisi stessa hanno messo in luce i molti limiti dei Governi forti, perché rapidità di esecuzione ha significato molto spesso rapidità di errore.

La prospettiva disegnata in questo progetto di legge è certamente coerente con l'evoluzione più recente della finanza pubblica italiana in virtù, da un lato, degli impegni contratti dal nostro Paese in sede europea, codificati nel Patto di stabilità e crescita e, dall'altro, della riforma in senso federale dell'ordinamento dello Stato, in particolare con il coinvolgimento e la responsabilizzazione delle autonomie territoriali. Questo progetto di legge trova una sua altrettanto coerente ragione in due punti di debolezza del passato che ci trasciniamo da troppi anni: da un lato, il Documento di programmazione economico-finanziaria, che avrebbe dovuto definire gli orientamenti macroeconomici ed individuare gli obiettivi relativi allo sviluppo del reddito e dell'occupazione, stabilendo il relativo fabbisogno del settore statale, rimaneva lettera morta dopo lunghissime discussioni parlamentari perché, nella successiva traduzione in legge, delle aspirazioni del Documento di programmazione economico-finanziaria restava ben poco. Dall'altro lato, la legge finanziaria oggi agisce solo al margine delle spese. Riesce a toccare le entrate con maggiore facilità per incrementarle piuttosto che per ridurle; i cosiddetti tagli di spesa su cui si concentra la discussione delle varie leggi finanziarie non possono che influire sul 5 per cento delle uscite già previste in bilancio.

E qui, signora Presidente, emerge la seconda nostra forte preoccupazione. Abbiamo apprezzato lo sforzo di razionalizzazione espresso dal provvedimento in esame. Abbiamo apprezzato il lavoro guidato dal presidente Azzollini in Commissione bilancio. Ma in considerazione del fatto che sono diverse le problematiche per le quali sono previste deleghe legislative - mi riferisco agli articoli 2, 30, 49 e 50 - restano aperte molte questioni, alcune per noi irrisolte.

La prima: l'indicazione della pressione fiscale complessiva. Non ci convincono le motivazioni addotte nella relazione di accompagnamento al disegno di legge, secondo cui deve essere il cittadino elettore a giudicare come il Governo e la sua maggioranza avranno proposto la coppia beneficio-sacrificio. Noi riteniamo necessario invece definire nella Decisione quadro di finanza pubblica il limite di pressione fiscale complessiva, dato dal rapporto programmatico tra il totale dei tributi e contributi ed il PIL, in modo tale che esso si possa configurare sia in termini tendenziali che programmatici, assicurando il rispetto di tale limite e definendo di conseguenza, con il coinvolgimento della Conferenza unificata, il riparto del prelievo tra i vari livelli di governo.

Diciamo questo in coerenza col dispositivo dell'ordine del giorno approvato dal Senato in sede di esame della legge sul federalismo fiscale, laddove si è rilevato che la pressione fiscale complessiva, riferita all'anno 2006, è stata del 40,6 per cento del PIL e nel 2008 tale quota è salita fino al 43,3 per cento e che l'imponente aumento della pressione fiscale è stato sostanzialmente inutile ai fini del contenimento del rapporto deficit-PIL, essendo stato utilizzato per ulteriori aumenti della spesa pubblica.

La seconda questione, e mi rivolgo a lei, presidente Azzollini: riteniamo necessaria la presentazione di una relazione sui risultati della lotta all'evasione fiscale, come allegato alla relazione unificata sull'economia e la finanza pubblica, per consentire al Parlamento la disponibilità di informazioni costantemente aggiornate. Non a caso, nella Nota informativa 2009-2011 sugli andamenti di finanza pubblica, presentata dal Governo nel febbraio scorso e che non ha ricevuto un'adeguata attenzione, vi è una stridente incongruenza tra le previsioni del quadro macroeconomico e le previsioni sulle entrate. In particolare mi riferisco al gettito per le imposte indirette, rispetto al quale l'analisi dei dati ufficiali porta a concludere che la perdita prevista dal Ministero dell'economia va molto oltre gli effetti dovuti alla recessione in corso. E si registra un ampliamento dell'evasione fiscale di 13 miliardi nel 2008, 16 miliardi nel 2009, 14 miliardi nel 2010.

La terza questione è che questa legge di riforma rischia di diventare un'opera incompiuta, e lo spiega con grande competenza e professionalità il sottosegretario Vegas in un pregevole e recente libro dal titolo "Il bilancio dello Stato", laddove, sulle prospettive di riforma, scrive testualmente che "la modifica della struttura dei documenti di bilancio e della legge finanziaria dovrebbe essere seguita da una più ampia modifica dei Regolamenti parlamentari, alla stregua della considerazione che le attuali procedure non hanno sortito gli effetti virtuosi, come dimostra il fatto che il deficit ed il disavanzo sono cresciuti malgrado l'esistenza di norme regolamentari che tendevano ad impedirlo".

In conclusione, sulla scelta che adotteremo in merito alla nuova configurazione della manovra finanziaria, occorrerà comunque consolidare, migliorare e rafforzare il ruolo da assegnare al Parlamento, non solo nella fase di approvazione del bilancio, ma anche in quelle a questa successiva, e questo sia nella direzione di un esame più approfondito del disegno di legge di rendiconto sia nella direzione di attivare procedure efficaci e trasparenti azioni di monitoraggio costante dell'andamento della spesa pubblica. Per questo, in attesa di quanto verrà fatto in seconda lettura alla Camera dei deputati, il voto dell'Italia dei Valori sarà un voto realistico e comprensibile di astensione. (Applausi dal Gruppo IdV).

 

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Signora Presidente, il provvedimento che ci accingiamo ad approvare oggi, anche con il nostro voto favorevole, muove dall'esigenza di adeguare il governo della finanza pubblica sia ai cambiamenti istituzionali, quali l'ingresso dell'Italia nell'unione monetaria e la riforma federale della Repubblica, che alle condizioni dei conti pubblici. La necessità di contenere il disavanzo senza ulteriori aumenti della pressione fiscale richiede infatti un'attenta pianificazione ed un controllo della spesa, così come l'esiguità delle risorse ne impone un utilizzo efficiente, ponendo attenzione particolare ai risultati dell'azione pubblica mediante un adeguato sistema di indicatori che consenta di monitorare e valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalle politiche pubbliche.

La riforma in esame è frutto di un'ampia convergenza tra maggioranza ed opposizioni. Ciò non è dovuto al fatto che si tratta di una legge meramente tecnica ad esclusivo appannaggio di pochi addetti ai lavori, come si potrebbe erroneamente pensare. Al contrario, essa ha una grande e forte valenza politica: trova infatti nella Costituzione, segnatamente all'articolo 81, e più in generale nel nevralgico rapporto tra Governo, Parlamento e cittadini, il suo principale fondamento. Si intende con essa riallocare il potere decisionale e di controllo sul bilancio a favore di una rinnovata dialettica tra Governo, Parlamento e cittadini. Ad oggi infatti gran parte dell'attenzione si rivolge e si esaurisce sulla legge finanziaria, ovvero sullo strumento che serve tendenzialmente alla riduzione del deficit.

Ciò appare un'evidente stortura, in quanto, al contrario, è il bilancio che rappresenta la parte rilevante delle spese. Concentrarsi quindi su di esso appare una regola di buon senso. Se lo si vorrà, la riforma in esame permetterà agli attori istituzionali di indirizzare l'attenzione sulle grandi componenti del bilancio, evidenziandone, e qui ne emerge la portata politica, scelte e responsabilità di natura politica. Conseguentemente, un miglioramento della legge di bilancio determinerà anche un miglioramento delle scelte di prelievo e di quelle allocative, anche attraverso l'aumento della trasparenza e dei sistemi di controllo. Infatti, se con il provvedimento all'esame dell'Aula si è voluto riconoscere un maggiore livello di flessibilità al Governo, dall'altro canto si è ritenuto opportuno aumentare la quantità e la qualità del controllo. In altri termini, il provvedimento in esame testimonia un importante cambiamento culturale, nato dalla scarsa soddisfazione maturata - non solo nel nostro Paese - nei confronti dei controlli di legalità, che ha portato a sostituire, nella gestione delle risorse pubbliche, il controllo sulle procedure con un approccio basato sui risultati. Il Parlamento rinuncia ad un controllo di legalità sui singoli atti di gestione del Governo a favore della valutazione dei risultati e dell'impiego delle risorse pubbliche mediante l'introduzione di un sistema di indicatori di performance confrontabili, basato su principi e metodologie comuni a tutte le amministrazioni pubbliche, e la realizzazione di un programma di analisi e valutazione della spesa.

Il bilancio diventa quindi lo strumento più diretto per misurare i risultati. Ciò concorre a migliorare la definizione degli obiettivi e i controlli sui risultati, a migliorare la programmazione e la qualità del management, la trasparenza e l'allocazione delle risorse, nonché a promuovere una disciplina fiscale più efficiente. Altrettante sono tuttavia le criticità legate ad una cultura fortemente orientata al risultato, alla selezione degli indicatori di performance, alla carenza dei dati; spesso gli indicatori scelti descrivono l'attività che le pubbliche amministrazioni svolgono e non i risultati che ottengono. Il successo dipende dall'individuazione di sistemi incentivanti. Inoltre, gran parte della spesa pubblica avviene a livello di governo locale richiedendo un coinvolgimento dei sottolivelli di governo rispetto ai quali la capacità del Governo centrale di monitorare le performance e di incidere sui meccanismi di miglioramento è minore.

A fronte della rinuncia del Parlamento al controllo di legalità e alla riconosciuta maggiore flessibilità del Governo, era necessario quindi determinare una responsabilizzazione, un contrappeso. Condividiamo particolarmente quindi le modifiche introdotte in Commissione ed in Aula, grazie al contributo delle opposizioni, volte a riconoscere maggiori strumenti di controllo al Parlamento, criteri condivisi di nomina del Presidente dell'ISTAT, criteri migliori per la definizione del Patto di stabilità interno e, da ultimo, per quanto ci riguarda, garanzie che le procedure di controllo della spesa pubblica e di controllo del Patto di stabilità, quindi anche dei livelli di rispetto della finanza europea, avvengano, per quanto riguarda le Regioni a Statuto speciale, nel rispetto delle prerogative autonomistiche e delle procedure previste dagli Statuti speciali.

Tali strumenti si articolano nel Titolo II, dedicato nella sua interezza alla trasparenza e al controllo della spesa e si sostanziano in particolare nell'istituzione della Commissione parlamentare per la trasparenza dei conti pubblici, nella Struttura unica di supporto tecnico che dovrà fornire gli elementi funzionali all'esercizio del controllo parlamentare della finanza pubblica e nell'accesso, da parte della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, alle banche dati rilevanti per il monitoraggio della finanza pubblica, nonché ad ogni altra fonte informativa ritenuta utile. Al Parlamento sarà garantita quindi massima accessibilità all'informazione. Tutto ciò creerà un rinnovato rapporto dialettico tra Governo e Parlamento e anche con i cittadini.

È ovvio che, come dicevamo prima, il limite che scontiamo anche in questa riforma è dato dalla circostanza che il controllo parlamentare è però attenuato sia con riferimento alla nuova riforma introdotta, che riguarda il federalismo fiscale, sia per quanto riguarda il controllo dei conti pubblici degli enti locali. Siamo tuttavia soddisfatti del risultato raggiunto, ove si consideri che tutto ciò creerà un rinnovato rapporto virtuoso tra Governo e Parlamento e una maggiore trasparenza nelle scelte di bilancio, nel rapporto e nella accessibilità a queste scelte da parte dei singoli cittadini. Infatti, in ossequio ai principi di analisi e valutazione della spesa, lo Stato sarà chiamato a render conto ai cittadini di come spende le risorse. In particolare, a cadenza triennale, il Ministero dell'economia e delle finanze elaborerà un rapporto sulla spesa delle amministrazioni dello Stato illustrando la composizione e l'evoluzione della spesa, i risultati conseguiti con le misure adottate ai fini del suo controllo e quelli relativi al miglioramento del livello di efficienza delle stesse amministrazioni.

Se sino ad oggi i Ministri delle finanze hanno proceduto a ridurre le spese o ad aumentare la pressione fiscale, oggi prevale l'idea che l'unico meccanismo per spendere meno è spendere meglio, e ciò potrà avvenire con un miglioramento della legge di bilancio attraverso l'introduzione di un sistema di analisi e di valutazione delle performance unitamente all'analisi e alla valutazione della spesa cui è dedicato il Capo IV del provvedimento in questione. Per le ragioni sin qui illustrate, dichiaro quindi il voto favorevole del mio Gruppo parlamentare. (Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut e del senatore Morando).

 

GARAVAGLIA Massimo (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

GARAVAGLIA Massimo (LNP). Signora Presidente, l'importante provvedimento che ci accingiamo ad approvare consentirà una gestione molto più semplice e trasparente dei conti pubblici.

Evidenziamo in particolare tre aspetti positivi. Il primo è proprio la trasparenza: viene messo a regime il sistema approvato dal precedente Governo della suddivisione per missioni e programmi. Questo è molto importante perché si arriva ad una chiarezza definitiva delle scelte: rimane infatti lo stesso sistema di anno in anno e quindi è possibile valutare come il Parlamento va ad allocare le risorse, missione per missione, programma per programma. Sarà quindi anche più facile responsabilizzare i singoli Gruppi politici sulle scelte, decidere con maggiore chiarezza dove allocare risorse in più e dove queste ultime si vanno a prendere; in buona sostanza su quali capitoli avvengono i tagli, considerato il vincolo di bilancio, e su quali vengono allocate le spese aggiuntive.

La seconda questione importante è la responsabilizzazione. Alla luce di questa trasparenza del bilancio, che diventa anche di facile lettura, viene notevolmente aumentata la responsabilizzazione da un lato dei dirigenti dei singoli programmi, dall'altro quella dell'organo di Governo: Ministri, Ministeri e strutture avranno un chiaro obiettivo da portare a casa e sarà dunque più facile valutare l'operato sulla base degli obiettivi e dei risultati conseguiti.

Infine, ricordo la questione più importante, vale a dire l'enfasi posta sul controllo della spesa e dei risultati. È un cambiamento di particolare rilievo perché si pone l'accento su come vengono spesi i soldi dei contribuenti in un periodo in cui le risorse sono particolarmente scarse. Deve diventare sempre più un patrimonio comune il fatto che il problema vero è aggredire lo stock di spesa pubblica piuttosto che accapigliarsi sulla cosiddetta legge finanziaria. Anche se forse saremo noiosi, è bene ricordare i numeri: normalmente la finanziaria si attesta intorno ai 10-15 miliardi di euro mentre lo stock di spesa pubblica è pari a circa 800 miliardi di euro. Si discute per mesi dell'1 o 2 per cento della spesa pubblica ma poi non si pone la stessa attenzione su come viene speso l'insieme degli 800 miliardi di euro di spesa pubblica, che rappresenta - ancora di più quest'anno - più della metà del prodotto interno lordo.

Vorrei sottolineare che per arrivare alla media europea del rapporto debito-PIL dovremmo per 50 anni di fila - mezzo secolo! - fare una finanziaria moltiplicata per sei, pari dunque a circa 60-70 miliardi di euro. Siccome è di tutta evidenza che ciò è impossibile, bisogna aggredire lo stock di spesa.

Inoltre, è bene ricordare un altro dato fondamentale per il Gruppo Lega Nord. Il 53 per cento di questi 800 miliardi di spesa totale, quindi più della metà, è allocato a livello centrale presso i Ministeri. In Germania, che rappresenta dal nostro punto di vista un esempio virtuoso e da perseguire, questa percentuale scende all'11 per cento del totale ed è dunque pari ad un quinto di quanto spende l'Italia rispetto ai Ministeri. Ben vengano dunque il controllo su come vengono spesi i soldi a livello centrale e l'enfasi sui risultati.

Voglio portare un esempio banale che credo risulti di tutta evidenza anche per chi ci ascolta da casa, se ha tempo e voglia di ascoltare. Il Ministero della giustizia ha sul suo libro paga 103.000 dipendenti. È del tutto evidente che con un numero così elevato di dipendenti i processi dovrebbero svolgersi in 15 giorni. Pertanto, il problema non è tanto con riferimento a quanto, ma a come si spende. Ciò considerato, diventa più facile fare un confronto con altri Paesi in cui è possibile verificare per la missione giustizia quanti dipendenti si prevedono, la percentuale di spesa allocata rispetto al totale e in quanti giorni vengono svolti i processi. Dunque, l'enfasi sui risultati e sulla trasparenza della spesa è molto importante, soprattutto perché responsabilizza tutta l'amministrazione e in modo particolare quella che opera a livello centrale.

La legge quadro al nostro esame va anche considerata nell'ottica delle altre importanti riforme in corso, a partire da quelle sul federalismo fiscale e sul riordino degli enti e dei servizi pubblici locali. Cito solo due esempi per capire le interrelazioni che si determinano con le altre questioni. Si parla tanto di servizi pubblici locali e dei cosiddetti carrozzoni, cioè delle cosiddette partecipate che formalmente sono società a responsabilità limitata o società per azioni, ma di fatto sono società perennemente in perdita che vivono del finanziamento da parte degli enti locali. È evidente a tutti che il confine con la pubblica amministrazione va considerato in una maniera piuttosto elastica o, meglio, nel caso di questi cosiddetti carrozzoni, è evidente che non sono mercato, ma Stato. Come risolvere il problema? Secondo noi è facile: basterebbe consolidare il bilancio delle aziende che non sono di fatto sul mercato. Facendo così, obbligheremmo gli enti locali a dismetterle immediatamente.

Non si conclude tutto oggi in questa sede: questa legge avrà ulteriori affinamenti e modifiche nell'altro ramo del Parlamento. Pensiamo, ad esempio, al tema della tesoreria unica, che qui giustamente viene approcciato a normativa vigente e stante la situazione vigente, e a quello del federalismo fiscale che parallelamente procede con i decreti collegati; inoltre, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione diverse Regioni probabilmente si accolleranno nuove ulteriori competenze. Va da sé, quindi, che probabilmente il tema della tesoreria unica verrà rivisto in un'ottica diversa rispetto a quella che, nel frattempo, sta proseguendo.

In conclusione, è sicuramente un buono testo e un'ottima base di partenza con la giusta flessibilità per tenere conto anche delle altre importanti riforme che il Parlamento sta portando avanti. Ciò detto, il nostro Gruppo voterà convintamente a favore di questa importante riforma. (Applausi dal Gruppo LNP e del senatore Azzollini).

 

MORANDO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MORANDO (PD). Signora Presidente, il voto del Gruppo del Partito Democratico sarà favorevole perché la struttura del bilancio fissata da questa nuova legge di contabilità è quella articolata per missioni e programmi introdotta dal Governo Prodi e dal ministro Tommaso Padoa-Schioppa, che qui voglio ancora ringraziare per il lavoro svolto su questo punto in quella delicata fase.

Il Governo in carica a questo proposito ha certamente un merito politico che voglio riconoscere apertamente, come spero venga riconosciuto - e lo è stato nella discussione che abbiamo svolto finora - il contributo determinante che l'opposizione ha apportato nella discussione e nell'approvazione di questa legge. Il Governo in carica ha il merito di non aver preteso, almeno a proposito della legge di contabilità, di ricominciare tutto daccapo e di buttare a mare il lavoro ingente che era stato svolto su questo tema nei dieci anni precedenti e che non aveva portato - questo era il limite politico gravissimo di quella lunga fase di discussione - all'approvazione di una nuova legge di contabilità.

Se si arriva oggi ad un risultato positivo è perché non si è preteso di cambiare strada da parte dell'attuale maggioranza e dell'attuale Governo ricominciando tutto daccapo e perché l'opposizione non ha cambiato atteggiamento sulla base del fatto che nel frattempo da maggioranza è diventata opposizione sullo stesso argomento. Questo mi sembra il primo punto da sottolineare.

In secondo luogo votiamo a favore perché gli strumenti fondamentali e i tempi della decisione di bilancio, così come sono definiti da questa nuova legge di contabilità, sono per l'essenziale quelli previsti dalla risoluzione approvata due anni e mezzo fa con i voti dell'allora maggioranza, cioè con i voti dei Gruppi del centrosinistra, a conclusione del confronto sviluppatosi per mesi - i colleghi Vegas e Azzollini lo ricorderanno - nelle Commissioni bilancio di Camera e Senato nel corso di quella legislatura.

Una prima ragione del nostro voto favorevole è da rinvenirsi dunque nella linea di continuità che si può agevolmente tracciare tra questo disegno di legge, così come risulta alla fine delle votazioni in Commissione e in Aula, e le soluzioni di riforma della legge n. 468 del 1978 e delle parti relative dei Regolamenti parlamentari che il centrosinistra ha elaborato e proposto nel corso degli ultimi dieci anni. Siamo un partito serio, voglio sottolinearlo ancora, e non modifichiamo le nostre idee sullo stesso tema a seconda della collocazione di minoranza o di Governo che ci capita di dover assumere.

Una seconda ragione di favore è determinata dalla qualità e quantità degli emendamenti da noi presentati e approvati, prima in Commissione e poi ancora adesso, durante la lettura in Aula. L'intero titolo sulla trasparenza è stato da noi proposto e approvato, sicché a fronte di un allargamento, che riteniamo e abbiamo sempre ritenuto necessario, della flessibilità nella gestione del bilancio riconosciuta al Governo, risulta rafforzato il potere del Parlamento di conoscere e controllare. E la conoscenza, signora Presidente, è il presupposto della decisione consapevole da che mondo è mondo.

In secondo luogo, è frutto di un nostro emendamento l'introduzione della delega al Governo per il passaggio al bilancio di cassa che uniformerà, quando il decreto delegato sarà stato emanato, le nostre regole contabilistiche a quelle in vigore nei principali Paesi europei, cosicché aumenterà la possibilità di fare quella che gli economisti chiamano operazione di benchmarking, cioè l'operazione di comparazione alla dimensione, in particolare, dell'area dell'euro. Da domani dunque, attraverso l'esercizio di questa delega, avremo contemporaneamente più responsabilità delle autorità politiche nella gestione e decisione del bilancio e più responsabilità dei dirigenti pubblici nella gestione di ciascun programma di spesa. Il risultato complessivo sarà una migliore confrontabilità e una maggiore possibilità di introdurre indicatori di performance che consentano una lettura dell'efficacia e dell'efficienza della spesa, finalmente comparabile con quella di altri Paesi.

In terzo luogo, è stato ancora un nostro emendamento a conferire maggiore profondità temporale alla Decisione quadro di finanza pubblica, il vecchio DPEF. Per un Paese che ha uno Stato indebitato come il nostro - anche se adesso siamo in buona compagnia su questo punto - si tratta di una acquisizione vitale: l'asfitticità temporale dell'orizzonte della decisione di bilancio è nemica fondamentale del risanamento. Se si ha un grande debito, bisogna fare un piano di lungo periodo per il suo servizio e per superare la situazione di troppo grave indebitamento: la profondità temporale della decisione di bilancio è una condizione vitale.

In quarto luogo, è stato un nostro emendamento ad introdurre nella legge di contabilità nuova una regola permanente per il Patto di stabilità interno, per conferirgli quei caratteri di stabilità e flessibilità in rapporto alla congiuntura economica che gli mancano da sempre, la cui mancanza è la ragione del discredito del Patto di stabilità interno, dal 1998 ad oggi, presso il vasto mondo del sistema delle autonomie locali, che ogni anno si trova di fronte ad una modificazione delle regole fondamentali e per questa ragione paga prezzi che possono e debbono non essere più pagati.

È stato un nostro emendamento ad introdurre una regola di garanzia per la nomina del Presidente dell'ISTAT, ed è noto a tutti quale sia il rilievo che l'ISTAT ha nella corretta valutazione delle performance e dei risultati della gestione della finanza pubblica non soltanto in Italia ma, parlando degli istituti di statistica in particolare, in tutta Europa.

C'è una sola proposta rilevante non approvata tra quelle che abbiamo avanzato ed è quella volta ad introdurre nella Decisione di finanza pubblica, il vecchio DPEF, un vincolo separato per le entrate e per le spese per ciascuno degli anni di riferimento, che, lo voglio ancora ricordare, sono non più solo quello immediatamente successivo alla Decisione stessa, ma almeno i tre anni seguenti. Nel presentare questa proposta avevamo l'obiettivo di fare in modo che per il futuro, durante la sessione di bilancio, norme di maggiore spesa potessero essere presentate legittimamente e rese ammissibili soltanto se coperte con riduzioni di spesa, in modo da interrompere questa spirale catastrofica che chiama l'aumento delle entrate e della pressione fiscale ad inseguire l'aumento della spesa fuori controllo.

Noi non rinunciamo a questa battaglia, ma è vero anche che si tratta di una norma caratterizzata da una forte rigidità. In un certo senso la maggioranza e il Governo si sono mossi nella direzione da noi indicata introducendo nella Decisione quadro di finanza pubblica elementi informativi che consentiranno una piena valutazione del problema. Certo la nostra proposta era più coraggiosa e noi ci auguriamo che su questo punto il Governo e la maggioranza abbiano più coraggio durante il passaggio del disegno di legge alla Camera. In ogni caso insisteremo sul nostro obiettivo.

Queste sono le ragioni specifiche del nostro voto favorevole, ma ci sono due ragioni che riguardano considerazioni politiche più generali. In primo luogo, semplicemente, questa è una grande riforma istituzionale e sulle riforme istituzionali quando si concordano e si fanno insieme si vota a favore senza mezze misure. Ora bisogna adeguare i Regolamenti del Senato e della Camera e ci accingiamo a questo lavoro per quello che riguarda il Senato con l'autorevolezza e la determinazione di chi non ha accondisceso ad un'iniziativa altrui, ma ha condotto a termine un'iniziativa riformatrice che sente propria per la banale ragione che incontestabilmente lo è stata e lo è.

In secondo luogo, signora Presidente, il Governo sostiene che in fase di recessione, e a causa della stessa recessione, non si possano e non si debbano fare riforme strutturali profonde. Noi, al contrario, sosteniamo la visione della recessione come contesto obbligante e come occasione: proprio perché siamo in fase di recessione bisogna fare ora le riforme strutturali. Se faremo adesso le riforme, quelle tanto difficili politicamente quanto indispensabili economicamente e socialmente, quando la recessione finirà potremo ripartire alla stessa velocità degli altri. Se non le faremo accadrà il contrario.

A proposito di questa riforma, il Governo e la maggioranza hanno accettato il nostro approccio: siamo in fase di recessione per cui facciamo adesso la riforma strutturale della legge di contabilità. Sarebbe colpevole politicamente per noi non sottolineare questo elemento di novità e sarebbe contrario agli interessi del Paese. Noi non commetteremo questo errore per cui votiamo con tranquilla convinzione a favore del disegno di legge al nostro esame. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Azzollini. Congratulazioni).

 

PICHETTO FRATIN (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PICHETTO FRATIN (PdL). Signora Presidente, onorevole Vice Ministro, senatrici e senatori, nell'annunciare il voto pienamente e convintamente favorevole del Gruppo del Popolo della Libertà al provvedimento in esame desidero sottolineare alcuni passaggi che hanno contraddistinto il proficuo dibattito avviato in Aula, che segue un altrettanto utile e fruttuoso esame in sede di 5a Commissione permanente. Da esso nascono i tratti distintivi della nuova disciplina della finanza pubblica.

In primo luogo voglio sottolineare la rilevanza della triennalizzazione della manovra finanziaria, realizzata congiuntamente dalla legge di stabilità, così si chiamerà la nuova legge finanziaria, e dalla legge di bilancio. In pratica, con tale innovazione, si formalizza e inserisce organicamente tra le norme positive quanto già introdotto con il decreto-legge n. 112 del 2008.

Le manovre annuali precedenti, pur essendo anch'esse impostate su base triennale, individuavano tutta la correzione necessaria per il raggiungimento dell'obiettivo del primo anno del periodo di programmazione, mentre la proiezione triennale delle misure adottate si limitava ad avvicinare il saldo di ciascuno degli esercizi successivi all'obiettivo programmatico fissato. Solitamente, peraltro, gli effetti finanziari delle misure adottate non colmavano l'intera differenza tra andamenti tendenziali e valori programmatici negli anni successivi al primo. Per tali esercizi la correzione necessaria a realizzare gli obiettivi programmatici veniva pertanto rinviata alle manovre successive. Sulla base della nuova normativa in via di approvazione, invece, si vincola il Governo a proporre una manovra triennale, salvo gli aumenti e la possibilità di introdurre cambiamenti di scelte politiche all'interno dell'impostazione della manovra definita per il triennio, anche in dipendenza dell'evoluzione delle variabili macro e di finanza pubblica esterne.

Sempre in relazione alla tematica della triennalizzazione della manovra, la Commissione europea ha sollecitato gli Stati ad adottare efficaci strumenti di programmazione finanziaria, evidenziando molteplici aspetti virtuosi associati alla programmazione di medio termine. In primo luogo, la dimensione temporale di medio periodo risulta più prossima a quella necessaria alla concretizzazione degli effetti economici delle misure predisposte; inoltre, nel perseguimento delle politiche fiscali, risulta facilitato il compito del Governo, il quale può impegnarsi in un percorso predefinito nell'ambito di uno scenario pluriennale.

Un aspetto del massimo rilievo è infine costituito dall'individuazione di uno scenario pluriennale che sia legislativamente vincolante.

Comunque, in linea generale la scelta di rafforzare l'efficacia degli strumenti di programmazione economica, sancendo in modo più puntuale l'impostazione triennale della manovra di finanza pubblica, raccoglie questo tipo di sollecitazioni e orienta la configurazione del quadro contabile di riferimento per la Decisione di finanza pubblica in senso analogo all'esperienza di altri Paesi nell'ambito dell'Unione Europea.

Inoltre, il disegno di legge in esame vieta l'inserimento nella legge di stabilità di norme ordinamentali ovvero organizzatorie e contiene una sostanziale modifica rispetto alla legislazione vigente, in quanto non prevede più che la legge stessa determini effetti finanziari decorrenti dal primo anno del bilancio pluriennale. È un elemento anch'esso correlato al carattere triennale della manovra di finanza pubblica. Si provvede, infatti, a eliminare espressamente la previsione che la legge debba contenere esclusivamente norme finalizzate a realizzare effetti finanziari nel primo anno del bilancio triennale. Quanto all'esclusione delle norme di delega e di quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio ciò implica l'esclusione dal contenuto della legge di stabilità di tutte le disposizioni prive di effetti sui saldi.

Giova ricordare un ulteriore divieto, che è quello relativo all'esclusione della possibilità di inserire nella legge di stabilità norme finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia. Si rende in tal modo permanente e organico rispetto alle norme finanziarie quanto già previsto in via sperimentale dal decreto legge n. 112, riguardo alla legge finanziaria 2009, laddove si faceva riferimento all'esclusione di disposizioni volte al sostegno o al rilancio dell'economia, nonché di carattere ordinamentale, microsettoriale o localistico.

Ho rammentato alcuni dei passaggi innovativi che peraltro collegano strettamente il disegno di legge in esame con le norme sulla base delle quali il Parlamento ha varato, poco meno di un anno fa, la manovra finanziaria relativa all'anno in corso. Infatti, questo provvedimento giunge a conclusione di un dibattito politico che ha attraversato diverse legislature e che ha determinato un confronto tra le diverse parti politiche. Mi riferisco alla necessità più volte e da più parti espressa di riformare la sessione di bilancio del Parlamento, per evitare che il varo della legge finanziaria e dei provvedimenti ad essa collegati comportasse un iter legislativo in grado di impegnare per mesi il lavoro delle Camere, anche a causa della prassi invalsa di utilizzare tali strumenti, in origine di natura programmatoria e finanziaria, per dare risposte a molteplici interessi categoriali, territoriali, afferenti a singole tematiche e materie.

Non ritengo necessario richiamare in questa sede, perché ampiamente noti, i problemi legati ad una interpretazione quantomeno eterodossa degli strumenti finanziari disponibili al legislatore, tale da aver trasformato la legge finanziaria in un coacervo di norme rendendola di difficile interpretazione per gli operatori economici ma, prima di tutto, per i cittadini. Ne è conseguito uno svilimento del ruolo del Parlamento, che è parso più concentrato sulla tutela di interessi specifici legittimi ma non rilevanti rispetto all'interesse generale della salvaguardia delle finanze pubbliche nazionali.

Senza contare che tale modo di procedere, privo di precisi criteri sull'inseribilità o meno di norme sostanziali in finanziaria, non consentiva una lineare elaborazione della stessa, essendo il testo conclusivo affidato alla capacità del singolo parlamentare o del Gruppo di porre con efficacia alcuni temi di interesse, ottenendo il consenso del Governo per la relativa copertura finanziaria. Tale modo di procedere, con costanza negli ultimi anni, si è concluso nella presentazione di un maxiemendamento governativo su cui le Camere erano costrette a votare la fiducia, senza alcuna ulteriore possibilità emendativa.

Il punto di svolta rispetto a questo stato di cose è stata la finanziaria del 2009. In tale prospettiva, il presente disegno di legge si configura come una sistematizzazione e una formalizzazione stabile della decisione, assunta all'avvio della legislatura dal Governo, di interpretare il tema della finanziaria e del bilancio in modo assolutamente discontinuo rispetto alla prassi invalsa negli ultimi anni. Ritengo pertanto che, proprio per quanto attiene la nuova denominazione della legge finanziaria, ora trasformata in legge di stabilità, l'approvazione del presente provvedimento rappresenti una svolta non soltanto lessicale, ma sostanziale e operativa di grande rilevanza. Viene infatti data una risposta, seppur in modo settoriale ma di grande rilievo, al tema che si è proposto nel recente dibattito politico circa il ruolo del Parlamento come titolare della sovranità e rappresentante degli interessi rispetto all'Esecutivo cui il Parlamento medesimo ha assegnato la fiducia.

Nella ben nota distinzione tra poteri di gestione e compiti di indirizzo, che numerose norme hanno sancito in questi anni per gli ambiti amministrativi, credo si possa includere anche questo processo di riconduzione del Parlamento al ruolo originario di legislatore, in quanto produttore di leggi che, per definizione, sono generali ed astratte, mentre spesso c'è stata l'inclinazione del legislativo a scendere sul terreno della valutazione degli interessi particolari, con le cosiddette leggi-provvedimento.

Ritengo che tale sviamento del potere parlamentare abbia nuociuto alla stessa autorevolezza dell'istituzione rappresentativa e, in definitiva, abbia distolto l'attenzione rispetto ai compiti alti di indirizzo e controllo, cui invece il presente impianto normativo, sul piano qualificante delle norme finanziarie, riconduce. In tal modo viene esaltato il ruolo del Parlamento come luogo in cui la programmazione finanziaria pone dei precisi limiti all'azione amministrativa, in capo al Governo e alle sue strutture dirigenziali, per poi intervenire di nuovo nella fase di controllo e verifica, sia dal punto di vista contabile che dell'impatto della legislazione e della gestione.

La decisione del Governo di dare tale impronta ai documenti finanziari già dal 2009 è stata, a mio avviso, decisiva nell'innescare una riforma da lungo tempo auspicata e mai condotta in porto. Ciò ha dato, tra l'altro, al nostro Paese la possibilità di dare una risposta forte alle sfide della crisi finanziaria, che ha interessato l'intero sistema internazionale, togliendo ogni margine di incertezza su cui la speculazione del mercato avrebbe potuto giocare per un attacco alla stabilità del Paese con il più alto debito pubblico d'Europa.

Occorre tuttavia rimarcare che il presente disegno di legge deve la sua origine all'iniziativa parlamentare, e ciò a mio avviso rappresenta un ulteriore elemento che testimonia la capacità del Parlamento di reagire alla sfide e alle richieste dell'opinione pubblica, facendosene direttamente interprete, adeguando gli strumenti di intervento secondo le esigenze espresse dal Paese. Ci sono dunque i presupposti affinché il Parlamento possa concentrarsi sulle funzioni di programmazione e indirizzo in modo pieno, senza invadere il campo gestionale tipico dell'Esecutivo, e che nel contempo allo stesso Parlamento siano forniti gli strumenti effettivi per un controllo puntuale ed efficace delle politiche e delle scelte realizzate dall'amministrazione, così come si conviene all'organo titolare della sovranità popolare. Di questo voglio ringraziare il relatore e primo firmatario del disegno di legge, il senatore Azzollini, tutti i colleghi dell'opposizione e della maggioranza ed il vice ministro Vegas per il proficuo dibattito svolto sia in Commissione, che in Aula.

Ricordo che il 50 per cento del PIL italiano è determinato dai bilanci pubblici. Ebbene, questa norma ha lo scopo di armonizzare le tecniche di redazione dei bilanci pubblici, a partire dalle procedure di formazione del bilancio dello Stato, determinando schemi comuni nei vari livelli, spazi più ampi di manovra politica per il Governo e più incisivi poteri di indirizzo e controllo da parte del Parlamento. Rappresentare i conti con chiarezza, trasparenza, completezza ed univocità è un servizio che si rende al Paese, ai cittadini ed alle istituzioni di ogni ordine e grado.

L'approvazione del presente provvedimento, che vede un'ampia e sostanziale convergenza dei Gruppi parlamentari non solo di maggioranza, contribuirà ulteriormente a rafforzare il significato di lungo termine del nuovo assetto che la finanza pubblica acquisisce come esito della riforma.

Per questi motivi dichiaro il voto favorevole del Gruppo del Popolo della Libertà. (Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni).

 

AZZOLLINI, relatore. Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

AZZOLLINI, relatore. Signora Presidente, l'approvazione del provvedimento in Senato con una così larga maggioranza e con l'astensione del Gruppo dell'Italia dei Valori mi impone alcuni importanti ringraziamenti. Trattandosi di un disegno di legge di riforma del sistema della contabilità pubblica, la sua approvazione assume infatti una particolare rilevanza anche per il Parlamento.

Innanzitutto, devo ringraziare la Presidenza del Senato per l'attenzione che ha dedicato allo svolgimento di questi lavori, per la sua rapida calendarizzazione, nonché per la comprensione immediata della delicatezza della questione. Di ciò sono particolarmente grato alla Presidenza del Senato.

Devo ringraziare inoltre, e non mi fa velo la grande amicizia personale che a lui mi lega, il vice ministro Vegas per il particolare approccio che ha avuto nell'esame di questo disegno di legge, caratterizzato da grande convinzione, grande determinazione e grande competenza, ma anche e soprattutto grande passione. Non soltanto: l'indirizzo del Governo di apertura al dialogo con l'opposizione ha consentito al relatore e alla maggioranza di arrivare ad un risultato così importante, e di ciò gli sono grato.

Ringrazio, inoltre, i colleghi dell'opposizione che hanno manifestato la loro volontà di esprimere un voto di astensione, ma che hanno comunque contribuito alla elaborazione del testo in maniera seria e costruttiva, al di là della valutazione finale. Anche a loro, quindi, sono grato.

Con uno stato d'animo particolare devo ringraziare poi i colleghi dell'opposizione che hanno espresso il loro voto favorevole a questa riforma. Ricordo il senatore Morando, ma anche i senatori Lusi, Legnini, Mercatali. Andando forse al di là di ciò che ha affermato il senatore Morando, aggiungo che l'apporto dei colleghi dell'opposizione - ripeto, del senatore Morando e degli altri - è stato concreto, serio, costruttivo ed importante, ma soprattutto è andato ben al di là degli emendamenti approvati perché si è tradotto nella partecipazione all'elaborazione del complesso del testo. Tante modifiche del testo normativo sono state possibili soltanto grazie a questa grande convergenza manifestata prima in Commissione e poi in Aula.

Naturalmente, con loro ringrazio tutti i colleghi della maggioranza della Commissione - il vice presidente Massimo Garavaglia, il capogruppo Saia, il senatore Pichetto Fratin e tutti gli altri - che sono stati determinanti nella fase di elaborazione e approvazione di questo provvedimento. Non vi è dubbio, infatti, che il clima creato era quello necessario per l'approvazione di una riforma così importante.

Mi consentirete, inoltre, di ringraziare il Servizio del bilancio del Senato ed in particolare il suo direttore, il dottor Clemente Forte, che ha mostrato anche in questa occasione la sua straordinaria competenza tecnica e la sua paziente e puntuale opera di elaborazione delle norme e ha saputo tradurre gli indirizzi e le soluzioni politiche nei testi normativi, e questo è un lavoro fondamentale. Si può dire che senza di lui questo lavoro di collegamento tecnico non sarebbe giunto a compimento, e di ciò gli sono grato. (Applausi dai Gruppi PdL e PD).

Insomma, colleghi, credo che abbiamo scritto tutti insieme una bella pagina parlamentare, nell'interesse e per il bene comune del nostro Paese. Questo mi pare che sia il modo migliore in cui il Parlamento può funzionare. Grazie a tutti. (Applausi dai Gruppi PdL, LNP, PD e UDC-SVP-Aut).

 

ZANDA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ZANDA (PD). Signora Presidente, nel chiedere la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, vorrei rimarcare che il Gruppo del Partito Democratico ha apprezzato molto le parole del presidente Azzollini e gli è grato per le note di stima che ha rivolto ai nostri senatori che hanno collaborato al buon esito di questa fase parlamentare.

Aggiungo soltanto che al lavoro dei singoli senatori si sommano la partecipazione e la linea politica complessiva del nostro Gruppo parlamentare, che ritiene che le regole del gioco, in un Parlamento democratico come il nostro, debbano essere sempre scritte insieme, maggioranza e opposizione.

Il nostro apporto al buon risultato di questa fase dei lavori comprende naturalmente l'apporto di tutti coloro che hanno materialmente contribuito alla costruzione del testo. Voglio sottolineare che questa vuole anche essere l'indicazione di un metodo democratico che ci auguriamo il Parlamento voglia mantenere anche nel prosieguo della legislatura ogni qual volta dovranno essere affrontati temi che presentino analoga forza e facciano riferimento al bene comune e agli interessi generali del nostro Paese. (Applausi dai Gruppi PD e PdL).

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Zanda, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Legge di contabilità e finanza pubblica», con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).(Applausi).


Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Legge quadro in materia di contabilità e finanza pubblica nonché delega al Governo in materia di adeguamento dei sistemi contabili, perequazione delle risorse, efficacia della spesa e potenziamento del sistema dei controlli (1397)

(V. nuovo titolo)

Legge di contabilità e finanza pubblica (1397)

(Nuovo titolo)

 

ARTICOLO 17 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TITOLO V

LA COPERTURA DELLE LEGGI

Art. 17.

Approvato nel testo emendato

(Copertura finanziaria delle leggi)

1. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia, da redigere secondo i criteri di cui al comma 12, per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. La copertura finanziaria delle leggi che importino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 18, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;

b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione nello stato di previsione della entrata delle risorse da utilizzare come copertura;

c) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate in conto capitale o non ricorrenti.

2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Gli oneri recati dai decreti legislativi, non quantificati al momento dell'approvazione della legge di delega, possono trovare copertura esclusivamente in norme contenute in altre leggi. I decreti sono corredati della relazione tecnica, di cui al comma 3, che dà conto degli effetti finanziari complessivi derivanti dall'esercizio della delega.

3. I disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli emendamenti di iniziativa governativa e del relatore che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati di una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione tecnica è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonché il raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello Stato, del fabbisogno di cassa e del conto economico delle amministrazioni pubbliche, contenute nella Decisione di cui all'articolo 9 ed eventuali successivi aggiornamenti.

4. Nel definire la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi, qualora siano prevedibili effetti sugli andamenti tendenziali del fabbisogno del settore pubblico e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, diversi da quelli quantificati ai fini del saldo netto da finanziare, il Ministero dell'economia e delle finanze fornisce i relativi elementi di valutazione nella relazione tecnica di cui al comma 3 del presente articolo, con specifico riferimento agli effetti che le innovazioni hanno sugli andamenti tendenziali e ai criteri per la quantificazione e alla compensazione di tali effetti sul fabbisogno del settore pubblico e sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni.

5. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 3 per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati. La relazione tecnica deve essere trasmessa entro trenta giorni dalla richiesta. I dati devono essere trasmessi in formato telematico.

6. I disegni di legge di iniziativa regionale e del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) devono essere corredati, a cura dei proponenti, di una relazione tecnica formulata secondo le modalità di cui al comma 3.

7. Per le disposizioni legislative in materia pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al comma 3 contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento. Per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego, la relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili. In particolare per il comparto scuola sono indicati anche le ipotesi demografiche e di flussi migratori assunte per l'elaborazione delle previsioni della popolazione scolastica, nonché ogni altro elemento utile per la verifica delle quantificazioni. Per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica riporta i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziate in bilancio, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime. La relazione tecnica fornisce altresì i dati e gli elementi idonei a consentire la verifica della congruità della clausola di salvaguardia di cui al comma l sulla base dei requisiti indicati dal comma 12.

8. La relazione tecnica di cui ai commi 3 e 5 è aggiornata all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

9. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette alla Camere una relazione sulla tipologia delle coperture adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. La Corte riferisce, inoltre, su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti, con le modalità previste dai regolamenti parlamentari, sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie dei decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delega.

10. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, è accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data.

11. Per le amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma 10. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza, dandone completa informazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

12. La clausola di salvaguardia di cui al comma 1 deve essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure di riduzione delle spese o di aumenti di entrata, con esclusione del ricorso ai fondi di riserva, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di apposito monitoraggio, il Ministro dell'economia e delle finanze adotta, sentito il Ministro competente, le misure indicate nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere con apposita relazione. La relazione espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze può altresì promuovere la procedura di cui al comma 12 allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e può assumere le conseguenti iniziative legislative. La medesima procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri, fermo restando quanto disposto in materia di personale dall'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

14. Le disposizioni contenute nei provvedimenti legislativi di iniziativa governativa che prevedono l'incremento o la riduzione di stanziamenti di bilancio indicano anche le missioni di spesa e i relativi programmi interessati.

 

EMENDAMENTI

17.100 (testo corretto)

IL GOVERNO

Ritirato

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:

«In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuove o maggiori spese o minori entrate indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. Ai fini del rispetto degli obiettivi di cui all'articolo 9, comma 2, lettera e), sulla base dei dati disponibili ai sensi dell'articolo 5 e delle indicazioni metodologiche fornite con la nota di cui all'articolo 9, comma 3, la copertura finanziaria delle leggi che comportino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, è determinata con riferimento al saldo netto da finanziare, al saldo di cassa e all'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Per il saldo netto da finanziare la copertura finanziaria è assicurata esclusivamente attraverso le seguenti modalità:».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

 

17.101 (testo 2)

LUSI, MERCATALI, BARBOLINI, STRADIOTTO, BAIO

Approvato

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «In ogni caso la clausola di salvaguardia deve garantire l'allineamento tra l'onere e la relativa copertura».

17.102

IL RELATORE

Approvato

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: «fabbisogno di cassa» con le seguenti: «conto consolidato di cassa».

 

17.103

IL RELATORE

Approvato

Al comma 4, sostituire ovunque ricorrano, le parole:«fabbisogno del settore pubblico» con le seguenti: «saldo di cassa» nonché sopprimere le parole: «del conto consolidato».

 

17.104

GIARETTA, MERCATALI

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Per le disposizioni legislative recanti la previsione di nuovi adempimenti amministrativi a carico di soggetti privati la relazione deve riportare una valutazione dei conseguenti costi che tali soggetti dovranno sostenere».

 

17.105

LEGNINI, MERCATALI, GIARETTA, LUSI

Respinto

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis). Qualora le procedure attivate ai sensi del comma 12 non consentano di conseguire gli obiettivi di copertura finanziaria delle leggi, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere con apposita relazione. Il Governo, entro 60 giorni dalla data di trasmissione della predetta relazione, provvede a depositare alle Camere un apposito disegno di legge contenente norme di nuova copertura finanziaria delle leggi secondo le modalità previste dal comma 1».

 

17.106

LEGNINI, MERCATALI, GIARETTA, LUSI

Respinto

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis). Al fine di garantire un'efficace applicazione della clausola di salvaguardia di cui al comma 12, il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministeri competenti, individua per ciascuna legge di spesa il responsabile del monitoraggio, che è tenuto a comunicare, con cadenza trimestrale, al Ministero dell'economia gli scostamenti di spesa rilevati rispetto alle previsioni indicate dalla copertura finanziaria della legge. La mancata segnalazione degli scostamenti comporta la sostituzione del responsabile e nei casi più gravi l'applicazione di apposite sanzioni disciplinari».

 

17.107

IL RELATORE

Approvato

Al comma 13, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume le conseguenti iniziative legislative».

 

ARTICOLI 18 E 19 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

 

Art. 18.

Approvato

(Fondi speciali)

1. La legge di stabilità prevede gli importi dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale ed in particolare di quelli correlati al perseguimento degli obiettivi indicati nella Decisione di cui all'articolo 9. In tabelle allegate alla legge di stabilità sono indicate, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, le somme destinate alla copertura dei predetti provvedimenti legislativi ripartiti per Ministeri. Nella relazione illustrativa del disegno di legge di stabilità, con apposite note, sono indicati i singoli provvedimenti legislativi che motivano lo stanziamento proposto per ciascun Ministero. I fondi speciali di cui al presente comma sono iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in appositi fondi la cui riduzione, ai fini della integrazione per competenza e cassa di programmi esistenti o di nuovi programmi, può avvenire solo dopo la pubblicazione dei provvedimenti legislativi che li utilizzano.

2. Le quote dei fondi di cui al presente articolo non possono essere utilizzate per destinazioni diverse da quelle previste nelle relative tabelle per la copertura finanziaria di provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, salvo che essi riguardino spese di primo intervento per fronteggiare calamità naturali o improrogabili esigenze connesse alla tutela della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza economico-finanziaria.

3. Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se non corrispondono a progetti di legge già approvati da un ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non utilizzate entro l'anno cui si riferiscono, costituiscono economie di bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo il termine di scadenza dell'esercizio cui si riferisce purché il provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno successivo. Gli importi di cui all'articolo 10, comma 3, lettera e), non utilizzati al termine dell'esercizio sono conservati nel conto dei residui fino alla sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei provvedimenti negoziali. Le economie di spesa da utilizzare a tal fine nell'esercizio successivo formano oggetto di appositi elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati al conto consuntivo del Ministero dell'economia e delle finanze. In tal caso, le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei relativi provvedimenti legislativi sono comunque iscritte nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in vigore i provvedimenti stessi e sono portate in aumento dei limiti dei saldi previsti dall'articolo 10, comma 3, lettera a).

 


Art. 19.

Approvato

(Leggi con oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico)

1. Le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali.

2. Ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite. A tal fine utilizzano le metodologie di copertura previste dall'articolo 17.

EMENDAMENTI

19.100

FOSSON, D'ALIA, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».

 

19.101

MOLINARI

Id. em. 19.100

Al comma 2, sopprimere le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

 

19.102

LUSI, MERCATALI, BARBOLINI, STRADIOTTO, BAIO, LEGNINI

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «copertura finanziaria alle leggi», inserire la seguente: «regionali».

 

19.200

LUSI, MERCATALI, BARBOLINI, STRADIOTTO, BAIO, LEGNINI

Ritirato

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora il Governo accerti che una legge regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano vìoli i vincoli del Patto di stabilità interno, può provvedere al ripristino dei predetti vincoli con le modalità previste dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131».

 

19.104

MOLINARI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente articolo ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione».

 

19.105

FOSSON, D'ALIA, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Id. em. 19.104

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente articolo ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione».

 

ARTICOLI 20 E 21 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TITOLO VI

IL BILANCIO DELLO STATO

Capo I

BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO

 

Art. 20.

Approvato

(Anno finanziario)

1. La gestione finanziaria dello Stato si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e cassa.

2. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che comincia il 1º gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

 

Art. 21.

Approvato nel testo emendato

(Bilancio di previsione)

1. Il disegno di legge del bilancio annuale di previsione è formato sulla base della legislazione vigente, tenuto conto dei parametri indicati, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera a), nella Decisione di cui al medesimo articolo 9.

2. Il disegno di legge del bilancio di previsione espone per l'entrata e, per ciascun Ministero, per la spesa le unità di voto determinate con riferimento rispettivamente alla tipologia di entrata e ad aree omogenee di attività. Per la spesa, le unità di voto sono costituite dai programmi quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa. La realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa, corrispondente all'unità organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

3. In relazione ad ogni singola unità di voto sono indicati:

a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce;

c) le previsioni delle entrate e delle spese relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale;

d) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce, senza distinzione fra operazioni in conto competenza ed in conto residui. Si intendono per incassate le somme versate in Tesoreria e per pagate le somme erogate dalla Tesoreria.

4. Nell'ambito delle dotazioni previste in relazione a ciascun programma di cui al comma 2 sono distinte le spese correnti, con indicazione delle spese di personale, e le spese d'investimento, con indicazione delle acquisizioni di attività finanziarie. Nell'ambito del programma è inoltre indicata la quota delle spese rimodulabili e non rimodulabili.

5. Le spese non rimodulabili sono quelle per le quali l'amministrazione non ha la possibilità di esercitare un effettivo controllo, in via amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro formazione, allocazione e quantificazione. Rientrano in tale categoria le spese definite «oneri inderogabili» e quelle di adeguamento al fabbisogno per le quali sussistono i requisiti di cui al precedente periodo. Per «oneri inderogabili» si intendono le spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che regolano la loro evoluzione; tali parametri possono essere determinati sia da leggi che da altri atti normativi. Rientrano tra gli oneri inderogabili le cosiddette «spese obbligatorie», ossia quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, le spese per interessi, quelle derivanti da obblighi comunitari ed internazionali, le spese per ammortamento di mutui a totale carico dello Stato, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa.

6. Le spese rimodulabili si dividono in «fattori legislativi» e in spese di adeguamento al fabbisogno diverse da quelle di cui al comma 5. Per fattori legislativi si intendono le spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio. I fattori legislativi sono rimodulabili ai sensi del comma 11.

7. Formano oggetto di approvazione parlamentare solo le previsioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 3. Le previsioni di spesa di cui alle lettere b) e d) costituiscono, rispettivamente, i limiti per le autorizzazioni di impegno e di pagamento. Con appositi riassunti a corredo di ciascuno stato di previsione della spesa, le dotazioni relative ad ogni programma sono riepilogate secondo l'analisi economica e funzionale, con il raccordo con il sistema di contabilità nazionale e dei relativi conti satellite per i conti del settore della pubblica amministrazione.

8. Il bilancio di previsione, oggetto di un unico disegno di legge, è costituito dallo stato di previsione dell'entrata, dagli stati di previsione della spesa distinti per Ministeri, con le allegate appendici dei bilanci delle amministrazioni autonome, e dal quadro generale riassuntivo con riferimento al triennio.

9. È allegata a ciascuno stato di previsione del disegno di legge di bilancio una scheda illustrativa del contenuto di ogni programma e delle leggi che lo finanziano con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale. Negli stessi allegati sono contenute tutte le informazioni e i dati relativi alle spese di funzionamento, ivi comprese quelle del personale, necessarie all'attuazione del programma, nonché gli interventi programmati con separata indicazione delle spese correnti e di quelle in conto capitale. Tali schede sono aggiornate al momento dell'approvazione della legge di bilancio e comunque trimestralmente in modo da tenere conto delle modifiche apportate alle previsioni iniziali attraverso le variazioni di bilancio adottate in corso d'anno ai sensi delle disposizioni normative vigenti. Le variazioni rispetto alle previsioni iniziali sono analiticamente motivate anche in relazione alla loro tipologia e natura. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette le schede al Parlamento entro trenta giorni dalla fine del trimestre di riferimento. A ciascuno stato di previsione è altresì allegato per ogni programma l'elenco dei capitoli, articoli e relativi stanziamenti classificati tra le spese non rimodulabili, con distinta indicazione degli oneri inderogabili e delle spese di adeguamento al fabbisogno di cui al comma 5. Analoga indicazione è fornita anche per i fattori legislativi.

10. Ciascuno stato di previsione riporta:

a) la nota integrativa al bilancio di previsione. Per le entrate, oltre a contenere i criteri per la previsione relativa alle principali imposte e tasse, essa specifica, per ciascun titolo, la quota non avente carattere ricorrente e quella avente carattere ricorrente, nonché gli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle introdotte nell'esercizio, recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti. Per la spesa, si compone di due sezioni:

1) la prima sezione, concernente il piano degli obiettivi correlati a ciascun programma ed i relativi indicatori di performance, riporta le informazioni relative al quadro di riferimento in cui l'amministrazione opera, illustra le priorità politiche, espone le attività e indica gli obiettivi riferiti a ciascun programma di spesa, che le amministrazioni intendono conseguire in termini di livello dei servizi e di interventi, in coerenza con il programma generale dell'azione di Governo. A tal fine il documento indica le risorse destinate alla realizzazione dei predetti obiettivi e riporta gli indicatori di realizzazione ad essi riferiti, nonché i criteri e i parametri utilizzati per la loro quantificazione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i criteri e le metodologie per la definizione degli indicatori di realizzazione contenuti nella nota integrativa;

 2) la seconda sezione, relativa ai programmi e alle corrispondenti risorse finanziarie, illustra il contenuto di ciascun programma di spesa, i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo in particolare alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale. Nella stessa sezione sono contenute tutte le informazioni e i dati relativi alle spese di funzionamento, ivi comprese quelle del personale, necessarie all'attuazione del programma, gli interventi programmati con separata indicazione delle spese correnti e di quelle in conto capitale. La nota integrativa è aggiornata al momento dell'approvazione della legge di bilancio;

b) in apposito allegato conoscitivo relativo alla spesa, il budget dei costi della relativa amministrazione. Le previsioni economiche sono rappresentate secondo le voci del piano dei conti, distinte per programmi e per centri di costo. Il budget espone le previsioni formulate dai centri di costo dell'amministrazione ed include il prospetto di riconciliazione al fine di collegare le previsioni economiche alle previsioni finanziarie di bilancio.

11. Con il progetto di bilancio, nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, possono essere proposte variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie di ciascun programma di una stessa missione, fatta eccezione per le spese corrispondenti ad oneri non rimodulabili. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti. In apposito allegato a ciascuno stato di previsione della spesa sono esposte le autorizzazioni legislative ed i relativi importi di pertinenza per ciascun programma. Nel medesimo allegato sono altresì indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propone la modifica e il corrispondente importo.

12. Le modifiche apportate al bilancio nel corso della discussione parlamentare formano oggetto di apposita nota di variazioni.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere una relazione, allegata al disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione, con motivata indicazione programmatica sulla destinazione alle aree depresse del territorio nazionale, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e alle aree destinatarie degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, in conformità della normativa comunitaria, nonché alle aree montane, delle spese di investimento iscritte negli stati di previsione dei singoli Ministeri per gli interventi di rispettiva competenza nell'ammontare totale e suddiviso per regioni.

14 In apposito allegato a ciascuno stato di previsione della spesa sono esposte, per unità di voto, le risorse destinate alle aree previste dal comma 13, relativamente alle spese correnti per il personale in attività di servizio e per trasferimenti, nonché per tutte le spese in conto capitale, con esclusione delle erogazioni per finalità non produttive.

15. In apposito allegato a ciascuno stato di previsione della spesa sono esposte, per programmi, le risorse destinate alle singole realtà regionali distinte tra spese correnti e spese in conto capitale.

16. L'approvazione dello stato di previsione dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa e dei totali generali della spesa nonché del quadro generale riassuntivo è disposta, nell'ordine, con distinti articoli del disegno di legge, con riferimento sia alle dotazioni di competenza sia a quelle di cassa.

17 L'approvazione dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 è disposta con apposite norme.

18. Con apposita norma della legge che approva il bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito, in relazione alla indicazione del fabbisogno del settore statale, effettuata ai sensi dell'articolo 9, comma, 2 lettera c), l'importo massimo di emissione di titoli dello Stato, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare.

19. Alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni interessate, le unità di voto sono ripartite in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione. Entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio i Ministri assegnano le risorse ai dirigenti generali responsabili della gestione. Viene altresì data informazione del raccordo tra il bilancio di previsione dello Stato approvato e il sistema di contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione.

20. Agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri sono annessi, secondo le rispettive competenze, i conti consuntivi degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.

 

EMENDAMENTI

 

21.100 (testo corretto)

GARAVAGLIA MASSIMO, VACCARI

Ritirato e trasformato nell'odg G21.100

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i dirigenti responsabili di ciascun programma redigono una relazione su tutte le leggi di spesa a legislazione vigente, che comportano spese obbligatorie, inderogabili, derogabili, sia di finanziamento di spese correnti, sia in conto capitale e pluriennali. Nel documento di ricognizione delle leggi, i responsabili formulano proposte di mantenimento, accorpamento, o soppressione delle medesime leggi per rendere più semplice e trasparente il relativo programma. La relazione, con le relative proposte, viene trasmessa al Parlamento».

 

21.101

IL RELATORE

Approvato

Sostituire i commi 5 e 6 con i seguenti:

«5. Le spese non rimodulabili sono quelle per le quali l'amministrazione non ha la possibilità di esercitare un effettivo controllo, in via amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro formazione, allocazione e quantificazione. Esse corrispondono alle spese definite "oneri inderogabili". Per "oneri inderogabili" si intendono le spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che regolano la loro evoluzione; tali parametri possono essere determinati sia da leggi che da altri atti normativi. Rientrano tra gli oneri inderogabili le cosiddette "spese obbligatorie", corrispondenti ad oneri indeclinabili ed indilazionabili e relative alle seguenti finalità: pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, interessi passivi, obblighi comunitari ed internazionali, ammortamento di mutui. Sono spese obbligatorie anche quelle, residuali, così identificate per espressa disposizione normativa.

6. Le spese rimodulabili si dividono in "fattori legislativi" e in spese di adeguamento al fabbisogno. Per fattori legislativi si intendono le spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio. I fattori legislativi sono rimodulabili ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis.».

 

21.102

IL RELATORE

Approvato

Al comma 7, sopprimere il terzo periodo.

 

21.103

IL RELATORE

Approvato

Sopprimere il comma 9.

 

21.104

IL RELATORE

Approvato

Sostituire il comma 10, con il seguente:

«10. Ciascuno stato di previsione riporta i seguenti elementi informativi, da aggiornare al momento dell'approvazione della legge di bilancio per le lettere a), b), c) e d):

a) la nota integrativa al bilancio di previsione. Per le entrate, oltre a contenere i criteri per la previsione relativa alle principali imposte e tasse, essa specifica, per ciascun titolo, la quota non avente carattere ricorrente e quella avente carattere ricorrente, nonché gli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle introdotte nell'esercizio, recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti. Per la spesa, si compone di due sezioni:

1) la prima sezione, concernente il piano degli obiettivi correlati a ciascun programma ed i relativi indicatori di performance, riporta le informazioni relative al quadro di riferimento in cui l'amministrazione opera, illustra le priorità politiche, espone le attività e indica gli obiettivi riferiti a ciascun programma di spesa, che le amministrazioni intendono conseguire in termini di livello dei servizi e di interventi, in coerenza con il programma generale dell'azione di Governo. A tal fine il documento indica le risorse destinate alla realizzazione dei predetti obiettivi e riporta gli indicatori di realizzazione ad essi riferiti, nonché i criteri e i parametri utilizzati per la loro quantificazione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i criteri e le metodologie per la definizione degli indicatori di realizzazione contenuti nella nota integrativa;

2) la seconda sezione, relativa ai programmi e alle corrispondenti risorse finanziarie, illustra il contenuto di ciascun programma di spesa e i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo in particolare alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;

b) una scheda illustrativa di ogni programma e delle leggi che lo finanziano, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale, con l'articolazione per le categorie di spesa di cui ai precedenti commi 4, 5 e 6. Nella stessa scheda sono contenute tutte le informazioni e i dati relativi alle spese di funzionamento, ivi comprese quelle del personale, necessarie all'attuazione del programma, nonché gli interventi programmati con separata indicazione delle spese correnti e di quelle in conto capitale. Tali schede sono aggiornate trimestralmente in modo da tenere conto delle modifiche apportate alle previsioni iniziali del programma attraverso le variazioni di bilancio adottate in corso d'anno ai sensi delle disposizioni normative vigenti. Le variazioni rispetto alle previsioni iniziali sono analiticamente motivate anche in relazione alla loro tipologia e natura. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette le schede al Parlamento entro trenta giorni dalla fine del trimestre di riferimento;

c) per ogni programma l'elenco dei capitoli, articoli e relativi stanziamenti;

d) per ogni programma un riepilogo delle dotazioni secondo l'analisi economica e funzionale;

e) il budget dei costi della relativa amministrazione. Le previsioni economiche sono rappresentate secondo le voci del piano dei conti, distinte per programmi e per centri di costo. Il budget espone le previsioni formulate dai centri di costo dell'amministrazione ed include il prospetto di riconciliazione al fine di collegare le previsioni economiche alle previsioni finanziarie di bilancio».

 

21.105

IL RELATORE

Approvato

Sopprimere il comma 11.

 

21.106

IL RELATORE

Approvato

Al comma 13, sostituire le parole: «dell'economia e delle finanze» con le altre: «dello sviluppo economico»,nonché la parola: «depresse» con l'altra: «sottoutilizzate».

 

21.107

IL RELATORE

Approvato

Sopprimere i commi 14 e 15.

 

21.108

IL RELATORE

Ritirato

Al comma 18, sostituire la parola: «fabbisogno» con le seguenti: «saldo di cassa».

 

21.109

IL RELATORE

Approvato

Al comma 19, secondo periodo, sopprimere le parole:«dirigenti generali».

 

ORDINE DEL GIORNO

G21.100

GARAVAGLIA MASSIMO, VACCARI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

nell'ambito della riorganizzazione della disciplina della contabilità di Stato, è determinante l'obiettivo di una migliore gestione delle risorse pubbliche, considerata la loro scarsità nei periodi di crisi come l'attuale;

la trasparenza sull'utilizzo delle risorse non può prescindere dall'effettivo controllo di tutte le leggi di spesa, che oggi rendono la maggior parte degli stanziamenti del bilancio dello Stato "obbligatori" o "non derogabili", al fine di individuare eventuali obblighi finanziari da rivalutare o nel merito o per il raggiungimento dell'obiettivo;

l'affidamento della realizzazione di ciascun programma ad un unico centro di responsabilità amministrativa presuppone che i dirigenti responsabili conoscano o possano anche valutare la sopravvivenza o meno delle leggi di spesa, in particolare quelle correlate a spese "derogabili";

la modernizzazione delle procedure di contabilità pubblica, obiettivo del disegno di legge in esame, non può prescindere dalla revisione puntuale delle leggi di finanziamento dei programmi di spesa, che dovrebbe essere effettuata da ciascun responsabile di programma;

da tale revisione potrebbe emergere la necesità di mantenere o sopprimere leggi di spesa, la cui valutazione finale è riservata al Parlamento,

impegna il Governo, nell'iter di approvazione del presente disegno di legge, a valutare l'opportunità di affidare ai dirigenti responsabili di ciascun programma il compito di redigere un resoconto sulle leggi di spesa a legislazione vigente correlate al proprio programma, evidenziandone la tipologia di spesa (obbligatorie, inderogabili, derogabili, spese correnti o in conto capitale), al fine di sottoporlo al Parlamento per eventuali soppressioni di leggi, che hanno esaurito la loro finalità, ovvero non sono più coerenti con le funzioni ed obiettivi da conseguire.

________________

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 22 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

 

Art. 22.

Approvato nel testo emendato

(Bilancio pluriennale)

1. Il bilancio pluriennale di previsione è elaborato in termini di competenza dal Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con gli obiettivi indicati nella Decisione di cui all'articolo 9, e copre un periodo di tre anni. Il bilancio pluriennale, redatto in base alla legislazione vigente per missioni e programmi, in termini di competenza e di cassa, espone separatamente:

a) l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione vigente - bilancio pluriennale a legislazione vigente, di cui all'articolo 21;

b) le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese tenendo conto degli effetti degli interventi programmati nella Decisione di cui all'articolo 9 - bilancio pluriennale programmatico.

2. Il bilancio pluriennale di cui al comma 1 è integrato con gli effetti della legge di stabilità. Esso non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e ad eseguire le spese ivi contemplate ed è aggiornato annualmente.

EMENDAMENTO

22.150

IL RELATORE

Approvato

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «in termini di competenza».

ARTICOLO 23 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

 

Art. 23.

Approvato nel testo emendato

(Formazione del bilancio)

1. In sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione, tenuto conto delle istruzioni fornite annualmente con apposita circolare dal Ministero dell'economia e delle finanze, i Ministri indicano, anche sulla base delle proposte dei dirigenti responsabili della gestione dei programmi, gli obiettivi di ciascun Dicastero e quantificano le risorse necessarie per il loro raggiungimento anche mediante proposte di rimodulazione delle stesse risorse tra programmi appartenenti alla medesima missione di spesa. Le proposte sono formulate sulla base della legislazione vigente, con divieto di previsioni basate sul mero calcolo della spesa storica incrementale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze valuta successivamente la congruità e la coerenza tra gli obiettivi perseguiti da ciascun Ministero e le risorse richieste per la loro realizzazione, tenendo anche conto dello stato di attuazione dei programmi in corso e dei risultati conseguiti negli anni precedenti in termini di efficacia e di efficienza della spesa. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze tiene conto anche delle risultanze illustrate nella nota integrativa al rendiconto di cui all'articolo 35, comma 2, delle risultanze delle attività di analisi dei nuclei di cui all'articolo 39, comma 1, nonché del Rapporto di cui all'articolo 41.

3. Gli schemi degli stati di previsione di entrata e di spesa, verificati in base a quanto previsto al comma 2, formano il disegno di legge di approvazione del bilancio a legislazione vigente predisposto dal Ministro dell'economia e delle finanze.

4. La legge di bilancio è formata apportando al disegno di legge di cui al comma 3 le variazioni determinate dalla legge di stabilità.

 

EMENDAMENTI

23.200

IL GOVERNO

V. testo 2

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Con il progetto di bilancio, per motivate esigenze, possono essere rimodulate all'interno di un programma o tra programmi le dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti. In apposito allegato allo stato di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni legislative di cui si propone la modifica e il corrispondente importo».

 

23.200 (testo 2)

IL GOVERNO

Approvato

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Con il progetto di bilancio, per motivate esigenze, possono essere rimodulate in via compensativa all'interno di un programma o tra programmi di ciascuna missione le dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti. In apposito allegato allo stato di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni legislative di cui si propone la modifica e il corrispondente importo».

 

23.100

IL RELATORE

Ritirato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Con il progetto di bilancio, nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, possono essere proposte variazioni compensative tra le dotazioni flnanziarie di ciascun programma di una stessa missione, fatta eccezione per le spese corrispondenti ad oneri non rimodulabili. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti. In apposito allegato sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propone la modifica e il corrispondente importo».

 

ARTICOLI 24 E 25 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

 

Art. 24.

Approvato

(Integrità, universalità ed unità del bilancio)

1. I criteri dell'integrità, dell'universalità e dell'unità del bilancio dello Stato costituiscono profili attuativi dell'articolo 81 della Costituzione.

2. Sulla base del criterio dell'integrità, tutte le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse. Parimenti, tutte le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate.

3. Sulla base dei criteri dell'universalità e dell'unità, è vietato gestire fondi al di fuori del bilancio, ad eccezione dei casi consentiti e regolati in base all'articolo 42, comma 2, lettera n).

4. È vietata altresì l'assegnazione di qualsiasi provento per spese o erogazioni speciali, salvo i proventi e le quote di proventi riscossi per conto di enti, le oblazioni e simili, fatte a scopo determinato.

5. Restano valide le disposizioni legislative che prevedono la riassegnazione ai capitoli di spesa di particolari entrate.

Capo II

LE ENTRATE E LE SPESE DELLO STATO

 

Art. 25.

Approvato nel testo emendato

(Classificazione delle entrate e delle spese)

1. Le entrate dello Stato sono ripartite in:

a) titoli, a seconda che siano di natura tributaria, extratributaria o che provengano dall'alienazione e dall'ammortamento di beni patrimoniali, dalla riscossione di crediti o dall'accensione di prestiti;

b) ricorrenti e non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi;

c) tipologie, ai fini dell'approvazione parlamentare e dell'accertamento dei cespiti;

d) categorie, secondo la natura dei cespiti;

e) capitoli, eventualmente suddivisi in articoli secondo il rispettivo oggetto, ai fini della rendicontazione.

2. Le spese dello Stato sono ripartite in:

a) missioni, che individuano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica;

b) programmi, ai fini dell'approvazione parlamentare. I programmi sono suddivisi in macroaggregati per spese di funzionamento, per interventi, per trattamenti di quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi di questi ultimi, per oneri del debito pubblico, per oneri comuni di parte corrente, per investimenti e per oneri comuni in conto capitale. In autonome previsioni è esposto il rimborso di passività finanziarie;

c) capitoli, secondo l'oggetto della spesa. I capitoli, classificati secondo il contenuto economico e funzionale, costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione e possono essere ripartiti in articoli.

3. La classificazione economica e quella funzionale si conformano ai criteri adottati in contabilità nazionale e dei relativi conti satellite per i conti del settore della pubblica amministrazione.

4. In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è presentato un quadro contabile da cui risultino:

a) le categorie in cui viene classificata la spesa di bilancio secondo l'analisi economica;

b) le classi fino al terzo livello della classificazione COFOG (Classification of the functiones of government) in cui viene ripartita la spesa secondo l'analisi funzionale.

5. In appendice al quadro contabile di cui al comma 4, appositi prospetti danno dimostrazione degli eventuali incroci tra i diversi criteri di ripartizione e del raccordo tra le classi COFOG e le missioni e i programmi.

6. La numerazione delle unità di voto, delle categorie e dei capitoli può essere anche discontinua in relazione alle necessità della codificazione.

7. Nel quadro generale riassuntivo, con riferimento sia alle dotazioni di competenza sia a quelle di cassa, è data distinta indicazione:

a) del risultato differenziale tra il totale delle entrate tributarie ed extratributarie ed il totale delle spese correnti («risparmio pubblico»);

b) del risultato differenziale tra tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni riguardanti le partecipazioni azionarie ed i conferimenti, nonché la concessione e la riscossione di crediti e l'accensione e rimborso di prestiti («indebitamento o accrescimento netto»);

c) del risultato differenziale delle operazioni finali, rappresentate da tutte le entrate e da tutte le spese, escluse le operazioni di accensione e di rimborso di prestiti («saldo netto da finanziare o da impiegare»);

d) del risultato differenziale fra il totale delle entrate finali e il totale delle spese («ricorso al mercato»).

EMENDAMENTI

25.150

IL RELATORE

Approvato

Al comma 2, alla lettera a), sostituire le parole da: «che individuano», alla fine con le seguenti: «, come definite all'articolo 21, comma 2, terzo periodo;» e alla lettera b), secondo periodo, dopo la parola: «programmi», aggiungere le seguenti: «, definiti all'articolo 21, comma 2, secondo periodo,».

 

25.100 (testo 2)

IL RELATORE

Approvato

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. In appendice al quadro contabile di cui al comma 4, appositi prospetti, da aggiornare, dandone informazione al Parlamento, dopo l'approvazione della legge di bilancio, illustrano gli incroci tra i diversi criteri di classificazione e il raccordo tra le classi COFOG e le missioni e i programmi, nonché tra il bilancio dello Stato e il sistema di contabilità nazionale».

 

ARTICOLI DA 26 A 33 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

 

Art. 26.

Approvato

(Fondo di riserva per le spese obbligatorie)

1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, nella parte corrente, un «fondo di riserva per le spese obbligatorie» la cui dotazione è determinata, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.

2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento delle dotazioni sia di competenza sia di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie per aumentare gli stanziamenti di spesa aventi carattere obbligatorio.

3. Allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è allegato l'elenco dei capitoli di cui al comma 2, da approvare, con apposito articolo, con la legge di approvazione del bilancio.

 

Art. 27.

Approvato

(Fondi speciali per la reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti e in conto capitale)

1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze sono istituiti, nella parte corrente e nella parte in conto capitale, rispettivamente, un «fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa» e un «fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa», le cui dotazioni sono determinate, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.

2. Il trasferimento di somme dai fondi di cui al comma 1 e la loro corrispondente iscrizione ai capitoli di bilancio hanno luogo mediante decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che quelle di cassa dei capitoli interessati.

 

 

 

Art. 28.

Approvato

(Fondo di riserva per le spese impreviste)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, nella parte corrente, un «fondo di riserva per le spese impreviste» per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui all'articolo 26 e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità.

2. Il trasferimento di somme dal fondo di cui al comma 1 e la loro corrispondente iscrizione ai capitoli di bilancio hanno luogo mediante decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza sia quelle di cassa dei capitoli interessati.

3. Allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è allegato un elenco da approvare, con apposito articolo, con la legge di approvazione del bilancio, delle spese per le quali si può esercitare la facoltà di cui al comma 2.

4. Alla legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato è allegato un elenco dei decreti di cui al comma 2, con le indicazioni dei motivi per i quali si è proceduto ai prelevamenti dal fondo di cui al presente articolo.

 

Art. 29.

Approvato

(Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un «fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa» il cui stanziamento è annualmente determinato, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, da comunicare alla Corte dei conti, sono trasferite dal fondo di cui al comma 1 ed iscritte in aumento delle autorizzazioni di cassa dei capitoli iscritti negli stati di previsione delle amministrazioni statali, le somme necessarie a provvedere ad eventuali deficienze delle dotazioni dei capitoli medesimi, ritenute compatibili con gli obiettivi di finanza pubblica.

 

Art. 30.

Approvato

(Leggi di spesa pluriennale e a carattere permanente)

1. Le leggi pluriennali di spesa in conto capitale quantificano la spesa complessiva, l'onere per competenza relativo al primo anno di applicazione, nonché le quote di competenza attribuite a ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale; la legge di stabilità può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale, nei limiti dell'autorizzazione complessiva ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera d).

2. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti o comunque assumere impegni nei limiti dell'intera somma indicata dalle leggi di cui al comma 1 ovvero nei limiti indicati nella legge di stabilità. I relativi pagamenti devono, comunque, essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.

3. Le leggi di spesa che autorizzano l'iscrizione in bilancio di contributi pluriennali stabiliscono anche, qualora la natura degli interventi lo richieda, le relative modalità di utilizzo, mediante:

a) autorizzazione concessa al beneficiario, a valere sul contributo stesso, a stipulare operazioni di mutui con istituti di credito il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato. In tal caso il debito si intende assunto dallo Stato che provvede, attraverso specifica delega del beneficiario medesimo, ad erogare il contributo direttamente all'istituto di credito;

b) spesa ripartita da erogare al beneficiario secondo le cadenze temporali stabilite dalla legge.

4. Nel caso si proceda all'utilizzo dei contributi pluriennali secondo le modalità di cui al comma 3, lettera a), al momento dell'attivazione dell'operazione le amministrazioni che erogano il contributo sono tenute a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento Ragioneria generale dello Stato il piano di ammortamento del mutuo con distinta indicazione della quota capitale e della quota interessi. Sulla base di tale comunicazione il Ministero procede a iscrivere il contributo tra le spese per interessi passivi e il rimborso di passività finanziarie.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche a tutti i contributi pluriennali iscritti in bilancio per i quali siano già state attivate alla data di entrata in vigore della presente legge in tutto o in parte le relative operazioni di mutuo.

6. Le leggi di spesa a carattere permanente quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale. Esse indicano inoltre l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di stabilità a norma dell'articolo 10, comma 3, lettera d), secondo periodo. Nel caso in cui l'onere a regime è superiore a quello indicato per il terzo anno del triennio di riferimento, la copertura segue il profilo temporale dell'onere.

7. Il disegno di legge di stabilità indica, in apposito allegato, per ciascuna legge di spesa pluriennale di cui all'articolo 10, comma 3, lettera d), i residui di stanziamento in essere al 30 giugno dell'anno in corso e, ove siano previsti versamenti in conti correnti o contabilità speciali di tesoreria, le giacenze in essere alla medesima data.

8. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche.

9. I decreti legislativi di cui al comma 8 sono emanati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) introduzione della valutazione nella fase di pianificazione delle opere al fine di consentire procedure di confronto e selezione dei progetti e definizione delle priorità;

b) predisposizione da parte del Ministero competente di linee guida obbligatorie e standardizzate per la valutazione degli investimenti;

c) garanzia di indipendenza e professionalità dei valutatori anche attraverso l'utilizzo di competenze interne agli organismi di valutazione esistenti, con il ricorso a competenze esterne solo qualora manchino adeguate professionalità e per valutazioni particolarmente complesse;

d) potenziamento e sistematicità della valutazione ex post sull'efficacia e sull'utilità degli interventi infrastrutturali, rendendo pubblici gli scostamenti rispetto alle valutazioni ex ante;

e) separazione del finanziamento dei progetti da quello delle opere attraverso la costituzione di due appositi fondi. Al «fondo progetti» si accede a seguito dell'esito positivo della procedura di valutazione tecnico-economica degli studi di fattibilità; al «fondo opere» si accede solo dopo il completamento della progettazione definitiva;

f) adozione di regole trasparenti per le informazioni relative al finanziamento e ai costi delle opere; previsione dell'invio di relazioni annuali in formato telematico alle Camere e procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere e dei singoli interventi con particolare riferimento ai costi complessivi sostenuti e ai risultati ottenuti;

g) previsione di un sistema di verifica per l'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti con automatico definanziamento in caso di mancato avvio delle opere entro i termini stabiliti.

 

Art. 31.

Approvato

(Garanzie statali)

1. In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze sono elencate le garanzie principali e sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti o altri soggetti.

Art. 32.

Approvato

(Esercizio provvisorio)

1. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

2. Durante l'esercizio provvisorio, la gestione del bilancio è consentita per tanti dodicesimi della spesa prevista da ciascun capitolo quanti sono i mesi dell'esercizio provvisorio, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, qualora si tratti di spesa obbligatoria e non suscettibile di impegni o di pagamenti frazionati in dodicesimi.

3. Le limitazioni di cui al comma 2 si intendono riferite sia alle autorizzazioni di impegno sia a quelle di pagamento.

 

Art. 33.

Approvato nel testo emendato

(Assestamento e variazioni di bilancio)

1. Ogni anno il Ministro dell'economia e delle finanze può presentare alle Camere, ove ne ricorrano le condizioni, un disegno di legge ai fini dell'assestamento delle previsioni di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione indicando, per ciascun capitolo, sia le dotazioni di competenza sia di cassa.

3. Con il provvedimento di cui al comma l possono essere proposte variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie relative a programmi di una stessa missione con le modalità indicate dall'articolo 21, comma 11.

4. Nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere adottate variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie interne a ciascun programma, relativamente alle spese per adeguamento al fabbisogno nell'ambito delle spese rimodulabili, su proposta dei Ministri competenti. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti.

 

EMENDAMENTO

 

33.100

IL RELATORE

Approvato

Al comma 3, dopo le parole: «possono essere proposte», inserire le seguenti: «, limitatamente all'esercizio in corso,» e sostituire le parole: «articolo 21, comma 11» con le altre: «articolo 23, comma 2-bis».

 

ARTICOLI DA 34 A 42 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

 

Art. 34.

Approvato

(Impegni)

1. I dirigenti, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate per legge, impegnano ed ordinano le spese nei limiti delle risorse assegnate in bilancio. Restano ferme le disposizioni speciali che attribuiscono la competenza a disporre impegni e ordini di spesa ad Organi costituzionali dello Stato dotati di autonomia contabile.

2. Formano impegni sugli stanziamenti di competenza le sole somme dovute dallo Stato a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate.

3. Gli impegni assunti possono riferirsi soltanto all'esercizio in corso.

4. Previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze, con salvaguardia della compatibilità con il fabbisogno e l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, per le spese correnti possono essere assunti impegni estesi a carico di esercizi successivi, nei limiti delle risorse stanziate nel bilancio pluriennale a legislazione vigente, ove ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi, e quando si tratti di spese continuative e ricorrenti, se l'amministrazione ne riconosca la necessità o la convenienza.

5. Le spese per stipendi ed altri assegni fissi equivalenti, pensioni ed assegni congeneri sono imputate alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui vengono disposti i relativi pagamenti, fatta eccezione per le competenze dovute a titolo di arretrati relativi ad anni precedenti derivanti da rinnovi contrattuali per le quali è consentita l'imputazione in conto residui.

6. Per gli impegni di spesa in conto capitale che prevedano opere o interventi ripartiti in più esercizi si applicano le disposizioni dell'articolo 30, comma 2.

7. Alla chiusura dell'esercizio finanziario il 31 dicembre, nessuno impegno può essere assunto a carico dell'esercizio scaduto. Gli uffici centrali del bilancio e le Ragionerie territoriali dello Stato per le spese decentrate si astengono dal ricevere atti di impegno che dovessero pervenire dopo tale data, fatti salvi quelli direttamente conseguenti all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nell'ultimo quadrimestre dell'anno.

 

Capo III

IL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

 

Art. 35.

Approvato

(Risultanze della gestione)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere, entro il mese di giugno, il rendiconto generale dell'esercizio scaduto il 31 dicembre dell'anno precedente, articolato per missioni e programmi. Il relativo disegno di legge è corredato di apposita nota preliminare generale.

2. Al rendiconto di cui al comma 1 è allegata per ciascuna amministrazione una nota integrativa, articolata per missioni e programmi in coerenza con le indicazioni contenute nella nota integrativa al bilancio di previsione. La nota integrativa al rendiconto si compone di due sezioni:

a) la prima sezione contiene il rapporto sui risultati, che espone l'analisi e la valutazione del grado di realizzazione degli obiettivi indicati nella nota integrativa di cui all'articolo 21, comma 10, lettera a), numero 1). Ciascuna amministrazione, in coerenza con lo schema e gli indicatori contenuti nella nota integrativa al bilancio di previsione, illustra, con riferimento allo scenario socio-economico e alle priorità politiche, lo stato di attuazione degli obiettivi riferiti a ciascun programma, i risultati conseguiti e le relative risorse utilizzate, anche con l'indicazione dei residui accertati, motivando gli eventuali scostamenti rispetto a quanto previsto nella nota di cui all'articolo 21, comma 10, lettera a);

b) la seconda sezione illustra, con riferimento ai programmi, i risultati finanziari ed espone i principali fatti della gestione, motivando gli eventuali scostamenti tra le previsioni iniziali di spesa e quelle finali indicate nel rendiconto generale.

3. Allo stato di previsione dell'entrata è allegata una nota integrativa che espone le risultanze della gestione.

4. I regolamenti parlamentari stabiliscono le modalità e la tempistica del controllo, da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, dello stato di attuazione dei programmi e delle relative risorse finanziarie.

 

Art. 36.

Approvato

(Elementi del conto del bilancio e del conto del patrimonio)

1. I risultati della gestione dell'anno finanziario sono riassunti e dimostrati nel rendiconto generale dello Stato costituito da due distinte parti:

a) conto del bilancio;

b) conto generale del patrimonio.

2. Il conto del bilancio, in relazione alla classificazione del bilancio, comprende:

a) le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere;

b) le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare;

c) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori;

d) le somme versate in tesoreria e quelle pagate per ciascun capitolo del bilancio distintamente in conto competenza e in conto residui;

e) il conto totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo.

3. Il conto generale del patrimonio comprende:

a) le attività e le passività finanziarie e patrimoniali con le variazioni derivanti dalla gestione del bilancio e quelle verificatesi per qualsiasi altra causa;

b) la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale.

4. Il conto generale del patrimonio è corredato del conto del dare ed avere relativo al servizio di tesoreria statale, con allegati il movimento generale di cassa e la situazione del Tesoro e la situazione dei debiti e crediti di tesoreria.

5. In apposito allegato conoscitivo al rendiconto generale dello Stato sono illustrate le risultanze economiche per ciascun Ministero. I costi sostenuti sono rappresentati secondo le voci del piano dei conti, distinti per programma e per centri di costo. La rilevazione dei costi sostenuti dall'amministrazione include il prospetto di riconciliazione che collega le risultanze economiche con quelle della gestione finanziaria delle spese contenute nel conto del bilancio.

6. Il rendiconto generale dello Stato contiene inoltre, in apposito allegato, l'illustrazione delle risultanze delle spese relative ai programmi aventi natura o contenuti ambientali, allo scopo di evidenziare le risorse impiegate per finalità di valorizzazione, tutela, conservazione, ripristino e utilizzo sostenibile del patrimonio naturale. A tal fine, le amministrazioni interessate forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni necessarie secondo gli schemi contabili e le modalità di rappresentazione stabilite con determina del Ragioniere generale dello Stato in coerenza con gli indirizzi e i regolamenti comunitari in materia.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, nella gestione delle spese, provvede ad assicurare adeguati controlli anche a carattere economico-finanziario.

 

Art. 37.

Approvato

(Parificazione del rendiconto)

1. Al termine dell'anno finanziario ciascun Ministero, per cura del direttore del competente ufficio centrale del bilancio, compila il conto del bilancio ed il conto del patrimonio relativi alla propria amministrazione.

2. I conti di cui al comma 1 sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento Ragioneria generale dello Stato entro il 30 aprile successivo al termine dell'anno finanziario e, non più tardi del 31 maggio, il Ministro dell'economia e delle finanze, per cura del Ragioniere generale dello Stato, trasmette alla Corte dei conti il rendiconto generale dell'esercizio scaduto.

 

Art. 38.

Approvato

(Presentazione del rendiconto)

1. La Corte dei conti, parificato il rendiconto generale, lo trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze per la successiva presentazione alle Camere.

 

CAPO IV

ANALISI E VALUTAZIONE DELLA SPESA

 

Art. 39.

Approvato

(Analisi e valutazione della spesa)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze collabora con le amministrazioni centrali dello Stato, al fine di garantire il supporto per la verifica dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi di cui all'articolo 9, comma 2, lettera e), per il monitoraggio dell'efficacia delle misure rivolte al loro conseguimento e di quelle disposte per incrementare il livello di efficienza delle amministrazioni stesse. La collaborazione ha luogo nell'ambito di appositi nuclei di analisi e valutazione della spesa, istituiti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate la composizione e le modalità di funzionamento dei nuclei.

2. Nell'ambito dell'attività di collaborazione di cui al comma 1 viene altresì svolta la verifica sull'articolazione dei programmi che compongono le missioni, sulla coerenza delle norme autorizzatorie delle spese rispetto al contenuto dei programmi stessi, con la possibilità di proporre, attraverso apposito provvedimento legislativo, l'accorpamento e la razionalizzazione delle leggi di finanziamento per renderne più semplice e trasparente il collegamento con il relativo programma, nonché sulla rimodulabilità delle risorse iscritte in bilancio. In tale ambito il Ministero dell'economia e delle finanze fornisce alle amministrazioni centrali dello Stato supporto metodologico per la definizione delle previsioni di spesa e dei fabbisogni associati ai programmi e agli obiettivi indicati nella nota integrativa di cui all'articolo 21, comma 7, lettera a), e per la definizione degli indicatori di risultato ad essi associati.

3. Le attività svolte dai nuclei di cui al comma 1 sono funzionali alla formulazione di proposte di rimodulazione delle risorse finanziarie tra i diversi programmi di spesa ai sensi dell'articolo 23 e alla predisposizione del rapporto sui risultati di cui all'articolo 35, comma 2, lettera a).

4. Per le attività di cui al presente articolo, nonché per la realizzazione del Rapporto di cui all'articolo 41, il Ministero dell'economia e delle finanze istituisce e condivide con le amministrazioni centrali dello Stato, nell'ambito della banca dati di cui all'articolo 13, una apposita sezione che raccoglie tutte le informazioni necessarie alla realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1, nonché delle analisi di efficienza contenute nel Rapporto di cui all'articolo 41. La banca dati raccoglie le informazioni che le amministrazioni sono tenute a fornire attraverso una procedura da definire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

 

Art. 40.

Approvato

(Completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, in collaborazione con le amministrazioni e sulla base di criteri da definire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, procede alla verifica e alla proposta di revisione dei programmi di spesa, ivi compresa la loro eventuale soppressione o accorpamento.

2. Al fine di consentire il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato ed evitare sovrapposizioni di competenze tra Ministeri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla revisione dell'attribuzione dei programmi e delle relative risorse tra i Ministeri, in coerenza con i compiti e le funzioni istituzionali proprie di ciascun Ministero.

3. La revisione deve essere operata in modo da garantire che ciascuna amministrazione abbia la disponibilità delle risorse collegate ai programmi di spesa per i quali è competente a intraprendere azioni per il perseguimento dei relativi obiettivi e della cui realizzazione è responsabile.

4. Le attività di cui al presente articolo devono concludersi entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Tutte le proposte di revisione di cui al presente articolo sono trasmesse alle competenti Commissioni parlamentari per il relativo parere ai fini dell'aggiornamento del bilancio di previsione.

Art. 41.

Approvato

(Rapporto sulla spesa delle amministrazioni dello Stato)

1. Ogni tre anni, a partire da quello successivo all'istituzione della banca dati di cui all'articolo 39, comma 4, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche sulla base delle attività di cui al medesimo articolo 39, elabora un Rapporto sulla spesa delle amministrazioni dello Stato.

2. Il Rapporto di cui al comma 1 illustra la composizione e l'evoluzione della spesa, i risultati conseguiti con le misure adottate ai fini del suo controllo e quelli relativi al miglioramento del livello di efficienza delle stesse amministrazioni.

3. Il Rapporto, in particolare, per i principali settori e programmi di spesa:

a) esamina l'evoluzione e la composizione della spesa identificando le eventuali aree di inefficienza e di inefficacia, anche attraverso la valutazione dei risultati storici ottenuti;

b) propone gli indicatori di performance da adottare;

c) fornisce la base analitica per la definizione e il monitoraggio degli indicatori di cui alla lettera b) verificabili ex post, utilizzati al fine di valutare il conseguimento degli obiettivi di ciascuna amministrazione e accrescere la qualità dei servizi pubblici;

d) suggerisce possibili riallocazioni della spesa, liberando risorse da destinare ai diversi settori di spesa e ad iniziative considerate prioritarie;

e) fornisce la base analitica per la programmazione su base triennale delle iniziative e delle risorse su obiettivi verificabili, anche basandosi sul controllo di gestione dei risultati.

4. Il Rapporto di analisi e valutazione della spesa è predisposto entro il 20 luglio dell'ultimo anno di ciascun triennio ed è inviato al Parlamento.

 

Capo V

COMPLETAMENTO DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO

 

Art. 42.

Approvato nel testo emendato

(Delega al Governo per il completamento della riforma del bilancio dello Stato e adozione del metodo della programmazione triennale delle risorse)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 riguardo all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per consentire il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato e la programmazione delle risorse assicurandone una maggiore certezza, trasparenza e flessibilità.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 dovranno essere ispirati ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) introduzione della programmazione triennale delle risorse e degli obiettivi delle amministrazioni dello Stato e individuazione di metodologie comuni di definizione degli indicatori di performance semplici, misurabili e riferibili ai programmi del bilancio;

b) introduzione di criteri e modalità per la fissazione di limiti per le spese rimodulabili del bilancio dello Stato. I predetti limiti, individuati in via di massima in sede di Decisione di cui all'articolo 9 e adottati con la successiva legge di bilancio, dovranno essere coerenti con la programmazione triennale delle risorse;

c) adozione, in coerenza con i limiti di spesa stabiliti, di accordi triennali tra il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri, in cui vengono concordati gli obiettivi da conseguire nel triennio e i relativi tempi;

d) previsione della possibilità di prorogare di un ulteriore anno i termini di conservazione dei residui passivi relativi a spese in conto capitale, su proposta adeguatamente motivata dei Ministeri competenti che illustri lo stato di attuazione dei programmi di spesa e le cause che determinano la necessità di uno slittamento dei relativi tempi di attuazione;

e) adozione, anche ai fini gestionali e di rendicontazione, delle azioni quali componenti del programma e unità elementari del bilancio dello Stato affiancate da un piano dei conti integrato;

f) accorpamento dei fondi di riserva e speciali iscritti sul bilancio dello Stato;

g) riordino delle norme che autorizzano provvedimenti di variazione al bilancio in corso d'anno;

h) adeguamento della normativa di contabilità pubblica nel senso del passaggio, nella predisposizione del bilancio annuale di previsione e degli altri documenti contabili, da una redazione in termini di competenza e cassa a una redazione in termini di sola cassa, con separata ed analitica evidenziazione conoscitiva delle corrispondenti previsioni di competenza finanziaria ed economica con riferimento al sistema di contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione, in particolare prevedendo che la gestione delle risorse iscritte in bilancio venga condotta dal responsabile del programma di spesa attraverso un continuo monitoraggio che garantisca, sotto la sua responsabilità, contabile ed amministrativa, l'equilibrio delle disponibilità e delle spese, nel presupposto che il responsabile del programma ordini e paghi le spese sulla base di un programma, da lui predisposto, che tenga conto della fase temporale di assunzione degli impegni;

i) previsione di un regime transitorio, avente durata massima di tre anni, per consentire l'attuazione della nuova disciplina di cui alla lettera h), l'assorbimento dell'ammontare dei residui e l'adeguamento delle procedure di entrata e di spesa;

l) affiancamento, ai fini conoscitivi, in via sperimentale, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema di contabilità economico-patrimoniale funzionale alla verifica dei risultati conseguiti dalle amministrazioni, con conseguente elaborazione dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa;

m) revisione del conto riassuntivo del tesoro allo scopo di garantire maggiore chiarezza e significatività delle informazioni in esso contenute attraverso l'integrazione dei dati contabili del bilancio dello Stato e quelli della tesoreria;

n) progressiva eliminazione, entro il termine di ventiquattro mesi, delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti mediante il versamento di somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato, ad eccezione delle gestioni fuori bilancio istituite ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, delle gestioni fuori bilancio autorizzate per legge, dei programmi comuni tra più amministrazioni, enti, organismi pubblici e privati, nonché nei casi di urgenza e necessità. A tal fine, andrà disposto il contestuale versamento delle dette disponibilità in conto entrata al bilancio, per la nuova assegnazione delle somme nella competenza delle inerenti imputazioni di spesa che ne hanno dato origine, ovvero, qualora queste ultime non fossero più esistenti in bilancio, a nuove imputazioni all'uopo appositamente istituite;

o) affidamento di ciascun programma o tipologia di entrata ad un unico centro di responsabilità amministrativa;

p) previsione della possibilità di identificare i contributi speciali dal bilancio dello Stato finalizzati agli obiettivi di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e destinati ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni;

q) revisione sia per l'entrata che per la spesa delle unità elementari del bilancio amministrativo per assicurare che la denominazione richiami esplicitamente l'oggetto; revisione della ripartizione delle unità promiscue in articoli tale da assicurare che la fonte di gettito o la destinazione della spesa sia chiaramente ed univocamente individuabile.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo. I decreti legislativi che comportino riflessi di ordine finanziario devono essere corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3.

4. Gli schemi dei decreti legislativi relativi alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali sono, altresì, trasmessi per l'intesa alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

 

EMENDAMENTI

42.100

MORANDO, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, ROSSI NICOLA

Ritirato e trasformato nell'odg G42.100

Al comma 2, sostituire la lettera h) con le seguenti:

«h) adeguamento della normativa di contabilità pubblica nel senso del passaggio, nella predisposizione del bilancio annuale di previsione e degli altri documenti contabili, da una redazione in termini di competenza e cassa a una redazione in termini di sola cassa, in particolare prevedendo che la gestione delle risorse iscritte in bilancio venga condotta dal responsabile del programma di spesa, titolare alla emissione di ordini di pagamento, attraverso un continuo monitoraggio che garantisca, sotto la sua responsabilità, contabile ed amministrativa, l'equilibrio per cassa delle disponibilità e delle spese, nel presupposto che il responsabile del programma ordini e paghi le spese sulla base di un crono-programma, da lui predisposto, che tenga conto della fase temporale di assunzione degli impegni;

h-bis) previsione che nel passaggio di cui alla lettera h), nessuna forma di controllo impeditivo dell'efficacia possa essere introdotta con riferimento alla fase di formazione degli atti che precedono l'emissione dell'ordine di pagamento e che l'efficacia dell'ordine di pagamento sia impedita, con adeguate forme di controllo, ove non vi siano più risorse per cassa nell'ambito del programma».

 

42.101

IL RELATORE

Approvato

Al comma 2, lettera o), sopprimere le parole: «o tipologia di entrata».

 

ORDINE DEL GIORNO

G42.100

MORANDO, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, ROSSI NICOLA

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1397,

impegna il Governo, in sede di esercizio delle deleghe di cui alla presente legge, a promuovere l'adeguamento della normativa di contabilità pubblica nel senso del passaggio, nella predisposizione del bilancio annuale di previsione e degli altri documenti contabili, da una redazione in termini di competenza e cassa a una redazione in termini di sola cassa, in particolare prevedendo che la gestione delle risorse iscritte in bilancio venga condotta dal responsabile del programma di spesa, titolare alla emissione di ordini di pagamento, attraverso un continuo monitoraggio che garantisca, sotto la sua responsabilità, contabile ed amministrativa, l'equilibrio per cassa delle disponibilità e delle spese, nel presupposto che il responsabile del programma ordini e paghi le spese sulla base di un crono-programma, da lui predisposto, che tenga conto della fase temporale di assunzione degli impegni.

________________

(*) Accolto dal Governo

 

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 42

 

42.0.200 (testo 2)

IL GOVERNO

Approvato

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.

(Copertura finanziaria per l'adeguamento dei sistemi informativi)

«1. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente Titolo, è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2010, e 3.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012. Al relativo onere si provvede:

a) quanto 2.000.000 di euro per l'anno 2010 e a 3.000.000 di euro per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrata dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

b) quanto a 3.000.000 di euro per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

 

ARTICOLI 43 E 44 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TITOLO VII

TESORERIA DEGLI ENTI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE DEI FLUSSI DI CASSA

 

Art. 43.

Approvato

(Definizione dei saldi di cassa)

1. Il saldo di cassa del settore statale è il risultato del consolidamento tra flussi di cassa del bilancio dello Stato e della Tesoreria statale. Esso esprime il fabbisogno da finanziare attraverso emissioni di titoli di Stato ed altri strumenti a breve e lungo termine.

2. Il saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche è il risultato del consolidamento dei flussi di cassa fra i diversi sottosettori.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e finanze sono definiti, in coerenza con le regole internazionali, gli aggregati sottostanti i menzionati saldi e i criteri metodologici per il calcolo degli stessi.

Art. 44.

Approvato

(Tesoreria degli enti pubblici)

1. In materia di Tesoreria unica, per gli enti ed organismi pubblici restano ferme le disposizioni contenute nella legge 29 ottobre 1984, n. 720.

 

ORDINE DEL GIORNO

 

G44.100

GARAVAGLIA MASSIMO, VACCARI, MURA, FRANCO PAOLO, BODEGA, MAZZATORTA, STIFFONI, CAGNIN

Non posto in votazione (*)

Il Senato della Repubblica,

premesso che:

l'articolo 44 del disegno di legge in esame è diretto a rimodulare la disciplina della Tesoreria unica per gli enti pubblici;

in seguito all'approvazione del disegno di legge sul Federalismo fiscale, sono in via di elaborazione i decreti legislativi che realizzeranno l'autonomia finanziaria e fiscale degli enti territoriali e locali,

impegna il Governo:

nell'attuazione dei decreti delegati relativi alla nuova normativa prevista dal citato articolo 44, ad assicurare il coordinamento necessario con le nuove norme sulla Tesoreria, previste nell'ambito della legge delega sul federalismo fiscale.

________________

(*) Accolto dal Governo

 

ARTICOLI 45, 46, 47 E 48 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

 

Art. 45.

Approvato

(Programmazione finanziaria)

1. Ai fini dell'efficiente gestione del debito, le amministrazioni statali presentano, entro il 31 dicembre, una previsione dell'evoluzione attesa dei flussi di cassa per l'anno seguente con relativo aggiornamento mensile entro il 10 di ciascun mese, sulla base di uno schema definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le cadenze giornaliere per l'effettuazione di pagamenti di natura ricorrente e le modalità di attuazione del comma 1.

 

Art. 46.

Approvato

(Modifiche alla disciplina dei conti intrattenuti dal Tesoro per la gestione delle disponibilità liquide)

1. All'articolo 5, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: «Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia stabiliscono mediante convenzione le condizioni di tenuta del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria e dei conti ad esso assimilabili ed il saldo massimo su cui la Banca d'Italia corrisponde un tasso di interesse, commisurato a parametri di mercato monetario. Con successivo decreto del Ministro, sulla base di criteri di trasparenza, efficienza e competitività, sono stabilite le modalità di movimentazione della liquidità e di selezione delle controparti».

2. La convenzione di cui all'articolo 5, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è stipulata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Fino al momento della data di entrata in vigore della convenzione, ai sensi del comma 2 del presente articolo, la remunerazione del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria avverrà secondo le modalità ed i termini previsti dal citato articolo 5, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge. Nel periodo transitorio restano ferme le disposizioni previste all'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002, e all'articolo 4, terzo comma, del decreto ministeriale 6 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2003: «Modalità per l'informatizzazione degli ordini di prelevamento dei fondi dai conti correnti di tesoreria centrale», relative alla remunerazione dei conti assimilabili al conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria.

4. All'articolo 46 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Sulle giacenze del Fondo la Banca d'Italia corrisponde semestralmente un tasso pari a quello del conto denominato: ''Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria'' (L)».

5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definiti modalità e criteri di contabilizzazione delle operazioni disciplinate dalle disposizioni di cui al presente articolo.

 

Art. 47.

Approvato

(Ricorso al mercato delle pubbliche amministrazioni)

1. Nei contratti stipulati per operazioni finanziarie che costituiscono quale debitore un'amministrazione pubblica è inserita apposita clausola che prevede, a carico degli istituti finanziatori, l'obbligo di comunicare in via telematica, al massimo entro dieci giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, all'ISTAT ed alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione finanziaria, con indicazione della data e dell'ammontare della stessa, del relativo piano delle erogazioni e del piano di ammortamento distintamente per quota capitale e quota interessi, ove disponibile.

2. In caso di assenza o della ritardata comunicazione di cui al comma 1, è applicata a carico dell'istituto finanziatore una sanzione amministrativa pari allo 0,5 per cento dell'importo dell'operazione.

 

Art. 48.

Approvato nel testo emendato

(Abrogazione e modifica di norme)

1. Sono abrogati gli articoli dal 30 al 35-bis, dal 37 al 43, 49, e dal 77 al 79 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

2. Sono abrogate tutte le disposizioni di legge che autorizzano l'apertura di contabilità speciali di tesoreria a valere su fondi iscritti in stanziamenti del bilancio dello Stato e riferibili alla gestione di soggetti ed organi comunque riferibili alla amministrazione centrale e periferica dello Stato, ove non espressamente autorizzate da specifiche norme che ne disciplinano l'autonomia contabile rispetto al bilancio dello Stato.

3. I termini relativi agli adempimenti connessi con la gestione del bilancio di previsione previsti dagli articoli 53, 59-bis, 68 e 68-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sono modificati in corrispondenza con quelli connessi all'abrogazione dell'articolo 30, secondo comma, del citato regio decreto n. 2440 del 1923.

4. La legge 27 febbraio 1955, n. 64, è abrogata.

5. Al secondo comma dell'articolo 4 della legge 20 luglio 1977, n. 407, le parole: «in cui fu iscritto l'ultimo stanziamento», sono sostituite dalle seguenti: «cui si riferiscono».

 

EMENDAMENTI

48.100

IL RELATORE

Approvato

Al comma 2, premettere le seguenti parole: «Con le eccezioni previste all'articolo 42, comma 2, lettera n)».

 

48.101

IL RELATORE

Approvato

Sopprimere il comma 5.

 

ARTICOLI 49, 50, 51 E 52 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TITOLO VIII

IL SISTEMA DEI CONTROLLI

 

Art. 49.

Approvato

(Delega al Governo per la riforma ed il potenziamento del sistema dei controlli di ragioneria e del programma di analisi e valutazione della spesa)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa e per la riforma del controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) potenziamento delle strutture e degli strumenti di controllo e monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato ai fini della realizzazione periodica di un programma di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali di cui all'articolo 3, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, da svolgere anche in collaborazione con le amministrazioni e istituzioni interessate ai sensi del comma 69 del medesimo articolo 3 della legge n. 244 del 2007, nonché ai fini della elaborazione del Rapporto di cui all'articolo 41;

b) condivisione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i servizi di controllo interno di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 286 del 1999 e gli uffici di statistica dei diversi Ministeri, delle relative banche dati, anche attraverso l'acquisizione, per via telematica, di tutte le altre informazioni necessarie alla realizzazione dell'attività di analisi e valutazione della spesa;

c) previsione di sanzioni pecuniarie in caso di mancata comunicazione dei dati di cui alla lettera b) da parte dei dirigenti responsabili delle amministrazioni interessate;

d) graduale estensione del programma di analisi e valutazione della spesa alle altre amministrazioni pubbliche;

e) riordino del sistema dei controlli preventivi e dei controlli successivi sulle spese delegate, loro semplificazione e razionalizzazione, nonché revisione dei termini attualmente previsti per il controllo, con previsione di programmi annuali basati sulla complessità degli atti, sulla loro rilevanza ai fini della finanza pubblica e sull'efficacia dell'esercizio del controllo.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti. I decreti legislativi che comportino riflessi di ordine finanziario devono essere corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3.

 

Art. 50.

Approvato

(Testo unico delle disposizioni vigenti in materia di contabilità di Stato e di tesoreria)

1. Il Governo è delegato ad emanare, ai sensi degli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione e dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico delle disposizioni vigenti in materia di contabilità di Stato nonché in materia di tesoreria, anche con modifica delle disposizioni di legge preesistenti e con abrogazione espressa di quelle non più in vigore o incompatibili con la normativa vigente.

2. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in mancanza dei pareri. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, il Governo può adottare, attraverso le procedure di cui ai commi 1 e 2, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

 

Art. 51.

Approvato

(Abrogazione della legge 5 agosto 1978, n. 468)

1. La legge 5 agosto 1978, n 468, e successive modificazioni, è abrogata.

 

Art. 52.

Approvato nel testo emendato

(Disposizioni finali e transitorie)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, la legge di stabilità dispone la soppressione alla tabella di cui all'articolo 10, comma 3, lettera d), secondo periodo, delle spese obbligatorie e delle relative norme di rinvio alla tabella stessa. Tali spese restano quindi contestualmente determinate dalla legge di bilancio.

 

EMENDAMENTO

52.150

IL RELATORE

Approvato

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. In sede di prima applicazione della presente legge, alla legge di stabilità per l'anno 2010 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

1-ter. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana».

 

52.100

MORANDO, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, ROSSI NICOLA

Precluso dalla reiezione dell'em. 9.108. Cfr seduta n. 222.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per i tre anni successivi all'entrata in vigore della presente legge, i limiti massimi di spesa indicati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera e-ter), possono essere rideterminati con apposito provvedimento legislativo, previa presentazione al Parlamento di una nuova decisione quadro. A partire dal terzo anno, tale rideterminazione può avvenire, con apposito provvedimento legislativo e previa presentazione di una nuova decisione quadro, solo in casi eccezionali, a fronte di rilevanti scostamenti degli andamenti tendenziali macroeconomici e di finanza pubblica rispetto agli andamenti programmatici».