Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Titolo: Disposizioni in favore dei territori di montagna - AA.CC. 41, 320, 321, 605, 2007, 2115 - Sintesi del contenuto
Riferimenti:
AC N. 41/XVI   AC N. 320/XVI
AC N. 321/XVI   AC N. 605/XVI
AC N. 2007/XVI   AC N. 2115/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 169
Data: 11/06/2009
Descrittori:
COMUNITA' AREE E ZONE MONTANE     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione

 

11 giugno 2009

 

n. 169/0

Disposizioni in favore dei territori di montagna

AA.CC. 41, 320, 321, 605, 2007, 2115

Sintesi del contenuto

 

A.C. 41      Brugger ed altri, “Disposizioni in favore dei territori di montagna

A.C. 320     Quartiani ed altri, “Disposizioni per l’utilizzazione dei terreni di montagna abbandonati

A.C. 321     Quartiani ed altri, “Legge per la montagna

A.C. 605     Caparini ed altri, “Disposizioni in favore dei territori montani e delega al Governo per l'emanazione di un codice delle leggi sulla montagna

A.C. 2007   Quartiani ed altri, “Disposizioni in favore dei territori di montagna

A.C. 2115   Barbieri, “Legge sulla montagna e delega al Governo per il riassetto e la codificazione delle disposizioni legislative in materia

 


Contenuto

La proposta di legge A.C. 41, all’art. 1 individua le finalità  della proposta, all’art. 2 reca disposizioni sull’organizzazione del servizio postale nei comuni montani, all’art. 3 sostituisce l’art. 2 della legge n. 97 del 1994 relativo al Fondo nazionale per la montagna, all’art. 4 reca disposizioni sulla sanità di montagna.   I successivi artt. 5 e 6, novellando rispettivamentegli artt. 17 e 18 della legge n. 97 del 1994 recano disposizioni sugli incentivi alle pluriattività e sul regime di assunzioni a tempo parziale. L’art. 7 individua ulteriori immobili esenti ai fini ICI, l’art. 8 esclude la normativa sulla locazioni commerciali alle aree site nei territori montani adibite ad attività sportive e ricreative. L’art. 9 interviene in tema di affitto di fondi rustici, mentre gli artt. 10 e 11 prevedono l’applicazione dell’aliquota IVA del 10%, rispettivamente, per le prestazioni di servizi da appalti per la costruzione di fabbricati rurali misti e per determinate tipologie di legno. L’art. 12 integra le disposizioni per le assunzioni a tempo parziale in caso di pluriattività. L’art. 13 reca una disposizione interpretativa, a fini tributari, sul personale addetto alla coltivazione del terreno o all’allevamento del bestiame. I successivi artt. 14, 15 e 16 recano disposizioni in materia di diritto di prelazione, di Camere di commercio e di regime fiscale circa la vendita di prodotti agricoli non propri. L’art 17 reca la norma sulla copertura finanziaria degli oneri recati.

La proposta di legge A.C. 320, composta di 7 articoli, reca specifiche disposizioni per l’utilizzazione dei terreni di montagna abbandonati.

 

La proposta di legge A.C. 321, suddivisa in 3 capi e 28 articoli, contiene disposizioni di carattere istituzionale e generale (capo I, artt. 1-6), norme circa i poteri e le politiche statali (capo II, artt. 7-26), nonché norme finali e transitorie. In particolare l’art. 1 richiama e definisce il quadro costituzionale. L’art. 2 individua i criteri per la classificazione ”montana” dei terreni. L’art. 3 indica i princìpi e le finalità delle politiche a sostegno della montagna, mentre l’art. 4 ribadisce, ai sensi dell’art. 117, della Costituzione l’ambito dell’esercizio della potestà legislativa dello Stato e della potestà legislativa concorrente delle regioni. L’art. 5 riguarda le funzioni dei comuni e delle comunità montane, che, ai sensi del successivo art. 6 costituiscono il “Governo montano”. L’art. 7 definisce le competenze legislative dello Stato, gli ambiti e le modalità di intervento. Il successivo art. 8 riguarda le dotazioni del Fondo nazionale per la montagna, istituito dall’art. 2 della legge n. 97 del 1994. L’art. 9 prevede che siano riservate ai territori e agli enti montani quote dei fondi statali destinati agli enti locali, mentre l’art. 10 prevede che la legge finanziaria disponga misure volte alla progressiva riduzione dell'incidenza dell'IVA sulle cessioni di taluni beni e sulle prestazioni di taluni servizi, effettuate nelle zone montane. L’art. 11 reca delega al Governo per l’adozione di un decreto legislativo per il riassetto delle disposizioni vigenti e per l'individuazione di nuove misure in materia di sostegno in favore della montagna secondo i principi e i criteri direttivi indicati. L’art. 12 prevede nei territori montani l’esenzione dal pagamento di alcune imposte  e di diritti notarili. L’art. 13 reca disposizioni per la semplificazione amministrativa e procedurale per coltivatori diretti, imprenditori agricoli e cooperative, mentre l’art. 14 richiama le disposizioni in materia di imprenditorialità giovanile. L’art. 15 riguarda l’articolazione dei servizi periferici dello Stato nelle zone montane. L’art. 16 interviene in tema di allacciamenti telefonici, elettrici e servizi postali. L’art. 17 novella l’art. 14 della legge n. 97 del 1994 circa il decentramento di attività e strutture di alta qualificazione in sedi montane. L’art. 18 interviene in tema di istruzione prevedendo deroghe circa il numero minimo di alunni. Analogamente l’art. 19 prevede deroghe per quanto riguarda la sanità di montagna. L’art. 20 individua nel Sistema informativo della montagna (SIM) lo strumento per sviluppare i collegamenti informatici  tra amministrazioni statali, comuni e comunità montane. L’art. 21 reca disposizioni  in materia di soccorso in montagna, di ordinamento ed operatività del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico (CNSAS), di formazione di protezione civile per il Corpo degli alpini, di attività del Collegio nazionale delle guide alpine, nonché sulla tutela della rete sentieristica e dei rifugi alpini da parte del Club alpino italiano (CAI). L’articolo provvede altresì alla definizione dei “rifugi alpini”, per i quali sono previste deroghe alle disposizioni in materia requisiti dei locali e smaltimento dei rifiuti. Taluni rifugi sono esenti dal pagamento dell’ICI. I rifugi di montagna di proprietà del demanio, del Ministero dell'economia o del Ministero della difesa vengono esclusi dalle operazioni di cartolarizzazione. L’art. 22 reca disposizioni circa la gestione del patrimonio forestale e sull’attività del Corpo forestale dello Stato. L’art. 23 reca disposizioni in materia di accise. L’art. 24 riguarda i pascoli montani, mentre, all’art. 25, viene prevista la surrogazione della proprietà  dei terreni incolti. L’art. 26 reca disposizioni per la tutela dei prodotti tipici, mentre gli art. 27 e 28 recano le disposizioni finanziarie, le abrogazioni e le norme di coordinamento legislativo.

 

La proposta di legge A.C. 605, costituita di 36 articoli, reca al capo I le disposizioni di carattere generale, indicandone, all’art. 1, le finalità e all’art. 2 del definizioni. L’art. 3 provvede alla definizione di “comune ad alta specificità montana”. Il capo II, composto dal solo art. 4, individua nell’Agenzia della montagna l’organo di studio e programmazione delle politiche di sviluppo del territorio montano. L’Agenzia subentra nei compiti e funzioni ora attribuiti all’Ente italiano per la montagna (EIM). Il capo III reca disposizioni circa la rieleggibilità (dopo il secondo mandato) dei sindaci nei comuni ad alta specificità montana (art. 5), sull’organizzazione periferica delle Agenzie fiscali e degli uffici postali, nonché sulla possibilità di istituzione di centri multifunzionali (art. 6). L’art. 7 interviene in tema di scuole di montagna prevedendo deroghe alle disposizioni vigenti in materia di dimensionamento e di formazione delle classi. In tema di sanità di montagna l’art. 8 reca disposizioni sulla maggior valutazione del servizio prestato dal personale medico nell'ambito di strutture sanitarie operanti nei territori montani, nonché sulla concessione di assegni di studio in favore di giovani laureati che si iscrivono a scuole di specializzazione a condizione che si impegnino ad esercitare la professione per un periodo di almeno cinque anni presso strutture ubicate nei territori montani. L’art. 9 prevede il potenziamento del sistema informativo della montagna, così come l’art. 10 prevede il potenziamento dei servizi radiotelevisivi e di telefonia mobile e fissa, nonché delle linee elettriche, ponendo il relativo onere a carico degli enti gestori. L’art. 11 reca disposizioni in tema di lavori pubblici di competenza statale in montagna, prevedendo deroghe alla normativa ordinaria. L’art. 12 prevede la predisposizione, nei comuni ad alta specificità montana, di aree per l’atterraggio di elicotteri per le operazioni di soccorso. L’art. 13 disposizioni al favore dell’associazionismo sociale, che interessano le fondazioni bancarie ed il Fondo nazionale per le politiche sociali. Viene previsto, altresì l’esonero  per le associazioni bandistiche, i cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e di danza popolare legalmente riconosciute senza fini di lucro da una serie di adempimenti fiscali. L’art. 14 reca disposizioni volte a promuovere il reclutamento nelle truppe alpine di personale volontario nelle regioni tipiche di reclutamento alpino. L’art. 15 interviene in tema di gestione del patrimonio forestale. L’art. 16,novellando la legge n. 865/1971, ricomprende la realizzazione di produzioni agricole tra le destinazioni delle aree espropriate. L’art. 17 reca disposizioni per l’accesso dei giovani alle attività agricole per mezzo dell’ISMEA. Il successivo art. 18 disciplina la certificazione di ecocompatibilità e il marchio di garanzia per i boschi esistenti e per le formazioni forestali create nei territori montani con specie indigene di pregio, a lungo ciclo di maturazione, gestiti con criteri di ecocompatibilità. L’art. 19 provvede alla ricostituzione di compendi agricoli unici di montagna, mentre l’art. 20 concerne la salvaguardia dei pascoli montani. Il successivo art. 21 prevede l’esonero dall'obbligo di applicazione del regime comunitario delle quote latte per i produttori operanti in territori montani. L’art. 22 contiene disposizioni recanti incentivi alle attività diversificate degli agricoltori di montagna. L’art. 23 prevede la facoltà per i comuni  montani di disporre l’esenzione dall’ICI per i fabbricati rurali di tipo tradizionale. L’art. 24 reca disposizioni per il turismo alberghiero, i rifugi alpini e gli agriturismi. L’art. 25 esclude dal computo dei ricavile cessioni di materiali inerti destinati ad opere pubbliche o al recupero del degrado ambientale dei territori montani. L’art. 26 interviene in tema di produzione di energia e gestione delle acque. L’art. 27 reca disposizioni fiscali agevolative per impianti di risalita, teleferiche, ecc. Prevede altresì la possibilità di concedere finanziamenti alle imprese turistiche operanti in zone colpite da situazioni di eccezionale siccità invernale e di mancanza di neve nelle aree sciabili. L’art. 28  concede agevolazioni fiscali per attività economiche nei comuni ad alta specificità montana (concordato preventivo, credito di imposta). L’art. 29 istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo nazionale per la montagna, la cui dotazione è determinata annualmente ai sensi della tabella C della legge finanziaria. La ripartizione del Fondo è effettuata dal CIPE entro il 31 gennaio di ciascun anno. L’art. 30 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo speciale per gli interventi nelle aree comprendenti comuni ad alta specificità montana. Le risorse del Fondo sono destinate al finanziamento di progetti speciali predisposti dalle regioni e dalle province autonome, sulla base di apposite intese con i comuni, le comunità montane e con le province interessati, per favorire lo sviluppo dei comuni ad alta specificità montana. L’art. 31 prevede che il CIPE approvi il Piano triennale nazionale delle aree montane, nel quale sono definiti gli obiettivi della politica nazionale per la montagna. L’art. 32 reca ulteriori finanziamenti, tra cui un contributo triennale straordinario di 350.000 euro in favore della Fondazione italiana per le montagne, nonché un contributo straordinario triennale di 700.000 euro all'Agenzia nazionale del turismo per il finanziamento di iniziative di promozione a livello internazionale dei comuni ad alta specificità montana. L’art. 33 reca la norma sulla copertura finanziaria degli oneri recati. L’art. 34 reca delega al Governo per l’emanazione di un decreto legislativo per il riassetto e la codificazione delle disposizioni legislative in materia di montagna. Ai sensi dell’art. 35 il Ministro per gli affari regionali, entro il 30 settembre di ciascun anno, presenta al Parlamento la relazione annuale sullo stato della montagna. L’art. 36 dispone l’abrogazione di alcune disposizioni della legge n. 97 del 1994.

 

La proposta di legge A.C. 2007, composta di 31 articoli, individua le finalità (art. 1), l’ambito di applicazione (art. 2) e le disposizioni di garanzia per le regioni a statuto speciale e per le province autonome (art. 3). L’art. 4 reca disposizioni sull’organizzazione dei servizi pubblici nei comuni montani (uffici delle agenzie fiscali, uffici postali, centri multifunzionali) nonché sull’utilizzo del c.d. telelavoro e sul passaggio di dipendenti tra amministrazioni pubbliche. L’art. 5 reca disposizioni volte a potenziare il Sistema informativo della montagna (SIM) previsto dall'articolo 24 della legge n. 97 del 1994, mentre l’art. 6 prevede alcune disposizioni volte al potenziamento dei servizi radiotelevisivi, delle reti di telefonia mobile e fissa e delle reti elettriche, ponendo, peraltro, il relativo onere a carico degli enti gestori. L’art. 7 dispone diverse misure per il potenziamento dei servizi sanitari nelle zone montane (quali, ad esempio, la telemedicina). L’art. 8 riguarda il sistema scolastico in montagna, prevedendo la possibilità di particolari forme di frequenza scolastica. Viene  autorizzata la spesa annuale di 2 milioni di euro per gli anni 2009-2011 per il finanziamento del progetto pilota di istruzione riservato a giovani atleti italiani praticanti gli sport invernali (già previsto dalla legge n. 166/2002).  L’art. 9  prevede che la stipula di convenzioni con cooperative sociali o con organizzazioni del volontariato possa rientrare tra le iniziative finanziabili dal Fondo nazionale per le politiche sociali. L’art. 10 reca disposizioni in materia di prodotti energetici (riduzione del sovrapprezzo termico e autoproduzione di energia) e dell’acqua in montagna. L’art. 11 reca disposizioni circa la gestione del demanio idrico, i cui proventi sono destinati al finanziamento degli interventi di tutela del risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico. L’art. 12 esclude dal computo dei ricavile cessioni di materiali inerti destinati ad opere pubbliche o al recupero del degrado ambientale dei territori montani. Inoltre prevede nei comuni montani la gratuità della captazione e dell'utilizzo delle sorgenti naturali d'acqua da parte di coltivatori diretti, di imprenditori, di gestori di rifugi di montagna, per scopi domestici o aziendali. L’art. 13 reca disposizioni per lo sviluppo del turismo montano, agevolazioni fiscali per l’agriturismo, per il settore turistico alberghiero. Autorizza per il 2009 uno stanziamento di 10 milioni di euro per realizzare interventi per la messa in sicurezza delle aree sciabili, nonché la spesa di 2 milioni per ciascuna annualità 2009-2011 per la realizzazione, la messa in sicurezza e la segnaletica dei percorsi per racchette da neve e per nordic walking. L’art. 13 interviene sull’attività del Collegio nazionale delle guide alpine  e provvede altresì alla definizione dei “rifugi alpini”, per i quali sono previste deroghe alle disposizioni in materia requisiti dei locali e smaltimento dei rifiuti, nonché all’esenzione ICI in taluni casi. I rifugi di montagna di proprietà del demanio, del Ministero dell'economia o del Ministero della difesa vengono esclusi dalle operazioni di cartolarizzazione. Ribadisce la competenza istituzionale da parte del Club alpino italiano (CAI) in materia di tutela della rete sentieristica e dei rifugi alpini, autorizza un contributo annuo di 500.000 euro (2009-2011) in favore dell'Agenzia nazionale del turismo per il finanziamento di iniziative di promozione internazionale della montagna italiana. Infinel’art. 13 autorizza comuni e comunità montane ad accedere a mutui agevolati con la Cassa depositi e prestiti a un tasso pari al 30% del tasso di riferimento, per la ristrutturazione di edifici storici e per il recupero dei centri storici situati nei comuni montani. L’art. 14 prevede incentivi alle attività diversificate degli agricoltori di montagna e per gli impianti produttivi agricoli. L’art. 15 reca disposizioni volte alla conservazione del patrimonio forestale. L’art. 16 autorizza regioni, comunità montane e comuni ad acquistare o prendere in affitto ovvero espropriare, in mancanza di accordo, terreni compresi nei rispettivi territori montani non più utilizzati a coltura agraria o nudi o cespugliati per destinarli alla formazione di boschi. L’art. 17 prevede una speciale procedura per l’individuazione da parte dei comuni montani con meno di 1.000 abitanti delle terre abbandonate da almeno venti anni. L’art. 18 interviene in materia di agricoltura di montagna e biodiversità. L’art. 19 detta disposizioni per la salvaguardia dei pascoli montani. L’art. 20 istituisce la certificazione di ecocompatibilità ed il marchio di garanzia per il legname proveniente da boschi e formazioni forestali create con specie indigene di pregio e a lungo ciclo di maturazione. L’art. 21 detta disposizioni per la definizione delle controversie relative a compravendite di beni gravati da diritti di uso civico nei comuni montani. L’art. 22 modifica le disposizioni sulle agevolazioni fiscali relative alle modalità di definizione del reddito d’impresa per le piccole imprese operanti nei comuni montani, contenute nell’art. 16, comma 1, della legge n. 97/1994. L’art. 23 reca deroghe alla normativa generala sugli appalti. L’art. 24 reca agevolazioni per impianti di risalita, teleferiche, ecc. E’ prevista una aliquota ridotta di 51,65 euro per ogni 1.000 litri di gasolio utilizzato dalle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone nei comuni montani, nonché dai gestori di rifugi di montagna. L’art. 25 considera esigenza prioritaria la costruzioni di elisuperfici per le operazioni di soccorso. L’art. 26 stabilisce che l’Associazione nazionale alpini (ANA) promuova il reclutamento volontario nei reparti delle truppe alpine, secondo il criterio del reclutamento regionale tipico degli stessi reparti, con particolare attenzione al reclutamento nei comuni montani. L’art. 27 novella le disposizioni sull’ordinamento e sull’attività del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico (CNSAS). L’art. 28 istituisce il Fondo nazionale per gli interventi nelle aree montane, nel quale sono trasferite le risorse del Fondo nazionale per la montagna. Il Fondo è alimentato da trasferimenti comunitari, dello Stato e di enti pubblici di rilevanza nazionale, nonché dal versamento diretto al Ministero dell'economia da parte degli enti concessionari di autostrade di un ulteriore canone annuo nella misura dello 0,1% dei proventi netti da pedaggio. La ripartizione delle risorse del Fondo è effettuata entro il 31 marzo di ciascun anno dal CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata. L’art. 29 prevede la possibilità per ciascuna regione di costituire un proprio fondo regionale per la montagna. L’art. 30 prevede la possibilità di presentare, anche su iniziativa delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli altri enti pubblici o di associazioni senza scopo di lucro, progetti speciali in favore della montagna che prevedono un complesso di interventi mirati, organici e coordinati, di valenza interregionale. I progetti speciali sono approvati dal CIPE a valere sulle risorse del Fondo. Inoltre è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'esercizio 2009 in favore del Corpo forestale dello Stato al fine di attuare progetti speciali finalizzati al monitoraggio degli ecosistemi e alla realizzazione del catasto delle aree percorse dal fuoco. L’art. 31 reca la norma sulla copertura finanziaria degli oneri recati.

 

La proposta di legge A.C. 2115 all’art. 1 individua le finalità, mentre i successivi articoli disciplinano l’organizzazione dei servizi pubblici nei comuni montani (art. 2), il potenziamento del SIM (art. 3), i servizi radiotelevisivi e di telefonia mobile e fissa e le reti elettriche(art. 4), la sanità di montagna (art. 5), il sistema scolastico in montagna (art. 6), l’associazionismo sociale (art. 7), l’utilizzo dei prodotti energetici e dell’acqua in montagna (art. 8), le agevolazioni per l’estrazione dei prodotti del sottosuolo (art. 9). L’art. 10 reca disposizioni per lo sviluppo del turismo montano, l’art. 11 prevede incentivi alle attività diversificate degli agricoltori di montagna, l’art. 12 prevede la non applicazione del diritto di prelazione in caso di nuovo affitto. I successivi articoli riguardano la salvaguardia dei pascoli montani (art. 14), la fascia di rispetto per i corsi d’acqua montani (art. 15), gli usi civici in montagna (art. 16), le agevolazioni per attività economiche nei comuni montani (art. 17), la locazione di aree sportive attrezzate (art. 18), il regime di esonero per agricoltori in zone montane (art. 19), l’imposta di registro per affitto di fondi rustici (art. 20), la disciplina dei lavori pubblici di competenza statale in montagna (art. 21), le agevolazioni per impianti di risalita, teleferiche e palarci. L’art. 23 assegna un contributo straordinario al C.N.R., l’art. 24 istituisce la Consulta femminile per i problemi delle donne in montagna, mentre gli artt. 25, 26 e 27 recano disposizioni per lo sviluppo delle elisuperfici, per la promozione del reclutamento nelle truppe alpine e sull’attività del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico. L’art 28 reca delega al Governo per l'emanazione del codice della legislazione in materia di montagna, l’art. 29 istituisce la Conferenza nazionale per la montagna, l’art. 30 concerne il Piano nazionale triennale delle aree montane, l’art. 31 riguarda la relazione annuale al Parlamento. L’art. 32 sostituisce l’art. 2 della legge n. 97 del 1994 relativo al Fondo nazionale per la montagna, l’art. 33 abroga alcune disposizioni della legge n. 97 del 1994 e l’art. 34 reca la norma sulla copertura finanziaria degli oneri recati.


 

 

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