Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Titolo: Misure per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale - D.L. 185/2008 - A.C. 1972-A - Sintesi degli emendamenti approvati dalle Commissioni V (Bilancio) e VI (Finanze) della Camera dei Deputati
Riferimenti:
AC N. 1972/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 88    Progressivo: 1
Data: 12/01/2009
Descrittori:
AGEVOLAZIONI FISCALI   FORME ECONOMICHE DI ASSISTENZA
MISURE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE   OPERE PUBBLICHE
REDDITO FAMILIARE     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
VI-Finanze
Altri riferimenti:
DL N. 185 DEL 29-NOV-08     

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

Misure per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa
e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale

D.L. 185/2008 - A.C. 1972-A

Sintesi degli emendamenti approvati dalle Commissioni V (Bilancio)
e VI (Finanze) della Camera dei deputati

 

 

 

 

 

 

 

n. 88/1

 

12 gennaio 2009


 

 

Dipartimento Bilancio e politica economica

SIWEB

 

Dipartimento Finanze

SIWEB

 

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File: BI0071.doc


 

 

 

I N D I C E

 

 

 

Tavola di raffronto degli articoli del D.L. n. 185 del 2008. 3

Emendamenti al decreto-legge n. 185/2008 (A.C. 1972) approvati dalle Commissioni V (Bilancio) e VI (Finanze) della Camera. 9

 


 

Tavola di raffronto degli articoli del D.L. n. 185 del 2008


 

 

AC 1972

AC 1972-A

Bonus straordinario per famiglie, lavoratori pensionati e non autosufficienza

1

1

Mutui prima casa: per i mutui in corso le rate variabili 2009 non possono superare il 4 per cento grazie all'accollo da parte dello Stato dell'eventuale eccedenza; per i nuovi mutui, il saggio di base su cui si calcolano gli spread è costituito dal saggio BCE

2, co. 1-5

2, co. 1-5 sexies

Incremento della dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione

 

2, co. 5-ter

Ulteriori disposizioni concernenti i contratti bancari

 

2-bis

Utilizzo del risparmio per interessi degli enti locali

 

2-ter

Blocco e riduzione delle tariffe

3, co. 1, 8-13

3, co. 1, 8-13

Pedaggi autostradali

3, co. 2-7

3, co. 2-7

Imposta provinciale di trascrizione per l’iscrizione e la cancellazione di ipoteche sugli autoveicoli

 

3, co. 13-bis

Fondo per il credito per i nuovi nati e disposizione per i volontari del servizio civile nazionale

4, co. 1-5

4, co. 1-5

Destinazione delle risorse del Fondo per il servizio antincendi negli aeroporti

 

4, co. 3-bis-3-quater

Detassazione contratti di produttività

5

5

Deduzione dall’IRES e dall’IRPEF della quota di IRAP relativa al costo del lavoro e degli interessi

6, co. 1-4

6, co. 1-4

Disposizioni concernenti territori colpiti da eventi sismici

 

6,
co. 4-bis-4-ter

Proroga detrazione fiscale per carichi di famiglia

 

6,
co. 4-quater

Disposizioni in materia di disavanzi sanitari

 

6-bis

Pagamento dell'IVA al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo

7

7

Revisione congiunturale speciale degli studi di settore

8

8

Rimborsi fiscali ultradecennali e velocizzazione, anche attraverso garanzie della Sace s.p.a., dei pagamenti da parte della p.a.

9

9

Riduzione dell'acconto IRES ed IRAP

10

10

Potenziamento finanziario Confidi anche con addizione della garanzia dello Stato

11

11

Finanziamento dell'economia attraverso la sottoscrizione pubblica di obbligazioni bancarie speciali e relativi controlli parlamentari e territoriali.

12

12

Adeguamento europeo della disciplina in materia di OPA

13

13

Attuazione della direttiva 2007/44/CE sulla partecipazione dell'industria nelle banche; disposizioni in materia di amministrazione straordinaria e di fondi comuni di investimento speculativi (cd. hedge fund)

14

14

Riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili

15

15

Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese

16

16

Registrazione telematica degli atti di trasferimento di partecipazioni

 

16,
co. 10-bis-10-ter

Semplificazione e riduzione dei costi delle imprese: novelle al codice civile

 

16,
co. 12-bis-12-undecies

Misure di semplificazione per le famiglie e per le imprese

 

16-bis

Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori scientifici residenti all'estero. Estensione del credito d'imposta alle ricerche fatte in Italia anche in caso di incarico da parte di committente estero.

17

17

Dotazioni finanziarie per la Scuola superiore della pubblica amministrazione

 

17, co. 2-bis

Ferma la distribuzione territoriale, riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali.

18, co. 1-4

18, co. 1-4-bis

 

 

18, co. 4-bis

Finanziamento infrastrutture per la mobilità al servizio della fiere di Bari, Verona, Foggia e Padova

 

18, co. 4-ter

Disposizioni per Roma capitale

 

18,
co. 4-quater-
4-quinquies

Destinazione importi lavori pubblici

 

18, co. 4-sexies

Società che forniscono servizi di committenza

 

18,
co.4-septies-
4-octies

Disposizioni in materia di iniziative finanziate con contributi pubblici

 

18-bis

Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga.

19, co. 1-17

19, co. 1-17

Disposizioni in materia di trasporto aereo

 

19, co. 5-bis

Rimborso delle spese per l’acquisto di latte artificiale e pannolini

 

19, co. 18

Contributo a favore della Fondazione “G. B. Bietti” per la ricerca in oftalmologia

 

19, co. 18-bis

Regime previdenziale giornalisti

 

19, co. 18-ter-8-quater

Istituzione del Fondo di sostegno per l’occupazione e l’imprenditoria giovanile

 

19-bis

Indennizzi per le aziende commerciali in crisi

 

19-ter

Norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale e simmetrica modifica del relativo regime di contenzioso amministrativo

20, co. 1-10

20, co. 1-10-sexies

Finanziamento legge obiettivo

21

21

Estensione delle competenze della Cassa Depositi e Prestiti

22

22

Detassazione dei microprogetti di arredo urbano o di interesse locale operati dalla società civile nello spirito della sussidiarietà.

23

23

Attuazione della decisione 2003/193/CE in materia di recupero di aiuti illegittimi

24

24

Ferrovie e trasporto pubblico locale

25

25

Privatizzazione della società Tirrenia

26

26

Accertamenti

27, co. 1-21

27, co. 1-21-ter

Escussione delle garanzie prestate a favore della P.A.

28

28

Meccanismi di controllo per assicurare la trasparenza e l'effettiva copertura delle agevolazioni fiscali

 

29

29

Controlli sui circoli privati

30, co. 1-5

30, co. 1-5-quater

Disposizioni fiscali in materia di giochi

 

30-bis

IVA servizi televisivi

31, co. 1-2

31, co. 1-2

Addizionale sulla produzione e vendita di materiale pornografico e per i soggetti che utilizzano trasmissioni televisive volte a sollecitare la credulità popolare

31, co. 3

31, co. 3

Regime IVA della vendita di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi a parcheggi veicolari

 

31-bis

Riscossione

32

32

Semplificazione delle modalità di riscossione coattiva

 

32-bis

Estensione del sistema di versamento “F24 enti pubblici” ad altre tipologie di tributi, nonché ai contributi assistenziali e previdenziali e ai premi assicurativi

 

32-ter

Indennità per la cosiddetta vacanza contrattuale

33

33

LSU Scuola

34

34

Copertura finanziaria

35

35

 


Emendamenti al decreto-legge n. 185/2008 (A.C. 1972)
approvati dalle Commissioni V (Bilancio) e VI (Finanze) della Camera


Articolo 1 -    Bonus straordinario per famiglie, lavoratori pensionati e non autosufficienza

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

1.57
nuova formulazione

Relatori

 

9.1 pom.

L’emendamento introduce una serie di correzioni di carattere redazionale a numerosi articoli del provvedimento, volte ad eliminare errori dal testo del decreto-legge ovvero ad adeguarne la formulazione ai criteri di redazione tecnica delle norme.

In sede di nuova formulazione dell’emendamento è stato altresì inserita una modifica sostanziale al comma 6, volta a differire dal 31 gennaio al 28 febbraio 2009 il termine per la presentazione della domanda per l’accesso al bonus straordinario in favore dei soggetti con nucleo familiare a basso reddito.

 


Articolo 2 -    Mutui prima casa: per i mutui in corso le rate variabili 2009 non possono superare il 4 per cento grazie all'accollo da parte dello Stato dell'eventuale eccedenza; per i nuovi mutui, il saggio di base su cui si calcolano gli spread è costituito dal saggio BCE

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

2.52
nuova formulazione

Relatori

 

9.1 pom.

Aggiunge il comma 1-bis, ai sensi del quale non si applicano gli onorari notarili, bensì il solo rimborso delle spese,agli atti di consenso alle surrogazioni relative a determinate tipologie di mutui (per acquisto, ristrutturazione e costruzione dell’abitazione principale) contratti dai soggetti per cui è prevista la rinegoziazione obbligatoria. Si prevede, inoltre, che per le operazioni di portabilità disciplinate dall’articolo 8 del D.L. n. 7/2007 non debbano essere applicati costi di alcun genere nei confronti dei clienti.

Modifica il comma 2, specificando che le modalità di calcolo delle rate dei mutui a tasso d’interesse variabile - stabilite dal comma 1, entro determinati valori massimi – trovano applicazione nei confronti dei mutui garantiti da ipoteca, nonché dei mutui accollati anche a seguito di frazionamento.

Sostituisce il comma 3, mantenendo ferma la corresponsione, da parte dello Stato, della differenza tra gli importi delle rate determinati secondo le modalità di cui al comma 1 e quelli derivanti dall'applicazione delle condizioni contrattuali; demanda ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate la fissazione delle modalità di comunicazione agli intermediari finanziari, sulla base delle informazioni disponibili all’Anagrafe tributaria, dei contribuenti per cui possano ricorrere le condizioni per la corresponsione della differenza da parte dello Stato; attribuisce agli operatori un credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, di ammontare pari alla quota di rata a carico dello Stato, demandando al citato provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate la fissazione delle modalità tecniche per garantire tale credito, nonché per il monitoraggio dei relativi flussi finanziari, anche per emanare i provvedimenti che individuano le risorse necessarie per il finanziamento delle operazioni di sottoscrizione pubblica di obbligazioni bancarie speciali, di cui all’articolo 12, comma 9 del medesimo decreto.

Modifica il comma 5, estendendo agli intermediari finanziari iscritti agli appositi albi alcuni obblighi previsti in origine per le banche. Si tratta dell’obbligo di assicurare, ai contraenti dei mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale, la possibilità di stipula di tali contratti a tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca centrale europea, nonché dell’obbligo di osservare le disposizioni della Banca d'Italia in materia di pubblicità e trasparenza, e di trasmettere alla Banca centrale segnalazioni statistiche periodiche sulle condizioni offerte, nonché su numero e ammontare dei mutui stipulati.

2.57

Relatori

 

9.1 pom.

Modifica il comma 4 precisando che gli oneri derivanti dalla nuova disciplina in materia di mutuisono pari a 350 milioni di euro per il 2009, come previsto dalla relazione tecnica.

2.54

Relatori

 

9.1 pom.

Aggiunge il comma 5-bis il quale prevede che vengano destinate all’ulteriore finanziamento degli assegni familiari le eventuali minori spese a carico dello Stato per l’anno 2009 - rispetto al già previsto importo di 350 milioni – registrate all’esito dell’attività di monitoraggio dei flussi finanziari relativi all’assunzione, da parte dello Stato medesimo, di una quota delle rate dei mutui a tasso variabile.

Conseguentemente, si demanda ad apposito decreto ministeriale la facoltà di ridefinire i livelli di reddito e gli importi degli assegni dei nuclei familiari, allo scopo di tutelare le famiglie numerose nonché di assimilare, tendenzialmente, le posizioni dei titolari di redditi di lavoro dipendente a quelle dei titolari di reddito di lavoro autonomo che si siano adeguati agli studi di settore.

0.2.54.1
nuova formulazione

Galletti

UDC

9.1 pom.

Modifica l’emendamento 2.54 rendendo vincolante anziché facoltativa la destinazione delle eventuali minori spese al finanziamento degli assegni familiari.

2.55

Relatori

 

9.1 pom.

Aggiunge il comma 5-ter, che prevede l’incremento della dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di 20 milioni di euro per l’anno 2009.

Conseguentemente,

modifica l’articolo 32, comma 4, riducendo da 50 a 30 milioni di euro la somma stanziata in favore della società Equitalia S.p.A.

2.43
nuova formulazione

Ceccuzzi

PD

9.1 pom.

Aggiunge i commi da 5-quater a 5-sexies con i quali viene estesa, a partire dal 1° gennaio 2009, l’applicazione di alcune sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Testo Unico Bancario (D.Lgs. n. 385/1993) anche alle ipotesi di inosservanza delle disposizioni sulla portabilità dei mutui, di cui all’art. 8 del D.L. n. 7/2007 e all’art. 2, co. 450, della legge finanziaria 2008. L’ammontare di tali sanzioni è destinato a incrementare il Fondo di solidarietà per la sospensione delle rate delle famiglie in difficoltà, istituito dalla legge finanziaria 2008 (art. 1, co. 475, legge n. 244/2007), e il cui regolamento attuativo deve essere emanato, con decreto del Ministero dell’economia e finanze da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

 

2.062
(ex 3.109)

 

Relatori

 

9.1
nott.

Aggiunge l’articolo 2-bis recante “Ulteriori disposizioni concernenti contratti bancari”.

L’articolo dispone la nullità delle clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto, ove il saldo a debito del cliente si protragga continuativamente oltre 30 giorni, ovvero in caso di utilizzi in assenza di fido. Sono nulle anche le clausole – comunque denominate - che prevedano una remunerazione per la banca per aver messo a disposizione fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall’effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedano una remunerazione all’istituto bancario indipendentemente dall’effettiva durata dell’utilizzo dei fondi. La nullità non opera in caso di predeterminazione per iscritto - non rinnovabile tacitamente - di alcuni elementi contrattuali, tra cui il compenso per la messa a disposizione dei fondi e il tasso debitore per le somme utilizzate, con specifica evidenziazione e rendicontazione al cliente (comma 1).

Si prevede, inoltre, che gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole contrattuali di remunerazione della banca in relazione all’effettiva durata dell’utilizzo dei fondi rilevino ai fini dell’applicazione delle norme del Codice civile in materia di interessi usurari, ai fini della configurazione del reato di usura disciplinato dall’articolo 644 del Codice penale, nonché ai fini delle disposizioni amministrative e penali nella stessa materia recate dagli articoli 2 e 3 della legge n. 108/1996, recandosi contestualmente alcune misure transitorie (comma 2). E’ infine disposto l’obbligo di adeguare alle nuove disposizioni i contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, entro 150 giorni dalla medesima data comma 3).

2.041
nuova formulazione

De Micheli

 

10.1 ant.

Aggiunge l’articolo 2-ter recante “Utilizzo del risparmio per interessi degli enti locali”.

L’articolo prevede, per i comuni che abbiano rispettato il Patto di stabilità interno nel triennio precedente, la possibilità di escludere dal computo dei saldi rilevati ai fini del Patto di stabilità interno per il 2009 le somme destinate a investimenti infrastrutturali o al pagamento di spese in conto capitale per impegni già assunti, qualora tali spese siano finanziate da risparmi derivanti:

§       dai minori interessi conseguenti alla riduzione dei tassi sui mutui o dalla rinegoziazione dei mutui stessi, se non già conteggiati nel bilanci di previsione;

§       da minori oneri per interessi registrati a seguito dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione disponibile per la rinegoziazione di mutui e prestiti.

All’attuazione di tale disposizione si provvede con decreto del Ministro dell’economia, di concerto con il Ministro dell’interno, anche al fine di garantire che gli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto non eccedano 5 milioni di euro.

Conseguentemente

modifica l’articolo 32, comma 4, riducendo da 50 a 45 milioni di euro la somma stanziata in favore della società Equitalia S.p.A


Articolo 3 -    Blocco e riduzione delle tariffe

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

3.106

Relatori

 

9.1
nott.

Modifica il comma 1, precisando che la sospensione dell’efficacia delle norme statali che obbligano o autorizzano organi dello Stato ad effettuare l'adeguamento di diritti, contributi o tariffe in relazione al tasso di inflazione o ad altri meccanismi automatici, non si applica, oltre che al servizio idrico già previsto dalla norma, ai settori dell’energia elettrica e del gas.

3.59

Dussin Guido

Lega Nord

9.1
nott.

Modifica il comma 1, che prevede il blocco di alcune tipologie di diritti e tariffe, facendo salvi eventuali adeguamenti in diminuzione.

3.69

Mariani

PD

9.1
nott.

Modifica il comma 3, prevedendo il parere delle Commissioni parlamentari competenti ai fini dell’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo all’approvazione delle misure finalizzate a creare le condizioni per accelerare la realizzazione dei piani di investimento nel settore autostradale.

3.36

Abrignani

PDL

9.1
nott.

Modifica il comma 9, prevedendo che le tariffe elettriche agevolate (bonus elettrico) siano riconosciute anche ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone in gravi situazioni di salute tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature medico terapeutiche alimentate da energia elettrica per la loro esistenza in vita. Inoltre, dispone che la compensazione della spesa tenga conto della necessità di tutela per i clienti che utilizzano impianti condominiali.

Aggiunge il comma 9-bis, che prevede che destinatarie delle agevolazioni tariffarie delle utenze di energia elettrica e del gas sono le famiglie con almeno 4 figli a carico e con ISEE non superiore a 20 mila euro.

3.107

Relatori

 

9.1
nott.

Modifica il comma 9, relativo alla norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla compensazione in favore delle famiglie economicamente svantaggiate della spesa per la fornitura di gas (c.d. bonus gas), posta a valere sulle risorse stanziate ai sensi dell’art. 2, co. 3, del D.Lgs. n. 26/2007, disponendo che una quota pari a 47 milioni di euro delle suddette risorse utilizzate a copertura, continui ad essere destinata, nell’anno 2009, alle finalità originarie previste dalla disposizione richiamata (interventi di riduzione delle aliquote di accisa per il gas naturale per combustione per usi civili).

3.108
ult. nuova formulazione

Relatori

 

9.1
nott.

Sostituisce il comma 10 con i commi da 10 a 10-ter  e modifica i commi 11, 12 e 13, in materia di disciplina del mercato elettrico e alla suddivisione della rete di trasmissione nazionale in non più di tre macro-zone.

In particolare, le modifiche più rilevanti consistono, per quanto riguarda i principi a cui deve conformarsi la disciplina del mercato elettrico, nella previsione che il meccanismo di formazione dei prezzi di cui alla lettera a) del comma 10, basato sul prezzo dichiarato (pay as bid), si applicherà solamente al termine di un processo di adeguamento disciplinato dalle lettere seguenti del medesimo comma. Tale processo di adeguamento è caratterizzato, in particolare, dall’istituzione di un mercato infragiornaliero dell’energia, in sostituzione dell’attuale mercato di aggiustamento, dalla riforma del mercato dei servizi di dispacciamento, nonché dall’integrazione sul piano funzionale del mercato infragiornaliero con il mercato dei servizi di dispacciamento.

Inoltre, in base alla formulazione del comma 12, la suddivisione della rete di trasmissione nazionale in non più ditre macro-zone viene prevista in via solamente eventuale, affidandola ad una decisione discrezionale del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell’Autorità dell’energia elettrica e del gas, sentito il concessionario dei servizi.

3.110

Relatori

 

9.1
nott.

Aggiunge il comma 13-bis, che riduce da una misura minima di 150 euro a 50 euro l’imposta provinciale di trascrizione (IPT) per l’iscrizione al PRA di ipoteche convenzionali o per residuo prezzo sui veicoli, precisando che la cancellazione delle medesime ipoteche è esente dalla predetta imposta.

 


Articolo 4 -    Fondo per il credito per i nuovi nati e disposizione per i volontari del servizio civile nazionale

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

4.40

Relatori

 

10.1 ant.

Modifica il comma 1, apportando una correzione formale.

4.7
ult. nuova formulaizone

Ravetto

PDL

10.1 ant.

Aggiunge il comma 1-bische aumenta di 10 milioni per il 2009 la dotazione del “Fondo di credito per i nuovi nati” da destinare in favore delle famiglie di nuovi nati o di bambini adottati nel 2009 che siano portatori di malattie rare ai sensi dell’art. 5, co. 1, lettera b), del D.Lgs. n. 124/1998.

Conseguentemente,

modifica l’articolo 32, comma 4, riducendo da 50 a 40 milioni di euro la somma stanziata in favore della società Equitalia S.p.A

4.39

Relatori

 

10.1 ant.

Modifica il comma 3, eliminando il riferimento ai fondi della produttività per quanto riguarda il calcolo sul trattamento accessorio per la riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali riconosciuta al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

4.2

Cazzola

PDL

10.1 ant.

Modifica il comma 3, precisando che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, relativo alla disciplina della riduzione dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sul trattamento economico accessoriodei fondi della produttività, riconosciuta al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, sia emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge in esame.

4.38

Relatori

 

10.1 ant.

Aggiunge i commi da 3-bis a 3-quater, con i quali si destinano le risorse complessive del Fondo per il servizio antincendi negli aeroporti (vedi id. subem. 0.4.38.1 e 0.4.38.2), istituito dall’art. 1, co. 1328, della legge finanziaria 2007, alle seguenti finalità di valorizzazione e miglioramento della qualità del servizio svolto dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco:

§       attuazione dei “patti per il soccorso pubblico”, stipulati annualmente tra il Governo e le associazioni sindacali del Corpo, nella misura del 40% delle risorse;

§       istituzione di una speciale indennità operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente espletato all’esterno, nella misura del 60% delle risorse.

Le modalità di utilizzo delle risorse sono definite nell’ambito dei procedimenti negoziali relativi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

0.4.38.1

0.4.38.2

Fugatti

Giudice

Lega Nord

PDL

10.1 ant.

Modifica l’emendamento 4.38 stabilendo che sono oggetto di nuova destinazione le risorse complessive del Fondo per il servizio antincendi negli aeroporti e non solo quelle del biennio 2006-2007, come previsto dal testo originario dell’emendamento

 


Articolo 6 -    Deduzione dall'IRES della quota di IRAP relativa al costo del lavoro e degli interessi

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

6.25

6.6

Relatori

Fugatti

 

Lega Nord

10.1 ant.

Modifica la rubrica dell’articolo in “Deduzione dall’IRES e dall’IRPEF della quota di IRAP relativa al costo del lavoro e degli interessi”

6.21
ult. nuova formulazione

Franzoso

PDL

10.1 ant.

Aggiunge i commi 4-bis e 4-ter. In particolare, il comma 4-bis estende alcune disposizioni contenute D.L. n. 162 del 2008 e concernenti i territori dell’Umbria e delle Marchecolpiti da calamità naturali nel corso del 1997, anche alle zone delle province di Campobasso e Foggia maggiormente colpite dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002, con lo scopo di definire la posizione tributaria e contributiva dei soggetti che hanno beneficiato di provvedimenti di sospensione dei relativi pagamenti. In particolare, si estende ai citati territori la decurtazione degli importi da pagare al 40% dell’ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo sospeso, nonché la dilazione del pagamento in 120 rate mensili e l’ambito soggettivo di applicazione di tali benefici. Con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate si determinano le modalità di effettuazione degli adempimenti tributari, da effettuarsi entro il 16 gennaio 2009. Sono anche previste le conseguenze del mancato versamento delle somme dovute per la definizione, e per il recupero delle somme non corrisposte alle prescritte scadenze. A tal fine è autorizzata la spesa di 59,4 milioni di euro per l’anno 2009, 32 milioni per l’anno 2010 e 7 milioni per l’anno 2011, nonché 4 milioni a decorrere dal 2012 e fino al 2019, che viene iscritta in un apposito fondo presso il Ministero dell’economia e delle finanze.

Il comma 4-ter reca la copertura finanziaria dell’onere di cui al comma precedente, che viene posta a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate, la cui dotazione viene ridotta di 178,2 milioni per il 2009, 64 milioni per il 2010, 7 milioni per l’anno 2011 e 4 milioni di euro a decorrere dal 2012 e fino al 2019, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto.

6.26
nuova formulazione

Relatori

 

10.1 ant.

Aggiunge i comma 4-quater e 4-quinquies, in materia di detrazioni fiscali per carichi di famiglia in favore dei soggetti non residenti, disponendo la proroga del beneficio per l’anno 2010.

Al relativo onere, valutato in 1,3 milioni per il 2010 e in 4,7 milioni per il 2011, si provvede a valere sulle risorse del Fondo presso il MEF, istituito per il reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del D.L. n. 93/2008.

 

6.19
ult. nuova formulazione

Germanà

PDL

10.1 ant.

Introduce l’articolo 6-bis recante “Disposizioni in materia di disavanzi sanitari. In particolare:

I commi 1 e 2consentono l’erogazione del maggior finanziamento della spesa sanitaria in favore delle regioni che hanno sottoscritto con lo Stato gli accordi per il rientro dai deficit sanitari e nelle quali non sia stato nominato il commissario ad acta.

Il comma 3 introduce la facoltà per le regioni che non hanno raggiunto gli obiettivi stabiliti dai piani di rientro di non innalzare, oltre i livelli massimi previsti dalla legislazione vigente, l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive, ove siano state adottate altre idonee misure di copertura.

 


Articolo 7 -    Pagamento dell'IVA al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

7.15

Relatori

 

9.1 pom.

Modifica il comma 1 al fine di introdurre a regime, e non più in via transitoria (triennio 2009-2011), l’applicazione del regime di IVA a esigibilità differita (criterio di cassa in luogo di quello della competenza).

 


Articolo 9 -    Rimborsi fiscali ultradecennali e velocizzazione, anche attraverso garanzie della SACE S.p.a., dei pagamenti da parte della P.A.

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

9.26
nuova formulazione

Fontana Vincenzo Antonio

PDL

9.1
nott.

Modifica il comma 1, sopprimendo il riferimento al comma 139 dell’art. 1 della legge finanziaria per il 2008, che stabilisce la maturazione di interessi giornalieri in relazione a crediti fiscali ultradecennali IRPEF e IRPEG in attesa di essere erogati.

Sostituisce il comma 2, prevedendo, oltre all’abrogazione del comma 140-bis dell’art. 1 della legge finanziaria 2008 (che disponeva che una quota degli stanziamenti previsti per i rimborsi ultradecennali ai fini IRPEF e IRPEG fosse destinata al rimborso dei crediti maturati in data più recente), anche l’abrogazione dei commi 139 e 140 del medesimo art. 1 della legge finanziaria 2008, relativi, rispettivamente, alla maturazione di interessi giornalieri, decorsi più di 10 anni dalla richiesta del rimborso dei crediti fiscali IRPEF e IRPEG, e alla decorrenza del periodo sul quale calcolare i suddetti interessi.

9.27

Relatori

 

9.1
nott.

Modifica il comma 3, prevedendo che la disciplina volta a favorire l’intervento della SACE S.p.a e di altre imprese di assicurazione nella prestazione di garanzie finalizzate alla riscossione dei crediti vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche debba prevedere una priorità per i casi nei quali venga contestualmente offerta una riduzione dell’importo del credito originario.

9.14
nuova formulazione

Vannucci

 

9.1
nott.

Aggiunge il comma 3-bis, ai sensi del quale, per l’anno 2009, su istanza del creditore le regioni e gli enti locali hanno facoltà di certificare, nel rispetto dei limiti del Patto di stabilità interno, l’esigibilità del credito vantato per somministrazione, forniture e appalti ai fini della cessione pro soluto ad istituti di credito e a società finanziarie del credito medesimo, previo decreto del Ministro dell’economia da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. Tale cessione è  valida anche qualora il contratto di fornitura o di servizio con la pubblica amministrazione abbia escluso la cedibilità del credito.


Articolo 11 -Potenziamento finanziario Confidi anche con addizione della garanzia dello Stato

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

11.33

Relatori

 

10.1 ant.

Modifica il comma 4, in materiadi interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese assistiti dalla garanzia di ultima istanza dello Stato, chiarendo che la garanzia concessa dallo Stato sia elencata nell’apposito allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia, come previsto dalla disciplina della contabilità generale, e che agli eventuali oneri si provveda attingendo dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine, con imputazione nell’ambito dell’UPB 8.1.7 (“Altre spese in conto capitale” nell’ambito della missione “Competitività e sviluppo delle imprese”, programma “Incentivi alle imprese”).

11.34

Relatori

 

10.1 ant.

Aggiunge il comma 5-bis, che autorizza il rilascio di garanzie, nel limite di 13 milioni di euro per il 2009, per gli impegni assunti dalle federazioni nazionali per l’organizzazione di grandi eventi sportivi in coincidenza degli eventi correlati all’Expo 2015.

Conseguentemente,

modifica l’articolo 32, comma 4, riducendo da 50 a 37 milioni di euro la somma stanziata in favore della società Equitalia S.p.A.

 


Articolo 12 -Finanziamento dell'economia attraverso la sottoscrizione pubblica di obbligazioni bancarie speciali e relativi controlli parlamentari e territoriali

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

12.7

Fluvi

PD

10.1 ant.

Modifica il comma 2, disponendo che il programma di intervento oggetto dell’articolo debba in ogni caso terminare entro dieci anni dalla data di entrata in vigore delle legge di conversione del decreto legge in esame.

12.43

Relatori

 

10.1 ant.

Modifica il comma 5, lettera a), includendo tra gli impegni dell’emittente cui è subordinata la sottoscrizione di strumenti finanziari da parte del MEF, definiti in apposito protocollo,quello di garantire adeguati livelli di liquidità per i creditori delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, anche attraverso lo sconto di crediti certi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

12.16

Fluvi

PD

10.1 ant.

Modifica il comma 5, lettera b), eliminando la disposizione che prevedeva che il codice etico fosse trasmesso al  Parlamento

Aggiunge il comma 5-bis, prevedendo la trasmissione al Parlamento degli schemi dei protocolli d’intenti, che devono essere sottoscritti tra gli emittenti degli strumenti finanziari e il Ministero dell’economia e delle finanze, nonché degli schemi dei codici etici, che costituiscono condizioni per la sottoscrizione dal parte del MEF di obbligazioni bancarie speciali.

12.3

12.29

Stradella

Borghesi

PDL

IDV

10.1 ant.

Aggiunge il comma 9-bis,introducendo l’obbligo del parere delle Camere sugli schemi di DPCM recanti l’individuazione delle risorse finanziarie destinate alla sottoscrizione pubblica di obbligazioni bancarie speciali.

12.20

Fluvi

PD

10.1 ant.

Aggiunge il comma 12-bis, prevedendoche il Ministro dell’economia e finanze, nell’ambito della relazione trimestrale prevista dal D.L. n. 155/2008, riferisca alle Camere anche in ordine all’evoluzione degli interventi di sottoscrizione di obbligazioni bancarie speciali.

 


Articolo 14 -Attuazione della Direttiva europea sulla partecipazione dell’industria nelle banche; disposizioni in materia di amministrazione straordinaria e di fondi comuni di investimento speculativi (cd. Hedge fund)

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

14.25

Relatori

 

10.1 ant.

Modifica il comma 1, recando una novella di carattere formale al comma 8-bis dell’articolo 19 del Testo unico bancario, finalizzata a sopprimere il riferimento al comma 6 del medesimo articolo 19, in quanto oggetto di soppressione da parte del decreto-legge in esame


Articolo 15 -Riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

15.21

Relatori

 

10.1 ant.

Modifica i commi 3, 7, 10 e 11 e aggiunge i commi7-bis, 8-bis e 12-bis. Le principali modifiche riguardano:

§       il disallineamento di valore per i soggetti che applicano gli IAS. Alcune tipologie di disallineamento, ed in particolare quelle emerse in sede di prima applicazione degli IAS per valori diversi da quelli relativi a beni fungibili, ammortamenti, rettifiche di valore e accantonamento, vengono spostate dalla lettera b) alla lettera a) del comma 3; ciò comporta una diversa procedura e un diverso onere a carico del contribuente ai fini dell’affrancamento delle divergenze in quanto le tipologie previste nella lettera a) possono, su scelta del contribuente, riallineare i valori ai sensi del comma 4 ovvero del comma 5 mentre l’affrancamento delle divergenze previste dalla lettera b) opera esclusivamente ai sensi del comma 7. Inoltre, per i disallineamenti relativi alle rimanenze di merci, prevede la possibilità di applicare il comma 21 dell’articolo 81 del DL 112/2008 (imposta sostitutiva 16%);

§       la rivalutazione dei maggiori valori per operazioni straordinarie. Dispone che, nei casi di fusione, scissione e conferimento, la rivalutazione agevolata di marchi, brevetti e altre attività immateriali possa essere effettuata anche in misura parziale. Relativamente a tali maggiori valori, viene escluso il limite massimo della quota annua di ammortamento. Sul maggior valore attribuito ad altri beni viene precisato che, oltre alle maggiorazioni IRES ed IRAP, si applicano anche le maggiorazioni IRPEF e che, nel caso di rivalutazione dei crediti, l’aliquota di imposta sostitutiva applicata è pari al 20%

Inoltre il comma 12-bis, prevede che l’opzione per la rivalutazione agevolata di cui all’art.1, comma 48, della legge finanziaria 2008 trova applicazione anche per i disallineamenti verificatisi dai soggetti che hanno applicato per la prima volta gli IAS.

Viene inoltre modificato un errato riferimento normativo contenuto nel comma 22.

15.22

Relatori

 

10.1 ant.

Modifica i commi 20 e 21, al fine di:

§       ridurre la misura dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dal 10 al 7% per gli immobili ammortizzabili e dal 7 al 4% per gli immobili non ammortizzabili;

§       prorogare dal terzo al quinto esercizio successivo il riconoscimento ai fini fiscali dei maggiori valori affrancati;

§       ampliare l’arco temporale (dal quarto anno successivo al sesto anno successivo) entro il quale non può essere effettuata la cessione o assegnazione del bene rivalutato ai fini del riconoscimento fiscale dell’affrancamento del maggior valore.

 


Articolo 16 -Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

16.1

Ventucci

PDL

10.1 ant.

Aggiunge il comma 5-bis, volto a fornire una interpretazione autentica in materia di prestazioni di servizi relative a beni custoditi in un deposito IVA. In particolare, si chiarisce che i servizi di consegna al depositario di detti beni sono da considerarsi ad ogni effetto come introduzione nel deposito IVA e sono pertanto escluse dalle fattispecie non sottoposte al pagamento dell’imposta stessa.

16.34

Contento

PDL

10.1 ant.

Modifica il comma 7, disponendo che l’elenco dei dati identificativi degli iscritti ad ordini di professionisti e collegi, con il relativo indirizzo di posta elettronica, abbia carattere riservato e sia consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni.

16.37

Girlanda

PDL

10.1 ant.

Modifica i commi da 6 a 10, ampliando le tipologie di indirizzi di posta elettronica che le imprese costituite in forma societaria, i professionisti iscritti in albi e le amministrazioni pubbliche possono utilizzare ai fini previsti dall’articolo.

16.44

Relatori

 

10.1 ant.

Modifica i commi 9 e 11, introducendo norme volte ad agevolare l’uso della posta elettronica certificata, quale l’ordinario strumento di comunicazione, da parte delle imprese e dei cittadini. Originariamente, il comma 9 prevedeva che le comunicazioni tramite posta elettronica certificata, se intercorse  tra soggetti appartenenti alle pubbliche amministrazioni, non richiedessero che il destinatario dichiarasse previamente la propria disponibilità ad accettarne l’utilizzo. L’emendamento allarga tale possibilità anche ai  soggetti indicati dai commi 6 e 7 dello stesso articolo 16, ovvero alle imprese costituite in forma societaria nonché ai professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato. La nuova formulazione del comma 11 è volta ad abrogare esclusivamente il comma 4 – anziché i commi da 4 a 7 – dell’articolo 4 del regolamento per l’utilizzo della posta elettronica certificata, di cui al D.P.R. n. 68/2005.

16.42
nuova formulazione

Laboccetta

PDL

10.1 ant.

Aggiunge i commi 10-bis e 10-ter, che dispongono l’obbligo per gli intermediari abilitati al deposito dei bilanci mediante trasmissione telematica – quali dottori commercialisti e ragionieri muniti della firma digitale su incarico dai legali rappresentanti della società – a richiedere per via telematica la registrazione degli atti di trasferimento delle partecipazioni societarie sottoscritte con firma digitale e a pagarne contestualmente l’imposta da essi liquidata e per la quale sono solidalmente obbligati. Con riferimento all’imposta di bollo rimane ferma la disciplina prevista dalla relativa tariffa. I tempi e le modalità per l’adempimento dei suddetti obblighi sono stabiliti con provvedimento del Direttore dell’agenzia delle entrate.

16.011

Relatori

 

10.1 ant.

Aggiunge i commi da 12-bis a 12-undecies. Nell’ottica di semplificazione e di riduzione dei costi delle imprese si introducono alcune novelle al codice civile. In particolare:

§       il comma 12-bis aggiunge il nuovo art. 2215-bis (Documentazione informatica) che prevede la possibilità di tenuta informatica delle scritture contabili delle imprese. Tale documentazione informatica – i cui obblighi di tenuta, vidimazione e numerazione sono assolti dalla marcatura temporale e dalla firma digitale dell’imprenditore – va sempre resa consultabile e di essa può essere fatta copia per gli usi consentiti dalla legge. La documentazione informatizzata ha la stessa efficacia probatoria di quella ordinaria;

§       il comma 12-ter prevede che gli obblighi di bollatura della documentazione informatica di cui all’art. 2215 siano assolti a seguito della comunicazione all’ufficio delle entrate dell’importo e degli estremi dell’avvenuto pagamento;

§       il comma 12-quater novella l’art. 2470 individuando, in particolare, nel deposito presso il registro delle imprese (anziché nell’iscrizione nel libro dei soci, di cui non è più obbligatoria la tenuta, v. ultra) il momento di efficacia del trasferimento di partecipazioni societarie;

§       i commi 12-quinquies e 12-sexies coordinano il testo degli artt. 2471 e 2742 con la citata soppressione dell’obbligo di tenuta del libro dei soci, rispettivamente, eliminando l’obbligo di iscrizione in detto libro dell’eventuale espropriazione di partecipazioni societarie (art. 2471) e precisando che gli obblighi solidali del venditore della partecipazione per i versamenti ancora dovuti decorrono dall’iscrizione nel registro imprese anziché dal libro dei soci (art. 2472);

§       il comma 12-septies novella l’art. 2478 eliminando, come accennato, il libro dei soci dall’elenco dei libri sociali di cui è obbligatoria la tenuta;

§       il comma 12-octies novella l’art. 2478-bis limitando alla copia del bilancio approvato gli obblighi di deposito presso il registro delle imprese;

§       il comma 12-nonies modifica l’art. 2479-bis in materia di convocazione dell’assemblea, coordinandone il testo con l’eliminazione dell’obbligo di tenuta del libro dei soci;

§       il comma 12-decies, analogamente, novella il comma 1-bis dell’art. 36 del DL 112/2008 (L. 133/2008) eliminando l’obbligo di iscrizione nel libro dei soci del trasferimento di partecipazioni societarie con firma digitale;

§       il comma 12-undecies, infine, reca una disposizione transitoria che prevede, in particolare, l’entrata in vigore di parte della nuova disciplina trascorsi 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

 

16.012

Relatori

 

10.1 ant.

Introduce l’articolo 16-bis recante“Misure di semplificazione per le famiglie e per le imprese”, finalizzato a promuovere ulteriormente l’utilizzo delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni tra i cittadini e le imprese e le amministrazioni pubbliche.

In particolare, i commi da 1 a 4 stabiliscono che, con decreto del Ministro della pubblica amministrazione e dell’innovazione e del Ministro dell’interno, vengano dettate nuove modalità per l’effettuazione da parte dei cittadini delle dichiarazioni anagrafiche (iscrizioni, modifiche, cancellazioni) e delle comunicazioni concernenti lo stato civile delle persone (nascite, morti, matrimoni, ecc.).

I commi da 5 a 8 prevedono che, con modalità da definirsi con un successivo D.P.C.M., d’intesa con la Conferenza unificata, venga assegnata, a tutti i cittadini che ne facciano richiesta, una casella di posta elettronica certificata, da utilizzare per le comunicazioni con le amministrazioni pubbliche, con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta ordinaria; per la copertura degli oneri viene autorizzato l’utilizzo delle risorse assegnate al “progetto Fondo di garanzia per le PMI” non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame.

Il comma 9 interviene sulle disposizioni, recate dalla legge finanziaria 2008 (L. 244/2007), finalizzate ad introdurre l’obbligo di utilizzare la fattura elettronica per gli operatori che hanno relazioni con l’amministrazione statale e con gli enti pubblici, stabilendo che il decreto attuativo di tali disposizioni, previsto dall’art. 1, comma 213, della L. 244/2007, sia adottato in conformità agli standard del Sistema Pubblico di Connettività e definisca, oltre a quanto indicato dalla disposizione richiamata, anche le regole tecniche atte a garantire l’attestazione della data, l’autenticità dell’origine e l’integrità del contenuto della fattura elettronica per ogni fine di legge.

Il comma 10 stabilisce che le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscano d’ufficio, anche mediante strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato dagli istituti od enti abilitati.

I commi 11 e 12 dispongono che i datori di lavoro domestico assolvano con modalità semplificate gli obblighi di comunicazione all’INPS relativi all’assunzione, cessazione, trasformazione e proroga del rapporto di lavoro. L’INPS trasmette in via informatica ai Servizi competenti, al Ministero del lavoro, all’INAIL e alla Prefettura le comunicazioni semplificate, utilizzando il Sistema Pubblico di Connettività.

 


Articolo 17 -Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori scientifici residenti all’estero. Estensione del credito d’imposta alle ricerche fatte in Italia anche in caso di incarico da parte di committente estero

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

17.2

Pagano

PDL

10.1 ant.

Modifica il comma 1, prevedendo che l’incentivo (assoggettamento del reddito di lavoro dipendente o autonomo dei docenti e ricercatori che operano all’estero nella misura del 10% dell’imponibile ed esclusione ai fini IRAP) si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009 nel periodo d’imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei due periodi di imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.

Modifica il comma 2, facendo riferimento genericamente a contratti stipulati con imprese residenti o localizzate all’estero (e non più a contratti di commissione). Rispetto alla residenza o localizzazione delle imprese vengono ricompresi, oltre agli Stati inclusi nella lista degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana, contenuta nel decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, sono ricomprese anche le imprese residenti o localizzate negli Stati membri della Comunità europea e negli Stati aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo (in sostanza vengono ricomprese l’Islanda e il Liechtenstein).

Modifica la rubrica in “Incentivi per il rientro in Italia di docenti e ricercatori scientifici residenti all’estero. Applicazione del credito d’imposta per attività di ricerca in caso di incarico da parte di committente estero”.

17.3

Relatori

 

10.1 ant.

Aggiunge il comma 2-bis,che rimodula le risorse destinate alla Scuola superiore della pubblica amministrazione, in particolare integrando di 1 milioni di euro lo stanziamento disposto ai sensi del DPR n. 701/1977 (Regolamento di esecuzione del DPR n. 472/1972, sul riordinamento e potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione), quantificato dalla Tabella C della legge finanziaria 2009 in 9,8 milioni di euro nell’ambito della missione “Servizi istituzionali e generali della amministrazioni pubbliche”, e riducendo della stessa cifra lo stanziamento disposto ai sensi del D.Lgs n. 287/1999 (recante il riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche), anch’esso determinato dalla Tabella C della legge finanziaria 2009, in 13,5 milioni di euro nell’ambito della missione “Politiche economico finanziarie e di bilancio”.

 


Articolo 18 -Ferma la distribuzione territoriale, aggiudicatici delle risorse per formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

18.46

Relatori

 

10.1 ant.

Modifica il comma 1, cui viene aggiunta la lettera b-bis), prevedendo che le risorse che risultino disponibili sul Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) siano assegnate, oltre che al Fondo sociale per occupazione e formazione e al Fondo infrastrutture, come già previsto dalla norma, anche al Fondo per la competitività delle imprese, per il sostegno degli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione da parte delle imprese e dei centri di ricerca.

18.42
nuova formulazione

Relatori

 

10.1 ant.

Sostituisce il comma 2, aggiungendo in fine la disposizione che prevede la definizione delle modalità per l’utilizzo delle ulteriori risorse rispetto a quelle già assegnate al Fondo sociale per l’occupazione e formazione per le diverse tipologie di rapporti di lavoro, con esclusione delle risorse del Fondo per l’occupazione, con decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell’economia, previa intesa della Conferenza unificata, fermo restando il rispetto dei diritti quesiti.

18.39 nuova formulazione

Zorzato

PDL

10.1 ant.

Aggiunge il comma 4-bis, finalizzato all’attuazione del cd. Piano casa previsto dall’art. 11 del D.L. n. 112/2008. A tal fine viene previsto che le misure di cui al citato art. 11 possono essere realizzate anche mediante le seguenti risorse finanziarie aggiuntive provenienti dal Fondo aree sottoutilizzate (FAS):

§       quota del FAS destinata dal comma 1, lettera b), al finanziamento del Fondo infrastrutture di cui all’art. 6-quinquies del DL n. 112/2008;

§       risorse autonomamente messe a disposizione dalle regioni a valere sulla quota di pertinenza di ciascuna regione del FAS.

Per le medesime finalità, il nuovo comma 4-bis reca le seguenti modifiche all’articolo 11 del D.L. n. 112/2008:

§       al comma 1, non viene più richiesta l’intesa della Conferenza unificata per l’approvazione del Piano casa, ma il semplice parere della stessa;

§       viene inserito un comma 12-bis che prevede, per il tempestivo avvio di interventi prioritari e immediatamente realizzabili di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata di competenza regionale, diretti alla risoluzione delle più pressanti esigenze abitative, la destinazione di 100 milioni di euro a valere sulle risorse dell’art. 21 del D.L. n. 159/2007, da ripartire tra le regioni con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

18.40

Franzoso

PDL

10.1 ant.

Aggiunge il comma 4-ter, che autorizza la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2009-2011, per il finanziamento degli interventi di realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio della fiere di Bari, Verona, Foggia e Padova.

Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture, istituito dall’articolo 6-quinquies del D.L. n. 112/2008.

18.45
nuova formulazione

Relatori

 

10.1 ant.

Aggiunge i commi 4-quater e 4-quinquies, volti ad escludere l’applicazione del Patto di stabilità interno per gli anni 2009 e 2010 nei confronti del comune di Roma, con riferimento alla sola gestione ordinaria del Comune, a seguito della nomina del Sindaco, ai sensi dell’art. 78 del D.L. n. 112/2008, a Commissario straordinario del Governo al fine di favorire il rientro dall’indebitamento pregresso del Comune medesimo. In particolare:

§       il comma 4-quater, novellando l’art. 78, co. 3, del D.L. n. 112/2008, prevede che alla gestione ordinaria del comune di Roma si applichino le medesime disposizioni previste per gli enti di nuova istituzione nell’anno 2008, di cui all’art. 77-bis, comma 17, del D.L. medesimo, che dispongono l’applicazione del Patto di stabilità interno soltanto a decorrere dall’anno 2011. Il comma prevede altresì che il concorso del Comune di Roma al raggiungimento degli obiettivi di risparmio che avrebbero dovuto derivare dalla applicazione delle regole del Patto negli anni 2009 e 2010 sia posta a carico del piano di rientro dall’indebitamento pregresso previsto dall’articolo 78 del D.L. n. 112/2008.

§       il comma 4-quinquiesdispone che la tempistica prevista per le entrate e le spese del piano di rientro sia rimodulata con apposito accordo tra il Ministero dell’economia e il Commissario straordinario del Governo in modo da garantire la neutralità finanziaria in termini di saldi di finanza pubblica.

18.43

Relatori

 

10.1 ant.

Aggiunge il comma 4-sexies, che novella l’art. 61 del D.L. n. 112/2008, introducendo il comma 7-bis che prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2009, che la percentuale prevista dal codice dei contratti pubblici, pari al 2% dell’importo posto a base di gara di un’opera o di un lavoro, di cui all’art. 92, comma 5, del D.Lgs. n. 163 del 2006, sia destinata nella sola quota dello 0,5% (e non più interamente) al responsabile del procedimento e agli soggetti coinvolti nella realizzazione dell’opera, mentre la restante parte dell’1,5% sia versata ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere destinata a un fondo per la tutela della sicurezza e del soccorso pubblico, inclusa l’assunzione di personale in deroga ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente.

18.44

Relatori

 

10.1 ant.

Aggiunge i commi 4-septies e 4-octies, che novellano l’art. 13, co. 1, del D.L. 223/2006 e l’art. 3, co. 27, della legge finanziaria 2008 (L. 244/2007). Entrambe le disposizioni novellate impongono limiti all’attività che le amministrazioni pubbliche possono svolgere per il tramite di strutture societarie. La modifica è volta ad escludere, in entrambi i casi, da detti limiti le società che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro, nonché delle “amministrazioni aggiudicatrici” individuate dall’art. 3, co. 25, del codice degli appalti pubblici (amministrazioni dello Stato, enti pubblici territoriali, altri enti pubblici non economici, organismi di diritto pubblico ed associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti).

 

18.01
nuova formulazione

Gioacchino Alfano

PDL

10.1 ant.

Introduce l’articolo 18-bis, recante “Disposizioni in materia di iniziative finanziate con contributi pubblici”.

L’articolo riguarda la definizione delle iniziative beneficiarie di contributi pubblici avviate prima della data di conversione del decreto in esame, in relazione alle quali si dispone che il saldo del contributo potrà essere incassato dopo la presentazione al soggetto responsabile di una autocertificazione che attesti la percentuale di investimento realizzata e il rispetto dei parametri occupazionali. Tali misure sono applicate ai programmi di investimento agevolati:

a)       che abbiano raggiunto la realizzazione di almeno i due terzi del programma originario

b)       che abbiano soddisfatto almeno il 66% dell’occupazione prevista.

Gli accertamenti di spesa da parte delle commissioni ministeriali sono effettuati sulle iniziative dei patti territoriali e dei contratti d’area comportanti investimenti agevolabili ammessi in sede di concessione provvisoria di importo superiore a 1 milione di euro.

 


Articolo 19 -Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

19.92
nuova formulazione

Relatori

 

10.1 ant.

Modifica i commi 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10 e 12 e aggiunge i commi 7-bis e 10-bis.

Le principali modifiche riguardano:

§       l’estensione dell’indennità ordinaria di disoccupazione, circoscritta a legislazione vigente al settore dell’artigianato, a tutti i lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali che siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Viene altresì precisato che per beneficiare della suddetta indennità i lavoratori devono dichiarare l’immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale (comma 1);

§       l’introduzione di una limitazione ai soli casi di fine lavoro per la liquidazione del beneficio dell’importo una tantum, pari al 10% del reddito percepito nell’anno precedente, da erogare ai collaboratori coordinati e continuativi (comma 2);

§       il rafforzamento del monitoraggio dei provvedimenti di sostegno del reddito attraverso la stipula da parte dell’INPS di apposite convenzioni con gli enti bilaterali, anche mediante la costituzione di un’apposita banca dati (comma 4);

§       l’introduzione del comma 7-bis finalizzato a realizzare una mobilità delle risorse versate ai fondi interprofessionali per la formazione continua da parte dei datori di lavoratori aderenti ai fondi stessi che passino ad un nuovo fondo;

§       la possibilità di prevedere che i decreti di concessione delle misure di tutela del reddito possano modulare e differenziare i trattamenti anche in relazione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale, ovvero in ragione dell’armonizzazione con altri trattamenti di tutela del reddito (comma 8);

§       l’introduzione del comma 10-bis in cui si dispone che ai lavoratori collocati in mobilità, ma privi del diritto alla relativa indennità possa essere erogato, in deroga alla vigente normativa, un trattamento di ammontare equivalente all’indennità stessa. Inoltre, il nuovo comma dispone che la disciplina in materia di disoccupazione si applichi con riferimento ai periodi di contribuzione figurativa previsti dalla medesima disciplina;

§       la destinazione di 12 milioni di euro per l’erogazione di benefici di sostegno del reddito in favore di alcune categorie di lavoratori del settore portuale. In particolare, il beneficio consiste in un’indennità rapportata al trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria (comma 12).

0.19.92.2 ult. nuova formulazione

Caparini

Lega Nord

9.1
nott.

Modifica l’emendamento 19.92 inserendo il comma 9-bis all’articolo 19 ai sensi del quale, in sede di prima assegnazione delle risorse previste per l’anno 2009 per la concessione di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, nelle more della definizione degli accordi delle regioni, una parte dei fondi disponibili vengono assegnati direttamente alle regioni ed eventualmente alle province.

19.15 nuova formulazione

D’Amico

Lega Nord

9.1  nott.

Aggiunge il comma 5-bis, ai sensi del quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro degli Affari esteri, promuove nuovi accordi bilaterali nel settore del trasporto aereo nonché per la modifica di quelli vigenti, al fine di:

§       ampliare il numero dei vettori ammessi ad operare sulle rotte nazionali, internazionali ed intercontinentali;

§       ampliare il numero delle frequenze su cui è consentito operare a ciascuna parte.

Gli accordi sono diretti ad assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali e dei collegamenti internazionali delle aree del paese interessate. Dovrà essere data la priorità ai vettori che assicurano il mantenimento dei livelli occupazionali.

Nelle more del perfezionamento di tali accordi, si prevede che l’ENAC rilasci autorizzazioni temporanee ai vettori che ne facciano richiesta, la cui validità non può essere inferiore a 18 mesi

19.7

19.14

19.26

19.29

19.42

Zorzato

Del Tenno

Bitonci

Poli

Colaninno

PDL

PDL

Lega Nord

UDC

PD

10.1 ant.

Modifica il comma 7, secondo periodo, prevedendo che le risorse minime a valere sul territorio nazionale siano stabilite oltre che dai contratti anche dagli accordi interconfederali collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro

 

19.91

Relatori

 

10.1 ant.

Modifica il comma 16, riducendo da 14 a 13 milione di euro la somma stanziata in favore della società Italia Lavoro S.p.a., quale contributo agli oneri di funzionamento e ai costi generali di struttura.

Conseguentemente,

aggiunge il comma 18-bis che autorizza la concessione di un contributo di 1 milione di euro per il 2009, a favore della Fondazione “G. B. Bietti” per lo studio e la ricerca in oftalmologia, a carico del Fondo per l’occupazione.

 

19.93
nuova formulazione

Relatori

 

 

Sostituisce il comma 18, prevedendo, in luogo del finanziamento per lo sviluppo dei sistemi informatici necessari allo svolgimento dell’attività ispettiva, il riconoscimento, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2009,del rimborso delle spese occorrenti per l’acquisto di latte artificiale e pannolini per i neonati in età compresa da zero a tre anni, in favore dei soggetti già beneficiari del Fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti per la concessione della Carta acquisti.

Conseguentemente,

modifica l’articolo 32, comma 4, riducendo da 50 a 48 milioni di euro la somma stanziata in favore della società Equitalia S.p.A.

19.86
nuova formulazione

Girlanda

PDL

9.1
nott.

Aggiunge i commi 18-ter e 18-quater, che modificano la legge n. 416 del 1981 in materia di editoria, disponendo che gli oneri per i trattamenti di pensione anticipata previsti dalla normativa vigente a carico dell’ente previdenziale dei giornalisti (INPGI) – pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2009 - siano posti a carico del bilancio dello Stato, limitatamente al periodo intercorrente tra l’ingresso al trattamento anticipato ed il conseguimento dell’età prevista per il trattamento di vecchiaia.

La copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle modifiche ai trattamenti di pensione anticipata a carico dell’INPGI, sono a valere sulle risorse del Fondo di cui all’articolo 18, comma1, lettera a) del provvedimento in esame (Fondo sociale per occupazione e formazione)

 

19.014
nuova formulazione

Marsilio

PDL

9.1
nott.

Introduce l’articolo 19-bis recante “Istituzione del Fondo di sostegno per l’occupazione e l’imprenditoria giovanile”.

In particolare, l’articolo novella l’art. 1, commi 72-74, della legge n. 247/2007, di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività, relativamente al sostegno all’occupazione e all’imprenditoria giovanile. Per effetto delle modifiche disposte dalla norma in esame viene innalzato a 35 anni il limite di età per accedere ai finanziamenti agevolati, viene istituito un unico Fondo in luogo dei tre attualmente previsti ed eliminata ogni indicazione relativa a specifiche categorie di beneficiari, finalità e tipologie di interventi e viene modificata la procedura per l’adozione della normativa di attuazione (DPCM in luogo di un decreto interministeriale).

19.029

Relatori

 

9.1
nott.

Introduce l’articolo 19-ter recante “Indennizzi per le aziende commerciali in crisi”.

L’articoloripristina dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2012 gli indennizzi per le aziende commerciali in crisi previsti dal decreto legislativo n. 207 del 1996. In particolare, si ripristina per gli operatori del settore commerciale e turistico, costretti a cessare anticipatamente l’attività nei tre anni precedenti il pensionamento di vecchiaia, l’accesso ad indennizzi di importo pari alla pensione minima.

Al fine di far fronte agli oneri derivanti dall’introduzione della misura, la norma dispone contestualmente la proroga fino al 2013 dell’aliquota contributiva dello 0,09% prevista a carico degli iscritti alla Gestione degli esercenti attività commerciali presso l’INPS.

 


Articolo 20 -Norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale e simmetrica modifica del relativo regime di contenzioso amministrativo

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

20.35

Relatori

 

10.1 ant.

Modifica il comma 1, disponendo cheil decreto del Presidente del Consiglio per l’individuazione degli investimenti pubblici di competenza statale ritenuti prioritari per lo sviluppo economico e per l’occupazione con particolare riferimento agli interventi programmati nel Quadro Strategico Nazionale, in particolare nei settori dell’energia e delle telecomunicazioni, sia emanato di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico.

20.3

Zeller

MISTO

10.1 ant.

Modifica il comma 1, disponendo che per gli interventi di competenza regionale si possa provvedere oltre che con decreto del Presidente della Giunta Regionale, anche con decreto dei presidenti delle giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano.

20.6

Zeller

MISTO

10.1 ant.

Modifica il comma 3, al fine di chiarire che il commissario straordinario delegato, nei propri poteri di proposizione al Ministro competente ovvero al Presidente della regione di revoca dell'assegnazione delle risorse, in caso di impossibilità di realizzare in tutto o in parte l’investimento previsto - potrà rivolgersi anche ai presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano.

20.38

Relatori

 

10.1 ant.

Modifica il comma 4, stabilendo che rimane comunque ferma la disciplina relativa al divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle acque del golfo di Venezia, che ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.L. n. 112/2008, si applica fino a quando il Consiglio dei ministri, d’intesa con la regione Veneto e su proposta del Ministro dell’ambiente, non pervenga in modo definitivo all’accertamento della non sussistenza di rischi apprezzabili di subsidenza sulle coste.

20.37

Relatori

 

 

Modifica i commi 7 e 9 apportando modifiche formalialle disposizioni.

20.34 nuova formulazione

Ventucci

PDL

10.1 ant.

Modifica il comma 8, in tema di disciplina speciale dell’accesso agli atti ed al contenzioso amministrativo, prevedendo:

§       che il termine di trenta giorni per la impugnativa dei provvedimenti adottati in base alla disciplina recata dall’articolo medesimo possa decorrere, oltre che dalla comunicazione del provvedimento, come già previsto, anche dall’avvenuta conoscenza, comunque acquisita, dello stesso;

§       che l’ammontare del danno da risarcire non possa eccedere il “decimo dell’importo delle opere che sarebbero state eseguite” dal concorrente, se aggiudicatario, in luogo della “misura di utile effettivo” che il ricorrente avrebbe conseguito se fosse risultato aggiudicatario – come previsto dalla formulazione originaria del comma;

Aggiunge il comma 8-bis, che esclude per i contratti stipulati secondo le procedure introdotte dall’articolo, il decorso del periodo minimo di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione ai controinteressati (periodo previsto dall’articolo 11, comma 10, del D.Lgs. n.163/2006, recante il Codice degli appalti)

20.26 nuova formulazione

Ravetto

PDL

10.1 ant.

Modifica il comma 8, che reca una disciplina speciale per il contenzioso amministrativo, disponendo che qualora in esito al giudizio risulti che la parte soccombente abbia agito o resistito con mala fede o colpa grave, si applichi l’articolo 96 del codice di procedura civile, vale a dire la condanna della parte medesima non solo alle spese ma anche al risarcimento del danno.

20.36

Relatori

 

10.1 ant.

Modifica il comma 10 disponendo che nella progettazione esecutiva relativa ai progetti definitivi di infrastrutture strategiche, approvati precedentemente all’entrata in vigore del DPR 30 marzo 2004, n. 142 (recante disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare):

§      si applicano i limiti acustici previsti dall’allegato 1 del citato decreto;

§      non si applica l’art. 11, comma 2, del medesimo decreto, che fa salve le prescrizioni inserite nei provvedimenti di approvazione di progetti definitivi, qualora più restrittive dei limiti previsti dall’allegato 1, antecedenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Aggiunge i commi da 10-bis a 10-sexies. In particolare

§       Il comma 10-bis riformulail comma 4 dell’art. 3 del DPR n. 383/1994relativo alla localizzazione delle opere di interesse statale difformi dagli strumenti urbanistici, ridisciplinando le modalità di conclusione della conferenza di servizi volta all’approvazione dei progetti delle opere. Non viene infatti più richiesta l’unanimità della decisione, ma è sufficiente che vi sia l’intesa tra l’amministrazione procedente e la regione interessata e non vi sia il dissenso espresso di un’amministrazione dello Stato preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

§       Il comma 10-ter, al fine della sollecita progettazione e approvazione delle infrastrutture strategiche di cui al comma 10, stanzia 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 per l’attività della struttura tecnica di missione prevista dall’art. 163, comma 3, lettera a), del d.lgs. n. 163/2006. Alla copertura del relativo onere si provvede a carico del Fondo per la promozione di trasporti marittimi sicuri, istituito dall’art. 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001).

§       Il comma 10-quater prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predisponga forme di collaborazione con la Banca europea per gli investimenti (Bei) per il finanziamento, da parte della stessa banca, delle opere infrastrutturali identificate:

-        nel piano decennale delle infrastrutture strategiche di cui alla delibera CIPE n. 121/2001;

-        nella direttiva 2004/54/CE (relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea), recepita a livello nazionale dal D.Lgs. n. 264/2006;

-        nella parte II, titolo III, capo IV, del D.Lgs. n. 163/2006.

§       Il comma 10-quinquies prevede che, ai sensi del comma precedente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunichi annualmente alla Bei una lista di progetti finanziabili dalla banca stessa, selezionati tra quelli individuati dal programma infrastrutturale allegato (ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge obiettivo) al documento di programmazione economico-finanziaria.

§       Il comma 10-sexies modifica gli articoli 185 e 186 del cd. codice ambientale (d.lgs. n. 152/2006) al fine di escludere dal novero dei rifiuti - in accordo con il dettato della nuova direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE - il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell’attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato ai fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato.

 


Articolo 23 -Detassazione dei microprogetti di arredo urbano o di interesse locale operati dalla società civile nello spirito della sussidiarietà

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

23.4

Mariani

PD

10.1 ant.

Modifica il comma 1 specificando che le proposte avanzate da parte di gruppi di cittadini organizzati per la realizzazione di opere di interesse locale debbano essere formulate nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti o delle clausole di salvaguardia degli strumenti urbanistici adottati

23.17

Relatori

 

10.1 ant.

Modifica il comma 1 apportando alcune correzioni formali, ai fini di una migliore formulazione del testo

23.9

Vannucci

PD

10.1 ant.

Modifica il comma 2 relativamente al meccanismi di approvazione della proposta per la realizzazione di opere di interesse locale da parte di gruppi di cittadini organizzati, prevedendo che essa si intenda respinta decorsi due mesi dalla sua presentazione, anziché approvata come previsto nel testo in vigore. Si prevede, inoltre, che entro il medesimo termine l’ente locale possa, con delibera motivata, disporre l’approvazione delle proposte formulate dai cittadini, regolandone altresì le fasi del procedimento di realizzazione e i tempi di esecuzione.

 


Articolo 24 -Attuazione di decisione europea in materia di recupero di aiuti illegittimi

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

24.4

Relatori

 

10.1 ant.

Modifica il comma ,1 sostituendo il riferimento normativo richiamato dalla norma - D. Lgs. n. 267 del 2000 “Testo unico degli enti locali” anziché la legge n. 142 del 1990 sull’ordinamento delle autonomie locali - per l’individuazione delle società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria, esercenti servizi pubblici locali, nei confronti delle quali l'Agenzia delle Entrate procede al recupero degli aiuti di Stato equivalenti alle imposte non corrisposte e ai relativi interessi.


Articolo 25 -Ferrovie e trasporto pubblico locale

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

25.11

Baretta

PD

10.1 ant.

Modifica il comma 2, stabilendo che una quota delle risorse autorizzate per garantire l’espletamento dei servizi di trasporto pubblico ferroviario, pari a complessivi 480 milioni di euro, dovrà essere riservata all’incremento e al miglioramento del materiale rotabile. L’emendamento precisa inoltre che tale quota verrà definita con il decreto di cui lo stesso comma 2 prevede l’emanazione al fine di individuare la destinazione delle risorse in relazione ai citati contratti di servizio.

 


Articolo 27 -Accertamenti

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

27.4
nuova formulazione

Pugliese

PDL

10.1 ant.

Aggiunge i commi 1-bis, 3-bis, 4-bis e 4-ter e modifica i commi 2, 9 e 14.

In particolare, il comma 1-bis, che novella l’art. 11 del D.Lgs. n. 218/1997, estende l’applicazione dell’istituto dell’adesione agli inviti a comparire anche per le altre imposte indirette, diverse dall’IVA. Di conseguenza:

§       anche per tale ipotesi, è disposta l’integrazione contenutistica dell’invito a comparire;

§       si rinvia alle norme concernenti le imposte dirette e l’IVA per quanto riguarda le specifiche modalità di adesione, nonché gli aspetti procedurali relativi alla comunicazione dell’adesione;

§       l’applicazione delle norme sull’adesione agli inviti a comparire per le altre imposte indirette è limitata agli inviti emessi a decorrere dalla data di entrata in vigore della relativa disciplina (comma 3-bis);

§       si prevede la riduzione alla metà delle relative sanzioni.

Si dispone poi che l’ufficio competente, ai fini dell’accertamento con adesione, definisca in contraddittorio, mediante unico atto, il reddito attribuibile ai soci nell’ipotesi di accertamento relativo a società che hanno optato per la trasparenza fiscale. Viene abrogata la disposizione che attribuiva, transitoriamente, le relative competenze dell’ufficio distrettuale delle imposte dirette (comma 4-bis).

L’emendamento dispone inoltre la riduzione ad un ottavo delle sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto di adesione e il contenuto delle dichiarazioni, ove l’avviso di accertamento e liquidazione non sia stato preceduto dall’invito a comparire, salvo quanto appositamente previsto nel caso di adesione a verbali di constatazione (comma 4-ter).

Sono altresì recate modifiche ai compiti spettanti alle strutture dell’Amministrazione finanziaria incaricate di svolgere attività di accertamento, controllo e riscossione nei confronti i cd. “grandi contribuenti”; in particolare, a tali strutture è attribuita la competenza in tema di rimborso in materia di IVA e di altre imposte indirette relativamente ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2006.

27.13

Relatori

 

10.1 ant.

Modifica il comma 5, estendendo l’applicazione delle misure cautelari dell’iscrizione di ipoteca e del sequestro conservativo non soltanto ai tributi e ai relativi interessi vantati dagli uffici e dagli enti e ai crediti derivanti dalle sanzioni amministrative tributarie, ma a tutte le somme dovute per il pagamento dei predetti tributi.

27.3
nuova formulazione

Ventucci

PDL

10.1 ant.

Aggiunge il comma 21-bis, il quale prevede che l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato possa avvalersi, senza costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica, del personale del Ministero dell’economia e delle finanze addetto alle Direzioni territoriali del medesimo Ministero al fine di potenziare le capacità di accertamento dell’amministrazione finanziaria.

27.12

Relatori

 

10.1 ant.

Aggiunge il comma 21-ter, che novella l’art. 2 del D.L. 143/2008, relativo al “Fondo unico giustizia”.

Una prima modifica (nuovo comma 3-bis) prevede, da parte del Ministero dell’economia, l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria (modulata su quella in materia di imposte dirette) a carico di Poste italiane s.p.a., banche ed altri operatori finanziari che omettano nei termini previsti, di intestare “Fondo unico giustizia” i titoli, i valori, i crediti, i conti, i libretti, nonché i proventi relativi ad attività finanziarie oggetto di sequestro penale e antimafia nonché di trasmettere ad Equitalia per via telematica le informazioni relative ai libretti postali di deposito giudiziari, ai conti correnti bancari, ai depositi a risparmio ed ai conti di deposito titoli. Per la verifica di detti obblighi il Ministero può avvalersi della Guardia di finanza. Con la modifica del comma 7, ai fini della determinazione delle quote annuali di risorse del Fondo unico giustizia destinate al Ministero dell’interno, a quello della giustizia ed al bilancio dello Stato (ai sensi delle lettere a), b) e c), viene introdotto il limite di una percentuale non superiore al 20 per cento relativamente alle sole risorse oggetto di sequestro penale e amministrativo.

Viene, infine, aggiunto un comma 7-quater che prevede che detta percentuale del 20 per cento potrà aumentare fino al doppio in funzione del progressivo consolidamento dei dati statistici.

 


Articolo 29 -Meccanismi di controllo per assicurare la trasparenza e l'effettiva copertura delle agevolazioni fiscali

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

29.88

Relatori

 

9.1
nott.

Modifica il comma 1 recando una modifica formale.

Sostituisce la disciplina recata dai commi da 6 a 11 con un unico comma 6, relativamente alle detrazioni per la riqualificazione energetica degli edifici (articolo 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296/2006). Viene soppressa la limitazione all’utilizzo del credito di imposta nel 2008, prevedendo che, per i periodi imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2008, i contribuenti interessati inviano all’Agenzia delle entrate apposita comunicazione, secondo i termini e le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (legge di conversione). Il provvedimento può stabilire che la trasmissione avvenga esclusivamente per via informatica, anche mediante i soggetti abilitati, e stabilisce i termini e le modalità di comunicazione all’Agenzia delle entrate dei dati trasmessi dai contribuenti in possesso dell’ENEA ai sensi del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 febbraio 2007.

Il comma 6 dispone, altresì, l’emanazione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di un decreto di natura non regolamentare di modifica del richiamato decreto 19 febbraio 2007 al fine di snellire le procedure e di ridurre gli adempimenti burocratici a carico dei contribuenti. Per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2009 per la riqualificazione energetica degli edifici la detrazione d’imposta lorda deve essere ripartita in 5 rate annuali di pari importo.

Introduce un nuovo comma 7 disponendo che, nell’ambito delle attività di monitoraggio circa l’effettivo utilizzo dei crediti di imposta per nuove assunzioni e per nuovi investimenti, l’Agenzia delle entrate effettua nel 2009 una ricognizione delle risorse formalmente impegnate ma non utilizzate o non utilizzabili. Si dispone, altresì, che in relazione ai crediti di imposta per investimenti e per l’occupazione, le risorse finanziarie ad essi destinate, nonché altre risorse relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta esistenti presso la contabilità speciale 1778 (Fondi di bilancio) siano ridotte di 1.155,6 milioni. Tali risorse sono versate all’entrata del bilancio dello Stato nella misura di 286,3 milioni nel 2009, di 263,1 milioni nel 2010, di 341,8 milioni nel 2011 e di 264,4 milioni nel 2013.

29.89

Relatori

 

9.1
nott.

Reca una modifica formale al comma 1 necessaria a riferire la disciplina del credito di imposta per interventi di riqualificazione energetica degli edifici al comma 6.

Sostituisce il comma 2, con una nuova formulazione volta a precisare che le risorse stanziate sonorelative al solo credito di imposta per spese per attività di ricerca, di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge n. 296/2006 e che la procedura indicata alle lettere a) e b) per l’accesso al beneficio è applicabile a decorrere dall’anno 2009.

Modifica il comma 3, circa le procedure per la concessione del credito di imposta per spese per attività di ricerca, sostituendo alla previsione del nulla osta da parte dell’Agenzia delle entrate la procedura del silenzio-assenso decorsi 90 giorni dalla certificazione dell’avvenuta prenotazione per l’accesso al credito.

Modifica il comma 5, prevedendo, per l’approvazione del formulario per la trasmissione dei dati, che l’emanazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sia adottato entro 30 giornidalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in luogo della data di entrata in vigore del decreto stesso.


Articolo 30 -Controlli sui circoli privati

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

30.22
ult. nuova formulazione

Duilio

PD

10.1 ant.

Modifica i commi 1, 2 e 5, al fine di escludere le organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri regionali del volontariato e che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali, dagli obblighi di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate di dati rilevanti a fini fiscali, necessari per usufruire del regime fiscale agevolato previsto per gli enti di tipo associativo.

30.6
nuova formulazione

Savino

PDL

10.1 ant.

Modifica il comma 1, specificando chegli enti di tipo associativo, ove intendano usufruire del regime fiscale agevolato, trasmettano all’Agenzia delle entrate dati e notizie rilevanti a fini fiscali per consentire gli opportuni controlli.

Modifica il comma 2, prevedendo che l’apposito provvedimento dell’Agenzia delle entrate recante le modalità di tale comunicazione definisca altresì le modalità di comunicazione relative alla completezza dei dati e delle notizie trasmesse, in luogo del dell'esclusione dai benefici fiscali ove manchino i presupposti previsti dalla normativa.

Sopprime il comma 4, ripristinando sia l’applicazione del regime fiscale agevolato per le società sportive dilettantistiche alle società riconosciute ai fini sportivi dal CONI, sia l’obbligo per il CONI di trasmettere annualmente al Ministero dell’economia e finanze l’elenco delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute (v. anche em. 30.30).

30.8
nuova formulazione

Fugatti

Lega Nord

10.1 ant.

Aggiunge il comma 3-bis, che esclude le associazioni pro-loco e gli enti associativi dilettantistici, iscritti al registro del CONI e che non svolgono attività commerciale, dall’applicazione dei controlli sugli enti di tipo associativo, necessari per usufruire del regime fiscale agevolato.

30.30
nuova formulazione

Savino

PDL

10.1 ant.

Sostituisce il comma 4,modificando la disciplina recata dal D. Lgs. n.460/1997 in tema di organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Si prevede in particolare che si consideri “attività di beneficienza”, rilevante ai fini della configurazione dei requisiti delle ONLUS, anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro, con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte,a favore di enti privi di scopo di lucro operanti in alcuni specifici settori, per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale.

Conseguentemente a tale modifica, viene ripristinata sia l’applicazione del regime fiscale agevolato per le società sportive dilettantistiche alle società riconosciute ai fini sportivi dal CONI, sia l’obbligo per il CONI di trasmettere annualmente al Ministero dell’economia e finanze l’elenco delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute.

30.1
nuova formulazione

Gioacchino Alfano

PDL

10.1 ant.

Aggiunge i commi da 5-bis a 5-quater, che prevedono in favore delle ONLUS l’assoggettamento delle volture catastali inerenti gli immobili ad imposta catastale in misura fissa (pari a 168 euro).L’onere di attuazione dell’agevolazione, che si applica sino al 31 dicembre 2009, è quantificato in 3 milioni di euro ed è coperto mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente della Tabella C allegata alle legge finanziaria per il 2009.

 

30.03
ult. nuova formulazione

Relatori

 

10.1 ant.

Introduce l’articolo 30-bis recante “Disposizioni fiscali in materia di giochi”,relativo alla determinazione del prelievo erariale unico (PREU) sulle somme giocate con apparecchi per il gioco lecito collegati alla rete telematica dei Monopoli di Stato e al finanziamento del CONI e dell’UNIRE.

In particolare il comma 1 determina l’ammontare del PREU relativamente ai singoli soggetti passivi d’imposta, applicando differenti aliquote (dal 12,6% all’8%) per scaglioni di raccolta delle somme giocate rispetto alla raccolta effettuata nel 2008.

Gli importi dei versamenti periodici del PREU dovuti dai soggetti passivi di imposta sono calcolati nella misura del 98% dell’aliquota massima del 12,6% (comma 2).

Il comma 3 prevede la possibilità di rateizzazione delle somme dovute a seguito di controlli automatici, per i casi di comunicazione al contribuente da parte dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) per omessi, carenti o intempestivi versamenti, e di comunicazione definitiva contenente la rideterminazione, in sede di autotutela, delle somme dovute a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente.

Il comma 4 sostituisce i commi 281 e 282 dell’art. 1 della legge finanziaria 2005 (legge n. 3001/2004), disponendo che a decorrere dal 1° gennaio 2011 viene determinata, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, la quota delle entrate erariali ed extraerariali derivanti dai giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato da destinare al CONI per il finanziamento dello sport, e all’UNIRE per il finanzimento del montepremi delle corse. Con provvedimento dell’AAMS, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare annualmente entro il 31 marzo, sono definite le modalità operative della determinazione della base di calcolo delle predette entrate erariali ed extraerariali, nonché le modalità di trasferimento periodico delle risorse al CONI e all’UNIRE.

Per gli anni 2009 e 2010 la quota da assegnare al CONI è fissata in 470 milioni, mentre quella per l’UNIRE è determinata in 150 milioni.

Il comma 5 stabilisce che, a valere sulle maggiori entrate determinate dall’aumento del PREU disposto dal comma 1, rilevate annualmente dall’AAMS, una quota pari all’1,4% del PREU sia ripartita in parti uguali – in misura non superiore a 140 milioni per ciascun ente - ed assegnata in funzione del processo di risanamento finanziario e di riassetto dei relativi settori alle attività istituzionali del CONI e dell' UNIRE, con esclusione delle ordinarie esigenze di funzionamento della medesima UNIRE, nonché all’incremento del monte premi e delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli.

Il comma 6 dispone la cessazione, a decorrere dal 1° gennaio 2009, degli effetti nei confronti del CONI e dell’UNIRE delle disposizioni recate dall’articolo 1-bis, comma 7, del D.L. n. 149/2008 (legge n. 184/2008): la disposizione richiamata istituisce per il 2009 nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo sul quale affluiscono le entrate derivanti dalle concessioni del diritto di esercizio e raccolta in rete fisica di giochi su base ippica e sportiva. Quota parte delle risorse del fondo viene destinata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze all’incremento del montepremi e delle provvidenze per l’allevamento dei cavalli, ovvero anche alle esigenze finanziarie del CONI e dell’UNIRE in funzione del loro risanamento finanziario e di riassetto dei relativi settori. La restante parte del Fondo viene versata all’entrata del bilancio dello Stato..

Il comma 7 dispone che agli oneri derivanti dal presente articoli si provvede con le maggiori entrate derivanti dalle modifiche al PREU disposte dal precedente comma 1. Qualora si determinassero maggiori entrate rispetto a tali oneri, si provvederà alla destinazione delle medesime con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze al Fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti per la concessione della Carta acquisti (art. 81, co. 30, DL n. 112/2008), al Fondo per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico (art. 61, co. 17, DL n. 112/2008) ovvero all’entrata dello Stato.

 


Articolo 31 -IVA servizi televisivi

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

31.20
nuova formulazione

Polledri

Lega Nord

10.1 ant.

Modifica il comma 3, prevedendo l’estensione della tassazione addizionale prevista per le trasmissioni televisive di contenuto pornografico (c.d. porno-tax) ai soggetti che utilizzano trasmissioni televisive volte a sollecitare la credulità popolare, che si rivolgono al pubblico attraverso numeri telefonici a pagamento.

31.19

Relatori

 

10.1 ant.

Reca una modifica di carattere formale al comma 3 volta ad eliminare una ripetizione nel testo.

 

31.07
nuova formulazione

Ventucci

PDL

9.1
nott.

Introduce l’articolo 31-bis recante “Regime IVA della vendita di documenti di viaggio relativo ai trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi a parcheggi veicolari”.

L’articolo reca una modifica all’art. 74, comma 1, del codice dell’imposta sul valore aggiunto (DPR n. 633/1972) sostituendo la disposizione contenuta alla lett. e) in materia di regime IVA della vendita al pubblico di documenti di viaggio e di sosta. In particolare si dispone che l’applicazione dell’IVA sulla vendita di documenti di viaggio per trasporto pubblico urbano di persone ovvero sulla vendita di documenti di sosta da parte del gestore di autoparcheggio è calcolata sulla base del prezzo di vendita al pubblico.


Articolo 32 -Riscossione

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

32.65
nuova formulazione

Relatori

 

10.1 ant.

Modifica il comma 1, lettera a), quantificando l’aggio per la remunerazione degli agenti della riscossione in un importo fisso pari al 9 per cento, in luogo del 10 per cento, delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi di mora.

32.66

Relatori

 

10.1 ant.

Modifica il comma 1, aggiungendo le lettere e-bis) ed e-ter), che modificano i commi 6 e 7-bis dell’art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999 in tema di riscossione dei tributi. Con la modifica al comma 6 del citato art. 17 si dispone che il destinatario delle disposizioni sul rimborso delle spese relative alle procedure esecutive non sia più il concessionario della riscossione, bensì l’agente della riscossione. E’ analogamente previsto, con la modifica al comma 7-bis del citato art. 17 che spetta all’agente della riscossione – e non più al concessionario – il compenso per l'attività di esecuzione comunque svolta, nel caso in cui l’ente creditore emani un provvedimento che riconosce, in tutto o in parte, non dovute le somme iscritte a ruolo.

2.55

Relatori

 

9.1 pom.

Modifica il comma 4, riducendo da 50 a 30 milioni di euro la somma stanziata in favore della società Equitalia S.p.A. in relazione all’ampliamento delle competenze ad essa assegnate, al fine di garantire copertura finanziaria alle disposizioni introdotte dal comma 5-bis dell’articolo 2 che prevedono l’incremento di 20 milioni di euro della dotazione per l’anno 2009 del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione (nell’A.C. 1972- A il comma 4 è stato soppresso per il completo utilizzo dello stanziamento a copertura di altri emendamenti).

19.93
nuova formulazione

Relatori

 

9.1
nott.

Modifica il comma 4, riducendo da 50 a 48 milioni di euro la somma stanziata in favore della società Equitalia S.p.A. in relazione all’ampliamento delle competenze ad essa assegnate, al fine di garantire copertura finanziaria alle disposizioni introdotte dal nuovo comma 18 dell’articolo 19 che riconosce, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2009,il rimborso delle spese occorrenti per l’acquisto di latte artificiale e pannolini per i neonati in età compresa da zero a tre anni, in favore dei soggetti già beneficiari del Fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti per la concessione della Carta acquisti (nell’A.C. 1972- A il comma 4 è stato soppresso per il completo utilizzo dello stanziamento a copertura di altri emendamenti).

4.7 riformulato

Ravetto

PDL

10.1 ant.

Modifica il comma 4, riducendo da 50 a 40 milioni di euro la somma stanziata in favore della società Equitalia S.p.A., al fine di garantire copertura finanziaria alla disposizione introdotta dal comma 5-bis dell’articolo 4 che aumenta di 10 milioni per il 2009 la dotazione del “Fondo di credito per i nuovi nati” (nell’A.C. 1972- A il comma 4 è stato soppresso per il completo utilizzo dello stanziamento a copertura di altri emendamenti).

11.34

Relatori

 

10.1 ant.

Modifica il comma 4, riducendo da 50 a 37 milioni di euro la somma stanziata in favore della società Equitalia S.p.A. in relazione alla norma introdotta dal comma 5-bis dell’articolo 2 che autorizza il rilascio di garanzie per gli impegni assunti dalle federazioni nazionali per l’organizzazione di grandi eventi sportivi in coincidenza degli eventi correlati all’Expo 2015, nel limite di 13 milioni di euro (nell’A.C. 1972- A il comma 4 è stato soppresso per il completo utilizzo dello stanziamento a copertura di altri emendamenti).

2.041
nuova formulazione

De Micheli

PD

10.1 ant.

Modifica il, comma 4, riducendo da 50 a 45 milioni di euro la somma stanziata in favore della società Equitalia S.p.A  a copertura finanziaria dell’articolo aggiuntivo 2-bis che esclude dal Patto di stabilità interno degli enti locali per il 2009 le somme destinate a investimenti o al pagamento di spese in conto capitale per impegni già assunti, qualora finanziate da risparmi derivanti dai minori interessi sui mutui (nell’A.C. 1972- A il comma 4 è stato soppresso per il completo utilizzo dello stanziamento a copertura di altri emendamenti).

32.53
nuova formulazione

Contento

PDL

10.1 ant.

Modifica il comma 5, lettera a) specificando che, nel caso di credito tributario o contributivo avente natura chirografaria, di cui si propone il pagamento parziale e dilazionato in sede di concordato preventivo, il trattamento non può essere differenziato, nell’ipotesi di suddivisione in classi, rispetto a quello dei creditori per cui è previsto un trattamento più favorevole.

32.13

Gioacchino Alfano

PDL

10.1 ant.

Modifica il comma 7, estendendo l’ambito applicativo della disciplina che facilita il recupero delle somme dovute dai soggetti che hanno usufruito delle definizioni agevolate disposte dalla legge finanziaria 2003 (legge 289/2002) e che tuttavia hanno omesso i relativi versamenti; si dispone infatti che tali procedure si applichino anche alle definizioni effettuate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta che, alla data del 16 aprile 2003, hanno provveduto ai pagamenti delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate entro il 31 ottobre 2002, per le quali il termine di versamento è scaduto anteriormente a tale data.

32.12
ult. nuova formulazione

Germanà

PDL

10.1 ant.

Aggiunge il comma 7-bis, il quale fissa in un ammontare non inferiore a 10 milioni di euro interamente versati l’importo della misura minima di capitale richiesto alle società per l’iscrizione nell’albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare l’attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate degli enti locali. Tale limite di importo non si applica alle società a prevalente partecipazione pubblica. E’ contestualmente disposta la nullità degli affidamenti a soggetti privi di tale requisito, l’obbligo per i soggetti già iscritti all’albo di adeguarsi alla predetta misura minima di capitale, nonché la decadenza dall’affidamento dei soggetti che non si siano adeguati alle suddette prescrizioni entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione.

 

32.02
nuova formulazione

Franzoso

PDL

10.1 ant.

Introduce gli articoli 32-bis e 32-ter. In particolare:

§       l’articolo 32-bis, recante “Semplificazione delle modalità di riscossione coattiva”, riguarda l’effettuazione diretta, da parte dell’Agenzia delle entrate, dell’iscrizione a ruolo delle somme che risultano dovute a titolo di contributi e premi, nonché di interessi e sanzioni per ritardati o omessi versamenti (comma 1). Si prevede inoltre che le società di riscossione provvedano a riversare agli enti previdenziali creditori le somme riscosse nei termini previsti dalla normativa vigente (comma 2). Si chiarisce infine che i contributi e premi per i quali si applicano le suddette disposizioni sono quelli dichiarati dal 2006 e successivi (comma 3).

§       l’articolo 32-ter, recante “Estensione del sistema di versamento «F24 enti pubblici» ad altre tipologie di tributi, nonché ai contributi assistenziali e previdenziali e ai premi assicurativi”, estende il sistema di versamento “F24 enti pubblici” a tutti i tributi erariali, nonché ai contributi e ai premi dovuti ai diversi enti previdenziali ed assicurativi per gli enti pubblici cui si applica il sistema di tesoreria unica (elencati alle tabelle A e B della legge n. 720 del 1984) e per le amministrazioni centrali che già si avvalgono del suddetto modello per il versamento dell’IRAP e delle ritenute operate alla fonte per l’IRPEF e relative addizionali (comma 1).

§       Le modalità di attuazione sono definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate per i tributi erariali ovvero con uno o più decreti del Ministro dell’economia, di concerto con altri ministri competenti con riferimento ai contributi e ai premi (comma 2). Si prevede, inoltre, che non siano applicate per i suddetti enti che utilizzano il modello “F24 enti pubblici” le sanzioni amministrative, pari al trenta per cento degli importi non versati, con riferimento ai ritardati versamenti nel 2008 che comunque siano stati ottemperati entro il secondo mese successivo alla scadenza stabilita (comma 3).

 

 


Articolo 35 -Copertura finanziaria

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

35.1

Relatori

 

10.1 ant.

Sostituisce l’articolo, recante la clausola di copertura finanziaria, rimodulando l’entità delle maggiori spese e delle minori entrate derivanti dal provvedimento.