Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Titolo: Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria - A.C. 1441 - Sintesi del contenuto
Riferimenti:
AC N. 1441/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 33    Progressivo: 1
Data: 29/07/2008
Descrittori:
ECONOMIA NAZIONALE   FINANZA PUBBLICA
ORGANIZZAZIONE FISCALE   PIANI DI SVILUPPO
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria

 

A.C. 1441

Sintesi del contenuto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 33/1

Edizione provvisoria

29 luglio 2008


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinamento: Dipartimento Bilancio e politica economica

 

 

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: BI0021a.doc

 


 

I N D I C E

 

Scheda di sintesi

Dati identificativi7

Sintesi del contenuto

§      Articolo 1 - Concentrazione strategica degli interventi del Fondo per le aree sottoutilizzate  9

§      Articolo 2 - Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale. 9

§      Articolo 3 - Distretti produttivi e reti di imprese. 10

§      Articolo 4 - Banca del Mezzogiorno. 10

§      Articolo 5 - Riforma degli interventi di reindustrializzazione. 11

§      Articolo 6 - Internazionalizzazione delle imprese. 11

§      Articolo 7 - Commercio internazionale e incentivi per l'internazionalizzazione delle imprese  12

§      Articolo 8 - Fondi regionali con finalità di venture capital gestiti dalla SIMEST Spa  12

§      Articolo 9 - Utilizzo della quota degli utili della SIMEST Spa. 12

§      Articolo 10 - Tutela penale dei diritti di proprietà industriale. 12

§      Articolo 11 - Beni contraffatti13

§      Articolo 12 - Contrasto della contraffazione. 13

§      Articolo 13 - Proprietà industriale. 13

§      Articolo 14 - Banda larga. 14

§      Articolo 15 - Delega al Governo per la definizione dei criteri di localizzazione dei siti nucleari e delle misure compensative da riconoscere alle popolazioni interessate. 14

§      Articolo 16 - Energia nucleare. 14

§      Articolo 17 - Promozione dell'innovazione nel settore energetico. 14

§      Articolo 18 - Tutela giurisdizionale. 15

§      Articolo 19 - Centrali di committenza. 15

§      Articolo 20 - Infrastrutture militari15

§      Articolo 21 - Delega al Governo per la riforma dei servizi pubblici locali16

 

§      Articolo 22 - Razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti16

§      Articolo 23 - Delega al Governo per la revisione della disciplina in tema di lavori usuranti17

§      Articolo 24 - Deleghe al Governo per la riorganizzazione di enti vigilati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali17

§      Articolo 25 - Chiarezza dei testi normativi18

§      Articolo 26 - Certezza dei tempi di conclusione del procedimento. 18

§      Articolo 27 - Certezza dei tempi in caso di attività consultiva e valutazioni tecniche  18

§      Articolo 28 - Conferenza di servizi e silenzio assenso. 19

§      Articolo 29 - Ulteriori livelli di tutela previsti dalle autonomie territoriali20

§      Articolo 30, commi 1-2 - Farmacie rurali20

§      Articolo 30, commi 3-5 - Ordinamento contabile e finanziario dei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti21

§      Articolo 30, comma 6 - Segretario comunale. 21

§      Articolo 31 - Progetti di innovazione industriale. 21

§      Articolo 32 - Misure contro il lavoro sommerso. 22

§      Articolo 33 - Cooperazione allo sviluppo internazionale. 22

§      Articolo 34 - Trasparenza dei flussi finanziari dei Fondi strutturali comunitari e del Fondo per le aree sottoutilizzate. 22

§      Articolo 35 - Misure in tema di concorrenza e tutela degli utenti nel settore postale  22

§      Articolo 36 - Efficienza dell'azione amministrativa. 23

§      Articolo 37 - Territorializzazione delle procedure concorsuali23

§      Articolo 38 - Mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni24

§      Articolo 39 - Aspettativa. 24

§      Articolo 40 - Trasparenza sulle retribuzioni e sulle collaborazioni autonome. 25

§      Articolo 41 - Spese di funzionamento. 25

§      Articolo 42 - Trasferimento delle risorse e delle funzioni agli enti territoriali25

§      Articolo 43 - Mobilità delle funzioni amministrative e uso ottimale degli immobili pubblici27

§      Articolo 44 - Diffusione delle buone prassi nelle pubbliche amministrazioni e tempi per l'adozione dei provvedimenti o per l'erogazione dei servizi al pubblico. 27

§      Articolo 45 - Modifica all'articolo 2470 del codice civile, in materia di cessione di quote di società a responsabilità limitata. 28

§      Articolo 46 - Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, del Centro di formazione studi e della Scuola superiore della pubblica amministrazione  28

§      Articolo 47 - Tutela non giurisdizionale dell'utente dei servizi pubblici28

§      Articolo 48 - Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea  29

§      Articolo 49 - Delega al Governo per la modifica del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 29

§      Articolo 50 - VOIP e Sistema pubblico di connettività. 29

§      Articolo 51 - Riallocazione di fondi30

§      Articolo 52 - Modifiche al libro primo del codice di procedura civile. 30

§      Articolo 53 - Modifiche al libro secondo del codice di procedura civile. 31

§      Articolo 54 - Modifiche al libro terzo del codice di procedura civile. 31

§      Articolo 55 - Modifiche al libro quarto del codice di procedura civile. 31

§      Articolo 56 - Procedimento sommario non cautelare. 32

§      Articolo 57 - Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368. 32

§      Articolo 58 - Abrogazione dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102. 32

§      Articolo 59 - Notificazione a cura dell'Avvocatura dello Stato. 32

§      Articolo 60 - Abrogazioni33

§      Articolo 61 - Disposizioni transitorie. 33

§      Articolo 62 - Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. 33

§      Articolo 63 - Misure urgenti per il recupero di somme afferenti al bilancio della giustizia e per il contenimento e la razionalizzazione delle spese di giustizia. 33

§      Articolo 64 - Abrogazioni e modificazione di norme. 34

§      Articolo 65 - Clausole generali e certificazione. 34

§      Articolo 66 - Conciliazione e arbitrato. 35

§      Articolo 67 - Decadenze. 35

§      Articolo 68 - Rimedi giustiziali contro la pubblica amministrazione. 35

§      Articolo 69 - Patrimonio dello Stato Spa. 36

§      Articolo 70 - SACE Spa. 36

§      Articolo 71 - Società pubbliche. 36

§      Articolo 72 - Copertura finanziaria delle leggi e legge finanziaria. 37

§      Articolo 73 - Attuazione del federalismo. 37

§      Articolo 74 - Corte dei conti38

§      Articolo 75 - Disposizioni finanziarie. 39

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE e Procedure di contenzioso (a cura dell’Ufficio rapporti con l’UE)39


A v v e r t e n z a

Al fine di agevolare la consultazione del presente dossier, le singole disposizioni del disegno di legge vengono di seguito aggregate sulla base delle materie alle quali afferiscono:

Articolo

Affari costituzionali

21

Delega per la riforma dei servizi pubblici locali

25

Chiarezza dei testi normativi

26

Certezza dei tempi di conclusione del procedimento

27

Certezza dei tempi in caso di attività consultiva e valutazioni tecniche

28

Conferenza di servizi e silenzio assenso

29

Ulteriori livelli di tutela previsti dalle Autonomie territoriali

30, co. 6

Segretario comunale

36

Efficienza dell’azione amministrativa

41

Spese di funzionamento

42

Trasferimento delle risorse e delle funzioni agli enti territoriali

43

Mobilità delle funzioni amministrative e uso ottimale degli immobili pubblici

44

Diffusione delle buone prassi nelle pubbliche amministrazioni e tempi per il rilascio dei provvedimenti o per l’erogazione dei servizi al pubblico

46

Riorganizzazione del CNIPA, del FORMEZ e della SSPA

47

Tutela non giurisdizionale dell’utente dei servizi pubblici

48

Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in cartaceo

49

Codice dell’amministrazione digitale

50

VOIP e Sistema pubblico di connettività

51, co. 3

Riallocazione di fondi

73

Attuazione del federalismo

74,
co. 1-3 e co. 12

Corte dei Conti

 

 

Articolo

Affari sociali

24

Deleghe al Governo per la riorganizzazione di enti vigilati dal Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

30,
co. 1-2

Farmacie rurali

 

 

Articolo

Ambiente

2

Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale

Articolo

(segue Ambiente)

15

Delega al Governo per la definizione dei criteri di localizzazione dei siti nucleari e delle misure compensative da riconoscere alle popolazioni interessate

19

Centrali di committenza

Articolo

Attività produttive

3

Distretti produttivi e reti di imprese

5

Riforma degli interventi di reindustrializzazione

6

Internazionalizzazione delle imprese

7

Commercio internazionale e incentivi per l’internazionalizzazione delle imprese

8

SIMEST s.p.a.

9

Utilizzo della quota degli utili SIMEST s.p.a.

10

Tutela dei diritti di proprietà industriale

11

Beni contraffatti

12

Contrasto alla contraffazione

13

Proprietà industriale

15

Delega al Governo per la definizione dei criteri di localizzazione dei siti nucleari e delle misure compensative da riconoscere alle popolazioni interessate

16

Energia nucleare

17

Promozione dell’innovazione nel settore energetico

18

Tutela giurisdizionale

22

Razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti

31

Progetti di innovazione industriale

47

Tutela non giurisdizionale dell’utente dei servizi pubblici

51, co. 2

Riallocazione di fondi

70

SACE

 

 

Articolo

Bilancio

1

Concentrazione strategica degli interventi del Fondo per le aree sottoutilizzate

2

Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale

4

Banca del Mezzogiorno

5

Ruolo dell’Agenzia e attrazione investimenti

30,
co. 3-5

Ordinamento contabile e finanziario dei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti

34

Trasparenza dei flussi finanziari dei Fondi strutturali comunitari e del Fondo per le aree sottoutilizzate

69

Patrimonio s.p.a.

71

Società pubbliche

72

Copertura finanziaria delle leggi e legge finanziaria

Articolo

(segue Bilancio)

73

Attuazione del federalismo

74,
co. 4-11

Corte dei Conti

75

Disposizioni finanziarie

 

 

Articolo

Cultura

13, co. 3

Proprietà industriale

51, co. 1

Riallocazione di fondi

 

 

Articolo

Difesa

20

Infrastrutture militari

 

 

Articolo

Esteri

33

Cooperazione allo sviluppo internazionale

 

 

Articolo

Finanze

4

Banca del Mezzogiorno

20

Infrastrutture militari

45

Cessioni di quote di società a responsabilità limitata

 

 

Articolo

Giustizia

10

Tutela dei diritti di proprietà industriale

11

Beni contraffatti

12

Contrasto alla contraffazione

13

Proprietà industriale

18

Tutela giurisdizionale

45

Cessioni di quote di società a responsabilità limitata

52

Modifiche al Libro Primo del codice di procedura civile

53

Modifiche al Libro Secondo del codice di procedura civile

54

Modifiche al Libro Terzo del codice di procedura civile

55

Modifiche al Libro Quarto del codice di procedura civile

56

Procedimento sommario non cautelare

57

Modifiche alle Disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile

58

Abrogazione dell’articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102

59

Notificazione a cura dell’Avvocatura dello Stato

60

Abrogazioni

61

Disposizioni transitorie

62

Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale

63

Misure urgenti per il recupero di somme afferenti al bilancio della giustizia e per il contenimento e la razionalizzazione delle spese di giustizia

Articolo

(segue Giustizia)

64

Abrogazioni di norme primarie

65

Clausole generali e certificazione

66

Conciliazione e arbitrato

67

Decadenze

68

Rimedi giustiziali contro la pubblica amministrazione

Articolo

Lavoro

23

Delega al Governo per la revisione della disciplina in tema di lavori usuranti

24

Deleghe al Governo per la riorganizzazione di enti vigilati dal Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

32

Misure contro il lavoro sommerso

36

Efficienza dell’azione amministrativa

37

Territorializzazione delle procedure concorsuali

38

Mobilità del personale delle amministrazioni pubbliche

39

Aspettativa

40

Trasparenza sulle retribuzioni e sulle collaborazioni autonome

46

Riorganizzazione del CNIPA, del FORMEZ e della SSPA

65

Clausole generali e certificazione

66

Conciliazione e arbitrato

67

Decadenze

 

 

Articolo

Trasporti

14

Banda larga

35

Misure in tema di concorrenza e tutela degli utenti nel settore postale

 

 


Scheda di sintesi


Dati identificativi

 

Numero del progetto di legge

1441

Titolo

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria

Iniziativa

Governo

Settore d’intervento

Vari

Iter al Senato

-

Numero di articoli

75

Date

 

§      presentazione o trasmissione alla Camera

2 luglio 2008

§      annuncio

3 luglio 2008

§      assegnazione

9 luglio 2008

Commissione competente

I (Affari costituzionali) e V (Bilancio)

Sede

Referente

Pareri previsti

II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, Questioni regionali

 


Sintesi del contenuto

N.B.: Si fa presente che gli articoli 1, 2, 3, 4, 14, 20, 21, 22, 28, 42, 45, 72, del disegno di legge A.C. 1441 oggetto del presente dossier riproducono o pongono problemi di coordinamento con disposizioni contenute nel decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, in corso di conversione.

Articolo 1 - Concentrazione strategica degli interventi del Fondo per le aree sottoutilizzate

Le disposizioni contenute all’articolo 1 risultano quasi identiche a quelle dell’articolo 6-quater del D.L. n. 112 del 2008, come modificato nel corso dell’esame in prima lettura alla Camera dei deputati. Esse prevedono la revoca delle assegnazioni effettuate dal CIPE fino al 31 dicembre 2006 a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) a favore di amministrazioni centrali (comma 1) e regionali (comma 2), che non risultano ancora impegnate alla data del 31 maggio 2008, ovvero programmate nell’ambito delle Accordi di programma quadro (APQ) sottoscritti entro tale termine, con esclusione delle le assegnazioni per progetti di ricerca, anche sanitaria. Rispetto al citato art. 6- quater, l’articolo non prevede che la revoca delle assegnazioni avvenga su proposta dei Ministri competenti né che la ripartizione delle risorse avvenga per il’85% in favore delle regioni del Sud e per il 15% in favore di quelle del Centro-Nord

 

Le disposizioni contenute nella norma in esame risultano quasi identiche a quelle dell’articolo 6-quater del D.L. n. 112 del 2008, come modificato nel corso dell’esame in prima lettura alla Camera dei deputati.

Articolo 2 - Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale

Le disposizioni contenute all’articolo 2 risultano pressoché identiche a quelle dell’articolo 6-quinquies del D.L. n. 112 del 2008, come modificato nel corso dell’esame in prima lettura alla Camera dei deputati. Esse prevedono l’istituzione, a decorrere dal 2009, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, di un Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale (comprese le reti di telecomunicazione e le reti energetiche). La dotazione del Fondo - nel quale confluiscono le risorse nazionali del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) previste per l’attuazione del Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013 in favore di programmi infrastrutturali di rilevanza strategica nazionale, di progetti speciali e di riserve premiali definite dal CIPE con delibera n. 166 del 2007 (con esclusione di quelle risorse che alla data del 31 maggio 2008 siano già state vincolate all’attuazione di programmi già esaminati dal CIPE o destinate al finanziamento della “premialità”) – viene ripartita con delibera del CIPE, su proposta delMinistero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Si prevede, inoltre, la possibilità di ridefinizione dei programmi operativi nazionali (PON) finanziati con risorse comunitarie. L’art. 6-quinquies cit., in particolare, prevede un parere delle Commissioni parlamentari competenti sullo schema di delibera CIPE, che venga sentita la Conferenza unificata e la destinazione dell’85% delle risorse al Sud e del 15% al Centro-Nord.

 

Le disposizioni contenute all’articolo 2 risultano quasi identiche a quelle dell’articolo 6-quinquies del D.L. n. 112 del 2008, come modificato nel corso dell’esame in prima lettura alla Camera dei deputati.

Articolo 3 - Distretti produttivi e reti di imprese

L‘articolo 3 modifica in più parti la disciplina suidistretti produttivi introdotta dall’articolo 1, commi 366 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006). La disposizione, in particolare, elimina le norme relative al consolidamento fiscale ed alla tassazione unitaria per le imprese appartenenti ai distretti produttivi, sostituendole con norme di semplificazione ai fini della razionalizzazione e della riduzione degli oneri legati agli adempimenti IVA; inoltre, estende la normativa sui distretti produttivi, come modificata, alle reti di imprese.

 

Si segnala che disposizioni sui distretti produttivi di contenuto analogo a quelle in esame sono presenti anche nell’articolo 6-bis del DL 112/08, attualmente all’esame del Senato.Il testo del decreto-legge differisce dal testo in esame unicamente per il fatto che estende l’applicazione delle disposizioni sui distretti produttivi (oltre che alle reti di imprese) anche alle “catene di fornitura”.

Articolo 4 - Banca del Mezzogiorno

Le disposizioni contenute nell’articolo 4 - volte alla costituzione della società per azioni “Banca del Mezzogiorno - risultano pressoché identiche a quelle dell’articolo 6-ter del D.L. n. 112 del 2008, come modificato nel corso dell’esame in prima lettura alla Camera dei deputati.

 

Le disposizioni contenute nell’articolo 4 del provvedimento in esame risultano pressoché identiche a quelle dell’articolo 6-ter del D.L. n. 112 del 2008, come modificato nel corso dell’esame in prima lettura alla Camera dei deputati.

Articolo 5 - Riforma degli interventi di reindustrializzazione

L’articolo 5 reca disposizioni volte all’aggiornamento della disciplina concernente gli interventi di promozione e reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica, di cui alla L. 181/89, prevedendone l’estensione all’intero territorio nazionale, nonché la semplificazione delle relative procedure di approvazione.

A tal fine la norma autorizza il Ministero dello sviluppo economico a sottoscrivere, con Regioni e soggetti interessati, appositi Accordi di programma che, su proposta dell’Agenzia per l’attrazione degli investimenti (ex Sviluppo Italia), prevedano interventi agevolativi volti al raggiungimento dei seguenti obiettivi strategici:

-       azioni di bonifica di aree con rilevanti problemi ambientali;

-       interventi compensativi a favore di aree ospitanti o destinate ad ospitare grandi impianti industriali a forte impatto ambientale;

-       iniziative di riqualificazione interessate da situazioni di crisi con impatti significativi per la politica industriale nazionale.

Secondo la norma in commento, oltre all’incentivazione a sostegno del riposizionamento competitivo delle imprese esistenti e della creazione di nuove iniziative imprenditoriali, alle compensazioni e alle iniziative di riqualificazione per le aree interessate, gli interventi di reindustrializzazione potranno prevedere l’attrazione di investimenti e lo sviluppo d’impresa entro i limiti della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

Le modalità di attuazione di tali interventi sono rimesse a un successivo DM.

Articolo 6 - Internazionalizzazione delle imprese

L’articolo 6 apporta modifiche alla legge 56/05 sull’internazionalizzazione delle imprese, volte a semplificare le procedure previste nell’ambito dell’Accordo-quadro con le università del 2001 e di accordi di settore.

Articolo 7 - Commercio internazionale e incentivi per l'internaziona­lizzazione delle imprese

L’articolo 7 conferisce due deleghe al Governo per l’adozione, entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi aventi per oggetto, rispettivamente, il riassetto della normativa in materia di internazionalizzazione delle imprese (con particolare riferimento al coordinamento tra gli interventi di competenza dello Stato e delle Regioni) ed il riordino e la razionalizzazione degli enti operanti nel settore.

Articolo 8 - Fondi regionali con finalità di venture capital gestiti dalla SIMEST Spa

L’articolo 8 interviene sulla disciplina dei fondi rotativi regionali di venture capital gestiti dalla Simest Spa, innalzando (dal 49%) al 70% il limite massimo di partecipazione al capitale sociale, consentendo che i fondi regionali confluiscano, a fini gestionali, nel Fondo unico che riunisce tutti i fondi rotativi gestiti dalla SIMEST spa e devolvendo i poteri concernenti l’utilizzo dei fondi regionali al Comitato di indirizzo e di rendicontazione, cui è affidata la definizione dei criteri generali di operatività del medesimo Fondo unico.

Articolo 9 - Utilizzo della quota degli utili della SIMEST Spa

L’articolo 9 istituisce presso la Tesoreria dello Stato un Fondo rotativo per favorire la fase di avvio di progetti di internazionalizzazione delle imprese, da finanziare con gli utili di spettanza del Ministero dello sviluppo economico in qualità di socio della Simest S.p.a.

Articolo 10 - Tutela penale dei diritti di proprietà industriale

L’articolo 10 interviene sulla disciplina penalistica di tutela dei diritti di proprietà industriale. In particolare, si modifica le fattispecie di contraffazione e dei marchi, introducendo la nuova fattispecie di usurpazione dei diritti di proprietà industriale protetti da brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.). Si modifica altresì la fattispecie dell’ introduzione e commercio nello Stato di prodotti falsi, estendendone l’ambito di applicazione anche ai prodotti usurpativi (art. 474 c.p.). In relazione a tali reati, vengono introdotte un’aggravante specifica e la confisca obbligatoria dei beni. Nelle ipotesi aggravate è disposto il passaggio di competenze alla procura distrettuale. E’ inoltre previsto un inasprimento della pena per il delitto di vendita di prodotti industriali con segni mendaci e viene introdotta la nuova fattispecie delittuosa della contraffazione di indicazioni dei prodotti alimentari (art. 517-ter).

Articolo 11 - Beni contraffatti

L’articolo 11 modifica la disciplina in materia di incidente probatorio, in relazione ai delitti di cui agli artt. 473 e 474 c.p. prevedendo che, dopo la perizia, il PM debba provvedere immediatamente alla distruzione della merce sequestrata quando la quantità o la natura di essa comportino costi di custodia troppo elevati, fatta salva la conservazione di campioni.

Articolo 12 - Contrasto della contraffazione

L’articolo 12 reca misure di natura processuale volte al contrasto della contraffazione. In particolare, è estesa anche in relazione alle indagini per i delitti di cui agli artt. 473 e 474 c.p., la disciplina delle operazioni sottocopertura, nonché la possibilità di ritardare l’emissione di provvedimenti cautelari per acquisire maggiori elementi probatori. Tale possibilità è estesa anche alle indagini per i delitti di cui all’art. 517-ter.

E’ infine modificata la disciplina sanzionatoria dell’incauto acquistoda parte del consumatore.

 

Con riferimento alle fattispecie illecite di cui agli artt. 473 e 474 c.p. - quando aggravate ex art. 474-bis - va osservato che per il combinato disposto dell’art. 9, commi 1 (come novellato dall’art. 12, comma 1 del d.d.l. in esame) e 7 della legge 146 del 2006, è già prevista la possibilità per il PM di ritardare ai fini indicati l'esecuzione dei provvedimenti che applicano una misura cautelare personale o reale.

A fini sistematici, andrebbe valutata l’opportunità di collocare la previsione recata dal comma 3 dell’articolo 12, nell’art. 9 della legge 146/2006 che - in relazione ad una serie di reati di particolare allarme sociale – comprende sia la disciplina delle indagini sottocopertura che quella della ritardata emissione di provvedimenti cautelari da parte dell’autorità giudiziaria.

Articolo 13 - Proprietà industriale

L’articolo 13 dispone una serie di modifiche e integrazioni al Codice della proprietà industriale e delega il Governo ad adottare, entro il 30 dicembre 2008, disposizioni correttive o integrative del Codice medesimo.

Articolo 14 - Banda larga

L’articolo 14 prevede un finanziamento di 800 milioni per l’adeguamento delle reti di comunicazioni elettronica nelle aree sottoutilizzate, e reca una delega al Governo per il riassetto del quadro normativo in materia di realizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica a banda larga.

 

Si segnala che l’articolo 2 del decreto-legge n. 112 del 2008 ha già introdotto la procedura della denuncia di inizio attività (DIA) per la realizzazione dei lavori necessari alla installazione delle reti di comunicazione in fibra ottica.

Articolo 15 - Delega al Governo per la definizione dei criteri di localizzazione dei siti nucleari e delle misure compensative da riconoscere alle popolazioni interessate

L’articolo 15 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi di riassetto normativo recanti i criteri per la disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione elettrica nucleare, per i sistemi di stoccaggio dei rifiuti radioattivi e del materiale nucleare e per la definizione delle misure compensative minime da corrispondere alle popolazioni interessate.

Articolo 16 - Energia nucleare

L’articolo 16 prevede che con delibera del CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’ambiente, sono definite le tipologie degli impianti di produzione di energia elettrica nucleare che possono essere realizzati nel territorio nazionale, nonché le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione e di esercizio degli impianti.

Articolo 17 - Promozione dell'innovazione nel settore energetico

L’articolo 17 prevede la predisposizione, da parte del CIPE, di un Piano operativo per la promozione dell’innovazione nel settore energetico. Il Piano dovrà definire obiettivi, priorità, modalità di utilizzo delle risorse, tipologia dei soggetti esecutori, nonché, in particolare, prevedere la realizzazione di un progetto dimostrativo sulla cattura e il confinamento dell’anidride carbonica emessa dagli impianti termoelettrici e la partecipazione a vari programmi internazionali sull’energia nucleare. Per la realizzazione degli interventi si rinvia ad apposita Convenzione tra l’Agenzia per l’attrazione degli investimenti, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell’ambiente, con la quale si provvederà anche ad individuare le risorse dell’Agenzia da destinare alla realizzazione del Piano operativo.

 

Appare opportuno un migliore coordinamento tra le previsioni concernenti il Piano operativo e quelle relative alla Convenzione, sotto il profilo della successione temporale dei due atti e dei termini (non indicati) per la loro adozione. Al comma 2, lettera a), andrebbe chiarito il carattere (pubblico o privato) del “sostegno finanziario” ivi previsto.

Articolo 18 - Tutela giurisdizionale

L’articolo 18 devolve alla giurisdizione esclusiva del TAR del Lazio la competenza in primo grado su tutte le controversie (comprese quelle di natura cautelare e risarcitoria) concernenti le procedure e i provvedimenti della pubblica amministrazione (e dei soggetti ad essa equiparati) in materia di energia. La norma – che detta anche una disciplina transitoria - precisa che la giurisdizione esclusiva comprende le controversie relative a “diritti costituzionalmente garantiti”.

Articolo 19 - Centrali di committenza

L’articolo 19 reca un’articolata disciplina - che va ad integrare le norme generali sugli appalti pubblici e gli accordi quadro stipulati dalle centrali di committenza recate dall’art. 33 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 163 del 2006) - delle procedure gestite dalle centrali di committenza regionali, quali strumenti di razionalizzazione degli acquisti.

Articolo 20 - Infrastrutture militari

I quattro commi dell’articolo 20 recano diverse disposizioni in materia di infrastrutture militari, volte anzitutto a modificare le modalità a disposizione del Ministero della difesa per l’individuazione degli immobili da riallocare, a cura dell’Agenzia del demanio, in aree maggiormente funzionali. Viene inoltre espunto dalle modalità delle dismissioni il riferimento a un valore complessivo da realizzare nel 2008, mentre viene prevista la possibilità di riallocare gli immobili anche mediante accordi con soggetti privati o con società a partecipazione pubblica (possibilità che viene estesa anche ai casi di permuta). Viene inoltre prevista l’istituzione di due fondi (conto capitale e parte corrente) destinati a finanziare le riallocazioni e le esigenze di funzionamento dei mezzi militari, inclusi quelli dell’Arma dei CC. Si prevede infine che il Ministero della difesa individui con apposito decreto ulteriori immobili da alienare.

Si segnala che tale disposizione riproduce integralmente il contenuto dell’articolo 14-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, attualmente in corso di conversione al Senato.

Articolo 21 - Delega al Governo per la riforma dei servizi pubblici locali

L’articolo 21 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino della disciplina relativa all’affidamento e alla gestione dei servizi pubblici locali.

 

Si rileva che il riordino dei servizi pubblici locali è oggetto di intervento da parte dell’art. 23-bis del D.L. n. 112 del 2008, come modificato nel corso dell’esame in prima lettura alla Camera dei deputati, la cui disciplina presenta notevoli analogie con il testo in esame.

Articolo 22 - Razionalizzazione della rete di distribuzione dei car­buranti

L’articolo 22, è volto a liberalizzare l’attività di distribuzione dei carburanti disciplinata dal D.Lgs. 32/98. La norma vieta la subordinazione dell’attività di installazione ed esercizio degli impianti di distribuzione alla chiusura di impianti esistenti e al rispetto di vincoli relativi a contingentamenti numerici, distanza minima tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali, o concernenti limitazioni od obblighi relativamente all’offerta di attività e servizi integrativi nello stesso impianto o nella medesima area. Reca, inoltre, modifiche agli artt. 1 e 7, del D.Lgs. 32/98 concernenti, rispettivamente:

§      la redazione della perizia giurata (che correda l’autocertificazione inviata al comune con la domanda di autorizzazione all'installazione e all'esercizio di impianti di distribuzione) da parte di un ingegnere o altro tecnico competente per la sottoscrizione del progetto, il quale deve essere in possesso dell’abilitazione secondo le norme comunitarie (in luogo dell’iscrizione al relativo albo professionale attualmente prevista);

§      l’esercizio della facoltà per il gestore dell’impianto di aumentare l’orario massimo di servizio fino al 50% dell’orario minimo stabilito, nonché di definire autonomamente la modulazione dell’orario e dei periodi di riposo previa comunicazione al comune, che non viene più subordinata alla chiusura di almeno 7000 impianti (come attualmente previsto);

La norma prevede anche il coinvolgimento delle regioni e delle province autonome nel miglioramento della rete distributiva e nella diffusione di carburanti eco-compatibili, demandando al Ministro dello sviluppo economico la determinazione dei criteri di vettoriamento del metano per autotrazione attraverso le reti di trasporto e distribuzione del gas naturale, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

 

Si segnala che le disposizioni dell’art. 22 sono contenute nell’art. 83-bis, commi 17-22 del DL 112 del 2008, attualmente all’esame del Senato

Articolo 23 - Delega al Governo per la revisione della disciplina in tema di lavori usuranti

L’articolo 23 prevede una delega al Governo, da esercitare entro sei mesi dall’entrata in vigore del provvedimento in esame, volta a concedere ai lavoratori dipendenti impegnati in lavori o attività connotati da un particolare indice di stress psico-fisico (cd. “attività usuranti”), che maturano i requisiti pensionistici a decorrere dal 1° gennaio 2008, la possibilità, su domanda, di accedere anticipatamente al trattamento pensionistico.

 

Si osserva come l’articolo in esame, disponendo una delega su materia identica a quella precedente di cui all’articolo 1, comma 3, della L. 247/2007 (i cui termini sono scaduti senza l’attuazione della delega), richiamando integralmente gli stessi principi e criteri direttivi di cui alla menzionata precedente delega, e, altresì, rifacendosi alla precedente delega anche per quanto riguarda le modalità procedurali per l'emanazione dei decreti legislativi nonché per le modalità di copertura finanziaria, in sostanza determina una riapertura dei termini per l’esercizio della delega in materia di pensionamento anticipato dei soggetti che svolgono lavori usuranti prevista dalla L. 247/2007.

Articolo 24 - Deleghe al Governo per la riorganizzazione di enti vigilati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

L’articolo 24 prevede una delega legislativa, da esercitare entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge, volta a riorganizzare una serie di enti vigilati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nonché a ridefinire il rapporto di vigilanza del menzionato Ministero sugli stessi enti. L’articolo in esame, inoltre, prevede l’emanazione, entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge, di regolamenti per il riordino degli organi collegiali e degli altri organismi istituiti con legge o con regolamento nell'amministrazione centrale della salute.

Articolo 25 - Chiarezza dei testi normativi

L’articolo 25 dispone:

§      al comma 1 che ogni norma diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe deve indicare espressamente le norme oggetto di sostituzione, modifica, adorazione o deroga;

§      al comma 2 che le disposizioni legislative, di rango secondario e contenute in circolari che rinviano ad altre norme devono contestualmente indicare, in forma integrale ovvero in forma sintetica e di chiara comprensione, il testo ovvero la materia alla quale fanno riferimento o il principio, contenuto nelle norme cui si rinvia, che esse intendono richiamare.

Articolo 26 - Certezza dei tempi di conclusione del procedimento

L’articolo 26 apporta modifiche alla L. 241/1990, recante le norme generali che regolano l’attività amministrativa. In particolare, la lettera a) del comma 1 sostituisce interamente l’art. 2 della L. 241/1990, che disciplina la conclusione del procedimento amministrativo, ridefinendo le modalità di determinazione dei termini per l’adozione dei provvedimenti e abbreviando la durata massima di tali termini. La lettera b) introduce il nuovo art. 2-bis, ove si pone a carico delle amministrazioni pubbliche l’obbligo di risarcire il danno ingiusto causato dall’inosservanza dei termini procedimentali e si dispone, in caso di ritardo, la corresponsione a titolo sanzionatorio di una somma di denaro a beneficio dell’istante. Ai sensi del comma 2, il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti costituisce un elemento di valutazione per i dirigenti. I commi da 3 a 5 recano le norme di prima applicazione e le disposizioni finanziarie.

Articolo 27 - Certezza dei tempi in caso di attività consultiva e valutazioni tecniche

L’articolo 27 novella - alle lettere a) e b) - gli artt. 16 e 17 della L. 241/1990, introducendo modifiche alla disciplina generale relativa all’acquisizione di pareri e valutazioni tecniche nell’ambito dell’istruttoria del procedimento amministrativo, al fine di abbreviare e dare maggiore certezza ai tempi di conclusione della fase consultiva. Si prevede in particolare che l’amministrazione richiedente debba procedere anche in assenza dei pareri facoltativi e delle valutazioni tecniche richieste quando siano decorsi infruttuosamente i termini per la loro emissione. E’ inoltre attribuito agli organi di controllo interno il compito di effettuare un costante monitoraggio sui tempi di conclusione dei procedimenti e sul rispetto dei relativi termini.

La lettera c) – attraverso una novella all’art. 25 della medesima L 241/1990 -interviene invece sulla disciplina della tutela non giurisdizionale nei casi di diniego, espresso o tacito, dell'accesso agli atti amministrativi o di differimento dello stesso. In particolare, si prevede che la richiesta di riesame debba essere trasmessa – oltre che alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi – anche all’amministrazione interessata.

 

Con riferimento alla novelle recate dall’articolo 27, co. 1, lett. a), n. 1, si segnala che tale il termine generale previsto per l’emissione dei pareri facoltativi, così come quello attualmente previsto per i pareri obbligatori, eccede il termine per la conclusione del procedimento, che la nuova formulazione dell’art. 2, co. 2, della L. 241/1990, come sostituito dall’art. 26 del d.d.l. in esame, ha ridotto (salva diversa disposizione) a 30 giorni.

Con riferimento alle novelle recate dall’articolo 27, co. 1, lett. b), n. 2, sembra opportuno verificare la congruità dell’inserimento di disposizioni relative alla verifica dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi nell’articolo 17 della L. 241/1990, che reca la disciplina dell’acquisizione delle valutazioni tecniche.

Articolo 28 - Conferenza di servizi e silenzio assenso

I commi 1 e 2 dell’articolo 28 apportano modifiche all’art. 14-ter della L. 241/1990, che disciplina le modalità di svolgimento della conferenza di servizi, disponendo che:

§      può svolgersi per via telematica.

Tale eventualità è già disciplinata dall’art. 14, co. 5-bis della legge n. 241/1990;

§      possono parteciparvi, senza diritto di voto, i portatori di interessi individuali o collettivi, di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, e le amministrazioni competenti per le eventuali misure di agevolazione;

§      vi partecipano, senza diritto di voto, i concessionari, i gestori e gli incaricati di pubblici servizi, che sono vincolati alle determinazioni assunte;

§      l’efficacia giuridica propria del provvedimento finale conforme alla determinazione adottata in esito ai lavori della conferenza, è attribuita al verbale recante la determinazione; tale norma si applica anche alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

Il comma 3 sottrae alla disciplina della dichiarazione di inizio attività (DIA) e del silenzio assenso gli atti e i procedimenti riguardanti la cittadinanza.

I commi 4 e 5, intervenendo sull’art. 19, dispongono che, in caso di esercizio di impianti produttivi e di prestazione di servizi, l’attività oggetto della DIA può avere inizio già a decorrere dalla data della dichiarazione (e non decorsi 30 giorni da questa).

 

Si fa presente che l’articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008 (approvato dalla Camera, ora all’esame del Senato, AS 949) demanda a un regolamento di delegificazione, da adottare su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della semplificazione amministrativa, la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico delle attività produttive di cui al D.P.R. n. 447 del 1998, prevedendo, tra i criteri e principi direttivi, la “possibilità di avviare immediatamente l’attività d’impresa nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio attività (DIA), con rilascio da parte dello sportello unico di una ricevuta che vale come titolo autorizzatorio” (lettera e)).

 

Il comma 6 precisa che il ricorso giurisdizionale per controversie sulla DIA può riguardare anche gli atti formati in virtù delle norme sul silenzio assenso.

Il comma 7 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Articolo 29 - Ulteriori livelli di tutela previsti dalle autonomie territoriali

L’articolo 29, modificando gli artt. 22 e 29 della L. 241/1990, interviene sull’ambito di applicazione della legge medesima. In particolare:

§      le disposizioni della legge sono estese alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all’esercizio delle funzioni amministrative;

§      sono ridefinite le disposizioni della legge la cui applicazione è estesa a tutte le pubbliche amministrazioni, comprese quelle regionali e locali, in quanto afferenti ad esigenze di disciplina unitaria e di tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, ex art. 117, co. 2, lett. m), della Costituzione.

 

Si osserva che la rubrica dell’articolo in esame non ne illustra integralmente il contenuto.

Articolo 30, commi 1-2 - Farmacie rurali

I commi 1 e 2 dell’articolo 30 dispongono rispettivamente l’abrogazione dell’articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, recante Provvidenze a favore dei farmacisti rurali e la conseguente abolizione, dal 1 gennaio 2009, dell’indennità di residenza spettante ai farmacisti rurali.

Si osserva come non vengano abrogate altre disposizioni della legge n. 221 del 1968 relative all’indennità in questione.

Articolo 30, commi 3-5 - Ordinamento contabile e finanziario dei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti

I commi da 3 a 5 dell’articolo 30 recano una serie di disposizioni volte a semplificare la disciplina contabile per i comuni di piccole dimensioni.

In particolare, il comma 3 novella in tal senso alcuni articoli del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativi all’ordinamento contabile e finanziario degli enti locali, al fine di esentare gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti dall’obbligo di presentare, in allegato al bilancio di previsione, la relazione previsionale e programmatica; il bilancio pluriennale; nonché gli ulteriori documenti previsti dal TUEL. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sono inoltre esclusi dall’obbligo di redazione del conto economico.

Gli adempimenti sostitutivi per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sono individuati nell’ambito del regolamento da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a norma dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (commi 4 e 5).

 

In ordine alla modifica apportata all’articolo 172 del TUEL – volta ad esentare gli enti locali di piccole dimensioni dall’obbligo di allegare al bilancio di previsione il documento di cui alla lettera d), ossia il programma triennale dei lavori pubblici – si osserva che in base alla modifica apportata all’articolo 151, comma 2, del TUEL, di cui al comma 3, lettera a), dell’articolo in esame, gli enti locali di piccole dimensioni risultano già esentati dall’obbligo di allegare al bilancio di previsione tutti i documenti previsti dall’articolo 172, compreso, dunque, il programma triennale dei lavori pubblici.

Articolo 30, comma 6 - Segretario comunale

Il comma 6 dell’articolo 30 reca una delega al Governo per la razionalizzazione del ruolo del segretario comunale nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti attraverso l’unificazione delle sedi di segreteria comunale e il riordino delle funzioni dei segretari comunali in servizio presso le sedi di segreteria unificate.

Articolo 31 - Progetti di innovazione industriale

L’articolo 31interviene in materia di progetti di innovazione industriale (PII), previsti dalla legge finanziaria per il 2007 (L. 296/2006) rafforzando il ruolo del Ministro dello sviluppo economico e,in particolare, consentendo ad esso di individuare nuove aree tecnologiche entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, nonché di aggiornare o modificare quelle già individuate, a partire dal 2009, anche con cadenza annuale.

Articolo 32 - Misure contro il lavoro sommerso

L’articolo 32 modifica la disciplina di cui ai commi da 3 a 5 dell’articolo 3 del D.L. 12/2002, relativa alle sanzioni amministrative e civili previste per il caso di impiego di personale non risultante dalle scritture o dai documenti obbligatori. Viene introdotta una sanzione amministrativa più lieve per coloro che, pur avendo utilizzato lavoro irregolare, abbiano successivamente regolarizzato lo stesso lavoratore e, al contempo, si modifica la disciplina relativa all’entità delle sanzioni civili per l’utilizzazione di lavoro sommerso. Inoltre, si escludono dall’applicazione delle sanzioni amministrative e civili relative all’impiego di lavoro sommerso coloro che non abbiano dolosamente occultato il rapporto di lavoro.

Articolo 33 - Cooperazione allo sviluppo internazionale

L’articolo 33 reca disposizioni volte a semplificare le modalità di svolgimento delle procedure amministrative e contrattuali riguardanti gli interventi di cooperazione a sostegno dei processi di pace in alcuni Paesi nei quali l’Italia è già impegnata, nonché interventi di natura umanitaria, sociale o economica in altre aree individuate con DPCM.

Articolo 34 - Trasparenza dei flussi finanziari dei Fondi strutturali comunitari e del Fondo per le aree sottoutilizzate

L’articolo 34 prevede che, con decreto del Ministero dell’economia, vengano stabilite procedure e modalità volte a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari dei Fondi strutturali comunitari e del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), per prevenirne l’indebito utilizzo nella programmazione unitaria della politica regionale 2007-2013.

Articolo 35 - Misure in tema di concorrenza e tutela degli utenti nel settore postale

L’articolo 35 reca modifiche al D.Lgs. 261/1999, che disciplina il servizio postale, recependo alcune previsioni introdotte dalla normativa comunitaria.

L’articolo in esame, ai commi da 1 a 4, amplia le funzioni dell’Autorità di regolamentazione, con l’intento di incrementare la concorrenza nel settore postale ed espressamente riconoscendo la funzione di coesione che il servizio postale riveste.

I commi da 5 a 8 modificano la disciplina relativa ai reclami degli utenti del servizio postale, imponendo agli esercenti di disciplinare le procedure di reclamo con riferimento ad alcune fattispecie di disservizi e procedure extragiudiziali di risoluzione delle controversie. Si prevede infine l’estensione della disciplina dei reclami, ai servizi postali svolti da titolari di autorizzazione generale.

Articolo 36 - Efficienza dell'azione amministrativa

L’articolo 36 individua le finalità e l’ambito di applicazione delle norme contenute nel Capo VII del provvedimento in esame, dirette a rendere più efficienti le amministrazioni pubbliche, a ridurne i costi di funzionamento e ad accrescere le garanzie dei cittadini, inquadrandole nell’ambito dei principi in materia di funzionamento delle amministrazioni pubbliche enunciati dalla Costituzione, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (di cui si richiama l’articolo 41) e del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (con il rinvio all’articolo 197).

 

Con riguardo al richiamo, operato dal testo in esame, all’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (Diritto ad una buona amministrazione) ed all’articolo 197 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, si osserva che l’ambito oggettivo dell’articolo 41 della Carta è limitato ai rapporti del cittadino con le istituzioni e gli organi dell’Unione e che l’articolo 197 del Trattato concerne la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri per migliorare l’attuazione effettiva del diritto dell’Unione europea.

Quest’ultima disposizione è stata introdotta dal Trattato di Lisbona, il cui disegno di legge di ratifica da parte dell’Italia, approvato il 23 luglio 2008 dal Senato, è all’esame della Camera (A.C. 1519).

Articolo 37 - Territorializzazione delle procedure concorsuali

L'articolo 37 reca alcune modifiche all’articolo 35 del D.Lgs. 165/2001, in materia di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni.

Il comma 1 stabilisce il principio della prevalenza, nel coprire il proprio fabbisogno di personale, del reclutamento dall’esterno tramite concorsi pubblici, previo ricorso alla mobilità.

Il comma 2 precisa che le determinazioni relative all'avvio delle procedure di reclutamento da adottare da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale debbano tener conto dell'articolazione delle dotazioni organiche per area o categoria, profilo professionale e posizione economica.

Il comma 3 dispone l’obbligo, per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, di individuare i posti da ricoprire, in sede di programmazione triennale del fabbisogno di personale, con riferimento alle sedi di servizio ovvero all'ambito regionale.

Il comma 4 stabilisce l’obbligo, per i vincitori delle procedure di progressione verticale, di permanenza nella sede di destinazione per un periodo di almeno cinque anni, e considera titolo di preferenza nelle stesse procedure la permanenza in sedi carenti di organico.

Articolo 38 - Mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni

L’articolo 38, recante disposizioni in materia di mobilità del personale delle amministrazioni pubbliche, al comma 1 dispone che, se a seguito di conferimento di funzioni statali alle regioni ed agli enti locali ovvero di trasferimento di attività svolte da pubbliche amministrazioni ad altri soggetti pubblici ovvero di esternalizzazione di attività e servizi il personale adibito a tali funzioni risulta in eccedenza, a tale personale si applicano le disposizioni in materia di mobilità collettiva e di collocamento in disponibilità di cui all’articolo 33 del D.Lgs. 165/2001.

Ai sensi del comma 2, il personale che rifiuta, per due volte in 5 anni, il trasferimento per giustificate ed obiettive esigenze di organizzazione dell’amministrazione, si considera in posizione di esubero e viene conseguentemente collocato in disponibilità.

Il comma 3 dispone che le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, possano utilizzare in assegnazione temporanea personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a 3 anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali in materia.

 

Si osserva che al comma 2, non è indicato espressamente l’oggetto del rifiuto da parte del personale. Sarebbe quindi opportuno esplicitare nel testo del medesimo comma che la norma riguarda il personale che oppone un rifiuto al trasferimento.

Articolo 39 - Aspettativa

L’articolo 39 prevede la possibilità, per i dipendenti pubblici, di essere collocati in aspettativa non retribuita e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali, precisando che nel periodo di aspettativa non trovano applicazione le disposizioni in tema di incompatibilità per i dipendenti pubblici.

Articolo 40 - Trasparenza sulle retribuzioni e sulle collaborazioni autonome

L’articolo 40 pone a carico delle pubbliche amministrazioni l’obbligo di pubblicare nel proprio sito internet le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici dei dirigenti nonché di rendere pubblici, con la stessa modalità di comunicazione, i tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale di appartenenza.

 

Si osserva che sarebbe opportuno modificare la rubrica dell’articolo con la seguente: “Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza del personale”.

Articolo 41 - Spese di funzionamento

L'articolo 41 – che introduce un nuovo articolo 6-bis nel D.Lgs. 165/2001 - reca disposizioni di carattere generale volte alla razionalizzazione delle spese per il funzionamento e alla riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni in relazione ai processi di esternalizzazione riferiti alla fornitura di servizi.

In particolare, si prevede che il ricorso all’outsourcing sia subordinato alla realizzazione di economie di gestione e all’adozione di misure di contenimento delle dotazioni organiche e delle spese di personale.

Il compito di verificare l’effettiva realizzazione di tali misure di razionalizzazione, anche ai fini della valutazione dei dirigenti, è affidato agli organi di controllo interno.

 

In base alla formulazione della disposizione, non sembrano univocamente individuabili i fondi che devono essere oggetto della prevista riduzione, non essendo in particolare chiaro se con l’espressione “fondi della contrattazione” si intenda fare riferimento alle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa o, più genericamente, alle risorse occorrenti per i rinnovi contrattuali e gli adeguamenti retributivi del personale.

Articolo 42 - Trasferimento delle risorse e delle funzioni agli enti territoriali

L’articolo 42 reca disposizioni riferite al trasferimento di funzioni e risorse agli enti territoriali, nonché alle modalità di erogazione dei servizi da parte dai medesimi enti.

In particolare, il comma 1 reca novelle all’art. 7 della c.d. “legge La Loggia” (L. 131/2003), innovando le procedure previste per il conferimento delle funzioni amministrative agli enti territoriali nonché per il trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessari per l'esercizio di dette funzioni. La principale innovazione introdotta consiste nell’eliminazione della fase della procedura che prevede la presentazione di disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica che recepiscano accordi al riguardo stipulati tra Stato, Regioni ed autonomie locali. Attraverso una integrale delegificazione del procedimento è invece individuata come procedura ordinaria quella attualmente prevista in via transitoria, fino all’approvazione dei citati disegni di legge, in base alla quale il trasferimento avviene, sempre in base ad accordi tra Stato ed enti territoriali, con uno o più D.P.C.M.

Il comma 2 prevede che gli enti locali, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, individuino entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge in esame i servizi di interesse generale la cui erogazione è affidata a privati.

Il comma 3 reca una norma di principio in materia di servizi pubblici locali prevedendo che i comuni con meno di 20.000 abitanti debbano gestirli in modo associato, facendo sì che la popolazione dei comuni associati a tal fine sia pari ad almeno 20.000 abitanti.

 

Con riferimento al comma 1, che disciplina il trasferimento di funzioni e risorse amministrative agli enti territoriali, si segnala che non appare immediatamente individuabile l’atto normativo in forza del quale avverrebbe il trasferimento delle funzioni, il quale – intervenendo su disposizioni di carattere legislativo – sembrerebbe dover avere rango primario.

Parimenti, non risulta evidente se – al momento dell’entrata in vigore dei D.P.C.M. previsti dal medesimo art. 42 - la soppressione degli uffici statali che cedono le risorse e le funzioni agli enti territoriali operi ex lege sulla base della disposizione in esame o necessiti di ulteriori adempimenti attuativi di carattere normativo, che anche in questo caso - intervenendo su disposizioni di carattere legislativo – sembrerebbe dover avere rango primario.

 

Con riferimento al comma 3, in materia di esercizio associato dei servizi pubblici locali, potrebbe essere opportuno un maggior coordinamento della disposizione in esame con le previsioni dell’art. 23-bis del D.L. 112/2008, inserito nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, che reca una riforma di carattere generale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Il comma 10, lett. b), dell’art. 23-bis rimette infatti ad uno o più decreti di delegificazione il compito di prevedere che i comuni con un limitato numero di residenti possano svolgere le funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata.

Sempre con riferimento al comma 3, in materia di esercizio associato dei servizi pubblici locali, si segnala l’opportunità di un approfondimento al fine di verificare se essa trovi applicazione anche con riferimento ai servizi pubblici locali privi di rilevanza economica. In tal caso, andrebbe verificato l’inquadramento della disposizione nell’ambito dell’assetto delle competenze legislative risultante dalla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione

Nella sentenza n. 272/2004 la Corte Costituzionale ha infatti chiarito che per i servizi privi di rilevanza economica il titolo di legittimazione per gli interventi del legislatore statale non può infatti essere costituito dalla tutela della concorrenza in quanto in riferimento ad essi non esiste un mercato concorrenziale.

Articolo 43 - Mobilità delle funzioni amministrative e uso ottimale degli immobili pubblici

L’articolo 43 intende favorire l’esternalizzazione di funzioni da parte delle pubbliche amministrazioni e la piena utilizzazione degli edifici pubblici, consentendone la fruizione anche ai cittadini.

Le amministrazioni pubbliche possono decidere di affidare, in via temporanea, alcune funzioni da esse esercitate ad altri soggetti, pubblici o privati (comma 1). A tal fine presentano una proposta di affidamento – che presuppone un risparmio di spesa – (comma 2) ad un comitato interministeriale presieduto dal Presidente del Consiglio o dal ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione. Il comitato individua lo strumento giuridico più adatto per l’esercizio della funzione, sul cui trasferimento decide in ultima istanza il Consiglio dei ministri (comma 3).

Inoltre, le amministrazioni pubbliche favoriscono ogni iniziativa volta alla piena utilizzazione e fruizione dei propri edifici da parte dei cittadini, provvedendo con le risorse disponibili in bilancio (comma 4). In sede di contrattazione collettiva dovranno essere definiti incentivi economici da attribuire al personale impiegato nelle attività di cui sopra (comma 5).

Articolo 44 - Diffusione delle buone prassi nelle pubbliche amministrazioni e tempi per l'adozione dei provvedimenti o per l'erogazione dei servizi al pubblico

L’articolo 44 promuove l’individuazione e la diffusione delle buone prassi in uso presso gli uffici delle pubbliche amministrazioni pubbliche statali e introduce l’obbligo per le medesime amministrazioni di pubblicare, sul proprio sito web o con idonee modalità, un indicatore dei tempi medi di pagamento dei beni, dei servizi e delle forniture acquistate nonché dei tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi resi all'utenza.

Articolo 45 - Modifica all'articolo 2470 del codice civile, in materia di cessione di quote di società a responsabilità limitata

L’articolo 45, novellando l’articolo 2470, secondo comma del codice civile, reca norme di semplificazione degli adempimenti necessari perché il trasferimento di quote di partecipazione in una società a responsabilità limitata acquisti efficacia nei confronti della società medesima.

La norma prevede che l’atto di trasferimento possa essere sottoscritto con firma digitale e depositato presso l’ufficio del registro delle imprese da parte del notaio autenticante, ovvero mediante trasmissione telematica o su supporto informatico da parte degli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, muniti della firma digitale e allo scopo incaricati dai legali rappresentanti della società, abilitati al deposito degli atti nel suddetto registro. L’articolo riproduce infine le norme codicistiche vigenti in relazione agli adempimenti per l’ipotesi di trasferimento mortis causa della quota.

 

Appare opportuno un coordinamento tra la norma di cui all’articolo 36, comma 1-bis del D.L. n. 112 del 2008, ove convertito in legge nell’attuale formulazione, e l’articolo in esame, in quanto aventi il medesimo contenuto.

Articolo 46 - Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, del Centro di formazione studi e della Scuola superiore della pubblica amministrazione

L’articolo 46 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi di riassetto normativo di tre importanti agenzie pubbliche operanti nel settore dell’innovazione tecnologica e dell’alta formazione, ossia il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), il Centro di formazione studi (Formez) e la Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA).

Articolo 47 - Tutela non giurisdizionale dell'utente dei servizi pubblici

L‘articolo 47 dispone che le carte dei servizi pubblici prevedano strumenti di rapida risoluzione non giurisdizionale delle controversie promosse dagli utenti sulla base di uno schema tipo di procedura conciliativa definito dalle autorità di settore o con decreto interministeriale.

Articolo 48 - Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea

L’articolo 48 riconosce effetto di pubblicazione legale agli atti e provvedimenti amministrativi pubblicati sui siti informatici dalle amministrazioni e dai soggetti obbligati, prevedendo altresì la realizzazione e gestione da parte del CNIPA di un portale di accesso a tali siti. A decorrere dal 1° gennaio 2011, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea, non avranno effetto di pubblicazione legale. Si attinge a tal fine alle risorse finanziarie disponibili, e non ancora impegnate, a legislazione vigente per la realizzazione del progetto “PC alle famiglie”.

 

Sembra opportuno un più esplicito coordinamento – valutando anche l’opportunità di una riformulazione della norma in forma di novella – con le disposizioni generali che disciplinano la pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi (T.U. di cui al D.P.R. 1092/1985 ed art. 26 della L. 241/1990) e con la normativa sui “siti istituzionali” delle pubbliche amministrazioni (artt. 53 e 54 del Codice dell'amministrazione digitale – D.Lgs. 82/2005).

Articolo 49 - Delega al Governo per la modifica del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

L’articolo 49 delega il Governo ad adottare, entro 18 mesi, uno o più decreti legislativi volti a modificare il Codice dell’amministrazione digitale, prevedendo – fra l’altro – forme sanzionatorie per le pubbliche amministrazioni che non ottemperino alle prescrizioni in materia di trasparenza e di utilizzo delle nuove tecnologie, modifica delle norme in materia di firma digitale e previsione dell’utilizzazione delle reti telematiche nelle comunicazioni tra le amministrazioni pubbliche e i propri dipendenti.

Articolo 50 - VOIP e Sistema pubblico di connettività

L’articolo 50 reca disposizioni relative all’uso del VOIP (“Voce tramite protocollo Internet”) da parte delle pubbliche amministrazioni nel contesto del Sistema pubblico di connettività (SPC). I commi 1 e 2 prevedono che il CNIPA realizzi e gestisca un nodo di interconnessione VOIP per il triennio 2009-2011. A tal fine sono utilizzate le risorse assegnate al progetto “Lotta agli sprechi” non ancora impegnate e già in disponibilità del Dipartimento per l’innovazione e la tecnologia, oltre alle economie derivanti dalla realizzazione del SPC.

I commi 3 e 4 stabiliscono che il ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione predisponga, entro 180 giorni, un programma triennale in grado di assicurare, al 31 gennaio 2011, l’adesione al SPC di tutte le amministrazioni pubbliche, nonché la realizzazione di progetti di cooperazione tra rispettivi sistemi operativi. Le risorse necessarie per l’attuazione del programma triennale sono prioritariamente individuate fra quelle destinate al Fondo aree sottoutilizzate- FAS e, in particolare, assegnate ai programmi per lo sviluppo della società dell’informazione.

 

Al comma 3, il decreto legislativo. n. 165 del 2001 è erroneamente indicato come legge n. 165 del 2001.

Articolo 51 - Riallocazione di fondi

L’articolo 51 prevede la riallocazione di fondi di interesse del Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie. In particolare, il comma 1 destina le somme stanziate dall’articolo 2-bis, comma 1, lettera b), del D.L. n. 115/2005 per l’erogazione di un contributo per l’acquisto di personal computer da parte degli studenti che usufruiscono dell’esenzione dalle tasse e dai contributi universitari che non risultano ancora impegnate, al cofinanziamento di progetti per lo sviluppo e la realizzazione di reti di connettività presentati dalle università, nonché alla fornitura alle stesse di strumenti didattici e amministrativi innovativi.

Il comma 2 prevede che il Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri definisca un programma di incentivi e di agevolazioni, attuati in regime de minimis, per favorire la promozione, da parte di giovani ricercatori, di iniziative di creazione di imprese nei settori innovativi, dando priorità ai progetti volti a migliorare i servizi offerti dalla pubblica amministrazione.

Il comma 3 prevede la riallocazione in favore del Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie e del CNIPA delle seguenti risorse già assegnate al medesimo Dipartimento e non impegnate: a) le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate assegnate dal CIPE ai sensi dell’art. 61 della legge n. 289 del 2002; b) le risorse, pari a 10 milioni di euro, destinate dal Ministro per le riforme e l’innovazione nella pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 12, comma 892, della legge finanziaria per il 2007.

Articolo 52 - Modifiche al libro primo del codice di procedura civile

L'articolo 52 apporta alcune modifiche alle disposizioni contenute nel libro I del codice di procedura civile.

In particolare:

§      si prevede l’elevazione della competenza per valore del giudice di pace;

§      significative modifiche attengono alle questioni sulla competenza (il cui rilievo processuale è ridimensionato), definendosi, tra l’altro, un nuovo sistema di impugnazione consistente nel reclamo deciso in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile.

§      ulteriori disposizioni riguardano la valorizzazione del comportamento processuale delle parti: in particolare viene inserita una norma di principio che obbliga le parti a chiarire le circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione in modo leale e veritiero.

§      con riferimento alla disciplina delle spese processuali misure particolari sono previste a carico dell'attore il quale abbia rifiutato, senza giusto motivo, una proposta conciliativa avanzata dall'altra parte.

§      si introduce altresì uno strumento sanzionatorio a carico del soccombente, condannato al pagamento di una somma di denaro ulteriore rispetto alle spese di lite in conseguenza dell'accertamento della condotta illecita.

§      ulteriori norme sono previste in materia di disponibilità delle prove e di rimessione in termini, della quale si allarga l'ambito oggettivo di applicazione.

Articolo 53 - Modifiche al libro secondo del codice di procedura civile

L’articolo 53 introduce una serie di modifiche al libro secondo del codice di procedura civile, relativo al processo di cognizione.

In particolare – oltre all’introduzione di una nuova norma sulla possibile assunzione di testimonianza scritta - sono novellate le disposizioni in materia di notificazioni, di difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione, di nomina del consulente tecnico, di sospensione necessaria del processo, di riduzione dei termini per la riassunzione o prosecuzione della causa. Viene, infine, coordinata la disciplina delle impugnazioni (sia in appello che per cassazione) con quella di nuova introduzione in materia di competenza.

Articolo 54 - Modifiche al libro terzo del codice di procedura civile

L’articolo 54 aggiunge alla disciplina del processo di esecuzione un nuovo art. 614-bis, che prevede che la sentenza che accoglie la domanda di condanna all'adempimento di obblighi di fare infungibile o di non fare, contenga anche la determinazione di una somma di denaro spettante al creditore per ogni violazione o inosservanza successiva alla pronuncia.

Articolo 55 - Modifiche al libro quarto del codice di procedura civile

L’articolo 55 interviene in materia di procedimenti cautelari ed arbitrato rituale novellando, rispettivamente, gli articoli 669-octies e 819-ter del codice processuale civile. Con la prima modifica si afferma esplicitamente il principio generale secondo cui il giudice che emette un provvedimento cautelare ante causam deve sempre provvedere anche sulle spese relative al relativo procedimento.

La modifica all'articolo 819-ter in materia di arbitrato detta disposizioni in materia di reclamo avverso l'ordinanza con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione ad una convenzione di arbitrato.

Articolo 56 - Procedimento sommario non cautelare

L'articolo 56 prevede l'inserimento nel codice di procedura civile di un nuovo capo III-bis (composto dagli artt. 702-bis, 702-ter e 702-quater) che aggiunge tra i procedimenti speciali del libro quarto, il procedimento sommario di cognizione. Tale procedimento può essere attivato per le sole domande relative ai crediti di somme di denaro, anche se non liquide, ovvero alla consegna o al rilascio di cose; la rapidità del procedimento permette – nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica – di arrivare ad un rapido soddisfacimento della domanda grazie all’emanazione di un provvedimento immediatamente esecutivo su cui, in mancanza di appello, si forma il giudicato.

Articolo 57 - Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368

L'articolo 57 interviene sul R.D. 1368 del 1941, contenente le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, aggiungendo l'articolo 103-bis, che disciplina il contenuto del modello di testimonianza. Sono inoltre apportate modifiche agli artt. 104 e 118, al fine di prevedere che la decadenza dalla prova in caso di mancata intimazione ai testimoni possa essere disposta anche d'ufficio, e di definire di contenuto della motivazione della sentenza.

Articolo 58 - Abrogazione dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102

L’articolo 58 abroga le norme che assoggettano al rito del lavoro (di cui al Libro II, Titolo IV, Capo I del codice di procedura civile) le controversie relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni conseguenti ad incidenti stradali.

Articolo 59 - Notificazione a cura dell'Avvocatura dello Stato

L’articolo 59 consente all'Avvocatura dello Stato di effettuare la notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali con le modalità semplificate attualmente previste dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53 per gli avvocati del libero foro.

Articolo 60 - Abrogazioni

L’articolo 60, prevede una serie di abrogazioni conseguenti alle nuove disposizioni introdotte dal disegno di legge.

Articolo 61 - Disposizioni transitorie

L’articolo 61 reca alcune disposizioni transitorie, prevedendo, in particolare, che le modifiche al codice di procedura civile e alle relative norme di attuazione si applichino ai giudizi instaurati dopo la loro entrata in vigore.

Articolo 62 - Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale

L’articolo 62 riduce il periodo dellasospensione di diritto dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative dal 1° al 31 agosto di ciascun anno (anziché dal 1° agosto al 15 settembre, come attualmente previsto).

Articolo 63 - Misure urgenti per il recupero di somme afferenti al bilancio della giustizia e per il contenimento e la razionalizzazione delle spese di giustizia

L’articolo 63 contiene disposizioni volte a realizzare il contenimento delle spese di giustizia e la razionalizzazione delle procedure di riscossione di esse.

Tra i diversi interventi, quelli maggiormente significativi consistono nelle modifiche apportate al testo unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002). Esse riguardano, tra l’altro, la registrazione degli atti giudiziari nel processo penale, il recupero delle spese nei confronti dell'imputato ammesso al gratuito patrocinio, le norme in materia di devoluzione allo Stato dei beni sequestrati.

Ulteriori significative modifiche al citato testo unico, attengono al cuore della disciplina del sistema di recupero delle spese di giustizia, con riferimento alla semplificazione della procedura di quantificazione del credito.

Alcune novità riguardano anche le modalità di riscossione di specifiche spese per le quali è infatti stabilito il ricorso alla riscossione pro quota.

Viene inoltre completamente ridefinita la disciplina in materia di riscossione a mezzo ruolo.

Alcune modifiche conseguenti all’introduzione della nuova disciplina sono, infine, apportate alla legge finanziaria per il 2008, in materia di riscossione dei crediti erariali relativi al processo penale affidati ad Equitalia spa.

Articolo 64 - Abrogazioni e modificazione di norme

L’articolo 64 dispone l’abrogazione di alcune norme, resa necessaria dall’introduzione della nuova disciplina in materia di spese di giustizia.

Articolo 65 - Clausole generali e certificazione

L’articolo 65, al comma 1, dispone che il controllo giudiziale sulla ricorrenza dei presupposti previsti dalle “clausole generali” contenute nelle norme di legge relative ai rapporti di lavoro subordinato e “parasubordinato” deve limitarsi esclusivamente all’accertamento del presupposto di legittimità e non può estendersi al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che spettano al datore di lavoro o al committente.

Il comma 2 prevede che il giudice, nella qualificazione del contratto di lavoro e nell’interpretazione delle clausole in esso contenute, non può discostarsi dalle valutazioni delle parti espresse nell’ambito della certificazione dei contratti di lavoro, salvo nei casi di erronea qualificazione del contratto, di vizi del consenso o di difformità tra la previsione negoziale certificata e la sua attuazione.

Il comma 3 dispone che il giudice, nel valutare le motivazioni poste alla base del licenziamento, deve far riferimento alle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro ovvero nei contratti individuali di lavoro se stipulati con l’assistenza delle commissioni di certificazione. Analogamente, il giudice, nello stabilire le conseguenze da riconnettere al licenziamento, deve tener conto degli elementi e dei parametri appositamente individuati dai suddetti contratti nonché di una serie di elementi di fatto direttamente indicati dalla disposizione in esame.

Il comma 4 provvede a riformulare l’articolo 75 del D.Lgs. 276/2003, che individua la finalità della procedura di certificazione, ampliando sul piano definitorio l’ambito di intervento della certificazione.

Infine il comma 5 stabilisce che dall’attuazione dell’articolo in esame non devono derivare nuovi oneri per la finanza pubblica.

 

Al comma 1, sarebbe opportuno specificare meglio al fine di evitare dubbi interpretativi, cosa si intende per “clausole generali”.

Si osserva inoltre che, al comma 3, sarebbe opportuno chiarire, nel testo, il riferimento a “le conseguenze da riconnettere al licenziamento”, per definire le quali il giudice deve tener conto di determinati elementi e parametri indicati dalla norma. Sembrerebbe, in ogni caso, che la norma intenda stabilire gli elementi e i parametri che il giudice deve considerare allorché debba determinare l’indennità prevista dalla normativa vigente in caso di licenziamento illegittimo per mancanza della giusta causa o del giustificato motivo (nei casi in cui al lavoratore si applichi la “tutela obbligatoria” contro i licenziamenti illegittimi).

Si rileva che la disposizione di cui al comma 3 andrebbe coordinata con l’articolo 8 della L. 604/1966, che, per i casi di licenziamento illegittimo non rientranti nell’ambito di applicazione della “tutela reale” di cui all’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori (L. 300/1970), pone a carico del datore di lavoro l’obbligo di riassumere il lavoratore oppure di risarcirlo con un’indennità da stabilirsi, tra un minimo e un massimo indicato dalla legge, sulla base di determinati parametri simili ma non del tutto coincidenti con quelli indicati dalla norma in esame.

Articolo 66 - Conciliazione e arbitrato

L’articolo 66 interviene sulla disciplina del processo del lavoro contenuta nel codice di procedura civile introducendo, in particolare, nuove modalità di conciliazione ed arbitrato.

Articolo 67 - Decadenze

L’articolo 67, comma 1, sostituendo l’articolo 6, primo comma, della L. 604/1966, allunga da 60 giorni a 120 giorni dal ricevimento della sua comunicazione (ovvero della comunicazione dei motivi se non contestuale) il termine, previsto a pena di decadenza, per l’impugnazione del licenziamento. Tuttavia, allo stesso tempo, si dispone che tale impugnazione possa essere effettuata esclusivamente con ricorso al giudice del lavoro e non più (come nella normativa vigente) con qualsiasi atto scritto anche stragiudiziale.

Il comma 2 precisa che il termine previsto a pena di decadenza dal precedente comma per l’impugnazione del licenziamento, si applica anche ai casi di nullità del licenziamento, nonché alle ipotesi di licenziamento inefficace.

Il comma 3 estende l’ambito di applicazione del predetto termine di decadenza anche: ai licenziamenti che presuppongano la risoluzione di questioni attinenti alla qualificazione del rapporto lavorativo ovvero alla legittimità del termine apposto al contratto; al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto; al trasferimento del lavoratore subordinato da un’unità produttiva ad un’altra.

Articolo 68 - Rimedi giustiziali contro la pubblica amministrazione

L’articolo 68 interviene sulla disciplina dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica di cui al D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, prevedendo, tra l’altro, che il decreto che decide il ricorso straordinario sia in ogni caso conforme al parere del Consiglio di Stato.

Articolo 69 - Patrimonio dello Stato Spa

L’articolo 69 novella le disposizioni dell’articolo 7, comma 10, del decreto-legge n. 63 del 2002 prevedendo il trasferimento alla società Patrimonio S.p.A., oltre che dei beni rientranti nel conto del patrimonio dello Stato, di ogni altro diritto costituito a favore dello Stato. Si dispone inoltre in merito agli effetti derivanti dalla cessione dei crediti dello Stato alla predetta società.

Articolo 70 - SACE Spa

L‘articolo 70, al fine di implementare le funzioni della Sace S.p.a. in tema di competitività ed internazionalizzazione dell’economia italiana, delega il Governo ad emanare, entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti che dispongano la separazione delle attività svolte da Sace in regime di concorrenza da quelle svolte sotto la garanzia statale e la possibilità che due diversi organismi gestiscono le suddette attività una volta disgiunte prevedendo, altresì, la possibilità che altri investitori partecipino all’attività in regime di libero mercato.

Articolo 71 - Società pubbliche

L’articolo in esame novella le disposizioni della legge finanziaria per il 2008 in materia di società partecipate e controllate direttamente o indirettamente dallo Stato.

Il comma 1, lett. a), interviene in materia di riduzione, compensi e funzioni dei componenti degli organi societari delle società controllate da amministrazioni pubbliche statali; la lett. b) limita alle società c.d. “di primo livello” (vale a dire con partecipazioni dello Stato esclusivamente di tipo diretto) il divieto delle amministrazioni pubbliche di costituire società - ovvero assumerne o mantenere partecipazioni in esse – nel caso svolgano attività non strettamente necessarie alle proprie finalità istituzionali. Le lettere c) e d) recano disposizioni in materia di limitiin capo alle pubbliche amministrazionialla costituzione e alla partecipazione in società la cui attività non sia strettamente necessaria alle proprie finalità istituzionali. La lett. e), estende a 36 mesi il periodo entro il quale le amministrazioni pubbliche devono cedere le partecipazioni in società non strettamente necessarie alle proprie finalità istituzionali. La lett. f) del comma 1 reca, infine, un’interpretazione autentica della disposizione di cui al comma 734, articolo 1, della legge finanziaria per il 2007, in materia di divieto di nomina quale amministratore di enti, istituzioni, aziende pubbliche, società a totale o parziale capitale pubblico per i soggetti che, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbiano chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.

Articolo 72 - Copertura finanziaria delle leggi e legge finanziaria

L’articolo 72 apporta modifiche agli articoli 11 e 11-ter della legge di contabilità generale (n. 468 del 1978), novellando la disciplina inerente il contenuto proprio della legge finanziaria, nonché quella relativa alla copertura finanziaria delle leggi di spesa. Quanto al primo aspetto, l’articolo, oltre a dare specifico rilievo nella legge di contabilità nazionale al parametro di riferimento principale ai fini del rispetto dei vincoli comunitari introdotti dal Trattato di Maastricht (l'indebitamento netto della pubblica amministrazione), rende più stringente l'esclusione dal contenuto della legge finanziaria delle norme di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, escludendo altresì la possibilità di inserire nella legge norme comportanti aumenti di spesa o riduzioni di entrata il cui contenuto sia finalizzato direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia. Per quanto concerne la copertura finanziaria delle leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, l’articolo prevede che questa sia determinata non più solo con riferimento al saldo netto da finanziare, ma anche con riferimento al fabbisogno del settore statale e all’indebitamento netto del conto consolidato delle Amministrazioni pubbliche; tra le modalità di determinazione della copertura finanziaria, si dispone inoltre la possibilità di prevedere, per far fronte agli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto (da considerare ai fini della copertura ai sensi delle modifiche precedenti), compensazioni finanziarie, anche in termini di sola cassa, nonché l’obbligo di aggiornare le relazioni tecniche relative ai provvedimenti legislativi all'atto del passaggio dell'esame tra i due rami del Parlamento.

 

Si ricorda come il decreto-legge n. 112 del 2008, agli articoli 1, comma 1bis, e 60, comma 7, preveda, rispettivamente, un ridimensionamento dei contenuti della legge finanziaria per il 2009 e una disciplina relativa alla verifica degli effetti sul fabbisogno del settore pubblico e sull’indebitamento netto dei provvedimenti legislativi. In entrambi i casi, si pongono problemi di coordinamento con la disciplina recata dall’articolo in esame.

Articolo 73 - Attuazione del federalismo

L’articolo 73 reca lo stanziamento di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 1,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 per lo studio delle problematiche connesse all'effettiva attuazione della riforma federalista, al fine di garantire un contesto di stabilità e di piena compatibilità finanziaria con gli impegni europei e internazionali assunti.

Articolo 74 - Corte dei conti

L’articolo 74 reca disposizioni relative alle attività e al funzionamento della Corte dei conti.

I commi 1-3 individuano una procedura giurisdizionale per la contestazione di deliberazioni conclusive di controlli su gestioni svolti dalla Corte dei conti nei quali siano stati accertati il mancato raggiungimento di obiettivi stabiliti o l’inefficienza dell’attività svolta.

I ricorsi, sui quali decide un apposito collegio costituito all’interno delle sezioni riunite della Corte di conti, possono essere presentati – oltre che dall’amministrazione interessata – anche da enti, istituti e amministrazioni che avrebbero tratto diretto beneficio dalla gestione sottoposta a controllo, nonché da ogni contribuente che sia da almeno tre anni in regola con i propri adempimenti fiscali.

I commi 4-11 sono relativi agli effetti dell’attività di controllo svolta dalla Corte dei conti sui documenti di bilancio. In particolare, il comma 4 mantiene fermo l’obbligo del Governo di formulare le previsioni di spesa tenendo conto degli esiti del controllo successivo della Corte sul bilancio e sul patrimonio. Il comma 5 affida alle Sezioni riunite il compito di rendere, insieme al giudizio di parifica del Rendiconto generale, il referto sul controllo successivo della gestione del bilancio e del patrimonio delle pubbliche amministrazioni. Il comma 6 affida alla Corte il compito di effettuare un’analisi sull’andamento delle entrate. Il comma 7 attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri la facoltà di chiedere alla Corte valutazioni in ordine alle conseguenze finanziarie di provvedimenti legislativi. In tali casi il Presidente della Corte può sottoporre la richiesta di parere alle sezioni riunite ovvero, per ragioni di urgenza, ad un collegio di sette magistrati (comma 8). Il comma 10 attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri la facoltà di invitare il Presidente della Corte a riunioni tecniche di governo ed il comma 11 consente allo stesso Presidente ed alle Commissioni parlamentari di chiedere alla Corte la verifica e la certificazione delle risultanze dei conti pubblici.

Il comma 12 riconosce alla Corte dei conti – per l’esercizio delle proprie funzioni di controllo – la possibilità di accedere in via telematica alle banche dati di ogni amministrazione.

 

Riguardo ai commi 1-3, si osserva come sembrino porsi problemi di coordinamento tra questi e l’articolo 3, comma 64 della legge finanziaria 2008 (l. n. 244/2007), il quale prevede che le amministrazioni che ritengano di non ottemperare ai rilievi svolti dalla Corte di conti nell’ambito di controlli su gestioni sono tenute ad inviare – entro trenta giorni dalla ricezione dei rilievi – un documento motivo alla Presidenza delle Camere, alla Presidenza del Consiglio e alla Presidenza della Corte dei conti.

Con riferimento al comma 12, si segnala che la formulazione particolarmente ampia della disposizione sembra consentire l’accesso a dati di carattere sensibile o riservato senza che siano previste espressamente misure di tutela.

Articolo 75 - Disposizioni finanziarie

L’articolo 75 reca la copertura finanziaria degli interventi previsti al capo I - Impresa (articoli da 1 a 13) -, al capo II – Innovazione (articolo 14) - e capo III - Energia (articoli 15-18) del titolo I (Sviluppo economico, semplificazione e competitività), effettuati tramite l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa (ex Sviluppo Italia Spa), stabilendo che per la realizzazione degli stessi si provvede a valere sulle risorse finanziarie disponibili presso l’Agenzia.

 

Con riferimento alle disposizioni in esame, si osserva come esse andrebbero più correttamente riferite alle sole norme che prevedono l’intervento dell’Agenzia.

 

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE e Procedure di contenzioso (a cura dell’Ufficio rapporti con l’UE)

Per gli articoli 5, 7, 10-17, 32, 34, 36, 49 si rinvia alle schede di lettura contenute nel dossier Progetti di legge n. 33.