Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari sociali
Titolo: Interventi a favore delle gestanti e madri per garantire il segreto del parto alle donne che non intendono riconoscere i loro nati - AA.C. 1266 e 3303 -Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 1266/XVI   AC N. 3303/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 639
Data: 15/05/2012
Descrittori:
GRAVIDANZA E PUERPERIO   RICONOSCIMENTO DI FIGLI NATURALI
TUTELA DELLA RISERVATEZZA     
Organi della Camera: XII-Affari sociali

SIWEB

 

15 maggio 2012

 

n. 639/0

 

Interventi a favore delle gestanti e madri per garantire il segreto del parto alle donne che non intendono riconoscere i loro nati

AA.C. 1266 e 3303

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

 

Numero dei progetti di legge

1266

3303

Titolo

Interventi a favore delle gestanti e madri per garantire il segreto del parto alle donne che non intendono riconoscere i loro nati

Norme riguardanti interventi in favore delle gestanti e delle madri volti a garantire il segreto del parto alle donne che non intendono riconoscere i loro nati

Iniziativa

Consiglio Regionale Piemonte

Parlamentare

Iter al Senato

No

No

Numero di articoli

1

1

Date:

 

 

presentazione o trasmissione alla Camera

6 giugno 2008

10 marzo 2010

assegnazione

16 giugno 2008

10 giugno 2010

Commissione competente

XII Affari sociali

Sede

Referente

Pareri previsti

I (Affari costituzionali), V (Bilancio) e Commissione parlamentare per le questioni regionali

I (Affari costituzionali), II (Giustizia), V (Bilancio) e Commissione parlamentare per le questioni regionali

 

 


Contenuto

Le proposte di legge A.C 3303 (Lucà ed altri) e A.C. 1266 (d’iniziativa del Consiglio regionale del Piemonte), inizialmente abbinate alle proposte di legge A.C. 918 e abb. (Assistenza alla nascita e tutela della salute del neonato), sono state disabbinate da queste ultime nella seduta del 4 aprile scorso, in modo da consentire alla commissione lo svolgimento di un autonomo esame.

Esse presentano un contenuto simile e, in questa sede, vengono esaminate contestualmente, poiché stabiliscono norme ed interventi in favore delle gestanti e delle madri per garantire il segreto del parto alle donne che non intendono riconoscere i loro nati.

 

In proposito va ricordato che la vigente normativa consente alla madre di non riconoscere il bambino e di lasciarlo nell’Ospedale dove è nato (DPR 396/2000, art. 30) affinché sia assicurata l’assistenza e anche la sua tutela giuridica. Il nome della madre rimane per sempre segreto e nell’atto di nascita del bambino viene scritto “nato da donna che non consente di essere nominata”. L’effettività del segreto così disciplinato è garantito da altre norme. In particolare, l’articolo 93 del Codice per la protezione dei dati personali (D.lgs 196/2003 prevede, nel caso in cui sia stata fatta la dichiarazione di non menzione, per il rilascio del certificato di assistenza al parto o della cartella clinica, particolari cautele volte a impedire che la madre possa essere identificata. Lo stesso articolo 93 protegge temporalmente il diritto della madre al segreto sulle proprie generalità fino a cento anni dalla formazione del certificato di assistenza al parto.

Molte regioni[1] ed in particolare alcune città italiane, per prevenire il fenomeno dell'abbandono traumatico del neonato, hanno promosso campagne informative in proposito, potenziando i servizi a tutela della donna in difficoltà e orientando gli ospedali più specializzati a seguire il parto in anonimato. Tempestive e adeguate informazioni alla donna in gravidanza e interventi concreti in suo aiuto, di tipo sociale, economico e psicologico, permettono di garantire il diritto alla salute della gestante e del nascituro, un parto protetto nella struttura ospedaliera e la possibilità di esercitare una libera, cosciente e responsabile scelta da parte della donna, se riconoscere o meno il bambino.

L’immediata segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni della situazione di abbandono del neonato non riconosciuto, permette l’apertura di un procedimento di adottabilità e la sollecita individuazione di un’idonea coppia adottante. Il neonato vede così garantito il diritto a crescere ed essere educato in famiglia e assume lo status di figlio legittimo dei genitori che lo hanno adottato.

Nella segnalazione e in ogni successiva comunicazione all’autorità giudiziaria devono essere omessi elementi identificativi della madre.La madre che ha particolari e gravi motivi che le impediscono di formalizzare il riconoscimento, può chiedere al Tribunale per i Minorenni presso il quale è aperta la procedura per la dichiarazione di adottabilità del neonato, un periodo di tempo per provvedere al riconoscimento.

In questi casi la sospensione della procedura di adottabilità può essere concessa per un periodo massimo di due mesi, nel quali la madre deve mantenere con continuità il rapporto con il bambino.

Il riconoscimento può essere fatto dal genitore che abbia compiuto 16 anni. Nel caso di madre non ancora sedicenne, impossibilitata quindi al riconoscimento, ma che voglia occuparsi del figlio, la procedura di adottabilità è sospesa anche d’ufficio sino al compimento del 16° anno, purché il minore, adeguatamente accudito, abbia un rapporto continuativo con la madre (artt. 8 e ss. della legge n. 184/1983).

 

Obbiettivo di entrambi i progetti di legge è quello di assicurare un’idonea assistenza alla donna in difficoltà, offrendo alla gestante la possibilità di riflettere, verificare e decidere con serenità e autonomia e con le opportune informazioni circa gli aiuti che possono esserle offerti in merito al riconoscimento o meno del nuovo nato.

Infatti la donna ha diritto a non essere lasciata sola né prima, né durante né dopo il parto e spesso l’intervento assistenziale di supporto è necessario oltre che per le gestanti anche per le madri coniugate con situazioni personali e familiari difficili.

La proposta di legge A.C. 3303 si compone di un unico articolo.

Essa rimette alle regioni e province autonome, in attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 dell’articolo 8 della legge 328/2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) il compito di assicurare l’informazione, la consulenza e le prestazioni socio-assistenziali diurne e residenziali occorrenti alle gestanti e alle madri che necessitano di un sostegno specifico in ordine al riconoscimento o meno dei loro nati e alla garanzia della segretezza del parto.

 

Il comma 5 del citato articolo 8, rimette alla legge regionale la disciplina del trasferimento ai comuni o agli enti locali delle funzioni in materia di assistenza degli illegittimi, abbandonati o esposti all'abbandono ( di cui al regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838), e in materia sanitaria e socio-assistenziale (di cui al decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67). Con la medesima legge le regioni disciplinano il trasferimento ai comuni e agli enti locali delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali per assicurare la copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni sociali trasferite utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge per l'esercizio delle funzioni stesse.

 

La promozione dei citati interventi, qualificati come livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione, è affidata agli enti locali titolari delle funzioni socio-assistenziali di cui alla legge 328/2000, secondo le modalità stabilite dalle leggi delle regioni e delle province autonome; essi riguardano anche la garanzia alle partorienti e ai loro nati della continuità socio-assistenziale e del sostegno del loro reinserimento sociale. Se effettuati in favore dei neonati non riconosciuti sono garantiti fino all’adozione definitiva.

Gli interventi sono erogati, senza formalità, su semplice richiesta delle donne interessate indipendentemente dalla loro nazionalità e residenza anagrafica.

Analogo contenuto presenta la proposta di legge A.C. 1266, di iniziativa del Consiglio regionale del Piemonte.

Come evidenziato nella relazione illustrativa alla proposta di legge, la regione Piemonte ha già disciplinato la materia con propri provvedimenti legislativi e amministrativi; appare tuttavia necessario garantire queste prestazioni su tutto il territorio nazionale.

Anche la proposta di legge in esame - composta da un unico articolo - rimette alle regioni e alle province autonome di garantire gli interventi socio-assistenziali - nonché quelli per la continuità assistenziale e per il reinserimento sociale -alle gestanti presenti sul proprio territorio che necessitano di specifici sostegni in ordine al riconoscimento o meno dei loro nati ed al segreto del parto; tali interventi vengono qualificati come livelli essenziali di assistenza. L’individuazione degli enti locali titolari degli interventi e delle modalità di esercizio degli stessi è poi rimessa alle leggi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

 

Relazioni allegate

Si tratta di proposte di legge di iniziativa parlamentare, corredate pertanto, della sola relazione illustrativa.

 

Necessità dell’intervento con legge

Le proposte di legge in esame, promuovendo interventi in favore delle gestanti e delle madri che necessitano di un sostegno specifico in ordine al riconoscimento o meno dei loro nati e alla garanzia della segretezza del parto, li qualifica come livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione: si giustifica, pertanto, l’utilizzazione dello strumento legislativo.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le proposte di legge intervengono a stabilire alcuni principi in tema di interventi in favore delle gestanti e delle madri che necessitano di un sostegno specifico in ordine al riconoscimento o meno dei loro nati e alla garanzia della segretezza del parto, qualificandoli come livello essenziale delle prestazioni.

La materia trattata rientra, pertanto, nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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[1] Cfr. www.salute.gov.it