Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari sociali
Titolo: Norme per il riconoscimento della guarigione e per la piena cittadinanza e l'integrazione sociale delle persone affette da epilessia - AA.C. 2060 e 4753 - Schede di lettura e normativa di riferimento
Riferimenti:
AC N. 4753/XVI   AC N. 2060/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 635
Data: 09/05/2012
Descrittori:
ASSISTIBILITA' IN RELAZIONE ALLA SALUTE   MALATI
Organi della Camera: XII-Affari sociali
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Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Norme per il riconoscimento della guarigione e per la piena cittadinanza e l'integrazione sociale delle persone affette da epilessia

AA.C. 2060 e 4753

Schede di lettura e normativa di riferimento

 

 

 

 

 

 

n. 635

 

 

 

9 maggio 2012

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Affari sociali

( 066760-3266 – * st_affarisociali@camera.it

 

 

 

 

 

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File: AS0400

 


INDICE

Schede di lettura

§     Contenuto delle proposte di legge  3

§     Analisi dell’articolato degli A.C. 2060 e A.C. 4753  5

Normativa di riferimento

§     L. 10 agosto 1950, n. 648. Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra. (Tabella A)21

§     D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 249. Disposizioni relative agli enti operanti nel settore sanitario. (Art. 4)25

§     D.M. 5 novembre 1965. Qualificazione di malattie sociali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 249.26

§     D.L. 30 maggio 1988, n. 173. Misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988. (Art. 3)27

§     D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509. Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonché dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 26 luglio 1988, numero 291. (Art. 2)29

§     L. 11 ottobre 1990, n. 289. Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla L. 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per i minori invalidi.30

§     L. 15 ottobre 1990, n. 295. Modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del D.L. 30 maggio 1988, n. 173 , convertito, con modificazioni, dalla L. 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti. (Art. 1)33

§     L. 5 febbraio 1992, n. 104. Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. (Artt. 3, 4, 21 e 33)35

§     D.M. 5 febbraio 1992. Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti.39

§     D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo codice della strada. (Artt. 119, co. 4, 126 e 129)49

§     D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada. (Art. 320)58

§     L. 12 marzo 1999, n. 68. Norme per il diritto al lavoro dei disabili.59

§     D.M. 22 ottobre 2004, n. 270. Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.76

§     D.L. 1 luglio 2009, n. 78. Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini. (Art. 20)78

§     D.M. 30 novembre 2010. Recepimento della direttiva 2009/112/CE della Commissione del 25 agosto 2009, recante modifica della direttiva 91/439/CEE del Consiglio concernente la patente di guida.81

§     D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59. Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida.88

§     Circolare del Ministero della salute 25 luglio 2011 relativa alle indicazioni operative e applicative dell’allegato III del D.Lgs. 59/2011  119

§     L. 12 novembre 2011, n. 183. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012). (Tabella A)132

Normativa comunitaria

§     Dir. 20 dicembre 2006, n. 2006/126/CE. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida (Rifusione).135

§     Dir. 25 agosto 2009, n. 2009/112/CE. Direttiva della Commissione recante modifica della direttiva 91/439/CEE del Consiglio concernente la patente di guida.148

§     Dir. 25 agosto 2009, n. 2009/113/CE. Direttiva della Commissione recante modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida.155

 

 


SIWEB

Schede di lettura

 


Contenuto delle proposte di legge

Le proposte di legge A.C. 2060 e A.C. 4753 intendono assicurare il miglioramento della qualità di vita delle persone affette da epilessia e delle loro famiglie.

Come sottolineato dalle relazioni illustrative ai provvedimenti, le persone affette da epilessia sono spesso costrette ad affrontare i problemi correlati non solo alla malattia, ma anche ai pregiudizi e alla disinformazione collegati alla patologia, presente sotto forma di ben quaranta sindromi epilettiche accomunate dalla stessa connotazione neurologica, ma distinte per prognosi e per approccio terapeutico. I persistenti preconcetti culturali e la mancanza di un’adeguata conoscenza della malattia, “costituiscono la base concreta della condizione discriminante” delle persone affette da epilessia; una malattia sociale, come qualificata dal decreto del Ministero della sanità 5 novembre 1965[1], per la quale viene riconosciuta l’importanza dell’informazione e dell’educazione sanitaria, nonché della predisposizione di adeguati programmi.

Pertanto, entrambe le proposte rilevano l’importanza dell’informazione e di una maggiore conoscenza della malattia proponendo a tal fine l’istituzione di corsi di medicina specialistica (A.C. 4753) oltre che della Commissione nazionale per la lotta contro l’epilessia, incaricata di predisporre e proporre azioni per migliorare le terapie e l’integrazione delle persone affette da epilessia e delle loro famiglie. Allo stesso fine l’A.C. 4753 (art. 5) prevede anche l’istituzione di corsi di informazione e prevenzione, promossi da Centri di riferimento appositamente costituiti.

Riconoscendo la diversa prognosi delle sindromi epilettiche, i progetti di legge in esame sottolineano inoltre “la necessità del riconoscimento dei casi di guarigione”, affinché l’attestazione della superata condizione patologica rimuova le limitazioni e le discriminazioni generate dalla patologia. D’altra parte, entrambi i proponenti, richiamano l’urgenza di istituire adeguati percorsi integrativi per le persone affette da sindromi epilettiche invalidanti. In particolare, l’A.C. 2060 dedica l’articolo 2 ai diritti  delle persone con epilessie farmaco-resistenti.

In ultimo, particolare attenzione viene dedicata alle condizioni di rilascio e rinnovo e delle patenti speciali e alle agevolazioni relative al diritto alla mobilità e al lavoro.

 

L’epilessia è una malattia neurologica che si esprime in forme molto diverse. Tale diversità si riflette nelle prognosi relative alle diverse patologie: la maggior parte delle epilessie sono compatibili con una vita assolutamente normale; altre forme sono invece di maggior gravità. L’incidenza dell’epilessia e delle crisi non provocate è più alta nel primo anno di vita, decresce e si riduce durante l’adolescenza, rimanendo relativamente stabile durante l’età adulta per poi crescere di nuovo nell’età avanzata. Fra le sindromi epilettiche si distinguono epilessie generalizzate e localizzate, sintomatiche (dovute a malformazioni, traumi, tumori) e idiopatiche (causate da un difetto genetico); ci sono inoltre sindromi in cui l’insorgenza è in relazione all’età L’epilessia può essere curata con terapia farmacologica e con la chirurgia dedicata alle epilessie.

La terapia farmacologica prevede l’utilizzo di farmaci antiepilettici (FAE), impiegati allo scopo d’impedire la ricorrenza delle crisi. I FAE tradizionali, utilizzati fin dalla anni ’80, si sono dimostrati diversamente efficaci, ma, se utilizzati in modo appropriato, circa il 50 per cento dei pazienti di nuova diagnosi riesce a ottenere il controllo completo delle crisi immediatamente dopo l’inizio del trattamento e un ulteriore 10-20 per cento  raggiunge la remissione dopo una o più variazioni della posologia o dopo aver cambiato il tipo di FAE. Soltanto il 30-40 per cento dei pazienti risulta resistente al trattamento farmacologico con i FAE tradizionali. L’utilizzo dei FAE è condizionato oltre che dall’efficacia anche dalla tollerabilità. Per i FAE tradizionali sono note varie reazioni avverse. Dall’inizio degli anni ’90 sono stati sviluppati e messi in commercio nuovi FAE, il cui impiego è risultato più tollerato e la cui efficacia risulta più incisiva. Tra i fattori più frequentemente associati allo sviluppo della farmacoresistenza sono considerati la maggiore durata della malattia, la minore età d’insorgenza, l’eziologia e il tipo di sindrome, la presenza di una lesione cerebrale strutturale e la sua localizzazione. La chirurgia delle epilessie rappresenta un approccio terapeutico applicabile nei casi di epilessia con crisi frequenti o invalidanti, non trattabile farmacologicamente. In presenza di crisi controllate farmacologicamente, l’intervento neurochirurgico è preso in considerazione solo se la lesione cerebrale ha una potenzialità evolutiva. Semplificando, si può affermare che gran parte delle sindromi epilettiche, soprattutto quelle idiopatiche, possono essere controllate con cure adeguate fino alla completa remissione; e chi ne è affetto può condurre una normale vita scolastica, lavorativa e sociale.

In Italia, le persone affette da epilessia sono circa 500.000, di cui circa 125.000 con forme resistenti alla terapia farmacologica. L’incidenza annuale di epilessia in Italia è di 33,1 nuovi casi per 100.000 abitanti, per un totale di 29.500-32.500 nuovi casi per anno[2].

Come illustrato nella Linea Guida Diagnosi e trattamento dell’epilessia[3], a cui si rinvia per ulteriori approfondimenti e dal quale sono tratte molte delle informazioni contenute in questo Dossier, in Italia i servizi sanitari che si rivolgono ai pazienti con epilessia sono strutturati in modo vario ma prevedono, in genere, la presenza di neurologi dell’adulto o dell’età evolutiva, oppure la cooperazione integrata tra medici esperti e altri professionisti come gli psicologi, i tecnici di neurofisiopatologia, gli infermieri professionali e altre figure che operano in centri per la diagnosi e terapia delle epilessie. Nella linea Guida viene sottolineata l’importanza della costituzione di una rete per le epilessie, costituita a livello di singole o più regioni, e impegnata per il conseguimento di obiettivi assistenziali comuni da sottoporre a verifica continua.

Analisi dell’articolato degli A.C. 2060 e A.C. 4753

L’A.C. 2060 (Saltamartini ed altri), presentato il 14 gennaio 2009, reca norme per il riconoscimento della guarigione e per la piena cittadinanza e l’integrazione sociale delle persone affette da epilessia. La proposta di legge si compone di quattro articoli.

L’A.C. 4753 (Nunzio Francesco Testa e altri), presentata il 3 novembre 2011, reca disposizioni per il riconoscimento dei diritti delle persone affette da epilessia. La proposta di legge si compone di sette articoli.

 

Articolo 1

L’articolo 1 dell’A.C. 2060 pone l’accento sulla necessità del riconoscimento della guarigione,stabilendo in tal sensoche la persona, già affetta da uno stato patologico invalidante, la cui guarigione è certificata da un medico specialista e accertata dalla competente commissione medico-legale di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è considerata clinicamente guarita.

 

L’articolo 4 della L. 104/1992[4] fa riferimento, per gli accertamenti relativi a minorazioni, necessità e capacità complessiva individuale residua, alle commissioni mediche di cui all'articolo 1 della L. 295/1990[5], integrate da un operatore sociale e da un esperto. Tali commissioni, istituite nell’ambito di ciascuna unità sanitaria locale, effettuano gli accertamenti sanitari relativi alle domande per ottenere la pensione, l'assegno o le indennità d'invalidità civile e sono composte da un medico specialista in medicina legale e da altri due medici, di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro, e sono di volta in volta integrate con un sanitario in rappresentanza di alcune associazioni specificamente individuate (mutilati, ciechi, sordomuti, etc.). Recentemente l’art. 20 del D.L. 78/2009[6] ha disposto che le suddette Commissioni mediche sono integrate, a decorrere dal 1° gennaio 2010, con un medico INPS. In ogni caso l’accertamento definitivo è effettuato dall’INPS medesimo.

 

A seguito dell'accertamento della guarigione, decadono tutte le limitazioni derivanti dal precedente stato patologico poiché le limitazioni alla libertà personale, previste dalla legislazione vigente in conseguenza di uno stato patologico, possono e devono  essere applicate solo a seguito di una specifica certificazione medica che, con riferimento alla singola persona, attesti la sussistenza dello stato patologico (comma 4). Pertanto, alla persona la cui guarigione è stata accertata non possono essere richieste dichiarazioni riferite al precedente stato patologico, né possono essere operate nei suoi confronti discriminazioni da esso derivanti (comma 3).

L’articolo 1 sembra riferirsi alla disciplina relativa al riconoscimento della guarigione di tutti gli stati patologici invalidanti. Potrebbe pertanto essere opportuno specificare più incisivamente se la norma si applica solo alle persone affette da epilessia o al contrario intende porsi come disciplina generale.

 

L’articolo 1 dell’A.C. 4753 definisce la finalità della legge. Scopo della proposta è di consentire e di assicurare la piena integrazione e il miglioramento della qualità di vita delle persone affette da epilessia e delle loro famiglie, attraverso un’efficace assistenza socio-sanitaria, diagnosi precoci e adeguate terapie.

 

Articolo 2

L’articolo 2 dell’A.C. 2060 individua i diritti delle persone con epilessie farmaco-resistenti. In particolare, alle persone affette da epilessie farmaco-resistenti è riconosciuta una percentuale di invalidità civile pari almeno al 46 per cento. Tale percentuale è riconosciuta dalla competente commissione medico-legale di cui alla L. 104/1992, anche ai fini dell’inserimento e dell’integrazione lavorativa delle persone disabili di cui alla L. 68/1999[7]. A seguito dell’accertamento effettuato dalla commissione è inoltre riconosciuta la situazione con connotazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della L. 104/1992, che determina fra l’altro priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici[8].

La L. 68/1999[9], che ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato, si applica alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs. 509/1988[10], dal Ministero della sanità con D.M. 5 febbraio 1992 (vedi infra) sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità.

 

L’articolo 2 dell’A.C. 4753 individua quali destinatari della proposta:

a)     i pazienti affetti da epilessia certificata da un medico specialistico;

b)     i pazienti  affetti da epilessia farmaco-resistenti;

c)      pazienti  di cui è stata certificata la guarigione dall’epilessia.

 

Articolo 3

Entrambi i progetti di legge istituiscono, presso il Ministero della salute, la Commissione nazionale per la lotta contro l’epilessia incaricata di predisporre e proporre azioni per migliorare le terapie e l’integrazione delle persone affette da epilessia e delle loro famiglie.

L’A.C. 2060 prevede, più puntualmente, che l’istituzione avvenga tramite decreto del Ministro della salute, senza oneri aggiuntivi per il bilancio pubblico, e, al comma 2 dell’articolo, ne determina la composizione in: tre membri indicati dalle organizzazioni di volontariato maggiormente rappresentative sul territorio nazionale delle persone affette da epilessia e delle loro famiglie e da tre medici specialisti competenti nelle epilessie indicati dal Ministero della salute. Il presidente è nominato dal Ministro della salute. A seguito della prima convocazione la Commissione adotta un regolamento recante norme per il proprio funzionamento. 

 

In proposito va osservato che il riferimento al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali andrebbe sostituito con quello al Ministero della salute, in forza dell’istituzione dello specifico dicastero ai sensi della legge n. 172/2009.

 

Fra le Associazioni che si interessano in maniera puntuale dei problemi collegati alla epilessia ricordiamo la LICE e l’AICE. La LICE, che opera in collaborazione con l’ILAE (vedi infra), è una società scientifica formata dalle associazioni professionali dei medici competenti in epilettologia (neuropsichiatri infantili, neuropediatri e neurologi) il cui obiettivo statutario è quello di contribuire alla cura e all’assistenza dei pazienti con epilessia, nonché al loro inserimento nella società. La maggiore associazione di pazienti è invece l’AICE che ha come scopo la promozione dell’integrazionesociolavorativa, l’assistenza e la cura delle persone con epilessia.

I compiti assegnati dalle due proposte di legge alla Commissione sono molto simili. In particolare, sono previsti:

Ø      la predisposizione di interventi formativi e informativi atti al riconoscimento della diagnosi di epilessia e del conseguente stato invalidante ;

Ø      la programmazione di ogni utile iniziativa atta a superare i pregiudizi sulle epilessie e a favorire la promozione della ricerca e della cura nonché l’integrazione sociale delle persone affette da epilessia e delle loro famiglie;

Ø      la proposta di indirizzi programmatici, nell'ambito del Piano sanitario nazionale, per la predisposizione di atti del Governo concernenti le epilessie (A.C. 2060, comma1, lettera a));

 

L’articolo 3, comma 1, lettera a) dell’A.C. 4753 prevede chela Commissione nazionale per la lotta contro l’epilessia, nell’ambito dell’apposito piano ministeriale, attui fra l’altro interventi finalizzati a garantire:

Ø      il monitoraggio delle percentuali di invalidità stabilite per le epilessie e il conseguente aggiornamento, sulla base della classificazione internazionale dell’Organizzazione mondiale della sanità, della tabella indicativa delle percentuali d’invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti, di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992;

In tema d’invalidità civile il DM 5 febbraio 1992[11], con cui è stata istituita una tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti sulla capacità lavorativa, individua, in relazione alle diverse forme di epilessia e alla frequenza delle manifestazioni cliniche, diverse percentuali d’invalidità a seconda della gravità della patologia[12].

In merito alla classificazione internazionale dell’epilessia si ricorda che l’International League Against Epilepsy (ILAE)[13] è l’organizzazione maggiormente accreditata in materia. La già citata Linea Guida, a cura dell’Istituto Superiore di Sanità, raccomanda l’utilizzo della classificazione internazionale ILAE delle crisi e sindromi epilettiche. Nella classificazione ILAE del 1989, le sindromi epilettiche sono distinte in generalizzate e legate a una localizzazione (in base al tipo di crisi) e in idiopatiche, sintomatiche e criptogeniche (in base all’eziologia). Questo schema è costantemente rivisto e nell’ultima stesura del 2001 è stato proposto l’utilizzo di una terminologia standard sufficientemente flessibile da prendere in considerazione alcuni aspetti pratici e dinamici della diagnosi.

In merito a alla classificazione internazionale si valuti l’opportunità di riferirsi allo schema proposto dall’International League Against Epilepsy (ILAE), tanto più che a tale classificazione si rinvia esplicitamente anche nella Circolare del Ministero della salute del 25 luglio 2011 relativa alle indicazioni operative e applicative dell’allegato III del D.Lgs. 59/2011 (vedi infra) .

 

Sul punto l’A.C. 2060 all’articolo 3, comma 1, lettera b) reca quasi la stessa previsione, ma senza alcun riferimento al tipo di classificazione da utilizzare, indicando al contrario la necessità che le percentuali di invalidità stabilite siano costantemente monitorate in relazione alla condizione patologica dei pazienti.

 

Articolo 4 dell’A.C. 4753

L’articolo 4 dell’A.C. 4753 dispone in merito alla promozione dell’informazione e della formazione, prevedendo che il Ministro della salute, in collaborazione con le regioni e con gli enti locali, con le scuole, con le organizzazioni di volontariato e di interesse collettivo, con le società scientifiche, con le aziende sanitarie locali e ospedaliere, con i medici di medicina generale e con le strutture sanitarie pubbliche e private, promuova campagne di informazione e di formazione dirette a:

Ø      diffondere tra i medici di medicina generale (MMG) e tra i medici delle strutture sanitarie pubbliche e private la conoscenza delle disposizioni della presente legge, affinché, soprattutto attraverso l’azione dei MMG, sia divulgata tra i cittadini una corretta informazione;

Ø      attivare canali di sensibilizzazione ed informazione sull’epilessia attraverso i mezzi di comunicazione di massa tenendo conto delle indicazioni della Commissione nazionale per la lotta contro l’epilessia;

Ø      istituire per medici neurologi corsi post laurea finalizzati alla cura e alla prevenzione dell’epilessia infantile;

In base al disposto del D.M 270/2004[14], articolo 3, commi 2 e 3; appare corretto sostituire i termini corsi post laurea con scuole di specializzazione.

Ø      assicurare una capillare distribuzione di materiale di informazione sull’epilessia a livello delle strutture sanitarie preposte alla diagnosi e alla cura della patologia;

Ø      migliorare l’accoglienza del bambino o del ragazzo con epilessia nelle scuole e rafforzare la collaborazione e il dialogo tra famiglie e corpo insegnante al fine di supportare le famiglie stesse nell’affrontare la patologia e, in particolare, di ridurre il senso di disagio che induce a non informare gli organi scolastici dello stato patologico;

 

Come rilevato dalla Linee Guida, l’epilessia in età prescolare e scolare può causare difficoltà d’integrazione e di rendimento scolastico, viene pertanto ritenuto necessario che il personale docente sia opportunamente informato ed abbia una conoscenza adeguata della malattia. A legislazione vigente, nei casi di diagnosi gravi o quando l’epilessia è associata a importanti problemi assistenziali, l’amministrazione scolastica può prevedere l’intervento dell’insegnante di sostegno in rapporto alla gravità del caso. Per i minori che abbiano bisogno di assistenza per poter frequentare le scuole o appositi centri di formazione è prevista l’indennità di frequenza, di cui alla L. 289/1990[15]. Per quanto riguarda la somministrazione di farmaci in orario scolastico si rinvia all’ Atto di raccomandazioni contenente le Linee guida per la definizione di interventi finalizzati all’assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico[16], documento predisposto dall’allora Ministero della pubblica Istruzione, d’intesa con il Ministero della Salute.

Ø      istituire corsi di aggiornamento per docenti sulle problematiche relative all’epilessia nell’età infantile e in quella adulta e sulle rispettive specificità.

 

A questo proposito, la relazione illustrativa dell’A.C. 4753 rinvia ad un’indagine effettuata dalla Lega italiana contro l'epilessia (LICE) nelle scuole primarie e secondarie inferiori. I dati raccolti su 600 insegnanti di scuole primarie e secondarie inferiori, evidenziano come le conoscenze specifiche sulla malattia risultino molto carenti e quasi del tutto assenti le conoscenze necessarie circa gli interventi appropriati da tenere nei confronti del bambino affetto da epilessia[17].

 

Articolo 5 dell’A.C. 4753

L’articolo 5 dell’A.C. 4753 prevede l’istituzione, presso ogni regione, di Centri di riferimento regionali in grado di assicurare un trattamento specifico, profilattico e sintomatico, anche domiciliare, ai pazienti affetti da epilessia, in collaborazione con le organizzazioni di volontariato e dei familiari. I Centri di riferimento provvedono altresì a garantire forme di assistenza specifica, integrativa degli interventi svolti dal servizio sanitario regionale, finalizzate all’ottimale inserimento sociale dei malati. I Centri sono istituiti dal Ministro della salute previa Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le PA.

 

Articolo 6 dell’A.C. 4753 e articolo 4 dell’A.C. 2060

L’articolo 6 dell’A.C. 4753 e l’articolo 4 dell’A.C. 2060 recano norme in materia di rilascio della patente di guida in favore delle persone affette da epilessia.

Certificazione di idoneità alla guida di autoveicoli per pazienti con epilessia

L'allegato III del D. Lgs. 18 aprile 2011, n. 59, recante “Attuazione delle direttive comunitarie 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida” recepisce la direttiva 2009/113/CE della Commissione, che reca, tra l'altro, modifica dell'allegato III della direttiva 2006/126/CE, concernente la patente di guida.

La direttiva 2009/113/CE ha contenuti in gran parte sovrapponibili alla direttiva 2009/112/CE, che è stata recepita nell’ordinamento interno con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 novembre 2010 e che ha introdotto nuovi requisiti minimi di idoneità psico-fisica alla guida di veicoli a motore in materia di vista, diabete mellito ed epilessia. La riproposizione dei medesimi contenuti in due direttive distinte, ma del tutto identiche, è motivata dal fatto che la direttiva 2009/112/CE incide sull’allegato III della direttiva 91/439/CE e successive modificazioni, abrogata proprio dalla nuova direttiva in materia di patenti 2006/126/CE.

Le disposizioni dell’allegato III del D.Lgs. 59/2011, oltre alla finalità di recepire la normativa comunitaria, perseguono altresì l’obiettivo di offrire agli operatori sanitari, nonché all’utenza, un testo normativo di riferimento che, senza dubbi interpretativi, individui la disciplina applicabile in materia di requisiti di idoneità psichica e fisica, con particolare riferimento alla vista, al diabete ed all’epilessia. A tal fine:

§      sono espressamente indicati gli articoli del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada, applicabili e quelli che sono invece soppressi;

§      l’articolo 26, comma 2, del D.Lgs. 59/2011 provvede ad abrogare le disposizioni contenute nell’allegato III del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 30 settembre 2003[18], che in precedenza aveva disciplinato la materia;

§      sono altresì implicitamente abrogate le disposizioni di cui al citato D.M. 30 novembre 2010, recante recepimento della direttiva 2009/112/CE, poiché il D.Lgs. 59/2011, nella parte in cui disciplina i requisiti minimi di idoneità psico-fisica alla guida di veicoli a motore in materia di vista, diabete mellito ed epilessia, già contemplati nel decreto ministeriale citato, si pone come atto normativo nella medesima materia (e pertanto di rango superiore).

Alla luce delle conseguenti modifiche normative al Nuovo codice della strada, il Ministero della Salute ha emanato la circolare n. 17798 del 25 luglio 2011, contenente chiarimenti interpretativi e applicativi sulle nuove procedure per il rilascio del certificato di idoneità alla guida di veicoli a motore per pazienti affetti da disturbi visivi, diabete ed epilessia. Le disposizioni di cui all’allegato III del D.Lgs. 59/2011 sono applicabili a decorrere dal 15 maggio 2011. L’articolo 28 del medesimo decreto, infatti, procrastinando l’applicabilità delle disposizioni afferenti alle patenti di guida alla data del 19 gennaio 2013, conferma, per l’allegato III, con riferimento alle patenti per le categorie A, A1, B, BE, C, CE, D, DE, KA e KB,  il principio di entrata in vigore dopo i rituali 15 giorni di vacatio legis.

 

 

 

In merito all’epilessia, l’allegato III del D.Lgs. 59/2011 sottolinea l’importanza di identificare la sindrome epilettica specifica, compito affidato alle Commissioni mediche locali, di cui all’articolo 119, comma 4, del Codice della strada (D.Lgs. 285/1992)[19], per valutare correttamente il livello di sicurezza rappresentato dal soggetto durante la guida. La già citata circolare del Ministero della salute del luglio 2011, recante le indicazioni operative al riguardo, specifica di utilizzare la classificazione delle epilessie dell’International League Against Epilepsy (ILAE). Di grande rilievo appaiono le successive indicazioni recate dall’allegato che riconosce la guarigione clinica dall’epilessia, non ponendo più restrizioni o limitazioni per la guida di un veicolo a motore per le persone in possesso di certificazione di guarigione clinica rilasciata da uno specialista in neurologia (o disciplina equipollente) e che non hanno presentato crisi epilettiche da almeno 10 anni in assenza di trattamento farmacologico ,.

L’allegato III chiarisce inoltre che per epilessia si intende il manifestarsi di due o più crisi epilettiche non provocate, a distanza di meno di cinque anni l'una dall'altra, mentre per crisi epilettica provocata si intende una crisi scatenata da una causa identificabile e potenzialmente evitabile. In presenza di una crisi epilettica iniziale o isolata o perdita di conoscenza, il paziente deve essere dissuaso dalla guida. È richiesto il parere di uno specialista in neurologia o in disciplina equipollente[20], che deve specificare il periodo di interdizione alla guida.

I soggetti liberi da crisi da almeno 5 anni ma che risultino ancora in trattamento sono invece sottoposti a controlli periodici da parte della Commissione medica di riferimento che stabilisce la durata del periodo di idoneità dopo aver acquisito la certificazione emessa dallo specialista in neurologia o disciplina equipollente. Per i soggetti liberi da crisi da almeno 10 anni ma ancora in trattamento non è previsto il conseguimento/rinnovo della patente del Gruppo 2.

Per il Gruppo 1 (Patenti A, B, B+E)[21] viene specificato che la patente di guida deve essere oggetto di attenta valutazione da parte della Commissione medica locale finché l'interessato non abbia trascorso un periodo di cinque anni senza crisi epilettiche in assenza di terapia. Vengono quindi prese in considerazione le diverse patologie, in particolare si prevede per:

Crisi epilettica provocata, vale a dire una crisi occorsa in stretta associazione temporale con un fattore o una malattia provocante: alcunostacolo alla guida purché il fattore provocante abbia scarsa probabilità di manifestarsi alla guida;

Crisi non provocata, vale a dire ogni crisi che non soddisfi la definizione di crisi epilettica provocata e che si manifesti in assenza di fattori o malattie responsabili: il candidato che ha avuto una prima crisi epilettica non provocata può essere dichiarato idoneo alla guida dopo un periodo di sei mesi senza crisi, a condizione che sia stata effettuata una valutazione medica specialistica appropriata. Il periodo di osservazione dovrà essere protratto finché l'interessato non abbia trascorso un periodo di cinque anni senza crisi epilettiche;

Crisi solo in sonno: compatibili con la guida purché siano l’unica tipologia di crisi presentate dal paziente nel corso degli ultimi 12 mesi;

Crisi senza effetti sulla coscienza o sulla capacità di azione: compatibili con la guida purché siano l’unica tipologia di crisi presentate dal paziente nel corso degli ultimi 12 mesi;

Epilessia: il conducente o il candidato può essere dichiarato idoneo alla guida dopo un periodo, documentato e certificato da parte dello specialista neurologo, di un anno senza ulteriori crisi;

Crisi occorsa dopo sospensione o riduzione del trattamento per decisione del medico: al paziente può essere raccomandato di non guidare per un periodo di sei mesi dall'inizio del periodo di sospensione del trattamento. La ricorrenza di crisi comporta la sospensione dalla guida per soli tre mesi purché il paziente accetti il ripristino del trattamento. Tale regola non si applica ai pazienti che hanno modificato arbitrariamente il trattamento;

Paziente sottoposto a chirurgia dell’epilessia: l’idoneità alla guida è subordinata all’assenza di crisi da almeno 12 mesi indipendentemente dal tipo di crisi manifestate dal paziente

Per il Gruppo 2 (Patenti C, C+E, D, D+E) viene specificato che il candidato non deve assumere farmaci antiepilettici per tutto il prescritto periodo di dieci anni senza crisi e deve essere stato effettuato un controllo medico appropriato con un approfondito esame neurologico che non ha rilevato alcuna patologia cerebrale e alcuna attività epilettiforme all'elettroencefalogramma (EEG). A differenza dei pazienti appartenenti al Gruppo 1, l’accertamento di idoneità implica pertanto norme più restrittive comprendenti:

§     l’assenza di crisi di qualsiasi numero e tipo da almeno 10 anni;

§     l’assenza di trattamento da almeno 10 anni;

§     la normalità dell’esame neurologico;

§     l’assenza di anomalie epilettiformi nel tracciato elettroencefalografico;

§     l’assenza di qualsiasi patologia cerebrale potenzialmente responsabile di crisi (anche in assenza di crisi).

 

 

 

 


I commi da 1 a 4 delle due proposte di legge sono identici.

 

Il comma 1 stabilisce che i costi per il rilascio delle patenti speciali[22]di guida non possono superare, per identici periodi di tempo, i costi per il rilascio e per il rinnovo delle patenti ordinarie di guida.

Si evidenzia che le patenti speciali hanno una durata massima di cinque anni, a fronte di una durata massima delle patenti ordinarie di dieci anni (articolo 126 del codice della strada, D.Lgs. n. 285/1992). I costi di rilascio e rinnovo delle patenti speciali dovranno pertanto essere opportunamente ridotti.

 

Potrebbe essere opportuno specificare se la norma si applica esclusivamente al rilascio delle patenti di guida in favore delle persone affette da epilessia (come indicato nella rubrica dell’articolo) o a tutte le patenti speciali.

 

Il comma 2 prevede che le persone affette da epilessia, in terapia ma senza crisi da almeno un anno, possono ottenere il rilascio o il rinnovo della patente speciale di guida per le categorie A e B per un periodo pari a quello dell’assenza di crisi e comunque non superiore a cinque anni.

 

Si ricorda quanto esposto poco sopra in merito al contenuto dell’allegato III del D.Lgs. 59/2011. A legislazione vigente, i candidati e i conducenti, dopo un periodo di un anno senza ulteriori crisi, documentato e certificato da uno specialista neurologo, possono essere dichiarati idonei alla guida (punto D.7.5 del citato allegato, relativo alle patenti del Gruppo 1).

 

Al fine di promuovere e di realizzare la piena integrazione nel mondo del lavoro delle persone disabili riconosciute invalide, il comma 3 estende i benefici riguardanti la scelta della sede di lavoro e il trasferimento, previsti dall’articolo 21 e dall’articolo 33, comma 6, della legge 104/1992, a tutti i soggetti che non sono abilitati alla guida di un veicolo a causa della loro condizione patologica.

 

Quando l’epilessia si associa a gravi deficit cognitivi o neuromotori la persona può ricorrere alle provvidenze istituite dalla legge sull’assistenza (L. 104/1992), ove sono definiti i criteri guida per l’assistenza, l’integrazione sociale, i diritti della persona con handicap e i relativi benefici normativi.

Il comma in esame si riferisce all’articolo 21 della L. 104/1992 che prevede, tra coloro che sono assunti presso gli enti pubblici come vincitori di concorso o ad altro titolo, il diritto alla scelta prioritaria della sede per la persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648[23].

Ai sensi dell’articolo 33 della L. 104/1992, il dipendente portatore di handicap di  cui sia stato riconosciuto lo stato di gravità[24] (articolo 4, comma 1, L. 104/92), può usufruire alternativamente di due ore di permesso giornaliero o tre giorni ogni mese. Il comma 6 dell’articolo 33 infine, onde agevolare i lavoratori disabili, fissa il diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina alla propria abitazione e il consenso in caso di trasferimento.

 

Il successivo comma 4 prevede infine che, previa presentazione di una certificazione medica specialistica attestante la diagnosi di una forma di epilessia che non compromette la capacità del soggetto di guidare ogni tipo di veicolo e previo accertamento effettuato dalla competente commissione medico-legale di cui all’articolo 4 della L. 104/1992, il medesimo soggetto ha diritto al rilascio e al rinnovo della patente ordinaria di guida per tutte le categorie di veicoli.

 

Sarebbe opportuno riflettere sulla possibilità di affidare l’effettuazione degli accertamenti alle Commissioni mediche locali  di cui all’articolo 119, comma 4, del Codice della strada (D.Lgs. 285/1992), alle quali sono attribuiti gli accertamenti medici richiesti per il rilascio e il rinnovo delle patenti. Si ricorda inoltre che lo stesso allegato III del D. Lgs.59/2011 rinvia, per gli accertamenti sanitari, alle Commissioni mediche locali.

 

Attualmente il punto D.7.7 del citato allegato III prevede che il candidato o il conducente che soffre esclusivamente di crisi che non incidono sullo stato di coscienza e che non causano incapacità funzionale può essere dichiarato idoneo alla guida a condizione che il manifestarsi delle crisi sia stato osservato per un periodo non inferiore a un anno. Questa previsione si applica solamente alle patenti del Gruppo 1.

In via generale, il D.Lgs. 59/2011 riconosce il diritto al rilascio di patente di guida senza restrizioni, nei casi di guarigione certificata a seguito di 10 anni di assenza di crisi in assenza di terapia. I soggetti liberi da crisi da almeno 5 anni ma che risultino ancora in trattamento sono invece sottoposti a controlli periodici da parte della Commissione medica locale di riferimento che stabilisce la durata del periodo di idoneità dopo aver acquisito la certificazione emessa dallo specialista in neurologia o disciplina equipollente. Per i soggetti liberi da crisi da almeno 10 anni ma ancora in trattamento non è previsto il conseguimento/rinnovo della patente del Gruppo 2. Il comma 4 associa invece il rinnovo o il rilascio della patente per tutte le categorie di veicoli alla sola evidenza scientifica certificata dallo specialista, previo accertamento della competente commissione medico-legale.

 

Le previsioni recate dal comma 5 dell’A.C. 2060 appaiono superate dal mutato quadro normativo.

Le previsioni recate dal comma 6 dell’A.C. 2060stabiliscono che il medico che formula la diagnosi di epilessia è tenuto, qualora tale patologia possa compromettere la capacità di guidare autoveicoli o motoveicoli, a comunicare formalmente tale diagnosi alla persona interessata, se titolare di patente di guida, invitandola ad astenersi dalla guida, nonché a trasmettere la diagnosi alla Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della conseguente sospensione della patente di guida e del riconoscimento dei benefici riguardanti la scelta della sede di lavoro e il trasferimento di cui al comma 3 delle pdl.

 

Per quanto riguarda la sospensione della patente, si ricorda che l’art. 129, comma 2, del D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della strada) prevede che la patente di guida sia sospesa a tempo indeterminato quando, in sede di accertamento sanitario per la conferma di validità o per la revisione, risulti la temporanea perdita dei requisiti fisici e psichici. La patente è sospesa fino a che l'interessato non produca certificazione della Commissione medica locale (di cui all’art. 119, comma 4, del Codice della strada) attestante il recupero dei prescritti requisiti psichici e fisici.

Infine rispetto agli obblighi di segnalazione, si rinvia all’allegato III del D.Lgs. 59/2011 (vedi punto D.7.1, secondo periodo) in cui si sottolinea che i soggetti affetti da epilessia non soddisfano i criteri per una patente di guida senza restrizioni, introducendo pertanto l’obbligo di segnalazione, ai fini delle limitazioni al rilascio o della revisione di validità della patente di guida, all'Ufficio della Motorizzazione civile dei soggetti affetti da epilessia da parte di Enti o Amministrazioni che per motivi istituzionali di ordine amministrativo previdenziale, assistenziale o assicurativo abbiano accertato l'esistenza di tale condizione (per esenzione dalla spesa sanitaria, riconoscimento di invalidità civile, accertamenti dei servizi medico legali, ecc.).

 

Articolo 7 dell’A.C. 4753

L’articolo 7 pone la copertura degli oneri recati dalla proposta di legge in esame, senza peraltro quantificarne l’ammontare, relativamente al primo anno di riferimento (2011) a carico della Tabella A della legge di stabilità, mentre per le annualità successive (a decorrere dall'anno 2012) attraverso la corrispondente riduzione della dotazione organica del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'articolo 10, comma 5, del D.L. n. 282 del 2004.

 

In proposito si segnala che, oltre alla necessaria quantificazione dell’ammontare degli oneri, per quanto attiene alla copertura degli stessi:

§      nella tabella A della legge di stabilità 2012 (legge n. 183 del 2011) non sono presenti accantonamenti riferiti al Ministero della salute (peraltro tali accantonamenti non figuravano neanche nella legge di stabilità 2011 relativamente alle annualità 2011-2013);

§      per le annualità successive non è possibile la copertura a regime a valere sulle risorse del FISPE in quanto esso non presenta risorse disponibili per tali annualità.

 

 

 




[1]    Qualificazione di malattie sociali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 249. Tale qualificazione comporta, ai sensi dell’articolo 4 del D.P.R. 249/1961, Disposizioni relative agli enti operanti nel settore sanitario, che  il Ministro della sanità promuova l'istituzione di appositi centri relativi alle malattie sociali per la tutela sanitaria delle popolazioni. Ai sensi del successivo articolo 6, i centri per le malattie sociali perseguono le seguenti finalità: curano la ricerca e l'accertamento dei casi di malattia e degli stati di predisposizione alla malattia; attuano le misure di profilassi e di prevenzione; erogano prestazioni ambulatoriali a favore dei malati; promuovono, quando si renda opportuno, il ricovero dei malati in ospedale e quello dei bambini in colonie apposite; effettuano il controllo sanitario dei guariti e degli stabilizzati; eseguono studi e ricerche sull'origine delle malattie sociali e sui mezzi per prevenirle e combatterle; curano, per la difesa contro le malattie sociali, la propaganda e la educazione sanitaria; provvedono all'esecuzione dei programmi sanitari contro le malattie sociali, predisposti dal Ministero della sanità. 

[2]    Relazione sullo stato sanitario del paese 2009-2010.

[3]    Regione Toscana, Linee guida regionali: Diagnosi e trattamento delle epilessie, 2009, secondo aggiornamento 2012. La Linea Guida è consultabile sul sito Sistema Nazionale Linee Guida - Istituto Superiore di Sanità, al seguente indirizzo:

http://www.snlg-iss.it/cms/files/LG_toscana_epilessia_2009_interni.pdf

[4]    L. 5 febbraio 1992, n. 104, Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

[5]     D.L. 15 ottobre 1990, n. 295, Modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del D.L. 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti.

[6]    D.L. 1 luglio 2009, n. 78, Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 3 agosto 2009, n. 102.

[7]    L. 12 marzo 1999, n. 68, Norme per il diritto al lavoro dei disabili.

[8][8]  La situazione assume connotazione di gravità qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale.

[9]    L. 12 marzo 1999, n. 68, Norme per il diritto al lavoro dei disabili.

[10]  D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonché dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 26 luglio 1988, numero 291.

 

[11]  Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti.

[12]  Le percentuali sono le seguenti:epilessia generalizzata con crisi annuali in trattamento: 20% fisso; epilessia generalizzata con crisi mensili in trattamento: 46% fisso;  epilessia generalizzata con crisi plurisettimanali/quotidiane in trattamento: 100% fisso; epilessia focale con crisi in trattamento: 10% fisso; epilessia focale con crisi mensili in trattamento: 41% fisso; epilessia focale con crisi plurisettimanale/quotidiane in trattamento: dal 91% al 100%.

[13]  International League Against Epilepsy (ILAE). Organizzazione internazionale non governativa in relazione con la World Health Organization, fondata nel 1909 per: diffondere una corretta conoscenza dell’epilessia; promuovere ricerca, educazione e prevenzione;diffondere e migliorare I servizi destinati alla diagnosi e prognosi delle sindromi epilettiche.

      http://www.ilae.org/

[14]  D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

[15]  Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla L. 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per i minori invalidi.

[16]  Ministero della pubblica istruzione, Nota 2312 del 25 novembre 2005.

[17]  L’indagine è consultabile sul sito della LICE all’indirizzo:

http://lice.it/documenti/nannimagazine.it%2003-05-10.pdf

[18]  D.M. 30 settembre 2003, n. 40T, Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e recepimento della direttiva 2000/56/CE

[19]  Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada.

[20]  Ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998, Tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale.

[21]  Ai fini dell’allegato, i conducenti sono classificati in due gruppi: - Gruppo 1: conducenti di veicoli delle categorie AM, A, A1,A2, B1, B, e BE. - Gruppo 2: conducenti di veicoli delle categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E nonché i titolari di certificato di abilitazione professionale di tipo KA e KB, di cui all'articolo 311, comma 2, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

[22]   Le patenti speciali abilitano alla guida i mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni. Tali patenti possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e con particolari caratteristiche, e possono indicare determinate prescrizioni in relazione all'esito degli accertamenti delle Commissioni mediche locali, di cui all'articolo 119, comma 4, del codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992). Le limitazioni devono essere riportate sulla patente.

[23]  L. 10 agosto 1950,  n. 648, Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra.

[24]  Come già ricordato, l’articolo 4 della L. 104/1992 fa riferimento, per gli accertamenti relativi a minorazioni, necessità e capacità complessiva individuale residua, alle commissioni medico-legali.