Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari sociali | ||
Titolo: | Disposizioni per consentire l'impianto e la donazione degli embrioni abbandonati o soprannumerari - AA.C. 2058 e 4308 - Elementi per l'istruttoria legislativa - seconda edizione | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 505 | ||
Data: | 17/10/2011 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | XII-Affari sociali |
27 giugno 2011 |
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n. 505/0 |
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Disposizioni per consentire l'impianto degli embrioni abbandonati giacenti presso i centri italiani di procreazione medicalmente assistitaA.C. 2058Elementi per l’istruttoria legislativa |
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Numero del progetto di legge |
2058 |
Titolo |
Disposizioni per consentire l'impianto degli embrioni abbandonati giacenti presso i centri italiani di procreazione medicalmente assistita |
Iniziativa |
Parlamentare |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
4 |
Date: |
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presentazione o trasmissione alla Camera |
12 gennaio 2009 |
assegnazione |
5 febbraio 2009 |
Commissione competente |
XII Commissione affari sociali |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
I (Affari costitituzionali), II (Giustizia), V (Bilancio) e Commissione parlamentare per le questioni regionali |
La proposta di legge A.C 2058, reca disposizioni per consentire l’impianto degli embrioni abbandonati giacenti presso i centri italiani di procreazione medicalmente assistita.
Essa si compone di 4 articoli.
L’articolo 1 reca la definizione di embrioni in stato di abbandono considerando taligli embrioni prodotti - ricorrendo a tecniche di procreazione medicalmente assistita -, prima della legge 19 febbraio 2004, n. 40[1], che i genitori biologici, o le singole donne, per iscritto, hanno rinunciato a utilizzare, e gli embrioni di coppie o singole donne, non più rintracciabili, da almeno due anni, dalle strutture di crio-conservazione. Viene stabilito, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il trasferimento degli embrioni abbandonati presso la biobanca nazionale prevista dall’articolo 2, comma 2, del D.M. 4 agosto 2004[2].
L’articolo 2 disciplina l’adozione degli embrioni in stato di abbandono, richiedendo l’esistenza di alcune condizioni e requisiti e sancendo l’applicabilità, in quanto compatibili, delle disposizioni della legge 4 maggio 1983, n. 184[3].
L’articolo 3 reca i criteri e le procedure per il trasferimento endouterino degli embrioni in stato di abbandono. Tutte le operazioni di trasferimento endouterino sono effettuate esclusivamente presso la bio-banca nazionale.
Gli embrioni in stato di abbandono presenti presso la bio-banca sono ripartiti tra i tribunali per i minorenni, in proporzione al numero di domande di adozione nazionale presentate presso ognuno di essi negli ultimi due anni;
Ogni coppia potrà ricevere un solo embrione per l’impianto endouterino, secondo un programma stabilito. L’articolo 4 disciplina in tema di acquisizione e irrevocabilità della genitorialità, stabilendo che dall’impianto embrionale derivano per la coppia i diritti e i doveri relativi al ruolo genitoriale nei confronti del nascituro, comprese le responsabilità relative all'andamento della gravidanza.
Il bambino nato è riconosciuto figlio legittimo della coppia interessata.
Si tratta di una proposta di legge di iniziativa parlamentare, corredata, pertanto, della sola relazione illustrativa.
Il provvedimento disciplina l’adozione di embrioni in stato di abbandono considerando applicabili ad essa le disposizioni della citata legge n. 184/1983. Si giustifica, pertanto, l’utilizzazione dello strumento legislativo.
La proposta di legge tocca diversi ambiti di competenza legislativa. Oltre alla “tutela della salute”, materia oggetto di competenza legislativa concorrente, vengono in rilievo anche gli ambiti “giurisdizione e norme processuali”, “ordinamento civile e penale”, oggetto di competenza legislativa esclusiva.
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