Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari sociali | ||||||||||
Titolo: | Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e riconoscimento della lingua dei segni italiana - AA.C. 4207, 286, 352, 941, 1088, 2342, 2528, 2734 e 3490 - Elementi per l'istruttoria legislativa | ||||||||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 471 | ||||||||||
Data: | 11/04/2011 | ||||||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | XII-Affari sociali |
SIWEB
11 aprile 2011 |
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n. 471/0 |
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Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e riconoscimento della lingua dei segni italianaAA.C. 4207, 286, 351, 941, 1088, 2342, 2528, 2734 e 3490Elementi per l’istruttoria legislativa |
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Numero del progetto di legge |
4207 |
286 |
351 |
941 |
1088 |
Titolo |
Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e riconoscimento della lingua dei segni italiana |
Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva |
Riconoscimento della lingua italiana dei segni |
Nuove norme per la piena integrazione dei sordi attraverso il riconoscimento della lingua italiana dei segni |
Riconoscimento della lingua italiana dei segni |
Iniziativa |
Parlamentare |
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Iter al Senato |
Si |
No |
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Numero di articoli |
3 |
4 |
4 |
5 |
4 |
Date: |
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presentazione o trasmissione alla Camera |
23 marzo 2011 |
29 aprile 2008 |
29 aprile 2008 |
9 maggio 2008 |
20 maggio 2008 |
assegnazione |
28 marzo 2011 |
22 luglio 2008 |
7 luglio 2008 |
16 settembre 2008 |
7 ottobre 2008 |
Commissione competente |
XII (Affari sociali) |
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Sede |
Referente |
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Pareri previsti |
I, II, III, V, VII, XI, XIV e Comm. parl. questioni regionali |
I, II, III, V, VII, XIV e Comm. parl. questioni regionali |
I, II, III, V, VII, XIV e Comm. parl. questioni regionali |
I, II, III, V, VII, XI, XIV e Comm. parl. questioni regionali |
I, II, III, V, VII, XIV e Comm. parl. questioni regionali |
Numero del progetto di legge |
2342 |
2528 |
2734 |
3490 |
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Titolo |
Disposizioni per il riconoscimento della lingua italiana dei segni e l'istituzione della figura professionale dell'interprete della medesima lingua |
Disposizioni concernenti il riconoscimento della lingua italiana dei segni |
Disposizioni per il riconoscimento della lingua italiana dei segni |
Disposizioni per il riconoscimento della lingua italiana dei segni |
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Iniziativa |
Parlamentare |
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Iter al Senato |
No |
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Numero di articoli |
6 |
5 |
3 |
1 |
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Date: |
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presentazione o trasmissione alla Camera |
26 marzo 2009 |
23 giugno 2009 |
28 settembre 2009 |
19 maggio 2010 |
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assegnazione |
21 aprile 2009 |
16 luglio 2009 |
8 ottobre 2009 |
22 giugno 2010 |
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Commissione competente |
XII (Affari sociali) |
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Sede |
Referente |
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Pareri previsti |
I, II, III, V, VII, XIV e Comm. parl. questioni regionali |
I, II, III, V, VII, XI, XIV e Comm. parl. questioni regionali |
I, II, V e VII |
I, V, VII e XIV e Comm. parl. questioni regionali |
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Le proposte di legge in esame sono dirette al riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS), quale lingua propria della comunità dei sordi, in attuazione degli articoli 3 e 6 della Costituzione e dei principi sanciti in seno al Consiglio d’Europa e in ambito comunitario. I citati progetti di legge estendono, quindi, alla lingua dei segni italiana le provvidenze e tutele stabilite a beneficio delle altre minoranze linguistiche.
Qui di seguito si procederà ad illustrare sinteticamente il contenuto delle proposte.
La proposta di legge A.C. 4207 (Peterlini ed altri), approvata dal Senato in sede legislativa, il 16 marzo scorso, detta disposizioni per promuovere la piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e per il riconoscimento della lingua dei segni italiana, e si compone di 3 articoli.
L’articolo 1 sancisce il riconoscimento da parte della Repubblica della lingua dei segni italiana (LIS) e ne promuove l’acquisizione e l’uso, consentendone l’utilizzazione in giudizio e nei rapporti con le pubbliche amministrazione. L’articolo 2 prevede l’emanazione di un regolamento attuativo, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, nell’ambito delle finalità di cui alla legge n. 104/1992, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sentite le associazioni di rilevanza nazionale per la tutela e la promozione dei diritti delle persone sorde, per disciplinare, tra l’altro, le modalità degli interventi diagnostici precoci per i bambini nati o divenuti sordi, quali livelli essenziali delle prestazioni, determinare le modalità di utilizzo della LIS in ambito scolastico e universitario, promuovere l’utilizzazione della LIS in sede giurisdizionale e nei rapporti con le pubbliche amministrazioni. L’articolo 3 pone la clausola di invarianza finanziaria del provvedimento.
La proposta di legge A.C. 286 (Sereni ed altri), composta di 4 articoli, reca disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva. L’articolo 1 intende dare attuazione alle leggi che costituiscono il riferimento fondamentale per l'inserimento delle persone con disabilità. L’articolo 2 riconosce e promuove l'uso della LIS, con la previsione delle tutele conseguenti a tale riconoscimento. L'articolo 3 promuove l'acquisizione da parte delle persone sorde della lingua orale e scritta, anche mediante l’impiego di particolari tecnologie. L’articolo 4 prevede l’emanazione di un regolamento attuativo da parte del Governo con un contenuto simile a quello descritto in relazione alla pdl sopra esaminata. Esso sancisce anche la clausola dell’invarianza finanziaria.
Identico contenuto presentano le proposte di legge A.C. 351 e A.C. 1088, che si
compongono di 4 articoli. L’articolo 1 sancisce il riconoscimento
da parte della Repubblica della lingua
italiana dei segni (LIS) come lingua
non territoriale della comunità dei sordi, in attuazione di norme
costituzionali ed europee. L’articolo 2
consente l’utilizzo della LIS nei rapporti con le amministrazioni pubbliche e
gli enti locali, nonché nei procedimenti giudiziari civili e penali. Viene sancita la garanzia dell’insegnamento della
LIS nelle scuole primaria e secondaria di primo grado nonché l’utilizzo
dell’interprete della LIS nelle scuole superiori e nelle università. L’articolo 3 demanda ad un regolamento
adottato dal Governo entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge,
l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 2. L’articolo 4 dispone sulla copertura finanziaria del provvedimento. Le
proposte di legge A.C. 941
(D’Ippolito) e A.C. 2528 (Rampelli),
composte da 5 articoli, hanno un
contenuto molto simile. Anche l’articolo
1 dei progetti in esame riconosce
L’articolo 3 prevede l’emanazione di un regolamento attuativo. Infine, la proposta di legge A.C. 3490 (Miglioli), composta di 1 articolo, riconosce la lingua italiana dei segni come lingua della comunità dei sordi, con la previsione delle competenze, provvidenze e tutele conseguenti a tale riconoscimento. Con regolamento sono emanate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, sentito l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS), le relative norme di attuazione.
Si tratta di progetti di legge di iniziativa parlamentare, corredati, pertanto, dalla sola relazione illustrativa.
Le proposte di legge in esame sono finalizzate al riconoscimento, nell’ambito dell’ordinamento nazionale, della lingua dei segni italiana come lingua della comunità dei sordi, in attuazione delle previsioni di cui agli articoli 3 e 6 della Costituzione e dei principi stabiliti in seno al Consiglio d’Europa e all’Unione europea. Si giustifica, pertanto, l’intervento con lo strumento legislativo.
I progetti di legge in questione sono diretti a realizzare i principi di uguaglianza e pari dignità sociale e ad assicurare la tutela delle minoranze linguistiche, come risulta dall’esplicito richiamo degli articoli 3 e 6 della Costituzione, sancendo il riconoscimento della lingua dei segni italiana come lingua della comunità dei sordi.
Essi, pertanto, sembrano investire, innanzi tutto, la materia dell’ordinamento civile, riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
Alcune proposte di legge dettano disposizioni anche in ordine all’insegnamento della lingua dei segni italiana: esse, pertanto, rientrano nell’ambito di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione che riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato le norme generali sull’istruzione, nonché nell’ambito di cui al terzo comma dello stesso articolo 117, che attribuisce alla potestà legislativa concorrente la materia dell’istruzione.
Le proposte di legge demandano, inoltre, ad un regolamento del Governo la disciplina relativa all’uso della LIS nei rapporti con le pubbliche amministrazioni e nei giudizi civili e penali, intervenendo, quindi, sulle materie di cui al citato articolo 117, secondo comma, lettera g) e l) (rispettivamente ordinamento ed organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici e giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale), riservate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.
Le proposte di legge A.C. 941 e 2528 contengono, infine, disposizioni relative alla diagnosi precoce e alla riabilitazione per i minori nati o divenuti sordi; tale aspetto pare rientrare nell’ambito della tutela della salute, materia di competenza legislativa concorrente, di cui al citato articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
I progetti di legge in questione dettano disposizioni finalizzate al riconoscimento della lingua dei segni italiana, anche in attuazione dei numerosi provvedimenti adottati dalle Istituzioni comunitarie a garanzia della pari dignità e del pieno inserimento sociale dei soggetti affetti da sordità.
In particolare, si segnalano, in ambito comunitario, la comunicazione della Commissione al Consiglio del 4 novembre 1981 e la risoluzione del Consiglio del 21 dicembre dello stesso anno, sull’integrazione sociale dei minorati, nonché la risoluzione del Parlamento europeo del 13 novembre 1985 sull’Europa dei cittadini.. Il Parlamento europeo ha anche varato le risoluzioni del 17 giugno 1988 e del 18 novembre 1998 sulla lingua dei segni dei sordi, come di seguito illustrato. Per un esame più approfondito si fa rinvio al contenuto delle schede di lettura.
Tutte le proposte di legge prevedono l’emanazione di un regolamento attuativo, da parte del Governo, per la disciplina dei diversi aspetti connessi all’applicazione della LIS.
In proposito va osservato che, mentre tutte le proposte di legge richiamano, a tal fine, l’articolo 17, comma 1, della legge n., 400/1988, la proposta di legge A.C. 941 richiama il comma 2 del medesimo articolo 17, che disciplina i regolamenti di delegificazione.
Dipartimento Affari sociali ( 066760-3266 – *st_affarisociali@camera.it
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