Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari sociali
Titolo: Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e riconoscimento della lingua dei segni italiana - AA.C. 4207, 286, 352, 941, 1088, 2342, 2528, 2734 e 3490 - Schede di lettura e normativa di riferimento
Riferimenti:
AC N. 4207/XVI   AC N. 286/XVI
AC N. 352/XVI   AC N. 941/XVI
AC N. 1088/XVI   AC N. 2342/XVI
AC N. 2528/XVI   AC N. 2734/XVI
AC N. 3490/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 471
Data: 11/04/2011
Descrittori:
SORDOMUTI     
Organi della Camera: XII-Affari sociali
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Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e riconoscimento della lingua dei segni italiana

AA.C. 4207, 286, 352, 941, 1088, 2342, 2528, 2734 e 3490

Schede di lettura e normativa di riferimento

 

 

 

 

 

 

n. 471

 

 

 

11 aprile 2011

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Affari sociali

( 066760-3266 – * st_affarisociali@camera.it

 

 

 

 

 

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File: AS0281.doc

 


INDICE

Schede di lettura

§      La lingua dei segni3

§      Gli interventi internazionali e comunitari sulla sordità  3

§      Quadro di riferimento normativo nazionale  7

§      Profili relativi all’istruzione ed all’accesso all’informazione  8

§      La proposta di legge A.C. 4207  15

§      La proposta di legge A.C. 286  16

§      Le proposte di legge A.C. 351 e A.C. 1088  17

§      Le proposte di legge A.C. 941 e A.C. 2528  19

§      La proposta di legge A.C. 2342  20

§      La proposta di legge A.C. 2734  24

§      La proposta di legge A.C. 3490  24

Normativa nazionale

§      Cost. 27 dicembre 1947. (Artt. 3, 6 e 117, co. 2, lett. m))27

§      L. 23 agosto 1988, n. 400. Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. (Art. 17, commi 1 e 2)28

§      L. 5 febbraio 1992, n. 104. Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. (Artt. 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 38 e 42)29

§      D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297. Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (Parte II, Titolo VII, Capo IV, Sezione I, Paragrafo I)39

§      D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281. Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. (Art. 8)44

§      L. 12 marzo 1999, n. 68. Norme per il diritto al lavoro dei disabili.46

§      L. 3 marzo 2009, n. 18. Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità , con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.63

Normativa comunitaria

§      Risoluzione del Parlamento Europeo del 17 giugno 1988  67

§      Carta europea delle lingue regionali o minoritarie Strasburgo, 5 novembre 1992  69

§      Risoluzione Unesco resa a Salamanca nel giugno 1994 (Art. 21)70

§      Risoluzione del Parlamento Europeo del 18 novembre 1998  72

Documentazione

§      Le prestazioni a favore dei sordomuti INPS   77

§      Status of sign language in legislation (26 october 2010)80

 

 


SIWEB

Schede di lettura

 


La lingua dei segni

La lingua italiana dei segni (LIS) non è una forma abbreviata di italiano, una mimica, un qualche codice morse o braille, un semplice alfabeto manuale o un supporto all’espressione della lingua parlata, ma una lingua con proprie regole grammaticali, sintattiche, morfologiche e lessicali. La LIS si è evoluta naturalmente, come tutte le lingue, con una struttura molto diversa dalle lingue vocali, più comunemente conosciute, che utilizza sia componenti manuali (es. la configurazione, la posizione, il movimento delle mani) che non-manuali, quali l’espressione facciale, la postura. La LIS ha meccanismi di dinamica evolutiva e di variazione nello spazio (i “dialetti”), e rappresenta un importante strumento di trasmissione culturale. È una lingua che viaggia sul canale visivo-gestuale, integro nelle persone sorde, e ciò consente loro pari opportunità di accesso alla comunicazione[1].

Ogni nazione ha una propria lingua dei segni, con ulteriori varietà regionali e addirittura con qualche differenza lessicale nell'ambito della stessa città, dovuta a quanto ancora sopravvive delle diversità linguistiche che ancora c'erano tra i vari istituti per sordi. Così abbiamo la LIS (Lingua dei segni italiana), l'ASL (America Sign language), il BSL (British Sign Language), la LSF (Langue des Signes Frangaise). E' stato fatto anche un tentativo di creare una lingua dei segni unica, così come avvenne con l'Esperanto, ma senza grande successo[2].

Attualmente la lingua dei segni più utilizzata in ambiti internazionali è l'American Sign Language[3].

Nel 2004, in Italia le persone con disabilità[4]di sei anni e più che vivono in famiglia, sono due milioni e 600 mila, pari al 4,8 per cento della popolazione italiana, a cui si aggiungono circa 190 mila persone assistite in istituti. Le persone affette da disabilità sensoriali del linguaggio, risultano, 877 mila persone con problemi dell'udito più o meno gravi e 92mila sordi prelinguali (sordomuti).

Gli interventi internazionali e comunitari sulla sordità

Per quanto riguarda i diritti delle persone con minorazioni uditive, nell’agosto del 1991, a Parigi, l’UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) e la Federazione mondiale dei sordi (WFD)[5] hanno approvato una dichiarazione dei diritti delle persone con minorazioni uditive, sottolineando la necessità di interventi nel mondo delle comunicazioni, della scuola e del lavoro, per favorire la diffusione dello strumento dell’interpretariato e della lingua dei segni.

Nel 1994, la risoluzione dell'UNESCO di Salamanca sull’educazione inclusiva, ha sottolineato inoltre la necessità del riconoscimento della lingua dei segni (articolo 21), per l’accesso all’educazione delle persone sorde. 

Nel 2006, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall’Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18, ha rappresentato in materia di disabilità il primo strumento internazionale vincolante per gli Stati. Nei suoi principi ispiratori la Convenzione non riconosce “nuovi” diritti alle persone con disabilità, intendendo piuttosto assicurare che queste ultime possano godere, sulla base degli ordinamenti degli Stati di appartenenza, degli stessi diritti riconosciuti agli altri consociati, in applicazione dei principi generali di pari opportunità per tutti.

 

In ambito comunitario, per quanto riguarda il riconoscimento e il diritto all’uso della lingua dei segni, il Parlamento europeo è intervenuto attraverso la Risoluzione sulla lingua dei segni dei sordi del 17 giugno 1988, in cui si prevede l’adozione di una serie di misure concernenti, la formazione a tempo pieno per interpreti di lingua dei segni, la traduzione nella lingua dei segni per le principali trasmissioni televisive e per le circolari governative pertinenti in materia di assistenza sociale, salute e occupazione, l’insegnamento della lingua dei segni agli udenti, la pubblicazione di dizionari aggiornati delle rispettive Lingue dei segni nazionali, nonché la ricerca in tale settore e l’elaborazione di dizionari multilingue delle lingue dei segni usate nella Comunità.

Il Parlamento europeo è nuovamente intervenuto sul tema, attraverso la risoluzione del 18 novembre 1998, ribadendo, a dieci anni di distanza, gli stessi principi definiti nella richiamata risoluzione del 1988, e invitando nuovamente la Commissione a presentare una proposta al Consiglio relativa al riconoscimento ufficiale in ogni Stato membro della lingua dei segni usata dai sordi.

Nel 2003 Il Consiglio d’Europa ha sollecitato i Paesi membri ad elaborazione un nuovo strumento giuridico per proteggere i diritti delle persone che comunicano nella lingua dei segni, inserendo un protocollo aggiuntivo, nell’ambito della Convenzione sulle lingue minoritarie (vedi infra), al fine di conferire a tale lingua lo stesso statuto delle lingue vocali.

Nel 2006, il Parlamento europeo ha approvato la risoluzione sulla situazione delle persone con disabilità nell’Unione europea allargata: Piano d’azione europeo 2006-2007, in cui invita gli Stati membri ad utilizzare, promuovere e diffondere nella maggior misura possibile il linguaggio gestuale, attraverso la televisione digitale, per migliorare la sottotitolazione, il commento sonoro e le spiegazioni mediante simboli, e promuovendo al contempo, nell'ambito della televisione analogica, la generalizzazione dell'uso dei sottotitoli e del linguaggio gestuale.

Da ultimo, la Commissione europea ha adottato la comunicazione sulla Strategia europea sulla disabilità 2010-2020[6], incentrata sull'eliminazione delle barriere, identifica otto ambiti d'azione principali: l'accessibilità, la partecipazione, l'uguaglianza, l'occupazione, l'istruzione e la formazione, la protezione sociale, la salute e le azioni esterne. In particolare, la Commissione s’impegna a esaminare i modi di facilitare l'utilizzo del linguaggio dei segni e Braille nelle relazioni con le istituzioni dell'UE.

Per quanto riguarda il riconoscimento della comunità dei sordi quale minoranza linguistica, nel 1997, l’Unione Europea dei Non Udenti (European Union of the Deaf-EUD)[7] ha approvato una risoluzione per il riconoscimento da parte degli Stati membri dell’Unione della lingua dei segni, come lingua della comunità dei sordi, da inserire nella Carta europea delle lingue regionali o minoritarie (European Charter for Regional or Minority Languages - ECRML), trattato internazionale concluso dal Consiglio d'Europa nel 1992, al quale hanno aderito diversi Stati europei, inclusa l’Italia[8].

Nel 2009, l'EUD ha promosso il progetto SignSpeak, finanziato dall'UE, per aumentare la comprensione linguistica delle lingue dei segni, attraverso la creazione di un software. Il progetto potrebbe avere implicazioni sulla grande comunità dei sordi, consentendo di comunicare anche con le persone udenti, senza dover utilizzare un servizio di inoltro: in pochi anni una persona sorda potrebbe essere in grado di firmare semplicemente nella fotocamera e una persona udente potrebbe o sentire una traduzione o di leggere sullo schermo.

Per gestire il progetto, l'EUD è in collaborazione con quattro centri di ricerca e un partner industriale in vari paesi europei: Spagna, Paesi Bassi, Germania e Belgio.

Nell'ambito del programma "Leonardo da Vinci"[9], il progetto Deaf people in europe acquiring languages through e-learning (DEAL), partito nel 2006 coinvolgendo istituzioni italiane, austriache e spagnole, nella realizzazione di interventi a sostegno della formazione professionale dei sordi, attraverso l’uso della lingua dei segni, è stato trasferito nel 2009 in Gran Bretagna.

In particolare, il progetto Deaf people in europe acquiring languages through e-learning (DEAL), ha il duplice obiettivo di realizzare un corso a distanza di italiano, spagnolo e tedesco scritti per studenti sordi e di creare in tale modo un modello di e-learning specificatamente concepito a misura delle risorse e degli stili di apprendimento dei sordi, utilizzabile per l’erogazione di corsi di lingue straniere nell’ambito della formazione professionale, con particolare riguardo alle mansioni di segreteria/o in azienda, da sempre prospettiva congeniale ai sordi.


Quadro di riferimento normativo nazionale

L’articolo 3 delIa Costituzione stabilisce che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.  È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. L’articolo 6 della Costituzione prevede che la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge n. 381 del 1970[10], si considera sordo chi abbia una perdita uditiva dalla nascita o acquisita durante l’età evolutiva, che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non abbia avuto origine esclusivamente psichica o per causa di guerra, lavoro o servizio. La citata disposizione è quella che risulta a seguito delle modifiche introdotte con la legge n. 95 del 2006[11], che ha eliminato il preesistente termine “sordomuto” da tutte le leggi in vigore, sostituendolo con “sordo”, ed ha introdotto il criterio della “compromissione” del linguaggio al posto del suo “impedimento”. Vale a dire che l’apprendimento del linguaggio non deve più essere impossibile ma soltanto difficoltoso e, quindi, può realizzarsi, ad esempio, grazie alla protesizzazione ed a percorsi abilitativi precoci. Secondo quanto precisato, poi, con D.M. 5 febbraio 1992[12], il termine dell’età evolutiva, in base a quanto si desume dalla scienza medica, è fatto coincidere con il compimento del 12° anno di vita. Inoltre, la sordità, riferita all’orecchio migliore e misurata senza le eventuali protesi, deve essere di grado variabile secondo l’età del soggetto:

-    se minore di anni 12, pari ad almeno 60 decibel di media sulle frequenze da 500 a 2000 Hertz nell’orecchio migliore;

-    se maggiore di anni 12, pari ad almeno 75 decibel di media sulle frequenze da 500 a 2000 Hertz.

Tale ultima distinzione rileva ai fini della concessione dell’indennità di comunicazione di cui all’articolo 4 della legge n. 508 del 1988[13].

L’accertamento della sordità, ai sensi della citata legge n. 381 del 1970 è effettuato dalla competente commissione sanitaria, integrata con un rappresentante dell’ENS[14]. Ai fini della concessione della pensione è stabilito il requisito di soglia uditiva corrispondente ad una ipoacusia pari o superiore a 75 decibel (per un maggiore approfondimento sulle prestazioni INPS si rinvia al documento allegato al dossier).

ll riferimento normativo principale sull’handicap è costituito dalla legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, che ha formulato un sistema organico di principi e un piano generale di intervento, lasciando alle regioni il compito di individuare in dettaglio, nell'esercizio delle loro competenze, le priorità locali e le forme concrete di attuazione. Ai comuni e alle aziende sanitarie locali spetta inoltre di provvedere, con un certo margine di autonomia, all’erogazione dei servizi previsti.

In particolare, l’articolo 6 reca disposizioni sugli interventi per la prevenzione e la diagnosi prenatale e precoce delle minorazioni, da attuarsi nel quadro della programmazione sanitaria. L’articolo 9 disciplina il servizio di interpretariato per i cittadini non udenti[15]. Gli articoli da 12 a 16 recano disposizioni sul diritto all'educazione e all'istruzione, all’integrazione scolastica, sulle modalità di attuazione dell'integrazione, sui gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica, sulla valutazione del rendimento e prove d'esame. Gli articoli 17 e 18 dispongono invece sulla formazione professionale e sull’integrazione lavorativa. L’articolo 25 è volto a migliorare l’accesso alla informazione e alla comunicazione, in particolare, nei servizi radiotelevisivi o telefonici, per favorire la ricezione da parte di persone con handicap sensoriali di programmi di informazione, culturali e di svago e la diffusione di decodificatori.

L’articolo 38 stabilisce che i servizi di riabilitazione possono essere prestati direttamente dalle ASL o da privati convenzionati. L’articolo 42 reca la copertura finanziaria per gli interventi previsti dalla legge.

Profili relativi all’istruzione ed all’accesso all’informazione

L’integrazione degli studenti con handicap si realizza attualmente in tutti i gradi dell’istruzione scolastica all’interno delle classi ordinarie, secondo i princìpi stabiliti dalla citata legge quadro sull’handicap n. 104 del 1992[16], successivamente confluiti nel cosiddetto “Testo unico dell’istruzione” (Decreto Legislativo n. 297 del 1994)[17].

Si prevede, in particolare, che all'individuazione dell'alunno come persona con handicap ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, faccia seguito la redazione di un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori, gli operatori delle aziende sanitarie e il personale insegnante specializzato della scuola (art. 314 del citato D.lgs. n. 297/1994). Ulteriori strumenti per l’integrazione scolastica, oltre alla fornitura degli ausili tecnici indispensabili all’alunno ed al citato progetto educativo, sono il supporto degli insegnanti di sostegno, che affiancano i docenti curriculari e sono forniti di particolare specializzazione (art. 325 del D.lgs. n. 297/1994), e la limitazione del numero degli alunni nelle classi con portatori di handicap.

Con riguardo alla disabilità uditiva, l’art. 323 del D.lgs. n. 297/1994 prevede che l’obbligo scolastico si adempie nelle classi ordinarie oppure nelle scuole speciali gestite dall'Ente nazionale protezione e assistenza sordomuti (E.N.S.) con la cooperazione dello Stato e degli enti locali al processo di integrazione scolastica ed alla fornitura dei servizi necessari.

 

Oltre alle norme primarie, vari atti ministeriali recano indicazioni sull’inserimento scolastico di alunni con handicap; da ultimo, il 4 agosto 2009,il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha varato Linee guida sull'integrazione scolastica allo scopodi fornire agli operatori scolastici (dirigenti, docenti, personale amministrativo, tecnico e ausiliario) una visione organica della materia che possa orientarne i comportamenti nella direzione di una piena conformità ai principi dell'integrazione.

 

In relazione alla preparazione specificadegli insegnanti di sostegno (prescritta dagli artt. 14 della L. 104/1992 e 325 del D.lgs. 297/1994), si ricorda che la formazione iniziale dei docenti è in corso di ridefinizione; ai sensi del regolamento emanato recentemente dal MIUR (DM 10 settembre 2010, n. 249[18]), a decorrere dall'anno accademico 2011/2012 saranno, infatti, attivati i nuovi percorsi universitari per i docenti di tutti gli ordini di scuole; in particolare (art. 13) la specializzazione per le attività di sostegno si conseguirà attraverso la frequenza di corsi universitari ad accesso programmato di durata almeno annuale, comprendenti almeno 300 ore di tirocinio, ed in esito al superamento di un esame finale[19].

Si ricorda sinteticamente che negli ordinamenti didattici dei percorsi universitari per l’insegnamento previsti in precedenza (corso di laurea in scienze della formazione primaria per l’insegnamento nella scuola materna e primaria; scuole di specializzazione post laurea per l’insegnamento nelle scuole secondarie - SSIS) erano presenti discipline facoltative attinenti all'integrazione degli alunni con handicap ovvero specifiche attività didattiche aggiuntive, per almeno 400 ore, per conseguire un titolo per l’insegnamento di sostegno[20]. Il DM 20 febbraio 2002[21] ha poi autorizzato, sempre nell’ambito delle SSIS - dall'a.a. 2002/2003 e fino all'a.a. 2005/2006 - la realizzazione di attività formative (per un totale di 800 ore) riservate a docenti già abilitati ma sprovvisti del titolo specifico per il sostegno.

 

Con riguardo ai dati numerici, nell’anno scolastico 2009/2010, al quale si riferiscono le ultime rilevazioni del MIUR, gli alunni con handicap nelle scuole statali erano 184.245, su un totale di 7.716.283. Di questi, 5.832 (ovvero, il 3,2%) presentavano un handicap uditivo (per la distribuzione geografica si rinvia al prospetto pubblicato nel presente dossier).

In linea di massima, come anticipato sopra, questi alunni sono inseriti in classi ordinarie; alcuni, tuttavia, frequentano scuole che applicano una didattica specifica, basata sulla lingua dei segni o su altre forme di comunicazione.

A quanto risulta dall’Anagrafe scolastica del MIUR, tali scuole, che ospitano, comunque, anche alunni normodotati, sono così dislocate: quattro convitti (in Piemonte, Veneto, Lazio, Sicilia), una scuola materna ed una primaria (nel Lazio), tre scuole secondarie di I grado (in Emilia Romagna, Lazio, Campania), quattro di II grado (in Piemonte, Veneto, Lazio), un istituto comprensivo (nel Lazio)[22].

In queste scuole docenti curricolari e di sostegno provengono da ruoli speciali, per accedere ai quali è necessario un titolo specifico (art. 67, commi 2-5, del T.U. dell’istruzione). In assenza di docenti provvisti di tale titolo, vengono utilizzate le graduatorie normali e quelle degli insegnanti di sostegno.

Per completezza merita segnalare, anche in relazione alle informazioni acquisite presso il ministero[23], che l’orientamento del MIUR in merito all’integrazione degli alunni con disabilità uditiva nella scuola tiene conto dei due metodi attualmente esistenti: l’oralismo e la Lingua dei segni italiana.

 

In ambito scolastico l’oralismo, che consiste nel privilegiare il canale orale di comunicazione, comporta l’attivazione di una serie di strategie comunicative e didattiche che agevolino la lettura labiale: si citano ad esempio la sottotitolazione diretta (ovvero la trasformazione simultanea, grazie alle nuove tecnologie, delle parole del docente in un testo scritto sullo schermo di un computer), l’uso di strumenti didattici idonei (per esempio, la lavagna luminosa o la Lavagna Interattiva Multimediale-LIM), i posti nei banchi di prima fila, la disposizione circolare della classe così da poter vedere i compagni quando parlano e leggerne il messaggio sulle labbra. Tali strategie da una parte sostengono l’alunno con sordità nell’acquisire competenze che gli consentono di interagire con le persone udenti; dall’altra richiedono ai docenti e agli alunni udenti della stessa classe di conoscere e applicare appropriate modalità di comunicazione con le persone sorde, concorrendo a sviluppare una cultura dell’inclusione anche al di là dell’ambito scolastico.

Soprattutto nei casi di sordità profonda, nelle scuole è diffusa la pratica dell’insegnamento mediante la Lingua dei segni italiana. Alla traduzione del parlato in Lingua dei segni provvede generalmente il “mediatore linguistico”, messo a disposizione dell’alunno, quando possibile, dagli Enti Locali. Questa figura si rende necessaria in quanto l’abilitazione per i posti di sostegno è conseguita mediante l’acquisizione di un titolo polivalente (vedi supra), che non prevede necessariamente la conoscenza della Lingua dei segni. Tale sistema, come anticipato sopra, risulta funzionale nei casi di handicap grave ed agevola l’apprendimento di materie complesse.

 

Risulta, inoltre, che la Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione del MIUR ha promosso, nel 2005, un progetto nazionale per lo sviluppo delle potenzialità degli alunni con disabilità attraverso le nuove tecnologie. Nell’ambito di questo progetto, denominato “Nuove tecnologie e disabilità[24] e costituito di sette azioni, l’Azione 6 ha finanziato la realizzazione di software didattici gratuiti per gli alunni con disabilità e le loro famiglie. In particolare, in relazione all’handicap uditivo, sono stati finanziati due progetti, SmartEnglish e FacilTesto.

SmartEnglish, realizzato dall’Istituto Magarotto (Istituto statale di istruzione specializzata per sordi)[25], è un prodotto che consente l’apprendimento della Lingua Inglese dei Segni, mediante un supporto multimediale.

Faciltesto, realizzato dall’Istituto paritario Smaldone, è un software che supporta l’insegnante di sostegno nel facilitare la fruizione dei testi scolastici.

 

A migliorarel’inserimento scolastico degli studenti con handicap concorrono, inoltre, alcuni portali informativi.

 

Si ricorda - a partire dal 2000 - la realizzazione ad opera dell'I.N.D.I.R.E.[26] (al quale è poi subentrata l’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica[27]) di un apposito portale, denominato “Handitecno”, contenente indicazioni sulla normativa, le buone pratiche e gli ausili informatici più avanzati per la didattica e l’apprendimento[28].

Un’area tematica dedicata alla disabilità è stata realizzata anche nel sito internet del MIUR[29]: Si dà conto della normativa inerente la materia, di specifici progetti e dell’attività dell’Osservatorio per l’integrazione delle persone disabili[30], che ha compiti consultivi e propositivi in materia di monitoraggio e sperimentazione dei processi di integrazione scolastica.

 

 

Con riguardo all’istruzione universitaria, la L. 28 gennaio 1999, n. 17, novellando gli artt. 13 e 16 della L. 104/1992 ha prescritto che agli studenti con handicap sono garantiti sussidi tecnici e didattici, realizzati anche attraverso le convenzioni con centri specializzati nonché il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato, predisposti dagli atenei nei limiti del proprio bilancio.

 

Per quanto riguarda il profilo relativo alla comunicazione si sottolinea che l’articolo 9 della citata legge n. 104 del 1992 comprende il servizio di interpretariato per i cittadini non udenti[31], nell’ambito del servizio di aiuto personale, che può essere istituito dai comuni o dalle unità sanitarie locali nei limiti delle proprie ordinarie risorse di bilancio, diretto ai cittadini in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale non superabile attraverso la fornitura di sussidi tecnici, informatici, protesi o altre forme di sostegno rivolte a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei cittadini stessi.

 

L’art. 25 della richiamata legge n. 104 del 1992 riguardo l’accesso alla informazione e alla comunicazione prevede che il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni (ora Ministro dello sviluppo economico) contribuisca alla realizzazione di progetti - elaborati dalle concessionarie per i servizi radiotelevisivi e telefonici - finalizzati a favorire l'accesso all'informazione radiotelevisiva ed alla telefonia anche mediante installazione di decodificatori e di apparecchiature complementari. Il medesimo articolo prescrive che, all'atto di rinnovo o in occasione di modifiche delle convenzioni per la concessione di servizi radiotelevisivi o telefonici, sono adottate iniziative per la ricezione di programmi di informazione, culturali e di svago da parte di persone con handicap sensoriali.

In proposito il D.lgs. 177/2005[32],che da ultimo reca indicazioni sui servizi di media audiovisivi e sui compiti della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, prescrive ai fornitori di media di favorire la ricezione dei servizi da parte dei cittadini con disabilità sensoriali tenendo conto delle indicazioni delle associazioni di categoria (art. 32, comma 6).

Tale prescrizione viene riprodotta nell’elenco dei compiti del servizio pubblico radiotelevisivo (art. 45, comma 2, lett. q)) .

Il Contratto nazionale tra la RAI[33], concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, e il Ministero dello sviluppo economico per il triennio 2007-2009[34], dispone - all’art. 8- che la concessionaria promuove l’integrazione delle persone disabili ed il superamento dell’handicap eliminando ogni discriminazione nella presenza delle persone disabili nei programmi di intrattenimento, di informazione, fiction e produzioni Rai e che, nel quadro di un’adeguata rispondenza del servizio pubblico al diritto all’informazione, si impegna alla realizzazione di almeno una edizione al giorno dei telegiornali nazionali e regionali tradotta nella lingua dei segni (LIS) e sottotitolata su ciascuna delle sue reti generaliste. Si prevede, inoltre, che la Rai garantisce l’accesso alla propria offerta multimediale e televisiva tramite specifiche programmazioni dotate - per quanto qui interessa- di sottotitoli o di traduzione nella lingua dei segni.

Sempre ai sensi del Contratto di servizio (art. 8 citato), tale offerta deve incrementarsi progressivamente, fino a raggiungere almeno il 60 per cento della programmazione complessiva, e deve coprire tutti i generi di programmi, comprese le trasmissioni culturali, quelle di approfondimento e di informazione a tema; parallelamente viene promossa la ricerca tecnologica in materia di accessibilità, in collaborazione con enti, istituzioni e associazioni del mondo delle persone con disabilità.

 


TABELLA 1

 

 


La proposta di legge A.C. 4207

La proposta di legge A.C. 4207 (Peterlini ed altri), approvata dal Senato in sede legislativa, il 16 marzo scorso, detta disposizioni per promuovere la piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e per il riconoscimento della lingua dei segni italiana.

Essa si compone di 3 articoli.

L’articolo 1 sancisce l’impegno della Repubblica a rimuovere le barriere che limitano la partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva, nell’ambito delle finalità di cui alla legge n. 104/1992[35] e in armonia con i principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge n. 18/2009. Viene poi stabilito che, in attuazione degli articoli 3 e 6 della Costituzione, ai sensi della Carta europea delle lingue regionali e minoritarie adottata dal Consiglio d’Europa a Strasburgo il 5 novembre 1991, e in ottemperanza alle risoluzioni del Parlamento europeo del 17 giugno, del 18 luglio e del 18 novembre 1988 (cfr. supra Quadro normativo), nonché della citata Convenzione delle Nazioni Unite, la Repubblica riconosce la lingua dei segni italiana (LIS) e ne promuove l’acquisizione e l’uso, promuovendo altresì l’acquisizione e l’uso da parte delle persone sorde della lingua orale e scritta, e attribuendo ad essa le garanzie e tutele conseguenti al citato riconoscimento. 

E’ consentito l’uso della LiS sia in giudizio che nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.

 

L’articolo 2 prevede l’emanazione, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, di uno o più regolamenti attuativi, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge n. 400/1988[36], nell’ambito delle finalità di cui alla legge n. 104/1992, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sentite le associazioni di rilevanza nazionale per la tutela e la promozione dei diritti delle persone sorde.

Spetta ai regolamenti di:

L’articolo 3 pone la clausola di invarianza degli oneri finanziari stabilendo che le pubbliche amministrazioni provvedano alle attività previste dall’articolo 2 con le risorse disponibili alla data di entrata in vigore della legge.

La proposta di legge A.C. 286

La proposta di legge A.C. 286 (Sereni ed altri), composta di 4 articoli, reca disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva.

 

L’A.C. 286 riproduce il testo del disegno di legge approvato nel corso della XV Legislatura dal Consiglio dei ministri del 23 novembre 2007. Il testo aveva ricevuto il parere favorevole della Conferenza unificata. Il disegno di legge era stato poi presentato al Senato (A.S. 1931); l’esame del provvedimento non è mai iniziato per lo scioglimento anticipato delle Camere.

 

L’articolo 1 della proposta di legge intende dare attuazione alle leggi che costituiscono il riferimento fondamentale per l'inserimento sociale, educativo e lavorativo delle persone con disabilità, in armonia con i principi sanciti dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità.

L’articolo 2 riconosce e promuove l'uso della LIS, con la previsione delle tutele conseguenti a tale riconoscimento. Il comma 2 prevede la lingua dei segni corrispondente al gruppo linguistico tedesco per la provincia autonoma di Bolzano.

 

Si ricorda che il comma 2 era stato inserito nel disegno di legge governativo in recepimento di un emendamento proposto dalla Conferenza unificata.

 

L'articolo 3 promuove l'acquisizione da parte delle persone sorde della lingua orale e scritta, da perseguire anche attraverso l'impiego di tecnologie disponibili per l'informazione e la comunicazione.

L'articolo 4 stabilisce che il Governo emani un regolamento recante le disposizioni legislative per l’attuazione della legge, limitatamente ai profili della disciplina riferibili alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. Il regolamento inoltre è adottato d’intesa con la Conferenza unificata che a tal fine assicura il coinvolgimento di tutti i soggetti istituzionali interessati, sentite le associazioni di tutela e di promozione dei diritti delle persone sorde maggiormente rappresentative a livello nazionale.

 

La previsione che il regolamento attuativo sia emanato d'intesa con la Conferenza unificata, in luogo della Conferenza Stato-regioni, discende dal recepimento di un emendamento della stessa Conferenza unificata al testo del disegno di legge governativo.

 

In particolare, su proposta del Ministro della solidarietà sociale – ora Ministro del lavoro e delle politiche sociali-  il regolamento disciplina:

§      le modalità degli interventi diagnostici precoci nell’ambito dei LEA;

§      i percorsi formativi delle figure professionali coinvolte, anche attraverso corsi di studio universitari;

§      la promozione di strumenti e di modalità di accesso all'informazione e alla comunicazione, con particolare riferimento alle trasmissioni televisive;

§      la diffusione dell’utilizzo della LIS e di ogni altra soluzione tecnica e informatica nei giudizi penali e civili e nei rapporti con le pubbliche amministrazioni statali;

§      meccanismi di monitoraggio dell'attuazione della legge.

 

Il comma 3 dell'articolo 4 prevede che dall'attuazione delle disposizioni della legge non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni provvedono alle attività previste dalla legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Le proposte di legge A.C. 351 e A.C. 1088

La proposta di legge A.C. 351 (Romano ed altri), prevede il riconoscimento della lingua italiana dei segni (LIS) quale lingua propria della comunità dei sordi, equiparandola ad una qualsiasi lingua di minoranza linguistica anch’essa degna della tutela di cui all’articolo 6 della Costituzione.

Come evidenziato nella relazione illustrativa, i princìpi sanciti dall’articolo 3 della Costituzione, che, proclamando la pari dignità sociale e l’uguaglianza di fronte alla legge di ogni cittadino, senza distinzione, tra l’altro, di condizioni personali e sociali, prevede l’obbligo della Repubblica a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese, hanno trovato attuazione, nel nostro ordinamento, in una serie di leggi che costituiscono riferimento fondamentale per l’inserimento sociale, educativo e lavorativo delle persone portatrici di handicap. Tra esse viene citato il Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo n. 297/1994, che alla parte II, titolo VII, capo IV, sezione I, paragrafo I, tratta del diritto all’educazione, all’istruzione e alla integrazione dell’alunno handicappato nonché dell’obbligo scolastico per gli alunni sordi. Tale categoria necessita di un’attenzione particolare, occorrendo distinguere, in essa, coloro che sono nati sordi o che lo sono diventati nei primi anni di vita da coloro che sono diventati sordi dopo aver appreso il linguaggio parlato o in conseguenza di cause acquisite per effetto di incidenti e malattie. Le difficoltà di integrazione sono chiaramente molto maggiori per i primi, che possono imparare la lingua parlata solo dopo un lungo iter di riabilitazione. Da qui l’esigenza di uno strumento che consenta in primo luogo ai bambini sordi un pieno sviluppo cognitivo per un pieno accesso all’istruzione, alla cultura e all’inserimento lavorativo e sociale. Tale strumento appunto è rappresentato dalla LIS che è una vera e propria lingua, con una propria specifica morfologia, sintattica e lessicale: essa è la lingua naturale delle persone sorde perché per la sua modalità visivo-gestuale può essere acquisita in modo spontaneo dai bambini sordi con le stesse tappe del linguaggio parlato.

La proposta di legge si compone di 4 articoli.

L’articolo 1 dispone che la Repubblica riconosce la lingua italiana dei segni (LIS) come lingua non territoriale della comunità dei sordi, in attuazione degli articoli 3 e 6 della Costituzione, ai sensi della Carta europea delle lingue regionali e minoritarie adottata dal Consiglio d’Europa a Strasburgo il 5 novembre 1991, e in ottemperanza alle risoluzioni del Parlamento europeo del 17 giugno, del 18 luglio e del 18 novembre 1988 (cfr. supra Quadro normativo).

Viene poi sancita l’applicazione alla LIS di tutte le tutele e dei provvedimenti conseguenti al citato riconoscimento.

L’articolo 2 consente l’utilizzo della LIS nei rapporti con le amministrazioni pubbliche e gli enti locali, nonché nei procedimenti giudiziari civili e penali.

Viene  sancita la garanzia dell’insegnamento della LIS nelle scuole primaria e secondaria di primo grado nonché l’utilizzo dell’interprete della LIS nelle scuole superiori e nelle università. Sono anche incentivate le trasmissioni televisive in cui è utilizzata la LIS.

L’articolo 3 demanda ad un regolamento adottato dal Governo ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge n. 400/1988, l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 2 sopra esaminato. Il regolamento è adottato, entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 281/1997[37], l’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza ai sordi e le altre associazioni maggiormente rappresentative.

L’articolo 4 dispone sulla copertura finanziaria del provvedimento.

Esso dispone che, per la parte che non può essere coperta dalle ordinarie dotazioni di bilancio dei Ministeri, la copertura degli oneri avviene utilizzando le disponibilità di cui all’articolo 42 della legge n. 102/1994[38], e del Fondo per l’integrazione degli interventi regionali e delle province autonome di cui al comma 1 del medesimo articolo 42.

La proposta di legge A.C. 1088 (Romano ed altri) ha un contenuto pressoché identico a quello della proposta di legge A.C. 351.

Le proposte di legge A.C. 941 e A.C. 2528

Le proposte di legge A.C. 941 (D’Ippolito) e A.C. 2528 (Rampelli) hanno un contenuto molto simile.

Pertanto, in questa sede, si provvederà ad illustrarne contestualmente le disposizioni, evidenziandone le differenze.

Analogamente alle proposte di legge sopra illustrate, anche l’articolo 1 dei progetti in esame riconosce la LIS come lingua non territoriale propria della comunità dei sordi in attuazione delle norme costituzionali ed europee già richiamate, e ne consente l’uso in giudizio e nei rapporti dei cittadini con le pubbliche amministrazioni.

L’articolo 2 disciplina l’inserimento scolastico, garantendo l’insegnamento della LIS nelle scuola dell’obbligo  – la pdl 2528 riferisce la garanzia alla scuole di ogni ordine e grado –, mentre nei corsi di laurea universitari è prevista l’istituzione della disciplina facoltativa attinente l’insegnamento della LIS.

L’articolo 3 demanda alle regioni l’attuazione di interventi diagnostici precoci per tutti i bambini nati o divenuti sordi. E’ poi previsto che le ASL predispongano appositi test audiologici cui sottoporre obbligatoriamente tutti i neonati. In caso di rischio di sordità viene avviato il trattamento di recupero con il coinvolgimento della famiglia alla quale è comunque affiancato personale specializzato. La pdl A.C. 2528 prevede che i trattamenti di recupero siano garantiti anche ai soggetti in età scolare.

L’articolo 4 prevede l’emanazione, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, di un regolamento di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 delle proposte di legge, nell’ambito delle finalità di cui alla legge n. 104/1992, d’intesa con la Conferenza unificata e sentito l’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi.

Vengono dettate alcune disposizioni circa il contenuto del regolamento che dovrà:

La proposta di legge A.C. 2528 contempla, tra i contenuti del regolamento, anche la necessità di assicurare una specifica formazione degli interpreti della LIS e la predisposizione di appositi servizi di interpretariato per garantire l’integrazione delle persone sorde.

 

In relazione all’articolo in esame va osservato che, mentre la proposta di legge A.C. 2528, per l’emanazione dei regolamenti, opera il richiamo all’articolo 17, comma 1 della legge n. 400/1988, che disciplina i regolamenti esecutivi e di attuazione, la proposta di legge A.C. 941 richiama il comma 2 del medesimo articolo 17, che disciplina i regolamenti di delegificazione.    

 

L’articolo 5 riguarda la copertura finanziaria del provvedimento.

Analogamente alle proposte di legge in precedenza esaminate si fa riferimento, per gli oneri non coperti dalle ordinarie dotazioni di bilancio dei competenti Ministeri, alle disponibilità di cui all’articolo 42 della legge n. 104/1992.

La proposta di legge A.C. 2342

La proposta di legge A.C. 2342 (Sereni ed altri), composta di 6 articoli, reca disposizioni per il riconoscimento della lingua italiana dei segni e l’istituzione della figura professionale dell’interprete della medesima lingua.

La proposta di legge A.C. 2342 attribuisce una posizione preminente al riconoscimento della figura professionale dell’interprete della lingua dei segni, quale indispensabile strumento per favorire l'integrazione delle persone sorde. A tal fine, la proposta di legge individua i necessari percorsi dal punto di vista procedurale e formativo.  Da una parte, si prevede l'istituzione del Registro nazionale delle associazioni degli interpreti della LIS, presso il Ministero della giustizia, dall'altra, si prevede che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca predisponga un Piano nazionale didattico in ambito accademico nel quale siano definiti gli insegnamenti, i programmi, le modalità operative, il monte ore dei corsi di formazione e le competenze degli interpreti della LIS.

 

Accanto alle professioni “protette” si sono sviluppate, con intensità crescente nel corso degli ultimi anni, numerose professioni che non hanno ottenuto il riconoscimento legislativo e che nella quasi totalità dei casi hanno dato vita ad autonome associazioni professionali rappresentative di tipo privatistico. Si tratta delle cosiddette professioni non regolamentate o “non protette”, diffuse in particolare nel settore dei servizi, che non necessitano di alcuna iscrizione ad un ordine o a collegio professionale per poter essere esercitate. Al mondo delle professioni non regolamentate , si è interessato fin dal 1992 anche il CNEL che, al fine di approfondire la tematica delle professioni tradizionali ed emergenti, ha avviato un filone di attività relativo alle suddette professioni, istituendo dapprima la Commissione per le nuove rappresentanze, e successivamente la Consulta e l’Osservatorio sulle nuove professioni. I risultati dell’attività svolta dal CNEL si sono tradotti nella predisposizione di Rapporti di monitoraggio che hanno evidenziato l’evoluzione economica e sociale dei professionisti, suggerendo anche l’opportunità di giungere ad una regolamentazione strutturata sul sistema di Ordini e Associazioni; inoltre è stata costituita ed aggiornata la Banca dati sulle associazioni professionali. Si tratta di una lista delle associazioni nella quale sono iscritte quelle che presentano presso il CNEL la documentazione minima richiesta (questionario elaborato dal CNEL, atto costitutivo e statuto). Le associazioni che posseggono requisiti ulteriori previsti da un regolamento approvato dal CNEL il 17 luglio 2003 sono iscritte nell’Elenco delle associazioni delle professioni non regolamentate. Mentre la banca dati consente di descrivere il fenomeno, con l’elenco il CNEL mira all’individuazione di buone pratiche che le associazioni dovrebbero perseguire (democraticità interna dell’associazione, approvazione di un codice deontologico, previsione di forme di assicurazione per gli iscritti e di un aggiornamento professionale periodico).

Dal V Rapporto di monitoraggio predisposto dal CNEL nell’aprile del 2005 (l’ultimo in materia), risulta che nella banca dati citata sono censite 196 associazioni delle professioni non regolamentate: 25 nel campo delle arti, scienze e tecniche, 18 nella comunicazione d’impresa, 52 nei servizi all’impresa, 42 nella medicina non convenzionale, 19 nel settore sanitario, 16 nel campo della cura psichica e 24 nei rimanenti settori (dati al 31 dicembre 2004)[39]. Nell’elenco le associazioni censite risultano, invece, 155: 20 nel campo delle arti, scienze e tecniche, 10 nella comunicazione d’impresa, 51 nei servizi all’impresa, 35 nella medicina non convenzionale 16 nel settore sanitario, 11 nel campo della cura psichica e 12 negli altri settori. Nell’elenco delle associazioni delle professioni non regolamentate, è inserita anche la professione relativa a: interpreti ed operatori di sordomuti[40].

In relazione alle professioni non regolamentate, si segnala che sono all’esame delle Commissioni II Giustizia e X Attività Produttive della Camera dei Deputati (attualmente in Comitato ristretto) le proposte di legge C. 1934 (Disposizioni in materia di professioni non regolamentate) e le abbinate con C. 2077, C. 3131 e C. 3488.

 

L’articolo 1 riconosce la lingua italiana dei segni (LIS) quale lingua non territoriale delle persone sorde definendola (comma 2) un sistema di comunicazione di tipo visivo-gestuale che utilizza una serie di segni compiuti con una o con entrambe le mani, ad ognuno dei quali corrisponde uno o più significati.

Il comma 3 promuove l’adozione di  provvedimenti finalizzati a promuovere l'integrazione sociale e culturale delle persone sorde al fine di rimuovere ogni ostacolo esistente all'utilizzo della LIS e, in particolare:

§         favorendone l'accesso all'informazione offerta dal servizio pubblico radiotelevisivo e a quello privato;

§         assicurando il servizio di interpretariato della LIS in tutte le amministrazioni pubbliche, nelle scuole di ogni ordine e grado e nei tribunali;

§         riconoscendo la figura professionale dell'interprete della LIS, quale operatore specializzato nella traduzione e interpretazione della LIS.

 

L’articolo 2 definisce la figura professionale dell’interprete della LIS come un operatore in grado di garantire l'interazione linguistica e comunicativa mediante la traduzione con modalità visivo-gestuali codificate delle espressioni utilizzate nella lingua orale. È pertanto competenza dell'interprete della LIS la traduzione, l'interpretariato e l'interpretazione sia simultanea che consecutiva dalla LIS alla lingua orale italiana e viceversa, ovvero, qualora rientri nelle sue competenze, dalla LIS ad altre lingue orali straniere e viceversa.

 

L’articolo 3 istituisce, con decreto del Ministro della giustizia, il Registro nazionale delle associazioni degli interpreti della LIS. Ai fini dell'iscrizione nel Registro, le associazioni degli interpreti della LIS devono essere riconosciute con decreto del Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), al quale è affidata l'istruttoria della domanda e la valutazione delle norme di deontologia professionale e della conformità degli statuti delle associazioni al Piano didattico nazionale predisposto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del successivo articolo 5.

 

Dal punto di vista normativo, il tema della rappresentatività a livello nazionale delle associazioni delle professioni non regolamentate è contenuto nel D.Lgs. 206/2007[41] che, all’art. 26, comma 3, introduce una serie di requisiti per le associazioni, il cui possesso è ritenuto vincolante per essere considerate rappresentative da parte dei Ministeri competenti, ai fini dell’elaborazione di piattaforme comuni europee. Le piattaforme comuni costituiscono una serie di criteri che permettono di colmare la più ampia gamma di differenze sostanziali individuate tra i requisiti di formazione in almeno i 2/3 degli Stati membri, inclusi tutti gli Stati membri che regolamentano la professione in questione. Tra i requisiti figurano la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce e dei titoli professionali o di studi necessari per farne parte, l’obbligo della formazione permanente nonché la diffusione su tutto il territorio nazionale. Le associazioni in possesso di tali requisiti sono individuate, previo parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per le politiche europee e del Ministro competente per materia.

Tale procedimento non è finalizzato ad un riconoscimento o ad altra forma di regolamentazione, ma è specificamente volto alla individuazione degli enti che risultino essere in possesso dei requisiti strumentali all'annotazione nell'elenco. La reale finalità dell’elenco consiste infatti nell’individuare quali associazioni siano idonee ad essere sentite dalle autorità competenti in sede di elaborazione delle piattaforme comuni europee.

 

L’articolo 4 prevede il rilascio di un attestato di abilitazione all'esercizio della professione di interprete della LIS rilasciato in conformità a quanto disposto dal Piano didattico nazionale di cui al successivo articolo 5. L’attestato di abilitazione garantisce la qualificazione professionale, tecnico-scientifica e deontologica. Ai fini del rilascio dell'attestato, il professionista deve essere in possesso di un'idonea polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio della professione (comma 2).

L’articolo 5 impegna il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge e sentita la Conferenza Stato-regioni, a predisporre il Piano didattico nazionale per la formazione professionale degli interpreti della LIS in ambito accademico e con riconoscimento nazionale, stabilendo, in particolare, i requisiti formativi dei candidati per l'accesso ai corsi, il monte ore e i programmi di studio dei corsi di formazione, la definizione dei programmi di studio nonché dei corsi di aggiornamento professionale e le modalità per il rilascio dell'attestato di abilitazione di cui all'articolo 4.

L’articolo 6 impegna il servizio pubblico radiotelevisivo, in base anche al contratto di servizio stipulato con l'associazione dei sordi, a garantire la fornitura di una quota non inferiore al 60 per cento della programmazione complessiva annua del servizio di interpretariato della LIS o di sottotitolazione, avendo riguardo in particolare alle trasmissioni politiche, culturali e di interesse generale.

 

Attualmente i programmi che offrono la traduzione simultanea nella lingua dei segni sono per lo più diffusi in orari di minor ascolto poiché, sottraendo una parte rilevante dello schermo per mostrare l’interprete, sono avvertiti come particolarmente invasivi. E’ pertanto molto sentita l’esigenza di offrire la traduzione LIS come servizio opzionale, selezionabile sulla TV digitale. Per quanto riguarda il punto di vista scientifico, non esistono per ora sistemi automatici a basso costo di traduzione da testo orale a LIS. Segnaliamo in quest’ambito il Progetto ATLAS (gennaio 2009-dicembre 2011) cofinanziato dalla Regione Piemonte nell’ambito Tecnologie convergenti – CIPE 2007[42]

 

La proposta di legge A.C. 2734

La proposta di legge A.C. 2734 (Carlucci), composta di 3 articoli, reca disposizioni per il riconoscimento della lingua italiana dei segni.

L’articolo 1 riconosce la lingua italiana dei segni come lingua propria della comunità dei sordi.

L’articolo 2 consente e promuove l'uso della lingua italiana dei segni nei rapporti con le amministrazioni pubbliche centrali e locali e nei procedimenti giudiziari civili e penali e assicura la presenza di un interprete della lingua italiana dei segni nelle università. E’ inoltre previsto il potenziamento delle trasmissioni televisive con traduzione simultanea nella lingua italiana dei segni ed è promossa la realizzazione di trasmissioni direttamente gestite da sordi.

L’articolo 3 stabilisce infine che un regolamento, adottato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, rechi le disposizioni attuative necessarie.

La proposta di legge A.C. 3490

La proposta di legge A.C. 3490 (Miglioli), composta di 1 articolo, reca disposizioni per il riconoscimento della lingua italiana dei segni.

L’articolo 1 riconosce la lingua italiana dei segni come lingua della comunità dei sordi, con la previsione delle competenze, provvidenze e tutele conseguenti a tale riconoscimento. Con regolamento sono emanate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, sentito l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS), le relative norme di attuazione.

 

L’ENS Onlus è l'Ente nazionale preposto alla protezione e l'assistenza dei Sordi in Italia. Ai sensi della Legge 21 agosto 1950 n. 698 è stato riconosciuto quale ente morale per la protezione e l'assistenza dei Sordi con l'espresso scopo, tra gli altri, di avviare i sordi alla vita sociale, aiutandoli a partecipare all'attività produttiva ed intellettuale, di agevolare, nel periodo post-scolastico, lo sviluppo della loro attività e capacità alle varie attività professionali, di agevolare il loro collocamento al lavoro, di collaborare con le competenti Amministrazioni dello Stato, nonché con gli Enti e gli Istituti che hanno per oggetto l'assistenza, l'educazione e l'attività dei sordi, nonché di rappresentare e difendere gli interessi morali, civili, culturali ed economici dei minorati dell'udito e della favella presso le pubbliche Amministrazioni. Le predette finalità sono state mantenute in capo all'ENS anche a seguito dell’emanazione del D.P.R. 31 marzo 1979, con il quale il medesimo è stato trasformato in Ente con personalità giuridica di diritto privato; l’art. 2 prevede che L'E.N.S. conservi i compiti associativi nonché quelli di rappresentanza e tutela dei minorati dell'udito e della favella, previsti dalle norme di legge vigenti e da quelle statutarie.

 

 


SIWEB

Documentazione

 


Le prestazioni a favore dei sordomuti
INPS

 


2

 

 

 


 

3

 

 

 

 

 


                                                                        

                                                                                           Legal Seat – Helsinki, Finland

 

WORLD FEDERATION OF THE DEAF

An International Non-Governmental Organisation in official liaison with ECOSOC, UNESCO, ILO , WHO and the Council of Europe

 

PO Box 65, 00401 Helsinki, FINLAND

FAX: +358 9 580 3572

www.wfdeaf.org

President

Markku Jokinen

Email: wfd@kl-deaf.fi

 

Status of sign language in legislation (26 october 2010)

 

The status of sign language varies in each country, therefore, the legislators and governments understand the roles of sign languages in different ways. In some countries the rights of Deaf people to education and equal participation in the society is secured by legislation. In others it is forbidden to use sign language even in class rooms. A Deaf person’s access to Sign language and belonging to a Deaf community should not be denied or ignored by governments.

 

1.         Sign language recognized in the Constitution

 

1. Austria

2.Finland ‘95

3.Uganda ´95

4. South Africa ‘96

5. Portugal ’97          

6. Czech Republic ’98

7. Ecuador ‘98

8. Venezuela ‘ 99

9. New Zealand ’06

10. Zimbabwe ‘10

 

2.         Sign language recognized in other legislation

 

11. Iran (’28)

12. Sweden (81 PD)

13. Zimbabwe (’87 E)

14. Canada (’88 – ’93 LA)

15. Australia (’91 D)

16. Belarus (’91 DP)

17. Denmark (’91 E)

18. USA (’91 ADA)

19. Switzerland (’94 FC)

20. India (’95)

21. Russian Federation (’95)

22. Slovak Republic (’95 SL Law)

23. Colombia (’96 SL Law)

24. Lithuania (’96)

25. Norway (’96 E, not a law)

26. Poland (’97)

27. Czech Republic (’98 CSL Law)

28. Perú (’98)

29. Iceland (’99 E)

30. Thailand (’99 R)

31. Mozambique (’99)

32. Greece (2000 E)

33. Latvia (’01)

34. Brazil (’02)

35. Some German States (’02)

36. Romania ‘02

37. Spain (’07)

38. Sri Lanka (’03)

39. France (’05)

40. Mexico (’05)

41. Cyprus (’06)

42. Belgium- Flemish Sign Language (‘06)

43. Estonia (’07)

44. China

45. Ukraine

46.  Uruguay

47. Macedonia (’09)

48. Hungary (’09)

 


 

     ADA = Americans With Disabilities Act                  LA = Legisl. Assembly/ Law Amendment

       DL = Discrimin. Law                                           PD = Parliam. Decision

       DP = Discrimin. Policy                                       SL = Sign language

       R = Resolution by the Government

      E = Education Law

       FC = Federal Council

 

 

Recognition in other legislation in theory guarantees people using Sign language as their first language equal rights in comparison to other citizens in regard to e.g. employment, education, court matters and social and public services.

 

3.         Sign language officially recognized by the government

 

49. United Kingdom (2003)

50. Cuba

51. Mauritius

52. Bolivia (2009)

53. Kosovo (2010)



[1]    www.ens.it.

[2]    Per un approfondimento sul riconoscimento giuridico della lingua dei segni in vari paesi del mondo, vedi nella documentazione allegata.

[3]    www.istitutosordiroma.it

[4]    Vedi Istat, La disabilità in Italia, 2009 e www.handicapincifre.it.

[5]    Nata a Roma nel 1951 la Federazione mondiale dei sordi è una organizzazione non governativa (ONG), a cui partecipano associazioni di 127 paesi del mondo.

[6]    COM(2010) 636.

[7]    L’Unione Europea dei Non Udenti (EUD) è stata fondata nel 1985 da 5 associazioni nazionali dei non udenti che intendevano assicurare che la voce dei non udenti fosse sentita nell’Unione Europea. Attualmente, rappresenta le associazioni  di venticinque Stati membri dell’UE e di tre Stati come membri affliliati Tale struttura coopera con la Federazione Mondiale dei Sordi (WFD).

[8]    Si ricorda che attualmente l’Italia non ha ancora ratificato tale trattato.

[9]    Leonardo da Vinci è il Programma d’azione dell’Unione Europea che si propone di attuare una politica di formazione professionale. Il Programma rientra nell’ambito del più ampio Programma per l’Apprendimento Permanente 2007 – 2013, istituito con Decisione n. 1720/2006/CE.

[10]   Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti.

[11]   Nuova disciplina in favore dei minorati auditivi.

[12]   Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti.

[13]   Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti.

[14]   www.ens.it.

[15]   Nei procedimenti civili e penali (articolo 124 e 119) è prevista la presenza di interpreti per sordi. 

[16]   Cfr. gli articoli da 12 a 16 e 43 e anche l’articolo 9 sull’interpretariato.

[17]   D.lgs. 16 aprile 1994, n.297, Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui si segnalano in particolare gli articoli da 312 a 325.

[18]   Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalita' della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

[19]   I corsi citati saranno inoltre articolati distintamente per ciascuno degli ordini di scuole.

[20]   Artt. 3 e 4 DM 26 maggio 1998.

[21]   http://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/handicap_new/allegati/dm20_02_02.shtml.

[22]   Si tratta di strutture a suo tempo facenti parte delle cosiddette “scuole ed istituti a carattere atipico” (di cui alla parte I, titolo II, capo III, artt. 64-71, del D.lgs. 297/1994); in particolare, per quanto qui interessa, gli istituti per sordomuti di Roma, Milano e Palermo (art.67, comma 1). Per tali scuole l’art. 21, comma 10, della legge 59/1997 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa) ha previsto il riassetto come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome. Lo schema di regolamento di riordino degli istituti a carattere atipico è stato trasmesso alle Camere per il parere nella XIV legislatura (luglio 2003). Il provvedimento non è stato tuttavia emanato.

Si ricorda, inoltre, che, a proposito dell’handicap, il D.lgs. 297/1994 fa riferimento a “Scuole aventi particolari finalità” (art. 324) e le identifica, oltre che nelle scuole funzionanti presso gli istituti statali per non vedenti e per sordomuti, anche nelle scuole funzionanti presso altre istituzioni statali o convenzionate con il Ministero della pubblica istruzione per speciali compiti di istruzione ed educazione di minori con handicap o in stato di difficoltà.

[23]   Le informazioni sono state trasmesse in occasione della predisposizione del presente dossier.

[24]   http://archivio.pubblica.istruzione.it/dgstudente/disabilita/ntd/presentazione.shtml

[25]   http://www.isiss-magarotto.it/index.php?module=loadSmart

[26]    L’Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa era un ente di diritto pubblico posto sotto la vigilanza del Ministero dell’istruzione università.

[27]   L’agenzia è stata istituita dall’art. 1, commi 610 e 611, della L. finanziaria per il 2007 (L. 296/2006)

[28]   http://handitecno.indire.it/content/index.php?action=read_pagina&id_cnt=4892

[29]   http://www.istruzione.it/web/istruzione/disabilita

[30]   Costituito dal Ministero della pubblica istruzione con DM 14 luglio 2000. Successivamente, con DM 30 agosto 2006, l’osservatorio è stato riarticolato in un Comitato tecnico-scientifico ed in una Consulta delle (26) associazioni dei disabili e delle loro famiglie.

[31]    Nell’ambito del processo penale, al fine di garantire la partecipazione del sordo, del muto o del sordomuto agli atti del procedimento, l’articolo 119 del codice di procedura penale disciplina le modalità attraverso le quali tali soggetti possono rendere dichiarazioni. In particolare, al sordo si presentano per iscritto le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde oralmente; al muto si fanno oralmente le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde per iscritto; al sordomuto si presentano per iscritto le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde per iscritto. Se il sordo, il muto o il sordomuto non sa leggere o scrivere, l'autorità giudiziaria nomina uno o più interpreti, scelti di preferenza fra le persone abituate a trattare con lui. Peraltro, a seguito di un intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 341 del 1999) l’imputato sordo, muto o sordomuto ha ora il diritto di farsi assistere sempre - indipendentemente dal fatto che sappia o meno leggere e scrivere – e gratuitamente da un interprete, scelto di preferenza fra le persone abituate a trattare con lui, al fine di potere comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa.

[32]   D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177, Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.

[33]   La Rai è una Società per Azioni della quale il Ministero dell’Economia e delle finanze detiene il 99,5% della partecipazione azionaria; il restante 0,45% appartiene alla Società Italiana Autori e editori. L’art. 49 del D.lgs. 177/2005 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici) affida la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo alla RAI fino al 6 maggio 2016.

[34]   Il Contratto è stato approvato con DM 6 aprile 2007 (G.U. n. 123 del 29 maggio 2007). Il contratto relativo al triennio 2010-2012 è stato sottoscritto il 6 aprile 2011 presso il Ministero dello Sviluppo Economico ed è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale .

[35] Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

[36] Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

[37]   Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

[38]   Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

[39]   Nella Banca dati del CNEL è presente l’ANIMU, l’Associazione degli Interpreti di Lingua dei Segni   fondata nel 1987 e  inclusa dal 1996 nella banca dati del  CNEL.

[40]   L’associazione presente nell’elenco è l’ANIOS. La tipologia delle attività prestate la fa ricomprendere nella categoria “Comunicazione d’impresa”.

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[41]   D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania.

[42]   Atlas: traduzione automatica nella lingua dei segni, Elettronica e telecomunicazioni, n. 3 dicembre 2010, www.crit.rai.it