Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari sociali | ||||
Titolo: | Donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica - AA.C. 746-A - 2690-A - 3491-A - Elementi per l'esame in Assemblea | ||||
Riferimenti: |
| ||||
Serie: | Progetti di legge Numero: 447 Progressivo: 1 | ||||
Data: | 22/10/2012 | ||||
Descrittori: |
| ||||
Organi della Camera: | XII-Affari sociali |
SIWEB
23 ottobre 2012 |
|
n. 447/1 |
Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem ai fini di studio e di ricerca scientificaA.C. 746-A e abb.Elementi per l'esame in Assemblea |
Numero del progetto di legge |
746-A |
Titolo |
Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica |
Data approvazione in Commissione |
6 marzo 2012 |
Il testo unificato in esame - relativo alle pdl A.C. 746, 2690, 3491, 4273 e 4251 - disciplina il tema dell’utilizzo del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica.
Il provvedimento,
adottato come testo base nella seduta dell’11 ottobre
Va preliminarmente ricordato che in assenza di norme dedicate, l’utilizzo del corpo post mortem per finalità di studio, di ricerca e di formazione è disciplinato dal Regolamento di polizia mortuaria, il D.P.R. 285/1990[1], che dedica il Capo VI al Rilascio di cadaveri a scopo di studio (artt. 40-43). Risultano invece del tutto assenti norme specifiche sulla manifestazione di volontà in ordine alla donazione post mortem del proprio corpo. Al contrario, la legge 1 aprile 1999, n. 91, Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti, ha disciplinato il prelievo di organi e di tessuti da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e ha regolamentato le attività di prelievo e di trapianto di tessuti e di espianto e di trapianto di organi.
Il testo unificato si compone di 8 articoli.
L’articolo 1,
qualifica come oggetto del provvedimento
l’utilizzo del corpo umano e dei tessuti a fini di ricerca scientifica dei
soggetti dei quali sia stata accertata la morte ai sensi della legge n.
578/1993, e che abbiano espresso in vita il consenso informato. Tale
utilizzazioneè informata ai
princìpi etici e di solidarietà, nonché a quelli dettati dall'ordinamento
giuridico dello Stato, ed è disciplinata in modo da assicurare il rispetto del
corpo umano. L’articolo 2 stabilisce
che il Ministro della salute - utilizzando
le risorse disponibili a legislazione vigente -, le regioni e le aziende
sanitarie locali, per le rispettive competenze, promuovono iniziative di
informazione. L’articolo 3 prevede
che la manifestazione del consenso all’utilizzazione del corpo e dei tessuti post mortem avvenga mediante una
dichiarazione redatta nelle forma dell’atto pubblico o della scrittura privata
autenticata. Una copia della dichiarazione deve essere consegnata al centro
di riferimento di cui al successivo articolo 4 – o all’azienda sanitaria di
appartenenza che la consegna al suddetto centro -, che ha precisi obblighi
informativi nei confronti dell’ufficio di stato civile del comune di residenza
del donatore del corpo. L’articolo
4 disciplina le modalità di selezione dei centri di riferimento - per la
conservazione e utilizzazione delle salme - da parte del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, e d'intesa con
L’articolo 6 stabilisce
chela donazione del corpo post mortem non possa avere fini di lucro. L’articolo 7, prevede l’emanazione di un decreto del Ministro della salute, d'intesa con
- stabilire modi e tempi, comunque non superiori ad un anno, per la conservazione, il trasporto, l’utilizzo e riconsegna in condizioni dignitose delle salme alle famiglie da parte dei centri di riferimento, prevedendo la facoltà di procedere alla sepoltura delle salme di cui non venga chiesta la riconsegna;
- indicare le cause di esclusione di utilizzo delle salme;
- individuare le modalità applicative per il rispetto del limite di spesa di cui all’articolo 8.
L’articolo 8 dispone sullacopertura finanziaria del provvedimento autorizzando la spesa di 1 milione di euro nell’anno 2012 e di 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013 per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 2.
L’esame del provvedimento, iniziato nel marzo 2011, oltre alla fase di discussione e di approvazione degli emendamenti si è articolato anche attraverso lo svolgimento di attività conoscitiva, mediante audizioni informali di docenti universitari ed esperti della materia, nonché di associazioni.
L’esame presso la commissione si è concluso il 6 marzo scorso con la votazione del mandato al relatore.
Sul testo
Servizio Studi – Dipartimento Affari sociali |
( 066760-3266 – *st_affarisociali@camera.it |
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. |
File: AS0244b